TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 92 di Martedì 8 ottobre 2013
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI
A) Interpellanza
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
dall'8 gennaio 2013, al magistrato Salvatore Vella è stata revocata ogni forma di protezione, dall'auto blindata alla tutela dei carabinieri;
il giudice Vella rappresenta l'impegno dello Stato nella lotta alla mafia in una provincia difficile come quella di Agrigento;
il dottor Vella è riuscito in questi anni a proiettare i riflettori e le attenzioni dell'opinione pubblica sui fatti criminosi verificatisi in Sicilia;
è artefice di importanti processi di mafia, quali «Face off» e «Scaccomatto», che hanno messo all'angolo la criminalità organizzata, decapitando in alcuni casi i mandamenti mafiosi provinciali;
il 19 maggio 2009, Vella, a suo tempo in servizio presso la procura della Repubblica di Palermo, parte a bordo della sua blindata insieme alla sua scorta da Sciacca in direzione Palermo; sulla strada Palermo-Sciacca l'auto di scorta, che viaggiava a velocità sostenuta e con i lampeggianti e sirena accesi, viene affiancata e superata a forte velocità da una BMW nera che, dopo qualche chilometro, rallenta e si lascia superare, per poi rimanere all'inseguimento del magistrato ad oltre 170 chilometri orari, fino alle porte di Palermo; dai successivi controlli si scopre che l'auto è di proprietà di un pregiudicato di Ribera;
il 4 marzo del 2011, mentre si trovava a Bivona come relatore di un convegno antimafia, alla fine dei lavori trovava sopra i suoi documenti, lasciati per un attimo incustoditi, una missiva anonima con sopra riportato il numero della targa della sua blindata ed a fianco la scritta «Boom !!» –:
quale iniziativa s'intenda assumere per garantire l'incolumità fisica e la sicurezza del dottor Salvatore Vella;
quali siano le intenzioni in merito al ripristino della scorta al magistrato citato.
(2-00063) «Iacono, Capodicasa».
(22 maggio 2013)
B) Interrogazione
FIANO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
nella serata del 6 giugno 2013, intorno alle 22.30, a Velletri, il leader del gruppo musicale «99 Posse», comunemente noto come «Zulu», è stato aggredito nel piazzale antistante il pub «Passo Carrabile», locale presso il quale avrebbe dovuto tenere un concerto con la sua band;
il cantante Zulu e un fonico, sempre secondo la ricostruzione degli avvenimenti riportata dalle cronache, appena scesi dalla propria auto sarebbero stati aggrediti da una non meglio identificata squadra di picchiatori che, però, a detta degli aggrediti, esibivano simboli di estrema destra;
l'intervento della sicurezza del locale ha evitato conseguenza ben più gravi per i due aggrediti, allontanando il gruppo degli aggressori;
nessun episodio di aggressione violenta e mirata può e deve essere sottovalutato, anche alla luce del moltiplicarsi di rigurgiti di estremismo neofascista e neonazista –:
se e quali siano gli elementi a disposizione del Ministro interrogato in merito a quanto accaduto a Velletri nei confronti della nota band musicale e come intenda agire per intensificare azioni di vigilanza finalizzate al contrasto dei fenomeni di violenza politica, in particolar modo di stampo neofascista. (3-00108)
(11 giugno 2013)
C) Interpellanze
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere – premesso che:
la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, firmata nel settembre del 2000, ha impegnato tutti i 191 Stati membri al raggiungimento di otto obiettivi di sviluppo;
la data entro cui riuscire nell'intento, il 2015, è ormai dietro l'angolo, eppure non si registrano sufficienti e concreti passi in avanti nell'adeguamento della legislazione italiana in merito alle politiche di cooperazione che siano in grado di dotare il Paese di strumenti più efficaci per raggiungere tali obiettivi e, ancora, per fronteggiare le tante questioni internazionali con cui ci si deve confrontare in questa fase storica;
da qualche settimana, peraltro, la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ha inviato al comitato di aiuto pubblico dell'Ocse un memorandum per la «peer review» che si svolgerà in questi mesi, come sempre volta alla consueta valutazione delle politiche di cooperazione;
in quello stesso memorandum si è rassicurata l'Ocse dell'ormai prossima conclusione del processo di riforma legislativa, esercizio che da Parigi chiedono da diverso tempo;
di questo approssimarsi non si ha alcuna traccia, nonostante il Parlamento, per questioni di buona cooperazione interistituzionale, stia attendendo ormai da tempo il testo del progetto di legge governativo sulla riforma;
la pazienza non è illimitata e non può esserlo relativamente ad un tema di questa rilevanza, specie se si considera che vi sono diverse proposte di legge a riguardo, compresa una proposta di legge del gruppo Sinistra Ecologia Libertà nella cui bontà gli interpellanti credono fermamente;
è da sottolineare, inoltre, come il Presidente del Consiglio dei ministri stia impegnando il Governo, all'interno delle più recenti conferenze internazionali, a contribuzioni importanti a favore delle azioni internazionali volte ad alleviare i problemi dei profughi siriani ed a contrastare altre emergenze;
se ciò è cosa buona e giusta in generale, gli interpellanti non vorrebbero, invece, che tali «una tantum» di aiuto diventassero una partita di giro con le risorse ordinarie della cooperazione stanziate nella legge di stabilità, già chiaramente insufficienti per lo scopo che si prefiggono;
nel 2012, dopo troppo tempo, si è invertito il declino dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano e, quindi, non sarebbe oggi assolutamente ammissibile discostarsi da quel sentiero di riallineamento che deve portare il Paese a destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo come da impegni internazionali;
notizie che circolano negli ambienti governativi paventano già una riduzione di circa 100 milioni di euro degli stanziamenti per la cooperazione e ulteriori passi d'allontanamento dalla rotta tracciata andrebbero a ledere la credibilità e l'affidabilità del Paese –:
se il Ministro interpellato intenda comunicare con esattezza a che punto sia l'elaborazione del disegno di legge governativo e quali siano le linee politiche di cui tale disegno di legge sarà espressione, specie in merito alle risorse, giacché nelle azioni di cooperazione non si può continuamente veder variare le risorse su cui far conto.
(2-00240) «Migliore, Scotto, Marcon».
(3 ottobre 2013)
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere – premesso che:
a Washington in questi giorni è in corso un vertice del Fondo monetario internazionale sulla lotta alla povertà nel mondo e sull'impegno ad essa dedicato dai Paesi più ricchi;
il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel discorso al Development Commitee, riaffermando l'impegno del nostro Paese nell'aiuto pubblico allo sviluppo, ha detto che nel mondo gli indigenti sono 1 miliardo e 200 mila persone, il 21 per cento della popolazione mondiale che vive con meno di 1,25 dollari al giorno;
l'impegno assunto da tutti i Paesi più ricchi del mondo, compresa l'Italia, è di abbattere la povertà estrema entro il 2030 attraverso un costante aumento delle risorse destinate dai Paesi più ricchi;
l'obiettivo «End Poverty» delle Nazioni Unite, del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale deve naturalmente fare i conti con la grave recessione che colpisce anche le economia ricche, incluse quelle europee e, in particolare, quella dell'Italia;
in questo contesto, l'Italia si contraddistingue per avere disatteso negli ultimi anni i suoi impegni internazionali nella lotta alla povertà e, in particolare, quelli assunti per gli obiettivi di sviluppo del millennio in sede di Nazioni Unite;
gli stanziamenti per la cooperazione internazionale «a dono» gestiti dal Ministero degli affari esteri sono crollati dai 732 milioni di euro del 2008 ai 179 milioni del 2011, per recuperare qualcosa, ma ancora troppo poco, nel 2013 con 228 milioni di euro;
il livello di aiuti dell'Italia si attesta così allo 0,16 per cento del prodotto interno lordo, una cifra nettamente inferiore alla media europea (0,4 per cento del prodotto interno lordo) e assai distante dall'obiettivo dell'Ocse e dell'Unione europea dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo –:
quali impegni si intendano assumere per destinare maggiori risorse italiane alle politiche di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo per la lotta alla povertà estrema, così come concordato dal nostro Paese in sede internazionale.
(2-00027) «Melilla».
