CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 febbraio 2014
187.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).

SUBEMENDAMENTI AGLI ARTICOLI AGGIUNTIVI 7.06 e 7.07 DEL RELATORE

  Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «, anche garantendo l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e agli altri servizi sociali di base;».
0. 7. 06. 1. Chaouki, Zampa, Marazziti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) conformemente alla prassi sin qui seguita, non prevedere l'uso di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro e non prevedere procedure diversificate di esame delle domande;».
0. 7. 06. 2. Chaouki, Zampa, Marazziti.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare».
0. 7. 06. 3. Chaouki, Zampa, Marazziti.

  Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «garantire la previsione di procedure non diversificate di esame delle domande e».
0. 7. 06. 4. Chaouki, Zampa, Marazziti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «ed assicurare che i rappresentanti degli enti di tutela degli stranieri e dei rifugiati e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite possano sempre accedere ai valichi di frontiera e ai valichi doganali e di transito, durante la presentazione e la verbalizzazione della domanda di asilo».
0. 7. 06. 5. Chaouki, Zampa, Marazziti.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di accoglienza» inserire le seguenti: «che garantisca l'accesso e la fruizione delle misure di accoglienza agli stranieri o agli apolidi presenti nel territorio italiano dal momento in cui abbiano manifestato, in qualsiasi forma e lingua, la loro intenzione di presentare domanda di asilo e».
0. 7. 07. 1. Chaouki, Zampa.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (Atto n. 51).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2011/36UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI;
   ricordato che il provvedimento interviene in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96);
   rilevato che lo schema di decreto legislativo recepisce in modo non del tutto adeguato alcune disposizioni previste nella direttiva citata;
   rilevato che lo schema di decreto è stato predisposto su proposta del Ministro degli affari europei, del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, e che sarebbe stato opportuno concertare lo schema anche con il Ministro per l'integrazione o, quanto meno, acquisirne l'orientamento sulla tematica della tratta degli esseri umani e della protezione delle vittime;
   rilevato che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo mira a recepire quanto previsto dalla direttiva circa il concetto di vulnerabilità, così come indicato nel considerando n. 12 e nell'articolo 2 della direttiva stessa, volendo così rispettare il criterio di cui all'articolo 5 lett. d) contenuto nella legge di delegazione europea n. 96/13 che ha previsto che «la definizione di «persone vulnerabili» tenga conto di aspetti quali l'età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità, anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza di genere» e osservato che però che l'articolo 1 non appare idoneo a rispondere agli obiettivi evidentemente perseguiti dalla direttiva europea la quale da una parte, al considerando 12 fa riferimento alle persone vulnerabili al fine di invocare norme più severe quando le vittime possano essere ricondotte a tale ambito, dall'altra all'articolo 2 comma 2 fornisce la definizione di «posizione di vulnerabilità» con riferimento ad uno dei metodi coercitivi di cui al comma 1 e che perciò occorre che l'articolo 1 dello schema sia integrato con una previsione relativa all'aumento di pena ogniqualvolta vi sia un soggetto in posizione di vulnerabilità;
   rilevato che all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, nella riscrittura degli articolo 600 e 601 del codice penale, si è voluto fornire una definizione dei reati rispettivamente di riduzione o mantenimento in schiavitù e tratta di persone rispondente a quella della direttiva europea e che però l'articolo 2 non recepisce alcune previsioni importanti Pag. 88contenute nell'articolo 2 della direttiva stessa tra cui la definizione di «posizione di vulnerabilità» così come formulata nella direttiva, la previsione di cui al comma 4 per cui il consenso della vittima è irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione di cui al co. 1 dello stesso articolo 2, la previsione di cui al comma 5 relativa ai minori, per i quali la condotta è punita come reato di tratta anche in assenza dei metodi coercitivi di cui al co. 1 e osservato che perciò sarebbe stato più opportuno formulare la norma nazionale ricalcando esattamente l'articolo 2 della direttiva;
   rilevato che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo non recepisce adeguatamente l'articolo 13, comma 2 della direttiva, che impone agli Stati membri di provvedere «affinché, ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione a norma degli articoli 14 e 15», perché l'articolo 4, comma 2 dello schema di decreto legislativo in primo luogo rinvia la disciplina della procedura multidisciplinare di determinazione dell'età a un successivo decreto del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro degli affari esteri e in secondo luogo limita ai casi in cui sia «strettamente necessario, l'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche», mentre sembra prevedere che la procedura multidisciplinare di determinazione dell'età vada applicata in via ordinaria;
   osservato che perciò l'articolo 4 co. 2 dello schema non appare conforme ai criteri di delega stabiliti dall'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 6 agosto 2013, n. 96 che vincola il Governo, ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/36/UE, a «definire meccanismi affinché i minori non accompagnati vittime di tratta siano prontamente identificati, se strettamente necessario anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate».
