CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 ottobre 2017
XVII LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 76-971-972-1203-1286-2015-2022-2611-2982-3048-3229-3235-3328-3447-3993-4009-4020-4145-A/R Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 324)
Doc. LXXXVII, n. 5 Risoluzioni Risoluzioni in formato PDF (kb 157)
A.C. 76-971-972-1203-1286-2015-2022-2611-2982-3048-3229-3235-3328-3447-3993-4009-4020-4145-A/R
EMENDAMENTI
Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis a uso domestico.

Relatori: BAZOLI (per la II Commissione) e MIOTTO (per la XII Commissione), per la maggioranza; FERRARESI, di minoranza.

N. 2.

Seduta del 17 ottobre 2017

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere i seguenti:

Art. 01.
(Condotte non punibili relative alla coltivazione di cannabis).

  Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26»;
   b) dopo il comma 1 dell'articolo 26 è inserito il seguente:
  «1-bis. È inoltre fatta salva la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile. Nel caso la coltivazione, nei limiti previsti dal periodo precedente, sia effettuata da un minore, si applica il comma 2-bis dell'articolo 75»;
   c) all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
  «3-bis. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore ovvero che, per modalità di presentazione o in relazione al confezionamento frazionato o alla cessione onerosa ovvero per altre circostanze dell'azione, si configurino le condotte illecite di cui al comma 5. Se la coltivazione, nei limiti previsti dal presente comma, è effettuata da un minore, si applica il comma 2-bis dell'articolo 75.
  3-ter. È consentita la coltivazione in forma associata di cannabis, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti e con le modalità previsti dal comma 3-bis, in quantità proporzionata al numero degli associati. È fatto obbligo di comunicare preventivamente e annualmente all'ufficio anagrafe del comune ove avviene la coltivazione, che allo scopo istituisce un apposito registro di iscrizione, la composizione degli incarichi direttivi e l'elenco degli associati»;
    2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se le attività illecite hanno ad oggetto le sostanze di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14, si applicano le pene della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 3.000»;
   d) all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'alinea del comma 1, dopo la parola: «acquista,» è inserita la seguente: «coltiva,»;
    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. Le sanzioni previste dalle lettere a), c), e d) del comma 1 non possono applicarsi in riferimento a condotte che attengono alle sostanze di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14»;
    3) all'alinea del comma 1-bis, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 73, comma 3-bis»;
    4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Nei casi di cui al comma 1-bis dell'articolo 26 e al secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 73, il minore è invitato a seguire il programma terapeutico o un altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116».

Art. 01-bis.
(Disciplina sulle comunicazioni e sulla tenuta del registro di iscrizione per la coltivazione in forma associata di cannabis).

  1. Le modalità di realizzazione delle comunicazioni, nonché di tenuta del registro di iscrizione di cui al comma 3-ter dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1990, n. 309, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 01-ter.
(Monopolio della cannabis e dei suoi prodotti derivati, nonché destinazione delle maggiori entrate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale).

  1. La coltivazione, la lavorazione e l'immissione sul mercato della cannabis e dei suoi prodotti derivati, ovverosia i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis, sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, provvede a seguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione dei siti indicati dalla Agenzia. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia, disciplina:
   a) le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi prodotti derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile, le relative quantità e stabilendo il prezzo di conferimento;
   b) le modalità di immissione sul mercato;
   c) il livello delle accise;
   d) il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, e le relative modalità di riscossione e versamento, nonché il prezzo di vendita al pubblico del prodotto;
   e) le modalità di concessione da parte della Agenzia all'interno del territorio nazionale di licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti derivati, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale;
   f) le modalità di vendita al dettaglio da parte dei depositari autorizzati e delle rivendite di generi di monopolio, ai sensi del decreto ministeriale del 22 febbraio 1999, n. 67 e della legge del 22 dicembre 1957, n. 1293.

  3. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 1, opportunamente accertate, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro annui, sono destinate a incrementare la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, commi 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
01. 06. Sannicandro, Fossati, Leva, Rostan, Murer, Fontanelli.

  All'articolo 1, premettere i seguenti:

Art. 01.
(Condotte non punibili relative alla coltivazione di cannabis).

  1. Al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26»;
   b) dopo il comma 1 dell'articolo 26 è inserito il seguente:
  «1-bis. È inoltre fatta salva la coltivazione per uso terapeutico di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile.»;
   c) all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
  «3-bis. Non sono punibili la coltivazione per uso personale terapeutico di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile.
  3-ter. È consentita la coltivazione in forma associata di cannabis per uso terapeutico, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti e con le modalità previsti dal comma 3-bis, in quantità proporzionata al numero degli associati. È fatto obbligo di comunicare preventivamente e annualmente all'ufficio anagrafe del comune ove avviene la coltivazione, che allo scopo istituisce un apposito registro di iscrizione, la composizione degli incarichi direttivi e l'elenco degli associati».

  2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 01-bis.
(Disciplina sulle comunicazioni e sulla tenuta del registro di iscrizione per la coltivazione in forma associata di cannabis per uso terapeutico).

  1. Le modalità di realizzazione delle comunicazioni, nonché di tenuta del registro di iscrizione di cui al comma 3-ter dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1990, n. 309, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
01. 07. Fossati, Sannicandro, Murer, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi.

  All'articolo 1, premettere i seguenti:

Art. 01.
(Coltivazione in forma personale e associata di cannabis).

  1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del periodo precedente invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.
  1-ter. È consentita la coltivazione di cannabis in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-bis, in misura proporzionata al numero degli associati. A tale fine il responsabile legale invia una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, ai sensi del citato comma 1-bis, allegando alla stessa la copia di un documento di identità valido, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, che deve espressamente indicare, oltre alla coltivazione della cannabis come attività esclusiva, l'assenza di fini di lucro e il luogo in cui si intende realizzarla nonché l'elenco degli associati, che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta, e la composizione degli organi direttivi, di cui non possono far parte coloro che abbiano riportato condanne definitive per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale e agli articoli 70 e 74 del presente testo unico. Non è consentito associarsi a più di un ente che abbia come finalità istituzionale la coltivazione di cannabis ai sensi del presente comma. La violazione della disposizione del periodo precedente comporta la cancellazione d'ufficio dagli enti ai quali il soggetto risulta iscritto e, in ogni caso, la decadenza dal diritto di associarsi agli enti di cui al presente comma per i cinque anni successivi alla data di accertamento della violazione. La coltivazione e la conseguente detenzione possono essere effettuate decorso il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione, senza che il competente ufficio regionale dei monopoli di Stato si sia pronunciato in senso negativo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti. Per le attività di cui al presente comma non si applica l'articolo 79».
  2. All'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo la parola: «sindacale,» sono inserite le seguenti: «i dati contenuti nelle comunicazioni di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,».

Art.01-bis.
(Detenzione personale di cannabis).

  1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

«CAPO I-bis.
DELLA DETENZIONE
  Art. 30-bis. – (Detenzione personale di cannabis). – 1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, è fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a cinque grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a quindici grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.
  2. È altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di cannabis. La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.
  3. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati».

  2. Alla rubrica del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «coltivazione e produzione,» sono inserite le seguenti: «alla detenzione,».

Art. 01-ter.
(Condotte non punibili e fatti di lieve entità).

  1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 30-bis, comma 1, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minori»;
   b) al comma 5, le parole: «sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal medesimo articolo 14».

Art. 01-quarter.
(Illeciti amministrativi).

  1. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,» sono soppresse;
   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Chiunque, per fame uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze comprese nella tabella II prevista dall'articolo 14, in violazione dei limiti e delle modalità previsti dagli articoli 26, comma 1-bis, e 30-bis, è sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in proporzione alla gravità della violazione commessa. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 26, comma 1-ter, l'importo della sanzione è da euro 500 a euro 5.000. In ogni caso, anche qualora le condotte di cui al primo periodo siano poste in essere da persona minore, si applicano i commi 2, 3, primo periodo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili»;
   c) ai commi 3, primo periodo, 9 e 13, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
   d) al comma 14, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis».

Art. 01-quinquies.
(Monopolio della cannabis).

  1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, la coltivazione della cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.
  2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«Titolo 2-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
  Art. 63-bis. – (Oggetto del monopolio). – 1. La coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
  Art. 63-ter. – (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali). – 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
  Art. 63-quater. – (Esclusioni). – 1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo la coltivazione per uso personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque nonché la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale, effettuate ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26, commi 1-bis e 1-ter, e 73, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  Art. 63-quinquies. – (Licenza per la coltivazione della cannabis e per la preparazione dei prodotti da essa derivati). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare all'interno del territorio nazionale la coltivazione della cannabis e la preparazione dei prodotti da essa derivati.
  Art. 63-sexies. – (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare la vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività.
  Art. 63-septies. – (Tutela del monopolio e divieto di importazione e di esportazione). – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63-quater, sono vietate la semina, la coltivazione e la vendita di piante di cannabis nonché la preparazione e la vendita dei prodotti da esse derivati, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. Sono altresì vietate, in ogni caso, l'importazione e l'esportazione di piante di cannabis e dei prodotti da esse derivati, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 63-quinquies e 63-sexies. La violazione del monopolio comporta l'applicazione delle disposizioni del titolo Vili del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;
   b) nel titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e dei prodotti da essa derivati».

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'interno, disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei relativi controlli;
   a) per la coltivazione della cannabis, prescrivendo le modalità di acquisizione delle sementi, le procedure di conferimento all'attività di lavorazione dei suoi derivati e la tracciabilità del processo produttivo, dalla semina alla vendita dei prodotti al pubblico;
   b) per la preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis, stabilendo il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico;
   c) per l'integrazione della filiera produttiva tra la fase agricola e quella di trasformazione, stabilendo che, per il primo anno di applicazione della presente legge, nella preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis ciascun produttore utilizzi piante direttamente coltivate nella misura minima del 70 per cento dell'approvvigionamento totale;
   d) per la vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati, determinando la tipologia degli esercizi autorizzati e la loro distribuzione nel territorio.

  4. Il Ministro della salute, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:
   a) la tipologia e la qualità dei prodotti derivati dalla cannabis ammessi alla vendita al pubblico;
   b) le modalità di confezionamento dei prodotti di cui alla lettera a), per garantire un'effettiva trasparenza delle informazioni circa il livello del principio attivo presente e gli effetti dannosi per la salute connessi al consumo dei derivati dalla cannabis.

  5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e nel rispetto delle loro competenze:
   a) disciplina le modalità e i criteri di individuazione delle superfici agricole utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato, avendo riguardo all'esigenza di privilegiare aree economicamente depresse e, in ogni caso, escludendo la sostituzione di colture destinate all'alimentazione umana o animale;
   b) stabilisce le caratteristiche e i criteri di selezione e di miglioramento delle sementi utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato, avvalendosi dell'attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

  6. E vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della cannabis e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione al responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità.

Art. 01-sexies.
(Destinazione delle risorse finanziarie).

  1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1-bis dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, sono destinati alla realizzazione degli interventi di cui al titolo EX, capo I, e al titolo XI del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.
  2. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni del titolo II-bis della legge 17 luglio 1942, n. 907, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nella misura del 5 per cento del totale annuo.

Art. 01-septies.
(Relazione alle Camere).

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno una relazione alle Camere:
   a) sullo stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti, con particolare riferimento:
    1) all'andamento della coltivazione personale e in forma associata della cannabis nonché della coltivazione della cannabis, della preparazione e della vendita al dettaglio dei prodotti da essa derivati soggette a monopolio;
    2) alle fasce di età dei consumatori;
    3) al rapporto tra l'uso della cannabis e di prodotti da essa derivati e il consumo di alcoolici e di altre sostanze stupefacenti o psicotrope;
    4) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo della cannabis e dei prodotti da essa derivati;
    5) all'eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche;
   b) sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia;
   c) sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti;
   d) sugli indirizzi che si intende seguire nonché sull'attività relativa all'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.

  2. L'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 01-octies.
(Rideterminazione delle pene).

  1. Le pene irrogate con sentenza di condanna definitiva prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, concernenti le sostanze indicate nella tabella II prevista dall'articolo 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, commessi dopo la data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono ridotte di due terzi.
  2. Se, per effetto della riduzione di cui al comma 1, le pene risultano in misura superiore al limite massimo edittale, esse sono ridotte a tale limite.
  3. Alla rideterminazione della pena provvede con decreto, anche d'ufficio, il giudice dell'esecuzione.
  4. Il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue alla rideterminazione della pena.
  5. La Corte di cassazione, se non deve annullare per altri motivi la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 1, commessi prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, riduce di due terzi la pena irrogata dal giudice di merito.

  Conseguentemente:
   a) al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati per finalità diverse da quelle terapeutiche;
   b) all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché legalizzare, a talune condizioni, la coltivazione, lavorazione, vendita, detenzione ed utilizzo della cannabis e dei suoi derivati
anche per finalità diverse da quelle terapeutiche.
01. 01. Ferraresi, Bonafede, Colletti, Sarti, Agostinelli, Businarolo, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Colonnese, Nesci, Baroni, Dall'Osso.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto in misura non superiore a cinque grammi lordi. E altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal primo periodo, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.
   1-ter. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
   1-quater. Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del comma 1-bis deve inviare, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio dei monopoli territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.
01. 010. Cristian Iannuzzi.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Coltivazione personale di piante di cannabis).

  1. Al di fuori dei casi regolati dalla presente legge, sono consentite a persone maggiorenni, e non costituiscono reato o illecito amministrativo, la coltivazione e la detenzione per uso personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare e detenere cannabis ai sensi del presente articolo, ad eccezione della coltivazione per uso medico, invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. Alla coltivazione di cui ai periodi precedenti, che può essere effettuate a decorrere dalla data di invio della comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato, non si applica il regime delle autorizzazioni degli articoli 17 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Monopolio della cannabis).

  1. La coltivazione della cannabis e la preparazione dei prodotti da essa derivati per tutti gli usi diversi da quello medico, sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica della legge 17 luglio 1942, n. 907, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) introduzione del monopolio dei prodotti della pianta botanicamente classificata nel genere cannabis, stabilendo sanzioni amministrative pecuniarie per la tutela del monopolio;
   b) divieto di propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della cannabis e dei prodotti da essa derivati, stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria da comminare ai responsabili delle violazioni e prevedendo che non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità.

  2. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione del monopolio di cui al comma 1 e dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle lettere a) e b) del comma 1 sono destinati alla realizzazione degli interventi informativi ed educativi di cui al titolo IX, capo I, e degli interventi preventivi, curativi e riabilitativi di cui al titolo XI, nonché al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, nella misura del 5 per cento del totale annuo.
01. 03. Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Brignone, Civati, Airaudo, Costantino, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Coltivazione personale di piante di cannabis).

  1. Al di fuori dei casi regolati dalla presente legge, sono consentite a persone maggiorenni, e non costituiscono reato o illecito amministrativo, la coltivazione e la detenzione per uso personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Alla coltivazione di cui al periodo precedente non si applica il regime delle autorizzazioni degli articoli 17 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
01. 04. Andrea Maestri, Daniele Farina, Fratoianni, Civati, Marcon, Brignone, Airaudo, Costantino, Fassina, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino.

  All'articolo 1, premettere i seguenti:

Art. 01.
(Coltivazioni e produzioni vietate).

  1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «3) Non è punibile la coltivazione di cannabis per uso personale e la detenzione dei prodotti da essa ottenuta in domicilio specificamente e preventivamente indicato ai sensi dell'articolo 27 comma 4, consentita al maggiorenne nel limite di quattro piante femmine»;
  b) all'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «4) Il soggetto che intenda coltivare cannabis per uso personale e detenerne il prodotto ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 deve inviare alla Prefettura territorialmente competente una comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata che indichi le generalità del soggetto che intende dare corso alla coltivazione e l'indicazione del luogo di svolgimento di tale attività, da effettuarsi nel proprio domicilio, allegando inoltre la copia di un documento d'identità valido. La coltivazione e la detenzione del prodotto sono consentiti dal giorno della spedizione della comunicazione»;

  c) al comma 1 dell'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26».

Art. 01-bis.
(Detenzione di sostanze stupefacenti).

  1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, dopo la parola: Chiunque, sono inserite le seguenti: salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26,;

  b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
   «1-bis). Non è punibile chi per uso personale importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene le sostanze di cui alla tabella IV previste dall'articolo 14.
   1-ter). Non è punibile chi per uso personale importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene fuori dal luogo di coltivazione previsto all'articolo 26 comma 3, le sostanze di cui alla tabella II in misura non superiore ai 5 grammi lordi, innalzati a 15 grammi lordi per la detenzione in privato domicilio diverso dal luogo di coltivazione. Fuori dal luogo di coltivazione non è punibile il soggetto che detenga quantità maggiori di quelle previste dal presente comma, previa prescrizione medica e nella misura indicata dalla prescrizione stessa, che il detentore deve sempre portare con sé in originale, assieme a un documento d'identità valido. Nella prescrizione il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di cannabis, i motivi che rendono necessaria la detenzione fuori dal luogo di coltivazione di una quantità di sostanza eccedente i limiti fissati. In assenza di tali indicazioni o in assenza della prescrizione stessa si applicano i limiti previsti dal presente comma.
   1-quater). Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui alle tabelle I, III e IV, si tiene conto delle seguenti circostanze:
    a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso personale;
    b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto».

Art. 01-ter.
(Fatti di lieve entità).

  1. Il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14.».

Art. 01-quater.
(Condotte integranti illeciti amministrativi).

  1. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,» sono soppresse.
   b) il comma 1-bis è soppresso.

Art. 01-quinquies.
(Delle autorizzazioni).

  1. Dopo l'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 17-bis.
(Cannabis social club).

  1. È consentita la costituzione, ai sensi del titolo II del libro I del codice civile, di associazioni riconosciute senza scopo di lucro denominate Cannabis social club, aventi come scopo la coltivazione di cannabis e la detenzione dei prodotti da essa ottenuti per il consumo personale degli associati.
  2. I Cannabis social club devono essere costituiti da un minimo di 3 soggetti, possono avere fino ad un massimo di 50 associati e 100 piante femmine coltivate, deve essere comunque rispettato il rapporto massimo di due piante coltivate per ogni associato. La coltivazione delle piante e la detenzione del prodotto da esse ottenuto devono essere effettuate nella sede dell'associazione. Gli associati devono essere maggiori di anni 18, ed essere residenti in Italia. Non è possibile associarsi a più di un Cannabis social club sul territorio nazionale.
  3. Non possono costituire Cannabis social club o comunque diventarne associati, soggetti che abbiano riportato condanne definitive per aver commesso reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale di cui articoli 70 e 74 del presente testo unico.
  4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, l'associazione è sciolta con atto del prefetto e i componenti dell'organo amministrativo non possono fare parte di Cannabis social club per due anni successivi all'accertamento della violazione o cinque anni nel caso di ammissione di soggetti minorenni o dei soggetti di cui al comma 3. Si applicano gli articoli 73, 74 e 79 del presente testo unico nel caso in cui la violazione delle previsioni del presente articolo integrino le specifiche condotte dagli stessi sanzionate.

Art. 01-sexies.
(Aggravanti specifiche).

  1. All'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, la lettera a), è soppressa;
  b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis). Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate della metà nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona minore di età».

Art. 01-septies.
(Disposizioni per il monitoraggio dei dati).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e dell'agricoltura inviano con cadenza annuale alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

  Conseguentemente:
   a) al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in materia di legalizzazione della coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati per finalità diverse da quelle terapeutiche;
   b) all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché legalizzare, a talune condizioni, la coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati anche per finalità diverse da quelle terapeutiche.
01. 02. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Colonnese, Nesci, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole da: regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale fino alla fine del comma con le seguenti: perseguire le seguenti finalità: regolamentare l'uso dei medicinali a base di cannabis, garantendo l'equità nell'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare e rendere più sicure le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti attraverso l'impiego di un dosaggio definito e ripetibile secondo le normali vie di somministrazione, e quindi «non fumato».
*1. 1. Rondini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale fino alla fine del comma con le seguenti: perseguire le seguenti finalità: regolamentare l'uso dei medicinali a base di cannabis, garantendo l'equità nell'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare e rendere più sicure le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti attraverso l'impiego di un dosaggio definito e ripetibile secondo le normali vie di somministrazione e quindi «non fumato».
*1. 2. Fabrizio Di Stefano, Laffranco.

  Al comma 1, sostituire le parole da: regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale fino alla fine del comma con le seguenti: a perseguire le seguenti finalità: regolamentare l'uso dei medicinali a base di cannabis, garantendo l'equità nell'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare e rendere più sicure le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti attraverso l'impiego di un dosaggio definito e ripetibile secondo le normali vie di somministrazione e quindi «non fumato».
*1. 3. Giorgia Meloni.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'equità nell'accesso con le seguenti: il pieno ed equo accesso.
1. 5. Fossati, Murer, Sannicandro, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi.

  Al comma 1, dopo la parola: l'equità aggiungere la seguente: e parità.
1. 6. Sisto, Palmieri, Sarro.

  Al comma 1, sostituire le parole: mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale con le seguenti: in possesso di regolare prescrizione medica.
1. 51. Rondini.

  Al comma 1, sostituire le parole: sui possibili ulteriori impieghi della con la seguente: sulla.
1. 52. Rondini.

  Al comma 1, sostituire le parole: semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: rendere più efficace l'azione della cannabis a dosaggi e concentrazioni progressivamente inferiori.
*1. 9. Palmieri, Sarro, Sisto.

  Al comma 1, sostituire le parole: semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: rendere più efficace l'azione della cannabis a dosaggi e concentrazioni progressivamente inferiori.
*1. 53. Rondini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e a consentire la coltivazione in proprio della cannabis da parte dei pazienti per uso medico personale.

  Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. È consentito al paziente maggiorenne coltivare cannabis per uso medico personale ai sensi dell'articolo 2;
  4-ter. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3) Non è punibile la coltivazione di cannabis, anche in forma associata, per uso medico personale e la detenzione dei prodotti da essa ottenuta in domicilio specificamente e preventivamente indicato ai sensi dell'articolo 27 commi 4 e 5, consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine»;
   b) all'articolo 27 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «4) Il paziente che intenda coltivare cannabis per uso medico personale e detenerne il prodotto ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 deve inviare alla Prefettura territorialmente competente una comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata che indichi le generalità del paziente che intende dare corso alla coltivazione e l'indicazione del luogo di svolgimento di tale attività, da effettuarsi nel proprio domicilio, allegando inoltre la copia di un documento d'identità valido, la prescrizione medica, che il paziente deve sempre portare con sé in originale, assieme a un documento d'identità valido, nella quale il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di cannabis e il limite della quantità che il paziente è autorizzato a detenere fuori del luogo di coltivazione. La coltivazione e la detenzione del prodotto sono consentiti dal giorno della spedizione della comunicazione.
  5) La coltivazione in forma associata di cannabis per uso terapeutico è consentita, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti e con le modalità previsti dal comma 3 dell'articolo 26 e del comma 4 del presente articolo, nel limite di 4 piante femmine per ciascun associato.».
   c) al comma 1 dell'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26».
   d) al comma 1, dell'articolo 73, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26,»;
   e) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis). Non è punibile chi per uso medico personale detiene fuori dal luogo di coltivazione previsto all'articolo 26 comma 3, le sostanze di cui alla tabella II nei limiti di cui all'articolo 27, comma 4.
1. 50. Mantero, Ferraresi, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Colonnese, Nesci, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e a consentire la coltivazione in proprio della cannabis da parte dei pazienti per uso medico personale.

