INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 26 giugno 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.
La seduta comincia alle 13.45.
Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
Informa quindi che il Governo risponderà congiuntamente alle interrogazioni n. 5-00437 Lavagno e n. 5-00438 Causi, in quanto esse affrontano la medesima tematica.
5-00437 Lavagno: Possibilità, per i contribuenti pensionati e per quelli privi di occupazione, di avvalersi del sostituto d'imposta ai fini degli eventuali rimborsi per spese fiscalmente detraibili.
5-00438 Causi: Possibilità, per i contribuenti privi di occupazione, di avvalersi del modello 730 ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Fabio LAVAGNO (SEL) illustra la propria interrogazione, che verte sulla problematica legata all'impossibilità di avvalersi del sostituto d'imposta per i contribuenti pensionati e per quelli privi di occupazione, evidenziando come, secondo una stima effettuata dalla Consulta dei centri di assistenza fiscale (CAF), tale problema riguarderebbe ben 400.000 persone, le quali non porranno avvalersi del sostituto d'imposta e non potranno pertanto vedersi riconosciuto direttamente il rimborso fiscale relativo alle spese da loro sostenute nel 2012.
In tale contesto, fa presente come per tali tipologie di contribuenti, peraltro in tendenziale aumento a seguito dell'acuirsi delle difficoltà economiche ed occupazionali, e che già versano in situazioni di evidente difficoltà economica, non resti altra soluzione che quella di presentare il modello UNICO, attraverso il quale, però, il rimborso giungerà in un arco temporale più lungo, che oscilla tra i due ed i quattro anni.
L'atto di sindacato ispettivo chiede, pertanto, al Governo se non ritenga doverosa ed improcrastinabile l'immediata adozione di una normativa che vada incontro ai suddetti contribuenti.
Marco CAUSI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione, la quale affronta la medesima questione oggetto dell'interrogazione 5-00437.
Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Informa inoltre che il Governo ha allo studio un intervento normativo in materia, che potrà essere adottato con lo strumento più rapido possibile, il quale è probabilmente già in via di realizzazione.
Fabio LAVAGNO (SEL), nel giudicare positivamente il fatto che il Governo ha compreso la questione, si dichiara fiducioso che l'intervento normativo cui ha fatto riferimento il Sottosegretario sia adottato tempestivamente e riesca a risolvere efficacemente il problema evidenziato nell'interrogazione.
Marco CAUSI (PD), nell'esprimere la propria fiducia rispetto alle iniziative dell'Esecutivo in materia, chiede un chiarimento circa le modalità con le quali il Governo si accinge ad intervenire su tale tematica, rappresentando la possibilità che il gruppo del Partito Democratico presenti appositi emendamenti in merito nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013. Pag. 63
Evidenzia a tale proposito l'esigenza di dare tempestiva risposta a persone in difficoltà economica che vantano crediti di modesta entità nei confronti dell'Erario, velocizzando il rimborso di tali crediti, i quali non dovrebbero avere impatti sulla finanza pubblica, trattandosi di somme già scontate nei saldi.
Francesco RIBAUDO (PD) ritiene che la questione sollevata dall'interrogazione possa essere risolta anche senza ulteriori interventi normativi, consentendo agli intermediari fiscali di procedere all'asseverazione dei crediti fiscali spettanti a tali contribuenti.
Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alle considerazioni del deputato Ribaudo, ribadisce la necessità di uno specifico intervento in materia, pur riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti in merito.
5-00439 Bernardo e Bergamini: Iniziative per scongiurare la chiusura degli uffici di Equitalia ubicati a Viareggio.
Maurizio BERNARDO (PdL) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale evidenzia la preoccupazione emersa a livello locale per i gravi disagi che la prossima chiusura della sede di Equitalia ubicata nella città di Viareggio provocherà in termini di servizio agli utenti.
In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo se sia a conoscenza di tale vicenda e quali urgenti iniziative intenda adottare per garantire la continuazione del servizio di Equitalia a Viareggio e nell'intera Versilia.
Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Maurizio BERNARDO (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario.
5-00440 Busin: Ammontare dei finanziamenti erogati da Banca Monte dei Paschi di Siena e da UniCredit nei confronti di società sportive.
Filippo BUSIN (LNA) illustra la propria interrogazione, che riguarda l'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, coinvolto negli ultimi anni da una grave crisi, con risvolti anche giudiziari, ed UniCredit, sottolineando come i due istituti di credito, seppur in una situazione di evidente difficoltà finanziaria, abbiano assunto rilevanti impegni sul piano pubblicitario e di sponsorizzazione nel mondo dello sport professionistico.
In tale ambito sottolinea l'importanza di conoscere quale sia l'ammontare di fondi erogato, sia sotto forma di pubblicità e sponsorizzazione, sia in termini di affidamenti, rispettivamente, da MPS alla società AC Siena Calcio ed alla Mens Sana Basket Spa Siena, e da Unicredit alla società AS Roma negli ultimi 7 anni, quanto sia stato erogato, in ogni forma, alle società controllate o collegate alle medesime società sportive da contratti di qualsivoglia natura, nonché quale sia l'ammontare degli eventuali affidamenti, diretti o indiretti, erogati dai due istituti bancari ai dirigenti ed azionisti di riferimento delle medesime società sportive.
L'atto di sindacato ispettivo chiede pertanto al Governo se ritenga che le scelte assunte da MPS siano congruenti con la disciplina concernente l'emissione, e la sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, dei cosiddetti «Monti bond», nonché con gli impegni assunti dalla stessa Banca MPS in sede di emissione dei predetti titoli, e quali eventuali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo.
Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Filippo BUSIN (LNA), nonostante la premessa, nella quale il Sottosegretario ha dichiarato che i quesiti sollevati dall'interrogazione Pag. 64attengono a profili gestionali sui quali il Ministero dell'economia e delle finanze non ha poteri di intervento, si dichiara soddisfatto della risposta, esprimendo compiacimento per il fatto che sono stati finalmente forniti alcuni dati in merito a tale problematica, ed evidenziando l'esigenza di continuare a prestare, anche attraverso l'azione di vigilanza della Banca d'Italia, particolare attenzione a tale questione, che coinvolge, sia pure indirettamente, anche risorse pubbliche.
5-00441 Sottanelli: Iniziative per introdurre nell'ordinamento tributario il principio del contrasto d'interessi.
Gianfranco LIBRANDI (SCpI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, evidenziando come il raggiungimento degli obiettivi di controllo dei conti pubblici e della crescita sia oggi messo a rischio dal deprecabile fenomeno dell'economia sommersa, che, secondo stime della Banca d'Italia del 2012, ammonta a circa 270 miliardi di euro, con un'evasione fiscale calcolata in circa 120 miliardi di euro.
In tale contesto ritiene che, nell'ambito di una generale riflessione sull'ammodernamento del sistema fiscale, andrebbe valutata l'introduzione di meccanismi basati sul «contrasto di interessi» nel rapporto fiscale fra il contribuente che acquista beni, o richiede prestazioni di opere, e chi vende o presta il servizio o l'opera, consentendo, entro limiti stabiliti, la deduzione dal reddito annuale delle spese documentate per l'acquisto di determinati beni o servizi.
Evidenzia come una simile misura, anche qualora non determinasse immediatamente maggiori entrate per l'Erario nel breve periodo, potrebbe essere utilizzata per incentivare l'emersione di base imponibile in alcuni settori particolarmente critici, come quello immobiliare, dell'edilizia, delle prestazioni professionali e delle riparazioni dei veicoli, sottolineando peraltro, come, presumibilmente, essa produrrebbe un aumento del gettito fiscale nel medio periodo.
Alla luce di tali considerazioni, l'interrogazione chiede al Governo se non ritenga opportuna l'adozione di meccanismi fiscali basati sul predetto principio del «contrasto di interessi».
Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo evidenziando come essa affronti un tema di evidente interesse politico, sul quale l'attenzione del Governo è massima. Ritiene quindi opportuno attendere la definitiva maturazione della posizione dell'Esecutivo su tale questione, al fine di poter disporre di più compiuti elementi, non limitandosi ad elencare in modo meramente illustrativo gli aspetti tecnici a favore o contro la misura prospettata, ma sviluppando anche una necessaria valutazione politica sulla materia.
Gianfranco LIBRANDI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta.
5-00442 Barbanti: Partecipazioni azionarie di Equitalia in società estranee all'attività di riscossione.
Daniele PESCO (M5S) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, evidenziando come Equitalia sia una società per azioni totalmente pubblica, i cui azionisti sono l'Agenzia delle entrate, per il 51 per cento del pacchetto azionario, e l'INPS per il restante 49 per cento, preposta alla riscossione nazionale dei tributi.
In tale contesto l'interrogazione evidenzia come Equitalia detenga alcune partecipazioni societarie che appaiono anomale, in quanto del tutto estranee alla funzione propria della stessa Equitalia: si tratta, in dettaglio, della partecipazione nella società GO.VAR Srl di Como, che si dedica al commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo, audio e video, di quella nella SOGESI Srl, società palermitana in fallimento che si occupa di costruzione di edifici residenziali, nonché di quella in STOÀ, istituto di studi per la direzione e gestione di impresa società consortile. Pag. 65
In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo se non intenda procedere, al più presto, alla dismissione delle quote azionarie delle società possedute da Equitalia al di fuori della sua funzione istituzionale, al fine di evitare eventuali anomali affidamenti in house già avvenuti in passato, ma soprattutto per assicurare la corretta gestione del servizio di riscossione dei tributi.
Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Daniele PESCO (M5S), si riserva di approfondire gli elementi informativi forniti con la risposta, rilevando l'esistenza di una consistente discrepanza tra i dati pubblicati sul sito internet di Equitalia in merito alle sue partecipazioni societarie e quelli emersi dall'analisi dei dati in materia esistenti presso il CERVED.
Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
Girolamo PISANO (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, sollecita il Ministero dell'economia e delle finanze, a fornire i dati, già richiesti a margine dell'audizione del Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sollecitati anche attraverso una lettera indirizzata al Gabinetto del Ministro, dei quali il suo gruppo ha ravvisato la necessità per il prosieguo dell'attività parlamentare.
La seduta termina alle 14.15.
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 26 giugno 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.
La seduta comincia alle 14.15.
Indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali.
Audizione del dottor Stefano Visalli, Direttore McKinsey & Company.
(Svolgimento e conclusione).
Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Stefano VISALLI, Direttore McKinsey & Company, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono quindi i deputati Marco CAUSI (PD), Alessandro PAGANO (PdL), Giovanni PAGLIA (SEL), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) e Francesco RIBAUDO (PD), ai quali risponde Stefano VISALLI, Direttore McKinsey & Company, nel corso della cui replica interviene ulteriormente il deputato Marco CAUSI (PD).
Daniele CAPEZZONE, presidente, ringrazia il dottor Visalli e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 15.10.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 26 giugno 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.
La seduta comincia alle 15.10.
Pag. 66Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Daniele CAPEZZONE, presidente e relatore, rileva come la Commissione inizi nella seduta odierna l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 282 Causi e altri e C. 1122 Capezzone e altri, sostanzialmente identiche, le quali recano una delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, nonché della proposta di legge C. 950 Zanetti, recante norme in materia di contrasto all'elusione fiscale e abuso del diritto.
Evidenzia quindi, preliminarmente, come la discussione sulle proposte di legge costituisca un'importante occasione, che occorre non perdere, per realizzare una revisione del sistema tributario, al fine di venire incontro alle impellenti esigenze dei cittadini e del sistema produttivo.
Illustrando le diverse proposte, evidenzia innanzitutto come la proposta di legge C. 1122 riprenda integralmente il contenuto del disegno di legge C. 5291 («Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»), come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 12 ottobre 2012. Ricorda infatti che tale disegno di legge, successivamente esaminato in sede referente dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica, non è riuscito a concludere il proprio iter parlamentare, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere nel dicembre del 2012.
In tale contesto la ripresentazione del progetto di legge, in un testo identico a quello approvato dalla Camera, intende dunque riproporre all'attenzione del Parlamento il lavoro svolto sui temi della revisione del sistema tributario nel corso della XVI legislatura e favorire la ripresa dei lavori parlamentari su tali questioni, con l'auspicio di potersi avvalere, ove sussistano le necessarie condizioni politiche, della previsione regolamentare di cui all'articolo 107, comma 1, del Regolamento della Camera, ai sensi della quale, per i progetti di legge ripresentati nei primi sei mesi della nuova legislatura in un testo identico a quello già approvato dalla Camera dei deputati nella legislatura precedente, può essere abbreviato a quindici giorni il termine entro il quale la Commissione è chiamata a concludere l'esame in sede referente. Considera infatti fondamentale che il tema della riforma del fisco, di cui la proposta di legge potrebbe costituire un significativo tassello, sia posto quanto prima al centro del dibattito parlamentare, individuando in tempi rapidi alcune soluzioni alle esigenze di semplificazione, tutela dei diritti dei contribuenti e riduzione della pressione tributaria sulle famiglie e le imprese che l'attuale recessione economica rende ancora più ineludibili.
