CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 25 novembre 2016
XVII LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 4127-bis-A
EMENDAMENTI
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
PARTE I
SEZIONE I
(Articolo 1)

Relatori: GUERRA, per la maggioranza; CARIELLO, MELILLA e ALBERTO GIORGETTI, di minoranza.

N. 1.

Seduta del 25 novembre 2016

(Gli emendamenti fanno riferimento all'originaria articolazione del testo. Per il raffronto tra il testo presentato dal Governo e quello approvato dalla Commissione si veda l'apposita tabella pubblicata in calce al presente fascicolo)

ART. 1.

COMMI 2-7 (VEDI ART. 2)

  Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: 31 dicembre 2017, con le seguenti: 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 17,000,000;
   2019: – 80.000.000.
1. 1. (ex 2. 29.) Allasia, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2), inserire il seguente:
  2-bis) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   «b-bis) per interventi relativi all'installazione di impianti di aspirazione centralizzata sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 100 milioni.
1. 2. (ex 2. 26.) Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente: 2-bis) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «c) Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, comprese quelle per le opere di demolizione e di smaltimento dell'esistente, per la realizzazione di coperture a verde su lastrici solari o su coperture a falda in conformità alla norma tecnica UNI 11235 o secondo progetti innovativi redatti da tecnici abilitati, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro.».

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 3. (ex 2. 187.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2 inserire il seguente:
   2-bis) al comma 2 dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   c) Per l'acquisto di sistemi di accumulo di energia installati su autoveicoli a esclusiva trazione elettrica, contestuale all'acquisto degli autoveicoli stessi o alla riqualificazione elettrica di veicoli già circolanti, sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 6,500 euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, sono disciplinate le modalità attraverso cui, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito alla casa produttrice del veicolo acquistato o ad altro soggetto privato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 30.000.000.
1. 4. (ex 2. 272.) Catalano, Mucci, Galgano, Vargiu, Mazziotti Di Celso, Menorello, Molea, Librandi.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso 2-quater, con il seguente: 2-quater. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni e agli impianti di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. La medesima detrazione spetta nella misura del 75 per cento per gli interventi di cui al primo periodo che contestualmente conseguano in tutte le unità immobiliari almeno la classe A1 di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, o una riduzione del 50 per cento dei consumi energetici con una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Laddove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; nel caso degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

  Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 36, sono aggiunti i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
1. 5. (ex 2. 217.) Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Scotto, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera a), punto 3), capoverso 2-quater, dopo le parole: riqualificazione energetica inserire le seguenti: nonché per interventi di bonifica da amianto.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 6. (ex 2. 169.) Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera a), punto 3), capoverso 2-quinquies, ultimo periodo, dopo le parole: La mancata veridicità, inserire le seguenti:, per dolo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 200.
1. 7. (ex 2. 18.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), comma 2-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: Per tale attività e i servizi forniti si provvede alla autorizzazione di spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000,000.
1. 8. (ex 2. 152.) Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), comma 2-sexies, primo periodo, dopo le parole: Per gli interventi di cui aggiungere le seguenti: ai commi 1,2 e.
1. 9. (ex *2. 280.) Alberto Giorgetti, De Girolamo.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

  Conseguentemente, alla lettera c), numero 3), capoverso 1-quinquies sopprimere le seguenti parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.
1. 10. (ex *2. 20.) Guidesi.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

  Conseguentemente, alla lettera c), numero 3), capoverso 1-quinquies sopprimere le seguenti parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.
1. 11. (ex *2. 90.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 1, lettera a), numero 3, comma 2-sexies, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il credito derivante dagli interventi di cui al presente articolo potrà essere compensato non solo con le imposte sul reddito, ma anche con l'Irap, l'Imposta sul Valore Aggiunto o altre imposte dirette e indirette di diversa natura.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c) numero 3, comma 1-quinquies, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Il credito derivante dagli interventi di cui al presente articolo potrà essere compensato non solo con le imposte sul reddito, ma anche con l'Irap, l'Imposta sui Valore Aggiunto o altre imposte dirette e indirette di diversa natura.
1. 12. (ex 2. 283.) De Girolamo.

  Al comma 1, lettera a), n. 3), sostituire il comma 2-septies con il seguente:
  2-septies. Le detrazioni di cui ai commi precedenti sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
1. 13. (ex 2. 111.) Laffranco.

  Al comma 1, lettera a), al numero 3), capoverso 2-septies, aggiungere, in fine, le parole: ivi compresi gli interventi previsti nell'ambito del Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 14. (ex 2. 175.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera a), punto 3), dopo il capoverso 2-septies aggiungere il seguente:
  2-octies. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, comprese quelle per le opere di demolizione e di smaltimento dell'esistente, per la realizzazione di coperture a verde su lastrici solari o su coperture a falda in conformità alla norma tecnica UNI 11235 o secondo progetti innovativi redatti da tecnici abilitati, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 15. (ex 2. 186.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera a), punto 3), dopo il capoverso 2-septies aggiungere il seguente:
  2-octies. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, comprese quelle relative alla realizzazione di opere certificate finalizzate al recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, come definite ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 16. (ex 2. 185.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1.1 Per le spese sostenute e documentate per gli interventi di cui al comma 1 relativi ai fabbricati rurali, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per fabbricato. La detrazione è pari al 65 per cento per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. La detrazione, di cui al presente comma, è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi».

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2031.
1. 17. (ex 2. 69.) Guidesi.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), comma 1-bis), sostituire le parole: La detrazione è ripartita in cinque quote annuali, con le seguenti: La detrazione è ripartita, a richiesta del contribuente, fino a dieci anni in quote annuali.
1. 18. (ex 2. 213.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), punto 2), capoverso 1-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: L'agevolazione trova applicazione esclusivamente se gli interventi di cui al primo periodo della presente disposizione sono stati:
   a) oggetto di attestazione da parte di soggetti abilitati che certifichino l'efficacia degli stessi e la loro conformità alla normativa vigente;
   b) coperti da assicurazione indennitaria decennale stipulata dall'appaltatore a favore del proprietario contro i danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui l'appaltatore sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, nonché da garanzia per il rischio sismico per la medesima durata e per l'intera costruzione.
1. 19. (ex *2. 76.) Polidori.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: Per tali interventi, con le seguenti: Per gli interventi di cui ai precedenti commi 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies,.
1. 20. (ex 2. 211.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), numero 3, capoverso comma 1-quinquies, sopprimere il quarto periodo.
1. 21. (ex 2. 263.) Mucci, Menorello, Galgano, Librandi.

  Al comma 1, lettera c), punto 3), capoverso comma 1-sexies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le spese di redazione del fascicolo del fabbricato, che racchiude le informazioni sulla classificazione sismica e energetica degli edifici, le cui modalità di redazione e attuazione sono definite con Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 22. (ex 2. 181.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1 lettera c), punto 3), capoverso comma 1-sexies, aggiungere, in fine, le parole: nonché le spese effettuate per gli interventi di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi a operazioni di bonifica dall'amianto negli edifici, ivi compresa la sostituzione delle coperture di amianto, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 36.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 23. (ex 2. 180.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera e), punto 3), capoverso 1-sexies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le spese per la redazione dell'Attestato di prestazione energetica di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015, fino a un valore massimo di 10.000 euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000,000.
1. 24. (ex 2. 216.) Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Scotto, Sannicandro.

  Al comma 1 lettera c), punto 3), capoverso comma 1-sexies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le spese per la redazione dell'Attestato di prestazione energetica di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015, nella misura del 50 per cento e fino a un valore massimo di 10.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 25. (ex 2. 182.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera c), punto 3), capoverso 1-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le detrazioni spettano anche per le spese di redazione del libretto unico del fabbricato, che racchiude le informazioni sulla classificazione sismica e energetica degli edifici, le cui modalità di redazione e attuazione sono definite con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000,000.
1. 26. (ex 2. 215.) Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Scotto, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera c), punto 3), capoverso 1-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi a operazioni di bonifica dall'amianto negli edifici, ivi compresa la sostituzione delle coperture di amianto, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le parole: 220 milioni.
1. 27. (ex 2. 214.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso comma 2, dopo le parole: per l'acquisto, inserire le seguenti:, il montaggio e l'installazione.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  «18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.».
1. 28. (ex 2. 31.) Caparini.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo la parola: ristrutturazione inserire le seguenti:, nonché per i costi sostenuti individualmente per l'inserimento dell'immobile nel Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica ovvero nella mappatura sulla presenza di amianto ai sensi del decreto ministeriale n. 101 del 2003.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
1. 29. (ex 2. 178.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  «18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.».
1. 30. (ex 2. 32.) Allasia.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), e aggiunto il seguente:
   4.4-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «12-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 20,000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui al comma 2.»

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: –30.000.000;
   2018: –50.000.000;
   2019: –50.000.000.
1. 31. (ex 2. 28.) Allasia, Guidesi.

  Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 16-bis, concernente interventi per favorire l'accesso al credito, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per le ristrutturazioni immobiliari» preposto alla concessione di mutui a tasso agevolato per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia ed adeguamento sismico di cui al presente decreto. Il Fondo è capitalizzato mediante l'emissione di strumenti finanziari di debito riservati ai cittadini italiani e garantiti dall'oro depositato presso le sedi della Banca d'Italia ubicate al di fuori dei confini territoriali della Repubblica Italiana (Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti).

  1-bis. I soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni disciplinate dal presente decreto per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia ed adeguamento sismico possono chiedere mutui a tasso agevolato concessi dalla Banca pubblica dello Stato italiano, di cui al comma 1-quater, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1.
  1-ter. La remunerazione degli strumenti finanziari di debito riservati ai cittadini italiani e garantiti in oro di cui al comma 1 non può superare il Tasso annuo effettivo globale percepito dai mutui concretamente erogati.
  1-quater. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., istituita nel quadro degli interventi e della procedura di risoluzione della crisi di cui al comma 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed all'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, e del relativo aumento di capitale, sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore a 500 milioni di euro in base al valore di mercato della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti determinato nella relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. All'atto del trasferimento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cambiare la denominazione sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti in Banca pubblica dello Stato italiano. Il tasso annuo effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato ai mutui di cui al presente articolo non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,4.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 inserire il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 3.Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 32. (ex 2. 163.) Villarosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti.

  Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 16-bis, concernente interventi per favorire l'accesso al credito, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 sostituire la parola: «credito» con la seguente: «un mutuo»;
    2) al comma 1 sostituire le parole: «e di ristrutturazione edilizia» con le seguenti: «di ristrutturazione edilizia e di adeguamento sismico»;
    3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. I soggetti che intendono accedere al mutuo di cui al comma 1 possono richiedere la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche. La garanzia è concessa nella misura del 100 per cento del valore della quota capitale e della quota interessi per un valore complessivo pari la valore della detrazione riconosciuta per ogni unità immobiliare ed è sostitutiva della garanzia ipotecaria e di ogni altro genere di garanzia.

  1-ter. La concessione della garanzia del Fondo di cui al comma 1-bis è a titolo oneroso a carico del cittadino richiedente e non può avere un costo superiore allo 0,5 per cento del valore complessivo del mutuo.
  1-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, promuove con l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, una verifica sulle condizioni per offrire polizze assicurative per il rischio premorienza agevolate ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento sismico.
  1-quinquies. I soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni disciplinate dal presente decreto per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia ed adeguamento sismico, in luogo della detrazione d'imposta, possono compensare una quota annuale del piano di ammortamento del mutuo con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dell'istituto di credito o dell'intermediario finanziario destinatario del corrispondente importo. Le disposizioni attuative della compensazione annuale di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  1-sexies. Nelle condizioni del credito agevolato di cui al comma 1 sono definite le modalità di decurtazione dal piano di ammortamento del credito delle quote compensate con la quota di detrazione annuale. Il residuo piano di ammortamento, al netto delle sole quote di detrazione effettivamente compensate, è a carico del soggetto richiedente del credito agevolato di cui al presente articolo.
  1-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente articolo e provvede ad apportare le opportune modifiche al fondo di cui al presente comma.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche, a decorrere dall'anno 2017 è incrementato di 200 milioni di euro l'anno.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 con le seguenti: 100.
1. 33. (ex 2. 127.) Pisano, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti.

  Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 16-bis, concernente interventi per favorire l'accesso al credito, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 sostituire la parola: «credito» con la seguente «un mutuo»;
    2) al comma 1 sostituire le parole: «e di ristrutturazione edilizia» con le seguenti: «,di ristrutturazione edilizia e di adeguamento sismico»;
    3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. I soggetti che intendono accedere al mutuo di cui al comma 1 possono richiedere la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche. La garanzia a prima richiesta è concessa nella misura del 100 per cento del valore della quota capitale e della quota interessi per un valore complessivo pari al valore della detrazione riconosciuta per ogni unità immobiliare ed è sostitutiva della garanzia ipotecaria e di ogni altro genere di garanzia.

  1-ter. La concessione della garanzia del Fondo di cui al comma 1-bis è a titolo oneroso a carico del cittadino richiedente e non può avere un costo superiore allo 0,5 per cento del valore complessivo del mutuo. Nel caso in cui il Fondo garantisca a prima richiesta l'estinzione del mutuo anche nei casi di premorienza del richiedente il costo della garanzia non può essere superiore all'1 per cento del valore complessivo del mutuo.
  1-quater. I soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni disciplinate dal presente decreto per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia ed adeguamento sismico, in luogo della detrazione d'imposta, possono compensare una quota annuale del piano di ammortamento del mutuo con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dell'istituto di credito o dell'intermediario finanziario destinatario del corrispondente importo. Le disposizioni attuative della compensazione annuale di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  1-quinquies. Nelle condizioni del credito agevolato di cui al comma 1 sono definite le modalità di decurtazione dal piano di ammortamento del credito delle quote compensate con la quota di detrazione annuale. Il residuo piano di ammortamento, al netto delle sole quote di detrazione effettivamente compensate, è a carico del soggetto richiedente del credito agevolato di cui al presente articolo.
  1-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente articolo e provvede ad apportare le opportune modifiche al fondo di cui al presente comma.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche, a decorrere dall'anno 2017 è incrementato di 200 milioni di euro l'anno.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 100.
1. 34. (ex 2. 158.) Pisano, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 16-bis, concernente interventi per favorire l'accesso al credito, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 le parole: «e di ristrutturazione edilizia» sono sostituite con le seguenti: «,di ristrutturazione edilizia e di adeguamento sismico»;
    2) al comma 1 sostituire la parola: «credito» con la seguente «un mutuo»;
    3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Il tasso annuo effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al mutuo agevolato di cui al comma 1 non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,4.

  1-ter. I soggetti che intendono accedere al mutuo di cui al comma 1 possono richiedere la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche. La garanzia a prima richiesta è concessa nella misura del 100 per cento del valore della quota capitale e della quota interessi per un valore complessivo non superiore a 100 mila euro per unità immobiliare ed è sostitutiva della garanzia ipotecaria e di ogni altro genere di garanzia. La concessione della garanzia del Fondo è a titolo oneroso a carico del cittadino richiedente e non può avere un costo superiore allo 0,5 per cento del valore complessivo del mutuo.
  1-quater. I soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni disciplinate dal presente decreto per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia ed adeguamento sismico, in luogo della detrazione d'imposta, possono compensare una quota annuale del piano di ammortamento del mutuo con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dell'istituto di credito o dell'intermediario finanziario destinatario del corrispondente importo. Le disposizioni attuative della compensazione annuale di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  1-quinquies. Nelle condizioni del mutuo agevolato di cui al comma 1 sono definite le modalità di decurtazione dal piano di ammortamento del mutuo delle quote compensate con la quota di detrazione annuale. Il residuo piano di ammortamento, al netto delle sole quote di detrazione effettivamente compensate, è a carico del soggetto richiedente del mutuo agevolato di cui al presente articolo.
  1-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente articolo.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche, a decorrere dall'anno 2017 è incrementato di 200 milioni di euro l'anno.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 inserire il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'82 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5.Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 35. (ex 2. 125.) Alberti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni e per le indagini diagnostiche per la sicurezza negli edifici è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

  2-ter. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.
  2-quater. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 6.000.000;
   2018: – 6.000.000;
   2019: – 6.000.000.
1. 36. (ex 2. 177.) Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: « b-bis) di demolizione e ricostruzione effettuati su edifici a destinazione residenziale, anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio;»;
   b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» aggiungere le seguenti: «nonché di demolizione e ricostruzione anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un, miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio,».

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  «18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».
1. 37. (ex 2. 278.) Grimoldi, Castiello, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente «b-bis) di demolizione e ricostruzione effettuati su edifici a destinazione residenziale, anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio;
   b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: »decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380«, aggiungere le seguenti: »nonché di demolizione e ricostruzione anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio.”.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 38. (ex 2. 261.) Matarrese, Menorello, Galgano, Librandi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo l'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
   16-ter.(Detrazione delle spese per interventi straordinari di «sistemazione a verde» di aree scoperte delle unità immobiliari private). – 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese sostenute e documentate fino a un ammontare complessivo di 20.000 euro, limitatamente alla parte eccedente 2.000 euro, effettivamente rimaste a carico del contribuente per interventi straordinari di «sistemazione a verde» di aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, di pertinenze o di recinzioni di proprietà privata, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

  2. La detrazione di cui al comma 1 spetta altresì per le spese documentate ed effettivamente rimaste a carico del contribuente per i medesimi interventi relativi a parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 30,000 euro, limitatamente alla parte eccedente 5.000 euro. In tali ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino relativamente alla quota a lui imputabile purché effettivamente versata al condominio e da questo pagata al fornitore che ha eseguito l'intervento nel periodo d'imposta in cui s'intende iniziare a detrarre la spesa.
  3. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e di medesimo importo, nell'anno di sostenimento delle spese e nei quattro anni successivi.
  4. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi e i lavori di cui al presente articolo, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente dell'unità immobiliare, a condizione che sia una persona fisica, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell'unità immobiliare.

  Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: acquisto di mobili sono aggiunte le seguenti:, interventi di sistemazione a verde.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.
1. 39. (ex 2. 70.) Guidesi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
1. 40. (ex 2. 260.) Librandi, Menorello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 75, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 50.000.000.
1. 41. (ex 2. 27.) Allasia, Guidesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, numero 127-duodevicies è integrata come segue:
  Agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e alle locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 si applica l'aliquota IVA del 5 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni annui a decorrere dal 2017 con le seguenti: 150 milioni annui a decorrere dall'anno 2017.
1. 42. (ex 2. 237.) Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e sono altresì ricompresi gli interventi su mobili e parti in legno montati fissi su misura».

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente;

  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 595 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019, Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 595 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari 595 milioni di euro per l'anno 2018 e 595 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 43. (ex 2. 33.) Caparini.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire il rilancio del settore del legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, alla TABELLA A Parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», dopo il numero 24 è inserito il seguente: «24-bis) arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis). 41-ter. La misura si applica limitatamente agli anni 2017, 2018 e 2019 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 167, comma 2 lettera b) del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato con la legge 7 aprile 2005, n. 57».

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 595 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 595 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari 595 milioni di euro per l'anno 2018 e 595 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 44. (ex 2. 34.) Caparini.

  Al comma 3, sostituire la parola: le finalità con le seguenti: una o più delle finalità.
1. 45. (ex *2. 21.) Guidesi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le parole: una o più delle finalità.
1. 46. (ex *2. 86.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le parole: una o più delle finalità.
1. 47. (ex *2. 89.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le parole: una o più delle finalità.
1. 48. (ex *2. 286.) Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
1. 49. (ex **2. 22.) Guidesi.

  Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
1. 50. (ex **2. 88.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 3 dopo le parole: al periodo precedente anche aggiungere le seguenti: i ristoranti dichiarati storici, in base a leggi, provvedimenti regionali e/o territoriali, nonché.
1. 51. (ex *2. 131.) Squeri.

  Al comma 3 dopo le parole: al periodo precedente anche aggiungere le seguenti: i ristoranti con somministrazione, classificati in base al codice ATECO 56.10.11, nonché.
1. 52. (ex **2. 130.) Squeri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per tali interventi di cui al comma 3 e riguardanti le strutture agroturistiche, a decorrere dal gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1. 53. (ex 2. 105. Gelmini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il secondo periodo del comma 7 di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 Marzo 2014, convertito con modificazioni, dalla legge 29 Luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente periodo: Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma, è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.
1. 54. (ex *2. 236.) Marti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  «5-bis. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.

  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze».
1. 55. (ex 2. 115.) Laffranco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:
   g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 56. (ex 2. 183.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente lettera:
   m) relativi alla realizzazione di certificate opere finalizzate al recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, come definite ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
1. 57. (ex 2. 184.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella tariffa allegato C, è aggiunto l'articolo 12, così rubricato, «Assicurazioni contro gli eventi calamitosi», in corrispondenza della «natura delle assicurazioni», e «Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie», in corrispondenza della «indicazione delle operazioni».

  6-ter. La disposizione di cui al precedente comma 6-bis trova applicazione esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 280 milioni.
1. 58. (ex 2. 77.) Polidori.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera:
   «f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo».

  6-ter. La disposizione di cui al precedente comma 6-bis trova applicazione esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni, con le parole: 280 milioni.
1. 59. (ex 2. 78.) Polidori.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera:
   «f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo».

  6-ter. La disposizione di cui al precedente comma 6-bis trova applicazione esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 284,1 milioni.
1. 60. (ex *2. 233.) Chiarelli, Palese, Latronico.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. A decorrere dall'anno successivo dall'approvazione della presente legge, le spese relative a prestazioni sanitarie odontoiatriche ricomprese tra le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche per un importo pari al 50 per cento dell'intero ammontare della spesa.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – ;
   2018: – 500.000;
   2019: – 500.000.
1. 61. (ex 2. 264.) Vargiu, Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge, le spese relative a prestazioni sanitarie odontoiatriche ricomprese tra le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche per un importo pari al 27 per cento dell'intero ammontare della spesa.

  Conseguentemente, all'articolo 81, aggiungere il seguente comma:
  3. Alla copertura dell'onere derivante dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 6-bis, di 150 milioni di euro dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.
1. 62. (ex 2. 118.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
   2017: –15.200.000;
   2018: –37.800.000;
   2019: –30.200.000.
1. 63. (ex *2. 23.) Molteni, Guidesi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
   2017: –15.200.000;
   2018: –37.800.000;
   2019: –30.200.000.
1. 64. (ex *2. 148.) Palmieri, Crimi, Gullo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Social lending garantito).

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per il social lending garantito» preposto alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico degli immobili di proprietà delle persone fisiche, di seguito denominate «cittadini utilizzatori».
  2. Il fondo è gestito per conto del Ministero dell'economia e delle finanze da un intermediario finanziario individuato mediante una selezione pubblica da concludersi entro il 31 marzo 2017. La selezione pubblica è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  3. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate al «Fondo per il social lending garantito» nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 dalle persone fisiche, di seguito denominate «cittadini finanziatori» spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 105 per cento delle erogazioni effettuate. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno dell'erogazione ed in quelli successivi. Nei casi di incapienza fiscale il cittadino finanziatore potrà fruire della detrazione nei successivi anni senza perdere alcun diritto alle detrazioni riconosciute.
  4. Il credito d'imposta riconosciuto ai cittadini finanziatori non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.
  5. I cittadini utilizzatori, proprietari o comproprietari di immobili, potranno accedere al finanziamento a fondo perduto concessi dal Fondo per il social lending garantito al fine di effettuare gli interventi di adeguamento sismico relativamente agli edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003 riferite a costruzioni adibite ad abitazione. L'accesso al finanziamento a fondo perduto concesso dal Fondo è limitato ai soli interventi di adeguamento sismico da cui derivi il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. I cittadini utilizzatori per accedere al finanziamento a fondo perduto devono presentare un progetto di adeguamento sismico relativo al proprio immobile predisposto e firmato da un professionista abilitato ed un preventivo dei relativi lavori predisposto da un'impresa abilitata, A pena dell'inammissibilità della richiesta di finanziamento il preventivo dei lavori deve essere necessariamente certificato da un professionista abilitato diverso dal progettista non collegato, direttamente o indirettamente, alla suddetta impresa.
  6. Il Fondo per il social lending garantito concede finanziamenti a fondo perduto non superiori a cento mila euro per ogni cittadino utilizzatore richiedente. Il finanziamento a fondo perduto è erogato progressivamente in base allo stato di avanzamento dei lavori. I pagamenti per le spese di adeguamento sismico devono essere tracciati mediante bonifici bancari così come definito dall'Agenzia dell'entrate per le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia.
  7. I cittadini utilizzatori possono presentare all'intermediario finanziario di cui al comma 2 la richiesta di erogazione del finanziamento a fondo perduto entro il 30 giugno 2017 indicando la propria situazione economica equivalente (ISEE). Entro il 31 luglio 2017 l'intermediario finanziario, di concerto all'Agenzia delle entrate, provvede a redigere un elenco dei «cittadini utilizzatori richiedenti» disposto in ordine crescente partendo dal valore ISEE più basso. La concessione del finanziamento a fondo perduto è disposta ai sensi del predetto elenco e nei limiti di capienza del Fondo per il social lending garantito. L'elenco dei beneficiari del finanziamento a fondo perduto verrà pubblicato sul sito dell'intermediario finanziario e dell'Agenzia delle entrate insieme ai documenti progettuali e contabili relativi all'intervento. L'Agenzia delle entrate rende noto il livello di ISEE a cui si è giunto nell'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto.
  8. Per l'anno 2017 l'importo complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il social lending garantito non può superare complessivamente un miliardo di euro.
  9. L'intermediario finanziario di cui al comma 2, per le attività di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del Fondo, riceve un compenso non superiore allo 0,05 per cento del volume complessivo dei finanziamenti concretamente erogati.
  10. I cittadini utilizzatori che ricevono il finanziamento a fondo perduto ai sensi del presente articolo non possono usufruire per lo stesso immobile delle detrazioni fiscali relative agli interventi preposti alla riduzione del rischio sismico.
  11. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

87-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 3. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 65. (ex 2. 02.) Pesco, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Incentivi fiscali alla permuta immobiliare).

  1. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'impresa acquirente trasferisca l'immobile entro i successivi cinque anni, dopo aver effettuato sullo stesso interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.
  2. Ove non si realizzi la condizione di cui al comma precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle maggiori imposte dovute, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate sino al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con: 275,4 milioni di euro per il 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 66. (ex *2. 028.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Incentivi fiscali alla permuta immobiliare).

  1. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente” cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'impresa acquirente trasferisca l'immobile entro i successivi cinque anni, dopo aver effettuato sullo stesso interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero,
  2. Ove non si realizzi la condizione di cui al comma precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle maggiori imposte dovute, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate sino al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 24.600.000;
   2018: – 24.600.000;
   2019: – 24.600.000.
1. 67. (ex 2. 06.) Matarrese, Menorello, Galgano, Librandi.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Incentivi fiscali alla permuta).

  1. Al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare, per le cessioni di unità immobiliari effettuate, dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, da imprese costruttrici a favore di qualunque soggetto, a fronte delle quali, a parziale pagamento del prezzo, sia ceduto in permuta dall'altra parte un immobile, è riconosciuta all'impresa costruttrice l'esenzione, per la durata di cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, dal pagamento delle imposte gravanti sull'immobile ricevuto in permuta a condizione che l'impresa costruttrice si impegni ad eseguire, sull'immobile stesso, lavori di ristrutturazione che consentano ad esso di raggiungere la classe energetica superiore rispetto a quella già in essere;
  2. Ove l'impresa costruttrice non esegua i lavori di ristrutturazione ovvero li esegua in modo tale da non consentire l'attribuzione all'immobile della classe energetica superiore, l'agevolazione di cui al comma 1 si intende revocata c risulteranno dovute tutte le imposte gravanti annualmente su detto immobile, a partire dalla data di trascrizione dell'atto notarile definitivo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 260 milioni di euro.
1. 68. (ex 2. 021.) Polidori.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli interventi di riqualificazione elettrica dei veicoli).

  1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: ”127-terdevicies) interventi di riqualificazione elettrica dei veicoli effettuati ai sensi dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
1. 69. (ex 2. 03.) Catalano, Mucci, Galgano, Librandi, Menorello, Mazziotti Di Celso, Oliaro, Dambruoso, Catania, Monchiero, Molea.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Detrazione delle spese per interventi straordinari di «sistemazione a verde» di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private).

  1. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, il 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
   m) di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, così come definite dall'articolo 817 del Codice Civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alle seguenti opere:
    1) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;
    2) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione;
    3) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico, come tali individuati dalle Soprintendenze competenti per territorio;
    4) le spese relative agli interventi di cui ai numeri 1, 2 e 3 non possono superare i 30.000,00 euro se si tratta di interventi su unità immobiliari singole e di 50.000,00 euro se trattasi di interventi su proprietà condominiali, con una franchigia di 2.000,00 euro per le unità immobiliari singole e di 5.000,00 euro per le proprietà condominiali.

  2. Tra le spese sostenute di cui alla lettera m) sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere.
  3. In deroga alla legge 11 dicembre 2012 n. 220, come modificata dal decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, con riferimento all'articolo 1135 (Attribuzioni dell'assemblea dei condomini) del codice civile è sospesa la costituzione del fondo speciale ivi previsto per i tre anni successivi all'approvazione della presente legge.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 220 milioni.
1. 70. (ex 2. 05.) Palladino, Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Bonifiche ecologiche aree dismesse).

  1. Al fine di favorire il recupero delle aree dismesse nei programmi di rigenerazione urbana che perseguono l'obiettivo del riuso in un'ottica di sostenibilità ambientale di contenimento di suolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato nonché i criteri e le modalità attuative a favore dei soggetti che realizzano le bonifiche ecologiche delle aree dismesse oggetto dei progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di opere di utilità pubblica compresi gli interventi finalizzati ad incrementare prioritariamente l'offerta di alloggi sociali ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 71. (ex 2. 09.) Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. – (Detrazioni fiscali per interventi di prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti nelle abitazioni private e negli esercizi commerciali). – 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 60 per cento delle spese documentate, sostenute per interventi finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti nell'abitazione private e negli esercizi commerciali da parte di terzi. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, si applica alle spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
   18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2017, 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 72. (ex 2. 011.) Simonetti, Allasia, Guidesi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. – (Detrazioni fiscali per interventi di prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti nelle abitazioni private e negli esercizi commerciali). – 1. All'articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa» sono soppresse;
   b) le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle parole: «per l'anno 2017».

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
   18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2017, 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 73. (ex 2. 012.) Simonetti, Allasia, Guidesi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Detrazioni fiscali per interventi di manutenzione su autovetture ad uso privato e interventi sulla sicurezza delle abitazioni).

  1. All'articolo 15 comma 1 del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) è introdotta la lettera: g-bis) le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria su autovetture ad uso privato entro il limite massimo di spesa di euro 500,00.
  2. All'articolo 15 comma 1 dei TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) è introdotta la lettera: g-ter) le spese sostenute per impianti di allarme di abitazioni ad uso privato e manutenzione di caldaie.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 94.5 percento del loro ammontare.
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94.5 per cento del loro ammontare.«;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94.5 per cento del loro ammontare«;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 94,5 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 74. (ex 2. 018.) Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

  1. Al fine di incentivare il recupero edilizio, gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (ECOBONUS), e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917 (50 per cento), usufruiscono di un'aliquota dell'imposta del valore aggiunto agevolata del 5 per cento.

  Conseguentemente dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 95, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nei primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'94 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'94 percento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 3. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –63.000.000;
   2018: –63.000.000;
   2019: –63.000.000.
1. 75. (ex 2. 020.) Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Modificazioni all'articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. All'articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle parole: «per l'anno 2017».

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2017, 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 76. (ex 2. 039.) Simonetti, Allasia, Guidesi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

  1. Le detrazioni di cui agli articoli 14, 15, 15-bis e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, relative a immobili destinati ad abitazione principale, non utilizzate in tutto o in parte per situazioni di incapienza fiscale del beneficiario, possono essere trasferite per la parte non goduta al coniuge non legalmente ed effettivamente separato ovvero ad altro componente del nucleo familiare, a condizione che dimorino abitualmente e risiedono anagraficamente nell'immobile.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 77. (ex 2. 040.) Alberti, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

COMMI 8-14 (VEDI ART. 3)

  Al comma 1 sopprimere dalle parole: e sia avvenuto fino alla fine del comma.
1. 78. (ex *3. 21.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i soggetti collocati nelle aree obiettivo convergenza, che beneficiano delle disposizioni di cui al comma 1, è stabilita una maggiorazione del costo di acquisizione del 100 per cento. Per i medesimi soggetti, che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 2 e che, nel periodo indicato al comma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 100 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 79. (ex 3. 33.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Al comma 4, sostituire le parole: ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, con le seguenti: e, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 200.000 euro.
1. 80. (ex 3. 31.) Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento ai mobili di ufficio è elevata dal 12 al 20 per cento, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto legge 1o luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di certificazione UNI, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto n. 400.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 595milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 595 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari 595 milioni di euro per l'anno 2018 e 595 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 81. (ex 3. 07.) Caparini.

COMMI 15-16 (VEDI ART. 4)

  All'articolo 4, sopprimere il comma 1, lettera b).
1. 82. (ex 4. 11.) Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
   1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito, per il medesimo periodo, nelle zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nella misura massima del 70 per cento per le piccole imprese, del 60 per cento per le medie imprese e del 55 per le grandi imprese. A tal fine ogni regione rientrante nell'obiettivo convergenza, può individuare, in corrispondenza di aree in cui insistono autorità portuali, zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 200 milioni.
1. 83. (ex 4. 5.) Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito, per il medesimo periodo, nelle zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nella misura massima del 70 per cento per le piccole imprese, del 60 per cento per le medie imprese e del 55 per le grandi imprese. A tal fine ogni regione rientrante nell'obiettivo convergenza, può individuare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 200 milioni di euro, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni.
1. 84. (ex 4. 6.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
   1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito, per il medesimo periodo, nelle zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nella misura massima del 70 per cento per le piccole imprese, del 60 per cento per le medie imprese e del 55 per le grandi imprese. A tale fine, le regioni rientranti nell'obiettivo convergenza, possono individuare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 200 milioni di euro, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prioritariamente nelle seguenti aree:
   Abruzzo: Valle Peligna, Val Vibrata, Complesso Val Pescara;
   Basilicata: Matera, Maratea;
   Campania (Napoli, interporto di Nola, interporto di Marcianise);
   Calabria (Tropea, Soverato, Roccella, Gioia Tauro, Cosenza, Sibaritide);
   Puglia (Bari area industriale – ASI, Taranto – per impresse nell'indotto ILVA, Bari, Lecce);
   Sicilia (Taormina, Cefalù, Distretto turistico del sud-est, Trapani e litorale trapanese, Agrigento, Lampedusa).

  Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni.
1. 85. (ex 4. 7.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito, per il medesimo periodo, nelle zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nella misura massima del 70 per cento per le piccole imprese, del 60 per cento per le medie imprese e del 55 per le grandi imprese. A tal fine ogni regione rientrante nell'obiettivo convergenza, può individuare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 300 milioni di euro, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, il comma 2 è soppresso.
1. 86. (ex 4. 8.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  All'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, aggiungere infine il seguente periodo: ”Le associazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), sono comunque escluse dalla corresponsione dell'imposta di registro per l'acquisto di beni immobili funzionali allo svolgimento dell'attività.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le parole 200 milioni.
1. 87. (ex 4. 10.) Bergamini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.
(Imposta sulle riserve matematiche delle imprese d'assicurazione operanti nel ramo vita).

  All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, dopo le parole: «anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono inserite le seguenti: «e senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 88. (ex *4. 023.) Polidori.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.
(Regime fiscale per le locazioni brevi).

  1. Ai sensi del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni turistiche e i contratti relativi all'esercizio di ogni tipo di struttura ricettiva extralberghiera aventi ad oggetto la concessione in godimento a terzi di immobili e relative pertinenze, o porzioni di essi, idonei all'uso abitativo effettuate direttamente da privati o tramite l'intermediazione di portali on line di commercializzazione, di agenzie immobiliari o di altri gestori professionali.
  2. Alle locazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi la normativa vigente in materia di registrazione di contratto, le disposizioni di cui al codice civile in materia di locazioni e le relative discipline regionali.
  3. Per favorire la trasparenza nel mercato delle locazioni di breve periodo è istituito presso l'Agenzia delle entrate un Registro Unico Nazionale delle attività extralberghiere non imprenditoriali che deve contenere le generalità dei soggetti di cui al comma 1 nonché degli immobili oggetto di locazione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo che offre ospitalità in appartamenti privati locati con le modalità di cui al comma 1, ovvero l'intermediario delegato, trasmette idonea comunicazione, anche per via telematica, all'Agenzia delle entrate, al fine dell'iscrizione degli immobili al Registro di cui al periodo precedente. L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente deve essere adempiuto preventivamente una sola volta e la dichiarazione ha efficacia fino a diversa comunicazione.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione, con un'aliquota pari a quella ordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in sostituzione del regime ordinario vigente per la tassazione dei reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  5. Il regime fiscale di cui al comma 4 esonera dagli obblighi dichiarativi del reddito fondiario ai fini dell'imposta, sul reddito delle persone fisiche.
  6. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, sulle somme corrisposte relative alle attività di cui al comma 1 concluse attraverso l'intermediazione di portali online di commercializzazione, di agenzie immobiliari o gestori professionali, l'imposta di cui al comma 4 è versata in nome e per conto del debitore dall'intermediario, in qualità di sostituto di imposta, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2415 entro il mese successivo. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  7. Per l'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  8. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del regime di cui al presente articolo, prevedendo l'idoneo conguaglio per quanto versato a titolo di imposta per il primo anno di applicazione, gli obblighi di comunicazione a carico del locatore e di trasmissione e conservazione di dati in capo all'intermediario, nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 3 da parte di soggetti esercenti attività di intermediazione di cui al comma 1.
1. 89. (ex *4. 026.) Alberto Giorgetti, De Girolamo, Milanato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.
(Credito di imposta per interventi di bonifica per l'amianto).

  1. Sono ammessi al credito di imposta di cui all'articolo 56 della legge 18 dicembre 2015, n. 221, gli interventi di bonifica da amianto effettuati dal 1o giugno 2016 al 31 maggio 2017. A tal fine le domande per l'accesso al credito di imposta dovranno essere presentate a partire dal 15 gennaio 2017 e fino al 15 giugno 2017. Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui ai Decreto 15 giugno 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
1. 90. (ex *4. 021.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.
(Misure per l'internalizzazione).

  1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, è riconosciuto alle medesime, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, di penetrazione commerciale e di organizzazione delle reti di vendita sui mercati esteri. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 35 per cento qualora le predette spese siano sostenute da raggruppamenti di impresa costituiti con forma di contratto di rete e dotati di un fondo patrimoniale comune o da consorzi e società consortili di piccole e medie imprese.
  2. Al fine del riconoscimento del credito d'imposta, i progetti di cui al comma 1 devono identificare un settore o una filiera produttiva specializzata e definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione finalizzato allo sviluppo di iniziative coordinate e strutturate per la promozione internazionale delle imprese, con specifici obiettivi di mercato, di penetrazione commerciale e di collaborazione industriale con partner esteri anche nel campo dell'innovazione e della ricerca e sviluppo.
  3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente e di assicurare priorità nell'accesso ai benefici ai soggetti che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente sui mercati esteri e di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.
  4. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000
   2018: – 10.000.000
   2019: – 10.000.000
1. 91. (ex 4. 013.) Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento delle aree montane, di assicurare condizioni di permanenza delle popolazione residenti nei territori montani e di garantire il superamento degli squilibri economico-sociali nelle zone montane, con particolare riguardo per le zone dell'Appennino parmense, sono istituite le zone franche montane, con un numero di abitanti non superiore a 30.000, nei limiti di spesa di 200 milioni di euro annui. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 92. (ex 4. 014.) Palmizio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

  1. Il territorio del comune di Trieste costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro annui. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
1. 93. (ex 4. 017.) Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito nell'anno 2017 un Fondo con un importo pari a 100 milioni di euro, destinato alle spese per gli interventi straordinari per investimenti destinati a edilizia scolastica, viabilità, trasporto pubblico, infrastrutture e tutela dell'ambiente, per i Comuni che si sono avvalsi della possibilità di azzerare l'aliquota TASI secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 676, della legge n. 147 del 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione.
  2. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 94. (ex 4. 018.) Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.
(Credito di imposta per canoni non riscossi).

  1. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al secondo periodo sono eliminate le parole «ad uso abitativo».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
1. 95. (ex 4. 024.) Guidesi, Busin.

COMMI 17-23 (VEDI ART. 5)

  Al comma 1, lettera b), punto 1), sostituire le parole: 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8 con le seguenti: 110, commi 5, 6 e 8.
1. 96. (ex *5. 2.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
   b) al comma 3, il periodo: «La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66» è soppresso.
1. 97. (ex **5. 1.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Ai fini tributari, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si applicano altresì ai soggetti costituiti in forma di società di capitali i cui ricavi non siano superiori ai limiti di cui al comma 1 del citato articolo.

  Conseguentemente al comma 7, sostituire le parole: da 1 a 6 con le seguenti: da 1 a 6-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 50 milioni.
1. 98. (ex 5. 10.) Alberti, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 6, capoverso ART. 18, n. 8, sopprimere le seguenti parole: e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.
1. 99. (ex 5. 4.) Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.
(Finanziamento Camere di commercio).

  1. Per lo svolgimento delle funzioni delegate e per il finanziamento ordinario delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è attribuito ad esse un contributo annuale pari a 80 milioni di euro per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, l'ammontare del contributo è determinato dalla legge di bilancio.

  Conseguentemente all'articolo 81 secondo comma sostituire le parole: 300 con le seguenti: 220.
1. 100. (ex 5. 02. Ricciatti, Ferrara, Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari» al fine di erogare appositi contributi alle start up, micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero dell'abbigliamento.
  2. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 devono essere utilizzati esclusivamente per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi, previa richiesta nella quale siano indicati in particolare i costi relativi a:
   a) lavoro del personale interno impiegato nelle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
   b) le prestazioni dei professionisti;
   c) le materie prime e materiali di consumo connessi alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
   d) le lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
   e) le attrezzature tecniche specifiche utilizzate o acquistate.

  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione delle risorse di cui al Fondo istituito dalla presente legge, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate per le finalità di cui al comma 1, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle risorse di cui l'impresa ha eventualmente fruito indebitamente.
  4. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al Fondo della presente legge non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
  5. Il Ministero dello sviluppo economico svolge il monitoraggio dell'erogazione del contributo e gli obiettivi ed effetti sulle imprese di cui al comma i in termini di competitività e livelli occupazionali. Il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre con cadenza annuale invia alle competenti commissioni parlamentari una relazione relativa al monitoraggio di cui al presente comma.
  6. Il Fondo di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 2017 ha una dotazione di 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 150.
1. 101. (ex 5. 03. Ricciatti, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 24-31 (VEDI ART. 6)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunta la seguente lettera:
   f) le prestazioni di intermediazione e le prestazioni di trasporto intracomunitario con le relative prestazioni accessorie rese da mandatari senza rappresentanza che operano per conto di soggetti residenti nello Stato o in altro Stato membro che effettuano cessioni all'esportazione o operazioni intracomunitarie.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 102. (ex 6. 024.) Bergamini.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.
(TARI).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare ai sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 del comune di loro ubicazione»;
   b) il comma 653 è sostituito dal seguente: «653. A partire dal 1 gennaio 2017, nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard elaborati dal Ministero delle Finanze e disponibili sul portale www.opencivitas.it».
1. 103. (ex *6. 014.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.
(TARI).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare ai sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 del comune di loro ubicazione»;
   b) il comma 653 è sostituito dal seguente: «653. A partire dal 1o gennaio 2017, nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard elaborati dal Ministero delle Finanze e disponibili sul portale www.opencivitas.it».
1. 104. (ex *6. 019.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.
(No tax area per redditi minimi).

  1. Al fine di sostenere le persone con reddito minimo ed incentivare la crescita complessiva, è istituito un regime di esenzione totale dall'applicazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche per i redditi fino a 15.000 euro annui.
  2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «a) fino a 15.000 euro, non è dovuta alcuna imposta».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 81 sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2017 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 5 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 6-bis;
   b) all'articolo 81, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  4. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico-SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2017;
   c) alla tabella A:
  voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 76.000.000;
   2018: – 76.000.000;
   2019: – 76.000.000;

  voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000.000;

  voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000;

  voce Ministero delle infrastrutture e dei tarsporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;

  voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.500.000;
   2018: – 2.500.000;
   2019: – 2.500.000;

  voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.500.000;
   2018: – 2.500.000;
   2019: – 2.500.000.
1. 105. (ex 6. 017.) Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Fedriga.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.
(No tax area per redditi minimi).

