N. 1.
Seduta del 27 giugno 2017
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89 in corso di conversione modifica le disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, disponendo la proroga di sei mesi delle passività di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, nel caso in cui l'Emittente abbia presentato ovvero abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto-legge. Altresì in merito al meccanismo di compensazione per i detentori di obbligazioni coinvolte nelle misure di applicazione degli oneri che non siano controparti qualificate o investitori professionali il periodo di sessanta giorni concesso per il completamento dell'intera operazione è portato a centoventi giorni al fine di consentire un'adeguata valutazione da parte degli investitori coinvolti;
il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare azioni di banche italiane che hanno esigenza di rafforzare il proprio patrimonio in relazione a una prova di stress test basata su uno scenario avverso. L'intervento è ammissibile in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/59/UE (BRRD) la quale istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Nell'ambito di tale quadro di risanamento e risoluzione delle crisi l'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE, così come recepito dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, individua tre ipotesi di intervento pubblico non qualificato indice dello stato di dissesto:
a) la garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalle banche centrali;
b) la garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;
c) la sottoscrizione di strumenti di capitale nella misura necessaria a far fronte alle carenze di capitale evidenziate in prove di stress test o verifica della qualità delle attività poste in essere da EBA, BCE e Banca d'Italia;
in tutte le ipotesi elencate l'intervento pubblico è riservato a banche solventi, ha carattere cautelativo e temporaneo, è proporzionale alla perturbazione dell'economia e non è destinato a coprire perdite che la banca abbia registrato o sia in procinto di registrare in futuro. L'intervento pubblico, altresì, dovrà essere conforme al quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed in particolare alla Comunicazione della Commissione europea del luglio 2013 Banking Communication e per tale motivo potrà essere posto in essere solo ex post l'applicazione delle misure di burden sharing ovverosia delle misure di condivisione delle perdite da parte di azionisti ed obbligazionisti subordinati;
dal combinato disposto degli articoli 18 e 22 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 consegue che nel caso in cui dovesse essere disposta una ricapitalizzazione precauzionale con una conversione in azioni delle obbligazioni subordinate, si consente alla banca di offrire agli ex obbligazionisti divenuti azionisti «obbligazioni non subordinate» in cambio delle azioni frutto della conversione. Il Ministero dell'economia e delle finanze successivamente procederà ad acquistare tali azioni;
il decreto-legge in esame incide su una procedura di dubbia legittimità costituzionale. Infatti le disposizioni della direttiva BRRD, così come recepite dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, escludono il sostegno finanziario pubblico nel caso in cui risultino o risulteranno nel prossimo futuro:
a) irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie che regolano l'attività della banca di gravità tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;
b) perdite patrimoniali di eccezionali gravità tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del medesimo;
c) attività inferiori alle passività;
d) l'impossibilità di pagare i propri debiti a scadenza;
da quanto si desume le disposizioni della direttiva BRRD, recepite dall'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, tenderebbero a limitare possibili interventi da parte dello Stato. Dalle recenti indagini della magistratura si evince che molte delle banche italiane oggetto di crisi finanziaria abbiano violato la direttiva MIFID somministrando a piccoli risparmiatori, come famiglie e pensionati, strumenti finanziari dalla particolare complessità e dall'elevato grado di rischio di perdita del capitale investito. Le caratteristiche ontologiche di tali strumenti finanziari – come nel caso delle obbligazioni subordinate – non sono compatibili con il profilo di rischio dei piccoli risparmiatori e così come rilevato dalle recenti indagini della magistratura si tenderebbe a riservarne la sottoscrizione a investitori istituzionali. La condotta posta in essere dagli organi di amministrazione e controllo dei suddetti istituti di credito in merito alla somministrazione di strumenti finanziari ad alto rischio non coerenti con il profilo di rischio personale dei piccoli risparmiatori – così come si evince dalle indagini della magistratura – implicherebbe non solo una grave violazione della direttiva MIFID ma altresì dell'articolo 47 della Costituzione i cui principi sono preposti alla tutela del risparmio ed alla disciplina e controllo dell'esercizio del credito. Le suddette violazioni ed una politica di investimenti e di credito – presumibilmente – non coerente con i principi di sana e prudente gestione hanno generato una crisi finanziaria dalla rilevanza sistemica connotata da gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie tali da giustificare, in linea di principio, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria. La palese violazione dell'articolo 47 della Costituzione risulterebbe ulteriormente aggravata dal mancato commissariamento di alcuni istituti di credito attualmente in crisi in quanto gli atti posti in essere dai preposti organi di vigilanza non risulterebbero coerenti con un'adeguata politica istituzionale di tutela del risparmio e soprattutto di coordinamento e controllo dell'esercizio del credito configurando altresì la violazione del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione a causa della irragionevole disparità di trattamento tra gli istituti di credito oggetto di crisi finanziarie e soprattutto in considerazione di peculiari «privilegi» concessi ad alcune banche come il Monte dei Paschi di Siena che ha già beneficiato di un intervento pubblico disposto in tempi relativamente recenti e sviluppatosi, tra l'altro, nel corso dell'attuale legislatura;
da un'attenta disamina della situazione patrimoniale delle banche attualmente in crisi come ad esempio il Monte dei Paschi di Siena, Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca sussisterebbe, altresì, il rischio di subire – ovvero di aver già subito – perdite patrimoniali e una riduzione delle attività rispetto alle passività, ma soprattutto il rischio di non essere in grado di pagare i propri debiti a scadenza. Un intervento pubblico in sussistenza dei suddetti eventi che per legge (articolo 17 del decreto legislativo n. 180 del 2015) risulterebbero ostativi al medesimo intervento pubblico implicherebbe quindi un'ulteriore disparità di trattamento rispetto alla procedura di risoluzione – connessa al decreto-legge n. 183 del 2015 le cui disposizioni sono state inserite successivamente nella legge di stabilità 2016 – applicata alla Cassa di risparmio di Ferrara, a Banca Marche, alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio ed alla Cassa di risparmio di Chieti violando, quindi, il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e il principio di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione. In particolar modo ai piccoli risparmiatori di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e Cassa di risparmio di Chieti poste in liquidazione a cui sono stati somministrati strumenti finanziari subordinati e stata riconosciuta la possibilità di avviare una procedura arbitrale – ex articolo 1, commi da 857 a 860, della legge di stabilità 2016 – al fine di verificare la congruità delle caratteristiche degli strumenti finanziari subordinati con il profilo di rischio dei medesimi risparmiatori e la legalità delle modalità di somministrazione di tali strumenti finanziari da parte delle banche oggetto di liquidazione. Gli articoli 8 e seguenti del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, hanno altresì introdotto la possibilità, per i medesimi risparmiatori, di chiedere al «Fondo di solidarietà» un indennizzo forfettario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari al netto degli oneri e delle spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri previsti dalle disposizioni dei medesimi articoli. In particolar modo il ricorso al Fondo di solidarietà preclude la possibilità di accedere alla procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860, della legge di stabilità 2016;
in conclusione si può quindi ritenere che la procedura contemplata indirettamente dal decreto-legge in esame sia viziata da una grave illegittimità costituzionale – in quanto in contrasto con il principio di eguaglianza ex articolo 3 della Costituzione, con il principio di tutela del risparmio ex articolo 47 della Costituzione ed infine con il principio della tutela giurisdizionale ex articolo 24 della Costituzione – nella parte in cui non estende le tutele predisposte per i risparmiatori retail in possesso di strumenti finanziari quali azioni ed obbligazioni subordinate delle banche che chiederanno o che abbiano già chiesto l'intervento pubblico per la risoluzione della crisi anche ai risparmiatori retail in possesso di strumenti finanziari quali azioni ed obbligazioni subordinate di Cassa di risparmio di Ferrara, a Banca Marche, alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio ed alla Cassa di risparmio di Chieti;
il decreto-legge in esame si limita a modificare esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, al fine di garantire la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri qualora gli emittenti abbiano presentato o provvedano a presentare la richiesta di intervento dello Stato e non recepisce le indicazioni del Movimento 5 Stelle finalizzate a porre rimedio ai vizi di legittimità costituzionale del medesimo decreto-legge,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4554.
N. 1. Sibilia, Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Pisano, Cecconi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca la «Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, recante interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio»;
la recente prassi legislativa del ricorso continuo e reiterato all'uso del decreto-legge da parte dell'attuale Governo, più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte Costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, oltre a svilire i presupposti di adozione della stessa decretazione di urgenza, comporta anche un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, nonché uno svuotamento ed una mortificazione del ruolo del Parlamento, privando l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico;
in particolare, l'attuale Esecutivo ha già fatto un uso larghissimo della decretazione d'urgenza: in soli sei mesi dal suo insediamento, emanando circa novanta decreti-legge, conferma che, in questa, come nella precedente legislatura, i disegni di legge dell'Esecutivo godono di una posizione di favore rispetto a quelle di iniziativa parlamentare, sia in termini di numero che nei tempi utili alla conclusione dell'esame;
il provvedimento in oggetto presenta diversi profili di criticità in ordine al rispetto dei profili di costituzionalità;
nel merito, il provvedimento sospende, per sei mesi, il pagamento di euro 150.000.000 di obbligazioni subordinate denominate «Veneto Banca step-up lower tier II 2007/2017» in scadenza il 21 giugno;
la proroga recata in questo provvedimento è stata decisa per «assicurare la parità di trattamento tra creditori subordinati per la conversione degli oneri nel caso di intervento pubblico secondo quanto previsto dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con legge del 17 febbraio 2017, n. 15 (il cosiddetto decreto “salva risparmio”)»;
attualmente, però, è quasi certo l'azzeramento delle obbligazioni in oggetto, dal momento che, in base alle dichiarazioni del Governo, sarebbero garantite solo le obbligazioni senior e i depositi sopra 100.000 euro;
il provvedimento viola palesemente l'articolo 3 del dettato costituzionale in quanto prevede disparità di trattamento per cittadini nella stessa condizione giuridica, innanzitutto fra i creditori di Veneto Banca e quelli di Banca popolare di Vicenza ai quali sono stati al contrario puntualmente pagati i bond subordinati in scadenza al 31 dicembre 2016 per nominali 328,8 milioni di euro emessi nel 2009 (Isin IT0004548258), convertibili in azioni Bpvi; anch'essi quindi con scadenza successiva al decreto-legge n. 237 del 23 dicembre 2016, richiamato dal Governo come presupposto del decreto-legge in oggetto. Si tratta palesemente di un favoritismo, l'ultimo di una lunga serie di trattamenti di favore riservati alla Banca popolare di Vicenza che per altri aspetti è dallo stesso Governo accomunata, quasi si trattasse di un unico soggetto, alla Veneto Banca nella gestione dell'attuale crisi dei due istituti; non è stata fatta, infine, chiarezza su quanti investitori istituzionali e piccoli risparmiatori furono rimborsati alla pari il 2 gennaio 2017;
il Governo discrimina, inoltre, fra i risparmiatori di Veneto Banca e i detentori di obbligazioni subordinate emesse da MPS, molti dei quali si sono visti rimborsare il 100 per cento del valore nominale dei titoli in loro possesso, così come ha discriminato fra questi e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti, nel recente passato, provvedimenti d'urgenza. Ci riferiamo al decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, poi confluito nella legge di stabilità 2016 (legge n. 180 del 2015) che ha fatto ricadere l'onere della risoluzione di CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige, oltre che sugli azionisti, sui titolari di obbligazioni subordinate delle quattro banche, coinvolgendo circa 140 mila persone alle quali sono stati sottratti i risparmi di una vita. Il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, ha previsto, in seguito, un indennizzo forfettario per questi risparmiatori, ma pari soltanto all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto, con limitazioni, per lo più arbitrarie, norme capestro ed un complicato procedimento per accedervi;
questo decreto si somma ai precedenti che hanno già profondamente minato la ratio legis dell'articolo 47 della nostra Carta costituzionale, tra cui il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, intervenuto a riformare una consistente parte del sistema creditizio nazionale, quello della banche popolari, insieme al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, di riforma delle banche di credito cooperativo, che hanno profondamente intaccato la tutela del risparmio, soprattutto delle fasce più svantaggiate della popolazione e violato palesemente il combinato disposto degli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione, visto il ruolo svolto dalle banche popolari come enti di partecipazione e di aggregazione delle realtà economiche e sociali presenti sul territorio;
la presunta giustificazione apportata a questo provvedimento dalla necessità di garantire la continuità aziendale, viola, inoltre, il principio costituzionale della libera iniziativa economica, prevista dall'articolo 41, primo comma, del testo costituzionale. L'Esecutivo interviene ancora una volta nel rapporto tra privati, abusando del potere conferitogli in spregio delle procedure previste in caso di insolvenza di una società privata. Con l'azzeramento di fatto di un diritto dei creditori a vedere onorata un'obbligazione sottoscritta a loro favore, stabilendo d'imperio che i crediti in questione non debbano essere rimborsati alla scadenza e ignorando quanto previsto dalle norme, fra l'altro di recente approvazione, in caso di crisi bancarie, interviene in modo arbitrario facendo, ad avviso dei presentatori, scempio dello Stato di diritto e contraddicendo la stessa natura democratica della Repubblica italiana; se questo può essere tollerato da singoli creditori impossibilitati ad agire e trattati come sudditi dall'attuale esecutivo, sicuramente non sarà tollerato da fondi e società, magari estere, non abituate a tacere e tollerare così palesi violazioni della legge, alla quale il Governo si sente evidentemente superiore, e dotate dei mezzi finanziari necessari ad affrontare un contenzioso di fronte alla Corte di Giustizia europea;
il continuo uso delle decretazione d'urgenza nello stesso settore potrebbe, infine, prefigurare addirittura la fattispecie della reiterazione già condannata severamente dalla Corte costituzionale,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4554.
N. 2. Busin, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89 modifica le norme di cui al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con legge 17 febbraio 2017, n. 15, prevedendo una proroga di sei mesi delle passività previste dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, subordinatamente all'ipotesi che l'istituto emittente abbia presentato, ovvero abbia formalmente comunicato, l'intenzione di presentare la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto-legge. Dispone, inoltre, che per gli obbligazionisti coinvolti nelle misure di applicazione degli oneri che non siano controparti qualificate o investitori professionali il periodo di sessanta giorni concesso per il completamento dell'intera operazione sia elevato a centoventi giorni, al fine di consentire un'adeguata valutazione da parte degli investitori coinvolti;
il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare azioni di banche italiane che hanno necessità di rafforzare il proprio patrimonio come conseguenza del negativo esito degli stress test nell'ipotesi di realizzazione di uno scenario avverso. Tale intervento è previsto dalle norme contenute nella direttiva 2014/59/UE, meglio nota come «Direttiva BRRD», che istituisce un quadro europeo di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle società di investimento;
l'articolo 32 della suddetta direttiva, recepito dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 prevede l'ipotesi di intervento pubblico non qualificato indice dello stato di dissesto quando la sottoscrizione di strumenti di capitale si rende necessaria per far fronte alle carenze di capitale che si vengono a creare a seguito del non superamento di prove di stress test o verifiche della qualità degli attivi degli istituti realizzate dall'EBA, dalla BCE e dalla Banca d'Italia;
tale intervento è tuttavia subordinato a banche ritenute dalle autorità europee «solventi», deve avere carattere cautelativo e temporaneo, ed essere proporzionale alla perturbazione arrecata all'economia e non destinata a coprire perdite pregresse o previste in futuro. È necessario, inoltre, che l'intervento pubblico sia conforme alla normativa europea sugli aiuti di Stato, con particolare riferimento alla Comunicazione della Commissione europea del luglio 2013, denominata Banking Communication;
negli ultimi giorni, si è fatta avanti la proposta d'acquisto di Veneto Banca e Popolare di Vicenza da parte di Banca Intesa SanPaolo, che pagherebbe un euro simbolico per acquisire la parte «buona» dei due istituti, lasciando, invece, allo Stato la gestione di una «bad bank» creata ad hoc per gestire gli asset peggiori. Se questa proposta si concretizzasse, la Popolare di Vicenza e Veneto banca andrebbero in liquidazione coatta amministrativa. Prima di arrivarci, la Banca centrale europea dovrà dichiarare formalmente che i due istituti di credito sono «failing or likely to fail», ovvero in fallimento o con elevata probabilità di fallire. Dopodiché, spetterà al Single resolution board della BCE, l'autorità europea deputata alla soluzione delle crisi bancarie, decidere se porre le banche in risoluzione, con conseguente utilizzo della procedura di «bail in», oppure porle in liquidazione coatta amministrativa, evento prodromico alla costituzione della bad bank e dell'attuazione del salvataggio da parte di Banca Intesa. Gli ultimi due passaggi saranno gestiti dal Tesoro e dalla Banca d'Italia: il primo dovrà disporre per decreto la liquidazione mentre la seconda procederà alla nomina di uno o più commissari liquidatori;
la tutela del risparmio «in tutte le sue forme» è un principio costituzionale, sancito espressamente dall'articolo 47 della Costituzione;
l'articolo 3 della Costituzione afferma il principio dell'uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini, affidando, affinché esso trovi piena realizzazione, alla Repubblica il compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che», di fatto, impediscono l'effettiva uguaglianza;
il decreto-legge in esame, imponendo il congelamento («freezing») del pagamento del prestito obbligazionario da parte dei due Istituti ai loro sottoscrittori, per un periodo fino a sei mesi, determina di fatto una disparità di trattamento di questi nei confronti di altri obbligazionisti, aventi identiche caratteristiche, in manifesta violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Determina, inoltre, l'elusione del dettato dell'articolo 47 sopra citato, in quanto arreca un danno finanziario e patrimoniale ai titolari delle suddette obbligazioni, che si vengono a trovare nella condizione di non vedersi ripagare il prestito da parte degli Istituti, secondo le modalità stabilite nel contratto. Ciò, peraltro, in contrasto con le disposizioni dell'accordo sottoscritto con le banche e, quindi, con il principio dell'autonomia contrattuale, di cui all'articolo 1322 del Codice Civile, senza che si possa far valere la responsabilità, a titolo contrattuale e/o precontrattuale, proprio perché essa è esclusa arbitrariamente dal decreto. Ne deriva un danno, in capo agli obbligazionisti che, benché suscettibile di valutazione economica, non è tuttavia risarcibile, proprio per effetto delle norme del decreto in esame. Tale impossibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, patrimoniali e non, si pone, inoltre, in aperto contrasto con il principio costituzionale del diritto alla difesa, sancito dall'articolo 24 della Costituzione. Diritto, quest'ultimo, inviolabile, che dovrebbe essere garantito a tutti i cittadini, in ogni stato e grado del giudizio, manifestamente quanto arbitrariamente violato dal decreto in esame, che si risolve in una sorta di diniego del diritto alla tutela dei propri diritto di credito,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4554.
N. 3. Brunetta, Sisto.
Relatori: FREGOLENT, per la VI Commissione, e MARTELLA, per la X Commissione, per la maggioranza; CRIPPA, di minoranza.
N. 1.
Seduta del 27 giugno 2017
EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:
2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi cinque anni ed in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similari, a garantire uno sconto pari alla differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra le cinque tariffe italiane più basse, nella medesima classe di rischio.
3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da
un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.
1. 1. (ex 1. 14.) Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.
Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:
2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi cinque anni ed in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similare, a garantire uno sconto pari alla differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra tutte le tariffe italiane nella medesima classe di rischio.
3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.
1. 2. (ex 1. 13.) Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.
Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:
2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente nell'ultimo triennio ed in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similari, a garantire uno sconto pari a tre quinti della differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra le cinque tariffe italiane più basse, nella medesima classe di rischio.
3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.
1. 3. (ex 1. 16.) Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.
Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:
2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente nell'ultimo triennio ed in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similare, a garantire uno sconto pari a tre quinti della differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra tutte le tariffe italiane nella medesima classe di rischio.
3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.
1. 4. (ex 1. 15.) Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.
Al comma 6, capoverso Art. 132-ter sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:
2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente nell'ultimo anno e in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similari, a garantire uno sconto pari ad un quinto della differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra le cinque tariffe italiane più basse, nella medesima classe di rischio.
3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.
1. 5. (ex 1. 18.) Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.
Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:
2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente nell'ultimo anno ed in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similare, a garantire uno sconto pari ad un quinto della differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra tutte le tariffe italiane nella medesima classe di rischio in aree omogenee.
3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.
1. 6. (ex 1. 17.) Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.
Al comma 6, capoverso «Art. 132-ter» sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 con il seguente:
2. Lo sconto di cui al comma 1 non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La percentuale di cui al primo periodo è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.
1. 7. (ex 1. 12.) Sandra Savino, Laffranco.
Al comma 6, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nell'ambito fino alla fine del periodo con le seguenti: per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1 e ne monitora e verifica la corretta applicazione nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio.
1. 8. (ex 1. 19.) Paglia, Civati.
Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: alla clientela aggiungere le seguenti:, non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato,.
1. 9. (ex 1. 23.) Paglia, Civati.
Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: alla clientela aggiungere le seguenti:, non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'IVASS stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,.
1. 10. (ex 1. 22.) Paglia, Civati.
Al comma 6 , capoverso Art. 132-ter, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: a maggiore tasso di sinistrosità e.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.
1. 11. (ex 1. 24.) Paglia, Civati.
Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: a maggiore tasso di sinistrosità e.
1. 12. (ex 1. 25.) Paglia, Civati.
Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'Ivass stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.
1. 13. (ex 1. 26.) Paglia, Civati.
Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 4, sostituire le parole: e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno, con le seguenti: definisce una percentuale minima di.
1. 14. (ex 1. 27.) Paglia, Civati.
Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 4, dopo le parole: praticato ai sensi del comma 2, aggiungere le seguenti: e non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'IVASS stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,.
1. 15. (ex 1. 30.) Paglia, Civati.
Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I maggiori oneri sostenuti dalle imprese di assicurazione in applicazione del precedente periodo non devono comportare un aumento delle tariffe a carico degli assicurati ubicati nelle province a minore tasso di sinistrosità.
1. 16. (ex 1. 32.) Allasia, Busin.
Al comma 6, capoverso 132-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche oggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.
1. 17. (ex 1. 38.) Sibilia, Pisano, Villarosa, Ruocco, Pesco, Alberti, Crippa, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Da Villa, Della Valle.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 200.000».
13-bis. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio».
13-ter. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«3. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di malus in caso di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale».
1. 18. (ex 1. 44.) Colletti, Vallascas, Della Valle, Da Villa, Fantinati, Crippa, Cancelleri.
Al comma 13, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imprese di assicurazione, a parità di condizioni di rischio territoriale provinciale, tra aree omogenee, sono tenute a garantire in sede di prima stipula o di rinnovo contrattuale identiche offerte tariffarie. Le compagnie di assicurazione, a parità di condizioni di rischio territoriale provinciale, tra aree omogenee, sono tenute a garantire in sede di prima stipula o di rinnovo contrattuale identiche offerte tariffarie.
1. 19. (ex 1. 45.) Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.
Al comma 15 capoverso 3-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'indicazione dei testimoni può in ogni caso avvenire al momento dell'invito alla stipula della negoziazione assistita.
1. 20. (ex 1. 49.) Sisto.
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. Per i contraenti residenti nelle province con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo cosiddetto «scatola nera» o similari, l'Ivass stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province, omogenee per parametri territoriali con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.
1. 21. (ex 1. 51.) Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.
1. 22. (ex 1. 50.) Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.
Sopprimere il comma 22.
1. 23. (ex 1. 54.) Colletti, Vallascas, Crippa, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri.
Sostituire il comma 22 con il seguente:
22. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta» e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto dell'utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e di reimmatricolazione nonché della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore».
