UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 14 maggio 2014.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.15.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.
La seduta comincia alle 14.40.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (esame atto n. 90 – rel. Mazzoli).
Atto n. 90
(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di atto in titolo, rinviato nella seduta del 6 maggio 2014.
Alessandro MAZZOLI (PD), relatore presenta una proposta di rilevi (vedi allegato 1) che tiene conto delle osservazioni e delle proposte pervenute da molti colleghi della maggioranza e dell'opposizione, ai quali rivolge un ringraziamento non formale per il contributo dato.
Pag. 95Alberto ZOLEZZI (M5S) rivolge anzitutto un apprezzamento non formale per il modo con cui il relatore ha voluto improntare, anche in via informale, il confronto con tutti i gruppi presenti in Commissione. Pur apprezzando, inoltre, alcuni dei rilievi formulati nella proposta testé presentata, segnala che per il gruppo del M5S vi sono alcuni punti, in particolare quelli relativi all'aumento dal 3 al 5 per cento della superficie minima degli edifici dell'amministrazione centrale da sottoporre ogni anno a riqualificazione energetica, all'inclusione all'interno del programma di riqualificazione energetica degli edifici pubblici anche quelli delle regioni e degli enti locali, nonché alla definizione di misure che escludano il rischio di attività speculative in sede di applicazione della nuova disciplina in materia di teleriscaldamento, che appaiono irrinunciabili e che non figurano o figurano in modo insoddisfacente nella proposta di rilievi presentata dal relatore. Presenta, quindi, a nome dei deputati del gruppo M5S, una proposta di rilievi alternativa a quella del relatore (vedi allegato 2).
Claudia MANNINO (M5S) giudica negativamente che nella proposta di rilievi presentata dal relatore non si denunci il fatto che la Strategia energetica nazionale non sia stata sottoposta a valutazione ambientale strategica, né si evidenzi la necessità che da parte dell'ENEA sia redatta una mappatura esatta dei fabbisogni energetici di tutti gli edifici della pubblica amministrazione, al fine di individuare gli interventi di riqualificazione energetica prioritari.
Filiberto ZARATTI (SEL) ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro svolto, che ha portato alla predisposizione di una proposta di rilievi che tiene conto anche di alcune proposte formulate dai deputati del gruppo di SEL. Pur ribadendo, quindi, anche in questa sede, l'opportunità che nella proposta di rilevi si dia maggior risalto all'esigenza che gli obiettivi nazionali di efficienza energetica di ciascuno Stato membro dell'Unione europea siano considerati non più indicativi ma vincolanti, preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di rilievi formulata dal relatore.
Chiara BRAGA (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per i contenuti della proposta di rilievi dallo stesso formulata, che valorizza appieno il contributo dei tanti colleghi e dei numerosi soggetti auditi dalla Commissione di merito, che hanno espresso osservazioni e proposte sul provvedimento in esame. Pur comprendendo, inoltre, le ragioni che sono alla base della richiesta del collega Zaratti, giudica corretta la collocazione nelle premesse della proposta di rilievi della questione, certamente importante, relativa all'azione che deve essere svolta in ambito europeo affinché gli obiettivi nazionali di efficienza energetica diventino vincolanti per tutti gli Stati dell'Unione europea.
Conclude, quindi, sottolineando ancora una volta, a nome del gruppo del Partito Democratico, l'importanza fondamentale della richiesta, contenuta nel primo rilievo della proposta formulata dal relatore, di apportare al testo del provvedimento quelle modifiche necessarie a garantire forme e strumenti di coordinamento delle attività di tutti i Ministeri, nonché delle regioni e degli enti locali, sull'insieme delle politiche per la riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale e per l'integrazione degli interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici con l'insieme delle politiche in materia di riqualificazione delle aree urbane e di promozione delle smart city, di mobilità sostenibile, di programmazione e uso dei fondi nazionali e di quelli provenienti dalla programmazione europea 2014-2020.
Preannuncia, infine, il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di rilievi presentata dal relatore.
