CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 luglio 2013
47.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 2 luglio 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.10 alle 11.30.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 2 luglio 2013.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
Emendamenti C. 331-927-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle ore 11.30 alle ore 11.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 11.50.

DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, avverte che oggi la Commissione avvia l'esame in sede consultiva del disegno di legge C.1248 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
  Osserva quindi come rientrino negli ambiti di competenza della Commissione giustizia le disposizioni del Titolo III del provvedimento, recante «Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile».
  Si tratta di disposizioni che sia per la loro quantità che per il loro contenuto meriterebbero sicuramente un esame più approfondito di quello che consente un esame in sede consultiva ristretto in poche sedute.
  A tale proposito fa alcune precisazioni, in veste di Presidente della Commissione, anziché di relatore, sull'assegnazione in sede consultiva del disegno di legge, assegnato in sede referente alle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.
  Fa quindi presente che l'assegnazione in sede referente alle predette Commissioni e, quindi, l'assegnazione in sede consultiva alla Commissione Giustizia, è stata dettata dal contenuto intersettoriale del decreto-legge, il quale, avendo l'obiettivo di dare impulso al sistema produttivo del Paese, contiene disposizioni che coinvolgono le competenze di diverse Commissioni. A fronte di tale intersettorialità, il disegno di legge di conversione è stato assegnato alle Commissioni che hanno una competenza intersettoriale ordinamentale (Commissione Affari Costituzionali) ed economica (Commissione Bilancio), demandando a ciascun'altra Commissione il compito di approfondire le questioni di propria competenza.
  Inizialmente ha valutato attentamente la possibilità di chiedere l'assegnazione del provvedimento in congiunta con la Commissione Bilancio. Alla fine ha desistito da tale iniziativa proprio per salvaguardare la possibilità della Commissione giustizia di concentrasi attentamente sulle diverse disposizioni rientranti nell'ambito di competenza della Commissione. Paradossalmente l'assegnazione in sede referente di un testo di un contenuto intersettoriale quale è quello in esame avrebbe distolto l'attenzione della Commissione da quelle disposizioni di sua stretta competenza, dovendo approfondire anche le altre parti del testo. Naturalmente l'assegnazione in sede consultiva comporta che altre Commissioni esamineranno gli emendamenti. Pag. 96Tuttavia, si dichiara convinta che qualora la Commissione Giustizia riesca ad esaminare attentamente le norme di propria competenza ed esprimere un parere che sia il frutto di una approfondita istruttoria legislativa, la fase emendativa presso le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio – su questo punto mi rivolgo a tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione giustizia – non potrà che esserne condizionata positivamente.
  Per queste ragioni ha ritenuto di svolgere una serie di audizioni in merito a tali disposizioni, inserendole nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'efficienza del sistema giudiziario. La disposizioni di competenza della Commissione Giustizia formano un complesso intervento normativo che finisce per incidere su tutte le fasi del processo sia in termini di organizzazione degli uffici giudiziari, sia sul piano delle regole processuali.
  In particolare, saranno sentiti il primo Presidente della Corte di Cassazione, i rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense, della magistratura togata ed onoraria, del personale della giustizia nonché esperti delle materie oggetto del decreto-legge, per le parti di competenza della Commissione Giustizia.
  Tutto ciò avverrà nei ristretti tempi a disposizione della Commissione che sono dettati non da scelte del tutto discrezionali delle Commissioni di merito, bensì dalle norme del Regolamento, secondo cui l'esame in sede referente di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge è limitato a quindici giorni. Alla luce di tale ristretto ambito temporale le Commissioni di merito hanno opportunamente stabilito di dedicare la settimana in corso all'istruttoria legislativa e la prossima alla fase emendativa e, quindi, alla conclusione dell'esame. Per tale ragione è stato fissato a lunedì prossimo il termine di presentazione degli emendamenti. Di conseguenza si è stabilito di concentrare le audizioni della Commissione Giustizia nelle sedute di mercoledì 3 e giovedì 4 luglio, per poi cercare di esprimere un parere sul testo originario. La prossima settimana, invece, si esprimerà un parere sul testo che risulterà dall'esame degli emendamenti.
  Torna quindi al contenuto del testo.
  Come ha già accennato, rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia le disposizioni del Titolo III del provvedimento, recante «Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile».
  Si tratta di disposizioni che hanno lo scopo di consentire la riduzione del contenzioso civile pendente, attraverso l'adozione di rimedi specificamente volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario civile. L'iniziativa del Governo, come si legge nella relazione illustrativa, mira a incrementare la produttività del sistema giudiziario civile, per un verso mediante l'adozione di rimedi processuali tendenti a una razionalizzazione delle risorse esistenti e, per altro verso, attraverso un apporto temporaneo di energie intellettuali esterne al sistema, che si affiancano a quelle del giudice nella gestione e nella decisione della controversia, anche fornendogli importanti strumenti per una più efficace organizzazione del lavoro.
  Il complesso intervento normativo introduce i seguenti rimedi, destinati a incidere su tutte le fasi del processo sia in termini di organizzazione degli uffici giudiziari, sia sul piano delle regole processuali:
   1) introduzione della figura del giudice ausiliario, quale misura organizzativa straordinaria per la riduzione del contenzioso civile pendente dinanzi alle corti d'appello;
   2) previsione che laureati in giurisprudenza qualificati e selezionati con modalità e criteri di accesso definiti assistano e coadiuvino i magistrati degli uffici giudiziari di primo grado e d'appello;
   3) introduzione della figura dell'assistente di studio a supporto delle sezioni civili della Suprema Corte di cassazione;
   4) previsione dell'obbligo per il giudice civile (così come già avviene per il giudice del lavoro) di formulare una proposta transattiva o conciliativa, nel corso Pag. 97del processo di primo grado e d'appello; correlativamente, nell'articolo 420 del codice di procedura civile si prevede che la proposta formulata dal giudice possa avere non solo contenuto transattivo ma anche conciliativo;
   5) riduzione dei casi in cui il procuratore generale deve intervenire e concludere nelle cause davanti alla corte di cassazione, alle sole ipotesi previste espressamente dalla legge, mentre attualmente il codice prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero davanti a tutte le cause trattate dalla corte di cassazione, con conseguente modifica anche dell'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario;
   6) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la previsione che il giudice, quando anticipa la data dell'udienza fissata dall'attore in opposizione, debba stabilire una data non successiva a trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire; inoltre, si prevede che l'esecutorietà del decreto ingiuntivo debba essere concessa, ricorrendone i presupposti, alla prima udienza;
   7) procedimento volontario di affidamento a notaio delle attività necessarie per lo scioglimento della comunione, quando non sussista controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali;
   8) modifica della norma che stabilisce il contenuto della motivazione della sentenza civile, prevedendo che questa assuma una veste estremamente semplificata, con possibile riferimento esclusivo a precedenti giurisprudenziali conformi o mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o atti di causa (inclusivi quindi delle decisioni impugnate);
   9) introduzione di una norma speciale sulla competenza territoriale per la trattazione delle cause riguardanti le società con sede all'estero che non hanno una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia;
   10) rimodulazione della disciplina del preconcordato (o concordato con riserva), con alcune prescrizioni dirette a evitare abusi da parte del debitore;
   11) previsione che le commissioni per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato siano composte, per la componente relativa alla magistratura, di regola da magistrati in pensione ovvero da magistrati in servizio;
   12) ripristino della cosiddetta mediazione obbligatoria introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima della declaratoria d'incostituzionalità, per eccesso di delega, resa dalla Corte costituzionale con sentenza 24 ottobre 2012 n. 272.