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi»;
c) al comma 10, dopo la parola: «interessi», sono inserite le seguenti: «o quando non sia effettuata alcuna offerta,».
1. 24. (ex 1. 56.) Colletti, Vallascas, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Cancelleri.
Sostituire il comma 22 con il seguente:
22. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi»;
b) al comma 10, dopo la parola: «interessi,» sono inserite le seguenti: «o quando non sia formulata alcuna offerta,»;
c) è aggiunto in fine il seguente comma:
«12. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto».
1. 25. (ex 1. 57.) Colletti, Vallascas, Crippa, Fantinati, Da Villa, Della Valle, Cancelleri.
Al comma 25, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma: con le seguenti: sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, è premesso il seguente:
«01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente»
*1. 26. Lupi, Vignali.
Al comma 25, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma: con le seguenti: sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, è premesso il seguente:
«01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente»
*1. 27. Menorello, Galgano, Mazziotti di Celso, Catalano.
Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
25-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i contratti di assicurazione si risolvono automaticamente alla sua scadenza naturale o alla stipulazione di un nuovo contratto con un'altra compagnia e non possono essere tacitamente rinnovati.
1. 28. (ex 1. 73.) Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 38, lettera a), sopprimere le parole:. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale.
1. 29. (ex 1. 76.) Pesco, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.
Al comma 38, lettera a), sostituire le parole: In assenza di tale indicazione il conferimento è totale con le seguenti: In ogni caso, il conferimento in misura superiore al 30 per cento del TFR maturando è ammesso solo previo accordo individuale del lavoratore.
1. 30. (ex 1. 77. ) Pesco, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.
Al comma 41, comma 1, lettera a) sostituire le parole: comunicate, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le seguenti:, previa comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvate dall'Autorità medesima, tenuto conto dell'effettiva giustificazione economica.
1. 31. (ex 1. 86.) Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoggia.
Al comma 41, lettera a), aggiungere in fine le parole: È comunque fatto divieto di applicare penali che non siano giustificate dai costi sostenuti dagli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche in conseguenza del recesso del consumatore. Ogni clausola contrattuale difforme è nulla di pieno diritto.
1. 32. (ex 1. 87.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.
Al comma 41, lettera b), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le parole:, attraverso un apposito modulo predisposto in una sezione dedicata sul proprio sito web.
1. 33. (ex 1. 89.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.
Al comma 41, lettera b), capoverso comma 3-quater, ultimo periodo, sostituire le parole: In ogni caso con le seguenti: Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, su richiesta del consumatore o dell'utente interessato, sono tenuti a fornire, sin dal momento immediatamente successivo alla conclusione del contratto per via telefonica, copia, su supporto digitale o con modalità telematiche della registrazione della conversazione con la quale si è concluso il contratto e, in ogni caso
1. 35. (ex 1. 99.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.
Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
44. All'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» i commi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.»
1. 36. (ex 1. 107.) Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi.
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
44. All'articolo 130 del codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:
a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto;
4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione»
*1. 37. Lupi, Vignali.
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
44. All'articolo 130 del codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:
a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto;
4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione»
*1. 38. Galgano, Mazziotti di Celso, Menorello, Catalano.
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
44. All'articolo 130 del codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:
a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto;
4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione»
1. 39. Liuzzi, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.
Al comma 58, sostituire, ovunque ricorra, la parola: settembre con la seguente: ottobre.
1. 40. (ex 1. 119.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.
Al comma 61, primo periodo sostituire le parole: luglio 2019 con le seguenti: luglio 2020;
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo sostituire le parole da: disposizioni per fino alla fine del comma con le seguenti:, entro la medesima data, disposizioni improntate alla promozione della concorrenza nella vendita al dettaglio per assicurare il servizio universale a salvaguardia dei clienti finali domestici e delle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro temporaneamente senza fornitore di energia elettrica e il servizio per chi non abbia ancora scelto, entro la suddetta data, il proprio fornitore adottando altresì condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
1. 41. (ex 1. 127.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.
Al comma 61, secondo periodo, sostituire le parole da: adotta fino alla fine del comma con le seguenti: disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.
1. 42. (ex 1. 129.) Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.
Al comma 61, secondo periodo, dopo le parole: senza fornitore di energia elettrica aggiungere le seguenti: o che non abbiano scelto il proprio fornitore.
*1. 43. Lupi, Vignali.
Al comma 61, secondo periodo, dopo le parole: senza fornitore di energia elettrica aggiungere le seguenti: o che non abbiano scelto il proprio fornitore.
*1. 44. Mazziotti di Celso, Galgano, Menorello, Catalano.
Al comma 62, primo periodo, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il numero verde dello Sportello per il consumatore dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico fornisce informazioni agli utenti sulle modalità di accesso e utilizzo del portale informatico in riferimento ai relativi contenuti, termini e condizioni, al fine di consentire agli utenti di acquisire elementi utili al confronto informato tra le diverse offerte nel rispetto della massima trasparenza e della concorrenza.
1. 45. (ex 1. 135.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.
Al comma 63, ultimo periodo, dopo le parole: Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica aggiungere le seguenti: anche ai fini del controllo della veridicità delle stesse da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,.
1. 46. (ex 1. 140.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.
Al comma 67, aggiungere in fine, la seguente lettera:
g) la quota percentuale di clienti domestici, che, uscendo dal mercato vincolato, siano rimasti clienti di una società collegata all'esercente la maggior tutela, sia inferiore al 50 per cento.
1. 47. (ex 1. 148.) Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.
Al comma 68, ultimo periodo, sostituire le parole da: il Ministero dello sviluppo economico fino alla fine del comma con le seguenti: con il medesimo decreto, le scadenze di cui ai commi 60 e 61 sono prorogate di dodici mesi per ciascun mercato di riferimento.
1. 48. (ex 1. 149.) Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.
Sostituire il comma 79 con i seguenti:
79. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale contraria ai princìpi di buona fede, correttezza e lealtà previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
79-bis. Nei contratti di cui al comma 79, l'inserimento dell'intimazione di pagamento immediato, con minaccia del distacco dell'utenza, nelle fatture emesse per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale aggressiva ai sensi degli articoli 24, 25, comma 1, lettera c), e 26, comma 1, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
79-ter. Nei contratti di cui al comma 79, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'autorità competente abbia aperto un procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'utente ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità del condotta dell'operatore.
79-quater. Qualora le autorità competenti accertino comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, gli utenti lesi da tali comportamenti non sono obbligati al pagamento delle fatture conseguentemente emesse. In ogni caso, gli utenti non sono obbligati al pagamento delle fatture emesse sulla base di consumi stimati per periodi relativamente ai quali essi abbiano tempestivamente comunicato gli effettivi consumi ovvero quando per le rispettive utenze siano operanti sistemi di telelettura.
79-quinquies. Nei contratti di cui al comma 79, l'utente può consentire, con clausola specificamente approvata per iscritto, la fatturazione a conguaglio per periodi maggiori di due anni. Nei casi di conguaglio espressamente consentito ai sensi del primo periodo non è comunque ammessa l'applicazione di interessi.
79-sexies. È in ogni caso diritto dell'utente, anche nel caso di contratti stipulati in regime di libero mercato, all'esito della verifica di cui al comma 79-ter ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentito dall'utente ai sensi del comma 79-quinquies.
79-septies. L'utente può sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio espressamente consentito ai sensi del comma 79-quinquies.
79-octies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
79-novies. Le disposizioni ai commi da 79 a 79-octies si applicano anche ai rapporti contrattuali in atto e in relazione ai procedimenti e agli accertamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
79-decies. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per la sospensione dei pagamenti e per i rimborsi di cui ai commi 79-ter, 79-quater e 79-sexies, relativi a fatture emesse a decorrere dal 1o gennaio 2016.
1. 49. (ex 1. 368.) Baldelli, Polidori.
Al comma 79, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 50. (ex 1. 153.) Allasia, Busin.
Sostituire il comma 80, con il seguente:
80. Nei casi in cui, in seguito ad accertamenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, vengano ravvisati comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi energetici, i clienti finali sono esonerati dal pagamento di fatture di rilevante importo errate o concernenti consumi stimati in relazione alle quali il cliente abbia già comunicato i dati di auto lettura, ovvero tali dati siano stati teleletti. Qualora il cliente finale abbia già provveduto al pagamento di somme non dovute, il gestore dei servizi energetici provvede al rimborso immediato. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.
1. 51. (ex 1. 160.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.
Al comma 80, sostituire le parole: dei gruppi di misura da parte dei distributori con le seguenti: ai clienti finali dei gruppi di misura da parte dei distributori, fornendo altresì al consumatore ogni informazione concernente le bollette basate su consumi presunti.
1. 52. (ex 1. 162.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.
Al comma 80, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La stessa deve altresì garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene verificata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l'autolettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi.
1. 53. (ex 1. 164.) Allasia, Busin.
Sopprimere il comma 86.
1. 54. (ex 1. 172.) Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.
Al comma 90, capoverso comma 3-quater sostituire le parole: compresa tra 1 e 3 kw con le seguenti: superiore a 20 kw.
1. 55. (ex 1. 175.) Allasia, Busin.
Sopprimere il comma 93.
1. 56. (ex 1. 180.) Allasia, Busin.
Al comma 118, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.
1. 57. (ex 1. 191.) Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.
Al comma 136 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «sulla vita» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito,»;
2) al secondo periodo, le parole: «sulla vita» sono soppresse.
1. 156. (ex 1. 201.) Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoggia.
Al comma 136, lettera c), capoverso comma 3-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le informative di cui al presente comma devono essere inserite nel prospetto informativo ovvero nella proposta contrattuale e devono essere sottoscritte dal cliente.
1. 58. (ex 1. 202.) Villarosa.
Al comma 136, lettera c), capoverso comma 3-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informative di cui al presente comma devono essere inserite nel prospetto informativo ovvero nella proposta contrattuale.
1. 59. (ex 1. 203.) Villarosa.
Al comma 138, sostituire la parola: sei con la seguente: quindici
Conseguentemente, al medesimo comma
sostituire le parole: due canoni trimestrali anche non con le seguenti: cinque canoni trimestrali
sostituire le parole: quattro canoni mensili anche non con la seguente: quindici canoni mensili.
1. 60. (ex 1. 206.) Busin, Allasia.
Al comma 142, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ove la società costituita per l'esercizio della professione forense sia costituita anche da soci non professionisti, la società non potrà svolgere la propria attività a favore o nell'interesse del socio non professionista, nonché di società dallo stesso controllate o allo stesso collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o comunque dallo stesso, anche per interposta persona, partecipate. Il socio non professionista deve avere altresì i requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo degli avvocati, non deve aver riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a un anno di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione, non deve essere stato radiato o cancellato da un ordine o collegio professionale per motivi disciplinari. La violazione di tali previsioni comporta di diritto l'esclusione del socio e costituisce illecito disciplinare per la società.”.
1. 61. (ex 1. 217.) Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.
Al comma 142, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: I redditi prodotti dalla società tra avvocati sono parificati e considerati redditi di lavoro autonomo, anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
1. 62. (ex 1. 218.) Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.
Al comma 145, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, tenuto conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.».
*1. 63. (ex identici 1. 225. e 1. 226.) Ricciatti, Epifani, Ferrara, Zoggia.
Al comma 145, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, tenuto conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.».
*1. 64. (ex identici 1. 225. e 1. 226.) Ruocco, Bonafede.
Al comma 145, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, tenuto conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.».
*1. 65. (ex identici 1. 225. e 1. 226.) Polidori, Gelmini.
Al comma 145, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana.
1. 66. (ex 1. 227.) Polidori, Sandra Savino.
Al comma 145, sopprimere le lettere c) e d).
1. 67. (ex 1. 229.) Polidori, Sandra Savino.
Al comma 145, sopprimere la lettera d).
1. 68. (ex 1. 231.) Polidori, Sandra Savino.
Sopprimere i commi 146, 147 e 148.
1. 69. (ex 1. 232.) Polidori, Sandra Savino.
Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti
148-bis. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
148-ter. In deroga all'articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.
148-quater. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.
148-quinquies. L'atto di rappresentanza di cui al comma 148-quater può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
148-sexies. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 148-quinquies i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, i soggetti che si servono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.
6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.
148-septies. Per i contratti di cui al comma 148-bis del presente articolo redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986. n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.
148-octies. All'attuazione dei commi da 148-bis a 148-septies, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 70. (ex 1. 235.) Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.
Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:
148-bis. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: «deve essere redatto per atto pubblico» sono inserite le seguenti: «o per scrittura privata»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori, entro venti giorni, devono depositarlo per la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3)».
148-ter. Relativamente agli atti di iscrizione al registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata redatti per scrittura privata, l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, spetta al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente.
1. 71. (ex 1. 242.) Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.
Sostituire il comma 154 con i seguenti:
154. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della legge 24 luglio 1985, n. 409 e successive modificazioni.
154-bis. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n.183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34.
154-ter. Nella prima applicazione della presente legge le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 12 novembre 2011 n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n.183 del 2011 e successive modificazioni.
154-quater. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari sono definite con apposito decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
155-quinquies. Ai fini di garantire una corretta informazione pubblicitaria a tutela dei pazienti, gli Odontoiatri e le Società operanti in ambito odontoiatrico sono tenuti al rispetto delle norme sulla pubblicità sanitaria stabilite dal Codice Deontologico emanato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici ed odontoiatri. Il mancato rispetto costituisce illecito disciplinare punito secondo le sanzioni previste per gli esercenti e per le Società secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 72. (ex identici 1. 254. e 1. 255) Rizzetto.
Al comma 154, primo periodo, sostituire le parole da: che prestano fino alla fine del comma, con le seguenti: ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri
Conseguentemente, al comma 156, sostituire le parole: svolge con le seguenti: può svolgere.
*1. 73. Lupi, Vignali.
Al comma 154, primo periodo, sostituire le parole da: che prestano fino alla fine del comma, con le seguenti: ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri
Conseguentemente, al comma 156, sostituire le parole: svolge con le seguenti: può svolgere.
*1. 74. Galgano, Menorello, Mazziotti Di Celso, Catalano.
Al comma 154, primo periodo, sostituire le parole da: che prestano fino alla fine del comma, con le seguenti: ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, nonché il direttore sanitario siano iscritti all'Albo degli odontoiatri.
1. 75. (ex 1. 259.) Nesci, Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Vallascas, Sibilia.
Al comma 154, secondo periodo, dopo le parole: iscritto all'albo degli odontoiatri aggiungere le seguenti: da almeno cinque anni.
1. 76. (ex 1. 261.) Mantero, Grillo, Lorefice, Colonnese, Nesci, Silvia Giordano, Baroni, Vallascas, Sibilia.
Al comma 158, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) al comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 11 della presente legge,», sono aggiunte le seguenti «in caso di assenza di soci,».
1. 77. (ex 1. 269.) Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni, Vallascas, Sibilia.
Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.
*1. 78. (ex identici 1. 274. e 1. 276.) Colonnese, Mantero, Grillo, Nesci, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Vallascas, Sibilia.
Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.
*1. 79. (ex identici 1. 274. e 1. 276.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.
Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
1. 80. (ex 1. 278.) Polidori, Centemero, Fabrizio Di Stefano.
Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento.
1. 81. (ex 1. 280.) Sandra Savino, Laffranco, Fabrizio Di Stefano.
Al comma 159, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n.362, come sostituito dal comma 158, lettera a) del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscrivere la società e la relativa compagine sociale in un apposito Elenco istituito presso gli Ordini provinciali dei Farmacisti. La maggioranza dei soci deve essere composta da farmacisti, restando salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Elenco, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilite la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.
1. 82. (ex 1. 282.) Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Vallascas, Sibilia.
Al comma 159, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il 3 per cento dei profitti delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nel caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.
1. 83. (ex 1. 283.) Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni, Vallascas, Sibilia.
Al comma 164, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: otto anni.
1. 84. (ex 1. 293.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.
Al comma 172, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) al comma 3-bis, sostituire i numeri 1 e 2 con i seguenti:
«1) la riproduzione di beni culturali, compresi i beni bibliografici e archivistici, attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.»
1. 85. (ex 1. 306.) Bossa, Nicchi, Scotto, Zoggia, Ricciatti.
Sopprimere i commi 176 e 177.
*1. 86. (ex identici 1. 308. e 1. 309.) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.
Sopprimere i commi 176 e 177.
*1. 87. (ex identici 1. 308. e 1. 309.) Allasia, Busin.
Sopprimere il comma 176.
1. 88. (ex 1. 310.) Nicchi, Ricciatti, Zoggia, Bossa, Scotto.
Al comma 176, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).
1. 89. (ex identici 1. 313. e 1. 314.) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.
Al comma 176, sopprimere la lettera e).
1. 90. (ex identici 1. 324. e 1. 325) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.
Al comma 176, sopprimere la lettera g).
1. 91. (ex identici 1. 329 e 1. 331. ) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.
Al comma 180, alinea, sostituire la parola: dodici con la seguente: tre.
1. 92. (ex 1. 346.) Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.
Al comma 180, sopprimere la lettera b).
1. 93. (ex 1. 347.) Allasia, Saltamartini, Busin.
Al comma 180, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: favorendo altresì l'ingresso nel mercato delle suddette piattaforme.
1. 94. (ex 1. 348.) Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoggia.
Al comma 180, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) prevedere una disciplina per lo sviluppo del car pooling, definito come:
1) una modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che debbano percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messe in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non;
2) prevedere che per il car pooling siano ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condiviso tra gli utenti, il cui importo debba essere preventivamente concordato e non possa essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sull'itinerario in oggetto e non possa determinare profitti per l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico dei passeggeri che condividono il viaggio all'interno di uno stesso veicolo non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti;
3) un contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile che non si configuri come attività d'impresa di trasporto di persone.
1. 95. (ex 1. 353.) Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.
Dopo il comma 180, aggiungere il seguente:
180-bis. Per il trasporto pubblico non di linea è fatto obbligo ai conducenti di taxi di rilasciare la ricevuta di pagamento al cliente al termine della corsa.
1. 96. (ex 1. 300.) Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Dopo il comma 184, aggiungere il seguente:
184-bis. Nei contratti di noleggio il costo dei dispositivi di sicurezza opzionali non possono essere superiori al cinquanta per cento della tariffa di nolo giornaliera concordata.
1. 97. (ex 1. 358.) Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.
EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Al comma 6, capoverso «Art. 132-ter» comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio.
1. 98. (ex 1. 20.) Paglia, Civati.
Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 4, dopo le parole: e collocati nella medesima classe di merito, inserire le seguenti: a parità di condizioni del territorio,.
1. 99. (ex 1. 28.) Allasia, Busin.
Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 sopprimere le parole: «e significativo»;
b) al comma 7 sopprimere le parole: «significativo e»;
1. 100. (ex 1. 29.) Allasia, Busin.
Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 5, lettera b), sostituire le parole: da specifiche evidenze sui differenziali di rischio, con le seguenti: da responsabilità individuali del singolo conducente.
1. 101. (ex 1. 33.) Paglia, Civati.
Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, al capoverso 5, lettera b), dopo le parole: da specifiche evidenze sui differenziali di rischio inserire le seguenti: connesse con responsabilità individuali del singolo conducente.
1. 102. (ex 1. 34.) Paglia, Civati.
Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 8, dopo le parole: l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7 aggiungere le seguenti: nonché le eventuali sanzioni all'impresa ai sensi del punto 11.
1. 103. (ex 1. 35.) Paglia, Civati.
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«3. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo».
1. 104. (ex 1. 46.) Colletti, Vallascas, Crippa, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Cancelleri.
Al comma 20, capoverso articolo 145-bis, comma 1, sostituire la parola: civili con le parole: amministrativi e giudiziari.
Conseguentemente al comma 185, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: di cui al comma 20 e al presente comma;
1. 105. (ex 1. 365.) Allasia, Busin.
Sostituire il comma 22 con il seguente:
22. Al comma 1 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore».
1. 106. (ex 1. 55.) Colletti, Pesco, Vallascas, Crippa, Da Villa, Della Valle, Cancelleri.
Al comma 41, sopprimere la lettera a).
1. 107. (ex 1. 80.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.
Al comma 41, lettera b) capoverso 3-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche sono tenuti ad offrire a consumatori e utenti almeno due modalità alternative di comunicazione del recesso o del cambio di gestore.
1. 108. (ex 1. 91.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.
Al comma 41, lettera b), capoverso 3-quater sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per l'attivazione di servizi telefonici aggiuntivi che comportano un sovraprezzo nell'abbonamento telefonico è obbligatorio per il cliente esprimere il proprio consenso mediante invio della fotocopia del documento d'identità sottoscritto dal medesimo.
1. 34. (ex 1. 98.) Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
44. All'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi possono stabilire con chiamate vocali effettuate con addetti un contatto con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, unicamente previa avvenuta prestazione espressa del consenso da parte dell'abbonato. Nel caso di espressa prestazione del consenso, hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:
a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.
1. 109. (ex 1. 108.) Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
44. All'articolo 130 del codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi possono stabilire con chiamate vocali effettuate con addetti un contatto con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, unicamente previa avvenuta prestazione del consenso per scritto per il tramite dell'operatore telefonico dell'abbonato stesso. Nel caso di espressa prestazione del consenso, hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:
a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.
4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata ha manifestato espressamente il proprio consenso secondo le modalità stabilità al comma 4-bis. Non è applicabile in alcun modo alla fattispecie in esame il silenzio/assenso.»
1. 110. (ex 1. 110.) Paglia, Civati, Gregori.
Al comma 60, sostituire la parola: 2019 con la seguente: 2022.
Conseguentemente, sopprimere il comma 68.
1. 111. (ex 1. 123.) Pesco, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.
Al comma 61, sostituire la parola: 2019 con la seguente: 2022.
Conseguentemente, sopprimere il comma 68.
1. 112. (ex 1. 128.) Pesco, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.
Al comma 67 lettera b), sopprimere le parole da: il completamento fino a: garantire; alla lettera c) sopprimere le parole da: il completamento fino a: garantire; alla lettera e) sopprimere le parole da: il completamento fino a: in materia di.
1. 113. (ex 1. 143.) Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.
Al comma 74, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La stessa Autorità stabilisce altresì le modalità per garantire una più agevole e trasparente lettura delle bollette elettriche e del gas.
1. 114. (ex 1. 151.) Allasia, Busin.
Al comma 80, inserire in fine, il seguente periodo:
La medesima Autorità, con proprio provvedimento, definisce le modalità di consegna delle fatture presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas al fine di stabilire che l'avvenuta consegna sia certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna.
1. 115. (ex 1. 165.) Allasia, Busin.
Al comma 80 inserire, in fine, il seguente periodo:
La medesima Autorità, con proprio provvedimento, definisce le modalità di consegna delle fatture presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas al fine di stabilire che le medesime fatture rechino la data in cui è avvenuta la consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna.
1. 116. (ex 1. 166.) Allasia, Busin.
Al comma 80 inserire, in fine, il seguente periodo:
La medesima Autorità, con proprio provvedimento, definisce le modalità di consegna delle fatture presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas al fine di stabilire che l'avvenuta consegna sia certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Qualora la data di avventa consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.
1. 117. (ex 1. 167.) Allasia, Busin.
Al comma 80 inserire, in fine, il seguente periodo:
La medesima Autorità, con proprio provvedimento, definisce le modalità di consegna delle fatture presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas al fine di stabilire che le medesime fatture rechino la data in cui è avvenuta la consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Qualora la data di avventa consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.
1. 118. (ex 1. 168.) Allasia, Busin.
Al comma 90, sopprimere il capoverso comma 3-quater.
1. 119. (ex 1. 173.) Allasia, Busin.