Poiché la proposta di legge C. 282 è sostanzialmente analoga alla proposta di legge C. 1122, avverte che procederà all'illustrazione di quest'ultima, dando conto delle eventuali differenze contenute nella proposta di legge C. 282.
Passando quindi ad illustrare il contenuto della proposta C. 1122, rileva come essa si componga di 4 articoli, concernenti alcuni principi generali e le procedure di delega (articolo 1); la revisione del catasto dei fabbricati nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale (articolo 2); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale, norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, nonché la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali (articolo 3); la delega per la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici (articolo 4).
In dettaglio, l'articolo 1 della proposta di legge C. 1122 conferisce una delega al Governo per adottare, entro nove mesi Pag. 67dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale. Al riguardo considera necessario valutare l'ipotesi di allungare i tempi della delega da 9 a 12 mesi, stabilendo la condizione che i primi decreti attuativi debbano essere adottati entro i primi 5/6 mesi.
Ai sensi del comma 1, nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo della proposta in esame, ai seguenti principi generali:
rispetto dei princìpi dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, con particolare riferimento all'articolo 3, in materia di efficacia temporale delle norme tributarie: a tale proposito ritiene che, a differenza del passato, occorra lavorare per rendere i principi fondamentali dello statuto vincolanti per l'amministrazione fiscale, fornendo in tal modo al cittadino-contribuente maggiori garanzie e tutele, non solo sul terreno dell'irretroattività delle norme tributarie, ma anche sul versante dei rapporti tra fisco e cittadino, che devono necessariamente basarsi sui principi, peraltro spesso applicati solo sulla carta, di correttezza, trasparenza, buona fede e pari dignità;
coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale;
coerenza con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti e di adeguamento ai princìpi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea.
In relazione al sopra richiamato principio di delega per il coordinamento con le norme sul federalismo fiscale, ricorda che la finanza regionale e locale è stata caratterizzata, nel corso di questi ultimi anni, da un processo di riforma diretto a dare attuazione al principio dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali sancito nel Titolo V della Costituzione.
Il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie, delineato dalla legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale, è incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale. Il più significativo intervento attuativo della delega, costituito dalla nuova fiscalità municipale, è stato più volte modificato, dopo l'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, mediante la decretazione d'urgenza, dando luogo ad un quadro normativo mutevole ed al momento ancora non a regime, come evidenzia la complessa vicenda dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che ha comportato una significativa maggiorazione di tale tributo.
Successivamente, sul punto sono intervenuti, dapprima, il decreto-legge n. 35 del 2013 (in materia di pagamento dei debiti della PA), che ha modificato i termini di pagamento della prima rata della TARES nell'anno 2013, e, successivamente, il decreto-legge n. 54 del 2013, con il quale è stata disposta la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU, in scadenza il 16 giugno, per determinate categorie di immobili (abitazioni principali e assimilati, terreni agricoli e fabbricati rurali), nelle more di una «complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi», volta, tra l'altro, a «riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale».
Per quanto attiene all'adeguamento ai princìpi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea, rammenta, in estrema sintesi, che le norme dei Trattati europei in materia fiscale prevedono sostanzialmente il divieto di istituire tassazioni discriminatorie, rispetto a quelle applicate sui prodotti nazionali, su prodotti provenienti da altri Stati membri e l'armonizzazione comunitaria dell'IVA, delle imposte di consumo (accise) e delle altre imposte indirette. L'imposizione diretta Pag. 68non è invece armonizzata e rimane di competenza esclusiva degli Stati membri.
Il comma 2 dell'articolo 1 reca disposizioni sulla procedura per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, i quali devono essere corredati di relazione tecnica, stabilendo che le Commissioni parlamentari competenti e per i profili finanziari hanno 30 giorni (prorogabili di altri 10) per l'espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato.
Il comma 3 definisce una procedura rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
Il comma 4 prevede che il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.
Ai sensi del comma 5, nel predisporre i decreti legislativi attuativi, il Governo dovrà intervenire attraverso modifiche o integrazioni dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo contestualmente ad abrogare espressamente le norme incompatibili. Il comma 6 consente altresì al Governo di adottare – seguendo la procedura già descritta – uno o più decreti legislativi recanti il coordinamento formale e sostanziale dei decreti legislativi con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme incompatibili.
Il comma 7 stabilisce che dai decreti delegati di attuazione della delega non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
A tale proposito considera auspicabile, dato il livello di tassazione raggiunto nel nostro Paese, che la politica compia un passo avanti su questi temi e si mostri più coraggiosa, superando lo stato di recessione in cui è precipitato il nostro Paese a causa della crisi e lavorando, in un arco temporale predefinito, per ridurre gradualmente ed effettivamente la pressione fiscale. Sottolinea infatti come l'attuale livello di prelievo sia insopportabile e come le istituzioni siano chiamate a dare una risposta concreta ai cittadini su questa problematica.
L'articolo 2, ai commi da 1 a 3, delega il Governo ad attuare una revisione della disciplina del catasto dei fabbricati, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita. Al riguardo considera cogente l'esigenza di disciplinare una materia, quella catastale, complessa, tutelando i cittadini, garantendo un contraddittorio costante tra le parti in ogni singola fase delle procedure, nonché un rafforzamento della trasparenza in materia.
Tra i principi e criteri direttivi da applicare per la determinazione del valore catastale delle unità immobiliari urbane censite al catasto fabbricati la delega indica, in particolare:
a) assicurare il coinvolgimento dei comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti;
b) definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;
c) operare con riferimento ai rispettivi valori normali, approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;
d) rideterminare le definizioni delle destinazioni d'uso catastali ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;
e) la sola proposta di legge C. 282 stabilisce, giustamente, un ulteriore parametro, ai sensi del quale, nel determinare il valore patrimoniale dell'immobile, per le unità immobiliari colpite da eventi sismici da altri eventi calamitosi il processo estimativo Pag. 69dovrà tener conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzazione determinate da tali eventi;
f) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento.
In connessione con la delega di cui al comma 1 il comma 2 dell'articolo 2 delega, altresì, il Governo ad adottare norme dirette a:
a) ridefinire le competenze e la composizione delle Commissioni censuarie provinciali e della Commissione censuaria centrale;
b) assicurare la collaborazione tra l'Agenzia delle entrate ed i comuni, con particolare riferimento alla raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie all'elaborazione dei valori patrimoniali e delle rendite, introducendo piani operativi, concordati tra comuni o gruppi di comuni e l'Agenzia, volti a stabilire modalità e tempi certi per il rispetto di tali piani;
c) prevedere la possibilità per l'Agenzia di impiegare, mediante apposite convenzioni, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini professionali: a tale riguardo segnala come la proposta di legge C. 282 preveda, inoltre, la possibilità di utilizzare i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, forniti direttamente all'Agenzia dai contribuenti;
d) garantire, a livello nazionale da parte dell'Agenzia, l'uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza rispetto ai dati di mercato dei valori e dei redditi nei rispettivi ambiti territoriali;
e) utilizzare adeguati strumenti di comunicazione, anche collettiva, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio;
f) garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate a evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'IMU, tenendo conto, nel caso delle detrazioni relative all'IMU, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare, come rappresentate nell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), sul quale la Commissione Finanze dovrebbe tornare presto ad esprimersi a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 5 del decreto – legge n. 201 del 2011: a tale riguardo sottolinea come uno degli obiettivi dell'intervento legislativo debba essere non solo di evitare un aggravio fiscale, ma, soprattutto, di puntare verso una riduzione complessiva ed organica del carico fiscale;
g) prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano, in sede di revisione generale del catasto, la possibilità per il contribuente di richiedere, in sede di autotutela, una rettifica delle nuove rendite attribuite, con obbligo di risposta entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza;
Il comma 3 reca una norma di garanzia ai fini dei saldi di bilancio, stabilendo che dall'attuazione dei precedenti commi dell'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: conseguentemente, per le attività da essi previste dovranno essere utilizzate prioritariamente le strutture e le professionalità già esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.
L'articolo 2, ai commi 4 e 5, conferisce una delega al Governo al fine di introdurre nell'ordinamento disposizioni dirette a definire una metodologia di rilevazione dell'evasione, riferita a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i dati di contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe Pag. 70tributaria, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti, stabili nel tempo, cui garantire una adeguata pubblicizzazione. A tal fine si prevede che i risultati siano calcolati e pubblicati a cadenza annuale.
Si stabilisce inoltre l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una Commissione composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dalla Banca d'Italia e dalle altre amministrazioni interessate.
La Commissione, i cui componenti non hanno diritto a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi di spese, redige un rapporto annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, al fine di:
1) diffondere le misurazioni sull'economia non osservata, assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;
2) valutare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva, effettuando una stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione fiscale e contributiva; a tale riguardo la proposta di legge C. 282 prevede che venga fornita la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale.
La proposta di legge C. 282 dispone inoltre in merito che il Governo, nell'adottare i decreti legislativi attuativi, definisca le linee di intervento per favorire l'emersione di base imponibile, anche attraverso l'emanazione di disposizioni per l'attuazione di misure finalizzate al contrasto d'interessi fra contribuenti, selettivo e con particolare riguardo alle aree maggiormente esposte al mancato rispetto dell'obbligazione tributaria, definendo attraverso i decreti legislativi di attuazione le più opportune fasi applicative e le eventuali misure di copertura finanziaria nelle fasi di implementazione. Ricorda che tale norma era stata introdotta nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge C. 5291, sottolineando inoltre, a tale proposito, come sia possibile ipotizzare in merito una prima fase sperimentale, nonché valutare le varie best practices internazionali che, se ben organizzate e ponderate, hanno ottenuto un notevole successo.
Il comma 5 dispone che il Governo rediga annualmente, all'interno della procedura di bilancio, un rapporto sui risultati conseguiti sul fronte delle misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte riscosse e accertate nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione delle dichiarazioni.
La proposta di legge C. 282 specifica che il rapporto dovrà essere presentato contestualmente alla presentazione del Documento di economia e finanza (DEF) previsto dalla legge di contabilità (articolo 10 della legge n. 196 del 2009), e che – ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), della predetta legge – deve essere presentato entro il 10 aprile di ogni anno.
Il rapporto dovrà indicare, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le quali dovranno essere aggiornate e confrontate i risultati con gli obiettivi evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.
Il comma 6 dell'articolo 2 prevede che il Governo rediga annualmente, all'interno della procedura di bilancio, un rapporto sulle spese fiscali, sulla base di metodi e criteri stabili nel tempo, che consentano anche un confronto con i programmi di spesa. Secondo la disposizione per spesa fiscale si intende qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta, regime di favore.
Contemporaneamente alla redazione del rapporto annuale, il primo periodo del comma 7 delega il Governo ad introdurre norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali (cioè esenzioni, Pag. 71detrazioni, deduzioni) che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione. In tale ambito considera importante prevedere una sensibile semplificazione in materia di spese fiscali, a tutto vantaggio dei contribuenti. Nello specifico ritiene opportuno, se non doveroso, procedere anche al riassetto o alla riorganizzazione delle spese fiscali, degli incentivi e dei contributi a favore delle imprese che, oggi, appaiono totalmente o parzialmente ingiustificate o comunque superate alla luce delle mutate esigenze economico-sociali. L'idea guida in materia potrebbe, o dovrebbe, essere quella di utilizzare le risorse rese disponibili dalle maggiori entrate o dalle minori spese per operare parallelamente una riduzione dell'imposizione fiscale e contributiva gravante sulle imprese. Inoltre reputa importante implementare il modello delle compensazioni, secondo il modello già inserito nel decreto-legge sui debiti della PA.
Il comma 8 delega altresì il Governo ad introdurre norme dirette a coordinare le norme di attuazione dei criteri di delega sulla rilevazione dell'evasione fiscale e sulla revisione delle spese fiscali con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dall'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011.