  1. Al fine di sostenere le persone con reddito minimo ed incentivare la crescita complessiva, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corsa al 31 dicembre 2016, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento le persone fisiche con reddito imponibile fino a 15.000 euro annui.
  2. È istituito un fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo di sostegno ai redditi minimi», con una dotazione di 2.900 milioni di euro a decorrere dal 2017 con la finalità di sostenere i redditi minimi di cui al precedente comma.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 81 sopprimere il comma 2;
   b) all'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  4. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico-SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2017;
   c) alla tabella A:
  voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 76.000.000;
   2018: – 76.000.000;
   2019: – 76.000.000;

  voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000.000;

  voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000;

  voce Ministero delle infrastrutture e dei tarsporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;

  voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.500.000;
   2018: – 2.500.000;
   2019: – 2.500.000;

  voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.500.000;
   2018: – 2.500.000;
   2019: – 2.500.000.
1. 106. (ex 6. 018.) Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Fedriga.

COMMI 32-36 (VEDI ART. 7)

  Sopprimerlo.
1. 107. (ex 7. 6. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) al comma 1 le parole: »due anni« sono sostituite dalle seguenti: »tre anni e a condizione che la prestazione energetica dell'immobile sia almeno pari al limite di legge in vigore per quella tipologia di edificio e sia rispettato il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverato da un tecnico abilitato. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma, nei casi in cui l'immobile non abbia i requisiti di cui al precedente periodo all'atto dell'acquisto della proprietà o altro diritto reale, il soggetto acquirente assume l'obbligo di adeguamento energetico e sismico prima nel triennio precedente alla vendita«.;
   b) alla lettera b) le parole: »quinquennio« sono sostituite dalle seguenti: »triennio«».
1. 108. (ex 7. 10.) Alberti, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sostituire le parole: cinque anni «con le seguenti: un anno;
   b) alla lettera b) sostituire le parole: biennio è sostituita dalla seguente: »quinquiennio” con la seguente: il biennio è sostituita dalla seguente: l'anno.
1. 109. (ex 7. 3.) Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.
(Deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione).

  1. Al comma 4-bis, dell'articolo 37, testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 81.
1. 110. (ex 7. 011.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Polidori.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.
(Cedolare secca sui canoni di locazione di alcune tipologie di immobili ad uso diverso dall'abitativo).

  1. Per il quadriennio 2017-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui ai comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
  3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 900 milioni di euro per l'anno 2018 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 111. (ex 7. 013.) Laffranco, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Palmizio.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.
(Rinnovo per un quadriennio della riduzione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato).

  1. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole: «Per il quadriennio 2014-2017» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per il successivo quadriennio 2018-2021».

  Conseguentemente, all'articolo 81, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 267 milioni di euro per l'anno 2018, 267 milioni per l'anno 2019 e di 267 milioni per l'anno 2020 e di 267 milioni a decorrere dall'anno 2021.
1. 112. (ex 7. 012.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Laffranco, Palmizio, Polidori.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

  1. L'indennità dei magistrati onorari in regime transitorio si compone di una parte fissa e di una parte variabile.
  2. Ai magistrati onorari è attribuita l'indennità fissa di Euro 43.310,90 lordi annui, al netto degli oneri previdenziali, da corrispondersi in dodici ratei mensili, entro l'ultimo giorno di ogni mese. La parte variabile dell'indennità sarà corrisposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere b) e c) dell'articolo 2, comma 13, della legge 28 aprile 2016, n. 57, anche con riferimento al raggiungimento degli obiettivi.
  3. Al comma 1, lettera f) dell'articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 le parole: «giudici di pace», sono sostituite con: «magistrati onorari di cui alla Legge 28 aprile 2016 n. 57».
  4. Il comma 609 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017.
  6. Le norme di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 in contrasto con il presente articolo si devono intendere per ogni effetto abrogate.
  7. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al presente articolo, è disposto per gli anni 2017, 2018 e 2019 un incremento di 8.000.000 di euro annui.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 8.000.000;
   2018: – 8.000.000;
   2019: – 8.000.000.
1. 113. (ex 7. 015.) Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

  Alla legge 28 aprile 2016, n. 57, all'articolo 9, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
  2-bis. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della Giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle indennità, anche accessorie, non erogate ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale cessati dall'incarico per raggiunti limiti di età, gli importi provenienti dall'apertura delle procedure di curatela delle eredità giacenti, acquisite al patrimonio dello Stato per mancanza di eredi, dai fondi dormienti, dai proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati di competenza del giudice monocratico e del giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.

  2-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
  2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 114. (ex 7. 016.) Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

COMMI 37-39 (VEDI ART. 8)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli anni 2017 e 2018, la deduzione di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 30 per cento per le microimprese.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 115. (ex 8. 1.) Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.
(Cedolare secca sui canoni di immobili locati ad esercizi di vicinato).

  1. Per il quadriennio 2017-2020, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le Imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri provenienti dalla precedente disposizione, stimati in 500 milioni a decorrere dal 2017:
   a) per la quota parte di 300 milioni di euro, all'articolo 81, sopprimere il comma 2;
   b) per la quota parte di 400 milioni di euro, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente: ”18-bis. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi alfine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017.

  Per la quota parte di 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 116. (ex 8. 010.) Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

  1. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342, è sostituito dal seguente:
  ART. 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli). 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'ASI e da RIVS e per i motoveicoli dall'FMI, un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

  2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) i veicoli quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  3. I veicoli indicati ai comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e da RIVS e, per i motoveicoli, anche dall'FMI mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso. Tale certificato potrà essere rilasciato anche in forma digitale.
  4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli”.
  2-ter Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 117. (ex *8. 08.) Rampelli, La Russa.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.
(Redditi derivanti dalla locazione).

  1. All'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
  «6-ter. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata da ogni singolo comproprietario, al momento della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, anche per le unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo di proprietà del condominio».

  Conseguentemente: all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 118. (ex 8. 011.) Guidesi, Busin.

COMMI 40-41 (VEDI ART. 9)

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
  2. Per garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo ha diritto ad un compenso per gli apparecchi ed i dispositivi mobili atti ed adattabili alla ricezione del segnale di trasmissioni audiovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale, anche tramite elaboratori elettronici, personal computer e dispositivi mobili, ivi compresi sintonizzatori usb pen e decodificatori anche collegati a internet tramite un modem/router o a un access point, anche in modalità senza fili (wireless).
  3. Il compenso di cui al comma 2 è determinato da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla ricezione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio.
  4. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti su indicati, specificando che:
   a) per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, anche se commercializzati con marchi di terzi;
   b) per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi o dispositivi stessi. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto;
   c) nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi e dei dispositivi;
   d) per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso.

  5. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei dispositivi di ricezione.
  6. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 5, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la S.I.A.E. o la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo possono ottenere, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligata, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.
1. 119. (ex 9. 79.) Caparini.

  Al comma 1, dopo le parole: 4 giugno 1938, n. 880, inserire le seguenti: dovuta da tutti coloro che non risultino esenti dal pagamento del canone e che non abbiano già comunicato ed ottenuto la cessazione dell'uso dell'apparecchio.
1. 120. (ex 9. 18.) Caparini.

  Al comma 1, dopo le parole: 4 giugno 1938, n. 880, inserire le seguenti: dovuta da coloro che non hanno chiesto entro il 31 dicembre 2015 la cessazione dell'uso dell'apparecchio ai sensi dell'articolo 10 e seguenti del regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 81, comma 2.
1. 121. (ex 9. 19.) Caparini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per l'anno 2018 è pari complessivamente all'importo di 50 euro e per l'anno 2019 all'importo di 20 euro.

  Conseguentemente, all'articlo 81, sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
   18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo fino a 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 122. (ex 9. 22.) Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2017 e 2018 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al comma 1, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale.

  1-ter. Entro il 31 dicembre di ciascun anno avviene l'erogazione agli aventi diritto di cui al comma 1-bis secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico.
  1-quater. Per gli anni 2017 e 2018, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro annui. L'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 190 milioni.
1. 123. (ex 9. 24.) Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il canone di cui al comma precedente è dovuto come corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente attraverso una richiesta in carta semplice inviata alla concessionaria.

  1-ter. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1-bis sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1991.
  1-quater. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente: 18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo fino a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 124. (ex 9. 20.) Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
  1-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
1. 125. (ex *9. 10.) Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
  1-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
1. 126. (ex *9. 38.) Sandra Savino, Sisto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
1. 127. (ex *9. 9.) Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
1. 128. (ex *9. 37.) Sandra Savino, Sisto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
1. 129. (ex *9. 5.) Caparini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
1. 130. (ex *9. 35.) Sandra Savino, Sisto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per l'anno 2017, una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalla riscossione del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al comma precedente è destinata al «Fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio svolto in ambito territoriale», istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico a partire dal 1o gennaio 2017.

  1-ter. Le risorse a valere sul predetto fondo sono assegnate annualmente, per il 20 per cento, alle emittenti radiofoniche locali e per l'80 per cento alle emittenti televisive locali secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 120 milioni di euro.
1. 131. (ex 9. 21.) Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.

  1-ter. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87, inserire il seguente:
  ART. 87-bis
. – 1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, con proprio decreto stabilisce le modalità finalizzate a regolamentare l'esercizio consentito della prostituzione nelle abitazioni private in edifici ove non sono presenti abitazioni con destinazione d'uso diversa, site in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, prevedendo le modalità che garantiscano i dovuti controlli igienico sanitari e stabilendo contemporaneamente nuove misure atte a contrastare il fenomeno della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1. 132. (ex 9. 15.) Caparini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento.

  1-ter. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
1. 133. (ex *9. 13.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le lettere b) e c) sono soppresse.

  1-ter. All'articolo 1, comma 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, la lettera c) è soppressa.
1. 134. (ex 9. 80.) Fico, Brescia, D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Marzana, Di Benedetto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, lettera b) è soppressa.

  1-ter. All'articolo 1, comma 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, la lettera c) è soppressa.
1. 135. (ex 9. 45.) Fico, Brescia, D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Marzana, Di Benedetto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 sostituire le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
1. 136. (ex *9. 6.) Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, sostituire le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
1. 137. (ex *9. 33.) Sisto, Centemero, Calabria, Crimi, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 sostituire le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
1. 138. (ex *9. 36.) Sandra Savino, Sisto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 dello stesso articolo, sostituire le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
1. 139. (ex *9. 46.) Fratoianni, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
1. 140. (ex *9. 7.) Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
1. 141. (ex *9. 39.) Sandra Savino, Sisto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto»;
   b) all'articolo 1, il secondo periodo è soppresso;
   c) all'articolo 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti.».

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
   18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo fino a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
   b) sopprimere il comma 2 dell'articolo 81.
1. 142. (ex 9. 14.) Caparini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, i proventi di cui al comma precedente sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti semestralmente tra le emittenti locali sulla base di un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
   18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017.
1. 143. (ex 9. 26.) Caparini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, all'articolo 52 comma 18 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, all'articolo 4 comma 5 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, all'articolo 2 comma 296 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge 422 del 1993. A decorrere dall'anno 2017, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente, articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 195 milioni.
1. 144. (ex 9. 25.) Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente:
   1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
    a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5,365,00;
    b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;
    c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;
    d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;
    e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);
    f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

  2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
  3. Per le imprese stagionali, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di effettiva apertura al pubblico.
  4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.
1. 145. (ex 9. 12.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, all'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
   «2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefìci di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno venti imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno dieci società editrici di quotidiani».
1. 146. (ex 9. 17.) Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In caso di decesso dell'abbonato, l'abbonamento alle radioaudizioni si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso gli uffici competenti.
1. 147. (ex 9. 16.) Caparini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

  1. Entro il 30 marzo 2017, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 31 maggio 2017, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2017.
  2. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2018, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alta televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.
  4. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
1. 148. (ex 9. 03.) Caparini.

COMMI 42-43 (VEDI ART. 10)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 149. (ex 10. 31.) Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) al comma 26 dopo le parole: «comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,» inserire le parole: «all'imposta comunale sulla pubblicità di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n, 507, alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ivi compreso il contributo di sbarco di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 4».
1. 150. (ex *10. 1.) Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I comuni che hanno approvato delibere di variazione delle aliquote e dei regolamenti tributari relative al 2015, non efficaci in quanto adottate oltre il termine del 31 luglio 2015; possono riproporre le medesime delibere entro i termini di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, determinando le aliquote da applicare a decorrere dal 2017 in misura non superiore alle previsioni di cui alle delibere riproposte. Restano fermi gli adempimenti relativi alla comunicazione e pubblicazione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti.
1. 151. (ex *10. 2.) Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.
1. 152. (ex **10. 16.) Gelmini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.
1. 153. (ex **10. 32.) Marti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli anni 2017 e 2018, l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è elevata al 30 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 154. (ex 10. 21. Ruocco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.
(Soppressione Tasi/Imu immobili strumentali).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'imposta municipale unica e la Tassa sui servizi indivisibili non si applicano agli immobili strumentali all'attività dell'impresa censiti nelle categorie catastali A, B, C e D.
  2. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4,500 milioni di euro, Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n, 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n, 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalia legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.
  4. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto – legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 3,000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 3, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 1.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 4, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento, Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
1. 155. (ex 10. 05.) Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.
(Compensazione crediti e debiti).

  1. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del predetto comma 1.».

  2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-quinquies del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15 gennaio 2017.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere daranno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 156. (ex 10. 06.) Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»; dopo le parole: «non si applica» si aggiungono le seguenti parole: «all'Addizionale Comunale IRPEF, all'imposta di soggiorno, alla blicità e diritto sulle pubbliche affissioni».
1. 157. (ex 10. 012.) Alberto Giorgetti.

COMMI 44-48 (VEDI ART. 11)

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 158. (ex 11. 042.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2017 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate, per gli anni 2017, 2018 e 2019, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 percento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro per ciascun anno.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 20.000.000;
   2019: – 20.000.000.
1. 159. (ex 11. 6.) Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 512, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: «30 per cento per il periodo di imposta 2015, nonché del 30 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016,» con le seguenti: «30 per cento per i periodi di imposta 2015 e 2016, nonché del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2017».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui con le seguenti: 100 milioni di euro annui.
1. 160. (ex 11. 7.) Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, i redditi dominicali ed agrari sono rivalutati del 7 per cento, per i periodi di imposta 2017, 2018 e 2019, qualora i terreni assoggettati alle rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani con età inferiore a 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 300 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 300 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 161. (ex 11. 9.) Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i periodi di imposta 2017, 2018 e 2019 i redditi dominicali non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, qualora i terreni agricoli sono concessi, per i medesimi periodi di imposta, in affitto a giovani con età inferiore a 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 300 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 300 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 162. (ex 11. 8.) Guidesi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 1 lettera a) capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «trentacinque anni» con le seguenti: «quaranta anni».

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 300 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 163. (ex 11. 11.) Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui con le seguenti: 265 milioni di euro annui.
1. 164. (ex 11. 10.) Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al numero 12 della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «miele naturale» sono inserite le seguenti: «e pappa reale». Le percentuali di compensazione ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per la pappa reale nella misura del 12,5 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 165. (ex 11. 13.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al numero 12 della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «miele naturale» sono inserite le seguenti: «e pappa reale». Le percentuali di compensazione ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per la pappa reale nella misura del 8,8 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 166. (ex 11. 14.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al numero 12 della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «miele naturale» sono inserite le seguenti: «e pappa reale». Le percentuali di compensazione ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per la pappa reale nella misura del 4 per cento.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 167. (ex 11. 15.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 75».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 168. (ex 11. 045.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori).

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni il moltiplicatore è pari a 75.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.
1. 169. (ex 11. 037.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 170. (ex 11. 046.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto).

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.
1. 171. (ex 11. 036.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(IMU terreni agricoli).

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto al coniuge o a parenti in linea retta entro il secondo grado di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 280 milioni di euro.
1. 172. (ex 11. 038.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(Esenzione IMU terreni agricoli).

  1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo la lettera a) inserire la seguente:
   « a-bis) posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, concessi dagli stessi in comodato d'uso o in affitto a giovani con età inferiore a 40 anni che abbiano la qualifica di coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
1. 173. (ex 11. 032.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2017 e per i quattro periodi d'imposta successivi, l'esenzione di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 174. (ex 11. 047.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(Esenzione IMU terreni ogricoli).

  1. All'articolo 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo la lettera a) inserire la seguente:
   «a-bis) condotti da giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni, indipendentemente dalla loro ubicazione;».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 280 milioni di euro.
1. 175. (ex 11. 034.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(Esenzione IMU terreni agricoli).

  1. All'articolo 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo la lettera c) inserire la seguente:
   «c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 280 milioni di euro.
1. 176. (ex 11. 035.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(Esenzione IMU terreni agricoli).

  1. All'articolo 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo la lettera c) inserire la seguente:
   ”c-bis) ubicati nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
1. 177. (ex 11. 031.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(Esenzione IMU terreni agricoli).

  1. A decorrere dall'anno 2017, l'esenzione dell'Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 400 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 178. (ex 11. 033.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2017, l'esenzione di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione ai terreni agro-forestali situati nelle aree protette come individuate dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 179. (ex 11. 048.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(Istituzione delle ZES nella regione Lombardia e relativo regime fiscale).

  1. Sono istituite ZES nelle aree territoriali della regione Lombardia al confine con la Svizzera.
  2. La regione Lombardia definisce l'ambito territoriale delle ZES di cui al comma 1, includendovi esclusivamente il comune di Campione d'Italia e i comuni nei quali opera la riduzione prevista dall'articolo 2 della legge della regione Lombardia 20 dicembre 1999, n. 28, e successive modificazioni; definisce, altresì, le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3.
  3. Nelle ZES sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché le imprese di servizi in genere.
  4. Le nuove imprese che si insediano nelle ZES operano in armonia con la normativa europea, con la legge statale e con gli specifici regolamenti disciplinanti il funzionamento delle ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione delle ZES sono registrate come imprese delle ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.
  5. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES, di cui all'articolo 2, nel periodo incluso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2017, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
   a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, l'esenzione è estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI l'esenzione è estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   c) esenzione dall'imposta unica comunale (IUC) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per ì primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

  6. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati ed esportati nelle ZES.
  7. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettera b) e lettera d), e al comma 2. Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione è riconosciuta nella misura del 50 per cento.
  8. Il godimento dei benefìci di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti condizioni:
   a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;
   b) almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti nella regione Lombardia;
   c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

  9. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è subordinata all'esito della procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  10. Le agevolazioni indicate all'articolo 3 sono applicate dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri provenienti dalla precedente disposizione, stimati in 800 milioni per il primo anno e in 1,2 miliardi a decorrere dal 2018, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente comma:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.200 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 180. (ex 11. 041.) Guidesi, Molteni, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di risarcibilità dei danni arrecati al contribuente).

  1. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «ART. 10-bis. – (Principio di risarcibilità del contribuente). – 1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

  2. Il risarcimento è stabilito nella misura del trenta per cento della somma richiesta».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000.
1. 181. (ex 11. 029.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(Disposizioni in materia di riscossione).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»;
   b) all'articolo 19, comma 1, le parole: «settantadue rate» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi rate»;
   c) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze» sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta».
   d) all'articolo 30 le parole: «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi», sono sostituite dalle parole: «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi di interesse sui titoli di Stato ad un anno, maggiorato dell'uno per cento».

  2. Sui ruoli emessi a partire dal 1o gennaio 2017 la percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, è ridotta di 2 punti percentuali.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:
  «ART. 86-bis. – Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
1. 182. (ex 11. 030.) Rampelli, Giorgia Meloni.

COMMI 49-51 (VEDI ART. 12)

  Sopprimerlo.
1. 183. (ex 12. 7. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 56, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. A decorrere dal 1 settembre 2017, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1 giugno 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e occupato, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA, nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito, a domanda, nelle relative graduatorie provinciali. Al personale di cui al precedente periodo è riconosciuto, ai fini dell'inserimento a pettine nelle graduatorie, il solo servizio prestato nella qualifica ATA.
   b) dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

ART. 86-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 92 percento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 184. (ex 12. 8.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

ART. 66-bis.
(Interventi concernenti la Regione Sicilia).

  Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole da: «In attuazione dell'accordo» sino a: «dello statuto della Regione Siciliana» sono soppresse, e le parole: «5,61» sono sostituite con le seguenti: «10».
   Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 percento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 185. (ex 12. 9.) Villarosa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

ART. 66-bis.
(Interventi concernenti la Regione Sicilia).

  Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole da: «In attuazione dell'accordo» sino a: «dello statuto della Regione Siciliana» sono soppresse, e le parole: «5,61» sono sostituite con le seguenti: «7,61».
   Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 percento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 186. (ex 12. 10.) Villarosa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

ART. 66-bis.
(Interventi concernenti la Regione Sicilia).

  Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole da: «In attuazione dell'accordo» sino a: «dello statuto della Regione Siciliana» sono soppresse.
   dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 percento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 187. (ex 12. 11.) Villarosa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente:
   all'articolo 67, dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Per i contribuenti soggetti all'invio obbligatorio telematico dei dati ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ottemperano regolarmente alla trasmissione dei dati e che sono in regola con l'osservanza degli adempimenti dichiarativi e di versamento, sono esclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
   dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 percento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 188. (ex 12. 12.) Pisano, Cariello, Sorial, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti avicoli, per il benessere animale e per la tutela della salute del consumatore, in aggiunta alle detrazioni sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), previste dall'articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si introduce, per gli allevamenti avicoli, una ulteriore detrazione pari al 2 per cento sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione antibiotic free). La detrazione di cui al precedente periodo si applica per i periodi di imposta dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 150 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020.
1. 189. (ex 12. 3.) Gianluca Pini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti avicoli, per il benessere animale e per la tutela della salute del consumatore, in aggiunta alle detrazioni sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), previste dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si introduce, per gli allevamenti avicoli, una ulteriore detrazione pari al 2 per cento sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione antibiotic free). La detrazione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo ai 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
1. 190. (ex 12. 2.) Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.
(Agevolazione fiscali locazioni brevi ad uso abitativo).

  1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni tra privati aventi ad oggetto la concessione in godimento di immobili e relative pertinenze, o porzioni di esso, idonei all'uso abitativo, non effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni, di durata non superiore a trenta giorni e senza l'offerta di alcun tipo di servizio aggiuntivo o complementare che ecceda la mera locazione dell'immobile.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2017, in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e del regime speciale di cui all'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni, i redditi derivanti dalle locazioni di cui al comma 1 possono essere assoggettati, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione volontaria, nella misura del 10 per cento del canone di locazione stabilita dalle parti.
  3. L'opzione per il regime fiscale di cui al precedente comma è esercitarle a condizione che:
   1) il versamento delle somme dovute a titolo d'imposta sostitutiva venga eseguito, anche cumulativamente, entro il giorno 30 del secondo mese successivo al pagamento del canone di locazione;
   2) i pagamenti effettuati a favore del locatore, di qualsiasi importo, siano eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

  4. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta ai sensi del comma 2 si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  5. Per i contratti di locazione di cui al comma 1, conclusi attraverso l'intermediazione di portali online e con pagamento diretto all'intermediario, il versamento dell'imposta può essere operato dall'intermediario per conto del cliente che esercita l'opzione per il regime di cui ai precedenti commi, mediante trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione, l'intermediario rilascia al locatore apposita certificazione dei compensi corrisposti a titolo di locazione e dell'ammontare delle trattenute e dei versamenti operati.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui ai precedenti commi, nonché di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta, i termini e le modalità di rilascio della certificazione di cui al comma 5, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 67, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:
  «7-bis. I dati e le informazioni relative ai nominativi delle persone alloggiate in strutture ricettive, trasmesse alle autorità di pubblica sicurezza in ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, sono trasmessi periodicamente all'Agenzia delle Entrate ai fini dei controlli sul corretto adempimento degli obblighi fiscali. I dati comunicati sono archiviati in apposita sezione dell'anagrafe tributaria secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 90 giorni l'entrata in vigore della presente legge. Il decreto stabilisce altresì le modalità della comunicazione di cui al presente articolo e prevede adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi,

  7-ter. Per la collaborazione e lo scambio di informazioni utili alle rispettive attività di competenza e per il contrasto all'evasione fiscale, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con Enti e pubbliche amministrazioni locali, per il coordinamento e la cooperazione, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nelle attività di verifica e controllo del corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di locazioni brevi e con finalità ricettive.
  7-quater. Compatibilmente con la normativa comunitaria e gli accordi e le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e scambio di informazioni, per il rafforzamento della cooperazione in materia di contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni brevi e con finalità ricettive, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni o accordi con le competenti autorità e amministrazioni estere nonché con le società e gli enti di ogni tipo, anche non residenti nel territorio dello Stato e senza stabile organizzazione, per disciplinare criteri e modalità di scambio di informazioni relativamente ai rapporti intrattenuti con soggetti residenti nel territorio dello Stato, nonché per la cooperazione nell'assolvimento degli obblighi dichiarativi e di versamento.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni.
1. 191. (ex 12. 030.) Pesco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.
(Riduzione aliquota Irap).

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le aliquote indicate all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ridotte di un punto percentuale. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore punto percentuale.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2017 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2018, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.
  4. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiore a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, assicurando risparmi di spesa ulteriori a disposti dal comma 3, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 3.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 4, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di bilancio sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
1. 192. (ex 12. 011.) Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.
(Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica).

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 111 è inserito il seguente:
  «ART. 111-bis. – (Finanza etica). – 1. Sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che conformano la propria attività ai seguenti principi:
   a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche anche dal punto di vista sociale e ambientale;
   b) danno evidenza pubblica, anche via web, dei finanziamenti erogati a persone giuridiche con riferimento almeno alla ragione sociale dei beneficiari, all'attività svolta, all'importo del finanziamento erogato e alla sede dell'attività;
   c) devolvono almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti a organizzazioni non profit o imprese sociali;
   d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;
   e) sono caratterizzati da una gestione interna a forte orientamento democratico e partecipativo caratterizzato da un azionariato diffuso;
   f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 10.».

  2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni di cui alla presente articolo e dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 3 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, le parole: nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui sono sostituite dalle seguenti: nel limite di spesa di 21,4 milioni di euro annui.
1. 193. (ex 12. 010.) Marcon, Paglia, Fassina, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.
(Riduzione aliquota Irpef).

  1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le aliquote indicate all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte di 0,4 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore 0,3 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al secondo periodo sono ulteriormente ridotte di 0,3 punti percentuali.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2017 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2018, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.
  4. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili” nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 200, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiore a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 3, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 1.
  5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 4, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
1. 194. (ex 12. 014.) Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

  c-bis) A decorrere dall'anno 2017 le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo:
   a) dopo le parole: «interessi passivi sostenuti» inserire le parole: «dalle banche»;
   b) le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 8, le parole: «nella misura del 96 percento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 3, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
1. 195. (ex 12. 020.) Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.
(Agevolazioni fiscali per la promozione delle attività di vendita di beni usati).

  1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «127-terdevicies) servizi di cessione e di intermediazione di beni mobili materiali non registrati, definiti dall'articolo 812, terzo comma, del codice civile, che sono stati già utilizzati e che possono essere reimpiegati nello stato originario di fatto, nonché di beni sottoposti alla preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle procedure definite dall'articolo 180-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei decreti ministeriali emanati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 180-bis.».

  2. A decorrere dall'anno 2017, l'imposta municipale propria e la TARI relativa agli immobili strumentali all'esercizio dell'attività di distrazione, raccolta, selezione, riparazione, restauro, preparazione al riutilizzo, commercializzazione per conto di terzi, all'ingrosso o al dettaglio, di beni mobili usati, nonché all'organizzazione, sotto forma di organismi collettivi, di fiere e mercati dell'usato è deducibile nella misura del 40 per cento dalla base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI), istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e alla tariffa rifiuti, istituita con la legge provinciale 26 maggio 2006 n. 4, della provincia autonoma di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (IMIS), istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e alla tariffa rifiuti, istituita ai sensi del comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, della provincia autonoma di Trento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni.
1. 196. (ex 12. 039.) Ruocco, Lombardi, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016).

  1. Al fine rilanciare il sistema produttivo dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016, nei medesimi comuni sono istituite zone franche urbane ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Fondo istituito dal comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 15.000.000;
   2018: – 15.000.000;
   2019: – 15.000.000.
1. 197. (ex 12. 034.) Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.
(Agevolazioni fiscali in favore dei residenti nei Comuni sedi di strutture destinate all'accoglienza dei migranti).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito Fondo, con una dotazione iniziale di cinquecento milioni di euro, volto alla concessione di una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei residenti nei Comuni che ospitano strutture destinate a qualunque titolo all'accoglienza dei migranti. La determinazione dell'entità della detrazione da riconoscere e le relative modalità applicative sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 198. (ex 12. 035.) Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 40, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che le banchine e le aree scoperte dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, ivi compresi i piazzali, adibiti ai servizi di trasporto marittimo, terrestre ed aereo, le infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi, inclusi quelli doganali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, in quanto compendi strettamente funzionali alle attività di trasporto di persone e merci, anche se affidati in concessione.
  2. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle aree dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, destinati ad usi diversi da quelli di cui al comma 1, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
1. 199. (ex 12. 06.) Oliaro, Menorello, Monchiero, Galgano, Librandi.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.
(Riduzione aliquota Ires).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 61 le parole: « 24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1. 200. (ex 12. 013.) Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

  Per il triennio 2017, 2018 e 2019, le persone fisiche e le società di persone esercenti servizi commerciali di prima necessità, ubicati nei territori di piccoli comuni, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, possono avvalersi di un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.200 euro. All'attuazione del presente articolo sono destinati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 200 milioni.
1. 201. (ex 12. 036.) Allasia, Guidesi.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

  Per il triennio 2017, 2018 e 2019, al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale, nei territori ubicati all'interno di piccoli comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, privi di esercizi commerciali ovvero con un numero limitato di esercizi commerciali, è istituita la zona franca, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Beneficiano dell'agevolazione le imprese, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgono l'attività di commercio al dettaglio di beni di prima necessità, all'interno della zona franca, All'attuazione del presente comma sono destinati 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 202. (ex 12. 037.) Allasia, Guidesi.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.
(Modifiche al regime forfetario per le nuove attività).

  All'allegato 4 dell'articolo 1, comma 112, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, alla colonna «Redditività», riga numero 8 «attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi», la percentuale: « 78 per cento» è sostituita con la seguente: « 52 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 203. (ex 12. 016.) Ruocco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.
(Modifiche al regime forfetario per le nuove attività).

  Al comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera d-bis è soppressa.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 204. (ex 12. 017.) Ruocco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

  Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 205. (ex 12. 018.) Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.
(Modifica all'Imposta municipale propria per centrali idroelettriche).

  Alla legge del 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo del comma 21, alle parole: «Sono escludesi dalla stessa» premettere le seguenti: «Fatto salvo per gli impianti relativi alle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico,».
1. 206. (ex 12. 038.) Caparini.

COMMI 52-65 (VEDI ART. 13)

  Al comma 1 dopo le parole: per l'acquisto di aggiungere le seguenti: servizi e.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso il modello di industria 4.0, attraverso il rafforzamento di esistenti casi di successo e l'introduzione di nuove innovazioni di prodotto e di processo, le imprese di micro, piccolo e medio investimento possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto di servizi e macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in manifattura vigente, big data, analisi semantica, machine learning, robotica, meccatronica, cloud computing, cybersecurity, internet of things (elettronica di dispositivi interconnessi e intelligenti) realtà aumentata, realtà virtuale, droni.
1. 207. (ex 13. 36.) Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente norma di cui al comma 1, anche le imprese che abbiano ottenuto dei finanziamenti con le stesse caratteristiche previste dal ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 27 novembre 2013.
1. 208. (ex 13. 35.) Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo le parole: «che abbiamo ottenuto» sono inserite le seguenti: «da banche, confidi iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 o da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario».
1. 209. (ex *13. 26.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 4, aggiungere, la seguente parola: microelettronica.
1. 210. (ex 13. 34.) Tripiedi, Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Con una dotazione di 100 milioni di euro, è istituita all'interno del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una sezione speciale, con contabilità separata, dedicata alle imprese con un numero di dipendenti tra i 250 e 499 e agli interventi di garanzia su portafogli di finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  4-ter. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della Sezione di cui al comma 4-bis.
1. 211. (ex *13. 68.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  ”3-bis. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 2, al debitore si applica una sanzione sino ad euro 15.000. Nel caso in cui nelle transazioni commerciali tra imprese non vengano rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3 e al debitore si applica una sanzione un sino ad euro 75.000.

  3-ter. Al fine di agevolare la crescita economica, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo per l'indennizzo delle piccole e medie imprese che subiscono i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con le pubbliche amministrazioni, alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis.
  3-quater. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di erogazione e riscossione delle sanzioni nonché il funzionamento e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 3-ter.
1. 212. (ex *13. 17.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 2, al debitore si applica una sanzione sino ad euro 15.000. Nel caso in cui nelle transazioni commerciali tra imprese non vengano rispettati i termini di cui ai commi 2 e al debitore si applica una sanzione un sino ad euro 75.000.

  3-ter. Al fine di agevolare la crescita economica, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo per l'indennizzo delle piccole e medie imprese che subiscono i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con le pubbliche amministrazioni, alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis.
  3-quater. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di erogazione e riscossione delle sanzioni nonché il funzionamento e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 3-ter.
1. 213. (ex *13. 4.) Fedriga.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  6-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concretamente erogati dalla Banca pubblica dello Stato italiano, di cui al successivo comma.

  6-ter. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti SpA, istituita nel quadro degli interventi e della procedura di risoluzione della crisi di cui al comma 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed all'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, e del relativo aumento di capitale, sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore a 500 milioni di euro in base al valore di mercato della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti determinato nella relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. All'atto del trasferimento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cambiare la denominazione sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti in Banca pubblica dello Stato italiano. Il tasso annuo effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al credito concesso dalla Banca pubblica dello Stato italiano non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,2.

  Conseguentemente dopo l'articolo 87 inserire il seguente:

  «ART. 87-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: »ai commi da 65 a 68« sono sostituite dalle seguenti »ai commi 65 e 66«.

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: »Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare«.
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare«;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare«;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'82 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sui reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 214. (ex 13. 52.) Villarosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  «6-bis. Al fine di incrementare l'afflusso di liquidità alle Piccole e Medie imprese e renderle meno dipendenti dal canale bancario, all'articolo 12, comma 6-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: »l'importo massimo garantite, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00« e all'articolo 2410 del codice civile, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente: »Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale.”.
1. 215. (ex *13. 20.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo a sostegno dell'artigianato da ripartire, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019, tra le Regioni, con le seguenti finalità: a) sviluppo delle micro, piccole e medie imprese nei settori delle attività dell'artigianato; b) sostegno ai progetti di formazione professionale; c) sostegno delle micro, piccole e medie imprese artigiane nel processo di transizione verso un'economia altamente innovativa e digitalizzata. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata tra lo Stato e le Regioni, si provvede annualmente alla ripartizione delle risorse tra le regioni, dando priorità alle regioni che maggiormente partecipano al cofinanziamento degli interventi. Al fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari per l'attuazione di programmi di intervento rivolti alle piccole e medie imprese

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 216. (ex 13. 5.) Guidesi.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019, per favorire il ricambio generazionale delle micro e piccole imprese a conduzione familiare”.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: –50,000,000;
   2018: –50.000.000;
   2019: –50.000.000.
1. 217. (ex 13. 6.) Guidesi, Allasia.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 è destinata al rafforzamento dell'operatività delle società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, stabilisce criteri e modalità per l'assegnazione di tali risorse.
1. 218. (ex *13. 24.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire certezza ai finanziamenti erogati alle Piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo centrale di garanzia, di cui air articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prestata in favore dei confidi e dei Fondi di garanzia, resta valida per la banca finanziatrice, qualora l'inefficacia della garanzia sia da imputare ai soggetto richiedente e la banca finanziatrice non poteva verificarne la corretta gestione.
1. 219. (ex *13. 18.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Al fine di sostenere in modo più efficace gli investimenti delle Piccole e Medie imprese, all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «2 milioni e cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti «5 milioni».
1. 220. (ex 13. 19.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto 2) è aggiunto il seguente:
  «2-bis) l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193 e successive modificazioni e integrazioni;»
1. 221. (ex *13. 23.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ”L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto.
1. 222. (ex *13. 7.) Guidesi.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ”L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto.
1. 223. (ex *13. 9.) Guidesi, Allasia, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ”L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto.
1. 224. (ex *13. 25.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ”L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto.
1. 225. (ex *13. 57.) Galgano, Menorello, Mucci, Monchiero, Prataviera, Matteo Bragantini, Librandi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma primo dell'articolo 182-ter del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, dopo la parola »accessori,« sono inserite le seguenti: »dei tributi regionali e locali,”.
1. 226. (ex 13. 8.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.
(Rafforzamento delle modalità operative del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese).

  1. Al fine di aumentare l'efficacia allocativa delle risorse pubbliche destinate al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese di renderne più rapida l'operatività, per le operazioni di importo minore fino a 120.000 euro è introdotta una modalità di intervento, denominata «operazioni finanziarie a rischio tripartito», per la quale l'accesso al Fondo è richiedibile unicamente dai soggetti garanti che abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione dal Consiglio di gestione del Fondo, secondo criteri e modalità definite dallo stesso Consiglio.
  2. Sono definite «operazioni finanziarie a rischio tripartito» quelle in cui il rischio è paritariamente ripartito tra Fondo, soggetto finanziatore e soggetto garante e la cui valutazione del merito di credito delle imprese è interamente delegata dal Fondo ai soggetti finanziatori e ai soggetti garanti, secondo il seguente schema:
   a) il soggetto garante copre il 67 per cento del rischio del soggetto finanziato;
   b) la riassicurazione del Fondo copre il 50 per cento dell'importo garantito dal soggetto garante;
   c) la controgaranzia del Fondo copre il 100 per cento dell'importo garantito dal soggetto garante al soggetto finanziatore.

  3. Ad ulteriore vantaggio delle piccole e medie imprese, sui finanziamenti oggetto di richiesta di rischio tripartito, i soggetti finanziatori e i soggetti garanti non possono acquisire ulteriori garanzie reali, bancarie o assicurative a carico dell'impresa.
1. 227. (ex **13. 044.) Guidesi, Allasia, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.
(Rafforzamento delle modalità operative del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese).

  1. Al fine di aumentare l'efficacia allocativa delle risorse pubbliche destinate al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese di renderne più rapida l'operatività, per le operazioni di importo minore fino a 120.000 euro è introdotta una modalità di intervento, denominata «operazioni finanziarie a rischio tripartito», per la quale l'accesso al Fondo è richiedibile unicamente dai soggetti garanti che abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione dal Consiglio di gestione del Fondo, secondo criteri e modalità definite dallo stesso Consiglio.
  2. Sono definite «operazioni finanziarie a rischio tripartito» quelle in cui il rischio è paritariamente ripartito tra Fondo, soggetto finanziatore e soggetto garante e la cui valutazione del merito di credito delle imprese è interamente delegata dal Fondo ai soggetti finanziatori e ai soggetti garanti, secondo il seguente schema:
   a) il soggetto garante copre il 67 per cento del rischio del soggetto finanziato;
   b) la riassicurazione del Fondo copre il 50 per cento dell'importo garantito dal soggetto garante;
   c) la controgaranzia del Fondo copre il 100 per cento dell'importo garantito dal soggetto garante al soggetto finanziatore.

  3. Ad ulteriore vantaggio delle piccole e medie imprese, sui finanziamenti oggetto di richiesta di rischio tripartito, i soggetti finanziatori e i soggetti garanti non possono acquisire ulteriori garanzie reali, bancarie o assicurative a carico dell'impresa.
1. 228. (ex **13. 033.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.
(Contribuzione ai confidi nel rifinanziamento di Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e per ciascuno degli anni successivi una quota pari ad almeno il 5 per cento delle risorse destinate ad incrementare la dotazione del Fondo garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è destinato sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso l'ampliamento dell'operatività dei Confidi a favore delle stesse.
  2. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
  3. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate ai Confidi anche attraverso l'incremento dei fondi di garanzia finalizzati a concedere garanzie a favore delle PMI nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Le risorse hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere nei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente, rilasciati a favore delle imprese associative e concessi, da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring per l'esercizio 2017 si intende come bilancio approvato quello chiuso al 31 dicembre 2016.
  4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottati i criteri volti a definire il riparto delle risorse di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
1. 229. (ex *13. 034.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.
(Deducibilità Irap imprese Made in Italy e prodotti interamente italiani).

  1. Nei limiti di spesa di 600 milioni di euro a decorrere dal 2017 al fine di favorire la produzione italiana, l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è deducibile ai fini delle imposte sui redditi per le imprese che hanno il loro intero ciclo produttivo in Italia ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 166.
  2. La deducibilità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e opera al 50 per cento per il quarto e il quinto anno.
  3. Il beneficio di cui al comma 1 è fruibile da parte delle micro e piccole imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dai settore di attività.
  4. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'effettiva operatività delle imprese nel territorio nazionale, sono stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25-bis, valutati in 530 milioni di euro per l'anno 2017, 757 milioni per l'anno 2018 e 690 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
   all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
    a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66»,

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'92 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'92 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'92 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportate le seguenti variazioni:
   2017: –24.000.000;
   2018: –24.000.000
   2019: –24.000.000.
1. 230. (ex 13. 025.) Crippa, Castelli, Da Villa, D'Incà, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.
(Deducibilità IMU imprese Made in Italy e prodotti interamente italiani).

  1. Nei limiti di spesa di 600 milioni di euro a decorrere dal 2017 al fine di favorire la produzione italiana, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa nella misura del 60 per cento.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è fruibile da parte delle micro e piccole imprese che hanno il loro intero ciclo produttivo in Italia ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 166 indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore di attività.
  3. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'effettiva operatività delle imprese nel territorio nazionale, sono stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-bis, valutati in 530 milioni di euro per l'anno 2017, 757 milioni per l'anno 2018 e 690 milioni a decorrere dai l'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi successivi.
  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66»,

  3. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'92 per cento del loro ammontare».
  4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'92 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'92 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».

  5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –24.000.000;
   2018: –24.000.000
   2019: –24.000.000.
1. 231. (ex 13. 026.) Castelli, Crippa, Da Villa, D'Incà, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.
(Credito d'imposta per le imprese a tassazione catastale).

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dall'anno 2017 all'anno 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote previste dalla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze del 31 dicembre 1988, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 febbraio 1989, n. 27, supplemento ordinario n. 8, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  all'articolo 81, il comma 2 è soppresso.
1. 232. (ex 13. 023.) Scotto, Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.
(Misure finanziarie di contrasto alla delocalizzazione delle attività produttive).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sostituire i commi 60 e 61 con i seguenti:
  « 60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite, cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.

  61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 1 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato in uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore dei contributo il pagamento ai una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni.
  61-bis. I soggetti erogatori dei contributi, di cui ai commi 60 e 61 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.
  61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di funzionamento dei fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
  2. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 2, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici”.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la cifra: 300 milioni con la seguente: 175 milioni.
1. 233. (ex 13. 020.) Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 13 è introdotto il seguente:

ART. 13-bis.

  Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le Regioni, favoriscono l'insediamento di nuove imprese all'interno di aree industriali dismesse che sono individuate dalle stesse Regioni, entro dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un apposito elenco pubblicato sul sito internet istituzionale di ciascuna Regione.

  2. Con l'obiettivo di favorire l'occupazione nelle aree di cui al comma 1, alle imprese che si insediano nelle suddette aree e procedono all'assunzione con contratti a tempo indeterminato, è riconosciuto, a decorrere dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, in via sperimentale per un ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'NAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero è a domanda ed è concesso nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  3. Alle imprese che preliminarmente all'insediamento nelle aree di cui al comma 1, effettuano la bonifica dell'area dismessa, sono riconosciute, in aggiunta alle misure di cui al comma 2, le seguenti agevolazioni:
   a) a decorrere dal 1o gennaio 2017, in via sperimentale per un periodo di trentasei mesi, i soggetti neo assunti sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni;
   b) la sospensione, per gli anni del triennio 2017, 2018 e 2019 del pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che le assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 234. (ex 13. 045.) Guidesi.