  Conseguentemente, all'articolo 6 dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:
  4-bis. È consentito al paziente maggiorenne coltivare cannabis per uso medico personale ai sensi dell'articolo 2.
  4-ter. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3) Non è punibile la coltivazione di cannabis per uso medico personale e la detenzione dei prodotti da essa ottenuta in domicilio specificamente e preventivamente indicato ai sensi dell'articolo 27 comma 4, consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine»;
   b) all'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4) Il paziente che intenda coltivare cannabis per uso medico personale e detenerne il prodotto ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 deve inviare alla Prefettura territorialmente competente una comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata che indichi le generalità del paziente che intende dare corso alla coltivazione e l'indicazione del luogo di svolgimento di tale attività, da effettuarsi nel proprio domicilio, allegando inoltre la copia di un documento d'identità valido, la prescrizione medica, che il paziente deve sempre portare con sé in originale, assieme a un documento d'identità valido, nella quale il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di cannabis e il limite della quantità che il paziente è autorizzato a detenere fuori del luogo di coltivazione. La coltivazione e la detenzione del prodotto sono consentiti dal giorno della spedizione della comunicazione»;
   c) al comma 1 dell'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26».
   d) al comma 1, dell'articolo 73, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26,»;
   e) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis). Non è punibile chi per uso medico personale detiene fuori dal luogo di coltivazione previsto all'articolo 26 comma 3, le sostanze di cui alla tabella II nei limiti di cui all'articolo 27, comma 4.
1. 16. Ferraresi, Mantero, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Lorefice, Colonnese, Nesci, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. La presente legge non prevede alcuna forma di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati, al di fuori dell'uso medico sancito dalla normativa vigente. Qualunque altro uso è sanzionato sulla base delle leggi vigenti.
*1. 14. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La presente legge non prevede alcuna forma di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati, al di fuori dell'uso medico sancito dalla legge attuale. Qualunque altro uso è sanzionato sulla base delle leggi vigenti.
*1. 54. Rondini.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: curante prescrive dopo la valutazione del paziente e la diagnosi, per una opportuna terapia con le seguenti: di medicina generale, in continuità assistenziale, o il medico ospedaliero che ha in cura il paziente, ne prescriva l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da una patologia che risponda favorevolmente a tali preparati.
2. 60. Vignali.

  Al comma 1 sostituire le parole: curante prescrive dopo la valutazione del paziente e la diagnosi, per una opportuna terapia con le seguenti: di medicina generale, in continuità assistenziale, o il medico ospedaliero che ha in cura il paziente, ne prescriva l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da una patologia per la quale è indicato il trattamento con indicazione della diagnosi.
2. 61. Vignali.

  Al comma 1, dopo la parola: curante aggiungere la seguente: specialista
2. 50. Rondini.

  Al comma 1, dopo la parola: prescrive aggiungere le seguenti: in mancanza di altre possibili scelte terapeutiche.
2. 51. Rondini.

  Al comma 1, dopo la parola: valutazione aggiungere la seguente: interdisciplinare.
2. 4. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, dopo la parola: valutazione aggiungere la seguente: specialistica.
2. 52. Rondini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tassativamente elencate le patologie per le quali è consentito l'uso dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis.

  Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 1.
2. 70. Vignali.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, aggiungere le seguenti: nei casi in cui le altre terapie palliative risultino inefficaci.
3. 337. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato.
3. 342. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato.
3. 350. Monchiero

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3. 336. Vignali.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il medico non può prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi.
3. 340. Vignali.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per altri impieghi con le parole: per impieghi oncologici.
3. 341. Vignali.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, sempre e solo di natura medica, debitamente motivata nella ricetta e nella cartella clinica del paziente.
*3. 6. Palmieri, Sarro, Sisto.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, sempre e solo di natura medica, debitamente motivata nella ricetta e nella cartella clinica del paziente.
*3. 52. Rondini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'uso di cannabis per usi medici non previsti dall'Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 deve essere documentato in sede scientifica, con i risultati ottenuti per ogni singolo paziente e deve essere comunicato tempestivamente all'istituto superiore di sanità, perché a sua volta lo comunichi all'Organismo statale per la cannabis.
**3. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'uso di cannabis per usi medici non previsti dall'Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 deve essere documentato in sede scientifica, con i risultati ottenuti per ogni singolo paziente e deve essere comunicato tempestivamente all'istituto superiore di sanità, perché a sua volta lo comunichi all'Organismo statale per la cannabis.
**3. 53. Rondini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: È escluso l'utilizzo di preparazioni magistrali a base di cannabis per terapie sperimentali.
3. 339. Vignali.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la durata del aggiungere la seguente: singolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    al medesimo periodo, sopprimere le parole:
in ogni caso.
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico ha la facoltà di prescrivere la ripetizione del trattamento a base di cannabis.
3. 50. Mantero, Nesci, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la durata del aggiungere la seguente: singolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: in ogni caso.
3. 51. Mantero, Nesci, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la durata del aggiungere la seguente: singolo.
3. 54. Giuditta Pini.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
*3. 12. Andrea Maestri, Daniele Farina, Fratoianni, Brignone, Marcon, Civati, Airaudo, Costantino, Fassina, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
*3. 13. Nesci, Mantero, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
*3. 14. Murer, Fossati, Sannicandro, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: tre mesi, aggiungere le seguenti: l'eventuale indicazione relativa alla idoneità del paziente a guidare veicoli.
3. 15. Mantero, Ferraresi, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Colonnese, Nesci, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. Le prescrizioni sono compilate in duplice copia a ricalco su un modello predisposto dal Ministero della salute, prodotto e distribuito da tipografie autorizzate e completato con il timbro personale del medico chirurgo.
3. 334. Vignali.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. Le prescrizioni sono compilate sul ricettario previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni.
3. 335. Vignali.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. La consegna delle dosi terapeutiche è effettuata esclusivamente in ambito ospedaliero, da personale medico allo scopo incaricato.
3. 344. Vignali.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.

  Al comma 1, dopo le parole: per patologia, aggiungere le seguenti: per posologia.
4. 50. Vignali.

  Al comma 1, dopo le parole: per patologia, aggiungere le seguenti: per modalità di assunzione.
4. 52. Vignali.

  Al comma 1, dopo le parole: per patologia, aggiungere le seguenti: per durata dei trattamenti.
4. 53. Vignali.

  Al comma 2 sostituire le parole: Ogni regione e provincia autonoma stabilisce le modalità di trasmissione con le seguenti: Il Ministro della salute stabilisce le modalità di trasmissione alle regioni e province autonome.
4. 60. Vignali.

  Al comma 2, sostituire le parole: cannabis a uso medico, assicurando comunque che la trasmissione avvenga in forma anonima con le seguenti: preparazioni magistrali a base di cannabis a uso medico, assicurando comunque che la trasmissione avvenga senza indicazione dell'identità dei pazienti.
4. 70. Lenzi.

  Al comma 2 sopprimere le parole da: assicurando comunque fino alla fine del comma.
4. 56. Vignali.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico prescrittore e successivamente la Regione comunicano tempestivamente all'Istituto superiore di sanità se tra i pazienti in trattamento con la cannabis da lungo tempo si sono verificati casi di dipendenza da cannabis, precisando il livello di dipendenza stessa: lieve, medio o grave.
4. 4. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 3 sopprimere la parola: particolare.
4. 58. Vignali.

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere le parole: Sulla base dell'effettivo fabbisogno, determinato ai sensi dell'articolo 5.
5. 51. Vignali.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le eventuali criticità nel soddisfare la domanda.
5. 4. Murer, Fossati, Sannicandro, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze comunica annualmente, entro il 31 maggio, all'Organismo statale per la cannabis la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis di cui dispone in quel momento, segnalando, regione per regione, eventuali differenze tra prodotto programmato e prodotto effettivamente richiesto.
5. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 60. Vignali.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Si tratta quindi di quantità prestabilite sulla base delle richieste dei medici, opportunamente raccolte e classificate dalle regioni, e degli studi clinici condotti su protocolli già approvati. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze monitora attentamente uso e destinazione della cannabis prodotta.
6. 11. Palmieri, Sarro, Sisto.

  Al comma 3, sopprimere le parole da:, ai sensi del testo unico fino a:, n 309,

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Per le finalità, di cui al presente articolo, con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate nuove modalità finalizzate alla semplificazione della concessione delle autorizzazioni da parte del medesimo Ministero della salute e della relativa vigilanza.
6. 51. Mantero, Nesci, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 3, sostituire le parole: in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento, con le seguenti: nel rispetto della legislazione attualmente in vigore relativa alla produzione dei medicinali per uso umano.
6. 54. Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Civati, Fratoianni, Brignone, Airaudo, Costantino, Fassina, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

  Al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Il farmacista ritira di volta in volta le ricette che, non essendo ripetibili, non sono necessarie al paziente. Nel caso di ricette digitali il farmacista le raccoglie in un apposito database, per evitare riproducibilità e falsificazioni.
6. 8. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

(Votazione dell'articolo 6)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rafforzamento dei divieti sulla produzione di cannabis).

  1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «Salvo quanto stabilito nel comma 2 » sono soppresse.
   b) il comma 2 è abrogato.
6. 050. Vignali.

ART. 7.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel portale istituzionale del Ministero della salute è inserita una sezione rivolta direttamente ai giovani sullo stato dell'arte delle evidenze scientifiche in materia di uso medico della cannabis. Con linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, accessibile a tutti, si darà risalto anche agli effetti negativi della cannabis se assunta per scopi non medici e senza controllo medico.
7. 3. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

(Votazione dell'articolo 7)

ART. 8.

  Al comma 1, dopo le parole: sia realizzato aggiungere la seguente: anche.
8. 50. Lenzi.

(Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.

(Votazione dell'articolo 9)

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10. 4. Giorgia Meloni.

  Sopprimerlo.
*10. 100. Vignali.

  Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: inclusi estratti e tinture.
10. 111. Vignali.

(Votazione dell'articolo 10)

ART. 11.

  Sostituirlo col seguente:

Art. 11.
(Trattamento fiscale).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte I, dopo il numero 40) è aggiunto il seguente:
  «40-bis) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)».
11. 101. Vignali.

(Votazione dell'articolo 11)

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale con le seguenti: in possesso di regolare prescrizione medica.
1. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico, con le seguenti: impedire la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis indica.
1. 69. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico con le seguenti: non promuovere la commercializzazione di farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis.
1. 76. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico con le seguenti: ostacolare la conoscenza sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis.
1. 70. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico con le seguenti: bloccare la diffusione di informazioni sui farmaci che contengono derivati naturali o sintetici della cannabis.
1. 71. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico con le seguenti: ostacolare la commercializzazione della cannabis.
1. 72. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico con le seguenti: ritardare la diffusione di informazioni sull'impiego dei farmaci contenenti derivati della cannabis.
1. 73. Vignali.

  Al comma 1 sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico con le seguenti: non promuovere ed ostacola la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiega appropriato dei farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis.
1. 74. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico, con le seguenti: non promuovere ed ostacola la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis indica.
1. 75. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico, con le seguenti seguenti: non promuovere la conoscenza e la diffusione di informazioni su qualsiasi utilizzo della cannabis.
1. 77. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico con le seguenti: non sostiene e non incoraggia la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis indica.
1. 78. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico, con le seguenti: non sostenere iniziative volte ad informare sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis indica.
1. 79. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico, con le seguenti: non distribuire informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis indica.
1. 80. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: sui possibili ulteriori impieghi della con la seguente: sulla.
1. 12. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, sostituire le parole: sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: non distribuire informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis.
1. 60. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: non sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis.
1. 61. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: non sostenere l'incremento di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis.
1. 62. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: non sostenere la crescita di principi di sviluppo e cambiamento della cannabis.
1. 63. Vignali.

  Al comma 1, le parole: sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: non sostenere lo sviluppo di tecniche di riproduzione e cambiamento della cannabis, per agevolare le direttive di assunzione dei farmaci a base di cannabis.
1. 64. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: non sostenere l'incremento di regole di generazione e cambiamento della cannabis, per facilitare le modalità di assunzione dei farmaci a base di cannabis da parte dei pazienti.
1. 65. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: non sostenere l'aumento di tecniche di riproduzione e commercializzazione e cambiamento della cannabis, per facilitare le modalità di assunzione dei farmaci a base di cannabis da parte dei pazienti che ne fanno richiesta.
1. 66. Vignali.

  Al comma 1, le parole: sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: non sostenere l'incremento di regole di generazione e cambiamento della cannabis, per facilitare le modalità di assunzione dei farmaci a base di cannabis da parte dei pazienti.
1. 67. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: non sostenere 1’ incremento di regole di generazione e cambiamento della cannabis, per facilitare le modalità di assunzione dei farmaci a base di cannabis da parte dei degenti.
1. 68. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: rendere più efficace l'azione della cannabis a dosaggi e concentrazioni progressivamente inferiori.
1. 11. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La presente legge non legalizza la coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati, al di fuori dell'uso medico sancito dalla legge attuale. Qualunque altro uso è sanzionato sulla base delle leggi vigenti.
1. 15. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 80. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'assunzione di medicinali a base di cannabis che il medico curante prescrive con le seguenti: la somministrazione di farmaci a base di cannabis che il sanitario curante prescrive.
2. 81. Vignali.

  All'articolo 2, al comma 1, sostituire le parole: medicinali a base di cannabis che il medico curante prescrive con le seguenti: farmaci a base di cannabis che il medico.
2. 82. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: medicinali a base di cannabis che il medico curante con le seguenti: farmaci a base di cannabis che il sanitario curante.
2. 83. Vignali.

  All'articolo 2, al comma 1, sostituire le parole: medicinali a base di cannabis che il medico curante prescrive con le seguenti: di medicinali che il medico non prescrive.
2. 84. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: medicinali a base di cannabis che il medico curante prescrive con le seguenti: farmaci a base di cannabis che il medico non prescrive.
2. 85. Vignali.

  Al comma 1, dopo la parola: curante aggiungere la seguente: specialista
2. 1. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, dopo la parola: prescrive aggiungere le seguenti: in mancanza di altre possibili scelte terapeutiche.
2. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, sostituire le parole: la valutazione del paziente e la diagnosi con le seguenti: il giudizio del paziente e l'analisi.
2. 68. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: la valutazione con le seguenti: il giudizio.
2. 67. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: la valutazione del paziente e la diagnosi con le seguenti: stima del paziente e l'analisi.
2. 66. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: valutazione del paziente e la diagnosi con le seguenti: considerazione del paziente e l'analisi.
2. 65. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: valutazione del paziente e la diagnosi con le seguenti: diagnosi e la valutazione del medico curante.
2. 63. Vignali.

  Al comma 1, dopo la parola: valutazione aggiungere la seguente: specialistica.
2. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, sostituire le parole: valutazione del paziente e la diagnosi con le seguenti: diagnosi e la valutazione del medico curante.
2. 63. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: del paziente e la diagnosi con le seguenti: l'analisi e la diagnosi del paziente.
2. 62. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: la diagnosi con le seguenti: l'analisi approfondita.
2. 64. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: per una opportuna terapia. con le seguenti: per un conveniente rimedio.
2. 86. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: per una opportuna terapia. con le seguenti: per un adatto trattamento.
2. 87. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: opportuna terapia. con le seguenti: calzante cura.
2. 88. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: opportuna terapia. con le seguenti: giusta cura.
2. 89. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: opportuna terapia. con le seguenti: adatta cura.
2. 90. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: opportuna terapia. con le seguenti: conveniente cura.
2. 91. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: opportuna terapia. con le seguenti: propria cura.
2. 92. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: opportuna terapia. con le seguenti: appropriata cura.
2. 93. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: opportuna terapia. con le seguenti: apposita cura.
2. 94. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: opportuna terapia. con le seguenti: adeguata diagnosi.
2. 95. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: opportuna terapia. con le seguenti: adatta terapia.
2. 96. Vignali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le patologie per le quali è consentito l'uso dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis.

  Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 1.
2. 71. Vignali.

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da vertigine.
3. 100. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ependinoma di terzo grado.
3. 101. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Epilessia.
3. 102. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Fuoco di Sant'Antonio (Herpes zoster).
3. 103. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ictus Cerebrale.
3. 104. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Idrocefalo normoteso comunicante.
3. 105. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Insonnia.
3. 106. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Iperidrosi.
3. 107. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Mal di testa.
3. 108. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Meningioma.
3. 109. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Meningioma fulminante.
3. 110. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Meralgia parestesico.
3. 111. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Morbo di Alzheimer.
3. 112. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Morbo di Parkinson.
3. 113. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Neuroma di Morton.
3. 114. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Neuropatia.
3. 115. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Nevrosi.
3. 116. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Paralisi cerebrale.
3. 117. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Polio.
3. 118. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Schizofrenia.
3. 119. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Sclerosi multipla.
3. 120. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Sincope.
3. 121. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da SLA – Sclerosi Laterale Amiotrofica.
3. 122. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Spasmofilia.
3. 123. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Stenosi canale vertebrale lombare.
3. 124. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Trauma cranico.
3. 125. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tumore al cervello.
3. 126. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Apnea notturna.
3. 127. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ipertrofia turbinati.
3. 128. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Labirintite.
3. 129. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Malattia di Menière.
3. 130. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da retinite pigmentosa.
3. 131. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da tendinite.
3. 132. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da piede piatto.
3. 133. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da piede cavo.
3. 134. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da tromboangioite obliterante.
3. 135. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Borsite.
3. 136. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da trauma cranico.
3. 137. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da tallonite.
3. 138. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da sciatalgia.
3. 139. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da nevralgie facciali.
3. 140. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da lesioni muscolari.
3. 141. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Gonatrosi.
3. 142. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da ginocchio varo.
3. 143. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da ginocchio valgo.
3. 144. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da scoliosi.
3. 145. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Epicondilite.
3. 146. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da ernia del disco.
3. 147. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da branchialgia.
3. 148. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da cervico artrosi.
3. 149. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da lordosi.
3. 150. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Cifosi.
3. 151. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da cefalea.
3. 152. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da artrosi.
3. 153. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da.
3. 154. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da problemi cardiaci.
3. 155. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis in nessun caso.
3. 156. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da sdoppiamento della personalità.
3. 157. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da psicosi maniaco depressive.
3. 158. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da insonnia.
3. 159. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore reumatico.
3. 160. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per terapie leggere.
3. 161. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per alleviare un non grave dolore.
3. 162. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da anoressia.
3. 163. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia dell'angoscia.
3. 164. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per il rimedio della sofferenza.
3. 165. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per il rimedio del dolore.
3. 166. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per terapie.
3. 167. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per terapie e cure del dolore.
3. 168. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la cura del male.
3. 169. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis.
3. 170. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Otite.
3. 171. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Otosclerosi.
3. 172. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Poliposi nasale.
3. 173. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Raffreddore.
3. 174. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Rinite allergica.
3. 175. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Sangue dal naso.
3. 176. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Sinusite.
3. 177. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Stenosi respiratoria.
3. 178. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Cheratocongiuntivite «Vernal».
3. 179. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Entropion.
3. 180. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Glaucoma.
3. 181. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ipermetropia.
3. 182. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Maculopatia.
3. 183. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Miodesopsia.
3. 184. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Miopia.
3. 185. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Presbiopia.
3. 186. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Retinopatia diabetica.
3. 187. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Strabismo.
3. 188. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Attacco di panico.
3. 189. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: Il medico non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Botulismo.
3. 190. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Bulimia.
3. 191. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Cefalea.
3. 192. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Cisti Colloide.
3. 193. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Demenza senile.
3. 194. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Depressione.
3. 195. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Depressione post parto.
3. 196. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Disturbo bipolare.
3. 197. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Dolore al trigemino.
3. 198. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ambliopia (occhio pigro).
3. 199. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Congiuntivite.
3. 200. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da ambliopia.
3. 201. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da cataratta.
3. 202. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da blefarite.
3. 203. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da astigmatismo.
3. 204. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da postura.
3. 205. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da pubalgia.
3. 206. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da colpo di frusta.
3. 207. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da colpo della strega.
3. 208. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da cruralgia.
3. 209. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da coxartrosi.
3. 210. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da gonatrosi.
3. 211. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da tunnel carpale.
3. 212. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da insufficienza mitralica.
3. 213. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da insufficienza aortica.
3. 214. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da infarto.
3. 215. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da flebite.
3. 216. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da forame ovale pervio.
3. 217. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da insufficienza venosa cronica cerebro-spinale o CCSVI.
3. 218. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da ipertensione.
3. 219. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da ipotensione arteriosa.
3. 220. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ischemia cardiaca.
3. 221. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti Morbo di Leriche.
3. 222. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Emorroidi.
3. 223. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Epatite.
3. 224. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da ernia iatale.
3. 225. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ernia ombelicale.
3. 227. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Esofagite.
3. 228. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Esofago di Barrett.
3. 229. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Diverticolite.
3. 230. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Diverticolo di Zenker.
3. 231. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti Sindrome temporo-mandibolare.
3. 232. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Taurodontismo.
3. 233. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti:: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tonsillite.
3. 234. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tumore tonsillare.
3. 235. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Aneurisma aorta addominale.
3. 236. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Aneurisma aorta con valvola bicuspide.
3. 237. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Aneurisma radice aortica.
3. 238. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Angina.
3. 239. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Anomalia congenita coronica.
3. 240. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Aritmia cardiaca.
3. 241. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Arteriosclerosi.
3. 242. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Bradicardia.
3. 243. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Fegato ingrossato (Epatomegalia).
3. 244. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Malassorbimento.
3. 245. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti Malattia del fegato da alcol.
3. 246. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da morbo di Crohn.
3. 247. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Obesità.
3. 248. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Pancreatite.
3. 249. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Parassiti intestinali.
3. 250. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Poliposi.
3. 251. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Reflusso gastroesofageo.
3. 252. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Salmonellosi.
3. 253. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Stitichezza.
3. 254. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Salmonellosi.
3. 255. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tumore del colon.
3. 256. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tumore del fegato.
3. 257. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tumore dell'esofago.
3. 258. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tumore dello stomaco.
3. 259. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ulcera.
3. 261. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Volvoli.
3. 262. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Calcosi renale.
3. 263. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Cistite.
3. 264. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Incontinenza.
3. 265. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Infezioni urinarie.
3. 266. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Insufficienza renale acuta.
3. 267. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ipertrofia prostatica (o Adenoma prostatico).
3. 268. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Prostata ingrossata.
3. 269. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tumore del rene.
3. 270. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Palpitazioni (Fibrillazioni atriale).
3. 271. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Pericardite.
3. 274. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Prolasso valvola mitrale.
3. 275. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Scompenso cardiaco.
3. 276. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Sindrome di Brugada.
3. 277. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Soffio al cuore.
3. 278. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Stenosi giugulare.
3. 279. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tetralogia di Fallot.
3. 280. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Valvulopatia degenerativa aortica.
3. 281. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Varici arti inferiori.
3. 282. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Vasculite crioglobulinemica.
3. 283. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Vene varicose.
3. 284. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Allergie respiratorie.
3. 285. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Asma.
3. 286. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Bronchite.
3. 287. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Enfisema polmonare.
3. 288. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Pleurite.
3. 289. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Sarcoidosi.
3. 290. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tosse.
3. 291. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tubercolosi (TBC).
3. 292. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tumore del polmone
3. 293. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Acalasia.
3. 295. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Allergie alimentari.
3. 296. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Appendicite.
3. 297. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Calcolosi biliare.
3. 298. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Calcolosi della colecisti.
3. 299. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Celiachia.
3. 300. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Cirrosi.
3. 301. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Colite ulcerosa.
3. 302. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Coliti infettive.
3. 303. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Dispepsia.
3. 304. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Russamento.
3. 305. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Pulpite.
3. 306. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Poliposi corde vocali.
3. 307. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Piorrea (Parodontite).
3. 308. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Orecchioni.
3. 309. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Micosi cavo orale.
3. 310. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Mal di gola.
3. 311. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ipoplasia dello smalto.
3. 312. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Iperodonzia.
3. 313. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Gengivite.
3. 314. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Faringite acuta.
3. 315. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Edema di Reinken.
3. 316. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Carie.
3. 317. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Calcolosi delle ghiandole salivari (Parotide o Scialolotiasi).
3. 318. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Bruxismo.
3. 319. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Apnea notturna.
3. 320. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Agenesia.
3. 321. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Afte.
3. 322. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Vertigine.
3. 323. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Fibrillazione atriale.
3. 324. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Endocardite batterica.
3. 325. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Endocartite.
3. 327. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ectasia aortica.
3. 328. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Difetto interatriale pediatrico.
3. 329. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da ictus.
3. 330. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Coronaropatia.
3. 331. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Cardiomiopatia/Diplasia aritmogena del ventricolo destro.
3. 332. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Cardiomiopatia ipertrofica.
3. 333. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché per gli altri impieghi previsti dall'Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015.
3. 343. Vignali.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, sempre e solo di natura medica, debitamente motivata nella ricetta e nella cartella clinica del paziente.
3. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'uso di cannabis per usi medici non previsti dall'Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, deve essere documentato in sede scientifica, con i risultati ottenuti per ogni singolo paziente. Inoltre deve essere comunicato all'istituto superiore di sanità che è tenuto a informare l'Organismo statale per la cannabis.
3. 8. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Dopo tre mesi di trattamento il medico ha la facoltà di prescrivere il raddoppio dei tempi di cura a base di cannabis, visti i benefici ottenuti dal paziente con la stessa. Il medico è comunque tenuto a fornire tempestiva comunicazione alla Regione e questa all'Istituto superiore di sanità riguardo al raddoppio del trattamento, corredata da precise informazioni sui miglioramenti.
3. 16. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il medico ritenga utile dopo tre mesi di trattamento tornare a prescrivere al paziente cannabis per uso medico deve comunicare alla Regione e questa all'Istituto superiore di sanità che il trattamento è stato raddoppiato, portandolo da tre a sei mesi, e precisando quali miglioramenti ottenuti dal paziente giustifichino il raddoppio del tempo di somministrazione della cannabis.
3. 17. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. La assunzione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis può essere effettuata esclusivamente in regime di day hospice, come definito ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 marzo 2010, n. 38.
3. 346. Vignali.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. La assunzione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis può essere effettuata esclusivamente in regime di day hospital.
3. 347. Vignali.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. La assunzione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis può essere effettuata esclusivamente in regime di ricovero ospedaliero.
3. 345. Vignali.