   ritenuto che nel rispetto di tali criteri di delega, dunque, la disciplina della procedura multidisciplinare di determinazione dell'età deve essere definita nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/36/UE e non può essere rinviata a un successivo decreto interministeriale, anche perché si tratta di disciplina coperta da riserve di legge in materia di condizione dello straniero (articolo 10, comma 2 Cost.), di provvedimenti limitativi della libertà personale (articolo 13 Cost.) o di libertà di circolazione e soggiorno (articolo 16 Cost.) o di trattamenti sanitari obbligatori (articolo 32 Cost.) o di prestazioni personali (articolo 23 Cost.), nonché in materia di procedimenti e autorità giudiziarie;
   osservato inoltre, che dal principio in base a cui la determinazione dell'età deve essere condotta secondo procedure appropriate, dunque secondo standard scientificamente attendibili, deriva che gli atti di natura interministeriale in materia debbano essere adottati dal Ministero della Salute o quanto meno di concerto con tale Ministero;
   ricordato inoltre che l'articolo 5 della legge delega specifica che la procedura di determinazione dell'età può essere applicata solo «se strettamente necessario», ovvero nel caso in cui in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima di tratta e non risulti possibile ottenere prove documentali a riguardo;
   osservato che nell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo è sicuramente da condividere la previsione per cui siano previsti specifici moduli formativi sulla tratta nei percorsi di formazione delle Amministrazioni, ma che per rendere più efficace tale disposizione sia opportuno che tale disposizione preveda che le associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta siano coinvolte nei moduli formativi, Pag. 89così com’è di prassi in ambito internazionale secondo l'approccio multidisciplinare e sulla scorta di quanto previsto dal considerando 6 della direttiva europea;
   osservato che l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo non sembra contribuire alla creazione di un sistema efficace di risarcimento delle vittime sotto il seguente profilo: la previsione di un termine decadenziale di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza penale per la presentazione della domanda di accesso al Fondo rispetto all'obbligo di dimostrazione di aver esperito – dunque in tale breve lasso di tempo – l'azione civile e le procedure esecutive appare incongrua laddove non è dato comprendere come potrebbe una vittima riuscire a presentare la domanda di indennizzo senza incorrere nella suddetta decadenza se, com’è noto, i tempi della giustizia civile mai le consentirebbero entro lo stesso termine di aver concluso l'azione esecutiva dimostrando così il mancato risarcimento da parte dell'autore del reato;
   ritenuto per tale motivo che l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo debba essere riscritto in modo conforme alla direttiva in parte qua;
   osservato che l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo investe del ruolo di «relatore nazionale o meccanismo equivalente» di cui all'articolo 19 della direttiva europea il Dipartimento per le pari opportunità, assegnandogli i compiti previsti dal legislatore europeo agli artt. 19 e 20 (lettere b) e c) dell'articolo 7) oltre che mantenendo in capo al Dipartimento stesso quelli che storicamente erano i compiti della Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento presso il Dipartimento stesso (lettera a) articolo 7) e che però non appare chiaro se tale intervento miri ad un definitivo smantellamento della Commissione stessa, scelta che non sarebbe condivisibile nell'ottica della opportunità di mantenere un organismo che, all'interno del Dipartimento – il quale ha molteplici competenze nel campo delle pari opportunità – si occupi esclusivamente del tema in questione;
   osservato che l'articolo 8 del decreto legislativo prevede l'introduzione del comma 3-bis dell'articolo 18 D.Lgs. 286/98 mirando ad unificare i programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18 stesso e all'articolo 13 L. n. 228/2003 creando un unico «programma di emersione, assistenza e integrazione sociale» strutturato in due fasi, una prima di assistenza in via transitoria – evidentemente per quelle situazioni in cui si pone la necessità di verificare la reale situazione e la volontà della persona di aderire al programma – ed una seconda di prosecuzione dell'assistenza e integrazione sociale;
   rilevato che tale previsione ricalca l'attuale prassi operativa, non è dato comprendere se la formalizzazione di un unico programma comporterebbe una riduzione dei finanziamenti degli enti pubblici e del privato sociale che oggi in tutta Italia si occupano dell'assistenza e protezione delle vittime, eventualità da scongiurare dove si voglia mantenere in vita l'attuale sistema anti tratta;
   osservato che l'articolo 8 recepisce soltanto parzialmente l'articolo 11 della direttiva, che prevede una serie di obblighi a carico degli Stati relativi all'assistenza e sostegno alle vittime di tratta di esseri umani e che perciò l'articolo 8 debba essere integrato per dare completa attuazione all'articolo 11 della direttiva;
   osservato che nell'articolo 9 è apprezzabile la volontà di adottare il piano nazionale contro la tratta che l'Italia ancora oggi non possiede, sebbene vanti un sistema efficace a tutela delle vittime di tratta e che è auspicabile che tale piano contenga linee guida volte alla corretta identificazione delle vittime in adempimento a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 11 della direttiva europea e che sia altresì previsto, sulla scorta di quanto indicato nel considerando 6 della direttiva europea, il coinvolgimento nel lavoro di redazione di tale piano delle Pag. 90associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta siano ampiamente coinvolte;
   osservato che il primo comma dell'articolo 10, nel rimandare l'individuazione di misure di coordinamento tra i sistemi di tutela delle vittime di tratta e in materia di asilo alle Amministrazioni sembra violare i criteri di delega legislativa stabiliti dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, il cui articolo 5, comma 1, lettera b) stabilisce che sia il Governo a «prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela»;
   osservato che il secondo comma dell'articolo 10, nello stabilire che allo straniero «sono fornite adeguate informazioni in lingua a lui comprensibile in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale» non sembra essere sufficientemente chiaro in ordine alle modalità con cui tali informazioni sono fornite e ai soggetti cui spetta detto onere;
   osservato infine che lo schema di decreto legislativo omette di recepire le norme di cui all'articolo 8 della direttiva europea, che prevede la clausola di non punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto come conseguenza diretta di uno degli atti di cui agli artt. 600 e 601 c.p.,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) l'articolo 1 dello schema sia integrato con una previsione relativa all'aumento di pena ogniqualvolta vi sia un soggetto in posizione di vulnerabilità inserendo negli artt. 600, 601 e 602 del codice penale specifiche circostanze aggravanti per i casi in cui la vittima si trovi in condizione di vulnerabilità e altresì indicando tutte le circostanze elencate nel considerando 12 della direttiva europea;
   2) sia integrato l'articolo 2 con la previsione per cui il consenso della vittima è irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione indicati nello stesso articolo e con la previsione relativa ai minori, per i quali la condotta è punita come reato di tratta anche in assenza di tali metodi coercitivi;
   3) sia modificato l'articolo 4 come segue:
    a) si recepisca l'articolo 13, comma 2 della direttiva 2011/36/UE, prevedendo che, ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione previste per i minori vittime della tratta; si preveda che a tal fine, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono riferire al più presto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni presunta vittima della tratta di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, ove vi sia motivo di ritenere che sia un minore;
