Relatori: FERRANTI, per la maggioranza; FERRARESI, di minoranza.
N. 1.
Seduta del 28 luglio 2015
ART. 1.
(Condotte riparatorie).
Premettere il seguente:
«Art. 01. (Oblazione). – 1. L'articolo 162 del codice penale è sostituito dal seguente:
“162. – (Oblazione nei reati puniti con pena pecuniaria). – Nei reati per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa o dell'ammenda, il reo è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della multa stabilita per il delitto ovvero alla terza parte dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato”.
2. L'articolo 162-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
“162-bis. – (Oblazione nei reati puniti con pene alternative). – Nei reati per i quali la legge stabilisce la pena alternativa della reclusione o della multa, ovvero dell'arresto o dell'ammenda, il reo può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente ai due terzi del massimo della multa stabilita dalla legge per il delitto ovvero alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione, oltre le spese del procedimento.
L'oblazione non è ammessa quando il reo è già stato condannato per un reato della stessa indole.
L'oblazione non è comunque ammessa quando permangono conseguenze dannose pericolose del reato eliminabili da parte del reo.
Il pagamento delle somme indicate nel primo comma del presente articolo estingue il reato”».
01. 01. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Sopprimerlo.
1. 16. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, dopo le parole: il giudice dichiara aggiungere le seguenti: con sentenza.
1. 303. Cancelleri.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, sostituire le parole: sentite le parti e la persona offesa, con le seguenti: acquisito il consenso delle parti e della persona offesa.
1. 304. Cariello.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, sostituire le parole: e la persona offesa con le seguenti: e se la persona offesa vi consente,.
1. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, sostituire le parole:, quando l'imputato ha riparato interamente con le seguenti: e ha il diritto di precludere l'applicazione del presente istituto se l'imputato non ha riparato interamente.
1. 151. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, sopprimere la parola interamente.
1. 202. Santelli.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, dopo la parola: il danno inserire le seguenti: patrimoniale nonché non patrimoniale.
1. 305. Paolo Bernini.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, sostituire le parole: cagionato dal reato con le seguenti: realizzato dalle condotte illecite poste in essere dallo stesso.
1. 306. Nicola Bianchi.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, sostituire le parole: o , con la seguente e.
1. 307. Bonafede.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, dopo le parole: il risarcimento, inserire le seguenti: anche per i profili non patrimoniali.
1. 308. Massimiliano Bernini.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
1. 3. Parisi, Occhiuto.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
1. 150. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un mese.
1. 309. Cecconi.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1. 310. Castelli.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole:, anche in forma rateale,.
1. 311. Cozzolino.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, dopo le parole:, anche in forma rateale, inserire le seguenti: se l'importo non è inferiore a euro 80.000.
1. 312. Dall'Osso.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, dopo le parole:, anche in forma rateale, inserire le seguenti: se l'importo non è inferiore a euro 100.000.
1. 313. Daga.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, dopo le parole:, anche in forma rateale, inserire le seguenti: se l'importo non è inferiore a euro 200.000.
1. 314. Dadone.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: dovuto con le seguenti: stabilito dal giudice.
1. 315. Chimienti.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo sopprimere le parole:, se necessario,.
1. 316. D'Ambrosio.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, sopprimere il terzo comma.
1. 302. Gallinella, Massimiliano Bernini.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo comma, dopo le parole: il giudice dichiara aggiungere le seguenti: sentite le parti e la persona offesa.
1. 317. Corda.
Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo comma, dopo la parola: dichiara aggiungere le seguenti: con sentenza.
1. 318. Colletti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al capo III del titolo XIII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 649 e aggiunto il seguente:
Art. 649 bis – (Estinzione del reato per condotte riparatorie) – Si osservano le disposizioni dell'articolo 162-ter anche per i seguenti delitti procedibili d'ufficio:
a) delitto previsto dall'articolo 624 aggravato da una delle circostanze di cui ai numeri 2), 4), 6) e b-bis) del primo comma dell'articolo 625;
b) delitto previsto dall'articolo 636;
e) delitto previsto dall'articolo 638.
1. 320. Gagnarli, Benedetti.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al capo III del titolo XIII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 649 è aggiunto il seguente:
Art. 649-bis.
(Estinzione del reato per
condotte riparatorie).
Si osservano le disposizioni dell'articolo 162-ter anche per il delitto previsto dall'articolo 624 aggravato da una delle circostanze di cui ai numeri 2), 4), 6) e b-bis) del primo comma dell'articolo 625.
1. 323. Gallinella, L'Abbate.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al capo III del titolo XIII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 649 è aggiunto il seguente:
Art. 649-bis.
(Estinzione del reato per condotte riparatorie).
Si osservano le disposizioni dell'articolo 162-ter anche per il delitto previsto dall'articolo 636.
1. 322. Benedetti, Lupo.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al capo III del titolo XIII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 649 è aggiunto il seguente:
Art. 649-bis.
(Estinzione del reato per condotte riparatorie).
Si osservano le disposizioni dell'articolo 162-ter anche per il delitto previsto dall'articolo 638.
1. 321. Parentela, Gagnarli.
(Votazione dell'articolo 1)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. 1. L'articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 624-bis. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da duecento a milleduecento euro.
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da duecentocinquanta euro a millecinquecento euro.
La pena è della reclusione da sei a dodici e della multa da trecentocinquanta euro a duemila euro se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.».
1. 02. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. L'articolo 628 è sostituito dal seguente:
«Art. 628. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da seicento euro a tremila euro.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
La pena è della reclusione da sei anni e sei mesi a venti anni e della multa da millecinquanta euro a cinquemila euro:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.»
1. 07. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Per i reati di cui all'articolo 624 e 628 del codice penale, anche a seguito di diminuzioni di pena a seguito di procedimenti alternativi, non è applicabile la sospensione condizionale della pena salvo per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
1. 08. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
ART. 2.
(Disposizioni transitorie).
Sopprimerlo.
2. 300. Nicola Bianchi, Liuzzi.
Sopprimere il comma 1.
2. 301. Liuzzi, Dell'Orco.
Al comma 1, dopo le parole della presente legge aggiungere la seguente: non.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da e il giudice fino alla fine del comma.
2. 303. De Lorenzis.
Al comma 1, sostituire la parola: processi con la seguente: procedimenti.
2. 304. De Rosa.
Al comma 1,sostituire le parole: anche quando con le seguenti: solo nel caso in cui
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola; compiute aggiungere la seguente: non.
2. 305. Del Grosso.
Al comma 1, dopo le parole: le condotte aggiungere la seguente: integralmente.
2. 306. Della Valle.
Sopprimere il comma 2.
2. 307. Dell'Orco, De Lorenzis.
Al comma 2, sopprimere le parole: fatta eccezione di quella del giudizio di legittimità.
2. 200. Santelli, Sisto.
Al comma 2, sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: ultimativo di.
2. 308. Dell'Orco.
Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: quindici.
2. 309. Di Benedetto.
Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.
2. 310. Di Battista.
Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: quaranta.
2. 311. Nicola Bianchi, De Lorenzis.
Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: cinquanta.
2. 312. Dell'Orco, Liuzzi.
Al comma 2, dopo la parola: risarcimento inserire le seguenti: anche per i profili non patrimoniali dello stesso.
2. 314. Luigi Di Maio.
Al comma 2, sostituire le parole: all'eliminazione con le seguenti: alla riparazione.
2. 315. De Lorenzis, Dell'Orco.
Al comma 2, dopo le parole: a titolo di inserire la seguente: integrale.
2. 316. Manlio Di Stefano.
Sopprimere il comma 3.
2. 317. Dell'Orco, De Lorenzis.
(Votazione dell'articolo 2)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Modifiche all'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio). 1. All'articolo 323, primo comma, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente «cinque».
2. 0201. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Agente provocatore). 1. Nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui titolo II, libro II del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro di altra utilità.
2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria.
2. 0202. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Operazioni sotto copertura e agente provocatore). 1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «i delitti previsti dagli articoli», inserire le seguenti: ”314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui al titolo II, libro II del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi.
2. 0203. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Modifiche all'articolo 648-ter.1. del codice penale in materia di autoriciclaggio). 1. L'articolo 648-ter.1. del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 648-ter.1. – (Autoriciclaggio). – Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000 ovvero con la multa pari al 50 per cento della somma riciclata, a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a tre anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
2. 0204. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Modifiche agli articoli 346 e 346-bis in materia di traffico di influenze illecite). 1. L'articolo 346-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di lieve entità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione».
2. L'articolo 346 è abrogato.
2. 0205. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Modifiche all'articolo 346-bis del codice penale in materia di traffico di influenze illecite). – 1. All'articolo 346-bis, primo comma, la parola: «uno» è sostituita dalle seguenti: «da uno a tre» e la parola «tre» è sostituita dalle seguenti: «da due a sei».
2. 0200. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
ART. 3.
(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso).
Sopprimerlo.
*3. 150. Sannicandro, Daniele Farina.
Sopprimerlo.
*3. 200. Santelli, Sisto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. (Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso). 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Chiunque promette o accetta la promessa di procurare voti di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la reclusione da sette a dodici anni.»
3. 202. Colletti, Sarti, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. (Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso) 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. (Scambio elettorale politico-mafioso). Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la pena della reclusione da sette a dodici anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».
3. 203. Colletti, Sarti, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. (Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso). 1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis».
3. 201. Sarti, Colletti, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, sostituire le parole: da sei con le seguenti: da dieci.
3. 300. Ferraresi.
Al comma 1, sostituire le parole: da sei con le seguenti: da quattro.
3. 206. Santelli, Sisto.
Al comma 1, sostituire le parole: da sei con le seguenti: da otto.
3. 301. Fantinati.
Al comma 1, sostituire le parole: da sei con le seguenti: da sette
3. 204. Colletti, Sarti, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, sostituire le parole: a dodici con le seguenti: a diciotto.
3. 302. Fraccaro.
Al comma 1, sostituire le parole: a dodici con le seguenti: a quindici.
3. 303. Fico.
Al comma 1, sostituire le parole: a dodici con le seguenti: a dieci.
3. 205. Santelli, Sisto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le parole «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis» sono soppresse”.
3. 209. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
(Votazione dell'articolo 3)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152). 1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975« n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: »Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.
La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata di due terzi quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
Per l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m-quater) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni».
3. 01. Molteni, Fedriga.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 669-bis. (Esercizio molesto dell'accattonaggio e pratica di attività ambulanti non autorizzate). Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.
La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà».
3. 02. Molteni, Fedriga.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
3. 09. Molteni, Fedriga.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
3. 07. Molteni, Fedriga.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-bis, 614, 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
3. 04. Molteni, Fedriga.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. Al delitto previsto dall'articolo 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
3. 05. Molteni, Fedriga.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. Al delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale,.
