SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.
La seduta comincia alle 15.30.
Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia.
C. 245-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.
Stefania PRESTIGIACOMO (PdL), relatore, fa presente che il provvedimento, recante modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia, si compone di un solo articolo e non è corredato di relazione tecnica. Osserva che l'articolo 1, comma 1, prevede alcune modifiche all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. In particolare la disposizione estende la pena della reclusione prevista dalla predetta legge anche ai reati per discriminazioni fondate sull'omofobia o sulla transfobia e il divieto di organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione anche fondata sull'omofobia o sulla transfobia. Rileva che l'articolo 1, comma 2, prevede alcune modifiche al decreto-legge n. 122 del 1993, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, volte ad estendere le disposizioni in esso recate all'articolo 1, in materia di Pag. 24sanzioni accessorie, anche ai casi di discriminazione, odio o violenza determinati da omofobia o da transfobia. Alla luce di tali elementi, ritiene che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In merito alle proposte emendative trasmesse in data odierna dall'Assemblea, la cui quantificazione appare carente o inidonea, segnala gli articoli aggiuntivi Marzano 1.01 e 1.03 che prevedono, tra l'altro, l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'Osservatorio permanente contro le discriminazioni, la violenza di matrice xenofoba, antisemita o legata a omofobia e transfobia ed il bullismo nelle scuole, senza provvedere alla quantificazione e alla copertura dei maggiori oneri che ne derivano. Al riguardo fa presente peraltro che, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è già operante da alcuni anni l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), cui è attribuito lo svolgimento di compiti analoghi. Inoltre, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se possano derivare oneri accessori ed indiretti a carico della finanza pubblica dall'applicazione della proposta emendativa Businarolo 1.67, volta a prevedere lo svolgimento di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività per i condannati per i reati previsti dal provvedimento in oggetto. Ritiene altresì opportuno che il Governo chiarisca se l'ISTAT sia in grado di svolgere i nuovi compiti ad essa assegnati, nell'ambito delle proprie risorse, dall'articolo aggiuntivo Marzano 1.02, volto a prevedere che l'ISTAT svolga una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza, con cadenza almeno quadriennale, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali. Osserva, da ultimo, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Il viceministro Stefano FASSINA esprime nulla osta sul testo del provvedimento, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Marzano 1.01 e 1.03, nulla osta sulle proposte emendative Businarolo 1.67 e Marzano 1.02 e sulle restanti proposte emendative riferite al testo del provvedimento in esame.
Stefania PRESTIGIACOMO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 245-A, recante Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
NULLA OSTA
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative».
Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Pag. 25Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
C. 1154-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Esame emendamenti).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 7 agosto 2013.
Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che il provvedimento, recante l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e la disciplina della contribuzione volontaria in loro favore, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 7 agosto 2013. Fa presente che, in quell'occasione, la Commissione ha richiesto alcuni chiarimenti al Governo in merito ai profili finanziari derivanti da alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento. Ricorda infine che il rappresentante del Governo, a sua volta, al fine di poter fornire chiarimenti in ordine alle questioni poste, aveva chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento.
Il viceministro Stefano FASSINA, in merito agli articoli 4 e 7, ricorda che il relatore aveva chiesto se lo svolgimento delle nuove funzioni possa costituire premessa per la corresponsione ai membri della Commissione di compensi o indennità per l'attività prestata. A tal proposito, conferma che l'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012 istituisce la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, escludendo espressamente la corresponsione di compensi o indennità per l'attività prestata. Con riferimento all'articolo 9, fa presente che la stima degli effetti, conseguenti all'ampliamento della platea dei soggetti fruitori e all'innalzamento della percentuale di detrazione relativamente alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici, sia ai fini Irpef sia ai fini IRES, è stata effettuata sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, relative all'ultima annualità disponibile (anno d'imposta 2011). In particolare, fa presente che il dato relativo alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici è stato stratificato sulla base dei relativi importi, prendendo come riferimento i dati puntuali che risultano dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2011. Per quanto riguarda l'incremento delle percentuali di detrazione, nonché le novità rappresentate dal riconoscimento della detraibilità delle