Il comma 8 della proposta di legge C. 282 delega invece il Governo ad introdurre, a valere sulle risorse rivenienti dal predetto Fondo, norme volte a riformare l'imposta sui redditi delle persone fisiche sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
riduzione dell'aliquota relativa al primo scaglione e al terzo scaglione di reddito;
mantenimento di un regime delle agevolazioni fondato sul sistema delle detrazioni e concentrazione delle agevolazioni sulle detrazioni da lavoro e per il sostegno dei carichi familiari, con attenuazione della decrescenza della detrazione da lavoro: in questo senso considera opportuno valorizzare l'indicazione in merito contenuta nella proposta di legge C. 282, la quale propone, appunto, di ridurre le aliquote, ritenendo che si possa discutere circa le modalità con cui operare in questa direzione, ma non sulla necessità di compiere tale passo.
Il comma 1 dell'articolo 3 delega il Governo ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive, al fine di disciplinare il principio generale di divieto dell'abuso del diritto, del quale viene fornita una prima definizione che comprende la fattispecie dell'elusione. La norma specifica che costituisce abuso del diritto l'uso distorto di strumenti giuridici allo scopo prevalente di ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione.
A tal fine si prevede che l'abuso del diritto si configuri nel caso in cui lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali risulti come causa prevalente dell'operazione abusiva. Al contrario, se l'operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali, l'abuso non si configura. Si precisa che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente.
La fattispecie abusiva è inopponibile all'amministrazione finanziaria, la quale può disconoscere immediatamente l'indebito risparmio d'imposta.
Nell'ambito dei principi e criteri direttivi è prevista un'implementazione della disciplina procedurale sotto i seguenti profili:
per quanto riguarda il regime della prova, a carico dell'amministrazione è posto l'onere di dimostrare il disegno abusivo e le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici Pag. 72utilizzati nonché la loro non conformità ad una normale logica di mercato, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali che giustificano il ricorso degli strumenti giuridici utilizzati: come criterio generale, quindi, a prescindere dall'abuso, ritiene importante stabilire con fermezza, nella delega, il principio secondo cui spetta all'amministrazione finanziaria dimostrare i comportamenti distorsivi dei contribuenti, a differenza di quanto si registra, purtroppo, nell'assetto attuale, nel quale sono spesso le presunzioni di colpevolezza a prevalere, costringendo il contribuente a dimostrare la correttezza del proprio comportamento;
per quanto attiene alla motivazione dell'accertamento, si prevede che nell'atto di accertamento deve essere formalmente e puntualmente individuata la condotta abusiva, a pena di nullità dell'accertamento stesso;
con riferimento al contraddittorio e al diritto di difesa, si sancisce il principio che essi devono essere garantiti in ogni fase del procedimento di accertamento tributario.
La norma di delega è volta a riequilibrare il rapporto tra lo strumento anti-elusione e la certezza del diritto, messa in discussione dalla prassi amministrativa di sindacare ex post le scelte dei contribuenti sulla base di orientamenti non noti al momento in cui le operazioni sottoposte a controllo sono già decise ed effettuate.
La proposta di legge C. 950 Zanetti intende invece disciplinare unitariamente le disposizioni di contrasto all'elusione fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, recependo i principali punti del disegno di legge C. 5291 nella XVI legislatura e abrogando l'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che costituisce attualmente la norma antielusiva di riferimento nell'ambito della disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, anche se applicabile ad un numero chiuso di operazioni.
In aggiunta ai punti in comune con l'articolo 3 delle proposte di legge C. 1122 e C. 282, si prevede, sul fronte delle sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzionabilità della condotta elusiva, introducendo però, in ragione della mancata violazione di norme espresse, sanzioni più tenui di quelle previste per il caso dell'evasione, con previsione di sanzioni, viceversa, più pesanti, qualora il comportamento elusivo si esplichi nell'allocazione all'estero di base imponibile o imposte che sarebbero risultate dovute in Italia, in ragione della particolare gravità e pericolosità sociale di tale ultimo tipo di comportamenti.
Sul fronte delle sanzioni penali, si prevede la sanzionabilità della condotta elusiva solo qualora si esplichi nell'allocazione all'estero di base imponibile o imposte che sarebbero risultate dovute in Italia.
L'articolo 3, commi da 2 a 7, della proposta di legge C. 1122, delega il Governo ad introdurre norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata. A tale proposito, sempre in un'ottica di semplificazione e di supporto ai contribuenti, considera auspicabile puntare con forza su forme di comunicazione e cooperazione preventive rispetto alle scadenze fiscali, operando inoltre il progressivo passaggio al sistema delle dichiarazioni precompilate, riconoscendo la possibilità di inviare al contribuente, e riconsegnare all'amministrazione finanziaria, tramite posta o internet, i modelli precompilati delle dichiarazioni.
A tal fine le imprese di maggiori dimensioni dovranno costituire sistemi di gestione e controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel sistema dei controlli interni. A fronte di ciò saranno previsti minori adempimenti per i contribuenti, con la riduzione delle eventuali sanzioni, nonché mediante forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.
È previsto inoltre l'ampliamento del tutoraggio dell'amministrazione finanziaria Pag. 73nei confronti dei contribuenti, in particolare quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, ai fini dell'assolvimento degli adempimenti, della predisposizione delle dichiarazioni e del calcolo delle imposte e per assisterli nel processo di consolidamento della capacità fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese.
Nell'ambito della riforma del sistema del tutoraggio il comma 5 prevede l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che vi aderiscano.
Il comma 6 delega inoltre il Governo ad ampliare l'ambito applicativo della rateizzazione dei debiti tributari, al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva e di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione. In particolare, si prevede la semplificazione degli adempimenti amministrativi e patrimoniali per accedere alla rateizzazione e la possibilità di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione anche nel caso di accertamento esecutivo. Sottolinea in particolare l'importanza di tale ultimo passaggio, che anticiperebbe, di fatto, le indicazioni in materia contenute nella risoluzione n. 8-00002, approvata dalla Commissione Finanze il 22 maggio scorso, dalla fase della riscossione a quella dell'accertamento.
Il comma 7 prevede la revisione della disciplina degli interpelli, per garantirne una maggiore omogeneità anche ai fini di una migliore tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri.
Il comma 8 delega il Governo a riformare gli attuali regimi fiscali nell'ottica della semplificazione. Dovranno essere semplificati anche gli adempimenti, specialmente quelli che si ritengono superflui ai fini del controllo e dell'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, o comunque non conformi al principio di proporzionalità. In tale ambito, la proposta di legge C. 282 precisa che occorrerà fare riferimento anche alla struttura delle addizionali regionali e comunali, avendo anche riguardo alla tempistica dei versamenti. Dovranno inoltre essere semplificate le funzioni dei sostituti d'imposta, dei CAF e degli intermediari, attraverso il potenziamento dell'utilizzo dell'informatica.
L'articolo 3, ai commi 9 e 10, reca i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio penale, che deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa. Inoltre si prevede la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo, al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti.
Il comma 10 chiarisce quindi la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, in presenza di un reato tributario, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in caso di effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza.
L'articolo 3, al comma 11, indica i principi e i criteri da perseguire nell'introduzione di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali, che riguardano in particolare:
il rafforzamento dell'utilizzo da parte dell'Amministrazione finanziaria di controlli mirati, utilizzando in modo appropriato e completo gli elementi contenuti nelle banche dati e prevedendo, laddove possibile, sinergie con altre autorità pubbliche, nell'ottica di migliorare l'efficacia delle metodologie di controllo, con particolare rafforzamento del contrasto delle frodi carosello, nonché degli abusi nelle attività di incasso e trasferimento di fondi (money transfer) e di trasferimento di immobili (lettera a);
la previsione dell'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento; l'effettiva osservanza, nel corso dell'attività di controllo, Pag. 74del principio di ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di proporzionalità; il rafforzamento del contraddittorio nella fase di indagine e subordinazione dei successivi atti di accertamento e liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale (lettera b));
il potenziamento e la razionalizzazione della tracciabilità dei pagamenti prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità (lettera c));
il potenziamento dell'utilizzo della fatturazione elettronica (lettera d)), come strumento di semplificazione, sburocratizzazione e incentivazione per il contribuente.
L'articolo 3, comma 12, delega il Governo all'introduzione di norme aventi lo scopo di rafforzare la tutela giurisdizionale del contribuente e rendere più efficienti i poteri di riscossione delle entrate degli enti locali. Sono inoltre previsti ulteriori principi di delega in materia di riscossione.
I principi e i criteri direttivi afferenti al rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente sono i seguenti:
ampliamento dell'istituto della conciliazione giudiziale relativamente alle controversie tributarie di competenza delle commissioni tributarie (lettera a));
miglioramento dell'efficienza delle commissioni tributarie attraverso la ridistribuzione territoriale del personale giudicante (lettera b));
progressivo superamento del principio della compensazione delle spese all'esito del giudizio (lettera e)).
In tale contesto considera auspicabile che, nel settore della riscossione, sia restituita centralità al Ministero dell'economia e delle finanze rispetto al ruolo affidato alle agenzie fiscali, che siano affrontate e risolte le criticità della riscossione locale, evitando di ricorrere a continue proroghe, che sia superata, o quantomeno limitata ai casi più gravi, come previsto dalla già citata risoluzione approvata dalla Commissione Finanze, ogni forma di applicazione del principio del cosiddetto «solve et repete» e che sia inoltre rimodulata la disciplina relativa alla riscossione frazionata.
Per quanto riguarda il miglioramento dell'efficienza dei poteri di riscossione delle entrate degli enti locali, la proposta di legge reca, alla lettera c) del comma 12 dell'articolo 3, una specifica delega, dettando i seguenti princìpi e criteri direttivi:
assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione mediante la revisione della normativa vigente,
assicurare competitività, certezza e trasparenza, nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di riscossione.
Si prescrive quindi il rispetto della normativa europea, nonché una adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso; l'assoggettamento delle attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti; la previsione di un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; la previsione di specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi.
Al riguardo ricorda che il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2013 ha consentito ai comuni di continuare ad avvalersi di Equitalia fino al 31 dicembre 2013.
La lettera f) del comma 12 del medesimo articolo 3 prevede quindi la non pignorabilità dei beni mobili strumentali Pag. 75all'esercizio di arti, imprese e professioni, necessari al proseguimento dell'attività economica, mentre la lettera g) dispone l'ampliamento della possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, e riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi.
Segnala, peraltro, come il comma 6 dello stesso articolo 3 preveda l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione.
Al riguardo rammenta che proprio sul tema della riscossione, la richiamata risoluzione 8-00002, approvata all'unanimità dalla Commissione Finanze, impegni il Governo a fornire maggiore flessibilità alle procedure di riscossione coattiva dei tributi, al fine di evitare che gli strumenti della riscossione possano pregiudicare la sopravvivenza economica del soggetto debitore, salvaguardando in tal modo gli stessi interessi erariali, nonché a ricercare soluzioni che consentano un rientro più graduale del debito, prevedendo criteri obiettivi e non discrezionali nella valutazione della situazione economico-finanziaria del contribuente, in particolare procedendo, tra l'altro:
ad ampliare il numero massimo di rate in cui può essere ripartito il debito;
ad escludere l'applicazione degli istituti dell'espropriazione forzata immobiliare e dell'ipoteca sulla prima casa di abitazione del debitore;
ad estendere gli attuali limiti alla pignorabilità dei beni utilizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale e professionale ai debitori costituiti in forma societaria, previa proposizione di un piano di rientro rateizzato dei debiti;
a dare sollecita attuazione all'articolo 10, comma 13-quater, del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede la sostituzione dell'attuale sistema di remunerazione delle attività di riscossione, basato sull'aggio, con un meccanismo basato invece sul rimborso dei costi fissi legati alle attività di riscossione;
a ridurre l'entità degli interessi di mora gravanti sul contribuente in caso di ritardato pagamento;
a verificare l'efficacia ed efficienza del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate comunali, al fine di rendere omogenee le procedure in materia, recependo, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento, le procedure e gli istituti vigenti per la gestione dei ruoli, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
a valutare l'opportunità di limitare in materia tributaria ogni forma di applicazione del principio del cosiddetto «solve et repete» e di rimodulare la disciplina della riscossione frazionata.
Tale tematica costituisce inoltre oggetto dell'intervento del decreto-legge n. 69 del 2013, il quale, all'articolo 52, contiene norme in materia di pignorabilità dei beni e di rateizzazione dei debiti tributari che si pongono nel senso indicato dalla risoluzione n. 8-00002 citata e dai principi di delega appena illustrati. Evidenzia, peraltro, come siano esclusi da tale intervento legislativo altri punti della medesima risoluzione, sui quali occorrerà a suo giudizio lavorare nel corso dell'esame dei provvedimenti di delega. A questo proposito ritiene, inoltre, che in tema di riscossione sarà necessario affrontare anche il problema delle situazioni pendenti, attraverso una doverosa estensione anche a queste ultime dell'intero pacchetto di norme migliorative per il contribuente. Occorre infatti evitare differenziazioni ingiustificate e sperequazioni tra i contribuenti, realizzando un processo di armonizzazione delle tutele in favore dei contribuenti anche sul lato della riscossione, tanto più alla luce dall'ultimo intervento legislativo recato dal predetto decreto – legge n. 69 del 2013.