COMMI 66-70 (VEDI ART. 14)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: ”9. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ai soci amministratori delle start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
1. 235. (ex 14. 6.) Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: ”9. Alle start-up innovative, per le operazioni di importo inferiore ai 3.600 euro, non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, di cui al decreto-legge 5 maggio 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n. 174, relativo alla Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176).
1. 236. (ex 14. 7.) Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente,

  3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: ”A decorrere dall'anno 2017 le start-up, innovative sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni per l'anno 2017 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2018.
1. 237. (ex 14. 8.) Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 8 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, dopo le parole «in favore delle camere di commercio.» sono aggiunte le seguenti ”La start-up innovativa è esonerata dal pagamento annuale della tassa di concessione governativa.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 5.000.000.
1. 238. (ex 14. 9.) Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 8, dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, dopo le parole «in favore delle camere di commercio.» sono aggiunte le seguenti: ”La start-up innovativa è esonerata dal pagamento dell'imposta di registro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 600.000;
   2018: – 600.000;
   2019: – 600.000.
1. 239. (ex 14. 10. Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.
(Fondo per la riqualificazione del patrimonio immobiliari pubblico al fine di realizzare spazi di coworking).

  1. Nei limiti di spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 20172 lo Stato promuove l'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato, previa riqualificazione energetica e antisismica dell'edificio interessato, al fine di istituire spazi di coworking.
  2. Sono ammissibili progetti con finalità, di cui al comma 1, attraverso accordi di programma ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o dai singoli enti locali.
  3. In caso di esistenza di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato per il quale l'amministrazione locale nel cui territorio l'immobile stesso insiste, l'approvazione di apposito accordo di programma ai sensi del decreto legislativo il 18 agosto 2000, n. 267, ha valenza di variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il comune presenta un proprio progetto di mutamento di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento. La variante urbanistica costituisce titolo per l'agenzia del demanio all'alienazione, concessione o costituzione del diritto di superficie interessato.
  4. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di conversione del presente decreto-legge, promuove la ricognizione degli edifici e degli immobili pubblici e privati di cui al comma 1, e ne redige il relativo elenco.
  5. Le regioni, nel rispetto delle rispettive competenze, sentite le competenti commissioni consiliari, possono esercitare sugli edifici e sugli immobili, di cui al comma 1, iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, il diritto di prelazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  6. I comuni, nella redazione dei nuovi piani urbanistici generali, prevedono prioritariamente disposizioni relative al riutilizzo funzionale degli edifici e degli immobili di cui al comma 1.
  7. Gli enti locali che intendono acquisire o utilizzare gli edifici e gli immobili di cui all'articolo 1 ubicati nel loro territorio presentano alla regione, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda di contributo corredata da una relazione che indichi la destinazione d'uso nonché il preventivo di spesa per l'acquisto e per gli interventi necessari a garantire il pieno utilizzo dell'immobile.
  8. Le regioni trasmettono le domande di contributo di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze che, con apposito decreto, entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce criteri e modalità per la loro presentazione. Entro la medesima data il Ministero dell'economia e delle finanze individua altresì, d'intesa con le regioni, i criteri di priorità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, tenuto conto, della destinazione d'uso e dell'entità demografica degli enti locali interessati.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 20.000.000;
   2019: – 20.000.000.
1. 240. (ex 14. 05.) Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.
(Fondo Start up e PMI innovative dell'economia solidale).

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 finalizzata a sostenere gli investimenti per la nascita di start-up e piccole e medie imprese innovative che operino nel settore dell'economia solidale attraverso sistemi di acquisto orientati a remunerare dignitosamente il lavoro, rafforzare le relazioni comunitarie di fiducia e incoraggiare metodi di agricoltura sostenibile ovvero valorizzando la filiera dei prodotti provenienti dalle terre confiscate alla criminalità organizzata o da progetti di recupero e reinserimento sociale dei carcerati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati i criteri di funzionamento e le modalità di accesso al fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
1. 241. (ex 14. 03.) Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 71-75 (VEDI ART. 15)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove start-up innovative nel settore del commercio, per il triennio 2017, 2018 e 2019, alle imprese costituite da giovani di età inferiore a 35 anni, è riconosciuto un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.000 euro. All'attuazione del presente comma sono destinati 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 242. (ex 15. 4.) Guidesi.

  Dopo il comma 3, aggiungere, i seguenti:
  3-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 1, il comma 5-novies è sostituito dal seguente:
  «5-novies. Per »portale per la raccolta di capitali per le PMI« si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina comunitaria e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI».

  3-ter. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 50-quinquies sostituire le parole: «per le start-up innovative, per le PMI innovative» con le seguenti: «per le PMI».
1. 243. (ex *15. 5.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione ed ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica: economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 244. (ex 15. 7.) Catanoso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2014/ 2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione ed ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 40 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica: economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 245. (ex 15. 8.) Catanoso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione ed ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 50 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica: economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 246. (ex 15. 9.) Catanoso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione ed ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 100 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

  Conseguentemente, maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica: economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 247. (ex 15. 10.) Catanoso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione ed ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 60 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 60 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica: economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 248. (ex 15. 11.) Catanoso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione ed ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 80 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica: economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 249. (ex 15. 12.) Catanoso.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.
(Fondo green city).

  1. Al fine di favorire lo sviluppo produttivo delle aree interessate, anche attraverso la riqualificazione ambientale e la valorizzazione del Passetto urbanistico, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « Green city» al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, destinato al finanziamento di progetti presentati dagli enti locali, anche in forma associata, per lo sviluppo produttivo eco-compatibile delle aree urbane.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo, con priorità per le aree che abbiano registrato significativi progressi nel settore della riqualificazione del tessuto urbano. L'accesso al fondo è in ogni caso condizionato al rispetto dello strumento urbanistico vigente.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni possono destinare nel 2017, risorse a valere sul programma operativo nazionale (POH) imprese e competitività, sui programmi operativi regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020, tenni restando i criteri di cui al comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
1. 250. (ex 15. 06.) Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

ART. 15-bis.
(Incremento delle risorse per il rifinanziamento delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 al fine di sostenere la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi).

  1. Al fine di sostenere sul l'intero territorio nazionale la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare all'erogazione dei finanziamenti per le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015.
  2. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata al finanziamento delle agevolazioni finalizzate alla nascita e sviluppo di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi.
  3. Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibile è ridotto di 10 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2017 e 2018.
1. 251. (ex 15. 08.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMI 76-81 (VEDI ART. 16)

  Sopprimerlo.
1. 252. (ex 16. 1.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

  Per la gestione di programmi e interventi volti al sostegno dell'espletamento delle procedure di liquidazione delle società cooperative, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «297 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
1. 253. (ex 16. 03.) Laffranco.

COMMI 82-87 (VEDI ART. 17)

  Al comma 1, dopo le parole: all'utilizzazione industriale di risultati della ricerca, inserire la seguente: propria.
1. 254. (ex 17. 1.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, si seguente periodo: La scelta del partner privato deve soggiacere a procedure selettive di evidenza pubblica.
1. 255. (ex 17. 2.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al termine del primo comma aggiungere: con particolare attenzione alle start-up femminili.
1. 256. (ex 17. 4.) Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597 è destinato all'attività di normazione svolta dall'UNI e dal CEI, nonché per favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese ai processi di normazione stessi. Le risorse di cui al comma 1, calcolate sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, sono iscritte a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico.
1. 257. (ex *17. 5.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: fino a 200 milioni.
1. 258. (ex 0. 17. 10. 2.) Alberto Giorgetti.

  Al capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo alle zone colpite da eventi sismici.
1. 259. (ex 0. 17. 10. 3.) Alberto Giorgetti.

  Al capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché fino a 500 milioni di euro per la ricostruzione degli immobili colpiti dagli eventi sismici degli ultimi dieci anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni interessati da eventi sismici possono richiedere l'accesso alle risorse messe a disposizione dall'INAIL ai sensi del primo periodo, comunicandolo formalmente alla Presidenza dei Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento. Recepite le richieste di intervento dei comuni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro dell'economia e della finanze, vengono individuati i comuni ammessi alla ripartizione, assegnate le disponibilità e i criteri di selezione dei progetti.
1. 260. (ex 0. 17. 10. 5.) Alberto Giorgetti.

  Al capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché fino a 500 milioni di euro per la prevenzione dei rischio sismico.

  Conseguentemente, nel medesimo capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni possono richiedere l'accesso alle risorse messe a disposizione dall'INAIL, ai sensi del primo periodo, per progetti e iniziative di prevenzione del rischio sismico, comunicandolo formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate sui sito istituzionale del medesimo Dipartimento. Recepite le richieste delle Regioni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati le Regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le disponibilità e i criteri di selezione dei progetti.
1. 261. (ex 0. 17. 10. 6.) Alberto Giorgetti.

  Al capoverso comma 2-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dando priorità alle zone colpite da eventi sismici.
1. 262. (ex 0. 17. 10. 4.) Alberto Giorgetti.

COMMI 88-115 (VEDI ART. 18)

  Sopprimere i commi da 1 a 9.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 200.
1. 263. (ex 18. 5.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Sopprimere i commi da 12 a 25.
1. 264. (ex 18. 25.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'attivo patrimoniale con le seguenti: del risultato di gestione.
1. 265. (ex 18. 2.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'attivo patrimoniale con le seguenti: del patrimonio netto.
1. 266. (ex 18. 3.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: medesimo con la seguente: italiano.
1. 267. (ex 18. 4.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 5, le parole: possono destinare somme, fino al sono sostituite dalle seguenti: devono destinare somme, pari al.
1. 268. (ex 18. 24.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 25 inserire i seguenti:
  26. Le agevolazioni previste ai commi 11-25, per quante compatibili, si estendono anche ai redditi di capitale di cui all'alticcio 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del medesimo teste unico, conseguiti, ai di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti del investimenti in progetti finanziati attraverso piattaforme di crowdfunding, promosse dalle banche e dagli intermediari finanzieri.

  27. Le modalità di attuazione dei comma 26 socio stabilite con apposito decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 200 milioni.
1. 269. (ex 18. 12.) Bergamini.

COMMI 116-139 (VEDI ART. 19)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 36, comma 11, sostituire le parole: 40 milioni con le parole: 50 milioni, e le parole: 85 milioni a decorrere dal 2018 con le parole: 199,3 milioni di euro per il 2018, di 221,5 milioni di euro per il 2019, di 197,1 milioni di euro per il 2020, di 207,1 milioni di euro per il 2021, di 218,6 milioni di euro per il 2022 e di 225,3 milioni di euro a decorrere dal 2023.
1. 270. (ex 19. 11.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.
(Progetto Human technopole).

  1. Al fine di incrementare la ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human technopole di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è affidata tramite bando ad enti pubblici universitari e di ricerca.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, previo inserimento nell'ambito del Programma nazionale della ricerca, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  3. Per la realizzazione del progetto Human technopole di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto Human technopole di cui al comma 1.
  4. I contributi di cui al precedente comma nonché le risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, confluiscono nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ove è istituita una apposita sezione denominata «Fondo per il progetto Human technopole».
1. 271. (ex 19. 20.) Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.
(Fondo finalizzato alla realizzazione di progetti scientifici e di ricerca).

  1. Al fine di implementare la ricerca e favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del Programma nazionale della ricerca, provvede tramite bando pubblico ad individuare un progetto di ricerca pubblica caratterizzato dall'alta qualità del profilo scientifico, dall'originalità, dall'adeguatezza metodologica, dall'impatto e fattibilità dei progetto di ricerca. Il progetto può affrontare tematiche nell'ambito dei tre macrosettori di ricerca come determinati dall’ European Research Council (LS – Scienze della vita; PE – Scienze fisiche e ingegneria; SH – Scienze umanistiche e sociali) e dei relativi settori.
  2. Per la realizzazione del progetto di ricerca di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto scelto.
  3. Le risorse di cui al precedente comma confluiscono nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 272. (ex 19. 19.) Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Sostituire con il seguente:

ART. 19.
(Incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca).

  1. Al fine di valorizzare il settore della ricerca Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023.
1. 273. (ex 19. 25.) D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo le parole: nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute aggiungere: con attenzione anche alla dimensione di genere e dopo le parole: multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni aggiungere: anche nella dimensione di genere.
1. 274. (ex 19. 8.) Centemero.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: finalizzata alla prevenzione e alla salute con le seguenti: e di valorizzare le aree in uso alla Società Expo S.p.a;
   b) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: della salute fino alla fine del periodo con le seguenti:, coerentemente con il Programma nazionale per la Ricerca (PNR), della salute; dell'energia; della mobilità sostenibile; del design, creatività e made in Italy e del Cultural heritage;
   c) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La gestione della Fondazione è affidata al Consiglio d'indirizzo. Il Consiglio d'indirizzo ha una composizione variabile da cinque, e nel caso in cui, in base alle disposizioni del presente comma, il numero di soggetti legittimati sia superiore, sette. I membri necessari sono nominati nel numero di due dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e due dal Consiglio Universitario nazionale. I membri privati che, come singoli o cumulativamente, assicurino per almeno due anni consecutivi un apporto finanziario annuo non inferiore al 20 per cento del totale delle erogazioni statali, possono nominare un membro nel consiglio d'indirizzo. Gli enti di ricerca che assicurino per almeno due anni consecutivi un apporto finanziario annuo non inferiore al 20 per cento del totale delle erogazioni statali, possono nominare un membro nel consiglio d'indirizzo. Il Consiglio d'indirizzo predispone lo schema di statuto della Fondazione che è approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione di altri enti pubblici e privati;
   d) dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Il Consiglio d'indirizzo di cui al comma precedente predispone lo schema di bando per la selezione dei progetti di ricerca da finanziare che è approvato con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della Ricerca. La valutazione dei progetti di ricerca presentati è effettuata da cinque Comitati di Selezione, di cui all'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cosi come modificato dall'articolo 63 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 uno per ciascuno dei cinque macrosettori di ricerca individuati dal comma 1. Ogni Comitato di Selezione (CdS) è nominato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e formato, per ciascun macrosettore, da esperti scientifici, scelti dal Comitato Nazionale dei garanti della Ricerca (CNGR), di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in base alla comprovata e specifica competenza. Il numero complessivo dei componenti di ogni CdS è pari a sette. Per ogni CdS, il CNGR designa altresì il presidente, scelto fra tutti gli esperti chiamati a far parte dello stesso CdS. Per la valutazione dei progetti i CdS si avvalgono di tre revisori esterni anonimi per ogni progetto, selezionati dall'albo di esperti scientifici del MIUR (REPRISE), che operano in maniera indipendente, scelti dagli stessi CdS nell'ambito della comunità scientifica internazionale di riferimento, secondo il criterio della competenza scientifica. I componenti dei CdS e i revisori esterni non debbono prendere parte in alcun modo ai progetti presentati e, prima dell'accettazione dell'incarico, ovvero, per quanto riguarda i CdS, contestualmente all'insediamento, debbono rilasciare una dichiarazione di impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità.;
   e) al comma 5 premettere il seguente periodo: La Fondazione assume il proprio personale esclusivamente attraverso procedure di selezione pubblica;
   f) al comma 6 sostituire le parole: del progetto Human technopole di cui al comma 1 con le seguenti: dei progetti di ricerca;
   g) sopprimere il comma 8.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Istituzione di un Polo di ricerca.
1. 275. (ex 19. 23.) Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, dopo le parole: dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: il Ministero della salute;
   al comma 3, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministero della salute e.
1. 276. (ex 19. 13.) Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 3 apporre le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, dopo le parole: che è approvato inserire le seguenti: previo parere vincolante delle competenti commissioni di Camera e Senato,;
   al secondo periodo, dopo le parole: nonché le modalità inserire le seguenti: improntate al principio di trasparenza e all'assenza di conflitti di interesse.
1. 277. (ex 19. 14.) Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: della ricerca inserire le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti;
   b) al comma 8, dopo le parole: dei ministri inserire le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti,.
1. 278. (ex 19. 24.) Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: purché tracciabili e resi pubblici sul sito internet dei ministeri di riferimento. I finanziamenti da parte di soggetti privati sono consentiti previa verifica dell'assenza di qualsiasi conflitto d'interesse.
1. 279. (ex 19. 21.) Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: purché tracciabili e resi pubblici sul sito internet dei ministeri di riferimento.
1. 280. (ex 19. 16.) Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 4, sopprimere il terzo e quarto periodo.
1. 281. (ex 19. 15.) Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale c della collaborazione di esperti, previa selezione pubblica e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 282. (ex 19. 17.) Lorefice, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 6, sostituire le parole: 10 milioni di euro nel 2017, 114,3 milioni di euro per il 2018, 136,5 milioni di euro per il 2019, 112,1 milioni di euro per il 2020, 122,1 milioni di euro per il 2021, 133,6 milioni di euro per il 2022, 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 con le parole: 4 milioni di euro nel 2017, 45,7 milioni di euro per il 2018, 54,6 milioni di euro per il 2019, 44,8 milioni di euro per il 2020, 48,8 milioni di euro per il 2021, 53,4 milioni di euro per il 2022, 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2023;
   2) al comma 8, aggiungere, in fondo le seguenti parole: Le medesime risorse vengono distribuite con il decreto di cui ai presente comma, e destinate nella misura del 40 per cento ad un fondo straordinario per gli enti pubblici di ricerca e nella misura del 20 per cento ad un fondo straordinario per le università statali.
1. 283. (ex 19. 26.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. La Fondazione e sottoposta al controllo della Corte dei conti, alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e alla disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi c forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
1. 284. (ex 19. 18.) Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

COMMI 140-147 (VEDI ART. 21)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.
(Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese).

  1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo, ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di start up e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sui versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, denominato «Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese» di seguito denominato «Fondo».
  2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno.
  4. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi;
   a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;
   b) definizione di un programma triennale di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione dei rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, ai risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo ai pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile, della nascita di start up e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino e prioritariamente:
    1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
    2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;
    3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
    4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi;
    5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
   c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
   d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
   e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
   f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
   g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
   h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
   i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;
   j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

  4. Sugli schemi di regolamenti di cui ai comma 3 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
  5. Entro il limite massimo di 12.000 milioni di euro annui, per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 22 del presente articolo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.
  6. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 del l'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
  7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge del 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.
  8. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 dei 1986 (TUIR) è abrogato.
  10. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.
  11. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è abrogato.
  12. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  13. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento».

  14. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
  15. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 dei Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo. comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  « 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro«;
   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
  18. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:
  « 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis, Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), h), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro; 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
  19. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  20. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
  «ART. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).
  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dal l'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.».
  21. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del lotto ed a quello del Super Enalotto.
  21. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   6) la lettera a), è sostituita dalla seguente: « a) al comma 639 le parole: »a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia dei territorio, ecceda i 400,000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
   7) la lettera b), è sostituita dalla seguente: « b) il comma 669 è sostituito dal seguente: »669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabile ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.« »;
   8) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   «b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: »671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria«.»;
   «b-ter) al comma 674 le parole: »o detentori« sono soppresse;
   9) la lettera c) è soppressa;
   10) la lettera d), è sostituita dalla seguente: »d) il comma 681 è sostituito dal seguente: «681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare».”;

  22. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2017 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1;
  Sopprimere gli articoli 48, 57, 63, comma 3, 74, commi 7 e 8, 81, comma 2, e 82.

1. 285. (ex 21. 92.) Scotto, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Sopprimerlo.
1. 286. (ex 21. 46.) Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ART. 21.
(Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese).

  1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo, ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di start up e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sui versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, denominato «Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese» di seguito denominato «Fondo».
  2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno.
  4. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi;
   a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;
   b) definizione di un programma triennale di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione dei rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo dei patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo ai pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile, della nascita di start up e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino e prioritariamente;
    1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
    2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;
    3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
    4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi;
    5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
   c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
   d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
   e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
   f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
   g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
   h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
   i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;
   j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati al l'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

  4. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 3 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
  5. Entro il limite massimo di 12.000 milioni di euro annui, per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 22 del presente articolo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.
  6. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 del l'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
  7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.
  8. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 dei 1986 (TUIR) è abrogato.
  10. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.
  11. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è abrogato.
  12. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  13. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento».

  14. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
  15. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo. comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  « 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro«;
   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
  18. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:
  « 48. 1 trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis, Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, dei testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro; 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
  19. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  20. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:
  «ART. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).
  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.».
  21. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto.
  2. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la lettera a), è sostituita dalla seguente: « a) al comma 639 le parole: »a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile« sono sostituite dalle seguenti: »a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia dei Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.«»;
   2) la lettera b), è sostituita dalla seguente: « b) il comma 669 è sostituito dal seguente: »669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabilc ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.« »;
   3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   «b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: »671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria«.»;
   b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
   4) la lettera c) è soppressa;
   5) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) il comma 681 è sostituito dal seguente: »681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dai titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare«.»;

  22. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2017 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente il comma 1 dell'articolo 48 è soppresso.

  Conseguentemente l'articolo 57 è soppresso.

  Conseguentemente il comma 3 dell'articolo 63 è soppresso.

  Conseguentemente all'articolo 74, i comma 7 e 8 sono soppressi.

  Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 81 è soppresso.

  Conseguentemente l'articolo 82 è soppresso.
1. 287. (ex 21. 74.) Scotto, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: del Paese aggiungere le seguenti:, anche al fine di pervenire alla soluzione delle procedure di infrazione europea,.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, dopo le parole: «b) infrastrutture», aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo alle opere di collettamento, fognatura e depurazione»;
   b) al medesimo comma, dopo le parole: «e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica», aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo agli interventi di recupero ed autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico».
   c) all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
1. 288. (ex 21. 59.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: a) trasporti e viabilità fino a: prevenzione del rischio sismico con le seguenti: a) ricerca; b) difesa del suolo e dissesto idrogeoiogico; c) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; d) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; e) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; f) prevenzione dal rischio sismico.
1. 289. (ex *21. 52.) Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) e la lettera b) con le seguenti:
   a) linee metropolitane e tram;
   b) Treni per il servizio ferroviario regionale e metropolitano.
1. 290. (ex **21. 73.) Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:
   c-bis) mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale;
   c-ter) individuazioni dei siti regionali per lo stoccaggio dell'amianto;
   c-quater) realizzazione di impianti di smaltimento monomateriale dedicati ai materiali contenenti amianto.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 291. (ex 21. 56.) Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: difesa del suolo e dissesto idrogeologico con le seguenti: difesa del suolo, dissesto idrogeologico e demolizione di immobili abusivi.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 292. (ex 21. 60.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis
) tutela delle garanzie finanziarie prestate per l'attivazione e la gestione operativa della discariche, comprese le procedure di chiusura.
1. 293. (ex 21. 55.) Crippa, De Rosa, Zolezzi, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Al comma 1, dopo le parole: per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 aggiungere le seguenti parole: il 50 per cento delle risorse stanziate nei fondo sono destinate alle regioni dei Mezzogiorno.
1. 294. (ex 21. 33.) Rampelli.

  Al comma 1, dopo le parole: per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 aggiungere le seguenti parole: il 20 per cento delle risorse stanziate nel fondo sono destinate alle regioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016.
1. 295. (ex 21. 31.) Rampelli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui il 30 per cento è riservato agli enti locali che per gli investimenti di cui alle lettere a), d) ed e).

  Conseguentemente, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentita la Conferenza Stato Città Autonomie Locali in relazione ai programmi presentati dagli enti locali.
1. 296. (ex *21. 50.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Al comma 1, primo periodo, in fine, aggiungere il seguente: Una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro per il 2017 ed a 1.050 milioni di euro a decorrere dal 2018, è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro il 30 settembre le regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse.
1. 297. (ex **21. 9.) Guidesi.

  Al comma 1, primo periodo, in fine, aggiungere il seguente: Per il 2017 una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro il 30 settembre le regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse.
1. 298. (ex *21. 10.) Guidesi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale fondo è assegnato, per il 60 per cento ai settori di spesa di cui alle lettere a), d) ed e).

  Conseguentemente sostituire il secondo periodo con il seguente: L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie Locali, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti locali.
1. 299. (ex **21. 49.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con i ministri interessati, inserire le seguenti:, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta,.
1. 300. (ex 21. 13.) Simonetti, Castiello, Grimoldi, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con i Ministri interessati, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 301. (ex 21. 45.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo le parole: di concerto con i ministri interessati; inserire le seguenti:, previa intesa in sede della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
1. 302. (ex 21. 14.) Castiello, Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dalle amministrazioni centrali dello Stato aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
1. 303. (ex 21. 51.) Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: e i relativi importi, inserire le seguenti: assegnando una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro, a decorrere dal 2017, alle regioni colpite dagli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016.
1. 304. (ex 21. 47.) Baldelli, Brunetta, Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Laffranco, Milanato, Polidori, Polverini, Prestigiacomo.

  Al comma 1, dopo le parole: e i relativi importi, inserire le seguenti: assegnando una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro, a decorrere dal 2017, per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale del Mezzogiorno e.
1. 305. (ex 21. 53.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono garantire lo sviluppo paritario tra le regioni meridionali e settentrionali del Paese.
1. 306. (ex 21. 32.) Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate nella misura dell'ottanta per cento alle regioni dell'Italia meridionale ed insulare.
1. 307. (ex 21. 30.) Polverini.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. A valere sulla dotazione finanziaria di cui al comma 1, è autorizzata l'erogazione di almeno 1.000 milioni di euro alle regioni del Mezzogiorno, con particolare riferimento ad interventi di spesa per il trasporto pubblico, attraverso il rinnovamento del parco treni, viabilità e infrastrutture. Per l'individuazione degli interventi da finanziare i relativi importi, si provvede ai sensi del comma 1.
1. 308. (ex 21. 54.) Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire la realizzazione dei programmi dei singoli ministeri nella massima trasparenza, celerità e leale collaborazione, il Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presenta alle Camere l'elenco degli interventi da finanziare nell'anno in corso e nei due anni successivi e i corrispondenti importi da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le Commissioni parlamentari competenti approvano il relativo atto di indirizzo, entro i successivi 20 giorni, di cui da attuazione il Governo con un apposito decreto Ministeriale.
1. 309. (ex 21. 12.) Simonetti, Castiello, Grimoldi, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti in tema di edilizia pubblica, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari e il Fondo istituito nello stato di previsione dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono rispettivamente incrementati di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –50.000.000 euro;
   2018: –50.000.000 euro;
   2019: –50.000.000 euro.
1. 310. (ex 21. 18.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. A valere sulla dotazione finanziaria di cui al comma 1, è autorizzata l'erogazione di contributi nei confronti delle regioni colpite dagli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016, in misura non inferiore 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, con particolare riferimento ad interventi di spesa per viabilità, infrastrutture, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, edilizia pubblica, compresa quella scolastica, prevenzione del rischio sismico, tutela dei marchi, La ripartizione degli importi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al presente comma con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di conforme risoluzione approvata dalle competenti commissioni parlamentari competenti per materia in ambito finanziario.
1. 311. (ex 21. 48.) Baldelli, Brunetta, Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Laffranco, Milanato, Polidori, Polverini, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti di cui al presente articolo è riservata ai territori del Mezzogiorno.
1. 312. (ex 21. 75.) Scotto, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati gli importi dei contributi da destinare alle misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico avuto particolare riguardo a:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;
   c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
   e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici ove necessario.

  Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.
1. 313. (ex 21. 57.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 è determinato in modo da garantire che una quota pari al 10 per cento dei contributi per importi pari o superiori ai 150 milioni di euro per gli interventi di cui al presente articolo sia destinata alle misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, avuto particolare riguardo a:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;
   c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
   e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici ove necessario.

  Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.
1. 314. (ex 21. 58.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.
(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive).

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.
  3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 315. (ex *21. 028.) Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Ferraresi, Agostinelli, Realacci, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Fondo per concorso dello Stato al finanziamento del trasporto pubblico locale e regionale).

  1. La dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari a 4.859.000,000 euro per il 2017 e 5.032.000.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  2. A decorrere dall'anno 2020, lo stanziamento dei Fondo di cui al comma 1 è incrementato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Non trova applicazione, dal 2013, il comma 4 dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per ciascun anno 2018 e 2019 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 316. (ex *21. 082.) Biasotti, Alberto Giorgetti, Tino Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Fondo per concorso dello Stato al finanziamento del trasporto pubblico locale e regionale).

  1. La dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari a 4.859.000.000 euro per il 2017, 5.032.000.000 per il 2018 e 5.032.000.000 euro a decorrere dal 2019. Non trova applicazione, dal 2013, il comma 4 dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2017 e di 225 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
1. 317. (ex **21. 085.) Biasotti, Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Fondo per concorso dello Stato al finanziamento del trasporto pubblico locale e regionale).

  1. La dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari a 4.859.000.000 euro per il 2017, 5.032.000.000 per il 2018 e 5.032.000.000 euro per il 2019.
1. 318. (ex *21. 083.) Biasotti, Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del TPL).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12».
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.800.000;
   2018: – 14.500.000;
   2019: – 14.500.000.
   voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 79.900.000;
   2019: – 40.800.000.
1. 319. (ex *21. 042.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del TPL).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 100 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui per ciascun componente familiare. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nei comma 2 del medesimo articolo 12».
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infratrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.800.000;
   2018: – 14.500.000;
   2019: – 14.500.000.

  voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 79.900.000;
   2019: – 40.800.000.
1. 320. (ex 21. 043.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del TPL).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare« nella misura del 100 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: »d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12”.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   
2017: – 3.800.000;
   2018: – 14.500.000;
   2019: – 14.500.000.

  voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 79.900.000;
   2019: – 40.800.000.
1. 321. (ex 21. 044.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del TPL).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso dei trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico dei contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nei comma 2 dei medesimo articolo 12,
  2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12».
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.800.000;
   2018: – 14.500.000;
   2019: – 14.500.000.

  voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 79.900.000;
   2019: – 40.800.000.
1. 322. (ex 21. 045.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del TPL).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui per ciascun componente familiare. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nei comma 2 del medesimo articolo 12.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.800.000;
   2018: – 14.500.000;
   2019: – 14.500.000.

  voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 79.900.000;
   2019: – 40.800.000.
1. 323. (ex 21. 032.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche).

  1. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1 comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono da destinarsi a progetti diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200, milioni.
1. 324. (ex 21. 041.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei «Programmi complementari» nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.
1. 325. (ex 21. 033.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei «Programmi complementari» nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per il potenziamento, la manutenzione e la messa in sicurezza della rete viaria stradale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.
1. 326. (ex 21. 034.) Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei «Programmi complementari» nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per lo sviluppo dei distretti turistici o delle aree a vocazione turistica nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.
1. 327. (ex 21. 036.) Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei «Programmi complementari» nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione e la messa in sicurezza della rete ferroviaria nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.
1. 328. (ex 21. 035.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei «Programmi complementari» nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale del Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per il potenziamento e la manutenzione delle opere di accesso agli impianti portuali nelle regioni obiettivo convergenza.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.
1. 329. (ex 21. 037.) Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso..

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.
(Finanziamento dello sviluppo dell'economia del territorio Mezzogiorno, e della riqualificazione delle città).

  1. Al fine di perseguire congiuntamente obiettivi di sviluppo dell'economia del territorio nelle aree del Mezzogiorno, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente e di contrastare il rischio sismico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2017, un apposito fondo da ripartire tra i comuni che presentino progetti per promuovere e finanziare la riqualificazione e la rigenerazione urbana dei centri storici a più alto rischio sismico, con una dotazione di 300 milioni di euro annui.
  2. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo comma, è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  3. Con i medesimi decreti di cui al comma 2 sono individuate le modalità e le condizioni di acquisizione, da parte dei comuni, degli immobili di proprietà privata nei confronti di coloro che abbiano interesse alla vendita, e la loro gestione anche attraverso la destinazione di detti immobili a edilizia pubblica residenziale, nonché gli specifici interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

  Conseguentemente, all'articolo 81 il comma 2 è soppresso.
1. 330. (ex 21. 038.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.
(Finanziamento degli attrattori culturali del Paese).

  1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, è assegnato alle 21 città selezionate per il titolo di «Capitale Italiana della Cultura 2018» – Alghero, Aliano, Altamura, Aquileia, Caserta, Comacchio, Cosenza, Ercolano, Iglesias, Montebelluna, La Spezia, Ostuni, Palermo, Piazza Armerina, Recanati, Settimo Torinese, Spoleto, Trento, Unione dei Comuni Elimo Ericini, Vittorio Veneto, Viterbo-Orvieto-Chiusi – ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e dal decreto ministeriale 16 febbraio 2016, un contributo di 30 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014 n. 190.
  2. Con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo sono individuati gli interventi da finanziare, finalizzati alla valorizzazione degli attrattori turistici e culturali delle città di cui al comma 1 e i relativi importi.
1. 331. (ex 21. 039.) Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Disposizioni in favore del comparto turistico siciliano, interessato dal fenomeno dell'immigrazione).

  1. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e il mantenimento dei livelli occupazionali del settore turistico balneare nei comuni delle isole minori direttamente interessate dai flussi immigratori il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione siciliana, provvede in via sperimentale all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi degli effetti economici negativi derivanti dal fenomeno dell'immigrazione.
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma, s'intendono subordinate all'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni e la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
  3. Per il finanziamento delle Zone franche urbane di cui al comma 1 e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2017, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2017. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il presidente della Regione siciliana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative per l'istituzione del fondo di cui al precedente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.
1. 332. (ex 21. 019.) Riccardo Gallo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di 400 milioni di euro per il 2017, destinato anche alla realizzazione di interventi straordinari di cui all'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di 200 milioni euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  2. Una quota pari al 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata a misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, con particolare riguardo a:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;
   c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
   e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici ove necessari.

  Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.
  3. Una quota non inferiore al 10 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 per l'anno 2017 è destinata agli interventi di compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, allo svolgimento di studi di settore e alla redazione di progetti e studi di fattibilità per interventi di difesa del suolo.
  4. Ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65, comma 4 non rilevano le spese effettuate da parte degli enti locali per l'attuazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa del suolo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

ART. 86-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66»;

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nei primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare.»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso a 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 333. (ex 21. 030.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  2. Una quota pari al 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata a misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, con particolare riguardo a:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;
   c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
   e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici ove necessari;
   f) interventi di compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi di settore e redazione di progetti e studi di fattibilità per interventi di difesa del suolo.

  Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.
  3. Ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65, comma 4 non rilevano le spese effettuate da parte degli enti locali per l'attuazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa del suolo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole 300 milioni con le seguenti 100 milioni.
1. 334. (ex 21. 031.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

  All'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
  1-bis. A partire dal 1o gennaio 2017 una quota del fondo di cui al comma 1 è assegnata, ai sensi dei commi seguenti, alle Città Metropolitane di cui alla legge n. 56 del 2014, con criteri che tengano conto anche della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti e non domiciliati (city users) e dell'offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale su impianti fissi. Fermo restando la quota complessiva di riparto, la quota assegnata alle Città Metropolitane è riportata nei decreti di riparto del fondo di cui al comma 1.

  Entro il 15 gennaio di ciascun anno, le regioni interessate comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le risorse complessivamente assegnate a ciascuna Città Metropolitana. Il complesso delle risorse per il TPL nei comuni sede di Città Metropolitana, relativamente agli impianti fissi, non può subire riduzioni annuali.
  1-ter. Al fine di avere certezza sull'entità delle risorse pubbliche destinate annualmente ai servizi di trasporto pubblico locale ed ai servizi regionali ferroviari, entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna regione a statuto ordinario comunica alla Conferenza Unificata le risorse del bilancio regionale destinate, l'anno precedente, alla copertura della spesa dei servizi medesimi, nonché quelle destinate all'anno in corso, identificando le cause delle eventuali modifiche rispetto ai valori dell'anno precedente, e gli andamenti individuabili per il biennio successivo.
1. 335. (ex 21. 050.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

COMMI 148-159 (VEDI ART. 22)

  Alla rubrica sopprimere la parola: ricercatori.
1. 336. (ex 22. 37.) Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).
1. 337. (ex 22. 38.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1 sopprimere la lettera a).
1. 338. (ex 22. 6.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso articolo 26-bis, comma 1 lettera a), sostituire le parole: euro 2.000.000 con le seguenti: euro 3.000.000.
1. 339. (ex 22. 13.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1 lettera b) sostituire le parole: euro 1.000.000 con le seguenti: euro 2.000.000.
1. 340. (ex 22. 14.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   « c) una donazione di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse nei settori della ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici».

  Conseguentemente, sostituire le parole: una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) con le seguenti: una donazione che rispettino i criteri di cui alle lettere a), b) e c).
1. 341. (ex 22. 4.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.000.000 con le seguenti: euro 2.000.000 e sopprimere le parole: gestione dell'immigrazione.

1. 342. (ex 22. 15.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: pubblico interesse aggiungere le seguenti: anche a favore di Regioni o enti locali e sopprimere le parole: gestione dell'immigrazione.
1. 343. (ex 22. 9.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, lettera c), sostituire la parola: cultura con le seguenti: della promozione e valorizzazione culturale locale e regionale.
1. 344. (ex 22. 17.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: gestione dell'immigrazione.
1. 345. (ex *22. 16.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: gestione dell'immigrazione.
1. 346. (ex *22. 28.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: gestione dell'immigrazione con le seguenti: riqualificazione dei centri storici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016.
1. 347. (ex 22. 30.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: e paesaggistici, aggiungere le seguenti:, riqualificazione dei centri storici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016.
1. 348. (ex 22. 29.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, numero 2) sostituire le parole: tre mesi con: un mese.
1. 349. (ex 22. 20.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, numero 3) dopo le parole: per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria aggiungere le seguenti: per se e per gli eventuali familiari ricongiunti ai sensi del comma 7 dei presente articolo.
1. 350. (ex 22. 7.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, numero 3) dopo le parole: per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia aggiungere le seguenti:, di idonea sistemazione alloggiativa ed anche per il ritorno nel Paese di provenienza.
1. 351. (ex 22. 18.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono escluse dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) i finanziamenti e donazioni a favore di enti, nonché associazioni e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, per la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate a servizi religiosi che possono essere disposti solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, purché tutti residenti nel territorio nazionale.

1. 352. (ex 22. 3.) Guidesi, Molteni, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 2, lettera a), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: dodici mesi.
1. 353. (ex 22. 21.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, al comma 4 sostituire la parola: biennale con la seguente: trimestrale sostituire la parola: effettuato con la seguente: mantenuto e sostituire la parola: dentro con la seguente: nei.
1. 354. (ex 22. 22.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, al comma 4 sostituire la parola: biennale con la seguente: semestrale, e sostituire la parola: effettuato con la seguente: mantenuto e sostituire la parola: entro con la seguente: nei.
1. 355. (ex 22. 23.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 5 sostituire le parole: tre anni con le seguenti: tre mesi e sostituire le parole tre mesi con la seguente: un mese.
1. 356. (ex 22. 24.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 5, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei mesi e sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un mese.
1. 357. (ex 22. 25.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per un ulteriore periodo di due anni.
1. 358. (ex 22. 44.) Mazziotti Di Celso, Menorello, Galgano, Librandi.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 7 sostituire le parole: al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, con le seguenti: dopo almeno un anno di permanenza continua e regolare dello straniero detentore di un permesso per investitori,.
1. 359. (ex 22. 27.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare non è ammesso in Italia quando non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
1. 360. (ex 22. 26.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 5, capoverso ART. 24-bis, comma 1, dopo le parole: non siano state fisicamente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, aggiungere le seguenti: anche senza essere iscritti all'Aire, previa dimostrazione documentale delle dichiarazioni dei redditi presentate all'estero.
1. 361. (ex 22. 42.) Pagano.

  Al comma 5 capoverso ART. 24-bis, comma 2, sostituire le parole: calcolata in via forfettaria a prescindere dall'importo dei redditi nella misura di euro 100.000 con le seguenti: pari al dieci per cento dei redditi sulle persone fisiche.
1. 362. (ex 22. 47.) Alberto Giorgetti, De Girolamo.

  Al comma 5, capoverso articolo 24-bis, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 363. (ex 22. 34.) Cariello.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente

ART. 22-bis.

  1. Considerato che la creazione di zone economiche speciali consente la catalizzazione di nuovi investimenti soprattutto nei settori infrastrutturale, logistico ed industriale, da cui discende un considerevole sviluppo in termini di produzione di valore aggiunto, di opportunità di lavoro, di trasferimento tecnologico, di volume delle esportazioni, di migliori condizioni salariali e di lavoro, e al fine di consentire al sistema portuale e logistico nazionale l'acquisizione di una maggiore competitività, soprattutto con riferimento agli interscambi commerciali con i Paesi esterni all'Unione europea, sono istituite e, per quanto concerne gli aspetti di carattere doganale, ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013 (Codice Doganale dell'Unione), le Zone Economiche Speciali (ZES) nelle aree logistiche ed industriali in connessione funzionale con i porti di rilevanza internazionale, per stimolare l'insediamento di imprese estere che svolgono attività nel comparto logistico-industriale o in quello dei servizi, e di imprese –up innovative, di imprese spin off attive nel settore R&D e dell'alta tecnologia, di imprese di servizi per le «città intelligenti» (smart cities) e di PMI. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con la disciplina prevista dall'Unione europea in materia di compatibilità degli aiuti di Stato, in particolare con: gli artt. 107-109 TFUE; gli «Orientamenti per gli aiuti regionali della Commissione per il periodo 2014-2020»; il Regolamento (UE) n. 651 del 17 ghigno 2014, ed anche con riferimento alta Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 dell'Italia approvata il 16 settembre 2014 dalla Commissione europea, nonché con il «Codice di condotta sulla tassazione delle imprese», con proprio decreto approva le delimitazioni delle zone, stabilisce gli organismi di gestione e le corrispondenti funzioni, le tipologie, l'entità e la durata delle agevolazioni e degli incentivi di natura doganale, fiscale, nonché le caratteristiche delle agevolazioni di tipo amministrativo/burocratico ed infrastrutturale, le operazioni commerciali consentite.
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma E (ad eccezione delle ipotesi riguardanti l'insediamento di imprese start-up innovative, di imprese spin off attive nel settore R&D e dell'alta tecnologia, nonché di PMI secondo le soglie di cui all'Allegato I del precitato regolamento (UE) n. 651/2014) è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, par. 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. 364. (ex 22. 01.) Oliaro, Menorello, Monchiero, Galgano, Librandi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.
(Reti d'impresa).

  1. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifiche, dalla legge, del 20 luglio 2010, n. 122, può essere fornita in relazione agli utili conseguiti a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, nel limite complessivo di 50 milioni. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può superare il limite annuale per ciascuna impresa di euro 2 milioni.
  2. All'articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modifiche, dalla legge del 20 luglio 2010, n. 122, al primo periodo sono soppresse le parole da: «preventivamente asseverato» a: «medesimo decreto». Al secondo periodo sono soppresse le parole da: «L'asseverazione è rilasciata» fino a «che lo hanno sottoscritto».
  3. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: «entro due mesi» sono inserite le seguenti: «qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –50.000.000;
   2018: –50.000,000;
   2019: –50,000.000.
1. 365. (ex 22. 02.) Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

COMMI 160-164 (VEDI ART. 23)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 25 e 31, e conseguentemente dopo l'articolo 34, aggiungere i seguenti:

ART. 34-bis.
(Soppressione dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011 e flessibilità di accesso alla pensione di vecchiaia).

  1. I commi da 1 a 20 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono soppressi.
  2. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per conseguire la pensione di vecchiaia sono fissati a 65 anni.
  3. Il requisito anagrafico di cui al comma 2 non costituisce età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, potendo i lavoratori optare per un'uscita flessibile dal lavoro a partire dal raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni, purché abbiano maturata un'anzianità contributiva di 35 anni, e fino a quello di 70 anni.
  4. L'accesso flessibile alla pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del requisito anagrafico di 65 anni è riconosciuto a favore dei lavoratori nel regime misto con il ricalcolo interamente contributivo della prestazione pensionistica.

ART. 34-ter.
(Coefficiente di trasformazione).
  1. L'ISTAT accerta entro il 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli standard dell'Unione europea e internazionali.
  2. II dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere.
  3. L'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dai seguenti:
  «6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, rideterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, sono individuati coefficienti di trasformazione standard distinti per attività lavorativa sulla base delle tavole sulle speranze di vita rese disponibili dall'ISTAT.