spese sostenute per il pagamento e iscrizione a scuole o corsi di formazione politica, precisa che sono state assunte, sempre partendo dai dati dichiarativi, delle ipotesi estremamente prudenziali in mancanza di informazioni puntuali. In particolare, evidenzia che è stato adottato un principio di raddoppio degli importi: tale criterio risulta essere estremamente prudente anche alla luce di quanto riscontrato in occasione dell'innalzamento delle percentuali di altre detrazioni. Relativamente alla precisazione richiesta sull'articolo 11 circa la sussistenza o meno di un diritto dei partiti all'assegnazione di immobili idonei allo svolgimento della propria attività politica, ritiene che il tenore della disposizione militi a favore dell'ipotesi affermativa, naturalmente nei limiti, sotto il profilo soggettivo, dei requisiti che i medesimi partiti devono possedere e, sotto quello oggettivo, dell'effettiva disponibilità di locali, non rientranti nelle ipotesi di esclusione previste, verificata dall'Agenzia del demanio in rapporto alle esigenze allocative di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Per quanto concerne, poi, le delucidazioni domandate in ordine al criterio di priorità in base al quale si procederà all'assegnazione di immobili nell'eventualità in cui l'attività ricognitiva della nominata Agenzia non individui un numero di unità immobiliari corrispondente alle richieste formulate dai partiti, evidenzia che il comma 3 dell'articolo in rassegna prevede l'adozione, da parte del Pag. 26Ministro dell'economia e delle finanze, di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a stabilire i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 in parola. Pertanto, ritiene che il predetto regolamento dovrà disciplinare anche la fattispecie di cui trattasi. Quanto alla paventata ipotesi che possano essere riconosciute indennità compensative in favore dei partiti che non risultino assegnatari di immobili pubblici a canone agevolato, rileva che un simile rischio è del tutto da escludere, non solo alla luce della formula di neutralità finanziaria recata dal comma 2 dell'articolo in esame, ma soprattutto per l'assenza di un riconoscimento esplicito in proposito. Per quel che concerne i chiarimenti richiesti relativamente alle tipologie di beni immobili che, in considerazione delle ipotesi di esclusione previste, residuino effettivamente ai fini dell'assegnazione ai partiti politici, osserva che il novero dei beni attribuibili non sia determinabile a priori, ma si definisca nel tempo, in relazione alla concreta attuazione delle norme di settore. Sottolinea come vada considerato, ad esempio, che il conferimento di immobili statali ai fondi immobiliari di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n 111 del 2011, è fondamentalmente non obbligatorio, mentre la disciplina per l'attribuzione di immobili a titolo non oneroso a favore di enti territoriali potrebbe risultare profondamente modificata – con profili difficilmente prevedibili circa l'entità del fenomeno – dalla conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il cui articolo 56-bis contempla procedure semplificate per il trasferimento di immobili agli enti territoriali. In merito a quanto richiesto sulla clausola di invarianza finanziaria, reputa che la stessa vada riferita alla redditività attuale ed effettiva dei beni in parola, tenuto conto del fatto che la redditività potenziale degli stessi è sicuramente opinabile, tanto più alla luce degli attuali andamenti del mercato immobiliare. Inoltre, relativamente all'osservazione per cui non risulta chiaro se possa procedersi all'attribuzione dei beni anche a titolo gratuito, rileva che dal tenore letterale della norma in esame emerge chiaramente che la concessione dell'utilizzo degli immobili in questione a canone agevolato è considerata una facoltà nel presupposto che dalla stessa non derivino nuovi o maggiori oneri e, perciò, alternativa, eventualmente, al canone a valore di mercato. Ritiene, quindi, evidente come non possa avere luogo un'attribuzione a titolo gratuito. Infine, in ordine alla segnalata assenza di una disciplina dei termini e delle eventuali cause di decadenza, nonché delle modalità di regolazione degli aspetti economici che potrebbero sorgere al momento della restituzione, sottolinea che siffatta regolamentazione, oltre a potersi rinvenire nelle previsioni generali del codice civile, potrà essere dettagliata nell'emanando regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze già richiamato. Circa gli ulteriori dettagli richiesti in merito all'articolo 12 riferiti alla specifica finalità dello stanziamento autorizzato con la norma, rappresenta che la spesa prevista, pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata all'acquisto di spazi televisivi da parte dei partiti politici, al di fuori dei periodi della campagna elettorale di cui all'articolo 12, comma 1-bis, della legge n. 515 del 1993. Precisa, inoltre, che non si dispone di elementi informativi utili in merito al concreto utilizzo delle risorse. In merito all'entità delle somme destinate a ciascuna delle finalità di spesa individuate dall'articolo 13, segnala che la spesa complessiva massima di 4 milioni di euro a decorrere dal 2014 confluisce in un apposito fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento delle forme di sostegno indiretto alle attività politiche. Fa presente che un successivo decreto legislativo, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, stabilirà il riparto dei fondi a favore di ciascuna finalità di spesa e, in tale sede, verranno individuate le forme di sostegno che beneficeranno del contributo.
