CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 luglio 2013
47.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Martedì 2 luglio 2013. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti, il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Claudio De Vincenti e il sottosegretario di Stato all'ambiente Marco Flavio Cirillo.

  La seduta comincia alle 11.25.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che nel corso della sua relazione si soffermerà sulle disposizioni che sono direttamente o indirettamente finalizzate allo sviluppo del sistema economico. Si tratta, in particolare, dei Capi I e III del Titolo I, recante misure per la crescita, nonché dei Capi I, II, III e IV del Titolo II, recante semplificazioni.
  Rileva che il Capo I del Titolo I reca misure per il sostegno alle imprese.
  In particolare, fa presente che l'articolo 1, al fine di potenziare gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, contiene disposizioni non immediatamente applicative, che fissano le finalità, nonché i principi e criteri a cui deve attenersi il Governo per la definizione di misure volte ad ampliare le possibilità di accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, nonché a limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione. Inoltre, vengono abrogate alcune disposizioni di legge tra cui quella che prevedeva che una quota non inferiore all'80 per cento delle disponibilità finanziarie del predetto Fondo dovesse essere riservata ad interventi non superiori a 500 mila euro d'importo massimo garantito per singola impresa, nonché quella che disponeva l'estensione della garanzia del Fondo stesso anche alle grandi imprese, limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione della Cassa depositi e prestiti.
  Osserva che l'articolo 2 introduce un meccanismo incentivante per le piccole e Pag. 4medie imprese, individuate ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che intendono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo. Il meccanismo prevede innanzitutto la costituzione presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti SpA di un plafond di risorse che sarà utilizzato dalla medesima Cassa per fornire, fino al 31 dicembre 2016, la provvista alle banche per la concessione di finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari. I finanziamenti sono erogati dalle banche che aderiscono alla convenzione da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ABI. Evidenzia che i finanziamenti bancari, che possono coprire anche il 100 per cento dei costi ammessi al finanziamento, avranno durata non superiore a cinque anni e saranno erogati fino ad un massimo di 2 milioni di euro per impresa, anche frazionato in più iniziative. Inoltre, è prevista l'erogazione di un contributo statale alle imprese che accedono ai predetti finanziamenti bancari per coprire parte degli interessi. Il contributo è infatti calcolato in rapporto agli interessi sui finanziamenti bancari. È rimessa ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della misura massima del contributo, nonché la definizione delle condizioni di accesso e le modalità di finanziamento. Al riguardo, segnala che non è previsto alcun termine per l'emanazione del predetto decreto ministeriale. Sottolinea che contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, ai fini del loro finanziamento, è autorizzata la spesa di: 7,5 milioni di euro per il 2014, 21 milioni di euro per il 2015, 35 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, 17 milioni di euro per l'anno 2020, 6 milioni di euro per l'anno 2021. Infine, è prevista la possibilità che i finanziamenti, fino all'80 per cento del loro ammontare, siano assistiti dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili nel Fondo stesso. È demandata a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle priorità di accesso e delle modalità semplificate di concessione della garanzia. Al riguardo, segnala che non è previsto alcun termine per l'emanazione del predetto decreto ministeriale.
  Segnala che l'articolo 3, a valere sulle disponibilità esistenti sul Fondo per la crescita sostenibile, assegna 150 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale, inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, riguardanti territori regionali attualmente privi di copertura finanziaria. Osserva che i programmi sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del 50 per cento dei costi ammessi al finanziamento.
  Fa presente che l'articolo 4, al comma 1, introduce disposizioni in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e dei carburanti, limitando ai soli clienti domestici l'applicazione transitoria del servizio di tutela gas, ossia l'applicazione di prezzi di riferimento determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Al riguardo segnala in particolare che, stante la sua attuale formulazione, la norma esclude anche le utenze relative ad attività di servizio pubblico dall'applicazione del servizio di tutela gas. Osserva inoltre che i commi da 2 a 6 del medesimo articolo mirano invece a velocizzare e a dare certezza all'avvio delle prime gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, rafforzando i termini e le competenze delle Regioni, prevedendo una penalizzazione economica per i comuni che ritardano ad individuare la stazione appaltante e disponendo un potere sostitutivo statale. Infine, fa presente che il comma 7 dell'articolo in esame estende la destinazione del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti anche Pag. 5all'erogazione di contributi per la chiusura di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e la loro contestuale trasformazione in impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione. In particolare evidenzia, come rilevato nella relazione illustrativa, che la norma è finalizzata al riutilizzo delle aree dei punti vendita di carburanti liquidi tradizionali e allo sviluppo delle auto a metano, con benefici sia in termini ambientali che energetici che di impatto sulla mobilità sostenibile dei cittadini.
  In merito all'articolo 5, rileva come esso rechi una serie di interventi diversi che impattano sui prezzi dell'energia elettrica. In particolare evidenzia la previsione di un'estensione della Robin tax – in parte destinata a riduzione degli oneri generali di sistema – una riduzione delle tariffe incentivanti CIP 6 per le fonti rinnovabili e assimilate e il blocco di una maggiorazione degli incentivi previsti per l'elettricità prodotta da biocombustibili liquidi. L'attuazione di tali disposizioni deve avvenire in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.
  Osserva che l'articolo 6 fissa per il periodo 1o agosto 2013 – 31 dicembre 2015 la misura dell'accisa sul gasolio, utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, a 25 euro per mille litri, a condizione che i predetti soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Infine, rinvia la disciplina applicativa ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo osserva che la formulazione della norma non appare chiara, giacché, pur facendosi riferimento ad un periodo di applicazione dell'accisa che va dal 1o agosto 2013 al 31 dicembre 2015, al tempo stesso si richiama «il livello di imposizione» per il solo anno 2013.
  Fa presente che l'articolo 7, introducendo modifiche all'articolo 7 della legge n. 49 del 1987, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, prevede finanziamenti agevolati in favore delle imprese italiane che investono nei Paesi in via di sviluppo per favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, rilanciando la connessione tra cooperazione e commercio estero in un quadro di partenariato pubblico-privato. In particolare, esso prevede che, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 della citata legge, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. La norma stabilisce altresì che possono essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Segnala inoltre che l'articolo 7 dispone, infine, che una quota del predetto Fondo rotativo possa essere utilizzata, in percentuale da definire in sede regolamentare, per costituire un Fondo di garanzia, per prestiti concessi da istituti di credito ad imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane a quelle miste.
  In merito all'articolo 8, pone in evidenza che esso è volto semplificare le procedure in materia di partenariato, introducendo l'articolo 14-bis nella citata legge n. 49 del 1987. In particolare, per la realizzazione di programmi, progetti o interventi in regime di partenariato, è prevista la stipula di appositi accordi di programma con enti o organismi sovranazionali o privati. Fa presente inoltre che, in virtù della collocazione delle disposizioni in esame nell'ambito della legge n. 49 del 1987, i programmi, progetti o interventi oggetto degli accordi in questione Pag. 6dovranno rispettare le finalità proprie della cooperazione allo sviluppo, restando pertanto escluso il finanziamento diretto od indiretto di attività di carattere militare. Sono inoltre stabiliti i principi fondamentali per la rendicontazione, trovando applicazione una disciplina unitaria e coerente sia per gli interventi cofinanziati da organismi sovranazionali, come ad esempio l'Unione europea, sia per quelli cofinanziati da privati. È infine previsto, conformemente ai principi generali ed alle regole specificamente stabiliti per i progetti, programmi ed interventi della cooperazione italiana, il versamento all'entrata delle somme non utilizzate alla fine dell'intervento. Per le somme non statali è prevista la restituzione ai soggetti che le avevano inizialmente conferite.
  Osserva che l'articolo 9 reca norme finalizzate ad accelerare l'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca, e la realizzazione dei progetti finanziati con i medesimi fondi. Rileva che, per accelerare l'utilizzo dei predetti fondi, tra l'altro, si conferisce la facoltà allo Stato, o alla Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell'adozione di atti di competenza degli enti territoriali, di poter intervenire in via sussidiaria sostituendosi all'ente inadempiente. Evidenzia che, come sottolinea la relazione illustrativa, le disposizioni sono volte ad evitare il rischio di ulteriori ritardi nell'utilizzo delle risorse comunitarie, che comporterebbero l'attivazione delle sanzioni comunitarie e il conseguente definanziamento delle risorse medesime.
  Segnala inoltre che l'articolo 10 semplifica sotto diversi profili la disciplina della prestazione al pubblico di servizi Internet, allo scopo, tra l'altro, di liberalizzare le modalità di accesso degli utenti alle reti wireless, senza adempimenti formali, non utili ai fini della sicurezza delle comunicazioni e della tutela dell'ordine pubblico.
  Riguardo all'articolo 11, fa presente che esso estende, anche al periodo d'imposta 2014, i crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2008, nel limite massimo di spesa di 45 milioni. La disposizione prevede l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate con cui sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al precedente periodo.
  Osserva infine che l'articolo 12 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2013, in luogo dei 3 milioni precedentemente stanziati, per l'apporto al capitale sociale della Società di gestione del risparmio per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali e dello Stato, attraverso la gestione di un sistema integrato di fondi immobiliari chiusi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012, relativa al fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari.
