FASCICOLI DI SEDUTA
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A.C. 3098-A
EMENDAMENTI
S. 1577 – Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Approvato dal Senato).

Relatori: CARBONE, per la maggioranza; QUARANTA e LOMBARDI, di minoranza.

N. 2.

Seduta del 15 luglio 2015

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti dichiarati inammissibili, quelli votati e quelli ritirati)

ART. 6.
(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza).

  Al comma 1, lettera b-bis), alinea, dopo le parole: di misure organizzative aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), sostituire le parole: servizi e forniture con le seguenti: servizi, prestazioni professionali e forniture;
6. 550. La Commissione.

  Al comma 1, lettera b-bis), numero 3), sostituire la parola: regolarmente con la seguente: periodicamente.
6. 22. Fabbri.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere le seguenti:
   b-ter) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;
   b-quater) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;
   b-quinquies) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
   b-sexies) previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;
   b-septies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sue successive modificazioni.
6. 23. (ex 6. 41.) Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere le seguenti:
   b-ter) potenziamento delle sanzioni per i casi di inconferibilità e incompatibilità, anche in riferimento ai limiti geografici e temporali;
   b-quater) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Città metropolitane;
   b-quinquies) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
   b-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni.
6. 24. (ex 6. 45.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
   b-ter) estensione degli obblighi di pubblicazione a tutti i dati e le informazioni inerenti:
    1) gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni ed interni all'amministrazione non in possesso della qualifica di dirigente;
    2) le procedure con le quali vengono conferiti incarichi di posizioni organizzative comunque denominate;
    3) la programmazione e la realizzazione delle progressioni economiche del personale non dirigente.
6. 25. (ex 6. 46.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
   b-ter) definizione, in relazione alte esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso, senza preventiva autorizzazione, in tutti i luoghi in cui si svolga un servizio pubblico e alla verifica del loro corretto funzionamento in relazione alle disposizioni vigenti.
6. 26. (ex 6. 44.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
   b-ter) definizione del diritto per i cittadini di accedere alle informazioni, prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi senza essere tenuti a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante.
6. 27. (ex 6. 6.) Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

Subemendamento all'emendamento 6. 500 della Commissione

  All'emendamento 6. 500 della Commissione, prima parte consequenziale, sostituire le parole: e privati con le seguenti: e interessi privati giuridicamente protetti.
0. 6. 500. 1. Cecconi, Lombardi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Nesci, Ciprini, Toninelli, D'Ambrosio, Businarolo, Sibilia.

  Al comma 1, lettera c-quater), dopo le parole: svolgimento dei compiti istituzionali aggiungere le seguenti: e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124,

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole:
, nonché dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati;

   alla lettera c-sexies), dopo le parole: pubbliche amministrazioni, aggiungere le seguenti: salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e.
6. 500. La Commissione.

(Votazione dell'articolo 6)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) semplificazione del sistema dei controlli, anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei conti;
   b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
   c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;
   d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici.
6. 01. (ex 6. 04.) Invernizzi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza nell'accesso agli atti e di contratti secretati).

  1. Alla legge 7 agosto del 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 22, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «che abbiano un interesse» sono aggiunte le seguenti parole: «diretto, concreto e attuale,»;
   b) all'articolo 22, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un interesse corrispondente ad una situazione di rilevanza pubblica per i cittadini collegata o inerente uno o più documenti»;
   c) all'articolo 22, al comma 1, lettera d), le parole: «atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione» sono sostituite con le seguenti «atti, anche interni o non relativi a un procedimento amministrativo»;
   d) all'articolo 23 (Ambito di applicazione del diritto di accesso) al comma 1, dopo le parole: «degli enti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «, degli enti espressamente previsti da leggi o provvedimenti, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni o da loro controllate»;
   e) all'articolo 24 (Esclusione dal diritto di accesso) il comma 3 è soppresso;
   f) all'articolo 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, in caso di accoglimento del ricorso giurisdizionale o qualora l'amministrazione comunichi l'accoglimento della richiesta di accesso dopo la presentazione del ricorso il giudice condanna l'amministrazione al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio»;
   g) all'articolo 29 (Ambito di applicazione della legge) al comma 1, le parole: «, alle società con totale o rilevante capitale pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni o da loro controllate»; e al comma 1, dopo le parole: «agli enti pubblici» aggiungere le seguenti: «ovvero agli enti o Commissari istituiti da leggi nazionali o regionali»;

  2. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti motivati di cui al presente comma debbono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio e debbono in ogni caso consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzativi previsti dai contratti segretati»;
   b) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale nel numero previsto dal periodo precedente, le amministrazioni e gli enti usuari danno conto in una relazione scritta delle modalità della ricerca effettuata e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara solo i soggetti invitati. Nel caso in cui la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta non compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, le amministrazioni e gli enti usuari danno conto con atto motivato delle ragioni che hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso negoziazione con un unico operatore;
   c) il comma 5 è sostituito con il seguente:
  «5. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, i contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Il controllo preventivo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un ufficio della Corte dei Conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento».
6. 07. (ex 6. 017.) Colletti.

ART. 7.
(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato).

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
7. 1. (ex 7.103.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: la disciplina, con le seguenti: l'assetto organizzativo funzionale.
7. 2. (ex 7. 236.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di reinternalizzazione di servizi, aggiungere le seguenti: ovvero implementazione delle procedure informatiche.
7. 3. (ex 7.212.) Scotto, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ai cittadini e alle imprese aggiungere le seguenti: anche sulla base dei risultati di consultazioni degli stessi sui vari servizi.
7. 4. (ex 7.86.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ai cittadini e alle imprese; aggiungere le seguenti: reinternalizzazione dei servizi di pulizia e ausiliari, nonché delle funzioni riconducibili ai ruoli di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche.
7. 5. (ex 7. 49.) Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni aggiungere le seguenti: potenziamento della formazione come strumento a supporto del cambiamento organizzativo e leva strategica per il conseguimento degli obiettivi, prevedendo la collocazione degli uffici formazione in posizione di staff del vertice amministrativo.
7. 6. (vedi 7.3.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dello stesso decreto legge 90 del 2014, aggiungere le seguenti: con salvaguardia dei livelli occupazionali e.
*7. 7. (vedi 7.37.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dello stesso decreto legge 90 del 2014, aggiungere le seguenti: con salvaguardia dei livelli occupazionali e.
*7. 8. (vedi 7.220.) Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dello stesso decreto legge n. 90 del 2014 aggiungere le seguenti:, anche per quanto riguarda la salvaguardia dei livelli occupazionali.
7. 9. (ex 0. 7. 1004. 10.) Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dello stesso decreto-legge 90 del 2014 aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali del personale in servizio.
7. 219. Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e riduzione degli organi aggiungere le seguenti: salvaguardando i livelli occupazionali di tutto di personale in servizio.
7. 10. (ex 7.210.) Scotto, Quaranta, Costantino, Placido, Airaudo.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia aggiungere le seguenti: e antincendi.
7. 11. (ex 7. 58.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'efficacia delle funzioni di polizia aggiungere le seguenti: svolte dal corpo della Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri.
7. 12. (ex 7. 105.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia aggiungere le seguenti: anche attraverso il divieto all'utilizzo delle forze di polizia in compiti esclusivamente amministrativi che devono essere svolti dal personale civile.
*7. 13. (ex 7. 38.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia aggiungere le seguenti: anche attraverso il divieto all'utilizzo delle forze di polizia in compiti esclusivamente amministrativi che devono essere svolti dal personale civile.
*7. 14. (ex 7. 221.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: favorire la gestione associata dei servizi strumentali aggiungere le seguenti: e la necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: corpi di polizia provinciale aggiungere le seguenti: all'interno degli enti di area vasta.
7. 15. (ex 7. 219. e 7. 223.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: favorire la gestione associata dei servizi strumentali aggiungere le seguenti: nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia.
7. 16. (ex 7. 224.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: favorire la gestione associata dei servizi strumentali; aggiungere le seguenti: istituzione di un unico centro di raccolta ed elaborazione dei dati in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità accessibili da parte di tutte le forze di polizia, anche locali;
7. 17. (ex 7. 117.) Lombardi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: favorire la gestione associata dei servizi strumentali; aggiungere le seguenti: razionalizzazione degli immobili in uso alle forze del comparto sicurezza e difesa, attraverso la dismissione di strutture di proprietà di privati e il contestuale trasferimento in edifici del Demanio;
7. 18. (ex 7. 118.) Agostinelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:; istituzione del numero unico fino a: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia con le seguenti: con conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
7. 19. (vedi 7. 12.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:; istituzione del numero unico fino a: riordino dei corpi di polizia provinciale con le seguenti:, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale all'interno degli enti di area vasta.
7. 20. (vedi 7.56.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:; istituzione del numero unico fino a: delle specialità con le seguenti: e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7. 21. (vedi 7.57.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: centrali operative con le seguenti: centri unici di risposta.
7. 22. Gasparini.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente fino a: legge 24 dicembre 2003, n. 350.
*7. 23. (vedi 7. 93.) Dadone, Terzoni, Massimiliano Bernini, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente fino a: legge 24 dicembre 2003, n. 350.
*7. 24. (vedi 7. 166.) Catania, Antimo Cesaro, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia con le seguenti: riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da: assicurando la necessaria corrispondenza fino a: legge 24 dicembre 2003, n. 350 con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.
7. 25. (vedi 7. 226.) Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra forza di polizia con le seguenti: riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.
7. 26. (ex 7. 227.) Costantino, Quaranta, Scotto, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del territorio e del mare, aggiungere le seguenti: e delle aree protette.
7. 27. (ex 7. 228.) Costantino, Quaranta, Scotto, Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire dalle parole: conseguente alla riorganizzazione fino a: dell'unitarietà delle funzioni da attribuire con le seguenti: conseguente al rafforzamento e alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento del personale delle Polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione, escludendo la confluenza del Corpo medesimo in altra forza di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia.
7. 28. (vedi 7. 229.) Costantino, Quaranta, Scotto, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento fino alla fine della lettera, con le seguenti: delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare.
7. 29. (vedi 7. 230.) Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento fino a: garanzia degli attuali con le seguenti: delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di implementare le funzioni e le competenze statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i.
7. 30. (ex 7. 231.) Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: ed eventuale assorbimento, fino alla fine della lettera.
7. 31. (vedi 7. 213.) Scotto, Quaranta, Costantino, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia.

  Conseguentemente, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1) con riferimento al riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di razionalizzare i controlli e migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività ispettiva, nonché semplificare gli oneri a carico degli operatori del settore agroalimentare, i decreti legislativi prevedono, in particolare, l'accorpamento del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF) nel Corpo Forestale dello Stato e la conseguente istituzione del Nucleo Operativo Agroalimentare e Forestale (NOAF).
7. 32. (ex 7. 50.) Massimiliano Bernini, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di Polizia.

   Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).
7. 33. (ex 0. 7. 1007. 11.) Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di Polizia.
*7. 34. (ex 7. 11.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di Polizia.
*7. 35. (ex 7. 43.) Giancarlo Giorgetti, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di Polizia.
*7. 36. (ex 7. 207.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido, Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra forza di polizia, ferme restando, con le seguenti: ferme restando le competenze esclusive del medesimo Corpo nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle connesse intercettazioni e misure cautelari, nonché.
7. 37. (ex 7. 225.) Quaranta, Costantino, Scotto, Franco Bordo, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, con le seguenti: anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali.

  Conseguentemente, dopo le parole: dell'unitarietà delle funzioni da attribuire aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

  Conseguentemente, sopprimere le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia.
7. 38. (vedi 7. 232.) Costantino, Quaranta, Scotto, Franco Bordo, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altre forze di polizia con le seguenti: anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali.
7. 39. (ex 7. 211.) Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Zaratti, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, con le seguenti: anche attraverso l'accorpamento di alcune funzioni e compiti con altre Forze di polizia.
7. 40. (ex 7. 234.) Quaranta, Costantino, Scotto, Franco Bordo, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia fino a: legge 24 dicembre 2003, n. 350 con le seguenti: inserimento del medesimo, quale corpo specializzato, in altra forza di polizia alle dipendenze funzionali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, conservandone le funzioni attuali e la separazione dei ruoli organici.
7. 41. (vedi 7. 163.) Catania, Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia fino a: legga 24 dicembre 2003, n. 350 con le seguenti: inserimento del medesimo, quale corpo specializzato, in altra forza di polizia, conservandone le funzioni attuali e la separazione dei ruoli organici.
7. 42. (vedi 7. 165.) Catania, Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, aggiungere le seguenti: e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi.
7. 43. (ex 7. 60.) Invernizzi.

Subemendamento all'emendamento 7. 500 della Commissione

  All'emendamento 7. 500 della Commissione, sostituire le parole: fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale con le seguenti: escludendo il suo assorbimento in un corpo militare, fatte salve le competenze e funzioni, ivi comprese quelle di carattere tecnico, del medesimo Corpo forestale nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle connesse intercettazioni e misure cautelari nonché.
0. 7. 500. 1. Costantino, Quaranta, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, Duranti, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Rizzetto, Mucci, Barbanti, Bechis, Prodani, Turco, Baldassarre, Pastorino, Civati.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, aggiungere le seguenti: fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e.
7. 500. La Commissione.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in altra Forza di polizia con le seguenti: attraverso la confluenza in un apposito Dipartimento denominato «Dipartimento generale del Corpo Forestale dello Stato», finalizzato in particolare a una migliore e più efficace presenza sul territorio, escludendo la confluenza del Corpo medesimo, e dopo le parole: del territorio e del mare aggiungere le seguenti: dei Parchi, nonché dopo le parole: dell'unitarietà aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

  Conseguentemente, sopprimere le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia.
7. 44. (ex 7. 215.) Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: ferme restando fino a: professionalità esistenti, con le seguenti: con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni.
7. 45. (ex 7. 61.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'unitarietà aggiungere le seguenti: attraverso la confluenza in un apposito Dipartimento denominato Dipartimento generale del Corpo Forestale dello Stato, finalizzato in particolare a una migliore e più efficace presenza sul territorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.
7. 46. (ex 7. 216.) Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da attribuire, assicurando con le seguenti: e del Corpo medesimo, nonché la sua presenza sul territorio, garantendo.
7. 47. Zaccagnini, Quaranta, Costantino, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da attribuire aggiungere le seguenti:, garantendo, anche attraverso un dipartimento specializzato di Polizia agroambientale, il mantenimento e la ulteriore specializzazione delle funzioni di controllo e gestione agroforestale, di funzionamento delle unità territoriali di tutela e salvaguardia della biodiversità forestale, di controllo e contrasto alla contraffazione agroalimentare e.
7. 48. Cenni.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da attribuire aggiungere le seguenti:, attraverso la confluenza in un apposito Dipartimento denominato «Dipartimento Generale di Polizia Ambientale e Agroalimentare».
*7. 50. (vedi 7. 44.) Giancarlo Giorgetti, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da attribuire aggiungere le seguenti:, attraverso la confluenza in un apposito Dipartimento denominato «Dipartimento Generale di Polizia Ambientale e Agroalimentare».
*7. 51. (ex 7. 192.) Rampelli, Cirielli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da attribuire aggiungere le seguenti:, ivi comprese quelle di carattere tecnico.
**7. 52. (ex 0. 7. 1007. 2. e 7. 6.) Centemero, Brunetta.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da attribuire aggiungere le seguenti:, ivi comprese quelle di carattere tecnico.
**7. 53. (vedi 7. 36.) Gallinella, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini, D'Ambrosio.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da attribuire aggiungere le seguenti:, ivi comprese quelle di carattere tecnico.
**7. 54. (vedi 7. 101.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da attribuire aggiungere le seguenti:, ivi comprese quelle di carattere tecnico.
**7. 55. (vedi 7. 233.) Quaranta, Costantino, Scotto, Franco Bordo, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da attribuire aggiungere le seguenti: con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni.
7. 56. (vedi 7. 63.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da attribuire, assicurando aggiungere le seguenti: il mantenimento dei compiti di polizia locale nelle materie di competenza degli enti di area vasta e.
7. 57. (vedi 7. 62.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: assicurando la necessaria corrispondenza fino a: nell'ambito delle relative dotazioni organiche con le seguenti:; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione.
7. 58. Fauttilli, Gigli, Dellai.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).
7. 59. (ex 0. 7. 1007. 7.) Massimiliano Bernini, Lupo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia aggiungere le seguenti: ad ordinamento civile.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   ai numeri 1) e 2), dopo le parole:
Forza di polizia ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: ad ordinamento civile;
   ai numeri 1) e 2), dopo le parole: Forze di polizia ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: ad ordinamento civile;
   al numero 1), sopprimere la parola:, gradi;
   al numero 2):
    sopprimere le parole:
nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato;
    sopprimere le parole:, con l'assunzione della relativa condizione;
   al numero 3), dopo le parole: derivanti alle Forze di polizia aggiungere le seguenti: ad ordinamento civile.
7. 60. Terzoni, Massimiliano Bernini, Cecconi, Dadone, Nuti, D'Ambrosio, Cozzolino, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 aggiungere le seguenti: e del personale delle Forze Armate.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 1):
   dopo le parole:
comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia aggiungere le seguenti: e di ciascuna Forza Armata;
   dopo le parole: equiordinazione del personale delle Forze di polizia aggiungere le seguenti: e del personale delle Forze Armate.
7. 61. Palmizio, Petrenga.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente: 01) la riduzione del numero delle Forze di polizia a carattere generale;
7. 62. Quaranta, Costantino, Scotto, Duranti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: di progressione in carriera aggiungere le seguenti: nonché della struttura della contrattazione-concertazione.
7. 63. (ex 0. 7. 1007. 8.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge,

  Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: facoltà assunzionali previste alla medesima data aggiungere le seguenti: per ciascuna singola Forza di polizia.
7. 64. Rampelli, Cirielli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: le facoltà assunzionali previste alla medesima data aggiungere le seguenti:, le dotazioni organiche complessive e l'articolazione degli uffici attualmente esistenti.
*7. 65. (ex 0. 7. 1007. 9.) Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: le facoltà assunzionali previste alla medesima data aggiungere le seguenti:, le dotazioni organiche complessive e l'articolazione degli uffici attualmente esistenti.
*7. 66. Cirielli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti: e delle Forze Armate.

  Conseguentemente, al numero 3), dopo le parole: presente lettera aggiungere le seguenti: e analogamente per le Forze Armate dei risparmi di spesa di natura permanente derivanti dal processo di revisione dello Strumento militare, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
7. 67. Caruso.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: in quanto compatibili; aggiungere le seguenti: revisione della disciplina giuridica del personale delle Forze Armate , tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche in ragione delle esigenze di funzionalità, nonché assicurando il mantenimento del vigente principio della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle forze di Polizia , anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, con possibile utilizzo, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei risparmi di spesa di natura permanente conseguenti all'attuazione del processo di revisione dello strumento militare, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della presente legge, per la presente revisione si tiene conto anche di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni;
7. 68. Fauttilli.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
   1-bis) Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e fermo restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, il trasferimento alle Regioni delle funzioni di polizia provinciale relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, nonché le funzioni di sorveglianza nei parchi naturali regionali e nelle aree protette. Per l'assolvimento delle funzioni di cui alla presente disposizione è istituita presso ciascuna regione la Polizia Ambientale Regionale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. 69. Terzoni, Massimiliano Bernini, Dadone, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*7. 70. (ex 0. 7. 1007. 12.) Terzoni, Massimiliano Bernini, Mannino, Daga, Dadone, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*7. 71. Rampelli, Cirielli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, attraverso l'accorpamento presso il predetto Corpo Forestale dello Stato di ogni funzione di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.
7. 72. (ex 0. 7. 1007. 15.) Terzoni, Massimiliano Bernini, Mannino, Daga, Dadone, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, mediante l'accorpamento presso il predetto Corpo forestale dello Stato di ogni funzione di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.
7. 73. Rampelli, Cirielli, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle

funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.
7. 74. (ex 0. 7. 1007. 14.) Terzoni, Massimiliano Bernini, Mannino, Daga, Dadone, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.
7. 75. (ex 0. 7. 1007. 16.) Terzoni, Massimiliano Bernini, Mannino, Daga, Dadone, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato in una nuova direzione centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza, prevedendo che le funzioni tecniche e gestionali non ricomprese nella nuova organizzazione, già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, vengano assegnate ai competenti organismi con facoltà per il personale impiegato in tali mansioni, a domanda, di seguire le predette funzioni.
7. 76. (ex 0. 7. 1007. 13.) Massimiliano Bernini, Terzoni, Parentela, L'Abbate, Benedetti, Lupo, Gagnarli, Gallinella, Dadone, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia con le seguenti: trasformazione del Corpo Forestale dello Stato in specialità della Polizia di Stato, il transito del suo personale nei ranghi di quest'ultima.
7. 77. (ex 0. 7. 1007. 17.) Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole da: il transito del personale nella relativa Forza di polizia fino a: con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie con le seguenti: il relativo personale transita nella Polizia di Stato, con costituzione di una nuova direzione centrale del dipartimento della pubblica sicurezza, garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, delle professionalità e specificità esistenti, nonché dell'unitarietà delle stesse nella nuova direzione centrale. Le funzioni tecniche e gestionali non ricomprese nella nuova organizzazione, già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, verranno assegnate ai competenti organismi con facoltà per il personale impiegato in tali mansioni, a domanda, di continuare a seguire le predette funzioni.
*7. 78. (ex 0. 7. 1007. 18.) Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole da: il transito del personale nella relativa Forza di polizia fino a: con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie con le seguenti: il relativo personale transita nella Polizia di Stato, con costituzione di una nuova direzione centrale del dipartimento della pubblica sicurezza, garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, delle professionalità e specificità esistenti, nonché dell'unitarietà delle stesse nella nuova direzione centrale. Le funzioni tecniche e gestionali non ricomprese nella nuova organizzazione, già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, verranno assegnate ai competenti organismi con facoltà per il personale impiegato in tali mansioni, a domanda, di continuare a seguire le predette funzioni.
*7. 79. Cirielli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 2) dopo le parole: nella relativa forza di polizia aggiungere le seguenti: ad ordinamento civile.
7. 80. Rampelli, Cirielli.

  Al comma 1, lettera a), numero 2) dopo le parole: nella relativa forza di polizia aggiungere le seguenti:, escludendo il suo assorbimento in un corpo militare.
7. 81. Quaranta, Costantino, Duranti, Zaccagnini, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2) sopprimere le parole:, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
7. 83. Zaccagnini, Quaranta, Costantino, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: miglioramenti economici, della differenza con le seguenti: miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative,;
7. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale fino alla fine della lettera, con le seguenti: scioglimento delle Polizie Provinciali nelle aree metropolitane e confluenza, assieme alle Polizie Municipali dei comuni interessati, in un unico Corpo di Polizia Metropolitana.
7. 84. (vedi 7. 121.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: attribuzione alle regioni, con transito del relativo personale, delle funzioni di polizia provinciale e metropolitana, per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza.
7. 85. (ex 7. 22.) Catanoso, Centemero, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: attribuzione, senza maggiori oneri, dei compiti di polizia locale ai corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana in capo agli enti di area vasta, in linea con le funzioni di controllo correlate ai compiti di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale.
7. 86. (ex 7. 21.) Catanoso, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: avvalimento dei corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana da parte delle regioni, per l'espletamento dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, e di presidio del territorio rurale, nonché a tutela del patrimonio naturale.
7. 87. (ex 7. 25.) Catanoso, Centemero, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: integrazione dei corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana con le strutture di polizia statale proposte ai compiti di tutela ambientale.
7. 88. (ex 7. 23.) Catanoso, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: con possibilità di mobilità volontaria del relativo personale verso il Corpo Forestale dello Stato, in deroga all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, o di permanenza dello stesso personale nei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché di vigilanza ittico-venatoria;.
7. 89. (ex 7. 24.) Catanoso, Centemero, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: coerenza con le correlate funzioni fondamentali di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56 di competenza degli enti di area vasta.
7. 90. (ex 7. 20.) Catanoso, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 aggiungere le seguenti: con la salvaguardia dei livelli occupazionali e nel rispetto delle peculiari attività di presidio ambientale svolte dai corpi di polizia provinciale.
*7. 91. (ex 7. 39.) Centemero, Occhiuto, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 aggiungere le seguenti: con la salvaguardia dei livelli occupazionali e nel rispetto delle peculiari attività di presidio ambientale svolte dai corpi di polizia provinciale.
*7. 92. (ex 7. 222.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia.
**7. 93. (ex 7. 19.) Catanoso, Centemero, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia.
**7. 94. (ex 7. 235.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: prevedendone la confluenza in una forza di polizia specializzata in materia ambientale.
7. 95. (ex 7. 30.) Centemero, Occhiuto, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: : escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia aggiungere le seguenti: e nei comuni.
7. 96. (ex 7. 26.) Catanoso, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia aggiungere le seguenti: e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
7. 97. (ex 7. 64.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia aggiungere la seguente: a.1).
7. 98. Famiglietti.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche con le seguenti: anche con eventuale revisione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti;
7. 702. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: previsione di una riorganizzazione delle bande musicali di ciascun corpo delle forze dell'ordine, in modo da garantire un miglior coordinamento anche territoriale, al fine di tutelare i componenti delle bande stesse;
7. 99. (ex 7. 52.) Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: estensione alla polizia amministrativa locale della disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di causa di servizio.
7. 100. (ex 7. 119.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: meritocrazia nei criteri di valutazione e promozione del personale della polizia di Stato.
7. 101. (ex 7. 120.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: apportare le modifiche necessarie alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di attribuire al Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco il compito di coadiuvare il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile nella funzione di coordinamento, organizzazione e gestione dell'attività di protezione civile, anche procedendo al trasferimento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e procedendo all'aumento dell'organico nel numero di unità ritenuto necessario a svolgere i nuovi compiti assegnati, tramite l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
7. 102. (ex 7. 107.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di Ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
*7. 103. (ex 0. 7. 1007. 3.) Centemero.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di Ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
*7. 104. (ex 0. 7. 1007. 5.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di Ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
*7. 105. (ex 0. 7. 1007. 6.) Fiorio.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche ed utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al cinquanta per cento. derivanti al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della presente legge.
7. 550. La Commissione.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

  a.1) nei processi di riorganizzazione di cui alla lettera a) garantire la continuità occupazionale di tutto il personale in servizio e le relazioni sindacali previste dai CCNL e dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso la ricollocazione prioritaria del personale che dovesse risultare in eccedenza a seguito dei processi di cui alla lettera a), anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, applicando le previsioni di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
7. 106. (ex 7. 171.) Roberta Agostini, Miccoli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

  a.1) nei processi di riorganizzazione di cui alla lettera a) garantire la continuità occupazionale di tutto il personale in servizio e le relazioni sindacali previste dai CCNL e dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso la ricollocazione prioritaria del personale che dovesse risultare in eccedenza a seguito dei processi di cui alla lettera a), anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, applicando le previsioni di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
7. 107. (ex 7. 204.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
7. 108. Cecconi, Dadone, Nuti, D'Ambrosio, Cozzolino, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere la parola: organizzative.
7. 109. (ex 0. 7. 1008. 1.) Cecconi, Cozzolino, Dadone, Lombardi, Nesci, D'Ambrosio, Nuti.

  Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere le parole da: anche mediante fino alla fine della lettera.
7. 110. (ex 0. 7. 1008. 2.) Palese, Altieri, Marti, Centemero, Laffranco, Chiarelli, Latronico.

  Al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: di gestione associata aggiungere le seguenti: definite dai ministeri competenti.
7. 111. Quaranta, Costantino, Franco Bordo, Duranti.

  Al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: con rafforzamento del coordinamento aggiungere le seguenti:, nell'ambito delle rispettive autonomie,
7. 112. Quaranta, Costantino, Franco Bordo, Duranti.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: un'eventuale con la seguente: una.
7. 113. Lavagno.

  Al comma 1, lettera b), alinea, sopprimere le parole da:, applicare fino a: n. 59, e successive modificazioni, nonché.
7. 114. (ex 0. 7. 1006. 1.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) sopprimere le parole: da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
7. 115. (ex 7. 81.) Baroni.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: Consiglio dei ministri; aggiungere le seguenti: nonché all'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei costi standard;
7. 116. (ex 7. 68.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
7. 117. (ex 7. 14.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: da sottoporre alla collegialità del Consiglio dei ministri, i cui verbali di riunione, le votazioni e i pareri resi dai singoli componenti sono resi pubblici sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri;.
7. 118. (ex 7. 82.) Basilio.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
7. 119. (ex 7. 209.) Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: o di singoli Ministri.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri.
7. 120. (ex 7. 15.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: o di singoli Ministri aggiungere le seguenti: seguano procedure che assicurino massima trasparenza e pubblicità, e.
7. 121. (ex 7. 109.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: esame aggiungere la seguente: e voto.
7. 122. (ex 7.123.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: e siano comunque garantite da procedure ad evidenza pubblica, sulla base di criteri e requisiti predefiniti, e nel rispetto delle norme sulla inconferibilità, incompatibilità e sull'assenza di conflitto d'interesse.
7. 123. (ex 7.83.) Battelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: e rispettino criteri di assoluta trasparenza e imparzialità.
7. 124. (ex 7.122.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
7. 125. (ex 7.16.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole da: con determinazione fino alla fine del numero.
7. 126. (ex 7. 124.) Paolo Bernini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole da: con determinazione fino a: anche.
7. 127. (ex 7. 17.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: da parte fino a: pubblicazione dei dati con le seguenti: delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale, con riduzione del numero e pubblicazione dei dati e delle procedure ad evidenza pubblica.
7. 128. (ex 7. 84.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: del Presidente.
7. 129. (ex 7. 217.) Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da:, in relazione alle attribuzioni fino alla fine del numero con le seguenti: improntata, nell'ambito delle finalità del processo di revisione della spesa pubblica, ad ottenere il massimo risparmio possibile, anche tenendo conto delle attribuzioni e delle dimensioni dei rispettivi Ministeri, garantendo un'adeguata qualificazione del relativo personale, la riduzione del numero complessivo del personale destinato agli uffici di diretta collaborazione e la pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative amministrazioni;.
7. 130. (ex 7. 110.) Cozzolino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere la parola: eventuale.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: con eventuale trasformazione della natura giuridica con le seguenti: con trasformazione della natura giuridica.
7. 131. Sannicandro, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: pubblicazione dei dati con le seguenti: obbligatoria pubblicazione dei dati, dei curricula e dei profili professionali.
7. 132. (ex 7. 167.) Antimo Cesaro, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).
7. 133. (ex 7. 218.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 5), sopprimere le parole: della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. 134. (ex 7. 85.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), numero 5), dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: o dei ministeri vigilanti.
7. 135. (ex 7. 18.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 6) con il seguente:
   6) razionalizzazione delle autorità indipendenti, anche al fine di evitare sovrapposizioni con gli uffici ministeriali;
7. 136. (ex 7. 87.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: e attribuzione a queste ultime di poteri ispettivi e sanzionatori effettivi e di adeguata dotazione organica.
7. 137. (ex 7. 125.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

Subemendamenti all'emendamento 7. 501 della Commissione

  All'emendamento 7. 501 della Commissione, sopprimere le parole da: mediante la partecipazione fino alla fine dell'emendamento.
0. 7. 501. 1. Cecconi, Lombardi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Nesci, Ciprini, Toninelli, D'Ambrosio.

  All'emendamento 7. 501 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: criteri omogenei volti ad evitare l'eccessiva crescita degli oneri di finanziamento delle autorità a carico delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, anche prevedendo modalità di controllo e di intervento sulla crescita di tali oneri da parte dei ministeri di riferimento, nonché divieto, in capo alle autorità, di applicare oneri retroattivi.
0. 7. 501. 2. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: e viceversa; criteri omogenei per la determinazione del trattamento economico dei componenti e del personale delle autorità indipendenti, in modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa professionalità; criteri omogenei di finanziamento delle medesime autorità, tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque regolate o vigilate.
7. 501. La Commissione.

  Al comma 1, lettera b), numero 6-bis), sostituire le parole: modificandone la forma giuridica con le seguenti: modificando la competenza ad adottarli.
7. 502. La Commissione.

  Al comma 1, lettera b), numero 6-bis), sostituire le parole da: per consentire fino a: coordinamento con le seguenti: al fine di consentire la modifica dei modelli organizzativi, in relazione alle funzioni e alle esigenze di coordinamento, sulla base di fabbisogni e costi standard definiti.
7. 138. (ex 0. 7. 1000. 1.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al fine di razionalizzare la burocrazia e alcuni aspetti negoziali dei veicoli, anche in adeguamento agli altri Stati dell'Unione europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e sistemando opportunamente le risorse umane coinvolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente;
7. 139. (vedi 7. 69.) Caparini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: competenti in materia di autoveicoli: aggiungere le seguenti: completamento del trasferimento alle regioni delle competenze in materia di tasse automobilistiche e previsione di misure volte ad assicurare certezza alle entrate regionali, contrastando i crescenti fenomeni di evasione, e trasformazione del bollo auto da tassa di proprietà a tassa di proprietà e di circolazione, introduzione del divieto di circolare qualora questa sia evasa individuando apposite modalità di recupero delle somme evase;
7. 140. (ex 7. 143.) D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: risparmi per l'utenza aggiungere le seguenti: e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti.
7. 141. (ex 7. 71.) Invernizzi.

  Al comma 1,lettera c), sostituire le parole: l'utenza, anche con le seguenti: l'utenza.
7. 142. (ex 0. 7. 1002. 1.) Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: anche mediante, fino alla fine della lettera con le seguenti: con l'introduzione della carta di circolazione, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, e successive modificazioni, quale unico documento, attraverso l'accorpamento negli uffici della Direzione Generale della Motorizzazione delle funzioni svolte dal pubblico registro automobilistico (PRA), nonché del personale addetto alle funzioni stesse, senza precludere più articolate soluzioni lavorative senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.
7. 143. (ex 0. 7. 1002. 2. e 7. 72.) Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: anche mediante fino a: al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: mediante trasferimento alla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: motoveicoli e rimorchi aggiungere le seguenti: nonché di un ulteriore documento digitale denominato carta di identità del veicolo, contenente sia i dati contenuti nel documento unico, sia quelli relativi alla regolarità fiscale e assicurativa, alle revisioni e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo.
7. 144. (vedi 7. 180.) Catalano, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1,lettera c), sostituire le parole: anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, con le seguenti: mediante trasferimento.
7. 145. (vedi 0. 7. 1002. 10.) Catalano, Pinna.

  Al comma 1,lettera c), dopo le parole: anche mediante aggiungere la seguente: eventuale.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: di un'agenzia o altra struttura sottoposta con le seguenti: del Pubblico Registro Automobilistico quale Agenzia di settore sottoposta per la parte di competenza.
7. 146. Rampelli.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: anche mediante aggiungere la seguente: eventuale.
7. 147. Rampelli.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: trasferimento, previa valutazione fino a: al ministero con le seguenti: riordino, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico presso il ministero

  Conseguentemente alla medesima lettera, sostituire le parole: sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: sottoposta alla vigilanza dei Ministeri competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici in materia di registrazione erogati all'utenza con particolare riferimento alla prossimità territoriale, all'utilizzo della moneta elettronica allo sportello, allo sviluppo di processi di smaterializzazione e di certificazione elettronica, oltre che alla numerosità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli eccetera). La riorganizzazione dell'intero settore e l'eventuale trasferimento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle Organizzazioni sindacali.
7. 148. Rampelli.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: trasferimento, previa valutazione fino a: al ministero con le seguenti: riordino, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico presso il ministero

  Conseguentemente alla medesima lettera, sostituire le parole: sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: sottoposta alla vigilanza dei Ministeri competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica La valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici in materia di registrazione erogati all'utenza con particolare riferimento alla prossimità territoriale, all'utilizzo della moneta elettronica allo sportello, allo sviluppo di processi di smaterializzazione e di certificazione elettronica, oltre che alla numerosità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli eccetera).
7. 149. Rampelli.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: trasferimento, previa valutazione fino a: al ministero con le seguenti: riordino, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico presso il ministero.

  Conseguentemente alla medesima lettera, sostituire le parole: sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: sottoposta alla vigilanza dei Ministeri competenti.
7. 150. Rampelli.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al con le seguenti: eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del.
7. 151. (ex 7. 1002. 40.) Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte con le seguenti: delle funzioni di vigilanza sulle attività svolte.
7. 152. Miccoli, Roberta Agostini.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: Pubblico registro automobilistico aggiungere le seguenti: e accorpamento di quest'ultimo.
7. 153. (ex 0. 7. 1002. 26.) De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Carinelli.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: Pubblico registro automobilistico aggiungere le seguenti: e del relativo personale.
7. 154. Pagani, Lattuca.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: documento unico contenente i dati di proprietà aggiungere le seguenti: della regolarità fiscale ed assicurativa.
7. 155. (ex 7. 55.) Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da:, da perseguire anche fino a: finanza pubblica.
7. 156. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Carinelli.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: anche attraverso l'eventuale istituzione con le seguenti: attraverso l'istituzione.
7. 157. (ex 0. 7. 1002. 39.) Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta con le seguenti: attraverso la delega all'Automobile Club d'Italia ridefinita quale Agenzia del settore trasporti sottoposta per la parte di competenza.
7. 158. Rampelli.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: mediante il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.
*7. 159. Di Gioia.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: mediante il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.
*7. 160. Cani, Marrocu.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: l'eventuale fino a: pubblica con le seguenti: il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.
7. 161. (ex 0. 7. 1002. 32.) De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Carinelli.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: eventuale.
7. 162. (vedi 7. 54.) Brescia.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.
*7. 163. (ex 0. 7. 1002. 27.) Spessotto, Dell'Orco, Liuzzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.
*7. 164. (ex 0. 7. 1002. 29.) Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: sottoposta aggiungere le seguenti: per la parte di competenza.
7. 165. Rampelli.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: vigilanza dei Ministeri competenti.
7. 166. (vedi 0. 7. 1002. 16.) Bergamini, Palese, Centemero.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: salvaguardando gli attuali livelli occupazionali presso l'Automobile Club d'Italia e le strutture ad esso collegate attraverso le assegnazioni di nuove funzioni legate alle funzioni strumentali dell'Ente e i necessari trasferimenti economici.
7. 167. Rampelli.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: salvaguardando gli attuali livelli occupazionali presso l'Automobile Club d'Italia e le strutture ad esso collegate.
7. 168. Rampelli.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: finanza pubblica aggiungere le seguenti:; la riorganizzazione ed il trasferimento di funzioni, di cui alla presente lettera, dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica. La riorganizzazione e il trasferimento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali di ACI, ACI Informatica e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle Organizzazioni sindacali e delle Rappresentanze sindacali delle strutture coinvolte.
7. 169. (ex 0. 7. 1002. 37. e 7. 170.) Miccoli, Roberta Agostini.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: finanza pubblica aggiungere le seguenti: assicurando la salvaguardia dei posti e le condizioni di lavoro dei dipendenti attualmente impiegati nel settore, in particolare dell'ACI, di ACI Informatica e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. 170. (vedi 0. 7. 1002. 38.) Miccoli, Roberta Agostini.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: finanza pubblica aggiungere le seguenti:, salvaguardando i livelli occupazionali e retributivi dei dipendenti degli enti e delle strutture coinvolti.
*7. 171. Cani, Marrocu.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: finanza pubblica aggiungere le seguenti:, salvaguardando i livelli occupazionali e retributivi dei dipendenti degli enti e delle strutture coinvolti.
*7. 172. Di Gioia.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, i seguenti periodi: La riorganizzazione e il trasferimento delle funzioni omogenee, di cui alla presente lettera dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica, quali studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli. Il trasferimento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici Territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e il trasferimento di funzioni dovranno in ogni caso garantire gli attuali livelli occupazionali previo accordo con le organizzazioni sindacali.
7. 173. (vedi 7. 206.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio.
7. 174. (ex 7. 94.) Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