    b) sia disciplinata la procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, nel rispetto dei criteri di delega stabiliti dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, in particolare prevedendo che essa possa essere applicata solo se strettamente necessario, ovvero nel caso in cui in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima di tratta e non disponga di documenti di identificazione, anche se scaduti, o non risulti possibile ottenere prove documentali a riguardo;
    c) si preveda che fino a quando l'interessato non sia stato identificato dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, esclusi i casi di domande di asilo, entro un termine ragionevole ovvero quando non siano disponibili i risultati della perizia sull'età disposta dall'autorità Pag. 91giudiziaria, anche su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, la minore età deve essere presunta e dunque si devono applicare le norme in materia di protezione dei minori, prevedendo in particolare il collocamento in una struttura di accoglienza per minori, la nomina del tutore e la sospensione dell'adozione e dell'esecuzione di tutte le misure che possano lederne i diritti, inclusi i provvedimenti di respingimento, di espulsione e di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione;
    d) si preveda che nel rispetto del principio di presunzione della minore età in caso di dubbio e del principio del superiore interesse del minore, nel caso in cui dal primo esame effettuato sulla base di una determinata metodologia, scelta tra quelle meno invasive possibili, l'età anagrafica stimata risulti compatibile con la minore età, non si devono effettuare ulteriori esami, a meno che ciò sia nell'interesse del minore; qualora invece l'età stimata non risulti compatibile con la minore età si procede ad ulteriori esami che si svolgono con una metodologia multidisciplinare;
    e) l'accertamento dell'età deve svolgersi sulla base di un protocollo multidisciplinare, stabilito e aggiornato almeno ogni tre anni in base agli sviluppi della ricerca scientifica in materia di metodi per l'accertamento dell'età, deliberato dal Consiglio superiore di Sanità, previa consultazione pubblica di associazioni ed esperti, ed è svolto da una équipe medica, alla presenza del legale rappresentante e di un mediatore culturale, a meno che il presunto minore richieda che non siano presenti, previa informazione completa all'interessato del tipo di visita, delle sue conseguenze e della possibilità di rifiutarsi e previo colloquio da svolgersi con il presunto minore, nel rispetto del diritto alla partecipazione di cui all'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alla presenza di un mediatore culturale;
    f) ogni Regione comunichi al Ministero della salute, al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia e alle autorità giudiziarie che hanno sede nella regione stessa i centri medici specializzati competenti ad effettuare le perizie per l'accertamento dell'età, da individuarsi in strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici, capaci di garantire la minore variabilità possibile del giudizio espresso, nel rispetto delle migliori garanzie per il minore. Tali strutture devono garantire che le procedure siano affidate sempre a personale in possesso di competenze mediche, radiologiche, pediatriche, neuropsichiatriche e psicologiche adeguate allo scopo ovvero di personale sanitario dotato di specifiche competenze ed esperienze in materia di metodi per l'accertamento dell'età e che i diversi professionisti adottino criteri di valutazione omogenei, al fine di evitare un'eccessiva difformità negli accertamenti;
    g) si rinvii la disciplina delle norme di dettaglio a un decreto del Ministero della Salute, su conforme parere del Consiglio superiore della sanità e previa consultazione anche delle associazioni di tutela degli stranieri, di concerto con Ministro con delega alle pari opportunità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'Interno, il Ministro della Giustizia e il Ministro degli Affari Esteri. Nel decreto devono essere comunque disciplinati i presupposti per l'accertamento dell'età, il trattamento del presunto minore nelle more dell'accertamento, l'autorità competente a disporre l'accertamento dell'età, la tutela, la legale rappresentanza e il consenso informato, i metodi e la procedura per l'accertamento dell'età, il principio di presunzione di minore età in caso di dubbio, l'attribuzione della data di nascita e comunicazione degli esiti della perizia, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e la possibilità di stipula di protocolli locali per dare attuazione al protocollo nazionale.
   4) l'articolo 5 sia modificato prevedendo che le associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta siano coinvolte nei moduli formativi, così com’è di prassi in Pag. 92ambito internazionale secondo l'approccio multidisciplinare e sulla scorta di quanto previsto dal considerando 6 della direttiva europea;
   5) l'articolo 6 sia riformulato in considerazione della criticità procedurale espressa in premessa;
   6) l'articolo 8 preveda le seguenti ulteriori modificazioni:
    a) l'articolo 18 D.Lgs. 286/98 venga modificato anche al fine di introdurre la facoltatività della denuncia della vittima ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, aspetto già presente nel nostro ordinamento ma non esplicitamente previsto da norma di fonte primaria, bensì dal regolamento di attuazione, nello specifico l'articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 394/1999: dopo il comma 1 dello stesso articolo 18 venga introdotto un comma 1-bis che preveda espressamente che il permesso di soggiorno viene rilasciato, in presenza dei presupposti di cui al comma 1 anche in assenza di querela da parte della persona straniera vittima di uno dei reati indicati nello stesso comma;
    b) sia introdotta una norma nella legge n. 228/03 che preveda che il programma di assistenza sia garantito anche a coloro per i quali vi sia un ragionevole motivo di ritenere che siano stati vittime di uno dei reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p. Una simile previsione potrebbe essere inserita dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 (comma 1-bis);
    c) sia introdotta nel Decreto Legislativo n. 286/98 una norma (articolo 19 comma 2-ter) che preveda che il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone per cui vi sia ragionevole motivo di ritenere che siano vittime di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. o comunque di una situazione di grave sfruttamento, resti sospeso fino a non sia accertata la eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 D.Lgs. 286/98.
   7) sia recepito l'articolo 8 della direttiva europea, a tal fine prevedendo una disposizione che preveda la clausola di non punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto come conseguenza diretta di uno degli atti di cui agli artt. 600 e 601 c.p.;
   8) fermo restando che i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale o umanitaria, identificati come vittime della tratta di esseri umani, possono accedere al sistema di protezione sociale e integrazione previsto dall'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 senza dover rinunciare al proprio permesso di soggiorno, alla domanda per la protezione internazionale o allo status di beneficiario di protezione internazionale, all'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 3 venga inserito il seguente:
  «3-bis. La Commissione Territoriale sospende il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale ed invita il richiedente ad avere un colloquio con un operatore specializzato nell'assistenza alle vittime di tratta, al fine di un'eventuale trasmissione degli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale».
