INDAGINE CONOSCITIVA
Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.
La seduta comincia alle 9.10.
Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati.
(Svolgimento e rinvio).
Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi Pag. 67a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.
Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Rodolfo Maria SABELLI, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati, e Marcello BORTOLATO, componente della Giunta dell'Associazione nazionale magistrati.
Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Andrea COLLETTI (M5S), Gaetano PIEPOLI (PI), Alfonso BONAFEDE (M5S), Donatella FERRANTI, presidente, e Francesca BUSINAROLO (M5S).
Risponde ai quesiti posti Marcello BORTOLATO, componente della Giunta dell'Associazione nazionale magistrati.
Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 10.05
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
COMITATO DEI NOVE
Giovedì 9 gennaio 2014.
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.
Esame emendamenti C. 631 ed abb./A.
Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.05 alle 10.45, dalle 15.45 alle 16.15 e dalle 16.25 alle 16.30.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Alfonso BONAFEDE. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.
La seduta comincia alle 13.25.
DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alfonso BONAFEDE, presidente, avverte che la relatrice, onorevole Picierno, impossibilitata a partecipare alla seduta, ha trasmesso una relazione sugli aspetti del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.
Dà, quindi, lettura della relazione: «Il decreto legge in esame, che si compone di dieci articoli (inclusa l'entrata in vigore), reca disposizioni concernenti diverse emergenze ambientali ed industriali.
Come è riportato nel preambolo del decreto-legge, si optato per la decretazione di urgenza in considerazione della estrema gravità sanitaria, ambientale, economica e della legalità in cui versano alcune aree della regione Campania. Non è questa la sede per poterci soffermare sulla gravità del fenomeno, sia sotto il profilo della tutela ambientale e della salute pubblica che della lotta alla criminalità organizzata, in quanto la Commissione Giustizia è oggi chiamata unicamente ad esaminare le disposizioni del decreto che rientrano nel proprio ambito di competenza. Si tratta, in particolare, degli articoli 3 e 4.
L'articolo 3 affronta sul piano sanzionatorio la grave situazione dei roghi illeciti nella cd. terra dei fuochi (la porzione di territorio campano compreso tra le province di Napoli e Caserta) attraverso l'introduzione nel decreto legislativo 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale) di una specifica figura di reato – relativa alla Pag. 68«combustione illecita di rifiuti». Il nuovo reato si aggiunge alle già esistenti fattispecie illecite di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti (articoli 255 e 256 del decreto legislativo 152/2006).
Prima di passare all'esame del nuovo reato si ricorda che presso questa Commissione sono in corso di esame le proposte di legge in materia di delitti ambientali, al fine non solo di modificare le disposizioni vigenti, ma anche di introdurre nuovi reati. Questa precisazione è doverosa in quanto presso la Commissione Ambiente sono stati considerati estranei per materia quegli emendamenti diretti a introdurre ulteriori reati volti a punire condotte considerate in qualche modo prodromiche o conseguenti rispetto al reato previsto dal decreto legge, in quanto si è rilevato che la materia di riforma in genere dei reati ambientali è oggetto di esame presso la Commissione Giustizia.
Per quanto attiene al contenuto del nuovo reato si osserva che questo si aggiunge alle già esistenti fattispecie penali di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti (articoli 255 e 256 del decreto legislativo 152/2006).
Infatti, in base alla normativa previgente al decreto-legge, bruciare rifiuti, anche occasionalmente integrava, nell'ambito della più ampia categoria di gestione non autorizzata di rifiuti di cui all'articolo 256 del Codice dell'ambiente, il reato di smaltimento illecito che si realizza nello smaltire rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione. Si tratta, tuttavia, di un reato d'impresa, (essendo sanzionabili i soli titolari di imprese ed i responsabili di enti) punito solo in via contravvenzionale con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con identica ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Il Codice dell'ambiente prevede, inoltre (articolo 255, comma 1), un ulteriore illecito consistente nell'abbandono illecito di rifiuti (cosiddetta discarica abusiva), sanzionato per via amministrativa, solitamente preparatorio e complementare a quello di illecita combustione introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge. L'illecito punisce chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Lo stesso reato di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale (punito con la reclusione da 3 a 7 anni) non è applicabile nel caso degli incendi, pur pericolosi ma di modeste proporzioni nella terra dei fuochi.