  In merito al successivo Capo III, evidenzia che esso reca misure per il rilancio delle infrastrutture.
  In particolare, segnala che l'articolo 18, ai commi 1 e 2, al fine di consentire di avviare tempestivamente opere infrastrutturali, prevede l'istituzione di un fondo con dotazione complessiva di 2.069 milioni di euro, ripartiti negli anni dal 2013 al 2017, per finanziare specifici interventi cantierati e cantierabili. Gli interventi, che saranno individuati con uno o più decreti ministeriali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riguardano: il potenziamento dei nodi; gli standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari; il collegamento ferroviario tra il Piemonte e la Valle d'Aosta; il superamento di criticità nelle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento-Caltanissetta; gli assi autostradali pedemontana veneta e tangenziale est di Milano. Rileva Pag. 7che il comma 3 del medesimo articolo prevede che, a valere sulle disponibilità del citato fondo, possono altresì essere finanziati, con delibera del CIPE, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, alcuni ulteriori interventi infrastrutturali In particolare, si tratta dell'asse viario quadrilatero Umbria-Marche, della tratta Colosseo-piazza Venezia della linea metropolitana C di Roma, della linea M4 della metropolitana di Milano, del collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, della linea 1 della metropolitana di Napoli, dell'asse autostradale Ragusa-Catania e della tratta Cancello-Frasso Telesina. Osserva che il successivo comma 4 prevede l'utilizzazione indistinta delle risorse, già assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010, per i lotti in cui è articolata l'opera «Corridoio tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone». L'opera, che deve essere interamente messa a gara, può essere realizzata e finanziata per lotti funzionali e, in assenza di finanziamento per la realizzazione delle tratte nei tre anni successivi all'aggiudicazione dell'opera, non è previsto alcun obbligo del concedente nei confronti del concessionario (Autostrade del Lazio Spa). Il comma 5 prevede che, a valere sul fondo in esame, sono stanziati direttamente 90,7 milioni di euro, per il biennio 2013-2014, destinati alla società concessionaria delle tratte autostradali A24 e A25 «Strade dei parchi», di cui 56,5 milioni erogati in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma. Il comma 6 prevede che, entro il 30 ottobre 2013, il progetto definitivo della tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma deve essere sottoposto al CIPE. Osserva che il progetto può utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 1 a condizione del completamento e della messa in esercizio del tratto Pantano – Centocelle della stessa linea C, entro il 15 ottobre 2013. Il comma 7 interviene in materia di investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, in attesa dell'approvazione del Contratto di Programma – parte investimenti 2012-2016 con RFI, autorizzando per l'importo di 300 milioni di euro la contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria che siano immediatamente cantierabili di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1o marzo 2012. Il comma 8 obbliga l'INAIL a destinare 100 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016, per la definizione di un piano di edilizia scolastica su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici. Il comma 9 prevede l'erogazione di contributi statali per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2014 a favore dei piccoli comuni – con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti – per interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, per la realizzazione e manutenzione di reti viarie e per la messa in sicurezza del territorio. Il comma 10 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione all'ANAS Spa. Il comma 12 stabilisce che le risorse assegnate a valere sul fondo di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi. I commi 13 e 14 prevedono, rispettivamente, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 1 e l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze di apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti alla ripartizione del fondo stesso.
  Osserva che l'articolo 19, comma 1, è finalizzato, innanzitutto, a prevenire le interruzioni di interventi in partenariato pubblico-privato, spesso determinate dall'indisponibilità della documentazione che le diverse amministrazioni coinvolte a vario titolo nell'intervento devono fornire, al Pag. 8fine di avviare o proseguire l'intervento stesso. In secondo luogo il citato comma è volto ad assicurare che gli atti di gara garantiscano adeguate condizioni di bancabilità dei progetti delle opere da realizzare in partenariato pubblico-privato. Si favorisce, inoltre, il coinvolgimento del sistema finanziario nell'operazione di partenariato pubblico-privato a partire dalla fase di gara per l'individuazione del concessionario, prevedendo che nel bando l'amministrazione possa chiedere che l'offerta sia corredata di una manifestazione di interesse da parte di un istituto finanziario a finanziare l'operazione. Inoltre nel bando deve essere prevista una clausola risolutiva del rapporto concessorio in caso di mancata sottoscrizione del finanziamento, ovvero della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto, entro un congruo termine, comunque non superiore a ventiquattro mesi dall'approvazione del progetto definitivo, fissato dal bando medesimo. Il comma 2 del medesimo articolo contiene una disposizione di carattere transitorio volta a prevedere che alcune delle disposizioni introdotte dal precedente comma 1 per le opere in project financing non si applicano a quelle con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il successivo comma 3 interviene sull'articolo 33 del decreto-legge n. 179 del 2012, che ha introdotto una misura di defiscalizzazione consistente nel riconoscimento al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato di un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera che non può superare il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. In particolare, la disposizione di cui al comma 3, nell'ottica di favorire ulteriormente l'apporto di capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche, riduce da 500 a 200 milioni di euro la soglia di importo, al fine di ampliare la platea delle opere infrastrutturali che possono rientrare nel campo di applicazione della misura. Inoltre la disposizione differisce il limite temporale per l'approvazione del progetto definitivo dall'attuale 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016. Viene infine modificata la procedura per il riconoscimento della misura di defiscalizzazione, demandata al CIPE, il quale individua anche l'elenco delle opere che beneficiano della misura e ne stabilisce l'importo massimo complessivo. Infine, il comma 4 interviene sull'articolo 18 della legge n. 183 del 2011, che disciplina le misure di defiscalizzazione in sostituzione del contributo pubblico a fondo perduto, eliminando la previsione che subordina l'efficacia delle misure all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, che definisce le quote di ammortamento finanziario ammesse in deduzione nelle concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche.
  Segnala che l'articolo 20 mira a recuperare i fondi stanziati e non impiegati per gli interventi previsti dal Piano nazionale per la sicurezza stradale, che verranno destinati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad un programma di interventi cofinanziati dagli enti territoriali e mirati a risolvere criticità ben documentate, al monitoraggio dei programmi di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, all'implementazione e al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale.
  Per quanto attiene all'articolo 21, osserva che esso prevede l'ulteriore differimento al 30 giugno 2014 del termine di entrata in operatività del sistema di garanzia globale di esecuzione, di cui al regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, tesa ad associare alla semplice garanzia fidejussoria di buon adempimento una più vasta garanzia di fare, che obbliga il garante a far conseguire alla stazione appaltante non già il recupero degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, ma l'oggetto stesso della prestazione contrattuale, attraverso l'istituto del subentro, in caso di risoluzione del contratto nonché di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo dell'appaltatore. La proroga dell'entrata in vigore della disposizione Pag. 9è motivata dalla relazione illustrativa dalle difficoltà degli operatori del settore (banche e imprese) di realizzare un tale sistema di garanzia, che pone a carico del garante un rischio più ampio, soprattutto nell'attuale momento di crisi economica.
  Evidenzia che l'articolo 22, comma 1, è finalizzato a semplificare le procedure amministrative necessarie ad ottenere le autorizzazioni per il dragaggio dei porti. Il successivo comma 2 provvede a rafforzare l'autonomia delle autorità portuali in ordine all'aumento o alla riduzione delle tasse portuali sulle merci e per l'ancoraggio, confermando la misura già positivamente sperimentata dalle autorità portuali, negli anni 2010, 2011 e 2012, che consente ad esse di diminuire le tasse fino all'azzeramento, ovvero di aumentarle fino a un tetto massimo pari al doppio. In particolare, la misura viene resa strutturale, prevedendosi, in via permanente, la possibilità per le autorità portuali di compensare il minor gettito conseguente ad eventuali riduzioni di dette tasse con riduzioni di spese correnti adeguatamente esposte nelle relazioni del bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione consentirà di evitare la fuga degli operatori verso porti di altri Paesi più «compiacenti» in termini di costi operativi e di «corrispettivi» per l'uso delle infrastrutture, consolidando la presenza nei nostri scali marittimi degli operatori armatoriali e terminalisti. Infine, il comma 3 interviene per ampliare il bacino delle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, innalzando il relativo ammontare – derivante dal gettito dell'uno per cento dell'IVA dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale, attraverso il sistema portuale – da 70 a 90 milioni di euro. La disposizione è intesa ad assicurare, pur con gradualità, il processo di completamento dell'autonomia finanziaria delle autorità portuali.
  Sottolinea che l'articolo 23 introduce due misure volte al rilancio della nautica da diporto, intese a concorrere a dare un forte impulso al settore, colpito da un momento di grave crisi che ha comportato negli ultimi anni la perdita di 18 mila posti di lavoro, secondo dati delle associazioni di settore. La prima misura prevede la modifica dell'articolo 49-bis, comma 5, del Codice della nautica da diporto, in materia di noleggio occasionale di unità da diporto, consentendo l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20 per cento, a richiesta del percipiente, dei proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 40 giorni, indipendentemente quindi dall'ammontare dei proventi derivanti dal noleggio, che era stato fissato dalla legislazione previgente in un importo inferiore a 30 mila euro. La seconda misura, invece, dispone la soppressione della tassa di possesso per le unità da diporto di ridotte dimensioni (fasce «a» e «b»), mentre ne prevede il dimezzamento per quelle intermedie (fasce «c» e «d»), lasciando inalterate le misure impositive per le unità maggiori (dai 20 metri ed oltre).
