SEDE REFERENTE
Martedì 25 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.
La seduta comincia alle 14.05.
Variazione nella composizione della Commissione.
Michele BORDO, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Giuseppe Stefano Quintarelli.
Sui lavori della Commissione.
Rocco BUTTIGLIONE (PI) richiama l'attenzione di colleghi sul fatto che la Camera vota oggi la fiducia ad un Governo privo del Ministro per gli Affari europei. Si tratta di un grave errore, che dimostra la scarsa comprensione di come funzionino nella realtà i rapporti tra l'Italia e l'Unione europea e la mancata conoscenza della legge n. 234 del 2012. È peraltro circolata l'ipotesi di affidare le competenze del Ministro per gli Affari europei ad un Vice Ministro agli Affari esteri, che nemmeno potrebbe presiedere il Consiglio Affari Generali durante il semestre, la cui responsabilità la legge affida a un ministro. Ritiene che sia responsabilità della XIV Commissione attirare l'attenzione del Capo del Governo su questa situazione, o mediante un atto di indirizzo o attraverso una lettera del Presidente della Commissione, a nome di tutti i gruppi che convengano sul punto, chiedendo all'Esecutivo di integrare quanto prima il Governo con un Ministro per gli Affari europei.
Michele BORDO, presidente, ricorda di essere intervenuto questa mattina stessa in Assemblea, nonché con dichiarazioni pubbliche rese nei giorni scorsi, su una scelta che giudica sbagliata.
Osserva come non vi siano le condizioni perché la XIV Commissione nel suo complesso esprima un orientamento, ma ritiene che la sollecitazione avanzata dall'onorevole Buttiglione possa essere considerata, e si riserva in qualità di Presidente di intervenire, eventualmente con lettera, presso il Presidente del Consiglio segnalando l'istanza emersa in seno alla Commissione circa l'opportunità che il Governo indichi un Ministro per gli Affari europei.
Dalila NESCI (M5S) osserva che la questione in discussione non era prevista all'ordine del giorno della seduta.
Rocco BUTTIGLIONE (PI) si potrebbe valutare l'ipotesi di una lettera sottoscritta unicamente dai deputati interessati.
Gea SCHIRÒ (PI) avanza l'ipotesi di inviare al Presidente del Consiglio una lettera congiuntamente con la 14a Commissione del Senato; ritiene che una lettera delle Commissioni, la cui titolarità non sia immediatamente identificabile con singoli gruppi, possa avere maggiore forza.
Gianni FARINA (PD) sottolinea come il Paese si trovi in un momento delicato e decisivo, e come in Europa si respiri un clima di pessimismo e di sfiducia totale nell'Europa. Ritiene che in questa situazione Pag. 77il Governo Renzi debba porsi il problema di una rappresentanza forte in sede europea, attraverso la designazione di un Ministro per gli Affari europei.
Paola CARINELLI (M5S) prende atto delle interessanti riflessioni dei colleghi, ma ritiene occorra procedere all'esame degli argomenti previsti all'ordine del giorno.
Michele BORDO, presidente, chiarisce che, a norma di Regolamento, sono sempre garantiti gli interventi sui lavori della Commissione. Quello in discussione è peraltro un tema che riveste particolare rilievo per la XIV Commissione nella giornata in cui la Camera vota la fiducia al Governo.
Rocco BUTTIGLIONE (PI) intervenendo per richiamo al Regolamento, ricorda che gli interventi per richiami al regolamento e sull'ordine di lavori hanno sempre la precedenza sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Emanuele PRATAVIERA (LNA), diversamente da quanto sostenuto dall'onorevole Buttiglione crede che il Presidente del Consiglio sappia bene cosa fare e in che direzione andare. Non si può che prendere atto che al momento non c’è la volontà di nominare subito il Ministro per gli Affari europei. Quello avanzato dai colleghi è un appello solo formalmente condivisibile, ma non politicamente.
Paolo ALLI (NCD) intende intervenire in controtendenza rispetto a quanto sostenuto dai colleghi che lo hanno preceduto. Ritiene infatti che prima di intraprendere qualsiasi azione, occorra comprendere la logica che il Governo intende perseguire sul punto. Il Ministro per le politiche europee è una figura importante, la sua presenza o meno non è certo indifferente. Ricorda tuttavia – è il suo giudizio politico – che in passato vi sono stati Ministri per le politiche europee che hanno compiuto autentici disastri, con l'effetto di rendere scarsamente presente a Bruxelles la voce dell'Italia.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2014.