  Il Capo I reca disposizioni riguardanti i giudici ausiliari.
  A completamento delle misure introdotte dall'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, è prevista la nomina di giudici ausiliari, sino a un massimo di quattrocento unità, che consentano la concreta ed effettiva attuazione dei «programmi per la gestione dei procedimenti civili» rimessi ai capi degli uffici giudiziari dalla citata disposizione. Con tale supporto di giudici onorari, destinato a operare in chiave di limitata integrazione della composizione dei collegi civili delle corti d'appello, si mira ad aggredire e incidere adeguatamente, in un ragionevole arco di tempo, fissato in cinque anni (prorogabile per non più di ulteriori cinque anni), il grave arretrato civile presso gli uffici del gravame di merito, i cui tempi di definizione dei procedimenti innescano, pressoché inevitabilmente, la violazione del termine di ragionevole durata del processo, dando luogo ai consequenziali giudizi risarcitori, anch'essi gravanti sulle stesse corti d'appello.
  In una visione sistematica dell'intervento normativo, la specifica misura dei giudici ausiliari si armonizza con la regolazione degli stage destinati ai laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari di primo grado e d'appello, nonché con l'introduzione della figura del magistrato Pag. 98assistente di studio a supporto delle sezioni civili della Suprema Corte di cassazione. Con ciò realizzandosi un intervento, solo in parte eccezionale e temporaneo, che, nel suo complesso, è destinato a creare le condizioni per il superamento delle criticità.
  L'articolo 62 (Finalità e ambito di applicazione) esplicita che la figura del giudice ausiliario viene introdotta esclusivamente a supporto dell'attività della corte d'appello e per contribuire alla realizzazione del programma annuale per la gestione dei procedimenti civili, previsto dal citato articolo 37, comma 1, del decreto-legge 98/2011. Dal novero dei procedimenti che possono essere assegnati al giudice ausiliario è previsto che siano esclusi quelli che la corte d'appello tratta in unico grado (equa riparazione per eccessiva durata del processo, controversie elettorali, esecutorietà dei lodi arbitrali, opposizione alla stima eccetera). In questi casi, la mancanza di una sentenza impugnata è apparsa argomento decisivo per escludere l'opportunità di assegnare la causa ad un giudice onorario.
  L'articolo 63 (Giudici ausiliari) fissa, al comma 1, il numero massimo di giudici ausiliari in 400 unità. Secondo la relazione illustrativa, questa cifra è idonea ad assicurare la definizione di una considerevole quantità di procedimenti, pari per ogni anno a circa 36.000. A questa conclusione si perviene considerando l'obbligo di definire almeno 90 procedimenti all'anno, stabilito dall'articolo 68, comma 2. Complessivamente, quindi, la norma stabilisce che, di regola, siano adottati 36.000 provvedimenti a cura dei giudici ausiliari e – tenuto conto della natura del giudizio di appello – gli stessi potranno corrispondere ad un analogo numero di procedimenti definiti.
  Il comma 2 disciplina il procedimento di nomina del giudice ausiliario, rimettendola ad un decreto del Ministro della giustizia, che provvede previa deliberazione del CSM, su proposta del consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs n. 25 del 2006 (e quindi con la partecipazione dei componenti designati dal consiglio regionale e dai componenti avvocati e professori). La disposizione appare in linea con quelle relative alla nomina del giudice onorario di tribunale e del giudice di pace (articolo 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374). Per gli avvocati e per i notai
  Sono quindi individuate, al comma 3, le seguenti categorie di soggetti che possono essere nominati giudici ausiliari: a) magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo, per la loro specifica esperienza professionale; b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo; c) i ricercatori universitari in materie giuridiche; d) gli avvocati, anche se a riposo; con preferenza e poi si ricorre alle altre categorie; e) i notai, anche se a riposo. Per queste ultime due categorie è prevista l'acquisizione del parere dei rispettivi consigli dell'ordine, anche se il professionista è stato collocato in quiescenza nei cinque anni precedenti la domanda di nomina.
  L'articolo 64 (Requisiti per la nomina) individua, al comma 1, i requisiti per la nomina del giudice ausiliario, in analogia alle previsioni già contenute nell'ordinamento sulla selezione della magistratura onoraria (comma 1). Quanto al requisito anagrafico, si è ritenuto opportuno prevedere che i magistrati e gli avvocati dello Stato a riposo, nonché i professori universitari, non devono aver superato i 75 anni di età. Per gli avvocati e notai, invece, l'età massima è prevista in 60 anni ed è, inoltre, stabilito che detti professionisti siano stati iscritti all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni, quale elemento sintomatico di una adeguata esperienza professionale (commi 2 e 3). È quindi inserita una previsione che tutela le minoranze linguistiche del circondario di Bolzano, prevedendo il rispetto del rapporto dei tre gruppi linguistici (italiano, tedesco e ladino) (comma 4).
  Il comma 5 individua le ipotesi che escludono la nomina a giudice ausiliario, in particolare di coloro che sono parlamentari nazionali ed europei, deputati e Pag. 99consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti e componenti delle giunte regionali e provinciali, assessori comunali e provinciali, sindaci, ecclesiastici e ministri di culto e infine di coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