Al comma 90, capoverso 3-quater, sostituire le parole da: agli impianti di potenza fino a: 30 per cento con le seguenti: agli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kW nei quali, a seguito della istruttoria effettuata in occasione della richiesta per l'ottenimento delle tariffe incentivanti, ovvero di verifica, risultino, o siano risultati, installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 10 per cento e aggiungere, in fine, le parole: a condizione che il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli.
1. 120. (ex 1. 174.) Crippa, Vallascas, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.
Al comma 90, capoverso comma 3-quater sostituire le parole: sin dalla data di decorrenza della convenzione con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 121. (ex 1. 177.) Allasia, Busin.
Al comma 93, sopprimere la lettera b).
1. 122. (ex 1. 182.) Allasia, Busin.
Al comma 118, secondo periodo, sopprimere le parole: in caso di accertata contaminazione.
1. 123. (ex 1. 193.) Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.
Al comma 124, dopo le parole: e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro venti giorni dalla richiesta,.
1. 124. (ex 1. 196.) Allasia, Busin.
Al comma 124, aggiungere, in fine, le parole:, anche tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 188, comma 1-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. 125. (ex 1. 197.) Allasia, Busin.
Al comma 138, sostituire la parola: sei con la seguente: quindici.
Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire la parola: due con la seguente: cinque;
sostituire la parola: quattro con la seguente: quindici.
1. 126. (ex 1. 207.) Busin, Allasia.
Al comma 138, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: anche non.
1. 127. (ex 1. 208.) Busin, Allasia.
Sopprimere i commi da 154 a 157.
1. 128. (ex 1. 253.) Allasia, Busin.
Sostituire il comma 154 con i seguenti:
154. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della legge 24 luglio 1985, n. 409 e successive modificazioni.
154-bis. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n.183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34.
154-ter. Nella prima applicazione della presente legge le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 12 novembre 2011 n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n.183 del 2011 e successive modificazioni.
154-quater. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari sono definite con apposito decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
155-quinquies. Ai fini di garantire una corretta informazione pubblicitaria a tutela dei pazienti, gli Odontoiatri e le Società operanti in ambito odontoiatrico sono tenuti al rispetto delle norme sulla pubblicità sanitaria stabilite dal Codice Deontologico emanato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici ed odontoiatri. Il mancato rispetto costituisce illecito disciplinare punito secondo le sanzioni previste per gli esercenti e per le Società secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 129. (ex identici 1. 254. e 1. 255) Pagano.
Al comma 176, sopprimere le lettere a), b), c), e), g) e l).
1. 130. (ex 1. 312.) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.
Al comma 176, sopprimere la lettera a).
1. 131. (ex identici 1. 313. e 1. 314.) Allasia, Busin.
Al comma 176, lettera a), sopprimere il numero 1.
1. 132. (ex 1. 315.) Allasia, Busin.
Al comma 176, lettera a), sopprimere il numero 2.
1. 133. (ex 1. 316.) Allasia, Busin.
Al comma 176, sopprimere la lettera b).
*1. 134. (ex identici 1. 319 e 1. 320.) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.
Al comma 176, sopprimere la lettera b).
*1. 135. (ex identici 1. 319 e 1. 320.) Allasia, Busin.
Al comma 176, sopprimere la lettera c).
**1. 136. (ex identici 1. 321. e 1. 322.) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.
Al comma 176, sopprimere la lettera c).
**1. 137. (ex identici 1. 321. e 1. 322.) Allasia, Busin.
Al comma 176, sopprimere la lettera d).
1. 138. (ex 1. 323.) Allasia, Busin.
Al comma 176, sopprimere la lettera e).
1. 139. (ex identici 1. 324. e 1. 325) Allasia, Busin.
Al comma 176, alla lettera e), sopprimere il numero 1).
1. 140. (ex 1. 326.) Allasia, Busin.
Al comma 176, alla lettera e), sopprimere il numero 2).
1. 141. (ex 1. 327.) Allasia, Busin.
Al comma 176, sopprimere la lettera f).
1. 142. (ex 1. 328.) Allasia.
Al comma 176, sopprimere la lettera g).
1. 143. (ex identici 1. 329 e 1. 331. ) Allasia, Busin.
Al comma 176, alla lettera g), sopprimere il numero 1).
1. 144. (ex 1. 332.) Allasia, Busin.
Al comma 176, alla lettera g), sopprimere il numero 2).
1. 145. (ex 1. 333.) Allasia, Busin.
Al comma 176, alla lettera g), sopprimere il numero 3).
1. 146. (ex 1. 334.) Allasia, Busin.
Al comma 176, sopprimere la lettera h).
1. 147. (ex 1. 335.) Allasia, Busin.
Al comma 176, alla lettera h), sopprimere il numero 1).
1. 148. (ex 1. 336.) Allasia, Busin.
Al comma 176, alla lettera h), sopprimere il numero 2.
1. 149. (ex 1. 337.) Allasia, Busin.
Al comma 176, sopprimere la lettera i).
1. 150. (ex 1. 338.) Allasia, Busin.
Al comma 176, sopprimere la lettera l).
*1. 151. (ex *1. 339.) Allasia, Busin.
Al comma 176, sopprimere la lettera l).
*1. 152. (ex *1. 340.) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.
Al comma 177, sopprimere la lettera a).
1. 153. (ex 1. 341.) Allasia, Busin.
Al comma 177, sopprimere la lettera b).
1. 154. (ex 1. 342.) Allasia, Busin.
Al comma 185, lettera c), sostituire le parole: disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, con le seguenti: garantire la piena portabilità dei dispositivi di cui al presente comma da parte dei possessori dei veicoli privati, consentendo, ai fini della tutela della concorrenza, la scelta dei dispositivi presenti sul mercato rispondenti ai requisiti tecnici della presente legge, disciplinandone l'interoperabilità secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 3, capoverso 132-ter comma 1, lettera b), e dall'articolo 9, della presente legge, disciplinare.
1. 155. (ex 1. 364.) Allasia, Busin.
Relatori: BARONI e BURTONE.
N. 1.
Seduta del 27 giugno 2017
ART. 1.
(Istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza).
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1. 20. Miotto.
Al comma 2, premettere il seguente periodo: I dati inseriti nella Rete di cui al comma 1 sono pubblici.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
sostituire le parole: i dati che possono essere inseriti nella Rete di cui al comma 1 con le seguenti: le modalità di inserimento dei dati;
sostituire le parole da: è garantito fino a: in ogni momento, con le seguenti: sono garantiti agli interessati, in ogni momento, la consultazione e
all'articolo 2, comma 1:
sostituire le parole: sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione con con le seguenti: accordi tra il Ministero della salute e;
sostituire le parole: nonché con le associazioni con le seguenti: nonché le.
1. 25. Catalano.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Rete di cui al comma 1 è popolata altresì dai dati sanitari dei cittadini impiegati nelle Forze armate e di sicurezza.
1. 26. Catalano.
Al comma 3, sostituire le parole da: provvedono fino alla fine del comma, con le seguenti: individuati con il regolamento di cui al comma 2, provvedono all'invio degli stessi secondo le modalità stabilite dal regolamento medesimo.
1. 21. Miotto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli istituti, i centri e i soggetti in possesso di flussi informativi relativi ai dati sanitari dei cittadini interessati dalle previsioni di cui alla presente legge, sono tenuti a mettere a disposizione i medesimi dati ai soggetti competenti e al Ministero della salute quale titolare dei dati della Rete nazionale di cui al comma 1.
1. 4. Fossati, Murer, Fontanelli.
Al comma 5, lettera a), dopo le parole: i dati aggiungere le seguenti:, relativi a casi diagnosticati di neoplasia,
Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole:, relativi a casi diagnosticati di neoplasia con le seguenti: e/o da associazioni scientifiche riconosciute con decennale documentata esperienza nella registrazione e codifica dei tumori, nella formazione degli operatori e nell'accreditamento dei registri.
1. 22. Lenzi, Miotto.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e Associazioni scientifiche, purché dotate di codici etici e di condotta che prevedono la risoluzione di ogni conflitto di interesse e che improntano la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, sui siti internet, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e di tutti gli atti di sovvenzione a qualsiasi titolo ricevuti.
1. 23. Lenzi, Miotto.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:, Enti o Associazioni che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo standard nazionali e internazionali, della formazione degli operatori, della valutazione della qualità dei dati, della definizione dei criteri di implementazione di banche dati nazionali, dell'analisi e interpretazione dei dati.
1. 24. Fossati, Murer, Fontanelli.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Partecipazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza).
Al comma 1, sostituire le parole: purché dotate con le seguenti: e con Enti e Associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica, della quantificazione dei bisogni assistenziali e nella comunicazione dei rischi per la popolazione, purché dotati.
2. 20. Fossati, Murer, Fontanelli.
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179).
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Istituzione del referto epidemiologico).
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Conferimento dei dati).
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Relazione alle Camere).
(Votazione dell'articolo 6)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 7.
(Disposizioni finanziarie).
1. Al fine di consentire la piena attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché garantire l'ampliamento e l'ammodernamento della raccolta dati dei Registri previsti dalla normativa vigente, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.
2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. 01. Murer, Fossati, Fontanelli.
Relatori: VAZIO, per la maggioranza; FERRARESI, di minoranza.
N. 1.
Seduta del 27 giugno 2017
ART. 1.
(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura).
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: violenze o minacce gravi, con le seguenti: violenza o minaccia.
1. 13. Daniele Farina, Andrea Maestri.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: violenze o minacce con le seguenti: violenza o minaccia.
1. 6. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere la parola: gravi.
1. 7. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere la parola: acute.
1. 8. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: acute sofferenze fisiche con le seguenti: una lesione
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al medesimo comma, sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da diciotto mesi a cinque anni
al secondo comma, sostituire le parole: da cinque a dodici anni con le seguenti: da due a sei anni.
sopprimere il quarto comma.
1. 62. Cirielli, Rampelli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: acute sofferenze fisiche con le seguenti: una lesione
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il quarto comma.
1. 60. Cirielli, Rampelli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: un verificabile trauma psichico con la seguente: psichiche.
1. 9. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da diciotto mesi a cinque anni
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: da cinque a dodici anni con le seguenti: da due a sei anni.
1. 61. Cirielli, Rampelli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da diciotto mesi a cinque anni
1. 63. Cirielli, Rampelli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
NON SEGNALATO
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma sopprimere le parole: se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
1. 10. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere le parole: è commesso mediante più condotte ovvero se.
1. 14. Andrea Maestri, Daniele Farina.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, secondo comma, sostituire le parole: da cinque a dodici anni con le seguenti: da due a sei anni.
1. 64. Cirielli, Rampelli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
NON SEGNALATO
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, secondo comma, sostituire la parola: dodici con la seguente: otto.
1. 50. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, secondo comma, sostituire le parole: dodici con le seguenti: quindici.
1. 15. Daniele Farina, Andrea Maestri.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, secondo comma, sostituire la parola: dodici con la seguente: nove.
1. 51. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, terzo comma, sostituire le parole: Il comma precedente non si applica con le seguenti: Il primo e il secondo comma non si applicano.
1. 52. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, terzo comma, sopprimere la parola: unicamente.
1. 53. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, quarto comma, dopo le parole: di cui al primo aggiungere le seguenti: e secondo.
1. 11. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: la pena è della reclusione di anni trenta con le seguenti: le pene sono aumentate dalla metà a due terzi.
1. 54. Molteni, Fedriga.
Al comma 1, capoverso Art. 613-ter, sopprimere le parole: in modo concretamente idoneo.
*1. 12. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
Al comma 1, capoverso Art. 613-ter, sopprimere le parole: in modo concretamente idoneo.
*1. 16. Daniele Farina, Andrea Maestri.
Al comma 1, capoverso Art. 613-ter, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da uno a sei anni.
1. 17. Andrea Maestri, Daniele Farina.
(Votazione dell'articolo 1)
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 157 del codice penale).
1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per il reato di cui all'articolo 613-bis.»
*1. 01. Daniele Farina, Andrea Maestri.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 157 del codice penale).
1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per il reato di cui all'articolo 613-bis.».
*1. 02. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
ART. 3.
(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Esclusione dall'immunità. Estradizione nei casi di tortura).
(Votazione dell'articolo 4)
N. 1
Seduta del 27 giugno 2017
La Camera,
esaminata la relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli statuti speciali, approvata nella seduta del 10 maggio 2017 (Doc. XVI-bis, n. 11),
la fa propria ed impegna il Governo
per quanto di propria competenza, a dare corso alle indicazioni in essa contenute.
6-00335. D'Alia, Ribaudo, Kronbichler, Parisi, Gigli, Plangger, Lodolini, Mognato, Nardi, Rostellato, Valiante.
Relatori: POLLASTRINI, per la maggioranza; LA RUSSA, di minoranza.
N. 8.
Seduta del 27 giugno 2017
(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)
ART. 1.
(Finalità).
Al comma 1, sopprimere la parola: violento.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: violento;
all'articolo 4:
al comma 1, sopprimere la parola: violento;
alla rubrica, sopprimere la parola: violento;
all'articolo 5, comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: violento;
all'articolo 6:
al comma 3, sopprimere la parola: violento;
alla rubrica, sopprimere la parola: violento;
all'articolo 7, comma 1, sopprimere la parola: violento;
all'articolo 8, comma 7, sopprimere la parola: violento;
all'articolo 9, comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: violento;
all'articolo 10, comma 1, sopprimere la parola: violento;
all'articolo 11, comma 2, sopprimere la parola: violento;
al Titolo, sopprimere la parola: violento;
1. 60. Bergamini.
Al comma 1, sopprimere le parole: di matrice jihadista.
Conseguentemente:
al comma 2, sopprimere le parole: di matrice jihadista,
all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
all'articolo 4:
al comma 1, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
alla rubrica, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
all'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
al comma 5, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
all'articolo 6:
al comma 3, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
alla rubrica, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
all'articolo 8, comma 7, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
all'articolo 9, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
all'articolo 11, comma 2, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
al Titolo, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
1. 61. Giorgis.
Al comma 1, sopprimere le parole in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai soggetti imputati per un reato che abbia comportato la partecipazione o la propaganda attiva in favore dello jihadismo viene applicato il trattamento penitenziario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e revocata la cittadinanza eventualmente acquisita ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
1. 51. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nell'ambito delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa.
1. 50. Santerini, Dellai.
Al comma 2, sostituire le parole da: intendono i fino alla fine del comma, con le seguenti: intende il fenomeno che vede persone abbracciare, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche tramite l'uso del web e dei social network.
1. 62. Fiano.
Al comma 2, dopo la parola: manifestamente aggiungere le seguenti:, anche tramite l'utilizzo di strumenti informatici.
1. 53. Becattini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Gli enti, nonché associazioni e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi possono ricevere finanziamenti solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, purché tutti residenti nel territorio nazionale. Gli enti di altre confessioni religiose rispetto a quelle con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione devono prevedere all'interno dei relativi statuti, oltre al carattere religioso delle loro finalità istituzionali, anche il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana.
1. 7. Invernizzi, Molteni, Guidesi, Gianluca Pini.
(Votazione dell'articolo 1)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Gli enti, le associazioni e le comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi hanno l'obbligo di redigere il bilancio non in forma semplificata e depositarlo, ai fini della loro pubblicità, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo dove gli stessi hanno sede.
2. Gli enti, le associazioni e le comunità di cui al comma 1 possono ricevere finanziamenti per la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate a servizi religiosi solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, a condizione che siano tutti residenti nel territorio nazionale.
3. Ai fini della presente legge sono considerate attrezzature destinate a servizi religiosi:
a) gli immobili destinati al culto anche se composti da più edifici, compresa l'area destinata a sagrato;
b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
c) gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, svolte nell'esercizio del ministero pastorale dai soggetti di cui al comma 1, compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinati alle attività di congregazione e similari che non abbiano fini di lucro;
d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.
4. Gli enti delle confessioni religiose diverse da quelle con le quali lo Stato ha stipulato intesa approvata con legge ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione devono prevedere nei rispettivi statuti, oltre al carattere religioso delle loro finalità istituzionali, anche il rispetto dei princìpi e dei valori della Costituzione italiana.
5. Per gli enti ecclesiastici e per gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intesa approvata con legge ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione resta ferma l'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione.
1. 050. Guidesi, Molteni, Invernizzi.
ART. 2.
(Centro nazionale sulla radicalizzazione)
Sopprimerlo.
2. 50. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di rappresentanti aggiungere le seguenti: del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio e
2. 51. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute.
2. 52. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: qualificati esponenti aggiungere le seguenti: delle università italiane.
2. 54. Santerini, Dellai.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: della Consulta per l'Islam italiano fino alla fine del comma, con le seguenti: del Consiglio delle relazioni con l'Islam italiano, di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015 e successive modificazioni.
2. 60. Dambruoso.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi o gettoni di presenza.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi o gettoni di presenza.
2. 65. Dambruoso.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso il numero dei membri del CRAD può essere superiore a quindici.
2. 53. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: numero verde aggiungere le seguenti: di centri di ascolto.
2. 55. Centemero.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: migliori pratiche di prevenzione aggiungere le seguenti: anche in collaborazione con le comunità religiose.
2. 57. Santerini, Dellai.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: migliori pratiche di prevenzione aggiungere le seguenti: per le finalità di cui all'articolo 1.
2. 56. Fiano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il CRAD, con il Piano strategico nazionale di prevenzione, promuove il dialogo interreligioso e interculturale, il rispetto dei principi costituzionali, della laicità dello Stato e della libertà religiosa, e il contrasto ad ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale, nonché il contrasto a pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone.
2. 58. Giorgis.
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione)
Sopprimerlo.
3. 50. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. 60. Roberta Agostini, D'Attorre.
Al comma 4, sostituire le parole da: coordinare fino alla fine del comma con le seguenti: raccordare le attività finalizzate all'attuazione del Piano strategico di cui all'articolo 2 con le esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica in coerenza con quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. 51. Fiano, Manciulli.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Istituzione del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista)
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Compiti del Comitato)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle problematiche riguardanti le donne e i minori con le seguenti: ai diritti delle donne e dei minori, nell'ottica di un'effettiva integrazione e del rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione.
5. 53. Carfagna.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: di figure istituzionali fino alla fine del comma con le seguenti: o l'esame dei rapporti redatti da figure istituzionali, componenti della magistratura e delle Forze di polizia, presidi, rettori, dirigenti scolastici, direttori sanitari, direttori degli istituti penitenziari, ministri di culto, guide religiose, operatori sociali ed esperti.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
5. 61. Giorgis.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ministri di culto aggiungere le seguenti:, responsabili dei luoghi di culto islamici.
Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Il Comitato svolge altresì una attività di monitoraggio specifica sui luoghi di culto di religione islamica, anche attraverso l'istituzione di un Registro delle moschee e di un Albo nazionale degli imam, per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza urbana, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione.
5. 65. Garnero Santanchè, Palmizio.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti:, di esperti
5. 60. Fiano.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti:, di esperti in strategie di integrazione.
5. 54. Carfagna.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ministri di culto e con le seguenti: guide religiose e responsabili dei luoghi di culto islamici nonché.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Comitato svolge altresì un'attività di monitoraggio specifica sui luoghi di culto di religione islamica, anche attraverso l'audizione o l'esame dei rapporti redatti dai responsabili della direzione dei predetti luoghi.
5. 56. Gregorio Fontana, Ravetto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché di associazioni che tutelano donne e minori contro fenomeni di costrizione alla radicalizzazione all'interno del contesto familiare.
5. 50. Becattini.
Al comma 2, sostituire le parole: presidi, rettori con le seguenti: accademici.
5. 52. Fiano.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, anche per valutare il grado effettivo di integrazione degli studenti stranieri.
5. 55. Carfagna.
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Relazioni sui fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista)
Al comma 3, dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti: e al Comitato parlamentare di cui all'articolo 4.
6. 50. Fiano.
(Votazione dell'articolo 6)
ART. 7.
(Formazione specialistica).
Al comma 1, dopo le parole: e del personale dei corpi di polizia locale aggiungere le seguenti: nonché di tutti i soggetti che trattano individui coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo jihadista.
7. 50. Centemero.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I programmi e i corsi specialistici sono orientati anche alla formazione civica dei responsabili delle associazioni e delle comunità religiose e sono svolti da qualificati esponenti di istituzioni, enti, università italiane e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano, istituita con decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2005.
7. 51. Santerini, Dellai.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I programmi e i corsi specialistici sono orientati anche alla formazione civica dei responsabili delle associazioni e delle comunità religiose e sono svolti da università, istituzioni ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo.
7. 60. Roberta Agostini, D'Attorre.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, destinata al personale delle Forze di polizia, anche locale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
7. 52. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Per le attività di formazione specialistica del personale delle Forze di polizia, di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, a favore del Ministero dell'interno. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 61. Gregorio Fontana.
(Votazione dell'articolo 7)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. All'atto dell'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare, di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è altresì effettuato un controllo relativo agli eventuali precedenti penali o al sospetto di attività terroristiche di matrice jihadista a carico dei singoli, registrati nei Paesi di origine o in quelli di provenienza all'arrivo in Italia.”
7. 050. Rampelli, La Russa.
ART. 8.
(Interventi preventivi in ambito scolastico).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: diffondere la cultura del pluralismo con le seguenti: promuovere la conoscenza approfondita della Costituzione della Repubblica, con particolare riferimento ai Principi fondamentali e ai Diritti e doveri dei cittadini, e a promuovere la cultura della tolleranza e del pluralismo, nel rispetto delle tradizioni religiose dell'Italia e del principio supremo della laicità dello Stato,
8. 57. Gregorio Fontana, Ravetto.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in conformità al con le seguenti: tenendo in considerazione il.
8. 50. Santerini, Dellai.
Al comma 2, dopo le parole: e della ricerca aggiungere le seguenti: tenendo conto delle iniziative e delle misure adottate dalle istituzioni internazionali quali il Consiglio d'Europa.
8. 51. Centemero.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, anche sulla base delle risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 3.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: elabora, con cadenza annuale, anche ai fini dell'aggiornamento delle linee guida di cui al medesimo comma 1, con la seguente: svolge.
8. 52. Fiano.
Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.
8. 53. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: a iniziative di aggiungere le seguenti: diffusione della cultura costituzionale,
Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Al fine di aggiungere le seguenti: diffondere la cultura costituzionale,
8. 58. Gregorio Fontana, Ravetto.
Al comma 6, sostituire le parole: Al fine di aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per con le seguenti: Ai fini di promuovere.
8. 54. Fiano.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida in merito alla predisposizione di piani antiterrorismo per le istituzioni scolastiche. Le linee guida, periodicamente aggiornate, devono prevedere esercitazioni specifiche in ambito scolastico, da effettuarsi almeno con cadenza annuale, nonché un piano di emergenza operativo che deve essere predisposto in ogni scuola ad opera del dirigente scolastico, per indicare le procedure da seguire per affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere e per contenerne gli effetti e riportare la situazione in condizione di normalità, pianificare le azioni necessarie a proteggere le persone, sia all'interno che all'esterno dell'edificio, insegnare tecniche di base salva-vita, prevenire situazioni di confusione e di panico e assicurare processi per un'evacuazione degli istituti facile, rapida e sicura.
Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: commi 5 e 6 con le seguenti: commi 5, 6 e 6-bis.
8. 55. Elvira Savino.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La distribuzione dei bambini stranieri è effettuata secondo modalità tali da garantire la loro concreta possibilità di integrazione.
8. 56. Rampelli.
(Votazione dell'articolo 8)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Centri di ascolto).