  1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2015 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.
7. 175. (vedi 7. 243.) Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Delega al Governo in materia di prefetture – uffici territoriali del Governo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) contenimento della spesa pubblica;
   b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
   c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   d) riordino delle funzioni delle prefetture – uffici territoriali del Governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;
   e) mantenimento in capo alle prefetture – uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;
   f) mantenimento in capo alle prefetture – uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento; trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere e), sono conferite le relative funzioni;
   g) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture – uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   h) accorpamento, nell'ambito della prefettura – ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato;
   i) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
   l) il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura – ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;.
7. 176. (vedi 7. 244.) Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
7. 177. (vedi 7. 95.) Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: razionalizzazione della rete organizzativa fino a: criminalità con le seguenti: razionalizzazione della rete organizzativa attraverso l'individuazione del giusto bacino di riferimento per l'assolvimento delle funzioni attribuite, circoscrivendo ambiti territoriali che tengano conto dei seguenti parametri: estensione territoriale, entità demografica, caratteristiche del territorio, specificità della conformazione territoriale, in particolare la presenza di isole, il carattere montano del territorio e la peculiarità della collocazione geografica, indici di delittuosità, presenza di infiltrazioni della criminalità organizzata, anche facendo riferimento alle mappature in possesso del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
7. 178. (ex 7. 126.) Businarolo.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: attraverso la riduzione del numero.
*7. 179. (ex 7. 40.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: attraverso la riduzione del numero.
*7. 180. (ex 7. 203.) Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo fino alla fine della lettera.
7. 181. (vedi 7. 96.) Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Ufficio territoriale dello Stato con le seguenti: Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato.
*7. 182. (ex 7. 145.) Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Ufficio territoriale dello Stato con le seguenti: Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato.
*7. 183. (ex 7. 127.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: unico.
7. 184. (ex 7. 97.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: della responsabilità dell'erogazione dei servizi con le seguenti: del coordinamento organizzativo nell'erogazione dei servizi di competenza delle singole amministrazioni.
7. 185. (ex 7. 205.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: dei servizi ai cittadini fino a: all'articolo 2 con le seguenti: ai cittadini dei servizi di competenza dello Stato e della rappresentanza generale dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2, con conseguente rafforzamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli altri uffici periferici statali, anche modificando la normativa in materia di poteri sostitutivi.
7. 186. (ex 7. 144.) D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:, anche modificando la normativa in materia di poteri sostitutivi,
7. 220. Costantino, Quaranta.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: anche modificando la normativa in materia di poteri sostitutivi con le seguenti: eventualmente prevedendo l'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi.
7. 503. La Commissione.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato con le seguenti: confluenza nella Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato presenti nell'ambito territoriale.
7. 187. (ex 7. 146.) Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato aggiungere le seguenti: ad esclusione delle amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio culturale.
7. 188. (ex 7. 102.) Piccione, Malisani.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato aggiungere le seguenti: fatta eccezione per le amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali e paesaggistici.
7. 189. (ex 7. 138.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) con riferimento al personale dell'Amministrazione civile dell'interno inserirlo nel ruolo speciale;
7. 190. (ex 7. 4.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: specificità; aggiungere le seguenti: prevedere il commissariamento delle Federazioni sportive nel cui organo direttivo sia presente almeno un membro che abbia riportato una condanna anche non definitiva;
7. 200. (ex 7. 104.) Cancelleri.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: riorganizzazione, razionalizzazione fino alla fine della lettera.
*7. 201. Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: riorganizzazione, razionalizzazione fino alla fine della lettera.
*7. 202. Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: riorganizzazione, razionalizzazione fino alla fine della lettera.
*7. 203. Pagani, Lodolini, Giacobbe, Lattuca, Baruffi, Montroni, Mognato.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: riorganizzazione fino a: e alla con le seguenti: revisione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di adoperare una riduzione del numero delle Autorità portuali esistenti, con particolare riguardo ai criteri di nomina dei Presidenti delle medesime Autorità, prevedendo che questi ultimi vengano nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra esperti di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza a seguito di un'apposita procedura di selezione ad evidenza pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel bando devono essere indicati i criteri di ammissione e quelli di selezione. Ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, i candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea e aver conseguito un livello di formazione corrispondente ad un ciclo completo di studi universitari certificato. Nell'elaborazione dei criteri di selezione si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:
   comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza delle autorità portuali e del settore marittimo;
   buona conoscenza ed esperienza delle politiche di concorrenza per il mercato nell'Unione europea;
   esperienza pratica riguardante l'applicazione e il rispetto della normativa di riferimento delle autorità portuali;
   esperienza nella valutazione dell'impatto delle politiche nazionali e comunitarie del settore portuale e marittimo sulle imprese, la pubblica amministrazione e gli enti locali;
   autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità nei settori di riferimento;
   competenze direttive necessarie per gestire il personale alle dipendenze dell'Autorità, nonché per rapportarsi con una comunità diversificata di portatori di interessi;
   capacità di agire con la necessaria indipendenza;
   buona conoscenza della lingua inglese, necessaria per le esigenze di studio ed approfondimento delle materie di competenza e per la comunicazione interistituzionale.
   Le designazioni del Ministro sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, previa pubblicazione del curriculum vitae ed audizione delle persone designate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni procedono prima dell'adozione del parere all'audizione delle persone designate, con eventuale esame in pubblico dibattito.
7. 204. (ex 0. 7. 1001. 1.) De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Carinelli.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: riorganizzazione fino a: e alla con le seguenti: revisione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di adoperare una riduzione del numero delle Autorità portuali esistenti, modificare i criteri di nomina dei Presidenti delle medesime Autorità, anche attraverso l'introduzione di clausole di incompatibilità, esclusione e decadenza, tra le quali l'aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi puniti anche con pena congiunta se la pena detentiva non è inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, nonché di procedere ad una.
7. 205. (ex 0. 7. 1001. 3.) Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: riorganizzazione fino a: sistema con le seguenti: revisione, al fine di adoperare una riduzione del numero delle Autorità portuali esistenti, della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento alle procedure di nomina dei Presidenti delle medesime Autorità, attraverso l'introduzione di clausole di incompatibilità, esclusione e decadenza, tra le quali l'aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi puniti anche con pena congiunta se la pena detentiva non è inferiore nel massimo a tre anni di reclusione,
7. 206. (ex 0. 7. 1001. 2.) Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema aggiungere le seguenti:, in coerenza con gli orientamenti e le priorità della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) di cui al Regolamento (U.E.) n. 1315/2013,
7. 208. (ex 0. 7. 1001. 4.) Terzoni, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: governance aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, sul principio della legislazione concorrente tra lo Stato, le regioni e gli enti locali e nello spirito di leale collaborazione tra gli stessi.
7. 221. Quaranta, Costantino, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: governance aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dei poteri conferiti allo Stato, alle regioni e agli enti locali.
7. 209. Pagani, Lodolini, Giacobbe, Lattuca, Baruffi, Montroni, Mognato.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    1) vengano confermati i dispositivi di revoca del mandato di presidente e lo scioglimento dei comitato portuale nelle fattispecie previste dall'articolo 7, comma 3, della legge 84/94;
    2) vengano introdotte norme stringenti per i criteri di nomina dei presidenti delle Autorità portuali riguardanti le ipotesi di incompatibilità, di esclusione e di decadenza, prevedendo, in particolare, tra queste l'aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi puniti anche con pena congiunta se la pena detentiva non è inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, inoltre, si proceda alla predisposizione di una gradualità degli emolumenti spettanti in relazione all'impegno degli stessi a tempo pieno o a tempo parziale;
    3) venga confermata e/o implementata l'autonomia finanziaria delle autorità fermi restando i necessari controlli come previsti dalla legge 84/94 e i poteri di coordinamento, indirizzo e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    4) nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione le procedure di nomina dei presidenti da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve vedere la partecipazione attiva delle regioni e degli enti locali interessati nello spirito di leale collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, garantendo l'espressione sulle nomine da parte delle competenti commissioni parlamentari;
    5) l'individuazione delle Autorità deve essere effettuata in base a criteri oggettivi: 1) nel rispetto della programmazione comunitaria con particolare riferimento ai corridoi plurimodali europei, alle reti TEN-T e alla rete dei porti core definiti dall'U.E; 2) prevedendo di norma una autorità in ogni regione marittimo-portuale, con la possibilità di accorpare le autorità esistenti e includere altri porti non sede di Autorità portuale; 3) per eventuali accorpamenti di autorità esistenti, collocate in regioni diverse, è necessaria la preventiva intesa delle regioni interessate e comunque evitando di accorpare Autorità esistenti ove collocate su diversi corridoi plurimodali europei;
    6) con apposita disciplina, da definire sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei porti e l'Associazione dei porti italiani, vengono emanate, entro sessanta giorni, dall'entrata in vigore del decreto delegato, le misure relative al collocamento del personale dipendente dalle preesistenti autorità in modo da salvaguardare i livelli occupazionali e i posti di lavoro, anche con il ricorso alla mobilità presso le altre amministrazioni periferiche dello Stato a partire dalle strutture decentrate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    7) negli organismi di governo del porto deve comunque essere garantita, la presenza dell'Autorità marittima e delle istituzioni regionali e locali e, nel rispetto degli indirizzi comunitari, la partecipazione, senza oneri per le Autorità e per lo Stato, dei rappresentanti delle forze sociali, dell'utenza portuale e dei servizi di sicurezza marittimo portuale di interesse generale.
7. 210. Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a)
vengano confermati e rafforzati i controlli come previsti dalla legge 84/94 e i poteri di coordinamento, indirizzo e controllo sulle Autorità portuali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   b) per quanto riguarda i presidenti delle Autorità:
    1) vengano confermati i dispositivi di revoca del mandato di presidente e lo scioglimento dei comitato portuale nelle fattispecie previste dall'articolo 7, comma 3, della legge 84/94;
    2) le procedure di nomina dei presidenti delle Autorità portuali, da effettuare dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, devono garantire la partecipazione effettiva delle regioni e degli enti locali interessati e va mantenuta l'espressione sulle nomine da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia;
    3) venga confermato il limite del secondo mandato comprensivo dei periodi già svolti in qualità di Presidente di A.P. di cui alla legge 84/94;
   c) l'individuazione delle Autorità deve essere effettuata in base a criteri oggettivi: 1) nel rispetto della programmazione comunitaria con particolare riferimento ai corridoi plurimodali europei, alle reti TEN-T e alla rete dei porti e degli interporti core, definiti dall'U.E; 2) previsione, di norma, di almeno una autorità in ogni regione marittimo-portuale, con la possibilità di accorpare le autorità esistenti e includere altri porti non sede di Autorità portuale; 3) per eventuali accorpamenti di autorità esistenti, ove collocate in regioni diverse, o in altri Stati comunitari, è necessaria la preventiva intesa delle regioni interessate, e non si possono accorpare Autorità esistenti, se collocate su distinti corridoi plurimodali europei;
   d) mediante apposita disciplina, da definire d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dei porti e con Associazione nazionale dei porti italiani, vengono emanate, entro novanta giorni, dall'entrata in vigore del decreto delegato, le misure per il collocamento del personale dipendente dalle preesistenti autorità in modo da salvaguardare i livelli occupazionali, prevedendo anche il ricorso alla mobilità presso le altre amministrazioni periferiche dello Stato a partire dalle strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   e) negli organi di governo delle Autorità deve essere comunque garantita, la presenza dell'Autorità marittima e delle istituzioni regionali e locali e, nel rispetto degli indirizzi comunitari, la partecipazione, senza oneri per le Autorità e per lo Stato, dei rappresentanti
delle forze sociali, dell'utenza portuale e dei servizi portuali.
7. 211. Pagani, Lodolini, Giacobbe, Lattuca, Baruffi, Montroni, Mognato.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f) con riferimento alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Garante per la protezione dei dati personali, all'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, all'Autorità per l'energia elettrica il gas, all'Autorità nazionale anti corruzione, all'Autorità di regolazione dei trasporti: uniformazione dei criteri di nomina dei componenti, con la previsione, per tale nomina, dei requisiti di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui operano le medesime Commissioni e Autorità; divieto di nomina per chi abbia ricoperto incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, abbia interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni delle predette Commissioni e Autorità, ivi compresi quelli derivanti dall'aver rivestito ruoli direttivi in società private di grande rilevanza economica connesse alle funzioni delle stesse Commissioni e Autorità nei tre anni precedenti la nomina; durata massima del mandato non superiore a sei anni e non rinnovabilità dello stesso; procedimento di selezione dei candidati attraverso candidatura nell'ambito di una apposita procedura di sollecitazione pubblica; pubblicità della procedura di selezione attraverso la previa pubblicazione del curriculum vitae e dei titoli dei candidati; designazione dei componenti sottoposta al parere vincolante dei due terzi del Parlamento, in ogni caso sottoposta al parere vincolante dei due terzi del Parlamento, o di due terzi di organi del Parlamento composti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, attraverso l'esame delle candidature da svolgere anche attraverso audizioni pubbliche; avvio della procedura di nomina dei componenti delle predette Commissioni e Autorità entro un termine non inferiore ai centoventi giorni antecedenti la scadenza del mandato dei componenti in carica con la pubblicazione dell'avviso di cui alla presente lettera.
7. 212. (ex 7. 75.) Toninelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f) con riferimento alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Garante per la protezione dei dati personali, all'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, all'Autorità per l'energia elettrica il gas, all'Autorità nazionale anti corruzione, all'Autorità di regolazione dei trasporti: uniformazione dei criteri di nomina dei componenti, con la previsione, per tale nomina, dei requisiti di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui operano le medesime Commissioni e Autorità; divieto di nomina per chi abbia ricoperto incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, abbia interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni delle predette Commissioni e Autorità, ivi compresi quelli derivanti dall'aver rivestito ruoli direttivi in società private di grande rilevanza economica connesse alle funzioni delle stesse Commissioni e Autorità nei tre anni precedenti la nomina; procedimento di selezione dei candidati attraverso candidatura nell'ambito di una apposita procedura di sollecitazione pubblica; pubblicità della procedura di selezione attraverso la previa pubblicazione del curriculum vitae e dei titoli dei candidati; designazione dei componenti sottoposta al parere vincolante dei due terzi del Parlamento, in ogni caso sottoposta al parere vincolante dei due terzi del Parlamento, o di due terzi di organi del Parlamento composti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, attraverso l'esame delle candidature da svolgere anche attraverso audizioni pubbliche; avvio della procedura di nomina dei componenti delle predette Commissioni e Autorità entro un termine non inferiore ai centoventi giorni antecedenti la scadenza del mandato dei componenti in carica con la pubblicazione dell'avviso di cui alla presente lettera.
7. 213. (ex 7. 76.) Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f) con riferimento alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Garante per la protezione dei dati personali, all'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, all'Autorità per l'energia elettrica il gas, all'Autorità nazionale anti corruzione, all'Autorità di regolazione dei trasporti; uniformazione dei criteri di nomina dei componenti, con la previsione, per tale nomina, di un procedimento di selezione dei candidati attraverso candidatura nell'ambito di una apposita procedura di sollecitazione pubblica; pubblicità della procedura di selezione attraverso la previa pubblicazione del curriculum vitae e dei titoli dei candidati; designazione dei componenti in ogni caso sottoposta al parere vincolante dei due terzi del Parlamento, o di due terzi di organi del Parlamento composti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, attraverso l'esame delle candidature da svolgere anche attraverso audizioni pubbliche; avvio della procedura di nomina dei componenti delle predette Commissioni e Autorità entro un termine non inferiore ai centoventi giorni antecedenti la scadenza del mandato dei componenti in carica con la pubblicazione dell'avviso di cui alla presente lettera.
7. 214. (ex 7. 77.) Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f) con riferimento alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Garante per la protezione dei dati personali, all'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, all'Autorità per l'energia elettrica il gas, all'Autorità nazionale anti corruzione, all'Autorità di regolazione dei trasporti; uniformazione dei criteri di nomina dei componenti, con la previsione della designazione dei componenti in ogni caso sottoposta al parere vincolante dei due terzi del Parlamento, o di due terzi di organi del Parlamento composti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, attraverso l'esame delle candidature da svolgere anche attraverso audizioni pubbliche.
7. 215. (ex 7. 78.) Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f) con riferimento alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Garante per la protezione dei dati personali, all'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, all'Autorità per l'energia elettrica il gas, all'Autorità nazionale anti corruzione, all'Autorità di regolazione dei trasporti; uniformazione dei criteri di nomina dei componenti, con la previsione, per tale nomina, di un procedimento di selezione dei candidati attraverso candidatura nell'ambito di una apposita procedura di sollecitazione pubblica e pubblicità della procedura di selezione attraverso la previa pubblicazione del curriculum vitae e dei titoli dei candidati.
7. 216. (ex 7. 79.) Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo con le seguenti: dagli articoli 7, comma 1-ter;
7. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dal 31 marzo 2016, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.
  2-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1o marzo 2002, n. 39.
7. 217. (ex 7. 98.) Invernizzi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 57 del Codice di Procedura Penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
  «c-bis) gli addetti al coordinamento e controllo delle polizie locali degli enti di area vasta».
   b) al comma 2, lettera b), le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti delle polizie locali dei comuni e degli enti di area vasta».
7. 218. (ex 7. 65.) Invernizzi.

(Votazione dell'articolo 7)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

  1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alle Pubbliche Amministrazioni non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.
  2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. E altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.
  4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri pro veritate ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla Pubbliche Amministrazioni non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
7. 01. (ex 7. 01.) Invernizzi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

  1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
  2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.
  3. Personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.
7. 02. (ex 7. 04.) Invernizzi, Caparini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni, e delle Province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della spending review, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa.
7. 03. (ex 7. 02.) Invernizzi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni).

  1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione.
7. 04. (ex 7. 03.) Invernizzi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) individuazione dei costi standard delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche inserite nell'Allegato ISTAT, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quale strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;
   b) adozione da parte delle amministrazioni di cui alla lettera a), di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché ai fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi standard;
   c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a), utilizzino i costi standard delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per il Bilancio e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, si conforma ai pareri parlamentari, trasmettendo nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
7. 05. (ex 7. 010.) Nuti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
   2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi. Ogni votante può esprimere una sola preferenza per ogni organismo da eleggere. Il voto è segreto e non può essere esercitato per delega. I membri degli organi direttivi eletti restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di due mandati. E consentito un terzo mandato consecutivo soltanto nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. E in ogni caso preclusa la permanenza in carica oltre il termine di otto anni.
7. 06. (ex 7. 011.) Simone Valente.

ART. 7-bis.
(Disposizioni concernenti l'Ordine al merito della Repubblica italiana).

(Votazione dell'articolo 7-bis)

ART. 8.
(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante:
   b) attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   c) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;
   d) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;
   e) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;
   f) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:
   g) tutela del «made in italy» e lotta alla contraffazione;
   h) sviluppo del mercato del lavoro;
   i) semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;
   l) revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d);
   m) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;
   n) trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;
   o) supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;
   p) supporto alle politiche agricole e di filiera;
   q) limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;
   r) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi;
   s) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;
   t) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
   u) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
   v) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;
   z) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato;
   aa) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:
   bb) alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;
   cc) al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;
   dd) alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;
   ee) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali del sistema camerale e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
8. 1. (ex 8.120.) Invernizzi.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Il decreto legislativo è adottato, aggiungere le seguenti:, previo confronto con le organizzazioni sindacali,;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera a), aggiungere, in fine, le parole:
ma consentendo la sostenibilità del sistema;
   lettera g), dopo le parole: livelli occupazionali, aggiungere le seguenti: con l'individuazione di strumenti specifici, previo accordo con le organizzazioni sindacali,.
*8. 2. (ex *8. 8.) Ricciatti, Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Il decreto legislativo è adottato, aggiungere le seguenti:, previo confronto con le organizzazioni sindacali,;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera a), aggiungere, in fine, le parole:
ma consentendo la sostenibilità del sistema;
   lettera g), dopo le parole: livelli occupazionali, aggiungere le seguenti: con l'individuazione di strumenti specifici, previo accordo con le organizzazioni sindacali,.
*8. 3. (ex *8. 136.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
8. 4. (ex 8.108.) Agostinelli, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Lombardi, Nesci, Dadone, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le lettere da a) ad e), con le seguenti:
   a) attribuzione di una quota degli introiti derivanti da:
   1) riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   2) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 50.000 imprese e unità locali iscritte nel Registro Imprese, e sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia gestionale e di servizio, con riferimento ai costi standard e all'equilibrio economico finanziario. Le nuove circoscrizioni dovranno essere costituite tenendo conto del grado di omogeneità del tessuto socio-economico e individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico; d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
   c) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;
   d) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di sostegno all'innovazione e alla ricerca, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:
   tutela del «made in italy» e lotta alla contraffazione;
   sviluppo del mercato del lavoro;
   semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;
   valorizzazione del registro delle imprese;
   supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;
   trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;
   supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera;
   e) limitazione delle partecipazioni societarie o in altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;
   e-bis) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle Imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento e vigilanza e al Ministero dello sviluppo economico. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa ampliando i poteri del Conservatore, con attribuzione allo stesso della competenza nell'adozione dei provvedimenti d'ufficio. Semplificare le procedure relative all'iscrizione e al deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie. Per gli obiettivi sopra descritti la disciplina del codice civile dovrà essere modificata secondo i seguenti principi:
   ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
   eliminazione delle funzioni assegnate al Giudice del Registro al di fuori della fase contenziosa;
   assegnazione al Tribunale delle Imprese della competenza sui ricorsi in materia di Registro delle Imprese;
   accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;
   e-ter) revisione dell'organizzazione degli Enti camerali con particolare riferimento:
   alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;
   al riordino della disciplina per la nomina degli organi con l'elezione diretta dei componenti il Consiglio da parte delle imprese della circoscrizione territoriale tramite apposite forme di voto elettronico, anche con delega;
   alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali.
8. 5. (ex 8.109.) Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire le lettere da a) ad e), con le seguenti:
   a) attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689; a-ter) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;
   c) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;
   d) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:
    1) tutela del «made in italy» e lotta alla contraffazione;
    2) sviluppo del mercato del lavoro;
    3) semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;
    4) revisione dell'organizzazione del registro delle imprese;
    5) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;
    6) trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;
    7) supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;
    8) supporto alle politiche agricole e di filiera;
    9) limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;
   e) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello sviluppo economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi: revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie:
    1) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
    2) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
    3) accentramento presso il Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;
   e-bis) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:
    1) alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;
    2) al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;
    3) alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali.
8. 6. (ex 8.110.) Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   a-bis) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire la lettera
b) con le seguenti:
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;
   b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;.
   sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni: in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del «made in Italy» e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;.
   sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:
    1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;
    2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
    3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
    4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;
    5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato”;
   sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;
   alla lettera g), dopo le parole: dei livelli occupazionali aggiungere le seguenti: del sistema camerale.
8. 7. (ex 8. 14.) Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   a-bis) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni«.

  Conseguentemente:
   sostituire la lettera
b) con le seguenti:
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;
   sostituire la lettera c) con la seguente;
   c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni: in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del »made in Italy« e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d), supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;.
   sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:
    1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;
    2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
    3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
    4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;
    5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità »open data” sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato;.
   sostituire la lettera f) con la seguente:
   e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;.
   alla lettera g), dopo le parole: dei livelli occupazionali aggiungere le seguenti: del sistema camerale.
8. 8. (ex 8. 13.) Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:
   a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   a-bis) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;
8. 9. (ex 8. 1.) Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a carico delle aggiungere le seguenti: piccole e medie.
8. 10. (ex 8. 121.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale e dell'ammontare di risorse da destinare alle funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, adottando il criterio dei costi standard per l'individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali.
8. 11. (ex 8. 146.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le parole: garantendo comunque la sostenibilità del sistema.
8. 12. (ex 8. 91.) Piccione.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) attribuzione da parte delle autorità competenti di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le Camere di Commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. 13. (ex 8. 127.) Da Villa.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;
   b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale.
8. 14. (ex 8. 2.) Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;.
*8. 15. (ex *8. 3.) Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;.
*8. 16. (ex *8. 114.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), premettere le parole: ad esclusione delle Camere di Commercio nei territori interamente montani di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo della legge 7 aprile 2014, n. 56, che sono mantenute, anche in deroga alla soglia dimensionale minima,.
8. 17. (ex 8. 113.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: a non più di 60;

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
sostituire le parole:
di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali con le seguenti: di una soglia dimensionale minima indicativamente di 70.000 imprese e unità locali;
   dopo le parole: registro delle imprese aggiungere le seguenti: salvaguardando le camere di commercio che registrano uno stabile attivo di bilancio, nonché;
   sopprimere le parole: fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali;
8. 18. (ex 8. 44.) Vignali.

  Al comma 1, lettera b),sopprimere le parole: a non più di 60;

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   sostituire le parole:
di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali con le seguenti: di una soglia dimensionale minima indicativamente di 70.000 imprese e unità locali;
   dopo le parole: in ogni provincia autonoma e città metropolitana e aggiungere le seguenti: nei casi di comprovata rispondenza ad indicatori di efficienza e di equilibrio economico;
   sopprimere le parole: fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali;
   aggiungere, in fine, le parole: Previsione di misure per assicurare alle Camere di Commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione di immobili e di partecipazioni.
8. 19. (ex 8. 141.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: a non più di 60 con le seguenti: a non più di 75.

  Conseguentemente, nel medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: minima di 75.000 con le seguenti: minima di 50.000.
8. 20. (ex 8. 112.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: di due o più camere di commercio.
8. 21. (ex 0. 8. 1000. 2.) Ricciatti, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di 75.000 con le seguenti: di 40.000.
8. 22. (ex 0. 8. 1000. 3.) Ricciatti, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di 75.000 con le seguenti: di 50.000.
8. 23. (ex 0. 8. 1000. 4.) Ricciatti, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di 75.000 con le seguenti: di 70.000.
8. 24. Vignali.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di 75.000 con le seguenti: indicativamente di 70.000.
8. 25. (ex 0. 8. 1000. 5.) Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prevedendo la istituibilità, con le seguenti: garantendo l'istituzione.
8. 26. (ex 8. 11.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: geo-economiche dei territori aggiungere le seguenti:, della contiguità territoriale e dell'efficienza gestionale,.
8. 27. (ex 8. 102.) Agostinelli, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Lombardi, Nesci, Dadone, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: territoriali di confine aggiungere le seguenti: e del numero delle imprese.
8. 28. (ex 0. 8. 1000. 6.)  Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del «made in Italy» e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese; supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;.
*8. 29. (ex *8. 111.) Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del «made in Italy» e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese; supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;.
*8. 30. (ex *8. 4.) Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: semplificazione amministrativa, aggiungere le seguenti: di gestione telematica dello sportello unico per le attività produttive,.
8. 31. (ex 8. 118.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di tutela del mercato, aggiungere le seguenti: di sostegno all'occupazione, attraverso lo sviluppo dell'alternanza scuola-lavoro e dei servizi per l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, di valorizzazione dell'informazione economica, di semplificazione e promozione della completa digitalizzazione degli adempimenti delle imprese e di promozione e supporto delle piccole e medie imprese ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180.
*8. 32. (ex *8. 34.) Vignali.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di tutela del mercato, aggiungere le seguenti: di sostegno all'occupazione, attraverso lo sviluppo dell'alternanza scuola-lavoro e dei servizi per l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, di valorizzazione dell'informazione economica, di semplificazione e promozione della completa digitalizzazione degli adempimenti delle imprese e di promozione e supporto delle piccole e medie imprese ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180.
*8. 33. (ex *8. 148.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di tutela del mercato, aggiungere le seguenti: di valorizzazione e di diffusione di informazione economica, di forme di conciliazione e di giustizia alternativa per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti,.
8. 34. (ex 8. 119.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: limitando e, con le seguenti: di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del made in Italy sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito,

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, sostituire le parole:
nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, con le seguenti: escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza;
   sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo.
8. 35. (ex 8. 117.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati.
8. 36. (ex 8. 100.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: secondo criteri di efficienza da soggetti privati, con le seguenti: sulla base di parametri di efficienza e produttività, tenuto conto dei carichi di lavoro.
8. 37. (ex 8. 101.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) garantire nei processi di riorganizzazione di cui alle precedenti lettere b) e c) il mantenimento dei livelli occupazionali e reddituali, tenendo conto della sostenibilità del sistema, nonché dell'avvio dei nuovi servizi;.
8. 38. (ex 8. 9.) Ricciatti, Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello sviluppo economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:
    1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;
    2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
    3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
    4) accentramento presso il Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;
    5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato;.
8. 39. (ex 8. 5.) Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, prevedendo una piena accessibilità via telematica o informatica delle informazioni ivi contenute e garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico e la attribuzione alle Camere di Commercio delle funzioni inerenti alla gestione telematica unificata dello Sportello unico delle attività produttive e del fascicolo di impresa.
8. 40. (ex 8. 125.) Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) definizione della pianta organica sulla base del complesso delle funzioni attribuite alle Camere di Commercio, comprese quelle di amministrazione interna e strumentali al funzionamento dell'ente, al fine di evitare un surrettizio occultamento di costi connessi al fabbisogno di risorse umane, in specie quando conseguito attraverso il ricorso a esternalizzazioni.
8. 41. (ex 8. 129.) Da Villa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;.
*8. 42. (ex *0. 8. 1000. 7.)  Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;.
*8. 43. (ex *8. 6.) Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: riduzione del numero aggiungere la seguente: complessivo.
8. 44. (ex 8. 149.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti con le seguenti: collegandoli al livello di responsabilità amministrativa connessa nonché all'effettiva partecipazione all'esercizio delle funzioni nelle istituzioni.
8. 45. (ex 8. 150.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: revisori dei conti; aggiungere le seguenti: revisione della disciplina per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine del conferimento del relativo incarico e.
8. 46. (ex 8. 151.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: revisori dei conti; aggiungere le seguenti: disciplina dei conflitti di interesse, volta a limitare il volume di spese di promozione e sostegno a favore delle associazioni di categoria, ovvero delle imprese da esse controllate o a esse collegate, i cui rappresentanti siano componenti degli organi camerali che hanno deliberato tali spese.
8. 47. (ex 8. 128.) Da Villa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: definizione di vincoli all'utilizzo dei proventi dell'alienazione di immobili e partecipazioni dirette e indirette al solo fine di ridurre l'esposizione debitoria e a coprire le spese di funzionamento, impedendone espressamente la destinazione a spese inerenti a funzioni e attività di promozione.
8. 48. (ex 8. 126.) Da Villa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: che tenga conto aggiungere le seguenti: ai fini della nomina di componenti degli organi camerali rinnovati, del disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, sull'irrilevanza dei mandati eventualmente svolti anteriormente al rinnovo, e.
8. 49. Vignali, Fragomeli.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: occupazionali aggiungere le seguenti: attraverso la previsione di specifiche forme di tutela in conformità all'ordinamento vigente nei settori pubblico e privato.
8. 50. (ex 8. 152.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, alla lettera g), dopo la parola: occupazionali aggiungere le seguenti: del sistema camerale.
8. 51. (ex 8. 7.) Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienze da parte della Camera di commercio.
8. 52. (ex 8. 130.) Colonnese.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) revisione delle sanzioni applicate in caso di ritardo per adempimenti camerali.
8. 53. (ex 8. 122.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: sentite le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative,.
8. 54. (ex 8. 115.) Invernizzi.

(Votazione dell'articolo 8)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria).

  1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: «, per l'anno 2015» fino a: «del 50 per cento», sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2015, del 35 per cento».
8. 01. (ex 8.01.) Agostinelli, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Lombardi, Nesci, Dadone, Toninelli.

ART. 9.
(Dirigenza pubblica).

  Sopprimerlo.
*9. 1. (ex 9. 32.) Brunetta, Centemero.

  Sopprimerlo.
*9. 2. (ex 9. 633.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
9. 3. (ex 9.539.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché in materia di equilibrio di genere nel settore pubblico;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    alla lettera f),
    dopo le parole: in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
    dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
    dopo le parole: nel rispetto dei suddetti requisiti e criteri aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
   aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    p) con riferimento all'equilibrio di genere nel settore pubblico: razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120; estensione del principio dell'equilibrio di genere a tutti gli organismi collegiali, di natura non elettiva, costituiti presso le pubbliche amministrazioni; assicurare l'applicazione della normativa in materia di equilibrio di genere nella composizione delle giunte comunali, anche attraverso l'introduzione di un sistema di monitoraggio e vigilanza e di un adeguato regime sanzionatorio.
*9. 4. (ex 9.68.) Centemero.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché in materia di equilibrio di genere nel settore pubblico;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    alla lettera f),
    dopo le parole: in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
    dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
    dopo le parole: nel rispetto dei suddetti requisiti e criteri aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
   aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    p) con riferimento all'equilibrio di genere nel settore pubblico: razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120; estensione del principio dell'equilibrio di genere a tutti gli organismi collegiali, di natura non elettiva, costituiti presso le pubbliche amministrazioni; assicurare l'applicazione della normativa in materia di equilibrio di genere nella composizione delle giunte comunali, anche attraverso l'introduzione di un sistema di monitoraggio e vigilanza e di un adeguato regime sanzionatorio.
*9. 5. (ex 9.501.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché in materia di equilibrio di genere nel settore pubblico;
    alla lettera f),
    dopo le parole: in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
    dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
    dopo le parole: nel rispetto dei suddetti requisiti e criteri aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
    aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    p) con riferimento all'equilibrio di genere nel settore pubblico: razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120; estensione del principio dell'equilibrio di genere a tutti gli organismi collegiali, di natura non elettiva, costituiti presso le pubbliche amministrazioni; assicurare l'applicazione della normativa in materia di equilibrio di genere nella composizione delle giunte comunali, anche attraverso l'introduzione di un sistema di monitoraggio e vigilanza e di un adeguato regime sanzionatorio.
*9. 6. (ex 9.351.) Roberta Agostini, Fabbri.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, articolato fino a: alle lettere da b) a o) con le seguenti: mediante la previsione del ruolo dirigenziale, fondato sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua e basato su requisiti omogenei di accesso e su procedure analoghe di reclutamento; classificazione del ruolo sulla base di due distinti ambiti, uno relativo a ruoli professionali comprendente medici dirigenti tecnici e ricercatori in rapporto alle elevate competenze professionali connesse all'esercizio di dirette responsabilità gestionali, e l'altro relativo a ruoli gestionali comprendente dirigenti amministrativi e scolastici in rapporto alla responsabilità della gestione delle risorse umane e strumentali, oltre che da autonomi poteri connessi allo svolgimento delle varie funzioni affidate;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: dei ruoli di cui alla lettera b) con le seguenti: inserito nei ruoli.
9. 7. (ex 9.103.) Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: unificati.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere la lettera b);
   sopprimere le parole: ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), ovunque ricorrano, con le seguenti: i ruoli dirigenziali;
   sopprimere la lettera c-bis;
   sopprimere la lettera f).
9. 8. (ex 9.33.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: unificati.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b):
    sostituire il numero 1 con il seguente: dei dirigenti dello Stato: istituzione di un albo di dirigenti di seconda fascia abilitati ad incarichi di prima fascia mediante concorso pubblico per esami e titoli;
    sostituire le parole: ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), ovunque ricorrano, con le seguenti: i ruoli dirigenziali;
   sopprimere la lettera c-bis;
   sopprimere la lettera f).
9. 9. (ex 9.20.) Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e coordinati, con le seguenti:, articolati e coordinati su base territoriale,.
*9. 10. (ex 9.5.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e coordinati, con le seguenti:, articolati e coordinati su base territoriale,.
*9. 11. (ex 9.95.) Dieni.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento con le seguenti: dotati di requisiti di accesso omogenei e di identiche procedure di reclutamento.
9. 12. (ex 9. 610.) Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: requisiti omogenei d'accesso aggiungere le seguenti: che escludano modalità diverse da quelle identificate alla lettera c) del presente articolo.
9. 13. (ex 9.600.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'aggiornamento e della formazione continua, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle professionalità acquisite e dei risultati raggiunti.
9. 14. (ex 9.611.) Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tra i ruoli con le seguenti: all'interno di ciascun ruolo e, adeguatamente motivata e col consenso dell'interessato, anche tra ruoli;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: previsione dei casi di incompatibilità (anche per archi temporali limitati) tra funzioni dirigenziali ricoperte e quelle da ricoprire.
9. 15. (ex 9.81.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tra i ruoli aggiungere le seguenti: prevedendo meccanismi di selezione trasparenti e motivati.
9. 16. (ex 9.221.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o), aggiungere le seguenti: e secondo le previsioni e i criteri di mobilità previsti dai CCNL e comunque previa consultazione delle parti sindacali al momento dell'attivazione della procedura di mobilità.
*9. 17. (ex *9. 491.) Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o), aggiungere le seguenti: e secondo le previsioni e i criteri di mobilità previsti dai CCNL e comunque previa consultazione delle parti sindacali al momento dell'attivazione della procedura di mobilità.
*9. 18. (ex *9.119.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o); aggiungere le seguenti: individuazione nell'ambito di ciascuno dei ruoli di cui alla lettera b) delle aree e profili professionali di riferimento e.
**9. 19. (ex **9.101.)Riccardo Gallo, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o); aggiungere le seguenti: individuazione nell'ambito di ciascuno dei ruoli di cui alla lettera b) delle aree e profili professionali di riferimento e.
**9. 20. (ex **9.298.) Monchiero, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o); aggiungere le seguenti: individuazione nell'ambito di ciascuno dei ruoli di cui alla lettera b) delle aree e profili professionali di riferimento e.
**9. 21. (ex 9. 329.) D'Attorre, Fabbri, Tino Iannuzzi, Zanin.

  Al comma 1, lettera a), sostituire dalle parole da: istituzione di una banca dati fino alla fine della lettera, con le seguenti: la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica –, al fine di rendere conoscibili le risorse dirigenziali esistenti nel settore pubblico e di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale dei dirigenti fra amministrazioni statali, centrali e locali, altri soggetti pubblici, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea, cura una banca dati informatica, interamente disponibile al pubblico, ed articolata in modo tale da tener conto di eventuali specificità tecniche; la banca dati contiene i dati curriculari e professionali di ciascun dirigente di ruolo, nonché relativi alle specificità tecniche ivi comprese le valutazioni delle prestazioni effettuate; agli stessi fini, la banca dati attesta, su richiesta dei dirigenti, ed in funzione dello sviluppo professionale e formativo, le loro attitudini personali e professionali e le competenze da essi acquisite, nel corso dello svolgimento dei relativi incarichi.
9. 22. (ex 9.91.) Cecconi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: istituzione di una banca dati nella quale inserire con le seguenti: istituzione di un sistema di gestione delle competenze, basato anche su una banca dati nella quale inserire le competenze attese e rilevate,.
9. 23. (ex 9.1.) De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati con le seguenti: del coordinamento e della gestione della banca dati alimentata.
9. 24. (ex 9.597.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
riforma dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) prevedendo la creazione di due sezioni interne delle quali una con competenze in materia di contratti e l'altra con competenze sulle valutazioni dei dirigenti; il mantenimento dei criteri di nomina secondo normativa vigente; l'aumento del numero dei componenti per consentire il funzionamento separato delle due sezioni; la previsione di parere rinforzato delle competenti commissioni di Camera e Senato, con maggioranza assoluta sulle nomine dei componenti e del presidente e sulla revoca o conferma dei dirigenti.
9. 25. (ex 9.194.) Lupi, Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
9. 26. (ex 9.34.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. 27. (ex 9.222.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: università statali, aggiungere le seguenti: e non statali di natura pubblica.
9. 28. (ex 9.2.) D'Alia.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole:, degli enti pubblici di ricerca e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300; con le seguenti: e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 garantendo le specificità ordinamentali presenti nella legislazione vigente, nonché gli istituti contrattuali normativi ed economici delle aree dirigenziali che confluiscono nel ruolo unico;

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, numero 2, sopprimere le parole:
”e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio Sanitario Nazionale;
   alla lettera c):
    al numero 1, dopo la parola:
funzionari aggiungere le seguenti: come specificato nei CCNL di riferimento;
    al numero 2, dopo la parola: funzionario aggiungere le seguenti: come specificato nei CCNL di riferimento;
    al numero 3, sopprimere le parole: con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio.
   alla lettera f):
    dopo la parola:
assegnazione aggiungere la seguente: motivata;
    dopo le parole: sulla decadenza in caso di riorganizzazione delle amministrazioni aggiungere le seguenti: rimanendo ferme le garanzie previste dai ccnl delle aree di riferimento;
     dopo le parole: articolo 19, aggiungere le seguenti: comma 5-bis , e dopo le parole: sostenibile per le amministrazioni non statali aggiungere le seguenti:, nonché prevedendo, stessi limiti di durata dei dirigenti di ruolo senza possibilità di rinnovo;
   alla lettera h), premettere le parole: fermo restando il diritto del dirigente a ricevere un incarico e sostituire le parole: ai dirigenti privi di incarico, ovunque ricorrano, con le seguenti: ai dirigenti che non abbiano avuto incarico con provvedimento motivato a seguito di bandi utili per un periodo di 2 anni;.
9. 29. (ex 9. 492.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: degli enti pubblici di ricerca aggiungere le seguenti:, delle scuole statali di ogni ordine e grado,;

  Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa;.
9. 30. (ex 9.175.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: degli enti pubblici di ricerca aggiungere le seguenti:, delle scuole statali di ogni ordine e grado,;

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa con le seguenti: per la dirigenza scolastica salvezza della disciplina in materia di reclutamento e inquadramento della stessa.
9. 31. (ex 9.172.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: degli enti pubblici di ricerca aggiungere le seguenti:, delle scuole statali di ogni ordine e grado,.
9. 32. (ex 9.174.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: enti pubblici di ricerca aggiungere le seguenti:, comprendendo i primi ricercatori e i dirigenti di ricerca,.
9. 33. (ex 9.544.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; aggiungere le seguenti: i dirigenti sono inseriti nel ruolo al momento della prima attribuzione di un incarico presso l'amministrazione, e vi permangono fino all'eventuale conferimento di incarico da parte di altra amministrazione, a seguito del quale essi transitano nel ruolo di quest'ultima.
9. 34. (ex 9.83.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: dallo stesso ruolo con le seguenti: dai ruoli del presente articolo.
*9. 35. Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: dallo stesso ruolo con le seguenti: dai ruoli del presente articolo.
*9. 36. Sottanelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: dallo stesso ruolo con le seguenti: dai ruoli del presente articolo.
*9. 37. Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: dallo stesso ruolo con le seguenti: dai ruoli del presente articolo.
*9. 38. Palese.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: eliminazione della distinzione aggiungere la seguente: giuridica.
9. 41. (ex 9.94.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: introduzione di ruoli unici anche per la dirigenza delle autorità indipendenti nel rispetto della loro piena autonomia, con le seguenti: introduzione di un ruolo unico separato per la dirigenza delle autorità indipendenti nel rispetto delle specificità professionali di ciascun organismo e della loro autonomia.
9. 42. (ex 9. 549.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni, aggiungere le seguenti: e, ferma restando la salvaguardia del trattamento economico in godimento, previsione che gli incarichi di livello dirigenziale generale siano prioritariamente conferiti a dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato, senza valutazioni negative, incarichi di direzione di uffici di medesimo livello;.
9. 43. (ex 9. 4.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa.
*9. 44. (ex 9. 341.) Vargiu, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa.
*9. 45. (ex 9. 177.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con le seguenti: inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza pubblica.
9. 46. (ex 9. 64.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica con le seguenti: per la dirigenza scolastica, eventuale equiparazione retributiva stabilita in sede di contrattazione.
9. 47. (ex 9. 195.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: esclusione dai suddetti ruoli unici con le seguenti: inclusione nei suddetti ruoli unici.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: e inquadramento.
9. 39. (ex 9.61.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: speciale.
9. 48. (ex 9. 176.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: istituzione presso il Dipartimento della Funzione pubblica fino a: finanza pubblica.
9. 49. (ex 9. 223.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. 50. (ex 9. 591.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale aggiungere le seguenti: con il compito di coordinamento del controllo di gestione e valutazione del personale dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato,

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole da: selezionati fino alla fine del numero, con le seguenti: individuati attraverso un avviso pubblico, inseriti in un elenco composto da una rosa di non meno di quindici persone, di cui almeno un terzo interni all'amministrazione, e la maggioranza costituita da esterni, anche stranieri, purché di elevata qualificazione professionale nelle discipline economiche, giuridiche, sociologiche, statistiche e tecniche, nonché esperti nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, sorteggiati da un apposito comitato di selezione, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: prevedere che la Commissione rimanga in carica tre anni, rinnovando il mandato dei membri della Commissione medesima una sola volta; prevedere che la Commissione fornisca valutazione comparativa dei dirigenti, per rassegnazione di relativi incarichi; prevedere la determinazione delle procedure, metodologie e dei tempi operativi, ai fini della valutazione periodica dei dirigenti; prevedere che la commissione offra anche supporto e consulenza alle amministrazioni dello Stato per l'organizzazione e il funzionamento, per la ridefinizione della pianta organica del personale dipendente, e le relative modalità e procedure di copertura dei posti, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente; prevedere che la Commissione possa formulare, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali; prevedere la presentazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente al controllo di gestione e valutazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato; al relativo onere, corrispondente a una spesa massima di 10 milioni di euro si provvede, nell'ambito della prossima sessione di bilancio, mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9. 51. (ex 9. 92.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: i cui componenti aggiungere le seguenti: di cui un terzo eletti tra i dirigenti statali.
9. 52. (ex 9. 490.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: i cui componenti sono aggiungere le seguenti: per la metà eletti dai dirigenti del ruolo e per la restante metà.

  Conseguentemente al medesimo numero, dopo le parole: cariche politiche e sindacali, aggiungere le seguenti: all'atto dell'assunzione dell'incarico.
9. 53. (ex 9. 6.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole da: sono selezionati con modalità fino a: merito e incompatibilità con le seguenti: estratti a sorte all'interno di uno specifico elenco costituito da professori ordinari, magistrati in pensione o in congedo appartenenti alle magistrature superiori, assicurando la turnazione biennale e il requisito dell'incompatibilità.
9. 54. (ex 9. 226.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: sono selezionati, aggiungere le seguenti: previo parere favorevole dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione.
9. 55. (ex 9. 225.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: sono selezionati, aggiungere le seguenti: previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti per materia,.
9. 56. (ex 9. 224.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole da: con scadenze differenziate a: sindacali con le seguenti: e tramite sorteggio da un elenco aperto costituito previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, sulla base di requisiti culturali, professionali e di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali oltre che con qualsiasi incompatibilità riconducibile alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al suoi decreti delegati;.
9. 57. (ex 9. 524.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: e incompatibilità con cariche politiche e sindacali con le seguenti: e incompatibilità con cariche elettive, politiche e sindacali nei precedenti cinque anni.
9. 58. (ex 9. 612.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: e incompatibilità con cariche politiche e sindacali aggiungere le seguenti:, i curricula dei componenti della Commissione per la dirigenza statale sono pubblicati sul sito del Dipartimento della funzione pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9. 59. (ex 9. 613.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi con le seguenti: e attribuzione di poteri sanzionatori agli organismi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
9. 61. (ex 9. 552.) Nesci.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi con le seguenti: di sistemi di valutazione che rispecchino i principi di cui alla successiva lettera i) al fine del conferimento e della revoca degli incarichi; disciplina dei poteri della Commissione e degli effetti dei suoi provvedimenti sugli organi vigilati sui loro atti;
9. 60. (ex 9. 130.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b) numero 1, sopprimere le parole da: attribuzione delle funzioni del Comitato fino a: oneri per la finanza pubblica.
*9. 62. (ex 9. 481.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b) numero 1, sopprimere le parole da: attribuzione delle funzioni del Comitato fino a: oneri per la finanza pubblica.
*9. 63. (ex 9. 227.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
9. 64. (ex 9. 35.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: attribuzione della gestione fino a: della presente lettera
9. 65. (ex 9. 228.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: sulla base dei medesimi criteri aggiungere le seguenti: quanto alle funzioni e alla composizione.
9. 66. (ex 9. 554.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole da: della dirigenza amministrativa fino alla fine del numero, con le seguenti: della dirigenza amministrativa del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la definizione del cui nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal patto per la salute 2014.
9. 67. (ex 9. 63.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: dirigenza amministrativa, professionale tecnica aggiungere le parole: di ruolo.
9. 68. (ex 9. 150.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, nonché degli ingegneri già di ruolo in strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

  Conseguentemente al medesimo comma, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  3) con riferimento alla dirigenza sanitaria: possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli ingegneri, iscritti al relativo Ordine professionale ed in possesso di Diploma di specializzazione, previo concorso pubblico per titoli ed esami; possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli Ingegneri, già di ruolo in strutture del SSN, in servizio da almeno cinque anni con qualifica dirigenziale.
*9. 69. (ex * 9. 342.) Vargiu.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, nonché degli ingegneri già di ruolo in strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   3) con riferimento alla dirigenza sanitaria: possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli ingegneri, iscritti al relativo Ordine professionale ed in possesso di Diploma di specializzazione, previo concorso pubblico per titoli ed esami; possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli Ingegneri, già di ruolo in strutture del SSN, in servizio da almeno cinque anni con qualifica dirigenziale.”
*9. 70. (ex *9. 88.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, nonché degli ingegneri clinici e biomedici già di ruolo in strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis. Con riferimento alla dirigenza sanitaria: possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli ingegneri clinici e biomedici, iscritti al relativo Ordine professionale ed in possesso di Diploma di specializzazione, previo concorso pubblico per titoli ed esami; possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli Ingegneri Clinici e Biomedici, già di ruolo in strutture del SSN, in servizio da almeno cinque anni con qualifica dirigenziale.
9. 71. (ex 9. 343.) Vargiu.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, nonché degli ingegneri clinici e biomedici, operanti nei SSN, afferenti nelle funzioni aziendali deputate al governo del patrimonio tecnologico biomedicale (ingegneria clinica, bioingegneria, ingegneria medica), già di ruolo in strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  3. Con riferimento alla dirigenza sanitaria: possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli ingegneri clinici e biomedici, iscritti al relativo Ordine professionale ed in possesso di Diploma di specializzazione, previo concorso pubblico per titoli ed esami; possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli Ingegneri Clinici e Biomedici, operanti nel SSN, afferenti nelle funzioni aziendali deputate al governo del patrimonio tecnologico biomedicale (ingegneria clinica, bioingegneria, ingegneria medica), già di ruolo in strutture del SSN, in servizio da almeno cinque anni con qualifica dirigenziale.
9. 72. (ex 9. 89.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: All'articolo 5 del decreto-legge del 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:
  «12-ter. le liste speciali già costituite ai sensi del comma 12 sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007.»
9. 73. (ex 9. 506.) Vargiu.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: nonché degli ingegneri clinici e biomedici, operanti nel SSN, afferenti nelle funzioni aziendali deputate al governo del patrimonio tecnologico biomedicale.
9. 74. (ex 9. 340.) Vargiu.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, aggiungere, in fine, le parole:, nonché degli ingegneri clinici e Biomedici, operanti nel SSN, afferenti nelle funzioni aziendali deputate al governo del patrimonio tecnologico biomedicale (ingegneria clinica, bioingegneria, ingegneria medica).
9. 75. (ex 9. 90.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le parole: le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri statuti ai fini dell'attuazione della presente lettera.
9. 76. (ex 9. 547.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
9. 77. (ex 9. 36.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b),numero 3), dopo le parole: dirigenti di ruolo negli enti locali; aggiungere le seguenti: previsione, nell'ambito del ruolo, della sezione per la professionalità speciale del dirigente apicale;

  Conseguentemente alla medesima lettera, numero 4):
   dopo le parole:
abolizione della figura, sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza, di cui al numero 3), con le seguenti: attribuzione ai dirigenti inseriti nella sezione per la professionalità speciale del dirigente apicale di cui al numero 3),;
   dopo le parole: nelle fasce professionali A e B, sostituire le parole: nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) con le seguenti: nella sezione per la professionalità speciale del dirigente apicale di cui al numero 3;
   sopprimere le parole: fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo;
    sostituire le parole: specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: previsione della confluenza nel suddetto ruolo unico, dopo due anni, dei segretari che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C, e specifica disciplina per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;
    sostituire le parole: in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni con le seguenti: in sede di prima applicazione e per un periodo di cinque anni;
    sopprimere le parole: e confluiti nel ruolo di cui al numero 3),.
9. 78. (ex 9. 71.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: dirigenti di ruolo negli enti locali, aggiungere le seguenti: previsione, nell'ambito del ruolo, di un ambito speciale per la dirigenza apicale locale;

  Conseguentemente al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole da: privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo fino alla fine del numero con le seguenti: specifica disciplina che contempli la confluenza nella sezione speciale di cui al numero 3) del ruolo unico, con inquadramento dirigenziale dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e per i vincitori ammessi al corso di formazione per l'accesso in carriera già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge; specifica disciplina che subordini l'ingresso nella suddetta sezione speciale, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo esclusivamente dal ruolo unico di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre ai fini dell'attribuzione di incarichi di dirigenza apicale; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) nonché ai vincitori della procedura concorsuale di ammissione al corso di formazione per l'accesso in carriera, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
9. 79. (ex 9. 242.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: di ruolo negli enti locali, aggiungere le seguenti: previsione, nell'ambito del ruolo, di un ambito speciale per la dirigenza apicale locale;.
*9. 80. (ex 9. 617.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: di ruolo negli enti locali, aggiungere le seguenti: previsione, nell'ambito del ruolo, di un ambito speciale per la dirigenza apicale locale;.
*9. 81. (ex 9. 85.) Palmieri.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: attribuzione della gestione fino a: della presente lettera.
9. 82. (ex 9.230.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera con le seguenti: istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.
9. 84. (ex 9.589.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale; aggiungere le seguenti: istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e a cui partecipano i rappresentanti degli enti locali.
9. 83. (ex 9.587.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: mantenimento fino alla fine del numero
9. 85. (ex 9.231.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b) numero 3) sostituire le parole da mantenimento della figura fino alla fine del numero con le seguenti: articolazione del ruolo unico dei dirigenti locali per aree professionali; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; facoltà di nominare come dirigente apicale un direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni capoluogo di provincia, per i Comuni con più di 60.000 abitanti, per le Città metropolitane e per le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale; previsione, per i Comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

  Conseguentemente alla medesima lettera, numero 4):
    sopprimere le parole:
attribuzione alla dirigenza, di cui al numero 3), dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa;
   sopprimere le parole: fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   sopprimere le parole: previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;.
*9. 86. (ex 9. 21.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole da: mantenimento della figura fino alla fine della lettera: articolazione del ruolo unico dei dirigenti locali per aree professionali; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; facoltà di nominare come dirigente apicale un direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni capoluogo di provincia, per i Comuni con più di 60.000 abitanti, per le Città metropolitane e per le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale; previsione, per i Comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

  Conseguentemente, al numero 4):
   sopprimere le parole:
attribuzione alla dirigenza, di cui al numero 3), dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa;
   sopprimere le parole: fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   sopprimere le parole: previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;.
*9. 87. (ex 9. 497.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole da: mantenimento fino alla fine del numero con le seguenti: previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale.
9. 88. (ex 9.586.) Invernizzi.

