CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 febbraio 2014
184.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze (Atto n. 68).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

  In relazione all'agenda delle Commissioni, ed a quanto riportato nel resoconto della seduta del 30 gennaio 2014, si allega la tabella riepilogativa dello status degli stabilimenti ad oggi soggetti alla Direttiva Seveso II (D.Lgs. 334/99) con l'indicazione dei possibili effetti dell'entrata in vigore della modifica dei limiti di assoggettabilità dell'Olio Combustibile Denso (OCD) – tabella ed informazioni a suo tempo fornite alla dott.ssa Tagliente della Segreteria dell'On. Cirillo.
  L'esame delle informazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico (alcuni degli stabilimenti censiti non sono ad oggi soggetti alla direttiva Seveso II), ed analisi più approfondite dei dati in possesso della DVA (il maggior tempo a disposizione ha consentito analisi puntuali di maggior dettaglio sui singoli stabilimenti) ha portato a «pulire» l'elenco degli stabilimenti/depositi (sulla base del quale sono stai elaborati i dati aggregati forniti alla Commissione in occasione della seduta del 30 gennaio 2014), censendone 80, che possono essere suddivisi in 4 diverse categorie in relazione agli effetti che la modifica normativa potrà avere su di essi (ovviamente tali effetti sono ad oggi stimati ipotizzando che i gestori degli stabilimenti/depositi non modifichino le proprie scelte imprenditoriali rispetto a quelle ad oggi adottate1). Le quattro categorie sono così definite:
   A. Stabilimenti/depositi oggi soggetti alla normativa sui pericoli di incidenti rilevanti che per effetto delle modifica normativa «usciranno» dal campo di applicazione della stessa (n. 8 pari al 10 per cento);
   B. Stabilimenti/depositi oggi soggetti alla normativa sui pericoli di incidenti rilevanti (articolo 6, 7 ed 8) che per effetto delle modifica normativa non saranno più soggetti agli obblighi di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 334/99, permarrà però l'obbligo, di cui agli artt. 6 e 7, di predisposizione ed attuazione del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevati e del relativo «Sistema di Gestione della Sicurezza» (n. 14 pari al 18 per cento);
   C. Stabilimenti/depositi per i quali la modifica normativa non avrà alcun effetto, in relazione alla presenza di altre sostanze pericolose in quantità superiori alle soglie limite (n. 22 pari al 28 per cento);
   D. Stabilimenti/depositi per i quali la modifica normativa non avrà alcun effetto, in relazione ai quantitativi di OCD presente (n. 36 pari al 45 per cento).

  1 Si forniscono nel seguito alcuni elementi relativi alla verifica di assoggettabilità alla normativa sul controllo dei rischi di incidenti rilevanti alla luce della quale risulta di difficile definizione l'esatto impatto della modifica normativa preventivamente alla sua entrata in vigore.
   L'assoggettabilità alla norma dipende da tutte le «sostanze pericolose» presenti nello stabilimento/deposito (la maggior parte degli impianti individuati non detengono esclusivamente OCD – si pensi ad Pag. 7esempio alle Raffinerie), ed dai loro quantitativi sia singoli che sommati, secondo uno specifico algoritmo individuato dalla norma;
   I quantitativi effettivi delle singole sostanze, o famiglie di sostanze, in un dato momento dipendono da scelte imprenditoriali, anche variabili nel tempo, di volta in volta comunicate alle Autorità Competenti;
   I dati oggi in possesso del Ministero derivano da «autodenunce» (notifiche ex articolo 6 del D.Lgs. 334/991 che in alcuni casi riflettono il solo possesso potenziale, non è quindi possibile prevedere la scelta imprenditoriale delle ditte a seguito della modifica normativa;

  L'impatto effettivo della modifica sarà quantificabile solamente a seguito delle comunicazione che i singoli gestori saranno tenuti per legge a presentare qualora la modifica normativa vari i loro obblighi in materia di controllo dei rischi di incidente rilevante (sia che si tratti di declassamenti o di fuoriuscite dal campo di applicazione).

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze (Atto n. 68).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni VIII e X,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze (atto n. 68);
   sottolineata l'esigenza di un sollecito recepimento della direttiva europea n. 18 del 2012, il cui termine è scaduto il 14 febbraio 2014, anche al fine di evitare di incorrere nell'apertura della conseguente procedura di infrazione comunitaria;
   preso atto positivamente dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine agli impianti che, in conformità di quanto previsto dalla citata direttiva europea e per effetto della modifica normativa introdotta dal provvedimento di recepimento in esame, cessano di essere assoggettati ad alcuni degli obblighi amministrativi previsti dal decreto legislativo n. 334 del 1999, fermo restando il permanere di tutti gli altri adempimenti connessi alla sicurezza e alla tutela della salute e dell'ambiente;
   sottolineata l'urgenza che il Governo provveda, ormai a 15 anni dall'approvazione del decreto legislativo n. 334 del 1999 e in applicazione del principio generale «chi inquina paga» (secondo il quale i costi necessari per prevenire, ridurre o rimuovere le cause d'inquinamento sono da attribuire direttamente in capo ai soggetti responsabili dell'inquinamento o del rischio dello stesso), all'emanazione del decreto ministeriale, previsto dall'articolo 29 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999, per la definizione, in modo uniforme e omogeneo su tutto il territorio nazionale, delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed a i controlli previsti in materia di prevenzione e controllo dei pericoli derivanti dai cosiddetti incidenti rilevanti,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE