Relatori: FREGOLENT, per la VI Commissione, e MARTELLA, per la X Commissione, per la maggioranza; ALLASIA, di minoranza.
N. 5.
Seduta del 6 ottobre 2015
(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati, quelli dichiarati inammissibili e quelli votati)
ART. 30.
(Sottoscrizione digitale di taluni atti).
Sopprimerlo.
30. 1. (ex 30. 5.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 30.
(Misure per l'accesso al notariato).
1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera b-bis) è soppressa.
2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea», sono inserite le seguenti: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137».
*30. 6. (ex *30. 7.) Librandi, Sottanelli, Galgano.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 30.
(Misure per l'accesso al notariato).
1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera b-bis) è soppressa.
2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea», sono inserite le seguenti: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137».
*30. 8. (ex *30. 20.) Molteni, Allasia.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 30.
(Misure per l'accesso al notariato).
1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera b-bis) è soppressa.
2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea», sono inserite le seguenti: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137».
*30. 9. (ex *30. 27.) Pisicchio.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 30.
(Misure per l'accesso al notariato).
1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera b-bis) è soppressa.
2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea», sono inserite le seguenti: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137».
*30. 10. (ex *30. 25.) Scotto, Ricciatti, Paglia, Ferrara.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 30.
(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).
1. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana».
**30. 11. (ex **30. 6.) Librandi, Sottanelli, Galgano.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 30.
(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).
1. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana».
**30. 12. (ex **30. 17.) Molteni, Allasia.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 30.
(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).
1. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana».
**30. 14. (ex **30. 24.) Scotto, Ricciatti, Paglia, Ferrara.
(Votazione dell'articolo 30)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. – 1. L'avvocato iscritto da almeno tre anni al consiglio dell'Ordine degli avvocati può autenticare le sottoscrizioni apposte dalle parti nelle scritture private, nelle quietanze e nelle dichiarazioni unilaterali, anche a contenuto non esclusivamente giuridico. L'avvocato di cui al comma 1 può altresì attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto e a lui esibiti in originale o in copia autentica. L'autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private è stesa di seguito alle sottoscrizioni medesime e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza dell'avvocato con indicazione del luogo, della data e dell'ora. Per le sottoscrizioni marginali e per i fogli intermedi è sufficiente che di seguito ai medesimi l'avvocato aggiunga la propria sottoscrizione. L'autenticazione delle sottoscrizioni è effettuata alla presenza delle parti. L'avvocato deve essere certo dell'identità personale delle parti di cui autentica la sottoscrizione. Può raggiungere tale certezza al momento dell'autenticazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono il potere di autenticazione ad altri pubblici ufficiali. L'autenticazione delle sottoscrizioni consente di procedere alla trascrizione, all'iscrizione, all'annotazione, alla registrazione e alla voltura, in qualsiasi pubblico registro o ufficio, dei contratti o di ogni altro atto, inclusi quelli previsti dall'articolo 2643 del codice civile, salvo che la legge non disponga la necessità di provvedere mediante atto pubblico; in tale caso all'autenticazione delle sottoscrizioni deve partecipare un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La ripartizione dei compensi professionali tra i professionisti che hanno prestato congiuntamente la loro opera ai fini di cui al presente articolo è determinata con il decreto di cui al quarto comma, primo periodo.
2. L'avvocato incaricato da una o da tutte le parti contraenti di autenticare le sottoscrizioni da loro apposte alla scrittura privata o agli altri atti previsti dall'articolo 1, è obbligato a verificare la validità degli stessi e la rispondenza dei contenuti alle norme di legge e alla volontà delle parti, salvo che per atti o fatti che egli non è in grado di conoscere. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare da parte dell'avvocato singolo, o in solido con gli altri avvocati incaricati, fatto salvo il risarcimento del danno.
3. La scrittura privata autenticata dall'avvocato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, l'iscrizione, l'annotazione, la registrazione e la voltura nei pubblici registri o uffici dei diritti derivanti dalle scritture private autenticate di cui al comma 1, nei limiti stabiliti ai sensi del comma 4, secondo periodo.
4. Le scritture private autenticate dall'avvocato sono conservate in un apposito registro cronologico, istituito e tenuto dall'avvocato stesso, con le modalità previste da un decreto emanato dal Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale forense emana direttive di carattere deontologico anche in ordine ai compensi dell'avvocato per l'attività di cui alla medesima legge, i quali tengono conto degli interessi delle parti assistite, dell'attività effettivamente prestata e del prezzo o del valore dell'atto autenticato.
30. 01. (ex 30. 06.) Colletti.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure per l'accesso al notariato).
1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:
a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;
b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.
2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.
3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34o anno di età.
4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.
5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395».
30. 02. (ex 30. 04.) Librandi, Sottanelli, Galgano.
ART. 31.
(Svolgimento di attività professionali in forma associata).
Sopprimerlo.
*31. 1. (ex *31. 1.) Polidori, Sandra Savino.
Sopprimerlo.
*31. 2. (ex *31. 1.) Vignali.
Sopprimerlo.
*31. 3. (ex *31. 2.) Misiani, Bargero.
Sopprimerlo.
*31. 4. (ex *31. 3.) Pellegrino, Brandolin, Ricciatti.
Al comma 1, sopprimere le parole da:, a condizione che fino alla fine del comma.
**31. 400. Misiani, Bargero.
Al comma 1, sopprimere le parole da:, a condizione che fino alla fine del comma.
**31. 401. Vignali.
Al comma 1, sostituire le parole da: entro sei mesi fino alla fine del comma, con le seguenti: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali società dimostrino al committente privato di avere stipulato una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto per le quali è obbligatoriamente richiesta la firma di un professionista iscritto all'albo, nonché ad indicare nominativamente nel contratto medesimo, su richiesta del committente, i suddetti professionisti.
31. 450. Bonomo, Bargero, Carnevali, Misiani, Montroni, Sanga.
(Votazione dell'articolo 31)
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario).
1. All'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, dopo le parole: «l'ILOR e l'IRPEG», sono aggiunte le seguenti: «i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,».
*31. 01. (ex *31. 014.) Abrignani.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario).
1. All'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, dopo le parole: «l'ILOR e l'IRPEG», sono aggiunte le seguenti: «i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,».
*31. 04. (ex *31. 013.) Rizzetto.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Società tra professionisti multidisciplinari).
1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, è sostituito dal seguente:
«1. La società tra professionisti, ivi inclusa la società multidisciplinare, è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti».
2. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, è abrogato.
31. 03. (ex *31. 02.) Pellegrino, Ricciatti.
ART. 31-bis.
(Disposizioni sulle professioni regolamentate).
(Votazione dell'articolo 31-bis)
ART. 32.
(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica).
Sopprimerlo.
*32. 1. (ex* 32. 1.) Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Da Villa, Pesco.
Sopprimerlo.
*32. 2. (ex* 32. 3.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino, Fratoianni, Duranti.
Sopprimerlo.
*32. 3. (ex* 32. 4.) Palese, Castiello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 32
(Vendita dei medicinali di fascia C).
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni».
32. 4. (ex 32. 6.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino, Fratoianni, Duranti.
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b).
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla lettera c), sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni con le seguenti: iscritto all'albo;.
sopprimere la lettera d).
32. 5. (ex *32. 8.) Polidori, Sandra Savino.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni con le seguenti: iscritto all'albo;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d) al comma 4-bis la parola: «quattro» è sostituita con la seguente: «cinquanta».”.
32. 6. (ex *32. 9.) Polidori, Sandra Savino.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'ar
ticolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni con le seguenti: iscritto all'albo.
32. 7. (ex** 32. 10.) Polidori, Sandra Savino.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 2 le parole: «in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» sono soppresse;
alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni con le seguenti: iscritto all'albo
32. 8. (ex **32. 11.) Polidori, Sandra Savino.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
32. 9. (ex 32. 7.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino, Fratoianni.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole:, le società di capitali.
32. 10. (ex 32. 42.) Colletti, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le parole:; le società di capitali di cui alla presente lettera possono detenere fino ad un massimo di quote della farmacia privata pari al 49 per cento del totale.
Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1. 1. Con regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2015, a partire dal 1o gennaio 2016:
a) è abbassato il quorum del rapporto tra farmacie e numero di abitanti al fine di incrementare il numero di sedi;
b) sono stabilite modalità per lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche assicurando che vi sia una valutazione per soli titoli, ove il sistema sanitario lo necessiti, e con punteggi specifici, da attribuire per i laureati in farmacia titolari di parafarmacia, tenendo conto del rispetto della priorità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti per l'abilitazione alla titolarità. Sono escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia e di titolari di farmacia in prima oppure attraverso trust oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione.
32. 11. (ex 32. 33.) Palese, Castiello.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: la cui maggioranza sia detenuta da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni.
32. 12. (ex 32. 12.) Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le parole:; le società di capitali di cui alla presente lettera possono detenere fino ad un massimo di quote della farmacia privata pari al 49 per cento del totale.
32. 13. (ex 32. 43.) Palese, Castiello.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società.
32. 14. (ex 32. 44.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino, Fratoianni, Duranti.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 2 le parole: «in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» sono soppresse;
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni con le seguenti: iscritto all'albo.
32. 15. (ex* 32. 15.) Polidori, Sandra Savino.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco con le seguenti o partecipazione in imprese anche con quote di minoranza nel settore della produzione dei farmaci e della relativa informazione.
32. 401. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:, produzione e con le seguenti: produzione, distribuzione.
32. 402. Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:, produzione e con le seguenti: produzione, intermediazione.
32. 403. Nicchi, Ricciatti, Paglia, Ferrara, Fratoianni.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: l'esercizio della professione medica aggiungere le seguenti: La partecipazione alle società di cui al comma 1 è vietata al verificarsi delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 tra i partecipanti al capitale della società ed i responsabili degli organi amministrativi e di controllo ed i partecipanti al capitale, delle società che svolgano attività nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco.
32. 450. (Versione corretta) Villarosa.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: l'esercizio della professione medica. aggiungere le seguenti: In relazione alle incompatibilità di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui al Regolamento in materia di operazioni di parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, allegato 1.
32. 16. (ex 0. 32. 75. 9.) Villarosa, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, per quanto compatibili
32. 17. (ex 0. 32. 75. 11.) Polidori, Sandra Savino.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis) Le società di cui al comma 1 devono essere iscritte nel relativo albo speciale dell'Ordine provinciale ove hanno sede legale nonché di ciascun Ordine provinciale ove sono ubicate le farmacie di titolarità delle stesse società».
Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Le società esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono tenute ad iscriversi secondo quanto stabilito dal comma 2-bis) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, entro sessanta giorni.
32. 18. (ex *32. 19.) Polidori, Sandra Savino.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Nelle società di capitali di cui al comma 1, l'amministrazione è affidata a farmacisti iscritti all'albo.
32. 19. (ex **32. 16.) Polidori, Sandra Savino.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Per le società di capitali di cui al comma 1, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In tale caso, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
32. 20. (ex *32. 17.) Polidori, Sandra Savino.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Nelle società di cui al comma 1 con la presenza di soci non iscritti all'albo dei farmacisti, l'organo amministrativo nomina un farmacista iscritto all'albo quale Garante del Codice deontologico del farmacista, alle cui valutazioni devono essere sottoposte tutte le decisioni relative ai profili sulla gestione professionale della farmacia. Nel caso in cui il Garante rinvenga, nelle decisioni assunte dalla società, profili di contrasto con le norme deontologiche, è tenuto a segnalarlo all'organo amministrativo che deve rivalutare la decisione sulla base delle osservazioni formulate. Qualora l'organo amministrativo decida di non adeguarsi alle indicazioni del Garante, è tenuto a rivolgersi all'Ordine provinciale ove ha sede legale la società al fine di acquisire il relativo parere vincolante.
32. 21. (ex **32. 18.) Polidori, Sandra Savino.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
32. 22. (ex 32. 55.) Palese, Castiello.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) al comma 9 le parole: «qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «qualora ricorra una delle ipotesi di incompatibilità di cui al successivo articolo 8» e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
32. 23. (ex 32. 20.) Polidori, Sandra Savino.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1.1. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, al comma 1, dopo le parole: «di ruolo» sono aggiunte le seguenti: «a tempo pieno» e al comma 2 dopo la parola: «dipendente» sono aggiunte le seguenti: «a tempo pieno».
1.2. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362 dopo le parole: «rapporto di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «a tempo pieno».
32. 26. (ex *32. 21.) Polidori, Sandra Savino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Le modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo entrano in vigore a conclusione delle procedure concorsuali previste dall'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
32. 24. (ex 32. 65.) Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Da Villa, Pesco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
32. 25. (ex *32. 29.) Polidori, Sandra Savino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico dei cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.
32. 27. (ex 32. 0132.) Paglia, Ricciatti, Ferrara, Nicchi, Fratoianni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Al comma 1, dell'articolo 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'ultimo periodo è soppresso.
32. 28. (ex 32. 04.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino, Fratoianni, Duranti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Lo 0,8 per cento del valore del fatturato delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e/o tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nel caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.
32. 29. (ex 32. 60.) Mantero, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Da Villa, Pesco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. L'1 per cento del valore del fatturato delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e/o tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nel caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.
32. 30. (ex 32. 59.) Baroni, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Il 3 per cento dei profitti (utili) delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e/o tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nei caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.
32. 31. (ex 32. 62.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Il cinque per cento dei profitti delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e/o tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nel caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.
32. 32. (ex 32. 61.) Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole «ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi i dispositivi medici, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, nonché i farmaci per uso ospedaliero o comunque in fornitura regolamentati da gare e appalti regionali individuati dall'Agenzia Italiana del Farmaco, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale».
32. 33. (ex 32. 27.) Librandi, Sottanelli, Galgano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 92 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dopo la parola: «dipendono» sono aggiunte: «ovvero alle farmacie».
32. 34. (ex *32. 24.) Polidori, Sandra Savino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Con regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2015, a partire dal 1o gennaio 2016: a) viene abbassato il quorum del rapporto tra farmacie e numero di abitanti al fine di incrementare il numero di sedi; b) viene stabilito modalità per lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, ove il sistema sanitario lo necessiti, assicurando che vi sia una valutazione per soli titoli e con punteggi specifici, da attribuire per i laureati in farmacia titolari di parafarmacia, tenendo conto del rispetto della priorità dell'apertura delle stesse. Sono escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia e di titolari di farmacia in prima oppure attraverso trust oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione.
32. 35. (ex 32. 73.) Palese, Castiello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Nelle società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, come sostituito dal presente articolo, non possono partecipare in qualità di soci, anche di minoranza, sia direttamente che indirettamente: le aziende farmaceutiche, le fondazioni bancarie, gli enti creditizi, gli intermediari finanziari e le assicurazioni.
32. 36. (ex 32. 66.) Mantero, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Da Villa, Pesco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 362, come modificato dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscrivere la società e la relativa compagine sociale in un apposito Albo istituito presso gli Ordini provinciali dei Farmacisti. La maggioranza dei soci dovrà essere composta da farmacisti, restano salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilite la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.
32. 37. (ex 32. 67.) Lorefice, Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Da Villa, Pesco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, come modificato dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscrivere la società e la relativa compagine sociale in un apposito Albo istituito presso gli Ordini provinciali dei Farmacisti. Il 50 per cento dei soci dovrà essere composta da farmacisti, restano salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvò che la società non abbia provveduto a ristabilite la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.
32. 38. (ex 32. 69.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 362, come modificato dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscrivere a società e la relativa compagine sociale in un apposito Albo istituito presso gli Ordini provinciali dei Farmacisti. Il 30 per cento dei soci dovrà essere composta da farmacisti, restano salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilite la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.
32. 39. (ex 32. 68.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna società o gruppo societario di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, può essere titolare dell'esercizio di non più di centocinquanta farmacie.
32. 40. (ex *32. 25.) Polidori, Sandra Savino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Alla legge 8 novembre 1991, n. 362, all'articolo 4, comma 2, dopo le parole «compiuto sessanta anni di età» sono aggiunte le seguenti: «e che non siano proprietari di una sede farmaceutica, ovvero che non ne abbiano alienata una nei 5 anni precedenti».
32. 41. (ex 32. 64.) Colletti, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Dopo l'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis.
(Regime disciplinare delle società).
1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio farmacista, le società di cui al precedente articolo rispondono delle violazioni delle norme deontologiche previste per la professione del farmacista e sono soggette alla potestà disciplinare dell'Ordine della provincia ove hanno sede legale.
2. Se la violazione deontologica commessa dal socio farmacista, anche iscritto ad un ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.
3. Per le violazioni disciplinari commesse dalle società di cui al precedente articolo, l'Ordine provinciale ove ha sede legale la società stessa, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, può applicare una sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.
32. 42. (ex *32. 28.) Polidori, Sandra Savino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7, il nominativo del direttore responsabile, le cessioni di quote e, in generale, ogni successiva variazione societaria sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine della provincia ove la società ha sede legale, nonché agli ordini delle province ove sono ubicate le farmacie di titolarità della società stessa e alla autorità sanitaria locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia. Per le comunicazioni relative alle variazioni tale termine decorre dalla data dell'atto».
32. 43. (ex * 32. 23.) Polidori, Sandra Savino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«d) con l'esercizio delle professioni sanitarie abilitate alla prescrizione dei medicinali, nonché con le società partecipate da soci che svolgono le suddette professioni»;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. La violazione da parte del socio farmacista delle disposizioni di citi al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione dello stesso dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro farmacista in possesso dei requisiti di legge.
4. La violazione da parte del socio non farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la perdita immediata della qualità di socio, l'obbligo di cedere la quota societaria nel termine di sei mesi dall'accertamento della violazione stessa, nonché l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
5. Nelle ipotesi di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4 alla responsabilità dei soci concorre quella della società, che comporta l'applicazione di una sanzione fino al 5 per cento del risultato utile dell'ultimo esercizio economico al netto delle imposte.
6. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti».
32. 44. (ex **32. 22.) Polidori, Sandra Savino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1. 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni dopo le parole «che vi sia» è aggiunta la seguente: «almeno».
32. 45. (ex 32. 30.) Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano, Monchiero.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 1, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, le parole «3.300 abitanti» sono sostituite con le seguenti «2.000 abitanti».
32. 46. (ex 32. 70.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino, Fratoianni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1. 1. All'articolo 9 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine il seguente comma:
«7. Le farmacie comunali che abbiano chiuso in perdita due esercizi consecutivi sono poste in vendita dal comune, con procedure ad evidenza pubblica, entro sei mesi dalla conclusione dell'esercizio. Il Comune può mantenerne la titolarità solo nel caso in cui la procedura si concluda senza esito per mancanza di offerte. In tal caso, se la farmacia continua a maturare perdite, il Comune è tenuto a ripetere la procedura di vendita decorso un anno dalla conclusione della procedura precedente. Ai fini del presente comma si tiene conto anche degli ultimi due esercizi conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge».