  Segnala che l'articolo 24, comma 1, al fine di garantire appieno il principio dell'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria, prevede che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, a disciplinare il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i princìpi e le procedure per l'assegnazione della capacità, per il calcolo del canone concernente l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e per i corrispettivi dei servizi, non compresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura. Il successivo comma 2 reca una norma che intende rispondere ai rilievi della Commissione europea nella procedura di infrazione 2012/2213 nella quale si chiede di completare l'adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, in materia di separazione contabile e dei bilanci, attuata nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 188 del 2003. La disposizione aggiunge, a tal fine, all'articolo 5 del predetto decreto legislativo il nuovo comma 4-bis in base al quale la separazione contabile e dei bilanci dovrà fornire la rappresentazione Pag. 10trasparente delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attività. Infine, il comma 3 è volto a dare soluzione ad alcuni problemi applicativi riscontrati per l'attuazione della legge n. 99 del 2009 in materia di cabotaggio per i servizi internazionali a media e lunga percorrenza, introducendo alcune modificazioni all'articolo 59 della citata legge.
  Rileva che l'articolo 25, commi da 1 a 4, reca disposizioni finalizzate a consentire l'espletamento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza soluzione di continuità, delle attività di vigilanza sui concessionari autostradali, transitate al predetto Ministero a decorrere dal 1o ottobre 2012, unitamente alle altre competenze individuate dall'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, in seguito alla soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali. A tal fine vengono disciplinate idonee modalità di trasferimento al medesimo Ministero delle necessarie risorse umane e finanziarie. Il successivo comma 5 consente che le disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012 destinate ai contratti di servizio e di programma dell'ENAV S.p.A. (l'Ente nazionale di assistenza al volo) possano essere utilizzate per la compensazione dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa. Il comma 6 consente l'incremento del personale addetto alla vigilanza e al controllo sulla sicurezza delle dighe sbloccando l'assunzione, presso la competente struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 32 ingegneri. Secondo la relazione illustrativa, il passaggio delle competenze relative alle grandi dighe senza concessionario, precedentemente svolte da Commissari straordinari non più rinnovabili, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti determinerebbe una situazione di vero e proprio collasso organizzativo della competente struttura organizzativa dello stesso Ministero, in mancanza di tali assunzioni. I commi 7 e 8 recano alcune novelle all'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, finalizzate principalmente a modificare sia il termine per l'adozione dello statuto dell'ANAS, che viene differito dal 30 marzo 2013 al 30 novembre 2013, in ragione – così si legge nella relazione illustrativa – delle rilevanti modifiche della configurazione della stessa ANAS, sia il termine per la ricostituzione del consiglio di amministrazione della medesima società che viene fissato a 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio dell'esercizio 2012, anziché a 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto. Il comma 9 trasferisce dai Ministeri vigilanti (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia e delle finanze) alla Regione siciliana, a decorrere dal 22 giugno 2013, sia le funzioni che i compiti di vigilanza sulle attività previste nella Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane, sottoscritta, in data 30 luglio 2012, tra il Ministero delle infrastrutture e i trasporti e la Società Compagnia delle Isole S.p.A. Il comma 10 prevede che, in conseguenza del citato trasferimento delle funzioni alla Regione Sicilia, ogni successiva modifica o integrazione della Convenzione dovrà essere approvata con decreto del Presidente della Regione. Dal punto di vista della redazione del testo osserva che la disposizione in esame interviene modificando l'articolo 6, comma 19, della legge n. 135 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012, mentre in realtà la novella dovrebbe essere apportata all'articolo 6, comma 19, del predetto decreto-legge. Il comma 11 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modifiche, nei successivi trenta giorni, del testo della Convenzione, per adeguarla alle nuove disposizioni previste dai commi in commento.
  Fa presente che l'articolo 26, comma 1, prevede che le informazioni di sintesi riguardanti i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, relative all'anno 2012 devono essere trasmesse all'Autorità per la Pag. 11vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) congiuntamente a quelli relativi all'anno 2013. Il comma 2 proroga di 2 anni, dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015, i termini fissati da una serie di disposizioni recate dall'articolo 253 del Codice dei contratti pubblici, che prevedono alcune agevolazioni di carattere transitorio rispetto al regime ordinario In particolare, la lettera a) prevede la prosecuzione fino al 2015 del regime transitorio agevolato per la dimostrazione dei requisiti speciali per ottenere la qualificazione da parte delle SOA (migliori 5 anni dei 10 precedenti anziché ultimi 5 anni). La lettera b) prevede la prosecuzione fino al 2015 del regime transitorio agevolato per la dimostrazione dei requisiti dei progettisti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (migliori 5 anni dei 10 precedenti anziché ultimi 5 anni). La lettera c) conferma, per gli appalti di rilevanza nazionale, il procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale, che consente un indubbio risparmio di tempo rispetto al procedimento ordinario di valutazione della congruità dell'offerta. A tal fine, si prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere fino al 31 dicembre 2015, anziché fino al 31 dicembre 2013, all'esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti di rilevanza nazionale.
  Osserva che l'articolo 27, comma 1, è volto ad armonizzare le disposizioni in tema di adeguamento annuale delle tariffe autostradali al mutato assetto delle competenze istituzionali, a seguito del trasferimento dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni di concedente della rete autostradale. In particolare, si prevede che, a seguito della proposta di variazione tariffaria, formulata entro il 15 ottobre di ogni anno dal concessionario al Ministero concedente, sia adottato, entro il 15 dicembre, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione o reiezione delle variazioni proposte. Il comma 2 interviene sulla disciplina delle opere strategiche, al fine di accelerare la nuova procedura di approvazione unica del progetto preliminare (PP) da parte del CIPE, prevista dall'articolo 169-bis del codice dei contratti pubblici. In particolare, viene fissato il termine di sessanta giorni per il pronunciamento da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, decorso il quale il provvedimento di approvazione può essere comunque adottato. È altresì previsto che, in caso di criticità che non consentano di pervenire al pronunciamento delle singole amministrazioni interessate nel termine di trenta giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisca al Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
  Evidenzia che il Capo II del Titolo II reca misure di semplificazione in materia fiscale.
  In particolare, l'articolo 50 reca modifiche alla disciplina della responsabilità solidale dell'appaltatore, prevedendo che tale responsabilità viene meno per quanto riguarda il versamento dell'Iva, mentre rimane per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. In proposito, segnala che Confindustria ha presentato nel marzo 2013 una formale denuncia (complaint) alla Commissione europea per sostenere l'incompatibilità con il diritto comunitario delle regole che riguardano nello specifico la responsabilità solidale dell'appaltatore per quanto riguarda il versamento all'erario dell'Iva dovuta dal subappaltatore. Analoga denuncia è stata presentata dall'Associazione italiana dei dottori commercialisti di Milano.
  Rileva che l'articolo 51 abroga il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge n. 269 del 2003, relativo alla semplificazione della dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati, che aveva presentato notevoli difficoltà tecniche per la sua attuazione. In proposito, segnala, sotto il profilo della qualità della legislazione, che, poiché l'articolo 44-bis del decreto-legge n. 269 del 2003 è composto di un unico comma, sarebbe opportuno disporre l'abrogazione dell'intero articolo Pag. 1244-bis. Ricorda che tale disposizione prevedeva, nel testo originario, la trasmissione mensile dei dati a decorrere dal 2009; tale termine è stato prima differito al 2010 e, successivamente, fino al 2014, prevedendo un periodo di sperimentazione nel 2013. Ritiene che per ragioni di coordinamento andrebbe quindi abrogato anche l'articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 207 del 2008, che ha disposto la proroga delle richiamate disposizioni nonché la relativa sperimentazione, nonché abrogati o riformulati i commi 122 e 123 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, i quali fanno riferimento al comma 121, che ha introdotto nell'ordinamento l'articolo 44-bis del decreto-legge n. 269 del 2003, che il presente articolo 51 abroga.