L'articolo 4, comma 1, della proposta di legge C. 1122 reca i principi e i criteri Pag. 76direttivi cui deve uniformarsi il Governo nell'introdurre norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi.
In particolare, i decreti legislativi devono prevedere l'assimilazione all'IRES dell'imposizione sui redditi d'impresa, compresi quelli prodotti in forma associata, da assoggettare a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con un'aliquota proporzionale allineata all'IRES. Si stabilisce inoltre che le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci (da assoggettare all'IRPEF) devono essere deducibili dalla predetta imposta sul reddito imprenditoriale e si prescrive l'introduzione di regimi forfettari per i contribuenti di minori dimensioni, da coordinare con analoghi regimi vigenti, nonché di possibili forme di opzionalità per i contribuenti.
In merito rileva come l'articolo 3, comma 8, contenga, nel medesimo ambito, una norma di delega di carattere più generale, la quale prevede la revisione sistematica dei regimi fiscali e il loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue. Ritiene che tale aspetto debba essere specificamente oggetto del lavoro della Commissione, per fare in modo che agli interventi di revisione e riordino si abbini anche una logica di riduzione delle aliquote.
Il comma 2 attribuisce al Governo il compito di chiarire la definizione di autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettabilità dei professionisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). In merito la proposta di legge C. 282 precisa che tale definizione dovrà essere adeguata ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale. In tale contesto ritiene utile avviare una riflessione che conduca ad un progressivo superamento dell'IRAP, la cui disciplina appare eccessivamente farraginosa e di difficile comprensione per i contribuenti, con elevati margini di errore e conseguenti contestazioni, al fine di far confluire tale tributo in un'unica e semplice «imposta di impresa».
Il comma 3 dell'articolo 4 della proposta di legge C. 1122 reca i princìpi e criteri direttivi per l'introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni derivanti dagli organismi internazionali e dalla Unione Europea. A tale proposito ritiene che l'ipotesi da seguire potrebbe essere quella di incentivare il modello del ruling internazionale.
Il comma 4 detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega in materia di IVA, che deve avvenire attraverso la semplificazione dei sistemi speciali nonché l'attuazione del regime del gruppo IVA.
Il comma 5 delega inoltre il Governo ad introdurre norme per la revisione delle imposte cosiddette minori, vale a dire le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari.
I commi 6 e 7 conferiscono delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, confermando il modello organizzativo del sistema costituito dal regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi. Al riguardo la proposta di legge C. 282 prevede inoltre il riordino della disciplina relativa agli obblighi di rendicontazione.
In tale ambito, anche al fine di contrastare più efficacemente il gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'esercizio dei giochi pubblici, si prevede il rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché degli esponenti aziendali, stabilendosi altresì Pag. 77specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni. Le norme di delega stabiliscono quindi il riordino e l'implementazione delle disposizioni vigenti relative ai controlli e all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine di rafforzare l'efficacia preventiva e repressiva nei confronti dell'evasione e delle altre violazioni in materia, ivi comprese quelle concernenti il rapporto concessorio.
La sola proposta di legge C. 1122 prevede inoltre, anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico, l'istituzione dell'Unione ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti, nonché, nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, la destinazione al pagamento delle vincite di una percentuale della raccolta totale compresa tra il 74 e il 76 per cento.
L'articolo 5 della proposta di legge C. 282, riprendendo il contenuto dell'articolo 5 del disegno di legge C. 5192, come introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Finanze del Senato nel corso della precedente Legislatura, delega il Governo ad introdurre nuove forme di fiscalità al fine di preservare e garantire l'equilibrio ambientale (green taxes).
Si prevede inoltre la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici anche in funzione del contenuto di carbonio, come previsto dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Il gettito derivante dall'introduzione della carbon tax è destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili.
Al fine di non penalizzare, sotto il profilo della competitività, le imprese italiane rispetto a quelle europee, l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la fiscalità ambientale sarà coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata decisa a livello europeo.
Prospetta quindi l'ipotesi di costituire un Comitato ristretto, al fine di approfondire, attraverso modalità snelle, i diversi temi specifici affrontati dai provvedimenti in esame.
Marco CAUSI (PD), limitandosi ad affrontare solo le questioni di metodo, ritiene che rappresenti un notevole esercizio di onestà intellettuale e di responsabilità istituzionale il fatto che quasi tutti i gruppi politici presenti in Commissione abbiano deciso di riprendere il testo del provvedimento di delega per la riforma del sistema fiscale statale, come approvato dalla Camera nel corso della precedente Legislatura, presentando la proposta di legge C. 1122, la quale è stata sottoscritta sia dai gruppi di maggioranza, sia dalla maggior parte dei gruppi di opposizione. Il fatto che la Commissione, nella sua quasi totalità, abbia deciso di non disperdere in materia il notevole lavoro svolto nel corso della XVI Legislatura, testimonia infatti della volontà di portare a compimento un intervento che porterebbe benefici all'intero Paese e che consentirebbe la modernizzazione del sistema tributario.
In tale contesto non considera utile procedere nuovamente alle audizioni già svolte sul provvedimento, sia dalla Camera sia dal Senato, nella passata Legislatura, ritenendo che, ai fini dell'istruttoria legislativa, possano essere messe a disposizione di tutti i componenti della Commissione le memorie depositate dai soggetti auditi, ai quali potrà eventualmente essere chiesto di integrare per iscritto, ove lo ritengano, i contributi già forniti alla Commissione. Considera invece necessario procedere, nei prossimi giorni, all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di acquisire la posizione dell'Esecutivo sull'intervento legislativo, che, peraltro, secondo le dichiarazioni dello Pag. 78stesso Ministro, rappresenta un aspetto fondamentale del programma di Governo.
Ritiene inoltre opportuno ripristinare l'articolazione del provvedimento, prevista nel testo originario del disegno di legge C. 5291 in 17 articoli, che erano stati successivamente accorpati in soli 4 in ragione dell'esigenza di porre sul testo la questione di fiducia in occasione dell'esame presso la Camera, considerando a tale riguardo preferibile poter suddividere meglio le diverse tematiche affrontate dall'intervento legislativo ed affrontarle quindi in modo più ordinato e razionale.
Sottolinea quindi come l'esame del provvedimento comporterà un notevole impegno per la Commissione, la quale non potrà dunque limitarsi ad utilizzare gli spazi di tempo residui rispetto ad altre attività legislative, dichiarando in tale contesto la disponibilità del proprio gruppo a costituire un Comitato ristretto.
Si riserva quindi di intervenire successivamente sugli aspetti di merito dell'intervento legislativo.
Giovanni PAGLIA (SEL), pur comprendendo l'esigenza di tener conto del lavoro svolto dalla Commissione sui temi della riforma del sistema fiscale nel corso della precedente Legislatura, evidenzia come circa il 30 per cento delle forze politiche presenti attualmente in Parlamento non abbiano potuto partecipare, come soggetti politici, a tali attività. Pertanto ritiene che la maggioranza debba consentire a tutti i gruppi spazi adeguati di esame, anche attraverso lo svolgimento di alcune audizioni. Nel sottolineare come il proprio gruppo non intenda assumere alcun atteggiamento ostruzionistico, rileva, infatti, la necessità di disporre di tempo sufficiente per approfondire le numerose tematiche sottese al provvedimento, anche solamente per poter analizzare le numerose memorie raccolte nel corso dell'istruttoria legislativa svolta durante la passata Legislatura.
Girolamo PISANO (M5S) concorda con l'opportunità, segnalata dal deputato Causi, di ripristinare l'articolazione originaria dell'intervento legislativo, condividendo inoltre l'opportunità di svolgere alcune audizioni, sia pure senza ripetere l'intero ciclo svolto nella scorsa Legislatura.
Su un piano più prettamente politico, considera necessario comprendere se le altre forze politiche intendano dimostrare disponibilità relativamente alle proposte alternative che il Movimento 5 Stelle presenterà rispetto alle indicazioni normative contenute nelle proposte di legge, ritenendo, a tale riguardo, necessario individuare soluzioni più coraggiose. Sottolinea, infatti, come tale aspetto costituirà, per il Movimento 5 Stelle, l'elemento politicamente dirimente rispetto alla possibilità di giungere alla definizione di un testo ampiamente condiviso tra tutti i gruppi.
Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, condivide la necessità di consentire a tutte le forze politiche di analizzare compiutamente, in tempi adeguati, le diverse questioni affrontate dal provvedimento, pur condividendo l'esigenza di velocizzare l'esame. Concorda altresì con l'ipotesi di costituire un Comitato ristretto.
Filippo BUSIN (LNA) sottolinea la necessità di provvedere con urgenza in relazione ad alcuni profili affrontati dalle proposte di legge in esame, come quello della riforma del catasto, soprattutto alla luce dei recenti interventi normativi in materia di IMU, i quali hanno aggravato le già notevoli sperequazioni esistenti nelle rendite catastali, auspicando che la Commissione concluda i propri lavori in tempi brevi, attraverso un lavoro tempestivo ed efficace.
Enrico ZANETTI (SCpI), pur ritenendo positivo avviare la discussione sulla revisione del sistema fiscale partendo dall'esame delle proposte di legge in discussione, sottolinea come esse, salvo per gli aspetti relativi alla rivisitazione del sistema catastale, non realizzino una complessiva riforma dell'ordinamento tributario, ma operino semplicemente un'azione di manutenzione straordinaria della normativa fiscale, lasciando quindi impregiudicata l'esigenza di un intervento riformatore Pag. 79più ampio. Ritiene che tale consapevolezza debba guidare i lavori della Commissione, sia ai fini della chiarezza della dialettica politica, sia in una prospettiva di trasparenza nei confronti dei cittadini.
Con riferimento alle considerazioni formulate dal deputato Pisano, esprime quindi interesse per ogni proposta coraggiosa ed inconsueta che possa valere a migliorare ulteriormente il testo.
Daniele CAPEZZONE, presidente, ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito, ritenendo che sia possibile coniugare l'opportunità di tener conto del lavoro istruttorio già svolto su questi temi nel corso della precedente Legislatura con l'esigenza di velocizzare l'esame e con quella di garantire comunque un adeguato approfondimento delle tematiche in discussione. In questa prospettiva ritiene che domani sarà possibile avviare l'esame sul merito del provvedimento, procedendo quindi alla costituzione di un Comitato ristretto che analizzerà tutte le singole questioni oggetto dell'intervento legislativo.
Condivide altresì la proposta del deputato Causi di utilizzare gli elementi di informazione acquisiti nel corso dell'istruttoria legislativa svolta sul disegno di legge C. 5291 nella XVI Legislatura, nonché di procedere quanto prima all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, che era del resto già atteso in Commissione per illustrare le linee programmatiche del suo Dicastero, ricordando, peraltro, che l'esame del provvedimento sarà seguito dal Viceministro Casero, al quale è stata assegnata la delega sulla revisione del sistema fiscale.
Marco CAUSI (PD), comprende le esigenze di approfondimento emerse nel corso della discussione odierna, reputando, peraltro, che esse possano essere certamente contemperate con quelle di assicurare un sollecito esame del provvedimento. A tale riguardo, pur ritenendo non opportuno stabilire termini cogenti per la conclusione dell'esame, auspica che esso possa concludersi entro il prossimo mese di luglio. Ritiene, peraltro, che più precise decisioni potranno essere assunte in un momento successivo.
Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.
La seduta termina alle 15.40.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 26 giugno 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.
La seduta comincia alle 15.40.
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati.
(COM(2012)629 final).
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1o gennaio 2013 – 30 giugno 2014.
(17426/12).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 1).
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.
Michele PELILLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare congiuntamente, ai fini della formulazione del parere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1), il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio Pag. 80dell'Unione europea per il periodo 1o gennaio 2013 – 30 giugno 2014 (17426/12).
Nel rilevare innanzitutto la rilevanza delle questioni affrontate dai documenti in esame rientranti negli ambiti di competenza della Commissione, nonché la grande complessità dei temi oggetto dei documenti stessi.