  6-bis. I coefficienti di trasformazione standard per attività lavorativa, rideterminati periodicamente, ai sensi del comma 11, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono proporzionalmente più alti rispetto a quello relativo alla media della popolazione italiana e vengono applicati per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato del lavoratore, che è elaborato tenendo conto del numero di anni o delle frazioni di anno in cui ha svolto una o più professioni.
  6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dodici esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, quattro indicati dall'Istituto nazionale di statistica e quattro indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2017, le formule matematiche per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato. Qualora la Commissione non termini i suoi lavori entro il 30 giugno 2017, le formule sono elaborate dall'ISTAT entro il 31 luglio 2017. La Commissione può chiedere all'ISTAT di integrare la classificazione delle professioni con quelle attività lavorative che non vi fossero già incluse.
  6-quater. Le tavole recanti i coefficienti di trasformazione per ogni professione moltiplicate per il montante individuale dei contributi e le formule per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato sono adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  6-quinquies. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa».

ART. 34-quater.
(Anticipo dell'età di accesso alla pensione dei lavoratori la cui attività lavorativa impatta negativamente sulle speranze di vita).

  1. Il lavoratore che svolge un'attività lavorativa che impatta negativamente sulle speranze di vita può richiedere, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 34-ter, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto se le speranze di vita del lavoratore sono ridotte di almeno un anno rispetto alla media della popolazione italiana accertata dall'ISTAT e abbia maturato almeno 30 anni di contributi.
  3. L'anticipo dell'età anagrafica di accesso alla pensione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 34-bis, è pari alla riduzione delle speranze di vita, accertata dall'INPS sulla base dell'articolo 1, commi 6-bis e 6-quater, dell'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalla presente legge, entro tre mesi dalla richiesta del lavoratore, inviata anche telematicamente.
  4. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente standard di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento reso disponibile dall'ISTAT.
  5. L'estratto conto inviato annualmente ad ogni assicurato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, indica altresì le speranze di vita del lavoratore in ragione delle attività lavorative svolte.

ART. 34-quinquies.
(Tutela previdenziale della maternità).

  1. Al fine di tutelare la salute delle donne e riconoscere il valore della maternità, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, un anticipo di età rispetto ai requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio.
  2. È riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno, nel settore pubblico e in quello privato, in caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 1. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.
  3. In alternativa all'anticipo di cui al comma 1, la lavoratrice può optare per la determinazione dell'importo della pensione annuo con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o quattro figli e maggiorato di tre anni in caso di cinque o più figli.
  4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi.
  5. Il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è ridotto, per le donne, di un anno per ogni figlio.
  6. Per il riconoscimento dei benefici previsti dalla presente legge, la persona interessata presenta richiesta, secondo modalità semplificate, anche tramite un ente di patronato, all'ente previdenziale. Nelle comunicazioni inviate dagli enti previdenziali alle lavoratrici è sempre riportata in nota la comunicazione della possibilità di avvalersi dei benefìci di cui ai commi 1 e 3.
  7. La lettera c) del comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.

ART. 34-sexies.
(Coperture per le misure previdenziali).

  1. All'onere delle disposizioni di cui agli articoli dal 34-bis al 34-quinquies si provvede anche con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni del presente articolo.
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, 247, è soppresso.
  3. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, le parole: «Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella (allegato C) nonché quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali» sono soppresse, e di conseguenza è soppressa la Tabella delle assicurazioni e dei contratti vitalizi esenti da imposta di cui all'allegato C della legge citata.
  4. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è soppresso.
  5. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
  6. Il versamento di cui al comma 5 non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.
  7. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
  8. L'articolo 1870 del codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1o gennaio 2017.
  9. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso.
  10. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  11. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
  12. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 68, sopprimere i commi da 1 a 3.
1. 366. (ex 23. 34.) Airaudo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 184-bis, sopprimere le lettere d) ed e).
1. 367. (ex 23. 22.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 187 sostituire il testo con il seguente: «187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 195 le somme e i valori di cui ai commi 183 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali. È abrogato l'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni».
   d-ter) al comma 188 sostituire le parole: «Il decreto prevede altresì le modalità di monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187» con le seguenti: «il decreto prevede altresì le modalità di monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 187».

  Conseguentemente, all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   i) All'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   j) All'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 368. (ex 23. 21.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 2, capoverso lettera f-quater), dopo le parole: il rischio di gravi patologie aggiungere le seguenti parole: per i fondi sanitari integrativi, e dagli articoli 7 e 8 del Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009 per i contratti di assicurazione.
1. 369. (ex *23. 8.) Polidori.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: è inserita la seguente con le seguenti: sono inserite le seguenti.

  Conseguentemente:
   al comma 2, capoverso, dopo la lettera
f-quater, aggiungere la seguente:
    f-quinquies) i sussidi occasionali concessi in occasionee rilevanti esigenze pesonali o familiari del dipendente;
   sopprimere il comma 2 dell'articolo 81.
1. 370. (ex 23. 1.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente: « e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.»;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: « f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530».

  Conseguentemente:
   nella rubrica del'articolo 23 sostituire la parola: aziendale con la seguente: integrativo;
   alla Tabella A, voce ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.000.000
   2018: – 2.000.000
   2019: – 2.000.000
1. 371. (ex 23. 9.) Polidori.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 2, inserite il seguente:
  2-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente: « e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.»;
   dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: « f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530».

  Conseguentemente:
   nella rubrica dell'articolo 23 sostituire la parola: aziendale con la seguente: integrativo.
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298,7 milioni.
1. 372. (ex 23. 25.) Chiarelli, Palese, Latronico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: «Per il periodo 2013-2016» con le seguenti: «Per il periodo 2013-2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 38.000.000.
1. 373. (ex 23. 12.) Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente: «i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, a euro 3.615,21, per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.».

  Conseguentemente:
   nella rubrica dell'articolo 23 sostituire la parola: aziendale con la seguente: integrativo;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262 milioni.
1. 374. (ex *23. 27.) Chiarelli, Palese, Latronico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente: «i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, a euro 3.615,21, per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.».

  Conseguentemente:
   nella rubrica dell'articolo 23 sostituire la parola: aziendale con la seguente: integrativo;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262 milioni.
1. 375. (ex *23. 7.) Polidori.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
   1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
   2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
   3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

  Per i lavoratori cui, a seguito della mancata contestuale presenza delle suddette condizioni, non si rende applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al precedente comma 5 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 81.
1. 376. (ex 23. 4.) Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 51, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'anno 2017, possono essere stanziate ulteriori risorse fino a complessivi 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 50.
1. 377. (ex 23. 2.) Saltamartini, Allasia.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.
(Proroga efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici).

  1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data del 31 dicembre 2016 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni è prorogata fino al 31 dicembre 2018.
1. 378. (ex 23. 02.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.
(Misure concernenti i contratti di solidarietà espansiva).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Le percentuali dei contributi di cui al comma 1 sono incrementate di un 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2017 nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1-ter e sulla base delle date di stipulazione dei contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

  1-ter. È istituito il Fondo di solidarietà per le riduzioni di orario presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore di tale Fondo di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.
  1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter.
  1-quinquies. Il versamento di cui al comma 1-ter non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.».
1. 379. (ex 23. 09.) Airaudo, Fassina, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23.
(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno).

  1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero completo dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
  2. L'esonero di cui al presente articolo spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al comma 1, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
  3. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
  4. L'esonero di cui al presente articolo non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
  5. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma 109 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  7. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 475 milioni di euro per il 2017, 1.230 milioni per il 2018, 630 milioni di euro nel 2019, 160 euro nei 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 475 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.230 milioni per il 2018, 630 milioni di euro nel 2019, 160 euro nel 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delie finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
  8. Il comma 110 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
1. 380. (ex 23. 011.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.
(Proroga dell'esonero dal contributo di licenziamento per i cambi di appalto).

  All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2017». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 381. (ex 23. 015.) Laffranco.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.
(Detassazione lavoro notturno).

  1. Al fine di sostenere il lavoro notturno, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, per le prestazioni di lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è applicata l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.
  2. La disposizione di cui al comma precedente si applica ai lavoratori dipendenti dei settore privato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato, con reddito di lavoro lordo annuo non superiore a 30.000 euro ed entro il limite massimo di importo pari a 5.000.
  3. I redditi di cui ai commi precedenti non concorrono ai fini fiscali e della determinazione delle situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 5.000 euro.
  4. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto di imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2016, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2016.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno natura sperimentale. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto, a domanda, nel limite di 2.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, il beneficio di cui al presente articolo è differito con criteri di priorità in ragione del rapporto numerico di persone a carico del prestatore di lavoro/reddito.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 2 dell'articolo 81;
   b) all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della speso pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  18-ter. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società Soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2017.;
   c) per la quota parte di 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 382. (ex 23. 018.) Saltamartini, Fedriga, Guidesi, Simonetti.

COMMA 165 (VEDI ART. 24)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che non siano pensionati, e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che, pur essendo iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria sono soggetti al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 111 a 113 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 24 per cento.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

ART. 68-bis.
(Sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IRES).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.
1. 383. (ex 24. 8.) Airaudo, Fassina, Placido, Paglia, Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: né pensionati, aggiungere le seguenti: per i dottorandi e gli assegnisti di ricerca.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, la parola: 300 è sostituita dalla seguente: 230.
1. 384. (ex 24. 11.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  All'articolo 24, sostituire le parole: 25 per cento, con le seguenti: 23 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire parole: «300 milioni» con le seguenti: «150 milioni».
1. 385. (ex 24. 4.) Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, in fondo, sostituire le parole: in misura pari al 25 per cento con le seguenti: in misura pari al 24 per cento.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

ART. 73-bis.
(Aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

  1. A decorrere dall'anno 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dal comma 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è fissata in misura pari al 5,75 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
1. 386. (ex 24. 9.) Paglia, Marcon, Fassina, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Pannarale, Giancarlo Giordano, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con copertura pensionistica figurativa per la quota di contribuzione perduta.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  per la quota pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero del beni e delle attività culturali e per il turismo e al Ministero della salute per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;
   b) sopprimere il comma 2 dell'articolo 81.

1. 387. (ex 24. 2.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con un ulteriore 2 per cento di copertura pensionistica figurativa.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 81.
1. 388. (ex 24. 1.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  All'articolo 24, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 che iniziano un'attività nel corso dell'anno 2017 l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 per i primi tre esercizi è ridotta al 15 per cento.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'89 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare,»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento dei loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 389. (ex 24. 3.) Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.
(Esonero dal contributo di licenziamento).

  All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono soppresse.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 40.000.000;
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 40.000.000.
1. 390. (ex 24. 02.) Matarrese, Menorello, Galgano, Librandi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.
(Indennizzi aziende commerciali in crisi).

  All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «1o gennaio 2009 e 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017 e 31 dicembre 2019» e le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
1. 1310. (ex *24. 013.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.
(Indennizzi aziende commerciali in crisi).

  All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «1o gennaio 2009 e 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017 e 31 dicembre 2019» e le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1. 1311. (ex *24. 011.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.
(Contributi per familiari coadiuvanti di artigiani e coadiutori di esercenti attività commerciali).

  2-bis. Nel caso di ditte individuali rientranti nella definizione di microimprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea il cui titolare possiede un valore ISEE non superiore ad euro 22.500,00, per i soggetti coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, qualora tali soggetti siano coniugi o figli del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e con esso residenti, il versamento del contributo di cui al comma 1 e 2 è facoltativo.
  2-ter. Nel caso di scelta di versamenti facoltativi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno a valere anche per i successivi, non si applica il livello minimo imponibile di cui al successivo comma 3, né la rideterminazione annua di cui al comma 7, dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. La quota di pensione corrispondente agli eventuali versamenti di cui al precedente periodo è calcolata secondo il sistema contributivo.
  2-quater. Ai soggetti che hanno scelto i versamenti facoltativi non spetta l'indennità di maternità, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, se nell'anno non abbiano versato contributi almeno pari a quelli dovuti dai soggetti di cui al comma 1, ovvero comma 2 se in possesso dei relativi requisiti.
  2-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 2-bis, nel caso di versamento dei contributi senza aver effettuato la scelta del versamento facoltativo, a richiesta, i contributi possono essere versati con cadenza mensile.
  2-sexies. Per i soggetti di cui al comma 1, 2 e 2-bis è data facoltà di versare somme presso la forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
  2-septies. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutato in misura pari all'aumento percentuale applicato ai trattamenti pensionistici.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 è aggiunto il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   d) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare,»;
   e) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   f) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2, rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 391. (ex 24. 05.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.
(Staffetta generazionale).

  1. Al fine di prevedere per i datori di lavoro del settore privato la possibilità di attuare il patto intergenerazionale, atto garantire la graduale fuoriuscita del lavoratore prossimo al pensionamento dal contesto aziendale e l'inserimento anche graduale, nell'organizzazione aziendale, di nuove figure professionali, nel triennio che precede la completa maturazione dei requisiti utili per l'accesso al trattamento previdenziale, il lavoratore in accordo, su base volontaria, con il datore di lavoro, può accettare una graduale riduzione dell'orario di lavoro del 15 per cento per il primo anno, dei 25 per cento per il secondo anno, del 35 per cento per il terzo anno.
  2. A fronte della riduzione di cui al comma 1, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono subordinate all'assunzione di nuovi lavoratori in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. Le assunzioni di cui al presente comma non devono essere effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.
  4. Alle assunzioni di cui al comma 3, si applica l'esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 100 per cento per un periodo di trentasei mesi.
  5. Nei sei mesi che precedono la nuova assunzione di cui al comma 3, il datore di lavoro può provvedere all'inserimento del nuovo lavoratore ricorrendo allo strumento del tirocinio come definito dagli appositi programmi nazionali vigenti.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al settore privato, con esclusione del settore agricolo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 è aggiunto il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   d) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   e) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   f) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo dell'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 392. (ex 24. 06.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMI 166-186 (VEDI ART. 25)

  Alla rubrica, sostituire la parola: APE con la seguente: Sussidio.
1. 393. (ex 25. 25.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Sopprimere i commi da 1 a 13.

  Conseguentemente dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. È istituito il reddito di cittadinanza nelle seguenti modalità:

  1. Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princìpi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
  2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
  3. Il reddito di cittadinanza è istituito a decorrere dal 1o febbraio 2016 in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.
  4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e compartecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.
  5. Per le finalità di cui al punto 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
  6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:
   a) «reddito di cittadinanza»: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);
   b) «beneficiario»: qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;
   c) «soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro»: i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;
   d) «struttura informativa centralizzata»: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;
   e) «sistema informatico nazionale per l'impiego»: la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
   f) «fascicolo personale elettronico del cittadino»: l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica, amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
   g) «libretto formativo elettronico del cittadino»: documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;
   h) «soglia di rischio di povertà»: il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;
   i) «reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza»: il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;
   l) «nucleo familiare»: il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;
   m) «Fondo per il reddito di cittadinanza»: il Fondo di cui al punto 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
   n) «bilancio di competenze»: il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di renderne possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;
   o) «registro nazionale elettronico delle qualifiche»: l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;
   p) «salario minimo orario»: la retribuzione oraria minima che il datare di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;
   q) «tessera sanitaria nazionale»: il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

  7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.
  8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.
  9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.
  10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.
  11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.
  12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.
  13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.
  14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
  15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
  16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.
  17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del punto 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
   a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;
   b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

  18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.
  19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.
  20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.
  21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al punto 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.
  22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:
   a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;
   b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al punto 56;
   c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;
   d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al punto 6, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;
   e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione dei contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;
   f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
   g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;
   h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;
   i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;
   l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al punto 103;
   m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
   n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
   o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

  23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.
  24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai punti 22 e 23.
  25. I soggetti di cui al punto 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico dei cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui all'articolo 5. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui alla decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.
  26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai commi da 97 a 104.
  27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.
  28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
  29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e 134 dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.
  30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere c) e d), allegando:
   a) copia della dichiarazione ISEE;
   b) autodichiarazione atte stante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al punto 11;
   c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  32. La sussistenza delle condizioni di cui ai punti da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al punto 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.
  33. I soggetti di cui al punto 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.
  34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al punto 22, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.
  35. Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta,
  36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.
  37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.
  38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.
  39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.
  40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.
  41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al punto 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.
  42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al punto 41.
  43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal punto 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.
  44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al punto 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.
  45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al punto 41.
  46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.
  47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.
  48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.
  49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente: «Art. 66. (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola).
  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
  3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:
   a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
   b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
   c) le attività di silvi coltura e di vivaistica.

  4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
  5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
  6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.
  7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
  8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo li del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
  9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
  10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
  11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.
  12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale.».
  50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 dei 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».

  51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal punto 50 del presente comma, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.
  52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.
  53. Le agenzie di cui al punto 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.
  54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al punto 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al punto 62, lettera b).
  55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al punto 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.
  56. Le agenzie di cui ai commi 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
  57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al punto 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al punto 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.
  58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.
  59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti ai termine di ciascun percorso formativo.
  60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.
  61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.
  62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:
   a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;
   b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
   c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
   d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
   e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui punto 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;
   f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;
   g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;
   h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

  63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
   a) non ottempera agli obblighi di cui punto 62;
   b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;
   c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del punto 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;
   d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
   e) non ottempera agli obblighi di cui al punto 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

  64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:
   a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;
   b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;
   c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

  65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere «i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal punto 64, lettera a), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.
  66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.
  67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al punto 62 le madri; fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
  68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del punto 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al punto 62, lettere e), g) e h).
  69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai princìpi di congruità di cui al punto 64.
  70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici; sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificata e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno ai pagamento dei canoni di locazione.
  71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.
  72. I benefici di cui alla presente legge sono erogati in rate anticipate entro il 10 di ciascun mese a decorrere da febbraio 2017.
  73. Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
  74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.
  75. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: »di cui al comma 4« sono inserite le seguenti: »ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza«.
  76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente: »479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476«.
  77. Ai fini di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, è le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:
   a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;
   b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
   c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
   d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
   e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;
   f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

  78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.
  79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi, in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
  80. I programmi di cui al punto 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
  81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.
  82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al punto 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.
  83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:
   a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
   b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

  84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al punto 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
  85. Il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al punto 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.
  86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
  87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito, il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.
  88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.
  89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.
  90. Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.
  91. L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
  92. L'incentivo mensile di cui al punto 88 ha una durata massima di dodici mesi.
  93. L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione, li numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
  94. L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
  95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino princìpi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.
  96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.
  97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.
  98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.
  99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
  100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al punto 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.
  101. Il termine per la segnalazione di cui al punto 40, è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.
  102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborsa di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
  103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.
  104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:
   a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al punto 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo punto 27;
   c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al punto 36;
   d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai punto 22, lettera c); 42, 47 e da 79 a 82.

  105. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente punto, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2016 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e comunque nei limiti del fondo di cui al 5, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai commi da 106 a 145.
  106. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
   a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;
   b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.
   I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello stato per le finalità di cui alla presente legge.

  107. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del punto 106, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
  108. Nel termine di cui al punto 106 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
  109. Le ASL, le ASC, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.
  110. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al punto 109.
  111. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
  112. Ai fini di cui al punto 109, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.
  113. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.
  114. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
  115. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 107 a 114 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
  116. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
  117. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole »alla gestione 2013.« sono inserite le seguenti »Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.«;
   b) il secondo periodo è soppresso;
   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: »I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il «Fondo straordinario di sostegno all'editoria», di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo.«;

  118. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
  119. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;
  121. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;
   d) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;
   f) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato;

  122. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
  123. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
  124. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
   b) al comma 8, primo periodo, le parole da: »e tenendo conto delle riduzioni« fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) al comma 12, le parole: »la Commissione di cui al comma 7« sono sostituite dalle seguenti: »la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie«;
   d) al comma 14, le parole: »per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7« sono sostituite dalle seguenti: »per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie«.

  125. A decorrere dal 1o gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
  126. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: »ai commi da 65 a 68« sono sostituite dalle seguenti: »ai commi 65 e 66«.

  127. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: »Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare«.
  128. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.«;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare«;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'82 per cento«.

  129. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  130. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  131. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
  132. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
  133. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita.
  134. A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.
  135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al punto 5 dell'articolo 1.
  136. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al punto 5 dell'articolo 1.
  137. A decorrere dall'anno 2016, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al punto 5, nella misura del 70 per cento.
  138. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
  »486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
   a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
   b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il mimmo: aliquota 5 per cento;
   c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
   d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
   e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
   f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
   g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
   h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

  486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo«.
  139. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  139-bis. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.
  140. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
  141. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  142. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
  143. A decorrere dal 1o gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al punto 5, della presente legge.
  144. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
  145. A decorrere dal 1o gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
  146. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l'istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani CANCI) e l'Unione delle province d'Italia CUPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.
  147. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 143, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
  150. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  151. All'articolo 1 comma 918 della legge 28 dicembre 2015, sostituire le parole: »17,5 per cento« con le seguenti: »20 per cento«;
  152. All'articolo 1 comma 919 della legge 28 dicembre 2015, sostituire le parole: »5,5 per cento« con le seguenti: »8,5 percento”.

  Conseguentemente alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 sopprimere i commi da 386 a 389.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: 300 con le seguenti: 50.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 60.000.000;
   2018: – 110.000.000;
   2019: – 102.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.650.000;
   2018: – 5.436.000;
   2019: – 5.436.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.236.000;
   2018: – 5.236.000;
   2019: – 4.236.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 7.500.000;
   2019: – 7.500.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.500.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 7.500.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.700.000;
   2018: – 5.800.000;
   2019: – 5.800.000.

Allegato 1
Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2014 Erogazione (Relazione annuale Istat 2014) Totale componenti
Adulti (14+anni)
Ragazzi (4 anni)
Coeff. Importo annuale massimo erogabile (Euro) Importo mensile massimo erogabile (Euro) 1 1 0 1 9.360 780 2 1 1 1,3 12.168 1.014 2 2 0 1,5 14.040 1.170 3 1 2 1,6 14.976 1.248 3 2 1 1,8 16.848 1.404 4 1 3 1,9 17.784 1.482 3 3 0 2 18.720 1.560 4 2 2 2,1 19.656 1.638 5 1 4 2,2 20.592 1.716 4 3 1 2,3 21.528 1.794 5 2 3 2,4 22.464 1.872 4 4 0 2,5 23.400 1.950 6 1 5 2,5 23.400 1.950 5 3 2 2,6 24.336 2.028 6 2 4 2,7 25.272 2.106 5 4 1 2,8 26.208 2.184 7 1 6 2,8 26.208 2.184 6 3 3 2,9 27.144 2.262 5 5 0 3 28.080 2.340 7 2 5 3 28.080 2.340 6 4 2 3,1 29.016 2.418 7 3 4 3,2 29.952 2.496 6 5 1 3,3 30.888 2.574 7 4 3 3,4 31.824 2.652 6 6 0 3,5 32.760 2.730 7 5 2 3,6 33.696 2.808 7 6 1 3,8 35.568 2.964 7 7 0 4 37.440 3.120

Allegato 2 (articolo 3, comma 5)
ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE
Caso 1
Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare: Rf=Ra+Rb+Rc+...Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Rca, Rcb, Rcc,....Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
Rci = Rcx-Ri
Caso 2
Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare: Rf = Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Es=Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Es = Rs-Rcx
Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare
Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
Rci = Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))
Note.
1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell'extrareddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.
2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.
Allegato 3
N mesi = parte intera di (Rfa – 3 RdC)/(Rdc/4)
N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza
Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)
Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)
1. 394. (ex 25. 174.) Pesco, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Sopprimere i commi da 1 a 13.
1. 395. (ex *25. 138.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Sopprimere i commi da 1 a 13.
1. 396. (ex *25. 91.) Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1 dopo le parole: L'APE è un prestito inserire le seguenti: a tasso agevolato;

  Conseguentemente:
   al comma 1 dopo le parole: La restituzione del prestito aggiungere le seguenti: a tasso agevolato;
   sopprimere le parole: Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza;
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula una convenzione con la Banca pubblica dello Stato italiano di cui al successivo comma al fine di erogare i prestiti APE a tasso agevolato. Il tasso annuo effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al prestito APE non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,2.

  1-ter. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., istituita nel quadro degli interventi e della procedura di risoluzione della crisi di cui al comma 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed all'articolo 42 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, e del relativo aumento di capitale, sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore a 500 milioni di euro in base al valore di mercato della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti determinato nella relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. All'atto del trasferimento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cambiare la denominazione sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti in Banca pubblica dello Stato italiano.
   al comma 4 sopprimere le parole da: I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono fino alla fine del periodo;
   al comma 4 sostituire le parole: Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza con le seguenti: Nella domanda il soggetto richiedente indica il numero del conto corrente aperto presso la Banca pubblica dello Stato italiano ed il protocollo dell'istanza di adesione al Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;
   al comma 8 sostituire le parole: 70 milioni per l'anno 2017 con le seguenti: 1.570 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   sopprimere il comma 9;
   sostituire ovunque ricorra la parola: finanziatore con le seguenti: Banca pubblica dello Stato italiano;
   sostituire ovunque ricorrano le parole: istituto finanziatore con le seguenti: Banca pubblica dello Stato italiano;
   sostituire ovunque ricorrano le parole: impresa assicurativa con le seguenti: Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;
   sostituire ovunque ricorrano le parole: polizza assicurativa con le seguenti: garanzia del Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;
   sostituire ovunque ricorrano le parole: premi assicurativi con le seguenti: garanzia del Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;
   sostituire ovunque ricorra la parola: banca con le seguenti: Banca pubblica dello Stato italiano;
   dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.«;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'82 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 3. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  All'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 100.
1. 397. (ex 25. 14.) Villarosa, Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti.
   Al comma 1 sopprimere le parole: Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza;
   al comma 1, dopo le parole: L'APE è un prestito aggiungere le seguenti: a tasso agevolato;

  Conseguentemente:
   al comma 1 dopo le parole: La restituzione del prestito aggiungere le seguenti: a tasso agevolato;
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula una convenzione con la Banca pubblica dello Stato italiano di cui al successivo comma al fine di erogare i prestiti APE a tasso agevolato. Il tasso annuo effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al prestito APE non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,1.

  1-ter. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., istituita nel quadro degli interventi e della procedura di risoluzione della crisi di cui al comma 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed all'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, e del relativo aumento di capitale, sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore a 500 milioni di euro in base al valore di mercato della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti determinato nella relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. All'atto del trasferimento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cambiare la denominazione sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti in Banca pubblica dello Stato italiano.
   al comma 4 sopprimere le parole da: I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono fino alla fine del periodo;
   al comma 4 sostituire le parole: Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza con le seguenti: Nella domanda il soggetto richiedente indica il numero del conto corrente aperto presso la Banca pubblica dello Stato italiano ed il protocollo dell'istanza di adesione al Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;
   al comma 8 sostituire le parole: 70 milioni per l'anno 2017 con le seguenti: 1.570 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   sopprimere il comma 9;
   sostituire ovunque ricorra la parola: finanziatore con le seguenti: Banca pubblica dello Stato italiano;
   sostituire ovunque ricorrano le parole: istituto finanziatore con le seguenti: Banca pubblica dello Stato italiano;
   sostituire ovunque ricorrano le parole: impresa assicurativa con le seguenti: Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;
   sostituire ovunque ricorrano le parole: polizza assicurativa con le seguenti: garanzia del Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;
   sostituire ovunque ricorrano le parole: premi assicurativi con le seguenti: garanzia del Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;
   sostituire ovunque ricorra la parola: banca con le seguenti: Banca pubblica dello Stato italiano;
   Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  All'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 100.
1. 398. (ex 25. 101.) Villarosa, Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, aggiungere le seguenti: con garanzia prosoluta in capo all'INPS secondo le modalità di cui al successivo comma 6.
1. 399. (ex 25. 5.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo le parole: polizza assicurativa obbligatoria aggiungere le seguenti: il cui premio assicurativo è di pari importo per tutti i richiedenti.
1. 400. (ex 25. 102.) Villarosa, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti.

  Al comma 1, dopo le parole: il Governo verifica i risultati della sperimentazione, aggiungere le seguenti: e invia una dettagliata relazione alle competenti commissioni parlamentari.
1. 401. (ex 25. 137.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 2, dopo le parole: L'APE può essere richiesto aggiungere le seguenti: volontariamente e senza obbligo alcuno.
1. 402. (ex 25. 65.) Polverini.

  Al comma 2, sostituire le parole: a 1,4 volte con le seguenti: a 1,5 volte.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con 100.
1. 403. (ex 25. 136.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 2 sostituire le parole: 1,4 volte con le seguenti: 1,5 volte.

  Conseguentemente all'articolo 74, dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   c) All'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   d) All'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 404. (ex 25. 130.) Placido, Martelli, Airaudo, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152,.
1. 405. (ex 25. 135.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: verificato aggiungere le seguenti: entro quindici giorni.
1. 406. (ex 25. 26.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente: Il finanziatore è la Cassa depositi e prestiti; le imprese assicurative sono scelte tra quelle che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie.
1. 407. (ex 25. 76.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 4, sesto periodo, dopo le parole: e altre imprese assicurative primarie, aggiungere le seguenti: Gli accordi-quadro sono notificati all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che li autorizza, applicando l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1. 408. (ex *25. 58.) Polidori.

  Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, la seguente parola: motivata.
1. 409. (ex 25. 27.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 6, ultimo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: sessanta.
1. 410. (ex 25. 28.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: l'importo della rata, aggiungere le seguenti: impignorabile ed insequestrabile.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
1. 411. (ex 25. 3.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto salvo sempre il soggetto richiedente il contratto di prestito.
1. 412. (ex 25. 29.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 8, aggiungere, infine, il seguente periodo: Fermo restando quanto disposto dal comma 4, in caso di perdita del beneficio di godimento dell'APE, a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è riconosciuto un indennizzo a favore dei soggetto interessato a copertura del periodo compreso tra la perdita del beneficio fino alla maturazione del diritto alla pensione.
1. 413. (ex 25. 103.) Villarosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. Il tasso annuo effettivo globale applicato all'APE, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al credito non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,1.

  9-bis. Il costo complessivo delle polizze assicurative obbligatorie per il rischio premorienza sottoscritte ai sensi del presente articolo non possono superare lo 0,3 per cento del valore complessivo del prestito APE.
1. 414. (ex 25. 95.) Lombardi, Villarosa, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. Il tasso annuo effettivo globale applicato all'APE, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al credito non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,2.

  9-bis. Il costo complessivo delle polizze assicurative obbligatorie per il rischio premorienza sottoscritte ai sensi del presente articolo non possono superare lo 0,5 per cento del valore complessivo del prestito APE.
1. 415. (ex 25. 109.) Villarosa, Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti.

  Al comma 9, dopo le parole: il tasso di interesse, aggiungere le seguenti: comunque nella misura non superiore al tasso REFI applicato dalla Bce all'entrata in vigore della presente legge.

1. 416. (ex 25. 30.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 9. aggiungere infine il seguente periodo: In nessun caso il tasso di interesse applicato può superare il due per cento e la misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza può essere superiore all'uno per cento dell'anticipo finanziario complessivo.
1. 417. (ex 25. 66.) Polverini.

  Al comma 10, dopo le parole: e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, aggiungere le seguenti parole: sentite le parti sociali.
1. 418. (ex 25. 67.) Polverini.

  Al comma 10, aggiungere in fine, le seguenti parole: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

  Conseguentemente, al comma 20, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 419. (ex 25. 106.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
   alla lettera a), dopo le parole: in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, aggiungere le seguenti:, ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi.
1. 420. (ex *25. 24.) Guidesi.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
   alla lettera a), dopo le parole: in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, aggiungere le seguenti:, ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi.
1. 421. (ex *25. 64.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
   alla lettera a), dopo le parole: in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, aggiungere le seguenti:, ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi.
1. 422. (ex *25. 63.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 14, alinea, sostituire le parole: 63 anni, con le seguenti: 62 anni.

  Conseguentemente:
  Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

  «ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: »ai commi da 65 a 68« sono sostituite dalle seguenti: »ai commi 65 e 66«.

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: »Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare«.
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare«;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. ln deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 423. (ex 25. 100.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: 63 anni, aggiungere le seguenti: salvo che per la condizione di cui alla lettera b) per la quale il requisito viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 100 milioni.
1. 424. (ex 25. 87.) Catanoso, Carfagna, Polverini.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: 63 anni aggiungere le seguenti: salvo che per la condizione di cui alla lettera b) per la quale il requisito viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
* (ex *25. 20.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 14, dopo le parole: 63 anni aggiungere le seguenti: salvo che per la condizione di cui alla lettera b) per la quale il requisito viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
* (ex *25. 140.) Ricciatti, Pellegrino, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Al comma 14, lettera a) sopprimere le parole: da almeno tre mesi.
1. 425. (ex 25. 68.) Polverini.

  Al comma 14, lettera a) sostituire le parole: 30 anni con le seguenti: 25 anni.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 426. (ex 25. 124.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, scotto, Zaratti.

  Al comma 14, lettera a), sostituire le parole: 30 anni con le seguenti: 20 anni.

  Conseguentemente, all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 427. (ex 25. 123.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 14, lettera a) sostituire le parole: 30 anni con le seguenti: 20 anni.
1. 428. (ex 25. 69.) Polverini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 le parole: 300 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni.
1. 429. (ex 25. 88.) Catanoso, Carfagna, Polverini.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
1. 430. (ex *25. 21.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
* (ex *25. 60.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
* (ex *25. 141.) Ricciatti, Pellegrino, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Al comma 14, lettera b), sostituire le parole: primo grado con le seguenti: secondo grado.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.

  Per la quota pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegato, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero della salute per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 431. (ex 25. 31.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 14, lettera b) sostituire le parole: 30 anni con le seguenti: 25 anni.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
1. 432. (ex 25. 125.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 14, lettera b) sostituire le parole: 30 anni con le seguenti: 20 anni.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 433. (ex 25. 126.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 14, lettera b) sostituire le parole: 30 anni con le seguenti: 20 anni.
1. 434. (ex 25. 70.) Polverini.

  Al comma 14, lettera c) sostituire le parole: 30 anni con le seguenti: 25 anni.

  Conseguentemente all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
1. 435. (ex 25. 127.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 14, lettera c) sostituire le parole: 30 anni con le seguenti: 20 anni.

  Conseguentemente all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 436. (ex 25. 128.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 14, lettera c) sostituire le parole: 30 anni con le seguenti: 20 anni.
1. 437. (ex 25. 71.) Polverini.

  Al comma 14, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: A tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione figurativa.
1. 438. (ex *25. 40.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 14, lettera d) sostituire le parole: 36 anni con le seguenti: 30 anni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  «36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: »nei limiti del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nei limiti del 95 per cento«.

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 6, comma 8, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 94 per cento”;
   all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 439. (ex 25. 129.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 14, lettera d) sostituire le parole: 36 anni con le seguenti: 30 anni.
1. 440. (ex 25. 72.) Polverini.

  Al comma 14, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: A tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione figurativa.
1. 441. (ex 25. 83.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Al comma 14, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: Per i lavoratori dell'edilizia e delle costruzioni il citato periodo minimo di attività si intende maturato anche in via non continuativa nell'intero periodo lavorativo e siano in possesso di una anzianità contributiva di almeno 20 anni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 74, dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento.

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento«;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento”;
   all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 442. (ex 25. 144.) Franco Bordo, Placido, Airaudo, Martelli, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 14, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione figurativa.
1. 443. (ex 25. 166.) Matarrese, Menorello, Galgano, Librandi.

  Al comma 14, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.
1. 444. (ex *25. 18.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 14, lettera d), sostituire l'Allegato C con il seguente:
   Allegato C
    A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
    B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
    C. Conciatori di pelli e di pellicce;
    D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
    E. Conduttori mezzi pesanti e camion;
    F. Personale delle professioni sanitarie e infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoratore organizzato in turni;
    G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
    H. Professori di scuola pre-primaria e secondaria di primo e secondo grado;
    I. Facchini addetti allo spostamento merci e assimilati;
    L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
    M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
    N. Lavoratori marittimi e portuali;
    O. Operatori socio sanitari.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 445. (ex 25. 143.) Scotto, Placido, Airaudo, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 31, comma 1, dopo la lettera
a) inserire la seguente:
   a-bis)
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   e) operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici,
   2) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per effetto di quanto stabilito dai comma 1 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 584,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 586,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 624,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 626,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 623,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 644,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 645,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 651,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 655,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 670,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67;
   3) dopo l'articolo 87 è aggiunto il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   g) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare,»;
   h) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   i) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'82 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 446. (ex 25. 176.) Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, sopprimere la lettera f).

  Conseguentemente:
   1) dopo la lettera
a) inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   d-dis) lavoratori delle professioni sanitarie infermieristiche ospedaliere;
   2) al medesimo articolo 31, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per effetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 1084,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 1086,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 1126,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 1123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 1144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 1145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1151,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, dei decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.;
   3) dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'89 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'89 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 447. (ex 25. 177.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, alla lettera F aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed autisti soccorritori nei sistema di emergenza.
1. 448. (ex 25. 36.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, dopo la lettera F, inserire la seguente:
  F-bis. Lavoratori addetti alla produzione di munizionamento militare per la difesa.
1. 449. (ex 25. 35.) Saltamartini, Guidesi, Simonetti.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, alla lettera h) aggiungere in fine, le seguenti parole: e secondaria di primo e secondo grado.

  Conseguentemente all'articolo 25, comma 21, sostituire le parole: 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022, e di 8 milioni di euro per l'anno 2023, con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2017, di 709 milioni di euro per l'anno 2018» di 707 milioni di euro per l'anno 2019, dì 572 milioni di euro per l'anno 2020, di 380 milioni di euro per l'anno 2021, di 183 milioni di euro per l'anno 2022, e di 108 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 450. (ex 25. 139.) Airaudo, Pannarale, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 14, lettera d), Allegato C, dopo la lettera M, aggiungere le seguenti:
   M-bis. Il personale civile dell'amministrazione Difesa impiegati presso l'Area Tecnico Industriale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militari e dei Poli di Mantenimento dell'esercito Italiano ex esposti all'amianto con certificazione INAIL.

  Conseguentemente:
   all'articolo 25 comma 21 sostituire le parole: 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022, e di 8 milioni di euro per l'anno 2023, con le seguenti: 330 milioni di euro per l'anno 2017, di 639 milioni di euro per l'anno 2018, di 637 milioni di euro per l'anno 2019, di 492 milioni di euro per l'anno 2020, di 310 milioni di euro per l'anno 2021, di 113 milioni di euro per l'anno 2022, e di 38 milioni di euro per l'anno 2023;
   all'articolo 81 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
1. 451. (ex 25. 117.) Duranti, Piras, Carlo Galli, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Ricciatti, Quaranta, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, dopo la lettera M, aggiungere la seguente:
   M-bis. Piloti e ufficiali di aeromobili e altro personale viaggiante.
1. 452. (ex 25. 15.) Polverini.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, dopo la lettera M, aggiungere la seguente:
   M-bis. Commesso e inserviente in centri commerciali con lavoro prevalentemente in piedi o al banco.
1. 453. (ex 25. 16.) Polverini.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, dopo la lettera M, aggiungere il seguente:
   M-bis. Cassiere.
1. 454. (ex 25. 17.) Polverini.

  Al comma 14, lettera d), allegato F, dopo la parola: ospedaliere aggiungere le seguenti: pubbliche o private, nonché infermieri e lavoratori del comparto O.S.S. che svolgono la propria attività lavorativa garantendo il servizio di pronta disponibilità anche con turnazione h24 in strutture socio-sanitarie con servizi residenziali diretti alla persona.
1. 455. (ex 25. 2.) Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 16, sostituire le parole: 1.500 euro con le seguenti: 1.650 euro.

  Conseguentemente:
   all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   e) All'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   f) All'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;

  All'articolo 81 sopprimere il comma 2.

1. 456. (ex 25. 131.) Martelli, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 16, sostituire le parole: 1.500 euro con le seguenti: 1.700 euro.

  Conseguentemente:
   all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   g) All'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   h) All'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;

  All'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 457. (ex 25. 132.) Placido, Martelli, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 16, dopo le parole: 1.500 euro aggiungere la seguente: lordi.
1. 458. (ex 25. 32.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 18, sopprimere il secondo periodo.
1. 459. (ex 25. 33.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 19.

  Conseguentemente:
   all'articolo 74, dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti nella misura del 94 per cento;
   b) All'articolo 6, comma 9, le parole nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti nella misura del 94 per cento;

  all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 460. (ex 25. 133.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 20, dopo le parole: e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, aggiungere le seguenti: sentite le parti sociali.
1. 461. (ex 25. 74.) Polverini.

  Al comma 20, sopprimere la lettera a).
1. 462. (ex 25. 108.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 21, dopo le parole: a domanda nel limite aggiungere le seguenti:, per ciascuna delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 14 del presente articolo, di 75 milioni per l'anno 2017, di 152,25 milioni di euro per l'anno 2018, di 161,75 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 115,50 milioni di euro per l'anno 2020, di 70 milioni di euro per l'anno 2021, di 20,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023, nel limite complessivo di spesa.
1. 1312. (ex *25. 89.) Catanoso, Carfagna, Polverini.

  Al comma 21, dopo le parole: a domanda nel limite aggiungere le seguenti:, per ciascuna delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 14 del presente articolo, di 75 milioni per l'anno 2017, di 152,25 milioni di euro per l'anno 2018, di 161,75 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 115,50 milioni di euro per l'anno 2020, di 70 milioni di euro per l'anno 2021, di 20,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023, nel limite complessivo di spesa.
1. 1313. (ex *25. 22.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 21, dopo le parole: a domanda nel limite aggiungere le seguenti:, per ciascuna delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 14 del presente articolo, di 75 milioni per l'anno 2017, di 152,25 milioni di euro per l'anno 2018, di 161,75 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 115,50 milioni di euro per l'anno 2020, di 70 milioni di euro per l'anno 2021, di 20,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023, nel limite complessivo di spesa.
1. 1314. (ex *25. 142.) Ricciatti, Pellegrino, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Al comma 21, dopo le parole: il Governo verifica aggiungere le seguenti: con le parti sociali.
1. 463. (ex 25. 75.) Polverini.

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. Al fine di ampliare le misure di sostegno di cui al comma 21, è istituito, per il medesimo periodo definito dal comma 14, un contributo progressivo di solidarietà a carico dei redditi da pensione, le cui percentuali dì riduzione sono definite in relazione alle seguenti fasce di reddito:
   a) 0,50 per cento per gli superiori a 7 e pari a 10 volte il trattamento minimo;
   b) 0,75 per cento per gli importi superiori a 10 fino a 12 volte il il trattamento minimo;
   c) 1 per cento per gli importi superiori a 12 fino a 14 volte il trattamento minimo;
   d) 1,50 per cento per gli importi superiori a 14 fino a 16 volte il trattamento minimo;
   e) 1,75 per cento per gli importi superiori a 16 fino a 18 volte il trattamento minimo;
   f) 2 per cento per gli importi superiori a 18 fino a 20 volte il trattamento minimo;
   g) 3 per cento per gli importi superiori a 20 fino a 25 volte il trattamento minimo;
   h) 4 per cento per gli importi superiori a 25 fino a 30 volte il trattamento minimo;
   i) 5 per cento per gli importi superiori a 30 fino a 35 volte il trattamento minimo;
   l) 6 per cento per gli importi superiori a 35 fino a 40 volte il trattamento minimo;
   m) 7 per cento per gli importi superiori a 40 fino a 45 volte ii trattamento minimo;
   n) 8 per cento per gli importi superiori a 45 fino a 50 volte il trattamento minimo;
   o) 9 per cento per gli importi superiori a 50 fino a 55 volte il trattamento minimo;
   p) 10 per cento per gli importi superiori a 55 fino a 60 volte il trattamento minimo;
   q) 12 per cento per gli importi superiori a 60 fino a 70 volte il trattamento minimo;
   r) 14 per cento per gli importi superiori a 70 fino a 80 volte il trattamento minimo;
   s) 16 per cento per gli importi oltre 80 volte il trattamento minimo.
1. 464. (ex 25. 93.) Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente;

  21-bis. Gli schemi di decreto, di cui ai commi 10 e 20, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
1. 465. (ex 25. 105.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:
  21-bis. Ai fini del mantenimento dei livelli essenziali nonché dei livelli occupazionali e dell'efficienza le amministrazioni pubbliche, in particolare della sanità, sono tenute ad assumere, anche in deroga al blocco del turn over, un numero di lavoratori corrispondente al numero di coloro che hanno accesso all'Ape di cui al presente articolo.

  21-ter. Agli oneri derivanti dal comma 21-bis si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 2-quater.
  21-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
1. 466. (ex 25. 134.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.
(Quota 96).

