N. 2.
Seduta del 22 marzo 2017
(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati, quelli dichiarati inammissibili e quelli votati)
ART. 1.
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti).
Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
1-bis.1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, le parole: «gli Uffici speciali per la ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione».
1. 160. Carrescia, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci,
Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Petrini, Morani, Marchetti, Manzi, Lodolini, Luciano Agostini.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2.1. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui al comma successivo.
2.2. Quando la notificazione o la comunicazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, il Sindaco può con ordinanza autorizzare, la notificazione per pubblico avviso. Il Sindaco con la suddetta ordinanza designa, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione o la comunicazione deve farsi nelle forme ordinarie ed indica i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune.
*1. 57. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2.1. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui al comma successivo.
2.2. Quando la notificazione o la comunicazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, il Sindaco può con ordinanza autorizzare, la notificazione per pubblico avviso. Il Sindaco con la suddetta ordinanza designa, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione o la comunicazione deve farsi nelle forme ordinarie ed indica i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune.
*1. 103. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici, ovvero, nel caso di circoscrizioni territoriali contigue, nell'ambito della provincia limitrofa, anche se collocata in una diversa Regione. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa. Il previsto termine di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione è prorogato a tutto il 30 novembre 2017.
1. 51. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa.
*1. 50. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa.
*1. 105. Pellegrino, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Sostituire il comma 2-sexies con il seguente:
2-sexies. In caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere le notificazioni e le comunicazioni delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni coinvolte e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si effettuano mediante pubblici proclami.
In ogni caso copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata sul sito informatico del Comune, della Regione e della Provincia interessate.
La notificazione si ha per avvenuta decorsi 10 giorni dall'esecuzione di quanto prescritto nel presente articolo.
1. 152. Colletti, Vacca, Del Grosso.
Sostituire il comma 2-sexies con il seguente:
2-sexies. In caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere le notificazioni e le comunicazioni delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni coinvolte e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si effettuano mediante deposito nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicazione sul sito informatico del comune, della regione e della provincia interessate.
La notificazione si ha per avvenuta decorsi 10 giorni dall'esecuzione di quanto prescritto nel presente articolo.
1. 163. Colletti, Vacca, Del Grosso.
Al comma 2-sexies, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero qualora i tempi fino alla fine del periodo.
1. 115. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.
Al comma 2-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: o della provincia interessati con le seguenti: e della provincia interessate.
1. 113. Colletti, Vacca, Del Grosso.
ART. 5.
(Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica).
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. La valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili costituisce investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
5. 12. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. È assegnato all'ADSU (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario) di Teramo, l'importo di nove milioni di euro di cui alla legge n. 338 del 2000 per la realizzazione della nuova residenza studentesca da reperirsi sulle risorse residue di cui al decreto ministeriale n. 246 del 2012.
5. 47. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento studentesco nella città di Teramo a causa degli eventi sismici, è assegnato all'ADSU (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario) di Teramo, l'importo di tre milioni di euro per avviare al più presto la realizzazione della nuova residenza studentesca. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte capitale, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca.
5. 301. Ginoble, Sottanelli.
ART. 7.
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione).
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) predisporre ed approvare, unitamente alle singole regioni competenti, un piano di adeguamento e potenziamento del trasporto pubblico locale al fine di favorire la ripresa e supportare la sostenibilità ambientale e sociale della ricostruzione e del rilancio delle attività economiche».
7. 15. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.
Al comma 2 sopprimere la lettera a).
*7. 13. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.
Al comma 2 sopprimere la lettera a).
*7. 22. Fabrizio Di Stefano, Polverini.
Al comma 2, lettera a), capoverso 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I Piani regionali per la gestione delle macerie, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in tema di riciclo dei materiali, devono prevedere l'introduzione di tecniche innovative concernenti prodotti e processi utili a recare vantaggi in termini di riutilizzo delle macerie, tempi realizzazione, economicità, ed ecosostenibilità complessiva degli interventi. Le imprese aggiudicatarie degli appalti per la ricostruzione degli edifici distrutti dal sisma dovranno utilizzare in via prioritaria l'impiego di materiali riciclati derivanti dalle macerie opportunamente trattate e certificate dai gestori delle discariche temporanee autorizzate dalle autorità preposte. Il Commissario straordinario e le Regioni delegate, adottando le procedure ritenute le più idonee e ricorrendo anche alla supervisione dell'ANAC per il controllo dei prezzi e le norme sulla trasparenza vigenti, potranno realizzare progetti pilota di recupero ed efficienza delle risorse naturali.
**7. 18. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 2, lettera a), capoverso 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I Piani regionali per la gestione delle macerie, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in tema di riciclo dei materiali, devono prevedere l'introduzione di tecniche innovative concernenti prodotti e processi utili a recare vantaggi in termini di riutilizzo delle macerie, tempi realizzazione, economicità, ed ecosostenibilità complessiva degli interventi. Le imprese aggiudicatarie degli appalti per la ricostruzione degli edifici distrutti dal sisma dovranno utilizzare in via prioritaria l'impiego di materiali riciclati derivanti dalle macerie opportunamente trattate e certificate dai gestori delle discariche temporanee autorizzate dalle autorità preposte. Il Commissario straordinario e le Regioni delegate, adottando le procedure ritenute le più idonee e ricorrendo anche alla supervisione dell'ANAC per il controllo dei prezzi e le norme sulla trasparenza vigenti, potranno realizzare progetti pilota di recupero ed efficienza delle risorse naturali.
**7. 20. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.
Al comma 2, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: e in assenza di materiali di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale.
7. 100. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.
Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) al secondo periodo, sono aggiunte, infine, le parole: «previa selezione e separazione dei materiali di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale, ai sensi del comma 5, ai fini del recupero di tali materiali».
7. 14. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.
Al comma 2, lettera b), numero 2), primo periodo, dopo le parole: con il consenso aggiungere le seguenti: e, qualora richiesto, nella presenza.
7. 16. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.
Al comma 2, lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della ricostruzione e quale primo momento di attuazione del piano di recupero, la demolizione e la contestuale rimozione delle macerie deve essere effettuata in maniera selettiva, con custodia delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, da prevedere in siti adiacenti ai futuri cantieri di ricostruzione. La selezione dei materiali deve essere basata su un quadro conoscitivo e documentale esaustivo e condiviso con i soggetti aventi titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati, con particolare attenzione ai resti dei beni di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale, di cui al comma 5, ai fini del recupero di tali materiali.
*7. 17. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.
Al comma 2, lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della ricostruzione e quale primo momento di attuazione del piano di recupero, la demolizione e la contestuale rimozione delle macerie deve essere effettuata in maniera selettiva, con custodia delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, da prevedere in siti adiacenti ai futuri cantieri di ricostruzione. La selezione dei materiali deve essere basata su un quadro conoscitivo e documentale esaustivo e condiviso con i soggetti aventi titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati, con particolare attenzione ai resti dei beni di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale, di cui al comma 5, ai fini del recupero di tali materiali.
*7. 102. Pellegrino, Fassina, Fratoianni, Gregori.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1.
All'articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni di agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in assenza delle caratteristiche di cui alle lettere b) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993».
7. 0101. Luigi Di Maio, Castelli, Nesci, Cariello, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Art. 7-bis.
(Interventi volti alla ripresa economica).
Al comma 1, capoverso Art. 20-bis, comma 1, dopo le parole: e del commercio e artigianato, aggiungere le seguenti: nonché le imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali,
7-bis. 100. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Al comma 1, capoverso Art. 20-bis, comma 1, sostituire le parole: all'evento sismico con le seguenti: agli eventi sismici.
7-bis. 101. Baldelli.
Al comma 1, capoverso Art. 20-bis, comma 1, sostituire la parola: 23 con la seguente: 46.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: 23 con la seguente: 46.
7-bis. 102. Colletti, Vacca, Del Grosso.
Al comma 1, capoverso Art. 20-bis, comma 1, sostituire la parola: 23 con la seguente: 30.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 30 per cento.
al comma 4, sostituire la parola: 23 con la seguente: 30.
7-bis. 103. Melilli.
Al comma 1, capoverso Art. 20-bis, comma 1, sostituire la parola: 40 con la seguente: 20.
7-bis. 105. Galgano.
Al comma 1, capoverso Art. 20-bis, comma 1, sostituire la parola: 40 con la seguente: 30.
*7-bis. 104. Colletti, Vacca, Del Grosso.
Al comma 1, capoverso Art. 20-bis, comma 1, sostituire la parola: 40 con la seguente: 30.
*7-bis. 106. Sereni, Carrescia, Ginoble, Melilli.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Gli spettacoli di musica dal vivo, le fiere, sagre paesane e ogni altra manifestazione locale che avrà luogo in uno dei Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 229, sono esentati dal pagamento dei compensi SIAE e da tutti gli adempimenti relativi entro il limite massimo di 10 milioni di euro l'anno a decorrere dal primo gennaio 2017.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 30 milioni di euro l'anno a decorrere dal primo gennaio 2017 si provvede secondo quanto disposto dal comma 4-quater.
4-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
7-bis. 107. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.
ART. 8.
(Legalità e trasparenza).
Al comma 1, lettera b), primo periodo dopo le parole: interventi di ricostruzione pubblica aggiungere le seguenti: e privata;
Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al momento dell'espletamento della procedura concorrenziale di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge, 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, qualora l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, decorrono i termini di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
*8. 1. Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: interventi di ricostruzione pubblica aggiungere le seguenti: e privata;
Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al momento dell'espletamento della procedura concorrenziale di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge, ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, qualora l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, decorrono i termini di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
*8. 5. Fabrizio Di Stefano, Polverini.
Al comma 1, lettera b), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'inizio dei lavori per gli interventi di ricostruzione pubblica sono comunque subordinati alla conclusione con esito liberatorio delle verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia.
8. 2. Cristian Iannuzzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire l'efficace funzionamento della Struttura di Missione, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono stanziati 400.000 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*8. 4. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire l'efficace funzionamento della Struttura di Missione, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono stanziati 400.000 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*8. 100. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
ART. 9.
(Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata).
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in finzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2».
*9. 9. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in finzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2».
*9. 100. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: il direttore dei lavori aggiungere le seguenti: da scegliere successivamente all'espletamento della procedura concorrenziale di cui all'articolo 6, comma 13, per l'individuazione dell'impresa affidataria dei lavori.
9. 101. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: non episodici fino a: direttore tecnico, con le seguenti: stabili tipo legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico e non riferiti ad episodici incarichi professionali.
9. 10. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, sostituire le parole: incrementabile fino al con le seguenti: ovvero del.
9. 11. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: indagini o.
9. 12. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione, ciascun professionista non potrà superare uno dei seguenti due parametri, tra loro alternativi: a) incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari a 25 milioni di euro; b) numero massimo di incarichi professionali pari a 30 indipendentemente dall'importo dei lavori ad essi correlati. Per le prestazioni specialistiche il numero massimo di incarichi non potrà essere superiore a 60.
9. 13. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
9. 14. Gelmini, Fabrizio Di Stefano.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Al fine di far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016, per le attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», finalizzate alla realizzazione di valutazioni della vulnerabilità e del rischio sismico degli edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado e degli altri edifici pubblici, le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare appositi mutui pluriennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. Le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la riparazione dei suddetti contributi tra le regioni beneficiarie, sono stabilite, su proposta del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
9. 15. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili costituisce investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
9. 103. Colletti, Vacca, Del Grosso.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 18, lettera a) della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «non residenziali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le opere e le attività di verifica volte alla valutazione della vulnerabilità del rischio sismico dei beni immobili da costruire, ristrutturare, o sottoporre a manutenzione straordinaria».
9. 102. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pilozzi, Sereni, Terrosi, Verini.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1.
(Social lending garantito ai fini della ricostruzione e adeguamento sismico degli immobili colpiti dal sisma).
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il social lending garantito preposto alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico e di ricostruzione degli immobili di proprietà delle persone fisiche, di seguito denominati «cittadini utilizzatori», residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
2. Il fondo è gestito per conto del Ministero dell'economia e delle finanze da un intermediario finanziario individuato mediante una selezione pubblica da concludersi entro il 30 giugno 2017. La selezione pubblica è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il social lending garantito nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dalle persone fisiche, di seguito denominate «cittadini finanziatori», spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 105 per cento delle erogazioni effettuate. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno dell'erogazione ed in quelli successivi. Nei casi di incapienza fiscale il cittadino finanziatore potrà fruire della detrazione nei successivi anni senza perdere alcun diritto alle detrazioni riconosciute.
4. Il credito d'imposta riconosciuto ai cittadini finanziatori non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.
5. I cittadini utilizzatori, proprietari o comproprietari di immobili, potranno accedere al finanziamento a fondo perduto concessi dal Fondo per il social lending garantito al fine di effettuare gli interventi di adeguamento sismico e ricostruzione relativamente agli edifici ubicati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. L'accesso al finanziamento a fondo perduto concesso dal Fondo è limitato ai soli interventi di ricostruzione e adeguamento sismico da cui derivi il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 maggio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. I cittadini utilizzatori per accedere al finanziamento a fondo perduto devono presentare un progetto di ricostruzione e adeguamento sismico relativo al proprio immobile predisposto e firmato da un professionista abilitato ed un preventivo dei relativi lavori predisposto da un'impresa abilitata. A pena dell'inammissibilità della richiesta di finanziamento il preventivo dei lavori deve essere necessariamente certificato da un professionista abilitato diverso dal progettista non collegato, direttamente o indirettamente, alla suddetta impresa.
6. Il Fondo per il social lending garantito concede finanziamenti a fondo perduto non superiori a cento mila euro per ogni cittadino utilizzatore richiedente. Il finanziamento a fondo perduto è erogato progressivamente in base allo stato di avanzamento dei lavori. I pagamenti per le spese di adeguamento sismico devono essere tracciati mediante bonifici bancari così come definito dall'Agenzia dell'entrate per le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia.
7. I cittadini utilizzatori possono presentare all'intermediario finanziario di cui al comma 2 la richiesta di erogazione del finanziamento a fondo perduto entro il 30 settembre 2017 indicando la propria situazione economica equivalente (ISEE). Entro il 31 dicembre 2017 l'intermediario finanziario, di concerto all'Agenzia delle entrate, provvede a redigere un elenco dei «cittadini utilizzatori richiedenti» disposto in ordine crescente partendo dal valore ISEE più basso. La concessione del finanziamento a fondo perduto è disposta ai sensi del predetto elenco e nei limiti di capienza del Fondo per il social lending garantito. L'elenco dei beneficiari del finanziamento a fondo perduto verrà pubblicato sul sito dell'intermediario finanziario e dell'Agenzia delle entrate insieme ai documenti progettuali e contabili relativi all'intervento. L'Agenzia delle entrate rende noto il livello di ISEE a cui si è giunto nell'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto.
8. Per l'anno 2017 l'importo complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il social lending garantito non può superare complessivamente un miliardo di euro.
9. L'intermediario finanziario di cui al comma 2, per le attività di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del Fondo, riceve un compenso non superiore allo 0,05 per cento del volume complessivo dei finanziamenti concretamente erogati.
10. I cittadini utilizzatori che ricevono il finanziamento a fondo perduto ai sensi del presente articolo non possono usufruire per lo stesso immobile delle detrazioni fiscali relative agli interventi preposti alla riduzione del rischio sismico.
11. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.
12. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 miliardi di euro, si provvede:
1) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare»;
2) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».
13. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
14. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al precedente comma 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Le modifiche introdotte dal precedente comma 12 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 02. Pesco.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1.
(Sostegno al turismo).
1. È istituito, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il marchio di certificazione della sicurezza sismica degli edifici adibiti a strutture ricettive presenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri e le modalità di valutazione dello stato di sicurezza sismica degli edifici di cui al comma 1 al termine degli interventi di adeguamento sismico realizzati ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3. La valutazione dello stato di sicurezza sismico è effettuata a seguito di un'indagine accurata, che tenga conto del rilievo strutturale, dell'analisi statica e dinamica dei manufatti e delle verifiche dei materiali. L'esito positivo della valutazione comporta l'attribuzione, per ogni singola unità immobiliare, del marchio di certificazione della sicurezza sismica.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. 03. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.
ART. 9-bis.
(Indennità di funzione).
Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter.
1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Gli enti locali ubicati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 8 agosto del 2000, n. 267, in considerazione delle spese straordinarie che debbono sostenere per l'assistenza alla popolazione e per gli interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio, possono sospendere l'attuazione del piano finanziario pluriennale negli esercizi 2016 e 2017.»
9-bis. 05. Melilli.
ART. 10.
(Sostegno alle fasce deboli della popolazione).
Al comma 1, dopo le parole: ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 aggiungere le seguenti: nonché di tutti coloro oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
10. 21. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, con le seguenti: per gli anni 2017 e 2018, nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2017, e nel limite di ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2018,.
Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
10. 109. Rondini, Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.
Al comma 1, sostituire le parole: 41 milioni con le seguenti: 241 milioni.
Conseguentemente:
al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono inoltre esclusi dal computo dell'indicatore della situazione reddituale:
a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;
b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;
c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.
sopprimere il comma 4.
sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 241 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
10. 106. Rondini, Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.
Al comma 1, sostituire le parole: 41 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente:
al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli minori o persone disabili, come definite ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il valore dell'ISEE è identificato pari o inferiore a 12.000 euro;
sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 100 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
10. 14. Silvia Giordano, Di Vita, Lorefice, Grillo, Nesci, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.
Al comma 1, sostituire le parole: 41 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente:
al comma 3:
primo periodo, dopo le parole: della presente misura, aggiungere le seguenti: estesa anche a tutti coloro oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente articolo l'ISEE corrente è consentito in deroga alle condizioni previste ai commi 1 e 2 all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
sopprimere il comma 4;
sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è incrementato di 100 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 107. Nesci, Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.
Al comma 1, sostituire la parola: 41 milioni con la seguente: 100 milioni.
Conseguentemente:
al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente articolo l'ISEE corrente è calcolato in deroga alle condizioni previste ai commi 1 e 2 all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
sopprimere il comma 4;
sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 100 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 108. Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.
Al comma 1, sostituire le parole: 41 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 100 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 12. Lorefice, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: da almeno due anni.
*10. 19. Gelmini, Fabrizio Di Stefano.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: da almeno due anni.
*10. 100. Brignone.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: almeno due anni con le seguenti: almeno un anno.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: 12.000 euro;
al comma 8, aggiungere in fine, il seguente periodo: Agli oneri di cui al comma 2, stimati in 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
**10. 15. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: almeno due anni con le seguenti: almeno un anno.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: 12.000 euro;
al comma 8, aggiungere in fine, il seguente periodo: Agli oneri di cui al comma 2, stimati in 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
**10. 101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: almeno due anni con le seguenti: almeno un anno.
Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: 12.000 euro.
10. 23. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero in uno dei comuni di cui all'allegato 2-bis al medesimo decreto-legge alla data del 18 gennaio 2017.
10. 102. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Non costituiscono trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le prestazioni godute a seguito degli eventi sismici nonché le prestazioni assistenziali, previdenziali e indennitarie, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepite da amministrazioni pubbliche, conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione. Per le finalità di cui al presente articolo l'ISEE corrente è consentito in deroga alle condizioni previste ai commi 1 e 2 all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 150 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
10. 110. Mantero, Grillo, Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.
Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici aggiungere le seguenti:, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori anche non ricompresi negli Allegati 1 e 2 delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
10. 22. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici aggiungere le seguenti:, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*10. 16. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.
Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici aggiungere le seguenti:, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*10. 103. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è riconosciuto ai nuclei familiari il trattamento economico connesso alla misura con le seguenti: è riconosciuta ai nuclei familiari la misura.
10. 104. Di Vita, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Nesci, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora nel nucleo familiare sono presenti uno o più figli minori o persone disabili, come definite ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il beneficio è gradualmente incrementato per ciascun figlio o persona disabile fino ad un massimo del 50 per cento. Per la finalità di cui al precedente periodo è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro.
Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 81 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 7. Grillo, Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Nesci, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.
Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: L'accesso al sostegno di cui al presente articolo, non è subordinato al possesso dei requisiti previsti per l'accesso al sostegno di inclusione attiva di cui al citato articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 208 del 2015.
*10. 17. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.
Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: L'accesso al sostegno di cui al presente articolo, non è subordinato al possesso dei requisiti previsti per l'accesso al sostegno di inclusione attiva di cui al citato articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 208 del 2015.
*10. 105. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono definiti gli strumenti atti a garantire la pubblicità, la tracciabilità e la trasparenza dell'impiego delle risorse al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 nonché la previsione di verifiche periodiche da pubblicare sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che riportino l'effettivo impatto economico e sociale dalla misura prevista dal presente articolo.
10. 11. Di Vita, Mantero, Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.
Sopprimere il comma 7.
10. 9. Colonnese, Mantero, Di Vita, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Nesci, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.
Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo per le finalità previste dal presente articolo pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
10. 10. Lorefice, Colonnese, Mantero, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
ART. 10-bis.
(Disposizioni in materia di contributi per l'autonoma sistemazione).
1. Al fine di implementare le misure finalizzate al soccorso e all'assistenza ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati a seguito degli eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, il contributo minimo per l'autonoma sistemazione spettanti ai nuclei familiari, come stabilito dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, non può essere inferiore a 800 euro mensili per i nuclei familiari composti da una sola unità, 1.000 euro mensili per i nuclei familiari composti da due unità, 1.300 euro mensili per i nuclei familiari composti da tre unità, 1.500 euro mensili per i nuclei familiari composti da quattro unità, 1.700 euro mensili per i nuclei familiari composti da 5 unità, con un incremento di ulteriori 200 euro mensili per ciascun ulteriore membro del nucleo familiare. Resta fermo il riconoscimento del contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ciascun componente del nucleo familiare che abbia un'età superiore a 65 anni oppure sia portatore di handicap o disabilità. La presente disposizione si applica per gli anni 2017 e 2018 nel limite complessivo annuo di 300 milioni di euro.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
10. 0100. Rondini, Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica).
1. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio essenziale di assistenza farmaceutica, le regioni forniscono alle ASL apposite direttive vincolanti affinché nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a decorrere dal 30 aprile 2017, i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL vengano distribuiti dalle farmacie convenzionate, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle farmacie che operano nelle province in cui insistono comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e che hanno diritto all'indennità di residenza.
3. Alle attività previste nel presente articolo si provvede nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 01. Tancredi.
ART. 11.
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali).
Al comma 01, alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti:
Conseguentemente:
al medesimo comma, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole da: in ragione della perdita fino alla fine del capoverso con le seguenti: qualora a seguito degli eventi sismici i dati necessari per la citata comunicazione non risultino più disponibili.
2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, per i soggetti precedentemente citati obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogato al 31 dicembre 2017.
sopprimere l'articolo 21-ter.
11. 100. Carrescia.
Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:
01-bis. Le persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio di tali comuni, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, sono esentati dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2016 e per i periodi d'imposta degli anni 2017, 2018 e 2019. All'attuazione del presente comma è destinata una somma pari a 700 milioni di euro annui, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: le parole da: «in aggiunta a quanto disposto» fino a: «senza applicazioni e interessi» sono soppressi;
aggiungere in fine il seguente comma:
8-bis. All'articolo 52, del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 02 dell'articolo 48 pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 700 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.»
11. 113. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Gianluca Pini.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 1, dopo le parole: «1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli individuati dai commi 1 e 2 dell'articolo 1, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nella seconda decade del mese di gennaio 2017».
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) le parole “delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 31 gennaio 2017, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2017”.
dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c.1) al comma 3, le parole: “fino al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2017”;
c.2) al comma 4 le parole “in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2017”;
c.3) al comma 6 le parole: “sono differiti al 1o marzo 2017” sono sostituite dalle seguenti: “sono differiti al 31 dicembre 2017”;
sostituire la lettera c-bis con le seguenti:
c-bis) al comma 7 le parole: “fino al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2017”;
c-ter) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I medesimi soggetti sono esentati dal pagamento delle spese relative alla registrazione dei contratti di progettazione previsti tra privato e professionista nonché dell'asseveramento e/o giuramento delle perizie tecniche e redazione schede AeDES”;
c-quater) al comma 8, le parole: “per l'anno di domanda 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni di domanda 2016 e 2017”;
alla lettera d) sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
dopo la lettera g, aggiungere la seguente:
g.1) il comma 13 è sostituito dal seguente: “Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
11. 61. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le parole: «. Per tutte le imprese non elencate negli allegati 1 e 2 del presente decreto che hanno subito una riduzione dell'attività svolta, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017, la sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
11. 59. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le parole: «. La sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019 anche agli enti locali delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che possono rendicontare le spese sostenute ed attestare la sussistenza del nesso di casualità tra l'evento calamitoso e il danno subito. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
11. 54. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti.
Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. I soggetti di cui al comma 1-bis, per il periodo ed alle condizioni ivi indicati, possono usufruire, su domanda, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES o IRPEF);
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione;
d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche;
e) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese nella misura del 50 per cento limitatamente ai contratti a tempo indeterminato.
11. 1. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente: «1-bis. I lavoratori dipendenti ed i percettori di trattamento pensionistico, residenti nei Comuni dell'allegato 1 e 2 nonché tutti coloro oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, possono richiedere la sospensione delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, ovunque, fiscalmente domiciliato, a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g-bis) con la seguente:
g-bis) al comma 16, terzo periodo, le parole: « entro il 28 febbraio 2017» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2017».
11. 58. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: sostituti d'imposta aggiungere le seguenti: ivi inclusi gli enti previdenziali.
*11. 29. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.
Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: sostituti d'imposta aggiungere le seguenti: ivi inclusi gli enti previdenziali.
*11. 101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: a richiesta aggiungere le seguenti: e senza oneri aggiuntivi a carico.
11. 102. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.
Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017;
alla lettera e), numero 2), sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le seguenti: entro il 16 dicembre 2018;
alla lettera g), sostituire le parole: entro il mese di dicembre 2017 con le seguenti: entro il mese di dicembre 2018;
al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, e sostituire le parole: da erogare il 30 novembre 2017 con le seguenti: da erogare entro il 30 novembre 2018; al secondo periodo, sostituire le parole: da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017 e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre, con le seguenti: da erogare entro la medesima data del 30 novembre 2018;
al comma 4, sopprimere le parole:, da erogare entro il 30 novembre 2018.
dopo il comma 10, inserire il seguente:
10.1. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 501 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 39 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1,7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per 5,3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti per 7,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura per 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 8 milioni di euro;
b) quanto a 61 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
e) quanto a 126 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno 2017, dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi interessati.
11. 26. Sibilia.
Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché delle relative addizionali ed imposte sostitutive.
*11. 37. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.
Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché delle relative addizionali ed imposte sostitutive.
