CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 ottobre 2013
110.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. C. 631 Ferranti e C. 980 Gozi.

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 631 FERRANTI ADOTTATO COME TESTO BASE DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. All'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale».

Art. 2.

  1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale».

Art. 3.

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 1, la sussistenza della situazione di pericolo non può essere desunta esclusivamente dalla gravità del reato imputato. Nei casi di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, la sussistenza della situazione di pericolo non può essere desunta esclusivamente dalle modalità del fatto per cui si procede e la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non può essere desunta unicamente dalle circostanze del fatto addebitato».

Art. 4.

  1. Il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena».

Art. 5.

  1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «La custodia cautelare può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate».

Art. 6.

  1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».
  2. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è soppresso.

Pag. 21

Art. 7.

  1. All'articolo 299, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «, anche per fatti sopravvenuti,» sono sostituite dalle seguenti: «per ragioni sopravvenute».
  2. Il comma 3-ter dell'articolo 299 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «3-ter. Qualora la richiesta si fondi su fatti sopravvenuti e la persona sottoposta alla misura ne faccia richiesta, il giudice dispone l'interrogatorio della medesima».

Art. 8.

  1. All'articolo 308, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».