  1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1, e in considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui a comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del lo settembre 2016, nel limite massimo di 2.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa dì cui al comma 3.
  3. Ai fini di cui ai precedenti comma 1 e 2 l'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale della scuola di cui al comma 1, che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede all'esame delle relative domande, definendo un elenco delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
  4. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in casi di applicazione dei requisiti per l'accesso ai trattamento pensionistico previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
1. 467. (ex 25. 01.) Pannarale, Marcon, Martelli, Airaudo, Placido, Giancarlo Giordano, Melilla, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.
(Riscatto ai fini previdenziali dei corsi legali di studio universitario).

  1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente:

ART. 2.
(Corsi universitari di studio).
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-nonies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1982, n. 694, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti a Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 9, e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario.
  3. Gli oneri del riscatto per i periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione ovvero, su richiesta, fino a 240 rate mensili senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
  4. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione all'inizio dell'attività lavorativa.
  5. La facoltà dì riscatto di cui al comma 4, è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo pari alla misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 100 il minimale giornaliero stabilito.
  6. Il contributo erogato per il riscatto è fiscalmente deducibile dall'interessato. Il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento.
  7. I periodi riscattati sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i soggetti di cui al comma 1 e al comma 5 anche per il riscatto degli anni di laurea antecedenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.
  9. Il beneficio del riscatto degli anni di corso universitario disciplinato ai sensi dei commi da 1 a 8 è riconosciuto, secondo quanto previsto dal comma 2, in seguito alle domande che vengono accolte in ordine di presentazione entro un limite massimo di costo annuale di 500 milioni di euro. A tale onere sì provvede mediante quota parte del gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 10.
  10. Dal 1o gennaio 2017 sono disposte le seguenti misure:
   a) nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso;
   b) all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
1. 468. (ex 25. 02.) Melilla, Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Placido, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente;

  «ART. 25-bis. – 1. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, e, in via provvisoria per dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, con una riduzione della capacità lavorativa non inferiore all'80 per cento che abbiano in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (effettivo e continuativo) nei venticinque anni precedenti alla data della domanda di pensione, a domanda possono essere collocati in pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica.
  2. I periodi di aspettativa a qualunque titolo sono da intendersi quale prestazione di lavoro continuativo ed effettivo.
  3. Con effetto dall'approvazione della presente legge, per i soggetti di cui al comma 1, la pensione è calcolata in misura pari a quella prevista al raggiungimento dei requisiti per il collocamento a riposo di cui all'articolo 1, commi 6 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è successive modificazioni ed integrazioni. L'importo del trattamento sarà pari al 100 per cento della base pensionabile.
  4. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, l'I.N.P.S, comunica al richiedente le condizioni giuridiche ed economiche relative alla pensione.
  5. Il collocamento in pensione decorre dal giorno dell'accettazione della domanda».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:
  ART. 87-bis. – 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione dei valore della produzione nella misura dell'82 per cento dei loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'accanto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quella in corso al 31 dicembre 2016.
1. 469. (ex 25. 04.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 il Ministro del lavoro effettua una ricognizione dei risparmi conseguenti all'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per garantire ai soggetti appartenenti alle fasce di reddito comprese tra 1,5 e 4 volte l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 335/1995 il trattamento mimmo INPS di accedere al trattamento pensionistico anticipato volontario, senza alcun onere a proprio carico.
1. 470. (ex 25. 07.) Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

  A decorrere dal 1o gennaio 2017, in via transitoria, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, cori modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010. n. 122, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, l'adeguamento dei requisiti anagrafici di accesso anticipato al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, è sospeso per un periodo di 5 anni.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   d) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   e) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   f) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

1. 471. (ex 25. 08.) Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.
(Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale).

  1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché per sostenere la genitorialità, attraverso la condivisione dei compiti di cura dei figli, in via sperimentale per gli anni 2017-2019, fermo restando quanto disposto in materia di durata complessiva del periodo di astensione di maternità e di riposi giornalieri della madre dagli articoli 16 e 39 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, il padre lavoratore dipendente può astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo pari a 15 giorni lavorativi, anche continuativi, entro i trenta giorni successivi alla nascita del figlio.
  2. Per il periodo di astensione obbligatoria di cui al comma 1, al padre lavoratore dipendente è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari all'80 per cento della retribuzione.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 7 e 8.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2017, al comma 491, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 2 per cento».
  5. A decorrere dal 1o gennaio 2017, si applica un prelievo pari all'1 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'Erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1. 472. (ex 25. 09.) Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

  All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 2840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: « 4000,00 euro».

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25-bis, valutati in 530 milioni di euro per l'anno 2017, 757 milioni per l'anno 2018 e 690 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
  all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 92 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre. 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare,»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dei l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  Al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: « 300 milioni» con: « 300 milioni per l'anno 2017, 118 milioni per l'anno 2017 e 185 milioni di euro a decorrere dal 2019».
1. 473. (ex 25. 011.) Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

  All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 2840,51 euro» sono sostituite dalle parole: « 4000,00 euro».

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 92 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre. 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare,»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dei l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  All'articolo 81, comma 2, dopo le parole: « 300 milioni per l'anno 2017» aggiungere le seguenti: « 143 milioni per l'anno 2018 e 210 milioni a decorrere dal 2019».
1. 474. (ex 25. 012.) Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

  All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pensioni spettanti ai figli superstiti minori o inabili concorrono alla determinazione di tale limite solo per l'importo eccedente i 7500 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 232 milioni per l'anno 2017, 203 milioni per l'anno 2018 e 213 milioni a decorrere dall'anno 2019.
1. 475. (ex 25. 014.) Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

ART. 25-bis.

  1. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti dalie imposte sui redditi per i primi due periodi di imposta, elevato a quattro anni nei caso di assunzione di almeno tre dipendenti a tempo indeterminato entro un anno dall'avvio dell'attività. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente:
   all'onere pari 100.000,000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000,000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, ai Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delia giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e al Ministero dei beni e delie attività culturali e del turismo.
   all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari fino a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017, Entro la data dei 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 476. (ex 25. 015.) Caparini, Guidesi.

COMMA 187 (VEDI ART. 26)

  Al comma 1, lettera b), sostituire dalle parole: «e spetta; nella misura prevista al punto 1) e» fino alla fine delle lettere con le seguenti: «e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito Isee complessivo famigliare relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito Isee complessivo famigliare relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti».
1. 477. (ex 26. 4.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di pensioni sociali e minime).

  1. Con decorrenza dal 1o gennaio 2017 e per gli anni 2017, 2018 e 2019 per i titolari di reddito derivante esclusivamente da pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, ovvero di assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'importo della pensione o dell'assegno sociale è incrementato a 550 euro mensili per l'anno 2017 e a 600 euro mensili a partire dal 1o gennaio 2018; per i titolari di pensioni minime Inps, per i titolari di una pensione integrata al minimo, appartenenti all'AGO e ai regimi sostitutivi e esclusivi nonché dei trattamenti di invalidità, vecchiaia e superstiti l'importo dell'assegno minimo è incrementato a 650 euro mensili per tredici mensilità. All'onere derivante dagli incrementi di cui al comma 1 del presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei comma 2.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 3.
  3. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 è abrogato.
1. 478. (ex 26. 03.) Airaudo, Franco Bordo, Scotto, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 188-193 (VEDI ART. 27)

COMMA 194 (VEDI ART. 28)

  Al comma 1, sostituire le parole: Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti con le seguenti: A decorrere e sostituire le parole: non trovano applicazione con le seguenti: sono abrogate con effetto retroattivo. Le riduzioni percentuali applicate sui trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014 sono restituite in rate mensili con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:
   voce Ministero dell'economia e delle finanze:
    2017: – 76.000.000;
    2018: – 76.000.000;
    2019: – 76.800.000;
   voce Ministero dello sviluppo economico:
    2017: – 4.000.000;
    2018: – 4.000.000;
    2019: – 4.000.000;
   voce Ministero della giustizia:
    2017: – 10.000.000;
    2018: – 10.000.000;
    2019: – 10.000.000;
   voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
    2017: – 5.000.000;
    2018: – 5.000.000;
    2019: – 5.000.000;
   voce Ministero della salute:
    2017: – 5.000.000;
    2018: – 5.000.000;
    2019: – 5.800.000.
1. 479. (ex 28. 2.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
  ART. 28-bis. – (Modifica dei criteri d'integrazione della retribuzione base in godimento da parte dei lavoratori delle Organizzazioni sindacali). – 1. Ai fini di una maggiore equità con tutti i lavoratori, l'integrazione della retribuzione base ai fini pensionistici dei lavoratori delle Organizzazioni sindacali ha effetti solo sulla retribuzione pensionabile riferita alle anzianità contributive successive al 31 dicembre 1992.

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
  6-bis. La richiesta di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva, secondo i precedenti commi 5 e 6, può essere proposta dal datore di lavoro (Organizzazione Sindacale) solo nel caso in cui l'incarico sindacale duri continuativamente da almeno 4 anni. Fermi restando i criteri per l'esercizio della facoltà e il versamento della contribuzione previsti dai commi precedenti, è data altresì facoltà al datore di lavoro (organizzazione sindacale) di versare la contribuzione riferita ai primi 5 anni di durata dell'incarico con l'aggiunta degli interessi legali, unitamente al primo versamento della contribuzione aggiuntiva.”.
1. 480. (ex 28. 04.) Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

  1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 25, 25-bis e 25-ter sono soppressi, escludendo la corresponsione delle somme arretrate.
  2. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 4.500 milioni di euro per l'anno 2018 e 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 481. (ex 28. 012.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

COMMI 195-198 (VEDI ART. 29)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012 n. 228 è sostituito dal seguente:
  «1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti o coincidenti quando trattasi di iscrizione obbligatoria ad un fondo di previdenza integrativa, al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 e la liquidazione del trattamento pensionistico per la pensione di anzianità e anticipata di cui al comma 10 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 482. (ex 29. 4.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
  0a), dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui all'allegato A) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,»;

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 483. (ex 29. 21.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 484. (ex *29. 16.) Polverini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: adeguata agli incrementi fino a: legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il comma 2;
   degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, è autorizzata la spesa per il Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; per Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; per Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il Ministero delle la salute per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;
1. 485. (ex 29. 5.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  All'articolo 29, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  ”3-bis. Il comma 12-septies dell'articolo 12 della legge 30 luglio 2010 n. 122 è soppresso.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 486. (ex 29. 15.) Airaudo, Franco Bordo, Scotto, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.
(Restituzione dei contribuiti previdenziali versati che non abbiano dato luogo alla maturazione di un corrispondente trattamento pensionistico).

  1. I lavoratori dipendenti e autonomi, che al momento della maturazione del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico, non abbiano maturato i requisiti contributivi, è riconosciuto il diritto alla restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati.
  2. il diritto alla restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati spetta anche al lavoratore che, pur essendo inabile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, non possieda i requisiti di assicurazione è di contribuzione per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'articolo 4 della citata legge n. 222 del 1984, e successive modificazioni.
  3. I contributi restituiti sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

  Conseguentemente dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'82 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 487. (ex 29. 02.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMI 199-205 (VEDI ART. 30)

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.
  2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 è aggiunto il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'82 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 488. (ex 30. 1.) Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.
  2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 è aggiunto il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'82 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 489. (ex *30. 61.) Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1 dopo le parole: applicati con decorrenza 2013 e 2016 aggiungere le seguenti: e di quelli previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il secondo periodo.
1. 490. (ex 30. 49.) Placido, Airaudo, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
  1. Al primo periodo, dopo le parole: «a 41 anni» aggiungere le seguenti: «salvo che per i lavoratori di cui al punto b) per i quali l'anzianità contributiva necessaria si riduce ulteriormente di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita».

  2. Sostituire la lettera b) con la seguente: «b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;».
1. 1315. (ex *30. 6.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
  1. Al primo periodo, dopo le parole: «a 41 anni» aggiungere le seguenti: «salvo che per i lavoratori di cui al punto b) per i quali l'anzianità contributiva necessaria si riduce ulteriormente di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita».

  2. Sostituire la lettera b) con la seguente:«b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;».
1. 1316. (ex *30. 31.) Catanoso, Carfagna, Polverini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a 41 anni aggiungere le seguenti: salvo che per i lavoratori di cui al punto b) per i quali l'anzianità contributiva necessaria si riduce ulteriormente di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
1. 1317. (ex **30. 19.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a 41 anni aggiungere le seguenti: salvo che per i lavoratori di cui al punto b) per i quali l'anzianità contributiva necessaria si riduce ulteriormente di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
1. 1318. (ex **30. 44.) Ricciatti, Pellegrino, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: 12 mesi con le seguenti: almeno tre mesi.
1. 491. (ex 30. 23.) Polverini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: per periodi di lavoro effettivo.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 492. (ex 30. 43.) Placido, Airaudo, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: da almeno tre mesi.
1. 493. (ex 30. 22.) Polverini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;».
1. 494. (ex *30. 16.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;».
1. 495. (ex *30. 45.) Ricciatti, Pellegrino, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: il coniuge, aggiungere le seguenti:, il convivente,.
1. 496. (ex 30. 34.) Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: primo grado con le seguenti: secondo grado.

  Conseguentemente:
   a) il comma 2 dell'articolo 81 è soppresso;
   b) per la quota pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero della salute per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 497. (ex 30. 11.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Sostituirlo con il seguente:
   A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici.
   B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.
   C. Conciatori di pelli e di pellicce.
   D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante.
   E. Conduttori mezzi pesanti e camion.
   F. Personale delle professioni sanitarie e infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoratore organizzato in turni.
   G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza.
   H. Professori di scuola pre-primaria e secondaria di primo e secondo grado.
   I. Facchini addetti allo spostamento merci e assimilati.
   L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia.
   M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
   N. Lavoratori marittimi e portuali.
   O. Operatori socio sanitari.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 498. (ex 30. 48.) Scotto, Placido, Airaudo, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo la lettera M aggiungere la seguente: « M-bis. Piloti e ufficiali di aeromobili e altro personale viaggiante».
1. 499. (ex 30. 3.) Polverini.

  Dopo la lettera M, aggiungere la seguente: «M-bis. Commesso e inserviente in centri commerciali con lavoro prevalentemente in piedi o al banco».
1. 500. (ex 30. 4.) Polverini.

  Dopo la lettera M, aggiungere la seguente: «M-bis. Cassiere».
1. 501. (ex 30. 5.) Polverini.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   a) il comma 2 dell'articolo 81 è soppresso;
   b) per la quota pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero della salute per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 502. (ex 30. 10.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Sopprimere comma 2.
1. 1319. (ex *30. 21.) Polverini.

  Sopprimere il comma 2.
1. 1320. (ex *30. 24.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
1. 503. (ex 30. 37.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   «c-bis) all'accertamento della presenza nel nucleo familiare di uno o più figli disoccupati».
1. 504. (ex 30. 38.) Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Lo schema di decreto, di cui al comma 4, corredato da relazione tecnica, è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.».
1. 505. (ex 30. 36.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 600 milioni di euro per l'anno 2018 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.”.
1. 506. (ex 30. 9.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 5, dopo le parole: a domanda nel limite aggiungere le seguenti: per ciascuna delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 del presente articolo di 90 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,50 milioni di euro per l'anno 2018, di 142,5 milioni di euro per l'anno anno 2019 e di 147,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1321. (ex *30. 7.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 5, dopo le parole: a domanda nel limite aggiungere le seguenti: per ciascuna delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 del presente articolo di 90 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,50 milioni di euro per l'anno 2018, di 142,5 milioni di euro per l'anno anno 2019 e di 147,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1322. (ex *30. 32.) Catanoso, Carfagna, Polverini.

  Al comma 5, dopo le parole: a domanda nel limite aggiungere le seguenti: per ciascuna delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 del presente articolo di 90 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,50 milioni di euro per l'anno 2018, di 142,5 milioni di euro per l'anno anno 2019 e di 147,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1323. (ex *30. 46.) Ricciatti, Pellegrino, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.
(Opzione donna).

  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018». Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.«.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
   alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 76.000.000;
    2018: – 76.000.000;
    2019: – 76.000.000.
   Alla voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 4.000.000;
    2018: – 4.000.000;
    2019: – 4.000.000.
   Alla voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 10.000.000;
    2018: – 10.000.000;
    2019: – 10.000.000.
   Alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 3.000.000;
    2018: – 3.000.000;
    2019: – 3.000.000.
   Alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 5.000.000;
    2018: – 5.000.000;
    2019: – 5.000.000.
   Alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 5.000.000;
    2018: – 5.000.000;
    2019: – 5.000.000.
   Alla voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 5.000.000;
    2018: – 5.000.000;
    2019: – 5.000.000.
   Alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 1.000.000;
    2018: – 1.000.000;
    2019: – 1.000.000.

  All'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  »18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.”.
1. 507. (ex 30. 01.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

COMMI 206-209 (VEDI ART. 31)

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di cui al presente comma inserire le seguenti: nonché a quelli relativi a lavoratori che, oltre al proprio impegno lavorativo, assistono da almeno 10 anni, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 10 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 le parole: 300 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni.
1. 508. (ex 31. 9.) Catanoso, Carfagna, Polverini.

  Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

ART. 31-bis.
(Quota 96).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, accede al trattamento pensionistico, – nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 25 milioni per il 2017, 70 milioni per l'anno 2018 il personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  2. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 275 milioni per il 2017 e 230 milioni a decorrere dal 2018.
1. 509. (ex 31. 04.) Marzana, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

ART. 31-bis.
(Quota 96).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, accede al trattamento pensionistico, – nel limite massimo di 1.000 soggetti e nel limite di spesa di 10 milioni per il 2017, e 30 milioni per l'anno 2018 il personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  2. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente.

  Conseguentemente ridurre il Fondo di cui all'articolo 81, comma 2, è di 10 milioni per il 2017 e 30 milioni per il 2018.
1. 510. (ex 31. 03.) Ciprini, Cominardi, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

ART. 31-bis.
(Quota 96).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, accede al trattamento pensionistico, – nel limite massimo di 2.000 soggetti e nel limite di spesa di 20 milioni per il 2017, di 55 milioni per l'anno 2018 il personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”.
  2. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 81, comma 2, di 20 milioni per il 2017 e 55 milioni per il 2018.
1. 511. (ex 31. 05.) Ciprini, Marzana, Cominardi, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMI 210-211 (VEDI ART. 32)

  Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

ART. 32-bis.

  1. L'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 800 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
   a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
   b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
   c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

  2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
  3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
  4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
  5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
   a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori alla somma dell'ammontare del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare dell'incremento rispetto all'anno precedente;
   b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a quello previsto per il singolo pensionato, né redditi cumulati con quello del coniuge, per un importo totale pari o superiore alla somma dell'ammontare annuo del limite personale e dell'ammontare annuo dell'assegno sociale;
   c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

  6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.
  2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 1, pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 512. (ex 32. 02.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

COMMI 212-232 (VEDI ART. 33)

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) a) nel limite di 8.000 soggetti, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipologia finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che prevedevano l'eventualità alla mobilità a fine CGS, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 dei 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;»

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  «18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1,000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.».
1. 513. (ex 33. 12.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) nel limite di 8.000 soggetti, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipologia finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che prevedevano l'eventualità alla mobilità a fine CIGS, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4,11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;».
1. 514. (ex 33. 50.) Airaudo, Fassina, Placido, Martelli, Duranti, Piras, Carlo Galli, Marcon, Melilla, Placido, Ricciatti, Quaranta, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Ferrara, Folino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 con le seguenti: secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore dell'articolo 12-bis e 12-ter del decreto legge 78 del 31 maggio 2010 convertito con legge 122 del 30 maggio 2010 come modificato dal decreto legge 98 del 6 luglio 2011 convertito con legge 111 del 15 luglio 2011 e poi come modificato dal decreto 136 del 13 agosto 2011 convertito con legge 148 del 14 settembre 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 dei 2011.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 515. (ex 33. 10.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 con le seguenti: secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore dell'articolo 12-bis e 12-ter del decreto legge 78 del 31-05-2010 convertito con legge 122 del 30 maggio 2010 come modificato dal decreto legge 98 del 6.07.2011 convertito con legge 111 del 15.07.2011 e poi come modificato dal decreto 136 del 13 agosto 2011 convertito con legge 148 del 14 settembre 2011, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un Importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1,000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 516. (ex 33. 11.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3, lettera a) dopo le parole: nel limite di 8.000 soggetti, aggiungere le seguenti ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, che abbiano comportato senza soluzione di continuità la successiva collocazione in mobilità,
1. 517. (ex *33. 55.) Airaudo, Fassina, Placido, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 3 lettera a), dopo le parole: nel limite di 8.000 soggetti aggiungere le seguenti ai lavoratori del trasporto aereo per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, nonché sostituire le parole: cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 con le seguenti: cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
1. 518. (ex 33. 53.) Placido, Airaudo, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 3 lettera a) dopo le parole: nel limite di 8.000 soggetti, aggiungere le seguenti: ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali;

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti 150 milioni di euro.
1. 519. (ex 33. 52.) Placido, Airaudo, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 3 lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
1. 520. (ex 33. 51.) Placido, Airaudo, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: entro trentasei mesi dalla fine con le seguenti: centoventesimo mese successivo.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  ”18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1,000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 521. (ex 33. 19.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3 lettera a) sostituire le parole: entro trentasei mesi con le seguenti: e entro settantadue mesi.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il camma 18, aggiungere i seguenti:
  ”18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1,000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 522. (ex 33. 14.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 con le parole: il versamento di contributi volontari dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie dei requisiti.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017, Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 523. (ex 33. 13.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3, lettere b) d) e e) sostituire le parole: i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 con le seguenti: i quali perfezionano il requisito pensionistico secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011,con lo scorrere mese per mese delle graduatorie dei requisiti pensionistici.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1,000 milioni di euro per l'anno 2018, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

1. 524. (ex 33. 15.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3, lettera b), d) e e) sostituire le parole: ottantaquattresimo mese successivo con le seguenti: centoventesimo mese successivo.
1. 525. (ex 33. 18.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3, lettera c) e f) sostituire le parole: i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011: con le seguenti: i quali perfezionano i requisito pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie dei requisiti pensionistici.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, Sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 526. (ex 33. 16.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3, lettera c) e f) sostituire le parole: settantaduesimo mese successivo con le seguenti: centoventesimo mese successivo.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017- Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1,000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 527. (ex 33. 17.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: ottantaquattresimo.
1. 528. (ex *33. 38.) Polverini.

  Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
   « e) nel limite di 1000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, limitatamente ai lavoratori in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o in permesso ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per assistere figli con disabilità grave i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011».
1. 1324. (ex **33. 7.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
  « e) nel limite di 1000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, limitatamente ai lavoratori in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o in permesso ai sensi dell'articolo 3, comma 3, delle Legge 5 febbraio 1992, n. 104, per assistere figli con disabilità grave i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 1325. (ex 33. 54.) Ricciatti, Pellegrino, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Al comma 3, sostituire la lettera e), con seguente:
   « e) nel limite di 1000 soggetti,, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, limitatamente ai lavoratori in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o in permesso ai sensi dell'articolo 3, comma 3, delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, per assistere figli con disabilità grave i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.».

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –2 milioni di euro;
   2018: –3 milioni di euro;
   2019: –6 milioni di euro.
1. 529. (ex 33. 46.) Catanoso, Carfagna, Polverini.

  Al comma 3, lettera f), sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: ottantaquattresimo.
1. 530. (ex *33. 37.) Polverini.

  Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   « f-bis) nel limite di 400 soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili; che non abbiano svolto attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che maturino i requisiti entro il 6 gennaio 2019.»
1. 531. (ex 33. 40.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   « f-bis) nel limite di 5000 soggetti e nel limite di spesa di 33 milioni di euro annui, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a qualunque titolo entro il 31 dicembre 1992, qualora possano far valere almeno quindici anni di contributi versati, anche senza contribuzione volontaria né iscrizione a contribuzione volontaria, rientranti nelle deroghe sancite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a 33 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
1. 532. (ex 33. 35.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   « f-bis) nel limite di 7.205 soggetti ulteriori avendo come riferimento le precedenti lettere da a) a f)».

  Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: concorrono alla copertura aggiungere le seguenti: degli oneri derivanti dal comma 3, lettera f-bis), del presente articolo e.
1. 533. (ex 33. 36.) Polverini.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore degli articoli 12-bis e 12-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 122 del 30 maggio 2010, come modificato dal decreto-legge n. 98 del 2011 e dal decreto-legge n. 136 del 13 agosto 2011, e prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1. 534. (ex 33. 39.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 5, sostituire le parole: 5. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 con le seguenti: 5. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 12-bis e 12-ter del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni da legge n. 122 del 30 maggio 2010, come poi modificato dal decreto-legge 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 111 del 15 luglio 2011 e poi come modificato dal decreto 136 del 13 agosto 2011 convertito con modificazioni da legge 148 del 14 settembre 2011, e prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  «18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
1. 535. (ex 33. 9.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 9, sopprimere le parole: e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono soppressi i primi tre periodi e gli ultimi due periodi.
1. 536. (ex 33. 8.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  All'articolo aggiuntivo 33.021, comma 1, sostituire le parole: Al fine di portare a conclusione la con le seguenti: Per la corretta applicazione della.
1. 537. (ex 0. 33. 021. 4.) Simonetti.

  All'articolo aggiuntivo 33.021, comma 1, sostituire le parole: il 31 dicembre 2015 con le seguenti: il 31 dicembre 2018 quale termine ultimo entro il quale perfezionare.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'80 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'80 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'80 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'80 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 538. (ex 0. 33. 021. 2.) Ciprini, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso.

  All'articolo aggiuntivo 33.021, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018». Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole:
18,3 milioni con: 2.127,3, le parole: 47,2 con: 2.156,2, le parole: 87,5 con: 2.196,5, le parole: 68,6 con: 2.177,6, le parole: 34,10 con: 2.143,10 e le parole: 1,7 con le seguenti: 2.110,7;
   al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
    d) quanto a 2.000 milioni di euro il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
   aggiungere, in fine, la seguente parte consequenziale:
  alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

   alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –76.000.000;
   2018: –76.000.000;
   2019: –76.000.000.
   alla voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –4.000.000;
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000.
   alla voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –10.000.000;
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000.
   alla voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –3.000.000;
   2018: –3.000.000;
   2019: –3.000.000.
   alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
   alla voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
   alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
   alla voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –1.000.000;
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000.
1. 539. (ex 0. 33. 021. 6.) Simonetti.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti i termini, presso le sedi Inail regionali, con domanda, da presentarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il rilascio delle certificazioni di esposizione all'amianto relativamente ai lavoratori, anche pensionati o in mobilità non coperti dagli atti di indirizzo ministeriale successivi alla data dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992. Tale certificazione è rilasciata esclusivamente su documentazione prodotta dal lavoratore in funzione della tipologia delle lavorazioni svolte, ove vi sia un elevato grado di probabilità di esposizione ricavabile anche dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro nonché dalla durata della prestazione lavorativa.
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 295 milioni di euro.
1. 540. (ex 33. 07.) Piras, Duranti, Capelli, Pes, Vargiu, Giovanna Sanna, Ricciatti, Quaranta, Melilla, Marcon, Airaudo, Placido, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

  1. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.
1. 541. (ex 33. 017.) Rampelli, Rizzetto.

COMMA 233 (VEDI ART. 34)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.
(Personale delle camere di commercio, industria e artigianato e delle Unioni regionali).

  1. Il personale soprannumerario delle CCIAA e delle Unioni Regionali che risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2019, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, si applica il collocamento a riposo con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione, prima del processo di ricollocamento.

  Conseguentemente:
   l'articolo 81 sopprimere il secondo comma.

  Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) All'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
1. 542. (ex 34. 03.) Ricciatti, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

COMMI 234-251 (VEDI ART. 35)

  Al comma 1, nel terzo periodo, sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sostituire le parole: da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con le seguenti: da adottare con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Conseguentemente, al comma 4, nel terzo periodo, sostituire le parole:da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con le seguenti: da adottare con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 543. (ex 35. 4.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimere il comma 2.
1. 544. (ex 35. 1.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2 sostituire le parole: Fino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con priorità a quelli interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione,.

1. 545. (ex 35. 15.) Paglia, Fassina, Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 2 i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti collettivi e/o licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei 24 mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge.
1. 546. (ex 35. 14.) Fassina, Paglia, Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito e del credito cooperativo compresa fra quelle di cui al comma 2 assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui all'articolo 12 «Sezione Emergenziale» di cui, rispettivamente, ai decreti ministeriali 20 giugno 2014, n. 82761, e 28 luglio 2014, n. 83486, il trattamento residuo di spettanza del lavoratore, ivi compresa la contribuzione correlata, andrà a favore dell'azienda che assume sino al termine dei 24 mesi di durata dell'assegno.
1. 547. (ex 35. 13.) Airaudo, Fassina, Paglia, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso di lavoratori che, attraverso i periodi riscattati o ricongiunti, maturano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro sette anni dall'accesso ai Fondi di solidarietà.
1. 548. (ex 35. 3.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo prevede altresì la facoltà dei Comitati Amministratori dei Fondi di solidarietà di cui al medesimo comma l di adottare linee di indirizzo ed interpretative relative al funzionamento dei Fondi stessi, coerenti con le specificità di settore.
1. 549. (ex 35. 2.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

ART. 35-bis.
(Proroga dei contratti a tempo determinato degli Enti locali della Regione Siciliana).

  1. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui al comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è differito al 31 dicembre 2017. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016» e le parole: «fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2017», al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017»; dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'anno 2017, agli enti territoriali di cui al primo periodo del presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 280 milioni.
1. 550. (ex 35. 017.) Riccardo Gallo.

  Dopo l'articolo 35, inserire seguente:

ART. 35-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).

  Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
   1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
   2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
   3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 295 milioni di euro annui.
1. 551. (ex 35. 041.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 35, inserire seguente:

ART. 35-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).

  Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
   1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
   2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
   3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 295 milioni di euro annui.
1. 552. (ex 35. 057.) Saltamartini, Guidesi, Simonetti.

  Dopo l'articolo 35, inserire seguente:

ART. 35-bis.

  1. Al fine di attuare una completa universalizzazione delle tutele previste per la genitorialità, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge n. 5 del 2000 e all'articolo 21 del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n 278, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, in materia di permessi e congedi si applicano, in via sperimentale per gli anni 2017, 2018 e 2019 anche ai dipendenti del settore pubblico, nel limite di 50 milioni di euro in ragione annua.
  2. Con decreto del Ministro della semplificazione e funzione pubblica di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di quanto stabilito dal comma l del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni annui a decorrere dal 2017., con le seguenti: è incrementato di 250 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2020.
1. 553. (ex 35. 024.) Nicchi, Martelli, Gregori, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Costantino, Franco Bordo, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.
(Tutela dell'occupazione nelle attività di call center).

  1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di sostegno dell'occupazione nelle attività svolte da call center sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
   a) la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro per ogni giornata di violazione;
   b) il divieto per l'azienda di fruire di tutti gli incentivi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data dell'accertamento della violazione;
   c) la restituzione di tutti gli incentivi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente in favore dell'azienda percepiti nei due anni precedenti la data dell'accertamento della violazione.»;
   b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Nelle more della ridefinizione del sistema di incentivi all'occupazione nel settore dei call center, gli importi derivanti dall'applicazione del precedente comma 6 sono trasferiti al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine del finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni.»;
   c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Al fine di tutelare i livelli occupazionali, in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, qualora sia previsto da un'espressa clausola di salvaguardia sociale contenuta nel bando di gara, il rapporto di lavoro e gli effetti che ne derivano si intendono trasferiti all'appaltatore subentrante con la conservazione di ogni diritto in favore del lavoratore. L'appaltatore subentrante è sempre tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del subentro, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi più favorevoli applicabili all'impresa dell'appaltatore. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente tra contratti collettivi del medesimo livello.

  7-ter. I bandi di gara aventi ad oggetto l'aggiudicazione di contratti per la gestione di call center sono predisposti dalla pubblica amministrazione tenuto conto dell'obbligo di attribuzione di un coefficiente premiale, da assegnare ai partecipanti che dichiarano la disponibilità a riconfermare il personale, garantendo la continuità del rapporto di lavoro per i dipendenti precedentemente occupati nella medesima sede lavorativa, con la previsione del mantenimento degli identici trattamenti retributivi e normativi, fatte salve disposizioni più favorevoli.
  7-quater. In ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore dei call center, agli operatori del medesimo settore si applica la disciplina del rapporto di lavoro a carattere subordinato, con espressa esclusione dell'applicazione della disciplina contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e dell'associazione in partecipazione.
  7-quinquies. L'azienda che affida un'attività di call center, anche di natura promozionale, a una società estera è titolare del trattamento dei dati e, nei casi di illecito, entrambi i soggetti sono responsabili in solido nei confronti dell'utente,
  7-sexies. Nei casi previsti dai commi 7-bis e 7-ter, il lavoratore può proseguire il rapporto con l'appaltatore subentrante oppure, in presenza di commesse che ne consentano la prosecuzione dell'impiego, esercitare il diritto di proseguire il rapporto di lavoro con il precedente appaltatore. Tale volontà deve essere manifestata in forma scritta al datore di lavoro in ogni momento e comunque non oltre novanta giorni dopo la data di subentro del nuovo appaltatore. L'esercizio da parte del lavoratore del diritto di prosecuzione del rapporto di lavoro di cui al presente comma non costituisce di per sé motivo di licenziamento.».
1. 554. (ex 35. 029.) Cominardi, Lombardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.
(Contributo delle imprese di call center per il licenziamento).

  1. Dopo il comma 34, all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:
  34-bis, Nelle more della ridefinizione del sistema di incentivi all'occupazione nel settore dei call center, l'esonero di cui al precedente comma in ogni caso non si applica nei casi di licenziamenti effettuati in imprese che svolgono attività di call center. Le eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente comma, rispetto alle minori entrate di cui al comma precedente, sono trasferite al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 al fine di finanziare le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni.
1. 555. (ex 35. 030.) Cominardi, Lombardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.
(Misure di sostegno al reddito degli operatori call center).

  1. Nelle more della ridefinizione del sistema di incentivi all'occupazione nel settore dei call center, al fine di garantire l'erogazione delle misure di sostegno al reddito di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2017, di euro 30 milioni per l'anno 2018 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –20.000.000;
   2018: –30.000.000;
   2019: –40.000.000.
1. 556. (ex 35. 031.) Cominardi, Lombardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

ART. 35-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, al fine di contenere la spesa riguardante l'indennità di malattia e poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando i risparmi aggiuntivi ivi previsti, gli oneri relativi all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, assenti dal servizio per malattia, il cui importo non potrà essere inferiore almeno all'ottanta per cento di quello previsto dallo stesso Istituto prima della entrata in vigore della suddetta legge. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della presente disposizione sono destinati al fondo indennizzi dell'INPS.
1. 557. (ex 35. 036.) Rampelli, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

  1. La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'Inail ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.
  2. La rendita di cui al comma 1 è esclusa dalla formazione del reddito dei percipiente.
1. 558. (ex 35. 040.) Rampelli, Rizzetto.

COMMI 252-267 (VEDI ART. 36)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche differenziato tra i diversi corsi di laurea, con le seguenti: di eguale importo per i diversi corsi di laurea,;

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
e comunque non può superare il costo di 2.000 euro;
   sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:
  4. Sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) appartengono ad un nucleo familiare il cui «Indicatore della Situazione Economica Equivalente», di seguito «ISEE», calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;
   b) abbiano conseguito, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi;
   c) si iscrivono all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore, o eguale, alla durata normale del corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, aumentato di uno.

  5. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro.
   al comma 8, dopo le parole: a carico degli studenti, aggiungere le seguenti parole: e degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca,;
   il comma 9 è soppresso;
   al comma 11, primo periodo, le parole: è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2017 e di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 395 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. L'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 è quantificato in 355 milioni per l'anno 2017 e in 310 milioni a decorrere dal 2018;
   dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:
  ART. 73-bis. – (Aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). – A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
1. 559. (ex 36. 39.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e degli istituti tecnici superiori;

  Conseguentemente:
   al comma 4 lettera
a) dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inserire le seguenti: ovvero ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
   al comma 4, lettera b) dopo le parole: corso di laurea inserire le seguenti:, di laurea magistrale;
   al comma 4, lettera c), sostituire le parole: almeno 10 crediti con le seguenti: almeno 20 crediti e sostituire le parole: almeno 25 crediti con le seguenti: almeno 35 crediti;
   al comma 4, inserire la seguente lettera d):
    d) ai fini del soddisfacimento dei requisiti per l'esonero di cui al presente comma, agli studenti che si iscrivono al primo anno del corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico non si applica la lettera c);
   sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:
  5. Il contributo onnicomprensivo annuale di cui al comma 1 è dovuto proporzionalmente, nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 3, compresa tra il 6 e il 10 per cento della quota ISEE eccedente 13.000 euro, dagli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra i 13.001 euro e 25.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4;
   al comma 7, dopo le parole: 4, 5 e 6 inserire la seguente frase:, del principio di graduazione dei contributi;
   al comma 7, lettera a), alla fine della lettera, inserire le seguenti parole: riconducibile comunque a categorie di carattere generale;
   al comma 11, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2017 e di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le parole: 85 milioni di euro per l'anno 2017 e di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   sopprimere l'articolo 38;
   alla Tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 45.000.000;
   2018: – 75.000.000;
   2019: – 75.000.000.
1. 560. (ex 36. 7.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e degli istituti tecnici superiori;

  Conseguentemente:
   al comma 4, lettera
a), dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiungere le seguenti: ovvero ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
   al comma 4, lettera a), sostituire le parole: 13.000 con le seguenti: 20.000;
   al comma 4, lettera b), dopo le parole: corso di laurea inserire le seguenti:, di laurea magistrale;
   al comma 4, lettera c), sostituire le parole: almeno 10 crediti con le seguenti: almeno 20 crediti e sostituire le parole: almeno 25 crediti con le seguenti: almeno 35 crediti;
   sostituire il comma 5 con il seguente: Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra i 20.001 euro e i 25.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 9 per cento della quota ISEE eccedente i 20.000 euro;
   al comma 7, dopo le parole: 4, 5 e 6 inserire la seguente frase:, del principio di graduazione dei contributi;
   al comma 7, lettera a), alla fine della lettera, inserire le seguenti parole: riconducibile comunque a categorie di carattere generale;
   al comma 11, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2017 e di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le parole: 95 milioni di euro per l'anno 2017 e di 165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   sopprimere l'articolo 38;
   alla Tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 55.000.000;
   2018: – 85.000.000;
   2019: – 85.000.000.
1. 561. (ex 36. 6.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche differenziato tra i diversi corsi di laurea, con le seguenti: di eguale importo per i diversi corsi di laurea,.
1. 562. (ex 36. 30.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: diritto allo studio aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22, 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e.
1. 563. (ex 36. 25.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle norme vigenti in materia di contribuzione studentesca e diritto allo studio.

  Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, nonché i commi 14 e 19 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati.
1. 564. (ex 36. 13.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque non può superare il costo di 2.000 euro.

  Conseguentemente:
   al comma 11, primo periodo, sostituire le parole:
è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2017 e di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e di 185 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 11 sono quantificati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

  ART. 73-bis. – (Aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). – 1. A decorrere dall'anno 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dai comma 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
1. 565. (ex 36. 37.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:
  4. Sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) appartengono ad un nucleo familiare il cui «Indicatore della Situazione Economica Equivalente», di seguito «ISEE», calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;
   b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi.

  5. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e e) del comma 4, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro.

  Conseguentemente:
   al comma 11, primo periodo, sostituire le parole:
è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2017 e di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 11 sono quantificati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   all'articolo 43, comma 1, le parole: di 271 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: di 71 milioni di euro;
   dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
  ART. 73-bis. – (Aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). – 1. Limitatamente all'anno 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dal comma 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate;
   all'articolo 78, sopprimere i commi 1, 2 e 4.
1. 566. (ex 36. 32.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Gli studenti iscritti al primo anno del corso di studi sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale se appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è inferiore o eguale a 13.000 euro.

  Gli studenti iscritti oltre il primo anno del corso di studi, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale se soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è inferiore o eguale a 13.000 euro;
   b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di laurea, corso di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;
   c) l'acquisizione entro il 10 agosto di almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo.

  Conseguentemente:
   a) al comma 5 premettere il seguente periodo:
Per gli studenti iscritti al primo anno che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 6 per cento della quota ISEE eccedente 13.000 euro.;
   b) al primo capoverso sostituire le parole: Per gli studenti con le seguenti: Per gli studenti iscritti oltre il primo anno del corso di studi;
   c) sopprimere l'articolo 38;
   d) all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 240.
1. 567. (ex 36. 21.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Gli studenti iscritti al primo anno del corso di studi sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale se appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è inferiore o eguale a 13.000 euro. Gli studenti iscritti oltre il primo anno del corso di studi, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale se soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è inferiore o eguale a 13.000 euro;
   b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di laurea, corso di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;
   c) l'acquisizione entro il 10 agosto di almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo.

  Conseguentemente:
   a) al comma 5 premettere il seguente periodo:
Per gli studenti iscritti al primo anno che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 8 per cento della quota ISEE eccedente 13.000 euro.;
   b) al primo capoverso sostituire le parole: Per gli studenti con le seguenti: Per gli studenti iscritti oltre il primo anno del corso di studi;
   c) sopprimere l'articolo 38;
   d) all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 260.
1. 568. (ex 36. 22.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiungere le seguenti: ovvero ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.
1. 1326. (ex *36. 10.) Gelmini.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiungere le seguenti: ovvero ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.
1. 1327. (ex *36. 28.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà.

  Al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
   b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi.

  Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, sostituire le parole: nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui. con le seguenti: nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui.
1. 569. (ex 36. 31.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 4, lettera b) sopprimere le parole: a ciclo unico.

  Conseguentemente:
   al comma 4, lettera
b), sostituire le parole: uguale con le seguenti: oltre un anno di ritardo rispetto.
   sopprimere l'articolo 38;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 280.
1. 570. (ex 36. 27.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 4, lettera b), dopo la parola: uguale aggiungere le seguenti: ovvero oltre un anno di ritardo rispetto.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 280.
1. 571. (ex 36. 23.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: a ciclo unico.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 38.
1. 572. (ex 36. 24.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: almeno 10 crediti con le seguenti: almeno 15 crediti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera c), sostituire le parole: almeno 25 crediti con: almeno 30 crediti.
1. 573. (ex 36. 41.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: almeno 10 crediti con le seguenti: almeno 20 crediti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera c), sostituire le parole: almeno 25 crediti con le seguenti: almeno 35 crediti.
1. 574. (ex 36. 40.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nell'ultimo anno accademico frequentato.
1. 575. (ex 36. 20.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:
  5. Il contributo onnicomprensivo annuale di cui al comma 1 è dovuto proporzionalmente, nella misura, stabilita dal regolamento di cui al comma 3, compresa tra il 6 e il 10 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro, dagli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4.
1. 576. (ex 36. 42.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 35.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare il 5 per cento della quota di ISEE eccedente a 13.000 euro.

  Conseguentemente:
   al comma 11, primo periodo, sostituire le parole:
è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2017 e di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 11, sono quantificati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   all'articolo 78, comma 1, sostituire le parole:
nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui, con le seguenti: nel limite di spesa di 9 milioni di euro annui.
1. 577. (ex 36. 35.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 5, sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 6 per cento.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 38.
1. 578. (ex 36. 19.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che comunque non potrà essere superiore a 25 euro.
1. 579. (ex 36. 17.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 9.

  Conseguentemente:
   al comma 11, primo periodo, sostituire le parole:
è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2017 e di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,
   gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11, sono quantificati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   all'articolo 43, comma 1, sostituire le parole:
di 271 milioni di euro, con le seguenti: di 261 milioni di euro.
1. 580. (ex 36. 36.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Sopprimere il comma 9.
1. 581. (ex 36. 34.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Sopprimere il comma 10.
1. 582. (ex 36. 16.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 11, sopprimere le seguenti parole: moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso.
1. 583. (ex 36. 15.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, nonché i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
1. 584. (ex 36. 14.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, è abrogato.
1. 585. (ex 36. 18.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13, aggiungere, il seguente:
  13-bis. I commi 14 e 19 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono abrogati.
1. 586. (ex 36. 29.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

  1. A partire dal 2017, è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448/98.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 230.
1. 587. (ex 36. 02.) Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

  Nell'anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 295.
1. 588. (ex 36. 01.) Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

  1. A decorrere dell'anno 2017, è incrementata di euro 4.570.000, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis della legge n. 31/2008.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 589. (ex 36. 03.) Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

  1. A partire dall'anno scolastico 2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con: 200.
1. 590. (ex 36. 04.) Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 268-272 (VEDI ART. 37)

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 37.
(Disposizioni per il diritto allo studio).

