ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

Seduta n. 564 di lunedì 8 febbraio 2016

INDICE


ATTI DI INDIRIZZO:

Mozioni:
  Alli  1-01141  33767
  Plangger  1-01142  33769

Risoluzioni in Commissione:
 VIII e XIII Commissione:
  Gagnarli  7-00911  33772
 VI Commissione:
  Laffranco  7-00910  33774

ATTI DI CONTROLLO:

Presidenza del Consiglio dei ministri.

Interrogazioni a risposta in Commissione:
  Fabbri  5-07698  33775
  Pesco  5-07700  33776

Interrogazioni a risposta scritta:
  Catanoso  4-12001  33780
  Tofalo  4-12002  33781

Affari esteri e cooperazione internazionale.

Interrogazione a risposta in Commissione:
  Rabino  5-07701  33781

Beni e attività culturali e turismo.

Interrogazione a risposta in Commissione:
  Brescia  5-07697  33782

Interrogazione a risposta scritta:
  Gagnarli  4-12004  33785

Economia e finanze.

Interrogazioni a risposta scritta:
  Catanoso  4-12000  33786
  Lattuca  4-12003  33787

Interno.

Interrogazioni a risposta scritta:
  Tofalo  4-11998  33788
  Spadoni  4-11999  33788

Lavoro e politiche sociali.

Interrogazione a risposta in Commissione:
  Fassina  5-07699  33790

Salute.

Interrogazione a risposta orale:
  Braga  3-01993  33790

Apposizione di firme a mozioni  33791

Apposizione di una firma ad una interrogazione  33791

Pubblicazione di testi riformulati  33791

Interrogazioni a risposta in Commissione:
  Rostellato  5-07684  33791
  Quartapelle Procopio  5-07696  33792

Interrogazione a risposta scritta:
  Molteni  4-11979  33793

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo  33794

ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:

   La Camera,
   premesso che:
    occorre sottolineare come, attualmente, non esista una definizione chiara ed uniforme del lavoro frontaliero: una mancanza che produce complesse conseguenze di ordine pratico nel momento stesso in cui diverse categorie di cittadini potrebbero identificarsi in tale attività;
    risulta, peraltro, complesso prevedere una definizione univoca ed esaustiva per definire il lavoratore transfrontaliero. Nell'accezione comunitaria, ad esempio, il lavoratore frontaliero è colui che risulta occupato sul territorio di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro dove torna in teoria ogni giorno o almeno una volta alla settimana;
    questa definizione si applica comunque solamente alla protezione sociale dei lavoratori in questione all'interno dell'Unione europea;
    al contrario, in campo fiscale, le convenzioni bilaterali di doppia imposizione, che determinano il regime fiscale dei lavoratori frontalieri, stabiliscono definizioni più restrittive che impongono anche un criterio spaziale: per cui il fatto di risiedere e lavorare in una zona frontaliera, definita in modo variabile in ciascuna convenzione fiscale, è considerato un elemento costitutivo del concetto di lavoro frontaliero;
    i lavoratori frontalieri residenti ed occupati nell'Unione europea godono, come tutti i lavoratori migranti, del principio di non discriminazione e della parità di trattamento previsti per i lavoratori che si spostano nel territorio dell'Unione europea. Il regolamento n. 1612/68 sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea prevede la parità di trattamento per tutte le condizioni di occupazione e lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o rioccupazione, se il lavoratore è disoccupato;
    in materia di diritto del lavoro il frontaliere è soggetto come il migrante alla legislazione del paese in cui è occupato. Egli beneficia altresì degli stessi vantaggi fiscali e sociali di cui godono i cittadini di tale Paese;
    pertanto, in materia di protezione sociale, i principi ed il regime applicabili ai lavoratori frontalieri sono, salvo alcuni casi specifici, gli stessi che in generale sono validi per tutti i lavoratori migranti all'interno dell'Unione europea;
    in assenza di una specifica competenza comunitaria, il regime fiscale al quale sono soggetti i lavoratori frontalieri rinvia interamente alle convenzioni fiscali bilaterali firmate dagli Stati europei. Le regole ed i criteri da esse fissati variano da un caso all'altro;
    sussistono, tuttavia, casi particolari;
    la situazione dei frontalieri abitanti nell'Unione europea che si recano per lavoro nella Confederazione elvetica, ad esempio, presenta particolari peculiarità rispetto a quella dei frontalieri che lavorano e risiedono nell'Unione europea;
    la Svizzera, infatti, prevede un regime di soggiorno e di occupazione fondato sul permesso di lavoro. Il permesso è concesso, in generale, per un anno e vi è specificata la retribuzione che deve rispettare il minimo salariale del cantone, definito dall'ufficio cantonale del lavoro. Il permesso è concesso solo se il lavoratore ha trovato un datore di lavoro e dopo aver verificato che non vi siano iscritti nelle liste locali di collocamento per lo stesso genere di incarico. La concessione dei permessi di ciascun cantone è subordinata ad una quota minima di lavoratori nazionali presenti in ogni impresa;
    il 22 dicembre 2015 l'Italia e la Svizzera hanno aderito ad un accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri, unitamente ad un protocollo che modifica
le relative disposizioni della convenzione contro le doppie imposizioni. Il testo relativo ai lavoratori frontalieri concretizza uno dei principali impegni assunti dai due Stati nella «road map» firmata nel febbraio 2015. Il nuovo accordo sostituirà quello del 1974;
    l'accordo concretizza uno degli impegni più importanti assunti da Italia e Svizzera il 23 febbraio 2015, quando entrambi i Paesi hanno firmato una «road map» per la cooperazione ed il proseguimento del dialogo sulle questioni finanziarie e fiscali. L'accordo consentirà ad entrambi i Paesi di migliorare l'attuale regime di imposizione dei lavoratori frontalieri;
    accordo, peraltro, che è fondato sul principio di reciprocità e fornisce una definizione di aree di frontiera, che, per quanto riguarda la Svizzera, individua i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese e, nel caso dell'Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano;
    l'accordo fornisce inoltre una definizione di lavoratori frontalieri al fine dell'applicazione dell'accordo in questione e comprende i lavoratori frontalieri che vivono nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine e che, in via di principio, ritornano quotidianamente nel proprio Stato di residenza;
    per quanto riguarda l'imposizione, lo Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa imporrà sul reddito da lavoro dipendente fino al 70 per cento dell'imposta risultante dall'applicazione delle imposte ordinarie sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza applicherà le proprie imposte sui redditi delle persone fisiche ed eliminerà la doppia imposizione. Sarà, altresì, effettuato uno scambio di informazioni in formato elettronico relativo ai redditi da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri. Infine, l'accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni;
    per quanto riguarda i lavoratori frontalieri operanti nei cantoni confinanti con l'Italia, essi sono soggetti ad imposizione esclusiva in Svizzera. I cantoni interessati versano all'Italia il 38,8 per cento del gettito fiscale che viene destinato ai comuni di residenza;
    in futuro, i frontalieri saranno assoggettati ad un'imposizione nello Stato in cui esercitano la loro attività professionale e ad un'imposta ordinaria nello Stato di residenza;
    la quota spettante allo Stato del luogo di lavoro ammonterà al massimo al 70 per cento del totale dell'imposta prelevabile alla fonte ed il rimanente spetterà al Paese di residenza del lavoratore frontaliero;
    va comunque detto che sul problema sopra accennato sono previste delle fasi di progressione anche per rispondere, visto il differenziale impositivo tra i due Paesi (quello svizzero è molto inferiore a quello italiano), alle preoccupazioni dei lavoratori frontalieri;
    i principi in base ai quali l'accordo sarà concluso prevedono che il carico fiscale totale sui frontalieri non sarà né inferiore né superiore a quello attuale. Sul piano svizzero la tassazione del moltiplicatore dovrà essere a livello medio cantonale, escludendo applicazioni di maggiorazioni in relazione alla cittadinanza dei lavoratori;
    lo Stato italiano assicurerà ai comuni di confine l'ammontare delle quote oggetto dell'attuale ristorno da parte elvetica delle tasse dei frontalieri, secondo modalità e forme oggetto della legge nazionale di ratifica dell'accordo, fermo restando che tale gettito non sarà in alcun modo diminuito né sarà modificato l'elenco dei comuni beneficiari;
    Italia e Svizzera, inoltre, negozieranno un'intesa di possibile accordo bilaterale relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri (trattamenti pensionistici, indennità di disoccupazione ed altro) da applicarsi eventualmente anche in
caso di modifiche delle normative di libera circolazione delle persone tra Svizzera e Unione europea;
    il 24 marzo 2015 il Cantone Ticino ha approvato la legge sulle imprese artigianali che rimanda ad un apposito regolamento per cui lo svolgimento dell'attività imprenditoriale in forma artigiana viene condizionata alla previa iscrizione presso l'albo delle imprese artigianali (articolo 5 della legge sulle imprese artigianali, n. 443 del 1985) ed al possesso di determinati requisiti personali e professionali (articoli 6 e 7);
    sono previste sanzioni penali a danno di coloro che eseguono lavori artigianali senza essere iscritti all'albo per un importo fino a 50.000 franchi;
    la disciplina transitoria richiede, in alternativa ai requisiti professionali previsti, il requisito dell'esercizio dell'attività da almeno cinque anni in Svizzera;
    la richiesta di iscrizione all'albo per le imprese e gli operatori esteri che intendono fornire una prestazione di servizio per un periodo massimo di novanta giorni all'anno è subordinata – oltre alla dichiarazione preventiva per la verifica delle qualifiche professionali – anche dalla produzione di numerosi documenti;
    il riconoscimento delle qualifiche professionali tra la Svizzera e gli Stati membri europei prevede l'applicabilità delle direttive comunitarie in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali anche ai cittadini elvetici;
    l'accordo, scaduto il 31 maggio 2009, è stato rinnovato per adeguarlo all'entrata in vigore della direttiva 2000/36/CE;
    in virtù del predetto accordo, la Svizzera applica ai cittadini dell'Unione europea le stesse disposizioni dell'Unione europea per il riconoscimento delle qualifiche professionali;
    le disposizioni del Cantone Ticino richiamate non tengono conto di quanto previsto dalla direttiva europea 2005/36/CE, che nell'istituire un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione Europea, esteso anche alla Svizzera, mira a rendere i mercati del lavoro più flessibili, a liberalizzare ulteriormente i servizi, a favorire il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali e a semplificare le procedure amministrative (riconosce, ad esempio, il diritto di stabilimento in un Paese estero per l'esercizio di molte delle attività artigiane indicate nell'allegato IV della direttiva, stabilendo come prova sufficiente l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato membro);
    l'articolo 5 della citata direttiva sancisce il principio della libera prestazione di servizi a carattere temporaneo ed occasionale,

impegna il Governo:

   ad assumere opportune iniziative dirette a non penalizzare i lavoratori frontalieri in merito al nuovo regime fiscale;
   ad assumere iniziative sulla base delle quali lo Stato italiano dovrà assicurare ai comuni di confine che il gettito previsto non sarà in alcun modo diminuito e che, nello stesso tempo, non verrà modificato l'elenco dei comuni beneficiari;
   ad assumere iniziative affinché parte della tassazione sia vincolata per investire sui collegamenti e sulle infrastrutture di trasporto che servono le zone di confine;
   ad assumere iniziative, anche in sede europea, tese a garantire il rispetto delle norme che regolamentano il riconoscimento delle qualifiche professionali in forza dell'accordo tra l'Unione europea e la Svizzera.
(1-01141) «
Alli, Lupi, Vignali, Bernardo».

   La Camera,
   premesso che:
    con circolare protocollo DGRUERI/II/GIM/466/I.3.b.a del 16 gennaio 2006 il Ministero della salute – direzione generale per i rapporti con l'Unione europea ha precisato che dal 1o giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo tra la Svizzera e gli stati dell'Unione europea, accordo che tra l'altro estende alla confederazione elvetica l'applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale;
    il suddetto accordo prevede che i frontalieri (residenti in Italia che lavorano in Svizzera) e i titolari di pensione svizzera, assicurati obbligatoriamente contro le malattie in Svizzera ma che hanno residenza in Italia, possano scegliere di essere esentati dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera solo nel caso che possano dimostrare di beneficiare della copertura assicurativa contro le malattie in Italia, dove risiedono con regolare permesso di soggiorno;
    pertanto, se optano per il Servizio sanitario nazionale, dovranno essere iscritti obbligatoriamente alla asl territorialmente competente e dovranno allegare alla domanda relativa all'esercizio del diritto di opzione (da indirizzare all'organismo di collegamento svizzero: Istituzione comune Lamal – Gibelinstrasse 25 – 4503 Solothurn), una fotocopia della tessera (o del libretto) di iscrizione al Servizio sanitario italiano;
    per anni questa circolare non è stata applicata e solamente il 3 luglio 2012 si sono incontrate le regioni e le province autonome con il Ministero della salute per discutere in merito all'applicazione dei regolamenti di sicurezza sociale e possibili connessioni con la direttiva n. 247/2011 e, più specificamente, con riguardo alle problematiche relative all'esercizio del diritto d'opzione di cui sopra e, in tale sede, il Ministero della salute ha invitato le regioni ad applicare la normativa vigente concernente l'opzione al Servizio sanitario nazionale che potrà essere esercitata dal lavoratore o dal pensionato residente in Italia, pagando un importo pari al 7,5 per cento del suo reddito complessivo prodotto e documentato sia all'estero che in Italia;
    in attesa dei risultati delle trattative Italia/Svizzera sul rinnovo dell'accordo tra italia e Svizzera del 1974, alla fine del 2014 le asl regionali o provinciali non hanno dato seguito alle indicazioni concordate nella seduta del 3 luglio 2012 di cui sopra;
    il 23 febbraio 2015 – dopo tre anni di negoziati – Italia e Svizzera hanno siglato a Milano un importante accordo finanziario e in materia fiscale – che definisce ex novo il trattamento fiscale dei lavoratori e, probabilmente, a partire dall'anno fiscale 2019, sarà prevista una tassazione concorrente (70 per cento in Svizzera, –30 per cento in Italia), così che solo da allora anche il frontaliere dovrebbe concorrere alla spesa sanitaria con il pagamento dell'Irpef;
    il 12 maggio 2015 il Ministero della salute – direzione generale della programmazione sanitaria (DGPROGS//i.3.b/1) – ha fornito ulteriori indicazioni relative alla possibilità dell'iscrizione volontaria per i soggetti che avevano esercitato il suddetto diritto di opzione: «Qualora una persona o un gruppo di persone sono esonerate, a loro richiesta dall'assicurazione obbligatoria contro le malattie e tali persone non sono coperte da un regime di assicurazione malattia al quale si applichi il regolamento di base, l'istituzione di un altro stato membro non diventa per il solo fatto di questo esonero responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concessi a tali persone o a un loro familiare ai sensi dell'articolo III, capitolo I del regolamento di base»;
    da metà gennaio 2016 il servizio sanitario della provincia autonoma di Bolzano, applica le indicazioni del Ministero della salute del 3 luglio 2012, nonché quelle fornite con circolare del 12 maggio 2015;
    la provincia di Bolzano, in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali sulle modalità dei pagamenti, anche in forma rateizzata, sta invitando i frontalieri al pagamento del minimo previsto (387 euro) dal decreto ministeriale 8 ottobre 1986 a titolo di acconto, salvo conguaglio a luglio, quando i frontalieri avranno fatto la dichiarazione
dei redditi, per chiedere poi il 7,5 per cento del reddito complessivo prodotto e documentato sia all'estero che in Italia;
    si evidenzia, però, che i frontalieri residenti nella fascia compresa nei 20 chilometri dal confine sono esentati a fare la dichiarazione dei redditi in Italia e, per adesso, pagano le tasse solamente in Svizzera;
    i comuni svizzeri del cantone dei Grigioni, confinanti con la provincia autonoma di Bolzano (Val Mustair – Engadina bassa – Samnaun), si sono accorti delle lacune ed incertezze legislative e delle difficoltà interpretative in Italia, per cui già dal 19 gennaio 2016 non stanno riconoscendo più la validità delle tessere sanitarie italiane, se non comprovate dal pagamento della quota minima alla asl di residenza e si sono tutelati contro l'eventuale invalidità delle tessere sanitarie italiane, non volendosi assumere l'onere della spesa per una «lunga malattia» di un frontaliero, altrimenti procedono all'assicurazione obbligatoria in Svizzera, il cui costo verrà detratto poi dalla busta paga del frontaliere;
    la procedura attivata dai comuni svizzeri implica, quindi, per i frontalieri la necessità di dover prendere una giornata di permesso dal lavoro per recarsi al patronato vicino e alla asl e poi, generalmente, un'altra giornata per recarsi al comune svizzero per esercitare nuovamente il diritto di opzione;
    questa procedura è richiesta anche per il permesso «G» con validità quinquennale; inoltre, sembrerebbe che a partire da marzo 2016 si dovrà pagare anche una tassa di 51 franchi svizzeri per l'esercizio del diritto di opzione;
    questa prassi, per adesso attuata solo dalla provincia autonoma di Bolzano, e dai comuni svizzeri del Cantone Grigioni nei confronti di circa 600-900 frontalieri (contro gli 80.000 che ci sono in Lombardia e in Piemonte) sta creando numerosi dubbi ed interrogativi circa la fondatezza giuridico-costituzionale a causa della sua onerosità, della lesione del principio di universalità sul quale si fonda il Servizio sanitario nazionale e sulla circostanza che in questo momento si renderebbe impossibile una pratica uniforme del provvedimento, poiché manca ancora, in Italia, l'elenco anagrafico dei frontalieri;
    sarebbe, inoltre, necessario coordinare, con legge dello Stato, l'entrata in vigore della nuova tassazione concorrenziale e il nuovo sistema dei ristorni fiscali ai comuni confinanti, onde evitare iniziative unilaterali sia da parte italiana che da parte svizzera,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per chiarire con la massima urgenza se effettivamente, dal 1o gennaio 2016, la tessera sanitaria italiana dei frontalieri non sia più valida, in mancanza di comprovata iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale e del pagamento della quota minima prevista dal decreto ministeriale 8 ottobre 1986 e, conseguentemente, ad adottare tutte le iniziative utili, per quanto di competenza, nei confronti dei comuni svizzeri del Cantone dei Grigioni che stanno negando la validità delle tessere sanitarie italiane solo in via cautelativa e a causa dell'incertezza normativa che si è determinata;
   ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche nel quadro dei nuovi accordi con la Confederazione elvetica, per chiarire l'applicazione della normativa vigente, con particolare riguardo alla prassi attivata, da metà gennaio 2016, dalla provincia autonoma di Bolzano nei confronti dei frontalieri di cui in premessa, considerato il fatto che per ora i frontalieri medesimi, nella fascia dei 20 chilometri dal confine, non devono fare la dichiarazione dei redditi in Italia, ma sono tassati direttamente in Svizzera;
   ad assumere iniziative per garantire un trattamento uniforme a tutti i lavoratori
frontalieri attraverso un'attività di coordinamento tra i Ministeri interessati e le regioni di confine.
(1-01142) «
Plangger, Schullian, Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Pisicchio».