(29 aprile 2013)
D) Interrogazione
MELILLA. - Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il giovane trentenne Davide Rosci, di Teramo, è stato condannato in primo grado a 6 anni di reclusione per gli scontri con le forze dell'ordine a Piazza San Giovanni a Roma nel corso di una manifestazione di protesta;
da febbraio 2013 è in carcere per evasione dagli arresti domiciliari e da allora ha girato 3 case di reclusione, da Castrogno (Teramo) a Rieti e, infine, a Viterbo;
nel carcere di Viterbo ha iniziato uno sciopero della fame per evidenziare la grave e disumana situazione dei detenuti e ha denunciato trattamenti gravemente lesivi della dignità delle persone che scontano la pena in carcere;
è stato sottoposto a lunghi periodi di isolamento che hanno indubbiamente aggravato la sua salute psico-fisica;
il suo trasferimento a Viterbo ha comportato gravi disagi per la sua famiglia data la distanza dalla sua città di residenza, Teramo. Viterbo non è collegata direttamente a Teramo e occorre fare un lungo giro per raggiungerla;
le conseguenze dello sciopero della fame sulla sua salute possono essere gravi;
trattandosi di una persona condannata solo in primo grado e, dunque, secondo la Costituzione innocente, si ritiene doveroso accogliere la richiesta dei suoi familiari di un riavvicinamento a Teramo, in un carcere dove sia possibile visitarlo e assisterlo senza i disagi e le spese derivanti da un viaggio oneroso –:
se non si ritenga di accertare con urgenza le condizioni di salute di Davide Rosci e accogliere la richiesta di riavvicinamento in una struttura carceraria vicina a Teramo per evidenti ragioni umanitarie e costituzionali. (3-00088)
(29 maggio 2013)
E) Interpellanza e interrogazione
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
l'articolo 197, primo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha stabilito che «(...) il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (...) dell'istituto magistrale abilita all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare (...)»;
il decreto interministeriale 10 marzo 1997, all'articolo 2, primo comma, recita: «I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare (...) ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994»;
successivamente, l'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, ha stabilito che «I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare»;
conseguentemente, l'esame di Stato conclusivo dei corsi di maturità magistrale conferisce al titolo il valore di abilitazione permanente all'insegnamento nella scuola primaria e, inoltre, i possessori del titolo hanno per legge il diritto a partecipare ai concorsi a cattedra per titoli ed esami nella scuola statale;
si aggiunga che né i concorsi per titoli ed esami per la scuola elementare, né i corsi ex decreto ministeriale n. 85 del 2005 hanno mai avuto funzione di abilitazione all'insegnamento, costituendo i primi semplice procedura concorsuale per l'arruolamento nelle scuole statali, i secondi invece sono finalizzati esclusivamente all'acquisizione della cosiddetta idoneità all'inserimento nelle graduatorie permanenti ad esaurimento;
inoltre, il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è considerato titolo abilitante per l'insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge n. 62 del 2000, tant’è che né i corsi, né i concorsi sono oggetto di valutazione nelle graduatorie interne di tali scuole in quanto l'abilitazione è conferita dal diploma stesso;
anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 466 del 1997, obiter dictum, ha chiarito che il diploma «è in sé abilitante», a prescindere dai concorsi a cattedra;
in data 29 febbraio 2012, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro concernente la mobilità nella scuola statale, il quale sancisce che: «Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997»;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in ottemperanza alla direttiva 2005/36/CE ha, nel corso degli anni, riconosciuto quali titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria italiana diplomi di scuola secondaria di II grado, di livello, quindi, equiparabili al diploma di maturità magistrale, conseguiti in altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare in Romania. Appare, quindi, immotivata qualunque forma di disparità di trattamento e discriminazione tra cittadini italiani, in possesso di titolo definito per legge abilitante, e cittadini di altri Stati membri, in possesso di titolo analogo, e definiti anch'essi abilitati nei rispettivi Paesi, ai quali lo Stato italiano ha consentito l'accesso alle graduatorie permanenti/ad esaurimento, se non addirittura al ruolo, senza che a quest'ultimi fosse richiesto il superamento di alcuna procedura concorsuale per titoli ed esami;
si apprende che, in questi giorni, a seguito di diverse denunce giunte in sede europea circa il mancato riconoscimento della qualifica italiana per lo svolgimento dell'attività di insegnante del ciclo prescolastico o primario in altro Stato membro, la Commissione europea, attraverso EU Pilot, dopo aver esaminato la legislazione italiana, è giunta alla conclusione che per insegnare nella scuola primaria è «giuridicamente necessario essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: laurea in scienze dell'educazione primaria e diploma di maturità magistrale», chiarendo, altresì, che il superamento del concorso è necessario soltanto per ottenere un'assunzione a tempo indeterminato nelle scuole statali, predisponendo, a tal fine, l'elaborazione di una lettera di richiamo alle autorità italiane per chiarire e riconsiderare la posizione finora adottata sulla questione –:
se il Ministro interpellato intenda chiarire la posizione di tutti i diplomati magistrali;
se, in virtù delle norme esposte in premessa, non ritenga indispensabile salvaguardare il valore di abilitazione all'insegnamento dei diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 1997/1998 e, comunque, conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002;
se non ritenga di assicurare, in coerenza con il principio di non disparità e non discriminazione, ai docenti in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito al termine dei corsi di istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 e conclusi entro l'anno scolastico 2001-2002, la possibilità di accedere alle procedure di reclutamento nella scuola statale alle medesime condizioni dei docenti abilitati al termine dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria o con titolo estero riconosciuto in Italia;
se, appurata la corretta interpretazione fornita dalla Commissione europea, il Ministro interpellato intenda provvedere con la necessaria celerità all'attuazione del diritto da parte dei richiedenti di ottenere la certificazione richiesta, così da ridurre il rischio di sanzioni da parte delle autorità dell'Unione europea e di eventuali azioni di rivalsa da parte dei cittadini italiani privati arbitrariamente e senza giustificato motivo della possibilità di esercitare quanto in loro diritto.
(2-00068)
«Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, D'Uva, Vacca, Chimienti».
(3 giugno 2013)
CENTEMERO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
la presente interrogazione non intende addentrarsi nel sistema di reclutamento nella scuola statale, ma riguarda esclusivamente il valore abilitante dei titoli conclusivi di scuola ed istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 nel contesto della scuola paritaria;
l'articolo 194, primo comma, e l'articolo 197, primo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sanciscono, rispettivamente, che: «Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne», e che «A conclusione degli studi (...) nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (...) dell'istituto magistrale abilita (...) all'insegnamento nella scuola elementare»;
l'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, sancisce che: «I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare»;
l'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, stabilisce che: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge n. 62 del 2000, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007, al personale docente in servizio presso le scuole dell'infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento dei titoli di studio di cui all'articolo 334 del decreto legislativo n. 297 del 1994»;
la circolare ministeriale n. 31 del 2003 – definita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come «interpretazione autentica» della legge n. 62 del 2000 con nota prot. n. 3070/A7a del 23 luglio 2004 – al punto 4.1 chiarisce che: «Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare»;
mai prima d'ora era stato messo in discussione il valore di abilitazione all'insegnamento dei diplomi di scuola magistrale, in quanto né i concorsi per titoli ed esami per la scuola elementare, né i corsi ex decreto ministeriale n. 85 del 2005 hanno mai avuto funzione di abilitazione all'insegnamento, costituendo, i primi, semplice procedura concorsuale per l'arruolamento nelle scuole statali senza finalità abilitanti, i secondi corsi sono finalizzati esclusivamente all'acquisizione della cosiddetta «idoneità» all'inserimento nelle graduatorie permanenti/ad esaurimento;
in nessun caso, fino ad oggi, tali concorsi/corsi hanno rappresentato un requisito per l'insegnamento nella scuola paritaria, tant’è che gli stessi non sono nemmeno oggetto di valutazione nelle graduatorie interne di tali scuole, in quanto l'abilitazione è conferita dal diploma stesso;
la Corte costituzionale, con la sentenza numero n. 466 del 1997, obiter dictum, ha sostenuto che il diploma magistrale «è in sé abilitante», a prescindere dai concorsi a cattedra;
il decreto ministeriale n. 249 del 2010, in particolare all'articolo 15, comma 16, istituiva, in prima stesura, «percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’»abilitazione« per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria» riservati ai possessori di diploma magistrale, mettendo in discussione il valore abilitante del titolo sancito dalle norme primarie e mettendo a rischio l'utilizzo dei titoli nelle scuole paritarie e l'esistenza delle scuole stesse;
con nota del 29 aprile 2011, protocollo n. 1065, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, proprio in relazione a tale articolo, affermava che: «Si intende precisare che il dettato del 249/2010 non muta la previgente normativa e fa salvo il valore del titolo conseguito in ordine all'accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto e alla possibilità di ottenere contratti a tempo indeterminato nelle scuole paritarie. Il titolo finale conseguito attraverso il percorso consente invece di poter accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto»;
la VII Commissione permanente (Cultura) della Camera dei deputati, nel corso della seduta del 6 febbraio 2013, ha espresso parere favorevole alle modifiche introdotte al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, finalizzato all'istituzione dei corsi speciali, a condizione che «sia chiaramente riconosciuto nel provvedimento governativo il pieno valore abilitante dei diplomi di istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001-02»;
nel recepire tale indicazione, il decreto 25 marzo 2013, n. 81, ha modificato l'articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, sostituendo le finalità «abilitanti» dei corsi con «percorsi formativi finalizzati esclusivamente all'acquisizione di titolo valido all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997» e chiarendo con l'articolo 15, comma 16-ter, che: «Resta fermo il valore dei titoli conseguiti entro i termini di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 quali titoli di validi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62»;
l'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62, stabilisce che il personale in servizio nella scuola paritaria sia «dotato di abilitazione» e, pertanto, appare evidente il riconoscimento esplicito del valore abilitante dei titoli in oggetto e, quindi, la possibilità per i possessori di esercitare in forma stabile la professione di insegnante nelle scuole paritarie;