32. 47. (ex 32. 31.) Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano, Monchiero.
Al comma 1-bis, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: e non oltre trenta giorni dalla avvenuta variazione.
32. 408. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Sopprimere il comma 1-ter.
32. 409. Busin, Allasia.
Al comma 1-ter, sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
«2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nei comuni sotto i 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima Regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti sul territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5000 euro.».
32. 404. Gelli, Miotto, Lenzi, Currò.
Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter si applicano, successivamente al completamento delle procedure del concorso per l'apertura di nuove farmacie, di cui ai commi 3 e successivi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.
32. 400. Vignali.
(Votazione dell'articolo 32)
Dopo l'articolo 32, aggiungere i seguenti:
Art. 32. 1.
(Farmacia non convenzionata con il SSN).
1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, sono istituite le farmacie non convenzionate con il SSN che costituiscono gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), siano in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL.
2. L'autorizzazione della ASL di cui al comma 1 è rilasciata sulla base della ispezione preventiva, atta a verificare la idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia.
3. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 100 metri, all'interno della stesso comune. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.
4. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.
5. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle Seggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale.
6. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN, le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
Art. 32. 2.
(Titolarità della farmacia non convenzionata con il SSN).
1. Può essere titolare di una farmacia non convenzionata con il SSN, indipendentemente dalla forma societaria adottata purché detenga almeno il 70 per cento delle quote, il farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, maggiore di età.
2. L'accesso alla titolarità di cui al comma 1 è riservata ai farmacisti che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.
3. Nelle more del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2, la direzione dell'esercizio può essere affidata ad un farmacista che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.
Art. 32. 3.
(Compartecipazione all'indennità provvista alle farmacie rurali).
1. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui le farmacie non convenzionate con il SSN di cui all'articolo 32-ter, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, ai 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui all'articolo 32-bis.
Art. 32. 4.
(Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali).
1. Le farmacie non convenzionate con il SSN, come definita dagli articoli precedenti, possono, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.
32. 01. (ex 32. 0108.) Marco Di Stefano.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32. 1.
(Erogazione di servizi in farmacia in regime privatistico).
1. Nell'ambito dell'erogazione in farmacia, con oneri a carico dei cittadini, dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009 e ai relativi decreti attuativi, le Regioni possono concordare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate a favore di categorie svantaggiate e comunque dei soggetti di età superiore a 75 anni.
32. 02. (ex 32. 075.) Vignali, Bernardo.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32. 1.
(Prestazioni aggiuntive erogabili in farmacia).
1. È consentito al farmacista iscritto all'albo effettuare professionalmente in farmacia o a domicilio del paziente, anche nell'ambito di campagne di vaccinazione rivolte alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzate a livello nazionale e regionale, iniezioni intramuscolari o ipodermiche nonché piccole medicazioni e interventi di primo soccorso.
32. 03. (ex 32. 077.) Vignali, Bernardo.
Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32. 1.
(Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali).
1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
2. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attività necessari ad assicurare le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, visto l'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di «Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno», gli esercizi commerciali, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di nuova istituzione debbono distare dalle farmacie e dalle altre parafarmacie, ad una distanza minima da soglia a soglia, misurata per la via pedonale più breve, non inferiore a 100 metri.
32. 04. (ex 32. 0109.) Marco Di Stefano.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32.1.
(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C).
1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ”Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci di cui all'articolo 8 comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. La vendita al pubblico è vietata agli esercizi commerciali la cui titolarità, eccedente il numero di quattro esercizi, è in capo ad un unico soggetto. Non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la vendita dei farmaci in oggetto. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è subordinata a monitoraggio e valutazione dell'attuale sistema di esercizi commerciali da parte del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo economico e della Conferenza Stato-Regioni. La concessione di nuovi esercizi commerciali è riservata a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia.
32. 05. (ex 32. 066.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32.1.
1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, limitatamente alle preparazioni equivalenti di cui agli elenchi redatti dall'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.»
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 del presente articolo che effettuano l'attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non possono essere in numero superiore a uno ogni 5.000 abitanti. In ogni caso gli esercizi commerciali aderenti ad una catena commerciale a carattere nazionale possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci equivalenti in esercizi commerciali solo in un numero non superiore a 2 ogni 50.000 abitanti.
32. 06. (ex 32. 060.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.
Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32.1.
(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C).
1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.».
2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano all'integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino di utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.
*32. 07. (ex 32. 0111.) Galgano, Sottanelli.
Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32.1.
(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C).
1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.».
2. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contri buto versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.
*32. 08. (ex 32. 0110.) Marco Di Stefano, Zoggia.
Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32.1.
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.».
2. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono abrogati.
32. 0450. Zoggia, Ribaudo, Marchi, Iacono, Massa.
Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32.1.
1. All'articolo 32, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «esperita la procedura di cui al comma 1-bis» sono soppresse;
b) il comma 1-bis è abrogato.
32. 0451. Zoggia, Ribaudo, Marchi, Iacono.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32.1.
(Semplificazione nella vendita di medicinali omeopatici).
1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole da «per tali prodotti» fino a «praticata in Italia» sono sostituite con le seguenti: «Per tali prodotti il richiedente può presentare, in alternativa ai risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche, la dimostrazione che i ceppi omeopatici sono di impiego consolidato e tradizionalmente impiegati nella indicazione rivendicata nell'ambito della letteratura omeopatica».
32. 09. (ex 32. 082.) Pagano.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32. 1.
All'articolo 11, comma 1 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 è soppresso il secondo periodo.
32. 010. (ex 32. 061.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32. 1.
(Classificazione medicinali equivalenti a carico del servizio sanitario nazionale).
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'ultimo periodo è soppresso.
32. 011. (ex 32. 056.) Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.
Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32. 1.
(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione online).
1. È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.
32. 012. (ex 32. 081.) Arlotti.
Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32. 1.
(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione online).
1. Indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, è nullo ogni patto con il quale l'impresa turistica-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi.
*32. 014. (ex 32. 084.) Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.
Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32. 1.
(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione online).
1. Indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, è nullo ogni patto con il quale l'impresa turistica-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi.
*32. 015. (ex 32. 06.) Pizzolante.
Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32. 1.
(Misure per incrementare la concorrenza nell'esportazione di prodotti assoggettati ad accisa).
1. Il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, per i prodotti per i quali non è stata assolta l'imposta, per i prodotti per i quali è stata assolta l'imposta nonché assoggettati ad altre imposizioni indirette di cui agli articoli 10, 12, 61 e 62 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è presentato in forma esclusivamente telematica a decorrere dal sesto mese dell'entrata in vigore della presente legge. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione in forma telematica.
32. 016. (ex 32. 073.) Colletti, Gagnarli.
Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32. 1.
(Misure per favorire la concorrenza delle imprese italiane all'estero).
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni le parole: «, in regime sospensivo,» sono soppresse.
32. 017. (ex 32. 016.) Colletti, Catalano.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32. 1.
(Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti pubblici dei servizi di architettura a ingegneria nell'ambito della prevenzione della corruzione).
1. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «cinque esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «sette esercizi», i numeri: «2» e «4» sono sostituiti dai numeri: «1» e «2» e dopo le parole: «a base d'asta» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 41 comma 2 del Codice»;
2) alla lettera b), le parole: «variabile tra 1 e 2 volte» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad almeno una volta»;
3) alla lettera c), le parole: «due servizi» sono sostituite dalle seguenti: «un servizio» e le parole: «da 0,40 a 0,80» sono sostituite dalle parole: «da 0,20 a 0,40»;
4) alla lettera d), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e le parole: «variabile tra 2 e 3 volte» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad almeno una volta».
32. 018. (ex 32. 03.) Pellegrino, Ricciatti.
ART. 32-bis.
(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale).
(Votazione dell'articolo 32-bis)
ART. 32-ter.
(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea).
(Votazione dell'articolo 32-ter)
ART. 32-quater.
(Noleggio con conducente di velocipedi).
(Votazione dell'articolo 32-quater)
Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Art. 32-quinquies. – 1. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, in tal modo consentendo un più efficace assolvimento dei compiti affidati in materia di tutela della concorrenza anche dalla presente legge, il ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incrementato di trenta unità, previa contestuale riduzione nella maggiore misura di quaranta unità del contingente dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato indice, entro il 31 dicembre 2016, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi di cui all'articolo 10, comma 7-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami.
32-quater. 01. (ex 32. 07.) Boccadutri.
Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Art. 32-quinquies.
(Misure urgenti contro l'abusivismo e la concorrenza sleale nel settore ricettivo).
1. A tutela dei consumatori e al fine di garantire una corretta concorrenza tra le imprese, è fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva alberghiera, disciplinata dalle regioni e province autonome, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e Balzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.
*32-quater. 03. (ex *32. 083.) Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.
Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Art. 32-quinquies.
(Misure urgenti contro l'abusivismo e la concorrenza sleale nel settore ricettivo).
1. A tutela dei consumatori e al fine di garantire una corretta concorrenza tra le imprese, è fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva alberghiera, disciplinata dalle regioni e province autonome, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.
*32-quater. 04. (ex *32. 0126.) Abrignani.
Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Capo VIII-ter.
TURISMO
Art. 32-quinquies.
(Misure per incrementare la concorrenza nelle imprese ricettive).
1. Indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, è nullo ogni patto con il quale l'impresa turistica-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi.
32-quater. 05. (ex 32. 0127.) Abrignani.
Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Capo VIII-ter.
TURISMO
Art. 32-quinquies.
(Misure urgenti per incentivare l'utilizzo turistico dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante le biglietterie telematiche e i portali informatici).
1. Al fine di assicurare livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti il servizio pubblico di trasporto locale, da garantirsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le regioni, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre, negli atti di affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, a pena di decadenza dalla concessione, di istituire e fornire all'utenza, entro 30 giugno 2015, un servizio di biglietteria telematica per un indirizzo univoco su tutto il territorio nazionale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
32-quater. 06. (ex 32. 035.) Cancelleri, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa.
Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Capo VIII-ter.
COMMERCIO
Art. 32-quinquies.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).
1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
32-quater. 07. (ex 23. 03.) Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.
Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Capo VIII-ter.
COMMERCIO
Art. 32-quinquies.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).
1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
32-quater. 08. (ex 23. 04.) Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.
Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Capo VIII-ter.
COMMERCIO
Art. 32-quinquies.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).
1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 221, 17 dicembre 2012, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
32-quater. 09. (ex 23. 02.) Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.
Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Capo VIII-ter.
COMMERCIO
Art. 32-quinquies. (Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito). 1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
32-quater. 010. (ex 23. 01.) Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.
Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Capo VIII-ter.
COMMERCIO
Art. 32-quinquies.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).
1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni di importo inferiore ai 100 euro con esse effettuate, e pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni di importo superiore ai 100 euro con esse effettuate.
32-quater. 011. (ex 23. 07.) Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.
Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Capo VIII-ter.
COMMERCIO
Art. 32-quinquies.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).
1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
32-quater. 012. (ex 23. 06.) Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.
Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Capo VIII-ter.
COMMERCIO
Art. 32-quinquies.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).
1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
32-quater. 013. (ex 23. 05.) Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.
Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Capo VIII-ter.
COMMERCIO
Art. 32-quinquies.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).
1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, quando osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
32-quater. 014. (ex 23. 08.) Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.
Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Capo VIII-ter.
COMMERCIO
Art. 32-quinquies.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).
1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, quando osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni di importo inferiore ai 100 euro con esse effettuate, e pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni di importo superiore ai 100 euro con esse effettuate.
32-quater. 015. (ex 23. 011.) Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.
Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Capo VIII-ter.
TURISMO
Art. 32-quinquies.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).
1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, quando osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi e per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
32-quater. 016. (ex 23. 09.) Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.
Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Capo VIII-ter.
TURISMO
Art. 32-quinquies.
(Eliminazione delle distorsioni concorrenziali negli autoservizi di trasporto pubblico non di linea).
1. Alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3-bis, le parole: «ai comuni di prevedere» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche tramite piattaforme telematiche»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono sostituite dalle seguenti: «anche tramite piattaforme telematiche»;
c) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La richiesta di servizio non può essere accettata se avanzata dall'utente direttamente al veicolo su strada»;
d) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
e) l'articolo 5-bis è abrogato;
f) all'articolo 8, comma 3, le parole: «situati nel Comune che ha concesso l'autorizzazione» sono soppresse;
g) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono abrogati.
32-quater. 017. (ex 32. 0113.) Catalano, Galgano, Sottanelli.
Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Capo VIII-ter.
ALTRE MISURE PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSUMATORI
Art. 32-quinquies. – 1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei costi effettivi del servizio, nonché di facilitare le procedure di pagamento del consumatore, è vietata, da parte degli operatori di reti alternative al pagamento postale e bancario, l'applicazione di costi di commissione per il pagamento dei bollettini postali superiori del 10 per cento rispetto ai costi praticati dagli uffici postali presso i rispettivi sportelli.
32-quater. 018. (ex 32. 0112.) Vargiu, Sottanelli, Galgano.
Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Capo VIII-ter.
TUTELA DEL MADE IN ITALY
Art. 32-quinquies.
1. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa dell'Unione Europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è ai sensi dell'articolo 517 quater del codice penale.
32-quater. 019. (ex 32. 037.) Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa.
Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Capo VIII-ter.
TUTELA DEL MADE IN ITALY
Art. 32. 1.
(Contrasto alla contraffazione).
1. Al comma 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 al primo periodo le parole: «ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto» sono soppresse.
32-quater. 02. (ex 32. 038.) Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa.
N. 1.
Seduta del 6 ottobre 2015
La Camera,
premesso che:
la figura dell'amministratore di condominio sin dal 1942 è prevista dal codice civile, che ne definisce l'obbligatorietà al superamento di un determinato numero di condòmini (articolo 1129 c.c. norma inderogabile). Oggi l'80 per cento degli italiani è proprietario di casa prevalentemente in condominio e gli amministratori sono più di trecentocinquantamila;
tale figura professionale prima della cosiddetta «Riforma del Condominio» (legge n. 220 del 2012), non doveva possedere alcun requisito specifico, pur avendo responsabilità dal punto di vista civile e penale di notevole rilevanza. Con l'entrata in vigore della legge succitata, 18 giugno 2013, la situazione è notevolmente cambiata. Infatti, l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile recita testualmente:
«Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge
commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica»;
ad oggi, solo la parte relativa alla formazione e all'aggiornamento periodico è stata disciplinata con apposito Regolamento del Ministero della giustizia (Decreto ministeriale n. 140 del 2014 in attuazione dell'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 145 del 2013);
in sostanza, il decreto ministeriale pone nuove regole per i corsi di formazione, definendone la durata, le materie oggetto d'insegnamento e, non meno, chi può essere il docente di questo tipo di corsi;
allo stato attuale chi svolge attività in modo professionale è quasi sempre iscritto ad una associazione di categoria del settore, le quali sono in parte regolamentate dalla legge n. 4 del 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013) e, pertanto, volendo tali associazioni possono chiedere di essere iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico;
nonostante, quindi, vi siano numerosi decreti e nei fatti ben due leggi a regolamentare la figura professionale dell'amministratore, le più rappresentative associazioni di categoria di riferimento lamentano una concorrenza ancora eccessivamente scorretta per due motivi principali: la mancanza di un tariffario e l'improvvisazione con la quale viene svolta l'attività eludendo i requisiti professionali richiesti dall'articolo 71-bis, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Questo anche a causa della scarsa conoscenza da parte dei condomini di tale norma;
infatti, dall'entrata in vigore della «Riforma del Condominio» (legge n. 220 del 2012) non vi è alcun meccanismo di controllo per verificare se l'amministratore possiede i requisiti obbligatori su elencati (articolo 71-bis, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile),
impegna il Governo
al fine di garantire una corretta concorrenza nello svolgimento della professione e per fornire ulteriori garanzie all'utenza condominiale, a valutare l'opportunità di intraprendere ogni iniziativa utile all'individuazione dei requisiti di professionalità che deve avere l'amministratore e a darne adeguata pubblicità, obbligandolo ad allegare al verbale di nomina, già in sede assembleare, la documentazione che attesti di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e del decreto ministeriale n. 140 del 2014.
9/3012-A/1. Giacomoni.
La Camera,
premesso che:
la professione di podologo è stata identificata per la prima volta con il decreto del Ministero della sanità 26 gennaio 1988 n. 30, poi abrogato, nell'ambito della regolamentazione dello stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali, che all'articolo 1, punto 2, stabilisce che il podologo dovesse essere in possesso di un diploma conseguito a seguito della frequenza di un corso triennale autorizzato dalla regione;
fino a quel momento la formazione di tale figura professionale, esercitata prevalentemente in forma di impresa artigiana di callista o callista pedicure, veniva gestita a livello regionale attraverso le accademie, enti privati e le organizzazioni di categoria. In concreto, l'attività veniva esercitata come impresa artigiana o libero professionale con partita IVA in virtù dell'ottenimento di attestati rilasciati a fine corso, che non avevano un vero e proprio valore giuridico abilitante, non essendo riconosciuta con specifico profilo professionale e neppure in forma di qualifica professionale a livello nazionale, l'attività di callista o callista pedicure;
vi era una estrema variabilità delle discipline formative sul territorio nazionale, del monte ore da raggiungere per terminare i corsi e delle modalità di aggiornamento;
solo con il decreto del Ministro della sanità del 14 settembre 1994, n. 666 è stata regolamentata a livello nazionale la professione di podologo, definito come colui che deve essere in possesso di un titolo abilitativo alla professione acquisito attraverso la laurea di primo livello in Podologia;
contestualmente alla nuova normativa nazionale, è stata emanata la Legge 26 febbraio 1999 n. 42 «Disciplina delle professioni sanitarie» che, tra le altre disposizioni introduceva, a sanatoria dello status degli operatori di prestazioni podologiche già attivi prima dell'istituzione del percorso universitario, una procedura di equipollenza dei diplomi e degli attestati conseguiti prima del 1994 e una di equivalenza, per il riconoscimento di ulteriori titoli e del possesso di un'esperienza pluriennale nell'esercizio professionale;
il procedimento per l'equivalenza è stato posto all'attenzione dell'Accordo Stato regioni nel 10 febbraio 2011 ed avviato concretamente solo nel 2013;
al momento, numerose Regioni hanno dichiarato inammissibili alcuni titoli conseguiti anteriormente al 17 marzo 1999 che consentivano lo svolgimento di gran parte degli atti professionali oggi ricompresi nell'attività di podologia, nella forma di callista/pedicure, in quanto ritenuti afferenti all'area dell'artigianato e non a quella sanitaria;
sebbene risultino pendenti alcuni ricorsi straordinari al Capo dello Stato per l'annullamento dei provvedimenti di inammissibilità presentati dagli interessati, tali soggetti non potranno esercitare l'attività, svolta legittimamente anche per 20 e più anni, in quanto privi dell'equivalenza richiesta e saranno costretti a chiudere,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di consentire a coloro i quali hanno conseguito un titolo o attestato precedentemente al 17 marzo 1999, di proseguire l'attività di pedicurista curativo/callista fino ad esaurimento.