  L'articolo 65 (Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari) stabilisce, al comma 1, che – fermo il numero massimo delle nomine – la pianta organica, ad esaurimento, dei giudici ausiliari con l'indicazione consequenziale dei posti assegnati a ciascuna corte d'appello sia determinata con decreto del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura (comma 1). Allo stesso decreto è rimessa l'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda, nonché i criteri di priorità nella nomina e, quindi, i titoli e i criteri per la loro valutazione (comma 2). In ragione della peculiare professionalità si è optato per indicare il riconoscimento di preferenza agli avvocati iscritti all'albo.
  Con l'intento di assicurare la massima professionalità si è previsto che, a parità di titoli, prevalga chi vanta la maggiore anzianità di servizio o di esercizio della professione. Per quanto riguarda la nomina di magistrati a riposo, è stabilito che questi possono ricoprire un numero massimo di quaranta posti (sul totale di quattrocento) e che in ciascuna corte d'appello sia loro riservata una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti previsti nella pianta organica. Al consiglio giudiziario è rimesso di indicare una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti in pianta organica in vista della nomina e, allo stesso organo, è dato il compito di redigere la graduatoria, sulla base dei criteri stabiliti col predetto decreto ministeriale (comma 3). Si tratta di disposizioni che si pongono l'obiettivo di accelerare quanto più possibile i tempi di espletamento delle procedure per la nomina dei giudici ausiliari, delegando la maggior parte delle operazioni al consiglio giudiziario. Una volta nominati, essi sono assegnati alle diverse sezioni dal presidente della corte d'appello (comma 4).
  L'articolo 66 (Presa di possesso) prevede che il giudice ausiliario prenda possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina.
  L'articolo 67 (Durata dell'ufficio) stabilisce che l'incarico ha durata temporanea, potendosi protrarre per cinque anni, prorogabile per un periodo non superiore ad altri cinque (comma 1). Si tratta di una disposizione che, di riflesso, connota la misura in termini di eccezionalità. La decisione sulla proroga (comma 2) è rimessa al Ministro della giustizia, con il medesimo procedimento previsto per la nomina del giudice ausiliario. È stabilito, inoltre, un limite massimo di età, fissato in settantotto anni, oltrepassato il quale il giudice ausiliario cessa di diritto dall'incarico (comma 3).
  L'articolo 68 (Collegi e provvedimenti. Monitoraggio) dispone che del collegio giudicante d'appello non può far parte più di un giudice ausiliario (comma 1). La finalità è quella di garantire che il giudizio sia reso con il concorso di due giudici togati, superando così, anche sotto questo profilo, l'opzione, in passato adottata con scarso successo, con le cosiddette sezioni stralcio.
  Il comma 2, come anticipato, pone a carico del giudice ausiliario l'obbligo di definire almeno novanta procedimenti per anno. In base al comma 3, ministero della giustizia provvede semestralmente al monitoraggio dell'attività svolta dai giudici ausiliari al fine di verificare il rispetto degli standard produttivi fissati e il conseguimento degli obiettivi perseguiti.
  L'articolo 69 (Incompatibilità e ineleggibilità) prevede che al giudice ausiliario si applichi la disciplina delle incompatibilità e ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari. Sono quindi disciplinate, a garanzia della terzietà del giudice, specifiche ipotesi di incompatibilità per l'esercizio delle funzioni di giudice ausiliario selezionato tra gli avvocati.
  L'articolo 70 (Astensione e ricusazione) prevede che sia applicato ai giudici ausiliari il regime di astensione e ricusazione Pag. 100previsto dal codice di rito civile, aggiungendo alle ipotesi previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile il caso in cui il giudice ausiliario sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa attualmente parte il difensore di una delle parti (comma 1), nonché quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di avvocato, una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero abbia svolto attività professionale, nella qualità di notaio, per una delle parti in causa o uno dei difensori (comma 2).
  L'articolo 71 regola le ipotesi di cessazione dall'ufficio per i casi di decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca. In particolare, la revoca del giudice ausiliario è motivatamente proposta dal presidente della corte d'appello al consiglio giudiziario, che, sentito l'interessato, formula un parere che trasmette al Consiglio superiore della magistratura che delibera la revoca (commi 3 e 4). Il Ministro della giustizia adotta i provvedimenti di cessazione (comma 5).
  L'articolo 72 (Stato giuridico e indennità) definisce lo stato giuridico dei giudici ausiliari quali magistrati onorari (comma 1); stabilisce un'indennità onnicomprensiva di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo anche su alcune domande o rispetto ad alcune delle parti; regola i tempi della corresponsione della predetta indennità (ogni tre mesi); esclude espressamente la spettanza di contributi previdenziali (comma 2); indica un tetto massimo di euro 20.000 annui (comma 3); esplicita la cumulabilità dell'indennità così regolata con la percezione di trattamenti pensionistici o di quiescenza eventualmente spettanti al magistrato onorario.
  Il Capo II si compone di un unico articolo che disciplina il Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.