Come rilevato nella relazione governativa, «la necessità dell'incriminazione scaturisce dall'inadeguatezza dell'attuale sistema sanzionatorio, che inquadra l'illecita combustione dei rifiuti e le propedeutiche condotte di abbandono e deposito incontrollato quali violazioni prive di rilevanza penale, ovvero incriminate a titolo contravvenzionale, quando commesse dai titolari di imprese. È palese l'inadeguatezza della risposta sanzionatoria a fronte dei concreti rischi di contaminazione delle matrici ambientali e di pregiudizio per la salute umana che le emissioni prodotte dalla combustione dei rifiuti sono suscettibili di produrre».
Il nuovo reato mira a colpire, anche attraverso la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per la commissione del reato, il preoccupante fenomeno dei roghi di rifiuti, al quale conseguono immediati danni all'ambiente e alla salute umana, con la dispersione dei residui della combustione nell'atmosfera e con il conseguente rischio di ricadute di diossine al suolo.
Il comma 1 del nuovo articolo 256 introduce, quindi, nel Codice dell'ambiente la combustione illecita di rifiuti, reato doloso comune (a differenza dello smaltimento illecito, può essere commesso «da chiunque») il cui elemento materiale consiste nell'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate.
La pena prevista per i roghi illeciti è la reclusione da 2 a 5 anni; la stessa pena è applicabile anche al reato preparatorio Pag. 69ovvero all'abbandono illecito di rifiuti (articolo 255, comma 1, del Codice) ove finalizzato alla loro combustione illecita.
L'articolo 256-bis prevede tre circostanze aggravanti.
Se la combustione illecita:
a) riguarda rifiuti pericolosi; la pena è la reclusione da tre a sei anni (comma 1);
b) avviene nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata la pena è aumentata di un terzo (comma 3);
c) è commessa in territori che, al momento del reato e comunque nei 5 anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ex legge 225/1992, la pena è aumentata (comma 4); non essendo determinata l'entità dell'aumento, questo può arrivare fino ad un terzo.
Il comma 5 dell'articolo 256-bis prevede, inoltre, analogamente a quanto avviene in relazione al traffico illecito di rifiuti (di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 152/2006), la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati «per la commissione dei delitti di cui al comma 1» ovvero per la combustione illecita di rifiuti abbandonati e di rifiuti pericolosi; esclude la confisca la circostanza che il mezzo appartenga a persona estranea al reato che dimostri la sua buona fede. Si prevede altresì dopo la condanna o il patteggiamento, la confisca dei terreni sui quali sono stati bruciati i rifiuti, se di proprietà dell'autore o compartecipe dei roghi illeciti; restano fermi a carico dell'autore del reato gli obblighi di bonifica ambientale e ripristino dello stato dei luoghi.
Il comma 6 dell'articolo 256-bis prevede che – se ad essere bruciati illecitamente sono rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali – si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 255 del Codice dell'Ambiente per l'abbandono di rifiuti (sanzione da 300 euro a 3.000 euro).
Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge prevede la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, si avvalgano di personale militare delle forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 121 del 1981.
Per quanto attiene all'articolo 4, questo integra – con un comma 3-ter – l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice processuale penale, relativo a specifici obblighi informativi del pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale. L'articolo 129, Disp. attuative c.p.p., nella formulazione previgente prevede, tra l'altro, che, quando esercita l'azione penale nei confronti di un dipendente pubblico, il pubblico ministero informa dell'imputazione l'autorità presso cui l'impiegato presta servizio. Inoltre, il pubblico ministero invia l'informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare (comma 3-bis).