Risoluzioni in Commissione:

   L'VIII e la XIII Commissione,
   premesso che:
    il ripristino e la realizzazione delle aree verdi pubbliche e private diventa sempre più importante ed improcrastinabile per senso di responsabilità morale, legale e civile nei confronti delle comunità e delle generazioni future che dovranno inevitabilmente fare i conti con avversità climatiche in rapido mutamento;
    l'auspicabile diffusione del verde urbano, indicata anche da Agenda 21 e Carta di Aalborg, è un elemento di grande importanza ai fini del miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane;
    le aree verdi nel nostro Paese hanno una enorme importanza ed una molteplice funzionalità che va dal contenimento della desertificazione alla prevenzione del dissesto idrogeologico, dal miglioramento della qualità dell'aria (ogni albero produce in media 20-30 litri di ossigeno al giorno contro i 300 litri di cui ha bisogno giornalmente ogni uomo) all'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica e gas serra (ogni albero abbatte circa 700 chilogrammi di anidride carbonica nel corso del suo ciclo di vita), dalla mitigazione delle temperature, sia estive che invernali, al miglioramento della vivibilità degli insediamenti urbani, inteso anche sotto il profilo paesaggistico, che ne influenza positivamente l'attrazione turistica;
    i benefici prodotti dalla presenza di alberi sono enormi per cui sono fondamentali una pianificazione e una gestione che tuteli il patrimonio presente e pianifichi impianti futuri per aumentare la dotazione media di verde/cittadino che è, attualmente, fra le più basse d'Europa;
    in breve ogni volta che investiamo soldi nella gestione, nel rinnovamento del patrimonio arboreo e, soprattutto, in nuovi impianti, produciamo una serie di servizi ecosistemici fra cui:
     il sequestro e lo stoccaggio di CO2;
     la riduzione degli inquinanti;
     la riduzione dell'isola di calore urbana grazie alla traspirazione degli alberi e all'ombreggiamento che producono;
     la regimazione delle precipitazioni, perché gli alberi riducono la velocità del loro impatto e allungano i tempi del deflusso;
     l'aumento del valore economico degli immobili e lo stimolo al commercio;
     il miglioramento della salute e del benessere delle persone;
    a giudizio dei firmatari del presente atto esiste la necessità di preservare il patrimonio arboreo autoctono, troppo spesso surclassato da specie ornamentali alloctone, non adatte all’habitat nazionale, inteso come clima, disponibilità di fattori di crescita, resistenza a fitopatie e fisiopatie, senza contare il reale rischio di immissione nel nostro territorio di potenziali patogeni per le nostre specie vegetali;
    gli ultimi decenni, infatti, sono stati caratterizzati da un'intensificazione degli scambi commerciali internazionali, una richiesta di riduzione degli ostacoli agli stessi scambi, ed il conseguente aumento di importazione di organismi nocivi, nonostante la normativa comunitaria di riferimento, la Direttiva 2000/29/CE ed i relativi aggiornamenti e recepimenti, dispongano misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. A titolo di esempio si ricordano i casi del Rhyncophos ferrugineus (punteruolo rosso delle palme) originario del sud est asiatico e poi diffuso in Europa, il Bursaphelenchus xylophilus (nematode del legno di pino) originario dell'America settentrionale, esportato accidentalmente in Giappone agli inizi del 1900 attraverso il commercio di legname, Dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno) originario della Cina, comparso in Europa nel 2002 con i primi avvistamenti in Italia nella provincia di Cuneo;
    una situazione di rischio zero nei riguardi dei fitopatogeni da importazione non è perseguibile, pertanto, i Paesi devono decidere quale livello di rischio intendono sopportare e scegliere le misure idonee a ridurre tale rischio di introduzione di organismi nocivi, intensificando i controlli a campione sul materiale vegetale introdotto, soprattutto rispetto alle specie da quarantena a maggior rischio di introduzione segnalate dall'Eppo (European and Mediterranean Plant Protection Organization);
    è altresì necessario effettuare una attenta valutazione affinché si possano ricreare i corretti ecosistemi tipici di ogni areale, compreso quello biogeografico;
    le specie ornamentali urbane sono anche causa dei problemi allergici da polline che, negli ultimi anni, sono significativamente aumentati e si concentrano nelle aree più sviluppate e industrializzate del mondo: in Europa colpiscono circa il 15 per cento della popolazione. Le allergie da pollini interessano l'apparato respiratorio e sono caratterizzate da una certa stagionalità nel corso dell'anno, determinata dal ciclo delle piante che producono e immettono nell'ambiente grandi quantitativi di diversi tipi di polline, che entrano nelle vie respiratorie. Nelle persone allergiche il rilascio dei pollini e la loro migrazione causa riniti allergiche e in casi più gravi può dare luogo a veri e propri attacchi d'asma;
    la legge n. 10 del 14 gennaio 2013 istituisce la Giornata nazionale degli alberi il 21 novembre, al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1o giugno 2002 n. 120 e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani;
    la stessa legge in materia di mappature delle alberature monumentali obbliga le regioni al recepimento entro un anno dalla data di entrata in vigore, alla raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, a redigere gli elenchi regionali da trasmettere al Corpo forestale dello Stato;
    l'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
    nelle pubbliche amministrazioni locali spesso si assiste al fallimento delle operazioni di realizzazione di aree verdi siano esse realizzazioni ex novo che ristrutturazioni di aree verdi già esistenti, anche nel breve periodo, a causa dell'inesperienza del personale addetto alla manutenzione, dell'approssimazione degli assessori, della mancata o insufficiente irrigazione, della carenza nutrizionale, della spesso errata scelta varietale delle piante messe a dimora rispetto al contesto climatico e paesaggistico che si traduce in uno spreco di denaro pubblico senza beneficio alcuno per la comunità;
    per tali motivazioni è auspicabile che ogni amministrazione comunale si doti di un piano del verde urbano redatto a regola d'arte,

impegnano il Governo:

   ad assumere iniziative per introdurre nell'attuale normativa, a cui si attengono le stazioni appaltanti, prescrizioni tali da vincolare gli enti pubblici, in fase di bando/gara/appalto, a considerare le seguenti disposizioni:
    a) sul valore dell'opera stessa (100 per cento), siano da considerarsi il 40 per cento nel costo delle piante e della messa a dimora ad opera d'arte e il 60 per cento nel costo per manutenzione/potatura, irrigazione, concimazione e trattamenti per i seguenti anni cinque;
    b) tali ripartizioni dei costi valgono anche con riferimento all'assegnazione diretta del lavoro senza bando/gara/appalto;
    c) la scelta del materiale vegetale ricada, nella possibilità di specie, su specie adatte all'ambiente urbano con la preferenza, ma non l'esclusiva scelta, soprattutto in contesti fortemente antropizzati, di specie autoctone;
    d) si dia precedenza alla messa a dimora di specie a basso impatto allergenico;
    e) nel caso in cui l'amministrazione si occupi direttamente delle aree verdi, le operazioni di piantumazione e successiva manutenzione vengano effettuate da personale qualificato;
    f) si renda vincolante l'approvazione e l'applicazione da parte delle amministrazioni comunali di appositi piani di gestione del verde urbano, redatti da adeguate figure professionali;
    g) si riduca il rischio di introduzione di organismi nocivi, intensificando i controlli a campione sul materiale vegetale introdotto, soprattutto rispetto alle specie da quarantena a maggior rischio di introduzione segnalate dall'Eppo;
    h) sia disposta, ove già non effettuata, come previsto dalla legge n. 10 del 14 gennaio 2013, all'articolo 7, comma 3, la mappatura comunale delle alberature monumentali;
   ad assumere iniziative per esercitare tempestivamente il potere sostitutivo nei confronti delle regioni che non ottemperano, entro una data da stabilire qualora non già stabilita, alla mappatura integrale in tutta la regione, tramite i comuni, del patrimonio arboreo.
(7-00911) «
Gagnarli, De Rosa, L'Abbate, Gallinella, Massimiliano Bernini, Parentela, Benedetti, Lupo».

   La VI Commissione,
   premesso che:
    le vigenti normative dispongono che il personale I.S.A.F della guardia di finanza in servizio debba possedere l'idoneità psico-fisica incondizionata al servizio per poter essere impiegato in ogni contesto;
    in ottemperanza all'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, che disciplina l'istituto del transito per il comparto sicurezza, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato un decreto ministeriale in data 18 aprile 2002, che, per il Corpo della guardia di finanza regolamenta le procedure di definizione del transito del personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale del Ministero dell'economia e delle finanze;
    nel decreto, tra l'altro, è prevista, all'articolo 4, comma 2, una specifica forma di aspettativa per la quale il militare non idoneo al servizio e reimpiegabile nelle corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero dell'economia e delle finanze, in attesa della definizione del transito, gode del trattamento economico percepito all'atto del giudizio di non idoneità;
    la ratio della disposizione è quella di tutelare il personale da collocare in congedo per riforma che, mantenendo una residua capacità lavorativa, ha la possibilità di proseguire il rapporto con la pubblica amministrazione, assegnando prioritariamente lo stesso personale anche alle sedi provinciali delle Ragionerie territoriali, ovvero delle commissioni provinciali tributarie ubicate nelle province riportate nell'articolo 2 del decreto ministeriale 47860 del 18 aprile 2013;
    risulta evidente che la suddetta disposizione è finalizzata ad evitare un ulteriore grave travaglio e danno psico-fisico, oltre che economico, spesso insostenibile, derivante da un eventuale spostamento del riformato e della famiglia dalla provincia di ultima assegnazione ad altra,

impegna il Governo

al fine di consentire un miglior reimpiego del personale suddetto, con minor impatto sulla grave situazione personale ed economica che lo stesso è chiamato ad affrontare dopo essere stato giudicato inidoneo a proseguire il servizio, ad adottare iniziative per definire uno specifico dispositivo regolamentare, che consenta la collocazione degli stessi soggetti anche presso le sedi delle agenzie fiscali in prossimità dell'ultimo luogo di impiego operativo.
(7-00910) «
Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

   FABBRI, ZAMPA, IORI, CHAOUKI, LENZI, ROBERTA AGOSTINI e CARRA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   la legge di stabilità 2016, legge n. 208 del 2015, al comma 979, prevede l'assegnazione a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2016, di una carta elettronica dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, nonché, a seguito del subemendamento 0.1.1.84 NF, per l'acquisto di libri e per l'accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali; le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell'ISEE;
   tra i beneficiari di questo provvedimento non figurano gli studenti stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, legalmente residenti in Italia, neanche quelli extracomunitari titolari di un permesso Ue per lungosoggiornanti, la cosiddetta carta di soggiorno, anche se nati in Italia o arrivati in tenera età;
   l'integrazione degli immigrati e dei loro figli occupa un posto di rilievo nell'agenda, sia economica, sia sociale, del nostro Paese e dell'intera Unione europea: una partecipazione attiva degli immigrati e dei loro figli al mercato del lavoro e, più in generale, alla vita sociale è una condizione imprescindibile per garantire la coesione sociale del Paese di accoglienza e per renderli cittadini autonomi e capaci di intraprendere un reale percorso di integrazione, e tale partecipazione passa, come canale privilegiato, per i minori e per i giovani che rappresentano il futuro in termini di convivenza e anche di crescita per il nostro Paese e per l'Europa;
   questo principio ha trovato piena affermazione con l'approvazione alla Camera della proposta di legge sulla cittadinanza ai minori stranieri, attualmente all'esame del Senato, che introduce il cosiddetto ius soli temperato, e lo ius culturae, due istituti innovativi e distinti che agevolano l'acquisto della cittadinanza per i minori stranieri basandosi non tanto e non solo sul luogo di nascita in se, ma sul luogo di radicamento e di formazione culturale;
   la legge di stabilità autorizza una spesa di 290 milioni di euro per la fruizione del bonus culturae a favore dei 570.959 giovani italiani che diventeranno diciottenni nel 2016;
   secondo dati Istat (http://www.istat.it/it/archivio/162251) gli stranieri residenti in Italia (extracomunitari + comunitari) che nel 2016 compiranno 18 anni sono 46.538, un numero abbastanza contenuto, a cui vanno sottratti i diciottenni di origine comunitaria, già ricompresi nel computo della norma suddetta, stimati in almeno il 30 per cento del totale degli stranieri;
   in data 19 dicembre 2015, nel corso dell'esame della legge di stabilità 2016, il Governo ha accolto l'ordine del giorno Zampa, n. 9/03444-A/315 che impegna il Governo a valutare la possibilità di estendere i benefici della carta elettronica, citata in premessa, anche agli studenti stranieri extracomunitari legalmente residenti nel nostro Paese –:
   se non ritenga opportuno assumere iniziative per individuare misure analoghe volte ad incentivare la fruizione culturale e artistica dell'inestimabile patrimonio nazionale, da estendere anche agli studenti stranieri extracomunitari legalmente residenti nel nostro Paese, al fine di rafforzare l'integrazione e il loro senso di appartenenza all'Italia. (5-07698)

