TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 451 di Martedì 30 giugno 2015
MOZIONE CONCERNENTE INIZIATIVE VOLTE A SOSPENDERE LE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE RELATIVE AD IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE
La Camera,
premesso che:
secondo uno studio di Accord, servizio di consulenza e mediazione, nel 2014 i casi di pignoramenti e le esecuzioni immobiliari sono stati 5.500, con un incremento a dicembre del 2014 dell'11 per cento rispetto al 2013. Secondo Accord, i primi 10 giorni del 2015 confermano un trend in crescita, tanto che le case pignorate potrebbero superare quota centomila nello spazio di pochi mesi. L'impennata dei pignoramenti e delle esecuzioni immobiliari ha portato ad un incremento delle richieste di aiuto da parte delle famiglie italiane, che si rivolgono a un soggetto terzo in grado di risolvere un problema per loro insormontabile, come la cancellazione del pignoramento sull'immobile, o per impedire la svendita della casa pignorata;
occorre tutelare espressamente chi rischia di perdere la prima casa poiché in Italia le politiche abitative sono pressoché nulle. Ad esempio, a Genova sono quasi 4000 le famiglie in difficoltà in lista per un alloggio di edilizia residenziale pubblica e il patrimonio edilizio attualmente a disposizione degli enti non è neanche lontanamente sufficiente a soddisfare la richiesta. La situazione non cambia nelle altre città italiane,
impegna il Governo:
ad assumere immediate iniziative normative che prevedano, fuori dei casi già previsti dalla legge, la sospensione per trentasei mesi della procedura espropriativa immobiliare al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia l'unica abitazione adibita ad abitazione principale dal debitore esecutato;
b) che altri componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti secondo le risultanze dei registri anagrafici nel medesimo immobile alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano in atto proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati entro 150 chilometri dal comune di residenza e che inoltre, negli ultimi tre anni, non abbiano ceduto a terzi diritti su altri immobili;
c) che il valore dell'immobile sia inferiore a 300.000,00 euro tranne che per gli immobili ricadenti nei comuni di Roma, Milano, Torino, Bologna, Venezia e Firenze per cui detto limite è pari a 400.000,00 euro, facendo sì che il valore dei fabbricati, ai fini di quanto disposto dalla presente lettera, sia calcolato in misura pari all'importo stabilito ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, moltiplicato per tre, e che, qualora non sia possibile determinare il valore in conformità a quanto previsto dalla presente lettera, il valore sia determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
d) che l'immobile non sia sottoposto a sequestro e a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata;
ad assumere iniziative per prevedere, al contempo, l'istituzione di un fondo, con dotazione annua di almeno dieci milioni di euro, per la remunerazione degli interessi ai creditori la cui procedura esecutiva immobiliare sia stata oggetto di sospensione ex lege che remuneri i creditori ad un tasso di interesse dello 0,5 per cento annuale sul credito vantato, con la previsione che potranno accedere a tale fondo solo i creditori, muniti di titolo esecutivo, che abbiano proceduto a pignoramento ovvero sia intervenuti, a norma dell'articolo 551 del codice di procedura civile, nell'espropriazione immobiliare de quo.
(1-00921)
«Colletti, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Sarti, Sibilia».
(24 giugno 2015)