Relatore: Giampaolo GALLI.
N. 1.
Seduta del 31 luglio 2017
ART. 1.
Al comma 1, dopo le parole: Sardegna e Sicilia inserire le seguenti: nonché nei comuni rientranti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Conseguentemente, al comma 16, primo periodo:
sostituire le parole: fino a 1.250 milioni di euro con le seguenti: fino a 1.350 milioni di euro
sostituire le parole: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 66 milioni di euro per l'anno 2017; 310 milioni di euro per l'anno
2018; 482 milioni di euro per l'anno 2019; 328,5 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 13. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.
Al comma 1, dopo le parole: Sardegna e Sicilia inserire le seguenti: nonché nei comuni rientranti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
1. 14. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.
Al comma 1, dopo le parole: da parte di giovani imprenditori, inserire le seguenti: e di imprese femminili.
1. 100. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: di età compresa tra i 18 ed i 35 anni con la parola: maggiorenni.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure a favore degli imprenditori nel Mezzogiorno denominata Resto nel Sud.
1. 15. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 35 anni con le seguenti: 45 anni.
1. 1. Labriola, Palese.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 35 anni con le seguenti: 40 anni.
*1. 21. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 35 anni con le seguenti: 40 anni.
*1. 27. Marcon, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: vi trasferiscano con le seguenti: vi ritrasferiscano.
1. 22. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'istruttoria di cui al presente comma può altresì provvedere, nei termini e con le modalità di cui al precedente periodo, qualunque persona giuridica avente per oggetto sociale, da almeno tre anni, l'espletamento di servizi di consulenza in materia di finanziamenti. All'onere sostenuto da tali soggetti si provvede nel limite massimo dell'uno per cento del finanziamento concesso a valere sul contributo di cui al comma 8, lettera a).
1. 16. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: per tutta la durata del finanziamento, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e per i cinque anni successivi al termine di esso.
Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: e rispetti le prescrizioni di cui al secondo periodo del comma 6.
1. 17. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.
Al comma 7, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 50.000, con le seguenti: 60.000.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
sostituire le parole: 50.000, con le seguenti: 60.000.
sostituire le parole: 200 mila euro, con le seguenti: 300 mila euro.
1. 11. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Le agevolazioni concedibili ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti de minimis di cui al presente articolo sono così articolate:
a) 35 per cento sotto forma di contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, erogato da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione delle agevolazioni, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9.
1. 23. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Al comma 9, lettera a), sopprimere le parole da: corrisposto fino a: finanziamento.
1. 24. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Al comma 10, primo periodo, dopo parole: nei settori dell'artigianato inserire le seguenti: del commercio, e al secondo periodo sopprimere le parole da: e del commercio fino al fine del periodo.
1. 8. Allasia, Saltamartini, Castiello, Pagano, Attaguile.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da:, dell'industria fino alla fine del comma, con le seguenti: e dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi, le attività commerciali, le attività turistiche incluse l'intermediazione di servizi turistici e la nautica da diporto e le attività libero professionali.
1. 29. Marcon, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Al comma 10, dopo le parole: dell'artigianato, dell'industria, inserire le seguenti: della ricerca e sviluppo e.
1. 101. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: della pesca e dell'acquacoltura.
1. 19. Cristian Iannuzzi.
Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: servizi turistici inserire le seguenti:, nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio e le attività libero professionali;
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 12. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: servizi turistici inserire le seguenti:, ricettivi e alberghieri.
1. 20. Cristian Iannuzzi.
Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i progetti di ricambio generazionale nelle piccole e medie imprese.
1. 102. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: I finanziamenti con le seguenti: Le agevolazioni.
1. 25. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: ai finanziamenti con le seguenti: alle agevolazioni.
1. 26. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Al comma 12-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in caso contrario lo stesso è obbligato alla restituzione delle somme eventualmente percepite.
1. 103. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: dei finanziamenti con le seguenti: delle agevolazioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole da: e al conferimento fino alla fine del periodo.
1. 30. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Al comma 14, primo periodo, sopprimere le parole: nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia.
1. 31. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. I soggetti riceventi i finanziamenti di cui al comma 8, che delocalizzano, per tutto il periodo di durata dell'incentivo, la propria produzione nel territorio di un altro Stato, anche appartenente all'Unione europea, o qualora la delocalizzazione abbia come effetto la riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio del contributo a fondo perduto e della garanzia statale sui finanziamenti concessi a tasso zero e hanno l'obbligo della loro restituzione.
1. 10. Allasia, Saltamartini, Guidesi, Pagano, Castiello.
Al comma 15, dopo le parole: e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, inserire le seguenti: anche in relazione alla rispondenza tra gli interventi realizzati e le risorse finanziarie impiegate.
1. 9. Guidesi, Allasia, Pagano, Castiello.
Al comma 15, dopo le parole: e monitoraggio della misura incentivante, inserire le seguenti: anche in termini di impulso alla dinamica del sistema di impresa e occupazionali.
1. 104. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
15-bis. Con il medesimo decreto, di cui al comma 15, sono altresì disciplinate le modalità di controllo e monitoraggio dell'impatto e degli effetti prodotti nell'area del Mezzogiorno del «Piano Industria 4.0,» in termini di incremento di investimenti innovativi e di produttività.
1. 105. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 16, primo periodo, dopo le parole:, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, inserire le seguenti: con l'esclusione delle assegnazioni disposte dal CIPE con la delibera n. 2 del 3 marzo 2017 in favore del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia,.
1. 28. Marcon, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Sul sito internet di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia come prestito, e degli istituti di credito concessionari. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, con cadenza massima trimestrale.
1. 18. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.
Al comma 17-bis, dopo le parole: Nel sito internet di Invitalia, inserire le seguenti: e nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. 106. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 17-bis, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché gli atti e i provvedimenti preparatori alla concessione dei finanziamenti.
1. 107. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 17-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: periodicamente, almeno.
1. 6. Guidesi, Allasia, Pagano, Castiello.
Dopo il comma 17-bis, inserire il seguente:
17-ter. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione che indichi gli interventi realizzati con le relative risorse finanziarie impiegate e gli interventi in programma con la valutazione della rispondenza tra gli interventi realizzati e le risorse finanziarie impiegate.
1. 7. Guidesi, Allasia, Pagano, Castiello.
Dopo il comma 17-bis aggiungere il seguente:
17-ter. Al fine di contrastare eventuali rischi di infiltrazione da parte della criminalità e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi, in sede di convenzione, al soggetto gestore Invitalia sono affidati strumenti e compiti di verifica.
1. 32. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
ART. 2.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole e della pesca, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile»;
Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole: imprese agricole, aggiungere le seguenti: e della pesca.
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese della pesca»;
*2. 4. Attaguile, Pagano, Castiello.
Al comma 1, sostituire le parole da:, all'articolo 10 , comma 1, fino alla fine del comma, con le seguenti: e della pesca, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile»;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese della pesca»;
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: imprese agricole, aggiungere le seguenti: e della pesca.
*2. 6. Marcon, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: favorendo i soggetti che producono con certificazione biologica e/o a filiera corta.
2. 8. Zaccagnini, Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In relazione alla necessità di fronteggiare la crisi del settore agrumicolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo raggiunto nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il piano di settore per l'agrumicoltura. Per gli interventi attuativi del suddetto piano a favore delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono destinate risorse pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
*2. 5. Attaguile, Pagano, Castiello.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In relazione alla necessità di fronteggiare la crisi del settore agrumicolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo raggiunto nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il piano di settore per l'agrumicoltura. Per gli interventi attuativi del suddetto piano a favore delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono destinate risorse pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
*2. 7. Marcon, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Sopprimere il comma 3.
**2. 2. Gallinella, Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
Sopprimere il comma 3.
**2. 9. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Al comma 3, capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
2. 10. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Al comma 3, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sono svolte nel rispetto delle finalità mutualistiche dei consorzi, con le seguenti: non possono avere natura mutualistica.
2. 11. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Al fine di estendere la misura Resto al Sud per la valorizzazione del compost bene comune da utilizzare per la produzione bio e di qualità, per le bonifiche e contro la desertificazione dei territori agricoli interni, alle imprese agricole presenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia è concesso un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti di compostaggio anaerobici. Al prodotto finale ottenuto dal processo anaerobico, il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, previa verifica delle agenzie regionali dell'ambiente, appone un bollino verde che certifica il compost di qualità, al fine di favorirne la vendita, la distribuzione e l'utilizzo.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di dettaglio per la fruizione del contributo di cui al comma 3-bis nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
3-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. 1. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di contrastare eventuali rischi di infiltrazione da parte della criminalità e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi, in sede di convenzione al soggetto gestore Invitalia sono affidati strumenti e compiti di verifica.
2. 12. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le macchine agricole costruite entro l'anno 1990 ed iscritte nell'apposito registro Macchine agricole d'epoca (Maep), istituito presso l'Ufficio meccanizzazione agricola entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche, sono considerate appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche.
2. 100. Guidesi, Saltamartini.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1.
(Interventi in favore delle imprese agricole colpite dalla siccità).
1. Al fine di sostenere il comparto agroalimentare, a favore delle aziende agricole operanti nelle regioni del Mezzogiorno colpite da situazioni di eccezionale siccità e per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni danneggiati.
3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 01. Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Microcredito per le imprese agricole e della pesca).
1. Le imprese operanti nel settore dell'agricoltura e della pesca possono accedere a forme di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come disciplinato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
2. 02. Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso.
ART. 2-bis.
Sopprimerlo.
2-bis. 2. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 1, dopo le parole: Regione siciliana, aggiungere le seguenti: e dal Popillia Japonica.
2-bis. 100. Saltamartini, Guidesi.
Al comma 1, dopo le parole: al settore olivicolo-oleario aggiungere le seguenti:, in particolare per la regione Puglia,.
2-bis. 1. Labriola, Palese.
Al comma 2 dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti: in accordo con le regioni interessate e.
2-bis. 101. Saltamartini, Castiello.
ART. 3.
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: oggetto di rimboschimento artificiale o.
3. 23. Marcon, Pellegrino, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo aggiungere la seguente:, abitativo.
3. 5. Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso.
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni aggiungere le seguenti: ovvero che risultino sprovvisti di contratto di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica dal medesimo periodo temporale.
3. 6. Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora, decorsi i termini di cui al primo periodo, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti previsti, i cittadini possono indicare di propria iniziativa, mediante segnalazione al competente ufficio, i beni immobili pubblici che rientrano nella definizione di cui al comma 2 al fine del loro inserimento nell'elenco di cui al presente comma.
3. 7. Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per lo svolgimento delle attività di competenza dei comuni è attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo Governance e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 2. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Al comma 4 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
3. 101. Saltamartini, Castiello.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: individuati come segue:
a) per i terreni agricoli devono essere indicati:
1) i dati catastali identificativi;
2) la superficie complessiva;
3) lo stato del terreno, specificando se esso sia incolto o insufficientemente collegato nonché l'eventuale disponibilità di fonti di approvvigionamento idrico e la presenza di strade di accesso;
b) per i fabbricati devono essere indicati:
1) i dati catastali identificativi;
2) l'anno di costruzione;
3) lo stato d'uso del fabbricato e delle pertinenze;
4) numero dei vani e la superficie complessiva;
5) il livello di rischio sismico dell'area nel quale si trova il fabbricato;
6) la certificazione di agibilità.
3. 8. Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso.
Sopprimere il comma 5.
3. 1. Labriola, Palese.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: rinnovabile una sola volta.
3. 29. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni con le seguenti: risultino aver compiuto i 18 anni di età.
3. 10. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni aggiungere le seguenti: e non si trovino in una delle condizioni di cui al comma 12-bis;
Conseguentemente:
al comma 7, dopo le parole: risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni aggiungere le seguenti: e non si trovino in una delle condizioni di cui al comma 12-bis.
dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente articolo i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) si trovino in stato di interdizione, inabilità o fallimento o abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
c) risultino morosi e/o in contenzioso con l'amministrazione in cui ricadono le particelle catastali richieste;
d) non risultino in regola con gli obblighi contributivi.
3. 21. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: previa presentazione di un progetto aggiungere le seguenti: con elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo, medesimo periodo, dopo la parola: volto aggiungere le seguenti: al contenimento di consumo di suolo non edificato nonché.
3. 9. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.
Al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici con le seguenti: alle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici.
3. 102. Guidesi, Saltamartini, Castiello.
Al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici con le seguenti: alle norme urbanistiche e paesaggistiche.
3. 103. Guidesi, Saltamartini, Castiello.
Al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici con le seguenti: agli standard urbanistici e alle norme a tutela dell'ambiente e del paesaggio.
3. 104. Guidesi, Saltamartini, Castiello.
Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: suolo non edificato, aggiungere le seguenti: agli interventi per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione delle sagome, delle volumetrie e dei sistemi strutturali degli edifici di maggiore pregio storico, architettonico e artistico,.
3. 11. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il progetto di cui al primo periodo del comma 5 deve contenere:
a) gli obiettivi di ripristino produttivo e, nel caso di terreni agricoli, la condizione agronomica dei terreni stessi nonché la descrizione di massima delle modalità della loro rimessa a coltura;
b) la descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino, comprese quelle che contribuiscono al miglioramento delle condizioni fisico-meccaniche del terreno e delle proprietà chimico-biologiche;
c) la definizione di un cronoprogramma circa l'inizio e i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari;
d) le attività che si intendono realizzare nel periodo di concessione.
3. 12. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.
Al comma 6, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa verifica della insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. 24. Costantino, Marcon, Pellegrino, Pastorino, Placido, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Al comma 6, lettera b), dopo la parola: artigianali, aggiungere la seguente: culturali.
3. 13. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.
Al comma 6, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: che devono essere svolte senza ulteriore consumo e impermeabilizzazione di suolo.
3. 16. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.
Al comma 6, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: legate e nel rispetto della tradizione del territorio, anche in virtù di procedimenti di innovazione creativa e rinnovamento.
3. 15. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.
Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando che sui terreni a destinazione agricola sono consentite esclusivamente le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprensive delle attività connesse.
3. 25. Placido, Costantino, Marcon, Pellegrino, Pastorino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché la realizzazione di centri culturali polifunzionali, di centri sportivi ricreativi pubblici, di luoghi predisposti alla formazione e incubatori di start-up innovative.
3. 14. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.
Al comma 7, alinea, primo periodo, sostituire le parole: avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni con le parole: aver compiuto i 18 anni di età.
3. 17. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.
Al comma 7, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: mediante apposito certificato redatto da un notaio con le seguenti: mediante apposito certificato catastale estratto dai registri catastali del comune in cui l'immobile è situato.
3. 18. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.
Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: alle norme in materia urbanistica con le seguenti: agli standard urbanistici e alle norme a tutela dell'ambiente e del paesaggio.
3. 105. Guidesi, Saltamartini, Castiello.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il progetto di valorizzazione del bene deve contenere:
a) gli obiettivi di ripristino produttivo e, nel caso di terreni agricoli, la loro condizione agronomica dei terreni stessi nonché la descrizione di massima delle modalità della loro rimessa a coltura;
b) la descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino, comprese quelle che contribuiscono al miglioramento delle condizioni fisico-meccaniche del terreno e delle proprietà chimico-biologiche;
c) la definizione di un cronoprogramma circa l'inizio e i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari;
d) le attività che si intendono realizzare nel periodo contrattuale.
Conseguentemente:
al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7, con le seguenti: il progetto di valorizzazione del bene di cui ai commi 7 e 7-bis;
al comma 13, sostituire le parole: il progetto di cui al comma 7, con le seguenti: il progetto di cui ai commi 7 e 7-bis;
3. 19. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione con le seguenti: sulla base delle risultanze dell'idonea documentazione di cui al comma 7.
3. 20. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.
Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: la nullità del progetto e del contratto di affitto con le seguenti: l'incompatibilità del progetto e la nullità del contratto di affitto.
3. 106. Guidesi, Saltamartini, Castiello.
Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: la nullità del progetto e del contratto di affitto con le seguenti: il rigetto del progetto e la nullità del contratto di affitto.
3. 107. Guidesi, Saltamartini, Castiello.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. I contratti di concessione o affitto, stipulati ai sensi del presente articolo, includono obbligatoriamente la clausola di rescissione nel caso di condanna del beneficiario per i reati di cui all'articolo 603-bis del codice penale.
3. 26. Placido, Airaudo, Costantino, Marcon, Pellegrino, Pastorino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Ai fini fiscali, l'imposta sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili di qualsiasi categoria catastale, è dovuta nella forma della cedolare secca con un'aliquota del 10 per cento. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 3. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Al comma 13, dopo le parole: dall'assegnazione del bene, inserire le seguenti:, nel rispetto delle eventuali misure di salvaguardia e delle destinazioni previste dai piani delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. 27. Marcon, Pellegrino, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Al comma 13, dopo le parole: dall'assegnazione del bene, inserire le seguenti: nel rispetto degli eventuali vincoli vigenti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. 28. Pannarale, Pellegrino, Marcon, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Palazzotto.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: nei cinque anni successivi alla restituzione con le seguenti: nel termine temporale di un anno dalla restituzione.
3. 22. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.
Al comma 16 sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
3. 108. Saltamartini, Castiello.
Dopo il comma 17-bis, aggiungere il seguente:
17-bis. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1; lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono regolate dal codice civile. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 4. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1.
(Autorecupero del patrimonio immobiliare).
1. Al fine di far fronte al disagio abitativo, di garantire il diritto ad un alloggio adeguato e salubre ai soggetti che non hanno adeguate garanzie bancarie per accedere al mercato degli immobili ad uso abitativo, di prevenire e ridurre il consumo di suolo, di favorire il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, nonché di recuperare il valore sociale della partecipazione dei cittadini alla comunità, il presente articolo definisce i criteri e le condizioni per incentivare interventi di recupero e riqualificazione di aree e di beni immobili inutilizzati, attraverso la costituzione di gruppi di autorecupero, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.
2. Al fine di attuare i princìpi di cui al comma 1, lo Stato favorisce politiche di incentivo alla rigenerazione urbana, mirate al recupero del patrimonio, alla rifunzionalizzazione dei centri storici, delle periferie, delle aree dismesse, nonché, al ripristino ambientale e paesaggistico delle aree degradate. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, ad individuare, negli strumenti di pianificazione, gli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di recupero.
3. L'approvazione delle operazioni di rigenerazione, recupero e riqualificazione urbani comportano la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.
4. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) immobile abbandonato: gli immobili, di proprietà sia pubblica che privata, non utilizzati a fini residenziali da almeno quindici anni che versino in evidente stato di degrado o incuria;
b) fabbricato incompiuto: l'unità immobiliare, di proprietà sia pubblica che privata, iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano la cui completa realizzazione non sia avvenuta entro il termine di dieci anni dalla comunicazione dell'inizio dei lavori;
c) alloggio sociale: l'unità immobiliare ad uso residenziale da concedere in comodato d'uso, destinata a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari che, per ragioni economiche e sociali, non sono in grado di accedere alla locazione o all'acquisto di alloggi nel libero mercato;
d) gruppo di autorecupero: i cittadini costituiti in cooperative, consorzi o associazioni per il recupero e la riqualificazione di beni immobili inutilizzati che intervengono direttamente nella realizzazione di opere, mettendo a disposizione un monte ore lavorativo, e che prevedono nell'atto costitutivo l'autorecupero come unica finalità, e nello statuto, i criteri per l'assegnazione delle unità immobiliari recuperate ai singoli componenti, nonché le modalità di scioglimento alla data di assegnazione dell'immobile;
e) programma di autorecupero: piano contenente le opere necessarie al recupero primario e secondario, rispettivamente, delle parti comuni e strutturali degli immobili abbandonati, e di tutte le opere interne, finalizzato a ridurre il disagio abitativo, o le azioni e gli interventi volti al recupero delle aree abbandonate, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, attraverso l'eliminazione o la mitigazione dei fattori di degrado; la riutilizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi, senza aumentare i carichi sull'ambiente; la riconfigurazione dei luoghi e l'accrescimento della qualità del paesaggio.
5. Per la migliore definizione dei programmi di intervento relativi al patrimonio immobiliare, nonché per l'acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono al censimento ovvero, ove già disponibile, all'aggiornamento dei dati degli immobili e delle aree di proprietà pubblica e privata presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento anche allo stato di manutenzione e alla prestazione energetica, nonché alla presenza di unità immobiliari inutilizzate.
6. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica e sociale di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di enti pubblici, e i relativi assegnatari.
7. I comuni e le regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 5 e 6, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono e aggiornano, ove esistenti, i programmi di recupero del patrimonio pubblico e privato inutilizzato e abbandonato. I medesimi programmi, al fine di destinare gli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, possono prevedere la partecipazione di gruppi di autorecupero formati da cittadini residenti sul territorio italiano che non sono proprietari di altri immobili o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e che, entro un anno dalla data di presentazione della relazione di fine lavori, vi trasferiscono la residenza.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, garantiscono che gli atti di pianificazione e gli altri strumenti di governo del territorio comprendano le modalità e i criteri per l'avvio dei programmi di cui al comma 7, nonché i requisiti dei soggetti che possono accedere agli alloggi realizzati in attuazione dei medesimi programmi.
9. I dati risultanti dal censimento di cui al comma 5 sono utilizzati anche al fine di conseguire risparmi di spesa derivanti dalla riduzione degli oneri di locazione immobiliare mediante il trasferimento di uffici negli edifici pubblici a destinazione non residenziale idonei ma non utilizzati.
10. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9, valutato in 1 milione di euro per il 2017 e di 2 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. A seguito del censimento di cui ai commi da 5 a 9, al fine di promuovere l'apporto dei cittadini ai programmi di recupero, i comuni emanano un avviso pubblico che elenca gli immobili soggetti al recupero; gli interventi da eseguire ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; il computo di massima delle opere da eseguire per ciascun immobile, effettuato dall'Ufficio tecnico comunale; i requisiti che i gruppi di autorecupero devono possedere per la partecipazione alla procedura di assegnazione degli immobili da recuperare; i criteri di assegnazione degli immobili recuperati, garantendo la priorità alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e, in caso di parità di valutazione, agli interventi realizzati con materiali a tecnologia biocompatibile; i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di autorecupero, ivi compresa l'asseverazione delle opere da parte dei tecnici abilitati in base alla normativa vigente.
12. I gruppi di cittadini formulano all'ente territoriale competente le proposte operative, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicando altresì i costi e i mezzi di finanziamento, nonché i tempi per la conclusione dei lavori di recupero. L'ente locale provvede sulle singole proposte, con il coinvolgimento di enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.
13. Le proposte presentate dai gruppi di autorecupero devono essere depositate nella segreteria comunale per la durata di sessanta giorni consecutivi, durante i quali chi dimostri di avere comprovato interesse nel progetto ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, anche in forma telematica, secondo le modalità definite ai sensi del comma 12, ultimo periodo. I cittadini, gli enti pubblici e le istituzioni interessate possono presentare osservazioni fino a sessanta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.
14. L'ente territoriale competente, entro sei mesi dalla data di presentazione delle proposte pervenute, rende pubblico l'elenco delle medesime proposte formulate ai sensi del comma 12 e approvate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione, nonché il relativo schema di convenzione con il quale il gruppo si impegna a realizzare l'intervento di recupero in tempi certi, tramite l'apporto lavorativo diretto dei componenti del gruppo. Nello schema di convenzione devono essere stabiliti il valore delle opere a carico dei gruppi di autorecupero; l'ammontare delle eventuali somme di cui al comma 17, nell'importo complessivo di euro 100 mensili per unità abitativa, di cui 15 euro corrisposti dal comodatario e 85 euro dal Fondo per l'autorecupero di cui al comma 27, al netto dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato a partire dal decimo anno; il periodo di tempo durante il quale l'immobile recuperato resta nella disponibilità del soggetto assegnatario, che non può essere superiore ad anni diciotto a partire dalla data di presentazione della relazione attestante la fine dei lavori. I gruppi di autorecupero ai quali sono stati assegnati gli immobili da recuperare ad uso abitativo assegnano al loro interno gli alloggi, mediante pubblico sorteggio e secondo criteri stabiliti all'atto di costituzione del gruppo.
15. La realizzazione degli interventi di cui al comma 12 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Decorsi quattro mesi dalla presentazione della proposta, in assenza della delibera di approvazione nel medesimo termine, la proposta stessa si intende respinta.
16. Nel caso di immobili di proprietà privata ovvero appartenenti al patrimonio disponibile di altri enti pubblici, al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana, il comune attiva prioritariamente procedure negoziali con i proprietari, anche tenuto conto del fabbisogno locale di alloggi sociali e in relazione all'entità e al valore della trasformazione.
17. I proprietari possono concedere gli immobili abbandonati o incompiuti ai gruppi di autorecupero in comodato d'uso, dietro corresponsione di una somma mensile a titolo di partecipazione alle spese e di una somma simbolica a titolo di contributo del comodatario, ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del codice civile, da corrispondere annualmente. Qualora i proprietari non intendano procedere direttamente ad operazioni di recupero dell'immobile di proprietà nel termine di due anni dalla richiesta del comune e non intendano concedere il proprio immobile al gruppo di autorecupero, i medesimi proprietari, ove non già previsto dai regolamenti comunali, sono tenuti a provvedere al ripristino, alla pulizia e alla messa in sicurezza dei prospetti che insistono sulle aree oggetto di recupero. In caso di inerzia, i comuni, possono prevedere specifiche sanzioni. Qualora il proprietario dell'immobile risulti deceduto e senza eredi, si procede all'acquisizione dell'immobile per pubblica utilità al fine di destinarlo ad interventi di autorecupero. Sono comunque ammesse pattuizioni tra i proprietari e i gruppi di autorecupero in ordine al riscatto del bene, tenuto conto del maggior valore derivante dall'intervento.
18. Gli enti territoriali competenti, in relazione alla tipologia di interventi effettuati, possono individuare riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal gruppo di autorecupero. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività specificamente individuate, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.
19. Restano ferme le disposizioni recate dagli articoli 24 e 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di valorizzazione degli immobili pubblici, e dall'articolo 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
20. Il direttore dei lavori del gruppo di autorecupero è direttamente responsabile della esecuzione a regola d'arte dei lavori di recupero di competenza, con particolare riferimento all'utilizzo di tecniche e materiali biocompatibili e alle modalità di messa in opera. Dal momento della presentazione della relazione attestante la fine dei lavori ad opera del direttore dei lavori nominato dal gruppo di autorecupero, i soggetti assegnatari dell'immobile sono direttamente responsabili del pagamento di tutti gli oneri e delle spese accessorie relativi all'immobile stesso. E fatto obbligo al soggetto assegnatario, allo scadere del termine di cui al comma 14, di restituire l'immobile in buono stato.
21. Sono di competenza del comune ove è localizzato l'immobile gli interventi di recupero primario inerenti le parti comuni e strutturali degli edifici all'interno del quale il medesimo immobile risulta eventualmente collocato, con particolare riferimento a quelli relativi alla messa in sicurezza statica e alla riduzione della vulnerabilità sismica.
22. Sono di competenza dei gruppi di autorecupero tutte le opere interne agli alloggi, comprese quelle relative agli impianti interni e alla loro messa a norma, e tutte le altre opere non relative alle parti comuni e strutturali degli edifici. I gruppi possono ricorrere, al fine di realizzare la parte dei lavori cui non possono provvedere direttamente, a ditte o professionisti esterni, con particolare riferimento alle piccole imprese e artigiani presenti nel territorio.
23. Gli oneri per i costi di progettazione, delle procedure di gara ed affidamento dei lavori, dei materiali e delle certificazioni ed ogni altro onere aggiuntivo, relativo ai lavori di competenza dei comuni e dei gruppi di autorecupero, sono a carico del Fondo di cui al comma 27.
24. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite modalità e condizioni per la scelta e l'utilizzo di materiali che garantiscano la riduzione dell'impatto energetico ed ambientale dei manufatti e che, in ogni caso, non inficino la salubrità degli ambienti e non deturpino il paesaggio anche a fine vita.
25. Il gruppo assicura negli interventi di recupero il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all'efficienza energetica, relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
26. Per gli interventi di recupero primario di cui al comma 21, è ammesso il ricorso, previa approvazione del magistrato di sorveglianza, alle procedure di cui all'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
27. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli interventi di autorecupero di immobili abbandonati e di fabbricati incompiuti, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 380 milioni nel 2018. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei comuni che ne fanno richiesta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di autorecupero che consentono l'accesso ai contributi.
28. Il comune provvede al monitoraggio dei programmi di recupero di cui al presente articolo e pubblica sul proprio sito internet l'elenco degli immobili e delle aree, suddivisi per comune, per i quali sono stati avviati interventi di autorecupero. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni forniscono all'Agenzia del territorio i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
29. All'onere derivante dall'attuazione del comma 27, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 380 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31.
30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 65, le parole: «di 3,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «di 4,5 punti percentuali»;
b) al comma 67, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».
31. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nella misura del 96 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
3. 04. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1.
1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente; può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore, non si applicano le imposte di registro e di bollo.
2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro annui per il 2017 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 02. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1.
(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività).
1. Per il quadriennio 2017/2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 01. Alberto Giorgetti, Palese, Russo, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Art. 3.1.
(Interventi di recupero architettonico e paesaggistico).
1. Ai fini della demolizione di ecomostri e insediamenti abusivi ed ex abusivi, nonché al fine di ridurre il consumo di suolo, i comuni possono attivare meccanismi di sostituzione edilizia, attraverso progetti condivisi tra soggetti pubblici e soggetti privati tesi alla riqualificazione e al recupero delle coste, delle aree di pregio naturalistico e paesaggistico, delle aree agricole o montane, dei centri storici.
2. A tal fine è istituito un apposito Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, con una dotazione iniziale per il 2017 di cinque milioni di euro.
3. Una quota di almeno il settanta per cento del Fondo è destinato ai comuni siti nelle regioni del Mezzogiorno.
4. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo.
3. 03. Rampelli.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3.1.
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, di concerto con le rappresentanze sindacali, ad individuare un Contratto Collettivo Nazionale di siderurgia per i lavoratori del Gruppo ILVA.
3. 05. Labriola, Palese.
ART. 3-bis.
Sopprimerlo.
3-bis. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 1, premettere il comma 01:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di mobilitare simultaneamente le eccellenze del sistema industriale, del mondo della ricerca e la pubblica amministrazione regionale e nazionale su tematiche condivise, ritenute prioritarie e strategiche per il Paese nel medio e lungo periodo.
3-bis. 100. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1, premettere il comma 01:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di mobilitare simultaneamente le eccellenze del sistema industriale, del mondo della ricerca e la pubblica amministrazione regionale e nazionale su tematiche condivise, ritenute prioritarie e strategiche per il Paese nel medio e lungo periodo.
3-bis. 101. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1, premettere il comma 01:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di promuovere la condivisione e il trasferimento delle conoscenze e delle competenze tra i diversi attori del sistema industriale e della ricerca.
3-bis. 102. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1, premettere il comma 01:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di ottimizzare l'uso delle risorse economiche pubbliche disponibili.
3-bis. 103. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1, premettere il comma 01:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di migliorare la capacità di attrarre investimenti e talenti, anche attraverso processi di internazionalizzazione.
3-bis. 104. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1, premettere il comma 01:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di favorire la crescita economica sostenibile dei territori e dell'intero sistema economico nazionale.
3-bis. 105. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1, premettere il comma 01:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di assumere un ruolo rilevante nel panorama europeo ed internazionale in tema di ricerca ed innovazione.
3-bis. 106. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1, premettere il comma 01:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze del Made in Italy.
3-bis. 107. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1, premettere il comma 01:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di assumere un ruolo rilevante nel panorama europeo ed internazionale in tema di ricerca ed innovazione. Questo processo attiva il coinvolgimento delle regioni, chiamate a sostenere anche finanziariamente le attività complementari e/o funzionali allo sviluppo e alla valorizzazione dei Cluster, nell'ambito di specifici Accordi di Programma con il MIUR.
3-bis. 108. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1, premettere il comma 01:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di guidare il percorso di riposizionamento strategico del nostro sistema produttivo nel panorama tecnologico internazionale.
3-bis. 109. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1, premettere il comma 01:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di accogliere in modo coordinato e organico le migliori esperienze e competenze esistenti sia sul territorio di riferimento sia sul territorio nazionale, favorendo l'inclusione di tutte le organizzazioni operanti nel settore di riferimento interessate ad aderire.
3-bis. 110. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1, premettere il comma 01:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di realizzare sinergie tra settori industriali diversi sulle stesse tipologie tecnologiche.
3-bis. 111. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1, premettere il comma 01:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di favorire una stabile connessione e interazione tra ambiti, politiche, interventi e strumenti di carattere nazionale, regionale e locale.
3-bis. 112. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1, premettere il comma 01:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di valorizzare i programmi strategici di ricerca, di sviluppo tecnologico e innovazione coerenti con i programmi nazionali ed internazionali, in particolare la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e il Programma Europeo Horizon 2020.
3-bis. 113. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1, premettere il comma 01:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di creare le condizioni per migliorare la capacità di attrazione di investimenti e di talenti.
3-bis. 114. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:
Questi organismi sono sottoposti alla vigilanza dell'ANAC (Autorità nazionale anti corruzione) di cui alla legge n. 190 del 2012.
3-bis. 2. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Dopo il comma, aggiungere:
1-bis. I Cluster Tecnologici Nazionali sono reti aperte e inclusive formate dai principali soggetti pubblici e privati che operano sul territorio nazionale nella ricerca industriale, nella formazione e nel trasferimento tecnologico: imprese, università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, incubatori di start-up e altri soggetti attivi nel campo dell'innovazione.
3-bis. 115. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma, aggiungere:
1-bis. I Cluster Tecnologici Nazionali sono reti aperte e inclusive formate dai principali soggetti pubblici e privati che operano sul territorio nazionale nella ricerca industriale, nella formazione e nel trasferimento tecnologico: imprese, università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, incubatori di start-up e altri soggetti attivi nel campo dell'innovazione. Ciascuna aggregazione è focalizzata su uno specifico ambito tecnologico e applicativo ritenuto strategico per il nostro Paese, di cui rappresenta l'interlocutore più autorevole per competenze, conoscenze, strutture, reti e potenzialità.
3-bis. 116. Guidesi, Saltamartini.
Dopo l'articolo 3-bis inserire il seguente:
Art. 3-bis.1.
(Risorse per il funzionamento dei centri di ricerca nel Mezzogiorno).
1. Ai fini del potenziamento della capacità di produrre conoscenze nel Mezzogiorno d'Italia e del funzionamento di base dei centri di ricerca presenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia aventi caratteristiche di ente senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato, interamente partecipato direttamente o indirettamente da amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, è istituito un fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui per il 2017, 2018 e 2019.
2. All'attuazione del comma 1, per un onere pari a 20.000.000 annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. 01. Sibilia.
ART. 3-ter.
Sopprimerlo.
3-ter. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
ART. 4.
All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: aree del Paese, aggiungere le seguenti: con priorità per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,;
b) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda o un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) oppure rientri tra i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,.
4. 100. Pastorelli.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: almeno un'area portuale con con le seguenti: una o più aree portuali che, nell'insieme, abbiano.
4. 1. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere il comma 4;
b) al comma 4-bis, sopprimere le parole: di cui al comma 4.
4. 101. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge«
Conseguentemente
al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:, o delle regioni nel caso di ZES interregionale,» aggiungere le seguenti: ”dai sindaci dei comuni rientranti nella ZES.
dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2018, 45 milioni di euro per l'anno 2019 e 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. 2. Palese, Alberto Giorgetti, Russo, Prestigiacomo, Milanato.
Al comma 4-bis, dopo le parole: Ciascuna regione di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: ad eccezione della regione Puglia, che individua quale ZES la SIN di Taranto.
4. 3. Labriola, Palese.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:, da un rappresentante della regione aggiungere le seguenti: dai sindaci dei comuni rientranti nella ZES,.
4. 4. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: o rimborsi per spese di missione con le seguenti: Le spese di missione restano a carico dell'ente rappresentato.
4. 7. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:
7-ter. Gli obiettivi di sviluppo della ZES sono vincolanti per il Piano regolatore portuale e costituiscono adeguamento tecnico funzionale del medesimo Piano, senza necessità di ulteriori approvazioni, nulla osta o pareri per la realizzazione di eventuali opere sulle banchine o attività di dragaggio strettamente funzionali alla realizzazione di tali obiettivi.
4. 102. Guidesi, Saltamartini, Castiello.
Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:
7-ter. Gli obiettivi di sviluppo della ZES sono vincolanti per il Piano regolatore portuale e costituiscono adeguamento tecnico funzionale del medesimo Piano.
4. 103. Guidesi, Saltamartini, Castiello.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis. In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani in zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7.
8-ter. Nelle ZES costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo, le nuove imprese che avviano una nuova attività economica, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole medie imprese (PMI), definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), l'esenzione viene estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.
8-quater. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso le ZES.
8-quinquies. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 7, lettera b) e lettera d) e quelle di cui al comma 11. Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.
8-sexies. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto oltre alle condizioni di cui al comma 11 anche a quella che almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti in Italia (era regione Lombardia). Il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.
8-septies. Agli oneri derivanti dai commi 10, 11 e 12, valutati in 800 milioni di euro per il 2017 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. 5. Guidesi, Grimoldi, Molteni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis.. In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani in zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7.