   PESCO, VILLAROSA, ALBERTI, CANCELLERI, DELLA VALLE, CASTELLI, TRIPIEDI, COMINARDI, CIPRINI, CHIMIENTI, LIUZZI, BONAFEDE, SIBILIA e TERZONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   si intendono riprese e richiamate le premesse espresse nell'interrogazione n. 4/08511 del 20 marzo 2015, ancora senza una risposta;
   all'interrogazione n. 5-05097 presentata dalla deputata Fabiana Dadone, in particolare al quesito «se il Ministro dell'economia e delle finanze abbia svolto un'istruttoria a seguito della proposta di Banca d'Italia di sciogliere gli organi di Bene Banca e, in caso contrario, quali siano le motivazioni per la mancata istruttoria», il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta, solo il 29 ottobre 2015 dichiara: «... Al riguardo, la Banca d'Italia ha fatto presente che Bene Banca è stata posta in amministrazione straordinaria con decreto ministeriale del 26 aprile 2013 per gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni normative, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera a) del Testo Unico Bancario. Gli accertamenti ispettivi condotti presso l'intermediario dal 28 novembre 2012 al 15 febbraio 2013 avevano posto in luce rilevanti anomalie nella governance, marcate irregolarità nella gestione di importanti relazioni d'affari e gravi carenze nel presidio dei rischi di credito, di non conformità e reputazionali. L'attività condotta dagli Organi Straordinari nel corso della procedura è stata principalmente diretta all'accertamento della situazione aziendale, alla rimozione delle irregolarità riscontrate e all'individuazione della soluzione della crisi. Il 31 maggio 2014, la procedura di amministrazione straordinaria si è conclusa con la restituzione della Bee alla gestione ordinaria.». Riportando le parole di Banca d'Italia ed evitando di rispondere all'esplicito quesito, il Governo, a giudizio degli interroganti, conferma la mancanza dell'istruttoria prevista e d'aver lasciato quindi carta bianca alla discrezionalità degli organi di Banca d'Italia, banca privata al pari della Banca centrale europea. Il Ministero quindi, sulla sola base del provvedimento deliberato da Banca d'Italia, emette un decreto per il commissariamento di Bene Banca in virtù anche di non meglio specificate cause «reputazionali». Appare curioso, preoccupante, che una banca possa essere commissariata non per conflitti di interesse e esplicite violazioni di diritto, ma per problemi «reputazionali» e vaghe «anomalie». Nella stessa risposta, lo stesso sottosegretario, riportando elementi informativi della Banca d'Italia prosegue con: «In ordine alle circostanze richiamate nell'interrogazione parlamentare relativamente al dottor Duso e al professor Ossola, la Banca d'Italia ha precisato che nella selezione dei componenti degli organi per le procedure di gestione delle crisi, oltre a tenere conto della professionalità e dell'indipendenza dei soggetti candidati, considera ulteriori elementi quali: – la ricorrenza di fattispecie rientranti nelle previsioni dei decreti del Ministro del tesoro concernenti i requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali; – l'esistenza di sentenze penati di condanna, anche non definitive; – l'irrogazione di sanzioni amministrative nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; – lo svolgimento, per almeno due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, di funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società sottoposte a fallimento o a procedure equiparate. A tal fine, al momento dell'accettazione dell'incarico di vigilanza, gli interessati sono chiamati a riferire su qualsiasi circostanza che possa condurre alle situazioni richiamate, impegnandosi a dare immediata comunicazione della eventuale sopravvenienza delle stesse nel corso dell'espletamento dell'incarico. Quanto al presunto conflitto di interessi in capo al dottor Duso – che all'epoca del commissariamento ricopriva anche la carica di amministratore delegato della Marzotto Sim, partecipata per il 9,8 per cento dalla Banca Popolare di Vicenza – il Commissario, successivamente all'avvio della procedura straordinaria, in considerazione dell'accresciuto rischio di ritiro dei depositi da parte della clientela, ha ritenuto di incrementare le controparti presso cui detenere depositi prontamente monetizzabili e adeguatamente remunerati. Dopo aver esaminato le offerte di diversi istituti di credito per lo sviluppo di partnership commerciali, è stato aperto un c/c di corrispondenza con la Banca Popolare di Vicenza, in considerazione delle favorevoli condizioni economiche accordate dall'intermediario (tasso d'interesse dell'1, 75 per cento, senza vincoli temporali). Per quanto attiene al professor Ossola, a seguito dell'adozione di un provvedimento sanzionatorio a suo carico da parte della Consob avvenuta il 6 dicembre 2013, lo stesso ha proceduto a darne immediata informativa alla Banca d'Italia e in data 25 gennaio 2014 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Comitato di sorveglianza di Banca delle Marche, in a. s. Con riguardo, invece, all'incarico nel Comitato di Sorveglianza di Bene Banca, l'istituto ha ritenuto rilevante la circostanza che la procedura si trovasse già in fase conclusiva». Relativamente agli adeguamenti normativi in tema di conflitto d'interesse, la Banca d'Italia ha comunicato che i relativi presidi sono stati di recente ulteriormente rafforzati in occasione del recepimento nell'ordinamento italiano della CRD IV (Capital Requirements Directive). In particolare, l'articolo 53, comma 4 del decreto legislativo 385 del 1993 (TUB) stabilisce che «in ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi»;
   secondo Banca d'Italia, e quindi secondo il Governo, è possibile che Banca d'Italia per problemi «reputazionali» possa commissariare una banca (una proprietà privata dei cittadini soci, con i propri progetti, relazioni d'affari, obiettivi di sviluppo territoriali e relativi investimenti), e al contempo ignorare gli stessi nella nomina di ben pagati commissari membri dei comitati di sorveglianza, che restano carica fino all'ultimo incassando lauti stipendi a spese degli enti commissariati (articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 385 del 1993). Nel caso specifico poi del dottor Duso, il Governo risponde all'interrogazione Dadone solo pochi giorni dopo il riaccendersi dei riflettori su Bene Banca, a causa di uno
scambio di «missive» tra il sindaco di Bene Vagienna e il direttore generale dell'istituto Riccardo Giovanni Massaro, ignorando sembra quanto riportato dalla stampa locale;
   riporta infatti il settimanale Provincia Granda Fossanese, a firma Alberto Prieri, in un articolo del 21 ottobre 2015: «Quanto ai depositi ancora in essere presso la Popolare di Vicenza, la dirigenza di Bene Banca ha chiarito che con quell'istituto i rapporti commerciali sono iniziati nel 2003 e proseguono ancora oggi. Attualmente, presso la popolare vicentina sono investiti 8 milioni di euro a rendimenti tra il 3,25% e il 5% che scadranno tra 2016 e 2018, e altri 2 milioni di obbligazioni a tasso variabile dello 0,27% superiore all'euribor a 3 mesi, con scadenza nel 2017». Stranamente il Governo, nella sua risposta non fa menzione di 10 milioni di euro in obbligazioni, difficilmente «prontamente monetizzabili e adeguatamente remunerate», come non menziona (come riportato dal Il Fatto Quotidiano il 7 marzo 2015 a firma Paolo Fior «...l'esposizione verso Vicenza (cioè la consistenza di quel deposito) superava il limite del 25% del patrimonio prudenziale di Bene Banca che a fine 2013 ammontava a circa 70,5 milioni. Dunque, al minimo, a Vicenza sono stati depositati 17,6 milioni di euro, anche se fonti interne alla banca parlano di una cifra di molto superiore, intorno ai 50 milioni»), la segnalazione dovuta per il superamento del limite prudenziale di esposizione verso una singola controparte, a firma proprio del dottor Duso: segnalazione che informa Banca d'Italia proprio dell'entità dell'avvenuto intrecciarsi degli interessi privati del commissario;
   sulle pagine del sito del comitato « SvegliamociBene», ripreso dall'Osservatorio Politico Internazionale e da targatoCN.it, dall’«Esposto-informativa dell'ex direttore generale a Procura e Banca d'Italia», Silvano Trucco, si apprende che secondo l'ex manager solo in seguito all'arrivo del commissario Duso, avvenuto il 3 maggio 2013, l'istituto cominciò a instaurare rapporti commerciali stabili con la Banca Popolare di Vicenza tramite l'apertura di un conto corrente a fine maggio 2013 dove furono versati subito 5 milioni di euro, e con la società Marzotto Sim di cui lo stesso dottor Duso era appena divenuto amministratore delegato, nonostante l'universo di società di intermediazione mobiliare presenti nel mercato nazionale; precedentemente l'unica connessione tra l'istituto piemontese e la banca vicentina distante 370 chilometri era la presenza in portafoglio di obbligazioni pari a 3.055.000 nominali (750.000 con scadenza giugno 2014, 305.000 scadenza febbraio 2015 e 2.000.000 scadenza maggio 2017, queste ultime acquistate nel luglio 2008 e nell'agosto 2009, quando la banca vicentina godeva ancora di buona reputazione). Tale importo appare evidente rientrare in una diversificazione standard prudenziale di un portafoglio investimenti di una banca territoriale, ed è in linea con gli standard di diversificazione del rischio, raffrontato al totale degli impieghi. Sempre solo dopo l'arrivo del commissario Duso l'esposizione in obbligazioni salì a 10 milioni di euro. Furono acquistate quindi altre obbligazioni per un totale di 8.000.000 di euro (il 26 luglio 2013, il 24 ottobre 2013, il 12 novembre 2014 e il 30 ottobre 2014), dal commissario Duso e dal nuovo direttore generale di Bene Banca Massaro. Quest'ultimo (già consulente incaricato da Banca d'Italia) in una lettera pubblica del 16 ottobre 2015, resasi necessaria dopo la richiesta di informazioni ricevuta dal sindaco di Bene Viagenna sulle voci di possibili fusioni tra 1 Bene Banca e Banca Alpi Marittime, aveva anche asserito «Per quanto riguarda la situazione della Banca Popolare di Vicenza, i rapporti con l'Istituto, iniziati già dal precedente CdA e proseguiti dall'attuale compagine sono di tipo obbligazionale e stanno andando verso la loro naturale scadenza. L'Istituto, come molti altri Crediti Cooperativi ha spuntato con l'istituto vicentino, tassi vantaggiosi e, per evitare minusvalenze, andranno a cessare con la naturale scadenza dei termini contrattuali» (Agata Pagani, TargatoCN.it 21 ottobre
2015). A tale dichiarazione dà eco una nota diffusa da Bene Banca ripresa dal settimanale, Provincia Granda, che scrive «L'investimento serviva a sviluppare partnership commerciali con altri istituti di credito e la banca selezionata proponeva rendimenti mediamente superiori di almeno 1 punto percentuale rispetto ai conti correnti offerti dagli altri istituti – spiega una nota diffusa da Bene Banca –. Il deposito raggiunse la somma di circa 38 milioni di euro, poi ridotti progressivamente a 20 milioni. Ogni operazione è sempre stata condotta nel rispetto dei limiti di vigilanza e con l'unico intento di massimizzare i rendimenti, minimizzando i rischi: Bene Banca, per statuto, non ha scopo di lucro e il risultato utile della gestione è strumento per promuovere il benessere dei soci e del territorio di riferimento». In merito ai depositi e alla loro redditività, lo stesso ex direttore generale Trucco asserisce che ancora ad aprile 2015 (dopo quindi lo scalpore suscitato dai media) ancora persistevano depositi per 10,7 milioni di euro allo 0,375 per cento 10 milioni di euro al 1,75 per cento. Tra depositi e obbligazioni, il commissario Duso arrivò a veicolare su Banca Popolare di Vicenza quasi 50 milioni, in piena campagna « stress test» della Banca centrale europea e in piena campagna «acquisti»: Popolare Vicenza, nonostante le denunce e gli esposti a suo carico, proseguì a operare liberamente con il consenso di Bankitalia tanto da risultare interessata a fusioni con banche di mezza Italia, soprattutto con le banche colpite poi a novembre, 2015 dal cosiddetto decreto «SalvaBanche» (in realtà un esproprio coatto ad avviso degli interroganti illegittimo, indebito e incostituzionale) mentre Bene Banca fu commissariata discrezionalmente con la sostanziale accondiscendenza del Governo, reo di assoluto disinteresse sull'operato della Banca centrale italiana che impedì così all'istituto di Bene Viagenna di approvare il bilancio (positivo) in assemblea dei soci e rinominare il nuovo consiglio d'amministrazione, poi invece sostituito dagli emissari di Palazzo Koch che nominarono, dopo aver finanziato i vicentini, presidente di Bene Banca Pier Vittorio Vietti, stretto congiunto dell'allora membro e vicepresidente del CSM e ex deputato UDC, Michele Vietti, oggi sostenitore del partito della nazione);
   dall'articolo del 7 ottobre 2010 de « Il Mattino di Padova» dal titolo «Giambattista Duso da Antonveneta ai vertici di La Centrale finanziaria» si legge e apprende «Giambattista Duso, 30 anni in Antonveneta di cui è stato direttore commerciale corporate fino a luglio 2009, è stato nominato ieri dal cda de La Centrale finanziaria generale, nuovo amministratore delegato della società romana presieduta da Giancarlo Elia Valori. Sempre ieri l'assemblea ha rinnovato il cda. Accanto al presidente Valori nel board siedono il vice Tarak Ben Ammar (consigliere di Mediobanca) e i consiglieri Sergio Balbinot (Generali), Vittorio Fini (Banca Popolare dell'Emilia e Romagna), Achille D'Avanzo (Solido Holding), Jean-Louis Andreux (Compagnie Générale d'Investissements et de Participations Coginvest); Michelangelo Canova (Allianz), Ercole Galizzi (Return Holding), Nicolò Azzolini (Amenduni e Cattolica Popolare), Beniamino Itri (Partners&Partecipation), Fabio Aparo (Investimenti mobiliari), Antonio Maccanico, Pierluigi Toti, Massimo Faccioli Pintozzi, Io stesso Giambattista Duso, Armando Maffeis e Mauro Ardesi. Il cda ha confermato il collegio sindacale, presieduto da Andrea Monorchio, ex ragioniere generale dello Stato». La Centrale Finanziaria Generale di Giancarlo Elia Valori (Dagospia il 10 dicembre 2013 Molava «Il catto-massone e boiardo Elia Valori è vivo, e lotta insieme a Baldassarre nella truffa Alitalia in sostegno delle magagne del banana», riprendendo un articolo di Affari Italiani): ex direttore commerciale corporate di Antonveneta, diventa amministratore delegato di una holding il cui presidente risulta espulso già dal 1981 dalla P2, vicino ai servizi segreti, con organi di amministrazione condivisi con altre e potenti banche e holding. Non solo, con Andrea Monorchio confermato nel collegio sindacale. Lo stesso Monorchio, ragioniere dello Stato fino al 2002, diventato poi vicepresidente
nel 2011 di Banca Popolare di Vicenza, dove Zonin chiamò a se anche Mariano Sommella, ex funzionario di Banca d'Italia, Luigi Amore, ex ispettore di vigilanza divenuto capo dell’audit interna della BPVI, e da settembre 2013 anche Giannandrea Falchi (consigliere per le relazioni istituzionali), ex capo della «Segreteria particolare» dell'allora governatore di Bankitalia Mario Draghi (dicembre 2005 – ottobre 2011), ai tempi in cui vennero depositate le prime denunce ed esposti contro la disinvolta gestione dell'istituto vicentino, poi archiviate –:
   se il Governo fosse a conoscenza di quanto premesso;
   se il Governo intenda assumere iniziative normative al fine di evitare che operazioni come aprire un rapporto di conto corrente reciproco presso un istituto di credito sul quale vengano convogliate svariate decine di milioni di euro, o comprare milioni di euro nominali di obbligazioni di quello stesso istituto, o sottoscrivere un nuovo contratto con una nuova società d'intermediazione, possano avvenire con una semplice autorizzazione del commissario straordinario, che, come nel caso in questione, può risultare egli stesso firmatario della segnalazione a Banca d'Italia in merito a quella che agli interroganti appare una indebita esposizione oltre il 25 per cento del capitale prudenziale, e con interessi che lo coinvolgono personalmente;
   se risultino quali siano gli istituti di credito che tra il 2009 e il 2015 abbiano intrattenuto rapporti di finanziamento con una esposizione superiore al 25 per cento del capitale prudenziale di vigilanza a qualsiasi titolo, nei confronti della Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, con particolare attenzione verso gli istituti commissariati in questi anni dal Governo;
   se il Governo intenda intervenire con urgenza, e con quali iniziative, per rafforzare il sistema di vigilanza, dato quanto previsto dall'articolo 47 della Costituzione italiana. (5-07700)