*11. 103. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché delle relative addizionali ed imposte sostitutive.
*11. 56. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: e al secondo periodo, dopo le parole: «fatture» sono aggiunte le seguenti: «non inferiori a 18 rate e senza pagamento di alcun interesse,».
11. 33. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: sino al termine dei lavori di ricostruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le seguenti: a decorrere dal termine dei lavori di costruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici,;
al comma 2 sostituire le parole: al 30 novembre 2017 con le seguenti: sino al termine dei lavori di ricostruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici.
11. 71. Taglialatela, Rampelli.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 30 novembre 2018;.
Conseguentemente:
dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: «dal 26 ottobre 2016» sono inserite le seguenti: «nonché, nei Comuni indicati nell'allegato 2-bis e nei Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18 gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.».
alla lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente:
2) le parole da: «con decreto» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 16 dicembre 2018 e per un minimo di 18 rate bimestrali, da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga all'articolo 9, comma 2-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, senza applicazione di sanzioni e interessi, nei limiti di 560 milioni di euro annui fino al 2021».
sopprimere i commi da 3 a 8.
dopo il comma 13 inserire il seguente:
13-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettere d), d-bis) ed e), numero 2), pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017, al 2021.
11. 114. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2018.
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla lettera e), numero 2,) sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le seguenti: a partire dal 31 luglio 2018 e la restituzione delle somme dovute è attuata con cadenza trimestrale nel corso di 10 anni;
alla lettera g) sostituire le parole: entro il mese di dicembre 2017 con le seguenti: entro il 31 luglio 2018.
11. 62. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: «dal 26 ottobre 2016» sono inserite le seguenti: «nonché, nei Comuni indicati nell'Allegato 2-bis e nei Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli ulteriori eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18 gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017.».
Conseguentemente, dopo il comma 13 inserire il seguente:
13-bis. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, lettere d-bis) pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017.
11. 31. Castiello, Grimoldi.
Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere le parole da: La ripresa del versamento fino alla fine della lettera.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f):
all'alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti:
dopo il capoverso 11-bis aggiungere il seguente: 11-ter. Entro 30 giorni dal termine previsto dal comma 11, per la ripresa della riscossione dei versamenti dei tributi non versati per effetto della sospensione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, i comuni possono prevedere la rateizzazione dei versamenti da parte dei contribuenti, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. Al fine di garantire l'ordinata ripresa dei pagamenti dei tributi e degli emolumenti sospesi, il pagamento dei versamenti rateizzati potrà avvenire in un termine non inferiore a: 6 mesi per importi inferiori ad 1.000 euro, 12 mesi per importi compresi tra 1.000 e 5.000 euro e 24 mesi per importi superiori ad 5.000 euro.
11. 68. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.
Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: articolo 9, comma 2-bis, aggiungere le seguenti: primo periodo.
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, dopo le parole: predetto comma 2-bis, aggiungere le seguenti:, secondo periodo,
11. 104. Colletti, Vacca, Del Grosso.
Al comma 1, lettera f), capoverso comma 11-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico fino a: alcun apparecchio televisivo con le seguenti: Per effetto dell'evento sismico.
11. 63. Brunetta, Baldelli, Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polidori, Polverini.
Al comma 1, lettera f), capoverso comma 11-bis, secondo periodo, sostituire le parole: l'anno 2017 con le seguenti: gli anni 2017, 2018 e 2019. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di Euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 105. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
g.1) al comma 13, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali di cui al periodo precedente, riguarda, salvo specifica richiesta del lavoratore, solo la quota a carico del datore di lavoro.».
*11. 38. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
g.1) al comma 13, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali di cui al periodo precedente, riguarda, salvo specifica richiesta del lavoratore, solo la quota a carico del datore di lavoro.».
*11. 106. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 1, dopo la lettera g-bis) inserire la seguente:
g-ter) dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:
18-bis. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis in considerazione della sospensione dei versamenti dei tributi disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis possono comunque inviare la richiesta di pagamento per il 2017, indicando la facoltà per il contribuente di sospendere i relativi versamenti fino alle scadenze di legge, ovvero possono, per gli anni 2017 e 2018, posticipare all'anno successivo i termini per il pagamento, unitamente all'emissione delle relative richieste, al fine di procedere alla verifica dei fabbricati non soggetti al tributo a causa di inagibilità sopravvenuta.
18-ter. In considerazione delle oggettive difficoltà di natura tecnica, ambientale ed economica, nel triennio 2017-2019, ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 non si applica, in deroga al comma 1-bis dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, la disposizione di cui all'articolo 205, comma 1, dello stesso decreto legislativo, relativa al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, nonché ogni altra disposizione riguardate la misurazione delle performance del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.
11. 107. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. I Comuni del cratere e le relative province, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734, articolo 1, legge 28 dicembre 2015, n. 208. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater.
1-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
1-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
11. 50. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fino al 31 dicembre 2023 sono esenti dall'IVA i contratti di acquisto di beni o servizi da parte di soggetti o imprese insediate nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2018 che svolgono attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti. I soggetti che possono godere dei benefici di cui al presente comma devono mantenere la propria attività all'interno dei predetti territori sino al 31 dicembre 2033, pena la revoca dei benefìci goduti con obbligo di restituzione, e almeno il 60 per cento del personale alle dipendenze dei soggetti beneficiari deve essere residente nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016. A tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.
11. 6. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 13, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovunque ricorra, è prorogato al 31 dicembre 2017 e il termine del 30 ottobre 2017 è prorogato al 31 gennaio 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, come prorogati dal precedente periodo si applica, a decorrere dal 18 gennaio 2018, anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni dell'Allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché nei comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018.
11. 109. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari previsti dal comma 10, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata dal comma 1, lettera d), si applica, a decorrere dal 18 gennaio 2018, anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'Allegato 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 nonché nei comuni interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017.
11. 110. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Sono prorogati al 31 dicembre 2019, i termini relativi alla sospensione del pagamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, dai comuni e dalle province interessate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nei limiti di 2 milioni di euro annui, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
11. 49. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I termini di applicazione delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono prorogati di quattro anni per i comuni interessati anche dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Agli oneri di cui al periodo precedente, si provvede, nei limiti di 2 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*11. 48. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I termini di applicazione delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono prorogati di quattro anni per i comuni interessati anche dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Agli oneri di cui al periodo precedente, si provvede, nei limiti di 2 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*11. 108. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le persone fisiche residenti o domiciliate nei Comuni del cratere, sono esentate dal pagamento delle tasse scolastiche e universitarie relative all'anno 2016-2017. Al relativo onere si provvede nei limiti di 1 milione di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
11. 47. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. I titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato che si avvalgono della disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal precedente comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», possono richiedere, nei medesimi termini e condizioni, il finanziamento di cui al comma 3 per il pagamento delle ritenute oggetto di sospensione. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.
3-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
11. 51. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis I titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato che si avvalgono della disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal precedente comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», possono richiedere, nei medesimi termini e condizioni, il finanziamento di cui al comma 3 per il pagamento delle ritenute oggetto di sospensione.
11. 57. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: al presente articolo con le seguenti: ai commi da 3 a 8.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: istituisce fino alla fine del comma con le seguenti: per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato si avvale del registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
11. 111. Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
Al comma 10, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «La presentazione della dichiarazione di cui al presente comma costituisce requisito di regolarità contributiva ai fini del rilascio, provvisorio, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ferma in ogni caso l'osservanza delle condizioni di cui al successivo comma 4 in relazione al pagamento dell'unica ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme».
11. 115. Sibilia, Cancelleri, Alberti, Pesco, Villarosa, Pisano, Ruocco, Fico.
Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:
10-ter. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n.225, costituisce requisito di regolarità contributiva ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto-legge, è condizione di annullamento del documento unico di regolarità contributiva già rilasciato.
11. 116. Sibilia, Cancelleri, Alberti, Pesco, Villarosa, Pisano, Ruocco, Fico.
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
12-bis. In conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, nonché le ulteriori disposizioni urgenti di cui al presente articolo e successivi articoli 11-bis e 11-ter, sono estese, in quanto compatibili, ai detti territori, dichiarati in stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2017, n. 24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione del presente comma. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, stimati in 20 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 117. Sibilia.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. In considerazione della sospensione dei versamenti tributari di cui al presente articolo, per i tributi locali è introdotto l'accertamento convenzionale.
11. 70. Taglialatela, Rampelli.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è abrogato. Agli adempimenti di cui all'articolo 49, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, il commissario “ad acta” provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, quantificato entro il limite di euro 100.000 per l'anno 2017, è ridotto in misura corrispondente ai mesi di esercizio delle funzioni del commissario ad acta, ed in ogni caso non oltre il limite di euro 30.000. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono utilizzate ad incremento delle risorse stanziate per gli interventi di sostegno alle fasce deboli della popolazione di cui al precedente articolo 10».
11. 43. Sibilia.
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
«16-bis. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni della legge 1o agosto 2012, n. 122, e in ogni caso per gli anni 2017 e 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Ai relativi oneri, si provvede, nel limite massimo di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati».
11. 36. Gianluca Pini, Castiello, Grimoldi, Saltamartini.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Misure urgenti in favore dei comuni del cratere Molise – Puglia interessati dalla crisi sismica del 31 ottobre 2002).
1. Ai comuni di Bonefro, Castellino del Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007 previa certificazione dei comuni interessati.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 05. Palese.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Compensazione perdita gettito Tari aree terremoto).
1. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte infine le seguenti parole: «Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
2. All'articolo 52, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e) le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016»;
alla lettera l) le parole: «quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di europei l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019».
11. 044. Polidori.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Esclusione dai vincoli di finanza pubblica degli enti colpiti dal sisma 2016 e 2017).
1. All'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sono esclusi altresì, per l'anno 2017, dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti ai medesimi commi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i comuni indicati nell'Allegato n. 2-bis e quelli interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017.»
2. Per far fronte ai maggiori oneri provenienti dal comma 1, stimati in 500 milioni per l'anno 2017, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017.
11. 0104. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.
Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:
Art. 11.1.
1. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018.»
11. 043. Fabrizio Di Stefano.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
1. All'articolo 48, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 novembre 2017».
2. Il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato previsto dall'articolo 11, comma 3, trova applicazione anche per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi del primo periodo del comma 13 dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
*11. 020. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
1. All'articolo 48, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 novembre 2017».
2. Il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato previsto dall'articolo 11, comma 3, trova applicazione anche per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi del primo periodo del comma 13 dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
*11. 0105. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
1. All'articolo 48, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2017».
2. Il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato previsto dall'articolo 11 comma 3 trova applicazione anche per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi del primo periodo del comma 13 dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.”.
*11. 053. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11. 1.
(Sospensioni pagamenti utenze).
1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al comma 2, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi», e sono aggiunte in fine, le seguenti: «Sono sospese altresì, fino al 31 dicembre 2017, i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per gli stessi settori e con le medesime modalità, relativamente ai soggetti residenti o aventi sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'Allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e dei comuni di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, limitatamente per i soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.».
11. 0102. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11. 1.
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti contributivi).
1. Le imprese e i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e professionisti, residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, sono esenti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per il periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2018, con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016, e per il periodo dal 18 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dai fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017.
2. All'articolo 52 del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 2, le parole: quanto a 671.502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018 sono sostituite con le seguenti: quanto a 921.502 milioni di euro per l'anno dal 2016, a 995.19 milioni di euro per l'anno 2017, a 822 milioni di euro per l'anno 2018;
3. All'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:
« q) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 31 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018.».
11. 0103. Castiello, Grimoldi.
Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:
Art. 11. 1.
(Disposizioni per garantire la riscossione nelle aree del terremoto).
1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Dalla data di cui al comma 1, nelle Regioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3»;
b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui al comma 2-bis»;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis»;
d) dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
«9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9. Ai maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2-bis, nonché, nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
11. 031. Tancredi.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11.1.
(Applicazione delle misure di riduzione del Fondo di solidarietà comunale).
1. Al comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le riduzioni di cui al presente comma non si applicano a carico dei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189».
11. 033. Taglialatela, Rampelli.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente:
«3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1 e 2 possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».
11. 0100. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali).
1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 è sostituito dal seguente: «le Diocesi sono soggetti attuatori degli interventi relativi ad alcuni degli edifici inseriti nel piano dei beni culturali, indicato alla lettera b)del comma 2 dell'articolo 14, ed individuati sulla base di una specifica intesa sottoscritta tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Diocesi stesse».
11. 036. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11.1.
1. All'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis. All'articolo 1 comma 362 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le parole «del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: ’che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Al fine di accelerare la ripresa economica delle aree colpite dal sisma ed arginare il rischio della desertificazione imprenditoriale, attraendo nuovi investimenti, è istituita una zona speciale a fiscalità agevolata dei territori ricompresi nell'allegato 1 e 2 della Legge 229/2016 e nei territori colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, introducendo un vantaggio fiscale di riduzione dell'IRAP, dell'IRPEF e dell'IRPEG pari a 25 punti percentuali rispetto alla tariffe vigenti per un periodo di 5 anni’. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per fanno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
11. 040. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Agevolazioni fiscali).
1. All'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis) All'articolo 1, comma 362 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le parole: «del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Al fine di accelerare la ripresa economica delle aree colpite dal sisma ed arginare il rischio della desertificazione imprenditoriale, attraendo nuovi investimenti, è istituita una zona speciale a fiscalità agevolata dei territori ricompresi nell'allegato 1 e 2 della legge n. 229 del 2016 e nei territori colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, introducendo un vantaggio fiscale di riduzione dell'IRAP, dell'IRPEF e dell'IRPEG pari a 25 punti percentuali rispetto alla tariffe vigenti per un periodo di 5 anni.».
11. 049. Fabrizio Di Stefano.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11.1.
All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52».
Conseguentemente, all'articolo 18-decies, comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).
*11. 060. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11.1.
All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52».
Conseguentemente, all'articolo 18-decies, comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).
*11. 0101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11.1.
1. All'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
d-bis) definizione di speciali indennità di funzioni per i sindaci dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, in qualità di Commissari straordinari di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 2 milioni per l'anno 2017, 2 milioni per l'anno 2018 e 2 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 045. Polidori.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-1.
1. I Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di avvalersi dell'opera a tempo pieno del Segretario comunale provvedono allo scioglimento delle convezioni di segreteria in essere previste all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. I maggiori oneri sostenuti dai Comuni di cui al comma precedente, anche al fine di garantire lo stesso livello retributivo complessivo percepito dal Segretario al momento dello scioglimento della convenzione e la maggiorazione dell'indennità di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 399/2016, sono a carico delle risorse del Bilancio dello Stato.
11. 046. Polidori.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
1. All'articolo 47, del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano anche per le imprese ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma una riduzione delle attività.».
11. 047. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
1. Dopo l'articolo 47 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente:
«Art. 47-bis.
1. Per le imprese del turismo ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 una riduzione dell'attività svolta, i contributi di IMU e TARI sono proporzionali alla riduzione del tasso di occupazione turistica per il 2017 e 2018.».
11. 048. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
1. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «I Comuni di cui agli allegati 1 e 2» sono inserite le seguenti: «nonché tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato l'Abruzzo».
b) le parole: «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018».
11. 050. Fabrizio Di Stefano.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
1. All'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole: «Le suddette disposizioni, per gli anni 2017 e 2018, sono sospese limitatamente ai Comuni della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici e dagli eccezionali fenomeni meteorologici.».
11. 051. Fabrizio Di Stefano.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Sanzioni patto stabilità interno).
1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data, del 31 dicembre 2014.
11. 056. Fabrizio Di Stefano, Polverini.
ART. 11-ter.
(Piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti).
Al comma 1 sostituire le parole da: famiglie fino alla fine del comma, con le seguenti: micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle Province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese, concordano tutte le misure necessarie per la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016. Le eventuali spese necessarie alla gestione della richiesta di sospensione sono corrisposte ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari all'importo relativo alle spese dovute ed è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono a valere sulle disponibilità complessive del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.
11-ter. 52. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.
Al comma 1, sostituire le parole da: famiglie fino a: n. 189 del 2016 con le seguenti: micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle Province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni.
11-ter. 100. Galgano, Matarrese, Menorello, Molea, D'Agostino.
Al comma 1, sostituire le parole: ubicate nei comuni con le seguenti: dei comuni delle province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni diversi da quelli.
11-ter. 101. Carrescia.
Al comma 1, sostituire le parole: allegati 1 e 2 del decreto-legge n.189 del 2016 con le seguenti: allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n.189 del 2016, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: per dodici mesi con le seguenti: fino al 31 dicembre 2018.
11-ter. 102. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.
Al comma 1, sostituire le parole: il pagamento della quota capitale con le seguenti: senza aggravio di ulteriori interessi il pagamento della quota capitale e della quota interessi.
11-ter. 103. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.
Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:
ART. 11-quater.
1. Tutti gli studenti che risiedono nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 ovvero nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari previsti dalla normativa vigente per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 ovvero dal pagamento della tassa scolastica di iscrizione.
2. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'esonero di cui al comma 1, ad ogni università sarà attribuita una quota aggiuntiva al Fondo di Finanziamento Ordinario annuale sulla base del numero di esoneri registrati nell'anno solare precedente.
3. Per la copertura delle risorse necessarie per gli effetti di cui al comma 2 sarà decurtato il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
11-ter. 0100. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.
ART. 12.
(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12.
(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e di gennaio 2017).
1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017» e le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
12. 22. Baldelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12.
(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e di gennaio 2017).
1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. In favore dei soggetti di cui al comma precedente, inscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è riconosciuta per un massimo di sei mesi un'indennità, commisurata al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.»;
b) al comma 5 le parole: «commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 4 e 4-bis» al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
12. 23. Baldelli.
Al comma 1, sostituire le parole da: fino all'esaurimento fino a: articolo 45, comma 1 con le seguenti: e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4.
*12. 8. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Kronbichler.
Al comma 1, sostituire le parole da: fino all'esaurimento fino a: articolo 45, comma 1 con le seguenti: e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4.
*12. 4. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.
Al comma 1, sostituire le parole da: fino all'esaurimento fino a: articolo 45, comma 1 con le seguenti: e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4.
*12. 100. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 45, comma 1 aggiungere le seguenti: e comma 4.
**12. 20. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.
Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 45, comma 1 inserire le seguenti: e comma 4.
**12. 9. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.
Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 45, comma 1 inserire le seguenti: e comma 4.
**12. 101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui all'articolo 45 comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista è comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.
*12. 10. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui all'articolo 45 comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista è comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.
*12. 19. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui all'articolo 45 comma 1 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista è comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.
*12. 2. Carrescia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1, o dipendenti residenti nei stessi comuni ma operanti in aziende al di fuori del cratere e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, allo stesso modo nel caso inverso, ovvero, per lavoratori non residenti in tali aree ma occupati in attività in essere nell'area del cratere costrette alla riduzione o alla sospensione del lavoro.»;
2) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
«7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non rientranti nell'ambito di applicazione di Cigo e Cigs, iscritti al Fis ai quali è data la possibilità di ricorrere alla prestazione, oltre dell'assegno di solidarietà, anche dell'assegno ordinario.
7-bis. Relativamente ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro soggetti a Cigo e Cigs la cumulabilità dei periodi di integrazione salariale ai fini dei periodi massimi in un quinquennio mobile è sospesa fino a tutto il 2017. Lo stessa sospensione si applica per le aziende che fanno uso di Cigo in ragione del limite delle 52 settimane in un biennio mobile, ivi compreso i settori dell'edilizia e lapideo.
7-ter. L'entità delle erogazioni da parte del Fondo di integrazione salariale delle indennità riferite al tetto aziendale che per l'anno 2016 non prevedono limite per le prestazioni è esteso a tutto il 2017.»;
3) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Le aziende e imprese appartenenti ai settori riferibili al Fondo di integrazione salariale con meno di 6 dipendenti e fino a 2, relativamente al periodo dal 24 agosto 2016 a tutto il 2017, sono ammesse ai trattamenti di cui al comma 7.
8-ter. Per Cassa e Mobilità in deroga, Mobilità ordinaria e NASPI scaduti o in scadenza nel corso degli anni 2016 e 2017 è ammessa a domanda la proroga dei limiti di termine fino a tutto il 2017, anche nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici».
**12. 18. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1, o dipendenti residenti nei stessi comuni ma operanti in aziende al di fuori del cratere e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, allo stesso modo nel caso inverso, ovvero, per lavoratori non residenti in tali aree ma occupati in attività in essere nell'area del cratere costrette alla riduzione o alla sospensione del lavoro.»;
2) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
«7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non rientranti nell'ambito di applicazione di Cigo e Clgs, iscritti al Fis ai quali è data la possibilità di ricorrere alla prestazione, oltre dell'assegno di solidarietà, anche dell'Assegno Ordinario.
7-bis. Relativamente ai Lavoratori dipendenti di datori di lavoro soggetti a Cigo e Cigs la cumulabilità dei periodi di integrazione salariale ai fini dei periodi massimi in un quinquennio mobile è sospesa fino a tutto il 2017. Lo stessa sospensione si applica per le aziende che fanno uso di Cigo in ragione del limite delle 52 settimane in un biennio mobile, ivi compreso i settori dell'edilizia e lapideo.
7-ter. L'entità delle erogazioni da parte del Fondo di integrazione Salariale delle indennità riferite al tetto aziendale che per l'anno 2016 non prevedono limite per le prestazioni è esteso a tutto il 2017.»;
3) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Le aziende e imprese appartenenti ai settori riferibili al Fondo di Integrazione Salariale con meno di 6 dipendenti e fino a 2, relativamente al periodo dal 24 agosto 2016 a tutto il 2017, sono ammesse ai trattamenti di cui al comma 7.
8-ter. Per Cassa e Mobilità in deroga, Mobilità ordinaria e NASPI scaduti o in scadenza nel corso degli anni 2016 e 2017 è ammessa a domanda la proroga dei limiti di termine fino a tutto il 2017, anche nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici».
**12. 105. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 1, primo periodo dell'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017»; al medesimo periodo le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2017».
1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
*12. 16. Melilla, Ricciatti, Zaratti, Kronbichler.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 1, primo periodo dell'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017»; al medesimo periodo le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2017».
1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
*12. 102. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo parole: «i titolari di attività d'impresa e professionisti», sono inserite le seguenti: «nonché i soci e i collaboratori familiari ed i soci di società a responsabilità limitata».
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a dieci milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 106. Carrescia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «che abbiano dovuto sospendere» sono inserite le seguenti: «ovvero, limitatamente ai titolari d'impresa del settore agricolo, ridurre».
*12. 36. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «che abbiano dovuto sospendere» sono inserite le seguenti: «ovvero, limitatamente ai titolari d'impresa del settore agricolo, ridurre».
*12. 103. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese anche ai soggetti che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito dei danni alle infrastrutture, agli immobili privati e alle aziende a causa degli effetti concatenati dei sismi e gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a partire dal 16 gennaio 2018 ovvero ai soggetti che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito dei danni alle infrastrutture, agli immobili privati e alle aziende a causa degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a partire dal 16 gennaio 2018.
12. 104. Vacca, Colletti, Del Grosso, Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Agevolazioni contributive).
1. Ai datori di lavoro operanti nei territori colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano subito una riduzione del proprio volume d'affari commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. L'agevolazione è comunque subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali, inteso quale media dei lavoratori impiegati negli ultimi dodici mesi, preesistenti alla data del sisma.».
12. 07. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Agevolazioni contributive).
1. Ai datori di lavoro operanti nei territori colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano subito una riduzione del proprio volume d'affari commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. L'agevolazione è comunque subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali, inteso quale media dei lavoratori impiegati negli ultimi dodici mesi, preesistenti alla data del sisma.».
*12. 03. Melilla, Ricciatti, Zaratti, Kronbichler.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Agevolazioni contributive).
1. Ai datori di lavoro operanti nei territori colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano subito una riduzione del proprio volume d'affari commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. L'agevolazione è comunque subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali, inteso quale media dei lavoratori impiegati negli ultimi dodici mesi, preesistenti alla data del sisma.».
*12. 0101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Interventi a favore delle attività produttive).
1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento UE n. 651/2014 e nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente.
2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4.”».
12. 05. Baldelli.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
1. All'articolo 45, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle imprese del turismo che hanno subito una riduzione delle attività a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 sono previsti, con decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, interventi che consentono di supportare lavoratori ed imprese mantenendo comunque l'erogazione di servizi e degli standard di qualità necessari all'attività.”».
12. 06. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016).
1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle zone colpite dal sisma, di mantenere la stabilità occupazionale, e di scongiurare l'eventuale spopolamento, in caso di affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, le clausole sociali di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 50 del 2016 si intendono obbligatorie in caso di unità operative dislocate nei Comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo del decreto-legge n. 189 del 2016 e nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, limitatamente al personale in esse impiegato.
2. Per quanto riguarda il riassorbimento dei lavoratori dipendenti dislocati in unità operative site nei Comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo del decreto-legge n. 189 del 2016 e nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, le clausole sociali si estendono anche agli eventuali subappaltatori. È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere il personale delle unità operative poste nei Comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo del decreto-legge n. 189 del 2016 e nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, all'interno del territorio degli stessi Comuni dove sono poste per l'intera durata dell'affidamento.
12. 0100. Rampelli, Taglialatela, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Totaro.
ART. 13.
(Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attività di redazione della Scheda Aedes)
Al comma 1, sostituire le parole: degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con le seguenti: e da maltempo degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*13. 4. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.
Al comma 1, sostituire le parole: degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con le seguenti: e da maltempo degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*13. 12. Fabrizio Di Stefano, Polverini.
Al comma 1, sostituire le parole: degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con le seguenti: e da maltempo degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*13. 100. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 2, sostituire le parole: è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 con le seguenti: è stabilito con successivo decreto.
13. 10. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle spese da rimborsare per il giuramento delle perizie relative alle schede AeDES di cui al comma 8, articolo 7, dell'ordinanza 9 gennaio 2017, del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
13. 11. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Con apposita ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i Consigli Nazionali degli ordini e collegi di appartenenza dei professionisti impegnati nelle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si stabilisce:
a) l'ammontare dell'indennità per il mancato guadagno giornaliero, determinata in un'unica misura forfettaria secondo i criteri previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e con riferimento al reddito medio di ciascuna categoria professionale, comunque entro il limite massimo previsto dall'articolo 9, comma 10, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
b) le modalità di erogazione dell'indennità.
13. 101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Con apposita ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i Consigli Nazionali degli ordini e collegi di appartenenza dei professionisti impegnati nelle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si stabilisce:
a) il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, la cui entità è fissata in un'unica misura forfettaria, non superiore al limite massimo previsto dall'articolo 9, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e valevole senza distinzione per tutti i soggetti interessati iscritti ai rispettivi ordini professionali;
b) le modalità di erogazione del rimborso.
