SEDE REFERENTE
Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando, e il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Benedetto Della Vedova.
La seduta comincia alle 10.30.
Variazioni nella composizione della Commissione.
Fabrizio CICCHITTO, presidente, comunica che l'onorevole Mario Caruso (PI) ha cessato di far parte della Commissione e che è entrato a far parte della stessa l'onorevole Andrea Romano (SCpI).
Avverte che sono tornati a far parte della Commissione, a seguito del cambiamento di governo, l'onorevole Cécile Kyenge (PD) e l'onorevole Massimo Bray (PD); conseguentemente, hanno cessato di far parte della stessa l'onorevole Paolo Beni (PD) e l'onorevole Carlo Galli (PD), che li sostituivano.
Avverte inoltre che l'onorevole Maria Chiara Carrozza (PD), tornata a far parte della Commissione, è stata sostituita dall'onorevole Umberto Del Basso De Caro (PD), il quale, chiamato ad incarico governativo, è a sua volta sostituito dall'onorevole Gianni Farina (PD).
Comunica infine che l'onorevole Federica Mogherini, ora ministro degli affari esteri, è stata sostituita dall'onorevole Marina Berlinghieri (PD).
Formula pertanto i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi componenti della Commissione, ringraziando gli uscenti per il contributo recato alla Commissione stessa.
Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo.
C. 2079 Governo.
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Pag. 56Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Paolo GENTILONI SILVERI (PD), relatore, rileva che con questo provvedimento, in cui si dispone la sottoscrizione di nuove azioni di due banche di sviluppo regionali, la Banca di sviluppo dei Caraibi (CDB) e la Banca Interamericana di sviluppo (BID), l'Italia assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, onorando precisi impegni assunti in sede internazionale e contenuti, per la CDB, nella legge 17 maggio 1988 n. 198 «Adesione dell'Italia all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione», e, per la BID, nella legge 13 aprile 1977 n. 191 «Adesione all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959, nonché ai relativi emendamenti e loro esecuzione». Ricorda che la Banca di Sviluppo dei Caraibi (CDB) è un'istituzione finanziaria regionale attualmente costituita da ventisei paesi membri, di cui ventuno regionali. L'Italia è stata ammessa in qualità di membro non regionale il 2 novembre 1988. Sottolinea che il principale obiettivo dell'istituzione è quello della riduzione della povertà nella regione caraibica, mediante concessione di prestiti sia ai governi con garanzia sovrana, sia al settore privato, nonché fornire assistenza tecnica ad entrambi. Quanto alla Banca Interamericana di Sviluppo (BID), segnala che si tratta della più grande e antica istituzione di sviluppo multilaterale a carattere regionale, istituita con lo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale dei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi. Come evidenziato nella relazione governativa, osserva che con questo provvedimento si conferma l'interesse dell'Italia allo sviluppo economico globale, con particolare riguardo all'area caraibica, e in generale, all'America Latina, regione ritenuta di primaria importanza per la politica estera italiana, sotto il profilo culturale e delle relazioni economiche. Sottolinea, inoltre, le positive ricadute sull'economia italiana derivanti dalle disposizioni del provvedimento in esame e correlate sia all'effetto indiretto di stimolo al commercio mondiale, sia all'effetto diretto della possibile partecipazione di imprese nazionali alle gare d'appalto finanziate con i prestiti erogati dalle due istituzioni bancarie. A questo proposito ritiene particolarmente importante rilevare che il disegno di legge di riforma della disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, da poco nuovamente all'esame dell'omologa Commissione del Senato, ricomprende, all'articolo 4, nell'aiuto pubblico allo sviluppo, la partecipazione al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali, prescrivendo la necessaria sinergia tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri. Rileva che tale sinergia è da tempo auspicata dal Parlamento, anche perché la partecipazione a Banche e Fondi di Sviluppo assorbe ormai oltre i due terzi delle risorse destinate all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo italiano, come indicato nella «Relazione sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di tali organismi per l'anno 2012» (Doc. LV, n. 1-bis), il cui esame è stato avviato lo scorso 13 febbraio dal Comitato permanente sull'Agenda globale post-2015, cooperazione allo sviluppo e partenariato pubblico-privato.