Interrogazioni a risposta scritta:

   CATANOSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   un articolo, apparso sul settimanale Panorama, a firma del Presidente di assoRinnovabili, ha portato all'attenzione del dibattito pubblico la problematica delle energie rinnovabili e delle relative politiche pubbliche volte al loro sviluppo e diffusione;
   come sostiene nella sua lettera/articolo, il Presidente Agostino Re Rebaudengo, investire in energie rinnovabili, rivoluzionare il mercato automobilistico e dei trasporti, costruire abitazioni sostenibili sono i pilastri su cui puntare per ridurre le emissioni di CO2 e delle polveri sottili, nuovo grande problema da non sottovalutare;
   a dispetto delle evidenze sostenute anche dall'Agenzia europea dell'ambiente, oltre che dal presidente di assoRinnovabili, il Governo ha scelto di perseguire politiche di senso opposto, come quella di ridurre retroattivamente i sostegni agli impianti fotovoltaici già costruiti: esattamente il contrario di quanto sostenuto nel Cop21;
   a giudizio dell'interrogante e del presidente di assoRinnovabili si dovrebbe, invece, puntare su una riforma della politica energetica che penalizzi il consumo di fonti energetiche di origine fossile e permettere un ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili, oltre a promuovere l'efficienza energetica;
   l'obiettivo dell'Italia dovrebbe, nel lungo periodo, puntare all'efficienza energetica ed all'indipendenza energetica, posto che quasi tutti gli Stati da cui acquistiamo petrolio e metano sono caratterizzati da un'alta instabilità geopolitica;
   una delle prime misure consigliate dal presidente di assoRinnovabili potrebbe essere la valorizzazione dell'utilizzo efficiente delle biomasse nazionale della Frazione organica del rifiuto solido urbano (Forsu), per produrre energia verde e biometano; oppure sarebbe opportuno incoraggiare la diffusione del piccolo impianto elettrico alimentato a energia rinnovabile o di microgenerazione, a cui non è consentito fornire elettricità a più consumatori senza passare per la rete pubblica, impedendo di fatto lo sviluppo dell'intero settore –:
   quali iniziative di competenza intenda adottare il Governo per risolvere le problematiche esposte in premessa. (4-12001)

   TOFALO, SIBILIA e PETRAROLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   i criteri di nomina dei vertici della Agenzia spaziale Italiana (ASI) devono essere ispirati alla valutazione di profili morali e provate capacità manageriali dei candidati;
   in questi ultimi 18 mesi, dopo una vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto anche il precedente presidente con il conseguente commissariamento dell'Agenzia, la stasi delle attività spaziali nazionali si è ulteriormente aggravata non riuscendo a recuperare il fermo delle attività conseguente alla suddetta grave situazione;
   ad avviso degli interroganti, la crisi che incombe sulle aziende del settore spaziale e in articolare sulle piccole e medie imprese, sulla base di quanto testimoniato dagli operatori del settore, che lamentano uno stato perdurante di confusione funzionale e gestionale della struttura dell'ASI ed una situazione di assenza di nuove importanti iniziative progettuali ed il mancato avvio di programmi di lunga portata, è molto grave e non può continuare ulteriormente;
   sembrerebbe che si riscontrino illegittimità nel bando ASI. Infatti, il presidente dopo aver bandito ed effettuato il concorso, ha annullato il tutto in autotutela;
   la deliberazione della Corte dei Conti del 6 luglio afferma che «il decreto di nomina del Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (a firma dell'ex-ministro del governo Letta il 14 maggio 2014) non è mai pervenuto a questo Ufficio per il prescritto controllo di legittimità» –:
   se il Governo fosse a conoscenza della situazione della Agenzia spaziale italiana, motore del settore spaziale italiano, e quali iniziative intenda intraprendere. (4-12002)

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazione a risposta in Commissione:

   RABINO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   il nostro Paese è stato scosso dal recente barbaro assassinio di Giulio Regeni, lo studente italiano di 28 anni ritrovato cadavere il 4 febbraio 2016 in un fosso sulla strada che dal Cairo porta ad Alessandria. Dalla ricostruzione emersa dai servizi di sicurezza locali, risulterebbe: «Morte causata da prolungate torture», così come è scritto nei documenti trasmessi a Roma per via diplomatica dopo il primo esame del corpo;
   Giulio scompare nel pomeriggio del 25 gennaio 2016. Per sei giorni la notizia viene tenuta riservata, ma il 31 gennaio, mentre le autorità egiziane negano di sapere che fine possa aver fatto, la Farnesina decide di renderla pubblica con una nota ufficiale;
   la polizia e i servizi segreti al Cairo continuano a negare di avere informazioni. Il 3 febbraio 2016 – di fronte alle insistenze italiane che minacciano la crisi diplomatica – l'ambasciatore Maurizio Massari viene informato del ritrovamento del cadavere. Il referto parla di «numerosi tagli e bruciature», il corpo è martoriato. I medici evidenziano le «prolungate torture» e ciò fa presumere che il giovane sia rimasto diversi giorni nelle mani dei suoi aguzzini;
   l'autopsia stessa ha successivamente rilevato che la morte è avvenuta per un colpo ricevuto al collo. L’équipe di medici legali ha riscontrato segni di un violento pestaggio e numerose abrasioni e lesioni, tuttora oggetto di analisi, così come il colpo al capo che ha provocato il decesso. Non sarebbero invece emersi segni di abusi o di violenze sessuali subiti dal giovane;
   sono diverse le ipotesi fatte sulla tragica morte, tra le quali, quella della tesi per il dottorato di ricerca che Regeni stava svolgendo e che lo avrebbe portato a incontrare numerose persone del sindacato. I carabinieri del Ros e i poliziotti dello Sco, incaricati delle indagini, stanno cercando di ricostruire i suoi ultimi contatti nella convinzione che la polizia locale lo avesse già fatto e per questo avesse cominciato a tenerlo sotto controllo;
   l'arresto potrebbe essere avvenuto nel corso di una «retata», oppure tra gli obiettivi della cattura potrebbe esserci anche quello di impedirgli di continuare a pubblicare articoli, pubblicati sotto pseudonimo sull'agenzia Nena news – specializzata sui temi del Medio Oriente – e in parte ripresi dal quotidiano Il Manifesto, evidentemente ritenuti dannosi per il regime. Tutte ipotesi, ma che non giustificano la morte di un giovane, né la mancanza di immediata trasparenza e verità da parte delle autorità locali sul caso;
   il New York Times ha scritto che probabilmente il caso Regeni potrebbe essere sollevato in incontri tra esponenti Usa e egiziani ed in questi giorni si prevede una visita del Ministro degli esteri egiziano Shoukry a Washington, dove vedrà Kerry, e una missione al Cairo dell'incaricata del Dipartimento di Stato Usa per i diritti umani;
   la stampa nazionale ed internazionale ha evidenziato come la tragica morte del ricercatore italiano rappresenti un altro segnale allarmante di abusi da parte della forze di sicurezza in un Paese dove detenzioni arbitrarie e torture stanno diventando sempre più comuni;
   l'ambasciatore egiziano in Italia, Amr Helmy, assicurando la massima collaborazione con l'Italia, ha dichiarato che: «Le autorità egiziane offrono la massima collaborazione ai funzionari investigativi italiani presenti attualmente in Egitto. Il Governo egiziano sa che la morte della studente Giulio Regeni rappresenta un evento di importanza rilevante per tutta l'Italia, sia per il Governo sia per l'opinione pubblica» –:
   quali urgenti iniziative intenda attuare perché venga fatta chiarezza sulla morte di Giulio Regeni e, in particolare, se non ritenga necessario assumere ogni iniziativa d competenza affinché vengano individuate le responsabilità di questa tragedia che ha colpito, non solo la famiglia di Giulio, ma l'intero Paese, attraverso una cooperazione costruttiva tra autorità italiane ed egiziane, dal momento che è stata messa a repentaglio la presenza dei giovani italiani all'estero. (5-07701)

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO

Interrogazione a risposta in Commissione:

   BRESCIA. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il 27 maggio 2008 il sultano dell'Oman donava 3 milioni di euro al conservatorio «Niccolò Piccinni» di Bari per offrire borse di studio agli allievi meritevoli;
   nel maggio 2010 nasceva la fondazione «Giovanni Paolo II», con la finalità di gestire tale fondo in favore degli studenti del conservatorio di Bari e di portare avanti ben cinque progetti, secondo un piano di lavoro che era stato presentato anche al Ministero: una borsa di studio destinata a un giovane ricercatore italiano di etnomusicologia; 60 borse di studio per la formazione di professori d'orchestra; 5 borse di studio per la realizzazione di un'indagine socio-musicale sui bambini dagli 8 ai 13 anni, per creare poi il primo coro di voci bianche; 5 dottorati di ricerca in collaborazione con l'università di Napoli; infine iniziative per la celebrazione del trentennale di Nino Rota. Tale fondazione nasceva all'insaputa del consiglio accademico del conservatorio Piccinni, del collegio dei docenti e dei rappresentanti degli allievi;
   nel verbale del consiglio accademico del 14 dicembre 2010 si legge: «In relazione al XIII punto all'ordine del giorno, il Direttore, Mo Francesco Monopoli, informa il consiglio accademico di aver preso atto, dopo la sua nomina a direttore, della nascita di una fondazione, sorta nel conservatorio Piccinni di Bari, su iniziativa del consiglio di amministrazione, che ha inteso creare un organismo di gestione del Fondo donato al conservatorio dal Sultano dell'Oman. Il direttore informa i membri del consiglio accademico relativamente alla composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione intitolata “Giovanni Paolo II”: presidente è stato nominato il professor Aldo Loiodice. Del consiglio di amministrazione fanno parte anche l'avvocato Raffaele Guido Rodio e il Direttore Generale del Comparto AFAM dottor Giorgio Bruno Civello. Inoltre, fanno parte di diritto della medesima Fondazione, il Presidente pro-tempore del conservatorio, dottor Stefano Carulli, il Direttore pro-tempore del conservatorio di Bari, Mo Francesco Monopoli, insieme con un Rappresentante dei Docenti, nella persona della Professoressa Giovanna Valente e un Rappresentante degli Studenti del conservatorio, nella persona della studentessa Angela Trentadue. Presidente Onorario della Fondazione è stato nominato il prefetto di Bari, dottor Carlo Maria Schilardi. Tale organismo è sorto per finanziare iniziative a favore degli studenti del conservatorio. Il Direttore, Mo Francesco Monopoli comunica altresì che la sua adesione a tale Organismo è comunque subordinata al fatto che gli indirizzi programmatici di azione della stessa siano indicati al CdA della Fondazione dal Consiglio Accademico del Conservatorio»;
   a quanto consta all'interrogante non è stata mai presentata alcuna relazione sull'attività svolta dalla fondazione negli oltre quattro anni trascorsi dalla nascita ad oggi;
   in data 29 settembre 2012 il consiglio accademico del conservatorio di Bari, dopo aver ampiamente discusso, era giunto alle seguenti determinazioni: preso atto delle mancate risposte della fondazione alle diverse richieste e proposte inoltrate dal direttore, dal consiglio accademico e dagli studenti dell'istituzione, valutata la perdurante inattività della suddetta fondazione, ritenendo inutile il persistere di tale organismo, chiede lo scioglimento immediato della fondazione e la restituzione dei fondi al conservatorio per utilizzarli immediatamente ed esclusivamente per iniziative destinate agli studenti, nonché la rendicontazione dettagliata, gli atti relativi all'utilizzo del fondo e i relativi interessi maturati dalla donazione ad oggi;
   ad oggi, di quei fondi, risulta siano stati spesi meno di 200.000 euro, con bandi saltuari, privi di una progettualità e di qualsiasi collegamento con i progetti presentati al Ministero; l'ultimo bando risale all'11 marzo 2013;
   se già negli anni precedenti si era fatto pochissimo per distribuire agli alunni tale donazione, con iniziative degne di nota, bisogna sottolineare che da marzo 2013 ad oggi, quindi da quasi tre anni, la fondazione «Giovanni Paolo II», per il tramite del conservatorio, non elargisce alcuna somma di denaro agli allievi del conservatorio Piccinni;
   il già direttore generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
(Afam) presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca fino ad ottobre 2014, dottor Giorgio Bruno Civello, che doveva esercitare il potere disciplinare nei confronti dei docenti di conservatorio, ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, risultava almeno fino al 2013 essere componente del consiglio di amministrazione della fondazione Giovanni Paolo II; e questo, a parere dell'interrogante, configura una situazione di conflitto di interessi in potenziale contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione;
   il 19 dicembre 2013 alcuni membri del consiglio accademico chiedevano lo scioglimento della fondazione, mentre altri obiettavano che solo il consiglio di amministrazione della stessa fondazione poteva deciderne lo scioglimento. Le parole del direttore riportate nel verbale sono: «il direttore suggerisce di ribadire, in un documento unitario, principalmente le prerogative già esistenti negli organi istituzionali del conservatorio, non rilevando la necessità di duplicazione in analoga struttura come risulta essere la fondazione». Per la seconda volta quindi il consiglio di amministrazione del Piccini chiede lo scioglimento della fondazione;
   da gennaio 2014 non e più possibile visualizzare online i verbali del consiglio di amministrazione del conservatorio Piccinni se non con apposite credenziali distribuite ai docenti;
   il nuovo direttore del Piccinni, il dottor Schiavo, a gennaio 2014, si impegnava pubblicamente a fare chiarezza sulla gestione della fondazione Giovanni Paolo II;
   per assolvere ai suoi scopi, il conservatorio (socio fondatore) pare avesse attribuito alla fondazione un contributo iniziale al fondo di gestione di 175.000 euro fino al 31 dicembre 2010; poi si impegnava ad elargire 350.000 euro all'anno, fino al raggiungimento dei 2.450.000 euro, per un totale di 7 anni. La cosa certa è che i 350.000 euro annui da utilizzare per gli alunni del Piccinni non sembrerebbero mai stati resi disponibili se non in modesta misura;
   l'articolo 25 del codice civile «Controllo sull'amministrazione delle fondazioni» recita così: «L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge» –:
   se sia stato eseguito il rigoroso approfondimento promesso nella risposta all'interrogazione n. 5-06438, da eseguirsi d'intesa con il conservatorio di musica di Bari, con lo scopo di accertare le precise responsabilità nella gestione del finanziamento oggetto della presente interrogazione, in vista di una sua piena utilizzazione secondo quanto previsto dall'atto costitutivo della fondazione «Giovanni Paolo II»;
   quali siano stati gli eventuali esiti di tale approfondimento e, quindi, quali iniziative di competenza si intendano adottare per consentire l'utilizzazione immediata degli importi donati nel 2008 al conservatorio Piccinni di Bari per gli scopi noti di supporto economico agli studenti del conservatorio;
   se vi siano eventuali responsabilità del consiglio di amministrazione della fondazione Giovanni Paolo II e del consiglio di amministrazione del conservatorio Piccinni per la mancata distribuzione di 3 milioni di euro donati per uno specifico scopo e sottratti, invece, in maniera non trasparente ad una istituzione di alta formazione pubblica;

   quali siano le responsabilità dell'ex direttore AFAM Civello, facente parte del consiglio di amministrazione della fondazione e fino a pochi mesi fa, a giudizio dell'interrogante, in netto conflitto di interessi;
   premesso che lo statuto della fondazione Giovanni Paolo II all'articolo 1 dice che «La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile», quali iniziative il Governo intenda intraprendere secondo l'articolo 25 del codice civile «Controllo sull'amministrazione delle fondazioni». (5-07697)

Interrogazione a risposta scritta:

   GAGNARLI, ALBERTI e DI BENEDETTO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   la gestione dei siti museali ad Arezzo, ed in particolare degli affreschi di Piero della Francesca in San Francesco, ha una storia lunga e controversa: dopo la riapertura, nel 2000, degli affreschi restaurati, eseguita dalla musealizzazione della Cappella Bacci da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, volta alla razionalizzazione del flusso delle visite per tutelare gli esiti del restauro, la cappella aveva conosciuto una fase di notevole incremento dei flussi turistici;
   a dicembre 2012 la direzione regionale dei beni culturali della Toscana, con D.D.R. 732 del 21 dicembre 2012, assegna in via provvisoria i 3 siti, Cappella Bacci, Casa Vasari e Museo Archeologico, all'ATI Mosaico, con socio unico Munus s.p.a., poi divenuta s.r.l., che ha tra i suoi soci lo stesso Mario Alberto Zamorani, già gestore nel periodo 2000-2002;
   Mario Alberto Zamorani, ex vicedirettore di Italstat, mega-società di costruzioni controllata dall'Iri, ora disciolto, arrestato l'8 giugno 1992, nell'ambito delle indagini sul sistema di mazzette che gravava sulle autostrade, in seguito riciclatosi nel settore privato, è stato amministratore unico di Mosaico Srl fino al 2008, lasciando poi la gestione ai due figli, Giulia e Giorgio Zamorani, ma rimanendo amministratore unico di Munus, controllata di Mosaico;
   le due società, Munus e Mosaico, sono nel pool che si è aggiudicato la gestione della biglietteria e del bookshop degli affreschi di Piero della Francesca, il cui restauro, come è noto, fu finanziato da Banca Etruria negli anni ’90, in piena presidenza Faralli;
   su la Nazione Arezzo 24 dicembre 2015 si legge che nella selva delle consulenze di Banca Etruria spunta anche la società Mosaico Srl, di Giulia e Giorgio Zamorani, che finisce nel mirino dell'ultima ispezione di Bankitalia, condotta dal novembre 2013 al febbraio 2014, dopo il commissariamento di Bpel, per una consulenza da 236 mila euro ricevuti per «il supporto alle attività commerciali e culturali coordinate dalla direzione centrale», attività considerata dalla stessa ispezione «non in linea con la realtà aziendale»;
   dallo stesso articolo si apprende anche di altri legami tra Zamorani e l'Etruria. Zamorani, infatti, è stato socio in affari dell'ex consigliere d'amministrazione Alberto Rigotti, consigliere d'amministrazione e presidente, tra il 2000 e il 2008, delle società Abm Merchant e Abm trading, che facevano capo appunto alla galassia Rigotti, poi arrestato per il crac della catena di giornali locali e-polis;
   appare pertanto evidente quanto meno l'inopportunità dell'attuale gestione da parte di Mosaico, visti i legami con personalità che appaiono poco onorabili e la stretta «collaborazione» tra Banca Etruria e l'attuale soggetto gestore dei siti museali di Arezzo –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno, viste le inchieste di diversi organi di stampa alcune delle quali riportate in premessa, chiarire le proprie intenzioni sul futuro della gestione dei siti museali di Arezzo ed, eventualmente, valutare i presupposti per una revoca della concessione della gestione alla società Mosaico. (4-12004)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:

   CATANOSO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011 ha introdotto nel nostro ordinamento fiscale un'addizionale per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato;
   a partire dall'anno 2012, questa addizionale erariale della tassa automobilista è stata fissata in 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt;
   questa «supertassa» dovrà essere versata contestualmente al bollo auto e per il pagamento si dovrà utilizzare il modello F24 («elementi identificativi»), ma senza nessuna possibilità di ricorrere alla compensazione ed in caso di omessi o insufficienti versamenti scatterà una sanzione del 30 per cento dell'importo non versato;
   secondo i calcoli degli esperti del Governo Monti, questo «balzello» avrebbe dovuto fruttare ben 168 milioni di euro nelle casse dello Stato. Invece, come ha calcolato l'Unrae, il balzello ha bloccato le vendite delle automobili di grossa cilindrata e fatto svanire 130 milioni di euro di euro di entrate tributarie;
   il mese di febbraio, per molti automobilisti, è il mese in cui scatta il pagamento del superbollo per tutte le vetture con potenza superiore a 251 cavalli (ovvero 185 chilowatt);
   l'ultima legge di stabilità ha confermato il «superbollo» e, quindi, oltre al bollo di circolazione si dovranno versare 20 euro ogni chilowatt in più di potenza, da pagare con il modulo F24, così il fisco sa subito che vi potete permettere una macchina costosa;
   questo cosiddetto «superbollo», introdotto dal Governo Monti il 27 dicembre 2011 (con effetto retroattivo), in questi anni, si è rivelato, a giudizio dell'interrogante, inefficace per le casse dello Stato che, non solo non ha guadagnato un euro, ma ne ha addirittura persi milioni. Ma tant’è, mentre la supertassa sulle barche è stata abolita, quella sulle auto no;
   evidentemente, a giudizio dell'interrogante e del settimanale Panorama, è parso impopolare togliere un «balzello» che era stato venduto agli italiani come un'operazione di giustizia fiscale che colpisce i ricchi;
   il settimanale Panorama, come riportato in un suo articolo, ha chiesto all'Unrae (l'associazione delle case automobilistiche estere) un'elaborazione statistica per stabilire quanto il fisco stia perdendo col «superbollo», invece di generare nuovi introiti per 168 milioni di euro l'anno (come si aspettava Mario Monti), provocando una perdita (dal 2011 al 2015) di 130 milioni di euro;
   si è arrivati a questo risultato, secondo il settimanale Panorama e l'interrogante, per gli effetti collaterali negativi innescati dal «superbollo». Il primo è stato il calo delle vendite delle nuove auto con oltre 251 cavalli, non solo per il «balzello» in più, ma anche per la conseguenza, anche se si è onesti contribuenti, di finire sotto la lente del fisco;
   da 2011, il settore è sceso a colpi di percentuali a due cifre, addirittura del 35 per cento il primo anno. Soltanto l'anno scorso la situazione è migliorata. Il secondo effetto collaterale è stata la diminuzione delle vetture circolanti: da 217 mila a 183 mila auto dal 2011 al 2015;
   in tanti hanno venduto l'auto e per di più all'estero, visto che in Italia non aveva più mercato, si deprezzava e diventava un affare per chi veniva a comprarla da oltralpe;
   a giudizio dell'interrogante, piuttosto che insistere su tassazioni inefficaci il Governo dovrebbe mettere in campo altre soluzioni come, per esempio, gli incentivi per la rottamazione di auto ultradecennali;
   con l'incentivo alla rottamazione, il maggior gettito fiscale è pressoché garantito e ne guadagnerebbe pure la qualità dell'aria –:
   quali iniziative, di carattere normativo, intenda adottare il Ministro interrogato per abolire questo «superbollo» e per favorire la rottamazione del parco macchine nazionale obsoleto. (4-12000)

   LATTUCA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   in data 30 luglio 2015 il consiglio comunale di Cesenatico ha approvato il bilancio di previsione 2015 nonostante il parere «Non Favorevole» del collegio dei revisori dei conti che concludeva testualmente la relazione: «non ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e dei progetti; che la coerenza esterna, è inficiata dalla non coerenza interna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità» e delle norme relative al concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
   l'approvazione del bilancio di previsione è avvenuta senza che il consiglio comunale fosse a conoscenza della delibera n. 96 della Corte dei Conti che, due mesi prima del voto, avanzava numerosi quesiti sullo stato dei conti pubblici del comune di Cesenatico;
   suddetta delibera è stata inviata ufficialmente ai consiglieri comunali tramite email solamente il 14 ottobre 2015;
   con delibera n. 96 del 27 maggio 2015 la Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna – concludeva che «accertata la situazione di precario equilibrio del bilancio del Comune di CESENATICO in relazione ai numerosi fattori di criticità sopra esposti; trasmette gli atti al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attivazione di verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo – contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indicate in premessa e dell'articolo 148, comma 2 decreto-legge 174 del 2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213»;
   nell'autunno 2015 il sindaco di Cesenatico su richiesta della minoranza ha ammesso la presenza di due ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze specificando che si trattava di un semplice controllo di routine;
   il comune di Cesenatico ha nuovamente approvato l'assestamento di bilancio 2015 in data 18 dicembre 2015 con il parere «Non Favorevole» da parte del collegio dei revisori dei conti –:
   quali siano gli elementi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze in riferimento anche all'attività ispettiva effettuata nell'autunno 2015 e se, anche in relazione ai rilievi mossi dalla Corte dei Conti non ritenga improcrastinabile adottare ogni opportuna iniziativa per verificare, in ossequio al principio di trasparenza, il reale stato del bilancio comunale al fine di tutelare gli interessi dei cittadini di Cesenatico, scongiurando il reiterarsi di atti che, a giudizio dell'interrogante, mettono a rischio la sostenibilità della finanza locale. (4-12003)

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

   TOFALO, SIBILIA e PETRAROLI. – Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. – Per sapere – premesso che:
   da tempo vengono denunciati fatti potenzialmente costituenti reato perpetrati nella città di Agropoli e presso l'Unione dei Comuni Alto Cilento, con sede in Torchiara;
   l'Indagine « Clean Coast » della Guardia di finanza e, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Salerno, ha portato ad un'indagine nei confronti del sindaco e di funzionari del comune per l'omessa assegnazione di beni confiscati alla camorra e assegnati al comune di Agropoli;
   l'autovelox posizionato dall'amministrazione comunale di Agropoli sulla strada provinciale 430 (variante strada statale 18) è stato dichiarato illegittimo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – provveditorato delle opere pubbliche e dall'Autorità nazionale corruzione e lo stesso ha già fruttato al comune oltre 10 milioni d'euro portati al bilancio del comune negli anni 2014 e 2015;
   alcuni funzionari del comune di Agropoli, in ruolo anche presso l'unione dei comuni, sono stati percettori di incentivi dichiarati illegittimi dal revisore dei conti e dell'Ispettorato della funzione pubblica;
   l'opera di difesa della costa dell'abitato denominato «lido Azzurro», derivata da un progetto precedentemente presentato di opera portuale e costata 4 milioni d'euro, non ha portato all'effetto desiderato, modificando sensibilmente lo stato dei luoghi e lasciando irrisolto il problema dell'erosione costiera in quell'area;
   l'amministrazione comunale ha predisposto l'acquisizione dell'area di Trentova-Tresino – patrimonio Unesco e sito di interesse comunitario – presentando un progetto di valorizzazione che prevede il possibile ingresso di privati nella realizzazione e gestione delle opere da realizzarsi in quell'area –:
   se i Ministri siano a conoscenza dei fatti esposti;
   se il Governo non ritenga di valutare se sussistano i presupposti per avviare iniziative ai sensi degli articoli 141 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. (4-11998)

   SPADONI, BRESCIA, MANLIO DI STEFANO, GRANDE, DEL GROSSO, SIBILIA, DI BATTISTA, SCAGLIUSI, DADONE, LOREFICE e COLONNESE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   Rob Wainwright, capo dell'Europol, nei giorni scorsi ha lanciato un allarme relativo al fatto che in Europa sono scomparsi circa 10 mila minori migranti, di cui la metà in Italia;
   egli ha, tra l'altro, affermato che «non è irragionevole dire che si tratti di più di 10.000 bambini. Non tutti saranno sfruttati dalle organizzazioni criminali; alcuni magari sono passati di famiglia in famiglia. Non sappiamo dove siano, cosa facciano o con chi siano»;
   si tratta soprattutto di adolescenti maschi provenienti da Eritrea, Somalia e Siria in cerca di un futuro diverso dalla guerra e che spesso hanno come obiettivo il nord Europa dove già hanno un contatto familiare;
   il capo dell'Europol ha confermato di aver trovato prove del fatto che alcuni minori rifugiati non accompagnati sono stati sfruttati sessualmente;
   ogni anno, secondo le statistiche ufficiali, arrivano in Italia circa 7.000 minori stranieri soli, lontani dalla famiglia e senza adulti di riferimento;
   nell'ambito delle migrazioni, i minori non accompagnati rappresentano un gruppo particolarmente vulnerabile e possono essere una facile preda dei circuiti di illegalità, soprattutto se non si attiva, fin dal momento del loro arrivo, una rete coordinata di protezione e di sostegno;
   da molti anni l'Italia affronta l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in termini di emergenza, senza una chiara definizione di competenze e di responsabilità degli attori coinvolti;
   ancora oggi i diritti essenziali dei minori stranieri non accompagnati non sono sempre rispettati: dal diritto al riconoscimento della minore età a quello a un'accoglienza decorosa, al diritto alla nomina di un tutore alla possibilità di essere ascoltati nelle scelte che li riguardano;
   il regolamento (UE) n. 604/2013, cosiddetto Dublino III, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione) conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
   ai sensi delle disposizioni in esso contenute, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del regolamento stesso; nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compreso il suo contesto di origine. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità;
   ai sensi dell'articolo 6 dello stesso regolamento «L'interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento. Gli Stati membri provvedono affinché un rappresentante rappresenti e/o assista un minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal presente regolamento. Il rappresentante possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che durante le procedure svolte ai sensi del presente regolamento sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore. Tale rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti della pratica del richiedente, compreso l'apposito opuscolo per i minori non accompagnati. (...) Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori: a) le possibilità di ricongiungimento familiare; b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore; c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani; d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità» –:
   quali iniziative intenda porre in essere in favore dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale, al fine di rafforzare un sistema di accoglienza a loro riservato e coordinato con gli altri Paesi dell'Unione europea per la tutela del loro benessere;
   quali iniziative intenda mettere in atto per uniformare le procedure di identificazione e di accertamento dell'età;
   se non intenda promuovere l'attivazione di una banca dati nazionale per disciplinare l'invio dei minori che giungono in Italia nelle strutture di accoglienza in tutte le regioni, sulla base delle disponibilità di posti e di eventuali necessità e bisogni specifici degli stessi minori;
   come intenda affrontare finanziariamente l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati affinché non gravi sui
bilanci dei singoli comuni al fine di incrementare l'efficacia del suddetto sistema;
   se non intenda assumere iniziative per apportare interventi correttivi al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in ordine a quanto evidenziato in premessa. (4-11999)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

   FASSINA e GREGORI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1-bis, comma 1, della legge n. 291 del 3 dicembre 2004 (che ha convertito il decreto-legge n. 249 del 5 ottobre 2004) ha esteso, a partire dal 1o gennaio 2005, la disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria e della mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie;
   conseguentemente, l'articolo 1- ter, comma 1, ha previsto la costituzione presso l'Inps, di un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo;
   la legge n. 166 del 27 ottobre 2008, all'articolo 2, ha introdotto delle modifiche circa i soggetti beneficiari e la durata delle prestazioni da erogare;
   secondo quanto si apprende da fonti stampa e da fonti sindacali, da gennaio 2016, l'assegno mensile per i 10 mila lavoratori in cassa integrazione e mobilità del settore trasporto aereo arriva decurtato dall'integrazione prevista per i soggetti che hanno diritto ad attingere al fondo speciale del trasporto aereo;
   il mancato pagamento interessa circa 10 mila lavoratori, provenienti da diverse compagnie (come Alitalia, WindJet, Livingston, Meridiana, Myair) e varie società di handling;
   la decisione dell'Inps — ente gestore del fondo — di non pagare le integrazioni al reddito del personale, non adeguatamente giustificata, appare agli interroganti come arbitraria e di dubbia legittimità;
   con tale decisione si è tagliata, senza alcun preavviso, l'indennità economica riferita ad ex operai ed impiegati con retribuzioni medie inferiori a 1.300 euro –:
   se il Ministro interrogato intenda avviare iniziative urgenti, anche a carattere normativo, per ripristinare il pagamento delle indennità economiche derivanti dall'applicazione del fondo di cui in premessa nei confronti dei lavoratori in cassa integrazione e mobilità del settore trasporto aereo;
   se non s'intendano avviare, per quanto di competenza, iniziative ispettive volte a verificare i criteri e le direttive che hanno portato alla decisione di interrompere tali pagamenti. (5-07699)

SALUTE

Interrogazione a risposta orale:

   BRAGA, OLIVERIO, LUCIANO AGOSTINI, MARIANI, CENNI, CARRA, TINO IANNUZZI, TERROSI, MANFREDI, SENALDI e ZANIN. — Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   si apprende da alcune agenzie stampa, da un allarme lanciato da AIAB – Associazione italiana agricoltura biologica e da un articolo di Roberto Giovannini, apparso su La Stampa online il 24 marzo 2015, che il glifosato, principio attivo diffusissimo presente anche nel diserbante agricolo, è una sostanza chimica tra quelle pesantemente sospettate di provocare tumori e danni al DNA secondo l'autorevole IARC, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, organismo scientifico collegato all'Organizzazione mondiale della sanità;
   è opportuno ricordare che lo studio del citato IARC non solo riporta la «probabile cancerogenicità» del glifosato, ma rileva la sua correlazione fortissima con danni riscontrabili sul DNA umano: molti lavoratori esposti hanno infatti sviluppato un'alta vulnerabilità al linfoma non Hodgkin;
   il glifosato è poi utilizzato in almeno 750 prodotti per l'agricoltura, il giardinaggio, il trattamento degli spazi urbani e nel nostro Paese viene irrorato pesantemente su campi e giardini ed è, secondo AIAB, il diserbante più usato in Italia. Questo agrofarmaco non va però messo solo in relazione all'uso degli OGM, pur ricordando che, ad esempio, la Monsanto commercializza soia, mais, cotone e colza Roundup Ready tolleranti applicazioni dell'erbicida e che rappresentano la gran parte della superficie mondiale geneticamente modificata –:
   se il Governo sia a conoscenza della questione e se non ritenga opportuno, anche per tramite degli istituti di ricerca afferenti al Governo, di verificare la compatibilità con l'ambiente e la salute umana del glifosato e se la sua cancerogenicità fosse verificata, se intenda assumere iniziative per bandirne da subito l'utilizzo. (3-01993)

Apposizione di firme a mozioni.

