TESTO AGGIORNATO AL 5 MARZO 2014
Pag. 95SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.
La seduta comincia alle 14.40.
DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2027 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Pag. 96 Antonio MISIANI
(PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame prevede la conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e che il provvedimento, già approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, entrambi riferiti al testo iniziale.
Con riferimento all'articolo 1, fa presente quanto segue. Per quanto concerne il comma 1, recante qualifiche di Capo squadra e Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, segnala che non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato in prima lettura al Senato e considerato che la proroga dell'utilizzo in via esclusiva di procedure concorsuali interne per l'accesso alle qualifiche di Capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco opera, comunque, nell'ambito del numero di posti annualmente disponibili e non sembra incidere sulle dotazioni organiche di tali qualifiche, né sulle relative decorrenze.
Con riferimento al comma 2, recante disposizioni sul personale dei vigili del fuoco in posizione di comando o fuori ruolo, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato in prima lettura al Senato e considerato che la proroga in riferimento è disposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In merito al comma 3, recante disposizioni sul personale comandato presso il Ministero dei beni culturali, anche alla luce dell'estensione – introdotta dal Senato – dell'ambito applicativo della norma, rileva che andrebbe escluso che dalla proroga in esame possano derivare effetti negativi di carattere funzionale e organizzativo per le amministrazioni di provenienza, suscettibili di riflettersi sui relativi fabbisogni finanziari.
Con riferimento ai commi 4 e 5, recanti termine per assunzioni e efficacia di una graduatoria di concorso, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma del Governo – che le somme occorrenti per le assunzioni in esame risultino compatibili con i tendenziali di spesa.
Con riferimento al comma 6, recante termine per l'emanazione di regolamenti di organizzazione, osserva che la disposizione recata dal terzo periodo – concernente la possibilità di derogare la disciplina concernente le strutture di primo livello di ciascun ministero qualora gli assetti organizzativi definiti con i nuovi regolamenti determinino comprovati effetti di riduzione di spesa – appare suscettibile di recare oneri non quantificati. In proposito rileva quanto segue: il possibile incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia consentito dalla norma non incontra alcun limite numerico o finanziario, fatta eccezione per il criterio indicato dal testo («comprovati effetti di riduzione di spesa»). Tale assenza di limiti rende non valutabile il potenziale impatto della disposizione, che è rimesso alla determinazione discrezionale dell'autorità amministrativa al di fuori di vincoli preventivi o controlli successivi. Non è chiaro, ad esempio, a quali soggetti spetterebbe di valutare i comprovati effetti di risparmio e dunque come potrebbero essere evitati oneri in caso di ampliamento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia; nel corso dell'esame presso il Senato, in conseguenza di un parere espresso dalla Commissione bilancio, è stato stabilito che i nuovi assetti organizzativi non devono determinare nel loro complesso maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012. Non appare evidente per quale motivo il parametro di non onerosità sia riferito solo a tale ultima norma e non anche alla disciplina vigente in materia di assetti amministrativi e dotazioni di personale in generale; la spesa eventualmente generata dalla rideterminazione delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia implica la diretta insorgenza di oneri. In occasione di recenti interventi normativi è stato infatti chiarito che, mentre la maggior parte degli stanziamenti di Pag. 97bilancio per spese di personale sono riferiti alle dotazioni organiche di fatto (unità effettivamente in servizio), con riferimento alle sole posizioni di dirigente di prima fascia gli stanziamenti sono determinati assumendo come coperta la totalità delle posizioni previste in organico. Ciò in quanto, considerato il loro rilievo funzionale, le posizioni dirigenziali previste vengono assunte come necessarie al corretto funzionamento dell'intera amministrazione; gli effetti di diminuzione della spesa ipotizzati dal testo non sono connessi alla norma in esame, che nulla dispone sulla riduzione degli assetti amministrativi. Tali risparmi, qualora sussistessero, sarebbero invece riconducibili alla legislazione previgente e, quindi, i relativi effetti finanziari dovrebbero risultare già incorporati negli andamenti tendenziali (e non potrebbero essere utilizzati per compensare maggiori oneri derivanti da una nuova previsione normativa); se si assumesse che la riduzione delle dotazioni organiche disposta in base all'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 95/2012 determinerà una minore spesa in relazione a piante organiche ridotte, tale minore spesa potrebbe avere comunque carattere teorico, in quanto determinata dalla riduzione di posizioni di organico non effettivamente coperte, ovvero potrebbe non essere utilizzabile per finalità di copertura, in quanto a fronte del taglio di posizioni effettivamente coperte si determinerebbero posizioni soprannumerarie. Rammenta che tale ultima eventualità è stata espressamente prevista. Infatti, in forza delle ulteriori disposizioni dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012, sussiste l'obbligo di riassorbimento di tali posizioni soprannumerarie attraverso l'utilizzo di meccanismi appositamente disciplinati. In ordine ai profili richiamati ritiene quindi necessario acquisire la valutazione del Governo.
Con riferimento alla soppressione dell'articolo 1, comma 7, recante Regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, non ha nulla da osservare, in quanto la norma in esame, risulta priva di effetti finanziari, come anche affermato dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale.
In merito al comma 8, recante aspettativa per riduzione quadri nell'Arma dei carabinieri, prende atto che – anche alla luce di quanto precisato presso il Senato – dalla norma in esame non dovrebbero derivare effetti finanziari di carattere diretto.
Con riferimento al comma 9, recante facoltà assunzionali degli atenei, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Governo presso il Senato.
In merito al comma 10, recante compensi ai membri degli organi di direzione e controllo delle pubbliche amministrazioni, fa presente di non avere nulla da osservare.
Con riferimento ai commi 11 e 12, recanti promozioni di ufficiali del ruolo normale e speciale della Guardia di finanza, non ha osservazioni da formulare con riferimento al comma 11, lettere a) e b), preso atto di quanto evidenziato nel corso della trattazione del provvedimento in prima lettura al Senato. Fa presente di non avere nulla da osservare anche con riferimento al comma 11, lettera b-bis), che ha per oggetto una disciplina, sui requisiti di comando, che non incide sul numero degli avanzamenti previsti a normativa vigente.
In merito al comma 13, recante disposizioni sulle associazioni sportive iscritte al CONI, rileva che le norme, limitatamente alle federazioni sportive e nel limite massimo di un onere pari a 2 milioni quale mancato risparmio di spesa, differiscono al 2015 il termine previsto per l'attuazione delle vigenti disposizioni (contenute nell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010) volte a conseguire economie e riduzioni di spesa negli apparati amministrativi delle pubbliche amministrazioni. A tali misure di risparmio non erano stati associati – a fini prudenziali – effetti finanziari certi e quantificati con riferimento alla generalità degli enti coinvolti. Ciò premesso, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di dettaglio idonei a confermare Pag. 98la congruità dell'onere indicato dalle norme in esame, quale ristoro dei mancati risparmi che sarebbero stati conseguiti nel 2014 per effetto dell'assoggettamento all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 anche da parte degli enti interessati alla deroga. Ritiene, inoltre, che andrebbe confermato che il CONI (ente ricompreso nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni) possa sostenere il maggior onere previsto dalle norme in esame senza che si determinino successive occorrenze finanziarie per far fronte alle ordinarie esigenze amministrative. Andrebbero infine chiarite le ragioni della mancata indicazione degli effetti finanziari nel prospetto riepilogativo.