Passando ad illustrare sinteticamente il contenuto del disegno di legge in esame, segnala che il medesimo si compone di un unico articolo. Rileva che il comma 1 autorizza la partecipazione italiana all'aumento della Banca di sviluppo dei Caraibi, mediante sottoscrizione di 9.353 azioni per il valore di 56.414.864,22 dollari statunitensi, di cui 12.413.320,92 da versare in quattro rate annuali. Le quattro rate sono pari a 4.137.773,64 dollari USA nell'anno 2014, a 2.068.886,82 dollari in ciascuno degli anni 2015 e 2016, e a 4.137.773,64 Pag. 57dollari nell'anno 2017. Tali somme saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento. Con la sottoscrizione dell'aumento di capitale, l'Italia manterrà invariata la propria quota azionaria. Ritiene opportuno evidenziare che si tratta della prima ricapitalizzazione a partire dal 1990, quando il capitale era stato incrementato di 200 milioni di dollari. Come si evince dalla sopra citata «Relazione sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di tali organismi per l'anno 2012» (Doc. LV, n. 1-bis), il capitale della Banca sottoscritto al 31 dicembre 2012, assomma a 1.549.012 milioni di dollari USA, mentre il capitale sottoscritto dall'Italia era pari a 50,154 milioni di dollari (3,23 per cento del totale), con conseguente potere di voto del 2,55 per cento. Fa presente che nel comma 2 si valuta tale partecipazione in: euro 3.064.153 per l'anno 2014, euro 1.532.077 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ed euro 3.064.153 per l'anno 2017. Si stabilisce inoltre che tale onere verrà coperto a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse destinate agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo. Segnala che, come chiarito nella relazione tecnica, i tassi di cambio euro-dollaro saranno determinati alle date dei singoli pagamenti e alle eventuali oscillazioni negative si provvederà con le occorrenti variazioni di bilancio. Osserva che il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri previsti al comma 2, sulla base dell'articolo 17, comma 12 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Rileva che il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Fa presente, infine, che il comma 5 autorizza la sottoscrizione di 9.800 azioni della Banca interamericana di sviluppo, di cui 238 azioni a pagamento per 2.871.097 dollari USA, da versare secondo le modalità determinate dai Governatori della Banca, e le rimanenti 9.562 azioni a chiamata. Rileva che a tale sottoscrizione si provvede nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate per la partecipazione al capitale della suddetta Banca. Osserva che, con la sottoscrizione di queste azioni, l'Italia aumenta la propria quota nel capitale della Banca Interamericana di Sviluppo all'1,965 per cento. Come risulta dalla «Relazione sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di tali organismi per l'anno 2012» (Doc. LV, n. 1-bis), l'Italia, al 31 dicembre 2012 aveva sottoscritto un capitale di 2.150,2 milioni di dollari su un capitale totale di 116,880 miliardi di dollari, pari ad una percentuale sul totale di 1,839.
Ricorda che l'aumento del capitale ordinario (il nono) di 70 miliardi di dollari americani, rappresenta il più forte incremento di capitale nella storia della Banca, e che, contestualmente, la Banca ha deciso un ingente sostegno finanziario ad Haiti (risoluzione AG-1/12 del 18 gennaio 2012), che resta uno dei paesi nei quali la Banca è maggiormente impegnata, con un nuovo trasferimento di fondi nel 2012 che ha consentito l'approvazione di sovvenzioni ad Haiti per 245 milioni di dollari.
Il viceministro Enrico MORANDO, nel raccomandare la tempestiva approvazione del provvedimento in esame, sottolinea la continuità dell'impegno assunto dagli ultimi tre esecutivi in favore dell'America Latina quale caso emblematico di garanzia della credibilità nazionale. Segnala poi come la copertura finanziaria risulti tecnicamente perfetta, in quanto nel caso della Banca di sviluppo dei Caraibi vengono utilizzate risorse già appostate ad hoc, mentre nel caso della Banca Interamericana di Sviluppo è stato addirittura possibile avvalersi di una plusvalenza di cambio.
Marietta TIDEI (PD), nell'auspicare la rapida conclusione dell'esame del disegno di legge in titolo, sollecita la risposta del Pag. 58Governo all'interrogazione presentata unitamente all'onorevole Porta con riferimento all'ancora mancato ingresso dell'Italia nella Corporación Andina de Fomento, nonostante il memorandum d'intesa siglato nel 2007.
Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) si associa agli auspici relativi alla rapida approvazione del provvedimento in titolo, apprezzando la continuità dell'impegno del Governo e ribadendo l'esigenza della regia unitaria richiamata dal collega Gentiloni Silveri così da realizzare piena coerenza tra politica estera e cooperazione allo sviluppo. Invoca invece una discontinuità per quanto concerne il livello dei fondi stanziati per l'aiuto allo sviluppo, anche in relazione al progetto di riforma finalmente giunto in Parlamento. Richiama poi gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e l'Agenda post-2015 per sottolineare l'esigenza di rivedere l'impostazione relativa alle donne, da intendersi come agenti di sviluppo e non mere beneficiarie dello stesso. Osserva infine, per quanto concerne la ricapitalizzazione della BID, che vengono meno i Paesi Bassi e il Venezuela, chiedendo al Governo di chiarire come mai sia stato assunto lo stesso atteggiamento da Paesi così diversi.
Manlio DI STEFANO (M5S) rileva che la cooperazione allo sviluppo continua a ricevere le briciole della finanza pubblica, come confermato anche dall'ultimo decreto-legge «missioni». Nell'associarsi al quesito della collega Locatelli circa la rinuncia dei Paesi Bassi e del Venezuela a ricapitalizzare la BID, manifesta viva perplessità circa l'attitudine del Governo e dell'Italia a superare la Francia e la Germania in tale contesto. Rinnova poi l'esigenza che il Parlamento sia messo in condizione di avere tutte le informazioni necessarie a valutare l'impiego delle risorse trasferite.
Edmondo CIRIELLI (FdI) esprime vive perplessità per il fatto che i due terzi dell'aiuto pubblico italiano allo sviluppo sia indirizzati ad istituzioni bancarie, alla luce delle responsabilità del sistema finanziario mondiale in ordine all'attuale crisi. Replicando al viceministro Morando auspica una discontinuità nel Governo affinché non si ripetano le brutte figure fatte sul caso dei marò oppure sulla vicenda della signora Shalabayeva, criticando peraltro l'atteggiamento ambiguo sulla crisi in Ucraina, che ci ha colto di sorpresa come del resto la «primavera araba». Critica poi fermamente il fatto che, in considerazione della crescente povertà interna, si sprechino risorse in aiuti privi di vantaggi diretti, ritenendo i benefici economici previsti assolutamente da verificare, accertando quali società italiane ne abbiano sinora goduto. A suo avviso, sarebbe stato molto meglio destinare i fondi pubblici di cui al presente provvedimento al mantenimento degli istituti italiani di cultura all'estero.
Paolo GENTILONI SILVERI (PD), rimettendo naturalmente al Governo la risposta circa i chiarimenti richiesti, concorda sulla necessaria discontinuità relativamente ai volumi dell'aiuto pubblico allo sviluppo, ribadendo la centralità del controllo parlamentare, che viene già esercitato presso il competente Comitato permanente con riferimento all'ultima relazione governativa in materia.
Il viceministro Enrico MORANDO, nell'impegnarsi a fornire le risposte alle domande di chiarimento formulate, d'intesa con il ministero degli affari esteri, precisa che la partecipazione ai capitali delle banche per lo sviluppo da parte italiana non può in alcun modo essere confusa con la più generale questione del rapporto del nostro Paese con il sistema bancario globale.
Edmondo CIRIELLI (FdI) aggiunge al precedente intervento la richiesta al rappresentante del Governo di chiarire quale sia la composizione dell'azionariato delle banche la cui ricapitalizzazione è oggetto del presente provvedimento.
Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia Pag. 59il seguito dell'esame ad altra seduta, fissando, accertato il consenso tra i gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di lunedì 24 marzo.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.
C. 1927, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 gennaio scorso.
Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, nell'auspicare la rapidità dell’iter del disegno di legge in esame, sottolinea come la questione più sensibile dell'Accordo relativa allo scambio dei dati personali sia stata adeguatamente presa in considerazione, garantendo il rispetto della normativa italiana vigente.
Marta GRANDE (M5S), nel ribadire l'astensione del suo gruppo sul provvedimento in titolo, ritiene che le rassicurazioni del rappresentante del Governo non siano adeguate, anche alla luce del recente scandalo Datagate e del fatto che l'Accordo è stato siglato ben cinque anni fa, mentre le tecnologie informatiche sono in continua evoluzione.
Edmondo CIRIELLI (FdI), pur considerando legittime le preoccupazioni in materia di privacy, ritiene prevalente l'esigenza di contrastare efficacemente la criminalità organizzata ed il terrorismo internazionale, sviluppando la cooperazione interstatale.
Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) manifesta apprezzamento per la precisazione fornita dal rappresentante del Governo, prendendo atto del fatto che nulla cambia nella normativa interna. Ritiene infatti che negli Stati Uniti, in nome della sicurezza, si siano verificate forzature inaccettabili in quanto lesive dei diritti fondamentali.
Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, fissando, accertato il consenso tra i gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di lunedì 24 marzo.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011.
C. 1743 Governo.
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Mariano RABINO (SCpI) relatore, rileva che il provvedimento si pone l'obiettivo, in mancanza di un accordo quadro di riferimento, di creare uno strumento giuridico per intensificare una collaborazione operativa tra gli organismi omologhi dei due paesi impegnati nella lotta al narcotraffico, con riguardo sia al traffico illecito di stupefacenti, che di sostanze psicotrope e loro precursori chimici. Osserva che, come precisato nella relazione illustrativa del Governo, sotto il profilo tecnico-operativo, l'intesa si rende necessaria per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia in materia di lotta al narcotraffico, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in un contesto internazionale che pone l'attenzione sulla necessità di una lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti e delle attività connesse della criminalità organizzata, per garantire la sicurezza e il benessere della comunità. Ritiene opportuno sottolineare la peculiarità dell'Afghanistan, già considerato uno dei maggiori produttori al mondo di sostanze cannabinoidi, in quanto nel Paese insistono aree più remote di confine che registrano un proliferare di laboratori Pag. 60mobili di raffinazione, nonché la presenza di immigrati con esperienza nel settore chimico, che fanno presumere un collegamento a mercati illeciti. Il flusso di precursori chimici non controllabili che giungono nel Paese, attraverso le frontiere pakistane e dei Paesi centro-asiatici, aumenta la necessità del controllo di un loro probabile utilizzo nel mercato illecito. Ricorda che i negoziati per la definizione dell'Accordo hanno avuto inizio nel mese di febbraio 2009, su proposta della Direzione centrale per i servizi antidroga. Tale iniziativa venne motivata dall'esigenza di intensificare i rapporti di collaborazione con gli omologhi organismi afghani e di regolamentare in un atto internazionale, gli aspetti operativi delle cooperazione di polizia fino ad allora condotta nel settore, nonché dal fatto che l'Italia era allora alla guida del progetto europeo COSPOL per il controllo del traffico illecito di droga proveniente dall'Afghanistan verso l'Europa. Ritiene superfluo sottolineare come l'accordo in esame costituisca un'ulteriore, decisivo tassello nell'assistenza che l'Italia presta da oltre dieci anni all'Afghanistan, non solo sotto il profilo militare, ma anche sotto il profilo civile, che ha condotto, peraltro, alla ratifica di un trattato bilaterale di amicizia e di partenariato. Ricorda che la scorsa settimana l'Assemblea ha concluso l'esame del decreto-legge di proroga delle missioni internazionali, di cui quella in Afghanistan rappresenta ancora la principale. Proprio la lotta alle coltivazioni di droga ha rappresentato uno degli obiettivi della presenza internazionale in Afghanistan, un obiettivo purtroppo solo parzialmente raggiunto, che occorre ribadire rafforzando gli strumenti di contrasto.
Ritiene a questo punto opportuno fornire una sintetica descrizione del contenuto dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo afghano, che consta di 14 articoli. L'articolo 1 contiene la definizione dei termini stupefacenti, sostanze psicotrope (per i quali rinvia alle specifiche Convenzioni Uniche ONU del 1961 e del 1971), precursori chimici e droghe, ai fini dell'Accordo. L'articolo 2 individua l'ambito di applicazione della cooperazione, esteso anche alle droghe sintetiche presenti e future, nonché a qualsiasi sostanza di cui all'articolo 1 dichiarata illegale dai competenti organismi internazionali. L'articolo 3 contiene l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione in materia di prevenzione e contrasto del traffico illecito di droghe, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, nonché dagli obblighi internazionali e con esclusione di aspetti legati all'assistenza giudiziaria penale e all'estradizione. L'articolo 4 definisce le aree di cooperazione dell'Accordo, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto al traffico illecito, allo studio e all'analisi congiunta sulle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, all'eventuale pianificazione di mirate strategie di intervento, all'aggiornamento reciproco sui fenomeni delittuosi legati al narcotraffico, alla formazione ed addestramento del personale impiegato nell'attività antidroga, alle tecniche investigative e all'informazione aggiornata sulle norme e sulle procedure operative. L'articolo 5 individua le modalità di attuazione della cooperazione, quali lo scambio delle informazioni, anche di natura operativa sulla situazione della droga e la minaccia criminale nei rispettivi paesi, l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate e le operazioni sotto copertura, l'assistenza tecnica e giuridica tra la Parti, la costituzione di gruppi di lavoro comuni e lo scambio di esperti, nonché l'organizzazione di riunioni periodiche per la valutazione dello stato della collaborazione. Rileva che nel testo dell'Accordo, all'articolo 5, si tiene conto della normativa e delle procedure vigenti nei due Paesi in materia di sequestro e di confisca di beni e utilità derivanti dal traffico illecito di droghe, anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Pag. 61crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000. L'articolo 6 prevede la possibilità di richieste di cooperazione ed assistenza, definendone le modalità di formulazione e di trasmissione, nonché i requisiti formali e sostanziali. L'articolo 7 disciplina invece le procedure per l'esaurimento delle richieste e le condizioni che prevedono il rifiuto della richiesta (qualora possa arrecare danno alla sovranità, sicurezza o interessi dello Stato o confligga con la sua legislazione). L'articolo 8 regola il trattamento dei dati personali sensibili contenuti nell'ambito delle informazioni e dei documenti trasmessi ai sensi dell'Accordo. Precisa che si stabilisce che i dati possono esser utilizzati unicamente per gli scopi e le finalità previste dall'Accordo, nel rispetto delle Convenzioni internazionali sui diritti umani, conformemente al diritto interno di ciascuna Parte e, da ultimo, utilizzati ai fini di polizia esclusivamente per le ragioni espressamente contenute nella richiesta. L'articolo 9 definisce la ripartizione degli oneri finanziari, attribuendo i costi dell'esecuzione delle richieste di cooperazione al Paese richiedente; le spese di visite, incontri, corsi e seminari al Paese che li ospita e gli oneri delle missioni del personale al Paese di appartenenza. L'articolo 10 individua gli organismi preposti all'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga, e per l'Afghanistan, il Ministero per le attività antidroga – Direzione nazionale della sicurezza e Ministero dell'interno. L'articolo 11 prevede strumenti di verifica dello stato di attuazione dell'Accordo, dei risultati della collaborazione e del miglioramento dell'efficacia; a tale fine è prevista l'organizzazione di gruppi di lavoro congiunti e di incontri. L'articolo 12 dispone che la soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'atto, sia oggetto di negoziati e incontri tra le Parti. L'articolo 13 definisce le procedure per la revisione dell'Accordo, da realizzarsi con il mutuo consenso delle Parti. L'articolo 14 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore, alla durata e alla denuncia dell'Accordo, secondo cui l'Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche e rimarrà vigente per una durata quinquennale – prorogabile, tacitamente, per uguali periodi – salvo preavviso scritto di una delle Parti, tramite canali diplomatici, di almeno sei mesi. Si prevede inoltre che la denuncia dell'Accordo può essere intrapresa da una delle Parti per mezzo di notifica attraverso i canali diplomatici ed ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.
Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica, ricorda che il provvedimento all'esame della commissione consta di quattro articoli. Osserva che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. Fa presente che l'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, individuando al comma 1 gli oneri del provvedimento in 100.563 euro annui, a decorrere dal 2013. A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi di ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2013, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Su questo punto, evidenzia sin da ora la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri e della copertura finanziaria all'anno corrente.
Segnala, infine, che sarà compito del Ministero dell'interno seguire l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo e procedere alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione dei gruppi di lavoro congiunti e degli incontri bilaterali, che si svolgeranno su base di reciprocità nei due Paesi per l'applicazione dell'Accordo, nonché Pag. 62dell'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.
Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.
Manlio DI STEFANO (M5S), pur giudicando positivamente le finalità dell'Accordo in esame, lamenta il fatto che dall'inizio della missione ISAF la produzione afgana di oppio sia aumentata del 90 per cento, dal momento che la situazione di instabilità ha reso i controlli più difficili. Considera quindi molto negativamente come nulla di nuovo sia stato introdotto con riferimento all'Afghanistan nell'ultimo decreto-legge «missioni», riservandosi di valutare le fasi successive, dal momento che oramai la presenza internazionale costituisce un problema per quel Paese e non una soluzione.
Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, fissando, accertato il consenso tra i gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di lunedì 24 marzo.
La seduta termina alle 11.20.
AVVERTENZA
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
SEDE REFERENTE:
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012.
C. 1923 Governo.
Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.
C. 2099 Governo.