Ermete REALACCI, presidente, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, chiede allo stesso di valutare l'opportunità di apportare due Pag. 96piccole modifiche al testo della proposta di rilievi: la prima, esclusivamente formale, relativa al quarto «considerato» delle premesse e la seconda, relativa al secondo rilievo, diretta a rendere in modo più esplicito che la richiesta di ampliamento del target degli interventi annuali di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico riguarda sia l'ampliamento della quota di edifici delle amministrazioni centrali da riqualificare sia l'inserimento in tale quota degli immobili delle regioni e degli enti locali.
Alessandro MAZZOLI (PD), in accoglimento della proposta del presidente, presenta una nuova formulazione della propria proposta di rilievi (vedi allegato 3).
Il sottosegretario Silvia VELO dichiara di condividere appieno il contenuto della proposta di rilievi, come testé riformulata dal relatore. Esprime, inoltre, apprezzamento per il ruolo incisivo che la Commissione Ambiente della Camera ha voluto assumere in questa occasione, chiedendo di potersi esprimere su un provvedimento che, fermo restando le competenze della Commissione attività produttive e del Ministero dello sviluppo economico, coinvolge temi e questioni di primaria importanza per il rafforzamento delle politiche ambientali e per il riorientamento in senso sostenibile dell'intera azione di governo.
Conclude, quindi, assicurando che il Ministero dell'ambiente farà ogni sforzo affinché il contenuto dei rilievi formulati dalla Commissione siano tenuti nella più attenta considerazione dalla Commissione di merito e dal Governo nella sua interezza.
Ermete REALACCI, presidente, avverte che sarà posta in votazione la proposta di rilievi, come riformulata dal relatore e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la votazione sulla proposta di rilievi alternativa presentata dal gruppo M5S.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi, come riformulata dal relatore, risultando pertanto preclusa la proposta alternativa presentata dal gruppo M5S.
La seduta termina alle 15.10.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.
La seduta comincia alle 15.10.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
Atto n. 94.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.
Giovanna SANNA (PD), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata a esaminare e dare il parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE, che modifica la direttiva 1999/32/CEE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
Preliminarmente, osserva che la delega per il recepimento della direttiva 2012/33/UE è stata conferita al Governo dalla legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013) e che lo schema di decreto in esame è stato adottato il 15 aprile 2014 sulla base di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31 della citata legge n. 96 del 2013, ai sensi del quale il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti al termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive (per la direttiva 2012/33/UE il termine di recepimento è fissato al 18 giugno 2014). Pag. 97
Aggiunge che la richiesta di parere parlamentare sul provvedimento in esame non è corredata del parere della Conferenza Unificata, pertanto la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente prima che il Governo abbia provveduto a integrare le richiesta di parere nel senso indicato.
Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, ricorda anzitutto che la riduzione del tenore di zolfo in alcuni combustibili liquidi era stata disciplinata inizialmente dalla direttiva 1999/32/CE, recepita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2001, n. 395, le cui norme erano poi confluite nel decreto legislativo 152 del 2006. A seguito dell'adozione dell’Allegato VI alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol 73/78), l'Unione europea aveva emanato la direttiva 2005/33/CE, che modificava quanto stabilito nella disciplina del 1999 in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
In Italia, le modifiche introdotte dalla direttiva 2005/33/CE sono state recepite con il decreto legislativo 205 del 2007, che ha novellato diversi articoli del decreto legislativo 152/2006, che disciplinano: i limiti per il tenore di zolfo dei diversi combustibili marittimi (gasoli, oli diesel ed altri); la zona di mare percorsa (porti, acque territoriali, zone economiche esclusive, zone di protezione ecologica, aree di controllo delle emissioni di zolfo); le specifiche per le navi passeggeri; l'uso alternativo di tecnologie di riduzione delle emissioni della nave, ed esperimenti relativi a tali tecnologie; sistemi di controlli, accertamento e sanzioni per le violazioni dei limiti previsti.
Ora, la nuova direttiva 2012/33/UE stabilisce, in via generale, il divieto – nei Paesi membri dell'UE – di utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa al 3,50 per cento, prevedendo misure più restrittive al fine di adeguarsi alla disciplina dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sugli standard relativi alla composizione dei combustibili e sui metodi di riduzione delle emissioni inquinanti. L'allegato VI riveduto della Convenzione MARPOL introduce, infatti, limiti al contenuto di zolfo più severi per il combustibile per uso marittimo nelle Aree di Controllo delle Emissioni di Zolfo, in sigla SECA (1 per cento di tenore di zolfo dal 1o luglio 2010 e 0,10 per cento dal 1o gennaio 2015), nonché nelle aree marittime al di fuori delle SECA (3,50 per cento dal 1o gennaio 2012 e 0,50 per cento dal 1o gennaio 2020).