Michele BORDO, presidente, avverte che, nell'ambito della Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo) sono stati presentati 5 subemendamenti all'articolo aggiuntivo 7.06 del relatore ed 1 subemendamento all'articolo aggiuntivo 7.07 del Relatore. I subemendamenti sono stati trasmessi alla Commissione di merito e saranno allegati al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 1).
Coglie l'occasione per segnalare altresì che, in qualità di relatore, ha presentato l'articolo aggiuntivo 23.09 alla Legge europea 2013 bis (C. 1864 Governo), che provvederà a trasmettere alla Commissione competente per il previsto parere.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 25 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.
La seduta comincia alle 14.25.
Pag. 78Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.
Atto n. 51.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.
Giuseppe GUERINI (PD), relatore, ricorda di aver predisposto una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che ha provveduto a trasmettere ieri pomeriggio via mail a tutti i colleghi.
Fabiana DADONE (M5S) valuta positivamente la proposta di parere formulata dal relatore, al quale chiede di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera c), laddove si prevede, sulla scorta di quanto indicato nel considerando 6 della direttiva europea, il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta nel lavoro di redazione del «Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli essere umani». Riterrebbe inoltre opportuno che il Piano contenesse anche norme di prevenzione ed educazione volte a ridurre la potenziale domanda di prestazioni nei confronti delle persone vittime di tratta.
Annalisa PANNARALE (SEL) ringrazia il relatore per il parere formulato e per le numerose condizioni poste, che ne rafforzano l'impatto. Riterrebbe tuttavia opportuno inserire alcune ulteriori osservazioni. La prima dovrebbe menzionare il tema del patrocinio gratuito, quale forma di tutela più ampia per le vittime. Riterrebbe inoltre particolarmente importante fare un riferimento a moduli formativi da rendere obbligatori anche per il personale che è chiamato ad occuparsi delle vittime della tratta.
Condivide infine il rilievo avanzato dalla collega Dadone circa la necessità di esplicitare il coinvolgimento delle associazioni che si occupano della lotta alla tratta nella redazione del Piano nazionale.
Rocco BUTTIGLIONE (PI) si associa alle considerazioni dei colleghi circa l'eccellente lavoro svolto dal relatore, che rafforza la posizione dell'Italia su un tema di particolare delicatezza, che sta a cuore a tutti.
Giuseppe GUERINI (PD), relatore, ringrazia i colleghi per gli importanti contributi offerti. Con riferimento alle osservazioni formulate da ultimo dall'onorevole Pannarale, osserva di aver appositamente affrontato in termini sfumati il tema della formazione, a fronte della differenziazione e disomogeneità delle competenze delle diverse figure professionali coinvolte. Quanto al tema del patrocinio gratuito, ritiene si tratti di uno strumento già previsto e che, ove richiesto, viene normalmente concesso in casi di questo genere.
Con riferimento alle indicazioni della collega Dadone ritiene si possa senz'altro trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera c), prevedendo – sulla scorta di quanto indicato nel considerando 6 della direttiva europea – il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta nel lavoro di redazione del «Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli essere umani», ed indicando la necessità che il Piano contenga anche norme di prevenzione ed educazione volte a ridurre la potenziale domanda di prestazioni nei confronti delle persone vittime di tratta.
Annalisa PANNARALE (SEL) comprende la posizione del relatore sul gratuito patrocinio, ma insiste invece sul tema della formazione degli operatori, evidenziando che spesso ci si confronta con personale non sufficientemente preparato a confrontarsi con specifiche situazioni di difficoltà e vulnerabilità, quali sono quelle che caratterizzano le vittime della tratta.
Giuseppe GUERINI (PD), relatore, al fine di recepire correttamente l'indicazione della collega Pannarale, ritiene possibile inserire una ulteriore condizione che faccia riferimento all'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi formativi di cui al considerando 25 della Direttiva, da recepire integralmente.
Alla luce del dibattito svoltosi, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
Atto n. 53.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2014.
