CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 novembre 2013
121.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione (C. 1690 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,
   osservato che:
    il comma 8 dell'articolo 2 introduce una modifica non testuale all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (cosiddetto decreto IMU), mediante la quale si correggono i termini ivi previsti ai fini dell'applicazione dell'istituto della cosiddetta «definizione agevolata» nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile che proprio tale ultima disposizione ha esteso oltre le previsioni originarie;
    l'articolo 14 del decreto legge n. 102 del 2013 estende l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006 che avevano introdotto, per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, la facoltà di chiedere la definizione del procedimento con pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza;
    tali disposizioni spiegavano retroattivamente i loro effetti, applicandosi solo ai giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti riguardanti fatti commessi antecedentemente al 1o gennaio 2006, data della loro entrata in vigore;
    il citato l'articolo 14, consente l'applicazione di tali disposizioni ai giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 102 del 2013;
    condizione di applicazione della definizione agevolata, come modificata dal predetto articolo 14, è la presentazione di apposita richiesta nel termine, da ritenersi perentorio, di venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013; la richiesta di definizione deve indicare una somma non inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado e il giudice determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta;
    la Commissione giustizia il 3 ottobre 2013 ha espresso parere favorevole sul decreto legge n. 102 del 2013, limitatamente ai profili di propria competenza e, quindi, con specifico riferimento all'articolo 14;
    l'articolo 2, comma 8, del provvedimento in esame proroga al 4 novembre 2013 il termine del 15 ottobre fissato come data ultima per la presentazione della richiesta di definizione agevolata e riduce Pag. 39da 15 a 7 giorni il termine entro il quale la sezione d'appello delibera in camera di consiglio;
    ritenuto, quindi, che la modifica apportata non alteri la sostanza dell'istituto e, pertanto, non incida sulla valutazione favorevole già espressa dalla Commissione il 3 ottobre 2013,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (C. 631 Ferranti, C. 980 Gozi e C. 1707 Cirielli).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
  01. All'articolo 274, comma 1, lettere a) e c), del Codice di procedura penale, le parole «della persona sottoposta alle indagini o» sono soppresse.
1. 01. Dambruoso, Mazziotti Di Celso.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, le parole: «concreto pericolo» sono sostituite dalle seguenti: «attuale pericolo, concretamente dimostrato,».
1. 1. Sisto.

  Al comma 1, dopo le parole: e attuale aggiungere le seguenti: e dopo le parole: due anni di reclusione sono inserite le seguenti: Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede;.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 1 le parole e attuale aggiungere le seguenti: ed in fine è inserito il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.
1. 3. Ermini, Verini, Vazio, Scalfarotto, Morani, Moretti, Amoddio, Mattiello, Giuliani, Magorno, Marzano.

  Al comma 1, dopo le parole: e attuale aggiungere le seguenti: e dopo le parole «due anni di reclusione» sono inserite le seguenti: «La sussistenza del pericolo concreto ed attuale di fuga non può essere desunta esclusivamente dalla gravità del reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede».
1. 2. Morani.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Alla lettera c), comma 1, dell'articolo 274 del codice di procedura penale il primo periodo è sostituito dal seguente: «quando sussiste il concreto e attuale pericolo che l'imputato o l'indagato commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. La Pag. 41sussistenza della situazione di pericolo concreto ed attuale, anche il relazione alla personalità dell'imputato o dell'indagato, non può essere desunta esclusivamente dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.
2. 3. Morani.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, le parole: «il concreto pericolo» sono sostituite dalle seguenti: «l'attuale pericolo, concretamente dimostrato,».
2. 2. Sisto.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del Codice di procedura penale, dopo la parola «concreto» sono inserite le parole «e attuale» e le parole «non inferiore» sono sostituite dalla parola «superiore».

  Conseguentemente, all'articolo 280, comma 2, del Codice di procedura penale le parole: non inferiore sono sostituite dalla seguente superiore.
2. 1. Dambruoso, Mazziotti Di Celso.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Molteni, Attaguile.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La lettera b) dell'articolo 274 è sostituita dalla seguente:
   b) «quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. La sussistenza dell'attuale e concreto pericolo di fuga non può essere desunta esclusivamente dalla gravità del reato contestato».
  2. La lettera c) dell'articolo 274 è sostituita dalla seguente:
   c) «quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata, o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, ovvero in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. La sussistenza della situazione di pericolo, anche il relazione alla personalità dell'imputato, non può essere desunta esclusivamente dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede».
3. 2. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, capoverso 1-bis alla fine del primo periodo, sostituire la parola: imputato con la parola: contestato.
3. 3. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti.

Pag. 42

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente articolo:

Art. 3-bis.
  All'articolo 274, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso.