9/3012-A/2. Lenzi.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il legislatore ha stabilito che ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata adotti urgenti disposizioni attuative in materia del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente e la definizione degli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle Regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi;
durante la seduta della IX Commissione trasporti dello scorso 23 luglio 2015 il Sottosegretario di Stato delle Infrastrutture e Trasporti, onorevole Umberto Del Basso De Caro, ha sottolineato le «pesanti criticità, rese ancora più evidenti dall'emergere dei nuovi fenomeni dei cosiddetti servizi tecnologici della mobilità» di cui è caratterizzato il servizio di trasporto pubblico non di linea;
nel corso della stessa seduta, il Sottosegretario aveva inoltre informato che il Governo stava lavorando «insieme all'Autorità di regolazione dei trasporti e all'Antitrust, per individuare possibili soluzioni che, innanzitutto, tutelino i servizi per i cittadini e la loro sicurezza»;
per la definizione del decreto interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, l'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, onorevole Maurizio Lupi, aveva istituito un tavolo di confronto con le parti ed avviato una serie di incontri individuali con aziende del settore oltre che alle piattaforme tecnologiche che offrono servizi di mobilità;
la legge n. 21 del 15 gennaio 1992 sul trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e Noleggio con Conducente), come novellata dall'articolo 29 comma 1-quater del decreto-legge n. 207 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, contiene diverse criticità sotto il profilo della tutela della concorrenza evidenziate più volte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
l'Autorità per la concorrenza, da ultimo nella sua Segnalazione a Parlamento e Governo del luglio 2014, ha espressamente auspicato di «Eliminare le distorsioni concorrenziali nel settore degli autoservizi di trasporto pubblico non di linea causate dall'esclusione della disciplina dei taxi e del servizio di Noleggio auto con conducente» e di «modificare la legge 15 gennaio 1992, n. 21, nel senso di abrogare le limitazioni territoriali previste per l'esercizio del noleggio con conducente ed in particolare l'articolo 3, comma 3, l'articolo 8, comma 3 e l'articolo 11, comma 4.»;
l'Autorità di Regolamentazione dei Trasporti ha pubblicato l’«Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento sull'autotrasporto di persone non di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità» nel quale l'Autorità sottolinea la necessità «di ridurre le differenze tra i diversi ambiti del trasporto non di linea per aumentare la concorrenza tra il servizio di taxi e quello di NCC e ridurre alcuni costi anche di natura ambientale» oltre che di «eliminare l'obbligo che il titolare della autorizzazione NCC faccia rientro in rimessa dopo ogni singolo servizio ritenendo tale vincolo limitativo della possibilità di svolgere l'attività secondo criteri di economicità ed efficienza.»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di: avviare un tavolo di lavoro per l'adozione di utili iniziative volte a ridefinire la normativa in materia di autoservizio pubblico non di linea, nel rispetto dei principi comunitari sul libero mercato, recependo le istanze dei rappresentati delle categorie interessate, in modo da superare eventuali criticità e adeguare le normative all'innovazione tecnologica.
9/3012-A/3. Boccadutri, Carbone.
La Camera,
premesso che:
in Italia, in particolare nelle regioni di confine Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma il fenomeno si sta progressivamente estendendo anche ad altre Regioni, si sta assistendo ad un progressivo e preoccupante aumento di mezzi stranieri adibiti irregolarmente a trasporto persone;
i mezzi con targa straniera (in prevalenza slovena e croata) che operano sul territorio italiano, non essendo identificati ai fini Iva dall'Agenzia delle entrate, non versando l'Iva sul fatturato prodotto in Italia e non dovendo sottostare alle procedure autorizzative italiane, hanno la possibilità di applicare tariffe nettamente inferiori a quelle proposte dai vettori italiani; il fenomeno è stato ripetutamente segnalato, già dal 2012, sia dalla Fita-CNA che da Confcommercio alle regioni, all'Autorità di regolazione trasporti ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
gli imprenditori regolari italiani operanti nel settore risultano essere fortemente penalizzati in termini economici, con relativa perdita di fatturato e di posti di lavoro, proprio a causa della concorrenza sleale da parte degli operatori stranieri;
durante la discussione del provvedimento in esame nelle Commissioni riunite X e VI, è emerso un altro aspetto della concorrenza sleale praticata a danno degli operatori Italiani relativo a tour operator cinesi che utilizzano veicoli a noleggio senza alcun rispetto della normativa vigente;
per evitare che i fenomeni descritti crescano ulteriormente a danno di coloro che operano regolarmente e nello spirito del provvedimento in esame di rinnovare e rafforzare l'economia del settore e per migliorare l'efficienza del mercato e garantire maggiore reddito e maggiore occupazione,
impegna il Governo
a prevedere l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero degli affari esteri, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare i fenomeni distorsivi ed irregolari presenti nel settore del trasporto persone ed elaborare delle proposte operative a tutela degli operatori nazionali.
9/3012-A/4. Prodani.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 32 viene rimosso il vincolo che finora ha impedito l'accesso alle società di capitali di poter gestire le farmacie;
tale innovazione deve salvaguardare le caratteristiche del servizio farmaceutico che rappresenta uno dei livelli essenziali di assistenza da garantire a tutti i cittadini;
il servizio farmaceutico sul territorio è contraddistinto dalla capillarità dell'offerta, programmata dalle regioni, su proposta dei comuni;
il ruolo del farmacista è caratterizzato da autonomia e indipendenza nelle scelte professionali, rispetto alle esigenze del mercato, nel superiore interesse della tutela della salute, come sancito anche dalle recenti sentenze della Corte costituzionale,
impegna il Governo:
nell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, ad assicurare che siano salvaguardate autonomia e responsabilità del farmacista in particolare in coincidenza con l'ingresso delle società di capitali, al fine di contemperare la ricerca di ritorno economico connaturata all'esercizio dell'impresa, con la superiore finalità della tutela della salute;
ad attuare tutte le opportune iniziative al fine di vigilare che non si formino posizioni dominanti e soprattutto siano resi disponibili in ogni farmacia, comprese quelle gestite da società di capitali, tutti i medicinali basati sullo stesso principio attivo e non soltanto alcuni.
9/3012-A/5. Miotto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 32 del decreto-legge n. 1 del 2012 (convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27) prevede all'articolo 132 del Codice delle Assicurazioni un nuovo comma 1-bis così formulato: «Con regolamento emanato dall'Isvap (ora Ivass), di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1 nonché le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo»;
il comma 1-ter del predetto articolo 132 recita: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro la data di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è definito uno standard comune di hardware e software, per la raccolta, gestione e utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al quale tutte le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sue emanazione»;
il disegno di legge in materia di concorrenza (atto Camera 3012) rimanda ai predetti provvedimenti stabilendo peraltro che i dati vengano trattati dalle imprese di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, ed il divieto di utilizzare i dispositivi per fini ulteriori a quelli destinati alla determinazione delle responsabilità in caso di sinistri, o di rilevare la posizione e condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alle finalità;
con riferimento specifico al regolamento dell'IVASS, attuativo dell'articolo 32, comma 1-bis, la predetta Autorità ne ha a suo tempo predisposto lo schema di concerto con il Garante per la protezione dei dati personali;
nonostante l'IVASS abbia poi sottoposto il predetto schema in consultazione pubblica in data 19 marzo 2013, il procedimento non risulta ancora concluso ed il regolamento non è ad oggi stato emanato;
la mancata puntuale applicazione della normativa relativa alle modalità di utilizzo delle scatole nere installate sugli autoveicoli presenta, anche sotto il profilo della protezione dei dati personali, rilevanti criticità, stante la delicatezza dei dati acquisibili dai dispositivi elettronici di bordo (cosiddetta geolocalizzazione);
ad oggi, in ragione della mancata emanazione da parte dell'IVASS del predetto provvedimento, non è garantita in maniera adeguata la trasparenza nella tipologia di dati raccolti, nelle modalità di conservazione, nelle finalità dei trattamenti,
impegna il Governo
a vigilare, nell'ambito delle proprie competenze, sull'emanazione da parte dell'IVASS del regolamento e, nell'attesa, ad esercitare una più stringente vigilanza in questo settore al fine di tutelare, in particolare, gli interessi degli assicurati.
9/3012/6. Losacco, Boccadutri.
La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 221, comma 5, sesto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come ora novellato dall'articolo 22-ter, l'ISPRA deve rendere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti i necessari elementi per valutare la richiesta di riconoscimento dei sistemi di gestione autonoma degli imballaggi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità che siano effettivamente ed autonomamente funzionanti ed in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220 del medesimo T.U.A.;
sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI deve elaborare annualmente il «Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio» il quale individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
alla luce del ruolo dell'ISPRA nella valutazione degli elementi per il riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione degli imballaggi è utile il coinvolgimento tecnico dell'Istituto stesso anche nell'elaborazione del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di definire modalità operative per favorire la collaborazione fra ISPRA, sistema della Agenzie Ambientali e CONAI al fine dell'elaborazione del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi.
9/3012/7. Carrescia.
La Camera,
impegna il Governo
ad assumere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di:
a) prevedere che le chiamate degli operatori delle società di vendita o distribuzione di beni e servizi debbano essere integralmente registrate con obbligo di preavviso all'utente;
b) introdurre, nel caso di violazione del suddetto obbligo di registrazione, una sanzione non inferiore a 10.000 euro applicata dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni ed un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore degli utenti.
9/3012/8. Villarosa.
La Camera,
premesso che:
il Capo V del disegno di legge in materia di concorrenza all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni in materia di energia elettrica e gas, volte a garantire la comparabilità delle offerte, la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione e le comunicazioni obbligatorie che debbono esser attuate prima della fase del passaggio definitivo alla piena liberalizzazione del mercato;
la Direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009, all'articolo 15, comma 2, aveva stabilito che la separazione funzionale per le imprese di distribuzione di energia elettrica non è obbligatoria al di sotto dei 100.000 clienti e così è, per esempio, per la legge tedesca;
il decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, che ha recepito la direttiva 2009/72/CE, all'articolo 38, comma 1, ha invece previsto la separazione funzionale per tutte le imprese di distribuzione dell'energia elettrica, indipendentemente dalla loro dimensione e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha confermato per questo motivo tale previsione nella delibera 22 giugno 2015 296/2015/R/com;
su tutto l'arco alpino – specialmente nelle valli periferiche – esistono da sempre cooperative e comuni che da decenni provvedono alla produzione e distribuzione dell'energia elettrica (per esempio nelle province autonome di Trento e di Bolzano esistono circa 96 piccoli distributori con una clientela tra i 2.000 e i 25.000 utenti);
la separazione funzionale rappresenta un onere finanziario e amministrativo sproporzionato sia per i comuni, che per le piccole imprese di distribuzione dell'energia elettrica, le quali sono normalmente organizzate anche in cooperative che svolgono le attività di produzione, autoconsumo e distribuzione di energia elettrica in zone montuose e scarsamente popolate, proprio per l'assenza ed il disinteresse dei grandi distributori e del «mercato»;
basterebbe pertanto la separazione contabile che già protegge sufficientemente i clienti non soci delle cooperative che possono liberamente scegliere un fornitore diverso di energia elettrica e non privilegia le cooperative in maniera tale da falsare la concorrenza nel mercato dell'energia a svantaggio dei clienti finali non soci;
le piccole imprese, infatti, sono prive di rilevanza ai fini concorrenziali per l'assetto del mercato energetico nazionale e per i comuni esistono stringenti limiti alla possibilità di creare dipartimenti distinti per la gestione separata della distribuzione e della vendita di energia elettrica, a causa delle norme vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica, inoltre non è possibile prevedere la creazione di un gestore indipendente cui delegare la gestione della distribuzione in quanto, in base alla normativa degli enti locali, il sindaco e gli altri organi elettivi di vertice del comune rimangono, comunque, responsabili di tutte le decisioni prese sia con riferimento all'attività istituzionale che alle altre attività svolte dal Comune, quali il servizio elettrico;
per salvaguardare il contributo storico molto positivo dei comuni e delle cooperative distributrici di energia elettrica nelle zone periferiche e disagiate, sarebbe necessaria quindi una deroga all'articolo 38 del decreto-legge n. 93 del 2011;
le imprese elettriche che riforniscono meno di 25.000 clienti allacciati o che riforniscono piccole reti di distribuzione isolate dovrebbero solamente adottare sistemi di tenuta della contabilità, atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi relativi alle attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica sulla base di dati analitici, verificabili e documentabili (separazione contabile),
impegna il Governo
a rivedere la normativa vigente in materia di separazione funzionale per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica con meno di 100.000 clienti, nel senso di consentire la sola separazione contabile alle piccole imprese integrate degli enti locali e delle cooperative quando riforniscono meno di 25.000 clienti allacciati o piccole reti di distribuzione isolate, al fine di preservare, in tal modo, le specificità delle cooperative auto-produttrici con una propria rete di collegamento tra l'impianto di produzione e gli impianti di utilizzazione finale dell'energia.
9/3012-A/9. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge all'esame dell'Aula contiene una serie di misure volte alla rimozione degli ostacoli che impediscono la libera concorrenza in diversi settori dell'economia, anche in applicazione dei principi del diritto comunitario e delle politiche europee in materia di concorrenza, in parte anche recependo le indicazione dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato;
nella legge tedesca sulla concorrenza, al § 3, si prevede che non costituisce un'illegittima intesa restrittiva della concorrenza quella che ha come obiettivo la razionalizzazione delle attività economiche attraverso la cooperazione tra le imprese concorrenti, a condizione che tale intesa non elimini in modo significativo la concorrenza sul mercato e serva a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese coinvolte nell'impresa;
un'analoga disposizione è contenuta nella legge austriaca sulla concorrenza che, al § 2, comma 2, n. 3, prevede che sono esenti dal divieto di intese restrittive della concorrenza le intese tra i soci delle cooperative e tra questi e la cooperativa, nella misura in cui queste intese sono necessarie al fine di perseguire lo scopo promozionale – equivalente allo scopo mutualistico nel diritto italiano – della cooperativa;
si ritiene giusto e necessario introdurre una norma similare anche nell'ordinamento italiano che consenta la cooperazione tra le imprese concorrenti di piccole o medie dimensioni (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE), a condizione che queste costituiscano tra loro un'organizzazione (qualificabile per la disciplina sulla concorrenza come un'impresa comune cooperativa) rispettosa della disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, la quale garantisce sia l'esistenza di una funzione sociale a tale forma di cooperazione ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, sia la presenza di una vera cooperativa in conformità con l'importante sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 settembre 2011 (causa C-78-80/08, Paint Graphos e a.);
la cooperazione appena auspicata non dovrebbe pregiudicare il mercato tra gli Stati membri dell'Unione europea, dovrebbe migliorare la competitività tra le imprese cooperanti e dovrebbe consentire ai consumatori dei beni o servizi offerti da queste imprese di partecipare ai vantaggi e agli utili derivanti da tale cooperazione;
in tal modo si introdurrebbe nel diritto italiano una norma speculare all'articolo 101, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevedendosi così un'esenzione legale senza termine (fino a quando siano rispettate le condizioni indicate nella predetta esenzione) e automatica (cioè senza che le imprese interessate debbano richiedere una specifica autorizzazione all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato),
impegna il Governo
a riformare la normativa italiana in linea con il diritto tedesco e austriaco, prevedendo esenzioni al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza in caso di collaborazioni tra piccole e medie imprese mediante la costituzione di organizzazioni aventi funzione sociale ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, migliorando così la competitività tra le imprese cooperanti.
9/3012-A/10. Gebhard, Alfreider, Schullian, Plangger.
La Camera,
premesso che:
in Italia coesistono due sistemi di pubblicità immobiliare: da una parte le trascrizioni nelle vecchie province improntata alla legge francese del 23 marzo 1855, dall'altra il sistema tavolare o Libro fondiario, in vigore nelle provincie di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia ed in alcuni comuni delle province di Udine, Brescia, Belluno e Vicenza;
in particolare in Trentino Alto Adige vige il sistema tavolare nel quale, ai sensi del Regio decreto 28 marzo 1929 n. 499 è prevista l'emissione da parte del tribunale, dopo specifica verifica giurisdizionale, del certificato di eredità quale titolo che attesta la qualità di erede e che è inserito a cura del cancelliere nel registro di successione tenuto presso il tribunale;
nei territori in cui vige il sistema tavolare, quindi, la materia successoria rientra nella competenza giurisdizionale sia per la formazione del titolo che accerta la qualità di erede e i suoi diritti ereditari rilasciato dal giudice, sia per la conservazione del titolo stesso da parte della cancelleria, sia per la sua pubblicità nei registri immobiliari da parte del giudice tavolare;
il certificato di eredità è presupposto per l'iscrizione nel Libro fondiario della proprietà a nome dell'erede, con effetti evidenti di pubblica fede connessi alle iscrizioni tavolari;
la procedura successoria che denota il sistema tavolare ha forti effetti semplificatori delle procedure;
le cancellerie sono addette anche alla conservazione del certificato successorio europeo, dato che per quest'ultimo, il terzo comma dell'articolo 32 della legge n. 161 del 2014 mantiene in vigore nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 sopra citato,
impegna il Governo
ad approfondire le conseguenze delle norme introdotte dal provvedimento in esame sul sistema vigente nei sopra citati territori.