Segnala quindi come sulle tematiche relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione abbia inciso, da ultimo, la riforma realizzata con la legge n. 234 del 2012, la quale innova, sostituendola integralmente, la legge n. 11 del 2005, realizzando una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
Le principali novità apportate dalla legge n. 234 riguardano, particolare:
il rafforzamento del raccordo tra Parlamento e Governo nella formazione della posizione italiana nei processi decisionali dell'UE, prevedendo nuovi o più articolati obblighi di informazione del Governo alle Camere, ribadendo l'obbligo del Governo di assicurare la coerenza delle posizioni assunte in sede europea con gli atti di indirizzo delle Camere, precisando meglio i presupposti per l'attivazione della riserva di esame parlamentare e prevedendo inoltre la consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria conclusi anche al di fuori delle disposizioni dei trattati;
una più efficace applicazione delle prerogative attribuite alle Camere dal Trattato di Lisbona, tenendo conto di alcune novità introdotte dal medesimo Trattato: in tale ambito si richiamano i poteri delle Camere sul rispetto del principio di sussidiarietà e si prevede l'intervento parlamentare per l'attivazione del meccanismo del cosiddetto «freno d'emergenza»;
il rafforzamento delle prerogative di informazione e controllo parlamentare sulle procedure giurisdizionali e di contenzioso riguardanti l'Italia, stabilendo la previa informazione delle Camere sulle proposte di nomina e designazioni da parte del Governo dei componenti di talune Istituzioni dell'UE;
l'aggiornamento delle disposizioni relative agli organismi deputati al coordinamento della partecipazione dell'Italia al processo normativo europeo, e in particolare del Comitato interministeriale per gli affari europei;
l'istituzione in ciascun Ministero di nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea, deputati a coordinare all'interno di ciascuna amministrazione la politica europea;
il rafforzamento della partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE, dando la possibilità ai Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di far pervenire alle Camere le osservazioni delle rispettive Assemblee in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà e modificando le norme in materia di nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni, in conseguenza del Trattato di Lisbona;
la migliore definizione della partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea;
la riorganizzazione del processo di recepimento della normativa europea, prevedendo, in particolare, lo sdoppiamento dell'attuale legge comunitaria in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto sarà limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie, e la legge europea, che, più in generale, conterrà disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo; con specifico riguardo alla legge di delegazione, vengono disciplinati alcuni aspetti della Pag. 81procedura per l'esercizio delle deleghe e vengono definiti i princìpi e criteri generali di delega attualmente regolati, di anno in anno, in ciascuna legge comunitaria; fra i princìpi di delega viene introdotto il cosiddetto gold plating, volto ad evitare la possibilità per il legislatore delegato di prevedere in sede di recepimento livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli richiesti dalle direttive stesse e si prevede inoltre la possibilità per il Governo, nel caso in cui insorgessero nuove esigenze di adempimento, di presentare un ulteriore disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre dell'anno;
la ridefinizione delle disposizioni in materia di contenzioso, disciplinando i ricorsi alla Corte di Giustizia ed il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici responsabili di violazioni;
la disciplina organica della materia degli aiuti di Stato, prevedendo, tra l'altro, le condizioni in base alle quali è ammessa la concessione di aiuti pubblici per calamità naturali, il divieto di concessione degli aiuti alle imprese che hanno beneficiato di aiuti giudicati illegali e che non sono stati rimborsati, nonché la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sull'esecuzione della decisione di recupero.
Ricorda quindi che l'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea si svolge secondo la procedura stabilita dalla Giunta per il regolamento della Camera nel parere del 14 luglio 2010, nel quadro definito dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, il quale prevede due distinte relazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea:
una, programmatica, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo;
l'altra, consuntiva, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, delle attività svolte dal Governo nell'anno precedente con indicazione del seguito dato agli indirizzi del Parlamento.
La scelta di esaminare la relazione programmatica congiuntamente agli strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni europee, consente di realizzare un'apposita sessione parlamentare di fase ascendente dedicata alla valutazione e al confronto, per ciascun anno, tra le priorità politiche e legislative delle Istituzioni dell'Unione europea, da un lato, e quelle del Governo, dall'altro.
Rileva, in questo caso, come la Relazione programmatica fosse già stata trasmessa alle Camere dal precedente Governo, al termine della XVI Legislatura, ma non fosse stata esaminata a causa della conclusione della Legislatura.
Per quanto riguarda il Programma di lavoro della Commissione e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, evidenzia come l'esame di tali documenti intervenga quando sono ormai trascorsi quasi sei mesi del periodo cui essi si riferiscono, riducendo pertanto la rilevanza politica e conoscitiva di tale procedura di esame.
Alla luce di queste considerazioni preliminari, considera opportuno concentrare l'esame prioritariamente sulla Relazione programmatica, che reca numerose indicazioni sugli orientamenti del Governo in merito a materie di competenza della Commissione Finanze, segnatamente per quanto riguarda la politica fiscale e i mercati finanziari.
Passando al contenuto della Relazione programmatica, rileva come essa fornisca, ai sensi del già citato articolo 13 della legge n. 234 del 2012, gli orientamenti programmatici e le priorità dell'Esecutivo in materia di integrazione europea, di gestione delle fasi ascendente e discendente delle politiche europee, nonché in merito agli sviluppi attesi per il 2012 delle politiche dell'Unione europea.
La Relazione si articola, come al solito, in tre capitoli: il Capitolo I affronta le questioni legate al processo di integrazione ed al quadro finanziario pluriennale dell'Unione, Pag. 82il Capitolo II si occupa degli orientamenti e delle priorità nazionali delle politiche e degli atti dell'Unione, mentre il Capitolo III attiene alle iniziative ed agli adempimenti relativi alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, segnatamente per quanto riguarda la prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione, la tutela degli interessi finanziari, la lotta contro la frode e le strategie di comunicazione.
Per quanto riguarda i singoli aspetti di merito della Relazione, con particolare riferimento a quelli che investono i profili di competenza della Commissione Finanze, il Capitolo I segnala come il dibattito sul rafforzamento dell'architettura istituzionale dell'Unione si sia articolato su quattro assi portanti: definizione di un quadro integrato nel settore finanziario – cosiddetta Unione bancaria; nuova cornice comune in materia fiscale e di bilancio; integrazione delle politiche economiche; legittimità e controllo democratico del processo decisionale.
L'asse relativo all'Unione bancaria è quello che ha compiuto i progressi sostanziali più rilevanti, in quanto il Consiglio ECOFIN del dicembre 2012 ha raggiunto un'intesa per la creazione di un Meccanismo unico di vigilanza bancaria, in virtù del quale alla Banca centrale europea è affidato il compito di garantire la supervisione diretta delle banche della zona euro, in stretta cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza, seppure in modo differenziato in base alla dimensione patrimoniale dei singoli istituti. Gli Stati membri non-euro che intendono partecipare al meccanismo potranno aderirvi sulla base di specifici accordi di cooperazione.
In tale ambito il Consiglio ECOFIN ha segnalato l'urgenza di adottare la proposta di direttiva relativa al risanamento e alla risoluzione delle situazioni di crisi bancarie, nonché la proposta di direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi bancari. In particolare il Consiglio ha chiesto alla Commissione europea di presentare entro il 2013 una proposta in materia di risoluzione delle crisi nel settore creditizio, auspicando che su di essa si possa raggiungere un accordo politico entro la prossima consultazione elettorale europea, fissata per il maggio 2014.
Riguardo a tali problematiche la Relazione evidenzia il contributo fornito dal Governo italiano rilevando come l'Italia abbia sempre sostenuto le proposte relative al meccanismo unico di vigilanza bancaria, affermando l'esigenza che tale meccanismo debba essere applicato a tutte le banche europee, assicurando il coordinamento dell'azione svolta in materia dalle autorità nazionali di vigilanza. In particolare, il Governo italiano ha sottolineato la qualità dell'azione di vigilanza svolta dall'autorità di vigilanza italiana che è stata proposta quale modello per il nuovo sistema europeo. A tale proposito la Relazione evidenzia, infatti, come l'Unione bancaria rappresenti uno degli strumenti essenziali per assicurare il miglioramento sistemico del comparto creditizio europeo, sia sotto il profilo della stabilità finanziaria, sia per quanto riguarda la tutela dei risparmiatori.
Passando all'analisi delle specifiche politiche di settore, indicate dal Capitolo II, appare innanzitutto rilevante, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il paragrafo relativo alla politica fiscale.
Per quanto attiene alle tematiche della fiscalità diretta, la Relazione evidenzia in primo luogo l'esigenza di assicurare una migliore interazione tra i sistemi impositivi nazionali, valorizzando quindi le iniziative volte al coordinamento delle politiche fiscali. In tale ambito assumono particolare rilevanza i temi della definizione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, per il rafforzamento della lotta alla frode e all'evasione fiscale e della modifica della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio.
In particolare, per quanto riguarda il primo tema, nel corso del 2013 dovrebbe essere discussa innanzi al Consiglio ECOFIN la proposta di direttiva relativa ad una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), al fine Pag. 83di dare ulteriori sviluppi ad un negoziato che si protrae ormai da molto tempo. In tale ambito l'Italia ritiene che occorra dare soluzione alle forme aggressive di pianificazione fiscale, eliminando inoltre gli ostacoli fiscali, derivanti dall'esistenza di 27 regimi fiscali diversi, con cui devono confrontarsi le società operanti nel mercato unico.
Connessa con tale problematica è altresì l'attività svolta a livello UE per quanto riguarda il Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, rispetto al quale ci si è concentrati soprattutto su alcuni comportamenti abusivi che consentono la doppia esenzione dei redditi derivanti da strumenti partecipativi di natura ibrida. Inoltre, è stato deliberato, in sede di Consiglio europeo, di avviare consultazioni con la Svizzera per estendere a quest'ultima i principi del Codice. A tale ultimo proposito l'Italia ha sostenuto l'esigenza che i principi del Codice si applichino ai Paesi terzi senza limitazioni. Segnala altresì come la Commissione europea abbia adottato un piano d'azione volto a rafforzare la lotta nei confronti dell'evasione e dell'elusione fiscale, deliberando altresì due raccomandazioni in materia.
Per quanto riguarda la proposta di modifica della direttiva sulla tassazione dei risparmi, essa intende ampliare l'applicazione della direttiva a tutti i prodotti finanziari equiparabili a forme di investimento, nonché a tutti i veicoli di investimento collettivo, al fine di evitare aggiramenti della disciplina.
Connessa alla proposta di modifica è il mandato negoziale per quanto riguarda la revisione degli accordi in materia con i Paesi terzi (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera) legati con la UE da accordi sulla tassazione del risparmio. Tale revisione intende adeguare le intese esistenti con le disposizioni contenute nella predetta proposta di modifica della direttiva sul risparmio. Al riguardo, evidenzia, comunque, la forte contrarietà in merito da parte dell'Austria e del Lussemburgo, mentre, da parte italiana, si segnala l'esigenza che la rinegoziazione dei predetti accordi tenga conto dei recenti sviluppi internazionali in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Ulteriori aspetti dell'attività comunitaria riguardano la ripresa della discussione sulla proposta di rifusione della direttiva sul trattamento fiscale degli interessi e dei canoni, la quale prevede l'ampliamento dell'ambito di applicazione di tale disciplina e l'allineamento delle soglie di partecipazione societaria a partire dalle quali si può accedere a tale regime: peraltro, anche su tale materia si registrano dissensi in sede negoziale, in quanto l'Italia, assieme ad altri Paesi, ha evidenziato gli effetti negativi che tali modifiche potrebbero avere sui bilanci degli Stati.
Con riferimento ai temi della fiscalità indiretta, la Relazione evidenzia come l'azione dell'Unione europea negli ultimi anni si sia concentrata su tre obiettivi prioritari, condivisi dal Governo italiano:
una tassazione comune del settore finanziario, per limitare le transazioni meramente speculative e circoscrivere il fenomeno dell'azzardo morale, nonché per prefigurare un'entrata autonoma del bilancio dell'UE (attualmente basato, in larga misura, sui contributi dei singoli Stati membri);
la riorganizzazione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto, disciplinato dalla direttiva 2006/112/CE, al fine di semplificare il quadro delle deroghe, delle esenzioni e delle aliquote ridotte, anche in funzione anti-elusiva;
l'introduzione di un quadro comune per la tassazione dei prodotti energetici, che sia coerente con gli obiettivi di tutela ambientale previsti dalla Strategia UE 2020 (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; aumento della quota di energia prodotta con le fonti rinnovabili; promozione dell'efficienza energetica).
In merito alle tematiche dell'IVA, la Relazione sottolinea l'apprezzamento del Governo italiano per le indicazioni contenute nel Libro bianco sul futuro dell'IVA Pag. 84intitolato «Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente adattato al mercato unico», il quale costituisce il seguito del Libro verde pubblicato dall'esecutivo UE nel dicembre 2010, in particolare per quanto riguarda l'allargamento della base imponibile dell'imposta attraverso l'eliminazione per tutti gli Stati membri di talune agevolazioni, quali esenzioni, aliquote ridotte e deroghe.