   9) si preveda all'articolo 9, sulla scorta di quanto indicato nel considerando 6 della direttiva europea, il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta nel lavoro di redazione del «Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli essere umani» che deve contenere anche norme di prevenzione ed educazione volte a ridurre la potenziale domanda di prestazioni nei confronti delle persone vittime di tratta;
   10) all'articolo 5 venga recepito integralmente l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi formativi di cui al considerando 25 della Direttiva;

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  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la disciplina sull'accertamento della minore età prevista nell'articolo 4 sia applicabile, salvo che altre disposizioni legislative statali dispongano diversamente, anche nelle ipotesi indicate dall'articolo 349 del codice di procedura penale e in qualsiasi altro tipo di procedimento amministrativo o giudiziario in cui sia necessario l'accertamento dell'età della persona straniera o apolide coinvolta;
   b) valuti l'opportunità che il meccanismo equivalente previsto all'articolo 7 per le funzioni che è chiamato a svolgere sia un organismo indipendente, analogamente a quanto previsto in altri paesi dell'Unione Europea;
   c) valuti il Governo la compatibilità tra i criteri di delega legislativa stabiliti dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 e la previsione di cui all'articolo 10, comma 1, laddove si rimanda l'individuazione di misure di coordinamento tra i sistemi di tutela delle vittime di tratta e in materia di asilo alle Amministrazioni coinvolte (e non al Governo);
   d) valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio all'articolo 10 comma 2 le modalità con cui le informazioni devono essere fornite e i soggetti cui spetta detto onere.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Atto n. 53).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato lo schema di decreto legislativo n. 53 legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
   rilevato che lo schema di decreto è volto a recepire la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (IED – Industrial Emissions Directive) con la quale sono state riviste e rifuse in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali, inclusa la direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control - in materia di emissioni industriali);
   rilevato che i destinatari della direttiva 2010/75/UE sono le attività industriali ad elevato potenziale inquinante (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, ecc.), con esclusione delle attività di ricerca e sviluppo nonché delle sperimentazioni di nuovi prodotti e processi;
   rilevato che tra i principi e criteri direttivi della delega, contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (n. 96 del 2013), rientra la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi e che in virtù dei principi generali contenuti nell'articolo 32 della legge 234 del 2012, gli atti di recepimento non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse;
   ricordato che il 20 marzo 2013 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2013/146 per il mancato recepimento della direttiva 2010/75/UE, entro il termine fissato al 7 gennaio 2013;
   ricordato che la Corte di giustizia dell'UE ha emesso una sentenza (sentenza 31 marzo 2011, causa C 50/10) che riconosce l'Italia responsabile di non aver adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti controllassero, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva IPPC – ovvero mediante il riesame aggiornato delle prescrizioni – che gli impianti esistenti funzionassero secondo i requisiti imposti dalla normativa UE, entro i termini previsti dalla direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC), attualmente rifusa nella direttiva 2010/75/UE;
   evidenziato che l'articolo 1, lettera a) dello schema di decreto introduce la definizione di installazione e che l'articolo 3 della direttiva, nel definire l'installazione fa anche riferimento all'allegato VII che elenca le attività che utilizzano solventi organici, mentre tale richiamo non è considerato dallo schema in esame;
   evidenziato che l'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto introduce una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, prescrivendo un contenuto meno dettagliato di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE; Pag. 95
   evidenziato che l'articolo 7, comma 5, lettera f), prevede che il gestore, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta all'autorità competente una relazione di riferimento (comma 9-quinquies dell'articolo 29-sexies del Codice ambientale), il cui contenuto è definito dall'articolo 22 della direttiva con norme di dettaglio che non vengono recepite dallo schema in esame, nel quale si rinvia la fissazione delle modalità di redazione della relazione medesima ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente (comma 9-sexies);
   evidenziato che l'articolo 15 dello schema di decreto introduce l'articolo 237-sexies recante disciplina del contenuto dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento, in recepimento della direttiva che all'articolo 45, contempla, tra le condizioni dell'autorizzazione, le prescrizioni relative al pH, alla temperatura e al flusso degli scarichi di acque reflue (lettera d), che non sono riportate nel testo dell'articolo 237-sexies, nonché la previsione circa la riesamina periodica e l'aggiornamento, ove necessario, delle condizioni di autorizzazione da parte dell'autorità competente (paragrafo 4), che non è rinvenibile nell'articolo 237-sexies;
   considerato che l'articolo 6 dello schema di decreto – senza essere finalizzato a recepire corrispondenti disposizioni della direttiva 2010/75/UE – interviene su norme in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA (c.d. screening) per le modifiche o le estensioni dei progetti già sottoposti a VIA, che sono oggetto di novellazione da parte dell'articolo 15 del disegno di legge europea – bis (A.C. 1864), attualmente in corso di esame parlamentare;
   evidenziato che l'articolo 7, comma 3, lettera c), inserisce all'articolo 29-quater, comma 12 del Codice ambientale una disposizione in forza della quale nell'AIA si prevede l'indicazione della data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate e che tale disposizione non sembra trovare corrispondenza nel testo della direttiva, recante soltanto una norma di carattere generale secondo cui gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna installazione o nessun impianto di combustione, nessun impianto di incenerimento dei rifiuti o nessun impianto di coincenerimento dei rifiuti operi senza autorizzazione;
   evidenziato che l'articolo 7, comma 5, lettere e) e f) dello schema modificano l'articolo 29-sexies del Codice ambientale (commi 7, 7-bis e 9) con disposizioni riguardanti il contenuto dell'AIA, relativamente alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, e le modifiche all'impianto disposte dall'AIA, che non sembrano trovare una esatta corrispondenza nelle norme della direttiva,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità – tenendo conto delle specifiche e puntuali prescrizioni contenute nelle corrispondenti disposizioni della direttiva 2010/75/UE – di integrare le disposizioni dello schema di decreto di cui all'articolo 1, lettera a); articolo 7, comma 2; articolo 7, comma 5, lettera f); e articolo 15;
   b) valuti il Governo l'opportunità di limitare gli interventi di modifica della normativa vigente, contenuti nello schema di decreto in esame, e ritenuti necessari per il corretto recepimento della direttiva 2010/75/UE, nell'ambito delle prescrizioni della direttiva medesima, senza introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti in sede europea, con previsioni di oneri e procedure non strettamente necessari o di vincoli più restrittivi a carico dei soggetti destinatari delle norme;
   c) valuti il Governo l'opportunità, al comma 6-ter dell'articolo 29-sexies, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera Pag. 96e) dello schema di decreto in esame, di sostituire le parole «degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate», con le parole «degli aspetti ambientali inerenti l'esercizio delle installazioni interessate»;
   d) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 237-bis, comma 1, come introdotto dall'articolo 15 dello schema di decreto in esame, di integrare il comma 1 al fine di prevedere e chiarire che le parole «prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi», non debbano in alcun modo comportare una deroga ai limiti alle emissioni previsti;
   e) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 237-quater, come introdotto dall'articolo 15 dello schema di decreto in esame, di sopprimere il punto 4) della lettera b).