Pag. 27Paola DE MICHELI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1154-A Governo e abb., recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, nonché gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
lo svolgimento delle ulteriori funzioni previste dagli articoli 4 e 7 da parte della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici non potrà comportare la corresponsione di compensi o indennità per l'attività prestata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012;
la stima degli effetti derivanti dalle detrazioni introdotte dall'articolo 9 è stata effettuata sulla base dei dati puntuali che risultano nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2011, adottando, per quanto riguarda l'incremento delle percentuali di detrazione, il principio del raddoppio degli importi, che appare prudenziale alla luce di quanto riscontrato in occasione di precedenti incrementi di altre detrazioni;
il criterio di priorità in base al quale si procederà all'assegnazione di immobili nell'eventualità in cui l'attività ricognitiva dell'Agenzia del demanio non individui un numero di unità immobiliari corrispondente alle richieste formulate dai partiti sarà definito, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, con apposito regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 11, comma 2, va riferita alla redditività attuale ed effettiva degli immobili e non a quella potenziale, anche in considerazione degli attuali andamenti del mercato immobiliare;
la disciplina dei termini, delle eventuali cause di decadenza nonché delle modalità di regolazione degli aspetti economici che potrebbero sorgere al momento della restituzione degli immobili destinati ai partiti saranno definiti nel citato regolamento di cui all'articolo 11, comma 3;
la dettagliata individuazione delle finalità cui sarà destinata la spesa massima di 4 milioni di euro a decorrere dal 2014 di cui all'articolo 13, comma 3, relativa ad ulteriori forme di sostegno indiretto delle attività politiche dei partiti avrà luogo con il decreto legislativo che sarà adottato dal Governo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
rilevata la necessità di:
precisare all'articolo 10, comma 1, quanto espressamente indicato nella relazione tecnica, secondo cui le risorse derivanti dalla destinazione del 2 per mille sono determinate nell'anno iniziale sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relativi al periodo d'imposta 2013 da presentarsi nell'anno 2014;
limitare la possibilità di conservazione delle somme nel conto dei residui di cui all'articolo 10, comma 6, all'esercizio finanziario successivo, analogamente a quanto previsto per altre fattispecie dalla vigente disciplina contabile;
esprime
sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: A decorrere dall'anno finanziario Pag. 282014, aggiungere le seguenti: con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo di imposta,
all'articolo 10 sostituire il comma 6 con il seguente: Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
Rocco PALESE (PdL), ritiene opportuno che il Governo fornisca maggiori chiarimenti in merito alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del provvedimento in esame e delle relative coperture finanziarie, che, a suo avviso, potrebbero risultare insufficienti.
Sergio BOCCADUTRI (SEL), con riferimento all'articolo 9 del provvedimento in esame, rileva che la detrazione d'imposta prevista per le persone fisiche in relazione alle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici risulta sensibilmente inferiore rispetto a quella stabilita per le persone giuridiche, derivandone una ingiustificata disparità di trattamento. Paventa pertanto il rischio di presentazione di ricorsi da parte dei cittadini, con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica.
Giuseppe DE MITA (SCpI), con riferimento all'articolo 11 del disegno di legge in esame, osserva come, non configurandosi in capo ai partiti un diritto soggettivo perfetto all'utilizzo di locali destinati all'esercizio dell'attività politica, si profili il rischio che risultino, di fatto, penalizzate le forze politiche minori, rispetto alle quali vi potrebbe essere una disparità di trattamento. Pertanto ritiene che nel provvedimento dovrebbero essere introdotti puntuali criteri a cui dovrà attenersi il regolamento che sarà adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze al fine di scongiurare tale rischio.
Francesco BOCCIA, presidente, fa presente che le questioni sollevate dai deputati Boccadutri e De Mita attengono non ai profili finanziari, di competenza della Commissione, bensì al merito del provvedimento.
Gianni MELILLA (SEL), nell'associarsi all'intervento del collega Boccadutri, chiede al rappresentante del Governo le ragioni per le quali le persone fisiche beneficiano di una detrazione di imposta inferiore rispetto a quella prevista per le imprese.