Subemendamento all'emendamento 9. 500 della Commissione.

  All'emendamento 9. 500 della Commissione, sostituire le parole: e definizione dei con le seguenti: fermi restando i.
0. 9. 500. 1. Cecconi, Lombardi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Nesci, Ciprini, Toninelli, D'Ambrosio, Businarolo, Sibilia.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: 23 dicembre 2009. n. 191, aggiungere le seguenti: e definizione dei relativi requisiti,.
9. 500. La Commissione.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi”.
9. 89. (ex 9.482.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
   3-bis) introduzione di una disciplina che preveda un ridimensionamento del numero degli incarichi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; introduzione di una disciplina transitoria per il superamento della previsione, negli enti locali, della copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato.
9. 90. (ex 9.631.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
*9. 91. (ex 9.480.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
*9. 92. Civati, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
*9. 93. (ex 9.632.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sopprimere le parole: abolizione della figura.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: controllo della legalità dell'azione amministrativa con le seguenti: controllo preventivo di legittimità sugli atti e sull'attività amministrativa.
9. 94. (ex 9. 486.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: abolizione della figura fino alla fine del numero, con le seguenti: All'articolo 99 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, le parole: la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario sono sostituite dalle seguenti: il segretario dura in carica per un periodo di cinque anni;
    2) il comma 3 è abrogato.
   b) L'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
   c) L'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato.
9. 95. (ex 9. 628.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: abolizione della figura fino alla fine del numero, con le seguenti: conferma della figura e rivisitazione delle funzioni: nomina ministeriale, formazione semestrale obbligatoria presso la SNA e tutela dell'indipendenza e terzietà rispetto alla parte politica in attuazione vera del principio generale sancito dall'ordinamento della separazione dell'attività di indirizzo e dell'attività di gestione; valorizzazione e legittimazione politica giuridica e culturale della figura del segretario comunale quale presidio di legalità nei comuni; affidamento al segretario comunale del ruolo del controllo preventivo sugli atti e sull'attività amministrativa.
9. 96. (ex 9. 485.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: abolizione della figura fino alla fine del numero, con le seguenti: confluenza nel ruolo unico di cui alla lettera b), numero 1, del presente articolo con il profilo di segretario generale; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico di cui al n. 1 lettera b) e soppressione del precedente albo. Istituzione di una sezione nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali non iscritti nella sezione speciale della dirigenza di cui al n. 1 lettera b); Specifica disciplina che contempli l'ammissione nella sezione speciale del ruolo unico di cui al n. 1 lettera b), per i segretari comunali iscritti nella fascia C e di coloro che saranno iscritti quali vincitori dei corso concorso nazionale già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo due anni di servizio; revisione della figura nell'ambito della disciplina delle autonomie locali, assicurando l'obbligatorietà in tutti gli enti locali; revisione del sistema di nomina e decadenza secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita presso il ministero della funzione pubblica ovvero delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza dei Segretari generali/direttori amministravi per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.N.A.C; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza.
*9. 97. (ex 9. 111.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: abolizione della figura fino alla fine del numero, con le seguenti: confluenza nel ruolo unico di cui alla lettera b), numero 1, del presente articolo con il profilo di segretario generale; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico di cui al n. 1 lettera b) e soppressione del precedente albo. Istituzione di una sezione nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali non iscritti nella sezione speciale della dirigenza di cui al n. 1 lettera b): Specifica disciplina che contempli l'ammissione nella sezione speciale del ruolo unico di cui al n. 1 lettera b), per i segretari comunali iscritti nella fascia C e di coloro che saranno iscritti quali vincitori del corso concorso nazionale già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo due anni di servizio. Revisione della figura nell'ambito della disciplina delle autonomie locali, assicurando l'obbligatorietà in tutti gli enti locali. Revisione del sistema di nomina e decadenza secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita presso il ministero della funzione pubblica ovvero delle sue articolazioni regionali. Introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza dei Segretari generali/direttori amministravi per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.N.A.C. Specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza.
*9. 98. (ex 9. 241.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: abolizione della figura fino alla fine del numero, con le seguenti: trasformazione della figura in dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, controllo della legalità dell'azione amministrativa e prevenzione della corruzione all'interno dell'ente; inserimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B e C, in apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo. Previsione dell'accesso alla sezione speciale dei dirigenti apicali tramite specifico corso-concorso. Previsione di una disciplina particolare per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo. Previsione di una specifica disciplina che contempli la confluenza nella sezione speciale dei dirigenti apicali del suddetto ruolo unico, per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, con attribuzione ai medesimi del trattamento economico applicabile al personale inquadrato nella predetta fascia professionale C dell'abolito albo dei segretari comunali e provinciali. Obbligo per gli enti locali di avvalersi, anche mediante convenzioni ex articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000, ove ciò non comprometta l'efficiente svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente apicale. Definizione di presupposti oggettivi per la revoca dell'incarico e della relativa procedura, con parere obbligatorio e vincolante dell'ANAC, in relazione a gravi violazioni dei doveri d'ufficio. Possibilità per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di nominare un direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 267/2000 e attribuzione, in tali casi, al dirigente apicale delle sole funzioni di controllo della legalità dell'azione amministrativa, di rogito dei contratti nei quali l'Ente è parte e di responsabile della prevenzione della corruzione all'interno dell'ente.
9. 101. (ex 9. 240.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b) numero 4) sostituire le parole: abolizione della figura con le seguenti: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A B e C in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti di cui alla lettera b), numero 1) e soppressione del relativo Albo speciale; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico, attraverso percorsi agevolati di mobilità, verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto; specifica disciplina, che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni;
9. 102. (ex 9. 96.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, sostituire le parole: abolizione della figura con le seguenti: revisione della figura senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente;

  Conseguentemente, al medesimo numero:
   sostituire le parole da: nelle fasce professionali A e B a: soppressione del relativo Albo, con le seguenti: nelle fasce professionali A, B e C, in un'apposita sezione speciale del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui alla lettera b), numero 1), e soppressione del relativo Albo speciale;
   sostituire le parole da: per gli enti locali privi di fino alla fine del numero 4,con le seguenti: in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale attingendo dalla sezione speciale con compiti di direzione generale ed organizzazione dell'Ente e gestione del personale anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa definizione delle procedure di reclutamento, nomina e revoca; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione generale in forma associata, previa definizione di criteri e modalità di gestione, attingendo dalla sezione speciale; previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quelli in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto.
9. 103. (ex 9. 488.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da:; attribuzione della dirigenza fino alla fine del numero, con le seguenti: con conseguente diretto transito nei ruoli dell'ANAC, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri in particolare quelli dell'interno, degli Enti pubblici e degli Enti locali in qualità di dirigenti a tempo indeterminato, senza alcuna modifica dello status giuridico ed economico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente; istituzione di un albo della dirigenza apicale e inserimento nell'albo di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi svolge funzione di segretario comunale in base alla categoria di abolizione e nomina obbligatoria dei dirigenti apicali in ogni comune indipendentemente dal numero della popolazione, in fase transitoria possibilità per i segretari comunali in servizio, nelle fasce A e B, di transitare nei ruoli della magistratura contabile e amministrativa previa nomina governativa; modifica della legge 186 del 1982 capo 2o per l'accesso alla magistratura del TAR e introduzione della previsione della nomina governativa per la metà dei posti vacanti di referendario TAR per i segretari comunali in possesso dei seguenti requisiti: anzianità di servizio in qualità di segretario comunale di fascia A e B di almeno dieci anni laurea in giurisprudenza, abilitazione alla professione forense, master di secondo livello, partecipazione a corsi di alta specializzazione giuridica e superamento di uno specifico corso-concorso abilitativo».
9. 99. (ex 9.484.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: attribuzione della dirigenza fino alla fine del numero, con le seguenti: inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti, al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti, all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico.
9. 100. (ex 9.483.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b) numero 4) sostituire le parole da: attribuzione fino a: amministrativa, con le seguenti: attribuzione al segretario comunale del ruolo di direttore generale di governo locale, avente funzioni di verifica della regolarità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, regolarità della normativa sui contratti pubblici, tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese, verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, verifica della regolarità sulle concessioni e appalti di servizi e lavori, nonché referente della Corte dei Conti e della Ragioneria generale dello Stato, fermo restando il rispetto della vigente normativa in, materia di contenimento della spesa di personale.
9. 106. (ex 9. 102.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3) con le parole: obbligo per gli enti locali di attribuire ad un dirigente di cui al numero 1.
9. 107. Rampelli

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza con le seguenti: obbligo per gli enti locali di attribuire ad un dirigente;

  Conseguentemente, al medesimo numero:
   sostituire le parole
dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) con le seguenti: dei dirigenti dello stato di cui al numero 1);
   dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: attingendo dal ruolo unico di cui al numero 1);
   sostituire le parole: e per un periodo non superiore a tre anni con le seguenti: per un periodo di cinque anni;
   aggiungere in fine i seguenti periodi: previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui ai numeri 1), 2) e 3), nonché per il conferimento e la durata degli incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita pressa il ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'ANAC; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza. Puntuale definizione del profilo di dirigente apicale con la attribuzione, in rapporto alla entità demografica dell'ente, dei compiti di gestione del personale, anche dirigenziale, e di organizzazione dell'ente, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre definizione di criteri e limiti al convenzionamento dell'ufficio di dirigente apicale.
9. 104. (ex 9. 113.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza con le seguenti obbligo per gli enti locali di attribuire ad un dirigente.
*9. 105. (ex 9. 104.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza con le parole: obbligo per gli enti locali di attribuire ad un dirigente.
*9. 108. (ex 9. 570.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: attribuzione alla dirigenza aggiungere le seguenti: del ruolo di competenza.
9. 109. (ex 0. 9. 1003. 1.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: attribuzione alla dirigenza aggiungere le seguenti: e in possesso di idonei requisiti formativi professionali.
*9. 110. Mura.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: attribuzione alla dirigenza aggiungere le seguenti: e in possesso di idonei requisiti formativi professionali.
*9. 111. Dieni, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dadone.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: attribuzione alla dirigenza aggiungere le seguenti: e in possesso di idonei requisiti formativi professionali.
*9. 801. Palmieri.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: di cui al numero 3) con le seguenti: di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   sopprimere le parole:
mantenimento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti;
   sopprimere le parole: di ammissione al corso di accesso in carriera
   sopprimere le parole: previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; previsione della possibilità, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione, in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa a un dirigente di ruolo;
   sostituire le parole da: gli enti locali privi di un direttore fino alla fine della lettera, con le seguenti: i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica); in assenza di specifiche professionalità interne all'Ente, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, possibilità per i Comuni Capoluogo di Provincia e per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali;.
9. 112. (ex 9.118.) Busin.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa con le seguenti: numero 1) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici,

  Conseguentemente, al medesimo numero:
   sostituire le parole:
nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) con le seguenti: nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 1);
   dopo le parole: un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa aggiungere le seguenti: direzione degli uffici;
   sostituire le parole: cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; con le seguenti: possano non essere confermati con provvedimento motivato entro novanta giorni dalla data di insediamento, degli organi esecutivi;
   sostituire le parole: in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa ad un dirigente di ruolo con le seguenti: in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa, roganti e di assistenza agli organi ad un dirigente di ruolo in possesso di specifici requisiti di professionalità definiti da apposita disciplina ed in condizione di equiordinazione con la restante dirigenza;
   sostituire le parole: e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) con le seguenti: e confluiti nel ruolo di cui numero 1);
   dopo le parole: concorso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; aggiungere le seguenti: analogo obbligo, per gli enti che si avvalgono del direttore generale, di individuare il dirigente di ruolo cui conferire le funzioni di controllo, roganti e di assistenza agli organi, ai soggetti, già iscritti nell'albo dei segretari comunali e confluiti nel ruolo di cui al numero 1); previsione di apposita disciplina per il conseguimento, da parte dei dirigenti di ruolo di cui alla lettera B), della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale negli enti locali o di dirigente con funzioni di controllo, roganti e di assistenza agli organi negli enti che si avvalgono della possibilità di nominare il direttore generale ai sensi dell'articolo 108 TUEL; specifica disciplina per la mobilità presso il Ministero dell'interno o presso 1'ANAC, Sezione distaccata presso le prefetture, dei Segretari rimasti privi di sede a seguito del processo di riorganizzazione in atto e attribuzione delle funzioni di collaborazione per la redazione dei piani di prevenzione della corruzione dei Comuni facenti parte della Provincia, ivi compreso il Comune Capoluogo.
*9. 113. Civati, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa con le seguenti: numero 1) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici,

  Conseguentemente, al medesimo numero:
   sostituire le parole:
nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) con le seguenti: nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 1);
   dopo le parole: un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa aggiungere le seguenti: direzione degli uffici;
   sostituire le parole: cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; con le seguenti: possano non essere confermati con provvedimento motivato entro novanta giorni dalla data di insediamento, degli organi esecutivi;
   sostituire le parole: in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa ad un dirigente di ruolo con le seguenti: in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa, roganti e di assistenza agli organi ad un dirigente di ruolo in possesso di specifici requisiti di professionalità definiti da apposita disciplina ed in condizione di equiordinazione con la restante dirigenza;
   sostituire le parole: e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) con le seguenti: e confluiti nel ruolo di cui numero 1);
   dopo le parole: concorso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; aggiungere le seguenti: analogo obbligo, per gli enti che si avvalgono del direttore generale, di individuare il dirigente di ruolo cui conferire le funzioni di controllo, roganti e di assistenza agli organi, ai soggetti, già iscritti nell'albo dei segretari comunali e confluiti nel ruolo di cui al numero 1); previsione di apposita disciplina per il conseguimento, da parte dei dirigenti di ruolo di cui alla lettera B), della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale negli enti locali o di dirigente con funzioni di controllo, roganti e di assistenza agli organi negli enti che si avvalgono della possibilità di nominare il direttore generale ai sensi dell'articolo 108 TUEL; specifica disciplina per la mobilità presso il Ministero dell'interno o presso 1'ANAC, Sezione distaccata presso le prefetture, dei Segretari rimasti privi di sede a seguito del processo di riorganizzazione in atto e attribuzione delle funzioni di collaborazione per la redazione dei piani di prevenzione della corruzione dei Comuni facenti parte della Provincia, ivi compreso il Comune Capoluogo.
*9. 114. Piccione.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: numero 3) con le seguenti: numero 1).
**9. 115. Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: numero 3) con le seguenti: numero 1).
**9. 116. Civati, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: coordinamento dell'attività amministrativa aggiungere le seguenti: direzione degli uffici.
9. 117. Civati, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: mantenimento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti.
9. 121. Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: aventi i prescritti requisiti; aggiungere le seguenti: previsione di una selezione che garantisca il possesso di specifici requisiti formativi e professionali ai soggetti non già vincitori di procedure concorsuali per il reclutamento di segretari comunali e provinciali.
*9. 118. Mura.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: aventi i prescritti requisiti; aggiungere le seguenti: previsione di una selezione che garantisca il possesso di specifici requisiti formativi e professionali ai soggetti non già vincitori di procedure concorsuali per il reclutamento di segretari comunali e provinciali.
*9. 119. Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dadone, Lombardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: aventi i prescritti requisiti; aggiungere le seguenti: previsione di una selezione che garantisca il possesso di specifici requisiti formativi e professionali ai soggetti non già vincitori di procedure concorsuali per il reclutamento di segretari comunali e provinciali.
*9. 120. Palmieri.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: prevedendo il diritto per gli stessi di optare, in alternativa, per il trasferimento in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni. Una specifica disciplina, inoltre, consentirà, in via transitoria, la mobilità in altri ruoli della dirigenza.
9. 126. (ex 9. 599.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3), con le seguenti: dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1).

  Conseguentemente al medesimo numero, dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: attingendo dal ruolo unico di cui al numero 1).
9. 124. (ex 9. 572.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 lettera b) numero 4, sostituire le parole: dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3), con le seguenti: dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1).
9. 125. (ex 9. 105.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) aggiungere le seguenti: in una specifica sezione,

  Conseguentemente:
   al medesimo numero:
    dopo le parole:
nel suddetto ruolo unico aggiungere le seguenti: nella specifica sezione dei dirigenti apicali;
    dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque, aggiungere le seguenti: esclusivamente all'interno del ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3)
    dopo le parole: controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica aggiungere le seguenti:; la nomina avverrà alla prima scadenza dell'incarico in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo;
    aggiungere, in fine, le parole: «definizione puntuale dei compiti spettanti al Dirigente apicale con l'attribuzione allo stesso dei compiti attualmente attribuiti ai segretari comunali e specificazione di quelli eventualmente non più spettanti; conferma della disciplina dell'articolo 109 comma 2 del decreto legislativo 267/2000.»;
    alla lettera f), sostituire le parole: conferimento degli incarichi a dirigenti con le parole: conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali;
    alla lettera h), sopprimere parole: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, successivo a valutazione negativa
   alla lettera m), sostituire le parole: definizione di limiti assoluti con le seguenti: definizione nella contrattazione collettiva di limiti assoluti;
9. 122. (ex 9. 496.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, dopo le parole: dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) aggiungere le seguenti: in una specifica sezione;

  Conseguentemente al medesimo numero:
   dopo le parole:
nel suddetto ruolo unico aggiungere le seguenti: nella specifica sezione dei dirigenti apicali;
   dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque aggiungere le seguenti: esclusivamente all'interno del ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3); la nomina avverrà alla prima scadenza dell'incarico in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo;
   aggiungere, in fine, le parole: definizione puntuale dei compiti spettanti al Dirigente apicale con l'attribuzione allo stesso dei compiti attualmente attribuiti ai segretari comunali e specificazione di quelli eventualmente non più spettanti; conferma della disciplina dell'articolo 109 comma 2 del decreto legislativo 267/2000”.
9. 123. (ex 9. 122.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: specifica disciplina che contempli la confluenza fino alla fine del numero, con le seguenti: specifica disciplina che contempli la confluenza nella suddetta sezione speciale del ruolo unico, con inquadramento dirigenziale dopo due anni esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e per i vincitori ammessi al corso di formazione per l'accesso in carriera già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge; specifica disciplina che subordini l'ingresso nella sezione speciale di cui al punto 3 fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo esclusivamente dal ruolo unico di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre ai fini dell'attribuzione di incarichi di dirigenza apicale; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali e i comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) nonché ai vincitori della procedura concorsuale di ammissione al corso di formazione per l'accesso in carriera, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
9. 127. (ex 9. 86.) Palmieri.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: specifica disciplina che contempli la confluenza fino alla fine del numero, con le seguenti: specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; decorso il predetto periodo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale ai dirigenti iscritti in apposita area professionale del ruolo di cui al numero 3); disciplina dell'area professionale secondo criteri idonei ad assicurare il possesso di competenze e requisiti professionali commisurati alla dimensione e complessità degli enti;.
9. 128. (ex 9. 621.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: specifica disciplina che contempli fino alla fine del numero con le seguenti: specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla corrispondente area professionale del ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
9. 129. (ex 9. 623.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, dopo le parole: due anni di esercizio effettivo aggiungere le seguenti: anche già maturati;

  Conseguentemente, al medesimo numero,
   dopo le parole:
obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: attingendo dal ruolo unico di cui al precedente numero 3;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: previsione di una specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza.
9. 130. (ex 9. 495.) Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: di ammissione al corso di accesso in carriera

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 131. Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa con le seguenti: un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo preventivo di legittimità sugli atti e sull'attività amministrativa.
9. 134. (ex 9. 487.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: attingendo dalla corrispondente area professionale del ruolo di cui al numero 3);

  Conseguentemente al medesimo numero sostituire le parole non superiore a tre anni con le seguenti: non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
9. 132. (ex 9. 143.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti attingendo dalla corrispondente area professionale del ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole da: previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale fino alla fine del numero con le seguenti: previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
9. 135. (ex 9. 239.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: attingendo dal ruolo unico di cui al numero 1).
9. 136. (ex 9. 106.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: attingendo esclusivamente dal ruolo unico di cui al numero 3).
9. 137. (ex 9. 237.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; con le seguenti: possano non essere confermati con provvedimento motivato entro novanta giorni dalla data di insediamento, degli organi esecutivi;
9. 138. Civati, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.
*9. 139. Mura.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.
*9. 140. Palmieri.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.
*9. 141. Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dadone, Lombardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: della possibilità, per aggiungere le seguenti: le città metropolitane e.
9. 142. Gasparini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: in alternativa al dirigente apicale con le seguenti: altresì un direttore generale.

  Conseguentemente al medesimo numero, sopprimere le parole da: e previsione, in tale ipotesi, fino a: un dirigente di ruolo.
9. 143. Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dadone, Lombardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 aggiungere le seguenti: con le procedure previste alla lettera f).

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole da: e previsione, in tale ipotesi, fino a: un dirigente di ruolo.
9. 144. Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dadone, Lombardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa a un dirigente di ruolo; con le seguenti: dell'affidamento a questi delle relative funzioni.

  Conseguentemente al medesimo numero:
   sopprimere le parole:
privi di un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
   dopo le parole: nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica aggiungere le seguenti: e previsione altresì dell'obbligo, per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti che nominino in alternativa al dirigente apicale un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa ad uno dei predetti soggetti.
*9. 145. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa a un dirigente di ruolo; con le seguenti: dell'affidamento a questi delle relative funzioni.

  Conseguentemente al medesimo numero:
   sopprimere le parole:
privi di un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
   dopo le parole: nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica aggiungere le seguenti: e previsione altresì dell'obbligo, per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti che nominino in alternativa al dirigente apicale un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa ad uno dei predetti soggetti.
*9. 146. D'Attorre, Zanin.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: e della funzione rogante.
9. 550. La Commissione.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: dell'obbligo di gestire con le seguenti: della facoltà di gestire.
9. 147. (ex 9. 235.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: n. 122, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre ai fini dell'attribuzione di incarichi di dirigenza apicale.
9. 148. (ex 9. 233.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: non superiore a tre anni con le seguenti: di cinque anni;

  Conseguentemente al medesimo numero sopprimere le parole: e confluiti nel ruolo di cui al numero 3),.
9. 149. (ex 9. 70.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: non superiore a tre anni sono sostituite da: di cinque anni.
*9. 150. (ex 9. 107.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: non superiore a tre anni con le seguenti: di cinque anni.
*9. 151. (ex 9. 578.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: non superiore a tre anni con le seguenti: di tre anni.
9. 152. (ex 9. 236.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: superiore a tre anni con le seguenti: inferiore a tre anni e non superiore a cinque;

  Conseguentemente al medesimo numero,
   dopo le parole:
già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; aggiungere le seguenti: decorso il predetto periodo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale ai dirigenti iscritti in apposita area professionale del ruolo di cui al numero 3); disciplina dell'area professionale secondo criteri idonei ad assicurare il possesso di competenze e requisiti professionali commisurati alla dimensione e complessità degli enti;.
9. 153. (ex 9. 142.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: che definisca i requisiti per l'incarico di dirigente apicale.
*9. 154. D'Attorre, Fabbri, Tino Iannuzzi, Zanin.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: che definisca i requisiti per l'incarico di dirigente apicale.
*9. 155. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: privi di direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di conferire l'incarico di direzione con le seguenti: di nominare comunque un dirigente.
9. 156. Dieni, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dadone

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: attingendo esclusivamente dai soggetti già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3).
9. 157. Quaranta, Costantino

  Al comma 1, lettera b), numero 4) dopo le parole: già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), aggiungere le seguenti: nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, le parole: previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui ai numeri 1), 2) e 3), nonché per il conferimento e la durata degli incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita pressa il Ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.n.a.c.; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza;.
9. 158. (ex 9. 576.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) dopo le parole: già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), aggiungere le seguenti: nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*9. 159. Rampelli

  Al comma 1, lettera b), numero 4, dopo le parole: già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), aggiungere le seguenti: nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*9. 160. (ex * 9. 109.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 161. Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica aggiungere le seguenti: analogo obbligo, per gli enti che si avvalgono del direttore generale, di individuare il dirigente di ruolo cui conferire le funzioni di controllo, roganti e di assistenza agli organi, ai soggetti, già iscritti nell'albo dei segretari comunali e confluiti nel ruolo di cui al numero 1); previsione di apposita disciplina per il conseguimento, da parte dei dirigenti di ruolo di cui alla lettera B), della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale negli enti locali o di dirigente con funzioni di controllo, roganti e di assistenza agli organi negli enti che si avvalgono della possibilità di nominare il direttore generale ai sensi dell'articolo 108 TUEL; specifica disciplina per la mobilità presso il Ministero dell'interno o presso 1'ANAC, Sezione distaccata presso le prefetture, dei Segretari rimasti privi di sede a seguito del processo di riorganizzazione in atto e attribuzione delle funzioni di collaborazione per la redazione dei piani di prevenzione della corruzione dei Comuni facenti parte della Provincia, ivi compreso il Comune Capoluogo.
9. 162. Civati, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui ai numeri 1), 2) e 3), nonché per il conferimento e la durata degli incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita presso il Ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.n.a.c.; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza. Puntuale definizione del profilo di dirigente apicale con la attribuzione, in rapporto alla entità demografica dell'ente, dei compiti di gestione del personale, anche dirigenziale, e di organizzazione dell'ente, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; definizione di criteri e limiti al convenzionamento dell'ufficio di dirigente apicale.
9. 164. (ex 9. 110.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui ai numeri 1), 2) e 3), nonché per il conferimento e la durata degli incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita pressa il ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'ANAC.; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza;.
9. 165. Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza.
9. 163. (ex 9. 112.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: puntuale definizione del profilo di dirigente apicale con la attribuzione, in rapporto alla entità demografica dell'ente, dei compiti di gestione del personale, anche dirigenziale, e di organizzazione dell'ente, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; definizione di criteri e limiti al convenzionamento dell'ufficio di dirigente apicale.
9. 166. (ex 9. 580.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) in sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in servizio presso la stessa amministrazione, sono inquadrati nei relativi ruoli dirigenziali, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi.
9. 167. (ex 9. 28.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti.

  Al comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: con riferimento all'accesso alla dirigenza: aggiungere le seguenti:, nel rispetto del principio costituzionale del concorso e dei principi di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 ed al regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 n. 272.
9. 168. (ex 9. 131.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 1.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2),
   sopprimere le parole: e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1 della presente lettera.
   dopo le parole: di formazione iniziale aggiungere le seguenti: obbligo di corso di formazione presso la Scuola di formazione della pubblica amministrazione con costi a carico della medesima.
9. 169. (ex 9. 49.) Pesco, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Dadone, Nuti, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cecconi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, dopo le parole: fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; aggiungere le seguenti: affidamento alla Scuola Nazionale dell'amministrazione della gestione dei corsi-concorso; possibilità della suddetta Scuola di avvalersi di scuole regionali e locali e di istituzioni universitarie selezionate con procedure trasparenti.
9. 170. (ex 9. 421.) Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole: per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo, con le seguenti: per un numero di posti, definito in relazione al fabbisogno;

  Conseguentemente, la medesimo numero:
   sostituire le parole:
funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa, nel settore pubblico o a esperienze all'estero con le seguenti: dirigenti;
   sostituire le parole: previa valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale con le seguenti: previo superamento del periodo di prova, della durata non inferiore a sei mesi.
9. 171. (ex 9. 179.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, dopo le parole: accesso al corso concorso; aggiungere le seguenti: previsione che nel periodo del corso-concorso si svolga un tirocinio della durata di sei mesi presso pubbliche amministrazioni, organizzazioni europee ed internazionali.
9. 172. (ex 9. 182.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le parole da: immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, fino alla fine del numero.
9. 173. (ex 9. 132.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: funzionari fino a: l'incarico iniziale; con le seguenti: dirigenti, con obblighi di formazione e affiancamento ad altro dirigente di ruolo, per i primi due anni; possibile riduzione del suddetto periodo di formazione e affiancamento in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico, anche se svolta all'estero o presso organismi internazionali; diritto al trattamento economico esclusivamente in misura non superiore al 60 per cento della parte fissa della retribuzione, per tutto il periodo di formazione e affiancamento; possibilità di risoluzione del rapporto dopo i primi due anni per valutazioni negative e possibilità di immissione in ruolo come funzionario.
*9. 174. (ex *9. 93.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: funzionari fino a: l'incarico iniziale; con le seguenti: dirigenti, con obblighi di formazione e affiancamento ad altro dirigente di ruolo, per i primi due anni; possibile riduzione del suddetto periodo di formazione e affiancamento in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico, anche se svolta all'estero o presso organismi internazionali; diritto al trattamento economico esclusivamente in misura non superiore al 60 per cento della parte fissa della retribuzione, per tutto il periodo di formazione e affiancamento; possibilità di risoluzione del rapporto dopo i primi due anni per valutazioni negative e possibilità di immissione in ruolo come funzionario;.
*9. 175. (ex *9. 7.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: tre anni con le seguenti: quattro anni.
9. 177. Costantino, Quaranta.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: tre anni aggiungere le seguenti: presso la Scuola nazionale dell'amministrazione.
9. 176. (ex 9. 556.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: con possibile riduzione, aggiungere le seguenti: fino ad un massimo di due anni.
9. 178. (ex 9. 232.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: nel settore pubblico con le seguenti: alle dipendenze di un'amministrazione pubblica.
9. 179. (ex 9. 526.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: all'estero, aggiungere le seguenti: di natura lavorativa della durata di almeno due anni.
9. 180. (ex 9. 238.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la parola: previa con le seguenti: da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla base della.
9. 501. La Commissione.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: attribuito l'incarico iniziale aggiungere le seguenti: inquadramento nella qualifica di funzionario in caso di mancato superamento della valutazione; formazione di una graduatoria nell'ambito di ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3).
9. 181. (ex 9. 558.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole: e delle autorità indipendenti;.
9. 182. (ex 9. 561.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*9. 183. (ex 9. 180.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*9. 184. (ex 9. 560.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2), con il seguente: 2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale, l'appartenenza ai ruoli di una pubblica amministrazione e lo svolgimento delle mansioni di funzionario per almeno quattro anni; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare anche dirigenti da destinare alle carriere speciali ed alle autorità indipendenti; immissione in servizio dei vincitori del concorso come dirigenti, con previsione di un periodo di prova di un anno, soggetto alle ordinarie procedure di valutazione della dirigenza; istituzione di un albo di dirigenti idonei alla nomina a dirigente generale con accesso definito a mezzo di procedure comparative basate anche sulla valutazione dei risultati.
9. 185. (ex 9. 133.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 2, sopprimere le parole: possibilità di reclutare con il suddetto concorso anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti.
9. 186. (ex 9. 563.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: previo esame di conferma fino alla fine del numero, con le seguenti:; i vincitori di concorso saranno assunti a tempo indeterminato e svolgeranno un periodo annuale di prova consistente nel conferimento di un primo incarico da svolgere in autonomia; il risultato sarà valutato da un organismo indipendente; in caso di valutazione positiva l'inserimento nel ruolo di funzionario sarà confermato e il rapporto di lavoro confermato; il caso contrario comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro stesso.
9. 187. (ex 9. 297.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: da parte di un organismo indipendente con le seguenti: da parte dell'amministrazione.
9. 188. (ex 9. 37.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: con possibile riduzione, aggiungere le seguenti: fino ad un massimo di due anni.
9. 189. (ex 9. 527.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: nel settore pubblico con le seguenti: alle dipendenze di un'amministrazione pubblica.
9. 190. (ex 9. 529.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: all'estero aggiungere le seguenti: svolte comunque in Enti pubblici in funzioni dirigenziali.
9. 191. (ex 9. 151.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: all'estero, aggiungere le seguenti: di natura lavorativa della durata di almeno due anni.
9. 192. (ex 9. 528.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole da: risoluzione fino a: esame di conferma.
9. 193. (ex 9. 229.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
    3) all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, al terzo capoverso sono eliminate le seguenti parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229»; conseguentemente al quarto capoverso le parole «alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato,» sono sostituite dalle seguenti parole: «, addetti a tali attività, al compimento del quinto anno di incarico a tempo determinato o indeterminato».
9. 194. (ex 9. 147.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
    3) esclusione della possibilità di conferimento di nuovi incarichi attraverso le modalità previste dall'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di qualsiasi incarico nel ruolo dirigenziale con modalità diverse da quelle definite nella presente lettera c); introduzione di una disciplina transitoria per il superamento degli incarichi in essere conferiti attraverso le suddette modalità.
9. 195. (ex 9. 630.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), dopo numero 2), aggiungere il seguente:
    3) introduzione del divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui al numero 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria, di cui agli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001; applicazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;.
9. 196. (ex 9. 82.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
    3) Introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;.
*9. 197. (ex *9. 525.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   3) Introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;.
*9. 198. (ex *9. 402.) Rampelli.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   3) Introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;.
*9. 199. (ex *9. 9.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c-bis), sopprimere le parole: con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio.
9. 200. (ex 9. 531.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c-bis), sopprimere le parole: con eventuale trasformazione della natura giuridica.
*9. 201. (ex 9. 60.) Dadone.

  Al comma 1, lettera c-bis), sopprimere le parole: con eventuale trasformazione della natura giuridica.
*9. 202. (ex 9. 39) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: di riconosciuto prestigio aggiungere le seguenti: e delle commissioni per la dirigenza statale, regionale e locale di cui alla lettera b);

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali;
**9. 203. (ex 9. 22.) Centemero.

  Al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: di riconosciuto prestigio aggiungere le seguenti: e delle commissioni per la dirigenza statale, regionale e locale di cui alla lettera b);

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali;
**9. 204. (ex 9. 475.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: di cui alla lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica aggiungere le seguenti: e in raccordo con gli Uffici formazione delle amministrazioni centrali e periferiche.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: selezionate con procedure trasparenti aggiungere le seguenti: e selettive.
9. 205. (ex 9. 8.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole da: possibilità di avvalersi fino alla fine del numero con le seguenti: previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale.
9. 206. (ex 9. 562.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: n. 178, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: n. 178, senza incremento dei trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
9. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le parole:, previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali.
9. 207. (ex 9. 557.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: del relativo adempimento aggiungere le seguenti: a carico delle amministrazioni pubbliche.
9. 208. (ex 9. 530.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: coinvolgimento fino alla fine della lettera con le seguenti: coinvolgimento, attraverso una specifica previsione contrattuale, dei dirigenti di ruolo nella formazione dei funzionari.
9. 209. (ex 9. 40.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: loro obbligo con la seguente: possibilità.
9. 210. (ex 9. 183.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa; valorizzazione dell'esperienza effettuata nel settore privato ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;
9. 211. (ex 9. 499.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche nonché tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato con le seguenti: assicurare la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili; garantire che il passaggio del dirigente dal ruolo dell'amministrazione di appartenenza a quello dell'amministrazione che gli conferisce un nuovo incarico richieda il consenso della prima, laddove sia in atto un incarico di funzione dirigenziale presso di essa; prevedere che i contratti o accordi collettivi nazionali disciplinino, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta dei dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità dirigenziale.
9. 212. (ex 9. 67.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: e con il settore privato.
*9. 214. (ex 9. 135.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: e con il settore privato
*9. 215. (ex 9. 614.) Lorefice.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: con. 
9. 213. (ex 9. 184.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: il settore privato aggiungere le seguenti: in quest'ultimo caso escludendo da tale possibilità la dirigenza amministrativa, professionale, tecnica, medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale.
9. 216. (ex 9. 615.) Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: previsione fino a: richiesto il con le seguenti: prevedere l'esclusione del.
9. 217. (ex 0. 9. 1004. 1.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dieni, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: non. 
9. 218. Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma, si procede attraverso procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;.
9. 219. (ex 9. 161.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis). Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 114/2014 dopo le parole: previo assenso delle amministrazioni di appartenenza aggiungere le seguenti parole: Tale assenso non è richiesto per la dirigenza medica e sanitaria.
9. 220. (ex 9. 145.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); con le seguenti: obbligo di previo conferimento degli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); facoltà di conferire incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, di comprovata professionalità e titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale (attinenti il posto da ricoprire), nel limite massimo del 10 per cento della dirigenza, previa verifica dell'insussistenza di analoghe professionalità dirigenziali (anche in disponibilità) nei ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo; previsione della sanzione della nullità degli atti, dei provvedimenti e dei contratti stipulati in violazione dei precedenti obblighi;.
9. 221. (ex 9. 10.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b) con le seguenti: prevedere l'obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascun ruolo di cui alla lettera b).
9. 222. (ex 9. 146.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti con le seguenti: obbligo di conferimento di tutti gli incarichi disponibili ai dirigenti.
9. 223. (ex 9. 152.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: possibilità con la seguente: obbligo.
9. 224. (ex 9. 72.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti: divieto di conferimento degli incarichi relativi agli uffici di vertice a dirigenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, decreto legislativo 165 del 2001 o ai sensi delle normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura; nullità dell'assunzione di soggetti esterni per le quali non si sia proceduto al previo accertamento di mancanza di equivalenti professionalità interne;.
9. 225. (ex 9. 153.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti:, alla scadenza degli incarichi in essere, o in caso di decadenza dall'incarico del titolare dell'ufficio dirigenziale, per mancato raggiungimento degli obiettivi, previo accertamento con gli strumenti e le procedure di verifica delle responsabilità dirigenziali di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. 226. (ex 9. 54.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali con le seguenti: separazioni tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa e tecnica; definizione del sistema delle responsabilità in ordine alla gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, assicurando l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici di cui il dirigente sia titolare con provvedimento dell'autorità politica o equiparata, cui accede un contratto di diritto privato;.
9. 227. (ex 9. 47.) Carinelli

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale aggiungere le seguenti: dell'area professionale di riferimento nei rispettivi ruoli e.
*9. 228. (ex 9. 97.) Riccardo Gallo, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale aggiungere le seguenti: dell'area professionale di riferimento nei rispettivi ruoli e.
*9. 229. (ex 9. 328.) D'Attorre, Fabbri, Tino Iannuzzi, Zanin.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale aggiungere le seguenti: dell'area professionale di riferimento nei rispettivi ruoli e.
*9. 230. (ex 9. 439.) Misuraca.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale aggiungere le seguenti: dell'area professionale di riferimento nei rispettivi ruoli e.
*9. 231. (ex 9. 299.) Monchiero, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in termini di competenze ed esperienze professionali aggiungere le seguenti: per gli incarichi di tipo professionale.
9. 232. (ex 9. 154.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, punto f), dopo le parole: tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali aggiungere le seguenti: per gli incarichi di tipo gestionale.
9. 234. (ex 9. 155.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo, con le seguenti: conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali;

  Conseguentemente alla medesima lettera:
   dopo la parola:
preselezione aggiungere la seguente: motivata;
   dopo le parole: e successiva scelta da parte del soggetto nominante; aggiungere il periodo: obbligo di motivazione per il conferimento degli altri incarichi dirigenziali;
   dopo le parole: parere obbligatorio e espungere la parola: non;
    dopo le parole: attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera sostituire la parola: c) con la parola: f).
9. 233. (ex 9. 185.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: conferimento degli incarichi a dirigenti con le seguenti: conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.
9. 235. (ex 9. 123.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: a dirigenti di ruolo;

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
    sostituire le parole: e criteri definiti con le seguenti: stabiliti;
    sostituire le parole: preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto nominante; con le seguenti: preselezione a mezzo di procedure comparative di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti 1 e criteri, per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) e successiva scelta motivata da parte del soggetto nominante;
    sostituire le parole: assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito; con le seguenti: parere obbligatorio, delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione, da rendere entro un termine certo, con obbligo di specifica motivazione in caso di adozione di provvedimento difforme.
9. 236. (ex 9. 136.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: mediante procedura comparativa con avviso pubblico, con le seguenti: con provvedimento amministrativo cui accede un contratto di diritto privato, previo espletamento di procedura comparativa indetta con avviso pubblico ed effettuata.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: delle Commissioni di cui alla lettera b), aggiungere le seguenti: previsione della pubblicazione dei partecipanti alle procedure con avviso pubblico e dei relativi esiti.
9. 237. (ex 9. 11.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: mediante procedura comparativa con avviso pubblico con le seguenti con procedimento amministrativo cui accede un contratto di diritto privato, previo espletamento di procedura comparativa indetta con avviso pubblico ed effettuata.
9. 238. (ex 9. 69.) Caso.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: comparativa con con le seguenti: comparata e motivata tramite.
9. 239. (ex 9. 156.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione con le seguenti: in piena ottemperanza, a pena di nullità assoluta dell'avviso, con i requisiti e criteri definiti dall'amministrazione.
9. 240. (ex 9. 157.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni fino a: per le amministrazioni non statali.
9. 241. (ex 9. 533.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b).
9. 242. (ex 9. 555.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole da: dalle Commissioni di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti: e da queste verificati;.
9. 243. (ex 9. 158.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo la parola: preselezione, aggiungere le seguenti: attraverso procedure comparative e trasparenti;

  Conseguentemente alla medesima lettera:
   sopprimere le parole:
per gli altri incarichi dirigenziali,
   dopo le parole: da parte della stessa Commissione, aggiungere le seguenti: e dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
9. 244. (ex 9. 58.) Castelli.

  Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri con le seguenti: tenuto prioritariamente conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni.
9. 246. (ex 9. 189.) Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri con le seguenti: tenuto conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni.
9. 247. (ex 9. 188.) Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri con le seguenti: tenuto conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico.
9. 245. (ex 9. 190.) Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri, aggiungere le seguenti: tenuto prioritariamente conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni.
9. 248. (ex 9. 192.) Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri, aggiungere le seguenti: tenuto conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni.
9. 249. (ex 9. 191.) Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri, aggiungere le seguenti: tenuto conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico.
9. 250. (ex 9. 193.) Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: uffici di vertice aggiungere le seguenti:, ad esclusione dei dirigenti apicali degli enti locali,.
*9. 251. (ex 9. 478.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: uffici di vertice aggiungere le seguenti: ad esclusione dei dirigenti apicali degli enti locali.
*9. 252. (ex 9. 23.) Centemero.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e successiva scelta da parte del soggetto nominante aggiungere le seguenti: che ha l'obbligo di motivare le ragioni specifiche della nomina, al fine di garantire una efficace comparazione concorrenziale dei candidati mediante pubblicazione on line sul sito dell'istituzione interessata dei curricula degli stessi, consentendo un controllo diffuso in grado di prevenire comportamenti discrezionali nell'individuazione dei dirigenti cui conferire l'incarico.
9. 253. (ex 9. 294.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e successiva scelta da parte del soggetto nominante aggiungere le seguenti: sulla base della comparazione dei titoli e dei curricula.
9. 254. (ex 9. 569.) Chimienti.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e successiva scelta da parte del soggetto nominante aggiungere le seguenti: espletamento di procedura comparativa tra i curricula professionali e accademici a cui sono preposte le Commissioni di cui alla lettera b), le quali esprimono un parere sulla base dei criteri di selezione e degli obiettivi inerenti l'incarico da affidare; il parere di ogni singola Commissione si intende vincolante ai fini del conferimento dell'incarico;.
9. 255. (ex 9. 48.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; con le seguenti: verifica dei risultati conseguiti, con scadenza biennale, dal dirigente del ruolo unico, fondandola sull'effettiva verifica della produttività gestionale e sulla qualità dei prodotti e dei servizi resi all'utenza, individuando sistemi di controllo di gestione differenziati in relazione alle dimensioni organizzative delle istituzioni e alla tipologia degli incarichi conferiti;.
9. 256. (ex 9. 51.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri, per gli altri incarichi dirigenziali da parte della stessa Commissione con le seguenti: fissazione di requisiti per i componenti degli OIV in grado di assicurare l'indipendenza degli organismi medesimi dagli organi politici, al fine di consentire una serena valutazione circa l'idoneità dei dirigenti.
9. 257. (ex 9. 571.) Corda.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: tengano conto della diversità delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti con le seguenti: consentano il trasferimento di dirigenti provenienti da amministrazioni differenti in misura non superiore al 20 per cento della pianta organica
9. 258. (ex 9. 292.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti; aggiungere le seguenti: fissazione da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) della tipologia e livello di strutture dirigenziali necessarie per l'assolvimento delle funzioni ordinarie con riferimento a ciascuna categoria di amministrazione ed accertamento della coerenza delle riorganizzazioni operate dalle amministrazioni alla tipologia e livello di strutture individuate dalle Commissioni;
9. 259. (ex 9. 159.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;.
9. 260. (ex 9.553.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: parere obbligatorio e non vincolante, con le seguenti: parere obbligatorio e vincolante;.
9. 261. (ex 9.12.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: decorso il quale il parere si intende acquisito; aggiungere le seguenti: fermo restando il diritto dell'attribuzione al dirigente, previo suo consenso, di altro incarico almeno equivalente sul piano funzionale e retributivo, nel caso in cui l'incarico attribuitogli venga meno prima della scadenza per ragioni organizzative;.
9. 262. (ex 9.55.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: decorso il quale il parere si intende acquisito aggiungere le parole: in senso contrario alla decadenza;.
9. 263. (ex 9.160.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati fino a: non statali
9. 264. (ex 9. 45.) Chimienti.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati fino a: non statali; con le seguenti: specifica disciplina che riconosca, fino all'esaurimento degli iscritti all'albo dei segretari, di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un diritto di precedenza agli stessi, sia nella fase della preselezione che nella successiva di scelta, per gli incarichi relativi agli uffici di vertice degli enti locali; integrazione delle Commissioni deputate alla preselezione e verifica di incarichi dirigenziali generali e di vertice, con membri nominati dall'ANAC; attribuzione all'ANAC del parere obbligatorio e vincolante in caso di revoca degli incarichi di dirigenti a cui è attribuita funzione di prevenzione della corruzione; l'ANAC esercita, anche con poteri ispettivi, la verifica circa la garanzia di indipendenza nell'esercizio della funzione di prevenzione;.
9. 265. (ex 9.582.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni con le seguenti: fermi restando i limiti numerici previsti dalla normativa vigente.
*9. 270. (ex 9.477.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni con le seguenti: fermi restando i limiti numerici previsti dalla normativa vigente.
*9. 271. (ex 9.24.) Centemero.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: a legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 266. (ex 0. 9. 1005.1.) Lombardi, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Toninelli.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: con conseguente eventuale revisione fino a: sostenibile con le seguenti: con conseguente equiparazione delle analoghe discipline e delle relative percentuali per le amministrazioni non statali.
9. 268. (ex 0. 9. 1005. 3.) Dieni, Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: con conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali con le seguenti: adeguando le analoghe discipline e le relative percentuali.