  L'articolo 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari) prevede che i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale ed in possesso di determinate caratteristiche (requisiti di onorabilità, media di almeno 27/30 negli esami principali, voto di laurea non inferiore a 102/110) e che non abbiano compiuto i 28 anni di età, possano accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso i tribunali e le Corti di appello della durata di 18 mesi. Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento.
  Sono stabilite le modalità e i contenuti della domanda di partecipazione. Il candidato, in particolare, può chiedere l'assegnazione a un magistrato incaricato della trattazione di affari in specifiche materie e il capo dell'ufficio deve tener conto di questa indicazione, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.
  Gli ammessi allo stage sono affidati – nel numero massimo di due – a un magistrato, con il compito di assisterlo e coadiuvarlo nel compimento delle ordinarie attività. Il tirocinio si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore, e il Ministero della giustizia pone i tirocinanti in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e avere adeguate dotazioni materiali. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del d.lgs n. 160 del 2006, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito.
  Al magistrato formatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa (comma 5). Lo svolgimento del tirocinio, a sua volta, non dà diritto ad alcun compenso e non determini il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali o assicurativi (comma 8). In ogni caso, l'esito positivo del tirocinio, attestato da una relazione del magistrato formatore, costituisce titolo per l'accesso immediato al concorso per la magistratura ordinaria ed è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo professionale per l'accesso alle professioni di avvocato o notaio e, agli stessi fini e per il medesimo Pag. 101periodo, per la frequenza dei corsi della scuola di specializzazione delle professioni legali. L'esito positivo del tirocinio costituisce inoltre titolo preferenziale per la nomina a giudice e vice procuratore onorario di tribunale, autonomo requisito di accesso all'esercizio delle funzioni di giudice di pace e, da ultimo, titolo di preferenza a parità di merito per i concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia nonché titolo di preferenza a parità di merito e di titoli nei concorsi indetti da altre amministrazioni pubbliche.
  È inoltre prevista una serie di cautele per garantire che l'attività dei tirocinanti si svolga senza conflitti di interessi, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività.
  Si prevede, inoltre, l'apporto finanziario di terzi mediante convenzioni.
  Il Capo III reca disposizioni relative ai Magistrati assistenti di studio della Corte di Cassazione.
  L'articolo 74 (Magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione) ha la finalità di fornire alle sezioni civili della Corte di cassazione un supporto ai fini della celere definizione dell'arretrato. Si dispone pertanto che venga temporaneamente modificata la consistenza della pianta organica della Corte inserendo, al pari di quanto avviene per l'ufficio del massimario e del ruolo, magistrati in numero pari a trenta che abbiano effettivamente svolto per almeno cinque anni le funzioni di merito. La pianta organica è quindi ad esaurimento fino alla cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati assistenti di studio. Ai magistrati assistenti di studio non spettano compensi aggiuntivi al trattamento economico regolato secondo l'ordinaria disciplina (in godimento e pertanto secondo le comuni progressioni). Al fine di garantire il migliore e più efficiente utilizzo degli assistenti di studio è previsto che sia il primo presidente a stabilirne le attribuzioni in considerazione delle contingenti esigenze di definizione dell'arretrato. È previsto che, in ogni caso, i magistrati assistenti di studio non possano far parte del collegio giudicante.
  Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi che l'intervento si propone, senza però incardinare in modo strutturale e definitivo nell'organico della Corte la figura del magistrato assistente di studio, si prevede, da un canto, che l'assistente di studio non possa, salvo gravi ragioni, chiedere di essere trasferito prima che siano decorsi cinque anni dal momento in cui ha assunto le funzioni; e, dall'altro, che a seguito del trasferimento egli non possa essere sostituito.
  Al pari di quanto previsto per i magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo è previsto che lo svolgimento delle funzioni di magistrato assistente di studio costituisca titolo preferenziale per l'attribuzione di funzioni giudicanti di legittimità. Per garantire la celere copertura dell'organico è fissato un termine di conclusione della procedura di selezione dei magistrati assistenti di studio.
  Il Capo IV riguarda Misure processuali.
  L'articolo 75 (Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla Corte di cassazione) modifica gli articoli 70, 380-bis e 390, primo comma, del codice di procedura civile. L'intervento è il frutto di una rimeditazione del ruolo che la Procura generale presso la Corte di cassazione svolge nel settore civile, consentendo un impiego maggiormente selettivo dei magistrati della Procura generale nelle udienze civili. Le norme in esame sono dirette ad eliminare l'attuale obbligo generalizzato di intervento, conservandolo solo per le udienze pubbliche trattate dalle sezioni semplici e per tutte le udienze (anche quelle camerali) delle Sezioni unite. Le citate modifiche si applicano ai giudizi instaurati innanzi alla Corte di cassazione a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  L'articolo 76 (Divisione a domanda congiunta demandata al notaio) si propone di rendere più celeri e agevoli le operazioni di scioglimento della comunione ereditaria Pag. 102o volontaria, affidandole al notaio che, per la sua specifica professionalità, può efficacemente risolvere le complesse problematiche che normalmente si prospettano (individuazione dei comproprietari, degli opponenti, dei creditori iscritti; determinazione delle quote; predisposizione dei lotti; frazionamento catastale; trascrizione del titolo, eccetera). L'articolo in questione, segnatamente, che, in caso di accordo dei comproprietari sul diritto alla divisione ereditaria o allo scioglimento della comunione, essi possono chiedere al tribunale competente la nomina di un notaio. Le ulteriori disposizioni disciplinano quindi un procedimento volontario di affidamento a notaio delle attività necessarie per lo scioglimento della comunione, quando non sussista controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali.