3. 06. Molteni, Fedriga.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. Ai delitti previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale,.
3. 0150. Molteni, Fedriga.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
3. 010. Molteni, Fedriga.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
3. 08. Molteni, Fedriga.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24 la parola «50» è sostituita dalla parola «500» e la parola «25.000» è sostituita dalla parola «100.000»;
b) all'articolo 30, secondo comma, le parole «un mese» sono sostituite dalle parole «tre mesi» e la parola «cinque» è sostituita dalla parola «sette»;
c) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola «tre» è sostituita dalla parola «cinque»;
d) all'articolo 316 le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a quattro anni»;
e) all'articolo 316-bis le parole «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a sei anni»;
f) all'articolo 316-ter le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevute»;
g) l'articolo 317 è sostituito dal seguente: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti.
3. 0200. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 24 la parola «50» è sostituita dalla parola «500» e la parola «25.000» è sostituita dalla parola «100.000»;
b) all'articolo 30, secondo comma, le parole «un mese» sono sostituite dalle parole «tre mesi» e la parola «cinque» è sostituita dalla parola «sette»;
c) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola «tre» è sostituita dalla parola «cinque».
3. 0201. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 316 le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a quattro anni»;
b) all'articolo 316-bis le parole «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a sei anni»;
c) all'articolo 316-ter le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevute».
3. 0202. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
ART. 4.
(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo).
Sopprimerlo.
*4. 150. Sannicandro, Daniele Farina.
Sopprimerlo.
*4. 300. Di Vita, Silvia Giordano, Mantero.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
4. 50. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4. 51. Daniele Farina, Sannicandro.
Sopprimere al comma 1 la lettera a).
*4. 302. Mantero, Silvia Giordano.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.032 con le seguenti: da quattro a otto anni e con la multa da euro 927 a euro 1500.
4. 204. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma i, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da otto a dodici anni.
4. 303. Gagnarli.
Al comma i, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da cinque a dieci anni.
4. 304. Frusone.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da quattro a sette anni.
4. 151. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sei anni con le seguenti: a otto anni.
4. 305. Gallinella.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.032 con le seguenti: da euro 4.000 a euro 10.000.
4. 152. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1032 con le seguenti: da euro 2781 a euro 3.096.
4. 306. Silvia Giordano.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1032 con le seguenti: da euro 1354 a euro 2064.
4. 307. Luigi Gallo.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole euro 1.032 con le seguenti: euro 1500.
4. 205. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4. 54. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4. 308. Silvia Giordano, Mantero.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1.549 con le seguenti: da cinque a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2000.
4. 201. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci con le seguenti: da otto a dodici.
4. 309. Grillo.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci con le seguenti: da cinque a dodici.
4. 310. Grande.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da quattro con le seguenti: da sei.
4. 153. Molteni, Fedriga.
Al comma 1 lettera b), sostituire le parole: da quattro con le seguenti: da cinque
4. 311. Grillo, Mantero.
Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: a dieci anni con le seguenti: a undici anni.
4. 312. Di Vita, Grillo.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 275 a euro 1.549 con le seguenti: da euro 7.000 a euro 15.000.
4. 154. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 275 a euro 1.594 con le seguenti: da euro 825 a euro 4.647.
4. 313. Liuzzi.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 275 a euro 1.594 con le seguenti: da euro 550 a euro 3.098.
4. 314. L'Abbate.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 275 a euro 1.549 con le seguenti: da euro 927 a euro 2000.
4. 203. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: da euro 275 a euro 1.549 con le seguenti: da euro 300 a euro 2000.
4. 315. Grillo, Di Vita.
Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: da euro 275 a euro 1.549 con le seguenti: da euro 300 a euro 1.550,61.
4. 317. Baroni, Lorefice.
Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: euro 1.549 con le seguenti: euro 1.700.
4. 316. Di Vita, Grillo.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*4. 57. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*4. 318. Grillo, Di Vita.
Al comma 1 lettera c) sostituire le parole: con una o più delle circostanze con le seguenti: con più circostanze.
4. 319. Baroni, Mantero.
Al comma 1 lettera c) sopprimere le parole: o più.
4. 320. Di Vita, Baroni.
Al comma 1 lettera c) sopprimere le parole: equivalenti o.
4. 321. Lorefice, Grillo.
Al comma 1 lettera c) sopprimere le parole: o prevalenti.
4. 322. Di Vita, Grillo.
(Votazione dell'articolo 4)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Modifica all'articolo 29 del codice penale). – 1. L'articolo 29 del codice penale è sostituito dal seguente: «La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, si applica ai reati contro la PA ed importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.».
4. 0200. Santelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. Al Titolo I recante: «modifiche al codice penale» dopo il Capo I aggiungere il seguente:
Capo I-bis.
CODICE PENALE E LEGGI COMPLEMENTARI: ABROGAZIONI E MODIFICAZIONI
Art. 4-bis.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati gli articoli 266, limitatamente all'ipotesi di cui al comma 4, numero 3), 270, 342, 415, 565, 636, 637, 645, 655, 661, 665, 668, 690, 691, 707, 716, 723 del codice penale.
2. Sono abrogati gli articoli 57, 125, 139, 258 del regio decreto luglio 1934, n. 1265.
Art. 4-ter.
(Modificazioni al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 527 è sostituito dal seguente:
«527. – (Atti osceni). – È punito con la reclusione da tre mesi a tre anni chiunque compie atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.»;
b) l'articolo 528 è sostituito dal seguente:
«528. – (Pubblicazioni e spettacoli pornografici). – Chiunque espone o mette in circolazione scritti, disegni, immagini o altri oggetti di natura pornografica, in modo tale che i minori di anni quattordici possano prenderne visione, è punito con la reclusione fino a due anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque, organizzando spettacoli pornografici o esercitando il commercio degli oggetti di cui al comma precedente, consente l'accesso ai minori di anni quattordici.
Non è pornografica l'opera d'arte o di scienza.»;
c) l'articolo 529 è sostituito dal seguente:
«529. – (Atti osceni; nozione). – Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.»;
d) l'articolo 689 è sostituito dal seguente:
«689. – (Determinazione dello stato di ubriachezza in minori, infermi di mente, persone manifestamente ubriache). – Chiunque cagiona l'ubriachezza di un minore di anni sedici o di persona che appaia affetta da malattia mentale o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica, oppure somministra bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto fino ad un anno.
Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna comporta la sospensione dell'esercizio.»;
e) nel paragrafo 1 della sezione 1, capo I, titolo I del Libro terzo del codice penale le parole: «sediziose e» sono soppresse.
Art. 4-quater.
(Modificazioni al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).
1. Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così modificato:
a) gli articoli 18, comma 2, 21, 85, 104, 105, 112, 114, comma 3, 154, comma 1, 157 sono abrogati;
b) all'articolo 18, comma 4, le parole: «di moralità,» sono soppresse;
c) all'articolo 20 le parole: «o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità» sono soppresse
d) all'articolo 69 le parole: «, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto» sono soppresse;
e) l'articolo 100 è sostituito con il seguente:
«Art. 100. – Il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che comunque costituisca un pericolo per la sicurezza dei cittadini».
4. 01. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
ART. 5.
(Modifica all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto).
Sopprimerlo.
5. 150. Sannicandro, Daniele Farina.
Al comma 1, sostituire le parole: da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 1.032 con le seguenti: da quattro a otto anni e della multa da euro 927 a euro 1.500.
5. 201. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da cinque a dodici anni.
5. 300. Lupo.
Al comma 1, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da quattro a dieci anni.
5. 301. Lorefice.
Al comma 1, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da tre ad otto anni.
5. 302. Lombardi.
Al comma 1, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da tre a sette anni.
5. 151. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, sostituire le parole: da euro 206 a euro 1.032 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 6.000.
5. 152. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, sostituire le parole: da euro 206 a euro 1.032, con le seguenti: da euro 618 a euro 3.096.
5. 303. Mantero.
Al comma 1, sostituire le parole: da euro 206 a euro 1.032, con le seguenti: da euro 412 a euro 2.064.
5. 304. Mannino.
Al comma 1, sostituire parole: da euro 206 a euro 1.032 con le seguenti: da euro 927 a euro 1.500.
5. 200. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 625 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più di quelle di cui al presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.»
5. 153. Molteni, Fedriga.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
5. 154. Molteni, Fedriga.
(Votazione dell'articolo 5)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (DASPO esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).- 1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) L'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 6-bis. (Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica».
b) L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 6-ter. (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro».
c) L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:
«Art. 6-quater. (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro».
d) L'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente:
«Art. 6-quinquies. (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater».
e) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.
1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera e), e 280 del codice di procedura penale.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018».
2. L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 583-quater. (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni».
3. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-ter. (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico). 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società».
d) Dotazione alle forze di polizia di videocamere.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizio di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
5. 01. Molteni, Fedriga.
ART. 6.
(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina).
Sopprimerlo.
6. 150. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
6. 50. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
6. 51. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da quattro a dieci anni e con la multa da 688 a euro 2065 con le seguenti: da cinque a dodici anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.
6. 200. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da quattro a dieci con le seguenti: da otto a dodici.
6. 300. Nesci.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da quattro con le seguenti: da sei.
*6. 151. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da quattro con le seguenti: da sei.
*6. 301. Micillo.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da quattro con le seguenti: da cinque.
6. 302. Marzana.
Alla lettera a), dopo la parola: quattro aggiungere le seguenti: anni e cinque mesi.
6. 303. Rizzo, Corda.
Alla lettera a), dopo la parola: quattro aggiungere le seguenti: anni e quattro mesi.
6. 304. Basilio, Paolo Bernini.
Alla lettera a), dopo la parola: quattro aggiungere le seguenti: anni e tre mesi.
6. 305. Corda, Frusone.
Alla lettera a), dopo le parole: dieci anni aggiungere le seguenti: e cinque mesi.
6. 306. Basilio, Paolo Bernini.
Alla lettera a), dopo le parole: dieci anni aggiungere le seguenti: e quattro mesi.
6. 307. Tofalo, Rizzo.
Alla lettera a) dopo le parole: dieci anni aggiungere le seguenti: e tre mesi.
6. 308. Rizzo, Tofalo.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da 688 a euro 2065 con le seguenti: da euro 5.000 a euro 10.000.
6. 152. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 688 a euro 2.065, con le seguenti: da euro 2.064 a euro 6.195.
6. 309. Parentela.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 688 a euro 2.065, con le seguenti: da euro 1.376 a euro 4.139.