Sottolinea, dunque, che la direttiva europea prevede una forte riduzione del tenore di zolfo nei combustibili ad uso marittimo, ma tale riduzione varia a seconda dei mari in considerazione del loro diverso grado di vulnerabilità ambientale internazionalmente riconosciuto, ma anche evidentemente in ragione delle diverse condizioni reali che possono favorire il raggiungimento di più elevati obiettivi di tutela ambientale marittima. Tale riduzione prevista dalla direttiva europea è dunque più forte e temporalmente più ravvicinata per i mari dell'Europa nordica (Canale della Manica, Mare del Nord e Mar Baltico), e più contenuta o meno ravvicinata per gli altri mari, tra cui l'Adriatico, il Mediterraneo e le acque costiere oceaniche. Tuttavia, nulla impedisce che i singoli Stati membri, anche in cooperazione tra di loro e con Paesi rivieraschi extra-UE, possano perseguire obiettivi più ambiziosi, e su questo punto tornerò nella parte finale di questa relazione.
Gli Stati membri devono, pertanto, in attuazione di tale direttiva europea, adottare tutte le misure necessarie entro il 18 giugno 2014, affinché: nelle rispettive acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento, che rientrano nelle Aree di controllo delle emissioni di zolfo, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa all'1 per cento fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,10 per cento dal 1o gennaio 2015; nelle rispettive acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento, al di Pag. 98fuori delle SECA, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al 3,50 per cento dal 18 giugno 2014 e allo 0,50 per cento dal 1ogennaio 2020.
Osserva, quindi, che la direttiva stabilisce che non siano utilizzati gasoli con tenore di zolfo superiore allo 0,10 per cento né utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al 3,50 per cento (regola generale), a eccezione dei combustibili destinati all'approvvigionamento delle navi che utilizzano i metodi di riduzione delle emissioni con sistemi a circuito chiuso. Inoltre è previsto che le navi all'ormeggio nei porti dell'Unione europea non utilizzino combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore in massa allo 0,10 per cento, accordando all'equipaggio tempo sufficiente per completare le necessarie operazioni per il cambio del combustibile il più presto possibile dopo l'arrivo all'ormeggio e comunque prima della partenza.
Gli Stati membri devono inoltre vietare, fino al 1o gennaio 2020, l'utilizzo di combustibile per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,50 per cento in massa dalle navi passeggeri che effettuano servizio di linea da o verso porti dell'Unione europea, transitando nelle acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento che non rientrano nelle aree SECA.
Passando all'illustrazione dello schema di decreto legislativo in esame, osserva che esso è composto di due articoli e di due allegati.
L'articolo 1 modifica gli articoli 292, 295 e 296 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), in cui sono previsti, rispettivamente, le definizioni, le tipologie dei combustibili per uso marittimo, i controlli e le sanzioni.
L'articolo 1 interviene, inoltre, sull'Allegato X alla parte quinta del Codice ambientale in materia di combustibili.
L'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria per l'applicazione delle norme introdotte, e stabilisce che la copertura degli oneri derivanti dall'attività di controllo sui combustibili marittimi, effettuata dagli organi competenti, come già previsto al comma 9 dell'articolo 296 del Codice ambientale, sia a carico dei soggetti interessati sulla base di apposite tariffe da stabilire con decreto interministeriale.
Più in dettaglio, le lettere da a) ad e) del comma 1 dell'articolo 1 modificano le definizioni riguardanti i codici identificativi dell'olio combustibile pesante e del gasolio, le definizione di olio diesel marino e gasolio marino e prevedono la definizione di «metodo di riduzione delle emissioni» in sostituzione della precedente definizione di «tecnologie di riduzione delle emissioni».