tuttavia, il decreto del direttore generale per il personale scolastico del 25 luglio 2013, discostandosi dalle norme introdotte dal decreto ministeriale n. 249 del 2010, così come modificato dal decreto 25 marzo 2013, n. 81, attiva corsi «finalizzati al conseguimento dell'abilitazione» riservati ai diplomati magistrale, rimettendo, ancora una volta, in discussione il valore abilitante del titolo e le determinazioni a cui è giunta la VII Commissione Cultura nella seduta del 6 febbraio 2013;
nella risposta fornita alle interrogazioni presentate dalle onorevoli Coscia e Marzana in data 2 agosto 2013, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca pro tempore richiamava nuovamente la funzione «abilitante» dei corsi previsti dal decreto del direttore generale per il personale scolastico del 25 luglio 2013 e riconosceva ai diplomati magistrale la sola possibilità di svolgere servizio quali supplenti, senza precisare che i titoli in oggetto permettono di stipulare contratti a tempo indeterminato nelle scuole paritarie e che, quindi, tali corsi non costituiscono requisito per l'insegnamento nella scuola paritaria;
sono state segnalate ingerenze da parte di alcuni uffici regionali e territoriali nelle procedure di assunzione di docenti nelle scuole paritarie aventi, come finalità, la persuasione a non confermare i contratti ai docenti in possesso di diploma magistrale, ventilando la possibile perdita della parità scolastica;
gli insegnanti di scuola primaria in possesso di diploma di maturità magistrale rappresentano l'80 per cento del personale docente –:
se il Ministro interrogato non intenda esplicitare, con apposita nota chiarificatrice, il valore abilitante dei titoli conclusivi di scuola ed istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 quali titoli validi alla stipula di contratti a tempo indeterminato nella scuola paritaria, nonché censurare eventuali comportamenti difformi da parte del personale in servizio negli uffici regionali e territoriali, a garanzia dei diritti acquisiti dagli insegnanti e della stabilità delle scuole paritarie. (3-00360)
(4 ottobre 2013)
(ex 5-00873 del 7 agosto 2013)
F) Interpellanza
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
con il decreto ministeriale 24 aprile 2013, n. 334, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca pro tempore disciplinava circa modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per gli anni 2013-2014;
con il nuovo decreto ministeriale 12 giugno 2013, n. 449, si provvedeva a sostituire la disciplina emanata con il decreto 24 aprile 2013, n. 334, riformando le modalità e le procedure relative allo svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per gli anni 2013-2014;
in tema di valutazione, graduatorie e soglia di punteggio minimo, la previsione normativa delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, tra le quali la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e la prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, vede una sostanziale modifica rispetto a quanto veniva disposto dai precedenti decreti emanati nel corso degli ultimi anni per la disciplina delle medesime prove;
in particolare, l'articolo 10 del decreto ministeriale 12 giugno 2013, n. 449, all'interno del quale vengono disciplinate le graduatorie, le soglie di punteggio minimo e le modalità di valutazione delle prove, prevede una modifica da parte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rispetto al medesimo articolo presente all'interno del decreto ministeriale 24 aprile 2013, n. 334, ma, in sostanziale armonia con quest'ultimo, introduce nel sistema di valutazione delle prove l'assegnazione di un punteggio ex ante da calcolarsi sulla base del percorso scolastico dei candidati;
l'articolo 10 del decreto ministeriale 12 giugno 2013, n. 449, in particolare, dispone che vengano ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, i candidati comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n. 189 del 2002 nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito;
secondo il comma 3 dello stesso articolo, si prevede testualmente che «per la valutazione delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale anni 2013-2014, si terrà conto della valutazione ottenuta dall'elaborazione del test, con punteggio massimo conseguibile di 90 punti e la valutazione del percorso scolastico fino ad un punteggio massimo conseguibile di 10 punti per ogni candidato che abbia ottenuto un voto alla prova di maturità di almeno 80 punti su 100, e il cui voto sia non inferiore all'ottantesimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012-13» secondo la tabella che si allega nello stesso articolo;
secondo le disposizioni sin qui esaminate, il punteggio totale delle prove di ammissione sarà, dunque, dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di elaborazione del test da sostenere durante la prova e dal punteggio ottenuto ex ante sulla sola base del singolo percorso scolastico, con la previsione di quello che può essere considerato de facto un bonus maturità;
nel decreto ministeriale 28 giugno 2012, n. 196, per la medesima prova di ammissione si prevedeva, all'interno dell'articolo 10, la sola valutazione ottenuta dall'elaborazione del test in sede di esame e solamente in caso di parità di punteggio nella graduatoria prevaleva, secondo un ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione di quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica, ovvero, in caso di ulteriore parità, la votazione conseguita in sede di esami di Stato;
le modalità di valutazione delle prove, così come disciplinate dal decreto ministeriale 28 giugno 2012, n. 196, garantivano, ad avviso degli interpellanti, una maggiore equità e una valutazione più precisa delle effettive attitudini dei candidati a intraprendere i vari corsi ad accesso programmato, a differenza di una valutazione da effettuare, anche se solo parzialmente, ex ante che, mettendo a priori su piani diversi i candidati, non terrebbe conto dei diversi percorsi di studio da questi affrontati e delle effettive capacità conseguite, alcune delle quali potrebbero presentare maggiore aderenza alle discipline dei vari corsi ad accesso programmato, che potrebbero essere facilmente dimostrate attraverso la mera esecuzione del test, valutando solo in caso di eguali risultati il precedente percorso scolastico;
il principio meritocratico che si è cercato di introdurre attraverso l'emanazione degli ultimi due decreti ministeriali rappresenta, di fatto, un principio che poco attiene al merito, dal momento che la valutazione finale dello studente in sede di esame di Stato è strettamente collegata a fattori non sempre attinenti al mondo scolastico, quali fattori ambientali, provenienza del singolo studente, tipologia e prestigio dell'istituto frequentato, ovvero effettiva difficoltà del proprio corso di studi;
a parere degli interpellanti, l'effettivo merito dello studente deve essere dimostrato in sede di prova di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, dove lo stesso potrà esprimere, senza la presenza di un cosiddetto bonus di maturità, l'effettivo valore del titolo di studio conseguito e le relative capacità acquisite nel proprio percorso scolastico –:
se il Ministro interpellato non ritenga di dover ripristinare, anche per l'anno in corso, il sistema di valutazione previsto dall'articolo 10 del decreto ministeriale 28 giugno 2012, n. 196;
se il Ministro interpellato non ritenga, per gli anni accademici successivi a quello attualmente in corso, di introdurre un sistema di valutazione che elimini il cosiddetto bonus di maturità e che prenda in considerazione, ai fini valutativi, i soli risultati ottenuti dall'elaborazione del test per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, valutando il percorso scolastico dei singoli candidati solamente a seguito di situazioni di parità in graduatoria stilata al termine del test.
(2-00175)
«D'Uva, Marzana, Gagnarli, Parentela, Catalano, Nicola Bianchi».
(1o agosto 2013)
MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI UTILIZZO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI COMBUSTIBILI SOLIDI SECONDARI NEI FORNI DEI CEMENTIFICI
La Camera,
premesso che:
il 14 marzo 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;
di fatto, il citato decreto istituzionalizza l'incenerimento dei combustibili solidi secondari nei forni dei cementifici, introducendo l'espediente della «dichiarazione di conformità» (articolo 4 del citato decreto ministeriale) che permetterebbe ai combustibili solidi secondari di «cessare di essere considerati rifiuti»;
appena tre giorni prima della pubblicazione del decreto, l'11 febbraio 2013, la VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati aveva dato parere contrario allo «Schema di Decreto del Presidente della Repubblica concernente il Regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 214, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni»;
il citato schema di decreto del Presidente della Repubblica prevedeva «l'utilizzo dei CSS (...) in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, negli impianti di produzione di cemento a ciclo completo» (articolo 1);
durante il dibattito sul citato schema di decreto del Presidente della Repubblica è emerso come «lo schema di provvedimento sia stato predisposto da oltre un anno e che nessuna ragione può essere addotta per giustificare la presentazione alle Camere soltanto al momento della conclusione della legislatura» e sono state espresse forti critiche «alle politiche perseguite dal Ministero dell'Ambiente e dal Governo nel suo complesso, le quali hanno sistematicamente eluso la questione della costruzione di un moderno ed efficace sistema di controlli ambientali»;
la VIII Commissione della Camera dei deputati, nell'esprimere il proprio parere contrario, ha ribadito la necessità di «svolgere un approfondimento con adeguate forme di consultazione», ha espresso una chiara preoccupazione per «la rilevanza delle conseguenze del provvedimento sul funzionamento del sistema dei cementifici e della tutela ambientale e della gestione dei rifiuti», ha ritenuto «indispensabile il coinvolgimento delle Regioni» e ha chiesto di rinviare «alla prossima legislatura l'adozione del provvedimento in questione»;
lo schema di decreto era stato proposto come regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo», così come previsto dall'articolo 214, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e il parere negativo espresso in materia nella competente sede parlamentare avrebbe dovuto indurre il Governo a sospendere l'emanazione del citato decreto ministeriale n. 22 del 2013, atto regolamentare di rango inferiore;
l'operato del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore, Clini, espressione di un Governo dimissionario, che avrebbe dovuto occuparsi unicamente di questioni ordinarie, non sembra ai firmatari del presente atto di indirizzo conforme né al chiaro indirizzo espresso nelle sedi parlamentari, né alle indicazioni espresse a livello comunitario; infatti, le sue manovre tendono esplicitamente verso la chiusura del ciclo dei rifiuti con la combustione (l'incenerimento nei cementifici) in netto contrasto con la risoluzione del Parlamento europeo P7-TA(2012)0223, adottata il 24 maggio 2012: la destinazione dei rifiuti all'incenerimento, ancorché con recupero di energia, è contraria alla citata risoluzione che, invece, propende per l'individuazione di una gerarchia dei rifiuti con l'obiettivo, entro il prossimo decennio, del definitivo abbandono delle pratiche di incenerimento di materie recuperabili;
nella parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla gestione dei rifiuti, l'articolo 179 stabilisce i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti in due ordini di interventi distinti, al quinto e sesto comma: «5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.