ART. 4.

  Sopprimere il comma 1.
4. 54. Vignali.

  Al comma 1 dopo le parole: per patologia, aggiungere le seguenti: per dosi prescritte.
4. 51. Vignali.

  Al comma 1, dopo la parola: sesso aggiungere le seguenti: e per diagnosi, precisando oltre alla diagnosi generale, secondo l'ICD 11, anche la sintomatologia specifica per cui si intende somministrare la cannabis.
4. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Sopprimere il comma 2
4. 55. Vignali.

  Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il medico prescrittore e successivamente la Regione comunicano tempestivamente all'istituto superiore di sanità i casi di dipendenza da cannabis, precisando il livello di dipendenza stessa: lieve, medio o grave.
4. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Sopprimere il comma 3.
4. 57. Vignali.

ART. 5.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze comunica annualmente, entro il 31 maggio, all'Organismo statale per la cannabis la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis di cui dispone in quel momento. È inoltre tenuto per ogni regione ad evidenziare le differenze tra prodotto programmato e prodotto effettivamente richiesto.
5. 6. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze nella sua comunicazione annuale all'Organismo statale per la cannabis precisa anche le diverse forme di cannabis, con le rispettive quantità, di cui dispone alla data della relazione, 31 maggio.
5. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

  1. Con decreto dei Presidente della Repubblica da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di individuazione:
   a) delle procedure e delle attività per il miglioramento qualitativo delle varietà di cannabis destinate alle preparazioni medicinali, attraverso la ricerca e la selezione di sementi idonee;
   b) di aree e di pratiche idonee alla coltivazione di piante di cannabis la cui produzione è finalizzata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali, in attuazione dei titoli II e III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge;
   c) di stabilimenti chimici farmaceutici militari legittimati alla produzione del fabbisogno nazionale di preparazioni e di sostanze vegetali a base di sostanze stupefacenti;
   d) di enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca autorizzati alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica;
   e) di programmi, d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, per la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti principi naturali o sintetici della pianta di cannabis.
6. 1. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Si tratta quindi di quantità prestabilite sulla base delle richieste dei medici, opportunamente raccolte e classificate dalle regioni, e degli studi clinici condotti su protocolli già approvati. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze monitorizza attentamente uso e destinazione della cannabis prodotta.
6. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis, oltre a provvedere alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis, garantisce che manterrà sotto il suo stretto controllo sia la produzione che la successiva distribuzione alle farmacie, evitando qualunque possibile forma di dispersione del prodotto.
6. 3. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis e garantisce il controllo sulla produzione e sulla distribuzione alle farmacie, evitando qualunque possibile forma di dispersione del prodotto.
6. 4. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Sopprimere il comma 2.
6. 52. Vignali.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Al fine di agevolare l'assunzione da parte dei pazienti, lo Stabilimento provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile.
  3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuate, con decreto del Ministro della salute, altre strutture ritenute idonee, da autorizzare alla coltivazione, con l'obbligo di operare in « Good agricoltural and collecting practice» (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento e con conferimento dell'intero prodotto al predetto Stabilimento ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni.
6. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Sopprimere il comma 3.
6. 53. Vignali.

  Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: e include l'ulteriore cannabis prodotta nel quantitativo complessivo da monitorare e su cui relazionare a fine anno.
6. 10. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Poiché il dosaggio dei farmaci a base di cannabinoidi può cambiare da persona a persona, e può cambiare anche per la stessa persona nel corso della sua malattia, ogni ricetta medica deve precisare la posologia esatta a seconda della circostanza concreta in cui si trova il paziente. Il medico dal canto suo deve mantenere una scheda continuamente aggiornata della quantità complessiva di farmaco prescritto e assunto dal paziente.
6. 6. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Il dosaggio dei farmaci a base di cannabinoidi può cambiare da persona a persona, ogni ricetta medica deve precisare la posologia esatta sulla base della singola condizione in cui si trova il paziente. Il medico è tenuto a tenere una scheda aggiornata della quantità complessiva di farmaco prescritto e assunto dal paziente.
6. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Il farmacista ritira di volta in volta le ricette, che non essendo ripetibili non sono necessarie al paziente. Nel caso di ricette digitali il farmacista è tenuto a raccoglierle in un database al fine di evitare falsificazioni.
6. 9. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

ART. 7.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: evidenziando con la stessa chiarezza tutti gli eventuali risultati, positivi e negativi.
7. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero della salute è tenuto predisporre nel proprio portale istituzionale una sezione destinata ai giovani nella quale spiegavi con un linguaggio semplice, gli effetti negativi della cannabis se utilizzata per scopi non medici.
7. 4. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Presso l'istituto superiore di sanità è istituita una commissione, di cui fanno parte genitori, docenti e medici di famiglia che analizza i contributi da inviare all'organismo statale per la cannabis, ricavandone in forma sintetica, gli spunti più efficaci da portare a conoscenza dei giovani, dei docenti e delle loro famiglie.
7. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le campagne di informazione debbono mantenere sempre un carattere performativo, che non dia adito a fraintendimenti, convertendosi in una sorta di diffusione dell'uso delle droghe stesse.
7. 6. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. La diffusione dell'uso di droghe, non solo di cannabis, attraverso campagne pubblicitarie dirette e indirette è punita con una ammenda di 1.000 euro.
7. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

ART. 9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Oltre a chiedere al paziente il suo indispensabile consenso informato per avviare la ricerca è opportuno coinvolgerlo nel protocollo della ricerca in qualità di paziente esperto, perché attraverso la descrizione di tutta la complessa sintomatologia che scaturisce da un trattamento innovativo si possano trarre dati di natura qualitativa, accanto ai dati di natura quantitativa.
9. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Tra gli studi osservazionali sono programmati anche quelli che sulla base di evidenze scientifiche sono in grado di mostrare come cambi la condotta delle persone che agiscono sotto gli effetti della cannabis, con particolare attenzione all'aspetto dei dosaggi e ai prodotti in cui l'effetto della cannabis naturale è modificato dall'aggiunta di componenti di cannabis chimica o di altri prodotti.
9. 3. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

ART. 10.

  Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: sostanze e.
10. 109. Vignali.

  Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: e preparazioni.
10. 110. Vignali.

  Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: e tinture.
10. 112. Vignali.

  Al comma 3, capoverso, sopprimere le parole: inclusi estratti e tinture.
10. 113. Vignali.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Trattamento fiscale).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte III, dopo il numero 40) è aggiunto il seguente: «40-bis) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali)».
11. 102. Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Trattamento fiscale).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte III, dopo il numero 40) è aggiunto il seguente: «40-bis) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (preparazioni vegetali)».
11. 103. Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Trattamento fiscale).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte III, dopo il numero 40) è aggiunto il seguente: «40-bis) medicinali di origine vegetale a base di cannabis».
11. 104. Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Trattamento fiscale).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella B, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: « i) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)».
11. 105. Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Trattamento fiscale).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella B, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: « i) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)».
11. 106. Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Trattamento fiscale).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella B, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: « i) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali)».
11. 107. Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Trattamento fiscale).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella B, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: « i) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (preparazioni vegetali)».
11. 108. Vignali.

A.C. 4620
EMENDAMENTI
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.

Relatori: TANCREDI, per la maggioranza; GIANLUCA PINI, di minoranza.

N. 2.

Seduta del 17 ottobre 2017

ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario).

  Al comma 3, lettera e), dopo le parole: la provenienza geografica aggiungere le seguenti: e l'origine.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: o dei servizi, aggiungere le seguenti: e la tracciabilità.
3. 2. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 3, lettera f), numero 1), dopo le parole: la provenienza geografica, inserire le seguenti: e l'origine.

  Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: o dei servizi, aggiungere le seguenti: e la tracciabilità.
3. 4. Gianluca Pini, Bossi.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Delega al Governo per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214).

  Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  f) prevedere nel caso di controversie riguardanti brevetti europei con effetto unitario, che il titolare del brevetto fornisca, su richiesta del tribunale competente, la traduzione integrale del brevetto europeo nella lingua utilizzata nel procedimento giudiziario, senza oneri a suo carico.
4. 2. Gianluca Pini, Bossi.

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa).

  Al comma 1, sopprimere la lettera p).
5. 10. Elvira Savino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettera a), sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
5. 6. Elvira Savino.

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 6.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio).

(Votazione dell'articolo 6)

ART. 7.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE).

(Votazione dell'articolo 7)

ART. 8.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione).

  Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento annualmente, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate.
8. 1. Galgano, Mazziotti di Celso.

(Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014).

  Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
  h) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento annualmente, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate.
9. 1. Galgano, Mazziotti di Celso.

(Votazione dell'articolo 9)

ART. 10.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114).

(Votazione dell'articolo 10)

ART. 11.
(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio).

(Votazione dell'articolo 11)

ART. 12.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi).

(Votazione dell'articolo 12)

ART. 13.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

(Votazione dell'articolo 13)

ART. 14.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici).

(Votazione dell'articolo 14)

ART. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti).

(Votazione dell'articolo 15)

Doc. LXXXVII, n. 5
RISOLUZIONI
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Anno 2016).

N. 1

Seduta del 10 ottobre 2017

   La Camera,
   esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5);
   considerato che:
    la Relazione consuntiva annuale rappresenta, secondo l'impianto della legge n. 234 del 2012, il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, consentendo al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si sia attenuto all'obbligo – previsto dall'articolo 7 della medesima legge – di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti;
    la Relazione consuntiva per l'anno 2016 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative di cui all'articolo 13, comma 2 della citata legge n. 234 del 2012, illustrando la linea politica di azione seguita dal Governo sui principali dossier esaminati nelle sedi decisionali europee, ed evidenziandone in

diversi casi l'evoluzione a fronte di profili di criticità del negoziato;
    la Relazione è stata trasmessa dal Governo alle Camere il 5 aprile scorso, in adempimento degli obblighi previsti all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, consentendo al Parlamento di svolgere un esame efficace ed una verifica puntuale delle indicazioni contenute nel documento;
    la Relazione richiama gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e al Senato con riferimento a specifici progetti o questioni, sebbene non in tutti i casi sia precisato in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiana, limitandosi ad un generico richiamo alla coerenza della posizione del Governo con le raccomandazioni adottate in sede parlamentare;
     l'allegato IV della Relazione presenta una tabella contenente gli estremi dei seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo parlamentare, agevolando la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento;
    rilevato che, nel corso dell'esame della Relazione presso le Commissioni parlamentari permanenti, sono emerse le seguenti indicazioni:
    nell'ambito della dimensione esterna dell'Unione, la necessità di coniugare le politiche di gestione dei fenomeni migratori con una forte e coerente azione esterna rivolta principalmente verso i Paesi di origine e di transito, nonché di attribuire priorità politica alla strategia di allargamento, quale strumento fondamentale per promuovere condizioni di pace, stabilità e sicurezza nel continente europeo, ferma restando la necessità di un rafforzamento nella dimensione meridionale della politica europea di vicinato;
    in materia fiscale e finanziaria, l'esigenza di concludere il complesso iter di approvazione dello schema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015)586), fondamentale per dare compimento al disegno complessivo dell'Unione bancaria europea, salvaguardando la stabilità di tutti i sistemi bancari dell'Unione, nonché evitando squilibri e turbolenze finanziarie che potrebbero compromettere il futuro della stessa costruzione europea; di sostenere le iniziative in corso a livello europeo sulla fiscalità societaria, rilanciando in particolare la proposta di direttiva per stabilire una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società (CCCTB – Common Consolidated Corporate Tax Base); e di adottare soluzioni condivise ed equilibrate sulle problematiche attinenti all'imposizione fiscale sull'economia digitale, al fine di adeguare i sistemi tributari ai nuovi scenari tecnologici, economici e geopolitici derivanti dalle evoluzioni in questo campo;
    avuto riguardo alle politiche con valenza sociale, la necessità che il Pilastro europeo dei diritti sociali assuma, all'interno delle politiche dell'Unione europea, una valenza e un'efficacia pari a quelle delle regole relative alla finanza pubblica e si traduca, pertanto, in impegni giuridicamente vincolanti, adeguatamente supportati anche sul piano finanziario;
    sul fronte delle politiche per l'occupazione, la necessità di sostenere – a livello europeo e nazionale – misure volte a promuovere l'incremento dell'occupazione femminile, l'eliminazione dei divari di genere in materia di trattamenti economici e previdenziali e l'adeguata valorizzazione delle responsabilità e dei lavori di cura e di assistenza familiare;
    in materia di agricoltura e pesca, l'esigenza di rendere più accessibili gli strumenti assicurativi e indennitari alle aziende agricole italiane in crisi, anche rivedendo il quadro giuridico ed economico europeo; la necessità di proseguire sulla strada – già intrapresa per il latte e i prodotti lattiero caseari – della piena tracciabilità dei prodotti, assicurando l'indicazione in etichetta dell'origine delle materie prime utilizzate; l'opportunità di giungere ad una pronta definizione in sede europea di un quadro normativo e sanzionatorio per il comparto ittico, che consideri le peculiari caratteristiche del bacino del Mediterraneo e delle specie ivi diffuse,

impegna il Governo

   1) a proseguire nel lavoro sin qui svolto per la trasmissione al Parlamento di sempre maggiori informazioni sull'andamento dei negoziati in sede europea, come già emerso dalla Relazione consuntiva per il 2016;
   2) ad assicurare che le prossime Relazioni consuntive diano ancor più analiticamente conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo delle Camere adottati con riferimento a specifici progetti o questioni, precisando in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiana;
   3) a riferire regolarmente ai competenti organi parlamentari sul seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012;
   4) a garantire un adeguato seguito, in sede europea, alle questioni emerse e alle priorità politiche orizzontali e settoriali discusse nel corso dell'esame parlamentare della Relazione consuntiva.
(6-00355) Bergonzi.

   La Camera,
   premesso che:
    la Relazione consuntiva annuale rappresenta, secondo l'impianto della legge n. 234 del 2012, il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, consentendo al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si sia attenuto all'obbligo di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti;
    la Relazione è stata trasmessa dal Governo alle Camere il 5 aprile di quest'anno, in adempimento degli obblighi previsti all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, consentendo al Parlamento di svolgere un esame efficace ed una verifica puntuale delle indicazioni contenute nel documento;
    la Relazione richiama gli atti di indirizzo adottati con riferimento a specifici progetti o questioni, sebbene non in tutti i casi sia stato precisato in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiana, limitandosi ad un generico richiamo alla coerenza della posizione del Governo con le raccomandazioni adottate in sede parlamentare;
    il Governo deve essere in grado prima di tutto di perseguire gli interessi nazionali del nostro Paese, assumendo in sede europea delle posizioni se necessario anche intransigenti e mantenendo sempre la possibilità di confrontarsi con i propri interlocutori;
    in questa Relazione consuntiva si rinviene troppa enfasi sui risultati ottenuti da questo Governo, mentre pochi sono i traguardi concreti effettivamente conseguiti;
    la seconda parte della Relazione è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali, e, nello specifico, riguardo alla politica estera, alla sicurezza comune, alla politica di sicurezza e difesa comune e alla stabilizzazione della democratizzazione. Particolare attenzione è dedicata ad alcuni Paesi del mediterraneo, al corno d'Africa e al Sahel;
    secondo la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le principali azioni del Governo sono state orientate al contrasto del fenomeno migratorio irregolare;
    il nostro Paese ha sopportato oneri esorbitanti sotto il profilo dell'accoglienza, spesso scaricati su piccoli centri che sono stati costretti a gestire sui propri territori un flusso incessante di migranti, senza alcun valido aiuto da parte dello Stato e dell'Unione europea; migranti che alla fine finiscono con l'ingrossare le fila della criminalità nostrana;
    nonostante i dichiarati impegni da parte delle istituzioni governative e comunitarie finalizzati al contrasto del fenomeno migratorio irregolare, è di tutta evidenza che tali obbiettivi, sebbene ribaditi nel corso degli anni, durante i quali gli sbarchi sulle coste italiane, comunque, hanno continuato ad intensificarsi, ad oggi si rivelano ancora semplici dichiarazioni d'intenti, stante l'emergenza migratoria in atto, così come confermato anche dall'aumento degli sbarchi c.d. «fantasma» e dalla mancanza di adeguate politiche per il trattenimento e rimpatrio degli immigrati irregolari,

impegna il Governo

   1) ad orientare la propria azione in seno all'Unione europea in materia di gestione dei flussi migratori in funzione dell'obiettivo di alleggerire la pressione gravante sul nostro Paese, in primo luogo incoraggiando l'adozione di misure che finanzino collettivamente i respingimenti assistiti di coloro che non sono stati ritenuti intitolati a ricevere alcun tipo di tutela internazionale;
   2) ad attivarsi per l'adozione immediata di specifiche e idonee misure volte alla tutela e controllo dei confini aerei, terrestri e marittimi, attraverso azioni di respingimento verso i confini e le coste degli Stati di provenienza, e altresì per contrastare l'ingresso irregolare di immigrati anche dagli altri stati europei confinanti;
   3) a promuovere la creazione nei paesi di partenza e di transito di appositi campi al fine di realizzare sul posto la verifica dell'eventuale sussistenza dei criteri richiesti e l'esame delle stesse domande di protezione internazionale, al fine di disincentivare le partenze degli immigrati;
   4) ad assicurare, anche in ottemperanza alla direttiva 2008/115/CE, che la capienza effettiva dei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sia tale da garantire il trattenimento di tutti i cittadini di paesi terzi il cui ingresso o soggiorno sia irregolare presenti attualmente sul territorio nazionale, aumentando anche il periodo di trattenimento fino a 18 mesi;
   5) ad esigere in ambito europeo una più equa ripartizione del carico rappresentato da coloro che sono stati riconosciuti invece meritevoli di tutela internazionale;
   6) a battersi in ambito europeo affinché vengano assunte le misure ritenute più idonee a stroncare il traffico di migranti irregolari, se necessario anche prospettando interventi militari di supporto nei Paesi di transito dei flussi che raggiungono il nostro Paese;
   7) ad impegnarsi, anche in ambito europeo, a stipulare e rendere effettivi e operativi gli accordi bilaterali di riammissione con i paesi di origine che risultano tra le nazionalità maggiormente rappresentate tra quelle dichiarate dai cittadini stranieri al momento del loro ingresso irregolare dai confini marittimi, terrestri e aerei.
(6-00356) Gianluca Pini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

