SEDE REFERENTE
Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.
La seduta comincia alle 10.10.
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.
C. 631 Ferranti, C. 980 Gozi, C. 1707 Cirielli e C. 1807 Brunetta.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre 2013.
Pag. 27Nicola MOLTENI (LNA) invita la Commissione a riflettere sulle modifiche che si intendono apportare al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, previste dagli articoli 5 e, in particolare, 6 del testo in esame, che appaiono costituire un passo indietro rispetto alla normativa vigente così come interpretata dalla Corte costituzionale. Per quanto migliorabile, ritiene comunque un importante passo in avanti la riformulazione dell'emendamento 6.2, preannunciata dai relatori.
Antonio MAROTTA (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Costa 5.2, che, alla luce del parere dei relatori, ritira.
La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento Molteni 5.1 ed il subemendamento Molteni 0.5.3.1, approva l'emendamento 5.3 dei relatori (vedi allegato 1) e respinge l'emendamento Molteni 6.7.
Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.8, diretto a sopprimere l'articolo 6 e quindi a non apportare modifiche al testo vigente dell'articolo 275, comma 3. Ritiene che si debba superare anche la più volte richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale relativa a tale disposizione, sottolineando come sia invece necessario prevedere la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere anche per reati diversi da quello associativo previsto dall'articolo 416-bis, come per esempio nel caso di reati a sfondo sessuale. A tale proposito osserva che la stessa formulazione dell'articolo 6 nonché quella dell'emendamento 6.2 dei relatori, così come verrebbe riformulato, risulta essere in contrasto con la richiamata giurisprudenza costituzionale, considerato che viene prevista la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare anche per i reati associativi di cui agli articoli 270 e 270-bis del codice penale unicamente in considerazione della loro gravità, mentre la Corte costituzionale giustifica tale presunzione solamente in considerazione del particolare vincolo associativo del reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale. Una volta superato questo tipo di ragionamento non vi è alcuna ragione per escludere altri reati la cui gravità non è minore di quella insita nei reati di cui agli articoli 270 e 270-bis del codice penale.
Donatella FERRANTI (PD) osserva che la nuova formulazione dell'emendamento 6.2 va incontro a molte delle preoccupazioni dell'onorevole Molteni, senza andare in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale.
Carlo SARRO (FI-PdL), relatore, ritiene che non sia utile approvare una norma che è in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, in quanto verrebbe immediatamente considerata incostituzionale dalla medesima.
Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, dopo aver dichiarato di condividere l'intervento del correlatore, osserva che sarebbe del tutto erroneo commisurare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare alla gravità di un reato, peraltro non ancora accertato, in quanto sono altri i parametri ai quali si deve commisurare la scelta di adottare la misura cautelare della custodia in carcere.
Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI dichiara di condividere pienamente gli interventi dei relatori ed invita il presentatore a ritirare l'emendamento 6.8.
Nicola MOLTENI (LNA) non accede alla richiesta del sottosegretario ed insiste nell'approvazione del suo emendamento.
Daniele FARINA (SEL) dichiara di condividere la nuova formulazione dell'emendamento 6.2 dei relatori e ricorda la giurisprudenza costituzionale in merito ai reati di cui agli articoli 270 e 270-bis del codice penale ed in particolare alla legislazione penale dell'emergenza. Non ritiene che in merito alle scelte che debbono essere compiute al fine di rendere adeguata la disciplina vigente in materia di custodia cautelare in carcere si debba Pag. 28andare unicamente alla ricerca del consenso popolare in una ottica giustizialista. Occorre, piuttosto, contemperare tutte le diverse esigenze di rilevanza costituzionale che entrano in campo quando viene toccata la libertà personale dell'individuo.
Ritira il suo emendamento 6.10, apprezzando l'emendamento 6.2 dei relatori così come riformulato.
La Commissione respinge l'emendamento Molteni 6.8.
Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che l'emendamento 6.2 dei relatori, così come riformulato, non sia giustificabile in quanto prevede la presunzione di sussistenza dei presupposti delle misure cautelari per una serie di reati unicamente in base alla loro gravità, senza tenere conto che in realtà le misure cautelari servono a «salvaguardare il processo, nel caso in cui vi sia il rischio di inquinamento della prova, di fuga dell'indagato o dell'imputato ovvero di reiterazione dei reati.