  L'articolo 77 (Conciliazione giudiziale) riprende l'analogo disposto dell'articolo 420 del codice di procedura civile, dettato per il processo del lavoro, e prevede che il giudice civile, alla prima udienza ovvero in seguito, sino al termine dell'istruzione, formuli alle parti una proposta transattiva o conciliativa. È previsto altresì che il rifiuto della proposta senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai fini del giudizio (e quindi anche della statuizione sulle spese processuali). Rimane naturalmente salva la possibilità che il giudice non formuli la proposta transattiva o conciliativa nel caso in cui risulti manifesta l'impossibilità di comporre la controversia.
  L'articolo 78 (Misure per la tutela del credito) introduce misure dirette ad accelerare e, quindi, ad agevolare il recupero del credito.
  Si prevede, in particolare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, quando anticipa la data dell'udienza fissata dall'attore in opposizione, debba stabilire una data non successiva a trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire; inoltre, si prevede che l'esecutorietà del decreto ingiuntivo debba essere concessa, ricorrendone i presupposti, alla prima udienza.
  L'articolo 79 (Semplificazione della motivazione nella sentenza civile) modifica l'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, disponendo che la motivazione della sentenza civile consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei princìpi di diritto rilevanti, anche attraverso il riferimento esclusivo a precedenti conformi e il rinvio a specifici contenuti degli atti difensivi o comunque di causa (comprensivi, quindi, delle decisioni oggetto di gravame). Secondo la relazione illustrativa, si tratta di una disposizione processuale conforme ai princìpi del giusto processo di cui all'articolo 111, sesto comma, della Costituzione giacché la motivazione ivi prevista risulta idonea, per gli elementi con cui – anche per relazione – si articola, a rendere evidente alle parti l’iter logico che sorregge la decisione. In mancanza di una norma di diritto intertemporale la disposizione si applica anche ai giudizi in corso.
  L'articolo 80 (Foro delle società con sede all'estero) introduce una norma speciale sulla competenza territoriale per la trattazione delle cause riguardanti le società con sede all'estero che non hanno una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. L'articolo muove dall'intento di agevolare le società che non abbiano un contatto qualificato con il territorio italiano, concentrando presso le sedi di tre grandi uffici giudiziari (Milano, Roma e Napoli), comodamente raggiungibili dall'estero, le cause in cui esse siano parti.
  Si stabilisce, peraltro, che le norme ordinarie di competenza restano ferme in una serie di casi e, a titolo esemplificativo, per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari, nei casi di intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo, in caso di controversie che coinvolgano soggetti cui l'ordinamento interno e comunitario riservano una particolare tutela, quali i lavoratori ed i consumatori.
  La disposizione si applicherà ai giudizi introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, per consentire agli Pag. 103operatori di studiarne adeguatamente l'ambito di applicabilità e le implicazioni.
  Il Capo V (Modifiche all'ordinamento giudiziario), si compone del solo articolo 81, che modifica l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario per esigenze di coerenza con le modifiche apportate agli articoli 70, 380-bis e 390, primo comma, del codice di procedura civile.
  Il Capo VI contiene disposizioni in materia di concordato preventivo.
  L'articolo 82, che interviene in tema di concordato preventivo, parte da presupposto della non trascurabile ricorso al cosiddetto «concordato in bianco», non del tutto corrispondente alle finalità che ne hanno ispirato l'introduzione, rappresentate dall'anticipazione degli effetti protettivi del patrimonio dell'impresa in crisi a prescindere dalla elaborazione della proposta e del piano di concordato.
  L'intervento è volto pertanto a conservare la flessibilità e la snellezza dello strumento, approntando però delle misure volte ad incrementare le informazioni a disposizione dei creditori e del tribunale già in sede di fissazione del termine, attraverso l'estensione degli obblighi di deposito del debitore, con particolare riferimento all'elenco dei creditori e dei relativi crediti, e degli obblighi informativi che il tribunale deve disporre con il decreto con cui viene fissato il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'articolo 161 della legge fallimentare.