   La Camera,
   premesso che:
    la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, introdotta e disciplinata dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, intende rappresentare il principale strumento fornito al Parlamento per il controllo ex post sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. In particolare la Relazione intende consentire alle Camere la verifica sull'operato del Governo e sulla rappresentanza a livello europeo della posizione del Parlamento in merito a specifici atti o progetti di atti così come esplicitamente previsto dall'articolo 7 della medesima legge. Pertanto la Relazione consuntiva dovrebbe presentare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari;
    la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea analizza, inoltre, l’iter sulle procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia, fornendo alcune informazioni su queste ultime;
    il consolidamento del coordinamento tra Parlamento e Governo risponde in primo luogo alla necessità di colmare il deficit democratico all'interno dell'Unione europea. Il coinvolgimento dei rappresentanti dei cittadini, eletti dal popolo, nella definizione delle politiche in sede di Unione europea è imprescindibile per uno sviluppo equilibrato dell'Unione e perché questa diventi il luogo ove si sviluppino i diritti sociali e trovi completa esplicazione l'Europa sociale dei cittadini;
    la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea – anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5) si articola in quattro parti. Più specificamente, la parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale, nel cui ambito vengono analizzati tre capitoli aventi contenuto eterogeneo, relativi rispettivamente al piano posto in essere dalle Presidenze del Consiglio dell'UE nel 2016 (Paesi Bassi e Slovacchia) per affrontare le sfide interne ed esterne per l'Unione europea; la questione relativa alla Brexit e al recesso della Gran Bretagna dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 TUE, nonché le conseguenze sui cittadini europei residenti nel Regno Unito; infine, il coordinamento delle politiche macroeconomiche, alla luce del meccanismo di sorveglianza macroeconomica e di bilancio «Semestre europeo» e la fiscalità. Nella parte seconda la Relazione illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. La parte terza della Relazione è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione. Infine, la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE), alle misure poste in essere dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al diritto dell'Unione europea nell'ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia della stessa Unione europea;
    nella Relazione relativa all'anno 2016 trovano conferma talune problematiche evidenziate in occasione della precedente Relazione, rivelando, in particolare, una certa disomogeneità e astrattezza nei riferimenti alla posizione concretamente assunta dal Governo per quanto riguarda l'andamento dei negoziati con gli organi parlamentari nazionali. Inoltre, nella Relazione vengono richiamati gli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalle Camere, senza che venga specificato nel dettaglio in che modo questi si siano effettivamente tramutati nella posizione negoziale assunta dal Governo nelle sedi UE;
    come anticipato, nella prima parte della Relazione, vengono definite le principali politiche dell'Unione europea per l'anno 2016, ossia il coordinamento delle politiche macroeconomiche, nonché delle politiche orizzontali, quali le politiche per il mercato unico e la competitività, in linea con le Strategie della Commissione europea in materia di beni e servizi, mercato unico digitale, energia e mercato dei capitali, e delle politiche settoriali, come le politiche di natura sociale o volte al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini;
    l'obiettivo perseguito dalla Relazione è quello di porre le basi per la nuova governance economica nella zona euro, mediante il consolidamento di meccanismi che consentano un maggior coordinamento e mediante lo sviluppo di misure per far convergere le politiche economiche dell'Unione;
    nell'ambito della fiscalità diretta, la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure contro la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale, volto ad assicurare un efficace contrasto all'elusione fiscale internazionale che comprende, fra l'altro, una proposta di direttiva anti-elusione che riprende i temi del progetto BEPS e una Comunicazione sulla strategia esterna per la tassazione effettiva per l'estensione dei criteri di good governance fiscale ai Paesi terzi (in particolare trasparenza e concorrenza fiscale non dannosa). Ad ogni modo, l'unione economica e fiscale non risolverebbe le asimmetrie macroeconomiche e gli squilibri generati dall'introduzione della moneta unica in Paesi con caratteristiche e dinamiche economiche molto diverse tra loro;
    la gestione dei flussi migratori si pone da sempre come questione complessa, in considerazione della necessità di favorire a livello europeo una politica migratoria condivisa, che tenda a ridurre il peso a carico di alcuni Stati, prevalentemente di confine, attraverso la redistribuzione delle quote di migranti sul territorio europeo. L'adozione di politiche migratorie condivise diviene ancora più rilevante alla luce dell'ingente numero di migranti, peraltro in continuo aumento, che rende ancora più evidente l'esigenza di approntare misure in grado di fronteggiare in modo sistematico la problematica (si consideri, infatti, che nei soli primi mesi del 2016 già 146.000 migranti hanno attraversato il Mediterraneo per raggiungere l'Europa, di cui circa 137.000 sulla rotta Turchia-Grecia, con un numero di morti che supera i 450);
    la Commissione europea ha adottato l'Agenda europea sulla migrazione del 2017, nella quale si è ribadito l'impegno europeo ad una più coerente gestione del fenomeno migratorio. Come dimostrato anche dalla recente sentenza del 7 settembre 2017 della Corte di giustizia di condanna della Slovacchia e dell'Ungheria, i numeri relativi al ricollocamento dei migranti risultano irrisori a fronte degli impegni presi dagli Stati europei. Questo a dimostrazione della mancanza di unitarietà nell'affrontare le sfide delle politiche migratorie. Nonostante i ripetuti appelli, purtroppo la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Polonia, violando gli obblighi giuridici sanciti dalle decisioni del Consiglio e gli impegni nei confronti della Grecia, dell'Italia e di altri Stati membri, non hanno ancora intrapreso le azioni necessarie;
    il 1o marzo 2017, alla vigilia del vertice di Roma, con il Libro bianco sul futuro dell'Europa la Commissione ha avviato un dibattito paneuropeo che si auspica serva a consentire ai cittadini e ai leader dell'Unione europea di definire una visione per il futuro dell'Europa a 27. Il Libro bianco prospetta cinque scenari per l'evoluzione dell'Unione: «Avanti così»: l'UE a 27 continua ad attuare il suo programma positivo di riforme; «Solo il mercato unico»; «Chi vuole di più fa di più», con la conseguenza che gli Stati membri che lo desiderano possono aumentare la cooperazione in ambiti specifici; «Fare meno in modo più efficiente» per il raggiungimento di maggiori risultati in tempi più rapidi in alcuni settori selezionati, intervenendo meno in altri; «Fare molto di più insieme», per cui gli Stati membri possono condividere in misura maggiore poteri, risorse e processi decisionali in tutti gli ambiti,

impegna il Governo:

   1) a dare un sistematico e tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla legge n. 234 del 2012 nei confronti delle Camere, ed in particolare alla trasmissione alle Camere di tutti gli atti elencati al comma 3 dell'articolo 4 in forma dettagliata e precisa, anche garantendo l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente a Bruxelles agli uffici della Camera e del Senato, al fine di assicurare che il Parlamento sia messo nella concreta possibilità di contribuire alla definizione delle politiche dell'Italia nelle sedi decisionali dell'Unione europea;
   2) ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente e puntualmente sul seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea;
   3) a ripensare la struttura delle relazioni consuntive al fine di rendere i testi più facilmente fruibili e consultabili, in particolare attraverso lo sviluppo analitico del documento che dovrebbe contenere un parallelo diretto tra gli indirizzi e l'operato del Governo su ciascun file trattato al posto di interessanti liste, di difficile consultazione;
   4) a contribuire al processo volto ad apportare modifiche all'assetto istituzionale europeo che miri a ridurre il deficit democratico all'interno delle istituzioni europee, riequilibrando i poteri in favore delle istituzioni e degli organi più direttamente rappresentativi delle istanze dei cittadini e incrementando i canali partecipativi. Al contempo, rendere più tempestiva, efficace e incisiva la partecipazione del Parlamento alla definizione delle politiche europee attraverso una condivisione reale delle scelte politiche nazionali da promuovere in sede di Unione europea e non continuare a relegare i rappresentanti dei cittadini democraticamente eletti a meri ratificatori di decisioni governative;
   5) a garantire il coinvolgimento delle Camere nella risoluzione delle procedure di infrazione, trasmettendo l'intera documentazione utile, ivi incluso nei casi di pre-infrazione Eu-pilot e informandole su ogni azione intrapresa per la risoluzione delle controversie;
   6) ad assicurare che le Camere siano debitamente e previamente coinvolte nel processo di formazione della posizione nazionale all'interno istituzioni dell'UE nell'ambito di procedure di consultazione da esse avviate;
   7) a ripensare e rimodulare i principi del regime dell’austerity, promuovendo in sede europea la ridiscussione degli stringenti vincoli quantitativi posti dal Fiscal Compact, attraverso la definizione, al contrario, di obiettivi macroeconomici e sociali che garantiscano e promuovano il benessere diffuso dei cittadini europei. Infatti, il processo di integrazione e convergenza delle economie europee non dovrebbe limitarsi a regolamentare gli aspetti prettamente economico-monetari, ma rivolgersi anche agli aspetti sociali, allo scopo di rafforzare e strutturare coerentemente un tessuto solidale tra gli Stati membri;
   8) a prevedere l'adozione di politiche di sostegno economico delle persone che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa, mediante l'istituzione di strumenti come il reddito di cittadinanza;
   9) ad impegnarsi affinché, nel quadro del bilancio dell'Unione, si perseguano lo sviluppo e la coesione sociale in coerenza con i principi di uguaglianza e solidarietà tra gli Stati membri affrontando gli squilibri, le divergenze strutturali e le emergenze finanziarie direttamente connesse all'Unione economica e monetaria, in un'ottica di cooperazione e solidarietà;
   10) a definire misure di sostegno agli investimenti sia nazionali che europei per la promozione di un reale sviluppo, dirette in primo luogo alle PMI (che costituiscono il perno fondamentale del nostro tessuto produttivo, confermandosi come primo e principale motore di crescita anche in tempi di crisi) attraverso il finanziamento di progetti di crescita e di sviluppo a favore dei cittadini europei;
   11) a promuovere azioni coordinate volte a contrastare in maniera organica le condizioni emergenziali alla base dei flussi migratori, combattendo, quindi, l'instabilità politica ed economica, le violazioni dei diritti umani e la povertà nei Paesi di partenza;
   12) ad adoperarsi affinché in sede europea si provveda ad una revisione dell'Accordo Dublino III (Regolamento n. 604/2013) al fine di rendere realmente condivisa la gestione della questione migratoria;
   13) ad adottare in sede europea ogni iniziativa utile volta a giungere ad una revisione del quadro normativo europeo in materia di diritto d'autore che tenda ad una sempre maggiore armonizzazione sostanziale degli istituti relativi valorizzando e rafforzando le eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi, in particolare quanto risultano funzionali al progresso della ricerca scientifica e tecnica ed all'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti quali il diritto di critica e discussione;
   14) a promuovere tutte le necessarie misure – anche normative – volte a favorire la parità di trattamento dei lavoratori e il miglioramento delle condizioni occupazionali e sociali, armonizzando le politiche adottate dagli Stati membri.
6-00357. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli, Vignaroli, Simone Valente.

   La Camera,
   esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5),
   premesso che:
    la relazione consuntiva si presenta come un imponente resoconto, che però non sembra incidere particolarmente sulla riflessione relativa al futuro del progetto europeo e dell'Unione europea, del suo assetto istituzionale e della sua centralità rispetto al quadro regionale ed internazionale, segnato da crisi e instabilità;
    come abbiamo avuto modo di ribadire in diverse occasioni, quel che non ci ha convinti in questi anni, in particolare, è stato il modus operandi delle istituzioni europee, ancora troppo lontane dai cittadini, e, soprattutto, la poca incisività dei Governi di centrosinistra di questa legislatura nel far sentire alta la voce dell'Italia in Europa;
    la governance dell'area euro è sembrata orientata verso l'unione economica, bancaria e di bilancio, senza una progressione parallela dell'unione politica, per cui sono aumentati i controlli europei, ed è cresciuta la forza di una burocrazia comunitaria sempre più invadente, senza il necessario controbilanciamento politico e, quindi, democratico;
    nel corso di questi anni, l'Italia non ha influito concretamente sulle decisioni chiave dell'Unione, e non ha avuto la capacità di esercitare una proposta o una mediazione sul nodo decisivo della governance dell'UE, dove i singoli Paesi continuano a far valere i loro interessi in senso disgregativo, privi della forza e della visione di una vera Europa, quale quella che avevano immaginato i padri fondatori;
    lo stesso Esecutivo, più volte, ha evidenziato, in diversi casi, i profili di criticità dei vari negoziati. Un esempio su tutti: la questione migratoria, che rappresenta ancora oggi un problema che l'Unione europea non ha mai affrontato in maniera seria, approfondita e risolutiva;
    la stessa Relazione consuntiva spiega come «permangono diversi aspetti tutt'ora irrisolti sul fronte delle politiche europee sull'immigrazione, ed il cammino da percorrere è ancora lungo». La stessa Relazione programmatica discussa a giugno scorso rilevava come «resta ancora molto da fare per far rispettare pienamente e da tutti gli obblighi di solidarietà in materia di asilo e diritti fondamentali», evidenziando la necessità di migliorare le recenti proposte di riforma del diritto di asilo e sviluppare una politica solidale e integrata con la dimensione esterna, prefigurata nel Migration compact, per affrontare le cause all'origine dei flussi;
    non possiamo però omettere come sia stato il Governo italiano per primo ad accettare l'immobilismo europeo su questo tema, troppo preso ad ottenere per se stesso quei margini di flessibilità vitali per poter rincorrere politiche di spesa non strutturali, ma finalizzate ad ottenere un consenso che in ogni caso non è mai arrivato;
    sulla bilancia dell'Europa il Governo ha quindi preferito troppo spesso sacrificare politiche di più ampio respiro per rincorrere propri interessi. In questo modo, non ha contribuito a quell'evoluzione di cui l'Unione avrebbe bisogno, per uscire dall'orizzonte limitato in cui si è rinchiusa, costringendo i Paesi membri a muoversi entro perimetri sempre più stretti, con normative di dettaglio, riservando alle grandi questioni solo un estenuante immobilismo;
    questa incapacità dell'Europa di soddisfare le esigenze economiche e sociali della sua popolazione è sfociata nell'uscita del Regno Unito dall'Unione, ed è tuttora assai percepita nei Paesi dell'Ue;
    sul tema immigrazione, il Governo italiano non è riuscito ad imporre un'azione coordinata dell'Unione Europea, con la previsione di una politica condivisa in materia di asilo e di rimpatri, nonché di interventi contro i trafficanti di persone. L'Italia non ha saputo offrire all'Europa quell'impulso decisivo in grado di mettere in campo le misure necessarie per governare un fenomeno altrimenti destinato a creare una frattura indelebile nel patto sociale tra cittadini e Stato europeo, nonché negli equilibri tra gli Stati membri, con conseguenze drammatiche per la stessa tenuta democratica e la convivenza tra Stati;
    la corsa ad un accordo con la Libia dello scorso agosto ha costituito, di fatto, l'ennesima prova di un percorso tortuoso e sbagliato che – in materia di politiche migratorie – il Governo ha intrapreso in maniera del tutto isolata;
    l'Italia si è infatti ritrovata stretta nella morsa degli egoismi dei Paesi europei, che hanno di fatto reso il canale della rotta del mediterraneo centrale, unica «porta aperta» sull'Europa;
    sul fronte dell'economia, la relazione evidenzia come l'adozione, da parte della Commissione europea nel mese di novembre e poi da parte dell'Eurogruppo a dicembre, di un orientamento favorevole ad una politica fiscale espansiva per la zona euro nel suo complesso, «non fa che dare credito alla tesi da lungo tempo sostenuta dal Governo italiano della necessità di utilizzare la leva fiscale per rafforzare la ripresa economica, in particolar modo da parte di quei Paesi dell'eurozona che si trovano in surplus di bilancio»;
    con particolare riferimento ai Paesi in surplus di bilancio, non dimentichiamo che Forza Italia chiede da tempo di adottare opportune iniziative volte a stimolare in particolare la Germania alla reflazione, finalizzata a ridurre il suo eccessivo surplus della bilancia commerciale, che danneggia tutti gli altri paesi dell'eurozona e provoca squilibri troppo ampi tra gli Stati;
    il surplus crescente dell'economia tedesca ha dimostrato, negli anni della crisi, che l'espansione monetaria, senza una politica che aiuti la convergenza economica tra i vari paesi, non fa che alimentare uno squilibrio che ci pone in conflitto anche con il resto del mondo.
    l'Europa degli ultimi anni, ad evidente trazione tedesca, non ha volutamente colto, sbagliando, che l'eccesso di surplus produce altrettanti danni dell'eccesso di deficit. E le misure per fronteggiare la crisi che ne sono derivate non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, piuttosto che risolverla;
    pensare che la convergenza delle economie dovesse passare attraverso la deflazione interna ai paesi cosiddetti deboli, e imposta attraverso il consolidamento fiscale anche nei periodi di recessione, ha quindi prodotto deflazione generalizzata e nessun consolidamento fiscale;
    da questo punto di vista, almeno l'apertura mostrata ad una politica fiscale espansiva rappresenta sicuramente un passo avanti, ma, come sottolinea la stessa relazione, resta ancora molto da fare per dotare l'Eurozona di tutti gli strumenti di cui avrebbe bisogno;
    in ogni caso, quello che serviva, e che sarebbe stato anche funzionale ad una maggiore efficienza della politica monetaria di Mario Draghi, era la reflazione in Germania, che avrebbe fatto aumentare la crescita nell'eurozona di almeno un punto all'anno, e avrebbe con tutta probabilità evitato – o sicuramente rallentato – la nascita dei populismi;
    un'Europa senza crescita non è più possibile e non verrebbe accettata dai cittadini. Senza crescita si blocca anche la trasmissione della politica monetaria all'economia reale, come è avvenuto negli anni dell'ultima lunga crisi;
    oggi può e deve essere l'intera Unione europea a rispondere all'esigenza di sviluppo, riprendendo quello spirito che ha accompagnato i sei Paesi che hanno fondato l'Europa – e che richiamiamo da tempo – per scongiurare la disgregazione europea, per non sfociare in derive populiste ed autoritarie;
    in questo processo, è necessario che l'Italia svolga un ruolo propulsivo, per un proficuo dibattito in merito all'applicazione delle regole europee in materia di flessibilità di bilancio, per favorire la crescita, promuovendo investimenti pubblici e privati e iniziative per l'occupazione giovanile,

impegna il Governo:

   1) sul fronte del finanziamento delle politiche europee, ad adottare ogni iniziativa volta ad implementare le troppo esigue risorse destinate a politiche assolutamente prioritarie per il presente e il futuro dell'Europa, quali l'immigrazione, la disoccupazione, soprattutto giovanile, gli investimenti pubblici, la mobilità, la sicurezza e la formazione dei giovani;
   2) a rafforzare la posizione dell'Italia nella fase ascendente del processo di formazione della normativa comunitaria, anche cercando di adattare le disposizioni europee ai diversi contesti territoriali e locali, per non creare ulteriori penalizzazioni per i cittadini, le imprese e per i nostri territori, in particolare nel Mezzogiorno, per i quali è necessario rimuovere progressivamente ogni situazione di svantaggio competitivo;
   3) ad assumere ogni opportuna iniziativa tesa a progredire nell'unione politica dell'area euro di pari passo con le unioni bancaria, economica e di bilancio, onde evitare il progressivo allontanamento dei cittadini nei confronti delle politiche dell'Unione europea, e scongiurare una deriva tecnocratica che cancelli, di fatto, lo spirito dell'Europa delle origini, comportando, tra l'altro, la progressiva perdita di sovranità dei singoli Stati nazionali, e quindi a rafforzare la legittimità democratica delle principali istituzioni europee (Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea), anche attraverso meccanismi di funzionamento delle istituzioni europee più snelli ed efficaci;
   4) a promuovere, in seno all'Unione europea, la legittimità democratica del processo decisionale europeo, favorendo un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali ed evitando il rischio che il complesso delle norme sulla riforma della better regulation, possa andare a detrimento dei valori profondi dell'assetto democratico e, primariamente, delle funzioni delle istituzioni rappresentative parlamentari;
   5) ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a porre al centro dell'agenda europea il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa, utilizzando appieno tutti gli strumenti necessari per realizzare gli investimenti strategici, nonché applicando con intelligenza i meccanismi sulla flessibilità di bilancio, nella prospettiva di rafforzare e completare realmente l'Unione economica e monetaria, impostando un'economia europea che, pur non dimenticando una gestione rigorosa e solida dei conti pubblici, privilegi maggiormente la crescita e la creazione di posti di lavoro, riparando i guasti di troppi anni di austerità;
   6) ad adottare ogni iniziativa a livello europeo volta a stimolare la Germania alla reflazione, finalizzata a ridurre il suo eccessivo surplus della bilancia commerciale che danneggia tutti gli altri paesi dell'eurozona e provoca squilibri troppo ampi tra i paesi;
   7) a promuovere ogni iniziativa necessaria al rafforzamento e al completamento dell'Unione finanziaria, per la promozione di una politica fiscale responsabile, il contrasto alla frode, all'evasione ed all'elusione fiscale, al fine di sostenere la ripresa dell'economia reale;
   8) in risposta alla crisi migratoria cui deve far fronte l'Unione europea, ad adottare ogni opportuna iniziativa volta all'implementazione di una politica migratoria europea comune e coerente, che affronti i temi del controllo delle frontiere e della stabilità e sviluppo dei Paesi di origine e di transito, per contenere rapidamente i flussi, proteggere le nostre frontiere esterne, accelerare accordi di cooperazione mirata e rafforzata con i paesi terzi, ridurre la migrazione irregolare e salvaguardare l'integrità dello spazio Schengen, contemplando interventi mirati per contrastare gli scafisti in partenza dalla Libia e dalla Tunisia, unitamente a interventi di carattere umanitario per garantire, a chi ne ha diritto, di ricevere assistenza in Africa e accoglienza in Europa;
   9) a sostenere in sede europea la necessità di implementare il processo di integrazione in materia di difesa, e sostenere e rafforzare la politica di sicurezza e di difesa comune;
   10) a riferire regolarmente ai competenti organi parlamentari sul seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.
(6-00358) Occhiuto, Elvira Savino.

A.C. 3868-A
EMENDAMENTI
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Relatore: MARAZZITI

N. 3.

Seduta del 17 ottobre 2017

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)

ART. 1.
(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica).

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis) trasferimento all'Istituto superiore di sanità di tutte le attività concernenti la sperimentazione e la ricerca clinica, inclusa la valutazione e rilascio delle autorizzazioni di tutte le sperimentazioni cliniche dei medicinali e relativi emendamenti che ricadano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 211 del 2003, dalla Fase I alla Fase IV, l'individuazione e l'autorizzazione dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche e dei comitati etici nonché il co

ordinamento e la gestione dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali (OsSC).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con le seguenti: dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).
1. 1. Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Mantero, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) previsione di obblighi e prescrizioni in materia di finanziamento privato dei progetti di ricerca onde evitare possibili distorsioni dei risultati motivati da interessi di parte. Per i progetti riguardanti la ricerca epidemiologica-ambientale e la valutazione degli effetti sulla salute delle popolazioni esposte ai vari rischi ambientali, adottare protocolli in conformità a quanto previsto dal documento ISEE (International Society far Environmental Epidemiology) e secondo la dichiarazione di interesse dell’International Agency far Research on Cancer (IARC).
1. 2. Zolezzi, Baroni, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) individuazione di idonee modalità finalizzate ad implementare e garantire una farmacovigilanza attiva svolta da enti pubblici e privati indipendenti, volta prioritariamente a rilevare le reazioni avverse e gli effetti tossici dei farmaci;.
1. 3. Fossati, Murer, Fontanelli.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) previsione che fra i tre studi clinici richiesti a sostegno della richiesta di approvazione, almeno uno studio clinico controllato di Fase III, sia condotto da un ente indipendente senza fini di lucro e in assenza di potenziali conflitti di interesse con l'azienda farmaceutica titolare della richiesta di autorizzazione.
*1. 4. Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Mantero, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) previsione che fra i tre studi clinici richiesti a sostegno della richiesta di approvazione, almeno uno studio clinico controllato di Fase III, sia condotto da un ente indipendente senza fini di lucro e in assenza di potenziali conflitti di interesse con l'azienda farmaceutica titolare della richiesta di autorizzazione;.
*1. 5. Fossati, Murer, Fontanelli.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo in particolare procedure idonee a garantire che:
   1. la scelta dei quesiti sui quali si realizzano gli studi sia preliminare alla ricerca di finanziamenti sia pubblici che privati e sia realmente rilevante per la salute delle persone e nelle aree nelle quali esistano documentate incertezze, evitando duplicazioni di ricerche già condotte e avendo riguardo di tutelare prioritariamente i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti nonché produrre dati affidabili e robusti;
   2. i ricercatori abbiano un ruolo primario sia nel disegno sia nella conduzione degli studi clinici, con integrale autonomia nell'analisi, nella pubblicazione e nella diffusione dei dati, senza alcuna influenza o condizionamento da parte del soggetto finanziatore della ricerca o da vincoli di proprietà di soggetti terzi che possano deciderne la diffusione o meno in funzione dei propri interessi commerciali;
   3. le riviste scientifiche si impegnino a promuovere il rispetto delle regole di trasparenza chiedendo agli autori di articoli di dichiarare in modo trasparente il ruolo svolto da essi nel progetto, di chi è stata la responsabilità della analisi dei dati, dando evidenza di eventuali conflitti d'interesse dei membri dei comitati o responsabili editoriali;
   4. i dati inclusi in un rapporto su uno studio clinico non siano considerati informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né siano considerati di carattere riservato le principali caratteristiche di una sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse.
1. 6. Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) previsione che i dati inclusi in un rapporto su uno studio clinico non siano considerati informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né siano considerati di carattere riservato le principali caratteristiche di una sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse.
1. 7. Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, avendo riguardo della necessità di garantire prioritariamente un rapido accesso a nuovi trattamenti innovativi concernenti condizioni cliniche fortemente debilitanti e/o potenzialmente letali per le quali non esistono, o esistono solo in misura limitata, opzioni terapeutiche, come nel caso delle malattie rare e ultra-rare e comunque avendo riguardo dei benefici previsti a livello terapeutico e di sanità pubblica.
1. 8. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, lettera g), al numero 1), premettere il seguente:
  01) l'istituzione di una Banca dati nazionale, accessibile per via telematica ad istituti ed enti di ricerca pubblici e privati, coordinata dall'Istituto superiore di sanità, al fine di diffondere tutti i risultati, sia ad esito positivo che negativi, delle sperimentazioni precliniche, e dei trial clinici; individuazione di forme di incentivazione per il contributo all'implementazione della suddetta Banca dati, anche ai fini della distribuzione dei finanziamenti per gli anni successivi, fermo restando il rispetto delle norme in materia di protezione di dati personali.
1. 9. Nesci, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Baroni, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, lettera g), numero 1), sostituire le parole: e il ruolo con le seguenti: delle funzioni delle caratteristiche del.
1. 10. Baroni, Nesci, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, assicurando che la selezione sia ad evidenza pubblica, sulla base di requisiti e criteri predefiniti che escludano ogni forma, anche potenziale, di conflitto d'interesse ed in conformità alla disciplina vigente in materia di accesso agli incarichi pubblici dirigenziali, prevedendo l'esclusività del rapporto di lavoro, anche per le strutture private che siano state autorizzate alla sperimentazione clinica, l'integrale attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013.
1. 11. Nesci, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, lettera g), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) procedure informatizzate per la gestione della documentazione concernente la richiesta di parere al comitato etico per l'avvio degli studi clinici, che deve essere espresso entro tempi certi e stabiliti;.
1. 12. Murer, Fossati, Fontanelli.