9/3012-A/11. Dellai.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento all'articolo 6-bis reca disposizioni in materia di sconti sul premio assicurativo RC Auto nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale per gli assicurati che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno 5 anni precedenti al calcolo del premio;
la disposizione richiamata consente ai cittadini con un basso tasso di sinistrosità, seppur residenti in regioni con un costo medio del premio assicurativo superiore alla media nazionale, di ricevere uno sconto che consente di commisurare la tariffa loro applicata a quella della media nazionale;
tuttavia – nonostante i buoni propositi della norma e vista la necessità non solo di preservare tale sistema, ma di migliorarlo ulteriormente – simulando una concreta applicazione della disposizione è emersa una distorsione che sembrerebbe opportuno correggere mediante la sostituzione del parametro regionale con quello provinciale (in particolar modo sostituendo all'articolo 6-bis del provvedimento in esame, al relativo comma 2, la parola «regioni» ovunque ricorra con la parola «province»);
infatti, prendendo come esempio la regione Liguria – sulla base dei dati statistici del 2014 pubblicati dall'ACI (Automobile Club d'Italia) – si riscontra un numero totale di autovetture per provincia così distribuito:
Genova: 419.455;
Imperia: 123.053;
La Spezia: 122.180;
Savona: 164.604;
per quanto riguarda il valore del costo dei premi assicurativi rispetto alla media nazionale si riscontrano i seguenti valori:
Genova: + 7,2;
Imperia: – 23,3;
La Spezia: + 11,6;
Savona: – 23,1;
qualora il parametro di riferimento per il calcolo dello sconto fosse la provincia (e non la regione) sia i residenti della provincia di Genova che della provincia di La Spezia avrebbero diritto allo sconto previsto dal richiamato articolo 6-bis. Al contrario, applicando pedissequamente il dettato della normativa in oggetto bisogna verificare se il costo medio del premio assicurativo di una regione risulti superiore o inferiore alla media nazionale. Sulla base dei calcoli matematici attraverso i quali è possibile desumere la media del costo del premio della regione Liguria si evince che il valore sia negativo, quindi inferiore alla media nazionale, e per tal motivo i residenti della provincia di Genova e della provincia di La Spezia non avranno diritto allo sconto previsto dall'articolo 6-bis in oggetto;
per le motivazioni su esposte, perfettamente dimostrate, sarebbe opportuno correggere il parametro di riferimento regionale con quello provinciale, eliminando – in tal modo – ogni effetto distorsivo che risulta essere presente in ogni regione d'Italia;
al fine di eliminare gli effetti distorsivi richiamati in premessa ed in base alle valutazioni presenti nel presente ordine del giorno,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di assumere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a sostituire il parametro regionale indicato dall'articolo 6-bis del provvedimento in esame con il parametro provinciale.
9/3012-A/12. Luigi Di Maio.
La Camera,
premesso che:
con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 gennaio 2013 è stata data attuazione all'articolo 19, commi 2 e 3 del decreto-legge del 24 gennaio 2012, n.1;
il suddetto decreto ministeriale, dettando le disposizioni per l'esposizione obbligatoria dei prezzi dei prodotti petroliferi visibili dalla carreggiata stradale, praticati negli impianti di distribuzione carburanti, ha previsto, all'articolo 2, che il prezzo dei prodotti gpl (gas petrolio liquefatto) e metano siano esposti su cartelloni separati, distinti da quelli che riportano il prezzo di benzina e gasolio;
la ragione di questa determinazione è quella di fornire una corretta informazione al consumatore in modo che lo stesso sia messo nella condizione di effettuare la scelta appropriata avendo evidenziato, in maniera chiara, il prodotto erogato, il costo e il fornitore dello stesso: da ciò, la necessità di indicarli su cartelli separati;
l'articolo 51, comma 7, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, prevede invece una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburanti al di fuori dei centri abitati, in evidente contrasto con le disposizioni sopra richiamate;
si rende quindi necessaria l'introduzione di una modifica, anche al fine di evitare inutili contenziosi, attraverso la quale si armonizzino le due norme approvate in tempi diversi senza che siano state apportate le relative modifiche di coordinamento, e dare applicazione al disposto normativo di cui al succitato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 gennaio 2013,
impegna il Governo
ad effettuare il necessario coordinamento tra le norme citate in premessa modificando l'articolo 51, comma 7, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, prevedendo l'obbligo di pubblicizzare, con insegne separate, i prezzi dei prodotti petroliferi liquidi dai prezzi dei prodotti petroliferi gassosi.
9/3012-A/13. Bini.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento all'articolo 6-bis reca disposizioni in materia di sconti sul premio assicurativo RC Auto nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale per gli assicurati che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno 5 anni precedenti al calcolo del premio;
la disposizione richiamata consente ai cittadini con un basso tasso di sinistrosità, seppur residenti in regioni con un costo medio del premio assicurativo superiore alla media nazionale, di ricevere uno sconto che consente di commisurare la tariffa loro applicata a quella della media nazionale;
tuttavia, nello specifico, le disposizioni dell'articolo 6-bis subordinano l'applicazione dello sconto solo ai contraenti che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del provvedimento in esame. Tale vincolo trattasi di una disparità di trattamento che viola il principio di uguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione in quanto il contraente che non abbia effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno 5 anni precedenti al calcolo del premio ha già dimostrato di non aver effettuato sinistri e non si comprendono le ragioni della necessità di aver installato il dispositivo in oggetto. In particolar modo si segnala che un contraente di una provincia con costo medio del premio assicurativo ampiamente inferiore alla media nazionale beneficia di una tariffa particolarmente bassa anche senza istallazione del dispositivo richiamato e questa circostanza aggrava la discriminazione in termini di uguaglianza rispetto al contraente che non abbia effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno 5 anni precedenti al calcolo del premio ma a cui è richiesta l'istallazione del dispositivo per beneficiare dello sconto,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi del comma 2 dell'articolo 6-bis al fine di assumere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a non subordinare l'applicazione dello sconto previsto dalla norma richiamata all'istallazione del dispositivo in premessa.
9/3012-A/14. Pisano, Villarosa, Ruocco, Pesco, Alberti, Da Villa, Fantinati.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 16-ter aggiunto in Commissione prevede che l'Autorità antitrust possa intervenire in presenza di fenomeni distorsivi nella distribuzione cinematografica;
tra gli effetti distorsioni deve essere considerata l'alterazione della concorrenza derivante dal fatto che i grandi blockbuster, in genere americani, sono preferiti dagli esercenti cinematografici, in quanto sono in grado di generare maggiori incassi, in forza della maggiore attrazione dei titoli cinematografici da essi detenuti; tale impostazione si risolve a danno dei piccoli distributori, in particolare nazionali;
nell'attuale regime di distribuzione cinematografica sussiste un paradosso in base al quale molti film, in particolare nazionali, non riescono a trovare uno spazio per mancanza cronica di investimenti proprio in distribuzione. Molte opere prime o di elevato valore culturale oggi ottengono il finanziamento, ma non l'appropriata distribuzione, a causa della debolezza finanziaria di molti piccoli distributori;
il 9 febbraio 2000 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra SIAE e distributori, volto a risolvere il problema sopra evidenziato. L'Accordo prevede che la SIAE si faccia carico di raccogliere, presso gli esercenti delle sale cinematografiche, la quota di incassi spettante ai distributori, con particolare riferimento ai piccoli distributori, che non riescono a farsi erogare le suddette somme dagli esercenti per cifre anche modeste. Tuttavia tale Accordo non ha mai avuto effettiva attuazione,
impegna il Governo
al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza tra grandi e piccoli distributori cinematografici, ad attivarsi presso l'Autorità antitrust o ad emanare disposizioni specifiche, per dare piena attuazione all'accordo d'intesa sottoscritto tra SIAE e distributori il 9 febbraio 2000.
9/3012-A/15. Sammarco.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1-bis, del disegno di legge, nella sua attuale formulazione, stabilisce che l'IVASS determini la misura percentuale minima dello sconto di premio da riconoscere in favore di assicurati che abbiano accettato l'offerta di una polizza R.C. auto che preveda l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati «scatola nera» o equivalenti, ovvero che preveda l'installazione di meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;
il medesimo comma 1-bis stabilisce che la misura dello sconto minimo è maggiorata per le aree territoriali nelle quali il rapporto tra il numero degli assicurati delle classi di merito più virtuose rispetto al numero degli assicurati è inferiore alla media nazionale;
l'articolo 6-bis, comma 2, del disegno di legge, nella sua attuale formulazione, stabilisce che per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno 5 anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo;
le due disposizioni sopra indicate intervengono entrambe sulla problematica delle rilevanti differenze di prezzo delle polizze R.C. auto tra le varie aree territoriali italiane, rinvenendo soluzioni analoghe che necessitano di attuazione attraverso l'organizzazione di raccolta di informazioni e di successivi determinazione di misure di sconto sui premi relativi ai contratti di assicurazione obbligatoria della R.C. auto caratterizzati dall'abbinamento di dispositivi evoluti di controllo del veicolo;
l'IVASS è investito di tali funzioni di raccolta di informazioni, di determinazioni delle misure degli sconti e di controllo sugli adempimenti cui sono tenute le imprese di assicurazione,
impegna il Governo
a verificare preventivamente presso l'IVASS le modalità tecniche per l'implementazione delle norme richiamate e la definizione di una normativa d'attuazione chiara nei suoi profili interpretativi, garantendone l'efficacia rispetto alle finalità perseguite dal legislatore.
9/3012-A/16. Giampaolo Galli, Fusilli.
La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 6-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, ha previsto la definizione da parte dell'IVASS di una percentuale di sconto minima, in favore di contraenti che risiedono nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per almeno cinque anni, a condizione che abbiano installato meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo (cosiddetta «scatola nera»). La percentuale di sconto minima deve essere tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media dei soggetti, aventi le medesime caratteristiche, residenti in regioni con tassi di sinistrosità inferiori rispetto alla media nazionale;
è stato comunque rilevato che la norma, così com’è stata scritta, produrrebbe qualche dubbio interpretativo: ai fini dell'ottenimento dello sconto, la disposizione, sin dalla sua entrata in vigore, potrebbe richiedere non solo i cinque anni di «virtuosità» da parte dell'assicurato, ma anche l'aver installato già in precedenza la scatola nera;
a prescindere dalla presenza di eventuali elementi discriminatori che potrebbe comportare comunque l'introduzione dell'obbligo della scatola nera nei confronti degli assicurati «virtuosi» di alcune zone del Paese, andrebbe chiarito che la norma introdotta non comporti alcun elemento di retroattività, precisando che, ai fini dello sconto, la scatola nera vada installata successivamente, ovvero dopo i cinque anni in cui non sono stati effettuati sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente,
impegna il Governo
a chiarire l'ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 6-bis, comma 2, richiamata in premessa, precisando che, ai fini dell'ottenimento dello sconto, la scatola nera vada installata successivamente, ovvero dopo i cinque anni in cui non sono stati effettuati sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente.
9/3012-A/17. Russo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, agli articoli 19, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies, prevede l'abolizione della tariffa unica nazionale di maggior tutela per il settore del gas metano distribuito a mezzo rete, prevedendo che la concorrenza tra una pluralità di venditori possa ormai essere uno strumento sufficiente di tutela del piccolo consumatore;
tale valutazione discende da 15 anni di applicazione del decreto legislativo n. 164 del 2000 (cosiddetto «Decreto Letta») di liberalizzazione graduale del mercato del gas naturale;
nella regione Sardegna il citato decreto legislativo non si è mai applicato perché nella regione non c’è disponibilità di gas naturale distribuito a mezzo rete e che quindi non si è potuto sviluppare un contesto industriale e di mercato all'ingrosso adeguato allo sviluppo di forniture alternative all'operatore storico;
le Linee guida del nuovo Piano energetico della regione Sardegna prevedono una graduale prossima metanizzazione con l'impiego di piccoli rigassificatori e depositi costieri di metano liquido (GNL) da distribuire poi direttamente o in forma compressa alle reti locali di distribuzione cittadina attualmente alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) oltre che alle attività industriali compresi i trasporti terrestri, marittimi e ferroviari;
tale strategia non esclude in futuro la realizzazione di grandi gasdotti di approvvigionamento quando i consumi locali ne giustificheranno l'investimento;
numerosi progetti di depositi costieri di metano liquido annunciati e presentati per gli iter autorizzativi nelle aree portuali fanno prevedere un significativo prossimo approvvigionamento di GNL nella regione;
l'approvvigionamento di GNL per analoghe attività di distribuzione e vendita è già diffuso da molti anni nell'Italia continentale, in Europa in Cina e in altre aree del Mondo;
nella stessa Sardegna una primaria industria agroalimentare già utilizza il GNL importato via traghetto dalla Spagna e poi trasportato con autobotti – in analogia a quanto già si fa per il GPL e gli altri combustibili liquidi – per la produzione di elettricità e calore nel proprio impianto;
l'attuale mercato del GPL distribuito a mezzo rete, con alimentazione tramite carri bombolai e autobotti, è costituito da monopoli in cui il distributore coincide con il venditore e in cui nessun venditore nuovo entrante può offrire il proprio gas in alternativa al distributore locale;
tale situazione di monopoli locali si riproporrà automaticamente anche con la sostituzione del gas naturale al gas di petrolio liquefatto, senza più la garanzia fornita al consumatore dalla tariffa di maggior tutela e che nessuno potrà intervenire per contenere aumenti ingiustificati di prezzo in un contesto completamente liberalizzato in assenza però di una struttura di mercato concorrenziale a monte e a valle delle reti,
impegna il Governo
a prevedere con successivi provvedimenti regole di tutela dei consumatori a fronte di uno sviluppo graduale del mercato all'ingrosso e al dettaglio (famiglie, piccolo commercio e artigianato) del gas naturale nella Sardegna in analogia a quanto fatto con l'applicazione del cosiddetto «decreto Letta» negli scorsi anni nelle altre regioni del Paese.
9/3012-A/18. Giovanna Sanna, Francesco Sanna.
La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge AC 3012 recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» presso le Commissioni referenti sono state introdotte all'articolo 27 delle modifiche alla nostra legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89) che prevedono, tra l'altro, che «Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana»;
l'esercizio di funzioni pubbliche all'estero è regolato, oltre che da norme nazionali, anche da norme internazionali pattizie e consuetudinarie, nonché da norme dello Stato territoriale presso il quale è stabilita la rappresentanza diplomatico-consolare;
all'estero il servizio notarile è assicurato dal personale consolare non solo per disposizione di legge interna (articolo 28, del decreto legislativo n. 71 del 2011, cosiddetta «legge consolare»), ma soprattutto in attuazione di una regola di diritto internazionale sia consuetudinario che pattizio (la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, che autorizza i consoli ad esercitare in territorio estero le funzioni notarili;
le funzioni da essi svolte sul territorio estero e che l'esercizio di funzioni pubbliche al loro interno da parte di personale non dipendente appare in contrasto col diritto internazionale;
anche al fine di evitare controversie con le autorità statali estere presso le quali sono accreditati i nostri uffici diplomatico-consolari,
impegna il Governo
a valutare, sul piano dei rapporti internazionali e del diritto internazionale, gli effetti applicativi della norma in questione nel proseguo dell'esame parlamentare del provvedimento, anche al fine di una sua eventuale modifica.
9/3012-A/19. Garavini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6-bis affida all'IVASS il compito di procedere a una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell'apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per assicurare omogeneità e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei medesimi dati;
il comma 2 dispone che l'IVASS ha il compito di definire una percentuale di sconto minima, in favore di contraenti che risiedano nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per almeno cinque anni, a condizione che abbiano installato meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo (cosiddetta «scatola nera»);
tale ultimo aspetto, per la formulazione del comma, potrebbe suscitare il rischio che le Compagnie assicurative interpretino la norma nel senso di dover applicare lo sconto solo qualora la scatola nera sia stata installata da almeno cinque anni, mentre la continuità temporale è richiesta esclusivamente per la condizione di non essere stati responsabili di sinistri per almeno cinque anni,
impegna il Governo
a adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, al fine di evitare che le Compagnie assicurative limitino l'applicazione dello sconto previsto dal comma 2 dell'articolo 6-bis imponendo indebitamente ai contraenti la condizione che anche la scatola nera sia stata installata per non meno dei cinque anni precedenti.
9/3012-A/20. Da Villa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento, che introduce norme sulla trasparenza e sui risparmi delle polizze dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, prevede che, se all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive l'assicurato accetta, su proposta della compagnia assicuratrice, l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del suo veicolo, denominati «scatola nera» o equivalenti, o qualora questi fossero già presenti, la stessa è tenuta a praticare uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato, la cui percentuale minima verrà stabilita dall'IVASS;
la cosiddetta «scatola nera» è un dispositivo elettronico in grado di fornire alle imprese di assicurazioni ed agli utenti un gran numero di indicazioni perché da un lato, rilevando il comportamento alla guida dell'automobilista, permette di delinearne il profilo, mentre dall'altro, localizzando la vettura facilita la ricostruzione degli incidenti o dei furti, risolvendone le relative controversie;
lo stesso articolo 3 del provvedimento stabilisce che i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità delle scatole nere sono a carico delle compagnie di assicurazione, senza però prevedere da parte di queste ultime il richiamo periodico della vettura per testare l'integrità e la perfetta efficienza del meccanismo elettronico che registra l'attività del veicolo;
infatti, come tutti i dispositivi elettronici, anche la scatola nera è soggetta ad usura o a malfunzionamento, condizioni che potrebbero alterare i dati rilevati e quindi pregiudicare, per l'automobilista contraente, il diritto al relativo sconto,
impegna il Governo
a prevedere in capo alle compagnie di assicurazione anche l'obbligo di richiamare periodicamente la vettura sulla quale è stata installata la scatola nera al fine di testarne l'integrità e la perfetta efficienza di rilevazione.
9/3012-A/21. Paglia, Ricciatti, Franco Bordo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede l'abrogazione, fatti salvi una serie di adempimenti che dovrebbe tutelare maggiormente gli utenti, a partire dal 2018, della disciplina transitoria relativa alle forniture di gas e di energia elettrica per i clienti finali domestici, al fine di superare il regime di maggior tutela per la vendita finale di gas naturale;
la tutela esistente è costituita dalle condizioni economiche stabilite trimestralmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi), che tutti i venditori hanno l'obbligo di offrire a coloro che non scelgono il mercato libero, mantenendo i contratti in essere;
oltre all'energia e al gas, un altro ambito nel quale è necessario intervenire al fine di una maggiore tutela dei consumatori, e in particolare quelli meno abbienti che in questi anni stanno patendo maggiormente la crisi economica, è quello del servizio idrico;
riguardo al servizio idrico, è indispensabile garantire maggiormente la vulnerabilità dei consumatori, anche attraverso una tariffazione in grado di aiutare realmente le fasce più deboli dei consumatori;
negli ultimi 10 anni, le tariffe sull'acqua potabile sono mediamente aumentate di oltre l'85,2 per cento;
va ricordato che dal 2007 ad oggi, il numero dei poveri in senso assoluto è più che raddoppiato, salendo da 1,8 milioni a 4,1 milioni, e nel Mezzogiorno la situazione è ancora più drammatica. Se consideriamo invece la povertà relativa, questa nel 2014 ha interessato oltre 7,8 milioni di persone (2,7 milioni di famiglie);
il disegno di legge cosiddetto «Collegato ambientale», all'esame del Senato, prevede alcune misure volte a garantire il quantitativo di acqua minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi, ma dopo due anni dalla sua presentazione, il provvedimento è ancora all'esame del Parlamento;
l'acqua è un bene essenziale ed insostituibile e, pertanto, la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile e all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto inviolabile dell'uomo, un diritto universale,
impegna il Governo
ad accelerare, con riferimento anche al settore idrico, l'approvazione di efficaci misure volte a garantire condizioni di maggior favore per gli utenti domestici in condizioni economiche-sociali più disagiate, nonché a garantire il quantitativo di acqua minimo vitale, individuabile in 50 litri giornalieri per persona, necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti incolpevolmente morosi.