  Conseguentemente, sopprimere le parole: definite in modo sostenibile.
9. 267. (ex 0. 9. 1005. 2.) Lombardi, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: eventuale fino a: sostenibile con le seguenti: adeguamento delle analoghe discipline e delle relative percentuali per le amministrazioni non statali.
9. 269. (ex 0. 9. 1005. 4.) Lombardi, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: prevedere, in caso di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione nello svolgimento di funzioni dirigenziali, da cui emergono rilevanti profili di responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001, che il titolare di funzioni dirigenziali, se soggetto esterno o appartenente ad altra qualifica o ruolo, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, sia rimosso dall'incarico ed escluso dal conferimento di nuovi incarichi dirigenziali per un periodo non inferiore a due anni;.
9. 272. (ex 9.52.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le parole: la definizione biennale del trattamento economico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo procedure di contrattazione cui partecipano le organizzazioni sindacali del personale interessato, rappresentativo sui piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni.
9. 273. (ex 9.53.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: individuare le figure di incarichi di personale negli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico con funzioni di raccordo con l'amministrazione attiva, limitandone drasticamente il numero; prevedere le modalità, i requisiti curriculari e i titoli, le incompatibilità e i criteri di scelta degli incarichi di personale di diretta collaborazione dell'organo politico.
9. 274. (ex 9.46.) Dall'Osso, Crippa.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: prevedere l'abrogazione del comma 10, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001.
9. 275. (ex 9.44.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: la durata degli incarichi conferiti dai ministri ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare la scadenza del mandato del ministro che conferisce l'incarico. In caso di decadenza o dimissioni del Governo, gli incarichi conferiti dai ministri nei trenta giorni precedenti decadono.
9. 276. (ex 9.66.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: in ogni caso è fatto divieto di conferire incarichi o attribuire funzioni o responsabilità dirigenziali a consulenti o soggetti esterni la cui attività di consulenza o specialista è sempre acquisita ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 o, laddove ne sussistano gli estremi, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero con procedure ad evidenza pubblica, selettive e comparative.
9. 277. (ex 9. 538.) Cozzolino.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) con riferimento agli avvocati dipendenti degli enti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ed iscritti negli appositi elenchi speciali tenuti dagli ordini professionali forensi territoriali: costituzione di apposite sezioni all'interno dei ruoli unificati e prevedendo comunque l'accesso per concorso pubblico e la mobilità esterna fra avvocature di qualsiasi ente pubblico;.
9. 278. (ex 9. 604.) D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: durata degli incarichi fino a: valutazione positiva con le seguenti: durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012 e ss..
*9. 279. (ex 9. 124.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: durata degli incarichi fino a: valutazione positiva con le seguenti: durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012 e ss..
*9. 280. (ex 9. 665.) Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: durata degli incarichi fino a: valutazione positiva con le seguenti: gli incarichi dirigenziali possono durare da due a sei anni, con rinnovi che nell'insieme non possono comportare il superamento del limite complessivo di sei. Il primo incarico dei nuovi dirigenti non può essere svolto per un periodo superiore a tre anni;.
9. 281. (ex 9. 290.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1 lettera g) sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.
9. 282. (ex 9. 162.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: quattro anni con la seguente: tre anni.
9. 283. (ex 9. 616.) Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: rinnovabili aggiungere le seguenti: per una sola volta;

  Conseguentemente alla medesima lettera:
   sopprimere le parole da:
facoltà di rinnovo fino a: valutazione positiva;
   sopprimere la parola: anche.
9. 284. (ex 9. 186.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: rinnovabili aggiungere le seguenti: per una sola volta e.
9. 285. (ex 9. 618.) Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi.
9. 286. (ex 9. 170.) Pesco, Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci.

  Al comma 1, lettera g) sostituire le parole da: previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico fino a: valutazione positiva con le seguenti: per ulteriori due anni e obbligo di rotazione allo scadere del termine massimo dei sei anni, pena l'irrogazione di sanzioni a carico del dirigente e dell'amministrazione eligente;.
9. 287. (ex 9. 573.) Daga.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: valutazione positiva, aggiungere le seguenti: il mancato rinnovo deve essere preceduto da congruo preavviso;.
*9. 288. (ex 9. 13.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: valutazione positiva, aggiungere le seguenti: il mancato rinnovo deve essere preceduto da congruo preavviso;.
*9. 289. Rampelli.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: valutazione positiva; aggiungere le seguenti: previsione che la durata dell'incarico di dirigente apicale degli enti locali coincida con la durata del mandato elettivo, salva la possibilità di revoca anticipata;.
**9. 290. (ex 9. 25.) Centemero.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: valutazione positiva; aggiungere le seguenti: previsione che la durata dell'incarico di dirigente apicale degli enti locali coincida con la durata del mandato elettivo, salva la possibilità di revoca anticipata;.
**9. 291. (ex 9. 476.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera g) dopo le parole: per la revoca aggiungere le seguenti: nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 21, comma 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001,

  Conseguentemente alla medesima lettera, dopo le parole: della relativa procedura aggiungere le seguenti: prevedendo la possibilità del valutato di ricorrere al valutatore di seconda istanza, di cui all'articolo 14, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
9. 292. (ex 9. 56.) Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera g) sostituire la parola: anche con le seguenti: motivata e disposta mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio,.
9. 293. (ex 9. 575.) De Lorenzis.

  Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: anche con la seguente: solo.
9. 294. (ex 9. 534.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi.
9. 295. (ex 9. 579.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: equilibrio di genere con le seguenti: garanzia del rispetto dei principi della parità di genere.
9. 296. (ex 9. 535.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: possibilità di proroga dell'incarico fino alla fine della lettera.
9. 297. (ex 9. 577.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;.
9. 298. (ex 9. 500.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: con riferimento ai dirigenti privi di incarico aggiungere le seguenti: a seguito di decadenza per valutazione negativa dei risultati.
9. 299. (ex 9. 164.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

  Conseguentemente alla medesima lettera:
   dopo le parole:
periodo di collocamento aggiungere le seguenti: continuativo e non cumulabile;
   sostituire le parole: successivo a valutazione negativa con le seguenti: previo esperimento da parte del Dipartimento della funzione pubblica di tutte le iniziative volte al conferimento di un incarico dirigenziale nell'ambito dei ruoli di cui alla lettera b), con obbligo di formazione del dirigente ai fini della riqualificazione professionale. Previsione della decadenza dal ruolo unico nelle ipotesi in cui il dirigente non partecipi ad avvisi pubblici o rifiuti senza giustificato motivo incarichi dirigenziali entro un raggio territoriale di 100 chilometri rispetto all'ultima sede di lavoro.
9. 300. (ex 9. 187.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa;.
*9. 301. (ex 9. 14.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa;..
*9. 302. (ex 9. 626.) Della Valle.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: disciplina della decadenza fino a: e senza retribuzioni aggiuntive; con le seguenti: disciplina della decadenza dal ruolo unico in applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. 303. (ex 9. 138.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: disciplina della decadenza fino a: del periodo di disponibilità con le seguenti: disciplina che contempli la decadenza dal ruolo unico e la prosecuzione del rapporto di lavoro con inquadramento come funzionario a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, collegandone i relativi presupposti di reiterato ricevimento di valutazioni negative o alla mancata partecipazione a nuove procedure di avviso pubblico.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: previsione della possibilità, per i dirigenti fino alla fine della lettera.
9. 304. (ex 9. 446.) Misuraca.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: disciplina della decadenza fino a: del periodo di disponibilità con le seguenti: disciplina che contempli la decadenza dal ruolo unico e la prosecuzione del rapporto di lavoro con inquadramento come funzionario a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, collegandone i relativi presupposti di reiterato ricevimento di valutazioni negative o alla mancata partecipazione a nuove procedure di avviso pubblico.
*9. 305. (ex 9. 148.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: disciplina della decadenza fino a: del periodo di disponibilità con le seguenti: disciplina che contempli la decadenza dal ruolo unico e la prosecuzione del rapporto di lavoro con inquadramento come funzionario a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, collegandone i relativi presupposti di reiterato ricevimento di valutazioni negative o alla mancata partecipazione a nuove procedure di avviso pubblico.
*9. 306. (ex 9. 625.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: disciplina con le seguenti: obbligo di motivazione.
9. 307. (ex 9. 581.) Dell'Orco.

  Al comma 1, punto h), dopo le parole: successivo a valutazione negativa aggiungere le parole: previa applicazione delle normative previdenziali e pensionistiche previste per il personale in esubero in possesso dei requisiti di legge.
9. 308. (ex 9. 165.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: o per svolgere attività lavorativa nel settore privato.
9. 309. (ex 9.585.) Di Battista, Del Grosso.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive, con le seguenti: possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto, di natura dirigenziale, presso amministrazioni pubbliche o presso enti privi di scopo di lucro, nel rispetto dei principi in materia di rapporto di lavoro subordinato e con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi di direzione di strutture di amministrazione attiva e la parte di retribuzione ad essi connessa.
9. 310. (ex 9. 15.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: della possibilità con le seguenti: dell'obbligo.
9. 802. Mucci.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: eliminazione della possibilità prevista dall'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti in disponibilità di svolgere incarichi su richiesta degli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni.
9. 311. (ex 9.588.) Luigi Di Maio.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e previsione di una ricognizione del personale in servizio effettuata dal Ministero della funzione pubblica, sulla base delle informazioni fornite da tutte le amministrazioni interessate, i cui risultati verranno pubblicati in formato digitale sul sito del Ministero.
9. 312. Mucci

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: con riferimento alla valutazione dei risultati aggiungere le seguenti: semplificazione dell'attuale sistema e introduzione di valutazioni oggettive, meritocratiche e collegate all'impegno profuso; definizione dell'assegnazione di risorse adeguate agli obiettivi prefissati.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: percorso di carriera aggiungere la seguente: anche.
9. 313. (ex 9. 16.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: scelta dei componenti degli organismi di valutazione tra esperti, professionisti e società specializzate, di comprovata esperienza e competenza almeno pari al doppio degli anni della durata prevista dell'incarico, sulla base di criteri comparativi e selettivi ad evidenza pubblica, prevedendo limiti alla nomina dei dipendenti pubblici negli organismi di valutazione.
*9. 314. (ex 9. 457.) Ottobre.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: scelta dei componenti degli organismi di valutazione tra esperti, professionisti e società specializzate, di comprovata esperienza e competenza almeno pari al doppio degli anni della durata prevista dell'incarico, sulla base di criteri comparativi e selettivi ad evidenza pubblica, prevedendo limiti alla nomina dei dipendenti pubblici negli organismi di valutazione.
*9. 800. Battaglia.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine, le parole: valutazione basata esclusivamente su dati oggettivi e misurabili, secondo criteri prefissati.
9. 315. (ex 9. 634.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
9. 316. (ex 9. 350.) Catania.

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: con particolare riferimento a n. 165.
9. 317. (ex 9. 635.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: per l'attività gestionale aggiungere le seguenti: individuando criteri generali che distinguano tra gli atti di gestione che appartengono alla competenza esclusiva di uffici amministrativi e tecnici e gli atti che comportano esercizio di poteri di indirizzo da parte di organi di vertice politico od elettivi.
9. 318. (ex 9. 590.) Manlio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera l) dopo le parole: per l'attività gestionale aggiungere le seguenti: fatta eccezione per i casi di diretto coinvolgimento dell'organo politico nelle scelte e negli atti gestionali.
9. 319. (ex 9. 322.) Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: laddove le circostanze dimostrino, previa segnalazione ai vertici dell'amministrazione, l'impossibilità, dovuta a situazioni contingenti o da imputare al venire meno dei mezzi e delle risorse disponibili prevedere che il dirigente sia esonerato da ogni addebito; in tal caso l'addebito dovrà essere imputato, con relativa sanzione, ai vertici dell'amministrazione che non hanno sopperito alle necessità segnalate dal dirigente.
9. 320. (ex 9. 31.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: trasferimento di ogni responsabilità agli organi d'indirizzo politico-amministrativo in caso di assenza del dirigente con incarico specifico o qualora quest'ultimo dimostri l'assenza di responsabilità per fatto proprio e fatta salva ogni responsabilità concorrente;.
9. 321. (ex 9. 540.) Di Vita.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: tutelando il principio dell'indipendenza dell'amministrazione rispetto al vertice politico;.
9. 322. (ex 9. 636.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: con riferimento alla retribuzione aggiungere le seguenti: nei CCNL delle aree di riferimento definire le modalità con le quali procedere alla.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), sopprimere le parole: nei limiti delle risorse complessivamente destinate.
9. 323. (ex 9. 493.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: con riferimento alla retribuzione aggiungere le seguenti: nei CCNL delle aree di riferimento definire le modalità con le quali procedere alla.
9. 324. (ex 9. 369.) Roberta Agostini.

  Al comma 1, lettera m) sopprimere le parole: confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale; aggiungere le seguenti: la retribuzione di risultato del dirigente dovrà essere suddivisa tra tutti i componenti della medesima struttura, che abbiano contribuito al raggiungimento degli obiettivi;”.
9. 325. (ex 9. 43.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera m) dopo le parole: di risultato rispetto al totale; aggiungere le seguenti: prevedere un principio universale di collegamento tra i salari più alti e i salari più bassi, erogati dalle società pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, attraverso l'elaborazione e la conseguente applicazione di coefficienti utili a garantire il principio di uguaglianza tra lavoratori, per il tramite dell'applicazione di un criterio di relazione 1 – 12 per le retribuzioni minime e massime dei lavoratori in seno alla singola società pubblica.
9. 326. (ex 9. 59.). D'Incà.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: di risultato rispetto al totale aggiungere le seguenti: in ogni caso tali da evitare che l'eventuale cumulo di voci aggiuntive rispetto all'indennità determini il superamento della retribuzione annua prevista per il Presidente della Repubblica;.
9. 327. (ex 9. 592.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: di risultato rispetto al totale; aggiungere le seguenti: fissazione di limiti e modalità improntate alla pubblicità e alla trasparenza per l'erogazione dei rimborsi e delle indennità di missione;”.
9. 328. (ex 9. 244.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: un decimo con le seguenti: un quarto.
9. 329. (ex 9. 638.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva, con le seguenti: sulla base dei criteri definiti nei CCNL dei comparti di contrattazione.
9. 330. (ex 9. 494.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1 dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   m-bis) con riferimento alla trasparenza della situazione patrimoniale dei dirigenti pubblici; previsione di una dichiarazione sottoscritta dai dirigenti pubblici concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società, le quote di partecipazione a società, nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
9. 331. (ex 9. 29.) Giammanco.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: con riferimento alla disciplina transitoria aggiungere le seguenti: per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei dirigenti idonei nei concorsi pubblici di cui alla lettera b) numero 1), le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni potranno avvenire anche a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico. Eventuali norme analoghe potranno essere introdotte per i ruoli dei dirigenti di cui al presente comma, lettera b) punti 2) e 3), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sempre nel rispetto dei limiti di finanza pubblica.
*9. 332. (ex 9. 647.) Lattuca.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: con riferimento alla disciplina transitoria aggiungere le seguenti: per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei dirigenti idonei nei concorsi pubblici di cui alla lettera b) numero 1), le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni potranno avvenire anche a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico. Eventuali norme analoghe potranno essere introdotte per i ruoli dei dirigenti di cui al presente comma, lettera b) punti 2) e 3), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sempre nel rispetto dei limiti di finanza pubblica.
*9. 333. (ex 9. 666.) Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti.

  Al comma 1, lettera n) sostituire le parole: dei dirigenti ove necessario con le seguenti: delle posizioni dirigenziali;.
9. 334. (ex 9. 606.) D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: ove necessario aggiungere le seguenti: privilegiando il mantenimento del personale di ruolo al personale non di ruolo;.
9. 335. (ex 9. 640.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: trattamento economico individuale aggiungere le seguenti:; possibilità per i segretari comunali e provinciali già iscritti al soppresso Albo di optare, entro un predeterminato periodo di tempo ed in alternativa all'inserimento nel ruolo dei dirigenti degli enti locali, per l'inserimento negli altri ruoli della dirigenza pubblica nei limiti dell'eventuale rispettivo fabbisogno;
*9. 336. (ex 9. 300.) Monchiero, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: trattamento economico individuale aggiungere le seguenti:; possibilità per i segretari comunali e provinciali già iscritti al soppresso Albo di optare, entro un predeterminato periodo di tempo ed in alternativa all'inserimento nel ruolo dei dirigenti degli enti locali, per l'inserimento negli altri ruoli della dirigenza pubblica nei limiti dell'eventuale rispettivo fabbisogno;
*9. 337. D'Attorre, Fabbri, Tino Iannuzzi, Zanin.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: trattamento economico individuale aggiungere le seguenti:; possibilità per i segretari comunali e provinciali già iscritti al soppresso Albo di optare, entro un predeterminato periodo di tempo ed in alternativa all'inserimento nel ruolo dei dirigenti degli enti locali, per l'inserimento negli altri ruoli della dirigenza pubblica nei limiti dell'eventuale rispettivo fabbisogno;
*9. 338. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; aggiungere le seguenti: in sede di prima applicazione della presente legge, per l'attribuzione di nuovi incarichi dirigenziali su posti vacanti, valutare preventivamente le attitudini e capacità professionali dei dirigenti non confermati o assoggettati a rotazione.
9. 339. (ex 9. 30.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: prevedere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che le amministrazioni che intendano incrementare le dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, ove non avessero provveduto, procedano alla rideterminazione della pianta organica, al fine di garantire che il numero dei dirigenti sia adeguato al numero complessivo delle risorse umane delle singole strutture amministrative; pubblicare la Pianta organica sul portale internet della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.
9. 340. (ex 9. 27.) Tripiedi, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, prevedere l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei dirigenti idonei nei concorsi pubblici di cui alla lettera b) numero 1), le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge; le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono procedere, in prima istanza, ad assunzioni a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione del periodo triennale, in relazione all'esperienza lavorativa maturata nel settore pubblico; estensione della norma per l'inquadramento nei relativi ruoli unici dei dirigenti di cui al medesimo comma, lettera b) punti 2) e 3), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica.
9. 341. (ex 9. 42.) Pesco, Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci.

  Al comma 1, lettera o), dopo la parola: selezione, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: comparativa pubblica

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo la parola: titoli ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: ed esami.
9. 342. (ex 9. 542.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: previo avviso pubblico, dei direttori generali fino a: e successive modificazioni con le seguenti: previo avviso pubblico, adeguatamente pubblicizzato e di facile interpretazione, in possesso di specifici titoli formativi e professionali individuati da apposite classificazioni e punteggi e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da una commissione nazionale composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, imparziali e in assenza di conflitti di interesse indicati dai Ministeri interessati e dalla Conferenza delle Regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza annuale, l'elenco è pubblicato sul sito del Ministero della salute con i relativi punteggi assegnati, da cui una commissione composta da un rappresentante del Presidente della regione, un rappresentante dell'Assessorato competente e un rappresentante dell'Agenas attinge per il conferimento del relativo incarico, il direttore generale incaricato dovrà essere sottoposto a valutazione semestrale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Azienda sanitaria locale e dall'Azienda ospedaliera di riferimento;.
9. 343. (ex 9. 664.) Fantinati.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: previo avviso pubblico, dei direttori generali aggiungere le seguenti: adeguatamente pubblicizzato e di facile interpretazione,.
9. 344. (ex 9. 662.) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: in possesso di specifici titoli formativi e professionali aggiungere le seguenti: individuati da apposite classificazioni e punteggi,.
9. 345. (ex 9. 639.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: e di comprovata esperienza dirigenziale, aggiungere le seguenti: almeno quinquennale nell'ambito di servizi gestionali simili,.
9. 346. (ex 9. 196.) Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: e di comprovata esperienza dirigenziale aggiungere le seguenti: nei cinque anni precedenti.
9. 347. (ex 9. 622.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: commissione nazionale composta aggiungere le seguenti: da esperti di qualificate istituzioni scientifiche e.
9. 348. (ex 9. 651.) Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: commissione nazionale composta aggiungere le seguenti: da un numero massimo di 9 componenti.
9. 349. (ex 9. 624.) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni con le seguenti: da soggetti imparziali in assenza di conflitto di interessi indicati dai Ministeri interessati e dalla Conferenza delle regioni.
9. 350. (ex 9. 627.) Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: rappresentanti dello Stato e delle Regioni, aggiungere le seguenti: tale da garantire il pieno rispetto dei principi di autonomia e indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
9. 351. (ex 9. 505.) Costantino, Quaranta, Scotto, Nicchi.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: rappresentanti dello Stato e delle Regioni, aggiungere le seguenti: ed esperti di riconosciute professionalità e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture sanitarie complesse.
9. 352. (ex 9. 503.) Costantino, Quaranta, Scotto, Nicchi.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: rappresentanti dello Stato e delle Regioni aggiungere le seguenti: esperti in diritto amministrativo, direzione aziendale e sanitaria.
9. 353. (ex 9. 653.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: per l'inserimento fino a: colloquio; con le seguenti: per l'inserimento in una graduatoria nazionale degli idonei istituita presso il Ministero della salute, aggiornata con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito dei primi dieci candidati in graduatoria e previo colloquio;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da: appositi elenchi regionali fino a: nomine; con le seguenti: in apposite graduatorie regionali degli idonei, aggiornate con cadenza biennale, da cui i direttori regionali devono obbligatoriamente attingere, nell'ambito dei primi 5 candidati in graduatoria, per le relative nomine;.
9. 354. (ex 9. 536.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: le regioni e le province autonome devono attingere fino a: e successive modificazioni con le seguenti: una commissione composta da un rappresentante della Presidenza della regione, da un rappresentante dell'Assessorato competente e da un rappresentante dell'Agenas individua il direttore generale da nominare con apposita delibera della Giunta regionale, previo parere della competente commissione del consiglio regionale.
9. 355. (ex 9. 657.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: le regioni e le province autonome devono attingere fino a: e successive modificazioni con le seguenti: una commissione composta da un rappresentante della Presidenza della regione, da un rappresentante dell'Assessorato competente e da un rappresentante dell'Agenas individua il direttore generale da nominare.
9. 356. (ex 9. 656.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: le regioni e le province autonome devono attingere con le seguenti: una commissione composta da un rappresentante del Presidente della Regione, un rappresentante dell'Assessorato competente e un rappresentante dell'Agenas attinge.
9. 357. (ex 9. 655.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: il direttore generale incaricato dovrà essere sottoposto a valutazione semestrale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Azienda sanitaria locale e l'azienda ospedaliera di riferimento.
9. 358. (ex 9. 654.) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) sostituire le parole: sistema di verifica e di valutazione con le seguenti: sistema periodico di monitoraggio, verifica e valutazione.
9. 359. (ex 9. 629.) Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: sistema di aggiungere la seguente: monitoraggio.
9. 360. (ex 9. 661.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: valutazione dell'attività dei direttori generali aggiungere le seguenti: da parte dell'organismo indipendente di valutazione delle performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
9. 361. (ex 9. 658.) Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: raggiungimento degli obiettivi sanitari aggiungere le seguenti: espressamente previsti negli atti aziendali approvati dalla giunta regionale.
9. 362. (ex 9. 197.) Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: raggiungimento degli obiettivi sanitari aggiungere le seguenti: indicati negli atti aziendali attraverso un crono programma attuativo.
9. 363. (ex 9. 663.) Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) sostituire le parole: alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza con le seguenti: all'attuazione dei livelli essenziali di assistenza.
9. 364. (ex 9. 644.) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: decadenza dall'incarico aggiungere le seguenti: nel caso di violazione di leggi.
9. 365. (ex 9. 650.) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) sopprimere le parole: e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione.
9. 366. (ex 9. 637.) Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi aggiungere le seguenti: espressamente previsti negli atti aziendali approvati dalla giunta regionale.
9. 367. (ex 9. 199.) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) sostituire le parole: accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina con le seguenti: a seguito di verifica dei primi dodici mesi di gestione,.
9. 368. (ex 9. 198.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) sostituire le parole: o di grave disavanzo o di manifesta con le seguenti parole: o di grave disavanzo o di.
9. 369. (ex 9. 646.) Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: e colloquio con le seguenti: ed esami.
9. 370. (ex 9. 643.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, aggiungere le seguenti: valutati attraverso appositi punteggi.
9. 371. (ex 9. 648.) Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: per l'inserimento in appositi elenchi, regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale aggiungere le seguenti: pubblicati sul sito della regione, degli enti e delle istituzioni interessate con i relativi punteggi ottenuti.
9. 372. (ex 9. 652.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 lettera o) dopo le parole: per le relative nomine, aggiungere le seguenti: e tramite sorteggio

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: i componenti delle commissioni regionali sono selezionati con le medesime modalità previste per le commissioni previste per i direttori generali.
9. 373. (ex 9. 543.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: il Ministero della Salute e le regioni, relativamente alle selezioni di cui alla presente lettera assicurano, anche attraverso la pubblicazione sui propri siti istituzionali, la piena trasparenza e pubblicità dei bandi, delle procedure di selezione, delle nomine e dei curricula dei candidati.
9. 374. (ex 9. 504.) Costantino, Quaranta, Scotto, Nicchi.

  Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
   p) soppressione di uffici, organismi, enti pubblici ed enti partecipati, vigilati e controllati dalla pubblica amministrazione e susseguente incorporazione con enti, uffici e organismi analoghi o reinternalizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche centrali qualora non sia garantita una responsabilità dirigenziale e qualora non sia garantita una dotazione organica di personale che sia almeno in numero doppio al numero dei componenti degli organi d'indirizzo politico-amministrativo o di vertice.
9. 375. (ex 9. 545.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
   p) istituzione, sentite le rappresentanze sindacali e di categoria previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, del ruolo unico della dirigenza medica per le cure primarie.
9. 376. (ex 9. 65). Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
   p) previsione dell'obbligo di sospensione cautelare dall'impiego del personale condannato in via definitiva dalla Corte dei Conti per condotte dolose, anche in deroga alle norme previste in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, o del rapporto di diritto pubblico e privato in essere con i dirigenti, con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dall'autorità competente. L'accertamento delle condotte pregiudizievoli in capo a funzionari e a dipendenti dell'ente costituisce giusta causa di licenziamento.
9. 377. (ex 9. 548.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
   p) in via preventiva, previsione dell'obbligo di destinazione ad altro ufficio o altra mansione, con l'esclusione dei settori più sensibili ed esposti al rischio di corruzione, del personale condannato, anche in via non definitiva, dalla Corte dei Conti per condotte dolose,.
9. 378. (ex 9. 550.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali ricadenti sui loro territori nonché ai rispettivi enti e organismi pubblici a ordinamento regionale o provinciale, salvo l'obbligo da parte delle medesime all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi ivi desumibili concernenti la regolamentazione del rapporto di lavoro della dirigenza.
9. 379. (ex 9. 507.) Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Plangger, Schullian.

(Votazione dell'articolo 9)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9. 1 – (Incompatibilità). – 1. Al personale delle carriere a ordinamento speciale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è preclusa la possibilità di ricoprire incarichi di dirigenti nelle pubbliche amministrazioni.
9. 01. (ex 9. 09.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

ART. 9-bis.
(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di natura e durata degli incarichi direttivi dell'Avvocatura dello Stato).

  Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli incarichi di vice avvocato generale e di avvocato distrettuale non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data nella quale è maturata la vacanza dell'incarico da attribuire.
9-bis. 1. Bueno.

  Al comma 1, capoverso, comma 4, sopprimere le parole: e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocato generale aggiunto.
9-bis. 2. Bueno.

  Al comma 1, capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
9-bis. 3. Maestri.

(Votazione dell'articolo 9-bis)

ART. 10.
(Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca).

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f)
riordino del personale degli enti di ricerca attraverso il superamento dei limiti assunzionali e la garanzia della copertura, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, del 100 per cento dei posti del personale cessato nell'anno precedente.
10. 1. (ex 10.19.) D'Uva, Vacca, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) incremento e razionalizzazione degli investimenti destinati alle strutture degli enti di ricerca, al fine di ottenere livelli qualitativi adeguati agli standard europei ed internazionali, nonché di innalzare gli standard di sicurezza del personale.
10. 2. (ex 10.20.) D'Uva, Vacca, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f) incremento dei fondi destinati ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), in misura non inferiore a 100 milioni di euro.
10. 3. (ex 10.21.) D'Uva, Vacca, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,.
10. 4. (ex 10.46.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: con invarianza con le seguenti: anche attraverso un incremento.
*10. 5. (ex **10.43.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: con invarianza con le seguenti: anche attraverso un incremento.
*10. 6. (ex **10.24.) D'Uva, Vacca, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: decreti legislativi, aggiungere le parole: che, assicurandone le specificità professionali, consentano l'effettiva circolarità dei ricercatori e tecnologi EPR nel sistema della ricerca e attuino la semplificazione delle attività degli EPR,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a):

  dopo le parole: tecnologi degli EPR, aggiungere le seguenti: sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e relativi elementi di stato giuridico,;
   dopo le parole: autonomia professionale, aggiungere le seguenti: alla titolarità e la «portabilità» dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte,.
10. 7. (ex 10.23.) D'Uva, Vacca, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma , alinea, dopo le parole: decreti legislativi, aggiungere le seguenti: che, assicurandone le specificità professionali, consentano l'effettiva circolarità dei ricercatori e tecnologi EPR nel sistema della ricerca e attuino la semplificazione delle attività degli EPR,.
10. 8. (ex 10.15.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: con particolare riguardo fino alla fine della lettera, con le seguenti: con la definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di ricercatori e tecnologi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 e del relativo stato giuridico, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla portabilità dei progetti di ricerca e titolarità dei relativi finanziamenti, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte; valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca e assicurando le specificità professionali, nonché l'effettiva circolarità dei ricercatori e tecnologi EPR nel sistema della ricerca.
10. 9. D'Uva, Vacca, Sibilia, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con particolare riguardo, aggiungere le seguenti: allo stato giuridico dei ricercatori,.
10. 10. (ex 10.18.) D'Uva, Vacca, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: all'autonomia professionale, aggiungere le seguenti: alla titolarità e la «portabilità» dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte,.
10. 11. (ex 10.17.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: reclutamento aggiungere le seguenti: attraverso la realizzazione di un sistema semplificato di assunzione che riconosca le procedure selettive già effettuate dal personale sul modello tenure track e un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni.
10. 12. (ex 10.48.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e al superamento della rigida divisione tra enti strumentali ed enti non strumentali e alla costruzione di una governance unitaria del sistema ricerca che renda possibile una vera sinergia con la politica di sviluppo del nostro paese parimenti al rafforzamento della capacità di autogoverno responsabile del sistema EPR attraverso norme che definiscano le procedure di nomina degli organi di vertice ispirate a principi di rafforzamento dell'autorevolezza e dell'autonomia delle istituzioni di ricerca;.
10. 13. (ex 10. 49.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: garantendo al sistema ricerca le risorse umane e strumentali necessarie al suo funzionamento e alla sua crescita e alla valorizzazione quali-quantitativa delle attività tecnico-amministrative, della stessa figura del tecnologo e dell'unitarietà della organizzazione del lavoro;.
10. 14. (ex 10. 50.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: garantendo comunque al sistema ricerca le risorse umane e strumentali al suo funzionamento e alla sua crescita nonché alla valorizzazione quali-quantitativa delle attività tecno-amministrative.
10. 15. (ex 10. 33.) Piccione.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: Il legislatore nel processo di semplificazione e rafforzamento delle ricerca pubblica si ispira ai seguenti principi e obiettivi:
   a) rafforzamento della capacità di elaborazione degli indirizzi politici e del coordinamento generale del settore insieme al finanziamento della scienza fondamentale come impegno prioritario dello Stato;
   b) rafforzamento delle infrastrutture e degli strumenti in materia di organizzazione degli attori del settore e di attuazione delle relative politiche;
   c) definizione di un coerente sistema di reclutamento e l'aumento complessivo del personale dedicato ad attività di ricerca e sviluppo nei settori pubblici.
10. 16. (ex 10. 51.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: anche in relazione al potenziamento delle infrastrutture e dell'organizzazione tramite la definizione e il potenziamento di un coerente sistema di reclutamento delle risorse umane dedicate all'attività di ricerca e sviluppo nei settori pubblici.
10. 17. (ex 10. 34.) Piccione.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) applicazione ai ricercatori e tecnologi degli EPR delle medesime procedure di selezione progressione di carriera stabilite per i ricercatori delle università.
10. 18. (ex 10. 35.) Antimo Cesaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che introduca le misure necessarie affinché l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), si allinei ai criteri essenziali utilizzati per i medesimi fini degli altri istituti ed agenzie europee, attraverso modelli adeguati che ne garantiscano la conformità comunitaria”.
10. 19. (ex 10. 22.) D'Uva, Vacca, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e degli altri Ministri vigilanti.
10. 500. La Commissione.

(Votazione dell'articolo 10)

ART. 11.
(Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche).

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:

  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di sostenere misure di conciliazione tra vita e lavoro dei dipendenti, nonché per favorire l'occupazione, adottano, in via prioritaria, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le seguenti azioni:
    1) promozione delle misure di flessibilità oraria tra dipendenti, che possono determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero, nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, presso cui prestano lavoro, ovvero introduzione forme di lavoro di gruppo per obiettivi con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale prestabilita: ricorso a forme di flessibilità dell'orario, funzionali alle esigenze di cura personale e/o familiare dei lavoratori, attraverso la cessione in tutto o in parte tra lavoratori dipendenti delle ferie e dei riposi compensativi, previsti dalla disciplina della banca ore del contratto collettivo, in favore del lavoratore affetto da patologie gravi proprie o del figlio, che necessiti di usufruirne, avendo esaurito i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    2) applicazione della disciplina del telelavoro anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di co-working e smart-working come strumento di:
   a) crescita dell'occupazione, attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro tramite il telelavoro, prevedendo corsi di formazione e orientamento, utilizzo delle tecnologie, quali il telelavoro, garantendo e favorendo il benessere del lavoratore e gli oneri di gestione;
   b) congedo parentale per l'assistenza e la cura di figli o di familiari conviventi affetti da disabilità fisica e/o psichica grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   c) conciliazione tra lavoro e cure sanitarie personali;
   d) inserimento lavorativo di persone con difficoltà nelle relazioni interpersonali;
   e) agevolazione per sopravvenute condizioni di disabilità che riducono la possibilità di locomozione;
   f) riduzione dello stress psico-fisico, dell'inquinamento e dei pericoli derivanti dal traffico urbano, nonché decongestionamento dei centri urbani e rivitalizzazione dei quartieri;
   g) innovazione tecnologica e aumento della produttività;
   h) valorizzazione del merito della prestazione lavorativa;
   i) aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi pubblici erogati ai cittadini e alle imprese;
1-bis. Il decreto legislativo per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, numero 2), è adottato, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) previsione della prestazione lavorativa del telelavoratore nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato, su base volontaria, previo accordo scritto con il proprio datore di lavoro, che contenga le informazioni e le modalità necessarie per il relativo svolgimento, tra cui la durata, l'eventuale proroga o rinnovo, l'organizzazione dei tempi della prestazione lavorativa, l'impiego non occasionale di strumenti informatici e delle telecomunicazioni, da un luogo diverso e distante rispetto alla residenza, o sede, o unità produttiva del datore di lavoro, prestato sia dal luogo di pertinenza anche parziale dello stesso soggetto che lo utilizza, sia in forma di co-working, all'interno di un edificio, o parte di esso, dotato di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, predisposto per il telelavoro, i cui posti di lavoro siano concessi in locazione a uno o più datori di lavoro per i propri dipendenti;
   b) sperimentazione della prestazione lavorativa flessibile, in regime di smart working effettuata per una quota media annuale inferiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro;
   c) uguale trattamento economico e giuridico per il lavoratore che svolga la prestazione lavorativa in regime di telelavoro, rispetto a quello applicato nei confronti degli altri lavoratori subordinati, a parità di mansioni svolte, includendo, tra l'altro, lo sviluppo delle opportunità di carriera e di crescita retributiva, nonché la formazione, la tutela della salute e sicurezza, la fruizione dei diritti sindacali;
   d) previsione nelle proprie piante organiche di un responsabile delle politiche di telelavoro.

  1-ter. Le pubbliche amministrazioni si adeguano alle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, adottando i relativi atti organizzativi e regolamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
  1-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis) si provvede, nei limiti di spesa dei capitoli di bilancio di ogni singola amministrazione pubblica. In caso di maggiori oneri, si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, con le risorse derivanti dal comma 1-quinquies.
  1-quinquies. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 dopo il comma 1 –bis è inserito il seguente:
  «1-ter. L'importo di 960 euro di cui al comma 1-bis. numeri 1) e 2), è ridotto a 950 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018.»
11. 1. (ex 11. 5.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti:, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. 2. (ex 11. 6.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: adottano fino alla fine del comma con le seguenti: ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia, oltre che di una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti, e nel contesto di una riorganizzazione dei processi e delle modalità gestionali delle attività svolte, adottano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, per l'adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto anche al fine di creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale. Nel piano per l'utilizzo del telelavoro, previsto dall'articolo 9 comma 7, del decreto legislativo n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in legge 221 del 17 dicembre 2012, sono fissati gli obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché di forme di co-working e smart-working che permettano entro tre anni la piena attuazione della flessibilità lavorativa con la sola esclusione delle eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del lavoro da remoto. Viene garantito ai dipendenti che utilizzano tali modalità di non subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Le amministrazioni pubbliche predispongono un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
* 11. 3. (ex *11. 2.) Palmieri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: adottano fino alla fine del comma con le seguenti: ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia, oltre che di una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti, e nel contesto di una riorganizzazione dei processi e delle modalità gestionali delle attività svolte, adottano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, per l'adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto anche al fine di creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale. Nel piano per l'utilizzo del telelavoro, previsto dall'articolo 9 comma 7, del decreto legislativo n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in legge 221 del 17 dicembre 2012, sono fissati gli obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché di forme di co-working e smart-working che permettano entro tre anni la piena attuazione della flessibilità lavorativa con la sola esclusione delle eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del lavoro da remoto. Viene garantito ai dipendenti che utilizzano tali modalità di non subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Le amministrazioni pubbliche predispongono un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
*11. 4. (ex *11. 7.) De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di migliorare la qualità della vita del lavoratore, di conciliare il rapporto tra i tempi di vita e lavoro, senza alcuna riduzione dei servizi e degli orari di apertura degli uffici al pubblico, alcune mirate amministrazioni pubbliche, individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottano un temporaneo programma sperimentale contenente misure riorganizzative volte a ridurre progressivamente ai loro dipendenti l'orario di lavoro settimanale, come disciplinato dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, fino al raggiungimento delle trenta ore settimanali, valutando gli effetti dei programmi sperimentali adottati dalle amministrazioni pubbliche sulla produttività dei lavoratori e degli uffici, sull'incidenza dei giorni malattia e sulla richiesta di ferie e permessi.
11. 5. (ex 11. 9.) Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, nell'ambito della prossima sessione di bilancio, le risorse stanziate per l'attuazione del piano straordinario d'intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, sono incrementate in modo tale da garantire alle madri lavoratrici:
   a) l'istituzione di nuovi nidi aziendali, sia presso le sedi centrali e periferiche delle pubbliche amministrazioni nazionali, singole o tra loro consorziate, sia nei comuni, sia nel settore privato attraverso convenzioni;
   b) al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, un contributo finanziario mensile per i servizi di babysitting, e asili nido pubblici o privati in prossimità dei luoghi di lavoro o di residenza della lavoratrice, anche al fine di promuovere la parità tra uomo e donna. In alternativa, l'incentivazione di servizi integrativi e innovativi, quale «il nido di famiglia», gestito dalla «tagesmutter o mamma di giorno», che accudisce ed educa presso la propria abitazione bambini da 0 a 6 anni.
2-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, con le risorse derivanti dal comma 2-ter.
2-ter. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. L'importo di 960 euro di cui al comma 1-bis, numeri 1) e 2), è ridotto a 945 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018.»
11. 6. (ex 11. 4.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: adeguano i con le seguenti: possono definire modalità e criteri per l'adeguamento dei.
11. 500. La Commissione.

(Votazione dell'articolo 11)

ART. 11-bis.
(Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate).

(Votazione dell'articolo 11-bis)

ART. 12.
(Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione).

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.
12. 1. (ex 12. 15.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12. 2. (ex 12. 28.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: societarie con le seguenti: azionarie e societarie.
12. 3. (ex 12. 1.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
12. 4. (ex 12. 2.) Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: In riguardo alle antinomie nella normativa sulle società partecipate a capitale misto pubblico-privato risolvere il contrasto tra i principi della pubblica amministrazione e quelli sulla remunerazione del capitale investito, come da esito referendario del 2011.
12. 5. (ex 12. 4.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d)
fisco;.
12. 6. (ex 12. 7.) Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d)
agricoltura.
12. 7. (ex 12. 8.) Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d)
piccole e medie imprese.
12. 8. (ex 12. 9.) Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d)
salute;.
12. 9. (ex 12. 10.) Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d)
beni culturali, paesaggistici e ambientali;.
12. 10. (ex 12. 11.) Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d)
ambiente;.
12. 11. (ex 12. 12.) Invernizzi.

  Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f) revisione della legislazione in materia di servizio idrico integrato e di servizi pubblici locali che dia piena attuazione agli esiti del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011.
12. 12. (ex 12. 3.) Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
12. 13. (ex 12. 5.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

(Votazione dell'articolo 12)

ART. 13.
(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1)
Al fine di favorire processi di mobilità intercompartimentale fra tutti i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni e verso i ruoli dell'amministrazione civile della Polizia di Stato, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, semplificare le procedure di mobilità esterna per i dipendenti che fanno domanda di trasferimento sia tra le amministrazioni appartenenti allo stesso comparto di contrattazione sia tra amministrazioni appartenenti a comparti differenti, nel rispetto del livello economico di inquadramento e dell'anzianità maturata dal dipendente nell'amministrazione di provenienza e delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione; prevedere che la Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica utilizzi le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predisponendo percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni la cui domanda di trasferimento sarà accolta.
13. 1. (ex 13. 10.) Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167; possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore a 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
13. 2. (ex 13. 12.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1)
riconoscimento, in prima applicazione, del ruolo dirigenziale a chi abbia svolto le funzioni dirigenziali per almeno un triennio, con valutazioni positive ed abbia avuto accesso alle stesse in possesso di laurea magistrale e a seguito di procedura selettiva.
13. 3. (ex 13. 1.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a-bis), premettere le parole: soppressione di requisiti e prescrizioni aventi ad oggetto il voto del titolo di studio richiesto per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni relativi ai profili professionali fino all'ottava qualifica funzionale;
13. 4. Sibilia, Vacca, D'Uva, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: svolgimento dei concorsi fino a: funzioni equivalenti con le seguenti: unificazione a livello nazionale e territoriale dei concorsi pubblici per profili professionali comuni;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera d):
   sopprimere le parole: concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa
   sopprimere le parole:; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa fino alle parole: categorie omogenee;
   lettera h), aggiungere, in fine, le parole: con previsione nei CCNL di idonee misure che ne scoraggino l'utilizzo per le funzioni proprie delle amministrazioni;
   sostituire la lettera i), con le seguenti:
   i) favorire il rinnovamento occupazionale nelle pubbliche amministrazioni, anche mediante incentivi di carattere previdenziale per il personale in uscita;
   i-bis) revisione della disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nell'ottica del perseguimento della convergenza fra lavoro pubblico e lavoro privato, limitando la inderogabilità delle disposizioni di legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali, e riequilibrando conseguentemente il rapporto fra legge e contratto collettivo; affidamento alla contrattazione collettiva nazionale della definizione di un rinnovato sistema di relazioni sindacali, e di ambiti di intervento; promozione, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla retribuzione accessoria dei dipendenti, di sistemi premiali per le amministrazioni che si impegnino nella realizzazione di progetti di innovazione di servizi.;
   lettera m), dopo le parole: semplificazione delle norme in materia di valutazione, aggiungere le seguenti: attraverso appositi atti di indirizzo per la contrattazione;
   lettera o) aggiungere, in fine, le parole:, ferma restando la responsabilità patrimoniale degli organi preposti all'indirizzo politico e di controllo.
13. 5. (ex 13. 135.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: centralizzata o aggregata aggiungere le seguenti: con effettuazione delle prove.
13. 500. La Commissione.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: in vigore fino alla fine della lettera con le seguenti: concorsuali per l'accesso dall'esterno in vigore o in corso di autorizzazione alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei vincitori e degli idonei di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge;.
*13. 6. (ex *13. 11.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: in vigore fino alla fine della lettera con le seguenti: concorsuali per l'accesso dall'esterno in vigore o in corso di autorizzazione alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei vincitori e degli idonei di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge;.
*13. 7. (ex *13. 126.) Marroni, Paola Boldrini, Carrescia, Patriarca, Tino Iannuzzi, Valeria Valente, Manfredi, Fregolent, Rostellato, Miccoli, Sgambato, Tidei, Piccione.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: in vigore fino alla fine della lettera con le seguenti: concorsuali per l'accesso dall'esterno in vigore o in corso di autorizzazione alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei vincitori e degli idonei di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge.
*13. 8. (ex *13. 68.) D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b.1)
prevedere, a decorrere dall'anno 2016 una sessione negoziale presso l'ARAN, al fine di procedere al rinnovo per la parte normativa ed economica del contratto del pubblico impiego, con riferimento al personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si dà luogo altresì alla medesima sessione negoziale per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
13. 9. (ex 13. 5.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b.1)
per esigenze di contrasto alla criminalità e sicurezza del territorio, anche al fine di consentire un rapido rafforzamento del contingente del comparto sicurezza, prima di procedere all'indizione di nuove prove concorsuali, prevedere l'applicazione e l'estensione della norma di cui all'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche al comparto sicurezza e difesa, relativamente agli idonei delle graduatorie vigenti e approvate, a partire dal 1o gennaio 2013, in deroga alle disposizioni speciali dei rispettivi ordinamenti. A tal fine, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un corrispondente maggior gettito, corrispondente a 100 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016 per le maggiori spese derivanti dalle presenti disposizioni.
13. 10. (ex 13. 17.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b.1)
prevedere il divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire concorsi per il reclutamento di personale nel periodo elettorale intercorrente tra il giorno dello scioglimento del Senato e della Camera dei deputati ovvero dallo scioglimento delle assemblee legislative regionali e comunali fino alla conclusione delle votazioni.
13. 11. (ex 13. 16.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b.1)
superamento del voto di laurea quale requisito minimo, ferma restando la possibilità di indicare il conseguimento della laurea come requisito necessario per l'ammissione al concorso;
13. 12. (ex 13. 38.) Marco Meloni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b-ter);
13. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa.
13. 13. (ex 13. 31.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa, aggiungere le seguenti:, prevedendo anche il coinvolgimento preventivo della Corte dei conti.
13. 15. (ex 13. 59.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa, aggiungere le seguenti: definizione delle aree della contrattazione collettiva nazionale in numero non superiore a sei, anche tenendo conto delle nuove definizioni di pubblica amministrazione di cui all'articolo 8 e dell'istituzione dei ruoli di cui alla presente legge.
13. 14. (ex 13. 2.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: definizione delle materie fino alla fine della lettera, con le seguenti: favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale,

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   s) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-Funzione Pubblica contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva”.
13. 16. (ex 13. 13.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: definizione delle materie escluse fino alla fine della lettera, con le seguenti: favorendo il preventivo confronto con i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale.
13. 17. (ex 13. 136.) Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa, con le seguenti: definizione delle materie rimesse alla contrattazione collettiva, sia quadro, sia nazionale, sia integrativa.
13. 18. (ex 13. 3.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis)
revisione e complessiva semplificazione della disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria del personale dei comparti delle diverse amministrazioni.
13. 19. (ex 13. 6.) Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) prevedere che, con riguardo ai «Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro» di cui all'articolo 42, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale integrata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto, sia estesa anche alle organizzazioni «rappresentative».
13. 20. (ex 13. 18.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) revisione e complessiva semplificazione della disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria del personale dei comparti delle diverse amministrazioni.
13. 21. (ex 13. 133.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*13. 22. (ex **13. 138.) Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*13. 23. (ex **13. 14.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis)
a previsione di modalità di formazione per il personale degli enti locali coerenti con le modalità individuate in attuazione dall'articolo 9 comma 1, lettera c), n. 3) della presente legge.
13. 24. (ex 13. 7.) Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) a previsione di modalità di formazione per il personale degli enti locali coerenti con le modalità individuate in attuazione dall'articolo 9 comma 1, lettera c-bis) della presente legge.
13. 25. (ex *13. 85.) Piccione.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) a previsione di modalità di formazione per il personale degli enti locali coerenti con le modalità individuate in attuazione dall'articolo 9 comma 1, lettera c-bis della presente legge.
13. 26. (ex *13. 134.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) estendere al personale del comparto della Polizia dello Stato ad ordinamento civile, ai fini delle pari opportunità, le norme del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili.
13. 27. (ex 13. 9.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: con la previsione del con le seguenti: fermo restando il.
13. 28. (ex 13. 149.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
13. 29. (ex 13. 55.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) per garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche (centrali e locali), sentita la Conferenza Unificata Stato regioni e autonomie locali, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria, avente il fine di:
    1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi di legge di cui sopra;
    2) prevedere interventi straordinari per gli accomodamenti ragionevoli, di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dall'articolo 9 della legge 9 agosto 2013, n. 99;
    3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni alla Consulta, ai Ministeri della semplificazione e della pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali oltre che al Centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di un programma relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle pubbliche amministrazioni.
13. 30. (ex 13. 60.) Gribaudo, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Dell'Aringa, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Gregori, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del Governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.
13. 31. (ex 13. 32.) Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
13. 32. (ex 13. 56.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) disciplina delle forme di lavoro flessibile; promozione delle misure di flessibilità oraria tra dipendenti, che possono determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero, nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, presso cui prestano lavoro; introduzione forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale prestabilita; ricorso a forme di flessibilità dell'orario, funzionali alle esigenze di cura personale e/o familiare dei lavoratori, attraverso la cessione in tutto o in parte tra lavoratori dipendenti delle ferie e dei riposi compensativi, previsti dalla disciplina della banca ore del contratto collettivo, in favore del lavoratore affetto da patologie gravi proprie o del figlio, che necessiti di usufruirne, avendo esaurito i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
13. 33. (ex 13. 26.) Ciprini.