Il viceministro Stefano FASSINA sottolinea che le questioni sollevate riguardano il merito del provvedimento e non i profili di carattere finanziario.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Paola DE MICHELI (PD), relatore, per quanto attiene agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea in data odierna, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti proposte: l'emendamento Giorgis 8.40, volto a prevedere l'erogazione di un contributo, nonché forme di rimborso, in favore dei partiti per le spese relative al canone di locazione di locali adibiti allo svolgimento di attività politiche; gli emendamenti Gitti 9.14 nonché gli identici Dieni 9.2, Roberta Agostini 9.5, Toninelli 9.23, Bianconi 9.1, Pastorelli 9.11, volti ad aumentare gli importi delle erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici ammessi a detrazione, senza tuttavia prevedere l'indicazione di alcuna copertura finanziaria; gli identici Boccadutri 9.02 e Lombardi 9.060, che escludono dalla tassa di occupazione del suolo pubblico le occupazioni temporanee effettuate dai partiti e dai movimenti politici per lo svolgimento delle proprie attività; la proposta Pilozzi 9.03, che prevede che i trasferimenti effettuati in favore di partiti e movimenti politici Pag. 29non siano soggetti a tassazione; l'articolo aggiuntivo Naccarato 10.05, che prevede agevolazioni fiscali in materia di IVA per le raccolte di fondi organizzate dai partiti politici attraverso numerazioni pubbliche brevi e via Internet e che, pur disponendo la copertura degli oneri a valere sulle entrate derivanti dalla modifica della disciplina in materia di portabilità del numero, tuttavia non provvede alla quantificazione degli oneri stessi; l'articolo aggiuntivo Pilozzi 10.055, che prevede l'assegnazione di un contributo pubblico pari a 0,50 euro per ogni euro ricevuto a titolo di quote associative e erogazioni liberali, senza tuttavia specificare le relative modalità di copertura; la proposta emendativa Boccadutri 12.01, che estende le agevolazioni fiscali in materia di IVA previste a legislazione vigente anche alla realizzazione dei sondaggi di opinione realizzate nei 90 giorni precedenti le elezioni, senza, tuttavia, prevedere una specifica copertura finanziaria; l'emendamento D'Attorre 14.42, che riduce la percentuale della diminuzione del finanziamento pubblico ai partiti per l'esercizio 2014, senza tuttavia prevedere la relativa copertura finanziaria e l'articolo aggiuntivo Roberta Agostini 14.01, che estende le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà ai partiti e ai movimenti politici, prevedendo che ai relativi oneri, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante utilizzo delle risorse, iscritte nel fondo di cui all'articolo 10, comma 4, in materia di 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario. In merito a tale ultima proposta osserva, al di là degli aspetti problematici attinenti alla durata degli oneri, che la copertura utilizzata prevede il ricorso a risorse eventuali a fronte di oneri certi nel loro ammontare. Quanto alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala la proposta Boccadutri 1.050 – volta tra l'altro a prevedere nuove disposizioni per il rimborso alle liste, partiti e movimenti politici delle sole spese effettivamente sostenute per le consultazioni elettorali – circa la quale ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le modalità di copertura individuate dalla stessa attraverso l'abrogazione della legge n. 96 del 2012 siano idonee; l'emendamento Gitti 4.1 – volto a prevedere l'istituzione del registro nazionale dei partiti e movimenti politici nonché dell'Autorità di vigilanza sugli stessi, derivante dall'accorpamento degli organi attualmente deputati al controllo sui partiti politici, anche in considerazione della composizione e della disciplina della istituendo autorità – in merito al quale considera opportuno che il Governo chiarisca se dall'applicazione della proposta emendativa possano derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'emendamento Gitti 8.1 – volto a prevedere, accanto a forme di finanziamento privato, forme di finanziamento pubblico sulla base di taluni criteri fissati dalla medesima – riguardo al quale giudica opportuno che il Governo chiarisca se l'eventuale applicazione dei criteri relativi al finanziamento pubblico dallo stesso previsti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio recati dalla legislazione vigente in materia; l'emendamento Balduzzi 8.3 – recante misure di sostegno finanziario per attività relative alla formazione politica – in merito al quale considera opportuno che il Governo chiarisca se l'applicazione della proposta emendativa sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio previsti dalla legislazione vigente in materia; l'emendamento Bianconi 8.8 – volto ad ampliare i requisiti per l'accesso al regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9 del provvedimento – in ordine al quale ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti a carico della finanza pubblica. Ritiene altresì opportuno acquisire l'avviso del Governo al fine di stabilire se dalle proposte emendative Losacco 9.3 e 10.07 – che prevedono che le raccolte di fondi per le campagne che promuovono la partecipazione alla vita politica, svolte attraverso sms o telefonia, costituiscano erogazione Pag. 30liberale e sia esclusa dal campo di applicazione dell'IVA – derivino minore entrate o se le stesse si configurino come