CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 settembre 2013
83.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 103

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.
C. 362 Madia.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo BIFFONI (PD), relatore, prima di passare all'analisi del testo, ritiene opportuno segnalare che si tratta di un nuovo testo della proposta di legge n. 362 adottato dalla Commissione Cultura, sul quale non sono stati presentati emendamenti e che è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva al fine di un trasferimento dell'esame in sede legislativa.
  Il provvedimento è diretto a modificare il Codice dei beni culturali e del paesaggio, Pag. 104di cui al decreto legislativo 42/2004, attraverso l'inserimento di due nuovi articoli. In particolare, reca disposizioni in materia di esercizio della professione dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, a tal fine prevedendo l'istituzione di elenchi nazionali di professionisti.
  La relazione illustrativa della proposta di legge C. 362 evidenzia che si intende intervenire «a favore dello sviluppo del mercato e dell'ingresso delle competenze del mondo delle professioni, in un'ottica di tutela dei consumatori (che in questo caso equivalgono all'intera collettività nazionale)». La proposta interviene, dunque, nell'ambito della disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi, affrontato in termini generali dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, richiamata nel testo.
  L'articolo 1, comma 2, della legge 4/2013 dispone che per «professione non organizzata in ordini o collegi» si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. Individua, inoltre, esplicitamente alcune esclusioni: si tratta delle attività (intellettuali) riservate per legge agli iscritti in albi o elenchi, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
  Per quanto di interesse, la legge dispone, altresì, che coloro che esercitano la professione possono costituire associazioni professionali di natura privatistica – caratterizzate dall'assenza di scopo di lucro (articolo 5, comma 1, lettera f)) – con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
  In particolare, le associazioni professionali e le forme aggregative delle stesse associazioni – il cui elenco è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico – collaborano all'elaborazione delle norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI (d'ora in avanti: norme tecniche UNI), di cui alla direttiva 98/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relative alle singole attività professionali, e possono promuovere la costituzione di organismi accreditati di certificazione della conformità per i settori di competenza.
  Tali organismi possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista, anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alle norme tecniche UNI definite per la singola professione. Le associazioni professionali, invece, possono rilasciare ai propri iscritti un'attestazione relativa, tra l'altro, agli standard qualitativi e di qualificazione professionale necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'associazione e all'eventuale possesso della certificazione di conformità alle norme tecniche UNI. Il possesso dell'attestazione non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
  In particolare, l'articolo 1 del nuovo testo in esame inserisce nella parte prima (Disposizioni generali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio l'articolo 9-bis. Esso dispone che gli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali sono affidati, secondo le rispettive competenze, alla responsabilità e all'attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di «adeguata formazione ed esperienza professionale», nonché alla responsabilità e all'attuazione degli operatori delle altre professioni già regolamentate.
  Con particolare riferimento alle figure di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali – le sole già disciplinate dal vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio –, il comma 2 dell'articolo 2 del nuovo testo in Pag. 105esame fa salvo quanto già disposto dall'articolo 182 del decreto legislativo 42/2004 (recentemente modificato con legge 14 gennaio 2013, n. 7).
  Il comma 1 dell'articolo 2 del nuovo testo della proposta di legge introduce nel titolo III (Norme transitorie e finali) della parte seconda (Beni culturali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio l'articolo 129-bis, il cui comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (d'ora in avanti, MIBAC) di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e di storici dell'arte, in possesso di determinati requisiti.
  Il comma 2 del nuovo articolo 129-bis demanda la definizione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi – nonché le modalità di tenuta degli stessi in collaborazione con le associazioni professionali – ad un decreto ministeriale, emanato, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il decreto ministeriale è emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti, per gli ambiti di competenza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni, d'intesa con le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 206/2007 (il riferimento sembrerebbe essere alla «rappresentatività delle associazioni a livello nazionale») e della legge 4/2013.
  Per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia, evidenzia l'esigenza di segnalare alla Commissione Cultura l'opportunità di valutare se sia da prevedere che sia sentito anche il Ministro della giustizia nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale che dovrà definire le modalità ed i requisiti per l'iscrizione negli elenchi nonché le modalità di tenuta degli stessi in collaborazione con le associazioni professionali.
  Segnala che il comma 2 dell'articolo 129-bis stabilisce peraltro sin da ora che l'iscrizione negli elenchi consentita a coloro che sono in possesso di certificazione della qualificazione professionale rilasciata dalla rispettiva associazione professionale, a condizione che questa sia riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo. 206/2007 e della legge 4/2013. L'articolo 26 nell'indicare i requisiti da considerare per valutare la rappresentatività a livello nazionale delle associazioni delle professioni non regolamentate prevede che le associazioni in possesso dei prescritti requisiti sono individuate, previo parere del CNEL, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee, e del Ministro competente per materia.
  Propone, quindi, di esprimere parere favorevole con una osservazione (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Donatella FERRANTI, presidente, sospende la seduta in sede consultiva per consentire lo svolgimento della seduta in sede referente.

  La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresa alle 13.50.

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
C. 100 Binetti ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gregorio GITTI (SCpI), relatore, osserva come il testo in esame, composto da 9 articoli, sia volto a disciplinare l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti Pag. 106dei quali è stata accertata la morte e che hanno espresso in vita il loro consenso.
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia segnala, in primo luogo, l'articolo 3, che disciplina la manifestazione del consenso e le formalità con le quali tale manifestazione avviene.
  In base al comma 1, l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di utilizzo del corpo post mortem redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.
  Ricorda che la legge n. 91 del 1999 reca «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti». Il provvedimento in esame dispone, quindi, che, ai fini dell'utilizzo del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica, ci si avvalga del sistema informativo dei trapianti, istituito nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale dall'articolo 7 della citata legge.
  Il comma 1 precisa ulteriormente che una copia della dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui al successivo articolo 4 (si tratta di strutture universitarie e aziende ospedaliere individuate dal Ministro della salute) o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento.
  Il comma 2 prevede l'obbligo del centro di riferimento di comunicare all'ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di utilizzo del corpo post mortem. L'ufficio di stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale. In questo modo avviene, dunque, la pubblicità della manifestazione del consenso.
  Il comma 3 stabilisce che, per i minori di età, il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori.
  Segnala, inoltre, l'articolo 6, che interviene in materia di disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca.
  Il comma 1 stabilisce che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro.
  In base al comma 2, eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.
  Evidenzia, infine, come rientri negli ambiti di competenza di questa Commissione anche l'articolo 7, comma 1, lettera b). Si prevede, infatti, che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, adotti un regolamento di attuazione e che tale regolamento indichi, tra l'altro, le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui al provvedimento in esame. Viene, pertanto, demandata ad una fonte secondaria regolamentare la previsione di ipotesi di inefficacia della dichiarazione di utilizzo del corpo post mortem.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.
C. 1063 Bonafede.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 settembre 2013.

Pag. 107

  Alfonso BONAFEDE (M5S), relatore, auspica che tutti i colleghi possano partecipare in modo costruttivo al dibattito, con osservazioni e proposte, e che su una materia delicata come quella in esame sia il Parlamento in assoluta autonomia, senza subire pressioni esterne e, comunque, non il Governo, ad assumere le decisioni. Ritiene, inoltre, che sarebbe utile e opportuno lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che le richieste di audizione potranno essere sottoposte all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti del gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 1129 Molteni.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicola MOLTENI (LNA), relatore, osserva come la proposta di legge sia diretta a rendere inapplicabile il rito abbreviato ai delitti puniti dalla legge con la pena dell'ergastolo. Ricorda che questo rito, che presuppone una richiesta da parte dell'imputato, ha natura premiale; in quanto, qualora l'imputato sia condannato, si opera una riduzione della pena nella misura di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta; alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita la pena dell'ergastolo.
  La ratio della proposta di legge deve ravvisarsi nella considerazione secondo cui le esigenze deflative processuali, che stanno alla base del rito abbreviato, non possono giustificare la sua applicazione anche ai reati che, in ragione della loro estrema gravità, sono puniti con l'ergastolo. Si tratta di reati, come ad esempio l'omicidio, che creano un grave allarme sociale nell'opinione pubblica. Desta sconcerto l'applicazione, molte volte, di pene notevolmente ridotte rispetto alla pena perpetua inizialmente prevista dal codice penale.
  Come accennato, tra i presupposti per l'esperibilità del rito vi è la richiesta dell'imputato: l'iniziativa di questo rito spetta solo a lui, dovendo egli rinunciare alla garanzia del vaglio preventivo dell'accusa nell'udienza preliminare e dovendo consentire l'utilizzazione degli atti investigativi come prova. Un altro presupposto che caratterizza il rito speciale, oltre all'ordinanza di ammissione del giudice, è rappresentato dall'integrazione probatoria. Tale integrazione, pur esplicandosi in forma compatibile con le finalità di economia processuale, è giustificata dal fatto che tendenzialmente con questo rito si sopprime l'istruzione dibattimentale, per cui le ragioni della difesa potrebbero risultarne compromesse.
  Nella relazione si è precisato come l'esperienza processuale di questi anni dimostri come il rito abbreviato non abbia sortito l'effetto di deflazione che ne aveva favorito l'introduzione nell'ordinamento, ma oggi si ricorre ad esso quando non vi è alcuno spazio difensivo, ovvero quando si ritiene che il materiale investigativo raccolto dal pubblico ministero possa offrire spazi difensivi maggiori di quelli dibattimentali. La proposta di legge, quindi, intende stabilire l'impossibilità di ricorrere a tale rito per i delitti più gravi puniti con l'ergastolo, come l'omicidio volontario.
  Il testo si compone di tre articoli.
  L'articolo 1 modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale, inserendovi tre ulteriori commi. Secondo il nuovo comma 1-bis, si esclude che, nei casi in cui il procedimento penale riguardi delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato possa chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti, in sede di udienza preliminare con rito abbreviato.Pag. 108
  Il nuovo comma 6-bis consente all'imputato, in tali ipotesi, di presentare richiesta di rito abbreviato solo se la richiesta sia subordinata ad una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti, che non comporti l'applicabilità della pena dell'ergastolo.
  È stabilita una disciplina specifica per il rinnovo della richiesta da parte dell'imputato. Si stabilisce infatti che, in caso di rigetto della richiesta di rito abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; analoga possibilità è attribuita all'imputato che si sia visto respingere la richiesta subordinata a diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso (nuovo comma 6-ter).
  Segnala che è stato osservato come la proposta non modifichi il comma 6 dell'articolo 438 c.p.p.: anche tale disposizione disciplina il rinnovo della richiesta di integrazione probatoria ai fini del rito abbreviato. Si è rilevato inoltre che non sono esplicitate dal comma 6-bis le conseguenze prodotte – a seguito della integrazione probatoria o della diversa qualificazione dei fatti o dell'individuazione di un reato diverso – dall'eventuale imputazione di un fatto per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo.
  L'articolo 2 interviene – con finalità di coordinamento – sull'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, relativo all'entità della pena applicabile in caso di giudizio abbreviato conclusosi con sentenza di condanna. A tal fine elimina le attuali previsioni sulla trasformazione, rispettivamente, della pena dell'ergastolo in reclusione di anni 30 e della pena dell'ergastolo con isolamento diurno in ergastolo. Si stabilisce che in caso di condanna, «ove sia stata chiesta da parte dell'imputato l'integrazione probatoria ai sensi dell'articolo 438, commi 6 e 6-bis, la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti, è diminuita di un terzo».
  Anche in questo caso fa presente come sia stato osservato che la disposizione fa riferimento solo al caso dei reati diversi da quelli per i quali la legge prevede l'ergastolo, ove sia stata chiesta l'integrazione probatoria. Non risulterebbe invece disciplinata l'ipotesi ordinaria di condanna, attualmente contenuta nell'articolo 442, comma 2, primo periodo, indipendentemente dalla richiesta di integrazione probatoria.
  La proposta stabilisce che il giudice debba quantificare la pena tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti; attualmente il giudice applica lo sconto di pena di un terzo tenendo conto di «tutte» le circostanze.
  Infine, l'articolo 3 della proposta di legge prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Nicola MOLTENI (LNA) chiede al Sottosegretario Ferri se sia vero, come a lui risulta, che il Governo ha intenzione di emanare un decreto legislativo correttivo della riforma della geografia giudiziaria, entrata in vigore lo scorso 13 settembre.

  Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI conferma che è stato predisposto uno schema di decreto legislativo che contiene alcuni interventi tecnici di carattere correttivo, senza però incidere sulle scelte già compiute in tema di soppressione e accorpamento di uffici giudiziari.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 17 settembre 2013.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.
Emendamenti C. 245-280-1071-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.10 alle 16.05 e dalle 17.10 alle 18.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.
Emendamenti C. 925 ed abb./A.

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