  Al comma 1, lettera h), dopo la parola: disciplina, aggiungere le seguenti: nel rispetto del ruolo riconosciuto alla contrattazione collettiva dalla disciplina generale applicabile al lavoro privato.
*13. 34. (ex *13. 15.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), dopo la parola: disciplina, aggiungere le seguenti: nel rispetto del ruolo riconosciuto alla contrattazione collettiva dalla disciplina generale applicabile al lavoro privato.
*13. 35. (ex *13. 139.) Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) valorizzare il merito, incentivare la produttività e migliorare la prestazione lavorativa, dei dipendenti, attraverso soluzioni alternative alla retribuzione in denaro delle prestazione accessorie, prevedendo corrispondenti forme di benefit consistenti in erogazioni di beni e servizi da determinarsi annualmente dai singoli enti pubblici aderenti, incentivanti la spesa per l'acquisto di beni e servizi made in Italy, nonché lo sviluppo del turismo a livello regionale;.
13. 36. (ex 13. 8.) Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) allineamento dei limiti ordinamentali di carattere generale previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche all'età prevista per la maturazione dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e riconoscimento per le lavoratrici in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia del diritto di proseguire, in ogni caso, il proprio rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;.
13. 37. (ex 13. 54.) Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Dell'Aringa, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'abolizione dell'obbligo di permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione di cui all'articolo 35, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;.
13. 38. (ex 13. 107.) Pinna.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: semplificazione fino a: premialità con le seguenti: revisione della disciplina di valutazione dei dipendenti pubblici, attraverso l'attivazione di un processo virtuoso di identificazione di metodologie, competenze e criteri idonei a valorizzare il merito, attraverso il riconoscimento di premialità;.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: singoli dipendenti aggiungere le seguenti: che tengano conto della qualità del lavoro prestato, dei risultati ottenuti in termini di efficienza e delle responsabilità assunte.
13. 39. (ex 13. 104.) Antimo Cesaro, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: ciclo di bilancio aggiungere le seguenti: e l'integrazione del ciclo della performance con gli strumenti ed i processi relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.
13. 40. (ex 13. 35.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; con le seguenti: riordino della disciplina in materia di valutazione e controlli interni prevedendo la istituzione di organismi autonomi e indipendenti composti da soggetti esterni alle amministrazioni e dotati di specifici requisiti di professionalità e indipendenza;.
13. 41. (ex 13. 71.) D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole:; integrazione delle attività di valutazione con la formazione; marcata competenza degli organismi di valutazione nel supporto alla definizione degli obiettivi; previsione che gli organismi di valutazione, scelti con criteri comparativi e selettivi ad evidenza pubblica tra soggetti giuridici e professionisti ed esperti di comprovata esperienza e competenza, abbiano una durata quadriennale, rinnovabile, a prescindere dal mandato degli organi di Governo, e possano essere revocati in caso di grave inadempienza;.
13. 42. (ex 13. 128.) Ottobre.

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) ampliamento dei termini di prescrizione dell'accertamento della responsabilità patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti della pubblica amministrazione, prevedendo un termine minimo di prescrizione non inferiore a 10 anni;”.
13. 43. (ex 13. 27.) Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) previsione per i dipendenti pubblici, anche con riferimento al personale dipendente degli organi costituzionali, della magistratura ordinaria ed amministrativa e delle Autorità amministrative indipendenti, che in caso di comando, ovvero in posizione di fuori ruolo, presso altra amministrazione non possano godere di indennità ulteriori rispetto al trattamento economico di provenienza.
13. 44. (ex 13. 75.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera o).
13. 45. (ex 13. 29.) Pesco, Villarosa, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole:, attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale con le seguenti: e degli organi di indirizzo politico amministrativo.
13. 46. (ex 13. 28.) Pesco, Villarosa, Alberti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: individuando criteri generali che distinguano tra gli atti di gestione che appartengono alla competenza esclusiva di uffici amministrativi e tecnici e gli atti che comportano esercizio di poteri di indirizzo da parte di organi di vertice politico od elettivi;.
13. 47. (ex 13. 57.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 sopprimere la lettera q).
*13. 48. (ex *13. 51.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 sopprimere la lettera q).
*13. 49. (ex *13. 51.) Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Dellai.

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) al comma 1-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero. Ai fini dell'esercizio del diritto di congedo parentale su base oraria, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare con un termine non inferiore a 2 giorni».
13. 50. (ex 13. 19.) Molteni.

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) al comma 4 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile».
13. 51. (ex 13. 24.) Molteni.

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) L'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si interpreta nel senso che è applicabile anche al personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
13. 52. (ex 13. 22.) Molteni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   s) semplificazione delle norme e delle procedure in materia di contrattazione collettiva con eventuale revisione del numero e della composizione delle aree e dei comparti in cui è organizzato il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;”.
13. 53. (ex 13. 73.) Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   s) al fine di ridurre la disuguaglianza salariale nell'ambito della disciplina in materia di rapporti di lavoro autonomo o dipendente con amministrazioni pubbliche, promuovere l'introduzione del rapporto salariale 1 a 12 quale principio universale di collegamento tra i trattamenti economici annui onnicomprensivi più bassi e quelli più alti erogati dalle amministrazioni pubbliche;”.
13. 54. (ex 13. 146.) Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   s) previsione, nell'ambito della disciplina dei rapporti di lavoro di pubblico impiego, per i dirigenti e gli amministratori sottoposti ad indagine per reati la cui condotta del soggetto è funzionalmente legata alla pubblica amministrazione:
    1) di un meccanismo di sospensione dell'erogazione di ogni forma di incentivo, compenso variabile o indennità di fine mandato o di rapporto. La sospensione dell'erogazione dei trattamenti economici previsti dalla presente lettera cessa al momento del deposito della sentenza definitiva;
    2) di un espresso divieto di erogazione dei trattamenti economici previsti dalla presente lettera in caso di sentenza di condanna definitiva.
13. 55. (ex 13. 144.) Cominardi, Lombardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   s) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico, eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva.
13. 56. (ex 13. 137.) Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   s) definizione di un trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con amministrazioni pubbliche, stabilendo come parametro massimo di riferimento l'importo dell'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372;”.
13. 57. (ex 13. 145.) Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le disposizioni dei decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ivi incluse le norme sulla dirigenza pubblica, entrano in vigore solo a seguito del riordino degli istituti retributivi da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale. Al fine di consentire tale riordino, i decreti legislativi definiscono con efficacia immediata le nuove Aree di Contrattazione”.
13. 58. (ex 13. 4.) Centemero, Occhiuto.

  Sopprimere il comma 1-ter.
13. 59. Baroni, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine del comma, con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sono premesse le parole: «Oltre il limite di una quota pari al dieci per cento degli incarichi di studio e di consulenza complessivamente conferiti da ciascuna Amministrazione,»;
   b) al secondo periodo, le parole: «Alle suddette» sono sostituite dalle seguenti: «Alle stesse» e dopo le parole: «medesimi soggetti» sono inserite le seguenti: «, oltre lo stesso limite,»;
   c) al terzo periodo, le parole: «Incarichi e collaborazioni sono consentiti» sono sostituite dalle seguenti: «Oltre i limiti stabiliti dal presente comma, il conferimento di incarichi, cariche e consulenze è consentito» e dopo le parole: «titolo gratuito e» sono inserite le seguenti: «, per gli incarichi dirigenziali e direttivi,»;
   d) al quarto periodo, le parole: «Devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al terzo periodo, devono essere comunque»;
   e) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Nei casi compresi nei limiti percentuali disposti dal presente comma ogni incarico può essere conferito solo a condizione che l'interessato non abbia già prestato attività, a qualsiasi titolo, presso l'amministrazione che lo conferisce.»
13. 60. Causi.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine del comma, con le seguenti: il terzo periodo è sostituito con i seguenti: «Gli incarichi e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.»
13. 61. Sanga.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine del comma, con le seguenti: è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente norma gli incarichi in organi di amministrazione e di governo, di enti, società o gestioni pubbliche associate, svolti a titolo gratuito, qualora designati da comuni con popolazione uguale o inferiore a 5000 abitanti o da unioni o assemblee nelle quali enti di detta dimensione siano in prevalenza.»
13. 62. Taricco.

(Votazione dell'articolo 13)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. 1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo e gli operai sono collocati a riposo al compimento del requisito anagrafico previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24, comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo il loro diritto di proseguire il rapporto di lavoro oltre tale limite di età fino al raggiungimento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento, non oltre il settantesimo anno di età, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. Le dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia del diritto hanno, in ogni caso, il diritto di proseguire il proprio rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».
  2. All'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
  «d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del requisito anagrafico è previsto l'accesso alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24, comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo il diritto del dipendente di proseguire il rapporto di lavoro oltre tale limite di età fino al raggiungimento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento, non oltre il settantesimo anno di età, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.»;
   b) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
  «Le dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia del diritto hanno, in ogni caso, il diritto di proseguire il proprio rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».
13. 01. (ex 13. 02.) Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Dell'Aringa, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla, Roberta Agostini.

ART. 14.
(Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche).

  Sopprimerlo.
* 14. 1. (ex *14. 80.) Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Sopprimerlo.
*14. 2. (ex *14. 13.) Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
14. 3. (ex 14. 12.) Alberti, Pesco, Villarosa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte aggiungere le seguenti:, alle modalità di affidamento dei servizi;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole:, nonché al principio di neutralità degli assetti proprietari di cui all'articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riferimento alle società titolari di affidamenti di servizi all'esito di procedure conformi ai principi ed alle disposizioni previsti dall'ordinamento europeo.
14. 4. (ex 14. 1.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: interessi pubblici di riferimento, aggiungere le seguenti: al tipo di controllo svolto dall'ente pubblico che usufruisce dei servizi.
14. 5. (ex 14. 11.) Alberti, Pesco, Villarosa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole:, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa.
* 14. 6. (ex *14. 39.) Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa.
*14. 7. (ex *14. 82.) Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
14. 8. (ex 14. 35.) Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: e riduzione fino alla fine della lettera, con le seguenti: delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e indispensabilità per il perseguimento dell'interesse pubblico per assenza di alternative sul mercato, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali e della tutela di interessi pubblici rilevanti.
14. 9. (ex 14. 63.) Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: e riduzione con le seguenti: del sistema.
14. 10. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: efficacia ed economicità, aggiungere le seguenti: e della riduzione del numero complessivo delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche,.
14. 11. (ex 14. 41.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: ridefinizione con la seguente: armonizzazione.
14. 12. (ex 14. 10.) Alberti, Pesco, Villarosa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
definizione del regime delle responsabilità degli amministratori, dei dipendenti e degli organi di gestione e controllo delle società partecipate da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici devolvendo, in particolare, alla giurisdizione della Corte dei conti la potestà cognitiva per tutte le ipotesi di illeciti gestionali, eccetto soltanto quelle riguardanti società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici inferiore al 50 per cento e società loro controllate e società per azione a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, per le quali la competenza è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario.
14. 13. (ex 14. 40.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) precisa definizione dei requisiti di onorabilità e indipendenza degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate, prevedendo un esplicito divieto per chi:
    1) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
    2) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;
    3) sia stato condannato con sentenza ancora revocabile per i delitti contro la pubblica amministrazione, fede pubblica, patrimonio, ordine pubblico, economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    4) sia stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;
    5) abbia ricoperto cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in imprese sottoposte a fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa;
14. 14. (ex 14. 23.) Pesco.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) previsione del divieto di conferimento di incarichi nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, statali e degli enti territoriali, a soggetti in quiescenza.
14. 15. (ex 14. 20.) Dadone, Agostinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d)
nomina dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo societario a seguito di procedure che prevedano la possibilità di autocandidatura da parte degli interessati, pubblicazione, sul portale degli enti interessati, del curriculum vitae di ogni candidato, audizioni pubbliche dei candidati, prevedendo anche la possibilità che i cittadini possano rivolgere, tramite comunicazione informatica, quesiti sui curricula e le competenze degli auditi.
14. 16. (ex 14. 47.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: delle società fino a: societario con le seguenti: degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche.
14. 17. Fabbri.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: delle società aggiungere le seguenti:, a tal fine prevedendo la pubblicazione e l'aggiornamento dei curricula e del certificato penale.
14. 18. Businarolo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: l'autonomia rispetto agli enti proprietari con le seguenti: il perseguimento dell'interesse pubblico la massima trasparenza nelle scelte aziendali.
14. 19. (ex 14. 9.) Alberti, Pesco, Villarosa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso audizioni pubbliche dei candidati.
14. 20. (ex 14. 42.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo una selezione ad evidenza pubblica selettiva e comparativa che individui una rosa di candidati da cui sorteggiare i componenti degli organi di controllo.
14. 21. (ex 14. 18.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo l'obbligo per le amministrazioni partecipanti, dell'individuazione dei propri rappresentanti negli organi di gestione e controllo delle società partecipate, mediante concorso pubblico che tenga in dovuta considerazione le capacità ed i meriti.
14. 22. (ex 14. 8.) Ruocco.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) divieto di ricoprire contemporaneamente più di un incarico nei consigli di amministrazione o negli organi di controllo delle società partecipate.
14. 23. (ex 14. 43.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) previsione del divieto di ricoprire contemporaneamente più di un incarico nei consigli di amministrazione o negli organi di controllo societari;
14. 24. (ex 14. 44.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) definizione dei criteri di incompatibilità relativi alla nomina negli organi di amministrazione e controllo delle società;
14. 25. (ex 14. 45.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*14. 26. (ex *14. 4.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*14. 27. (ex *14. 79.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: gli acquisti e.

  Conseguentemente, alla medesima lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14. 28. (ex 14. 17.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: reclutamento del personale aggiungere le seguenti: che andrà disciplinato secondo i principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14. 29. (ex 14. 14.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Alla lettera e), sopprimere le parole: rapportati al valore anche economico dei risultati.
14. 30. (ex 14. 31.) Brugnerotto, Caso, Sorial, Colonnese, Cariello, Castelli, D'Incà, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Alla lettera e), sostituire le parole: anche economico con le seguenti: sociale e di benessere dei cittadini, utilizzando indici calcolati in base alla metodologia «The better life index» dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
14. 31. (ex 14. 30.) Castelli, Caso, Brugnerotto, Sorial, Colonnese, Cariello, D'Incà, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Alla lettera e), sostituire le parole: anche economico con le seguenti: sociale e di benessere dei cittadini.
14. 32. (ex 14. 29.) D'Incà, Caso, Brugnerotto, Sorial, Colonnese, Castelli, Cariello, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: previsione che i risultati fino alla fine della lettera, con le seguenti: impedendo l'erogazione di ogni forma di incentivo e compenso economico variabile, in favore degli amministratori delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, in caso di risultati economici negativi e di riduzione dei livelli occupazionali;
14. 33. (ex 14. 86.) Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nonché distinguendo e graduando gli obiettivi in relazione alle attività svolte ed alle modalità di affidamento dei servizi, con esclusione di quelli sottoposti a regolazione tariffaria ad opera di un'autorità indipendente.
14. 34. (ex 14. 3.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio.
14. 35. Cominardi.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: nonché la loro pubblicità e accessibilità aggiungere le seguenti: prevedendo altresì severe ed effettive sanzioni in caso di inadempienza.
14. 36. (ex 14. 21.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: enti proprietari aggiungere le seguenti: senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. 37. (ex 14. 34.) Sorial, Colonnese, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
14. 38. (ex 14. 24.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
14. 39. (ex 14. 7.) Alberti, Pesco, Villarosa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:
   i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo che presentino concrete possibilità di recupero, con eventuale commissariamento.
14. 40. (ex 14. 66.) Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: con eventuale commissariamento.
*14. 41. (ex *14. 36.) Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: con eventuale commissariamento.
*14. 42. (ex *14. 83.) Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: con eventuale commissariamento con le seguenti: previa sostituzione dell'amministratore della società in disavanzo da parte di un commissario nominato dal Ministro della Semplificazione e Pubblica Amministrazione.
14. 43. (ex 14. 70.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera m), numero 1), premettere il seguente:
   01) per le società che gestiscono servizi pubblici essenziali, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione volti ad assicurare la gestione pubblica dell'acqua e dei servizi essenziali, nel rispetto dei risultati del referendum svoltosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale.
14. 44. (ex 14. 87.) Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), sopprimere le parole da: individuazione di un numero massimo di esercizi fino a: nonché.
14. 45. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: liquidazione delle società aggiungere le seguenti: con l'esclusione delle società che gestiscono servizi pubblici essenziali.
14. 46. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: volti ad assicurare aggiungere la seguente: esclusivamente.

  Conseguentemente, al medesimo numero 2), sopprimere le parole da: e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, fino alla fine del numero.
14. 47. (ex 14. 6.) Alberti, Pesco, Villarosa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: contratti di servizio aggiungere le seguenti:, anche riducendone sensibilmente la durata, e.
14. 48. (ex 14. 25.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: che ne garantiscano la trasparenza.
14. 49. (ex 14. 72.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione che non limitino o escludano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2011.
14. 50. (ex 14. 37.) Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) per le società che gestiscono servizi pubblici d'interesse economico generale, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione che non limitino o escludano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2011.
14. 51. (ex 14. 81.) Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera m), numero 3), sopprimere le parole: e l'incentivazione dei processi di aggregazione fino alla fine del numero.
14. 52. (ex 14. 38.) Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), numero 3), sopprimere le parole: e l'incentivazione dei processi di aggregazione.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: e del perseguimento dell'interesse pubblico.
14. 53. (ex 14. 5.) Pesco, Villarosa, Alberti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) per la costituzione di nuove società partecipate introdurre la previa valutazione, sotto il profilo della economicità, delle decisioni dei singoli enti partecipanti/proponenti alle Sezioni Regionali della Corte dei conti territorialmente competenti, al fine di garantire il principio del buon andamento e la razionalizzazione ed efficientamento della spesa pubblica.
14. 54. (ex 14. 28.) Cariello, Caso, Colonnese, Sorial, Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo altresì severe ed effettive sanzioni in caso di inadempienza delle disposizioni di cui al presente punto 4.
14. 55. (ex 14. 22.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera m), numero 4), aggiungere, in fine, le parole:; previsione di obblighi di trasparenza riguardo alla scelta di costituire, acquistare o mantenere una partecipazione societaria, con precisa motivazione sull'indispensabilità del ricorso ad una società partecipata e dell'assenza di valide alternative sul mercato.
14. 56. (ex 14. 69.) Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 4-bis.
*14. 57. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 4-bis.
*14. 58. Daga, Lombardi, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera m), numero 4-bis, sostituire le parole da: di cui fino a: basato sulla con le seguenti: e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla.
14. 59. Famiglietti.

  Al comma 1, lettera m), numero 5), sopprimere le parole: e privatizzazione.
14. 60. (ex 14. 16.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   n) definizione di un trattamento economico annuo onnicomprensivo per gli amministratori delle società quotate e non quotate direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate dalle amministrazioni pubbliche, stabilendo come parametro massimo di riferimento l'importo dell'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372;.
14. 61. (ex 14. 85.) Cominardi, Lombardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   n) previsione per i dirigenti e per gli amministratori delle società quotate e non quotate direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate dalle amministrazioni pubbliche, sottoposti ad indagine penale per reati la cui condotta del soggetto è funzionalmente legata alla società:
    1) di un meccanismo di sospensione dell'erogazione di ogni forma di incentivo, compenso variabile o indennità di fine mandato o di rapporto, liquidazione o stock options. La sospensione dell'erogazione dei trattamenti economici previsti dalla presente lettera cessa al momento del deposito della sentenza definitiva;
    2) di un espresso divieto di erogazione dei trattamenti economici previsti dalla presente lettera in caso di sentenza di condanna definitiva.
14. 62. (ex 14. 84.) Cominardi, Lombardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso.

(Votazione dell'articolo 14)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
  Art. 14-bis. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali.
14. 01. (ex 14. 01.) Invernizzi.

ART. 15.
(Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale).

  Sopprimerlo.
*15. 1. (ex *15. 15.) Invernizzi, Caparini.

  Sopprimerlo.
*15. 2. (ex *15. 67.) Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: è adottato aggiungere le seguenti:, nel rispetto dei risultati del referendum svoltosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale,.
15. 3. (ex 15. 78.) Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 12, aggiungere le seguenti: e devono complessivamente tendere all'aumento della produttività del settore.
15. 4. (ex 15. 66.) Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: sviluppo aggiungere le seguenti: la sostenibilità ambientale.

  Conseguentemente, alla lettera c), dopo la parola: proporzionalità aggiungere le seguenti: e comunque tenuto conto dei vantaggi per la comunità locale e di quanto stabilito alla lettera a).
15. 5. (ex 15. 65.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) introduzione dell'obbligatorietà di affidamento diretto del servizio idrico integrato nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi il 12 e il 13 giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.
15. 6. (ex 15. 74.) Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) introduzione dell'obbligatorietà di affidamento diretto del servizio idrico integrato, nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale.
15. 7. (ex 15. 79.) Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
15. 8. (ex 15. 24.) Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non conformi ai princìpi generali in materia di concorrenza con le seguenti: non rispondenti al perseguimento di finalità di interesse pubblico.
15. 9. (ex 15. 9.) Pisano.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: senza limitazione delle possibilità di affidamento diretto dei servizi pubblici locali nel rispetto del diritto comunitario e dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale.
15. 10. (ex 15. 68.) Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali.
15. 11. (ex 15. 32.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con eccezione del servizio idrico.
15. 12. (ex 15. 31.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) previsione che, in caso di inerzia dei Ministri delegati all'emanazione di decreti attuativi previsti da atti aventi forza di legge, decorsi 15 giorni successivi al termine massimo previsto dalla normativa di riferimento, il Presidente del Consiglio dei ministri avochi a sé il potere di emanazione di tali decreti, con la eventuale nomina di un Commissario Straordinario, individuato nell'ambito delle figure di comprovata professionalità e indipendenza del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui attribuire l'esercizio del potere sostitutivo;.
15. 13. (ex 15. 54.) D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui ricomprendere il servizio idrico, i trasporti, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, per i quali prevedere modelli di amministrazione e di gestione diretta da parte degli enti pubblici.
15. 14. (ex 15. 33.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica fino alla fine della lettera, con le seguenti: individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, con risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell'Unione europea che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti dal risultato referendario del 12 e 13 giugno 2011 e confermati dalla giurisprudenza costituzionale.
15. 15. (ex 15. 73.) Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: e comunque senza limitazione delle possibilità di affidamento diretto dei servizi pubblici locali,.
15. 16. (ex 15. 25.) Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: tenendo conto dell'esito del con le seguenti: in attuazione del risultato del.
15. 17. (ex 15. 28.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: nel rispetto.
*15. 18. (ex *15. 22.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: nel rispetto.
*15. 19. (ex *15. 75.) Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: rinvio alle normative di settore per l'armonizzazione con le seguenti: definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse,
15. 20. Ferrari.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali.
15. 21. (ex 15. 16.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: anche per tutti con le seguenti: in tutti.
15. 22. (ex 0. 15. 500. 1.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e individuazione delle sanzioni per gli enti locali che non ricorrono a tali procedure.
15. 23. (ex 15. 34.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
15. 24. (ex 15. 20.) Caso, Colonnese, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f) sostituire le parole da: o di riequilibrio fino alla fine della lettera, con le seguenti: per gli enti locali che favoriscono la riorganizzazione delle attività e delle gestioni secondo criteri orientati alla massimizzazione del benessere sociale, ampliando, a parità di spesa corrente, la qualità e la quantità di servizi a disposizione dei cittadini, con particolare attenzione nei confronti di coloro che versano in difficoltà economica ovvero risiedono in aree caratterizzate da un rilevante degrado sociale”.
15. 25. (ex 15. 19.) Caso, Colonnese, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole:, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico.
15. 26. (ex 15. 21.) Colonnese, Caso, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: attraverso la previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta.
15. 27. (ex 15. 39.) Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: nonché previsione di sistemi di monitoraggio e strumenti di vigilanza che prevedano anche meccanismi sanzionatori, in caso di mancato rispetto, sia nei confronti degli amministratori della società che dell'amministrazione partecipante;.
15. 28. (ex 15. 77.) Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi.
15. 29. (ex 15. 3.) Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: e valorizzazione fino a: della concorrenza con le seguenti: della proprietà pubblica, di efficienza.
15. 30. (ex 15. 27.) Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: ed escludendo forme di privatizzazione, anche parziale, delle reti.
15. 31. (ex 15.17.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) individuazione di soggetti la cui funzione di controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica debba essere caratterizzata da principi di neutralità, terzietà ed imparzialità;.
15. 32. (ex 15. 35.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) salvaguardia della possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali;.
15. 33. (ex 15. 36.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole:, anche con riferimento al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;.
15. 34. (ex 15. 8.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
   n-bis) individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti dal risultato referendario del giugno 2011;.
15. 35. (ex 15. 4.) Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: non giurisdizionale aggiungere le seguenti: allo scopo valorizzando ruolo ed esperienze dei difensori civici delle regioni e delle province autonome e del relativo coordinamento,.
15. 36. (ex 15. 6.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta.
15. 500. La Commissione.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: forme di consultazione aggiungere la seguente: obbligatorie
15. 38. (ex 15. 23.) Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: anche al fine di formulare indirizzi per le amministrazioni pubbliche e le società di servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi.
15. 37. (ex 15. 18.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera o-bis), dopo le parole: dei cittadini aggiungere le seguenti: in ordine alle procedure di nomina dei componenti delle società di gestione, per i quali prevedere forme di accessibilità alle audizioni e la conoscenza dei curricula e del certificato penale.
15. 39. Businarolo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   s) in caso di fallimento delle società partecipate da enti territoriali è fatto divieto all'ente stesso di istituire nuove società a cui affidare il servizio in via diretta o assumere partecipazioni per un periodo congruo, comunque non inferiore a 5 anni. In tale caso l'ente deve bandire una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio. Se i soci della società fallita, o solo alcuni di essi, hanno tratto ingiusti vantaggi a causa della propria posizione dominante, sono chiamati a far fronte alle pretese dei terzi e rispondono del danno subito da eventuali altri soci con particolare riguardo per le ipotesi in cui tale abuso abbia determinato l'incapienza del patrimonio aziendale. Analogamente sono tenuti a garantire le pretese dei terzi creditori. Il curatore fallimentare ha l'obbligo, in tutti i casi, di verificare se vi sia stato abuso del potere di direzione e coordinamento. Il tribunale dovrà verificare se il curatore abbia effettivamente adempiuto alle prescrizioni dell'articolo 2497 del codice civile.
15. 40. (ex 15. 61.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

(Votazione dell'articolo 15)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
  Art. 15-bis. (Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) semplificazione del sistema dei controlli, anche con riferimento alle funzioni di controllo collaborativo della Corte dei conti e per prevenire contrasti interpretativi e attuare il coordinamento nell'esercizio delle funzioni di controllo;
   b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
   c) previsione dei casi in cui la pubblicazione dei dati nel rispetto delle regole tecniche vigenti assorbe gli obblighi di comunicazione verso le amministrazioni centrali;
   d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali, o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici.
15. 01. (ex 15. 03.) Centemero.

ART. 15-bis.
(Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti).

  Sopprimerlo.
*15-bis. 1. (ex *15-bis. 1.) Scotto, Quaranta, Costantino.

  Sopprimerlo.
*15-bis. 2. (ex *15-bis. 2.) Invernizzi.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma 2:
   lettera
d), sopprimere le parole: e per un periodo massimo di due anni;
   lettera f) sostituire le parole: esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante con le seguenti: esclusi i casi di dolo, di arricchimento del danneggiante e le azioni aventi natura restitutoria;
   lettera g):
    numero 1), aggiungere, in fine, le parole: acquisita anche d'ufficio;
    numero 4), aggiungere, in fine, le parole: e previsione dell'istituzione, presso ogni procura regionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, di una sezione di polizia erariale che dipende funzionalmente dal pubblico ministero presso la Corte dei conti,
    aggiungere, in fine, il seguente numero: 7) riordinare e rafforzare i poteri istruttori spettanti al pubblico ministero e la disciplina delle indagini patrimoniali e finanziarie al fine di assicurare l'effettività della tutela dell'erario, e semplificare gli adempimenti istruttori, prevedendo che la procura regionale possa effettuare le notifiche direttamente a mezzo di posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale nonché a mezzo di ufficiali della Guardia di finanza;
   lettera i), aggiungere, in fine, le parole: senza oneri per la Corte dei conti;
   lettera l):
     numero 2):
   dopo le parole: credito erariale aggiungere le seguenti: estendendola anche alla concessione di misure atipiche o innominate;
    aggiungere, in fine, le parole: con facoltà di prevedere l'esecuzione delle misure cautelari da parte delle Procure regionali mediante ufficiali della Guardia di finanza;
    aggiungere, in fine, il seguente numero: 3) prevedere che le sentenze possano essere motivate in modo semplificato mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali simili;
   lettera o), sostituire le parole da: definitive di condanna fino alla fine della lettera, con le seguenti: al risarcimento del danno e, al fine di garantire l'effettività del giudicato, prevedere che l'azione di responsabilità possa essere esercitata nei confronti del responsabile del procedimento di esecuzione, ovvero del concessionario della riscossione che ha in carico il ruolo, trascorso un anno dalla trasmissione della sentenza o del ruolo senza che sia stata iniziata o proseguita l'attività di esecuzione, salvo rivalsa dei predetti nei confronti del condannato nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del Libro VI, Titolo III, Capo II del codice civile;
   dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) istituire un casellario contabile inerente l'attestazione di tutte le sentenze irrevocabili di condanna;
   sopprimere la lettera p);
    al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: alla disciplina fino alla fine della lettera, con le seguenti: dinamico alla disciplina del processo civile;
    dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
   3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi su pensioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) disciplinare il processo, di merito, cautelare e di ottemperanza, in applicazione dei seguenti canoni: monocraticità dell'organo giurisdizionale in primo grado, concentrazione, oralità, dispositivo con metodo acquisitivo, parità delle parti, divieto di frazionamento della domanda giudiziale, anche in armonia con le disposizioni previste per le controversie in materia di lavoro;
   b) conservare la gratuità del ricorso pensionistico in primo grado, ferma restando la condanna alle spese di giudizio in applicazione della regola della soccombenza;
   c) disciplinare il giudizio di appello, ammesso esclusivamente per motivi di diritto.

  3-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi sui conti giudiziali, ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) affermare l'obbligo della resa del conto giudiziale, anche in via telematica, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati tenuti per legge o che abbiano maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica, compresi gli agenti della riscossione;
   b) semplificare le norme sul giudizio di conto e per resa di conto, nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché ridefinire i requisiti e le modalità di compilazione dei conti giudiziali e dei relativi prospetti contabili;
   c) prevedere sanzioni pecuniarie ed accessorie in sede di giudizio per resa di conto in ipotesi di ritardo o di inadempimento dell'obbligo di presentazione del conto.

  3-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi ad istanza di parte, ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) disciplinare e riordinare le tipologie dei giudizi ad istanza di parte nel rispetto del principio del contraddittorio;
   b) prevedere che il rito del giudizio ad istanza di parte si applica anche alle azioni promosse dal pubblico ministero nei casi di responsabilità sanzionatoria ed alle controversie che insorgono tra pubbliche amministrazioni relative ai loro rapporti finanziari e patrimoniali, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della Costituzione, nonché alle azioni di nullità di cui all'articolo 17, comma 30-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 e s.m.i.;
   c) prevedere il potere del giudice di accertare violazioni, omissioni e ritardi in materia di contabilità pubblica, al fine di garantire l'attuazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, con facoltà di ordinare le misure necessarie, anche di natura ripristinatoria, sanzionatoria e di ottemperanza.
    dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Gli amministratori ed i dipendenti delle società di capitali (interamente) partecipate da enti pubblici sono soggetti alla responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti per i danni arrecati al patrimonio sociale.
15-bis. 3. Scotto, Sannicandro, Daniele Farina, Quaranta, Costantino, Paglia.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma 2:
   lettera
d), sopprimere le parole: e per un periodo massimo di due anni;
   lettera f) sostituire le parole: esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante con le seguenti: esclusi i casi di dolo, di arricchimento del danneggiante e le azioni aventi natura restitutoria;
   lettera g):
    numero 1), aggiungere, in fine, le parole: acquisita anche d'ufficio;
    numero 4), aggiungere, in fine, le parole: e previsione dell'istituzione, presso ogni procura regionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, di una sezione di polizia erariale che dipende funzionalmente dal pubblico ministero presso la Corte dei conti,
    aggiungere, in fine, il seguente numero: 7) riordinare e rafforzare i poteri istruttori spettanti al pubblico ministero e la disciplina delle indagini patrimoniali e finanziarie al fine di assicurare l'effettività della tutela dell'erario, e semplificare gli adempimenti istruttori, prevedendo che la procura regionale possa effettuare le notifiche direttamente a mezzo di posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale nonché a mezzo di ufficiali della Guardia di finanza;
   lettera i), aggiungere, in fine, le parole: senza oneri per la Corte dei conti;
   lettera l):
     numero 2):
   dopo le parole: credito erariale aggiungere le seguenti: estendendola anche alla concessione di misure atipiche o innominate;
    aggiungere, in fine, le parole: con facoltà di prevedere l'esecuzione delle misure cautelari da parte delle Procure regionali mediante ufficiali della Guardia di finanza;
    aggiungere, in fine, il seguente numero: 3) prevedere che le sentenze possano essere motivate in modo semplificato mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali simili;
   lettera o), sostituire le parole da: definitive di condanna fino alla fine della lettera, con le seguenti: al risarcimento del danno e, al fine di garantire l'effettività del giudicato, prevedere che l'azione di responsabilità possa essere esercitata nei confronti del responsabile del procedimento di esecuzione, ovvero del concessionario della riscossione che ha in carico il ruolo, trascorso un anno dalla trasmissione della sentenza o del ruolo senza che sia stata iniziata o proseguita l'attività di esecuzione, salvo rivalsa dei predetti nei confronti del condannato nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del Libro VI, Titolo III, Capo II del codice civile;
   dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) istituire un casellario contabile inerente l'attestazione di tutte le sentenze irrevocabili di condanna;
   sopprimere la lettera p).
15-bis. 4. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: e per un periodo massimo di due anni.
15-bis. 5. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente numero: 7) riordinare e rafforzare i poteri istruttori spettanti al pubblico ministero e la disciplina delle indagini patrimoniali e finanziarie al fine di assicurare l'effettività della tutela dell'erario, e semplificare gli adempimenti istruttori, prevedendo che la procura regionale possa effettuare le notifiche direttamente a mezzo di posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale nonché a mezzo di ufficiali della Guardia di finanza;
15-bis. 6. Dorina Bianchi.

  Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente numero:
    3) prevedere che le sentenze possano essere motivate in modo semplificato mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali simili.
15-bis. 7. Dorina Bianchi.

  Al comma 2, lettera o), sostituire le parole da: , attribuendo al pubblico fino alla fine della lettera, con le seguenti: e, al fine di garantire l'effettività del giudicato, prevedere che l'azione di responsabilità possa essere esercitata nei confronti del responsabile del procedimento di esecuzione, ovvero del concessionario della riscossione che ha in carico il ruolo, trascorso un anno dalla trasmissione della sentenza o del ruolo senza che sia stata iniziata o proseguita l'attività di esecuzione, salvo rivalsa dei predetti nei confronti del condannato nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del Libro VI, Titolo III, Capo II del codice civile.;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis)
istituire un casellario contabile inerente l'attestazione di tutte le sentenze irrevocabili di condanna.
15-bis.  8. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 2, sopprimere la lettera p).
15-bis. 9. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: alla disciplina fino alla fine della lettera, con le seguenti: dinamico alla disciplina del processo civile.
15-bis. 10. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli, Ciprini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi su pensioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) disciplinare il processo, di merito, cautelare e di ottemperanza, in applicazione dei seguenti canoni: monocraticità dell'organo giurisdizionale in primo grado, concentrazione, oralità, dispositivo con metodo acquisitivo, parità delle parti, divieto di frazionamento della domanda giudiziale, anche in armonia con le disposizioni previste per le controversie in materia di lavoro;
   b) conservare la gratuità del ricorso pensionistico in primo grado, ferma restando la condanna alle spese di giudizio in applicazione della regola della soccombenza;
   c) disciplinare il giudizio di appello, ammesso esclusivamente per motivi di diritto.
  3-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi sui conti giudiziali, ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) affermare l'obbligo della resa del conto giudiziale, anche in via telematica, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati tenuti per legge o che abbiano maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica, compresi gli agenti della riscossione;
   b) semplificare le norme sul giudizio di conto e per resa di conto, nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché ridefinire i requisiti e le modalità di compilazione dei conti giudiziali e dei relativi prospetti contabili;
   c) prevedere sanzioni pecuniarie ed accessorie in sede di giudizio per resa di conto in ipotesi di ritardo o di inadempimento dell'obbligo di presentazione del conto.
  3-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi ad istanza di parte, ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) disciplinare e riordinare le tipologie dei giudizi ad istanza di parte nel rispetto del principio del contraddittorio;
   b) prevedere che il rito del giudizio ad istanza di parte si applica anche alle azioni promosse dal pubblico ministero nei casi di responsabilità sanzionatoria ed alle controversie che insorgono tra pubbliche amministrazioni relative ai loro rapporti finanziari e patrimoniali, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della Costituzione, nonché alle azioni di nullità di cui all'articolo 17, comma 30-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 e s.m.i.;
   c) prevedere il potere del giudice di accertare violazioni, omissioni e ritardi in materia di contabilità pubblica, al fine di garantire l'attuazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, con facoltà di ordinare le misure necessarie, anche di natura ripristinatoria, sanzionatoria e di ottemperanza.
15-bis. 11. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli, Ciprini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Gli amministratori ed i dipendenti delle società di capitali (interamente) partecipate da enti pubblici sono soggetti alla responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti per i danni arrecati al patrimonio sociale.
15-bis. 12. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli, Ciprini.

(Votazione dell'articolo 15-bis)

ART. 16.
(Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi).

  Sopprimerlo.
16. 1. (ex 16. 2.) Invernizzi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: è delegato fino alla fine del comma, con le seguenti: entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento una ricognizione delle disposizioni legislative statali, pubblicate successivamente al 30 aprile 2008 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, accompagnata da una relazione in cui si provvede a:
   a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono provvedimenti attuativi non ancora adottati, indicando quelle che possono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti;
   b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi non ancora adottati, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e le relative motivazioni”.

  Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della ricognizione di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, un disegno di legge ordinario volto a definire gli interventi di cui alle lettere a) e b).
16. 2. (ex 16. 5.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: o la modifica;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    sopprimere la lettera a);
    lettera b), dopo le parole:
condizioni aggiungere le seguenti: materiali o di natura tecnica.
16. 3. (ex 16. 20.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2014.
16. 4. (ex 16. 19.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: e fino al 1o marzo 2013.
16. 5. (ex 16. 6.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: al 21 febbraio 2014.
16. 6. (ex 0. 16. 1000. 2.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: al 31 dicembre 2014.
16. 7. (ex 0. 16. 1000. 1.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: che devono essere modificate con le seguenti: i cui provvedimenti attuativi non risultano ancora adottati;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera
b), sostituire le parole: per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi con le seguenti: abrogate tacitamente o implicitamente ;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della preventiva valutazione del quadro normativo su cui si basano gli schemi di cui al comma 2, anche mediante comparazione di opzioni alternative .
16. 8. (ex 16. 24.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi, aggiungere le seguenti: a causa di modifiche normative sopravvenute.
* 16. 9. (ex *16. 1.) Abrignani.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi, aggiungere le seguenti: a causa di modifiche normative sopravvenute.
*16. 10. (ex *16. 64.) Quaranta, Scotto, Costantino, Paglia.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, in quanto sono prive di effettivo contenuto normativo o hanno esaurito la loro funzione o sono comunque obsolete perché superate da disposizioni sopravvenute.
16. 11. (ex 16. 7.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   b-bis) individuare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti nonché le disposizioni attuative ritenute indispensabili per ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
   b-ter) escludere espressamente le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe la lesione di diritti costituzionali.
16. 12. (ex 16. 10.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli elenchi delle disposizioni legislative, risultanti dalla ricognizione di cui al comma 1, sono trasmessi, suddivisi per materia, alle commissioni parlamentari competenti, nonché alla Commissione parlamentare per la semplificazione, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del relativo parere che deve essere reso nel termine di venti giorni dalla trasmissione.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: modificativi e abrogativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 .
16. 13. (ex 16. 25.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia con relazione motivata concernente le ragioni della mancata adozione dei provvedimenti attuativi nei termini previsti, indicazione delle eventuali relative responsabilità, anche per i profili amministrativi e contabili, e segnalazioni delle misure disciplinari conseguentemente avviate.
16. 14. (ex 16. 11.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: I pareri sono aggiungere le seguenti: vincolanti e devono essere.
16. 15. (ex 16. 15.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al fine di consentire una valutazione preventiva degli effetti dell'intervento normativo proposto, anche con riferimento alla stima dei costi derivanti, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati dai pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di competenza.
16. 16. (ex 16. 13.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al fine di consentire una valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati della Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e dei pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di competenza.
16. 17. (ex 16. 14.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali osservazioni espresse o le condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e le eventuali modificazioni, alla commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di venti giorni.
16. 18. (ex 16. 16.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Sopprimere il comma 3.
16. 19. (ex 16. 21.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le seguenti: trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 20. (ex 16. 1001.) Sannicandro, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi, con le seguenti: sei mesi.
16. 21. (ex 16. 17.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , previa verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) con riferimento alla valutazione del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dai decreti legislativi di cui al comma 2.
16. 22. (ex 16. 18.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

(Votazione dell'articolo 16)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
  Art. 16-bis. (Incompatibilità). – 1. L'articolo 53 comma 1-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 è sostituito dal seguente: «1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. L'incompatibilità si verifica all'atto dell'assunzione dell'incarico».
16. 01. (ex 16. 04.) Centemero, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
  Art. 16-bis. (Commissione parlamentare per l'attuazione della riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni). – 1. È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione della riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.
  2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
  3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  4. La Commissione:
   a) esprime i pareri su tutti gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge negli stessi termini previsti per le altre commissioni parlamentari, fatto salvo quanto previsto dal comma 5;
   b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni quattro mesi alle Camere fino alla scadenza dell'ultimo termine previsto per l'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
   c) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui alla presente legge.

  5. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  6. La Commissione è sciolta sei mesi dopo l'adozione dell'ultimo dei decreti legislativi di cui alla presente legge.
16. 02. (ex 16. 03.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

ART. 17.
(Clausola di salvaguardia).

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono applicabili fino alla fine del comma, con le seguenti: attengono ai principi generali di forma economica e sociale e ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
17. 1. (ex 17. 1.) Pinna, Mazziotti Di Celso.

(Votazione dell'articolo 17)

ART. 18.
(Disposizioni finanziarie).

(Votazione dell'articolo 18)

A.C. 3098-A
ORDINI DEL GIORNO
S. 1577 – Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Approvato dal Senato).