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Atto n. 57).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
   preso atto del parere formulato dalla VIII Commissione Ambiente sullo Schema di decreto in oggetto, approvato nella seduta del 19 febbraio 2014;
   sottolineata la necessità di un recepimento puntuale della direttiva 2011/65/UE, al fine di garantire una sempre maggiore coerenza ed armonizzazione delle norme a livello europeo e, nel contempo, di non determinare effetti discriminatori per le imprese nazionali rispetto alle imprese europee;
    rilevato al riguardo che all'articolo 2, comma 2, lettera e) dello schema di decreto fa riferimento, tra le strutture escluse dall'ambito di applicazione della norma, agli «impianti industriali fissi di grande dimensioni» anziché alle «installazioni fisse di grandi dimensioni», come indicato dalla direttiva 2011/65/UE con la dizione «large scale fixed installation» e prevista nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/19/UE (atto n. 69);
   il riferimento alle «installazioni fisse di grandi dimensioni» in luogo di quello agli «impianti industriali fissi di grande dimensioni» consentirebbe di escludere anche per le installazioni diverse dagli impianti industriali una serie di adempimenti amministrativi e di costi che – qualora continuassero a sussistere – comporterebbero una penalizzazione rispetto a imprese di altri Paesi;
   visto l'articolo 6 dello Schema di decreto in materia di riesame e modifica dell’ elenco delle sostanze con restrizioni, che stabilisce, al comma 1, che il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico, propongono alla Commissione europea di riesaminare e modificare l'elenco delle sostanze con restrizione di uso di cui all'allegato II;
   ritenuto opportuno in proposito una modifica del comma 1, al fine di renderlo maggiormente aderente al dettato dell'articolo 6 della Direttiva 2011/65/CE, stabilendo la possibilità e non l'obbligo per il Ministero dell'Ambiente di proporre alla Commissione europea di modificare l'elenco delle sostanze; ciò al fine di chiarire che la richiesta di modifica può scaturire da una valutazione preventiva basata su evidenze scientifiche;
    rilevato inoltre che all'articolo 9, comma 6, l'espressione «non sia conforme all'articolo 4» non risulta conforme al dettato della direttiva 2011/65/UE che fa riferimento alla conformità alle disposizioni in generale della direttiva, rischiando quindi di introdurre una limitazione della responsabilità dell'importatore, Pag. 98
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 2, lettera e), valuti il Governo l'opportunità di prevedere nell'ambito delle esclusioni dall'ambito di applicazione il riferimento alle «installazioni fisse di grandi dimensioni» in luogo degli «impianti industriali fissi di grandi dimensioni»;
   b) valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 6, stabilendo che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico, «possano proporre» alla Commissione europea di riesaminare e modificare l'elenco delle sostanze con restrizione di uso di cui all'allegato II, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 2011/65/CE;
   c) all'articolo 9, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'espressione «non sia conforme all'articolo 4» con l'espressione «non sia conforme alle presenti disposizioni».

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze (Atto n. 68).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze;
   rilevata l'urgenza di dare completa attuazione alla citata direttiva 2012/18/UE, il cui termine di recepimento è scaduto il 14 febbraio 2014, anche al fine di evitare l'apertura di una nuova procedura di infrazione da parte della Commissione europea,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 6

Sulla riunione dei Presidenti e della Troika COSAC, svolta ad Atene il 26 e 27 gennaio 2014.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA XIV COMMISSIONE ONOREVOLE MICHELE BORDO

  Il 26 e 27 gennaio scorso si sono svolte ad Atene, presso il Parlamento greco, le riunioni della Troika Presidenziale e dei Presidenti delle Conferenza delle Commissioni per gli affari europei dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo (COSAC); per la Camera ha partecipato il Presidente della Commissione politiche UE Michele BORDO. Per il Senato era presente la senatrice Nadia GINETTI, componente della 14o Commissione.
  La riunione della Troika Presidenziale – in cui il Parlamento italiano è entrato in qualità di prossima Presidenza della COSAC il 1o gennaio scorso – ha avuto ad oggetto, in conformità con il mandato ad essa attribuito dal Regolamento COSAC tre punti principali:
   l'adozione del progetto di programma della riunione plenaria della LI COSAC che è stato sottoposto alla approvazione della successiva riunione dei Presidenti;
   la definizione dello schema del rapporto semestrale sulle procedure e prassi di intervento parlamentare in materia europea, che il Segretariato COSAC predisporrà in vista della plenaria di giugno. Anche tale schema è stato sottoposto alla approvazione della riunione dei Presidenti di lunedì 27;
   alcune questioni procedurali relative alla organizzazione delle riunioni dei Presidenti e della plenaria.

  La riunione dei Presidenti è stata introdotta da un indirizzo di saluto del Presidente del Parlamento greco Meimarakis, che ha sottolineato l'effetto della crisi sulle istituzioni democratiche, denunciando la riduzione dei parlamenti nazionali a meri ratificatori delle decisioni degli esecutivi soprattutto in ambito economico e finanziario. A questo scopo, ha posto in evidenza la complementarità del ruolo del Parlamento europeo e di quello dei Parlamenti nazionali con riferimento alla formazione delle decisioni delle Istituzioni dell'Unione. Meimarakis si è quindi soffermato sulla situazione attuale della Grecia, rilevando anzitutto che essa, pur non avendo risolto debolezze strutturali della propria economia prima della crisi, non è la fonte delle difficoltà dell'area euro ma la vittima. Ha concluso osservando che l'insegnamento principale della crisi è la necessità di una maggiore unione e solidarietà tra gli Stati membri dell'UE.
  La riunione si è quindi articolata in quattro sessioni.
  La prima è stata dedicata alla adozione del programma della LI COSAC e alle questioni procedurali, secondo le proposte formulate dalle Troika.