13. 102. Pellegrino, Fassina, Fratoianni, Gregori.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Con apposita ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i Consigli Nazionali degli ordini e collegi di appartenenza dei professionisti impegnati nelle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 , si stabilisce:
a) il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, la cui entità è fissata in un'unica misura forfettaria, valevole senza distinzione per tutti i soggetti interessati iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali;
b) le modalità di erogazione del rimborso.
13. 9. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.
ART. 14.
(Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sentiti i comuni interessati, con le seguenti: i comuni del cratere e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
14. 5. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei territori ricadenti all'interno del cratere e nei territori dei comuni confinanti con il perimetro del cratere con le seguenti: nei comuni di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 e nei territori dei comuni con essi confinanti.
14. 100. Mariani.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
14. 101. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Kronbichler.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 43, del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario Straordinario effettua una ricognizione del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e, accertata la disponibilità alla vendita, predispone il relativo piano di acquisto secondo un valore indicato dall'Agenzia del demanio a favore dei comuni, i quali al termine degli interventi di cui al presente decreto, li destinano ad edilizia residenziale pubblica».
*14. 12. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Kronbichler.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 43, del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario Straordinario effettua una ricognizione del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e, accertata la disponibilità alla vendita, predispone il relativo piano di acquisto secondo un valore indicato dall'Agenzia del demanio a favore dei comuni, i quali al termine degli interventi di cui al presente decreto, li destinano ad edilizia residenziale pubblica».
*14. 102. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Acquisizione di immobili per nuova residenzialità).
1. Al fine di contrastare l'accelerazione del processo di spopolamento delle aree interne indotta dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, i Comuni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto-legge, possono acquisire immobili destinati ad incentivare la nuova residenzialità e l'insediamento di attività produttive.
2. Nella fase si adozione dei piani attuativi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e prima di procedere alla costituzione delle unità minime di intervento di cui al medesimo articolo, previo censimento del fabbisogno insediativo elaborato sulla base di un'analisi territoriale del decremento di residenzialità, i suddetti Comuni emanano avvisi per la manifestazione di interesse alla cessione volontaria di immobili di proprietà privata, o di parti di essi, contro corrispettivo di un prezzo unitario per metro quadro da definire secondo zone omogenee di ricostruzione ai sensi del comma 6.
3. Al fine di cui al comma 1, decorso il termine per la costituzione dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, i Comuni hanno facoltà di procedere ad espropriazione nei confronti dei proprietari inadempienti.
4. Gli immobili acquisiti ai sensi dei commi 2 e 3 entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, che li assegnano in locazione oppure in affitto, a canone gratuito o agevolato, a nuovi residenti sulla base di bandi-tipo definiti ai sensi del comma 6. L'assegnazione avviene mediante stipula di una convenzione-tipo definita ai sensi del comma 6, sulla base di criteri di precedenza come la prossimità lavorativa, l'insediamento di attività produttive, il numero di familiari conviventi, richiedenti rappresentati da coppie giovani con soggetti in cerca di prima occupazione, richiedenti disoccupati, richiedenti conviventi con persone disabili. Salvo motivi di comprovata necessità di trasferimento o di impossibilità di avvio o di prosecuzione dell'attività produttiva, gli assegnatari degli immobili si obbligano a risiedervi per almeno cinque anni o a condurvi l'attività produttiva per almeno tre anni, a pena di restituzione al Comune dei canoni corrispondenti.
5. Per la ricostruzione degli immobili acquisiti ai sensi dei commi 2 e 3, i Comuni subentrano nei diritti dei proprietari cedenti all'ottenimento dei contributi previsti per la ricostruzione e partecipano alla costituzione dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 11 comma 9 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229.
6. La progettazione ed esecuzione dei lavori è, di norma, affidata all'Ente gestore di edilizia residenziale pubblica. I progetti di ricostruzione possono prevedere opere di adeguamento, miglioramento, modifiche volumetriche in ampliamento o riduzione necessarie a garantire o migliorare la funzionalità degli immobili o a perseguire interessi di ordine pubblico edilizio e urbanistico. In ogni caso, l'Ente gestore di edilizia residenziale pubblica, previo parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, definisce i bandi-tipo e le convenzioni tipo di assegnazione di cui al comma 4, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio Provinciale-Territorio dell'Agenzia delle Entrate, competente per provincia, su:
a) linee guida recanti le zone omogenee di riedificazione e i relativi prezzi unitari di acquisizione pubblica di cui al comma 2;
b) canoni di locazione e affitto gratuiti e agevolati, secondo fasce di reddito e stati personali o familiari, di cui al comma 4.
7. I costi di acquisizione del patrimonio immobiliare destinato a nuove residenzialità da parte dei Comuni sono interamente a carico dello Stato. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nei limiti di 30 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Ogni anno le Province verificano il saldo attivo o passivo della residenzialità dei Comuni di cui al presente articolo.
14. 0100. Ricciatti, Zaratti, Kronbichler, Melilla.
ART. 15.
(Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche).
Al comma 1, dopo le parole: far data dal 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: , nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017,.
15. 11. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.
15. 12. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.
Al comma 4, dopo la parola: , nonché aggiungere le seguenti: dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nelle medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 e.
15. 13. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.
Al comma 4, dopo le parole: , nonché nelle aggiungere le seguenti: predette Regioni e.
15. 4. Zaccagnini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, è concesso, a domanda, l'esonero, nel limite dell'80 per cento del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza negli anni 2017 e 2018.
15. 2. Zaccagnini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non comporta il pagamento di interessi.
*15. 3. Zaccagnini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non comporta il pagamento di interessi.
*15. 6. Massimiliano Bernini.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per le imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del mese di gennaio 2017, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, non comporta il pagamento degli interessi per l'anno 2017.
4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica nel limite di un milione di euro per l'anno 2017. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allegata alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
15. 101. Antezza, Oliverio, Luciano Agostini, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di favorire la ripresa e il rilancio dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e del Parco nazionale dei Monti Sibillini, colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eventi atmosferici di gennaio 2017, sono stanziati 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con le regioni e i soggetti istituzionali interessati, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle suddette risorse. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e delle aree protette.
*15. 9. Melilla, Ricciatti, Zaratti, Kronbichler.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di favorire la ripresa e il rilancio dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e del Parco nazionale dei Monti Sibillini, colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eventi atmosferici di gennaio 2017, sono stanziati 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con le regioni e i soggetti istituzionali interessati, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle suddette risorse. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e delle aree protette.
*15. 102. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di sostenere le attività produttive delle aree colpite dagli eventi sismici, all'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 e nel limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente.
2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4.
Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: per il sostegno e lo sviluppo aggiungere le seguenti: delle attività produttive.
15. 10. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Alle misure di sostegno alle imprese danneggiate, alle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, alla promozione turistica, di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, possono essere assegnate risorse dei Fondi regionali, nazionali e comunitari, aggiuntive rispetto e a quanto previsto dalla programmazione ordinaria vigente.
*15. 8. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Alle misure di sostegno alle imprese danneggiate, alle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, alla promozione turistica, di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, possono essere assegnate risorse dei Fondi regionali, nazionali e comunitari, aggiuntive rispetto e a quanto previsto dalla programmazione ordinaria vigente.
*15. 103. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Fusione dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016 e istituzione del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei medesimi comuni).
1. In riferimento agli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016, tutti i comuni di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono usufruire delle disposizioni che disciplinano le fusioni di comuni, previste dall'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalle leggi regionali dei territori interessati, al fine di favorire la ricostruzione del tessuto economico e sociale.
2. Il Commissario straordinario, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di concerto con gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sostiene i comuni che intendono usufruire delle fusioni attraverso contributi per studi di fattibilità e per attività di affiancamento diretto ai comuni, mettendo a loro disposizione dati e indicatori territoriali, economici, sui servizi, sulle imprese, sui bilanci e sul personale degli enti, nonché contributi per percorsi partecipativi propedeutici alla fusione.
3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dispongono strumenti normativi volti a semplificare e ad accelerare le fasi previste dalle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione applicabili ai soli comuni di cui al comma 1.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei comuni oggetto di fusione di cui ai commi 1, 2 e 3, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.
5. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei comuni oggetto di fusione di cui ai commi 1, 2 e 3, di seguito denominato «Piano».
6. In particolare, il Piano assicura priorità ai seguenti interventi:
a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
c) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado;
e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;
f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
g) recupero dei beni culturali, storici e artistici.
7. Il Piano definisce le modalità di presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché di selezione dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:
a) tempi di realizzazione degli interventi;
b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;
d) valorizzazione delle filiere della green economy locale;
e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.
8. Il Piano è aggiornato annualmente sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo.
9. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano e dei suoi successivi aggiornamenti assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale. Le risorse del Fondo sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Le risorse erogate ai sensi dei precedenti commi sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.
13. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 3 kW, installati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, compresi nei comuni oggetto di fusione ai sensi del presente articolo, possono presentare al Gestore dei servizi energetici Spa (GSE) richiesta di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione.
14. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il GSE, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo riconosciuto in caso di adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.
15. Le richieste di cui al comma 13 sono presentate, per via telematica, al GSE che istruisce le istanze pervenute.
16. Il GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con la Cassa depositi e prestiti Spa, e utilizzando i propri flussi di cassa.
17. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal GSE relativi alle richieste presentate dai soggetti di cui al comma 13, assicura, con proprie delibere, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il riconoscimento dei costi che devono essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Il Gestore dei servizi energetici – GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, procede alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai citati soggetti di cui al comma 13.
18. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 devono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e seguenti del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15. 022. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Scotto, Nicchi, Kronbichler.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Disposizioni per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga).
1. A seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'intero Parco nazionale dei Monti Sibillini con i suoi 18 Comuni, tutti facenti parte del «cratere», e considerata la necessità di contribuire alla ricostruzione e alla rinascita del territorio nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di far fronte: ai fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio; alle attività volte ad osservare le norme comunitarie relativamente alle aree Natura 2000 che occupano una parte rilevante del Parco; alla ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici; al controllo di quelli ecologici e alla conservazione della biodiversità; ai pareri e ai nulla osta in materia urbanistica, alla verifica della fruibilità in sicurezza del territorio e della percorribilità dell'intera maglia sentieristica nonché in generale al rilancio dell'area protetta, l'Ente Parco è autorizzato ad assumere a tempo determinato per un quinquennio dieci unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 350.000,00 euro per anno ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.
2. In considerazione della maggiore complessità delle funzioni e del maggior carico di compiti che l'Ente Parco è tenuto a svolgere, la sua dotazione organica viene aumentata di cinque unità.
3. Considerata la gravità dei danni provocati dagli eventi sismici anche su una parte rilevante del territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e considerato il conseguente aumento dei compiti richiesti per contribuire alla ricostruzione e alla rinascita nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in particolare per il controllo, la messa in sicurezza e il rilancio della rete di finizione del Parco, l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è autorizzato ad assumere per un quinquennio a tempo determinato quattro unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.
4. Agli Enti Parco nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga, per l'esercizio finanziario 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Agli oneri pari a 127.000 euro per l'anno 2017 si provvede ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. All'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2017, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentita una spesa pari a 100.000 euro, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.
5. In considerazione della complessità dei problemi posti dagli eventi sismici, la cui soluzione esige un approccio scientifico e il coinvolgimento di esperti qualificati, le Università degli studi e gli enti di ricerca delle Regioni territorialmente interessate, con il coordinamento delle Università di Camerino e di Macerata, in raccordo con gli Enti Parco nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga nonché con i Sindaci dei Comuni dei due Parchi colpiti dal sisma, possono svolgere, anche mediante appositi laboratori realizzati sulla base di adeguati progetti e diffusi sul territorio, attività di ricerca finalizzata alla ricostruzione e alla rinascita e di formazione specifica destinata agli operatori del territorio. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite di 200.000 euro all'anno per un quinquennio, ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
*15. 020. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Kronbichler.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Disposizioni per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga).
1. A seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'intero Parco nazionale dei Monti Sibillini con i suoi 18 Comuni, tutti facenti parte del «cratere», e considerata la necessità di contribuire alla ricostruzione e alla rinascita del territorio nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di far fronte: ai fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio; alle attività volte ad osservare le norme comunitarie relativamente alle aree Natura 2000 che occupano una parte rilevante del Parco; alla ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici; al controllo di quelli ecologici e alla conservazione della biodiversità; ai pareri e ai nulla osta in materia urbanistica, alla verifica della fruibilità in sicurezza del territorio e della percorribilità dell'intera maglia sentieristica nonché in generale al rilancio dell'area protetta, l'Ente Parco è autorizzato ad assumere a tempo determinato per un quinquennio dieci unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 350.000,00 euro per anno ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.
2. In considerazione della maggiore complessità delle funzioni e del maggior carico di compiti che l'Ente Parco è tenuto a svolgere, la sua dotazione organica viene aumentata di cinque unità.
3. Considerata la gravità dei danni provocati dagli eventi sismici anche su una parte rilevante del territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e considerato il conseguente aumento dei compiti richiesti per contribuire alla ricostruzione e alla rinascita nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in particolare per il controllo, la messa in sicurezza e il rilancio della rete di finizione del Parco, l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è autorizzato ad assumere per un quinquennio a tempo determinato quattro unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.
4. Agli Enti Parco nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga, per l'esercizio finanziario 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Agli oneri pari a 127.000 euro per l'anno 2017 si provvede ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. All'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2017, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentita una spesa pari a 100.000 euro, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.
5. In considerazione della complessità dei problemi posti dagli eventi sismici, la cui soluzione esige un approccio scientifico e il coinvolgimento di esperti qualificati, le Università degli studi e gli enti di ricerca delle Regioni territorialmente interessate, con il coordinamento delle Università di Camerino e di Macerata, in raccordo con gli Enti Parco nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga nonché con i Sindaci dei Comuni dei due Parchi colpiti dal sisma, possono svolgere, anche mediante appositi laboratori realizzati sulla base di adeguati progetti e diffusi sul territorio, attività di ricerca finalizzata alla ricostruzione e alla rinascita e di formazione specifica destinata agli operatori del territorio. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite di 200.000 euro all'anno per un quinquennio, ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
*15. 025. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Istituzione della zona economica speciale nei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016).
1. A decorrere dall'anno 2017 è istituita, nel territorio dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, una ZES con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016.
2. I confini della ZES sono individuati nell'ambito della perimetrazione dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, con riferimento al territorio dei comuni che rientrano in tutto e in parte nelle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016. Le aziende presenti alla data del 24 agosto 2016 nel territorio così individuato mantengono i diritti di concessione di cui sono eventualmente in possesso al momento della istituzione della ZES.
3. Entro la ZES sono ammesse le aziende che svolgono attività legate alla promozione e sviluppo di cui all'articolo 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e in attuazione degli articoli 7, 12 e 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in conformità alla normativa italiana ed europea. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.
5. La gestione della ZES, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea attribuisce ad altre autorità, è affidata all'ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e all'ente parco nazionale dei Monti Sibillini, riuniti in consorzio per tale scopo, d'intesa con i comuni, cui spettano:
a) la realizzazione di un business plan;
b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES e la relativa attività di controllo e monitoraggio;
d) la definizione dei termini per la concessione o la valorizzazione di aree demaniali attraverso apposito accordo con l'Agenzia del demanio per nuove iniziative nei settori prima indicati;
e) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
f) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali, tra i quali mobilità sostenibile, connettività e banda larga, digitalizzazione della pubblica amministrazione del paesaggio e dei beni culturali, telecomunicazioni e sicurezza;
g) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori nazionali ed internazionali;
h) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;
i) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.
6. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025 possono fruire, nei limiti delle risorse stabilite, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dall'imposta sul reddito della società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 651/2014/UE, della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è altresì estesa ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del regolamento (CE) n. 651/2014 l'esenzione è estesa altresì ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.
7. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte e dell'IVA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e conseguentemente esportati attraverso la ZES.
8. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 6, lettere b), nella misura del 50 per cento, e d), nonché quelle di cui al comma 7.
9. Il godimento dei benefìci è soggetto alle seguenti condizioni:
a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;
b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito dei comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016;
c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio;
d) L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
10. Le agevolazioni previste sono applicate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2025.
11. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno dall'istituzione della ZES, sulla base dei seguenti indicatori predefiniti:
a) numero di imprese insediate;
b) occupazione creata;
c) volume d'affari;
d) entità a consuntivo dei benefici.
12. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 027. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Zone franche).
1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ricostituzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, le zone franche di cui all'articolo 1, commi 340 e seguenti ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come individuate ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate, all'interno di ciascuna Regione, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, le zone franche di cui al presente articolo, con la rispettiva perimetrazione.
3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
5. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 4.
6. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8, delle seguenti agevolazioni: a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.
7. Le esenzioni di cui al comma 6 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.
8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
9. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.
10. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
11. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
12. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni.
*15. 01. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Zaccagnini, Kronbichler.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Zone franche).
1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ricostituzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, le zone franche di cui all'articolo 1, commi 340 e seguenti ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come individuate ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate, all'interno di ciascuna Regione, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, le zone franche di cui al presente articolo, con la rispettiva perimetrazione.
3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
> 4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
5. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 4.
6. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8, delle seguenti agevolazioni: a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.
7. Le esenzioni di cui al comma 6 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.
8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
9. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.
10. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
11. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
12. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni.
*15. 0101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).
1. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive nelle regioni coinvolte dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei comuni dell'allegato 1, 2 e 2-bis di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono istituite per un periodo di 5 anni zone franche urbane.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361 /CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;
c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;
d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.
4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 1o luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
6. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
**15. 012. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).
1. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive nelle regioni coinvolte dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei comuni dell'allegato 1, 2 e 2-bis di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono istituite per un periodo di 5 anni zone franche urbane.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361 /CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;
c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;
d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.
4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 1o luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
6. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
**15. 015. Ciprini, Gallinella, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Massimiliano Bernini, Crippa, Castelli.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Zona franca).
1. Nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016, è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i territori comunali interessati dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017, dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
c) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8;
d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo.
4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.
5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.
6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i cinque anni successivi.
7. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
9. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.
15. 0200. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Zona franca).
1. Nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alle imprese localizzate all'interno del perimetro della zona franca che comprende tutti i territori dei comuni di cui agli elenchi 1 e 2, e 2-bis del decreto-legge 189 del 2016, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i cinque anni successivi, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.
15. 0210. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Istituzione di una zona franca nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire da agosto 2016).
1. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici iniziati ad agosto 2016, ricompresi nei comuni interessati dagli eventi sismici, è istituita una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I lavoratori autonomi e le micro imprese localizzate, o in via di localizzazione, nei suddetti comuni, possono beneficiare, nei limiti complessivi di 150 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui all'alinea fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui all'alinea nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui all'alinea, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla medesima alinea per l'esercizio dell'attività economica.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per i due periodi d'imposta successivi.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
4. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.
5. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
15. 02. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Zaccagnini, Kronbichler.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).
1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, le zone franche di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come individuate ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, le zone franche di cui al presente articolo, con la rispettiva perimetrazione.
3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei seguenti requisiti:
a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;
c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;
d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. Le agevolazioni, concesse nel rispetto della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, riguardano:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.
6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.
7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
15. 016. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.
Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:
Art. 15.1.
1. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i comuni individuati con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 229 del 2016.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese anche ai Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli individuati ai sensi dell'articolo 1.
3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2016 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;
c) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2015;
d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo.
5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.
6. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 3 e dei limiti fissati dal comma 4, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.
7. Le esenzioni di cui al comma 6 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.
8. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
15. 0250. Baldelli, Fabrizio Di Stefano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).
1. Al fine rilanciare il sistema produttivo dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei medesimi comuni sono istituite zone franche urbane ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Fondo istituito dal comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
15. 028. Taglialatela, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Totaro.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Ulteriori interventi a favore delle attività economiche).
1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis.
(Istituzione di Zone franche urbane).
1. Nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, le zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, nonché nel rispetto delle risorse finanziarie di cui al comma 6, le zone franche urbane di cui al comma 1.
3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale nelle zone individuate con il decreto di cui al comma 2 e in possesso dei seguenti requisiti:
a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca urbana.
4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
5. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per il periodo di imposta successivo, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al comma 4, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;
c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.
6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».
*15. 0401. Fabrizio Di Stefano, Polverini.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Ulteriori interventi a favore delle attività economiche).
1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:
Art. 25-bis.
(Istituzione di Zone franche urbane).
1. Nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, le zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, nonché nel rispetto delle risorse finanziarie di cui al comma 6, le zone franche urbane di cui al comma 1.
3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale nelle zone individuate con il decreto di cui al comma 2 e in possesso dei seguenti requisiti:
a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca urbana.
4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
5. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per il periodo di imposta successivo, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al comma 4, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;
c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.
6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
*15. 0402. Colletti, Vacca, Del Grosso.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Istituzione di Zone Franche Urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici).
1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ripresa delle attività produttive e la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono istituite per gli anni 2017, 2018 e 2019, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, le zone franche di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione delle zone franche è effettuata dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, sentiti i Vice Commissari, nell'ambito delle proprie competenze in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:
a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 6, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2017;
c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;
d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
4. I soggetti individuati ai sensi del comma 2 possono beneficiare, nei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 5, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
15. 042. Carrescia.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Fondo per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito Fondo destinato agli interventi per la riparazione, ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
2. I criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dagli importi rivenienti dall'aumento al 12 per cento dell'aliquota di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
15. 029. Taglialatela, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Totaro.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Fondo per il sostegno ai marchi di eccellenza delle zone colpite da eventi sismici).
1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, anche infrastrutturali, e la produzione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di centottanta milioni di euro per l'anno 2017.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
15. 030. Taglialatela, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Totaro.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Contributo in conto capitale in proporzione alla perdita di fatturato).
1. All'articolo 20, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della perdita di fatturato. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nei succitati allegati 1 e 2, il contributo può essere esteso anche alle attività, ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma rilevanti perdite di fatturato. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
2-ter. Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo.».
*15. 014. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Contributo in conto capitale in proporzione alla perdita di fatturato).
1. All'articolo 20, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della perdita di fatturato. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nei succitati allegati 1 e 2, il contributo può essere esteso anche alle attività, ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma rilevanti perdite di fatturato. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
2-ter. Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo.»
*15. 021. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Contributo in conto capitale in proporzione alla perdita di fatturato).
1. All'articolo 20, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della perdita di fatturato. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nei succitati allegati 1 e 2, il contributo può essere esteso anche alle attività, ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma rilevanti perdite di fatturato. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
2-ter. Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo.»
*15. 0100. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Sostegno alle imprese localizzate in zone ad alta sismicità per incrementare i livelli di copertura assicurativa).
1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis – Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi sismici, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche di tipo 1 o di tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando i parametri di rischio relativi alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura del maggior onere sostenuto. A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione dell'impresa nel territorio dei comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto-legge. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
2-ter. Una quota pari a complessivi 5 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo.».
15. 017. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici e meteorologici del 2017).
1. All'articolo 20 del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Sempre al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici e calamitosi di cui all'articolo 1, le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per la copertura dei danni da lucro cessante per le attività economiche con sede nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e per quelle con sede diversa ma che dimostrino il nesso di causalità».
15. 013. Fabrizio Di Stefano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
1. Al fine di garantire la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, agli stessi è destinato il venti per cento delle risorse stanziate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
15. 031. Taglialatela, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Totaro.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
« c-bis) al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, subiti dalle unità immobiliari a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti.».
15. 018. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.
ART. 15-bis.
(Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici).
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle istanze di cui al primo periodo relative a progetti di sviluppo nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è riservata una quota non inferiore a 50 milioni di euro delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento dei contratti di sviluppo.
15-bis. 100. Melilli.
Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:
Art. 15-ter.
(Sviluppo di Start-up innovative nei territori colpiti dagli eventi sismici).
1. Una quota pari a 5 milioni di euro delle risorse destinate all'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, è riservata al sostegno alla nascita e allo sviluppo, nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di imprese start-up innovative, come definite al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese.
2. Sono ammessi al finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo i piani di impresa caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo e/o mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale e/o finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, che prevedono un importo complessivo di spese e/o costi ammissibili non superiore a euro 1.500.000 e non inferiore a euro 100.000. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti gli specifici criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, ferma restando l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014.
15-bis. 0100. Melilli.
ART. 17-bis.
(Sospensione di termini in materia di sanità).
Al comma 1, sostituire le parole: e ai comuni del cratere sismico di cui agli allegati 1 e 2 con le seguenti: nonché alle province aventi un comune all'interno degli allegati 1, 2 e 2-bis.
17-bis. 100. Colletti, Vacca, Del Grosso.
Al comma 1, sostituire le parole: del cratere sismico di cui agli allegati 1 e 2 con le seguenti: di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis.
17-bis. 102. (versione corretta) Mariani.
Al comma 1, sostituire le parole: allegati 1 e 2 con le seguenti: allegati 1, 2 e 2-bis.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da:, a condizione che intervenga fino alla fine del comma.
17-bis. 101. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.
ART. 18.
(Ulteriori disposizioni in materia di personale).
Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: della durata massima di due anni aggiungere le seguenti: non prorogabili e non rinnovabili.
18. 25. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Gianluca Pini.
Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico aggiungere le seguenti: e multidisciplinare come gli emergency manager.
Conseguentemente, al comma 5, lettera c):
capoverso 3-bis, dopo le parole: di natura tecnico-amministrativa aggiungere le seguenti: e gestionale multidisciplinare;
capoverso 3-ter, sostituire le parole: anche universitaria di tipo con le seguenti: nell’emergency management anche universitaria di tipo gestionale,
18. 100. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.
Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli uffici speciali per la ricostruzione assicurano controlli sistematici delle prestazioni antisismiche ed energetiche del costruito.
*18. 33. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli uffici speciali per la ricostruzione assicurano controlli sistematici delle prestazioni antisismiche ed energetiche del costruito.
*18. 34. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.
Al comma 1, lettera a), numero 3-bis), dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti:, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste,
18. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
Al comma 1, lettera b-bis), sopprimere il capoverso 1-quater.
18. 101. Carrescia.
Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
b-ter) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; i predetti uffici possono, altresì, utilizzare segretari comunali in disponibilità che ne facciano richiesta. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno».
*18. 35. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.
Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
b-ter) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; i predetti uffici possono, altresì, utilizzare segretari comunali in disponibilità che ne facciano richiesta. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno».
*18. 102. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 4, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
a-ter) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «comprovata esperienza» sono aggiunte le seguenti: «in geologia, individuando prioritariamente in questo ambito un rappresentante della sezione di geologia, scuola di scienze e tecnologie dell'Università di Camerino,».
18. 38. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.