  Osserva che l'articolo 52 modifica e integra la disciplina della riscossione delle imposte contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità. Segnala che la norma è volta a migliorare le relazioni con i debitori, anche in ragione dell'impegno assunto dal Governo con la risoluzione in Commissione VI Finanze della Camera, atto n. 7/00014, del 21 maggio 2013; la relativa risoluzione conclusiva, atto n. 8/00002, è stata approvata il 22 maggio 2013. Evidenzia, in particolare, che rispetto all'atto di indirizzo parlamentare sono state attuate le seguenti indicazioni: è ampliata fino a dieci anni la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte, nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni. A tal fine, devono ricorrere congiuntamente l'accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario e la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto. È ampliato a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario; viene stabilita l'impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo; per gli altri immobili del debitore l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a 120 mila euro (il precedente limite era di 20 mila euro); i limiti di pignorabilità dei beni strumentali, previsti dall'articolo 515 del codice di procedura civile, sono estesi ai debitori costituiti in forma societaria; si dà impulso alla revisione del sistema di remunerazione della riscossione, prevedendo l'adozione del relativo decreto ministeriale entro il prossimo 30 settembre. Inoltre si prevede, tra l'altro, che siano escluse dal pignoramento presso terzi le somme depositate sul conto corrente del debitore dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, relative all'ultimo emolumento accreditato. Evidenzia che il Governo non ha, invece, ritenuto possibile recepire, per il momento, gli ulteriori criteri indicati nella citata risoluzione come, ad esempio, la riduzione dell'entità degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento che, secondo la relazione illustrativa, comporterebbe una perdita di gettito stimata in circa 120 milioni di euro. Segnala, peraltro, che alcune questioni non affrontate dal presente decreto-legge sono oggetto della proposta di legge in materia di delega fiscale all'esame della Commissione finanze della Camera. Il comma 2, modificando l'articolo 10, comma 13-quinquies, del decreto-legge n. 201 del 2011, anticipa al 30 settembre, in luogo del 31 dicembre, il termine entro il quale devono essere adottati i decreti non regolamentari del Ministro dell'economia e delle finanze che calcolano annualmente il rimborso spettante agli agenti della riscossione e in materia di rimborso spese, propedeutici all'avvio del nuovo sistema di remunerazione degli agenti della riscossione. Il comma 3, infine, prevede che, entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilisca Pag. 13le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del nuovo meccanismo di rateazione.
  Fa presente che l'articolo 53 proroga – inderogabilmente – al 31 dicembre 2013 l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, anche con riferimento alle entrate di natura diversa dai tributi di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni, consentendo anche ai concessionari diversi da Equitalia di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, purché in presenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali. La norma in commento allinea tutte le scadenze concernenti la riscossione di entrate al 31 dicembre 2013, al fine di favorire il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione. In relazione all'eventuale istituzione di un consorzio, osserva che la disposizione reintroduce l'istituto del consorzio, abrogato dalla legge, seppur limitandolo all'esercizio della funzione di riscossione, senza peraltro chiarire le modalità di istituzione nonché i compiti e le funzioni attribuiti al medesimo.
  In merito all'articolo 54, evidenzia che esso reintroduce la previsione secondo cui la SOSE Spa avrebbe potuto rendere disponibili sul suo sito internet i questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard degli enti locali. Tale disposizione ha la finalità di garantire il contenimento degli oneri di gestione dell'attività di somministrazione dei predetti questionari e di assicurare, al contempo, la contestualità nella somministrazione e, quindi, certezza in ordine all'individuazione del dies a quo dal quale computare il termine di sessanta giorni per la restituzione dei questionari. Osserva che l'articolo in esame sembra pertanto finalizzato a disciplinare con norma primaria la procedura relativa ai questionari inviati agli enti locali, soprattutto ai fini della individuazione del termine di decorrenza dei sessanta giorni per la restituzione degli stessi. Rileva come si tratti di una procedura di fatto già seguita, atteso che la stessa risulta attuata, nei termini ora stabiliti in norma, dalla normativa secondaria in materia.
  Segnala che l'articolo 55 reca una norma che interpreta la disciplina IVA applicabile alle agenzie di viaggio e turismo, di cui all'articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alla luce dell'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare, l'articolo in esame interpreta l'articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori, non è rimborsabile. In considerazione dell'incertezza interpretativa che ha regnato sulla materia, sono fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, siano stati eventualmente effettuati. Inoltre, non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla medesima data, siano state in un primo tempo rimborsate alle agenzie di viaggio e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria.
  Rileva che l'articolo 56, comma 1, proroga al 1o settembre 2013 e al 16 ottobre 2013, rispettivamente, la decorrenza e il termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie per le operazioni su strumenti derivati e per le negoziazioni ad alta frequenza su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Il comma 2 stabilisce che la società di gestione accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà, sulle operazioni e sugli ordini sopra citati, effettuati fino al 30 Pag. 14settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013, anziché entro il citato termine del 16 ottobre 2013.
  Osserva che il successivo Capo III contiene disposizioni relative alle semplificazioni in materia di istruzione, università e ricerca.
  In particolare, l'articolo 57 reca una serie di interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sostiene con un contributo alla spesa, nel limite del 50 per cento, utilizzando, a tal fine, una parte della quota del fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) destinata alla contribuzione a fondo perduto. Le risorse disponibili nel FAR da destinare ai predetti interventi sono individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia della finanze.
  Fa presente che l'articolo 58, ai commi 1, 2 e da 4 a 7, anticipa di un anno la possibilità che le università e gli enti di ricerca effettuino assunzioni nella misura del 50 per cento, in luogo del 20 per cento, della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ai maggiori oneri derivanti dall'aumento della facoltà di assunzione, pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 e ad euro 49,8 milioni annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede utilizzando parte dei risparmi derivanti dai servizi esternalizzati nelle scuole. Eventuali ulteriori risparmi di spesa derivanti dai citati servizi – al netto di quanto necessario per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal riutilizzo per nuove finalità (borse per la mobilità) delle somme impegnate e non pagate nel 2011 e 2012 del Fondo per il merito di cui all'articolo 59, comma 9 – sono destinate al funzionamento delle scuole e alle supplenze brevi. Il comma 3 modifica la procedura per la chiamata diretta, da parte delle università, di studiosi che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, ove la chiamata sia effettuata entro 3 anni dalla vincita del programma, escludendo la necessità del parere dell'apposita commissione nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN).
  Osserva che l'articolo 59 prevede un'autorizzazione di spesa di complessivi 17 milioni di euro per gli anni 2013-2015, finalizzata all'erogazione di borse per la mobilità in favore di studenti che intendano iscriversi nell'anno accademico 2013/2014 ad una università che abbia sede in una regione diversa da quella di residenza. Per avere accesso al beneficio è necessario aver conseguito in Italia, nell'anno scolastico 2012/2013, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado con voto almeno pari a 95/100. Sono poi individuati ulteriori criteri per l'inserimento nella graduatoria di ammissione al beneficio, quali le condizioni economiche, individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e il criterio logistico, ossia la distanza fra la sede di residenza dello studente e la sede dell'università alla quale questi intende iscriversi. Ai sensi del comma 2, le risorse sono suddivise fra le regioni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni. Ogni regione elabora una graduatoria per le università site nel suo territorio ed attribuisce le borse fino ad esaurimento delle risorse spettanti. Le graduatorie sono comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che assegna le somme direttamente all'università presso la quale lo studente è iscritto, all'atto della sua effettiva immatricolazione. L'università provvede poi all'erogazione a favore dello studente. La definizione dei punteggi e delle modalità di attribuzione degli stessi per ciascuno dei criteri individuati dall'articolo in esame non è esplicitamente prevista dal provvedimento. Infatti, il comma 5 prevede che con un decreto interministeriale del Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 luglio 2013, sono definiti «ulteriori Pag. 15criteri per la formazione della graduatoria». Allo stesso decreto è demandata, altresì, la definizione dell'importo delle borse di mobilità. Con riferimento al procedimento di emanazione dei decreti previsti ai commi 2 e 5, segnala che occorre valutare se la modalità di coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni possa considerarsi sufficiente, alla luce della competenza legislativa esclusiva delle regioni in materia di diritto allo studio. In particolare, occorre valutare se non debba essere prevista l'intesa, in analogia con quanto dispone l'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2012. Con riferimento al decreto previsto al comma 5, evidenzia, inoltre, che il termine previsto per la sua emanazione – 30 luglio 2013 – potrebbe essere antecedente alla data di conversione in legge del decreto-legge in esame e, dunque, esso potrebbe essere emanato senza tener conto delle modifiche eventualmente apportate nel corso dell'esame parlamentare.
  Sottolinea che l'articolo 60 dispone che, a decorrere dal 2014, nel Fondo di finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute confluiscono le risorse attualmente destinate alla programmazione dello sviluppo del sistema universitario, alle borse di studio post laurea, nonché al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti. Dispone, inoltre, che il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e di 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). In relazione alla formulazione letterale utilizzata, ritiene opportuno chiarire se restano ferme le attività di valutazione della gestione amministrativa affidate ai nuclei di valutazione interna degli atenei.
  Rileva, infine, che il capo IV reca disposizioni finanziarie.
  In particolare, segnala che l'articolo 61 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23 e 56, quantificati in misura pari a 34,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 94,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  Per quanto riguarda, infine, i profili attinenti alla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e alla relativa copertura finanziaria, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Francesco Paolo SISTO, relatore per la I Commissione, fa preliminarmente presente che si soffermerà sulle disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17, che recano misure per il potenziamento dell'agenda digitale italiana. Illustrerà poi gli articoli da 28 a 49, che intervengono in materia di semplificazione amministrativa. Si soffermerà, infine, sugli articoli da 62 a 84, che recano disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile.
  Ricorda altresì che – come si evince dalla relazione di accompagnamento – il decreto-legge in esame è stato adottato dal Governo tenendo conto, in primo luogo, delle raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo 2013, presentate dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 (COM(2013)362 final).