Con riferimento al comma 14, recante termine per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di dirigenti, rileva che la nuova formulazione del secondo periodo prevede testualmente la possibilità di «modificare» gli incarichi attribuiti. Secondo la relazione tecnica, tale modifica è finalizzata a consentire la rotazione degli incarichi; tuttavia questa interpretazione non è direttamente desumibile dal testo. Andrebbe quindi chiarito se – come sembrerebbe ipotizzabile in ragione del tenore letterale delle disposizioni – le Agenzie fiscali destinatarie delle norme possano dare, nella loro autonomia organizzativa e finanziaria, un'interpretazione estensiva della possibilità di modificare i contratti. In altri termini andrebbe valutato se con la formulazione in esame possa essere effettuata una revisione, anche in aumento, degli importi contrattuali già pattuiti, determinando in tal modo la possibilità di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Andrebbe inoltre chiarito se i tendenziali di spesa siano compatibili con l'onere recato dall'impiego del personale i cui contratti vengono prorogati.
Per quanto concerne il comma 14-bis, recante proroga dei contratti di dirigenti dell'Agenzia italiana del farmaco, osserva che la proroga dei contratti è disposta in deroga all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che limita il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione. Tale disposizione, pur presentandosi come un principio di carattere generale, è finalizzata a contenere le spese di personale. Ciò in quanto il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti già appartenenti all'amministrazione comporta una minore spesa per retribuzioni, dal momento che la spesa da sostenere per tali incarichi sconterebbe gli importi già sostenuti per il pagamento delle retribuzioni dei soggetti selezionati. Rileva inoltre che gli incarichi oggetto di proroga sono finanziati ai sensi dell'articolo 2, comma 13-quater, del decreto-legge n. 101 del 2013, il quale prevede espressamente che – ad invarianza di oneri – la spesa determinata dalla norma sia finanziata con risorse già in precedenza attribuite all'AIFA. Tanto premesso, appare opportuno che sia chiarito se la norma in esame determini o meno una spesa aggiuntiva e se la postulata invarianza sia connessa alla non onerosità della previsione ovvero si giustifichi con la materiale disponibilità, in capo all'ente, di risorse per far fronte ad oneri recati dalla disposizione. Dovrebbe inoltre essere chiarito se la spesa sostenuta risulti compatibile con i tendenziali a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 2, segnala quanto segue. In merito al comma 1, recante gestione commissariale della Costa Concordia, al fine di valutare la neutralità finanziaria della norma in esame, appare opportuno acquisire elementi in merito: all'ammontare delle effettive disponibilità finanziarie esistenti per far fronte alla proroga fino al 31 luglio 2014 delle ordinanze di protezione civile; alla congruità delle medesime risorse rispetto agli interventi ancora da effettuare da parte della relativa gestione commissariale. Ricorda che, a fronte dell'OPCM n. 3998/2012 in base alla quale (articolo 5) doveva provvedersi alle misure di emergenza utilizzando, entro il limite di 5 milioni di euro, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2012, la successiva ordinanza n. 88/2013 del Capo Dipartimento della protezione civile, ha imposto a Costa Crociere SpA il rimborso Pag. 99di circa 793.000 euro al Ministero dell'ambiente per i costi sostenuti dallo stesso fino al 15 maggio 2012, nonché il rimborso di circa 4,3 milioni di euro al Ministero dell'interno per oneri di natura straordinaria sostenuti dallo stesso fino al 30 aprile 2012.
Con riferimento ai commi 2 e 2-bis, recanti proroga di termini relativi ad eventi emergenziali, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto precisato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato.
Per quanto concerne il comma 2-ter, recante proroga stato di emergenza ambientale nella città di Palermo, rileva preliminarmente che la norma prevede la proroga dello stato di emergenza ambientale nel comune di Palermo, rinviando, ai fini della copertura dei relativi oneri, alle risorse di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 2010. Sul punto, andrebbero forniti chiarimenti in merito all'effettiva entità di tali risorse nonché, riguardo alla loro idoneità ad assicurare ed eventualmente a concludere gli interventi programmati. Ciò al fine di escludere la possibilità che si determinino future richieste di ulteriori finanziamenti, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Rileva che la richiesta di chiarimenti appare opportuna, con specifico riguardo all'individuazione del quadro complessivo dei lavori effettuati e di quelli ancora occorrenti, con la corrispondente illustrazione delle risorse finanziarie utilizzate e di quelle ancora da impiegare, nonché con riferimento alla congruità delle stesse per il completamento integrale degli interventi. Appaiono, inoltre, necessari chiarimenti in merito alla effettiva congruità delle suddette risorse anche ai fini della prosecuzione fino al nuovo termine (30 giugno 2014) delle attività degli organismi di coordinamento e cooperazione coinvolti nella gestione emergenziale in riferimento.
Con riferimento al comma 3, recante disposizioni sul Commissario liquidatore di una gestione riferita alla città di Palermo, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la gestione in questione, in assenza dell'intervento normativo in esame, si sarebbe conclusa al termine dell'anno 2013. Tanto premesso, non appare evidente a valere su quali risorse possano essere posti gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività amministrative proprie della gestione. Sul punto ritiene necessario acquisire ulteriori informazioni da parte del Governo.
In merito al comma 4, recante disposizioni su impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati in fabbricati danneggiati dal sisma in Emilia del maggio 2012, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Con riferimento al comma 5, recante Contabilità speciali intestate all'ufficio del Commissario delegato per la ricostruzione, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione. Con riferimento ai commi 6 e 7, recanti disposizioni in materia di impiego del personale delle Forze Armate in attività di vigilanza nella città de L'Aquila, rileva che, pur considerato che il maggior onere è configurato come limite massimo di spesa (1,4 milioni di euro) appare opportuno acquisire elementi di quantificazione connessi al personale che si prevede effettivamente di impiegare con l'indicazione dei profili professionali interessati e dei gradi, nonché delle modalità e delle concrete finalità d'impiego del medesimo personale. La richiesta di chiarimenti appare opportuna considerato che, a fronte di un onere connesso a fattori obbligatori di spesa non rimodulabili (retribuzioni ed altri emolumenti) la norma sembra essere caratterizzata da evidenti elementi di discrezionalità applicativa essendo previsto un generico tetto massimo di 135 unità utilizzabili, nonché la possibilità di impiego dei medesimi fino al 31 dicembre 2014 per la vigilanza militare degli uffici giudiziari de L'Aquila e fino al 31 marzo 2014, per la vigilanza negli altri insediamenti ubicati nei territori interessati dal sisma del 2009.
