CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 novembre 2013
129.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta e Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.
C. 631 Ferranti, C. 980 Gozi, C. 1707 Cirielli e C. 1807 Brunetta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 novembre 2013.

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver ricordato che sono stati presentati emendamenti al testo base (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13 novembre 2013), avverte che sono stati presentati subemendamenti (vedi allegato 1) agli emendamenti dei relatori.

  Edmondo CIRIELLI (FdI) interviene in fase di illustrazione degli emendamenti, soffermandosi sul suo articolo aggiuntivo 8.010 volto ad escludere il ricorso in Cassazione da parte del pubblico ministero in materia di custodia cautelare. Ricorda di aver presentato l'abbinata proposta di legge n. 1707 in materia di custodia cautelare, volta a limitare l'eccessiva applicazione in concreto dell'istituto della custodia cautelare in carcere. La proposta di legge è volta a rafforzare i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari, richiedendo, in particolare, alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale che le «specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova» si fondino, non solo sulle circostanze di fatto, ma anche su condotte concrete della persona indagata o imputata. Il presupposto del pericolo di inquinamento delle prove verrebbe, così, sottratto alla valutazione discrezionale del magistrato, che dovrà accertare la condotta concretamente tenuta dall'indagato o imputato. In relazione al presupposto di Pag. 36cui alla lettera b), poi, si richiede che l'imputato, non solo si sia dato alla fuga, ma abbia tentato o tenti di darsi alla fuga, eliminando il riferimento al generico e opinabile «pericolo di fuga», mentre con riferimento al presupposto della pericolosità sociale del soggetto si richiede l'ulteriore requisito dell'esistenza di elementi di prova, che, unitamente al concreto pericolo, possano portare il magistrato a ritenere con sufficiente certezza che questi commetterà i gravi delitti di cui alla lettera c) dell'articolo in esame. Ritiene comunque che anche il testo base possa essere considerato un buon punto di partenza per migliorare la normativa vigente.

  Carlo SARRO (FI-PdL), relatore, anche a nome della correlatrice Rossomando, esprime parere favorevole sull'articolo premissivo Dambruoso 1.01 e invita al ritiro dell'emendamento Sisto 1.1.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Ermini 1.3, ove riformulato nel senso di sopprimere, al primo capoverso, dopo le parole «gravità del reato», le seguenti parole: «per cui si procede».
  Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Morani 1.2 e Turco 3.2, ove riformulati come l'emendamento Ermini 1.3, nella nuova formulazione appena proposta.
  Invita al ritiro delle proposte emendative Morani 2.3, Sisto 2.2, Dambruoso 2.1, Molteni 3.1, Ferraresi 3.3, Costa 3.05, Dambruoso 3.03, Daniele Farina 3.02 e 3.04.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, anche a nome del correlatore Sarro, esprime parere favorevole sull'emendamento Ermini 4.5. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Turco 4.7, ove riformulato come l'emendamento Ermini 4.5.
  Precisa come l'emendamento 4.7 sia condivisibile in tutto il suo insieme. Tuttavia, sostituendo l'intero articolo 4, la sua approvazione non consentirebbe di porre in votazione emendamenti il cui contenuto non è ricompreso nell'emendamento in esame. In sostanza, la formulazione di questo emendamento come meramente sostitutivo dell'articolo 4 altererebbe l'ordine di votazione. Per raggiungere l'obiettivo dell'approvazione delle modifiche all'articolo 4 contenute nell'emendamento occorre riformulare quest'ultimo nel senso dell'emendamento Ermini 4.5 ed approvare anche l'emendamento Agostinelli 4.8, peraltro identico ad emendamenti dei relatori e di altri deputati.
  Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Dambruoso 4.2 e Chiarelli 4.3, ove riformulati come l'emendamento Ermini 4.5, nonché parere favorevole sugli identici emendamenti 4.1 dei relatori, Chiarelli 4.20 e Agostinelli 4.8.
  Invita al ritiro delle proposte emendative Molteni 4.6, Daniele Farina 4.01, Costa 5.2, Molteni 5.1 e 0.5.3.1; raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.3 dei relatori; invita al ritiro degli emendamenti Molteni 6.7 e 6.8, Daniele Farina 6.10 e dei subemendamenti Molteni 0.6.2.1, 0.6.2.2 e Ferranti 0.6.2.3.
  Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.2 dei relatori, che viene riformulato come segue: «Art. 6. Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente articolo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, Pag. 37o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

  Carlo SARRO (FI-PdL), relatore, anche a nome della correlatrice Rossomando, invita al ritiro degli emendamenti Ferraresi 6.5, Molteni 6.9, Morani 6.4 e 6.3.
  Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ermini 6.6 e sugli articoli aggiuntivi Morani 6.03 e Ferranti 6.01. Invita al ritiro del subemendamento Molteni 0.6.02.1. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi 6.02 dei relatori, Scalfarotto 6.04, Dambruoso 6.020 e Daniele Farina 6.07.
  Invita al ritiro delle proposte emendative Dambruoso 6.06, Molteni 0.6.015.1, 0.6.015.3 e 0.6.015.2.
  Raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.015 dei relatori; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Daniele Farina 6.09, ove riformulato come l'articolo aggiuntivo 8.03 dei relatori.
  Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.1 dei relatori. Invita al ritiro degli emendamenti Ferraresi 7.3, 7.4 e 7.2.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, anche a nome del correlatore Sarro, invita al ritiro degli emendamenti Costa 8.4, Molteni 8.3 e 8.2.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 8.1, ove riformulato come segue: «Art. 8. Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 2. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso. 3. Il comma 2-bis è soppresso».
  Invita al ritiro dei subemendamenti Molteni 0.8.03.1 e Turco 0.8.03.2.
  Raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 8.03 dei relatori ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Daniele Farina 8.07, se riformulato come l'articolo aggiuntivo 8.03.
  Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Daniele Farina 8.06.
  Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cirielli 8.010, ove riformulato nel senso di prevedere l'esclusione per il pubblico ministero della possibilità di ricorrere per cassazione solo in caso di doppia conforme.
  Raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 8.02 dei relatori; invita al ritiro del subemendamento Molteni 0.8.01.1; raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 8.01 dei relatori; invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Daniele Farina 8.04.