N. 1.

Seduta del 16 luglio 2015

   La Camera,
   premesso che:
    il successo del progetto di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni e la loro evoluta trasformazione a soggetti capaci di fornire soluzioni efficaci ed efficienti in termini di servizi all'utenza dipende in misura decisiva dalla figura e dalle capacità del dirigente, chiamato come attore di un ruolo strategico del cambiamento, inteso come dimensione permanente della gestione in un mondo in continua e rapida evoluzione;
    l'Agenzia delle entrate ed anche l'ex Agenzia del territorio, tenuto conto della sempre maggiore carenza di dirigenti, a causa del progressivo collocamento a riposo degli stessi, ed impossibilitate, per le vincolanti disposizioni legislative in materia di assunzione nel pubblico impiego, a promuovere (di fatto) apposite procedure concorsuali, hanno ricorso all'affidamento di incarichi dirigenziali provvisori, anche per posizioni di particolare rilievo, attraverso procedure selettive interne (cd. interpelli), previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico. In particolare, nell'Agenzia delle

Entrate, dal 2001, sono stati conferiti a funzionari circa 800 incarichi dirigenziali, che rappresentano la larga maggioranza del totale dei posti assegnati, destinata ad aumentare per ovvie ragioni anagrafiche. Lo stesso è accaduto presso l'ex Agenzia del Territorio, ove sono invece stati conferiti circa 170 incarichi dirigenziali;
    il presupposto normativo che ha consentito alle due Agenzie la gestione autonoma di questa tipologia di contratti può essere rinvenuto nell'articolo 71, comma 3, lett. d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia fiscale, con il proprio Regolamento di amministrazione, «determina le regole per l'accesso alla dirigenza». Infatti, nel Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate all'articolo 24, comma 1, è previsto che «[...] l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva.»;
    gli incarichi dirigenziali attribuiti sono stati assegnati in piena osservanza dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente la norma fondamentale che regola il conferimento degli incarichi dirigenziali. Tale norma stabilisce, infatti, che per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si deve tener conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti. In sostanza, si tratta di combinare le caratteristiche oggettive legate alle funzioni proprie della posizione da ricoprire e agli obiettivi che vi sono connessi e i requisiti soggettivi costituiti dalla personalità del Dirigente e dalla sua storia professionale;
    in relazione a tale criterio generale enunciato dalla legge, vanno evidenziati tre punti: il processo di conferimento degli incarichi dirigenziali ha inteso raccordare al più alto livello possibile le caratteristiche funzionali della posizione da ricoprire con le specifiche competenze professionali dei Dirigenti, in funzione, prioritariamente, dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento delle strutture, valutate in un'ottica di considerazione generale del quadro complessivo delle posizioni dirigenziali, nonché della valorizzazione e della gratificazione professionale delle persone;
    per quel che riguarda le connotazioni funzionali delle posizioni da ricoprire sono stati oggetto di considerazione: le caratteristiche dimensionali e gestionali, anche in relazione alle criticità ambientali; gli obiettivi da perseguire nel presidio della posizione; il contesto in cui si inserisce il conferimento della posizione stessa; i requisiti specifici di esperienza e preparazione professionale, specie ove abbiano particolare rilievo critico per la copertura della posizione, in ragione anche della rilevanza della posizione stessa nell'ordinamento dell'Agenzia;
    per quel che riguarda i profili professionali dei Dirigenti sono stati considerati: le competenze possedute, quale somma delle conoscenze e capacità maturate in termini di sapere e saper fare, e delle attitudini individuali; i risultati conseguiti e le prestazioni rese nei precedenti incarichi, desunti dal sistema di valutazione, con riferimento, fra l'altro, agli aspetti di gestione delle risorse e alle capacità di negoziazione e di gestione costruttiva delle situazioni conflittuali, anche con le organizzazioni sindacali; le aspettative di crescita professionale e di carriera coerenti con le esigenze gestionali e organizzative dell'Agenzia;
    con tali procedure selettive sono stati conferiti ai funzionari, in possesso dei necessari requisiti, gli incarichi dirigenziali. Tali incarichi prevedono l'equiparazione in tutto e per tutto ai Dirigenti di ruolo con l'eccezione del mancato riconoscimento ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto per la parte eccedente gli emolumenti previsti per la qualifica di funzionario;
    la valenza transitoria della norma regolamentare dell'Agenzia delle entrate (come anche quella dell'ex Agenzia del territorio) è stata di anno in anno rinnovata e nessun concorso pubblico è stato mai portato a termine;
    il blocco del turnover insieme alla complessità delle procedure concorsuali si sono mal conciliate con le urgenze operative ed organizzative dell'Agenzia delle entrate;
    l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contiene la norma fondamentale che regola il conferimento degli incarichi dirigenziali. In sintesi, la norma prevede che debbano essere poste in relazione, da un lato, le caratteristiche oggettive legate alle funzioni proprie della posizione da ricoprire, alla complessità della struttura e agli obiettivi che vi sono connessi e, dall'altro, i requisiti soggettivi costituiti dalle attitudini e capacità professionali del singolo Dirigente, dai risultati conseguiti, con la relativa valutazione, e dalle specifiche competenze organizzative possedute, in funzione, prioritariamente, dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento delle strutture;
    la Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 ha dichiarato illegittima la proroga «sine die» del conferimento degli incarichi dirigenziali a funzionari (fino ad espletamento dei concorsi), per cui le Agenzie fiscali hanno provveduto a revocare tutti gli incarichi dirigenziali provvisori in essere a decorrere dalla pubblicazione della sentenza stessa;
    il Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015 ha approvato un decreto legislativo che reca disposizioni in materia di riorganizzazione delle Agenzie fiscali e che dispone, tra l'altro, che le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite nel 2013 e nel 2014 e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016, utilizzando modalità selettive definite con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze. I predetti concorsi sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso;
    i dirigenti «incaricati» sono stati individuati tra funzionari di ruolo, già vincitori di concorso per l'accesso nella PA, soprattutto tramite interpelli e scelti a seguito di procedure comparative dei curriculum e di colloquio; sono stati valutati positivamente nel corso degli anni di incarico dirigenziale con sistemi di valutazione delle performance; su espressa ammissione dei vertici dell'Agenzia, i risultati eccellenti in termini di fiscalità sono stati conseguiti essenzialmente grazie al loro lavoro, alla loro professionalità, al loro impegno;
    l'utilizzo degli incarichi dirigenziali ha prodotto comunque un risparmio di spesa in linea con i principi della spending review, atteso che i predetti incaricati di funzioni dirigenziali erano di fatto già dipendenti dell'amministrazione pubblica e pertanto già da essa pagati come funzionari, e che l'agenzia, qualora dovesse assumere nuovi dirigenti, dovrà aumentare il contingente di spesa per il pagamento delle spettanze stipendiali a nuovi assunti;
    l'esperienza maturata sul campo da parte del personale incaricato di funzioni dirigenziali non può essere immediatamente sostituita da dirigenti neoassunti, che sul piano pratico non hanno nessuna conoscenza specialistica della macchina amministrativa dell'Agenzia;
    dal 25 marzo gli ex incaricati di funzioni dirigenziali continuano a lavorare con lo stipendio da funzionari pur essendo stati assegnatari di «deleghe di firma» per la firma degli atti amministrativi e tributari e che – di fatto in moltissimi casi continuano a coordinare, organizzare e dirigere gli uffici;
    è diffusa, al riguardo, la percezione di una grave incongruenza ed ingiustizia (che si sta concretizzando con ricorsi al giudice del lavoro) per il fatto che, ai fini del loro passaggio alla qualifica dirigenziale, non possa contare l'apprezzamento delle capacità e delle attitudini dimostrate concretamente, giorno per giorno, in una vita di lavoro. Indicazioni di segno diverso vengono, invece, oltre che dalle aziende più attente alla tematica della valutazione e della valorizzazione del capitale umano, dalle Amministrazioni pubbliche di grandi Paesi, il cui «modello» non può essere ignorato;
    da qui nasce l'esigenza di attuare urgenti procedure per eliminare le carenze gestionali e di organico delle funzioni dirigenziali createsi per effetto della sentenza n. 37 del 2015;
    bisogna considerare poi, che i concorsi per la Dirigenza, a oltre undici anni dall'attivazione dell'Agenzia delle Entrate, non sono stati espletati, ledendo le legittime aspettative di chi da tanti anni esercita le funzioni dirigenziali, senza averne neanche la retribuzione piena (ai fini contributivi e previdenziali), contravvenendo ai principi che stabiliscono parità di retribuzione quando si espletano i medesimi compiti (principio peraltro stabilito dal comma 5 dell'articolo 12 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate);
    si pone l'attenzione sulla situazione di precarietà degli ex incaricati di funzioni dirigenziali, la cui fattispecie si può configurare, tra l'altro, come un «ingiusto arricchimento» per l'Amministrazione finanziaria. Infatti, i Dirigenti incaricati, da una parte, sono stati equiparati per anni ai Dirigenti di ruolo, in termini di funzioni, responsabilità e dall'altra hanno avuto diverso trattamento economico ed hanno vissuto nella costante condizione di provvisorietà dell'incarico stesso. Inoltre, per gli stessi incaricati non è stata riconosciuta «ingiustamente», ai fini previdenziali e del trattamento di fine servizio, la parte eccedente gli emolumenti previsti per la qualifica di funzionario;
    le emergenze sono note e, se è necessario puntare con decisione alla «revisione della spesa», è irrinunciabile il recupero dell'efficienza. In questo particolare momento di crisi economica e finanziaria in cui versa il Paese, la scelta di inquadrare con uno specifico intervento normativo i funzionari pubblici, che da numerosi anni esercitano funzioni dirigenziali a tutti gli effetti, determina una soluzione di giustizia, oltre che di notevole risparmio per le casse dello Stato, che altrimenti dovrebbe investire ingenti somme di denaro per affrontare i necessari concorsi;
    si tenga conto inoltre che la maggior parte degli incarichi dirigenziali provvisori attribuiti ai funzionari hanno di fatto superato il limite dei 36 mesi, ciò in contraddizione alle direttive poste dalla Corte di Giustizia Europea che ha dichiarato la normativa Italiana non conforme all'accordo Quadro Comunitario sul lavoro. In altri termini, la Corte di Giustizia Europea ha ammesso, sì, la possibilità di ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato per garantire la continuità amministrativa in caso di sostituzione del personale assente, ma solo in presenza di una legislazione che tuteli i lavoratori dall'eventuale «abuso» nell'utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato. Di fatto il Governo, nel caso della recente riforma della «buona scuola», ha già recepito detti principi prendendo l'impegno di assumere fino a centomila insegnanti precari. Per perequazione è bene che lo stesso principio venga applicato agli incaricati di funzioni dirigenziali delle Agenzie Fiscali che sono stati precarizzati per oltre trentasei mesi;
    da quanto sopraesposto sorge l'esigenza di procedere ad una proposta che, tenendo in gran conto le priorità della lotta all'evasione e all'elusione fiscale e dell'ormai necessaria revisione dei valori catastali, crei le condizioni necessarie ad un miglior funzionamento della macchina fiscale con una dotazione organica dirigenziale coerente con gli obiettivi affidati dai vertici dell'Agenzia delle Entrate;
    la proposta sarebbe quella di inserire nei ruoli dei dirigenti delle Agenzie fiscali il personale già incaricato di funzioni dirigenziali in possesso dei requisiti appresso elencati che, alla data di entrata in vigore della nuova norma, abbia già:
     1) superato un concorso della Pubblica Amministrazione per accedere ad una qualifica per cui è necessaria la Laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione che sancisce l'obbligo di accedere agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni mediante concorso;
     2) svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno dieci anni nella Pubblica Amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente in servizio presso le Agenzie fiscali;
     3) superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lett. d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio Regolamento di Amministrazione, «determina le regole per l'accesso alla dirigenza»;
     4) che sia stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia Fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto valutazioni della gestione dei risultati continuativamente positive,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti legislativi e regolamentari per risolvere la problematica del personale per anni incaricato di funzioni dirigenziali nelle agenzie fiscali.
9/3098-A/1. Riccardo Gallo, Catanoso.

   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 3 del disegno di legge in esame, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» si prevede che, ove per l'adozione di provvedimenti amministrativi si renda necessaria l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e gli stessi non siano comunicati nei termini previsti, si applichi il principio del silenzio-assenso;
    il comma 3 del predetto articolo 3 prescrive che il silenzio-assenso valga anche per le amministrazioni che si occupano di tutela ambientale, della salute, dei beni artistico-culturali e del paesaggio;
    i beni di cui in premessa sono di rango costituzionale poiché tutelati dagli articoli 9 e 32 della Costituzione Italiana;
    la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali sono materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;
    patrimonio storico-culturale e paesaggio sono punti di forza dell'Italia che il mondo ci invidia e sono un importante volano per la nostra economia. Già oggi la cultura muove in Italia 227 miliardi di euro, ovvero il 15,6 per cento della ricchezza prodotta in Italia a dà lavoro a 1.4 milioni di persone;
    il parere della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori della Camera sempre all'articolo 3 prevedeva che si circoscrivesse «l'ambito di applicazione del nuovo istituto generale del silenzio assenso, prevedendolo esclusivamente per le amministrazioni statali e comunque escludendo espressamente l'adozione del silenzio assenso nei provvedimenti per i quali è previsto il parere degli organi preposti alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini»;
    le Amministrazioni pubbliche – con particolare riguardo alle Soprintendenze ai beni storico-artistici e naturali – soffrono di una carenza di personale e di mezzi adeguati: c’è quindi il rischio che non siano in grado di rispondere alle tempistiche previste dal disegno di legge n. 3098,

impegna il Governo

a dare priorità al collocamento di personale – soprattutto specialistico – completando l'organico necessario nelle varie Soprintendenze, nonché a poter fornire loro adeguati strumenti informativi, in modo da renderle in grado di soddisfare lo studio dei progetti e le eventuali verifiche in loco entro i tempi perentori indicati dalla presente legge.
9/3098-A/2. Realacci, Braga, Borghi, Tino Iannuzzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Schirò, Piccoli Nardelli, Malisani, Manzi.

   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del disegno di legge: «Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» vengono individuati principi e criteri direttivi cui dovranno uniformarsi i decreti attuativi della delega in merito alla disciplina concernente il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
    nello specifico l'articolo 13 del citato disegno di legge prevede l'introduzione di norme finalizzate all'assunzione dei vincitori dei concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento;
    al riguardo si ricorda che il Ministero per i beni e le attività culturali ha pubblicato nel corso del 2007 10 bandi mettendo a concorso 920 posti totali per differenti profili di funzionario (ex qualifica funzionale C 1 oggi III area prima fascia);
    questi concorsi erano rivolti a riqualificare esclusivamente il personale interno. Fra questi, quello bandito con decreto del 24 luglio 2007 e pubblicato con circolare n. 183/2007, avente ad oggetto «Passaggi tra le aree ex articolo 15 CCNL 1998/2001 – Bando – Informatico». Con decreto direttoriale firmato in data 20 dicembre 2012 dal direttore generale del Ministero, sono state approvate le graduatorie regionali di merito e la nomina dei candidati risultati vincitori;
    delle 920 unità previste, ad oggi, ne sono state assunte solo 460 creando, in tal modo, una notevole disparità di trattamento fra vincitori assunti subito e quelli fino ancora in attesa;
    la materia è stata oggetto di un ordine del giorno, n. 9/2426 – A 13, accolto dal Governo, in sede di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. Con riferimento al presente atto parlamentare ed in esecuzione dello stesso, il 24 ottobre scorso il direttore generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota prot. 38124 si rivolgeva al gabinetto del Ministro con una proposta normativa per l'assunzione del predetto personale in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;
    nella relazione illustrativa, lo stesso, direttore generale osserva che: «L'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto nuove regole in materia di progressioni di carriera, prevedendo che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1o gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni»;
    al momento dell'entrata in vigore della testé citata disposizione era in corso il procedimento selettivo in oggetto. Il direttore generale continua sottolineando che: «Nel 2012, il Ministero per i beni e le attività culturali, pur in presenza di una specifica autorizzazione ad assumere, prevista da una normativa speciale, ha potuto attingere, ai fini della copertura dei posti vacanti in organico, solo alle graduatorie dei concorsi esterni in corso di validità. Non è stato possibile, invece, assumere gli idonei presenti nelle graduatorie delle procedure selettive interne, in quanto la disposizione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni non consente la possibilità di ricorrere allo scorrimento di graduatorie relative ad idonei delle progressioni verticali, già a decorrere dal lo gennaio 2010»;
    per esigenze specifiche delle amministrazioni il Governo si è, anche di recente, adoperato per attivare le necessarie procedure per lo scorrimento di graduatorie interne. Così, con la legge 23 dicembre 2014 n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», all'articolo 1, comma 269, ha previsto che: «L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria, per l'anno 2015, ai fini della copertura dei posti vacanti, è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente»;
    in tal senso è anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 3407/3014 che: «in presenza di graduatorie valide ed efficaci, alla provvista di nuovo personale l'amministrazione deve provvedere normalmente attraverso lo scorrimento delle stesse. In tale situazione fattuale, la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce ipotesi eccezionale, considerate con sfavore dal legislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa (articolo 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241), principi applicabili evidentemente anche alla fase organizzativa in cui l'amministrazione stabilisce tempi e modalità con cui far luogo alla provvista di nuovo personale. A tale conclusione si perviene agevolmente se si esamina, con un breve excursus storico, la normativa di riferimento. In tale consolidato quadro normativo, appare naturale ritenere, nel solco di quanto affermato nella già richiamata sentenza della Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, che la scelta dell'amministrazione di bandire un nuovo concorso, pur in presenza di soggetti idonei che potrebbero soddisfare le medesime esigenze, vada scrutinata con particolare rigore, posto che la stessa risulta confliggente con i suindicati principi desumibili dalla legislazione più recente (ispirati, come detto, da esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rapidità ed efficacia dell'azione amministrativa)»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni, citati in premessa, del Ministero dei beni e delle attività culturali dando così attuazione alle disposizioni inerenti la mobilità del personale della pubblica amministrazione secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità della pubblica amministrazione.
9/3098-A/3. Di Lello.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del disegno di legge delega in esame prevede un riordino delle camere di commercio;
    al comma 1, lettera b) del citato articolo 8, si prevede il mantenimento delle camere di commercio, anche in deroga alle soglie minime, nei territori montani delle regioni insulari prive di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari;
    il successivo decreto-legislativo emanato in attuazione della legge delega dovrà disciplinare, pertanto, il riordino delle camere di commercio tenendo presente il criterio di delega citato nel secondo punto di questa premessa;
    la provincia di Ragusa si trova nelle condizioni di cui al citato articolo 8, primo comma, lettera b). Infatti i criteri di delega riguardano in modo specifico i territori montani delle regioni insulari prive di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari. Queste ultime caratteristiche sono proprie anche della menzionata provincia di Ragusa,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, con il decreto-legislativo di attuazione della delega legislativa, di non sopprimere la camera di commercio della provincia di Ragusa, in ossequio ai criteri contenuti nell'articolo 8, primo comma, lettera b), per non compromettere ulteriormente l'economia di una zona già fortemente penalizzata.
9/3098-A/4. Minardo.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del presente disegno di legge prevede in riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo il completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n.  56;
    tale razionalizzazione dovrebbe portare ad una riduzione del numero delle Prefetture tenendo però nella dovuta considerazione l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, i criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza di città metropolitane, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori;
    sarebbe opportuno che nell'ambito dell'esercizio della delega si tenesse in dovuta considerazione anche un criterio legato alla presenza di eventi di richiamo nazionale ed internazionale che necessitano assolutamente della presenza di Prefetture operative e nel pieno della funzionalità;
    per fare un esempio la nomina di Matera quale capitale europea della cultura per l'anno 2019 pone la necessità di avere in quella città una prefettura operativa e di preservare quindi quella sede da eventuali criteri che la penalizzerebbero;
    già ora la Prefettura di Matera è punto di riferimento istituzionale per tutto il territorio provinciale e lo sarà sempre di più considerata la portata dell'evento del 2019,

impegna il Governo

a salvaguardare, da eventuali processi di razionalizzazione, la sede di Matera, nonché della Questura e di tutti i comandi delle forze dell'ordine, assicurando alla Prefettura in questione la piena operatività, potenziandone altresì le strutture anche in vista dell'evento di richiamo internazionale del 2019.
9/3098-A/5. Burtone, Vico.

   La Camera,
   premesso che:
    è essenziale estendere il più possibile l'applicazione dei criteri di efficienza, economicità e trasparenza amministrativa anche al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e di realizzazione di risparmi per l'utenza, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del disegno di legge di delega in esame;
    la locazione senza conducente è un settore peculiare che svolge un ruolo di notevole rilevanza nel contesto economico: esso, infatti, immatricola il 23 per cento del mercato nazionale (dato consolidato maggio 2015), fornisce – con costi ridotti e determinati – servizi per la mobilità ed i trasporti di 65.000 aziende e 2.700 PA e soddisfa le crescenti esigenze del turismo nazionale e internazionale (5 milioni di contratti annui). Inoltre, è l'unico comparto che ha visto crescere i livelli occupazionali (30.000 dipendenti diretti ed indiretti), garantendo per l'Erario maggiori entrate (nel 2014 quasi 2 miliardi di euro) e utilizza una flotta di 700.000 veicoli tra auto e mezzi commerciali; assume un importante ruolo anche in ambito ambientale: ha una flotta al 90 per cento già Euro 5/6, immatricola l'80 per cento delle auto elettriche e immette sul mercato dell'usato 250.000 veicoli/anno di nuova motorizzazione, contribuendo in tal modo allo svecchiamento del parco auto nazionale.

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa legislativa che consenta di estendere espressamente al settore del noleggio senza conducente i principi di riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli, nonché di realizzazione di risparmi per l'utenza.
9/3098-A/6. Gullo, Valiante, Garofalo.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 provvedimento all'esame dell'Aula prevede una delega al Governo per procedere alla riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato; in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera a), stabilisco tra gli specifici criteri direttivi la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, nonché il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente «conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia»;
    la medesima disposizione precisa che tale riorganizzazione dovrà avvenire mantenendo la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agro alimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti;
    l'innovazione della struttura organizzativa del Corpo forestale dello Stato, non può non essere coerente con il processo di riorganizzazione dell'intero comparto sicurezza nella direzione di eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni e di valorizzare le specificità svolte da ogni singola Forza, in modo da non intaccare i livelli di efficienza e efficacia attuali ma anzi di migliorarli;
    in particolare, per quanto riguarda le necessità del Paese di dotarsi di una adeguata Forza di polizia ambientale, è necessario procedere al potenziamento dell'attività di sicurezza ambientate e agroalimentare quale sua mission centrale e costitutiva, alla integrazione dell'attività di gestione della biodiversità, alla riorganizzazione della struttura dei Nuclei investigativi territoriali e centrali, a prevedere il necessario coordinamento, con progressiva integrazione, con le polizie provinciali,

impegna il Governo

  a valutare la possibilità di:
   garantire, nella predisposizione dei decreti legislativi di riorganizzazione delle funzioni di polizia ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge in discussione, la organizzazione di una polizia ambientale e agroalimentare che assuma unitariamente le necessarie funzioni e risorse, anche umane, connesse alla centrale attività di sicurezza ambientale e agro-alimentare e del territorio;
   includere nelle funzioni da assegnare alla polizia ambientale e agroalimentare le competenze relative al contrasto ai crimini ambientali e agroalimentari, in raccordo con le funzioni di polizia già esistenti negli altri corpi;
   rafforzare le funzioni di polizia ambientale e agroalimentare, anche valutando nel processo di riorganizzazione, le possibili forme di coordinamento e progressiva integrazione con i corpi di polizia provinciale, favorendo per questa via una reale innovazione istituzionale.
9/3098-A/7. Giulietti, Lodolini.

   La Camera,
   premesso che:
    con la sentenza n. 274 del 2003 la Corte Costituzionale è intervenuta nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11 (Norme varie in materia di personale regionale e modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998 n. 31), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri;
    nel rigettare il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri la Corte richiamava: «la giurisprudenza di questa Corte ritiene che alla regola del pubblico concorso – quale metodo che, per l'accesso alla pubblica amministrazione, offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione (articolo 97, comma 1, della Costituzione) – sia possibile apportare deroghe (come del resto ammette il terzo comma dell'articolo 97) qualora ricorrano particolari situazioni che le rendano non irragionevoli (da ultimo, ordinanza n. 517 del 2002). Ai fini di una valutazione di non irragionevolezza della disciplina in esame è rilevante considerare come essa riguardi l'inserimento in posti di ruolo di soggetti i quali si trovavano da tempo, nell'ambito dell'amministrazione regionale (o degli enti regionali), in una posizione di precarietà, perché assunti con contratto a termine o con la particolare qualificazione connessa alla figura degli addetti a lavori socialmente utili; e quindi verosimilmente avevano, nella precarietà, acquisito l'esperienza necessaria a far ritenere la stabilizzazione della loro posizione funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (articolo 97, comma 1, della Costituzione). In questo senso è significativo che, in base al comma 3 dell'impugnato articolo 3, all'inquadramento nei ruoli consegua la stabilizzazione in posizioni corrispondenti al profilo delle prestazioni espletate in via precaria»;
    la riforma costituzionale del 2001 ha fatto venir meno – relativamente alle aree di potestà legislativa esclusiva delle Regioni (e Province) autonome coincidenti con aree ora attribuite alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni ordinarie – il limite costituito dall'obbligo (ove previsto dai relativi statuti, come appunto quello sardo) di rispettare le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica;
    ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 – la particolare «forma di autonomia» così emergente dall'articolo 117 della Costituzione in favore delle Regioni ordinarie si applica anche alle Regioni a statuto speciale, come la Sardegna, ed alle Province autonome, in quanto «più ampia» rispetto a quelle previste dai rispettivi statuti. Da questa ricostruzione (pienamente conforme al criterio interpretativo enunciato dalla sentenza n. 103 del 2003) discende che la materia dello stato giuridico ed economico del personale della Regione Sardegna, e degli enti regionali, riservata dall'articolo 3, lettera a), dello statuto è di competenza della legislazione esclusiva della Regione;
    in tal senso alla lettera q), dell'articolo 13 del provvedimento in oggetto si prevede che, nell'ambito del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano della potestà legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente, deve avvenire nel rispetto della disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei principi di coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al contenimento del costo del personale, nonché dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione;
    tale previsione è in contrasto con lo statuto speciale della Sardegna e la stessa sentenza della Corte costituzionale che ha rigettato qualsiasi tipo di subordinazione ad una generica disciplina nazionale in materia,

impegna il Governo:

   a tener conto della sentenza della Corte Costituzionale richiamata in premessa con particolare riferimento alla competenza esclusiva della regione Sardegna in materia;
   a valutare positivamente, nell'ambito dell'articolazione della riforma della pubblica amministrazione e la sua attuazione la proposta di legge di iniziativa popolare che punta ad istituire un servizio autonomo e indipendente dallo Stato di riscossione dei tributi da realizzarsi in Sardegna;
   ad agevolare forme di stabilizzazione di personale legato ai lavori socialmente utili rientranti in quelle fattispecie richiamate dalla sentenza della Corte Costituzionale;
   ad agevolare nell'ambito dell'attuazione della riforma della pubblica amministrazione il trasferimento, a partire da preventive intese di natura amministrativa, di funzioni e competenze alla regione Sardegna delle Soprintendenze dei beni culturali, archeologiche.
9/3098-A/8. Pili.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (AC 3098), attualmente all'esame della Camera, prevede tra le altre cose anche il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza agroalimentare e del Corpo forestale dello Stato, con eventuale assorbimento dello stesso negli altri corpi di polizia;
    la norma è stata ampiamente dibattuta durante il precedente passaggio del provvedimento in Senato, con numerose prese di posizione sia nella maggioranza che nell'opposizione in favore della salvaguardia dello storico e prezioso ruolo del Corpo forestale dello Stato, un'istituzione che raccoglie un sentimento diffuso di considerazione e fiducia da parte della pubblica opinione (secondo l'ultima ricerca Eurispes sul livello di consenso delle istituzioni presso i cittadini, il Corpo forestale dello Stato riscuote un indice di fiducia pari al 64 per cento);
    il Corpo forestale dello Stato conduce essenziali attività per la tutela del Made in Italy agroalimentare dalle contraffazioni e per il contrasto all'illecito utilizzo di fondi comunitari;
    nei soli primi dieci mesi del 2014 il Corpo forestale dello Stato ha prodotto nei settori di competenza 150 reati accertati, 180 persone segnalate all'Autorità giudiziaria, 1.300 illeciti amministrativi scoperti, sanzioni per un totale di 3 milioni di euro, 6.200 controlli effettuati e 160 tonnellate di prodotti sequestrati;
    inoltre proprio in questa stagione, quando la piaga dei roghi estivi torna d'attualità, il ruolo del Corpo forestale dello Stato in termini di prevenzione e vigilanza sul grande patrimonio agricolo e forestale italiano diventa ancora più evidente;
    è di particolare importanza la vicenda relativa alla graduatoria del concorso per il reclutamento di 400 allievi vice-ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 novembre 2011, approvata con D.C.C. del 24 luglio 2014 e rettificata il 21 ottobre 2014, affinché sia utilizzata, nel caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altro Corpo di Polizia, dal Corpo assorbente;
    dalla graduatoria finale di merito del suddetto concorso, sono risultati 1.047 candidati idonei, di cui 829 esterni e 218 interni. Successivamente, è stato deliberato un aumento dei posti a concorso da 400 a 481, dei quali 320 destinati ai candidati esterni e 161 destinati alle varie aliquote riservate agli interni. È stata, inoltre, fissata per il giorno 20 novembre 2014, la partenza del corso di formazione e addestramento della durata di quindici mesi. Pertanto, a seguito del recente incorporamento dei 481 candidati vincitori e tenuto conto dei 36 candidati rinunciatari/dimissionari, all'attualità la graduatoria di cui si parla conta ancora 530 candidati idonei non vincitori, dei quali 507 esterni e 23 interni,

impegna il Governo

a valutare, in sede di attuazione della norma in questione, tutte le iniziative necessarie in merito ai vincitori del concorso per il reclutamento di 400 allievi vice-ispettori del Corpo forestale dello Stato richiamato in premessa, in particolare al fine di attuare lo scorrimento della graduatoria degli idonei affinché vi sia fatto ricorso da parte del Corpo di polizia nel caso in cui, come previsto dal provvedimento in esame, il Corpo forestale dello Stato venisse assorbito.
9/3098-A/9. Fucci.

   La Camera,
   premesso che:
    in base al comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, meglio nota come finanziaria 2005, i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono, servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
    sono trascorsi quasi 11 anni dalla entrata in vigore di tale norma e nel frattempo è mutato il contesto complessivo della pubblica amministrazione;
    sono intervenuti processi di razionalizzazione che hanno determinato significative riarticolazioni degli enti locali e delle autonomie dando una nuova fisionomia all'assetto istituzionale del nostro Paese;
    in tale contesto si inserisce l'importante provvedimento delega in oggetto che punta ad una riorganizzazione della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità nell'ambito dei provvedimenti di esercizio della delega, nonché di altri provvedimenti di prevedere un incremento della soglia minima della popolazione dei comuni cui si fa riferimento nel citato comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 portandola a 15 mila.
9/3098-A/10. Albanella.

   La Camera,
   premesso che:
    è necessario assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali del Corpo della guardia di finanza;
    è necessario attualizzare alcune disposizioni di carattere ordinativo e funzionale relative al Corpo della guardia di finanza, tenendo anche conto delle particolari peculiarità e dell'assetto organizzativo generale della pubblica amministrazione, in piena coerenza e a completamento dell'assetto delineato dalla legge delega n. 78 del 2000 e dai relativi decreti attuativi che hanno confermato e rafforzato il ruolo del Corpo quale forza di polizia a competenza generale in materia economica e finanziaria alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze e con compiti ad elevata specializzazione;
    è evidente la contraddizione di una forza armata che non dipende dal Ministero della difesa, ma da quello dell'Economia e delle finanze;
    costituzionalmente i compiti di polizia o qualsiasi altro compito di natura non difensiva del territorio devono rientrare nelle competenze civili e in questo senso sono andate le riforme della Polizia di Stato, della polizia municipale e del Corpo della polizia penitenziaria;
    l'Italia rimane l'unico Paese membro dell'Unione europea nel quale un Corpo di verificatori fiscali è inserito tra le forze destinate all'addestramento alla guerra, sia pure a scopi non offensivi;
    non appare conforme ai principi costituzionali che il personale del suddetto Corpo sia mantenuto nell'ambito della compagine militare;
    lo scorso 2 luglio il Consiglio Centrale della rappresentanza militare del Corpo della guardia di finanza (Cocer), in rappresentanza di tutti gli appartenenti al Corpo, con una specifica delibera ha chiesto al comandante generale del Corpo una riforma realmente al passo coi tempi che oggi, sempre di più, richiedono una efficiente polizia economico finanziaria ad ordinamento civile, sottratta al controllo e alla dipendenza del ministro della Difesa,

impegna il Governo:

   a porre in essere ogni utile azione per assicurare che l'ordinamento e i compiti del Corpo della polizia tributaria, comprese le attribuzioni funzionali dell'autorità di vertice, siano realizzati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
    a) il Comandante generale del Corpo della polizia tributaria è scelto fra i dirigenti generali della pubblica amministrazione in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, assume la denominazione di Direttore generale del Corpo della polizia tributaria ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze;
    b) il personale appartenente al Corpo della guardia di finanza è collocato nell'ambito del Corpo della polizia tributaria, nelle corrispondenti aree funzionali del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, con dipendenza dal Direttore generale del Corpo della polizia tributaria, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 1o aprile 1981, n. 121;
    c) è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.
9/3098-A/11. Giachetti.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13 del disegno di legge in esame prevede la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze per malattia dei dipendenti pubblici, con l'attribuzione all'I.N.P.S. delle relative competenze; a tal fine sono assegnate all'I.N.P.S. le risorse attualmente destinate alle amministrazioni pubbliche per la medesima finalità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle citate funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo altresì il ricorso prioritario ai medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento, istituite dall'articolo 4, comma 10-bis del decreto-legge n. 101 del 2013;
    per l'espletamento di tali funzioni con il decreto-legge n. 78 del 2009 sono state assegnate alle Regioni, a valere sul Fondo Sanitario Nazionale, risorse per 70 milioni di euro; il decreto-legge n. 98 del 2011, al comma 5, ha chiarito altresì che i 70 milioni di euro, stanziati per gli accertamenti medico-legali, non sono di spettanza delle Regioni in quanto quota della disponibilità finanziaria per il SSN, non utilizzata in sede di riparto;
    la sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 2010 ha sancito che i controlli medico-legali sugli assenti per malattia non devono essere ricompresi nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) perché non finalizzati alla tutela della salute;
    tali controlli devono pertanto essere considerati a tutti gli effetti nell'ambito della previdenza sociale, materia di competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione;
    per l'esigenza di rispettare i vincoli di bilancio e i vincoli sulle assunzioni, e l'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 463 del 1983, sono state trasformate in liste speciali ad esaurimento, nell'ambito delle quali sono stati confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013 che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007; ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti in tali liste speciali;
    i medici iscritti nelle liste speciali svolgono da molti anni con professionalità tali rilevanti funzioni di controllo sulla base di un rapporto di collaborazione con l'INPS che, per le modalità di attuazione del servizio e per i vincoli posti dalla nuova procedura di selezione ed assegnazione delle Visite Mediche di Controllo, denominata Savio, non può essere definito «libero-professionale»; tali medici sono pertanto in attesa di una opportuna riqualificazione del rapporto professionale dall'anno 2000;
    il decreto ministeriale 8 maggio 2008, in premessa, ritenuto «indilazionabile» l'adeguamento del quadro normativo in materia di «regolazione del contenuto e delle modalità di esplicazione del rapporto tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed i medici iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, della legge n. 638 del 1983 allo scopo di rendere tale disciplina «più rispondente alle esigenze della qualità del servizio reso all'Istituto e a quelle professionali dei medici di controllo» aveva provveduto alla rimodulazione dei compensi dell'attività dei medici di controllo e alla conferma, fino a completa rivisitazione, della disciplina in materia, compresa la parte relativa alla consistenza numerica dei medici iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007 e compresa la procedura per la reintegrazione delle medesime liste;
    non è più necessario acquisire l'intesa della Conferenza delle Regioni, sul servizio dei controlli medico-legali e sulle relative risorse, ora trasferiti in via esclusiva all'INPS;
    nell'indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia, la Commissione Affari Sociali, nel documento conclusivo del 27 maggio 2014, ha rilevato che nell'audizione del rappresentante del dipartimento della funzione pubblica, questi aveva manifestato piena disponibilità a ridefinire i caratteri di tale collaborazione, secondo «canoni di stabilità», come richiesto dai medici fiscali, nei limiti del rispetto della normativa vigente in tema di reclutamento nella R A., in considerazione dell'esigenza di dare certezza a tali rapporti di lavoro, anche per l'interesse pubblico di garantire, a coloro che svolgono funzioni di controllo, piena tutela e riconosciuta rappresentanza dell'Ente che richiede la visita fiscale,

impegna il Governo

   a definire in piena autonomia la quantificazione delle risorse finanziarie e le modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle funzioni di accertamento medico legale delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, senza acquisire intesa preliminare in sede di Conferenza Stato-Regioni;
   a colmare il vuoto normativo in materia di regolazione del rapporto tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed i medici che eseguono le visite fiscali, allo scopo di dare dignità professionale ad una categoria di professionisti che con il proprio lavoro ha contribuito a portare i valori dell'assenteismo in Italia ai livelli europei.
9/3098-A/12. Censore.

   La Camera,
   premesso che:
    nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 29 novembre 2011 è stato pubblicato un bando di concorso per il reclutamento di 400 Allievi vice Ispettori del Corpo Forestale dello Stato la cui graduatoria è stata approvata con D.C.C. del 24 luglio 2014 e rettificata in data 21 ottobre 2014;
    l’iter concorsuale si è poi protratto per circa tre anni;
    dalla graduatoria finale di merito, sono risultati 1.047 candidati idonei, di cui 829 esterni e 218 interni; successivamente, è stato deliberato un aumento dei posti a concorso da 400 a 481, dei quali 320 destinati ai candidati esterni e 161 destinati alle varie aliquote riservate agli interni;
    è stata, inoltre, fissata per il giorno 20 novembre 2014, la partenza del corso di formazione e addestramento della durata di quindici mesi per cui, a seguito dell'incorporamento dei 481 candidati vincitori e tenuto conto dei candidati rinunciatari/dimissionari, l'attuale graduatoria conta ancora 520 candidati idonei non vincitori;
    tra i soggetti interessati che si sono anche costituiti in un Comitato regolarmente registrato in data 10 novembre 2014 presso l'Agenzia delle entrate di Alcamo è forte la preoccupazione sulla futura sorte della graduatoria in oggetto, soprattutto nell'ipotesi che si concretizzi l'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato con altra forza di polizia così come previsto dall'articolo 7 del disegno di legge in esame;
    è indispensabile per il nostro Paese l'esistenza di un nucleo di polizia ambientale, specializzato non solo nella salvaguardia e difesa del territorio e del patrimonio rurale e boschivo ma, altresì, nella tutela del settore agroalimentare, quest'ultimo fiore all'occhiello dell'economia italiana;
    per tutto ciò e anche per non vanificare l'impegno delle centinaia di idonei non vincitori e per economia degli atti è opportuno che la graduatoria del concorso di cui sopra possa essere riutilizzata all'interno del Corpo di polizia accorpante;
    in particolare è perciò opportuno che nel riordino delle funzioni di polizia di tutela ambientale, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato, nell'eventuale riassorbimento del medesimo Corpo in altra Forza di Polizia, sia previsto lo scorrimento della graduatoria del bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 29 novembre 2011 per il reclutamento di 400 Allievi vice Ispettori del Corpo Forestale dello Stato approvata con D.C.C. del 24 luglio 2014 e rettificata in data 21 ottobre 2014, unica graduatoria ancora aperta del Corpo Forestale dello Stato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che nel riordino delle funzioni di polizia di tutela ambientale, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato, nell'eventuale riassorbimento del medesimo Corpo in altra Forza di Polizia, sia previsto, per le future assunzioni, lo scorrimento della graduatoria del bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 29 novembre 2011 per il reclutamento di 400 Allievi vice Ispettori del Corpo Forestale dello Stato approvata con D.C.C. del 24 luglio 2014 e rettificata in data 21 ottobre 2014, unica graduatoria ancora aperta del Corpo Forestale dello Stato.
9/3098-A/13. Carrescia.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in discussione reca all'articolo 7, comma 1, una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, prevedendo inoltre il riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia;
    nel contempo l'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, all'esame del Senato, prevede che il personale appartenente ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale possa transitare volontariamente nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale;
    tali innovazioni organizzative devono far riflettere sulla necessità di prevedere il mantenimento delle professionalità delle polizie provinciali anche nell'ambito della nuova riorganizzazione, riconoscendo e tutelando le professionalità maturate in campo ambientale, evitando di disperdere il patrimonio umano formato e ricco di esperienze presente nei Corpi di polizia provinciale;
    la riorganizzazione delle polizie provinciali deve prevedere che i dipendenti seguano la nuova assegnazione delle funzioni e delle competenze che oggi fanno capo alle province, in particolare nei campi di tutela ambientale, di vigilanza del territorio, ittica e venatoria, così come stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56;
    la scala geografica di riferimento per gestire al meglio funzioni come quelle sopra descritte è sicuramente quella sovracomunale, delle aree vaste (ex province), o delle regioni,

impegna il Governo

a prevedere che il personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia provinciale segua in ogni caso le funzioni e le competenze fino ad oggi assegnate alle province, in particolare nel campo ambientale, e che l'unità organizzativa minima debba coincidere con le attuali aree vaste, anche attribuendo alle Regioni le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, nonché le funzioni di polizia relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni.
9/3098-A/14. De Menech, Crimì.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 17 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, in materia di riforma delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sostituisce l'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
    tale articolo disciplina l'elezione del Presidente di ogni Camera di commercio;
    al comma 3 del suindicato articolo 16 il testo recita che «il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e può essere rieletto per due sole volte»;
    non hanno rilievo, pertanto, i mandati eventualmente svolti dai Presidenti anteriormente al primo rinnovo effettuato in applicazione del suindicato decreto legislativo;
    alcuni Tribunali Amministrativi Regionali ignorano l'esatta interpretazione di tale norma, e cioè di fatto considerano i precedenti mandati dei Presidenti ai fini del computo totale;
    in data 5 marzo 2012 si è resa necessaria una circolare del Ministero dello sviluppo economico (Prot. 0056939 – uscita) avente ad oggetto «Decreto 4 agosto 2011, n. 156 – Rinnovo dei consigli camerali delle Camere di commercio – richiesta parere», proprio per rispondere a vari quesiti sollevati dalla Regione Piemonte, tra cui al n. 3): «Requisiti per la nomina e cause ostative in sede di rinnovo degli organi camerali»;
    in tale circolare, ed esattamente al punto 3), si è ritenuto «necessario evidenziare che la questione al momento non si pone in quanto l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 23/2010 stabilisce che “Le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo”. L'interpretazione letterale corrente della predetta disposizione, infatti, come emersa anche in occasione di incontri e convegni, fa sì che ai fini della nomina di componenti degli organi camerali rinnovati successivamente al termine di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 23/2010, non hanno rilievo i mandati eventualmente svolti anteriormente al primo rinnovo effettuato in applicazione del medesimo decreto legislativo.»;
    si ritiene necessario, pertanto, inserire come norma primaria l'interpretazione autentica del suindicato disposto relativo alla nomina dei componenti degli organi camerali, al fine di evitare applicazioni diverse e difformi tra Regioni,

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 8, a prevedere, ai fini della nomina di componenti degli organi camerali rinnovati, che non hanno rilievo i mandati eventualmente svolti anteriormente al rinnovo di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 23/2010, così come ribadito dalla citata circolare 5 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico.
9/3098-A/15. Vignali, Fragomeli.

   La Camera,
   premesso che:
    con la sentenza n. 37 del 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme (articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012; articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 150 del 2013; articolo 1, comma 8, decreto-legge n. 192 del 2014) che, «salvi gli incarichi già affidati», consentivano alle Agenzie fiscali l'attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari dipendenti presso le stesse, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali. La situazione interessa circa 800 dirigenti incaricati all'Agenzia delle entrate (oltre a 400 dirigenti incaricati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli);
    in particolare, pur in pendenza innanzi al Consiglio di Stato del giudizio che ha generato quello di legittimità costituzionale, l'Agenzia delle entrate, in data 25 marzo 2015, ha dato attuazione alla predetta sentenza della Corte Costituzionale, comunicando agli interessati l'immediato venir meno di tutti i suddetti incarichi dirigenziali ed ha provveduto al riadeguamento retributivo delle posizioni lavorative;
    in sostanza, dall'oggi al domani, 800 dirigenti incaricati dell'Agenzia delle entrate (alcuni dei quali anche con 15 anni di anzianità come «precari della dirigenza») sono stati «retrocessi» alla posizione di funzionario, con una contrazione stipendiale, in alcuni casi, anche del 50 per cento (senza considerare la perdita del premio di risultato);
    la sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale è stata impropriamente interpretata, laddove si è ritenuto che dichiarasse l'illegittimità dell'incarico dirigenziale in sé considerato, anziché – come discende da una corretta lettura della parte motiva – delle reiterate proroghe del termine finale che hanno fatto divenire lo strumento dell'incarico il metodo ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali. Del resto, l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, avviene per concorso o negli altri modi previsti dalla legge;
    il «sistema» degli incarichi dirigenziali, conferiti sulla base di una norma regolamentare a funzionari dell'area apicale a seguito dell'esperimento di selezioni mediante interpelli, è stato utilizzato per anni dalle Agenzie fiscali, sin dalla loro istituzione, al fine di coprire le posizioni dirigenziali vacanti, relativamente alle quali non è stato possibile esperire i previsti concorsi, diverse volte banditi ma sempre impugnati;
    il predetto «sistema» ha consentito alle Agenzie di selezionare al proprio interno i funzionari più meritevoli, che hanno potuto dimostrare negli anni il proprio valore acquisendo un patrimonio di esperienza tecnico manageriale che rischia ora di andare perduto;
    l'Agenzia delle entrate ha potuto usufruire negli anni di «leve di comando» competenti, in quanto espressione di selezioni interne, efficienti, come comprovato da valutazioni di prestazioni annuali ampiamente positive, e a costo ridotto rispetto ai dirigenti di ruolo, atteso che il trattamento economico previdenziale e ai fini del trattamento di fine rapporto è rimasto quello proprio dei funzionari, anche a seguito di una sostanziale equiparazione con i dirigenti in termini di ruolo e responsabilità;
    la direttiva comunitaria 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ha inteso creare un quadro normativa per la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato;
    lo Stato italiano ha dato attuazione alla citata direttiva con il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, stabilendo che è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; ciò posto, è stato previsto, comunque, che qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato;
    sul fronte giurisprudenziale, tale principio è stato ribadito nella recente «sentenza Mascolo», relativa ad un caso di stabilizzazione dei precari della scuola (si fa rilevare che il comparto scuola e i dirigenti sono due ambiti che il predetto decreto legislativo attuativo, all'articolo 10, aveva inteso escludere dalla stabilizzazione in ruolo, decorso il periodo di 36 mesi sopra richiamato);
    l'Italia, proprio in materia di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, è stata già destinataria di alcune procedure di infrazione (n. 2010/204S, n. 2010/2124) ad opera della Commissione Europea;
    la stabilizzazione nel ruolo della dirigenza degli ex incaricati, in coerenza con i principi contenuti nella citata direttiva comunitaria, consente il conseguimento immediato dei seguenti obiettivi:
     I. salvaguardare l'interesse dell'Amministrazione finanziaria di continuare ad avvalersi di una classe dirigente competente, esperta e immediatamente operativa, anche in relazione ai prossimi sfidanti impegni di carattere straordinario assunti in ambito europeo;
     II. salvaguardare l'interesse dell'Amministrazione finanziaria a dotarsi, attraverso il riconoscimento dei diritti acquisiti dagli ex incaricati di funzioni dirigenziali, di un numero di dirigenti che risulti congruo anche in relazione all'espletanda procedura concorsuale prevista nel decreto legislativo di riordino delle Agenzie fiscali, approvato in sede preliminare nel Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015, nonché ad ottenere un effetto deflattivo del prevedibile contenzioso che verrà ad istaurarsi in sede sia nazionale sia comunitaria;
     III. salvaguardare l'interesse dello Stato a veder mantenuti, oltre agli impegni assunti con riferimento alle attività straordinarie di modernizzazione ed efficientamento del Paese, anche quelli relativi alle previsioni di gettito, attualmente di dubbia conseguibilità per la situazione di grave incertezza in cui versano gli Uffici delle Agenzie fiscali;
     IV. salvaguardare l'interesse erariale, fornendo un'ulteriore conferma della legittimità degli atti sottoscritti dal personale dell'Amministrazione finanziaria inquadrato nell'area apicale ed incaricato di funzioni dirigenziali, atti già oggetto di numerose censure in sede di giurisdizione tributaria,

impegna il Governo

a riconoscere, in prima applicazione, il ruolo dirigenziale a chi abbia svolto le funzioni dirigenziali per almeno un triennio, con valutazioni positive ed abbia avuto accesso alle stesse in possesso di laurea magistrale e a seguito di procedura selettiva.
9/3098-A/16. Aiello, Causi.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 97 della Costituzione, attraverso la riserva di legge, mira a definire l'amministrazione pubblica come apparato burocratico a sé stante, separato dal potere politico e caratterizzato per la sua imparzialità ed efficienza. La Costituzione individua, quindi, nei principi di imparzialità e di buon andamento, i fondamentali canoni giuridici di riferimento dell'assetto organizzativo e funzionale della pubblica amministrazione;
    la Costituente, sin dal primo momento, palesò la necessità di un innegabile nesso di connessione tra assetto organizzativo ed esercizio dell'azione, prevedendo che imparzialità e buon andamento siano da considerarsi come una modalità di organizzazione degli uffici pubblici in una prospettiva tendente a valorizzare una concezione bidimensionale del principio, quale strumento di razionale organizzazione nonché fine dell'azione amministrativa;
    l'imparzialità della pubblica amministrazione concerne la sua organizzazione e consiste nella non discriminazione dei soggetti coinvolti nell'azione amministrativa. In senso attivo, tale principio si esplica in riferimento all'attività della pubblica amministrazione, che deve perseguire i propri obiettivi in maniera imparziale, traducendo sul piano amministrativo il generale principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;
    il principio di buon andamento impone che l'azione amministrativa debba svolgersi secondo regole di buona amministrazione. Pertanto, la stessa dovrà attenersi ai criteri di efficacia, ossia, la capacità di conseguire gli obiettivi che si erano preventivamente fissati e di efficienza, determinata dal rapporto intercorrente tra i risultati raggiunti dall'azione amministrativa e la quantità delle risorse impiegate;
    dai principi sanciti nell'articolo 97 della Costituzione derivano una serie di obblighi, come quello della pubblicità e trasparenza, che la pubblica amministrazione è tenuta a rispettare. Mediante il principio di trasparenza il legislatore impone ai pubblici uffici di assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni non solo all'interno del sistema amministrativo, ma anche nei confronti di tutti i cittadini;
    l'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, modificata e integrata dalla legge n. 15 del 2005, stabilisce che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. L'impatto di tale normativa sui rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini è dirompente, rispetto ad un arcaico sistema organizzativo delle istituzioni pubbliche basato sull'autoreferenzialità e l'inaccessibilità al mondo esterno;
    l'efficacia, la pubblicità e la trasparenza della pubblica amministrazione passano inevitabilmente per l'attività svolta da tutti coloro che prestano il proprio servizio all'interno dei pubblici uffici. A tal proposito la normativa in vigore prevede, al momento solo su carta, che i dirigenti pubblici rendano pubblica la propria situazione patrimoniale;
    la legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, stabilisce all'articolo 12 che la norma prevista per i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i quali entro tre mesi dalla loro proclamazione sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza della camera di appartenenza, le dichiarazioni relative ai diritti reali su beni immobili e beni mobili, dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, valga anche per le cariche apicali di istituti e enti pubblici, di società al cui capitale concorrano lo Stato e enti pubblici, degli enti o istituti privati nonché di aziende autonome dello Stato;
    la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo all'articolo 17, comma 22, stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche;
    la normativa concernente l'obbligo per i dirigenti pubblichi, di provvedere al deposito di una dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale, sembra non trovare un riscontro effettivo all'interno della pubblica amministrazione tanto che nei relativi siti internet, strumenti principali attraverso i quali l'amministrazione si interfaccia con i cittadini, non vi è traccia di tali dichiarazioni,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di prevedere, con riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ex articolo 97 della Costituzione, il deposito da parte dei dirigenti pubblici di una dichiarazione, da pubblicare sul sito dell'Amministrazione di appartenenza, concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, nonché della copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
9/3098-A/17. Giammanco.

   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 103, terzo comma, della Costituzione, i Tribunali Militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge e in tempo di pace hanno la giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenente alle Forze Armate;
    per quanto concerne la giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari, l'articolo 263 del codice penale militare di pace disponeva: «appartiene ai Tribunali Militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è applicabile la legge penale militare»;
    la Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 3 marzo 1989, ha dichiarato illegittimità costituzionale di tale articolo e dell'articolo 9 del regio decreto-legge 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui sottraggono al Tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle Forze Armate;
    la medesima Corte, con sentenza n. 429 del 10 novembre 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato;
    successivamente, il legislatore apportava alcune modifiche, al codice penale militare di pace e al codice penale, con la legge 23 marzo 1956, n. 167, provvedendo, tra l'altro, a modificare l'articolo 7 (militari in congedo non considerati in servizio alle armi), e l'articolo 264 (connessione di procedimenti), in senso nettamente limitativo della giurisdizione penale militare;
    ai sensi dell'articolo 10, inoltre, cessavano di essere devoluti alla giurisdizione penale militare taluni reati commessi da militari in congedo;
    con tale legge ordinaria si è proceduto, in sostanza, ad un drastico ridimensionamento della Giurisdizione Militare;
    il codice penale militare si basi sul principio della complementarietà per cui in esso sono stati inclusi solo le fattispecie che non costituivano reati comuni o differivano da quelli per pena o da altri motivi;
    l'articolo 264 c.p.p. conteneva la norma di richiamo dei reati comuni che assoggettava alla giurisdizione militare gli appartenenti alle Forze Armate che li commettessero. Di conseguenza, la modifica dell'articolo 264 c.p.p., operata con legge ordinaria, mentre l'intervento sul concetto di militari in servizio e appartenenti alle Forze Armate, avrebbe necessitato di una legge costituzionale, recise la possibilità di militarizzare tutti i reati comuni;
    in altre parole, a seguito della suindicata nota vicenda giudiziaria, il legislatore, con la predetta legge 23.03.1956 n. 167, previde, esclusivamente, la qualifica di appartenente alle Forze Armate, anziché operare una definizione completa ed esaustiva del reato militare che avrebbe potuto sanare il vuoto normativo creatosi a seguito delle sopra menzionate sentenze della Corte Costituzionale concernenti l'articolo 263 c.p.p. Ai fini di una completa attuazione del dettato costituzionale, sarebbe auspicabile l'emanazione di un provvedimento normativo che provveda di definire i reati militari, stabilendo che sono tali tutti i reati commessi da appartenenti alle Forze Armate o da persone aventi lo stato di militare. Ciò al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, sulle medesime fattispecie, da parte dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e dell'Autorità Giudiziaria Militare;
    al fine di garantire una maggiore armonia tra le differenti giurisdizioni ordinaria e militare e procedere alla razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare si rende necessaria, relativamente agli attuali organi della giurisdizione militare, l'adozione di un provvedimento analogo a quello istitutivo del Tribunale per i minorenni in quanto tale soluzione consentirebbe di soddisfare diverse esigenze, quali, da un lato, la ordinarizzazione dei medesimi quale obiettivo da perseguire nel quadro della unitarietà della giurisdizione e, dall'altro, di salvaguardare la specificità della materia e le peculiari professionalità acquisite dagli attuali magistrati militari e dal personale della giustizia militare. In tale contesto, gli attuali organi giudiziari diventerebbero organi specializzati del Ministero della Giustizia, nell'ambito di un intento di razionalizzazione delle risorse e di risparmio sulle spese di giustizia. Le norme applicabili, di diritto sostanziale e procedurale, sarebbero sempre le attuali, rinvenibili nel codice penale militare di pace, nei codici penale e di procedura penale ordinari e nelle leggi speciali. Agli organi giudiziari militari, inoltre, sarebbe attribuita la competenza relativamente a tutti i reati commessi da appartenenti alle Forze Armate italiane o a persone aventi lo stato di militare;
    al fine di garantire una maggiore armonia tra le differenti giurisdizioni ordinaria e militare e procedere alla razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni possibile iniziativa, anche a livello normativo, in conformità ai princìpi della Costituzione e del diritto internazionale, con particolare riguardo alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia ed ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
    a) prevedere che i Tribunali Militari di Roma, Napoli e Verona, la Corte Militare di Appello di Roma, i relativi uffici del Pubblico Ministero, il Tribunale Militare di Sorveglianza, il Magistrato Militare di Sorveglianza e La Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione siano organi specializzati del Ministero della Giustizia;
    b) istituire, presso il Ministero della Giustizia, l'Ufficio Centrale per la giustizia militare, avente attribuzioni corrispondenti a quelle del Dipartimento per la giustizia minorile;
    c) prevedere che, per la composizione e il funzionamento degli organi giudiziari militari, si applichino le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 4, 5, 6 e 9 della legge 7 maggio 1981 n. 180 e 2, comma 603, lettere a), c) e comma 608, lettera a), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    d) prevedere che agli organi giudiziari militari è attribuita la competenza relativamente ad ogni reato commesso, da cittadini italiani appartenenti alle Forze armate italiane o aventi lo stato di militare, per ragioni comunque collegate al servizio o alla disciplina militare, nonché l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 13. c.p.p.;
    e) prevedere che siano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158, l'articolo 2, comma 603, lettera c) e commi 604 e 609 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge 7 maggio 1981, n. 180;
    f) prevedere che i magistrati militari in servizio transitino nel ruolo della magistratura ordinaria e continuino a prestare servizio presso gli organi giudiziari militari di appartenenza e ad esercitare le medesime funzioni, conservando l'anzianità e la qualifica maturate e che il ruolo organico della magistratura ordinaria sia rideterminato in 10.209 unità, con aumento di cinquantotto unità, delle quali sei con funzioni direttive di 1o grado, due con funzione direttive di 2o grado, una con funzioni direttive superiore di legittimità;
    g) prevedere che il personale civile in servizio presso gli organi giudiziari militari che non intenda rimanere nei ruoli del Ministero della Difesa transiti, a domanda, nei corrispondenti ruoli del Ministero della Giustizia, conservando l'anzianità e la qualifica maturate e continui a prestare servizio presso gli organi giudiziari militari di appartenenza e ad esercitare le medesime funzioni.
    h) prevedere l'istituzione del ruolo speciale dei magistrati militari, che esercitano le funzioni di cui alla lettera f);
    i) prevedere di devolvere alla cognizione dei Tribunali Militari anche quelle condotte costituenti reato militare commesse da appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza nei confronti delle quali la legge dispone che a decidere sia il Tribunale in composizione monocratica, in cui hanno particolare rilevanza l'aspetto disciplinare della condotta e l'ambiente militare nel quale l'evento si è consumato;
    j) istituire, presso ogni Procura Militare della Repubblica, una sezione specializzata di polizia giudiziaria militare, alla quale è assegnato personale del Corpo della Guardia di Finanza o dell'Arma dei Carabinieri, ovvero i Comandanti di corpo, di distaccamento e di posto militare del luogo in cui è stato commesso il reato; tali sezioni provvedono anche alle notificazioni nei procedimenti per reati militari;
    k) disporre una revisione dell'articolo 37 del c.p.p. che preveda non soltanto il reato militare quale violazione della legge penale militare e come «reato esclusivamente militare quello costituito da un
fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune», ma che preveda che i reati militari siano anche quelli commessi da appartenenti alle Forze Armate o da persone aventi lo stato di militare, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, sulle medesime fattispecie, da parte dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e dell'Autorità Giudiziaria Militare;
    l) attribuire al Tribunale Militare di Roma la competenza per i reati militari commessi all'estero da cittadini italiani, appartenenti alle Forze armate italiane, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza o comunque rivestenti la qualifica di militare. Attribuire la funzione requirente alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma.
9/3098-A/18. Artini, Giachetti, Mucci, Segoni, Barbanti, Baldassarre, Prodani, Bechis, Rizzetto.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 6, rubricato: «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza», delega al Governo l'adozione di disposizioni integrative e correttive della disciplina in materia di trasparenza, inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
    il predetto articolo individua i seguenti principi e i criteri direttivi: i) precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche, ii) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche;
    tali principi e criteri direttivi si aggiungono a quelli già stabiliti dall'articolo 1, commi 35 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190,

impegna il Governo

  nella previsione delle disposizioni integrative e correttive delle disciplina in materia di trasparenza, inconferibilità ed incompatibilità:
    a) a prevedere che l'esercizio del diritto di accesso venga esteso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; alle autorità indipendenti di garanzia e di vigilanza; agli enti pubblici, economici o non economici; ai gestori di servizi pubblici; agli organismi di diritto pubblico; alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nonché alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
    b) a disciplinare l'illegittimo diniego o l'illegittimo differimento dell'accesso alle informazioni nel senso che esso costituisca causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e si proceda comunque ad una valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei funzionari responsabili.
9/3098-A/19. Ascani.

   La Camera,
    richiamato l'articolo 7 del disegno di legge n. 3098-A relativo al riordino della portualità;
    richiamato il «Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL)» da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo il previsto parere delle Commissioni competenti;
   premesso che:
    siamo convinti che ci siano oggi, finalmente, tutte le condizioni per dotare l'Italia di un piano della portualità e della logistica, atteso da decenni;
    è condivisibile l'obiettivo di fondo che si pone il piano sopra citato nell'aiutare il sistema Italia a rafforzare i legami con le reti di trasporto dell'Unione europea e nel favorire il recupero dei traffici commerciali tra Europa e Oriente;
    nel nuovo piano della portualità e della logistica – come ha precisato il MIT – non è contenuto alcun accorpamento definito di autorità portuali ma da notizie di stampa sembrerebbe, tuttavia, che possa essere prevista la creazione, per accorpamento, di nuove Authority,

impegna il Governo

   a tener conto di reali motivazioni tecniche e industriali che giustifichino eventuali accorpamenti, escludendo dagli accorpamenti quelle amministrazioni pubbliche la cui autonomia risponderebbe alla logica dell'efficientamento degli scali ricercata dal Governo: strategie commerciali diverse e non complementari;
    a tener conto della logica del «core network» e, dunque, della programmazione europea dei collegamenti est-ovest, dove a dar forza a questa ipotesi è proprio il riferimento, nel comunicato del Consiglio dei Ministri sul tema, alla «rete di trasporto euro-mediterranea», rafforzando perciò anche dal punto di vista normativo, tale indicazione;
    a stabilire che l'individuazione delle Autorità Portuali sia effettuata in base a criteri oggettivi e in particolare: 1) nel rispetto della programmazione comunitaria con riferimento ai corridoi plurimodali europei, alle reti TEN-T e alla rete dei porti ed interporti core definiti dall'Unione europea; 2) alla previsione di almeno una autorità in ogni regione marittimo-portuale, con la possibilità di accorpare le autorità esistenti e includere altri porti non sede di Autorità portuale; 3) per eventuali accorpamenti di autorità esistenti, ove collocate in regioni diverse, o in altri Stati comunitari, è necessaria la preventiva intesa delle regioni interessate, e non si possono accorpare Autorità esistenti, se collocate su distinti corridoi plurimodali europei;
    a confermare e rafforzare i controlli, come previsti dalla legge del 28 gennaio 1994 n. 84, e i poteri di coordinamento, indirizzo e controllo sulle Autorità portuali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    a confermare i dispositivi di revoca del mandato di Presidente delle Autorità e lo scioglimento del comitato portuale nelle fattispecie previste dall'articolo 7, comma 3, della legge del 28 gennaio 1994 n. 84;
    a far sì che le procedure di nomina dei presidenti delle Autorità portuali, da effettuare dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, garantiscano la partecipazione effettiva delle regioni e degli enti locali interessati mantenendo l'espressione sulle nomine da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia;
    a confermare il limite del secondo mandato comprensivo dei periodi già svolti in qualità di Presidente di amministrazioni pubbliche di cui alla legge del 28 gennaio 1994 n. 84;
    a far sì che mediante apposita disciplina, da definire d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dei porti e con l'Associazione nazionale dei porti italiani, vengano emanate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto delegato, le misure per il collocamento del personale dipendente dalle preesistenti autorità in modo da salvaguardare i livelli occupazionali, prevedendo anche il ricorso alla mobilità presso le altre amministrazioni periferiche dello Stato a partire dalle strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    a garantire, negli organi di governo delle Autorità, la presenza dell'Autorità marittima e delle istituzioni regionali e locali e, nei rispetto degli indirizzi comunitari, la partecipazione, senza oneri per le Autorità e per lo Stato, dei rappresentanti delle forze sociali, dell'utenza portuale e dei servizi portuali;
    a tener conto dell'indice di efficienza, escludendo da ipotesi di accorpamento, quelle amministrazioni pubbliche che si collocano tra le più virtuose in Italia, rappresentando un'importante leva per la crescita economica locale.
9/3098-A/20. Lodolini, Pagani, Giulietti, Bruno Bossio.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame novella la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e introduce il nuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e fissa, nel caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine di 90 giorni;
    risulta che le Regioni non abbiano, ad eccezione della Sardegna, della Puglia e della Toscana, approvato il piano paesaggistico;
    l'Italia deve rispondere alle giuste esigenze in tempi rapidi nelle procedure amministrative, adottando moderni sistemi informativi e diffondendo l'accesso libero ai dati;
    in un campo molto delicato come la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, è assolutamente necessaria una valutazione tecnica esplicita degli uffici competenti;
    gli architetti in molti uffici non hanno il tempo per rispondere a tutte le richieste;
    il blocco del turnover nella pubblica amministrazione, negli ultimi anni, ha impedito un ricambio generazionale e la conseguente assenza di competenze tecniche;
    il Consiglio Superiore dei Beni Culturali, pur nella consapevolezza della necessità di garantire tempi certi e brevi nelle pratiche amministrative, ha espresso grande preoccupazione e decisa contrarietà all'introduzione del silenzio-assenso, che rischia di produrre risultati assai negativi per il patrimonio culturale e paesaggistico e potrebbe compromettere le procedure di tutela e quindi la missione stessa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

impegna il Governo

a monitorare e riferire annualmente alle Commissioni competenti gli effetti applicativi delle disposizioni del silenzio-assenso introdotte all'articolo 3, comma 3, e ad avviare interventi di propria competenza affinché tutte le Regioni adottino, rapidamente, i Piani Paesaggistici Territoriali.
9/3098-A/21. Malisani, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Mariani, Bratti, Pes, Carocci, Manzi, Narduolo, Bossa, Blazina, Malpezzi.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame novella la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e introduce il nuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche;
    riteniamo positivi gli interventi sul settore dei beni culturali già avviati dall'esecutivo e gli sforzi che si stanno compiendo per una profonda innovazione del settore, anche nell'elaborazione di misure di semplificazione e maggiore efficienza che possano portare ad una tutela non più passiva, solo di tipo vincolistico, ma ad una attiva basata su prevenzione, progettazione, pianificazione, condivisione e partecipazione, attraverso moderni sistemi informativi, dalla diffusione dell'accesso libero ai dati e, soprattutto, da maggiori investimenti per dotare le soprintendenze e gli uffici preposti alle autorizzazioni di personale tecnico-scientifico e di mezzi adeguati;
    in riferimento all'estensione dello strumento del silenzio-assenso riteniamo assolutamente necessaria una valutazione tecnica esplicita da parte degli uffici competenti, anche per ribadire l'esigenza di una loro responsabilizzazione in scelte così importanti per il patrimonio dell'intera comunità nazionale e mondiale,

impegna il Governo

a rendere obbligatoria – secondo quanto già previsto dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) – l'adozione da parte di tutte le Regioni italiane dei Piani Paesaggistici Territoriali, i quali, consentendo una conoscenza approfondita del territorio e introducendo chiare regole di trasformazione, rendono molto più celeri anche le procedure autorizzative.
9/3098-A/22. Piccoli Nardelli, Malisani.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del provvedimento in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale e alla lettera d) prevede la confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato;
    gli uffici o organi periferici dell'amministrazione civile dello Stato preposta alla tutela dei beni culturali – il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – svolgono compiti di tutela, conservazione e fruizione dei beni culturali che richiedono competenze specifiche per i diversi settori di beni, altamente specializzate sia a livello tecnico-scientifico che operativo e organizzativo, competenze che evidentemente non sono possedute dagli attuali Uffici territoriali del governo (ex Prefetture), né dai loro dirigenti e personale;
    la norma succitata parrebbe pertanto trasferire alla integrale dipendenza gerarchica dalle ex prefetture gli uffici e organi periferici dei beni culturali, poiché verrebbero necessariamente assegnati alle ex prefetture – ora Uffici territoriali dello Stato – i compiti di direzione, controllo e coordinamento delle predette funzioni eminentemente tecnico-scientifiche relative ai beni culturali, in quanto sarebbero svolte da organi da esse dipendenti;
    l'organizzazione del Ministero dei beni culturali è articolata a livello regionale, nell'ambito del quale il coordinamento dell'attività delle strutture periferiche nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate dagli organi centrali è assicurato dai Segretariati regionali dei beni e delle attività culturali, e non a livello provinciale. Per tanto si creerebbe una disomogeneità di livelli di coordinamento con gli Uffici territoriali dello Stato, che non hanno competenza di ampiezza regionale, con sovrapposizioni, duplicazioni e frammentazioni di linee di comunicazione e coordinamento del tutto controproducenti, per non parlare della duplicazione di quelle fra centro e periferia dei due rispettivi dicasteri;
    l'amministrazione statale preposta alla tutela dei beni culturali è stata di recente profondamente riorganizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2014, n. 171, e successivi decreti attuativi, che hanno operato numerose e incisive modifiche e innovazioni nei diversi settori centrali e periferici della tutela, accorpando e creando tipologie di istituti e rispettive competenze e modificando i rapporti fra organi periferici, regionali e centrali secondo i principi del decentramento e dell'autonomia operativa e gestionale degli organi tecnici, indispensabile per la competenza ed efficienza delle attività di tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali. Tale riorganizzazione è peraltro ancora in una delicata fase di completamento per quanto riguarda l'attivazione di tutti i nuovi organi e il nuovo assetto dei rapporti organizzativi. Una nuova, profondamente diversa, riorganizzazione di tutto l'apparato – che sarebbe richiesta da una «confluenza» integrale degli uffici e organi periferici dei Beni culturali negli Uffici territoriali dello Stato – determinerebbe un impatto negativo sull'attuale predetta delicata e problematica fase di transizione, che rischierebbe di diventare cronica e disfunzionale per lungo tempo prima di assestarsi in modo stabile e funzionale sull'ulteriore nuovo assetto;
    il decreto-legge n. 83 del 2014 (articolo bonus) ha disposto all'articolo 12, comma 1-bis, l'istituzione di Commissioni di garanzia per il patrimonio culturale dalle quali i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero, possono essere riesaminati d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni (per esempio regionali e comunali) coinvolte nel procedimento;
    le funzioni di tali commissioni sono state assegnate dall'articolo 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014 alle Commissioni regionali per il patrimonio culturale presiedute dal segretario regionale (come tale rappresentante dell'amministrazione centrale), e composte dal direttore del polo museale regionale e dai soprintendenti e dirigenti degli Istituti aventi sede nella regione. Tali funzioni – a seguito della «confluenza» delle soprintendenze nelle ex prefetture – mal si concilierebbero con eventuali poteri monocratici dei prefetti in materia derivanti dalla loro posizione di superiori gerarchici dei soprintendenti, creandosi anche in tal caso un'inopportuna sovrapposizione di competenze,

impegna il Governo:

   a prevedere che le funzioni dirette di tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali previste dal Codice dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), rimangano di competenza esclusiva ed autonoma dell'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali;
    a disporre che l'esercizio delle nuove funzioni di coordinamento e armonizzazione degli Uffici territoriali dello Stato sia riferito alle materie amministrative generali comuni, con particolare riferimento alla composizione di politiche e decisioni che provengono da ambiti settoriali della pubblica amministrazione.
9/3098-A/23. Ghizzoni, Malisani, Piccoli Nardelli.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13 individua i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa;
    la lettera q) prevede il riconoscimento, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, della potestà legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto comunque della disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dei principi di coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al contenimento del costo del personale, nonché dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione;
    con riguardo alle province autonome di Trento e di Bolzano è utile ricordare che, con l'Accordo finanziario concluso a Roma il 15 ottobre 2014 (Patto di garanzia) tra Governo, Regione Trentino-Alto Adige e Province autonome, è già stato esaustivamente individuato il concorso al risanamento della finanza pubblica;
    il nuovo articolo 79 dello Statuto speciale prevede, infatti, che Regione e Province autonome adottino proprie misure di contenimento delle spese, nel senso che anche le modalità concrete di attuazione delle misure di risparmio e le scelte, in quali settori adottare il contenimento della spesa, rientrano nelle competenze statutarie;
    l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della loro competenza primaria in materia di personale, devono attenersi esclusivamente ai principi fondamentali della presente riforma economico-sociale,

impegna il Governo

a specificare, in sede di adozione del decreto attuativo per il riordino della disciplina del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, che rientra nelle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano anche il personale degli enti da esse dipendenti o il cui ordinamento rientri nelle loro competenze, anche delegate, compreso il personale dei comuni, tenendo parimenti conto che alle province autonome di Trento e di Bolzano non si applica la normativa volta al contenimento del costo del personale in virtù dell'ultimo accordo finanziario siglato il 15 ottobre 2014 e che devono attenersi esclusivamente ai principi fondamentali della riforma economico sociale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9/3098-A/24. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13 individua i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa;
    tra i criteri, la lettera i) prevede la facoltà per le amministrazioni pubbliche di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo nel contempo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, al fine di favorire l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni, a condizione di non determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche;
    la norma è stata introdotta al Senato allo scopo di ridurre la disoccupazione giovanile attraverso la cosiddetta «staffetta generazionale», ovvero le amministrazioni pubbliche potranno assumere i giovani, utilizzando i risparmi derivanti dalla riduzione dell'orario di lavoro, su base volontaria, dei lavoratori in procinto di andare in pensione;
    al fine di rendere efficace la norma e non vanificarne invece l'effetto, sarebbe necessario garantire al personale in procinto di essere collocato a riposo, che acconsente alla riduzione dell'orario di lavoro, l'invarianza della contribuzione previdenziale, dal momento che al personale dipendente degli enti locali iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, in fase di calcolo del trattamento di quiescenza, potrebbe venire applicata la media ponderata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 luglio 1965, n. 965, che comporterebbe una riduzione dell'importo della pensione,

impegna il Governo

a garantire, in sede di adozione del decreto attuativo di cui in premessa, che il personale che acconsente alla riduzione dell'orario di lavoro per consentire il ricambio generazionale nelle amministrazioni pubbliche, non debba subire penalizzazioni nella contribuzione previdenziale, eventualmente prevedendo la copertura contributiva della parte differenziale a carico dell'Amministrazione.
9/3098-A/25. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 prevede una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    il comma 1, lettera b), in particolare, prevede i criteri di delega per la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, ponendo il principio di almeno una camera di commercio in ogni Regione, con possibilità di istituire una camera di commercio in ogni Provincia autonoma e Città metropolitana;
    la formulazione tende sostanzialmente ad equiparare le Regioni alle Province autonome, al fine di mantenere le sedi della camera di commercio nella ridefinizione territoriale prevista dalla delega, e tale impostazione, con riguardo alle sedi per le province autonome di Trento e di Bolzano, risulta confermata dalla successiva previsione che il legislatore delegato debba tenere anche conto delle specificità geo-economiche dei territori,

impegna il Governo

a garantire, in sede di adozione del decreto attuativo sulla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'istituzione, ossia la permanenza, di una Camera di Commercio in ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
9/3098-A/26. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici;
    tra i criteri di delega, la lettera o) detta i principi fondamentali per la disciplina del conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, prevedendo una selezione unica nazionale per titoli a cura di una commissione paritetica nazionale di rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento degli idonei in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero della salute, che viene aggiornato con cadenza biennale, dal quale devono attingere le regioni e le province autonome per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati individuati e previo colloquio;
    nella provincia autonoma di Bolzano la procedura di selezione per la nomina di direttore generale dell'Azienda Sanitaria è disciplinata con legge provinciale e prevede, tra i vari requisiti, anche il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego», di rango costituzionale, il quale stabilisce che la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano,

impegna il Governo

a garantire, in sede di adozione del decreto attuativo sulla dirigenza sanitaria, che nella formazione dell'elenco nazionale degli idonei cui devono attingere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera o), siano inseriti anche candidati in grado di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di bilinguismo nella provincia autonoma di Bolzano, a tal fine prevedendo la presentazione di appositi titoli comprovanti l'adeguata conoscenza della lingua tedesca, in forma di attestato «A», rilasciato a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, che la commissione nazionale paritetica dovrà valutare.
9/3098-A/27. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali;
    in tale ambito è previsto il riordino delle funzioni di polizia ambientale con la conseguente riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e il suo eventuale assorbimento in altra Forza di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni e, come aggiunto in sede referente, il mantenimento della corrispondenza tra funzioni trasferite e transito di personale;
    in sede referente, è stato inoltre previsto che in caso di assorbimento del Corpo forestale, il transito avvenga complessivamente in una sola altra Forza di polizia o, per contingenti limitati, in altre Forze di polizia, in corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite, o, infine, in altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, ferma restando la corresponsione, nella forma dell'assegno ad personam della differenza di trattamento percepito;
    il Corpo Forestale dello Stato, oltre a svolgere funzioni di Polizia, gestisce oggi anche 3 Centri Nazionali per la Biodiversità Forestale ai sensi del decreto legislativo n. 227 del 2001;
    per i 3 Centri Nazionali per la Biodiversità Forestale (CNBE) è necessario salvaguardare la peculiarità delle attività svolte individuando una soluzione che garantisca i medesimi livelli di tutela della biodiversità forestale in considerazione delle attività di studio, conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale in ambito forestale, delle collaborazioni già esistenti con l'Università e dell'analogia con i Centri di Ricerca afferenti al CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
    in materia di vigilanza dell'ambiente, del territorio e del mare, il provvedimento assicura l'individuazione di soluzioni condivise che garantiscano l'unitarietà di azione a livello nazionale valorizzando le esperienze e le competenze maturate dal Corpo forestale dello Stato;
    la difesa dell'ambiente e del patrimonio agroalimentare italiano costituiscono priorità assolute per il Paese e, in tale contesto, è opportuno mantenere una continuità nel presidio del territorio da parte del Corpo forestale dello Stato salvaguardando la specializzazione dei Centri Nazionali per la Biodiversità Forestale,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, che i 3 Centri Nazionali per la Biodiversità Forestale (CNBF) siano accorpati con il CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – garantendo, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, gli attuali livelli di dotazione finanziaria, di strutture, attrezzature tecniche e di personale attualmente impiegato presso tali Centri.
9/3098-A/28. Dal Moro, Capozzolo, Cenni, Luciano Agostini, Venittelli, Romanini, Terrosi, Prina, Zardini, Cova.

   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge n. 3098-A, l'articolo 1 prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi per garantire ai cittadini il diritto di accedere a tutti dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale;
    verranno individuati, a tal fine, gli strumenti per definire la fruibilità e l'accessibilità dei servizi on line delle amministrazioni pubbliche;
    la Costituzione e diverse convenzioni internazionali garantiscono il rispetto delle minoranze linguistiche, con il diritto all'uso della propria lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione;
    l'articolo 8 della legge n. 38 del 2001 prevede che nel territorio in cui è presente la minoranza slovena venga riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative, disponendo anche le modalità dell'esercizio di tale diritto;
    con l'introduzione dei servizi digitali e della comunicazione on line tale diritto è stato finora nella maggior parte dei casi disatteso,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di attuazione della presente legge, modalità atte a garantire agli appartenenti alla minoranza slovena la fruibilità di tali servizi digitali nella propria lingua madre, così da assicurare il rispetto del principio di pari opportunità, come previsto dell'articolo 3 della Costituzione e dalla legge n. 38 del 2001.
9/3098-A/29. Blazina, Coppola.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del presente provvedimento reca una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento dette camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto di specifici princìpi e criteri direttivi, tra cui: la rideterminazione del diritto annuale, la riduzione da 105 a 60 del numero delle circoscrizioni territoriali in cui le camere di commercio svolgono le loro funzioni, con la possibilità di non procedere all'accorpamento qualora la camera di commercio abbia una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro dette imprese, la previsione di misure per assicurare atte camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, la ridefinizione dei compiti e delle funzioni, il riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese, la definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni, La riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, e, infine l'introduzione di una disciplina transitoria che ne assicuri la sostenibilità finanziaria; l'introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge;
    le Camere di commercio, enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali, coinvolgono ed integrano democraticamente nella funzione pubblica di governo locale imprese, imprenditori ed organizzazioni della rappresentanza d'interessi;
    è importante che tale ruolo venga confermato, sia pure adeguandolo ed aggiornando alle attuali necessità di imprese, lavoro ed economie locali e scongiurando la soppressione, di fatto, della gran parte del sistema camerate,

impegna il Governo:

   nell'ambito detta previste misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento, a prevedere specifiche norme per l'armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti dagli atti di trasferimento di carattere patrimoniale correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale, allineandolo a quello previsto peri conferimenti, al fine di salvaguardare la neutralità sul piano tributario;
    a modificare la denominazione «Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» in «Camere delle imprese e dell'economia» al fine di configurare un sistema di governo moderno ed articolato che tenga ferma conduzione degli enti nel rispetto della democrazia economica, coinvolgendo le rappresentanze dei soggetti esponenti delle categorie;
    a prevedere che la riduzione delle entrate delle Camere di commercio, e conseguentemente la riduzione degli oneri a carico dette imprese, avvenga in misura coerente e compatibile con una rinnovata funzionalità degli enti;
    a prevedere una revisione del sistema di finanziamento delle Camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente;
    a prevedere l'obbligo di costituzione delle Unioni regionali o interregionali unicamente laddove sussistono requisiti dimensionali del territorio regionale (indicativamente almeno tre Camere) e condizioni di sostenibilità economico-finanziaria che ne motivino e giustifichino l'esistenza;
    a prevedere, tra i compiti e le funzioni in capo atte Camere di Commercio, il sostegno e la diffusione dell'innovazione e dello sviluppo d'impresa; il supporto alle esportazioni, in particolare per le piccole e medie imprese, ed ai processi di internazionalizzazione delle imprese, avvalendosi tra l'altro delle rete delle Camere italiane all'estero;
    a istituire un osservatorio volto a monitorare l'economia e gli andamenti economici sul territorio, producendo e rendendo disponibile informazione economica;
    a prevedere, in luogo detta gratuità, limiti al trattamento economico degli organi di indirizzo politico e di amministrazione delle camere di commercio e delle aziende speciali;
    a definire i compiti e delle funzioni di Unioncamere italiana, attribuendole il ruolo di rappresentanza generale degli enti camerali presso le istituzioni nazionali e internazionali e il coordinamento e collegamento delle attività di sistema delle singole camere di commercio.
9/3098-A/30. Arlotti.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni per l'emanazione di uno o più decreti legislativi con la finalità di garantire il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici;
    a tal fine, i decreti legislativi, con invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente, dovranno modificare il codice dell'amministrazione digitale - CAD (decreto legislativo n. 82 del 2005) e (come specificato in sede referente, lettera m)) coordinare le disposizioni in materia contenute anche in provvedimenti diversi dal CAD;
    una modifica apportata al testo dalla Commissione in sede referente, autorizza il Governo anche a disporre la delegificazione delle disposizioni contenute nel CAD. A tale modifica si collega la previsione, anch'essa aggiunta in sede referente (lettera i), che pone al legislatore delegato il compito di semplificare il CAD in modo da contenere esclusivamente principi di carattere generale;
    il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;
    l'esercizio della delega è subordinato al rispetto di una dettagliata serie di principi e criteri direttivi, in parte modificati e integrati in sede referente;
    un primo gruppo di principi e criteri direttivi introduce una serie di misure volte a favorire l'accesso dell'utenza ai servizi delle amministrazioni pubbliche in maniera digitale, tra i quali: la definizione di un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi on line delle amministrazioni pubbliche ed in particolare in relazione alla qualità, fruibilità, accessibilità, tempestività e (come aggiunto in sede referente) sicurezza di detti servizi; la piena applicazione del principio «innanzitutto digitale» (cosiddetto digital first, in base al quale il digitale è il canale principale per tutte le attività delle pubbliche amministrazioni); il potenziamento della connettività a banda larga e ultralarga e dell'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici, dando priorità – come previsto dalle modifiche apportate in Commissione, che recepiscono la risoluzione 8-00110 approvata dalla IX Commissione della Camera nella seduta del 13 maggio 2015 – ai settori scolastico, sanitario e turistico, prevedendo per quest'ultimo una unica rete WiFi ad accesso libero accessibile attraverso autenticazione tramite il sistema pubblico di identità digitale (un'ulteriore modifica prevede che anche la porzione di banda non utilizzata negli uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti anche non residenti con autenticazione attraverso il sistema pubblico di identità digitale); la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali pubblici; l'armonizzazione della disciplina del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) volto ad assicurare l'utilizzo del cosiddetto PIN unico; la promozione dell'elezione del domicilio digitale;
    durante l'esame in sede referente sono stati aggiunti ulteriori principi e criteri direttivi relativi alla diffusione dell'informazione sugli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità attraverso l'utilizzo del sito INPS; l'adeguamento dell'ordinamento alle norme europee in materia dì identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. Si tratta di materia disciplinata dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 che si applicherà automaticamente a decorrere dal 1o luglio 2016; l'individuazione del pagamento digitale, compresi i micropagamenti del credito telefonico, come mezzo principale di pagamento nei confronti delle p.a. e degli esercenti di pubblica utilità;
    un secondo gruppo di principi e criteri direttivi attiene alla riforma dei processi decisionali interni alle pubbliche amministrazioni. Essi dispongono, in particolare: la razionalizzazione degli strumenti di coordinamento e collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, favorendo (come previsto da una modifica approvata in Commissione) l'uso di software open source; la razionalizzazione dei meccanismi e delle strutture di governance della digitalizzazione, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile per il digitale; la semplificazione dei procedimenti di adozione delle regole tecniche; la ridefinizione delle competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico istituito nelle pubbliche amministrazioni centrali con funzioni di coordinamento in materia di digitale; la digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance;
    un terzo gruppo di principi e criteri direttivi, infine, riguarda la formulazione dei decreti delegati, prevedendo il coordinamento con la normativa vigente anche di fonte UE e l'indicazione espressa delle norme abrogate;
    le istituzioni scolastiche, per quanto risulta al firmatario del presente atto di indirizzo, risultano oltremodo ostacolate dagli adempimenti estesi ad esse da norme che hanno riguardato tutta la pubblica amministrazione senza la dovuta considerazione della particolarità del servizio di istruzione. Ne sono solo alcuni esempi significativi: il divieto di utilizzo del fax fra le pubbliche amministrazioni che ostacola le comunicazioni fra le sedi e le scuole, il superamento dell'uso della carta nel normale funzionamento che interviene a limitare il consueto rapporto con le famiglie al momento non in grado di ricevere le comunicazioni delle scuole per via telematica, gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica che stanno allontanando gli abituali fornitori delle scuole (librerie, manutentori per le piccole riparazioni, piccoli fornitori di beni e servizi eccetera), il ricorso al mercato elettronico, l'uso di software con standard aperti di difficile compatibilità con gli archivi e non conosciuti dal personale,

impegna il Governo

a porre in essere ogni atto di competenza teso a consentire che l'applicazione dei principi e dei criteri direttivi introdotti dall'articolo 1 del provvedimento in esame vengano attuati attraverso specifici provvedimenti che tengano conto delle difficoltà in cui versano attualmente le scuole italiane nell'esecuzione degli adempimenti previsti dalle norme sulla digitalizzazione, assicurando il massimo coinvolgimento della scuola in tutte le innovazioni che riguardano le pubbliche amministrazioni che esse non riescono a gestire e che producono difficoltà e un aggravio nel lavoro degli uffici riducendo il tempo che deve invece essere dedicato alla gestione organizzativa e amministrativa dei processi di insegnamento e di apprendimento.
9/3098-A/31. Franco Bordo.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del provvedimento in esame reca una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In particolare, il decreto legislativo dovrà essere emanato entro dodici mesi nel rispetto di specifici princìpi e criteri direttivi, tra cui: la rideterminazione del diritto annuale delle camere di commercio, la riduzione del numero delle circoscrizioni territoriali in cui le camere di commercio svolgono le loro funzioni, la ridefinizione dei compiti e delle funzioni, il riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese, la definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni, riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, e, infine l'introduzione di una disciplina transitoria che ne assicuri la sostenibilità finanziaria. Inoltre, il decreto legislativo dovrà esser adottato su proposta Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata del Consiglio di Stato. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
    nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate alcune modifiche al testo dell'articolo in parola prevedendosi, in particolare, che la riduzione delle circoscrizioni territoriali mediante accorpamento di più camere di commercio deve tener conto della soglia dimensionale minima di 75.000 (mentre prima era 80.000) imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese; che le operazioni di accorpamento, cessione e conferimento di immobili e di partecipazioni devono essere fiscalmente neutrali, attraverso l'eventuale esenzione dalle imposte indirette, con esclusione dell'I.V.A e, infine, che la riduzione del numero dei componenti degli organi camerali, nel caso avvenga per accorpamento, deve esser fatta in modo equilibrato, favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio. Inoltre, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, è stata inserita anche la previsione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di approvazione della presente legge;
    in particolare, il decreto legislativo citato dovrà essere adottato nel rispetto del criterio direttivo relativo alla determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha dimezzato a decorrere dal 2017 l'importo annuale delle Camere di commercio. Detto articolo 28, infatti, prevede che nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale, l'importo di questo stesso diritto sia ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento;
    tale riduzione produrrà inevitabilmente l'effetto di ridurre fortemente le attività promozionali che hanno visto in questi anni protagoniste nel territorio le Camere di Commercio, dai progetti di internazionalizzazione ai contributi ai confidi, alla partecipazione alle fiere alla valorizzazione dei prodotti tipici e dell'agroalimentare;
    in molte realtà tale riduzione potrebbe provocare come ulteriore conseguenza l'impossibilità di assicurare il pagamento delle spese fisse, di personale e di funzionamento, ma anche determinare effetti pregiudizievoli sotto il profilo della tutela previdenziale del personale camerale anche,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito dell'esercizio della delega legislativa, ogni iniziativa di competenza che consenta di assicurare, nell'ambito della disciplina transitoria, misure idonee ad assicurare anche i diritti acquisiti, che tengano conto della complessa articolazione del sistema camerale, delle diverse tipologie di personale ivi impiegato, nonché degli oneri previdenziali e di quiescenza posti a carico di alcuni enti camerali in virtù di specifiche norme di carattere regionale.
9/3098-A/32. Palazzotto, Ricciatti.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del provvedimento in esame delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali;
    nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta un'ulteriore previsione volta a prevedere che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del primo dei decreti attuativi – vengano definiti criteri per una ricognizione delle funzioni e delle competenze attribuite a soggetti pubblici, inclusi quelli oggetto di riordino in base alla delega (da effettuare entro 1 anno dall'adozione dei provvedimenti di riordino) – con la finalità di semplificazione dell'esercizio di funzioni pubbliche secondo criteri di trasparenza, efficienza, economicità, coordinamento del rapporto tra amministrazioni dello Stato e degli enti locali;
    i decreti legislativi sono adottati previo parere della conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché delle competenti Commissioni parlamentari ed è attribuita una delega per le disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi, che possono essere adottate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi,
    i principi e criteri direttivi della nuova delega presentano un contenuto ampio e tra loro parzialmente disomogeneo;
    la lettera e) ad esempio, prevede, tra i criteri di delega, la semplificazione e il coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, nonché la trasformazione del Comitato italiano paraolimpico in ente autonomo di diritto pubblico e durante l'esame in sede referente è stato integrato con la previsione della «razionalizzazione riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla governance e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti»;
    in proposito si ricorda che il piano nazionale della portualità e della logistica, previsto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 133/2014 e trasmesso alle Camere per l'espressione del parere parlamentare, prevede, tra le altre cose, una riforma dell'organizzazione dei porti italiani, volta a superare la dimensione mono-scalo degli organi di governo dei porti, a favore di strutture di governo unitarie per sistemi portuali multi-scalo. In particolare, il piano prevede, attraverso il ricorso agli idonei strumenti legislativi di modifica della legge n. 84/1994, l'istituzione di autorità di sistema portuale in numero non superiore a quello dei porti collocati nella rete centrale (Core Network) delle reti TEN-T (e cioè Ancona, Augusta, Bari, Cagliari, Gela, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Ravenna, Taranto, Trieste e Venezia);
    durante l'esame del provvedimento in Assemblea, il Gruppo SEL ha presentato un emendamento integralmente soppressivo del citato principio di delega relativo alla «razionalizzazione riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla governance e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti»;
    le ragioni che hanno giustificano la presentazione di questo emendamento erano sia di natura tecnica sia politica;
    al riguardo si evidenzia come con quelle poche righe, che altro non sono che il risultato dell'approvazione di un emendamento presentato dal Relatore il 25 giugno scorso si deleghi al Governo la funzione legislativa sulla portualità italiana, prevedendo addirittura l'individuazione di «Autorità di sistema» (termine non esistente nella legislazione italiana), e di procedere ad una riforma della governance dei porti senza che venga indicato alcun principio e criterio direttivo di riferimento;
    in altre parole, l'Assemblea della Camera si è trovata di fronte ad una vera e propria delega «in bianco» al Governo che si pone in palese contrasto con l'articolo 76 della nostra Costituzione che recita espressamente che: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti»;
    infatti, non risultava traccia alcuna nella delega conferita al Governo di principi e criteri direttivi da seguire nel processo di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali, né l'individuazione dei criteri in base al quale accorparle, o sopprimerle come ad esempio i dati di movimentazione delle merci e dei passeggeri nazionali e internazionali, la coerenza con la programmazione comunitaria: i corridoi plurimodali decisi dalla Unione europea, le Reti transeuropee TEN-T, la rete dei porti core e degli interporti definiti dal Parlamento e dal Consiglio Europeo. Né infine venivano indicate soluzioni per i lavoratori attualmente impiegati presso le medesime Autorità;
    il tutto, peraltro, in una materia soggetta, in base alla Costituzione vigente, a potestà legislativa concorrente, inoltre, non può essere sottaciuto che la riforma della legge 84/94 è da tempo all'esame del Parlamento. Nella scorsa Legislatura il testo era stato approvato, a larghissima maggioranza, dal Senato della Repubblica e trasmesso alla Camera dei Deputati che non ha potuto procedere all'esame e all'approvazione, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Il medesimo testo è stato ripresentato al Senato dal Sen. Filippi, ma ne è stato bloccato l'iter in Commissione ed è stato emanato il decreto-legge cosiddetta «Sblocca Italia», convertito con la Legge 164 del 2014 che all'articolo 29 prevede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il citato «Piano strategico nazionale della portualità e della logistica»;
    ebbene, nonostante il termine dei 90 giorni indicato nella legge di conversione del cosiddetto Decreto Sblocca Italia sia ampiamente spirato, il Governo ha adottato e trasmesso alle Camere solo recentissimamente il «Piano strategico nazionale della portualità e della logistica», tanto che la sua discussione non è neanche iniziata presso le Commissioni parlamentari competenti per materia, e segnatamente: la Commissione IX (Trasporti) della Camera dei Deputati e la Commissione Vili (Lavori Pubblici e Trasporti) del Senato;
    e ad oggi, nonostante i regolamenti parlamentari vietino di introdurre in una Camera una materia analoga a quella già in discussione nell'altro ramo del Parlamento, nel caso in specie il Senato della Repubblica, grazie ad un emendamento approvato del Relatore, inserito in seconda lettura alla Camera, senza alcuna possibilità di esame e di intervento da parte delle Commissioni Parlamentari, si tenta di impedire al Parlamento di esercitare la propria funzione legislativa sottraendogli qualsiasi possibilità di pieno dibattito sulla portualità e la logistica italiana,

impegna il Governo

a porre in essere ogni atto di competenza relativo all'esercizio della delega conferita dal provvedimento in esame in materia di razionalizzazione riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, ad assicurare la massima partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori, dei territori, e degli operatori marittimi nelle scelte che li riguardano in prima persona tutelando gli effettivi interessi del sistema Paese, rispettando i pareri espressi dalle Competenti Commissioni parlamentari sul Piano nazionale della portualità e della logistica di cui all'articolo 29 del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
9/3098-A/33. Ricciatti.