  L'odg della riunione plenaria della COSAC contempla cinque temi:
   a) le questioni procedurali (inclusa la presentazione del rapporto semestrale);
   b) lo stato della Presidenza greca del Consiglio UE, che dovrebbe essere introdotto dal Primo Ministro SAMARAS;
   c) una visione condivisa per l'Europa 2025, tema che potrebbe essere introdotta dal Presidente della Commissione BARROSO;Pag. 101
   d) la legittimità democratica dell'UE e la leadership europea: il giorno dopo le prossime elezioni europee (non sono stati ancora proposti i relatori);
   e) una macrosessione su come affrontare il deficit sociale nell'UE, articolata in due sottosessioni, relative, rispettivamente, al ripensamento della strategia UE per l'occupazione (non sono stati ancora proposti i relatori) e alle migliori pratiche per la garanzia per i giovani e all'incoraggiamento della creatività e dell'imprenditoria giovanile.

  Il progetto di odg appare complessivamente condivisibile in quanto, rispetto alle riunioni precedenti, presenta due innovazioni positive; anzitutto, riconduce i (pur numerosi) temi di discussione a grandi questioni (cfr. la macrosessione sul deficit sociale, riducendo la dispersione tra punti specifici e disomogenei; in secondo luogo, attribuisce grande rilievo al ripensamento della strategia dell'Ue per l'occupazione, in linea con la posizione italiana.
  Il Presidente BORDO è intervenuto nel corso della Troika raccomandando, alla luce dell'esperienza delle precedenti conferenze, di assicurare un equilibrio geografico tra Paesi (e Parlamenti) nella scelta dei relatori non ancora indicati. Alla COSAC di Vilnius, nello scorso ottobre, erano previsti tra relatori quasi esclusivamente parlamentari europei e nazionali dei Paesi del Nord Europa (Irlanda, Germania, Regno Unito e Danimarca).
  La Camera polacca e il Parlamento lituano hanno chiesto di inserire nell'odg della COSAC anche un punto relativo alla situazione dell'Ucraina; la Presidenza greca e la Troika si sono riservate di valutare la questione alla luce dell'evoluzione della situazione nel Paese nelle prossime settimane.
  Per quanto riguarda lo schema del rapporto semestrale, che il Segretariato COSAC predisporrà in vista della plenaria di ottobre (cfr. allegato), esso concerne quattro temi:
   il futuro della COSAC, con riferimento sia all'effettività del suo ruolo attuale sia alla possibilità di utilizzarne maggiormente il potenziale per rafforzare il ruolo dei parlamenti a livello europeo;
   i rapporti tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, con l'obiettivo di valutare sia le relazioni di natura multilaterale (nell'ambito delle attività di cooperazione interparlamentare), sia di natura bilaterale, con riferimento al «dialogo politico» tra il Parlamento europeo e ciascun Parlamento nazionale su specifici provvedimenti;
   il ruolo dei Parlamenti nello sviluppo della dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria. Si intende, in particolare, valutare come i Parlamenti nazionali sono intervenuti sinora nella predisposizione e nell'attuazione delle iniziative europee in materia di occupazione (quali la garanzia per i giovani), sia individuare le modalità per un più ampio coordinamento delle politiche in materia;
   la legittimazione democratica e responsabilità, con particolare riferimento al ruolo dei Parlamenti nella formazione delle decisioni di finanza pubblica e di politica economica e finanziaria. Per un verso, si intende verificare il ruolo svolto da ciascuna assemblea nell'ambito della procedura del semestre europeo e con riferimento alla Troika (Commissione, FMI, BCE) per i Paesi sottoposti a programmi di riforma economica; per altro verso, sarà valutata la trasparenza e la responsabilità delle Istituzioni dell'UE competenti al riguardo.

  La seconda sessione riguardava il tema del riavvicinamento dell'Europa ai cittadini, con particolare riguardo al ruolo delle Istituzioni (Sessione 2).
  Il tema è stato introdotto dal Vicepresidente della Commissione europea responsabile per i rapporti con i Parlamenti nazionali, ŠEFČOVIC, che ha stigmatizzato la tendenza ad «europeizzare» i fallimenti e i ritardi delle politiche pubbliche, attribuendone la colpa alle Istituzioni dell'UE – e a nazionalizzare invece i successi, riferendoli alle misure nazionali. I Parlamenti Pag. 102nazionali hanno la responsabilità di spiegare ai cittadini i benefici dell'integrazione europea, soprattutto alle giovani generazioni. ŠEFČOVIC ha al riguardo menzionato alcuni dati, relativi in particolare ai benefici dell'appartenenza all'UE per le imprese e il settore finanziario del Regno Unito, ove si è sviluppato un dibattito sui costi di un'eventuale uscita dall'Unione.
  Nel corso del dibattito hanno preso la parola 26 oratori. Alcuni si sono concentrati sulla necessità di accrescere la trasparenza dei lavori delle Istituzioni e la consultazione e di promuovere gli altri istituti di democrazia partecipativa, quale l'iniziativa dei cittadini. Altri hanno insistito sulla necessità di rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali, sia con riferimento alla procedura del cartellino giallo sia alla eventuale introduzione del diritto dei Parlamenti nazionali di promuovere una iniziativa legislativa europea (c.d. cartellino verde). Altri ancora hanno formulato osservazioni e proposte sulle modalità di informare meglio i cittadini sulle attività dell'UE e sui benefici e le opportunità del processo di integrazione europea.
  Il Presidente BORDO, intervenendo nel dibattito, ha anzitutto espresso forti preoccupazioni per l'esito delle prossime elezioni europee da cui rischia di uscire il Parlamento europeo più anti-europeo della storia. Il diffuso sentimento antieuropeo rischia di indebolire quanto è stato fatto fino ad oggi per costruire l'Unione europea.
  BORDO ha sottolineato come le principali responsabilità di questa situazione ricadano sull'Unione che è parsa espressione più delle élite che del popolo europeo: le decisioni europee, soprattutto in materia economia e finanziaria, sono state imposte ai popoli, non costruite attraverso la partecipazione.
  L'austerità contabile si è trasformata in un'ideologia che rischia di demolire l'Unione europea. In alcuni Paesi del Sud Europa i problemi sociali stanno diventando gravi, i tassi di disoccupazione insostenibili. Il rispetto del Patto di stabilità e crescita sta producendo, nel caso italiano, il risultato paradossale di non consentire di spendere adeguatamente gli stanziamenti dei fondi strutturali, essendo la quota di cofinanziamento nazionale computata ai fini del calcolo del deficit e del debito pubblico.
  Occorre pertanto concedere ai Paesi il tempo per fare le riforme concordate a livello europeo e rispettare i vincoli di finanza pubblica del Patto di stabilità.