4. 6. Guidesi, Grimoldi, Molteni.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle aree comprese nei Parchi Nazionali dell'Appennino del Mezzogiorno con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone fiscalmente avvantaggiate finalizzate al sostegno degli investimenti nei servizi, nell'industria, nell'agricoltura e nel turismo, compatibili con l'ambiente, con priorità alle iniziative dirette alla valorizzazione delle produzioni locali. Le aree interessate dalle disposizioni di cui al presente articolo sono: Parco nazionale Monti Sibillini, Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, Parco Nazionale Majella, Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, Parco Nazionale del Vesuvio, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri, Parco Nazionale del Pollino, Parco Nazionale della Sila, Parco Nazionale dell'Aspromonte. Il CIPE, con apposita delibera, disciplina le modalità attuative del presente comma nel rispetto della normativa europea.
4. 8. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
ART. 5.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: se nominato aggiungere le seguenti: previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e.
5. 2. Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà.
Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) almeno il 90 per cento del personale dell'impresa beneficiaria deve essere reclutato nell'ambito della regione nella quale è istituita la ZES;
5. 3. Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano anche alle imprese, con sede legale o unità locale all'interno di uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche in relazione agli investimenti effettuati nei primi sei mesi del 2017, a causa degli eventi sismici ed atmosferici che hanno colpito i predetti territori.
5. 4. Colletti, Cariello.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Eventuali canoni corrisposti per locazione di immobili di qualsiasi categoria catastale in area ZES, sono soggetti ad imposta nella forma della cedolare secca con un'aliquota del 10 per cento. All'onere derivante dalla presente disposizioni valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. 1. Palese, Alberto Giorgetti, Russo, Prestigiacomo, Milanato.
Al comma 6, sostituire le parole: almeno semestrale con le seguenti: almeno trimestrale.
5. 100. Guidesi, Saltamartini.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Aree portuali nelle regioni convergenza).
1. Alle aree portuali in cui insistono autorità portuali comprese nelle regioni dell'obiettivo convergenza è riconosciuta la facoltà di creare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
5. 01. Taglialatela, Rampelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Ipotesi di sovraindebitamento misto).
1. Dopo l'articolo 8 della legge n. 3 del 2012, è aggiunto il seguente:
Art. 8-bis.
(Ipotesi di sovraindebitamento misto).
1. Nel caso in cui il consumatore sia incorso in un sovraindebitamento incolpevole e sia stato impossibilitato nella propria attività professionale o imprenditoriale ad onorare le scadenze riferibili a debiti tributari e previdenziali, potrà accedere alla procedura prevista per il piano del consumatore e definire anche tali posizioni debitorie alle seguenti condizioni:
a) le obbligazioni assunte nella veste di consumatore siano prevalenti rispetto alle obbligazioni tributarie e previdenziali;
b) sia proposto nel piano l'integrale pagamento dei tributi e contributi, con la possibilità di falcidia di soli interessi e sanzioni;
c) sia proposto un piano di rientro in massimo 10 anni per i debiti tributari e previdenziali.
5. 02. Villarosa, Cariello.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche al procedimento di omologazione del piano del consumatore).
1. Il comma 3 dell'articolo 12-bis della legge n. 3 del 2012 è sostituito dal seguente:
3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, deve valutare le seguenti circostanze prima di procedere all'omologa:
1. il comportamento sia del debitore che del creditore al momento di formazione delle obbligazioni per verificare le effettive ragioni del sovraindebitamento ed eventuali comportamenti colposi e dolosi di entrambe le parti.
2. se il debitore o il creditore hanno in qualche modo cagionato, colposamente o dolosamente, il sovraindebitamento. Quando il Giudice decide di omologare il piano, dispone per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.
5. 03. Villarosa, Cariello.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Le risorse per il Piano nazionale di riqualificazione sociale e culturale per le aree urbane degradate sono incrementate di 200 milioni di euro, al fine di realizzare i progetti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2017.
5. 04. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Norme in materia di autoriparazione).
1. All'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le imprese già attive nel settore dell'autoriparazione di cui alla presente legge e regolarmente iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, qualora il responsabile tecnico, abilitato per una o due sezioni di cui all'articolo 1, comma 3, intenda conseguire l'abilitazione nella restante o nelle restanti sezioni, frequenta a tal fine, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione relativo alla sezione o alle sezioni mancanti».
2. All'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i commi da 1 a 3, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente norma sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224, e che intendono conseguire l'abilitazione per l'intera sezione meccatronica, in alternativa alla frequentazione con esito positivo, da parte del responsabile tecnico, dei corsi previsti dall'articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, dimostrano il possesso dei requisiti mancanti del settore della meccatronica, previa istanza da presentare alla Camera di Commercio o all'albo delle imprese artigiane, territorialmente competenti.
2. Con tale istanza deve essere dimostrato alle Autorità riceventi, il possesso di idonei titoli di studio o anche solo, dell'esperienza professionale all'uopo acquisita nella stessa impresa per la quale il soggetto è responsabile tecnico. Nel caso di possesso della sola esperienza professionale, occorre dimostrare che la stessa sia stata conseguita per un periodo pari ad almeno un triennio nell'ultimo quinquennio, calcolato quest'ultimo a partire dalla data di entrata in vigore della presente norma. Tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente l'attività, diverso da quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 122.
3. Il richiedente che ha maturato l'esperienza professionale di cui al comma 2, anche successivamente al 4 gennaio 2013, presso un'impresa abilitata per la sola attività meccanica-motoristica o elettrauto, nell'ambito della segnalazione certificata di inizio attività, autocertifica, mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'esercizio dell'attività sugli impianti meccatronici».
5. 05. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 2, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 2.
2. Le piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361 ICE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2017 e il 31 dicembre 2018, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al presente comma, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2017 e fino all'anno 2020, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 2. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento. L'efficacia delle presenti disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.
5. 06. Palese, Alberto Giorgetti, Russo, Prestigiacomo, Milanato.
ART. 6.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: il 50 per cento del costo fino a: il restante 50 per cento del costo realizzato con le seguenti: il 50 per cento dell'intervento realizzato, accertata la conformità e la regolarità dei costi sostenuti, risultante nella richiesta di pagamento all'atto del ricevimento della stessa e il restante 50 per cento dell'intervento realizzato.
6. 1. Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di sostenere e supportare l'attuazione degli interventi previsti nei Patti per lo sviluppo sottoscritti con le regioni e le Città metropolitane, garantire la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione ed accelerare la realizzazione degli interventi previsti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo, il CIPE entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla Delibera CIPE 10 agosto 2017, n. 26, per integrare e rafforzare le attività previste dal Programma «Azioni di Sistema» di cui alla delibera CIPE 3 agosto 2011 n. 62, assegna all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, anche mediante modulazione delle assegnazioni già disposte dallo stesso CIPE.”.
6. 2. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili».
6. 3. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Organismo strumentale per gli interventi europei).
1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei» sono sostituite con le seguenti: «avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR».
2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da «all'organismo di tutti» a «nei confronti dell'organismo regionale» sono sostituite dalle seguenti «all'organismo, con riferimento alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti, gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate».
3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della provincia autonoma alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.
4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante – differenza positiva tra debiti e crediti –, non rilevano nel saldo di cui alla legge n. 232 del 2016, comma 466.
5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.
6. All'onere stimato in 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6. 02. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Organismo strumentale per gli interventi europei).
1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «all'organismo di tutti» a: «nei confronti dell'organismo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'organismo, con riferimento alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della provincia autonoma alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.».
6. 01. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.
ART. 6-bis.
Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.1.
1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020 da destinare al finanziamento di un Piano per la mitigazione del dissesto idrogeologico e potenziamento impianti idrici per il Mezzogiorno.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto ad individuare le modalità di attuazione di detto piano.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020 si provvede a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. 01. Labriola, Palese.
ART. 6-ter.
Al comma 1 sostituire le parole: secondo esercizio con le seguenti: terzo esercizio.
6-ter. 100. Guidesi, Saltamartini, Castiello.
Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:
Art. 6-quater.
(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali).
1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione ex Legge n. 183 del 1987 ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l'articolo 1, comma 703, lettera e), della legge n. 190, del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:
a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;
b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.
2. Nel Fondo, di cui al comma 1, confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della Cabina di Regia di cui l'articolo 1, comma 703, lettera e), della legge n. 190, del 2014.
3. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno emanato entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
6-ter. 01. Marcon, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:
Art. 6-quater.
(Organismo strumentale per gli interventi europei).
1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei» sono sostituite con le seguenti: «avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR».
2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «all'organismo di tutti» a: «nei confronti dell'organismo regionale» sono sostituite dalle seguenti: ”all'organismo, con riferimento alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
3. La presente legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della provincia autonoma alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.
4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante – differenza positiva tra debiti e crediti –, non rilevano nel saldo di cui alla legge n. 232 del 2016, comma 466.
5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6-ter. 02. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:
Art. 6-quater.
(Organismo strumentale per gli interventi europei).
1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei» sono sostituite con le seguenti: «avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR».
2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «all'organismo di tutti» a: «nei confronti dell'organismo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'organismo, con riferimento alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo»:
a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
e) di tutti i debiti esigibili di effettive avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della provincia autonoma alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.
4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante differenza positiva tra debiti e crediti, non rilevano nel saldo di cui alla legge n. 232 del 2016, comma 466, fino alla concorrenza di 100 milioni di euro.
5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.
6. All'onere stimato in 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189”.
6-ter. 07. Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:
Art. 6-quater.
(Organismo strumentale per gli interventi europei).
1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «all'organismo di tutti» a: «nei confronti dell'organismo regionale» sono sostituite dalle seguenti: ”all'organismo, con riferimento alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della provincia autonoma alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.
*6-ter. 03. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:
Art. 6-quater.
(Organismo strumentale per gli interventi europei).
1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «all'organismo di tutti» a: «nei confronti dell'organismo regionale» sono sostituite dalle seguenti: ”all'organismo, con riferimento alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della provincia autonoma alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.
*6-ter. 06. Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:
Art. 6-quater.
(Modifiche al procedimento di omologazione del piano del consumatore).
1. Il comma 3 dell'articolo 12-bis della legge n. 3 del 2012 è sostituito con il seguente:
3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, deve valutare le seguenti circostanze prima di procedere all'omologa:
1. il comportamento sia del debitore che del creditore al momento di formazione delle obbligazioni per verificare le effettive ragioni del sovraindebitamento ed eventuali comportamenti colposi e dolosi di entrambe le parti.
2. se il debitore o il creditore hanno in qualche modo cagionato, colposamente o dolosamente, il sovraindebitamento. Quando il Giudice decide di omologare il piano, dispone per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.
6-ter. 04. Villarosa, Cariello.
Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:
Art. 6-quater.
(Ipotesi di sovraindebitamento misto).
1. Dopo l'articolo 8 della legge n. 3 del 2012 è aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis.
(Ipotesi di sovraindebitamento misto).
1. Nel caso in cui il consumatore sia incorso in un sovraindebitamento incolpevole e sia stato impossibilitato nella propria attività professionale o imprenditoriale ad onorare le scadenze riferibili a debiti tributari e previdenziali, potrà accedere alla procedura prevista per il piano del consumatore e definire anche tali posizioni debitorie alle seguenti condizioni:
a) le obbligazioni assunte nella veste di consumatore siano prevalenti rispetto alle obbligazioni tributarie e previdenziali;
b) sia proposto nel piano l'integrale pagamento dei tributi e contributi, con la possibilità di falcidia di soli interessi e sanzioni;
c) sia proposto un piano di rientro in massimo 10 anni per i debiti tributari e previdenziali.».
6-ter. 05. Villarosa, Cariello.
ART. 7.
Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:
1-ter. Per l'approvazione di piani, programmi e interventi, comunque denominati previsti dai CIS, le eventuali conferenze di servizi istruttorie e preliminari si svolgono con le modalità di cui all'articolo 14-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, con termini dimezzati. Al fine di accelerare la realizzazione degli stessi interventi la conferenza di servizi decisoria si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-ter, legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi inseriti nel CIS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
1-quater. I CIS, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e delle misure di accelerazione previste dall'articolo 55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 10, decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quanto previsto dall'articolo 38, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono attuati, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia S.p.A. –, società in house a tutte le Amministrazioni dello Stato. Il monitoraggio sistematico e continuo dei CIS è garantito dall'Agenzia per la coesione territoriale.
1-quinquies. Per tutti gli interventi previsti nei CIS le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dello stesso CIS. Tutte le risorse finanziare destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nei CIS e di cui Invitalia S.p.A. è stazione appaltante sono trasferite ad una contabilità speciale di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione che provvede a trasferirle al soggetto attuatore sulla base dello stato di avanzamento delle attività.
1-sexies. Al fine di migliorare l'efficacia, la qualità della spesa pubblica e per rafforzare l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2014-2020, è istituito il «Fondo rotativo di progettazione e attuazione delle politiche di coesione» attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a., con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinato a:
a) verificare la fattibilità tecnico-economica dei nuovi interventi e sviluppare i diversi livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva);
b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi;
c) sostenere le attività e le funzioni del soggetto attuatore dei CIS, anche in qualità di centrale di committenza.
Gli oneri sostenuti dal soggetto attuatore per le attività di cui sopra sono posti a carico dei quadri economici degli interventi. Nel fondo potranno, inoltre, confluire ulteriori risorse deliberate dal CIPE e quelle disposte dalle amministrazioni interessate per l'accelerazione degli interventi.
1-octies. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione definisce e regola le attività e i compiti svolti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.
7. 1. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
ART. 8.
Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: e delle imprese dell'indotto.
8. 1. Guidesi, Allasia, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché quelli maturati per la realizzazione di opere funzionali all'ambientalizzazione, quelli dei fornitori di beni e servizi e quelli funzionali alla continuazione dell'attività d'impresa.
8. 100. Guidesi, Saltamartini.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-quater. Nelle ZES costituite ai sensi del comma 9 dell'articolo 4, le nuove imprese che avviano una nuova attività economica, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole medie imprese (PMI), definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), l'esenzione viene estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.
1-quinquies. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso le ZES.
1-sexies. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 7, lettera b) e lettera d) e quelle di cui al comma 3. Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.
1-septies. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto oltre alle condizioni di cui al comma 3 anche a quella che almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti in Italia (era regione Lombardia). Il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.
1-octies. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, valutati in 800 milioni di euro per il 2017 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Conseguentemente, all'articolo 4, aggiungere in fine il seguente comma:
9. In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani in zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7.
8. 2. Guidesi, Grimoldi, Molteni.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Semplificazioni sulla disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad esercizi di vicinato).
1. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono regolate dal codice civile.
Conseguentemente, nel titolo, dopo le parole: nel Mezzogiorno aggiungere le seguenti: ed ulteriori interventi per la semplificazione.
8. 01. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.
ART. 9.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il produttore è comunque tenuto alla predisposizione di una relazione tecnica ove siano riportate le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto, le fasi di processo, i flussi e le caratteristiche dei rifiuti e/o materiali prodotti.
9. 1. Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni per favorire l'affidamento dei contratti di tesoreria).
1. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente comma:
«9-ter. Fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo quanto stabilito al comma 9 le regioni devono determinare l'importo massimo dell'anticipazione entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario successivo. L'importo massimo dell'anticipazione richiedibile è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere e deve essere comunicato al tesoriere a cura del Rappresentante legale e del Responsabile del servizio finanziario.».
9. 01. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di autotutela amministrativa).
1. Al comma 2-bis, dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti amministrativi interessati dalle fattispecie di reato di cui al precedente periodo, qualora riguardino casi di pubblica e privata incolumità, possono essere annullati, anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, pure in assenza della sentenza passata in giudicato.».
9. 02. Guidesi, Allasia, Saltamartini, Pagano, Castiello.
ART. 9-bis.
Sopprimerlo.
9-bis. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 1 lettera c), capoverso lettera d-ter, aggiungere, in fine, le parole: e le loro proprietà fisiche e chimiche ai fini del loro riconoscimento e del relativo smaltimento.
9-bis. 100. Castiello, Picchi, Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1 lettera d), capoverso 3-bis dopo le parole: di informazione ai consumatori inserire le seguenti: dirette ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente.
9-bis. 101. Castiello, Picchi, Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1 lettera d), capoverso 3-bis dopo le parole: di informazione ai consumatori inserire le seguenti: dirette a eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo gli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,.
9-bis. 102. Castiello, Picchi, Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede all'inserimento, in forma obbligatoria nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, della materia di educazione ambientale, con particolare riferimento all'emergenza mondiale sull'inquinamento provocato dalle plastiche e al corretto utilizzo e smaltimento delle borse di plastica.
9-bis. 2. Castiello, Picchi, Guidesi, Saltamartini, Grimoldi, Pagano.
ART. 9-quater.
Sopprimerlo.
9-quater. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
Modificare la rubrica con la seguente:
(Disposizioni concernenti la tutela dei livelli occupazionali del personale impiegato nei servizi di trasporto pubblico).
9-quater. 101. Guidesi, Saltamartini.
Dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater bis.
(Interventi per l'apertura ai voli civili per l'Aeroporto Grottaglie di Taranto).
l. Il Ministero delle infrastrutture, in collaborazione con la Regione Puglia e Aeroporti di Puglia, redige uno studio di fattibilità e dei flussi turistici, anche stagionali, per successivi interventi per l'apertura dell'aeroporto Grottaglie di Taranto ai voli civili e con proprio decreto individua le modalità di apertura e la copertura dei relativi costi.
9-quater. 0100. Labriola, Palese.
ART. 9-quinquies.
Sopprimerlo.
9-quinquies. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
ART. 9-sexies.
Al comma 1 sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
9-sexies. 100. Guidesi, Saltamartini, Castiello.
Al comma 1 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
9-sexies. 101. Guidesi, Saltamartini, Castiello.
Dopo l'articolo 9-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 9-septies.
(Potenziamento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco).
1. Al fine di contrastare gli incendi boschivi il Ministero dell'Interno provvede allo sblocco dei 23 milioni di euro stanziati all'articolo 1 comma 324 dalla legge dell'11 dicembre 2016 n. 232, per l'assunzione di ulteriori unità di personale idoneo al concorso per 814 Vigili del fuoco.
9-sexies. 0100. Labriola, Palese.
Sopprimere il comma 2.
9-sexies. 1. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni, avvia un piano straordinario finalizzato agli interventi di pulizia e manutenzione dei territori naturali e delle aree verdi e a tutti quegli interventi volti a rimuovere le condizioni atte a favorire lo sviluppo e il propagarsi di incendi. Per la realizzazione del programma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2-ter. Il Ministero dell'Ambiente indice, entro sessanta giorni, un'apposita procedura pubblica finalizzata alla selezione di cinquecento giovani, che non abbiano compiuto quaranta anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da formare per le attività di supporto agli interventi di cui al comma 2-bis, sotto la direzione degli organi e dei soggetti istituzionali competenti in detti ambiti. Le attività svolte in attuazione alle previsioni di cui al precedente comma, non danno priorità nelle procedure concorsuali e di assunzione nelle amministrazioni pubbliche, e non costituiscono in alcun modo e non danno luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e che, quindi non solo a loro applicabili le normative di legge e contrattuali previste per i lavori subordinati.
2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, con proprio decreto, stabilisce le modalità attuative delle previsioni di cui ai commi precedenti, e i criteri di ripartizione delle risorse e del suddetto personale.
2-quinquies. A copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, si provvede nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9-sexies. 2. Bossa, Scotto, Zaratti, Capodicasa, Melilla, Albini.
Dopo l'articolo 9-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 9-septies.
(Disposizioni per favorire l'affidamento dei contratti di tesoreria).
1. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è inserito il seguente comma 9-ter:
«9-ter. Fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo quanto stabilito al comma 9 le regioni devono determinare l'importo massimo dell'anticipazione entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario successivo. L'importo massimo dell'anticipazione richiedibile è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere e deve essere comunicato al tesoriere a cura del Rappresentante legale e del Responsabile del servizio finanziario.».
9-sexies. 01. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Dopo l'articolo 9-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 9-septies.
Il Ministero della salute, di concerto con la regione Puglia, attribuisce alla Asl di Taranto un asseto speciale che la ponga sotto il diretto controllo delle Istituzioni statali proprio per la particolare situazione sanitaria che colpisce la popolazione dell'intera provincia a causa dell'elevato inquinamento ambientale.
9-sexies. 02. Labriola, Palese.
ART. 10.
All'articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Istituzione del Fondo di riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale).
1. Per il triennio 2018-2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati cui sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del disegno di legge n. 43 del 2016, convertito, con modificazioni, nella legge n. 18 del 2017, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato «Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale».
2. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma.
010. 01. Pastorino, Marcon, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: Allo scopo di facilitare la ricollocazione a favore dell'ANPAL con le seguenti: Allo scopo di incentivare l'autoimprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui al Capo 0I, del Titolo I, del decreto legislativo del 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente al titolo, sopprimere le parole: nel Mezzogiorno.
10. 5. Guidesi, Allasia.
Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale aggiungere le seguenti: anche se non beneficiari di ammortizzatori sociali.
10. 6. Placido, Airaudo, Costantino, Marcon, Pellegrino, Pastorino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro con le seguenti: 29 milioni di euro per l'anno 2017 e 35 milioni di euro.
Conseguentemente dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis. Quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
10. 7. Placido, Airaudo, Costantino, Marcon, Pellegrino, Pastorino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1.1. A decorrere dal 1o agosto 2017 in caso di assunzioni, effettuate da imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dai commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies.
1.2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
1.3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1.4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-ter e 1-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.5. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1-ter e 1-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
10. 2. Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.
Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
10. 4. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-bis.1 Per l'anno 2017, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
10. 1. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. Al fine di garantire la correttezza e la regolarità del procedimento, all'ANPAL sono affidati adeguati strumenti di controllo per ciascuna fase procedurale.
10. 9. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1.
(Stabilizzazione del personale Anpal).
1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei servizi per il lavoro in una prospettiva di sistema, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con la Presidenza dell'Anpal, adotta un programma per una progressiva stabilizzazione, nel triennio 2018-2020, di tutto il personale impiegato presso Anpal Servizi con contratti a tempo determinato e a collaborazione. Per favorire tale processo sono inoltre prorogati i contratti in scadenza nel 2017.
2. Per attuare le disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni per l'anno 2017 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.
3. Il processo di stabilizzazione di cui al comma 1 prevede un'adeguata valorizzazione delle esperienze e delle professionalità presenti in Anpal Servizi tale da assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali risultanti alla data del 31 maggio 2017. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana, di concerto con la Presidenza dell'Anpal, entro il 31 dicembre 2017, e previo confronto con le organizzazioni sindacali, un regolamento di selezione del personale.
4. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.», sono sostituite dalle seguenti: «è fissata nel 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.».
10. 01. Placido, Airaudo, Costantino, Marcon, Pellegrino, Pastorino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1.
(Capacità assunzionale dei comuni).
1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmiate e maturate nell'anno di riferimento.
10. 02. Pastorino, Marcon, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1.
(Turn over nei piccoli comuni).
1. Al decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000».
10. 03. Pastorino, Marcon, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1.
(Incentivi per le funzioni tecniche).
1. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
10. 04. Pastorino, Marcon, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1.
(Assunzioni nelle Città Metropolitane).
1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, aggiungere il seguente comma:
«Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
10. 05. Pastorino, Marcon, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78).
1. La locuzione «lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche» contenuta nell'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, si interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267.
10. 06. Pastorino, Marcon, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1.
(Giovani artigiani).
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai datori di lavoro artigiani il cui prodotto finale viene totalmente lavorato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e che abbiano vissuto nel territorio nazionale per almeno diciotto anni.
2. I datori di lavoro privati di cui al comma 1 che, senza esservi tenuti, assumono personale a tempo indeterminato soggetti di età compresa tra 15 anni compiuti e 27 non compiuti, possono richiedere tramite UNILAV l'applicazione delle norme di cui ai commi seguenti.
3. Il trattamento economico dei lavoratori indicati al comma 2 è determinato dall'importo più favorevole, tenendo conto dell'età del soggetto assunto, tra le retribuzioni previste per le diverse tipologie di apprendistato stabilite dai contratti collettivi, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai datori di lavoro non iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.
4. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore a far data dall'assunzione è applicata come di seguito indicato:
a) il primo e secondo anno: è accreditata tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40 per cento del trattamento minimo di pensione in vigore al 1o gennaio dell'anno di riferimento a norma dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989;
b) terzo anno: tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite minimo di retribuzione giornaliera, che, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989, non può essere inferiore al 9,5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1o gennaio di ciascun anno;
c) quarto anno: per quanto attiene il fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica quanto disposto dalla lettera b), mentre resta a carico del datore di lavoro il versamento delle altre assicurazioni;
d) quinto anno: è a carico del datore di lavoro e del lavoratore dipendente il 50 per cento della contribuzione relativa al fondo pensioni lavoratori dipendenti, mentre il restante 50 per cento viene accreditato come quanto disposto alla lettera b). Per quanto attiene il versamento delle altre assicurazioni esse restano a carico del datore di lavoro.
5. I soggetti assunti a norma del presente articolo sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa. La retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari alla retribuzione minima annua di riferimento ai fini della liquidazione delle rendite INAIL, secondo quanto previsto dall'articolo n. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Il tasso di tariffa applicabile è quello relativo alla voce di tariffa «0611» delle varie gestioni.
6. Il trattamento economico previsto dal comma 3 è considerato reddito di lavoro dipendente ma non rileva per l'anno d'imposta in cui il lavoratore è assunto ai fini del reddito utile per essere considerati fiscalmente a carico di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai datori di lavoro che:
a) nei trentasei mesi precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo soggetti che nel periodo considerato avevano un'età superiore ai trenta anni;
b) negli anni precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo lavoratori sui quali il datore di lavoro ha fruito del beneficio di cui al presente articolo;
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano altresì con riferimento alle assunzioni di quei lavoratori che siano stati licenziati, nei dodici mesi precedenti, da parte di un'impresa dello stesso o diverso settore di attività che, fino ai dodici mesi precedenti il momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
9. Si decade dall'applicazione disposizioni di cui al presente articolo all'atto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di soggetti che hanno più di trenta anni.
10. Al fine di adempiere l'obbligo di formazione di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, i lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo frequentano obbligatoriamente i corsi sulla sicurezza sul lavoro organizzati dall'INAIL anche in modalità e-learning, fermo restando la libertà del datore di lavoro di scegliere altre modalità per adempiere alla formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma, l'INAIL predispone, entro sei mesi, in ogni sede territoriale appositi spazi destinati alla formazione ovvero i corsi in modalità e-learning.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 12, 13, 14, 15 e 16.
12. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
13. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
14. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 11 e 12 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
10. 07. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1.
(Contributi per familiari coadiuvanti di artigiani e coadiutori di esercenti attività commerciali).
1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Nel caso di ditte individuali rientranti nella definizione di microimprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea il cui titolare possiede un valore ISEE non superiore ad euro 22.500,00 e la cui attività ha sede legale e operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per i soggetti coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966, n. 613, qualora tali soggetti siano coniugi o figli del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e con esso residenti, il versamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è facoltativo.
2-ter. Nel caso di scelta di versamenti facoltativi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno a valere anche per i successivi, non si applica il livello minimo imponibile di cui al successivo comma 3, né la rideterminazione annua di cui al comma 7, dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. La quota di pensione corrispondente agli eventuali versamenti di cui al precedente periodo è calcolata secondo il sistema contributivo.
2-quater. Ai soggetti che hanno scelto i versamenti facoltativi non spetta l'indennità di maternità, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, se nell'anno non abbiano versato contributi almeno pari a quelli dovuti dai soggetti di cui al comma 1, ovvero comma 2 se in possesso dei relativi requisiti.
2-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 2-bis, nel caso di versamento dei contributi senza aver effettuato la scelta del versamento facoltativo, a richiesta, i contributi possono essere versati con cadenza mensile.
2-sexies. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutato in misura pari all'aumento percentuale applicato ai trattamenti pensionistici.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
10. 08. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.
ART. 10-bis.
Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.1.
(Interventi in favore della Regione Sardegna).
1. Lo Stato e la Regione autonoma della Sardegna adottano un piano di interventi finalizzato a compensare gli svantaggi economici e produttivi e infrastrutturali derivanti alla medesima regione dalla condizione di insularità attraverso l'adozione di misure economiche e fiscali. Tali misure saranno destinate prioritariamente al potenziamento ed efficientamento della rete infrastrutturale per il trasporto di persone e merci, garantendo la continuità territoriale, alla realizzazione di una zona franca insulare, ovvero di zone franche urbane, per il rilancio del tessuto produttivo e l'incremento dei livelli occupazionali, all'attuazione del Piano straordinario per il Sulcis, all'introduzione di misure volte a compensare il maggior costo dell'energia elettrica derivante dalla mancata metanizzazione dell'isola.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a duecento milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
10-bis. 01. Murgia, Rampelli.
ART. 10-ter.
Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:
Art. 10-quater.
1. Al fine di favorire l'occupazione e lo sviluppo ecosostenibile delle aree dei Parchi Nazionali dell'Appennino del Mezzogiorno di cui al comma 2, con particolare riferimento al sostegno degli investimenti nei servizi, nell'agricoltura e nel turismo, compatibili con l'ambiente, con priorità alle iniziative dirette alla valorizzazione delle produzioni locali, nonché ad ogni altra iniziativa volta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo delle attività economiche compatibili, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.
2. Le aree interessate dalle disposizioni di cui al presente articolo sono: Parco nazionale Monti Sibillini, Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, Parco Nazionale Majella, Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, Parco Nazionale del Vesuvio, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri, Parco Nazionale del Pollino, Parco Nazionale della Sila, Parco Nazionale dell'Aspromonte.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, e con i soggetti istituzionali interessati, sono definiti i criteri di assegnazione e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
10-ter. 01. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:
Art. 10-quater.
(Valorizzazione dell'Arsenale militare di Taranto).
1. Il Ministero della Difesa individua con proprio decreto ministeriale le modalità e le risorse per la valorizzazione dell'Arsenale Militare di Taranto anche tramite aggiudicazione a privati per mezzo di asta pubblica.
10-ter. 0100. Labriola, Palese.
ART. 11.
Al comma 1, sopprimere le parole: nelle regioni del Mezzogiorno.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, dopo le parole: individuate le aree inserire le seguenti: sul territorio nazionale;
al comma 4-bis, sopprimere le parole: nelle regioni del Mezzogiorno.
11. 5. Centemero, Occhiuto.
Al comma 1, sostituire le parole da: al contrasto della povertà fino alla fine del comma, con le seguenti: a supportare specifiche problematiche in campo educativo minorile e al contrasto della dispersione scolastica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è istituito l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica, che individua le più idonee strategie e gli ambiti di intervento per la prevenzione del fenomeno e la riduzione del tasso di abbandono, nonché acquisisce, monitora ed elabora i dati e le informazioni su base nazionale.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, individua – con successivo decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto – le aree di esclusione sociale, caratterizzate da problematiche in campo educativo minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata.
al comma 2:
sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al comma 1-bis;
dopo le parole: e della ricerca, inserire le seguenti: d'intesa con l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica.
11. 1. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Annualmente, entro il 31 luglio, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende noti, mediante pubblicazione sul sito del ministero, i dati relativi alla dispersione scolastica disaggregati per provincia. Entro il 31 agosto inoltra i dati ai sindaci. In sede di prima applicazione il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette i dati ai sindaci entro il 31 dicembre 2017.
11. 6. Centemero, Occhiuto.
Al comma 2, sostituire la parola: biennale con la seguente: triennale.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: biennale con la seguente: triennale.
11. 7. Centemero, Occhiuto.
Al comma 2 aggiungere, in fine i seguenti periodi: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individua, altresì, le strutture esistenti nei territori delle regioni dove sono già attivi progetti finalizzati all'inter-scambio generazionale, destinando 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 alle strutture pubbliche e convenzionate per anziani non autosufficienti e alle scuole dell'infanzia che attivano programmi di collaborazione culturale, sociale ed educazionale tra generazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
11. 18. Guidesi, Rondini.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito in via sperimentale, per gli anni 2017 e 2018, il «pedagogista scolastico», come figura di coordinamento e prevenzione da assegnare alle istituzioni scolastiche nell'ambito dei progetti di durata biennale di cui al comma 2. Tale figura è prioritariamente impiegata per qualificare l'offerta educativa, adeguare gli interventi alle specifiche difficoltà dei ragazzi, potenziare l'inclusione e contribuire alla prevenzione di eventuali comportamenti a rischio dell'infanzia e dell'adolescenza, in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono sfociare in manifestazioni di bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione.
2-ter. Con il medesimo decreto, di cui al comma 2-bis, sono altresì definiti il profilo professionale e i requisiti richiesti per occupare il ruolo, l'inquadramento, i compiti e le mansioni del «pedagogista scolastico», nonché la dotazione organica e strumentale necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni.
2-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, valutato nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2017 e 12 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 2. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 3, dopo le parole: abbiano attivato inserire le seguenti: o attivino.
11. 9. Centemero, Occhiuto.
Al comma 3, dopo le parole: partenariati con enti locali inserire le seguenti: Università, istituzioni culturali e Istituti per l'alta formazione artistica e musicale (AFAM).
11. 3. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 3, dopo le parole: terzo settore inserire le seguenti: università, Afam.
11. 10. Centemero, Occhiuto.
Al comma 3, dopo le parole: promozione sportiva inserire le seguenti: associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al registro nazionale.
11. 11. Centemero, Occhiuto.
Al comma 3, dopo le parole: promozione sportiva inserire le seguenti: associazioni di categoria.
11. 12. Centemero, Occhiuto.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3. 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, provvede a monitorare l'efficacia e la validità dei progetti e delle relative finalità di cui al comma 2, nonché a valutare ex-post la qualità dei risultati conseguiti.
11. 4. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: e a rendicontarli entro l'inizio del successivo anno scolastico.
11. 13. Centemero, Occhiuto.
Dopo il comma 3-bis inserire il seguente:
3-ter. Ai fini di quanto disposto dal comma 2 le istituzioni scolastiche costituite in rete possono dare vita a poli per la dispersione scolastica con la finalità di promuovere buone pratiche attive sul territorio, di attivare progetti, di promuovere la formazione dei docenti.
11. 8. Centemero, Occhiuto.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia in virtù delle previsioni di cui alla legge 107 del 2015, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasferisce agli Uffici scolastici delle regioni suddette, la facoltà di gestire, in sede di contrattazione decentrata regionale per l'a.s. 2017/2018, e per gli anni scolastici successivi, ulteriori modalità di utilizzazione del personale titolare fuori regione che ha prodotto domanda di assegnazione provvisoria, al fine di favorirne la collocazione, prioritariamente sui posti disponibili in organico dell'autonomia, sui posti dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto, sui posti in deroga sul sostegno ed, in seconda istanza, sui progetti di cui al comma 2 del presente articolo.
4.2. Nell'ambito delle facoltà di cui al precedente comma, è consentito:
a) fare richiesta di assegnazione provvisoria su tutte le province di una regione su richiesta dell'interessato, la cui residenza in quella regione deve risultare da certificazione anagrafica al 30 giugno 2017;
b) fare richiesta di assegnazione provvisoria dei docenti privi di titolo di specializzazione sul sostegno, su posti ancora disponibili, e solo dopo avere accantonato un numero di posti corrispondente ai docenti inseriti in GAE e in Graduatorie d'istituto di II e III fascia, in possesso del titolo su sostegno per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato;
c) che l'assegnazione provvisoria può essere richiesta sulle relative classi di concorso, in deroga all'articolo 4, comma 1, e agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 stabiliti dal C.C.N.I. dell'11 aprile 2017, per i docenti in possesso del titolo di abilitazione corrispondente e che, all'atto dell'assunzione in virtù della legge 13 luglio 2015 n. 107, non sono stati soddisfatti nella preferenza professionale e territoriale indicata.
11. 24. Cimbro, Nicchi, Scotto, Bossa, Melilla, Albini, Capodicasa.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dispone la trasformazione di non meno del quaranta per cento dei posti in deroga sul sostegno in organico di diritto, e la conseguente titolarità a domanda degli interessati nel nuovo organico di diritto disponibile nell'ambito prescelto, dando priorità ai docenti assunti sulla base delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107.
4.2. A copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 23. Cimbro, Nicchi, Scotto, Bossa, Melilla, Albini, Capodicasa.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. Al fine di implementare e rendere più omogeneo sul territorio nazionale il tempo pieno o prolungato, favorendo conseguentemente nuove opportunità in particolare per le regioni del sud, la legge 24 settembre 1971, n. 820, relativa all'ordinamento della scuola elementare e all'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale, è finanziata per ulteriori 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. La ripartizione delle suddette risorse è effettuata previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, al fine di consentire una effettiva perequazione territoriale in termini di offerta formativa e la conseguente sensibile riduzione dello squilibrio tra le regioni in termini di offerta di tempo pieno o prolungato.