6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia»;
la sopracitata gerarchia degli interventi prevede, all'esaurimento di tutte le opzioni alternative disponibili, la possibilità di contemplare i «rifiuti come fonte di energia», stabilendo, altresì, una ben definita consequenzialità delle azioni e delle misure che devono essere messe in campo dalla pubblica amministrazione; inoltre, le misure di cui al secondo comma sono specificatamente subordinate in maniera vincolante all'adozione delle prioritarie misure di cui al primo comma;
le proposte politiche devono, quindi, essere finalizzate alla transizione dal concetto di rifiuto a quello di risorsa, che preveda una progressiva riduzione della quantità di rifiuti prodotti e una concreta azione di riutilizzo della materia attraverso trattamenti a freddo, pratica prontamente più sostenibile, economicamente vantaggiosa e orientata al bene comune di quanto sia qualunque scelta che comporti forme di incentivo alla combustione;
nel testo del citato decreto ministeriale viene dichiarata l'intenzione di ottenere un elevato livello di protezione ambientale, mentre, al contrario, la letteratura scientifica internazionale conferma ogni giorno l'evidenza degli effetti nocivi e tossici della pratica dell'incenerimento dei rifiuti o loro derivati;
la combustione di rifiuti nei cementifici comporta una variazione della tipologia emissiva di questi impianti, in particolare in merito all'emissione di diossine, composti organici clorurati e metalli pesanti; la produzione di diossine è direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti bruciati;
riguardo alle diossine, evidenze scientifiche dimostrano che – a differenza di quanto prospettano i sostenitori della combustione dei combustibili solidi secondari, secondo i quali le alte temperature dei cementifici diminuirebbero o addirittura eliminerebbero le emissioni di queste sostanze altamente nocive –, sebbene le molecole di diossina abbiano un punto di rottura del loro legame a temperature superiori a 850oC, durante le fasi di raffreddamento (nella parte finale del ciclo produttivo) esse si riaggregano e si riformano; inoltre, considerata la particolarità chimica delle diossine (inquinanti liposolubili, persistenti per decenni nell'ambiente e nei tessuti biologici, dove si accumulano nel tempo), l'eventuale riduzione quantitativa della concentrazione di diossine nelle emissioni dei cementifici sarebbe abbondantemente compensata dall'elevato volume emissivo tipico di questi impianti;
è stato dimostrato che la combustione di combustibili solidi secondari nei cementifici causa un significativo incremento delle emissioni di metalli pesanti, in particolare mercurio, enormemente pericolosi per la salute umana;
secondo i calcoli effettuati nell'ambito delle ricerche scientifiche, la combustione di una tonnellata di combustibili solidi secondari in un cementificio in sostituzione parziale di combustibili fossili causa un incremento di: 421 milligrammi nelle emissioni di mercurio, 4,1 milligrammi in quelle di piombo, 1,1 milligrammi in riferimento al cadmio; ulteriori particolari criticità dovute alla tipologia di rifiuti bruciati sono state riportate in merito alle emissioni di piombo;
l'utilizzo dei combustibili solidi secondari in cementifici prevede l'inglobamento delle ceneri tossiche prodotte dalla combustione dei rifiuti, di solito smaltite in discariche per rifiuti speciali pericolosi, nel clinker da cemento prodotto; questo comporta rischi potenziali per la salute dei lavoratori e possibili rischi ambientali per l'eventuale rilascio nell'ambiente di sostanze tossiche; inoltre, le caratteristiche fisiche del cemento potrebbero essere alterate dalla presenza di scorie da combustione in modo tale da non renderlo universalmente utilizzabile;
molte perplessità derivano dalle modalità con le quali il Governo ha varato la norma che consente l'utilizzo dei rifiuti come combustibili nei cementifici;
il decreto ministeriale è stato approvato, come si è visto, dopo il parere contrario della VIII Commissione parlamentare della Camera dei deputati allo schema di decreto del Presidente della Repubblica per la disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari dell'11 gennaio 2013;
in sostanza il decreto ministeriale, pur attraverso una formulazione differente, ha lo stesso obiettivo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica «bocciato» in Parlamento: promuovere, come afferma la stessa premessa del decreto, «la produzione e l'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS) da utilizzare, a determinate condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali»;
se nel primo schema di decreto si punta a convertire i cementifici in inceneritori con l'obiettivo di bruciare rifiuti per produrre energia, nel secondo decreto ministeriale del 14 febbraio 2013 si pone la questione della trasformazione di alcuni rifiuti, compresi quelli speciali, sulla base della classificazione di cui all'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in combustibili solidi secondari, sottraendoli pertanto alla disciplina normativa sui rifiuti;
secondo quanto disposto dall'articolo 13, primo comma, del citato decreto ministeriale n. 22 del 2013, «l'utilizzo (...) di CSS (...) è consentito esclusivamente negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) – cementifici e centrali termoelettriche – ai fini della produzione, rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica»; mentre al secondo comma si afferma che «l'utilizzo del CSS-Combustibile (...) è soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, applicabili al coincenerimento»; in sostanza, dalla lettura del combinato disposto dei citati atti normativi, emerge chiaramente la volontà di trasformare in modo strutturale i rifiuti prodotti in fonte energetica;
l'orientamento assunto dall'Esecutivo contravviene, pertanto, le indicazioni date dalla direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, la quale, al punto 6 della premessa, afferma: «L'obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente. La politica in materia di rifiuti dovrebbe altresì puntare a ridurre l'uso di risorse e promuovere l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti»; la gerarchia dei rifiuti è definita dall'articolo 4: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento;
appare, altresì, preoccupante e discutibile che un Governo dimissionario abbia affidato ad un semplice decreto ministeriale l'attribuzione ai produttori stessi di combustibili solidi secondari della possibilità di emettere la dichiarazione di conformità (allegato 4 del decreto ministeriale di cui sopra), con l'evidente esposizione al rischio dell'avvio di una procedura di infrazione comunitaria;
forti perplessità emergono dall'ipotetica possibilità di rimettere sul mercato, anche comunitario, i «prodotti combustibili solidi secondari» senza tenere conto degli enormi costi ambientali e della probabile inefficienza, sotto il profilo energetico e ambientale, del trasporto – evidentemente su gomma – di questa fonte di energia;
i cementifici sono impianti industriali altamente inquinanti e l'utilizzo di combustibili solidi secondari come combustibile permetterebbe, di fatto, l'innalzamento – da due a nove volte – dei limiti di emissione rispetto ai valori fissati per gli inceneritori;
considerando solo gli ossidi di azoto, per un inceneritore il limite di legge è 200 mg/Nmc, mentre per un cementificio è tra 500 e 1800 mg/Nmc; inoltre, un cementificio produce di solito almeno il triplo di anidride carbonica rispetto ad un inceneritore classico, mentre la lieve riduzione dei gas serra ottenuta dalla sostituzione parziale dei combustibili fossili con rifiuti ridurrebbe le emissioni dei cementifici in maniera scarsamente significativa, considerata l'abnorme produzione annua di anidride carbonica da parte di questi impianti che, secondo i dati del Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR) ammonta in Italia a circa 21.237.000 tonnellate l'anno; basta un piccolo aumento della capacità produttiva dei singoli impianti per recuperare abbondantemente la quantità di gas serra «risparmiata» dalla sostituzione parziale dei combustibili fossili con i rifiuti; questi ultimi, infatti, sono per gli imprenditori del cemento economicamente molto più vantaggiosi dei combustibili tradizionali e, dunque, agirebbero da concreto incentivo all'aumento della produzione;
le emissioni di inquinanti gassosi da parte dei cementifici-inceneritori rimarrebbero molto più alte di quelle degli inceneritori; nel caso dei microinquinanti (metalli pesanti e diossine), a parità di concentrazioni nei fumi, i cementifici-inceneritori emettono volumi di fumi enormemente maggiori rispetto agli inceneritori classici; poiché la quantità assoluta di diossine e metalli pesanti è proporzionale sia alla quantità di rifiuti bruciati che al volume di fumi emessi, i cementifici-inceneritori, pur rispettando la parità di concentrazione espressa dai limiti di legge, emettono quantità assolute di microinquinanti (non biodegradabili e persistenti nell'ambiente) enormemente maggiori rispetto agli inceneritori classici; l'incenerimento di rifiuti varia, inoltre, la tipologia emissiva dei cementifici, creando in particolare criticità aggiuntive soprattutto per i metalli pesanti (principalmente piombo, arsenico e mercurio);
del resto, da un punto di vista squisitamente comparativo, i limiti di emissione di inquinanti in atmosfera previsti per i cementifici (impianti di co-incenerimento) sono più alti rispetto a quelli previsti per i normali impianti di incenerimento; per le polveri totali il limite giornaliero dei cementifici è di 30 mg/m3 contro i 10 mg/m3 degli inceneritori, mentre per gli ossidi di azoto i limite è di 800 mg/m3 per gli impianti esistenti, di 500 mg/m3 per quelli nuovi, a fronte del limite di 200 mg/m3 degli inceneritori;
inoltre, gli inceneritori devono rispettare per legge medie di emissioni giornaliere e semiorarie, mentre per i cementifici l'unico limite da rispettare è quello giornaliero, all'interno del quale è possibile «spalmare» la presenza di eventuali picchi emissivi;
l'Italia ha il maggior numero di cementifici in Europa (i quali sono per una gran parte «conglobati» nel tessuto della città); inoltre, come ampiamente dimostrato, la combustione di rifiuti «per se» rappresenta un enorme disincentivo alle «buone pratiche» (riduzione, riuso, riciclo e riduzione della produzione dei rifiuti); l'Italia è, ad oggi, il terzo Paese europeo per numero di inceneritori operativi; la strategia di azione avviata dal Governo Monti raddoppierebbe, potenzialmente, il quantitativo di rifiuti avviati all'incenerimento in Italia, rendendo immediatamente disponibili all'incenerimento dei combustibili solidi secondari molti impianti su tutto il territorio nazionale, portando l'Italia al primo posto in Europa per incenerimenti di rifiuti e contravvenendo alle più recenti direttive europee, che chiedono agli Stati membri l'abbandono dell'incenerimento nel prossimo decennio,
impegna il Governo:
ad avviare, in coerenza con le indicazioni presenti nel parere della VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati citato in premessa, i necessari approfondimenti per valutare sia le possibili conseguenze, sul piano ambientale e sanitario, della scelta di consentire ai cementifici l'incenerimento dei cosiddetti combustibili solidi secondari, sia l'opportunità di un iter procedurale fortemente semplificato nonostante l'oggettiva complessità della questione;
a realizzare una moratoria e a sospendere, fin da ora, ogni atto che vada nella direzione di consentire la «riconversione» dei cementifici in inceneritori, onde evitare che aziende ed imprese investano in un settore che potrebbe dimostrarsi incompatibile con l'esigenza di garantire la tutela della salute e dell'ambiente;
a promuovere studi scientifici sulle effettive emissioni di sostanze inquinanti derivanti dall'uso dei rifiuti come combustibili, che tengano conto non solo del funzionamento degli impianti a regime e in condizioni di massima sicurezza, ma dei possibili rischi derivanti da malfunzionamenti o errori in fase di gestione;
ad adottare, sempre ed in ogni caso, il principio di precauzione, così come previsto dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, evitando di esporre inutilmente le popolazioni che abitano in prossimità dei cementifici ad ulteriori pericoli per la propria salute.