  1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, sono individuati come servizi sussidiari, e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, le seguenti forme di contributo economico, logistico e materiale a vantaggio degli studenti:
   a) le borse di studio e le sovvenzioni per studenti che versano in particolari condizioni di disagio economico, valutate, anche con riferimento ai criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione alle condizioni generali di vita della popolazione residente nel territorio regionale;
   b) i contributi economici per la copertura parziale o totale delle tasse scolastiche;
   c) i contributi economici per gli studenti che raggiungono eccellenti livelli di merito scolastico, anche nella forma di concorso alle spese relative a viaggi di istruzione, scambi culturali, studio o approfondimento di lingue straniere o di materie non insegnate negli ordinari programmi scolastici, pratiche sportive o ricreative;
   d) i servizi di ristorazione ed i contributi per il vitto;
   e) i servizi di trasporto e le forme di agevolazione della mobilità;
   f) i servizi residenziali, quali alloggi presso convitti, residenze o appartamenti, contributi economici per la locazione di alloggi privati, supporti nella ricerca di alloggi, per studenti residenti a rilevante distanza dalla sede degli istituti scolastici e che presentano idonei requisiti reddituali e di merito;
   g) la fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi e istituzione di servizi di comodato d'uso degli stessi;
   h) le provvidenze per agevolare l'inserimento dei lavoratori italiani e dei loro congiunti nelle scuole dei Paesi esteri in cui sono immigrati;
   i) i contributi agli enti locali per l'apertura di scuole comunali dell'infanzia, l'attivazione di servizi culturali e sportivi, l'edilizia scolastica, il funzionamento degli edifici e degli impianti scolastici.

  2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un fondo perequativo statale con una dotazione pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'annuo 2017, allo scopo di fornire risorse finanziarie aggiuntive alle Regioni con minore capacità fiscale in rapporto al numero degli studenti iscritti e frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione situate nel loro territorio.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

ART. 68-bis.
(Sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IRES).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.
1. 591. (ex 37. 14.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente: Ai fini dell'accesso alle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, ciascuna regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi nei cui organi di governo sia garantita la rappresentanza studentesca.
   c) al comma 4, sostituire le parole: previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, con le seguenti: previo parere del CNSU e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 43, comma 1, sostituire le parole: di 271 milioni di euro, con le seguenti: di 171 milioni di euro;
   2) dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
  «ART. 73-bis. – (Aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). – 1. Limitatamente all'anno 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dai comma 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate»;
   3) all'articolo 78, sopprimere i commi 1, 2 e 4.
1. 592. (ex 37. 15.) Pannarale, Franco Bordo, Scotto, Marcon, Melilla, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: è incrementato di 56 milioni di euro per l'anno 2017, di 63 milioni per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 38.
1. 593. (ex 37. 17.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Sopprimere il comma 2.
1. 594. (ex 37. 9.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: ai fini dell'accesso con le seguenti: ai fini di un effettivo ed efficace accesso;
   b) sostituire le parole: razionalizza l'erogazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione con la seguente: istituisce;
   c) sostituire le parole: di un unico ente erogatore dei medesimi servizi con le seguenti: un ente di controllo dell'erogazione dei servizi per il diritto allo studio.
1. 595. (ex 37. 7.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4-bis. Il Fondo è ripartito tra le regioni in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico in corso, pubblicate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2.

  4-ter. Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 è abrogato.
  4-quater. Il primo capoverso del comma 4 dell'articolo 16 del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 è sostituito dal seguente: «Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui al comma 1, il numero degli idonei è convenzionalmente incrementato rispettivamente del 100 per cento, del 200 per cento, e del 300 per cento per gli organismi regionali di gestione che, nell'anno accademico in corso, abbiano rispettato uno, due, tre o tutti i seguenti termini, previsti dal presente decreto».
  4-quinquies. I commi 6 e 7 dell'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 sono abrogati.
1. 596. (ex 37. 12.) Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 4, dopo le parole: delle finanze inserire le seguenti: e sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari.
1. 597. (ex 37. 13.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMI 273-289 (VEDI ART. 38)

  Sopprimere l'articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro a decorrere dal 2017 con le parole: 58 milioni di euro per il 2017, di 64 milioni di euro per il 2018, e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2019.
1. 598. (ex 38. 7.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sopprimere l'articolo.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, missione 2 – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria – programma 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 6.000.000;
   CS: + 6.000.000.

  2018:
   CP: + 13.000.000;
   CS: + 13.000.000.

  2019:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.
1. 599. (ex 38. 2.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 38.
(Abrogazioni).

  Sono abrogati i commi 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
1. 600. (ex 38. 11.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1, 3, 14, 15, 16 sostituire le parole: «Fondazione Articolo 34» con le parole: «Fondazione per le eccellenze»;
   b) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il Ministro dell'economia e della finanze, tra i docenti delle università»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «nelle università statali» aggiungere le seguenti: «e legalmente riconosciute»;
   d) al comma 3, sostituire le parole: «nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» con le parole: «nelle istituzioni statali e pareggiate dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica»;
   e) al comma 3, sostituire le parole: «almeno 400 borse» con le seguenti: «fino a 800 borse»;
   f) al comma 3, sostituire le parole: «del valore di 15.000 euro annuali» con le seguenti: «del valore fino ad un massimo di 15.000 euro annuali»;
   g) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «20.000 euro» con le seguenti: «30.000 euro»;
   h) al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente: « b) siano risultati vincitori delle competizioni, nazionali, regionali e internazionali, riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze, di cui alla legge 1 dell'11 gennaio 2007 e dal decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007 e dal decreto ministeriale 182 del 19 marzo 2015, inseriti nell'Albo Nazionale delle Eccellenze»;
   i) al comma 4, aggiungere la lettera b-bis): abbiano conseguito una certificazione di lingua inglese presso enti certificati e riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   l) al comma 4, sopprimere la lettera c);
   m) al comma 5, sostituire le parole: «può essere aggiornato» con le seguenti: «è aggiornato»;
   n) sopprimere il comma 6;
   o) ai commi 7 e 8 sostituire le parole: «graduatoria nazionale di merito» con le seguenti: «graduatoria nazionale di merito delle eccellenze»;
   p) al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il punteggio assegnato a ciascun candidato è calcolato sulla base dei criteri stabiliti nel bando e fondati sui valori di cui al comma 4, come modificato»;
   q) al comma 10, lettera b) sostituire le parole: «40 crediti» con le seguenti: «30 crediti»;
   r) al comma 11, sostituire le parole: «nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti universitari o delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo» con le seguenti: «nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti universitari o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza o dall'istruzione tecnica superiore, comprensive delle tasse d'immatricolazione e di iscrizione, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo»;
   s) Al comma 16 sostituire le parole: «con decreto del Presidente del consiglio dei ministri è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una cabina di regia, composta da tre membri designati rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e della finanza»;

  Conseguentemente al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: con il medesimo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le parole: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 294 milioni di euro.
1. 601. (ex 38. 3.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  All'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1, 3, 14, 15, 16 sostituire le parole: «Fondazione Articolo 34» con le seguenti: «Fondazione per le eccellenze»;
   b) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il Ministro dell'economia e della finanze, tra i docenti delle università»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «nelle università statali» aggiungere le seguenti: «e legalmente riconosciute»;
   d) al comma 3, sostituire le parole: «nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» con le seguenti: «nelle istituzioni statali e pareggiate dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica»;
   e) al comma 3, sostituire le parole: «almeno 400 borse» con le seguenti: «fino a 800 borse»;
   f) al comma 3, sostituire le parole: «del valore di 15.000 euro annuali» con le seguenti: «del valore fino ad un massimo di 15.000 euro annuali»;
   g) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «20.000 euro» con le seguenti: «30.000 euro»;
   h) al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente: « b) siano risultati vincitori delle competizioni, nazionali, regionali e internazionali, riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze, di cui alla legge 1 dell'11 gennaio 2007 e dal decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007 e dal decreto ministeriale 182 del 19 marzo 2015, inseriti nell'Albo Nazionale delle Eccellenze»;
   i) al comma 4, sopprimere la lettera c);
   l) al comma 5, sostituire le parole: «può essere aggiornato» con le seguenti: «è aggiornato»;
   m) sopprimere il comma 6;
   n) ai commi 7 e 8 sostituire le parole: «graduatoria nazionale di merito» con le seguenti: «graduatoria nazionale di merito delle eccellenze»;
   o) al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il punteggio assegnato a ciascun candidato è calcolato sulla base dei criteri stabiliti nel bando e fondati sui valori di cui al comma 4»;
   p) al comma 10, lettera b) sostituire le parole: «40 crediti» con le seguenti: «30 crediti»;
   q) al comma 11, sostituire le parole: «nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti universitari o delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo» con le seguenti: «nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti universitari o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza o dall'istruzione tecnica superiore, comprensive delle tasse d'immatricolazione e di iscrizione, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo»;
   r) al comma 16, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e della finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una cabina di regia, composta da tre membri designati rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze»;

  Conseguentemente al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: con il medesimo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le parole: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 294 milioni di euro.
1. 602. (ex 38. 4.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  All'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1, 3, 14, 15, 16 sostituire le parole: «Fondazione Articolo 34» con le parole: «Fondazione per le eccellenze»;
   b) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «nelle università statali» aggiungere le seguenti: «e legalmente riconosciute»;
   d) al comma 3, sostituire le parole: «nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» con le parole: «nelle istituzioni statali e pareggiate dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica»;
   e) al comma 3, alle parole: «aventi sedi anche differenti dalla resistenza anagrafica del nucleo familiare dello studente» premettere le seguenti: nella formazione terziaria dei corsi presso gli Istituti Tecnici Superiori;
   f) al comma 3, sostituire le parole: «del valore di 15.000 euro annuali» con le seguenti: «del valore fino ad un massimo di 15.000»;
   g) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «20.000 euro» con le seguenti: «25.000 euro»;
   h) al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) gli studenti vincitori delle competizioni, nazionali, regionali e internazionali, riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze, di cui alla legge 1 dell'11 gennaio 2007 e dal decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007 e dal decreto ministeriale 182 del 19 marzo 2015, inseriti nell'Albo Nazionale delle Eccellenze, pubblicato sul sito dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)»;
   i) al comma 4, sopprimere la lettera c);
   l) al comma 5, sostituire le parole: «può essere aggiornato» con le seguenti: «è aggiornato»;
   m) sopprimere il comma 6;
   n) ai commi 7 e 8, sostituire le parole: «graduatoria nazionale di merito» con le seguenti: graduatoria nazionale di merito delle eccellenze«;
   o) al comma 11, sostituire le parole: »nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti universitari o delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo« con le seguenti: »nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti universitari o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza o dall'istruzione tecnica superiore, comprensive delle tasse d'immatricolazione e di iscrizione, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo«;
   p) al comma 16, sostituire le parole: »con decreto del Presidente del consiglio dei ministri è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e della finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca« con le seguenti: »con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una cabina di regia, composta da tre membri designati rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze”;

  Conseguentemente, al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: con il medesimo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le parole: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 603. (ex 38. 15.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  All'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: « a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »I componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e della finanze«;
   b) al comma 16 sostituire le parole: »con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle Finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca« con le seguenti: »con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una cabina di regia, composta da tre membri designati rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: con il medesimo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e, della ricerca e le parole: ”presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 604. (ex 38. 17.) Centemero, Palmieri, Crimi, Murgia.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze».
1. 605. (ex 38. 20.) Centemero, Occhiuto, Palmieri, Crimi, Murgia.

  Al comma 3, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali legalmente riconosciute.
1. 606. (ex 38. 21.) Centemero, Palmieri, Crimì.

  Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire la lettera b) con la seguente: ” b) gli studenti vincitori delle competizioni, nazionali, regionali e internazionali, riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze, di cui alla legge 1 dell'11 gennaio 2007 e dal decreto legislativo 262 del 29 dicembre 2007 e dal decreto ministeriale 182 del 19 marzo 2015, inseriti nell'Albo Nazionale delle Eccellenze, pubblicato sul sito dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).
   b) sopprimere la lettera c).
1. 607. (ex 38. 14.) Centemero, Palmieri, Crimì.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente: gli studenti vincitori delle competizioni, nazionali, regionali e internazionali, riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze, di cui alla legge 1 dell'11 gennaio 2007 e dal decreto legislativo 262 del 29 dicembre 2007 e dal decreto ministeriale 182 del 19 marzo 2015, inseriti nell'Albo Nazionale delle Eccellenze, pubblicato sui sito dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).
1. 608. (ex 38. 18.) Centemero, Palmieri, Crimì, Murgia.

  Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   d) il punteggio riportato a seguito del superamento dell'esame di stato previsto al termine del secondo ciclo di istruzione non deve essere inferiore a 90/100;

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: comma 4, lettere a) e c) con le seguenti: comma 4, lettere a), c) e d).
1. 609. (ex 38. 22.) Centemero, Occhiuto, Palmieri, Crimì.

  Sopprimere il comma 6.
1. 610. (ex *38. 19.) Centemero, Palmieri, Crimì, Murgia.

  Sopprimere il comma 6.
1. 611. (ex *38. 12.) Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 6, sostituire le parole: su proposta del collegio dei docenti con le seguenti parole: su proposta dei relativi consigli di classe.
1. 612. (ex 38. 23.) Centemero, Occhiuto, Palmieri, Crimì.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. La residenza o l'iscrizione in un Istituto scolastico ricadente nell'aree colpite da sisma per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale è da considerarsi quale elemento di preferenza in caso di uguale punteggio conseguito.
1. 613. (ex 38. 6.) Polverini.

COMMI 290-293 (VEDI ART. 39)

  All'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:
   a) comma 1, dopo le parole: del medesimo articolo 3 inserire le seguenti al fine di definire un sistema di orientamento che renda consapevoli delle scelte scolastiche effettuate e dei possibili sbocchi professionali dei percorsi intrapresi.
   b) dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
   c) dopo il comma 3 inserire il seguente: 3-bis Il sistema dei servizi per l'impiego collabora con le università, con le istituzioni scolastiche e formative e con le istituzioni Afam per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e per l'organizzazione delle propedeutiche attività di orientamento degli studenti.
   d) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Per le finalità del presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e il contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di complessivi 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale importo è ripartito annualmente tra le università tenendo conto delle attività organizzate dalle stesse per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento preuniversitario, di sostegno didattico e dì tutorato adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n, 21 e del presente articolo, nonché dei risultati raggiunti.

  Conseguentemente:
   a) al comma 4 sostituire le parole 5 milioni con le seguenti 6 milioni;
   b) all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le seguenti 295 milioni.
1. 614. (ex 39. 3.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  All'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, sostituire le parole riservate a studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali con le seguenti: riservate a studenti che abbiano riscontrato ostacoli formativi
   b) al comma 4, sostituire le parole: è incrementato di 5 milioni di euro con le seguenti è incrementato di 10 milioni di euro;

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 38.
1. 615. (ex 39. 8.) D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:
  a) al comma 3, dopo le parole: attività di tutorato aggiungere le seguenti: anche garantendo l'accessibilità del materiale di studio agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento e disabilità sensoriali e cognitive;

  b) al comma 4, sostituire le parole: incrementato di 5 milioni di euro, con le seguenti: incrementato di 10 milioni di euro;

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 38.
1. 616. (ex 39. 9.) Marzana, D'Uva, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per le finalità del presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e il contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di complessivi 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale importo è ripartito annualmente tra le università tenendo conto delle attività organizzate dalle stesse per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento preuniversitario, di sostegno didattico e di tutorato adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, e del presente articolo, nonché dei risultati raggiunti.
1. 617. (ex 39. 11.) Centemero, Palmieri, Crimi, Murgia.

  Al comma 4, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 15 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è ridotto di 4.270 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.195,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.280 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.980 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 618. (ex 39. 10.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMA 294 (VEDI ART. 40)

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 40.
(Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali).

  1. Il Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 0,97 milioni di euro per il 2018 e di 0,55 milioni di euro per il 2019.
1. 619. (ex 40. 13.) Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di euro 13 milioni per l'anno 2017, 13 milioni per l'anno 2018 e di 13 milioni dall'anno 2019.

  L'incremento del fondo è destinato, prioritariamente, a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto dalla normativa vigente,.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 287 milioni.
1. 620. (ex 40. 7.) Borghesi, Simonetti, Busin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di euro 13 milioni per l'anno 2017, 13 milioni per l'anno 2018 e di 13 milioni dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 287 milioni.
1. 621. (ex 40. 8.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Borghesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di euro 13 milioni per l'anno 2017,13 milioni per l'anno 2018 e di 13 milioni dall'anno 2019. L'incremento del fondo è destinato prioritariamente a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto dalla normativa vigente.

  Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 1 Istruzione scolastica, programma 13 Istituzioni scolastiche non statali, sono apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 13.000.000;
    CS: – 13.000.000.
   2018:
    CP: – 13.000.000;
    CS: – 13.000.000.
   2019:
    CP: – 13.000.000;
    CS: – 13.000.000.
1. 622. (ex 40. 15.) Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

  1. Per rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alla quota parte destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori, è incrementata di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2017. Quota parte pari a 13 milioni della citata autorizzazione di spesa è ripartita tra gli ITS tenuto conto dell'incremento percentuale dei percorsi rispetto all'anno scolastico 2016/2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 287 milioni.
1. 623. (ex 40. 02.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

  1. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di euro 13 milioni per l'anno 2017, 13 milioni per l'anno 2018 e di 13 milioni dall'anno 2019.
  2. L'incremento del fondo è destinato prioritariamente a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto dalla normativa vigente.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 287 milioni.
1. 624. (ex 40. 03.) Centemero, Palmieri, Crimi.

COMMI 295-307 (VEDI ART. 41)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  0.1. La dotazione finanziaria del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementata di 3 milioni di euro a decorrere dal 2017, da destinare al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio a tempo pieno nelle università non statali.

  Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole 45 milioni con le parole 42 milioni.
1. 625. (ex 41. 28.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere i commi da 1 a 7;
   b) sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Il fondo di finanziamento ordinario delle università di cui l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
1. 626. (ex 41. 25.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il fondo di finanziamento ordinario delle università di cui l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola 80 è sostituita dalla seguente: 100;
   c) sopprimere i commi da 3 a 8;
1. 627. (ex 41. 24.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 3, dopo la parola: i ricercatori inserire le seguenti: e i professori di seconda fascia;
1. 628. (ex 41. 23.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 3, sostituire le parole: comma 207 con le seguenti: commi 207-212.

1. 629. (ex 41. 22.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. L'insegnamento o l'attività di ricerca presso una università ricadente nelle aree colpite da sisma per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale è da considerarsi quale elemento di preferenza in caso di uguale punteggio conseguito.
1. 630. (ex 41. 17.) Polverini.

  Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
  11-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi da 207 a 212 sono abrogati. Il fondo speciale denominato «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta» è soppresso.

  11-ter. Il fondo di finanziamento ordinario delle università di cui l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
  11-quater. All'articolo 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola 80 è sostituita con la seguente: 100.
1. 631. (ex 41. 21.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2017 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1.

  A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti, a domanda, in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti.

  Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto dei Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 1o marzo 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, Fondo sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
1. 632. (ex 41. 12.) Pagano.

COMMI 308-313 (VEDI ART. 42)

  Sopprimerlo.
1. 633. (ex 42. 41.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: anche in apprendistato;
   b) inserire, in fine, il seguente periodo: Le convenzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 sono stipulate in modo da garantire la massima valorizzazione del percorso formativo attraverso la stretta attinenza tra le competenze acquisite e l'esperienza lavorativa da effettuare. Le medesime convenzioni prevedono che i periodi di apprendimento attraverso esperienze di lavoro si svolgano, per almeno il trenta per cento delle ore, presso i soggetti, individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, parte della convenzione.
1. 634. (ex 42. 4.) Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: anche in apprendistato;
   b) inserire, in fine, il seguente periodo: Le convenzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 sono stipulate in modo da garantire la massima valorizzazione del percorso formativo attraverso la stretta attinenza tra le competenze acquisite e l'esperienza lavorativa da effettuare.
1. 635. (ex 42. 33.) Marzana, Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma l, secondo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro con le seguenti: soggetti a sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, in numero pari al massimo al numero di studenti ospitati in percorsi di alternanza scuola lavoro nell'anno scolastico in corso purché abbiano svolto;
   b) al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: L'esonero di cui al primo periodo spetta, inoltre, anche nel caso di assunzione di giovani che abbiano svolto periodi di apprendistato di ricerca entro sei mesi dalla conclusione del progetto di ricerca;
   c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. all'articolo 1, comma 39, della legge n. 107 del 2015, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: »Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione”;
   d) sostituire la rubrica con la seguente: (Esonero contributivo per l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato duale).
1. 636. (ex 42. 29.) Centemero, Palmieri, Alberto Giorgetti, Crimì.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al secondo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro con le seguenti: soggetti a sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, in numero pari al massimo al numero di studenti ospitati in percorsi di alternanza scuola lavoro nell'anno scolastico in corso purché abbiano svolto;
   2) al secondo periodo, le parole: presso il medesimo datore di lavoro sono soppresse;
   3) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'esonero di cui al primo periodo spetta, inoltre, anche nel caso di assunzione di giovani che abbiano svolto periodi di apprendistato di ricerca entro sei mesi dalla conclusione del progetto di ricerca.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Esonero contributivo per l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato duale.
1. 637. (ex 42. 23.) Gelmini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari almeno al 30 per cento con le seguenti: pari almeno al 10 per cento nel 2017 e al 30 per cento nel 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  «18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
1. 638. (ex 42. 1.) Simonetti, Borghesi, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: L'esonero ai cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto solo a fronte di una certificata rispondenza tra le mansioni svolte dallo studente nell'ambito dei percorsi di alternanza di cui al presente comma e le esigenze formative alla base dei suddetti percorsi, stabilite in sede di progetto formativo con l'istituzione scolastica o universitaria di riferimento.
1. 639. (ex 42. 31.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, D'Uva, Di Benedetto, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 270 milioni di euro per l'anno 2017, 220 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 640. (ex 42. 9.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

”ART. 42-bis.
(Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia e di ricercatori).

  1. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata, per l'anno 2017, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia e di ricercatori per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

  Conseguentemente dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

ART. 68-bis.
(Sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IRES).

  «1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso».
1. 641. (ex 42. 03.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 314-317 (VEDI ART. 43)

  Sopprimerlo.
1. 642. (ex 43. 9.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.
(Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza).

  1. Al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali e legalmente riconosciute che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0», nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un apposito Fondo, denominato «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali e non statali, come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44.
  3. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, eventualmente non utilizzata per le finalità di cui agli articoli 44 e 45, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  4. Per le istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale, ai fini dell'applicazione degli articoli 44 e 45, il riferimento ai dipartimenti si intende sostituito dal riferimento alle classi.

  Conseguentemente:
   a) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 44, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali;
   b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 44, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali;
   c) al comma 3 dell'articolo 44, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali;
   d) al comma 4 dell'articolo 44, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali;
   e) al comma 5 dell'articolo 45, dopo le parole: università statale aggiungere le seguenti: e non statale;
   f) al comma 9 dell'articolo 44, dopo le parole: università statale aggiungere le seguenti: e non statale;
   g) al comma 11, secondo periodo, dell'articolo 44, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali;.
1. 643. (ex 43. 3.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.
(Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza).

  1. Al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali e non statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0», nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un apposito Fondo, denominato «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali e non statali, come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44.
  3. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, eventualmente non utilizzata per le finalità di cui agli articoli 44 e 45, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  4. Per le istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale, ai fini dell'applicazione degli articoli 44 e 45, il riferimento ai dipartimenti si intende sostituito dal riferimento alle classi.

  Conseguentemente:
   a) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 44, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali;
   b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 44, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali;
   c) al comma 3 dell'articolo 44, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali;
   d) al comma 4 dell'articolo 44, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali;
   e) al comma 5 dell'articolo 45, dopo le parole: università statale aggiungere le seguenti: e non statale;
   f) al comma 9 dell'articolo 44, dopo le parole: università statale aggiungere le seguenti: e non statale;
   g) al comma 11, secondo periodo, dell'articolo 44, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali;.

1. 644. (ex 43. 10.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

  1. L'assegnazione alle singole università delle quote del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 2 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per ogni ateneo, esclusivamente sulla base dei risultati della valutazione della qualità della ricerca dei singoli dipartimenti.
  2. Il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 2 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è incrementato di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 44 e 45.
1. 645. (ex 43. 8.) D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. L'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è abrogato;.

  Conseguentemente all'articolo 44 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1, lettera b) con il seguente: «b) cinque designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di una rosa di sei membri indicata dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN).»;
   b) sopprimere il comma 1, lettera c).
1. 646. (ex 43. 7.) D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

  Dopo il comma 4, aggiungere seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, i commi da 207 a 212 sono soppressi.
1. 647. (ex 43. 4.) Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Una quota parte pari al quaranta per cento dello stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo è riservato alle università la cui sede legale è in una delle regioni dell'Italia del Sud ed insulare. Una quota parte pari al cinque per cento è assegnata con priorità alle università ricadenti nell'aree colpite dal sisma per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale.
1. 648. (ex 43. 1.) Polverini.

  Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.
(Soppressione del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi da 207 a 214 sono soppressi.
1. 649. (ex 43. 01.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.
(Elevazione della facoltà assunzionale nelle università statali di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato).

  1. All'articolo 1, comma 460 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), le parole: «dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2017»;
   b) alla lettera c) le parole: «dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2017»;

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla precedente disposizione pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede nel seguente modo:
   1) l'articolo 43 è soppresso;
   2) dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.
(Soppressione del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi da 207 a 214 sono soppressi.
   3) dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

ART. 73-bis.
(Aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 113).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
1. 650. (ex 43. 02.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 318-331 (VEDI ART. 44)

  Sopprimerlo.
1. 651. (ex 44. 4.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   c) Sostituire la lettera b) con la seguente: ” b), cinque designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di una rosa di sei membri indicata dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN);
   d) sopprimere la lettera c);

1. 652. (ex 44. 3.) D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

COMMI 332-343 (VEDI ART. 45)

  Sopprimerlo.
1. 653. (ex 45. 3.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 60 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 15 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, lettera c), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 45 per cento.
1. 654. (ex 45. 4.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.
(Horizon 2020).

  1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma europeo per la ricerca «Horizon 2020» e per sostenere i processi di reclutamento a decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementata di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

ART. 68-bis.
(Sterilizzazione dell'incremento dall'aliquota IRES).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.
1. 655. (ex 45. 013.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.
(Horizon 2020).

  1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma europeo per la ricerca «Horizon 2020» e per sostenere i processi di reclutamento a decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementata di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

ART. 68-bis.
(Sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IRES).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.
1. 656. (ex 45. 010.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.
(Fondo spese di trasferta per le istituzioni scolastiche con più sedi).

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui destinato al rimborso forfetario delle spese di trasferta sostenute dai personale dirigenziale in servizio presso le istituzioni scolastiche con più sedi e da quello incaricato di reggenza.
  2. Il fondo è erogato alle istituzioni scolastiche con almeno una sede o un plesso secondari, in misura proporzionale ai parametro di complessità ottenuto moltiplicando il numero di alunni frequentanti ogni sede o un plesso per la distanza chilometrica, secondo il tragitto stradale più breve, tra la sede/plesso e la sede principale, sommando i prodotti parziali così ottenuti e dividendo poi tale somma per il numero di alunni frequentanti la sede principale.
  3. Il fondo è erogato anche alle istituzioni scolastiche date in reggenza, applicando il metodo di calcolo di cui al comma 2 ed aggiungendovi la distanza chilometrica, secondo il tragitto stradale più breve, tra la sede legale della istituzione in reggenza e la sede legale presso cui presta servizio il dirigente scolastico incaricato della reggenza.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la cifra: 300 con la seguente: 297.
1. 657. (ex 45. 017.) Centemero, Palmieri, Crimì.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

ART. 45-bis.
(Libri di testo scuole primarie).

  1. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 è stanziata la somma di 70 milioni di euro per ciascuna annualità, destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 sono sostituite dalle seguenti: di 230 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 658. (ex 45. 021.) Gelmini.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

ART. 45-bis.
(Istituti superiori di studi musicali).

  1. Nell'anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –5.000.000;.
1. 659. (ex 45. 020.) Gelmini.

COMMI 344-347 (VEDI ART. 46)

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
1. 1328. (ex *46. 068.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
1. 1329. (ex *46. 034.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
1. 1330. (ex *46. 073.) Catanoso, Russo.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.
(Misure in favore del settore della pesca).

  1. Al comma 307 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Per l'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017»;
   b) le parole: «18 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «38 milioni».

  Conseguentemente:
   al titolo, aggiungere, in fine, le parole: E DELLA PESCA;
   all'articolo 81, al comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 280 milioni.
1. 660. (ex 46. 028.) Riccardo Gallo.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2017 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5,000 euro l'anno, per l'acquisto da parte delle imprese della pesca di dispositivi volti a diminuire la cattura accessoria e per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati alla sperimentazione di dispositivi volti a diminuire la cattura accessoria.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nei limiti di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 4.
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie alla attuazione del presente articolo ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
  5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

  Conseguentemente:
   al titolo, aggiungere in fine le parole: E DELLA PESCA;
   all'articolo 81, comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 661. (ex 46. 055.) Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. È istituito nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di garanzia con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, allo scopo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle micro, piccole e medie imprese del settore agricolo e della pesca.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 662. (ex 46. 048.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. È istituito nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo con una dotazione finanziaria di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la promozione e la ricerca nel settore castanicolo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 296,5 milioni.
1. 663. (ex 46. 07.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. Per i piccoli birrifici indipendenti, come definiti dall'articolo 35 della legge 28 luglio 2016, n. 154, le aliquote di accisa relative al prodotto birra, di cui all'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni, sono rideterminate nelle seguenti misure:
   fino a 5.000 hl/anno: riduzione del 50 per cento;
   da 5.000 a 10.000 hl/anno: riduzione del 40 per cento;
   da 10.000 a 20.000 hl/anno: riduzione del 30 per cento;
   da 20.000 a 40.000 hl/anno: riduzione del 20 per cento;
   sopra i 40.000 hl/anno: riduzione del 10 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 664. (ex 46. 054.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. Per i piccoli birrifici indipendenti, come definiti dall'articolo 35 della legge 28 luglio 2016, n. 154, le aliquote di accisa relative al prodotto birra, di cui all'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni, sono rideterminate nelle seguenti misure:
   a decorrere dal 1 gennaio 2017: euro 2,70 per ettolitro e per grado-plato;
   a decorrere dal 1 gennaio 2018; euro 2,17 per ettolitro e per grado-plato.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 665. (ex 46. 035.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. Per la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti, così come definiti dall'articolo 35 della legge 28 luglio 2016, n. 154, l'accertamento dell'accisa viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di carico e scarico di prodotto finito.
1. 666. (ex 46. 042.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. È istituito presso lo stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per interventi volti a promuovere ed incentivare la coltivazione del luppolo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 667. (ex 46. 043.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. All'articolo 1, comma 932, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire la parola: «32.000» con la seguente: «35.000».

  Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definiti i criteri per l'assegnazione al settore ippico delle risorse derivanti dalla maggiorazione della base d'asta.
1. 668. (ex 46. 047.) L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. A decorrere dal 2017 sono esentate dall'imposta di registro, di bollo e catastale le transazioni tra privati, allorquando il soggetto compratore risulti iscritto, da almeno 5 anni, alla previdenza agricola come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e il terreno oggetto della compravendita sia confinante al centro aziendale, inteso come il corpo fondiario più esteso della stessa.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 669. (ex 46. 038.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole sia superiore aggiungere le seguenti: al 30 per cento dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende ovvero.
1. 670. (ex 46. 040.) Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. È istituito presso lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, finalizzato a sostenere la realizzazione di un piano proteico nazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 811 comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 671. (ex 46. 041.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. È istituito, nello stato di previsione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo nazionale per i centri di recupero della fauna selvatica di cui agli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all'articolo 31 della legge del 29 luglio 2010, n. 120, destinato al funzionamento e alla conduzione dei centri regolarmente autorizzati, gestiti dalle associazioni ambientaliste riconosciute e dalle associazioni di volontariato.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 21 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 672. (ex 46. 051.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2017 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5.000 euro l'anno, per l'acquisto da parte delle imprese agricole, di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  4. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 5.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie alla attuazione del presente articolo, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
  6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni.
1. 673. (ex 46. 056.) Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, un Fondo per il sostegno delle imprese agricole che fanno uso di prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni.
1. 674. (ex 46. 052.) Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.
(Consumi medi standardizzati di gasolio da immettere all'impiego agevolato).

  1. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per gli anni 2015 e 2016 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 23 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 2017 i consumi medi standardizzati di cui al primo periodo sono ridotti del 15 per cento.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.
1. 675. (ex 46. 065.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.
(Consumi medi standardizzati di gasolio da immettere all'impiego agevolato).

  1. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per gli anni 2015 e 2016 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 23 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 2017 i consumi medi standardizzati di cui al primo periodo sono ridotti del 10 per cento.»

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 170 milioni di euro.
1. 676. (ex 46. 066.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  All'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, aggiungere in fine le seguenti parole: ”, con vincolo di destinazione per l'importo pari a 15 milioni per la costituzione e lo svolgimento delle attività.

  Conseguentemente, al comma 2, dell'articolo 81, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 285 milioni di euro.

1. 677. (ex 46. 069.) Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. All'articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 8-bis è soppresso.
1. 678. (ex 46. 050.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  Il comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 22 dicembre 1986 è sostituito dal seguente:
  1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) fino a 20,000 euro, 18,5 percento;
   b) oltre 20,000 euro e fino a 30.000 euro, 25,5 per cento;
   c) oltre 30,000 euro e fino a 60.000 euro, 33,5 per cento;
   d) oltre 60.000 euro e fino a 135,000 euro, 39,5 per cento;
   e) oltre 135.000 euro, 45,50 per cento.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a), i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'91.5 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'91.5 per cento del loro ammontare,»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 91.5 per cento del loro ammontare.
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'91.5 per cento«.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dai periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».
1. 679. (ex 46. 049.) Gallinella, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMI 348-452 (VEDI ART. 47)

  Al comma 1, dopo le parole: l'accesso al credito delle famiglie inserire le seguenti: prioritariamente con basso reddito ISEE,.
1. 680. (ex 47. 5.) Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai benefici di cui al presente comma, possono accedere i nuclei familiari in condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui.
1. 681. (ex 47. 12.) Gregori, Nicchi, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 2, dopo le parole: con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1. 682. (ex 47. 7.) Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La gestione del Fondo è affidata direttamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che definisce gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione al contributo del Fondo, le modalità di estinzione del debito nonché il tasso annuo effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al credito che non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento al contributo.

  2-ter. La Banca o l'intermediario finanziario, accertata l'ammissione al contributo del Fondo, delibera sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare al beneficiario l'importo corrispondente in base alle modalità concordate con il gestore del Fondo.
  2-quater. In caso di inadempimento del beneficiario, la Banca/Intermediario, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta insoluta, avvia gli adempimenti previsti in caso di intervento della garanzia del Fondo.
1. 683. (ex 47. 6.) Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Villarosa.

  Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.
(Aliquota IVA agevolata sui prodotti di prima necessità per l'infanzia).

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia;».

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 684. (ex 47. 02.) Rampelli, Giorgia Meloni.

COMMI 353-354 (VEDI ART. 48)

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  «01. Al fine di contrastare il calo delle nascite e contribuire alle spese per la natalità delle famiglie a basso reddito, sono rimodulati gli importi dell'assegno di cui al comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'assegno già richiesto dal genitore italiano o comunitario, per ogni figlio nato o adottato tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, è raddoppiato qualora il nucleo familiare di appartenenza dei genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi dei citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 14.000 euro annui, e aumentato della metà qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi dei citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 21,000 euro annui.

  01-bis. L'INPS provvede ad erogare in un'unica soluzione, entro il 31 luglio del 2017, l'ulteriore somma spettante relativa agli assegni già erogati nel 2015 e nel 2016, fino a compensazione degli importi stabiliti dalle disposizioni di cui al presenta articolo, al genitore di cui al comma precedente che ha richiesto l'assegno secondo le modalità e i tempi di cui al comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n. 190; per il 2017, provvede ad erogare le somme già aggiornate ai nuovi criteri stabiliti nel presente articolo. L'INPS provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
  01-ter. Le disposizioni del comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificate dal presente articolo, sono prorogate per l'anno 2018, per ogni figlio nato tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, secondo le stesse modalità e secondo i requisiti di condizione economica del nucleo familiare e condizione lavorativa dei genitori previsti dal comma 01.
  01-quater. Per la finalità dei commi precedenti, è autorizzata la spesa di 1.500 milioni di euro per il biennio 2017-2018. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, al fine di stabilire le modalità e i tempi di attuazione dei precedenti commi del presente articolo per la maggiorazione degli assegni, già richiesti, relativi agli anni 2015 e 2016, da effettuarsi nell'anno 2017, per l'erogazione degli assegni già richiesti relativi all'anno 2017, maggiorati secondo gli importi dei cui al comma 01, e per i nuovi assegni richiesti per i nati nell'anno 2018.
  01-quinquies. Al comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: »7.000 euro annui« sono sostituite dalle seguenti: »14.000 euro annui«;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: »Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 21.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è aumentato della metà«».

  Conseguentemente:
   dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  «18-bis. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2017.»;
   sostituire la rubrica con la seguente: «(Bonus bebé, premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore)».
1. 685. (ex 48. 7.) Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   all'articolo 49, sopprimere il comma 1;
   all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  «10-bis. A decorrere dall'anno 2017 sono stanziate risorse pari a 600 milioni per il 2017, 710 milioni per il 2018, 760 milioni per il 2019 e 790 milioni dal 2020, per il finanziamento del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge n. 296 del 2006,»;
   all'articolo 78, sopprimere il comma 2.
1. 686. (ex 48. 26.) Nicchi, Gregori, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: è riconosciuto inserire le seguenti: ai residenti in Italia da almeno 5 anni.
1. 687. (ex 48. 9.) Guidesi, Saltamartini, Rondini.

  Al comma 1, dopo le parole: è riconosciuto inserire le seguenti: ai cittadini italiani e comunitari e ai cittadini extracomunitari che ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.
1. 688. (ex 48. 10.) Guidesi, Saltamartini, Rondini.

  Al comma 1, dopo le parole: è riconosciuto inserire le seguenti: ai cittadini italiani e comunitari.
1. 689. (ex 48. 8.) Guidesi, Saltamartini, Rondini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il premio è riconosciuto ai genitori il cui valore dell'indicatore ISEE non superi i 25 mila euro e se l'ISEE è inferiore ai 7 mila euro il premio è raddoppiato.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

  «ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: »ai commi da 65 a 68« sono sostituite dalle seguenti: »ai commi 65 e 66«.

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: »Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'91 per cento del loro ammontare«.
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 91 per cento del loro ammontare.«;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 91 per cento del loro ammontare«;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 91 per cento«.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».
1. 690. (ex 48. 22.) Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il premio di cui al presente comma, è riconosciuto ai nuclei familiari in condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro annui.».
1. 691. (ex 48. 27.) Nicchi, Marcon, Melilla, Gregori, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, sostituire le parole: a, due giorni con le seguenti: a quindici giorni;
   b) sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

  «ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: »ai commi da 65 a 68« sono sostituite dalle seguenti: »ai commi 65 e 66«.

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: »Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 92 per cento del loro ammontare«.
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare.«;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare«;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 92 per cento«.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.».
1. 692. (ex 48. 23.) Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. In via sperimentale per l'anno 2017, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata del 10 per cento in presenza di tre o più figli,.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 693. (ex 48. 11.) Guidesi, Saltamartini, Rondini.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

  «ART. 48-bis.
(Implementazione dei servizi socio-educativi nel territorio).

  1. Al fine di implementare il sistema territoriale dei servizi socio-educativi e sostenere le famiglie e la genitorialità, è applicata, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento in capo ai datori di lavoro del settore privato che, in convenzione, concedono l'utilizzo delle proprie strutture interne di accoglienza a carattere socio-educativo-ricreativo ai bambini di età compresa da 3 a 36 mesi figli di genitori residenti nella zona territoriale ove è ubicata l'azienda e di essa non dipendenti.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa altresì alle aziende che, in convenzione, estendono il proprio servizio di ristorazione alle scuole pre-primarie e primarie ubicate nella medesima zona territoriale dell'azienda medesima.
  3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto, a domanda, nel limite di 2.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, il beneficio di cui al presente articolo è differito con criteri di priorità in ragione del rapporto territoriale natalità/siti aziendali.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 81 sopprimere il comma 2;
   b) all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  «18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data dei 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  18-ter. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi ai fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dai 2017.»;
   c) per la quota pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero della salute per 5.000,000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 694. (ex 48. 01.) Saltamartini, Guidesi, Simonetti.

  Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

  «ART. 48-bis.

  1. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale è istituito un fondo denominato »misure di sostegno ai genitori separati«, la cui dotazione per l'anno 2017 è pari a 100 milioni di euro.
  2. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2017, 2018, 2019. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.
  3. Il piano straordinario di cui al comma 2 deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico, al sostegno abitativo, a facilitare l'accesso al credito per i genitori separati in condizioni di disagio sociale anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale la rete dei Centri di Assistenza e Centri Mediazione Familiari».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 695. (ex 48. 03.) Guidesi, Saltamartini, Rondini.

COMMI 355-357 (VEDI ART. 49)

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il buono di cui al presente comma, è riconosciuto ai nuclei familiari in condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui.
1. 696. (ex 49. 29.) Nicchi, Gregori, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo, con il seguente: Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 330 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017; – 56.000.000;
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 30.000.000.
1. 697. (ex 49. 14). Gelmini.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: è riconosciuto inserire le seguenti: sulla base valore dell'indicatore ISEE dei beneficiari.
1. 698. (ex 49. 22.) Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Villarosa.

  Al comma 1, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: L'attività di monitoraggio e le relazioni mensili di cui al precedente periodo sono pubblicate sul sito internet dell'INPS.
1. 699. (ex 49. 23.) Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Grillo, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Villarosa.

  Al comma 1, sesto periodo, sostituire le parole: non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma con le seguenti: prende in esame le domande dando priorità ai richiedenti con basso reddito.
1. 700. (ex 49. 24.) Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 701. (ex 49. 6.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Per garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo fino a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 702. (ex 49. 9.) Guidesi, Saltamartini, Rondini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017, Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 703. (ex 49. 7.) Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: nel limite di spesa di 40 milioni di euro con le seguenti: tenuto conto del valore dell'indicatore ISEE dei beneficiari, nel limite di spesa di 80 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 40.000.000;
   2018: – 40.000.000
   2019: – –------------
1. 704. (ex 49. 25.) Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Villarosa.

  Al comma 2, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 con le parole: nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 con le seguenti: nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 20.000.000;
   2019: – 30.000.000.
1. 705. (ex 49. 16.) Gelmini.

  Al comma 2 sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 con le seguenti: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 40.000.000;
   2018: – 40.000.000:
   2019: – 80.000.000. .
1. 706. (ex 49. 15.) Gelmini.

  Al comma 3, sostituire le parole: è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro con le seguenti: tenuto conto del valore dell'indicatore ISEE delle beneficiarie, nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla tabella voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – –------------.
1. 707. (ex 49. 26.) Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Villarosa.

  Aggiungere, infine, i seguenti commi:
  3-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «potenziamento offerta dei servizi socio educativi», la cui dotazione per l'anno 2017 è pari a 200 milioni di euro.

  3-ter. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 200 milioni di euro per l'anno 2017. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.
  3-quater. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 3-ter è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:
   a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;
   b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 708. (ex 49. 8.) Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
  49-bis. – (Credito di imposta colf, badanti, baby-sitter). – 1. Al fine di sostenere la genitorialità, a decorrere dal 2017, è attribuito un credito di imposta annuale pari 960 euro per le spese relative a baby-sitter. Il credito spetta ai sostituti di imposta persone fisiche il cui nucleo familiare è composto da soggetti entrambi lavoratori cittadini italiani o comunitari con reddito complessivo di lavoro del nucleo familiare inferiore o pari a 30.000 euro lordi annui. Il medesimo credito spetta altresì alle ragazze madri lavoratrici cittadine italiane o comunitarie, nonché a genitori legalmente o effettivamente separati entrambi lavoratori cittadini italiani o comunitari.