L'articolo 1 comma 2, alle lettere da a) ad h), modifica le percentuali dei tenori di zolfo dei combustibili marittimi, in perfetta aderenza ai citati nuovi limiti stabiliti per le diverse tipologie di carburanti marittimi dalla direttiva 2012/33/CE e alla sopra richiamata tempistica di applicazione.
Conformemente a quanto previsto nella direttiva, la lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 integra il comma 6 dell'articolo 295 prevedendo che il divieto di utilizzo dei combustibili con un tenore di zolfo superiore all'1,50 per cento in massa per le navi passeggeri si applichi fino al 1o gennaio 2020.
Viene concessa inoltre – alla lettera g) del comma 2 – una specifica deroga all'applicazione dei limiti indicati, per le navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso o che utilizzano combustibili o miscele alternativi al combustibile per uso marittimo.
L'articolo 1, comma 2, lettera m), reca disposizioni volte ad assicurare la disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti. Nel caso in cui si verifichino situazioni nelle quali vi sia il rischio di una significativa riduzione della disponibilità di tali combustibili, si prevede che il Ministero dell'Ambiente può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di attivare le procedure di emergenza previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (riguardante procedure per il rilascio obbligato Pag. 99delle scorte ed altri interventi previsti per il mercato dei prodotti petroliferi nel caso di interruzione degli approvvigionamenti).
L'articolo 1, comma 2, alle lettere da p) a z), reca limitate modifiche alle norme per consentire esperimenti relativi ai metodi di riduzione delle emissioni relativamente ai contenuti della relazione di accompagnamento che deve essere trasmessa al Ministero dell'ambiente insieme alla richiesta di autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata, in particolare, dalla direzione del Ministero competente in materia di inquinamento atmosferico, che può avvalersi dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ai fini dell'istruttoria.
L'articolo 1, comma 2, lettere da bb) a dd), introduce disposizioni per favorire la sperimentazione e lo sviluppo di nuovi metodi per la riduzione delle emissioni, in alternativa ai combustibili marittimi a ridotto tenore di zolfo.
Con riferimento al tema dei controlli e delle sanzioni, l'articolo 1, comma 2, lettera l), al fine di controllare la disponibilità dei combustibili per uso marittimo conformi ai limiti precedentemente indicati, inserisce al comma 12 dell'articolo 295 del Codice ambientale, l'obbligo della pubblicità dei registri dei fornitori, da parte delle autorità marittime o portuali.
Le informative circa tali disponibilità sono comunicate al Ministero dell'ambiente ed inviate, con comunicazione annuale, alla Commissione europea, in allegato alla prevista relazione sul tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nell'anno civile precedente, a norma dell'articolo 298, comma 2-bis, del Codice ambientale.
L'articolo 1, comma 3, lettera c), inserisce nuovi obblighi – secondo una specifica modulistica e determinati tempi – all'articolo 296 del Codice ambientale (commi 10-ter, 10-quater e 10-quinquies), a carico dell'armatore o del comandante della nave, in caso di impossibilità di ottenere combustibile a norma o di violazione degli obblighi relativi al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
Il Ministero dell'ambiente invia i rapporti mensili sull'impossibilità di ottenere combustibile a norma alla Commissione europea, e, eventualmente, attiva la procedura di emergenza (articolo 295, comma 12-bis), nel caso di ricorrente impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.
Le autorità competenti, che accertano un illecito, obbligano al cambio del combustibile fuori norma, con un combustibile marittimo a norma, a spese del responsabile.
L'articolo 1, comma 4, modifica la parte I dell'Allegato X, intervenendo sulla sezione 3 e aggiungendo le sezioni 4, 5, 6, presenti nell'allegato I e nell'allegato II allo schema di decreto. In particolare, viene aggiornato: l'elenco degli impianti di combustione che, in deroga, possono utilizzare olio combustibile con un tenore di zolfo superiore al limite; i dati presenti nella tabella III sui combustibili marittimi e sul tenore massimo di zolfo consentito, da inserire nelle comunicazioni al Ministero dell'ambiente ai fini di consentire l'elaborazione della relazione da inviare alla Commissione europea.