In merito al comma 8, recante rimborso dei finanziamenti garantiti dallo Stato in favore delle imprese danneggiate dal sisma in Emilia-Romagna del maggio Pag. 1002012, per quanto concerne le annualità interessate dall'onere per interessi a carico della finanza pubblica, rileva che la proroga di un anno della scadenza originariamente prevista sembrerebbe suscettibile di determinare effetti negativi anche per l'anno 2015 a fronte di una copertura ed un limite di spesa che interessano le annualità 2013 e 2014. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. In merito all'ammontare complessivo dell'onere, tenuto conto di quanto indicato nella nota della Ragioneria Generale dello Stato, evidenzia che non risulta pervenuto il dettaglio dei finanziamenti di competenza del Dipartimento del Tesoro cui rinvia la suddetta nota della Ragioneria generale dello Stato.
Con riferimento all'articolo 2-bis, recante proroga dei magistrati onorari, osserva che la norma risulta priva di effetti solo nel caso in cui i tendenziali di spesa del 2015 siano compatibili con gli oneri da sostenere per la proroga dei magistrati onorari in oggetto. Ciò implicherebbe, tuttavia, che i tendenziali di spesa siano costruiti, almeno in questo caso, secondo il criterio delle politiche invariate, in apparente contrasto con quanto stabilito dalla vigente legge di contabilità.
Per quanto concerne l'articolo 3, fa presente quanto segue. Con riferimento al comma 1, recante proroga dei poteri del prefetto concernenti il bilancio degli enti locali, rileva di non avere nulla da osservare al riguardo.
In merito al comma 1-bis, recante proroga della gestione accentrata degli appalti nei piccoli comuni, segnala che la proroga in esame, al pari delle precedenti, si configura come una rinuncia ai potenziali risparmi, peraltro non iscritti negli andamenti tendenziali, potenzialmente conseguibili mediante l'implementazione di un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture da parte dei piccoli comuni.
Con riferimento al comma 2, recante impiego di guardie giurate in attività di contrasto alla pirateria, non ha osservazioni da formulare, considerato che alla disposizione non sembrano ascrivibili effetti finanziari. Con riferimento al comma 3, in materia di autodichiarazione per lavoratori extra UE, non ha osservazioni da formulare.
Per quanto concerne il comma 4, recante proroga di termini in materia di contabilità speciali delle prefetture di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla prassi consolidata che consente la rimodulazione delle somme iscritte sulle contabilità speciali – e la conseguente modifica degli andamenti di finanza pubblica – secondo procedure prive di collegamento formale con le leggi primarie istitutive delle stesse contabilità speciali. Sulla base di tali prassi, secondo quanto affermato nella nota del Governo, gli effetti della proroga in esame risultano già scontati negli andamenti tendenziali di finanza pubblica, sulla base di un provvedimento amministrativo, in corso di perfezionamento, antecedente alla modifica legislativa necessaria alla proroga delle contabilità speciali stesse. Segnala che tale procedura, peraltro frequente, sembra configurare, di fatto, una deroga alla prassi di copertura degli effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle norme: in luogo di tale copertura viene infatti operata una mera verifica – effettuata in sede amministrativa – che i predetti effetti peggiorativi siano comunque compatibili con gli impegni di finanza pubblica complessivamente assunti.
Con riferimento all'articolo 3-bis, recante proroga di termini in materia di giustizia, osserva che non sono stati forniti gli elementi sulla base dei quali è stata effettuata la stima dell'onere recato dalle norme in esame e, conseguentemente, non è possibile verificare la congruità della quantificazione proposta. Deve comunque rilevarsi che, dai dati esposti nel prospetto riepilogativo degli effetti, risulta che gli oneri connessi al differimento della riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti derivano da spese di personale mentre la razionalizzazione delle strutture avrebbe dovuto determinare anche minori contributi ai comuni Pag. 101per le spese di funzionamento dei suddetti uffici oltre a una riduzione delle spese di funzionamento che, in forza delle norme in esame, graverebbero nuovamente sul bilancio dello Stato per un ulteriore periodo di tre anni. Appare, pertanto, necessario che il Governo fornisca le informazioni sulla base delle quali è stata determinata la maggior spesa da sostenere anche al fine di riscontrare la correttezza del procedimento di quantificazione.
Con riferimento all'articolo 4, segnala quanto segue. Per quanto concerne il comma 1, recante disposizioni sulle attività di salvamento acquatico, non ha nulla da osservare al riguardo.
Con riferimento al comma 2, recante disposizioni in materia di aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato nella relazione tecnica circa l'assenza di effetti per la finanza pubblica.
In merito al comma 2-bis, in materia di gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, ritiene che appare utile acquisire informazioni circa la quota di oneri riferita ad interventi ancora da effettuare, compresa la quota necessaria al mantenimento in essere delle strutture di supporto al Commissario delegato, e l'effettiva sussistenza e disponibilità delle risorse allo scopo preposte. Con riferimento al profilo della spendibilità per cassa delle risorse della contabilità speciale, appare altresì utile acquisire dal Governo conferma circa la compatibilità di tale utilizzo con le previsioni già scontate nei tendenziali a legislazione vigente fino alla scadenza prevista dalla norma in esame.
Con riferimento al comma 3, recante disposizioni sui centri di istruzione automobilistica, rileva preliminarmente che la proroga in esame, facendo riferimento all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, interviene sull'entrata in vigore dell'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del codice della strada, relativo all'istituzione di un centro di istruzione automobilistica. Ciò non sembra coincidere con quanto affermato nella relazione tecnica, riferita invece all'adeguamento del parco veicolare da parte delle autoscuole al fine di adempiere all'obbligo di svolgere attività formativa per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, di cui all'articolo 123, comma 7, secondo periodo. Su tale disallineamento appare necessario acquisire chiarimenti, anche al fine di acquisire conferma circa la conformità della proroga in esame con la normativa comunitaria di settore e di evitare l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.
Con riferimento alla soppressione dell'articolo 4, comma 4, recante disposizioni sui servizi taxi e di noleggio con conducente, non ha osservazioni da formulare in ordine alla soppressione della norma in esame.
Per quanto concerne il comma 4-bis, recante disposizioni sull'attestazione SOA, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo.
In merito ai commi 5 e 6, recanti qualificazione del contraente generale delle grandi opere, non vi sono osservazioni da formulare, in quanto la norma non presenta profili rilevanti per la finanza pubblica. Con riferimento al comma 7, recante proroga di impianti funiviari, non ha osservazioni da formulare, in quanto la norma non presenta profili rilevanti per la finanza pubblica. In merito al comma 8, recante proroga di sfratti, osserva che, sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica, la stima del minor gettito appare coerente con le quantificazioni relative alla precedente proroga della norma in esame, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge n. 228 del 2012.