4.2. A copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli ulteriori 30 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
11. 25. Cimbro, Nicchi, Scotto, Bossa, Melilla, Albini, Capodicasa.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia in virtù delle previsioni di cui alla legge 107 del 2015, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasferisce agli Uffici scolastici delle regioni suddette, la facoltà di gestire, in sede di contrattazione decentrata regionale per l'anno scolastico 2017/2018, e per gli anni scolastici successivi, ulteriori modalità di utilizzazione del personale titolare fuori regione che ha prodotto domanda di assegnazione provvisoria, al fine di favorirne la collocazione, prioritariamente sui posti disponibili in organico dell'autonomia; sui posti dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto, sui posti in deroga sul sostegno ed, in seconda istanza, sui progetti di cui al comma 2 del presente articolo. Nell'ambito delle facoltà di cui al precedente comma, è consentito:
a) fare richiesta di assegnazione provvisoria su tutte le province di una regione su richiesta dell'interessato, la cui residenza in quella regione deve risultare da certificazione anagrafica al 30 giugno 2017;
b) fare richiesta di assegnazione provvisoria dei docenti privi di titolo di specializzazione sul sostegno, su posti ancora disponibili, e solo dopo avere accantonato un numero di posti corrispondente ai docenti inseriti in GAE e in Graduatorie d'istituto di II e III fascia, in possesso del titolo su sostegno per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato;
c) che l'assegnazione provvisoria può essere richiesta sulle relative classi di concorso, in deroga all'articolo 4, comma 1, e agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 stabiliti dal C.C.N.I. dell'11 aprile 2017, per i docenti in possesso del titolo di abilitazione corrispondente e che, all'atto dell'assunzione in virtù della legge 13 luglio 2015 n. 107, non sono stati soddisfatti nella preferenza professionale e territoriale indicata”;
d) al fine di agevolare la continuità educativa e didattica degli studenti con disabilità, ai docenti con contratto a tempo indeterminato per i posti di sostegno didattico, qualora in seguito alle operazioni di mobilità annuale, l'insegnante si ritrovi ad aver prodotto domanda di assegnazione provvisoria nello stesso ambito della scuola ove aveva lavorato nel precedente anno scolastico, si procederà alla riconferma del posto da parte degli uffici scolastici provinciali.
11. 19. Cimbro, Capodicasa, Melilla, Albini, Bossa, Nicchi, Scotto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Per la realizzazione degli interventi educativi contro la dispersione scolastica, finanziati dal PON Scuola 2014/2020, potranno essere utilizzati tutti quei docenti del Mezzogiorno che, a norma dell'articolo 1 comma 96 della legge 13 luglio 2015 n. 107, non hanno avuto assegnazione provvisoria, pur avendone fatto richiesta, la loro utilizzazione nelle loro rispettive provincie per gli anni 2018/2019 e 2017/2018 nei progetti di durata biennale, previsti dall'articolo 11 del presente decreto, prevede il mantenimento del ruolo nell'attuale Ambito di assegnazione.
11. 21. Capodicasa, Melilla, Albini, Bossa, Nicchi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Al comma 3, articolo 14, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sempre al fine di agevolare la continuità educativa e didattica degli studenti con disabilità, ai docenti con contratto a tempo indeterminato per i posti di sostegno didattico, qualora in seguito alle operazioni di mobilità annuale, l'insegnante si ritrovi ad aver prodotto domanda di assegnazione provvisoria nello stesso ambito della scuola ove aveva lavorato nel precedente anno scolastico, si procederà alla riconferma del posto da parte degli uffici scolastici provinciali».
11. 20. Cimbro, Capodicasa, Melilla, Albini, Bossa, Nicchi, Scotto.
Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:
4-quater. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: Per l'anno scolastico 2015/2016 sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e dopo le parole: »primaria e secondaria« sono inserite le seguenti: »nonché presso la scuola dell'infanzia,«;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 30 giugno 2017, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale«.
4-quinquies. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del comma 4-quater, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il »Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico«, di seguito denominato »Fondo”, al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi 4-sexies e 4-septies, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca che le destinerà, nel limite delle stesse, alle finalità di cui al comma 4-bis.
4-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SO SE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore della difesa, con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi e per i sistemi d'arma, al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
4-septies. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 750 milioni annui a decorrere dall'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
11. 22. Pannarale, Placido, Airaudo, Costantino, Marcon, Pellegrino, Pastorino, Giancarlo Giordano, Palazzotto.
Dopo il comma 4-ter inserire il seguente:
4-quater. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, nelle regioni del Mezzogiorno, l'organico dell'autonomia e l'organico del potenziamento di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per le scuole primarie e per le scuole secondarie di primo grado può essere utilizzato per l'estensione del tempo pieno e del tempo prolungato.
11. 14. Centemero, Occhiuto.
Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:
4-quater. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura che le risorse destinate all'acquisto dei libri di testo per le scuole primarie siano ripartite in tempo utile ad assicurare che i suddetti libri siano disponibili a partire dal primo giorno di lezione dell'anno scolastico.
11. 15. Centemero, Occhiuto.
Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:
4-quater. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 626 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono messe a disposizione degli enti locali competenti al fine di garantire il trasporto delle studentesse e degli studenti che assolvono l'obbligo di istruzione nel sistema nazionale di istruzione.
11. 16. Centemero, Occhiuto.
Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:
4-quater. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 626 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate a garantire la fornitura gratuita di testi scolastici alle studentesse e agli studenti che assolvono l'obbligo di istruzione nel sistema nazionale di istruzione.
11. 17. Centemero, Occhiuto.
Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:
Art. 11.1.
(Fondo compensativo per il Mezzogiorno).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo compensativo per il Mezzogiorno», da ripartire per il finanziamento di interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia.
2. Il Fondo è alimentato con gli utili di gestione provenienti dalla Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a.
3. Le risorse dei cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 e negli anni successivi fino a che il loro ammontare sia pari al valore delle attività finanziarie che risultavano a disposizione della predetta Società alla data del 4 maggio 2016, dedotto l'importo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
4. I beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del Fondo sono disciplinati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
11. 01. Taglialatela, Rampelli.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11.1.
1. In coerenza con il potenziamento degli interventi consentiti in virtù delle misure di cui all'articolo 11, e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quando previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei Comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
2. Per le strutture di cui al comma 1, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. In considerazione della grave assenza di servizi per la prima infanzia, con particolare riferimento ai Comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2014/2020 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire un primo, immediato finanziamento per le nuove strutture di cui al comma 1, viene assegnato un contributo di 100 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014 n. 190. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i Comuni ammessi alla ripartizione e sono assegnate le risorse disponibili.
11. 02. Carfagna, Prestigiacomo, Russo, Alberto Giorgetti, Palese, Milanato.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017).
1. Per consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2017-2018 in Abruzzo e nelle altre Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, all'articolo 18-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «2016/2017» aggiungere le seguenti: «nonché per l'anno scolastico 2017-2018»;
b) al comma 2, le parole «15 milioni nell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018»;
c) al comma 5, alinea, le parole: «15 milioni nell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018»;
d) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «5 milioni nel 2016» aggiungere le seguenti: «ed euro 5 milioni nel 2018»;
e) al comma 5, lettera b), le parole «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni».
11. 03. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
ART. 11-ter.
Dopo l'articolo 11-ter inserire il seguente:
Art. 11-ter.1.
1. I finanziamenti del fondo per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è incrementato di euro 40 milioni. Al relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
11-ter. 01. Carfagna, Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
ART. 11-quater.
Sopprimerlo.
11-quater. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
ART. 12.
Sopprimerlo.
12. 6. Vacca, Di Benedetto, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: compreso fino a: 100 per cento.
12. 2. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Detto valore è ridotto del 50 per cento negli atenei con meno di 10.000 studenti regolari iscritti per tener conto dei costi fissi connessi con la piccola scala.
12. 8. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Al comma 6, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
12. 100. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 7 sopprimere le parole da: incrementata fino alla fine del comma.
12. 7. Vacca, Di Benedetto, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
Sopprimere il comma 8-bis.
12. 5. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
ART. 13.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1.1. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, al secondo periodo le parole: «anche con riguardo alla responsabilità civile,» sono sostituite dalle seguenti: «, solo per la responsabilità amministrativa».
13. 1. Labriola, Palese.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche con riferimento ai crediti dell'indotto.
13. 100. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «penale o».
13. 102. Labriola, Palese.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1.
1. Al comma 601 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 le parole da: «30 aprile 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2017, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2017 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
13. 01. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1.
1. È istituito, con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Puglia e l'Azienda Sanitaria di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare, le strutture sanitarie pubbliche già esistenti per potenziare i settori carenti, in particolare oncologia, pediatria e pneumologia, le linee guida per gli interventi previsti ed elaborare delle proposte operative a tutela degli operatori del settore.
2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero della salute, partecipano rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e finanze, della regione Puglia e della Azienda sanitaria di Taranto.
3. Entro due mesi dall'inizio della sua attività il gruppo di lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro della salute e alla Regione Puglia.
4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. 0100. Labriola, Palese.
ART. 13-bis.
Dopo l'articolo 13-bis inserire il seguente:
Art. 13-bis. 1.
All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera p-sexiesdecies) è aggiunta la seguente:
p-septiesdecies) area industriale di Ottana.
13-bis. 01. Murgia, Rampelli.
ART. 13-ter.
Sopprimerlo.
13-ter. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
ART. 14.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30 settembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla proroga di cui al comma 1, lettera b) si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
14. 1. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:
Art. 14-bis.
(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale per la Riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate).
1. La dotazione del fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» è incrementata di 450 milioni di euro al fine di finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta incoerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Al relativo onere si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto dei criteri di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
14. 01. Costantino, Pastorino, Marcon, Placido, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
Art. 14-bis.
(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività).
1. Per il biennio 2018-2020, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 134 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2018-2020, si provvede mediante:
a) quanto a 120 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 55 milioni di euro per l'anno 2018 e 46 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia per 7 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 47 milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro ciascuno degli anni 2018 e 2019;
b) quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente nel titolo, dopo le parole: nel Mezzogiorno inserire le seguenti; ed ulteriori interventi per la crescita economica del Paese.
14. 03. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
Art. 14-bis.
(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività).
1. Per il quadriennio 2018-2021, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 134 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, nel titolo, dopo le parole: nel Mezzogiorno inserire le seguenti: ed ulteriori interventi per la crescita economica del Paese.
14. 02. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.
ART. 15.
Sopprimerlo.
*15. 4. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
Sopprimerlo.
*15. 5. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Sopprimere il comma 1.
15. 100. Guidesi, Saltamartini.
Sopprimere il comma 2.
15. 101. Guidesi, Saltamartini.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dell'Interno predispone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un «Piano straordinario di supporto alla capacità amministrativa degli enti locali del Mezzogiorno», sui temi strategici dello sviluppo locale, della centralizzazione degli acquisti, dell'implementazione di piattaforme informatiche per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali, di sistemi di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, nonché di sistemi di finanziamento dei progetti di investimento. I contenuti del Piano e le relative modalità attuative verranno approvati con un Accordo in Conferenza Stato Città e Autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Per la realizzazione del suddetto Piano, il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia). Il Piano è finanziato nel limite di 2,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nonché del Programma operativo Governarne e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020”.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: della sperimentazione con le seguenti: dell'Accordo di cui al comma 2.
15. 8. Placido, Pastorino, Marcon, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.
Al comma 2, dopo le parole: della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate inserire le seguenti: d'intesa con province e Città Metropolitane e.
*15. 1. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Al comma 2, dopo le parole: della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate inserire le seguenti: d'intesa con province e Città Metropolitane e.
*15. 6. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Al comma 2, dopo le parole: della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate inserire le seguenti: d'intesa con province e Città Metropolitane e.
*15. 9. Marcon, Placido, Pastorino, Costantino, Pannarale.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Nelle regioni di cui al comma 1, le province di cui ai commi da 51 a 53 della legge 7 aprile 2014, n. 56, quali enti con funzioni di area vasta, sono soppresse. Nelle medesime regioni le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, 1 subentrano in tutti i rapporti, attivi e passivi, delle province.
2-ter. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 2-bis sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'amministrazione dell'interno per assicurare il funzionamento delle attività di cui al presente articolo.
15. 3. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Sopprimere il comma 3.
15. 102. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI), un Programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle loro forme associative nelle Regioni di cui al comma 1. Il Programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.
3-ter. Il Programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un Portale Nazionale dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori.”.
15. 2. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da: «non escluse» fino a: ”n. 190 sono soppresse.
15. 7. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:
Art. 15.1.
(Misure urgenti in favore delle Province).
1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui all'articolo 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014.
15. 01. Marcon, Placido, Pastorino, Costantino, Pannarale.
ART. 15-ter.
Sopprimerlo.
15-ter. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 15-ter.1.
(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).
1. Al comma 463, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: «Ai comuni al di sotto dei 1000 abitanti al 1 gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti non si applicano le disposizioni di cui al comma 723, lettera e) nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710».
15-ter. 0100. Guidesi, Saltamartini.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 15-ter.1.
(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).
1. Al comma 720, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: «Tali disposizioni non si applicano ai comuni al di sotto dei 1000 abitanti al 1o gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti».
15-ter. 0101. Guidesi, Saltamartini.
ART. 15-quinquies.
Sopprimerlo.
15-quinquies. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
a) 100 milioni con le seguenti: 130 milioni;
b) 72 milioni con le seguenti: 87 milioni;
c) 28 milioni con le seguenti: 43 milioni.
Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 40 milioni.
15-quinquies. 100. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
a) 100 milioni con le seguenti: 128 milioni;
b) 72 milioni con le seguenti: 86 milioni;
c) 28 milioni con le seguenti: 42 milioni.
Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 38 milioni.
15-quinquies. 101. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
a) 100 milioni con le seguenti: 126 milioni;
b) 72 milioni con le seguenti: 85 milioni;
c) 28 milioni con le seguenti: 41 milioni.
Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 36 milioni.
15-quinquies. 102. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
a) 100 milioni con le seguenti: 124 milioni;
b) 72 milioni con le seguenti: 84 milioni;
c) 28 milioni con le seguenti: 40 milioni.
Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 34 milioni.
15-quinquies. 103. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
a) 100 milioni con le seguenti: 122 milioni;
b) 72 milioni con le seguenti: 83 milioni;
c) 28 milioni con le seguenti: 39 milioni.
Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 40 milioni.
15-quinquies. 104. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
a) 100 milioni con le seguenti: 120 milioni;
b) 72 milioni con le seguenti: 82 milioni;
c) 28 milioni con le seguenti: 38 milioni.
Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 30 milioni.
15-quinquies. 105. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
a) 100 milioni con le seguenti: 118 milioni;
b) 72 milioni con le seguenti: 81 milioni;
c) 28 milioni con le seguenti: 37 milioni.
Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 18 milioni.
15-quinquies. 106. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
a) 100 milioni con le seguenti: 116 milioni;
b) 72 milioni con le seguenti: 80 milioni;
c) 28 milioni con le seguenti: 36 milioni.
Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 16 milioni.
15-quinquies. 107. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
a) 100 milioni con le seguenti: 114 milioni;
b) 72 milioni con le seguenti: 79 milioni;
c) 28 milioni con le seguenti: 35 milioni.
Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 14 milioni.
15-quinquies. 108. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
a) 100 milioni con le seguenti: 112 milioni;
b) 72 milioni con le seguenti: 78 milioni;
c) 28 milioni con le seguenti: 34 milioni.
Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 12 milioni.
15-quinquies. 109. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
a) 100 milioni con le seguenti: 110 milioni;
b) 72 milioni con le seguenti: 77 milioni;
c) 28 milioni con le seguenti: 33 milioni.
Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 20 milioni.
15-quinquies. 110. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
a) 100 milioni con le seguenti: 108 milioni;
b) 72 milioni con le seguenti: 76 milioni;
c) 28 milioni con le seguenti: 32 milioni.
Conseguentemente, al comma 3, lettera b) sostituire le parole: 10 milioni con: 8 milioni.
15-quinquies. 111. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
a) 100 milioni con le seguenti: 106 milioni;
b) 72 milioni con le seguenti: 75 milioni;
c) 28 milioni con le seguenti: 31 milioni.
Conseguentemente, al comma 3, lettera b) sostituire le parole: 10 milioni con: 6 milioni.
15-quinquies. 112. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
a) 100 milioni con le seguenti: 104 milioni;
b) 72 milioni con le seguenti: 74 milioni;
c) 28 milioni con le seguenti: 30 milioni.
Conseguentemente, al comma 3, lettera b) sostituire le parole: 10 milioni con: 4 milioni.
15-quinquies. 113. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
a) 100 milioni con le seguenti: 102 milioni;
b) 72 milioni con le seguenti: 73 milioni;
c) 28 milioni con le seguenti: 29 milioni.
Conseguentemente, al comma 3, lettera b) sostituire le parole: 10 milioni con: 2 milioni.
15-quinquies. 114. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 10 settembre 2017 con le seguenti: 9 settembre 2017 e al medesimo comma, terzo periodo, le parole: 4 settembre 2017 con le seguenti: 2 settembre 2017.
15-quinquies. 115. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 10 settembre 2017 con le seguenti: 9 settembre 2017.
15-quinquies. 116. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 4 settembre 2017 con le seguenti: 2 settembre 2017.
15-quinquies. 117. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora entro il termine del 30 settembre 2017 non si provveda all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, con specifico atto convenzionale tra Regione ed Agenzia delle Entrate da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si attribuisce alla singola Regione la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Resta esclusa la possibilità di attribuire alla regione la quota statale in assenza del decreto di cui al comma 2.».
15-quinquies. 118. Guidesi, Saltamartini.
Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:
Art. 15-quinquies.1.
(Turn over nei piccoli comuni).
1. All'articolo 22, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000».
15-quinquies. 01. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:
Art. 15-quinquies.
(Misure urgenti in favore delle Province).
1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*15-quinquies. 05. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:
Art. 15-quinquies.
(Misure urgenti in favore delle Province).
1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*15-quinquies. 09. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:
Art. 15-quinquies.
(Interpretazione autentica dall'articolo 5 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122).
1. La locuzione «lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche» contenuta nell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
15-quinquies. 02. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:
Art. 15-quinquies.1.
(Misure urgenti in favore delle Province).
1. Per l'anno 2017 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
*15-quinquies. 04. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:
Art. 15-quinquies.1.
(Misure urgenti in favore delle Province).
1. Per l'anno 2017 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
*15-quinquies. 010. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:
Art. 15-quinquies.1.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2010).
1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
15-quinquies. 03. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquies.1.
(Misure urgenti in favore delle Province).
1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
1-quinquies. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi.
*15-quinquies. 06. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquies.1.
(Misure urgenti in favore delle Province).
1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
1-quinquies. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi.
*15-quinquies. 08. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo l'articolo 15-quinquies inserire il seguente:
Art. 15-quinquies.1.
(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite).
1. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «per il quadriennio 2017-2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2018-2020».
15-quinquies. 07. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Dopo l'articolo 15-sexies, inserire il seguente:
Art. 15-sexies.
1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. In deroga al precedente comma 5 agli enti sottoposti a piano di riequilibrio è data facoltà entro il 30 settembre 2017 di rivedere il piano stesso prevedendo il ripiano delle somme di disavanzo non recuperate alla data del riaccertamento straordinario dei residui in 30 anni a quote costanti».
15-sexies. 01. Carfagna, Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
ART. 15-sexies.
Dopo l'articolo 15-sexies, inserire il seguente:
Art. 15-sexies.
1. Al fine di fornire un sostegno finanziario agli enti locali che hanno aderito alla procedura di equilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che, per far fronte ai relativi oneri, hanno ridotto le spese per erogazioni di prestazioni nel settore sociale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
2. Il fondo di cui al comma precedente è utilizzato per la concessione di contributi agli enti assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, aventi specifica destinazione al finanziamento di spese nel settore sociale.
3. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
4. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti nonché per la ripartizione del fondo, che tengano prioritariamente conto della popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15-sexies. 02. Carfagna, Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo l'articolo 15-sexies, inserire il seguente:
Art. 15-sexies.
(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali).
1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione ex legge 16 aprile 1987, n. 187, ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:
a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;
b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.
Nel Fondo confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della già citata Cabina di Regia. Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15-sexies. 03. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo l'articolo 15-sexies, inserire il seguente:
Art. 15-sexies.1.
1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Allo scopo di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, l'Ente Locale interessato può concordare con l'Erario, per mezzo delle agenzie fiscali, accordi transattivi riferiti ai debiti erariali e ai relativi costi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso l'Erario non possono avere una durata superiore ai trent'anni. Nell'ipotesi in cui le rateizzazioni dovessero avere durata superiore a quella residua del piano di riequilibrio, l'ente locale provvede alla rimodulazione o riformulazione del piano stesso, che se già approvato, rimane comunque esecutivo ed è sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis si applicano anche ai debiti previdenziali. Le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi sono definite con decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano anche ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 118-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 60 per cento del capitale sociale. In tal caso, gli accordi transattivi con l'ente locale e con l'azienda o società interessata la posizione debitoria individuale seguono le regole del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. L'ente locale, per la quota parte di sua competenza, assume il debito fiscale o previdenziale delle aziende o società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziate nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui ai precedenti periodi ed ai commi 7-bis, 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate.
15-sexies. 04. Carfagna, Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo l'articolo 15-sexies inserire il seguente:
Art. 15-sexies.1.
(Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni).
1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento.
15-sexies. 05. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo l'articolo 15-sexies inserire il seguente:
Art. 15-sexies.1.
(Turn over nei piccoli comuni).
1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000».
2. Restano ferme le previsioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale dei comuni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 296 del 2006. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15-sexies. 06. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
ART. 15-septies.
Al comma 1, sopprimere le parole:, nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia degli interventi.
15-septies. 1. Guidesi.
ART. 15-octies.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 e la regolare prosecuzione dell'attività didattica vengono attivate sperimentazioni nelle istituzioni scolastiche per la determinazione del costo standard per studente sulla base di indicatori di riferimento di costo e fabbisogno che promuovano condizioni di efficienza. L'effettuazione delle scelte e l'individuazione dei fabbisogni di cui al comma precedente sono esperiti dalle istituzioni scolastiche attraverso la rilevazione ed il monitoraggio dei bisogni effettivi. Il Dirigente scolastico è responsabile della rilevazione, del monitoraggio ed è tenuto a presentare annualmente al Consiglio di Istituto apposita relazione sull'attività di sperimentazione svolta in merito dall'istituzione scolastica. La predetta relazione è pubblicata sull'albo online dell'istituzione scolastica.
15-octies. 1. Centemero, Occhiuto.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 e la regolare prosecuzione dell'attività didattica è bandito entro il mese di ottobre 2017 un concorso pubblico per l'assunzione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali, ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge hanno maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale anche in deroga ai requisiti professionali previsti.
15-octies. 2. Centemero, Occhiuto.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 e la regolare prosecuzione dell'attività didattica nelle istituzioni scolastiche di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, un docente individuato dallo stesso dirigente reggente tra i soggetti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è esonerato dall'insegnamento senza che questo comporti il riconoscimento di mansioni superiori o di funzioni vicarie.
15-octies. 3. Centemero, Occhiuto.
Dopo l'articolo 15-octies aggiungere il seguente:
Art. 15-nonies.
(Fondo di Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale).
1. Per il triennio 2018-2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale.
2. Entro il mese di maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma.
15-octies. 01. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Dopo l'articolo 15-octies, inserire il seguente:
Art. 15-novies.
(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate).
1. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per dare attuazione agli interventi rientranti nel »Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2104.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
15-octies. 02. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo l'articolo 15-octies, inserire il seguente:
Art. 15-novies.
(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti PAC).
1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non auto sufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e a gli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, e incrementata di 1 miliardo di euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Autorità di gestione del «Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti» istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi e, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.
4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, l'Autorità di gestione del «Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti» istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.
5. Nelle linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari.
15-octies. 03. Palese, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo l'articolo 15-octies, inserire il seguente:
Art. 15-novies.
(Assunzioni nelle Città Metropolitane).
1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
8-ter. Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Restano ferme le previsioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale dei Comuni di cui all'articolo 1, commi 557 e 551-quater, della legge 296 del 2006. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15-octies. 04. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
ART. 16.
Sopprimerlo.
16. 1. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Sopprimere il comma 1.
16. 109. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1, sostituire le parole: dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta con le seguenti:, in particolare periferiche, dei comuni del territorio nazionale.
16. 2. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Al comma 1, sostituire le parole: prefetti, anche in quiescenza con le seguenti: sindaci in carica.
16. 3. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Sopprimere il comma 2.
16. 110. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche al fine di favorire fino alla fine del periodo con le seguenti parole: al fine di garantire nei territori interessati la sicurezza, il ripristino del decoro urbano, l'accesso ai servizi sociali da parte dei residenti, la ripresa delle attività di ricezione turistica e il miglioramento e potenziamento della rete infrastrutturale.
16. 9. Giorgia Meloni, Petrenga, Rampelli.
Al comma 2, dopo le parole: anche al fine di sostituire le parole da: favorire a: minori con le seguenti: attuare progetti di riqualificazione urbana per contrastare il degrado delle periferie cittadine.
16. 4. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Al comma 2, dopo le parole: anche al fine di sostituire le parole da: favorire a: minori con le seguenti: individuare tutti gli stranieri presenti nelle aree interessate, il cui ingresso o soggiorno sia irregolare, onde garantire l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi o il loro trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
16. 5. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Al comma 2, dopo le parole: anche al fine di sostituire le parole da: favorire a: minori con le seguenti: individuare tutti gli stranieri presenti nelle aree interessate, in cui ingresso o soggiorno sia irregolare, onde garantire il loro trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 al fine del loro rimpatrio.
16. 100. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, dopo le parole: anche al fine di sostituire le parole da: favorire a: minori con le seguenti: garantire lo sgombero degli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente, nonché di quelli non in regola con le vigenti disposizioni in materia urbanistica.
16. 6. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Sopprimere il comma 3.
16. 111. Guidesi, Saltamartini.
Sostituire il comma 3, con i seguenti:
3. Per l'attivazione dei commi 1 e 2 è autorizzato, per il triennio 2017-2019, uno stanziamento annuo pari a 30 milioni di euro, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee. Agli oneri recati dal presente comma, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 3-bis.
3-bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
16. 11. Giancarlo Giordano, Placido, Pastorino, Marcon, Costantino, Pannarale, Palazzotto.
Sopprimere il comma 4.
16. 112. Guidesi, Saltamartini.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 1.000 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 700 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2017. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede, quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 100 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, mediante quota parte del gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 5-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.», sono sostituite dalle seguenti: «è fissata nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
16. 10. Palazzotto, Giancarlo Giordano, Placido, Pastorino, Pastorino, Marcon, Costantino, Pannarale.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16. 7. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: che accolgono richiedenti protezione internazionale con le seguenti: che attuano progetti di riqualificazione urbana per contrastare il degrado delle periferie cittadine, nonché, inoltrano segnalazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5-bis della legge 18 agosto 2000, n. 267 e contestualmente le parole da: nel limite fino a: disponibilità del fondo. sono soppresse.
16. 102. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: che accolgono richiedenti protezione internazionale con le seguenti: che hanno già in carico titolari di protezione internazionale da almeno sei mesi e contestualmente attuano progetti di riqualificazione urbana per contrastare il degrado delle periferie cittadine, nonché, inoltrano segnalazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5-bis della legge 18 agosto 2000, n. 267.
16. 101. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole:, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
16. 12. Marcon, Placido, Pastorino, Costantino, Pannarale.
Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: della legge di conversione.
16. 103. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 4, quarto periodo, sostituire la parola: definisce con: stabilisce.
16. 104. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 4, quarto periodo, dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti: , successivamente allo svolgimento del monitoraggio che deve avere cadenza almeno bimestrale,.
16. 105. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 4, quarto periodo, dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti: , successivamente allo svolgimento del monitoraggio che deve avere cadenza almeno mensile e previo accertamento, con riguardo ai centri di accoglienza, dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
16. 106. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 4, quarto periodo, dopo la parola definisce aggiungere le seguenti: successivamente allo svolgimento del monitoraggio che deve avere cadenza almeno mensile e previo accertamento, con riguardo ai centri di accoglienza, dei requisiti igienico-sanitari e urbanistici previsti dalla normativa vigente.
16. 107. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 4, quarto periodo, dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti: , se ci siano state segnalazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5-bis della legge 18 agosto 2000, n. 267.
16. 108. Guidesi, Saltamartini.
Apportare le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, alla fine aggiungere: “, di 400 milioni di euro nell'anno 2017 e di 800 milioni di euro nell'anno 2018. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definite con il decreto di cui al comma 4”»;
2) Al comma 5, sostituire le parole: i comuni di cui al comma 4, con le seguenti: tutti i comuni di cui ai commi 4 e 4-bis che gestiscono dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri e dopo le parole: nei rispettivi bilanci, aggiungere le seguenti: inclusa una quota parte delle risorse, stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo,.
3) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 1, le parole: “83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018”, sono sostituite dalle seguenti: “103 milioni di euro per l'anno 2017 e a 205 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018”;
b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: “pari al 6 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “pari all'8 per cento”».
5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nei settori della difesa, con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi e per i sistemi d'arma, al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
16. 13. Palazzotto, Marcon, Placido, Pastorino, Costantino, Pannarale.
Sopprimere il comma 5.
16. 8. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Al comma 5, sostituire le parole: i comuni di cui al comma 4 con le seguenti: tutti i comuni che gestiscono dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri e dopo le parole: nei rispettivi bilanci aggiungere le seguenti: inclusa una quota parte delle risorse; stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo.
16. 14. Palazzotto, Marcon, Placido, Pastorino, Costantino, Pannarale.
Al comma 5, dopo le parole: nel rispettivi bilanci aggiungere le seguenti: inclusa una quota parte delle risorse, stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo,.
16. 15. Palazzotto, Marcon, Placido, Pastorino, Costantino, Pannarale.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-1.
(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti cd. PAC).
1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro nell'anno 2017.
2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del «Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti» istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.
4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.
5. Nelle linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità di cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari.
16. 01. Marcon, Brignone, Gregori, Placido, Pastorino, Costantino, Pannarale.
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
Art. 16-1.
(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti PAC).
1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.
2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del «Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti» istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.
4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del «Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti» istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.
5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari.
6. Nell'ambito dello stesso programma di cui al comma 1 è attivato, secondo modalità da definirsi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un progetto pilota nei Comuni della regione Lombardia, in cui sono già esistenti sperimentazioni innovative di interscambio intergenerazionale, avviando un programma di collaborazione culturale, sociale ed educazionale tra le strutture pubbliche e convenzionate per anziani non autosufficienti e le scuole dell'infanzia. A tale finalità, per ciascuno degli anni 2017-2020, sono destinati 10 milioni di euro a valere sulla quota parte destinata alle Regioni del Nord del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
16. 03. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
Art. 16-1.
(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate»).
1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati, sull'intero territorio nazionale, dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.
Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
16. 02. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
Art. 16-1.
1. Alla luce della particolare congiuntura sociale e economica, per l'anno 2017, in via sperimentale, gli atti e i provvedimenti che dispongono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze, dovranno basarsi, nelle aree obiettivo convergenza, prioritariamente su indici di deprivazione stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.
16. 05. Carfagna, Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
Art. 16-1.
(Modifiche all'articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane.»;
b) al quarto periodo, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2015»;
c) il quinto periodo è sostituito con i seguenti: «Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di presentazione e valutazione delle richieste di cui al precedente comma. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di Regia composta da tre membri: un componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed uno designato dal Ministero delegato per gli affari regionali volta a definire i parametri utilizzati per l'analisi delle richieste di esclusione dal versamento proposte dagli enti locali.»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche introdotte ai commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».
6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
16. 04. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
ART. 16-bis.
Sopprimerlo.
16-bis. 3. Vacca, Di Benedetto, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 1, dopo le parole: è autorizzato inserire le seguenti: anche al fine di provvedere alla messa in sicurezza della captazione delle acque nei laboratori e nelle gallerie autostradali del Gran Sasso, nonché di condotte e canali di scolo.
16-bis. 5. Pellegrino, Palazzotto, Giancarlo Giordano, Placido, Pastorino, Marcon, Costantino, Pannarale.
Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: che sarà erogato solo se la tariffa del pedaggio non subirà aumenti fino a scadenza della concessione.
16-bis. 2. Vacca, Di Benedetto, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. La concessione dei lavori di cui al presente articolo dovrà avvenire, esclusivamente, mediante il ricorso a procedure di gara ad evidenza pubblica.
3-ter. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ANAS dovrà provvedere di concerto con il concessionario autostradale, al controllo della staticità dei viadotti della tratta autostradale A24 e A25, verificando, altresì, se gli eventuali problemi di staticità derivino dalla mancata manutenzione ordinaria del concessionario.
16-bis. 4. Colletti, Cariello.
ART. 16-ter.
Sopprimerlo.
16-ter. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 1, dopo le parole: particolare riferimento inserire le seguenti: alle città interessate nel prossimo biennio da elevati flussi turistici come.
16-ter. 100. Saltamartini, Castiello.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e vigila sul corretto adempimento degli impegni previsti.
16-ter. 101. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e riceve aggiornamenti bimestrali sull'effettivo impiego delle risorse.
16-ter. 102. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: in cui vengono stabilite anche specifiche tempistiche che devono essere obbligatoriamente rispettate per la realizzazione del sistema di cui al comma 1.
16-ter. 103. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: che verrà pubblicata sul sito del Ministero.
16-ter. 104. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il soggetto attuatore presenta con cadenza trimestrale presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un rendiconto dettagliato sull'utilizzo dei fondi.
16-ter. 105. Guidesi, Saltamartini.
ART. 16-quater.
Al comma 1, sostituire le parole da: di miglioramento della rete fino alla fine del comma con le seguenti: di manutenzione straordinaria della rete stradale di interesse nazionale.
16-quater. 1. Guidesi.
ART. 16-quinquies.
Sopprimerlo.
16-quinquies. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, primo periodo, dopo le parole: sviluppo economico, inserire le seguenti: sentita la Conferenza Stato-Regioni.
16-quinquies. 100. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, primo periodo, sostituire la parola: anche con la seguente: comunque.
16-quinquies. 101. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, sostituire le parole: partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno con le seguenti: partecipa un rappresentante.
16-quinquies. 102. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, secondo periodo, dopo la parola: partecipano inserire le seguenti: rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti:.
16-quinquies. 103. Guidesi, Saltamartini.
ART. 16-sexies.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2018.
16-sexies. 100. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 marzo 2018.
16-sexies. 1. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi, Pagano.
Al comma 2, sostituire le parole: 28 febbraio 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
16-sexies. 2. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi, Pagano.
Al comma 2, sostituire le parole: 28 febbraio 2018 con le seguenti: 30 giugno 2018.
16-sexies. 101. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: un anno.
16-sexies. 102. Guidesi, Saltamartini, Castiello.
Al comma 4, dopo le parole: è prorogata, inserire le seguenti: in via eccezionale e irripetibile.
16-sexies. 107. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: è prorogata, inserire le seguenti: in via esclusiva.
16-sexies. 108. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 4, dopo le parole: è prorogata, inserire le seguenti: a condizione che non sia superato il limite di durata di trentasei mesi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015.
16-sexies. 109. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 4, le parole: 28 febbraio 2019, sono sostituite dalle seguenti: 1o marzo 2019.
16-sexies. 110. Saltamartini, Guidesi.
Al comma 4, dopo le parole: 28 febbraio 2019, inserire le seguenti: Qualora le proroghe di cui alla presente legge comportino il superamento del periodo di cui al decreto legislativo 81/2015, i contratti di cui al medesimo comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 non possono essere convertiti automaticamente in contratti di lavoro a tempo indeterminato.
16-sexies. 111. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: I contratti di cui al medesimo comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 non possono essere oggetto di ulteriore proroga e la loro durata complessiva non può comunque essere superiore ai trentasei mesi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
16-sexies. 112. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 6, lettera b), capoverso 7-quater, sostituire le parole: o in parte con le seguenti: e si applicano in percentuale inversamente proporzionale ai lavori già eseguiti qualora, al momento dell'apertura della successione, l'immobile sia stato riparato o ricostruito in parte.
16-sexies. 3. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi, Pagano.
Al comma 6, lettera b), capoverso 7-quinquies, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro trenta giorni.
16-sexies. 113. Guidesi, Saltamartini.
ART. 16-septies.
Dopo l'articolo 16-septies, inserire il seguente:
Art. 16-septies.1.
(Fondo per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito Fondo destinato agli interventi per la riparazione, ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
2. I criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dagli importi rivenienti dall'aumento al 12 per cento dell'aliquota di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.”.
16-septies. 01. Nastri, Rampelli.
Dopo l'articolo 16-septies, inserire il seguente:
Art. 16-septies.1.
(Fondo per il sostegno ai marchi di eccellenza delle zone colpite da eventi sismici).
1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, anche infrastrutturali, e la produzione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di centottanta milioni di euro per l'anno 2017.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”
16-septies. 02. Rampelli.
Dopo l'articolo 16-septies inserire il seguente:
Art. 16-septies. 1.
All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma devono garantire lo sviluppo paritario tra le Regioni meridionali e settentrionali del Paese.».
16-septies. 03. Rampelli.
Dopo l'articolo 16-septies inserire il seguente:
Art. 16-septies. 1.
Al fine di garantire la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, agli stessi è destinato il venti per cento delle risorse stanziate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate alle Regioni del Mezzogiorno.
16-septies. 04. Rampelli.
Dopo l'articolo 16-septies inserire il seguente:
Art. 16-septies. 1.
Al fine di garantire lo sviluppo infrastrutturale e la messa in sicurezza dei territori, il cinquanta per cento delle risorse stanziate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate alle Regioni del Mezzogiorno.
16-septies. 05. Rampelli.
Dopo l'articolo 16-septies inserire il seguente:
Art. 16-septies. 1.
Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate in via prioritaria ad interventi di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture presenti, anche di carattere sanitario, delle aree classificate a partire dal 2006 ad alto e a medio rischio sismico.
È fatto obbligo ai gestori delle reti di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento energetico di garantire il potenziamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.
16-septies. 06. Rampelli.
ART. 16-octies.
Sopprimerlo.
16-octies. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
ART. 16-novies.
Sopprimerlo.