1. Presso ogni Regione sono istituiti in via sperimentale Centri di ascolto al fine di garantire un adeguato sostegno e soccorso a tutti i soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo jihadista.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'istituzione dei Centri di ascolto di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 01. Centemero.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Numero verde).
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri è istituito un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 2, un servizio di informazione in merito ad atteggiamenti sospetti che possono portare alla radicalizzazione e all'estremismo jihadista, da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, alle forze dell'ordine competenti, casi sospetti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 02. Centemero.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Interventi nell'ambito delle politiche attive del lavoro).
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«q-ter) promozione di percorsi mirati di inserimento lavorativo di soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento jihadista nell'ambito di un quadro più ampio di interventi volti a promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione sociale.»
8. 060. Roberta Agostini, D'Attorre.
ART. 9.
(Progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate).
Sopprimerlo.
9. 50. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.
(Si vota il mantenimento dell'articolo 9)
ART. 10.
(Attività di comunicazione e informazione).
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché l'adesione a campagne di contrasto e di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista promosse dalle istituzioni internazionali.
10. 50. Centemero.
Al comma 3, sostituire le parole da: in collaborazione fino alla fine del comma, con le seguenti: svolte in collaborazione tra soggetti pubblici e privati nonché in sinergia tra i media nazionali, volte, in particolare, a diffondere la cultura del pluralismo, il dialogo interreligioso e interculturale, a promuovere il principio dell'uguaglianza di genere e il contrasto alle discriminazioni di origine religiosa, tra cui l'islamofobia, in coerenza con quanto già previsto dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
10. 60. Giorgis.
(Votazione dell'articolo 10)
ART. 11.
(Piano nazionale per la rieducazione e la deradicalizzazione di detenuti e di internati).
Al comma 1, sostituire le parole da: regolamento emanato fino a: legge 21 febbraio 2014, n. 10 con le seguenti: proprio decreto, da emanare con cadenza annuale entro e non oltre il 1o dicembre di ogni anno, e per il primo anno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il CRAD e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: regolamento con la seguente: decreto.
11. 60. Dambruoso.
Al comma 1, sostituire le parole da: con regolamento fino a: n. 400 con le seguenti:, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: che, ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti: ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e il rimpatrio al fine di scontare la pena detentiva nei loro Paesi di origine.
11. 1. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.
Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 della presente legge detenuti o internati con le seguenti: italiani o stranieri detenuti.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: tenda alla loro rieducazione e deradicalizzazione con le seguenti: promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero;
al comma 2, sostituire le parole: all'articolo 1 della presente legge detenuti o internati con le seguenti: al comma 1 del presente articolo;
alla rubrica, sostituire le parole: la rieducazione e la deradicalizzazione di detenuti e di internati con le seguenti: la deradicalizzazione e il recupero di soggetti italiani o stranieri detenuti.
11. 51. Fiano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro della giustizia presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 1.
11. 6. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.
Sopprimere il comma 2.
11. 7. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.
Al comma 2, sostituire le parole da:, ai fini del reinserimento sociale fino alla fine del comma, con le seguenti: sono individuati i Paesi stranieri a rischio da cui sospendere le quote di ingresso annualmente definite con decreto di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
11. 8. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il regolamento individua altresì i soggetti ammessi in carcere, ai sensi del periodo precedente, tra qualificati esponenti di istituzioni, di enti, di università italiane e di associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano, istituita con decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2005.
11. 52. Santerini, Dellai.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. In deroga alle normative vigenti in materia e ai fini di cui all'articolo 1 è disposta l'assunzione di 2.000 agenti di polizia penitenziaria e i relativi concorsi devono essere svolti entro 4 mesi dall'approvazione della presente legge.
11. 9. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.
(Votazione dell'articolo 11)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 12.
(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e disposizioni in materia di imam).
1. Al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di trasparenza e di sicurezza è istituito presso il Ministero dell'Interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale.
2. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
3. Nelle moschee e in qualunque altro luogo in cui si svolgono sermoni vi è l'obbligo dell'uso della lingua italiana.
4. Nel caso si accerti la presenza sul territorio nazionale di moschee e luoghi di culto non regolarmente iscritti nel Registro di cui al comma 1 ne è disposta l'immediata chiusura e il sequestro dei locali.
5. Chi intende esercitare la funzione di imam o, comunque, di guida spirituale all'interno delle moschee o di altri luoghi, anche occasionalmente, adibiti al culto, è tenuto altresì a comunicare immediatamente l'inizio dell'attività alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto.
6. Chi già esercita le funzioni di cui al comma 5 è tenuto alla medesima comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 è punita con la reclusione fino a otto mesi e con la multa da ottocento a millecinquecento euro.
8. Per esigenze di pubblica sicurezza, il prefetto può in qualsiasi momento disporre ispezioni nelle moschee e in qualunque altro luogo, anche occasionalmente, adibito a culto.
9. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure e modalità di attuazione della presente legge.
11. 050. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 12.
(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam).
1. Per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza urbana, e al fine di salvaguardare l'identità e il ruolo delle moschee e degli imam in Italia, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, sono istituiti il Registro pubblico delle moschee e l'Albo nazionale degli imam.
2. È istituito presso il Ministero dell'interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, di seguito denominato «Registro».
3. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori norme necessarie per la sua attuazione.
5. La domanda di iscrizione nel Registro, corredata della documentazione edilizia e catastale relativa all'immobile adibito a luogo di culto, del piano economico-finanziario per la sua gestione e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, deve essere sottoscritta, con firma autenticata da un notaio, da chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto ed essere accompagnata dalle firme autenticate di un numero di aderenti al culto nella misura del 5 per cento del numero delle persone professanti la religione musulmana legalmente residenti nella provincia.
6. La domanda di iscrizione deve contenere, a pena di nullità:
a) l'indicazione della denominazione e della sede della moschea;
b) l'indicazione della natura giuridica del soggetto che la gestisce;
c) la dichiarazione di chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto, attestante il possesso della cittadinanza italiana e il domicilio in Italia;
d) l'elenco della documentazione allegata.
7. Alla domanda di iscrizione sono allegate:
a) una relazione contenente: 1) l'esposizione dei princìpi religiosi cui si ispira l'attività svolta all'interno della moschea; 2) l'indicazione, qualora i princìpi religiosi comportino, oltre che l'esercizio di riti, anche attività di insegnamento (madrasa), delle materie e dei princìpi oggetto dell'insegnamento; 3) qualora sia prevista la presenza di un soggetto che esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, le generalità del titolare; 4) l'autorità religiosa da cui l'ente dipende; 5) l'elenco delle altre sedi italiane ed estere con i nomi dei responsabili; 6) la consistenza numerica dei fedeli;
b) copia dell'atto o del contratto relativo alla disponibilità della sede. La disponibilità dei locali deve essere garantita per un congruo periodo di tempo;
c) dichiarazione bancaria o di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare eventualmente a disposizione del luogo di culto.
8. La domanda è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
9. La prefettura-ufficio territoriale del Governo cura l'istruttoria della domanda di iscrizione nel Registro, assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza.
10. In particolare, la prefettura – ufficio territoriale del Governo, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche:
a) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure e le cautele eventualmente ritenute necessarie;
b) verifica la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
c) esprime parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione nel Registro.
11. Per i locali aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 2 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
12. Il prefetto, accertata la regolarità della domanda di iscrizione nel Registro e verificato l'esito favorevole di tutti gli accertamenti prescritti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro.
13. Il Ministro dell'interno dispone l'iscrizione nel Registro se sono rispettate tutte le condizioni stabilite dalla presente legge e se la moschea è realizzata nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio essa è ubicata.
14. Il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, vigila sullo svolgimento delle attività compiute all'interno della moschea, segnala le variazioni di chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe presso la medesima e comunica i fatti di particolare importanza al Ministro dell'interno. Cura altresì il controllo periodico sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze.
15. Chi esercita la funzione di imam o il responsabile della direzione del luogo di culto presenta annualmente il bilancio della gestione economico-finanziaria della moschea e l'aggiornamento dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, debitamente documentato, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, che ne cura la trasmissione al Ministro dell'interno.
16. Ove per qualsiasi causa cambi il titolare della funzione di imam o il responsabile della direzione del luogo di culto, il subentrante deve presentare al prefetto, entro le successive quarantotto ore, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
17. Il prefetto, qualora la moschea abbia cessato di possedere uno dei requisiti o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione e, nei casi di particolare gravità, dispone provvisoriamente la chiusura del luogo di culto in attesa della decisione del Ministro.
18. E istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale degli imam, di seguito denominato «Albo».
19. Chi intende esercitare la funzione di imam o funzioni analoghe chiede l'iscrizione all'Albo presentando domanda al Ministro dell'interno tramite la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza. L'iscrizione è obbligatoria ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza e domicilio in Italia;
b) conoscenza della lingua italiana;
c) maggiore età;
d) assenza di sentenze di condanna definitiva, pronunziate o riconosciute in Italia, per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o di sottoposizione a procedimento penale per i medesimi reati;
e) sufficiente livello di istruzione, preparazione, competenza ed esperienza coerenti con il profilo da ricoprire, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per l'Albo degli imam di cui comma 18;
f) conoscenza e condivisione dei princìpi ispiratori del processo di integrazione delle comunità di immigrati di fede musulmana nella comunità nazionale italiana;
g) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione elaborata dalla Consulta per l'Islam italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2005;
h) attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione per l'Albo degli imam di cui al comma 18.
20. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, verifica, in particolare, l'estraneità del richiedente a ogni collegamento con organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo.
21. In qualsiasi momento il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto all'Albo. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto ne informa il Ministro dell'interno e chiede la revoca dell'iscrizione all'Albo.
22. Nel caso in cui chi è iscritto all'Albo sia imputato per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede al Ministro dell'interno di sospendere l'iscrizione all'Albo.
23. Nei casi in cui il comportamento di chi è iscritto all'Albo costituisca minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, tenuto anche conto di eventuali procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell'interno di revocare l'iscrizione all'Albo.
24. La revoca dell'iscrizione comporta l'impossibilità definitiva di presentare nuova richiesta di iscrizione all'Albo.
25. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita la Commissione per l'Albo degli imam, di seguito denominata «Commissione», competente per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo. La Commissione collabora con le istituzioni e con le autorità accademiche delle maggiori università dei Paesi arabi dell'area del mare Mediterraneo.
26. La Commissione ha carattere interreligioso ed è composta da dieci membri nominati per metà dal Ministro dell'interno e per metà dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i membri nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento della Commissione in caso di impossibilità di funzionamento o per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.
27. La Commissione ha il compito di:
a) esaminare le domande di iscrizione all'Albo ed esprimere parere su di esse al Ministro dell'interno;
b) promuovere iniziative atte a elevare la qualificazione e l'aggiornamento degli imam iscritti all'Albo e favorire il dialogo e la collaborazione con i responsabili delle moschee e con le comunità degli immigrati di religione musulmana.
28. Per chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, senza essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 19, e per coloro che intendono esercitare le funzioni di imam, sono istituiti appositi corsi di formazione e di studio presso le facoltà di lettere e filosofia delle principali università presso cui esistano corsi di specializzazione in storia e civiltà orientali.
29. I criteri e le modalità per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi di cui al comma 1, anche con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti e alla qualità dell'offerta didattica, sono determinati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, d'intesa con la Commissione e in accordo con le università interessate.
30. Al termine del corso di formazione e di studio, l'università trasmette l'attestato di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'indicazione delle ore di frequenza e della verifica finale delle competenze acquisite, alla Commissione, che provvede a rilasciare un attestato con il quale certifica l'idoneità del titolare all'esercizio della funzione di imam nelle moschee italiane.
31. I soggetti ai quali si applica la presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo ed entro sei mesi dalla stessa data adeguano i rispettivi edifici di culto e nominano i responsabili ai sensi delle disposizioni della presente legge.
11. 052. Garnero Santanchè, Palmizio.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 12.
(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam).
1. Il presente articolo, nel rispetto dei princìpi degli articoli 3, 8, 18, secondo comma, 19 e 20 della Costituzione, al fine di assicurare un equo contemperamento della libertà religiosa e di culto con le esigenze di sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico e della pace sociale, detta disposizioni volte all'istituzione dell'Albo nazionale degli imam, di seguito denominato «Albo».
2. Al fine di integrare i rapporti di civile convivenza tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche o acattoliche alle quali è riconosciuta l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, all'Albo è riconosciuta la personalità giuridica, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica.
3. L'Albo è istituito presso il Ministero dell'interno e l'iscrizione a esso è obbligatoria per esercitare la funzione di imam. L'iscrizione è effettuata previa domanda dell'interessato da inviare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza.
4. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza legale in Italia da almeno cinque anni consecutivi;
b) compimento della maggiore età;
c) assenza di condanne penali;
d) assenza di collegamenti del richiedente con organizzazioni terroristiche o che, comunque, svolgono opera di fiancheggiamento o di propaganda di attività terroristiche;
e) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2007.
5. Il prefetto verifica, mediante gli organi di pubblica sicurezza, il possesso dei requisiti di cui al comma 4. In mancanza del possesso di uno dei requisiti, il prefetto informa il Ministro dell'interno e chiede la revoca dell'iscrizione all'Albo.
6. In esito a quanto disposto dal comma 5, nel caso in cui l'iscritto all'Albo riporti una condanna penale passata in giudicato, in Italia o all'estero, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede al Ministro dell'interno di sospendere l'iscrizione all'Albo. L'assenza di condanne penali, in Italia, è attestata tramite certificato penale del casellario giudiziale e, all'estero, tramite attestato dell'autorità consolare dello Stato di provenienza.
7. Qualora il comportamento di chi è iscritto all'Albo costituisca una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, tenuto conto di eventuali procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell'interno di revocare l'iscrizione all'Albo.
8. La revoca dell'iscrizione comporta l'impossibilità definitiva di presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Albo.
9. Il soggetto che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita la funzione di imam o di responsabile della direzione del luogo di culto è tenuto a iscriversi all'Albo entro tre mesi dalla medesima data. L'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4. L'omessa iscrizione ovvero il mancato possesso dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla funzione di imam o di responsabile del luogo di culto.
11. 053. Palmizio, Garnero Santanchè.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 12.
1. Dopo l'articolo 270-sexies del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 270-septies. (Integralismo islamico). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:
a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione e la flagellazione;
c) la negazione della libertà religiosa;
d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.
Nel caso di cui alla lettera d) la pena è aumentata ove la condotta di cui al primo comma si riferisca a donne o a minori.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.
È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva, da uno Stato straniero o da organizzazione o soggetti stranieri, beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma.»
2. Al reato di cui al comma 1 è data ampia pubblicità in tutte le sedi opportune.
11. 051. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
N. 1.
Seduta del 20 giugno 2017
ART. 1.
Al comma 1, sostituire le parole: e della Fondazione di partecipazione «Umbria jazz» con le seguenti:, della Fondazione di partecipazione «Umbria jazz» e della Deputazione teatrale Teatro Marrucino di Chieti.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: un milione con le seguenti: due milioni.
1. 1. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 2, sostituire le parole da: delle risorse fino alla fine del comma, con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 2. Nicchi, Bossa, Scotto.
Relatori: RICHETTI, per la maggioranza; TURCO, di minoranza.
N. 3.
Seduta del 27 giugno 2017
(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)
EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Abolizione degli assegni vitalizi).
Al comma 1, sostituire le parole da: è volta ad abolire fino alla fine del comma, con le seguenti: disciplina i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti, in base al sistema vigente per i lavoratori dipendenti e autonomi.
1. 15. Giacobbe, Boccuzzi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Gnecchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi.
Al comma 1, sostituire le parole: ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati dei titolari di cariche elettive e a sostituirli con un con le seguenti: a introdurre misure di equità previdenziale e a disciplinare il trattamento pensionistico dei membri delle Assemblee legislative in conformità con il.
1. 10. Menorello.
Al comma 1, sostituire le parole: dei titolari di cariche elettive con le seguenti: compresi quelli di reversibilità, spettanti ai titolari di cariche elettive o ai loro aventi causa.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: ai titolari di cariche elettive aggiungere le seguenti: o ai loro aventi causa.
1. 50. Civati, Fratoianni, Brignone, Marcon, Andrea Maestri, Pastorino.
Al comma 2, dopo le parole: si applicano inserire le seguenti: nel rispetto dei princìpi costituzionali di irretroattività delle norme e della tutela dei diritti quesiti.
1. 17. Sisto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. In nessun caso la rideterminazione dei diritti previdenziali acquisiti, prevista dalla presente legge in riferimento ai parlamentari e ai consiglieri regionali, può costituire un principio o un precedente applicabile a lavoratori e pensionati che non siano stati membri del Parlamento o dei consigli regionali.
1. 14. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.
(Votazione dell'articolo 1)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Rimborso spese).
1. Al parlamentare è riconosciuto un rimborso delle spese di alloggio, erogato a seguito di presentazione della documentazione idonea a comprovarlo, fino a un massimo di 1500 euro.
1. 01. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
ART. 2.
(Indennità e trattamento previdenziale dei membri del Parlamento).
Sopprimerlo.
2. 24. Menorello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento spetta una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma fino alla concorrenza di 2.000 euro e dietro presentazione di documentazione comprovante le spese per l'alloggio e per il pagamento delle eventuali utenze domestiche.
2. Il rimborso di cui al comma 1 non è corrisposto ai parlamentari residenti nella provincia di Roma.
3. Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfetario di cui al comma 1 per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali».
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di indennità parlamentari, abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
2. 42. Marcon, Costantino, Fratoianni, Daniele Farina.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito.
Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare delle quote mensili dell'indennità, in misura tale che esse non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate, nonché i criteri di calcolo e la misura massima del trattamento previdenziale differito.
Ove con l'indennità concorra altro reddito da lavoro dipendente o autonomo, la misura dell'indennità è ridotta di un importo pari al reddito concorrente. Ove con il trattamento previdenziale differito concorra altro reddito da lavoro dipendente o autonomo, il cui cumulo determini il superamento della misura massima stabilita ai sensi del secondo comma, l'importo del trattamento previdenziale è corrispondentemente ridotto».
Conseguentemente:
a) sopprimere gli articoli da 3 a 13;
b) all'articolo 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge le Camere salvaguardano in ogni caso le situazioni giuridiche soggettive consolidate.
2. 10. Pisicchio.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 in misura corrispondente all'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore ai 500.000 abitanti. Nella determinazione di tale importo si tiene conto delle diverse discipline degli istituti previdenziali e assistenziali e delle trattenute operate a qualunque titolo sugli importi lordi delle predette indennità, in modo da pervenire a una loro tendenziale uniformità quanto all'ammontare dei rispettivi importi netti.
3. L'indennità di cui al presente articolo è rivalutata annualmente, con decorrenza dal 1o gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)».
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di indennità parlamentari, abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
2. 41. Marcon, Costantino, Fratoianni, Daniele Farina.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. L'indennità di cui al comma 1, in armonia con quanto disposto dall'articolo 51, comma terzo, della Costituzione, è stabilita in misura corrispondente al reddito percepito nell'anno precedente le elezioni, e non può in ogni caso superare il limite stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
3. L'indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del membro del Parlamento, non può essere inferiore all'importo massimo dell'indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
4. L'indennità è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
5. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo».
2. 1. Sisto, Brunetta.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. L'indennità di cui al comma 1, in armonia con quanto disposto dall'articolo 51, comma terzo, della Costituzione, è stabilita in misura corrispondente alla media dei redditi percepiti negli ultimi cinque anni precedenti le elezioni, e non può in ogni caso superare il limite stabilito dall'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
3. L'indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del membro del Parlamento, non può essere inferiore all'importo massimo dell'indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
4. L'indennità è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo».
2. 2. Sisto, Brunetta.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: comprensive anche del rimborso spese di segreteria e di rappresentanza con le seguenti: comprensive di un trattamento finalizzato all'assegno di fine mandato.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al secondo comma dell'articolo 1, legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano la corresponsione ai membri del Parlamento dei rimborsi spese di segreteria e di rappresentanza.
2. 17. Marchi, Gnecchi.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e da con le seguenti: e dei contributi previdenziali di cui all'articolo 4 della legge recante disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. Ai membri del Parlamento è riconosciuto.
2. 30. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
2. 16. Marchi, Gnecchi.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indennità viene comunque conguagliata fino al valore medio mensile della media dei redditi mensili percepiti dal parlamentare nei due anni antecedenti l'inizio del mandato, sino ad una soglia massima pari al doppio della misura base dell'indennità stessa.
2. 25. Menorello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 1, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ove, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, sia autorizzata nei confronti di un membro del Parlamento l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, il pagamento dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo è sospeso fino alla cessazione dell'efficacia della misura medesima».
2. 37. Mannino, Di Vita.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, aggiungere in fine il seguente comma:
«Qualora gli Uffici di Presidenza delle Camere istituiscano fondi integrativi per l'assistenza sanitaria dei membri del Parlamento o stipulino contratti assicurativi in loro favore, i relativi costi sono ripartiti tra i beneficiari e in forma mutualistica».
2. 40. Civati, Brignone, Marcon, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge.
2. 12. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. L'ammontare dell'indennità spettante ai membri del Parlamento è decurtato del 10 per cento se il reddito pregresso all'esercizio del mandato, in base alla media dei redditi percepiti nei dieci anni precedenti le elezioni, è pari a una cifra compresa tra i 15.001 euro e i 28.000 euro; del 15 per cento, se è pari a una cifra compresa tra i 28.001 euro e i 55.000 euro; del 20 per cento, se è pari a una cifra compresa tra i 55.001 euro e i 75.000 euro; del 40 per cento, se è pari a una cifra superiore ai 75.000 euro.
3. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 2 restano in apposito Fondo.
2. 50. Zaccagnini.
(Votazione dell'articolo 2)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio e per l'esercizio del mandato rappresentativo).
1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso forfetario delle spese, comprensivo delle spese telefoniche e di connessione e assistenza informatiche, pari a euro 1.800 mensili. Al membro del Parlamento spettano tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima e aerea e il rimborso delle spese documentate sostenute per l'utilizzo di un veicolo proprio, di veicoli ad uso condiviso, di servizi di taxi o analoghi per trasferimenti nel territorio nazionale nell'esercizio della propria attività politica. È escluso qualunque ulteriore rimborso. Il membro del Parlamento ha altresì diritto al rimborso delle spese documentate di alloggio, incluse eventuali utenze, nella misura massima di 2.000 euro mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel territorio di Roma Capitale o che vi hanno risieduto fino a trenta giorni prima dell'accettazione della candidatura. Nel caso in cui un membro del Parlamento subentri in un seggio rimasto vacante nel corso della legislatura, il rimborso per le spese di alloggio non gli è riconosciuto se egli risiede a Roma o vi ha risieduto fino al giorno in cui si è verificata la causa di decadenza del parlamentare a cui subentra o in cui il medesimo ha rassegnato le dimissioni.
2. Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte.
3. Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfetario di cui al comma 1, primo periodo, per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali.
4. La Camera di appartenenza rimborsa a ciascun membro del Parlamento le spese sostenute per la remunerazione di collaboratori, consulenze, ricerche, servizi di gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati, convegni e sostegno delle attività politiche fino al limite massimo di 3.500 euro mensili».
2. 04. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio e per l'esercizio del mandato rappresentativo).
1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso forfetario delle spese, comprensivo delle spese telefoniche e di connessione e assistenza informatiche, pari a euro 2000 mensili. Al membro del Parlamento spettano tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima e aerea e il rimborso delle spese documentate sostenute per l'utilizzo di un veicolo proprio, di veicoli ad uso condiviso, di servizi di taxi o analoghi per trasferimenti nel territorio nazionale nell'esercizio della propria attività politica. È escluso qualunque ulteriore rimborso. Il membro del Parlamento ha altresì diritto al rimborso delle spese documentate di alloggio nella misura massima di 1.500 euro mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel territorio del comune di Roma o che vi hanno risieduto fino a trenta giorni prima dell'accettazione della candidatura. Nel caso in cui un membro del Parlamento subentri in un seggio rimasto vacante nel corso della legislatura, il rimborso per le spese di alloggio non gli è riconosciuto se egli risiede a Roma o vi ha risieduto fino al giorno in cui si è verificata la causa di decadenza del parlamentare a cui subentra o in cui il medesimo ha rassegnato le dimissioni.
Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte.
2. Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfetario di cui al comma 1, primo periodo, per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali.
3. La Camera di appartenenza rimborsa a ciascun membro del Parlamento le spese sostenute per la remunerazione di collaboratori, consulenze, ricerche, servizi di gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati, convegni e sostegno delle attività politiche fino ad al limite massimo di 3.500 euro mensili».
2. 08. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – (Diaria). – 1. All'articolo 2, primo comma, secondo periodo, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole «15 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «20 giorni».
2. 01. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
Dopo l'articolo, 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – 1. All'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte».
2. 03. Civati, Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Regime tributario, pignoramento e sequestro).
1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti»;
b) il secondo e il terzo comma sono abrogati;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge».
2. 06. Civati, Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Fratoianni, Pastorino.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – 1. L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è abrogato.
2. 02. Menorello.
ART. 3.
(Estensione della nuova disciplina alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano).
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: presente legge, aggiungere le seguenti: alle norme e.
3. 6. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dei vitalizi e.
3. 5. Menorello.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Versamento dei contributi).
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa da parte delle amministrazioni delle Camere il versamento agli istituti previdenziali dei contributi figurativi relativi ai parlamentari che risultano lavoratori dipendenti in aspettativa.
4. I parlamentari possono usufruire delle regole per il cumulo dei periodi assicurativi previste dall'articolo 1, commi da 239 a 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dall'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
4. 5. Marcon, Costantino, Fratoianni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Coloro che precedentemente iscritti a casse di previdenza degli ordini professionali e che abbiano riscattato la loro posizione in virtù di un incarico parlamentare possono far domanda di reiscrizione alla propria cassa di appartenenza, riversando i contributi già liquidati, ricostituendo la posizione contributiva d'intesa con la cassa di appartenenza.
4. 3. Menorello, Vaccaro.
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Gestione separata presso l'INPS).
Sopprimerlo.
5. 6. Giacobbe, Boccuzzi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Gnecchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
1. Con effetto dal 1o gennaio 2018 è istituita presso l'INPS una gestione denominata «Gestione separata previdenza parlamentari». Alla gestione confluiscono tutte le contribuzioni dei parlamentari in carica e di coloro che sono cessati dal mandato.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è definito l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione separata secondo i criteri generali e le norme vigenti in materia e anche in riferimento alla fase di prima applicazione.
3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica trasferiscono al Ministro dell'economia e delle finanze l'intera dotazione finanziaria iscritta nei loro bilanci per l'annualità 2018 relativa alla spesa per l'erogazione dei trattamenti vitalizi e pensionistici, gli assegni di reversibilità e ogni altra risorsa finanziaria eventualmente destinata a trattamenti speciali di carattere socio-assistenziale previsti per l'anno 2018. Le due Camere trasferiscono altresì ogni somma individualmente versata a suo tempo da tutti i parlamentari cessati dal mandato, finalizzata al percepimento del vitalizio, attuarialmente ricalcolata e le contribuzioni versate dai parlamentari in carica ai sensi di quanto disposto dai regolamenti per il trattamento pensionistico dei parlamentari cessati dal mandato, approvati nel 2012.
4. A tutti i parlamentari in carica, a tutti i parlamentari cessati dal mandato, a coloro che percepiscono assegni di reversibilità o eventuali altre tipologie di assegni a carattere socio-assistenziale si applicano le facoltà di cui all'articolo 22 della legge n. 241 del 1990. All'accesso alla documentazione degli atti amministrativi individuali di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 13, ancorché tutelato dalla legge, non può essere opposto il silenzio diniego eventualmente previsto dai regolamenti interni delle due Camere.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto ad individuare lo specifico capitolo da iscrivere nel bilancio dello Stato e da denominarsi «Gestione separata previdenziale dei parlamentari presso l'INPS», indicando altresì la conseguente riduzione dei trasferimenti finanziari dovuti per il funzionamento degli organi costituzionali denominati Camera dei deputati e Senato della Repubblica.
6. Le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo e finanziario di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 continuano ad espletare le attività connesse all'accantonamento dei prelievi previdenziali dei parlamentari in carica, alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza maturati nel lasso di tempo che intercorre tra la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la costituzione del Fondo di cui al comma 1 e seguenti del presente articolo, nonché all'erogazione mensile dei vitalizi o dei trattamenti pensionistici e degli assegni di reversibilità o di assegni eventualmente deliberati a titolo socio-assistenziale. La compensazione economico-finanziaria tra quanto erogato in via transitoria dalle amministrazioni di cui al presente comma e il Fondo di cui al comma 1 avverrà entro i tre mesi successivi dall'avvio del funzionamento amministrativo e contabile del Fondo.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 13 con il seguente:
1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'Anagrafe di tutti i soggetti aventi diritto ai trattamenti di cui al comma 3 dell'articolo 5, elencando, sulla base di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 5, per ogni profilo individuale i diritti economici maturati ai sensi dei regolamenti vigenti. Le due Camere trasmettono altresì la serie storica dei regolamenti e delle delibere approvate dagli Uffici di Presidenza in materia di trattamenti vitalizi e pensionistici.
2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana uno o più decreti legislativi, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la rideterminazione dell'ammontare degli assegni vitalizi per tutti coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano maturato 18 anni di mandato parlamentare;
b) l'armonizzazione di cui alla lettera a) del presente comma per ogni tipologia di assegno di reversibilità o eventuali altri assegni erogati a titolo socio-assistenziale;
c) l'armonizzazione tra quanto previsto dai regolamenti previdenziali deliberati dalle due Camere nel 2012 con quanto disposto dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 124;
d) la salvaguardia dei contributi previdenziali versati all'INPS e dei loro effetti differiti, maturati dai parlamentari in carica o cessati dal mandato nei periodi precedenti e successivi l'esercizio del loro mandato elettivo e la salvaguardia dei contributi di cui all'articolo 31 della legge n. 300 del 1970;
e) la salvaguardia di ogni diritto previdenziale maturato dai parlamentari in carica o cessati dal mandato nell'ambito delle loro attività professionali precedenti e successive all'esercizio del mandato elettivo: professioni autonome, intellettuali, artistiche, sportive, giornalistiche o qualunque altra professione che preveda l'obbligatorietà di iscrizione previdenziale presso Casse o Gestioni previdenziali specificamente contemplate dalla legislazione vigente o vigilate dai competenti organi ministeriali;
f) la facoltà di cumulare, anche ai fini di quanto previsto alla lettera e) del presente comma, in un'unica erogazione pensionistica i trattamenti di cui alle lettere a) e c) con i trattamenti di cui alle lettere d) ed e) del presente comma;
g) l'armonizzazione tra gli effetti delle deliberazioni eventualmente assunte in materia di vitalizi dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, successivamente all'approvazione delle riforme regolamentari del 2012, e la legislazione vigente;
h) la salvaguardia degli effetti fiscali di cui all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi e di cui alla risoluzione n. 262-E del 26 ottobre 2009 per tutti coloro che, parlamentari in carica o cessati dal mandato, hanno ottemperato all'obbligo di versamento delle quote mensili finalizzate alla rendita vitalizia fino al 31 dicembre 2011. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze apporta con proprio decreto, una ulteriore decurtazione al trasferimento delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali denominati Camera dei deputati e Senato della Repubblica per compensare il minor gettito fiscale dovuto alle rideterminazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
5. 5. Marchi, Gnecchi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Gestione del sistema previdenziale dei parlamentari).
1. I contributi di cui all'articolo 8, comma 3, afferiscono alla gestione previdenziale dei parlamentari di cui è dotato ciascun ramo del Parlamento.
2. Le pensioni ai parlamentari cessati dal mandato e ai superstiti sono erogate dal ramo del Parlamento presso il quale il mandato è stato esercitato per l'ultima volta.
3. Gli Uffici dei due rami del Parlamento determinano il montante contributivo complessivo e le rispettive quote di spettanza in proporzione al montante contributivo maturato presso ciascun ramo del Parlamento alla data di maturazione del diritto. Alla fine di ogni anno finanziario, gli stessi uffici procedono al conguaglio dei pagamenti effettuati.
5. 4. Marcon, Costantino, Fratoianni, Daniele Farina.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. A tutti i parlamentari in carica, a tutti i parlamentari cessati dal mandato, a coloro che percepiscono assegni di reversibilità o eventuali altre tipologie di assegni a carattere socio-assistenziale si applicano le facoltà di cui all'articolo 22 della legge n. 241 del 1990. All'accesso alla documentazione degli atti amministrativi individuali di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 13, ancorché tutelato dalla legge, non può essere opposto il silenzio diniego eventualmente previsto dai regolamenti interni delle due Camere.
Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'Anagrafe di tutti i soggetti aventi diritto ai trattamenti di cui al comma 3 dell'articolo 5, elencando, sulla base di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 5, per ogni profilo individuale i diritti economici maturati ai sensi dei regolamenti vigenti. Le due Camere trasmettono altresì la serie storica dei regolamenti e delle delibere approvate dagli Uffici di Presidenza in materia di trattamenti vitalizi e pensionistici.
5. 50. Marchi, Gnecchi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è aggiunto il seguente comma:
«Il regime previdenziale dei parlamentari è disciplinato degli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera, che si atterranno ai principi del sistema contributivo, altresì consentendo la possibilità di opzione per le Casse di previdenza in cui i parlamentari risultino iscritti, alle quali verranno comunque versate le somme non utilizzabili ai fini del regime ordinario».
5. 27. Menorello.
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Accesso al trattamento previdenziale).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. – (Accesso al trattamento previdenziale e sua determinazione). – 1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari è determinato sulla base del sistema di calcolo contributivo previsto della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche con l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, commi 6 e 11, della medesima legge. Ai fini del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico si applica, altresì, l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
6. 14. Luigi Di Maio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Hanno accesso con le seguenti: Possono accedere.
Conseguentemente, al comma 2:
sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: può essere corrisposto;
aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando la possibilità per il parlamentare di scegliere se accedere al trattamento previdenziale ai sensi del regime più favorevole di cui al presente articolo o, in alternativa, ai sensi della normativa vigente di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La scelta di cui al precedente periodo è da considerarsi definitiva e non è modificabile successivamente.
6. 19. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia secondo le regole previste per i lavoratori dipendenti.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: La frazione di un anno fino alla fine dell'articolo, con le seguenti:
2. Qualora il trattamento sia calcolato interamente con il sistema di calcolo contributivo, l'accesso al trattamento previdenziale può essere conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in suo favore, presso le gestioni previdenziali del lavoro dipendente e autonomo a cui è iscritto, un totale di almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, determinato ai sensi dall'articolo 24, comma 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Alla data di perfezionamento dei requisiti per la pensione del proprio fondo di iscrizione, la quota percepita dal fondo parlamentare è considerata come pensione supplementare.
6. 54. Giacobbe, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Gnecchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: La frazione di un anno fino alla fine dell'articolo, con le seguenti:
2. Qualora il trattamento sia calcolato interamente con il sistema di calcolo contributivo, l'accesso al trattamento previdenziale può essere conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in suo favore, presso le gestioni previdenziali del lavoro dipendente, autonomo o alle casse professionali a cui è iscritto, un totale di almeno venti anni di contribuzione effettiva.
3. Gli eletti che cessino il mandato parlamentare nella XVII legislatura o siano cessati in una delle legislature precedenti, che abbiano almeno dieci anni di versamenti contributivi e almeno sessanta anni di età, possono optare per la corresponsione di un anticipo pensionistico, sino al raggiungimento del requisito di età per l'accesso al trattamento pensionistico previsto dall'ordinamento del fondo cui sono o erano iscritti; l'importo corrisposto a titolo di anticipo pensionistico è ridotto rispetto al valore del trattamento previdenziale, calcolato ai sensi della presente legge, del 4 per cento per ciascun anno di anticipo rispetto ai requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia.
4. Alla data di perfezionamento dei requisiti per la pensione del proprio fondo di iscrizione, la quota percepita dal fondo parlamentare è considerata come pensione supplementare.
6. 50. Melilla, Zaratti, Ragosta, Kronbichler.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o abbiano comunque versato contributi connessi all'esercizio del mandato per almeno un periodo di pari durata.
*6. 5. Russo, Sisto.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o abbiano comunque versato contributi connessi all'esercizio del mandato per almeno un periodo di pari durata.
*6. 16. Menorello.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche cumulando la durata dei mandati di più legislature.
6. 13. Marcon, Costantino.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
È fatta comunque salva la facoltà di ricongiungimento dei periodi di esercizio del mandato di presidente di regione o di consigliere regionale e dei relativi periodi contributivi, anche ai fini del raggiungimento delle condizioni per l'accesso al trattamento previdenziale.
6. 17. Menorello.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta comunque salva la facoltà di ricongiungimento dei periodi di esercizio del mandato di consigliere regionale e dei relativi periodi contributivi, anche ai fini del raggiungimento delle condizioni per l'accesso al trattamento previdenziale.
6. 4. Russo, Sisto.
Al comma 2, sostituire le parole: del sessantacinquesimo anno con le seguenti: di sessantasei anni e sette mesi.
Conseguentemente all'articolo 13:
al comma 2, sostituire le parole: sessantacinque anni con le seguenti: sessantasei anni e sette mesi.
al comma 3, sostituire le parole: del sessantacinquesimo anno con le seguenti: di sessantasei anni e sette mesi.
6. 51. Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: purché abbiano un requisito contributivo di almeno venti anni.
6. 18. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno tre legislature, il trattamento previdenziale è corrisposto al compimento del sessantesimo anno di età.
6. 3. Sisto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per ogni anno di mandato parlamentare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, fino al limite di 60 anni.
6. 11. Marchi, Gnecchi.
(Votazione dell'articolo 6)
ART. 7.
(Determinazione del trattamento previdenziale con il sistema contributivo).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Criteri di rideterminazione dei vitalizi).
1. Le Camere rideterminano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge.
2. Per i membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto l'età pensionabile, è sospesa l'erogazione del trattamento previdenziale fino al raggiungimento dei requisiti per percepirlo.
3. I soggetti di cui al comma 2, raggiunta l'età pensionabile di cui al comma 4, percepiscono il trattamento previdenziale ricalcolato con il sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
4. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento di sessantasei anni e sette mesi se di sesso maschile e di sessantacinque anni e sette mesi se di sesso femminile.
5. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
7. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 il trattamento previdenziale dei deputati e dei senatori è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
1-bis. Per i deputati in carica alla data del 1o gennaio 2012, nonché per i parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota del trattamento definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti in vigore a quella data presso i due rami del Parlamento, e della quota calcolata con il sistema contributivo riferita agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato.
7. 2. Giacobbe, Boccuzzi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Gnecchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi.
(Votazione dell'articolo 7)
ART. 8.
(Montante contributivo individuale).
(Votazione dell'articolo 8)
ART. 9.
(Decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale).
Al comma 1, sostituire le parole da: parlamentare fino a: l'accesso con le seguenti: membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al medesimo.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole da: parlamentare fino a: all'articolo 6 con le seguenti: membro del Parlamento, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso del requisito di cui al comma 1;
sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico. La medesima sospensione opera anche nel caso di assunzione di qualunque altro mandato o carica pubblica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, salva rinunzia all'indennità o al trattamento economico, comunque denominato, previsto per le suddette cariche.
4. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 3.
5. L'erogazione del trattamento previdenziale è incompatibile con la percezione di qualunque reddito di lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i lavoratori autonomi.
6. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che alla data di entrata in vigore della presente legge non percepiscono alcun trattamento previdenziale hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento di sessantasei anni e sette mesi;
sostituire la rubrica con la seguente: Erogazione del trattamento previdenziale e regime transitorio.
9. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
(Votazione dell'articolo 9)
ART. 10.
(Sospensione del trattamento previdenziale).
Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: se l'ammontare dell'indennità fino alla fine del comma.
10. 50. Civati, Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.
(Votazione dell'articolo 10)
ART. 11.
(Pensione ai superstiti).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 11.
(Estensione delle disposizioni relative alla pensione di reversibilità).
1. La disciplina prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, relativa alla pensione erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore, si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 6 della presente legge.
11. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
(Votazione dell'articolo 11)
ART. 12.
(Rivalutazione delle pensioni).
(Votazione dell'articolo 12)
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Regime tributario, pignoramento e sequestro).
1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti»;
b) il secondo e il terzo comma sono abrogati;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge».
12. 03. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
ART. 13.
(Rideterminazione degli assegni vitalizi).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Rideterminazione degli assegni vitalizi).
1. I titolari di vitalizi da mandati elettivi e di trattamenti previdenziali, comunque denominati, non possono godere di un trattamento economico superiore all'80 per cento degli emolumenti corrisposti a un eletto in carica dell'istituzione più alta dalla quale abbia origine il vitalizio o i vitalizi. Detta percentuale è rivista ogni tre anni con delibera degli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Le quote trattenute per il superamento della misura spettante confluiscono in un fondo per l'equità previdenziale appositamente istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale finalizzato a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni pensionistiche delle nuove generazioni.
13. 5. Damiano, Giacobbe, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Gnecchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti:, nei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, ed entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
13. 2. Zaratti, Melilla, Ragosta, Kronbichler.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: nel rispetto dei princìpi costituzionali di irretroattività delle norme e della tutela dei diritti quesiti,.
13. 14. Sisto.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: contributivo inserire le seguenti:, nelle modalità di cui al comma 3 dell'articolo 8.
13. 3. Zaratti, Melilla, Ragosta, Kronbichler.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*13. 52. Luigi Di Maio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*13. 55. Giacobbe, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Gnecchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Anche ai fini del ricongiungimento al trattamento previdenziale di cui all'articolo 6, per i parlamentari in carica, per gli anni di mandato già espletati, o cessati dal mandato antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti a una o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di diritto privato, ovvero iscritti ad ordini professionali, previa costituzione, a domanda, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria in uno dei suddetti forme o enti, è ammesso il riscatto, dei periodi assicurativi, anche non coincidenti, per i quali non risultino versati contributi, nonché degli anni di laurea e di quelli corrispondenti alla prestazione del servizio militare. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto si applicano le aliquote contributive vigenti nel regime ove il riscatto opera.
3-ter. Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto di cui al comma 3-bis sono, altresì, consentiti il recesso e la restituzione di eventuali trattamenti «una tantum», percepiti a titolo di liquidazione per incarichi o prestazioni lavorative, fino a concorrenza del loro ammontare, con costituzione di una delle posizioni assicurative indicate nella presente legge o confluenza nelle stesse.
3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter, con particolare riferimento ai criteri, alle condizioni e ai requisiti per l'accesso alla facoltà di riscatto in essi prevista.
3-quinquies. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede a valere sulle risorse rivenienti dai risparmi di spesa prodotti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
13. 16. Russo, Sisto.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Anche ai fini del ricongiungimento al trattamento previdenziale di cui all'articolo 6, per i parlamentari cessati dal mandato antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti a una o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di diritto privato, ovvero iscritti ad ordini professionali, previa costituzione, a domanda, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria in uno dei suddetti forme o enti, è ammesso il riscatto, con oneri ridotti, dei periodi assicurativi, anche non coincidenti, corrispondenti al mancato esercizio del mandato o di incarichi di governo, per i quali non risultino versati contributi, nonché degli anni di laurea e di quelli corrispondenti alla prestazione del servizio militare. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto si applicano le aliquote contributive vigenti, nel regime ove il riscatto opera, al momento in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa.
3-ter. Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto di cui al comma 3-bis sono, altresì, consentiti il recesso e la restituzione di eventuali trattamenti una tantum, percepiti a titolo di liquidazione per incarichi di governo, fino a concorrenza del loro ammontare, con costituzione di una delle posizioni assicurative indicate nel predetto comma, o confluenza nelle stesse.
3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter, con particolare riferimento ai criteri, alle condizioni e ai requisiti per l'accesso alla facoltà di riscatto in essi prevista.
3-quinquies. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede a valere sulle risorse rivenienti dai risparmi di spesa prodotti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
13. 18. Menorello.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parlamentari che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio in ragione della carica ricoperta, hanno il diritto di rinunciare all'accesso al trattamento previdenziale previsto dalle disposizioni della presente legge. La rinuncia comporta il diritto alla restituzione in una unica soluzione della somma corrispondente alle somme trattenute a titolo di contributi.
13. 17. Sisto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5. La differenza tra l'importo attualmente percepito e quello rideterminato ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di cinque anni, è versato in un fondo istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore dei soggetti beneficiari.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 5, per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sugli importi dei trattamenti pensionistici spettanti ai membri del Parlamento, così come ricalcolati ai sensi del comma 1, se di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), si applica un contributo di solidarietà, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo e al 20 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo. Il contributo di solidarietà è calcolato avendo riguardo al trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Le somme derivanti dal contributo di solidarietà sono versate al fondo di cui al comma 5.
13. 21. Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. La differenza tra l'importo attualmente percepito e quello rideterminato ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di cinque anni, è versato in un fondo istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore dei soggetti beneficiari.
13. 20. Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.
(Votazione dell'articolo 13)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Norme transitorie).
1. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, provvedono ad abrogare tutti i Regolamenti previdenziali e le delibere assunte nel corso del tempo in materia di vitalizi.
3. Gli organi giurisdizionali delle due Camere, a fronte di eventuali ricorsi pendenti in materia di vitalizi dovranno concludere i loro procedimenti entro una data compatibile con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
13. 08. Marchi, Gnecchi.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Norma finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 e, relativamente alle previsioni di cui all'articolo 7, con le entrate derivanti al bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dalla quota di contributo a carico dei parlamentari di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché dai versamenti obbligatori a carico della Camera di appartenenza.
13. 011. Zaratti, Melilla, Ragosta, Kronbichler.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. – 1. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge sono destinati al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione annuale concernente l'ammontare dei risparmi, anche attesi, di cui al precedente comma 1.
13. 04. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. – (Rinunciabilità dei trattamenti previdenziali). – 1. Chiunque abbia maturato trattamenti previdenziali per lo svolgimento di mandati elettivi ai sensi della presente legge e di altre normative vigenti può rinunciare volontariamente ai trattamenti percepiti.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano, nei termini previsti dall'articolo 3, la propria normativa inserendo il principio di cui al comma 1.
13. 02. Luigi Di Maio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
ART. 14.
(Entrata in vigore).
(Votazione dell'articolo 14)
EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Abolizione degli assegni vitalizi).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Abolizione dei vitalizi dei membri del Parlamento e contributo di solidarietà).
1. Gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati, compresi quelli di reversibilità, spettanti ai membri del Parlamento o ai loro aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sostituiti da un trattamento previdenziale calcolato con metodo contributivo secondo la disciplina vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni dello Stato alla data della maturazione del diritto.
2. Per cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2017, sugli importi dei trattamenti pensionistici spettanti ai membri del Parlamento e percepiti in qualunque forma, di importo superiore dieci volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), si applica un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo e al 20 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo. Il contributo di solidarietà è calcolato avendo riguardo al trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Le somme trattenute sono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, a fini solidaristici.