  Conseguentemente, all'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 inserire il seguente comma:
  3-bis. Fermo quanto disposto dal comma precedente, qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza e soltanto se trattasi di delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. La custodia cautelare in carcere è in ogni caso applicabile ove il giudice non possa concedere gli arresti domiciliari per l'assenza di una idonea privata dimora, o per una delle ragioni indicate nell'articolo 284 comma 5-bis.
3. 05. Costa, Sisto.

  Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 275 del Codice di procedura penale i comma 1-bis e 2-ter sono soppressi.
3. 03. Dambruoso, Mazziotti Di Celso.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  Il comma 1-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è soppresso.
*3. 02. Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  Il comma 1-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è soppresso.
*3. 04. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:
  Il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, o che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5.
4. 7. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. All'articolo 275 del Codice di procedura penale il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere applicata una pena detentiva non carceraria ovvero essere concessa la sospensione condizionale della pena, o che l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5.
4. 2. Dambruoso, Mazziotti Di Celso.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  Il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che Pag. 43con la sentenza possa essere applicata una pena detentiva non carceraria ovvero concessa la sospensione condizionale della pena, o che all'esito del giudizio di esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5.
4. 3. Chiarelli.

  Al comma 1 dopo le parole: custodia cautelare inserire le seguenti: in carcere.

  Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, le parole: custodia cautelare inserire le seguenti: in carcere.
4. 1. I Relatori.

  Al comma 1, dopo le parole: custodia cautelare aggiungere la seguente: in carcere.
*4. 20. Chiarelli.

  Al comma 1, dopo le parole: custodia cautelare aggiungere la seguente: in carcere.
*4. 8. Agostinelli, Turco, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, le parole: o quella degli arresti domiciliari sono soppresse.
4. 6. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1 dopo le parole: sospensione condizionale della pena aggiungere le seguenti: o se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5.
4. 5. Ermini, Verini, Vazio, Scalfarotto, Morani, Moretti, Amoddio, Mattiello, Giuliani, Magorno, Marzano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  Il comma 2-ter dell'articolo 275 dei codice di procedura penale è soppresso.
4. 01. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 5.

  Sostituire gli articoli 5 e 6 con il seguente:

Art. 5.

  All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis dei codice penale, o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine agli altri delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
   b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, nonché quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha oltrepassato l'età di settanta anni, non può essere disposta la custodia cautelare Pag. 44in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

  Conseguentemente, al comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale, aggiungere infine le seguenti parole: anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 275, comma 4.
5. 2. Costa, Sisto.

  Sopprimerlo.
5. 1. Molteni, Attaguile.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Al comma 4 dell'articolo 299 del codice di procedura penale inserire in fine le seguenti parole: «o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva».
5. 3. I Relatori.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 7. Molteni, Attaguile.

  Sopprimere il comma 1.
6. 8. Molteni, Attaguile.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Quando risultino gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività prevista dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
6. 10. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
6. 2. I Relatori.

  Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  1-bis. Alla fine del comma 3 dell'articolo 275 è aggiunto il seguente periodo: «È tuttavia vietata l'applicazione cumulativa di singole prescrizioni afferenti a misure diverse».
6. 5. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti.

  Sopprimere il comma 2.
6. 9. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sostituire le parole da: salvo che a: cautelari, con le seguenti: salvo che siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari non sussistono o possono essere soddisfatte con altre misure.
6. 4. Morani.

  Al comma 1 sostituire la parole da: salvo che a cautelari con le seguenti: salvo che siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
6. 3. Morani.

Pag. 45

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 è inserito il seguente:
  «3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1».
6. 6. Ermini, Verini, Vazio, Scalfarotto, Morani, Moretti, Amoddio, Mattiello, Giuliani, Magorno, Marzano.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente articolo:

Art. 6-bis.

  1. Il comma 3-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale è soppresso.
6. 03. Morani.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.
6. 01. Ferranti.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente articolo:

Art. 6-bis.

  Il comma 1-ter dell'articolo 276, è soppresso.
*6. 04. Scalfarotto.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 276, il comma 1-ter è soppresso.
*6. 02. I Relatori.

  Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 276 del Codice di procedura penale il comma 1-ter è soppresso.
*6. 020. Dambruoso, Mazziotti Di Celso.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  Il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale è soppresso.
*6. 07. Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Dopo l'articolo 280 del Codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 280-bis.
(Libertà su cauzione).