9/3012-A/22. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Paglia, Ferrara.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, introduce una serie di disposizioni volte, nelle intenzioni del Governo, a incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica;
a tal fine si consente l'ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia detenuta da un privato, favorendo in tal modo la creazione di catene farmaceutiche;
e le catene – secondo «Altroconsumo» – possono agevolare forti promozioni su alcuni prodotti «civetta» più usati (e magari anche meno utili/efficaci/essenziali), senza costituire un reale possibilità di risparmio (ci saranno alcune catene che decidono alcuni prezzi) che può essere garantita solo in un regime di reale concorrenza;
inoltre si rimuove il limite delle quattro licenze in capo a un identico soggetto, finora previsto nel settore delle farmacie;
attualmente la farmacia è una società di persone. L'ingresso di società di capitale potrà consentire a multinazionali farmaceutiche o dell'agroalimentare di acquisire quote di farmacie. Sarà da verificare l'impatto finale di queste norme, soprattutto riguardo alle sorti delle piccole farmacie e delle stesse parafarmacie;
nonostante che in una prima bozza circolata del disegno di legge sulla concorrenza, fosse previsto, nel testo ora all'esame dell'Aula, non è più prevista la possibilità della vendita dei farmaci C con ricetta anche al di fuori delle farmacie;
solo dando la possibilità alle parafarmacie e ai corner salute, di vendere anche i farmaci di fascia C con ricetta, si produrrà linfa vitale alla concorrenza a tutto vantaggio dei cittadini;
l'Istituto Bruno Leoni ha sottolineato come consentire anche a parafarmacie e corner GDO (quelli che si trovano in alcuni supermercati) di vendere questo tipo di medicinali non sarebbe stata una rivoluzione, ma solo una iniziativa di ragionevolezza e di buon senso. «Il cittadino (...) non avrebbe nulla da temere acquistando un farmaco in una parafarmacia: quest'ultimo sarebbe ugualmente prescritto con ricetta medica e venduto da un farmacista abilitato, esattamente come accadrebbe se acquistasse lo stesso medicinale in farmacia»;
ricordiamo che dal 2006, con l'apertura delle parafarmacie, c’è stata la liberalizzazione del prezzo del farmaco cosiddetto Otc, che può essere comprato senza ricetta: su questi farmaci, in pratica, ogni punto vendita può fare quello che vuole in materia di prezzo. Dal 2007, cioè l'anno successivo, le statistiche registravano diminuzioni di prezzo dei farmaci Otc del 20 per cento secco in tutt'Italia;
sempre in ambito sanitario, un ulteriore aspetto che potrebbe favorire una sana concorrenza e un meccanismo virtuoso in capo alle strutture sanitarie accreditate, è quello finalizzato ad aumentare la trasparenza e la pubblicità dei servizi erogati da dette strutture sanitarie, al fine di consentire ai cittadini una loro comparabilità, anche in termini di qualità dei servizi offerti,
impegna il Governo:
a monitorare gli effetti conseguenti all'apertura anche alle società di capitale nella titolarità della farmacia;
a tutelare e implementare l'importante ruolo svolto dalle farmacie rurali e dalle parafarmacie e di individuare tutte le iniziative volte a garantire la continuità e i livelli occupazionali delle medesime, anche alla luce del previsto ingresso delle società di capitale nella distribuzione farmaceutica;
a valutare l'opportunità di abbassare la soglia di popolazione richiesta per l'apertura delle farmacie, attualmente fissata in una farmacia ogni 3.300 abitanti;
al fine di favorire una sana concorrenza in capo alle strutture sanitarie accreditate, a prendere le opportune iniziative volte a garantire, in accordo con gli enti territoriali, la massima trasparenza dei bilanci e delle attività delle medesime strutture sanitarie accreditate, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito internet di rapporti periodici circa le attività svolte e la qualità del servizio erogato, con particolare riferimento ai volumi di attività clinica e ai tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni.
9/3012-A/23. Nicchi, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Fratoianni.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede misure volte a favorire la concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione;
al fine di un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, è indispensabile incentivare in maniera efficace la diffusione e commercializzazione dei motori elettrici e a metano e questo dipenderà sempre di più dallo sviluppo delle rispettive reti di distribuzione (colonnine di ricarica e stazioni di rifornimento) presenti sul nostro territorio;
le vetture elettriche, così come quelle a metano infatti, si vendono bene là dove c’è una sufficiente rete distributiva. Ci sono regioni dove detta rete di distribuzione è praticamente assente,
impegna il Governo
a dare un forte impulso, anche attraverso appositi accordi di programma con gli enti locali coinvolti e le associazioni e le categorie interessate, allo sviluppo della rete di distribuzione sul territorio nazionale di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con particolare riferimento al metano, e all'alimentazione elettrica.
9/3012-A/24. Zaratti, Franco Bordo, Ferrara, Ricciatti, Paglia, Pellegrino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni riconducibili alla materia relativa alla tutela della concorrenza;
in particolare, all'articolo 26, al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, con una modifica alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, si disciplina l'esercizio della professione forense in forma societaria;
al fine di rispondere alle necessità degli utenti/clienti, soprattutto se richiedono prestazioni multidisciplinari, sarebbe auspicabile che le società fra avvocati fossero un'esperienza aperta anche ad altri soci professionisti, seppure non avvocati, a tal fine prevedendo, dunque, anche la possibilità di costituire società multidisciplinari,
impegna il Governo
ad intervenire normativamente prevedendo che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo, nonché altri professionisti iscritti in albi professionali, favorendo la costituzione di società multidisciplinari.
9/3012-A/25. Ricciatti, Paglia, Ferrara.
La Camera,
premesso che:
nella sua versione iniziale l'articolo 7 del provvedimento in esame prevedeva la necessità che il Governo emanasse due tabelle nazionali che fungessero da parametro per il risarcimento del danno biologico, rispettivamente, per le macrolesioni (menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti) e per le microlesioni (menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità). Inoltre, prevedeva l'unificazione nel danno non patrimoniale delle varie tipologie di danno: biologico, morale ed esistenziale. L'ammontare complessivo riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. Con riferimento alla tabella delle macrolesioni, veniva altresì aumentato dal 30 al 40 per cento, il valore percentuale attribuito alla discrezionalità del giudice per aumentare l'importo del risarcimento, rispetto ai valori base delle tabella, in relazione sia al cosiddetto danno esistenziale, sia al danno morale;
a seguito delle modifiche introdotte in Commissione viene sostituito, in particolare, l'articolo 138 del codice delle assicurazioni private in tema di risarcimento del danno non patrimoniale per macrolesioni al fine di prevedere che il decreto del Presidente della Repubblica con il quale dovrà essere approvata la tabella unica per il risarcimento delle macrolesioni dovrà garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. Il decreto del Presidente della Repubblica dovrà essere adottato entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame;
viene, poi, specificato che la tabella unica nazionale è redatta tenendo conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;
la Corte di cassazione, con sentenza del 7 giugno 2011 n. 12408, ha definito le tabelle elaborate dal tribunale di Milano come le più congrue, sia per il metodo di calcolo sia per quanto riguarda i valori risarcitori, individuando in esse il parametro di riferimento per il risarcimento alla persona da applicarsi uniformemente sull'intero territorio nazionale;
inoltre, con sentenza n. 19211 del 2015, la Corte di cassazione ha stabilito che è necessario che il giudice conceda un giusto risarcimento per il danno relazionale che ricompensi il cambio di vita post-sinistro, oltre alla sofferenza psichica. La stessa sentenza afferma che in casi del genere il giudice di merito deve applicare le tabelle elaborate dal tribunale di Milano. Qualora invece il giudice ritenesse di disattendere a questo principio è tenuto a motivare la decisione,
impegna il Governo
al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di cassazione n.12408 del 2011 ed alla sentenza della Cassazione n. 19211 del 2015.
9/3012-A/26. Ferrara, Franco Bordo, Nicchi, Ricciatti, Paglia.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 del provvedimento in esame, relativo alla portabilità dei fondi pensione, è stato modificato durante l'esame del provvedimento in Commissione;
la stesura iniziale del testo prevedeva la facoltà, per le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. Inoltre, dispone l'abbreviazione dei termini per l'anticipo dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, consentito in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi (in luogo degli attuali 48) e con un anticipo massimo di 10 anni (in luogo degli attuali 5) rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza;
in merito al regime fiscale dei riscatti si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell'attività lavorativa, dall'invalidità permanente o dalla morte dell'iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali; su tali somme si applica la ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
infine, si stabilisce che il diritto del lavoratore al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro non è più sottoposto ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
a seguito delle modifiche apportate in Commissione viene introdotto un comma aggiuntivo, con il quale, al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari (collettive e quelle istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421), si prevede che entro 30 giorni dall'approvazione della legge sia convocato un tavolo di confronto con sindacati, associazioni datoriali ed esperti della materia per riformare i fondi pensione spingendo ad aggregazioni finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e così ridurre costi e rischio; revisione dei requisiti per l'esercizio dei fondi pensione secondo le migliori pratiche internazionali, fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione dei patrimoni gestiti;
in questo articolo si riduce, inoltre, da dieci a cinque anni l'anticipo rispetto ai requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, su richiesta dell'aderente. I regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo fino a un massimo di dieci anni,
impegna il Governo
ad estendere tale facoltà anche agli iscritti alle forme previdenziali pubbliche obbligatorie per rendere possibile la flessibilità dell'età pensionabile da parte delle lavoratrici e dei lavoratori.
9/3012-A/27. Placido, Airaudo, Ricciatti, Ferrara.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 del provvedimento, al fine di aumentare l'efficienza e la redditività delle forme pensionistiche complementari collettive, contiene disposizioni concernenti la portabilità dei fondi pensione;
l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetta Destinazione Italia), al fine di facilitare l'attrazione di capitali italiani ed esteri verso il tessuto imprenditoriale delle piccole e medie imprese ed aumentare la capacità di diffusione dei cosiddetti «mini-bond», detta misure per la semplificazione dei processi di strutturazione e gestione dei portafogli degli investitori istituzionali che sottoscrivono titoli derivanti dalla cartolarizzazione di crediti delle stesse;
più precisamente il suddetto comma 1, dell'articolo 12, alla lettera e), incentiva l'investimento in titoli di cartolarizzazione con obbligazioni e titoli similari come sottostante, da parte delle assicurazioni e dei fondi pensione anche quando questi strumenti non siano negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating;
i «mini-bond» si sono rivelati uno strumento finanziario volto capace di assicurare alle piccole e medie imprese un'ulteriore opportunità di accesso al credito, così da ridurre la loro dipendenza dal sistema bancario creando, anche per quelle italiane, un «mercato del debito», analogamente a quanto già avviene nei sistemi finanziari ed industriali europei più avanzati;
pertanto, nonostante sia stata favorita la costituzione di fondi specializzati o di società di cartolarizzazione per sostenere l'aggregazione e la selezione professionale di portafogli di «mini-bond» su cui sollecitare il mercato dei capitali e sono state create le condizioni per incrementare strutturalmente la quota di investimenti in questa nuova asset class da parte di soggetti istituzionali come le compagnie di assicurazione, i fondi pensione e le casse di previdenza dei professionisti, a tutt'oggi non sembra che gli stessi abbiano approfittato dell'opportunità;
con decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 2 settembre 2014, n. 166, sono state dettate norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, con le quali si invitano gli stessi fondi a realizzare un'adeguata diversificazione del loro portafoglio perseguendo sempre l'ottimizzazione della combinazione redditività-rischio. Inoltre lo stesso decreto prevede che le disponibilità del fondo pensione debbano essere investite in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, mentre l'investimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi dovrà essere mantenuto a livelli prudenziali, e complessivamente contenuto entro il limite del 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo;
lo stesso decreto n. 166, nel rivedere i limiti di concentrazione, stabilisce che i fondi pensione, tenuto conto anche dell'esposizione derivante da investimenti in strumenti derivati, non dovranno investire più del 5 per cento delle loro disponibilità complessive in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non più del 10 per cento in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo;
sempre con riferimento agli investimenti in OICR, è opportuno sottolineare, infine, come il citato decreto ministeriale n. 166 del 2014 abbia previsto una deroga espressa ai limiti di concentrazione, stabilendo, all'articolo 5, comma 3, che i limiti di concentrazione per singolo emittente e per gruppo non trovano applicazione nel caso di investimenti in quote o azioni di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
l'imposizione di tali limitazioni sembra aver tradito lo spirito dell'articolo 12 del decreto «Destinazione Italia», scoraggiando da parte dei fondi pensione l'investimento di una parte del proprio portafoglio in titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative in materia di regime di investimento dei fondi pensione, obbligando questi ultimi a sottoscrivere o ad acquisire, per un valore pari ad almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio, titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse.
9/3012-A/28. Airaudo, Paglia, Ricciatti, Placido.
La Camera,
premesso che:
lo sfruttamento indebito, in ambito internazionale, delle denominazioni riconosciute alle produzioni agroalimentari italiane di qualità è sempre più ricorrente e la falsificazione dei nostri prodotti DOP e IGP fa registrare un giro d'affari di oltre cinque volte il fatturato realizzato dal mercato autentico;
il fenomeno della contraffazione on-line è particolarmente allarmante posto che la rete offre anonimato, costi bassi e possibilità di una veloce e facile scomparsa dal mercato; dati aggiornati evidenziano che il commercio on-line nel settore alimentare risulta quello in maggior crescita, tanto che si stima, per il 2013, un balzo del 18 per cento;
tale situazione genera ancor più preoccupazione alla luce delle iniziative intraprese dalla società americana ICANN, ovvero l'Autorità che genera il rilascio dei suffissi internet, ed evidenzia la necessità di rivedere la governance della rete posto che il modello «multistakeholder», particolarmente rilevante nel tema dei domini di primo livello, fa sì che il ruolo dei governi, come dimostrano le difficoltà negoziali nell'ambito del GAC, non sia determinante;
come ormai noto, la citata ICANN, organizzazione privata di diritto californiano, ha attivato le procedure per assegnare, dietro pagamento, a soggetti privati e indipendentemente se siano – ad esempio viticoltori – o utilizzatori riconosciuti delle denominazioni, domini di primo livello generico, tra i quali «wine» e «vin», oltre a «food» e «organic»;
i titolari dei suddetti domini potrebbero infatti, attraverso l'abbinamento a domini di secondo livello, registrare indirizzi come «baroloclassico.wine» o anche «prosciuttodiparma.food» e sovrapporli agli indirizzi dei prodotti originali generando totale confusione nelle piattaforme di commercio elettronico con danni incalcolabili per il sistema di qualità agroalimentare italiano;
è indispensabile assicurare che l'assegnazione di nomi generici, accordati in via esclusiva a privati e senza particolari garanzie, quali domini di primo livello, sia improntata al rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, posto che il loro utilizzo, peraltro esclusivo, ha implicazioni commerciali, di relazioni tra Paesi e di immagine con effetti devastanti in ambito commerciale internazionale e in grado di attivare infiniti e costosi contenziosi; richieste di assegnazione di domini provengono da società stabilite in Paesi dichiarati «paradisi fiscali», coperte da anonimato societario e potenzialmente in grado di riciclare denaro di dubbia provenienza;
l'iniziativa in parola contrasta con i principi della proprietà intellettuale che vietano la concessione di un diritto di privativa industriale che abbia ad oggetto un termine di uso comune,
impegna il Governo
ad intervenire con determinazione nelle competenti sedi internazionali, anche in collaborazione con gli altri Stati membri interessati e con la Commissione europea, per bloccare l'introduzione di nomi generici a dominio internet e la loro assegnazione a soggetti privati non utilizzatori delle denominazioni, a garanzia di tutela del sistema agroalimentare di qualità italiano e a promuovere, a livello di Unione europea, un'azione comune a difesa della posizione della «non concedibilità» dei nomi generici e della necessità di rivedere la governance di internet con la definizione di regole condivise a livello internazionale.
9/3012-A/29. Gallinella.
Relatore: RAMPI.
N. 2.
Seduta del 30 settembre 2015
ART. 1.
Sopprimerlo.
1. 1. Giancarlo Giordano, Pannarale.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Abolizione dei finanziamenti a imprese editrici di quotidiani e periodici).
1. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Parimenti il sistema di con
tribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2 milioni di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca, nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto-Adige previsti dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278.»;
c) il terzo periodo è soppresso.
2. Il Fondo straordinario di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.
1. 2. Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Di Benedetto.
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Le risorse derivanti dalla soppressione delle norme di cui ai precedenti commi 1 e 2 confluiscono nell'istituito Fondo per il pluralismo dell'informazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cui possono accedere i seguenti soggetti:
a) cooperative giornalistiche editrici di giornali e periodici, costituite da almeno un anno, o agenzie d'informazione radiofonica costituite nella forma di cooperative di giornalisti, che abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie non superiori al 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;
b) piccole e medie imprese editrici di giornali quotidiani e periodici la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro e che abbiano i requisiti di cui alla lettera a). Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per potere accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, tali imprese devono costituirsi in cooperative ai sensi della lettera a) del presente comma;
c) imprese editrici di quotidiani espressioni di minoranze linguistiche;
d) imprese editoriali di nuova costituzione che presentino progetti editoriali innovativi, utilizzando prioritariamente le nuove tecnologie;
e) imprese editoriali di nuova costituzione che presentino progetti editoriali multiculturali, in grado di favorire e incentivare l'integrazione tra diverse culture;
f) imprese editrici di quotidiani o periodici organi di forze politiche, costituiti in società cooperative il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici, che risultino rappresentati in almeno un ramo del Parlamento italiano o nel Parlamento europeo nella legislatura in corso, o nelle due legislature precedenti;
g) iniziative editoriali on-line attive o in fase progettuale, che siano state sottoposte alla valutazione della Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2015;
h) imprese radiofoniche che abbiano svolto e svolgano attività di informazione di interesse generale che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi concernenti avvenimenti e questioni di carattere politico, economico, sociale, sindacale o religioso per non meno del trenta per cento delle ore di trasmissioni comprese tra le ore 7 e le ore 20;
i) imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o del Parlamento europeo nella legislatura in corso o nelle due legislature precedenti, e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi concernenti avvenimenti e questioni di carattere politico, economico, sociale, sindacale o religioso per non meno del 40 per cento delle ore di trasmissioni comprese tra le ore 7 e le ore 20;
l) imprese, associazioni ed enti che editano periodici per non vedenti, prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico, braille e supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;
m) le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Tutti i soggetti di cui al comma 3 devono essere registrati presso i competenti tribunali e devono garantire una attività informativa indipendente, in grado di assicurare il pluralismo dell'informazione.
5. Oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4, i soggetti beneficiari delle risorse devono:
a) essere composti, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e devono avere la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti. Devono inoltre essere in possesso del requisito della mutualità prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi;
b) aver adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
c) applicare il CCNL di riferimento;
d) aver impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) per le lettere da a), b), c) e f) del comma 3, che la testata sia venduta, per le testate nazionali nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite, intendendo per copie distribuite quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un unico soggetto, nonché quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono altresì ammesse le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione.
6. Le modalità di certificazione dei dati di distribuzione e vendita vengono individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 8.
7. Nel Fondo di cui al comma 3 confluisce anche, fino a un massimo di 600 milioni di euro, quota parte delle risorse derivanti dall'articolo 1-bis.
8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse.
Costituiscono criteri preferenziale nell'attribuzione dei contributi:
a) le assunzioni a tempo indeterminato di giovani professionisti nel settore della comunicazione e dell'informazione con età inferiore a 35 anni, che determinino un incremento rispetto alla media dei dipendenti dell'anno precedente;
b) i processi in corso di ristrutturazione o riorganizzazione per comprovata crisi aziendale, al fine di sostenere gli oneri derivanti dagli ammortizzatori sociali;
c) i progetti formativi nel settore dell'innovazione e digitale tecnologica rivolti ai dipendenti dell'azienda, che siano finalizzati all'elaborazione di prodotti editoriali innovativi che concilino tecnologie e trasmissione dei saperi;
d) multimedialità e fruibilità su dispositivi digitali del progetto editoriale;
e) capacità del progetto editoriale di favorire l'integrazione tra diverse culture e lingue.
Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – (Acquisto di pubblicità online). – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
1. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, in deroga al Patto di stabilità interno degli enti locali,
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: per la ripartizione delle risorse con le seguenti: per l'individuazione e la ripartizione delle risorse anche al fine di assicurare l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
1. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 2.
(Pubblicazione di bandi e avvisi).
1. All'articolo 26, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è abrogato.».
2. 1. Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Di Benedetto.
(Votazione dell'articolo 2)
Relatore: VERINI.
N. 1.
Seduta del 29 settembre 2015
ART. 1.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 3, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184. e successive modificazioni, dopo la parola: «privati» sono aggiunte le seguenti: «in sinergia ed accordo col servizio socio-sanitario territorialmente competente con comprovate motivazioni,».
1. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 3, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive mo
dificazioni, dopo la parola: «esercizio» sono aggiunte le parole: «a tutela del minore».
1. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 4, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo la parola: «sociale» è sostituita dalle seguenti: «socio-sanitario».
b) al terzo periodo:
1) la parola: «sociale» è sostituita dalle seguenti: «socio-sanitario».
2) la parola: «semestrale» è sostituita dalla seguente: «trimestrale».
3) sono aggiunte in fine le parole: «o per la risoluzione del programma stesso».
1. 3. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 4, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, al secondo periodo, dopo la parola: «minorenni» sono aggiunte le seguenti: «sentiti la famiglia d'origine, il servizio socio-sanitario, la famiglia affidataria, nonché il minore stesso, che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento,».
1. 7. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.
Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:
«5-bis. Qualora, dopo un prolungato periodo di affidamento, il minore dichiarato adottabile risulti unito alla famiglia o alla persona single cui è stato affidato da un rapporto stabile e duraturo e da un legame affettivo significativo, la famiglia o la persona single cui il minore è stato affidato sono valutati preferenzialmente ai fini adottivi. »
1. 9. Marzano, Gasparini, Pes.
Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo la parola: affidamento, aggiungere le seguenti: nel quale sia stato esperito, con esito negativo, un idoneo e comprovato tentativo di reinserimento del minore nella propria famiglia di origine.
1. 11. Bonafede, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo la parola: affidamento, aggiungere le seguenti: o anche nel periodo antecedente alla proroga ultrabiennale dell'affido.
1. 50. Santerini.
Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole: ai sensi delle disposizioni del capo II del Titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda con le seguenti: e qualora la famiglia o la persona single cui il minore è stato affidato chiedano.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: tra il minore e la famiglia affidataria con le seguenti: tra il minore e la famiglia o la persona single cui il minore è stato affidato.
1. 12. Marzano, Gasparini, Pes.
Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole: ai sensi delle disposizioni del capo II del Titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6 con le seguenti: e qualora.
1. 13. Marzano, Gasparini, Pes.
Al comma 1, capoverso «5-bis», sopprimere le parole: sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6.
* 1. 14. Marzano, Gasparini, Pes.
Al comma 1, capoverso «5-bis», sopprimere le parole: sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6.
* 1. 16. Nicchi, Sannicandro, Daniele Farina.
Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole: dall'articolo 6 aggiungere le seguenti: ad esclusione del comma 3.
1. 17. Prestigiacomo.
Al comma 1, sostituire il capoverso «5-ter» con il seguente:
«5-ter. Qualora il minore, dopo un prolungato periodo di affidamento, faccia ritorno nella famiglia d'origine o sia adottato da un'altra famiglia, è comunque tutelata, se corrispondente all'interesse del minore, la continuità delle relazioni affettive con la famiglia o le persone single affidatarie».
1. 19. Marzano, Gasparini, Pes.
Al comma 1, capoverso «5-ter», sostituire le parole: a seguito di con la seguente: durante.
1. 20. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.
Al comma 1, sostituire il capoverso 5-quater, con il seguente:
5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 del e dall'articolo 3 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata con legge del 20 marzo 2003, n. 77.
1. 22. Santerini.
Al comma 1, dopo il capoverso 5-quater, aggiungere il seguente:
«5-quinquies. Il giudice, ai fini della decisione di cui al comma 5-bis, può non tener conto del requisito di cui all'articolo 6, comma 3».
1. 51. Prestigiacomo.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il minore e l'eventuale famiglia affidataria sono, a pena di nullità, parti nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato».
2. 1. Santerini.
Al comma 1, sostituire le parole: o l'eventuale famiglia collocataria devono con la parola: deve.
2. 2. Marzano, Gasparini, Pes.
Al comma 1, sostituire la parola: o con la seguente: e.
2. 3. Santerini.
(Votazione dell'articolo 2)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
All'articolo 6, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) primo periodo, le parole: «da almeno 3 anni» sono sostituite dalle seguenti: «, a coppie non sposate e persone single»;
2) il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 2, le parole: «I coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli adottanti»;
c) il comma 4 è abrogato;
d) al comma 7, la parola: «coniugi» è sostituita dalle seguenti: «adottanti».
2. 050. Sannicandro, Nicchi, Daniele Farina.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
All'articolo 6, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184 la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «cinquanta».
2. 01. Sannicandro, Nicchi, Daniele Farina.
ART. 3.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: a-bis) dalla famiglia o dalla persona single cui il minore è stato affidato e con cui si è creato un solido e duraturo rapporto effettivo maturato nel corso dell'affidamento;
b) al comma 3, dopo le parole: «lettera a)» è inserita la seguente: a-bis).
4. 1. Marzano, Gasparini, Pes.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 44, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, le parole: «e sia orfano di padre e di madre» sono soppresse.
4. 50. Elvira Savino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 44, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«e) se i genitori naturali sono decaduti dalla patria potestà. »
4. 51. Elvira Savino.
(Votazione dell'articolo 4)
Relatori: FABBRI, per la maggioranza; INVERNIZZI e LA RUSSA, di minoranza.
N. 3.
Seduta del 6 ottobre 2015
ART. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91).
Sopprimerlo.
*1. 5. Invernizzi.
Sopprimerlo.
*1. 300. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Chi ha rinunciato ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro il termine ivi previsto, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a motivo del fatto che la legislazione del Paese estero di cui è cittadino non consente il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze, ovvero non lo consentiva al tempo in cui la predetta facoltà avrebbe potuto essere esercitata, può riacquistare la cittadinanza italiana, presentandone richiesta alle competenti autorità, qualora la legislazione del Paese estero sia o sia stata modificata nel senso di consentire il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze.
1. 13. Invernizzi.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 1.
1. Chi ha rinunciato ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro il termine ivi previsto, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a motivo del fatto che la legislazione del Paese estero di cui è cittadino non consente il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze, ovvero non lo consentiva al tempo in cui la predetta facoltà avrebbe potuto essere esercitata, può riacquistare la cittadinanza italiana, presentandone richiesta alle competenti autorità, qualora la legislazione del Paese estero sia o sia stata modificata nel senso di consentire il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze.
Art. 1-bis.
1. Il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riaperto e fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.
1. 12. Invernizzi.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 1.
1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma.»
Art. 2.
1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – 1. Il decreto di concessione della cittadinanza deve essere preceduto dalla dimostrazione, da parte della persona a cui si riferisce, della buona conoscenza della lingua italiana e dal giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi nonché i diritti di libertà e di autodeterminazione delle donne, la separazione tra la sfera laica e quella religiosa.»
2. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. I cittadini stranieri non comunitari che acquisiscono, a qualsiasi titolo, la cittadinanza italiana la perdono se, entro un anno dall'acquisto, non eleggono residenza stabile nel territorio nazionale.
2-ter. Il cittadino italiano che non è tale per nascita perde la cittadinanza acquisita a qualsiasi titolo se, per un periodo superiore a due anni consecutivi, risiede all'estero e non può esibire atti di proprietà, o contratti di affitto, o utenze, o conti correnti bancari o dichiarazioni dei redditi che attestino la persistenza di suoi interessi economici nel territorio nazionale.»
1. 20. Invernizzi.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 1.
1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma.»
Art. 2.
1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – 1. Il decreto di concessione della cittadinanza deve essere preceduto dalla dimostrazione, da parte della persona a cui si riferisce, della buona conoscenza della lingua italiana e dal giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi nonché i diritti di libertà e di autodeterminazione delle donne.»
2. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. I cittadini stranieri non comunitari che acquisiscono, a qualsiasi titolo, la cittadinanza italiana la perdono se, entro un anno dall'acquisto, non eleggono residenza stabile nel territorio nazionale.
2-ter. Il cittadino italiano che non è tale per nascita perde la cittadinanza acquisita a qualsiasi titolo se, per un periodo superiore a due anni consecutivi, risiede all'estero e non può esibire atti di proprietà, o contratti di affitto, o utenze, o conti correnti bancari o dichiarazioni dei redditi che attestino la persistenza di suoi interessi economici nel territorio nazionale.»
1. 19. Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente fino al termine del ciclo scolastico dell'obbligo, e che abbia completato con successo lo stesso ciclo scolastico, può divenire cittadino anche prima del raggiungimento della maggiore età.
2-ter. Ai fini di cui al comma 2, lo straniero dovrà presentare richiesta per l'ottenimento della cittadinanza alle autorità competenti, e dovrà essere in possesso di un attestato, rilasciato dall'istituto scolastico, che certifichi il completamento del ciclo scolastico dell'obbligo. L'attestato, sottoscritto congiuntamente da due insegnanti dell'ultimo anno della scuola dell'obbligo, dovrà, altresì, contenere una valutazione positiva circa l'adesione dello studente ai valori ed ai principi dell'identità nazionale. La valutazione è effettuata sulla base di un apposito colloquio e del suo comportamento scolastico.
2-quater. La comunicazione contenente la valutazione effettuata è trasmessa ai competenti uffici preposti alla formalizzazione della cittadinanza a cura del Preside dell'istituto.
2-quinquies. La scuola, nel corso dell'ultimo mese di frequenza, organizza una cerimonia per la consegna simbolica dell'attestato di idoneità all'acquisizione della cittadinanza italiana».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 2. La Russa.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 1.
(Esame di naturalizzazione).
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione»;
b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione».
Art. 1-bis.
(Modalità dell'esame).
1. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.
Art. 1-ter.
(Norme di attuazione).
1. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.
1. 11. Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Condizioni per l'acquisto della cittadinanza).
1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione diviene cittadino se dichiara, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana.»
1. 23. Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Condizioni per l'acquisto della cittadinanza).
1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione diviene cittadino se dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana.»
1. 22. Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma.»
1. 21. Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – 1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4 e 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
d) la dichiarazione di delinquenza abituale;
e) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo con la legge 12 luglio 1999, n. 232.
2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.
3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere c) ed e), è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nei casi di cui all'articolo 4.
4. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.
5. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale, per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) del comma 1, ovvero i provvedimenti che dispongono l'arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dai Tribunali di cui al comma 1, lettera e), determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato.»
1. 14. Caparini, Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – 1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4 e 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
d) la dichiarazione di delinquenza abituale.
2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.
3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera c), è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nei casi di cui all'articolo 4.
4. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.
5. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale, per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) del comma 1, determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato.»
1. 15. Caparini, Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – 1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4 e 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
d) la dichiarazione di delinquenza abituale.
2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.»
1. 16. Caparini, Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis. – 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno, su parere conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7 dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno sospende il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta trascorsi due anni dalla data del decreto di reiezione.»
1. 17. Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis. – 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno, su parere conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7 dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta trascorsi due anni dalla data del decreto di reiezione.»
1. 18. Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Condizioni per la concessione della cittadinanza).
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo svolgimento del percorso di cittadinanza di cui all'articolo 9-ter.»
2. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:
a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;
c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;
d) alla sottoscrizione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007.»
1. 25. Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Condizioni per la concessione della cittadinanza).
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:
f) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo svolgimento del percorso di cittadinanza di cui all'articolo 9-ter.
2. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:
a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;
c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei princìpi fondamentali della Costituzione.
1. 24. Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata alla verifica dell'effettiva integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero, suddivisa in due distinte fasi temporalmente consequenziali.
2. La prima fase della verifica di cui al comma 1 del presente articolo è attuata decorsi quattro anni dall'ottenimento del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:
a) conoscenza di base della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) del Consiglio d'Europa;
b) conoscenza di base della storia, dell'educazione civica, della civiltà e della cultura italiane;
c) conoscenza di base della Costituzione italiana;
d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere a), b) e c), con rilascio di un apposito attestato.
3. La seconda fase della verifica di cui al comma 1 del presente articolo è attuata, decorsi quattro anni dall'ottenimento del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:
a) una buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello B2 di cui al CEFR del Consiglio d'Europa;
b) una buona conoscenza della storia, dell'educazione civica e della cultura italiane;
c) una buona conoscenza della Costituzione italiana;
d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere a), b) e c), con rilascio di un apposito attestato.
4. A seguito del superamento della seconda fase di verifica di cui al comma 3, è concessa la cittadinanza italiana, subordinatamente alla dimostrazione del possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) certificato del casellario giudiziale dei carichi pendenti previsto dall'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, che attesti l'insussistenza di pendenze penali a carico dell'interessato, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per il luogo di residenza dell'interessato, fatte salve la riabilitazione o l'estinzione del reato che fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna, nonché l'insussistenza di dichiarazione di delinquenza abituale e di gravi motivi di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
b) la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;
c) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, di cui alla lettera d), non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare componente il nucleo. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, con certificazione anagrafica attestante il rapporto familiare;
d) un lavoro, subordinato o autonomo, o un'attività economica stabile da cui derivi un reddito fiscalmente dichiarato, comprovati documentalmente.
5. Il Governo individua, sentite le amministrazioni competenti delle regioni interessate e degli enti locali interessati, al fine di una più completa acquisizione dei dati specifici di provenienza territoriale, le iniziative e le attività, con le relative modalità attuative, finalizzate a sostenere il processo d'integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero di cui al presente articolo, allo scopo determinando i titoli e gli attestati idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti per le fasi di verifica di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché i casi straordinari di eventuale giustificata esenzione dal loro possesso.
6. L'acquisizione della cittadinanza italiana, in conformità alla legislazione vigente, impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana e pertanto a non svolgere in alcun modo attività in contrasto con la Costituzione e con le leggi dell'ordinamento della Repubblica italiana.»
1. 9. Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:
a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;
c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;
d) al rispetto degli obblighi fiscali;
e) al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
f) alla sottoscrizione di una carta dei valori nella quale si dichiara di riconoscere il principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa, lo status giuridico o religioso delle donne, il rispetto del diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, dei minori e dei non credenti e il trattamento degli animali.
2. L'accesso al corso di cui al comma 1, lettera b), è consentito allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, su sua richiesta. Ai fini dell'accesso al corso, l'amministrazione competente ha il dovere di verificare i requisiti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) entro centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione al corso di cui al comma 1, lettera b), e comunque non prima del compimento del decimo anno di residenza legale nel territorio della Repubblica.
4. Per le finalità di cui al comma 3 il Governo pone in essere, con il concorso delle regioni, iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero e a cui lo straniero stesso è tenuto a partecipare.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i Ministri competenti, sono disciplinati le modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza, le modalità di organizzazione e di espletamento del corso di cui al comma 1, lettera b), nonché i casi di esonero dalla frequenza dello stesso. Il regolamento di attuazione definisce altresì gli adempimenti e le procedure idonei a verificare, da parte degli organi della pubblica amministrazione competenti in materia, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.»
1. 27. Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:
a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;
c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;
d) al rispetto degli obblighi fiscali;
e) al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. L'accesso al corso di cui al comma 1, lettera b), è consentito allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, su sua richiesta. Ai fini dell'accesso al corso, l'amministrazione competente ha il dovere di verificare i requisiti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) entro centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione al corso di cui al comma 1, lettera b), e comunque non prima del compimento del decimo anno di residenza legale nel territorio della Repubblica.
4. Per le finalità di cui al comma 3 il Governo pone in essere con il concorso delle regioni iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero e a cui lo straniero stesso è tenuto a partecipare.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i Ministri competenti, sono disciplinati le modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza, le modalità di organizzazione e di espletamento del corso di cui al comma 1, lettera b), nonché i casi di esonero dalla frequenza dello stesso. Il regolamento di attuazione definisce altresì gli adempimenti e le procedure idonei a verificare, da parte degli organi della pubblica amministrazione competenti in materia, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.»
1. 26. Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente:
«Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana è condizionata alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica, riscontrata:
a) da una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
b) dalla conoscenza della Costituzione italiana.
2. Lo straniero che risultasse inidoneo alla verifica di cui al comma 1 ha diritto a ripeterla senza limitazioni a condizione che siano passati almeno dodici mesi dalla comunicazione dell'esito della stessa. Il provvedimento di acquisizione della cittadinanza rimane pendente fino all'accertamento delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del citato comma.»
1. 7. Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.