Conseguentemente:
a) sostituire l'articolo 7 con il seguente:
Art. 7.
(Criteri per la rideterminazione dei vitalizi).
1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere calcolano l'importo del trattamento previdenziale determinato secondo il sistema contributivo di cui all'articolo 1, spettante ai membri del Parlamento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono un assegno vitalizio o un trattamento previdenziale comunque denominato a carico delle rispettive Camere.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, la differenza tra l'importo attualmente percepito e quello determinato in base ai nuovi criteri, a decorrere dal 1o gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, è imputata al fondo per il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 2.
b) sopprimere gli articoli 8, 10, 12, 13 e 14.
1. 5. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati e comprensivi di quelli di reversibilità dei membri del Parlamento sono aboliti e sono sostituiti con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali al momento della maturazione del diritto.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: agli eletti con le seguenti: ai membri del Parlamento;
alla rubrica, sostituire le parole: degli assegni vitalizi con le seguenti: dei vitalizi dei membri del Parlamento.
1. 6. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
ART. 2.
(Indennità e trattamento previdenziale dei membri del Parlamento).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Indennità).
1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari al dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo spettante ai professori universitari ordinari a tempo pieno alla seconda progressione di carriera. Ad essi spetta altresì un trattamento previdenziale differito, calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali».
2. I consigli e le assemblee delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, salvo quanto diversamente stabilito dagli statuti speciali, determinano le indennità spettanti ai loro componenti, che non possono in alcun caso superare il 75 per cento dell'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
3. L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è abrogato.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4.
(Contributi previdenziali).
1. Per l'attuazione delle disposizioni sul trattamento previdenziale di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, di seguito denominato «trattamento previdenziale», i membri del Parlamento sono soggetti alla trattenuta dei corrispondenti contributi.
2. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza sono ammessi al versamento di contributi di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.
2. 45. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In attuazione dell'articolo 31 della Costituzione e al fine di consentire ai membri della Camera e del Senato di conciliare l'esercizio del mandato parlamentare con i doveri parentali, l'indennità parlamentare comprende anche una misura di sostegno economico al nucleo familiare nella misura e secondo i criteri stabiliti dagli Uffici di Presidenza delle due Camere.
2. 8. Pisicchio.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge è inoltre assicurato un contributo mensile, stabilito dall'Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera, per il rimborso delle spese di traduzione o di interpretariato sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
2. 7. Pisicchio.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire la piena libertà di circolazione dei parlamentari sul territorio nazionale le quote comprendono un importo finalizzato a sostenere le spese di trasporto.
2. 9. Pisicchio.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
Lo stipendio è decurtato di importo percentualmente commisurato alla effettiva presenza ai lavori dell'Aula e della Commissione.
Ai deputati e senatori cui risulta un indice di presenza del 2,5 per cento dell'indice medio di presenza all'attività parlamentare vengono ridotti, mensilmente, le indennità ed i rimborsi del 25 per cento dell'indennità e dei rimborsi.
Ai deputati e senatori cui risulta un indice di presenza inferiore del 25 per cento dell'indice medio di presenza all'attività parlamentare vengono ridotti, mensilmente, le indennità ed i rimborsi del 50 per cento dell'indennità e dei rimborsi.
Ai deputati e senatori cui risulta un indice di presenza inferiore del 50 per cento dell'indice medio di presenza all'attività parlamentare vengono ridotti, mensilmente, le indennità ed i rimborsi del 75 per cento dell'indennità e dei rimborsi.
2. 14. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti per i dipendenti pubblici.
2. 15. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. È fatto obbligo ai membri del Parlamento di versare i contributi previdenziali ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, di seguito denominato «trattamento previdenziale».
3. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.
Conseguentemente:
alla rubrica, sostituire le parole: trattamento previdenziale dei membri del Parlamento con le seguenti: contributi previdenziali;
all'articolo 4, sopprimere il comma 2.
2. 11. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa non spetta alcuna indennità».
2. 13. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Indennità per la cessazione dal mandato).
1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa spetta un'indennità il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge e alla durata complessiva del mandato rappresentativo svolto ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile».
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, d'intesa tra loro, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.
2. 09. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
ART. 3.
(Estensione della nuova disciplina alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Consiglieri delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano alle disposizioni introdotte dalla presente legge la disciplina degli assegni vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, spettanti ai membri dei rispettivi consigli.
3. 8. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i rispettivi consiglieri.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
sostituire la rubrica con la seguente: Consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. 3. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
ART. 4.
(Versamento dei contributi).
Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 1. Mannino, Di Vita.
ART. 5.
(Gestione separata presso l'INPS).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Trasferimento della gestione previdenziale all'Istituto nazionale della previdenza sociale).
1.Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi i contributi di cui all'articolo 2, sono gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Al fine di cui al comma 1, le Camere provvedono alle opportune intese con l'INPS per il trasferimento nei rispettivi bilanci interni delle risorse previste dal medesimo comma 1.
3. La verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi è demandata all'INPS, con le modalità previste dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.
5. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Trasferimento della gestione previdenziale all'INPS).
1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi i contributi previdenziali di cui all'articolo 7, sono gestite dall'INPS.
2. Ai fini di cui al comma 1 gli Uffici di Presidenza delle Camere adottano intese con l'INPS per il trasferimento delle risorse indicate al medesimo comma 1.
3. La verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi è attribuita all'INPS, con le modalità previste dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939. n. 1272.
5. 9. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Sono iscritti alla gestione di cui al presente articolo i parlamentari eletti per la prima volta nella XVIII legislatura. Per tutti i parlamentari che hanno iniziato il mandato elettivo precedentemente, il trattamento pensionistico viene erogato dalla Camera di appartenenza, che applica la disciplina prevista dalla presente legge.
5. 8. Mannino, Di Vita.
ART. 6.
(Accesso al trattamento previdenziale).
Al comma 1, sostituire le parole da: coloro fino alla fine del comma con le seguenti: i membri del Parlamento che abbiano versato almeno 250 contributi settimanali.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 2 e 3;
sostituire la rubrica con la seguente: Diritto di accesso al trattamento previdenziale.
6. 26. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 1, sostituire le parole da: esercitato fino alla fine del comma con le seguenti: versato almeno 260 contributi settimanali nei cinque anni precedenti.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 2 e 3;
sostituire la rubrica con la seguente: Diritto di accesso al trattamento previdenziale;
dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Erogazione del trattamento previdenziale).
1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al medesimo trattamento.
2. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso del requisito di cui all'articolo 6, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
3. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale e per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico.
4. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 3.
5. L'erogazione del trattamento previdenziale è incompatibile con la percezione di qualunque reddito da lavoro.
6. 10. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. I parlamentari cessati dal mandato conseguono il diritto al trattamento previdenziale al compimento dei 65 anni di età e al seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno 5 anni effettivi. Per ogni anno di mandato ulteriore l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, con il limite di età di 60 anni.
6. 7. Pisicchio.
ART. 10.
(Sospensione del trattamento previdenziale).
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: amministrazione di enti pubblici aggiungere le seguenti:, anche economici,
10. 5. Mannino, Di Vita.
ART. 11.
(Pensione ai superstiti).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 11.
(Estensione delle disposizioni relative alla pensione di reversibilità).
1. La disciplina prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939. n. 1272, relativa alla pensione erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore, si applica anche ai trattamenti previdenziali dei membri del Parlamento e dei consigli delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
ART. 13.
(Rideterminazione degli assegni vitalizi).
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
13. 50. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni della presente legge è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; le controversie aventi ad oggetto l'applicazione del presente articolo rientrano nell'autodichia delle Camere, che adottano a tal fine una specifica disciplina.
13. 11. Pisicchio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Le controversie aventi ad oggetto l'applicazione del presente articolo rientrano nell'autodichia delle Camere, che adottano a tal fine una specifica disciplina.
13. 12. Pisicchio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione contro le rideterminazioni di cui all'articolo 13 gli interessati possono proporre ricorso al giudice amministrativo.
13. 13. Pisicchio.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni finali).
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni dello Stato.
13. 013. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
N. 1
Seduta del 20 giugno 2017
La Camera,
esaminati congiuntamente il Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5);
preso atto degli elementi acquisiti nel corso dell'approfondita istruttoria svolta presso al XIV Commissione Politiche dell'Unione europea e dei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva;
rilevato che:
l'esame congiunto dei documenti consente di porre in essere una vera e propria sessione parlamentare europea di fase ascendente e costituisce uno strumento particolarmente utile ai fini della qualificazione del contributo del Parlamento per la definizione di un quadro organico della politica europea del nostro Paese, articolata intorno a grandi obiettivi e linee d'intervento prioritarie;
si offre, infatti, una occasione unica per discutere un complesso di questioni che altrimenti verrebbero esaminate separatamente, al di fuori di una logica trasversale e coerente, che appare invece indispensabile per le connessioni sempre più strette tra le diverse dimensioni delle grandi tematiche che l'Unione europea è chiamata ad affrontare. Si supera in tal modo la tendenza alla frammentazione che condiziona pesantemente il confronto politico non soltanto nel nostro Paese e spesso pregiudica la possibilità di individuare indirizzi strategici cui dovrebbero ispirarsi le scelte e le posizioni assunte nell'ambito europeo e dall'Unione europea;
merita inoltre apprezzamento l'impegno profuso dal Governo per affinare, sulla base dell'esperienza progressivamente acquisita, i contenuti della relazione che risulta più ricca di elementi informativi e dati utili ad una valutazione sulle priorità da perseguire. Ulteriori miglioramenti sono comunque possibili e auspicabili, stante l'importanza dei documenti in esame e alla luce della particolare fase che sta vivendo l'Unione europea;
la discussione, infatti, si colloca quest'anno in un contesto particolarmente delicato per la coincidenza degli appuntamenti elettorali in alcuni dei maggiori Paesi europei e l'avvio dei negoziati per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea a seguito del referendum svolto in quel Paese;
più in generale, l'Unione europea si trova a vivere una delle fasi più delicate e complesse della sua storia per cui, per effetto della propaganda di forze di ispirazione populista, da più parti viene messa in discussione la legittimazione del progetto europeo e suggerito un anacronistico recupero della dimensione statuale in aperto contrasto con la prospettiva, che appare invece ineludibile, di un ulteriore avanzamento del processo di integrazione europea;
negli ultimi anni l'Unione europea si è trovata ad affrontare situazioni oggettivamente difficili per la coincidenza di fattori critici che hanno inciso pesantemente sulla vita dei cittadini europei. Si è registrata una massiccia crescita dei flussi migratori, anche in relazione alla condizioni di instabilità in cui versano alcuni Paesi prossimi alla frontiera europea; si registra una recrudescenza della criminalità organizzata e del terrorismo che si è tradotta in una serie di attentati nel territorio europeo che alimenta una forte domanda di sicurezza da parte dei cittadini europei cui si dovrà dare al più presto risposte efficaci;
per altro verso, non risulta ancora definitivamente superata la più grave crisi economico-finanziaria che ha colpito l'Europa dal secondo dopoguerra e che ha prodotto una contrazione significativa dell'attività nel settore manifatturiero, anche per effetto della sempre più agguerrita concorrenza delle cosiddette economie emergenti; un aumento della disoccupazione e un ampliamento dell'area della precarietà, con particolare riferimento alle più giovani generazioni; un allargamento del divario dei tassi di sviluppo tra i diversi Paesi membri e della iniquità nella distribuzione della ricchezza all'interno dei singoli Paesi;
le Istituzioni europee sono state, dunque, sottoposte a una fortissima pressione alla quale hanno cercato di reagire avviando alcune iniziative di carattere strategico quali l'Agenda delle migrazioni, il cosiddetto Piano Juncker per promuovere la ripresa degli investimenti che con la crisi hanno registrato una caduta verticale, la Strategia cosiddetta di rinascita industriale, la Youth Guarantee per promuovere la formazione e l'occupazione giovanile, l'Unione bancaria per rafforzare la sostenibilità del sistema creditizio, cui si è accompagnato il programma Quantitative easing della BCE diretto ad aumentare la disponibilità di credito all'economia reale e ad abbassare i costi sostenuti dai soggetti più indebitati;
purtroppo, tuttavia, non sempre le iniziative messe in campo dalle istituzioni europee sono intervenute con la necessaria tempestività o hanno potuto produrre gli effetti sperati, in primo luogo a causa delle resistenze di alcuni partner. I ritardi e le incertezze che hanno caratterizzato l'azione dell'Unione europea hanno aggravato alcuni dei problemi da affrontare e alimentato la crescente sfiducia e la disaffezione dei cittadini europei nei confronti della capacità dell'UE di prospettare soluzioni adeguate alle sfide che si pongono;
in qualche caso, l'attuazione delle strategie dell'Unione europea è stata frenata dalla indisponibilità di alcuni Stati membri a dar seguito agli impegni assunti; esemplare è al riguardo la mancata adesione di alcuni Paesi agli obblighi derivanti dai programmi di relocation dei rifugiati, che soltanto recentemente la Commissione europea ha deciso di sanzionare avviando vere e proprie procedure di infrazione. Analogamente, non è stato possibile assicurare piena e integrale attuazione al progetto dell'Unione bancaria per l'indisponibilità di alcuni partner a realizzare un sistema comune di garanzia dei depositi;
anche a livello internazionale, l'Unione europea ha dovuto fronteggiare scenari caratterizzati da un costante deterioramento e dall'aggravamento delle condizioni generali in alcune aree limitrofe, a partire dalla persistente tensione tra Russia e Ucraina e, più recentemente, dal mutato atteggiamento degli Stati Uniti che manifestano un crescente disinteresse nei confronti dell'Europa e intendono rimettere in discussione strategie precedentemente consolidate in materia di lotta ai cambiamenti climatici e politica commerciale;
anche alla luce delle evidenti difficoltà manifestate dall'Unione europea di fronte ad alcuni fattori di criticità e al rischio di una diffusione dell'euroscetticismo, si è avviato un approfondito dibattito sulla necessità di verificare l'idoneità dell'attuale assetto delle regole e delle procedure decisionali dell'Unione europea a rispondere ai mutati scenari interni e internazionali e sono state avanzate diverse proposte al fine di aggiornare il quadro delle politiche dell'Unione europea, a partire dalla cosiddetta relazione dei cinque Presidenti «Completare l'Unione economica e monetaria» per proseguire con le relazioni approvate dal Parlamento europeo il 16 febbraio scorso, che prefigurano alcune soluzioni sia a Trattati vigenti sia con eventuali modifiche che potrebbero essere apportate ai medesimi Trattati;
a questo dibattito anche i Parlamenti nazionali hanno inteso fornire un proficuo contributo; nelle varie sedi di cooperazione interparlamentare si è infatti in più occasioni affrontato il tema e sono state assunte diverse iniziative, a cominciare dalla Dichiarazione sottoscritta a Roma il 14 settembre 2015 dai Presidenti delle Camere di quattro Paesi fondatori cui successivamente si sono aggiunti altri 11 Presidenti di Camere di Paesi membri dell'Unione europea, nella quale si fa esplicito riferimento alla prospettiva di un avanzamento del processo di integrazione anche sul piano politico;
tutto ciò impone di accelerare il processo di verifica, già avviato, sulle eventuali correzioni da apportare all'assetto e alle politiche dell'UE per evitare che essa diventi un soggetto marginale negli scenari internazionali così come il rischio che l'UE subisca passivamente le conseguenze di tensioni e scelte effettuate altrove. Un rilancio dell'integrazione europea appare ormai ineludibile per salvaguardare il valore unico dell'esperienza europeista che rappresenta tuttora un modello esemplare a livello internazionale per i risultati conseguiti sul terreno del progresso economico, della libertà di circolazione, del mercato unico, della salvaguardia dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali e della tutela della dignità delle persone;
impegna il Governo:
a) continuare a svolgere un ruolo attivo e propositivo nel dibattito in corso sulle prospettive dell'integrazione europea e sulle possibili correzioni da apportare all'assetto, alle regole e alle procedure decisionali oltre che alle politiche dell'Unione europea, ma anzi ad esercitare pienamente il ruolo centrale che spetta al nostro Paese, insieme agli altri maggiori partner fondatori delle Comunità europee, per rilanciare il processo di integrazione, tenendo conto che l'Italia negli scorsi anni si è fatta promotrice di diverse iniziative per consentire all'Unione europea di migliorare la sua capacità di risposta: esemplari al riguardo appaiono le posizioni adottate dal nostro Paese in materia di politiche migratorie e le ripetute sollecitazioni ad adottare una interpretazione meno rigorosa e più flessibile delle regole in materia di governance economica;
b) ad intervenire affinché sia data priorità all'obiettivo di rafforzare la capacità competitiva delle economie europee complessivamente considerate, con particolare riguardo al recupero di più consistenti tassi di crescita delle attività manifatturiere; al sostegno delle politiche per l'innovazione tecnologica, anche attraverso la realizzazione integrale del programma sul mercato unico digitale, e per la ricerca e lo sviluppo; alla stabilizzazione degli interventi a sostegno degli investimenti; per la formazione e l'occupazione di qualità, riducendo i divari di sviluppo e recuperando tassi di crescita più consistenti per tutti gli Stati membri e in particolare per quelli che negli scorsi anni hanno più subito l'impatto della globalizzazione e della concorrenza delle cosiddette economie emergenti oltreché le conseguenze delle rigorose politiche di bilancio che in taluni casi hanno innescato dinamiche deflazionistiche con pesantissime ricadute sul piano dell'occupazione, degli investimenti e dell'allargamento dell'area di disagio sociale;
c) a perseguire tali obiettivi in primo luogo nella prospettiva dell'aggiornamento e dell'eventuale consolidamento nell'ordinamento dell'Unione europea delle regole del Fiscal Compact, nella adozione di criteri flessibili e non rigidi nell'applicazione delle regole del Patto di stabilità e crescita così come dell'aggiornamento della Strategia Europa 2020 e della traduzione concreta del Pilastro sociale, cui dovrà attribuirsi lo stesso valore e la stessa efficacia delle regole in materia di governance economica;
d) ad adoperarsi affinché siano perseguite e realizzate compiutamente le politiche per la stabilizzazione non soltanto della finanza pubblica, ma anche dei sistemi creditizi, attraverso l'integrale attuazione dell'Unione bancaria, mediante la realizzazione di un sistema comune di garanzia dei depositi e dei mercati finanziari attraverso una vera e propria Unione dei mercati dei capitali;
e) quanto alle politiche energetiche e alla lotta ai cambiamenti climatici, a seguire attivamente la attuazione del progetto dell'Unione dell'energia facendo valere le esigenze prioritarie del nostro Paese con particolare riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti, al potenziamento delle reti e delle interconnessioni, allo sviluppo delle fonti rinnovabili, all'efficienza e al risparmio energetico e alla revisione del sistema ETS. Occorre inoltre lavorare affinché l'Unione europea rafforzi la sua capacità di collaborare con gli altri maggiori attori internazionali per evitare che la recente decisione degli Stati Uniti di recedere dagli accordi di Parigi non ne pregiudichi la realizzazione sul piano concreto;
f) a dar seguito alle iniziative già avviate e preannunciate per rendere più efficace la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, attraverso il controllo dei flussi che finanziano le organizzazioni terroristiche e le attività di reclutamento nonché a potenziare lo scambio di informazioni e la capacità di intervento, sia sul piano della prevenzione che sul piano della repressione, degli organismi e delle agenzie specializzati in materia, a partire da Europol;
g) relativamente alla gestione dei flussi migratori, prendere atto che non si tratta di una mera emergenza ma di un fenomeno che rischia di assumere carattere strutturale in considerazione dell'aggravamento delle condizioni di sicurezza, politiche ed economico-sociali dei paesi di provenienza, spesso ai confini dell'Europa, dilaniati da violenti conflitti interni o soggetti ad efferate dittature. Per questo motivo, occorre proseguire e consolidare l'esperienza dei cosiddetti migration compact e rafforzare le politiche di aiuti ai Paesi di provenienza in modo da prevenire i flussi oltre che garantire la piena attuazione alla riforma della politica comune in materia di asilo. Allo stesso tempo, occorre garantire una effettiva solidarietà tra gli Stati membri, come previsto dai Trattati, a partire dall'integrale attuazione dei piani di ricollocazione e reinsediamento.
6-00321.
«Berlinghieri, Locatelli, Sberna, Tancredi».