  Inoltre, viene espressamente riconosciuto al tribunale il potere di anticipare la nomina del commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3 della legge fallimentare, al momento di adozione del decreto di cui all'articolo 161, sesto comma. La scelta di prevedere l'anticipazione della nomina del commissario giudiziale anziché la nomina di un ulteriore ausiliario ex articolo 68 del codice di procedura civile si giustifica con l'intento di contenere al massimo grado i costi della procedura, evitando la liquidazione di un distinto compenso in tutti i casi in cui fisiologicamente alla domanda in bianco faccia seguito il deposito della proposta e del piano.
  In considerazione della rilevanza degli effetti protettivi sul patrimonio del debitore e delle conseguenze sui diritti dei creditori che si producono a seguito del deposito del cosiddetto ricorso in bianco (o concordato preventivo con riserva) viene prevista l'immediata caducazione dei predetti effetti protettivi nel caso in cui il tribunale accerti, anche attraverso la segnalazione del commissario giudiziale (quando nominato), che il debitore ha posto in essere condotte pregiudizievoli delle ragioni dei creditori. In termini processuali la caducazione degli effetti protettivi ha luogo con la dichiarazione di improcedibilità della domanda in bianco alla quale, in presenza dei presupposti, può far seguito la dichiarazione di fallimento.
  L'intervento incide sullo spettro degli obblighi informativi che il tribunale deve porre a carico del debitore, disponendo che esso comprenda anche l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, con l'obiettivo di permettere al tribunale di verificare e reprimere eventuali condotte abusive. È posto altresì a carico del debitore l'obbligo di depositare, con cadenza almeno mensile, una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, da pubblicare a cura del cancelliere nel registro delle imprese, per consentire ai creditori di verificare che la prosecuzione dell'attività non comporti conseguenze pregiudizievoli sul patrimonio del debitore. Il mancato adempimento degli obblighi informativi è sanzionato mediante la declaratoria di inammissibilità della domanda. Quando invece, pur adempiendo il debitore agli obblighi informativi, emerga la palese inadeguatezza dell'attività svolta ai fini della successiva predisposizione della proposta e del piano è previsto che il tribunale abbrevi il termine assegnato, con la finalità di sollecitare il debitore ad attivarsi proficuamente e tempestivamente.
  Il Capo VII è intitolato «Altre misure per il finanziamento dei servizi di giustizia» Pag. 104e si compone del solo articolo 83, che interviene sulla composizione delle commissioni per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Per quanto riguarda la componente magistrati, si è ritenuto necessario prevedere la possibilità che il Ministero ricorra anche a magistrati in servizio, seppure in via del tutto residuale rispetto all'ipotesi principale ed originaria e cioè che le commissioni siano composte da magistrati in pensione. Infatti, in questa prima fase di applicazione della norma non è possibile compiutamente prevedere quali difficoltà operative potranno insorgere.
  Il Capo VIII contiene Misure in materia di mediazione civile e commerciale.
  Come è noto la Corte costituzionale, con sentenza n, 272 del 2012, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, e, in via consequenziale, di una pluralità di disposizioni connesse del medesimo provvedimento legislativo La declaratoria d'illegittimità è avvenuta per eccesso rispetto alla delega contenuta nell'articolo 60 della legge 18 marzo 2009 n. 69. Si legge in particolare nella motivazione che la cosiddetta mediazione obbligatoria «delinea un istituto a carattere generale, destinato ad operare per un numero consistente di controversie, in relazione alle quali, però, [...], il carattere dell'obbligatorietà per la mediazione non trova alcun ancoraggio nella legge delega». Ne deriva che la declinazione in termini di condizione di procedibilità dell'esperimento del procedimento di mediazione non trova ostacoli quando sia ripristinata a mezzo di provvedimento legislativo non delegato.
  L'articolo 84 in commento, in ogni caso, introduce marcate differenze rispetto all'assetto disegnato dal decreto legislativo n. 28 del 2010.
  Le novità possono riassumersi nei seguenti punti:
   a) esclusione dal raggio applicativo della condizione di procedibilità delle controversie inerenti alla responsabilità per danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (oltre alla specifica esenzione, unitamente ad altri procedimenti urgenti o sommari, del procedimento di consulenza preventiva a fini conciliativi);
   b) introduzione della mediazione prescritta dal giudice, fuori dei casi di obbligatorietà ex ante e sempre nell'area generale dei diritti disponibili;
   c) integrale gratuità della mediazione, anche nel caso di cui al punto che precede, per i soggetti che, nella corrispondente controversia giudiziaria, avrebbero avuto diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
   d) previsione di un incontro preliminare, informativo e di programmazione, in cui le parti, davanti al mediatore, verifichino con il professionista se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente alla mediazione;
   e) forfettizzazione e abbattimento dei costi della mediazione, in particolare di quella cosiddetta obbligatoria, attraverso la previsione legislativa di un contenutissimo importo, comprensivo delle spese di avvio, per l'incontro preliminare di cui al punto precedente;
   f) limite temporale della durata della mediazione in 3 mesi, in luogo di 4, decorsi i quali il processo può sempre essere iniziato o proseguito;
   g) previsione della necessità che, per divenire titolo esecutivo e per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale, l'accordo concluso davanti al mediatore sia non solo omologato dal giudice ma anche sottoscritto da avvocati che assistano le parti;
   h) riconoscimento di diritto, agli avvocati che esercitano la professione, della qualità di mediatori.