Liliana VENTRICELLI (PD), relatore, ricorda di aver predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni, che ha provveduto a trasmettere questa mattina via mail a tutti i colleghi.
Annalisa PANNARALE (SEL) chiede alla relatrice la possibilità di integrare la proposta di parere con ulteriori osservazioni.
La prima riguarda il comma 6-ter dell'articolo 29-sexies, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera e) dello schema di decreto in esame, che prevede un'attività ispettiva presso le installazioni, con oneri a carico del gestore, svolta dall'autorità di controllo e finalizzata all'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni medesime. Occorrerebbe in proposito sostituire le parole «degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate», con le parole «degli aspetti ambientali inerenti l'esercizio delle installazioni interessate». Ciò al fine di far sì che l'ispezione in fase di controllo consideri gli aspetti emissivi regolamentati dall'AIA.
Una seconda osservazione dovrebbe essere rivolta all'articolo 15 dello Schema di decreto, al fine di esplicitare che le misure introdotte dal Titolo III-bis – che definisce le misure e le procedure atte a prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti – non debbano in alcun modo comportare una deroga ai limiti alle emissioni previsti.
Sempre all'articolo 15, occorrerebbe sopprimere il punto 4, lettera b), dell'articolo 237-quater, che esclude dall'ambito di applicazione delle nuove e più severe norme i rifiuti derivanti dall'attività estrattive petrolifere off-shore inceneriti sulle piattaforme.
Liliana VENTRICELLI (PD), relatore, ritiene che le indicazioni della collega Pannarale possano essere inserite nel parere nella forma di osservazioni.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3), come da ultimo concordato.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Pag. 80Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Atto n. 57.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2014.
Francesca BONOMO (PD), relatore, ricorda di aver predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni, che ha provveduto a trasmettere questa mattina via mail a tutti i colleghi.
Stefano VIGNAROLI (M5S) giudica favorevolmente la proposta di parere, alla quale riterrebbe utile inserire una ulteriore osservazione volta ad inasprire le sanzioni pecuniarie definite dall'articolo 21 per gli operatori economici che non ottemperano ad alcuni obblighi disciplinati in recepimento della direttiva.
Francesca BONOMO (PD), relatore, ritiene opportuno mantenere la congruenza delle pene previste dallo schema di decreto in oggetto con quelle comminate negli altri ordinamenti europei, anche al fine di non determinare svantaggi per le imprese italiane.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze.
Atto n. 68.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.
Magda CULOTTA (PD), relatore, anche alla luce del dibattito svoltosi sul provvedimento presso la Commissione Ambiente, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Atto n. 75.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2014.
Michele BORDO, presidente, ricorda che nella seduta del 12 febbraio scorso, il relatore Guerini ha illustrato i contenuti dell'atto. Invita quindi i colleghi ad intervenire.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Atto n. 69.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.
Pag. 81 Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo sottoposto all'esame della Commissione è finalizzato al recepimento della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Il Governo interviene sulla base della delega contenuta nell'articolo 1, della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96); la direttiva è inserita nell'allegato B. Il termine per il recepimento della direttiva 2012/19/UE è scaduto il 14 febbraio 2014.
Il recepimento della direttiva 2012/19/UE è volto al superamento delle criticità operative derivate dall'applicazione della prima direttiva in materia di RAEE 2002/96/UE, cd. direttiva WEEE, Waste of Electric and Electronic Equipment), recepita con decreto legislativo n. 151 del 2005, nonché al completamento del quadro normativo risultante dal recepimento della direttiva 2008/98/UE sui rifiuti. Lo schema in esame sostituisce il vigente decreto legislativo n. 151 del 2005, che viene quasi completamente abrogato, ad eccezione di alcune norme che rappresentano la base giuridica della normazione di dettaglio tuttora vigente, e dell'articolo 20, comma 4, che garantisce continuità alla normativa in materia di «RAEE storici» (RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato fino al 13 agosto 2005).
Nella descrizione del contenuto dell'atto, che si compone di 42 articoli e di 10 allegati, darà conto della corrispondenza delle varie norme alle disposizioni contenute nella direttiva 2012/19/UE.