  2. Al fine di sostenere le spese per l'assistenza agli anziani, è attributo un credito di imposta annuale pari 960 euro per le spese relative a colf e badanti per i sostituiti di imposta cittadini italiani o comunitari con reddito complessivo di lavoro del nucleo familiare inferiore o pari a 30.000 euro lordi annui.
  3. I crediti di cui ai commi precedenti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri provenienti dalle precedenti disposizioni, stimanti in 2.900 milioni di euro a decorrere dal 2016:
   a) il comma 2 dell'articolo 81 è soppresso;
   b) all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  18-ter. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2017.
   c) per la quota parte di 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 40.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 709. (ex 49. 01.) Saltamartini, Guidesi.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis.
(Servizi socio-educativi per la prima infanzia).

  1. Al fine di consentire un effettivo ampliamento dell'offerta pubblica dei servizi socio-educativi per la prima infanzia volto a garantire livelli più alti di utilizzo di detti servizi in termini di presa in carico degli utenti e ridurre le forti disparità territoriali nelle opportunità di accesso, per il triennio 2017-2019 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro annui, quale contributo dello Stato per la realizzazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, e il miglioramento e la messa in sicurezza di quelli esistenti.
  2. In sede di Conferenza unificata, sono individuate le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse fra Stato, regioni ed enti locali.
  3. Al fine di avviare i necessari adeguamenti di organico conseguenti alle previsioni di cui al comma 1, dall'anno 2017 si avviano le relative procedure concorsuali nel rispetto dell'attuale normativa in materia, per un limite massimo di 150 milioni di euro, prevedendo la possibilità di una riserva di posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 81.
1. 710. (ex 49. 05.) Carfagna, Milanato.

COMMI 358-361 (VEDI ART. 50)

  Al comma 1, dopo le parole: Al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche in materia di pari opportunità e non discriminazione aggiungere le seguenti: e al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità.
1. 711. (ex 50. 8.) Centemero.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono concorrere con le seguenti: concorrono.
1. 712. (ex 50. 10.) Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Spadoni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro destinati al finanziamento delle attività dei centri antiviolenza di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
1. 713. (ex 50. 4.) Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 714. (ex 50. 7.) Carfagna, Milanato.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del piano antiviolenza, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis, del citato decreto-legge, 24 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 24 milioni di euro per ciascuno del triennio 2017-2019.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni sino alla fine del comma con le seguenti: 276 milioni di euro annui dal 2017 al 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 715. (ex 50. 18.) Galgano, Mucci, Menorello, Molea, Librandi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del piano antiviolenza, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis, del citato decreto-legge, 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni sino alla fine del comma con le seguenti: 280 milioni di euro annui dal 2017 al 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 716. (ex *50. 17.) Galgano, Mucci, Menorello, Molea, Librandi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del piano antiviolenza, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis, del citato decreto-legge, 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni sino alla fine del comma con le seguenti: 280 milioni di euro annui dal 2017 al 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 717. (ex *50. 13.) Galgano, Mucci, Roberta Agostini, Albanella, Blazina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Centemero, Cimbro, Coccia, Cominelli, Di Salvo, Duranti, Fregolent, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Iacono, Incerti, Iori, Locatelli, Patrizia Maestri, Malisani, Mannino, Mariani, Mariano, Martelli, Milanato, Miotto, Mongiello, Moretto, Pes, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quartapelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Stella Bianchi, Fabbri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Sono destinati al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013, a decorrere dall'anno 2017, ulteriori 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
1. 718. (ex 50. 9.) Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Spadoni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'anno 2017, le risorse del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono aumentate nella misura di 20 milioni di euro in ragione d'anno.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
1. 719. (ex 50. 11.) Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.
(Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico).

  1. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo nell'ambito della vita familiare, speciale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, il «Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico», di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2017. Il Fondo è destinato a stabilizzare e incrementare gli interventi nell'ambito del progetto individuale di persone autistiche, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età.
  2. Il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che stabilisce criteri e modalità di accesso al Fondo prevede altresì:
   a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un «budget personale di cura» annuale, con una componente fissa che contempli un ticket terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;
   b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto, incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell'Istituto superiore di sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del ticket terapeutico;
   c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
1. 720. (ex 50. 010.) Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo, 50 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

  1. Al fine di assicurare ai Comuni il finanziamento per interventi specifici a sostegno dei nuclei familiari con soggetti in stato di disabilità fisica o psichica cronica accertato e non ricoverati presso strutture sanitarie o di cura e assistenza, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2017.
  2. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di conforme risoluzione approvata dalle competenti commissioni parlamentari competenti per materia in ambito finanziario, sono stabiliti i criteri di accesso al Fondo da parte dei Comuni, nonché la ripartizione degli importi, e la tipologia di interventi che possono essere finanziati, con particolare riferimento al sostegno alle incombenze a carico dei nuclei familiari in materia di trasporto scolastico e assistenza allo svolgimento delle attività scolastica e di formazione; avviamento al lavoro; sostegno alla vita indipendente.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 721. (ex 50. 012.) Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.
(Fondo di solidarietà in favore degli orfani per crimini domestici).

  1. Al fine di sostenere gli orfani da crimini domestici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, denominato «Fondo di solidarietà in favore degli orfani per crimini domestici», volto a favorire l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici, al finanziamento di iniziativa di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa, nonché alla copertura delle spese relative alla loro assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria.
  2. La dotazione del «Fondo di solidarietà in favore degli orfani per crimini domestici» è pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Con regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche so ciali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo e per l'accesso agli interventi finanziati con le sue risorse.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: 2.000.000;
   2018: 2.000.000;
   2019: 2.000.000.
1. 722. (ex 50. 024.) Carfagna, Milanato, Gullo.

COMMI 362-363 (VEDI ART. 51)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: e del 26 e 30 ottobre 2016.
1. 723. (ex 51. 29.) Polverini.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere infine il seguente periodo: il beneficiario può anticipatamente cedere il proprio credito d'imposta spettante all'istituto bancario o altro soggetto finanziario che eroga il prestito.
1. 724. (ex 51. 27.) Polverini.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere infine il seguente periodo: in caso di incapienza, il credito di imposta, in tutto o per la parte residua, è immediatamente monetizzato, anche in assenza di richiesta del beneficiario.
1. 725. (ex 51. 28.) Polverini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 400 milioni di euro per l'anno 2018, di 450 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 726. (ex 51. 44.) Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   ”b-bis) è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017 da destinare a micro interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici delle province di Perugia, Teramo, Ascoli Piceno, Macerata e Rieti. Il contributo, ripartito in misura proporzionale al numero di abitanti dei comuni interessati, è pari a 1 milione di euro per la provincia di Perugia, 500 mila euro per la provincia di Teramo, 400 mila euro per la provincia di Ascoli Piceno, 500 mila euro per la provincia di Macerata, 350 per la provincia di Terni e 250 mila euro per la provincia di Rieti.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.000.000;
   2018: – ;
   2019: – .

1. 727. (ex 51. 62.) Galgano, Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. 1. In relazione agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 e del 31 ottobre 2016, di estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 e 30 ottobre 2016, e giorni seguenti, hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria è autorizzata:
   a) la spesa di 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione di un credito d'imposta maturato in relazione all'accesso a finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata nei termini e con le modalità dell'articolo 5 e seguenti del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
   b) la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 per la concessione di contributi per la ricostruzione degli edifici pubblici nei termini e con le modalità dell'articolo 14 e seguenti del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189.

  Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018, 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2020.
1. 728. (ex 51. 7.) Saltamartini, Guidesi, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere la seguente parola: anche.
1. 729. (ex 51. 6.) Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di fronteggiare i primi interventi di messa in sicurezza e di ripristino delle strutture pubbliche e private nelle aree della Regione Lazio colpite dall'evento calamitoso del 6 novembre 2016, è concesso un contributo di cinque milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 295 milioni di euro.
1. 730. (ex 51. 25.) Polverini.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Per la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute documentate per gli interventi finalizzati alla riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, da suddividere tra i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei danni effettivamente verificatisi.

  Conseguentemente:
   alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2017: – 70.000.000;
    2018: – 70.000.000;
    2019: – 70.000.000.
   alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2017: – 130.000.000;
    2018: – 130.000.000;
    2019: – 130.000.000.
1. 731. (ex 51. 5.) Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Grimoldi, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
1. 732. (ex 51. 46.) Ferraresi, Dell'Orco, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93 è prorogato al 31 dicembre 2017. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni;
   2017: – 500.000;
   2018: – ;
   2019: – .
1. 733. (ex 51. 47.) Ferraresi, Dell'Orco, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nei comuni dell'Italia centrale, colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e ottobre 2016, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I lavoratori autonomi e le micro imprese localizzate nei comuni del cratere possono beneficiare, nei limiti complessivi di 100 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi dei reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  2-ter. Le esenzioni di cui al comma 2-bis sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.
  2-quater. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo.
  2-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

  Conseguentemente all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 200 milioni.
1. 734. (ex 51. 52.) Ricciatti, Zaratti, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro, Scotto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per gli anni 2017 e 2018, è istituito un fondo di 50 milioni annui per la concessione di una detrazione fiscale del 25 per cento delle opere di ricostruzione realizzate con finalità liberali nelle zone di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo interessate da eventi sismici e riguardanti immobili di elevato valore storico-artistico o di utilità sociale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono individuate le modalità, i limiti e i criteri per l'accesso alla detrazione.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 735. (ex 51. 61.) Librandi, Menorello.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei territori peri quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in deroga al comma 5 dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono inclusi nei finanziamenti di cui al dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 anche le micro imprese e le piccole e medie imprese.
1. 736. (ex 51. 63.) Luigi Di Maio, Castelli, Nesci, Cariello, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
   2-bis. All'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: «10 per cento» sono sostituite con le seguenti: «12 per cento».
   2-ter. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 31, destinato agli interventi per la riparazione, ricostruzione. e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 51 della presente legge.
   2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo.
1. 737. (ex 51. 64.) Nastri.

COMMI 364-372 (VEDI ART. 52)

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 4.440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministero della difesa, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 4.000 milioni di euro per l'anno 2017 e di 4.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:
   a) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, pari a 2.000 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
   b) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, pari a 750 milioni di euro annui, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 750 milioni di euro annui;
   d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
  5-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 738. (ex 52. 71.) Vito, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 4,440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
  5-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 739. (ex 52. 72.) Vito, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto.

  Al comma 1 sostituire le parole: 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni di euro a decorrere dal 2018. con le seguenti: 2.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 3.630 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 1.480 milioni di euro per il 2017 e 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 2.480 milioni di euro per il 2017 e 2.930 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 2-ter.

  2-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
1. 740. (ex 52. 104.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 1 sostituire le cifre: 1.920 e 2630 con le seguenti: 1921,2 e 2631,2.

  Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b) dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco inserire le seguenti:, per quest'ultimo anche con riguardo alle risorse da destinare all'assunzione in forma permanente del personale delle Unità cinofile che opera alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo di personale discontinuo.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: –1.200.000;
   2018: –1.200.000;
   2019: –1.200.000.
1. 741. (ex 52. 97.) Spadoni, Sibilia, Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro con le parole: 2.958,52 milioni di euro e le parole: 2.630 milioni di euro con le parole: 3.666,52 milioni di euro.

  Conseguentemente,
   a)
al comma 2, sostituire le parole: 1.480 milioni di euro con le parole: 2.518,52 milioni di euro e le parole: 1.930 milioni di euro con le parole: 2.968,52 milioni di euro.
   b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 17,5 per cento» sono sostituite con le parole: « 21,5 per cento», all'articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 5,5 per cento» sono sostituire con le parole: «9,5 per cento».
1. 742. (ex 52. 59.) Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 2.320 milioni di euro per l'anno 2017 e 3.030 milioni a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, alinea, sostituire le parole:
di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: di 1.880 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2.330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   b) al medesimo comma 2, lettera c), sostituire le parole: definizione nell'anno 2017 dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto con le seguenti: realizzazione del riallineamento delle carriere del personale delle forze di polizia, cui sono destinati 400 milioni di euro a decorrere dal 2017, garantendo anche la piena attuazione di quanto previsto e le parole: per il solo anno 2017 proroga del contributo con le seguenti: trasformazione in retribuzione aggiuntiva permanente del contributo.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 400 milioni di euro per l'anno 2018 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 743. (ex 52. 25.) Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni con le seguenti: 2.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 3.630 milioni.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

  «ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: »ai commi da 65 a 68« sono sostituite dalle seguenti: »ai commi 65 e 66«.

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: »Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 percento del loro ammontare«.
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare.«;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 3.Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016”.

1. 744. (ex 52. 13.) Lombardi, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro con le seguenti: 2.220 milioni di euro e le parole: 2.630 milioni di euro con le seguenti: 2.930 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) definizione di una dotazione di 300 milioni di euro decorrere dall'anno 2017, quale finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   All'articolo 81 sopprimere il secondo comma.
1. 745. (ex 52. 105.) Placido, Airaudo, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro con le seguenti: 2.080 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3 sostituire le parole: 140 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro;
   b) all'articolo 81 sostituire le parole: 300 milioni di euro a decorrere dal 2017 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
1. 746. (ex 52. 109.) Placido, Airaudo, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
1. 747. (ex 52. 100.) Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, lettera a) dopo le parole: 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: in allineamento salariale con la media della contrattazione collettiva del settore privato, nel rispetto di quanto previsto dal primo capoverso della presente lettera e del precedente comma 1.

  Conseguentemente:
   all'articolo 74, dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 748. (ex 52. 111.) Placido, Airaudo, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a) dopo le parole: 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: in allineamento salariale con la media della contrattazione collettiva del settore privato, nel rispetto di quanto previsto dal primo capoverso della presente lettera e del precedente comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), dopo le parole: 30 luglio 1999, n. 300, aggiungere le seguenti: le agenzie previste dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nelle more del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro,.
1. 749. (ex 52. 57.) Polverini.

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico con le seguenti: e per i miglioramenti economici del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa.
1. 750. (ex 52. 32.) Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) gli oneri di cui alla lettera a) riferiti alla misura di cui all'articolo 1 comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono pari almeno a 800 milioni di euro annui.
1. 751. (ex 52. 82.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) gli oneri di cui alla lettera a) sono determinati in via prioritaria per l'applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 752. (ex 52. 86.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco inserire le seguenti: per questo ultimo attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei concorsi in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge,.
1. 753. (ex 52. 96.) Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole comprese tra: le agenzie e comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le parole comprese tra: nei limiti delle vacanze e 30 ottobre 2013, n. 125.
1. 754. (ex 52. 30.) Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: le agenzie, incluse aggiungere le seguenti: le agenzie previste dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nelle more del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro,.

  Conseguentemente:
   all'articolo 74, dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: nei limiti del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 95 per cento.

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) «all'articolo 6, comma 8, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento«;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento”;
   all'articolo 81 sopprimere il secondo comma.
1. 755. (ex 52. 112.) Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b) dopo le parole: le agenzie incluse inserire le seguenti: le agenzie previste dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nelle more del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e.

  Conseguentemente all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 756. (ex 52. 108.) Duranti, Ricciatti, Melilla, Marcon, Placido, Airaudo, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: di cui agli articoli, sopprimere la parola: 62,.
1. 757. (ex 52. 9.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 aggiungere le seguenti: e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
1. 758. (ex 52. 139.) Librandi, Menorello.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: legge 30 ottobre 2013, n. 125 aggiungere il seguente periodo: L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti al 31 dicembre 2016, relative alle amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2018.
1. 759. (ex 52. 93.) Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: legge 30 ottobre 2013, n. 125 aggiungere le seguenti:, attingendo in via prioritaria dalle graduatorie di vincitori ed idonei in corso di validità alla data del 31 dicembre 2016 e fino al loro completo esaurimento.
1. 760. (ex 52. 92.) Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 761. (ex 52. 60.) Rampelli, Cirielli.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine, i seguenti periodi: Per il reclutamento di Carabinieri effettivi si utilizza in via prioritaria la graduatoria del concorso per l'arruolamento di 1552 Carabinieri effettivi pubblicata nell'anno 2010 vigente alla data di approvazione della presente legge. La validità della predetta graduatoria è prorogata al 31 dicembre 2018.
1. 762. (ex 52. 67.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse e il rispetto della normativa europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, entro il 31 marzo 2017 è avviato un piano di mobilità straordinaria, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del personale del servizio sanitario nazionale;
   b-ter) le Regioni e le province autonome, entro il 1o giugno 2017, sulla base del piano concernente il fabbisogno di personale predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 541 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 avviano un piano straordinario di immissione in ruolo per la copertura dei posti individuati. La relativa dotazione organica è aumentata di un massimo di 3.000 unità di personale medico e di 3.000 unità di personale tecnico professionale e infermieristico.

  Conseguentemente dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) al commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'92 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell 92 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 763. (ex 52. 14.) Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 2, dopo lettera b) inserire le seguenti:
   b-bis) ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) è autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b-ter) all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti parole: «31 dicembre 2018».
1. 764. (ex 52. 65.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   b-bis) ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) è autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b-ter) all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti parole: «31 dicembre 2017».
1. 765. (ex 52. 61.) Rampelli, Cirielli.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 500 milioni di euro annui;
   d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
  5-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 766. (ex 52. 73.) Vito, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto.

  Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: per il solo anno 2017 proroga del contributo con le seguenti: trasformazione in retribuzione aggiuntiva permanente del contributo.
1. 767. (ex 52. 29.) Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 2 lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  All'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il medesimo contributo è riconosciuto, con la disciplina e le modalità previste dal presente comma, al personale della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 200.000;
   2018: – ;
   2019: – .
1. 768. (ex 52. 141.) Dambruoso, Menorello, Librandi.

  Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   d) progressiva equiparazione, nel corso del triennio 2016-2018, del trattamento economico della dirigenza scolastica a quello degli altri profili dirigenziali presenti nel l'area dell'istruzione e della ricerca di cui all'articolo 7 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 13 luglio 2016 mediante:
    a) l'equiparazione della retribuzione di posizione fissa nonché della retribuzione accessoria complessiva;
    b) il finanziamento dell'incremento della retribuzione di risultato in caso di reggenza di una seconda istituzione scolastica.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
1. 769. (ex 52. 80.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Ai fini della determinazione per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare allo sblocco delle assunzioni per i Comparti della sicurezza e del soccorso pubblico, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 3. Le modifiche introdotte dal commi I e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 770. (ex 52. 98.) Lombardi, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo «La Buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione del l'istruzione scolastica» di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2017. Per le medesime finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca un fondo con un'autonoma dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015. n. 107.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 53, con il seguente:

ART. 53.
(Personale della scuola).

  1. Ai fini di garantire prioritariamente, attraverso l'organico dell'autonomia, la stabilizzazione delle cattedre relative agli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti, l'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo, avviene nel limite di 20.000 posti comuni, anche mediante l'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare cattedre o posti interi, e 5.000 posti di sostegno. La dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e l'organico di fatto dei posti di sostegno sono ridotti in pari misura.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 64 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti» e, al comma 114, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi compresi i posti relativi alle classi di concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 prive di corrispondenza con le precedenti classi di concorso ovvero di nuova istituzione, fermo restando il limite alle dotazioni organiche di cui al comma 201». In attuazione di quanto disposto all'articolo 1, comma 5 della predetta legge e al fine di agevolare le operazioni di cui al presente articolo, l'amministrazione procede, entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, all'unificazione, per grado di istruzione, dei codici meccanografici afferenti a ciascuna istituzione scolastica.
  3. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione e sull'accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.
  4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, primo periodo, si fa fronte per quota parte con i risparmi di spesa derivanti dal medesimo comma I, secondo periodo, e per la restante parte con le risorse del fondo di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo.
  5. Per l'anno scolastico 2017-2018 è effettuato un piano di mobilità territoriale e professionale, su quota parte dei posti vacanti e disponibili nell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, inclusi quelli di cui al comma 1. Il piano è rivolto al personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015-2016, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  6. A decorrere dal piano di mobilità di cui al comma 5, i docenti assunti in ruolo a seguito delle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora iscritti in un ruolo regionale di cui all'articolo 1 comma 65 della predetta legge diverso da quello relativo alle graduatorie di cui agli articoli 400 e 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ove risultavano inseriti all'atto del l'assunzione hanno la precedenza nelle procedure di mobilità finalizzate al rientro nelle regioni di precedente aderenza, con priorità per i soggetti già utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016.
  7. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, i punteggi dei soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la fascia aggiuntiva alle predette graduatorie di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011. n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relative alla scuola dell'infanzia e primaria sono rideterminate, per i soggetti in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, con l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni credito formativo universitario acquisito nell'ambito del predetto corso di laurea abilitante pari a 0,2 punti e fino ad un massimo di 48 punti per ciascuna graduatoria. Le procedure di rideterminazione dei punteggi sono concluse al fine di approntare le graduatorie in tempo utile per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2017/2018 e per ciascuno degli anni scolastici successivi.
  8. All'articolo 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le paiole: «titoli ed esami», sono aggiunte le seguenti: «banditi ai sensi del comma 114 del presente articolo».
  9. Ai fini di procedere alle immissioni in ruolo conseguenti all'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1, le graduatorie del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016. n. 105, n. 106 e n. 107, in deroga all'articolo 400, comma 19 del Testo Unico, sono, ove non sufficientemente capienti, integrate, di anno in anno e sino al termine della vigenza triennale delle graduatorie stesse, di un numero di aspiranti, che abbiano superato le prove della relativa procedura concorsuale, pari alla necessità di copertura di posti vacanti e disponibili, assegnati dalle facoltà assunzionali, da riservare alle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente.
  10. All'articolo 1, comma 68, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: ”Al fine di corrispondere al fabbisogno di personale docente delle Istituzioni scolastiche ed educative statali espresso nei Piani Triennali dell'Offerta formativa, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Nell'ambito della definizione triennale dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64, i posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, possono essere ripartiti, con riferimento all'ammontare complessivo massimo per ciascun grado di istruzione e tipologia di posto, compresa la scuola dell'infanzia, in misura differente rispetto alla determinazione effettuata dalla predetta Tabella anche con riferimento alla distribuzione regionale; conseguentemente la distribuzione dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è effettuata, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito dei decreti di cui al comma 64 che provvedono pertanto alla distribuzione territoriale per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, e tipologia di posto. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 95 anche con riferimento alla confluenza dei posti del potenziamento nell'organico dell'autonomia come definiti ai sensi del presente comma nonché l'assorbimento dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi del comma 114.
1. 771. (ex 52. 81.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al reclutamento del personale, nel limite delle attuali dotazioni organiche, docente ed educativo della scuola dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 772. (ex 52. 87.) Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, Marzana, D'Uva, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: al recupero della riduzione di 2.020 unità di personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola effettuata con l'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e al concorso ordinario e riservato per il reclutamento di 1.200 Direttori SGA a copertura dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto. Il fondo di cui al comma 2 è altresì finalizzato alla progressiva equiparazione, nel corso del triennio 2016-2018, del trattamento economico della dirigenza scolastica a quello degli altri profili dirigenziali presenti nell'area dell'istruzione e della ricerca di cui all'articolo 7 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 13 luglio 2016 mediante:
   a) l'equiparazione della retribuzione di posizione fissa nonché della retribuzione accessoria complessiva;
   b) il finanziamento dell'incremento della retribuzione di risultato in caso di reggenza di una seconda istituzione scolastica.

  Conseguentemente:
   1) dopo il comma 3, inserire il seguente comma 3-bis:
  3-bis. Le risorse per l'autonomia sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
   2) sopprimere il comma 4.
1. 773. (ex 52. 79.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Contestualmente all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è avviato un piano straordinario di immissioni in ruolo rivolto ai soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria valevoli per il triennio 2014/17, subordinato ad un censimento che attesti l'effettiva consistenza numerica degli iscritti nella suddetta graduatoria e ad una revisione dei numeri minimi e massimi di alunni per classe nella scuola dell'infanzia di cui all'articolo 9 dei decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, è istituito un fondo con una autonoma dotazione di 300 milioni a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

ART. 86-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 92 per cento«.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.»
1. 774. (ex 52. 83.) Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, Marzana, D'Uva, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, l'offerta formativa della scuola primaria è ampliata con l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione fisica mediante l'istituzione del docente di educazione fisica. Il reclutamento dei docenti di educazione fisica nella scuola primaria è disposto ai sensi del comma 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini dell'insegnamento di educazione fisica nella scuola primaria è da considerare titolo idoneo il possesso dell'abilitazione per le analoghe classi di concorso già istituite per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

ART. 86-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 92 per cento«.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sui reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successiva a quello in corso al 31 dicembre 2016.»
1. 775. (ex 52. 88.) Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Di Benedetto.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Le risorse indicate al comma 1 sono incrementate di euro 741.870 per l'anno 2017 e di euro 2.967.480 annui a decorrere dal 2018 per consentire all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di bandire concorsi per titoli ed esami e, conseguentemente, assumere a tempo indeterminato fino a 60 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1.

  4-ter. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni» sono sostituite dalla seguenti: «239,2 milioni per l'anno 2017 e di euro 357 milioni».
1. 776. (ex 52. 101.) Palazzotto, Fava, Melilla, Marcon, Duranti, Scotto, Carlo Galli, Piras, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Folino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Le risorse indicate al comma 1 sono incrementate di 741.870 euro per l'anno 2017 e di 2.967.480 euro annui a decorrere dal 2018 per consentire all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente assumere a tempo indeterminato fino a 60 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1. È corrispondentemente ridotto il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
1. 777. (ex 52. 140.) Librandi, Menorello.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di consentire la piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nelle more del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro ed allo scopo di garantire il funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni o i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, sono autorizzate per il triennio 2016-2018 a procedere ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali in corso di validità appartenenti agli enti di area vasta o dalle città metropolitane dalle quali siano già avvenute assunzioni peri profili richiesti nella medesima area territoriale o mediante procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive a evidenza pubblica. A tal fine si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso i servizi pubblici per l'impiego delle Province. Tali procedure sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Il reclutamento è autorizzato sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da ANPAL e dall'articolazione territoriale dei servizi definita dalle Regioni nell'ambito delle risorse previste per il funzionamento delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150.

  5-ter. Ai fine di garantire la continuità dei servizi dei Centri per l'impiego, gli enti di area vasta, le città metropolitane o i soggetti istituzionali competenti possono stipulare contratti a tempo determinato nonché prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti in essere necessari all'esercizio di tali servizi, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi contratti.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 81 al sopprimere il secondo comma;
   2) allarticolo 74 dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 778. (ex 52. 113.) Placido, Martelli, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. La legge 22 dicembre 2011, n. 214, è così modificata: «All'articolo 6: al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: », vigili del fuoco« sono inserite le seguenti: »operatori di polizia locale”.
1. 779. (ex 52. 58.) Polverini.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. La legge 22 dicembre 2011, n. 214 e così modificata «all'articolo 6, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: », vigili del fuoco« sono inserite seguenti: »operatori di polizia locale«».

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 81 al sopprimere il secondo comma;
   2) all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 780. (ex 52. 110.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino ai 31 dicembre 2018. In attuazione dell'articolo 4 comma 1 lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, le graduatorie in corso di validità delle province sono trasferite agli enti subentranti nell'esercizio dei compiti e delle funzioni delle stesse.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire il numero: 300 con il seguente: 100.
1. 781. (ex 52. 107.) Duranti, Ricciatti, Melilla, Marcon, Placido, Airaudo, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano anche alle Agenzie pubbliche regionali. In caso di subentro nelle funzioni o delle competenze precedentemente in capo alle Province da parte di Regioni o Agenzie Regionali, ai fini della maturazione del triennio si computano anche i periodi di lavoro a tempo determinato svolti presso i servizi delle Province purché impiegati presso le medesime funzioni e svolti a seguito di procedure selettive ad evidenza pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 782. (ex 52. 106.) Duranti, Ricciatti, Melilla, Marcon, Placido, Airaudo, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, si applica l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 292 milioni.
1. 783. (ex 52. 94.) Sibilia, Spadoni, Lombardi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza degli ampliati compiti e delle scoperture d'organico, è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 per l'assunzione di magistrati contabili, anche in deroga alla disciplina del turn over.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.800.000;
   2018: – 6.500.000;
   2019: – 6.500.000.
1. 784. (ex 52. 91.) Lombardi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Bonafede, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017 finalizzata all'incremento delle risorse destinate al Dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze connesse alla funzionalità del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 785. (ex 52. 90.) Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il comma 236 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 81 al sopprimere il secondo comma;
   all'articolo 74, dopo il comma, aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) All'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 786. (ex 52. 114.) Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio così come previsto ai commi 3 e seguenti dell'articolo 65 della presente legge, per le regioni a statuto ordinario che rispettano il parametro previsto dall'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come integrato dall'articolo 35, comma 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, per l'anno 2017, è disapplicato l'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2015 n. 208.
1. 787. (ex 52. 16.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 52, inserire ii seguente:

ART. 52-bis.
(Stabilizzazione Vigili del fuoco discontinui).

  1. Al fine di assicurare efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e limitare le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato all'indizione di una procedura di stabilizzazione, nel triennio 2017/2019, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio e senza limiti di età. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i criteri e il sistema di selezione.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 788. (ex 52. 023.) Rampelli, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.
(Personale dei Centri per l'Impiego).

  1. Per garantire la continuità dei servizi e assicurare il rafforzamento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, le regioni o i soggetti istituzionali preposti, sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed Anpal nonché delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale da destinare ai centri per l'impiego, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
  2. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi per l'impiego e valorizzare la professionalità acquisita dal personale impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, le regioni o i soggetti istituzionali preposti, sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da Anpal, del fabbisogno in relazione all'articolazione territoriale dei servizi definito dalle regioni e sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, possono, negli anni 2016-2017-2018, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato e con altre forme contrattuali atipiche che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui agli articoli 11 e 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive ad evidenza pubblica, nonché del personale inserito in idonee graduatorie di natura concorsuale esistenti a livello regionale, anche in attuazione dell'articolo 4, comma l, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, destinate alle assunzioni presso i sopracitati servizi nell'area territoriale interessata. A tal fine si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso i servizi per l'impiego pubblici delle province.
  3. Fermo restando il rispetto degli obiettivi dei saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
  4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Nelle more delle procedure del presente articolo, le regioni e i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015 possono stipulare fino al 31 dicembre 2018 contratti a tempo determinato con i lavoratori di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

  Conseguentemente all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 789. (ex 52. 014.) Duranti, Ricciatti, Melilla, Marcon, Placido, Airaudo, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.
(Indennità di vacanza contrattuale).

  1. Nelle more della piena applicazione dell'articolo 48, comma l, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'indennità di vacanza contrattuale del personale dipendente dell'amministrazione con decorrenza dal 1o gennaio 2017 è annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo, nel limite massimo della disponibilità di 1.000 milioni di euro annui.
  2. Dalla decorrenza di cui al comma 1, l'articolo 9, comma 17-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n, 122, e l'articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.
  3. Per gli oneri derivanti dall'applicazione del comma l, si provvede con le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
    1) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    2) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66»;
   b) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'89 per cento del loro ammontare»;
   c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare.»;
    2) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».

  4. Le eventuali economie derivanti dall'incremento delle risorse disponibili sono destinate all'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il finanziamento di politiche attive del lavoro di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
1. 790. (ex 52. 017.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMI 373-376 (VEDI ART. 53)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di consolidare l'incremento di posti di cui all'articolo 52, comma 3, in sede di prima applicazione dell'accorpamento degli spezzoni di orario, di cui al comma 1 del presente articolo, è prioritariamente consentita, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2016/2017, la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico dell'autonomia, come incrementato dalle disposizioni contenute nella presente legge, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della Scuola e/o Istituto di assegnazione.

  1-ter. L'opzione di cui al comma 1-bis può essere esercitata su posti dell'organico dell'autonomia assegnati nell'ambito dell'istituto o tra Istituti, da formarsi anche con gli spezzoni diversi compatibili tra loro, individuati nella quota prevista dal comma 1, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.
1. 791. (ex 53. 56.) Centemero, Occhiuto, Palmieri, Crimi, Murgia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di consolidare l'incremento di posti di cui all'articolo 52, comma 3, in sede di prima applicazione dell'accorpamento degli spezzoni di orario, di cui al comma 1 del presente articolo, è avviata, in via straordinaria, una procedura di mobilità di carattere triennale e graduale, sui posti dell'organico dell'autonomia, come incrementato dalle disposizioni contenute nella presente legge, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati assunti in ruolo entro l'anno scolastico 2015/16, con priorità per i soggetti già utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016.

  1-ter. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis sono disciplinati con apposita sessione contrattuale, nel rispetto della normativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 792. (ex 53. 55.) Centemero, Occhiuto, Prestigiacomo, Palmieri, Crimi, Murgia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di consolidare la continuità didattica nei posti dell'organico dell'autonomia, come rideterminati ai sensi del comma 2, all'articolo 1, comma 108 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono aggiunte le seguenti parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, i docenti assunti in ruolo a seguito delle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95, ove iscritti in un ruolo regionale di cui al comma 65 diverso da quello relativo alle graduatorie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 297/1994 ove risultavano inseriti all'atto dell'assunzione, anche in deroga al vincolo triennale, hanno la precedenza nelle procedure di mobilità finalizzate al rientro nelle regioni di precedente afferenza, con priorità per i soggetti già utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016».

  1-ter. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis sono disciplinati con apposita sessione contrattuale, nel rispetto della normativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 793. (ex 53. 50.) Centemero, Occhiuto, Prestigiacomo, Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di valorizzare l'intervento finanziario e l'incremento di posti di cui all'articolo 52, comma 3, le risorse per l'organico dell'autonomia ivi previste sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi individuati dal Miur.
1. 794. (ex 53. 57.) Centemero, Prestigiacomo, Occhiuto, Palmieri.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di consolidare la continuità didattica nei posti dell'organico dell'autonomia, come rideterminati ai sensi del comma 2, all'articolo 1, comma 108 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono aggiunte le seguenti parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, i docenti assunti in ruolo a seguito delle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95, ove iscritti in un ruolo regionale di cui al comma 65 diverso da quello relativo alle graduatorie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 297/1994 ove risultavano inseriti all'atto dell'assunzione, anche in deroga al vincolo triennale, hanno la precedenza nelle procedure di mobilità finalizzate al rientro nelle regioni di precedente afferenza, con priorità per i soggetti già utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016».

  1-ter. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis sono disciplinati con apposita sessione contrattuale, nel rispetto della normativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 795. (ex 53. 40.) Centemero, Occhiuto, Palmieri, Prestigiacomo, Crimi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. Ai fini di procedere alle immissioni in ruolo conseguenti all'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1, le graduatorie del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n. 106 e n. 107, in deroga all'articolo 400, comma 19 del Testo Unico, sono, ove non sufficientemente capienti, integrate, di anno in anno e sino al termine della vigenza triennale delle graduatorie stesse, di un numero di aspiranti, che abbiano superato le prove della relativa procedura concorsuale, pari alla necessità di copertura di posti vacanti e disponibili, assegnati dalle facoltà assunzionali, da riservare alle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente.
1. 796. (ex 53. 52.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. In ragione dell'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1 del presente articolo, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n. 106 e n. 107, in deroga all'articolo 400, comma 15 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono, ove non sufficientemente capienti, integrate di anno in anno e sino al termine della vigenza triennale delle graduatorie stesse di un numero di aspiranti che abbiano superato le prove della relativa procedura concorsuale pari alla necessità di copertura di posti vacanti e disponibili, assegnati dalle facoltà assunzionali, da riservare alle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente.
1. 797. (ex 53. 31.) Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, Marzana, D'Uva, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Ai fini di procedere alle immissioni in ruolo conseguenti all'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1, le graduatorie del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n. 106 e n. 107, in deroga all'articolo 400, comma 19 del Testo Unico, sono, ove non sufficientemente capienti, integrate, di anno in anno e sino al termine della vigenza triennale delle graduatorie stesse, di un numero di aspiranti, che abbiano superato le prove della relativa procedura concorsuale, pari alla necessità di copertura di posti vacanti e disponibili, assegnati dalle facoltà assunzionali, da riservare alle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente.
1. 798. (ex 53. 37.) Centemero, Occhiuto, Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 52, comma 3, è altresì finalizzato ad avviare un piano straordinario di potenziamento e ampliamento del tempo pieno nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione nelle regioni del Sud Italia, provvedendo a dotare tutti gli istituti scolastici interessati del numero dei docenti e delle strutture necessarie per le attività di studio, ricerca, sportive, di informatica. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, da attuarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 799. (ex 53. 53.) Centemero, Occhiuto, Prestigiacomo, Murgia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini della copertura dei posti dell'organico dell'autonomia, come rideterminati ai sensi del presente articolo, all'articolo 1, comma 108 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, i docenti assunti in ruolo a seguito delle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95, ove iscritti in un ruolo regionale di cui al comma 65 diverso da quello relativo alle graduatorie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 297/1994 ove risultavano inseriti all'atto dell'assunzione, anche in deroga al vincolo triennale, hanno la precedenza nelle procedure di mobilità finalizzate al rientro nelle regioni di precedente afferenza».
1. 800. (ex 53. 54.) Centemero, Occhiuto, Prestigiacomo, Palmieri, Murgia.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 1, comma 114 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi compresi i posti relativi alle classi di concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 prive di corrispondenza con le precedenti classi di concorso ovvero di nuova istituzione, fermo restando il limite alle dotazioni organiche di cui al comma 201».
1. 801. (ex 53. 36.) Centemero, Occhiuto, Palmieri, Crimi.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata ricostruzione completa di carriera avvenuta in applicazione del comma 1 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con la dotazione di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  2. Al fine di garantire il diritto alla ricostruzione di carriera per intero ai futuri immessi in ruolo, al comma 1 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole da: «per i primi quattro anni» fino alla fine del periodo: «sono soppresse».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 250.
1. 802. (ex 53. 016.) Brugnerotto, Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, Marzana, D'Uva, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

  1. Le Regioni e gli Enti Locali per i quali sia stata accertata da parte dei competenti organi di vigilanza una irregolare modalità di costituzione dei fondi per il finanziamento del salario accessorio erogato al proprio personale nel corso degli esercizi finanziari 2006-2015, possono adottare misure correttive, oltre a quelle già previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, tali da ripristinare l'esatto importo destinato a finanziare tale fondo per ciascuno degli anni considerati.
  2. In ogni caso si considerano sanate le eventuali irregolarità quando la spesa sostenuta per la contrattazione decentrata nell'esercizio considerato risulti contenuta nei limiti del 30 per cento della spesa complessiva per il personale considerando separatamente l'area dirigenziale da quella del comparto.
  3. Le risorse per la contrattazione decentrata non impegnate e non spese nel corso degli esercizi finanziari di cui al comma 1, possono essere considerate economie di gestione e riattribuite ad esercizi finanziari successivi per le medesime finalità di finanziamento del fondo per la contrattazione decentrata.
1. 803. (ex 53. 020.) Airaudo, Placido, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

  1. Dopo il comma 228-quinques dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti i seguenti:
  228-sexies. Gli enti e le istituzioni locali nel triennio 2016 – 2019 possono indire procedure di corso – concorso, in ossequio ai propri ordinamenti, basate su criteri selettivi per il personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia comunali che, inserito in graduatorie per soli titoli, abbia maturato almeno 150 giorni di servizio all'interno della stessa amministrazione.

  228-septies. Il Governo, le Regioni, le Autonomie Locali e le Istituzioni Locali in virtù dei principi di sussidiarietà garantiscono adeguati servizi pubblici per l'infanzia in ossequio ai vigenti accordi assunti in sede internazionale potenziando i propri servizi ed integrando le dotazioni organiche del personale.
  228-opties. Fino all'esercizio finanziario 2019 compreso la spesa sostenuta dalle amministrazioni ed istituzioni locali per asili nido e scuole dell'infanzia deve intendersi esclusa dal patto di stabilità.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il secondo periodo.
1. 804. (ex 53. 021.) Placido, Airaudo, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.
(Organico di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104).

  1. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107 è sostituito come segue: ”L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità alla sentenza delle Corte costituzionale n. 80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'onere derivante dalla presente disposizione è pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

ART. 68-bis.
(Sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IRES).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.
1. 805. (ex 53. 024.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.
(Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine e grado).

  1. Dopo l'articolo 1, comma 108 della legge 13 luglio 2015, a. 107, aggiungere i seguenti:
  108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause determinanti la formazione di precariato, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca predispone a partire dall'anno scolastico 2017-2018, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, un Piano pluriennale di assunzioni per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ogni ordine e grado, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

  108-ter. Il Piano pluriennale di assunzioni di cui al precedente comma 108-bis, oltre ad incidere sui processi di formazione dei precariato passati e futuri, è volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
   a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del cento per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;
   b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;
   c) ridefinizione della formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a 20, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;
   d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge, 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in modo da garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico, nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario; la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno garantisce altresì l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, e di un massimo di due alunne o alunni disabili nelle classi successive delle medesime scuole e nelle classi della scuola secondari di primo e secondo grado;
   e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo delle scuole secondarie superiori di secondo grado;
   f) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui attraverso la definizione di programmi didattici innovativi e di contrasto a fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:
    1. L'elaborazione e realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;
    2. La reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della Storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;
    3. L'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, determinata in misura di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;
    4. Il potenziamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;
    5. La promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di Diritto ed Economia.

  108-quater. Al Piano pluriennale di assunzione si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del «Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico» di cui al successivo comma 108-quinquies, e secondo le seguenti modalità:
   a) mediante la copertura per il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre ai sensi della normativa vigente;
   b) mediante la copertura per restante il 50 per cento dei posti disponibili attingendo dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso dei seguenti requisiti:
    1. Essere risultato vincitore di concorsi precedenti;
    2. Essere risultato idoneo al concorso indetto con decreto ministeriale n. 82 del 24 settembre 2012;
    3. Risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non assunto nell'anno scolastico 2016/2017;
    4. Essere abilitato mediante Percorso Abilitante Speciale e Tirocinio Formativo Attivo;
    5. Aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente norma;
    6. Essere munito di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
    7. Aver insegnato presso le scuole per l'infanzia;
   c) mediante la copertura di tutti i posti disponibili e vacanti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo la normativa vigente relativa alle assunzioni nei ruoli del personale della scuola.

  108-quinquies. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da 108-bis a 108-quater, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico», di seguito denominato «Fondo», al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi da 108-sexies a 108-undecies accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca che le destinerà, nel limite delle stesse, alle finalità di cui ai precedenti commi 108-bis e 108-ter.
  108-sexies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.
  108-septies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1. Sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) Le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3. Le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1. Le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  108-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
  108-nonies. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:
  48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario. 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  108-decies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  108-undecies. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).
  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.
  108-duodecies. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 108-bis, i limiti d'impegno finanziario di cui al successivo comma 201 si intendono rideterminati sulla base dei maggiori introiti derivanti dalle previsioni di cui ai precedenti commi da 108-sexies a 108-undecies.
1. 806. (ex 53. 023.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Fava, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

  «ART. 53-bis.

  1. Per il triennio 2017-2019 il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali predispongono un piano nazionale straordinario di assunzioni finalizzato al potenziamento dell'offerta di pubblici servizi con particolare riguardo per quelli relativi ai seguenti settori:
   a) servizi tecnici con particolare riguardo per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico;
   b) servizi alla persona con particolare riguardo per quelli sanitari;
   c) servizi di mobilità;
   d) servizi informatici;
   e) servizi culturali;
   f) servizi sociali ed educativi;
   g) servizi di controllo e vigilanza del territorio (ambiente, patrimonio boschivo, manutenzione idrogeologica, etc.);
   h) ricerca.

  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 52 della presente legge per il triennio 2017-2019 le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 165 del 31 marzo 2001 possono assumere nei limiti delle proprie risorse economiche e, purché la spesa per il personale risulti inferiore al 30 per cento della spesa corrente sulla base di certificazione dell'organo di revisione finanziaria o analogo organismo di controllo interno.
  3. È indetta una specifica procedura di corso – concorso su base regionale all'interno del quale sia previsto un trimestre di affiancamento finanziato con specifiche risorse del Fondo Sociale Europeo e di analoghi finanziamenti di derivazione europea. I bandi di accesso al corso – concorso di cui al periodo precedente sono predisposti a cura della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.
  4. Nel corso del triennio 2017-2019 tutte le amministrazioni pubbliche effettuano una ricognizione in ordine ai requisiti curriculari del proprio personale al fine di porre in essere adeguate misure di valorizzazione tenendo conto del potenziale esprimibile da ciascun dipendente ed il possesso di specifici requisiti di studio, di servizio, nonché il superamento di concorsi pubblici e/o riservati».