David ERMINI (PD) dichiara di non condividere il rilievo del deputato Ferraresi, rilevando che nel caso in esame si tratta unicamente dell'inversione dell'onere della prova dovuta alla particolare gravità di alcuni reati.
La Commissione approva l'emendamento 6.2 (Nuova formulazione) dei relatori (vedi allegato 1).
Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.5, volto a contrastare una minoritaria, comunque non irrilevante, giurisprudenza di merito che applica cumulativamente prescrizioni relative a diverse misure cautelari.
Carlo SARRO (PdL), relatore, dichiara che i relatori hanno riflettuto a lungo su tale emendamento ed hanno comunque ritenuto che sia opportuno respingerlo, in quanto si riferisce ad una prassi che comunque è già in contrasto con la normativa vigente.
La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 6.5.
Donatella FERRANTI, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.2 (Nuova formulazione) dei relatori non verrà posto in votazione l'emendamento Molteni 6.9.
Alessia MORANI (PD) ritira i suoi emendamenti 6.4 e 6.3.
Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara di essere sostanzialmente favorevole all'emendamento Ermini 6.6. Tuttavia, invita la Commissione a considerare che il riferimento alle procedure di controllo elettronico di cui all'articolo 270-bis, comma 1, e quindi, al braccialetto elettronico possa determinare seri problemi di copertura finanziaria, senza poi considerare quanto tale tipo di controllo si sia finora dimostrato del tutto fallimentare.
Nicola MOLTENI (LNA) dichiara di essere totalmente contrario all'emendamento in questione, ritenendo che sia eventualmente opportuno che la Commissione approfondisca nuovamente la questione dei braccialetti elettronici e dei relativi contratti di dotazione stipulati dal Ministero della giustizia.
La Commissione approva l'emendamento Ermini 6.6 (vedi allegato 1).
Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.6.02.2 volto ad estendere i casi di sostituzione obbligatoria di arresto domiciliare con la custodia in carcere, nei casi in cui siano state violate le prescrizioni inerenti alla misura cautelare dell'arresto domiciliare. Dichiara la sua contrarietà all'emendamento 6.02 dei relatori che invece escludono tale sostituzione.
Donatella FERRANTI (PD) rileva che l'emendamento dei relatori esclude l'automaticità per consentire al giudice una valutazione caso per caso.
Pag. 29La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Molteni 0.6.02.2; approva gli identici articoli aggiuntivi 6.02 dei relatori, Morani 6.03, Scalfarotto 6.04, Dambruoso 6.020 e Farina 6.07 (vedi allegato 1); approva l'articolo aggiuntivo Ferranti 6.01 (vedi allegato 1).
Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, constatata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 6.06, si intende che egli vi abbia rinunciato.
Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.6.015.1, ritenendo che la previsione di rigorosi obblighi motivazionali nei confronti dei giudici possa comportare il rischio di non applicare delle misure cautelari nei casi in cui comunque queste sarebbero opportune.
Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, ritiene che tale rischio non sussista, in quanto si chiede unicamente al magistrato di motivare concretamente le ragioni per le quali abbia ritenuto essere sussistenti i requisiti richiesti dalla legge per applicare le misure cautelari.
Carlo SARRO (FI-PdL), relatore, osserva che l'obiettivo del legislatore deve essere quello di far venir meno il rischio del cosiddetto «copia e incolla», che finisce per rendere del tutto insussistenti le motivazioni di atti che restringono fortemente la libertà personale di soggetti che non condannati definitivamente.
Nicola MOLTENI (LNA) prende atto dei chiarimenti e ritira i suoi submendamenti all'articolo aggiuntivo 6.015 dei relatori.
La Commissione approva l'articolo 6.015 dei relatori (vedi allegato 1).
Daniele FARINA (SEL), accogliendo la richiesta dei relatori, riformula il suo articolo aggiuntivo 6.09 secondo quanto previsto dall'articolo aggiuntivo 8.03 dei relatori.
Donatella FERRANTI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Farina 6.09 (Nuova formulazione) sarà posto in votazione con l'identico articolo aggiuntivo 8.03.
La Commissione approva l'emendamento 7.1 dei relatori (vedi allegato 1).