Con riferimento al comma 8-bis, recante proroga di termini per la ratifica di accordi di programma in materia di Piano nazionale per le città, osserva che, nel caso in cui i fondi allocati sui conti correnti specifici presso la Cassa depositi e prestiti siano intestati a soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, l'utilizzo dei fondi da parte di tali soggetti con una tempistica differita rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente sarebbe suscettibile di incidere negativamente sui saldi di fabbisogno e, trattandosi presumibilmente Pag. 102di somme destinate a trasferimenti in conto capitale, di indebitamento netto negli esercizi di effettiva erogazione delle somme, posticipati rispetto a quanto previsto negli andamenti tendenziali. Andrebbe pertanto valutato se si configuri la necessità di reperire una copertura degli effetti negativi derivanti dalla disposizione, limitatamente ai predetti saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Su tali profili appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.
In merito ai commi da 8-ter a 8-quinquies, in materia di assetto organizzativo del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, osserva che non sono stati forniti gli elementi sulla base dei quali è stata effettuata la stima dell'onere recato dalle norme in esame e, conseguentemente, non è possibile verificare la congruità della quantificazione proposta. Dovrebbe, inoltre, essere acquisita una valutazione circa la congruità degli stanziamenti disposti al fine di dare piena attuazione alle norme cui fanno riferimento le autorizzazioni di spesa incrementate, ovvero se sarà necessario in futuro disporre di ulteriori finanziamenti per la piena realizzazione delle finalità amministrative perseguite.
In merito all'articolo 4-bis, relativo al differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare utile acquisire conferma dal Governo – che il differimento in esame sia compatibile con la normativa comunitaria di settore, al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.
Con riferimento all'articolo 5, recante proroga di termini in materia di politiche agricole, rileva che appare necessario acquisire conferma dal Governo circa la compatibilità della proroga relativa alla produzione di bufala con la normativa comunitaria di settore, al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione a carico dell'Italia.
Con riferimento all'articolo 6, segnala quanto segue. Per quanto concerne il comma 1, recante dismissione della sede del MIUR di piazzale Kennedy, rileva che andrebbero forniti elementi volti a precisare l'impatto finanziario della modalità di copertura indicata dalla relazione tecnica. In particolare, andrebbe chiarito se la disponibilità di risorse sul capitolo indicato sia dovuta a risorse effettivamente eccedentarie rispetto alla proiezione complessiva di spesa per l'esercizio in corso. Nel caso contrario, infatti, l'utilizzo per le finalità in esame potrebbe pregiudicare possibili iniziative ed impegni da assumere per il medesimo anno. Qualora sia invece confermata l'effettiva disponibilità delle somme rispetto al complesso di impegni cui far fronte sul medesimo capitolo, sarebbe utile evidenziare le ragioni sottostanti la definizione, nel bilancio a legislazione vigente, della dotazione del capitolo nell'ammontare indicato pur in mancanza di una espressa proroga quale quella ora introdotta nel decreto in esame.
In merito al comma 2, recante proroga dei bilanci consolidati nelle università, non ha nulla da osservare al riguardo per i profili di quantificazione.
Con riferimento al comma 3, in materia di messa in sicurezza di edifici scolastici, non ha nulla da osservare, nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che per effetto della norma non risulti alterata la dinamica di spesa riferita alla realizzazione degli interventi, con conseguenti differenze rispetto all'impatto già scontato nei tendenziali con riguardo alle predette spese.
In merito ai commi 4, 5 e 6, recanti disposizioni sul Progetto Super B Factory, non ha nulla da osservare per i profili di quantificazione, nel presupposto che risultino superati i rilievi relativi alla dequalificazione della spesa, segnalati nel corso dell'esame al Senato. Con riferimento al comma 6-bis, recante validità dell'idoneità per posti di professore e ricercatore universitari, non ha nulla da osservare per i profili di quantificazione.
In ordine all'articolo 7, osserva quanto segue. Circa il comma 1, concernente la proroga della filiera del farmaco, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione circa la proroga del predetto Pag. 103termine, atteso che il nuovo metodo dovrà garantire in ogni caso l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
In merito al comma 1-bis, riguardante l'aggiornamento del nomenclatore dei dispositivi protesici, e al comma 1-ter, in materia di accreditamento di strutture sanitarie, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
Con riferimento all'articolo 8, rileva quanto segue. A proposito del comma 1, concernente l'invio telematico di certificati medici, in merito ai profili di quantificazione reputa opportuni chiarimenti circa le ragioni sottostanti la proroga dei termini in questione, con particolare riferimento all'effettiva adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e tecniche disponibili a legislazione vigente rispetto all'implementazione dei Sistemi richiesta dalla certificazione in via telematica.
Circa il comma 2, riguardante Italia Lavoro, rileva, per i profili di quantificazione, che l'onere è configurato come limite di spesa. Quanto alla corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica in merito alla sussistenza delle relative disponibilità. Ritiene che andrebbe peraltro confermato che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi interventi già programmati a valere sul medesimo Fondo.
Con riguardo al comma 2-bis, concernente l'emanazione di norme in materia di ammortizzatori sociali in deroga, non ha rilievi da formulare, anche alla luce dell'espressa previsione contenuta nella norma originaria, peraltro già oggetto di proroga, che espressamente dispone che dall'attuazione della stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In ordine al comma 2-ter, in materia di proroga in materia di lavoro accessorio, non ha osservazioni da formulare, atteso che la norma appare suscettibile di determinare minori esborsi per l'INPS, esonerandolo dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Con riguardo all'articolo 9, fa presente quanto segue. Non ha osservazioni da formulare circa il comma 1, concernente la proroga dell'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria, in merito al comma 2, riguardante la proroga dell'attività delle sezioni della Commissione Tributaria Centrale – anche alla luce di quanto precisato nel corso dell'esame al Senato –, circa il comma 3, concernente i finanziamenti effettuati dalla Banca d'Italia, segnalando che la proroga, dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013, interviene retroattivamente anche per l'anno 2013, circa i commi 4 e 5, recanti proroga dei poteri di controllo della Banca d'Italia sugli agenti e mediatori creditizi, in ordine al comma 6, riguardante le accise sui combustibili per cogenerazione di energia, circa i commi 7 e 8, concernenti il differimento termini in materia di armonizzazione dei sistemi contabili per gli enti non territoriali, e circa il comma 8-bis, riguardante il differimento termini in materia di armonizzazione dei sistemi contabili per gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale.
In merito al comma 9, concernente le spese di Fondi di previdenza complementare, rileva in primo luogo che la norma, nell'autorizzare l'utilizzo di risorse già impegnate nell'esercizio 2013, non fissa espressamente un limite temporale per detto utilizzo. Premessa l'utilità di chiarimenti in proposito, rileva altresì che la norma fa riferimento ad impegni assunti nel 2013, mentre la Nota della Ragioneria generale dello Stato del 20 gennaio rappresentano che sul cap. 2156 non risultano impegni per l'esercizio 2013 e che le previsioni in esame sono suscettibili, in linea di principio, di incidere negativamente sui saldi di fabbisogno e di indebitamento qualora il predetto utilizzo non risulti già scontato nelle previsioni tendenziali di spesa. Anche in ordine a tali profili evidenzia la necessità di acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo.
