TESTO AGGIORNATO AL 18 DICEMBRE 2013
Pag. 128SEDE CONSULTIVA
Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.
La seduta comincia alle 12.25.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 10 dicembre.
Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità Pag. 129dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Ricorda quindi che nella seduta del 10 dicembre scorso la relatrice, onorevole Mongiello, ha introdotto la discussione e che oggi, alle ore 14, scade il termine per gli emendamenti ai disegni di legge in esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della seduta a domani.
La seduta termina alle 12.30.
SEDE REFERENTE
Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.
La seduta comincia alle 12.30.
Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).
La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 18 luglio scorso.
Luca SANI, presidente, fa presente che il Comitato ristretto, nella seduta del 10 dicembre scorso, ha concluso i suoi lavori, predisponendo un testo unificato, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (vedi allegato).
La Commissione concorda.
Luca SANI, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 8 gennaio 2014, alle ore 14.
La Commissione concorda.
Luca SANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per il settore agromeccanico.
C. 437 Mongiello, C. 527 Carra e C. 1398 Catanoso.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1398).
Luca SANI, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1398 Catanoso che, vertendo sulla stessa materia delle proposte di legge C. 437 e C. 527, di cui è già iniziato l'esame, è stata a questa abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.
Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1399).
Luca SANI, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1399 Catanoso che, vertendo sulla stessa materia delle proposte di legge C. 55 e abbinate, di cui è già iniziato l'esame, è stata a queste abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.
Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.
Disposizioni per la promozione del settore ippico.
C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca e C. 1061 L'Abbate.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1314 e C. 1546).
Luca SANI, presidente, avverte che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 1314 Marrocu e C. 1546 Catania che, vertendo sulla stessa materia delle proposte di legge C. 753 e abbinate, di cui è già iniziato l'esame, è stata a Pag. 130queste abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.
Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.
La seduta termina alle 12.35
SEDE CONSULTIVA
Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.
La seduta comincia alle 12.35.
Decreto-legge 136/2013, disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.
Luca SANI, presidente e relatore comunica che il gruppo M5S ha chiesto che i lavori della seduta odierna siano trasmessi mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Dispone pertanto, constatando che non vi sono obiezioni, l'attivazione dell'impianto.
In qualità di relatore, quindi, ricorda che il decreto-legge in esame reca talune disposizioni volte a fronteggiare emergenze di carattere ambientale.
Tra queste, di particolare interesse per la Commissione, è quanto previsto dall'articolo 1, il quale prevede lo svolgimento di indagini tecniche di mappatura dei terreni agricoli della regione Campania, al fine di accertare l'eventuale esistenza di contaminazione a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi di rifiuti, anche in conseguenza della relativa combustione (commi da 1 a 4). In esito alle predette indagini, si prevede l'individuazione di un elenco di terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare (cosiddetti terreni no food), ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli che sono destinati solo a particolari produzioni agroalimentari (commi da 5 a 6).
Lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli è demandato ad alcuni enti quali il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania.
Con una direttiva interministeriale, emanata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dai Ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti gli indirizzi comuni e le priorità, sulla base dei quali si procederà allo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei territori campani.
Gli enti precedentemente citati si possono avvalere della collaborazione, secondo le rispettive competenze, del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare. Nello svolgimento delle indagini tecniche gli stessi enti possono, altresì, avvalersi anche di ulteriori soggetti non specificamente individuati dalla norma, ossia di organismi scientifici pubblici competenti in materia e di strutture e organismi della regione Campania.
L'accesso ai terreni privati è assicurato dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dal Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari e dal Comando carabinieri per la tutela della salute.
Le amministrazioni centrali e locali devono fornire i dati e gli elementi conoscitivi già nella loro disponibilità; i privati, titolari di diritti reali di godimento o del Pag. 131possesso dei terreni agricoli devono consentire l'accesso ai terreni oggetto di indagine.