  Vittorio FERRARESI (M5S) chiede di sospendere la seduta per consentire ai deputati di valutare le proposte di riformulazione appena formulate dai relatori.

  Nicola MOLTENI (LNA) si associa alla richiesta del deputato Ferraresi.

  Donatella FERRANTI, presidente, accogliendo le richieste dei deputati Ferraresi e Molteni, sospende la seduta per trenta minuti.

  La seduta sospesa alle 14.50 è ripresa alle 15.30

   Donatella FERRANTI, presidente, pone in votazione l'articolo premissivo 1.01.

  La Commissione approva l'articolo premissivo Dambruoso 1.01 (vedi allegato 2).

  Antonio MAROTTA (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento 1.1, che, alla luce dei pareri ritira.

  David ERMINI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.3 (vedi allegato 2).

  Alessia MORANI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.2 (vedi allegato 2).

  Tancredi TURCO (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.2 (vedi allegato 2).

   Donatella FERRANTI, presidente, avverte che gli emendamenti appena riformulati Pag. 38saranno posti in votazione insieme essendo identici.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Ermini 1.3 (nuova formulazione), Morani 1.2 (nuova formulazione) e Turco 3.2 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Alessia MORANI (PD) ritira il suo emendamento 2.3.

  Antonio MAROTTA (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento 2.2, che, alla luce dei pareri ritira. Sottoscrive altresì l'emendamento Chiarelli 4.3, che riformula nel senso proposto dai relatori (vedi allegato 2).

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritira il suo emendamento 2.1.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che gli emendamenti Molteni 3.1 e Ferraresi 3.3 non saranno posti in votazione a seguito dell'approvazioni degli identici Ermini 1.3 (nuova formulazione), Morani 1.2 (nuova formulazione) e Turco 3.2 (nuova formulazione).

  Donatella FERRANTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  Antonio MAROTTA (FI-PdL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo 3.05, che, alla luce dei pareri ritira.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritira il suo articolo aggiuntivo 3.03.

  Daniele FARINA (SEL) ritira i suoi articoli aggiuntivi 3.02 e 4.01

  Vittorio FERRARESI (M5S) interviene sul suo emendamento 4.7, che comunque pone una questione che merita di essere approfondita dalla Commissione. In particolare, occorre riflettere sul fatto che il GIP viene chiamato a fare una prognosi relativa ad una valutazione che la legge rimette al pubblico ministero in merito alla sospensione dell'esecuzione della pena, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, così come modificato ultimamente dal decreto legge 1o luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94. Si tratta di due valutazioni diverse che vengono invece unificate di fatto.

  Donatella FERRANTI, presidente, osserva che il rischio paventato dal deputato Ferraresi sussiste già con la formulazione attuale del vigente comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, che si riferisce alla prognosi dell'applicazione in futuro della sospensione condizionale della pena e quindi ad una valutazione che sarà fatta in futuro dal giudice di merito. L'emendamento Ermini 4.5 si limita ad esplicare ulteriormente la ratio del predetto comma 2-bis prevedendo una ulteriore ipotesi in cui la prognosi della non applicazione della detenzione in carcere sarebbe incompatibili con la custodia cautelare in carcere.

  Il sottosegretario Cosimo FERRI ritiene che eventualmente occorrerebbe riflettere sull'opportunità di escludere anche gli arresti domiciliari nel caso in cui si ritenga che sarà sospesa l'esecuzione della pena. La ratio della norma dovrebbe essere quella di escludere il carcere come misura cautelare solamente nel caso in cui si ritenga che non verrà eseguita in carcere la eventuale sentenza di condanna.

  David ERMINI (PD) non condivide le preoccupazioni del deputato Ferraresi, in quanto è del tutto irrilevante che il soggetto che effettua la prognosi non coincida con il soggetto che in futuro deciderà in merito alla detenzione in carcere del condannato.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritiene che il suo emendamento 4.2, come gli altri sostanzialmente identici, debbano essere approvati in quanto si rifanno al principio di proporzionalità, apparendo del tutto incongruo sottoporre alla custodia cautelare in carcere colui che probabilmente non sarà sottoposto alla detenzione in carcere in caso di condanna.

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  Tancredi TURCO (M5S) riformula il suo emendamento 4.7 nel senso proposto dai relatori (vedi allegato 2).

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI) riformula il suo emendamento 4.2 nel senso proposto dai relatori (vedi allegato 2).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che gli emendamenti Turco 4.7 (nuova formulazione), Dambruoso 4.2 (nuova formulazione) e Chiarelli 4.3 (nuova formulazione) saranno posti in votazione con l'emendamento Ermini 4.5, essendo identici.

  La Commissione con distinte votazioni approva gli identici emendamenti 4.1 dei relatori, Chiarelli 4.20 e Agostinelli 4.8. (vedi allegato 2), respinge l'emendamento Molteni 4.6 ed approva gli identici emendamenti Ermini 4.5, Turco 4.7 (nuova formulazione), Dambruoso 4.2 (nuova formulazione) e Chiarelli 4.3 (nuova formulazione).

   Donatella FERRANTI, presidente, in considerazione di imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani alle ore 10.

  La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Sulle tematiche oggetto del Messaggio del Presidente della Repubblica trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013.

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