SEDE REFERENTE
Giovedì 1o agosto 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.50.
Modifiche all'articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.
C. 363 Madia.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge C. 363, d'iniziativa del deputato Madia, promuove l'adozione di alcune modifiche all'articolo 2112 del codice civile, recante disposizioni in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. In proposito, ricorda anzitutto che il trasferimento d'azienda (disciplinato dal citato articolo 2112 e da altre disposizioni dell'ordinamento, tese a recepire talune direttive comunitarie) consiste nella cessione di un'entità economica, vista come un insieme organizzato di mezzi per lo svolgimento di una determinata attività, che mantiene la sua identità, sia pubblica sia privata, indipendentemente dal fatto che venga perseguito o meno un fine di lucro. Rammenta, peraltro, che secondo quanto previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 2112 del codice civile il trasferimento può anche riguardare un ramo d'azienda, a condizione che l'attività ceduta sia idonea ad essere collocata utilmente sul mercato, costituendo un'entità economica suscettibile di essere oggetto di un'attività autonoma di impresa da parte dell'acquirente, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Sottolinea, inoltre, che il predetto articolo 2112 del codice civile interviene a disciplinare il rapporto di lavoro tra cessionario e lavoratori, con riferimento ai diritti relativi all'inquadramento di categoria e retributivo e all'anzianità di servizio, nonché in materia di applicabilità del contratto collettivo (con prevalenza del contratto collettivo applicato dal concessionario) e di recesso dal rapporto.
Ricostruito, quindi, il quadro normativo di riferimento sulla materia del trasferimento d'azienda, ritiene, tuttavia, che vada rilevato come dall'applicazione di tale normativa siano derivate, nel corso degli anni, importanti problematiche interpretative, sulle quali appare opportuno fare chiarezza a tutela dei diritti dei lavoratori e delle imprese sane: la proposta Pag. 144di legge in esame, quindi, intende intervenire sulla disciplina vigente, modificandola e integrandola, proprio al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare le tutele dei lavoratori (che, nell'ambito di tale fattispecie, possono rischiare di subire un peggioramento delle loro condizioni di lavoro) e di garantire le stesse imprese oneste dal rischio di concorrenza sleale, che può essere determinato da un ricorso spregiudicato a tale procedura da parte di determinate tipologie di aziende.
Fa presente che l'intervento proposto, dunque, secondo quanto indicato nella stessa relazione illustrativa del provvedimento, si pone in armonia con le tendenze della normativa comunitaria, che spingono a delineare una cornice di garanzie per i lavoratori, per la stabilità dei posti di lavoro e per i diritti acquisiti, nonché per un leale e proficuo sistema di relazioni industriali tra le imprese e le rappresentanze dei lavoratori, anche in occasione di operazioni di trasferimento della titolarità dell'impresa o di cessione di parti di essa o di suoi stabilimenti. Osserva che il testo in esame mira, pertanto, a prevenire taluni fenomeni degenerativi, connessi al trasferimento d'azienda, attraverso i quali certe imprese, per abbassare impropriamente i costi del lavoro, cedono alla tentazione di ricorrere alla normativa in tema di trasferimento proprio per ridurre l'occupazione, dequalificando il personale e «tagliando» addirittura i diritti dei lavoratori.
Fa notare che la proposta di legge in esame, con riferimento a tali aspetti, apportando alcune modifiche al citato articolo 2112 del codice civile (in particolare, intervenendo sul terzo comma di detto articolo), dispone che la prevalenza del contratto collettivo applicabile dal concessionario in relazione alle condizioni di lavoro dei lavoratori soggetti al trasferimento d'azienda operi solamente nel caso in cui il contratto medesimo contenga condizioni più favorevoli per i lavoratori. Evidenzia che la norma descritta, dunque, fa sì che ai lavoratori sia comunque garantito, anche a seguito della cessione di parte dell'azienda, il mantenimento delle condizioni economiche e normative preesistenti, salvo il caso che queste siano sostituite da condizioni più favorevoli. Rileva, inoltre, che tale proposta di legge, modificando anche il quarto comma del predetto articolo 2112 del codice civile, secondo il quale che il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, prevede che, nel caso in cui lavoratore rassegni le dimissioni a seguito di una sostanziale modifica delle proprie condizioni di lavoro in seguito all'avvenuto trasferimento d'azienda, la risoluzione del contratto o del rapporto di lavoro si presume come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro. Evidenzia poi che il provvedimento all'esame della Commissione, modificando il quinto comma del più volte citato articolo del codice, ne ripristina il testo previgente rispetto a quello introdotto dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che aveva apportato sostanziali modifiche all'istituto; più specificamente, il nuovo testo dispone che le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile trovino applicazione anche nel trasferimento di parte dell'azienda preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, e non più come identificata dalle parti contraenti al momento del trasferimento: la disposizione, dunque, mira ad assicurare che tali operazioni di cessione riguardino esclusivamente le articolazioni funzionalmente autonome, come tali preesistenti all'atto negoziale, in armonia con le più recenti tendenze giurisprudenziali europee.
Inoltre, evidenzia che la proposta in esame, inserendo quattro nuovi commi al richiamato articolo 2112 del codice civile, intende introdurre un ulteriore istituto di tutela, non solo della stabilità del lavoro, ma anche di un leale rapporto tra l'impresa e i suoi collaboratori: si prevede, infatti, il diritto di prelazione ai lavoratori, a parità di condizioni, in caso di trasferimento d'azienda o di parte di essa, riconoscendo tale diritto entro quattro mesi dalla notifica del trasferimento ai lavoratori che si costituiscono in società.
In conclusione, considerate le importanti finalità del provvedimento, auspica che si sviluppi un dibattito in Commissione Pag. 145che si ponga l'obiettivo di pervenire in tempi brevi all'approvazione di un testo che possa essere condiviso da parte di tutti i gruppi.
Walter RIZZETTO, presidente, preso atto che non vi sono richieste di intervento e preannunciato che l'avvio del dibattito di carattere generale sarà fissato per la prossima settimana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.05.