COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.
La seduta comincia alle 10.50.
DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.
Emendamenti C. 2157 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.
Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.
DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
Emendamenti C. 2012-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.
Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e l'emendamento Dis 1.1 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie e del prestatore d'opera.
Emendamenti C. 254-272-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.
Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.
La seduta termina alle 11.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 18 marzo 2014.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.
Pag. 27SEDE CONSULTIVA
Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.
La seduta comincia alle 14.30.
Variazioni nella composizione della Commissione.
Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che per il gruppo del Partito democratico è entrato a far parte della I Commissione il deputato Teresa Piccione in sostituzione del deputato Gianclaudio Bressa, che è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
Emendamenti C. 1836 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.
Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Avverte che il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere della I Commissione, alcuni emendamenti, articoli aggiuntivi e relativi subemendamenti al disegno di legge «Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre» (C. 1836), presentati presso la XIV Commissione, che investono le competenze della I Commissione: si tratta, in particolare, delle proposte emendative Dadone 6.1, Nesci 6.2, Chaouki 6.01, Prataviera 7.5, Pannarale 7.1, Silvia Giordano 7.9, Colonnese 7.8, 7.11 del relatore, Pannarale 7.3, 7.4 e 7.2, Guerini 7.6, Cecconi 7.10, Chaouki 7.7, 0.7.06.1, 0.7.06.3, 0.7.06.2, 0.7.06.4, 0.7.06.5, 7.06 del relatore, Chaouki 0.7.07.1 e 7.07 del relatore, pubblicati in allegato alla seduta della XIV Commissione del 5, 11, 12 e 25 febbraio 2014.
Ricorda, infatti che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.
Proprio alla luce della particolare valenza annessa al parere della I Commissione e della complessità delle proposte emendative presentate, fa presente che svolgerà in questa seduta una prima illustrazione del contenuto delle stesse, riservandosi di esprimere il parere nel prosieguo dei lavori, anche tenendo conto dell'orientamento del Governo e del dibattito.
Passando all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 6, ricorda che l'emendamento Dadone 6.1 prevede che lo schema di decreto legislativo di attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Governo sia trasmesso alla Camera e al Senato per l'espressione del parere da parte dei competenti organi Pag. 28parlamentari. L'emendamento Nesci 6.2 individua tra i criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa del Governo che le informazioni o l'intelligence sono scambiate anche con l'Europol e con l'Eurojust qualora lo scambio riguardi un reato o un'attività criminale. L'articolo aggiuntivo Chaouki 6.01 introduce gli articoli aggiuntivi 6-bis e 6-ter recanti, rispettivamente, principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013. La prima disciplina procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), la seconda reca norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).
Quanto alla direttiva 2013/32/UE, ricorda che l'emendamento stabilisce, in particolare, di introdurre o mantenere criteri più favorevoli rispetto a quelli stabiliti nella direttiva, mantenendo la non previsione dell'uso delle nozioni di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro e la non previsione di procedure diversificate di esame delle domande; di prevedere misure che garantiscano a tutti gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare, inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare, un'informazione tempestiva e in lingua conoscibile sulla possibilità di presentare una domanda di protezione, sulla procedura di asilo, sulle altre possibilità di soggiorno e sul ritorno volontario, garantendo in tali contesti l'effettiva possibilità di esprimere qualsiasi eventuale esigenza di protezione, con particolare attenzione ai soggetti vittime di tratta e ai minori non accompagnati, dotando per tali fini i servizi di orientamento e assistenza presso i valichi di frontiera e presso le aree in cui si registra il maggior numero di arrivi, di personale qualificato, e garantendo che i rappresentanti degli enti di tutela degli stranieri e dei rifugiati e dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati possano sempre accedere ai valichi di frontiera, comprese le aree doganali e di transito, e ad ogni tipo di luogo o ufficio durante la presentazione e la verbalizzazione della domanda di asilo; di prevedere procedure semplificate e velocizzate per l'immediata verbalizzazione da parte delle Questure delle domande di asilo o della manifestazione, anche verbale, della volontà di presentare la domanda di asilo, dotando gli Uffici Immigrazione di personale qualificato, specificamente formato in materia; di prevedere che al richiedente asilo sia rilasciato un certificato attestante il suo status dalla data di presentazione della domanda, che garantisca l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e ad altri servizi sociali di base; di prevedere che il provvedimento di trasferimento in altro Stato dell'Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 sia impugnabile secondo una determinata procedura; di disciplinare i rapporti della procedura di esame della domanda con la procedura di esame delle richieste di estradizione o di esecuzione di un mandato di arresto europeo eventualmente presentate nei confronti della medesima persona, prevedendo che l'esame della domanda di esecuzione di un mandato di arresto europeo abbia priorità sull'esame delle altre domande a determinate condizione; di prevedere che la decisione assunta dalla Commissione territoriale competente per la domanda di asilo sia sempre motivata in fatto e in diritto sia in caso di rigetto dell'istanza, sia in caso di riconoscimento di una forma di protezione internazionale o umanitaria; di prevedere che l'esame completo di ogni domanda da parte delle Commissioni territoriali si concluda entro sei mesi dalla presentazione della domanda, salva la possibilità di un esame accelerato; di disciplinare le procedure di revoca e cessazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato per effetto della decisione della Commissione territoriale o della sentenza del giudice nel ricorso contro di essa, applicando i medesimi standard di tutela previsti per le misure di revoca e cessazione della protezione internazionale nonché disciplinare i diritti del titolare di tale permesso, avente durata non inferiore ad un anno, rinnovabile, a determinate Pag. 29condizioni; di prevedere che i ricorsi giurisdizionali contro le decisioni delle Commissioni territoriali siano esentati da ogni tributo o tassa e siano proponibili entro trenta giorni dalla notifica della decisione, presso il tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha domicilio il richiedente al momento dell'esame della domanda da parte della Commissione territoriale e prevedendo, sia in primo grado che in appello, l'ascolto obbligatorio del ricorrente che ne ha fatto richiesta, con l'ausilio di un interprete di fiducia o nominato d'ufficio; di garantire ad ogni richiedente asilo in tutte le fasi della procedura amministrativa e giudiziaria l'immediato accesso di diritto al patrocinio gratuito a spese dello Stato; di prevedere che provvedimenti di allontanamento possano essere adottati nei confronti del richiedente asilo che non possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo soltanto dopo che siano definitivi e non più impugnabili le decisioni amministrative che rigettano o dichiarano inammissibile la domanda di asilo o, in caso di impugnazione, dopo che sia diventato definitivo il provvedimento del tribunale ordinario che rigetta il ricorso giurisdizionale in primo grado e, in caso di impugnazione da parte del richiedente soltanto dopo che sia stata rigettata dalla Corte d'appello la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, fatta salva la facoltà del tribunale ordinario in composizione monocratica di disporre o prorogare il trattenimento a determinate condizioni; di prevedere, tra l'altro, che la proposizione del ricorso contro la decisione con la quale la Commissione territoriale rigetta la domanda di asilo o della decisione con la quale la Commissione nazionale provvede alla revoca o alla cessazione dello status concesso sospenda l'adozione di eventuali provvedimenti di allontanamento nei confronti del richiedente asilo medesimo fino a quando sia diventato definitivo e non più impugnabile il provvedimento del tribunale ordinario in primo grado che rigetta il ricorso giurisdizionale; di prevedere che in caso di impugnazione avverso il provvedimento del tribunale ordinario che rigetta il ricorso, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, eventuali provvedimenti di allontanamento nei confronti del richiedente asilo possano essere adottati soltanto dopo che sia stata rigettata dalla Corte d'appello la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata; di riformare la composizione, l'organizzazione e le funzioni della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle Commissioni territoriali, secondo determinati e specifici criteri; di prevedere che in determinati casi, siano disposti a tutela del rifugiato o dei suoi familiari adeguati servizi di protezione e di vigilanza ai sensi del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2002, n. 133. È poi disciplinata dettagliatamente la procedura per l'emanazione dello schema di decreto legislativo del Governo.