  La mozione Borghi e altri n. 1-00952, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 17 luglio 2015, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Plangger.

  La mozione Cominardi e altri n. 1-01137, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 5 febbraio 2016, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Petraroli.

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

  L'interrogazione a risposta scritta Spadoni e altri n. 4-11851, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 28 gennaio 2016, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Manlio Di Stefano.

Pubblicazione di testi riformulati.

  Si pubblica il testo riformulato della interrogazione a risposta in Commissione Rostellato n. 5-07684, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 563 del 5 febbraio 2016.

   ROSTELLATO, ZAN e CAMANI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   da un articolo pubblicato il 3 febbraio 2016 sulla stampa provinciale (Il Gazzettino di Padova, Il Mattino di Padova) si apprende che nella provincia di Padova le interruzioni di gravidanza sono sempre più difficili a causa della carenza di medici non obiettori di coscienza;
   nel comunicato della Cgil di Padova si legge che «Per molte donne arrivare all'intervento significa vivere una vera e propria odissea che contribuisce a rendere ancora più difficile e sofferta la scelta compiuta. Diverse sono le padovane costrette ad andare in un'altra provincia o addirittura fuori regione per avere quello che la legge n. 194 dovrebbe garantire. Ad oggi – prosegue – in città, sono solo due i medici disposti a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza (ivg). Si tratta di due giovani ginecologi che lavorano in
Azienda Ospedaliera, rispettivamente in Clinica ostetrica e in Divisione ostetrica. In sala operatoria gli spazi dedicati alla programmazione di interventi di questo tipo sono limitati ad un paio di giorni alla settimana e, di conseguenza, è facile scontrarsi con lunghi tempi d'attesa»;
   dall'articolo di Elisa Fais su Il Mattino di Padova si legge che circa un anno fa, una ragazza di 21 anni, proveniente dal Sud America e appena giunta a Padova per motivi di studio, ha scoperto di essere incinta e si è rivolta ad un consultorio dell'Usl 16 che l'ha respinta perché senza tessera sanitaria. Poi, un altro consultorio non ha accettato di farle la certificazione perché non residente della zona. La ragazza disperata ha chiesto aiuto scrivendo nel blog padovadonne.it e a quel punto è intervenuta la Cgil;
   si legge, ancora, la storia di una 40enne padovana che si è sentita rispondere «non c’è posto» dall'ospedale di Padova e che la prima data disponibile era oltre i 90 giorni consentiti dalla legge perché di mezzo c'erano le feste natalizie. Ha provato a chiamare inutilmente anche gli ospedali di Piove di Sacco, Camposampiero e Cittadella e grazie all'intervento della Cgil è stato possibile fissare l'intervento a Padova per tempo;
   proprio a causa di questa carenza si diffonde sempre più la problematica degli aborti clandestini: risultano alla cronaca tanti casi di falsi medici che allestiscono sale chirurgiche nel salotto della propria abitazione e senza alcun rispetto delle norme igieniche, praticano l'aborto a prostitute e straniere –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della grave situazione che vive il territorio padovano;
   come intenda agire, per quanto di competenza, al fine di garantire la presenza continua e costante di medici non obiettori in appositi ambulatori sia delle aziende ospedaliere sia delle aziende sanitarie locali per poter prendere in carico la paziente ed eseguire l'intervento specie nei casi di urgenza;
   come intenda agire, affinché vi sia la corretta e puntuale applicazione della legge n. 194 anche nella provincia di Padova, limitando così il ricorso da parte delle donne padovane, a falsi medici improvvisati o all'acquisto di strani farmaci su internet per abortire, minando così la sicurezza e la salute delle stesse; come intenda agire, per quanto di competenza, al fine di garantire accesso diretto delle donne in ciascun presidio ostetrico ginecologico o consultoriale, per ottenere risposte immediate da parte di tutti gli operatori coinvolti, medici, psicologi, infermieri, ostetriche o assistenti sociali con particolare attenzione alla tempistica che la normativa impone e con particolare riguardo alla presenza continuativa di medici ginecologi e anestesisti non obiettori per ridurre le liste di attesa degli interventi nei casi d'urgenza, cioè all'approssimarsi della scadenza dei 90 giorni consentiti dalla legge, utilizzando anche convenzioni. (5-07684)

  Si pubblica il testo riformulato della interrogazione a risposta in Commissione Quartapelle Procopio n. 5-07696, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 563 del 5 febbraio 2016.

   QUARTAPELLE PROCOPIO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   Giulio Regeni, un ricercatore italiano di 28 anni è stato trovato morto mercoledì ai margini dell'autostrada tra Il Cairo e Alessandria, nella periferia della capitale egiziana, dopo che si erano perse le sue tracce dal 25 gennaio, giorno del quinto anniversario della rivoluzione anti-Mubarak. Il cadavere sarebbe stato trovato in un fosso e come lo stesso ambasciatore italiano al Cairo Maurizio Massari ha affermato, «mostrava inequivocabili segni di violenza, percosse e tortura»;
   le circostanze della morte sono tuttora da chiarire poiché dalle autorità egiziane sono arrivate due versioni contrastanti:
secondo la procura di Giza, che ha disposto l'autopsia sul corpo, si tratterebbe di un «movente criminale», giustificato dai segni di accoltellamento sulle spalle e tagli su un orecchio e sul naso, ma anche «contusioni accanto agli occhi, come se fosse il risultato di un “pugno”». Mentre, in senso contrario, il direttore dell'Amministrazione generale delle indagini di Giza, ha escluso qualsiasi sospetto di crimine ipotizzando un più semplice incidente stradale e ha smentito che Regeni «sia stato raggiunto da colpi di arma da fuoco o sia stato accoltellato»;
   le ipotesi di un delitto «politico» sono alimentate dalla notizia che nelle ultime settimane Regeni – che collaborava con il giornale Il Manifesto e si occupava soprattutto di movimenti operai e di sindacalismo indipendente ed avendo anche contatti con esponenti dell'opposizione egiziana – aveva preferito firmare i suoi articoli con uno pseudonimo perché «aveva paura per la sua incolumità»;
   l'Italia, ha chiesto con forza all'Egitto di poter collaborare alle indagini sulla morte del nostro connazionale e ha prontamente insistito, attraverso il ministro degli affari esteri Paolo Gentiloni, di aspettarsi la massima collaborazione a tutti i livelli, data la gravità di quanto accaduto al nostro connazionale ed i tradizionali rapporti di amicizia e vicinanza tra i due Paesi;
   pertanto sono arrivati al Cairo sette uomini della polizia italiana carabinieri e Interpol, con il compito di seguire, in sinergia con le autorità egiziane, le indagini in corso dando ulteriore sostegno all'azione, già sollecita, della nostra ambasciata a Il Cairo;
   il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha sentito il Presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi chiedendo la restituzione del corpo del giovane alla propria famiglia al più presto e che sia dato pieno accesso ai nostri rappresentanti per seguire da vicino, nel quadro dei rapporti di amicizia che legano Italia ed Egitto, tutti gli sviluppi delle indagini per trovare i responsabili di questo orribile crimine ed assicurarli alla giustizia;
   è stata sospesa una missione commerciale di circa 60 aziende e dei rappresentanti di Sace, Simest e Confindustria organizzata dal Ministero dello sviluppo economico e guidata dal Ministro Federica Guidi, che aveva in programma incontri con il Presidente della Repubblica Abd al-Fattah Al-Sissi, il Primo Ministro Sherif Ismail, tutti i Ministri economici, tesa a delineare i contenuti del vertice governativo che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha annunciato di voler tenere a breve in Egitto –:
   quali iniziative intenda intraprendere il Governo italiano per togliere ogni ambiguità sulla morte di Giulio Regeni, e perché sia accertata rapidamente la verità assicurandosi una cooperazione costruttiva da parte delle autorità egiziane.
(5-07696)

  Si pubblica il testo riformulato della interrogazione a risposta scritta Molteni n. 4-11979, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 563 del 5 febbraio 2016.

   MOLTENI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   il 1o febbraio 2016 è entrata in vigore la legge, varata dal Consiglio di Stato del Canton Ticino, cosiddetta «LIA», cioè legge imprese artigiane, che obbliga le aziende di settore, sia nazionali che estere, ad iscriversi in un apposito Albo per poter esercitare l'attività;
   la suddetta legge è stata approvata il 24 marzo 2015 ed impone alle imprese italiane della filiera casa (dal comparto edile all'impiantistica) l'obbligo del possesso di determinati requisiti professionali e personali per iscriversi all'Albo e, conseguentemente, esercitare l'attività in Canton Ticino;

   le imprese hanno sei mesi di tempo per adeguarsi alla nuova normativa e se ciò non dovesse avvenire nei termini stabiliti, e quindi entro il 1o agosto 2016, le stesse verrebbero sottoposte a sanzione ed interdette dall'esercizio dell'attività nel territorio svizzero;
   tale nuovo obbligo colpisce in primo luogo le imprese ubicate nelle zone di confine, ed in particolare, nei territori delle province di Como, Varese, Lecco, Milano e Monza-Brianza;
   dai dati divulgati dall'Ufficio di Statistica del Cantone il nuovo provvedimento coinvolgerà 4.548 ditte artigiane individuali e 9.835 dipendenti di società, per un totale di 14.383 italiani che nel corso del 2015 hanno prestato lavoro, per un periodo di tempo inferiore ai 90 giorni anno, nel Canton Ticino;
   in particolare, secondo la nuova legge: la costituzione e la gestione di un'impresa nell'ambito delle categorie professionali assoggettate sono subordinate all'iscrizione ad un apposito albo allestito da una commissione di vigilanza composta da rappresentanti delle associazioni professionali di riferimento; l'iscrizione è concessa soltanto a coloro che dispongono di un'adeguata formazione e di una sufficiente pratica professionale; eventuali infrazioni, rilevate da un sistema di controllo preventivo dei requisiti, sono sanzionate con multe fino a fr. 50.000;
   gli obblighi imposti rappresentano per le imprese ubicate sul territorio nazionale un onere gravoso, sia in termini economici che burocratici;
   è evidente come le imprese artigiane italiane che lavorano oltreconfine siano discriminate, a favore delle imprese locali, rinvenendosi un'alterazione delle regole della concorrenza, la quale senza interventi urgenti, rischia di far perdere competitività alle aziende italiane coinvolte –:
   se e quali urgenti iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, il Ministro intenda adottare affinché gli obblighi imposti dal Consiglio di Stato del Canton Ticino non generino per le imprese artigiane lombarde, in particolare quelle canturine e comasche costituenti eccellenza nel settore del legno-arredo che operano in territorio svizzero, nuovi oneri di natura economica e burocratica, che ne possano minare la competitività. (4-11979)

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

  Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta scritta Braga e altri n. 4-08579 del 26 marzo 2015 in interrogazione a risposta orale n. 3-01993.