*16-novies. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
Sopprimerlo.
*16-novies. 2. Saltamartini, Pagano, Castiello.
ART. 16-decies.
Sopprimerlo.
16-decies. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo l'articolo 16-decies aggiungere il seguente:
Art. 16-undecies.
(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate»).
1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.
2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
16-decies. 01. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Dopo l'articolo 16-decies aggiungere il seguente:
Art. 16-undecies.
(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate»).
1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» è incrementato di una somma pari a 123 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.
2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
16-decies. 02. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
Dopo l'articolo 16-decies aggiungere il seguente:
Art. 16-undecies.
(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC)).
1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.
2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del «Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti» istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi e, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.
4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del «Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti» istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.
5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari.
16-decies. 03. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.
N. 1.
Seduta del 31 luglio 2017
La Camera,
premesso che:
l'Ufficio di Presidenza della Camera nel quadro della scelta di diminuzione delle spese ha deciso, a decorrere da questa legislatura, di abolire i fondi di rappresentanza attribuiti ai deputati titolari di cariche istituzionali interne;
la suddetta deliberazione ha previsto un rimborso delle spese di rappresentanza effettivamente fatte a favore dei titolari di cariche interne aventi diritto nel limite degli stanziamenti previsti,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di una diminuzione di tale stanziamento di almeno il 50 per cento.
9/Doc. VIII, n. 10/1. Melilla, Lacquaniti, Zoggia, Albini, Duranti, Matarrelli, Capodicasa.
La Camera,
premesso che:
occorre perseguire il meritevole obiettivo di ridurre lo stanziamento del
Bilancio interno che copre i viaggi aerei dei deputati,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di prevedere che il meccanismo delle spese di viaggio sia limitato ai soli spostamenti tra Roma e il luogo di residenza o la circoscrizione di elezione e, per tutti i casi diversi, di limitare i rimborsi dei viaggi solo a quelli connessi al mandato istituzionale e nei limiti degli stanziamenti previsti.
9/Doc. VIII, n. 10/2. Melilla, Lacquaniti, Zoggia, Albini, Duranti, Matarrelli, Capodicasa.
La Camera,
premesso che:
l'inquinamento dell'aria derivante dal traffico automobilistico è un fenomeno preoccupante;
il contributo alla riduzione delle emissioni di CO2 deve vedere l'impegno di tutti, a partire dalle istituzioni pubbliche;
l'utilizzo di veicoli elettrici migliora la qualità dell'aria;
nella città di Roma i veicoli elettrici hanno consistenti riduzioni del costo per l'accesso alla ZTL,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di ridurre l'uso delle macchine ad alimentazione tradizionale utilizzate a fini istituzionali e di servizio dalla Camera e di prediligere l'utilizzo di veicoli elettrici.
9/Doc. VIII, n. 10/3. Melilla, Lacquaniti, Zoggia, Albini, Duranti, Matarrelli, Capodicasa.
La Camera,
premesso che:
lo spreco alimentare nei Paesi sviluppati, come l'Italia, è un fatto intollerabile soprattutto in considerazione delle fasce sempre più estese di povertà ed emarginazione sociale,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di predisporre le opportune iniziative affinché gli alimenti e le bevande invenduti e non utilizzati dai bar e dalle mense dei dipendenti e dei deputati della Camera possano essere donati ad associazioni del volontariato che gestiscono mense popolari per i poveri di Roma.
9/Doc. VIII, n. 10/4. Melilla, Lacquaniti, Zoggia, Albini, Duranti, Matarrelli, Capodicasa.
La Camera,
premesso che:
la discussione dei documenti relativi al Bilancio interno si svolge in grave ritardo;
l'anno scorso si è svolta il 2, l'anno prima il 5 agosto, addirittura nel 2013 si svolse a novembre;
quest'anno si svolge alla fine di luglio e ciò contrasta con il principio della buona amministrazione che vuole che un bilancio preventivo si discuta all'inizio dell'anno interessato,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di presentare per la discussione in Assemblea, il progetto di bilancio della Camera entro il 31 dicembre dell'anno precedente o almeno entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento.
9/Doc. VIII, n. 10/5. Melilla, Lacquaniti, Zoggia, Albini, Duranti, Matarrelli, Capodicasa.
La Camera,
premesso che:
la Camera sviluppa una intensa e fondamentale relazione con gli studenti e le scuole italiane;
si tratta di una attività che avvicina i giovani alla conoscenza del Parlamento e contribuisce a contrastare un racconto qualunquistico e demagogico di diffamazione della democrazia e della politica istituzionale;
occorre rafforzare quest'impegno in un legame forte con il mondo della scuola di tutti i gradi e delle università italiane,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di destinare risorse aggiuntive per aumentare le iniziative di coinvolgimento degli studenti e degli insegnanti sulla base di efficaci progetti di comunicazione e di didattica civile e per produrre materiale informativo sull'attività del Parlamento e sulla conoscenza della Costituzione.
9/Doc. VIII, n. 10/6. Melilla, Lacquaniti, Zoggia, Albini, Duranti, Matarrelli, Capodicasa.
La Camera,
premesso che:
per i deputati in carica è obbligatoria l'iscrizione al fondo per l'Assistenza sanitaria integrativa con la trattenuta sulla propria indennità mensile di una somma decisa dal Collegio dei Questori (attualmente di 526,66 euro);
al fondo ASI accedono anche gli ex deputati con un contributo inferiore, su base però volontaria, e in caso di rinuncia non possono reiscriversi;
il fondo ASI è in attivo e si regge sull'autofinanziamento mutualistico di deputati ed ex deputati; le prestazioni sanitarie rimborsabili sono circostanziate in un Regolamento;
in questa legislatura il Collegio dei Questori ha abolito dalle prestazioni le spese di soggiorno sostenute per trattamenti termali;
vi potrebbero essere anche altre prestazioni da considerare non appropriate,
invita il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di un approfondimento sulla possibilità di eliminare le prestazioni non appropriate alla funzione mutualistica del Fondo.
9/Doc. VIII, n. 10/7. Melilla, Lacquaniti, Zoggia, Albini, Duranti, Matarrelli, Capodicasa.
La Camera,
premesso che:
la partecipazione puntuale all'attività istituzionale della Camera è un dovere inderogabile di ogni deputato;
il mandato parlamentare non si esaurisce nella presenza alle sedute della Camera e delle Commissioni, ma si sviluppa in una necessaria attività nel territorio per un rapporto virtuoso con i cittadini, le associazioni, gli enti locali e le comunità in cui il parlamentare è stato eletto;
un parlamentare deve anche partecipare alla vita del partito o movimento che lo ha candidato sia a livello locale che nazionale, anche per sostenere la partecipazione politica dei cittadini come stabilisce la Costituzione;
né possono essere sottovalutate le fasi di studio e di riflessione culturale e politica necessarie alla valutazione e alla predisposizione delle proposte legislative, di indirizzo, di controllo e di sindacato ispettivo proprie di una funzione parlamentare;
insomma l'attività di un parlamentare è complessa e non può certo essere ridotta alle sole votazioni svolte nelle sedute della Camera;
ciononostante sono ripetute le campagne di stampa e televisive volte a strumentalizzare le immagini dell'Aula vuota durante le discussioni generali senza votazioni, o ad esaltare le assenze clamorose di quei deputati scarsamente presenti alle votazioni che sono solo una esigua minoranza rispetto alla maggioranza che fa il suo dovere;
queste rappresentazioni qualunquistiche e infondate del lavoro parlamentare devono essere respinte da una informazione che l'ufficio stampa della Camera deve svolgere in modo completo e tempestivo per difendere l'autorevolezza del Parlamento;
deve essere comunque stigmatizzato il comportamento di quei pochi deputati che senza giustificazione, nei casi stabiliti dalla Camera, non partecipano alle sedute della Camera;
è prevista nei casi di assenze ingiustificate la sanzione della decurtazione dei trattamenti di diaria,
invita per quanto di rispettiva competenza il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza
a valutare l'opportunità di individuare le forme più idonee per pubblicizzare i dati completi della presenza dei deputati, valorizzare l'insieme dell'attività parlamentare non oggetto di votazioni, penalizzare il fenomeno delle assenze ingiustificate dei deputati, con una decurtazione non limitata al solo trattamento della diaria, ma anche in modo proporzionato alle altre componenti del trattamento economico del deputato per una questione di equità nei confronti di chi svolge il proprio dovere, ma soprattutto per rafforzare l'autorevolezza politica e istituzionale della Camera dei deputati e contrastare ogni fenomeno di assenteismo dai lavori dell'Aula e dalle sue votazioni.
9/Doc. VIII, n. 10/8. Melilla, Lacquaniti, Zoggia, Albini, Duranti, Matarrelli, Capodicasa.
La Camera,
premesso che:
i trattamenti (indennità e servizi) dei parlamentari sono stati diminuiti negli ultimi anni nel quadro delle difficoltà economiche generali, della necessità di risparmiare la spesa pubblica e per corrispondere alla giusta richiesta dell'opinione pubblica di eliminare privilegi ancora più ingiustificati in un momento di grave crisi sociale che ha modificato in peggio le condizioni economiche dei cittadini;
le indennità parlamentari sono state diminuite del 10 per cento nel 2006 e una seconda volta nel settembre 2011, dal 2007 sono stati bloccati gli adeguamenti derivanti dall'aggancio alle retribuzioni dei magistrati con un notevole risparmio della spesa della Camera; tale blocco è stato confermato da allora ogni anno, e anche per il prossimo triennio;
sono state operate in questi ultimi anni varie scelte di risparmio e trasparenza tra cui: l'eliminazione dei rimborsi dei viaggi all'estero, il rimborso delle spese di trasporto per gli ex parlamentari, la riduzione dei rimborsi delle spese telefoniche, la rendicontazione di 1845 euro mensili del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato parlamentare, la riforma del regolamento dei vitalizi con l'aumento dell'età pensionabile a 65 anni e il passaggio al sistema contributivo a partire da questa legislatura, la revoca dei vitalizi per i parlamentari condannati, l'eliminazione del rimborso per le spese di apparecchiature informatiche per gli uffici dei deputati dalla prossima Legislatura;
la Camera ha approfondito in questi anni i rapporti con gli altri Parlamenti degli Stati europei per armonizzare i trattamenti (le indennità e i servizi) riservati ai parlamentari con l'obiettivo di evitare uno scostamento tra quelli italiani e quelli degli altri grandi Paesi europei,
invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa volta all'armonizzazione a livello europeo del costo complessivo dei trattamenti riservati ai parlamentari in termini di indennità e servizi con l'obiettivo del contenimento della spesa e della massima trasparenza.
9/Doc. VIII, n. 10/9. Melilla, Lacquaniti, Zoggia, Albini, Duranti, Matarrelli, Capodicasa.
La Camera,
premesso che:
i collaboratori parlamentari contribuiscono in modo spesso essenziale all'esercizio del mandato del membro del Parlamento, attraverso il supporto all'attività legislativa, di comunicazione e di segreteria;
parliamo di profili con un'ottima formazione accademica e professionale che spesso, proprio nella sede per eccellenza della legalità, le Istituzioni parlamentari, sono costretti ad accettare condizioni lavorative lesive della propria dignità e in aperto contrasto con gli articoli 3, 35 e 36 della Costituzione, che tutela il lavoro e riconosce il diritto ad un'equa retribuzione e qualifica professionale;
nelle passate legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative ai rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori, cercando di circoscrivere gli abusi, ma senza intervenire con una disciplina organica, indispensabile per colmare un vuoto regolamentare nei confronti di una figura che è normata nella quasi totalità degli stati democratici e nell'Unione europea;
il Parlamento europeo, infatti, già dal 25 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 reca disposizioni in materia di assistenti dei parlamentari;
un passo incoraggiante sembrava essere stato compiuto in sede di approvazione del Bilancio interno della Camera dei deputati con l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/DOC.VIII, n. 6/87 a prima firma Di Salvo, in cui si dava mandato al Collegio dei Questori di approfondire, «riferendo quanto prima all'Ufficio di Presidenza, i termini giuridici, economici, organizzativi e contabili di una disciplina del rapporto di lavoro tra deputato e collaboratore» nonché di «assumere le opportune iniziative affinché, con riferimento ai contratti di collaborazione parlamentare depositati presso i competenti uffici della Camera dei deputati, sia dato sapere il numero complessivo di tali contratti, la percentuale diversificata delle relative tipologie contrattuali e la media degli emolumenti corrisposti»;
appare ormai non più procrastinabile giungere ad una definizione e regolamentazione della figura del collaboratore parlamentare, azione invocata anche dall'opinione pubblica e dagli organi di stampa,
invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza a valutare l'opportunità di:
avviare, di concerto con le associazioni di rappresentanza costituite dai collaboratori parlamentari a partire dall'Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari (AICP), un percorso che consenta la regolamentazione di tale figura, anche al fine di impedire il perpetrarsi di situazioni di abuso;
definire, onde consentire la massima trasparenza ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, un progetto di riforma dell'attuale sistema basato sul rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, considerando come modello di riferimento quello applicato nel Parlamento europeo e individuando, a tal fine, una specifica voce di bilancio cui siano destinate idonee risorse.
9/Doc. VIII, n. 10/10. Melilla, Lacquaniti, Zoggia, Albini, Duranti, Matarrelli, Capodicasa.
La Camera,
premesso che:
è ormai consuetudine corrente, da parte di numerose società concessionarie di trasporto pubblico, prevedere meccanismi di premi fedeltà per i propri clienti;
questi meccanismi solitamente garantiscono sconti e viaggi gratuiti per i fruitori del servizio, e, nel caso della Camera dei deputati, per gli stessi deputati, benché il costo del trasporto sia a carico dell'istituzione;
i deputati, spesso, provvedono autonomamente, grazie anche ai più moderni sistemi di prenotazione on-line, all'acquisto dei biglietti aerei e ferroviari, peraltro senza tenere conto di eventuali offerte di voli di compagnie concorrenti, più economici;
alcune società di trasporto già prevedono meccanismi di convenzione con società ed enti pubblici e privati, che riconoscono meccanismi di sconto, parametrati al fatturato annuo, all'ente convenzionato, come per esempio Trenitalia,
invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza
a valutare l'opportunità di procedere ad una convenzione precisa con le principali compagnie aeree e ferroviarie, al fine di prevedere tariffe agevolate per la Camera dei deputati, eliminando la partecipazione ai meccanismi dei premi di fedeltà, che potrebbero essere automaticamente riutilizzati dalla Camera stessa per ottenere una sensibile diminuzione dei costi.
9/Doc. VIII, n. 10/11. Melilla, Lacquaniti, Zoggia, Albini, Duranti, Matarrelli, Capodicasa.
La Camera,
premesso che:
ai deputati, sulla base della legge n. 1261 del 1965, viene riconosciuta una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma dell'importo di 3.503 euro mensili;
tale somma viene decurtata di 206 euro per ogni giorno di assenza del deputato dalle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni con procedimento elettronico;
è considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata,
invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza a valutare l'opportunità di:
a) aumentare del cinquanta per cento l'importo della decurtazione per ogni giorno di assenza del deputato dalle suddette sedute dell'Assemblea;
b) considerare presente il deputato che partecipa almeno al 50 per cento più una delle votazioni effettuate nell'arco della giornata;
c) estendere la decurtazione a un dodicesimo del rimborso spese di trasporto e di viaggio per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Aula nel mese di riferimento.
9/Doc. VIII, n. 10/12. Melilla, Lacquaniti, Zoggia, Albini, Duranti, Matarrelli, Capodicasa.
La Camera,
premesso che:
ai deputati, sulla base delle legge n. 1261 del 1965 attuativa dell'articolo 69 della Costituzione, viene riconosciuta una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, dell'importo di 3.503 euro mensili;
tale diaria viene riconosciuta anche ai deputati residenti a Roma che non si trovano, certamente, nella situazione dei deputati non residenti a Roma che devono sostenere tutte le spese di soggiorno a Roma,
invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza
a valutare l'opportunità di attivarsi al fine non prevedere la diaria di soggiorno per i deputati residenti a Roma o, in subordine, di prevedere una significativa riduzione dell'importo della diaria di soggiorno per i deputati residenti a Roma ed eletti nella Circoscrizione Lazio 1.
9/Doc. VIII, n. 10/13. Melilla, Lacquaniti, Zoggia, Albini, Duranti, Matarrelli, Capodicasa.
La Camera,
premesso che:
nel bilancio di previsione per l'esercizio 2017 la spesa per la locazione di immobili e servizi accessori ha avuto una corposa riduzione intervenuta per effetto della dismissione di alcuni palazzi e del recesso dai rispettivi contratti di locazione e servizi;
contestualmente l'Amministrazione, in alcune sedi, ha esternalizzato alcuni servizi accessori di carattere non amministrativo e di varia natura, quali il servizio di supporto operativo ed altri, con conseguenti risparmi di spesa;
ciò ha consentito anche un più proficuo impiego del personale dipendente in precedenza addetto a tali mansioni nei suddetti Palazzi, con conseguenti ricadute positive in termini di razionalizzazione dei costi di codesta Amministrazione;
l'integrazione e l'ampliamento dell'esternalizzazione di questi servizi potrebbe consentire, come ulteriore effetto virtuoso, l'ottimizzazione degli standard qualitativi resi e nuove opportunità di lavoro per il personale un tempo occupato nei suddetti Palazzi,
invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza a valutare l'opportunità di
integrare e ampliare l'esternalizzazione dei servizi già presenti nelle sedi della Camera dei deputati, eccetto Palazzo di Montecitorio.
9/Doc. VIII, n. 10/14. Melilla, Lacquaniti, Zoggia, Albini, Duranti, Matarrelli, Capodicasa.
La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni la rigorosa politica di turn over selettivo applicata al personale dipendente ha determinato un'evidente, significativa contrazione dell'organico dei dipendenti in servizio che ha interessato trasversalmente tutte le professionalità di ruolo;
la categoria professionale degli assistenti parlamentari svolge, a norma dell'articolo 43 del Regolamento dei Servizi e del Personale, attività di tipo complesso concernenti il coordinamento dei settori della vigilanza e della sicurezza delle sedi;
tali competenze e modalità di impiego trovano fondamento giuridico nel combinato disposto degli articoli 62 e 64 del Regolamento della Camera dei deputati che a loro volta declinano positivamente il principio di salvaguardia dell'indipendenza parlamentare sotteso al dettato dell'articolo 68 della Costituzione;
l'articolo 97, comma 4 della Carta costituzionale prevede, come modalità ordinaria di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, il pubblico concorso;
il più recente concorso finalizzato al reclutamento di assistenti parlamentari, bandito nell'anno 2000, si è concluso con l'assunzione dei vincitori e di una parte degli idonei non vincitori in due fasi: il 1o settembre 2002 e il 1o gennaio 2003;
il predetto concorso ha generato una graduatoria di idonei non esaurita;
la recente deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 219/2017, resa esecutiva con Decreto presidenziale n. 1827/2017, istitutiva del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento ha disposto che, al fine di reclutare nuovo personale di ruolo, si debbano esperire, per il futuro procedure di concorso unico congiuntamente con il Senato della Repubblica;
la predetta disposizione, rendendo ineludibile una preventiva armonizzazione delle norme che attualmente regolano lo svolgimento dei concorsi presso i due rami del Parlamento, comporterà prevedibilmente un necessario slittamento dei tempi per l'assunzione di nuovo personale a ulteriore danno delle già gravose sofferenze di organico;
per mantenere adeguati standard di sicurezza, a maggior ragione in un contesto peculiare come quello della Camera dei deputati, è auspicabile prevenire l'assottigliamento e il generale invecchiamento del personale addetto,
invita, l'Ufficio di Presidenza a valutare l'opportunità, nell'ambito della sfera di autonoma determinazione ad esso riservata dal Regolamento della Camera:
di considerare interventi finalizzati alla riapertura della graduatoria originatasi a esito del più recente concorso per assistenti parlamentari al fine di procedere all'assorbimento degli idonei presenti in graduatoria, come prima forma di intervento finalizzata a fronteggiare le attuali carenze di organico;
di predisporre iniziative utili al fine di assolvere in tempi brevi gli adempimenti previsti dalla citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 219/2017, resa esecutiva con Decreto presidenziale n. 1827/2017, in materia di «Accesso al ruolo unico dei dipendenti del Parlamento», al fine di bandire un concorso pubblico per il reclutamento di assistenti parlamentari fino a totale copertura dei fabbisogni organici;
di considerare analoghe iniziative finalizzate al reclutamento di personale appartenente anche ad altre qualifiche professionali, previa accertata carenza dei relativi organici.
9/Doc. VIII, n. 10/15. Pisicchio.
La Camera,
premesso che:
il bilancio 2017 può senz'altro ritenersi sostenibile nel medio periodo, oltre il triennio 2017-2019, in considerazione della quota dell'avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi al triennio medesimo;
quest'ultima ammonta infatti a 324,4 milioni di euro, per altro comprensivi dei 77 milioni di euro accantonati in relazione al contenzioso in corso con la società Milano 90 a seguito dell'esercizio del recesso anticipato dai contratti di locazione dei cosiddetti Palazzi Marini 2, 3 e 4. Al netto dell'accantonamento in questione, le risorse finanziarie da rinviare agli anni 2020 e seguenti ammontano pertanto a circa 247 milioni di euro;
qualora fosse tecnicamente possibile, la Camera potrebbe versare le suddette somme nella sezione speciale del fondo di garanzia dedicata al microcredito presso il Ministero dello sviluppo economico;
in questo modo, la Camera finanzierebbe circa 50.000 piccole imprese, generando di conseguenza, secondo una stima effettuata sulla base di quanto avvenuto negli ultimi anni grazie alle restituzioni dei deputati del MoVimento 5 Stelle, circa 120.000 posti di lavoro,
invita nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, a valutare l'opportunità di
restituire 247 milioni di euro – o comunque il maggior avanzo di amministrazione possibile – al bilancio dello Stato valutando la possibilità di effettuare direttamente un bonifico in favore del fondo per il microcredito di cui al comma 5-ter, articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
9/Doc. VIII, n. 10/16. Luigi Di Maio, Fraccaro.
La Camera,
premesso che:
la pubblicità dei lavori parlamentari rappresenta un principio costituzionale di fondamentale importanza;
la Camera dei deputati è impegnata da anni nel garantire la pubblicità di tali lavori nei tempi più veloci possibili, prevedendo la pubblicazione dei resoconti stenografici e sommari delle sedute dell'Assemblea in corso di seduta sul sito web;
anche dal punto di vista della pubblicità degli organi collegiali (Collegio dei deputati questori ed Ufficio di Presidenza), negli ultimi anni è stato fatto qualche passo avanti, prevedendo – a decorrere dal settembre 2011 – la pubblicazione sul sito web della Camera dei deputati del Bollettino degli Organi collegiali (BOC), normalmente pubblicato mesi dopo lo svolgimento della seduta: un ritardo inaccettabile;
tuttavia, appare evidente come permangano tre ordini di problemi relativi alla pubblicità dei lavori degli Organi collegiali: in primo luogo il grave ritardo nella sua pubblicazione sul sito web; in secondo luogo, l'eccessiva sintesi del contenuto della resocontazione e, infine, la indisponibilità dei testi delle delibere dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Questori,
invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, a valutare l'opportunità di:
attivarsi nel senso di stabilire che i resoconti delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Questori siano integrali;
approvare il verbale di tali riunioni in apertura della seduta successiva, in analogia a quanto avviene per il verbale dell'Assemblea;
fare in modo che tali resoconti siano pubblicati sul sito web della Camera dei deputati al massimo entro cinque giorni dallo svolgimento della riunione dell'organo interessato;
creare un database delle delibere dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Questori disponibile alla libera consultazione sul sito web della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 10/17. Luigi Di Maio, Fraccaro.
La Camera,
premesso che:
per prassi il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera dei deputati, predisposto dal Collegio dei Questori e deliberato dall'Ufficio di Presidenza, è inemendabile da parte dell'Assemblea, cui tali documenti sono comunque sottoposti per l'approvazione finale;
alla luce di tale prassi, gli ordini del giorno, di fatto, rappresentano l'unico modo che i deputati hanno per incidere sulle scelte amministrativo-contabili della Camera dei deputati;
dell'attuazione di tali atti di indirizzo che l'Assemblea rivolge al Collegio dei Questori e all'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, purtroppo non è dato sapere, se non in occasione dell'esame del successivo bilancio, quando in sede di Ufficio di Presidenza i deputati Questori dovrebbero dare conto dell'attuazione degli ordini del giorno;
tale deplorevole prassi, peraltro, estromette completamente i deputati che non siano membri dell'Ufficio di Presidenza, ai quali comunque non si può conculcare il diritto di presentare ordini del giorno e, se accolti o approvati, monitorarne la loro attuazione da parte degli organismi competenti,
invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, a valutare l'opportunità di
attivarsi al fine di istituire una apposita sezione del sito web della Camera dei deputati all'interno della quale i cittadini tutti possano seguire lo stato di attuazione degli ordini del giorno al bilancio interno che siano stati accolti dall'Ufficio di Presidenza e/o approvati dall'Assemblea della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 10/18. Luigi Di Maio, Fraccaro.
La Camera,
premesso che:
l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 7 del 2013, ha abolito a decorrere dalla XVII legislatura, i fondi di rappresentanza attribuiti ai deputati titolari di cariche istituzionali interne;
la suddetta deliberazione ha inoltre previsto che, con la medesima decorrenza, le spese di rappresentanza effettuate dai deputati aventi diritto siano rimborsate, nel limite degli stanziamenti dedicati ai suddetti fondi di rappresentanza, ai sensi della disciplina applicativa stabilita dal Collegio dei Questori in data 26 giugno 2013, d'intesa con il Presidente della Camera;
la deliberazione n. 7 del 2013 consente ancora ai deputati Presidente di Commissioni ed ai membri dell'Ufficio di Presidenza il rimborso di massimo 6.500 euro annui per: spese connesse a doni di rappresentanza; spese per la personalizzazione dei doni di rappresentanza; colazioni e pranzi di rappresentanza sostenute presso esercizi pubblici e/o per servizi di catering; spese per il noleggio di autoveicoli, taxi e carburante e spese per l'alloggio nei limiti previsti dalla normativa vigente con riferimenti ai viaggi di studio delle Commissioni permanenti;
tali soggetti già godono di particolari benefici ed indennità connessi alla loro funzione;
il fine di rappresentanza risulta essere particolarmente fumoso ed idoneo a prestarsi a facili abusi,
invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di
procedere alla integrale soppressione di tale forma di rimborso.
9/Doc. VIII, n. 10/19. Luigi Di Maio, Fraccaro.
La Camera,
premesso che:
nell'opinione pubblica vi è una legittima e crescente insofferenza nei confronti del livello delle indennità dei deputati italiani;
già dai primi mesi della presente legislatura la delegazione del gruppo del MoVimento 5 Stelle ha proposto all'intero Ufficio di Presidenza di estendere a tutti i deputati in carica il codice di comportamento della forza politica di appartenenza;
tale codice di comportamento – al quale attualmente aderiscono spontaneamente tutti gli eletti del MoVimento 5 Stelle come condizione necessaria per la permanenza nella nostra forza politica – prevede che l'indennità parlamentare sia fissata in 5.000 euro lordi mensili, ai quali aggiungere un rimborso legato solo ed esclusivamente alle spese rendicontate formalmente sulla pagina personale del deputato sul sito web della Camera;
tale rimborso dovrebbe sostituire tutte le altre voci di spesa presenti ed estranee all'indennità attualmente previste, ovvero: diaria di soggiorno, rimborso spese per l'esercizio del mandato, rimborso spese accessorie di viaggio, rimborso forfettario spese telefoniche;
è auspicabile che i risparmi di spesa non riguardino solo il trattamento economico del personale dipendente, ma che anche quello dei parlamentari – diversamente da quanto avvenuto in questa legislatura in cui nessun taglio si è fatto al trattamento dei deputati – siano di esempio e stimolo a tali operazioni di risparmio;
si tratterebbe senz'altro di una decisione che contribuirebbe a creare una spirale virtuosa che potrebbe dare un contributo determinante al riavvicinamento dei cittadini alle Istituzioni,
invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di stabilire che:
a) l'indennità parlamentare ammonti a 5.000 euro mensili lordi, cui aggiungere un rimborso spese rigorosamente legato alla rendicontazione delle spese per l'esercizio del mandato;
b) tale rimborso deve sostituire tutte le altre voci presenti ad esclusione dell'indennità parlamentare di cui alla lettera a);
c) la rendicontazione dei rimborsi sia pubblicata sulla pagina personale istituzionale dei deputati presente sul sito web della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 10/20. Luigi Di Maio, Fraccaro.
La Camera,
premesso che:
nell'opinione pubblica vi è una legittima e crescente insofferenza nei confronti del livello delle indennità dei deputati italiani;
per i deputati che si assentano ingiustificatamente alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni non partecipando ad un numero minimo di votazioni sono previsti dei meccanismi di decurtazione della diaria;
non è ben chiaro per quale motivo un meccanismo analogo non sia previsto anche con riferimento all'indennità parlamentare, anche in considerazione dell'esigenza di addivenire ad un contenimento delle spese dell'istituzione parlamentare,
invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, a valutare l'opportunità di
dimezzare l'indennità parlamentare e, rispetto alla metà rimanente, prevedere un meccanismo di decurtazione – analogo a quello già in vigore per la diaria – per i deputati che non partecipano ad almeno il 50 per cento delle votazioni in ogni seduta dell'Assemblea.
9/Doc. VIII, n. 10/21. Luigi Di Maio, Fraccaro.
La Camera,
premesso che:
nell'opinione pubblica vi è una legittima e crescente insofferenza nei confronti del livello delle indennità dei deputati italiani;
già dai primi mesi della presente legislatura la delegazione del gruppo del MoVimento 5 Stelle ha proposto all'intero Ufficio di Presidenza di estendere a tutti i deputati in carica il codice di comportamento della forza politica di appartenenza;
per quanto riguarda le indennità erogate in relazione alla carica ricoperta (Presidente della Camera, Vicepresidente della Camera, Questore, Segretario di Presidenza, Presidente di Commissione parlamentare o di Giunta, Vicepresidente o Segretario di Commissione parlamentare o di Giunta, Presidente di Comitato o Delegazione parlamentare), tale codice prevede la integrale rinuncia;
i deputati appartenenti al gruppo del MoVimento 5 Stelle, sin dal momento del loro insediamento nelle sopra indicate cariche, hanno provveduto spontaneamente e con propria richiesta a rinunciare all'erogazione di tali indennità di carica;
si tratterebbe senz'altro di una decisione che contribuirebbe a creare una spirale virtuosa che potrebbe dare un contributo determinante al riavvicinamento dei cittadini alle Istituzioni,
invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di
sopprimere ogni indennità erogata ai deputati in relazione alla carica ricoperta.
9/Doc. VIII, n. 10/22. Luigi Di Maio, Fraccaro.
La Camera,
premesso che:
l'Amministrazione della Camera dei deputati è da alcuni anni impegnata in una costante opera di contenimento e riduzione della spesa;
nonostante gli sforzi apprezzabili, molto di più si potrebbe fare al fine di contribuire alla creazione di una spirale virtuosa che potrebbe dare un contributo determinante al riavvicinamento dei cittadini alle Istituzioni;
in particolare, nell'ambito di un simile contesto, appare del tutto stravagante la permanenza di alcuni contributi ad enti e istituzioni nazionali, inseriti nel capitolo 1160 del progetto di bilancio della Camera per il 2017 per un totale di 335.000 euro;
si tratta, in particolare, dei contributi: alla Fondazione Carlo Finzi (280.000 euro all'anno senza previsione di decurtazione, né eliminazione nei prossimi anni); altri contributi (55.000 euro anche in questo caso senza previsione di decurtazione, né eliminazione nei prossimi anni), che in particolare risultano articolarsi in due contributi: uno destinato al rettore della chiesa di San Gregorio Nazianzieno e l'altro destinato all'associazione degli ex parlamentari. In particolare, quest'ultima associazione può essere ben sostenuta dai suoi associati che beneficiano di lauti vitalizi,
invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di
eliminare totalmente a decorrere dall'anno 2018 i contributi citati nella voce «altri contributi» che appaiono del tutto inconferenti con la politica di contenimento e riduzione delle spese portata avanti dall'Amministrazione della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 10/23. Luigi Di Maio, Fraccaro.
La Camera,
premesso che:
nell'ambito di una più ampia rivisitazione del trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato, è necessario privare di ogni beneficio pensionistico i deputati cessati dal mandato e condannati, in via definitiva, per taluni reati di particolare gravità sociale;
ciononostante, l'Ufficio di Presidenza della Camera il 7 maggio 2015 ha approvato la delibera n. 131 del 2015 gravemente lacunosa, volta alla soppressione parziale dei vitalizi. In particolare, l’«abrogazione» del vitalizio ai condannati per reati di particolare gravità è stato trasformato in mera «sospensione», ovvero «cessazione temporanea». Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, di detta delibera infatti, il condannato definito, riabilitato (dopo almeno 3 anni dalla condanna), può nuovamente tornare a godere del vitalizio parlamentare. Inoltre, dal novero dei reati non solo è stato escluso l'abuso d'ufficio (articolo 323 codice penale), bensì tutti quelli non colposi che prevedono pene massime fino 6 anni (e non fino a 4 anni, come previsto dal decreto legislativo n. 235 del 2012). Ancora: le misure concrete di revoca (ovvero di sospensione) non sono automatiche, ma debbono «adottarsi» dall'Ufficio di Presidenza, di volta in volta, con il rischio che le maggioranze politiche possano condizionare le relative decisioni soggettive e, da ultimo, i familiari superstiti di parlamentari condannati, deceduti prima dell'entrata in vigore della Delibera, continueranno a percepire i vitalizi,
invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di:
voler provvedere alla modifica della delibera del 7 maggio 2015 prevedendo:
l'introduzione del reato di abuso d'ufficio nel novero di quelli la cui condanna definitiva inibisce la riscossione del vitalizio parlamentare;
la cessazione del vitalizio parlamentare per i soggetti condannati in via definitiva a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
la cessazione del vitalizio in modo automatico, senza ulteriore deliberazione da parte dell'ufficio di Presidenza della Camera;
l'abrogazione dell'articolo 1, comma 3, ovvero la possibilità per il condannato riabilitato di poter godere del vitalizio parlamentare;
l'abrogazione dell'articolo 1, comma 4, al fine di impedire ai familiari superstiti di parlamentari condannati, deceduti prima dell'entrata in vigore della Delibera, di continuare a percepire i vitalizi in regime di reversibilità.
9/Doc. VIII, n. 10/24. Luigi Di Maio, Fraccaro.
La Camera,
premesso che:
attualmente il sistema previdenziale per i deputati vigente dal 2012 prevede che il metodo di calcolo del trattamento sia contributivo, ma consente l'accesso al trattamento, al compimento dei 65 anni, dopo 4 anni sei mesi e un giorno di anzianità contributiva. Inoltre, per ogni anno successivo di mandato parlamentare il requisito anagrafico si abbassa di un anno fino ad un requisito minimo di 60 anni: in questo modo un ex deputato matura un trattamento previdenziale che ordinariamente un normale lavoratore matura dopo oltre 40 anni di lavoro;
sin dall'inizio di questa legislatura il MoVimento 5 Stelle ha cercato in tutti i modi di sopprimere tutti i privilegi di cui godono i deputati: si tratta di situazioni che alimentano ogni giorno di più il distacco tra l'opinione pubblica e le Istituzioni;
tale allontanamento è alimentato soprattutto da una dinamica non più accettabile: un Parlamento che approva leggi che si applicano ai cittadini ma non ai parlamentari;
infatti, non è ben chiaro per quale motivo il Parlamento negli ultimi 25 anni abbia approvato una serie di riforme previdenziali draconiane che hanno raddoppiato la vita lavorativa dei cittadini, mentre per i deputati siano sufficienti solo 4 anni e mezzo di anzianità;
da questo punto di vista, il MoVimento 5 Stelle ha un duplice obiettivo: da un lato ricalcolare i vitalizi attualmente goduti dagli ex deputati con il sistema contributivo che si applica ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, dall'altro applicare questo sistema ai deputati in carica, nonché ai futuri eletti,
invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di
voler provvedere all'approvazione di una delibera che applichi ai deputati in carica il sistema previdenziale vigente di cui alle leggi «Dini» e «Fornero», sia con riferimento alla determinazione del quantum del trattamento sia con riferimento ai requisiti di accesso al trattamento medesimo.
9/Doc. VIII, n. 10/25. Luigi Di Maio, Fraccaro.
La Camera,
premesso che:
il vitalizio di cui godono gli ex deputati è un privilegio percepito divenuto ormai intollerabile agli occhi dell'opinione pubblica;
sin dall'inizio di questa legislatura il MoVimento 5 Stelle ha cercato in tutti i modi di sopprimere questa situazione di privilegio che alimenta ogni giorno di più il distacco tra l'opinione pubblica e le Istituzioni;
tale distacco è alimentato soprattutto da una dinamica non più accettabile: un Parlamento che approva leggi che si applicano ai cittadini ma non ai parlamentari;
infatti, non è ben chiaro per quale motivo il Parlamento negli ultimi 25 anni abbia approvato una serie di riforme previdenziali draconiane che hanno raddoppiato la vita lavorativa dei cittadini, mentre migliaia di ex parlamentari percepiscono migliaia di euro al mese di vitalizio;
da questo punto di vista, il MoVimento 5 Stelle ha un duplice obiettivo: da un lato ricalcolare i vitalizi attualmente goduti dagli ex deputati con il sistema contributivo che si applica ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, dall'altro applicare questo sistema ai deputati in carica, nonché ai futuri eletti,
invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di
voler provvedere all'approvazione di una delibera che:
a) ricalcoli i vitalizi attualmente goduti dagli ex deputati con il sistema contributivo di cui alle leggi cosiddette «Dini» e «Fornero»;
b) applichi ai deputati in carica il sistema previdenziale vigente di cui alle leggi «Dini» e «Fornero», sia con riferimento alla determinazione del quantum del trattamento sia con riferimento ai requisiti di accesso al trattamento medesimo;
c) preveda la rinunciabilità al trattamento.