  Al comma 2, lettera g), numero 4), aggiungere, in fine, le parole:. L'elenco nazionale è rinnovato ogni cinque anni assicurando la compresenza di tutte le discipline mediche e scientifiche, delle discipline giuridiche necessarie nonché di un'adeguata presenza di soggetti rappresentativi dei pazienti, avendo riguardo di assicurare le competenze necessarie anche in relazione ai soggetti che vivono situazioni di emergenza, minori, soggetti incapaci, donne in gravidanza e allattamento e, se del caso, altri particolari gruppi di popolazione appositamente individuati come gli anziani o le persone affette da malattie rare e ultra-rare. La selezione dall'elenco nazionale avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, previa chiamata pubblica che sia funzionale e successiva alla presentazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica, avanzata dal ricercatore o dal promotore;.
1. 13. Colonnese, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, lettera g), numero 5), sostituire le parole: che, per gli sperimentatori, ne attestino terzietà, imparzialità e indipendenza con le seguenti:, prevedendo che presso il Ministero della salute sia costituita una banca dati pubblica dei contratti per le sperimentazioni cliniche.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire il numero 7, con il seguente: 7. La definizione delle procedure per l'individuazione delle caratteristiche dello sperimentatore deve prevedere evidenza pubblica di ogni forma di finanziamento o sponsorizzazione diretta ed indiretta, da parte delle multinazionali del farmaco e di società di dispositivi medici, degli ultimi cinque anni, con la finalità di attestare terzietà, imparzialità e indipendenza;.
1. 14. Baroni, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, lettera g), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: dando evidenza di ogni forma di finanziamento o sponsorizzazione, diretta e indiretta, da parte di terzi e prevedendo che presso il Ministero della salute sia costituita una banca dati pubblica dei contratti per le sperimentazioni cliniche.
1. 15. Lorefice, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, lettera g), numero 6), dopo le parole: apposite percentuali inserire le seguenti:, fisse e non contrattabili,;

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole:, ove non sia prevista, nei predetti contratti, una diversa modalità di remunerazione o di compensazione con le seguenti: a patto che siano garantiti prezzi etici sulla commercializzazione dei risultati;.
1. 16. Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Baroni, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, lettera h), numero 1) sostituire le parole da: dei risultati fino alla fine del numero, con le seguenti: indipendenti dei risultati delle aziende sanitarie pubbliche e private nell'ambito delle sperimentazioni cliniche, prevedendo la revoca delle autorizzazioni nel caso di valutazione insufficiente.
1. 17. Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Mantero, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:, assicurando a chiunque l'accesso ai dati delle sperimentazioni concluse attraverso un formato di agevole consultazione che preveda l'interconnessione dei dati e dei documenti tra loro correlati mediante un numero identificativo della sperimentazione clinica e collegamenti ipertestuali che colleghino la sintesi, la sintesi per i non addetti ai lavori, il protocollo e il rapporto sullo studio clinico di una sperimentazione clinica, rimandando altresì ai dati di altre sperimentazioni cliniche in cui sia stato utilizzato lo stesso medicinale sperimentale. Le informazioni sono rese pubbliche nel rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale.
1. 18. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, lettera h), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) un efficace sistema di rilevazione e tracciabilità che consenta anche di segnalare le sospette reazioni avverse gravi e inattese, ogni altro evento rilevante in termini di rapporto rischi/benefici o qualunque evento inatteso potenzialmente in grado di incidere sulla valutazione del medicinale, sotto il profilo dei rischi e dei benefìci, oppure di portare a modifiche nella somministrazione del prodotto o nella conduzione di una sperimentazione clinica in generale, anche tenendo conto di altre e concomitanti ricerche condotte in ambiti e contesti diversi e omologhi come indicato dal Regolamento UE n. 536/2014.
1. 19. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, lettera h), numero 3), aggiungere, in fine, le parole:, nel rispetto delle norme sul consenso informato come previste dal regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 e previa notifica pubblica dell'avvio della sperimentazione clinica, dell'inizio e della fine del periodo di arruolamento dei soggetti per la sperimentazione clinica e la conclusione della stessa, così da consentire ai pazienti di valutare le possibilità di partecipazione all'avvio di una sperimentazione.
1. 20. Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) revisione, nel rispetto della normativa europea, del sistema di notifica delle reazioni e degli eventi avversi verificatisi nel corso della sperimentazione, anche al fine di garantire una maggiore efficienza, tempestività e completezza della notifica medesima;.
1. 21. Murer, Fossati, Fontanelli.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) individuazione delle modalità più idonee a garantire e implementare il costante finanziamento di studi clinici indipendenti sull'uso dei farmaci, anche attraverso l'emanazione con cadenza almeno annuale dei bandi già previsti dall'articolo 48, comma 19 del decreto-legge n. 269 del 2003 per la realizzazione di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, nonché sui farmaci orfani e salvavita;.
1. 22. Fossati, Murer, Fontanelli.

  Al comma 2, sopprimere la lettera n).
1. 23. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, lettera n), dopo le parole: al fine aggiungere le seguenti: con la seguente: di facilitarne e sostenere la realizzazione, in particolare per le sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento, anche prevedendo forme di coordinamento tra i promotori, con l'obiettivo.
1. 24. Fossati, Murer, Fontanelli.

  Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le parole:, a patto che siano garantiti prezzi etici del farmaco e che il 50 per cento dei ricavi derivanti dalla commercializzazione del farmaco destinato all'istituzione pubblica di ricerca per essere reinvestito nella ricerca e nella sperimentazione di nuovi farmaci.
1. 25. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) individuazione dei criteri e delle modalità di tracciabilità e valutazione delle sperimentazioni precliniche basate su ricerche che utilizzano metodi scientifici validati nonché relativi alla valutazione retrospettiva delle stesse, finalizzati alla tutela della salute sia del volontario sano prima che del malato.
1. 26. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
1. 27. Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: territoriali con le seguenti: settoriali.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: territoriali con la seguente: settoriali.
2. 1. Nesci, Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Di Vita.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: territoriali con le seguenti: settoriali con competenze per aree terapeutiche

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: territoriali con la seguente: settoriali.
2. 2. Baroni, Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Di Vita.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: AIFA con le seguenti: l'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: L'AIFA con le seguenti: L'Istituto Superiore di Sanità;
   al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sentita l'AIFA con le seguenti: sentito l'Istituto Superiore di Sanità.
   al comma 14, sostituire le parole: l'AIFA con le seguenti: l'Istituto Superiore di Sanità;
2. 4. Grillo, Mantero, Nesci, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Di Vita.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'AIFA con le seguenti: l'Istituto Superiore di Sanità.

  Conseguentemente al comma 14:
   sopprimere le parole:
, sentita l'Aifa,
   sostituire la parola: interazione con la parola: coordinamento.
2. 3. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2. 5. Grillo, Nesci, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Di Vita.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
2. 6. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: minimo con la seguente: massimo.
2. 7. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente:
  I presidenti del Comitato nazionale di bioetica, del Comitato nazionale di biosicurezza, biotecnologie e scienze della vita e il Responsabile dell'Unità di Bioetica dell'Istituto Superiore di Sanità sono componenti di diritto.
2. 8. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente:
  I presidenti del Comitato nazionale di bioetica, del Comitato nazionale di biosicurezza, biotecnologie e scienze della vita e il Responsabile dell'Unità di Bioetica dell'Istituto Superiore di Sanità sono invitati permanenti.
2. 9. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente:
  I presidenti del Comitato nazionale di bioetica e il Responsabile dell'Unità di Bioetica dell'Istituto Superiore di Sanità sono componenti di diritto.
2. 10. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente:
  I presidenti del Comitato nazionale di bioetica e del Comitato nazionale di biosicurezza, biotecnologie e scienze della vita sono invitati permanenti.
2. 11. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

  Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: in situazioni di conflitto di interesse aggiungere le seguenti: dirette ed indirette.
2. 12. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  15. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Votazione dell'articolo 2)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al venti per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco».
2. 013. Rondini.

ART. 3.
(Applicazione e diffusione della medicina di genere nel Sistema sanitario nazionale).

  Sopprimerlo.
3. 1. Fucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: di sesso e di genere con le seguenti: tra maschio e femmina.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere le parole: «dal sesso e».
   al comma 2:
    lettere a), sopprimere le parole:
dal sesso e;
    lettera b), sopprimere le parole: di sesso e;
    lettera d), sopprimere le parole: di sesso e;
   al comma 3:
    lettera c) sopprimere le parole:
di sesso e
   sopprimere la lettera e);
   al comma 6, sostituire le parole: di sesso e.
3. 2. Gigli.

  Al comma 1, sostituire le parole: di sesso e di genere con le seguenti: tra maschio e femmina.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere le parole:
e dal genere.
   al comma 2:
    lettere
a), sopprimere le parole: e dal genere;
    lettera b), sopprimere le parole: e di genere;
    lettera d), sopprimere le parole: e di genere;
   al comma 3:
    lettera
c) sopprimere le parole: e di genere;
    lettera e), sostituire le parole: ai determinanti sesso e genere con le parole: al determinante sesso;
   al comma 6, sopprimere le parole: e di genere.
3. 3. Gigli.

  Sopprimere i commi 3 e 4.

  Conseguentemente:
   al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 3, sopprimere la lettera e).
3. 4. Gigli.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento degli ordini e collegi professionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, anche mediante abrogazione della legge istitutiva di ciascun ordine, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definizione della natura di enti pubblici non economici ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e precisazione che gli ordini agiscono quali organi ausiliari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;
   b) definizione della struttura amministrativa e organizzativa degli ordini professionali conformemente al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
   c) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali su base regionale e nazionale, con riduzione del numero degli ordini professionali mediante accorpamento per area, salvaguardando all'interno di ciascun ordine la presenza di almeno un albo in ogni regione per ciascuna professione regolamentata; prevedendo in particolare:
    1) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area medica e scientifica: albo dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, albo dei veterinari, albo dei farmacisti, albo dei biologi, albo dei chimici, albo dei fisici, albo degli psicologi;
    2) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area infermieristica e ostetrica: albo degli infermieri; albo delle ostetriche;
    3) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area tecnica: albo dei tecnici audiometristi, albo dei tecnici di laboratorio biomedico, albo dei tecnici di neurofisiopatologia, albo dei tecnici ortopedici, albo dei tecnici audioprotesisti, albo dei tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, albo degli igienisti dentali, albo dei dietisti;
    4) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione e della prevenzione: albo dei fisioterapisti, albo dei logopedisti, albo degli ortottisti e assistenti di oftalmologia, albo dei podologi, albo dei tecnici della riabilitazione psichiatrica, albo dei terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, albo dei terapisti occupazionali; albo dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; albo degli assistenti sanitari;
    5) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area della medicina non convenzionale: albo dei chiropratici; albo degli osteopati; albo dei naturopati;
    6) l'ordine delle professioni dell'area sociosanitaria: albo degli operatori sociosanitari, albo degli assistenti sociali, albo dei di sociologi, albo degli educatori professionali;
   d) prevedere che l'istituzione degli albi di cui alla lettera c) o di albi per nuove professioni è subordinata alla definizione del profilo professionale nel quale è indicato l'ambito delle competenze e delle attività di ciascuna professione e alla definizione del percorso formativo abilitante all'esercizio della professione;
   e) prevedere l'accorpamento di aree qualora, a livello nazionale, il numero dei professionisti iscritti agli albi afferenti all'area non sia superiore a 200.000;
   f) determinazione della tassa annuale a carico degli iscritti prevedendo una riduzione del 50 per cento, l'assoggettamento degli ordini professionali al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e al controllo della Corte dei conti, prevedendo l'obbligo d'iscrizione e del versamento della tassa annuale d'iscrizione solo per chi svolge la libera professione o è alle dipendenze di soggetti privati e prevedendo altresì un'esenzione dal pagamento della tassa annuale per chi è disoccupato;
   g) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale, di semplificazione amministrativa, di tutela al libero esercizio delle libere professioni, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione culturale e di salvaguardia deontologica nell'interesse degli utenti, nonché attribuendo al sistema ordinistico specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche;
   h) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione degli albi professionali presso gli ordini professionali, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mondo delle professioni e di pubblicità legale degli albi, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;
   i) definizione da parte del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentiti gli ordini professionali nazionali, di standard nazionali di qualità delle prestazioni degli ordini professionali, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per i professionisti e per gli utenti, nonché di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, si avvale per garantire il rispetto degli standard;
   j) riordino della funzione disciplinare degli ordini prevedendo una netta separazione tra la funzione istruttoria e la funzione giudicante e assicurando l'incompatibilità tra chi svolge le funzioni disciplinari e chi svolge le funzioni politiche e d'indirizzo ovvero chi ricopre cariche elettive negli ordini territoriali o nazionali;
   k) previsione di un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in conformità al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   l) riduzione del numero dei componenti degli organi direttivi territoriali e nazionali e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, esclusivamente telematica, in modo da assicurare un'adeguata consultazione dei professionisti, sul limite ai mandati, anche non consecutivi, non superiore a due e sull'incompatibilità tra cariche elettive negli ordini territoriali e cariche elettive negli ordini nazionali; individuazione di criteri che garantiscano la rappresentanza ponderata, negli organi d'indirizzo politico-amministrativo, delle basi professionali degli ordini professionali accorpati; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo l'esclusività dell'incarico per il presidente e per chi, all'interno dell'ordine, ha la rappresentanza istituzionale di ciascuna professione rappresentata; definizione, in conformità al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, del regime d'ineleggibilità e d'incompatibilità con altre cariche istituzionali, anche elettive, in organi ed amministrazioni dello Stato, degli enti ed organismi di diritto pubblico sia nazionali sia locali, nonché degli altri enti associativi, anche privati, che siano rappresentativi del mondo professionale; previsione di una incompatibilità specifica per chi lavora nel mondo dell'istruzione professionale universitaria e della formazione continua; definizione di limiti al trattamento economico dei componenti gli organi d'indirizzo politico-amministrativo e dei vertici amministrativi degli ordini professionali; previsione di un'adeguata partecipazione alle attività degli ordini professionali da parte delle associazioni maggiormente rappresentative degli utenti, dei pazienti e dei portatori d'interesse specifici e generali;
   m) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari straordinari esterni in caso di inadempienza da parte degli ordini professionali.

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
4. 109. Baroni, Grillo, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 con le seguenti: In ogni regione.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo:
    sostituire le parole:
circoscrizione geografica con la seguente: regione;
    sostituire le parole: circoscrizioni geografiche con la seguente: regioni;
   al capoverso Art. 5, comma 3, lettera c), sostituire la parola: circoscrizione con la seguente: regione.
4. 2. Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 con le seguenti: alle Regioni.
4. 3. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle professioni infermieristiche con le seguenti: degli infermieri e infermieri pediatrici.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
   capoverso Art. 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera a), sostituire le parole: «delle professioni infermieristiche» con le seguenti: «degli infermieri e infermieri pediatrici»;
    b) alla lettera b) sostituire le parole: «delle professioni infermieristiche» con le seguenti: «degli infermieri e infermieri pediatrici»;
   capoverso Art. 8, comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «delle professioni infermieristiche» con le seguenti: «degli infermieri e infermieri pediatrici»;
   al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche» con le seguenti: « degli infermieri e infermieri pediatrici e Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri e infermieri pediatrici»;
   al comma 11 sostituire le parole: delle professioni infermieristiche con le seguenti: degli infermieri e degli infermieri pediatrici.
4. 1. Gelmini.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, dei podologi e dei podoiatri.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:
  Art. 9-bis. – (Profilo professionale del podologo). – 1. Il podologo è l'operatore sanitario, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, che tratta direttamente, dopo un esame obiettivo, le affezioni del piede, le alterazioni ipercheratosiche cutanee, le verruche, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, il piede doloroso, le ulcerazioni, le piaghe, le ferite, le alterazioni posturopediche. Per la cura delle affezioni podologiche egli può utilizzare farmaci topici e ricorrere a piccoli interventi chirurgici, in anestesia locale. Ai fini della prevenzione e dell'educazione sanitaria, il podologo assiste i soggetti a rischio per fasce di età e, in stretta collaborazione con il medico, i soggetti portatori di patologie sistemiche. Il podologo predispone e applica inoltre ortesi finalizzate alla terapia di patologie del piede di propria competenza. Il podologo, per le diagnosi di sua competenza, si avvale di strumenti idonei e di tecniche non invasive nonché dell'utilizzo di apparecchiature diagnostiche per immagini. Il podologo segnala al medico le sospette condizioni patologiche del paziente che richiedono un approfondimento diagnostico o terapeutico. Il podologo svolge attività nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o di libero professionista.

  Art. 9-ter. – (Corso di laurea magistrale in podoiatria). – 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il corso di laurea magistrale in podoiatria. Con il medesimo decreto è stabilito il numero dei posti da mettere a concorso per la suddetta disciplina.
4. 4. Elvira Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, dei podologi e dei podoiatri.
4. 5. Elvira Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: iscritti a livello nazionale aggiungere le seguenti: o comunque inferiore ai cinquemila iscritti.
4. 6. Baroni, Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentite le rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con con le seguenti: d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: sentite le rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con con le seguenti: con le seguenti: d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti.
4. 131. Lenzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentite le rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con le seguenti: su proposta delle rispettive Federazioni nazionali formulata.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: sentite le rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con le seguenti: su proposta delle rispettive Federazioni nazionali formulata.
4. 120. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: d'intesa con.
4. 7. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il personale sanitario delle Forze Armate e di Polizia è iscritto in un apposito elenco speciale dell'Albo nazionale tenuto dalle Federazioni Nazionali delle rispettive professioni, con sede a Roma.
4. 8. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sopprimere il comma 2.
4. 9. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sopprimere le parole: d'intesa con.
4. 110. Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera a), dopo le parole: enti pubblici non economici aggiungere le seguenti: ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 10. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1 capoverso Art. 1, comma 3, lettera a), sopprimere le parole: quali organi sussidiari dello Stato.
4. 12. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera a), sostituire la parola: sussidiari con la seguente: ausiliari.
4. 11. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e»;

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   dopo le parole: «Ministero della salute» aggiungere le seguenti: «e al controllo della Corte dei conti»;
   sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica».
4. 13. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera c), sopprimere le parole: essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale.
4. 121. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) promuovono e assicurano la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell'esercizio professionale indicati nei codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; concorrono, al solo fine di garantire l'interesse pubblico, alla tutela e valorizzazione dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale delle professioni; incentivano le attività di ricerca scientifica degli iscritti, in connessione con le Associazioni professionali e le Società scientifiche.
4. 14. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera e), sostituire le parole: in armonia con i princìpi del con le seguenti: dando piena attuazione al.
4. 15. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1 capoverso Art. 1, comma 3, lettera e), sostituire la parola: armonia con la seguente: coerenza.
4. 16. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera f), sostituire la parola: partecipano con le seguenti: sono consultati in merito.
4. 17. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera h), sostituire le parole: organizzazione e valutazione con le seguenti: in assenza di conflitto d'interesse,
4. 18. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività di formazione continua e di educazione continua in medicina (ECM) sono erogate dagli ordini e coordinate con l'analisi del fabbisogno formativo delle regioni, delle aziende sanitarie e ospedaliere territoriali, delle associazioni professionali e delle società scientifiche.
4. 19. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, sostituire la lettera i), con la seguente:
   i)
mantengono la funzione disciplinare, in base alle rispettive competenze, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dall'articolo 8, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, sulla riforma degli ordini professionali esercitandola in base ai disposti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221;
4. 20. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3 lettera i), secondo periodo, sostituire le parole: tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo con le seguenti: nell'albo.
4. 21. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera i), secondo periodo, dopo le parole: nominato dal Ministro della salute aggiungere le seguenti:, nonché tre rappresentanti delle associazioni rappresentative di pazienti e due dei consumatori.
4. 22. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera i), ultimo periodo, dopo le parole: I componenti degli uffici istruttori aggiungere le seguenti: non possono ricoprire cariche all'interno dei consigli direttivi e.
4. 23. Baroni, Grillo, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto degli obblighi in capo agli iscritti, derivanti dal rispetto della normativa vigente, nazionale e regionale, e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.
4. 24. Miotto, Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La struttura amministrativa e organizzativa degli ordini territoriali è conforme alle disposizioni di cui decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. 25. Grillo, Baroni, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 2, alinea, sopprimere le parole:, garantendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successivi regolamenti,
4. 26. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 2, alinea, sostituire la parola: garantendo con la seguente: favorendo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso Art. 8, comma 7, sostituire le parole: con la garanzia dell'equilibrio di genere e del ricambio generazionale con le seguenti: favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale.
4. 27. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 2, lettera a), sostituire le parole da:, che, fatto salvo fino alla fine della lettera con le seguenti: degli Ordini esistenti e il Consiglio direttivo dei costituendi Ordini, oggi già Collegi, analogamente all'Ordine dei medici chirurghi, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono costituiti da sette componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della Salute, tenendo conto del processo di assorbimento delle professioni sanitarie non ordinate, è determinata la composizione finale nel Consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche; detta composizione finale dovrà garantire una rappresentanza per ciascuna Area delle professioni sanitarie non ordinate, rispettando comunque il limite massimo di 5 componenti aggiuntivi in rappresentanza della totalità delle professioni assorbite.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a) al medesimo capoverso, comma 2, lettera b), sostituire le parole: con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo con le seguenti: analogamente, per le professioni già ordinate in Collegi le commissioni d'albo sono costituite, come stabilito alla lettera a), dai relativi componenti i Consigli Direttivi delle rispettive professioni di infermiere, di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo delle singole professioni oggi non ordinate che sono assorbite;
   b) al capoverso Art. 8:
    sostituire il comma 2 con il seguente:

  «2. Le Federazioni degli Ordini e dei Collegi esistenti, in analogia all'Ordine dei medici chirurghi, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatta salva la composizione attuale per il periodo transitorio».
    al comma 3 con il seguente:
  «3. La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 7, 8 e 9. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione Nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. La commissione di albo per la professione medica, per la professione infermieristica, per la professione ostetrica e per la professione di tecnico di radiologia medica è composta dai membri che compongono i rispettivi Comitati Centrali, afferenti specificatamente a ciascuna delle professioni ora indicate. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo delle singole professioni oggi non ordinate che verranno assorbite all'interno delle Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche; con decreto del Ministro della salute, tenendo conto del processo di assorbimento delle professioni sanitarie non ordinate, è determinata la composizione finale nel Comitato Centrale, dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché del Comitato Centrale dell'Ordine delle professioni infermieristiche; detta composizione dovrà garantire una rappresentanza per ciascuna Area delle professioni sanitarie non ordinate, rispettando comunque il limite massimo di 5 componenti aggiuntivi in rappresentanza della totalità delle professioni assorbite.
   c) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Gli Ordini con un solo albo e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; gli Ordini con più albi ed i rispettivi Organi in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in carica almeno per un ulteriore mandato, di 4 anni, nella loro composizione numerica attuale con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà alla fine dell'ulteriore mandato con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nella fase transitoria, fino all'emanazione dei decreti ministeriali, i consigli direttivi, nella composizione attuale, provvedono all'indirizzo, al coordinamento e all'organizzazione delle professioni da assorbire attraverso gli strumenti previsti dalla presente legge in ottemperanza alle indicazioni dei Comitati-Centrali delle proprie Federazioni.
   d) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Gli organi delle Federazioni nazionali con un solo albo, di cui all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, restano in carica fino alla fine del proprio mandato; gli Organi delle Federazioni con più albi in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in carica almeno per un ulteriore mandato, di 4 anni, nella loro composizione numerica attuale con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà alla fine dell'ulteriore mandato con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nella fase transitoria, fino all'emanazione dei decreti ministeriali, i Comitati Centrali, nella composizione attuale, provvedono all'indirizzo, al coordinamento e all'organizzazione delle professioni da assorbire attraverso gli strumenti previsti dalla presente legge ed in particolare disponendo dei poteri attribuiti dalla legge verso i consigli direttivi dei propri ordini costituiti.
4. 28. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 2, aggiungere, la seguente lettera:
   c) il collegio dei revisori, composto da tre iscritti all'albo quali componenti effettivi e da un iscritto in qualità di revisore supplente. Nel caso di ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 3.
4. 124. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 3, sopprimere il primo periodo.
4. 30. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: tre componenti fino alla fine del periodo con le seguenti: un Presidente iscritto al registro dei revisori legali, estratto a sorte, e da tre membri di cui uno supplente eletti tra gli iscritti agli albi.
4. 31. Fauttilli.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: effettivi fino alla fine del comma, con le seguenti: e un membro supplente scelti mediante estrazione a sorte dal Registro dei revisori legali. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti inferiore a cinquemila, il collegio dei revisori è composto da un presidente scelto mediante estrazione a sorte dal Registro dei revisori legali, da due componenti e da un supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.
4. 134. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
4. 32. Monchiero.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 4, sostituire le parole da: la metà fino alla fine del comma 4, con le seguenti: due quinti degli iscritti o, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti.
4. 125. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 4, sostituire le parole: «la metà» con le seguenti: «due quinti».