La Camera,
premesso che:
l'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012 prevede che il Governo presenti alle Camere, entro il 31 dicembre dell'anno precedente la relazione programmatica dell'Italia all'Unione europea. La norma prescrive che la relazione comprenda: gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire in tema di integrazione europea, in relazione ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, con particolare e specifico rilievo per le prospettive e le iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea, gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi o a documenti di consultazione dell'Unione europea ed inoltre le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea;
per prassi parlamentare la Relazione programmatica viene esaminata congiuntamente al Programma di lavoro della Commissione europea e al programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea istituendo la «sessione europea di fase ascendente»;
la sessione europea di fase ascendente deve essere letta nel quadro del rinnovato ruolo che il Trattato di Lisbona (in primis nell'articolo 12 TUE) intende riservare ai parlamenti nazionali. Questi dovrebbero acquisire rilevanza nell'impianto composito e multiplo della forma di governo dell'UE. I trattati definiscono pertanto una struttura decisionale in cui i Parlamenti nazionali non esplicano più il loro ruolo unicamente indirizzando il Governo in sede di Consiglio, ma acquisiscono un ruolo diretto nella formazione delle politiche dell'Unione. Apparrebbe pertanto opportuno che il Governo metta il Parlamento nella condizione di assolvere il proprio diritto/dovere, in primo luogo fornendo le informazioni necessarie in tempi adeguati e congrui;
la tarda presentazione alle Camere, la lentezza nella calendarizzazione, la discussione dilazionata e poco approfondita e l'estrema generalizzazione e fumosità della descrizione delle politiche contenuta nella relazione programmatica tendono ad annullare la portata innovativa dell'analisi dei documenti in esame, privando nella sostanza il Parlamento di un utile e profondamente necessario strumento di indirizzo;
il ruolo del Parlamento nella definizione delle politiche da promuoversi in sede di Unione europea è funzionale ad uno sviluppo equilibrato dell'Unione affinché essa sia il luogo ove si sviluppino i diritti sociali e trovi così completa esplicazione l'Europa sociale dei cittadini;
il 1o marzo la Commissione europea ha presentato il Libro bianco sul futuro dell'Unione europea che delinea cinque scenari possibili per l'Europa. In questo periodo di crisi dell'UE, culminato nella Brexit, appare necessario ripensare obiettivi, strategie e politiche dell'Unione, ridefinendo le priorità e quindi il percorso che questa vuole seguire e intraprendere;
il 25 marzo, in occasione delle celebrazioni del 60o anniversario dei trattati di Roma i leader dell'UE si sono riuniti per riflettere sull'Unione ribadendo l'intenzione di continuare nel percorso congiunto, ma aprendo al contempo ad importanti possibilità di modifiche istituzionali;
il 23 giugno 2016 si è tenuto un referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea. La vittoria del leave è espressione del fallimento delle recenti politiche definite e promosse dall'Unione determinate dall'egoismo degli Stati membri, ovvero l'imposizione dell'austerità e la predilezione per politiche a favore delle banche e della finanza come modalità di uscita dalla crisi, la mancanza di attenzione per le politiche di inclusione sociale e di welfare, l'incapacità di essere una comunità palesatasi in occasione della crisi migratoria in atto;
il Trattato sull'Unione europea stabilisce, all'articolo 50 che ogni Stato membro possa decidere di recedere dall'Unione notificando tale intenzione al Consiglio europeo. Quest'ultimo formula degli orientamenti sulla base dei quali l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso. L'accordo si conclude a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo;
in questo contesto appare necessario promuovere modifiche riguardanti l'assetto istituzionale e conseguentemente l'impostazione di alcune specifiche politiche;
in un contesto economico di timida e insufficiente ripresa che chiude un lungo periodo di profondissima crisi, esacerbata proprio dalle politiche imposte dall'Unione, appare necessario un profondo ripensamento delle politiche europee e degli obiettivi che l'UE intende perseguire, discostandosi da stringenti e miopi vincoli di bilancio per ripensare politiche economiche ma soprattutto sociali solidaristiche;
nonostante le scarse ricadute positive e le dubbie scelte dei progetti del FEIS (fondo europeo degli investimenti strategici) la Commissione europea intende raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria;
la gestione dei flussi migratori si pone da sempre come questione complessa, in considerazione della pluralità di elementi da tenere in considerazione nella sua gestione e da contemperare nelle scelte ad essi connesse. Il crescere dei flussi dei rifugiati e richiedenti asilo è dovuto in larga parte all'incapacità della comunità internazionale di dare una soluzione a conflitti complessi, quali in primo luogo in Siria e di Libia, associati alla destabilizzazione di altri Stati di notevole rilevanza geopolitica;
la proposta di riforma della politica e del sistema europeo in materia di asilo mira ad armonizzare le procedure negli Stati membri instaurando disposizioni comuni in tale materia appare del tutto insufficiente, non modificando i principi cardine di tale politica nell'Unione;
la Commissione europea, con la pubblicazione nel maggio e nel dicembre 2015 di due comunicazioni, ha adottato l'agenda europea sulla migrazione, evidenziando l'esigenza di una migliore gestione della migrazione e sottolineando al contempo come quella migratoria sia una responsabilità condivisa. In questo contesto sono state approvate due successive decisioni del Consiglio Giustizia e Affari Interni e del Consiglio europeo, nel quale si è stabilito di ricollocare 160.000 richiedenti asilo dai Paesi maggiormente sottoposti alla pressione migratoria verso quelli con maggiori disponibilità o meno coinvolti dai flussi. Ad alcuni mesi dalle predette decisioni sulle ricollocazioni, già di per se insufficienti, i numeri dei richiedenti asilo effettivamente ricollocati sono del tutto irrisori. Nonostante successive pressioni e denunce susseguitesi negli ultimi mesi ad oggi continuano ad essere solo 300 i richiedenti asilo ricollocati dall'Italia,
impegna il Governo:
a favorire il rinnovato e approfondito ruolo del Parlamento nella definizione delle politiche e dell'agenda dell'Unione europea, come espressamente previsto dal Trattato;
ad attivarsi nelle opportune sedi perché l'attuale discussione sul futuro dell'UE conduca in chiave istituzionale ad un miglioramento in chiave di rappresentatività e democraticità, che implichi una redistribuzione del potere tra le istituzioni, il rafforzamento di tutti gli strumenti di democrazia diretta e partecipata di comprovata utilità e al contempo ad una maggiore trasparenza delle decisioni, in primo luogo per ciò che concerne il Consiglio;
si garantisca, negli accordi sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione, adeguata protezione degli interessi e piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che attualmente vi risiedono, lavorano, studiano o svolgono qualsivoglia attività. Al contempo si assicuri il totale rispetto degli obblighi e degli impegni di bilancio assunti dal Regno Unito e la piena partecipazione dello stesso a quanto compete agli Stati membri fino all'uscita definitiva dall'Unione. Infine si proceda all'annullamento della correzione degli squilibri di bilancio accordata alla Gran Bretagna posto che l'entità della spesa agricola è costantemente diminuita nel corso di oltre 30 anni e che la programmazione della PAC per il periodo 2014-2020 prevede una significativa decurtazione dei fondi disponibili per l'Italia;
opporsi al rifinanziamento e al rinnovo del FEIS – fondo europeo degli investimenti strategici, ovvero il cosiddetto FEIS 2.0, ed al contempo proporre la sospensione del primo piano sino a che non vi sia una ridiscussione profonda degli obiettivi e delle modalità di assegnazione dei fondi, in ogni caso a non contribuire con ulteriori finanziamenti nazionali;
opporsi all'avvio o alla chiusura e firma di accordi economici e commerciali deleteri per i cittadini sia sotto il punto di vista economico, soprattutto per le piccole e medie imprese, sia per la tutela della salute;
far in modo che le politiche migratorie, e i costi della corretta ed efficiente gestione, siano condivisi dagli Stati membri trasformando quella migratoria in una politica dell'Unione e a tal fine modificando alcuni dei principi attuali in senso di maggiore condivisione.
6-00322.
Battelli, Baroni, Luigi Di Maio, Fraccaro, Petraroli, Vignaroli.
La Camera,
esaminati congiuntamente il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 – «Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende» (COM(2016)710 final), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) e preso atto degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea e dei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva, rilevato che:
il punto di partenza del Programma di lavoro sono le dieci priorità politiche individuate dalla Commissione Europea ovverosia: un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti; un mercato unico del digitale connesso; un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici; un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida; un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa; Commercio: un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti realistico ed equilibrato; uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia; verso una nuova politica della migrazione; un ruolo più incisivo a livello mondiale; un'Unione di cambiamento democratico;
le 10 priorità politiche individuate dalla Commissione per il 2017 ripropongono esattamente il programma presentato dal Presidente della Commissione europea, Juncker, tre anni fa, in occasione del suo insediamento;
la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 sostanzialmente segue il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017;
in Europa la lotta alla disoccupazione, in particolare quella giovanile, continua ad essere la prima emergenza. Secondo dati recenti sono circa 20 milioni i disoccupati all'interno dei 28 Paesi membri dell'Unione europea; di questi, 15 milioni si trovano nei 19 Paesi dell'Eurozona;
nell'ambito della priorità «Un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti» la Commissione europea ha annunciato delle iniziative che seppur apprezzabili, in linea teorica, – come ad esempio l'annuncio di incrementare la dotazione finanziaria per l'Italia del Fondo sociale Europeo e del Fondo Europeo per lo sviluppo regionale o di raddoppiare la capacità finanziaria del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS 2.0) – rischiano, tuttavia, di rivelarsi del tutto insufficienti a centrare l'obiettivo della svolta europea nel senso di una politica tesa alla crescita economica, al rinnovamento e al rilancio del welfare, alla lotta alla povertà e alle disuguaglianze;
in questo senso è da intendersi la recente proposta di riesame di medio termine sul funzionamento del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) UE 2014-2020, la quale, accompagnata dalla proposta legislativa di revisione del QFP e di modifica delle regole finanziarie applicabili al bilancio UE e della gestione dei suoi programmi operativi, è finalizzata all'ottenimento di maggiori margini di flessibilità. Forti sono le preoccupazioni che tale revisione spingerà i Governi dei singoli Stati alla negoziazione dei margini delle manovre finanziarie a livello nazionale non tanto per promuovere investimenti e innovazione, quanto piuttosto per redistribuire risorse in modo non strutturale, provocando un ulteriore aumento del debito degli Stati membri e senza che la crisi venga aggredita alla radice;
bisognerebbe assumere la consapevolezza che, al netto degli sforzi profusi dal Governo in sede europea, sino ad oggi, purtroppo, è stato perpetuato un approccio estremamente miope e rigido nella gestione della politica di bilancio e dell'integrazione europea perché si è continuato a governare secondo principi di austerità impraticabili che hanno solo aggravato crisi e recessioni, con l'interdizione di ogni forma di eurobond garantiti pro quota dagli Stati nazionali ed una contraddizione evidente fra politica fiscale restrittiva e politica ultraespansiva della Bce che avrebbe dovuto compensarne gli effetti con la sola leva monetaria;
a tali considerazioni andrebbero aggiunti i modestissimi risultati raggiunti dal Piano Juncker, l'arretramento degli investimenti pubblici e del loro potenziale traino agli investimenti privati, nonché gli già citati altissimi livelli di disoccupazione – soprattutto giovanile, la dilagante sofferenza sociale e povertà diffusa;
in questo contesto, urge che il Governo non si limiti ad avallare il mero raddoppio del FEIS 2.0 nell'ambito del Piano Juncker, ma assuma una posizione forte, in netta discontinuità, puntando innanzitutto all'eliminazione di quei paletti rigidi che oggi bloccano la crescita e gli investimenti pubblici in infrastrutture e trasporti, ricerca, innovazione, formazione, politiche per il lavoro e green economy;
appare quindi non più rinviabile l'avvio di un confronto critico teso alla revisione profonda del Fiscal Compact e delle regole europee del bilancio, poiché solo in questo modo il nostro Paese e l'Europa tutta potranno tornare a crescere e ristabilire un clima di serenità presso tra le loro popolazioni;
infine occorrerebbe dare il via ad una nuova strategia a livello europeo che punti a indirizzare tutte le risorse disponibili ad un massiccio programma di spese per investimenti (che negli ultimi 10 anni sono state ridotte in Italia di oltre 10 miliardi di euro) e per un green new deal europeo;
l'Unione europea, nell'ambito della Strategia dell'Unione dell'energia, nel novembre scorso ha presentato il pacchetto legislativo «Energia pulita per tutti gli europei». La UE ha tra i suoi obiettivi quello di una transizione verso un'economia sempre più competitiva e sostenibile a bassa emissione di carbonio, con al centro lo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Rimane il fatto che seppure gli investimenti in fossili sono in calo, questi restano predominanti, e comunque sono ancora troppo elevati i sussidi alle medesime fonti fossili, laddove è invece indispensabile prevederne una graduale ma decisa riduzione fino al loro azzeramento;
a livello UE, ma non solo, non si può non rilevare che gli investimenti nel settore energetico non sono affatto coerenti con la transizione low-carbon prevista dalla COP 21;
se è vero che il mondo dell'energia sta cambiando, questo sta avvenendo troppo lentamente per poter mantenere fede agli impegni presi con l'Accordo di Parigi del dicembre 2015, e limitare gli effetti del global warming;
a livello globale, sotto questo aspetto è molto grave la decisione presa dal Presidente degli Stati Uniti (responsabili di circa il 15 per cento delle emissioni globali) di ritirarsi dall'Accordo di Parigi (COP 21) sui cambiamenti climatici, peraltro di fatto ribadita anche in occasione del recente G7 dei ministri dell'Ambiente, svoltosi a Bologna;
circa un anno fa la Commissione europea ha presentato una serie di proposte per riformare il sistema europeo comune di asilo nelle linee indicate nell'agenda europea per la migrazione e nella comunicazione del 6 aprile 2016. In particolare la Commissione ha presentato il 4 maggio 2016 un primo pacchetto di proposte – riforma del regolamento 604/2013 (Dublino III), riforma del regolamento 603/2013 (Eurodac) e riforma del regolamento 439/2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), mentre, il 13 luglio 2016, ha presentato diverse proposte legislative – sostituzione della direttiva sulle procedure di asilo con un regolamento che stabilisca una procedura comune dell'Unione europea per la protezione internazionale, sostituzione della direttiva qualifiche esistente con un nuovi regolamento, infine una riforma sulla direttiva sulle condizioni di accoglienza;
attraverso le sopraindicate proposte, la Commissione europea ha tentato di rimediare all'evidente fallimento del «sistema Dublino», però mantenendo sostanzialmente invariata la gerarchia dei «criteri Dublino» e introducendo un sistema correttivo per la ripartizione equa delle responsabilità tra Stati, che riproduce esattamente gli elementi fallimentari dei meccanismi temporanei di ricollocazione già in uso e prevedendo a carico dei richiedenti asilo una serie di obblighi (e conseguenti sanzioni in caso di violazione) per limitare gli spostamenti all'interno dell'area degli Stati membri. In pratica la proposta della Commissione mantiene in piedi il «sistema Dublino»: inefficace, costoso e che produce irregolarità;
nonostante le critiche evidenziate la revisione del Regolamento di Dublino è una delle riforme più attese nel panorama legislativo europeo e da mesi nel Parlamento europeo la Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (Libe) sta lavorando per arrivare ad un testo congiunto, che potrebbe arrivare anche prima dell'estate;
positivamente rispetto alla proposta di riforma della Commissione nella Commissione Libe sono state riformulate alcune delle norme più problematiche ivi contenute a vantaggio di una necessaria condivisione della responsabilità tra gli Stati membri. Tra le altre cose, si prevede, infatti, il superamento del principio secondo cui sono i Paesi di primo approdo a doversi far carico delle domande di protezione internazionale di chi arriva, che disincentiva gli Stati di frontiera da registrare correttamente i richiedenti asilo, incoraggiandoli così i movimenti secondari e l'irregolarità; si prevede ulteriormente un sistema di relocation automatico e permanente mentre si propone di superare la proposta delle sanzioni ai «Paesi anti-immigrati» con un più congruo taglio ai fondi strutturali per i Paesi che decidessero di non entrare nel sistema delle quote;
la riforma di Dublino così come emendata dal testo depositato in Commissione Libe dalla relatrice svedese Cecilia Wikström prevede finalmente l'adozione del principio di solidarietà tra gli Stati e quindi verso la direzione di un vero diritto di asilo comune europeo; ad ogni modo sono forti le resistenze degli Stati all'interno del Consiglio europeo, su tutti quelli del blocco del Visegrad (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia), che supportati dall'Austria fanno muro per far saltare l'accordo sulla riforma;
occorrerebbe quindi un impegno ancora più determinato del nostro Paese in tutte le sedi europee per supportare la posizione espressa nel Parlamento europeo e per arrivare ad un accordo che preveda il diritto d'asilo comune europeo e che tutti gli Stati membri partecipino equamente all'accoglienza, per una nuova solidarietà tra i Paesi e le popolazioni d'Europa;
l'Europa tutta è stata negligente e poco è stato fatto nonostante i proclami. La gestione dell'accoglienza continua a presentare numerose criticità nel nostro Paese, e i costi sociali ed economici di tale negligenza e mala gestione si riflettono sia sulle popolazioni accoglienti che sui rifugiati e richiedenti asilo;
il nostro Paese è chiamato ad un'assunzione di responsabilità ed allo stesso tempo ad uno sforzo di elaborazione e proposta che siano ispirati a criteri fondati sul diritto internazionale e sui diritti umani, slegando il tema della difesa e della sicurezza dei cittadini da quello dell'immigrazione e dell'accoglienza dei rifugiati che scappano da guerre, carestie, persecuzioni;
per cui è necessaria la creazione di uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca nonché tendere a creare le condizioni per una fattiva e sistematica collaborazione dell'UE con gli Stati membri per garantire un elevato livello di sicurezza ai cittadini europei rafforzando le misure di prevenzione e contrasto alla criminalità transnazionale e al terrorismo, nonché intensificando il coordinamento e la cooperazione tra forze di polizia e tra autorità giudiziarie e altri organismi competenti;
lotta al terrorismo, al crimine organizzato, e alla criminalità informatica rappresentano le principali minacce con cui l'Europa deve confrontarsi;
quanto al terrorismo, oltre al potenziamento degli strumenti di monitoraggio e al rafforzamento della cooperazione a più livelli, vi è la necessità di aggiornare il quadro normativo. Il ruolo dell'UE, quale garante della sicurezza, dovrebbe essere potenziato anche alla luce della stretta relazione tra sicurezza esterna e sicurezza interna; come noto, infatti, larga parte delle minacce che incombono sui Paesi europei trae origine o viene alimentata dalle situazioni di instabilità e crisi al di fuori dell'UE;
il terrorismo, per la frequenza e la gravità degli attentati perpetrati nel territorio dell'UE, suscita un allarme crescente di fronte al quale i singoli Stati membri non dispongono evidentemente di strumenti di intervento e contrasto sufficienti; per rispondere in maniera concreta alla domanda di sicurezza che i cittadini europei rivolgono alle istituzioni, sia nazionali che europee, si richiede quindi il rafforzamento della capacità di monitoraggio, prevenzione e sanzione a livello di UE, da realizzare in primo luogo mediante più intensi scambi di informazioni e più avanzate forme di collaborazione tra i diversi organismi competenti a livello nazionale e le agenzie dell'Unione europea, tanto più per il carattere sempre più marcatamente transnazionale delle attività terroristiche, che si servono della rete in modo sistematico per reclutare i propri affiliati in diversi Paesi;
la crescita del fenomeno dei cd. «foreign fighters», potenziali agenti per nuovi attacchi terroristici una volta rientrati nei loro paesi di origine è davvero preoccupante: le stime più accreditate fanno riferimento ad un numero di circa 25-30 mila combattenti stranieri, di cui circa 5 mila provenienti dal territorio dell'UE, e in particolare da quattro Stati membri (Francia, Regno Unito, Germania e Belgio);
mentre crescevano i proclami sulla «lotta al terrore», in realtà poco o nulla veniva fatto per tagliare i canali tra Daesh, la galassia jihadista e i suoi Stati finanziatori. Nulla veniva fatto per svuotare il Medio Oriente di un po’ di armi (anzi apprendiamo del boom di vendita di armi dall'Italia e dall'Europa degli ultimi anni verso gli Stati mediorientali) né per supportare le richieste di democrazia che nascevano dalle primavere arabe e dalle esperienze positive di convivenza tra i popoli che emergevano nel vicino oriente che, al contrario, sono state brutalmente attaccate dalla follia distruttiva della violenza e del terrore. Di contro, si è prestato colpevolmente – per interessi – il fianco a piccoli conflitti che sono cresciuti fino a diventare, nel tempo, incontrollabili;
la difesa degli interessi nazionali degli Stati membri dell'Unione europea continua ad avere la prevalenza su una strategia unitaria europea di politica estera e anche sulla non rinviabile creazione di una difesa comune europea, mentre si continua a puntare sul rafforzamento del mercato unico della difesa e quindi esclusivamente sul terreno dei mercati e delle imprese;
lo spazio di sicurezza e di difesa comune deve essere improntato alle necessità dei cittadini e non direzionato dall'interesse delle lobby dell'industria bellica. Occorre prendere atto delle mutazioni avvenute nello scenario globale mondiale che ha visto l'inizio dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea e la vittoria negli Stati Uniti di Donald Trump e delle sue politiche pericolosamente orientate verso il populismo, connotate fortemente da protezionismo e nazionalismo e che mettono in discussione la stessa alleanza NATO;
quella stessa spinta populistica che viene dalle élites nordamericane oggi al potere potrebbe aggravare la discussione politica nell'UE, già dominata da connotati fortemente nazionalistici e a tratti esplicitamente xenofobi. Se da un lato l'Unione europea e suoi Stati membri chiudono le frontiere, aumentano i controlli, erigono muri o attivano qualsiasi altro dispositivo di chiusura, dall'altro si persegue quasi ovunque in Ue nella dottrina iperliberista scandita dalle politiche di austerity;
l'Unione europea, oggi sempre più dominata dagli interessi dei singoli Stati e dai propri egoismi, è sempre più vista da larghi strati della popolazione sorda e distante dalle istanze dei suoi popoli e totalmente incapace di prendere una qualsiasi iniziativa riformatrice;
non è più rinviabile il tanto auspicato cambiamento di rotta dell'Unione europea che vada nella direzione della riaffermazione dell'Europa come continente vocato alla pace e alla fratellanza tra le Nazioni e i suoi popoli, ispirato alla protezione dei diritti umani e alla solidarietà, che promuova il benessere dei suoi cittadini, orientato verso la giustizia sociale e non alla disuguaglianza come oggi accade,
impegna il Governo:
ad adoperarsi, costruendo le opportune alleanze, affinché il Fiscal Compact sia modificato nella direzione di una golden rule sugli investimenti anche nazionali da esercitare almeno entro il limite del 3 per cento oppure, in caso contrario, a contrastare l'inserimento del Fiscal Compact nei Trattati europei;
ad intraprendere ogni iniziativa di competenza presso le sedi europee volta a modificare le regole sulla misurazione del pareggio strutturale, attraverso un metodo di calcolo condiviso fra la Commissione europea, il Fmi e l'Ocse, e, in particolare, a riconsiderare quelli che per i presentatori del presente atto sono parametri astrusi e particolarmente penalizzanti per l'Italia, quali l’Output Gap e il NAWRU (Non Accelerating Wage Rate Of Unemployment), in base ai quali per il nostro Paese è considerato di «equilibrio», rispetto a possibili tensioni inflazionistiche, un livello di disoccupazione oltre il 10 per cento ancora per i prossimi anni, con la conseguenza di comprimere la possibilità di adottare politiche espansive e anti-cicliche, adoperandosi affinché siano rivisti i criteri in base ai quali la Commissione calcola i disavanzi strutturali: in particolare, proponendo di rivedere il sistema di calcolo insieme a Fmi e Ocse in modo da avere valutazioni condivise a livello internazionale;
ad adottare le iniziative opportune presso le competenti sedi europee affinché sia garantito il rispetto della regola che fissa al 6 per cento il surplus commerciale massimo consentito ad ogni Paese;
a promuovere di conseguenza un grande piano di crescita per l'Europa che comporti massicci investimenti pubblici infrastrutture e trasporti, ricerca, innovazione, formazione, politiche per il lavoro e green economy, investimenti anche finanziati in deficit, ovvero l'attivazione di meccanismi anticiclici con l'emissione di debito comune (eurobond) che vadano ben oltre i confini del modestissimo Piano Juncker, adottando ogni iniziativa utile per favorire la definitiva approvazione della proposta di regolamento c.d. FEIS 2.0 (COM 2016/597 final) con cui si intende raddoppiare la durata e la capacità finanziaria del Fondo europeo degli investimenti strategici per attivare un totale di almeno 500 miliardi di euro di investimenti, così da contribuire alla realizzazione dell'obiettivo della Strategia Europa 2020 con cui si prevede l'innalzamento al 75 per cento del tasso di occupazione della popolazione tra i 20 e i 64 anni;
a garantire presso le competenti sedi UE la massima effettività dei princìpi affermati nell'ambito del Pilastro europeo dei diritti sociali (COM/2017/0250 final) al fine di promuovere un nuovo patto sociale europeo capace di proteggere effettivamente le persone dall'esclusione, dalla povertà e dalle malattie attraverso il meccanismo del reddito minimo garantito e un regime di indennità minima di disoccupazione definito sulla base di un adeguato vincolo giuridico ed esteso a livello europeo in modo equo e omogeneo in modo tale da implementare una misura finalmente strutturale per la lotta all'esclusione sociale e alla povertà e che garantisca al contempo un sensibile innalzamento del livello di protezione delle persone e contrastare gli effetti negativi dell'incremento del tasso di disoccupazione;
a promuovere un nuovo progetto europeo per i «Saperi», formazione, crescita e innovazione, adottando azioni specifiche tese a restituire centralità alla scuola pubblica nei Paesi dell'Unione, attraverso l'implementazione dei programmi volti all'innalzamento del livello di istruzione, formazione e integrazione degli immigrati; al sostegno della formazione professionale e terziaria; a far confluire nei percorsi di formazione e lavoro i destinatari di provvedimenti penali; a rafforzare le competenze civiche e sociali; a potenziare i servizi telematici offerti dalle istituzioni scolastiche e universitarie;
a promuovere misure efficaci per attuare una politica fiscale comune e di contrasto all'evasione e l'elusione fiscale a livello europeo, sostenendo al contempo un piano di contrasto alla delocalizzazione fiscale delle imprese nei paesi extra UE, nella considerazione che le rendite finanziarie e i profitti delle grandi società multinazionali, ivi comprese quelle operanti nel marcato digitale, sono toccati solo marginalmente dalla fiscalità ed estrarre parte di questi immensi extraprofitti ai fini di redistribuzione e rafforzamento della domanda aggregata;
a promuovere una iniziativa congiunta, anche attraverso forme di cooperazione rafforzata, per introdurre una legislazione comunitaria completa sull'esercizio dei poteri speciali da parte delle istituzioni europee a tutela delle tecnologie, delle capacità industriali e occupazionali dell'Unione europea, con particolare riferimento ai mercati internazionali e alla competizione operata dai Paesi caratterizzati da economie non di mercato e conseguentemente ad istituire una cabina di regia a livello europeo sulle industrie strategiche, anche a tutela di inappropriate forme di delocalizzazione del lavoro;
al fine di assicurare maggiore coerenza, nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale a valutare un richiamo espresso alla Direttiva 2002/21/CE – che fa parte del cosiddetto «pacchetto telecomunicazioni» – modificata dalla Direttiva 2009/140/CE – così da garantire le stesse garanzie procedurali e il rispetto del diritto alla privacy, inclusa un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo;
a potenziare gli strumenti relativi alla portabilità dei contenuti digitali, garantendo parità di accesso e l'attivazione della portabilità al fornitore dei servizi;
a investire maggiormente in efficienza energetica e fonti rinnovabili per garantire il rispetto dei target decisi con l'accordo di Parigi 2015 e per gli effetti positivi che detti investimenti comportano sulla maggiore sicurezza energetica e sulla minor dipendenza dall'estero;
a tradurre quanto prima in legge le proposte della Commissione UE in materia di energie pulite e di efficienza energetica, in quanto decisive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla COP 21;
a definire una efficace politica industriale e nuovi modelli d'investimento a livello europeo che consentano di accelerare la transizione verso consumi drasticamente ridotti di combustibili fossili;
a rimuovere gli ostacoli che frenano la decarbonizzazione, e ad avviare fin da subito un graduale ma rapido programma di azzeramento dei sussidi diretti e indiretti alle fonti fossili, dirottando le corrispondenti risorse liberatesi verso le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, programmi e progetti a basse emissioni e resilienti ai cambiamenti climatici, nonché per il sostegno alla «green economy»;
ad attivarsi affinché tutti gli Stati membri adottino opportune forme di fiscalità ambientale che rivedano le imposte sull'energia e sull'uso delle risorse ambientali nella direzione della sostenibilità, anche attraverso la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio, al fine di accelerare la conversione degli attuali sistemi energetici verso modelli a emissioni basse o nulle, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili;
a concludere in tempi rapidi il processo di riforma del sistema di scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra (sistema ETS);
a mettere in atto tutte le iniziative volte a coinvolgere gli Stati Uniti nell'attuazione delle diverse strategie internazionali per la sensibile riduzione dei gas climalteranti e per uno sviluppo sostenibile;
a proporre un «diritto di asilo europeo», capace di superare realmente il «regolamento di Dublino» e a sostenere la proposta di riforma della Commissione europea così come riformulata nella discussione in corso in sede di Parlamento europeo, considerato che un migrante dovrebbe avere il diritto di avere riconosciuto l'asilo in qualsiasi Paese, per poi essere libero di circolare all'interno dell'Europa, a non aderire ad alcun accordo in sede di Consiglio europeo che non preveda questo principio nella riforma del «regolamento di Dublino»;
a richiedere in sede di Consiglio europeo ulteriori iniziative urgenti e straordinarie per implementare rapidamente il programma di ricollocamento, ad oggi dimostratosi un fallimento, affiancandolo alla creazione di adeguate strutture per l'accoglienza e l'assistenza delle persone in arrivo;
a richiedere strumenti più efficaci nella lotta al terrorismo a partire dalla tempestiva e puntuale attuazione del monitoraggio, dello scambio di informazioni, dell'aggiornamento e del progressivo avvicinamento delle normative applicabili, ciò sia per finalità preventiva, sia sanzionatoria;
a promuovere una modifica della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, anche in relazione alla tracciabilità e marcatura delle armi da fuoco;
a proporre una modifica della quarta direttiva antiriciclaggio tesa al contrasto dei nuovi mezzi di finanziamento del terrorismo e all'aumento della trasparenza ai fini della lotta contro il riciclaggio;
quanto al monitoraggio del fenomeno dei foreign fighters nel rafforzare gli strumenti di controllo dei movimenti in entrate e in uscita delle frontiere estere dell'Ue, ad attuare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, nonché di minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità, la direttiva sul PNR e sul trasferimento dei dati connessi al codice di prenotazione, contestualmente all'istituzione dell'Unità di informazione passeggeri nazionale (UIP) per il trattamento dei dati raccolti;
ferme restando le competenze prioritarie degli Stati membri in materia di ordine pubblico e sicurezza interna, a valutare le potenzialità di Europol per lo scambio di informazioni tra le autorità di polizia dei diversi Paesi e di Eurojust, nonché a valutare l'instaurazione di un rapporto diretto tra il Gruppo antiterrorismo (CTG) e il Centro europeo antiterrorismo istituito presso Europol;
a promuovere iniziative finalizzate alla verifica dei contenuti immessi in rete, quali strumento di reclutamento utilizzato anche per reperire finanziamenti prima, durante e dopo ogni attacco terroristico, e al contrasto della propaganda terroristica all'incitamento all'odio on line bloccando la diffusione di contenuti che incitano alla violenza;
come misura di prevenzione, a prevedere programmi di istruzione e sensibilizzazione dei giovani sui valori comuni dell'UE e sulla comprensione interculturale, nonché a valutare il finanziamento di programmi per il reinserimento deradicalizzazione dentro e fuori l'ambiente carcerario;
a sostenere verifiche periodiche sullo stato dei diritti fondamentali nell'UE e miglioramento della cooperazione reciproca e l'impegno politico per la promozione della tolleranza e del rispetto – in particolare al fine di prevenire e combattere l'odio antisemita e anti-islamico – e la tutela dei diritti fondamentali, con consultazioni con la società civile e le parti interessate, nonché interlocuzioni con leader religiosi ed esponenti di organizzazioni non confessionali;
a garantire il pieno rispetto e la promozione dei diritti fondamentali nell'adozione di misure di sicurezza, con particolare assistenza alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri dell'UE a comprendere e affrontare le sfide poste dalla salvaguardia dei diritti fondamentali di tutti i cittadini dell'UE;
a chiedere una iniziativa dei Paesi dell'Ue per interrompere immediatamente la vendita di armi ai Paesi responsabili di aver supportato direttamente o indirettamente Daesh, coinvolti direttamente o indirettamente nei conflitti o che sono sospettati di aver armato o finanziato gruppi terroristici;
a favorire all'avvio di una discussione sul tema della difesa europea, anche in una prospettiva di maggiore integrazione e alla luce del mutato panorama mondiale e delle nuove alleanze;
ad adoperarsi per una svolta strategica che non si limiti all'enunciazione dei principi di una migliore regolamentazione ed una maggiore responsabilità e trasparenza delle istituzioni europee o all'applicazione dell'accordo inter istituzionale tra Consiglio e Parlamento cosiddetto «Legiferare meglio», ma che promuova iniziative per l'adozione di misure concrete per ampliare il processo decisionale europeo in senso democratico attraverso una istituzione che sia direttamente espressione della volontà dei cittadini.