(1-00030)
«Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Alberti, Basilio, Nesci».
(7 maggio 2013)
La Camera,
premesso che:
nei mesi di gennaio e febbraio del 2013, a Camere ormai sciolte, l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore, Corrado Clini, ha presentato al Parlamento per il parere uno schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'utilizzo di combustibili solidi secondari, in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime di autorizzazione integrata ambientale;
dopo un parere favorevole con condizioni, espresso molto rapidamente dalla XIII Commissione parlamentare (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica il 16 gennaio 2013, senza peraltro che nessun senatore fosse intervenuto in discussione, la VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, il successivo 11 febbraio 2013, ha invece espresso parere contrario al medesimo schema di decreto del Presidente della Repubblica;
da quel momento, di detto decreto del Presidente della Repubblica sui combustibili solidi secondari si sono perse le tracce e non è più stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
la mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica sull'utilizzo in alcune categorie di cementifici dei combustibili solidi secondari, in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, nulla toglie alla sempre dichiarata ferma volontà dell'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Clini, di aver voluto proseguire nella scorciatoia dell'incenerimento dei rifiuti nei cementifici, bruciando rifiuti solidi urbani per alimentare i forni di cottura del clinker, cioè la componente principale del cemento;
in Gazzetta Ufficiale, sono stati quindi pubblicati due decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: il decreto 14 febbraio 2013, n. 22, (Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2013), recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari, dove vengono stabiliti – tra l'altro – i criteri da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario cessano di essere qualificate come rifiuto; il decreto 20 marzo 2013 (Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2013) che modifica l'allegato X della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario, che recepisce i criteri contenuti nel sopradetto decreto del 14 febbraio 2013, n. 22, che devono essere rispettati affinché determinate tipologie di combustibili solidi secondari cessino di essere qualificate come rifiuto e possono, quindi, essere riutilizzate;
il decreto ministeriale n. 22 del 2013 stabilisce le condizioni e i requisiti in base ai quali dalle operazioni di trattamento di specifiche tipologie di rifiuti si ottiene il prodotto denominato combustibile solido secondario, nonché le relative condizioni di utilizzo a fini energetici nei cementifici soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
il sopra indicato decreto n. 22 del 2013 riafferma, di fatto, la finalità dello schema di decreto del presidente della Repubblica, passato al Parlamento per il parere, di utilizzare il combustibile solido secondario come combustibile. La stessa premessa al decreto ministeriale n. 22 del 2013 sottolinea la necessità di «incoraggiare la produzione di combustibili solidi secondari (CSS) di alta qualità, aumentare la fiducia in relazione all'utilizzo di detti combustibili e fornire, con riferimento alla produzione e l'utilizzo di detti combustibili chiarezza giuridica e certezza comportamentale uniforme sull'intero territorio nazionale»;
per i cementieri dell'Aitec (Associazione italiana tecnico economica cemento) si tratta di recupero energetico; per l'Associazione italiana medici per l'ambiente «la combustione di rifiuti nei cementifici comporta una variazione della tipologia emissiva di questi impianti, in particolare di diossine e metalli pesanti»;
utilizzare i combustibili solidi secondari è dannoso per la salute e, soprattutto, è superato in quanto esistono moderne tecnologie e soluzioni alternative alla combustione che creano maggiori posti di lavoro e sono più sostenibili a livello economico e ambientale;
la scelta dell'incenerimento dei rifiuti (combustibili solidi secondari) nei cementifici non è condivisibile se si considera la diversità esistente fra i limiti delle emissioni di inquinanti pericolosi per la salute previsti per i cementifici: polveri totali: mg 30/Nm3; biossido di zolfo: fino a mg 600/Nm3; ossido di azoto: mg 500/Nm3 per i nuovi impianti; mentre i limiti per gli stessi inquinanti prodotti dagli inceneritori sono: polveri totali: mg 10/Nm3; biossido di zolfo: mg 50/Nm3; ossido di azoto: mg 200/Nm3;
i sostenitori della co-combustione di rifiuti sono soliti affermare che l'utilizzo di combustibile da rifiuti nei cementifici può consentire una riduzione dell'uso di combustibili fossili e, di conseguenza, una riduzione della produzione di anidride carbonica. Ciò che di solito viene taciuto è che un cementificio produce di solito circa il triplo di anidride carbonica rispetto ad un inceneritore. La sola cementeria Colacem di Galatina (Lecce), ad esempio, nel 2007 ha prodotto 774.000 tonnellate di anidride carbonica, circa il triplo delle emissioni di un inceneritore di grossa taglia come quello di Brescia (228.000 tonnellate di anidride carbonica nello stesso anno);
l'utilizzo di combustibili solidi secondari per alimentare i forni di cottura dei cementifici produrrebbe, tra l'altro, gravi conseguenze in diverse aree del Paese, dove sono ubicati numerosi cementifici, in termini di inquinamento ambientale e di peggioramento degli attuali livelli di raccolta differenziata dei rifiuti;
a ciò va aggiunta l'aggravante della mancanza, nel nostro Paese, di un serio ed efficace sistema nazionale di controlli ambientali;
l'Italia è, peraltro, la nazione europea con più cementifici, con i suoi 58 impianti (22 per cento del totale degli impianti europei);
dal punto di vista strettamente sanitario (escludendo dunque ogni considerazioni di tipo economico e sociale), una corretta gestione del ciclo dei rifiuti non dovrebbe assolutamente prevedere il loro incenerimento. Che si tratti di inceneritori «classici» o di cementifici, tale pratica è dannosa per l'ambiente e per gli esseri umani che lo popolano, come documentato da ormai innumerevoli testimonianze scientifiche;
considerata l'abnorme produzione annua nazionale di anidride carbonica da parte di questi impianti, una minima riduzione è, dunque, una goccia nel mare, per giunta pagata a caro prezzo, soprattutto se si considera la sottrazione di rifiuti alla raccolta differenziata, al riciclo e al riuso (la vera valorizzazione dei rifiuti);
peraltro, continuare a bruciare rifiuti è uno spreco di risorse e un alto costo in termini ambientali, inoltre, non si rispettano le disposizioni europee sul recupero della materia che è prioritario nella gerarchia d'intervento, continuando a ignorare anche la direttiva 96/62/CE sulle polveri sottili, finanche dopo la condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 dicembre 2012;
si ricorda che la direttiva 2008/98/CE, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti, ha imposto una particolare attenzione da parte degli Stati dell'Unione europea al rispetto del principio gerarchico (le cosiddette «quattro r») previsto dalla medesima direttiva (riduzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero energetico);
la sopradetta gerarchia dei rifiuti prevede che al primo posto, nell'ordine di priorità, vi siano la prevenzione – individuata in una serie di misure finalizzate alla riduzione della quantità di rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita – e la preparazione per il riutilizzo, ovvero le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui i rifiuti sono preparati per essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Seguono poi il riciclaggio, il recupero e, a seguire, lo smaltimento;
la direttiva 2008/98/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 205 del 2010, che ha conseguentemente apportato diverse modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale);
è evidente, quindi, come l'utilizzo dei rifiuti come fonte di energia deve essere valutato come finalità residuale, mentre il ricorso all'incenerimento dei rifiuti va in tutt'altra direzione rispetto alla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti e all'indispensabile incremento della raccolta differenziata;
l'uso dei combustibili solidi secondari nei cementifici rischia di tradursi in un ulteriore freno all'aumento dei livelli della raccolta differenziata come richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria, allo sviluppo della filiera industriale del riciclo e al radicamento di una cultura ambientale e di un costume civico basati sull'uso consapevole dei beni, compresi gli stessi rifiuti,
impegna il Governo:
ad escludere definitivamente, per quanto di competenza, la prosecuzione dell’iter di approvazione del decreto del Presidente della Repubblica sulla disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari, in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime di autorizzazione integrata ambientale, già presentato per il parere presso le Commissioni parlamentari competenti dal precedente Governo;
a valutare attentamente – nella decisione di utilizzare in alcune categorie di cementifici i combustibili solidi secondari – gli effetti di tale scelta sulla salute pubblica, anche attraverso opportuni approfondimenti degli studi ambientali ed epidemiologici relativamente all'utilizzo di combustibili solidi secondari in determinati cementifici;
ad assumere iniziative per escludere qualunque forma di «riconversione» dei cementifici in inceneritori;
ad assumere, per quanto di competenza, iniziative per avviare adeguate forme di monitoraggio delle emissioni degli impianti di cui in premessa e gli opportuni controlli ambientali e sanitari nei territori interessati dagli impianti che utilizzano combustibili solidi secondari, anche al fine di un confronto di dati, laddove presenti, relativi alla qualità dell'aria e dell'acqua nelle aree interessate dai suddetti impianti prima dell'utilizzazione del combustibile solido secondario;
a garantire, in raccordo con gli enti locali, adeguate e costanti modalità di informazione e pubblicità alle comunità locali, anche tramite i siti istituzionali dei comuni interessati, circa i risultati dell'attività di monitoraggio sanitario e ambientale in relazione alle emissioni conseguenti all'attività degli impianti che utilizzano combustibili solidi secondari;
ad attuare, per quanto di competenza, opportune forme di controllo al fine di garantire che le caratteristiche del combustibile solido secondario, utilizzato dagli impianti di cui in premessa, rispondano effettivamente a quanto previsto dalla normativa vigente.