Nel caso in cui sia impossibile l'accesso ai terreni per cause imputabili ai titolari di diritti reali di godimento e di possesso del bene, tali terreni sono automaticamente inclusi tra i terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare.
Con decreto dei Ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute, può essere revocato tale divieto solo dopo che sia consentito l'accesso al fondo e sia accertata, a seguito delle indagini, l'idoneità dei terreni alla produzione agroalimentare.
Dovranno essere presentate agli stessi Ministri prima richiamati due relazioni: la prima, da emanarsi entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva ministeriale che definisce gli indirizzi per l'attività di indagine, deve contenere, oltre ai risultati delle indagini svolte e delle metodologie utilizzate, anche una proposta di interventi di bonifica dei terreni indicati come prioritari dalla direttiva ministeriale; la seconda, presentata entro i successivi novanta giorni, deve contenere le conclusioni relative ai restanti terreni oggetto dell'indagine.
A conclusione dell'attività di mappatura, il comma 6 stabilisce che, entro 15 giorni dalla presentazione delle due relazioni, con distinti decreti dei suddetti ministri, sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse; e quelli inoltre che sono destinati solo a particolari produzioni agroalimentari.
L'articolo 2 disciplina l'istituzione un Comitato interministeriale e una Commissione (commi da 1 a 2), con l'obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli che sono destinati solo a particolari produzioni agroalimentari. Alla Commissione è affidato il compito di coordinare un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei predetti territori, per i quali viene indicata la copertura finanziaria. Viene, in particolare, prevista l'adozione di un programma straordinario e urgente di interventi per la tutela della salute, la sicurezza, la bonifica dei siti e la rivitalizzazione economica dei territori contaminati nella regione Campania da parte della Commissione; tale programma dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale. L'attuazione del programma può anche avvenire con la stipula di contratti istituzionali di sviluppo (CIS) ovvero con la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato interministeriale sulle attività intraprese.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di interventi di bonifica, si provvede per il 2014 nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della regione Campania. Le predette risorse possono essere integrate con eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020.
Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni campani agricoli contaminati, nel limite di 100.000 euro nel 2013 e di 2,9 milioni di euro nel 2014, si provveda con le risorse europee disponibili nell'ambito del POR per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati.
L'articolo 3 l'introduce nel Codice dell'ambiente (decreto legislativo 152 del 2006) di una specifica figura di reato – relativa alla «combustione illecita di rifiuti» – reato doloso comune il cui elemento materiale consiste nell'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in Pag. 132maniera incontrollata in aree non autorizzate, attualmente assente dall'ordinamento. Il nuovo reato si aggiunge alle già esistenti fattispecie penali di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti.
La pena prevista per i roghi illeciti è la reclusione da 2 a 5 anni; la stessa pena è applicabile anche al reato preparatorio ovvero all'abbandono illecito di rifiuti (articolo 255, comma 1, del Codice) ove finalizzato alla loro combustione illecita.
L'articolo 256-bis prevede tre circostanze aggravanti.
Se la combustione illecita riguarda rifiuti pericolosi; la pena è la reclusione da tre a sei anni (comma 1); se avviene nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata, la pena è aumentata di un terzo (comma 2); se è commessa in territori che, al momento del reato e comunque nei 5 anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ex legge 225 del 1992, la pena è aumentata fino ad un terzo.
Il comma 5 dell'articolo 256-bis prevede, inoltre: analogamente a quanto avviene in relazione al traffico illecito di rifiuti (di cui all'articolo 259 del Codice dell'ambiente), la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati «per la commissione dei delitti di cui al comma 1» ovvero per la combustione illecita di rifiuti abbandonati e di rifiuti pericolosi; esclude la confisca la circostanza che il mezzo appartenga a persona estranea al reato che dimostri la sua buona fede. Dopo la condanna o il patteggiamento, stabilisce, inoltre, la confisca dei terreni sui quali sono stati bruciati i rifiuti, se di proprietà dell'autore o compartecipe dei roghi illeciti; restano fermi a carico dell'autore del reato gli obblighi di bonifica ambientale e ripristino dello stato dei luoghi. Il comma 6 dell'articolo 256-bis prevede che – se ad essere bruciati illecitamente sono rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali – si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 255 del Codice dell'ambiente per l'abbandono di rifiuti (sanzione da 300 euro a 3.000 euro).