Il comma 3-ter estende gli obblighi di informazione previsti dall'articolo 129 in relazione a reati ambientali previsti sia dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo 152/2006) che dal codice penale.
La disposizione è finalizzata a garantire un efficace coordinamento tra la magistratura procedente e le autorità pubbliche interessate dal reato ai fini dell'adozione da parte di queste ultime dei provvedimenti necessari alla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.
È, infatti, previsto che il PM, quando esercita l'azione penale per reati ambientali (cioè quando formula, nei casi previsti, l'imputazione ovvero chiede al giudice il rinvio a giudizio) debba informare, con il Ministero dell'ambiente, anche la regione interessata dal reato ambientale se quest'ultimo è tra quelli contemplati dal relativo Codice (decreto legislativo 152/2006) Pag. 70ovvero arrechi un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente nonché debba informare, nella stessa ipotesi, anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali se l'azione penale riguarda un reato che comporti, rispettivamente, un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare.
Il terzo periodo del comma 3-ter prevede che il PM, nell'informare l'autorità amministrativa, indichi le norme di legge che si ritengono violate anche quando l'indagato per i reati indicati nel secondo periodo (cioè i reati ambientali che arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare) sia stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.
L'estratto delle sentenze e dei provvedimenti che definiscono ciascun grado di giudizio devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente, alle regioni interessate dal danno ambientale da reato nonchè, ratione materiae, ai Ministeri della salute o delle politiche agricole.
Nel corso dell'istruttoria presso la Commissione Ambiente è stata ravvisata l'opportunità (nota trasmessa dalla Procura di Napoli) modificare gli articoli 256, comma 2, e 255, comma 1, del codice ambientale che puniscono in maniera inadeguata, l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti. Come si è già evidenziato questa fattispecie viene punita con una contravvenzione nel caso in cui sia posta in essere da responsabili di impresa o di enti, mentre costituisce un illecito amministrativo quando l'autore non riveste quelle cariche. Si è notato che il decreto-legge si limita a punire penalmente con sanzioni di un certo tenore una condotta, quale l'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati, senza tenere conto della gravità in sé del dell'abbandono dei rifiuti in relazione alla capacità di inquinamento del territorio. Sarebbe quindi opportuno prevedere come delitto l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi, da chiunque commesso, e di rifiuti non pericolosi, se commesso da responsabili di enti o imprese.
È stato inoltre osservato che sarebbe opportuno anche configurare come autonomo e più grave reato la fattispecie di immissione di rifiuti nelle acque, in quanto l'attuale parificazione all'abbandono ingiustificato di rifiuti non tiene conto che non si tratta di ipotesi ontologicamente diverse non assimilabili tra loro né sotto il profilo della condotta, né sotto il profilo delle conseguenze per l'ambiente e la salute (si pensi anche all'inquinamento dei prodotti agricoli).
Tutte queste osservazioni appaiono condivisibili, ma non possono essere accolte in relazione al decreto-legge in esame in considerazione dei limiti dovuti alla emendabilità dei decreti-legge sotto il profilo dell'attinenza alla materia specifica oggetto del decreto-legge. Inoltre, si tratterebbe di modifiche da introdurre all'ordinamento vigente che richiedono un approfondimento maggiore di quello che può essere fatto nell'ambito dell'esame necessariamente accelerato di un decreto-legge. Come si è già detto, la questione potrà essere affrontata con la dovuta attenzione dalla Commissione Giustizia nell'ambito dell'esame dei provvedimenti in materia dei reati ambientale.