9/Doc. VIII, n. 10/26. Luigi Di Maio, Fraccaro.
La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera, è attribuito ai Gruppi parlamentari, per ciascun anno di legislatura, un contributo finanziario, unico e onnicomprensivo. L'ammontare del contributo è determinato dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio annuale di previsione della Camera, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Regolamento di amministrazione e contabilità, tenendo conto delle esigenze funzionali dei Gruppi medesimi. Il contributo è ripartito tra i Gruppi in proporzione alla rispettiva consistenza numerica;
il contributo unico e onnicomprensivo assicurato ai Gruppi parlamentari a carico del bilancio della Camera, di cui all'articolo 15, comma 3, secondo periodo, del Regolamento, è stato determinato per l'anno solare 2013 (dal 15 marzo al 31 dicembre) nella misura di 25,4 milioni di euro e per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 sono stati previsti trasferimenti per circa 31,5 milioni di euro all'anno,
invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di
ridurre il contributo ai Gruppi parlamentari nella misura del 20 per cento rispetto alle attuali previsioni.
9/Doc. VIII, n. 10/27. Luigi Di Maio, Fraccaro.
La Camera,
premesso che:
l'Amministrazione della Camera, tradizionalmente, aggiorna con grande perizia un eccezionale archivio dei precedenti parlamentari, avendo anche cura di sistematizzarli e organizzarli in preziosi dossier;
tuttavia, nessuna forma di pubblicità è ad oggi garantita per tali materiali;
la pubblicazione di questo archivio rappresenterebbe senz'altro un utilissimo strumento di lavoro per tutta la «comunità parlamentare» (deputati, gruppi parlamentari e relativi collaboratori) e, del resto, non si capisce la ragione di tale riservatezza;
anche la dottrina giuridica, in tempi recenti, ha manifestato una tendenza prevalente a riconsiderare il problema, ritenendo la segretezza non opportuna e confliggente con la necessità di rendere tracciabile e trasparente l'attività dell'istituzione, non solo per i deputati e i gruppi parlamentari, ma anche per gli studiosi del diritto parlamentare,
invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di
provvedere alla pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera dei deputati della banca dati dei precedenti parlamentari o in subordine, quantomeno sul portale intranet della Camera dei deputati, con possibilità di accedervi da parte dei cittadini che ne facciano richiesta.
9/Doc. VIII, n. 10/28. Luigi Di Maio, Fraccaro.
La Camera,
premesso che:
importanti progressi sono stati compiuti nel settore dell'autorimessa della Camera dei deputati, dal momento che la spesa è passata da 759.000,00 euro del 2012, ai 675.000,00 del 2013 ai 400.000,00 del 2014, ai 250.000 del 2015, ai 210.000 previsti per il 2016, ai 195.000 per il 2017;
tuttavia, non è ancora sufficiente e appare necessario procedere ad una ulteriore progressiva riduzione del parco automobili a disposizione della Camera dei deputati;
peraltro, i programmi settoriali dell'autorimessa approvati ogni anno dal Collegio dei Questori prevedono ancora alcune migliaia di «servizi» per un ristretto numero di deputati che hanno diritto al trasporto verso l'aeroporto o altre destinazioni interne o esterne rispetto al territorio del comune di Roma;
si tratta di un altro privilegio che contribuisce ad allargare il fossato tra le Istituzioni e i cittadini: non esiste ragione perché un parlamentare non possa prendere un taxi a sue spese o una vettura privata per raggiungere l'Aeroporto di Fiumicino o per spostamenti all'interno della città di Roma,
invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di
procedere ad una progressiva riduzione dei costi che conduca alla definitiva soppressione dell'autorimessa della Camera dei deputati e di qualsiasi tipo di «servizio» di trasporto a carico della Camera dei deputati, ferma restando la disponibilità di una vettura per le esigenze strettamente istituzionali del Presidente della Camera, laddove questa non sia posta a disposizione da altre istituzioni come il Ministero dell'interno per i previsti servizi di scorta.
9/Doc. VIII, n. 10/29. Luigi Di Maio, Fraccaro.
La Camera,
premesso che:
in occasione dell'esame del bilancio interno per l'anno 2014, con l'ordine del giorno Luigi Di Maio n. 9/Doc. VIII, n. 4/61 si chiedeva che fossero stipulate delle convenzioni con le varie opzioni di car sharing offerte dal mercato al fine di superare l'utilizzo delle cosiddette «auto blu» della Camera dei deputati;
è opinione dei deputati firmatari che, una volta stipulate le convenzioni senza alcun onere per la Camera dei deputati, le spese legate all'utilizzo delle automobili in car sharing debbano essere a carico dei deputati utilizzatori;
la Camera dei deputati da anni tiene transennato un ampio settore di Piazza del Parlamento non si sa bene a quale scopo,
invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di:
perseguire l'obiettivo di sostituire le autovetture di servizio, ad eccezione di quella del Presidente della Camera laddove questa non sia messa a disposizione dal Ministero dell'interno, con quelle messe a disposizione da servizi privati a carico dei deputati utilizzatori;
contattare tutte le compagnie di car sharing al fine di stipulare delle convenzioni e creare un'area di parcheggio su piazza del Parlamento ripartendo lo spazio attualmente transennato tra le varie compagnie aderenti alla convenzione, senza che per i deputati sia prevista alcuna forma di precedenza rispetto agli altri utenti.
9/Doc. VIII, n. 10/30. Luigi Di Maio, Fraccaro.
La Camera,
premesso che:
il bilancio preventivo della Camera dei deputati reca una previsione di spesa totale pari a 950.494.451 euro, al netto delle restituzioni al bilancio dello Stato, importo che, per quanto ridotto nel corso degli ultimi anni, appare ancora troppo elevato;
al fine di perseguire una auspicabile ed effettiva politica di contenimento dei costi appare opportuno procedere ad una razionalizzazione dei servizi resi e delle funzioni svolte dall'Amministrazione;
per realizzare tale obiettivo è necessario preliminarmente che la politica individui e definisca le funzioni fondamentali e gli obiettivi istituzionali che hanno carattere prioritario e che devono essere potenziati, a scapito di altre funzioni che rivestono invece una importanza secondaria;
ciò consentirebbe di poter procedere non solo ad una apprezzabile opera di riorganizzazione amministrativa, volta a recuperare snellezza ed efficienza nell'azione di supporto all'attività parlamentare, ma anche una migliore e più efficiente allocazione delle risorse, che, a fronte della costante riduzione del personale in servizio, con la prospettiva di ulteriori numerosi pensionamenti appare, allo stato, indispensabile,
invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di procedere senza indugio, sulla base di criteri condivisi dall'Ufficio di Presidenza, in primo luogo a definire le funzioni fondamentali e gli obiettivi istituzionali che devono essere assicurati in via prioritaria dalla Camera dei deputati e, conseguentemente, alla razionalizzazione di Servizi e Uffici e alla ricognizione dei carichi di lavoro.
9/Doc. VIII, n. 10/31. Fraccaro, Luigi Di Maio.
La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, all'articolo 19, prevede che, nelle amministrazioni dello Stato, con il provvedimento di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale sia indicata la durata dell'incarico stesso, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di cinque anni, introducendo con ciò la temporaneità degli incarichi dirigenziali;
la temporaneità degli incarichi ha lo scopo di garantire il buon andamento, l'imparzialità e la terzietà dell'incarico svolto, evitando la cristallizzazione delle posizioni acquisite;
consustanziale alla temporaneità degli incarichi è il principio di rotazione degli stessi che non solo consente di conseguire un ampliamento e un arricchimento della professionalità dei dirigenti ma assicura una professionalità flessibile;
la preposizione ai Servizi della Camera dei deputati, soprattutto in tempi recenti è stata connotata da un sostanziale immobilismo che ha visto permanere gli stessi soggetti a capo del medesimo Servizio per un lasso di tempo troppo lungo e incompatibile con le esigenze summenzionate di buon andamento dell'attività dell'Amministrazione parlamentare;
l'Ufficio di Presidenza ha introdotto per gli incarichi apicali di segretario generale e di vicesegretario generale il limite di durata di sette anni dell'incarico conferito, mentre ciò non è avvenuto per l'incarico di Capo servizio;
con ordine del giorno al Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2013, Fraccaro n. 9/ Doc. VIII, n. 2/58, accolto come raccomandazione e non del tutto attuato, si impegnavano il Collegio dei questori e l'Ufficio di Presidenza a valutare l'opportunità di approfondire il tema dell'eventuale introduzione di limiti di durata per tutti gli incarichi interni nell'ambito del processo di riorganizzazione amministrativa;
l'introduzione del principio di temporaneità, con conseguente rotazione nelle posizioni funzionali ricoperte, appare funzionale a garantire imparzialità, buon andamento e flessibilità amministrativa,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di introdurre un limite di durata nelle posizioni funzionali ricoperte dai consiglieri Capi Servizio, auspicabilmente non inferiore a tre anni né eccedente il termine di cinque anni, in analogia con quanto avviene nell'ordinamento esterno, con conseguente rotazione degli incarichi, salve comprovate esigenze di funzionalità dell'Amministrazione parlamentare.
9/Doc. VIII, n. 10/32. Fraccaro, Luigi Di Maio.
La Camera,
premesso che:
nel progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 2017 è previsto uno stanziamento di 4.250.000 euro relativamente alle indennità di funzione dei dipendenti, emolumenti legati allo svolgimento di particolari incarichi;
una sproporzione del numero degli incarichi sul totale dei dipendenti è particolarmente evidente per il personale di V e IV livello e per i segretari parlamentari. In particolare: su 141 consiglieri, 130 percepiscono una indennità; su 254 dipendenti di IV livello, 156 sono titolari di un incarico con relativa indennità; a 111 segretari parlamentari, su un totale di 293, è attribuita la corresponsione di una indennità;
è principio di diritto comune, nell'ordinamento esterno, quello per cui l'attribuzione di incarichi di funzione è collegata allo svolgimento di funzioni di particolare complessità, o di attività altamente specializzate, o caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza, oppure da una prestazione di particolare valore e contenuto;
l'attribuzione generalizzata di incarichi non appare rispondere a tali criteri;
una razionalizzazione degli incarichi in essere, per il personale appartenente a tutti i livelli dell'amministrazione, sarebbe maggiormente rispondente ad un modello teso al recupero della meritocrazia e al conseguimento dei risultati, e produrrebbe altresì risparmi di spesa per l'amministrazione,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di razionalizzare gli incarichi attualmente attribuiti al personale dipendente sulla base delle funzioni che comportino effettivamente lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità o complessità.
9/Doc. VIII, n. 10/33. Fraccaro, Luigi Di Maio.
La Camera,
premesso che:
il capitolo 1025 del bilancio di previsione per il 2017 reca uno stanziamento di 2.500.000 euro con la voce «emolumenti per servizi di sicurezza» svolti da personale non dipendente;
tali emolumenti consistono nelle indennità corrisposte ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche diverse dalla Camera (Vigili del fuoco, Vigili urbani, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza) che prestano servizio con compiti che dovrebbero essere di sicurezza delle sedi e delle aree adiacenti;
in particolare, il personale della Guardia di finanza è stato introdotto nel corso della XIII legislatura per svolgere funzioni che sino ad allora venivano svolte dai dipendenti in servizio presso le Commissioni di inchiesta;
attualmente esso è composto da una struttura che svolge in prevalenza funzioni di custodia di archivi contenenti documentazione cartacea;
le funzioni attualmente svolte dal personale della Guardia di finanza potrebbero essere nuovamente svolte dal personale in servizio così come è avvenuto sino alla XIII legislatura;
i militari della Guardia di finanza potrebbero più utilmente svolgere le funzioni proprie del Corpo di appartenenza che, come tutte le forze dell'ordine, soffre una carenza di organico a fronte della necessità di potenziare, nel nostro Paese, la lotta all'evasione fiscale;
l'assegnazione delle loro funzioni al personale in servizio potrebbe comportare un raffreddamento del capitolo 1025,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di attribuire al personale dipendente dall'Amministrazione della Camera le funzioni attualmente svolte dal gruppo della Guardia di finanza operante presso l'Ufficio Commissioni di inchiesta, di vigilanza e controllo.
9/Doc. VIII, n. 10/34. Fraccaro, Luigi Di Maio.
La Camera,
premesso che:
ciascun parlamentare beneficia di un rimborso delle spese per l'esercizio del mandato;
nella riunione del 30 gennaio 2012, l'Ufficio di Presidenza ha istituito un «rimborso delle spese per l'esercizio del mandato» che sostituisce il contributo per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori;
tale rimborso, di importo complessivo invariato rispetto al precedente contributo, è pari a 3.690 euro (dopo la riduzione di 500 euro del luglio 2010) ed è corrisposto direttamente a ciascun deputato con le seguenti modalità:
per un importo fino a un massimo del 50 per cento a titolo di rimborso per specifiche categorie di spese che devono essere attestate: collaboratori (sulla base di una dichiarazione di assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, corredata da copia del contratto, con attestazione di conformità sottoscritta da un professionista); consulenze, ricerche; gestione dell'ufficio; utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati; convegni e sostegno delle attività politiche;
per un importo pari al 50 per cento forfettariamente;
l'attività del parlamentare trova nella pubblicità sistematica e completa delle spese sostenute nell'ambito della propria azione politica una delle principali garanzie della correttezza delle condotte realizzate;
le necessità di trasparenza e rendicontazione sono ancor più stringenti ogniqualvolta disponga liberamente di spese con risorse pubbliche,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di deliberare affinché la totalità delle spese effettuate con le risorse percepite a titolo di «rimborso delle spese per l'esercizio del mandato» sia soggetta a sistematica e puntuale rendicontazione mensile dagli Uffici della Camera che, verificata l'idoneità della documentazione a supporto delle spese rendicontate, ne curi la pubblicazione analitica nella pagina internet istituzionale di ciascun deputato.
9/Doc. VIII, n. 10/35. Fraccaro, Luigi Di Maio.
La Camera,
premesso che:
dal rendiconto della gestione del Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati risulta, nel 2016, una spesa di euro 358.731,77 liquidati ai deputati per assegni di fine mandato e di solidarietà, nonché di euro 5.821.175,83 a titolo di accantonamento per quelli maturati e da corrispondere;
a differenza di quanto avviene per i pubblici dipendenti, l'assegno di fine mandato, viene corrisposto automaticamente al termine del mandato parlamentare ed è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato svolto;
l'ammontare dell'assegno può avere un'entità variabile, passando, ad esempio, da circa 40 mila euro, per i deputati che hanno svolto il mandato per una sola legislatura, a circa 250 mila euro per chi è rimasto in carica trent'anni. Per i parlamentari di lungo corso, si tratta quindi di una liquidazione corposa, corrisposta secondo modalità che non trovano riscontro nell'ordinamento esterno per il trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti;
nel corso della legislatura, per contenere le spese della Camera, sono stati introdotti limiti massimi al trattamento economico dei dipendenti dell'Amministrazione parlamentare;
in un contesto, quale quello attuale, in cui appare sempre più opportuno procedere al contenimento dei costi degli apparati pubblici e politici, è auspicabile che anche i deputati siano chiamati a fare la loro parte, dismettendo privilegi – qual è la corresponsione dell'assegno di fine mandato – oggi più che mai inaccettabili e anacronistici,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di sopprimere l'assegno di fine mandato.
9/Doc. VIII, n. 10/36. Fraccaro, Luigi Di Maio.
La Camera,
premesso che:
dal rendiconto della gestione del Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati risulta, nel 2016, una spesa di euro 358.731,77 liquidati ai deputati per assegni di fine mandato e di solidarietà, nonché di euro 5.821.175,83 a titolo di accantonamento per quelli maturati e da corrispondere;
a differenza di quanto avviene per i pubblici dipendenti, l'assegno di fine mandato, viene corrisposto automaticamente al termine del mandato parlamentare ed è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato svolto;
l'ammontare dell'assegno può avere un'entità variabile, passando, ad esempio, da circa 40 mila euro, per i deputati che hanno svolto il mandato per una sola legislatura, a circa 250 mila euro per chi è rimasto in carica trent'anni. Per i parlamentari di lungo corso, si tratta quindi di una liquidazione corposa, corrisposta secondo modalità che non trovano riscontro nell'ordinamento esterno per il trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti;
nel corso della legislatura, per contenere le spese della Camera, sono stati introdotti limiti massimi al trattamento economico dei dipendenti dell'Amministrazione parlamentare;
in un contesto, quale quello attuale, in cui appare sempre più opportuno procedere al contenimento dei costi degli apparati pubblici e politici, è auspicabile che anche i deputati siano chiamati a fare la loro parte, dismettendo privilegi – qual è la corresponsione dell'assegno di fine mandato – oggi più che mai inaccettabili e anacronistici,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di disciplinare l'assegno di fine mandato analogamente al trattamento di fine rapporto previsto nell'ordinamento esterno, anche con applicazione della medesima disciplina fiscale.
9/Doc. VIII, n. 10/37. Fraccaro, Luigi Di Maio.
La Camera,
premesso che:
un piano di efficientamento energetico appare indispensabile per ridurre i costi dell'amministrazione e per promuovere un utilizzo rispettoso delle risorse, rendendo la Camera un modello per le altre amministrazioni;
in tale ottica, nel dicembre 2014, è stato istituito, presso la Camera dei deputati, un gruppo di lavoro tecnico interservizi avente il compito di formulare al Collegio dei Questori specifiche proposte finalizzate alla riduzione e razionalizzazione dei consumi energetici;
tale gruppo di lavoro ha acquisito la disponibilità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Università La Sapienza di Roma e dell'Università di Trento, a svolgere, a titolo gratuito e sulla base di un protocollo d'intesa, l'analisi energetica degli edifici in uso alla Camera dei deputati, al fine di disporre dei dati per l'individuazione di possibili interventi di efficientamento energetico;
in particolare, l'ENEA ha svolto l'analisi energetica di Palazzo Montecitorio e del Complesso del Seminario, l'Università La Sapienza di Roma l'analisi energetica del Complesso di Vicolo Valdina, del Palazzo Theodoli-Bianchelli e del Palazzo ex Banco di Napoli, l'Università di Trento quella del Complesso dei Gruppi parlamentari-Missione;
successivamente a tale analisi, nella riunione del 26 gennaio 2017, il Collegio dei Questori ha approvato il programma degli interventi di efficientamento energetico in modo da conseguire un ulteriore miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici nella disponibilità della Camera;
per ragioni di sostenibilità finanziaria e per la necessità di garantire la fruibilità degli ambienti interessati, l'amministrazione ha rappresentato la possibilità di realizzare tali interventi in un arco temporale di medio periodo,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di:
realizzare nel medio periodo gli interventi previsti nel predetto programma compatibilmente con le esigenze di bilancio e di fruibilità degli ambienti;
rendere conoscibili mediante pubblicazione sul sito internet della Camera dei deputati le attività compiute dal gruppo di lavoro tecnico interservizi.
9/Doc. VIII, n. 10/38. Fraccaro, Luigi Di Maio.
La Camera,
premesso che:
ciascuna Camera è dotata di autonomia costituzionale garantita, tramite i rispettivi Regolamenti, dall'articolo 64 della Costituzione. I Regolamenti assegnano agli organi delle Camere il compito di preservare la funzionalità di ciascuna di esse, nella cornice costituzionale, anche provvedendo alla propria organizzazione in modo autonomo. Ciò presuppone che debbano esistere due Amministrazioni indipendenti che concorrano a supportare l'autonomia di ciascuna Camera, che in assenza sarebbe pregiudicata sotto il profilo funzionale. Pertanto, gli Uffici di presidenza delle Camere non possono legittimamente compiere atti in contraddizione con l'autonomia costituzionale di ciascuna di esse;
in attuazione dell'articolo 64 della Costituzione, l'articolo 12 del Regolamento della Camera attribuisce alla competenza dell'Ufficio di Presidenza la disciplina dello stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio. Le attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza sono richiamate dall'articolo 2 del Regolamento dei Servizi e del Personale della Camera. Il medesimo Regolamento, all'articolo 4, stabilisce che il Comitato per gli affari del personale, sulla base degli indirizzi fissati dall'Ufficio di Presidenza, esamina i problemi dello stato giuridico ed economico dei dipendenti, conduce le relative trattative con le organizzazioni sindacali, sottopone le proposte conclusive alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;
con la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 219 del 10 maggio 2017, è stato approvato l'Accordo concernente l'Istituzione del Ruolo unico e lo Statuto unico dei dipendenti del Parlamento, con i relativi documenti allegati. Analoga deliberazione è stata adottata, in pari data, dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica;
l'Accordo concernente il Ruolo unico è volto a disciplinare in maniera unitaria per i due rami del Parlamento il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti, nonché il sistema di valutazione e le relazioni sindacali;
sulla base di tale Accordo, i due Uffici di Presidenza, in tali materie, pur rimanendo formalmente distinti nella fase deliberativa, non lo sono nella fase dell'istruttoria e della negoziazione con le organizzazioni sindacali, con riferimento alle quali si prevede che le Rappresentanze politiche per il personale esistenti presso ciascun ramo del Parlamento di norma operino congiuntamente e che le risultanze della contrattazione siano sottoposte ai due Uffici di Presidenza, per l'approvazione, sulla base di un unico documento sottoscritto dalle parti;
la necessità di addivenire all'approvazione di un unico documento non solo lede l'autonomia costituzionalmente garantita alla Camera dei deputati, ma potrebbe altresì portare all'impossibilità di decidere nel caso in cui non si riesca ad addivenire ad un accordo di analogo contenuto tra i due rami del Parlamento, ipotesi che potrebbe verificarsi soprattutto nel caso in cui, in futuro, vi fossero maggioranze parlamentari diversificate alla Camera e al Senato;
ciò potrebbe determinare, a titolo esemplificativo, l'impossibilità di procedere all'indizione di procedure concorsuali, anche nel caso in cui ciò sia necessario per la funzionalità dell'Istituzione parlamentare, con conseguente impossibilità di garantire il buon funzionamento amministrativo, ovvero potrebbe comportare l'impossibilità di procedere a doverose misure di contenimento dei costi mediante revisione delle retribuzioni dei dipendenti, qualora ciò fosse necessario per esigenze di bilancio (che ben possono essere diverse per ciascun ramo del Parlamento);
l'Accordo approvato in Ufficio di Presidenza differisce rispetto al testo su cui è stato espresso il consenso delle organizzazioni sindacali, in quanto significativamente modificato con riferimento alla maggioranza sindacale necessaria per la sottoscrizione degli accordi, con conseguente illegittimità del medesimo,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità coerentemente con l'articolo 64 della Costituzione e con l'articolo 12 del Regolamento della Camera, di disporre in merito all'abrogazione dell'Accordo concernente l'Istituzione del Ruolo unico e lo Statuto unico dei dipendenti del Parlamento, con i relativi documenti allegati.
9/Doc. VIII, n. 10/39. Fraccaro, Luigi Di Maio.
La Camera,
premesso che:
ciascuna Camera è dotata di autonomia costituzionale garantita, tramite i rispettivi Regolamenti, dall'articolo 64 della Costituzione. I Regolamenti assegnano agli organi delle Camere il compito di preservare la funzionalità di ciascuna di esse, nella cornice costituzionale, anche provvedendo alla propria organizzazione in modo autonomo. Ciò presuppone che debbano esistere due Amministrazioni indipendenti che concorrano a supportare l'autonomia di ciascuna Camera, che in assenza sarebbe pregiudicata sotto il profilo funzionale. Pertanto, gli Uffici di presidenza delle Camere non possono legittimamente compiere atti in contraddizione con l'autonomia costituzionale di ciascuna di esse;
in attuazione dell'articolo 64 della Costituzione, l'articolo 12 del Regolamento della Camera attribuisce alla competenza dell'Ufficio di Presidenza la disciplina dello stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio. Le attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza sono richiamate dall'articolo 2 del Regolamento dei Servizi e del Personale della Camera. Il medesimo Regolamento, all'articolo 4, stabilisce che il Comitato per gli affari del personale, sulla base degli indirizzi fissati dall'Ufficio di Presidenza, esamina i problemi dello stato giuridico ed economico dei dipendenti, conduce le relative trattative con le organizzazioni sindacali, sottopone le proposte conclusive alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;
con la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 219 del 10 maggio 2017, è stato approvato l'Accordo concernente l'Istituzione del Ruolo unico e lo Statuto unico dei dipendenti del Parlamento, con i relativi documenti allegati. Analoga deliberazione è stata adottata, in pari data, dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica;
l'Accordo concernente il Ruolo unico è volto a disciplinare in maniera unitaria per i due rami del Parlamento il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti, nonché il sistema di valutazione e le relazioni sindacali;
sulla base di tale Accordo, i due Uffici di Presidenza, in tali materie, pur rimanendo formalmente distinti nella fase deliberativa, non lo sono nella fase dell'istruttoria e della negoziazione con le organizzazioni sindacali, con riferimento alle quali si prevede che le Rappresentanze politiche per il personale esistenti presso ciascun ramo del Parlamento di norma operino congiuntamente e che le risultanze della contrattazione siano sottoposte ai due Uffici di Presidenza, per l'approvazione, sulla base di un unico documento sottoscritto dalle parti;
la necessità di addivenire all'approvazione di un unico documento non solo lede l'autonomia costituzionalmente garantita alla Camera dei deputati, ma potrebbe altresì portare all'impossibilità di decidere nel caso in cui non si riesca ad addivenire ad un accordo di analogo contenuto tra i due rami del Parlamento, ipotesi che potrebbe verificarsi soprattutto nel caso in cui, in futuro, vi fossero maggioranze parlamentari diversificate alla Camera e al Senato;
ciò potrebbe determinare, a titolo esemplificativo, l'impossibilità di procedere all'indizione di procedure concorsuali, anche nel caso in cui ciò sia necessario per la funzionalità dell'Istituzione parlamentare, con conseguente impossibilità di garantire il buon funzionamento amministrativo, ovvero potrebbe comportare l'impossibilità di procedere a doverose misure di contenimento dei costi mediante revisione delle retribuzioni dei dipendenti, qualora ciò fosse necessario per esigenze di bilancio (che ben possono essere diverse per ciascun ramo del Parlamento);
l'Accordo approvato in Ufficio di Presidenza differisce rispetto al testo su cui è stato espresso il consenso delle organizzazioni sindacali, in quanto significativamente modificato con riferimento alla maggioranza sindacale necessaria per la sottoscrizione degli accordi, con conseguente illegittimità del medesimo,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità coerentemente con l'articolo 64 della Costituzione e con l'articolo 12 del Regolamento della Camera, di disporre in merito all'abrogazione dell'Accordo concernente l'Istituzione del Ruolo unico e lo Statuto unico dei dipendenti del Parlamento, con i relativi documenti allegati o, quanto meno, in merito alla modifica di tale Accordo, di prevedere la possibilità di procedere autonomamente in caso di dissenso tra le due Camere.
9/Doc. VIII, n. 10/40. Fraccaro, Luigi Di Maio.
La Camera,
premesso che:
in un momento di complessiva revisione della spesa pubblica, l'Ufficio di Presidenza, con la delibera del 30 settembre 2014, n. 102, ha approvato disposizioni relative allo stato giuridico ed economico dei dipendenti in servizio presso la Camera dei deputati, introducendo misure sui trattamenti retributivi, mediante l'applicazione di un limite massimo, in sintonia con quanto previsto nell'ordinamento esterno;
gli articoli 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 e 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 prevedono, per coloro che a qualsiasi titolo percepiscono emolumenti a carico della finanza pubblica, un limite retributivo di 240 mila euro annui, al lordo degli oneri previdenziali, senza limite di durata,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di applicare anche ai dipendenti della Camera dei deputati il limite retributivo di 240 mila euro annui, al lordo degli oneri previdenziali, senza limite di durata.
9/Doc. VIII, n. 10/41. Fraccaro, Luigi Di Maio.
La Camera,
premesso che:
l'assenza dai lavori della Camera comporta una decurtazione della diaria;
i deputati in missione sono esentati da tale decurtazione;
tuttavia, se un deputato in missione partecipa ai lavori di una Commissione parlamentare attualmente non decade dalla missione in Assemblea;
vi è una contraddizione logica tra il fatto che la rilevazione della presenza in commissioni abbia conseguenze sulla diaria e invece non ne abbia ai fini della collocazione in missione,
invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di introdurre un idoneo ed efficace sistema di trasmissione della rilevazione delle presenze dal Servizio Commissioni al Servizio Assemblea al fine di garantire l'effettiva di rilevazione della presenza, evitando di attribuire la diaria al deputato in missione una volta che si sia palesata la sua presenza in Commissione.
9/Doc. VIII, n. 10/42. Crippa.
La Camera,
premesso che:
per le assenze nelle Giunte, nelle Commissioni permanenti e speciali, nel Comitato per la legislazione e nelle Commissioni bicamerali e d'inchiesta, nonché nelle Delegazioni parlamentari presso le Assemblee internazionali, non si procede ad una trattenuta fino ad una presenza del 50 per cento delle sedute del mese;
si procede ad una trattenuta di 300 euro mensili per un'assenza compresa dal 50 all'80 per cento e infine ad una decurtazione di 500 euro mensili per una percentuale di assenza compresa tra l'80 ed il 100 per cento di assenza;
la rilevazione delle presenze presso le Giunte, le Commissioni permanenti e il Comitato per la legislazione è effettuata con sistema elettronico, basato sullo stesso meccanismo di riconoscimento delle minuzie utilizzato per le votazioni in Assemblea;
presso gli altri organi, comprese le Commissioni permanenti che si riuniscono in seduta congiunta con le Commissioni del Senato, la rilevazione avviene mediante registro cartaceo, tenuto a cura della Presidenza ma solo ai fini della ritenuta e non ai fini della determinazione del numero legale;
ai membri degli Uffici di Presidenza delle Commissioni vengono riconosciute delle indennità il cui ammontare varia a seconda della carica ricoperta;
in molte occasioni e in numerose Commissioni, è stata rilevata l'assenza di uno o più membri degli Uffici di Presidenza senza che questo abbia determinato alcun tipo di conseguenza nei loro confronti,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di prevedere, nei confronti dei membri degli Uffici di Presidenza delle Commissioni che percepiscono una indennità in virtù della carica ricoperta, meccanismi di riduzione analoghi a quelli previsti per le assenze dalle riunioni degli organi ai quali le cariche si riferiscono, al pari di quelle previste per le assenze della generalità dei deputati nelle Giunte, nelle Commissioni permanenti e speciali, nel Comitato per la legislazione e nelle Commissioni bicamerali e d'inchiesta, nonché nelle Delegazioni parlamentari presso le Assemblee internazionali.
9/Doc. VIII, n. 10/43. Crippa.
La Camera,
premesso che:
l'attività posta in essere da un deputato della Repubblica italiana riveste un'importanza rilevante per il grado di responsabilità che essa comporta. Le sorti politiche, istituzionali, economiche e sociali di un Paese sono appese alla lucidità e alla buona amministrazione che ciascun soggetto portatore di interessi collettivi e detentore di posizione di vertice, svolge quotidianamente;
si avverte, pertanto, l'esigenza di assicurare alla politica ed alla guida del Paese soggetti idonei psichicamente alle nobili e importanti funzioni che un buon politico deve svolgere. L'allarmante consumo di droghe che interessa l'Europa e l'Italia in particolare, deve costituire elemento di preoccupazione e di responsabilità da parte del legislatore;
il Parlamento è spesso intervenuto sullo spinoso tema del consumo e del traffico delle droghe, cercando di trovare una soluzione al problema attraverso un sistema di norme volto a combattere la diffusione e il consumo di stupefacenti, prevedendo sanzioni anche penalmente rilevanti, nei confronti dei cosiddetti trasgressori. La politica, però, come al solito, predica bene e razzola male;
recentemente un'inchiesta del giornalista Thomas Mackinson, pubblicata nel maggio scorso sul mensile FQ Millennium, dal titolo «La Camera se la tira», ha documentato la presenza di tracce di cocaina nel bagno del Parlamento adiacente l'Aula in un giorno di ordinaria votazione. Il portavoce della Presidente della Camera si è limitato a precisare che l'accesso ai bagni di Montecitorio non è riservato esclusivamente ai deputati: circostanza senz'altro vera, ma scaricare la colpa su presunti esterni non mette al riparo la terza istituzione dello Stato dal danno di credibilità e di onorabilità recato dal consumo di droghe pesanti al proprio interno. Infatti rimane un fatto grave che in un Parlamento sorvegliato dalle forze dell'ordine, con addirittura piantoni agli ingressi, riescano ad entrare sostanze stupefacenti. Sarebbe bastato approvare gli ordini del giorno di contenuto analogo al presente, presentati al bilancio interno della Camera nel 2015 e nel 2016, per evitare ogni incidente critico. Non è accettabile continuare ad offrire ai cittadini il quadro di un Parlamento con oltre la metà dei deputati che si oppongono a questo genere di controlli, peraltro già ampiamente previsti dalla legge per numerose categorie professionali;
le sostanze psicoattive modificano le condizioni psichiche del soggetto e ne alterano l'equilibrio psico-fisico. Le sostanze stimolanti come la cocaina conducono a delirio di persecuzione, allucinazioni, distacco dalla realtà, senso di onnipotenza, eccitazione, iperattività, attacchi di collera, pensiero incoerente e riduzione della capacità di autocritica, egocentrismo;
esiste già nel nostro sistema legislativo una norma disciplinata dall'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 che, in nome della sicurezza sul lavoro, impone a particolari categorie di lavoratori (autisti, camionisti, addetti ai trasporti interni alle aziende, conducenti di treni, piloti, forze armate e di polizia), interessate allo svolgimento di attività pericolose e sensibili, l'obbligo di essere sottoposte al drug test all'assunzione e altri in forma periodica e a sorpresa, allo scopo di salvaguardare la salute stessa dei lavoratori e della collettività che usufruisce dell'attività posta in essere dai medesimi;
risulta alquanto discutibile che i deputati della Repubblica che dovrebbero dare il buon esempio rivestendo un ruolo di primaria importanza e responsabilità, le cui decisioni impattano in modo rilevante sulla collettività, facciano uso di droghe pesanti nell'esercizio delle loro funzioni. Gli stessi, in quanto cittadini, dovrebbero essere destinatari dei medesimi provvedimenti riservati alla gente «comune», non essendo più concepibile un trattamento preferenziale, soprattutto in considerazione della grande importanza sociale che assume il ruolo di parlamentare e dell'imprescindibile legame che unisce lo sviluppo di un Paese ad una sana politica;
i parlamentari, tra l'altro, godendo dell'immunità, non possono essere sottoposti a controlli da parte dei cani antidroga;
sarebbe invece assolutamente opportuno, per le ragioni spiegate, prevedere un sistema di controlli – dai costi assolutamente sostenibili, e da imputare a carico dei singoli deputati – volti a verificare attraverso i cosiddetti drug test, quali tra i parlamentari facciano uso di droghe pesanti;
l'adozione di tale forma di controlli avrebbe un costo zero per il Bilancio della Camera, e sarebbe ad esclusivo onere del deputato, i risultati di controlli potrebbero essere pubblicati sulla scheda personale dei singoli deputati, sul sito della Camera, a garanzia del rapporto di trasparenza con i cittadini elettori,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:
ad adottare provvedimenti, senza maggiori oneri per l'Amministrazione, volti a rendere ammissibili e obbligatori i controlli per verificare l'uso di droghe pesanti tra i parlamentari, attraverso l'utilizzo di specifici kit antidroghe da sottoporre a totale carico economico degli esaminati, pubblicando i risultati sul sito della Camera, a garanzia del rapporto di trasparenza con i cittadini elettori;
a compiere periodicamente nei locali della Camera verifiche ambientali, in particolare nei luoghi di possibile assunzione (bagni), pubblicando sul sito della Camera le risultanze sotto forma di dati aggregati;
a consentire periodicamente controlli con cani antidroga innanzi gli accessi ai locali della Camera e all'interno degli stessi, previo accordo con i parlamentari che dovranno rinunciare momentaneamente all'immunità per le ispezioni specifiche.
9/Doc. VIII, n. 10/44. Ciprini.