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire le parole: «un quarto» con le seguenti: «un quinto».
4. 33. D'Incecco.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 4, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: un quinto.
4. 34. Miotto, Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin.

  Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: anche in più sedi fino a: ospedaliere nonché con la seguente: prevedendo.
4. 35. Fossati, Murer, Fontanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, prevedendo anche l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto del Ministro della salute e con oneri a carico degli Ordini.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire il terzo periodo con i seguenti: I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali, che garantiscano la terzietà di chi ne fa parte, le procedure elettorali della convocazione, la presentazione delle liste, il voto e lo scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità di effettuare le votazioni in via telematica.
4. 132. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, prevedendo anche l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto del Ministro della salute e con oneri a carico degli Ordini.
*4. 36. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, prevedendo anche l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto del Ministro della salute e con oneri a carico degli Ordini.
*4. 37. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, prevedendo anche l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto del Ministro della salute e con oneri a carico degli Ordini.
*4. 122. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
**4. 39. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
**4. 40. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.
4. 41. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 7, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: I componenti del Consiglio direttivo possono essere rieletti consecutivamente solo una volta. In sede di prima applicazione, chi è stato eletto per due mandati consecutivi non può essere rieletto.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo capoverso, comma 8, sopprimere il secondo e il terzo periodo;
   al capoverso Art. 8, comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
I componenti del Comitato centrale possono essere rieletti consecutivamente solo una volta. In sede di prima applicazione, chi è stato eletto per due mandati consecutivi non può essere rieletto.
4. 42. Lorefice, Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole:, il tesoriere.
4. 43. Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, primo periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo capoverso, comma 10, primo periodo, dopo la parola:
segretario aggiungere la seguente: verbalizzante;
   al capoverso ART. 8:
    comma 5, primo periodo, dopo la parola:
segretario aggiungere la seguente: verbalizzante;
    comma 16:
     primo periodo, dopo la parola:
segretario aggiungere la seguente: verbalizzante;
     quarto periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante.
4. 44. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: consecutivamente.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo capoverso, medesimo comma, terzo periodo, sopprimere la parola: consecutivi;
   al capoverso Art. 8, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
    al secondo periodo, sopprimere la parola: consecutivamente;
    al terzo periodo, sopprimere la parola: consecutivi.
4. 45. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: due volte.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo capoverso, medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: due mandati consecutivi con le seguenti: tre mandati consecutivi;
   al capoverso Art. 8, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
    al secondo periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: due volte;
    al terzo periodo, sostituire le parole: due mandati consecutivi con le seguenti: tre mandati consecutivi.
4. 46. Miotto, Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: La carica di consigliere può essere ricoperta per un massimo di due mandati. Sono considerati anche i mandati svolti nella configurazione precedente degli ordini. Non possono assumere cariche all'interno dei consigli degli ordini coloro che sono collocati in quiescenza;.
4. 47. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: non più di tre volte.
4. 48. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, sopprimere il terzo periodo.
*4. 49. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, sopprimere il terzo periodo.
*4. 133. Gelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 9, dopo le parole: ha la rappresentanza aggiungere la seguente: istituzionale.
4. 50. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, alla rubrica, sostituire le parole: del Consiglio direttivo con le seguenti: dell'Ordine territoriale.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, alinea, sostituire le parole: Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine con le seguenti: All'Ordine territoriale.
4. 63. Baroni, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, lettera d), sopprimere le parole:, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione.
4. 51. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1 capoverso Art. 3, comma 1 lettera d), sostituire le parole: anche in riferimento alla con le seguenti: tenuto conto della.
4. 52. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, lettera d), in fine, aggiungere, in fine, parole:, sentito il parere delle Associazioni professionali e Società scientifiche.
4. 53. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1 capoverso Art. 3, comma 1 lettera e), sostituire le parole da: ragioni di spese fino al: caso di mancata con le seguenti: questioni relative all'esercizio professionale, al fine della conciliazione della vertenza e, in caso di esito negativo della.
4. 54. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, lettera g), sostituire le parole: la tassa annuale con le seguenti: il contributo volontario annuale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso Art. 6, comma 1, sopprimere la lettera d).
4. 55. Grillo, Colonnese, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, lettera g), sostituire le parole: tenuto conto dello stato di occupazione con le seguenti: tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti.
4. 56. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, lettera g), dopo la parola: occupazione aggiungere le seguenti: e della situazione reddituale.
4. 57. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La tassa d'iscrizione deve essere ridotta e limitata alla copertura delle sole spese di gestione connesse alle tenuta degli albi. È garantito l'esonero dal versamento per coloro che non svolgono attività lavorativa. I proventi derivanti dal versamento delle quote degli iscritti non possono essere utilizzati per la costituzione di organismi di formazione e consulenza o di fondazioni.
4. 58. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) esercitare la funzione disciplinare di cui all'articolo 1 comma 2 lettera i), ed all'articolo 2 comma 2-bis e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari divenuti operanti nei confronti di tutti gli iscritti negli albi e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;.
4. 59. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 2, lettera c), sopprimere le parole: adottare e.
4. 60. Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 2, sopprimere la lettera d).
4. 61. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, capoverso Art. 3, lettera d), dopo le parole: come individuate aggiungere le seguenti: dalla legge o.
4. 62. Rondini.

  Al comma 1, capoverso ART. 4, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e uno individuato dal Ministro della salute.
*4. 64. Fauttilli.

  Al comma 1, capoverso ART. 4, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e uno individuato dal Ministro della salute.
*4. 123. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

  Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, dopo le parole: al rispettivo albo aggiungere le seguenti:, così come anche per l'utilizzo della denominazione relativa alla rispettiva qualifica professionale.
4. 65. Gelmini.

  Al comma 1, capoverso Art. 5, sopprimere il comma 3.
*4. 66. Lenzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 5, sopprimere il comma 3.
*4. 67. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 5, sopprimere il comma 3.
*4. 68. Monchiero.

  Al comma 1, capoverso Art. 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ciascun ordine disciplina nei propri albi le procedure per il trasferimento dei propri iscritti.
4. 69. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 5, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Non può essere iscritto all'albo chi sia collocato in quiescenza e non eserciti più la professione. L'iscritto all'albo che dimostri di essere disoccupato è esentato dal pagamento della tassa d'iscrizione.
4. 70. Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1 capoverso Art. 6, comma 1, lettera d) dopo le parole: dei contributi previsti dal presente decreto aggiungere le seguenti:, fatti salvi i casi di accertata disoccupazione.
4. 71. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

  Al comma 1, capoverso Art. 6, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f) di condanna definitiva per i medici veterinari per i reati di cui al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale nonché per la violazione dell'articolo 727 del codice penale e dell'articolo del 348 codice penale.
4. 72. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

  Al comma 1, capoverso Art. 6, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, accertata dall'Ordine la irreperibilità del sanitario.
4. 73. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, sostituire la parola: indirizzo con la seguente: promozione.
4. 75. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, sostituire le parole da: e di supporto fino a: ove costituite, con le seguenti: degli Ordini territoriali.
4. 74. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La verifica dei titoli abilitanti è affidata in via esclusiva all'Ordine competente.
4. 76. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sostituire le parole da: emanano fino alla fine del capoverso con le seguenti: approntano e promuovono il Codice deontologico approvato nei rispettivi Consigli nazionali dai consiglieri presidenti di Ordine che rappresentino almeno due terzi degli iscritti a livello nazionale e riferito a tutti gli iscritti agli ordini territoriali che vi aderiscono con delibera dei rispettivi Consigli Direttivi, definendo le aree condivise tra le diverse professioni, con particolare riferimento alle attività svolte da équipe multiprofessionali in cui le relative responsabilità siano chiaramente identificate ed eticamente fondate.
4. 77. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sostituire le parole da: due terzi fino alla fine del comma 3, con le seguenti: tre quarti dei Consiglieri presidenti di ordine e riferito a tutti gli iscritti agli ordini territoriali.
4. 126. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: tre quarti.
4. 78. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il codice deontologico è adottato previa consultazione con le associazioni rappresentative dei pazienti e dei consumatori ed è sottoposto all'approvazione del Ministero della salute che ne verifica la conformità alla legislazione vigente.
4. 79. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La struttura amministrativa e organizzativa delle Federazioni nazionali degli ordini professionali è conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. 81. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti e un supplente, scelti mediante estrazione a sorte dal registro dei revisori legali della regione ove ha sede legale la Federazione.
4. 135. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: I rappresentanti di albo eletti con le seguenti: Nove componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo.
4. 83. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 4, sopprimere il secondo periodo.
4. 84. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché da tre rappresentanti delle associazioni rappresentative di pazienti e due dei consumatori.
4. 85. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, il tesoriere.
4. 86. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 5, primo periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 16:
   primo periodo, dopo la parola:
segretario aggiungere la seguente: verbalizzante;
   quarto periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante.
4. 87. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 5, sopprimere il terzo periodo.
4. 88. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 6, dopo le parole: ha la rappresentanza aggiungere la seguente: istituzionale.
4. 89. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.
4. 90. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 11, sostituire le parole: dello statuto e delle loro con la seguente: delle.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 6;
   al comma 7, sopprimere le parole:
e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6;
   al comma 8, sopprimere le parole:
e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6;
4. 104. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 11, sostituire le parole: dello statuto e delle loro con la seguente: delle.
4. 91. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, sopprimere il comma 13.
4. 95. Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui all'articolo 5 sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti Ordini, e relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
4. 92. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 14, alinea, sostituire le parole: Al Comitato centrale di ciascuna Federazione con le seguenti: Alla Federazione nazionale.
4. 93. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 14, lettera a), sostituire le parole: predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e con le seguenti: aggiornare e pubblicare.
4. 94. Rondini.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
4. 96. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 3, sopprimere le parole:; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.

  Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le parole:; il loro rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.
4. 97. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole da:, il regime delle incompatibilità fino a: il limite dei mandati con le seguenti: e il regime delle incompatibilità.
4. 100. Rondini.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: il regime delle incompatibilità aggiungere le seguenti: ulteriori rispetto a quelle già disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. 98. Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: il limite aggiungere le seguenti: di due anni.
4. 99. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole: per l'applicazione degli atti sostitutivi o.
4. 101. Rondini.

  Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: in conformità alle norme che disciplinano la contabilità di Stato e degli enti pubblici.
4. 102. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole: indirizzo e.
4. 103. Rondini.

  Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: degli con le seguenti: dei propri.
4. 105. Rondini.

  Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).
4. 106. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 6, sopprimere la lettera c).
4. 107. Rondini.

  Al comma 6, lettera d), sostituire le parole: degli uffici con le seguenti: dei propri uffici.
4. 108. Rondini.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) nel caso in cui il numero degli iscritti a uno o più albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sia superiore a quarantamila unità, il rappresentante legale dell'albo può richiedere al Ministro della salute l'istituzione di un nuovo ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta. Il Ministro della salute con proprio atto e con parere vincolante del Consiglio superiore di sanità, entro novanta giorni dalla richiesta, la accoglie o ne motiva il diniego. La costituzione del nuovo ordine avviene nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 130. Carnevali.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) nel caso in cui il numero degli iscritti a uno degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sia uguale o superiore a quarantamila unità, con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si istituisce il relativo Ordine indipendente, in aggiunta a quelli individuati al comma 1, che assume la denominazione corrispondente alla professione svolta, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e senza che da ciò possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 80. Gigli.

(Votazione dell'articolo 4)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Individuazione della figura del massoterapista).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è individuata, nell'area della riabilitazione, la figura del massoterapista, che assorbe le figure dei massofisioterapisti, dei massaggiatori ciechi e dei terapisti della riabilitazione, nonché la figura del massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Con il medesimo accordo sono definiti le attività proprie della figura del massoterapista, la formazione richiesta, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.
  2. La figura del massoterapista non rientra nell'ambito delle professioni sanitarie individuate sulla base della procedura di cui all'articolo 5 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge.
  3. Dalla data di data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati la legge 19 maggio 1971, n. 403, il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12 aprile 1974, l'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché le disposizioni di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
  4. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli per l'esercizio delle attività di cui al comma 2 sono soppressi a decorrere dal raggiungimento dell'accordo di cui al comma 1. È garantita la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo, dei soli corsi già autorizzati e avviati alla data del raggiungimento dell'accordo di cui al comma 1.
  5. Le figure richiamate dalle disposizioni abrogate dal comma 3 sono a esaurimento e i titolari possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.
  6. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002, si applicano anche ai massofisioterapisti i cui titoli siano stati conseguiti dopo il 17 marzo 1999 e alla figura del massoterapista individuata attraverso l'accordo di cui al comma 1.
4. 01. Cova.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Individuazione della figura del massoterapista).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1o febbraio 2006 n. 43, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è individuata, nell'area della riabilitazione, la figura del massoterapista che assorbe le figure dei massofisioterapisti, dei massaggiatori ciechi e dei terapisti della riabilitazione, nonché la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. Con il medesimo accordo sono definiti le attività, la formazione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti alla figura del massoterapista.
  2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403 «Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi»; Decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità «Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione», articolo 5 della legge 30 marzo 1971 n. 118 «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», nonché le disposizioni di cui al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, concernenti la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.
  3. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui al comma 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo, dei soli corsi già regolarmente autorizzati ed avviati entro la data di stipula dell'accordo di cui al comma 1.
  4. I titoli di cui al comma 2 sono ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.
  5. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, alla figura del massoterapista individuata dall'Accordo di cui al comma 1.
4. 02. Scopelliti, Garofalo.

ART. 5.
(Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie).

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: il riconoscimento dei titoli equipollenti aggiungere: e il riconoscimento delle mansioni e degli ambiti di esercizio della professione.
5. 1. Gregori, Brignone, Marcon.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire il periodo: e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, con il seguente: acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e subordinatamente al parere del Consiglio superiore di sanità.
5. 2. Catanoso.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , riconoscendo i titoli equipollenti, uniformando la formazione come previsto dal comma 4, nonché le funzioni e mansioni.
5. 3. Gregori, Brignone, Marcon.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo che i predetti profili professionali afferiscono ai rispettivi Ordini di appartenenza, ove previsti.
5. 5. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto, Piazzoni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Al fine di garantire i livelli occupazionali già in essere alla data di entrata in vigore, relativi ai profili professionali di cui al comma 5, l'accordo di cui al comma 4 garantisce, altresì, che la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli stessi, devono essere svolti in strutture pubbliche e a titolo gratuito.
5. 6. Gregori, Brignone, Marcon.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i corsi di formazione per titoli inferiori alle professioni di cui al comma 5, sono soppressi.
5. 7. Gregori, Brignone, Marcon.

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 6.
(Modifica dell'articolo 5 della legge 1o febbraio 2006, n. 43).

  Al comma 1, capoverso « Art. 5», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al comma 2, sostituire la parola:
sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.
   al comma 4, sostituire la parola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.
   alla rubrica, sostituire la parola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.
6. 1. Catanoso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in caso di valutazione positiva con le parole: previo parere positivo di una commissione tecnico-scientifica costituita ad hoc dal Consiglio Superiore di Sanità.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere le parole: previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità.
6. 4. Gigli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 2, sostituire le parole: previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, con le parole: subordinatamente al parere tecnico – scientifico del Consiglio superiore di sanità.
6. 5. Catanoso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 2, dopo le parole: parere tecnico-scientifico, aggiungere le parole: vincolante.
6. 6. Fossati, Murer, Fontanelli.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  2. All'articolo 6, comma 4, della Legge 1o febbraio 2006, n. 43, dopo la lettera b) è inserita la seguente: « c) Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche, o Laurea specialistica appartenente alle classi delle professioni sanitarie ovvero titolo equipollente».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: Modifica dell'articolo 5 con le seguenti: Modifiche agli articoli 5 e 6.
6. 7. Gelmini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: del Consiglio superiore di sanità, con le parole: subordinatamente al parere del Consiglio superiore di sanità.
6. 8. Catanoso.

(Votazione dell'articolo 6)

ART. 7.
(Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico).

  Al comma 1, sostituire le parole da: per l'istituzione della quali fino alla fine del comma, con le seguenti: la cui istituzione è subordinata al parere tecnico scientifico della commissione costituita ad hoc dal Consiglio Superiore di Sanità.
7. 1. Gigli.

  Al comma 1, sostituire la parola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.
7. 2. Catanoso.

  Al comma 1, dopo la parola: le professioni aggiungere: tecnico-sanitarie.

  Conseguentemente,
   al comma 2, primo periodo, dopo la parola: professioni aggiungere la seguente: tecnico-sanitarie.
   alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.
7. 3. Catanoso.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del Consiglio superiore di sanità, con il seguente: subordinatamente al parere del Consiglio superiore di sanità.
7. 5. Catanoso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro degli Osteopati. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea o titoli equipollenti, definiti con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il laureato in osteopatia ha il titolo di dottore in osteopatia ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista nel campo del diritto alla salute in ambito della medicina non convenzionale, ai sensi della normativa vigente.
7. 6. Rondini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. È istituito senza nuovi oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e della professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione tecnico-sanitaria di osteopata e di chiropratico.
7. 7. Catanoso.

(Votazione dell'articolo 7)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successiva modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «1-bis. Per i posti relativi al profilo professionale di infermiere negli Educandati e/o Convitti Statali il requisito culturale di accesso, già previsto nella laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere ricomprende indistintamente sia la laurea in scienze infermieristiche di cure generali, sia la di laurea in scienze infermieristiche pediatriche.»
7. 01. Attaguile, Rondini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Individuazione e istituzione della professione sanitaria di odontotecnico).

  1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è individuata la professione di odontotecnico per l'istituzione della quale si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge. In deroga a quanto stabilito dai commi precedenti della presente legge, sono fatti salvi gli atti compiuti nel 2001, in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nel 2007 in applicazione legge 1o febbraio 2006, n. 43, relativamente alla pronuncia positiva del Ministero della salute in merito all'avvio dell’iter di approvazione e al parere positivo del Consiglio superiore di sanità.
  2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e l'individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell'odontotecnico nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di odontotecnico.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in odontotecnica per il conseguimento del titolo abilitante all'esercizio dell'attività.
  3. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'Albo della professione sanitaria di odontotecnico. Possono iscriversi all'Albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito il titolo universitario abilitante all'esercizio dell'attività in odontotecnica ai sensi del comma 3 e i soggetti in possesso dei titoli equipollenti di cui al comma 2.
  4. Alla legge 23 giugno 1927, n. 1264, e al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, le parole: «dell'odontotecnico», ovunque ricorrano, sono soppresse.
7. 010. Rondini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Individuazione della figura del massoterapista).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1o febbraio 2006 n. 43, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è individuata, nell'area della riabilitazione, la figura del massoterapista che assorbe le figure dei massofisioterapisti, dei massaggiatori ciechi e dei terapisti della riabilitazione, nonché la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. Con il medesimo accordo sono definite le attività, la formazione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti alla figura del massoterapista.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 «Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi»; Decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità «Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione», articolo 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118 «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili, nonché le disposizioni di cui al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, concernenti la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».
  3. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui al comma 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo, dei soli corsi già regolarmente autorizzati e avviati entro la data di stipula dell'accordo di cui al comma 1.
  4. I titoli di cui al comma 2 sono ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.
  5. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, alla figura del massoterapista individuata dall'Accordo di cui al comma 1.
7. 03. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le figure di massofisioterapista, di terapista della riabilitazione e di massaggiatore sportivo. Dalla medesima data sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403 «Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi», Decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità «Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione», articolo 5 della legge 30 marzo 1971 n. 118 «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 1971 n. 1099 «, tutela sanitaria delle attività sportive» limitatamente alla frase «corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403, a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato, decreto 5 luglio 1975 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione «Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi».
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì soppressa la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
  3. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui ai commi 1 e 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo o continuazione dei soli corsi già regolarmente autorizzati ed avviati entro la data di entrata in vigore della presente legge.
  4. I titoli di cui ai commi 1 e 2 sono collocati ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.
  5. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le attività e la formazione del nuovo profilo di operatore di interesse sanitario per l'area della riabilitazione, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 1o febbraio 2006 n. 43.
  6. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999.
7. 04. Rondini.

  Aggiungere il seguente articolo:

Art. 7-bis.
(Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie del massiofisioterapista e massaggiatore sportivo).

  1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni del massiofisioterapista e del massaggiatore sportivo, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge.
  2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni del massiofisioterapista e del massaggiatore sportivo, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione in massiofisioterapia e massaggiatore sportivo nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.
7. 05. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

ART. 8.
(Ordinamento delle professioni di chimico e fisico).

(Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.
(Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo).

  Al comma 2, capoverso Art. 46, comma 1, dopo le parole: Ordine nazionale dei biologi aggiungere le seguenti: di categoria A.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'esercizio della professione sanitaria deve riguardare esclusivamente i Biologi con Laurea Magistrale in possesso dei requisiti previsti per l'accesso come da decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
9. 2. Piccione.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: sentito con le seguenti: d'intesa con.
9. 3. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

  Al comma 5, lettera b), capoverso comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: in più sedi fino alla fine del capoverso, con le seguenti: in modalità telematica, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità e sicurezza. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il seggio elettorale è composto da cinque componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quarto degli iscritti.
9. 4. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

(Votazione dell'articolo 9)

ART. 10.
(Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici).

(Votazione dell'articolo 10)

ART. 11.
(Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24).