Al comma 4, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
c-ter) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9.1. Fino al 31 dicembre 2017, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, concede ulteriori proroghe al periodo di dispensa.».
*18. 36. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 4, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
c-ter) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9.1. Fino al 31 dicembre 2017, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, concede ulteriori proroghe al periodo di dispensa.».
*18. 103. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.
Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: o amministrativo-contabile, fino a aggiungere le seguenti:, almeno per il 70 per cento, o amministrativo-contabile, nel limite del 30 per cento, per un totale fino a complessive.
18. 105. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.
Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle proprie graduatorie o a quelle di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Per le finalità di cui al primo periodo, il comune pubblica all'albo pretorio, sul suo sito informatico e sul sito informatico della provincia e della regione di appartenenza, un avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione dei profili professionali da assumere. L'avviso pubblico per manifestazione di interesse specifica i criteri per l'assunzione in caso di presentazione di più candidature per il medesimo profilo professionale. Qualora non vi sia alcuna candidatura per il profilo professionale richiesto, il comune può procedere all'assunzione, previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono fatte salve le assunzioni effettuate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
18. 68. Melilli.
Al comma 5, lettera c), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: anche con i professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34.
18. 39. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 5, lettera c), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: esperti iscritti agli ordini con le seguenti: professionisti iscritti agli ordini.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche con le seguenti: nell'ambito dell'edilizia, della geologia o delle opere pubbliche.
18. 40. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 5, lettera c), capoverso 3-quinquies, dopo le parole: il numero aggiungere la seguente: complessivo.
18. 26. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Gianluca Pini.
Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.
*18. 41. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.
Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.
*18. 106. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, dopo le parole: è riservata alle Province aggiungere le seguenti: anche per lo svolgimento di attività di centrale unica di committenza a favore dei Comuni che non dispongono della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento ed esecuzione di servizi, lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale,
18. 66. Melilli.
Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, dopo le parole: per le assunzioni aggiungere le seguenti: , previa verifica della possibilità di rientro del personale già trasferito ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56,
18. 27. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.
Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
«3-sexies.1. I sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 hanno facoltà di nominare segretari comunali appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato. Il servizio prestato in taluno dei suddetti Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, ai fini del trattamento economico e giuridico, è considerato come servizio prestato in comune di classe immediatamente superiore, in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e alle disposizioni dell'articolo 31 del CCNL segretari comunali. I maggiori oneri derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente, dalla stipula di nuove convenzioni del servizio di segreteria comunale che prevedano un numero di Comuni inferiore rispetto alle precedente convenzione, ovvero dalla nomina di un segretario in servizio esclusivo in seguito agli eventi sismici che hanno colpito il territorio e i maggiori oneri a carico dei Comuni precedentemente convenzionati, in seguito alla sospensione dell'efficacia delle convenzione o al recesso fino alla naturale scadenza sono a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 300 mila. Le spese derivanti dall'applicazione della presente disposizione non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Per i segretari comunali in disponibilità in servizio nei Comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2, impiegati in qualità di reggenti o supplenti anche a scavalco, non è dovuto alcun rimborso al Ministero dell'interno. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.»
18. 37. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Kronbichler.
Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
«3-sexies.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»
*18. 42. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.
Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
«3-sexies.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»
*18. 44. Fabrizio Di Stefano, Polverini.
Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
«3-sexies.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.».
*18. 107. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies aggiungere il seguente:
3-sexies.1. Al fine di consentire una migliore razionalizzazione delle risorse a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, il personale non dirigenziale del ruolo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è immesso nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 gennaio 2015, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica. Per le medesime finalità il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia appartenente al ruolo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è immesso nel ruolo dirigenziale di cui all'articolo 9-bis, comma 1, della medesima disposizione normativa la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente ai posti di funzione dirigenziale di cui alla tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2014. Sono contestualmente abrogati i ruoli speciali tecnico-amministrativi di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.”
18. 47. Fabrizio Di Stefano, Polverini.
Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
3-sexies.1. Il personale di ruolo, dirigenziale e non dirigenziale, in servizio presso il Dipartimento della Protezione civile, transita nei ruoli, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. È contestualmente abrogato il ruolo speciale della Protezione civile istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. È altresì abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
18. 49. Fabrizio Di Stefano, Polverini.
Al comma 5, lettera e), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
3-sexies.1. Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici, della qualità dei servizi e della qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, con le modalità dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è attivata la ricomposizione dei processi lavorativi per il riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi.”
18. 48. Fabrizio Di Stefano, Polverini.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun anno del triennio 2016-2018»;
b) le parole «e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro» sono soppresse.
5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 0,5 milioni di euro per il 2017 e a 2,5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 58. Tancredi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di affrontare la situazione emergenziale e consentire assunzioni a tempo indeterminato di personale infungibile per l'assolvimento delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente alle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Rieti, Teramo, Terni, interessate dagli eventi sismici a far data dall'agosto 2016, non si applica la riduzione del 50 per cento del personale, previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nei limiti di 20 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
18. 43. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Kronbichler.
Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 18. 0500
All'articolo aggiuntivo 18. 0500, comma 1, sopprimere le parole: connesse al progetto «Casa Italia», anche.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine del comma con le seguenti: il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di 2.512.000 a decorrere dall'anno 2018.
sopprimere il comma 2;
al comma 3, sopprimere il primo periodo.
0. 18. 0500. 2. De Rosa, Daga, Massimiliano Bernini, Castelli, Busto, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Crippa, Caso, Cecconi.
All'articolo aggiuntivo 18. 0500, comma 1, dopo le parole: degli edifici aggiungere le seguenti: ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in capo al Dipartimento della Protezione civile.
0. 18. 0500. 1. Mariani, Cinzia Maria Fontana.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1 – (Realizzazione del progetto «Casa Italia»).- 1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia», anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree del Centro Italia nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Per garantire l'immediata operatività del suddetto dipartimento, ferma restando la dotazione organica del personale di ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del personale di prestito previsti per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non generale. È lasciata facoltà alla Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere, in aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli di venti unità di personale non dirigenziale e di quattro unità di personale dirigenziale di livello non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del quale può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a 2.512.000 euro per l'anno 2018, mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (FISPE);
b) quanto a 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 0500. Governo.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).
1. Le risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 sono prioritariamente utilizzate a copertura delle spese per interventi di ripristino della viabilità sostenute dalle Province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
*18. 039. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).
1. Le risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 sono prioritariamente utilizzate a copertura delle spese per interventi di ripristino della viabilità sostenute dalle Province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
*18. 0100. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).
1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016.
**18. 037. Fabrizio Di Stefano, Polverini.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).
1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016.
**18. 040. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).
1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016.
**18. 0101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).
1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «comuni di cui all'allegato 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché le province in cui essi ricadono»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»;
c) al comma 3, dopo le parole: «per i comuni di cui all'allegato 2» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle province in cui questi ricadono»;
d) al comma 4, dopo le parole: «è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo» sono aggiunte le seguenti: «e delle province».
*18. 035. Fabrizio Di Stefano.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).
1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «comuni di cui all'allegato 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché le province in cui essi ricadono»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»;
c) al comma 3, dopo le parole: «per i comuni di cui all'allegato 2» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle province in cui questi ricadono»;
d) al comma 4, dopo le parole: «è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo» sono aggiunte le seguenti: «e delle province».
*18. 041. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).
1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «comuni di cui all'allegato 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché le province in cui essi ricadono»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»;
c) al comma 3, dopo le parole: «per i comuni di cui all'allegato 2» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle province in cui questi ricadono»;
d) al comma 4, dopo le parole: «è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo» sono aggiunte le seguenti: «e delle province».
*18. 0102. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1.
(Eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato la regione Abruzzo).
1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 che hanno interessato la Regione Abruzzo, il Presidente della Regione è nominato Commissario delegato.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei comuni e delle provincie interessate dagli eventi meteorologici in argomento, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:
a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.
5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.
7. Agli oneri derivanti alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nelle more dell'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie nel quadro del fabbisogno da quantificare con il piano degli interventi di cui al comma 3.
8. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
9. La Regione è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 8 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
10. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni.
11. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati con apposito provvedimento del Commissario delegato, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 giugno 2017, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.
13. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
18. 028. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1.
1. Ai Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade di gennaio 2017, che abbiano riportato danni a strutture o edifici, sia pubblici che privati, in seguito a movimenti franosi di roccia, terra o detriti connessi con o conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o all'esecuzione di opere pubbliche.
2. A tal fine il sindaco predispone un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:
a) gli interventi realizzati nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle persone evacuate a seguito del rischio frana;
b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi franosi;
c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
3. Il piano deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.
4. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
5. I contributi sono erogati ai Comuni previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento franoso in argomento ed il danno subito.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 20 milioni di euro mediante, corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nelle more della quantificazione delle risorse necessarie nel quadro del fabbisogno da quantificare con il piano degli interventi di cui al comma 3.
18. 029. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1.
(Accresciute esigenze del sisma 2009 a seguito dell'attuale crisi sismica).
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara», sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
2. Al fine di accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati nella Regione Abruzzo, gli uffici speciali per la ricostruzione istruiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza, applicando per gli appalti di lavori, servizi e forniture, le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica conseguente al sisma del 6 aprile 2009, gli uffici speciali per la ricostruzione istruiti ai sensi dell'articolo 61-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi, esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza.
4. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3779/2009 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3790/2009 e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge 77/09 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3820/2009, così come modificato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.
5. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti ai sensi del citato decreto n. 83 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b), e c) dell'articolo 50 del citato decreto n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, e successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.
7. All'articolo 7 del decreto-legge n. 43 del 2013, il comma 6-septies è sostituito dal seguente:
«6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL».
8. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 39.
10. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 39 del 2009, dopo le parole: «alloggio equivalente» sono aggiunte le seguenti: «. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.»
11. All'articolo 67-quater del decreto-legge n. 83 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.»
12. Cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori:
a) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali;
b) i requisiti e le capacità di cui alla precedente lettera a) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;
c) ai fini di cui alle lettere precedenti, trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;
d) sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste alla lettera a). In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma 4 articolo 11 della legge n. 125 del 2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.
18. 027. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1.
(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009 a seguito degli eventi sismici a far data dall'agosto 2017).
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara», sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3779/2009 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3790/2009 e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge 77/09 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3820/2009, così come modificato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.
3. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti ai sensi del citato decreto n. 83 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b), e c) dell'articolo 50 del citato decreto n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, e successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.
5. All'articolo 7 del decreto-legge n. 43 del 2013, il comma 6-septies è sostituito dal seguente:
«6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL».
6. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 39.
8. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 39 del 2009, dopo le parole: «alloggio equivalente» sono aggiunte le seguenti: «. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.»9. All'articolo 67-quater del decreto-legge n. 83 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.»
10. Riguardo alle cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori, valgono le disposizioni di cui ai successivi commi.
11. Nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali.
12. I requisiti e le capacità di cui al comma 11 devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione.
13. Ai fini di cui ai commi 11 e 12 trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla parte seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84, e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi.
14. Sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste nel comma 110. In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma quarto dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.
18. 038. Melilla, Pellegrino, Zaratti, Kronbichler.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1.
(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009 a seguito della crisi sismica).
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara», sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3779/2009 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3790/2009 e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge 77/09 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3820/2009, così come modificato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.
3. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti ai sensi del citato decreto n. 83 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b), e c) dell'articolo 50 del citato decreto n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, e successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.
5. All'articolo 7 del decreto-legge n. 43 del 2013, il comma 6-septies è sostituito dal seguente:
«6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL».
6. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 39.
8. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 39 del 2009, dopo le parole: «alloggio equivalente» sono aggiunte le seguenti: «. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.»
9. All'articolo 67-quater del decreto-legge n. 83 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.».
10. Nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali.
11. I requisiti e le capacità di cui al comma 10 devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione.
12. Ai fini di cui ai commi 10 e 11 trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla parte seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi.
13. Sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste nel comma 10. In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma quarto dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.
18. 0110. Taglialatela, Rampelli.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1.
(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009 a seguito della crisi sismica 2017).
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara», sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3779/2009 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3790/2009 e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge 77/09 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3820/2009, così come modificato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.
3. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti ai sensi del citato decreto n. 83 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b), e c) dell'articolo 50 del citato decreto n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, e successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.
5. All'articolo 7 del decreto-legge n. 43 del 2013, il comma 6-septies è sostituito dal seguente:
«6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL».
6. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 39.
8. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 39 del 2009, dopo le parole: «alloggio equivalente» sono aggiunte le seguenti: «. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.»
9. All'articolo 67-quater del decreto-legge n. 83 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.»
18. 090. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1.
(Cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori).
1. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma 4 articolo 11 della legge 125/2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori, qualora non rispettino le seguenti condizioni:
a) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali;
b) i requisiti e le capacità di cui alla lettera a) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b), trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;
d) sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste dalla lettera a).
18. 091. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1.
1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: «reti di pubblici servizi» sono aggiunte le parole: «, con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi, al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionali alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate.»
18. 031. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1.
(Fondo speciale in favore dei Comuni).
1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. È istituito un Fondo speciale in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a copertura del minor gettito da entrate tributarie determinato per effetto degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a far data dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
6-ter. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione, fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione è ripartita annualmente tra i Comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.».
2. All'articolo 52, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016:
lettera e) le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016»;
lettera l) le parole: «quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019».
18. 036. Fabrizio Di Stefano.
ART. 18-bis.
(Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017).
Al comma 1, dopo le parole: economiche e produttive aggiungere le seguenti: , nonché alle attività agricole e agroindustriali.
18-bis. 1. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.
Al comma 1, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma con le seguenti: nonché alle altre situazioni di emergenza conseguenti ad eventi atmosferici verificatesi sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2017, si provvede, sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni elaborate ai sensi della richiamata lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e trasmesse al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto previsto dai commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con le modalità ed entro i limiti delle disponibilità ivi indicate.
18-bis. 100. (versione corretta) Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Minardo, Garofalo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, il limite di spesa annuo di cui al comma 424 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 è incrementato di 50 milioni annui a decorrere dal 2017. Ai fini dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo, il credito d'imposta in capo al beneficiario del finanziamento è fruibile in compensazione o cedibile a terzi. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società Soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede all'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi, al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
18-bis. 2. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La sospensione degli adempimenti a carico dei comuni, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, si applica altresì ai comuni interessati dagli eccezionali fenomeni della seconda decade del gennaio 2017, come individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2016, n. 24, non ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del citato decreto n. 189 del 2016, come modificati dall'articolo 18-decies del presente decreto. Ai maggiori oneri si provvede con le modalità previste dall'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 a valere sulle risorse individuate dall'articolo 52 del medesimo decreto.
18-bis. 103. Tancredi, Ginoble, Sottanelli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14, in materia di ripristino degli edifici pubblici, e 14-bis, in materia di interventi sui presidi ospedalieri, del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché dell'articolo 5 del presente decreto, in materia di messa in sicurezza e ripristino del edifici scolastici, si applicano anche ai corrispondenti edifici nei comuni interessati dagli eccezionali fenomeni della seconda decade del gennaio 2017, come individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2016, n. 24, non ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del citato decreto n. 189 del 2016, come modificati dall'articolo 18-decies del presente decreto, a condizione che sia dimostrato con apposita perizia il nesso causale tra gli eventi atmosferici e il danno.
18-bis. 102. Tancredi, Ginoble, Sottanelli.
ART. 18-ter.
(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18-ter. – (Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia). – 1. Alle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nei territori dei Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, di cui agli allegati 1, 2 e 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per le piccole imprese e del 10 per cento per le medie imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18-ter. 101. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli.
Al comma 1, dopo le parole: piccole imprese aggiungere le seguenti: e i liberi professionisti con partita IVA.
18-ter. 100. Colletti, Vacca, Del Grosso.
ART. 18-quater.
(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016).
Dopo l'articolo 18-quater aggiungere il seguente:
Art. 18-quater.1. – (Modifica all'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016). – 1. All'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammissibili a contributo ridotto gli edifici di cui al periodo precedente in possesso di rendita catastale e soggetti al pagamento delle imposte locali».
18-quater. 0100. Rampelli, Taglialatela, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Totaro.
ART. 18-octies.
(Modifica all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016).
Al comma 1, premettere il seguente:
1. All'articolo 13 del decreto-legge n.189 del 2016 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per gli immobili ricadenti all'interno del cratere relativo al sisma del 2009, facenti parte di aggregati già costituiti e/o già danneggiati, che hanno subito un aggravamento dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche per quegli immobili per i quali siano stati concessi contributi e per i quali lavori non siano conclusi, sono definite le seguenti modalità:
a) le schede Aedes sono redatte dai tecnici incaricati con apposita perizia asseverata;
b) le istanze finalizzate ad ottenere i contributi per gli interventi di ricostruzione o recupero, riparazione e rafforzamento degli immobili privati distrutti o danneggiati sono presentate, istruite, e definite secondo le modalità e le condizioni previste applicando le norme, le ordinanze, relative al sisma del 2009.
2. Per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non facenti parte di aggregati edilizi già costituiti nel 2009 e autonomi, le istanze finalizzate ad ottenere i contributi per gli interventi di ricostruzione o recupero, riparazione e rafforzamento degli immobili privati distrutti o danneggiati sono effettuati applicando le presenti norme relative al sisma 2016.»
18-octies. 100. Rampelli, Taglialatela, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Totaro.
Al comma 1, sostituire la parola: Umbria con la seguente: Abruzzo.
18-octies. 1. Fabrizio Di Stefano.
ART. 18-novies.
(Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016).
Al comma 1, sostituire le parole da: nei territori ricompresi negli elenchi fino a: gli eventi sismici di cui al presente decreto con le seguenti: nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in connessione con gli eventi sismici che hanno avuto luogo a partire da agosto 2016 o conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Ai fini dell'adozione di quanto previsto al comma 1, i Comuni interessati devono attestare la sussistenza del nesso di causalità tra le cause dell'evento franoso ed il danno subito.
18-novies. 1. Fabrizio Di Stefano.
ART. 18-decies.
(Introduzione dell'allegato 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016).
Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
«10) Basciano (TE);
11) Penna Sant'Andrea (TE);
Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017. Le predette misure si applicano al periodo dal 1o gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017.
2-quater. All'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS territorialmente competenti.”.
2-quinquies. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, come modificato dal presente decreto, si applicano anche ai Comuni colpiti dal sisma e di cui all'Allegato 2-bis.
18-decies. 106. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
«10) Frazione di Arischia del Comune de L'Aquila (AQ);
11) Catignano (PE);
12) Civitella Casanova (PE);
13) Penne (PE);
14) Basciano (TE);
15) Penna Sant'Andrea (TE);
Regione Marche:
Spinetoli (AP)».
18-decies. 100. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.
Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
«10) Catignano (PE);
11) Civitella Casanova (PE);
12) Penne (PE);
13) Arsita (TE);
14) Basciano (TE);
15) Penna Sant'Andrea (TE)»
18-decies. 101. Colletti, Vacca, Del Grosso.
Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
«10) Montebello di Bertona (PE);
11) Penne (PE);
12) Basciano (TE);
13) Cellino Attanasio (TE);
14) Cermignano (TE);
15) Penna Sant'Andrea (TE)»
18-decies. 102. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.
Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
«10) Catignano (PE);
11) Civitella Casanova (PE);
12) Penne (PE);
13) Basciano (TE);
14) Penna Sant'Andrea (TE)»
18-decies. 1. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
10) Penne (PE);
11) Basciano (TE);
12) Penna Sant'Andrea (TE)”
18-decies. 103. Tancredi.
Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
«10) Basciano (TE);
11) Penna Sant'Andrea (TE)»
18-decies. 5. Sottanelli, Ginoble.
Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
«10) Frazione di Arischia del Comune de L'Aquila (AQ)»
18-decies. 15. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.
Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
«10) Catignano (PE)»
18-decies. 19. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
«10) Civitella Casanova (PE)»
18-decies. 20. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
«10) Penne (PE)»
*18-decies. 10. Colletti, Vacca, Del Grosso.
Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
«10) Penne (PE)»
*18-decies. 11. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
«10) Penne (PE)»
*18-decies. 13. Castricone, Tancredi, Amato.
Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
«10) Penne (PE)»
*18-decies. 104. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.
Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
«10) Basciano (TE)»
**18-decies. 16. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
«10) Basciano (TE)»
**18-decies. 105. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.
Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
«10) Penna Sant'Andrea (TE)»
*18-decies. 8. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.
Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
«10) Penna Sant'Andrea (TE)»
*18-decies. 9. Fabrizio Di Stefano.
ART. 19.
(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile).
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: 40 per cento aggiungere le seguenti: con preferenza delle professionalità che hanno maturato non meno di 20 anni di esperienza nel sistema nazionale della protezione civile e nell’emergency management.
19. 100. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate prioritariamente attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei, prorogate dall'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
19. 101. Fassina, Pellegrino, Fratoianni, Gregori.
Al comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole oltre che disponibili.
19. 102. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
Dopo il 2-quater aggiungere i seguenti:
2-quinquies. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture o anche mediante l'accesso nelle predette strutture di personale già qualificato mediante trasferimento e comando da altre Amministrazione.
2-sexies. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo stabiliranno le modalità valutative anche speciali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato per coloro che risultano in servizio a tempo determinato o contratto di collaborazione coordinata e continuativa, all'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del settore di protezione civile, in deroga all'applicabilità del limite delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore e Ente di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure ed i requisiti di partecipazione.
2-septies. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies, sono a carico dei bilanci regionali delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
19. 2. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. Al fine di rafforzare l'attività di ascolto e risposta multicanale assicurata dal Dipartimento per la Protezione Civile sia in ordinario e sia in emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, di 10 unità di personale, individuate tra le figure che hanno maturato esperienza almeno triennale per il coordinamento e la gestione di front e back office del «Contact Center della Protezione civile» attivato dal 2011 presso il Dipartimento della Protezione Civile, la cui carta dei servizi è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile. Le unità di personale di cui al presente comma possono essere assegnate agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.
19. 105. Melilli.
Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, è autorizzata – previo accordo tra le parti sociali nell'ambito del comparto di contrattazione del pubblico impiego sancito tra Aran e organizzazioni sindacali il 5 aprile 2016 – a definire uno o più profili professionali specifici per figure di protezione civile, ispirati ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale, definibile con articolazioni tipologiche.
19. 4. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. Per assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a istituire – previo accordo tra le parti sociali – uno specifico protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare all'atto della dichiarazione di emergenza e per la sola durata dello stesso; in questo ambito vanno previste anche apposite procedure che tengano conto della necessità di garantire la rapida riattivazione e, per quando possibile, la continuità della produzione in caso di evento calamitoso, agli operatori dei settori produttivi presenti sul territorio.
19. 3. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e dei servizi da impegnare nelle attività emergenziali e delle qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, viene attivata la ricomposizione dei processi lavorativi per il riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi per i profili della medesima tipologia articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi con le modalità dell'articolo 31 della legge del 4 novembre 2010, n. 183.
*19. 103. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e dei servizi da impegnare nelle attività emergenziali e delle qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, viene attivata la ricomposizione dei processi lavorativi per il riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi per i profili della medesima tipologia articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi con le modalità dell'articolo 31 della legge del 4 novembre 2010, n. 183.
*19. 104. Giulietti.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20.1.
(Monitoraggio e cartografia geologica e geo-tematica delle aree del cratere sismico).
1. Al fine di effettuare la cartografia geologica e geotematica delle aree del cratere sismico, il monitoraggio sismico, geologico e geomorfologico delle aree rilevanti per il monitoraggio della sequenza sismica caratterizzata dai picchi di attività a partire dal 25 agosto 2016, per il completamento delle attività svolte nell'ambito del progetto Carg (cartografia geologica e geotematica), sono destinati 20 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019.
2. La ripartizione dello stanziamento ai soggetti beneficiari, identificati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che assicura l'adempimento delle attività di cui al comma 1, è demandato ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In particolare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi della Conferenza degli Enti Pubblici di Ricerca (COPER), individua il soggetto che gestisce le attività di rilievo nazionale connesse alla realizzazione e alla pubblicazione ufficiale della cartografia geologica di cui al comma 1, assicurando lo sviluppo di strumenti di analisi in materia di geologia, geomorfologia e geofisica.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232.
20. 0100. Dallai, Mariani, Ghizzoni.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20.1.
(Misure urgenti per la funzionalità del Servizio Nazionale della protezione civile).
1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare, nei suoi contenuti essenziali, la piena operatività delle attività del servizio nazionale della protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per dare seguito alla legge n. 146 del 1990 che attribuisce alla protezione civile il carattere di essenzialità, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione uno o più provvedimenti con cui sono individuati i livelli essenziali di servizio e assistenza alle popolazioni e delle prestazioni concernenti il diritto alla tutela dai danni di cui all'articolo 1 della legge n. 225 del 1992 nonché gli standard di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, e le modalità ed i tempi per l'assunzione di tali standard presso tutte le componenti il Servizio nazionale di protezione civile.
2. La predisposizione dei relativi decreti è curata da un'apposita commissione, all'uopo istituita, all'interno del Comitato paritetico di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001, opportunamente integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa di cui all'articolo 11 della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni. Con le medesime modalità sono definite anche le metodologie e le regole tecnico-economiche in materia di Protezione civile.
*20. 06. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità del Servizio Nazionale della protezione civile).
1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare, nei suoi contenuti essenziali, la piena operatività delle attività del servizio nazionale della protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per dare seguito alla legge n. 146 del 1990 che attribuisce alla protezione civile il carattere di essenzialità, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione uno o più provvedimenti con cui sono individuati i livelli essenziali di servizio e assistenza alle popolazioni e delle prestazioni concernenti il diritto alla tutela dai danni di cui all'articolo 1 della legge n. 225 del 1992 nonché gli standard di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, e le modalità ed i tempi per l'assunzione di tali standard presso tutte le componenti il Servizio nazionale di protezione civile.
2. La predisposizione dei relativi decreti è curata da un'apposita commissione, all'uopo istituita, all'interno del Comitato paritetico di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001, opportunamente integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa di cui all'articolo 11 della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni. Con le medesime modalità sono definite anche le metodologie e le regole tecnico-economiche in materia di Protezione civile.
*20. 0101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20.1.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile).
1. In considerazione della necessità di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata ad istituire – previo accordo tra le parti sociali nell'ambito del comparto di contrattazione del pubblico impiego sancito tra Aran e organizzazioni sindacali il 5 aprile 2016 – uno specifico protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare all'atto della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri e per la sola durata dello stesso.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, è altresì autorizzata a definire uno o più profili professionali specifici per figure di protezione civile, ispirati ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale, definibile con articolazioni tipologiche.