Quanto alla direttiva 2013/33/UE, ricorda che l'emendamento stabilisce, di mantenere in tutti i casi degli standard di garanzia e di assistenza per i richiedenti asilo non inferiori a quelli previsti dalla normativa in vigore, salva la possibilità di introdurre criteri più favorevoli per i soggetti interessati; di garantire l'accesso e la fruizione delle misure di accoglienza agli stranieri o agli apolidi presenti nel territorio italiano, compresa la frontiera, le acque territoriali o le zone di transito, nonché ai familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale, dal momento in cui abbiano manifestato in qualsiasi forma e lingua la loro intenzione di presentare domanda di asilo, fino all'adozione di una decisione definitiva sulla stessa, anche se adottata in sede giurisdizionale, nei casi in cui il richiedente sia autorizzato a soggiornare sul territorio dello Stato, nonché ai richiedenti asilo che debbano essere trasferiti dall'Italia verso un altro Stato dell'Unione europea individuato come competente all'esame della domanda di asilo, o comunque tenuto alla presa o alla ripresa in carico del richiedente fino al momento dell'effettivo invio nel territorio dell'altro Stato, e ai richiedenti asilo che siano stati rinviati da un Pag. 30altro Stato dell'Unione europea in Italia quale Stato competente ad esaminare la loro domanda di asilo, o comunque tenuto alla presa o alla ripresa in carico; di istituire il Servizio nazionale per il diritto d'asilo, in sostituzione del vigente Servizio di protezione per chiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), prevedendo, nell'ambito del nuovo Servizio nazionale, l'istituzione di un Comitato nazionale per il diritto d'asilo collocato presso il Ministero dell'Interno; di prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un Ufficio Centrale del Servizio nazionale per il diritto d'asilo con determinate funzioni; di disporre la progressiva chiusura dei centri statali di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) prevedendo altresì che si possano istituire eventuali centri statali di prima accoglienza per richiedenti asilo soltanto in quelle aree geografiche strategiche, in cui è prevedibile l'arrivo di flussi massicci ed improvvisi di migranti e non sia possibile l'allestimento di strutture ordinarie, i quali devono svolgere soltanto funzioni di soccorso, di primo orientamento e di identificazione nei confronti dei richiedenti asilo; di prevedere che la programmazione ordinaria degli interventi di accoglienza sia effettuata secondo quote regionali di posti ordinari in proporzione alla popolazione residente, prevedendo altresì una quota di posti aggiuntivi da rendere immediatamente disponibili in caso di un numero di domande superiori alla media prevista; prevedere in casi determinati l'individuazione di ulteriori posti in altre strutture di accoglienza; prevedere che i Comuni provvedano alla gestione ordinaria degli interventi di accoglienza con oneri a carico dello Stato ovvero trasferiti dallo Stato alle regioni nell'ambito del sistema dei servizi sociali dei loro rispettivi territori o ai Comuni nell'ambito delle risorse per la gestione delle loro funzioni fondamentali in materia di programmazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali, facendo ricorso ad alloggi ordinari o a centri e strutture abitative di piccole e medie dimensioni, che tengano conto anche delle esigenze delle persone più vulnerabili e del mantenimento dell'unità dei nuclei familiari; di prevedere che la prima programmazione nazionale degli interventi di accoglienza e l'individuazione dei posti disponibili nel Sistema nazionale è effettuata tenendo conto dei servizi attivi di accoglienza; di prevedere che in caso di arrivi di persone in numero comunque superiore rispetto a quanto previsto dalla programmazione, il Servizio nazionale per il diritto d'asilo prioritariamente attivi subito i posti aggiuntivi che ogni regione ha indicato nella sua programmazione; di prevedere la facoltà per l'autorità di pubblica sicurezza di disporre misure limitative della libertà di circolazione e soggiorno presso i centri statali di prima accoglienza e soccorso per il tempo non superiore a 72 ore dalla presentazione, anche verbale, della domanda di asilo, stabilendo altresì che in caso di circostanze eccezionali in relazione al numero di arrivi e alla loro concentrazione in alcune località tali misure possono essere prorogate una sola volta per una durata non superiore a ulteriori 72 ore; di prevedere che i richiedenti asilo possano essere sottoposti, durante l'esame della loro domanda di asilo, a misure restrittive della libertà personale, incluso il trattenimento, disposto dal tribunale ordinario in composizione monocratica solo in casi determinati e prevedere, in ipotesi specifiche, la proroga del trattenimento già disposto ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo; di prevedere che gli stranieri o apolidi che presentano domanda di asilo durante il trattenimento a cui sono già sottoposti ad altro titolo nei centri previsti dall'articolo 14 decreto legislativo n. 286 del 1998 siano collocati durante l'intero periodo di esame della domanda in sezioni separate dei medesimi centri, nelle quali possano effettivamente fruire di misure specifiche di informazione e di orientamento alla procedura di asilo e alle quali abbiano accesso effettivo i difensori, l'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati e gli enti che operano in favore di stranieri e rifugiati; di prevedere che il titolare di protezione internazionale o umanitaria che non disponga di proprie risorse o comunque non Pag. 31risulti ancora autosufficiente, subito dopo il riconoscimento della protezione fruisca, nell'ambito delle strutture afferenti al Sistema nazionale per il diritto d'asilo, di un periodo di accoglienza e di supporto formativo, linguistico, assistenziale ed economico finalizzato a realizzare percorsi di inclusione sociale, di durata non inferiore a dodici mesi, prorogabili in caso di situazioni vulnerabili, decorso il quale l'erogazione di eventuali ulteriori supporti per favorire l'inclusione sociale potrà avvenire tramite il sistema ordinario degli interventi e dei servizi sociali operanti in ogni Comune e tramite il sistema ordinario della formazione e istruzione professionale, dei servizi per l'impiego e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle medesime condizioni previste per tutti i residenti, le cui spese in favore dei beneficiari di protezione devono essere poste a carico del bilancio dello Stato; di prevedere che ogni controversia sull'effettivo accesso alle misure di assistenza, anche economica, spetti alla giurisdizione ordinaria; di prevedere che le attività e le iniziative promosse o svolte nell'ambito del Servizio nazionale per il diritto d'asilo sono finanziate, in particolare, in via ordinaria sia con risorse ordinarie previste nel bilancio dello Stato, anche trasferite dallo Stato ai bilanci regionali e ai bilanci degli enti locali, con particolare riferimento per le maggiori spese sostenute da determinate regioni e da determinati Comuni per l'accoglienza dei richiedenti asilo, rispetto a quelle preventivate nella programmazione. Si stabiliscono, infine, procedura e termini per l'attuazione della delega e per la definizione delle procedure di cui ai criteri direttivi recati dall'articolo aggiuntivo stesso.