  In tale quadro, fa presente che gli articoli 13, 15 e 16 sono volti al potenziamento dell'Agenda digitale italiana, perseguito attraverso misure che intervengono su profili soggettivi e su aspetti oggettivi del comparto. Quanto ai profili soggettivi, vengono coinvolti: la Cabina di regia, cioè il soggetto a cui, con l'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012, sono state conferite attribuzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell'Agenda; l'Agenzia per l'Italia digitale, cioè il soggetto cui sono state attribuite funzioni operative nel settore; la Commissione per il sistema pubblico di connettività, cioè il soggetto preposto, dall'articolo 79 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto Pag. 16legislativo n. 82 del 2005) agli indirizzi strategici del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).
  In particolare, per la Cabina di regia, l'articolo 13, comma 1, ne individua la composizione, non indicata dal citato l'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012, nel Ministro dello sviluppo economico, nel Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel Ministro per la coesione territoriale, nel Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel Ministro della salute, nel Ministro dell'economia e delle finanze, in un Presidente di regione e in un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata; la presidenza della Cabina è attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un suo delegato e la stessa Cabina. Inoltre essa è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni.
  Si prevede l'istituzione nella cabina di regia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un organismo consultivo permanente, composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, denominato Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana. La presidenza dell'organismo è attribuita al Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  Sono inoltre disciplinati i rapporti tra la cabina di regia e il Parlamento, assicurando a quest'ultimo uno strumento conoscitivo sullo stato dell'agenda digitale definito «quadro complessivo» che la cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
  Rileva che per l'Agenzia per l'Italia digitale, l'articolo 13, comma 2, novella parzialmente gli articoli 19-22 del decreto-legge n. 83 del 2012, concentrando nel Presidente del Consiglio: la vigilanza sull'Agenzia (lettera a)), la piena competenza sia per la nomina del direttore della stessa Agenzia, in quanto sono soppressi le già previste concertazioni e l'obbligo del previo avviso pubblico ai fini della nomina (lettera c)), sia per l'approvazione dello statuto dell'Agenzia, in quanto sono soppressi i poteri ministeriali di proposta e di concertazione (lettera d)), sia, ancora, per la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia, diminuita nel massimo da 150 a 130 unità, in quanto di tutte le concertazioni previste è mantenuta solo quella con il Ministro dell'economia e delle finanze (lettera f)).
  Un'ulteriore novella (lettera b)) amplia la competenza dell'Agenzia, in quanto sopprime la previsione di salvezza delle funzioni dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) nel supporto allo sviluppo del piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche, inserita nel testo previgente dell'articolo 20, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2012.
  Per favorire la diffusione del domicilio digitale, l'articolo 14 introduce la possibilità, per il cittadino, di richiedere e di attivare, quale proprio domicilio digitale, una casella di posta elettronica certificata governativa contestualmente alla fase di richiesta di rilascio gratuito del documento digitale unificato.
  Per la Commissione per il sistema pubblico di connettività, l'articolo 15 prevede che il presidente della Commissione sia individuato, a seguito della soppressione di Digit-PA intervenuta con il decreto-legge n. 83 del 2012 nel Commissario per l'attuazione dell'Agenzia digitale o, su sua delega, nel direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale.
  Quanto agli aspetti oggettivi del potenziamento del comparto, ricorda che l'articolo 16 prevede che nell'ambito del piano triennale di razionalizzazione dei centri di elaborazione dati (CED) delle pubbliche amministrazioni siano individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico.
  Per l'attuazione dell'Agenda digitale – agli articoli 10, 14 e 17 – sono previste misure di: semplificazione di adempimenti per i gestori di postazioni di accesso ad internet; incentivazione dei cittadini all'utilizzo Pag. 17della posta elettronica certificata nei rapporti con le amministrazioni pubbliche; uniformità temporale per l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) su tutto il territorio nazionale e la realizzazione della relativa infrastruttura centrale.
  Quanto all'elezione di domicilio digitale da parte dei cittadini, materia cui si riferisce l'articolo 14, ricorda che essa è disciplinata dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, cosiddetto Codice dell'amministrazione digitale, come novellato dal decreto-legge n. 179 del 2012, che prevede la facoltà di ogni cittadino di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale. Tale disposizione rinvia, senza però prevedere il termine per l'emanazione, a un decreto, che non risulta emanato, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, per definire le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti. L'articolo 14 interviene nella stessa materia novellando però un'altra fonte, l'articolo 10 del decreto-legge n. 70 del 2011, anch'esso modificato da ultimo dal decreto-legge n. 179 del 2012. La novella prevede la facoltà dei cittadini di richiedere, in sede di istanza di rilascio del documento in cui sono unificate la carta di identità elettronica e la tessera sanitaria elettronica, una casella di posta elettronica certificata e di indicarla come domicilio digitale. La determinazione delle modalità di rilascio del domicilio digitale sono rimesse al decreto del Ministro dell'interno, non ancora emanato, al quale la norma già vigente attribuisce il compito di stabilire le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo del documento unificato.
  Rileva che in tale quadro, caratterizzato da un concorso di fonti per la disciplina della stessa materia, la disposizione in esame non appare immediatamente applicativa, sia in quanto rinvia ad un decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di rilascio del domicilio digitale, sia in quanto la documentazione elettronica cui si fa riferimento è ancora in una fase sperimentale molto circoscritta sul territorio nazionale.
  Ricorda poi che l'articolo 17 novella l'articolo 12 del decreto legge n. 179 del 2012, che ha previsto il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) – definendolo come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito – la cui istituzione è rimessa alle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per finalità di: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché per le finalità di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.
  Rileva che, a fronte di situazioni regionali molto diverse, le novelle in esame stabiliscono termini temporali certi per l'utilizzo del FSE su tutto il territorio nazionale. Infatti, le regioni e le province autonome devono provvedere all'istituzione del FSE entro il 31 dicembre 2014, ma già entro il 31 dicembre 2013 sono tenute a presentare all'Agenzia per l'Italia digitale i piani di progetto per la sua realizzazione. In base ai piani presentati, l'Agenzia per l'Italia digitale cura la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura centrale per il FSE. Le novelle prevedono inoltre che il compito dell'Agenzia e del Ministero della salute, di valutare ed approvare i piani entro 60 giorni, attribuendo loro la responsabilità di monitorare che la realizzazione dei FSE sia conforme ai piani presentati.
  Ricorda che il titolo II reca misure in materia di semplificazioni. In tale contesto, gli interventi previsti dal decreto-legge Pag. 18in esame nella materia del procedimento amministrativo, riguardano il profilo del rispetto dei tempi dei procedimenti (articolo 28) e quello della concentrazione degli adempimenti a carico dei cittadini (articolo 29).
  Preliminarmente, fa presente che entrambi gli interventi non producono la pienezza degli effetti normativi con l'entrata in vigore del decreto-legge, in quanto: l'intervento dell'articolo 28 trova applicazione solo per alcuni dei procedimenti cui si riferisce e per essi ha natura sperimentale circoscritta a diciotto mesi mentre l'intervento dell'articolo 29 spiega efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013 per il comma 1 e dall'adozione di decreti del Presidente del Consiglio, per i quali non è previsto alcun termine, per il comma 2. Un ulteriore intervento di semplificazione attiene al procedimento specifico di acquisto della cittadinanza per elezione da parte di stranieri nati in Italia (articolo 33).
  Più diffusamente, l'articolo 28 introduce il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte. La misura non costituisce una assoluta novità perché si affianca all'istituto già vigente del risarcimento del danno da ritardo, previsto dalla legge n. 241 del 1990 per i casi di ritardo doloso o colposo, e, al pari di questo, è finalizzata al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. A differenza del risarcimento del danno da ritardo, l'indennizzo è ammesso solo nelle ipotesi di mero ritardo nella conclusione di procedimenti ad istanza di parte, non può essere richiesto nei procedimenti avviati d'ufficio e presuppone il decorso del tempo quale mero nesso causale. La misura dell'indennizzo è stabilita in una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del termine procedimentale. È stabilito anche un tetto massimo, in base al quale l'indennizzo non può essere superiore in ogni caso alla somma di 2 mila euro. In caso di indennizzo, le somme corrisposte o da corrispondere a tale titolo sono detratte dal risarcimento. Il comma 7 stabilisce inoltre che la pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione è comunicata alla Corte dei Conti, al Procuratore regionale della medesima nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo. Il nuovo istituto è espressamente escluso, anche in caso di procedimenti avviati su iniziativa di parte: nei procedimenti concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi; nelle ipotesi di silenzio qualificato.
  Ricorda che l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 28 è consentita in via sperimentale per diciotto mesi solo per i procedimenti relativi all'attività di impresa; per gli altri casi è rinviata ad una successiva valutazione, da svolgere sentita la Conferenza unificata, che deve comprendere anche la considerazione dell'opportunità di mantenere l'istituto per i casi in cui è avviato in via sperimentale, da effettuare in sede di regolamento di delegificazione.
