Relatori: FIANO, per la maggioranza; LA RUSSA, ROBERTA AGOSTINI, MARCON, TONINELLI e TURCO, di minoranza.
N. 1.
Seduta del 10 ottobre 2017
EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, la legge 6 maggio 2015, n. 52, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, nonché i commi secondo e terzo dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono abrogati.
2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si applicano le disposizioni, rispettivamente, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.
1. 73. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol fino alla fine del comma, con le seguenti: la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in sei collegi uninominali indicati nella tabella A.1, allegata al presente testo unico;
Conseguentemente:
all'articolo 3, comma 1:
lettera a), sostituire le parole: Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali con le seguenti: Nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono costituiti sei collegi uninominali;
lettera b), sostituire le parole: al Molise è assegnato un seggio con le seguenti: al Molise sono assegnati due seggi.
All'allegato 2, tabella A.1, sopprimere le parole:
Circoscrizione Molise:
MOLISE CAMERA 1-Molise 1
MOLISE CAMERA 2-Molise 2.
1. 245. Venittelli.
Al comma 1, capoverso Art. 1, sopprimere il comma 3.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono soppressi.
al comma 4, capoverso 2, sostituire le parole:, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale con i seguenti periodi: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono soppresse le parole: «nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali».
sostituire il comma 9 con il seguente:
9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni».
al comma 10:
lettera a), sostituire le parole da: nel collegio plurinominali, con l'indicazione fino a: di tale collegio plurinominale con le seguenti: nella circoscrizione, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
lettera b), capoverso comma 1-bis), terzo periodo, sostituire le parole: in un collegio plurinominale con le seguenti: in una circoscrizione;
lettera c), capoverso comma 2-bis), primo periodo, sostituire le parole: del collegio plurinominale con le seguenti: della circoscrizione;
lettera d) capoverso comma 3:
primo periodo, sostituire le parole: in ogni collegio plurinominale con le seguenti: in ogni circoscrizione e sopprimere le parole:, presentati secondo un ordine numerico;
secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: nel collegio plurinominale con le seguenti: nella circoscrizione e sopprimere le parole:; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro;
all'ultimo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
lettera e), capoverso comma 3.1, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
al comma 11, capoverso Art. 19:
a) al comma 1, sostituire le parole: nei collegi plurinominali o con le seguenti: nelle circoscrizioni o nei collegi;
b) al comma 2, sostituire le parole: collegi plurinominali con le seguenti: circoscrizioni;
c) al comma 4, sostituire le parole: in collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
sostituire il comma 12 con il seguente:
12. All'articolo 20, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni e i nomi dei candidati nei collegi uninominali».
sostituire il comma 13 con il seguente:
12. All'articolo 21, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali presentate» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni presentate, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali».
al comma 16, capoverso numero 2), primo periodo, sostituire le parole: in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione con le seguenti: nella circoscrizione;
sostituire il comma 17 con il seguente:
17. All'articolo 30, comma 1, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «delle circoscrizioni e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali».
al comma 18, capoverso Art. 31:
comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.
commi 3 e 4, sopprimere le parole: nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale;
al comma 19, lettera a), sopprimere le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali.
al comma 21, capoverso Art. 59-bis:
comma 1, sopprimere le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.
al comma 22, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) al comma 3:
1) al terzo periodo, dopo le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono inserite le seguenti: «e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
2) al quarto periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
al comma 25, capoverso Art. 77, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: collegio plurinominale con la seguente: circoscrizione;
al comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
«e) determina la cifra elettorale individuale di circoscrizione di ciascun candidato nella circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
e-bis) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
sostituire il comma 27 con il seguente:
27. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
al comma 28, capoverso Art. 84, sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera e-bis).
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente.
4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
al comma 28:
lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: collegi plurinominali con la seguente: circoscrizioni, sostituire le parole: nel collegio con le seguenti: nella circoscrizione e sostituire le parole: collegio plurinominale con la seguente: circoscrizione.
lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: collegi plurinominali con la seguente: circoscrizioni.
al comma 30, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
a) al comma 1, dopo le parole: «anche sopravvenuta,» sono aggiunte le seguenti: «in una circoscrizione» e le parole: «del medesimo collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima circoscrizione»;
all'articolo 2:
comma 1, sostituire i capoversi 2-bis e 2-ter con il seguente:
2-bis. L'assegnazione degli altri seggi alle liste ed alle coalizioni di liste nelle circoscrizioni regionali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.
comma 2, sopprimere le parole: e in collegi plurinominali;
comma 3:
lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
lettera c):
capoverso comma 4:
primo periodo, sostituire le parole: In ogni collegio plurinominale con le seguenti: In ogni regione e sopprimere le parole:, presentati secondo un ordine numerico;
secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: nel collegio plurinominale con le seguenti: nella regione e sopprimere le parole:; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro;
sopprimere il terzo periodo;
quarto periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle regioni;
capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle regioni;
comma 4, lettera a), sostituire le parole: in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione con le seguenti: nella regione;
comma 5, capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
comma 7, capoverso Art. 16, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: collegio plurinominale con la seguente: regione;
comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
«e) determina la cifra elettorale individuale regionale di ciascun candidato nella regione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della regione;
e-bis) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali regionali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;
comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, sopprimere la lettera c);
al comma 9, capoverso Art. 17-bis:
sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della regione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e-bis).;
comma 2, sostituire le parole: in un collegio plurinominale con le seguenti: in una regione;
all'articolo 3:
comma 1:
alinea, sopprimere le parole: e dei collegi plurinominali;
sopprimere la lettera b);
lettera c), sopprimere le parole: e di ciascun collegio plurinominale e le parole: e dei collegi plurinominali;
lettera d), sopprimere le parole: e nella formazione dei collegi plurinominali e le parole: e i collegi plurinominali;
comma 2:
alinea, sopprimere le parole: e i collegi plurinominali;
sopprimere la lettera b);
lettera c), sopprimere le parole: e di ciascun collegio plurinominale e le parole: e dei collegi plurinominali;
lettera d), sopprimere le parole: e nella formazione dei collegi plurinominali e le parole: e i collegi plurinominali;
al comma 6, sopprimere le parole: e dei collegi plurinominali;
all'allegato 3 tabella A-bis, e all'allegato 4, tabella A, modificare i modelli per la parte interna della scheda sostituendo la lista recante il nome e cognome dei candidati con due righe orizzontali.
all'allegato 3, tabella A-ter, e all'allegato 4, tabella B, modificare i modelli per la parte esterna della scheda sopprimendo il riferimento al collegio plurinominale.
1. 54. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.
4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico«.
Conseguentemente, sostituire i commi da 3 a 33 con i seguenti:
3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono abrogati.
4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore vota per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e per il candidato nel collegio uninominale.».
5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.
6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «liste di candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali».
7. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali».
8. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il collegio uninominale per il quale viene presentato.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima e, nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima.
L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)»;
e) al comma 3-bis, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3.1».
9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. – 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità.
2. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla.
3. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.
4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità».
10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono soppresse.
11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate» sono sostituite dalle seguenti: «della lista circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali».
12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3):
1) le parole: «verifica se le liste» sono sostituite dalle seguenti: «verifica se le liste circoscrizionali»;
2) le parole: «e al quarto» sono soppresse;
b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
d) dopo il numero 5 è inserito il seguente:
«5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale»;
e) al numero 6-bis):
1) all'alinea:
«1.1) dopo le parole: “comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista” sono inserite le seguenti: “e dei candidati in ciascun collegio uninominale”;
«1.2) le parole: “all'articolo 19” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19”;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3»;
f) al numero 6-ter), alinea, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione».
12-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione».
13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
b) al numero 5), le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione».
14. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le liste dei candidati del collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione».
15. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni dell'articolo 24.
2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24».
15-bis. All'articolo 48, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
15-ter. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
16. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per una lista e per il relativo candidato nel collegio uninominale, tracciando un solo segno sul contrassegno della lista stessa. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato nel collegio uninominale, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul nominativo del medesimo».
17. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 59. – 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate le schede nulle e le schede bianche».
18. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se l'elettore traccia un solo segno sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per il solo candidato nel collegio uninominale.
2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale della lista medesima, si intende che abbia votato per il candidato nel collegio uninominale e per la lista stessa.
3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati di un'altra lista, il voto è nullo».
19. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al terzo periodo, le parole da: «a cui è stato attribuito il voto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto«;
2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
b) al comma 3-bis, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo».
19-bis. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «scritture o segni» sono inserite le seguenti: «chiaramente riconoscibili,» e le parole: «far riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare».
20. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».
21. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato “candidato primo del collegio”;
b) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi nelle singole sezioni elettorali del collegio;
c) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi dei collegi della circoscrizione;
f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione».
22. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima;
c) procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine, per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
3. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
23. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
24. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – 1. Ricevuta da parte dell'ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.
3. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.
5. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
25. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 85. – 1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale si intende eletto nel collegio uninominale».
26. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 1»;
b) al comma 2, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3».
27. All'articolo 92, primo comma, numero 1-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
28. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera c), le parole da: «nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo» fino alla fine della lettera sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: «numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».
sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 112 collegi uninominali.
2-bis. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17.
2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.
3. La regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale».
2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali».
3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 1.000.000 di abitanti»;
b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico».
5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – 1. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per una lista e per il relativo candidato nel collegio uninominale, tracciando un solo segno sul contrassegno della lista stessa. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato nel collegio uninominale, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul nominativo del medesimo.
2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
6. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
«Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato “candidato primo del collegio”;
b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;
c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi delle sezioni del collegio;
d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi dei collegi della circoscrizione;
f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
i) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.
Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
c) comunica agli uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b)».
7. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione alle liste individuate dall'ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h)».
8. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.
9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.
2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) nella regione Valle d'Aosta/ Vallèe d'Aoste i partiti e i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta»;
c) il penultimo e l'ultimo periodo della lettera b) sono sostituiti dai seguenti: «L'elezione nei collegi uninominali e l'elezione dei candidati cui sono assegnati seggi con metodo proporzionale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente titolo. Alla presentazione delle candidature nei collegi uninominali della regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4, 6, 7 e 8 del medesimo articolo del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. In tali disposizioni la parola »lista« è riferita ai gruppi di candidati presentati per l'elezione nei collegi uninominali della regione. La presentazione dei gruppi di candidati per la candidatura nei collegi uninominali è effettuata presso la cancelleria della corte di appello di Trento»;
d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi delle lettere a) e b), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale»;
e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.
1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dall'ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi».
11. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati».
12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dallo stesso gruppo nelle singole sezioni elettorali della regione. L'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-ter».
13. All'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2».
14. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 alla presente legge.
sostituire l'articolo 3, con il seguente:
Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore).
3. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
4. Il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 3, i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 112 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
a-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dall'aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 3, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera a-bis);
c) nell'aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol/, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
5. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
7. Si prescinde dal parere di cui al comma 6 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.
8. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 5. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.
10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
all'articolo 5:
sopprimere il comma 8;
alla rubrica, sopprimere le parole: Entrata in vigore.
ALLEGATO 1
(Articolo 1, commi 1 e 31)
«Tabella A
(Articolo 1, comma 2, primo periodo)
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.
CIRCOSCRIZIONE |
Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale | ||
1 | Piemonte 1 | Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Torino |
2 | Piemonte 2 | Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | Torino |
3 | Lombardia 1 | Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Milano |
4 | Lombardia 2 | Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35 | Milano |
5 | Lombardia 3 | Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 | Milano |
6 | Lombardia 4 | Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30 | Milano |
7 | Veneto 1 | Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Venezia |
8 | Veneto 2 | Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | Venezia |
9 | Friuli-Venezia Giulia | Territorio dell'intera Regione | Trieste |
10 | Liguria | Territorio dell'intera Regione | Genova |
11 | Emilia-Romagna | Territorio dell'intera Regione | Bologna |
12 | Toscana | Territorio dell'intera Regione | Firenze |
13 | Umbria | Territorio dell'intera Regione | Perugia |
14 | Marche | Territorio dell'intera Regione | Ancona |
15 | Lazio 1 | Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21 | Roma |
16 | Lazio 2 | Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 | Roma |
17 | Abruzzo | Territorio dell'intera Regione | L'Aquila |
18 | Molise | Territorio dell'intera Regione | Campobasso |
19 | Campania 1 | Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Napoli |
20 | Campania 2 | Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | Napoli |
21 | Puglia | Territorio dell'intera Regione | Bari |
22 | Basilicata | Territorio dell'intera Regione | Potenza |
23 | Calabria | Territorio dell'intera Regione | Catanzaro |
24 | Sicilia 1 | Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Palermo |
25 | Sicilia 2 | Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Palermo |
26 | Sardegna | Territorio dell'intera Regione | Cagliari |
27 | Valle d'Aosta | Territorio dell'intera Regione | Aosta |
28 | Trentino-Alto Adige | Territorio dell'intera Regione | Trento |
ALLEGATO 2
(Articolo 1, commi 1 e 31)
TABELLA A.1
I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.
Circoscrizione TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL:
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6;
Circoscrizione MOLISE:
MOLISE CAMERA 1 – Molise 1;
MOLISE CAMERA 2 – Molise 2.
ALLEGATO 3
(Articolo 1, commi 14 e 31)
«Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)
MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NOTA ALLA TABELLA A-BIS
La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.
All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.
Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.
La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.
Tabella A-ter.
(Articolo 31, comma 1)
MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ALLEGATO 4
(Articolo 2, commi 1 e 14)
«Tabella 1
(Articolo 1, comma 2)
COLLEGI UNINOMINALI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica
PIEMONTE SENATO 1 | Piemonte n. 10 e n. 11; |
PIEMONTE SENATO 2 | Piemonte n. 12 e n. 13; |
PIEMONTE SENATO 3 | Piemonte n. 14 e n. 15; |
PIEMONTE SENATO 4 | Piemonte n. 16 e n. 17; |
PIEMONTE SENATO 5 | Piemonte n. 2 e n. 3; |
PIEMONTE SENATO 6 | Piemonte n. 1 e n. 4; |
PIEMONTE SENATO 7 | Piemonte n. 5; |
PIEMONTE SENATO 8 | Piemonte n. 6 e n. 9; |
PIEMONTE SENATO 9 | Piemonte n. 7 e n. 8; |
LOMBARDIA SENATO 1 | Lombardia n. 1 e n. 3; |
LOMBARDIA SENATO 2 | Lombardia n. 2 e n. 4; |
LOMBARDIA SENATO 3 | Lombardia n. 5 e n. 6; |
LOMBARDIA SENATO 4 | Lombardia n. 8 e n. 9; |
LOMBARDIA SENATO 5 | Lombardia n. 10 e n. 11; |
LOMBARDIA SENATO 6 | Lombardia n. 12 e n. 14; |
LOMBARDIA SENATO 7 | Lombardia n. 13 e n. 21; |
LOMBARDIA SENATO 8 | Lombardia n. 15 e n. 16; |
LOMBARDIA SENATO 9 | Lombardia n. 17 e n. 18; |
LOMBARDIA SENATO 10 | Lombardia n. 19 e n. 20; |
LOMBARDIA SENATO 11 | Lombardia n. 32 e n. 35; |
LOMBARDIA SENATO 12 | Lombardia n. 31 e n. 33; |
LOMBARDIA SENATO 13 | Lombardia n. 34; |
LOMBARDIA SENATO 14 | Lombardia n. 23 e n. 25; |
LOMBARDIA SENATO 15 | Lombardia n. 22 e n. 24; |
LOMBARDIA SENATO 16 | Lombardia n. 26 e n. 27; |
LOMBARDIA SENATO 17 | Lombardia n. 7 e n. 28; |
LOMBARDIA SENATO 18 | Lombardia n. 29 e n. 30; |
VENETO SENATO 1 | Veneto n. 1 e n. 2; |
VENETO SENATO 2 | Veneto n. 3; |
VENETO SENATO 3 | Veneto n. 8 e n. 11; |
VENETO SENATO 4 | Veneto n. 9 e n. 10; |
VENETO SENATO 5 | Veneto n. 12 e n. 17; |
VENETO SENATO 6 | Veneto n. 15 e n. 16; |
VENETO SENATO 7 | Veneto n. 14 e n. 13; |
VENETO SENATO 8 | Veneto n. 7 e n. 5; |
VENETO SENATO 9 | Veneto n. 6 e n. 4; |
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1 | Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2; |
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2 | Friuli-Venezia Giulia n. 3, n. 4 e n. 5; |
LIGURIA SENATO 1 | Liguria n. 1 e n. 2; |
LIGURIA SENATO 2 | Liguria n. 3 e n. 4; |
LIGURIA SENATO 3 | Liguria n. 5 e n. 6; |
EMILIA ROMAGNA SENATO 1 | Emilia-Romagna n. 6 e n. 7; |
EMILIA ROMAGNA SENATO 2 | Emilia-Romagna n. 14 e n. 13; |
EMILIA ROMAGNA SENATO 3 | Emilia-Romagna n. 10 e n. 9; |
EMILIA ROMAGNA SENATO 4 | Emilia-Romagna n. 8 e n. 5; |
EMILIA ROMAGNA SENATO 5 | Emilia-Romagna n. 11 e n. 12; |
EMILIA ROMAGNA SENATO 6 | Emilia-Romagna n. 3 e n. 4; |
EMILIA ROMAGNA SENATO 7 | Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2; |
TOSCANA SENATO 1 | Toscana n. 1 e n. 2; |
TOSCANA SENATO 2 | Toscana n. 3 e n. 4; |
TOSCANA SENATO 3 | Toscana n. 5 e n. 6; |
TOSCANA SENATO 4 | Toscana n. 8 e n. 9; |
TOSCANA SENATO 5 | Toscana n. 10 e n. 11; |
TOSCANA SENATO 6 | Toscana n. 7 e n. 12; |
TOSCANA SENATO 7 | Toscana n. 13 e n. 14; |
UMBRIA SENATO 1 | Umbria n. 1 e n. 3; |
UMBRIA SENATO 2 | Umbria n. 2, n. 4 e n. 5; |
MARCHE SENATO 1 | Marche n. 1 e n. 2; |
MARCHE SENATO 2 | Marche n. 3 e n. 4; |
MARCHE SENATO 3 | Marche n. 5 e n. 6; |
LAZIO SENATO 1 | Lazio n. 1 e n. 2; |
LAZIO SENATO 2 | Lazio n. 5 e n. 6; |
LAZIO SENATO 3 | Lazio n. 4 e n. 15; |
LAZIO SENATO 4 | Lazio n. 7 e n. 8; |
LAZIO SENATO 5 | Lazio n. 9 e n. 10; |
LAZIO SENATO 6 | Lazio n. 3 e n. 11; |
LAZIO SENATO 7 | Lazio n. 12 e n. 13, |
LAZIO SENATO 8 | Lazio n. 14; |
LAZIO SENATO 9 | Lazio n. 16 e n. 21; |
LAZIO SENATO 10 | Lazio n. 17 e n. 18; |
LAZIO SENATO 11 | Lazio n. 19 e n. 20; |
ABRUZZO SENATO 1 | Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5; |
ABRUZZO SENATO 2 | Abruzzo n. 2 e n. 3; |
MOLISE SENATO 1 | Molise n. 1 e n. 2; |
CAMPANIA SENATO 1 | Campania n. 1 e n. 3; |
CAMPANO, SENATO 2 | Campania n. 2 e n. 5; |
CAMPANIA SENATO 3 | Campania n. 6 e n. 7; |
CAMPANIA SENATO 4 | Campania n. 8 e n. 9; |
CAMPANIA SENATO 5 | Campania n. 4 e n. 12; |
CAMPANIA SENATO 6 | Campania n. 10 e n. 11; |
CAMPANIA SENATO 7 | Campania n. 13 e n. 14; |
CAMPANIA SENATO 8 | Campania n. 15 e n. 16; |
CAMPANIA SENATO 9 | Campania n. 17 e n. 18; |
CAMPANIA SENATO 10 | Campania n. 19 e n. 20; |
CAMPANIA SENATO 11 | Campania n. 21 e n. 22; |
PUGLIA SENATO 1 | Puglia n. 1 e n. 2; |
PUGLIA SENATO 2 | Puglia n. 3 e n. 5; |
PUGLIA SENATO 3 | Puglia n. 4 e n. 15; |
PUGLIA SENATO 4 | Puglia n. 6 e n. 13; |
PUGLIA SENATO 5 | Puglia n. 7 e n. 12; |
PUGLIA SENATO 6 | Puglia n. 8 e n. 9; |
PUGLIA SENATO 7 | Puglia n. 10 e n. 11; |
PUGLIA SENATO 8 | Puglia n. 14 e n. 16; |
BASILICATA SENATO 1 | Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5; |
BASILICATA SENATO 2 | Basilicata n. 3 e n. 4; |
CALABRIA SENATO 1 | Calabria n. 8 e n. 7; |
CALABRIA SENATO 2 | Calabria n. 6 e n. 4; |
CALABRIA SENATO 3 | Calabria n. 5 e n. 2; |
CALABRIA SENATO 4 | Calabria n. 1 e n. 3; |
SICILIA SENATO 1 | Sicilia n. 1 e n. 2; |
SICILIA SENATO 2 | Sicilia n. 3 e n. 4; |
SICILIA SENATO 3 | Sicilia n. 5 e n. 10; |
SICILIA SENATO 4 | Sicilia n. 6 e n. 9; |
SICILIA SENATO 5 | Sicilia n. 7 e n. 8; |
SICILIA SENATO 6 | Sicilia n. 11 e n. 12; |
SICILIA SENATO 7 | Sicilia n. 13 e n. 14; |
SICILIA SENATO 8 | Sicilia n. 16 e n. 17; |
SICILIA SENATO 9 | Sicilia n. 15 e n. 20; |
SICILIA SENATO 10 | Sicilia n. 18 e n. 19; |
SARDEGNA SENATO 1 | Sardegna n. 1 e n. 3; |
SARDEGNA SENATO 2 | Sardegna n. 6 e n. 2; |
SARDEGNA SENATO 3 | Sardegna n. 4 e n. 5; |
ALLEGATO 5
(Articolo 2, commi 4 e 14)
«Tabella A
(Articolo 11, comma 3)
MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NOTA ALLA TABELLA A
La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.
All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.
Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.
La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.
Tabella B
(Articolo 11, comma 3)
MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
1. 53. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia.
Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.
4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.
Conseguentemente:
sostituire i commi da 3 a 33 con i seguenti:
3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono abrogati.
4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale, e il nome del candidato nel collegio uninominale.
5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.
6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «liste di candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali».
7. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali».
8. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima e, nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)»;
e) al comma 3-bis, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3.1».
9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. – 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità dell'elezione.
2. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla.
3. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.
4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione».
10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono soppresse.
11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate» sono sostituite dalle seguenti: «della lista circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali».
12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3):
1) le parole: «verifica se le liste» sono sostituite dalle seguenti: «verifica se le liste circoscrizionali»;
2) le parole: «e al quarto» sono soppresse;
b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
d) dopo il numero 5 è inserito il seguente:
«5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale»;
e) al numero 6-bis):
1) all'alinea:
1.1) dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale»;
1.2) le parole: «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19»;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3»;
f) al numero 6-ter), alinea, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione».
13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione».
14. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
b) al numero 5), le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione».
15. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le liste dei candidati del collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione».
16. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-terallegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni dell'articolo 24.
2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24».
17. All'articolo 48, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
18. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
19. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale».
20. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 59. – 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate le schede nulle e le schede bianche».
21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se l'elettore traccia un segno sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.
2. Se l'elettore traccia un segno sulla lista di candidati, posta a destra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.
3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale della lista medesima, il voto è considerato valido.
4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale di un'altra lista, il voto è nullo».
22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al terzo periodo, le parole da: «a cui è stato attribuito il voto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto»;
2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
b) al comma 3-bis, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo».
23. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «scritture o segni» sono inserite le seguenti: «chiaramente riconoscibili,» e le parole: «far riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare».
24. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».
25. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato «candidato primo del collegio»;
b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;
c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione».
26. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima;
c) procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1 del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine, per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
27. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
28. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – 1. Ricevuta da parte dell'Ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.
3. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.
5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
29. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 85. – 1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale si intende eletto nel collegio uninominale».
30. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 1»;
b) al comma 2, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3».
31. All'articolo 92, primo comma, numero 1-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
32. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera c), le parole da: «nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93- quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo» fino alla fine della lettera sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: «numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».
sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dal comma 3, nel territorio nazionale sono costituiti 115 collegi uninominali, indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico.
2-bis. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17.
2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.
3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.».
2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali».
3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 1.000.000 di abitanti»;
b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico».
5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale.
2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
6. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
«Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato «candidato primo del collegio»;
b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;
c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
i) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.
Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
c) comunica agli uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b)».
7. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione alle liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h)».
8. L'articolo 11-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.
9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.
2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) nella regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste i partiti e i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta»;
c) La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogata;
d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi delle lettere a) e b), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale»;
e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.
1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dall'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi».
11. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati».
12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dallo stesso gruppo nelle singole sezioni elettorali della regione. L'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-ter».
13. All'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2».
14. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 alla presente legge.
15. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 533 del 1993,».
sostituire l'articolo 3 con il seguente:
Art. 3.
(Delega al Governo per la rideterminazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore).
1. I collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati sono indicati nella tabella A.1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'articolo 1 della presente legge. I collegi uninominali sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, con le seguenti modificazioni: i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, già appartenenti al collegio n. 6 (Pesaro) della regione Marche, sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 15 (Rimini) della regione Emilia-Romagna.
2. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono indicati nella tabella 1 allegata al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, introdotta dall'articolo 2 della presente legge. I collegi uninominali del Senato sono determinati accorpando i collegi uninominali della Camera, come definiti in base al comma 1, secondo quanto previsto dalla citata tabella 1.
3. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
4. Il Governo è delegato a rideterminare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 3, i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fatto salvo quanto stabilito della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 115 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
a-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dall'aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 3, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera a-bis);
c) nell'aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
5. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
7. Si prescinde dal parere di cui al comma 6 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.
8. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 5. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.
10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
sopprimere l'articolo 5.
sostituire gli Allegati e le Tabelle con i seguenti:
ALLEGATO 1
(Articolo 1, commi 1 e 31)
«Tabella A
(Articolo 1, comma 2, primo periodo)
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica»
CIRCOSCRIZIONE |
Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale | ||
1 | Piemonte 1 | Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Torino |
2 | Piemonte 2 | Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | Torino |
3 | Lombardia 1 | Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Milano |
4 | Lombardia 2 | Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35 | Milano |
5 | Lombardia 3 | Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 | Milano |
6 | Lombardia 4 | Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30 | Milano |
7 | Veneto 1 | Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Venezia |
8 | Veneto 2 | Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | Venezia |
9 | Friuli-Venezia Giulia | Territorio dell'intera Regione | Trieste |
10 | Liguria | Territorio dell'intera Regione | Genova |
11 | Emilia-Romagna | Territorio dell'intera Regione | Bologna |
12 | Toscana | Territorio dell'intera Regione | Firenze |
13 | Umbria | Territorio dell'intera Regione | Perugia |
14 | Marche | Territorio dell'intera Regione | Ancona |
15 | Lazio 1 | Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21 | Roma |
16 | Lazio 2 | Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 | Roma |
17 | Abruzzo | Territorio dell'intera Regione | L'Aquila |
18 | Molise | Territorio dell'intera Regione | Campobasso |
19 | Campania 1 | Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Napoli |
20 | Campania 2 | Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | Napoli |
21 | Puglia | Territorio dell'intera Regione | Bari |
22 | Basilicata | Territorio dell'intera Regione | Potenza |
23 | Calabria | Territorio dell'intera Regione | Catanzaro |
24 | Sicilia 1 | Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Palermo |
25 | Sicilia 2 | Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Palermo |
26 | Sardegna | Territorio dell'intera Regione | Cagliari |
27 | Valle d'Aosta | Territorio dell'intera Regione | Aosta |
28 | Trentino-Alto Adige | Territorio dell'intera Regione | Trento |
ALLEGATO 2
(Articolo 1, commi 1 e 31)
Circoscrizione TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6.
«Tabella A.1
(Articolo 1, comma 2, secondo periodo)
Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati
I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.