Appendice: ATTI MODIFICATI

   La Camera,
   premesso che:
    in questi mesi è in corso di definizione il negoziato tra il nostro Paese e la Confederazione elvetica, negoziato che disciplinerà, oltre ai rapporti fiscali tra i due Paesi, anche importanti competenze ad oggi soggette a precedenti accordi quali ad esempio quelle sul lavoro frontaliero;
    il quadro delle relazioni con la Confederazione elvetica risulta essere complesso a seguito delle prese di posizione dei massimi responsabili istituzionali del Canton Ticino, e all'assunzione di specifiche iniziative unilaterali lesive dei principi di libera circolazione delle persone, di libertà della concorrenza e di intrapresa e di uguaglianza di fronte alla legge;
    risultano essere infatti ormai quotidiane le dichiarazioni pubbliche di esponenti istituzionali del Canton Ticino tese a mettere in discussione sia i diritti dei numerosi cittadini italiani occupati regolarmente presso imprese e aziende ticinesi, sia lo stato delle relazioni Italia-Svizzera, concentrate oggi sui negoziati fiscali e sull'accordo per l'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri;
    ad oggi i lavoratori frontalieri in territorio elvetico provenienti dall'Italia risultano essere circa 60.000, e numerose sono le piccole e medie aziende dei territori di confine della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia e della Provincia Autonoma di Bolzano ad essere interessate nei processi di fornitura e di assistenza nell'ambito del mercato elvetico;
    nei confronti dei lavoratori frontalieri si è assistito negli ultimi mesi, complice anche la campagna elettorale in territorio elvetico, ad un continuo ed ingiustificato attacco di natura discriminatoria e xenofoba;
    in particolare, hanno destato scalpore, a questo riguardo, la decisione del Canton Ticino tesa ad obbligare ogni cittadino italiano in via di occupazione in Svizzera a presentare il certificato dei carichi pendenti in allegato alla richiesta di assunzione;
    in questa direzione si è inserito anche l'avvio dell'elaborazione da parte del Consiglio di Stato del Ticino di una clausola fortemente restrittiva sul reddito dei cittadini italiani occupati in Ticino mediante una maggiorazione del trattamento fiscale sulla base della nazionalità italiana dei lavoratori, circostanze ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo in palese contrasto con l'accordo sulla libera circolazione delle persone sottoscritto tra Unione europea e Confederazione elvetica;
    è da sottolineare altresì la volontà di introdurre su base cantonale un limite restrittivo di quote dei frontalieri, smentendo in tal modo la competenza del Consiglio federale e ponendo di fatto un'azione di messa in mora dell'accordo sulla libera circolazione delle persone;
    a ciò si aggiunga il fatto che il 24 marzo 2015, con provvedimento n. 24 del 2015, il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino ha approvato la legge sulle imprese artigianali per l'esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale, introducendo elementi che vanno nella direzione di ostacolare la libera circolazione delle imprese estere in Canton Ticino;
    nello specifico agli articoli 3 e 4 della legge si è decretata l'istituzione di un albo delle imprese artigianali, la cui iscrizione da parte delle stesse costituisce condito sine qua non per l'esercizio della professione, ed è subordinata al rispetto di determinati requisiti professionali, così come previsto dall'articolo 6 della legge stessa, la cui identificazione è rimandata all'approvazione di apposito regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi del Canton Ticino il 20 gennaio 2016;
    i contenuti del suddetto regolamento prevedono, tra le altre cose, il rispetto dei seguenti requisiti:
   diplomi e titoli di studio prevedendo il riconoscimento unilaterale dei diplomi e certificati esteri da parte della Segreteria di Stato Svizzera – SEFRI –;
   attestati e referenze concernenti l'attività pratica;
   certificato di solvibilità personale;
   dimostrazione di lavorare in Svizzera da almeno 5 anni;
   eventuali infrazioni saranno sanzionate con multe sino a 50.000 franchi;
    una disposizione che, così concepita, necessita di approfondimenti sia rispetto al percorso formativo abilitante e sia rispetto alla modalità per il riconoscimento dell'esperienza professionale;
    in merito all'omologazione dei titoli di specializzazione professionale degli artigiani italiani con quelli riconosciuti in Svizzera, come già emerso in passato, e ribadito in occasione nell'incontro tenutosi il 30 giugno 2015 presso il Ministero dello sviluppo economico – Divisione VI cooperazione economica bilaterale in merito alla professionalità degli elettricisti ed idraulici italiani, l'ostacolo è rappresentato dal diverso percorso formativo adottato nei due paesi; impedimento che non può essere superato, così come prospettato dalla Svizzera, con l'introduzione di obbligo di frequentazione da parte delle imprese italiane di idoneo corso professionale riconosciuto dal legislatore svizzero e successivo superamento di un esame di pratica;
    la disamina della questione dovrebbe tener conto anche di quanto previsto dalle direttive europee 2005/36/CE e 2013/55/UE, che nell'istituire un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione Europea, estesa anche ad altri Paesi dello spazio economico europeo (SEE) e alla Svizzera, mira a rendere i mercati del lavoro più flessibili, a liberalizzare ulteriormente i servizi, a favorire il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali e a semplificare le procedure amministrative;
    in tal senso sembra significativo quanto sancisce l'articolo 16 della direttiva 2005/36/EU che recita «Se in uno Stato membro l'accesso a una delle attività legate all'allegato IV o il suo esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato membro»;
    in questa direzione va anche la Direttiva 2013/55/UE, applicabile dal 18 gennaio 2016 che nel prevedere la creazione di una tessera professionale europea consente ai cittadini di poter chiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali;
    si evidenzia altresì che esiste un apposito Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Unione europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone i cui lavori si sono conclusi il 21 giugno 1999, approvato dall'Assemblea federale Svizzera l'8 ottobre 1991, ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000, entrato in vigore il 1o giugno 2002;
    il provvedimento adottato coinvolge 4.548 ditte artigiane individuali e 9.835 dipendenti di società, per un totale di 14.383 italiani che nel corso del 2015 hanno prestato, per un periodo di tempo inferiore ai 90 giorni anno, lavoro in Svizzera nel Canton Ticino. Questi lavoratori, imprenditori e loro dipendenti, sono per lo più di provenienza lombarda e piemontese, in particolare delle province di Varese, Como, Verbano Cusio Ossola, che, per il ruolo che giocano a supporto dell'economia cantonale, quale importante forma di collaborazione per lo sviluppo di alcuni comparti economici (in primis quelli legati alla filiera dell'abitare), sono sempre stati al centro del dibattito in Canton Ticino in quanto ingiustamente accusati di sottrarre opportunità di lavoro alle imprese locali;
    le richiamate gravi prese di posizione nei confronti dei cittadini italiani lavoratori frontalieri in Svizzera sono diventate pressoché quotidiane, creando una forte tensione nei rapporti con la Confederazione elvetica, per evitare la quale si ritiene indispensabile che quest'ultima in maniera esplicita smentisca formalmente con propri atti alcune iniziative condotte dalle autorità cantonali ticinesi a scapito dei principi della libera circolazione delle persone;
    mentre tutto ciò si è andato realizzando, in data 22 dicembre 2015 l'Italia e la Svizzera hanno parafato un accordo sull'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri, unitamente ad un protocollo che modifica le relative disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni, al fine di concretizzare uno dei principali impegni assunti dai due Stati nella «road map», firmata nel febbraio 2015 in occasione dei procedimenti connessi con l'approvazione della «voluntary disclosure». Il nuovo accordo, chiamato a sostituire quello del 1974, allo stato non risulta essere stato ancora firmato da parte di entrambi i governi né tantomeno approvato da parte dei rispettivi Parlamenti, e i governi hanno annunciato che il testo sarà reso disponibile e pubblico al momento della firma;
    secondo quanto reso pubblico con un comunicato congiunto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana e dalla Segreteria di Stato per le Questioni Finanziarie Internazionali della Confederazione Elvetica, l'accordo comprende i seguenti principali elementi:
   si fonda sul principio di reciprocità;
   fornisce una definizione di aree di frontiera che, per quanto riguarda la Svizzera, sono i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese e, nel caso dell'Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano;
   fornisce una definizione di lavoratori frontalieri al fine dell'applicazione dell'accordo e include i lavoratori frontalieri che vivono nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine e che, in via di principio, ritornano quotidianamente nel proprio Stato di residenza;
   per quanto riguarda l'imposizione, lo Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa imporrà sul reddito da lavoro dipendente al 70 per cento al massimo dell'imposta risultante dall'applicazione delle imposte ordinarie sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza applicherà le proprie imposte sui redditi delle persone fisiche ed eliminerà la doppia imposizione;
    viene effettuato uno scambio di informazioni in formato elettronico relativo ai redditi da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri;
    l'accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni;
    il comparto del frontalierato risulta essere interessato, sul fronte interno, da un provvedimento relativo ad una controversa interpretazione normativa relativa al paventato rischio di pagamento da parte dei lavoratori frontalieri dell'assistenza sanitaria italiana, a seguito dell'emanazione di una Circolare del Ministero della Salute che, richiamando un accordo Stato-Regioni in data 20 dicembre 2012, lascerebbe supporre che per i lavoratori italiani occupati in Svizzera e per i titolari di pensione svizzera possa essere prevista l'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale, mediante il pagamento alla ASL di residenza di un contributo fissato dal decreto ministeriale 8 ottobre 1986 e successive modificazioni e integrazioni, circostanza che sta aprendo numerosi dubbi e interrogativi circa la fondatezza giuridico-costituzionale del provvedimento a causa della sua onerosità, della lesione del principio di universalità sul quale si fonda il servizio sanitario nazionale e sulla circostanza che si renderebbe impossibile una pratica uniforme del provvedimento in assenza da parte dell'Italia dell'elenco anagrafico dei frontalieri;
    l'intera questione relativa allo stato delle relazioni tra Italia e Svizzera deve essere colta dal Governo nella sua globalità e complessità, e che le determinazioni da assumersi in merito non possono essere astratte rispetto al quadro complessivo delle situazioni in campo, ivi compresa la necessaria corrispondenza di risposte ufficiali da parte delle competenti istituzioni elvetiche in termini di positiva cooperazione e di effettiva disponibilità,

impegna il Governo:

   a richiedere un chiarimento formale alla Confederazione elvetica in merito alle decisioni discriminatorie assunte dal Canton Ticino in contrasto con gli accordi di libera circolazione delle persone;
   a rivalutare l'accordo tra Italia e Svizzera in materia fiscale in relazione alla formulazione, da parte delle competenti autorità federali e cantonali svizzere, di specifiche assicurazioni formali tendenti ad escludere la validità e l'applicazione di qualsivoglia iniziativa discriminatoria e lesiva dell'accordo di libera circolazione delle persone intercorrente tra Unione europea e Confederazione elvetica nei confronti di cittadini italiani occupati o occupabili in Svizzera e di aziende italiane potenzialmente interessate al mercato elvetico, nonché alla rimozione di ogni forma di discriminazione sin qui messa in campo, ivi compresa l'individuazione da parte della Svizzera di una soluzione euro-compatibile di adeguamento della propria legislazione al risultato del voto popolare sull'iniziativa del 9 febbraio 2014;
   a fare in modo che in ogni caso, modalità e tempistiche relative all'armonizzazione fiscale tra cittadini italiani frontalieri compresi entro la fascia dei 20 chilometri e cittadini italiani frontalieri fuori fascia siano disciplinate, per quanto di competenza del Governo italiano, nel disegno di legge di ratifica dell'accordo tra Repubblica italiana e Confederazione elvetica o in altre iniziative normative;
   ad operare affinché in tale contesto venga prevista l'introduzione della franchigia per i lavoratori frontalieri di cui alla legge di stabilità 2015 in termini di permanente agevolazione Irpef anche per i lavoratori frontalieri presenti all'interno della fascia di 20 chilometri dal confine italo-elvetico;
   ad assumere iniziative per garantire che nel nuovo quadro giuridico si provveda ad assicurare ai comuni di frontiera l'erogazione dell'equivalente dell'attuale ristorno delle imposte versate dai lavoratori frontalieri secondo l'accordo del 1974, mediante specifica disposizione legislativa italiana che commisuri la ripartizione fiscale spettante ai comuni di frontiera alla dinamica del monte salari complessivamente prodotto dal comparto transfrontaliero avendo come montante minimo di partenza il valore complessivo dei ristorni fiscali generato nell'ultimo anno fiscale di vigenza dell'accordo Italia-Svizzera del 1974;
   ad avviare, in conformità a specifiche mozioni già adottate dal Parlamento italiano, il percorso finalizzato alla realizzazione dello «statuto del frontaliere» come parte integrante e sostanziale del processo di ratifica del futuro accordo tra Italia e Svizzera;
   ad adoperarsi per un costante coinvolgimento delle istituzioni locali interessate (Regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Province di Sondrio e del Verbano Cusio Ossola, in considerazione anche delle loro nuove competenze in materia di cooperazione frontaliera a seguito della legge 56 del 2014, Province di Como, Lecco e Varese) e dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori frontalieri;
   ad analizzare i contenuti dei provvedimenti legislativi e regolamentari assunti dal Canton Ticino richiamati in premessa, e – qualora siano in contrasto con accordi bilaterali o con l'Unione europea – ad assumere iniziative presso le sedi opportune affinché venga modificato quanto disposto unilateralmente;
   ad intervenire per quanto di competenza sospendendo ogni iniziativa tendente ad introdurre un'impropria modalità di pagamento da parte di lavoratori italiani occupati in Svizzera e per i titolari di pensione svizzera ai fini dell'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale;
   ad assumere iniziative per prevedere che le prestazioni corrisposte ai lavoratori frontalieri dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento, vengano assoggettate, ai fini delle imposte dirette a una tassazione forfettaria in analogia alla normativa sulla collaborazione volontaria.
(1-00952) «
Borghi, Braga, Marantelli, Tentori, Guerra, Fragomeli, Senaldi, Gadda, Baruffi, Realacci, Tacconi, Paolo Rossi, Plangger».

   La Camera,
   premesso che:
    la normativa comunitaria definisce «lavoratore frontaliero» qualsiasi lavoratore occupato sul territorio di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro dove torna, di regola, ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Ciò che differenzia il lavoratore frontaliero dal lavoratore migrante è il fatto di essere residente in uno Stato e di lavorare in un altro. In altri termini, mentre il lavoratore migrante lascia il suo Paese di origine per abitare e lavorare in un Paese diverso da quello nel quale ha riseduto fino a quel momento, il frontaliere ha una doppia cittadinanza nazionale per il luogo di residenza e il luogo di lavoro;
    il fenomeno dei lavoratori frontalieri e la frontiera in genere provocano sovente effetti perversi agendo da barriera tra sistemi amministrativi ed economici. Per questo motivo, oramai da tempo immemore, si è costretti a rincorrere soluzioni rispetto agli aspetti di natura tanto fiscale quanto di protezione sociale riferiti a questa particolare categoria di lavoratori che si muove a cavallo del confine;
    come noto, assumono particolare rilievo gli aspetti legati al fenomeno frontaliero dei lavoratori italiani in Svizzera per i quali, contrariamente agli accordi vigenti nell'Unione europea ove è possibile la libera circolazione come definita dal trattato di regime di soggiorno più specifico relativo all'autorizzazione al lavoro. In Svizzera è infatti necessario ottenere un permesso al lavoro ove venga specificata la retribuzione, che dovrà rispettare il minimo salariale del cantone come definito dall'Ufficio cantonale del lavoro. Il permesso è concesso solo se il lavoratore avrà trovato un datore di lavoro, e dopo aver verificato che non vi siano iscritti nelle liste locali di collocamento per lo stesso genere di incarico. La concessione dei permessi in ciascun cantone è altresì subordinata a una quota minima di lavoratori nazionali presenti in impresa;
    il numero dei frontalieri italiani in Svizzera è cresciuto nel tempo, evidenziando tuttavia una graduale decelerazione negli ultimi anni: nel quadriennio 2011-2014 la crescita annuale dei flussi si è attestata all'8,8 – 7,7 – 5,4 e 5,3 per cento per il Cantone Ticino; al 9,4 – 7,2 - 7,2 e 5,2 per il Cantone dei Grigioni; al 14,9 – 12,1 – 9,1 e 11,4 per il Cantone Vallese. L'elaborazione dei dati Ustat consente di avere l'informazione sulla provincia di provenienza per la Lombardia e per il Piemonte; in quest'ultimo caso, sono state impiegate anche le elaborazioni dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro (ORML) del Piemonte su dati Ust;
    analizzando i dati riferiti alla provincia di provenienza, emerge che come prevedibile sono le province caratterizzate dai più lunghi tratti di confine con la Svizzera quelle che incidono maggiormente sul movimento dei frontalieri verso il Cantone Ticino: Varese e Corno sono le province di residenza in cui il fenomeno è più consistente (circa 25 mila unità nel 2014 in ciascuna provincia), seguite da quella di Verbano-Cusio-Ossola (oltre 5 mila). Più contenuti sono i flussi dalle altre province confinanti (Sondrio, Lecco, Aosta, Bolzano). L'Ustat diffonde anche il movimento da altre province italiane verso il Cantone Ticino, che è stato pari a 4.548 frontalieri nel 2014 e 4.071 nel 2013 (un incremento annuale pari circa al 12 per cento). Attraverso i dati censuari svizzeri si può notare che, sebbene risulti sensibilmente più ridotto il flusso inverso dalla Svizzera all'Italia, esso esiste ed è in crescita nel tempo, Nel 2010 erano 1.455 gli svizzeri che lavoravano nel territorio italiano, mentre nel 2011 si sono attestati a 1.904;
    il 23 febbraio 2015, dopo circa tre anni di negoziati, Italia e Svizzera hanno siglato a Milano un accordo in materia fiscale e finanziaria;
    i due Paesi hanno infatti sottoscritto una roadmap per il proseguimento del dialogo sulle questioni finanziarie e fiscali, la roadmap comprende anche una revisione dell'accordo sul trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri;
    alla luce dell'instaurazione di questo percorso tra Italia e Svizzera volto al perfezionamento di tutti gli aspetti di natura fiscale e di protezione sociale che riguardano i lavoratori frontalieri, parrebbe opportuno tenere in considerazione la necessità di intervento rispetto a talune problematiche che emergono in tutta la loro criticità, non da ultima quella per la quale, in seguito all'adozione del principio della tassazione concorrente, non vi sarà più alcuna compensazione finanziaria tra i due Stati, il che comporterà la necessità per l'Italia di provvedere unilateralmente con il proprio bilancio a ristorare i comuni frontalieri, recependo nella legge di ratifica del nuovo trattato la normativa che oggi regola la distribuzione dei trasferimenti ai comuni. Tale previsione appare evidentemente peggiorativa rispetto a quella antecedente e di grave danno per le casse dei comuni frontalieri italiani;
    il nuovo accordo, infatti, nel porre fine al meccanismo del ristorno, prevede che sia lo Stato italiano a compensare i comuni di frontiera, lasciando una preoccupante incognita sulla garanzia dell'attuale gettito ai comuni medesimi;
    quanto al sistema di protezione sociale vi è da aggiungere che il Regolamento (CE) n. 883 del 2004, che si applica anche alla Svizzera dal 2012 (con l'entrata in vigore della modifica dell'accordo sulla libera circolazione delle persone) in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, prevede in particolare all'articolo 65 (paragrafo 5, lettera a) che sia l'istituzione dello Stato di residenza (per l'Italia, l'INPS) a erogare le prestazioni al disoccupato (quindi, nel caso di specie, ai frontalieri italiani che dovessero essere licenziati in Svizzera) come se fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza durante la sua ultima attività lavorativa. Il successivo paragrafo 6 prevede, comunque, l'obbligo per il Paese di ultimo impiego (nel caso, la Svizzera) di rimborsare all'istituzione dello Stato di residenza (INPS) l'importo delle prestazioni erogate;
    il fenomeno dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera possiede rilievo strutturale, in quanto, pur non rappresentando la componente maggioritaria del complesso dei frontalieri che lavorano nella Confederazione, i lavoratori italiani svolgono comunque una funzione essenziale nel soddisfare la domanda di lavoro
nelle aree di riferimento, in particolare in Ticino. Nel Cantone i frontalieri nel 2014 hanno rappresentato il 26,9 per cento degli occupati, a fronte del 5,8 per cento riferito a tutti i frontalieri presenti nell'intera Confederazione;
    il tessuto economico svizzero ha infatti estremo bisogno di forza lavoro straniera: negli ultimi  anni il saldo migratorio della Confederazione elvetica è stato tra i più alti dell'Unione europea, oscillando tra le 60 mila e le 80 mila unità. A maggior ragione in un contesto in cui le esportazioni e il turismo potrebbero risentire del rafforzamento del franco, l'immigrazione – e la connessa disponibilità di forza lavoro caratterizzata da un salario di riserva concorrenziale – potrebbero rivelarsi fondamentali per contenere la perdita di competitività connessa alla rivalutazione del cambio, sostenere la crescita della domanda interna e dei consumi, limitare l'impatto della debole ripresa dell'economia europea, e rincorrere sensibilmente al finanziamento del welfare domestico,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni iniziativa utile a garantire la parità di trattamento tra cittadini svizzeri e cittadini degli Stati dell'Unione europea eliminando ogni causa di discriminazione a motivo della propria cittadinanza per quanto riguarda, in particolare, condizioni di impiego e di lavoro, retribuzione e vantaggi fiscali e sociali;
   ad assumere iniziative volte a favorire l'eliminazione delle ripercussioni negative che il trasferimento in un altro Stato per lavorarvi possa avere sulle coperture assistenziali e previdenziali;
   a garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 883 del 2004, che si applica anche alla Svizzera dal 2012, con particolare riferimento alla necessità di porre stringenti vincoli quanto alla tempistica di rimborso dei costi sostenuti dall'istituzione dello Stato di residenza (INPS), nei casi di costi posti a carico di quest'ultima;
   ad assumere iniziative per prevedere lo sblocco in favore dei lavoratori frontalieri dei fondi per il finanziamento della legge n. 147 del 1997;
   a favorire l'apposizione di specifici vincoli di utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dalla tassazione dei lavoratori frontalieri, per il sostegno del welfare domestico;
   ad assumere iniziative finalizzate alla previsione di un regime fiscale convenzionale che consenta la destinazione diretta ai comuni di residenza delle somme dovute a titolo di ristorno delle spese sostenute per servizi sociali a carico dei medesimi.
(1-01137) «Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, D'Incà, Petraroli».