È stata rappresentata anche l'opportunità di prevedere l'ipotesi colposa del reato di combustione illecita, in quanto anche in questo caso la condotta sarebbe dannosa o pericolosa per l'ambiente. Per quanto tale considerazione sia fondata, occorre tener conto che la ratio della nuova fattispecie penale deve essere individuata nell'esigenza di punire quelle condotte di combustione illecita di rifiuti che sono riconducibili nell'ambito di una pericolosa attività di smaltimento illecito di rifiuti fatto in maniera volontaria anche se non necessariamente organizzata.
Per quanto attiene alla determinatezza della fattispecie si è rilevato che potrebbe suscitare dubbi interpretativi la formulazione della circostanza aggravante di cui al comma 3 laddove viene fatto riferimento all'attività organizzata in aggiunta all'attività d'impresa. La nozione di attività organizzata, secondo alcuni, potrebbe addirittura coincidere con il concorso di persone Pag. 71nel reato. In realtà, proprio dalla scelta del legislatore di voler considerare una ipotesi aggravata la condotta che si esplica in attività organizzata sta a significare che questa deve presentare un qualcosa di più rispetto al mero concorso di persone nel reato. Inoltre, l'attività organizzata potrebbe sussistere anche quando il reato sia posto in essere da una sola persona, per quanto nei fatti l'attività organizzata verrà posta in essere da più persone in concorso tra loro. Spetterà al giudice verificare se il reato commesso da una o più persone sia stato commesso attraverso una attività organizzata.
In relazione all'articolo 4, potrebbe essere opportuno estendere l'informativa del pubblico ministero anche ai comuni, considerato che si tratta di enti territoriali che hanno competenze specifiche in materia di bonifiche e di ripristino dello stato dei luoghi.».
Avverte quindi che la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1) e ne dà lettura.
Salvatore MICILLO (M5S) presenta ed illustra una proposta alternativa di parere contrario (vedi allegato 2).
Alfonso BONAFEDE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore. Avverte che in caso di approvazione di quest'ultima, non sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere del gruppo del Movimento 5 Stelle.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (vedi allegato 1).
La seduta termina alle 13.35.
INDAGINE CONOSCITIVA
Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Alfonso BONAFEDE.
La seduta comincia alle 14.10.
Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi, recanti modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati.
Audizione di Andrea De Gennaro, Direttore centrale del Servizio antidroga del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, di Gaetano Di Chiara, ordinario di farmacologia presso l'Università degli studi di Cagliari, di rappresentanti di Forum Droghe e di rappresentanti dell'Associazione SAMAN.
(Svolgimento e rinvio).
Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.
Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Achille SALETTI, Presidente dell'Associazione SAMAN, Grazia ZUFFA, Direttore esecutivo di Forum Giustizia, Andrea DE GENNARO, Direttore centrale del Servizio antidroga del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, e Gaetano DI CHIARA, ordinario di farmacologia presso l'Università degli studi di Cagliari.
Intervengono per formulare domande e osservazioni i deputati Alessandro PAGANO (NCD), Franco VAZIO (PD), Daniele FARINA (SEL), Ivan SCALFAROTTO (PD), Francesca BUSINAROLO (M5S), Sofia AMODDIO (PD) e Alfonso BONAFEDE, presidente.
Rispondono ai quesiti posti Grazia ZUFFA, Direttore esecutivo di Forum Giustizia, Andrea DE GENNARO, Direttore centrale del Servizio antidroga del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, e Gaetano DI CHIARA, ordinario di farmacologia presso l'Università degli studi di Cagliari.
Pag. 72Alfonso BONAFEDE, presidente, ringrazia gli auditi e conclude l'audizione.
La seduta termina alle 15.45
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 dicembre 2013, a pagina 62, prima colonna, nona riga, le parole: «e rinvio» sono sostituite dalle seguenti: «e conclusione».
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 dicembre 2013, a pagina 66, seconda colonna, undicesima riga, le parole: «e rinvio» sono sostituite dalle seguenti: «e conclusione».
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 7 gennaio 2014, a pagina 4, prima colonna, sesta riga, le parole «15.10» sono sostituite dalle seguenti: «13.10».