2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone, il principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa, di osservare le normative vigenti in materia di libertà individuale e di pensiero, di obbligo scolastico, di autodeterminazione e di uguaglianza formale di tutti i cittadini davanti alla legge, lo status giuridico o religioso delle donne, di rispettare il diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, i diritti dei minori e dei non credenti e di osservare le norme, gli usi e le consuetudini per il trattamento degli animali.”
3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana.»
1. 30. Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.
2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone e di riconoscere e sottoscrivere la Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007.”
3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana.»
1. 29. Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.
2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone”.
3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana.»
1. 10. Invernizzi.
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), d), e), f) e h).
1. 34. Invernizzi.
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), d), f) e h).
1. 33. Invernizzi.
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), d) e f).
1. 35. Invernizzi.
Al comma 1, sopprimere le lettere a), d), f) e h).
1. 36. Invernizzi.
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).
1. 38. Invernizzi.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
*1. 39. Invernizzi.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
*1. 59. Calabria, Centemero.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e).
1. 43. Invernizzi.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).
1. 40. Invernizzi.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e h).
1. 41. Invernizzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 44. Invernizzi.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso b-bis), con il seguente:
«b-bis) acquisiscono automaticamente la cittadinanza italiana non solo i figli dei cittadini italiani, ma anche i figli di stranieri che nascono in Italia, purché almeno uno dei genitori risieda abitualmente e legalmente nel Paese da almeno otto anni e goda del diritto di soggiorno a tempo indeterminato;»
1. 301. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.
Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), dopo la parola: Repubblica aggiungere la seguente: Italiana.
1. 4. Invernizzi.
Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da:, di cui almeno uno fino alla fine del capoverso con le seguenti: che siano nati in Italia e legalmente residenti, senza interruzioni, nel territorio italiano da almeno dieci anni antecedenti alla nascita del figlio.
1. 53. Invernizzi.
Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da:, di cui almeno uno fino alla fine del capoverso con le seguenti: che siano nati in Italia e legalmente residenti, senza interruzioni, nel territorio italiano da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita del figlio.
1. 52. Invernizzi.
Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da:, di cui almeno uno fino alla fine del capoverso con le seguenti: che siano nati entrambi in Italia e di cui almeno uno è legalmente residente nel territorio italiano, senza interruzioni, da almeno cinque anni antecedenti alla nascita del figlio.
1. 50. Invernizzi.
Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da:, di cui almeno uno fino alla fine del capoverso con le seguenti: che siano nati entrambi in Italia e di cui almeno uno è legalmente residente nel territorio italiano, senza interruzioni, da almeno due anni antecedenti alla nascita del figlio.
1. 51. Invernizzi.
Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da:, di cui almeno uno fino alla fine del capoverso con le seguenti: che risiedano legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno dieci anni, antecedenti alla nascita.
1. 63. Invernizzi.
Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da:, di cui almeno uno fino alla fine del capoverso con le seguenti: che risiedano legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno otto anni, antecedenti alla nascita.
1. 62. Invernizzi.
Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole: almeno uno sia con le seguenti: entrambi siano.
1. 302. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da: in possesso fino alla fine del capoverso con le seguenti: nato in Italia e che siano entrambi legalmente residenti nel territorio italiano da almeno cinque anni antecedenti alla nascita del figlio.
1. 48. Invernizzi.
Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da: in possesso fino alla fine del capoverso con le seguenti: nato in Italia e che siano entrambi legalmente residenti nel territorio italiano da almeno due anni antecedenti alla nascita del figlio.
1. 49. Invernizzi.
Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da: in possesso fino alla fine del capoverso con le seguenti: residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita.
1. 303. Beni.
Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da: in possesso fino alla fine del capoverso con le seguenti: soggiornante legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera h), capoverso Art. 23-bis, sopprimere il comma 4.
1. 304. Costantino, Quaranta, Duranti, Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole: per soggiornanti di lungo periodo con le seguenti: da almeno otto anni.
1. 305. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.
Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le parole: da almeno cinque anni.
1. 306. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso b-bis), aggiungere i seguenti:
b-ter) la donna che è stata cittadina per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con uno straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948;
b-quater) il figlio della donna di cui alla lettera b-ter nato anteriormente al 1o gennaio 1948.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:
2-quater Per acquistare la cittadinanza ai sensi del comma 1, lettera b-ter), gli aventi diritto presentano una dichiarazione in tal senso al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare. La dichiarazione è corredata dalla documentazione prevista da un apposito decreto del Ministro dell'interno emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1. 360. La Marca, Fedi, Porta, Gianni Farina, Garavini, Tacconi.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso b-bis), aggiungere i seguenti:
b-ter) la donna che ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948;
b-quater) è cittadino il figlio della donna di cui alla lettera b-ter nato anteriormente al 1o gennaio 1948.
1. 76. Bueno, Merlo, Borghese, Pisicchio, Fitzgerald Nissoli.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso b-bis), aggiungere il seguente:
«b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi soggiorni legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno, antecedente alla nascita del figlio.»
Conseguentemente, al comma 1,
lettera b),
capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: Nei casi di cui alla lettera b-bis) con le seguenti: Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter);
capoverso comma 2-ter, sostituire le parole: alla lettera b-bis) con le seguenti: alle lettere b-bis) e b-ter);
lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, sostituire le parole: lettera b-bis) con le seguenti: lettera b-bis) e b-ter).
1. 307. (Versione corretta) Costantino, Quaranta, Duranti, Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso b-bis), aggiungere il seguente:
b-ter) ai fini di cui alla lettera b-bis) del presente comma la madre deve essere legalmente presente in Italia da almeno dodici mesi.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b):
sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) il genitore con il requisito di residenza quinquennale può effettuare una dichiarazione di volontà affinché i soggetti di cui alla lettera b-bis) acquistino automaticamente la cittadinanza italiana al termine dell'assolvimento del ciclo scolastico dell'obbligo. Se in possesso di altra cittadinanza l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana entro due anni dal raggiungimento della maggiore età;
al capoverso 2-ter, sostituire le parole: entro due anni dal con le seguenti: entro i due anni successivi al.
1. 3. La Russa.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e f).
1. 82. Invernizzi.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed h).
1. 81. Invernizzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 84. Invernizzi.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: cittadinanza si acquista a seguito di con le seguenti: richiesta di cittadinanza può essere fatta con.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso la cittadinanza si acquista solo al compimento della maggiore età.
1. 308. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: un genitore con le seguenti: entrambi i genitori.
1. 96. Invernizzi.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere il terzo periodo.
1. 88. Invernizzi.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato, se in possesso di altra cittadinanza, deve confermare la propria volontà di mantenere la cittadinanza italiana. In caso di mancata comunicazione da parte dell'interessato, si ritiene che abbia rinunciato alla cittadinanza italiana.
1. 91. Invernizzi.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente: Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato, se in possesso di altra cittadinanza, deve confermare la propria volontà a mantenere la cittadinanza italiana.
1. 94. Invernizzi.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 2-ter.
1. 86. Invernizzi.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana anche nel caso in cui al provvedimento straniero di adozione o di affidamento preadottivo non sia seguita, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la trascrizione dell'adozione nei registri di stato civile, a condizione che l'autorità competente abbia autorizzato l'ingresso del minore per motivo di adozione sul territorio nazionale ed egli non abbia fatto ritorno nel Paese di origine dopo un anno dall'ingresso in Italia».
1. 139. Marazziti, Santerini.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al compimento della maggiore età, qualora non sia intervenuto il provvedimento di adozione del minore straniero dichiarato adottabile, quest'ultimo ha facoltà di eleggere la cittadinanza italiana facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o nel cui territorio sia collocata la sua ultima dimora entro il compimento del ventesimo anno di età.».
1. 148. Santerini.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Lo straniero che, pur essendo stato dichiarato adottabile ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184, non sia stato adottato acquista la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età».
1. 138. Marazziti, Santerini.
Al comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), f).
1. 100. Invernizzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 102. Invernizzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*1. 95. Invernizzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*1. 104. La Russa.
Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, sopprimere il primo periodo.
1. 92. Invernizzi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età.
1. 125. Invernizzi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, sostituire le parole da: del dodicesimo anno fino alla fine del capoverso con le seguenti: dell'ottavo anno di età e che ha assolto il ciclo scolastico dell'obbligo acquista la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale legalmente residenti in Italia, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
1. 114. La Russa.
Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: dodicesimo con la seguente: settimo.
1. 133. Invernizzi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: dodicesimo con la seguente: ottavo.
1. 321. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.
Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: dodicesimo con la seguente: decimo.
1. 130. Invernizzi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da:, nel territorio nazionale fino a: quadriennale idonei con le seguenti: e ha portato a compimento con successo un ciclo scolastico obbligatorio idoneo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
1. 322. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.
Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: nel territorio nazionale fino a: presso istituti le seguenti:, per almeno cinque anni, e concluso un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado o superiore presso istituti scolastici.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
sopprimere il secondo periodo;
al terzo periodo, sostituire le parole da: dell'interessato fino a: legalmente residente con le seguenti: da un genitore legalmente residente e soggiornante.
1. 116. Calabria, Centemero.
Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.
1. 134. Invernizzi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.
1. 140. Invernizzi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: cinque anni aggiungere le seguenti: e concluso.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
1. 324. Calabria, Centemero.
Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: uno o più cicli fino a: qualifica professionale con le seguenti: istituti italiani in percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.
1. 326. Piccione.
Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: o percorsi di istruzione fino a: qualifica professionale,.
1. 128. Invernizzi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: al compimento della maggiore età.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al terzo periodo sostituire le parole: La cittadinanza si acquista a seguito di con le seguenti: La richiesta di cittadinanza deve essere fatta con;
dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso la cittadinanza si acquista solo al compimento della maggiore età.
1. 323. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
*1. 93. Invernizzi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
*1. 320. Santerini, Coscia.
Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
*1. 325. Pannarale, Scotto, Quaranta, Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, lettera d), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: da un genitore legalmente residente aggiungere le seguenti: e soggiornante.
1. 109. Calabria, Centemero.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 2-ter.
1. 98. Invernizzi.
Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. La dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis non è richiesta per i minori che sono vittime, o che fanno emergere situazioni di violazione dei diritti, matrimoni precoci, poligamie, infibulazioni, violenze psicologiche e fisiche. Si applica l'articolo 336 del codice civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
1. 111. Carfagna, Prestigiacomo, Calabria.
Al comma 1, lettera d), dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. La dichiarazione di volontà di cui ai commi precedenti deve essere specificato il riconoscimento dei principi fondamentali della Costituzione italiana, la separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa, lo status giuridico o religioso delle donne, il rispetto del diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, dei minori e dei non credenti.
1. 143. Invernizzi.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) l'articolo 5 è sostituito dai seguenti:
«Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se, successivamente all'adozione, risiede legalmente nel territorio della Repubblica per almeno due anni»;
«Art. 5-bis. – 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del sindaco del comune di residenza:
a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o di apolide.
2. Ai fini dell'attribuzione della cittadinanza ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun reddito».
1. 152. Scotto, Costantino, Quaranta, Duranti, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero quando sia già in essere un precedente vincolo matrimoniale nel Paese di origine.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«3. Lo straniero può inviare al Ministro dell'interno entro trenta giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero dalla separazione personale dei coniugi, integrazioni alla documentazione già presentata, idonee a dimostrare la sussistenza di un altro titolo per l'attribuzione o per la concessione della cittadinanza. In tale caso il termine per la conclusione del procedimento è esteso a trentasei mesi complessivi.
4. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana se risiede legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, per almeno due anni successivamente all'adozione».
1. 150. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma».
1. 224. Invernizzi.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis. – 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) lo straniero che da almeno cinque anni soggiorna legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, e attualmente vi risiede e che è in possesso di un requisito reddituale non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
c) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato».
1. 151. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. – 1. Il Ministero dell'interno riconosce lo status di apolide, su istanza dell'interessato, comunque presente sul territorio, da presentarsi presso la Prefettura-UTG competente, che istruisce la domanda.
2. L'impossibilità, per il richiedente, di esibire documentazione autentica di stato civile riguardo alla sua persona oppure a quella dei genitori, non pregiudica l'accoglimento della richiesta quando egli abbia dimostrato buona fede, fornendo comunque elementi utili all'accertamento della sua condizione di apolide.
3. Il Ministero dell'interno, in casi eccezionali ed in presenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di apolide, può procedere al riconoscimento anche in assenza dell'istanza di parte.
1. 120. Giuseppe Guerini.
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis. Il Ministero dell'interno riconosce lo status di apolide, su istanza dell'interessato, comunque presente sul territorio, da presentarsi presso la Prefettura-UTG competente, che istruisce la domanda.».
*1. 118. Chaouki, Giuseppe Guerini, Piccione, Patriarca, Beni, Zampa, Carra, Scuvera.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. Il Ministero dell'interno riconosce lo status di apolide, su istanza dell'interessato, comunque presente sul territorio, da presentarsi presso la Prefettura-UTG competente, che istruisce la domanda.».
*1. 173. Quaranta, Costantino, Duranti, Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).
1. 157. Invernizzi.
Al comma 1, sopprimere le lettere e) e g).
1. 158. Invernizzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*1. 159. Invernizzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*1. 153. Calabria, Centemero.
Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole: è aggiunta, in fine, la seguente lettera: con le seguenti: sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
«f-ter) allo straniero che risiede legalmente da almeno sei anni nel territorio della Repubblica, che ha fatto emergere situazioni di gravi violazioni dei diritti, matrimoni precoci, poligamie, infibulazioni, violenze psicologiche e fisiche, sfruttamento della prostituzione, tratta di persone e riduzione in schiavitù, anche avendo ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e per le vittime di violenza domestica di cui agli articoli 18 e 18-bis del decreto legislativo 18 luglio 1998, n. 286».
1. 154. Carfagna, Prestigiacomo, Calabria.
Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole: è aggiunta, in fine, la seguente lettera: con le seguenti: sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
«f-ter) allo straniero che risiede legalmente da almeno otto anni nel territorio della Repubblica, in possesso, al momento dell'istanza, dei requisiti di reddito richiesti per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, previa verifica della reale integrazione linguistica e sociale.»
1. 171. Marazziti, Santerini.
Al comma 1, lettera e), capoverso lettera f-bis), sopprimere le parole:, ivi legalmente residente da almeno sei anni.
1. 327. Costantino, Quaranta, Pannarale, Duranti, Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, lettera e), capoverso lettera f-bis), sostituire la parola: sei con la seguente: dieci.
1. 164. Invernizzi.
Al comma 1, lettera e), capoverso lettera f-bis), sostituire la parola: sei con la seguente: otto.
1. 165. Invernizzi.
Al comma 1, lettera e), lettera f-bis), sopprimere le parole da: ovvero un percorso di istruzione fino alla fine della lettera.
1. 156. Invernizzi.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis.
1. Nei casi di cui all'articolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario è preventivamente acquisito il parere del sindaco del Comune di residenza anagrafica del richiedente.
2. Con il parere di cui al comma 1 il sindaco attesta:
a) il requisito della residenza;
b) la congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;
c) il grado di integrazione del richiedente nella comunità locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme della Costituzione italiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.
3. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al sindaco dell'istanza di concessione della cittadinanza.».
1. 225. Invernizzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 161. Invernizzi.
Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 10, al comma 1, aggiungere, in fine le parole: «la persona incapace di intendere o volere, interdetta o inabilitata, è esonerata dalla prestazione del giuramento».
1. 167. Cinzia Maria Fontana, Piccione, Chaouki, Roberta Agostini, Carnevali, Zampa, Carra, Scuvera, Marzano.
Sopprimere la lettera g).
1. 350. Calabria, Centemero.
Sostituire la lettera g) con la seguente:
g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica».
*1. 351. Piccione.
Sostituire la lettera g) con la seguente:
g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica».
*1. 352. Dorina Bianchi.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. In caso di violazione dei termini del procedimento di acquisto o riacquisto della cittadinanza il figlio del richiedente, che sia nel frattempo divenuto maggiorenne, mantiene i diritti di cui al comma 1, se al compimento della maggiore età conviveva con il genitore.
3. La disposizione di cui al comma precedente, si applica anche nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, prima della data dell'entrata in vigore della presente legge.»
1. 216. Santerini.
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) All'articolo 16, comma 2, la parola: «rifugiato» è sostituita dalle seguenti: «beneficiario di protezione internazionale, ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251».
*1. 168. Chaouki, Giuseppe Guerini, Piccione, Zampa, Beni, Carnevali, Patriarca, Scuvera, Carra.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) all'articolo 16, comma 2, la parola: «rifugiato» è sostituita dalle seguenti: «beneficiario di protezione internazionale, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».
*1. 213. Costantino, Quaranta, Duranti, Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«1. I nati in Italia, figli di almeno un genitore italiano, che hanno perso la cittadinanza in seguito a espatrio, riacquistano la cittadinanza italiana facendone espressa richiesta al consolato italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera purché ciò non sia in contrasto con accordi bilaterali internazionali in vigore.»
1. 180. (Nuova formulazione). Fitzgerald Nissoli, Gigli, Dellai.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tale senso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»
1. 361. Fedi, La Marca, Porta, Gianni Farina, Garavini, Tacconi.
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
1. 201. Invernizzi.
Sostituire la lettera h) con la seguente:
h) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:
23-bis. 1. Nei casi in cui l'acquisto della cittadinanza dipenda da una dichiarazione di volontà dell'interessato, quest'ultima può essere resa dal suo rappresentante legale quando si tratti di persona incapace. In ogni caso i termini di decadenza per rendere la dichiarazione sono sospesi per tutto il tempo in cui perduri la condizione di incapacità, anche di fatto, dell'interessato.
2. Il cittadino straniero incapace di intendere e di volere o comunque portatore di disabilità che influiscano negativamente nei processi di apprendimento è esonerato dalla dimostrazione di alcuni requisiti secondo quanto previsto con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il soggetto incapace di intendere e di volere non è tenuto a prestare giuramento.
1. 178. Marazziti, Santerini.
Al comma 1, lettera h), capoverso 23-bis, sopprimere i commi 1, 2 e 3.
1. 197. Invernizzi.
Al comma 1, lettera h), capoverso 23-bis, sopprimere i commi 1, 2 e 5.
1. 198. Invernizzi.
Al comma 1, lettera h), capoverso 23-bis, sopprimere i commi 1 e 2.
1. 191. Invernizzi.
Al comma 1, lettera h), capoverso articolo 23-bis, sopprimere i commi 1 e 3.
1. 195. Invernizzi.
Al comma 1, lettera h), capoverso articolo 23-bis, sopprimere il comma 1.
1. 185. Invernizzi.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, sopprimere i commi 2, 3 e 5.
1. 199. Invernizzi.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, sopprimere il comma 2.