rinuncia al maggio gettito. Segnala altresì le seguenti proposte: gli emendamenti Roberta Agostini 9.6 e Bianconi 9.10 – che estendono alle quote associative in favore di partiti e movimenti politici il regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9 previsto alle erogazioni liberali – ritenendo opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione di tali proposte possano derivare effetti a carico della finanza pubblica; gli emendamenti Boccadutri 9.16 e 9.17 – volti ad aumentare gli importi delle erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici ammessi a detrazione, all'uopo prevedendo una copertura finanziaria a valere sull'utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del provvedimento, nonché interventi in riduzione sulle autovetture di Stato – circa i quali giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria individuata; gli emendamenti Boccadutri 9.18, Roberta Agostini 9.7 e 9.9, Giorgis 9.8 – volti a prevedere, in luogo della detrazione attualmente prevista, l'istituzione di un credito di imposta in relazione alle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici – in merito ai quali considera opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione degli stessi possano derivare effetti a carico della finanza pubblica, con particolare riferimento al fabbisogno. Ritiene che presentino profili problematici rispetto ai quali giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo gli emendamenti Roberta Agostini 9.45 e D'Attorre 10.1 – che modificano l'articolo 10 prevedendo, rispettivamente, la destinazione al finanziamento dei partiti politici non del 2 per mille delle imposte sul reddito delle persone fisiche, ma del 2,5 per mille e applicano la devoluzione del 2 per mille all'imposta media di tutti i contribuenti sul reddito delle persone fisiche – dal momento che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 è stata determinata tenuto conto di una destinazione del 2 per mille. In considerazione della natura delle somme delle quali si dispone il diverso utilizzo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti sui saldi di finanza pubblica dalla proposta emendativa Balduzzi 10.2, che prevede che le disponibilità del fondo istituito ai sensi del comma 4 dell'articolo 10, non utilizzate al termine dell'esercizio, non siano conservate nel conto dei residui, ma siano destinate al finanziamento delle attività di sostegno alla formazione politica.
Ritiene altresì opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la proposta D'Ambrosio 10.6, che prevede che le disponibilità del fondo istituito ai sensi del comma 4 dell'articolo 10, non utilizzate al termine dell'esercizio, non siano conservate nel conto dei residui, ma siano rese disponibili al bilancio dello Stato, considerata la genericità di quanto previsto dalla stessa previsto. In considerazione della natura delle somme delle quali si dispone il diverso utilizzo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti sui saldi di finanza pubblica dalla proposta emendativa Lombardi 10.12, che prevede che le disponibilità del fondo istituito ai sensi del comma 4 dell'articolo 10, non utilizzate al termine dell'esercizio, non siano conservate nel conto dei residui, ma siano destinate a un fondo rotativo, istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e prestiti Spa, per la concessione di finanziamenti in favore delle piccole e medie imprese. Osserva che l'emendamento Formisano 10.50 – che prevede che la quota del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia versata in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento dei partiti politici – appare suscettibile di duplicare l'istituzione del fondo già prevista al comma 4 dell'articolo 10. In proposito giudica comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'emendamento Formisano 10.51 – che stabilisce, tra le altre cose, che l'erogazione del 2 per mille di cui all'articolo 10 Pag. 31avvenga in un'unica soluzione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi – in merito al quale osserva che appare suscettibile di determinare uno slittamento da un anno all'altro del termine di erogazione delle somme con conseguenti effetti di cassa. In proposito giudica comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Giudica inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari derivanti dalla proposta emendativa Gitti 10.02 – che prevede, tra le altre cose, che il finanziamento pubblico ai partiti sia erogato anche sotto forma di servizi. In merito alla proposta emendativa Bressa 10.04, che prevede l'assegnazione di un contributo pubblico pari a 0,50 euro per ogni euro ricevuto a titolo di quote associative e erogazioni liberali – contributo che spetta nei casi in cui il fondo istituito per la devoluzione del 2 per mille non sia interamente erogato – ritiene che non appaiono chiare le risorse utilizzate per la copertura del contributo annuo, osservando che, qualora si facesse riferimento alle risorse di cui al fondo per la devoluzione del 2 per mille, la copertura individuata potrebbe non risultare idonea. In merito giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo. Fa presente che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Il viceministro Stefano FASSINA chiede il rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti allo scopo di approfondire le questioni sollevate dal relatore al fine di fornire i chiarimenti richiesti.
Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.05.