Circoscrizione PIEMONTE 1 | |
PIEMONTE CAMERA 1 | Piemonte n. 1; |
PIEMONTE CAMERA 2 | Piemonte n. 2; |
PIEMONTE CAMERA 3 | Piemonte n. 3; |
PIEMONTE CAMERA 4 | Piemonte n. 4; |
PIEMONTE CAMERA 5 | Piemonte n. 5; |
PIEMONTE CAMERA 6 | Piemonte n. 6; |
PIEMONTE CAMERA 7 | Piemonte n. 7; |
PIEMONTE CAMERA 8 | Piemonte n. 8; |
PIEMONTE CAMERA 9 | Piemonte n. 9; |
Circoscrizione PIEMONTE 2 | |
PIEMONTE CAMERA 10 | Piemonte n. 10; |
PIEMONTE CAMERA 11 | Piemonte n. 11; |
PIEMONTE CAMERA 12 | Piemonte n. 12; |
PIEMONTE CAMERA 13 | Piemonte n. 13; |
PIEMONTE CAMERA 14 | Piemonte n. 14; |
PIEMONTE CAMERA 15 | Piemonte n. 15; |
PIEMONTE CAMERA 16 | Piemonte n. 16; |
PIEMONTE CAMERA 17 | Piemonte n. 17; |
Circoscrizione LOMBARDIA 1 | |
LOMBARDIA CAMERA 1 | Lombardia n. 1; |
LOMBARDIA CAMERA 2 | Lombardia n. 2; |
LOMBARDIA CAMERA 3 | Lombardia n. 3; |
LOMBARDIA CAMERA 4 | Lombardia n. 4; |
LOMBARDIA CAMERA 5 | Lombardia n. 5; |
LOMBARDIA CAMERA 6 | Lombardia n. 6; |
LOMBARDIA CAMERA 7 | Lombardia n. 8; |
LOMBARDIA CAMERA 8 | Lombardia n. 9; |
LOMBARDIA CAMERA 9 | Lombardia n. 10; |
LOMBARDIA CAMERA 10 | Lombardia n. 11; |
LOMBARDIA CAMERA 11 | Lombardia n. 12; |
LOMBARDIA CAMERA 12 | Lombardia n. 13; |
LOMBARDIA CAMERA 13 | Lombardia n. 14; |
LOMBARDIA CAMERA 14 | Lombardia n. 15; |
LOMBARDIA CAMERA 15 | Lombardia n. 16; |
Circoscrizione LOMBARDIA 2 | |
LOMBARDIA CAMERA 16 | Lombardia n. 17; |
LOMBARDIA CAMERA 17 | Lombardia n. 18; |
LOMBARDIA CAMERA 18 | Lombardia n. 19; |
LOMBARDIA CAMERA 19 | Lombardia n. 20; |
LOMBARDIA CAMERA 20 | Lombardia n. 21; |
LOMBARDIA CAMERA 21 | Lombardia n. 34; |
LOMBARDIA CAMERA 22 | Lombardia n. 35; |
Circoscrizione LOMBARDIA 3 | |
LOMBARDIA CAMERA 23 | Lombardia n. 22; |
LOMBARDIA CAMERA 24 | Lombardia n. 23; |
LOMBARDIA CAMERA 25 | Lombardia n. 24; |
LOMBARDIA CAMERA 26 | Lombardia n. 25; |
LOMBARDIA CAMERA 27 | Lombardia n. 31; |
LOMBARDIA CAMERA 28 | Lombardia n. 32; |
LOMBARDIA CAMERA 29 | Lombardia n. 33. |
Circoscrizione LOMBARDIA 4 | |
LOMBARDIA CAMERA 30 | Lombardia n. 7; |
LOMBARDIA CAMERA 31 | Lombardia n. 26; |
LOMBARDIA CAMERA 32 | Lombardia n. 27; |
LOMBARDIA CAMERA 33 | Lombardia n. 28; |
LOMBARDIA CAMERA 34 | Lombardia n. 29; |
LOMBARDIA CAMERA 35 | Lombardia n. 30; |
Circoscrizione VENETO 1 | |
VENETO CAMERA 1 | Veneto n. 1; |
VENETO CAMERA 2 | Veneto n. 2; |
VENETO CAMERA 3 | Veneto n. 3; |
VENETO CAMERA 4 | Veneto n. 4; |
VENETO CAMERA 5 | Veneto n. 5; |
VENETO CAMERA 6 | Veneto n. 6; |
VENETO CAMERA 7 | Veneto n. 7; |
Circoscrizione VENETO 2 | |
VENETO CAMERA 8 | Veneto n. 8; |
VENETO CAMERA 9 | Veneto n. 9; |
VENETO CAMERA 10 | Veneto n. 10; |
VENETO CAMERA 11 | Veneto n. 11; |
VENETO CAMERA 12 | Veneto n. 12; |
VENETO CAMERA 13 | Veneto n. 13; |
VENETO CAMERA 14 | Veneto n. 14; |
VENETO CAMERA 15 | Veneto n. 15; |
VENETO CAMERA 16 | Veneto n. 16; |
VENETO CAMERA 17 | Veneto n. 17; |
Circoscrizione FRIULI VENEZIA GIULIA | |
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 1 | Friuli Venezia Giulia n. 1 |
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 2 | Friuli Venezia Giulia n. 2 |
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 3 | Friuli Venezia Giulia n. 3 |
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 4 | Friuli Venezia Giulia n. 4 |
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 5 | Friuli Venezia Giulia n. 5. |
Circoscrizione LIGURIA | |
LIGURIA CAMERA 1 | Liguria n. 1; |
LIGURIA CAMERA 2 | Liguria n. 2; |
LIGURIA CAMERA 3 | Liguria n. 3; |
LIGURIA CAMERA 4 | Liguria n. 4; |
LIGURIA CAMERA 5 | Liguria n. 5; |
LIGURIA CAMERA 6 | Liguria n. 6; |
Circoscrizione EMILIA ROMAGNA | |
EMILIA ROMAGNA CAMERA 1 | Emilia Romagna n. 1; |
EMILIA ROMAGNA CAMERA 2 | Emilia Romagna n. 2; |
EMILIA ROMAGNA CAMERA 3 | Emilia Romagna n. 3; |
EMILIA ROMAGNA CAMERA 4 | Emilia Romagna n. 4; |
EMILIA ROMAGNA CAMERA 5 | Emilia Romagna n. 5; |
EMILIA ROMAGNA CAMERA 6 | Emilia Romagna n. 6; |
EMILIA ROMAGNA CAMERA 7 | Emilia Romagna n. 7; |
EMILIA ROMAGNA CAMERA 8 | Emilia Romagna n. 8; |
EMILIA ROMAGNA CAMERA 9 | Emilia Romagna n. 9; |
EMILIA ROMAGNA CAMERA 10 | Emilia Romagna n. 10; |
EMILIA ROMAGNA CAMERA 11 | Emilia Romagna n. 11; |
EMILIA ROMAGNA CAMERA 12 | Emilia Romagna n. 12; |
EMILIA ROMAGNA CAMERA 13 | Emilia Romagna n. 13; |
EMILIA ROMAGNA CAMERA 14 | Emilia Romagna n. 14; |
EMILIA ROMAGNA CAMERA 15 | Emilia Romagna n. 15; |
Circoscrizione TOSCANA | |
TOSCANA CAMERA 1 | Toscana n. 1; |
TOSCANA CAMERA 2 | Toscana n. 2; |
TOSCANA CAMERA 3 | Toscana n. 3; |
TOSCANA CAMERA 4 | Toscana n. 4; |
TOSCANA CAMERA 5 | Toscana n. 5; |
TOSCANA CAMERA 6 | Toscana n. 6; |
TOSCANA CAMERA 7 | Toscana n. 7; |
TOSCANA CAMERA 8 | Toscana n. 8; |
TOSCANA CAMERA 9 | Toscana n. 9; |
TOSCANA CAMERA 10 | Toscana n. 10; |
TOSCANA CAMERA 11 | Toscana n. 11; |
TOSCANA CAMERA 12 | Toscana n. 12; |
TOSCANA CAMERA 13 | Toscana n. 13; |
TOSCANA CAMERA 14 | Toscana n. 14; |
Circoscrizione UMBRIA | |
UMBRIA CAMERA 1 | Umbria n. 1; |
UMBRIA CAMERA 2 | Umbria n. 2; |
UMBRIA CAMERA 3 | Umbria n. 3; |
UMBRIA CAMERA 4 | Umbria n. 4; |
UMBRIA CAMERA 5 | Umbria n. 5; |
Circoscrizione MARCHE | |
MARCHE CAMERA 1 | Marche 1; |
MARCHE CAMERA 2 | Marche 2; |
MARCHE CAMERA 3 | Marche 3; |
MARCHE CAMERA 4 | Marche 4; |
MARCHE CAMERA 5 | Marche 5; |
MARCHE CAMERA 6 | Marche 6. |
Circoscrizione LAZIO | |
LAZIO CAMERA 1 | Lazio n. 1; |
LAZIO CAMERA 2 | Lazio n. 2; |
LAZIO CAMERA 3 | Lazio n. 3; |
LAZIO CAMERA 4 | Lazio n. 4; |
LAZIO CAMERA 5 | Lazio n. 5; |
LAZIO CAMERA 6 | Lazio n. 6; |
LAZIO CAMERA 7 | Lazio n. 7; |
LAZIO CAMERA 8 | Lazio n. 8; |
LAZIO CAMERA 9 | Lazio n. 9; |
LAZIO CAMERA 10 | Lazio n. 10; |
LAZIO CAMERA 11 | Lazio n. 11; |
LAZIO CAMERA 12 | Lazio n. 15; |
LAZIO CAMERA 13 | Lazio n. 20; |
LAZIO CAMERA 14 | Lazio n. 21. |
Circoscrizione LAZIO 2 | |
LAZIO CAMERA 15 | Lazio n. 12; |
LAZIO CAMERA 16 | Lazio n. 13; |
LAZIO CAMERA 17 | Lazio n. 14; |
LAZIO CAMERA 18 | Lazio n. 19; |
LAZIO CAMERA 19 | Lazio n. 16; |
LAZIO CAMERA 20 | Lazio n. 17; |
LAZIO CAMERA 21 | Lazio n. 18. |
Circoscrizione ABRUZZO | |
ABRUZZO CAMERA 1 | Abruzzo n. 1; |
ABRUZZO CAMERA 2 | Abruzzo n. 2; |
ABRUZZO CAMERA 3 | Abruzzo n. 3; |
ABRUZZO CAMERA 4 | Abruzzo n. 4; |
ABRUZZO CAMERA 5 | Abruzzo n. 5. |
Circoscrizione MOLISE | |
MOLISE CAMERA 1 | Molise n. 1; |
MOLISE CAMERA 2 | Molise n. 2. |
Circoscrizione CAMPANIA 1 | |
CAMPANIA CAMERA 1 | Campania n. 1; |
CAMPANIA CAMERA 2 | Campania n. 2; |
CAMPANIA CAMERA 3 | Campania n. 3; |
CAMPANIA CAMERA 4 | Campania n. 4; |
CAMPANIA CAMERA 5 | Campania n. 5; |
CAMPANIA CAMERA 6 | Campania n. 6; |
CAMPANIA CAMERA 7 | Campania n. 7; |
CAMPANIA CAMERA 8 | Campania n. 8; |
CAMPANIA CAMERA 9 | Campania n. 9; |
CAMPANIA CAMERA 10 | Campania n. 10; |
CAMPANIA CAMERA 11 | Campania n. 11; |
CAMPANIA CAMERA 12 | Campania n. 12. |
Circoscrizione CAMPANIA 2 | |
CAMPANIA CAMERA 13 | Campania n. 13; |
CAMPANIA CAMERA 14 | Campania n. 14; |
CAMPANIA CAMERA 15 | Campania n. 15; |
CAMPANIA CAMERA 16 | Campania n. 16; |
CAMPANIA CAMERA 17 | Campania n. 17; |
CAMPANIA CAMERA 18 | Campania n. 18; |
CAMPANIA CAMERA 19 | Campania n. 19; |
CAMPANIA CAMERA 20 | Campania n. 20; |
CAMPANIA CAMERA 21 | Campania n. 21; |
CAMPANIA CAMERA 22 | Campania n. 22. |
Circoscrizione PUGLIA | |
PUGLIA CAMERA 1 | Puglia n. 1; |
PUGLIA CAMERA 2 | Puglia n. 2; |
PUGLIA CAMERA 3 | Puglia n. 3; |
PUGLIA CAMERA 4 | Puglia n. 4. |
PUGLIA CAMERA 5 | Puglia n. 5; |
PUGLIA CAMERA 6 | Puglia n. 6; |
PUGLIA CAMERA 7 | Puglia n. 7; |
PUGLIA CAMERA 8 | Puglia n. 8; |
PUGLIA CAMERA 9 | Puglia n. 9; |
PUGLIA CAMERA 10 | Puglia n. 10; |
PUGLIA CAMERA 11 | Puglia n. 11; |
PUGLIA CAMERA 12 | Puglia n. 12; |
PUGLIA CAMERA 13 | Puglia n. 13; |
PUGLIA CAMERA 14 | Puglia n. 14; |
PUGLIA CAMERA 15 | Puglia n. 15; |
PUGLIA CAMERA 16 | Puglia n. 16. |
Circoscrizione BASILICATA | |
BASILICATA CAMERA 1 | Basilicata n. 1; |
BASILICATA CAMERA 2 | Basilicata n. 2; |
BASILICATA CAMERA 3 | Basilicata n. 3; |
BASILICATA CAMERA 4 | Basilicata n. 4; |
BASILICATA CAMERA 5 | Basilicata n. 5. |
Circoscrizione CALABRIA | |
CALABRIA CAMERA 1 | Calabria n. 1; |
CALABRIA CAMERA 2 | Calabria n. 2; |
CALABRIA CAMERA 3 | Calabria n. 3; |
CALABRIA CAMERA 4 | Calabria n. 4; |
CALABRIA CAMERA 5 | Calabria n. 5; |
CALABRIA CAMERA 6 | Calabria n. 6; |
CALABRIA CAMERA 7 | Calabria n. 7; |
CALABRIA CAMERA 8 | Calabria n. 8. |
Circoscrizione SICILIA 1 | |
SICILIA CAMERA 1 | Sicilia n. 1; |
SICILIA CAMERA 2 | Sicilia n. 2; |
SICILIA CAMERA 3 | Sicilia n. 3; |
SICILIA CAMERA 4 | Sicilia n. 4; |
SICILIA CAMERA 5 | Sicilia n. 5; |
SICILIA CAMERA 6 | Sicilia n. 6; |
SICILIA CAMERA 7 | Sicilia n. 7; |
SICILIA CAMERA 8 | Sicilia n. 8; |
SICILIA CAMERA 9 | Sicilia n. 9; |
SICILIA CAMERA 10 | Sicilia n. 10. |
Circoscrizione SICILIA 2 | |
SICILIA CAMERA 11 | Sicilia n. 11; |
SICILIA CAMERA 12 | Sicilia n. 12; |
SICILIA CAMERA 13 | Sicilia n. 13; |
SICILIA CAMERA 14 | Sicilia n. 14; |
SICILIA CAMERA 15 | Sicilia n. 15; |
SICILIA CAMERA 16 | Sicilia n. 16; |
SICILIA CAMERA 17 | Sicilia n. 17; |
SICILIA CAMERA 18 | Sicilia n. 18; |
SICILIA CAMERA 19 | Sicilia n. 19; |
SICILIA CAMERA 20 | Sicilia n. 20. |
Circoscrizione SARDEGNA | |
SARDEGNA CAMERA 1 | Sardegna n. 1; |
SARDEGNA CAMERA 2 | Sardegna n. 2; |
SARDEGNA CAMERA 3 | Sardegna n. 3; |
SARDEGNA CAMERA 4 | Sardegna n. 4; |
SARDEGNA CAMERA 5 | Sardegna n. 5; |
SARDEGNA CAMERA 6 | Sardegna n. 6. |
ALLEGATO 3
(Articolo 1, commi 14 e 31)
«Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)
MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NOTA ALLA TABELLA A-BIS
La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.
All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.
Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.
La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore. Tabella A-ter
(Articolo 31, comma 1)
MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ALLEGATO 4
(Articolo 2, commi 1 e 14)
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 1 e 2;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3 e 4;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 5 e 6.
Tabella 1
(Articolo 1, comma 2)
COLLEGI UNINOMINALI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica
PIEMONTE SENATO 1 | Piemonte n. 10 e n. 11; |
PIEMONTE SENATO 2 | Piemonte n. 12 e n. 13; |
PIEMONTE SENATO 3 | Piemonte n. 14 e n. 15; |
PIEMONTE SENATO 4 | Piemonte n. 16 e n. 17; |
PIEMONTE SENATO 5 | Piemonte n. 2 e n. 3; |
PIEMONTE SENATO 6 | Piemonte n. 1 e n. 4; |
PIEMONTE SENATO 7 | Piemonte n. 5; |
PIEMONTE SENATO 8 | Piemonte n. 6 e n. 9; |
PIEMONTE SENATO 9 | Piemonte n. 7 e n. 8; |
LOMBARDIA SENATO 1 | Lombardia n. 1 e n. 3; |
LOMBARDIA SENATO 2 | Lombardia n. 2 e n. 4; |
LOMBARDIA SENATO 3 | Lombardia n. 5 e n. 6; |
LOMBARDIA SENATO 4 | Lombardia n. 8 e n. 9; |
LOMBARDIA SENATO 5 | Lombardia n. 10 e n. 11; |
LOMBARDIA SENATO 6 | Lombardia n. 12 e n. 14; |
LOMBARDIA SENATO 7 | Lombardia n. 13 e n. 21; |
LOMBARDIA SENATO 8 | Lombardia n. 15 e n. 16; |
LOMBARDIA SENATO 9 | Lombardia n. 17 e n. 18; |
LOMBARDIA SENATO 10 | Lombardia n. 19 e n. 20; |
LOMBARDIA SENATO 11 | Lombardia n. 32 e n. 35; |
LOMBARDIA SENATO 12 | Lombardia n. 31 e n. 33; |
LOMBARDIA SENATO 13 | Lombardia n. 34; |
LOMBARDIA SENATO 14 | Lombardia n. 23 e n. 25; |
LOMBARDIA SENATO 15 | Lombardia n. 22 e n. 24; |
LOMBARDIA SENATO 16 | Lombardia n. 26 e n. 27; |
LOMBARDIA SENATO 17 | Lombardia n. 7 e n. 28; |
LOMBARDIA SENATO 18 | Lombardia n. 29 e n. 30; |
VENETO SENATO 1 | Veneto n. 1 e n. 2; |
VENETO SENATO 2 | Veneto n. 3; |
VENETO SENATO 3 | Veneto n. 8 e n. 11; |
VENETO SENATO 4 | Veneto n. 9 e n. 10; |
VENETO SENATO 5 | Veneto n. 12 e n. 17; |
VENETO SENATO 6 | Veneto n. 15 e n. 16; |
VENETO SENATO 7 | Veneto n. 14 e n. 13; |
VENETO SENATO 8 | Veneto n. 7 e n. 5; |
VENETO SENATO 9 | Veneto n. 6 e n. 4; |
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1 | Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2; |
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2 | Friuli-Venezia Giulia n. 3, n. 4 e n. 5; |
LIGURIA SENATO 1 | Liguria n. 1 e n. 2; |
LIGURIA SENATO 2 | Liguria n. 3 e n. 4; |
LIGURIA SENATO 3 | Liguria n. 5 e n. 6; |
EMILIA ROMAGNA SENATO 1 | Emilia-Romagna n. 6 e n. 7; |
EMILIA ROMAGNA SENATO 2 | Emilia-Romagna n. 14 e n. 13; |
EMILIA ROMAGNA SENATO 3 | Emilia-Romagna n. 10 e n. 9; |
EMILIA ROMAGNA SENATO 4 | Emilia-Romagna n. 8 e n. 5; |
EMILIA ROMAGNA SENATO 5 | Emilia-Romagna n. 11 e n. 12; |
EMILIA ROMAGNA SENATO 6 | Emilia-Romagna n. 3 e n. 4; |
EMILIA ROMAGNA SENATO 7 | Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2; |
TOSCANA SENATO 1 | Toscana n. 1 e n. 2; |
TOSCANA SENATO 2 | Toscana n. 3 e n. 4; |
TOSCANA SENATO 3 | Toscana n. 5 e n. 6; |
TOSCANA SENATO 4 | Toscana n. 8 e n. 9; |
TOSCANA SENATO 5 | Toscana n. 10 e n. 11; |
TOSCANA SENATO 6 | Toscana n. 7 e n. 12; |
TOSCANA SENATO 7 | Toscana n. 13 e n. 14; |
UMBRIA SENATO 1 | Umbria n. 1 e n. 3; |
UMBRIA SENATO 2 | Umbria n. 2, n. 4 e n. 5; |
MARCHE SENATO 1 | Marche n. 1 e n. 2; |
MARCHE SENATO 2 | Marche n. 3 e n. 4; |
MARCHE SENATO 3 | Marche n. 5 e n. 6; |
LAZIO SENATO 1 | Lazio n. 1 e n. 2; |
LAZIO SENATO 2 | Lazio n. 5 e n. 6; |
LAZIO SENATO 3 | Lazio n. 4 e n. 15; |
LAZIO SENATO 4 | Lazio n. 7 e n. 8; |
LAZIO SENATO 5 | Lazio n. 9 e n. 10; |
LAZIO SENATO 6 | Lazio n. 3 e n. 11; |
LAZIO SENATO 7 | Lazio n. 12 e n. 13, |
LAZIO SENATO 8 | Lazio n. 14; |
LAZIO SENATO 9 | Lazio n. 16 e n. 21; |
LAZIO SENATO 10 | Lazio n. 17 e n. 18; |
LAZIO SENATO 11 | Lazio n. 19 e n. 20; |
ABRUZZO SENATO 1 | Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5; |
ABRUZZO SENATO 2 | Abruzzo n. 2 e n. 3; |
MOLISE SENATO 1 | Molise n. 1 e n. 2; |
CAMPANIA SENATO 1 | Campania n. 1 e n. 3; |
CAMPANO, SENATO 2 | Campania n. 2 e n. 5; |
CAMPANIA SENATO 3 | Campania n. 6 e n. 7; |
CAMPANIA SENATO 4 | Campania n. 8 e n. 9; |
CAMPANIA SENATO 5 | Campania n. 4 e n. 12; |
CAMPANIA SENATO 6 | Campania n. 10 e n. 11; |
CAMPANIA SENATO 7 | Campania n. 13 e n. 14; |
CAMPANIA SENATO 8 | Campania n. 15 e n. 16; |
CAMPANIA SENATO 9 | Campania n. 17 e n. 18; |
CAMPANIA SENATO 10 | Campania n. 19 e n. 20; |
CAMPANIA SENATO 11 | Campania n. 21 e n. 22; |
PUGLIA SENATO 1 | Puglia n. 1 e 2; |
PUGLIA SENATO 2 | Puglia n. 3 e 5; |
PUGLIA SENATO 3 | Puglia n. 4 e 15; |
PUGLIA SENATO 4 | Puglia n. 6 e 13; |
PUGLIA SENATO 5 | Puglia n. 7 e 12; |
PUGLIA SENATO 6 | Puglia n. 8 e 9; |
PUGLIA SENATO 7 | Puglia n. 10 e 11; |
PUGLIA SENATO 8 | Puglia n. 14 e 16; |
BASILICATA SENATO 1 | Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5; |
BASILICATA SENATO 2 | Basilicata n. 3 e n. 4; |
CALABRIA SENATO 1 | Calabria n. 8 e n. 7; |
CALABRIA SENATO 2 | Calabria n. 6 e n. 4; |
CALABRIA SENATO 3 | Calabria n. 5 e n. 2; |
CALABRIA SENATO 4 | Calabria n. 1 e n. 3; |
SICILIA SENATO 1 | Sicilia n. 1 e n. 2; |
SICILIA SENATO 2 | Sicilia n. 3 e n. 4; |
SICILIA SENATO 3 | Sicilia n. 5 e n. 10; |
SICILIA SENATO 4 | Sicilia n. 6 e n. 9; |
SICILIA SENATO 5 | Sicilia n. 7 e n. 8; |
SICILIA SENATO 6 | Sicilia n. 11 e n. 12; |
SICILIA SENATO 7 | Sicilia n. 13 e n. 14; |
SICILIA SENATO 8 | Sicilia n. 16 e n. 17; |
SICILIA SENATO 9 | Sicilia n. 15 e n. 20; |
SICILIA SENATO 10 | Sicilia n. 18 e n. 19; |
SARDEGNA SENATO 1 | Sardegna n. 1 e n. 3; |
SARDEGNA SENATO 2 | Sardegna n. 6 e n. 2; |
SARDEGNA SENATO 3 | Sardegna n. 4 e n. 5; |
ALLEGATO 5
(Articolo 2, commi 4 e 14)
Tabella A
(Articolo 11, comma 3)
MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NOTA ALLA TABELLA A
La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.
All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.
Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.
La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore. Tabella B
(Articolo 11, comma 3)
MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
1. 94. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, sostituire le parole: ciascuna circoscrizione è ripartita in con le seguenti: le circoscrizioni sono ripartite in cinquanta.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire le parole: a tre con le seguenti: a cinque
all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo:
sostituire le parole: ciascuna circoscrizione è ripartita in con le seguenti: le circoscrizioni sono ripartite in cinquanta.
sostituire le parole: a due con le seguenti: a cinque
1. 248. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, sostituire le parole da: a ciascuno di essi sia assegnato fino a: superiore a otto. con le seguenti:, a livello nazionale, il loro numero non sia superiore al doppio del numero delle circoscrizioni.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: a ciascuno di essi sia assegnato fino alla fine del periodo, con le seguenti:, a livello nazionale, il loro numero risulti pari circa alla metà dei collegi plurinominali previsti per la Camera dei deputati.
1. 246. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottiene una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale.
Conseguentemente, al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1:
dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;
d-ter) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);
dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
f-bis) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi, ovvero per raggiungere il 51 per cento dei seggi nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
f-ter) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
all'articolo 2:
al comma 1, capoverso 2, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:
«2-bis.1. È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che a livello nazionale ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottiene una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale».
al comma 7, capoverso Art. 16-bis, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
f-bis) verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;
f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);
f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi in ambito nazionale, ovvero per raggiungere il 51 per cento dei seggi in ambito nazionale nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
f-quinquies) L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la
al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, dopo le parole: della regione inserire le parole:, anche tenendo conto di quanto determinato ai sensi delle lettere f-bis, f-ter, f-quater e f-quinquies del comma 1 dell'articolo 16-bis,.
1. 180. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e le coalizioni di liste.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e alle coalizioni di liste;
al comma 7, capoverso Art. 14-bis, sopprimere i commi 1 e 2;
al comma 10:
sopprimere la lettera b);
lettera c), capoverso comma 3.1, primo periodo sopprimere le parole: o coalizione di liste;
al comma 16, capoverso numero 2):
sopprimere le parole:, alle coalizioni
sopprimere le parole:, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione«;
al comma 18, capoverso Art. 31.:
sopprimere i commi 3 e 4;
al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio;
al comma 19, lettera c), capoverso, sopprimere il secondo periodo;
al comma 25, capoverso Art. 77, lettera c), sopprimere le parole da: collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma ultimo periodo fino alla fine della lettera;
al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1:
sopprimere le lettere c) e d);
lettera e):
sopprimere il numero 1;
numero 2), sopprimere, ovunque ricorrano, la parola: singole e le parole: non collegate o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1;
lettera f):
primo periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste e le singole
secondo periodo sopprimere le parole: coalizione di liste o delle singole
quarto periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singola
quinto periodo sopprimere le parole: coalizione di liste o singola;
sesto periodo, sopprimere le parole: coalizioni di liste o singole;
sopprimere la lettera g);
lettera h):
primo periodo, sopprimere le parole: coalizioni di liste o singole;
terzo periodo, sopprimere le parole: coalizioni di liste e delle singole;
quinto periodo sopprimere le parole: coalizione di liste o singola;
sesto periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singola;
settimo periodo, sopprimere ovunque ricorrano le parole: coalizione di liste o singole;
ottavo periodo, sopprimere ovunque ricorrano le parole: coalizione di liste o singole;
nono periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singole;
decimo periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singola;
undicesimo periodo, sopprimere ovunque ricorrano le parole: coalizione di liste o singola;
dodicesimo periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singole e le parole: colazione di liste o alla singola;
tredicesimo periodo, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: coalizione di liste o singola; e le parole: coalizione di liste o alla singola;
quattordicesimo periodo, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: coalizione di liste o singola;
lettera i):
primo periodo, sopprimere le parole: di ciascuna coalizione;
secondo periodo, sostituire le parole: coalizione di liste con la seguente: lista e la parola: coalizione con la seguente: lista;
quarto periodo, sopprimere le parole: della coalizione.
al comma 28, capoverso Art. 84, sopprimere i commi 5 e 7
all'articolo 2:
comma 1, capoverso comma 2-bis sopprimere le parole: ed alle coalizioni di liste;
comma 3, lettera c), comma 4-bis, sopprimere le parole: o coalizione di liste;
comma 4, lettera a), sopprimere le parole: alle coalizioni e, non collegate e, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione;
comma 15, capoverso Art. 14, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;
comma 7:
capoverso Art. 16, comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 14 fino alla fine della lettera;
capoverso Art. 16-bis, comma 1:
sopprimere le lettere c), d),
lettera e):
sopprimere il numero 1);
numero 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: singole, non collegate, o collegate in coalizioni;
lettera f) sopprimere le parole: e delle coalizioni di liste e, numeri 1) e 2);
comma 8, capoverso Art. 17, comma 1:
alinea, sopprimere le parole: singole e alle coalizioni di liste e le parole:, numeri 1) e 2)»
lettera a), sopprimere le parole: coalizioni di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e) numero 1) e delle singole e sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: coalizione di liste o singole;
sopprimere la lettera b);
1. 4. Civati, Costantino, Marcon, Fratoianni, Daniele Farina, Pastorino.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e le coalizioni di liste.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e alle coalizioni di liste;
al comma 7, capoverso «Art. 14-bis»:
sopprimere i commi 2, 3;
al comma 4, sostituire le parole: ai commi 1, 2 e 3, con le seguenti: al comma precedente;
sopprimere il comma 5;
al comma 10:
sopprimere la lettera b);
lettera c), capoverso comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo;
lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sopprimere le parole: o coalizione di liste;
al comma 16, capoverso numero 2) sostituire le parole: coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione con le seguenti: liste;
al comma 18, capoverso «Art. 31» sopprimere i commi 3 e 4;
al comma 19, lettera b), capoverso, sopprimere il secondo periodo;
al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e dei voti espressi fino alla fine della lettera;
al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1:
sopprimere le lettere b) e c);
lettera e):
sopprimere il numero 1);
numero 2), sostituire le parole: singole liste non collegate ovunque ricorrano con la seguente: liste;
sostituire la lettera f) con la seguente:
f) procede al riparto di 617 seggi; a tal fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b) del presente testo unico e procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui alla lettera b) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
sopprimere la lettera g);
sostituire la lettera h) con la seguente:
h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera b). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero di seggi spettante alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero di collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c).
In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;”;
sopprimere la lettera i);
al comma 28, capoverso Art. 84, sopprimere il comma 4;
al comma 29, lettera b), sopprimere le parole:, 4.
all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con la seguente:
1. 96. Cecconi, Toninelli, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, secondo periodo, dopo le parole: con metodo proporzionale aggiungere le seguenti: e con l'eventuale assegnazione di un premio di governabilità di 50 seggi;
Conseguentemente:
al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera l), aggiungere in fine, le parole: e i nominativi dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b) con l'indicazione della lista o della coalizione di liste cui sono collegati;
al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1:
lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) la lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Verifica poi che essa abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi espressi o che siano ad essa collegati almeno 116 eletti nei collegi uninominali;
dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) qualora una o entrambe le verifiche di cui al comma 1, lettera e), numero 2-bis), abbiano dato esito positivo, assegna alla lista o alla coalizione di liste ivi individuata 50 seggi come premio di governabilità. Qualora le verifiche di cui al comma 1, lettera e), numero 2-bis), abbiano dato entrambe esito negativo, non assegna alcun seggio come premio di governabilità;
lettera f) sostituire le parole: e procede con le seguenti: e, nel caso in cui una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e), numero 2-bis), abbiano dato esito positivo, detrae i 50 seggi riservati al premio di governabilità, procede quindi«;
lettera g), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: »ed eventualmente della lettera e-bis).
all'articolo 2:
al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: con metodo proporzionale aggiungere le seguenti: e con l'eventuale assegnazione di un premio di governabilità di 25 seggi;
al comma 7:
capoverso «Art. 16», comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: e i nominativi dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b) con l'indicazione della lista o della coalizione di liste cui sono collegati;
capoverso Art. 16-bis, comma 1:
lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) la lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Verifica poi che essa abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi espressi o che siano ad essa collegati almeno 52 eletti nei collegi uninominali;
sostituire la lettera f) con le seguenti:
«f) qualora una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e), numero 2-bis), abbiano dato esito positivo, assegna alla lista o alla coalizione di liste ivi individuata 50 seggi come premio di governabilità. Qualora le verifiche di cui alla lettera e), numero 2-bis), abbiano dato entrambe esito negativo, non assegna alcun seggio come premio di governabilità»;
g) nel caso in cui una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e), numero 2-bis), abbiano dato esito positivo, procede all'assegnazione del premio di governabilità. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale della lista o della coalizione individuata per 25, individuando il quoziente elettorale di premio. Attribuisce quindi alla lista o coalizione di liste individuata, in ciascuna regione, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di premio risulti contenuto nella sua cifra elettorale regionale. Assegna alla lista o coalizione di liste i seggi che rimangono ancora da attribuirle nelle regioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle Regioni in cui ha avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali regionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di premio;
h) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto di verbale, l'elenco delle liste e coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2), l'eventuale numero di seggi già attribuito come premio di governabilità e il nome del soggetto cui sono stati assegnati;
al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1:
lettera a), dopo le parole: nei collegi plurinominali della regione aggiungere le seguenti: eventualmente decurtati del numero di seggi già assegnato come premio di governabilità ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera g);
lettera b), dopo le parole: «lettera a)» aggiungere le seguenti: «eventualmente implementato del numero di seggi assegnato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera g)».
1. 24. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste con le seguenti: ai candidati delle liste e delle coalizioni di liste sulla base dell'ordine di presentazione ai sensi degli articoli 83, 83-bis e 84 del presente testo unico.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 17 con le seguenti: sulla base dell'ordine di presentazione delle liste di candidati ai sensi degli articoli 17 e 17-bis del presente testo unico.
1. 247. Aiello.
Al comma 4, alinea, sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti.
Conseguentemente:
al medesimo comma, dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Ciascuna lista, con dichiarazione scritta da depositare contestualmente al contrassegno, può richiedere che, su tutto il territorio nazionale, tutti o una parte dei propri candidati siano eletti con il metodo delle preferenze. In tal caso l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. I nomi dei candidati per i quali è possibile esprimere il voto di preferenza dovranno essere stampati con un carattere tipografico differente e riportare, a fianco del nome, un quadrato da barrare per l'espressione del voto come da scheda riportata in allegato.».
Conseguentemente:
ai commi 18 e 35, sostituire l'allegato 3 con il seguente
ALLEGATO 3
(articolo 1, comma 4, lettera b)
al comma 19, lettera b):
sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti;
aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«Nel caso di cui al comma 2-bis dell'articolo 4 l'elettore esprime il voto di preferenza barrando il riquadro posto accanto al nominativo del candidato prescelto»;
al comma 28, capoverso articolo 84, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le liste che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 4, comma 2-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».
all'articolo 2:
comma 3, lettera c), capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: presentati secondo un ordine numerico.
al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: nell'ordine numerico di presentazione;
al comma 5, capoverso Art. 14, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Ciascuna lista, con dichiarazione scritta da depositare contestualmente al contrassegno, può richiedere che, su tutto il territorio nazionale, tutti o una parte dei propri candidati siano eletti con il metodo delle preferenze. In tal caso l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. I nomi dei candidati per i quali è possibile esprimere il voto di preferenza dovranno essere stampati con un carattere tipografico differente e riportare, a fianco del nome, un quadrato da barrare per l'espressione del voto»;
al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in base al numero di preferenze conseguite;
ai commi 4 e 15, sostituire l'allegato 4 con il seguente:
ALLEGATO 4
(articolo 2, commi 4 e 15)
1. 255. La Russa.
Al comma 4, sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:
«2. Il voto si esprime unitariamente su un'unica scheda in favore della lista e del candidato nel collegio uninominale ad essa collegato».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, capoverso ART. 14:
al comma 1, premettere il seguente periodo: Il voto si esprime unitariamente su un'unica scheda in favore della lista e del candidato nel collegio uninominale ad essa collegato;
al comma 3, sostituire le parole: 59 e 59-bis con le seguenti: 58, 59 e 59-bis.
1. 263. Mottola.
Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: dispone di un voto da esprimere fino alla fine del capoverso con le seguenti: ha il diritto di esprimere il voto sia per la scelta della lista sia per il nominativo del candidato.
1. 259. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere con le seguenti: esprime il proprio voto.
Conseguentemente:
al comma 10, lettera d) capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: né superiore a quattro;
al comma 19:
lettera b), sostituire le parole: comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale con le seguenti: sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale;
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato, collegato alla lista, nel collegio uninominale.
Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista.
L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;
sostituire il comma 21 con il seguente:
21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.
3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e/o uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale collegati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninominale non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.
4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;
al comma 22:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 3-bis dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;
sostituire il comma 24 con il seguente:
24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
al comma 25, capoverso Art. 77, apportare le seguenti modifiche:
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;
sostituire la lettera g) con la seguente:
g) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;
sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;
sostituire la lettera i) con la seguente:
«i) determina il totale dei voti di lista della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste in coalizione e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;
sostituire la lettera l) con la seguente:
«l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione;»;
al comma 26, capoverso articolo 83, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
alla lettera b) sostituire le parole da: delle cifre elettorali fino alla fine della lettera, con le seguenti: dei voti validi di ciascuna circoscrizione;
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista;
alla lettera c) sostituire le parole: all'1 per cento del totale con le seguenti: al 3 per cento dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni;
al comma 28, capoverso articolo 84:
comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute;
sopprimere i commi da 3 a 7;
al comma 30 sopprimere la lettera a);
all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: né superiore a quattro;
al comma 5, sostituire il capoverso Art. 14, con il seguente:
«Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.
2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.
3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista.
7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato»;
al comma 7:
capoverso Art. 16, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;»;
sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;
sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;
sostituire la lettera i) con la seguente:
«i) determina il totale dei voti della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste in coalizione e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;
sostituire la lettera l) con la seguente:
«l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della regione;»;
capoverso ART. 16-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
alla lettera b) sostituire le parole da: delle cifre elettorali fino alla fine della lettera con le seguenti: dei voti validi di ciascuna regione;
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste nella regione. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista;
al comma 9, capoverso articolo 17-bis, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.
1. 11. Fratoianni, Marcon, Civati, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.
Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere con le seguenti: esprime il proprio voto.
Conseguentemente:
al comma 10, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: né superiore a quattro;
al comma 19:
lettera b), sostituire le parole: comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale con le seguenti: sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale;
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista»;
sostituire il comma 21 con il seguente:
21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.
3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto»;
al comma 22, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste»;
al comma 22, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;
sostituire il comma 24 con il seguente:
24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
al comma 25, capoverso Art. 77, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;»;
b) sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato»;
c) sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;
d) sostituire la lettera i) con la seguente:
«i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione»;
e) sostituire la lettera l) con la seguente:
«l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione»;
10) al comma 26, capoverso Art. 83, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) sostituire le parole da: delle cifre elettorali sino alla fine della lettera con le seguenti: dei voti validi di ciascuna circoscrizione;
b) dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista;»;
c) alla lettera c) sostituire le parole a: «inferiori all'1 per cento del totale» con le seguenti: «inferiori all'3 per cento del totale dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni»;
11) al comma 28, capoverso Art. 84 comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.;
12) al comma 28, capoverso articolo 84, sopprimere i commi da 3 a 7;
13) al comma 30 sopprimere la lettera a);
Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: né superiore a quattro;
al comma 5, sostituire il capoverso articolo 14, con il seguente:
«Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.
2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.
3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista.»;
3) al comma 7, capoverso articolo 16, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la lettera c) con la seguente:
c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;
sostituire la lettera g) con la seguente:
g) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;
sostituire la lettera h) con la seguente:
h) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;;
d) sostituire la lettera i) con la seguente:
i) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;
e) sostituire la lettera l) con la seguente:
«l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della regione»;
al comma 7, capoverso Art. 16-bis, apportare le seguenti modifiche:
alla lettera b) sostituire le parole: delle cifre elettorali sino alla fine della lettera con le seguenti: dei voti validi di ciascuna regione;
b) dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste nella regione. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista;»;
alla lettera c) sostituire le parole a: «inferiori all'1 per cento del totale» con le seguenti: « inferiori all'3 per cento del totale dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni»;
al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.
1. 9. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.
Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere con le parole: esprime il proprio voto.
Conseguentemente:
al comma 19:
lettera b), sostituire le parole: comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale con le seguenti: sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale;
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.
L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato»;
sostituire il comma 21 con il seguente:
21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.
3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto»;
al comma 22:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 3 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste»;
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;
sostituire il comma 24 con il seguente:
24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;
al comma 28, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute;
al comma 30, sopprimere la lettera a);
all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
al comma 5, sostituire il capoverso Art. 14, con il seguente:
«Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.
2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.
3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.
7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato»;
al comma 7:
capoverso Art. 16, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;
al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.
1. 13. Fratoianni, Civati, Costantino, Marcon, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.
Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere con le seguenti: esprime il proprio voto.
Conseguentemente:
al comma 19:
lettera b), sostituire le parole: comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale con le seguenti: sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale;
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione»;
sostituire il comma 21 con il seguente:
21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.
3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto»;
al comma 22:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste»;
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;
sostituire il comma 24 con il seguente:
24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;
al comma 28, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute;
al comma 30, sopprimere la lettera a);
all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
al comma 5, sostituire il capoverso Art. 14, con il seguente:
«Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.
2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.
3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione»;
al comma 7:
capoverso Art. 16, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;
al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1 sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.
1. 12. Marcon, Costantino, Civati, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.
Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere con le seguenti: esprime il proprio voto.
Conseguentemente:
al comma 19, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale.
L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato»;
sostituire il comma 21 con il seguente:
21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.
3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale collegati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninominale non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.
4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto».
all'articolo 2, comma 5, capoverso Art. 14, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato».
1. 7. Fratoianni, Marcon, Civati, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.
Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti: due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.
Conseguentemente:
al comma 18, capoverso Art. 31:
sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le schede recano, in una, il contrassegno della lista con a fianco elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale e, nell'altra, all'interno di uno stesso rettangolo, il nome del candidato nel collegio uninominale nonché il contrassegno della lista al quale è collegato. Nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, i contrassegni delle liste sono inseriti all'interno di uno stesso rettangolo. Il voto espresso a favore del candidato nel collegio uninominale non si estende alla lista o liste cui è collegato»;
sopprimere i commi 3 e 4.
ai commi 18 e 35, all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con le tabelle allegate.
Allegato 3
Tabella A-bis
Tabella A-bis.1
al comma 19:
lettera b), capoverso, primo periodo:
sostituire le parole: il voto con le seguenti: un voto;
sostituire le parole da: un segno, fino alla fine della lettera, con le seguenti: per la scelta della lista un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e un voto tracciando un segno sulla scheda per la scelta del candidato nel collegio uninominale sul nome del candidato prescelto;
sopprimere la lettera c);
sostituire il comma 21 con il seguente:
21. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
all'articolo 2:
ai commi 4 e 15, allegato 4, sostituire la tabella A con le tabelle allegate.
Tabella A
Tabella A-bis
al comma 5, capoverso Art. 14:
sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta»;
al comma 3, sostituire le parole: dagli articoli 59 e 59-bis con le seguenti: dall'articolo 59;
1. 57. Quaranta, D'Attorre, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino, Laforgia.
Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti: due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.
Conseguentemente:
al comma 19:
lettera b), capoverso, primo periodo:
sostituire le parole: il voto con le seguenti: i voti;
sostituire le parole da: plurinominale fino alla fine della lettera, con le seguenti: e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale;
sopprimere la lettera c);
sostituire il comma 21 con il seguente:
21. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;
all'articolo 2, comma 5, capoverso Art. 14:
sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime i voti tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale»;
al comma 3, sostituire le parole: dagli articoli 59 e 59-bis con le seguenti: dall'articolo 59;
all'articolo 3:
comma 1, alinea, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni;
comma 4, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
1. 261. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta, Laforgia.
Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti: due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.
Conseguentemente:
al comma 19:
lettera b), capoverso, primo periodo:
sostituire le parole: il voto con le seguenti: i voti;
sostituire le parole da: plurinominale fino alla fine della lettera, con le seguenti: e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale;
sopprimere la lettera c);
sostituire il comma 21 con il seguente:
21. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;
all'articolo 2, comma 5, capoverso Art. 14:
sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime i voti tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale»;
al comma 3, sostituire le parole: dagli articoli 59 e 59-bis con le seguenti: dall'articolo 59.
1. 56. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino, Laforgia.
Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti: due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista.
Conseguentemente:
al comma 18, capoverso Art. 31:
sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le schede recano, in una, il contrassegno della lista con a fianco elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale e, nell'altra, all'interno di uno stesso rettangolo, il nome del candidato nel collegio uninominale nonché il contrassegno della lista al quale è collegato. Nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, i contrassegni delle liste sono inseriti all'interno di uno stesso rettangolo. Il voto espresso a favore del candidato nel collegio uninominale non si estende alla lista o liste cui è collegato»;
sopprimere i commi 3 e 4.
ai commi 18 e 35, all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con le tabelle allegate.
Tabella A-bis.1
al comma 19:
lettera b), capoverso, primo periodo:
sostituire le parole: il voto con le seguenti: un voto;
sostituire le parole da: un segno, fino alla fine della lettera, con le seguenti: per la scelta della lista un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e un voto tracciando un segno sulla scheda per la scelta del candidato nel collegio uninominale sul nome del candidato prescelto;
sopprimere la lettera c);
sostituire il comma 21 con il seguente:
21. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
all'articolo 2:
ai commi 4 e 15, allegato 4, sostituire la tabella A con le tabelle allegate.
Tabella A-bis
al comma 5, capoverso Art. 14:
sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista.»;
al comma 3, sostituire le parole: dagli articoli 59 e 59-bis con le seguenti: dall'articolo 59;
1. 260. Toninelli, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.
Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: un voto con le seguenti: due voti.
Conseguentemente:
al comma 19:
lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: esprime fino alla fine della lettera, con le seguenti: può esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quella lista. Può altresì esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quest'ultimo;
sopprimere la lettera c);
sostituire il comma 21 con il seguente:
21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;
al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e dei voti espressi a favore fino al termine della lettera;
all'articolo 2, comma 5, capoverso Art. 14, comma 3, sostituire le parole: dagli articoli 59 e 59-bis con le seguenti: dall'articolo 59.
1. 90. Toninelli, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Cecconi.
Al comma 4, capoverso Art. 4, comma 2, sostituire le parole da: da esprimere fino alla fine del comma con le seguenti: per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo«.
Conseguentemente:
al comma 18, capoverso Art. 31:
sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a destra, due linee orizzontali per l'indicazione delle eventuali preferenze.
3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i contrassegni di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo con a fianco le due linee orizzontali per l'eventuale espressione delle preferenze;
ai commi 18 e 35, sostituire la Tabella A-bis con la seguente:
al comma 19:
alla lettera b), capoverso:
al primo periodo, sopprimere le parole da: e i nominativi dei candidati fino a plurinominale;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
sopprimere la lettera c);
sostituire il comma 21 con il seguente:
21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 1 e 5 sono abrogati;
al comma 22, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) al comma 3:
1) al terzo periodo, dopo le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono inserite le seguenti: «e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
2) al quarto periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
sostituire il comma 24 con il seguente:
24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «voti di preferenza», sono aggiunte le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
e-ter) per ciascuna lista circoscrizionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
al comma 28, capoverso Art. 84:
al comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: secondo l'ordine decrescente con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
ai commi 4 e 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: secondo l'ordine decrescente con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
al comma 29, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole da: la lista fino alla fine della lettera, con le seguenti: ha ottenuto il numero maggiore di preferenze;
al comma 32, lettera c), capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Può altresì esprimere una o due preferenze in favore di candidati della lista; in caso di espressione di due preferenze, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso.
all'articolo 2:
comma 4:
lettera a), capoverso, secondo periodo:
sopprimere le parole da: ai nominativi dei candidati secondo, fino a: presentazione e
sostituire le parole: e sui aggiungere le seguenti: che riportano due righe orizzontali per l'espressione degli eventuali voti di preferenza. I contrassegni di ciascuna lista unitamente ai nominativi dei candidati della lista regionale e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sono altresì riportati sui;
lettera b), sostituire l'allegato 4 con il seguente:
comma 5, capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale con le seguenti: potendo anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste regionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
e-ter) per ciascuna lista regionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista:.
1. 55. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Kronbichler, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino, Laforgia.
Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da:, corredato fino alla fine del comma, con le seguenti:. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica«.
Conseguentemente:
al comma 10, lettera d), capoverso comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, presentati secondo un ordine numerico;
al comma 16, numero 2), sopprimere le parole: nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3,;
ai commi 18 e 35, sostituire l'allegato 3 con il seguente:
Allegato 3
(articolo 1, commi 18 e 35)
al comma 28, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in base al numero di preferenze conseguite.
all'articolo 2:
al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: presentati secondo un ordine numerico.
al comma 4, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: nell'ordine numerico di presentazione;
al comma 5, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica;
al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in base al numero di preferenze conseguite;
ai commi 4 e 15, sostituire l'allegato 4 con il seguente:
ALLEGATO 4
(articolo 2, commi 4 e 15)
1. 256. La Russa.
Al comma 4, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, nonché di un voto di preferenza a favore di uno dei candidati della lista prescelta.
Conseguentemente:
al comma 18, capoverso Art. 31:
comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione con le seguenti: è stampata una linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;
comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale con le seguenti: la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;
comma 4, primo periodo, sostituire le parole: i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale con le seguenti: la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;
ai commi 18 e 25, sostituire la tabella A-bis con la seguente:
al comma 19, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale con le seguenti:. L'elettore può anche esprimere un voto di preferenza, scrivendo il nominativo di un candidato della lista prescelta;
al comma 22:
lettera a):
numero 1), aggiungere, in fine, le parole:, nonché del candidato cui è attribuita la preferenza;
sostituire il numero 2.2) con il seguente:
2.2) al quarto periodo, dopo le parole «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
sostituire la lettera b), con la seguente:
b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
sostituire il comma 23 con il seguente:
24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale».;
al comma 25, capoverso ART. 77, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi plurinominali. Tale cifra è data dai voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio;
f-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
al comma 28, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire la parola: presentazione con le seguenti: cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter);
al comma 30, lettera a), sostituire la parola: presentazione con le seguenti: cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter);
1. 95. Toninelli, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.
Al comma 4, capoverso comma 2 , aggiungere, in fine, le parole:, a fianco di ciascuno dei quali viene riportato graficamente sul lato opposto a quello del contrassegno un riquadro vuoto. Pur essendo la lista bloccata nell'ordine di presentazione proposto, ogni elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per il nominativo del candidato o dei candidati nei collegi plurinominali prescelti. In caso di espressione di seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di genere diverso rispetto al primo.
Conseguentemente:
al comma 19:
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale collegata. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti ovvero apportando una croce sul riquadro a fianco di ciascun nominativo preferito»;
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti ovvero apportando una croce sul riquadro a fianco di ciascun nominativo preferito»;
al comma 21, lettera a), sostituire i capoversi commi 2 e 3 con i seguenti:
«2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido ai fini della lista.
3. Se l'elettore traccia un segno comunque apposto sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo».;
al comma 22:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 3 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza, nonché il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione del collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale insieme con il segretario prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti di preferenza espressi in ciascuna lista»;
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito seguente: «Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza, nonché i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
al comma 25, capoverso 77, comma 1:
sopprimere la lettera c);
sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale»;
dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
«f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
f-ter) per ciascun collegio plurinominale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
sopprimere le lettere g), h) e i);
al comma 28, capoverso articolo 84:
sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale verifica, per ciascuna lista in ogni collegio plurinominale, se vi siano candidati che abbiano ottenuto un numero di preferenze superiore al 30 per cento dei voti ottenuti dalla lista. Qualora la verifica di cui al precedente periodo dia esito negativo, proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione. Qualora, invece, la verifica di cui al primo periodo del precedente comma accerti la presenza di uno o più candidati che abbiano ricevuto un numero di preferenze superiore alla soglia ivi indicata, l'Ufficio ordina tali candidati in ragione del numero di preferenze ottenute cui fa succedere gli altri candidati che non hanno superato la soglia fissata al primo periodo mantenendo, per quest'ultimo, l'originaria sequenza di presentazione e proclama eletti in tale ordine i candidati del collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto»;
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: procedendo secondo l'ordine decrescente fino alla fine del comma con le seguenti: procedendo secondo le modalità di cui al comma 1. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, con le medesime modalità previste ai sensi del comma 1;
al comma 30, sostituire la lettera. a) con la seguente:
a) al comma 1, le parole da: «sopravvenuta» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sopravvenuta, in un collegio plurinominale, è attribuito nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, con le modalità di cui all'articolo 84».
all'articolo 2:
al comma 5, capoverso articolo 14, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti.
2. L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti»;
al comma 9, capoverso articolo 17-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, applicando le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»
1. 257. Gigli.
Al comma 4, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento delle preferenze espresse.
1. 262. Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cecconi, Cozzolino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i presidenti delle Giunte regionali;».
1. 27. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono essere candidati a deputato se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati, esclusi quelli onorari, che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari da almeno due anni.
4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei due anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni inquirenti, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.
5. I magistrati di cui al comma precedente se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello, nonché presso le rispettive Procure generali, possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza. I magistrati di cui al comma precedente se già in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo possono essere ricollocati presso la Procura generale presso la Corte di cassazione, ove in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di legittimità».
1. 31. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
«I magistrati candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni giudicanti in organismi collegiali per un periodo di due anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno due anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.
I magistrati eletti non possono tornare ad assolvere le funzioni svolte prima dell'assunzione della carica elettiva e, salvo che non richiedano il collocamento a riposo avendone i requisiti, sono inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato».
1. 30. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione del candidato o dei candidati, rispettivamente in ciascun collegio uninominale e in ciascun collegio plurinominale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da parte degli elettori di ciascun collegio elettorale, uninominale e plurinominale.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire che le elezioni primarie sono indette, per i partiti e i movimenti politici che intendono prendere parte alle elezioni, con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in una domenica antecedente di almeno quindici giorni alla data di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni politiche;
b) definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura;
c) stabilire che una persona può candidarsi alle elezioni primarie in un collegio uninominale e/o nel numero massimo di collegi plurinominali in cui può candidarsi alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica;
d) stabilire che le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascun collegio plurinominale e a tre candidati per ciascun collegio uninominale;
e) stabilire che, nei collegi plurinominali, deve essere rispettata la parità di genere. Nel caso in cui vi sia un numero dispari di candidati, un genere può prevalere di un'unità, purché, nel complesso dei collegi, rispettivamente uninominali e plurinominali, a livello nazionale, per ciascuna lista o coalizione di liste nessuno dei due generi sia rappresentato in misura superiore al 60 per cento;
f) stabilire che ciascun elettore può partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;
g) stabilire che sono elettori coloro i quali sono iscritti nelle liste elettorali, rispettivamente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e coloro i quali al momento dello svolgimento delle elezioni primarie non lo siano per non avere ancora raggiunto l'età minima richiesta, nel caso in cui essa sia comunque conseguita alla data per la quale sono indette le elezioni politiche;
h) stabilire che il voto è espresso su schede separate per il collegio uninominale e per quello plurinominale, sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica;
i) prevedere che l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche avviene attraverso l'indicazione di uno o due candidati alle elezioni primarie; se il voto è espresso per due candidati, essi devono essere di genere diverso, pena l'annullamento del voto;
l) stabilire che, relativamente ai collegi plurinominali, le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai partiti o movimenti politici che hanno preso parte alle elezioni primarie, in ciascun collegio, vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati in tale collegio, salvo i limiti imposti dal rispetto delle norme del presente testo unico che prevedono l'ordine alternato di genere. Nel caso in cui sulla base dei voti conseguiti non sia possibile rispettare la previsione per cui nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, si procede alle modifiche necessarie a partire dal collegio in cui la differenza tra il candidato del genere rappresentato in misura eccedente la percentuale consentita supera del minore numero di voti quello dell'altro genere, fino al raggiungimento della quota stabilita dalla legge;
m) stabilire che, nel collegio uninominale, è candidato chi ha riportato, per la lista o la coalizione di liste, il maggior numero di voti nelle elezioni primarie. Nel caso in cui ciò non consenta di rispettare la previsione per cui nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista o coalizione di liste a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, si procede alle sostituzioni necessarie a partire dal collegio in cui la differenza tra il candidato del genere rappresentato in misura eccedente la percentuale consentita supera del minore numero di voti quello dell'altro genere, fino al raggiungimento della quota stabilita dalla legge;
n) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la libertà e la segretezza;
o) prevedere che in ciascuna circoscrizione sia istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie svolte per i collegi uninominali e plurinominali presenti nell'ambito della stessa».
1. 264. Civati, Andrea Maestri, Brignone, Pastorino.
Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale sede i contenuti dello statuto previsti dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, non possono costituire oggetto di valutazione ai fini della presentazione dei candidati e delle liste».
1. 265. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio.
Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, comma 2 sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente:
al comma 10, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere il terzo periodo;
al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo;
all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.
1. 85. Cecconi, Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.
Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La coalizione non può comprendere più di cinque simboli.
1. 267. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, sopprimere il comma 3.
Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole:, 2 e 3 con le seguenti: e 2.
1. 34. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.
Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da:, nel quale dichiarano il nome e cognome fino alla fine del comma 3.
1. 46. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino, Laforgia.
Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:, nel quale dichiarano il nome e cognome fino alla fine del comma 3 con il seguente periodo:. Le liste collegate in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono tenute al deposito di un programma elettorale comune.
1. 47. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino, Laforgia.
Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I partiti o i gruppi politici organizzati uniti in coalizione possono depositare il medesimo programma.
1. 254. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.
Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di cui al comma 2, le liste collegate depositano un unico programma comune nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della coalizione.
1. 93. Cecconi, Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio.
Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A pena di inammissibilità della lista non può essere indicato quale capo della forza politica ai fini della presente dichiarazione chi in base alle leggi vigenti al momento del deposito del programma elettorale non possa essere candidato e non possa comunque ricoprire la carica di deputato.
1. 78. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.
Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole «relativi documenti», sono inserite le seguenti: «nonché di un rappresentante effettivo e di uno supplente incaricato di effettuare il deposito di cui all'articolo 21-bis».
Conseguentemente:
al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1:
primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:
«Art. 21-bis. – 1. Entro i termini di cui all'articolo 20, primo comma, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, deposita, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, una dichiarazione che attesta il rispetto delle disposizioni sull'equilibrio di genere di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1.
2. Nella dichiarazione, ciascun partito o gruppo politico organizzato indica, per ciascuna circoscrizione, il genere del candidato o della candidata capolista ed il numero dei candidati presentati nei collegi uninominali, divisi per genere. In alternativa all'indicazione del numero dei candidati, il partito può attestare che nelle candidature presentate nei collegi uninominali nessuno dei due generi è rappresentato in misura superiore al 60 per cento in ciascuna circoscrizione.
3. L'Ufficio centrale nazionale verifica il rispetto delle disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 3.1, e trasmette immediatamente la dichiarazione agli uffici centrali circoscrizionali.
4. In caso di violazione dell'articolo 18-bis, comma 3.1, l'Ufficio centrale nazionale, prima della trasmissione di cui al comma 3, procede a riequilibrare le candidature dei capolista, sostituendo l'indicazione di candidati del genere sovrarappresentato con l'indicazione di candidati del genere sottorappresentato, secondo l'ordine crescente della popolazione delle circoscrizioni, fino ad assicurare il rispetto del citato comma 3.1. Ai fini del riequilibrio di genere dei candidati nei collegi uninominali, la sostituzione dell'indicazione avviene a partire dalla circoscrizione in cui è maggiore il divario di genere tra i candidati della lista; a parità, viene seguito l'ordine crescente della popolazione».
al comma 14, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) il numero 6-bis) è sostituito dai seguenti:
«6-bis) assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1, verificando la conformità della candidatura del capolista e delle candidature nei collegi uninominali alla dichiarazione trasmessa dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 21-bis, commi 3 e 4; in caso di difformità per la candidatura di capolista, inverte l'ordine dei generi nella lista; in caso di difformità nel numero di candidature nei collegi uninominali, procede alla sostituzione di candidati del genere sovrarappresentato con candidati del genere sottorappresentato della lista di supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, secondo l'ordine crescente della popolazione dei collegi uninominali.
6-bis.1) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati in ciascun collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale, il quale dichiara l'invalidità delle candidature che non rispettano i requisiti dell'articolo 19, comunicando i risultati di questa verifica agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:»;
all'articolo 2, comma 3:
lettera c), capoverso comma 4-bis:
primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) al comma 5, le parole: «e 21» sono sostituite dalle seguenti: «, 21 e 21-bis».
1. 61. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino, Laforgia.
Al comma 10, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 con le seguenti: 250 e da non più di 400.
1. 72. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.
Al comma 10, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 con le seguenti: 750 e da non più di 1.000.
Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 3.
1. 268. Mucci, Catalano, Quintarelli, Galgano, Menorello.
Al comma 10, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 con le seguenti: 750 e da non più di 1.000.
1. 21. Distaso, Latronico.
Al comma 10, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 con le seguenti: 750 e da non più di 1.200.
Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 3, 4 e 5.
1. 1. Marcon, Costantino, Civati, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.
Al comma 10, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 1500 e da non più di 2000 con le seguenti: 750 e da non più di 1500.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b):
all'alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti;
al capoverso 1-bis premettere il seguente:
«1.1. Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
all'articolo 3 sopprimere il comma 7.
1. 15. Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.
Al comma 10, lettera a), sostituire il secondo periodo con i seguenti: Ciascuna lista, a pena di inammissibilità, deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali di almeno la metà più una delle circoscrizioni, salvo che non si tratti di liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate in una circoscrizione corrispondente a o compresa in una Regione a statuto speciale. L'ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6).
Conseguentemente, al comma 14, capoverso lettera e), numero 1.2) sostituire le parole: agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19 con le seguenti: agli articoli 18-bis, commi 1 e 3.1, e 19.
1. 5. Fratoianni, Civati, Marcon, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.
Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le componenti parlamentari come regolamentate dalle Camere di appartenenza, costituite prima dell'approvazione della presente disposizione, necessitano della sottoscrizione di un quinto del numero di sottoscrizioni indicate nel primo periodo.
1. 74. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il sindaco, su richiesta di partiti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste di candidati delega, entro 15 giorni dalla richiesta, la funzione di autenticatore a cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare le firme raccolte nel territorio del comune in cui è stata loro concessa la delega. I cittadini delegati dal sindaco sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale».
1. 77. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 10, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «o da un avvocato iscritto nell'albo dell'Ordine degli Avvocati che comprenda il territorio del comune ove è raccolta la sottoscrizione».
1. 122. Galgano, Menorello, Catalano, Mucci.
Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, senza ulteriori oneri per lo Stato, attraverso l'utilizzo delle modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni per l'acquisizione di atti giuridici da utenti identificati ai sensi di legge con modalità digitali. In tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni».
Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 7.
1. 199. Quintarelli, Mazziotti di Celso, Menorello, Galgano, Mucci, Marzano, Barbanti, Coppola, Dallai, Cozzolino.
Al comma 10, lettera b), all'alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.
Conseguentemente:
al capoverso 1-bis premettere il seguente:
«1.1. Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 7.
1. 6. Civati, Costantino, Fratoianni, Marcon, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.
Al comma 10, lettera d), capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: né superiore a quattro.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: né superiore a quattro.
1. 3. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino, Daniele Farina, Pastorino.
Al comma 9, lettera e), capoverso «3.1», sopprimere il primo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, sopprimere il primo periodo.
1. 191. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 10, lettera e), capoverso «3.1», sopprimere il primo periodo.
1. 32. Parisi, Zanetti, Sottanelli, Auci.
Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità,
1. 133. Galgano, Mucci, Catalano.
Al comma 10, lettera e), capoverso 3.1., sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Fatte salve le candidature dei parlamentari eletti nella legislatura in corso al momento della presentazione delle liste, per le quali non si tiene conto dei generi, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.»
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso «4-bis» sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Fatte salve le candidature dei parlamentari eletti nella legislatura in corso al momento della presentazione delle liste, per le quali non si tiene conto dei generi, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima».
1. 273. Bianconi.
Al comma 10, lettera e), capoverso 3.1, primo periodo, sostituire le parole da: candidature fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: liste nei collegi uninominali e plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi. Il candidato di coalizione nei collegi uninominali è riferito a ciascuna delle liste coalizzate.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso «4-bis» sostituire i primi due periodi con i seguenti: «Nel complesso delle liste nei collegi uninominali e plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi.»
1. 271. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 10, lettera e), capoverso 3.1, primo periodo, sostituire le parole da: ogni lista fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: ciascuna lista a livello nazionale nei collegi uninominali e in posizione di capolista nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi. Il candidato di coalizione nei collegi uninominali è riferito a ciascuna delle liste coalizzate.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso «4-bis» sostituire i primi due periodi con i seguenti: Nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista a livello nazionale nei collegi uninominali e in posizione di capolista nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi.
1. 270. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso:
al medesimo periodo, sostituire le parole: in misura superiore al 60 per cento con le seguenti:, a pena di inammissibilità, in misura superiore al 50 per cento;
al secondo periodo:
sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale;
sostituire le parole: in misura superiore al 60 per cento con le seguenti:, a pena di inammissibilità, in misura superiore al 50 per cento;
sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma;
all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso 4-bis:
al primo periodo, sostituire le parole: in misura superiore al 60 per cento con le seguenti:, a pena di inammissibilità, in misura superiore al 50 per cento;
al secondo periodo, sostituire le parole: in misura superiore al 60 per cento con le seguenti:, a pena di inammissibilità, in misura superiore al 50 per cento;
sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma.
1. 51. Locatelli, Pastorelli, Marzano.
Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso:
al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
al secondo periodo:
sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale.
aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis:
al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso.
1. 274. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino, Laforgia.
Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso:
al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
al secondo periodo:
sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale.
aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso.
1. 275. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino, Laforgia.
Al comma 10, lettera e), al capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso:
al secondo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale;
sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma.
1. 276. Locatelli, Pastorelli, Marzano.
Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati;
all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis:
primo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati;
secondo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con un arrotondamento all'unità più prossima con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati.
1. 277. Galgano, Mucci, Catalano, Vezzali.
Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire le parole da: nessuno dei due generi fino alla fine del periodo con le seguenti: il numero di candidati del medesimo sesso non può essere superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità più prossima.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: nessuno dei due generi fino alla fine del periodo con le seguenti: il numero di candidati del medesimo sesso non può essere superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità più prossima
1. 22. Distaso, Latronico.
Al comma 11, capoverso «Art. 19», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. In posizione di capolista, ciascuna lista può candidare il capo della forza politica, di cui all'articolo 14-bis, comma 3, ovvero una candidatura specificamente da questo indicata per ciascuna Camera nei collegi plurinominali senza alcun limite.».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis,.
1. 278. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 11, capoverso «Art. 19», comma 2, sopprimere le parole: in più di cinque collegi plurinominali.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole da: può essere candidato fino alla fine del periodo, con le seguenti: non può essere candidato in collegi plurinominali, a pena di nullità;
sostituire il comma 28, con il seguente:
29. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
1. 88. Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.
Al comma 11, capoverso «Art. 19.», comma 2, sopprimere le parole: in più di cinque collegi plurinominali.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole da: può essere candidato fino alla fine del periodo con le seguenti: non può essere candidato in collegi plurinominali, salvo in una lista a sé collegata nel collegio plurinominale nel quale il suo collegio uninominale è incluso, a pena di nullità;
sostituire il comma 29, con il seguente:
29. L'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in un collegio plurinominale si intende eletto nel collegio uninominale».
1. 89. Dieni, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
Al comma 11, capoverso «Art. 19», comma 2, sostituire le parole: cinque collegi plurinominali con le seguenti: un collegio plurinominale.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole: in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque con le seguenti: in un solo collegio plurinominale.
sostituire il comma 29, con il seguente:
29. L'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in un collegio plurinominale si intende eletto nel collegio uninominale».
1. 279. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino, Laforgia.
Al comma 11, capoverso «Art. 19», comma 2, sostituire le parole: cinque collegi plurinominali con le seguenti: tre collegi plurinominali.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole: fino ad un massimo di cinque con le seguenti: fino ad un massimo di tre;
all'articolo 3, comma 2, lettera c), sostituire le parole: il 20 per cento in eccesso o in difetto con le seguenti: : il 10 per cento in eccesso o in difetto.