6. 310. Nuti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da 688 a euro 2065 con le seguenti: da euro 927 a euro 2.500.
6. 201. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Alla lettera a) sostituire le parole: euro 688 con le seguenti: euro 988.
6. 311. Paolo Bernini, Frusone.
Alla lettera a) sostituire le parole: euro 688 con le seguenti: euro 888.
6. 312. Paolo Bernini, Corda.
Alla lettera a) sostituire le parole: euro 688 con le seguenti: euro 788.
6. 313. Basilio, Corda.
Alla lettera a) sostituire le parole: euro 2065 con le seguenti: euro 2365.
6. 314. Rizzo, Tofalo.
Alla lettera a) sostituire le parole: euro 2065 con le seguenti: euro 2265.
6. 315. Frusone, Tofalo.
Alla lettera a) sostituire le parole: euro 2065 con le seguenti: euro 2165.
6. 316. Rizzo, Tofalo.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
6. 54. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 55. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da cinque con le seguenti: da dodici.
6. 317. Pisano.
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da cinque con le seguenti: da dieci.
6. 318. Petraroli.
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da cinque con le seguenti: da otto.
6. 319. Pesco.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da cinque con le seguenti: da sette.
6. 153. Molteni, Fedriga.
Alla lettera b) dopo la parola cinque aggiungere le seguenti: anni e sei mesi.
6. 320. Rizzo, Basilio.
Alla lettera b) dopo la parola cinque aggiungere le seguenti: anni e quattro mesi.
6. 321. Basilio, Corda.
Alla lettera b) dopo la parola cinque aggiungere le seguenti: anni e tre mesi.
6. 322. Corda, Rizzo.
Alla lettera b) dopo le parole: venti anni aggiungere le seguenti: e nove mesi.
6. 323. Corda, Frusone.
Alla lettera b) dopo le parole: venti anni aggiungere le seguenti: e sei mesi.
6. 324. Rizzo, Corda.
Alla lettera b) dopo le parole: venti anni aggiungere le seguenti: e tre mesi.
6. 325. Paolo Bernini, Rizzo.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 1.290 a euro 3.098 con le seguenti: da euro 8.000 a euro 15.000.
6. 154. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 1.290 a 3.098, con le seguenti: 3.870 a euro 9.294.
6. 326. Paolo Nicolò Romano.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 1.290 a 3.098, con le seguenti: 2.580 a euro 6.196.
6. 327. Rizzo.
Alla lettera b), sostituire le parole: euro 1.290 con: euro 1.590.
6. 328. Frusone, Basilio.
Alla lettera b), sostituire le parole: euro 1.290 con: euro 1.490.
6. 329. Corda, Rizzo.
Alla lettera b), sostituire le parole: euro 1.290 con: euro 1.390.
6. 330. Rizzo, Tofalo.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6. 56. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.
Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: «Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.»
6. 157. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da nove.
6. 155. Molteni, Fedriga.
Alla lettera c), dopo la parola: sei aggiungere le seguenti: anni e nove mesi.
6. 331. Basilio, Frusone.
Alla lettera c), dopo la parola: sei aggiungere le seguenti: anni e sei mesi.
6. 332. Basilio, Corda.
Alla lettera c), dopo la parola: sei aggiungere le seguenti: anni e tre mesi.
6. 333. Basilio, Paolo Bernini.
Alla lettera c), dopo la parola: venti anni aggiungere le seguenti: e nove mesi.
6. 334. Paolo Bernini, Corda.
Alla lettera c), dopo la parola: venti anni aggiungere le seguenti: e sei mesi.
6. 335. Basilio, Tofalo.
Alla lettera c), dopo la parola: venti anni aggiungere le seguenti: e tre mesi.
6. 336. Basilio, Rizzo.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 1.538 a euro 3.098 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 20.000.
6. 156. Molteni, Fedriga.
Alla lettera c), sostituire le parole: euro 1.538 con le seguenti: euro 1.838.
6. 337. Frusone, Paolo Bernini.
Alla lettera c), sostituire le parole: euro 1.538 con le seguenti: euro 1.738.
6. 338. Tofalo, Frusone.
Alla lettera c), sostituire le parole: euro 1.538 con le seguenti: euro 1.638.
6. 339. Paolo Bernini, Rizzo.
Alla lettera c), sostituire le parole: euro 3.098 con le seguenti: euro 3.398.
6. 340. Frusone, Corda.
Alla lettera c), sostituire le parole: euro 3.098 con le seguenti: euro 3.298.
6. 341. Corda, Tofalo.
Alla lettera c), sostituire le parole: euro 3.098 con le seguenti: euro 3.198.
6. 342. Rizzo, Corda.
(Votazione dell'articolo 6)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. – 1. Il decreto legislativo n. 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67» è abrogato
6. 0150. Molteni, Fedriga.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. 1. L'articolo 1, comma 1, lettera 0a), n. 1, del decreto-legge lo luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è abrogato.
6. 0151. Molteni, Fedriga.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. 1. L'articolo 1, comma 1, lettera 0b), del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è abrogato
6. 0152. Molteni, Fedriga.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. Gli articoli 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, sono abrogati.
6. 0153. Molteni, Fedriga.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. 1. L'articolo 8, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato
6. 0154. Molteni, Fedriga.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 28 aprile 2014, n. 67, dopo il numero 9), è aggiunto il seguente: «10) immigrazione».
6. 0157. Molteni, Fedriga.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. L'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge 28 aprile 2014, n. 67, è abrogato.
6. 0158. Molteni, Fedriga.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 28 aprile 1014, n. 67, sono abrogati.
6. 0155. Molteni, Fedriga.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. L'articolo 4 della legge 28 aprile 2014, n. 67, è abrogato.
6. 0159. Molteni, Fedriga.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. All'articolo 168-bis del codice penale le parole: il primo comma è sostituito dal seguente: «Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova».
6. 0156. Molteni, Fedriga.
ART. 7.
(Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia).
Sopprimerlo.
*7. 1. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Sopprimerlo.
*7. 150. Molteni, Fedriga.
Sopprimerlo.
*7. 200. Santelli.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**7. 151. Molteni, Fedriga.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**7. 301. Di Benedetto, Brescia.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel termine di un anno con le seguenti: entro diciotto mesi.
7. 302. Vacca, Marzana, D'Uva.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel termine di un anno con le seguenti: entro nove mesi.
7. 303. Simone Valente, D'Uva, Brescia.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel termine di un anno con le seguenti: entro quindici mesi.
7. 304. Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre mesi.
7. 305. Sarti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
7. 306. Ruocco.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza e.
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati.
7. 307. Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e delle misure di sicurezza.
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: per la revisione delle misure di sicurezza.
7. 309. Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.
Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: e per il riordino di alcuni settori del codice penale.
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: e per il riordino di alcuni settori del codice penale.
7. 311. Vacca, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
7. 313. Vacca, D'Uva.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
7. 314. Simone Valente, Brescia.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7. 2. Scagliusi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: contro la persona e.
Conseguentemente, sopprimere le parole da:, salvo che fino alla fine della lettera.
7. 4. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: contro la persona aggiungere le seguenti: eccetto per il reato di violenza privata previsto all'articolo 610 codice penale.
7. 5. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e contro il patrimonio.
7. 317. Brescia, D'Uva.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto.
7. 318. Simone Valente, Vacca.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: offese aggiungere la seguente: anche.
7. 319. Luigi Gallo, Marzana.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: modesta con la seguente: irrilevante.
7. 320. Spessotto.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: per età o per infermità.
7. 321. Vacca, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
7. 323. Di Benedetto, Brescia.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*7. 6. Terzoni.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*7. 207. Santelli.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: revisione della disciplina fino a: tendenza a delinquere, e.
7. 208. Sarti, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, particolarmente in relazione ai presupposti di applicazione,.
7. 324. Simone Valente, D'Uva, Vacca.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: anche con riferimento alle categorie dell'abitualità e della tendenza a delinquere,.
7. 325. Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo.
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: anche.
7. 326. Simone Valente.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche con riferimento alle categorie dell'abitualità e della tendenza a delinquere con le seguenti: con riferimento specifico e in senso rigoristico alle categorie dell'abitualità e della tendenza a delinquere.
7. 7. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche con con le seguenti: con prioritaria attenzione.
7. 327. Toninelli.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche con con le seguenti: con particolare riferimento.
7. 328. Tofalo.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: tendenza a delinquere aggiungere le seguenti: nonché dei comportamenti recidivi.
7. 329. Tripiedi.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole, e modifica delle misure di sicurezza per le ipotesi di infermità mentale, anche in considerazione della normativa sugli ospedali psichiatrici giudiziari.
7. 331. Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche in con le seguenti: con particolare.
7. 330. Vacca.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*7. 209. Santelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*7. 332. Luigi Gallo, Marzana.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: in ragione dell'omogeneità di materia e.
7. 333. Marzana, Di Benedetto, Vacca.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e sulla base degli interessi protetti.
7. 334. Marzana, Brescia, Simone Valente.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni.
7. 335. Vacca, Di Benedetto, Simone Valente.
Sopprimere il comma 2.
7. 9. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole l'espressione dei pareri aggiungere le seguenti: obbligatori e vincolanti.
Conseguentemente, sopprimere il secondo e terzo periodo.
7. 336. Zolezzi.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dei pareri aggiungere la seguente: vincolanti.
7. 337. D'Uva, Vacca, Marzana.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
7. 338. Marzana, Luigi Gallo.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con le seguenti: centoventi.
7. 339. Villarosa.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con le seguenti: novanta.
7. 340. Vignaroli.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con le seguenti: quarantacinque.
7. 341. Vallascas.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.
7. 13. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole decorsi i quali i decreti inserire la seguente non.
7. 343. Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
7. 344. Micillo, Zolezzi.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.
7. 345. Luigi Gallo, Brescia.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: venti.
7. 346. Vacca, Brescia.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
7. 347. Marzana, Luigi Gallo.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: quarantacinque.
7. 348. D'Uva, Brescia.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione; in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse, il decreto può comunque essere adottato.
7. 212. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Sopprimere il comma 3.
*7. 152. Molteni, Fedriga.
Sopprimere il comma 3.
*7. 213. Sarti, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 3, lettera a), premettere la seguente:
0a) l'articolo 608 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge cioè a trattamenti non previsti dall'ordinamento penitenziario o da altra disposizione di legge, una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.»
7. 155. Bruno Bossio.
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
*7. 153. Molteni, Fedriga.
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
*7. 350. Simone Valente, Luigi Gallo.
Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 1).
7. 351. D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 3, lettera a), numero 1), sostituire la parola: quattro con la seguente: sei.
7. 352. Mannino, Micillo.