A tale proposito la Relazione ricorda opportunamente il parere espresso dalla Commissione Finanze nel corso della XVI Legislatura sul Libro verde, con il quale sono stati forniti specifici indirizzi in materia al Governo.
In questo contesto evidenzia come il Libro bianco sia già stato oggetto di dibattito in seno al Consiglio dell'UE, in esito al quale l'ECOFIN del 15 maggio 2012 ha adottato delle conclusioni che fissano alcuni obiettivi prioritari:
realizzare un sistema IVA più semplice, semplificando l'attuale IVA e assicurando l'implementazione del mini sportello unico a partire dal 2015;
rendere più efficiente il sistema IVA, in particolare per quanto attiene alle regole sulle organizzazioni non-profit, ed alla limitazione delle aliquote ridotte;
rafforzare gli strumenti per incrementare la sicurezza del sistema IVA contro i rischi di frode, tenendo conto anche dei nuovi sviluppi tecnologici;
adattare il sistema IVA al mercato unico.
A tale riguardo, segnala come la Commissione europea abbia già presentato la proposta di direttiva sul meccanismo di reazione rapida contro le frodi IVA. Dal momento che la normativa vigente consente agli Stati membri, in caso di frodi IVA, di reagire a tali fenomeni solo in base a complessi regimi di deroga, lo scopo della proposta è di introdurre nella direttiva IVA una base giuridica che, nei casi di frode improvvisa e massiccia tali da dare origine a perdite finanziarie gravi e irreparabili, consenta agli Stati membri di adottare misure di deroga immediate, con una procedura denominata «meccanismo di reazione rapida» (Quick Reaction Mechanism – QRM).
Sulla proposta, che segue una procedura legislativa speciale e su cui il Parlamento europeo si è già espresso nella seduta del 7 febbraio 2013, il Consiglio ECOFIN del 21 giugno ha raggiunto un accordo politico: il testo verrà dunque approvato in via definitiva nelle prossime settimane.
In proposito la Relazione segnala come su tale proposta il Governo italiano abbia posto una riserva d'esame, evidenziando la sua contrarietà ad un collegamento del meccanismo di reazione rapida (MRR) con lo strumento dell'inversione contabile, chiedendo che a tale strumento siano affiancati tutti gli altri mezzi di lotta antifrode, in primo luogo la limitazione del diritto a detrazione o che, comunque, si chiarisca per mezzo di una dichiarazione a verbale che la Commissione non modificherà i parametri utilizzati per la valutazione delle richieste di deroga nonché quali siano gli eventi che possano definirsi «frode ingente ed improvvisa».
Nel medesimo ambito delle iniziative per il contrasto delle frodi IVA la Relazione richiama altresì la proposta di direttiva di modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse charge) alla cessione o prestazione di alcuni beni o servizi a rischio di frodi, la quale è stata oggetto di un difficile negoziato a causa della contrarietà di alcuni Stati, tra i quali l'Italia, i quali hanno espresso perplessità rispetto all'eccessivo ampliamento di tale meccanismo, il quale altererebbe il sistema dell'imposta e inciderebbe negativamente in termini di gettito, ritenendo invece preferibile concentrasi su strumenti di contrasto alle frodi, quali la cooperazione amministrativa ed il meccanismo di reazione rapida appena richiamato.
Nel quadro delle misure per dare seguito al Libro bianco sull'IVA, la Commissione europea ha altresì preannunciato la Pag. 85presentazione di due proposte, rispettivamente per la definizione di una dichiarazione IVA standardizzata, disponibile in tutte le lingue dell'UE, che possa essere utilizzata facoltativamente da tutte le imprese dell'Unione, e per la ridefinizione del campo di applicazione delle aliquote ridotte, nonché ulteriori iniziative per la revisione delle norme sul diritto alla detrazione IVA, la verifica delle norme in materia ormai obsolete, oltre che in merito al regime definitivo di tassazione degli scambi all'interno della UE.
Nel corso del 2012 è stato inoltre approvato il regolamento n. 967 del 9 ottobre 2012 che modifica il regolamento n. 282 del 2011, per quanto riguarda il regime IVA speciale applicabile ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a consumatori finali, al fine di semplificare gli obblighi fiscali per i soggetti passivi, sia UE sia extra UE, che effettuano le predette prestazioni di servizio a consumatori finali stabiliti nell'Unione.
Sempre in tema di IVA, la Relazione annovera tra le priorità per il 2013 l'approvazione della proposta di direttiva proposta di modifica della direttiva 2006/112/CE, relativamente al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei «buoni» («vouchers»), la quale è volta ad introdurre un regime giuridico specifico per la tassazione delle operazioni che comportano l'uso di buoni («voucher»), al fine di colmare le divergenze esistenti nei vari ordinamenti nazionali. In assenza di norme comuni a livello europeo, le normative e le prassi nazionali si sono infatti evolute in modo non coordinato, generando incertezza giuridica e contenzioso, nonché determinando casi di doppia imposizione o non imposizione che ostacolano il corretto funzionamento del mercato unico e possono prestarsi a pratiche elusive. A tal fine, la proposta opera una distinzione tra buoni monouso, soggetti ad imposta al momento dell'emissione, e buoni multiuso, tassati invece al momento del riscatto.
In merito la Relazione rileva come il Governo italiano valuti con favore la proposta di direttiva, pur sottolineando la necessità di approfondire il possibile impatto su settori nazionali che presentano specifiche particolarità.
In termini prospettici, la Relazione evidenzia quindi la volontà della Commissione europea di intervenire nuovamente sul regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 concernente il luogo di tassazione dei servizi, nonché l'intenzione della Presidenza irlandese di trattare la proposta di direttiva e la proposta di regolamento relative al trattamento IVA dei servizi assicurativi e finanziari, presentate fin dal 2007, le quali intendono chiarire e aggiornare le definizioni dei servizi esenti da tale imposta.
Per quanto riguarda l'imposta sulle transazioni finanziarie, è stata definita una proposta di decisione che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie, resasi necessaria a causa dell'impossibilità di raggiungere, su una proposta analoga, l'unanimità dei 27 Stati membri, richiesta dai Trattati in materia di fiscalità.
L'imposta si applicherebbe a tutte le transazioni di strumenti finanziari tra enti finanziari per le quali almeno una controparte della transazione sia stabilita all'interno dell'UE. Lo scambio di azioni e obbligazioni sarebbe tassato con un'aliquota dello 0,1 per cento, mentre per i derivati l'aliquota sarebbe dello 0,01 per cento. Sarebbero escluse le transazioni con la BCE e le banche centrali nazionali, con i fondi di stabilizzazione dell'eurozona (EFSF ed ESM) e con le organizzazioni internazionali riconosciute dagli Stati membri. Sarebbero altresì esclusi i titoli di Stato collocati nel mercato primario.
Il negoziato su tale proposta, che richiede l'unanimità in seno al Consiglio dell'UE e la mera consultazione del Parlamento europeo, sta evidenziando alcuni nodi in seno al Consiglio, legati, da un lato, al fatto che alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, hanno già una tassa analoga a livello nazionale e incontrano delle difficoltà nel passaggio alla soluzione europea; Pag. 86dall'altro, all'individuazione degli elementi da escludere dall'ambito di applicazione della tassa (Italia, Francia e Spagna richiederebbero l'esenzione dalla tassa delle transazioni relative ai titoli di debito pubblico).
Per quanto riguarda la tassazione dell'energia, la proposta di direttiva in materia mira ad adeguare i meccanismi del mercato interno alle nuove esigenze ambientali.
In particolare, in base alla proposta, le imposte sull'energia vigenti sarebbero divise in due componenti: una parte, basata sulle emissioni di CO2 rilasciate dal prodotto energetico, ammonterebbe a 20 euro per tonnellata di CO2; l'altra parte basata sul contenuto energetico (energia effettiva generata dal prodotto misurata in gigajoule – GJ), corrisponderebbe a 9,6 euro/GJ per i carburanti per motori, e 0,15 euro/GJ per i combustibili per riscaldamento. Essa si applicherebbe a tutti i carburanti e combustibili utilizzati per i trasporti e il riscaldamento.
Per allineare completamente la tassazione del contenuto energetico sono previsti lunghi periodi transitori, fino al 2023, in modo da lasciar tempo al settore di adeguarsi al nuovo regime.
Nell'ambito di una procedura legislativa speciale, il 19 aprile 2012 il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere (non vincolante) sulla proposta, prospettando alcuni emendamenti che prevedono, tra le altre cose, di mantenere invariato il vantaggio fiscale di cui beneficia il diesel in molti Paesi membri, rispetto alla benzina, al fine di evitare un aumento del prezzo del diesel (che tuttavia produce più emissioni di CO2 rispetto alla benzina).
La proposta è stata poi esaminata dal Consiglio ECOFIN del 22 giugno 2012, dal quale è emerso un sostanziale accordo tra i Paesi membri circa la fissazione di aliquote minime per la tassazione dei prodotti energetici, lasciando ai singoli Governi la discrezionalità per quanto concerne la ripartizione tra le componenti dell'imposta (CO2 e contenuto energetico).
La Relazione chiarisce che Francia, Belgio, Slovenia e Paesi scandinavi, cui si sono uniti Spagna e Repubblica Ceca, si sono dichiarati a favore della proposta, mentre Regno Unito, Germania e Polonia hanno espresso un giudizio negativo. Nel corso del negoziato, il Governo italiano, senza manifestare un'opposizione radicale, ha formulato numerose riserve, in particolare, in merito alla rigidità del nuovo calcolo della tassazione basato esclusivamente sulla componente CO2 ed energetica dei prodotti e al meccanismo di concatenazione delle aliquote, nonché all'abolizione di alcune agevolazioni.
Ulteriori temi evidenziati dalla Relazione in materia tributaria riguardano la cooperazione amministrativa in materia fiscale e doganale.
A tale proposito la Relazione evidenzia innanzitutto la particolare rilevanza che il Governo annette alla proposta di regolamento che istituisce un programma d'azione per la dogana e l'imposizione fiscale per il periodo 2014-2020 (FISCUS), sulla quale il Consiglio dell'UE ha raggiunto un accordo politico nella riunione del 10 dicembre 2012.
Il programma, che sostituisce il programma «Dogana 2013» terminato il 31 dicembre 2013, mira a facilitare i collegamenti in rete e le iniziative di formazione per il personale delle amministrazioni tributarie e doganali, finanziando al tempo stesso sistemi informatizzati che consentano lo sviluppo di piattaforme on-line nei settori fiscale e doganale.
Inoltre segnala come la Commissione europea abbia presentato, il 12 giugno 2013, una proposta di revisione della direttiva 2011/16/UE, la quale mira ad includere dividendi, plusvalenze e i saldi dei conti all'elenco delle categorie già soggette, in base alla direttiva 2011/16/UE, allo scambio automatico di informazioni a partire dal 1o gennaio 2015, ovvero: i redditi da lavoro, i compensi per dirigenti, i prodotti di assicurazione sulla vita, le pensioni, le proprietà e i redditi immobiliari.
Nell'ambito della cooperazione amministrativa nel settore delle dogane la Relazione segnala come prioritaria l'approvazione della proposta di rifusione del regolamento Pag. 87n. 450/2008 che istituisce il codice doganale comunitario (COM(2012)64), adeguando alcune disposizioni per tener conto degli sviluppi della normativa doganale e di altri settori pertinenti, e allineandole ai requisiti procedurali previsti dal Trattato di Lisbona.
Al riguardo la Relazione sottolinea come le questioni tecniche di maggior rilievo connesse alla proposta (omogeneità dei criteri di controllo; sdoganamento centralizzato; disciplina della temporanea custodia delle merci; trattamento degli operatori economici autorizzati), seppur già esaminate e discusse nel corso del 2012, richiedano ulteriori approfondimenti e una migliore valutazione degli effetti che l'irrigidimento o la semplificazione delle procedure doganali possono avere sui traffici commerciali, sugli operatori economici e sulle amministrazioni coinvolte.