1. 280. Civati, Marcon, Fratoianni, Costantino, Daniele Farina, Pastorino.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 20, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53» sono aggiunte le seguenti: «o da un avvocato iscritto nell'albo dell'Ordine degli Avvocati che comprenda il territorio del comune ove è raccolta la sottoscrizione».
1. 124. Galgano, Menorello, Catalano, Mucci.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente alle ore 12 del primo giorno utile trascorse almeno ventiquattro ore dall'effettuazione delle contestazioni. Entro tale termine possono essere sanate le irregolarità emerse e contestate».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente alle ore 12 del primo giorno utile trascorse almeno ventiquattro ore dall'effettuazione delle contestazioni. Entro tale termine possono essere sanate le irregolarità emerse e contestate».
1. 281. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 15, capoverso, dopo le parole: resta valida aggiungere le seguenti:, anche nel territorio di detto collegio uninominale, ai fini dell'elezione nel collegio plurinominale, la presentazione della lista e resta valida
1. 253. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.
Al comma 18, capoverso «Art. 31», comma 1, sostituire la tabella A-bis con la seguente:
ALLEGATO 3 (articolo 1, commi 18 e 35)
«TABELLA A-bis (articolo 31, comma 1)
MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso comma 3, sostituire la tabella A con la seguente:
ALLEGATO 4
(articolo 2, commi 4 e 15)
«TABELLA A
(articolo 11, comma 3)
MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
1. 282. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia.
Al comma 18, capoverso «Art. 31», sopprimere il comma 5:
Conseguentemente:
sostituire la tabella A-ter con la seguente:
TABELLA A-ter
(articolo 31, comma 3)
MODELLO PER LA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
sostituire la tabella B con la seguente:
TABELLA B
(articolo 11, comma 3)
MODELLO PER LA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
1. 283. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia.
Al comma 18, capoverso «Art. 31», sopprimere il comma 5:
1. 284. Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.
Al comma 19, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi solo ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. »
Conseguentemente:
al comma 22, lettera a), sopprimere il numero 2.2).
al comma 25, capoverso ART. 77, lettera c), sopprimere le parole da: e dei voti espressi a favore dei soli candidati fino alla fine della lettera.
all'articolo 2, comma 5, capoverso articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi solo ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale”.
al comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore del solo candidato fino alla fine della lettera.
1. 289. Lattuca.
Al comma 19, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: senza che sia avvicinato fino alla fine del capoverso, con le seguenti: deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito e il contrassegno o i contrassegni relativi.
1. 285. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 19, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: a favore della lista fino alla fine del capoverso, con le seguenti: ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Conseguentemente:
al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore dei soli candidati fino alla fine della lettera;
all'articolo 2:
al comma 5, capoverso Art. 14, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: a favore della lista, fino alla fine della lettera, con le seguenti: ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale;
al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore del solo candidato fino alla fine della lettera.
1. 66. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
Al comma 19, lettera c), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: a favore della lista e.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: I voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali sono sommati a quelli delle liste o coalizioni ad essi collegate ai fini della ripartizione dei seggi di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c).
al comma 20, capoverso Art. 59, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali sono computati tra i voti validi solo ai fini della proclamazione degli eletti in tali collegi e delle operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f).
al comma 22, lettera a), numero 2.2), sopprimere le parole: collegato a più liste;
comma 25, capoverso Art. 77, comma 1:
lettera c, sopprimere le parole da: e dei voti espressi a favore fino alla fine della lettera.
dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) determina, per ogni lista o coalizione, il totale dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali ad esse collegate.
lettera l), dopo le parole: ciascuna lista aggiungere le seguenti: e per ogni lista o coalizione, il totale dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali ad esse collegate;
al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: Ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o coalizione è sommato, per ognuna di esse, il totale dei voti espressi in favore dei soli candidati ad esse collegate nei collegi uninominali.
all'articolo 2:
al comma 5, capoverso Art. 14, comma 2:
primo periodo, sopprimere le parole: a favore della lista e;
sostituire il secondo periodo con il seguente: I voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali sono sommati a quelli delle liste o coalizioni ad essi collegate ai fini della ripartizione dei seggi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1:
lettera c), sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore fino alla fine della lettera;
dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) determina, per ogni lista o coalizione, il totale dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali ad esse collegate.
al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista o coalizione è sommato, per ognuna di esse, il totale dei voti espressi in favore dei soli candidati ad esse collegate nei collegi uninominali.
1. 252. Parisi, Zanetti, Sottanelli, Auci.
Al comma 19, lettera c), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: i voti sono ripartiti fino alla fine del capoverso, con le seguenti: i voti non sono assegnati ad alcuna lista né alla coalizione;
Conseguentemente:
al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista con le seguenti: dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
all'articolo 2:
al comma 5, capoverso Art. 14, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: i voti sono ripartiti fino alla fine del comma 2 con le seguenti: i voti non sono assegnati ad alcuna lista né alla coalizione;
al comma 7, capoverso Art. 16, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;
1. 14. Marcon, Civati, Costantino, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.
Al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, lettera b), sostituire le parole: più giovane con le seguenti: più anziano.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera h) , sostituire le parole: più giovane con le seguenti: più anziano.
al comma 33, capoverso Art. 93, comma 3, sostituire le parole: più giovane con le seguenti: più anziano.
all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16, comma 1:
lettera b, sostituire le parole: più giovane con le seguenti: più anziano.
lettera h, sostituire le parole: più giovane con le seguenti: più anziano.
1. 286. Sisto.
Al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:. Le cifre così ottenute subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, di un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, incrementato di uno. Nel caso di collegamento in coalizione, tale numero di voti è sottratto pro quota a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero di voti, incrementato di uno, espressi a favore dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis.
1. 92. D'Ambrosio, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Dadone, Cecconi.
Al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:. Le cifre così ottenute subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, della cifra di scorporo, pari al quoziente intero ottenuto dividendo il numero di voti conseguito dal candidato nel collegio uninominale vincente per il numero dei seggi complessivamente assegnati nel territorio del collegio plurinominale e moltiplicato per il numero dei collegi uninominali che lo compongono. Nel caso di collegamento in coalizione, la cifra di scorporo è sottratta pro quota a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale ammesse alla ripartizione dei seggi per la cifra di scorporo, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna di tali liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis.
1. 288. D'Ambrosio, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Dadone, Cecconi.
Al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) determina la «cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera b). Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide quindi il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) determina la «cifra elettorale circoscrizionale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali di collegio plurinominale per il riparto» della lista stessa;
al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1:
dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) determina la «cifra elettorale nazionale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali circoscrizionali per il riparto» conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) determina la «cifra elettorale nazionale per il riparto» di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali nazionali per il riparto» delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera a-bis;
dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) determina la «cifra elettorale circoscrizionale per il riparto» di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali circoscrizionali per il riparto» delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e-bis);
dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) procede alle operazioni di cui alle lettere f), g), h) ed i) utilizzando le «cifre elettorali per il riparto»;
al comma 27, capoverso Art. 83-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, utilizzando le «cifre elettorali per il riparto»;
all'articolo 2:
al comma 7:
capoverso Art. 16, comma 1:
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) determina la «cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera b). Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;
dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) determina la «cifra elettorale regionale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali di collegio plurinominale per il riparto» della lista stessa;
capoverso Art. 16-bis, comma 1:
dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) determina la «cifra elettorale nazionale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali regionali per il riparto» conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) determina la «cifra elettorale nazionale per il riparto» di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali nazionali per il riparto» delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera a-bis);
c-ter) determina la «cifra elettorale regionale per il riparto» di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali regionali per il riparto» delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e-bis);
al comma 7, capoverso Art. 17, comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole:, utilizzando le «cifre elettorali per il riparto».
1. 67. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Kronbichler, Laforgia.
Al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) ai fini della determinazione della cifra elettorale delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove queste abbiano presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, sottrae i voti dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b);».
*1. 177. Biancofiore, La Russa.
Al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) ai fini della determinazione della cifra elettorale delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi
uninominali dove queste abbiano presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, sottrae i voti dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b);.
*1. 287. Fraccaro, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, medesimo comma:
alla lettera e):
sopprimere il numero 1);
sostituire il numero 2), con il seguente:
2) le liste collegate in coalizione o non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.
alla lettera f):
primo periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste e le singole;
secondo periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste e delle singole;
quarto periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste o delle singola;
quinto periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste o delle singola;
sesto periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste e le singole;
sopprimere la lettera g);
alla lettera h):
sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: coalizioni di liste o singole;
sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: coalizione di liste o singola;
sopprimere la lettera i);
al comma 28, capoverso articolo 84, sopprimere il comma 4;
all'articolo 2:
al comma 7, capoverso articolo 16-bis:
sopprimere le lettere c) e d);
alla lettera e):
sopprimere il numero 1);
sostituire il numero 2), con il seguente:
2) le liste collegate in coalizione o non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.
alla lettera f), sopprimere le parole:, numeri 1) e 2);
al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1:
all'alinea, sopprimere le parole: numeri 1) e 2);
alla lettera a):
sostituire le parole da: di cui all'articolo 16-bis fino a: 3 per cento con le seguenti: e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento
sostituire le parole: ciascuna coalizione di liste e singola lista ammesse con le seguenti: ogni lista ammessa;
sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: coalizione di liste o singola;
sopprimere le parole: coalizioni di liste o singole;
sopprimere la lettera b);
1. 302. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta, Laforgia.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, medesimo comma:
alla lettera e):
sopprimere il numero 1);
al numero 2), sostituire le parole: le singole liste non collegate con le seguenti: le liste collegate e non collegate;
alla lettera f):
primo periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste e le singole;
secondo periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste e delle singole;
quarto periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste o delle singola;
quinto periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste o delle singola;
sesto periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste e le singole;
sopprimere la lettera g);
alla lettera h):
sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: coalizioni di liste o singole;
sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: coalizione di liste o singola;
sopprimere la lettera i);
comma 28, capoverso articolo 84, sopprimere il comma 4;
all'articolo 2:
comma 7, capoverso articolo 16-bis:
sopprimere le lettere c) e d);
alla lettera e):
sopprimere il numero 1);
al numero 2), sostituire le parole: le singole liste non collegate con le seguenti: le liste collegate e non collegate;
alla lettera f):
sopprimere le parole: e coalizioni di liste;
sopprimere le parole:, numeri 1) e 2);
comma 8, capoverso Art. 17, comma 1:
all'alinea:
sopprimere le parole: singole e le coalizioni di liste;
sopprimere le parole: numeri 1) e 2);
alla lettera a):
sostituire le parole: ciascuna coalizione di liste e singola lista ammesse con le seguenti: ogni lista ammessa;
sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: coalizione di liste o singola;
sopprimere le parole: coalizioni di liste o singole;
sopprimere la lettera b);
alla lettera c), ottavo periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singola.
1. 68. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: Non concorrono fino alla fine della lettera
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera c), sopprimere le parole da: Non concorrono fino alla fine della lettera.
1. 33. Parisi, Zanetti, Sottanelli.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c), sostituire le parole da: Non concorrono fino alla fine della lettera con le seguenti: che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 17. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c), sostituire le parole da: Non concorrono fino alla fine della lettera con le seguenti: Concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione unicamente i voti espressi a favore delle liste collegate di cui alla lettera e).
1. 81. Dieni, Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c), sostituire le parole: all'1 con le seguenti: al 5.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:
lettera e), numero 1), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento;
lettera g), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.
1. 80. Dadone, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c) sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 303. Gigli.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c) sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento;.
1. 79. D'Ambrosio, Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Dieni.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c) sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 2 per cento;
Conseguentemente all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2 per cento.
1. 16. Civati, Costantino, Marcon, Fratoianni, Daniele Farina, Pastorino.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c) sopprimere le parole da:, fatto salvo fino alla fine della lettera.
Conseguentemente,
al medesimo capoverso, medesimo comma:
alla lettera e):
numero 1) sopprimere le parole da: ovvero una lista collegata rappresentativa fino alla fine del numero;
numero 2) sopprimere le parole da: nonché le singole liste non collegate e le liste collegate fino alla fine del numero;
alla lettera g), sopprimere le parole da: nonché fra le liste collegate rappresentative fino a: ai sensi dell'articolo 77.
all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1:
lettera c), sopprimere le parole da: ovvero, per le liste collegate rappresentative fino alla fine della lettera:
lettera e):
numero 1), sopprimere le parole da: ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento fino alla fine del numero.
numero 2), sopprimere le parole da: e le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto fino alla fine del numero.
1. 304. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, considerando i voti espressi a favore di tali liste nei soli collegi uninominali ove le stesse non abbiano presentato candidati separatamente.
1. 305. Cecconi, D'Ambrosio, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Dadone.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:
medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento;
lettera g), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.
1. 82. Cozzolino, Dieni, Toninelli, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.
1. 209. Malisani.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 8 per cento.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:
medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 8 per cento;
lettera g), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 8 per cento.
1. 83. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:
medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento;
lettera g), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento;
all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1:
lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento;
lettera e):
numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento;
numero 2), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
1. 70. Kronbichler, Laforgia.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le parole da: o i cui candidati fino alla fine del numero.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:
medesima lettera, numero 2), sopprimere le parole da: o i cui candidati fino alla fine del numero;
lettera g), primo periodo, sopprimere le parole da: o i cui candidati fino alla fine del periodo.
1. 84. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: due collegi uninominali con le seguenti: un collegio uninominale;
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, medesimo comma:
medesima lettera numero 2), sostituire le parole: due collegi uninominali con le seguenti: un collegio uninominale;
lettera g), sostituire le parole: due collegi uninominali con le seguenti: un collegio uninominale;
all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1:
lettera c), sostituire le parole: due collegi uninominali con le seguenti: un collegio uninominale;
lettera e):
numero 1), sostituire le parole: due collegi uninominali con le seguenti: un collegio uninominale;
numero 2), sostituire le parole: due collegi uninominali con le seguenti: un collegio uninominale.
1. 71. Kronbichler, Laforgia.
Al comma 26, capoverso Art. 83, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:, nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi nella regione medesima.
1. 204. Gigli.
Al comma 26, capoverso Art. 83, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste, che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Tali liste sono ammesse al riparto di cui alla lettera f).
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis,» comma 1:
alla lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste, che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
alla lettera f), sostituire le parole: 1) e 2) con le seguenti: 1), 1-bis) e 2)
1. 250. Distaso, Latronico.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere le parole da: nonché le singole liste non collegate e le liste fino alla fine della lettera.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere le parole da: e le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano fino alla fine della lettera.
1. 309. Biancofiore, La Russa.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), numero 2) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.
1. 210. Malisani.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
1. 203. Gigli.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera g) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.
1. 211. Malisani.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: Vallée d'Aoste aggiungere le seguenti:, del Molise
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo
dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. I seggi spettanti alla regione Molise sono assegnati in un unico collegio plurinominale con metodo proporzionale ai sensi dell'articolo 17.
all'articolo 3, comma 2:
alle lettere a) e b), dopo le parole: Vallée d'Aoste aggiungere le seguenti:, del Molise
alla lettera a) sopprimere il secondo periodo.
2. 250. Venittelli.
Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e del Trentino Alto Adige/Südtirol.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.»;
dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«12-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige» sono soppresse».
all'articolo 3, comma 2, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: e Trentino-Alto Adige/Südtirol;
all'articolo 3, comma 2, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: Trentino-Alto Adige/Südtirol.
2. 38. Biancofiore, La Russa.
Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e del Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.»;
dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«12-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige» sono soppresse».
2. 17. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.
Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 109 collegi uninominali con le seguenti: 150 collegi uninominali.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 109 collegi uninominali con le seguenti: 150 collegi uninominali.
2. 3. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.
Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e alle coalizioni di liste.
Conseguentemente:
al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o coalizione di liste;
al comma 4, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: alle coalizioni e alle liste non collegate con le seguenti: alle liste;
al comma 5, capoverso Art. 14, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
al comma 7:
al capoverso Art. 16, comma 1, lettera c) secondo periodo, sopprimere le parole da: collegati a più liste fino alla fine della lettera;
al capoverso Art. 16-bis, comma 1, sopprimere le lettere c), d) e il numero 1) della lettera e);
al capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: le singole liste non collegate con le seguenti: le liste.
al capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e delle coalizioni di liste;
al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1:
alla lettera a):
sopprimere le parole da: coalizione di liste di cui all'articolo 16-bis fino a: delle singole
sopprimere le parole: coalizione di liste o singola
sopprimere le parole: coalizioni di liste o singole;
sopprimere la lettera b);
all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), sostituire la Tabella A con la seguente:
2. 19. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.
Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, al primo periodo premettere le parole: A pena di inammissibilità,
2. 254. Galgano, Mucci, Catalano.
Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: della regione con le seguenti: a livello nazionale
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: regionale con la seguente: nazionale
2. 260. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con le seguenti: il numero dei candidati del medesimo sesso non può essere superiore ai due terzi del totale.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con le seguenti: il numero dei candidati del medesimo sesso non può essere superiore ai due terzi del totale.
2. 1. Distaso, Latronico.
Al comma 5, capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: esprime fino alla fine del capoverso con le seguenti: può esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quella lista. Può altresì esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quest'ultimo.
Conseguentemente, al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: e dai voti espressi fino alla fine della lettera.
2. 14. D'Ambrosio, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli.
Al comma 5, capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: contrassegno della lista fino alla fine del comma: nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, potendo altresì esprimere un voto di preferenza per i candidati della stessa.
Conseguentemente:
al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti, nelle singole sezioni elettorali del collegio, come da scheda riportata in allegato;
al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute per ciascun candidato in ordine decrescente;
all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 4, sostituire la Tabella A con la seguente:
2. 18. Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.
Al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera c), sostituire le parole: del collegio uninominale e dai voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali con le seguenti: dei collegi uninominali in cui non sia risultato eletto un candidato collegato alla lista inclusi
nel collegio plurinominale e dai voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali che non siano risultati eletti.
2. 15. Dieni, Dadone, Toninelli, Cozzolino, D'Ambrosio, Cecconi.
Al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: Le cifre così ottenute, tuttavia, subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, della cifra di scorporo, pari al quoziente intero ottenuto dividendo il numero di voti conseguito dal candidato nel collegio uninominale vincente per il numero dei seggi complessivamente assegnati nel territorio del collegio plurinominale e moltiplicato per il numero dei collegi uninominali che lo compongono. Nel caso di collegamento in coalizione, la cifra di scorporo è sottratta pro quota a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale ammesse alla ripartizione dei seggi per la cifra di scorporo, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna di tali liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis.
2. 263. D'Ambrosio, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Dadone, Cecconi.
Al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) le cifre ottenute ai sensi della lettera c) subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, di un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, incrementato di uno. Nel caso di collegamento in coalizione, tale numero di voti è sottratto pro quota a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero di voti, incrementato di uno, espressi a favore dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis.
2. 16. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Dieni.
Al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere la lettera l).
2. 55. Malisani.
Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera c), sostituire il terzo periodo con il seguente: Concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione unicamente i voti espressi a favore delle liste collegate di cui alla lettera e).
2. 11. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.
Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 5 per cento.
2. 10. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.
Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento.
2. 9. D'Ambrosio, Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Dieni.
Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine della lettera.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera e):
al numero 1) sopprimere le parole da: ovvero una lista collegata rappresentativa fino alla fine del numero.
al numero 2) sopprimere le parole da: nonché le liste non collegate fino alla fine del numero.
2. 13. Cecconi, Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.
Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e) numero 1), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.
Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.
2. 12. Dadone, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.
Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 8 per cento.
2. 56. Malisani.
Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1 sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
2. 8. Cozzolino, Toninelli, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.
Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere in fine le parole: ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
2. 50. Gigli.
Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'8 per cento dei voti validi nella regione medesima.
2. 261. Gigli.
Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 8 per cento.
2. 57. Malisani.
Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
2. 262. Cozzolino, Toninelli, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.
Al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: A tale fine con le seguenti: Nel calcolare la cifra elettorale di coalizione, con riguardo alle liste rappresentative delle minoranze linguistiche, considera i voti espressi a favore di tali liste nei soli collegi uninominali ove le stesse non abbiano presentati candidati separatamente. Ai fini del primo e del secondo periodo
2. 280. Cecconi, D'Ambrosio, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Dadone.
Sopprimere il comma 13
2. 270. Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino.
Sopprimere il comma 14
2. 36. Biancofiore, La Russa.
(Votazione dell'articolo 2)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Parità di genere nella circoscrizione Estero).
1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A pena di inammissibilità della lista, i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere.»;
b) all'articolo 11, comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di espressione della seconda preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso dal primo, a pena di nullità della seconda preferenza.»;
2. 01. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Laforgia, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Al Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 119, è aggiunto il seguente:
«Art. 119-bis.
1. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei carichi pendenti siano richiesti da coloro che intendono candidarsi a elezioni per le quali siano stati convocati i comizi elettorali dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, queste sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata quale tetto massimo la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.»
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, Tabella allegato B, sono aggiunte in fine le parole: «rilascio di certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti per uso elettorale».
2. 0300. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 119, è aggiunto il seguente:
«Art. 119-bis.
1. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei carichi pendenti siano richiesti da coloro che intendono candidarsi a elezioni per le quali siano stati convocati i comizi elettorali dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, queste sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici».
2. 03. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. La richiesta di certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da parte di partiti, movimenti e gruppi politici inerenti ai candidati o alla formazione delle liste elettorali è esente dal pagamento dell'imposta di bollo in modo assoluto.
2. 02. Toninelli, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni primarie).
1. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento obbligatorio per la selezione dei candidati di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle consultazioni elettorali nel caso di selezione dei candidati alle assemblee rappresentative di livello nazionale per le quali è prevista l'elezione nell'ambito di collegi uninominali con formula maggioritaria, nonché delle medesime candidature nel caso in cui sia previsto un sistema elettorale di natura diversa che non contempli il voto di preferenza.
2. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non si siano avvalsi delle elezioni primarie come strumento di selezione delle candidature.
3. Le elezioni primarie sono indette dall'ufficio elettorale competente che ne stabilisce la data e le sedi in cui devono tenersi, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni interessati, non oltre il centocinquantesimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento della competizione elettorale.
4. Le elezioni primarie devono aver luogo non oltre il novantesimo giorno antecedente la data prevista per il rinnovo degli organi interessati.
5. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale dei partiti politici o della coalizione di partiti che partecipano alle elezioni primarie.
6. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
7. Al fine di disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi deliberativi del partito politico approvano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto un regolamento che deve essere depositato unitamente al simbolo del partito politico o della coalizione di partiti almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni primarie. In caso di coalizione di partiti, il medesimo regolamento deve essere ratificato nella stessa formulazione dagli organi deliberativi dei singoli partiti politici aderenti alla coalizione.
8. Il regolamento stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature e assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o agli elettori del collegio ovvero sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti.
9. La presentazione delle candidature alle elezioni primarie deve aver luogo non oltre il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle stesse elezioni primarie e almeno centoventi giorni prima della data fissata per la tornata elettorale.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 8 si applicano alle elezioni primarie le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.
11. Al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi direttivi centrali di ciascun partito politico, anche in caso di coalizione di partiti, almeno quaranta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento, provvedono alla nomina della commissione elettorale centrale, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.
12. La commissione elettorale centrale accerta la regolarità delle candidature ed esclude quelle che non presentano i requisiti necessari, nomina gli scrutatori, sovrintende alla regolarità delle elezioni, procede alla proclamazione dei vincitori, decide insindacabilmente sui reclami relativi alla mancata iscrizione nelle liste elettorali, su quelli concernenti l'esclusione delle candidature, nonché su quelli relativi alla regolarità delle operazioni elettorali e alla proclamazione dei vincitori, ferma restando in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrano ipotesi di reato.
13. Le direzioni delle articolazioni territoriali dei partiti politici o delle coalizioni di partiti provvedono con i medesimi criteri di cui al comma 11 alla nomina delle commissioni elettorali relative agli ambiti territoriali di loro competenza, entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie.
14. L'elettorato attivo per le elezioni primarie è riconosciuto agli iscritti al partito politico residenti nell'ambito territoriale interessato dal procedimento elettorale e ai sostenitori non iscritti a nessun partito politico.
15. Gli elenchi degli iscritti sono depositati ogni anno, a cura del responsabile territoriale del partito politico o della coalizione di partiti, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Le liste dei sostenitori sono compilate a cura della commissione elettorale territoriale competente di cui al comma 13, e sono depositate dal presidente della stessa entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie presso la medesima cancelleria nella quale sono stati depositati gli elenchi degli iscritti.
16. È vietato far parte di liste di sostenitori di due o più partiti politici o coalizioni di partiti.
17. Entro due giorni dal ricevimento delle liste, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 16, la cancelleria del tribunale provvede d'ufficio alla verifica delle stesse, nonché degli elenchi degli iscritti al partito politico, e procede all'eliminazione dei nominativi di coloro che risultano iscritti o sostenitori in più partiti politici o coalizioni di partiti, dandone comunicazione alla commissione elettorale territoriale competente di cui al comma 13.
2. 06. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Articolo 2-bis
(Norme in materia di elezioni primarie per la selezione dei candidati nei collegi uninominali e plurinominali).
1. La designazione dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste dei collegi plurinominali ha luogo attraverso elezioni primarie, tranne nel caso previsto dal comma 13 del presente articolo.
2. Le elezioni primarie sono pubbliche e statali.
3. Ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie per la selezione di candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica si applica l'articolo 66 della Costituzione.
4. Le elezioni primarie per l'individuazione dei candidati alle consultazioni elettorali di cui al comma 1 sono indette con il medesimo provvedimento con il quale sono indette tali consultazioni e si tengono entro quarantacinque giorni prima della data di presentazione delle liste; il termine può essere ridotto a trenta giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
5. L'esercizio dell'elettorato attivo alle elezioni primarie e riservato ai cittadini iscritti nelle liste elettorali. Gli elettori possono partecipare alle elezioni primarie del partito o del movimento politico che intenda prendere parte con propri candidati e proprie liste alle elezioni politiche di cui dichiarano di essere elettori previa iscrizione nel registro degli elettori delle elezioni primarie di cui al presente comma, secondo capoverso. È istituito, presso il Ministero dell'interno, il registro degli elettori delle elezioni primarie, di seguito «registro», al quale sono automaticamente iscritti i cittadini iscritti ai partiti o ai movimenti politici che hanno depositato lo statuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. L'iscrizione e valida per l'anno solare nel quale è effettuata ed è tacitamente rinnovata per gli anni successivi. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e le procedure di iscrizione nel registro. II regolamento disciplina, altresì, la modalità di trasmissione alle prefetture – uffici territoriali del Governo degli elenchi dei nominativi dei cittadini iscritti ai partiti o movimenti politici che prendono parte alla consultazione elettorale alle quali le elezioni primarie sono riferite. La trasmissione deve avvenire entro il medesimo termine previsto per l'iscrizione dei cittadini nel registro. É fatto divieto di iscrizione contemporanea al registro di più di un partito o movimento politico, ovvero di iscrizione a più di un partito o movimento politico. I cittadini che dichiarano di essere elettori di più partiti o movimenti politici, o che risultano iscritti a più di un partito o movimento politico, non possono partecipare alle elezioni primarie. Il regolamento di cui al presente comma, terzo periodo, disciplina altresì i casi nei quali gli statuti dei partiti e dei movimenti politici depositati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono limitare l'iscrizione nel registro, per ragioni inerenti all'iscrizione ad altri partiti e movimenti politici, ovvero a pregressi incarichi di natura istituzionale ricoperti entro un limite temporale non superiore ai cinque anni precedenti, e le modalità attraverso le quali i partiti e i movimenti politici interessati possono richiedere al Ministero dell'interno che i soggetti che ricadono in tali fattispecie di esclusione siano cancellati dal registro per il periodo previsto dagli statuti medesimi.
6. La facoltà di presentare la propria candidatura alle elezioni primarie di cui alla presente legge è sottoposta alla sottoscrizione della medesima da parte di un numero minimo di cittadini determinato, per le diverse consultazioni elettorali, dal regolamento di cui al comma 5, terzo capoverso, entro limiti minimi non superiori a un decimo del numero di sottoscrizioni previste per la partecipazione alla consultazione elettorale.
7. Gli statuti dei partiti o dei movimenti o gruppi politici che intendano prendere parte con propri candidati e proprie liste alle elezioni politiche possono prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito o movimento politico che promuove le elezioni primarie. Gli statuti possono altresì prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti, il numero massimo delle sottoscrizioni richieste non può essere superiore al 20 per cento degli aventi diritto. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia attribuita anche a un numero qualificato di componenti di un organo dirigente del partito o movimento politico che promuove le elezioni primarie, il numero massimo delle sottoscrizioni non può essere superiore al 20 per cento dei componenti del medesimo organo. II regolamento di cui al comma 5, terzo periodo, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature. Nella composizione delle liste dei candidati alle medesime elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere.
8. Alle elezioni primarie di cui al presente articolo si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le elezioni politiche. L'elettorato passivo può essere sottoposto a ulteriori limitazioni previste dagli statuti dei partiti e movimenti politici depositati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 nei confronti di soggetti che risultano condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ovvero per reati contro la pubblica amministrazione ovvero nei casi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
9. Il regolamento di cui al comma 5 disciplina altresì i tempi e le modalità di presentazione delle candidature nonché le modalità di organizzazione delle elezioni primarie e di selezione dei candidati che, in quanto vincitori, ottengono la candidatura o l'inserimento, in un determinato ordine, in una lista plurinominale, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) il voto ê espresso a scrutinio segreto;
b) per la selezione dei candidati nei collegi uninominali, ciascun elettore esprime il proprio voto per un solo candidato. É selezionato l'aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti;
c) nel caso dei candidati nelle liste dei collegi plurinominali, l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare, in un ordine determinato, nel corrispondente collegio plurinominale, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto; le liste dei candidati sono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo partito o movimento politico in tale collegio plurinominale;
d) in caso di rinuncia, di impedimento o di morte dell'aspirante selezionato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione. Qualora il numero dei candidati alle elezioni primarie fosse pari a quello dei candidati nella lista circoscrizionale, la lista è completata inserendo nell'ultimo o negli ultimi posti progressivi della lista circoscrizionale i candidati indicati dagli organi dirigenti del partito o movimento politico che partecipa alle elezioni politiche.
10. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 1. Tali termini sono ridotti rispettivamente a quarantacinque e a trenta giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
11. Qualora, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento di cui al comma 5 sia stata avanzata una sola candidatura per la selezione di candidati nei collegi uninominali, limitatamente a tali candidati non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale e l'organismo competente procede a dichiarare il candidato. In tale circostanza, qualora si verifichi uno dei casi previsti dal comma 9, lettera d), l'indicazione del candidato è affidata agli organi dirigenti del partito o del movimento politico che partecipa alle elezioni politiche.
12. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un terzo delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.
13. I partiti o movimenti politici che partecipano alle elezioni politiche hanno la facoltà di non partecipare alle elezioni primarie, dandone comunicazione al Ministero dell'interno nei tempi e nei modi determinati dal regolamento di cui al comma 5 del presente articolo.
2. 0250. Marco Meloni
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Articolo 2-bis
(Norme in materia di elezioni primarie per la selezione dei candidati nei collegi uninominali e plurinominali).
1. La designazione dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste dei collegi plurinominali ha luogo attraverso elezioni primarie.
2. Le elezioni primarie sono pubbliche e statali.
3. Ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie per la selezione di candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica si applica l'articolo 66 della Costituzione.