3. Per assicurare la direzione e il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso, al fine di procedere alla realizzazione della Pianificazione Speditiva di protezione civile secondo il principio di sussidiarietà, con appositi provvedimenti da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vengono istituiti e regolamentati i Comitati operativi di pianificazione speditiva a livello nazionale e territoriale, costituiti da un rappresentante di tutte le componenti e strutture operative di cui all'articolo 6 e 11 della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
**20. 07. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20.1.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile).
1. In considerazione della necessità di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalle legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata ad istituire – previo accordo tra le parti sociali nell'ambito del comparto di contrattazione del pubblico impiego sancito tra Aran e organizzazioni sindacali il 5 aprile 2016 – uno specifico protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare all'atto della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri e per la sola durata dello stesso.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è altresì autorizzata a definire uno o più profili professionali specifici per figure di protezione civile, ispirati ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale, definibile con articolazioni tipologiche.
3. Per assicurare la direzione e il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso, principio di sussidiarietà, con appositi provvedimenti da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vengono istituiti e regolamentati i Comitati Operativi di Pianificazione Speditiva a livello nazionale e territoriale, costituiti da un rappresentante di tutte le componenti e strutture operative di cui agli articoli 6 e 11 della legge 225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
**20. 0102. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20.1.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile).
1. Per assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è autorizzata a standardizzare, con appositi provvedimenti, su base nazionale, i linguaggi, le terminologie e i codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile al fine di renderli di immediata intelligibilità alla società civile, di differenziarli da quelle usate nei settori militari e di ordine di sicurezza pubblica e per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile, ivi compresi gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato e chiaro in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
*20. 08. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20.1.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile).
1. Per assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è autorizzata a standardizzare, con appositi provvedimenti, su base nazionale, i linguaggi, le terminologie e i codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile al fine di renderli di immediata intelligibilità alla società civile, di differenziarli da quelle usate nei settori militari e di ordine di sicurezza pubblica e per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile, ivi compresi gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato e chiaro in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
*20. 0103. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20.1.
(Zone franche urbane nei Comuni di Teramo e Chieti).
1. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentiti i comuni di Teramo e di Chieti provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito del territorio comunale di una zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016, gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente articolo, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsti è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 180 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
20. 012. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.
ART. 20-bis.
(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle quattro Regioni con le seguenti: agli enti locali che si trovano nelle quattro Regioni.
20-bis. 100. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Manzi.
Al comma 4, sopprimere le parole: nei Comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016.
20-bis. 101. Vacca, Colletti, Del Grosso.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con il fine di garantire la massima sicurezza negli edifici scolastici e le residenze universitarie, entro il 31 agosto 2018 ogni immobile ricadente in zona sismica 1 o 2 non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestino l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia sufficiente a garantire l'incolumità umana è dichiarato inagibile. Entro 60 giorni dalla dichiarazione di inagibilità viene disposto il trasferimento, temporaneo o definitivo, di tutte le attività didattiche in strutture alternative che siano agibili ovvero predisponendo la realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisorio (M.U.S.P.) e delle relative opere di urbanizzazione destinate a sostituire temporaneamente le scuole.
20-bis. 102. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con il fine di garantire la massima sicurezza negli edifici scolastici, entro il 31 agosto 2018 ogni immobile ricadente in zona sismica 1 o 2 non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestano l'indice di vulnerabilità sismica sufficiente a garantire l'incolumità umana ovvero l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia di 0,65 è dichiarato inagibile.
20-bis. 103. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.
Dopo l'articolo 20-bis aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.1.
(Nuova residenza studentesca a Teramo).
1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016 e gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017 sono assegnati all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge del 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ed i relativi decreti attuativi.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si provvede nel limite di 9 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse residue disponibili destinate al Piano approvato con decreto ministeriale 7 agosto 2012, n. 246, recante approvazione del Piano triennale degli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338/2000.
20-bis. 0100. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.
ART. 21.
(Disposizioni di coordinamento).
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 44, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili.».
21. 100. Melilli.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri».
2-ter. All'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera e), le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016»;
alla lettera i), le parole: «quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019».
*21. 6. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri».
2-ter. All'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera e), le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016»;
alla lettera i), le parole: «quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019».
*21. 101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. È consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli allegati 1 e 2, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2-ter.
2-ter. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto.
**21. 7. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. È consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli allegati 1 e 2, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2-ter.
2-ter. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto.
**21. 102. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*21. 10. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*21. 103. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) primo periodo, dopo le parole: «articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,»;
b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro 60 giorni, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. I rimborsi di cui ai periodi precedenti sono eseguiti per singolo periodo di imposta e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.».
21. 11. Zappulla.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21.1.
(Proroghe in materia di energia).
1. In riferimento agli eventi sismici del 2016 e 2017 il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di 12 mesi a prescindere dall'agibilità del fabbricato.
21. 013. Pellegrino, Fratoianni, Fassina.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190).
1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,»;
b) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro 60 giorni, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. I rimborsi di cui ai periodi precedenti sono eseguiti per singolo periodo di imposta e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.».
21. 07. Berretta, Burtone.
ART. 21-bis.
(Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le strette finalità connesse alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e della conseguente attività di ricostruzione, i contratti di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono in ogni caso essere prorogati per tutta la durata dello stato di emergenza, alle condizioni definite dal medesimo comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
21-bis. 100. Carra.
ART. 21-quater.
(Destinazione di risorse della quota dell'8 per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale).
Al comma 1 sostituire le parole: relative agli anni dal 2017 al 2026 con le seguenti: derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76,.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: nei territori fino alla fine del comma, con le seguenti: nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.
21-quater. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
Al comma 1, dopo le parole: beni culturali aggiungere le seguenti: di ricostruzione e di adeguamento sismico degli edifici scolastici.
21-quater. 100. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.
Relatori: LENZI, per la maggioranza; CALABRÒ, di minoranza.
N. 1.
Seduta del 14 marzo 2017
ART. 1.
(Consenso informato).
Premettere il seguente:
Art. 01.
Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
1. 1. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Premettere il seguente:
Art. 01.
(Finalità).
1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo
al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati.
1. 2. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Premettere il seguente:
Art. 01.
(Finalità).
1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie.
1. 3. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Premettere il seguente:
Art. 01.
(Finalità).
1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine.
1. 4. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Premettere il seguente:
Art. 01.
(Finalità).
1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo.
1. 5. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Premettere il seguente:
Art. 01.
(Finalità).
1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati.
Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore.
1. 6. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sopprimerlo.
*1. 7. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sopprimerlo.
*1. 8. Fucci, Distaso, Latronico.
Sostituirlo con il seguente:
1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
1. 9. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).
1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.
5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.
1. 10. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).
1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.
1. 11. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
1. 12. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
1. 13. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.
2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.
3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.
4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.
5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.
6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i princìpi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 14. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.
2. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica.
3. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.
4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.
5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.
1. 15. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente articolo:
Art. 1.
(Consenso informato).
1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.
2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.
4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.
5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.
6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.
7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.
8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.
9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.
1. 16. Fucci, Distaso, Latronico.
Sopprimere il comma 1.
1. 17. Bosco.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.
1-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.
1. 18. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefìci e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.
1. 19. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 1, dopo le parole: La presente legge, aggiungere le parole: nel pieno rispetto della dignità della persona e.
1. 20. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.
Al comma 1 sopprimere le parole: nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 e della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,.
1. 21. Bosco.
Al comma 1, sostituire le parole da: nel rispetto fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:
a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;
d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12 fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.
2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa incarico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.
3. I pazienti di cui alla lettera f) del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole;
5. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
6. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 può esplicitarsi, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.
7. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.
8. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.
9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.
10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.
11. Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.
12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.
13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.
14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.
15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
17. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.
18. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.
19. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.
21. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.
22. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.
23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.
24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.
25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.
26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.
27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.
28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.
29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.
30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.
32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.
33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.
34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.
35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.
37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.
38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.
39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 6.
1. 22. Roccella, Piso, Vaccaro.
Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto fino alla fine dell'articolo con le seguenti: tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione:
a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;
d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
f) garantisce che in caso di paziente in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.
2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.
3. I pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente hanno diritto a essere assistiti mediante un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1.
1. 23. Fucci, Distaso, Latronico.
Al comma 1 sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione.
1. 24. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 1 sostituire le parole: di cui agli articoli 2, 13 e 32 con le seguenti: di cui all'articolo 32.
1. 25. Bosco.
Al comma 1 sostituire le parole: 2, 13 con le seguenti: 13.
1. 26. Bosco.
Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli 2 aggiungere la seguente: 3.
*1. 27. Menorello, Gigli, Benedetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli 2 aggiungere la seguente: 3.
*1. 28. Roccella, Piso, Vaccaro.
Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 3, con riferimento alla dignità sociale.
1. 29. Bosco.
Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 3, con riferimento all'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
1. 30. Bosco.
Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 4, con riferimento all'obbligo del medico, in quanto cittadino, di concorrere al progresso della società.
1. 31. Bosco.
Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 14, con riferimento all'obbligo di regolare per legge gli accertamenti per motivi di sanità.
1. 32. Bosco.
Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 21, con riferimento al diritto di ciascuno a manifestare liberamente il proprio pensiero.
1. 33. Bosco.
Al comma 1 dopo le parole: articoli 2 aggiungere le seguenti:, limitatamente ai diritti inviolabili dell'uomo come singolo.
1. 34. Bosco.
Al comma 1 sopprimere la parola: 13.
*1. 35. Fucci, Distaso, Latronico.
Al comma 1 sopprimere la parola: 13.
*1. 36. Bosco.
Al comma 1 sopprimere la parola: 13.
*1. 37. Menorello, Gigli, Benedetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1 dopo le parole: articoli 2, 13 aggiungere le seguenti:, con riferimento al principio dell'inviolabilità della libertà personale.
1. 38. Bosco.
Al comma 1, dopo la parola: 13 aggiungere la seguente: 19.
1. 39. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1 dopo le parole: articoli 13 e 32 aggiungere le seguenti: limitatamente alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo.
1. 40. Bosco.
Al comma 1 dopo le parole: articoli 13 e 32 aggiungere le seguenti:, limitatamente al divieto di trattamento sanitario obbligatorio se non per disposizione di legge.
1. 41. Bosco.
Al comma 1 dopo le parole: articoli 13 e 32 aggiungere le seguenti:, limitatamente al divieto di trattamenti sanitari lesivi del rispetto della persona umana.
1. 42. Bosco.
Al comma 1, dopo la parola: Costituzione inserire le seguenti: Convenzione di Oviedo.
1. 43. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 1 dopo le parole: dell'Unione europea aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere in fine, le parole: e qualora sussistano gravi condizioni di urgenza ed emergenza.
1. 44. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 1, sopprimere le parole: tutela la vita e la salute dell'individuo e.
*1. 45. Brignone.
Al comma 1, sopprimere le parole: tutela la vita e la salute dell'individuo e.
*1. 46. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.
Al comma 1 sostituire le parole da: tutela la vita fino alla fine del comma con le seguenti: stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata. La presente legge è volta altresì ad affermare la tutela della vita umana e della salute dell'individuo come fondamentali diritti del cittadino garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche nell'ambito dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente. In ogni caso il paziente non può rinunciare all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 47. Bosco.
Al comma 1, sopprimere le parole: la vita e.
1. 48. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 1, sostituire le parole: la vita e la salute con le seguenti: il diritto alla salute e alla dignità.
1. 49. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 1, sostituire le parole: la vita e la salute con le seguenti: la salute e l'autodeterminazione.
1. 50. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 1, sostituire le parole: la vita con le seguenti: il benessere psicofisico.
1. 51. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 1, sostituire le parole: la vita, con le seguenti: e rispetta la dignità della vita della persona.
1. 52. Murer, Fossati, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.
Al comma 1, sostituire le parole: la vita con le seguenti: il diritto alla dignità della vita.
1. 53. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 1, sostituire le parole: la vita con le seguenti: il diritto alla vita.
1. 54. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 1 dopo le parole: stabilisce che aggiungere le seguenti: salvi gli interventi di emergenza o di urgenza.
1. 55. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1 dopo le parole: trattamento sanitario, aggiungere le seguenti: obbligatorio.
1. 56. Bosco.
Al comma 1, sopprimere le parole: iniziato o proseguito se.
1. 57. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1 sostituire le parole: se privo con le seguenti: in assenza.
1. 58. Bosco.
Al comma 1 sostituire le parole: del consenso libero e informato con le seguenti: di espressa autorizzazione.
1. 59. Bosco.
Al comma 1 dopo le parole: se privo del consenso aggiungere le seguenti: espresso.
1. 60. Bosco.
Al comma 1, dopo la parola: informato aggiungere le seguenti: nonché esplicito.
1. 61. Bosco.
Al comma 1, dopo le parole: della persona interessata aggiungere le seguenti: espresso su appositi moduli predisposti dalle Aziende sanitarie locale su modello conforme a specifiche direttive del Ministero della salute.
1. 62. Bosco.
Al comma 1, dopo le parole: della persona interessata aggiungere le seguenti: espresso su appositi moduli predisposti dal Ministero della salute.
1. 63. Bosco.
Al comma 1, sopprimere le parole: tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.
1. 64. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 1, aggiungerete in fine le parole: escluso comunque ogni atto di natura eutanasica.
1. 65. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge altresì, riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi previsti dalla legge. È fatto divieto di rinunciare all'alimentazione e all'idratazione artificiale.
1. 66. Bosco.
Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Idratazione e alimentazione artificiali sono sostegno vitale e non rientrano tra grattamenti sanitari.
1. 67. Fucci, Distaso, Latronico.
Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge stabilisce altresì che l'alimentazione e l'idratazione nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
1. 68. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge garantisce altresì la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile garantito anche nella fase terminale dell'esistenza. Vieta inoltre ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio.
1. 69. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge riconosce e garantisce altresì la dignità di ogni persona e la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile, in ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e alle idratazioni artificiali.
1. 70. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge stabilisce altresì che la vita umana debba essere tutelata e salvaguardata anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e volere. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 71. Bosco.
Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge afferma altresì il valore inviolabile dell'indisponibilità della vita vietando comportamenti che possano configurarsi come interventi eutanasici o di suicidio assistito.
1. 72. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge altresì ha la finalità di disciplinare il consenso informato, nel trattamento sanitario, della persona in base alle sue convinzioni etiche, religiose e culturali che orientano le sue determinazioni volitive. In ogni caso non è ammessa la rinuncia alla idratazione e alimentazione artificiali.
1. 73. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge garantisce altresì che nei riguardi del paziente in stato di fine vita o di morte imminente il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. È fatto divieto di rinunciare all'alimentazione ed idratazione artificiali.
1. 74. Bosco.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La presente legge assicura altresì che nei riguardi del paziente in stato di fine vita o di morte imminente il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 75. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge altresì è volta a favorire l'alleanza terapeutica tra medico e paziente in cui quest'ultimo sia considerato un soggetto attivo e responsabile del trattamento terapeutico rispettando la sua libertà decisionale. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 76. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge stabilisce altresì che sono vietate forme di accanimento terapeutico nei confronti del paziente. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 77. Bosco.
Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge disciplina altresì le disposizioni anticipate di trattamento prevedendo che in nessun caso si possa rinunciare alle pratiche di alimentazione e idratazione artificiali.
1. 78. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge vieta altresì ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita umana e della salute nonché all'alleviamento delle sofferenze.
1. 79. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge vieta altresì qualsiasi forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica finalizzata alla tutela della salute quale diritto fondamentale della persona.
1. 80. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge altresì tutela la salute e la vita della persona in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana.
1. 81. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge considera altresì l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza e riconosce come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente soprattutto nella fase di fine vita.
1. 82. Bosco.
Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge riconosce altresì che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
1. 83. Bosco.
Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge impone altresì al medico l'obbligo di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra medico e paziente che acquista valore peculiare nella fase di fine vita.
1. 84. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge riconosce e garantisce altresì la dignità di ogni persona e in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza.
1. 85. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge prevede, altresì, l'istituzione di un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio informatico nazionale. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministro della salute. Il Ministro della salute con proprio decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro. Dall'attuazione del presente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 86. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge garantisce altresì che i pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, siano assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.
1. 87. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge assicura altresì politiche sociali ed economiche dirette alla cura degli indigenti e alla presa in carico del paziente ed in particolare dei soggetti incapaci di intendere e volere. Dal presente periodo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 88. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge garantisce altresì, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente e in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e delle loro famiglie.
1. 89. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge è volta altresì a promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, politiche sociali ed economiche dirette alla cura degli indigenti e a prendersi carico del paziente.
1. 90. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: presente legge garantisce altresì cure gratuite agli indigenti.
1. 91. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge garantisce altresì l'assistenza domiciliare alle persone in stato vegetativo tramite l'azienda sanitaria locale competente della Regione nel cui territorio si trova la medesima persona in stato vegetativo.
1. 92. Bosco.
Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge dispone altresì programma diretti a promuovere l'assistenza domiciliare dei soggetti in stato vegetativo permanente e programmi economico sociali per le loro famiglie.
1. 93. Bosco.
Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge è volta altresì ad affermare la fondamentale importanza di perseguire politiche sociali ed economiche dirette favorire i familiari dei malati in fase terminale di vita.
1. 94. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La Repubblica, altresì, garantisce il diritto inviolabile di ogni uomo alla vita e tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.
1. 95. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Resta fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e con i limiti imposti dal rispetto per la persona umana.
1. 96. Bosco.
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Il Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, politiche sociali ed economiche dirette a garantire le cure agli indigenti.
1. 97. Bosco.
Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: In considerazione delle implicazioni morali e religiose derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministro della salute avvia una consultazione con i rappresentanti delle confessioni religiose, al fine di definire standard applicativi rispettosi delle convinzioni religiose di ciascuna di esse.
1. 98. Bosco.
Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: In considerazione delle infezioni deontologiche derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministro della salute avvia una consultazione con i rappresentanti dell'Ordine dei medici, al fine di definire standard applicativi rispettosi delle convinzioni religiose di ciascuna di esse.
1. 99. Bosco.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministro della salute ogni anno deposita in Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
1. 100. Bosco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza.
*1. 101. Fucci, Distaso, Latronico.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza.
*1. 102. Roccella, Piso, Vaccaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis: Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato come interesse della collettività.
1. 103. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis: Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato, tenendo comunque conto dei limiti imposti dal rispetto della persona umana.
1. 104. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sopprimere il comma 2.
1. 105. Bosco.
Sostituire il comma 2 col seguente:
2. Il consenso informato è l'ambito nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari.
1. 106. Bosco.
Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: promossa e.
1. 107. Bosco.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la relazione fino alla fine del comma, con le seguenti:
2. Sul presupposto del consenso informato, la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Nel consenso informato si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e. la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario.
1. 108. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma, primo periodo sopprimere le parole: e valorizzata.
1. 109. Bosco.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: paziente e medico con le seguenti: personale medico e sanitario.
Conseguentemente, al medesimo periodo sostituire le parole: responsabilità del medico con le seguenti: responsabilità del personale medico e sanitario.
1. 110. Marzano, Locatelli.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tra paziente e aggiungere le seguenti: personale sanitario e.
Conseguentemente, al medesimo periodo dopo le parole: la responsabilità aggiungere le seguenti: del personale sanitario e.
1. 111. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 2, primo periodo sostituire le parole da: il cui atto fondante fino alla fine del comma, con le seguenti: di cui il consenso informato è parte integrante, e netta quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e l'autonomia decisionale del medico, basata sulla sua competenza professionale e sul suo senso di responsabilità. Nella relazione di cura sono coinvolti se il paziente lo desidera; anche i suoi familiari o un fiduciario da lui indicato.
1. 112. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è il consenso informato con le parole: di cui il consenso informato è punto rilevante e irrinunciabile.
1. 113. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.
Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è il consenso informato con le seguenti: e il consenso informato è l'atto.
1. 114. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è con le seguenti: sulla base del.
*1. 115. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.
Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è con le seguenti: sulla base del.
*1. 116. Marazziti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: l'autonomia decisionale del paziente con le seguenti: le esigenze espresse dal paziente.
1. 117. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità con le seguenti: e la proposta terapeutica.
1. 118. Bosco.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: l'autonomia professionale.
1. 119. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: autonomia inserire la seguente:, la deontologia.
1. 120. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: autonomia professionale, aggiungere le seguenti: la deontologia professionale.
1. 121. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: autonomia professionale, aggiungere le seguenti: la deontologia professionale.
1. 122. Fucci, Distaso, Latronico.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del medico con le seguenti: dell'equipe sanitaria.
1. 123. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e la responsabilità del medico aggiungere le seguenti:, nonché la deontologia professionale del medesimo.
1. 124. Bosco.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: responsabilità del medico, aggiungere le seguenti: basata sui princìpi contenuti nel Codice di deontologia professionale.
1. 125. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del medico aggiungere le seguenti: anche in concorso con altri medici.
1. 126. Bosco.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Costituiscono parte integrante dell'alleanza terapeutica anche gli altri membri dell'equipe sanitaria, in primo luogo gli infermieri.
1. 127. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
1. 128. Bosco.
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nella relazione di cura sono quindi coinvolti il medico, il paziente, che ha massima centralità e, se questi lo desidera, anche i suoi familiari. Al medico è data facoltà di presentare obiezione di coscienza, qualora le richieste avanzate confliggano con i dettami della sua coscienza.
1. 129. Fucci, Distaso, Latronico.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sono coinvolti con le seguenti: possono essere coinvolti.
1. 130. Bosco.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, se il paziente lo desidera.
1. 131. Bosco.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera con le seguenti: di norma, salvo l'espressa opposizione dell'avente titolo.
1. 132. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera con le parole: salvo che il paziente espressamente non lo escluda.
1. 133. Bosco.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera, con le seguenti: nei casi in cui il trattamento sanitario abbia un rilevante impatto sulla vita lavorativa e sulla capacità di reddito del paziente.
1. 134. Bosco.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera, con le seguenti: nei casi in cui il trattamento sanitario abbia un rilevante impatto sulla vita familiare.
1. 135. Bosco.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: lo desidera con le seguenti: lo richiede espressamente.
1. 136. Bosco.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: anche i suoi familiari con le seguenti: anche i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile.
1. 137. Bosco.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: la parte dell'unione civile o il convivente ovvero.
1. 138. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ovvero una persona di sua fiducia con le seguenti: o chiunque altro egli ritenga opportuno.
1. 139. Bosco.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: una persona con le seguenti: una o più persone.
1. 140. Monchiero.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ovvero una persona di sua fiducia. aggiungere le seguenti:, in tale ambito il paziente, qualora nel corso del trattamento sanitario non sia in grado di intendere e di volere, può delegare ad essi eventuali ulteriori decisione nell'ambito della relazione di cura.
1. 141. Bosco.
Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge stabilisce altresì che il consenso abbia rilievo pubblico mediante scrittura privata in modo che su questi documenti non possa sorgere alcun dubbio sull'identità e sulla capacità di chi li sottoscrive.
1. 142. Bosco.
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso il medico non può prendere in considerazione orientamenti atti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica.
1. 143. Bosco.
Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non può rientrare nella relazione di cura nessuna richiesta di tipo eutanasico, né di tipo permissivo né di tipo attivo.
1. 144. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fiduciario deve essere in costante dialogo e confronto con il paziente per favorire Y interesse del medesimo paziente.
1. 145. Bosco.
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contenuti essenziali della relazione di cura sono oggetto di specifiche linee guida da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge contenente ’disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita’ al fine di valorizzare il rapporto medico fiduciario fra paziente e operatore sanitario, nonché le modalità di redazione del consenso informato, delle dichiarazioni anticipate di trattamento, e delle pianificazioni di cura di cui alla presente legge.
1. 146. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Sopprimere il comma 3.
1. 147. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 3 premettere le parole: Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del presente articolo, comporti a giudizio del medico un rischio anche eventuale per la salute del paziente,.
Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
1. 148. Bosco.
Al comma 3 premettete le parole: Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del presente articolo, comporti un rischio evidente per la salute del paziente.
Conseguentemente sopprimere il comma 8.
1. 149. Bosco.
Al comma 3 premettere le parole: Fatti salvi i casi di urgenza.
Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
1. 150. Bosco.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Ogni persona con le seguenti: Ogni paziente maggiorenne o minorenne emancipato in grado di intendere e di volere.
1. 151. Bosco.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Ogni persona con le seguenti: Ogni paziente maggiorenne e in grado di intendere e di volere.
1. 152. Bosco.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ha il diritto di conoscere aggiungere le seguenti: dettagliatamente.
1. 153. Bosco.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: con riferimento a ciascuna singola patologia.
1. 154. Bosco.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: ivi compresi gli effetti delle diverse scelte terapeutiche.
1. 155. Bosco.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: ivi comprese le previsioni del quadro diagnostico futuro.
1. 156. Bosco.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: nonché il significato del quadro sintomatologico.
1. 157. Bosco.
Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: informata, aggiungere le seguenti: e aggiornata.
1. 158. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: informata aggiungere le seguenti: tramite un documento cartaceo o informatizzato.
1. 159. Bosco.
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: completo con la parola: esaustivo.
1. 160. Bosco.
Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: aggiornato aggiungere le seguenti parole: nonché corretto.
1. 161. Bosco.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e a lei comprensibile.
1. 162. Bosco.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: riguardo alla aggiungere le seguenti: sintomatologia, alla.
1. 163. Bosco.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole alla prognosi aggiungere le seguenti: agli accertamenti diagnostici necessari.
Conseguentemente sopprimere le parole: degli accertamenti diagnostici e.
1. 164. Bosco.
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: indicati con la parola: necessari.
1. 165. Bosco.
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: indicati con le seguenti: che il medico ritiene opportuni.
1. 166. Bosco.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sanitari indicati aggiungere le seguenti: compresi gli eventuali effetti collaterali.
1. 167. Bosco.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e alle conseguenze con le seguenti: e ai rischi.
1. 168. Bosco.
Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Se non in grado di comprendere la nostra lingua le informazioni di cui al primo periodo devono essergli fornite in una lingua a lui comprensibile, anche per il tramite di persona di fiducia indicata dalla persona medesima.
1. 169. Bosco.
Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Se non in grado di comprendere la nostra lingua le informazioni di cui al primo periodo devono essergli fornite in una lingua a lui comprensibile, secondo le modalità previste per gli stranieri oggetto di procedimenti giudiziari.
1. 170. Bosco.
Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il paziente deve ricevere informazioni anche per quanto riguarda lo scopo e la natura del trattamento sanitario proposto dal medico.
1. 171. Bosco.
Al comma 3 dopo il primo periodo inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione.
1. 172. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione.
1. 173. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 3 dopo il primo periodo inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefìci attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze.
1. 174. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali complicanze.
1. 175. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 3 secondo periodo sostituire le parole: Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero con le seguenti: Se preso in carico dal Servizio sanitario nazionale il paziente non può rifiutare di ricevere le informazioni tuttavia può.