Donatella FERRANTI, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.1, non saranno posti in votazione gli altri emendamenti riferiti all'articolo 7.
Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che la tematica sottesa all'emendamento 7.2, del quale è primo firmatario, meritasse maggiore approfondimento. L'emendamento, in particolare, prevede controlli periodici sulla proporzionalità e adeguatezza della misura.
Carlo SARRO (FI-PdL), relatore, assicura che anche l'emendamento 7.2 è stato oggetto di lunga riflessione. Non esclude, peraltro, che possa essere oggetto di ulteriore approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.
Donatella FERRANTI, presidente, fa presente come l'articolo 8 ponga il tema della custodia cautelare in carcere come extrema ratio, con possibilità di cumulo delle misure interdittive che, tuttavia, come configurate dalla legislazione vigente, sono sostanzialmente inefficaci.
Avverte, quindi che sono stati ritirati gli emendamenti Costa 8.4, fatto proprio dall'onorevole Marotta, e Molteni 8.3 e 8.2.
Accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 8.1 (vedi allegato 1), che risulta quindi volto a sopprimere il secondo periodo del comma 2 ed il comma 2-bis dell'articolo 308 del codice di procedura penale. Ne consegue che le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi dodici mesi, e non più due, dall'inizio della loro esecuzione, come già previsto dall'articolo 8 del testo base. Inoltre, tale termine viene reso uniforme, indipendentemente dai delitti per i Pag. 30quali si procede, e si esclude la possibilità di rinnovazione per esigenze probatorie.
Vittorio FERRARESI (M5S) dopo avere chiesto e ottenuto chiarimenti, valuta favorevolmente l'emendamento Ferranti 8.1 (Nuova formulazione).
La Commissione approva l'emendamento Ferranti 8.1 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1).
Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio subemendamento 0.8.03.1, esprimendo il timore che la previsione di un termine di 30 giorni per il deposito dell'ordinanza possa condurre facilmente alla decadenza della misura per il mancato rispetto del termine medesimo.
Carlo SARRO (FI-PdL), relatore, sottolinea come l'articolo aggiuntivo 8.03 sia stato formulato raccogliendo le numerose sollecitazioni provenienti dalle audizioni, nel senso di operare una più equilibrata conciliazione tra esigenze di sicurezza dei cittadini e garanzia della libertà del singolo. Evidenzia come la mancanza di un termine per il deposito dell'ordinanza sia un'anomalia e come la previsione di un termine di 30 giorni sia congruo, anche tenendo conto che si tratta di un procedimento cautelare.
Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, condivide l'intervento del correlatore e ribadisce l'adeguatezza del termine previsto.
Donatella FERRANTI, presidente, ricorda come l'articolo 309, comma 10, del codice di procedura penale, preveda già che se la trasmissione degli atti non avviene nei termini o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.
Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI conferma il parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 8.03 dei relatori. Ritiene che in vista dell'esame in Assemblea, eventualmente, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere una proroga di 15 giorni per i casi di maggiore complessità, su autorizzazione del presidente del tribunale.
David ERMINI (PD) ritiene che il termine di 30 giorni sia adeguato.
Nicola MOLTENI (LNA) preso atto di quanto emerso nel dibattito, ritira il proprio subemendamento 0.8.03.1.
Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.8.03.2, che riduce il termine in questione da 30 a 20 giorni, trattandosi comunque di giorni nei quali un soggetto viene privato della libertà.
Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI ritiene che si debba affrontare la questione sul presupposto che il soggetto si trovi in custodia cautelare in carcere perché ne sussistono i presupposti. Non sarebbe, infatti, corretto ritenere che chi vuole mantenere il termine di 30 giorni non sia garantista.
La Commissione respinge il subemendamento Turco 0.8.03.2.
Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che in merito alle tematiche poste dall'articolo aggiuntivo 8.03 dei relatori non si tratti di essere garantisti né giustizialisti, ma di approfondire adeguatamente alcune questioni. Con riferimento al comma 3 della proposta emendativa, ritiene che si debba evitare il rischio che, in presenza dei presupposti per l'applicazione della misura, una motivazione leggermente carente possa portare all'annullamento del provvedimento. Tale comma dovrebbe quindi essere soppresso, anche tenendo conto del legame tra procedimento cautelare e integrità del processo.
Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il rischio paventato dal collega Ferraresi non sussista, poiché sono sanzionate con l'annullamento solo le ipotesi più gravi: quelle della carenza di motivazione e Pag. 31quella della mancanza di autonoma valutazione.
Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, ritiene che la richiesta del collega Ferraresi non possa essere accolta e che non venga in questione l'integrità del processo.
Vittorio FERRARESI (M5S) osserva come, a suo giudizio, non possa essere posto in dubbio il legame tra procedimento cautelare e integrità del processo e come la norma in questione pecchi di eccessivo formalismo.
La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi 8.03 dei relatori e Daniele Farina 6.09 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1).
Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che, a seguito dell'approvazione degli identici articoli aggiuntivi 8.03 dei relatori e Daniele Farina 6.09 (Nuova formulazione), non saranno posti in votazione gli articoli aggiuntivi Daniele Farina 8.07 e 8.06.
Avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Cirielli 8.010 e non essendovi colleghi che intendano farlo proprio, e riformularlo nei termini indicati dai relatori, lo stesso non sarà posto in votazione.
Considerata, tuttavia, la rilevanza del tema posto dalla proposta emendativa, avverte che i relatori hanno presentato l'articolo aggiuntivo 8.030 (vedi allegato 1), la cui formulazione coincide con quella dell'articolo aggiuntivo 8.010, quale sarebbe stato una volta riformulato secondo le indicazioni dei relatori e, quindi, con la previsione dell'esclusione per il pubblico ministero della possibilità di ricorrere per cassazione solo in caso di doppia conforme.
Vittorio FERRARESI (M5S) esprime forti perplessità circa l'utilità dell'articolo aggiuntivo 8.030.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi 8.030 e 8.02 dei relatori (vedi allegato 1).
Nicola MOLTENI (LNA) ritira il proprio subemendamento 0.8.01.1.
Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, illustra la ratio dell'articolo aggiuntivo 8.01 dei relatori, volto a prevedere un rigoroso rispetto dei termini, a pena di perdita di efficacia della misura, in caso di annullamento con rinvio di un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, del codice di procedura penale.
Vittorio FERRARESI (M5S) esprime forti perplessità sull'articolo aggiuntivo in questione.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 8.01 dei relatori (vedi allegato 1).
Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio articolo aggiuntivo 8.05, volto ad estendere la disciplina della visita al minore infermo al figlio affetto da handicap in situazioni di gravità. Fa presente che la questione è oggetto di un'autonoma proposta di legge, ma intende comunque sottoporre il tema alla Commissione.
Donatella FERRANTI (PD) avverte che l'articolo aggiuntivo 8.05 è inammissibile per estraneità di materia (vedi allegato 2).
Tuttavia, considerata la rilevanza della questione e che non si tratta di convertire un decreto legge, fa presente che è possibile decidere, all'unanimità, di porre comunque in votazione tale articolo aggiuntivo. Occorre, peraltro, tenere presente che ciò comporterebbe un'estensione dell'oggetto dell'esame alle norme dell'ordinamento penitenziario, salvo che non si espliciti di voler escludere la produzione di tale effetto.
Vittorio FERRARESI (M5S) pur condividendo l'articolo aggiuntivo 8.05, ritiene inopportuno trattare un tema che attiene all'ordinamento penitenziario insieme a quello delle misure cautelari. Auspica che il collega Daniele Farina non si risenta per questo, non trattandosi di una cattiveria nei suoi confronti.
Pag. 32Daniele FARINA (SEL) ritiene che la cattiveria non sarebbe nei propri confronti.
Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che si dovrebbe sempre riflettere prima di parlare. Fa presente di avere un fratello portatore di handicap e ricorda di avere dichiarato di essere favorevole alla ratio dell'articolo aggiuntivo.
Michela MARZANO (PD) invita il collega Ferraresi a non usare espressioni offensive.
Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene importante che dibattito in corso non emerga un dato assolutamente falso e, segnatamente, che il gruppo del Movimento 5 Stelle abbia, nei confronti di chi è affetto da handicap, una posizione ispirata da sentimenti di avversione e cattiveria.