(1-00188)
(Nuova formulazione) «Zan, Zaratti, Pellegrino, Migliore, Nicchi, Piazzoni, Aiello, Di Salvo».
(23 settembre 2013)
La Camera,
premesso che:
nel mese di gennaio 2013 è stato presentato alle commissioni parlamentari competenti lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante «disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale», atto del Governo n. 529, con termine per la trasmissione del parere il 13 febbraio 2013;
la 13a Commissione del Senato della Repubblica, in data 16 gennaio 2013, ha espresso parere favorevole all'atto del Governo, mentre l'VIII Commissione della Camera dei deputati, in data 11 febbraio 2013, dopo ampia discussione, «ritenuto assolutamente necessario svolgere un approfondimento con appropriate forme di consultazione; valutata la rilevanza delle conseguenze del provvedimento sul funzionamento del sistema dei cementifici e della tutela ambientale e della gestione dei rifiuti; ritenuto indispensabile il coinvolgimento delle regioni e ritenuto quindi necessario rinviare alla prossima legislatura l'adozione del provvedimento in questione», ha espresso parere contrario;
a seguito di tale posizione del Parlamento, il Governo non ha, quindi, proceduto, per quanto risulta ai firmatari del presente atto di indirizzo, all'approvazione definitiva del decreto del Presidente della Repubblica;
tuttavia, in data 14 febbraio 2013, il Governo Monti ha emanato il «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni», di cui al decreto ministeriale n. 22 del 2013, che, dettando la disciplina per trasformare i rifiuti urbani e speciali in combustibili solidi secondari, CSS-combustibile, riclassificando questi ultimi da rifiuti a sottoprodotti, consente in realtà a grandi impianti di cementifici e centrali termoelettriche, sotto determinate condizioni, di utilizzare il CSS-combustibile per la produzione di energia termica o elettrica, escludendo dalla disciplina dei rifiuti tali combustibili;
tale comportamento del Governo Monti si presenta, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, come un atto di forza inopportuno e da stigmatizzare, poiché ha scavalcato le indicazioni e le direttive del Parlamento e, in realtà, ha conseguito la sostituzione di un atto «bocciato» dall'VIII Commissione della Camera dei deputati con un altro che, nel concreto, produce analoghi effetti;
l'atto del Governo n. 529 aveva lo scopo di disciplinare e agevolare l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS) da parte dei cementifici, dettando, all'articolo 3, le condizioni affinché modifiche impiantistiche o edilizie realizzate all'interno del perimetro dei cementifici siano considerate modifiche non sostanziali ai fini dell'esclusione dagli obblighi e dai procedimenti disciplinati dalla parte II decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale;
tale atto del Governo n. 529, fatte salve le disposizioni dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 sulla cessazione della qualifica di rifiuto, manteneva comunque la classificazione del combustibile solido secondario (CSS) come rifiuto speciale, sottoponendolo alle condizioni di esercizio previste per il coincenerimento, di cui al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
lo scopo del decreto ministeriale n. 22 del 2013 è, soprattutto, quello di facilitare e promuovere l'utilizzo da parte dei grandi impianti di cementifici e centrali di una determinata tipologia di combustibile solido secondario, il CSS-combustibile, che, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, cessa di essere rifiuto e diventa un sottoprodotto, svincolandosi dalle limitazioni poste dalla normativa sui rifiuti, in virtù delle caratteristiche di qualità ambientale e dei controlli cui viene sottoposto l'intero ciclo di produzione di tale materiale e le caratteristiche di qualità degli impianti, ferme restando le condizioni di esercizio identiche a quelle previste per il coincenerimento di rifiuti, di cui al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
senz'altro, occorrono azioni concrete e mirate alla conservazione delle risorse terrestri e alla riduzione dei rifiuti da conferire in discarica, all'incentivazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle biomasse, alla semplificazione e facilitazione dei processi autorizzativi per la produzione di energia da tali fonti (che rendono realizzabile un reale incremento di produzione), alla riduzione della dipendenza del Paese dalle materie fossili e, quindi, dall'estero, ma anche all'incentivazione dell'utilizzo di migliori tecnologie per la diminuzione delle emissioni inquinanti in aria, acqua, suolo, senza tuttavia penalizzare lo sviluppo economico e i diritti alla tranquillità dei cittadini, sia per un sufficiente approvvigionamento energetico del Paese, sia per la tutela della propria salute;
in materia di rifiuti, le amministrazioni locali e le regioni del Nord hanno responsabilmente attuato forme di gestione del ciclo dei rifiuti che hanno raggiunto un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale;
la filiera della gestione dei rifiuti al Nord rispetta la differenziazione e la gerarchia stabilita dalle direttive comunitarie, che prevedono una sequenza di priorità, come prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, e, infine, lo smaltimento;
tale gerarchia deve essere rigorosamente seguita anche nella catena della produzione del combustibile solido secondario, allo scopo di evitare la disincentivazione della differenziazione e delle filiere di recupero delle materie riutilizzabili nei cicli di produzione;
le regioni e gli enti locali del Nord hanno raggiunto un'autosufficienza nella gestione differenziata dei propri rifiuti, privilegiando il criterio della prossimità ai fini del recupero e dello smaltimento, che permette alle amministrazioni di ridurre i costi aggiuntivi di trasporto ed evita ai cittadini di prestare il proprio territorio per smaltire i rifiuti di altri territori;
l'eccellenza raggiunta dai comuni del Nord nella gestione dei rifiuti, anche grazie a campagne di informazione e iniziative di coinvolgimento dei cittadini, rende ancora più evidenti le criticità riscontrate in altre aree del Paese, in particolare del Centro-Sud, che spesso hanno danneggiato non solo l'immagine ma anche l'economia dell'intero Paese, sia attraverso le procedure di infrazione e le multe che è costretta a pagare l'Italia alla Commissione europea, sia attraverso le ripercussioni al comparto turistico;
chiaramente, dopo la riduzione, la selezione e il recupero di materia da rifiuto e l'utilizzo dell'umido per la produzione di biomassa e di compost, essendo impossibile recuperare il cento per cento di tutti i rifiuti, resta sempre una minima parte che è impossibile recuperare e, pertanto, occorre considerare anche la possibilità di produrre energia attraverso il trattamento dei rifiuti per poter evitare di riempire il territorio di discariche; questo deve avvenire in modo tale da fornire un'ulteriore opportunità a tutta la comunità, attraverso i termovalorizzatori, il teleriscaldamento, la produzione di energia termica o elettrica;
la produzione di combustibili solidi secondari, combustibile solido secondario o CSS-combustibili, che, grazie a particolari tecnologie innovative ambientalmente sostenibili, diventano rifiuti speciali da urbani o addirittura cessano di essere rifiuti e diventano sottoprodotti e comunque possono essere utilizzati in sostituzione di combustibili convenzionali per finalità ambientali ed economiche, deve comunque rispettare il criterio di prossimità e non deve diventare la scusa per poter esportare fuori territorio i rifiuti solidi urbani; pertanto, gli impianti di trasformazione dei rifiuti urbani in combustibile solido secondario devono comunque restare all'interno di ciascuna regione dove vengono prodotti i rifiuti urbani;
l'incenerimento del combustibile solido secondario per la produzione di energia termica comporta senz'altro una riduzione degli oneri ambientali ed economici legati allo smaltimento di rifiuti in discarica, un risparmio di risorse naturali e una riduzione della dipendenza del Paese da combustibili convenzionali ai fini dell'approvvigionamento energetico;
chiaramente nel caso di incenerimento del combustibile solido secondario ai fini della produzione del clinker nei cementifici, ossia in impianti che non sono dedicati al solo incenerimento di rifiuti, esiste comunque una variazione della tipologia emissiva dell'impianto che occorre valutare nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale da parte dell'autorità competente e stabilire le condizioni per poter attuare tale incenerimento senza provocare danni per l'ambiente e per la salute dei cittadini, tenendo conto che sta avvenendo una trasformazione dell'impianto originario che deve tenere conto anche delle condizioni al contorno e del fatto che spesso tali impianti sono situati in aree urbanizzate;
fermo restando il fatto che già oggi i cementifici bruciano combustibile solido secondario e rifiuti, come farine animali o pneumatici fuori uso, la convenienza ambientale di trasformare i rifiuti in CSS-combustibile è quella della qualità; il CSS-combustibile rappresenta un sottoprodotto, conveniente anche commercialmente in quanto svincolato dalla disciplina dei rifiuti, di cui viene tracciato il percorso di produzione e sono noti la propria tipologia e il potere calorifico; l'utilizzo di CSS-combustibile garantisce, dunque, una maggiore tutela per l'ambiente e per un controllo superiore sulla tipologia dei materiali contenuti;
in ogni caso, per ciascun impianto destinato a bruciare anche combustibile solido secondario o CSS-combustibile proveniente da rifiuti urbani o speciali, i limiti imposti dall'autorizzazione integrata ambientale per le emissioni devono tenere conto di tale possibilità e devono essere analoghi a quelli previsti per gli impianti dedicati, termovalorizzatori o inceneritori, indicando valori limite per le sostanze inquinanti che tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente, anche con riguardo al traffico indotto relativo al trasporto del combustibile solido secondario e alla possibilità del trasporto su rotaia dei materiali, per garantire i cittadini circa la sostenibilità ambientale di ciascun impianto;