4. Le elezioni primarie per l'individuazione dei candidati alle consultazioni elettorali di cui al comma 1 sono indette con il medesimo provvedimento con il quale sono indette tali consultazioni e si tengono entro quarantacinque giorni prima della data di presentazione delle liste; il termine può essere ridotto a trenta giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
5. L'esercizio dell'elettorato attivo alle elezioni primarie è riservato ai cittadini iscritti nelle liste elettorali. Gli elettori possono partecipare alle elezioni primarie del partito o del movimento politico che intenda prendere parte con propri candidati e proprie liste alle elezioni politiche di cui dichiarano di essere elettori previa iscrizione nel registro degli elettori delle elezioni primarie di cui al presente comma, secondo periodo. É istituito, presso il Ministero dell'interno, il registro degli elettori delle elezioni primarie, di seguito «registro», al quale sono automaticamente iscritti i cittadini iscritti ai partiti o ai movimenti politici che hanno depositato lo statuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. L'iscrizione è valida per l'anno solare nel quale è effettuata ed è tacitamente rinnovata per gli anni successivi. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e le procedure di iscrizione nel registro. II regolamento disciplina, altresì, la modalità di trasmissione alle prefetture – uffici territoriali del Governo degli elenchi dei nominativi dei cittadini iscritti ai partiti o movimenti politici che prendono parte alla consultazione elettorale alle quali le elezioni primarie sono riferite. La trasmissione deve avvenire entro il medesimo termine previsto per l'iscrizione dei cittadini nel registro. É fatto divieto di iscrizione contemporanea al registro di più di un partito o movimento politico, ovvero di iscrizione a più di un partito o movimento politico. I cittadini che dichiarano di essere elettori di più partiti o movimenti politici, o che risultano iscritti a più di un partito o movimento politico, non possono partecipare alle elezioni primarie. II regolamento di cui al presente comma, terzo periodo, disciplina altresì i casi nei quali gli statuti dei partiti e dei movimenti politici depositati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono limitare l'iscrizione nel registro, per ragioni inerenti all'iscrizione ad altri partiti e movimenti politici, ovvero a pregressi incarichi di natura istituzionale ricoperti entro un limite temporale non superiore ai cinque anni precedenti, e le modalità attraverso le quali i partiti e i movimenti politici interessati possono richiedere al Ministero dell'interno che i soggetti che ricadono in tali fattispecie di esclusione siano cancellati dal registro per il periodo previsto dagli statuti medesimi.
6. La facoltà di presentare la propria candidatura alle elezioni primarie di cui alla presente legge sottoposta alla sottoscrizione della medesima da parte di un numero minimo di cittadini determinato, per le diverse consultazioni elettorali, dal regolamento di cui al comma 5, terzo comma, entro limiti minimi non superiori a un decimo del numero di sottoscrizioni previste per la partecipazione alla consultazione elettorale.
7. Gli statuti dei partiti o dei movimenti o gruppi politici che intendano prendere parte con propri candidati e proprie liste alle elezioni politiche possono prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito o movimento politico che promuove le elezioni primarie. Gli statuti possono altresì prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti, il numero massimo delle sottoscrizioni richieste non può essere superiore al 20 per cento degli aventi diritto. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia attribuita anche a un numero qualificato di componenti di un organo dirigente del partito o movimento politico che promuove le elezioni primarie, il numero massimo delle sottoscrizioni non può essere superiore al 20 per cento dei componenti del medesimo organo. Il regolamento di cui al comma 5, terzo periodo, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature. Nella composizione delle liste dei candidati alle medesime elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere.
8. Alle elezioni primarie di cui al presente articolo si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le elezioni politiche. L'elettorato passivo può essere sottoposto a ulteriori limitazioni previste dagli statuti dei partiti e movimenti politici depositati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 nei confronti di soggetti che risultano condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ovvero per reati contro la pubblica amministrazione ovvero nei casi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
9. Il regolamento di cui al comma 5 disciplina altresì i tempi e le modalità di presentazione delle candidature nonché le modalità di organizzazione delle elezioni primarie e di selezione dei candidati che, in quanto vincitori, ottengono la candidatura o l'inserimento, in un determinato ordine, in una lista plurinominale, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) il voto è espresso a scrutinio segreto;
b) per la selezione dei candidati nei collegi uninominali, ciascun elettore esprime il proprio voto per un solo candidato. È selezionato l'aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti;
c) nel caso dei candidati nelle liste dei collegi plurinominali, l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare, in un ordine determinato, nel corrispondente collegio plurinominale, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto; le liste dei candidati sono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo partito o movimento politico nel collegio plurinominale;
d) in caso di rinuncia, di impedimento o di morte dell'aspirante selezionato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione. Qualora il numero dei candidati alle elezioni primarie fosse pari a quello dei candidati nella lista circoscrizionale, la lista è completata inserendo nell'ultimo o negli ultimi posti progressivi della lista circoscrizionale i candidati indicati dagli organi dirigenti del partito o movimento politico che partecipa alle elezioni politiche.
10. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra sessantesimo e il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 1. Tali termini sono ridotti rispettivamente a quarantacinque e a trenta giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
11. Qualora, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento di cui al comma 5 sia stata avanzata una sola candidatura per la selezione di candidati nei collegi uninominali, limitatamente a tali candidati non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale e l'organismo competente procede a dichiarare il candidato. In tale circostanza, qualora si verifichi uno dei casi previsti dal comma 9, lettera d), l'indicazione del candidato è affidata agli organi dirigenti del partito o del movimento politico che partecipa alle elezioni politiche.
12. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un terzo delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.
2. 0251. Marco Meloni
ART. 3.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque
Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: venticinque
3. 254. Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre, Laforgia.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Trentino Alto Adige/Südtirol aggiungere le seguenti:, Friuli Venezia Giulia
Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo la parola: sei aggiungere la seguente:, sei.
3. 15. Malisani.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento
Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere in fine le parole: o al massimo del 15 per cento quando si tratti di salvaguardare l'unità dei territori comunali da includere in un collegio.
3. 5. Toninelli, Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
*3. 2. Fratoianni, Civati, Costantino, Marcon, Daniele Farina, Pastorino.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
*3. 255. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento
3. 251. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale del Friuli Venezia Giulia, al fine di consentire l'eleggibilità di esponenti della minoranza nazionale slovena e gli scopi della legge 23 febbraio 2001, n. 38, può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il quaranta per cento in eccesso o in difetto.
3. 3. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia.
Al comma 3, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove;
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: svolgere, aggiungere le seguenti: nominati rispettivamente per tre unità dal Presidente della Camera dei deputati, tre unità dal Presidente del Senato e tre unità dal Ministro dell'interno.
3. 4. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, nominati d'intesa dai Presidenti di Camera e Senato, nell'ambito di un elenco di venti soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti per materia.
3. 6. Cecconi, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: per l'espressione fino alla fine del comma con le seguenti: entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'espressione dei pareri, che sono resi entro venti giorni dalla trasmissione di ciascuno schema. Lo schema è assegnato ad una Commissione parlamentare appositamente istituita, ai soli fini e per la durata dell'esame del suddetto schema, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro.
3. 8. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: per l'espressione fino alla fine del periodo con le seguenti: entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro venti giorni dalla trasmissione di ciascuno schema a maggioranza dei due terzi.
3. 7. Toninelli, Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.
Sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. Le liste di candidati in ogni circoscrizione elettorale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
8. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo è delegato a dare attuazione, altresì, a quanto previsto dal comma 7.
3. 1. Civati, Costantino, Marcon, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.
Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Le sottoscrizioni delle liste finalizzate alla presentazione delle candidature per le elezioni della Camera e del Senato possono essere raccolte anche in forma digitale, a tal fine utilizzando la firma digitale, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 280. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cecconi, Toninelli.
Al comma 7, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: trenta giorni
Conseguentemente, al medesimo comma:
al medesimo periodo, sopprimere le parole: in via sperimentale
al secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: quindici
3. 250. Cristian Iannuzzi.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
3. 11. Mucci, Catalano, Quintarelli, Menorello, Galgano.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: consultazioni elettorali aggiungere le seguenti: e per la presentazione dei quesiti nell'ambito delle consultazioni referendarie.
3. 12. Mucci, Catalano, Quintarelli, Menorello, Galgano.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto di voto e la più alta partecipazione alla vita democratica del Paese, il Governo, su proposta del Ministro dell'interno, è delegato ad adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per consentire l'esercizio del diritto di voto in luoghi diversi da quello di residenza, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, per i cittadini che per motivi di studio, salute o lavoro si trovino in un comune non appartenente alla propria regione di residenza, la facoltà di esercitare su richiesta il diritto di voto in una sezione elettorale diversa da quella nella quale si è iscritti nel proprio comune di residenza con una procedura capace di assicurare la segretezza del voto;
b) prevedere l'applicazione della procedura di cui alla lettera a) alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, alle elezioni europee e ai referendum;
c) nel caso di elezioni politiche ed europee, individuare il luogo dell'esercizio del diritto di voto di questa categoria di cittadini in una sede idonea nell'ambito della provincia all'interno della quale si trova il cittadino per motivi di studio, salute o lavoro;
d) nel caso di elezioni politiche ed europee, definire termini temporali per l'esercizio del diritto di voto anticipati rispetto alla consultazione elettorale di modo che le schede elettorali di questa categoria di cittadini possano essere depositate presso la rispettiva sezione elettorale del comune di residenza entro un'ora dall'insediamento dei seggi;
e) nel caso di referendum, prevedere che l'esercizio del diritto di voto avvenga nelle date fissate per la consultazione referendaria direttamente presso apposite sezioni elettorali nell'ambito del territorio della provincia in cui il cittadino che ne ha fatto richiesta lavora, studia o è in cura.
9. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere entro il trentesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di esso siano espressi, entro venticinque giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.
3. 258. Mazziotti di Celso, Galgano, Menorello.
(Votazione dell'articolo 3)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Delega al Governo in materia di disciplina dell'esercizio del diritto al voto per corrispondenza dei lavoratori marittimi imbarcati).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei lavoratori marittimi imbarcati.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso preventivamente alle Camere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro dieci giorni dalla ricezione dello schema.
3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano imbarcati con regolare contratto di lavoro presso una compagnia di navigazione la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto, ovvero che si trovano all'estero, possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza;
b) la richiesta deve essere presentata, allegando il certificato di lavoro, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni;
c) si deve prevedere l'ipotesi di voto negli uffici consolari legittimati su richiesta del lavoratore marittimo imbarcato, ove programmabile, e può essere presentata tramite documenti richiesti da un familiare o da un cittadino italiano delegato;
d) presso gli uffici consolari legittimati, entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente l'occorrente per l'espressione del voto;
e) l'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta, che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente o per il tramite del consolato o dell'ambasciata;
f) le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, rispettivamente al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario comunale per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non sono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede;
g) stabilire l'applicabilità della procedura speciale di cui sopra sia alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati sia del Senato della Repubblica sia per i componenti italiani del Parlamento europeo.
3. 03. Bossa, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia.
Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:
«Art. 3-bis.
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti all'anagrafe di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470»;
b) dopo le parole: «dalla presente legge» sono inserite le seguenti: », previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4,».
2. L'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono abrogati.
3. Dopo l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
Art. 1-bis. – 1. Gli elettori di cui all'articolo 1 votano per corrispondenza con le modalità indicate dall'articolo 12. Coloro che non hanno esercitato l'opzione, esercitano il diritto di voto in Italia, votando rispettivamente nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale del comune di ultima residenza in Italia e nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti».
Art. 3-ter.
1. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è abrogato.
Art. 3-quater.
1. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-bis, comma 1, viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica rispettivamente al comune di ultima residenza in Italia e al comune della sezione elettorale in cui sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.
2. Gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, che risiedano a una distanza superiore a 50 chilometri dalle sedi diplomatiche o consolari, oppure che siano impossibilitati a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per comprovati motivi di salute, unitamente all'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-bis, comma 1, possono chiedere l'invio del plico di cui all'articolo 12 a domicilio.
3. Alle domande sono allegati, oltre a un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente, nelle ipotesi di cui al comma 1, e la documentazione comprovante l'impossibilità a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per motivi di salute, nelle ipotesi di cui al comma 2.
4. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dal comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-bis, comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo ovvero comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.
5. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente a ogni votazione, dell'elenco elettorale degli aventi diritto di voto all'estero, costituito dal registro elettorale degli elettori residenti all'estero e dal registro elettorale degli elettori domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia».
Art. 3-quinquies.
1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «consegna» è sostituita dalle seguenti: «trasmette per via telematica»;
b) al comma 2, le parole: «da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati,» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai cittadini residenti all'estero è consegnata una busta indirizzata all'ufficio centrale per la circoscrizione estero; ai cittadini domiciliati temporaneamente all'estero è consegnata una busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al comma 2. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge è il funzionario della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, di grado più elevato dopo il capo della rappresentanza stessa»;
d) al comma 3:
1) al primo periodo, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «venti», le parole: «che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 2», le parole: «contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2» e le parole: «il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6» sono soppresse;
2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento»;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 3, gli elettori si presentano alla sede diplomatica o consolare, muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari, prima di consegnare il plico all'elettore, ne accertano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e verificano quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 5 dell'articolo 4; in caso affermativo, appongono il visto sul tagliando del certificato elettorale. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che l'inserisce nell'apposita urna sigillata, avendo cura di tenere separati i voti espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei cittadini temporaneamente residenti all'estero di cui all'articolo 1-bis. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento»;
g) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole: «senza ritardo» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia», le parole: «comunque pervenute» sono sostituite dalle seguenti: «consegnate ai sensi dei commi 5 e 6 nonché quelle pervenute ai sensi del comma 3», le parole: «del giovedì» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ottavo giorno» e le parole: «unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono soppresse;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «e con valigia diplomatica» sono inserite le seguenti: «, avendo cura di tenere separati i voti espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei cittadini temporaneamente residenti all'estero di cui all'articolo 1-bis».
Art. 3-sexies.
1. All'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo le parole: «Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito da sei sedi, una per ciascuna ripartizione prevista dall'articolo 6, in ciascuna delle quali è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1»;
2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 7 dell'articolo 12, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1-bis, comma 1, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che hanno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero dell'interno individua in Roma le strutture idonee a ospitare le sei sedi di cui al comma 1 presso le quali sono allestiti i seggi elettorali per la circoscrizione Estero».
Art. 3-septies.
1. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al comma 1 dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5 dell'articolo 4»;
b) al comma 3, lettera c), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e verifica che il certificato elettorale sia munito del visto di cui all'articolo 12, comma 6. In tale ultima ipotesi i componenti del seggio elettorale sono esentati dal procedere all'operazione di cui al numero 2)».
Art. 3-octies.
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
3. 0250. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Dadone.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459).
1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «per corrispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «presso apposite sedi distribuite sul territorio, individuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia nell'ambito delle rispettive circoscrizioni»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;
c) all'articolo 4-bis, commi 1, 3 e 4, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;
d) all'articolo 12:
1) al comma 3, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse, e le parole: «la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante» sono sostituite dalla seguente: «e»;
2) al comma 4, il primo periodo è soppresso;
3) al comma 5, le parole: «e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo» sono soppresse;
4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'elettore può esprimere il proprio voto non oltre le ore 16, secondo l'ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia»;
5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I responsabili degli uffici consolari inviano senza ritardo all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le schede elettorali, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica»;
6) il comma 8 è abrogato;
e) all'articolo 13, comma 1, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;
f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.
2. Insieme al plico contenente le schede elettorali trasmesse dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto nella ripartizione assegnata.
3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di scrutinio. Alle operazioni di scrutinio, di spoglio e di vidimazione delle schede si applicano le disposizioni previste dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge».
g) all'articolo 20, comma 1-bis, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. 05. Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Dopo l'articolo 53 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono inseriti i seguenti:
«Art. 53-bis.
1. I cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero, votano dall'estero, per l'elezione della Camera dei deputati, previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
2. Ai fini della presente legge sono cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero gli elettori che si trovano all'estero per un periodo compreso tra uno e dodici mesi nonché i loro familiari conviventi.
3. L'opzione di cui al comma 1 viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica al comune della sezione elettorale in cui gli elettori sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.
4. Alla domanda sono allegati, oltre ad un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente.
5. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui al comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo o, viceversa, comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.
6. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente ad ogni votazione, del registro elettorale degli aventi diritto domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia.
7. Il Ministero dell'interno trasmette per via telematica, al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
8. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati.
Art. 53-ter.
1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.
2. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al precedente articolo. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare viene individuato il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, nel funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, immediatamente successivo in grado al capo della rappresentanza stessa.
3. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento ed un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
4. Gli elettori si presentano nella sede diplomatica o consolare muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari prima di consegnare il plico all'elettore, ne verificano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 6 dell'articolo 53-bis; in tali ipotesi appongono apposito visto sul tagliando del certificato elettorale.
5. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che la inserisce nell'apposita urna sigillata.
6. I responsabili degli uffici consolari inviano all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica, le buste consegnate ai sensi del comma 5.
7. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 6, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 53-bis, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che hanno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti ai sensi della presente legge.».
2. Per l'elezione del Senato della Repubblica si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 53-bis e 53-ter del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come introdotti dalla presente legge.
3. 050. Toninelli, Dieni, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati).
1. Dopo l'articolo 53 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 53-bis.
1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono comunicare a tale comune, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, che eserciteranno anticipatamente il proprio diritto di voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune in cui studiano o lavorano. La comunicazione avviene mediante l'invio di apposita domanda cui sono allegati, oltre a un documento d'identità valido, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio.
2. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, dopo aver verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette tempestivamente, per via telematica, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione. Il Ministero dell'interno invia a ciascun tribunale un plico contenente la lista degli elettori che ivi eserciteranno il diritto di voto nonché le schede elettorali entro il giorno antecedente alla data prevista per il voto anticipato.
3. Il voto anticipato è espresso nella giornata del lunedì antecedente al giorno stabilito per le elezioni.
Art. 53-ter.
1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.
2. I tribunali predispongono una sezione elettorale alla quale si applicano le disposizioni del presente testo unico, in quanto compatibili, nonché uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico nel quale inserire la scheda di voto. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento e un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
3. Gli elettori si presentano nella sede del tribunale muniti di un documento d'identità valido. Il presidente della sezione elettorale del tribunale, prima di consegnare il plico all'elettore, ne verifica l'identità confrontando il documento con le liste ricevute dal Ministero dell'interno.
4. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna e la consegna alla sezione elettorale.
5. Il presidente della sezione elettorale del Tribunale trasmette a ciascun comune, entro il quinto giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, le buste che devono pervenire alle sezioni elettorali, aperte, alla presenza dei componenti della sezione elettorale, dal presidente, il quale estrae la scheda, la vidima e la inserisce nell'urna.
6. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di trasmissione di cui al comma 5 atte a garantirne la segretezza e la tempestività.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 710.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».
3. 040. Nesci, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
ART. 4.
(Votazione dell'articolo 4)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Articolo 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
1. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «dell'incidente di falso» sono aggiunte le parole «salvo che in materia elettorale.».
b) all'articolo 77, comma 1, dopo le parole «Chi deduce la falsità di un documento» sono inserite le parole «al di fuori della materia elettorale,»
c) all'articolo 126, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente «1-bis. Il giudice amministrativo nel giudizio elettorale è altresì competente ad accertare la falsità degli atti pubblici del procedimento elettorale anche preparatorio.»
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai processi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
4. 0251. Giorgis.
ART. 5.
Sostituirlo con i seguenti:
«Art. 5.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32, secondo comma, dopo le parole: «la votazione» sono inserite le seguenti: «sono costituite di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della mera presenza di schede elettorali al suo interno e impedire l'identificazione delle schede stesse e»;
b) all'articolo 35:
1) al primo comma, le parole da: «che, a giudizio» fino a: «idonei all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nell'elenco di cui al terzo comma»;
2) il quinto comma e sostituito dal seguente:
«In caso di impedimento del presidente, il presidente della corte d'appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte dall'elenco di cui al terzo comma»;
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.
I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni;
c) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;
d) all'articolo 38:
1) all'alinea, dopo le parole: «di segretario» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di rappresentante di lista»;
2) la lettera a) è abrogata;
3) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, con relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che con essi abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado»;
4) dopo la lettera f) e aggiunta la seguente:
«f-bis) coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio»;
e) all'articolo 42:
1) al quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di necessità di sostituzione delle cabine sono adottate, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore»
2) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina, incluse quelle retrostanti la cabina, devono essere sigillate in modo da impedire la vista e qualsiasi forma di comunicazione dall'esterno»;
Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223).
1. All'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, al comma 2, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «700»
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Art. 5-ter.
(Disposizioni finanziarie).
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 270. Nesci, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il testo della presente legge è trasmesso alla Corte costituzionale, che entro trenta giorni redige un parere motivato sulla legittimità costituzionale della legge. Il parere è immediatamente comunicato alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a decorrere da tale comunicazione, solo nel caso in cui sulla base del parere di cui al presente comma esse risultino prive di vizi di legittimità costituzionale. Restano ferme le prerogative spettanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.
5. 300. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il testo della presente legge è trasmesso alla Corte costituzionale, che entro trenta giorni redige un parere motivato sulla legittimità costituzionale della legge. Il parere è immediatamente comunicato alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Restano ferme le prerogative spettanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.
5. 301. Cecconi, Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 6 maggio 2015, n. 52, il comma 36 è abrogato.
5. 261. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli, Rubinato.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è abrogato.
5. 271. Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.
Al comma 1, dopo le parole: della Repubblica, « aggiungere le seguenti:, dopo le parole: «costituiti in gruppo parlamentare,» sono aggiunte le seguenti: « o in componente del gruppo misto»;
5. 1. Distaso, Latronico.
Al comma 1, sostituire le parole da: «1o gennaio 2014» fino alla fine del comma con le seguenti: «o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti al Registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la cui denominazione coincide, in tutto o in parte, con quella di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1o gennaio 2017.»
5. 258. Pastorelli, Locatelli, Marzano.
Al comma 1, sostituire le parole da: «1o gennaio 2014» fino alla fine del comma con le seguenti: «costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «la cui denominazione coincide, in tutto o in parte, con quella di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1o gennaio 2017.»
5. 259. Locatelli, Pastorelli, Marzano.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 aprile 2017 con le seguenti: alla data di convocazione dei comizi elettorali.
5. 256. Piso, Roccella.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 aprile 2017 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 254. Piso, Roccella.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 aprile 2017 con le seguenti: alla data di approvazione della presente legge.
5. 255. Piso, Roccella.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 aprile con le seguenti: 30 maggio.
5. 253. Piso, Roccella.
Sopprimere i commi 3 e 4.
5. 272. Dieni, Toninelli, Cecconi, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le componenti parlamentari, come regolamentate dalle Camere di appartenenza, costituite prima dell'approvazione della presente legge, necessitano di un numero di sottoscrizioni pari a un quinto di quelle indicate dal presente articolo.
5. 257. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Al comma 4, sopprimere le parole da: per le liste fino alla fine del comma
Conseguentemente, sopprimere il comma 5
5. 250. Distaso, Latronico.
Al comma 4, sostituire le parole: in tutte le con le seguenti: nei due terzi delle.
Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole da: i rappresentanti fino a in tutte le con le seguenti: gli uffici elettorali regionali trasmettono all'ufficio elettorale centrale nazionale, entro ventiquattro ore dalla presentazione delle liste, gli elenchi delle liste che hanno depositato sottoscrizioni ai sensi del comma 4. L'ufficio elettorale centrale nazionale, entro le successive ventiquattro ore, trasmette a tutti gli uffici elettorali regionali l'elenco di tutte le liste che hanno presentato sottoscrizioni in almeno due terzi delle.
5. 251. Distaso, Latronico
Al comma 5 sostituire le parole da: i rappresentanti fino a avvenuta presentazione delle liste con le seguenti: gli uffici elettorali regionali trasmettono all'ufficio elettorale centrale nazionale, entro ventiquattro ore dalla presentazione delle liste, gli elenchi delle liste che hanno depositato sottoscrizioni ai sensi del comma 4. L'ufficio elettorale centrale nazionale, entro le successive ventiquattro ore, trasmette a tutti gli uffici elettorali regionali l'elenco delle liste che hanno presentato sottoscrizioni.
5. 252. Distaso, Latronico
Al comma 7 sopprimere le parole da: Esclusivamente fino a: presente legge.
Conseguentemente, al medesimo comma:
sopprimere le parole: abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
aggiungere in fine le parole: nonché i cittadini italiani che posseggono i requisiti per l'elezione a consigliere comunale delegati dal Sindaco. Le presenti disposizioni valgono anche nell'ambito delle consultazioni referendarie.
5. 262. Mucci, Catalano, Quintarelli, Menorello, Galgano.
Al comma 7, sostituire le parole: Esclusivamente per le prime con le seguenti: Per le.
5. 263. Galgano, Menorello, Catalano, Mucci.
Al comma 7, sopprimere le parole: abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
5. 260. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli, Rubinato.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.1 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e al comma 4-bis, dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, introdotti dalla presente legge, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio di genere nel complesso delle candidature, i partiti politici assicurano la presenza paritaria di candidati di entrambi i sessi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, nell'ambito della realizzazione di messaggi autogestiti, sono tenuti a porre in risalto con pari evidenza la presenza di candidati di entrambi i sessi presenti nelle liste.
5. 275. Centemero, Bergamini, Prestigiacomo, Vezzali, Galgano, Locatelli, Iori.
(Votazione dell'articolo 5)
EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: su un'unica scheda fino alla fine del comma con le seguenti:, anche in forma disgiunta, su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di una lista dei candidati nei collegi plurinominali. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati nei collegi plurinominali. In caso di espressione di seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di genere diverso rispetto al primo.
Conseguentemente:
al comma 19:,
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti»;
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti»;
al comma 21, lettera a), sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
«2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido ai fini della lista.
3. Se l'elettore traccia un segno comunque apposto sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è valido»;
al comma 22:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 3 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza, nonché il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione del collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale insieme con il segretario prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti di preferenza espressi in ciascuna lista.»;
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 3-bis il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza, nonché i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
al comma 25, capoverso 77, comma 1:
sopprimere la lettera c);
sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale.»;
dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
«f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
f-ter) per ciascun collegio plurinominale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
sopprimere le lettere g), h) e i);
al comma 28, capoverso articolo 84:
sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella medesima lista, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente.»;
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: procedendo secondo l'ordine decrescente fino alla fine del comma con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente»;
al comma 30, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) al comma 1 le parole da: «sopravvenuta,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sopravvenuta, in un collegio plurinominale, è attribuito nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, con le modalità di cui all'articolo 84»;
conseguentemente, all'articolo 2:
al comma 5, capoverso articolo 14, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti.
2. L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti»;
al comma 9, capoverso articolo 17-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, applicando le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»
1. 258. Menorello.
Al comma 4, capoverso comma 2 , aggiungere, in fine, le parole:, a fianco di ciascuno dei quali viene riportato graficamente sul lato opposto a quello del contrassegno un riquadro vuoto. Pur essendo la lista bloccata nell'ordine di presentazione proposto, ogni elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per il nominativo del candidato o dei candidati nei collegi plurinominali prescelti. In caso di espressione di seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di genere diverso rispetto al primo.
Conseguentemente:
al comma 19:
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale collegata. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti ovvero apportando una croce sul riquadro a fianco di ciascun nominativo preferito»;
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti ovvero apportando una croce sul riquadro a fianco di ciascun nominativo preferito»;
al comma 21, lettera a), sostituire i capoversi commi 2 e 3 con i seguenti:
«2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido ai fini della lista.
3. Se l'elettore traccia un segno comunque apposto sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo».;
al comma 22:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 3 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza, nonché il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione del collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale insieme con il segretario prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti di preferenza espressi in ciascuna lista»;
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito seguente: «Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza, nonché i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
al comma 25, capoverso 77, comma 1:
sopprimere la lettera c);
sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale»;
dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
«f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
f-ter) per ciascun collegio plurinominale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
sopprimere le lettere g), h) e i);
al comma 28, capoverso articolo 84:
sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale verifica, per ciascuna lista in ogni collegio plurinominale, se vi siano candidati che abbiano ottenuto un numero di preferenze superiore al 30 per cento dei voti ottenuti dalla lista. Qualora la verifica di cui al precedente periodo dia esito negativo, proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione. Qualora, invece, la verifica di cui al primo periodo del precedente comma accerti la presenza di uno o più candidati che abbiano ricevuto un numero di preferenze superiore alla soglia ivi indicata, l'Ufficio ordina tali candidati in ragione del numero di preferenze ottenute cui fa succedere gli altri candidati che non hanno superato la soglia fissata al primo periodo mantenendo, per quest'ultimo, l'originaria sequenza di presentazione e proclama eletti in tale ordine i candidati del collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto»;
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: procedendo secondo l'ordine decrescente fino alla fine del comma con le seguenti: procedendo secondo le modalità di cui al comma 1. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, con le medesime modalità previste ai sensi del comma 1;
al comma 30, sostituire la lettera. a) con la seguente:
a) al comma 1, le parole da: «sopravvenuta» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sopravvenuta, in un collegio plurinominale, è attribuito nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, con le modalità di cui all'articolo 84».
all'articolo 2:
al comma 5, capoverso articolo 14, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti.
2. L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti»;
al comma 9, capoverso articolo 17-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, applicando le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»
1. 299. Menorello, Galgano, Vaccaro, Rubinato.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. – 1. Le candidature per la presentazione della lista dei candidati di cui all'articolo 18-bis sono, di norma, presentate sulla base di elezioni di tipo primario che ciascuna lista può proporre e organizzare in piena autonomia, in conformità a una disciplina interna previamente assunta, con la quale possono venire indicati i requisiti di ammissibilità richiesti per assicurare la coerenza con gli ideali di riferimento della medesima disciplina e una rappresentanza territoriale presunta, nel rispetto dei princìpi costituzionali e di non discriminazione per ragioni di tipo economico.
2. Il presentatore della lista in ciascuna circoscrizione sottoscrive una dichiarazione attestante il rispetto di quanto prescritto nel presente articolo con riferimento alle candidature proposte.
3. La Repubblica assicura, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'accessibilità alle liste elettorali, nonché l'utilizzo di sedi pubbliche al fine di assicurare lo svolgimento delle elezioni primarie di cui al presente articolo».
Conseguentemente, al comma 14, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al numero 3), dopo le parole: «dal numero di elettori prescritto,» sono aggiunte le seguenti: «unitamente alla dichiarazione relativa alle elezioni primarie di cui all'articolo 17-bis,».
1. 140. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli, Rubinato.
Al comma 10, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2000 con le seguenti: 750 e da non più di 1500.
Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 3, 4 e 5.
1. 2. Civati, Marcon, Costantino, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.
Al comma 10, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 2, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i gruppi o partiti politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera entro trenta giorni dall'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 3, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i gruppi o partiti politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera entro trenta giorni dall'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi»;
all'articolo 5, sopprimere il comma 1.
1. 269. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale.
1. 165. Mucci, Giammanco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Galgano, Locatelli, Gribaudo, Garnero Santanchè, Vezzali.
Al comma 10, lettera e), comma 3.1, primo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento;
all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis:
al primo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento;
al secondo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1. 52. Locatelli, Pastorelli, Marzano.
Sostituire il comma 21 con il seguente:
21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dal seguente:
«1. Se l'elettore traccia uno o più segni che manifestino l'intenzione di indicare più di un rettangolo contenenti i nomi e cognomi dei candidati ed i contrassegni delle liste cui sono collegati, il voto è nullo».
1. 115. Galgano, Menorello.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c) sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 130. Menorello, Galgano, Vaccaro, Rubinato.
Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c) sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 2 per cento;
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, medesimo comma:
alla lettera e):
numero 1), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento;
numero 2), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento;
alla lettera g), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento;
all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1:
alla lettera c) sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 2 per cento;
alla lettera e):
numero 1), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento;
numero 2), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.
1. 19. Civati, Pastorino, Brignone, Andrea Maestri.
Relatori: TANCREDI, per la maggioranza; GIANLUCA PINI, di minoranza.
N. 1.
Seduta del 10 ottobre 2017
ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario).
Al comma 3, lettera e), dopo le parole: la provenienza geografica aggiungere le seguenti: e l'origine.
Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: o dei servizi, aggiungere le seguenti: e la tracciabilità.
3. 2. Gianluca Pini, Bossi.
Al comma 3, lettera f), numero 1), dopo le parole: la provenienza geografica, inserire le seguenti: e l'origine.
Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: o dei servizi, aggiungere le seguenti: e la tracciabilità.
3. 4. Gianluca Pini, Bossi.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Delega al Governo per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214).
Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) prevedere nel caso di controversie riguardanti brevetti europei con effetto unitario, che il titolare del brevetto fornisca, su richiesta del tribunale competente, la traduzione integrale del brevetto europeo nella lingua utilizzata nel procedimento giudiziario, senza oneri a suo carico.
4. 2. Gianluca Pini, Bossi.
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa).
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio).
(Votazione dell'articolo 6)
ART. 7.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE).
(Votazione dell'articolo 7)
ART. 8.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione).
Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento annualmente, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate.
8. 1. Galgano, Mazziotti di Celso.
(Votazione dell'articolo 8)
ART. 9.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014).
Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento annualmente, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate.
9. 1. Galgano, Mazziotti di Celso.
(Votazione dell'articolo 9)
ART. 10.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114).
(Votazione dell'articolo 10)
ART. 11.
(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio).
(Votazione dell'articolo 11)
ART. 12.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi).
(Votazione dell'articolo 12)
ART. 13.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).
(Votazione dell'articolo 13)
ART. 14.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici).