Negli articoli da 1 a 7 sono disciplinati i principi generali sulla gestione dei RAEE. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della direttiva, le finalità del decreto consistono nell'adozione di misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla produzione delle AEE e dalla produzione e gestione dei RAEE (articolo 1). Secondo quanto disposto dall'articolo 2 e dagli allegati I, II, III e IV della direttiva, l'operatività delle disposizioni (articolo 2) è suddivisa in due periodi; si prevede un regime transitorio, operante dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 14 agosto 2018, per le categorie di AEE indicate negli allegati I e II che, rispetto alla legislazione vigente, ricomprendono i pannelli fotovoltaici, mentre il secondo periodo (a regime) decorre dal 15 agosto 2018, estendendo il campo di applicazione a tutte le AEE immesse sul mercato (allegati III e IV). L'articolo 3, in conformità con l'articolo 2, paragrafi 3 e 4 della direttiva, specifica le condizioni di esclusione dall'applicazione delle norme. L'articolo 4 reca le definizioni contenute nella direttiva. Segnalo in particolare la modifica della definizione di «produttore», volta a ricomprendere anche i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'UE o in un paese terzo che vendono sul mercato nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici. Altra importante novità è la modifica della definizione di RAEE domestici, che si estende ai c.d. RAEE dual use, vale a dire i rifiuti di AEE che potrebbero essere usati sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici. L'articolo 5 prevede, in coerenza con l'articolo 4 della direttiva, l'emanazione di un decreto interministeriale diretto, tra i vari scopi, a favorire la corretta applicazione dei requisiti di progettazione ecologica di cui al decreto legislativo n. 15 del 2011, di attuazione della direttiva 125/2009/CE. L'articolo 6, in linea con l'articolo 6 della direttiva, individua nelle operazioni di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo le azioni prioritarie per la gestione dei RAEE, definendone, all'articolo 7, le modalità e gli strumenti operativi, come disposto dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva.
Ulteriori disposizioni per la gestione dei RAEE sono rivolte ai produttori e ai distributori, ai quali vengono attribuiti obblighi previsti nella direttiva, in conformità al principio della responsabilità estesa del produttore. L'articolo 8 prevede obblighi a carico dei produttori di RAEE. L'articolo 9 disciplina, come previsto dall'articolo Pag. 8212, paragrafo 3 della direttiva, le modalità di costituzione e funzionamento dei sistemi individuali di gestione dei RAEE, basati su un riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente. L'articolo 10 disciplina invece i sistemi collettivi, sottoposti anch'essi al controllo preliminare del Ministero dell'ambiente, sotto forma di approvazione dello statuto.
Gli articoli da 11 a 19 dello schema contiene inoltre norme sul deposito preliminare alla raccolta, nonché su raccolta, trattamento adeguato e recupero. Secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della direttiva, l'articolo 11 fissa le modalità e le condizioni di ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei RAEE provenienti dai nuclei domestici. La principale novità consiste nell'introduzione del ritiro «uno contro zero» per i RAEE di piccolissime dimensioni, ovvero la raccolta a titolo gratuito dei RAEE di dimensioni esterne fino a 25 cm, conferiti dagli utilizzatori finali senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Inoltre lo schema prevede che i RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta ogni tre mesi, anziché con cadenza mensile come previsto dalla normativa vigente, in un'ottica di semplificazione, peraltro garantita dalla esclusione dell'applicazione della normativa sui rifiuti. L'articolo 12 prevede specifiche misure ed azioni finalizzate agli obiettivi della raccolta differenziata dei RAEE domestici e di recupero, come stabilito all'articolo 5 della direttiva, che al paragrafo 3 contiene una disposizione innovativa, in base alla quale la raccolta differenziata deve riguardare in via prioritaria le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, le lampade fluorescenti contenenti mercurio, i pannelli fotovoltaici e le apparecchiature di piccole dimensioni di cui alle categorie 5 e 6 dell'Allegato III. L'articolo 13 stabilisce le modalità per la raccolta differenziata dei RAEE professionali, conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva. L'articolo 14 specifica, in linea con l'articolo 7 della direttiva, gli obiettivi di raccolta differenziata annuali, confermando, fino al 2015, l'obiettivo minimo di raccolta per i soli