La Camera,
premesso che:
l'attività posta in essere da una deputata e da un deputato della Repubblica Italiana riveste un'importanza rilevante per la responsabilità che essa comporta;
le deputate e i deputati hanno il dovere di partecipare all'attività parlamentare con diligenza ed attivamente;
è altrettanto rilevante tutelare il diritto/dovere alla genitorialità e di potersi prendere cura del neonato soprattutto nei primi mesi dalla nascita: in questa legislatura, infatti, sono numerose le neo-madri e i neo-padri che ricoprono il ruolo di parlamentari;
d'altronde questo è il Parlamento più giovane della storia d'Italia e un deputato su tre è donna: in particolare alla Camera il 32 per cento sono parlamentari donne e l'età media è di 45 anni;
ma ancora oggi nel Parlamento italiano non è consentito alle Parlamentari allattare in Aula i propri figli, il cui accesso rimane interdetto, mentre recentemente ha fatto il giro del mondo l'immagine della parlamentare Larissa Waters che allattava la figlioletta nell'Aula del Parlamento australiano, che si è dotato di regolamenti per permettere alle neo-mamme di allattare in Aula durante i lavori parlamentari;
la questione della conciliazione genitorialità-lavori parlamentari era già stata presa in carico dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, che dal 15 giugno 2015 ha messo a disposizione delle deputate e dei deputati uno «Spazio Bimbi» per l'accudimento dei figli di età compresa tra 0 e 6 anni, a patto che siano «costantemente accompagnati da un genitore o da una persona delegata», con una presenza massima di 20 persone;
si ritiene, tuttavia, la misura limitata nella sua portata, anche perché non contemplata per la prole del personale dipendente, e non sufficiente a fungere da esempio per innescare nel Paese il tanto agognato cambiamento culturale nei confronti, in particolare, del rapporto dicotomico maternità-lavoro. Le statistiche ISTAT parlano chiaro: a due anni dalla nascita del figlio il 22 per cento delle donne non rientra al lavoro, soprattutto per la difficoltà di conciliare impegni lavorativi con quelli familiari, mentre il 42 per cento delle donne che continuano a lavorare lamentano difficoltà di conciliazione per la mancanza di una rete adeguata di servizi territoriali;
si ritiene pertanto che la Camera dei deputati debba fungere da modello anche per altre realtà lavorative e aziendali del Paese per infrangere il tabù – quantomeno – dell'accudimento dei neonati nei luoghi di lavoro, adottando azioni simili a quelle assunte, ad esempio, dal Parlamento australiano, azioni destinate ad essere più efficaci di una qualsiasi campagna di sensibilizzazione, anche alla luce degli sconfortanti indici di denatalità che affliggono il nostro Paese,
invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di:
consentire l'ingresso nell'Aula e nelle Commissioni dei neonati, per essere allattati e accuditi dai genitori durante l'esercizio delle loro funzioni di parlamentari;
attrezzare i bagni della Camera dei deputati con strumenti di nursery/fasciatoio.
9/Doc. VIII, n. 10/45. Ciprini.
La Camera,
premesso che:
il lavoro dei deputati richiede un'attività di supporto, assistenza e collaborazione qualificata e di alto livello da parte di figure professionali, comunemente note come collaboratori parlamentari;
le somme in favore dei collaboratori parlamentari sono, di fatto, ricomprese nelle dotazioni dei rimborsi delle spese per l'esercizio del mandato assegnate al singolo deputato;
con riguardo alla figura dei collaboratori parlamentari, nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza del 30 gennaio 2012 «è emersa la necessità di un apposito intervento legislativo» che ad oggi, dopo oltre cinque anni, non è stato attuato;
nelle more di tale intervento legislativo gli organi preposti hanno ritenuto necessario adottare un regime transitorio al fine di assicurare al deputato un idoneo supporto per lo svolgimento del suo lavoro, con l'obiettivo al tempo stesso di garantire trasparenza e chiarezza;
tuttavia la mancanza di una chiara e definita disciplina relativa alla figura professionale e al rapporto di lavoro tra deputati e collaboratori parlamentari rischia di intaccare seriamente la certezza dei diritti e delle tutele previsti dalla legislazione vigente in materia di lavoro;
un intervento regolamentare potrebbe risolvere le problematiche relative alla figura del collaboratore parlamentare, adeguando l'attuale disciplina a quella adottata dal Parlamento europeo,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di prevedere che i collaboratori parlamentari siano pagati direttamente dell'amministrazione della Camera dei deputati, a fronte di regolare contratto di lavoro, previa trattenuta di pari importo dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato parlamentare.
9/Doc. VIII, n. 10/46. Lombardi, Luigi Di Maio, Fraccaro.
La Camera,
premesso che:
la Strategia Energetica Nazionale presentata recentemente al Parlamento dal Ministro dello sviluppo economico si fonda su tre pilastri uno dei quali è l'uso diffuso delle fonti rinnovabili nel parco auto urbano sia pubblico che privato;
la necessità di dotare le pubbliche amministrazioni di veicoli di servizio elettrici si giustifica dal punto di vista economico che da quello ecologico ed etico,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità, in previsione del rinnovo dei contratti del parco macchine in uso alla Camera, di prevedere l'utilizzo di veicoli ad alimentazione ibrida e/o elettrica, in relazione alle esigenze della Camera stessa.
9/Doc. VIII, n. 10/47. Mannino.
La Camera,
premesso che:
nel mese di giugno del 2015 l'Amministrazione della Camera, intercettando un'esigenza nuova, ha individuato e reso fruibile uno spazio dedicato ai figli dei parlamentari (Spazio Bimbi). Al di là dell'apprezzabile sforzo le condizioni di utilizzo di tale spazio non consentono uno sfruttamento pieno malgrado l'ampio investimento in termini di spazio, allestimento e risorse,
invita il Collegio dei Questori
a valutare, con tutte le componenti presenti quali l'Ufficio di Presidenza, i Gruppi Parlamentari, l'Amministrazione, il Comitato pari opportunità le modalità per garantire un utilizzo più efficiente degli spazi.
9/Doc. VIII, n. 10/48. Mannino.
La Camera,
premesso che:
il bilancio di genere (gender budgeting) è un'analisi di impatto con ottica di genere delle politiche pubbliche. Effettua una valutazione dell'impatto sul genere delle politiche di bilancio, integrando la prospettiva di genere in tutti i passi della procedura di bilancio, mirando a modificare entrate e spese per eliminare le disparità presenti. Tale analisi si fonda sull'idea gli intervenire sulla decisione relativa ai bilanci pubblici, dal momento che entrate e spese non possono considerarsi totalmente neutrali in termini di genere e che il bilancio rappresenta l'ambito nel quale si delinea il modello di sviluppo socio-economico, si stabiliscono i criteri di ridistribuzione del reddito e si indicano le priorità politiche;
la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) recentemente ha pubblicato sul proprio sito due documenti – un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e una circolare – che segnano l'avvio della sperimentazione sul bilancio di genere, introdotta nell'ordinamento con la riforma della struttura del bilancio dello Stato nel 2016. In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fornisce alcune indicazioni generali per l'avvio della sperimentazione – sul consuntivo 2016 e con riferimento alle sole Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le loro articolazioni periferiche, e la Presidenza del Consiglio dei ministri – dell’«adozione di un bilancio di genere per la valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio su uomini e donne, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito». La Circolare contiene le linee guida e gli schemi necessari alle Amministrazioni centrali e alla Presidenza del Consiglio per attuare la sperimentazione del bilancio di genere,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di sua competenza volta a favorire il recepimento degli indirizzi contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e della Circolare nell'ordinamento della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 10/49. Mannino.
La Camera,
premesso che:
dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata il 25 settembre 2015 dall'Assemblea Generale dell'ONU è emerso che lo sviluppo sostenibile richiede l'adozione di una logica integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo: economica, sociale, ambientale e istituzionale. Tale Agenda identifica le direttrici dello sviluppo sostenibile per i prossimi quindici anni e si articola in diciassette obiettivi (Sustainable development goals – SDGs) ; obiettivo n. 5 è l'eguaglianza di genere la cui declinazione (5.5) punta a garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica; l'intero impianto dell'Agenda ruota intorno al principio dell'interattività e della collaborazione dunque su strategie non settoriali;
coerentemente con i « goals» dell'Agenda, l'Italia è il primo Paese dell'Unione europea e del G7 a inserire il benessere nella programmazione economica;
considerato che l'ultima Relazione disponibile sullo stato dell'amministrazione della Camera, non reca tracce né del « gender budgeting» e neppure fa riferimento all'agenda del 2030,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di adottare all'interno dell'Amministrazione una sperimentazione tale da produrre una prospettiva sistemica coerente con quanto sottoscritto dal nostro Paese all'Assemblea Generale dell'ONU sull'Agenda 2030.
9/Doc. VIII, n. 10/50. Mannino.
La Camera,
premesso che:
sono tuttora svolte numerose attività amministrative su supporto cartaceo determinando un allungamento dei tempi dei procedimenti e ingenti spese per la conservazione dei documenti;
pur in presenza di una notevole spesa informatica, sono ancora numerose le attività non digitalizzate, specie nel settore amministrativo;
la spesa per l'acquisto di carta e cancelleria ammonta ad oltre 500 mila euro annui;
la spesa che la Camera sostiene per la locazione del deposito presso Castelnuovo di Porto supera 1 milione di euro l'anno;
la spesa informatica ha raggiunto l'importo di 7 milioni di euro oltre i 3 milioni di euro per quella relativa alle manutenzioni;
il ricorso alla digitalizzazione dei documenti e dei procedimenti determinerebbe un forte risparmio per il bilancio dell'Istituzione,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:
ad adottare sistemi informatizzati di gestione documentale sia per il settore legislativo sia per il settore amministrativo;
a dematerializzare gli atti di natura contabile (collaudi e certificati) mediante l'adozione degli stessi per mezzo dell'attuale sistema informativo contabile;
a promuovere l'archiviazione sostitutiva digitale, superando il modello di archiviazione fisica presso il magazzino di Castelnuovo di Porto.
9/Doc. VIII, n. 10/51. Mannino.
La Camera,
premesso che:
nel Palazzo di Montecitorio sono presenti numerose stampanti collegate a computer, disponibili ai parlamentari;
alcune stampanti non sono abilitate alla stampa automatica fronte-retro e quelle che lo sono, sono dotate di una modalità che non avviene in automatico perché è necessario estrarre i fogli stampati su una facciata e reintrodurli rovesciati per procedere alla stampa sull'altro lato;
alcune stampanti prevedono la modalità di stampa fonte retro ma essa viene raramente utilizzata in quanto occorre impostarla nel software di gestione;
non tutti i deputati hanno le competenze informatiche o semplicemente la volontà per procedere alla stampa fronte retro in tali circostanze;
la stampa di documenti in modalità fronte retro potrebbe avvenire in maniera completamente automatica con macchine opportune e con un'apposita configurazione software,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a prevedere che gli uffici siano dotati solo ed esclusivamente di stampanti abilitate alla stampa fronte retro, impostando nel software di gestione della stampante la modalità di stampa fronte/retro come predefinita.
9/Doc. VIII, n. 10/52. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
La Camera,
premesso che:
nel Palazzo di Montecitorio sono presenti numerose stampanti collegate a computer;
la stampa di qualsiasi genere di documento è gratuita per ogni deputato,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a introdurre dei dispositivi hardware o software tramite i quali conteggiare le stampe effettuate da ogni singolo deputato con lo scopo di trattenere dalla busta paga dei deputati un contributo per le stampe effettuate.
9/Doc. VIII, n. 10/53. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.
La Camera,
premesso che:
le compagnie ferroviarie, con cui la Camera dei deputati ha stipulato apposite convenzioni, offrono particolari condizioni di sconto sulla biglietteria nazionale;
i deputati hanno la possibilità di munirsi di titoli di viaggio a pagamento differito sia in largo anticipo che all'ultimo momento, anche tramite servizi telefonici o informatici delle compagnie ferroviarie o dell'agenzia di viaggi che serve la Camera dei deputati;
l'emissione del biglietto ferroviario direttamente sul treno, nonostante risulti spesso più comodo per i deputati, comporta il pagamento di un sovrapprezzo che incide sul bilancio della Camera;
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare la possibilità di intraprendere iniziative atte a fare in modo che il sovraprezzo per emissione di biglietti ferroviari direttamente a bordo treno sia totalmente o parzialmente messo a carico del deputato, e che il pagamento differito sostenuto dalla Camera dei deputati riguardi esclusivamente il costo del titolo di viaggio.
9/Doc. VIII, n. 10/54. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
La Camera,
premesso che:
il progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno 2016 prevede la somma di 205,2 milioni di euro per la spesa per gli emolumenti dei dipendenti;
le decisioni più rilevanti per l'amministrazione della Camera e quindi più incisive sul bilancio vengono prese in Ufficio di Presidenza,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a prevedere che sia introdotto stabilmente un tetto agli stipendi dei dipendenti pari a 240.000 euro annui, al lordo delle indennità.
9/Doc. VIII, n. 10/55. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
La Camera,
premesso che:
il progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno 2017 prevede la somma di 135.000 milioni di euro per la spesa per gli emolumenti dei deputati;
le decisioni più rilevanti per l'amministrazione della Camera e quindi più incisive sul bilancio vengono prese in Ufficio di Presidenza,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei questori
a prevedere che, come per i dipendenti, anche per i deputati sia previsto un tetto massimo degli stipendi pari a 240.000 euro annui, al lordo delle indennità, anche per gli anni successivi al 31 dicembre 2017.
9/Doc. VIII, n. 10/56. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.
La Camera,
premesso che:
nonostante il significativo processo di riduzione e razionalizzazione delle spesa della Camera dei Deputati che ha portato ad una spesa complessiva per il 2017 pari a 950,4 milioni di euro (- 1,59 per cento rispetto al 2016), è indispensabile quanto improcrastinabile ridurre ulteriormente i costi della politica, tra i quali quelli per il suo funzionamento;
nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2017 in percentuale sul totale di 1.030.494.571 euro incide per il 20,11 per cento il personale (207.183.000), per il 25,78 per cento le pensioni del personale (265.710.000), per il 12,94 per cento i vitalizi per gli ex deputati (133.300.000) per il 12,65 per cento le indennità dei deputati in carica (130.365.000), per il 3,07 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.600.000), per il 2,97 per cento le imposte e tasse (30.635.000), per il 2,44 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (25.155.000), per l'1,78 per cento l'informatica (18.300.000), per l'1,16 per cento i trasporti (11.915.000), per l'1,22 per cento i servizi di informazione (12.525.000), per lo 0,62 per cento i servizi di pulizia (6.440.000), per lo 0,67 per cento le utenze (6.880.000), per lo 0,50 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.190.000), per lo 0,22 per cento gli altri servizi (2.275.000), per lo 0,23 per cento in locazioni e servizi accessori (2.370.000), per lo 0,28 per cento i servizi di facchinaggio (2.885.000), per lo 0,21 per cento i servizi di ristorazione (2.150.000), per lo 0,33 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (3.405.000), per lo 0,27 per cento le altre spese (2.750.000), per lo 0,09 per cento le assicurazioni (975.000), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (785.000), per lo 0,08 per cento gli studi e ricerche (776.571);
l'incidenza percentuale sul totale della spesa voci di spesa è per il 38,72 per cento in previdenza, il 26,30 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, il 8,97 per cento nell'amministrazione, il 6,49 per cento nelle spese generali, il 4,89 per cento in custodia, mantenimento e valorizzazione delle sedi, il 2,94 per cento nella documentazione, il 1,70 per cento per le attività per le relazioni esterne, il 0,87 per cento per le attività internazionali;
in virtù del principio di autonomia degli organi costituzionali l'attività amministrativa della Camera dei deputati è completamente sottratta agli ordinari controlli esterni a cui sono sottoposte le pubbliche amministrazioni;
al fine di rafforzare la funzione di controllo, anche sulla scorta delle migliori esperienze straniere, con l'introduzione di uno specifico ruolo dell'Assemblea della Camera ora ridotta a semplice notaio;
ad esempio, il Regolamento dell'Assemblea nazionale francese, all'articolo 16, comma 2, prevede che in ciascun anno della legislatura, tranne quello che precede lo scioglimento dell'Assemblea, all'inizio della sessione ordinaria l'Assemblea elegga una Commissione speciale di quindici membri, presieduta da un deputato d'opposizione, incaricata di «verificare ed appurare» i conti;
né i Questori, né alcun altro membro dell'Ufficio di Presidenza possono far parte di tale Commissione;
per realizzare il più volte annunciato «impegno a fare di Montecitorio la casa della buona politica» della Presidente della Camera e realizzare quei «tagli dei costi e maggiore trasparenza: la riforma dell'amministrazione della Camera va avanti con credibilità» tanto auspicati;
considerato l'ordine del giorno 9/DOC: VIII, n. 8/4 Caparini,
invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza o entrambi
a valutare l'opportunità di elaborare un progetto volto all'ulteriore rafforzamento della funzione di controllo amministrativo interno.
9/Doc. VIII, n. 10/57. Caparini.
La Camera,
premesso che:
nonostante il significativo processo di riduzione e razionalizzazione delle spesa della Camera dei Deputati che ha portato ad una spesa complessiva per il 2017 pari a 950,4 milioni di euro (- 1,59 per cento rispetto al 2016), è indispensabile quanto improcrastinabile ridurre ulteriormente i costi della politica, tra i quali quelli per il suo funzionamento;
nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2017 in percentuale sul totale di 1.030.494.571 euro incide per il 20,11 per cento il personale (207.183.000), per il 25,78 per cento le pensioni del personale (265.710.000), per il 12,94 per cento i vitalizi per gli ex deputati (133.300.000) per il 12,65 per cento le indennità dei deputati in carica (130.365.000), per il 3,07 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.600.000), per il 2,97 per cento le imposte e tasse (30.635.000), per il 2,44 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (25.155.000), per l'1,78 per cento l'informatica (18.300.000), per l'1,16 per cento i trasporti (11.915.000), per l'1,22 per cento i servizi di informazione (12.525.000), per lo 0,62 per cento i servizi di pulizia (6.440.000), per lo 0,67 per cento le utenze (6.880.000), per lo 0,50 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.190.000), per lo 0,22 per cento gli altri servizi (2.275.000), per lo 0,23 per cento in locazioni e servizi accessori (2.370.000), per lo 0,28 per cento i servizi di facchinaggio (2.885.000), per lo 0,21 per cento i servizi di ristorazione (2.150.000), per lo 0,33 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (3.405.000), per lo 0,27 per cento le altre spese (2.750.000), per lo 0,09 per cento le assicurazioni (975.000), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (785.000), per lo 0,08 per cento gli studi e ricerche (776.571);
l'incidenza percentuale sul totale della spesa voci di spesa è per il 38,72 per cento in previdenza, il 26,30 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, il 8,97 per cento nell'amministrazione, il 6,49 per cento nelle spese generali, il 4,89 per cento in custodia, mantenimento e valorizzazione delle sedi, il 2,94 per cento nella documentazione, l'1,70 per cento per le attività per le relazioni esterne, lo 0,87 per cento per le attività internazionali;
l'Amministrazione sta facendo fronte all'esigenza di razionalizzazione amministrativa aggiornando le procedure di lavoro e l'assetto organizzativo al fine di evitare sovrapposizioni di attività fra le diverse strutture e di conseguire ogni possibile sinergia operativa;
nonostante ciò i servizi e gli uffici della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica continuano spesso a svolgere mansioni e funzioni ridondanti;
considerato l'ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 6/118. Caparini,
invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza o entrambi
a valutare l'opportunità di procedere senza indugio alcuno all'accorpamento, alla razionalizzazione e alla riorganizzazione delle strutture amministrative, alla luce di compiti e funzioni ridondanti, al fine di adottare una gestione ispirata a criteri di maggiore efficienza, efficacia ed economicità.
9/Doc. VIII, n. 10/58. Caparini.
La Camera,
premesso che:
nonostante il significativo processo di riduzione e razionalizzazione delle spesa della Camera dei Deputati che ha portato ad una spesa complessiva per il 2017 pari a 950,4 milioni di euro (- 1,59 per cento rispetto al 2016), è indispensabile quanto improcrastinabile ridurre ulteriormente i costi della politica, tra i quali quelli per il suo funzionamento;
nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2017 in percentuale sul totale di 1.030.494.571 euro incide per il 20,11 per cento il personale (207.183.000), per il 25,78 per cento le pensioni del personale (265.710.000), per il 12,94 per cento i vitalizi per gli ex deputati (133.300.000) per il 12,65 per cento le indennità dei deputati in carica (130.365.000), per il 3,07 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.600.000), per il 2,97 per cento le imposte e tasse (30.635.000), per il 2,44 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (25.155.000), per l'1,78 per cento l'informatica (18.300.000), per l'1,16 per cento i trasporti (11.915.000), per l'1,22 per cento i servizi di informazione (12.525.000), per lo 0,62 per cento i servizi di pulizia (6.440.000), per lo 0,67 per cento le utenze (6.880.000), per lo 0,50 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.190.000), per lo 0,22 per cento gli altri servizi (2.275.000), per lo 0,23 per cento in locazioni e servizi accessori (2.370.000), per lo 0,28 per cento i servizi di facchinaggio (2.885.000), per lo 0,21 per cento i servizi di ristorazione (2.150.000), per lo 0,33 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (3.405.000), per lo 0,27 per cento le altre spese (2.750.000), per lo 0,09 per cento le assicurazioni (975.000), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (785.000), per lo 0,08 per cento gli studi e ricerche (776.571);
l'incidenza percentuale sul totale della spesa voci di spesa è per il 38,72 per cento in previdenza, il 26,30 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, il 8,97 per cento nell'amministrazione, il 6,49 per cento nelle spese generali, il 4,89 per cento in custodia, mantenimento e valorizzazione delle sedi, il 2,94 per cento nella documentazione, l'1,70 per cento per le attività per le relazioni esterne, lo 0,87 per cento per le attività internazionali;
al fine di valorizzare gli strumenti tecnologici ed informatici utilizzandoli anche, per esempio, per la dematerializzazione della documentazione, per l'uso della posta elettronica certificata tra i Gruppi parlamentari e i servizi della Camera nonché tra i servizi stessi;
nonostante i servizi informatici di comunicazione e condivisione siano già utilizzati sia a livello amministrativo che nelle comunicazioni con i deputati e i Gruppi parlamentari, si rende necessaria l'attivazione di ulteriori richieste e procedure amministrative e legislative;
considerato l'ordine del giorno 9/DOC: VIII, n. 8/6 Caparini e altri con il medesimo obiettivo,
invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza o entrambi
a valutare l'opportunità di proseguire nella capillare diffusione degli strumenti informatici nelle attività amministrative così da continuare nel conseguimento di reali risparmi di spesa.
9/Doc. VIII, n. 10/59. Caparini.
La Camera,
premesso che:
nonostante il significativo processo di riduzione e razionalizzazione delle spesa della Camera dei Deputati che ha portato ad una spesa complessiva per il 2017 pari a 950,4 milioni di euro (- 1,59 per cento rispetto al 2016), è indispensabile quanto improcrastinabile ridurre ulteriormente i costi della politica, tra i quali quelli per il suo funzionamento;
nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2017 in percentuale sul totale di 1.030.494.571 euro incide per il 20,11 per cento il personale (207.183.000), per il 25,78 per cento le pensioni del personale (265.710.000), per il 12,94 per cento i vitalizi per gli ex deputati (133.300.000) per il 12,65 per cento le indennità dei deputati in carica (130.365.000), per il 3,07 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.600.000), per il 2,97 per cento le imposte e tasse (30.635.000), per il 2,44 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (25.155.000), per l'1,78 per cento l'informatica (18.300.000), per l'1,16 per cento i trasporti (11.915.000), per l'1,22 per cento i servizi di informazione (12.525.000), per lo 0,62 per cento i servizi di pulizia (6.440.000), per lo 0,67 per cento le utenze (6.880.000), per lo 0,50 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.190.000), per lo 0,22 per cento gli altri servizi (2.275.000), per lo 0,23 per cento in locazioni e servizi accessori (2.370.000), per lo 0,28 per cento i servizi di facchinaggio (2.885.000), per lo 0,21 per cento i servizi di ristorazione (2.150.000), per lo 0,33 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (3.405.000), per lo 0,27 per cento le altre spese (2.750.000), per lo 0,09 per cento le assicurazioni (975.000), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (785.000), per lo 0,08 per cento gli studi e ricerche (776.571);
l'incidenza percentuale sul totale della spesa voci di spesa è per il 38,72 per cento in previdenza, il 26,30 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, il 8,97 per cento nell'amministrazione, il 6,49 per cento nelle spese generali, il 4,89 per cento in custodia, mantenimento e valorizzazione delle sedi, il 2,94 per cento nella documentazione, l'1,70 per cento per le attività per le relazioni esterne, lo 0,87 per cento per le attività internazionali;
alcune funzioni tradizionalmente svolte all'interno della Camera nel corso degli anni hanno subito radicali cambiamenti;
appare quindi opportuna una verifica generale dei compiti e delle funzioni interne svolte dai diversi dipendenti per verificare eventuali eccedenze di alcune figure e alcuni ruoli a discapito di altri;
considerato l'ordine del giorno 9/DOC: VIII, n. 8/8 Caparini,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di procedere alla verifica dell'adeguatezza degli organici e alla loro riorganizzazione funzionale.
9/Doc. VIII, n. 10/60. Caparini.
La Camera,
premesso che:
nonostante il significativo processo di riduzione e razionalizzazione delle spesa della Camera dei Deputati che ha portato ad una spesa complessiva per il 2017 pari a 950,4 milioni di euro (- 1,59 per cento rispetto al 2016), è indispensabile quanto improcrastinabile ridurre ulteriormente i costi della politica, tra i quali quelli per il suo funzionamento;
nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2017 in percentuale sul totale di 1.030.494.571 euro incide per il 20,11 per cento il personale (207.183.000), per il 25,78 per cento le pensioni del personale (265.710.000), per il 12,94 per cento i vitalizi per gli ex deputati (133.300.000) per il 12,65 per cento le indennità dei deputati in carica (130.365.000), per il 3,07 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.600.000), per il 2,97 per cento le imposte e tasse (30.635.000), per il 2,44 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (25.155.000), per l'1,78 per cento l'informatica (18.300.000), per l'1,16 per cento i trasporti (11.915.000), per l'1,22 per cento i servizi di informazione (12.525.000), per lo 0,62 per cento i servizi di pulizia (6.440.000), per lo 0,67 per cento le utenze (6.880.000), per lo 0,50 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.190.000), per lo 0,22 per cento gli altri servizi (2.275.000), per lo 0,23 per cento in locazioni e servizi accessori (2.370.000), per lo 0,28 per cento i servizi di facchinaggio (2.885.000), per lo 0,21 per cento i servizi di ristorazione (2.150.000), per lo 0,33 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (3.405.000), per lo 0,27 per cento le altre spese (2.750.000), per lo 0,09 per cento le assicurazioni (975.000), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (785.000), per lo 0,08 per cento gli studi e ricerche (776.571);
l'incidenza percentuale sul totale della spesa voci di spesa è per il 38,72 per cento in previdenza, il 26,30 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, l'8,97 per cento nell'amministrazione, il 6,49 per cento nelle spese generali, il 4,89 per cento in custodia, mantenimento e valorizzazione delle sedi, il 2,94 per cento nella documentazione, l'1,70 per cento per le attività per le relazioni esterne, lo 0,87 per cento per le attività internazionali;
nonostante l'affermarsi delle nuove tecnologie, la diffusione dei più moderni strumenti informatici e l'introduzione della posta elettronica certificata, le spese relative per servizi di stampa degli atti parlamentari e di atti vari sono sempre più onerose;
un migliore utilizzo delle tecnologie digitali non solo potrebbe determinare una maggiore produttività dell'apparato amministrativo, ma comporterebbe dei benefici economici di non poco conto;
valutato l'ordine del giorno 9/DOC: VIII, n. 8/9 Caparini,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di proseguire nell'opera di dematerializzazione preferendo sempre più l'utilizzo del formato elettronico anche per la presentazione dei disegni di legge, ordini del giorno ed emendamenti.
9/Doc. VIII, n. 10/61. Caparini.
La Camera,
premesso che:
nonostante il significativo processo di riduzione e razionalizzazione delle spesa della Camera dei Deputati che ha portato ad una spesa complessiva per il 2017 pari a 950,4 milioni di euro (- 1,59 per cento rispetto al 2016), è indispensabile quanto improcrastinabile ridurre ulteriormente i costi della politica, tra i quali quelli per il suo funzionamento;
nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2017 in percentuale sul totale di 1.030.494.571 euro incide per il 20,11 per cento il personale (207.183.000), per il 25,78 per cento le pensioni del personale (265.710.000), per il 12,94 per cento i vitalizi per gli ex deputati (133.300.000) per il 12,65 per cento le indennità dei deputati in carica (130.365.000), per il 3,07 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.600.000), per il 2,97 per cento le imposte e tasse (30.635.000), per il 2,44 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (25.155.000), per l'1,78 per cento l'informatica (18.300.000), per l'1,16 per cento i trasporti (11.915.000), per l'1,22 per cento i servizi di informazione (12.525.000), per lo 0,62 per cento i servizi di pulizia (6.440.000), per lo 0,67 per cento le utenze (6.880.000), per lo 0,50 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.190.000), per lo 0,22 per cento gli altri servizi (2.275.000), per lo 0,23 per cento in locazioni e servizi accessori (2.370.000), per lo 0,28 per cento i servizi di facchinaggio (2.885.000), per lo 0,21 per cento i servizi di ristorazione (2.150.000), per lo 0,33 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (3.405.000), per lo 0,27 per cento le altre spese (2.750.000), per lo 0,09 per cento le assicurazioni (975.000), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (785.000), per lo 0,08 per cento gli studi e ricerche (776.571);
l'incidenza percentuale sul totale della spesa voci di spesa è per il 38,72 per cento in previdenza, il 26,30 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, il 8,97 per cento nell'amministrazione, il 6,49 per cento nelle spese generali, il 4,89 per cento in custodia, mantenimento e valorizzazione delle sedi, il 2,94 per cento nella documentazione, l'1,70 per cento per le attività per le relazioni esterne, lo 0,87 per cento per le attività internazionali;
l'articolo 79 del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità (R.A.C.) circoscrive ai soli contratti lo speciale diritto di accesso riservato ai deputati;
per tutte le delibere dell'Ufficio di Presidenza e per buona parte di quelle del Collegio dei Questori la forma di pubblicità prevista è la pubblicazione sul sito della Camera di una notizia sintetica nel Bollettino degli organi collegiali;
lo speciale diritto di accesso in questione costituisce un fondamentale elemento di equilibrio del sistema amministrativo, in quanto controbilancia, almeno in parte, l'assenza di controlli amministrativi esterni;
proprio perciò il diritto di accesso in questione non è subordinato ai presupposti cui soggiace il diritto di accesso ordinario, né a particolari limitazioni nella comunicabilità a terzi dei documenti acquisiti da parte del deputato;
risulta modificato l'articolo 79, comma 3, lettera a), del R.A.C. il quale prevede una pubblicazione semestrale dell'elenco dei pagamenti effettuati dalla Camera nel periodo di riferimento a titolo di corrispettivo delle prestazioni di lavori, beni e servizi;
tali informazioni unite al Bollettino degli Organi collegiali dovrebbero assicurare una maggiore pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei Questori;
considerato l'ordine del giorno 9/DOC: VIII, n. 8/10 Caparini,
invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza o entrambi
a valutare l'opportunità di prevedere forme analitiche dei resoconti delle riunioni del Collegio dei Questori, che pur nella tutela della privacy e di ogni dato ritenuto sensibile, consentano di aumentare la trasparenza in merito alle delibere adottate.
9/Doc. VIII, n. 10/62. Caparini.
La Camera,
premesso che:
nonostante il significativo processo di riduzione e razionalizzazione delle spesa della Camera dei Deputati che ha portato ad una spesa complessiva per il 2017 pari a 950,4 milioni di euro (- 1,59 per cento rispetto al 2016), è indispensabile quanto improcrastinabile ridurre ulteriormente i costi della politica, tra i quali quelli per il suo funzionamento;
nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2017 in percentuale sul totale di 1.030.494.571 euro incide per il 20,11 per cento il personale (207.183.000), per il 25,78 per cento le pensioni del personale (265.710.000), per il 12,94 per cento i vitalizi per gli ex deputati (133.300.000) per il 12,65 per cento le indennità dei deputati in carica (130.365.000), per il 3,07 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.600.000), per il 2,97 per cento le imposte e tasse (30.635.000), per il 2,44 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (25.155.000), per l'1,78 per cento l'informatica (18.300.000), per l'1,16 per cento i trasporti (11.915.000), per l'1,22 per cento i servizi di informazione (12.525.000), per lo 0,62 per cento i servizi di pulizia (6.440.000), per lo 0,67 per cento le utenze (6.880.000), per lo 0,50 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.190.000), per lo 0,22 per cento gli altri servizi (2.275.000), per lo 0,23 per cento in locazioni e servizi accessori (2.370.000), per lo 0,28 per cento i servizi di facchinaggio (2.885.000), per lo 0,21 per cento i servizi di ristorazione (2.150.000), per lo 0,33 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (3.405.000), per lo 0,27 per cento le altre spese (2.750.000), per lo 0,09 per cento le assicurazioni (975.000), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (785.000), per lo 0,08 per cento gli studi e ricerche (776.571);
l'incidenza percentuale sul totale della spesa voci di spesa è per il 38,72 per cento in previdenza, il 26,30 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, il 8,97 per cento nell'amministrazione, il 6,49 per cento nelle spese generali, il 4,89 per cento in custodia, mantenimento e valorizzazione delle sedi, il 2,94 per cento nella documentazione, l'1,70 per cento per le attività per le relazioni esterne, lo 0,87 per cento per le attività internazionali;
la riduzione dei costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati, è un obiettivo imprescindibile quanto improcrastinabile;
la chiusura dei palazzi nelle giornate in cui non c’è attività legislativa consentirebbe di conseguire importanti risparmi,
considerato l'ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 6/111 Caparini,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di prevedere la chiusura dei Palazzi della Camera nelle giornate prefestive diverse dal sabato ed eventualmente nei periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari, ad eccezione della Biblioteca e della Sala Stampa.
9/Doc. VIII, n. 10/63. Caparini.
La Camera,
premesso che:
nonostante il significativo processo di riduzione e razionalizzazione delle spesa della Camera dei Deputati che ha portato ad una spesa complessiva per il 2017 pari a 950,4 milioni di euro (- 1,59 per cento rispetto al 2016), è indispensabile quanto improcrastinabile ridurre ulteriormente i costi della politica, tra i quali quelli per il suo funzionamento;
nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2017 in percentuale sul totale di 1.030.494.571 euro incide per il 20,11 per cento il personale (207.183.000), per il 25,78 per cento le pensioni del personale (265.710.000), per il 12,94 per cento i vitalizi per gli ex deputati (133.300.000) per il 12,65 per cento le indennità dei deputati in carica (130.365.000), per il 3,07 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.600.000), per il 2,97 per cento le imposte e tasse (30.635.000), per il 2,44 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (25.155.000), per l'1,78 per cento l'informatica (18.300.000), per l'1,16 per cento i trasporti (11.915.000), per l'1,22 per cento i servizi di informazione (12.525.000), per lo 0,62 per cento i servizi di pulizia (6.440.000), per lo 0,67 per cento le utenze (6.880.000), per lo 0,50 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.190.000), per lo 0,22 per cento gli altri servizi (2.275.000), per lo 0,23 per cento in locazioni e servizi accessori (2.370.000), per lo 0,28 per cento i servizi di facchinaggio (2.885.000), per lo 0,21 per cento i servizi di ristorazione (2.150.000), per lo 0,33 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (3.405.000), per lo 0,27 per cento le altre spese (2.750.000), per lo 0,09 per cento le assicurazioni (975.000), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (785.000), per lo 0,08 per cento gli studi e ricerche (776.571);
l'incidenza percentuale sul totale della spesa voci di spesa è per il 38,72 per cento in previdenza, il 26,30 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, il 8,97 per cento nell'amministrazione, il 6,49 per cento nelle spese generali, il 4,89 per cento in custodia, mantenimento e valorizzazione delle sedi, il 2,94 per cento nella documentazione, l'1,70 per cento per le attività per le relazioni esterne, lo 0,87 per cento per le attività internazionali;
tenuto conto dell'ordine del giorno 9/DOC. VIII, n. 8/3 Caparini,
invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza:
a valutare l'opportunità, nell'ambito della sfera di autonoma determinazione ad essi riservata dal Regolamento della Camera, di uniformare il trattamento economico complessivo dei deputati agli standard europei tenendo conto del fatto che, nelle esperienze dei Paesi comparabili al nostro, si registra la prevalente attribuzione di servizi finalizzati all'espletamento del mandato;
la voce «Consulenze tecnico-professionali» esposta nell'ambito del capitolo 1145 recava uno stanziamento di euro 490.000 nell'anno 2013. Lo stanziamento era stato ridotto a 290.000 nel 2014, a 270.000 nel 2015 e a 210.000 nel 2016. Nel 2017 questo stanziamento risulta in aumento arrivando a 220.000;
a valutare l'opportunità di proseguire nell'attuazione dell'indirizzo di massimo contenimento delle spese per consulenze.
9/Doc. VIII, n. 10/64. Caparini.