1. 176. Bosco.
Al comma 3 secondo periodo sopprimere le parole: in tutto o in parte.
1. 177. Bosco.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da ovvero fino alla fine del periodo, con le seguenti: e indicare una persona di sua fiducia, incaricata di ricevere le informazioni ed esprimere il consenso in sua vece.
1. 178. Monchiero.
Al comma 3 sostituire le parole: i familiari con le seguenti i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile.
1. 179. Bosco.
Al comma 3 secondo periodo dopo le parole ovvero indicare i familiari aggiungere le seguenti: o il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76.
1. 180. Bosco.
Al comma 3 secondo periodo dopo le parole: ovvero indicare i familiari aggiungere le seguenti: o il soggetto di cui al comma 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76.
1. 181. Bosco.
Al comma 3 secondo periodo sopprimere le parole: o una persona di sua fiducia.
1. 182. Bosco.
Al comma 3 secondo periodo, dopo le parole: o una persona di sua fiducia aggiungere le seguenti: espressamente delegata.
1. 183. Bosco.
Al comma 3 secondo periodo sostituire le parole: incaricati con le seguenti: delegati con modalità legalmente valide.
1. 184. Bosco.
Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Qualora la persona abbia rifiutato in tutto tali informazioni, indichi un fiduciario che possa esprimere il consenso informato in sua vece; se le ha rifiutate in parte, valuti il medico se essa è comunque sufficientemente informata al fine di esprimere il proprio consenso informato. Se, invece ha indicato i familiari o una persona di sua fiducia a riceverle, siano questi chiamati a supportare l'espressione del consenso da parte della persona interessata.
1. 185. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.
Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora la persona abbia rifiutato in tutto o in parte tali informazioni, non può esprimere il consenso informato e deve indicare un familiare o un fiduciario che la rappresenti al momento di esprimere tale consenso.
1. 186. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.
Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Per «rifiuto delle cure» si intende la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per «rinuncia alle cure» si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un’équipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento.
1. 187. Roccella, Piso, Vaccaro.
Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In tal caso la persona incaricata è responsabile della corretta applicazione delle prescrizioni ricevute.
1. 188. Bosco.
Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In tal caso la persona incaricata è tenuta a verificare la corretta applicazione delle prescrizioni ricevute.
1. 189. Bosco.
Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: alle informazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: ai trattamenti sanitari devono essere sottoscritti dal paziente e vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.
1. 190. Bosco.
Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato con le seguenti: ai trattamenti sanitari.
1. 191. Bosco.
Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: alle informazioni aggiungere la seguente: successive.
1. 192. Marazziti.
Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: e nel fascicolo con le seguenti: o nel fascicolo.
1. 193. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il paziente deve essere aggiornato sulla base dei progressi scientifici che si fanno riguardo alla sua malattia.
1. 194. Bosco.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fiduciario deve essere in costante dialogo con i medici curanti al fine di favorire il migliore interesse del paziente.
1. 195. Bosco.
Al termine del comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indicazione di un incaricato deve avvenire nel caso in cui il medico ritenga che l'informazione possa avere rilievo per la tutela della salute di un familiare.
1. 196. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rifiuto deve in ogni caso essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato.
1. 197. Bosco.
Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui il paziente rifiuti le informazioni, il consenso al trattamento o al rifiuto del trattamento stesso viene dato da un suo familiare realmente informato.
1. 198. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Solo il paziente ha il diritto di stabilire quali e quante siano le persone che possono chiedere informazioni sul suo stato di salute.
1. 199. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti punti: Il medico può presumere dal comportamento dal paziente o dal contesto la volontà dell'interessato di rifiutare le informazioni di cui al presente comma e, in tale caso, riferisce le medesime notizie ai familiari o alla persona all'uopo incaricata, per procedere, con il consenso di tali soggetti, a informare successivamente il paziente stesso, registrando dette circostanze nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico. In nessun caso l'attività del medico condotta ai sensi del presente comma può dare corso a ipotesi di responsabilità colposa.
1. 200. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il consenso informato è l'atto con cui il paziente, dopo aver ricevuto e aver compreso le informazioni che il medico gli dà in merito alla sua diagnosi e ai trattamenti che potrebbe ricevere, autorizza il medico ad intervenire, pienamente consapevole che nessuno può essere sottoposto a nessun trattamento medico contro la sua volontà (articolo 32 della Costituzione).
1. 201. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Sopprimere il comma 4.
1. 202. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico.
1. 203. Roccella, Piso, Vaccaro.
Al comma 4, al primo periodo premettere il seguente periodo: Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al comma 3, redatto sotto forma di verbale del colloquio svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi.
1. 204. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 4, al primo periodo premettere il seguente: Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto dal medico e dal paziente, del colloquio informativo svoltosi fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3.
1. 205. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Il consenso informato con le seguenti: Sulla base delle informazioni di cui al precedente comma e in particolare di quelle riguardanti le conseguenze delle sue scelte, il consenso.
1. 206. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: informato, aggiungere le seguenti:, che è raccolto è controfirmato per ricezione da un medico del servizio sanitario nazionale o convenzionato,.
1. 207. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: in forma scritta aggiungere le seguenti: nel caso di primo accesso, ricovero o intervento chirurgico.
1. 208. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: videoregistrazione o dispositivi, aggiungere le parole: dotati di supporto durevole.
1. 209. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: e con la seguente: o.
1. 210. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: che consentano comunque un riscontro della volontà esplicita.
1. 211. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: solo qualora siano garantiti strumenti adeguati a garantire la firma dell'interessato.
1. 212. Fucci, Distaso, Latronico.
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento.
1. 213. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il paziente deve essere pienamente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso.
1. 214. Bosco.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica.
1. 215. Bosco.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà.
1. 216. Bosco.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove il paziente non sia in grado di comunicare il consenso informato è espresso nell'ordine, dal coniuge o dai soggetti di cui ai commi 2 e 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76 o dai familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto o eventualmente da persona precedentemente indicata dal paziente medesimo.
1. 217. Bosco.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascuna azienda sanitaria assume atti programmatori e organizzativi, allo scopo di uniformi criteri di redazione tecnica dei testi oggetto del consenso informato, nonché di individuazione del medico che ha l'obbligo di raccoglierlo, controfirmandolo per ricezione.
1. 218. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Sopprimere il comma 5.
1. 219. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o no.
1. 220. Fucci, Distaso, Latronico.
Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Ogni paziente maggiorenne e capace di intendere e di volere ha diritto a un adeguato sostegno psicologico e, sulla base delle informazioni di cui al comma 3, ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di alterazione psicologica, oppure da pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle terapie. L'interruzione di trattamenti terapeutici in atto può avvenire ove gli stessi si manifestino non più proporzionati, anche tenendo conto di quanto espresso dal paziente.
1. 221. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 5, ovunque ricorrano, sopprimere le parole:, con le stesse forme di cui al comma 4,
1. 222. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il consenso o il rifiuto fino alla fine del periodo con le seguenti: il rifiuto rispetto a interventi diagnostici o terapeutici, e a singoli trattamenti sanitari, che si configurino inutili, troppo gravosi o sproporzionati, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali il cui effetto sia il solo mantenimento della condizione vitale.
1. 223. Marazziti.
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1. 224. Fucci, Distaso, Latronico.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: con le stesse forme fino alla fine del periodo, con le seguenti: il consenso prestato salvo che questa decisione non metta a repentaglio la sua vita.
1. 225. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: il consenso prestato aggiungere le seguenti: a trattamenti per la sua patologia.
1. 226. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:
al primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizione anticipata di trattamento.
*1. 227. Fucci, Distaso, Latronico.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:
al primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizione anticipata di trattamento.
*1. 350. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.
Conseguentemente, all'articolo 3, com- ma 1:
al primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
1. 228. Fucci, Distaso, Latronico.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.
Conseguentemente, all'articolo 3:
al comma 1, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I trattamenti sanitari di ventilazione, alimentazione, idratazione, in qualsivoglia modalità praticabile e disponibile, sono obbligatori in qualsiasi situazione clinica, se l'intempestiva od omessa attivazione, o la sospensione temporanea o definitiva di uno o più di essi sia causa determinante della morte del paziente.
1. 229. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.
Conseguentemente, all'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione.
*1. 230. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.
Conseguentemente, all'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione.
*1. 351. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.
Conseguentemente:
all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
dopo l'articolo 4, aggiungere, il seguente:
Art. 4-bis.
(Nutrizione e idratazione assistite).
La nutrizione e l'idratazione, anche artificialmente somministrate, rientrano tra le cure non terapeutiche di base dovute al paziente anche se morente, fino a quando esse non risultino troppo gravose o di alcun beneficio.
Atteso che la somministrazione di cibo e acqua, anche con modalità assistite, rappresenta, di norma, un mezzo ordinario e proporzionato di conservazione della vita, essa non è rinunciabile da parte del paziente fino a quando raggiunge la sua finalità propria, che consiste nel procurare l'idratazione e il nutrimento del paziente.
Eventuali atti formulati ai sensi della presente legge, che esprimano indicazioni sulle funzioni di cui al presente articolo, hanno rilievo solo allorquando il medico, cui deve seguire il consenso del fiduciario, attesti che deve escludersi alcun beneficio ai sensi del comma precedente.
1. 231. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 232. Marguerettaz, Schullian, Plangger, Gebhard.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 233. Roccella, Piso, Vaccaro.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 234. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 235. Calabrò.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 236. Fucci, Distaso, Latronico.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 237. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 238. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 239. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 240. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali con le seguenti:. Gli atti finalizzati a garantire l'assunzione di cibo o bevande al paziente che non li possa assumere in modo autonomo possono essere interrotti quando non risultino più in grado di procurare l'idratazione e il nutrimento del paziente o risultino comunque non più proporzionati.
1. 241. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.
Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: incluse aggiungere le seguenti: nei soli casi di malattia giunta allo stadio terminale o di patologia ad evoluzione progressiva ad esito infausto.
1. 242. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: artificiali con la seguente: assistite.
1. 243. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché detti trattamenti non siano più funzionali allo scopo di nutrire o idratare il paziente.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: idratazione artificiali, aggiungere le seguenti: purché detti trattamenti non siano più funzionali allo scopo di nutrire o idratare il paziente.
1. 244. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: artificiali aggiungere le seguenti: solo nel caso non risultino più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali.
1. 245. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: l'idratazione artificiali aggiungere le seguenti:, quando queste servano specificamente a trattare la sua patologia.
1. 246. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'interruzione di trattamenti in atto può avvenire ove gli stessi risultino non più proporzionati, tenuto conto delle indicazioni espresse dal paziente.
1. 247. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nutrizione e idratazione rappresentano trattamenti sanitari esclusivamente se svolgono funzione di veicolo di terapia e non sono dirette a idratare e alimentare il paziente.
*1. 248. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nutrizione e idratazione rappresentano trattamenti sanitari esclusivamente se svolgono funzione di veicolo di terapia e non sono dirette a idratare e alimentare il paziente.
*1. 249. Calabrò.
Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e a illustrargli le possibili alternative; il medico è tenuto a promuovere ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza sociale e psicologica.
1. 250. Roccella, Piso, Vaccaro.
Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In caso di rifiuto di idratazione e nutrizione, il medico deve accertarsi che il paziente abbia pienamente compreso che la sospensione causerà inevitabilmente la sua morte e renderà meno agevole la somministrazione di cure palliative e di sedazione del dolore.
1. 251. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il rifiuto delle cure da parte del paziente non è mai totale e non include le cure palliative, di cui l'idratazione è parte integrante.
1. 252. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il rifiuto delle cure da parte del paziente non è mai totale e non include le cure palliative.
1. 253. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico deve informare paziente e familiari che senza una adeguata idratazione non è possibile somministrare parte delle cure palliative, inclusa la somministrazione di antidolorifici per flebo.
1. 254. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico ha il dovere di verificare che non sia in atto nessun disagio di tipo psichiatrico che potrebbe condizionare le scelte del paziente. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di ansia eccessiva, o da pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle terapie.
1. 255. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionati da psicosi, stati depressivi, stati confusionali o da condizionamenti o pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle cure.
1. 256. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il medico deve accertarsi che il paziente abbia ben compreso che la sospensione della nutrizione e della idratazione gli comporterà disagi aggiuntivi e avrà come esito la sua morte.
1. 257. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico, nel momento in cui aggiorna il paziente circa il suo stato, deve sempre accertarsi che abbia compreso che la sospensione della nutrizione e della idratazione comporterà disagi aggiuntivi e avrà come esito la sua morte.
1. 258. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di una particolare gravità, ha il diritto di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze, anche quando tali trattamenti possono accelerare l'esito mortale della patologia in atto.
1. 259. Marzano, Locatelli.
Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: e nel fascicolo con le seguenti: o nel fascicolo.
1. 260. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Dopo il comma 5, è inserito il seguente:
5-bis. La capacità di intendere e di volere deve essere accertata di volta in volta nei casi dubbi, con particolare riferimento alla condizione di stato confusionale, anche temporaneo, e di depressione o psicosi.
1. 261. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. In caso di paziente in fine di vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alla condizioni cliniche del paziente e da ogni forma di accanimento terapeutico.
*1. 262. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. In caso di paziente in fine di vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alla condizioni cliniche del paziente e da ogni forma di accanimento terapeutico.
*1. 263. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Dignità nella fase finale della vita e divieto di accanimento terapeutico). – 1. La tutela della vita e della salute non possono mai configurarsi in trattamenti sanitari inutili e sproporzionati, evitando ogni forma di ostinazione irragionevole delle cure e di accanimento terapeutico.
2. Nel caso di malattia grave il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente stesso, anche in caso di rifiuto o di rinuncia al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di famiglia, e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
3. Nel caso di malattia grave e inguaribile, con prognosi infausta a breve termine, in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti, sono esclusi ogni ostinazione irragionevole delle cure e l'accanimento terapeutico. Il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, anche su richiesta del paziente, al fine di evitare al paziente stesso sofferenze insopportabili e non altrimenti evitabili, in associazione con la terapia del dolore.
4. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
1. 264. Marazziti.
Sopprimere il comma 6.
*1. 265. Monchiero.
Sopprimere il comma 6.
*1. 266. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: al medesimo aggiungere le seguenti: da parte di un paziente in condizioni terminali o affetto da patologia ad evoluzione progressiva e a esito inevitabilmente infausto.
1. 267. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in conformità con le specifiche linee guida da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge contenente «disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita».
1. 268. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'abbandono terapeutico, aggiungere le seguenti:; viene pertanto, comunque assicurato quanto necessario al fine del mantenimento in vita ovvero del miglioramento delle condizioni di salute, escluse pratiche di accanimento terapeutico.
*1. 269. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'abbandono terapeutico, aggiungere le seguenti:; viene pertanto, comunque assicurato quanto necessario al fine del mantenimento in vita ovvero del miglioramento delle condizioni di salute, escluse pratiche di accanimento terapeutico.
*1. 270. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 6, sostituire le parole: Sono quindi sempre con le seguenti: In tali casi sono anche.
1. 271. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: quindi.
1. 272. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: Sono quindi sempre assicurati, aggiungere le seguenti: qualora richiesti dal paziente.
1. 273. Mucci.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: medico di famiglia con le seguenti: medico di medicina generale e Pediatra di libera scelta.
1. 274. D'Incecco.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38 con le seguenti: ivi compresa la sedazione palliativa continua e profonda.
1. 275. Marzano.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38 con le seguenti:. Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative il paziente può scegliere anche la sedazione continua profonda.
1. 276. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: nonché, in fase terminale, la sedazione palliativa continua profonda, se richiesta dal paziente.
*1. 277. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: nonché, in fase terminale, la sedazione palliativa continua profonda, se richiesta dal paziente.
*1. 278. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative il paziente può scegliere la sedazione continua profonda palliativa.
**1. 279. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto.
Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative, il paziente può scegliere la sedazione palliativa continua profonda
**1. 280. Mucci.
Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative, il paziente può scegliere la sedazione palliativa continua profonda
**1. 352. Gregori.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. In caso di diagnosi medica con prognosi infausta e irreversibile, il paziente che decide di interrompere i trattamenti sanitari in corso, ha diritto a richiedere che tale interruzione sia accompagnata da una sedazione palliativa continua profonda.
6-ter. Nel caso di cui al precedente comma, il paziente può richiedere che l'interruzione e la sedazione palliativa continua profonda avvengano presso il proprio domicilio.
1. 281. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. La sedazione profonda continua fino al decesso del paziente è ammessa solo nei casi e con le modalità previste dal successivo articolo 4.
1. 282. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: La sedazione profonda, prevista dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata come iter per forme di eutanasia attiva.
1. 283. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Sopprimere il comma 7.
1. 284. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 7, primo periodo, premettere le parole: Salve le disposizioni di cui al precedente comma.
1. 285. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto fino alla fine del comma con le seguenti:, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica.
1. 286. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto fino alla fine del comma con le seguenti:nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente.
1. 287. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto fino alla fine del comma con le seguenti: nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento orientate al suicidio assistito.
1. 288. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente fino a: e in conseguenza di ciò con le seguenti: agendo nel rispetto della volontà espressa dal paziente,.
1. 289. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti:, dopo aver attentamente valutato le condizioni del paziente e la sue volontà, tiene conto della.
1. 290. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti: tiene conto della.
*1. 291. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti: tiene conto della.
*1. 292. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti: tiene conto della.
*1. 293. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto a rispettare con le seguenti: tiene in considerazione.
1. 294. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto con le seguenti: e il personale sanitario sono tenuti.
1. 295. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: il trattamento sanitario aggiungere le seguenti:, di interrompere.
1. 296. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e, in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale.
1. 297. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: responsabilità civile o penale, aggiungere le seguenti:, fatta salva la possibilità da parte del medico di esercitare il diritto all'obiezione di coscienza.
1. 298. Fucci, Distaso, Latronico.
Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ogni trattamento somministrato in assenza di questo consenso informato, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 299. Marzano, Locatelli.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*1. 300. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*1. 301. Nicchi, Fossati, Murer, Ricciatti, Scotto, Gregori.
Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.
*1. 302. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari, con le seguenti:, salvo che la richiesta non abbia contenuti.
1. 303. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:. Il paziente non può esigere con le seguenti:, salvo che si tratti di.
*1. 304. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:. Il paziente non può esigere con le seguenti:, salvo che si tratti di.
*1. 305. Calabrò.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari, con le seguenti: Il medico può rifiutarsi di eseguire le prestazioni sanitarie richieste quando queste risultino contrarie.
1. 306. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: esigere aggiungere le seguenti: o rifiutare.
1. 307. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: non può esigere aggiungere le seguenti: dalla struttura sanitaria nella quale il paziente è ricoverato o curato e dal sub personale sanitario.
1. 308. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.
Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: alla deontologia professionale fino alla fine del comma.
*1. 309. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.
Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da:, alla deontologia professionale fino alla fine del comma.
*1. 310. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da:, alla deontologia professionale fino alla fine del comma.
*1. 311. Murer, Fossati, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.
Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: alla deontologia professionale fino alla fine del comma.
*1. 312. Brignone.
Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: alla deontologia professionale o.
Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere in fine le parole: e alle raccomandazioni previste dalle linee guida, elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute e da aggiornare con cadenza biennale, e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità.
1. 313. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.
Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole:, alla deontologia professionale.
1. 314. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da:, alla deontologia professionale fino alla fine del comma con le seguenti: o non basati su evidenze scientifiche.
1. 315. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: Il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.
1. 316. Calabrò.
Al comma 7, aggiungere in fine, il seguente periodo: In particolare non può richiedere quanto espressamente vietato dagli articoli 579 e 580 del codice penale.
1. 317. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Analogamente il paziente non può imporre al medico rifiuti dai quali possano derivare condotte contrarie alle norme di legge o alla deontologia professionale.
1. 318. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: Il consenso informato non è causa di un autonomo profilo di responsabilità, salvo i casi di assenza del medesimo, nonché di predisposizione da parte del medico con gravi negligenza o imperizia.
1. 319. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, nonché dei principi di precauzione, proporzionalità e prudenza. In caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio è tenuto a sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 320. Fucci, Distaso, Latronico.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio è tenuto a sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 321. Fucci, Distaso, Latronico.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nel caso di rifiuto del trattamento sanitario o di rinuncia al medesimo, in presenza di sintomi di possibile disagio psichiatrico o di depressione, il medico si avvale della consulenza di altri specialisti, per valutare se la volontà espressa dal paziente sia effettivamente libera e consapevole.
1. 322. Marazziti.
Sopprimere il comma 8.
*1. 323. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sopprimere il comma 8.
*1. 324. Monchiero.
Al comma 8, sostituire le parole da: il medico, fino alla fine del comma, con le seguenti: che mettono in pericolo la vita del paziente o che non consentono di recepire la sua volontà, il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile.
1. 325. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.
Al comma 8, sostituire le parole da: il medico, fino alla fine del comma, con le seguenti: che mettono in pericolo la vita del paziente e che non consentono di recepire la sua volontà, il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile.
1. 326. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.
Al comma 8, sostituire le parole da: l'assistenza sanitaria fino alla fine del comma, con le seguenti: sempre con la massima tempestività possibile l'assistenza sanitaria indispensabile, nel pieno rispetto del diritto alla vita del paziente e alle cure necessarie per mantenerla.
1. 327. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 8 sostituire la parola: indispensabile con le seguenti: più opportuna.
1. 328. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 8, sopprimere le parole:, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente.
*1. 329. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 8 sostituire le parole:, ove possibile nel rispetto delle volontà del paziente.
*1. 330. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 8 sopprimere le parole: ove possibile.
1. 331. Marzano, Locatelli.
Al comma 8, sostituire le parole da: ove possibile fino alla fine del comma con le seguenti: ma sempre nel rispetto della volontà del paziente, qualora questa gli sia prontamente e chiaramente nota e disponibile.
1. 332. Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.
Al comma 8, sostituire le parole da: ove possibile fino alla fine del comma con le seguenti: sempre nel rispetto della volontà del paziente, qualora questa gli sia prontamente resa nota e disponibile.
1. 333. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 8, sostituire le parole da: ove possibile fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto della volontà del paziente, qualora questa gli sia prontamente e chiaramente resa nota e disponibile.
1. 334. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 8 dopo le parole: nel rispetto, aggiungere le seguenti: della salvaguardia della salute tenendo conto della.
1. 335. Calabrò.
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Qualora durante i colloqui che precedono la sottoscrizione del consenso informato il medico sospetti che la libertà decisionale del paziente possa essere alterata da condizioni di stato confusionale, depressione o psicosi, è tenuto a richiedere una valutazione collegiale da effettuarsi almeno insieme allo specialista più idoneo e a un medico legale.
8-ter. Qualora durante i colloqui che precedono la sottoscrizione dei consenso informato il medico sospetti che la scelta del paziente possa essere dipendente da condizionamenti, pressioni o abusi è tenuto a sottoporre il caso al giudice tutelare.
1. 336. Gigli, Sberna, Baradello.
Sopprimere il comma 9.
1. 337. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sopprimere il comma 10.
*1. 338. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sopprimere il comma 10.
*1. 339. Fucci, Distaso, Latronico.
Al comma 10, dopo le parole: del personale aggiungere la seguente: sanitario.
1. 340. Miotto.
Al comma 10 aggiungere in fine i seguenti periodi: Le istituzioni sanitarie private possono chiedere alla autorità sanitarie regionali di essere esonerate da applicazioni non rispondenti alla carta dei valori su cui fondano i propri servizi. La richiesta di esonero non può comportare modifiche penalizzanti dei rapporti che le legano al Servizio sanitario nazionale.
1. 341. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, i responsabili delle strutture sanitarie di cui al precedente periodo rispondono dell'inottemperanza personalmente e per conto della struttura da cui dipendono.
1. 342. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: Le strutture sanitarie, di cui al precedente periodo, sono responsabili del mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
1. 343. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: La formazione del personale sanitario prevede l'indispensabile aggiornamento su tutti quei progressi tecnico-scientifici che, migliorando la qualità di vita del paziente, contribuiscono a rimuovere possibili richieste di rinuncia a cure e trattamenti, perché ritenuti eccessivamente invasivi e o scarsamente efficaci.
1. 344. Binetti, Buttiglione, De Mita.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Minori e incapaci).
Sopprimerlo.
2. 1. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2. 2. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
2. 3. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sopprimere il comma 1.
2. 4. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Anche nel rapporto con i minori e gli incapaci il consenso informato è parte integrante della relazione con il loro medico. La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda assistenza e rappresentanza in ambito sanitario, ha sempre diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione; ha diritto a ricevere le informazioni necessarie per fare le scelte che riguardano la sua salute con un linguaggio adeguato alle sue capacità e quindi ha diritto ad esprimere la propria volontà e che questa volontà venga adeguatamente tenuta in conto.»
2. 5. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. La persona minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nella condizione di esprimere la propria volontà».
2. 6. Monchiero.
Al comma 1, premettere il seguente periodo: La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda anche l'assistenza e la rappresentanza in ambito sanitario, ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, ricevendo informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alla sue capacità ed esprimendo la propria volontà.
2. 7. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Ravetto, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 1, premettere il seguente periodo: Qualunque intervento sanitario su una persona che non è in grado di esprimere il consenso al trattamento può essere effettuato solo in vista di un diretto beneficio delle persona interessata e nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità resa esecutiva dalla legge n. 18 del 2009.
2. 8. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 1, sopprimere le parole: tenendo conto della volontà della persona minore.
2. 9. Menorello, Gigli, Benedetti, Roccella.
Al comma 1, sostituire le parole: salute psicofisica e della vita con le seguenti: vita e della salute.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: salute psicofisica e della vita con le seguenti: vita e della salute.
2. 10. Marazziti.
Al comma 1, sostituire le parole: psicofisica e della vita con le seguenti: e del benessere psicofisico.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: psicofisica e della vita con le seguenti: e del benessere psicofisico.
2. 11. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in attuazione degli articoli 23, 24 e 25 Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.
2. 12. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Ravetto, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nel pieno rispetto della sua dignità.
2. 13. Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con i genitori.
2. 14. Roccella, Piso, Vaccaro.
Sopprimere il comma 2.
2. 15. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 2, dopo la parola: tutore aggiungere le seguenti: nel secondo caso autorizzato dal Giudice tutelare.
2. 16. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nel pieno rispetto della sua dignità.
2. 17. Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.
Sopprimere il comma 3.
2. 18. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che tiene conto della volontà dell'inabilitato, in relazione al suo grado di capacità intendere e di volere.
2. 19. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: avendo sempre come obiettivo il maggiore interesse del minore e prima di tutto la tutela della salute psicofisica e della sua vita.
2. 20. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.
*2. 21. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Ravetto, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.