  Rileva che l'articolo 29, a sua volta, pone l'obbligo – per gli atti normativi del Governo, i regolamenti ministeriali, gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici nazionali e delle agenzie ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999 – di fissare la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese al 1o luglio o al 1o gennaio successivi alla loro entrata in vigore. Sono previste due deroghe in presenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea. Inoltre, viene posto l'obbligo da parte del responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti sia di pubblicare sul sito istituzionale le date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, sia di comunicarle al Dipartimento della funzione pubblica, che a sua volta le pubblicherà in apposite pagine web. Ricorda che tale obbligo è oggetto di una novella al decreto legislativo n. 33 del 2013 che raccoglie le disposizioni in materia di trasparenza Pag. 19delle pubbliche amministrazioni, il cui articolo 34 già prevede la pubblicazione degli oneri informativi, definiti come qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
  Fa presente che l'articolo 30 reca misure in materia di edilizia. In particolare, ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 30, salvo il comma 6 dell'articolo 22 del Testo unico delle disposizioni in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (secondo cui la denuncia di inizio attività – DIA deve essere preceduta, per lavori su immobili vincolati, dall'autorizzazione o parere previsto dalle norme vigenti), vengono esclusi dal novero degli «interventi di ristrutturazione edilizia» – elencati dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto – quelli di demolizione e ricostruzione che comportano solamente variazioni nella sagoma.
  Ricorda che sulla questione dei mutamenti di sagoma si è espressa la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 309 del 2011, ha censurato l'articolo 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, come interpretato dall'articolo 22 della successiva legge regionale 7/2010, che aveva definito come ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma, in contrasto con l'allora vigente articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 che, secondo la Corte, rappresenta un principio fondamentale in materia di governo del territorio.
  Rileva che viene inoltre introdotto, all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico edilizia un periodo che mira a ricomprendere nella ristrutturazione edilizia anche il ripristino/ricostruzione di edifici crollati o demoliti. La successiva lettera c) reca una modifica consequenziale, volta a far sì che gli interventi di ristrutturazione edilizie con modifiche della sagoma non siano più soggetti a permesso di costruire, a meno che non riguardino immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Le variazioni nella sagoma vengono invece ancora considerate come elemento per considerare l'intervento – sia di demolizione/ricostruzione, sia di ripristino/ricostruzione di edifici crollati/demoliti – come «di ristrutturazione edilizia» qualora l'immobile sia vincolato ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
  Un'ulteriore modifica consequenziale è apportata dalla successiva lettera e), che novella l'articolo 22, comma 2, del testo unico edilizia relativo alla possibilità di operare alcune tipologie di varianti al permesso di costruire semplicemente tramite la DIA. La novella in questione, coordinandosi con quelle recate dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 30, integra il citato comma 2 al fine di chiarire che il divieto di alterazione della sagoma riguarda i soli edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.
  Il comma 1, lettera b), dell'articolo 30 novella l'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico edilizia) provvedendo ad abrogare quella parte del comma che prevedeva, limitatamente ad alcune tipologie di interventi di edilizia libera (indicati dalla lettere a) ed e-bis) del comma 2), la dichiarazione del tecnico abilitato di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente.
  La lettera d) del comma 1 dell'articolo 30 novella l'articolo 20 del testo unico edilizia che disciplina il procedimento da seguire per il rilascio del permesso di costruire, nella parte relativa all'atto di assenso per immobili su cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. La principale innovazione apportata dalla lettera d), contemplata dal nuovo testo del comma 9, è che, in caso di immobili vincolati, il procedimento si deve concludere con l'adozione di un provvedimento espresso. Il testo previgente prevedeva invece l'ipotesi del silenzio-rifiuto. Nel caso di diniego dell'atto di assenso, viene previsto che il responsabile del procedimento trasmetta al richiedente il provvedimento Pag. 20di diniego entro 5 giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, cioè del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
  La lettera f) del comma 1 dell'articolo 30 introduce nel testo unico edilizia un nuovo articolo 23-bis in materia di autorizzazioni preliminari alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e alla comunicazione dell'inizio dei lavori. Per gli interventi assoggettati a SCIA, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio prima di presentare la SCIA; o contestualmente alla segnalazione (comma 1 dell'articolo 23-bis). In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione degli atti di assenso necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi (comma 2 dell'articolo 23-bis). Le predette disposizioni si applicano anche alla comunicazione di inizio lavori (CIL) prevista per gli interventi di edilizia libera dall'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio (comma 3 dell'articolo 23-bis). Relativamente alla realizzazione di interventi o di varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la SCIA e comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito, se tali interventi/varianti riguardano immobili collocati all'interno delle zone territoriali omogenee A di cui al decreto ministeriale 1444/1968 (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, allora i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima di 20 giorni dalla presentazione della SCIA.
  La lettera g) del comma 1 dell'articolo 30 integra il disposto dell'articolo 24 del testo unico edilizia (che disciplina il rilascio del certificato di agibilità), mediante l'aggiunta di due nuovi commi (4-bis e 4-ter) che consentono e disciplinano il rilascio del certificato di agibilità parziale e la sua durata. La lettera h) integra il disposto dell'articolo 25 del testo unico edilizia (che disciplina il procedimento di rilascio del certificato di agibilità), mediante l'aggiunta di due nuovi commi (5-bis e 5-ter) che prevedono, tra l'altro, una modalità alternativa (a quella prevista dai commi 1-5 dell'articolo 25) per il rilascio del certificato di agibilità.
  Il comma 2 dell'articolo 30 novella il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (cosiddetta legge Tognoli), ampliando l'ambito di applicazione della disposizione (introdotta dall'articolo 10 del decreto-legge n. 5 del 2012) che consente il trasferimento dei cosiddetti parcheggi pertinenziali, specificando che il trasferimento può riguardare anche il solo vincolo pertinenziale.
  Il comma 3 dell'articolo 30, ferma restando la diversa disciplina regionale e previa comunicazione del soggetto interessato, prevede la proroga di 2 anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori fissati per il permesso di costruire dall'articolo 15 del testo unico edilizia. Lo stesso comma chiarisce che la proroga riguarda i termini come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legge. Il successivo comma 4 estende l'applicazione delle disposizioni citate del comma 3 anche alle DIA e SCIA presentate entro lo stesso termine.
  Rileva che gli articoli 31, 32, 34 e 35 recano varie misure di semplificazioni in materia di lavoro, con una riduzione di oneri – al netto di quelli che potranno essere quantificati solo dopo l'adozione della normativa attuativa – pari mediamente a oltre 17 mila euro annui per ciascun'impresa.Pag. 21
  In particolare, per quanto concerne il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), osserva che l'articolo 31 reca diverse misure tra cui in particolare: estende la procedura compensativa in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo pari ai versamenti contributivi dovuti, anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia (comma 1); prevede che ai fini del pagamento delle prestazioni rese nei contratti di appalto, il DURC relativo all'affidatario e ai subappaltatori sia acquisito, d'ufficio, dalla stazione appaltante (comma 2 e 6); dispone che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la validità del DURC sia estesa a 180 giorni e venga acquisito dalla stazione appaltante sempre attraverso strumenti informatici; inoltre, la richiesta del DURC viene limitata unicamente alle fasi dell'affidamento e della gestione del contratto (fermo restando l'obbligo di produzione del DURC per il pagamento delle prestazioni), riducendo da cinque a due le fasi procedurali in cui è richiesto; infine, nel caso in cui il DURC registri un'inadempienza, la stazione appaltante trattiene l'importo dovuto dal certificato di pagamento, provvedendo essa stessa, direttamente, al versamento agli enti previdenziali e assicurativi creditori (commi 3, 4 e 5); prevede che le amministrazioni competenti trasmettano l'invito alla regolarizzazione delle eventuali inadempienze mediante posta elettronica, all'interessato o per il tramite del consulente del lavoro (comma 8).
  L'articolo 32 reca varie semplificazioni di adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro e denunce di infortuni. La disposizione, in particolare, prevede l'esonero dall'obbligo di redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), in settori di attività con basso rischio infortunistico, definite con successivo decreto del Ministero della salute, nel caso in cui il committente proceda all'individuazione di un incaricato debitamente qualificato, indicato nel contratto d'opera o di appalto, ovvero per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature, nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 10 uomini-giorno; al fine di evitare duplicazioni di corsi di formazione o aggiornamento per gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, la possibilità di fruire di crediti formativi in relazione a corsi già svolti. Al contempo, si stabilisce che le comunicazioni agli organi di vigilanza degli elementi informativi previsti dalla legge e relativi ai nuovi insediamenti produttivi, possa essere effettuata nell'ambito delle comunicazioni allo sportello unico per le attività produttive (il quale provvederà a trasmetterle, per via telematica, agli organi di vigilanza). Sono altresì previste misure di semplificazione in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, con possibilità per i datori di lavoro di avvalersi, in caso di impossibilità degli enti pubblici competenti di procedere in tempi rapidi, di soggetti pubblici o privati abilitati nonché semplificazioni di adempimenti connessi alle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
  È inoltre stabilito l'invio telematico di specifiche comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche per mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, nonché l'individuazione di modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, fermi restando i relativi obblighi, secondo modalità da definire con successivo decreto interministeriale. Si prevedono infine semplificazioni delle procedure di comunicazione e notifica di denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro.
  Riguardo alle misure recate dall'articolo 33, ricorda anzitutto che la legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza – riguardo alla quale la I Commissione ha avviato proprio in questi giorni l'esame di talune proposte di legge di modifica – consente agli stranieri nati, e legalmente residenti senza interruzioni fino a 18 anni, in Italia, l'acquisto della cittadinanza per Pag. 22elezione, purché presentino una dichiarazione conforme di volontà entro un anno dalla maggiore età (articolo 4, comma 2).