In ordine al comma 10, recante proroga in materia di flessibilità di bilancio, non ha osservazioni ad formulare per i profili di quantificazione nel presupposto che, Pag. 104come prescritto dalla disposizione originaria, le rimodulazioni assicurino l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
Circa il comma 11, recante variazioni compensative di cassa, non formula osservazioni, nel presupposto che la previa verifica da parte del Ministero dell'economia assicuri l'invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
Riguardo al comma 12, in materia di conservazione in bilancio di residui passivi di parte capitale, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, rileva, in merito alla circostanza che la norma consente di evitare eventuali contenziosi, cui sono connessi oneri, che il mantenimento in bilancio dei residui in questione è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, atteso che le previsioni tendenziali di spesa, predisposte secondo il criterio della «legislazione vigente», non dovrebbero tener conto di tali spese. In proposito reputa necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo. Segnala a tale proposito, che a talune disposizioni che hanno ridotto i termini per la reiscrizione in bilancio di residui sono stati associati effetti positivi di minore spesa (ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 98 del 2011).
Non ha nulla da osservare, per i profili di quantificazione, circa il comma 13, concernente la struttura del bilancio dello Stato.
Per quel che concerne il comma 15, concernente il rifinanziamento della carta acquisti, non ha osservazioni da formulare, atteso che l'onere in esame è configurato come limite di spesa.
Circa il comma 15-bis, recante pagamenti con carte di debito, non ha osservazioni da formulare, in quanto, alla norma oggetto di proroga non sono ascritti effetti sui tendenziali.
Riguardo ai commi 15-quater e 15-quinquies, concernenti la detrazione IRPEF per carichi di famiglia di soggetti non residenti, evidenzia che la quantificazione degli oneri, rispetto ai quali il comma 15-quinquies provvede alla copertura finanziaria, appare in linea con le stime effettuate in relazione precedenti proroghe annuali del beneficio. In proposito segnala che il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis» (A.C. 1864), attualmente all'esame parlamentare, reca disposizioni che intervengono sulla disciplina in esame anche al fine di introdurre a regime la detrazione IRPEF in favore dei soggetti non residenti.
In ordine all'articolo 10, relativo alla proroga di termini in materia ambientale, segnala quanto segue. Con riferimento al comma 1, ritiene che andrebbe confermata la compatibilità della proroga disposta dalla norma in esame con la normativa europea in materia, al fine di escludere l'applicazione di eventuali sanzioni.
Per quanto concerne il comma 3, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di finanziare i predetti oneri a valere sulle tariffe, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra i costi e le risorse per farvi fronte.
Con riguardo alla norma, introdotta al Senato, che proroga lo stato di emergenza ambientale nella regione Puglia (comma 3-bis), in assenza di dati ed elementi di valutazione tecnici, reputa che andrebbe chiarito quali attività debbano essere svolte dalla gestione commissariale in questione ed a valere su quali risorse. Non ha nulla da osservare con riguardo, infine, al comma 2.
Riguardo all'articolo 11, recante proroga di termini in materia di beni culturali e turismo, e all'articolo 12, concernente proroga di termini nel settore delle telecomunicazioni, non ha osservazioni da formulare circa i profili di quantificazione.
Per quanto attiene all'articolo 13, riguardante termini in materia di servizi pubblici locali, ritiene che andrebbe valutata la compatibilità della proroga prevista dalla disposizione in esame con la normativa comunitaria in materia, al fine di escludere eventuali sanzioni.
Per quel che concerne i profili di copertura finanziaria osserva quanto segue. Pag. 105In merito ai commi 1 e 2-ter dell'articolo 2, segnala che le disposizioni prevedono l'utilizzo delle risorse di cui alle ordinanze del Presidente del consiglio n. 3998 del 20 gennaio 2012 e n. 4023 del 15 maggio 2012, ancora nelle disponibilità dei Commissari straordinari. Rileva che la congruità delle suddette risorse è stata confermata nel parere reso dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 24 gennaio 2014. A tale proposito, giudica opportuno che il Governo confermi l'idoneità delle medesime risorse a provvedere anche agli interventi di cui al comma 2-ter, relativi alla proroga delle disposizioni relative al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo. Con riferimento alla formulazione della disposizione in esame, segnala che la stessa, a differenza di quanto previsto dal comma 1, fa riferimento alle «risorse dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1» che, tuttavia, fa riferimento a due ordinanze: la n. 3998 e la n. 4023 del 2012. Osserva che, al di là della sua formulazione letterale, comunque, la disposizione sembra riferirsi esclusivamente all'ordinanza n. 3998, giacché solo questa stanzia specifiche risorse per gli interventi relativi al naufragio della nave da crociera Costa Concordia. Al riguardo reputa pertanto necessaria una conferma da parte del Governo.
Circa il comma 7 del medesimo articolo 2, segnala che le disposizioni prevedono l'utilizzo, nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014, delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, che assegnava, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte a legislazione vigente, una specifica quota del Fondo per le aree sottoutilizzate al finanziamento degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo di tali somme, originariamente destinate alla ricostruzione, per gli interventi previsti dal comma 6, relativi all'impiego di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione nel centro storico del comune de L'Aquila, non determini effetti negativi sui saldi di finanza pubblica con specifico riferimento ai differenti coefficienti di spendibilità degli interventi previsti.
In merito all'articolo 3-bis, comma 2, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del quale è previsto l'utilizzo, nella misura di 500.000 euro per l'anno 2015, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, reca le necessarie disponibilità. Infine, rileva l'opportunità, in conformità alla prassi vigente, di integrare la disposizione di copertura con la clausola che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato, con propri decreti, ad adottare le occorrenti variazioni di bilancio.
In ordine all'articolo 4, rileva quanto segue. Circa il comma 2-bis, segnala che le disposizioni prevedono l'utilizzo delle risorse di cui all'ordinanza del Presidente del consiglio n.3858 del 12 marzo 2010. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo fornisca informazioni in merito alle disponibilità residue di cui alla suddetta ordinanza, anche al fine di verificare l'idoneità della copertura finanziaria tenuto conto degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
In merito al comma 8, segnala che il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo (capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze), nella misura di 1,7 milioni di euro per l'anno 2015, reca le necessarie disponibilità.
In ordine al comma 8-quinquies, rileva che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e di conto capitale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) dei quali è previsto Pag. 106l'utilizzo, nella misura complessiva di 1,2 milioni di euro per l'anno 2014, di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, recano le necessarie disponibilità. Giudica, inoltre, opportuno, al fine di non incorrere in una dequalificazione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile, che il Governo chiarisca che gli interventi di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare di cui al comma 8-quater abbiano natura di parte corrente e che quelli relativi alla sorveglianza sulle aree marine protette di cui al medesimo comma abbiano, invece, natura di conto capitale. Infine, rileva l'opportunità, in conformità alla prassi vigente, di integrare la disposizione di copertura con la clausola che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato, con propri decreti, ad adottare le occorrenti variazioni di bilancio.
In merito all'articolo 6, comma 5, segnala che il Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 – Ministero dell'economia e delle finanze), del quale è previsto l'utilizzo, nella misura di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e di circa 18,337 milioni di euro per l'anno 2015, reca le necessarie disponibilità.
Riguardo all'articolo 8, comma 2, rileva che il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (capitolo 2230 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), del quale è previsto l'utilizzo nella misura di 13 milioni di euro per l'anno 2014, reca le necessarie disponibilità. Osserva, sul piano formale, che sarebbe opportuno precisare che al relativo onere si provveda mediante «corrispondente» riduzione del citato Fondo.
Circa l'articolo 9, rileva quanto segue. Riguardo al comma 15, segnala che il Fondo da ripartire per il finanziamento degli interventi in favore di particolari categorie di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica del 2012 (capitolo 4362 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali) del quale è previsto l'utilizzo nella misura di 35 milioni di euro per il 2013, reca le necessarie disponibilità.
In ordine al comma 15-quinquies, reputa opportuno che il Governo chiarisca se la riduzione in misura proporzionale degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, previsto nella misura di 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, debba essere applicata facendo riferimento alle dotazioni iniziali dei seguenti stati di previsione: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero della salute. Reputa, inoltre, necessario che il Governo fornisca i dati relativi all'entità delle riduzioni che hanno interessato i suddetti accantonamenti relativi al fondo speciale di parte corrente. In particolare, con riferimento all'utilizzo di quota parte dell'accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, giudica opportuno che il Governo chiarisca che le risorse residue siano idonee a garantire l'adempimento degli accordi internazionali già previsti a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 11, comma 3, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a quali risorse faccia riferimento la clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 3, ossia se si tratti delle sole risorse finanziarie o anche di quelle umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Invita quindi il rappresentante del Governo a fornire i chiarimenti richiesti.
Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica relativa al provvedimento in esame, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, evidenziando che i commi 8-bis, 14 e 15-ter dell'articolo 9 del provvedimento, sebbene positivamente verificati, presentano Pag. 107tuttavia notevoli criticità (vedi allegato 1).
Francesco BOCCIA, presidente, tenuto conto del fatto che la Commissione di merito non ha ancora formalmente conferito il mandato al relatore, al fine di approfondire i contenuti della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, propone di rinviare ad una successiva seduta l'espressione del parere di competenza.
Antonio MISIANI (PD), relatore, rileva che, in assenza di specifiche ragioni ostative, la Commissione potrebbe comunque essere nelle condizioni di esprimere il parere sul testo del provvedimento già nella giornata odierna.
Maino MARCHI (PD) ritiene comunque opportuno, anche in considerazione del fatto che nel corso dei lavori presso la Commissione di merito è emerso l'orientamento di non modificare il testo trasmesso dal Senato, stabilire una tempistica certa ai fini del successivo esame del provvedimento.
Laura CASTELLI (M5S) manifesta perplessità in ordine alla riduzione, nella misura di 35 milioni di euro per il 2013, del Fondo da ripartire per il finanziamento degli interventi in favore di particolari categorie di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica del 2012, prevista dall'articolo 9, comma 15, del provvedimento, recante disposizioni in materia di rifinanziamento della «carta acquisti», per altro incidendo su risorse che potrebbero essere destinate ai cosiddetti esodati della scuola di cui al testo unificato C. 249 e abbinate. Evidenzia, altresì, il contenuto eccessivamente eterogeneo del decreto-legge recante proroga di termini, le cui molteplici disposizioni non consentono di distinguere adeguatamente le proroghe di natura tecnica da quelle disposte sulla base di una determinata scelta di carattere squisitamente politico. Auspica pertanto possa avere luogo una riflessione di ordine più generale, presso le sedi competenti, circa il ricorso a tale tipo di strumento normativo, già più volte in passato oggetto di critiche. Condivide infine l'opportunità, tenuto conto dell'esigenza di approfondire le diverse questioni recate dal provvedimento e la documentazione presentata dal Governo, di rinviare ad una successiva seduta il seguito dell'esame.
Francesco BOCCIA, presidente, in considerazione delle esigenze di approfondimento emerse nel corso della discussione, fa presente che l'esame del provvedimento potrebbe concludersi nella giornata di domani o, al più tardi, nella prima mattinata di venerdì. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.15.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.
La seduta comincia alle 15.15.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane Spa.
Atto n. 77.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.
Barbara SALTAMARTINI
(NCD), relatore, segnala che lo schema di decreto in esame (che consta di un unico articolo), riguardante la definizione dei criteri di Pag. 108privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane SpA, non risulta corredato di relazione tecnica.
Rileva che nella premessa al provvedimento viene comunque ricordato che la normativa vigente prevede il versamento dei proventi derivanti dall'alienazione di partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici al fondo di ammortamento dei titoli del debito pubblico.
Osserva inoltre che, con riferimento ai saldi di bilancio, la disposizione risulta suscettibile di determinare: effetti negativi, dovuti alla riduzione delle entrate extratributarie per la distribuzione a soggetti esterni alla PA dei dividendi distribuiti da Poste italiane; effetti positivi, dovuti alla riduzione della spesa per interessi, conseguente alla destinazione a riduzione del debito delle entrate da alienazione; effetti di segno non predeterminabile, dovuti alle variazioni del gettito fiscale per la tassazione, da un lato, dei maggiori dividendi distribuiti, dall'altro dei minori interessi sul debito erogati.
Ritiene quindi opportuno acquisire elementi di valutazione e dati di stima volti a suffragare la compensatività degli effetti sopra indicati sui saldi di bilancio.
Il sottosegretario Alberto GIORGETTI precisa che le operazioni di alienazione avranno effetti sostanzialmente compensativi sui saldi di bilancio e concorreranno alla riduzione del debito pubblico. Inoltre, osserva che, sebbene nelle premesse dello schema di decreto sia richiamato l'articolo 13 del decreto-legge n. 332 del 1994, che prevede il versamento dei proventi derivanti dalle operazione di alienazione al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge n. 432 del 1993, nell'articolato nulla è detto in merito. Ritiene pertanto necessario che, nel testo, all'articolo 1, sia inserito, infine, il seguente comma: «Gli importi relativi ai proventi derivanti dalla dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane SpA affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato.».
Barbara SALTAMARTINI (NCD), relatore, osserva che gli effetti positivi delle operazioni di dismissione di cui al provvedimento in esame saranno sicuramente maggiori di quelli eventualmente negativi, considerando il sicuro contributo alla riduzione del debito pubblico e della spesa per interessi. Concorda inoltre con quanto proposto dal rappresentante del Governo relativamente all'opportunità di prevedere direttamente nel testo che gli importi relativi ai proventi derivanti dalla dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane SpA affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Con tale precisazione, ritiene che si possa procedere ad esprimere un parere favorevole.