Passando all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 7 ricorda che l'emendamento Prataviera 7. 5 sopprime l'articolo 7. Fa presente che l'emendamento Pannarale 7. 1 sostituisce l'articolo 7 prevedendo che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea adottati ai sensi dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea. L'emendamento prevede, inoltre, che il decreto legislativo deve disciplinare quegli aspetti rilevanti in materia di asilo non disciplinati dalla legislazione comunitaria, secondo determinati principi e criteri direttivi. In particolare, in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale prevedere che sia data attuazione all'articolo 25 «sull'assistenza amministrativa» della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951, e che i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, tra le categorie delle persone svantaggiate previste all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla disciplina delle cooperative sociali; prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi; stabilisce una serie di disposizioni al fine di dare attuazione all'articolo 27, comma 3 del Regolamento 604 del 2013 (Dublino III), il quale dispone che gli Stati possano scegliere tra diverse possibilità procedurali in materia di mezzi di impugnazione; in relazione allo schema di decreto legislativo richiede di acquisire il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Quanto all'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, l'emendamento indica una serie di principi e criteri direttivi quali: mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore ed includere tutte le norme migliorative sotto il profilo delle garanzie per i richiedenti asilo ed i beneficiari di protezione internazionale previste dalla summenzionata direttiva; prevedere misure che garantiscano Pag. 32a tutti gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare, inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare, un'informazione tempestiva e in lingua conoscibile sulla possibilità di presentare una domanda di protezione, garantendo in tali contesti l'effettiva possibilità di esprimere qualsiasi eventuale esigenza di protezione, con particolare attenzione ai soggetti vittime di tratta e ai minori non accompagnati, dotando per tali fini i servizi di orientamento e assistenza presso i valichi di frontiera e presso le aree in cui si registra il maggior numero di arrivi, di personale qualificato; prevedere che al richiedente asilo sia rilasciato un certificato attestante il suo status dalla data di presentazione della domanda, che garantisca l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e ad altri servizi sociali di base; riformare l'autorità competente per la valutazione delle domande di protezione internazionale, garantendo indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione attraverso l'istituzione di un'Autorità indipendente sull'asilo; rafforzare l'efficienza della procedura attraverso una serie specifica di disposizioni; introdurre misure per rafforzare gli standard di garanzia della procedura; prevedere che in tutte le procedure afferenti la protezione internazionale, l'UNHCR possa esprimere un proprio parere ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c) della direttiva; definire meccanismi affinché i minori non accompagnati siano prontamente identificati; prevedere che i servizi d'informazione e assistenza di cui all'articolo 8 della direttiva possano essere previsti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previo accertamento dell'effettiva disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo scopo, anche presso i valichi di frontiera e le strutture utilizzate per l'identificazione, in quei luoghi interessati da un numero significativo di arrivi via mare di potenziali richiedenti asilo. L'emendamento richiede, altresì, che allo schema di decreto legislativo deve essere acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Quanto all'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sono individuati principi e criteri direttivi quali: mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore ed includere tutte le norme migliorative sotto il profilo delle garanzie per i richiedenti ed i beneficiari di protezione internazionale previste dalla summenzionata direttiva; istituire, senza nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Consiglio Nazionale per le Politiche sull'Asilo che predisponga annualmente il Piano Nazionale sull'Asilo; al fine di promuovere il coordinamento degli interventi in materia d'accoglienza, prevedere, senza nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, un Tavolo di Coordinamento Nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno, e Tavoli di coordinamento Regionali; superare l'attuale assetto del sistema d'accoglienza, abrogando i centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n.25 del 2008, ed introducendo, a titolo di eccezione, solo in caso di arrivi massicci e concentrati nel tempo, meccanismi flessibili di prima accoglienza finalizzati al tempestivo trasferimento in appositi servizi di accoglienza integrati e decentrati sul territorio; definire puntualmente finalità, procedure e garanzie nei centri di soccorso e prima accoglienza; prevedere che l'accoglienza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione sul territorio nazionale sia predisposta secondo quote regionali; prevedere un servizio di coordinamento unico dei servizi di accoglienza di cui al punto precedente, incaricato di svolgere determinati compiti: predisporre ed aggiornare, sentito l'UNHCR, linee guida nazionali per la gestione dei servizi d'accoglienza, al fine di garantire standard uniformi in tutte le strutture che ospitano richiedenti e beneficiari di protezione; garantire che l'accesso alle misure d'accoglienza del richiedente che risulta privo di Pag. 33mezzi necessari ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'adeguata qualità di vita tale che garantisca il sostentamento e tuteli la salute fisica e mentale, sia contestuale alla manifestazione della volontà di chiedere protezione e che in caso di temporanea indisponibilità dei posti previsti nel Piano Nazionale o ritardi nel trasferimento del richiedente siano previste misure d'accoglienza alternative; prevedere che l'accoglienza abbia termine nel momento in cui il richiedente, privo dei mezzi di sussistenza, non sia più autorizzato a soggiornare sul territorio dello Stato; prevedere che il trattenimento di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 del 2008 sia escluso per le persone vulnerabili, in base ad una valutazione individuale; prevedere che in ogni decisione relativa all'accoglienza dei minori non accompagnati sia considerato come preminente il superiore interesse del minore; prevedere l'istituzione di un ufficio presso la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'Interno che svolga, anche tramite la collaborazione di esperti esterni, attività di monitoraggio sulle condizioni d'accoglienza nelle strutture che ospitano richiedenti e beneficiari di protezione; prevedere meccanismi di segnalazione di inadempienze e disservizi, da parte dei richiedenti e beneficiari di protezione ospitati nelle strutture di accoglienza. Anche in questo caso è sancito che allo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Passando all'emendamento Silvia Giordano 7.9 ricorda che lo stesso modifica l'articolo 7 prevedendo che il Governo è delegato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a recepire i decreti legislativi di attuazione delle citate direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, ed entro sei mesi dal recepimento dei decreti legislativi delle citate direttive, ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti.
Fa presente che l'emendamento Colonnese 7.8 prevede un criterio direttivo specifico per l'emanazione, da parte del Governo, del testo unico che stabilisca, in capo all'autorità competente, il potere di sospendere il provvedimento di espulsione nel caso si verifichino determinate condizioni e fino al loro perdurare.
Essendo imminenti le votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta che sarà convocata alle ore 18.30 di oggi.
La seduta termina alle 15.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.
La seduta comincia alle 18.40.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
Emendamenti C. 1836 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti, rinviato nella seduta odierna.
Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, proseguendo l'illustrazione delle proposte emendative al disegno di legge «Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre» (C. 1836), presentati presso la XIV Commissione, che investono le competenze della I Commissione, ricorda che L'emendamento 7.11 del relatore introduce principi e criteri direttivi specifici per l'emanazione del testo unico stabilendo, inoltre, che il decreto legislativo che lo adotta debba disciplinare anche gli aspetti rilevanti in materia di diritto di Pag. 34asilo non normati dalla legislazione comunitari. I principi e criteri direttivi specifici si riferiscono: all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale prevedendo, tra l'altro, che sia data attuazione all'articolo 25 «sull'assistenza amministrativa» della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951; all'introduzione di una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi e alla disciplina dei mezzi di impugnazione avverso le decisioni di trasferimento o di revisione delle medesime di cui all'articolo 27, comma 3 del Regolamento 604/2013 (Dublino III).
L'emendamento Pannarale 7.3 introduce principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/32/UE stabilendo, in particolare, di: mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore ed includere tutte le norme migliorative sotto il profilo delle garanzie per i richiedenti asilo ed i beneficiari di protezione internazionale previste dalla a direttiva; prevedere misure che garantiscano a tutti gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare, inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare, un'informazione tempestiva e in lingua conoscibile sulla possibilità di presentare una domanda di protezione; prevedere che al richiedente asilo sia rilasciato un certificato attestante il suo status dalla data di presentazione della domanda, che garantisca l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e ad altri servizi sociali di base; riformare l'autorità competente per la valutazione delle domande di protezione internazionale istituendo un'Autorità indipendente sull'asilo; rafforzare l'efficienza della procedura introducendo misure per rafforzare gli standard di garanzia; prevedere che in tutte le procedure afferenti la protezione internazionale, l'UNHCR possa esprimere un proprio parere ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c) della direttiva; definire meccanismi affinché i minori non accompagnati siano prontamente identificati; prevedere che la minore età sia presunta sino ad accertamento avvenuto e che i minori non accompagnati siano adeguatamente informati sui loro diritti; prevedere che i servizi d'informazione e assistenza di cui all'articolo 8 della direttiva possano essere previsti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica anche presso i valichi di frontiera e le strutture utilizzate per l'identificazione; garantire che le organizzazioni che operano in favore dei richiedenti abbiano accesso ai richiedenti presso i valichi di frontiera, comprese le zone di transito, delle frontiere esterne; prevedere, inoltre, che il personale preposto alla raccolta delle domande di asilo riceva formazione, svolta in collaborazione con l'UNHCR, sulla protezione internazionale; stabilire che allo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. L'emendamento Pannarale 7.4 determina princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, stabilendo, in particolare, di mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore ed includere tutte le norme migliorative sotto il profilo delle garanzie per i richiedenti ed i beneficiari di protezione internazionale previste dalla a direttiva; istituire, senza nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Consiglio Nazionale per le Politiche sull'Asilo, con compiti di indirizzo e programmazione, che predisponga annualmente il Piano Nazionale sull'Asilo; di prevedere, senza nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, un Tavolo di Coordinamento Nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno, e Tavoli di Coordinamento Regionali; di superare l'attuale assetto del sistema d'accoglienza, abrogando i centri di accoglienza per richiedenti asilo ed introducendo, a titolo di eccezione, solo in caso di arrivi massicci e concentrati nel tempo, meccanismi flessibili di prima accoglienza; di definire puntualmente finalità, procedure e garanzie nei centri di soccorso e prima accoglienza; di prevedere che l'accoglienza dei richiedenti Pag. 35e dei beneficiari di protezione sul territorio nazionale sia predisposta secondo quote regionali, da definirsi nell'ambito del Piano Nazionale, in base a criteri anche socio-economici; di prevedere un servizio di coordinamento unico dei servizi di accoglienza; di predisporre ed aggiornare, sentito l'UNHCR, linee guida nazionali per la gestione dei servizi d'accoglienza; di garantire che l'accesso alle misure d'accoglienza del richiedente che risulta privo di mezzi necessari ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'adeguata qualità di vita sia contestuale alla manifestazione della volontà di chiedere protezione e che in caso di temporanea indisponibilità dei posti previsti nel Piano Nazionale o ritardi nel trasferimento del richiedente siano previste misure d'accoglienza alternative; di prevedere che l'accoglienza abbia termine nel momento in cui il richiedente, privo dei mezzi di sussistenza, non sia più autorizzato a soggiornare sul territorio dello Stato; di prevedere che il trattenimento di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 25 del 2008 sia escluso per le persone vulnerabili, in base ad una valutazione individuale; di prevedere che in ogni decisione relativa all'accoglienza dei minori non accompagnati sia considerato come preminente il superiore interesse del minore; di prevedere l'istituzione di un ufficio presso la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno che svolga, anche tramite la collaborazione di esperti esterni, attività di monitoraggio sulle condizioni d'accoglienza nelle strutture che ospitano richiedenti e beneficiari di protezione e che detto ufficio rediga un rapporto annuale sulle attività di monitoraggio; di prevedere meccanismi di segnalazione di inadempienze e disservizi, da parte dei richiedenti e beneficiari di protezione ospitati nelle strutture di accoglienza; stabilire che allo schema di decreto legislativo è acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Ricorda che l'emendamento Pannarale 7.2 dispone che il decreto legislativo del Governo deve disciplinare, inoltre, quegli aspetti rilevanti in materia di asilo non disciplinati dalla legislazione comunitaria, secondo i principi e criteri direttivi specifici quali, in particolare, in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, l'attuazione all'articolo 25 «sull'assistenza amministrativa» della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951 ovvero ancora l'inclusione dei beneficiari di protezione internazionale, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, «sulla disciplina delle cooperative sociali». Ancora relativamente ai principi e criteri direttivi l'emendamento stabilisce di prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi nonché di dare attuazione all'articolo 27, comma 3 del Regolamento 604/2013 (Dublino III), il quale dispone che gli Stati possano scegliere tra diverse possibilità procedurali in merito ai mezzi di impugnazione. L'emendamento Giuseppe Guerini 7.6 dispone che il decreto legislativo del Governo debba ispirarsi a principi e criteri direttivi specifici quali, in particolare, stabilire che, in relazione all'assistenza amministrativa e in conformità con l'articolo 25 Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951, in nessun caso una pubblica amministrazione possa precludere l'accesso o il buon esito di un procedimento amministrativo ovvero l'esercizio di un diritto ad un beneficiario di protezione internazionale esclusivamente in ragione della mancata produzione o esibizione di certificati rilasciati dalle autorità del proprio Paese di origine, qualora tale mancanza dipenda dall'impossibilità a far ricorso al supporto di dette autorità e che le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di documentazione amministrativa si applicano ai beneficiari di protezione internazionale a parità di condizione con il cittadino italiano; prevedere che i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, Pag. 36tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, «sulla disciplina delle cooperative sociali; attuare un coordinamento formale e sostanziale tra le disposizioni vigenti; prevedere modalità di collegamento tra le norme di attuazione del diritto d'asilo garantito dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione e le norme di attuazione del mandato di cattura europeo, dello Statuto della Corte penale internazionale e del divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione; procedere ad una completa ed effettiva attuazione in Italia ai regolamenti dell'UE in materia di determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di asilo, di rilevamento e trasmissione dei dati personali e foto-dattiloscopici dei richiedenti asilo e di cooperazione europea ed internazionale in materia di asilo. Fa presente che l'emendamento Cecconi 7.10 prevede il parere parlamentare nella eventuale procedura di adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 7 recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea, adottati ai sensi dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.
L'emendamento Chaouki 7.7 dispone che il decreto legislativo del Governo recante il testo unico di cui al comma 1 dell'articolo 7, deve attenersi a determinati principi direttivi quali, in particolare, eliminare eventuali lacune e fare coordinamento formale e sostanziale tra le disposizioni vigenti; prevedere eventuali norme di collegamento tra le norme di attuazione del diritto d'asilo garantito dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione e le norme di attuazione del mandato di cattura europeo, dello Statuto della Corte penale internazionale e del divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione; fare collegamenti con le altre norme in materia di stranieri e di apolidi; inserire o, qualora manchino, prevedere le norme nazionali indispensabili per dare completa ed effettiva attuazione in Italia ai regolamenti dell'UE in materia di determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di asilo, di rilevamento e trasmissione dei dati personali e fotodattiloscopici dei richiedenti asilo e di cooperazione europea ed internazionale in materia di asilo. Sancisce, infine, che gli schemi dei decreti legislativi previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 siano elaborati dal Governo, previa consultazione pubblica e sentiti i pareri dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Tali pareri sono poi trasmessi dal Governo alle commissioni parlamentari competenti per il parere finale.
Segnala che i subemendamenti 0.7.06.1 e 0.7.06.3 Chaouki modificano l'emendamento 7.6 del relatore che prevede principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega del Governo per l'attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 tra i quali mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore rafforzandone i contenuti secondo gli standard di garanzia previsti dalla direttiva e assicurando, in particolare, servizi di informazione e assistenza presso tutti i valichi di frontiera nonché nei luoghi interessati da arrivi massicci di richiedenti protezione, aggiungendo, rispettivamente, la necessità di garantire l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e agli altri servizi sociali di base e l'inclusione dei potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare. Il subemendamento Chaouki 0.7.06.2 modifica l'emendamento 7.6 del relatore introducendo un ulteriore criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega del Governo per l'attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ossia: conformemente alla prassi sin qui seguita, non prevedere l'uso di paese di origine Pag. 37sicuro e di paese terzo sicuro e non prevedere procedure diversificate di esame delle domande.