Sottolinea, quindi, come già ho accennato in precedenza, che nel dare il parere sullo schema di decreto legislativo in esame, la Commissione debba tenere conto che è in corso un processo di ulteriore sviluppo dell'impegno europeo in materia di difesa dei mari dall'inquinamento e di progressiva adozione di combustibili alternativi per il trasporto. Al riguardo, cita le due seguenti iniziative: nel gennaio 2013 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento, al Consiglio e al Comitato europeo per gli affari economici e sociali e al Comitato per le regioni su «Energia pulita per il trasporto: una strategia europea per i combustibili alternativi», in preparazione del «Pacchetto energia pulita per il trasporto»; lo scorso 15 aprile il Parlamento europeo ha approvato una proposta di direttiva sul «Pacchetto energia pulita per il trasporto» che fissa principi, obiettivi e opzioni tecnologiche Pag. 100per la sostituzione entro il 2050 dei combustibili derivati dal petrolio nei trasporti.
Osserva, inoltre, che l'Italia è particolarmente interessata al «dopo petrolio» nei trasporti perché già presente in tutta la filiera di utilizzo del metano, sia compresso che liquido, nella produzione e impiego dell'elettricità prodotta con fonti rinnovabili, nella produzione di biometano da scarti agricoli e rifiuti. L'Italia esprime, dunque, una rete di imprese pubbliche e private che possono dare un contributo di avanguardia nei diversi segmenti della produzione e della ricerca coinvolti dall'obiettivo «energia pulita nei trasporti»: dalla cantieristica alla motoristica navale e alla motoristica per auto e camion, dalla rigassificazione alla liquefazione del metano, dalla criogenìa alla distribuzione, dai gasdotti alle altre infrastrutture, fino alle attività di ricerca sviluppate da imprese di eccellenza, da Università e centri di ricerca.
In considerazione di questi fattori reali e delle prospettive da perseguire per la qualità ambientale dei mari e del trasporto, appare possibile che l'Italia – anche in coincidenza col prossimo semestre di presidenza europea – possa assumere impegni e obiettivi più avanzati, in particolare per: anticipare le scadenze temporali per la massima riduzione fino allo 0,1 per cento dello zolfo nei carburanti marittimi anche nei mari Adriatico e Ionio e più in generale nel Mediterraneo, ricercando e promuovendo a questo fine appositi accordi con gli altri Paesi rivieraschi europei ed extra-europei; promuovere, a partire dal semestre di presidenza europea, adeguate iniziative dell'Italia nelle sedi competenti per imprimere una forte accelerazione al processo di approvazione e di recepimento della nuova direttiva europea «Energia pulita per il trasporto», finalizzata alla progressiva sostituzione nel settore trasportistico dei derivati dal petrolio con combustibili meno inquinanti, che rappresenta una meta cruciale in direzione di una conversione ecologica dell'economia e di nuove opportunità di crescita e di innovazione.
Filiberto ZARATTI (SEL), riservandosi di esplicitare compiutamente in una prossima seduta la posizione del suo gruppo sul provvedimento in esame, segnala fin d'ora due punti che, a suo avviso, sarebbe opportuno approfondire durante la discussione: il primo si riferisce alla possibilità, rispetto alla quale si dichiara contrario, che si faccia uso di combustibile derivato da rifiuti, mentre il secondo riguarda la realizzazione di sistemi di erogazione dell'elettricità nei porti con l'utilizzo di fonti rinnovabili.
Chiede, quindi, alla presidenza della Commissione di voler disporre una verifica approfondita circa l'effettiva attuazione data dal Governo agli impegni assunti negli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, dato che egli ritiene che molti di tali impegni siano stati inaccettabilmente disattesi, a partire da quelli contenuti nella risoluzione a suo tempo approvata dalla Commissione sui rischi ambientali connessi all'attività di ricerca di idrocarburi attraverso la tecnica della fratturazione idraulica.
Giovanna SANNA (PD), relatore, intervenendo per una precisazione, chiede che la Commissione valuti l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni dei soggetti maggiormente interessati alla tematica oggetto del provvedimento, al fine di acquisire elementi di conoscenza e proposte utili anche per la predisposizione della prescritta proposta di parere sul provvedimento in esame.
Ermete REALACCI, presidente, assicura il deputato Zaratti e il relatore che sottoporrà all'ufficio di presidenza della Commissione le richieste da loro formulate.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.
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