RAEE domestici (4 kg in media per abitante), e stabilendo, a partire dal 2016, un tasso annuale minimo di raccolta di RAEE domestici e professionali pari al 45 per cento dell'immesso sul mercato che, dal 2019, è elevato al 65 per cento dell'immesso sul mercato o, in alternativa, all'85 per cento dei RAEE domestici e professionali prodotti sul territorio nazionale. In attesa che la Commissione europea definisca una metodologia comune per calcolare il volume di RAEE prodotti sul mercato nazionale, il comma 2 consente al Ministro dell'ambiente, sentito l'ISPRA e di concerto col Ministro dello sviluppo economico, di definire una metodologia di calcolo da applicarsi sull'intero territorio nazionale. All'ISPRA è affidato il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta. L'articolo 15 disciplina, come previsto dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva, le modalità per il ritiro (da parte dei produttori) dei RAEE conferiti nei centri di raccolta comunali, al fine di assicurare il ritiro, su tutto il territorio nazionale, dei citati RAEE. L'articolo 16 disciplina, come indicato all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva, il ritiro ed il trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori. L'articolo 17 disciplina il trasporto e l'avvio al trattamento dei RAEE raccolti, in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo e da garantire l'integrità dei RAEE, imponendo l'obbligo di avviare tutti i RAEE raccolti agli impianti di trattamento adeguato o alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, come previsto dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva. L'articolo 18 definisce, come indicato all'articolo 8 della direttiva, il trattamento adeguato per tutti i RAEE. In attesa della definizione da parte della Commissione UE delle norme minime di qualità per il trattamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva si prevede l'emanazione di decreti del Ministro dell'ambiente finalizzati a individuare le modalità tecniche ulteriori, rispetto a quelle Pag. 83contenute agli allegati VII e VIII, da rispettare nell'esercizio delle operazioni di trattamento e le relative modalità di verifica. L'articolo 19 stabilisce gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio individuati dall'articolo 11 della direttiva. Segnalo che gli obiettivi previsti dall'Allegato V fino al 14 agosto 2015 sono analoghi a quelli previsti dal vigente articolo 9 del decreto legislativo n. 151 del 2005; la novità è invece caratterizzata dall'aumento degli obiettivi minimi da conseguire, nonché dalla sostituzione di obiettivi di riciclaggio con obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.
La disciplina delle autorizzazioni, delle spedizioni e della vendita a distanza per i RAEE e gli AEE è contenuta negli articoli da 20 a 23. L'articolo 20, come previsto dall'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva, regola le autorizzazioni per gli impianti di trattamento dei RAEE, prevedendo l'applicazione delle disposizioni dettate dalla disciplina generale sui rifiuti (articolo 208 del D.Lgs. 152/2006). L'articolo 21 disciplina, come stabilito all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva, le condizioni per le spedizioni all'estero dei RAEE, che consentono ai RAEE esportati di essere conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 19 del decreto in esame. In attuazione dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva, si rende obbligatorio il rispetto dei requisiti minimi previsti nell'Allegato VI per tutte le spedizioni all'estero di AEE usate, al fine di non eludere la normativa sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti e porre un rimedio alla piaga delle esportazioni illegali di RAEE. L'articolo 22 stabilisce gli obblighi inerenti la vendita a distanza di AEE, previsti dall'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva, per il produttore e per il distributore. Gli articoli da 23 a 25 dello schema riguardano la disciplina sul finanziamento delle attività di ritiro e trasporto dei RAEE. L'articolo 23 disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE (storici e non) provenienti dai nuclei domestici, previste dall'articolo 12 della direttiva, che è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui si verificano i rispettivi costi. L'articolo 24 disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE professionali, previsto dall'articolo 13 della direttiva. L'articolo 25 definisce le garanzie finanziarie da versare da parte del produttore all'atto di immissione di AEE sul mercato, estendendo, come prevede l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva, tale istituto anche nei casi in cui il produttore adempia ai propri obblighi aderendo ad un sistema collettivo.