(Votazione dell'articolo 14)
ART. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti).
(Votazione dell'articolo 15)
N. 1
Seduta del 10 ottobre 2017
La Camera,
esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5);
considerato che:
la Relazione consuntiva annuale rappresenta, secondo l'impianto della legge n. 234 del 2012, il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, consentendo al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si sia attenuto all'obbligo – previsto dall'articolo 7 della medesima legge – di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti;
la Relazione consuntiva per l'anno 2016 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative di cui all'articolo 13, comma 2 della citata legge n. 234 del 2012, illustrando la linea politica di azione seguita dal Governo sui principali dossier esaminati nelle sedi decisionali europee, ed evidenziandone in
diversi casi l'evoluzione a fronte di profili di criticità del negoziato;
la Relazione è stata trasmessa dal Governo alle Camere il 5 aprile scorso, in adempimento degli obblighi previsti all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, consentendo al Parlamento di svolgere un esame efficace ed una verifica puntuale delle indicazioni contenute nel documento;
la Relazione richiama gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e al Senato con riferimento a specifici progetti o questioni, sebbene non in tutti i casi sia precisato in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiana, limitandosi ad un generico richiamo alla coerenza della posizione del Governo con le raccomandazioni adottate in sede parlamentare;
l'allegato IV della Relazione presenta una tabella contenente gli estremi dei seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo parlamentare, agevolando la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento;
rilevato che, nel corso dell'esame della Relazione presso le Commissioni parlamentari permanenti, sono emerse le seguenti indicazioni:
nell'ambito della dimensione esterna dell'Unione, la necessità di coniugare le politiche di gestione dei fenomeni migratori con una forte e coerente azione esterna rivolta principalmente verso i Paesi di origine e di transito, nonché di attribuire priorità politica alla strategia di allargamento, quale strumento fondamentale per promuovere condizioni di pace, stabilità e sicurezza nel continente europeo, ferma restando la necessità di un rafforzamento nella dimensione meridionale della politica europea di vicinato;
in materia fiscale e finanziaria, l'esigenza di concludere il complesso iter di approvazione dello schema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015)586), fondamentale per dare compimento al disegno complessivo dell'Unione bancaria europea, salvaguardando la stabilità di tutti i sistemi bancari dell'Unione, nonché evitando squilibri e turbolenze finanziarie che potrebbero compromettere il futuro della stessa costruzione europea; di sostenere le iniziative in corso a livello europeo sulla fiscalità societaria, rilanciando in particolare la proposta di direttiva per stabilire una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società (CCCTB – Common Consolidated Corporate Tax Base); e di adottare soluzioni condivise ed equilibrate sulle problematiche attinenti all'imposizione fiscale sull'economia digitale, al fine di adeguare i sistemi tributari ai nuovi scenari tecnologici, economici e geopolitici derivanti dalle evoluzioni in questo campo;
avuto riguardo alle politiche con valenza sociale, la necessità che il Pilastro europeo dei diritti sociali assuma, all'interno delle politiche dell'Unione europea, una valenza e un'efficacia pari a quelle delle regole relative alla finanza pubblica e si traduca, pertanto, in impegni giuridicamente vincolanti, adeguatamente supportati anche sul piano finanziario;
sul fronte delle politiche per l'occupazione, la necessità di sostenere – a livello europeo e nazionale – misure volte a promuovere l'incremento dell'occupazione femminile, l'eliminazione dei divari di genere in materia di trattamenti economici e previdenziali e l'adeguata valorizzazione delle responsabilità e dei lavori di cura e di assistenza familiare;
in materia di agricoltura e pesca, l'esigenza di rendere più accessibili gli strumenti assicurativi e indennitari alle aziende agricole italiane in crisi, anche rivedendo il quadro giuridico ed economico europeo; la necessità di proseguire sulla strada – già intrapresa per il latte e i prodotti lattiero caseari – della piena tracciabilità dei prodotti, assicurando l'indicazione in etichetta dell'origine delle materie prime utilizzate; l'opportunità di giungere ad una pronta definizione in sede europea di un quadro normativo e sanzionatorio per il comparto ittico, che consideri le peculiari caratteristiche del bacino del Mediterraneo e delle specie ivi diffuse,
impegna il Governo
1) a proseguire nel lavoro sin qui svolto per la trasmissione al Parlamento di sempre maggiori informazioni sull'andamento dei negoziati in sede europea, come già emerso dalla Relazione consuntiva per il 2016;
2) ad assicurare che le prossime Relazioni consuntive diano ancor più analiticamente conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo delle Camere adottati con riferimento a specifici progetti o questioni, precisando in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiana;
3) a riferire regolarmente ai competenti organi parlamentari sul seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012;
4) a garantire un adeguato seguito, in sede europea, alle questioni emerse e alle priorità politiche orizzontali e settoriali discusse nel corso dell'esame parlamentare della Relazione consuntiva.
(6-00355) Bergonzi.
La Camera,
premesso che:
la Relazione consuntiva annuale rappresenta, secondo l'impianto della legge n. 234 del 2012, il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, consentendo al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si sia attenuto all'obbligo di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti;
la Relazione è stata trasmessa dal Governo alle Camere il 5 aprile di quest'anno, in adempimento degli obblighi previsti all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, consentendo al Parlamento di svolgere un esame efficace ed una verifica puntuale delle indicazioni contenute nel documento;
la Relazione richiama gli atti di indirizzo adottati con riferimento a specifici progetti o questioni, sebbene non in tutti i casi sia stato precisato in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiana, limitandosi ad un generico richiamo alla coerenza della posizione del Governo con le raccomandazioni adottate in sede parlamentare;
il Governo deve essere in grado prima di tutto di perseguire gli interessi nazionali del nostro Paese, assumendo in sede europea delle posizioni se necessario anche intransigenti e mantenendo sempre la possibilità di confrontarsi con i propri interlocutori;
in questa Relazione consuntiva si rinviene troppa enfasi sui risultati ottenuti da questo Governo, mentre pochi sono i traguardi concreti effettivamente conseguiti;
la seconda parte della Relazione è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali, e, nello specifico, riguardo alla politica estera, alla sicurezza comune, alla politica di sicurezza e difesa comune e alla stabilizzazione della democratizzazione. Particolare attenzione è dedicata ad alcuni Paesi del mediterraneo, al corno d'Africa e al Sahel;
secondo la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le principali azioni del Governo sono state orientate al contrasto del fenomeno migratorio irregolare;
il nostro Paese ha sopportato oneri esorbitanti sotto il profilo dell'accoglienza, spesso scaricati su piccoli centri che sono stati costretti a gestire sui propri territori un flusso incessante di migranti, senza alcun valido aiuto da parte dello Stato e dell'Unione europea; migranti che alla fine finiscono con l'ingrossare le fila della criminalità nostrana;
nonostante i dichiarati impegni da parte delle istituzioni governative e comunitarie finalizzati al contrasto del fenomeno migratorio irregolare, è di tutta evidenza che tali obbiettivi, sebbene ribaditi nel corso degli anni, durante i quali gli sbarchi sulle coste italiane, comunque, hanno continuato ad intensificarsi, ad oggi si rivelano ancora semplici dichiarazioni d'intenti, stante l'emergenza migratoria in atto, così come confermato anche dall'aumento degli sbarchi c.d. «fantasma» e dalla mancanza di adeguate politiche per il trattenimento e rimpatrio degli immigrati irregolari,
impegna il Governo
1) ad orientare la propria azione in seno all'Unione europea in materia di gestione dei flussi migratori in funzione dell'obiettivo di alleggerire la pressione gravante sul nostro Paese, in primo luogo incoraggiando l'adozione di misure che finanzino collettivamente i respingimenti assistiti di coloro che non sono stati ritenuti intitolati a ricevere alcun tipo di tutela internazionale;
2) ad attivarsi per l'adozione immediata di specifiche e idonee misure volte alla tutela e controllo dei confini aerei, terrestri e marittimi, attraverso azioni di respingimento verso i confini e le coste degli Stati di provenienza, e altresì per contrastare l'ingresso irregolare di immigrati anche dagli altri stati europei confinanti;
3) a promuovere la creazione nei paesi di partenza e di transito di appositi campi al fine di realizzare sul posto la verifica dell'eventuale sussistenza dei criteri richiesti e l'esame delle stesse domande di protezione internazionale, al fine di disincentivare le partenze degli immigrati;
4) ad assicurare, anche in ottemperanza alla direttiva 2008/115/CE, che la capienza effettiva dei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sia tale da garantire il trattenimento di tutti i cittadini di paesi terzi il cui ingresso o soggiorno sia irregolare presenti attualmente sul territorio nazionale, aumentando anche il periodo di trattenimento fino a 18 mesi;
5) ad esigere in ambito europeo una più equa ripartizione del carico rappresentato da coloro che sono stati riconosciuti invece meritevoli di tutela internazionale;
6) a battersi in ambito europeo affinché vengano assunte le misure ritenute più idonee a stroncare il traffico di migranti irregolari, se necessario anche prospettando interventi militari di supporto nei Paesi di transito dei flussi che raggiungono il nostro Paese;
7) ad impegnarsi, anche in ambito europeo, a stipulare e rendere effettivi e operativi gli accordi bilaterali di riammissione con i paesi di origine che risultano tra le nazionalità maggiormente rappresentate tra quelle dichiarate dai cittadini stranieri al momento del loro ingresso irregolare dai confini marittimi, terrestri e aerei.
(6-00356) Gianluca Pini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.
La Camera,
premesso che:
la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, introdotta e disciplinata dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, intende rappresentare il principale strumento fornito al Parlamento per il controllo ex post sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. In particolare la Relazione intende consentire alle Camere la verifica sull'operato del Governo e sulla rappresentanza a livello europeo della posizione del Parlamento in merito a specifici atti o progetti di atti così come esplicitamente previsto dall'articolo 7 della medesima legge. Pertanto la Relazione consuntiva dovrebbe presentare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari;
la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea analizza, inoltre, l’iter sulle procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia, fornendo alcune informazioni su queste ultime;
il consolidamento del coordinamento tra Parlamento e Governo risponde in primo luogo alla necessità di colmare il deficit democratico all'interno dell'Unione europea. Il coinvolgimento dei rappresentanti dei cittadini, eletti dal popolo, nella definizione delle politiche in sede di Unione europea è imprescindibile per uno sviluppo equilibrato dell'Unione e perché questa diventi il luogo ove si sviluppino i diritti sociali e trovi completa esplicazione l'Europa sociale dei cittadini;
la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea – anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5) si articola in quattro parti. Più specificamente, la parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale, nel cui ambito vengono analizzati tre capitoli aventi contenuto eterogeneo, relativi rispettivamente al piano posto in essere dalle Presidenze del Consiglio dell'UE nel 2016 (Paesi Bassi e Slovacchia) per affrontare le sfide interne ed esterne per l'Unione europea; la questione relativa alla Brexit e al recesso della Gran Bretagna dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 TUE, nonché le conseguenze sui cittadini europei residenti nel Regno Unito; infine, il coordinamento delle politiche macroeconomiche, alla luce del meccanismo di sorveglianza macroeconomica e di bilancio «Semestre europeo» e la fiscalità. Nella parte seconda la Relazione illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. La parte terza della Relazione è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione. Infine, la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE), alle misure poste in essere dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al diritto dell'Unione europea nell'ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia della stessa Unione europea;
nella Relazione relativa all'anno 2016 trovano conferma talune problematiche evidenziate in occasione della precedente Relazione, rivelando, in particolare, una certa disomogeneità e astrattezza nei riferimenti alla posizione concretamente assunta dal Governo per quanto riguarda l'andamento dei negoziati con gli organi parlamentari nazionali. Inoltre, nella Relazione vengono richiamati gli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalle Camere, senza che venga specificato nel dettaglio in che modo questi si siano effettivamente tramutati nella posizione negoziale assunta dal Governo nelle sedi UE;
come anticipato, nella prima parte della Relazione, vengono definite le principali politiche dell'Unione europea per l'anno 2016, ossia il coordinamento delle politiche macroeconomiche, nonché delle politiche orizzontali, quali le politiche per il mercato unico e la competitività, in linea con le Strategie della Commissione europea in materia di beni e servizi, mercato unico digitale, energia e mercato dei capitali, e delle politiche settoriali, come le politiche di natura sociale o volte al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini;
l'obiettivo perseguito dalla Relazione è quello di porre le basi per la nuova governance economica nella zona euro, mediante il consolidamento di meccanismi che consentano un maggior coordinamento e mediante lo sviluppo di misure per far convergere le politiche economiche dell'Unione;
nell'ambito della fiscalità diretta, la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure contro la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale, volto ad assicurare un efficace contrasto all'elusione fiscale internazionale che comprende, fra l'altro, una proposta di direttiva anti-elusione che riprende i temi del progetto BEPS e una Comunicazione sulla strategia esterna per la tassazione effettiva per l'estensione dei criteri di good governance fiscale ai Paesi terzi (in particolare trasparenza e concorrenza fiscale non dannosa). Ad ogni modo, l'unione economica e fiscale non risolverebbe le asimmetrie macroeconomiche e gli squilibri generati dall'introduzione della moneta unica in Paesi con caratteristiche e dinamiche economiche molto diverse tra loro;
la gestione dei flussi migratori si pone da sempre come questione complessa, in considerazione della necessità di favorire a livello europeo una politica migratoria condivisa, che tenda a ridurre il peso a carico di alcuni Stati, prevalentemente di confine, attraverso la redistribuzione delle quote di migranti sul territorio europeo. L'adozione di politiche migratorie condivise diviene ancora più rilevante alla luce dell'ingente numero di migranti, peraltro in continuo aumento, che rende ancora più evidente l'esigenza di approntare misure in grado di fronteggiare in modo sistematico la problematica (si consideri, infatti, che nei soli primi mesi del 2016 già 146.000 migranti hanno attraversato il Mediterraneo per raggiungere l'Europa, di cui circa 137.000 sulla rotta Turchia-Grecia, con un numero di morti che supera i 450);
la Commissione europea ha adottato l'Agenda europea sulla migrazione del 2017, nella quale si è ribadito l'impegno europeo ad una più coerente gestione del fenomeno migratorio. Come dimostrato anche dalla recente sentenza del 7 settembre 2017 della Corte di giustizia di condanna della Slovacchia e dell'Ungheria, i numeri relativi al ricollocamento dei migranti risultano irrisori a fronte degli impegni presi dagli Stati europei. Questo a dimostrazione della mancanza di unitarietà nell'affrontare le sfide delle politiche migratorie. Nonostante i ripetuti appelli, purtroppo la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Polonia, violando gli obblighi giuridici sanciti dalle decisioni del Consiglio e gli impegni nei confronti della Grecia, dell'Italia e di altri Stati membri, non hanno ancora intrapreso le azioni necessarie;
il 1o marzo 2017, alla vigilia del vertice di Roma, con il Libro bianco sul futuro dell'Europa la Commissione ha avviato un dibattito paneuropeo che si auspica serva a consentire ai cittadini e ai leader dell'Unione europea di definire una visione per il futuro dell'Europa a 27. Il Libro bianco prospetta cinque scenari per l'evoluzione dell'Unione: «Avanti così»: l'UE a 27 continua ad attuare il suo programma positivo di riforme; «Solo il mercato unico»; «Chi vuole di più fa di più», con la conseguenza che gli Stati membri che lo desiderano possono aumentare la cooperazione in ambiti specifici; «Fare meno in modo più efficiente» per il raggiungimento di maggiori risultati in tempi più rapidi in alcuni settori selezionati, intervenendo meno in altri; «Fare molto di più insieme», per cui gli Stati membri possono condividere in misura maggiore poteri, risorse e processi decisionali in tutti gli ambiti,
impegna il Governo:
1) a dare un sistematico e tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla legge n. 234 del 2012 nei confronti delle Camere, ed in particolare alla trasmissione alle Camere di tutti gli atti elencati al comma 3 dell'articolo 4 in forma dettagliata e precisa, anche garantendo l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente a Bruxelles agli uffici della Camera e del Senato, al fine di assicurare che il Parlamento sia messo nella concreta possibilità di contribuire alla definizione delle politiche dell'Italia nelle sedi decisionali dell'Unione europea;
2) ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente e puntualmente sul seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea;
3) a ripensare la struttura delle relazioni consuntive al fine di rendere i testi più facilmente fruibili e consultabili, in particolare attraverso lo sviluppo analitico del documento che dovrebbe contenere un parallelo diretto tra gli indirizzi e l'operato del Governo su ciascun file trattato al posto di interessanti liste, di difficile consultazione;
4) a contribuire al processo volto ad apportare modifiche all'assetto istituzionale europeo che miri a ridurre il deficit democratico all'interno delle istituzioni europee, riequilibrando i poteri in favore delle istituzioni e degli organi più direttamente rappresentativi delle istanze dei cittadini e incrementando i canali partecipativi. Al contempo, rendere più tempestiva, efficace e incisiva la partecipazione del Parlamento alla definizione delle politiche europee attraverso una condivisione reale delle scelte politiche nazionali da promuovere in sede di Unione europea e non continuare a relegare i rappresentanti dei cittadini democraticamente eletti a meri ratificatori di decisioni governative;
5) a garantire il coinvolgimento delle Camere nella risoluzione delle procedure di infrazione, trasmettendo l'intera documentazione utile, ivi incluso nei casi di pre-infrazione Eu-pilot e informandole su ogni azione intrapresa per la risoluzione delle controversie;
6) ad assicurare che le Camere siano debitamente e previamente coinvolte nel processo di formazione della posizione nazionale all'interno istituzioni dell'UE nell'ambito di procedure di consultazione da esse avviate;
7) a ripensare e rimodulare i principi del regime dell’austerity, promuovendo in sede europea la ridiscussione degli stringenti vincoli quantitativi posti dal Fiscal Compact, attraverso la definizione, al contrario, di obiettivi macroeconomici e sociali che garantiscano e promuovano il benessere diffuso dei cittadini europei. Infatti, il processo di integrazione e convergenza delle economie europee non dovrebbe limitarsi a regolamentare gli aspetti prettamente economico-monetari, ma rivolgersi anche agli aspetti sociali, allo scopo di rafforzare e strutturare coerentemente un tessuto solidale tra gli Stati membri;
8) a prevedere l'adozione di politiche di sostegno economico delle persone che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa, mediante l'istituzione di strumenti come il reddito di cittadinanza;
9) ad impegnarsi affinché, nel quadro del bilancio dell'Unione, si perseguano lo sviluppo e la coesione sociale in coerenza con i principi di uguaglianza e solidarietà tra gli Stati membri affrontando gli squilibri, le divergenze strutturali e le emergenze finanziarie direttamente connesse all'Unione economica e monetaria, in un'ottica di cooperazione e solidarietà;
10) a definire misure di sostegno agli investimenti sia nazionali che europei per la promozione di un reale sviluppo, dirette in primo luogo alle PMI (che costituiscono il perno fondamentale del nostro tessuto produttivo, confermandosi come primo e principale motore di crescita anche in tempi di crisi) attraverso il finanziamento di progetti di crescita e di sviluppo a favore dei cittadini europei;
11) a promuovere azioni coordinate volte a contrastare in maniera organica le condizioni emergenziali alla base dei flussi migratori, combattendo, quindi, l'instabilità politica ed economica, le violazioni dei diritti umani e la povertà nei Paesi di partenza;
12) ad adoperarsi affinché in sede europea si provveda ad una revisione dell'Accordo Dublino III (Regolamento n. 604/2013) al fine di rendere realmente condivisa la gestione della questione migratoria;
13) ad adottare in sede europea ogni iniziativa utile volta a giungere ad una revisione del quadro normativo europeo in materia di diritto d'autore che tenda ad una sempre maggiore armonizzazione sostanziale degli istituti relativi valorizzando e rafforzando le eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi, in particolare quanto risultano funzionali al progresso della ricerca scientifica e tecnica ed all'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti quali il diritto di critica e discussione;
14) a promuovere tutte le necessarie misure – anche normative – volte a favorire la parità di trattamento dei lavoratori e il miglioramento delle condizioni occupazionali e sociali, armonizzando le politiche adottate dagli Stati membri.
6-00357. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli, Vignaroli, Simone Valente.
La Camera,
esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5),
premesso che:
la relazione consuntiva si presenta come un imponente resoconto, che però non sembra incidere particolarmente sulla riflessione relativa al futuro del progetto europeo e dell'Unione europea, del suo assetto istituzionale e della sua centralità rispetto al quadro regionale ed internazionale, segnato da crisi e instabilità;
come abbiamo avuto modo di ribadire in diverse occasioni, quel che non ci ha convinti in questi anni, in particolare, è stato il modus operandi delle istituzioni europee, ancora troppo lontane dai cittadini, e, soprattutto, la poca incisività dei Governi di centrosinistra di questa legislatura nel far sentire alta la voce dell'Italia in Europa;
la governance dell'area euro è sembrata orientata verso l'unione economica, bancaria e di bilancio, senza una progressione parallela dell'unione politica, per cui sono aumentati i controlli europei, ed è cresciuta la forza di una burocrazia comunitaria sempre più invadente, senza il necessario controbilanciamento politico e, quindi, democratico;
nel corso di questi anni, l'Italia non ha influito concretamente sulle decisioni chiave dell'Unione, e non ha avuto la capacità di esercitare una proposta o una mediazione sul nodo decisivo della governance dell'UE, dove i singoli Paesi continuano a far valere i loro interessi in senso disgregativo, privi della forza e della visione di una vera Europa, quale quella che avevano immaginato i padri fondatori;
lo stesso Esecutivo, più volte, ha evidenziato, in diversi casi, i profili di criticità dei vari negoziati. Un esempio su tutti: la questione migratoria, che rappresenta ancora oggi un problema che l'Unione europea non ha mai affrontato in maniera seria, approfondita e risolutiva;
la stessa Relazione consuntiva spiega come «permangono diversi aspetti tutt'ora irrisolti sul fronte delle politiche europee sull'immigrazione, ed il cammino da percorrere è ancora lungo». La stessa Relazione programmatica discussa a giugno scorso rilevava come «resta ancora molto da fare per far rispettare pienamente e da tutti gli obblighi di solidarietà in materia di asilo e diritti fondamentali», evidenziando la necessità di migliorare le recenti proposte di riforma del diritto di asilo e sviluppare una politica solidale e integrata con la dimensione esterna, prefigurata nel Migration compact, per affrontare le cause all'origine dei flussi;
non possiamo però omettere come sia stato il Governo italiano per primo ad accettare l'immobilismo europeo su questo tema, troppo preso ad ottenere per se stesso quei margini di flessibilità vitali per poter rincorrere politiche di spesa non strutturali, ma finalizzate ad ottenere un consenso che in ogni caso non è mai arrivato;
sulla bilancia dell'Europa il Governo ha quindi preferito troppo spesso sacrificare politiche di più ampio respiro per rincorrere propri interessi. In questo modo, non ha contribuito a quell'evoluzione di cui l'Unione avrebbe bisogno, per uscire dall'orizzonte limitato in cui si è rinchiusa, costringendo i Paesi membri a muoversi entro perimetri sempre più stretti, con normative di dettaglio, riservando alle grandi questioni solo un estenuante immobilismo;
questa incapacità dell'Europa di soddisfare le esigenze economiche e sociali della sua popolazione è sfociata nell'uscita del Regno Unito dall'Unione, ed è tuttora assai percepita nei Paesi dell'Ue;
sul tema immigrazione, il Governo italiano non è riuscito ad imporre un'azione coordinata dell'Unione Europea, con la previsione di una politica condivisa in materia di asilo e di rimpatri, nonché di interventi contro i trafficanti di persone. L'Italia non ha saputo offrire all'Europa quell'impulso decisivo in grado di mettere in campo le misure necessarie per governare un fenomeno altrimenti destinato a creare una frattura indelebile nel patto sociale tra cittadini e Stato europeo, nonché negli equilibri tra gli Stati membri, con conseguenze drammatiche per la stessa tenuta democratica e la convivenza tra Stati;
la corsa ad un accordo con la Libia dello scorso agosto ha costituito, di fatto, l'ennesima prova di un percorso tortuoso e sbagliato che – in materia di politiche migratorie – il Governo ha intrapreso in maniera del tutto isolata;
l'Italia si è infatti ritrovata stretta nella morsa degli egoismi dei Paesi europei, che hanno di fatto reso il canale della rotta del mediterraneo centrale, unica «porta aperta» sull'Europa;
sul fronte dell'economia, la relazione evidenzia come l'adozione, da parte della Commissione europea nel mese di novembre e poi da parte dell'Eurogruppo a dicembre, di un orientamento favorevole ad una politica fiscale espansiva per la zona euro nel suo complesso, «non fa che dare credito alla tesi da lungo tempo sostenuta dal Governo italiano della necessità di utilizzare la leva fiscale per rafforzare la ripresa economica, in particolar modo da parte di quei Paesi dell'eurozona che si trovano in surplus di bilancio»;
con particolare riferimento ai Paesi in surplus di bilancio, non dimentichiamo che Forza Italia chiede da tempo di adottare opportune iniziative volte a stimolare in particolare la Germania alla reflazione, finalizzata a ridurre il suo eccessivo surplus della bilancia commerciale, che danneggia tutti gli altri paesi dell'eurozona e provoca squilibri troppo ampi tra gli Stati;
il surplus crescente dell'economia tedesca ha dimostrato, negli anni della crisi, che l'espansione monetaria, senza una politica che aiuti la convergenza economica tra i vari paesi, non fa che alimentare uno squilibrio che ci pone in conflitto anche con il resto del mondo.
l'Europa degli ultimi anni, ad evidente trazione tedesca, non ha volutamente colto, sbagliando, che l'eccesso di surplus produce altrettanti danni dell'eccesso di deficit. E le misure per fronteggiare la crisi che ne sono derivate non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, piuttosto che risolverla;
pensare che la convergenza delle economie dovesse passare attraverso la deflazione interna ai paesi cosiddetti deboli, e imposta attraverso il consolidamento fiscale anche nei periodi di recessione, ha quindi prodotto deflazione generalizzata e nessun consolidamento fiscale;
da questo punto di vista, almeno l'apertura mostrata ad una politica fiscale espansiva rappresenta sicuramente un passo avanti, ma, come sottolinea la stessa relazione, resta ancora molto da fare per dotare l'Eurozona di tutti gli strumenti di cui avrebbe bisogno;
in ogni caso, quello che serviva, e che sarebbe stato anche funzionale ad una maggiore efficienza della politica monetaria di Mario Draghi, era la reflazione in Germania, che avrebbe fatto aumentare la crescita nell'eurozona di almeno un punto all'anno, e avrebbe con tutta probabilità evitato – o sicuramente rallentato – la nascita dei populismi;
un'Europa senza crescita non è più possibile e non verrebbe accettata dai cittadini. Senza crescita si blocca anche la trasmissione della politica monetaria all'economia reale, come è avvenuto negli anni dell'ultima lunga crisi;
oggi può e deve essere l'intera Unione europea a rispondere all'esigenza di sviluppo, riprendendo quello spirito che ha accompagnato i sei Paesi che hanno fondato l'Europa – e che richiamiamo da tempo – per scongiurare la disgregazione europea, per non sfociare in derive populiste ed autoritarie;
in questo processo, è necessario che l'Italia svolga un ruolo propulsivo, per un proficuo dibattito in merito all'applicazione delle regole europee in materia di flessibilità di bilancio, per favorire la crescita, promuovendo investimenti pubblici e privati e iniziative per l'occupazione giovanile,
impegna il Governo:
1) sul fronte del finanziamento delle politiche europee, ad adottare ogni iniziativa volta ad implementare le troppo esigue risorse destinate a politiche assolutamente prioritarie per il presente e il futuro dell'Europa, quali l'immigrazione, la disoccupazione, soprattutto giovanile, gli investimenti pubblici, la mobilità, la sicurezza e la formazione dei giovani;
2) a rafforzare la posizione dell'Italia nella fase ascendente del processo di formazione della normativa comunitaria, anche cercando di adattare le disposizioni europee ai diversi contesti territoriali e locali, per non creare ulteriori penalizzazioni per i cittadini, le imprese e per i nostri territori, in particolare nel Mezzogiorno, per i quali è necessario rimuovere progressivamente ogni situazione di svantaggio competitivo;
3) ad assumere ogni opportuna iniziativa tesa a progredire nell'unione politica dell'area euro di pari passo con le unioni bancaria, economica e di bilancio, onde evitare il progressivo allontanamento dei cittadini nei confronti delle politiche dell'Unione europea, e scongiurare una deriva tecnocratica che cancelli, di fatto, lo spirito dell'Europa delle origini, comportando, tra l'altro, la progressiva perdita di sovranità dei singoli Stati nazionali, e quindi a rafforzare la legittimità democratica delle principali istituzioni europee (Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea), anche attraverso meccanismi di funzionamento delle istituzioni europee più snelli ed efficaci;
4) a promuovere, in seno all'Unione europea, la legittimità democratica del processo decisionale europeo, favorendo un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali ed evitando il rischio che il complesso delle norme sulla riforma della better regulation, possa andare a detrimento dei valori profondi dell'assetto democratico e, primariamente, delle funzioni delle istituzioni rappresentative parlamentari;
5) ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a porre al centro dell'agenda europea il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa, utilizzando appieno tutti gli strumenti necessari per realizzare gli investimenti strategici, nonché applicando con intelligenza i meccanismi sulla flessibilità di bilancio, nella prospettiva di rafforzare e completare realmente l'Unione economica e monetaria, impostando un'economia europea che, pur non dimenticando una gestione rigorosa e solida dei conti pubblici, privilegi maggiormente la crescita e la creazione di posti di lavoro, riparando i guasti di troppi anni di austerità;
6) ad adottare ogni iniziativa a livello europeo volta a stimolare la Germania alla reflazione, finalizzata a ridurre il suo eccessivo surplus della bilancia commerciale che danneggia tutti gli altri paesi dell'eurozona e provoca squilibri troppo ampi tra i paesi;
7) a promuovere ogni iniziativa necessaria al rafforzamento e al completamento dell'Unione finanziaria, per la promozione di una politica fiscale responsabile, il contrasto alla frode, all'evasione ed all'elusione fiscale, al fine di sostenere la ripresa dell'economia reale;
8) in risposta alla crisi migratoria cui deve far fronte l'Unione europea, ad adottare ogni opportuna iniziativa volta all'implementazione di una politica migratoria europea comune e coerente, che affronti i temi del controllo delle frontiere e della stabilità e sviluppo dei Paesi di origine e di transito, per contenere rapidamente i flussi, proteggere le nostre frontiere esterne, accelerare accordi di cooperazione mirata e rafforzata con i paesi terzi, ridurre la migrazione irregolare e salvaguardare l'integrità dello spazio Schengen, contemplando interventi mirati per contrastare gli scafisti in partenza dalla Libia e dalla Tunisia, unitamente a interventi di carattere umanitario per garantire, a chi ne ha diritto, di ricevere assistenza in Africa e accoglienza in Europa;
9) a sostenere in sede europea la necessità di implementare il processo di integrazione in materia di difesa, e sostenere e rafforzare la politica di sicurezza e di difesa comune;
10) a riferire regolarmente ai competenti organi parlamentari sul seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.
(6-00358) Occhiuto, Elvira Savino.
Relatore: MARAZZITI
N. 1.
Seduta del 10 ottobre 2017
ART. 1.
(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica).
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) trasferimento all'Istituto superiore di sanità di tutte le attività concernenti la sperimentazione e la ricerca clinica, inclusa la valutazione e rilascio delle autorizzazioni di tutte le sperimentazioni cliniche dei medicinali e relativi emendamenti che ricadano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 211 del 2003, dalla Fase I alla Fase IV, l'individuazione e l'autorizzazione dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche e dei comitati etici nonché il coordinamento e la gestione dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali (OsSC).
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con le seguenti: dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).
1. 1. Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Mantero, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) previsione di obblighi e prescrizioni in materia di finanziamento privato dei progetti di ricerca onde evitare possibili distorsioni dei risultati motivati da interessi di parte. Per i progetti riguardanti la ricerca epidemiologica-ambientale e la valutazione degli effetti sulla salute delle popolazioni esposte ai vari rischi ambientali, adottare protocolli in conformità a quanto previsto dal documento ISEE (International Society far Environmental Epidemiology) e secondo la dichiarazione di interesse dell’International Agency far Research on Cancer (IARC).
1. 2. Zolezzi, Baroni, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) individuazione di idonee modalità finalizzate ad implementare e garantire una farmacovigilanza attiva svolta da enti pubblici e privati indipendenti, volta prioritariamente a rilevare le reazioni avverse e gli effetti tossici dei farmaci;.
1. 3. Fossati, Murer, Fontanelli.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) previsione che fra i tre studi clinici richiesti a sostegno della richiesta di approvazione, almeno uno studio clinico controllato di Fase III, sia condotto da un ente indipendente senza fini di lucro e in assenza di potenziali conflitti di interesse con l'azienda farmaceutica titolare della richiesta di autorizzazione.
*1. 4. Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Mantero, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) previsione che fra i tre studi clinici richiesti a sostegno della richiesta di approvazione, almeno uno studio clinico controllato di Fase III, sia condotto da un ente indipendente senza fini di lucro e in assenza di potenziali conflitti di interesse con l'azienda farmaceutica titolare della richiesta di autorizzazione;.
*1. 5. Fossati, Murer, Fontanelli.
Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo in particolare procedure idonee a garantire che:
1. La scelta dei quesiti sui quali si realizzano gli studi sia preliminare alla ricerca di finanziamenti sia pubblici che privati e sia realmente rilevante per la salute delle persone e nelle aree nelle quali esistano documentate incertezze, evitando duplicazioni di ricerche già condotte e avendo riguardo di tutelare prioritariamente i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti nonché produrre dati affidabili e robusti.
2. I ricercatori abbiano un ruolo primario sia nel disegno sia nella conduzione degli studi clinici, con integrale autonomia nell'analisi, nella pubblicazione e nella diffusione dei dati, senza alcuna influenza o condizionamento da parte del soggetto finanziatore della ricerca o da vincoli di proprietà di soggetti terzi che possano deciderne la diffusione o meno in funzione dei propri interessi commerciali.
3. Le riviste scientifiche si impegnino a promuovere il rispetto delle regole di trasparenza chiedendo agli autori di articoli di dichiarare in modo trasparente il ruolo svolto da essi nel progetto, di chi è stata la responsabilità della analisi dei dati, dando evidenza di eventuali conflitti d'interesse dei membri dei comitati o responsabili editoriali.
4. I dati inclusi in un rapporto su uno studio clinico non siano considerati informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né siano considerati di carattere riservato le principali caratteristiche di una sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse.
1. 6. Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) previsione che i dati inclusi in un rapporto su uno studio clinico non siano considerati informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né siano considerati di carattere riservato le principali caratteristiche di una sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse.
1. 7. Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, avendo riguardo della necessità di garantire prioritariamente un rapido accesso a nuovi trattamenti innovativi concernenti condizioni cliniche fortemente debilitanti e/o potenzialmente letali per le quali non esistono, o esistono solo in misura limitata, opzioni terapeutiche, come nel caso delle malattie rare e ultra-rare e comunque avendo riguardo dei benefici previsti a livello terapeutico e di sanità pubblica.
1. 8. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 2, lettera g), al numero 1), premettere il seguente:
01) l'istituzione di una Banca dati nazionale, accessibile per via telematica ad istituti ed enti di ricerca pubblici e privati, coordinata dall'Istituto superiore di sanità, al fine di diffondere tutti i risultati, sia ad esito positivo che negativi, delle sperimentazioni precliniche, e dei trial clinici; individuazione di forme di incentivazione per il contributo all'implementazione della suddetta Banca dati, anche ai fini della distribuzione dei finanziamenti per gli anni successivi, fermo restando il rispetto delle norme in materia di protezione di dati personali.
1. 9. Nesci, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Baroni, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 2, lettera g), numero 1), sostituire le parole: e il ruolo con le seguenti: delle funzioni delle caratteristiche del.
1. 10. Baroni, Nesci, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 2, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, assicurando che la selezione sia ad evidenza pubblica, sulla base di requisiti e criteri predefiniti che escludano ogni forma, anche potenziale, di conflitto d'interesse ed in conformità alla disciplina vigente in materia di accesso agli incarichi pubblici dirigenziali, prevedendo l'esclusività del rapporto di lavoro, anche per le strutture private che siano state autorizzate alla sperimentazione clinica, l'integrale attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013.
1. 11. Nesci, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 2, lettera g), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) procedure informatizzate per la gestione della documentazione concernente la richiesta di parere al comitato etico per l'avvio degli studi clinici, che deve essere espresso entro tempi certi e stabiliti;.
1. 12. Murer, Fossati, Fontanelli.
Al comma 2, lettera g), numero 4), aggiungere, in fine, le parole:. L'elenco nazionale è rinnovato ogni cinque anni assicurando la compresenza di tutte le discipline mediche e scientifiche, delle discipline giuridiche necessarie nonché di un'adeguata presenza di soggetti rappresentativi dei pazienti, avendo riguardo di assicurare le competenze necessarie anche in relazione ai soggetti che vivono situazioni di emergenza, minori, soggetti incapaci, donne in gravidanza e allattamento e, se del caso, altri particolari gruppi di popolazione appositamente individuati come gli anziani o le persone affette da malattie rare e ultra-rare. La selezione dall'elenco nazionale avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, previa chiamata pubblica che sia funzionale e successiva alla presentazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica, avanzata dal ricercatore o dal promotore;.
1. 13. Colonnese, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 2, lettera g), numero 5), sostituire le parole: che, per gli sperimentatori, ne attestino terzietà, imparzialità e indipendenza con le seguenti:, prevedendo che presso il Ministero della salute sia costituita una banca dati pubblica dei contratti per le sperimentazioni cliniche.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire il numero 7, con il seguente: 7. La definizione delle procedure per l'individuazione delle caratteristiche dello sperimentatore deve prevedere evidenza pubblica di ogni forma di finanziamento o sponsorizzazione diretta ed indiretta, da parte delle multinazionali del farmaco e di società di dispositivi medici, degli ultimi cinque anni, con la finalità di attestare terzietà, imparzialità e indipendenza;.
1. 14. Baroni, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 2, lettera g), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: dando evidenza di ogni forma di finanziamento o sponsorizzazione, diretta e indiretta, da parte di terzi e prevedendo che presso il Ministero della salute sia costituita una banca dati pubblica dei contratti per le sperimentazioni cliniche.
1. 15. Lorefice, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 2, lettera g), numero 6), dopo le parole: apposite percentuali inserire le seguenti:, fisse e non contrattabili,;
Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole:, ove non sia prevista, nei predetti contratti, una diversa modalità di remunerazione o di compensazione con le seguenti: a patto che siano garantiti prezzi etici sulla commercializzazione dei risultati;.
1. 16. Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Baroni, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 2, lettera h), numero 1) sostituire le parole da: dei risultati fino alla fine del numero, con le seguenti: indipendenti dei risultati delle aziende sanitarie pubbliche e private nell'ambito delle sperimentazioni cliniche, prevedendo la revoca delle autorizzazioni nel caso di valutazione insufficiente.
1. 17. Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Mantero, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:, assicurando a chiunque l'accesso ai dati delle sperimentazioni concluse attraverso un formato di agevole consultazione che preveda l'interconnessione dei dati e dei documenti tra loro correlati mediante un numero identificativo della sperimentazione clinica e collegamenti ipertestuali che colleghino la sintesi, la sintesi per i non addetti ai lavori, il protocollo e il rapporto sullo studio clinico di una sperimentazione clinica, rimandando altresì ai dati di altre sperimentazioni cliniche in cui sia stato utilizzato lo stesso medicinale sperimentale. Le informazioni sono rese pubbliche nel rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale.
1. 18. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 2, lettera h), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) un efficace sistema di rilevazione e tracciabilità che consenta anche di segnalare le sospette reazioni avverse gravi e inattese, ogni altro evento rilevante in termini di rapporto rischi/benefici o qualunque evento inatteso potenzialmente in grado di incidere sulla valutazione del medicinale, sotto il profilo dei rischi e dei benefìci, oppure di portare a modifiche nella somministrazione del prodotto o nella conduzione di una sperimentazione clinica in generale, anche tenendo conto di altre e concomitanti ricerche condotte in ambiti e contesti diversi e omologhi come indicato dal Regolamento UE n. 536/2014.
1. 19. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 2, lettera h), numero 3), aggiungere, in fine, le parole:, nel rispetto delle norme sul consenso informato come previste dal regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 e previa notifica pubblica dell'avvio della sperimentazione clinica, dell'inizio e della fine del periodo di arruolamento dei soggetti per la sperimentazione clinica e la conclusione della stessa, così da consentire ai pazienti di valutare le possibilità di partecipazione all'avvio di una sperimentazione.
1. 20. Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) revisione, nel rispetto della normativa europea, del sistema di notifica delle reazioni e degli eventi avversi verificatisi nel corso della sperimentazione, anche al fine di garantire una maggiore efficienza, tempestività e completezza della notifica medesima;.
1. 21. Murer, Fossati, Fontanelli.
Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) individuazione delle modalità più idonee a garantire e implementare il costante finanziamento di studi clinici indipendenti sull'uso dei farmaci, anche attraverso l'emanazione con cadenza almeno annuale dei bandi già previsti dall'articolo 48, comma 19 del decreto-legge n. 269 del 2003 per la realizzazione di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, nonché sui farmaci orfani e salvavita;.
1. 22. Fossati, Murer, Fontanelli.
Al comma 2, sopprimere la lettera n).
1. 23. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 2, lettera n), dopo le parole: al fine aggiungere le seguenti: con la seguente: di facilitarne e sostenere la realizzazione, in particolare per le sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento, anche prevedendo forme di coordinamento tra i promotori, con l'obiettivo.
1. 24. Fossati, Murer, Fontanelli.
Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le parole:, a patto che siano garantiti prezzi etici del farmaco e che il 50 per cento dei ricavi derivanti dalla commercializzazione del farmaco destinato all'istituzione pubblica di ricerca per essere reinvestito nella ricerca e nella sperimentazione di nuovi farmaci.
1. 25. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) individuazione dei criteri e delle modalità di tracciabilità e valutazione delle sperimentazioni precliniche basate su ricerche che utilizzano metodi scientifici validati nonché relativi alla valutazione retrospettiva delle stesse, finalizzati alla tutela della salute sia del volontario sano prima che del malato.
1. 26. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
1. 27. Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis: La presente legge non si applica per la professione medico sanitaria e per le cure veterinarie.
1. 28. Cova.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici).
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: territoriali con le seguenti: settoriali.
Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: territoriali con la seguente: settoriali.
2. 1. Nesci, Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Di Vita.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: territoriali con le seguenti: settoriali con competenze per aree terapeutiche
Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: territoriali con la seguente: settoriali.
2. 2. Baroni, Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Di Vita.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: AIFA con le seguenti: l'Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: L'AIFA con le seguenti: L'Istituto Superiore di Sanità;
al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sentita l'AIFA con le seguenti: sentito l'Istituto Superiore di Sanità.
al comma 14, sostituire le parole: l'AIFA con le seguenti: l'Istituto Superiore di Sanità;
2. 4. Grillo, Mantero, Nesci, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Di Vita.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'AIFA con le seguenti: l'Istituto Superiore di Sanità.
Conseguentemente al comma 14:
sopprimere le parole:, sentita l'Aifa,
sostituire la parola: interazione con la parola: coordinamento.
2. 3. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2. 5. Grillo, Nesci, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Di Vita.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
2. 6. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: minimo con la seguente: massimo.
2. 7. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente:
I presidenti del Comitato nazionale di bioetica, del Comitato nazionale di biosicurezza, biotecnologie e scienze della vita e il Responsabile dell'Unità di Bioetica dell'Istituto Superiore di Sanità sono componenti di diritto.
2. 8. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente:
I presidenti del Comitato nazionale di bioetica, del Comitato nazionale di biosicurezza, biotecnologie e scienze della vita e il Responsabile dell'Unità di Bioetica dell'Istituto Superiore di Sanità sono invitati permanenti.
2. 9. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente:
I presidenti del Comitato nazionale di bioetica e il Responsabile dell'Unità di Bioetica dell'Istituto Superiore di Sanità sono componenti di diritto.
2. 10. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente:
I presidenti del Comitato nazionale di bioetica e del Comitato nazionale di biosicurezza, biotecnologie e scienze della vita sono invitati permanenti.
2. 11. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.
Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: in situazioni di conflitto di interesse aggiungere le seguenti: dirette ed indirette.
2. 12. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.
(Votazione dell'articolo 2)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al venti per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco».
2. 013. Rondini.
ART. 3.
(Applicazione e diffusione della medicina di genere nel Sistema sanitario nazionale).
Sopprimerlo.
3. 1. Fucci.
Al comma 1, sostituire le parole: di sesso e di genere con le seguenti: tra maschio e femmina.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere le parole: «dal sesso e».
al comma 2:
lettere a), sopprimere le parole: dal sesso e;
lettera b), sopprimere le parole: di sesso e;
lettera d), sopprimere le parole: di sesso e;
al comma 3:
lettera c) sopprimere le parole: di sesso e
sopprimere la lettera e);
al comma 6, sostituire le parole: di sesso e.
3. 2. Gigli.
Al comma 1, sostituire le parole: di sesso e di genere con le seguenti: tra maschio e femmina.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere le parole: e dal genere.
al comma 2:
lettere a), sopprimere le parole: e dal genere;
lettera b), sopprimere le parole: e di genere;
lettera d), sopprimere le parole: e di genere;
al comma 3:
lettera c) sopprimere le parole: e di genere;
lettera e), sostituire le parole: ai determinanti sesso e genere con le parole: al determinante sesso;
al comma 6, sopprimere le parole: e di genere.
3. 3. Gigli.
Al comma 3, sopprimere la lettera e).
3. 4. Gigli.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento degli ordini e collegi professionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, anche mediante abrogazione della legge istitutiva di ciascun ordine, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione della natura di enti pubblici non economici ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e precisazione che gli ordini agiscono quali organi ausiliari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;
b) definizione della struttura amministrativa e organizzativa degli ordini professionali conformemente al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
c) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali su base regionale e nazionale, con riduzione del numero degli ordini professionali mediante accorpamento per area, salvaguardando all'interno di ciascun ordine la presenza di almeno un albo in ogni regione per ciascuna professione regolamentata; prevedendo in particolare:
1) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area medica e scientifica: albo dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, albo dei veterinari, albo dei farmacisti, albo dei biologi, albo dei chimici, albo dei fisici, albo degli psicologi;
2) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area infermieristica e ostetrica: albo degli infermieri; albo delle ostetriche;
3) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area tecnica: albo dei tecnici audiometristi, albo dei tecnici di laboratorio biomedico, albo dei tecnici di neurofisiopatologia, albo dei tecnici ortopedici, albo dei tecnici audioprotesisti, albo dei tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, albo degli igienisti dentali, albo dei dietisti;
4) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione e della prevenzione: albo dei fisioterapisti, albo dei logopedisti, albo degli ortottisti e assistenti di oftalmologia, albo dei podologi, albo dei tecnici della riabilitazione psichiatrica, albo dei terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, albo dei terapisti occupazionali; albo dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; albo degli assistenti sanitari;
5) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area della medicina non convenzionale: albo dei chiropratici; albo degli osteopati; albo dei naturopati;
6) l'ordine delle professioni dell'area sociosanitaria: albo degli operatori sociosanitari, albo degli assistenti sociali, albo dei di sociologi, albo degli educatori professionali;
d) prevedere che l'istituzione degli albi di cui alla lettera c) o di albi per nuove professioni è subordinata alla definizione del profilo professionale nel quale è indicato l'ambito delle competenze e delle attività di ciascuna professione e alla definizione del percorso formativo abilitante all'esercizio della professione;
e) prevedere l'accorpamento di aree qualora, a livello nazionale, il numero dei professionisti iscritti agli albi afferenti all'area non sia superiore a 200.000;
f) determinazione della tassa annuale a carico degli iscritti prevedendo una riduzione del 50 per cento, l'assoggettamento degli ordini professionali al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e al controllo della Corte dei conti, prevedendo l'obbligo d'iscrizione e del versamento della tassa annuale d'iscrizione solo per chi svolge la libera professione o è alle dipendenze di soggetti privati e prevedendo altresì un'esenzione dal pagamento della tassa annuale per chi è disoccupato;
g) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale, di semplificazione amministrativa, di tutela al libero esercizio delle libere professioni, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione culturale e di salvaguardia deontologica nell'interesse degli utenti, nonché attribuendo al sistema ordinistico specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche;
h) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione degli albi professionali presso gli ordini professionali, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mondo delle professioni e di pubblicità legale degli albi, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;
i) definizione da parte del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentiti gli ordini professionali nazionali, di standard nazionali di qualità delle prestazioni degli ordini professionali, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per i professionisti e per gli utenti, nonché di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, si avvale per garantire il rispetto degli standard;
j) riordino della funzione disciplinare degli ordini prevedendo una netta separazione tra la funzione istruttoria e la funzione giudicante e assicurando l'incompatibilità tra chi svolge le funzioni disciplinari e chi svolge le funzioni politiche e d'indirizzo ovvero chi ricopre cariche elettive negli ordini territoriali o nazionali;
k) previsione di un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in conformità al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
l) riduzione del numero dei componenti degli organi direttivi territoriali e nazionali e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, esclusivamente telematica, in modo da assicurare un'adeguata consultazione dei professionisti, sul limite ai mandati, anche non consecutivi, non superiore a due e sull'incompatibilità tra cariche elettive negli ordini territoriali e cariche elettive negli ordini nazionali; individuazione di criteri che garantiscano la rappresentanza ponderata, negli organi d'indirizzo politico-amministrativo, delle basi professionali degli ordini professionali accorpati; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo l'esclusività dell'incarico per il presidente e per chi, all'interno dell'ordine, ha la rappresentanza istituzionale di ciascuna professione rappresentata; definizione, in conformità al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, del regime d'ineleggibilità e d'incompatibilità con altre cariche istituzionali, anche elettive, in organi ed amministrazioni dello Stato, degli enti ed organismi di diritto pubblico sia nazionali sia locali, nonché degli altri enti associativi, anche privati, che siano rappresentativi del mondo professionale; previsione di una incompatibilità specifica per chi lavora nel mondo dell'istruzione professionale universitaria e della formazione continua; definizione di limiti al trattamento economico dei componenti gli organi d'indirizzo politico-amministrativo e dei vertici amministrativi degli ordini professionali; previsione di un'adeguata partecipazione alle attività degli ordini professionali da parte delle associazioni maggiormente rappresentative degli utenti, dei pazienti e dei portatori d'interesse specifici e generali;
m) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari straordinari esterni in caso di inadempienza da parte degli ordini professionali.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
4. 109. Baroni, Grillo, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 con le seguenti: In ogni regione.
Conseguentemente, al medesimo comma:
al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo:
sostituire le parole: circoscrizione geografica con la seguente: regione;
sostituire le parole: circoscrizioni geografiche con la seguente: regioni;
al capoverso Art. 5, comma 3, lettera c), sostituire la parola: circoscrizione con la seguente: regione.
4. 2. Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 con le seguenti: alle Regioni.
4. 3. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle professioni infermieristiche con le seguenti: degli infermieri e infermieri pediatrici.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
capoverso Art. 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «delle professioni infermieristiche» con le seguenti: «degli infermieri e infermieri pediatrici»;
b) alla lettera b) sostituire le parole: «delle professioni infermieristiche» con le seguenti: «degli infermieri e infermieri pediatrici»;
capoverso Art. 8, comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «delle professioni infermieristiche» con le seguenti: «degli infermieri e infermieri pediatrici»;
al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche» con le seguenti: «degli infermieri e infermieri pediatrici e Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri e infermieri pediatrici»;
al comma 11 sostituire le parole: delle professioni infermieristiche con le seguenti: degli infermieri e degli infermieri pediatrici.
4. 1. Gelmini.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, dei podologi e dei podoiatri.
Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:
Art. 9-bis. – (Profilo professionale del podologo). – 1. Il podologo è l'operatore sanitario, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, che tratta direttamente, dopo un esame obiettivo, le affezioni del piede, le alterazioni ipercheratosiche cutanee, le verruche, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, il piede doloroso, le ulcerazioni, le piaghe, le ferite, le alterazioni posturopediche. Per la cura delle affezioni podologiche egli può utilizzare farmaci topici e ricorrere a piccoli interventi chirurgici, in anestesia locale. Ai fini della prevenzione e dell'educazione sanitaria, il podologo assiste i soggetti a rischio per fasce di età e, in stretta collaborazione con il medico, i soggetti portatori di patologie sistemiche. Il podologo predispone e applica inoltre ortesi finalizzate alla terapia di patologie del piede di propria competenza. Il podologo, per le diagnosi di sua competenza, si avvale di strumenti idonei e di tecniche non invasive nonché dell'utilizzo di apparecchiature diagnostiche per immagini. Il podologo segnala al medico le sospette condizioni patologiche del paziente che richiedono un approfondimento diagnostico o terapeutico. Il podologo svolge attività nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o di libero professionista.
Art. 9-ter. – (Corso di laurea magistrale in podoiatria). – 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il corso di laurea magistrale in podoiatria. Con il medesimo decreto è stabilito il numero dei posti da mettere a concorso per la suddetta disciplina.
4. 4. Elvira Savino.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, dei podologi e dei podoiatri.
4. 5. Elvira Savino.
Al comma 1, capoverso Art. 1, secondo periodo, dopo le parole: iscritti a livello nazionale aggiungere le seguenti: o comunque inferiore ai cinquemila iscritti.
4. 6. Baroni, Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: d'intesa con.
4. 7. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il personale sanitario delle Forze Armate e di Polizia è iscritto in un apposito elenco speciale dell'Albo nazionale tenuto dalle Federazioni Nazionali delle rispettive professioni, con sede a Roma.
4. 8. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 1, sopprimere il comma 2.
4. 9. Fucci.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sopprimere le parole: d'intesa con.
4. 110. Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera a), dopo le parole: enti pubblici non economici aggiungere le seguenti: ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 10. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1 capoverso Art. 1, comma 3, lettera a), sopprimere le parole: quali organi sussidiari dello Stato.
4. 12. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera a), sostituire la parola: sussidiari con la seguente: ausiliari.
4. 11. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e»;
Conseguentemente, alla medesima lettera:
dopo le parole: «Ministero della salute» aggiungere le seguenti: «e al controllo della Corte dei conti»;
sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica».
4. 13. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) promuovono e assicurano la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell'esercizio professionale indicati nei codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; concorrono, al solo fine di garantire l'interesse pubblico, alla tutela e valorizzazione dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale delle professioni; incentivano le attività di ricerca scientifica degli iscritti, in connessione con le Associazioni professionali e le Società scientifiche.
4. 14. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera e), sostituire le parole: in armonia con i princìpi del con le seguenti: dando piena attuazione al.
4. 15. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1 capoverso Art. 1, comma 3, lettera e), sostituire la parola: armonia con la seguente: coerenza.
4. 16. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera f), sostituire la parola: partecipano con le seguenti: sono consultati in merito.
4. 17. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera h), sostituire le parole: organizzazione e valutazione con le seguenti: in assenza di conflitto d'interesse,
4. 18. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività di formazione continua e di educazione continua in medicina (ECM) sono erogate dagli ordini e coordinate con l'analisi del fabbisogno formativo delle regioni, delle aziende sanitarie e ospedaliere territoriali, delle associazioni professionali e delle società scientifiche.
4. 19. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, sostituire la lettera i), con la seguente:
i) mantengono la funzione disciplinare, in base alle rispettive competenze, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dall'articolo 8, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, sulla riforma degli ordini professionali esercitandola in base ai disposti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221;
4. 20. Rondini.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3 lettera i), secondo periodo, sostituire le parole: tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo con le seguenti: nell'albo.
4. 21. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera i), secondo periodo, dopo le parole: nominato dal Ministro della salute aggiungere le seguenti:, nonché tre rappresentanti delle associazioni rappresentative di pazienti e due dei consumatori.
4. 22. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera i), ultimo periodo, dopo le parole: I componenti degli uffici istruttori aggiungere le seguenti: non possono ricoprire cariche all'interno dei consigli direttivi e.
4. 23. Baroni, Grillo, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto degli obblighi in capo agli iscritti, derivanti dal rispetto della normativa vigente, nazionale e regionale, e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.
4. 24. Miotto, Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin.
Al comma 1, capoverso Art. 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La struttura amministrativa e organizzativa degli ordini territoriali è conforme alle disposizioni di cui decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. 25. Grillo, Baroni, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 2, alinea, sopprimere le parole:, garantendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successivi regolamenti,
4. 26. Fucci.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 2, alinea, sostituire la parola: garantendo con la seguente: favorendo.
Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso Art. 8, comma 7, sostituire le parole: con la garanzia dell'equilibrio di genere e del ricambio generazionale con le seguenti: favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale.
4. 27. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 2, lettera a), sostituire le parole da:, che, fatto salvo fino alla fine della lettera con le seguenti: degli Ordini esistenti e il Consiglio direttivo dei costituendi Ordini, oggi già Collegi, analogamente all'Ordine dei medici chirurghi, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono costituiti da sette componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della Salute, tenendo conto del processo di assorbimento delle professioni sanitarie non ordinate, è determinata la composizione finale nel Consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche; detta composizione finale dovrà garantire una rappresentanza per ciascuna Area delle professioni sanitarie non ordinate, rispettando comunque il limite massimo di 5 componenti aggiuntivi in rappresentanza della totalità delle professioni assorbite.
Conseguentemente, al medesimo comma:
a) al medesimo capoverso, comma 2, lettera b), sostituire le parole: con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo con le seguenti: analogamente, per le professioni già ordinate in Collegi le commissioni d'albo sono costituite, come stabilito alla lettera a), dai relativi componenti i Consigli Direttivi delle rispettive professioni di infermiere, di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo delle singole professioni oggi non ordinate che sono assorbite;
b) al capoverso Art. 8:
sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le Federazioni degli Ordini e dei Collegi esistenti, in analogia all'Ordine dei medici chirurghi, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatta salva la composizione attuale per il periodo transitorio».
al comma 3 con il seguente:
«3. La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 7, 8 e 9. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione Nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. La commissione di albo per la professione medica, per la professione infermieristica, per la professione ostetrica e per la professione di tecnico di radiologia medica è composta dai membri che compongono i rispettivi Comitati Centrali, afferenti specificatamente a ciascuna delle professioni ora indicate. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo delle singole professioni oggi non ordinate che verranno assorbite all'interno delle Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche; con decreto del Ministro della salute, tenendo conto del processo di assorbimento delle professioni sanitarie non ordinate, è determinata la composizione finale nel Comitato Centrale, dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché del Comitato Centrale dell'Ordine delle professioni infermieristiche; detta composizione dovrà garantire una rappresentanza per ciascuna Area delle professioni sanitarie non ordinate, rispettando comunque il limite massimo di 5 componenti aggiuntivi in rappresentanza della totalità delle professioni assorbite.
c) sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli Ordini con un solo albo e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; gli Ordini con più albi ed i rispettivi Organi in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in carica almeno per un ulteriore mandato, di 4 anni, nella loro composizione numerica attuale con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà alla fine dell'ulteriore mandato con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nella fase transitoria, fino all'emanazione dei decreti ministeriali, i consigli direttivi, nella composizione attuale, provvedono all'indirizzo, al coordinamento e all'organizzazione delle professioni da assorbire attraverso gli strumenti previsti dalla presente legge in ottemperanza alle indicazioni dei Comitati-Centrali delle proprie Federazioni.
d) sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Gli organi delle Federazioni nazionali con un solo albo, di cui all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, restano in carica fino alla fine del proprio mandato; gli Organi delle Federazioni con più albi in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in carica almeno per un ulteriore mandato, di 4 anni, nella loro composizione numerica attuale con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà alla fine dell'ulteriore mandato con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nella fase transitoria, fino all'emanazione dei decreti ministeriali, i Comitati Centrali, nella composizione attuale, provvedono all'indirizzo, al coordinamento e all'organizzazione delle professioni da assorbire attraverso gli strumenti previsti dalla presente legge ed in particolare disponendo dei poteri attribuiti dalla legge verso i consigli direttivi dei propri ordini costituiti.
4. 28. Rondini.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 3, sopprimere il primo periodo.
4. 30. Fucci.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: tre componenti fino alla fine del periodo con le seguenti: un Presidente iscritto al registro dei revisori legali, estratto a sorte, e da tre membri di cui uno supplente eletti tra gli iscritti agli albi.
4. 31. Fauttilli.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: effettivi e da un supplente fino alla fine del secondo periodo con le seguenti:, di cui due effettivi e uno supplente, scelti mediante estrazione a sorte dal Registro dei revisori legali. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti inferiore a cinquemila, il collegio dei revisori è composto da un presidente scelto mediante estrazione a sorte dal Registro dei revisori legali e da due componenti, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.
4. 29. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
4. 32. Monchiero.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 4, sostituire le parole: la metà con le seguenti: due quinti.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: un quinto.
4. 33. D'Incecco.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 4, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: un quinto.
4. 34. Miotto, Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin.
Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: anche in più sedi fino a: ospedaliere nonché con la seguente: prevedendo.
4. 35. Fossati, Murer, Fontanelli.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, prevedendo anche l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto Ministro della salute e con oneri a carico degli Ordini.
*4. 36. Fucci.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, prevedendo anche l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto Ministro della salute e con oneri a carico degli Ordini.
*4. 37. Rondini.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 5, sostituire le parole da:, prevedendo anche fino alla fine del comma con le seguenti:. «Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali, che garantiscano la terzietà di chi ne fa parte, le procedure elettorali dalla convocazione, presentazione liste, voto e scrutinio, prevedendo la possibilità di effettuare le votazioni in via telematica».
4. 38. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
*4. 39. Fucci.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
*4. 40. Rondini.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.
4. 41. Fucci.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 7, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: I componenti del Consiglio direttivo possono essere rieletti consecutivamente solo una volta. In sede di prima applicazione, chi è stato eletto per due mandati consecutivi non può essere rieletto.
Conseguentemente, al medesimo comma:
al medesimo capoverso, comma 8, sopprimere il secondo e il terzo periodo;
al capoverso Art. 8, comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: I componenti del Comitato centrale possono essere rieletti consecutivamente solo una volta. In sede di prima applicazione, chi è stato eletto per due mandati consecutivi non può essere rieletto.
4. 42. Lorefice, Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole:, il tesoriere.
4. 43. Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, primo periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante.
Conseguentemente, al medesimo comma:
al medesimo capoverso, comma 10, primo periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante;
al capoverso Art. 8:
comma 5, primo periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante;
comma 16:
primo periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante;
quarto periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante.
4. 44. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: consecutivamente.
Conseguentemente, al medesimo comma:
al medesimo capoverso, medesimo comma, terzo periodo, sopprimere la parola: consecutivi;
al capoverso Art. 8, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
al secondo periodo, sopprimere la parola: consecutivamente;
al terzo periodo, sopprimere la parola: consecutivi.
4. 45. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: due volte.
Conseguentemente, al medesimo comma:
al medesimo capoverso, medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: due mandati consecutivi con le seguenti: tre mandati consecutivi;
al capoverso Art. 8, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
al secondo periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: due volte;
al terzo periodo, sostituire le parole: due mandati consecutivi con le seguenti: tre mandati consecutivi.
4. 46. Miotto, Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: La carica di consigliere può essere ricoperta per un massimo di due mandati. Sono considerati anche i mandati svolti nella configurazione precedente degli ordini. Non possono assumere cariche all'interno dei consigli degli ordini coloro che sono collocati in quiescenza;.
4. 47. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: non più di tre volte.
4. 48. Fucci.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, sopprimere il terzo periodo.
4. 49. Fucci.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 9, dopo le parole: ha la rappresentanza aggiungere la seguente: istituzionale.
4. 50. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 3, alla rubrica, sostituire le parole: del Consiglio direttivo con le seguenti: dell'Ordine territoriale.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, alinea, sostituire le parole: Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine con le seguenti: All'Ordine territoriale.
4. 63. Baroni, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, lettera d), sopprimere le parole:, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione.
4. 51. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1 capoverso Art. 3, comma 1 lettera d), sostituire le parole: anche in riferimento alla con le seguenti: tenuto conto della.
4. 52. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, lettera d), in fine, aggiungere, in fine, parole:, sentito il parere delle Associazioni professionali e Società scientifiche.
4. 53. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1 capoverso Art. 3, comma 1 lettera e), sostituire le parole da: ragioni di spese fino al: caso di mancata con le seguenti: questioni relative all'esercizio professionale, al fine della conciliazione della vertenza e, in caso di esito negativo della.
4. 54. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, lettera g), sostituire le parole: la tassa annuale con le seguenti: il contributo volontario annuale.
Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso Art. 6, comma 1, sopprimere la lettera d).
4. 55. Grillo, Colonnese, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, lettera g), sostituire le parole: tenuto conto dello stato di occupazione con le seguenti: tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti.
4. 56. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, lettera g), dopo la parola: occupazione aggiungere le seguenti: e della situazione reddituale.