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
  0a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. La presente legge non si applica per la professione medico veterinaria e le cure veterinarie».
11. 28. Cova.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
  0a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,» sono soppresse.
*11. 1. Scopelliti, Garofalo.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,» sono soppresse.
*11. 2. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 13, comma 1, primo periodo, le parole: «entro dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».
11. 5. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
11. 4. Nesci, Baroni, Grillo, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Dall'Osso, Di Vita.

(Votazione dell'articolo 11)

ART. 12.
(Esercizio abusivo della professione sanitaria).

  Al comma 1, capoverso Art. 348, primo comma, dopo le parole: Chiunque abusivamente esercita una professione aggiungere le seguenti: o un'arte ausiliaria;

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sostituire il secondo comma con il seguente:

  «La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e la trasmissione al competente Ordine per l'interdizione da tre a cinque anni dalla professione.»
   sopprimere il comma 5.
12. 4. Rondini.

  Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:
  «Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria la pena è della reclusione da tre a dieci anni.».
12. 1. Lenzi, Ferranti, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

  Sopprimere il comma 8.
12. 2. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9. Per garantire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria anche agli esercenti la professione infermieristica, si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto riguarda le strutture in cui poter esercitare la libera professione intramuraria, data la caratteristica assistenziale anche extraospedaliera dell'attività infermieristica, si considera struttura idonea allo svolgimento anche il domicilio del paziente ovvero in subordine l'ambulatorio infermieristico territoriale o la farmacia secondo l'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Il professionista a cui sia richiesta la prestazione libero professionale intramuraria dovrà informare l'azienda di appartenenza e, previa autorizzazione della stessa, espletare tutte le attività di garanzia di trasparenza previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto attiene alla quota di spettanza del professionista e dell'azienda sanitaria di appartenenza, con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le rappresentanze sindacali e professionali della categoria, sono stabilite le tariffe spettanti e le modalità di loro acquisizione.
12. 3. Gelmini.

(Votazione dell'articolo 12)

ART. 13.
(Modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. I componenti della Commissione non devono essere Presidenti di federazioni sportive e mediche o membri del consiglio federale di Federazioni Sportive negli ultimi dieci anni e non devono avere legami di consulenza o dipendenza con aziende farmaceutiche o aziende che commercializzano prodotti integratori».
13. 2. Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

(Votazione dell'articolo 13)

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza, di prevenzione della corruzione, di tracciabilità e di appalti nel servizio sanitario nazionale).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, comma 1, lettera d), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;
   b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «14»;
   c) all'articolo 47, comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
   d) all'articolo 47, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 3, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione, specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione.

  2. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «con deleghe gestionali dirette» sono soppresse;
   b) dopo le parole: «assimilabili», sono inserite le seguenti: «direttore generale e componente».
13. 01. Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza sulla dirigenza sanitaria).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, comma 1 lettera d) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;
   b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «15» è sostituita con la seguente: «14»;
   c) all'articolo 47, comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
   d) all'articolo 47, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 3, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».
13. 02. Lorefice, Nesci, Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasparenza e di tracciabilità nella sanità).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, comma 1 lettera d) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;
   b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «15» è sostituita con la seguente: «14».

  2. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».
13. 03. Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione in sanità).

  1. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «con deleghe gestionali dirette» sono soppresse;
   b) dopo le parole: «assimilabili», sono inserite le seguenti: «direttore generale e componente».
13. 04. Baroni, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

ART. 14.
(Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semi-residenziali).

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente numero con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri.

  Conseguentemente, dopo il capoverso numero 11-sexies, aggiungere il seguente:
  11-septies. L'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di animali ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private.
14. 1. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

(Votazione dell'articolo 14)

  Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

Art. 14-bis.
(Anagrafe degli equidi e disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nell'ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi).

  1. Il comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, è abrogato.
  2. Il Ministero della salute, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata del Ministero della salute di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure tecnico-operative ai fini della cooperazione applicativa tra la banca dati di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e i sistemi informativi dell'Associazione italiana allevatori (AIA) concernenti l'anagrafe degli equidi.
  3. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere per i fantini e per gli equidi, in conformità alle previsioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
  4. Le manifestazioni di cui al comma 3 devono essere autorizzate previa acquisizione del parere favorevole all'unanimità dei membri della commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141,141-bis e 142 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, integrata da un medico veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico formato attraverso uno specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – gestione ex ASSI e CONI-FISE, inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi siti internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere pubblici i requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi. La Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dal decreto di cui al comma 7 del presente articolo, ed esprime il parere anche sulla base della relazione tecnica concernente le caratteristiche dell'impianto e del fondo fornita dal comitato organizzatore.
  5. Sono escluse dal campo di applicazione dei commi 3, 4 e 6 le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dagli enti tecnici che svolgono le funzioni precedentemente attribuite all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione equestre internazionale (FEI) e dalle associazioni da queste riconosciute nonché da associazioni o enti riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle previste dai commi 3, 4 e 6. È vietato utilizzare per le manifestazioni di cui al comma 3 equidi di età inferiore ai quattro anni e superiori ai 15 anni di età, equidi Purosangue Razza Inglese.
  6. È vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 3 di fantini e cavalieri che hanno riportato condanne con sentenze passate in giudicato per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e per i reati di cui all'articolo 727 del medesimo codice. È altresì vietata, per tre anni, la partecipazione dei fantini e dei cavalieri che hanno riportato sanzioni disciplinari per l'uso di sostanze stupefacenti o dopanti e che, sulla base di un preventivo controllo a campione, da effettuare nelle quattro ore precedenti alla manifestazione, sono risultati positivi all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o dopanti. Gli organizzatori sono direttamente responsabili dell'applicazione del presente comma.
  7. In caso di violazione di quanto disposto dal comma 3 fermo restando quanto previsto dall'articolo 544-ter del codice penale si applica a carico dell'organizzatore della manifestazione la sanzione amministrativa da euro 25.000 ad euro 75.000, ed è sempre disposta l'interruzione urgente della manifestazione da parte del Ministero della salute con propria ordinanza la cui violazione comporta la violazione dell'articolo 650 del codice penale.
  8. I fantini che corrono in violazione di quanto disposto dal comma 3 fermo restando quanto previsto dall'articolo 544-ter del codice penale soggiacciono alla sanzione amministrativa da 25.000 euro a 90.000 euro. È sempre disposta la confisca del cavallo utilizzato, anche se di proprietà di terzi.
  9. Il comitato organizzatore che viola quanto disposto dal comma 4 salvo che il fatto non costituisca reato soggiace alla sanzione amministrativa da 75.000 a 450.000 euro. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'organizzazione di tali manifestazioni.
  10. I membri della Commissione che rilasciano parere favorevole in violazione di quanto disposto dal comma 4 soggiacciono alla sanzione amministrativa da 25.000 euro a 75.000 euro ed alla misura accessoria della sospensione dell'attività di membro di Commissione. In caso di recidiva è disposta l'interdizione da membro della Commissione in qualunque manifestazione.
  11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni di cui al comma 3.
14. 01. Fossati, Murer, Fontanelli, Duranti.

  Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

Art. 14-bis.
(Delega al Governo in materia di tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le procedure e secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una disciplina organica in materia di tutela dell'incolumità personale relativamente alle aggressioni dei cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche e bocconi avvelenati ai fini della salvaguardia dell'incolumità delle persone e degli animali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definizione di misure idonee per la detenzione di un cane, ad eccezione dei cani guida per non vedenti, dei cani di supporto a persone diversamente abili e in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e ai Vigili del fuoco durante l'espletamento delle proprie funzioni, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose e del benessere degli animali;
   b) individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali;
   c) individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di non incorrere in condotte penalmente rilevanti, in particolare, forme di addestramento violente e operazioni di selezione per esaltarne l'aggressività, nonché l'utilizzo di strumenti atti a determinare dolori o sofferenze all'animale;
   d) previsione di misure per una corretta detenzione del cane al fine di assicurarne condizioni di benessere nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici;
   e) previsione del divieto di vendita, esposizione anche ai fini di vendita e commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici effettuati in violazione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 201;
   f) individuazione delle condizioni di vendita dei cani e dei gatti nel rispetto dei bisogni etologici e di commercializzazione degli animali da compagnia tramite internet;
   g) individuazione di modalità per l'istituzione da parte dei comuni, congiuntamente con le Aziende sanitarie locali e le associazioni di protezione degli animali, di percorsi formativi per i proprietari di cani;
   h) definizione di modalità e misure adeguate per un maggiore controllo dell'uso improprio di sostanze tossiche e nocive compresi vetri, plastiche, metalli o materiale esplodente che possono causare intossicazioni o lesioni o morte al soggetto che le ingerisce, a tutela dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente;
   i) individuazione di prescrizioni sia per i responsabili degli animali deceduti a causa di esche e bocconi avvelenati ai fini della segnalazione alle autorità competenti, sia per le imprese specializzate nelle operazioni di derattizzazione e disinfestazione;
   l) previsione della possibilità di effettuare operazioni di derattizzazione, previa autorizzazione del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche, quando particolarmente minacciate da ratti certificate da Istituti pubblici con pubblicazione online dei dati almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni. Queste ultime devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e le esche devono essere racchiuse in appositi e idonei contenitori;
   m) individuazione dei compiti in capo al medico veterinario e agli istituti zooprofilattici sperimentali in caso di sintomatologia conclamata di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica o di rinvenimento di esche o bocconi avvelenati o comunque di sostanze dannose per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte anche dei Comuni fra i quali l'interdizione dell'accesso alla risorse ambientali nell'area interessata dai casi suddetti per una superficie di almeno tre chilometri quadrati per un periodo di almeno sei mesi;
   n) previsione dell'attivazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo di un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi ai fini del monitoraggio, della prevenzione e della repressione degli episodi di avvelenamento;
   o) individuazione di modalità per la produzione e per l'etichettatura di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi ad uso domestico, civile e agricolo, per i titolari di presidi medico-chirurgici e i produttori di prodotti fitosanitari;
   p) tenuto conto della legge 189 del 2004 e degli articoli 544-bis, 544-ter e 674 del codice penale in caso di detenzione, fabbricazione, uso, getto o di somministrazione di esche o bocconi avvelenati, previsione dell'apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione del presente articolo;
   q) individuazione dei criteri per la gestione del servizio di cattura e mantenimento dei cani e dei gatti che tengano conto della loro natura di esseri senzienti e dei livelli di tutela che i Comuni devono assicurare per l'identificazione dei cani non di proprietà rinvenuti sul proprio territorio e dei gatti liberi o di colonia felina;
   r) individuazione di criteri per il trasporto di animali di affezione che evitino stress nel rispetto della legislazione vigente;
   s) previsione per le strutture adibite al ricovero di cani e gatti di:
    numero massimo di animali presenti pari a 200;
    possesso di autorizzazione sanitaria e presenza di un medico veterinario in qualità di responsabile sanitario;
    accesso alla struttura e presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla normativa regionale vigente;
    apertura al pubblico e attività che favoriscano le adozioni;
    procedure per la celere restituzione dell'animale ritrovato al proprietario;
   t) esplicitazione di obblighi per i Comuni e Servizi veterinari pubblici in materia di appalti, sterilizzazioni, controlli e benessere animale;
   u) qualifica di allevatore di cani o gatti per chiunque faccia riprodurre o cede a titolo oneroso uno o più animali familiari ed è quindi imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
   v) previsione del potere sostitutivo del Prefetto nei confronti dei Comuni inadempienti in materia di randagismo.

  2. Ai fini del presente articolo e per le norme a tutela degli animali, i medici veterinari pubblici che svolgono attività di controllo nell'ambito della tutela del benessere animale e dei reati in danno agli animali rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
  3. Le Forze di Polizia accedono alle anagrafi pubbliche degli animali e ai sistemi di tracciabilità Traces e Sintesi nell'espletamento dei loro compiti di Polizia giudiziaria;
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
14. 02. Murer, Fossati, Fontanelli, Duranti.

  Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di Anagrafe degli equidi).

  1. Il comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, è abrogato.
  2. Il Ministero della salute, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata del Ministero della salute di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437.
  3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure tecnico-operative ai fini della cooperazione applicativa tra la banca dati di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e i sistemi informativi dell'Associazione italiana allevatori (AIA) concernenti l'anagrafe degli equidi.
14. 03. Fossati, Murer, Fontanelli.

ART. 15.
(Disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari).

  Sopprimerlo.
*15. 1. Gigli.

  Sopprimerlo.
*15. 2. Grillo, Mantero, Lorefice, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, sostituire le parole da: attuative fino a: inserimento con le seguenti: per l'attività.
15. 3. Gigli.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le modalità attuative di cui al periodo precedente diventano operative dopo approvazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione responsabile della formazione dei medici in formazione specialistica interessati dall'accordo. L'attività prevista dagli accordi ha finalità esclusivamente di tipo didattico, non porta alla sostituzione di personale specialistico con personale in formazione e non può dar luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi.
15. 4. Gigli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La rotazione del medico in formazione specialistica dell'interno delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa resta di esclusiva responsabilità del Consiglio dei docenti della Scuola di specializzazione.
15. 5. Gigli.

  Sopprimere il comma 2.
15. 6. Monchiero.

  Al comma 2, capoverso Art. 39-ter, comma 1, dopo le parole: e con il Ministro dell'Interno, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
15. 7. Murer, Fossati, Fontanelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le risorse destinate alle finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ai fini del finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici sono incrementate di 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
15. 8. Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Baroni, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 3, sostituire le parole da: nei limiti fino a legislazione vigente e con le seguenti: secondo le procedure previste dalla legislazione vigente nonché nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e, comunque,
15. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Votazione dell'articolo 15)

ART. 16.
(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie).

  Sopprimerlo.
*16. 1. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Sopprimerlo.
*16. 2. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

  Sopprimerlo.
*16. 3. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

  Sopprimere il comma 1.
**16. 4. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

  Sopprimere il comma 1.
**16. 5. Monchiero.

  Al comma 1, capoverso Art. 102, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: eccettuato l'esercizio della farmacia;

  Conseguentemente,
   al medesimo capoverso,
    medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
abilitati alla prescrizione di medicinali con le seguenti: cui sia consentito prescrivere prestazioni o medicinali sia su ricetta bianca e sia su ricetta a carico del Servizio Sanitario Nazionale e;
     comma 2:
      sostituire le parole:
abilitati alla prescrizione di medicinali con le seguenti: cui sia consentito prescrivere prestazioni o medicinali sia su ricetta bianca e sia su ricetta a carico del Servizio Sanitario Nazionale e;
      aggiungere, in fine, le parole: e l'ordine professionale di appartenenza ne dispone la radiazione dall'Albo;
    al comma 2, capoverso comma 4, dopo le parole: dall'articolo 11 della presente legge, aggiungere le seguenti: in caso di assenza di soci,;
   sopprimere il comma 3.
16. 6. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 102, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini del presente comma si applicano le limitazioni disciplinate dalle vigenti normative in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi tra le attività libero professionali e commerciali.
16. 7. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

  Al comma 1, capoverso Art. 102, comma 2, dopo le parole: con farmacisti aggiungere le seguenti: o con i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362

  Conseguentemente sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è abrogato;
   b) al comma 9,
    1) le parole: «qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «qualora si verifichino le situazioni di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 8».
    2) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».

  3. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1994, n. 298 è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.
16. 50. Scopelliti, Garofalo.

  Sopprimere il comma 3.
16. 8. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

(Votazione dell'articolo 16)

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie).

  1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica e delle altre professioni sanitarie.
  2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 1 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
16. 02. Gigli.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie).

  1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica.
  2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 1 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
*16. 01. Gigli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie).

  1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica.
  2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 1 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
*16. 03. Rondini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie).

  1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica.
  2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 1 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
*16. 04. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche).

  1. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1994, n. 298 è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.
16. 05. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. I farmacisti, che hanno conseguito titoli accademici in ambito dietetico e nutrizionale, possono elaborare diete qualora abbiano finalità salutari e non terapeutiche, nonché curare l'attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche.
16. 06. Fucci.

ART. 17.
(Dirigenza sanitaria del Ministero della salute).

  Sopprimerlo.
17. 1. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in un unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute con le seguenti: in apposita sezione del ruolo della dirigenza previsto dall'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    terzo periodo, sopprimere le parole:
e fermo restando quanto previsto dal comma 4;
    sopprimere il quarto periodo;
   al comma 2, sostituire le parole da: nei limiti delle dotazioni organiche fino alla fine dell'articolo, con le seguenti:, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati nella sezione del ruolo dirigenziale di cui al comma lei princìpi generali in materia di incarichi conferibili nonché i casi in cui i titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari siano equiparabili ai titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale.

  3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, anche in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono attribuiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
17. 2. Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.

  Conseguentemente,
   al comma 3, secondo periodo sostituire le parole da:
Fermo restando fino a: ai sensi del comma 2, con le seguenti: Gli incarichi;
   sopprimere i commi 4 e 5.
17. 3. Nesci, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le procedure per il conferimento degli incarichi di cui al periodo precedente, sono ispirate ai principi di massima trasparenza.
17. 4. Fossati, Murer, Fontanelli.

(Votazione dell'articolo 17)

ART. 18.
(Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome).

(Votazione dell'articolo 18)

A.C. 4302-A
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

N. 1.

Seduta del 17 ottobre 2017

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ

   La Camera,
   premesso che:
    la materia su cui interviene la delega presenta notevoli criticità, a causa dei numerosi interventi normativi succedutisi negli anni, in mancanza di una disciplina generale di riordino della materia. Tali interventi si sono inoltre intrecciati con disposizioni e procedure di contenzioso aperte in sede europea, che hanno riguardato essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, nonché la liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente;
    la legge comunitaria per il 2010 (legge n. 217 del 2011) aveva già conferito una delega biennale al Governo per il riordino complessivo della materia, che pur non essendo stata esercitata ha ottenuto nel 2012 l'archiviazione della procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea

a causa della non applicazione della direttiva Servizi n. 2006/123/CE (cosiddetta «direttiva Bolkestein» recepita con i decreti legislativi n. 59 del 2010 e n. 147 del 2012) alla materia delle concessioni demaniali marittime, contestandone la compatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con il principio della libertà di stabilimento;
    nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, il decreto-legge n. 194 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, è intervenuto prorogando sino al 31 dicembre 2020 le concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015, nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni ma la Corte di giustizia dell'Unione europea, il 14 luglio 2016, ha censurato tale norma di diritto interno;
    le competenze gestionali in materia di demanio marittimo sono state conferite agli enti territoriali dal decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo gli introiti, che rimangono in capo allo Stato: la materia è regolata quindi anche da leggi regionali, in quanto le regioni e i comuni sono competenti per la gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali;
    il decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, ha demandato alle regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, adempimento considerato propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, prorogate al 31 dicembre 2020;
    la determinazione dei canoni è stata definita dalla legge finanziaria 2007 (novellando l'articolo 03, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993) in base a criteri riferiti alla loro «valenza turistica», secondo l'accertamento della regione competente per territorio, nonché della tipologia di bene oggetto della concessione (specchi acquei, area scoperta, ed altro) e di altri fattori ritenuti meritevoli di generare riduzioni e agevolazioni (eventi dannosi, società sportive dilettantistiche, fini di beneficenza, imprese turistico-ricettive all'aria aperta);
    in relazione all'applicazione delle tariffe sono sorti numerosi contenziosi che hanno indotto il legislatore a prevedere procedure per una loro definizione agevolata e la contestuale sospensione delle riscossioni coattive e della decadenza dalla concessione per omesso o insufficiente pagamento;
    i princìpi e criteri direttivi del disegno di legge delega, all'articolo 1, comma 1, non danno indicazioni circa la linea da seguire, limitandosi a previsioni generiche che, alla lettera a), richiamano tutti i valori e gli interessi in gioco, talora in contrasto tra loro (per esempio, rispetto del principio di concorrenza e riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale), rimandandone il bilanciamento ai decreti legislativi;
    alla lettera b), i princìpi e criteri direttivi demandano ai decreti legislativi l'individuazione dei «limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse», senza indicare alcun criterio stringente su un aspetto cruciale del contenzioso con la Commissione europea, sul quale è intervenuta anche la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità di numerose disposizioni regionali su durata, proroga e rinnovo delle concessioni in essere, in quanto limitative della concorrenza. Elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega e carattere di genericità sono rilevabili anche per quanto concerne le lettere c), e) e g);
    inoltre, in relazione ai termini per l'esercizio della delega, l'ultimo periodo del comma 4, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca la previsione che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta «tecnica dello scorrimento», che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco;
    il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che «appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla «tecnica dello scorrimento», nonché stabilire termini certi per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere ai fini dell'espressione del parere di competenza;
    dall'esame del testo risulta palese l'incompatibilità con il modello delineato dall'articolo 76 della Costituzione in materia di esercizio della funzione legislativa,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4302-A ed abb.
N. 1. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano.

A.C. 4302-A
EMENDAMENTI
Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

Relatori: PIZZOLANTE, per la VI Commissione; ARLOTTI, per la X Commissione.

N. 1.

Seduta del 17 ottobre 2017

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 2. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Revisione e riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo).

  1. Al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile, conformemente ai principi comunitari, che consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare, come disciplinata dal comma 6 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, le concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 31 dicembre 2015 sono prorogate di diciannove anni.
  2. Per poter accedere alla proroga di cui al comma 1, le imprese turistico-balneari devono svolgere opere di adeguamento edilizio, igienico-sanitario e di eliminazione delle barriere architettoniche nonché di messa in sicurezza delle strutture esistenti o opere di manutenzione straordinaria che consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire elementi strutturali degradati. Queste opere devono prevedere un periodo di ammortamento non inferiore ai 18 anni. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vengono stabilite le modalità di adeguamento del canone in relazione alla proroga della concessione operata dal comma 1. Con il medesimo decreto viene stabilita altresì la modalità di destinazione dei proventi derivanti dal maggior gettito in relazione all'adeguamento del canone, i quali dovranno essere suddivisi nella quota di un terzo a favore dell'entrata del bilancio dello Stato e per due terzi a favore dei comuni, sui quali insistono le concessioni, con la finalità di potenziare la sicurezza balneare e alla prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione.
  3. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi nonché quelle decadute o revocate sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, per un periodo non inferiore a trenta anni e non superiore ai cinquanta, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti.
  4. Con il decreto di cui al comma 2 vengono stabiliti in caso di revoca della concessione, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, i criteri per l'equo indennizzo del concessionario nonché criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni e le modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
  5. Lo schema di decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia nonché per quelle relative ai profili finanziari da esprimere entro 60 giorni dalla trasmissione.
  6. L'articolo 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 2;
   sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:
Disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative.
1. 3. Gianluca Pini, Allasia, Busin.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole:
, anche introdotte in attuazione della presente legge;
   sopprimere i commi 4 e 5;
   sopprimere l'articolo 2.

1. 6. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 494, aggiungere le seguenti: a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.
*1. 13. Allasia, Busin.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 494, aggiungere le seguenti: a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.
*1. 14. Fantinati, Vallascas, Spessotto, Battelli, Benedetti, Simone Valente, Sibilia, Vacca.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: legittimo affidamento, aggiungere le seguenti: e tenuto conto della natura e della quantità della risorsa.
1. 20. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: legittimo affidamento, aggiungere le seguenti: nonché dei piani paesaggistici adottati e dei piani di utilizzo del demanio marittimo.
1. 317. Nuti, Mannino, Di Vita.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) prevedere l'aggiornamento della definizione di concessione ad uso turistico ricreativo, diversificando, tra uso per impresa balneare ed altre attività turistico ricreative, adeguando, nel rispetto dei principi di concorrenza, le modalità di affidamento ed individuando, per tutte le diverse modalità di utilizzo, requisiti morali e professionali cui subordinare l'accesso all'evidenza pubblica e il mantenimento della concessione stessa;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), dopo le parole: professionalità acquisita aggiungere le seguenti: e della capacità tecnica dimostrata.
1. 21. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: qualità paesaggistica aggiungere le seguenti:, di tutela dell'ambiente.
1. 32. Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Spessotto, Benedetti, Fantinati, Vacca.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sostenibilità ambientale, aggiungere le seguenti: di promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
1. 33. Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Spessotto, Benedetti, Fantinati, Vacca.