  Il Presidente BORDO ha concluso osservando quindi che la «parlamentarizzazione» dell'UE, mediante il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti è importante ma non è in sé sufficiente a risolvere la sfiducia dei cittadini verso la costruzione europea: è necessario prioritariamente cambiare la sostanza delle scelte politiche europee in senso più favorevole alla crescita, all'occupazione e alle attese dei cittadini.
  La posizione del Presidente BORDO è stata condivisa dai rappresentanti di diversi altri Parlamenti, in particolare di quello portoghese e dell'Assemblea nazionale francese.
  Nella sua replica il Vicepresidente della Commissione europea ŠEFČOVIC, pur riconoscendo la gravità della situazione sociale dell'Unione, ha osservato che tutte le decisioni dell'Unione in materia economica sono state adottate con l'accordo unanime degli Stati membri e che è stato sottovalutato, a livello mediatico e dagli stessi Parlamenti, il contributo che l'Unione ha offerto al rilancio della crescita, in particolare attraverso l'aumento dei prestiti della BEI alle imprese.
  La terza sessione, relativa ai rapporti tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali è stata introdotta dal Presidente della Commissione affari costituzionali del PE, Carlo CASINI, in qualità di relatore sul tema presso la medesima Commissione (cfr. scheda allegata).
  CASINI ha esordito sottolineando che i Parlamenti dei Paesi membri dell’ UE, in quanto parte di un «sistema parlamentare europeo», potrebbero essere considerati non sono soltanto organi del loro Stato, ma anche dell'UE. CASINI ha al riguardo sottolineato come sia già presente nella UE una sorta di bicameralismo: al Parlamento Pag. 103europeo quale rappresentante dei popoli si affianca il Consiglio quale rappresentante collegiale degli Stati; affinché gli Stati siano rappresentati nella loro dimensione unitaria e democratica, è necessario che la posizione dei Governi in seno al Consiglio rifletta l'orientamento dei Parlamenti. Questi dovrebbero, quindi, interloquire con i rispettivi ministri prima e dopo la riunione di ogni Consiglio. Una tale attività non è soltanto una esigenza interna a singoli Stati, ma è una dimensione autenticamente europea. Va dunque ribadito con forza che i Parlamenti nazionali non costituiscono una terza camera nella struttura costituzionale europea, ma sono gli organismi che rendono democratica la seconda Camera, cioè il Consiglio.
  CASINI ha quindi ribadito che, in questa logica, il controllo di sussidiarietà non può costituire uno strumento di freno e di blocco dell'azione europea ma piuttosto una occasione di collaborazione promozionale e attiva, sia pure sul piano della consulenza e non della deliberazione. A suo avviso la sussidiarietà è la ragione della UE, non un limite. L'UE esiste perché gli Stati da soli non possono realizzare gli obiettivi di pace e di prosperità indicati dall'articolo 2 TUE. Perciò i «pareri motivati» dei Parlamenti nazionali dovrebbero essere forse intesi, non come indicazione negativa di ciò che l'UE non deve fare, ma piuttosto come il suggerimento positivo di ciò che essa deve fare.
  CASINI si è quindi soffermato sull'intensificazione della cooperazione interparlamentare, rilevando l'opportunità di adottare un accordo interistituzionale al riguardo tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, nonché degli scambi di informazioni e valutazioni tra assemblee. Ha sottolineato come tali raccordi consentano di rendere permanente «il pensare europeo» in qualsiasi attività dei Parlamenti nazionali; questi ultimi possono contribuire alla formazione di una coscienza europea meglio del Parlamento europeo. Ha quindi concluso ricordando che, all'avvicinarsi delle prossime elezioni europee, che potrebbero essere decisive per il futuro dell'Unione, ciò che diranno i politici nazionali gioca un ruolo di primo piano.
  Sul tema hanno preso la parola 5 oratori tra cui la senatrice GINETTI che ha manifestato il proprio favore per il metodo delle Conferenze interparlamentari tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali ed ha espresso il suo sostegno alla proposta di accordo interistituzionale formulata dal presidente CASINI, che si può inquadrare in un più generale processo di rilancio dell'Unione politica dell'Europa.
  La quarta sessione, dedicata dalle priorità della Presidenza greca, è stata introdotta dal Ministro degli esteri e Vice Primo Ministro greco, VENIZELOS.
  VENIZELOS ha sottolineato come la Presidenza considera prioritari la definizione di un equilibrio tra il consolidamento fiscale e il rilancio della crescita e l'occupazione nonché i temi relativi alla immigrazione e al Mediterraneo.
  Nel dibattito successivo hanno preso la parola 16 oratori, tra i quali il Presidente BORDO che ha espresso apprezzamento per la linea della Grecia, in quanto non limitata alla mera gestione dei dossier aperti ma intesa ad un radicale e necessario ripensamento di alcune scelte politiche dell'Unione rivelatesi inadeguate a superare la crisi.
  Condivisibile è soprattutto l'accento posto sulla necessità di trovare un equilibrio tra il consolidamento fiscale e il rilancio di crescita e occupazione nonché l'attenzione riservata all'immigrazione e al Mediterraneo.
  Alla luce di questo approccio, BORDO ha chiesto al Ministro VENIZELOS se la Presidenza greca intenda assumere iniziative anche su alcune altre questioni, che il Parlamento e il Governo italiano intendono in ogni caso porre al centro dell'agenda politica europea nel secondo semestre del 2014.
  La prima concerne il rilancio del processo di integrazione politica, che è il presupposto necessario per dotare l'Unione della capacità di rispondere adeguatamente Pag. 104alle dinamiche globali e impedire che le logiche nazionali prevalgano sull'interesse comune.
  La seconda attiene al completamento di alcuni aspetti dell'Unione economica rimasti sinora singolarmente ai margini del dibattito europeo: in particolare, la mutualizzazione del debito sovrano e la emissione di titoli europei per finanziare grandi progetti in grado di rilanciare stabilmente la nostra economia.
  La terza attiene allo sviluppo di una reale politica estera europea che consenta all'UE di parlare con una sola voce su tutte le principali questioni dell'agenda globale. L'Unione rischia altrimenti di essere relegata ad un ruolo marginale nelle vicende internazionali, persino nelle zone di vitale interesse come il Mediterraneo.