La Camera,
premesso che:
nonostante il significativo processo di riduzione e razionalizzazione delle spesa della Camera dei Deputati che ha portato ad una spesa complessiva per il 2017 pari a 950,4 milioni di euro (- 1,59 per cento rispetto al 2016), è indispensabile quanto improcrastinabile ridurre ulteriormente i costi della politica, tra i quali quelli per il suo funzionamento;
nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2017 in percentuale sul totale di 1.030.494.571 euro incide per il 20,11 per cento il personale (207.183.000), per il 25,78 per cento le pensioni del personale (265.710.000), per il 12,94 per cento i vitalizi per gli ex deputati (133.300.000) per il 12,65 per cento le indennità dei deputati in carica (130.365.000), per il 3,07 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.600.000), per il 2,97 per cento le imposte e tasse (30.635.000), per il 2,44 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (25.155.000), per l'1,78 per cento l'informatica (18.300.000), per l'1,16 per cento i trasporti (11.915.000), per l'1,22 per cento i servizi di informazione (12.525.000), per lo 0,62 per cento i servizi di pulizia (6.440.000), per lo 0,67 per cento le utenze (6.880.000), per lo 0,50 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.190.000), per lo 0,22 per cento gli altri servizi (2.275.000), per lo 0,23 per cento in locazioni e servizi accessori (2.370.000), per lo 0,28 per cento i servizi di facchinaggio (2.885.000), per lo 0,21 per cento i servizi di ristorazione (2.150.000), per lo 0,33 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (3.405.000), per lo 0,27 per cento le altre spese (2.750.000), per lo 0,09 per cento le assicurazioni (975.000), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (785.000), per lo 0,08 per cento gli studi e ricerche (776.571);
l'incidenza percentuale sul totale della spesa voci di spesa è per il 38,72 per cento in previdenza, il 26,30 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, l'8,97 per cento nell'amministrazione, il 6,49 per cento nelle spese generali, il 4,89 per cento in custodia, mantenimento e valorizzazione delle sedi, il 2,94 per cento nella documentazione, il 1,70 per cento per le attività per le relazioni esterne, lo 0,87 per cento per le attività internazionali;
al fine di perseguire un radicale ridimensionamento dei costi è imprescindibile attuare progetto di riorganizzazione dei servizi e delle funzioni;
per raggiungere la finalità di un dimezzamento delle spese di gestione è necessario definire i nuovi obiettivi istituzionali e, su di essi, tarare, definire piante organiche, ruoli, incarichi, organizzazione e retribuzioni;
è di palmare evidenza che le manifestazioni, mostre e convegni, non fanno parte delle funzioni istituzionali di questa Camera con oneri accessori di gran lunga superiori a quelli di altri soggetti meno costosi e meglio attrezzati;
malgrado l'approvazione dell'ordine del giorno 9/DOC. VIII, n. 8/13 (nuova formulazione), accolto nella seduta del 3 agosto 2016 durante l'esame del bilancio interno 2016, agli eventi tenutisi se ne sono aggiunti altri, tra i quali ancora spiccano oltre ai concerti musicali delle bande militari, presentazioni di libri, mostre, interviste che evidentemente hanno poco o nulla a che fare con la missione della Camera dei deputati;
la Camera dei deputati non è una università, né un museo, né un centro congressi e tantomeno un auditorium;
al fine di conseguire apprezzabili risparmi economici sul complessivo costo dell'organo parlamentare gravante sul bilancio del Paese in una fase di seria difficoltà del sistema economico;
questi costi non tengono conto della quota parte di personale e costi di struttura impegnati per la realizzazione di tali manifestazioni, mostre e convegni,
invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza o entrambi:
a valutare l'opportunità di prevedere, a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento, la sospensione immediata della realizzazione di tutti gli eventi che non siano strettamente attinenti all'attività legislativa e alle finalità istituzionali della Camera a partire dalla cancellazione di eventi musicali, mostre, presentazioni di libri e convegni;
a valutare l'opportunità di procedere a un'ampia revisione della disciplina dell'uso delle sale dei palazzi sede della Camera dei deputati diversi da Palazzo Montecitorio (Palazzo di vicolo Valdina, Nuova Aula dei gruppi parlamentari) al fine di attuare un'attenta selezione delle iniziative da realizzare con riguardo ai loro contenuti e costi.
9/Doc. VIII, n. 10/65. Caparini.
La Camera,
premesso che:
nonostante il significativo processo di riduzione e razionalizzazione delle spesa della Camera dei Deputati che ha portato ad una spesa complessiva per il 2017 pari a 950,4 milioni di euro (- 1,59 per cento rispetto al 2016), è indispensabile quanto improcrastinabile ridurre ulteriormente i costi della politica, tra i quali quelli per il suo funzionamento;
nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2017 in percentuale sul totale di 1.030.494.571 euro incide per il 20,11 per cento il personale (207.183.000), per il 25,78 per cento le pensioni del personale (265.710.000), per il 12,94 per cento i vitalizi per gli ex deputati (133.300.000) per il 12,65 per cento le indennità dei deputati in carica (130.365.000), per il 3,07 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.600.000), per il 2,97 per cento le imposte e tasse (30.635.000), per il 2,44 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (25.155.000), per l'1,78 per cento l'informatica (18.300.000), per l'1,16 per cento i trasporti (11.915.000), per l'1,22 per cento i servizi di informazione (12.525.000), per lo 0,62 per cento i servizi di pulizia (6.440.000), per lo 0,67 per cento le utenze (6.880.000), per lo 0,50 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.190.000), per lo 0,22 per cento gli altri servizi (2.275.000), per lo 0,23 per cento in locazioni e servizi accessori (2.370.000), per lo 0,28 per cento i servizi di facchinaggio (2.885.000), per lo 0,21 per cento i servizi di ristorazione (2.150.000), per lo 0,33 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (3.405.000), per lo 0,27 per cento le altre spese (2.750.000), per lo 0,09 per cento le assicurazioni (975.000), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (785.000), per lo 0,08 per cento gli studi e ricerche (776.571);
l'incidenza percentuale sul totale della spesa voci di spesa è per il 38,72 per cento in previdenza, il 26,30 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, l'8,97 per cento nell'amministrazione, il 6,49 per cento nelle spese generali, il 4,89 per cento in custodia, mantenimento e valorizzazione delle sedi, il 2,94 per cento nella documentazione, il 1,70 per cento per le attività per le relazioni esterne, lo 0,87 per cento per le attività internazionali;
l'Ufficio di Presidenza della Camera nella XVI legislatura ha approvato la normativa di attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 98 del 2011 sulla temporaneità dei benefit delle alte cariche disponendo che le attribuzioni spettanti agli ex Presidenti per lo svolgimento delle loro attività politico-istituzionali valessero per un periodo di dieci anni dalla data di cessazione dalla carica di Presidente. Per quanto riguardava gli allora ex Presidenti i benefici vennero riconosciuti per un periodo di dieci anni a decorrere dall'inizio della XVII a condizione che continuino ad esercitare il mandato nelle due precedenti legislature,
invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza
a valutare l'opportunità, nell'ambito della sfera di autonoma determinazione ad essi riservata dal Regolamento della Camera, ad azzerare immediatamente qualsiasi attribuzione spettante agli ex Presidenti della Camera equiparandoli, senza indugio alcuno, ai deputati cessati dal mandato.
9/Doc. VIII, n. 10/66. Caparini.
La Camera,
premesso che:
nonostante il significativo processo di riduzione e razionalizzazione delle spesa della Camera dei Deputati che ha portato ad una spesa complessiva per il 2017 pari a 950,4 milioni di euro (- 1,59 per cento rispetto al 2016), è indispensabile quanto improcrastinabile ridurre ulteriormente i costi della politica, tra i quali quelli per il suo funzionamento;
nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2017 in percentuale sul totale di 1.030.494.571 euro incide per il 20,11 per cento il personale (207.183.000), per il 25,78 per cento le pensioni del personale (265.710.000), per il 12,94 per cento i vitalizi per gli ex deputati (133.300.000) per il 12,65 per cento le indennità dei deputati in carica (130.365.000), per il 3,07 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.600.000), per il 2,97 per cento le imposte e tasse (30.635.000), per il 2,44 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (25.155.000), per l'1,78 per cento l'informatica (18.300.000), per l'1,16 per cento i trasporti (11.915.000), per l'1,22 per cento i servizi di informazione (12.525.000), per lo 0,62 per cento i servizi di pulizia (6.440.000), per lo 0,67 per cento le utenze (6.880.000), per lo 0,50 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.190.000), per lo 0,22 per cento gli altri servizi (2.275.000), per lo 0,23 per cento in locazioni e servizi accessori (2.370.000), per lo 0,28 per cento i servizi di facchinaggio (2.885.000), per lo 0,21 per cento i servizi di ristorazione (2.150.000), per lo 0,33 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (3.405.000), per lo 0,27 per cento le altre spese (2.750.000), per lo 0,09 per cento le assicurazioni (975.000), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (785.000), per lo 0,08 per cento gli studi e ricerche (776.571);
l'incidenza percentuale sul totale della spesa voci di spesa è per il 38,72 per cento in previdenza, il 26,30 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, l'8,97 per cento nell'amministrazione, il 6,49 per cento nelle spese generali, il 4,89 per cento in custodia, mantenimento e valorizzazione delle sedi, il 2,94 per cento nella documentazione, il 1,70 per cento per le attività per le relazioni esterne, lo 0,87 per cento per le attività internazionali;
gli interventi relativi allo status dei dipendenti di questa Amministrazione sono stati tesi al recepimento di istituti e limitazioni introdotti in relazione ai dipendenti e ai dirigenti delle amministrazioni centrali dello Stato;
anche in relazione al trattamento retributivo delle carriere direttive dell'amministrazione parlamentare, la tendenza in corso è chiaramente nel senso dell'introduzione degli stessi limiti posti per la dirigenza pubblica delle amministrazioni centrali;
a queste innovazioni tese a ridurre la specialità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni parlamentari dovrebbero essere accompagnati ad inquadramento dello status giuridico delle stesse figure professionali;
in particolare, la figura del consigliere parlamentare è equiparabile al dirigente di una amministrazione pubblica, con effettive responsabilità di gestione del personale e di risultato e con una specifica qualifica, anche sotto il profilo delle competenze di merito;
tale profilo di eccellenza necessita di una definizione del proprio status complessivo, salvaguardando, in ogni momento della carriera, le esigenze di crescita professionale, di formazione e di aggiornamento, nonché di piena e indipendente esplicazione del ruolo inerente allo specifico profilo professionale;
l'inserimento di meccanismi di mobilità pubblico-privato, analoghi a quelli previsti per le figure dirigenziali delle amministrazioni centrali dello Stato consentirebbe, anche in considerazione dell'allungamento della carriera, esperienze di consiglieri in organismi internazionali o privati senza alcun costo per l'Amministrazione, che ben potrebbe beneficiare della crescita di professionalità dei propri dipendenti,
considerato l'ordine del giorno 9/DOC. VIII, n. 8/19 Caparini,
invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di recepire l'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla mobilità dei dirigenti pubblici relativamente al collocamento in aspettativa non retribuita, con trattamento previdenziale a carico dell'ente di nuova destinazione.
9/Doc. VIII, n. 10/67. Caparini.
La Camera,
premesso che:
nonostante il significativo processo di riduzione e razionalizzazione delle spesa della Camera dei deputati che ha portato ad una spesa complessiva per il 2017 pari a 950,4 milioni di euro (-1,59 per cento rispetto al 2016), è indispensabile quanto improcrastinabile ridurre ulteriormente i costi della politica, tra i quali quelli per il suo funzionamento;
nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2017 in percentuale sul totale di 1.030.494.571 euro incide per il 20,11 per cento il personale (207.183.000), per il 25.78 per cento le pensioni del personale (265.710.000), per il 12,94 per cento i vitalizi per gli ex deputati (133.300.000) per il 12,65 per cento le indennità dei deputati in carica (130.365.000), per il 3,07 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.600.000), per il 2,97 per cento le imposte e tasse (30.635.000), per il 2,44 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (25.155.000), per l'1,78 per cento l'informatica (18.300.000), per l'1,16 per cento i trasporti (11.915.000), per l'1,22 per cento i servizi di informazione (12.525.000), per lo 0,62 per cento i servizi di pulizia (6.440.000), per lo 0,67 per cento le utenze (6.880.000), per lo 0,50 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.190.000), per lo 0,22 per cento gli altri servizi (2.275.000), per lo 0,23 per cento in locazioni e servizi accessori (2.370.000), per lo 0,28 per cento i servizi di facchinaggio (2.885.000), per lo 0,21 per cento i servizi di ristorazione (2.150.000), per lo 0,33 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (3.405.000), per lo 0,27 per cento le altre spese (2.750.000), per lo 0,09 per cento le assicurazioni (975.000), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (785.000), per lo 0,08 per cento gli studi e ricerche (776.571);
l'incidenza percentuale sul totale della spesa voci di spesa è per il 38,72 per cento in previdenza, il 26,30 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, il 8,97 per cento nell'amministrazione, il 6,49 per cento nelle spese generali, il 4,89 per cento in custodia, mantenimento e valorizzazione delle sedi, il 2,94 per cento nella documentazione, il 1,70 per cento per le attività per le relazioni esterne, lo 0,87 per cento per le attività internazionali;
le indennità d'ufficio sono state già ridotte del 10 per cento dal 1o febbraio 2012 (ex delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 174 del 30 gennaio 20120 e di un ulteriore 30 per cento a partire dalla legislatura in corso (deliberazione n. 4 del 2 aprile 2013),
invita per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di adeguare le indennità dei deputati agli standard europei.
9/Doc. VIII, n. 10/68. Caparini.
La Camera,
premesso che:
nonostante il significativo processo di riduzione e razionalizzazione delle spesa della Camera dei deputati che ha portato ad una spesa complessiva per il 2017 pari a 950,4 milioni di euro (-1,59 per cento rispetto al 2016), è indispensabile quanto improcrastinabile ridurre ulteriormente i costi della politica, tra i quali quelli per il suo funzionamento;
nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2017 in percentuale sul totale di 1.030.494.571 euro incide per il 20,11 per cento il personale (207.183.000), per il 25.78 per cento le pensioni del personale (265.710.000), per il 12,94 per cento i vitalizi per gli ex deputati (133.300.000) per il 12,65 per cento le indennità dei deputati in carica (130.365.000), per il 3,07 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.600.000), per il 2,97 per cento le imposte e tasse (30.635.000), per il 2,44 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (25.155.000), per l'1,78 per cento l'informatica (18.300.000), per l'1,16 per cento i trasporti (11.915.000), per l'1,22 per cento i servizi di informazione (12.525.000), per lo 0,62 per cento i servizi di pulizia (6.440.000), per lo 0,67 per cento le utenze (6.880.000), per lo 0,50 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.190.000), per lo 0,22 per cento gli altri servizi (2.275.000), per lo 0,23 per cento in locazioni e servizi accessori (2.370.000), per lo 0,28 per cento i servizi di facchinaggio (2.885.000), per lo 0,21 per cento i servizi di ristorazione (2.150.000), per lo 0,33 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (3.405.000), per lo 0,27 per cento le altre spese (2.750.000), per lo 0,09 per cento le assicurazioni (975.000), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (785.000), per lo 0,08 per cento gli studi e ricerche (776.571);
l'incidenza percentuale sul totale della spesa voci di spesa è per il 38,72 per cento in previdenza, il 26,30 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, l'8,97 per cento nell'amministrazione, il 6,49 per cento nelle spese generali, il 4,89 per cento in custodia, mantenimento e valorizzazione delle sedi, il 2,94 per cento nella documentazione, il 1,70 per cento per le attività per le relazioni esterne, lo 0,87 per cento per le attività internazionali;
l'Ufficio di Presidenza della Camera lo scorso 7 maggio 2015 ha approvato la delibera n. 131 del 2015, volta alla soppressione parziale dei vitalizi ai condannati per reati di particolare gravità;
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, il condannato riabilitato può tornare a godere del vitalizio parlamentare trasformando in mera «sospensione», ovvero «cessazione temporanea», la revoca del vitalizio;
dal novero dei reati è stato escluso l'abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale);
le misure di revoca (ovvero di sospensione) devono, di volta in volta, essere adottate dall'Ufficio di Presidenza col rischio che le maggioranze politiche condizionino le decisioni,
invita per quanto di rispettiva competenza, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza
a valutare l'opportunità di voler provvedere alla modifica della delibera del 7 maggio 2015 prevedendo:
a) la cessazione del vitalizio in modo automatico, senza ulteriore deliberazione da parte dell'ufficio di Presidenza della Camera;
b) l'abrogazione dell'articolo 1, comma 3, ovvero la possibilità per il condannato riabilitato di poter godere del vitalizio parlamentare;
c) l'abrogazione dell'articolo 1, comma 4, al fine di impedire ai familiari superstiti di parlamentari condannati, deceduti prima dell'entrata in vigore della delibera, di continuare a percepire i vitalizi in regime di reversibilità;
d) ad escludere le condanne per i reati d'opinione.
9/Doc. VIII, n. 10/69. Caparini.
La Camera,
premesso che:
nonostante il significativo processo di riduzione e razionalizzazione delle spesa della Camera dei deputati che ha portato ad una spesa complessiva per il 2017 pari a 950,4 milioni di euro (-1,59 per cento rispetto al 2016), è indispensabile quanto improcrastinabile ridurre ulteriormente i costi della politica, tra i quali quelli per il suo funzionamento;
nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2017 in percentuale sul totale di 1.030.494.571 euro incide per il 20,11 per cento il personale (207.183.000), per il 25.78 per cento le pensioni del personale (265.710.000), per il 12,94 per cento i vitalizi per gli ex deputati (133.300.000) per il 12,65 per cento le indennità dei deputati in carica (130.365.000), per il 3,07 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.600.000), per il 2,97 per cento le imposte e tasse (30.635.000), per il 2,44 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (25.155.000), per l'1,78 per cento l'informatica (18.300.000), per l'1,16 per cento i trasporti (11.915.000), per l'1,22 per cento i servizi di informazione (12.525.000), per lo 0,62 per cento i servizi di pulizia (6.440.000), per lo 0,67 per cento le utenze (6.880.000), per lo 0,50 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.190.000), per lo 0,22 per cento gli altri servizi (2.275.000), per lo 0,23 per cento in locazioni e servizi accessori (2.370.000), per lo 0,28 per cento i servizi di facchinaggio (2.885.000), per lo 0,21 per cento i servizi di ristorazione (2.150.000), per lo 0,33 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (3.405.000), per lo 0,27 per cento le altre spese (2.750.000), per lo 0,09 per cento le assicurazioni (975.000), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (785.000), per lo 0,08 per cento gli studi e ricerche (776.571);
l'incidenza percentuale sul totale della spesa voci di spesa è per il 38,72 per cento in previdenza, il 26,30 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, l'8,97 per cento nell'amministrazione, il 6,49 per cento nelle spese generali, il 4,89 per cento in custodia, mantenimento e valorizzazione delle sedi, il 2,94 per cento nella documentazione, il 1,70 per cento per le attività per le relazioni esterne, lo 0,87 per cento per le attività internazionali;
nell'ambito del sistema contabile della Camera con la riforma del Regolamento di amministrazione e contabilità (R.A.C.) è stata soppressa la previsione di un sistema di contabilità analitica, che, affiancato al sistema di contabilità finanziaria tuttora vigente, delineava un tipico sistema di contabilità duale;
la previsione soppressa risultava coerente anche con la legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha introdotto una regolazione contabile unitaria per tutte le pubbliche amministrazioni;
la soppressione del sistema contabile di tipo economico-finanziario da parte di uno dei rami del Parlamento rischia di far incorrere la Repubblica italiana nella violazione dei Trattati europei e degli impegni assunti in tale sede;
la legge n. 196 del 2009 ha anche istituito, all'articolo 2, comma 5, il Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche;
l'autonoma decisione di assumere il parere di tale Comitato in ordine all'adeguatezza dei principi contabili adottati dal R.A.C., anche alla luce degli impegni verso l'Unione europea, non comprometterebbe in alcun modo l'autonomia costituzionale della Camera,
invita per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza o entrambi
a valutare l'opportunità di richiedere al Comitato per i principi contabili un parere circa la coerenza e la compatibilità delle regole contabili contenute nel nuovo R.A.C. con il quadro normativo interno ed europeo in materia e a pubblicare tempestivamente sul sito internet della Camera dei deputati tale parere.
9/Doc. VIII, n. 10/70. Caparini.
La Camera,
premesso che:
la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha introdotto una regolazione contabile unitaria per tutte le pubbliche amministrazioni volta ad assicurare l'armonizzazione dei conti pubblici a tutti i livelli di governo della Repubblica al fine di garantire la massima trasparenza;
le disposizioni di tale legge costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e sono anche finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione;
l'articolo 52, comma 4, della predetta legge, recita: «Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi»;
in tale contesto l'autonomia spettante agli organi costituzionali non può certo prescindere dal dettato normativo;
la legge n. 196 del 2009, aggiornando la previgente normativa, conferma che il sistema contabile delle pubbliche amministrazioni italiane deve avere struttura duale, affiancando ad un sistema di contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico-patrimoniale;
con la riforma del Regolamento di amministrazione e contabilità (R.A.C.) è stata soppressa la previsione di un sistema di contabilità analitica nell'ambito del sistema contabile della Camera in violazione delle previsioni dell'articolo 52, comma 4, legge n. 196 del 2009;
la previsione soppressa era infatti conforme ai criteri introdotti per l'armonizzazione dei sistemi contabili ne settore pubblico dalla legge n. 196 del 2009,
allo stato attuale nessuno degli organi costituzionali ha attivato un sistema di contabilità duale (finanziaria ed economico-patrimoniale) presupposto della contabilità analitica,
invita, per le ispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza o entrambi
a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative da intraprendere per sanare la evidente situazione di illegittimità, sul piano interno, delle norme del nuovo R.A.C., dovuta alla previsione di cui all'articolo 14 del sistema di contabilità finanziaria.
9/Doc. VIII, n. 10/71. Caparini.
La Camera,
premesso che:
nonostante il significativo processo di riduzione e razionalizzazione delle spesa della Camera dei Deputati che ha portato ad una spesa complessiva per il 2017 pari a 950,4 milioni di euro (-1,59 per cento rispetto al 2016), è indispensabile quanto improcrastinabile ridurre ulteriormente i costi della politica, tra i quali quelli per il suo funzionamento;
nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2017 in percentuale sul totale di 1.030.494.571 euro incide per il 20,11 per cento il personale (207.183.000), per il 25.78 per cento le pensioni del personale (265.710.000), per il 12,94 per cento i vitalizi per gli ex deputati (133.300.000) per il 12,65 per cento le indennità dei deputati in carica (130.365.000), per il 3,07 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.600.000), per il 2,97 per cento le imposte e tasse (30.635.000), per il 2,44 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (25.155.000), per l'1,78 per cento l'informatica (18.300.000), per l'1,16 per cento i trasporti (11.915.000), per l'1,22 per cento i servizi di informazione (12.525.000), per lo 0,62 per cento i servizi di pulizia (6.440.000), per lo 0,67 per cento le utenze (6.880.000), per lo 0,50 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.190.000), per lo 0,22 per cento gli altri servizi (2.275.000), per lo 0,23 per cento in locazioni e servizi accessori (2.370.000), per lo 0,28 per cento i servizi di facchinaggio (2.885.000), per lo 0,21 per cento i servizi di ristorazione (2.150.000), per lo 0,33 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (3.405.000), per lo 0,27 per cento le altre spese (2.750.000), per lo 0,09 per cento le assicurazioni (975.000), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (785.000), per lo 0,08 per cento gli studi e ricerche (776.571);
l'incidenza percentuale sul totale della spesa voci di spesa è per il 38,72 per cento in previdenza, il 26,30 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, l'8,97 per cento nell'amministrazione, il 6,49 per cento nelle spese generali, il 4,89 per cento in custodia, mantenimento e valorizzazione delle sedi, il 2,94 per cento nella documentazione, il 1,70 per cento per le attività per le relazioni esterne, lo 0,87 per cento per le attività internazionali,
invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza:
a valutare l'opportunità, nell'ambito della sfera di autonoma determinazione ad essi riservata dal Regolamento della Camera, dell'adozione di ulteriori iniziative che contribuiscano al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1) uniformare il trattamento economico complessivo dei deputati agli standard europei orientato all'attribuzione di servizi finalizzati all'espletamento del mandato;
2) azzerare immediatamente qualsiasi attribuzione spettante agli ex Presidenti della Camera equiparandoli, senza indugio alcuno, ai deputati cessati dal mandato;
3) integrare le attività delle Amministrazioni dei due rami del Parlamento per quanto riguarda la documentazione, pubblicazioni e libreria; informatica; gare e contratti; polo bibliotecario; rapporti internazionali; bilancio e finanza pubblica; garantendo un efficiente livello di svolgimento delle funzioni essenziali dell'apparato, specie di quelle di diretto supporto tecnico alle attività degli organi parlamentari, verificando l'eventuale esigenza di riqualificare il personale;
4) attuare un piano di riforma degli schemi organizzativi dell'Amministrazione al fine di adeguare la struttura alle moderne esigenze funzionali ed esclusive dell'attività parlamentare;
5) sospendere immediatamente la realizzazione di tutti gli eventi che non siano strettamente collegati alle finalità istituzionali a partire dagli eventi musicali, mostre, presentazioni di libri e convegni che non hanno stretta attinenza con l'attività legislativa;
6) prevedere meccanismi concorsuali per le periodiche verifiche della professionalità e per l'avanzamento della carriera che preveda rigorosi quanto oggettivi parametri di valutazione;
7) recepire l'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2002 in materia di mobilità pubblico-privato, che consentirebbe, anche in considerazione dell'allungamento della carriera, esperienze di consiglieri in organismi internazionali o privati senza alcun costo per l'Amministrazione che potrebbe beneficiare della crescita di professionalità dei propri dipendenti.
9/Doc. VIII, n. 10/72. Caparini.
La Camera,
premesso che:
la Camera dei Deputati ha avviato ormai da alcuni anni un percorso di equiparazione dello status giuridico ed economico dei consiglieri parlamentari alla dirigenza delle amministrazioni centrali dello Stato;
in particolare sono stati introdotti limiti retributivi e ulteriori modifiche allo status giuridico ed economico dei consiglieri parlamentari mediante la deliberazione n. 1102 del 30 settembre 2014 dell'Ufficio di Presidenza, cui ha fatto seguito il decreto Presidenziale n. 824 del 6 ottobre successivo;
la sostanziale equiparazione promossa in queste sedi risulta tuttavia incompleta e parziale, non comprendendo anche le opportunità di crescita professionale e aggiornamento – da tempo riconosciute per le figure professionali omologhe, come appunto i dirigenti delle Amministrazioni centrali dello Stato – costituite dalla possibilità di accedere a periodi di aspettativa non retribuiti al fine di compiere esperienze al di fuori dell'amministrazione parlamentare, senza oneri per il bilancio interno,
invita l'Ufficio di Presidenza
a valutare l'opportunità di intraprendere un percorso volto alla trasposizione nelle norme interne relative allo status giuridico ed economico dei consiglieri parlamentari delle disposizioni già esistenti nell'ordinamento generale e relative alla dirigenza delle amministrazioni centrali dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in materia di mobilità pubblico- privato, al fine di consentire – senza costi per l'Amministrazione della Camera – significative esperienze per coloro che risultassero idonei anche in organismi internazionali o privati.
9/Doc. VIII, n. 10/73. Bernardo.
La Camera,
premesso che:
ad oggi, non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori parlamentari e le misure adottate per regolare il rapporto di lavoro tra deputato e collaboratori non hanno colmato il vuoto regolamentare;
in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti
per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
in particolare, il Parlamento Europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), prevedendo all'articolo 21 disposizioni in materia di assistenti dei parlamentari e con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le Misure di attuazione dello Statuto, il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati;
invece, a differenza di ciò che accade nella maggior parte dei parlamenti europei, in Italia, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza sul dovere di versamento di tasse, contributi fiscali e previdenziali, così come mancano completamente garanzie di trasparenza ed efficienza nella gestione dell'attività di assistenza al lavoro parlamentare;
la mancata regolamentazione, in particolare sotto un profilo qualitativo, della figura professionale del collaboratore parlamentare, lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola ed unica contrattazione fra le parti, con il rischio di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro, ampiamente rilevato dai media e, da ultimo, dal rapporto 2014 dell'Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA);
inoltre, sebbene vi sia l'obbligo da parte del parlamentare di depositare presso gli uffici competenti il contratto del proprio collaboratore, permane il ricorso diffuso a contratti di lavoro atipici, in particolare partite IVA e collaborazioni a progetto, nonostante il rapporto di lavoro abbia spesso le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato;
l'Ufficio di Presidenza è intervenuto, come richiesto, sulla questione dei collaboratori parlamentari, i quali si sono nel frattempo costituiti nell'Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari (AICP), che conta oggi più di cento iscritti tra i collaboratori di deputati appartenenti ai diversi gruppi parlamentari, e rappresenta un interlocutore credibile e affidabile per raccogliere indirizzi e suggerimenti orientati al miglioramento delle loro condizioni di lavoro e a un più corretto ed efficace funzionamento della macchina istituzionale,
invita l'Ufficio di Presidenza
a valutare l'opportunità di riformare l'attuale sistema basato sul rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, al fine di consentire la massima trasparenza ed efficienza nell'utilizzo e contenimento delle risorse pubbliche, considerando come modello di riferimento quello applicato nel Parlamento europeo e individuando, a tal fine, una specifica voce di bilancio cui siano destinate idonee risorse;
assumere le opportune iniziative affinché, con riferimento ai contratti di collaborazione parlamentare depositati presso i competenti uffici della Camera dei deputati, vengano pubblicati sul sito istituzionale, nel rispetto del diritto di privacy, il numero complessivo di tali contratti, le tipologie contrattuali e gli emolumenti corrisposti;
avviare, di concerto con le associazioni di rappresentanza costituite dai collaboratori parlamentari a partire dall'Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari (AICP), un percorso che consenta la regolamentazione di tale figura, anche al fine di impedire il perpetrarsi di situazioni di abuso.
9/Doc. VIII, n. 10/74. Cristian Iannuzzi.
La Camera,
premesso che:
la configurazione del consigliere parlamentare come dirigente di un'amministrazione pubblica di eccellenza, con effettive responsabilità di gestione del personale e di risultato e con una specifica qualificazione, anche sotto il profilo delle competenze di merito, impone di affrontare la revisione di alcuni principi che ne caratterizzano lo status giuridico, al fine di adeguarli a tale ruolo, in coerenza con l'evoluzione della normativa esterna;
una simile revisione appare ormai non più differibile, tenuto conto dell'evidente sperequazione che si è venuta a determinare nella disciplina dello stato giuridico dei consiglieri parlamentari;
infatti, mentre sono stati recepiti nell'ordinamento interno alla Camera pressoché tutti gli istituti dell'ordinamento esterno miranti al contenimento delle retribuzioni, in linea con le più generali esigenze di riduzione della spesa pubblica, non altrettanto è stato fatto per molti altri importanti istituti che caratterizzano e qualificano il ruolo della dirigenza pubblica, malgrado la loro trasposizione non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio interno e sia anzi in grado di assicurare un obiettivo arricchimento dell'Amministrazione in termini di professionalità e competenza del proprio personale dirigente;
in particolare, si evidenzia la necessità che la definizione dello status complessivo dei consiglieri salvaguardi, in ogni momento della carriera, le esigenze di crescita professionale, di formazione e aggiornamento, di piena ed indipendente esplicazione del ruolo inerente allo specifico profilo professionale;
ordini del giorno di contenuto analogo sono già stati accolti nella seduta del 2 agosto 2016 e precedentemente, come raccomandazione, nella seduta del 24 luglio 2014, in occasione dell'esame del progetto di bilancio interno della Camera dei deputati;
ulteriori atti di indirizzo sono stati accolti dai Senatori Questori nella seduta del 24 settembre 2014, in occasione dell'esame del progetto di bilancio interno del Senato della Repubblica;
a tuttora, non è stato dato seguito agli intendimenti presenti negli ordini del giorno appena richiamati;
è stato istituito il ruolo unico dei dipendenti dei due rami del Parlamento,
invita l'Ufficio di Presidenza
a valutare l'opportunità di intraprendere un percorso volto a recepire nell'ordinamento interno, anche nella prospettiva del ruolo unico, le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla mobilità dei dirigenti pubblici verso realtà private o internazionali, relativamente al collocamento in aspettativa non retribuita con trattamento previdenziale a carico dell'ente di nuova destinazione (e, dunque, senza spese per la Camera), così da colmare una lacuna normativa che si protrae ormai da molti anni e da consentire il più proficuo arricchimento delle esperienze professionali dei consiglieri parlamentari, a beneficio della stessa Amministrazione della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 10/75. Pisicchio.
La Camera,
premesso che:
nella bozza del PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PER IL TRIENNIO 2017-2019 nel comparto amministrativo A2, si propone di adottare «Interventi di efficientamento energetico, in linea con quanto previsto dalle analisi energetiche degli edifici in uso alla Camera.»,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di promuovere un bando di gara apposito per l'analisi, la progettazione e l'effettuazione di interventi di efficientamento energetico, ricorrendo a strutture tipo ESCO, o società professionalmente avanzate nell'esperienza di riduzione degli sprechi e riduzione del costo energetico, con una proiezione pluriennale degli interventi necessari e della relativa previsione di risparmio.
9/Doc. VIII, n. 10/76. Pannarale, Marcon.
La Camera,
premesso che:
nella bozza del PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PER IL TRIENNIO 2017-2019 nel comparto amministrativo D3 si propone il «Rinnovo integrale del parco auto di rappresentanza mediante apposita procedura di gara, anche attraverso l'applicazione di principi di ecosostenibilità ribaditi in sede di discussione del bilancio interno.»,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di prevedere nell'apposita gara, l'acquisizione di autovetture prevalentemente elettriche ed ibride, escludendo il più possibile l'acquisto di vetture a combustibile tradizionale.
9/Doc. VIII, n. 10/77. Pannarale, Marcon.
La Camera,
premesso che:
lo spreco alimentare nei Paesi sviluppati, come l'Italia, è un fatto intollerabile soprattutto in considerazione delle fasce sempre più estese di povertà ed emarginazione sociale,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di predisporre opportune iniziative affinché gli alimenti e le bevande invendute e non utilizzate dai bar e dalle mense dei dipendenti e dei deputati della Camera possano essere donati ad associazioni del volontariato che si occupano di senzatetto o di migranti penalizzati da un inadeguato e insufficiente sistema di accoglienza, anche, eventualmente, prevedendo, in sede di predisposizione dei bandi di gara, appositi riferimenti in tal senso.
9/Doc. VIII, n. 10/78. Pannarale, Marcon.
La Camera,
premesso che:
la discussione dei documenti relativi al Bilancio interno si svolge sempre in grave ritardo;
negli ultimi anni peraltro sempre a ridosso della sospensione estiva, addirittura nel 2013 si svolse a novembre;
la bozza di bilancio quest'anno è stata approvata dall'Ufficio di Presidenza il 6 aprile, e si sono attesi quasi 4 mesi perché potesse essere portato alla votazione dell'Aula;
il ritardo in questione contrasta con il principio della buona amministrazione,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di presentare, per la discussione in Aula, il Bilancio interno consuntivo e preventivo entro il mese di aprile.
9/Doc. VIII, n. 10/79. Pannarale, Marcon.
La Camera,
premesso che:
la Camera sviluppa una intensa e fondamentale relazione con gli studenti e le scuole italiane;
si tratta di una attività che avvicina i giovani alla conoscenza della Costituzione e dei luoghi della rappresentanza, promuove un uso corretto della storia e della memoria e contribuisce a contrastare un racconto qualunquistico e demagogico di diffamazione della democrazia e della politica istituzionale;
occorre rafforzare quest'impegno in un legame forte con il mondo della scuola di tutti i gradi e delle università italiane,
invita, per quanto di competenza dell'Ufficio di Presidenza e con il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di destinare risorse aggiuntive per aumentare le iniziative di coinvolgimento degli studenti e degli insegnanti sulla base di efficaci progetti di comunicazione e di didattica civile, e per produrre materiale informativo sull'attività del Parlamento e sulla conoscenza della Costituzione.
9/Doc. VIII, n. 10/80. Pannarale, Marcon.
La Camera,
premesso che:
i collaboratori parlamentari contribuiscono in modo spesso essenziale all'esercizio del mandato del membro del Parlamento, attraverso il supporto all'attività legislativa, di comunicazione e di segreteria;
parliamo di profili che spesso hanno un'ottima formazione accademica e professionale che, in alcuni casi, proprio nella sede per eccellenza della legalità, le Istituzioni parlamentari, sono costretti ad accettare condizioni lavorative non sempre adeguate al livello professionale;
nelle passate legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative a rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori, cercando di circoscrivere gli abusi, ma senza intervenire con una disciplina organica, indispensabile per colmare un vuoto regolamentare nei confronti di una figura che è normata nella quasi totalità degli stati democratici e nell'Unione Europea;
il Parlamento europeo, infatti, già dal 25 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 reca disposizioni in materia di assistenti dei parlamentari;
già nelle sedi di approvazione del Bilancio interno della Camera dei deputati gli scorsi anni, sono stati accolti ordini del giorno sull'argomento;
appare ormai non più procrastinabile giungere ad una definizione e regolamentazione della figura del collaboratore parlamentare, in vista soprattutto della ormai prossima nuova legislatura,
invita l'Ufficio di Presidenza
a valutare l'opportunità di avviare, di concerto con le associazioni di rappresentanza costituite dai collaboratori parlamentari, un percorso che consenta la regolamentazione di tale figura, anche al fine di impedire il perpetrarsi di situazioni di abuso;
definire, onde consentire la massima trasparenza ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, un progetto di riforma dell'attuale sistema basato sul rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, considerando come modello di riferimento quello applicato nel Parlamento europeo e individuando a tal fine una specifica voce di bilancio cui siano destinate idonee risorse.
9/Doc. VIII, n. 10/81. Pannarale, Marcon.