Donatella FERRANTI, presidente, preso atto della mancanza di unanimità sulla questione che attiene all'eventualità di porre in votazione l'articolo aggiuntivo 8.05, fa presente come sia, comunque, possibile proporre l'inserimento nel calendario dei lavori della Commissione della proposta di legge cui ha fatto riferimento il collega Daniele Farina, nel corso della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Daniele FARINA (SEL) prende atto dell'inammissibilità del proprio articolo aggiuntivo 8.05 e ritira il proprio articolo aggiuntivo 8.04.
Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il provvedimento, come modificato dagli emendamenti e articoli aggiuntivi approvati, sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.10.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.
La seduta comincia alle 12.10.
Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania.
C. 833 Russo.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Matteo BIFFONI (PD), relatore, osserva che la proposta di legge A.C. 833, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, è composta da cinque articoli e reca talune disposizioni riguardanti la possibilità di fare ricorso ad un contingente massimo di 850 unità di personale militare alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sicurezza e controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale in Campania.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che in relazione alle richiamate operazioni di sicurezza i prefetti delle province campane possono impiegare personale militare delle forze armate a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 121 del 1981.
L'articolo 13 della legge n. 121/1981 stabilisce che il prefetto è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza e ne definisce i compiti stabilendo, tra l'altro, che questi «dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività».Pag. 33
Il comma 2 dell'articolo 1 specifica che i militari impiegati nelle operazioni descritte al precedente comma 1, agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnala, in particolare, il comma 3 (ex comma 4) del medesimo articolo, nel quale si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 352 del codice di procedura penale, delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro le 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni furono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.
L'articolo 2 della proposta di legge definisce l'ambito temporale di applicazione del provvedimento stabilendo che il richiamato personale militare resta a disposizione dei prefetti fino al 31 dicembre 2014. Il Consiglio dei ministri, con apposito DPCM motivato può prorogare tale termine per un periodo non superiore a sei mesi, ulteriormente prorogabile per una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
L'articolo 3 riconosce agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate che fanno parte dei contingenti di personale militare impiegati nelle funzioni oggetto della proposta di legge in esame una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. La predetta indennità onnicompresiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.
L'articolo 3-bis reca la copertura finanziaria del provvedimento e l'articolo 3-ter la sua entrata in vigore prevista per il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto di competenza, propone di esprimere parere favorevole.
Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore. Ricorda come il gruppo del M5S sia stato particolarmente attivo nella discussione che si è svolta nella Commissione di merito. Ritiene, inoltre, importante che non si dimentichi come la causa del problema sia la stessa politica campana e l'azione di alcuni Prefetti e Commissari.
Salvatore MICILLO (M5S) ritiene singolare che l'intervento dell'esercito in Campania, oggetto di una mozione respinta, sia invece approvato in quanto oggetto di una proposta di legge.
Donatella FERRANTI, presidente, invita i colleghi ad attenersi agli ambiti propri dell'esame in sede consultiva.
Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto contrario sulla proposta del relatore, ritenendo che il provvedimento contenga misure di dubbia efficacia e comunque tardive.
Pina PICIERNO (PD) ricorda come un'analoga misura sia stata in passato applicata alla provincia di Caserta, con risultati non brillanti. Pur consapevole della necessità di un controllo forte del territorio e forse anche dell'intervento dell'esercito, sottolinea come il volto dello Stato, dopo troppi anni di colpevole assenza, non possa essere solo quello della militarizzazione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 12.20.
RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA
Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.
La seduta comincia alle 12.20.
Pag. 34Sulle tematiche oggetto del Messaggio del Presidente della Repubblica trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, e conclusione – Relazione).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 26 novembre 2013.
Donatella FERRANTI, presidente e relatore, ricorda di avere presentato una ulteriore nuova proposta di relazione (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 26 novembre 2013), che oggi viene riformulata con alcune correzioni di carattere meramente formale (vedi allegato 3).
Ricorda che sono state presentate due proposte alternative di relazione: una del gruppo Lega Nord e Autonomie (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 5 novembre 2013) e l'altra del gruppo Movimento 5 Stelle (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 5 novembre 2013).
Ritiene, dunque, che si possa procedere alle votazioni. Non essendovi obiezioni, dà la parola ai colleghi che intendano intervenire per dichiarazione di voto, ricordando che sarà posta in votazione per prima la proposta del relatore e che, in caso di approvazione di quest'ultima, non saranno poste in votazione le proposte alternative.