4. 57. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La tassa d'iscrizione deve essere ridotta e limitata alla copertura delle sole spese di gestione connesse alle tenuta degli albi. È garantito l'esonero dal versamento per coloro che non svolgono attività lavorativa. I proventi derivanti dal versamento delle quote degli iscritti non possono essere utilizzati per la costituzione di organismi di formazione e consulenza o di fondazioni.
4. 58. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) esercitare la funzione disciplinare di cui all'articolo 1 comma 2 lettera i), ed all'articolo 2 comma 2-bis e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari divenuti operanti nei confronti di tutti gli iscritti negli albi e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;.
4. 59. Rondini.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 2, lettera c), sopprimere le parole: adottare e.
4. 60. Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 2, sopprimere la lettera d).
4. 61. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 2, capoverso Art. 3, lettera d), dopo le parole: come individuate aggiungere le seguenti: dalla legge o.
4. 62. Rondini.
Al comma 1, capoverso ART. 4, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e uno individuato dal Ministro della salute.
4. 64. Fauttilli.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, dopo le parole: al rispettivo albo aggiungere le seguenti:, così come anche per l'utilizzo della denominazione relativa alla rispettiva qualifica professionale.
4. 65. Gelmini.
Al comma 1, capoverso Art. 5, sopprimere il comma 3.
*4. 66. Lenzi.
Al comma 1, capoverso Art. 5, sopprimere il comma 3.
*4. 67. Rondini.
Al comma 1, capoverso Art. 5, sopprimere il comma 3.
*4. 68. Monchiero.
Al comma 1, capoverso Art. 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ciascun ordine disciplina nei propri albi le procedure per il trasferimento dei propri iscritti.
4. 69. Rondini.
Al comma 1, capoverso Art. 5, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Non può essere iscritto all'albo chi sia collocato in quiescenza e non eserciti più la professione. L'iscritto all'albo che dimostri di essere disoccupato è esentato dal pagamento della tassa d'iscrizione.
4. 70. Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1 capoverso Art. 6, comma 1, lettera d) dopo le parole: dei contributi previsti dal presente decreto aggiungere le seguenti:, fatti salvi i casi di accertata disoccupazione.
4. 71. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.
Al comma 1, capoverso Art. 6, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f) di condanna definitiva per i medici veterinari per i reati di cui al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale nonché per la violazione dell'articolo 727 del codice penale e dell'articolo del 348 codice penale.
4. 72. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.
Al comma 1, capoverso Art. 6, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, accertata dall'Ordine la irreperibilità del sanitario.
4. 73. Rondini.
Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, sostituire la parola: indirizzo con la seguente: promozione.
4. 75. Rondini.
Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, sostituire le parole da: e di supporto fino a: ove costituite, con le seguenti: degli Ordini territoriali.
4. 74. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La verifica dei titoli abilitanti è affidata in via esclusiva all'Ordine competente.
4. 76. Rondini.
Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sostituire le parole da: emanano fino alla fine del capoverso con le seguenti: approntano e promuovono il Codice deontologico approvato nei rispettivi Consigli nazionali dai consiglieri presidenti di Ordine che rappresentino almeno due terzi degli iscritti a livello nazionale e riferito a tutti gli iscritti agli ordini territoriali che vi aderiscono con delibera dei rispettivi Consigli Direttivi, definendo le aree condivise tra le diverse professioni, con particolare riferimento alle attività svolte da équipe multiprofessionali in cui le relative responsabilità siano chiaramente identificate ed eticamente fondate.
4. 77. Rondini.
Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: tre quarti.
4. 78. Fucci.
Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il codice deontologico è adottato previa consultazione con le associazioni rappresentative dei pazienti e dei consumatori ed è sottoposto all'approvazione del Ministero della salute che ne verifica la conformità alla legislazione vigente.
4. 79. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La struttura amministrativa e organizzativa delle Federazioni nazionali degli ordini professionali è conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. 81. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 8, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il collegio dei revisori è composto da tre componenti, di cui due effettivi e uno supplente, scelti mediante estrazione a sorte dal registro dell'elenco dei revisori legali della regione Lazio.
4. 82. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.
Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: I rappresentanti di albo eletti con le seguenti: Nove componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo.
4. 83. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 4, sopprimere il secondo periodo.
4. 84. Rondini.
Al comma 1, capoverso Art. 8, al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché da tre rappresentanti delle associazioni rappresentative di pazienti e due dei consumatori.
4. 85. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, il tesoriere.
4. 86. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 5, primo periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 16:
primo periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante;
quarto periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante.
4. 87. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 5, sopprimere il terzo periodo.
4. 88. Fucci.
Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 6, dopo le parole: ha la rappresentanza aggiungere la seguente: istituzionale.
4. 89. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.
4. 90. Fucci.
Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 11, sostituire le parole: dello statuto e delle loro con la seguente: delle.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 6;
al comma 7, sopprimere le parole: e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6;
al comma 8, sopprimere le parole: e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6;
4. 104. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 11, sostituire le parole: dello statuto e delle loro con la seguente: delle.
4. 91. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 8, sopprimere il comma 13.
4. 95. Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 8, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui all'articolo 5 sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti Ordini, e relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
4. 92. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.
Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 14, alinea, sostituire le parole: Al Comitato centrale di ciascuna Federazione con le seguenti: Alla Federazione nazionale.
4. 93. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 14, lettera a), sostituire le parole: predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e con le seguenti: aggiornare e pubblicare.
4. 94. Rondini.
Sopprimere i commi 3 e 4.
4. 96. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 3, sopprimere le parole:; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.
Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le parole:; il loro rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.
4. 97. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 5, lettera a), sostituire le parole da:, il regime delle incompatibilità fino a: il limite dei mandati con le seguenti: e il regime delle incompatibilità.
4. 100. Rondini.
Al comma 5, lettera a), dopo le parole: il regime delle incompatibilità aggiungere le seguenti: ulteriori rispetto a quelle già disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. 98. Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 5, lettera a), dopo le parole: il limite aggiungere le seguenti: di due anni.
4. 99. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole: per l'applicazione degli atti sostitutivi o.
4. 101. Rondini.
Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: in conformità alle norme che disciplinano la contabilità di Stato e degli enti pubblici.
4. 102. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole: indirizzo e.
4. 103. Rondini.
Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: degli con le seguenti: dei propri.
4. 105. Rondini.
Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).
4. 106. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 6, sopprimere la lettera c).
4. 107. Rondini.
Al comma 6, lettera d), sostituire le parole: degli uffici con le seguenti: dei propri uffici.
4. 108. Rondini.
Al comma 9, aggiungere la seguente lettera:
d) nel caso in cui il numero degli iscritti a uno degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sia uguale o superiore a quarantamila unità, con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si istituisce il relativo Ordine indipendente, in aggiunta a quelli individuati al comma 1, che assume la denominazione corrispondente alla professione svolta, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e senza che da ciò possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 80. Gigli.
(Votazione dell'articolo 4)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Individuazione della figura del massoterapista).
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è individuata, nell'area della riabilitazione, la figura del massoterapista, che assorbe le figure dei massofisioterapisti, dei massaggiatori ciechi e dei terapisti della riabilitazione, nonché la figura del massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Con il medesimo accordo sono definiti le attività proprie della figura del massoterapista, la formazione richiesta, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.
2. La figura del massoterapista non rientra nell'ambito delle professioni sanitarie individuate sulla base della procedura di cui all'articolo 5 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge.
3. Dalla data di data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati la legge 19 maggio 1971, n. 403, il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12 aprile 1974, l'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché le disposizioni di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
4. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli per l'esercizio delle attività di cui al comma 2 sono soppressi a decorrere dal raggiungimento dell'accordo di cui al comma 1. È garantita la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo, dei soli corsi già autorizzati e avviati alla data del raggiungimento dell'accordo di cui al comma 1.
5. Le figure richiamate dalle disposizioni abrogate dal comma 3 sono a esaurimento e i titolari possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.
6. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002, si applicano anche ai massofisioterapisti i cui titoli siano stati conseguiti dopo il 17 marzo 1999 e alla figura del massoterapista individuata attraverso l'accordo di cui al comma 1.
4. 01. Cova.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Individuazione della figura del massoterapista).
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1o febbraio 2006 n. 43, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è individuata, nell'area della riabilitazione, la figura del massoterapista che assorbe le figure dei massofisioterapisti, dei massaggiatori ciechi e dei terapisti della riabilitazione, nonché la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. Con il medesimo accordo sono definiti le attività, la formazione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti alla figura del massoterapista.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403 «Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi»; Decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità «Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione», articolo 5 della legge 30 marzo 1971 n. 118 «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», nonché le disposizioni di cui al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, concernenti la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.
3. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui al comma 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo, dei soli corsi già regolarmente autorizzati ed avviati entro la data di stipula dell'accordo di cui al comma 1.
4. I titoli di cui al comma 2 sono ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.
5. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, alla figura del massoterapista individuata dall'Accordo di cui al comma 1.
4. 02. Scopelliti, Garofalo.
ART. 5.
(Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie).
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: il riconoscimento dei titoli equipollenti aggiungere: e il riconoscimento delle mansioni e degli ambiti di esercizio della professione.
5. 1. Gregori, Brignone, Marcon.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire il periodo: e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, con il seguente: acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e subordinatamente al parere del Consiglio superiore di sanità.
5. 2. Catanoso.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , riconoscendo i titoli equipollenti, uniformando la formazione come previsto dal comma 4, nonché le funzioni e mansioni.
5. 3. Gregori, Brignone, Marcon.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo che i predetti profili professionali afferiscono ai rispettivi Ordini di appartenenza, ove previsti.
5. 5. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Al fine di garantire i livelli occupazionali già in essere alla data di entrata in vigore, relativi ai profili professionali di cui al comma 5, l'accordo di cui al comma 4 garantisce, altresì, che la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli stessi, devono essere svolti in strutture pubbliche e a titolo gratuito.
5. 6. Gregori, Brignone, Marcon.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i corsi di formazione per titoli inferiori alle professioni di cui al comma 5, sono soppressi.
5. 7. Gregori, Brignone, Marcon.
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Modifica dell'articolo 5 della legge 1o febbraio 2006, n. 43).
Al comma 1, capoverso « Art. 5», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al comma 2, sostituire la parola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.
al comma 4, sostituire la parola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.
alla rubrica, sostituire la parola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.
6. 1. Catanoso.
Al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in caso di valutazione positiva con le parole: previo parere positivo di una commissione tecnico-scientifica costituita ad hoc dal Consiglio Superiore di Sanità.
Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere le parole: previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità.
6. 4. Gigli.
Al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 2, sostituire le parole: previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, con le parole: subordinatamente al parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità.
6. 5. Catanoso.
Al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 2, dopo le parole: parere tecnico-scientifico, aggiungere le parole: vincolante.
6. 6. Fossati, Murer, Fontanelli.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
2. All'articolo 6, comma 4, della Legge 1o febbraio 2006, n. 43, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «c) Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche, o Laurea specialistica appartenente alle classi delle professioni sanitarie ovvero titolo equipollente».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: Modifica dell'articolo 5 con le seguenti: Modifiche agli articoli 5 e 6.
6. 7. Gelmini.
Al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: del Consiglio superiore di sanità, con le parole: subordinatamente al parere del Consiglio superiore di sanità.
6. 8. Catanoso.
(Votazione dell'articolo 6)
ART. 7.
(Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico).
Al comma 1, sostituire le parole da: per l'istituzione della quali fino alla fine del comma, con le seguenti: la cui istituzione è subordinata al parere tecnico scientifico della commissione costituita ad hoc dal Consiglio Superiore di Sanità.
7. 1. Gigli.
Al comma 1, sostituire la parola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.
7. 2. Catanoso.
Al comma 1, dopo la parola: le professioni aggiungere: tecnico-sanitarie.
Conseguentemente,
al comma 2, primo periodo, dopo la parola: professioni aggiungere la seguente: tecnico-sanitarie.
alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.
7. 3. Catanoso.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del Consiglio superiore di sanità, con il seguente: subordinatamente al parere del Consiglio superiore di sanità.
7. 5. Catanoso.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro degli Osteopati. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea o titoli equipollenti, definiti con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il laureato in osteopatia ha il titolo di dottore in osteopatia ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista nel campo del diritto alla salute in ambito della medicina non convenzionale, ai sensi della normativa vigente.
7. 6. Rondini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. È istituito senza nuovi oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e della professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione tecnico-sanitaria di osteopata e di chiropratico.
7. 7. Catanoso.
(Votazione dell'articolo 7)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successiva modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Per i posti relativi al profilo professionale di infermiere negli Educandati e/o Convitti Statali il requisito culturale di accesso, già previsto nella laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere ricomprende indistintamente sia la laurea in scienze infermieristiche di cure generali, sia la di laurea in scienze infermieristiche pediatriche.»
7. 01. Attaguile, Rondini.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Professione sanitaria di odontotecnico).
1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è compresa la professione dell'odontotecnico. Per l'esercizio della professione sanitaria di odontotecnico è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell'odontotecnico.
2. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, Università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio Universitario nazionale e del Consiglio Superiore di Sanità, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in odontotecnica.
3. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di odontotecnico. Possono iscriversi all'albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in odontotecnica, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.
4. Alla legge 23 giugno 1927, n. 1264, e al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, le parole: «dell'odontotecnico», ovunque ricorrano, sono soppresse.
7. 02. Rondini.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Individuazione della figura del massoterapista).
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1o febbraio 2006 n. 43, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è individuata, nell'area della riabilitazione, la figura del massoterapista che assorbe le figure dei massofisioterapisti, dei massaggiatori ciechi e dei terapisti della riabilitazione, nonché la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. Con il medesimo accordo sono definite le attività, la formazione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti alla figura del massoterapista.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 «Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi»; Decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità «Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione», articolo 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118 «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili, nonché le disposizioni di cui al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, concernenti la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».
3. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui al comma 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo, dei soli corsi già regolarmente autorizzati e avviati entro la data di stipula dell'accordo di cui al comma 1.
4. I titoli di cui al comma 2 sono ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.
5. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, alla figura del massoterapista individuata dall'Accordo di cui al comma 1.
7. 03. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le figure di massofisioterapista, di terapista della riabilitazione e di massaggiatore sportivo. Dalla medesima data sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403 «Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi», Decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità «Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione», articolo 5 della legge 30 marzo 1971 n. 118 «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 1971 n. 1099 «, tutela sanitaria delle attività sportive» limitatamente alla frase «corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403, a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato, decreto 5 luglio 1975 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione «Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì soppressa la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
3. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui ai commi 1 e 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo o continuazione dei soli corsi già regolarmente autorizzati ed avviati entro la data di entrata in vigore della presente legge.
4. I titoli di cui ai commi 1 e 2 sono collocati ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.
5. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le attività e la formazione del nuovo profilo di operatore di interesse sanitario per l'area della riabilitazione, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 1o febbraio 2006 n. 43.
6. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999.
7. 04. Rondini.
Aggiungere il seguente articolo:
Art. 7-bis.
(Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie del massiofisioterapista e massaggiatore sportivo).
1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni del massiofisioterapista e del massaggiatore sportivo, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni del massiofisioterapista e del massaggiatore sportivo, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione in massiofisioterapia e massaggiatore sportivo nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.
7. 05. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.
ART. 8.
(Ordinamento delle professioni di chimico e fisico).
(Votazione dell'articolo 8)
ART. 9.
(Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo).
Al comma 2, capoverso Art. 46, comma 1, dopo le parole: Ordine nazionale dei biologi aggiungere le seguenti: di categoria A.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'esercizio della professione sanitaria deve riguardare esclusivamente i Biologi con Laurea Magistrale in possesso dei requisiti previsti per l'accesso come da decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
9. 2. Piccione.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: sentito con le seguenti: d'intesa con.
9. 3. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.
Al comma 5, lettera b), capoverso comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: in più sedi fino alla fine del capoverso, con le seguenti: in modalità telematica, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità e sicurezza. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il seggio elettorale è composto da cinque componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quarto degli iscritti.
9. 4. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
(Votazione dell'articolo 9)
ART. 10.
(Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici).
(Votazione dell'articolo 10)
ART. 11.
(Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24).
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,» sono soppresse.
*11. 1. Scopelliti, Garofalo.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,» sono soppresse.
*11. 2. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 13, comma 1, primo periodo, le parole: «entro dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».
11. 5. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
11. 4. Nesci, Baroni, Grillo, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Dall'Osso, Di Vita.
(Votazione dell'articolo 11)
ART. 12.
(Esercizio abusivo della professione sanitaria).
Al comma 1, capoverso Art. 348, primo comma, dopo le parole: Chiunque abusivamente esercita una professione aggiungere le seguenti: o un'arte ausiliaria;
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, sostituire il secondo comma con il seguente:
«La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e la trasmissione al competente Ordine per l'interdizione da tre a cinque anni dalla professione.»
sopprimere il comma 5.
12. 4. Rondini.
Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:
«Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria la pena è della reclusione da tre a dieci anni.».
12. 1. Lenzi, Ferranti, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.
Sopprimere il comma 8.
12. 2. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9. Per garantire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria anche agli esercenti la professione infermieristica, si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto riguarda le strutture in cui poter esercitare la libera professione intramuraria, data la caratteristica assistenziale anche extraospedaliera dell'attività infermieristica, si considera struttura idonea allo svolgimento anche il domicilio del paziente ovvero in subordine l'ambulatorio infermieristico territoriale o la farmacia secondo l'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Il professionista a cui sia richiesta la prestazione libero professionale intramuraria dovrà informare l'azienda di appartenenza e, previa autorizzazione della stessa, espletare tutte le attività di garanzia di trasparenza previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto attiene alla quota di spettanza del professionista e dell'azienda sanitaria di appartenenza, con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le rappresentanze sindacali e professionali della categoria, sono stabilite le tariffe spettanti e le modalità di loro acquisizione.
12. 3. Gelmini.
(Votazione dell'articolo 12)
ART. 13.
(Modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376).
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. I componenti della Commissione non devono essere Presidenti di federazioni sportive e mediche o membri del consiglio federale di Federazioni Sportive negli ultimi dieci anni e non devono avere legami di consulenza o dipendenza con aziende farmaceutiche o aziende che commercializzano prodotti integratori».
13. 2. Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
(Votazione dell'articolo 13)
Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza, di prevenzione della corruzione, di tracciabilità e di appalti nel servizio sanitario nazionale).
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, lettera d), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;
b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «14»;
c) all'articolo 47, comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
d) all'articolo 47, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 3, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione, specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione.
2. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «con deleghe gestionali dirette» sono soppresse;
b) dopo le parole: «assimilabili», sono inserite le seguenti: «direttore generale e componente».
13. 01. Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza sulla dirigenza sanitaria dell'ANAC).
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1 lettera d) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;
b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «15» è sostituita con la seguente: «14»;
c) all'articolo 47, comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
d) all'articolo 47, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 3, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».
13. 02. Lorefice, Nesci, Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasparenza e di tracciabilità nella sanità).
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1 lettera d) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;
b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «15» è sostituita con la seguente: «14».
2. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».
13. 03. Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione in sanità).
1. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «con deleghe gestionali dirette» sono soppresse;
b) dopo le parole: «assimilabili», sono inserite le seguenti: «direttore generale e componente».
13. 04. Baroni, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
ART. 14.
(Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semi-residenziali).
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente numero con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri.
Conseguentemente, dopo il capoverso numero 11-sexies, aggiungere il seguente:
11-septies. L'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di animali ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private.
14. 1. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.
(Votazione dell'articolo 14)
Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
Art. 14-bis.
(Anagrafe degli equidi e disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nell'ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi).
1. Il comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, è abrogato.
2. Il Ministero della salute, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata del Ministero della salute di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure tecnico-operative ai fini della cooperazione applicativa tra la banca dati di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e i sistemi informativi dell'Associazione italiana allevatori (AIA) concernenti l'anagrafe degli equidi.
3. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere per i fantini e per gli equidi, in conformità alle previsioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
4. Le manifestazioni di cui al comma 3 devono essere autorizzate previa acquisizione del parere favorevole all'unanimità dei membri della commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141,141-bis e 142 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, integrata da un medico veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico formato attraverso uno specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – gestione ex ASSI e CONI-FISE, inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi siti internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere pubblici i requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi. La Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dal decreto di cui al comma 7 del presente articolo, ed esprime il parere anche sulla base della relazione tecnica concernente le caratteristiche dell'impianto e del fondo fornita dal comitato organizzatore.
5. Sono escluse dal campo di applicazione dei commi 3, 4 e 6 le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dagli enti tecnici che svolgono le funzioni precedentemente attribuite all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione equestre internazionale (FEI) e dalle associazioni da queste riconosciute nonché da associazioni o enti riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle previste dai commi 3, 4 e 6. È vietato utilizzare per le manifestazioni di cui al comma 3 equidi di età inferiore ai quattro anni e superiori ai 15 anni di età, equidi Purosangue Razza Inglese.
6. È vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 3 di fantini e cavalieri che hanno riportato condanne con sentenze passate in giudicato per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e per i reati di cui all'articolo 727 del medesimo codice. È altresì vietata, per tre anni, la partecipazione dei fantini e dei cavalieri che hanno riportato sanzioni disciplinari per l'uso di sostanze stupefacenti o dopanti e che, sulla base di un preventivo controllo a campione, da effettuare nelle quattro ore precedenti alla manifestazione, sono risultati positivi all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o dopanti. Gli organizzatori sono direttamente responsabili dell'applicazione del presente comma.
7. In caso di violazione di quanto disposto dal comma 3 fermo restando quanto previsto dall'articolo 544-ter del codice penale si applica a carico dell'organizzatore della manifestazione la sanzione amministrativa da euro 25.000 ad euro 75.000, ed è sempre disposta l'interruzione urgente della manifestazione da parte del Ministero della salute con propria ordinanza la cui violazione comporta la violazione dell'articolo 650 del codice penale.
8. I fantini che corrono in violazione di quanto disposto dal comma 3 fermo restando quanto previsto dall'articolo 544-ter del codice penale soggiacciono alla sanzione amministrativa da 25.000 euro a 90.000 euro. È sempre disposta la confisca del cavallo utilizzato, anche se di proprietà di terzi.
9. Il comitato organizzatore che viola quanto disposto dal comma 4 salvo che il fatto non costituisca reato soggiace alla sanzione amministrativa da 75.000 a 450.000 euro. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'organizzazione di tali manifestazioni.
10. I membri della Commissione che rilasciano parere favorevole in violazione di quanto disposto dal comma 4 soggiacciono alla sanzione amministrativa da 25.000 euro a 75.000 euro ed alla misura accessoria della sospensione dell'attività di membro di Commissione. In caso di recidiva è disposta l'interdizione da membro della Commissione in qualunque manifestazione.
11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni di cui al comma 3.
14. 01. Fossati, Murer, Fontanelli, Duranti.
Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
Art. 14-bis.
(Delega al Governo in materia di tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati).
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le procedure e secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una disciplina organica in materia di tutela dell'incolumità personale relativamente alle aggressioni dei cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche e bocconi avvelenati ai fini della salvaguardia dell'incolumità delle persone e degli animali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione di misure idonee per la detenzione di un cane, ad eccezione dei cani guida per non vedenti, dei cani di supporto a persone diversamente abili e in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e ai Vigili del fuoco durante l'espletamento delle proprie funzioni, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose e del benessere degli animali;
b) individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali;
c) individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di non incorrere in condotte penalmente rilevanti, in particolare, forme di addestramento violente e operazioni di selezione per esaltarne l'aggressività, nonché l'utilizzo di strumenti atti a determinare dolori o sofferenze all'animale;
d) previsione di misure per una corretta detenzione del cane al fine di assicurarne condizioni di benessere nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici;
e) previsione del divieto di vendita, esposizione anche ai fini di vendita e commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici effettuati in violazione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 201;
f) individuazione delle condizioni di vendita dei cani e dei gatti nel rispetto dei bisogni etologici e di commercializzazione degli animali da compagnia tramite internet;
g) individuazione di modalità per l'istituzione da parte dei comuni, congiuntamente con le Aziende sanitarie locali e le associazioni di protezione degli animali, di percorsi formativi per i proprietari di cani;
h) definizione di modalità e misure adeguate per un maggiore controllo dell'uso improprio di sostanze tossiche e nocive compresi vetri, plastiche, metalli o materiale esplodente che possono causare intossicazioni o lesioni o morte al soggetto che le ingerisce, a tutela dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente;
i) individuazione di prescrizioni sia per i responsabili degli animali deceduti a causa di esche e bocconi avvelenati ai fini della segnalazione alle autorità competenti, sia per le imprese specializzate nelle operazioni di derattizzazione e disinfestazione;
l) previsione della possibilità di effettuare operazioni di derattizzazione, previa autorizzazione del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche, quando particolarmente minacciate da ratti certificate da Istituti pubblici con pubblicazione online dei dati almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni. Queste ultime devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e le esche devono essere racchiuse in appositi e idonei contenitori;
m) individuazione dei compiti in capo al medico veterinario e agli istituti zooprofilattici sperimentali in caso di sintomatologia conclamata di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica o di rinvenimento di esche o bocconi avvelenati o comunque di sostanze dannose per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte anche dei Comuni fra i quali l'interdizione dell'accesso alla risorse ambientali nell'area interessata dai casi suddetti per una superficie di almeno tre chilometri quadrati per un periodo di almeno sei mesi;
n) previsione dell'attivazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo di un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi ai fini del monitoraggio, della prevenzione e della repressione degli episodi di avvelenamento;
o) individuazione di modalità per la produzione e per l'etichettatura di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi ad uso domestico, civile e agricolo, per i titolari di presidi medico-chirurgici e i produttori di prodotti fitosanitari;
p) tenuto conto della legge 189 del 2004 e degli articoli 544-bis, 544-ter e 674 del codice penale in caso di detenzione, fabbricazione, uso, getto o di somministrazione di esche o bocconi avvelenati, previsione dell'apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione del presente articolo;
q) individuazione dei criteri per la gestione del servizio di cattura e mantenimento dei cani e dei gatti che tengano conto della loro natura di esseri senzienti e dei livelli di tutela che i Comuni devono assicurare per l'identificazione dei cani non di proprietà rinvenuti sul proprio territorio e dei gatti liberi o di colonia felina;
r) individuazione di criteri per il trasporto di animali di affezione che evitino stress nel rispetto della legislazione vigente;
s) previsione per le strutture adibite al ricovero di cani e gatti di:
numero massimo di animali presenti pari a 200;
possesso di autorizzazione sanitaria e presenza di un medico veterinario in qualità di responsabile sanitario;
accesso alla struttura e presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla normativa regionale vigente;
apertura al pubblico e attività che favoriscano le adozioni;
procedure per la celere restituzione dell'animale ritrovato al proprietario;
t) esplicitazione di obblighi per i Comuni e Servizi veterinari pubblici in materia di appalti, sterilizzazioni, controlli e benessere animale;
u) qualifica di allevatore di cani o gatti per chiunque faccia riprodurre o cede a titolo oneroso uno o più animali familiari ed è quindi imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
v) previsione del potere sostitutivo del Prefetto nei confronti dei Comuni inadempienti in materia di randagismo.
2. Ai fini del presente articolo e per le norme a tutela degli animali, i medici veterinari pubblici che svolgono attività di controllo nell'ambito della tutela del benessere animale e dei reati in danno agli animali rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Le Forze di Polizia accedono alle anagrafi pubbliche degli animali e ai sistemi di tracciabilità Traces e Sintesi nell'espletamento dei loro compiti di Polizia giudiziaria;
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
14. 02. Murer, Fossati, Fontanelli, Duranti.
Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di Anagrafe degli equidi).
1. Il comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, è abrogato.
2. Il Ministero della salute, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata del Ministero della salute di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437.
3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure tecnico-operative ai fini della cooperazione applicativa tra la banca dati di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e i sistemi informativi dell'Associazione italiana allevatori (AIA) concernenti l'anagrafe degli equidi.
14. 03. Fossati, Murer, Fontanelli.
ART. 15.
(Disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari).
Sopprimerlo.
*15. 1. Gigli.
Sopprimerlo.
*15. 2. Grillo, Mantero, Lorefice, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, sostituire le parole da: attuative fino a: inserimento con le seguenti: per l'attività.
15. 3. Gigli.
Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le modalità attuative di cui al periodo precedente diventano operative dopo approvazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione responsabile della formazione dei medici in formazione specialistica interessati dall'accordo. L'attività prevista dagli accordi ha finalità esclusivamente di tipo didattico, non porta alla sostituzione di personale specialistico con personale in formazione e non può dar luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi.
15. 4. Gigli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La rotazione del medico in formazione specialistica dell'interno delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa resta di esclusiva responsabilità del Consiglio dei docenti della Scuola di specializzazione.
15. 5. Gigli.
Sopprimere il comma 2.
15. 6. Monchiero.
Al comma 2, capoverso Art. 39-ter, comma 1, dopo le parole: e con il Ministro dell'Interno, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
15. 7. Murer, Fossati, Fontanelli.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le risorse destinate alle finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ai fini del finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici sono incrementate di 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
15. 8. Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Baroni, Dall'Osso, Di Vita.
(Votazione dell'articolo 15)
ART. 16.
(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie).
Sopprimerlo.
*16. 1. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Sopprimerlo
*16. 2. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.
Sopprimerlo.
*16. 3. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.
Sopprimere il comma 1.
**16. 4. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.
Sopprimere il comma 1.
**16. 5. Monchiero.
L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
Art. 13.
(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie e disposizioni in tema di concorso straordinario farmacie).
Al comma 1, capoverso Art. 102, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: eccettuato l'esercizio della farmacia;
Conseguentemente,
al medesimo capoverso,
medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: abilitati alla prescrizione di medicinali con le seguenti: cui sia consentito prescrivere prestazioni o medicinali sia su ricetta bianca e sia su ricetta a carico del Servizio Sanitario Nazionale e;
comma 2:
sostituire le parole: abilitati alla prescrizione di medicinali con le seguenti: cui sia consentito prescrivere prestazioni o medicinali sia su ricetta bianca e sia su ricetta a carico del Servizio Sanitario Nazionale e;
aggiungere, in fine, le parole: e l'ordine professionale di appartenenza ne dispone la radiazione dall'Albo;
al comma 2, capoverso comma 4, dopo le parole: dall'articolo 11 della presente legge, aggiungere le seguenti: in caso di assenza di soci,;
sopprimere il comma 3.
16. 6. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, capoverso Art. 102, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini del presente comma si applicano le limitazioni disciplinate dalle vigenti normative in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi tra le attività libero professionali e commerciali.
16. 7. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.
Al comma 1, capoverso Art. 102, comma 2, dopo le parole: con farmacisti aggiungere le seguenti: o con i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362
Conseguentemente sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è abrogato;
b) al comma 9,
1) le parole: «qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «qualora si verifichino le situazioni di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 8».
2) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
3. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1994, n. 298 è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.
16. 50. Scopelliti, Garofalo.
Sopprimere il comma 3.
16. 8. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.
(Votazione dell'articolo 16)
Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie).
1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica e delle altre professioni sanitarie.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 1 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
16. 02. Gigli.
Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie).
1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 1 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
*16. 01. Gigli.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie).
1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 1 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
*16. 03. Rondini.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie).
1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 1 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
*16. 04. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche).
1. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1994, n. 298 è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.
16. 05. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. I farmacisti, che hanno conseguito titoli accademici in ambito dietetico e nutrizionale, possono elaborare diete qualora abbiano finalità salutari e non terapeutiche, nonché curare l'attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche.
16. 06. Fucci.
ART. 17.
(Dirigenza sanitaria del Ministero della salute).
Sopprimerlo.
17. 1. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in un unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute con le seguenti: in apposita sezione del ruolo della dirigenza previsto dall'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
terzo periodo, sopprimere le parole: e fermo restando quanto previsto dal comma 4;
sopprimere il quarto periodo;
al comma 2, sostituire le parole da: nei limiti delle dotazioni organiche fino alla fine dell'articolo, con le seguenti:, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati nella sezione del ruolo dirigenziale di cui al comma lei princìpi generali in materia di incarichi conferibili nonché i casi in cui i titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari siano equiparabili ai titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale.
3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, anche in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono attribuiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
17. 2. Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.
Conseguentemente,
al comma 3, secondo periodo sostituire le parole da: Fermo restando fino a: ai sensi del comma 2, con le seguenti: Gli incarichi;
sopprimere i commi 4 e 5.
17. 3. Nesci, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.
Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le procedure per il conferimento degli incarichi di cui al periodo precedente, sono ispirate ai principi di massima trasparenza.
17. 4. Fossati, Murer, Fontanelli.
(Votazione dell'articolo 17)
ART. 18.
(Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome).
(Votazione dell'articolo 18)