Il subemendamento Chaouki 0.7.06.4 modifica l'emendamento 7.6 del relatore disponendo, quanto al criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega del Governo per l'attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 di cui alla lettera b) che sia finalizzato a garantire la previsione di procedure non diversificate di esame delle domande e volto a garantire indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione. Il subemendamento Chaouki 0.7.06.5 modifica l'emendamento 7.6 del Relatore aggiungendo al criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega del Governo per l'attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 di cui alla lettera b) che sia assicurato che i rappresentanti degli enti di tutela degli stranieri e dei rifugiati e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite possano sempre accedere ai valichi di frontiera e ai valichi doganali e di transito, durante la presentazione e la verbalizzazione della domanda di asilo. L'articolo aggiuntivo 7.06 del Relatore inserisce l'articolo 7-bis stabilendo che nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, il Governo rispetti anche i principi e criteri direttivi specifici quali, in particolare, mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore rafforzandone i contenuti secondo gli standard di garanzia previsti dalla summenzionata direttiva e assicurando, in particolare, servizi di informazione e assistenza presso tutti i valichi di frontiera nonché nei luoghi interessati da arrivi massicci di richiedenti protezione; garantire indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione, prevedendo che operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, che sia selezionato in base alle proprie competenze ed esperienze in materia di asilo, che sia impiegato con incarico esclusivo e riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata, che sia adottato un codice di condotta per il personale addetto alla valutazione delle domande nonché per gli interpreti ed il personale amministrativo; garantire uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché nel rispetto delle garanzie procedurali, attraverso meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità del sistema; rafforzare l'efficienza della procedura prevedendo che siano predisposte linee guida al fine di garantire omogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale; introdurre misure per rafforzare gli standard di garanzia della procedura prevedendo che i minori non accompagnati siano prontamente identificati e informati sulle procedure relative alla protezione internazionale e che in ogni decisione presa nei confronti di minori non accompagnati, il superiore interesse del minore sia considerato un criterio preminente. Sono poi individuate le necessarie coperture finanziarie. Il subemendamento 0.7.07.1 Chaouki modifica l'articolo aggiuntivo 7.07 del Relatore recante criteri e principi direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, intervenendo sulla lettera c) per specificare, che il criterio direttivo da essa recato sia volto a prevedere una revisione dell'attuale sistema di accoglienza che garantisca l'accesso e la fruizione delle misure di accoglienza agli stranieri o agli apolidi presenti nel territorio italiano dal momento in cui abbiano manifestato, in qualsiasi forma e lingua, la loro intenzione di presentare domanda di asilo.
Segnala che l'articolo aggiuntivo 7.07 del Relatore aggiunge l'articolo 7-bis prevedendo criteri e principi direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 quali mantenere in tutti i casi il livello Pag. 38degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore rafforzandone i contenuti secondo gli standard di garanzia previsti dalla summenzionata direttiva; prevedere l'istituzione di fori di concertazione di livello politico e tecnico con compiti di indirizzo, programmazione e attuazione delle politiche dell'asilo, connotati da ampia rappresentatività e coinvolgimento di attori istituzionali e sociali e delle organizzazioni di tutela dei rifugiati; prevedere una revisione dell'attuale sistema di accoglienza che, valorizzi l'apporto delle Regioni e degli enti di governo locale secondo modalità definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di accelerare l'accesso dei richiedenti asilo in appositi servizi di accoglienza integrati e decentrati sul territorio: rafforzare l'azione di coordinamento dei servizi di accoglienza e di monitoraggio delle condizioni di accoglienza. Sono poi individuate le necessarie coperture finanziarie.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
Emendamenti C. 1864 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.
Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, avverte che il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere della I Commissione, alcuni emendamenti, articoli aggiuntivi e relativi subemendamenti al disegno di legge «Legge europea 2013 bis» (C. 1864), presentati presso la XIV Commissione che investono le competenze della I Commissione: si tratta, in particolare, degli emendamenti Ricciatti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, Carinelli 4.2 e 4.3, Vignaroli 2.9, 2.10, 4.1, Giuseppe Guerini 2.8, pubblicati in allegato alla seduta della XIV Commissione del 5 e dell'11 febbraio 2014.
Ricorda infatti che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.
Proprio alla luce della particolare valenza annessa al parere della I Commissione e della complessità delle proposte emendative presentate, avverte che svolgerà in questa seduta una prima illustrazione del contenuto delle stesse, riservandosi di esprimere il parere nel prosieguo dei lavori, anche tenendo conto dell'orientamento del Governo e del dibattito.
Ricorda che una serie di emendamenti all'esame della Commissione riguardano l'articolo 2 del disegno di legge in titolo, che interviene su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare per adeguare, in particolare, le previsioni del testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012, C-430/11 (caso Sagor), con cui è stata ravvisata l'incompatibilità di alcune disposizioni del testo unico in materia di immigrazione con la direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva «rimpatri»). Pag. 39Ricorda, in particolare, che nella citata sentenza C-430/11, la Corte di giustizia dell'UE evidenzia che il paragrafo 4 dell'articolo 7 della direttiva in questione «consente agli Stati membri di astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria, in particolare, qualora esista il rischio che l'interessato fugga per sottrarsi alla procedura di rimpatrio. Qualsiasi valutazione al riguardo deve fondarsi su un esame individuale della fattispecie in cui è coinvolto l'interessato».
Ritiene dunque che le previsioni della sentenza in questione debbano costituire la linea direttrice nell'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2, di cui intende svolgere una breve illustrazione.
Ricorda che l'emendamento Ricciatti 2.1 aggiunge una nuova disposizione all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di procedura nei casi in cui la revoca o il rifiuto di rinnovo del titolo di soggiorno non siano disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale. Fa presente che gli emendamenti Vignaroli 2.9 e 2.10, specificano che il provvedimento di espulsione sia eseguito con accompagnamento coatto alla frontiera, previa consultazione dell'ambasciata o del consolato del soggetto interessato. L'emendamento Ricciatti 2.2, che – oltre a prevedere disposizioni ulteriori relativamente all'articolo 10 del testo unico in materia di immigrazione, volte a precisare che il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato ed è comunicato all'interessato, unitamente all'indicazione delle modalità d'impugnazione, tradotto in lingua a lui conosciuta, ovvero in inglese, francese, spagnolo o arabo – introduce un nuovo articolo 10-bis al medesimo testo unico che reca una serie di norme relative agli stranieri in situazione di soggiorno irregolare, con particolare riguardo agli aspetti che attengono agli accertamenti, al rilascio di titoli di soggiorno ed alla decisione di rimpatrio. L'emendamento Giuseppe Guerini 2.8, che reca disposizioni relative agli articoli 10, 13 e 14 del testo unico in materia di immigrazione: con riguardo all'articolo 10, in particolare, viene precisato che il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato ed è comunicato all'interessato, unitamente all'indicazione delle modalità d'impugnazione, tradotto in lingua a lui conosciuta, ovvero in inglese, francese, spagnolo o arabo; con riferimento all'articolo 13, dove si prevede che si configura il rischio di fuga qualora ricorra almeno una delle circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione, vengono soppresse le circostanze del mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità e della mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato tra le circostanze; riguardo alla circostanza di avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, si aggiunge «in seguito ad accertamento con sentenza di condanna». Al medesimo articolo 13, si precisa poi che la partenza volontaria è sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze penali di condanna. L'emendamento sostituisce poi, alla lettera c), capoverso, articolo 13, comma 14, l'ultimo periodo e alla lettera d), premette una disposizione riguardante ciò che deve essere assicurato in ogni centro di permanenza temporanea. Al comma 5 dell'articolo 14 si specifica, infine, che in qualsiasi momento del periodo di trattenimento, lo straniero, personalmente o tramite il difensore, Pag. 40qualora emergano elementi che non era stato possibile presentare all'udienza