in particolare, in pareggio del potere calorifico del carbone occorre 1,8 chilogrammi di combustibile solido secondario per ciascun chilogrammo di carbone; pertanto, c’è senz'altro un incremento del traffico indotto dal trasporto dei materiali che bisogna considerare nell'ambito delle autorizzazioni degli impianti da parte delle regioni;
inoltre, l'esercizio dei controlli, affidato giustamente alle amministrazioni locali competenti, spesso, specialmente in alcune realtà territoriali del Paese, è piuttosto carente, permettendo l'inserimento della criminalità organizzata nel ciclo della gestione dei rifiuti;
la possibilità di bruciare il combustibile solido secondario o CSS-combustibile nei cementifici si presenta, pertanto, come una situazione complessa che richiede un approfondito esame da parte del Governo e del Parlamento, che deve coinvolgere anche il mondo economico e gli enti territoriali interessati;
per poter procedere alla produzione di combustibili solidi secondari di alta qualità, occorre acquisire la fiducia della popolazione in relazione all'utilizzo di detti combustibili e fornire, con riferimento alla produzione e all'utilizzo di detti combustibili, chiarezza giuridica e certezza comportamentale da parte degli operatori, a garanzia dei cittadini circa le buone pratiche utilizzate e la tutela della propria salute,
impegna il Governo:
a promuovere un approfondito dibattito sulla materia fornendo alle commissioni parlamentari competenti un quadro aggiornato sull'attuale utilizzo del combustibile solido secondario e del CSS-combustibile nei cementifici, sia in Italia, disaggregato per regioni, sia all'estero, anche sulla base di approfonditi studi scientifici specifici, con particolare riferimento:
a) alle emissioni di sostanze inquinanti e alle possibili conseguenze sul piano ambientale, sanitario e sociale, anche a seguito di eventuali malfunzionamenti o errori di gestione;
b) alle conseguenze sul piano organizzativo del trasporto dei materiali e alle ripercussioni del traffico indotto sulle realtà territoriali locali;
c) alle restrizioni che occorre individuare circa la circolazione in altre regioni del combustibile solido secondario proveniente da rifiuti urbani, garantendo, comunque, il criterio di prossimità e che gli impianti di trasformazione dei rifiuti urbani in combustibile solido secondario siano comunque situati all'interno di ciascuna regione dove vengono prodotti i rifiuti;
d) al rispetto rigoroso della gerarchia di gestione dei rifiuti prevista dalle direttive comunitarie nella catena della produzione sia del CSS-combustibile, sia del combustibile solido secondario, allo scopo di evitare la disincentivazione della differenziazione e delle filiere di recupero delle materie riutilizzabili nei cicli di produzione;
e) agli strumenti di informazione e consultazione in relazione ai progetti in essere per l'utilizzo di combustibili alternativi da parte dei cementifici;
f) al rafforzamento, con ogni strumento a disposizione e su tutto il territorio nazionale, del sistema dei controlli, sia sulle emissioni inquinanti dei cementifici mediante una rete di monitoraggio ambientale, sia sul processo di gestione dei combustibili solidi secondari utilizzati in tali impianti, sia sul rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti ai fini della produzione del combustibile solido secondario.
(1-00189)
«Grimoldi, Giancarlo Giorgetti, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini».
(23 settembre 2013)
La Camera,
premesso che:
l'articolo 183, comma 1, lettera cc), del codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, reca la definizione di combustibile solido secondario: «il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale»;
nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2013, n. 62, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni», che prima dell'emanazione è stato preventivamente notificato alla Commissione europea ed è stato approvato decorso il termine di «stand still»;
come indicato nel titolo, il regolamento attua, dunque, l'articolo 184-ter (rubricato «Cessazione dalla qualifica di rifiuto») del codice dell'ambiente, stabilendo, nel rispetto degli standard di tutela ambientale e della salute, le condizioni alle quali alcune tipologie di combustibile solido secondario cessano di essere rifiuti e sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto (la cosiddetta end of waste ai sensi della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti);
nel regolamento sono, dunque, definite le condizioni e i requisiti in base ai quali, dalle operazioni di trattamento di specifiche tipologie di rifiuti, si ottiene il prodotto denominato combustibile solido secondario, nonché le relative condizioni di utilizzo in alcune specifiche tipologie di impianti industriali (cementifici e centrali termoelettriche) ritenute idonei, al fine di rispettare gli standard di tutela dell'ambiente e della salute umana;
in particolare, sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della salute, il decreto n. 22 del 2013 stabilisce che il combustibile solido secondario può essere utilizzato solo in impianti che rispettano le condizioni di esercizio stabilite nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, in materia di co-incenerimento di rifiuti, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti;
l'articolo 13 del decreto n. 22 del 2013 stabilisce, inoltre, che possono utilizzare combustibile solido secondario solo gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, obbligati, come tali, al rispetto delle migliori tecnologie disponibili (best available techniques, bat);
pertanto, l'utilizzo del combustibile solido secondario deve, comunque, rispettare i valori limite di emissioni in atmosfera indicati o calcolati secondo quanto descritto nell'allegato 2 del citato decreto legislativo n. 133 del 2005;
per poter procedere all'utilizzo del combustibile solido secondario, inoltre, gli impianti devono rispettare anche le prescrizioni, più restrittive, contenute nella rispettiva autorizzazione integrata ambientale: ai sensi dell'articolo 13 del decreto n. 22 del 2013, infatti, possono utilizzare combustibile solido secondario solo gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, obbligati, come tali, al rispetto delle migliori tecnologie disponibili (best available techniques, bat);
in materia di emissioni dei cementifici e di eventuali variazioni della loro tipologia, numerosi sono gli studi che analizzano gli effetti dell'utilizzo di combustibili alternativi nei cementifici; da ultimo, nel 2011, uno studio condotto dal «Network for business sustainability» (Canada) in collaborazione con il Politecnico di Bari (facoltà di ingegneria meccanica) ha raffrontato le pubblicazioni internazionali in materia. Sono stati giudicati rilevanti ai fini dello studio più di 110 articoli tecnici, rapporti di associazioni internazionali di ricerca e organizzazioni governative, pubblicazioni di ricercatori universitari, life cycle analysis, la maggior parte dei quali conclude che le emissioni dai camini di anidride carbonica, ossido di azoto, diossido di zolfo, metalli, diossine e furani sono generalmente inferiori rispetto a quelle generate con l'utilizzo di combustibili fossili;
sulla questione, in particolare delle diossine generate nel processo di combustione, i processi di combustione che avvengono a temperature molto elevate, quali quelli dei cementifici, e l'utilizzo del combustibile solido secondario con dosaggi e proporzioni prestabilite e controllate non favoriscono la formazione di diossine, quanto, invece, la distruzione e la completa ossidazione delle molecole inquinanti di natura organica eventualmente presenti; con riferimento agli ossidi di azoto, l'istruttoria del decreto ministeriale si è basata su esperienze tecniche condotte in Italia e in tutta Europa che evidenziano una diminuzione dei livelli emissivi in caso di utilizzo di combustibile solido secondario, come rilevato anche dal Politecnico di Torino (Genon, Brizio, 2008) e dalla provincia di Cuneo (settore tutela ambiente, atti Forum PA 2009);
il bilancio emissivo e ambientale preso a riferimento per la stesura del decreto ministeriale n. 22 del 2013 è risultato, complessivamente, a favore dell'impiego del combustibile solido secondario nei cementifici, sia sotto l'aspetto del miglioramento dell'impatto emissivo degli stessi rispetto alla normale conduzione con combustibili fossili, sia sotto l'aspetto dell'eliminazione delle emissioni del processo di incenerimento, sia, in particolare, per quanto riguarda gli impatti della messa in discarica dei rifiuti altrimenti non impiegati nella filiera di produzione ed utilizzo del combustibile solido secondario;
inoltre, è necessario ricordare che la produzione e l'utilizzo del combustibile solido secondario sono soggetti non solo a tutte le attività di controllo previste dall'ordinamento, ma anche a una serie di ulteriori e specifici controlli previsti nello stesso decreto ministeriale n. 22 del 2013;
la produzione dei rifiuti ha mostrato, negli ultimi decenni, una crescita vertiginosa: dalla metà degli anni ’90 ad oggi, quella italiana è quasi raddoppiata, con conseguenze naturalmente molto gravi dal punto di vista ambientale e della salute, in particolare perché la maggior parte dei rifiuti prodotti è sottoposta a smaltimento in discarica; nel 2010, in base ai dati Ispra, oltre 17,5 milioni di tonnellate di rifiuti urbani sono stati smaltiti in discarica; nel 2009, sono stati prodotti 128,5 milioni di tonnellate di rifiuti speciali totali e la quota di rifiuti speciali destinata al recupero di energia rappresenta solo l'1,5 per cento, mentre il 9,6 per cento è la quota di rifiuti speciali destinata allo smaltimento in discarica;
in Italia, tra l'altro, alla questione della produzione e dello smaltimento dei rifiuti si lega un problema molto grave, quello dello smaltimento illegale di rifiuti industriali, che rappresenta un pericoloso campo d'attività delle ecomafie e uno tra i business illegali più redditizi; naturalmente, ciò ha gravi ripercussioni nel campo della sicurezza ambientale e sanitaria, dal momento che i rifiuti, anziché essere trattati e gestiti secondo le norme di legge, finiscono per essere fonte di inquinamento dell'aria, di contaminazione delle acque sotterranee, di inquinamento dei fiumi e delle coltivazioni agricole, rischiando di contaminare con metalli pesanti, diossine e altre sostanze cancerogene anche i prodotti alimentari;