   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 14 del provvedimento al nostro esame viene esplicitamente assunto l'obiettivo della riduzione delle partecipazioni pubbliche, e tra gli ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti si sottolinea: «quale la gestione di servizi di interesse economico generale», auspicando, almeno così ci sembra, il venir meno di altri interessi pubblici rilevanti quali la conduzione di politiche industriali o la creazione di occupazione;
    nello stesso articolo si è introdotto un criterio foriero di guai seri per i servizi pubblici locali. Si prevede, infatti, che si debba individuare un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio per le società partecipate dagli enti locali che comportino obblighi di liquidazione delle società. In pratica, quasi tutte le società locali che erogano servizi essenziali sono passibili di essere liquidate a favore dei privati con conseguente esponenziale incremento delle tariffe per i servizi quali il trasporto, l'acqua e la raccolta dei rifiuti;
    sempre all'articolo 14, in relazione alle società partecipate dagli enti locali si è poi stabilito l'introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione di principi di razionalizzazione di cui alla legge di stabilità del 2015 da attuarsi entro il 31 dicembre 2015, basato sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperino alle disposizioni in materia;
    mentre all'articolo 15, gli emendamenti approvati in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali, hanno teso a rafforzare l'afflato privatistico di questa delega. Non si parla più – ad esempio – di organizzazione dei servizi pubblici ma di «regolazione»; non si propone più l'individuazione delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi solo nei casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza ma per tutti i casi;
    con riferimento all'articolo 15 sarebbe stato più opportuno che tutto il riordino, molto delicato, dei servizi pubblici locali a rilevanza economica fosse tolto dal provvedimento di delega in esame. Proprio perché il tema dei servizi pubblici locali interessa moltissimo e in prima persona i cittadini, la loro vita, le loro città e comunità, sarebbe stato opportuno che il Governo avesse presentato un disegno di legge ad hoc e che questo tema rimanesse nella piena potestà del Parlamento;
    è rimasta poi nel testo dell'articolo 15, con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, una formulazione ambigua che prevede la «risoluzione» delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011, invece che rispettando l'esito di tale consultazione popolare,

impegna il Governo

a presentare una relazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge per consentire al Parlamento di avere un quadro esatto dei bilanci degli ultimi anni delle società partecipate dagli enti territoriali che erogano servizi pubblici essenziali.
9/3098-A/34. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento al nostro esame prevede all'articolo 13 una delega per il riordino della disciplina di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare per introdurre modifiche alle procedure concorsuali;
    con l'emendamento presentato dal deputato Marco Meloni (13. 38) nel corso dell'iter del provvedimento presso la Commissione Affari costituzionali, poi ritirato dopo le proteste del mondo universitario, si proponeva l'abolizione di fatto del valore legale della laurea come criterio qualificante per l'accesso ai concorsi pubblici;
    si prevedeva, infatti, l'esclusione dai requisiti per i concorsi per la PA della laurea di primo livello con voto minimo 100 e si voleva vincolare il voto medio di laurea a quello conseguito dalla facoltà nell'ambito - probabilmente della valutazione dell'ente dedicato a questo scopo, l'Anvur creato dalla riforma Gelmini;
    un operazione che operava una nuova diseguaglianza tra studenti di serie A e B, e che avrebbe fatto anche diminuire ancora le iscrizioni all'università, soprattutto nel Mezzogiorno. L'emendamento è stato ritirato, ma l'intenzione del Governo sarebbe quella di ripresentare questa norma nel futuro DdL sulla «Buona università»,

impegna il Governo

a non proporre nel testo dell'annunciato disegno di legge governativo sulla cd. «Buona università» o in altre proposte legislative, disposizioni che introducano nell'ambito dei titoli di ammissione ai concorsi pubblici una differenziazione tra titoli di laurea equivalenti rilasciati dalle diverse università pubbliche o parificate.
9/3098-A/35. Giancarlo Giordano, Pannarale, Quaranta, Costantino.

   La Camera,
   premesso che:
    un emendamento presentato a sorpresa dal Relatore alla Delega per la riforma della PA (AC 3098 - emendamento 7.1003) nel corso dell'iter del provvedimento presso la Commissione Affari costituzionali sembrava volere trasferire la competenza della «bollinatura» sulle coperture finanziarie delle leggi dalla Ragioneria generale del MEF a Palazzo Chigi;
    l'emendamento, che è stato poi precipitosamente ritirato, prevedeva infatti tra le deleghe al Governo la definizione dei ”poteri della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine agli adempimenti di cui all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, ossia i poteri riguardanti la copertura finanziaria delle leggi incluso quello della verifica della relazione tecnica che deve accompagnare ogni provvedimento ed emendamento di iniziativa governativa che ora compete al MEF, cioè la loro «bollinatura»;
    di fatto si sarebbe attuato un drastico ridimensionamento del ruolo e dei poteri del Ministro dell'economia e delle finanze e del suo staff, e soprattutto si sarebbe compromessa la terzietà dei pareri sulla validità tecnica delle copertura dei disegni di legge e degli emendamenti presentati, terzietà peraltro già oggi non sempre riscontrabile,

impegna il Governo

ad evitare in futuro che l'Esecutivo o gli esponenti della maggioranza prendano iniziative volte a ridimensionare l'indipendenza delle strutture preposte al controllo dei conti pubblici ed in particolare della Ragioneria generale dello Stato.
9/3098-A/36. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento al nostro esame prevede all'articolo 13 una delega per il riordino della disciplina di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare per introdurre modifiche alle procedure concorsuali;
    l'insostenibile situazione di attesa, anche di diversi anni, per migliaia di cittadini italiani dovrebbe spingere il Parlamento ad affrontare seriamente il tema degli idonei di concorsi pubblici che non godono dello scorrimento delle graduatorie;
    gli esiti del monitoraggio avviato dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base delle previsioni dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, hanno rappresentato una situazione allarmante circa il numero degli idonei di concorso pubblico in attesa di assunzione sull'intero territorio nazionale tra enti locali e amministrazioni dello Stato. Nello specifico gli idonei all'eventuale assunzione sono 84.146;
    l'articolo 3 e seguenti del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, inseriva nella vigente normativa modifiche al turnover per l'accesso alla pubblica amministrazione;
    in più occasioni il Governo, attraverso il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia, ha espresso la volontà di promuovere un ricambio generazionale nell'ambito delle dotazioni organiche della pubblica amministrazione anche attraverso riformulazioni del turnover e delle sue precedenti limitazioni, senza indicare però attraverso quali eque misure ciò dovrebbe avvenire;
    tenuto conto del doveroso rispetto del dettato costituzionale all'articolo 97 e anche del complicato scenario attuale, che vede le legittime aspettative di questi cittadini scontrarsi con la drammatica situazione vissuta da migliaia di lavoratori precari della pubblica amministrazione, che sperano nell'assunzione a tempo indeterminato,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sulle iniziative che il Governo intende porre in essere nei prossimi mesi per dare positiva soluzione alle attese delle decine di migliaia di idonei di concorso pubblico nel quadro di un programma pluriennale di assunzioni.
9/3098-A/37. Placido, Airaudo, Quaranta, Costantino.

   La Camera,
   premesso che:
    il tema del rapporto tra ambiente e democrazia rappresenta una delle questioni di maggiore attualità delle società contemporanee, e ha prodotto negli ultimi una progressiva convergenza tra la necessità di introdurre la tutela ambientale tra gli interessi fondamentali degli Stati, e le nuove sfide poste dalla crisi della rappresentanza politica;
    l'ambiente, infatti, è una questione collettiva che riguarda l'umanità nel suo complesso, ma, allo stesso tempo, è in grado di incidere direttamente sui diritti individuali della persona, modificandone la sfera privata e comprimendo la godibilità di altre posizioni giuridiche, tra cui il diritto alla salute o quello alla vita stessa;
    in questo contesto, tra i diritti affermatisi con maggiore forza a livello internazionale e comunitario nella cornice della cosiddetta «questione ambientale», si sono imposti come protagonisti quelli relativi all'accesso all'informazione e alla partecipazione ai processi decisionali, elementi che, ponendo l'uomo al centro della tutela giuridica, configurano l'ambiente come una dimensione essenziale della sua vita e dello sviluppo della sua personalità;
    la connessione tra la tutela dell'ambiente e gli strumenti democratici è stata sempre fortemente presente a livello internazionale, come dimostrano il decimo Principio della Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992, ove si afferma che «Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli», e la Convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata in Italia attraverso la legge 16 marzo 2001, n. 208, nella quale venne definitivamente consolidata la necessità di garantire i public participation rights;
    la Convenzione di Aarhus identifica il diritto all'ambiente nella sua dimensione collettiva, attraverso i diritti di accesso all'informazione, partecipazione ai processi decisionali, riconosciuti, a seconda dei casi, nei confronti di tutti o di un pubblico interessato;
    anche l'ordinamento comunitario ha provveduto a normare tali settori giuridici, firmando la succitata Convenzione nel 1998 l'Unione ed emanando le Direttive 2003/4/CE (accesso del pubblico alle informazioni) e 2003/35/CE (partecipazione del pubblico alle procedure ambientali), la Decisione 2005/370/CE (relativa alla firma della Convenzione) e il Regolamento 1367/2006 (sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione);
    il nostro ordinamento, invece, pur avendo ratificato la Convenzione già nel 2001 ed avendo predisposto alcune forme di consultazione nei processi decisionali e di rafforzamento del diritto di accedere alle informazioni ambientali, non è stato ancora in grado di produrre una normativa realmente incisiva in tal senso;
    i modelli più avanzati si riscontrano soprattutto a livello regionale e locale, come dimostrano leggi delle regioni Toscana ed Emilia-Romagna sulla partecipazione, che vanno ad incidere sul tema del diritto ambientale;
    in numerosi contesti europei e internazionali forme di partecipazione alle decisioni che riguardano la materia ambientale sono già state da lungo tempo istituzionalizzate;
    l'allargamento dei soggetti abilitati a partecipare a questo genere di processi decisionali va percepito in primis come un necessario contributo che il pubblico è in grado di fornire nel corso delle procedure dì analisi del rischio, delle potenzialità e della fattibilità dei progetti; in molte occasioni, infatti, il dibattito instaurato con i cittadini contribuisce in modo significativo ad una corretta valutazione circa la reale opportunità di procedere alla realizzazione dell'opera stessa, soprattutto nel caso in cui la partecipazione sia assicurata sin dalle prime fasi di elaborazione;
    il modello francese appare, a livello europeo, uno dei più avanzati, soprattutto sotto il profilo dell'istituzionalizzazione e della giuridicizzazione dei succitati diritti, avendo introdotto il procedimento di Débat public già dal 1995, e avendolo riformato in più occasioni; inoltre, nel 2005, il percorso di costituzionalizzazione del diritto ambientale, nel nostro paese non ancora maturo, ha portato all'inserimento dei principi di accesso all'informazione e partecipazione ai processi decisionali ambientali all'interno del testo costituzionale, attraverso l'articolo 7 della Charte de l'environnement;
    il nostro ordinamento si è, invece, mostrato tendenzialmente più rigido verso l'introduzione di effettive forme partecipative, facendo emergere una tradizionale ostilità nei confronti di tali strumenti, spesso percepiti in conflitto con gli istituti della democrazia rappresentativa;
    i diritti procedurali sono stati, in Italia, posti quasi sempre sullo stesso piano delle disposizioni della legge sul procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241): è stato dunque attraverso l'attività dei tribunali amministrativi, nonché, ovviamente/ della legislazione comunitaria, che tali diritti sono stati progressivamente riconosciuti come disciplina speciale, accanto a quella comune dell'accesso agli atti e della partecipazione al procedimento amministrativo;
    è necessario riconoscere come la complessità di tale tipo di scelte necessità di un ampio coinvolgimento del pubblico nelle scelte collettive, al fine di arrivare ad una giusta ponderazione dei vari interessi in gioco;
    la democrazia partecipativa ambientale può risultare, tra l'altro, uno strumento di particolare rilevanza in questo momento storico: attraverso di essa la struttura istituzionale moderna non viene sottoposta ad un'opera di delegittimazione, ma né è invece integrata, grazie a un reciproco riconoscimento;
    il presente DDL avrebbe potuto essere una piattaforma ideale per l'introduzione di forme di partecipazione del pubblico ai processi decisionali che consentissero ai cittadini di informarsi, intervenire e contribuire a tale tipo di scelte, al fianco dell'amministrazione pubblica;
    risulta tuttavia presente unicamente una disposizione all'articolo 2, in tema di Conferenza dei servizi, ove al comma 1, lettera b), viene introdotta una generica previstone circa la possibilità di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati;
    tale disposizione non garantisce, tuttavia, la predisposizione di procedure in grado di assicurare una effettiva partecipazione dei cittadini ai processi decisionali in materia di ambiente, soprattutto per quanto concerne la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali questione in grado di produrre effetti rilevanti sull'ambiente e sul territorio;
    in tale senso, si segnala come nel nostro paese siano ben note le vicende legate alla legittima opposizione della comunità locali ad opere spesso inutili per il benessere della collettività e fortemente dannose per la salute e l'ambiente, comunità che trovano nei movimenti e nelle associazioni ambientaliste un naturale interlocutore;
    sono state presentate numerose proposte dì legge in materia da differenti gruppi parlamentari, tra cui Gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà (a.C. 2740, a prima firma del deputato Filiberto Zaratti), proposte su cui, tuttavia, non si procede all'esame,

impegna il Governo:

   ad introdurre, attraverso successive disposizioni normative, procedure in grado di assicurare una piena ed effettiva partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di ambiente e territorio, in particolar modo per quanto concerne la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali aventi particolare incidenza ed impatto;
   a superare la attuale concezione che identifica la partecipazione del pubblico con mere forme di consultazione, impedendo un efficace confronto e l'emersione di tutte le criticità inerenti i progetti, che consentirebbe di individuare le soluzioni maggiormente sostenibili, eque ed efficienti, compresa la cosiddetta «opzione zero», ossia la possibilità di non realizzare progetti che risultino inutili o dannosi per i cittadini, la qualità della loro vita, la salute, l'ambiente e il territorio;
   a favorire, per quanto di sua competenza, l'esame delle proposte di legge in materia.
9/3098-A/38. Zaratti, Quaranta, Costantino.

   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge include alcune disposizioni concernenti i lavori della Conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; l'articolo 14-quater, comma 3, della suddetta legge dispone che le determinazioni delle amministrazioni procedenti debbano essere assunte sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi;
    il medesimo comma individua altresì, tuttavia, taluni casi di deroga a tale principio, qualora l'eventuale dissenso concerna amministrazioni poste a tutela di un interesse qualificato come l'ambiente, il paesaggio e il territorio, il patrimonio storico-artistico, la tutela della salute e della pubblica incolumità;
    tali interessi sono infatti di natura prevalente poiché posti a tutela di diritti fondamentali e, dunque, il legislatore prevede che la composizione tra interessi in contrasto debba essere compiuta da organi politici che emettano atti di alta amministrazione; tali organi sono identificati nel Consiglio dei ministri, previa intesa con la regione o le regioni e le province autonome interessate in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, oppure previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale, o tra più enti locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto;
    il combinato disposto delle lettere f) e g) del comma 1, articolo 2, del presente DDL dispone tuttavia che si proceda a un riordino della normativa predisponendo una diversa disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della conferenza e, inoltre, la previsione del silenzio-assenso anche per le amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;
    tale modifica del processo decisionale in sede di Conferenza di servizi è, tuttavia, una lesione ad alcuni diritti fondamentali e dunque meritevoli di tutela rafforzata, incidendo sul alcuni diritti costituzionali come quelli di cui all'articolo 9 e 32 della Costituzione,

impegna il Governo

a mantenere, all'interno dei successivi interventi normativi, meccanismi in grado di garantire una tutela rafforzata degli interessi «prevalenti» all'interno del processo decisionale della Conferenza di servizi, che assicurino il buon andamento del procedimento amministrativo senza, tuttavia, comportare la lesione di alcuni diritti costituzionalmente garantiti, come l'ambiente, il territorio, il paesaggio, la salute, il patrimonio storico-artistico e la pubblica incolumità.
9/3098-A/39. Quaranta.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del provvedimento in esame concerne la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato. In particolare la lettera a) del comma 1, prevede, tra le altre cose, «la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizione di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali»;
    il Corpo della guardia di finanza, Corpo a ordinamento militare con compiti connessi alla repressione della criminalità economica e alla partecipazione alle attività doganali, è un caso unico in Europa di organismo di polizia con attribuzioni così vaste e specializzate e unico anche per quanto riguarda il suo ordinamento militare;
    l'Italia vanta il non lusinghiero primato delle Forze di polizia ad ordinamento militare, una situazione che neppure la smilitarizzazione della Polizia di Stato e dell'ex Corpo degli agenti di custodia, ora Corpo di polizia penitenziaria, ha mutato, ma solo attenuato;
    l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza non trovano confronti in nessun altro Paese europeo, probabilmente del mondo intero. In Europa solo la Francia, con la Gendarmerie Nationale, ha una Forza di polizia paragonabile ai nostri carabinieri ma con alcuni tratti distintivi essenziali: il Capo del Corpo è un Direttore civile, i compiti sono nettamente distinti da quelli della Police Nationale per aree territoriali di competenza e per specializzazioni. In Olanda, la Koninklii   e Marechaussee, oltre ai compiti di polizia militare ha solo compiti di polizia di frontiera. In Belgio, la Gendarmerie è stata sciolta ed è confluita nella Police Nationale. In Spagna, la Guardia Civil, un Corpo di polizia a ordinamento militare, ha tuttavia un Direttore civile e una riforma negli passati ha previsto la non applicazione del codice penale militare per tutte quelle attività che non siano direttamente militari (di fatto eliminando lo statuto militare per la maggior parte degli appartenenti al Corpo) e il diritto a costituire associazioni sindacali;
    per quanto riguarda, invece, le Forze di polizia dedicate alla lotta contro la criminalità economica, sia la Francia che la Gran Bretagna – per citare due Paesi europei – hanno scelto la via della specializzazione all'interno delle Forze di polizia generaliste;
    per la Francia, la legge 95-73 del 21 gennaio 1995, definisce tra i compiti della Police Nationale la lotta contro la delinquenza economica e finanziaria. Sul piano organizzativo questo si traduce nella presenza, all'interno delle articolazioni della Police Judiciaire, di una Sous-Direction des Affaires Economiques et Financières che raggruppa tutte le competenze in materia di contrasto e di repressione del crimine economico e finanziario;
    in Gran Bretagna, in assenza di un modello organizzativo nazionale, in quanto le polizie britanniche sono articolate sul territorio, si può prendere a riferimento la più grande delle Forze di polizia del Regno Unito, la Metropolitan Police di Londra. All'interno di questa Forza esiste lo Specialist Crime Directorate, di cui una articolazione è la Economie and Specialist Crime Unit che raggruppa gran parte delle competenze in materia economica e finanziaria, riciclaggio, traffico di droga eccetera. Per quanto riguarda il controllo delle frontiere ai fini doganali, lo HM Revenue & Customs ha responsabilità anche per questo controllo ai fini del contrasto della criminalità non solo doganale, con un proprio servizio navale;
    l'anacronismo della situazione italiana richiede un intervento urgente e indifferibile che vada nel senso della modernizzazione della Polizia economica del nostro Paese. Il Corpo della guardia di finanza, la cui principale legge di ordinamento è la legge 23 aprile 1959, n. 189 – con adeguamento dei compiti intervenuto con il decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68 – mantiene ancora anacronistici compiti militari (ci sono reparti armati con mitragliatrici pesanti e mortai), e una norma insensata ne affida il comando a un generale dell'Esercito che non può avere alcuna competenza nelle materie di specifica operatività del Corpo. Resta inoltre incomprensibile la limitazione di alcuni diritti fondamentali dei suoi uomini, soggetti alle norme di un codice penale militare più volte cassato dalla Corte costituzionale e censurato dalla stessa magistratura militare, e privati di un diritto fondamentale come quello dell'organizzazione sindacale;
    liberando il Corpo della guardia di finanza dalle rigidità dell'organizzazione militare, sfrondandolo di quei compiti che non gli sono propri e che possono facilmente essere trasferiti alle altre Forze di polizia, si potrebbe ottenere un ritorno in termini di efficienza e anche di riduzione dei costi,

impegna il Governo

a proporre nelle sedi opportune nonché a favorire qualsiasi iniziativa legislativa che preveda la trasformazione della Guardia di finanza in una polizia a struttura civile.
9/3098-A/40. Duranti, Piras, Quaranta, Costantino.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del provvedimento in esame concerne la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato. In particolare la lettera a), del comma 1, prevede, tra le altre cose, «la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizione di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali»;
    l'Italia vanta il non lusinghiero primato delle Forze di polizia ad ordinamento militare, una situazione che neppure la smilitarizzazione della Polizia di Stato e dell'ex Corpo degli agenti di custodia, ora Corpo di polizia penitenziaria, ha mutato, ma solo attenuato;
    l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza non trovano confronti in nessun altro Paese europeo, probabilmente del mondo intero. In Europa solo la Francia, con la Gendarmerie Nationale, ha una Forza di polizia paragonabile ai nostri carabinieri ma con alcuni tratti distintivi essenziali: il Capo del Corpo è un Direttore civile, i compiti sono nettamente distinti da quelli della Police Nationale per aree territoriali di competenza e per specializzazioni. In Olanda, la Koninklii   e Marechaussee, oltre ai compiti di polizia militare ha solo compiti di polizia di frontiera. In Belgio, la Gendarmerie è stata sciolta ed è confluita nella Police Nationale. In Spagna, la Guardia Civil, un Corpo di polizia a ordinamento militare, ha tuttavia un Direttore civile e una riforma negli passati ha previsto la non applicazione del codice penale militare per tutte quelle attività che non siano direttamente militari (di fatto eliminando lo statuto militare per la maggior parte degli appartenenti al Corpo) e il diritto a costituire associazioni sindacali;
    l'anacronismo della situazione italiana richiede un intervento urgente e indifferibile che vada nella duplice direzione di modernizzare le forze di polizia e produrre una efficace razionalizzazione delle risorse disponibili attraverso una completa eliminazione delle duplicazione di funzioni e strutture equivalenti,

impegna il Governo

a proporre nelle sedi opportune nonché a favorire qualsiasi iniziativa legislativa che preveda la collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia.
9/3098-A/41. Piras, Duranti, Costantino, Quaranta.

   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 4 del provvedimento in esame, si dispone una delega al Governo per individuare precisamente i procedimenti oggetto di SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività), di silenzio-assenso, di autorizzazione espressa e comunicazione preventiva, definendone il relativo procedimento;
    il suddetto articolo si traduce, di fatto, in una sorta di delega in bianco, in quanto non vengono indicati specifici principi e criteri direttivi sulla base dei quali il governo dovrà individuare e modificare i suddetti procedimenti e autorizzazioni, laddove sarebbe stato perlomeno necessario prevedere una conferma delle garanzie e tutele attualmente previste dalla normativa vigente in materia. E questo soprattutto in alcuni ambiti importanti e «delicati» quali, per esempio quelli relativi all'ambiente, al patrimonio culturale e alla salute;
    a conferma dell'importanza e delicatezza di alcuni settori nei quali sono attualmente previste l'Autorizzazione espressa e la comunicazione preventiva, giova ricordare relativamente all'Autorizzazione espressa, come questa sia – per esempio – prevista riguardo alle autorizzazioni degli scarichi di acque (articolo 124 del codice ambiente);
    alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (articolo 269 del codice ambiente); alle autorizzazioni all'uso agronomico dei fanghi di depurazione (decreto legislativo n. 99 del 1992). Per quanto riguarda invece la comunicazione preventiva, attualmente è prevista riguardo l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari e di acque reflue provenienti da aziende agricole (legge n. 574 del 1996); riguardo l'autorizzazione generale per gli impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico (articolo 272, comma 2, del codice ambiente); riguardo alle comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Artt. 215-216 del codice ambiente),

impegna il Governo:

   a confermare, per quanto riguarda il «silenzio-assenso e la SCIA, l'attuale non applicabilità di detti istituti agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità;
   a non prevedere eventuali modifiche volte a indebolire l'apparato sanzionatorio riguardo a chi dà inizio ad attività edilizie con SCIA in mancanza dei requisiti necessari o in contrasto con la normativa vigente.
9/3098-A/42. Pellegrino, Costantino, Quaranta, Zaratti, Duranti, Nicchi, Palazzotto.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7, comma 1, lettera a), contiene – tra l'altro – una delega al governo per il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio, del mare, dei controlli nel settore agroalimentare, in conseguenza della riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e il suo eventuale suo assorbimento in altra Forza di polizia;
    questa volta ad essere «rottamato» rischia fortemente di essere il Corpo Forestale dello Stato;
    parliamo di un Corpo che attualmente svolge, con altissima professionalità, una fondamentale attività di polizia ambientale, con competenze che hanno consentito in questi anni, l'accertamento di gravissimi reati contro il territorio e contro l'ambiente;
    peraltro il possibile assorbimento del Corpo in altra forza di polizia, viene concepito proprio nel momento in cui il nostro Paese è riuscito finalmente a introdurre nel codice penale un nuovo titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente (legge n. 68 del 2015);
    ricordiamo che il Corpo forestale dello Stato è una forza di polizia specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare. Ha poco meno di 8 mila unità e mille stazioni, dislocate in zone rurali e montane, con Comandi Provinciali e Regionali in 15 Regioni, per un totale di oltre 1.200 strutture;
    nell'ambito delle sue competenze, il Corpo forestale dello Stato esercita, tra l'altro: la sorveglianza dei 20 Parchi Nazionali italiani, nonché di altre 130 aree protette dalla normativa europea, statale e regionale; la vigilanza sull'applicazione della Convenzione di Washington inerente il commercio internazionale delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione; in collaborazione con le altre forze di polizia nazionali e locali, si occupa del controllo sull'attività venatoria, sulla pesca e sulla sicurezza della filiera agro-alimentare, intervenendo sui fenomeni di bracconaggio, di contraffazione ed adulterazione degli alimenti, di maltrattamento ed uccisione di animali,

impegna il Governo

   a valutare gli effetti della disposizione richiamata in premessa, al fine di salvaguardare il Corpo forestale dello Stato e le funzioni ad esso attualmente attribuite, comprese quelle di carattere tecnico, prevedendo una sua riorganizzazione volta a rendere realmente più efficace il suo ruolo decisivo di presidio del territorio, anche attraverso un eventuale assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, al fine di rafforzare i suoi compiti con funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo dei controlli nel settore agroalimentare;
   qualora il Governo opti per una riorganizzazione del Corpo, a mantenere le sue competenze esclusive nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle connesse intercettazioni e misure cautelari;
   nell'ambito della prevista possibilità di una riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, a pensare all'istituzione di un corno moderno di Polizia ambientale, che operi efficacemente sul territorio, in stretta relazione con le popolazioni e gli enti locali interessati, anche per garantire l'applicazione delle nuove norme sugli ecoreati approvati dalla legge n. 68 del 2015.
9/3098-A/43. Zaccagnini, Pellegrino, Zaratti, Quaranta, Costantino, Franco Bordo, Scotto.

   La Camera,
   premesso che:
    le imprese dello spettacolo, riconosciute come tali anche dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 articolo 51-bis, necessitano di una semplificazione per le procedure relative all'autorizzazione e allo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo poiché le norme che regolamentano gli spettacoli dal vivo sono particolarmente complesse e intrecciano numerosi livelli di competenza e settori interni alla pubblica amministrazione con la conseguente difficoltà, da parte di un operatore del settore o di un organizzatore, di doversi rivolgere a numerosi interlocutori per ottenere i diversi permessi o autorizzazioni, con conseguente scarsa chiarezza di tempi, procedure e costi;
    l'elevato numero di pratiche e di autorizzazioni da richiedere per lo svolgimento di un pubblico spettacolo e la scarsa chiarezza sopra descritta, molto spesso scoraggiano l'organizzazione di eventi: tutto ciò pone forti limiti non solo alla fruizione di eventi culturali e musicali per i cittadini ma penalizza anche l'indotto economico esistente anche in virtù del potenziale che il settore dello spettacolo dal vivo detiene;
    la crisi economica ha delle ripercussioni nel tessuto sociale delle nostre comunità e determina una difficoltà sempre maggiore da parte delle amministrazioni nel supportare con adeguati strumenti economici l'attività svolta nell'ambito dell'organizzazione di eventi e spettacoli dal vivo;
    in Italia i locali con dimensione tra i 500 e gli 800 posti rischiano sempre più di scomparire, con conseguenze negative in ambiti non solo culturali bensì economici, turistici e occupazionali; questo quadro alimenta un panorama già di per sé non incoraggiante, che vede oggi in numerose province del nostro Paese una scarsa offerta relativa all'organizzazione degli eventi e degli spettacoli presi in oggetto del presente testo;
    l'attuale situazione pone conseguentemente limiti non solo alla fruizione di eventi culturali, musicali e di intrattenimento per i cittadini ma penalizza l'indotto economico esistente anche in virtù del potenziale economico ed occupazionale che il settore dello spettacolo dal vivo detiene;
    alcune città italiane hanno già avviato sperimentazioni di procedure semplificate e meno onerose per le produzioni artistiche nel nostro Paese come ad esempio Milano e Firenze,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative, se dal caso normative, volte ad orientare l'iniziativa dei comuni a semplificare e rendere efficienti le procedure relative all'autorizzazione e allo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo, nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) valorizzazione e diffusione delle buone pratiche già attuate da comuni virtuosi e attivazione di sperimentazioni volte a semplificare i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività di pubblico spettacolo;
    b) adeguamento e armonizzazione della normativa relativa allo Sportello unico attività produttive includendo i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività di pubblico spettacolo;
    c) previsione di specifica modulistica uniforme su tutto il territorio nazionale, privilegiando la procedura telematica e l'utilizzo della posta elettronica certificata;
    d) valorizzazione dello strumento dell'autocertificazione, in particolare per le attività di cui all'articolo 68 e 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge n. 112 del 2013;
    e) istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo (Venue) contenente le ipotesi di allestimento preautorizzate dalle commissioni di vigilanza da poter adottare integralmente;
    f) istituzione di un'anagrafe comunale degli organizzatori di spettacoli dal vivo presenti sul territorio contenente tutta la documentazione inerente agli stessi;
    g) redazione, di concerto con SIAE, di un tariffario ragionato e semplificato che preveda agevolazioni per spettacoli di base, con particolare attenzione a quelli indicati dal punto d);
   a valutare l'opportunità di individuare per tali finalità un fondo denominato «Fondo per la semplificazione in materia di spettacolo» senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
9/3098-A/44. Tentori, Rampi.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in discussione reca all'articolo 7, comma 1, una delega al Governo ad adottare, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale;
    la lettera a), del comma 1 prevede, in particolare, il riordino delle funzioni di polizia ambientale con la conseguente riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e il suo eventuale assorbimento in altra forza di polizia, ferma restando la garanzia del mantenimento degli attuali livelli di tutela ambientale, la salvaguardia delle professionalità esistenti e il mantenimento della corrispondenza tra funzioni trasferite e transito di personale;
    nella riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato e nel passaggio ad altra forza di polizia, si rende necessario continuare a tutelare e salvaguardare il patrimonio naturalistico e ambientale rappresentato dalle 130 riserve naturali dello Stato e dagli Uffici Territoriali per la Biodiversità;
    dovrebbe a tale scopo essere istituito un apposito servizio per la tutela della biodiversità, in capo alla forza di polizia individuata per assorbire il Corpo Forestale dello Stato, nel quale far confluire gli operai forestali, che in forza della legge 5 aprile 1985 n.124, sono addetti ai lavori di tutela del patrimonio ambientale, faunistico, forestale e alle diverse attività lavorative negli Uffici Territoriali per la Biodiversità;
    le strutture centrali e periferiche del predetto servizio e gli operai forestali su indicati, potrebbero opportunamente essere posti alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, salvaguardando gli attuali organici di operai a tempo indeterminato e determinato, ad invarianza di dotazione organica e senza oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo:

   a individuare un percorso di stabilizzazione del personale operaio di cui in premessa, e i dipendenti degli UTB, istituendo un servizio per la biodiversità alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o presso il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in virtù delle opportune valutazioni del governo, salvaguardando gli attuali organici di operai a tempo indeterminato e determinato, a invarianza di dotazione organica e senza oneri per la finanza pubblica;
   a garantire, nell'ambito della prevista riorganizzazione, il mantenimento, la valorizzazione e la ulteriore specializzazione delle funzioni di controllo e gestione agroambientale, agroforestale, di funzionamento delle unità territoriali di tutela e salvaguardia della biodiversità forestale, di controllo e contrasto alla contraffazione agroalimentare.
9/3098-A/45. Cenni, Terrosi, Dal Moro, Censore, Carra, Castricone, Mariani.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7, comma 1, lettera a) del disegno di legge in parola, tra l'altro, delega il Governo ad apportare modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, anche attraverso la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione di carriera, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche ma assicurando il mantenimento della sostanziale «equiordinazione» limitatamente al solo personale delle Forze di polizia stesse, inclusi i connessi trattamenti economici; la medesima disposizione, nell'apprestare le risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio di tale delega, prescrive di tener conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (che ha stanziato somme da destinare a provvedimenti normativi, non ancora emanati, in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia) e consente anche di riordinare i ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    la richiamata «equiordinazione», invece, è un irrinunciabile principio giuridico generale, e dunque non ristretto alle sole Forze di polizia: infatti sul piano formale fu introdotto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 e venne posto l'anno dopo dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, che ne indicò l'applicabilità ai compiti e trattamenti economici del personale non dirigente e non direttivo sia delle Forze di polizia che delle Forze armate; sul piano sostanziale l'evoluzione dell'istituto dell’«equiordinazione», poi, per effetto della giurisprudenza e della normativa intervenuta, lo rende oggi riferibile a tutti i gradi e qualifiche degli appartenenti al comparto difesa e sicurezza, anche direttivi e dirigenziali, alla luce dell'analitica tabella di corrispondenza contenuta nell'articolo 632 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, della comune struttura stipendiale e delle comuni, contestuali e armonizzate modalità e procedure di adeguamento dei contenuti del rapporto di impiego;
    in sostanza le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del disegno di legge in parola consentono di riordinare i ruoli di tutte le componenti per le quali l'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, puntualmente citato nell'articolo medesimo, ha riconosciuto la specificità d'impiego e funzioni, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione, allo stato, delle sole Forze armate, nonché di impiegare per le Forze di polizia le risorse destinate in maniera indistinta, dalla legge n. 350 del 2003, anche al riordino dei ruoli delle Forze armate, senza

riferimenti alla conseguente quota parte; dette disposizioni, quindi, salvaguardano esplicitamente per le sole Forze di polizia la sostanziale «equiordinazione» vigente per l'intero comparto difesa e sicurezza, rischiando con ciò di compromettere l'equilibrio faticosamente raggiunto negli ultimi vent'anni nell'ambito del comparto medesimo e di riaccendere i malumori tra il personale interessato e il conseguente contenzioso con l'Amministrazione, qualora l'intervento, come è assolutamente probabile, venga considerato alla stregua di un'implicita modifica ben riduttiva della disciplina di cui alla citata legge n. 216 del 1992;
    sul piano istituzionale, va responsabilmente considerato che la lesione del principio di «equiordinazione» tra Forze di polizia e Forze armate comporterebbe un'insanabile frattura nel comparto difesa e sicurezza, aprendo la strada a trattamenti differenziati tra gli operatori della sicurezza nazionale ed internazionale, laddove invece s'impone oggi un approccio operativo integrato e conseguentemente la massima coesione di tutte le componenti preposte a garantire la salvaguardia dei primari interessi dello Stato in ogni contesto,

impegna il Governo

ad assicurare in via normativa il pieno rispetto della sostanziale «equiordinazione» tra gradi, qualifiche, funzioni e trattamenti economici delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui alla legge n. 216 del 1992, individuando a tal fine con ogni consentita urgenza, in armonia con i richiamati principi, i relativi contesti legislativi di riferimento.
9/3098-A/46. Rosato, Scanu, Aiello, Bolognesi, Ferro, Fioroni, Carlo Galli, Garofani, Moscatt, Villecco Calipari, Stumpo, Paola Boldrini, Valeria Valente, Rostellato, Lacquaniti, Salvatore Piccolo, Marantelli.

   La Camera,
   premesso che:
    con il disegno di legge AC 3098 viene delegato il Governo a riorganizzare le pubbliche amministrazioni mediante appositi decreti legislativi, volti a migliorare l'efficienza e la trasparenza dell'azione degli uffici pubblici, semplificare normative ed adempimenti anche al fine di rendere più semplici i rapporti tra cittadini e le pubbliche amministrazioni e migliorare la qualità dei servizi, In particolare all'articolo 9 del provvedimento vengono richiamate le specificità e le caratteristiche peculiari in ordine ai requisiti professionali ed alle funzioni operative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria non medica del Servizio Sanitario nazionale, che giustificano la distinzione dalla dirigenza regionale, e richiamano invece per la stessa dirigenza l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992;
    tali specificità giustificano la individuazione di una autonoma area contrattuale per cui sarebbe necessario rideterminare la composizione dei comparti di contrattazione collettiva previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2009, articolo 54;
    attualmente i quattro comparti previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2009 corrispondono a quattro aree della dirigenza che riguardano: scuola, ministeri, enti locali e regioni che comprende la sanità; tuttavia risulta evidente che la dirigenza sanitaria supera dell'80per cento la dirigenza amministrative e tecnica regionale ed appare evidente che la distinzione della dirigenza sanitaria dai restanti dirigenti consentirebbe di assicurare omogeneità al comparto, spostando conseguentemente la dirigenza amministrativa regionale ad altra analoga dirigenza pubblica;
    siamo alla vigilia dell'avvio della stagione contrattuale, indotta anche dalla recente sentenza della Corte costituzionale, si rende utile e necessario riprofilare i comparti assegnando alla dirigenza sanitaria, medica e veterinaria uno dei quattro comparti ed in tal senso il Governo è chiamato a svolgere un ruolo decisivo in sede Aran,

impegna il Governo

ad avviare le opportune iniziative affinché venga sottoposta ad accordo fra ARAN e le rappresentanze sindacali, la proposta di attribuire una autonoma area contrattuale e connesso comparto, alla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.
9/3098-A/47. Miotto, Lenzi, Gelli, Amato, Burtone, Casati, D'Incecco, Fossati, Grassi, Mariano, Piccione.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del provvedimento in esame delega il Governo alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici;
    i dirigenti scolastici non sono stati inclusi nel sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati, accomunati da requisiti omogenei di accesso, di reclutamento e da piena mobilità fra i ruoli;
    risulta così essere stata salvaguardata la specificità propria della funzione della dirigenza scolastica, in cui ha rilevanza la provenienza dai ruoli della docenza;
    risulta, invece, irrisolta la questione – più volte sottolineata dallo stesso Parlamento – della differente retribuzione dei dirigenti scolastici rispetto agli altri dirigenti della stato,

impegna il Governo

ad intervenire per rivedere il regime retributivo dei dirigenti scolastici parametrandolo, in relazione alle responsabilità attribuite, a quello degli altri dirigenti pubblici.
9/3098-A/48. Carocci, Rocchi.

   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame dispone in materia di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (articolo 13); in tale ambito la lettera a-bis) del comma 1, prevede l'adozione di prove concorsuali «che privilegino l'accertamento delle capacità specifiche dei candidati..., con possibilità di svolgere unitariamente la valutazione dei titoli»;
    in diversi atenei è presente la categoria dei Tecnici Laureati assimilati ai ricercatori in virtù dell'art 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999 n. 4. Si tratta di tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 (tre anni di attività didattica e scientifica comprovati da pubblicazioni edite e attestazione del Preside) maturati successivamente al 1o agosto 1980 (Articolo 16 della legge n. 341 del 1990);
    la legge 19 ottobre 1999 n. 370 (articolo 8, comma 10) ha stabilito che al predetto personale (i Tecnici Laureati in medicina ed odontoiatria abilitati all'espletamento delle attività assistenziali nelle facoltà mediche) «si applichino le disposizioni di cui di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, della legge 12 novembre 1990 n. 341». In conseguenza del rinvio alla norma ora ricordata, i Tecnici Laureati in medicina e odontoiatria (inseriti nelle strutture universitarie) sono stati investiti – oltre che dei compiti assistenziali già in corso di svolgimento da parte degli stessi (ex lege, a decorrere dalla legge n. 370 del 1999) – anche di attività didattica e di ricerca;
    nello spirito di autonomia che ha contraddistinto la riforma universitaria, le disposizioni normative relative alla categoria dei Tecnici Laureati di cui al paragrafo precedente sono state variamente recepite da parte delle diverse Università. Il nuovo statuto della «Sapienza» del 2012, nell'articolo 33, conferma che «...la denominazione di ricercatori-professori aggregati comprende anche il personale equiparato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e della legge 19 novembre 1990, n. 341»;
    l'articolo 1 comma 10 della legge 14 gennaio 1999 n. 4 prevede che «è comunque fatta salva, per i Tecnici Laureati in possesso di requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, anche se maturati successivamente al 1o agosto 1980, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 comma 1 della legge 19 novembre 1990 n. 341»;
    la DG Università in merito ad una richiesta della Sapienza se ai tecnici laureati con abilitazione si potesse applicare la chiamata diretta ex articolo 24, comma 6 della legge n. 240 del 2010 (che presupporrebbe la loro equiparazione ai ricercatori) ha dato risposta negativa; di recente il TAR ha confermato la validità di tale impostazione (ordinanza TAR Lazio sezione III bis 2200 del 2015),

impegna il Governo:

   in sede di applicazione della lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 13, e previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti, a valutare la possibilità di avviare selezioni concorsuali, per posti di ricercatore universitario a tempo indeterminato riservati al personale Tecnico Laureato delle università medesime, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, dall'articolo 8 comma 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e dall'articolo 50 del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 che abbiano, nell'ultimo quinquennio svolto almeno tre anni di attività di ricerca e abbiano tenuto corsi e moduli curriculari per almeno un triennio consecutivo;
   a valutare la possibilità di inquadrare i vincitori dei citati concorsi riservati, nel ruolo dei ricercatori con anzianità giuridica ed economica decorrente secondo le modalità previste dalla legge 14 gennaio 1999, n. 4.
9/3098-A/49. Binetti.

   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito del provvedimento di delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche si ridefinisce, tra l'altro, l'assetto della dirigenza degli enti locali; oltre alle modalità di accesso al ruolo dei dirigenti degli enti locali in sede di prima applicazione della nuova normativa e di transizione dal precedente regime, con particolare riferimento ai segretari comunali, disposte dall'articolo 9, comma 1, lettera b), nn. 3 e 4, l'articolo 9, comma 1, lettera c) definisce i criteri per la disciplina a regime dell'accesso alla dirigenza;
    negli anni della costituzione e diffusione delle Unioni di Comuni, promosse e incentivate dal legislatore come strumento per il perseguimento dell'obiettivo della gestione associata dei servizi e delle funzioni fondamentali dei comuni al fine di conseguire maggiore adeguatezza, efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, a causa di incertezze normative e, in diversi casi, di indisponibilità dei segretari comunali ad assolvervi, altri funzionari di ruolo dei Comuni, e/o delle Unioni, sono stati chiamati a svolgere funzioni di segretario delle suddette Unioni; tale assunzione di responsabilità ha consentito di dare vita ed accompagnare molte esperienze di gestione associata in coerenza con gli obiettivi del legislatore ed è stata particolarmente importante e significativa nelle Unioni che hanno progressivamente esercitato un numero significativo o addirittura la quasi totalità delle fruizioni comunali, svolgendo così tali funzionari le effettive e sostanziali funzioni di segretari per i comuni associati;
    i segretari delle unioni, spesso svolgenti anche funzioni di vice segretari nei comuni di appartenenza, non iscritti all'albo dei segretari comunali, hanno cosi contribuito al perseguimento, peraltro in condizioni di innovazione ed incertezza normativa per le unioni, degli obiettivi di gestione associata, prima incentivati e poi resi obbligatori dal legislatore per i comuni di minore dimensione demografica;
    i funzionari che hanno svolto funzioni di segretari delle unioni di comuni hanno anche maturato un prezioso e specifico patrimonio di esperienza, oltretutto particolarmente utile anche in relazione al criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), n. 4, laddove si indica la previsione «per i comuni di minore dimensione demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le prigioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;»

impegna il Governo

in sede di disciplina attuativa della delega in materia di accesso alla dirigenza degli enti locali a tenere conto del patrimonio rappresentato da funzionari di ruolo di comuni ed unioni che abbiano svolto funzioni di segretario di unioni di comuni, valorizzandone esperienza e competenze peculiari laddove e con le modalità che ritenga più opportune e compatibili con la legge delega e comunque anche in sede di definizione di requisiti e criteri di selezione per la partecipazione al corso-concorso.
9/3098-A/50. Guerra, Guerini, Fabbri.