*2. 22. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: sostegno aggiungere le seguenti: comunque autorizzato dal Giudice tutelare.
2. 23. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Sopprimere il comma 4.
2. 24. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 4, sopprimere le parole: minore o.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: di cui all'articolo 3 aggiungere le seguenti: o rappresentante legale di persona minore.
2. 25. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 4, sopprimere le parole: minore o.
2. 26. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 4, sopprimere le parole:, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 3.
2. 27. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 28. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 29. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.
Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 30. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 31. Roccella, Piso, Vaccaro.
Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 32. Calabrò.
Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 33. Menorello.
Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 34. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 35. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 4 sopprimere le parole: e necessarie.
2. 36. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 4 sostituire le parole da: la decisione fino alla fine del comma, con le seguenti: prevale la decisione del medico.
2. 37. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 4, sostituire le parole da: la decisione fino alla fine del comma con le seguenti: su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria, la decisione è rimessa al giudice che valuta la possibilità di ricostruire la volontà manifestata dalla persona incapace in precedenza, nonché i valori e le convinzioni notoriamente proprie dell'incapace.
2. 38. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: escluso comunque ogni atto di natura eutanasica.
2. 39. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8.
2. 40. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In assenza di disposizioni anticipate di trattamento, il personale sanitario e medico deve tenere conto della volontà del paziente eventualmente manifestata in precedenza al fiduciario o, in mancanza di questo, all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge o parte dell'unione civile o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza, agli ascendenti.
2. 41. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Disposizioni anticipate di trattamento).
Premettere all'articolo il seguente:
Art. 03.
(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).
1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.
3. 1. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sopprimerlo.
3. 2. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 3.
(Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento).
1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.
2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.
3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.
4. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento.
6. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente.».
3. 3. Fucci, Distaso, Latronico.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 3.
1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.
2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di autodeterminarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasica. In tali casi, nel rispetto dell'articolo 1, comma 7, il medico procede a dare attuazione alle DAT, salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo.
3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma precedente, ai quali trattamenti il dichiarante desideri o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.
4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia (»fiduciario«) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
6. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, esse sono prive di valore, fino alla eventuale nomina di tale figura da parte del Giudice tutelare, su istanza di chi vi ha interesse ovvero della struttura sanitaria, con obbligo nel procedimento giurisdizionale di assumere i pareri del coniuge o della parte dell'unione civile, dei figli, ovvero in mancanza di tali figure, degli ascendenti. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il medico illustra preventivamente le proprie decisioni con riferimento alle modalità, rispettivamente, di attuazione o di valutazione delle DAT al fiduciario, il quale presta il proprio consenso ovvero propone opposizione al Giudice tutelare, che decide con le modalità di cui al comma che precede.
7. La attuazione o la valutazione delle DAT nei limiti descritti al presente articolo non hanno comunque luogo qualora il medico, sentito il fiduciario, ravvisi la sopravvenienza di terapie non prevedibili o conoscibili dal paziente, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita ovvero qualora il fiduciario ritenga che il paziente avrebbe avuto ragioni di modificare la volontà espressa nelle DAT stesse. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico decide il giudice tutelare con le procedure esposte ai commi precedenti.
8. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, che le predispone scientificamente. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare, alla presenza documentabile di un medico. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti a un operatore sanitario o, in difetto, a qualsivoglia soggetto che ne fornisca attestazione.
9. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro degli Affari regionali vengono disciplinate le modalità di compilazione delle DAT, nonché di inserimento delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico, al fine di garantire la accessibilità delle stesse da pare dell'intero Sistema Sanitario Nazionale.».
3. 4. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Il comma 1, è sostituito dal seguente:
1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento («DAT»), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Può altresì indicare una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi.
3. 5. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento («DAT»), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere è di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Può altresì indicare una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici.
3. 6. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
1. Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.
3. 7. Fucci, Distaso, Latronico.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e capace fino alla fine del periodo con le seguenti: in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, può, attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento («DAT»), esprimere orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità con quanto previsto dalla legge.
3. 8. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in previsione fino alla fine del comma con le seguenti: valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella Dat la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte.
3. 9. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 1, sostituire le parole da: in previsione fino alla fine del comma con le seguenti: valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intende e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Le dichiarazioni di cui al periodo precedente devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte.
3. 10. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: un'eventuale fino a: fiduciario con le seguenti:
1. Una futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento («DAT»), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, nel rispetto del codice deontologico del medico e delle leggi vigenti. Può altresì indicare una persona di sua fiducia («fiduciario»).
3. 11. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 1, dopo la parola: futura aggiungere le parole: e irreversibile.
3. 12. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: incapacità fino a: altresì con le seguenti: perdita della propria capacità di intendere e di volere attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento («DAT»), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Può altresì indicare.
3. 13. Roccella, Piso, Vaccaro.
Al comma 1, primo periodo aggiungere dopo la parola: autodeterminarsi aggiungere le seguenti: nell'imminenza di una morte imminente.
3. 14. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere dopo la parola: autodeterminarsi aggiungere le seguenti: come conseguenza di una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta.
3. 15. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: autodeterminarsi aggiungere le seguenti: prolungata e persistente.
3. 16. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: autodeterminarsi aggiungere le seguenti: e dopo aver ricevuto piena informazione medica sulle conseguenze delle sue scelte.
3. 17. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: le DAT fino alla fine del periodo con le seguenti: disposizioni anticipate di trattamento («DAT») e avendo valutato con un medico competente di cui è fatta menzione nelle DAT le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia o alla loro evoluzione, le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 5, le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
3. 18. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le DAT con le seguenti: disposizioni anticipate di trattamento («DAT») e avendo valutato con un medico competente di cui è fatta menzione nelle DAT le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia o alla loro evoluzione.
3. 19. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: esprimere le proprie convinzioni con le seguenti: sulla base dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, esprimere i propri desideri.
Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alle convinzioni con le seguenti: ai desideri.
3. 20. Calabrò.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché.
3. 21. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le proprie convinzioni e preferenze con le seguenti: la propria volontà.
Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alle convinzioni e alle preferenze con le seguenti: alla volontà.
*3. 22. Marzano.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le proprie convinzioni e preferenze con le seguenti: la propria volontà.
Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alle convinzioni e alle preferenze con le seguenti: alla volontà.
*3. 23. Locatelli, Lo Monte, Pastorelli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: convinzioni e preferenze con le seguenti: volontà e desideri.
Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: convinzioni e alle preferenze con la seguente: volontà e ai desideri.
3. 24. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: convinzioni e preferenze con la seguente: volontà.
Conseguentemente, al comma 4, primo periodo sostituire le parole: alle convinzioni e alle preferenze con le seguenti: alle volontà.
*3. 25. Monchiero.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: convinzioni e preferenze con la seguente: volontà.
Conseguentemente, al comma 4, primo periodo sostituire le parole: alle convinzioni e alle preferenze con le seguenti: alle volontà.
*3. 26. Murer, Nicchi, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: il consenso o.
3. 27. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché il consenso aggiungere le seguenti: l'interruzione.
3. 28. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, escluso comunque ogni atto di natura eutanasica.
3. 29. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche.
3. 30. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: se esse rappresentano trattamento della patologia da cui il paziente è affetto.
3. 31. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora le DAT esprimano volontà in contrasto con il codice penale o con il codice di deontologia medica, esse non hanno valore vincolante per il medico.
3. 32. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le DAT si applicano dal momento in cui è accertato che l'incapacità di intendere e di volere del paziente abbia carattere di irreversibilità.
3. 33. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Dopo il primo periodo le aggiungere il seguente: Le dichiarazioni anticipate di trattamento si applicano dal momento in cui è accertato che l'incapacità di autodeterminarsi abbia carattere di irreversibilità.
3. 34. Calabrò.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche.
*3. 35. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche.
*3. 36. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nelle Dat la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano orientate ad occasionare o ad accelerare la sua morte.
3. 37. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nelle Dat la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
3. 38. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso e non sta attraversando una crisi depressiva e è in atto un episodio di tipo depressivo.
3. 39. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita.
3. 40. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma, 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze.
3. 41. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere le seguenti parole: Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di una particolare gravità, può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze, anche quando tali trattamenti possono accelerare l'esito mortale della patologia in atto.
3. 42. Marzano, Locatelli.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 2, 3 e 4;
al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: in accordo col fiduciario;
al comma 5, sopprimere il secondo periodo;
al comma 7, sopprimere le parole: compresa l'indicazione del fiduciario.
3. 43. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: indica con le seguenti: può indicare.
*3. 44. Monchiero.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Indica con le seguenti: Può indicare.
*3. 45. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: Indica aggiungere la seguente: obbligatoriamente.
3. 46. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le Dat assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
3. 47. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il medico non può attuare le DAT senza il consenso informato del fiduciario.
3. 48. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Sopraggiunta la condizione di efficacia delle DAT ai sensi del presente comma, il fiduciario può revocare le medesimi dichiarazioni con le forme previste dal seguente comma 6, primo periodo.
3. 49. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi.
3. 50. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le Dat devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, e non possono essere obbligatorie.
3. 51. Roccella, Piso, Vaccaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora il paziente esprima nelle Dat la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative.
3. 52. Roccella, Piso, Vaccaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione.
3. 53. Roccella, Piso, Vaccaro.
Sopprimere il comma 2.
3. 54. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
3. 55. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 56. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il fiduciario, qualora sia stato designato dal paziente nelle sue DAT, è l'unico soggetto autorizzato a interagire con il medico e si impegna a farlo nell'esclusivo interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni esplicitate nelle Dat. Il fiduciario si impegna a vigilare che al paziente siano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento o di abbandono terapeutico. Il fiduciario si impegna a verificare che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
3. 57. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il fiduciario è l'unico soggetto autorizzato a interagire con il medico e si impegna a filo nell'esclusivo interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni esplicitate nelle Dat. Il fiduciario si impegna a vigilare che al paziente siano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento o di abbandono terapeutico. Il fiduciario si impegna inoltre a verificare che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
3. 58. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 2 sopprimere il terzo periodo.
3. 59. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante.
Conseguentemente, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante ovunque ricorrano.
3. 60. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: al disponente, aggiungere le seguenti: nella stessa forma utilizzata per la redazione della DAT.
3. 61. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il fiduciario si impegna a garantire il rispetto da parte del personale sanitario e medico delle disposizioni anticipate di volontà del disponente. Al fiduciario è attribuita la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge.
3. 62. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Sopprimere il comma 3.
3. 63. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sopprimere il comma 4.
3. 64. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 4 sopprimere il primo periodo.
3. 65. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: le DAT mantengono efficacia in merito alle convinzioni e alle preferenze del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un fiduciario con le seguenti: le DAT non mantengono efficacia fino a quando, su istanza di chi abbia titolo, il giudice tutelare non provveda alla nomina di un nuovo fiduciario.
3. 66. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
3. 67. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole:
4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle convinzioni e preferenze del disponente e al consenso o al rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. In caso di necessità, il giudice tutelare, su istanza dello stesso autore delle DAT, anche interdetto, o sottoposto ad amministrazione di sostegno, ovvero di uno dei soggetti indicati dall'articolo 417 del codice civile, provvede con decreto alla nomina di un fiduciario o investe di tali compiti l'amministratore di sostegno, ascoltando nel procedimento, oltre all'interessato, il coniuge o la parte dell'unione civile o i figli, o, in mancanza, gli ascendenti. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, quando sono a conoscenza di fatti tali da rendere necessaria la nomina del fiduciario, sono tenuti a fame istanza al giudice tutelare o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero, e non possono ricoprire le funzioni di fiduciario.
3. 68. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: In caso di necessità con le seguenti: In tutti i casi di assenza.
3. 69. Calabrò.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: provvede alla nomina fino a: di sostegno con le seguenti: nomina l'amministratore di sostegno, o lo conferma, qualora già nominato, e lo investe dei relativi compiti,.
3. 70. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante; la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico.
3. 71. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:
4-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza.
3. 72. Calabrò.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:
4-bis. La disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto, salvo che sia subentrata l'incapacità del paziente.
3. 73. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sopprimere il comma 5.
3. 74. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica.
3. 75. Roccella, Piso, Vaccaro.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale. Le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, su proposta del fiduciario adeguatamente informato, qualora sussistano terapie documentabili non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita, indicando dettagliatamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.
3. 76. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Il medico è tenuto a tenere in debita considerazione le DAT, salvo che il contenuto di esse possa mettere a rischio la vita del paziente. Le DAT, inoltre, possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter altrimenti conseguire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
3. 77. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Il medico è tenuto a tenere nella massima considerazione le DAT, salvo il caso in cui mettono a rischio la vita del paziente. Le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter conseguire possibili miglioramenti delle condizioni di vita, non prevedibili nel momento della redazione delle DAT.
3. 78. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1,.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: le quali con le seguenti: e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale. Le DAT; sostituire le parole: in accordo con il fiduciario con le seguenti: su proposta del fiduciario adeguatamente informato; dopo le parole: capaci di assicurare aggiungere la seguente: concrete; aggiungere, in fine, le seguenti parole:, indicando dettagliatamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.
3. 79. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1,.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: le quali con le seguenti: e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale. Le DAT.
3. 80. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle Dat le quali con le seguenti: Le Dat.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 81. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: Fermo fino a: delle, con le seguenti: Salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, il medico tiene in considerazione le.
3. 82. Calabrò.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto delle DAT con le seguenti: prende seriamente in considerazione le DAT, ascoltando attentamente il fiduciario.
3. 83. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto delle DAT con le seguenti: prende in considerazione, sentito il fiduciario, le DAT.
3. 84. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto delle con le seguenti: prende in considerazione le.
*3. 85. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto delle con le seguenti: prende in considerazione le.
*3. 86. Calabrò.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto con le seguenti: considera, nella propria autonomia, il contenuto.
3. 87. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto con le seguenti: tiene conto.
3. 88. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: le quali possono fino alla fine del comma.
3. 89. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: in accordo con il fiduciario fino alla fine del comma, con le seguenti: anche su richiesta del fiduciario.
3. 90. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in accordo con il fiduciario, qualora con le seguenti: su esplicita richiesta del fiduciario, qualora questi sia informato dal medico che.
3. 91. Mucci.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in accordo con il fiduciario con le seguenti: su proposta del fiduciario adeguatamente informato.
3. 92. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in accordo con con le seguenti: sentito anche il.
3. 93. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: con il fiduciario, aggiungere la seguente: anche.
3. 94. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: qualora sussistano fino alla fine del periodo con le seguenti: qualora le DAT appaiano manifestamente inappropriate o non corrispondenti alla condizione clinica del paziente ovvero qualora sussistano terapie non prevedibili o non conosciute dal disponente all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
3. 95. Marazziti.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: sussistano, con le seguenti: vi siano evidenze cliniche circa.
3. 96. Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: sussistano, aggiungere le seguenti: possibilità di recupero della capacità di intendere e di volere o.
3. 97. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: terapie aggiungere la seguente: documentabili.
3. 98. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non prevedibili all'atto della sottoscrizione con le seguenti: di comprovato valore scientifico.
3. 99. Brignone.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: non prevedibili aggiungere le seguenti: per le competenze del paziente.
3. 100. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: non prevedibili aggiungere le seguenti: o non sufficientemente note.
3. 101. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: assicurare aggiungere la seguente: reali.
3. 102. Murer, Nicchi, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: assicurare aggiungere la seguente: concrete.
*3. 103. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: assicurare aggiungere la seguente: concrete.
*3. 180. Gregori.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: possibilità di con la seguente: un.
3. 104. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: indicando dettagliatamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.
3. 105. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con riguardo all'effettiva insorgenza della patologia oggetto delle DAT, il medico è tenuto, comunque, a verificare che il malato capace di intendere e di volere ne intenda confermare o modificare il contenuto.
3. 106. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
3. 107. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: di conflitto fino alla fine del comma con le seguenti: in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, o, in assenza di questo, con i familiari incaricati, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale, composta da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia.
3. 108. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: di conflitto fino alla fine del comma, con le seguenti: in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale.
3. 109. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: conflitto fino alla fine del comma, con le seguenti: controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico.
3. 110. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 4 con le seguenti: prevalgono le indicazioni del medico.
3. 111. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 4 con le seguenti: prevalgono le azioni a maggior tutela della sopravvivenza del paziente.
3. 112. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, sulla base di una manifestazione di volontà chiara e inequivocabile da parte dell'interessato.
3. 113. Fucci, Distaso, Latronico.
Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dell'articolo 2.
3. 114. Murer, Fossati, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.
Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale, mediante i quali sia possibile stabilire una comunicazione documentabile con il paziente stesso, tesa a verificarne la volontà attuale.
3. 115. Roccella, Piso, Vaccaro.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Le dichiarazioni anticipate di trattamento hanno validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto e devono essere inserite nella cartella clinica.
3. 116. Calabrò.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza.
3. 117. Roccella, Piso, Vaccaro.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente.
3. 118. Fucci, Distaso, Latronico.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
*3. 119. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
*3. 120. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'esordio di malattie acute ad esito non inevitabilmente infausto, il medico può disattendere il contenuto delle DAT fino a quando non sopravvenga nel paziente una perdita permanente nel paziente della capacità di manifestare le proprie volontà.
3. 121. Gigli, Sberna, Baradello.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'esordio di malattie acute nelle quali la perdita della capacità di manifestare le proprie volontà può essere transitoria, il medico può disattendere il contenuto delle DAT fino a che l'evoluzione del quadro clinico non faccia presumere che essa sia diventata permanente.
3. 122. Gigli, Sberna, Baradello.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Qualora il contenuto delle DAT appaia al medico manifestamente inappropriato, egli deve avvalersi di una consulenza collegiale prima di procedere a darne applicazione; l'eventuale decisione dei sanitari di non dare corso alle direttive del paziente è comunicata al fiduciario da questo designato.
3. 123. Gigli, Sberna, Baradello.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:
«Art. 4.
(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento).
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.
2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti ad orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 1, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.
4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.
5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.
6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.».
3. 124. Fucci, Distaso, Latronico.
Sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:
6. Le DAT, una volta registrate sulla tessera sanitaria del soggetto, costituiscono un documento accessibile al medico responsabile della cura del paziente quando la sua condizione di non poter più intendere e volere si è stabilizzata. Il Data base ha carattere regionale e nazionale. Nel caso di richieste che potrebbero occasionare la morte anticipata del soggetto il medico valuta le richieste del paziente con un collegio medico di specialisti nominato dalla Direzione dell'ospedale.
3. 125. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: o per scrittura privata.
3. 126. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono controfirmate, a pena di nullità, anche dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato che le predispone.
3. 127. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: privata aggiungere le seguenti: con sottoscrizione autenticata da un notaio o da pubblico ufficiale autorizzato alle autenticazioni e controfirmate dal medico che ha informato il paziente del significato e delle conseguenze delle sue scelte che garantisce della sua capacità di intendere e di volere delle sue condizioni di salute mentale al momento della sottoscrizione.
3. 128. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e controfirmata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.
3. 129. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: scrittura privata aggiungere le seguenti: autenticata, ovvero per scrittura privata consegnata personalmente nelle mani di un cancelliere di un ufficio giudiziario.
3. 130. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: scrittura privata aggiungere la seguente: autenticata.
*3. 131. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli, Rubinato.
Al comma 6 dopo le parole: scrittura privata aggiungere la seguente: autenticata.
*3. 132. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: scrittura privata aggiungere le seguenti: alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi in modo comprensibile dei benefici, dei rischi, delle conseguenze che la sua scelta comporta in merito all'eventuale rifiuto dei trattamenti sanitari e/o degli accertamenti diagnostici o della rinuncia ai medesimi.
3. 133. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli.
Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La redazione delle DAT presuppone necessariamente l'intervento di un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso, che possa offrire al dichiarante ogni informazioni tecnica necessaria a prendere una decisione consapevole anche sotto il profilo medico scientifico, ovvero l'allegazione di una relazione medica illustrativa dei trattamenti sanitari da prevedere nelle DAT, redatta da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso.
3. 134. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli, Rubinato.
Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora vi siano più documenti scritti che soddisfano le predette condizioni di validità delle DAT, prevale il documento più recente.
3. 135. Marazziti.
Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
3. 136. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 6, terzo periodo dopo la parola: dispositivi aggiungere le seguenti: dotati di supporto durevole.
3. 137. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.
Al comma 6, terzo periodo, aggiungerete parole: facendo ivi comparire, a pena di nullità, il medico che le ha predisposte.
3. 138. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le Dat restano valide per tre anni e possono essere revocate in qualsiasi momento, senza formalità, dalla persona che le abbia rilasciate. Possono essere sempre modificate, oppure possono essere confermate alla scadenza, secondo le modalità previste da questa legge.
*3. 139. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le Dat restano valide per tre anni e possono essere revocate in qualsiasi momento, senza formalità, dalla persona che le abbia rilasciate. Possono essere sempre modificate, oppure possono essere confermate alla scadenza, secondo le modalità previste da questa legge.
*3. 140. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Ravetto, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole:, modificabili e revocabili in ogni momento con le seguenti: e modificabili in ogni momento. Sono invece revocabili con ogni forma, che prevale sulle precedenti espressioni ai sensi del presente articolo.
3. 141. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il disponente può scegliere se consegnare una copia delle DAT al Registro di cui al comma 7.
Conseguentemente, sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
7. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personale, è istituito il Registro nazionale delle DAT all'interno del Sistema Tessera Sanitaria. Con il decreto di cui al periodo precedente sono individuate le modalità di raccolta delle DAT, di trattamento e di conservazione delle medesime, nonché gli obblighi di comunicazione, con cadenza almeno biennale, ai disponenti che abbiano consegnato una copia delle DAT al Registro. Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri regionali, ove esistenti.
8. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 7, le regioni possono regolamentare l'inserimento delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, all'interno del Fascicolo sanitario elettronico ovvero del registro regionale delle DAT, ove istituiti.
9. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 7, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, avviano, nell'ambito delle rispettive competenze, campagne informative concernenti la possibilità di predisporre le DAT in base alle disposizioni della presente legge.
10. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 142. Marazziti.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il disponente può scegliere se consegnare una copia delle DAT al Registro di cui al comma 7.
Conseguentemente, sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
7. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personale, è istituito il Registro nazionale delle DAT all'interno del Sistema Tessera Sanitaria. Con il decreto di cui al periodo precedente sono individuate le modalità di raccolta delle DAT, di trattamento e di conservazione delle medesime, nonché gli obblighi di comunicazione, con cadenza quinquennale, ai disponenti che abbiano consegnato una copia delle DAT al Registro. Il Registro nazionale delle DAT è funzionalmente collegato con i registri regionali, ove esistenti.
8. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 7, le regioni possono regolamentare l'inserimento delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, all'interno del Fascicolo sanitario elettronico ovvero del registro regionale delle DAT, ove istituiti.
9. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 7, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, avviano, nell'ambito delle rispettive competenze, campagne informative concernenti la possibilità di predisporre le DAT in base alle disposizioni della presente legge.
10. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 143. Casati.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dopo due anni dalla sottoscrizione le DAT perdono efficacia.
3. 144. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Dat, essendo il risultato di un colloquio tra medico e paziente, devono essere espresse in forma individuale, escludendo l'uso di formulazioni standard e moduli prestampati.
3. 145. Roccella, Piso, Vaccaro.
Al comma 6 aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi in cui si volessero revocare le Dat e ragioni di urgenza ed emergenza impedissero di procedere con le forme previste per la loro redazione, esse possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta e videoregistrata o fonoregistrata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso, con l'assistenza di due testimoni.
3. 146. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Le strutture sanitarie pubbliche o private sono tenute a garantire il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento.
6-ter. I responsabili delle strutture sanitarie pubbliche o private, che non ottemperino a quanto disposto dal comma 6-bis, sono tenuti, personalmente e per conto della struttura da cui dipendono, al risarcimento del danno, morale, esistenziale e materiale, provocato al paziente e ai suoi familiari dal mancato rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento.».
3. 147. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le strutture sanitarie pubbliche o private sono tenute a garantire il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento.
3. 148. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le Dat possono essere redatte e presentate anche telematicamente sul sito internet istituzionale del Ministero della salute accedendo al sistema tramite credenziali personali rilasciate dal Ministero su richiesta degli interessati; le Dat possono essere modificate o revocate in qualunque momento accedendo al sistema tramite le medesime credenziali personali. Ogni cinque anni il Ministero della Salute invia ai soggetti che hanno redatto telematicamente la disposizione anticipata di trattamento una comunicazione indicante gli estremi della disposizione anticipata di trattamento depositata e le modalità per la sua modificazione o revoca.
3. 149. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le Dat si applicano dal momento in cui è certificato dal medico che il soggetto è in stato vegetativo irreversibile.
3. 150. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le volontà espresse in forma diversa dal presente articolo mantengono il valore comunque ad esse attribuito sulla base del dettato costituzionale.
*3. 151. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le volontà espresse in forma diversa dal presente articolo mantengono il valore comunque ad esse attribuito sulla base del dettato costituzionale.
*3. 152. Mucci.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente
6-bis. In assenza di disposizioni anticipate di trattamento, il personale sanitario e medico deve tenere conto della volontà del paziente eventualmente manifestata in precedenza al fiduciario o, in mancanza di questo, amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge o parte dell'unione civile o, in mancanza ai figli, o, in mancanza agli ascendenti.
3. 153. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente
6-bis. È fatto divieto di ricostruire eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti irritualmente rilasciati o espressi dal paziente medesimo, indipendentemente dalle forma e dalla decorrenza temporale di tali manifestazioni di volontà.
3. 154. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le DAT, a cura del pubblico ufficiale di cui al comma 6, sono inserite nel codice fiscale con modalità tali da essere consultate in tempo reale su tutto il territorio nazionale dalle strutture sanitarie e dal personale sanitario, il tutto nel rispetto della tutela della privacy.
3. 155. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli, Rubinato.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le DAT sono inserite a cura del pubblico ufficiale di cui al comma 6 e conservate in un registro informatico, da istituire presso il Consiglio dell'ordine dei notai, ovvero presso altra struttura o ente pubblico, consultabile in tempo reale su tutto il territorio nazionale e al quale possano accedere le strutture sanitarie ed il personale sanitario, il tutto nel rispetto della tutela della privacy.
3. 156. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli, Rubinato.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Se un soggetto capace di intendere e di volere è impossibilitato a redigere autonomamente la disposizione anticipata di trattamento, la stessa può essere redatta e sottoscritta da un pubblico ufficiale, anche presso il domicilio del disponente e senza oneri a suo carico ed è sottoscritta anche dal disponente. Se il disponente è altresì impossibilitato a sottoscrivere la disposizione se ne indica la causa. L'impossibilità di sottoscrivere la disposizione deve essere certificata da un medico e il certificato deve essere ad essa allegato.