  L'attribuzione della cittadinanza è automatica, ma condizionata alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti. Per il regolamento di esecuzione, tale dichiarazione di volontà va resa dall'interessato all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, allegando l'atto di nascita e la documentazione relativa alla residenza; si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri e da quelle in materia di iscrizione anagrafica (articolo 3, comma 4): così la residenza legale, prevista dalla legge, viene equiparata alla residenza anagrafica, impostazione non condivisa dalla giurisprudenza di merito – che applica alla fattispecie il concetto di residenza legale definito dall'articolo 43 codice civile quale luogo in cui la persona ha la dimora abituale (Corte di Appello di Napoli, sent. 1486/2012) – e dalla prassi amministrativa più recente, che ha individuato, con apposite circolari, criteri di applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge del 1992 finalizzati ad evitare che le omissioni o i ritardi relativi agli adempimenti (come l'iscrizione anagrafica) spettanti ai genitori siano imputabili al minore.
  L'articolo 33 del decreto-legge interviene dunque sulle questioni applicative poste dal regolamento di esecuzione – sulle quali peraltro non solo la giurisprudenza ma la stessa competente amministrazione è intervenuta con circolari specifiche – prevedendo che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, e che egli possa dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. Inoltre esso prevede che gli ufficiali di stato civile debbano comunicare all'interessato, al compimento del diciottesimo anno di età, presso la sede di residenza che risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il predetto diritto entro il diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto potrà essere esercitato anche oltre il termine fissato dalla legge.
  Fa presente che, senza novellare la legge n. 91 del 1992, viene così legificata la dettagliata prassi amministrativa in materia, con una formulazione che tuttavia appare generica e non specifica gli «eventuali inadempimenti dei genitori o della pubblica amministrazione».
  L'articolo 34 introduce la possibilità di trasmissione per via telematica dei certificati medici di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità.
  L'articolo 35 prevede procedure semplificate ai fini dell'adempimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, nei casi in cui la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell'anno solare, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti da altri datori di lavoro nei confronti del medesimo lavoratore.
  L'articolo 36 è volto ad assicurare continuità di funzionamento al consiglio di indirizzo e vigilanza di INPS e INAIL, fermo restando il termine ultimo della proroga dei rispettivi componenti fino al 30 settembre 2013. Ciò avviene nelle more del completamento del processo di riordino di tali organismi, conseguente alla disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010. Nella relazione di accompagnamento si fa presente che il processo di ricostituzione di tali organi non è al momento completato, in quanto alcune significative parti sociali non hanno ancora provveduto a designare i loro rappresentanti in seno ai predetti organi.
  L'articolo 37 reca un intervento di carattere generale in materia di semplificazione degli oneri burocratici delle imprese, incidendo in particolare sulla disciplina delle attività sperimentali di semplificazione, tra le quali può essere annoverata l'istituzione di «zone a burocrazia zero», attivate dalle Regioni, dagli enti locali e dalle amministrazioni tramite lo strumento volontario delle convenzioni. L'elemento innovativo dell'articolo Pag. 2337, rispetto alla legislazione vigente, sembra essere in particolare la creazione di un sistema integrato di dati telematici dei soggetti sperimentatori. Ritiene che andrebbe peraltro maggiormente chiarita l'interpretazione della disposizione volta ad estendere l'attività sperimentale di semplificazione, oggetto di convenzione, a tutto il territorio nazionale, dal momento che attualmente non sussistono limitazioni territoriali per l'attivazione delle convenzioni.
  Fa presente che l'intervento recato dall'articolo 38, in materia di prevenzione incendi, si rende necessario, come evidenziato nella relazione di accompagnamento, sulla base di esigenze rappresentate dal mondo delle imprese nel periodo intercorso dalla vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 (regolamento di semplificazione in materia di prevenzione incendi), ed è volta sia a semplificare gli adempimenti di prevenzione incendi, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi, per le imprese, sia a rendere sostenibili i tempi di assolvimento degli adempimenti stessi. L'intervento riguarda le imprese rientranti nel campo di applicazione della norma di cui all'articolo 11, comma 4, del citato regolamento che, operanti alla data di pubblicazione del regolamento medesimo, sono state assoggettate agli obblighi di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del medesimo regolamento. Pertanto, il comma 1 dell'articolo in esame introduce una semplificazione e una specificazione degli adempimenti amministrativi in materia di prevenzione incendi, consentendo agli enti e privati di cui all'articolo 11, comma 4, del citato regolamento di essere esentati dall'obbligo di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento qualora siano in possesso di titoli abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. In tal modo si consente agli interessati di ridurre gli oneri amministrativi, in quanto viene meno la fase relativa alla presentazione dell'istanza volta alla valutazione dei progetti, evitando una duplicazione di adempimenti con effetti favorevoli anche sui costi che i suddetti enti debbono sostenere.
  Il comma 2, tenuto conto delle esigenze rappresentate dal mondo imprenditoriale, differisce di un anno il termine previsto dal medesimo regolamento, in scadenza il prossimo 7 ottobre, per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4 del regolamento, ivi compresa, esclusivamente per le fattispecie diverse da quelle previste al comma 1 dell'articolo in esame, la preliminare presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del regolamento. La disposizione prevede, quindi, una scansione temporale sostenibile degli adempimenti a carico degli interessati, chiarendo, altresì, che l'istanza volta alla valutazione dei progetti di cui all'articolo 3 è propedeutica alla presentazione dell'istanza, tramite SCIA, ai fini del controllo in materia di prevenzione incendi.
  L'articolo 39, comma 1, lettera b), novella i commi 4, 5 e 9 dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio allo scopo di ridurre i tempi amministrativi riguardanti la validità dell'autorizzazione paesaggistica e l'acquisizione del parere rilasciato dal Ministero per i beni e le attività culturali, in merito ad interventi urbanistici – edilizi.
  L'articolo 41, comma 4, con una disposizione inserita nell'ambito dell'articolo riguardante gli interventi ambientali, integra la definizione di interventi di nuova costruzione recata dall'articolo 3 del testo unico edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), attraverso una modifica alla lettera e.5) del comma 1 del medesimo articolo. Il comma in esame esclude dalla casistica contemplata dalla lettera e.5) le installazioni che non siano dirette a soddisfare esigenze temporanee, che siano posizionate, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti. Per tali installazioni non è quindi necessario il permesso di costruire, purché la loro collocazione sia effettuata in conformità alle leggi regionali applicabili e al progetto già autorizzato con il rilascio del permesso di costruire per le medesime strutture ricettive.Pag. 24
  L'articolo 42 provvede a semplificare alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni sanitarie ritenute desuete alla luce dell'efficacia delle prestazioni. Vengono fra le altre soppresse alcune disposizioni concernenti l'obbligo di taluni certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro e dei certificati di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego.
  Rileva che la finalità di agevolare la circolazione di informazioni in tema di dichiarazioni di volontà per la donazione di organi e tessuti è perseguita dall'articolo 43 del decreto-legge. A tal fine, i comuni vengono incaricati di trasmettere al Sistema Informativo Trapianti (SIT) i dati, nel caso questi siano stati inseriti nelle carte di identità, relativi al consenso o diniego alla donazione. L'intervento legislativo è attuato modificando l'articolo 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dedicato alla carta di identità, che ha di fatto esteso la titolarità per la raccolta e la conservazione di tale informazioni alle anagrafi comunali.
  Evidenzia che alcune disposizioni del decreto-legge intervengono a disciplinare il riconoscimento del servizio prestato dai dirigenti medici in altri paesi UE. L'articolo 44, commi 1 e 2, riconosce ai dipendenti dell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, operanti presso strutture sanitarie pubbliche, il servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche di un altro paese UE. Ricorda peraltro che i commi 1 e 2 dell'articolo 44 sono identici all'articolo 2 dell'A.S. 588, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013, ora all'esame, in sede referente, della 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato. Per la copertura degli oneri finanziari si provvede con le risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, versate all'entrata del bilancio delle Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale. Le somme sono erogate alle regioni sulla base di apposito riparto, da effettuarsi con decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  Ricorda che in tema di certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione dei farmaci intervengono alcune disposizioni del decreto in esame. I commi 3 e 4 dell'articolo 44 sospendono, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/62/UE (che modifica il codice comunitario dei medicinali per impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale), l'applicazione della disciplina relativa alla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 219 del 2006. Viene pertanto ribadita, fino alla data citata, la disciplina transitoria, già contenuta nel comma 3-bis del citato articolo 54 che avrebbe dovuto applicarsi fino al 3 luglio 2013. In base a tale disciplina transitoria le materie prime, come definite dal comma 2 dell'articolo 54 dello stesso decreto legislativo n. 219 del 2006, devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilità per l'AIFA di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa (procedura già prevista dall'articolo 54, comma 3-bis). Conseguentemente, il comma 4 della disposizione in esame abroga il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 219 del 2006.
  Ricorda che la direttiva 2011/62/UE, testé richiamata, è contenuta nell'Allegato B del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (A.S. 587) attualmente all'esame, in sede referente, della 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato.