Si prevede, inoltre, la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, si avvalgano di personale militare delle forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 121 del 1981.
L'articolo 4 estende gli obblighi di informazione del pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale ai reati ambientali previsti sia dal Codice dell'ambiente che dal codice penale. La disposizione è finalizzata a garantire un efficace coordinamento tra la magistratura procedente e le autorità pubbliche interessate dal reato ai fini dell'adozione da parte di queste ultime dei provvedimenti necessari alla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.
È, infatti, previsto che il pubblico ministero, quando esercita l'azione penale per reati ambientali (cioè quando formula, nei casi previsti, l'imputazione ovvero chiede al giudice il rinvio a giudizio) debba informare, con il Ministero dell'ambiente, anche la regione interessata dal reato ambientale se quest'ultimo è tra quelli contemplati dal relativo Codice che arrechi un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente; debba altresì informare, nella stessa ipotesi, anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali se l'azione penale riguarda un reato che comporti, rispettivamente, un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare.
Il pubblico ministero, nell'informare l'autorità amministrativa, deve, altresì, indicare le norme di legge che si ritengono violate anche quando l'indagato per i reati indicati nel secondo periodo (cioè i reati ambientali che arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare) sia stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare. Pag. 133
L'estratto delle sentenze e dei provvedimenti che definiscono ciascun grado di giudizio devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente, alle regioni interessate dal danno ambientale da reato nonché, ratione materiae, ai Ministeri della salute o delle politiche agricole.
L'articolo 5, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2015 l'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) istituita per l'emergenza rifiuti in Campania. I commi 2 e 3 dettano ulteriori disposizioni concernenti l'UTA, in quanto il comma 2 disciplina la composizione, il funzionamento e il trattamento economico dell'UTA, mentre il comma 3 dispone che gli enti locali della regione Campania utilizzino le risorse della Sezione enti locali del Fondo anticipazioni liquidità per il pagamento dei debiti per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati al 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità Tecnica-Amministrativa, ovvero per il pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità. Il comma 5 dell'articolo 5 proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 le seguenti gestioni commissariali riguardanti: gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvolturno; la situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.
L'articolo 6 reca disposizioni concernenti i commissari straordinari per il dissesto idrogeologico volte, per un verso, a introdurre un termine per l'acquisizione dei pareri sulla richiesta di nomina dei medesimi commissari e, per l'altro, a consentire la nomina a commissari anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente delle regioni interessate. Ulteriori disposizioni consentono, inoltre, ai commissari di avvalersi – per l'espletamento dei propri compiti – degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessati dagli interventi, nonché dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
L'articolo 7 modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'ILVA di Taranto, nel contempo specificando la portata di tale piano e le sue relazioni con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Ulteriori disposizioni sono volte a definire i presupposti per la progressiva attuazione dell'AIA da parte del commissario straordinario, nonché a intervenire sull’iter autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'AIA o dai piani ambientale e sanitario.
L'articolo 8 introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'AIA e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto.
L'articolo 9 riguarda i casi in cui gli atti e i provvedimenti di liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, siano oggetto di ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati. In tali casi, nelle more della definizione del giudizio: i termini di durata del programma redatto dal commissario straordinario sono prorogati; allo stesso commissario è attribuito il potere di negoziare con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, modalità gestionali volte a garantire la ordinata prosecuzione dell'attività produttiva.
L'articolo 10 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.
La seduta termina alle 12.40.
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