3. 157. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 1. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.
3. 158. Roccella, Piso, Vaccaro.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Il contenuto delle DAT e l'indicazione del fiduciario sono inserite nella tessera sanitaria personale.
3. 159. Gigli, Sberna, Baradello.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro degli Affari regionali vengono disciplinate le modalità di compilazione delle DAT, nonché di inserimento delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico, al fine di garantire la accessibilità delle stesse da parte dell'intero Sistema Sanitario Nazionale.
3. 160. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Le Regioni utilizzano le modalità di conservazione delle Dat in maniera analoga a quelle previste dalla legga 91 del 1999.
3. 161. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.
Al comma 7, dopo le parole: con proprio atto, regolamentare aggiungere le parole: in stretta coerenza con le indicazioni anche tecniche impartite in materia dal Ministero della Salute.
3. 162. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 7, sopprimere le parole: lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.
3. 163. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 7, sostituire le parole: lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili, con il seguente periodo: La efficiente reperibilità delle DAT da parte del personale del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato è condizione di efficacia delle medesime.
3. 164. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È esclusa qualsiasi responsabilità in capo al soggetto esercente una professione sanitaria qualora le DAT non risultino efficacemente reperibili e conoscibili in tempi congrui con quelli richiesti dalla tecnica sanitaria ritenuta opportuna nel caso concreto.
3. 165. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La efficiente reperibilità delle DAT da parte del personale del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato è condizione di efficacia delle medesime.
3. 166. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 8, sostituire la parola: sessanta con: centoventi.
3. 167. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 8, sostituire la parola: sessanta con: novanta.
3. 168. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 8, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dal perfezionamento dei procedimenti previsti al comma 7.
3. 169. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:, anche attraverso i rispettivi siti web.
3. 170. Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute avviano idonee iniziative e campagne nazionali di informazione.
*3. 171. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute avviano idonee iniziative e campagne nazionali di informazione.
*3. 181. Gregori.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Nel caso in cui il paziente non sia cosciente e non abbia dettato DAT, né abbia nominato un fiduciario, il coniuge, la parte in unione civile, il convivente o ciascuno dei parenti fino al quarto grado può rivolgersi al giudice tutelare, per chiedere l'autorizzazione all'interruzione dei trattamenti sanitari, ivi comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali, per assecondare la volontà del paziente stesso, direttamente o implicitamente ma in modo univoco, manifestata nella vita pregressa.
**3. 172. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Nel caso in cui il paziente non sia cosciente e non abbia dettato DAT, né abbia nominato un fiduciario, il coniuge, la parte in unione civile, il convivente o ciascuno dei parenti fino al quarto grado può rivolgersi al giudice tutelare, per chiedere l'autorizzazione all'interruzione dei trattamenti sanitari, ivi comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali, per assecondare la volontà del paziente stesso, direttamente o implicitamente ma in modo univoco, manifestata nella vita pregressa.
**3. 182. Gregori.
(Votazione dell'articolo 3)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Registro nazionale delle DAT).
1. È istituito il registro nazionale al quale afferiscono le informazioni contenute nella tessera sanitaria personale che riguardano le DAT di tutte le persone che le abbiano redatte.
2. La banca dati del registro è consultabile con accesso online dalla rete informatica di tutte le aziende sanitarie.
3. La gestione del registro, l'individuazione delle modalità di raccolta delle DAT nonché di trattamento e di conservazione delle medesime e la definizione delle modalità di consultazione delle stesse da parte del personale del servizio sanitario nazionale sono affidate a una struttura di coordinamento nazionale, da realizzare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e acquisito il parere dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al periodo precedente sono il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri regionali, ove esistenti.
3. 01. Gigli, Sberna, Baradello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Registro nazionale delle Disposizioni anticipate di trattamento).
1. Il Ministro della Salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, con proprio decreto, il Registro nazionale delle disposizioni anticipate di trattamento, di seguito denominato «Registro nazionale».
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati:
a) le modalità e i criteri per la tenuta del Registro nazionale, nonché per la presentazione, acquisizione e trasmissione delle DAT al medesimo Registro, individuando comunque le modalità e i criteri di presentazione e acquisizione delle DAT, più agevoli per i cittadini;
b) i soggetti che sono autorizzati ad acquisire le disposizioni anticipate di trattamento, e trasmetterle immediatamente al Ministero della Salute per essere inserite nel Registro nazionale;
c) le modalità per l'accesso al registro da parte dei soggetti di cui all'articolo 3;
3. Le disposizioni anticipate di trattamento sono valide e mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente, anche se non sono trasmesse e conservate nel Registro nazionale.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 02. Murer, Nicchi, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Redazione telematica della disposizione anticipata di trattamento).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di presentazione e di redazione telematica della disposizione anticipata di trattamento mettendolo a disposizione dell'utente sul sito internet istituzionale del Ministero della salute.
2. La disposizione anticipata di trattamento è parte integrante del Fascicolo sanitario elettronico, istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22.
3. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni redatte secondo l'articolo 5 della presente legge.
4. I soggetti che hanno redatto la disposizione anticipata di trattamento ai sensi del comma 1 possono modificare o revocare le loro dichiarazioni in qualunque momento accedendo al sistema tramite credenziali personali rilasciate dal Ministero della salute. Ogni cinque anni il medesimo Ministero invia ai soggetti indicati al primo periodo una comunicazione indicante gli estremi della disposizione anticipata di trattamento depositata e le modalità previste per la sua modificazione o revoca.
3. 03. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
1. Qualora l'interruzione di trattamenti sanitari causi direttamente la morte del paziente, Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure, quando abbia sollevato preventivamente obiezione di coscienza. La dichiarazione dell'obiettore, nel caso di personale dipendente di un ospedale o di una casa di cura, deve essere comunicato al Direttore Sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura sanitaria.
2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione.
3. 04. Roccella, Piso, Vaccaro.
ART. 4.
(Pianificazione condivisa delle cure).
Sopprimerlo.
4. 1. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sopprimere il comma 1.
4. 2. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 1, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1 fino a: e il medico, con le seguenti: soprattutto nei casi di patologie croniche a carattere evolutivo va sempre realizzata una pianificazione delle cure condivisa.
4. 3. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 1, dopo le parole: comma 2 aggiungere la seguente: anche.
4. 4. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 1 sopprimere le parole: cronica e invalidante o.
4. 5. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 1, sopprimere le parole: condivisa fra paziente e medico.
4. 6. Mucci.
Al comma 1 sostituire le parole: il medico, alla quale il medico con le seguenti: l'equipe sanitaria, alla quale il personale sanitario.
4. 7. Miotto.
Al comma 1, sostituire le parole da: alla quale il medico fino alla fine del comma, con le seguenti: in coerenza con le specifiche linee guida da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge contenente «disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita» al fine di valorizzare il rapporto medico-fiduciario fra paziente e operatore sanitario.
4. 8. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1, sostituire le parole: alla quale il medico è tenuto ad attenersi con le seguenti: che il medico è tenuto a considerare nell'ambito delle propria autonomia professionale e deontologica,.
4. 9. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1, dopo le parole: tra il paziente e il medico aggiungere le seguenti: escluso ogni atto eutanasico.
4. 10. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1, sostituire le parole: alla quale il medico è tenuto ad attenersi, con le seguenti: della quale il medico tiene conto.
*4. 11. Binetti, Buttiglione, Roccella.
Al comma 1, sostituire le parole: alla quale il medico è tenuto ad attenersi, con le seguenti: della quale il medico tiene conto.
*4. 12. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 1, sostituire le parole: alla quale il medico è tenuto ad attenersi, con le seguenti: della quale il medico tiene conto.
**4. 13. Calabrò.
Al comma 1, sostituire le parole: alla quale il medico è tenuto ad attenersi, con le seguenti: della quale il medico tiene conto.
**4. 14. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 1 dopo le parole: alla quale il medico aggiungere le seguenti: curante o, nel caso di ricovero temporaneo o permanente del paziente, il medico che lo prende in carico.
4. 15. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.
Al comma 1, sostituire le parole: è tenuto ad con la seguente: può.
4. 16. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 1 dopo la parola: attenersi aggiungere le seguenti: salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
4. 17. Calabrò.
Al comma 1, dopo la parola: attenersi, aggiungere le seguenti: nei limiti di cui all'articolo 1, comma 7.
4. 18. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: fermo restando quanto previsto al secondo periodo dell'articolo 1, comma 7, della presente legge.
4. 19. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva ogni valutazione del medico in ordine a circostanze non considerate nella relazione medica o sopravvenute rispetto alla stessa.
4. 20. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico propone l'aggiornamento della relazione di cura al sopraggiungere di terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione iniziale, che deve comunque prioritariamente considerare nell'esplicazione della propria autonomia professionale.
4. 21. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sopraggiunta una situazione di incapacità di determinarsi, il fiduciario può revocare e o chiedere di modificare, anche senza formalità, contenuti della relazione di cura che comportino esiti infausti o gravemente lesivi per il paziente.
4. 22. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico non può attuare previsioni della relazione di cura che comportino possibili esiti infausti senza il consenso informato del fiduciario.
4. 23. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il paziente si trovi in una delle condizioni descritte all'articolo 2, si applicano le disposizioni ivi previste.
4. 24. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella relazione di cui al presente comma è obbligatoriamente indicato un fiduciario, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
4. 25. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Sopprimere il comma 2.
4. 26. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 2, sopprimere le parole: di quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita,.
4. 27. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Sopprimere il comma 3.
4. 28. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
3. Il consenso del paziente rispetto a quanto proposto dal medico, ai sensi del comma 2, e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare e la conservazione della manifestazione di volontà su supporto durevole. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
4. 29. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.
Al comma 3, dopo le parole: del comma 2, e aggiungere la seguente: facoltativamente.
4. 30. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 3, dopo le parole:, e i propri intendimenti per il futuro.
4. 31. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 3, sopprimere la parola: eventuale.
4. 32. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di contrasto fra la pianificazione delle cure di cui al comma 1 e quanto dichiarato dal paziente ai sensi del comma 3, prevalgono i contenuti dello strumento pianificatori o previsto al comma 1.
4. 33. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In caso di diagnosi medica con prognosi infausta e irreversibile, il paziente che decide di rifiutare o interrompere i trattamenti sanitari in corso ha diritto che tale interruzione sia accompagnata da una sedazione palliativa continua profonda, se richiesto anche presso il proprio domicilio.
4. 34. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Sopprimere il comma 4.
4. 35. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituire il comma 4 con il seguente: L'atto di pianificazione delle cure può essere sempre modificato dal paziente, nelle forme di cui al comma 3.
4. 36. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.
Al comma 4, primo periodo sopprimere la parola: eventuale.
4. 37. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: in forma scritta con le seguenti: secondo la forma dell'atto pubblico.
4. 38. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli.
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: dispositivi aggiungere le seguenti: supporto durevole.
4. 39. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nella cartella clinica e nel fascicolo con le seguenti parole: nella cartella clinica o nel fascicolo.
4. 40. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono controfirmati, a pena di nullità, anche dal medico del Servizio sanitario Nazionale o convenzionato che li predispone.
4. 41. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Nei soli casi in cui il paziente si trovi in condizioni gravi e irreversibili, refrattarie ai mezzi terapeutici e alle cure palliative e con prognosi negativa di sopravvivenza a breve termine, e sia espressa da parte sua la volontà di evitare ulteriori sofferenze fisiche e il prolungamento della vita attraverso atti di ostinazione terapeutica irragionevole, i medici che lo hanno in cura presso il suo domicilio o nella struttura in cui è ricoverato potranno praticargli un trattamento idoneo a indurne lo stato di sedazione profonda e continua fino a che sopraggiunga il decesso, in associazione alla somministrazione di analgesici e alla sospensione di ogni altra cura. La relativa decisione sanitaria è adottata con procedura collegiale, al fine di verificare che effettivamente ricorrano le condizioni per poterla esercitare.
4. 42. Gigli, Sberna, Baradello.
Sopprimere il comma 5.
4. 43. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Nel caso in cui il paziente non sia cosciente e non abbia dettato DAT, né abbia nominato un fiduciario, il coniuge, la parte in unione civile, il convivente o ciascuno dei parenti fino al quarto grado, può rivolgersi al giudice tutelare per chiedere l'autorizzazione all'interruzione dei trattamenti sanitari, ivi comprese la nutrizione l'idratazione artificiali, per assecondare la volontà del paziente stesso, direttamente o implicitamente manifestata nella vita pregressa in modo univoco.
4. 44. Mucci.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002.
2. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.
4. 01. Roccella, Piso, Vaccaro.
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Norma transitoria).
Sopprimerlo.
*5. 1. Gigli, Sberna, Baradello.
Sopprimerlo.
*5. 2. Roccella, Piso, Vaccaro.
Sopprimerlo.
*5. 3. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Sopprimerlo.
*5. 4. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
La presente legge diviene applicabile alla conclusione dell’iter di ratifica avviato con legge 28 marzo 2001, n. 145 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, sottoscritta ad Oviedo nel 1997.
5. 5. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
1. I documenti atti ad esprimere le volontà del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli.
5. 6. Roccella, Piso, Vaccaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
5. 7. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 1, sopprimere le parole: presso il comune di residenza o.
5. 8. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Dat depositate hanno valore solo se in linea con i principi espressi dalla presente legge.
5. 9. Binetti, Buttiglione, De Mita.
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, ad eccezione degli oneri necessari per l'istituzione e il funzionamento dello strumento nazionale per la conservazione delle DAT o per il coordinamento sul territorio di tale funzione.
6. 1. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.
(Votazione dell'articolo 6)
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Entro il mese di aprile, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute presenta al parlamento una relazione sull'applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute. Analoga relazione presenta il ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo dicastero.
6. 01. Roccella, Piso, Vaccaro.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
6. 02. Roccella, Piso, Vaccaro.
Sostituire il titolo con il seguente: Norme in materia di consenso informato, di disposizioni anticipate di trattamento e di pianificazione condivisa delle cure.
Tit. 1. Marazziti.
Relatori: MARCO DI MAIO (per la I Commissione) e VERINI (per la II Commissione), per la maggioranza; SISTO, di minoranza.
N. 2.
Seduta del 22 marzo 2017
(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)
ART. 1.
(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Cessazione della professione di magistrato).
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore, deputato, presidente della regione, consigliere regionale, consi
gliere provinciale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alla carica di sindaco o consigliere comunale, per città oltre i 15.000 abitanti, cessano di diritto dall'appartenenza all'ordine giudiziario al momento dell'accettazione della candidatura.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla legislatura o consiliatura successiva alla data di promulgazione della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore 60 giorni dopo la promulgazione della presente legge.
3. In ogni caso non possono candidarsi se prestano servizio o lo hanno prestato nei dieci anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale.
4. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati, esclusi quelli onorari, che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura.
1. 200. Colletti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: collocati fuori dal ruolo organico aggiungere le seguenti: esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive.
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 18. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Toninelli, Nuti.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o di consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 201. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.
Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.
1. 202. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinque con la seguente: sette.
1. 22. Sisto.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nel territorio delle regioni limitrofe.
1. 12. Molteni, Caparini.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o in quelle limitrofe.
1. 203. Molteni, Caparini.
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: e di consigliere circoscrizionale.
1. 8. Daniele Farina, Costantino.
Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e ricadenti in tutto o in parte nel distretto della Corte di Appello.
1. 10. Molteni, Caparini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: diciotto mesi.
1. 1. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le parole: un anno.
*1. 9. Molteni, Caparini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
*1. 3. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1. 7. Costantino, Daniele Farina.
Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
1. 204. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Toninelli, Nuti.
Sopprimere il comma 3.
1. 205. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Aspettativa per incarichi di governo e di assessore).
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità).
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dichiarazione costituisce assunzione di responsabilità civile e penale ai sensi di legge.
3. 2. Molteni, Caparini.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo).
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: L'aspettativa è obbligatoria e comporta il collocamento fuori ruolo per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e, al fine di rispettare il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, sin dalla richiesta di collocamento in aspettativa del magistrato indirizzata all'Organo di autogoverno.
4. 200. Bonafede.
Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.
4. 201. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
4. 202. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: e con le seguenti: ma non ai fini.
4. 1. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo trascorso in aspettativa non può comunque superare i 10 anni.
4. 2. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. È istituita, nell'ambito delle attuali dotazioni di bilancio e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, presso il Ministero della giustizia e la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'unica banca dati, consultabile pubblicamente, anche online attraverso i rispettivi siti, e da aggiornare con cadenza mensile, nella quale sono raccolti e classificati in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: ruolo originario dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato che vengono posti fuori ruolo; titolarità e durata dell'incarico fuori ruolo attuale; elenco degli incarichi fuori ruolo precedentemente svolti, comprensivi per ciascuno della durata e della funzione; computo complessivo degli anni trascorsi in posizione di fuori ruolo nell'intera carriera.
4. 203. Giachetti.
(Votazione dell'articolo 4)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Sospensione della valutazione di professionalità per i magistrati che ricoprono incarichi elettivi o di governo).
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Tutti i magistrati» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi quelli nelle condizioni di cui al comma 16-bis del presente articolo,»;
b) dopo il comma 16, è inserito il seguente:
«16-bis. I magistrati eletti alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo, in un consiglio regionale o in uno dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, in un consiglio comunale di una città con un numero di abitanti superiore a quindicimila, ovvero che ricoprano le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice ministro, sottosegretario di Stato, presidente di regione, assessore regionale, presidente o assessore della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, sindaco o assessore di un comune con un numero di abitanti superiore a quindicimila, non sono sottoposti alla valutazione di cui al presente articolo per l'intera durata del mandato elettivo ovvero dell'incarico di governo.
4. 0200. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Toninelli, Nuti.
ART. 5.
(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti).
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, candidati e non eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, non possono esercitare per un periodo di dodici mesi le loro funzioni né recepire alcuna retribuzione relativa.
2. I magistrati di cui al comma 1, concluso il periodo di dodici mesi:
a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;
b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.
3. I magistrati di cui al comma 1 candidati e non eletti alla carica di sindaco, di consigliere comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello con competenza ricadente nel territorio della provincia o del comune per i quali hanno presentato la candidatura.
4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.
5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semi direttivi per un periodo di cinque anni.
5. 1. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Toninelli, Nuti.
Al comma 1, sostituire le parole da: due anni fino a: inquirenti con le seguenti: dieci anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni.
5. 201. Parisi.
Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: sette.
Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: sette.
5. 2. Sisto.
Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
Conseguentemente:
al medesimo comma, dopo le parole: non possono esercitare le funzioni inquirenti, né aggiungere le seguenti: per i successivi dieci anni.
al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
5. 202. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
Conseguentemente:
al medesimo comma, dopo le parole: non possono esercitare le funzioni inquirenti, né aggiungere le seguenti: per i successivi sette anni.
al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
5. 203. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
*5. 200. D'Attorre, Sannicandro, Quaranta.
Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
*5. 204. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
5. 205. Sisto.
Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: quattro.
5. 206. Molteni, Caparini.
Al comma 1, sopprimere la parola: inquirenti.
*5. 207. Sisto.
Al comma 1, sopprimere la parola: inquirenti.
*5. 208. Molteni, Caparini.
Al comma 1, aggiungere in fine le parole: e in quelle limitrofe.
5. 6. Molteni, Caparini.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I magistrati di cui al comma 1:
a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;
b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni”;
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.
5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.
5. 212. D'Attorre, Sannicandro, Quaranta.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I magistrati di cui al comma 1:
a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;
b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.
Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.
5. 211. Sisto.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il ricollocamento in ruolo ai sensi del periodo precedente è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.
5. 213. Parisi.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: possono essere fino alla fine del periodo con le seguenti: sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui al primo periodo per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.
5. 214. Parisi.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 9:
al comma 1:
primo periodo, dopo la parola: magistrati aggiungere le seguenti: candidati o.
sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: sette;
al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque;
5. 225. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 9:
al comma 1:
primo periodo, dopo la parola: magistrati aggiungere le seguenti: candidati o.
sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: cinque;
al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque;
5. 226. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 9:
al comma 1, primo periodo, dopo la parola: magistrati aggiungere le seguenti: candidati o.
al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
5. 227. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: dieci.
5. 215. Parisi.
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
5. 216. Sisto.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: inquirenti.
5. 217. Sisto.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e, comunque, essere assegnati aggiungere le seguenti: nei successivi dieci anni.
5. 209. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e, comunque, essere assegnati aggiungere le seguenti: nei successivi sette anni.
5. 210. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: distretto di corte di appello aggiungere le seguenti: e nei distretti limitrofi.
5. 218. Molteni, Caparini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.
5. 219. Sisto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.
5. 220. Sisto.
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati).
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, alla cessazione del mandato parlamentare non possono esercitare le loro funzioni né recepire alcuna retribuzione relativa, per un periodo di cinque anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del periodo di cinque anni e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:
a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;
b) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;
c) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.
3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 novanta giorni prima della cessazione del periodo di cui allo stesso comma.
4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.
6. 10. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Toninelli, Nuti.
Al comma 1, premettere il seguente periodo: I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato.
6. 200. Sisto.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
6. 201. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di dieci anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni. I magistrati già in servizio presso le relative procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno dieci anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.
6. 203. Parisi.
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.
*6. 202. Sisto.
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.
*6. 204. D'Attorre, Sannicandro, Quaranta.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: in un distretto di corte di appello diverso da quello con le seguenti: nella regione e nelle regioni limitrofe diverse da quelle.
6. 205. Molteni, Caparini.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: nella quale sono stati eletti aggiungere le seguenti: e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa.
6. 206. Sisto.
Al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: sette.
6. 207. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
Al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: cinque.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), dopo la parola: giustizia, aggiungere le seguenti:, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni,.
6. 208. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.
Al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: cinque.
6. 209. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: tre anni, incarichi con le seguenti: cinque anni, incarichi.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: tre anni, anche con le seguenti: cinque anni, anche.
6. 210. Sisto.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: tre anni, incarichi con le seguenti: quattro anni, incarichi.
6. 211. Molteni, Caparini.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: I magistrati già in servizio fino alla fine della lettera.
6. 3. Molteni, Caparini.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: nonché presso le rispettive Procure generali e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: i magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;
6. 212. Sisto.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: per un periodo di tre anni con le parole: per un periodo di quattro anni.
6. 213. Molteni, Caparini.
Al comma 2, lettera b), dopo la parola: Stato aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno quattro anni.
6. 214. Molteni, Caparini.
Al comma 2, lettera c), dopo la parola: giustizia aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni.
6. 215. Sisto.
Al comma 2, lettera c), dopo la parola: giustizia aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno quattro anni.
6. 216. Molteni, Caparini.
Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
6. 217. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
(Votazione dell'articolo 6)
ART. 7.
(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale, regionale o locale).
Al comma 1, dopo le parole: articolo 6, aggiungere le seguenti: comma 2, lettera a) e d).
7. 3. Molteni, Caparini.
Al comma 2-bis, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.
7. 200. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
(Votazione dell'articolo 7)
ART. 8.
(Ricostruzione della carriera).
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: e per la destinazione fino alla fine del comma.
8. 1. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.
(Votazione dell'articolo 8)
ART. 9.
(Ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali).
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: dieci.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: in un distretto di corte di appello fino alla fine del periodo con le seguenti: nella regione nel cui ambito hanno espletato il mandato.
9. 205. Parisi.
Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: cinque.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
9. 203. D'Attorre, Sannicandro, Quaranta.
Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: quattro.
9. 204. Molteni, Caparini.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in un distretto di corte di appello aggiungere le seguenti: o in quelli limitrofi.
9. 210. Molteni, Caparini.
(Votazione dell'articolo 9)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. I magistrati che abbiano ricoperto incarichi elettivi, e che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, non hanno diritto a godere del relativo assegno vitalizio.
9. 0200. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, non si applicano ai magistrati per tutto il periodo trascorso in aspettativa per ricoprire un mandato elettorale.
2. Per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica decade l'obbligo, a favore dei magistrati che risultino fuori ruolo ai sensi del comma 1, di accreditare sul relativo conto assicurativo dell'interessato i contributi figurativi a fini pensionistici.
9. 0201. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
ART. 10.
(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria).
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o circoscrizionale.
10. 2. Costantino, Daniele Farina.
Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: dieci.
10. 202. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: sette.
10. 201. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
*10. 200. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
*10. 203. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.
(Votazione dell'articolo 10)
ART. 12.
(Disciplina transitoria)
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o, avendone già i requisiti, presso gli uffici della Corte di cassazione, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
12. 200. Parisi.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: sette.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
12. 202. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
12. 201. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: tre.
12. 203. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: Stato aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno tre anni.
12. 2. Molteni, Caparini.
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: giustizia aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno tre anni.
12. 1. Molteni, Caparini.
(Votazione dell'articolo 12)
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 13.
(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici).
1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g), è inserita la seguente:
g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale.
2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)».
3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
12. 0200. Parisi.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 13.
(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici).
1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g), è inserita la seguente:
g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale.
2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)».
3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le parole: Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.
*12. 0201. Sisto.
Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:
Art. 13.
(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici).
1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g), è inserita la seguente:
g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale.
2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)».
3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le parole: Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.
*12. 0202. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.
ART. 14.
(Sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari).
Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
14. 200. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: due con la seguente: quattro.
*14. 1. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.
Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: due con la seguente: quattro.
*14. 2. Molteni, Caparini.
(Votazione dell'articolo 14)
ART. 15.
(Sanzioni disciplinari per i magistrati amministrativi, contabili e militari).
(Votazione dell'articolo 15)
ART. 16.
(Abrogazioni).
(Votazione dell'articolo 16)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 17.
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
16. 01. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
N. 1.
Seduta del 21 marzo 2017
ART. 7.
(Affidamento familiare).
Al comma 1, capoverso «comma 1-ter», aggiungere, in fine, le parole: , nonché nell'ambito dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata una somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione.
7. 100. Gregorio Fontana.
(Votazione dell'articolo 7)
ART. 11.
(Elenco dei tutori volontari).
(Votazione dell'articolo 11)
ART. 12.
(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).
(Votazione dell'articolo 12)
ART. 16.
(Diritto all'assistenza legale).
Al comma 1, capoverso comma 4-quater, ultimo periodo sostituire le parole da: è autorizzata fino a: 2017 con le seguenti: si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
16. 1. Rondini, Invernizzi.
(Votazione dell'articolo 16)
ART. 17.
(Minori vittime di tratta).
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, al comma 4 sopprimere la parola: restanti.
17. 1. Rondini, Invernizzi.
(Votazione dell'articolo 17)
ART. 21.
(Disposizioni finanziarie).
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente:
al comma 3, sopprimere le parole da:, a eccezione fino a: comma 3;
sopprimere il comma 4.
21. 1. Rondini, Invernizzi.
(Votazione dell'articolo 21)