Al comma 3, lettera a), numero 1), sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
7. 353. Busto, Zolezzi.
Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: si procede aggiungere le seguenti: in ogni caso.
7. 354. Busto, Daga.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*7. 154. Molteni, Fedriga.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*7. 355. D'Uva, Vacca.
Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al medesimo articolo, primo comma, le parole «euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.096».
7. 356. De Rosa, Mannino.
Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al medesimo articolo, primo comma, le parole: «euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.064.»
7. 357. Daga, De Rosa.
(Votazione dell'articolo 7)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Procedibilità per reati commessi da autorità di pubblica sicurezza). 1. Per le ipotesi di reato commesse da autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni, l'azione penale è condizionata alla autorizzazione del Ministro competente alla vigilanza. In caso di inerzia il procuratore capo dell'ufficio competente può rivolgersi direttamente al Presidente del Consiglio.
7. 0200. Santelli.
ART. 8.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale).
Al comma 1, sostituire le parole un anno con le seguenti un mese.
8. 300. Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre mesi.
8. 301. Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti.
Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre mesi, prorogabili di ulteriori tre mesi.
8. 302. Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico, Pesco, Pisano.
Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
8. 303. Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.
Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi, prorogabili di ulteriori tre mesi.
8. 304. Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico, Pesco.
Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: nove mesi.
8. 305. Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico.
Al comma 1, dopo le parole: per la revisione della disciplina del casellario giudiziale aggiungere le seguenti: e del casellario dei carichi pendenti.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: rivedere la disciplina del casellario giudiziale aggiungere le seguenti: e del casellario dei carichi pendenti.
8. 306. Villarosa, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco.
Al comma 1, dopo le parole: nella materia penale aggiungere le seguenti: e civile.
8. 307. Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico.
Al comma 1, dopo le parole: anche processuale, aggiungere le seguenti: ai principi fondamentali della Costituzione e del diritto dell'Unione europea.
8. 308. Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico, Pesco, Pisano.
Al comma 1, dopo le parole: anche processuale, aggiungere le seguenti: ai principi fondamentali e diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione.
8. 309. Villarosa, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco.
Al comma 1, dopo le parole: nella normativa nazionale aggiungere la seguente:, internazionale.
8. 310. Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico, Pesco.
Al comma 1, sostituire le parole: e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali con le seguenti: nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
8. 311. Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti.
Al comma 1, sostituire le parole: protezione dei dati personali con le seguenti: tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali nonché in materia di accesso agli atti amministrativi.
8. 312. Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico.
Al comma 1, dopo le parole: e nel diritto dell'Unione europea in materia di aggiungere le seguenti: tutela della riservatezza e.
8. 313. Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.
Al comma 1, dopo le parole: in materia di protezione dei dati personali aggiungere le seguenti: nonché in materia di accesso agli atti amministrativi.
8. 314. Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti.
Al comma 1, dopo le parole: in materia di protezione dei dati personali aggiungere le seguenti: al fine di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
8. 315. Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.
Al comma 1, dopo le parole: in materia di protezione dei dati personali aggiungere le seguenti: introducendo modalità di accesso semplificate per gli interessati, sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.
8. 316. Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico.
Al comma 1, dopo le parole: in materia di protezione dei dati personali aggiungere le seguenti: nonché con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi.
8. 317. Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico, Pesco.
Al comma 1, dopo le parole: in materia di protezione dei dati personali aggiungere le seguenti: nonché con gli obiettivi di adeguamento ai principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea.
8. 318. Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico, Pesco, Pisano.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
8. 200. Sarti, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.
Sopprimere il comma 2.
8. 1. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
8. 319. Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il decreto legislativo di cui al comma 1 con le seguenti: Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica,
8. 320. Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il decreto legislativo con le seguenti: Lo schema di decreto legislativo.
8. 321. Villarosa, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Il decreto legislativo aggiungere le seguenti:, corredato di relazione tecnica,.
8. 322. Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: l'espressione del parere aggiungere le seguenti: obbligatorio e vincolante.
Conseguentemente sopprimere il secondo e terzo periodo.
8. 323. Zolezzi, Busto.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La trasmissione degli schemi dei decreti legislativi ai sensi del precedente periodo deve avvenire almeno novanta giorni prima del termine di scadenza della delega di cui ai commi 1, al fine di consentire l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.
8. 324. Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
8. 325. Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
8. 326. Busto, Daga.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
8. 4. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
8. 327. De Rosa, Busto.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.
8. 328. Zolezzi, Mannino.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
8. 329. Micillo, Mannino.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso, tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato.
8. 203. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
8. 330. Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico, Pesco.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi nonché con le modalità previste dal presente articolo.
8. 331. Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico, Pesco, Pisano.
(Votazione dell'articolo 8)
ART. 9.
(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie).
Sopprimerlo.
*9. 1. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Sopprimerlo.
*9. 2. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché le norme di carattere transitorio.
9. 201. Santelli.
(Votazione dell'articolo 9)
ART. 10.
(Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato).
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 34, comma 2-bis, codice procedura penale dopo le parole: «decreto penale di condanna» sono inserite le seguenti: «, il decreto che dispone il giudizio immediato».
10. 1. Marotta, Pagano.
Al comma 2, capoverso Art. 72-bis, dopo le parole: Se, a seguito degli aggiungere la seguente: approfonditi.
10. 301. Petraroli, Battelli, Nesci, Fraccaro, Vignaroli.
Al comma 2, capoverso Art. 72-bis, sostituire le parole: lo stato mentale dell'imputato con le seguenti: la capacità mentale dell'imputato.
10. 302. Nesci, Vignaroli, Petraroli, Fraccaro, Battelli.
Al comma 2, capoverso Art. 72-bis, sostituire le parole: la cosciente partecipazione con le seguenti: la consapevole partecipazione.
10. 303. Fraccaro, Nesci, Vignaroli, Petraroli, Luigi Di Maio, Battelli.
Al comma 2, capoverso Art. 72-bis, dopo le parole: la cosciente aggiungere le seguenti: e consapevole.
10. 304. Nesci, Battelli, Vignaroli, Petraroli, Luigi Di Maio.
Al comma 1, sostituire le parole: e che tale stato è irreversibile con le seguenti: e si stabilisca l'irreversibilità dello stato.
10. 300. Battelli, Petraroli, Luigi Di Maio, Nesci, Fraccaro, Vignaroli.
Al comma 2, capoverso Art. 72-bis, dopo le parole: e che tale stato è irreversibile aggiungere le seguenti: e non deve essere pronunciata la sentenza di cui all'articolo 129.
10. 2. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
(Votazione dell'articolo 10)
ART. 11.
(Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione).
Sopprimere il comma 1.
11. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati.
11. 2. Marotta, Pagano.
Al comma 1 sopprimere le parole: e 3-quater.
11. 162. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 274 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), le parole: della persona sottoposta ad indagini o sono soppresse;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: sussiste pericolo sono aggiunte le parole: ed attuale;
c) al comma 1, lettera c), le parole: della persona sottoposta ad indagini o sono soppresse, dopo le parole: sussiste pericolo sono aggiunte le parole ed attuale, e le parole: non inferiore nel massimo sono sostituite dalle parole superiore nel massimo;
d) Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la sussistenza della situazione di pericolo non può essere desunta solamente dalla gravità del reato e dalle modalità del fatto per cui si procede, e la personalità della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato non può essere desunta unicamente dalle circostanze del fatto addebitato.
11. 5. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1-bis e 2-ter sono soppressi;
b) il 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere applicata una pena detentiva non carceraria ovvero essere concessa la sospensione condizionale della pena o che l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive ed interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articolo 270 e 270-bis e 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere salvo che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari».
11. 6. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 280 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole «non inferiore al massimo» sono sostituite dalle seguenti: «superiore nel massimo»;
b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Se il delitto per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a otto anni di reclusione, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza»;
c) al comma 3, le parole: «La disposizione del comma 2 non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 2 e 2-bis non si applicano.».
11. 7. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 287 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato con le modalità indicate agli articoli 64 e 65.
1-ter. La richiesta del pubblico ministero e gli atti presentati con la stessa sono depositati nella cancelleria del giudice, con facoltà del difensore di estrarne copia. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, viene dato tempestivo avviso del compimento dell'atto».
11. 8. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 289 del codice di procedura penale, comma secondo, sopprimere il secondo periodo.
11. 51. Santelli, Parisi, D'Alessandro, Bazoli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 294 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) nella rubrica, la parola personale è sostituita dalla parola coercitiva;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare coercitiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.».
11. 52. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 308 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «custodia cautelare» sono inserite le seguenti: «e misure interdittive»;
b) il comma 2 è soppresso;
c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, qualora le misure interdittive siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre i limiti previsti dal comma 1, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso il periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».
11. 53. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 315, del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati per la valutazione di competenza.
11. 9. Marotta, Pagano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 330 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.».
11. 10. Santelli, Parisi, d'Alessandro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 335 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. Ai fini del computo del termine vale in ogni caso la prima iscrizione.».
11. 11. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 335 codice di procedura penale, comma 3, dopo le parole «alla persona offesa» sono aggiunte le seguenti «, alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio,».
11. 12. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3.1. Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data entro quando si sarebbe dovuto provvedere. La medesima norma vale anche nel caso di cui all'articolo 415 in cui viene applicato il disposto di cui all'articolo 405, comma 2. Gli atti compiuti in seguito alla scadenza dei termini previsti per gli adempimenti di cui all'articolo 335 sono inutilizzabili.
11. 13. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Al comma 2, capoverso comma 3-ter, sostituire la parola: sei con la seguente: due.
11. 152. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.
Al comma 2, capoverso comma 3-ter, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.
11. 163. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 2, capoverso comma 3-ter, sostituire la parola: sei con la seguente: quattro.
11. 301. Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.
Al comma 2, capoverso 3-ter sostituire le parole: può chiedere di essere con le seguenti: è.
11. 302. Brescia, Marzana, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.
Al comma 2, capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: del medesimo con le seguenti: delle indagini.
11. 157. Marotta, Pagano.
Sopprimere il comma 3.
11. 15. Parisi, Occhiuto.
Al comma 3, sostituire il capoverso 4-bis con il seguente: La richiesta di incidente probatorio deve essere presentata entro cinque giorni dalla riserva, a pena d'inammissibilità. La riserva divenuta inefficace non può essere nuovamente formulata.
11. 16. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Al comma 3, capoverso 4-bis, sostituire le parole: perde efficacia con le seguenti: decade.
11. 303. Simone Valente, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto.
Al comma 3, capoverso comma 4-bis, sostituire la parola cinque con la seguente quarantacinque.
11. 18. Molteni, Fedriga.
Al comma 4, capoverso comma 4-bis, sostituire la parola cinque con la seguente trenta.
11. 17. Molteni, Fedriga.
Al comma 3, capoverso comma 4-bis, sostituire la parola cinque con la seguente quindici.
11. 158. Santelli, Sisto.
Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: del quale deve essere dato loro avviso almeno 10 giorni prima.
11. 19. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Dopo l'articolo 362 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:
«Art. 362-bis. Qualora il pubblico ministero o la polizia giudiziaria su delega stiano procedendo ad interrogatorio di persona informata dei fatti e nell'ambito dello stesso sorga la necessità dell'iscrizione al registro indagati, l'interrogatorio deve essere immediatamente fermato e rinviato ad altra data».
11. 20. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 386, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «comprensibile,» aggiungere le parole: «ed in caso ciò si rivelasse impraticabile in lingua inglese».
11. 21. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 406 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini. L'ordinanza deve specificare le motivazioni in fatto ed in diritto per le quali si ritiene, dopo un anno, di concedere ulteriori mesi d'indagini.
11. 22. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 406 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero sino al termine di durata massima. La richiesta di proroga successive alla prima devono però essere specificamente motivate dalla natura delle indagini che vengono compiute, devono essere indicati i motivi che portano alla necessità di richiesta suppletiva.
11. 23. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Sopprimere il comma 5.
11. 164. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 5, sopprimere la lettera a).
11. 304. Simone Valente, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto.
Al comma 5, lettera a), capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: entro il termine di tre mesi con le seguenti: entro il termine di sei mesi.
11. 153. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.
Al comma 5, lettera a), capoverso comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: o dalla scadenza fino alla fine del periodo, con le seguenti: e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis.
11. 150. Ermini, Verini, Berretta, Giuseppe Guerini, Giuliani, Giuditta Pini, Bazoli, Iori, Marzano, Mattiello.
Al comma 5, lettera a), capoverso 3-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
11. 305. Brescia, Marzana, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
11. 306. D'Uva, Marzana, Vacca, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.
Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti.
Conseguentemente alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso il procuratore generale esercita l'azione disciplinare trasmettendo gli atti al Consiglio superiore della magistratura.
11. 159. Santelli.
Al comma 5, lettera b), sostituire le parole:, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari con le seguenti: un'ulteriore proroga di 30 giorni.
11. 154. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 408 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio le quali, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbiano dichiarato di voler essere informate circa l'eventuale archiviazione.»
11. 28. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 6, lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 2 le parole: «che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione» sono soppresse;
11. 45. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 6, lettera a) sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni;
Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 3-bis, le parole: «ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni» sono soppresse.
11. 30. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 6, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) All'articolo 408, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «o di formulazione dell'imputazione».
11. 29. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 6, sopprimere la lettera b)
11. 165. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 7, sopprimere le lettere a) e b)
11. 166. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 7, sopprimere la lettera a).
11. 307. Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.
Al comma 7, sopprimere la lettera b).
11. 308. Simone Valente, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto.
Al comma 7, sopprimere la lettera c).
11. 160. Santelli, Sisto.
Al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di violazione del diritto di difesa».
11. 161. Santelli, Sisto.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 410, comma 1, le parole: «a pena di inammissibilità» sono sostituite dalla seguente: «eventualmente».
11. 34. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 410 del codice di procedura penale al comma 1, dopo le parole: «persona offesa dai reato» sono aggiunte le seguenti: «e la persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio, chiedono».
11. 35. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 8, capoverso Art. 410-bis, comma 1, dopo le parole: il termine di cui al comma 3 aggiungere le seguenti: e al comma 3-bis
11. 155. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.
Al comma 8, capoverso Art. 410-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: o dichiara l'opposizione inammissibile.
11. 156. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.
Al comma 8, capoverso Art. 410-bis, comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
11. 43. Molteni, Fedriga.
Al comma 8, capoverso Art. 410-bis, comma 3, sostituire le parole da: reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica fino alla fine del comma 3, con le seguenti: impugnazione davanti alla Corte d'appello, che provvede con ordinanza non impugnabile. La Corte d'appello decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.
11. 44. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 8, capoverso Art. 410-bis, comma 3, sostituire le parole: reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica con le seguenti: impugnazione davanti alla Corte d'appello.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole: Il giudice, se il reclamo è fondato con le seguenti: La corte d'appello, se l'impugnazione è fondata.
11. 167. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 8, capoverso comma 3, sopprimere le parole: che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate.
11. 309. D'Uva, Marzana, Vacca, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.
Al comma 8, capoverso comma 3, sopprimere le parole: non impugnabile.
11. 310. Brescia, Marzana, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.
Al comma 8, capoverso Art. 410-bis, comma 4, sostituire le parole da: il giudice, se il reclamo fino a: che lo ha proposto con le seguenti: La corte d'appello, se l'impugnazione è fondata, annulla il provvedimento impugnato e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento impugnato o dichiara inammissibile l'appello, condannando la parte privata impugnante.
11. 168. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 8, capoverso Art. 410-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ordinanza della corte d'appello è ricorribile in Cassazione per violazione di legge.
11. 46. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nessun altro atto investigativo potrà essere svolto tolta la deroga prevista dal precedente comma 4».
11. 49. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano ai procedimenti nei quale le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 151. Ermini, Verini, Berretta, Giuseppe Guerini, Giuliani, Giuditta Pini, Bazoli, Iori, Marzano, Mattiello.
(Votazione dell'articolo 11)
ART. 12.
(Modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare).
Sopprimerlo.
*12. 2. Cirielli.
Sopprimerlo.
*12. 3. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Sopprimerlo.
*12. 4. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Sopprimere il comma 1.
12. 5. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Sopprimere il comma 2.
12. 6. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
(Votazione dell'articolo 12)
ART. 13.
(Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere).
Al comma 1, dopo la parola: appello aggiungere le seguenti: ovvero ricorso in cassazione.
13. 300. Colonnese.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Al comma 1, dell'articolo 428 del codice di procedura penale, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«c) la persona offesa costituita parte civile».
13. 3. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
(Votazione dell'articolo 13)
ART. 14.
(Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato).
Sopprimerlo.
14. 149. Santelli, Sisto.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
14. 12. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: il giudice provvede aggiungere la seguente: immediatamente.
14. 300. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà.
Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
14. 1. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
14. 301. Brugnerotto, Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial, Caso.
Al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
14. 302. Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà, Castelli.
Al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ottanta giorni.
14. 303. Caso, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial.
Sopprimere il comma 2.
14. 4. Santelli, Sisto.
Al comma 2, capoverso comma 6-bis, sopprimere le parole da:, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, fino alla fine del capoverso.
14. 8. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 2, capoverso comma 6-bis, sopprimere il secondo periodo.
*14. 150. Marotta, Pagano.
Al comma 2, capoverso comma 6-bis, sopprimere il secondo periodo.
*14. 151. Santelli, Sisto.
Sopprimere il comma 3.
14. 152. Molteni, Fedriga.
Al comma 3, capoverso 5-bis, sopprimere le parole: subordinatamente al suo rigetto.
14. 304. Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto.
Sopprimere il comma 4.
*14. 153. Molteni, Fedriga.
Sopprimere il comma 4.
*14. 154. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 4, sostituire le parole: della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo con le seguenti: di due quinti se si procede per una contravvenzione e di un quinto.
14. 305. D'Incà, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese.
Al comma 4, sostituire le parole: della metà con le seguenti: di due terzi.
14. 307. Brugnerotto, Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial, Caso.
Al comma 4 sostituire le parole: e di un terzo con le seguenti: e di un quarto.
14. 308. Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto.
Sopprimere il comma 5.
14. 155. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 5 sostituire le parole: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi con le seguenti: è aggiunto, in fine, il seguente periodo.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza del giudice.
14. 156. Santelli, Sisto.
Sopprimere il comma 6.
14. 157. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 6, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: cinque con le seguenti: dieci.
14. 309. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà.
Al comma 6 capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: cinque giorni aggiungere la seguente: lavorativi.
14. 310. Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà, Castelli.
Al comma 6, capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola: risulta con le seguenti: il giudice la ritiene.
14. 311. Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà, Castelli.
Al comma 6, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: il giudice dispone inserire le seguenti: entro dieci giorni.
14. 312. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà.
Al comma 6, capoverso comma 2, sopprimere il terzo periodo.
14. 158. Santelli, Sisto.
(Votazione dell'articolo 14)
ART. 15.
(Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti).
Sopprimere il comma 8.
15. 14. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
(Votazione dell'articolo 15)
ART. 16.
(Esposizione introduttiva a fini di valutazione delle richieste di prova).
Sopprimerlo.
16. 2. Santelli.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione aggiungere le seguenti: senza fare riferimento a specifici atti formati nell'indagine o nell'udienza preliminare.
16. 4. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: dall'articolo 190, inserire, le seguenti parole: e dall'articolo 190-bis.
16. 300. Sorial.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e possono depositare memorie scritte a sostegno dell'esposizione introduttiva.
16. 301. Sibilia.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e contestualmente possono presentare memorie scritte.
16. 302. D'Incà.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: esposizione introduttiva e aggiungere le seguenti: ammette il deposito delle memorie scritte presentate dalle parti.
16. 303. Brugnerotto.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: esposizione introduttiva aggiungere le seguenti: ammette le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno dell'esposizione introduttiva.
16. 304. Caso.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: esposizione introduttiva aggiungere le seguenti: e ammette il deposito delle memorie scritte presentate dalle parti, dopo averne valutato la pertinenza e.
16. 305. Agostinelli.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: esposizione introduttiva aggiungere le seguenti: e ammette il deposito delle memorie scritte presentate dalla parte civile, dal responsabile civile, dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato e.
16. 306. Alberti.
(Votazione dell'articolo 16)
ART. 17.
(Modifiche in materia di requisiti della sentenza).
Sopprimerlo.
*17. 3. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Sopprimerlo.
*17. 1. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, capoverso lettera e), alinea, sopprimere la parola: concisa.
17. 300. Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Marzana.
Al comma 1, capoverso lettera e), alinea, sostituire le parole: concisa esposizione con la seguente: descrizione.
17. 301. Marzana, Di Benedetto, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo.
Al comma 1, capoverso lettera e), alinea sostituire le parole: l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati con le seguenti: delle prove poste a base della decisione stessa;
Conseguentemente, al medesimo alinea, sopprimere le parole da con riguardo fino alla fine della lettera.
17. 302. Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Marzana.
Al comma 1, capoverso lettera e), alinea, sostituire le parole: l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati con le seguenti: delle prove poste a base della decisione stessa.
17. 303. Brescia, Di Benedetto, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana.
Al comma 1, capoverso lettera e), alinea, sopprimere le parole da con riguardo fino alla fine della lettera.
17. 304. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana.
(Votazione dell'articolo 17)
ART. 18.
(Modifiche in materia di decreto penale di condanna).
Sopprimerlo.
18. 150. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: del suo nucleo familiare con le seguenti:di ogni suo familiare.
18. 301. Cancelleri, Fantinati.
Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: alla somma di euro 75.
18. 302. Da Villa, Crippa, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Cancelleri.
Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: o frazione di euro 75.
18. 303. Fantinati, Da Villa, Crippa, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.
Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: articolo 133-ter, aggiungere le seguenti: articolo 134.
18. 304. Cancelleri, Fantinati, Da Villa, Crippa, Vallascas, Della Valle.
Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: articolo 133-ter, aggiungere le seguenti: articolo 135.
18. 305. Della Valle, Cancelleri, Fantinati, Da Villa, Crippa, Vallascas.
Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: articolo 133-ter, aggiungere le seguenti: articolo 136.
18. 306. Da Villa, Della Valle, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Vallascas.
Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: articolo 133-ter, aggiungere le seguenti: articolo 137.
18. 307. Fantinati, Da Villa, Della Valle, Cancelleri, Crippa, Vallascas.
Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: articolo 133-ter, aggiungere le seguenti: e articolo 138.
18. 308. Della Valle, Fantinati, Da Villa, Cancelleri, Crippa, Vallascas.
Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: articolo 133-ter aggiungere le seguenti: e articolo 139.
18. 309. Crippa, Della Valle, Fantinati, Da Villa, Cancelleri, Vallascas.
Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: articolo 133-ter, aggiungere le seguenti: e articolo 147.
18. 310. Vallascas, Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati.
Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: articolo 133-ter, aggiungere le seguenti: e articolo 150.
18. 311. Della Valle, Da Villa, Vallascas, Crippa, Cancelleri, Fantinati.
Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: articolo 133-ter, aggiungere le seguenti: e articolo 151.
18. 312. Della Valle, Da Villa, Vallascas, Crippa, Cancelleri, Fantinati.
Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: articolo 133-ter, aggiungere le seguenti: e articolo 152.
18. 313. Fantinati, Della Valle, Da Villa, Vallascas, Crippa, Cancelleri.
(Votazione dell'articolo 18)
ART. 19.
(Modifica al codice penale in materia di ragguaglio delle pene).
Sopprimerlo.
19. 150. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 75, o frazione di euro 75 con le seguenti: euro 80, o frazione di euro 80.
19. 151. Molteni, Fedriga.
(Votazione dell'articolo 19)
ART. 20.
(Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni).
Sopprimerlo.
20. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Sopprimere il comma 1.
20. 3. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Sopprimere il comma 2.
*20. 150. Santelli, Sisto.
Sopprimere il comma 2.
*20. 151. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Sopprimere i commi 3 e 4.
20. 6. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
(Votazione dell'articolo 20)
ART. 21.
(Modifiche alle disposizioni in materia di appello).
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Il comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale è abrogato.
02 Il comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale continua ad applicarsi, in via transitoria, a tutti i provvedimenti per i quali può essere proposto appello e in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già iniziato a decorrere i termini per proporre l'appello principale o l'appello incidentale. Il medesimo comma continua ad applicarsi, altresì a tutti i provvedimenti giurisdizionali in relazione ai quali, alla medesima data di entrata in vigore, è già stato depositato un atto di appello.
21. 150. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.
Sopprimere il comma 1.
21. 151. Santelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis», sopprimere il comma 3.
21. 6. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 603 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ove in un giudizio di appello una sentenza di condanna ha contraddetto totalmente il giudizio del tribunale di primo grado, senza che vi sia stato rinnovo del dibattimento, tale circostanza costituisce motivazione per la richiesta di revisione del processo.».
21. 21. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Al comma 3, capoverso, dopo le parole: sentenza di proscioglimento aggiungere le seguenti: ovvero dell'imputato contro una sentenza di condanna.
21. 152. Santelli, Sisto.
Al comma 3, capoverso, sostituire le parole da: per motivi attinenti fino alla fine del capoverso, con le seguenti: il giudice, anche d'ufficio, quando occorra effettuare una nuova valutazione di prove dichiarative già acquisite nel dibattimento di primo grado, ne dispone la riassunzione.
21. 153. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.
(Votazione dell'articolo 21)
ART. 22.
(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione).
Sopprimerlo.
22. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Sopprimere il comma 1.
22. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 2 dopo la parola: parole:, aggiungere le seguenti:, se del caso,.
22. 5. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Sopprimere il comma 3.
22. 6. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Sopprimere il comma 4.
22. 8. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Sopprimere i commi 5 e 6.
22. 9. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Sopprimere il comma 5.
22. 25. Marotta, Pagano.
Al comma 5, sostituire le parole: fino al triplo con le seguenti: fino ad un terzo.
22. 150. Marotta, Pagano.
Sopprimere il comma 7.
*22. 11. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Sopprimere il comma 7.
*22. 12. Santelli, Sisto.
Sopprimere il comma 8.
**22. 13. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Sopprimere il comma 8.
**22. 151. Santelli, Sisto.
Sopprimere il comma 9.
22. 15. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 9, sopprimere le parole: e senza formalità.
22. 16. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Sopprimere il comma 10.
*22. 152. Santelli, Sisto.
Sopprimere il comma 10.
*22. 153. Santelli, Sisto.
(Votazione dell'articolo 22)
ART. 23.
(Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato).
Sopprimerlo.
23. 1. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 23. – 1. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 625-ter. – (Rescissione del giudicato). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia preceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora non si raggiunga la prova che l'assenza fu determinata da una colpevole mancata conoscenza della celebrazione dei processo. A tal fine il giudice può assumere, anche d'ufficio, le prove che ritenga necessarie.
2. La richiesta è presentata alla corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento di cui al primo comma. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore, munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. Nella richiesta occorre indicare gli eventuali elementi che dimostrino l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'interessato.
3. Se accoglie la richiesta, con le forme di cui all'articolo 127, la corte di appello revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2. La corte d'appello provvede con sentenza impugnabile in Cassazione».
23. 150. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
(Votazione dell'articolo 23)
ART. 24.
(Relazione sull'amministrazione della giustizia).
(Votazione dell'articolo 24)
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. – (Modifiche agli articoli 314 e 643 del codice di procedura penale, in materia di diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione e alla riparazione dell'errore giudiziario). 1. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice di procedura penale, le parole: «o colpa grave» sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 643 del codice di procedura penale, le parole: «o colpa grave» sono soppresse.
24. 0150. Melilla, Daniele Farina, Sannicandro.
ART. 25.
(Modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).
(Votazione dell'articolo 25)
ART. 26.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, in materia di poteri di controllo del procuratore della Repubblica e di contenuti della relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione).
Sopprimerlo.
26. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
(Si vota il mantenimento dell'articolo 26)
ART. 27.
(Modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza).
Sopprimerlo.
*27. 150. Santelli.
Sopprimerlo.
*27. 151. Marotta, Pagano.
Al comma 1, sostituire la parola: partecipa ovunque ricorra, con le seguenti: può partecipare.
27. 152. Santelli, Sisto.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo che il giudice disponga diversamente;
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo che il giudice disponga diversamente.
27. 61. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e partecipa altresì a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali sia detenuta per altra causa, o relativi a reati per i quali sia in libertà, qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o qualora il dibattimento sia di particolare complessità la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento.
27. 153. Giuseppe Guerini.
(Votazione dell'articolo 27)
ART. 28.
(Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento giudiziario).
Sopprimerlo.
Conseguentemente sopprimere gli articoli da 29 a 32.
*28. 1. Molteni, Fedriga.
Sopprimerlo.
Conseguentemente sopprimere gli articoli da 29 a 32.
*28. 2. Santelli.
Sopprimerlo.
Conseguentemente sopprimere gli articoli da 29 a 32.
*28. 3. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere, le parole: decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.
28. 4. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai parerei parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato.
28. 150. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
(Votazione dell'articolo 28)
ART. 29.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione).
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere i seguenti:
TITOLO IV-BIS.
MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, E AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, TELEMATICHE E AMBIENTALI
Art. 32-bis.
(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271.»
Art. 32-ter.
(Modifica dell'articolo 266 del codice di procedura penale).
1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 266. – (Limiti di ammissibilità). – 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti di cui agli articoli 51, commi 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a);
c) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
d) reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
3. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite, su richiesta della persona offesa e limitatamente alle utenze ovvero ai luoghi nella disponibilità della stessa, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.».
Art. 32-quater.
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede al tribunale nella composizione di cui all'articolo 322-bis, comma 1-bis l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento.»;
b) al comma 2, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale» e dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal tribunale in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi.»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2.»;
e) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.».
Art. 32-quinquies.
(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello.
Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.»;
b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.»;
c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.»;
d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.
6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;
e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.»
Art. 32-sexies.
(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo.»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;
c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale».
Art. 32-septies.
(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.».
Art. 32-octies.
(Modifiche all'articolo 271 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 271 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266.»
Art. 32-novies.
(Modifica all'articolo 292 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti.».
Art. 32-decies.
(Modifiche all'articolo 329 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.».
Art. 32-undecies.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d)», sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».
Art. 32-duodecies.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).
1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.».
Art. 32-terdecies.
(Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 39-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.»;
b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;
c) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:
«Art. 617-septies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni;
d) all'articolo 684, le parole: “fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258” sono sostituite dalle seguenti: “fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750”»;
e) all'articolo 684, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 500 a euro 1.032.»
Art. 32-quaterdecies.
(Introduzione dell'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
1. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-terdecies. – (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote.».
Art. 32-quinquiesdecies.
(Abrogazione).
1. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 32-sexiesdecies.
(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 20031 n. 196).
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).»;
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettera e), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.
5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284.»;
c) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».
Art. 32-septiesdecies.
(Disciplina transitoria).
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, entrano in vigore il 1o gennaio 2014 e si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
29. 50. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Sopprimerlo.
*29. 1. Molteni, Fedriga.
Sopprimerlo.
*29. 150. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
29. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: prevedere aggiungere la seguente: specifiche.
29. 300. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a garantire la riservatezza sopprimere le seguenti: delle comunicazioni e.
29. 301. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a garantire la riservatezza delle comunicazioni sopprimere le seguenti: e delle conversazioni.
29. 302. Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: telefoniche e.
29. 303. Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e telematiche.
29. 304. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in conformità all'articolo 15 della Costituzione.
29. 305. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in conformità all'articolo 15 della Costituzione con le seguenti: in conformità alla Costituzione.
29. 306. De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: incidano anche sulle modalità con le seguenti: regolino le modalità.
29. 307. Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino.
Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: anche.
29. 308. Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo.
Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: cautelare.
29. 309. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: dei risultati.
29. 310. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: procedimentale con la seguente: temporale.
29. 311. Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: procedimentale aggiungere le seguenti: e temporale.
29. 312. De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga.
Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: intercettativo.
29. 313. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale.
29. 314. Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino.
Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: speciale.
29. 315. Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: tutela della.
29. 316. De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tutela della riservatezza sopprimere le seguenti: delle comunicazioni e.
29. 317. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tutela della riservatezza e delle comunicazioni sopprimere le seguenti: e delle conversazioni.
29. 318. Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: occasionalmente con la seguente: inconsapevolmente.
29. 319. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: occasionalmente con la seguente: involontariamente.
29. 320. Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: occasionalmente con la seguente: ingiustamente.
29. 321. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: occasionalmente con la seguente: erroneamente.
29. 322. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: occasionalmente coinvolte nel procedimento aggiungere le seguenti: anche attraverso la previsione di sanzioni adeguate.
29. 4. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito.
29. 323. De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito aggiungere le seguenti: e comunque nello svolgimento della funzione difensiva.
29. 5. Marotta, Pagano.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di giustizia penale.
29. 330. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.
Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: comunque.
29. 331. Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: a fini di giustizia penale.
29. 332. Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: In alcun modo le disposizioni devono contenere sanzioni per i giornalisti che le pubblicano.
29. 156. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*29. 157. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*29. 158. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzabili nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
29. 152. Verini, Ermini, Berretta, Giuseppe Guerini, Giuliani, Giuditta Pini, Bazoli, Iori, Marzano, Amoddio, Mattiello, Rostan.
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: diffonda aggiungere le seguenti: attraverso canali televisivi che coprano l'intero territorio nazionale.
29. 340. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al fine di con le seguenti: con la criminosa volontà di.
29. 343. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al fine di con le seguenti: con la precisa volontà di.
29. 342. De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al fine con le seguenti: al solo fine.
29. 341. Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto.
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: reputazione sostituire la parola: o con la seguente: nonché.
29. 345. De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: riprese o.
29. 346. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: altrui, riprese aggiungere le seguenti: ad alta qualità.
29. 347. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o registrazioni.
29. 348. Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino.
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: registrazioni aggiungere le seguenti: ad alta qualità.
29. 349. Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto.
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: fraudolentemente con la seguente: illecitamente.
29. 160. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: con l'ammenda da 20 a 60 euro.
29. 350. De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: con l'ammenda da 25 a 75 euro.
29. 351. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: con l'ammenda da 30 a 90 euro.
29. 352. Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: con la multa da 50 a 200 euro.
29. 353. Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: con la multa da 60 a 240 euro.
29. 354. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: con la multa da 70 a 280 euro.
29. 355. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: la multa da 150 a 1.500 euro.
29. 161. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: la multa da 1.000 a 5.000 euro.
29. 154. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: con l'arresto da 10 a 30 giorni.
29. 360. Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: con l'arresto da 20 a 60 giorni.
29. 365. De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: con l'arresto da 30 a 90 giorni.
29. 366. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni con le seguenti: da 15 a 60 giorni.
29. 361. Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni con le seguenti: da 20 giorni a tre mesi.
29. 370. Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni con le seguenti: da uno a quattro mesi.
29. 371. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni con le seguenti: da tre mesi a due anni.
29. 162. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: quando le riprese aggiungere le seguenti: e le registrazioni.
29. 380. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o dell'esercizio legittimo del diritto di cronaca finalizzato alla tutela dell'interesse della collettività a ricevere informazioni su una questione di carattere generale.
29. 153. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o dell'esercizio legittimo di attività professionali.
29. 155. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o sono utilizzate al fine di denunciare pubblicamente comportamenti scorretti.
29. 385. De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o sono utilizzate al fine di denunciare pubblicamente anomalie.
29. 381. Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o sono utilizzate al fine di denunciare pubblicamente irregolarità.
29. 386. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o sono utilizzate al fine di denunciare pubblicamente illeciti.
29. 387. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o sono utilizzate al fine di denunciare pubblicamente abusi.
29. 388. Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o sono utilizzate al fine di segnalare comportamenti scorretti.
29. 389. Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: È in ogni caso esclusa la punibilità quanto le riprese o registrazioni riguardano eventi o situazioni di carattere istituzionale, per i quali l'interesse prevalente da tutelare è la loro conoscibilità da parte dei cittadini.
29. 390. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*29. 163. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*29. 164. Marotta, Pagano.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*29. 165. Santelli.
Al comma 1 sostituire la lettera c), con la seguente:
c) prevedere specifici presupposti applicativi per le intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche, in modo che esse siano permesse nei procedimenti per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
29. 10. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: prevedere la aggiungere la seguente: ragionevole.
29. 391. Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: più gravi.
29. 392. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: più.
29. 394. Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: più gravi reati dei pubblici ufficiali con le seguenti: gravi reati.
29. 393. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: dei pubblici ufficiali.
29. 395. Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere la garanzia giurisdizionale per l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, telematico ed informatico, nonché il potere di intervento d'urgenza del pubblico ministero, in conformità alla disciplina prevista per le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche;
*29. 151. Sannicandro, Daniele Farina.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere la garanzia giurisdizionale per l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, telematico ed informatico, nonché il potere di intervento d'urgenza del pubblico ministero, in conformità alla disciplina prevista per le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche;
*29. 166. Santelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
29. 13. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati con le seguenti: sia della sentenza che conferma la pronuncia di assoluzione di primo grado, individuando i casi in cui possa affermarsi la conformità delle due decisioni di merito, sia delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti.
29. 167. Santelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
29. 168. Sarti, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1 sopprimere le lettere f) e g).
29. 396. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto.
Al comma 1 sopprimere la lettera f).
29. 14. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*29. 15. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*29. 16. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
**29. 20. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
**29. 21. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) prevedere che l'inammissibilità dell'appello sia dichiarata in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.
*29. 169. Santelli, Sisto.
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) prevedere che l'inammissibilità dell'appello sia dichiarata in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.
*29. 170. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le registrazioni di conversazioni fra presenti che si svolgono all'interno dei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale nonché le riprese fraudolentemente effettuate all'interno degli stessi, salvo che costituiscono corpo del reato, sono inutilizzabili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 271 del codice di procedura penale. Chiunque diffonde, al fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, riprese o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza e fraudolentemente effettuate all'interno dei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Tali registrazioni non sono utilizzabili salvo preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
29. 171. Santelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le registrazioni audio e video di conversazioni tra presenti effettuate, all'insaputa di uno o più degli interlocutori, in uno dei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, sono inutilizzabili ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 271 del codice di procedura penale, salvo che non costituiscano la prova di reati commessi in flagranza, fermo in ogni caso il divieto della loro diffusione o pubblicazione. Chiunque pubblica o comunque diffonde le registrazioni audio e video di cui al periodo precedente è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni. Tali registrazioni non sono utilizzabili salvo preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
29. 172. Santelli.
(Votazione dell'articolo 29)
ART. 30.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario).
Sopprimerlo.
*30. 1. Molteni, Fedriga.
Sopprimerlo.
*30. 2. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**30. 3. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**30. 4. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: magistrato aggiungere le seguenti: estendendo la possibilità a quest'ultimo di applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare ex articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354,
Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: revoca con la seguente: concessione.
30. 5. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Al comma 1 lettera a), dopo le parole: relative alla aggiungere le seguenti: concessione e alla.
30. 6. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) introduzione del beneficio della liberazione anticipata speciale che accorda una detrazione di pena di cinque giorni al detenuto che, individualmente o in gruppi organizzati all'interno del carcere, legga almeno un libro al mese in un anno, quale momento di partecipazione al percorso di rieducazione; beneficio applicabile anche ai condannati in detenzione domiciliare.
30. 7. Daniele Farina, Fratoianni, Sannicandro.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed e).
*30. 9. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed e).
*30. 159. Cirielli.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**30. 8. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**30. 160. Cirielli.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da:, salvo i casi fino alla fine della lettera.
Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le parole da:, salvo i casi fino alla fine della lettera.
30. 161. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per i delitti di mafia aggiungere le seguenti:, di omicidio.
Conseguentemente, alla lettera e), dopo le parole: per i delitti di mafia aggiungere le seguenti:, di omicidio.
30. 165. Sarti, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché principi più stringenti per il controllo e la revoca nei casi in cui le misure siano inefficaci per il percorso rieducativo o il soggetto dimostri di non parteciparvi attivamente.
30. 166. Ferraresi, Sarti, Colletti, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*30. 163. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*30. 167. Sarti, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
**30. 14. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
**30. 162. Cirielli.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
**30. 168. Sarti, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: e di preclusioni fino alla fine della lettera con le seguenti: che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo, anche a seguito di revoca di benefici penitenziari, secondo i principi di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena; rimozione di generalizzati sbarramenti preclusivi all'accesso ai benefici al fine di conformare l'esecuzione penale all'evoluzione della personalità del condannato ed alla concreta pericolosità sociale, riservando percorsi differenziati ai soli condannati per reati di matrice mafiosa e terroristica in presenza di perduranti collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento; revisione della disciplina della preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo per reati di matrice mafiosa e terroristica purché non sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate, che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
30. 151. Bruno Bossio.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: e di preclusioni fino alla fine della lettera con le seguenti: che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo, anche a seguito di revoca di benefìci penitenziari, secondo i principi di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena; rimozione di generalizzati sbarramenti preclusivi all'accesso ai benefici al fine di conformare l'esecuzione penale all'evoluzione della personalità del condannato ed alla concreta pericolosità sociale, presenza di perduranti collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento; revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo per i reati di matrice mafiosa e terroristica individuando nella prova positiva della dissociazione il superamento della presunzione relativa di pericolosità.
30. 16. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: e revisione della disciplina di preclusione fino alla fine della lettera.
30. 19. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: revisione della disciplina di con le seguenti: l'accesso alle misure alternative, nonché eliminazione della.
30. 18. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: pena dell'ergastolo aggiungere le seguenti:, ove sia stata la stessa condotta penitenziaria a consentire di accertare il raggiungimento di uno stadio di percorso rieducativo adeguato al beneficio da conseguire.