   SPADONI, DI VITA, SCAGLIUSI, SIBILIA, DI BATTISTA, MANLIO DI STEFANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
   il 1o agosto 2014 è entrata in vigore la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, o Convenzione di Istanbul;
   la Convenzione, adottata a Istanbul nel 2011, costituisce il primo strumento internazionale vincolante sul piano giuridico per prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
   è stata ratificata da 19 Paesi, compresa – nel giugno 2013 – l'Italia;
   il testo della Convenzione si fonda su tre pilastri: prevenzione, protezione e punizione;
   la Convenzione ha l'obiettivo di: proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne; predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica;
   la violenza di genere costituisce una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne e comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
   gli Stati che hanno firmato e ratificato la Convenzione dovranno adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e specialmente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata;
   ai sensi dell'articolo 4, comma 2, «le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare: inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio; vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni; abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne»;
   il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante «Disposizione urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 ottobre, n. 119, all'articolo 5 prevede in capo al Ministro delegato per le pari opportunità l'elaborazione e l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
   il suddetto Piano d'azione straordinario è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei conti il 25 agosto 2015;
   gli obiettivi del Piano d'azione sono: prevenire il fenomeno della violenza contro le donne; promuovere l'educazione alle relazioni non discriminatorie nei confronti delle donne; potenziare le forme di sostegno e assistenza alle donne e a loro figli; garantire adeguata formazione per tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking; prevedere una adeguata raccolta dati e un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di Governo;
   ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, spetta al Presidente del Consiglio dei ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte, tra l'altro, ad assicurare pari opportunità;
   nel dicembre 2014, durante la riunione a Parigi della Commissione Uguaglianza e non discriminazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, la prima firmataria del presente atto, è stata nominata rapporteur sulla mozione Systematic collection of data on violence against women proprio sul tema della raccolta dati per dare una concreta attuazione alla Convenzione di Istanbul;
   nel nostro ordinamento i figli delle donne vittime di violenza non sono riconosciuti come vittime dirette della violenza –:
   se allo stato attuale venga fornita e/o rafforzata, e secondo quali modalità, la formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria;
   quale sia la tempistica dell'istituzione della Banca dati nazionale dedicata al fenomeno della violenza sulle donne basata sul genere prevista dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito dalla legge n. 119 del 2013), adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei conti il 25 agosto 2015;
   quali siano le modalità di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della Convenzione in questione, ossia il sostegno alla ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione del presente trattato;
   se e secondo quali criteri e modalità siano state e/o verranno realizzate indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della citata Convenzione;
   quali siano le modalità di attuazione dell'articolo 12 della Convenzione sopracitata, ovvero quali misure siano state e/o verranno adottate per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione del citato trattato;
   quali misure siano state e/o verranno realizzate per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne;
   quali iniziative normative e di ogni altro tipo siano state e/o verranno prese per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione;
   se e quali siano i programmi esistenti rivolti agli autori di atti di violenza domestica, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti e per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale;
   quali siano le iniziative normative per l'applicazione dell'articolo 33 della Convenzione di cui in premessa relativo alla violenza psicologica, ovvero quali iniziative normative o di altro tipo sono e/o verranno messe in atto per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce;
   in che modo sia stato e/o verrà incoraggiato il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass-media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità;
   in che modo sia stata e/o verrà promossa, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento;
   a quanto risale l'ultima campagna di sensibilizzazione del dipartimento delle pari opportunità sul tema diffusa tramite canali mediatici pubblici. (4-11851)

   ROSTELLATO, ZAN e CAMANI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   da un articolo pubblicato il 3 febbraio 2016 sulla stampa provinciale (Il Gazzettino di Padova, Il Mattino di Padova) si apprende che nella provincia di Padova le interruzioni di gravidanza sono sempre più difficili a causa della carenza di medici non obiettori di coscienza;
   nel comunicato della Cgil di Padova si legge che «Per molte donne arrivare all'intervento significa vivere una vera e propria odissea che contribuisce a rendere ancora più difficile e sofferta la scelta compiuta. Diverse sono le padovane costrette ad andare in un'altra provincia o addirittura fuori regione per avere quello che la legge n. 194 dovrebbe garantire. Ad oggi – prosegue – in città, sono solo due i medici disposti a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza (ivg). Si tratta di due giovani ginecologi che lavorano in Azienda Ospedaliera, rispettivamente in Clinica ostetrica e in Divisione ostetrica. In sala operatoria gli spazi dedicati alla programmazione di interventi di questo tipo sono limitati ad un paio di giorni alla settimana e, di conseguenza, è facile scontrarsi con lunghi tempi d'attesa»;
   dall'articolo di Elisa Fais su Il Mattino di Padova si legge che circa un anno fa, una ragazza di 21 anni, proveniente dal Sud America e appena giunta a Padova per motivi di studio, ha scoperto di essere incinta e si è rivolta ad un consultorio dell'Usl 16 che l'ha respinta perché senza tessera sanitaria. Poi, un altro consultorio non ha accettato di farle la certificazione perché non residente della zona. La ragazza disperata ha chiesto aiuto scrivendo nel blog padovadonne.it e a quel punto è intervenuta la Cgil;
   si legge, ancora, la storia di una 40enne padovana che si è sentita rispondere «non c’è posto» dall'ospedale di Padova e che la prima data disponibile era oltre i 90 giorni consentiti dalla legge perché di mezzo c'erano le feste natalizie. Ha provato a chiamare inutilmente anche gli ospedali di Piove di Sacco, Camposampiero e Cittadella e grazie all'intervento della Cgil è stato possibile fissare l'intervento a Padova per tempo;
   proprio a causa di questa carenza si diffonde sempre più la problematica degli aborti clandestini: risultano alla cronaca tanti casi di falsi medici che allestiscono sale chirurgiche nel salotto della propria abitazione e senza alcun rispetto delle norme igieniche, praticano l'aborto a prostitute e straniere –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della grave situazione che vive il territorio padovano;
   come intenda agire, per quanto di competenza, al fine di garantire la presenza continua e costante di medici non obiettori in appositi ambulatori sia delle aziende ospedaliere sia delle aziende sanitarie locali per poter prendere in carico la paziente ed eseguire l'intervento specie nei casi di urgenza;
   come intenda agire, affinché vi sia la corretta e puntuale applicazione della legge n. 194 anche nella provincia di Padova, limitando così il ricorso da parte delle donne padovane, a falsi medici improvvisati o all'acquisto di strani farmaci su internet per abortire, minando così la sicurezza e la salute delle stesse; come intenda agire, per quanto di competenza, al fine di garantire accesso diretto delle donne in ciascun presidio ostetrico ginecologico o consultoriale, per ottenere risposte immediate da parte di tutti gli operatori coinvolti, medici, psicologi, infermieri, ostetriche o assistenti sociali con particolare attenzione alla tempistica che la normativa impone e con particolare riguardo alla presenza continuativa di medici ginecologi e anestesisti non obiettori per ridurre le liste di attesa degli interventi nei casi d'urgenza, cioè all'approssimarsi della scadenza dei 90 giorni consentiti dalla legge, utilizzando anche convenzioni. (5-07684)

   QUARTAPELLE PROCOPIO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   Giulio Regeni, un ricercatore italiano di 28 anni è stato trovato morto mercoledì ai margini dell'autostrada tra Il Cairo e Alessandria, nella periferia della capitale egiziana, dopo che si erano perse le sue tracce dal 25 gennaio, giorno del quinto anniversario della rivoluzione anti-Mubarak. Il cadavere sarebbe stato trovato in un fosso e come lo stesso ambasciatore italiano al Cairo Maurizio Massari ha affermato, «mostrava inequivocabili segni di violenza, percosse e tortura»;
   le circostanze della morte sono tuttora da chiarire poiché dalle autorità egiziane sono arrivate due versioni contrastanti: secondo la procura di Giza, che ha disposto l'autopsia sul corpo, si tratterebbe di un «movente criminale», giustificato dai segni di accoltellamento sulle spalle e tagli su un orecchio e sul naso, ma anche «contusioni accanto agli occhi, come se fosse il risultato di un “pugno”». Mentre, in senso contrario, il direttore dell'Amministrazione generale delle indagini di Giza, ha escluso qualsiasi sospetto di crimine ipotizzando un più semplice incidente stradale e ha smentito che Regeni «sia stato raggiunto da colpi di arma da fuoco o sia stato accoltellato»;
   le ipotesi di un delitto «politico» sono alimentate dalla notizia che nelle ultime settimane Regeni – che collaborava con il giornale Il Manifesto e si occupava soprattutto di movimenti operai e di sindacalismo indipendente ed avendo anche contatti con esponenti dell'opposizione egiziana – aveva preferito firmare i suoi articoli con uno pseudonimo perché «aveva paura per la sua incolumità»;
   l'Italia, ha chiesto con forza all'Egitto di poter collaborare alle indagini sulla morte del nostro connazionale e ha prontamente insistito, attraverso il ministro degli affari esteri Paolo Gentiloni, di aspettarsi la massima collaborazione a tutti i livelli, data la gravità di quanto accaduto al nostro connazionale ed i tradizionali rapporti di amicizia e vicinanza tra i due Paesi;
   pertanto sono arrivati al Cairo sette uomini della polizia italiana carabinieri e Interpol, con il compito di seguire, in sinergia con le autorità egiziane, le indagini in corso dando ulteriore sostegno all'azione, già sollecita, della nostra ambasciata a Il Cairo;
   il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha sentito il Presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi chiedendo la restituzione del corpo del giovane alla propria famiglia al più presto e che sia dato pieno accesso ai nostri rappresentanti per seguire da vicino, nel quadro dei rapporti di amicizia che legano Italia ed Egitto, tutti gli sviluppi delle indagini per trovare i responsabili di questo orribile crimine ed assicurarli alla giustizia;
   è stata sospesa una missione commerciale di circa 60 aziende e dei rappresentanti di Sace, Simest e Confindustria organizzata dal Ministero dello sviluppo economico e guidata dal Ministro Federica Guidi, che aveva in programma incontri con il Presidente della Repubblica Abd al-Fattah Al-Sissi, il Primo Ministro Sherif Ismail, tutti i Ministri economici, tesa a delineare i contenuti del vertice governativo che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha annunciato di voler tenere a breve in Egitto –:
   quali iniziative intenda intraprendere il Governo italiano per togliere ogni ambiguità sulla morte di Giulio Regeni, e perché sia accertata rapidamente la verità assicurandosi una cooperazione costruttiva da parte delle autorità egiziane.
(5-07696)

   MOLTENI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   il 1o febbraio 2016 è entrata in vigore la legge, varata dal Consiglio di Stato del Canton Ticino, cosiddetta «LIA», cioè legge imprese artigiane, che obbliga le aziende di settore, sia nazionali che estere, ad iscriversi in un apposito Albo per poter esercitare l'attività;
   la suddetta legge è stata approvata il 24 marzo 2015 ed impone alle imprese italiane della filiera casa (dal comparto edile all'impiantistica) l'obbligo del possesso di determinati requisiti professionali e personali per iscriversi all'Albo e, conseguentemente, esercitare l'attività in Canton Ticino;
   le imprese hanno sei mesi di tempo per adeguarsi alla nuova normativa e se ciò non dovesse avvenire nei termini stabiliti, e quindi entro il 1o agosto 2016, le stesse verrebbero sottoposte a sanzione ed interdette dall'esercizio dell'attività nel territorio svizzero;
   tale nuovo obbligo colpisce in primo luogo le imprese ubicate nelle zone di confine, ed in particolare, nei territori delle province di Como, Varese, Lecco, Milano e Monza-Brianza;
   dai dati divulgati dall'Ufficio di Statistica del Cantone il nuovo provvedimento coinvolgerà 4.548 ditte artigiane individuali e 9.835 dipendenti di società, per un totale di 14.383 italiani che nel corso del 2015 hanno prestato lavoro, per un periodo di tempo inferiore ai 90 giorni anno, nel Canton Ticino;
   in particolare, secondo la nuova legge: la costituzione e la gestione di un'impresa nell'ambito delle categorie professionali assoggettate sono subordinate all'iscrizione ad un apposito albo allestito da una commissione di vigilanza composta da rappresentanti delle associazioni professionali di riferimento; l'iscrizione è concessa soltanto a coloro che dispongono di un'adeguata formazione e di una sufficiente pratica professionale; eventuali infrazioni, rilevate da un sistema di controllo preventivo dei requisiti, sono sanzionate con multe fino a fr. 50.000;
   gli obblighi imposti rappresentano per le imprese ubicate sul territorio nazionale un onere gravoso, sia in termini economici che burocratici;
   è evidente come le imprese artigiane italiane che lavorano oltreconfine siano discriminate, a favore delle imprese locali, rinvenendosi un'alterazione delle regole della concorrenza, la quale senza interventi urgenti, rischia di far perdere competitività alle aziende italiane coinvolte –:
   se e quali urgenti iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, il Ministro intenda adottare affinché gli obblighi imposti dal Consiglio di Stato del Canton Ticino non generino per le imprese artigiane lombarde, in particolare quelle canturine e comasche costituenti eccellenza nel settore del legno-arredo che operano in territorio svizzero, nuovi oneri di natura economica e burocratica, che ne possano minare la competitività. (4-11979)