6-00323.
Laforgia, Ferrara, Ricciatti, Murer, Leva, Matarrelli, Franco Bordo, Cimbro, D'Attorre, Duranti, Fossati, Martelli, Melilla, Nicchi, Sannicandro, Stumpo, Zaratti, Zoggia.
La Camera,
esaminati congiuntamente la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) e il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final);
preso atto della Relazione della XIV Commissione sulla Relazione programmatica relativa alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5-A);
premesso che:
il Programma di lavoro della Commissione, il terzo del suo mandato, presentato il 25 ottobre 2016, si pone in una linea di continuità rispetto ai Programmi degli anni precedenti, ribadendo l'impegno a favore delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati dal presidente Juncker all'inizio del suo mandato, nel luglio 2014;
le priorità per il 2017 si inscrivono in un contesto caratterizzato dalla perdurante crisi economica, finanziaria e occupazionale, a cui si è aggiunta una crisi migratoria, determinata dall'esodo di massa proveniente dai Paesi colpiti da gravi conflitti interni, e una crisi di sicurezza interna all'Europa conseguente ai ripetuti attacchi terroristici di matrice islamista;
le sfide di carattere epocale che ne conseguono sono un banco di prova decisivo per l'Europa. Il futuro dell'Unione europea dipende dalla capacità che essa dimostrerà di dare risposte comuni e, soprattutto, concrete. Si misurerà proprio in questa contingenza anche la possibilità per l'Unione europea di tornare ad essere considerata dai cittadini come una risorsa e un'opportunità e non, come è stato in questi anni, un soggetto burocratico di vincoli e ostacoli;
per questo è necessario sostenere con forza l'esigenza, espressa anche dalla Commissione Juncker nei suoi Programmi di lavoro, fin dal 2015, di produrre un cambio di passo, di cambiare le priorità e di adottare approcci e strumenti nuovi, in netta discontinuità politica rispetto al passato, che siano maggiormente idonei ad affrontare e risolvere le predette crisi e a mitigarne gli effetti negativi;
nella fase in corso, è necessaria quindi una riflessione sul futuro del progetto europeo e sull'Unione europea, sul suo assetto istituzionale e sulla sua centralità rispetto al quadro regionale ed internazionale, segnato da crisi e instabilità;
non va trascurato il vulnus rappresentato da Brexit, strettamente collegato all'impatto sull'opinione pubblica della carente risposta istituzionale da parte europea all'emergenza migratoria connessa ai grandi conflitti mediorientali, nonché ai nodi di carattere economico-finanziario, per promuovere crescita e occupazione;
sul recesso britannico il nostro Paese dovrà agire in tutte le sedi competenti per ribadire il principio dell'indivisibilità delle libertà, avendo specifica cura e vigilanza sui diritti acquisiti dei nostri connazionali che risiedono, lavorano o studiano nel Regno Unito; i negoziati devono quindi essere condotti con l'obiettivo di garantire stabilità del diritto e ridurre al minimo i disagi nonché fornire una visione chiara del futuro per i cittadini e le persone giuridiche;
d'altra parte, è necessaria una riflessione ponderata e costruttiva sulle origini e la portata di Brexit, affrontando le ragioni profonde del fenomeno populista e antieuropeo; in particolare, è fondamentale analizzare se vi siano Paesi più esposti di altri ad un eventuale, e temuto, «effetto domino» determinato dal referendum del Regno Unito, e, soprattutto, se vi sia la necessità di condividere ed approvare cambiamenti sostanziali, per non ipotecare definitivamente il futuro dell'Unione, valutando se, e in quali termini, la volontà di allargamento e il processo legislativo dell'UE possano in alcuni specifici settori determinare effetti sociali ed economici negativi che non rispondono ai principi di ragionevolezza, sicurezza, equità, trasparenza, utilità, crescita e benessere diffuso;
a sessant'anni dal Trattato di Roma, le conquiste del percorso di integrazione europea, l'Unione europea e la moneta comune, appaiono infatti molto più fragili e precarie di quanto solo alcuni anni fa si sarebbe potuto immaginare. La crescita dei movimenti anti-europei in tutta Europa è una realtà, seppur con un peso e con caratteristiche diverse, nei principali paesi dell'eurozona;
in parallelo con l'adozione di misure di politica economica sbagliate, in Europa si è infatti voluto procedere con sempre più stringenti cessioni di sovranità, presentate come necessarie e indispensabili per far fronte all'emergenza; è quindi necessario un decisivo cambio di passo, e l'Italia ha il compito storico di rilanciare su basi nuove e concrete il sogno europeo dei padri fondatori;
d'altra parte, accanto a Brexit e al fenomeno antieuropeo, non può essere trascurata la vittoria di Emmanuel Macron, nuovo presidente francese, che, con una campagna pro-Europa, ha posto al centro il rilancio dell'Unione, offrendo nuovo vigore alla speranza di restaurare la fiducia nelle istituzioni europee;
sul tema dell'immigrazione, è improcrastinabile un intervento incisivo da parte delle istituzioni europee e degli Stati membri dell'UE, in un esercizio di responsabilità e di solidarietà, operando davvero per una riforma del Regolamento di Dublino III, elaborando un pacchetto sulla migrazione legale, e un piano di investimenti rivolti ai Paesi di origine e transito e dando corretta attuazione alle decisioni già assunte in passato in tema di riallocazione dei migranti e dei profughi, secondo quote proporzionate alla popolazione dei singoli Stati membri. Su questo tema è di tutta evidenza che l'Europa ha fallito. È noto infatti come siamo ancora lontanissimi dal raggiungimento degli obiettivi che lo stesso Consiglio europeo ha fissato: lo dice di fatto lo stesso Consiglio europeo, lo ammette lo stesso Governo italiano, lo dicono soprattutto i numeri: in particolare quelli relativi ai rimpatri, alle riallocazioni, all'immigrazione irregolare;
è necessario poi che l'Italia svolga un ruolo propulsivo, per un proficuo dibattito in merito all'applicazione delle regole europee in materia di flessibilità di bilancio, per favorire la crescita, promuovendo investimenti pubblici e privati e iniziative per l'occupazione giovanile,
impegna il Governo:
sul fronte del finanziamento delle politiche europee, ad adottare ogni iniziativa volta ad implementare le troppo esigue risorse destinate a politiche assolutamente prioritarie per il presente e il futuro dell'Europa, quali l'immigrazione, la disoccupazione, soprattutto giovanile, gli investimenti pubblici, la mobilità, la sicurezza e la formazione dei giovani;
a promuovere in seno all'Unione europea un confronto immediato e molto concreto, salvaguardando gli interessi dell'Italia, ed evitando di accettare posizioni non discusse in Parlamento, e a farsi portavoce della necessità di portare avanti un'ampia riflessione sul futuro dell'Unione europea, di analizzare le riserve, le critiche e le perplessità che continuano ad essere espresse sull'Unione Europea, in particolare sulla sua capacità di offrire risposte tangibili, efficaci e risolutrici alle problematiche sociali ed economiche dell'Unione e sullo scarso e indiretto coinvolgimento dei cittadini nelle scelte europee;
a stimolare la riflessione delle istituzioni europee, al fine di promuovere iniziative volte a cambiare politiche che hanno dimostrato il loro fallimento in termini di crescita economica e, di conseguenza, in termini di benessere sociale, partendo da interventi tesi ad implementare un grande piano di investimenti, un New deal europeo, nonché accordi bilaterali tra i singoli Stati e la Commissione europea (cosiddetti «Contractual agreements») per cui le risorse necessarie per l'avvio di riforme, volte a favorire competitività del «sistema Paese», non rientrano nel calcolo del rapporto deficit/pil ai fini del rispetto del vincolo del 3 per cento, bensì rientrano nell'alveo dei cosiddetti «fattori rilevanti» per quanto riguarda i piani di rientro definiti dalla Commissione europea per gli Stati che superano la soglia del 60 per cento nel rapporto debito/pil;
ad adottare ogni iniziativa a livello europeo volta a stimolare la Germania alla reflazione, finalizzata a ridurre il suo eccessivo surplus della bilancia commerciale che danneggia tutti gli altri paesi dell'eurozona e provoca squilibri troppo ampi tra i paesi;
ad adottare ogni iniziativa volta a progredire nell'unione politica dell'area euro di pari passo con le unioni bancaria, economica e di bilancio, onde evitare il progressivo allontanamento dei cittadini nei confronti delle politiche dell'Unione europea e scongiurare una deriva tecnocratica che cancelli, di fatto, lo spirito dell'Europa delle origini, comportando, tra l'altro, la progressiva perdita di sovranità dei singoli Stati nazionali;
a promuovere, in seno all'UE, la legittimità democratica del processo decisionale europeo, favorendo un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali ed evitando il rischio che il complesso delle norme sulla riforma della better regulation, possa andare a detrimento dei valori profondi dell'assetto democratico e, primariamente, delle funzioni delle istituzioni rappresentative parlamentari;
tenuto conto del crescente fenomeno dei flussi migratori e del fatto che lo stesso ha pesato sensibilmente sull'esito del referendum del Regno Unito:
a) ad adottare ogni iniziativa volta a garantire le frontiere esterne dell'Unione europea; a sostenere il rafforzamento dell'Agenzia per le frontiere europee per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) e l'istituzione di un sistema di guardia di frontiera e costiera europea, in modo da assicurare una gestione forte e condivisa delle frontiere esterne dell'Unione europea e proteggere lo spazio Schengen dalle minacce esterne, sostenendo le specificità nazionali e apportando possibili soluzioni alle criticità emerse nell'esperienza maturata dalle forze di polizia italiane;
b) a farsi portavoce del problema legato alla gestione dei flussi, al fine di applicare strategie che dimostrino di contenere un punto di equilibrio tra principio di accoglienza e necessità di garantire la sicurezza interna (ordine e salute pubblica), cioè la nostra e quella dei Paesi che costituiscono l'Unione europea;
c) a presentare richieste al Consiglio europeo finalizzate alla elaborazione di nuovi programmi tesi alla prosecuzione nel supporto agli Stati che si trovano in prima linea;
d) ad adoperarsi, nelle sedi competenti, per una concreta ed effettiva attuazione dei doveri di responsabilità, di solidarietà, di leale collaborazione e di fiducia reciproca nella gestione dell'emergenza dei flussi migratori che sta interessando l'Unione europea e per lo sviluppo di una strategia complessiva e organica nella gestione del fenomeno;
e) a sostenere con determinazione il progetto di riforma del cosiddetto «sistema Dublino» (regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013) allo scopo di ottenere una più equa distribuzione tra gli Stati membri dei richiedenti protezione internazionale, definendo in modo condiviso e sostenibile le procedure di ricollocazione e quelle di rimpatrio, e ribadendo l'esigenza di superare il principio della responsabilità dello Stato membro di primo ingresso sulla trattazione delle domande d'asilo e addivenire a un vero sistema d'asilo comune europeo in attuazione degli articoli 78 e 79 del TFUE;
ad intervenire in tutte le sedi europee, assumendo ogni opportuna iniziativa volta al ritorno all'impianto originale del trattato di Maastricht e alla sospensione di tutte le modifiche intervenute successivamente, in primis il Fiscal Compact, attraverso strumenti legislativi inadeguati e, per alcuni versi, di dubbia legittimità, che hanno squilibrato il sistema europeo;
a promuovere in ambito UE, per ciò che attiene alla normativa in materia di etichettatura a tutela dei consumatori, l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili a una valutazione degli aspetti qualitativi del prodotto, anche con puntuali indicazioni di tracciabilità, soprattutto nell'ottica della tutela della salute, e al fine della salvaguardia delle produzioni nazionali di eccellenza;
ad adottare ogni iniziativa volta a modernizzare i mercati occupazionali attraverso una rivisitazione delle competenze, promuovendo gli investimenti nel capitale umano durante tutto l'arco della vita al fine di sostenere lo sviluppo delle qualifiche in modo da aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, conciliando meglio l'offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori e sostenendo in generale le politiche attive del lavoro;
ad investire nel capitale umano, promuovendo, con il pieno coinvolgimento delle regioni, lo sviluppo di una formazione basata sulla partnership tra scuola e imprese, in grado di contrastare la disoccupazione giovanile e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;
a promuovere, in considerazione degli effetti degli interventi sinora realizzati per il tramite dell'applicazione dei princìpi di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta direttiva sul bail-in), un attento monitoraggio dell'impatto a livello nazionale e comunitario delle iniziative legislative e regolamentari assunte in sede europea, anche al fine di sospenderla o comunque proporne i necessari correttivi, e a predisporre strumenti eccezionali di intervento nel caso in cui si ha percezione che il sacrificio di azionisti e creditori derivante dall'applicazione del bail-in metta a repentaglio la stabilità dell'intero sistema;
a rivedere la disciplina europea sugli aiuti di Stato, superando l'attuale restrittiva interpretazione della Commissione europea del concetto di «aiuti», in particolare distinguendo tra interventi pubblici a favore di banche non in crisi, per le quali l'intervento dello Stato sarebbe ingiustificato e distorsivo del principio di libera concorrenza, e interventi pubblici conseguenti a «fallimenti del mercato» per cui lo Stato interviene solo in casi di reale emergenza, quando la stabilità del sistema viene seriamente minata;
ad adoperarsi affinché il processo di rafforzamento del mercato unico dei capitali si accompagni alla garanzia di una sempre maggiore trasparenza degli operatori, al fine di assicurare ai risparmiatori una tutela adeguata ed efficace;
a disporre una garanzia europea comune sui depositi bancari, in quanto è necessaria, in una unione monetaria, quale è l'Eurozona, la condivisione dei rischi e tutto quanto ne consegue, in termini di sacrifici richiesti ai governi e ai cittadini, non può che procedere di pari passo con la condivisione delle garanzie che quei rischi stessi servono a coprire, anche per far fronte a episodi di «panico finanziario»;
con riferimento alla crescita economica, al lavoro e alle imprese, specialmente quelle di piccola e di media dimensione, dove l'incidenza delle aziende finanziariamente fragili è aumentata anche per le difficili condizioni di accesso al credito, ad adottare misure comuni volte a vigilare affinché i finanziamenti della Banca Centrale Europea alle banche con sede legale e amministrazione centrale nei singoli Stati membri siano prioritariamente destinati al credito per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, e a perseguire un più marcato cammino verso l'armonizzazione, la semplificazione e ove necessario la deregolamentazione e delegificazione delle normative europee spesso ridondanti e inutili, e in conseguenza di ciò una conseguente semplificazione delle normative interne degli Stati membri;
ad intensificare l'azione di coordinamento per la predisposizione di linee guida per l'attuazione uniforme della disciplina sugli aiuti di Stato in alcuni settori, tra i quali quello delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un più agevole e ampio utilizzo dei relativi fondi pubblici, pur nel rispetto delle regole dell'Unione europea, anche valorizzando la possibilità di favorire regioni italiane svantaggiate come quelle del Mezzogiorno, alla stregua di analoghe regioni di altri Stati membri;
a favorire un migliore coordinamento a livello europeo nella lotta al terrorismo, in particolare promuovendo una più stretta cooperazione e comunicazione tra i servizi di intelligence nazionali, e a potenziare a livello europeo le attività di ricerca e sviluppo nel settore della cyber-sicurezza, con particolare riferimento alle tecnologie di informazione e comunicazione, agli standard di sicurezza e ai regimi di certificazione, favorendo ogni iniziativa volta a sostenerne il finanziamento attraverso le risorse dell'Unione europea;
con riferimento alla politica estera (PESC) e di difesa (PSDC) comune, ad adoperarsi, nelle competenti sedi, affinché nella nuova strategia globale in materia di politica estera e di sicurezza, sia dato rilevo centrale all'assetto geopolitico dell'area mediterranea, caratterizzata da forte instabilità e fonte di gravi minacce per la sicurezza dell'Unione; analogamente, ad adoperarsi affinché l'Unione europea operi un deciso spostamento del suo asse prioritario di attenzione verso l'area del Mediterraneo, in termini di cooperazione sia politica che economica, con particolare riferimento alla stabilizzazione della Libia, a garantire un ruolo primario all'Unione europea nell'ambito delle iniziative che verranno assunte, in particolare per il sostegno alla ricostruzione delle istituzioni militari e civili e del tessuto sociale e politico del Paese;
ad assicurare, nel rispetto del diritto internazionale, la tempestiva attivazione delle ulteriori fasi operative della missione EUNAVFOR MED – Operazione SOPHIA;
ad adoperarsi nelle sedi europee per assicurare la partecipazione attiva e propulsiva dell'Italia al processo di integrazione in materia di difesa, e a sostenere e sviluppare la politica di sicurezza e di difesa comune.
6-00324.
Occhiuto, Elvira Savino.