il problema dello smaltimento dei rifiuti in Italia e le emergenze che in molti casi vi sono connesse richiedono la predisposizione di una politica complessiva in materia, con le soluzioni integrate che tengano in debita considerazione gli obiettivi fissati anche a livello europeo e la «gerarchia» indicata nella normativa in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, in particolare, la direttiva 2008/98/CE: dalla prevenzione, alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio, al recupero (tra cui, appunto, il recupero di energia) e, infine, come soluzione ultima, lo smaltimento;
è compito di ciascuno Stato membro adottare quelle misure che favoriscano il miglior risultato ambientale complessivo e, a tale fine, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della stessa direttiva, può essere necessario che flussi di rifiuti specifici «si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti»;
l'enorme produzione di rifiuti, in particolare nella situazione italiana, richiede dunque la gestione di un regime transitorio che permetta lo sviluppo compiuto delle politiche e delle azioni necessarie a garantire la soluzione di lungo termine al problema, attraverso la riduzione della produzione di rifiuti, il riuso, l'aumento della raccolta differenziata e del riciclo, consentendo di risparmiare materie prime e ridurre l'uso delle discariche –- e, quindi, anche lo sfruttamento e l'inquinamento del suolo – ed effettivamente costruire un ciclo dei rifiuti integrato, virtuoso e sostenibile;
pur essendo prioritario massimizzare il riciclo e le politiche di prevenzione nella produzione, è altresì importante iniziare ad utilizzare il combustibile solido secondario in parziale co-combustione negli impianti industriali esistenti, proprio al fine di sostituire una parte dei combustibili fossili e inquinanti utilizzati fino ad oggi, tra i quali petroleum coke, polverino di carbone ed altri;
tale scelta permette, tra l'altro, di limitare il ricorso alle discariche e agli inceneritori, evitando di inchiodare il ciclo dei rifiuti all'opzione meno preferibile (smaltimento) con il rischio di bloccare le possibilità di sviluppo del riciclaggio o delle politiche di prevenzione;
in concreto, l'effetto dell'utilizzo del combustibile solido secondario nei cementifici non ha tali effetti negativi sullo sviluppo della raccolta differenziata: da un lato, la disciplina europea e quella nazionale impongono comunque obiettivi minimi di raccolta differenziata che devono essere rispettati; dall'altro, la raccolta differenziata della frazione umida potrebbe, al contrario, essere incentivata. In tal senso, l'articolo 6, secondo comma, del decreto ministeriale n. 22 del 2013 richiama espressamente l'articolo 179 del codice dell'ambiente, proprio al fine di evitare che la produzione del combustibile solido secondario avvenga nel mancato rispetto della gerarchia indicata a livello europeo nella gestione dei rifiuti;
il ciclo integrato dei rifiuti prevede che il recupero energetico si effettui a valle del processo di corretta raccolta e riciclo dei rifiuti, ovvero sulla percentuale del 25-30 per cento restante;
tale percentuale va poi trattata: il combustibile solido secondario è, infatti, un tipo di combustibile prodotto dai rifiuti non pericolosi e ottenuto attraverso un complesso e controllato processo di produzione. Per essere classificato come combustibile solido secondario, il combustibile da rifiuti deve possedere determinate caratteristiche e parametri qualitativi, che sono prescritti nelle norme tecniche europee che regolamentano il suo processo produttivo;
l'utilizzo di rifiuti nei cementifici è una pratica largamente diffusa ed è riconosciuta a livello europeo come best available technique, favorendo la riduzione delle emissioni di gas serra nonché di anidride carbonica prodotte dalle discariche; nei Paesi europei più avanzati, il tasso di sostituzione termica dei combustibili fossili con i combustibili solidi secondari nelle cementerie ha raggiunto nel 2011: l'83 per cento in Olanda, il 62 per cento in Germania, il 63 per cento in Austria, il 40 per cento in Polonia, il 30 per cento in Francia, il 22 per cento in Spagna (dati aggiornati al 2011 in base alle fonti ufficiali Aitec). Nel 2012, solo il 10 per cento dell'energia termica necessaria per la produzione del cemento in Italia proviene da fonti energetiche alternative, il restante 90 per cento circa è ottenuto con l'utilizzo di combustibili fossili non rinnovabili;
la gestione dell'utilizzo del combustibile solido secondario ha alimentato, insieme ad un ampio dibattito, alcune preoccupazioni riguardo all'impatto delle emissioni sui livelli di tutela dell'ambiente e della salute, in particolare nelle comunità locali più prossime agli impianti;
risulta, pertanto, necessario adottare tutte le iniziative volte ad aumentare la fiducia in relazione all'utilizzo di detti combustibili e fornire, con riferimento alla produzione e all'utilizzo di combustibile solido secondario, chiarezza giuridica e certezze scientifiche, in particolare riguardo alle emissioni dei cementifici e alle eventuali variazioni della loro tipologia,
impegna il Governo:
ad effettuare un'approfondita comparazione in merito alle condizioni tecnologiche ed operative che disciplinano l'impiego del combustibile solido secondario in altri Paesi europei;
ad avviare approfondimenti tecnici multidisciplinari per verificare se e a quali condizioni l'utilizzo del combustibile solido secondario nei cementifici non determina rischi per la salute e per l'ambiente, con particolare riferimento alle effettive emissioni di sostanze inquinanti derivanti dall'uso dei rifiuti come combustibili, che tengano conto non solo del funzionamento degli impianti a regime e in condizioni di massima sicurezza, ma anche dei possibili rischi derivanti da malfunzionamenti, fuori servizio e gestione dei transitori;
a fornire, a seguito di tali accertamenti preliminari, un quadro aggiornato sull'attuazione, da parte dei settori industriali coinvolti, del potenziale costituito dal combustibile solido secondario, fornendo anche informazioni circa i processi autorizzativi avviati a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 22 del 2013, nonché a rendere alle competenti Commissioni parlamentari ogni necessario elemento informativo relativo alle verifiche tecniche attuate e al vaglio dei risultati di tali verifiche, nonché ai dati di utilizzo del combustibile solido secondario, anche sulla base delle comunicazioni annuali previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 22 del 2013 a carico dei produttori e degli utilizzatori di combustibile solido secondario;
ad adottare tutte le iniziative necessarie a tutela della salute e dell'ambiente, anche integrative, o, se necessario, di modifica del decreto ministeriale n. 22 del 2013;
a prevedere adeguati strumenti di informazione e consultazione in relazione ai progetti di utilizzo, nell'ambito dei singoli cementifici, dei combustibili alternativi, tra cui i combustibili solidi secondari, in luogo dei combustibili tradizionali (carbone, petroleum coke ed altri), in particolare prevedendo forme di coinvolgimento delle regioni interessate a tali processi;
a garantire la completa e verificata applicazione della normativa ambientale relativa all'esercizio degli impianti di produzione di cemento a ciclo completo, nonché ad assumere iniziative normative ad hoc per garantire, altresì, la completa trasparenza e aderenza alle severe norme comunitarie in materia di emissioni, nei processi di autorizzazione, che, nel caso di istanza da parte del gestore dell'impianto di utilizzo, dovranno essere considerati dall'autorità competente uno ad uno;
a procedere rapidamente alla costituzione del comitato di vigilanza e controllo previsto all'articolo 15 del decreto ministeriale n. 22 del 2013, avente il compito di garantire il monitoraggio della produzione e dell'utilizzo del combustibile solido secondario ai fini di una maggiore tutela ambientale – nonché la verifica dell'applicazione di criteri di efficienza, efficacia ed economicità, di intraprendere le iniziative idonee a portare a conoscenza del pubblico informazioni utili o opportune in relazione alla produzione e all'utilizzo del combustibile solido secondario, anche sulla base dei dati trasmessi dai produttori e dagli utilizzatori di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, nonché di assicurare il monitoraggio sull'attuazione della disciplina dettata dal decreto, garantire l'esame e la valutazione delle problematiche collegate, favorire l'adozione di iniziative finalizzate all'applicazione uniforme e coordinata del regolamento e sottoporre eventuali proposte integrative o correttive della normativa;
a rafforzare con ogni strumento a disposizione, in particolare in materia di emissioni inquinanti, il processo di costruzione di un moderno ed efficace sistema di controlli ambientali in tempo reale, al fine di garantire ai cittadini effettive ed efficaci forme di tutela della salute e assieme dell'ambiente, anche con la prescrizione di precise procedure tecniche che impongano agli operatori l'obbligo di rendere disponibili on line i dati raccolti;
a definire linee guida che specifichino, per gli impianti utilizzatori del combustibile solido secondario, tecnologie di processo e di trattamento degli effluenti gassosi, liquidi e solidi, tali da garantire la qualità e la quantità delle emissioni nel rispetto delle normative di settore;
nel rispetto del decreto ministeriale n. 22 del 2013, a mettere in atto misure che evitino che gli standard di qualità ambientali definiti dalle vigenti normative siano raggiunti attraverso meri effetti di diluizione del combustibile solido secondario con i tradizionali combustibili;
a intraprendere le iniziative idonee a portare a conoscenza delle popolazioni interessate tutte le informazioni relative alla produzione e all'utilizzo del combustibile solido secondario;
a definire, d'intesa con le regioni, modalità e limiti quantitativi di utilizzo del combustibile solido secondario, tenendo conto delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi comunitari e nazionali di raccolta differenziata e di recupero della materia.
(1-00193)
«Borghi, Latronico, Matarrese, Carrescia, Alli, Arlotti, Baldelli, Dorina Bianchi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Castiello, Cominelli, D'Agostino, Dallai, Decaro, Distaso, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Vella, Zardini».
(25 settembre 2013)