Nicola MOLTENI (LNA) preannuncia il voto contrario del gruppo LNA sulla proposta del relatore, che costituisce una mera fotografia della situazione attuale nelle carceri. Raccomanda, invece, l'approvazione della proposta di relazione del proprio gruppo, che contiene adeguate soluzioni al problema carcerario.
Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto contrario del gruppo M5S sulla proposta del relatore e raccomanda l'approvazione della proposta alternativa del proprio gruppo. Sottolinea, quindi, come l'uso della custodia cautelare in carcere, forse eccessivo e meglio definibile come «abuso», sia una conseguenza di come è strutturato il processo penale. La politica, tuttavia, dovrebbe vedere non solo le conseguenze ma anche le cause dei fenomeni che intende affrontare e, quindi, operare nel senso di un deciso miglioramento delle norme del processo penale.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore (vedi allegato 3).
La seduta termina alle 12.30.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.
La seduta comincia alle 12.30.
Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
5-01584 Micillo: Sulla morte di Federico Perna, detenuto presso il carcere di Poggioreale.
Salvatore MICILLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla morte di Federico Perna, avvenuta l'8 novembre scorso presso il carcere di Poggioreale.
Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Salvatore MICILLO (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita.
Pag. 355-01583 Daniele Farina: Sull'istituzione del Garante nazionale dei diritti dei detenuti e la revisione delle piante organiche degli operatori in carcere.
Daniele FARINA (SEL) illustra l'interrogazione in titolo, con la quale, stante la situazione drammatica nella quale versano le carceri italiane, si chiede quali iniziative il Governo intenda promuovere per l'istituzione del Garante nazionale dei diritti dei detenuti e la revisione delle piante organiche degli operatori in carcere.
Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5). Precisa inoltre che il Governo si sta attivando per sbloccare le assunzioni relative ai concorsi per educatore penitenziario, considerando tale figura assolutamente centrale per garantire effettivamente la funzione rieducativa della pena.
Daniele FARINA (SEL), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo.
5-01582 Molteni: Sulla situazione del Tribunale di Como.
Nicola MOLTENI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo, che riguarda la situazione del Tribunale di Como in seguito all'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, sin dall'inizio fortemente contestata dal suo gruppo. Precisa, quindi, come, in seguito alla soppressione dei tribunali di Cantù, Erba e Menaggio, il Tribunale di Como stia affrontando numerosi problemi dovuti all'inadeguatezza degli spazi disponibili, all'eccessivo carico di lavoro e alla carenza di personale amministrativo.
Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).
Nicola MOLTENI (LNA), replicando, ringrazia il Sottosegretario Ferri per la risposta fornita, assicurando che controllerà personalmente che gli impegni assunti siano rispettati. Infatti, nonostante il Tribunale di Como, con grande impegno e compiendo notevoli sforzi organizzativi, stia riuscendo attualmente a garantire un adeguato livello di efficienza e funzionalità, auspica che il suo atto di sindacato ispettivo possa contribuire ad ottenere, in tempi rapidi, al necessario miglioramento della situazione.
Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 12.55.
SEDE REFERENTE
Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.
La seduta comincia alle 12.55.
Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo.
C. 1609 Dambruoso.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il relatore, onorevole Stefano Dambruoso, impossibilitato a partecipare alla seduta a causa di un impegno istituzionale, ha trasmesso la sua relazione sulla proposta di legge C. 1609.
Dà, quindi, lettura della relazione: «Onorevole Presidente, onorevoli Colleghi, la proposta di legge oggi in esame ha come finalità l'istituzione di un raccordo giudiziario nei procedimenti che hanno ad oggetto crimini di terrorismo, attraverso l'istituzione di uffici della procura e di sezioni giudicanti specializzate. Non si tratta di tribunali speciali, in deroga al Pag. 36divieto previsto dal nostro ordinamento, ma di giudici ordinari che, avendo acquisito competenze in settori specifici, possono utilizzarle sia nella fase delle indagini che in quella giudicante nel pieno rispetto delle norme e delle garanzie vigenti.