La disciplina delle informazioni per la gestione dei RAEE è contenuta negli articoli da 26 a 32. L'articolo 26 definisce, come stabilito dall'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva, gli obblighi di informazione agli utilizzatori da parte dei produttori di AEE. L'articolo 27 individua, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva, ulteriori obblighi di informazione (gratuita), da parte dei produttori, agli impianti di trattamento e riciclaggio, relativamente alla preparazione per il riutilizzo e il trattamento adeguato dei RAEE. L'articolo 28 contiene la disciplina, introdotta dagli articoli 14 e 15 della direttiva, che prevede l'obbligo, per il produttore, di indicare sulle AEE il marchio di identificazione del produttore (per le AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005) e il simbolo per la raccolta differenziata indicato nell'allegato IX; a questo proposito segnalo che il simbolo per la marcatura delle AEE non è identico a quello previsto dal corrispondente allegato della direttiva, il quale si limita ad indicare un contenitore di spazzatura mobile barrato, mentre il simbolo previsto dallo schema aggiunge una barra orizzontale nera che dovrebbe indicare AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. L'articolo 29 reca la disciplina del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, in conformità all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva. L'articolo 30 introduce (in attuazione dell'articolo 17 della direttiva) e disciplina la figura giuridica e le funzioni del rappresentante autorizzato del produttore. L'articolo 31 disciplina il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e le Pag. 84comunicazioni alla Commissione europea, come stabilito dall'articolo 16, paragrafi 4 e 5, della direttiva. L'articolo 32 prevede lo scambio delle informazioni e la collaborazione amministrativa tra le competenti autorità degli Stati membri dell'UE, come disposto nell'articolo 18 della direttiva.
Gli articoli da 33 a 37 disciplinano le attività di coordinamento, controllo e vigilanza. L'articolo 33 disciplina le funzioni del Centro di Coordinamento, che riunisce tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, svolgendo un ruolo di garante dell'omogeneità e uniformità della gestione dei RAEE sul territorio nazionale, attraverso il coinvolgimento dei gestori dei RAEE e la raccolta dei dati e delle informazioni, che completano l'attività svolta dall'ISPRA. L'articolo 34 prevede l'acquisizione annuale di specifiche informazioni, da parte del Centro di coordinamento. L'articolo 35 disciplina l'attività del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE, senza modificare i compiti e le modalità di costituzione e funzionamento del Comitato, già previste dal decreto ministeriale n. 185 del 2007. L'articolo 36 disciplina l'organizzazione del Comitato di indirizzo e gestione dei RAEE che coordina le varie categorie rappresentate, nonché l'attività del Centro di coordinamento e del Comitato di vigilanza e controllo, mediante la trasmissione di atti di indirizzo.
L'articolo 37 disciplina le attività di ispezione e monitoraggio, svolte dalle autorità competenti, come stabilito dall'articolo 23 della direttiva.
L'articolo 38 disciplina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi previsti nel decreto, introducendo, ai commi 9-12, ulteriori sanzioni rispetto a quelle già previste dal vigente D.Lgs. 151/2005.
Gli articoli 39 e 41 recano rispettivamente la disciplina per la modifica degli allegati e le disposizioni finanziarie. L'articolo 40 reca le disposizioni transitorie e finali. L'articolo 42 reca le abrogazioni esplicite di determinate disposizioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Martedì 25 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.
La seduta comincia alle 14.45.
Sulla riunione dei Presidenti COSAC svolta ad Atene il 26 e 27 gennaio 2014.
Michele BORDO, presidente, ricorda che il 26 e 27 gennaio 2014 si è recato ad Atene per partecipare alla riunione dei Presidenti COSAC e presenta una relazione sui temi oggetto della predetta riunione (vedi allegato 6).
La Commissione prende atto.
Sulla riunione dei Presidenti COSAC svolta a Vilnius il 7 e 8 luglio 2013 e sulla XLIX riunione della COSAC svolta a Dublino dal 23 al 25 giugno 2013.
Michele BORDO, presidente, riporta in estrema sintesi anche le risultanze di due precedenti riunioni svoltesi in ambito COSAC, la plenaria di Dublino dello scorso giugno e la riunione dei Presidenti dello scorso luglio, sulle quali si era riferito in ufficio di Presidenza (vedi allegato 7).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle 14.55.
Pag. 85UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 178 del 12 febbraio 2014, a pagina 322, prima colonna, ultima riga, sostituire le parole: «7. 05. Il Relatore» con le seguenti: «7. 11. Il Relatore».
A pagina 323, prima colonna, ventiduesima riga, sostituire la parola: «3.» con la seguente: «2.»
A pagina 323, prima colonna, trentanovesima riga, sostituire la parola: «4.» con la seguente: «3.»
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