  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 105

DL 61/13: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
C. 1139 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Seguito dell'esame e rinvio)

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'11 giugno 2013.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  Donatella AGOSTINELLI (M5S) invita il relatore ad integrare la proposta di parere con ulteriori osservazioni. Ritiene, infatti, opportuno: all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «prescrizioni dell'A.I.A. e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale» con le seguenti: «prescrizioni dell'A.I.A., messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale dell'area ricadente nel SIN e prevenzione del danno sanitario»; all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole «da euro 50.000 fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato.» con le seguenti: «da euro 300.000 euro a un massimo del 10 per cento del fatturato annuo per ogni violazione accertata da ogni ispezione dell'ISPRA.». Ritiene inoltre opportuno che, all'articolo 2, sia aggiunto un comma 3-bis così formulato: «la società commissariata, prima della ripresa dell'attività produttiva, stipula garanzie fideiussorie, a tutela dell'ambiente e dei lavoratori, che saranno utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nel presente decreto.».

  Gaetano PIEPOLI (SCpI) esprime talune perplessità sull'osservazione di cui alla lettera b) della proposta di parere, ritenendo che il regime speciale della responsabilità del commissario sia giustificata dalla particolare difficoltà dell'incarico commissariale.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, si riserva di esaminare i rilievi emersi nella seduta odierna per procedere eventualmente ad un'integrazione della proposta di parere.

  Donatella FERRANTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 2 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 12.15.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.
C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2013.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che i provvedimenti in esame sono iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 22 luglio prossimo e invita quindi i relatori a presentare una proposta di testo base entro martedì prossimo, al fine di poter concludere celermente l'esame preliminare e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

  Ivan SCALFAROTTO (PD), relatore, ritiene che la proposta di testo base possa essere presentata anche prima di martedì prossimo.

  Antonio LEONE (PdL), relatore, dichiara la propria disponibilità ad elaborare con il correlatore Scalfarotto una proposta di testo base entro martedì prossimo.

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  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 2 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 12.20.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati.
(COM(2012)629 final).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1o gennaio 2013-30 giugno 2014.
(17426/12).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti in titolo.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, comunica che la II Commissione avvia oggi l'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012) 629 final), del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 10 gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).
  Fa presente che l'esame dei suddetti documenti si concluderà con un parere da esprimere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.
  Premette che svolgerò un'unica relazione sui tre documenti all'attenzione della II Commissione, che costituiscono atti di particolare rilievo, consentendo al Parlamento di essere partecipe alla «fase ascendente» di definizione delle politiche e degli atti dell'Unione europea.
  Si tratta in particolare: del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013, che illustra le linee generali delle politiche della Commissione europea per l'anno di riferimento ed elenca, tra l'altro, gli atti normativi e non che la Commissione europea considera iniziative strategiche da adottare nel 2013; del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 10 gennaio 2013-30 giugno 2014, elaborato dalle presidenze irlandese, lituana e greca nonché dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio «affari esteri»; della Relazione programmatica del Governo italiano sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013, che invece preannuncia gli obiettivi, le priorità e gli orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo in quest'anno, con riguardo anche all'attività normativa europea.
  Rileva che, rispetto al contenuto di tali documenti, si soffermerà sulle questioni più rilevanti tra quelle di competenza della I Commissione.
  Il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e la Relazione programmatica del Governo italiano sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013, verranno illustrati congiuntamente.
  Con riferimento alle materie di competenza della II Commissione e, segnatamente, della giustizia civile, segnala che nell'ambito dei vari negoziati in materia di cooperazione giudiziaria civile in cui le delegazioni italiane saranno impegnate nel 2013, il Governo reputa di particolare interesse (e rilievo per il superamento della crisi economica tramite la maggiore Pag. 107tutela del credito) le seguenti proposte, tuttora all'esame delle Istituzioni europee:
   a) la proposta di regolamento (COM (2011) 445) che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (procedura legislativa ordinaria). Si tratta di un complesso di disposizioni volte ad istituire un procedimento uniforme europea di natura cautelare.
   b) la proposta di regolamento (COM(2012) 744) che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza; provvedimento che mira a riformare le norme europee che regolano la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di procedura di insolvenza transfrontaliera.

  Quanto alla giustizia penale, secondo la relazione programmatica nel 2013 saranno prioritarie quelle iniziative volte a migliorare e a rendere uniforme la protezione degli interessi finanziari dell'Ue; in tale settore occorrerà altresì migliorare il coordinamento transnazionale delle indagini. A tal proposito, la relazione considera come iniziativa più importante l'attesa proposta di istituzione di una Procura europea per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione (EPPO) ai sensi dell'articolo 86 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Il Governo, inoltre, pone l'accento su una serie di iniziative legislative a livello Ue (alcune delle quali già adottate dalla Commissione europea, altre puramente in fase di studio) volte a migliorare la protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Si tratta in particolare di: interventi normativi concernenti la tutela degli interessi finanziari dell'Unione sia mediante il diritto penale sia attraverso il potenziamento delle procedure amministrative e penali, compresa la mutua assistenza; un proposta diretta a rafforzare la tutela dell'euro dalla falsificazione per mezzo di sanzioni penali; una proposta di riforma della struttura di Eurojust.
  In tale settore la Commissione europea ha recentemente presentato:
   a) una proposta di direttiva COM (2012) 363 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (procedura legislativa ordinaria);
   b) una proposta di direttiva COM(2013) 42 sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (procedura legislativa ordinaria).

  Nella relazione programmatica si dichiara, inoltre, l'attesa del Governo per quanto riguarda alcune proposte legislative a livello Ue volte ad accrescere le garanzie difensive nel processo penale. Tali interventi sono considerati dall'Esecutivo di grande interesse ma anche bisognosi di particolare attenzione in ordine alle ripercussioni finanziarie che la loro attuazione potrebbe provocare. Si tratta in particolare delle attese proposte in materia di indennizzo delle vittime di reato, e di patrocino a spese dello Stato.
  Circa il potenziamento delle garanzie difensive (pur riguardando versanti tra di loro notevolmente diversi):
   a) la recente approvazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI e del regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile;
   b) la proposta di direttiva (COM(2011) 326), tuttora all'esame delle Istituzioni europee, relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto (procedura legislativa ordinaria).