Il criterio di specializzazione fino a questo momento applicato per il contrasto alla criminalità mafiosa verrebbe così esteso anche ai procedimenti penali per fatti di terrorismo al fine di affiancare a conoscenze specialistiche di diritto interno e internazionale un'esperienza – soprattutto per i magistrati inquirenti – di indagini collegate oltre i confini nazionali e una conoscenza empirica altrettanto specialistica, favorendo un raccordo migliore anche all'estero.
Accade spesso, infatti, per la dimensione sovranazionale che ha assunto il fenomeno, che il coordinamento delle indagini si svolga fra magistrati di diversi Stati e questo rende necessario un unico interlocutore sul piano europeo e internazionale, soprattutto quando in presenza di procedimenti penali che coinvolgono autorità giudiziarie di Stati diversi, s'impone un raccordo operativo. In queste occasioni, mentre gran parte degli altri Paesi è rappresentata da un solo magistrato in grado di assumere decisioni, per l'Italia – con le attuali procedure – intervengono più rappresentanti, uno per ciascuna delle procure interessate dalla vicenda processuale in discussione, talvolta anche in contrasto tra loro. È, quindi, necessario individuare una figura istituzionale che abbia compiti di coordinamento e che, pur non avendo competenza diretta nelle indagini, possa intervenire a pieno titolo e in rappresentanza di tutti i magistrati interessati.
Per realizzare questa finalità l'ipotesi di più agevole realizzazione, cui tende la presente proposta di legge, è quella di ampliare le competenze della Direzione nazionale antimafia (DNA), sempre con funzione di coordinamento, e di istituire le direzioni distrettuali antimafia (DDA). In questo modo, con un piccolo incremento di organico, verrebbero individuate, all'interno di un'unica direzione nazionale e delle ventisei direzioni distrettuali, apposite sezioni antiterrorismo, distinte e diversamente composte rispetto a quelle che si occupano di criminalità organizzata.
Il testo oggi in esame consta di 4 articoli e il primo, in particolare, sintetizza i contenuti della riforma, attribuendo all'attuale Direzione Nazionale Antimafia la nuova denominazione di Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ed estendendo le competenze della Direzione nazionale alle indagini relative ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-quater, c.p.p., ai reati di associazione per delinquere con finalità di terrorismo anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico (articolo 270-bis c.p.) e a tutti i delitti connotati dalla finalità terroristica (ai sensi dell'articolo 270-sexies c.p.), nonché ai reati ad essi collegati o connessi. Da ultimo sempre l'articolo 1 propone l'istituzione delle Direzioni distrettuali antiterrorismo, mutuandone la struttura dalle direzioni distrettuali antimafia.
Gli intenti affermati dall'articolo 1 sono poi sviluppati dall'articolo 2 della proposta, che novella il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011), introducendovi l'articolo 102-bis, dedicato alle nuove direzioni distrettuali antiterrorismo, modificandone l'articolo 103, relativo alla Direzione Nazionale, e novellando l'articolo 105, relativo all'applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari.
L'articolo 3 della proposta di legge sostituisce l'articolo 371-bis del codice di procedura penale, integrando la denominazione del procuratore nazionale, ora Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché le sue competenze e da ultimo, l'articolo 4, con una disposizione di carattere transitorio, stabilisce che alla data di entrata in vigore della legge l'incarico di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sarà assunto dal Procuratore nazionale antimafia e che, con l'entrata in vigore della riforma, le denominazioni «Direzione nazionale antimafia» e «Procuratore nazionale antimafia» dovranno intendersi sostituite da «Direzione Pag. 37nazionale antimafia e antiterrorismo» e «Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo», ovunque ricorrano.
In conclusione possiamo affermare che la mancata formazione di un'omogenea cultura giudiziaria professionale, in grado di arricchirsi e di confrontarsi continuativamente al proprio interno e con autorità giudiziarie di altri Paesi, è anche conseguenza della perdurante assenza di una procura specializzata contro il terrorismo, a differenza di quanto è accaduto per i delitti di tipo mafioso. Questa proposta di legge potrebbe colmare questa lacuna e rendere il nostro Paese ancor più efficace nella lotta al terrorismo interno e internazionale e a tutti i reati ad essi connessi.»
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.
AVVERTENZA
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari.
(Atto n. 36).
SEDE REFERENTE
Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.
C. 1735 Leva.