  1. Con il provvedimento della libertà su cauzione il giudice, in alternativa alle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285, 285-bis e 286, concede all'imputato la libertà su cauzione a fronte del deposito presso la Cassa delle ammende di una somma non inferiore a 103 euro e sempre commisurata alla gravità del fatto e alle condizioni economiche dell'imputato.
  2. La libertà su cauzione di cui al comma 1 non può essere concessa quando il reo si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 99, 101, 102, 103, 105 e 108 del Codice penale.
  3. La cauzione di cui al comma 1 può essere versata a favore dell'imputato anche da soggetti terzi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento Pag. 46idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per la cauzione di importo inferiore o uguale a 1.000 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della provenienza delle somme versate.
  4. Il versamento della cauzione non può essere soggetto a rateizzazioni, tuttavia in luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
  5. Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285, 285-bis e 286.
  6. La libertà su cauzione può essere revocata, in qualunque momento, dal giudice competente, al verificarsi di una delle condizioni ostative alla concessione della stessa. Conseguentemente la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende.
  7. Quando la libertà su cauzione perde efficacia ai sensi dell'articolo 308, comma 1, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; e la fideiussione si estingue.
6. 06. Dambruoso.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 292, al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: «l'esposizione» sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».
  2. All'articolo 292, al comma 2, alla lettera c-bis), le parole: «l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'esposizione e l'autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni».
6. 015. I Relatori.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  Al comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera c), dopo la parola: «l'esposizione», sono inserite le seguenti parole: «e l'autonoma valutazione»;
   b) alla lettera c-bis), dopo la parola: «l'esposizione», sono inserite le seguenti parole: «e l'autonoma valutazione».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – Il comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma e conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa».
6. 09. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. I Relatori.

Pag. 47

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Dopo il primo periodo dell'articolo 299 comma 3 è aggiunto il seguente periodo:
  «Sono tuttavia inammissibili le richieste che non si fondino su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in precedenti ordinanze del procedimento cautelare relativo all'ordinanza che applica la misura in corso di esecuzione».
7. 4. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti.

  Al comma 1 sostituire la parola: ragioni con la seguente: elementi.
7. 3. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 299 è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. Il giudice, ogni quarantacinque giorni dalla data di applicazione della misura cautelare, verifica di ufficio, anche alla luce di elementi sopravvenuti, che siano ancora attuali le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274; il giudice verifica altresì, di ufficio, che la misura in corso di esecuzione sia attualmente proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata, e che sia attualmente adeguata alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Il pubblico ministero e l'imputato, fino a dieci giorni prima della scadenza di ogni termine di trenta giorni, possono presentare memorie. Il giudice, se del caso, provvede di ufficio alla revoca della misura o alla sua sostituzione con una meno afflittiva, ovvero dispone l'applicazione della cautela originaria con modalità meno gravose».
7. 2. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
*8. 4. Costa, Sisto.

  L'articolo 8 è soppresso.
*8. 3. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, la parola: dodici è sostituita con la parola: sei.
8. 2. Molteni, Attaguile.

  Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  2. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, secondo periodo, le parole: «anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di tempo non superiore a sei mesi».
8. 1. Ferranti.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al comma 6 dell'articolo 309 del codice di procedure penale, dopo le parole: «anche i motivi» sono inserite le seguenti: «e l'imputato può chiedere di comparire personalmente».
  2. Al comma 8-bis dell'articolo 309 del codice di procedure penale, è inserito in fine il seguente periodo: «L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente».Pag. 48
  3. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedure penale è inserito in fine il seguente periodo: «Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa».
  4. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 inserire il seguente: «9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura».
  5. Al comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedure penale, dopo le parole: «entro il termine prescritto» sono inserite le seguenti: «ovvero l'ordinanza del tribunale non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione».
  6. Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, dopo le parole: «articolo 309 comma 9» è inserita la seguente: «, 9-bis».
8. 03. I Relatori.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

  Dopo il comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
  «9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni. In tal caso, il termine per la decisione è prorogato nella stessa misura.»;

Art. 8-ter.

  All'articolo 324 del codice di procedura penale, comma 7, le parole: «commi 9 e 10», sono sostituite dalle seguenti: «commi 9, 9-bis e 10».
8. 07. Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  All'articolo 309 del codice di procedura penale, comma 10, dopo le parole: «entro il termine prescritto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero l'ordinanza del tribunale non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione».
8. 06. Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedure penale, dopo le parole: «dalla ricezione degli atti» sono inserite le seguenti: «con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione».
8. 02. I Relatori.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  All'articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale, inserire le seguenti modifiche:
  1. le parole: «il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura,» sono soppresse;
  2. le parole: «Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309.» sono soppresse.
8. 5. Cirielli.

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  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 311 del codice di procedure penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309 comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310 comma 3».
8. 01. I Relatori.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  All'articolo 21-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al figlio affetto da handicap in situazione di gravità»;
   b) al comma 1, dopo le parole: «anche non convivente,», sono inserite le seguenti: «ovvero nei caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992.»;
   c) al comma 1, dopo le parole: «a visitare l'infermo», sono inserite le seguenti: «o il figlio affetto da handicap grave»;
   d) al comma 2, dopo le parole: «anche se con lei non convivente,» sono inserite le seguenti: «o di figlio affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992,».
8. 05. Daniele Farina, Aiello, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente articolo:

Art. 8-bis.

  Il comma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), è sostituito dal seguente:
  «1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la salute dell'imputato, sempre che l'imputazione abbia ad oggetto reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente o alcooldipendente.».
8. 04. Daniele Farina, Sannicandro.