di convalida o di proroga, può presentare al giudice di pace che ha disposto il trattenimento istanza motivata di riesame del provvedimento di trattenimento; il giudice di pace, sentito il questore e l'istante, decide entro 96 ore, con provvedimento motivato che dia espressamente conto delle ragioni per cui la richiesta è infondata. In caso di mancata decisione entro 96 ore il trattenimento cessa di avere efficacia. Si sopprime poi, all'articolo 14, comma 5, settimo periodo, il riferimento al termine massimo di ulteriori dodici mesi. Segnala che l'emendamento Ricciatti 2.3 sostituisce gli ultimi due periodi del comma 5 dell'articolo 13, prevedendo che la partenza volontaria sia sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze penali di condanna. Negli altri casi lo straniero può presentare al tribunale che dispone o convalida l'espulsione la richiesta di concessione della partenza volontaria o della proroga dei termini della partenza volontaria, anche mediante istanza redatta anche in forma semplice e in calce al modello che lo informa della facoltà di chiedere ed ottenere la concessione o la proroga e di chiedere di accedere a programmi di rimpatrio assistito. L'istanza si intende comunque presentata anche da parte dello straniero a cui siano state illustrate le possibilità di avvalersi della partenza volontaria e che non vi abbia espressamente rinunciato in forma scritta. L'istanza è comunque accolta se lo straniero manifesta l'intenzione di fruire di un programma di rimpatrio assistito e ne abbia i requisiti, nonché in tutti i casi in cui nei confronti dello straniero si possa disporre in modo efficace una delle misure previste nel comma 5.2. Il periodo per la partenza volontaria può essere successivamente prorogato dal questore con atto scritto e motivato, anche su richiesta dell'interessato, per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di figli minori che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali. L'eventuale provvedimento di diniego della concessione o della proroga della partenza volontaria deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a sua scelta tra l'inglese, lo spagnolo, il francese, l'arabo, il russo, recante anche i mezzi di imputazione. Tale provvedimento è impugnabile di fronte al tribunale in composizione collegiale competente in materia di ricorso contro l'espulsione, anche con ricorso presentato per le vie brevi, in esenzione di ogni tassa, onere o spesa; il ricorso può essere presentato anche contestualmente alla presentazione del ricorso contro il provvedimento di espulsione e in tal caso il giudice decide sul ricorso nell'ambito del giudizio sul ricorso contro il provvedimento di espulsione. Viene poi sostituito il comma 5.2 all'articolo 13 stabilendo che nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero, il questore può disporre nei confronti dello straniero e per una durata massima di sei mesi una o più delle misure ivi previste. All'articolo 13 viene sostituito il comma 5-bis stabilendo che in tutti i casi in cui il provvedimento amministrativo di espulsione debba essere eseguito con accompagnamento alla frontiera ai sensi del precedente comma 4, escluse le ipotesi di espulsione disposta dall'autorità giudiziaria e quelle in cui il tribunale abbia già autorizzato ai sensi del comma 2-quater l'espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera, il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale ordinario in composizione Pag. 41monocratica del luogo in cui lo straniero si trova il provvedimento amministrativo di espulsione disposto dal Prefetto o dal Ministro dell'interno con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera, chiedendo al tribunale la convalida del provvedimento espulsivo e della connessa esecuzione con accompagnamento alla frontiera e in attesa della definizione del procedimento di convalida dispone contestualmente ai sensi dell'articolo 14, commi 1 o 1-bis il provvedimento provvisorio di trattenimento o altro provvedimento alternativo nei confronti dello straniero espulso; chiede allo stesso tribunale la convalida dello stesso provvedimento e l'adozione di eventuali altri provvedimenti ai sensi dei medesimi commi per il periodo successivo alla convalida, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento espulsivo anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.
Viene previsto inoltre che tutti i provvedimenti comunicati al tribunale debbano essere contestualmente comunicati dal questore, con le necessarie traduzioni, anche allo straniero e al suo difensore. L'espulsione con allontanamento dal territorio nazionale non può essere eseguita fino alla decisione di convalida sul provvedimento. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Vi sono poi disposizioni sui difensori e si prevede che l'autorità che ha adottato il provvedimento possa stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati o delegati dal Questore. Il tribunale, acquisita anche d'ufficio ogni altra informazione utile, incluse quelle inviate dalle autorità di pubblica sicurezza e da enti operanti in favore degli stranieri, provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, l'insussistenza dei divieti previsti dall'articolo 19 e sentito l'interessato, se comparso. Nel medesimo decreto il tribunale, quando convalida l'espulsione, verifica la congruità del periodo di divieto di rientro dell'espulso nel caso concreto e se necessario, anche su richiesta dell'interessato, ne modifica la durata, e, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 14, si pronuncia sulla convalida del trattenimento provvisorio o di altro provvedimento alternativo e sulla richiesta del Questore di disporre i medesimi provvedimenti nel periodo successivo alla convalida necessario a dare attuazione all'accompagnamento alla frontiera e se necessario dispone un provvedimento modificato rispetto a quello richiesto. Quando la convalida è concessa, il Questore dà esecuzione al provvedimento espulsivo con accompagnamento alla frontiera e al provvedimento disposto dal tribunale. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento espulsivo e i provvedimenti adottati sono annullati e perdono ogni effetto. Qualora il tribunale rigetti la richiesta e affermi la sussistenza dei presupposti per il mantenimento del titolo di soggiorno di cui lo straniero era titolare o il rilascio di un titolo di soggiorno il provvedimento espulsivo, non convalida la misura provvisoria eventualmente adottata ai sensi dell'articolo 14 e allo straniero è restituito il titolo di soggiorno di cui era titolare o è rilasciato il titolo di soggiorno indicato nel decreto del tribunale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il tribunale deve provvedere alla convalida e agli altri adempimenti previsti dal presente comma decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
All'articolo 13, viene poi sostituito il comma 8 stabilendo che contro il decreto del tribunale in composizione monocratica che ha autorizzato l'espulsione ai sensi del comma 2-quater o che ha convalidato l'espulsione ai sensi del comma 5, incluso il periodo di divieto di rientro e il tipo di esecuzione, è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale del luogo in cui lo straniero si trova. La presentazione Pag. 42del reclamo con istanza contestuale di sospensione del decreto impugnato, sospende l'esecuzione del decreto fino alla decisione del presidente dello stesso tribunale sull'istanza di sospensione nelle more della decisione sul merito del reclamo. Il reclamo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla decisione adottata dal tribunale in composizione monocratica comunicata o notificata allo straniero e al suo difensore, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana e in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Vi sono poi norme sul gratuito patrocinio e sull'assistenza, ove necessario, di un interprete. Il reclamo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria al prefetto e al questore almeno cinque giorni prima della medesima udienza. Si stabilisce che l'ordinanza che definisce il giudizio deve essere pronunciata entro il termine di venti giorni dalla presentazione del reclamo e può annullare la decisione di rimpatrio e il provvedimento espulsivo o può riformarli, anche modificando la durata del periodo di divieto di rientro e il tipo di esecuzione o può altresì sospenderne l'esecuzione per gravi motivi. L'ordinanza è ricorribile per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento espulsivo, né l'esecuzione del provvedimento disposto ai sensi dell'articolo 14. Viene altresì abrogato l'articolo 18 del decreto legislativo n. 150 del 2011 e l'emendamento reca ulteriori modifiche al comma 11 dell'articolo 13, in materia di convalida del provvedimento ministeriale. Al comma 13 dell'articolo 13 il testo reca alcune modifiche e viene sostituito il comma 13-bis stabilendo che nel caso di espulsione disposta dal giudice a titolo di misura di sicurezza o a titolo di misura alternativa alla detenzione o di sanzione sostitutiva, della pena il trasgressore del divieto di reingresso è altresì punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato ivi previsto e che successivamente sia stato effettivamente espulso e abbia trasgredito nuovamente il divieto di reingresso si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. Viene altresì sostituito il comma 13-ter dell'articolo 13, stabilendo che per i reati ivi previsti è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16. All'articolo 13 l'ultimo periodo del comma 14 è sostituito prevedendo che per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del precedente comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito.