1. 186. Invernizzi.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: risiede fino a: in Italia anche in tali periodi con le seguenti: dimori abitualmente avendo soddisfatto le condizioni previste dalle norme in materia di soggiorno dei cittadini stranieri e dei cittadini dell'Unione europea. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente costituisce presunzione di residenza legale in Italia. In assenza di iscrizione anagrafica, l'interessato può dimostrare di aver risieduto legalmente nel territorio dello Stato provando, con ogni mezzo, la dimora abituale e il soggiorno regolare in Italia.
1. 205. Quaranta, Costantino, Duranti, Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: risiede fino a: risiedere in Italia anche con le seguenti: si trovi avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno. In ogni caso non costituisce motivo ostativo alla concessione della cittadinanza la mancata iscrizione anagrafica del richiedente o l'eventuale cancellazione di precedente iscrizione quando il soggetto dia prova che questa condizione è dipesa esclusivamente da ragioni di disagio economico non superabili con l'ordinaria diligenza, qualora il soggetto dimostri di non essersi allontanato dall'Italia.
Conseguentemente, alla medesima lettera:
al medesimo capoverso:
al comma 3, sopprimere le parole: calcolato sul totale degli anni considerati;
sopprimere il comma 4;
sopprimere il capoverso Art. 23-ter.
1. 212. Marazziti, Santerini.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 2, sopprimere il primo periodo.
1. 194. Invernizzi.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 190. Invernizzi.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 2, sopprimere il terzo periodo.
1. 187. Invernizzi.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, sopprimere i commi 3 e 5.
1. 193. Invernizzi.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, sopprimere il comma 3.
1. 188. Invernizzi.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assenza dal territorio della Repubblica non può tuttavia in nessun caso essere superiore a sei mesi consecutivi.
1. 353. Dorina Bianchi.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, sopprimere il comma 5.
*1. 182. La Russa.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, sopprimere il comma 5.
*1. 189. Invernizzi.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 5, sostituire le parole: nei sei mesi con le seguenti: nei dodici mesi.
1. 210. Invernizzi.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1. 222. Invernizzi.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Nel caso di persona interdetta giudiziale gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore o dal curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.
1. 354. Beni, Marzano.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
6. Nei casi in cui l'acquisto della cittadinanza dipenda da una dichiarazione di volontà dell'interessato, quest'ultima può essere resa da un suo rappresentante legale quando si tratti di persona incapace o interdetta giudiziale. In ogni caso i termini di decadenza per rendere la dichiarazione sono sospesi per tutto il tempo in cui perduri la condizione di incapacità, anche di fatto, dell'interessato. Il cittadino straniero, e l'incapace di intendere e di volere, o comunque portatore di disabilità che influiscano negativamente nei processi di apprendimento è esonerato dalla dimostrazione di eventuali requisiti linguistici o attitudinali.
1. 355. Cinzia Maria Fontana, Piccione, Zampa, Carnevali, Carra, Scuvera, Marzano.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
6. Conformemente a quanto previsto dagli articoli 4 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le misure necessarie a garantire alle persone con disabilità l'esercizio di tutti i diritti previsti dalla presente legge. Nell'applicazione dell'articolo 4, comma 2-bis, ai fini della valutazione della regolarità della frequenza, si tiene conto dell'eventuale discontinuità derivante dalle condizioni di disabilità.
1. 226. Beni, Chaouki, Marzano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
1. 362. Porta, La Marca, Fedi, Gianni Farina, Garavini, Tacconi.
(Votazione dell'articolo 1)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:
«Art. 9.1.
1. Nei casi di cui all'articolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario è preventivamente acquisito il parere del Sindaco del Comune di residenza anagrafica del richiedente.
2. Con il parere di cui al comma 1 il Sindaco attesta:
a) il requisito della residenza;
b) la congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;
c) il grado di integrazione del richiedente nella comunità locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme della Costituzione italiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.
3. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dell'istanza di concessione della cittadinanza».
1. 09. Invernizzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:
«Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata alla verifica dell'effettiva integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero, suddivisa in due distinte fasi temporalmente consequenziali.
2. La prima fase della verifica di cui al comma 1 è attuata decorsi quattro anni dall'ottenimento del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:
a) conoscenza di base della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) del Consiglio d'Europa;
b) conoscenza di base della storia, dell'educazione civica, della civiltà e della cultura italiane;
c) conoscenza di base della Costituzione italiana;
d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere a), b) e c), con rilascio di un apposito attestato.
3. La seconda fase della verifica di cui al comma 1 è attuata, decorsi quattro anni dall'ottenimento del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:
a) una buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello B2 di cui al CEFR del Consiglio d'Europa;
b) una buona conoscenza della storia, dell'educazione civica e della cultura italiane;
c) una buona conoscenza della Costituzione italiana;
d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere a), b) e c), con rilascio di un apposito attestato.
4. A seguito del superamento della seconda fase di verifica di cui al comma 3, è concessa la cittadinanza italiana, subordinatamente alla dimostrazione del possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) certificato del casellario giudiziale dei carichi pendenti previsto dall'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, che attesti l'insussistenza di pendenze penali a carico dell'interessato, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per il luogo di residenza dell'interessato, fatte salve la riabilitazione o l'estinzione del reato che fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna, nonché l'insussistenza di dichiarazione di delinquenza abituale e di gravi motivi di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
b) la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;
c) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, di cui alla lettera d), non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare componente il nucleo. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, con certificazione anagrafica attestante il rapporto familiare;
d) un lavoro, subordinato o autonomo, o un'attività economica stabile da cui derivi un reddito fiscalmente dichiarato, comprovati documentalmente.
5. Il Governo individua, sentite le amministrazioni competenti delle regioni interessate e degli enti locali interessati, al fine di una più completa acquisizione dei dati specifici di provenienza territoriale, le iniziative e le attività, con le relative modalità attuative, finalizzate a sostenere il processo d'integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero di cui al presente articolo, allo scopo determinando i titoli e gli attestati idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti per le fasi di verifica di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché i casi straordinari di eventuale giustificata esenzione dal loro possesso.
6. L'acquisizione della cittadinanza italiana, in conformità alla legislazione vigente, impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana e pertanto a non svolgere in alcun modo attività in contrasto con la Costituzione e con le leggi dell'ordinamento della Repubblica italiana».
1. 04. Invernizzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, è revocato in seguito a presentazione di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti pubblici falsi o di uso degli stessi in violazione delle norme di legge. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.
2-ter. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dallo straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, Titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti».
1. 014. Caparini, Invernizzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, è revocato in seguito a presentazione di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti pubblici falsi o di uso degli stessi in violazione delle norme di legge. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso».
1. 015. Caparini, Invernizzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dallo straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, Titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti».
1. 016. Caparini, Invernizzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
2-bis. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dallo straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, Titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti, in caso di manifesta e accertata inosservanza del rispetto dei principi sanciti dalla Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007,.
1. 017. Caparini, Invernizzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.
2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 06. Caparini, Invernizzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater del codice penale;
c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.
2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 012. Caparini, Invernizzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.
2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 011. Caparini, Invernizzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 010. Caparini, Invernizzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
a) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.
2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 08. Caparini, Invernizzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 07. Caparini, Invernizzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 013. Caparini, Invernizzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379).
1. Al comma 2, dell'articolo 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
1. 05. Bueno, Merlo, Fitzgerald Nissoli, Borghese, Ottobre, Pisicchio.
ART. 2.
(Disposizioni di coordinamento e finali).
Sopprimerlo.
*2. 19. Invernizzi.
Sopprimerlo
*2. 301. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
2. 6. Invernizzi.
Sopprimere i commi 1, 2.
2. 10. Invernizzi.
Sopprimere il comma 1.
2. 11. Invernizzi.
Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:
1-ter. Il rigetto dell'istanza di cui al comma 1 è preclusa quando dalla data di presentazione della stessa, corredata della prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno può sospendere il predetto termine per un periodo massimo di un anno.
2. 22. D'Alia.
Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:
1-ter Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9.1. – 1. I procedimenti di cui alla presente legge si concludono nel termine perentorio di due anni dalla data di presentazione dell'istanza. Il procedimento può essere sospeso, per un periodo non superiore ad un anno, per fondati motivi di sicurezza della Repubblica. Si applica l'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. 310. D'Alia.
Sopprimere i commi 2, 4 e 5.
2. 7. Invernizzi.
Sopprimere il comma 2.
2. 12. Invernizzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Lo straniero che, pur essendo stato dichiarato adottabile ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184, non sia stato adottato, acquista la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età.
Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana anche nel caso in cui al provvedimento straniero di adozione o di affidamento preadottivo non sia seguita, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la trascrizione dell'adozione nei registri di stato civile, a condizione che l'autorità competente abbia autorizzato l'ingresso del minore per motivo di adozione sul territorio nazionale ed egli non abbia fatto ritorno nel Paese di origine dopo un anno dall'ingresso in Italia
2. 4. Roberta Agostini, Piccione, Zampa, Carra, Carnevali.
Sopprimere i commi 4 e 5.
2. 9. Invernizzi.
Sopprimere il comma 4.
2. 13. Invernizzi.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni della presente legge, se più favorevoli e in quanto compatibili, si applicano anche ai cittadini dell'Unione europea in possesso del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
2. 302. Piccione.
Sopprimere il comma 5.
2. 14. Invernizzi.
Al comma 5, dopo le parole: di cittadinanza, aggiungere le seguenti: e di apolidia.
2. 24. Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:, garantendo altresì la conclusione dei procedimenti entro il termine di due anni dalla data di presentazione della domanda o dell'istanza per la cittadinanza, salvi i casi di sospensione, per un periodo no superiore ad un anno, per fondati motivi di sicurezza della Repubblica.
2. 312. D'Alia.
Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:, garantendo altresì la conclusione dei procedimenti entro il termine di due anni dalla data di presentazione della domanda o dell'istanza per la cittadinanza.
2. 309. D'Alia.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6. Conformemente a quanto previsto dagli articoli 4 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le misure necessarie a garantire alle persone con disabilità l'esercizio di tutti i diritti previsti dalla presente legge. Nell'applicazione dell'articolo 4, comma 2-bis, ai fini della valutazione della regolarità della frequenza, si tiene conto dell'eventuale discontinuità derivante dalle condizioni di disabilità.
7. Nel caso di persona interdetta o inabilitata, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore o dal curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.
2. 20. Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali di stato civile comunicano ai residenti genitori di cittadini stranieri minorenni e ai residenti cittadini stranieri maggiorenni che non abbiano ancora compiuto il ventesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
7. Coloro che alla nascita erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) o b-ter) o che prima del compimento della maggiore età hanno maturato i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, e che hanno compiuto il ventesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della presente legge, acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 25. Costantino, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.
Aggiungere in fine il seguente comma:
6. I regolamenti di cui ai commi 4 e 5 sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di quarantacinque giorni.
2. 307. Giorgis.
(Votazione dell'articolo 2)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli stranieri che abbiano maturato i diritti in essa previsti anche prima della sua entrata in vigore.
2. 010. Marazziti, Santerini.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge si applicano anche ai soggetti che erano nel possesso dei requisiti indicati dalle predette disposizioni prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano presenti in Italia al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Nei casi di cui al comma precedente la dichiarazione di volontà prevista deve essere presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della presente legge.
2. 012. Gigli, Sberna.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge si applicano anche ai soggetti che erano nel possesso dei requisiti indicati dalle predette disposizioni nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano in grado di fornire prova di aver continuato ad essere regolarmente presenti in Italia nel periodo successivo.
2. Nei casi di cui al comma precedente la dichiarazione di volontà prevista deve essere presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della presente legge.
2. 013. Gigli, Sberna.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge si applicano anche ai soggetti che erano nel possesso dei requisiti indicati dalle predette disposizioni nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano in grado di fornire prova di aver continuato ad essere regolarmente presenti in Italia nell'anno precedente l'entrata in vigore della presente legge.
2. Nei casi di cui al comma precedente la dichiarazione di volontà prevista deve essere presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della presente legge.
2. 011. Gigli, Sberna.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge, si applicano anche allo straniero che abbia superato i limiti di età di cui all'articolo 1, comma 2-ter e all'articolo 4, comma 2-ter della citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) della presente legge, e presenti richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 017. Beni.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge si applicano anche allo straniero che abbia superato i limiti di età di cui all'articolo 1, comma 2-ter e all'articolo 4, comma 2-ter della citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) della presente legge, e presenti richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia legalmente residente in Italia alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 015. Chaouki, Beni.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge si applicano anche allo straniero che abbia superato i limiti di età di cui all'articolo 1, comma 2-ter e all'articolo 4, comma 2-ter della citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) della presente legge, e presenti richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia legalmente residente in Italia da almeno tre anni all'atto della presentazione della richiesta.
2. 016. Beni.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge, si applicano anche allo straniero che abbia superato i limiti di età di cui all'articolo 1, comma 2-ter e all'articolo 4, comma 2-ter della citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) della presente legge, e presenti richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia legalmente residente in Italia da almeno cinque anni all'atto della presentazione della richiesta.
2. 018. Giorgis.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge si applicano anche allo straniero legalmente residente in Italia che, avendo già maturato in precedenza i requisiti qui previsti per l'acquisto della cittadinanza, abbia superato i limiti di età di cui all'articolo 1, comma 2-ter, e all'articolo 4 comma 2-ter della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 91 introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) della presente legge, e presenti richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 019. Marazziti, Santerini.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della presente legge si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal medesimo articolo 1 comma 1, lettera d), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.
2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le richieste di cui al comma 2 sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. 014. Dorina Bianchi.
N. 1.
Seduta del 29 settembre 2015
QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ
La Camera,
premesso che:
la cittadinanza è uno status cui la Costituzione riconnette una serie di diritti e doveri. Essa è condizione per l'esercizio di diritti connessi alla titolarità della sovranità da parte del popolo, tra cui in particolare i diritti politici come l'elettorato attivo e passivo, nonché il diritto a concorrere per l'accesso alle maggiori istituzioni pubbliche dello Stato (magistratura, Parlamento, organismi di intelligence), diritti che postulano un forte senso di attaccamento dell'individuo al Paese di appartenenza, ma anche fondamento di alcuni doveri costituzionali, espressione della solidarietà che esiste tra i componenti di un unico popolo (dovere di difendere la Patria, concorrere alle spese pubbliche in ragione delle proprie capacità contributive, fedeltà della Repubblica e osservanza della Costituzione e delle leggi;
la cittadinanza è il vincolo di appartenenza ad uno Stato, che comporta un insieme di diritti e doveri. Nell'ordina
mento la cittadinanza trova il primo significativo riconoscimento nelle fonti greche e romane: il cittadino è tale secondo il principio dello «jus sanguinis» e può godere dei diritti politici e civili. L'acquisto della cittadinanza secondo il principio dello «ius soli», in base al quale si attribuisce la cittadinanza italiana a coloro che sono nati nel territorio dello Stato qualora i genitori siano apolidi e nei casi in cui il figlio non acquisti la cittadinanza dai genitori in base alla legge dello Stato d'appartenenza, è una modalità residuale nella legislazione italiana;
l'articolo 1 della Costituzione ci ricorda che la sovranità popolare ha un senso se viene «esercitata»: la cittadinanza non si può soltanto «avere» deve anche essere «usata». La democrazia voluta dai Costituenti è una democrazia reale, sostanziale, non nominalistica: nella quale i diritti convivono con la dimensione dei doveri;
pretendere la sua osservanza, sentire la responsabilità positiva dei valori e degli obiettivi che in essa sono posti; accedere ad una funzione pubblica o ad una carica elettiva non è soltanto un diritto, ma un servizio da espletare «con onore», come afferma l'articolo 54 della Costituzione;
la cittadinanza è, nello stesso tempo, espressione dell'identità nazionale e uno strumento di definizione di tale identità perché essa determina la collettività di persone che costituisce il popolo di uno Stato, il suo elemento personale. Sono infatti le regole di acquisto e di perdita della cittadinanza, basate su vincoli di sangue, su specifici rapporti con il territorio, su atti volontari di adesione, su particolari rapporti con soggetti che siano già cittadini, a determinare l'appartenenza di un individuo al popolo di uno Stato. La cittadinanza esercita così, simultaneamente, una funzione di inclusione e di esclusione, distingue i cittadini dagli stranieri. È questo un elemento connaturato ed essenziale all'istituto giuridico cittadinanza, in mancanza del quale esso perderebbe ogni significato. La funzione di esclusione della cittadinanza contribuisce a determinare l'identità nazionale. Come giustamente stigmatizzato dal Professore Sartori: «l'alterità è il necessario complemento dell'identità, siamo chi siamo, e come siamo, in funzione di chi o come non siamo». Le politiche della cittadinanza rispondono a diversi interessi che possono modificarsi o variare nel tempo, ma al fondo sono sempre il riflesso dell'idea di identità nazionale che è propria di ciascuno Stato;
ampliare le ipotesi di acquisto della cittadinanza per nascita sul territorio italiano, facendo di questa modalità il canale principale di acquisto della cittadinanza è manifestamente incostituzionale ai sensi del disposto di cui all'articolo 52 della Costituzione. È inoltre una posizione antistorica, proprio a fronte degli ingenti flussi migratori che interessano Paesi come l'Italia e, più in generale, i Paesi dell'Europa. Tali flussi richiedono, infatti, di essere governati e non già assecondati promettendo a chiunque l'acquisto della cittadinanza a prescindere da un'effettiva integrazione nel nostro tessuto sociale, culturale ed economico. Un tale atteggiamento, ad avviso dei presentatori, può essere declinato come alto tradimento e attentato alla Costituzione;
il problema della cittadinanza non è connesso al problema del riconoscimento dei diritti civili in favore degli stranieri extracomunitari che si trovino sul territorio italiano. Il riconoscimento dei diritti civili, infatti, discende dalla qualità di essere umano del soggetto che li invoca, non dalla sua appartenenza ad una comunità politica piuttosto che ad un'altra. Così, per esempio, il diritto alla libertà di pensiero o di fede religiosa è riconosciuta dalla Costituzione italiana a qualsiasi uomo, senza distinzione di etnia. Il problema della cittadinanza non è un problema di riconoscimento di diritti civili; esso pone più propriamente un problema di definizione del senso di appartenenza ad una comunità sociale e politica;
l'acquisto della cittadinanza non può essere declassato da coronamento di un'integrazione già avvenuta, di una identità già acquisita a strumento di una integrazione ancora da compiere. Le politiche della cittadinanza incidono sull'identità nazionale e devono e non possono essere modificate senza tenere presente la necessità di salvaguardare questo principio fondamentale su cui si fonda la nostra Costituzione senza una novella della stessa Costituzione,
delibera
di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 9-200-250-273-274-349-369-404-463-494-525-604-606-647-707-794-836-886-945-1204-1269-1443-2376-2495-2794-A.
n. 1. Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.