La Camera,
premesso che:
è ormai consuetudine corrente, da parte di numerose società concessionarie di trasporto pubblico, prevedere meccanismi di premi fedeltà per i propri clienti;
questi meccanismi solitamente garantiscono sconti e viaggi gratuiti per i fruitori del servizio, e, nel caso della Camera dei deputati, per gli stessi deputati, benché il costo del trasporto sia a carico dell'istituzione;
i Deputati, spesso, provvedono autonomamente, grazie anche ai più moderni sistemi di prenotazione on-line, all'acquisto dei biglietti aerei e ferroviari, peraltro senza tenere conto di eventuali offerte di voli di compagnie concorrenti, più economici;
alcune società di trasporto già prevedono meccanismi di convenzione con società ed enti pubblici e privati, che riconoscono meccanismi di sconto, parametrati al fatturato annuo, all'ente convenzionato, come per esempio Trenitalia,
invita l'Ufficio di Presidenza
a valutare l'opportunità di procedere ad una convenzione precisa con le principali compagnie aeree e ferroviarie al fine di prevedere tariffe agevolate per la Camera dei deputati, eliminando la partecipazione ai meccanismi di premio di fedeltà, che potrebbero essere automaticamente riutilizzati dalla Camera stessa per ottenere una sensibile diminuzione dei costi.
9/Doc. VIII, n. 10/82. Pannarale, Marcon.
La Camera,
premesso che:
la Camera dei deputati, in particolare in questa legislatura, ha già compiuto atti e innovazioni al fine di promuovere politiche di genere sempre più all'avanguardia;
il compito istituzionale del Parlamento deve essere anche quello di mettere in atto esempi di buone pratiche, al fine di sensibilizzare la società e la cultura del nostro paese;
in numerosi Parlamenti d'Europa, le prassi e le tradizioni formali sono state modificate negli anni, per garantire il principio fondamentale di uguali opportunità, anche per le Parlamentari neo madri;
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di promuovere la possibilità di votazioni telematiche per madri in gravidanza e per genitori con bambini di pochi mesi, come avviene in altri parlamenti d'Europa, oltre all'accesso in aula dei bambini in età di allattamento.
9/Doc. VIII, n. 10/83. Pannarale, Marcon.
La Camera,
premesso che:
all'inizio del 2015, circa 280 lavoratori, della società Milano 90, si sono trovati disoccupati, per effetto della dismissione, da parte della Camera dei così detti Palazzi Marini;
la Camera dei Deputati, al fine di mitigare gli effetti di tale situazione, ha favorito l'inserimento di una parte dei predetti lavoratori, avendo affidato ad una ditta esterna l'appalto di un servizio di presidio di anticamere a Palazzo Valdina, con caratteristiche analoghe a quello svolto dal personale della società Milano 90 nei predetti Palazzi Marini, inoltre una parte di essi sono stati inseriti in una delle società cui la Camera ha affidato in appalto alcuni servizi di pulizia;
tali interventi, se da un lato hanno consentito l'assorbimento di un centinaio di lavoratori (peraltro con contratti di lavoro part time al 30 per cento, che assicurano retribuzioni evidentemente al di sotto del livello di sussistenza), hanno lasciato ancora la maggioranza del personale senza lavoro e senza speranza di trovare una nuova occupazione, tenuto conto anche dell'età anagrafica di questi lavoratori e della situazione del mercato del lavoro in Italia e a Roma in particolare;
anche gli ammortizzatori sociali destinati ai lavoratori disoccupati della ex Milano 90 sono prossimi all'azzeramento;
le misure sin qui adottate sono pertanto non soltanto assolutamente precarie (non creando alcuna garanzia per il futuro dei lavoratori in questione), ma anche insufficienti nel loro contenuto economico (assicurando trattamenti economici, che, come si è detto, sono inferiori al livello di sussistenza);
nella bozza del PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PER IL TRIENNIO 2017-2019 nel comparto amministrativo E3 si propone la «Conclusione dell'istruttoria per la ricognizione dei fabbisogni di organico e delle esigenze dell'Amministrazione. Predisposizione di bozze di bando relative a eventuali procedure concorsuali da indire al fine di soddisfare i fabbisogni di organico»;
la suddetta ricognizione dei fabbisogni di organico e delle esigenze dell'Amministrazione sarà anche predisposta sulla base di una strategica valutazione organizzativa rispetto ai servizi e alle attività già esternalizzate o da esternalizzare;
invita per le rispettive competenze l'Ufficio di Presidenza e il collegio dei Questori
a prevedere, all'interno dei bandi, apposite clausole sociali, ai sensi dell'articolo 50 del codice dei contratti pubblici, al fine di reimpiegare il personale proveniente dalla Milano 90, che potrebbe essere utilizzato in molteplici servizi, tra i quali quelli di anticamera, di supporto operativo e/o multiservizi. Mediante l'attivazione dell'istituto del quinto d'obbligo nei contratti che andranno a gara. Garantendo, altresì, condizioni di lavoro che permettano il riconoscimento di trattamenti economici che superino le attuali condizioni che appaiano con tutta evidenza al di sotto dei livelli di sussistenza.
9/Doc. VIII, n. 10/84. Pannarale, Marcon.
La Camera,
premesso che:
il progressivo rafforzamento, operato in giurisprudenza, dell'istituto dell'autodichia trova origine nel principio di indipendenza e sovranità parlamentare;
sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale consolidato a favore dell'autodichia, i Regolamenti emanati dalla Camera dei deputati per la tutela giurisdizionale degli atti di amministrazione hanno competenza esclusiva anche in relazione alle controversie insorte con i dipendenti;
il Giudice delle leggi, dalla sentenza n. 154 del 1985 in poi (n. 120/2014), ha sempre affermato che i regolamenti parlamentari, sui quali si fonda l'autodichia, sono fonti normative di rango primario e dunque sostanzialmente parificate alle leggi ordinarie, in quanto dispiegano la loro efficacia nella sfera di azione interna alle assemblee legislative, riservata alla loro autonomia per ragioni di garanzia dell'indipendenza delle assemblee stesse;
d'altronde, nell'attuale assetto ordinamentale, gli organi giurisdizionali interni a Camera e Senato hanno altresì competenza esclusiva sulle controversie affidate alla loro cognizione, con particolare riferimento ai procedimenti di primo e secondo grado;
si osserva, in particolare, che gli organi giurisdizionali, di primo e secondo grado, previsti dai regolamenti parlamentari, sono stati ritenuti idonei a soddisfare le condizioni di imparzialità e indipendenza previste dall'articolo 6 della Cedu, così come interpretato dalla sentenza Savino ed altri contro Italia, tenuto conto altresì dell'attuale preclusione all'accesso del sindacato di legittimità – nella forma del ricorso straordinario ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione e dell'articolo 360, quarto comma, del codice di procedura civile – che è da ritenersi costituzionalmente illegittima, sotto il profilo della menomazione o turbativa del potere giurisdizionale, con conseguente ingiustificato trattamento differenziato (articolo 3, primo comma, Costituzione);
è quanto afferma la Suprema Corte di cassazione a Sezioni unite, in via subordinata, nel ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica nel ricorso-ordinanza del 18 novembre 2014 iscritto al n. 1/2015 del ruolo ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, già dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 137/2015, Relatore Prof. Amato;
e, all'esito della discussione, parrebbe proprio questo il punto di equilibrio per rendere compatibile il principio dell'autodichia con il controllo di legalità anche degli Organi costituzionali da parte del Giudice di legittimità. In effetti, il carattere chiuso e circoscritto del sistema di autodichia della Camera dei deputati precluderebbe la possibilità del ricorso straordinario che, invece, il settimo comma dell'articolo 111 della Costituzione riconosce nei confronti di ogni sentenza, non impugnabile altrimenti; garanzia questa che costituisce proiezione del principio di eguaglianza, e non sarebbe suscettibile di una deroga per la giurisdizione degli organi di autodichia di Camera e Senato;
difatti, riconoscendo che i giudici istituiti con i decreti presidenziali soddisfano le esigenze di precostituzione, imparzialità ed indipendenza, richieste dall'articolo 6 della CEDU e dall'articolo 108, secondo comma, Costituzione, ricorrerebbe, comunque, la possibilità di gravame per la violazione dell'articolo 111, settimo comma, Costituzione;
l'autodichia, dunque, impedendo l'intromissione di organi esterni nella gestione amministrativa degli organi costituzionali, avrebbe la funzione di tutelarne l'interesse costituzionale all'indipendenza, ciò comporterebbe però l'inevitabile sacrificio di altri principi costituzionalmente garantiti, in particolare quelli relativi alla tutela giurisdizionale;
occorre dunque trovare un sistema che dia ai cittadini che lavorano nelle nostre Istituzioni, in particolare Camera e Senato, una garanzia dei loro diritti ed interessi legittimi;
i regolamenti dell'Amministrazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nulla prevedono in materia di «stabilizzazione e/o conversione dei rapporti di lavoro a termine», tanto che la «Disciplina del rapporto di lavoro» prevista nel «Regolamento dei servizi e del personale» rimanda alle normative vigenti;
come noto alla stessa amministrazione, il decreto legislativo n. 165 del 2001, non può trovare applicazione per gli Organi Costituzionali e le Autorità indipendenti, per i quali, in conformità alla Giurisprudenza dell'Unione europea – CGUE Sentenza del 7 settembre 2006 Marrosu-Sardino – continua a trovare integrale applicazione il decreto legislativo n. 368 del 2001, il quale all'articolo 1 prevede espressamente «l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;
la direttiva 1999/70/CE fissa come obiettivi delle misure interne di recepimento il divieto di discriminazione tra personale precario e personale assunto con contratti a tempo indeterminato, il contrasto all'abuso di contratti a termine nei confronti del medesimo lavoratore, applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinati nella Pubblica Amministrazione;
la disciplina in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, alla quale le Amministrazioni di Camera e Senato nell'espletamento delle loro funzioni in autodichia debbono attenersi, è dettata dal decreto legislativo n. 368 del 2001, normativa di attuazione della direttiva 1999/70/CE, ora sostituita dagli articoli 19-29 del decreto legislativo n. 81 del 2015 con decorrenza dal 25 giugno 2015;
con riferimento ai lavoratori dipendenti dell'Amministrazione della Camera dei deputati della Repubblica Italiana, la normativa che disciplina, in autodichia, i rapporti di lavoro a termine del personale amministrativo non prevede criteri obiettivi e trasparenti utili all'accertamento di una reale esigenza circa la vacanza organica relativa al posto assunto dal lavoratore, né si prevedono sanzioni a carico dell'Amministrazione in caso di ricorso abusivo ai suddetti contratti di lavoro;
per tali ragioni, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea con la ordinanza Affatato (Corte di Giustizia, ordinanza 1o ottobre 2010, causa C-3/10) al punto 48 e con la sentenza Mascolo (Corte di Giustizia, sentenza 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13, C- 61/13, C-62/13, C-63/13 e C-418/13) ha riconosciuto, quale sanzione adeguata all'abusivo utilizzo di rapporti di lavoro a termine di durata superiore a 36 mesi, la trasformazione degli stessi in contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 4-bis, decreto legislativo n. 368 del 2001;
in particolare la sentenza della Corte di Giustizia Europea – Seconda Sezione – del 13 settembre 2007 n. 307 Del Cerro che, dopo aver definito la nozione di «condizione di impiego» e la nozione di «ragioni oggettive» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE nonché richiamato la finalità di prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti a tempo determinato, afferma che a detti principi «deve essere riconosciuta una portata generale in quanto costituiscono norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizione minima di tutela»;
nel caso di specie, i lavoratori precari risultano aver stipulato, con l'Amministrazione della Camera dei deputati, contratti di lavoro a tempo determinato evidentemente privi di ragioni oggettive che giustificassero la «prolungata» reiterazione degli stessi. Ma v’è di più ! Le causali espresse dalla Amministrazione sembrano esprimere una sorprendente «ordinarietà» di tale illegittima reiterazione, tanto da rinnovare per anni, il medesimo rapporto di lavoro (acausale !);
è altrettanto noto che, il Presidente della Repubblica, con decreto n. 26/N/2016 di aprile 2016, ha già disposto la stabilizzazione dei precari del Quirinale che hanno superato i 36 mesi di servizio (testualmente, nel decreto), in applicazione della normativa interna (articolo 5, comma 4-bis, decreto legislativo n. 368 del 2001) e dei principi europei (direttiva 1999/70/CE e clausola 5 dell'accordo quadro), come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, nonostante l'Organo costituzionale non fosse obbligato ad attuarli;
il Presidente della Repubblica con il citato decreto di stabilizzazione del precariato interno all'organo costituzionale, quindi, pare voler generare comportamenti «emulativi» e virtuosi da parte delle amministrazioni di Camera e Senato (creando una «ulteriore» ipotesi di sanzione «equivalente» anche per altre categorie di precari pubblici, nell'ottica della comparazione della Commissione Ue nelle osservazioni scritte nella causa C-494/16);
ad ogni buon conto, la sentenza Marrosu-Sardino della Corte di giustizia del 7 settembre 2006 in causa C-53/04 ha seguito il descritto itinerario interpretativo interno dell'articolo 26, comma 5 (all'epoca, comma 2), decreto legislativo n. 165 del 2001 solo nei primi due passaggi (applicazione decreto legislativo n. 368 del 2001; sanzioni antiabusive che equivalgono a violazione di norme imperative soltanto per il pubblico impiego), condensati nel pt. 55: «A tal riguardo occorre rilevare che una normativa nazionale quale quella controversa nella causa principale, che prevede norme imperative relative alla durata e al rinnovo dei contratti a tempo determinato, nonché il diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del ricorso abusivo da parte della pubblica amministrazione a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, sembra prima facie soddisfare i requisiti ricordati ai punti 51-53 della presente sentenza.»;
tuttavia, i requisiti del risarcimento del danno individuati ai pp.tt. 51-53 della sentenza Marrosu-Sardino sono in palese contraddizione con il divieto di conversione a tempo indeterminato, che non viene citato al pt. 55 della decisione europea così come tale divieto non viene legato alla violazione di norme imperative poste a tutela del lavoratore (e non utilizzate contro il dipendente precario per negargli ogni tutela): «51 Inoltre quando, come nel caso di specie, il diritto comunitario non prevede sanzioni specifiche nel caso in cui siano stati comunque accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte ad una siffatta situazione, misure che devono rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma altresì sufficientemente effettivo e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell'accordo quadro (sentenza Adeneler e a., cit., punto 94);
anche se le modalità di attuazione di siffatte norme attengono all'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi, esse non devono essere tuttavia meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in particolare, sentenze 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I, 4599, punto 12, nonché Adeneler e a., cit., punto 95);
ne consegue che, quando si sia verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto comunitario. Infatti, secondo i termini stessi dell'articolo 2, primo comma, della direttiva 1999/70, gli Stati membri devono «prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla [detta] direttiva» (sentenza Adeneler e a., cit., punto 102).» È evidente che l'unica misura sanzionatoria effettiva ed equivalente di tutela dei lavoratori pubblici precari – nel caso di specie dipendente di Organi Costituzionali come le Amministrazioni della Camera – è quella applicata in situazioni analoghe di natura interna ai lavoratori privati: la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 368 del 2001;
e, per dare effettività all'applicazione della tutela piena, la Corte di giustizia nella sentenza Cordero Alonso del 7 settembre 2006 (lo stesso giorno del deposito della sentenza Marrosu-Sardino) nella causa C-81/05 chiarisce anche quali sono i poteri dei Giudice nazionale quando la norma interna impedisce l'applicazione del principio comunitario di uguaglianza e di equivalenza, in fattispecie di disciplina interna spagnola sulla tutela contro l'insolvenza del datore di lavoro: «1) Quando uno Stato membro riconosceva nel suo diritto interno, prima dell'entrata in vigore della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, che modifica la direttiva 80/987/CE, il diritto del lavoratore di ottenere la copertura dell'organismo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro con riferimento a un'indennità per scioglimento del contratto, l'applicazione di tale normativa, nel caso in cui l'insolvenza del datore di lavoro sia intervenuta successivamente all'entrata in vigore di detta direttiva, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, quale modificata dalla direttiva 2002/74/CE, 2) Nell'ambito di applicazione della direttiva 80/987/CEE, quale modificata dalla direttiva 2002/74/CE, il principio generale di uguaglianza, quale riconosciuto dall'ordinamento giuridico comunitario, esige che, allorché, secondo una normativa nazionale quale quella controversa nella causa principale, indennità legali dovute in seguito allo scioglimento del contratto di lavoro, riconosciute da una decisione giudiziaria, sono a carico dell'organismo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro, indennità della stessa natura, riconosciute in un accordo tra lavoratore e datore di lavoro concluso in presenza del giudice e approvato dall'organo giurisdizionale, devono essere considerate nella stessa maniera. 3) Il giudice nazionale deve disapplicare una normativa interna che, in violazione del principio di uguaglianza quale riconosciuto dall'ordinamento giuridico comunitario, escluda la presa in carico, da parte del competente organismo di garanzia, delle indennità per scioglimento del contratto riconosciute in un accordo tra lavoratori e datori di lavoro concluso in presenza del giudice e approvato dall'organo giurisdizionale.»;
sul rapporto tra diritto comunitario e Costituzione nazionale (rectius, Corti costituzionali), l'avvocato generale italiano Tizzano è molto chiaro nelle sue conclusioni del 27 aprile 2006 nella causa Cordero Alonso, che saranno accolte integralmente dalla sentenza della Cgue del 7 settembre 2006: «Si deve infine rispondere ai quesiti 1), 2 b) e 3 b) con i quali il giudice del rinvio interroga la Corte sulle conseguenze giuridiche che dovrà trarre da un'eventuale sentenza comunitaria che dichiari l'incompatibilità di una normativa come quella in discussione, ed in particolare se, a seguito di tale sentenza, egli dovrà disapplicare detta normativa nell'ambito del giudizio principale. Nel formulare tale quesito, il giudice del rinvio si riferisce in particolare al fatto che l'ordinamento spagnolo non gli consentirebbe di disapplicare una norma avente rango di legge, come lo Statuto dei lavoratori, e che, inoltre, l'interpretazione del principio di eguaglianza fornita dalla Corte di giustizia nelle sentenze Rodrìguez Caballero e Olaso Valero non sarebbe conforme all'interpretazione del principio costituzionale della «parità dinanzi alla legge», di cui all'articolo 14 della Costituzione spagnola, quale accolta da varie corti nazionali, ivi inclusa la Corte costituzionale. Anche su tale punto, tuttavia, devo ricordare che la Corte ha già avuto modo da tempo di fornire ma risposta assolutamente univoca. È infatti costante nella sua giurisprudenza l'affermazione secondo cui il giudice nazionale «ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna (...) senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale». D'altronde, proprio con riguardo alla materia de qua, la Corte ha di recente ribadito, nella sentenza Rodriguez Caballero, che «il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria [incompatibile con il principio generale di eguaglianza] (...) e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato agli altri lavoratori». Ritengo pertanto di poter concludere che il giudice nazionale sia tenuto a disapplicare una normativa interna, come quella di cui alla causa principale, che, in violazione del principio di eguaglianza, escluda dalla garanzia di pagamento prevista da detta normativa le indennità di licenziamento stabilite con accordo di conciliazione.»;
lo Stato italiano, ed in particolare l'Amministrazione con potere legislativo (quasi esclusivo !) in materia, sa dunque perfettamente che, dopo il 7 settembre 2006 con il trittico delle sentenze Marrosu-Sardino, Vassallo e Cordero Alonso, che l'unica strada percorribile indicata dalla Corte di giustizia per risolvere l'abuso dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego era la stabilizzazione dei rapporti, attuata attraverso le due leggi finanziarie nn. 296/2006 e 244/2007 e, con la stessa legge n. 244/2007, una modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che rendesse eccezionale l'utilizzazione di rapporti a termine alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Nel contempo, con la legge n. 247 del 2007 (cosiddetto Collegato lavoro) veniva introdotto l'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, la misura cioè della durata massima complessiva di 36 mesi dei rapporti o contratti successivi con mansioni equivalenti, cioè del periodo minimo di servizio necessario nel pubblico impiego per accedere alla stabilità lavorativa in base alle due leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008;
nella causa Affatato, la Commissione europea, conferma l'applicazione dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001 e la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine «successivi» di durata superiore a trentasei mesi con lo stesso datore di lavoro anche pubblico;
tuttavia, prudentemente l'istituzione Ue si è riservata di scrivere «alle autorità italiane per ottenere informazioni e chiarimenti sull'applicazione della normativa italiana agli ausiliari tecnici amministrativi delle scuole pubbliche»;
le informazioni nazionali non sono state positive sul rispetto degli obblighi comunitari nei confronti dei precari pubblici, perché subito la Commissione ha aperto la procedura di infrazione n. 2124/2010 prima nei confronti del solo personale Ata, estendendola nel 2012 anche a tutto il personale docente, infine allargandola, come vedremo, nel 2013 a tutto il precariato pubblico;
ai punti 48-49 dell'ordinanza Affatato del 1o ottobre 2010, la Corte di giustizia già anticipa la possibilità di applicare come sanzione adeguata una disposizione in materia di contratti successivi – i trentasei mesi di servizio per mansioni equivalenti dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, che consente la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel pubblico impiego: «A tale proposito, nelle sue osservazioni scritte il Governo italiano ha sottolineato, in particolare, che l'articolo. 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001, quale modificato nel 2007, al fine di evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, ha aggiunto una durata massima oltre la quale il contratto di lavoro è ritenuto concluso a tempo indeterminato e ha introdotto, a favore del lavoratore che ha prestato lavoro per un periodo superiore a sei mesi, un diritto di priorità nelle assunzioni a tempo indeterminato una disciplina nazionale siffatta potrebbe soddisfare i requisiti ricordati nei punti 45-47 della presente ordinanza.»;
alla luce di tutto quanto innanzi esposto, pare evidente che la instaurazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato tra l'Amministrazione della Camera dei deputati della Repubblica Italiana e il personale a «Decreto» e/o «Decretato», sono stati stipulati per «comprovate esigenze permanenti dell'Amministrazione» e per un periodo superiore a 36 mesi, tanto da rendere legittima la maturazione del diritto del personale precario alla conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
tutto ciò premesso, risulta necessario riportare codesta Camera dei deputati nei ranghi tracciati dalla Carta Costituzionale e dai Trattati Comunitari, dei quali risultiamo essere tra i primi firmatari,
invita per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza
a valutare l'opportunità del riconoscimento del «diritto alla stabilizzazione» e dunque alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro in essere con il personale precario, e di quello cosiddetto a «Decreto» e/o «Decretato», anche richiamando i succitati interventi della Consulta e del Presidente della Repubblica italiana, i quali condividendo l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Europea, hanno espressamente tracciato la linea politico-istituzionale dalla quale codesta Amministrazione della Camera dei deputati non potrà prescindere nella discussione di questo ordine del giorno.
9/Doc. VIII, n. 10/85. Caparini.
La Camera,
premesso che:
il principio della pubblicità delle sedute parlamentari, sancito dall'articolo 64 della Costituzione, trova concreta e ampia attuazione limitatamente alla sola Assemblea;
sempre la Costituzione all'articolo 72 stabilisce che è il regolamento di ciascuna Camera a «determinare le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni»;
nell'ottobre 2011, con delibera dell'Ufficio di Presidenza, è stato introdotto un sistema di rilevazione delle presenze dei deputati alle sedute delle Giunte e delle Commissioni, finalizzato a operare trattenute sulla diaria in relazione al tasso di partecipazione;
nelle more di una riforma del Regolamento, in cui si possa discutere riguardo alla pubblicità dei voti espressi, appare utile una delibera dell'Ufficio di Presidenza volta a garantire la pubblicità delle presenze dei deputati in Commissione, almeno nelle Commissioni permanenti;
tale pubblicità può essere garantita non esclusivamente attraverso il resoconto, ma anche attraverso una semplice pubblicazione sulla pagina del sito Camera dedicata a ogni Commissione,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori
a deliberare a favore della pubblicità delle presenze dei componenti delle Commissioni permanenti secondo le indicazioni esposte in premessa.
9/Doc. VIII, n. 10/86. Mazziotti Di Celso.
La Camera,
premesso che:
gli interventi relativi allo status dei dipendenti di questa amministrazione sono stati tesi al recepimento di istituti e limitazioni introdotti in relazione ai dipendenti e ai dirigenti delle amministrazioni centrali dello Stato;
anche in relazione al trattamento retributivo delle carriere direttive dell'amministrazione parlamentare, la tendenza in corso è chiaramente nel senso dell'introduzione degli stessi limiti posti per la dirigenza pubblica delle amministrazioni centrali;
a queste innovazioni tese a ridurre la specialità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni parlamentari dovrebbero essere accompagnati ad inquadramento dello status giuridico delle stesse figure professionali;
in particolare, la figura del consigliere parlamentare è equiparabile al dirigente di una amministrazione pubblica, con effettive responsabilità di gestione del personale e di risultato e con una specifica qualifica, anche sotto il profilo delle competenze di merito;
tale profilo di eccellenza necessita di una definizione del proprio status complessivo, salvaguardando, in ogni momento della carriera, le esigenze di crescita professionale, di formazione e di aggiornamento, nonché di piena e indipendente esplicazione del ruolo inerente allo specifico profilo professionale;
l'inserimento di meccanismi di mobilità pubblico-privato, analoghi a quelli previsti per le figure dirigenziali delle amministrazioni centrali dello Stato consentirebbe, anche in considerazione dell'allungamento della carriera, esperienze di consiglieri in organismi internazionali o privati senza alcun costo per l'amministrazione, che ben potrebbe beneficiare della crescita di professionalità dei propri dipendenti,
invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di recepire l'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla mobilità dei dirigenti pubblici relativamente al collocamento in aspettativa non retribuita, con trattamento previdenziale a carico dell'ente di nuova destinazione.
9/Doc. VIII, n. 10/87. Laffranco.
La Camera,
premesso che:
da più di dieci anni non viene bandita alcuna procedura concorsuale per assumere il personale dell'Amministrazione della Camera;
il blocco concorsuale ha arrestato qualsiasi turn over, impedendo la sostituzione delle risorse umane cessate d'attività e, più ancora, l'indispensabile trasferimento del know how e il rispetto del mix generazionale che è fondamentale per la qualità del funzionamento dell'istituzione; il progetto di bilancio per l'anno finanziario 2016 prevedeva all'interno del cap. 1145 (Beni, servizi e spesi diverse) 300 mila euro alla voce «spese per concorsi»;
il conto consuntivo per l'anno finanziario 2016, deliberato dall'Ufficio di Presidenza del 6 aprile 2017, a pagina 35, reca che nessun impegno di spesa su tale voce è avvenuto;
il progetto di bilancio per l'anno finanziario 2017 prevede ora all'interno del cap. 1145 (Beni, servizi e spesi diverse) 500 mila euro alla voce «spese per concorsi»;
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori
a bandire quanto prima e comunque entro la fine della legislatura i concorsi pubblici per la selezione delle risorse umane necessarie, in particolar modo per i ruoli più delicati, come quello di consigliere parlamentare, la cui adeguata copertura appare indispensabile per il corretto funzionamento dell'istituzione e per la garanzia della qualità dei processi di formazione delle leggi.
9/Doc. VIII, n. 10/88. Vargiu, Matarrese.
La Camera,
premesso che:
la diffusione della conoscenza delle istituzioni e della cultura parlamentare non può non costituire un obiettivo prioritario per un organo costituzionale come la Camera dei deputati, in quanto la stessa influisce positivamente, specie nell'età della formazione scolastica e universitaria, sulla maturazione consapevole di una cittadinanza responsabile;
la Camera dei deputati partecipa a una pluralità di iniziative di formazione destinate a studenti di scuole superiori e università, con la convinzione che esperienze didattiche di questo tipo producano significative ricadute positive sul processo formativo degli studenti stessi;
in questa prospettiva, è stato recentemente sottoscritto un protocollo d'intesa fra la Camera dei deputati e il MIUR, al fine di diffondere i valori e i princìpi della democrazia rappresentativa attraverso la realizzazione di un piano di incontri nelle scuole;
nella medesima prospettiva, andrebbero ulteriormente incentivate le attività di formazione, universitaria e post universitaria, finalizzate ad avvicinare i giovani alle tematiche costituzionali e politiche e ad accrescere la conoscenza del funzionamento dell'istituzione parlamentare, dando priorità a iniziative che si connotino per una specifica esperienza nel settore e per una peculiare valenza culturale e scientifica,
invita, per quanto di rispettiva competenza, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità, in sede di predisposizione del bilancio interno per l'anno 2018, di rafforzare ulteriormente, anche attraverso maggiori investimenti, il perseguimento delle finalità indicate in premessa.
9/Doc. VIII, n. 10/89. Baldelli.
La Camera,
premesso che:
è operativo dal 2007 un blocco del turn over che ha determinato un'imponente riduzione del personale in servizio;
tale riduzione ha interessato nel tempo tutti i livelli e le qualifiche professionali;
il processo di revisione delle procedure di lavoro e delle modalità di impiego dei dipendenti, posto in essere negli ultimi anni dall'Amministrazione, ha consentito di mantenere fino ad oggi inalterato lo standard qualitativo richiesto dal supporto alle funzioni parlamentari;
in relazione alle attuali dotazioni di personale delle diverse categorie professionali, destinate inevitabilmente a conoscere ulteriori riduzioni a seguito dei futuri pensionamenti, iniziano a manifestarsi elementi di criticità che rendono problematico preservare tale standard anche in futuro;
l'Amministrazione ha opportunamente avviato un processo di ricognizione dei fabbisogni organici che, tenendo conto anche dei possibili sviluppi del processo di integrazione funzionale con il Senato come definito negli appositi protocolli di intesa tra le due Amministrazioni, costituisce un presupposto necessario per la riattivazione dei reclutamenti;
in occasione dell'esame del bilancio interno per il 2016 è stato accolto l'ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 8/98, che invitava a valutare l'opportunità di procedere tempestivamente a bandire un concorso, tenendo in debita considerazione i fabbisogni organici dell'Amministrazione della Camera dei deputati con prioritario riferimento alle professionalità di consigliere parlamentare e documentarista;
in base a quanto previsto dal Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, recentemente approvato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, i futuri reclutamenti avverranno, previa ricognizione dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni della Camera e del Senato, a seguito di procedure concorsuali nazionali congiunte, che potranno essere attivate anche sulla base di esigenze di una singola Amministrazione,
invita, per quanto di rispettiva competenza, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di avviare, auspicabilmente entro la fine del 2017 – in conformità con le disposizioni recate dal Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento – procedure concorsuali finalizzate al prioritario reclutamento di consiglieri e documentaristi sulla base degli esiti della ricognizione dei fabbisogni richiamata in premessa, nonché delle altre professionalità la cui acquisizione risulti necessaria a seguito della medesima ricognizione.
9/Doc. VIII, n. 10/90. Baldelli.
La Camera,
premesso che:
il capitolo 1150 Categoria V – Trasferimenti previsto dal progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2017, (Doc VIII n. 10) prevede nell'ambito del contributo ai Gruppi parlamentari, riferito alle previsioni di competenza, che di cassa, una riduzione pari a 0,60 per cento rispetto alle previsioni del 2016;
il personale dei Gruppi parlamentari, contribuisce in maniera costante ed indispensabile, all'attività interna delle diverse funzioni svolte dai deputati di appartenenza a ciascun Gruppo, in relazione al ruolo e alle prerogative da essi svolte;
le difficili condizioni professionali in cui operano i suesposti lavoratori, da numerosi anni, riconducibili alla tipologia dei contratti di lavoro a termine, peraltro dopo reiterati rinnovi, in particolare quelli di cui alla seconda delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 299/01, richiede un intervento risolutivo al fine di regolarizzare in maniera stabile e duratura, i dipendenti dei Gruppi parlamentari in oggetto,
invita per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di prevedere all'inizio della prossima legislatura, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio interno, un intervento finalizzato ad assumere a tempo indeterminato il personale dei Gruppi parlamentari facenti parte della seconda delibera ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012 come successivamente modificata nell'arco della XVII legislatura, che sia effettivamente assunto alla data del presente documento, previa selezione per titoli e curriculum vitae, in coerenza peraltro con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica, del 3 maggio 2016, in materia di procedure di revisione di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
9/Doc. VIII, n. 10/91. Galgano, Falcone, Riccardo Gallo, Faenzi, Rotondi.
La Camera,
premesso che:
i parlamentari possono dotarsi, per l'esercizio del loro mandato, di collaboratori parlamentari, lavoratori che svolgono mansioni di segreteria, addetti stampa, collaborazione nell'attività legislativa, oltre a fornire servizi accessori di fiducia;
nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative a rapporti che intercorrono tra Parlamentari e i loro collaboratori;
al fine di regolare la figura del collaboratore parlamentare, nella riunione del 30 gennaio 2012, l'Ufficio di Presidenza ha istituito un «rimborso delle spese per l'esercizio del mandato» che sostituisce il previgente contributo per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori. Tale rimborso, pari a 3.690 euro, è corrisposto direttamente a ciascun deputato per un importo fino a un massimo del 50 per cento a titolo di rimborso per specifiche categorie di spese che devono essere attestate, tra cui quelle per collaboratori;
vi sono proposte di legge depositate, che stanno facendo il loro iter parlamentare in commissione, da parte dei vari gruppi parlamentari che mirano a regolamentare il rapporto di lavoro che intercorre tra i Deputati e i Collaboratori;
alcune di esse propongono come soluzione la possibilità di far pagare le relative retribuzioni e obblighi previdenziali da parte della Camera, fermo restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative al fine di definire l'ammontare a carico della Camera necessario alla gestione delle pratiche, relative al pagamento delle retribuzioni e obblighi previdenziali, qualora venisse approvata tale norma.
9/Doc. VIII, n. 10/92. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.
La Camera,
premesso che:
i parlamentari possono dotarsi, per l'esercizio del loro mandato, di collaboratori parlamentari, lavoratori che svolgono mansioni di segreteria, addetti stampa, collaborazione nell'attività legislativa, oltre a fornire servizi accessori di fiducia;
nelle varie sedute susseguitesi in questi anni si è più volte discusso e approvato documenti, quali per esempio ordini del giorno, i quali impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare;
nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative a rapporti che intercorrono tra Parlamentari e i loro collaboratori;
al fine di regolare la figura del collaboratore parlamentare, nella riunione del 30 gennaio 2012, l'Ufficio di Presidenza ha istituito un «rimborso delle spese per l'esercizio del mandato» che sostituisce il previgente contributo per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori. Tale rimborso, pari a 3.690 euro, è corrisposto direttamente a ciascun deputato per un importo fino a un massimo del 50 per cento a titolo di rimborso per specifiche categorie di spese che devono essere attestate, tra cui quelle per collaboratori;
la misura riguardante il «rimborso delle spese per l'esercizio del mandato», pur se efficace per arginare la piaga del lavoro nero, non ha tuttavia centrato l'obiettivo di assicurare garanzie di tipo economico e contrattuale;
le misure adottate nelle scorse legislature dagli organi competenti di Camera e Senato in materia di disposizioni relative a rapporti professionali che intercorrono tra parlamentari e loro collaboratori, non sono risultate sufficienti a colmare il vuoto regolamentare nei confronti della figura del collaboratore parlamentare;
non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento; non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione nonché alcuna chiarezza sul dovere di versamento di tasse, contributi e non vi è alcun elemento di trasparenza, non vi è una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:
a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative affinché, si possa arrivare nel più breve tempo possibile ad una regolamentazione in materia di «Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori» che tenga conto dei seguenti punti principali:
contratti regolamentati e definiti;
definizione dei livelli minimi retributivi;
definizione degli orari lavorativi, fatto salvo le collaborazioni di tipo professionale, quali consulenze esterne e con periodo temporale definito e a carattere discontinuo;
codice etico e deontologico da sottoscrivere da parte dei collaboratori;
corsi professionalizzanti definiti e istituiti dagli Uffici di Presidenza;
pagamento diretto della retribuzione e degli obblighi previdenziali da parte della Camera, fermo restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, quali deputato e collaboratore.
9/Doc. VIII, n. 10/93. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.
La Camera,
premesso che:
la Camera dei deputati ha avviato ormai da alcuni anni un percorso di progressiva equiparazione dello status giuridico ed economico dei consiglieri parlamentari alla dirigenza delle amministrazioni centrali dello Stato;
in particolare, sono stati introdotti limiti retributivi e ulteriori modifiche allo status giuridico ed economico dei consiglieri parlamentari, da ultimo mediante la deliberazione n. 102 del 30 settembre 2014 dell'Ufficio di Presidenza, cui ha fatto seguito il Decreto presidenziale n. 824 del 6 ottobre successivo;
la sostanziale equiparazione promossa in queste sedi risulta tuttavia incompleta e parziale, non comprendendo anche le opportunità di crescita professionale e aggiornamento – da tempo riconosciute per le figure professionali omologhe, come appunto i dirigenti delle amministrazioni centrali dello Stato – costituite dalla possibilità di accedere ad aspettative non retribuite al fine di compiere esperienze al di fuori dell'amministrazione parlamentare, senza oneri per il bilancio interno;
sono stati accolti come raccomandazioni diversi ordini del giorno presentati in tal senso nell'ambito dell'approvazione annuale del bilancio (si vedano, ex multis, gli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 6/7, 9/Doc. VIII, n. 6/81, 9/Doc. VIII, n. 6/82, 9/Doc. VIII, n. 6/107, 9/Doc. VIII, n. 6/108);
a tuttora, non è stato dato seguito agli intendimenti presenti negli ordini del giorno appena richiamati,
invita l'Ufficio di Presidenza
a valutare l'opportunità di intraprendere un percorso volto alla trasposizione nelle norme interne relative allo status giuridico ed economico dei consiglieri parlamentari delle disposizioni già esistenti nell'ordinamento generale, relativamente alla dirigenza delle amministrazioni centrali dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di mobilità pubblico-privato, al fine di consentire, senza costi per l'Amministrazione della Camera, significative esperienze per coloro che risultassero idonei anche in organismi internazionali o privati.
9/Doc. VIII, n. 10/94. Boccadutri.