  Nella sua replica il Ministro VENIZELOS ha sottolineato anzitutto come le priorità della Presidenza greca siano state concordate con l'Italia che si porrà su molte questioni in linea di continuità con gli interventi avviati nel primo semestre 2014. Ha concordato con il Pres. BORDO sulla necessità di un'integrazione politica e sulla debolezza della politica estera e di sicurezza, sottolineando come ciò determini la marginalizzazione dell'Ue nelle questioni globali.
  Nel corso della riunione ha preso la parola il Presidente della Commissione per gli affari europei del Parlamento cipriota, NEOFYTOU che ha riferito in merito alla riunione dei Presidenti delle Commissioni per gli affari europei dei Paesi del Sud Europa che si è svolta a Nicosia il 24-25 gennaio 2014. Alla riunione hanno partecipati i Parlamenti di Croazia, Cipro, Grecia, Malta, Portogallo e Slovenia nonché il Senato italiano e quello francese. In esito alla riunione è stata approvata una dichiarazione finale, e analoghe riunioni informali si svolgeranno regolarmente, al fine di assicurare una sede per discutere e scambiare opinioni su argomenti di comune interesse all'interno del quadro giuridico dell'Unione europea. Un'attenzione particolare sarà dedicata ai temi propri dell'area mediterranea e alla necessità di promuovere la coesione sociale. La riunione si terrà due volte all'anno, prima di ogni riunione dei Presidenti COSAC, e la presidenza sarà affidata al Parlamento del Paese che detiene la Presidenza del Consiglio dell'Unione. Nel caso in cui la Presidenza del Consiglio dell'Unione sia tenuta da un Parlamento che non partecipa alle riunioni dei Paesi del Sud, l'incontro sarà organizzato e presieduto a rotazione. Le conclusioni delle riunioni saranno adottate per consenso. Si è anche convenuto che il Parlamento organizzatore inviterà, in qualità di osservatori, i Paesi candidati del Sud e cioè l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia.
  In conclusione della Conferenza è stata infine adottata dai Presidenti una dichiarazione di sostegno all'Ucraina e alla sua popolazione in riferimento agli eventi dei giorni precedenti.

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ALLEGATO 7

Sulla XLIX riunione della COSAC, svolta a Dublino dal 23 al 25 giugno 2013 e sulla riunione dei Presidenti COSAC, svolta a Vilnius il 7 luglio 2013.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA XIV COMMISSIONE ONOREVOLE MICHELE BORDO

  Alla COSAC di Dublino, svoltasi dal 23 al 25 giugno 2013, hanno preso parte il Presidente BORDO e i Vicepresidenti TANCREDI e CARINELLI; per il Senato erano presenti i Vicepresidenti della Commissione politiche dell'UE, senatori FATTORI e D'ANNA.
  L'aspetto più significativo della Conferenza è stato costituito dalla introduzione nel contributo finale, in seguito all'approvazione all'unanimità di emendamenti presentati dalle delegazioni di Camera e Senato, di due passaggi di particolare rilevanza.
  Il primo concerneva la disoccupazione giovanile ed invitata il Consiglio europeo poi svoltosi il 26-27 giugno ad adottare decisioni effettive ed urgenti per combattere la disoccupazione giovanile, sottolineando l'esigenza di promuovere la mobilità dei giovani, lavoratori o in cerca di occupazione, in particolare mediante il rafforzamento del programma «Your First EURES Job» al fine di rafforzare le assunzioni transfrontaliere e mediante la creazione di un programma «Erasmus» per i tirocini professionali.
  Il contributo ha sottolineato inoltre l'importanza di incoraggiare l'imprenditoria giovanile e femminile mediante il rafforzamento del credito alle piccole e medie imprese, in particolare attraverso lo sviluppo del microcredito
  Questi passaggi del contributo hanno assunto un significativo rilievo, alla vigilia del Consiglio europeo, in quanto ha dimostrato il pieno sostegno di tutti i parlamenti nazionali e del Parlamento europeo alle iniziative, promosse anzitutto dal Governo italiano, volte a definire strumenti «urgenti ed effettivi» per combattere la disoccupazione giovanile. In altri termini i Parlamenti hanno chiesto al Consiglio europeo di non limitarsi a dichiarazioni di principio ma ad adottare misure concrete e ad impatto immediato.
  Un secondo punto significativo del contributo finale concerneva la situazione in Turchia dopo le proteste legate alla questione del parco Gezi ed è stato anch'esso inserito per effetto dell'approvazione, quasi all'unanimità, di un emendamento italiano dopo una discussione articolata e a tratti aspra su due emendamenti presentati sullo stesso tema dalla Germania e dalla Grecia che avevano riscosso un sostegno minoritario.
  Il contributo, pur esprimendo preoccupazione per la situazione in Turchia, ribadiva il sostegno alla prospettiva europea del Paese.
  L'approvazione di due emendamenti italiani su temi di particolare delicatezza e conflittualità tra i vari stati membri ha confermato l'autorevolezza e la ragionevolezza delle posizioni assunte dal Parlamento e dal Governo italiano in questa legislatura.
  Alla riunione dei Presidenti COSAC, svoltasi a Vilnius il 7 luglio 2013, ha partecipato per la Camera il Vicepresidente della Commissione politiche dell'UE, Paolo TANCREDI; per il Senato ha partecipato la senatrice GINETTI.Pag. 106
  La riunione aveva all'ordine del giorno le priorità della Presidenza lituana del Consiglio UE, la creazione di unione politica ed economica nonché l'organizzazione della prossima plenaria della COSAC che ha poi avuto luogo ad ottobre.
  Il Vicepresidente TANCREDI, intervenendo nel dibattito sul primo tema, ha richiamato tre aspetti. Anzitutto, ha denunciato la scarsa attenzione riservata dalla Presidenza lituana e dagli Stati del nord Europa ai rapporti con i Paesi della sponda sud del mediterraneo, paradossale in una fase critica nella quale l'azione europea sarebbe essenziale per assicurarne la stabilità e la transizione democratica.
  Infine, ha posto in evidenza i ritardi e le carenze nella realizzazione di un'autentica unione economica, ribadendo che la prospettiva ultima del processo di integrazione è quella politica e federale.
  Le posizioni della delegazione della Camera sono state sostenute dai rappresentanti di altri parlamenti nazionali, tra cui Spagna, Francia e Malta, e dal Parlamento europeo.