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: imprenditoriali nonché aggiungere le seguenti:, nel caso di assegnazione ad altri soggetti del godimento della concessione in essere,
1. 38. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: mediante procedure di selezione che aggiungere le seguenti: considerino le diverse tipologie di attività turistico-ricreative e turistico-ricettive e.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: per finalità turistico-ricreative aggiungere le seguenti: o turistico-ricettive, ponendo a carico del nuovo concessionario di tenere indenne il concessionario uscente rispetto al valore aziendale nel suo complesso;
1. 42. Busin, Allasia.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e tengano conto della professionalità acquisita, in qualità sia di concessionario che di gestore, nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative.
1. 315. Di Vita, Mannino, Nuti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tengano conto con le seguenti: prevedano criteri premianti delle esperienze, delle competenze e.
1. 43. Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Vacca.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: finalità turistico-ricreative aggiungere le seguenti: e coinvolgendo le micro-imprese residenti nelle regioni e nei territori.
1. 58. Battelli, Simone Valente, Vallascas, Fantinati, Sibilia, Vacca.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: impatto ambientale aggiungere le seguenti: o che tutelino e valorizzino il patrimonio culturale.
1. 314. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e criteri premianti per la tutela dell'ambiente.
1. 56. Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Spessotto, Benedetti, Vacca.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e criteri premianti per la tutela del patrimonio turistico e culturale.
1. 57. Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Spessotto, Benedetti, Fantinati, Vacca.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
prevedere che le concessioni siano prorogate fino al 31 dicembre 2080.
1. 59. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b)
prevedere che all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» siano sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2080».
1. 60. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
prevedere che le concessioni siano prorogate fino al 31 dicembre 2060.
1. 61. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b)
prevedere che all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» siano sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2060».
1. 62. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
prevedere che le concessioni siano prorogate fino al 31 dicembre 2050.
1. 63. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
prevedere che all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» siano sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2050».
1. 64. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) prevedere che le concessioni siano prorogate fino al 31 dicembre 2030.
1. 65. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) prevedere che all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» siano sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2030».
1. 66. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: adeguati limiti fino alla fine della lettera con le seguenti: che le concessioni abbiano una durata non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni e che quelle vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, abbiano una durata non inferiore a dieci anni a far data dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge delega.
1. 72. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: durata delle concessioni aggiungere le seguenti:, comunque non superiore agli otto anni,.
1. 316. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: entro i quali fino a: comunque da con le seguenti: che comunque non possono avere durata superiore ai tre anni, entro i quali le regioni, entro sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi, fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni devono disporre che ciascun operatore economico non possa essere titolare di più di una concessione al fine di.
1. 73. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: entro i quali le regioni aggiungere le seguenti: di concerto con i comuni.
1. 80. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: le regioni possono disporre fino alla fine della lettera con le seguenti: ciascun operatore economico, ivi comprese le società da esso controllate e le società ad esso collegate, possa essere titolare di un numero massimo di due concessioni sull'intero territorio nazionale e di non più di una concessione per regione.
1. 86. Battelli, Colletti, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) stabilire che l'assegnazione delle concessioni di cui alla lettera precedente avvenga previo censimento nazionale, con il concerto degli enti locali e regionali coinvolti, delle strutture e delle attività destinate a regime concessorio demaniale nelle zone marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, al fine di stabilire i criteri di economicità del regime di accesso alle concessioni, valutare la politica d'investimento, i criteri di sostenibilità economica delle strutture destinate a regime concessorio e garantire la trasparenza e la tutela degli interessi pubblici;
1. 88. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere come cause immediate di decadenza della concessione l'accertata violazione di norme in materia di lavoro ed il mancato rispetto degli obblighi fiscali;
1. 90. Paglia, Fassina, Civati.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: decadenza aggiungere le seguenti: e revoca.
1. 91. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: solo nel caso di gravi e comprovati motivi di impedimento e di affidamento dell'attività in gestione previa verifica dei requisiti di idoneità soggettiva ed oggettivi del subentrante.
1. 97. Vallascas, Spessotto, Battelli, Benedetti, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Vacca.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) prevedere, in favore dei concessionari in essere, misure compensative e un adeguato periodo transitorio a tutela del legittimo affidamento e della proprietà aziendale;
1. 102. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera d), dopo la parola: transitorio aggiungere le seguenti: entro il limite massimo di un anno.
1. 308. Mazziotti di Celso, Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: per l'applicazione della disciplina di riordino fino alla fine della lettera con le seguenti: entro il quale gli enti gestori possono procedere all'applicazione della disciplina di riordino e quindi ad avviare le procedure di evidenza pubblica.
1. 106. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: per l'applicazione della disciplina di riordino fino alla fine della lettera con le seguenti: non superiore a 10 anni da stabilirsi tenuto conto degli investimenti opportunamente documentati effettuati dal concessionario.
1. 107. Vacca, Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: fissando ad almeno trenta anni la durata delle concessioni in essere, in armonia con la normativa attualmente vigente negli altri Stati membri dell'Unione europea.
1. 112. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: di valori tabellari con le seguenti: dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
1. 122. Paglia, Fassina, Civati.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) stabilire, di concerto con le Regioni, una normativa nazionale nella quale i comuni riservano alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 50 per cento dei metri lineari dell'arenile di propria competenza garantendone il posizionamento tra uno stabilimento e l'altro;
1. 137. Vacca, Battelli, Simone Valente, Spessotto, Benedetti, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) stabilire, di concerto con le Regioni, una normativa nazionale nella quale i comuni riservano una quota dell'arenile per garantire l'ingresso dei bagnanti con animali domestici;
1. 138. Spessotto, Battelli, Benedetti, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Vacca.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: tali dati aggiungere la seguente: anche.
1. 302. Pisicchio, Mazziotti di Celso, Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, lettera l), dopo la parola: rafforzamento aggiungere le seguenti: ed aggiornamento tecnologico

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: per una migliore efficacia delle finalità previste dalla presente norma sono individuate e apportate le risorse finanziarie necessarie a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
1. 144. Spessotto, Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Benedetti, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) prevedere che, nelle more del rafforzamento ed aggiornamento del sistema informativo del demanio marittimo previsto nella lettera l), entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, i concessionari inviino su un modulo semplificato predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti al sistema informativo del demanio marittimo tramite posta certificata i dati tecnici della concessione demaniale in gestione o ottenuta e gli investimenti migliorativi, comprovata da idonea documentazione, pena l'esclusione della gara o del beneficio transitorio o decadenza della concessione ottenuta.
1. 165. Spessotto, Benedetti, Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Vacca.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo che in caso di incameramento allo Stato delle opere, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, possa essere richiesta dal concessionario uscente la liquidazione del valore delle stesse al netto dell'ammortamento, ferma sempre restando la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
1. 310. Civati, Andrea Maestri, Brignone, Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   n) individuare, per l'applicazione nel caso in cui al termine della durata prevista per la concessione la medesima venga affidata a concessionario diverso da quello uscente, le metodologie di determinazione dell'equo indennizzo che il subentrante dovrà corrispondere a quest'ultimo, tenuto conto del valore di mercato dell'impresa, dell'avviamento della stessa e dell'eventuale riacquisto di attrezzature e beni a questa facenti capo da parte del concessionario subentrante, nonché della perdita di valore delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione;
1. 153. Galgano, Menorello, Catalano, Mazziotti di Celso.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
  n)
prevedere che le procedure di affidamento di beni demaniali non oggetto di precedenti concessioni contemplino anche un congruo punteggio per soggetti partecipanti che siano stati titolari di rapporti concessori di beni demaniali scaduti e non siano aggiudicatari, per i medesimi beni, di nuove concessioni derivanti da procedimenti selettivi svolti in attuazione della normativa delegata.
1. 309. Menorello, Galgano, Catalano, Mazziotti di Celso.

  Sopprimere il comma 2.
1. 305. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri.

  Sopprimere il comma 3.
1. 306. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: dei commi 1 e 4 con le seguenti: del comma 1.
1. 171. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   comma 1, sostituire le parole:
commi 1 e 5 con le seguenti: comma 1;
   comma 2, sostituire le parole: commi 1 e 5 con le seguenti: comma 1.
1. 173. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  Sopprimerlo.
2. 1. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri.

  Sopprimere il comma 1.
2. 2. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri.

  Sopprimere il comma 2.
2. 4. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
2. 5. Vallascas, Battelli, Simone Valente, Fantinati, Sibilia, Vacca.

(Votazione dell'articolo 2)

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'avvio di procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni demaniali, marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo.
  2. Ai fini della emanazione dei decreti di cui al precedente comma, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla classificazione dei beni oggetto di concessione, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, nonché alla indicazione di valori tabellari per ciascuna di tali categorie ai fini della determinazione dei canoni. Con il medesimo decreto si procede altresì ad accorpare i beni oggetto di concessione in lotti omogenei, comunque distinguendo in tale ripartizione i beni oggetto di precedenti provvedimenti concessori da quelli privi di quest'ultima caratteristica.
  3. I decreti di cui al comma 1 riguardanti lotti già oggetto di precedenti provvedimenti concessori scaduti devono essere conclusi nel termine massimo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge ed essere emanati nel rispetto della normativa europea, nonché dei seguenti criteri:
   a) riconoscimento e tutela integrali ed effettivi degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale delle aziende esistenti al momento della emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, obbligatoriamente prevedendo un deposito cauzionale o una fideiussione a pronta escussione pari al 100 per cento di tale valore, a garanzia della immediata messa a disposizione di tale indennità a favore del precedente concessionario, adempimento che costituisce una condizione per procedere alla aggiudicazione definitiva;
   b) valorizzazione della qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale;
   c) valorizzazione della migliore integrazione con le peculiarità territoriali, con particolare e obbligatorio riferimento al tessuto urbano contiguo con i beni oggetto di concessione;
   d) valorizzazione della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative;
   e) limiti minimi e massimi delle concessioni contenuti, rispettivamente, nei periodi temporali di dieci e venti anni;
   f) limite di concentrazione massimo di tre concessione in capo a un medesimo soggetto o gruppo;
   g) modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;
   h) misura dei canoni concessori con l'applicazione dei valori tabellari indicati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al secondo comma, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, applicando a quelli di maggior valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento.

  4. I decreti di cui al comma 1 riguardanti lotti comprensivi di beni che non sono mai stati oggetto di precedenti provvedimenti concessori sono emanati dopo la definizione dei procedimenti concessori relativi a lotti con la preesistenza di un rapporto concessorio venuto a scadenza, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, lettere da b) a h), nonché attribuendo un punteggio non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento arrotondato all'unità superiore dei punti complessivamente assegnabili ai soggetti titolari di rapporti concessori di beni demaniali scaduti e non risultati aggiudicatari, per gli stessi beni, delle concessioni derivanti dai procedimenti di cui al comma precedente.
  5. Le concessioni su beni demaniali oggetto di precedenti proroghe ex lege sono sotto ogni profilo valide sino alla definizione, per ciascun bene considerato, delle procedure di cui al comma 3 del presente articolo.
1. 5. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sei mesi con la seguente: tre mesi.
*1. 8. Mazziotti di Celso, Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sei mesi con la seguente: tre mesi.
*1. 318. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 494, aggiungere le seguenti: a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.
1. 16. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole nel rispetto della normativa europea con le parole nel rispetto dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE così come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016 in merito alle cause riunite C-458/14 e C-67/15.
1. 330. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 aggiungere le seguenti:, dalla cui applicazione sono escluse le associazioni o le società sportive dilettantistiche che operano sul demanio lacuale e fluviale.
1. 304. Guidesi, Allasia, Busin.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento;
1. 332. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: peculiarità territoriali aggiungere le seguenti:, con particolare e obbligatorio riferimento al tessuto urbano contiguo con i beni oggetto di concessione.
1. 34. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale.
1. 333. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: finalità turistico-ricreative aggiungere le seguenti: e del diporto nautico e delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione, anche al fine di favorire la salvaguardia e la promozione dell'occupazione e il prolungamento della durata dei periodi stagionali.
*1. 49. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: finalità turistico-ricreative aggiungere le seguenti: e del diporto nautico e delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione, anche al fine di favorire la salvaguardia e la promozione dell'occupazione e il prolungamento della durata dei periodi stagionali.
*1. 51. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nell'ambito dei criteri di cui alla presente lettera, la disciplina delegata considera e valorizza la presenza di obiettivi urbanistici e/o urbani disposti dal Comune su cui insiste il singolo bene;
1. 53. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: stabilire aggiungere le seguenti:, in armonia con la normativa vigente negli altri stati membri dell'Unione Europea,

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   dopo le parole:
durata delle concessioni aggiungere le seguenti: per finalità turistico ricreative

   aggiungere, in fine, le parole:, stabilendo altresì, per le concessioni ad uso del diporto nautico, una durata proporzionata agli investimenti da realizzare;
1. 71. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: stabilire aggiungere le seguenti:, anche in relazione a quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea dove sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali,

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   dopo le parole:
durata delle concessioni aggiungere le seguenti: per finalità turistico ricreative;
   aggiungere in fine le parole:, stabilendo altresì, per le concessioni ad uso del diporto nautico, una durata proporzionata agli investimenti da realizzare;.
1. 70. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni, fissano la durata delle stesse con le seguenti: che il limite massimo di durata delle concessioni entro i quali le regioni, entro sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi del Governo, fissano la durata delle stesse non possa essere superiore ai tre anni,
1. 74. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: limiti minimi aggiungere le seguenti: non inferiori a dieci anni.
1. 75. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e massimi aggiungere le seguenti: non superiori a venti anni.
1. 76. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, aggiungere le seguenti:, differenziati a seconda delle varie finalità ricreative o ricettive e degli investimenti previsti,.
1. 77. Busin, Allasia.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: entro i quali le regioni aggiungere le seguenti:, sentiti gli enti locali interessati,.
1. 81. Paglia, Fassina, Civati.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: da assicurare aggiungere le seguenti: almeno l'ammortamento dei relativi investimenti ed.
1. 82. Paglia, Fassina, Civati.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: interesse pubblico aggiungere le seguenti: in ogni caso non potendo superare normalmente una durata di nove anni, estensibili, in caso di investimenti particolarmente ingenti, anche in ragione delle caratteristiche del territorio e/o di una specifica destinazione, fino a quindici;
1. 311. Civati, Andrea Maestri, Brignone, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: possono disporre fino a: comunque da con le seguenti: devono disporre, entro sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi del Governo, che ciascun operatore economico non possa essere titolare di più di una concessione al fine di;.
1. 85. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e in ogni caso non superiore a tre; deve intendersi come medesimo operatore economico non solo la stessa persona fisica ma anche le società di cui la stessa persona fisica detenga almeno un terzo delle quote.
1. 312. Civati, Andrea Maestri, Brignone, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e in ogni caso non superiore a quattro; deve intendersi come medesimo operatore economico non solo la stessa persona fisica ma anche il coniuge non legalmente separato o la persona con cui è unito civilmente o convive stabilmente o i figli minori le società di cui la stessa persona fisica o il coniuge non legalmente separato o la persona con cui è unito civilmente o convive stabilmente o i figli minori detengano almeno un terzo delle quote.
1. 313. Civati, Andrea Maestri, Brignone, Pastorino.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: e, per le concessioni ad uso del diporto nautico, le modalità procedurali per consentire la proroga o la rideterminazione della loro durata e il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
*1. 94. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: e, per le concessioni ad uso del diporto nautico, le modalità procedurali per consentire la proroga o la rideterminazione della loro durata e il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
*1. 95. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 319. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) riconoscere con riferimento alle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, sportive, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive e commerciali ad esse connesse, alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto nonché alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati ad attività ricettiva, attualmente in esercizio a qualunque titolo, l'estensione della durata della concessione di 30 anni a far data dal giorno della entrata in vigore della presente legge;.
1. 100. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: periodo transitorio aggiungere le seguenti: parametrato alla finalità ricreativa o ricettiva dell'attività esercitata e commisurato ad entità e tipologia degli investimenti realizzati;.
1. 116. Busin, Allasia.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto di quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea in cui sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali.
1. 108. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: della durata di almeno 10 anni, anche in relazione a quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione europea in cui sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali,.
1. 113. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, nonché il rispetto della tutela del legittimo affidamento vantato dal titolare dell'autorizzazione che, di fronte alla legittima aspettativa del rinnovo dell'autorizzazione medesima, ha effettuato i relativi investimenti.
1. 303. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: nonché dei comuni fino alla fine della lettera con le seguenti: e dei Comuni che sostengono le spese di gestione amministrativa del demanio marittimo.
1. 135. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: concessori fino a: con un minimo di tre con le seguenti: delle concessioni ad uso turistico ricreativo con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze, per la quantificazione dei cui canoni dovrà essere eliminato il riferimento ai valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare OMI, nonché prevista la composizione delle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie,

  Conseguentemente, alla medesima lettera sostituire le parole da: nonché dei comuni fino alla fine della lettera con le seguenti:, rideterminando altresì la misura dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo dedicati alla nautica da diporto in base al Decreto Ministeriale 30 luglio 1998, n. 343, garantendo che gli stessi restino stabili per tutta la durata della concessione;.
*1. 119. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: concessori fino a: con un minimo di tre con le seguenti: delle concessioni ad uso turistico ricreativo con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze, per la quantificazione dei cui canoni dovrà essere eliminato il riferimento ai valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare OMI, nonché prevista la composizione delle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie,

  Conseguentemente, alla medesima lettera sostituire le parole da: nonché dei comuni fino alla fine della lettera con le seguenti:, rideterminando altresì la misura dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo dedicati alla nautica da diporto in base al Decreto Ministeriale 30 luglio 1998, n. 343, garantendo che gli stessi restino stabili per tutta la durata della concessione;.
*1. 121. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera f) dopo le parole: relative situazioni pregresse, aggiungere le seguenti: nonché di adeguati indici di abbattimento a fronte di vincoli ed impegni che i soggetti affidatari assumono con l'ottenimento della concessione,.
**1. 125. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera f) dopo le parole: relative situazioni pregresse, aggiungere le seguenti: nonché di adeguati indici di abbattimento a fronte di vincoli ed impegni che i soggetti affidatari assumono con l'ottenimento della concessione,.
**1. 126. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) prevedere una disciplina specifica che ottemperi alle eventuali inadempienze degli enti territoriali competenti in ordine ai piani paesaggistici e ai piani di utilizzo del demanio marittimo;.
1. 331. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) prevedere che le procedure di affidamento delle concessioni riguardanti lotti comprensivi di beni che non sono mai stati oggetto di precedenti provvedimenti concessori vengano avviate dopo la definizione dei procedimenti concessori relativi a lotti con la preesistenza di un rapporto concessorio venuto a scadenza, nonché conseguentemente prevedere che nelle procedure di affidamento di concessioni su beni non oggetto di precedenti concessioni sia attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento arrotondato all'unità superiore dei punti complessivamente assegnabili ai soggetti titolari di rapporti concessori di beni demaniali scaduti e non risultati aggiudicatari, per gli stessi beni, delle concessioni derivanti dai procedimenti assunti in attuazione della normativa delegata.
1. 162. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) prevedere obbligatoriamente un deposito cauzionale o una fideiussione a pronta escussione pari al 100 per cento del valore degli investimenti, dei beni aziendali e della stabilita indennità per l'attività svolta in forza della concessione scaduta, a garanzia della messa a disposizione di tale valore a favore del precedente concessionario prima della stipula del nuovo provvedimento concessorio.
1. 163. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) prevedere che le concessioni su beni demaniali oggetto di precedenti proroghe ex lege sono sotto ogni profilo valide sino alla definizione, per ciascun bene considerato, delle procedure derivanti dalla attuazione della disciplina legislativa delegata con la presente legge, comunque nel termine massimo del 31 dicembre 2019.
1. 164. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   n) disciplinare i tempi e le modalità per la ricognizione dell'estensione e conformazione, anche funzionale, delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico-ricreativo e/o turistico-ricettivo, che saranno oggetto della nuova disciplina, al fine di individuare le aree da sdemanializzare in quanto non più utilizzate per gli usi pubblici marittimi, lacuali o fluviali;.
1. 148. Busin, Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   n) individuare le metodologie di determinazione dell'equo indennizzo che allo scadere della concessione il subentrante deve corrispondere al concessionario uscente, tenuto conto del valore di mercato dell'impresa, dell'avviamento della stessa e dell'eventuale riacquisto di attrezzature e beni a questa facenti capo da parte del concessionario subentrante, nonché della perdita di valore delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione;.
1. 156. Allasia, Busin.

  Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   n) procedere, acquisito l'atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio, ad individuare le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative che non siano più destinate ai pubblici usi del mare, per le quali si possa prevedere il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato con la possibilità di essere cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto;.
1. 160. Allasia, Busin.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quindici.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al secondo periodo, sostituire la parola:
trenta con la seguente: quindici;
   al terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quindici.
1. 172. Mazziotti di Celso, Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un mese.
1. 301. Mazziotti di Celso, Galgano, Menorello, Catalano.

ART. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla luce dei principi costituzionali, alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, è data attuazione dopo la scadenza prevista nell'atto formale di concessione per le concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. I decreti attuativi indicano come le finalità di cui al comma 1 vengono rispettate.;

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: pubbliche con le seguenti: regionali e locali.
2. 3. Busin, Allasia.

A.C. 4522
EMENDAMENTI
Norme in materia di domini collettivi.

Relatore: ROMANINI.

N. 1.

Seduta del 17 ottobre 2017

ART. 1.
(Riconoscimento dei domini collettivi).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 è istituita una sezione nella quale i soggetti di cui al comma 2 registrano il proprio demanio civico e vi inseriscono i dati relativi ai singoli utilizzatori alle superfici e ai periodi concessi in utilizzo.
1. 10. Mucci.

(Votazione dell'articolo 1)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. – (Recupero delle terre collettive). – 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti esponenziali, se presenti, ovvero i comuni, promuovono ogni utile azione necessaria al recupero dei terreni ad uso civico che risultino abusivamente occupati o detenuti senza titolo valido. Decorso inutilmente tale termine la regione e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono al recupero di cui al presente articolo anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
1. 010. Massimiliano Bernini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. – (Contratto di rete agricolo). – 1. Al fine di promuovere la gestione collettiva dei terreni agricoli e forestali contigui, è istituito il contratto di rete agricolo ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
1. 02. Massimiliano Bernini, Parentela, Gagnarli, Lupo, L'Abbate.

ART. 2.
(Competenza dello Stato).

  Al comma 1, lettera f), dopo la parola: rinnovabili aggiungere le seguenti: ma sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale.

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
2. 10. Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Beni collettivi).

  Al comma 4, sopprimere le parole: di cui all'articolo 3 della legge 3 gennaio 1994, n. 97,.

  Conseguentemente
   al comma 7:
     primo periodo, sostituire le parole da:
Entro dodici mesi fino a: adempimenti con le seguenti: In deroga a quanto dispo- sto dall'articolo 3, comma 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, agli adempimenti di cui al medesimo articolo 3, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4);
     sopprimere il terzo periodo;
     al quarto periodo premettere le parole
: A decorrere dal termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   dopo il comma 7 inserire il seguente»:
7-bis) Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano ogni utile iniziativa volta a consentire ai suddetti enti l'attuazione della migliore forma di gestione delle terre collettive.
3. 10. Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo.

(Votazione dell'articolo 3)