Nel settore doganale la Relazione indica, inoltre, una serie di questioni che dovrebbero essere inserite nell'agenda politica in vista del semestre di Presidenza italiana dell'UE (nel secondo semestre 2014). In particolare, per quanto attiene alla facilitazione al commercio si richiamano i temi:
dello sdoganamento anticipato (cosiddetto preclearing) e del potenziamento dei controlli a posteriori, anche al fine di un miglioramento dei tempi di attesa all'importazione;
del rafforzamento delle sinergie con le autorità portuali per il potenziamento della rete portuale (ad esempio utilizzo di sistemi via web per integrare le informazioni fra terminal portuali e dogane);
della promozione degli scambi con il bacino sud del Mar Mediterraneo, anche nell'ottica del miglioramento del processo di stabilizzazione dell'area;
del rafforzamento dei rapporti con gli Stati Uniti e con la Cina, specie nel delicato settore del traffico dei rifiuti;
dell'avanzamento di programmi di mutuo riconoscimento (in particolare con la Cina e la Svizzera), per agevolare le attività di import/export, garantendo maggiore sicurezza alla catena di approvvigionamento nazionale/internazionale.
Sotto il profilo dei controlli la Relazione evidenzia invece i temi della lotta al contrabbando nelle sue varie e più moderne forme (sottofatturazione, violazione dei contingenti tariffari ed economici, delle norme in materia di origine, delle misure anti-dumping) e della lotta alla contraffazione, della sicurezza dei prodotti e della tutela dell'ambiente, con particolare attenzione al traffico dei rifiuti.
Sotto il profilo degli strumenti operativi si richiama altresì l'esigenza di:
creare squadre investigative comuni di funzionari doganali;
rafforzare i sistemi sanzionatori dell'UE (amministrativi e penali), attraverso sanzioni pecuniarie amministrative rafforzate e sanzioni penali nei casi di maggiore gravità;
integrare i sistemi di analisi dei rischi.
Per quanto concerne le tematiche attinenti alla regolamentazione dei mercati finanziari, la Relazione richiama innanzitutto la valutazione positiva del Governo italiano sulle proposte relative al meccanismo unico di vigilanza bancaria, evidenziando la rilevanza prioritaria che l'Italia annette all'approvazione delle direttive sulla risoluzione delle crisi bancarie e sul sistema di garanzia dei depositi, i quali costituiscono i tre pilastri della Unione bancaria europea, la cui definizione è stata sollecitata dal Consiglio europeo fin dal settembre 2012, al fine di interrompere il circolo vizioso tra crisi del sistema bancario e crisi del debito pubblico.
Per dare seguito alla richiesta del Consiglio europeo, la Commissione è stata incaricata di elaborare misure concernenti:
un sistema di vigilanza centralizzato, facente capo alla Banca centrale europea;Pag. 88
un quadro comune sugli strumenti nazionali di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi, in base alla quale gli Stati membri sarebbero tenuti a istituire un fondo di risoluzione ex ante finanziato dai contributi delle banche ed un meccanismo di prestiti obbligatori tra i sistemi nazionali;
un sistema di garanzia dei depositi;
un meccanismo unico europeo per la risoluzione delle crisi bancarie nell'area euro (e per gli altri Paesi aderenti al sistema di vigilanza unico).
Rispetto al primo punto, è già stato raggiunto un accordo tra Consiglio e Parlamento europeo sulle proposte di regolamento che:
conferiscono poteri alla Banca centrale europea per la vigilanza delle banche cosiddette «sistemiche» della zona Euro, nonché a quelle dei Paesi che vi aderiscano su base volontaria pur non avendo adottato la moneta unica: più specificamente, si tratta degli istituti di credito che hanno attivi per almeno 30 miliardi di euro o un patrimonio almeno pari al 20 per cento del PIL del Paese (circa 187 banche su un totale di 6.000 attive nell'eurozona), mentre le banche sotto tale soglia resteranno sotto la vigilanza diretta delle autorità nazionali, ferma restando la facoltà di avocazione e la responsabilità ultima della BCE;
allineano il vigente regolamento istitutivo dell'Autorità bancaria europea al nuovo assetto della vigilanza bancaria.
Al riguardo segnala come, una volta istituito il sistema centralizzato di vigilanza sul sistema creditizio, il meccanismo europeo di stabilizzazione (European stability mechanism, ESM) potrà ricapitalizzare direttamente (e non più attraverso gli Stati membri, che in questo modo godrebbero del vantaggio di non veder aumentare il proprio debito pubblico) gli istituti bancari.
Sono invece ancora all'esame delle istituzioni dell'UE le proposte relative agli altri due pilastri dell'Unione bancaria.
In merito alla proposta di direttiva che istituisce un quadro comune sugli strumenti nazionali di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi, il Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2013 ha raggiunto un accordo generale, che prevede un approccio armonizzato per il salvataggio delle banche (bail-in), pur consentendo una limitata flessibilità nell'applicazione a livello nazionale, e comunque tutelando con un sistema di garanzia i depositi fino a 100.000 euro e l'esame del Parlamento europeo, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria è previsto per la sessione del 23 ottobre 2013.
Per quanto riguarda la proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, una volta raggiunto l'accordo sul quadro comune per la gestione delle crisi bancarie, la Commissione europea dovrebbe presentare una proposta per l'istituzione di meccanismo unico europeo per la risoluzione delle crisi medesime.
Direttamente connesse a tale tematica sono altresì la proposta di direttiva e la proposta di regolamento in materia di requisiti patrimoniali delle banche e delle imprese di investimento (cosiddetto pacchetto CRD IV), sulle quali tuttavia rimangono ancora numerosi gli aspetti politici e tecnici e tecnici ancora aperti.
Sempre nell'ambito del settore bancario, la Commissione europea considera prioritaria la proposta di direttiva per facilitare l'accesso a un conto di pagamento di base, presentata l'8 maggio 2013, la quale agisce su tre ambiti:
prevede che gli Stati membri assicurino che almeno un prestatore di servizi di pagamento offra conti di pagamento con caratteristiche di base, comprendenti servizi quali i prelievi, i bonifici bancari e una carta di debito;
stabilisce che tutti i prestatori di servizi di pagamento forniscano ai consumatori un documento informativo che elenca i principali servizi prestati e le spese applicate per ciascuno di essi, consentendo Pag. 89di confrontare i costi e le condizioni dei conti di pagamento offerti sul mercato;
stabilisce che, qualora il consumatore chieda di trasferire totalmente o parzialmente ad un altro conto gli ordini di pagamento ricorrenti (quali bonifici o addebiti diretti), i prestatori di servizi di pagamento debbano occuparsi di tutte le fasi del trasferimento, completando la procedura entro 15 giorni (30 se il trasferimento avviene tra prestatori situati in Paesi diversi dell'UE) e prestando il servizio gratuitamente.
Dando seguito al Libro verde sul sistema bancario ombra, nel corso del 2013 la Commissione europea dovrebbe inoltre presentare una proposta legislativa sui rischi sistemici connessi a tale sistema, costituito dai fondi comuni monetari, dalla cartolarizzazione e da altre attività quali i prestiti di titoli e le operazioni pronti contro termine eseguite da tutti i tipi di entità finanziarie. La proposta potrebbe riprendere anche alcune raccomandazioni del Gruppo Liikanen sulla riforma strutturale delle banche, tra cui quella di separare le attività di deposito (risparmi e finanziamenti a imprese e famiglie) da quelle di trading ad alto rischio (in titoli e derivati).
La Commissione europea preannuncia altresì la presentazione di una proposta legislativa che dia seguito alla consultazione effettuata nel 2011 con un Libro verde sui pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile, al fine di eliminare la frammentazione del mercato lungo le frontiere nazionali.
Per quanto concerne le ulteriori problematiche dei mercati finanziari, la Relazione richiama una serie di proposte legislative rilevanti sulle quali nel 2013 proseguiranno i negoziati.
Si tratta, in particolare:
della revisione della direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID), comprendente una proposta di nuova direttiva MiFID, che rappresenterebbe un elemento essenziale per creare un sistema finanziario più sicuro, solido, trasparente e responsabile, migliorandone l'integrazione, la competitività e l'efficienza, nonché una proposta di regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, che modifica il regolamento sugli strumenti derivati over the counter;
della revisione del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito;
della proposta di regolamento relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, la quale intende aggiornare e rafforzare il quadro vigente di tutela dell'integrità del mercato e degli investitori introdotto dalla direttiva sugli abusi di mercato (2003/6/CE);
della revisione della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV), concernente le funzioni di depositario nell'ambito dell'operatività dei fondi di investimento armonizzati (OICVM), nonché le relative politiche retributive e le sanzioni, al fine di adeguare ed armonizzare il quadro normativo dei fondi armonizzati destinati alla clientela retail sia alle novità normative in ambito europeo, sia alle evoluzioni delle operatività sui mercati finanziari;
della proposta di regolamento sui depositari centrali di titoli (CSD), volta a regolamentare in modo armonizzato il regime di autorizzazione e supervisione di tali entità, le quali detengono titoli per conto di altri, accettano valori mobiliari dagli emittenti per la loro custodia, per la loro registrazione e per l'organizzazione della movimentazione degli stessi fra i conti dei loro partecipanti;
della revisione della direttiva 94/19/CE sui sistemi di garanzia dei depositi bancari (DGS), la quale intende incrementare e armonizzare i livelli d'indennizzo concessi ai depositanti e armonizzare i metodi di finanziamento dei sistemi d'indennizzo nell'Unione e sulla quale tuttavia si registra una fase di stallo nei negoziati, in particolare per quanto riguarda il meccanismo di finanziamento del sistema, che prevede, tra l'altro, l'obbligo per i diversi Pag. 90sistemi nazionali, di prestarsi, in caso di necessità, le risorse necessarie al rimborso dei depositanti;
della rifusione delle direttive in materia di conti annuali e consolidati delle società di capitali (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE), la quale intende, da un lato, semplificare gli obblighi relativi alla redazione dei bilanci annuali e consolidati, riducendone nel contempo i costi, e, dall'altro, giungere ad un grado di armonizzazione maggiore tra le legislazioni degli Stati membri;
della modifica della direttiva cosiddetta «Transparency» (2004/109/CE), al fine di migliorare il grado di trasparenza delle informazioni prodotte dalle società emittenti, ridurre i relativi costi amministrativi e prevedere la pubblicazione delle sanzioni e misure adottate in merito.
Con riferimento alle problematiche del diritto societario, segnatamente in relazione al tema dell'armonizzazione del diritto societario, la Relazione segnala le proposte volte a costituire contesti strutturali che sostengano l'intero ciclo della vita delle imprese, favorendone la competitività, l'internazionalizzazione e l'accesso al credito, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese. In tale contesto evidenzia il forte sostegno del Governo italiano alle iniziative volte alla semplificazione ed alla trasparenza, quali le proposte di direttiva in materia di contabilità e certificazione, nonché quelle relative ai fondi di «venture capital» e ai fondi per l'impresa sociale, che dovrebbero costituire un utile strumento per il finanziamento delle imprese ed, in particolare, delle PMI.
A tale ultimo proposito la Relazione richiama altresì l'attivazione di una rete europea di cosiddetti «equity angels», volta a sostenere la diffusione degli investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, la quale potrà risultare utile per quelle imprese che intendano avviare una strategia finanziaria innovativa e vogliano emanciparsi dall'eccessiva dipendenza dal credito bancario.
Parzialmente connesse con le problematiche appena richiamate sono le iniziative in materia di giustizia civile, tra le quali meritano particolare attenzione, in quanto attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, due proposte di regolamento, le quali potranno produrre effetti positivi per il rafforzamento della tutela del credito e l'efficienza delle procedure di insolvenza.
La prima proposta, presentata dalla Commissione europea nel luglio del 2011, ed attualmente all'esame del Consiglio, intende istituire un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, e consentire al creditore di ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo sulle somme di denaro dei conti bancari del debitore.
La seconda proposta, presentata dalla Commissione a dicembre del 2012, ed attualmente all'esame del Consiglio, intende modificare il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza, al fine di superare le lacune e le criticità emerse nell'applicazione del regolamento n. 1346/2000. A tal fine, la proposta chiarisce la nozione di «centro degli interessi principali del debitore» (COMI), prevede un sito in cui registrare le procedure di insolvenza, reca norme per il miglioramento del funzionamento del sistema di informazione e coordinamento, ed estende l'ambito di applicazione allo stato di preinsolvenza.
Per quanto riguarda le iniziative di politica industriale, la Relazione evidenzia, per gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, l'introduzione nella normativa nazionale italiana di un quadro normativo organico in materia di start-up innovative, attraverso l'emanazione del decreto-legge n. 179 del 2012, ispirato al Rapporto «Restart, Italia !» elaborato dal gruppo di lavoro istituito nell'aprile 2012 dal Ministro dello sviluppo economico, con la consultazione di centinaia di parti interessate del settore. All'interno di tale disciplina sono contenute numerose norme Pag. 91di favore per tali imprese: dalla riduzione degli oneri per l'iscrizione al Registro delle imprese, alla maggiore flessibilità in materia di emissione di azioni con diritti diversificati, alla disapplicazione della normativa tributaria sulle società di comodo in perdita sistematica.