  Il Governo considera infine di grande interesse l'annunciata proposta di integrare l'attuale Sistema europeo di messa in rete dei casellari giudiziali (ECRIS) Pag. 108estendendo la portata di tale sistema alle decisioni dei giudici degli Stati membri che interessino cittadini appartenenti a Stati terzi.
  Nell'ambito del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 10 gennaio 2013-30 giugno 2014, in materia di giustizia segnalo che il Consiglio esaminerà il nuovo regolamento relativo a Eurojust e la proposta per l'istituzione della Procura europea. Inoltre, tra gli obiettivi centrali resterà la formazione costante dei professionisti che operano nel settore della giustizia, per consentire loro di acquisire competenze di livello elevato. Le tre presidenze lavoreranno al completamento dei lavori connessi alla proposta della Commissione sulla giustizia elettronica, che si prefigge di istituire un quadro giuridico per agevolare l'accesso alla giustizia in tutti gli Stati membri e facilitare la cooperazione giudiziaria in materia civile, penale e amministrativa a livello europeo.
  In materia di diritti fondamentali, il Consiglio sosterrà gli sforzi di negoziazione della Commissione per l'adesione dell'UE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
  Le tre presidenze lavoreranno intensamente su tutte le iniziative riguardanti la lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, in particolare i relativi aspetti transfrontalieri. Sarà esaminata la direttiva sul risarcimento alle vittime di atti di violenza. Verrà ulteriormente rafforzata la cooperazione con il GRECO (gruppo di Stati contro la corruzione).
  Con riferimento ai diritti della persona nei procedimenti penali il Consiglio procederà a un rapido esame delle proposte della Commissione relative alla «tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali».
  L'attuazione del principio di riconoscimento reciproco in materia penale e civile sarà ulteriormente perseguita al fine di aumentare la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.
  Il progetto di direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale sarà esaminato ulteriormente. Saranno avviati i negoziati sull'imminente proposta della Commissione di direttiva relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, incluse quelle relative a infrazioni al codice della strada.
  Il Consiglio continuerà a esaminare le proposte di direttive riguardanti un quadro giuridico rafforzato per la confisca e il recupero dei beni dei criminali, sanzioni penali per l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato e tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.
  Nel settore del diritto di famiglia, il Consiglio si sforzerà di portare a termine i lavori sul regolamento relativo al regime patrimoniale tra i coniugi. Verrà avviato l'esame della proposta di revisione del regolamento «Bruxelles II bis» in relazione a divorzio, separazione legale e responsabilità dei genitori.
  Sarà inoltre dedicata particolare attenzione alla conclusione dei lavori relativi alla proposta di regolamento sul recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale e alla revisione del regolamento relativo alle procedure d'insolvenza, tenendo presente la situazione finanziaria degli Stati membri.
  Nel Programma si sottolinea, inoltre, la necessità di facilitare l'accesso alla giustizia, in particolare tramite una futura proposta su procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie per le imprese.

  Andrea COLLETTI (M5S) esprime l'auspicio che la Commissione esprima un parere consapevole, dopo avere svolto un esame accurato dei documenti in titolo.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda l'organizzazione e la particolare intensità dei lavori della Commissione in questa e nelle prossime settimane, nonché l'imminente inizio delle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di diffamazione, convocate per oggi alle 12.30. Comunica quindi che i deputati interessati all'esame dei documenti in titolo Pag. 109potranno intervenire, se lo desiderano, al termine delle audizioni relative all'indagine conoscitiva convocate per oggi o, eventualmente, anche al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea. Chiede quindi se vi siano dei colleghi che intendano iscriversi a parlare. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 2 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 12.35.

Indagine conoscitiva in relazione all'esame delle proposte di legge C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso e C. 191 Pisicchio, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.
(Deliberazione).

  Donatella FERRANTI, presidente, sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa in tal senso con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento di una indagine conoscitiva in relazione alle proposte di legge C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso e C. 191 Pisicchio, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

  La seduta termina alle 12.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 2 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 12.40.

Indagine conoscitiva in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso e C. 191 Pisicchio.
Audizione del professore Carlo Federico Grosso, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Torino, del professore Domenico Pulitanò, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca e dell'avvocato Caterina Malavenda, studiosa del diritto dell'informazione.
(Svolgimento e rinvio).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Carlo Federico GROSSO, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Torino, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessia MORANI (PD), Enrico COSTA (PdL), Ivan SCALFAROTTO (PD), Gaetano PIEPOLI (SCpI), Arcangelo SANNICANDRO (SEL) e Stefano DAMBRUOSO (SCpI).

  Carlo Federico GROSSO, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Torino, risponde ai quesiti posti.

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  Domenico PULITANÒ, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca e Caterina MALAVENDA, studiosa del diritto dell'informazione, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Walter VERINI (PD), Francesca BUSINAROLO (M5S) e Donatella FERRANTI, presidente.

  Domenico PULITANÒ, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca e Caterina MALAVENDA, studiosa del diritto dell'informazione, rispondono ai quesiti posti.

  Intervengono per formulare osservazioni i deputati Donatella FERRANTI, presidente, e Enrico COSTA (PdL).

  Interviene in replica Caterina MALAVENDA, studiosa del diritto dell'informazione.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.05.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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