Laura CASTELLI (M5S) stigmatizza il fatto che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, per cui non sono forniti elementi utili a valutare gli effetti finanziari discendenti dall'operazione. Lamenta, inoltre, che il Comitato per le privatizzazioni – istituito con il decreto-legge «Salva Roma» e non più legittimato da nessun altro provvedimento successivo a seguito del ritiro, da parte del Governo, dello stesso decreto-legge – non ha fatto pervenire al Parlamento alcuna relazione sul piano di privatizzazioni e ricorda che, da un incontro avuto con il commissario straordinario per la revisione della spesa, Carlo Cottarelli, è emerso che non sono ben definite le linee di intervento del suo lavoro con riferimento alle società partecipate. Ritiene pertanto necessario acquisire ulteriori elementi di approfondimento dal Governo, per poter esprimere il parere con cognizione di causa.
Il sottosegretario Alberto GIORGETTI precisa che le richieste del deputato Castelli attengono ad un ambito più esteso rispetto a quello più specifico di cui al provvedimento in esame, per cui le relative Pag. 109informazioni non possono essere fornite dal Governo seduta stante o nell'arco di qualche ora. Rileva, inoltre, che il Presidente del Consiglio, già nell'illustrare il programma di Governo, aveva espressamente fatto riferimento ad un programma di privatizzazione di alcuni asset pubblici; sarà il mercato, poi, a confermare la bontà ed efficacia di tale operazione di dismissioni, ma tiene a sottolineare che le stime del Governo sono state improntate ad un criterio prudenziale.
Ritiene che, concentrandosi più specificamente sull'operazione di alienazione parziale della partecipazione dello Stato in Poste italiane SpA, si possa esprimere una valutazione positiva, con la precisazione dianzi citata, relativa alla destinazione dei proventi derivanti dalla dismissione della partecipazione in oggetto alla riduzione del debito pubblico. Ricorda, al riguardo, che nei casi precedenti di parere su provvedimenti analoghi, si è proceduto sulla base di una documentazione fornita dal Governo non più dettagliata e corposa rispetto a quella ora a disposizione della Commissione. Se poi la Commissione volesse acquisire elementi di approfondimento sull'intero programma di privatizzazioni, ciò, esorbitando dallo schema di decreto in esame, potrebbe avvenire tramite un'apposita attività conoscitiva che richiederebbe tempi più lunghi.
Barbara SALTAMARTINI (NCD), relatore, concordando con le osservazioni del rappresentante del Governo, ricorda che presso la Commissione di merito la questione della alienazione di una quota della partecipazione dello Stato in Poste italiane SpA è stata approfondita compiutamente anche tramite apposite audizioni, e che tutti i gruppi nell'ambito della Commissione di merito si sono espressi per andare avanti nell’iter del provvedimento. Peraltro, poiché la Commissione bilancio deve esprimersi esclusivamente sugli aspetti economico-finanziari e i benefici in termini di riduzione del debito pubblico derivanti dall'operazione di dismissione sono indubbi, ritiene che si possa procedere già nella seduta odierna all'espressione del parere.
Vincenzo CASO (M5S) esprime perplessità sulla possibilità di fare una compiuta valutazione economico-finanziaria in mancanza della relazione tecnica.
Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce che l'operazione di privatizzazione presenta indubbi effetti positivi sul piano economico-finanziario, anche ai fini della riduzione del debito. Tuttavia, se la Commissione volesse effettuare un approfondimento a più ampio spettro, con precisi elementi quantitativi, sarebbe necessario disporre di tempi adeguati per un approfondimento.
Francesco BOCCIA, presidente, osserva che la mancanza trasmissione della relazione tecnica è dovuta al fatto che l'operazione di dismissione non determina oneri che necessitino di copertura finanziaria.
Bruno TABACCI (Misto-CD) concorda sul fatto che l'operazione di dismissione potrebbe produrre effetti positivi soprattutto per la riduzione del debito, tuttavia, poiché i profili finanziari si intersecano con quelli di merito, non sarebbe fuori luogo acquisire ulteriori elementi al riguardo.
Guido GUIDESI (LNA) concorda con la richiesta di acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi, poiché il piano di dismissione di asset pubblici non solo produce effetti sul bilancio dello Stato, ma può produrre conseguenze sul piano industriale di imprese che, tra l'altro, svolgono servizi pubblici.
Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce che, se la Commissione ritenesse di acquisire ulteriori approfondimenti sugli effetti finanziari prodotti dall'operazione di alienazione, il Governo potrebbe non essere in grado di fornirli in tempi molto ravvicinati.
Pag. 110Barbara SALTAMARTINI (NCD), relatore, ritiene che, si accedesse alle richieste di approfondimento emerse nel dibattito, si rischierebbe di andare al di là dell'ambito dell'operazione affrontata dal provvedimento in esame, facendosi carico di una discussione che esorbita dal medesimo, talmente ampia da determinare un inutile aggravio procedurale e un notevole allungamento dei tempi per esprimere il parere. Ribadisce, pertanto, l'opportunità di procedere all'espressione del parere immediatamente o, al più tardi, entro la prossima settimana.
Tommaso CURRÒ (M5S) ritiene che ci siano tutti i presupposti per essere in disaccordo con il relatore, evidenziando che l'operazione di alienazione produrrà sicuramente effetti negativi, dovuti alla riduzione delle entrate extratributarie in termini di dividendi distribuiti da Poste italiane SpA, compensate da effetti positivi dovuti alla riduzione della spesa per interessi. Pertanto, il suo gruppo, pur non richiedendo necessariamente l'acquisizione di una relazione tecnica, ritiene che il Governo dovrebbe almeno fornire al Parlamento le stime relative agli effetti dell'operazione di privatizzazione, per consentire ai componenti della Commissione di esprimere un parere con cognizione di causa.
Barbara SALTAMARTINI (NCD), relatore, ritiene che, per evitare che l'acquisizione dei richiesti elementi informativi impedisca di procedere all'espressione del parere in tempi adeguati, con il rischio di rallentare un'operazione di privatizzazione con indubbi effetti positivi anche in termini di riduzione del debito pubblico, sarebbe opportuno non collegare l'espressione del parere a tale acquisizione, che potrebbe invece avvenire parallelamente tramite una successiva attività conoscitiva.
Laura CASTELLI (M5S) osserva che una nota tecnica servirebbe, tra l'altro, a valutare gli effetti che l'operazione produrrebbe sulla riduzione del debito pubblico.
Francesco BOCCIA, presidente, osserva che non necessariamente, a seguito dell'operazione di dismissione, si produrrebbero effetti negativi per il mancato introito da parte dello Stato dei relativi dividendi, dal momento che tale distribuzione non è detto che avvenga con regolarità.
Ritiene, inoltre, che si possa rinviare il seguito dell'esame, fermo restando che l'espressione del parere potrebbe avvenire nella prossima seduta.
Maino MARCHI (PD) ritiene che dovrebbe essere chiaro, per evitare equivoci, che il rinvio sia disposto per acquisire dal Governo elementi informativi solamente sulle operazioni di dismissione trattate dal provvedimento in esame, e non invece sul complessivo piano di privatizzazioni. Inoltre gli elementi informativi potrebbero basarsi solamente su stime, dal momento che non si può conoscere con certezza preventivamente il prezzo di cessione o l'entità di possibili distribuzioni di dividendi.
Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di «ENAV S.p.a.».
Atto n. 78.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.
Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che per lo schema di decreto in esame (che consta di Pag. 111un unico articolo), riguardante la definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV SpA, valgono sostanzialmente le stesse considerazioni appena svolte con riferimento all'analogo schema relativo alla dismissione della partecipazione in Poste italiane SpA, a cui rinvia. Difatti, anche lo schema in esame non risulta corredato di relazione tecnica e nella premessa allo stesso provvedimento viene comunque ricordato che la normativa vigente prevede il versamento dei proventi derivanti dall'alienazione di partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici al fondo di ammortamento dei titoli di debito pubblico.
Ritiene, quindi, che anche per il provvedimento in esame, come per quello analogo relativo alla dismissione della partecipazione in Poste italiane SpA, sia opportuno rinviare il seguito dell'esame, in attesa di acquisire i richiesti elementi informativi da parte del Governo, fermo restando che l'espressione del parere potrebbe avvenire nella prossima seduta.
Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con il presidente, rilevando che anche per lo schema di decreto in esame, analogamente a quanto detto per l'analogo provvedimento relativo alla dismissione della partecipazione in Poste italiane SpA, sarebbe necessario che, nel testo, all'articolo 1, sia inserito, infine, il seguente comma: «Gli importi relativi ai proventi derivanti dalla dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV SpA affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato.». Infine si impegna a fornire quanto prima, come per l'altro analogo schema di decreto, gli elementi informativi richiesti.
Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Atto n. 58.
(Rilievi alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.
Edoardo FANUCCI (PD), relatore, ricorda che nella seduta precedente il rappresentante del Governo si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti su alcuni profili critici del provvedimento, specificamente evidenziati.
Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita agli atti della Commissione, dandone lettura, una nota del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 2).
Edoardo FANUCCI (PD), relatore, si dichiara soddisfatto dei testé chiarimenti resi dal rappresentante del Governo che, con riferimento alla dotazione finanziaria dell'istituendo Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), ha precisato che le risorse già disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2011, sono quelle successivamente riassegnate dal Ministero dello sviluppo economico all'ISPRA nella misura di 1.205.000 euro. Osserva, inoltre, che l'articolo 6, comma 7, dello schema di decreto prevede che il trattamento economico del direttore e dei membri della consulta dell'ISIN, il cui mandato dura sette anni, sia definito mediante l'adozione di un successivo decreto da parte del Ministero dello sviluppo economico. Nel rilevare l'assenza nella relazione tecnica di criteri utili alla quantificazione del predetto Pag. 112trattamento economico, invita il Governo ad uniformarsi ad una linea dettata da criteri di prudenza e sobrietà, anche perché il finanziamento di tali trattamenti economici avverrà anche attraverso il versamento all'ISIN da parte degli interessati di un non meglio precisato diritto, di cui all'articolo 6, comma 17, dello schema di decreto in esame, il cui costo molto probabilmente sarà trasferito, in via di fatto, dagli stessi soggetti interessati, tra i quali potrebbero rientrare anche gli ospedali, sugli utenti finali. Ciò premesso, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (atto n. 58);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
l'articolo 6 della direttiva 2011/70/EURATOM prescrive l'istituzione negli Stati membri di un'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo, al fine di assicurare l'effettiva indipendenza di tale autorità da influenze indebite sulla sua attività di regolamentazione;
in questo quadro, è stata pertanto prevista l'istituzione dell'Ispettorato Nazionale per Sicurezza Nucleare (ISIN), operante in regime di separazione funzionale ed amministrativa;
tra le risorse destinate all'avvio dell'attività ordinaria dell'ISIN, oltre a quelle attualmente assegnate al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e alle risorse derivanti dai diritti che l'ISIN stesso è autorizzato ad applicare, vi sono anche quelle disponibili a legislazione vigente già destinate all'avvio delle attività dell'Agenzia per la sicurezza nucleare (ASN) ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2011 e successivamente parzialmente riassegnate all'ISPRA dal Ministero dello sviluppo economico, in seguito alla soppressione della predetta Agenzia, nella misura di 1.205.000 euro;
all'istituzione dell'ISIN si provvederà pertanto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalle norme vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
rilevata l'opportunità di precisare, all'articolo 6, comma 15, che le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale 15 febbraio 2011, sono quelle successivamente riassegnate dal Ministero dello sviluppo economico all'ISPRA nella misura di 1.205.000 euro,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 6, comma 15, con riferimento ai mezzi finanziari dell'ISIN, sia precisato che le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2011, sono quelle successivamente riassegnate dal Ministero dello sviluppo economico all'ISPRA nella misura di 1.205.000 euro.».
Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.40.
Pag. 113ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.
La seduta comincia alle 15.40.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
Atto n. 64.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.
Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta erano stati richiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti.
Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il Ministero della giustizia, nel corso delle riunioni tecniche, ha dichiarato di non poter far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 del provvedimento con i fondi già assegnati. Per la copertura di detti oneri, pertanto, evidenzia che per tutto il triennio 2014/2016 saranno utilizzate le risorse iscritte nel Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, mentre dal 2017 si ricorrerà agli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia, che a tal fine ha proposto di ridurre le spese rimodulabili iscritte nel programma Giustizia civile e penale della missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero stesso, senza indicare il capitolo.
Con riferimento all'articolo 4, comma 1, concorda con il suggerimento del relatore di integrare la quantificazione degli oneri specificando che gli oneri annui, pari a euro 6.084.833,36, decorrono dal 2014, e condivide inoltre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e anche ai fini di uniformità di redazione dei provvedimenti, l'opportunità di specificare che gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento sono quelli di cui agli articolo 1 e 2.
Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (atto n. 64);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
la stima della maggiore spesa conseguente all'ampliamento delle circostanze che implicano lo svolgimento di attività di interpretariato e traduzione, è stata effettuata sulla base dei dati a disposizione dell'ufficio bilancio del Ministero della giustizia, prendendo a campione alcuni uffici giudiziari e stimando prudenzialmente un incremento degli oneri pari al cento per cento di quelli sostenuti nel 2012;
non sono stati considerati nella relazione tecnica le eventuali minori entrate che si determinerebbero per la non ripetibilità delle spese sostenute per le attività di interpretariato e traduzione rese nei casi previsti dall'articolo 143 del codice di procedura penale, tenuto conto della loro esiguità;
il Ministero della Giustizia potrà far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame con i fondi già ad esso assegnati solo a decorrere dal 2017;Pag. 114
appare necessario integrare la previsione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, prevedendo che gli oneri decorrano dal 2014 e derivino dall'attuazione degli articoli 1 e 2 del provvedimento,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole da: Agli oneri fino a: annui con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutati in 6.084.833,36 euro annui a decorrere dal 2014.».
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 15.50.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
Atto n. 70.