Evidenzia che l'emendamento Ricciatti 2.4 sostituisce i commi 1, 1-bis, 2, e, 4 e 5 del testo unico in materia di immigrazione prevedendo che, quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, incluse la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea o riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero l'indisponibilità di un mezzo di trasporto idoneo, e nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis o sussiste un rischio di fuga, Pag. 43identificato ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, oggettivamente non fronteggiabile con altre misure meno afflittive ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento, il questore può disporre che, in via provvisoria e per non più di 96 ore, lo straniero sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto interministeriale. Il questore trasmette immediatamente e non oltre 48 ore al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui ha sede il centro, allo straniero e al suo difensore la copia del provvedimento provvisorio di trattenimento, la richiesta di convalida e la richiesta di disporre il trattenimento per un periodo successivo di trenta giorni. Nei casi e nei modi previsti nel comma 2-quater e nel comma 5-bis dell'articolo 13, il tribunale ordinario competente ad autorizzare o a convalidare l'espulsione provvede alla convalida del trattenimento provvisorio e adotta il trattenimento per il successivo periodo di trenta giorni. Qualora invece il trattenimento debba essere convalidato o adottato dopo che l'espulsione sia stata autorizzata o convalidata si applicano i commi 3 e 4. In tutti i casi in cui non è, possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa delle medesime situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento indicate nel comma 1 e non è stato disposto il trattenimento o comunque non è possibile l'effettivo trattenimento in un centro di permanenza temporanea, il questore dispone che in via provvisoria e per non più di 96 ore lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure ivi previste. In alcuni casi il questore può disporre anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale della convalida. Nei casi e nei modi previsti nel comma 2-quater e nel comma 5-bis dell'articolo 13 il tribunale ordinario competente ad autorizzare o a convalidare l'espulsione provvede alla convalida delle misure adottate in via provvisoria e dispone l'applicazione delle misure fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Qualora invece le misure debbano essere adottate dopo che l'espulsione sia stata autorizzata o convalidata il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per territorio. Il tribunale, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentiti lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. Qualora le misure debbano essere prorogate alla scadenza non essendo stato ancora eseguito l'accompagnamento alla frontiera il Questore ne chiede la proroga al tribunale ordinario competente per territorio per un periodo massimo successivo non superiore a sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi per i medesimi motivi. In ogni caso le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal tribunale. Nei confronti del contravventore anche solo ad una delle predette misure è sottoposto a trattenimento convalidato, disposto, anche in via provvisoria, ai sensi del comma 1; qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis. Nel disporre, nell'eseguire e nel prorogare le misure ivi indicate deve essere sempre mantenuta l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio, deve essere assicurato l'accesso alle prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35 e deve essere garantito l'accesso all'istruzione obbligatoria dei figli minori, tenuto conto della durata del soggiorno, e delle esigenze particolari delle persone vulnerabili.
Si prevede inoltre che in ogni centro di permanenza temporanea debba essere assicurato allo straniero trattenuto un trattamento Pag. 44che abbia modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. Lo straniero ha comunque la possibilità di ottenere di entrare in contatto con rappresentanti legali, con i propri familiari e con le autorità consolari competenti del proprio Paese. Si precisa che le prestazioni sanitarie sono prestate al di fuori del centro nei casi e nei modi previsti dall'articolo 35, anche sulla base di accordi, con le locali aziende sanitarie e aziende ospedaliere che possono prevedere che alcune forme di assistenza infermieristica siano svolte direttamente all'interno del centro. Hanno sempre accesso ad ogni centro i magistrati, i difensori delle persone trattenute, i ministri di culto, i rappresentanti dell'alto commissariato per le Nazioni unite per i rifugiati e degli organismi del Consiglio d'Europa, i membri del Parlamento e del Consiglio regionale, nonché, previa autorizzazione del giudice del tribunale che ha disposto o prorogato il trattenimento, organismi ed organizzazioni nazionali e internazionali che operano in favore degli stranieri. Si stabilisce che in ogni centro debbano essere sempre assicurati ad ogni straniero trattenuto locali riscaldati e areati, in cui vi siano locali di soggiorno distinti da quelli di pernottamento, e siano sempre assicurati una alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, alla stagione, al clima e ai precetti religiosi, fornita in locali destinati ai pasti e deve disporre sempre di acqua potabile, di biancheria pulita e di abiti civili in buono stato di conservazione e di pulizia o dei propri abiti puliti, di servizi igienici adeguati ad assicurare l'igiene personale, incluso il taglio di capelli, di aree all'aperto, di servizi appositi e professionali di servizio sociale, di orientamento legale in materia di immigrazione e asilo, di tutela e assistenza delle persone che si trovano in condizioni più vulnerabili, di mediazione linguistico-culturale, di assistenza socio-psicologica, di organizzazione del tempo libero e deve poter svolgere anche coi propri ministri di culto le attività di culto della propria confessione religiosa. I membri adulti trattenuti appartenenti alla medesima famiglia usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Ogni straniero trattenuto è sistematicamente informato delle norme vigenti nel centro e dei suoi diritti ed obblighi, incluso il diritto di presentare domanda di asilo e di mettersi in contatto con i familiari, con i ministri di culto, con un difensore, con il consolato del proprio Paese, con gli organismi internazionali e le organizzazioni che operano in favore degli stranieri.
Si precisa nel testo che ogni centro di permanenza temporanea possa essere istituito e mantenuto soltanto se assicura effettivamente ad ogni straniero ivi trattenuto tutti i diritti e le condizioni testé previste. Qualora tali diritti e condizioni non siano più effettivamente assicurati il Ministro dell'interno o il Prefetto competente, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria o di organismi internazionali o di enti che operano in favore degli stranieri, devono disporre ogni misura necessaria per l'immediata fruizione dei diritti o per l'immediato ripristino delle condizioni e, qualora non sia possibile, l'immediata chiusura, anche temporanea, del centro. In ogni caso il tribunale dispone che lo straniero espulso non possa essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea ove risulti che tali diritti e condizioni non siano a lui effettivamente assicurati in relazione alle sue condizioni personali e, se già trattenuto, dispone che sia trasferito in altro centro che assicuri tali diritti e condizioni o, in mancanza, che il trattenimento cessi o non sia prorogato e che il Questore esegua l'espulsione. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento di trattenimento provvisorio. L'udienza per la convalida del trattenimento provvisorio o per Pag. 45l'adozione o la proroga del trattenimento si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Vi sono poi disposizioni sul difensore dello straniero e si stabilisce che il tribunale provvede alla convalida del trattenimento provvisorio o all'adozione o proroga del trattenimento con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione e nei casi in cui il tribunale non convalidi o non proroghi il trattenimento.
Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero ovvero dal questore, che lo comunica al tribunale. In ogni caso non è consentito il trattenimento dei minori e qualora durante il trattenimento si accerti la minore età della persona trattenuta il trattenimento cessa immediatamente o non può essere convalidato, disposto o prorogato e il minore all'uscita del centro deve essere preso in carico dai servizi sociali territoriali che ne informano il tribunale dei minori per i provvedimenti di sua competenza. In ogni viene stabilito l'obbligo di conformarsi al principio secondo cui gli adulti che convivono in Italia con i propri figli minori devono essere sottoposti a trattenimento soltanto in mancanza di altra soluzione e per un periodo adeguato il più breve possibile.
Si stabilisce che il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste dai commi 1 e 2 e dal presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Tra le previsioni che seguono si precisa, in particolare, che quando risulta che nel caso concreto non vi sia più alcuna ragionevole prospettiva di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o pratico il tribunale – nel rigettare la richiesta di disporre o di prorogare il trattenimento – può disporre altresì l'annullamento della decisione del rimpatrio e invitare il questore a rilasciare un permesso di soggiorno ovvero, nei casi in cui non ci sia una ragionevole prospettiva di allontanamento perché nessuno Stato riconosce la persona espulsa come proprio cittadino, a fornire alla persona tutte le informazioni utili per accedere alla procedura per il riconoscimento dello status di apolide. Dopo la convalida del trattenimento provvisorio il trattenimento disposto dal tribunale comporta la permanenza nel centro per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta del Questore e comunque non superiore a complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo che il tribunale abbia disposto il trattenimento, il questore esegue l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, dandone comunicazione senza ritardo al tribunale ordinario e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il tribunale competente può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore Pag. 46almeno 48 ore prima. Si prevedono ulteriori disposizioni sulla materia e si precisa che su ogni richiesta, che deve essere presentata qualora manchino non più di 7 giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine, il tribunale si pronuncia, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace e al difensore dello straniero. Il tribunale si pronuncia sulle richieste di proroga entro un termine prestabilito con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per Cassazione.
Si precisa poi che in qualsiasi momento del periodo di trattenimento lo straniero, tramite il suo difensore, possa presentare istanza motivata al tribunale ordinario del luogo in cui si trova per il riesame della sussistenza delle condizioni di trattenimento previste dal presente articolo o per il rinvio dell'allontanamento; l'istanza è inviata in copia anche al questore e su di essa il tribunale si pronuncia, sentite le parti, entro le 96 ore successive al ricevimento.
Sottolinea che l'emendamento Ricciatti 2.5 sostituisce il comma 5-bis dell'articolo 14 prevedendo che, allo scopo di porre fine al soggiorno irregolare dello straniero nel territorio dello Stato e di eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza temporanea, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, salvo che il questore disponga il rinvio dell'allontanamento o la revoca della decisione di rimpatrio se nel caso concreto sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno o non sussistono più le condizioni previste ovvero se era sottoposto a procedimento penale ed era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare quest'ultima è ripristinata ai sensi dell'articolo 307 del codice di procedura penale. L'ordine è dato con provvedimento scritto recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio».
Osserva che l'emendamento Ricciatti 2.6 sostituisce il comma 5-ter dell'articolo 14 prevedendo che in caso di violazione dell'ordine di cui al precedente comma 5-bis, salvo che sussista giustificato motivo, valutato il singolo caso e tenuto conto della normativa vigente, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3. Se nel caso concreto non sussistono o non sussistono più le condizioni previste nel comma 4-bis o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di permanenza temporanea per un periodo superiore a sei mesi il questore o il tribunale possono disporre nei confronti soltanto le misure previste dal comma 1-bis o il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater, salvo che il Questore revochi la decisione di rimpatrio o rilasci un titolo di soggiorno. Viene poi abrogato il comma 5-quater dell'articolo 14 e inserito un nuovo articolo 14-bis che reca disposizioni in materia di rinvio dell'allontanamento. Si stabilisce, al riguardo, che il Questore Pag. 47della provincia in cui lo straniero si trova dispone, d'ufficio o su richiesta dell'autorità giudiziaria o dell'interessato, il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi una delle seguenti situazioni: l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma 1; è stata presentata al Questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento; l'esecuzione dell'espulsione è stata sospesa dal giudice competente a giudicare il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o la decisione di rimpatrio; le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino; sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero. Il Questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, e nei confronti dello straniero può disporre provvisoriamente ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis anche contestualmente una delle misure ivi previste qualora vi sia pericolo di fuga, chiedendone al tribunale in composizione monocratica la convalida e l'applicazione per un successivo periodo. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il Questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di espulsione o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.
3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi il prefetto e il Questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il permesso di soggiorno che aveva ricevuto ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il Questore ne dà comunicazione al giudice dell'eventuale ricorso pendente sul provvedimento revocato. Si inserisce, infine, un nuovo comma 1-ter all'articolo 15 che stabilisce che in ogni caso in cui deve essere eseguita l'espulsione disposta a titolo di misura di sicurezza e non sia stata revocata il magistrato di sorveglianza o il direttore dell'istituto penitenziario ne danno immediata notizia al questore del luogo in cui lo straniero è detenuto ai fini dell'immediato espletamento delle procedure di identificazione e di acquisizione dei documenti di viaggio e degli altri documenti necessari per assicurare l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario da parte delle forze di polizia. Qualora almeno sessanta giorni prima dell'uscita dall'istituto penitenziario il magistrato di sorveglianza, anche su istanza dell'interessato o del questore, verifichi che non è possibile l'accompagnamento alla frontiera al momento delle dimissioni dall'istituto penitenziario a causa di uno dei motivi in presenza dei quali l'articolo 19, comma 1 vieta l'espulsione o a causa di impedimenti materiali connessi con la difficoltà di identificare l'identità o la nazionalità dello straniero o con l'indisponibilità di documenti di viaggio o di vettori, dispone con proprio decreto motivato la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e la converte in una misura di sicurezza detentiva ai sensi dell'articolo 216 del codice penale, tale misura è rinnovata almeno ogni anno per un periodo di almeno cinque anni, ma in ogni momento il magistrato di sorveglianza, anche su richiesta del questore o dell'interessato, dispone l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione Pag. 48e l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario in cui è internato quando siano cessati gli impedimenti all'espulsione ovvero dispone la remissione in libertà per la cessazione della misura di sicurezza in caso di cessazione della pericolosità sociale. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza lo straniero può proporre opposizione al tribunale di sorveglianza che decide nel termine di venti giorni. Lo straniero espulso a titolo di misura di sicurezza resta trattenuto nell'istituto penitenziario in cui è detenuto o internato fino all'effettiva esecuzione della misura di sicurezza disposta in sentenza o convertita ai sensi del presente comma e in ogni caso non può mai essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea.». L'emendamento Ricciatti 2.7 interviene sull'articolo 16, comma 1, del testo unico in materia di immigrazione relativamente alla pronuncia del giudice per la sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del medesimo testo unico.
Passando all'esame degli emendamenti riguardanti l'articolo 4 che reca disposizioni in materia di servizi investigativi privati in Italia – ricorda che l'emendamento Carinelli 4.2, prolunga a sessanta giorni (rispetto agli attuali dieci) il termine dalla notifica delle informazioni decorso il quale i servizi transfrontalieri temporanei di investigazione privata e di informazione commerciale per le imprese stabilite in un altro Stato dell'Unione europea hanno inizio. L'emendamento Vignaroli 4.1, prevede che il divieto che può intervenire entro il suddetto termine possa essere dato, in alternativa al ministero dell'interno, anche dalla presidenza del Consiglio, sempre motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. L'emendamento Carinelli 4.3, infine, introduce anche le ragioni di tutela dell'interesse nazionale, insieme alle suesposte ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 18.50.
COMITATO DEI NOVE
Martedì 18 marzo 2014.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.
C. 1843-A Fioroni.
Il Comitato si è riunito dalle 18.50 alle 19.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.
La seduta comincia alle 19.
Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
Nuovo testo unificato C. 100 Binetti ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Marilena FABBRI (PD), relatore, dopo avere illustrato brevemente i contenuti del testo in esame, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato). Pag. 49
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
Emendamenti C. 2012-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.
Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che l'emendamento 3.200 della Commissione e il relativo subemendamento 0.3.200.1 Lavagno non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.
La seduta termina alle 19.10.
AVVERTENZA
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
SEDE CONSULTIVA
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 331-B ed abbinata, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.