Con particolare riferimento al reperimento delle risorse finanziarie, sono stati introdotti incentivi fiscali per gli investimenti nelle start-up innovative, attraverso un meccanismo basato su deduzioni e detrazioni, con una soglia massima di investimento, ed è stata inoltre prevista la gestione di portali per la raccolta di capitali di dette società. Oltre a queste misure, sono state previste disposizioni specifiche per i rapporti di lavoro, semplificate le procedure fallimentari, ed è stato inoltre previsto un meccanismo di monitoraggio, da effettuarsi in collaborazione con l'ISTAT, circa la valutazione dell'impatto delle misure introdotte a sostegno delle nuove imprese innovative.
Con riferimento alle iniziative nel settore dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, assume rilevanza per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il tema del contrasto del riciclaggio, anche come strumento di finanziamento del terrorismo.
A tale riguardo la Relazione segnala come nel 2013 gli sforzi saranno dedicati in particolare all'elaborazione di una direttiva per integrare il quadro normativo delineato dalla direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, la quale intende recepire i nuovi standard in materia adottati dalla Financial Action Task Force (GAFI) nel 2012.
Per quanto riguarda il Capitolo III, relativo alle iniziative ed agli adempimenti relativi alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, la Relazione evidenzia innanzitutto come, alla fine del 2012, sia stato raggiunto l'obiettivo di ridurre il numero di procedure d'infrazione pendenti contro l'Italia ad un numero inferiore a 100, numero che peraltro si intende ridurre ulteriormente nel corso del 2013, rafforzando le attività di prevenzione delle infrazioni e intensificando le attività di risoluzione delle infrazioni pendenti.
Il Capitolo III affronta inoltre il tema della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e la lotta contro la frode. A tale proposito la Relazione segnala, per quanto riguarda in particolare le irregolarità nel settore fiscale, come l'azione preventiva e di tutela della legalità, già attuata nel 2012, sarà ulteriormente potenziata, anche attraverso un ampio coinvolgimento delle amministrazioni territoriali, nell'ambito del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (CO.L.A.F.), istituito presso il Dipartimento per le politiche europee.
Con riferimento alle iniziative legislative in tema di procedure di controllo, la Relazione evidenzia l'avanzamento dell’iter di approvazione della proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n.1074/1999, all'interno del quale, su proposta del Governo italiano, è stata inserita una disposizione che consente di effettuare operazioni congiunte, sul modello delle operazioni doganali congiunte, anche nel settore dei fondi europei. Inoltre, è stata prevista la creazione di una rete di punti di contatto nazionali in materia di contrasto alle frodi che renderà più celeri e diretti gli scambi di informazione con l'OLAF.
Passando quindi ad illustrare brevemente il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 (COM(2012)629 final), evidenzia, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, come esso sottolinei la tematica concernente la trasformazione del sistema finanziario dell'Unione, in un quadro più generale di integrazione delle economie e delle politiche economiche degli Stati membri. In questa prospettiva il documento segnala, a livello europeo, l'esigenza di interrompere il circolo vizioso tra Pag. 92indebitamento del settore privato, insufficiente sostenibilità del debito sovrano e debolezza del settore bancario.
A tal fine la Commissione europea ritiene necessario definire un quadro globale che superi le lacune, regolamentari e di vigilanza, emerse nel settore dei servizi finanziari durante la crisi iniziata nel 2008. Lo snodo cruciale di tale problematica riguarda la realizzazione, già all'esame delle istituzioni europee, di un meccanismo di vigilanza unico, primo tassello dell'Unione bancaria europea, e di una regolamentazione unica a livello europeo che interessi tutti gli istituti finanziari, il quale consentirà di rafforzare il sistema finanziario europeo e ripristinare la fiducia, scossa dalle vicende della crisi.
In tale contesto rileva come, sebbene il livello di indebitamento delle famiglie italiane risulti, in media, nettamente più basso del livello europeo, e sebbene il sistema creditizio italiano risulti stabile, non richiedendo i massicci interventi di salvataggio statale che è stato invece necessario operare in altri Paesi della UE, il rafforzamento della vigilanza e regolamentazione europea comporterà marcati effetti positivi proprio per il sistema italiano, il quale è stato pesantemente condizionato sia dal clima di sfiducia determinato dalla crisi dei debiti sovrani per i Paesi a più elevato debito pubblico, e che ha comportato, per la banche di questi Paesi, una sostanziale chiusura dei mercati del credito interbancario, sia dalle asimmetrie esistenti nella regolamentazione e nelle prassi di vigilanza da parte delle autorità bancarie, che risultano in altri Paesi molto meno rigorose ed attente di quelle esercitate in Italia, con conseguente svantaggio concorrenziale a danno delle banche nazionali e dell'intero sistema economico del Paese.
Al Programma è allegato l'elenco dettagliato di tutte le iniziative, legislative e non legislative, che la Commissione intende prioritariamente proseguire nel corso del 2013.
Per quel che attiene al Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1o gennaio 2013 – 30 giugno 2014 (17426/12), esso definisce le priorità in materia individuate dalle future presidenze irlandese, lituana e greca. Il documento si articola in due parti: la prima contiene il quadro strategico, mentre la seconda stabilisce le questioni che si intendono trattare nel predetto periodo di 18 mesi.
Nell'ambito del quadro strategico il documento evidenzia come, negli ultimi 3 anni, il Consiglio abbia dedicato la maggior parte dei propri sforzi a contrastare le sfide poste dalle crisi finanziarie, economica e del debito sovrano. In tale contesto le priorità sono rappresentate dalla stabilizzazione finanziaria della zona euro e dell'Unione europea, in particolare attraverso il rafforzamento dell'unione economica e monetaria. A questo fine, come già evidenziato nel Programma di lavoro della Commissione, il Consiglio rivolgerà la sua azione al completamento dell'unione bancaria, in quanto si ritiene che tale aspetto costituisca un elemento essenziale per assicurare un migliore funzionamento dell'unione economica e monetaria e per ripristinare un maggior clima di fiducia nell'economia europea. In questa prospettiva sarà assicurata la priorità a quelle proposte legislative volte ad integrare, nonché rendere più competitivi ed efficienti i mercati finanziari dell'Unione europea, migliorando la trasparenza nel settore finanziario ed il livello di protezione dei consumatori.
Nell'ambito della seconda parte del Programma, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, segnala in primo luogo le iniziative in materia fiscale, che riguarderanno, per quanto riguarda il settore dell'imposizione diretta:
i negoziati per la revisione degli accordi sulla tassazione dei redditi da risparmio con i Paesi terzi;
la revisione della vigente direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio;
la proposta di direttiva per la definizione di una base imponibile consolidata comune delle imposte sulle società;Pag. 93
la cooperazione rafforzata concernente l'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie.
Per quanto concerne invece l'imposizione indiretta le iniziative prioritarie riguarderanno:
la definizione di un sistema comune di imposta sul valore aggiunto, al fine di contrastare più efficacemente le frodi, semplificare gli adempimenti e ridurre oneri e costi per gli operatori e le amministrazioni fiscali;
la revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
Le Presidenze assumono inoltre l'impegno a proseguire la coordinamento delle politiche fiscali tra gli Stati membri, concentrando in particolare tale cooperazione sulle questioni del contrasto all'evasione ed alla frode fiscale, e della valutazione delle misure fiscali che possono costituire strumenti di concorrenza dannosa.
Il documento evidenzia altresì l'intenzione di portare avanti i lavori nel settore doganale, soprattutto al fine di rafforzare la cooperazione tra i servizi doganali dell'Unione europea, in particolare proseguendo la discussione sulla proposta di regolamento che istituisce un programma di azione per la dogana dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020). In tale contesto le Presidenze intendono inoltre proseguire i lavori sul regolamento concernente il codice doganale dell'Unione, al fine di semplificare e modernizzare le relative normative e procedure, sulla direttiva relativa alle sanzioni doganali, nonché sulle proposte di modifica dei regolamenti concernenti la mutua assistenza tra le autorità doganali degli Stati membri. Tali iniziative costituiranno il presupposto per un ulteriore rafforzamento delle amministrazioni doganali, le quali saranno chiamate anche ad applicare i diritti di proprietà intellettuale, nonché ad attuare il nuovo piano di azione in materia per il periodo 2013-2016.
Con riferimento al settore dei servizi finanziari, il documento sottolinea l'importanza di rafforzare l'integrazione finanziaria all'interno dell'Unione, al fine di favorire la competitività ed efficienza dei mercati finanziari della UE, potenziandone la trasparenza, rafforzando i meccanismi di protezione dei consumatori e assicurando la solidità dei requisiti patrimoniali di tutti gli agenti finanziari. In tale ambito la priorità è costituita dalla realizzazione dell'Unione bancaria europea, con particolare attenzione alle proposte concernenti la vigilanza bancaria, la garanzia dei depositi e la creazione di un quadro comune di risoluzione delle crisi bancarie, nella prospettiva di assicurare condizioni di parità tra tutti gli operatori del settore.
Strettamente connessa con le tematiche dei mercati finanziari è la questione relativa all'accesso ai finanziamenti delle piccole e medie imprese, la quale a sua volta rappresenta uno degli aspetti più importanti del programma per la competitività delle PMI. In tale ambito le Presidenze intendono assicurare il monitoraggio delle iniziative adottate nel quadro dello «Small Business Act» specificamente per quanto riguarda tale problematica.
Per quanto riguarda il settore del diritto societario, l'obiettivo delle tre Presidenze è quello di concludere la revisione dell'ottava Direttiva, per quanto riguarda la revisione legale dei conti, nonché di adottare il Regolamento sui requisiti specifici della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico. Inoltre, le Presidenze si adopereranno per far avanzare i negoziati concernenti lo Statuto della Fondazione europea, nel quadro di un più ampio processo di ridefinizione del diritto societario europeo, volto a semplificare e modernizzare ulteriormente tale settore dell'ordinamento.
Nell'ambito delle tematiche concernenti la lotta contro il terrorismo, il Consiglio esprime la propria disponibilità a valutare ogni proposta che la Commissione europea intenda presentare ai fini dell'istituzione Pag. 94di un sistema europeo di controllo delle transazioni realizzate da organizzazioni terroristiche.
Formula quindi fin d'ora una proposta di parere con condizioni ed osservazioni (vedi allegato 5), al fine di consentire ai componenti della Commissione di approfondirne il contenuto, invero piuttosto articolato.
Daniele CAPEZZONE presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.
Marco CAUSI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, ricorda che nella seduta di ieri l'Assemblea ha discusso alcune mozioni ed una risoluzione sulle problematiche relative al risarcimento per i danni biologici subiti dalle persone vittime di incidenti stradali, volte sostanzialmente ad impegnare il Governo a ritirare lo schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente la Tabella per la quantificazione del risarcimento di tali danni, che dovrebbe sostituire gli attuali criteri in materia stabiliti solo in via giurisprudenziale. In tale contesto sono state approvate alcune mozioni ed una risoluzione, una delle quali prevede che il predetto decreto del Presidente della Repubblica sia adottato solo successivamente ad un esame della materia da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
A tale proposito invita il Presidente a farsi portavoce, presso il Presidente della Camera, dell'esigenza che la Commissione Finanze sia pienamente coinvolta in questa fase di approfondimento, trattandosi di una tematica che incide sulle competenze attribuite alla Commissione stessa, tra le quali si annovera, come è noto, anche la materia assicurativa, oltre a coinvolgere gli ambiti di interesse della Commissione Giustizia e della Commissione Affari sociali. Ritiene, infatti, che, in tale ambito occorra tener conto anche dei costi, legati ai sinistri con danni alla persona, ricadenti su quanti abbiano stipulato un contratto di assicurazione RC auto, nonché dei relativi impatti sui contribuenti, al fine di giungere ad un punto di equilibrio tra tutti i diversi interessi in gioco.
Richiama inoltre l'esigenza di ricevere quanto prima risposta dal Governo in merito alle tematiche oggetto della sua interrogazione a risposta immediata n. 5-00378, concernente la revisione della normativa della cessione, da parte dei comuni, delle aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare, svolta nella seduta del 19 giugno scorso, in risposta alla quale il Sottosegretario per l'economia e le finanze intervenuto aveva dichiarato che la relativa competenza spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tale proposito ritiene necessario sciogliere rapidamente la questione, ottenendo una risposta in merito da tale ultimo Ministero, presso la Commissione Finanze o presso la Commissione Ambiente territorio e lavori pubblici.
Daniele CAPEZZONE presidente, esprime l'impegno ad affrontare le questioni segnalate dal deputato Causi.
La seduta termina alle 15.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 26 giugno 2013.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.
Pag. 95