30. 156. Bruno Bossio.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: salvo i casi fino alla fine della lettera con le seguenti: eccetto per i condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
30. 169. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: salvo i casi fino alla fine della lettera con le seguenti: eccetto per i condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
30. 20. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: salvo i casi fino alla fine della lettera con le seguenti: al fine di consentire un'effettiva, personalizzata, valutazione della concreta ed attuale pericolosità sociale del condannato, indipendentemente dal titolo di reato per il quale è stato condannato in ossequio al principio di umanità della pena ed alla finalità rieducativa della medesima, espressamente stabilito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione.
30. 152. Bruno Bossio.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi, improntata alla equiparazione tra gli aderenti alle diverse chiese;
30. 21. Sannicandro, Daniele Farina, Quaranta.
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: di giustizia riparativa con le seguenti: di mediazione e giustizia riparativa a favore della persona offesa dal reato.
30. 22. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: momenti fino alla fine della lettera con le seguenti: sanzioni penali autonome.
30. 23. Sannicandro, Daniele Farina.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;
30. 24. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: maggiore fino a: responsabilizzazione con le seguenti: incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario, sia esterno, nel rispetto di quanto prescritto dalla Corte costituzionale e della sua natura di diritto, nonché di attività di volontariato, quali strumenti di valorizzazione.
30. 25. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: nonché attraverso la ridefinizione del ruolo, della gestione e della funzionalità della Cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica istituito presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, ripristinando l'originaria funzione esclusiva di finanziamento di programmi di riabilitazione e reinserimento dei condannati e degli internati con abrogazione delle modifiche apportate alle finalità del predetto ente dall'articolo 44-bis della decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, migliorandone l'efficienza e semplificando le modalità di accesso ai relativi finanziamenti.
30. 153. Bruno Bossio.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato, ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;
30. 27. Sannicandro, Daniele Farina.
Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole:, quale elemento utile ad implementare l'attitudine del trattamento (intramurario ed alternativo) al reinserimento sociale e a favorire la responsabilizzazione del condannato.
30. 155. Bruno Bossio.
Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: sia a fini processuali fino alla fine della lettera con le seguenti: in tutti i casi in cui non vi sia la possibilità di colloqui visivi, per favorire e incrementare le relazioni familiari ed affettive, nonché eccezionalmente a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa.
30. 31. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: sia a fini processuali fino alla fine della lettera con le seguenti: a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa.
30. 30. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) riconoscimento del diritto delle persone detenute al mantenimento ed al miglioramento dei rapporti con le persone con le quali vi è un legame affettivo anche tramite la realizzazione all'interno degli istituti penitenziari di idonei locali adibiti a tale scopo o di apposite aree, senza controlli visivi e auditivi, in modo tale da garantire la riservatezza degli incontri, al fine di consentire l'intrattenimento di relazioni intime con il proprio partner, sia esso coniuge o convivente, permettendo di agevolare il reinserimento sociale attraverso la valorizzazione dei legami personali e, nel contempo, di attenuare la solitudine che accompagna i detenuti durante il periodo di custodia od espiazione della pena; prevedere, nei casi di particolare lontananza dei familiari e conviventi dal luogo di detenzione o, nei casi di loro residenza all'estero che non consenta loro l'effettuazione di regolari colloqui visivi, che la durata del colloquio telefonico ordinario sia di almeno 15 minuti.
30. 150. Bruno Bossio.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: all'affettività fino alla fine della lettera con le seguenti: all'esercizio delle relazioni affettive e previsione di colloqui intimi per le persone detenute, nonché definizione delle condizioni generali per il loro esercizio.
30. 35. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: detenute e internate aggiungere le seguenti: ed al mantenimento dei rapporti con le persone con le quali vi è un legame affettivo.
30. 154. Bruno Bossio.
Al comma 1, sopprimere la lettera n).
30. 164. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:
o) previsione di un ordinamento penitenziario specifico per i detenuti minori di età adeguato alle loro prioritarie esigenze educative;
30. 40. Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Costantino.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
p) previsione per i soggetti detenuti e i loro difensori della ricezione delle notifiche telematiche, autorizzate dalla direzione del carcere; per i soggetti liberi è obbligo indicare il domicilio eletto.
30. 42. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
p) previsione di un'ipotesi di incidente di esecuzione quando la pena debba essere rimodulata per effetto di declaratorie di illegittimità costituzionali.
30. 43. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
p) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute.
30. 44. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Costantino, Pannarale, Duranti, Ricciatti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
p) revisione dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche ed integrazioni in materia di visite agli istituti penitenziari per consentire anche ai sindaci ai presidenti delle province ed agli assessori delegati dei predetti enti nel cui territorio siano situati gli istituti penitenziari, di farvi ingresso senza necessità di autorizzazione al fine di verificare le condizioni di vita dei detenuti, compresi quelli in isolamento giudiziario.
30. 45. Bruno Bossio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
p) revisione della disciplina dei permessi c.d. di necessità previsti dall'articolo 30, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, concedibili da parte dell'autorità giudiziaria competente in relazione alla posizione giuridico processuale del detenuto richiedente, al fine di consentire l'ampliamento dell'area di operatività degli stessi ad ipotesi di eventi familiari anche non di esclusiva gravità qualora siano particolarmente significativi sotto il profilo affettivo e per altre ragioni umanitarie in conformità a quanto specificatamente sancito al riguardo dalle regole penitenziarie europee emanate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
30. 157. Bruno Bossio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
p) introduzione dell'obbligo per l'Amministrazione penitenziaria di interrompere, per almeno 5 giorni, l'esecuzione di plurimi provvedimenti applicativi della sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune laddove questi eccedano la durata prevista dall'articolo 39, primo comma, numero 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché la riduzione a 14 giorni, rispetto agli attuali 15, del limite massimo di durata dell'esclusione dalle attività in comune in conformità alle Raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (CPT) ed in particolare in quelle contenute nel suo 2o Rapporto Generale (1 agosto 2010-31 luglio 2011).
30. 158. Bruno Bossio.
(Votazione dell'articolo 30)
ART. 31.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie).
Sopprimerlo.
*31. 1. Molteni, Fedriga.
Sopprimerlo.
*31. 2. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
(Si vota il mantenimento dell'articolo 31)
ART. 32.
(Disposizioni integrative e correttive).
Sopprimerlo.
32. 1. Molteni, Fedriga.
(Si vota il mantenimento dell'articolo 32)
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Ufficio dell'Anagrafe dei reati).
1. È istituito presso il Ministero della giustizia l'Ufficio dell'anagrafe dei reati, al quale il Parlamento e il Governo segnalano l'introduzione di ogni nuova fattispecie punita con sanzioni penali.
2. L'Ufficio è incaricato di svolgere le apposite indagini statistiche e di promuoverne la diffusione.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente elenco:
Elenco dei decreti legislativi attuativi direttive comunitarie esclusi dalla depenalizzazione:
1. Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 (attuazione della direttiva CEE concernente l'impiego di microrganismi geneticamente modificati);
2. decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 (attuazione della direttiva CE in materia di immissione sul mercato di biocidi);
3. decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (attuazione di altra direttiva CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati);
4. decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (attuazione della direttiva CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano);
5. decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (attuazione della direttiva CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo e la distribuzione di tessuti e cellule umane);
6. decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (attuazione della direttiva CE in materia di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti);
7. decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 (attuazione della direttiva CE relativa a misura comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria).
32. 01. Santelli, Parisi, D'Alessandro.
ART. 33.
(Clausola di invarianza finanziaria).
(Votazione dell'articolo 33)
ART. 34.
(Entrata in vigore).
(Votazione dell'articolo 34)
Relatore: AMENDOLA
N. 1.
Seduta del 28 luglio 2015
ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Ordine di esecuzione).
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Copertura finanziaria).
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: spese di missione aggiungere le seguenti:, rendicontate a piè di lista,.
3. 1. Sibilia, Manlio Di Stefano, Spadoni, Grande, Di Battista, Del Grosso, Scagliusi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: spese di missione aggiungere le seguenti:, rendicontate in maniera forfetaria,.
3. 2. Sibilia, Manlio Di Stefano, Spadoni, Grande, Di Battista, Del Grosso, Scagliusi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: spese di missione aggiungere le seguenti:, opportunamente rendicontate,.
3. 3. Di Battista, Sibilia, Manlio Di Stefano, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: nella misura aggiungere le seguenti: massima, pari ad un quarto dell'importo di cui al comma 1,.
3. 4. Scagliusi, Spadoni, Grande, Sibilia, Di Battista, Manlio Di Stefano, Del Grosso.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: nella misura aggiungere le seguenti: massima, pari ad un terzo dell'importo di cui al comma 1,.
3. 5. Spadoni, Grande, Sibilia, Di Battista, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Scagliusi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: nella misura aggiungere le seguenti: massima, pari alla metà dell'importo di cui al comma 1,.
3. 6. Manlio Di Stefano, Spadoni, Grande, Sibilia, Di Battista, Del Grosso, Scagliusi.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Entrata in vigore).
(Votazione dell'articolo 4)
Relatore: RABINO.
N. 1.
Seduta del 28 luglio 2015
ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Ordine di esecuzione).
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Copertura finanziaria).
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: nella misura aggiungere le seguenti: massima, pari ad un quarto dell'importo di cui al comma 1,
3. 1. Scagliusi, Spadoni, Grande, Sibilia, Di Battista, Manlio Di Stefano, Del Grosso.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: nella misura aggiungere le seguenti: massima, pari ad un terzo dell'importo di cui al comma 1,
3. 2. Spadoni, Grande, Sibilia, Di Battista, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Scagliusi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: nella misura aggiungere le seguenti: massima, pari alla metà dell'importo di cui al comma 1,
3. 3. Manlio Di Stefano, Spadoni, Grande, Sibilia, Di Battista, Del Grosso, Scagliusi.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Entrata in vigore).
(Votazione dell'articolo 4)
Relatore: RABINO.
N. 1.
Seduta del 28 luglio 2015
ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Ordine di esecuzione).
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Copertura finanziaria).
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: nella misura aggiungere le seguenti: massima, pari ad un quarto dell'importo di cui al comma 1,.
3. 1. Scagliusi, Spadoni, Grande, Sibilia, Di Battista, Manlio Di Stefano, Del Grosso.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: nella misura aggiungere le seguenti: massima, pari ad un terzo dell'importo di cui al comma 1,.
3. 2. Spadoni, Grande, Sibilia, Di Battista, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Scagliusi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: nella misura aggiungere le seguenti: massima, pari alla metà dell'importo di cui al comma 1,.
3. 3. Manlio Di Stefano, Spadoni, Grande, Sibilia, Di Battista, Del Grosso, Scagliusi.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Entrata in vigore).
(Votazione dell'articolo 4)