  Ricorda, inoltre, che l'articolo 45 prevede che l'accertamento della conformità Pag. 25delle macchine agricole alle prescrizioni tecniche previste dalla legge possa avvenire non solo da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri, come attualmente previsto, ma anche da parte delle strutture o degli enti in possesso dei requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole.
  L'articolo 46 stabilisce una deroga straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, ai limiti di spesa vigenti, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e missioni, effettuate dagli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 in relazione alle spese connesse all'organizzazione del grande evento.
  Fa presente che l'articolo 47 reca modifiche alla legge n. 289 del 2002. In particolare, la previsione di cui alla lettera a), interviene per attualizzare il riferimento all'autorità competente ad adottare i criteri in base ai quali dovrà essere gestito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, istituito presso l'Istituto di credito sportivo, vigilato dall'Autorità di Governo con la delega allo sport. Ricorda che il riferimento al «Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport» è stato introdotto con l'articolo 64, comma 3-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, quando la delega allo sport era attribuita proprio alla autorità di Governo. Nella relazione di accompagnamento si evidenzia che, con l'insediamento del nuovo Governo in data 28 aprile 2013, la delega allo sport è stata conferita al Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili mentre non esiste più un'autorità di Governo analoga a quella che aveva, nel precedente esecutivo, la delega congiunta con riferimento agli affari regionali, al turismo e allo sport. In proposito, occorre peraltro tenere conto delle recenti dimissioni del Ministro per le pari opportunità ed alla nuova attribuzione delle deleghe in materia di sport. In ogni modo, nel testo dell'articolo 47 – anche per evitare problemi per il futuro (nel caso si vogliano aggiornare o modificare i criteri di gestione del Fondo) – è stato ritenuto preferibile optare per la dizione generica «Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata,», nel caso in cui la delega allo sport sia poi attribuita ad autorità diverse.
  La lettera b) dell'articolo 47 prevede l'abrogazione dell'articolo 90, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: nella relazione di accompagnamento si evidenzia che tale abrogazione si rende opportuna attesa l'incompatibilità di tale previsione con i commi 12 e 13 del medesimo articolo, così come modificati dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  Ricorda che l'articolo 48 novella il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, inserendo il nuovo articolo 537-bis in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. In particolare, il nuovo comma 1 del suddetto articolo 537-bis prevede la possibilità che il Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e tramite proprie articolazioni, nell'ambito degli accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare stipulati con gli altri Stati e nel pieno rispetto della normativa in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge n. 185 del 1990, svolga attività contrattuale per l'acquisto da parte dei citati Stati di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, anche in uso alle Forze armate ovvero per la fornitura del necessario supporto logistico e di assistenza tecnica.
  Il successivo comma 2 demanda ad un apposito regolamento adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, il compito di definire la disciplina esecutiva e attuativa delle suddette disposizioni, mentre il successivo comma 3 prevede che i proventi derivanti dalle citate attività siano versati all'entrata del bilancio dello Pag. 26Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.
  Riguardo alle previsioni dell'articolo 49 – recante proroga e differimento termini in materia di spending review – fa presente che l'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede la messa in liquidazione, la privatizzazione ovvero comunque la riduzione di spesa per società pubbliche. In particolare, al comma 1, si prevede che, con riferimento alla società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato di prestazioni di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si proceda, alternativamente, allo scioglimento delle società entro il 31 dicembre 2013 ovvero all'alienazione entro il 30 giugno 2013, con assegnazione del servizio con gara a decorrere dal 1o gennaio 2014. Con le modifiche di cui al comma 1 si prorogano di sei mesi questi ultimi termini, allineando la data ultima per lo scioglimento con quella relativa all'alienazione. All'articolo 9, comma 4, dello stesso decreto-legge n. 95 del 2012 si stabiliva un termine – nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo – per la soppressione di enti, agenzie e organismi non già soppressi, accorpati, riordinati – con riduzione del 20 per centro degli oneri finanziari – da regioni, province e comuni, si tratta di soggetti che esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali dei predetti enti territoriali. Con le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 48 del decreto-legge in esame, si differisce al 31 dicembre 2013 il predetto termine, già scaduto, e si fanno salvi gli atti compiuti da soggetti che hanno comunque proseguito l'attività.
  Rileva, infine, che il titolo III, agli articoli da 62 a 84, reca una serie di interventi accomunati dall'obiettivo di accrescere l'efficienza del sistema giudiziario civile, considerato il punto debole del nostro sistema economico. Gli interventi possono essere distinti in misure di carattere organizzativo e in misure processuali.
  Riguardo alle misure organizzative, ricorda che il decreto-legge in esame introduce la figura del giudice ausiliario, nel numero massimo di 400 unità, per lo smaltimento dell'arretrato civile. La misura, con carattere straordinario e una pianta organica ad esaurimento per ogni corte d'appello, persegue l'obiettivo della riduzione del contenzioso civile pendente dinanzi alle corti d'appello, dove i procedimenti pendenti sono in aumento. Ogni giudice ausiliario dovrà definire nel collegio in cui è relatore almeno 90 procedimenti all'anno – per un totale di 36 mila procedimenti definiti all'anno –, con una remunerazione di 200 euro a provvedimento e un tetto massimo annuo di 20 mila euro. Di ogni collegio giudicante non può fare parte più di un giudice ausiliario. I giudici ausiliari sono designati da ciascun consiglio giudiziario e nominati per cinque anni, prorogabili per non più di altri cinque, tra magistrati a riposo, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche, avvocati e notai. A seguito della nomina, il giudice ausiliario non può svolgere alcune attività incompatibili.
  È prevista la possibilità che laureati in giurisprudenza qualificati e selezionati svolgano un periodo di formazione di diciotto mesi presso uffici giudiziari, assistendo e coadiuvando i magistrati di tribunale e corte d'appello e i magistrati amministrativi. Gli ammessi allo stage dispongono di dotazioni strumentali e hanno accesso ai sistemi informatici ministeriali oltre che ai fascicoli processuali. Gli ammessi allo stage partecipano alle udienze, non percepiscono alcun compenso e possono svolgere altre attività purché con modalità compatibili. L'esito positivo dello stage costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ed è valutato ai fini del tirocinio professionale e della frequenza ai corsi di specializzazione per le professioni legali, è titolo di preferenza per alcuni concorsi della p.a. È consentito l'apporto finanziario di terzi, ad es. per l'istituzione di borse di studio.
  È poi istituita la figura dell'assistente di studio a supporto delle sezioni civili della Corte di cassazione, quale misura temporanea – cinque anni – per la celere Pag. 27definizione dei procedimenti pendenti. I magistrati assistenti di studio non possono fare parte del collegio giudicante.
  Le commissioni per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono essere composte anche da magistrati in servizio, oltre che da quelli pensione.
  Riguardo alle misure processuali, il decreto-legge in esame limita i casi in cui il procuratore generale deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di Cassazione.
  È disciplinato il procedimento volontario di affidamento a un notaio delle attività necessarie per lo scioglimento della comunione, ereditaria o volontaria, quando non siano controversi il diritto alla divisione o le quote o non sussistano altre questioni pregiudiziali.
  È fatto obbligo al giudice civile, similmente a quanto già previsto per il giudice del lavoro, di formulare una proposta transattiva o conciliativa, nel corso del processo di primo grado e d'appello. Il rifiuto immotivato costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.
  È snellito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: in caso di anticipo da parte del giudice della data dell'udienza, questa deve essere fissata non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine minimo a comparire; inoltre, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo deve essere concessa, in presenza dei presupposti, alla prima udienza.
  Il contenuto della motivazione della sentenza civile deve essere semplificato e a tal fine è possibile fare riferimento esclusivo a precedenti giurisprudenziali conformi o rinviare a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
  È stabilita una disposizione speciale sulla competenza territoriale per la trattazione delle cause riguardanti le società con sede all'estero che non hanno una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Le regole ordinarie sulla competenza territoriale continuano a essere applicate per le controversie per una serie di casi in cui sono coinvolti soggetti cui l'ordinamento assicura una tutela specifica, ad esempio i lavoratori o i consumatori.
  È rivista la disciplina del preconcordato – o concordato con riserva –, con il quale l'imprenditore in stato di crisi presenta la domanda, riservandosi di presentare entro un determinato termine la proposta, il piano e la documentazione relativamente alla ristrutturazione del debito, all'attribuzione dell'attività delle imprese a un assuntore e alla suddivisione dei creditori in classi. Le prescrizioni introdotte sono dirette a evitare abusi da parte del debitore e ad aumentare le informazioni dei creditori e del tribunale.
  È infine modificata la disciplina della mediazione civile. In particolare, è ripristinata la mediazione obbligatoria, già oggetto di una declaratoria d'incostituzionalità per eccesso di delega da parte della Corte costituzionale. Il tentativo di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, è esclusa per alcuni tipi di controversie tra cui quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Nel procedimento, che non potrà durare più di tre mesi – rispetto ai precedenti quattro –, dovrà tenersi un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifichi con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione. Le indennità di mediazione non potranno superare un importo massimo, nel caso di mancato accordo. Il verbale di accordo non potrà essere omologato in assenza della sottoscrizione degli avvocati che assistono tutte le parti e gli avvocati iscritti all'albo saranno di diritto mediatori.

  Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO fa presente che il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.