  Conseguentemente:
   all'articolo 81 sopprimere il secondo comma
1. 807. (ex 53. 022.) Placido, Airaudo, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

  1. Alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, è fatto divieto di procedere, a decorrere dall'anno 2016, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Gli enti locali che non ottemperino alle disposizioni previste dall'articolo 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono assoggettati alla sanzione pecuniaria, corrispondente alla diminuzione del 30 per cento del trasferimento delle risorse statali.
1. 808. (ex 53. 027.) Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

  1. All'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole ove esistenti e disponibili sono sostituite dalle seguenti: ovvero di altre amministrazioni pubbliche. Gli eventuali risparmi di spesa realizzati in attuazione del periodo precedente sono versati al bilancio dello Stato.
1. 809. (ex 53. 029.) Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMA 377 (VEDI ART. 54)

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e alle ulteriori esigenze sino a: vertice G7.
1. 810. (ex 54. 4.) Frusone, Basilio, Corda, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 7.050 unità con le seguenti 10.000;
   b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: All'interno del contingente di cui al precedente periodo, 3500 unità saranno impiegate per gli interventi di cui al citato all'articolo 3 comma 2 decreto-legge 10 dicembre 2013 n. 136 convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014 n. 6;

  Conseguentemente, al medesimo articolo sostituire le parole: euro 123.000.000 con le seguenti: euro 174.500.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 20.000.000 euro;
  2018: – 20.000.000 euro;
  2019: – 20.000.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
1. 811. (ex 54. 14.) Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono specificatamente indicate le unità di personale giornalmente impegnate nel territorio della «terra dei fuochi», unitamente ai compiti svolti.
1. 812. (ex 54. 13.) Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.
(Norme previdenziali e assicurative).

  All'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) in misura non inferiore ad un quarto della quota, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12.

  Conseguentemente, alla lettera c) del medesimo comma, sopprimere le parole: a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
1. 813. (ex 54. 01.) Lombardi, L'Abbate, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

ART. 54-bis.
(Norme previdenziali e assicurative per i corpi di polizia locale).

  1. Al personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 11 si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
  2. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 11, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 814. (ex 54. 04.) Lombardi, L'Abbate, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

ART. 54-bis.
(Equo indennizzo per causa di servizio per i corpi di polizia locale).

  Per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 è stanziata la somma di 1.500.000 euro da destinarsi al personale appartenente alla polizia provinciale e municipale della misura dell'equo indennizzo disposta dall'articolo 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»,.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.500.000;
   2018: – 1.500.000;
   2019: – 1.500.000.
1. 815. (ex 54. 03.) Lombardi, L'Abbate, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMA 378 (VEDI ART. 55)

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 55-bis.
(Fondo volo).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato, al fine di sostenere le ragioni di sviluppo del trasporto aereo, incrementare i flussi turistici e ridurre gli oneri a carico dei passeggeri.
  2. Al fine di consentire al sistema aeroportuale regionale una ulteriore maggiore capacità di sviluppo del traffico e consentire un diritto alla mobilità strutturale, a decorrere dal 1o gennaio 2017 le disposizioni relative alle addizionali comunali sui diritti di imbarco per gli aeroporti con traffico annuo inferiore a 1 milione di passeggeri di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 2 dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43, al comma 1328 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2008, n. 166 e, al comma 75 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono abrogate.
  3. Al ristoro della diminuzione di entrate derivante all'INPS dai commi 1 e 2 provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 197 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 287 milioni.
1. 816. (ex 55. 1.) Melilla, Marcon, Scotto, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 379-380 (VEDI ART. 56)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, a micro interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016. Il contributo, ripartito in misura proporzionale al numero di abitanti dei comuni interessati, è pari a 1 milione di euro per la provincia di Perugia, 500 mila euro per la provincia di Teramo, 400 mila euro per la provincia di Ascoli Piceno, 500 mila euro per la provincia di Macerata, 350 per la provincia di Temi e 250 mila euro per la provincia di Rieti.
1. 817. (ex 56. 8.) Galgano, Menorello, Librandi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 113, aggiungere i seguenti:
  «113-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, Università e ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.

  113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del persona ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo di cui al comma 113-quater.
  113-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 113 bis e 113-ter si autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:

ART. 73-bis.
(Aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 775).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed ai 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto.
1. 818. (ex 56. 5.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMA 381 (VEDI ART. 57)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 74, comma 9, sostituire le parole: 20 milioni, con le seguenti: 65 milioni.
1. 819. (ex 57. 6.) Sibilia, Spadoni, Manlio Di Stefano, Grande, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 45 milioni di euro, con le seguenti: 43 milioni di euro.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, missione 1, (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – 18) programma 1.6 (tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino – 18.13), apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

  2018:
    CP: –;
    CS: –.

  2019:
    CP: –;
    CS: –.

1. 820. (ex 57. 2.) Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il vertice dovrà svolgersi in uno dei comuni colpiti dagli eventi del 24 agosto e del 30 ottobre 2016.
1. 821. (ex 57. 1.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota del fondo di cui al comma 1 può essere destinata al finanziamento di interventi non strutturali contro il dissesto idrogeologico e la difesa del suolo.
1. 822. (ex 57. 3.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Una quota non inferiore al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi non strutturali contro il dissesto idrogeologico e la difesa del suolo.
1. 823. (ex 57. 4.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMI 382-396 (VEDI ART. 58)

  Sostituire i commi 4, 5, 6, 7 e 8 con il seguente:
  4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro per il 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale, da espletare ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del comma 543 del medesimo articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208. Inoltre, al fine di ridurre i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri, promuovendo una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, la quota di premialità di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata, a livello sperimentale per l'anno 2017, dello 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Le somme di cui al presente comma sono ripartire a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancirsi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
1. 824. (ex 58. 39.) Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 9.
1. 825. (ex *58. 40.) Nesci, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 9.
1. 826. (ex *58. 9.) Rondini.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Il Ministero della salute rende pubblico sul proprio sito istituzionale, entro e noti oltre il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco delle aziende ospedaliere (AO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU), degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, che per l'anno antecedente presentano una o entrambe le condizioni di cui all'articolo 1, comma 524, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e che ai sensi dell'articolo 1 commi 528 e 529 della medesima legge sono sottoposti a piani di rientro contenenti misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati. Per le finalità del presente comma le Regioni comunicano al Ministero della salute, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli enti risultante dagli adempimenti di cui all'articolo 1 commi 524 e 525 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1. 827. (ex 58. 41.) Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 9, sostituire le parole: 5 per cento dei suddetti ricavi o, in valore assoluto, pari ad almeno 5 milioni di euro con le seguenti: all'8 per cento dei suddetti ricavi o, in valore assoluto, pari ad almeno 8 milioni di euro.
1. 828. (ex 58. 10.) Rondini.

  Al comma 10, sostituire le parole: 113.000 milioni, 114.000 milioni, 115.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 115.000 milioni, 116.000 milioni, 117.000 milioni.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 74, dopo il comma 36, sono aggiunti i seguenti:
  36-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, all'articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

  36-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  36-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  36-quinquies. Alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
   b) all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 829. (ex 58. 58.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: 113.000 milioni con le seguenti: 113.063 milioni e le parole: 114.000 milioni con le seguenti: 114.998 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 2 dell'articolo 81, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 237 milioni per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018.
   dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportare le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, il 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il solo periodo dell'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
1. 830. (ex 58. 42.) Lorefice, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 11, con il seguente:
  11. A decorrere dall'anno 2017, sono stanziati 1.000 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 59, commi 4, 5, 12 e 13.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 59, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 4, sopprimere il secondo periodo;
    2) al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione,» con le parole: «nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 58, comma 11, sono stanziate risorse»;
    3) al comma 13, sostituire dalle parole: «Nel rispetto di quanto previsto», fino alle parole: «è prevista una specifica finalizzazione,» con le parole: «Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 58, comma 11, sono stanziate risorse».
   b) all'articolo 74, dopo il comma 36, sono aggiunti i seguenti:
  36-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

  36-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  6-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
    b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
   c) all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 831. (ex 58. 53.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Sostituire il comma 11, con il seguente:
  11. A decorrere dall'anno 2017 una ulteriore quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 10, pari a 1.000 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui all'articolo 59, commi 4, 5 e 12 e quanto non impiegato per le finalità indicate confluisce nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 10.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 832. (ex 58. 43.) Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 11, sostituire le parole: commi 4, 5, 12 e 13 con le seguenti: commi 4, 5 e 12.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 59, al comma 13, sostituire le parole da: Nel rispetto di quanto previsto fino a: dall'anno 2018 con le seguenti: Sono stanziati 300 milioni per il 2017 e 500 milioni a decorrere dal 2018.
   b) all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
   c) all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 833. (ex 58. 55.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 11, sostituire le parole: commi 4, 5, 12 e 13 con le seguenti: commi 4, 5 e 12.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 59, al comma 13, sostituire le parole da: Nel rispetto di quanto previsto fino a: dall'anno 2018 con le seguenti: Sono stanziati 300 milioni per il 2017 e 300 milioni a decorrere dal 2018.
   b) all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 834. (ex 58. 56.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 11, dopo le parole: 4, 5, 12 e 13 aggiungere le seguenti: e quanto non impiegato per le finalità indicate confluisce nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 10.
1. 835. (ex 58. 44.) Di Vita, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 11, sostituire le parole: 5, 12 e 13 con le seguenti: 10 e 11.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 59 con il seguente:

ART. 59.

  1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, e di quanto convenuto nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR), fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, al governo del settore farmaceutico si applicano i commi da 2 a 9.
  2. Il tavolo di lavoro istituito presso il Ministero della salute, in coerenza con l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti a. 113/CSR), composto da rappresentanti dei Ministeri della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, delle Regioni e di AFFA, tenuto conto dell'andamento della spesa farmaceutica dell'anno 2016, predispone entro il 30 gennaio 2017 la revisione delle norme relative il governo della spesa farmaceutica, ivi incluse quelle relative al meccanismo di pay-back. La proposta deve essere oggetto di apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2017. I rappresentanti dell'AIFA di cui al periodo precedente devono contemplare oltre che la presenza del direttore generale anche quella di rappresentanti delle Commissioni consultive e tecnico-scientifiche non componenti di diritto. Fanno parte del tavolo di lavoro anche 2 rappresentanti dell'istituto Superiore di Sanità.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute il fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è incrementato di 1 miliardo. Tali incrementi sono finanziati per 825 milioni di euro per l'anno 2017, 723 milioni di euro per l'anno 2018, 664 milioni di euro a decorrere dall'anno 219, mediante l'utilizzo delle risorse dell'articolo 58 comma 11, e per 175 milioni di euro per l'anno 2018, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  4. Per gli effetti dell'incremento del fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui all'articolo 1 comma 593 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il tavolo istituito presso il Ministero della salute, in coerenza con l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti ira lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR), deve stabilire i criteri di classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti ai trattamenti innovativi l'AIFA mette a disposizione le valutazioni di HTA secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 588 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. I criteri individuati dal tavolo di cui al periodo precedente devono essere adottati entro il 31 marzo 2017 con determinazione del direttore generale dell'AIFA. Con la medesima determinazione sono definite le modalità per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovatività e le modalità per l'eventuale riduzione di prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al presente comma e comunque, entro e non oltre il 31 marzo 2017, i fermaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini della presente procedura sono quelli attualmente individuati dall'AIFA.
  5. Il requisito di innovatività permane per un periodo massimo di 36 mesi.
  6. I farmaci di cui al comma 4 sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA nel rispetto di quanto predisposto al comma 22 dell'articolo 21 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito in legge con la legge 7 agosto 2016 n. 160.
  7. Le somme del fondo di cui all'articolo 1 comma 593 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi secondo le modalità individuate, entro il 31 marzo 2017, dal tavolo di lavoro istituito presso il Ministero della salute, in coerenza con l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR). Le modalità individuate dal tavolo di cui al periodo precedente sono sancite con apposito decreto dei Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  8. Alla lettera a) comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007 n. 222 e successive modificazioni e integrazioni il numero: «300.000.000» è sostituito con il seguente: «150.000.000».
  9. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente: «11-quater. Il principio attivo di un biosimilare e quello del suo medicinale di riferimento, come precisato dal documento EMA/837805/2011 del 27 settembre 2012, sono di fatto la stessa sostanza biologica, tuttavia possano essere presenti differenze minori dovute alla loro natura complessa e alle tecniche di produzione. Come il medicinale di riferimento, il biosimilare presenta un certo grado di variabilità naturale. Un biosimilare viene approvato quando è stato dimostrato che tale variabilità naturale ed eventuali differenze rispetto al medicinale di riferimento non influiscono sulla sicurezza o sull'efficacia. Alla luce delle evidenze emerse dall'utilizzo dei biosimilari e dall'evoluzione del mercato, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi tenendo in considerazione le indicazioni presenti nel secondo Concept Paper AIFA sui farmaci biosimilari da approvarsi in via definita entro il 31 gennaio 2017;
   b) al comma 33-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti parole: »di almeno il 30 per cento”.

  10. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 127 milioni di euro per il 2018 e 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV) nonché per la realizzazione di un sistema informatizzato univoco nazionale per la risoluzione delle difformità nella rilevazione statistica e di certificazione, di cui all'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR). Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancirsi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
  11. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro per il 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale, da espletare ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del comma 543 del medesimo articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208. Inoltre, al fine di ridurre i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri, promuovendo una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, la quota di premialità di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata, a livello sperimentale per l'anno 2017, dello 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Le somme di cui al presente comma sono ripartire a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancirsi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
1. 836. (ex 58. 76.) Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero della salute presenta e condivide con le Regioni il nuovo Piano Oncologico Nazionale (PON) 2017/2019. Al fine di rendere più efficiente la spesa sanitaria e garantire una migliore assistenza ai pazienti oncologici, il PON dovrà obbligatoriamente identificare per le Regioni obiettivi misurabili attraverso indicatori predefiniti, così da poter valutare la qualità dei servizi offerti e calcolare in modo attendibile le spese sostenute per conto di altre Regioni. Il PON dovrà altresì prevedere sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.
1. 837. (ex 58. 18.) Rampelli, Rizzetto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Con riguardo al Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, una specifica quota pari a tre milioni di euro per ciascun anno, è finalizzata allo sviluppo di «piani territoriali per la salute» in ambiente di lavoro e/o di vita, svolti in collaborazione tra Comuni e Regione, con ruolo di regia affidato ai Dipartimenti di Prevenzione ASL.
1. 838. (ex 58. 52.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Sopprimere i commi 355 e 356.
1. 1331. Nicchi, Scotto, Gregori, Marcon, Melilla, Pannarale, Zaratti, Giancarlo Giordano, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro .

COMMI 397-412 (VEDI ART. 59)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di ridurre la spesa farmaceutica e di adeguare il sistema di tracciabilità del farmaco alla dematerializzazione delle ricette e alle nuove tecnologie informatiche, in coerenza con gli obiettivi di efficientamento dell'articolo 58, in via sperimentale per gli anni 2017-2019, i produttori di farmaci possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo a quello indicato dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, apponendo su ogni confezione di farmaci, in chiaro e a barre, un codice alfanumerico formato dall'AIC seguito da un numero seriale almeno di nove cifre univoco, unico ed irripetibile, apposto con modalità che ne rendano impossibile la cancellazione. I codici, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, devono consentire al consumatore di tracciare ogni confezione lungo la filiera distributiva sino al produttore. I produttori di farmaci traslano non meno del 70 per cento dei risparmi conseguiti nell'applicazione del sistema di tracciabilità di cui al primo periodo, a riduzione del prezzo dei farmaci. Resta fermo quanto stabilito dalle norme sulla modalità di archiviazione e trasmissione del codice alla Banca dati istituita presso il Ministero della salute ai sensi dei decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2005, n. 2. Entro il 31 dicembre 2017, il Ministro della salute procede alla verifica dei risultati della sperimentazione. I risparmi conseguiti sono reimpiegati a copertura della spesa farmaceutica del Servizio Sanitario Nazionale.
1. 839. (ex 59. 75.) Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non devono comportare maggiori oneri per le regioni, a parità di spesa farmaceutica rispetto alla normativa vigente ora modificata dai suddetti commi. Qualora a seguito del monitoraggio della spesa farmaceutica emerga il mancato rispetto della previsione di cui al precedente periodo, si provvede, previa intesa con le regioni, ad apportare le opportune modifiche alle rimodulazioni introdotte dai precedenti commi 2 e 3.
1. 840. (ex 59. 116.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed in relazione alla esigenza di revisione del settore farmaceutico di cui al comma 1, all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «hanno facoltà di» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono a»;
   b) al comma 1 la lettera a) è soppressa.
1. 841. (ex 59. 81.) Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la scelta della modalità di erogazione di medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non deve costituire un aggravio di spesa per il servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, a tale fine sono valutati tutti i costi accessori connessi alla dispensazione dei farmaci.
1. 842. (ex 59. 82.) Mantero, Lorefice, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, tenuto conto che la modalità operativa della distribuzione scelta dalla regione per i farmaci di cui all'elenco dell'allegato 2 della Determina AIFA del 29 ottobre 2004, come successivamente modificato e integrato, non deve costituire aggravio di spesa per il servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, la dispensazione dei farmaci appartenenti al «Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale – territorio», dei farmaci ad alto costo non ricompresi nel sopracitato prontuario e destinati a pazienti affetti da pluripatologie in politerapia, nonché dei farmaci classificati in fascia H ovvero ad esclusiva dispensazione ospedaliera avviene esclusivamente ai sensi del comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
1. 843. (ex 59. 103.) Mantero, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il fondo di cui all'articolo 1 comma 593 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi è incrementato di 1 miliardo. Tale incremento è finanziato per 825 milioni di euro per l'anno 2017, 723 milioni di euro per l'anno 2018, 664 milioni di euro a decorrere dall'anno 219, mediante l'utilizzo delle risorse dell'articolo 58 comma 11, e per 175 milioni di euro per l'anno 2018, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
1. 844. (ex 59. 83.) Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Mantero, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Per gli effetti di quanto previsto ai commi 4 e 5, con determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), da adottare entro il 31 marzo 2017, sono adottati criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi come stabiliti dal tavolo istituito presso il Ministero della salute, in coerenza con l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR) composto da rappresentanti dei Ministeri della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, delle Regioni, dell'Istituto superiore di Sanità e dell'AIFA, quest'ultima rappresentata sia dal Direttore generale e sia dai rappresentanti delle Commissioni consultive e tecnico-scientifiche non componenti di diritto.
1. 845. (ex 59. 84.) Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 6, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Le determine di cui al presente comma devono essere adottate previo parere favorevole della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) ed essere ratificate dal CdA dell'AIFA.
1. 846. (ex 59. 129.) Fassina, Nicchi, Gregori.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:
  11-quater. Il principio attivo di un biosimilare e quello del suo medicinale di riferimento, come precisato dal documento EMA/837805/2011 del 27 settembre 2012, sono di fatto la stessa sostanza biologica, tuttavia possano essere presenti differenze minori dovute alla loro natura complessa e alle tecniche di produzione. Come il medicinale di riferimento, il biosimilare presenta un certo grado di variabilità naturale. Un biosimilare viene approvato quando è stato dimostrato che tale variabilità naturale ed eventuali differenze rispetto al medicinale di riferimento non influiscono sulla sicurezza o sull'efficacia. Alla luce delle evidenze emerse dall'utilizzo dei biosimilari e dell'evoluzione del mercato, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi tenendo in considerazione le indicazioni presenti nel secondo Concept Paper AIFA sui farmaci biosimilari da approvarsi in via definita entro il 31 gennaio 2017;
   b) al comma 33-bis del l'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «di almeno il 30 per cento».
1. 847. (ex 59. 106.) Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al capoverso l1-quater, apportare le seguenti modificazioni:
   all'alinea, sopprimere il secondo e il terzo periodo;
   alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole:
«sono più di tre a base del medesimo principio attivo» con le seguenti: «hanno sovrapponibilità terapeutica»;
   alla lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «dando priorità al farmaco con minor prezzo e in caso contrario con obbligo di motivazione».
1. 848. (ex 0. 59. 167.1.) Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita

  Al capoverso 11-quater, all'alinea sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
  «È consentita la sostituibilità automatica sia tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare sia tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto va attuato l'espletamento di gare in equivalenza terapeutica, mettendo in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, purché abbiano le stesse indicazioni terapeutiche.»

  Conseguentemente sostituire la lettera a) con la seguente:
  «a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base di principi attivi aventi le stesse indicazioni terapeutiche. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono specificare i principi attivi aventi le stesse indicazioni terapeutiche, indicando i dosaggi e le vie di somministrazione.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017 – 10.000.000
   2018 – 10.000.000
   2019 – 10.000.000
1. 849. (ex 0. 59. 167. 2.) Nicchi, Gregori, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti

  Al capoverso 11-quater, all'alinea, sopprimere il terzo periodo.
1. 850. (ex 0. 59. 167. 4.) Nicchi, Daniele Farina, Gregori, Marcon, Melilla.

  Al capoverso 11-quater, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi tenendo in considerazione le indicazioni presenti nel secondo Concept Paper AIFA sui farmaci biosimilari, da approvarsi in via definitiva entro il 31gennaio 2017;
   b) al comma 33-bis dell'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, in fine sono aggiunte le seguenti parole: »di almeno il 30 per cento«.
1. 851. (ex 0. 59. 167. 5.) Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  Al capoverso 11-quater, alla lettera a), sostituire le parole da »medio di cessione al servizio sanitario nazionale« fino alla fine della lettera con le seguenti »minimo dei farmaci biosimitari presenti sul mercato«.
1. 852. (ex 0. 59. 167. 8.) Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  Al capoverso 11-quater, alla lettera a), sostituire le parole da »di cessione al servizio sanitario nazionale’’ fino alla fine della lettera con le seguenti «dei farmaci biosimilari presenti sul mercato».
1. 853. (ex 0. 59. 167. 9.) Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  Al capoverso 11-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) Al fine di garantire una effettiva razionalizzazione della spesa, in assenza di formale motivazione espressa dal medico, il farmaco utilizzabile è quello a minor prezzo o, nel caso di accordo quadro, i farmaci aggiudicati nell'accordo stesso.«
1. 854. (ex 0. 59. 167. 10.) Nicchi, Fassina, Gregori, Marcon, Melilla.

  Al capoverso 11-quater, lettera b), in fine aggiungere le seguenti parole »dando priorità al farmaco con minor prezzo e in caso contrario con obbligo di motivazione”
1. 855. (ex 0. 59. 167. 11.) Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  Al comma 11, capoverso comma 11-quater, sopprimere le parole da: L'esistenza fino a: Europen Medicine Agency (EMA).
1. 856. (ex 59. 124.) Fassina, Nicchi, Gregori.

  Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:
   al capoverso 11-quater, sopprimere il secondo e il terzo periodo;
   al capoverso 11-quater, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: a base del medesimo principio attivo con le seguenti: che hanno sovrapponibilità terapeutica;
   al capoverso 11-quater, lettera b), sopprimere le parole: senza obbligo di motivazione e aggiungere, in fine, le seguenti parole: dando priorità al farmaco con minor prezzo e in caso contrario con obbligo di motivazione.
1. 857. (ex 59. 11.) Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Mantero, Grillo, Nesci, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 11, capoverso 11-quater, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: È consentita la sostituibilità automatica sia tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare sia tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto va attuato l'espletamento di gare in equivalenza terapeutica, mettendo in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, purché abbiano le stesse indicazioni terapeutiche.

  Conseguentemente:
   a) sostituire la lettera a), con la seguente:
    ”a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base di principi attivi aventi le stesse indicazioni terapeutiche. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono specificare i principi attivi aventi le stesse indicazioni terapeutiche, indicando i dosaggi e le vie di somministrazione;
   b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
1. 858. (ex 59. 118.) Nicchi, Gregori, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 11, capoverso 11-quater, sopprimere le parole da: Nelle procedure fino a: indicazioni terapeutiche.
1. 859. (ex *59. 125.) Fassina, Nicchi, Gregori.

  Al comma 11, capoverso comma 11-quater, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) Le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante l'utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base del medesimo principio attivo quando i medicinali siano più di tre. A tal fine le centrali di acquisto predispongono un lotto unico. La base d'asta dell'accordo quadro non deve essere superiore alla media dei prezzi massimi di cessione al Servizio sanitario nazionale (SSN) calcolato su tutti i prodotti disponibili in commercio.
1. 860. (ex 59. 126.) Fassina, Nicchi, Gregori.

  Al comma 11, capoverso 11-quater, lettera a), l'ultimo periodo, sostituire la parola: massimo con la seguente: medio.
1. 861. (ex 59. 86.) Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 11, capoverso 11-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:
  Al fine di garantire una effettiva razionalizzazione della spesa, in assenza di formale motivazione espressa dal medico, il farmaco utilizzabile è quello a minor prezzo o, nel caso di accordo quadro, i farmaci aggiudicati nell'accordo stesso.
1. 862. (ex 59. 127.) Fassina, Nicchi, Gregori.

  Al comma 11, capoverso 11-quater, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: uno dei primi tre farmaci nella con le seguenti: il primo farmaco della;
   b) sopprimere le parole: senza obbligo di motivazione;
   c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: priorità al farmaco con minor prezzo e in caso contrario con obbligo di motivazione.
1. 863. (ex 59. 85.) Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 11, capoverso comma 11-quater lettera c), sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
1. 864. (ex 59. 128.) Fassina, Nicchi, Gregori.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:
  11-quater. In caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro trenta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento.
1. 865. (ex **59. 153.) Monchiero, Menorello, Galgano, Librandi.

  Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole per l'acquisto di vaccini aggiungere la seguente: obbligatori;
   b) al medesimo periodo, aggiungere, infine le seguenti parole: e per l'attività di prevenzione nella rete dei consultori, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405.
1. 866. (ex 59. 87.) Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. La somministrazione dei vaccini obbligatori in età pediatrica è effettuata in formato singolo o di vaccino tetravalente.

  12-ter. Al fine di consentire un'esauriente informazione per tutti i cittadini nonché una scelta consapevole e condivisa, presso il Ministero della salute, nell'ambito del Piano vaccinale, è istituito un sistema nazionale informatizzato, recante ogni dato utile sugli studi preclinici e clinici e sugli esiti, anche negativi, concernenti la somministrazione di vaccini, nonché informazioni concernenti l'obbligatorietà o meno delle vaccinazioni; il ministro della Salute, con proprio decreto, ne definisce le modalità di funzionamento.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2017 – 2.000.000;
  2018 ......
  2019 ......
1. 867. (ex 59. 88.) Colonnese, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 1 dell'articolo 71 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 dopo le parole «terapie salvavita» sono aggiunte le seguenti: ”e quelle croniche invalidanti e/o degenerative di cui al decreto ministeriale – Ministero della sanità 28 maggio 1999, n. 329 come aggiornato dal decreto ministeriale – Ministero della sanità 21 maggio 2001, n. 296, e nei casi in cui è stato riconosciuto almeno il 75 per cento di invalidità del lavoratore, nel limite di 50 milioni a decorrere dal 2017.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
1. 868. (ex 59. 104.) Lorefice, Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Grillo, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al secondo periodo, le parole: «in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015» sono sostituite con le seguenti: «in relazione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi censiti dai rispettivi soggetti interessati all'erogazione dell'indennizzo al 31 gennaio 2015 e previsione di stima dei nuovi percettori».
1. 869. (ex 59. 90.) Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel primo periodo, le parole «erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite con le seguenti «erogati dalle regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e Bolzano con le rispettive ASL di competenza territoriale».
1. 870. (ex 59. 89.) Di Vita, Lorefice, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo e al secondo periodo, la parola: «contributo» è sostituita dalla seguente: «finanziamento».
1. 871. (ex 59. 91.) Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n.190, nel primo periodo e nel secondo periodo, dopo la parola «erogati» sono aggiunte le seguenti: «o da erogare».
1. 872. (ex 59. 93.) Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All’articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le lettere p) e p-bis), sono soppresse.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere il seguente: 36-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

  b) all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 873. (ex 59. 121.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All’articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le lettere p), primo periodo, e la lettera p-bis), sono soppresse.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere il seguente: 36-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

  b) all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 874. (ex 59. 120.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n.190, nel secondo periodo, le parole «corrisposti dalle regioni e dalle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «a carico delle regioni e delle province autonome».
1. 875. (ex 59. 92.) Lorefice, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 27-bis della legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   1-bis. Sono considerati beneficiari della somma di denaro a titolo di equa riparazione di cui al comma 1 anche i familiari che hanno subito il danno iure proprio per la morte del congiunto, purché abbiano fatto domanda di accesso all’iter transattivo di cui alle leggi 222 e 244 del 2007.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2017 – 1.500.000;
  2018 – 1.500.000;
  2019 – 1.500.000.
1. 876. (ex 59. 94.) Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Cariello, Castelli, Sorial, D'incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 13, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari a 75 milioni per l'anno 2017 e a con le seguenti: nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono stanziati 800 milioni per l'anno 2017 e.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 90 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare;
   b) all'articolo 6, comma 9 dopo il primo periodo è inserito il seguente: Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalie seguenti: nella misura del 90 per cento.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 877. (ex 59. 95.) Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Mantero, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 13, sostituire le parole: pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 73, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 175 milioni di euro.
1. 878. (ex 59. 67.) Polverini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, primo comma, le parole: con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e sono soppresse;
   b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

ART. 6-bis.
(Anzianità di servizio).

  1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio,
  2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; l'Azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzatone in dieci anni del versamento.
  3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.
  4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articol o.
  5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione dei trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'lNPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.
  6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  Conseguentemente dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

ART. 86-bis.
(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale).

  1. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
1. 879. (ex 59. 163.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al comma 602 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «a 5 milioni per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nonché 10 milioni annui per il triennio 2017-2019».
1. 880. (ex 59. 18.) Guidesi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Per il completamento della messa a regime del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare nell'ambito regionale, anche sulla base dei protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo del 1o agosto 2003, n. 259, si provvede con le risorse dell'articolo 8, comma 3 della legge 124 del 7 agosto 2015 e con specifico vincolo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità e le quote di finanziamento definite con accordo in Conferenza Stato-Regioni.
1. 881. (ex *59. 19.) Guidesi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  13-bis. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia» è autorizzato un ulteriore contributo di 5 milioni per l'anno 2017 e di 10 milioni per l'anno 2018 e 2019 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).

  13-ter. All'onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67 della presente legge.
1. 882. (ex 59. 17.) Guidesi.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Al comma 602 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e a 5 milioni per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nonché 10 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia italiana del farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al venti per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia italiana del farmaco».
1. 883. (ex *59. 37.) Rondini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia italiana del farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al venti per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia italiana del farmaco».
1. 884. (ex *59. 74.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo destinato alle misure di prevenzione, diagnosi e cura della malattia di Alzheimer. Con decreto del ministro della salute da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, anche tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei destinatari della misura. Per far fronte agli oneri derivanti dalle predette disposizioni, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quel l'anno ed entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 885. (ex 59. 77.) Prestigiacomo, Alberto Giorgetti, Milanato, Baldelli.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. I contributi di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono estesi alle regioni ad autonomia speciale.
1. 886. (ex 59. 96.) Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementata dall'anno 2017 di 300 milioni.

  Conseguentemente,

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a), i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alia formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'88 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai lini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 887. (ex 59. 105.) Lorefice, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a), i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 94 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dei 94 per cento del loro ammontare».
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 94 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 888. (ex 59. 97.) Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. A decorrere dall'anno 2017, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, nonché dell'assistenza ai nuclei con persone non autosufficienti, anche al fine di far emergere e promuovere, di concerto con la rete dei servizi sociali locali, il lavoro di cura.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le seguenti: 200 milioni
1. 889. (ex 59. 159.) Nicchi, Gregori, Melilla, Marcon, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  14. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 890. (ex 59. 98.) Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Mantero, Grillo, Nesci, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  14. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1 comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 891. (ex 59. 99.) Di Vita, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. A decorrere dall'anno 2017, le risorse stanziate per la concessione del beneficio di cui all'articolo 80, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, sono incrementate di 200 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 892. (ex 59. 100.) Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Grillo, Nesci, Colonnese, Carinelli, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito delle risorse assegnate al servizio sanitario nazionale una dotazione pari ad 1 milione di euro è destinata ai Piani nazionali quadriennali di prevenzione in edilizia, in agricoltura e selvicoltura, per l'emersione e la prevenzione delle patologie dell'apparato muscolo scheletrico, sui cancerogeni occupazionali e i tumori professionali e del rischio stress lavoro correlato.

  Conseguentemente,
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
1. 893. (ex 59. 101.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale infermieristico operante presso strutture sanitarie accreditate o presso aziende sanitarie e ospedaliere, deve essere esclusivamente dipendente delle medesime strutture sanitarie.
1. 894. (ex 59. 117.) Gregori, Nicchi, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 13-bis, dopo la parola: oneri aggiungere le seguenti: a partire dall'anno 2017 e sostituire le parole da: una quota fino alla fine del periodo con le seguenti: la soppressione per la quota parte di 300 milioni, del comma 2 dell'articolo 81; per la quota parte di 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e per la quota parte di 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 895. (ex 0. 59. 165. 1.) Guidesi, Rondini, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 13-bis, sostituire le parole da: è vincolata, a decorrere, fino alla fine del comma con le seguenti: , dall'anno 2017, sono stanziate risorse pari a 500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 74, commi 10-bis, 10-ter e 10-quater.

  Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

  10-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 94 per cento».
  10-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
1. 896. (ex 0. 59. 165. 11.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 13-bis, sostituire le parole da: è vincolata, a decorrere, fino alla fine del comma, con le seguenti: , dall'anno 2017, sono stanziate risorse fino a 500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 74, commi 10-bis, 10-ter e 10-quater.

  Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

  10-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
  10-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
1. 897. (ex 0. 59. 165. 10.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 13-bis, dopo le parole: è vincolata, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016,.
1. 898. (ex 0. 59. 165. 7.) Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  Al comma 13-bis, aggiungere, in fine, le parole: a tal fine il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 900 milioni di euro dal 2017.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'89 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 899. (ex 0. 59. 165. 8.) Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Mantero, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  Al comma 13-bis, aggiungere, in fine, le parole: che, conseguentemente, è incrementato di 900 milioni di euro dal 2017.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'89 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 900. (ex 0. 59. 165. 9.) Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

ART. 59-bis.

  1. Le risorse di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), n. 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, destinate allo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi per l'utilizzo a finì scientifici degli animali, finalizzati alla riduzione o al non uso dei medesimi, ovvero all'utilizzo di procedure non dolorose, previsti dall'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono incrementare di 2.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000.
1. 901. (ex 59. 05.) Bernini, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMI 413-424 (VEDI ART. 60)

  Al comma 1, in fine aggiungere le seguenti parole: Il programma di razionalizzazione deve tenere in considerazione l'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Il Ministero della salute pubblica, entro il 31 gennaio 2017, sul proprio sito istituzionale i dati acquisiti rispetto alla dispositivo-vigilanza nonché all'uso razionale dei dispositivi medici.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguente variazioni:
   2017: – 1.000.000;
   2018: ...;
   2019: ....
1. 902. (ex 60. 14.) Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Mantero, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 3, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze sono aggiunte le seguenti: entro il 31 marzo 2017.
1. 903. (ex 60. 15.) Grillo, Lorefice, Di Vita, Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 4, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze sono aggiunte le seguenti: entro il 31 marzo 2017.
1. 904. (ex 60. 16.) Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Mantero, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 5, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri sono aggiunte le seguenti: entro il 30 aprile 2017.
1. 905. (ex 60. 17.) Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Di Vita, Mantero, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 7, lettera b), capoverso 514-bis, in fine è aggiunto il seguente periodo: Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, i risultati del programma di razionalizzazione degli acquisti sia rispetto alle amministrazioni centrali che agli enti locali del territorio, relativo all'anno precedente nonché gli obiettivi per il triennio successivo.
1. 906. (ex 60. 18.) Grillo, Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Nesci, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 8, capoverso 2-bis, in fine è aggiunto il seguente periodo: Le linee-guida e le eventuali comunicazioni tra soggetti aggregatoli e Comitato guida devono essere inviate all'Autorità Nazionale Anticorruzione e devono avere ampia pubblicizzazione sul sito istituzionale della Consip nonché delle amministrazioni pubbliche competenti.
1. 907. (ex 60. 19.) Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Mantero, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 13, comma 6-bis lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono inserite, all'inizio, le parole: ”per i ricorsi di cui all'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010 e.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 12.500.000;
   2018: – 12.500.000;
   2019: – 12.500.000.
1. 908. (ex 60. 33.) Menorello, Mazziotti Di Celso, Galgano, Librandi.

COMMI 425-432 (VEDI ART. 61)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Gli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 284, sono sostituiti dal seguente: «ART. 23-bis. 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, e di chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radioteleviso ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta od indiretta di finanziamenti pubblici, è fissato in 239.000 euro, di cui 100.000 quale compenso fisso e la restante quota quale compenso correlato al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale aziendale approvato dall'assemblea dei soci ovvero del consiglio di amministrazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente articolo».

  1-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 471, dopo le parole: «autorità amministrative indipendenti» sono inserite le seguenti: «, con gli enti pubblici economici»;
   b) al comma 472, dopo le parole: «direzione e controllo» sono inserite le seguenti: «delle autorità amministrative indipendenti e»;
   c) al comma 473, le parole: «fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali» sono sostituite dalle seguenti «ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni».

  1-quater. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
  1-quinquies. La Banca d'Italia e gli organi Costituzionali, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, adeguano il proprio ordinamento ai princìpi di cui alla presente legge.
1. 909. (ex 61. 12.) Caparini, Guidesi.

  Al comma 2 sopprimere la lettera b).
1. 910. (ex 61. 9.) Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Grande, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 5 dopo le parole: dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 aggiungere le seguenti: limitatamente alle imprese armatrici con esclusione delle imprese armatoriali che esercitano la pesca di cui all'articolo 6-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
1. 911. (ex 61. 25.) Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Al fine di implementare la funzionalità del Ministero dell'interno, è istituito presso il medesimo dicastero un Tavolo volto alla valutazione e all'ottimizzazione delle risorse allocate presso il dicastero. Al Tavolo, presieduto dal ministro dell'interno, partecipano il ministro dell'economia e delle finanze ed il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché una rappresentanza dell'ARAN. I risparmi eventualmente conseguiti saranno destinati al miglioramento dei meccanismi retributivi del personale civile e militare del ministero».
1. 912. (ex 61. 27.) Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini del recupero nonché dell'ottimizzazione delle risorse utili alla funzionalità del dicastero, il Ministero dell'interno, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolge e illustra alle Camere la ricognizione dei contratti di locazione inerenti agli immobili in uso alle forze del comparto di pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati.
1. 913. (ex 61. 26.) Lombardi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere i seguenti:

ART. 61-bis.

  1. Gli articoli da 11 a 16 delle legge 7 luglio 2016, n.122 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

  «ART. 11.
(Istituzione di un fondo di solidarietà per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti – Applicazione e definizione).

  1. È istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato »Fondo”, finalizzato a concedere adeguato indennizzo a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile.

ART. 12.
(Presupposti per l'accesso al fondo).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di reati violenti commessi nel territorio dello Stato italiano.
  2. Ai fini di cui alla presente legge, per vittima di reato violento si intende la persona offesa dal reato, quando:
   a) il responsabile è deceduto;
   b) il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili;
   c) il responsabile è rimasto ignoto;
   d) quando il giudice civile a seguito di proscioglimento per intervenuta prescrizione ha condannato il prosciolto al risarcimento del danno a favore della vittima per il fatto dedotto nell'imputazione nel processo penale.

  3. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime. Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto nell'ordine: a) al coniuge e ai figli; b) ai genitori; c) al convivente more uxorio; d) ai fratelli e alle sorelle.

ART. 13.
(Disposizioni generali).

  1. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque in una misura massima stabilita, tenuto conto della dotazione del fondo, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la richiesta del contributo di cui all'articolo 11, l'istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo, nonché le procedure di recupero dell'eventuale provvisionale anticipatoria in ragione dell'esito del procedimento penale ovvero di provvedimenti cautelari anticipatori emessi dal Giudice nell'ambito del processo civile in attesa della sua definizione.
  2. Nei casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa.
  3. I soggetti di cui agli articoli 11 e 12 hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione. Le somme elargite sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presìdi e servizi pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'orientamento della vittima del reato, con le modalità definite dalla normativa vigente.
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute adotta, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto volto a determinare le modalità di esenzione dal pagamento di ticket, per ogni tipo di prestazione sanitaria in favore dei cittadini che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza di aggressione.

ART. 14.
(Dotazione del fondo).

  1. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l'anno 2017, di 15 milioni di euro, è alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di bilancio in proporzione alla dotazione complessiva del fondo, comunque in misura annua non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:
   a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere b) e c);
   d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   e) contribuzioni volontarie, donazioni, lasciti da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   f) dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali dei proventi dei giochi e scommesse determinata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
   g) dai premi vinti e mai incassati del fondo giochi e scommesse istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 61-ter.
(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n. 44).

  1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, nella rubrica e al comma 1, primo periodo, le parole «e dei reati intenzionali violenti», sono soppresse;
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole «da due rappresentanti del Ministero della giustizia», sono sostituite dalle seguenti «da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia»;
   c) all'articolo 4, comma 3, le parole: «, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302», sono soppresse;

  2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera b-bis) è soppressa.

ART. 61-quater.

  1. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità della tutela prevista per le vittime di reati intenzionali violenti, le posizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge dei beneficiari dell'indennizzo di cui all'articolo 11 delle legge 7 luglio 2016, n. 122 sono trasferite al Fondo istituito all'articolo 62-bis.
  2. Le somme autorizzate e non ancora utilizzate di cui all'articolo 16 della legge 7 luglio 2016, n.122, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 62-bis.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 15.000.000;
   2018; – 15.000.000;
   2019: – 15.000.000.
1. 914. (ex 61. 09.) Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.
(Misure di efficientamento della spesa degli Enti locali).

  1. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione del territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale della polizia locale in occasione dei medesimi eventi non viene considerato nel calcolo degli straordinari del medesimo personale.
1. 915. (ex 61. 02.) Guidesi, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria, procede, per l'anno 2017, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria, in via prioritaria, tramite lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi, nonché, per i posti residui, di concerto con il Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e facendo rientrare quelli attualmente in servizio, per un totale di 500 unità nei limiti di spesa di 15 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.”.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 285 milioni per l'anno 2017, di 270 milioni di euro a decorrere dal 2018.
1. 916. (ex 61. 04.) Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di discriminazioni o ritorsioni).

  1. Il segnalante di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che subisce ovvero ha subito un atto o fatto di natura ritorsiva o discriminatoria, diretta o indiretta, in conseguenza di una segnalazione che si riveli fondata, ha diritto alla refusione di qualsiasi conseguente spesa sostenuta, ivi incluse quelle per la tutela legale, nonché al risarcimento dei derivanti danni patrimoniali e non patrimoniali.
  2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica il «Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di discriminazione o ritorsioni» con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed altresì alimentato da un contributo determinato sulla base di una percentuale non inferiore al 10 e non superiore al 30 per cento calcolato sulle somme recuperate dall'erario a seguito di condanna definitiva della Corte dei Conti, per condotte illecite che cagionino danno erariale o all'immagine della pubblica amministrazione successiva alla segnalazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
1. 917. (ex 61. 07.) Businarolo, Castelli, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.

  All'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 1989 le parole «400» e «800» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti «500» e «1500».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
1. 918. (ex 61. 08.) Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire le gravi mancanze di organico, si procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui 500 di personale socio-pedagogico, e 500 di personale amministrativo contabile per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della giustizia, a tal fine sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in particolare lo scorrimento delle graduatorie del concorso per educatore penitenziario C2 e C1 e per contabile C1, nei limiti di spesa di 30 milioni di euro per il 2017 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 270 milioni per l'anno 2017, di 240 milioni di euro a decorrere dal 2018.
1. 919. (ex 61. 010.) Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.

  1. Il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di 700 cancellieri e di 300 ufficiali giudiziari per le posizioni economiche B3, C1 e C2 nei limiti di spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 54.500.000 euro di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 299,5 milioni per l'anno 2017, di 245,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.
1. 920. (ex 61. 011.) Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.

  1. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza delle ingenti scoperture d'organico aggravate, da ultimo, dall'entrata in vigore dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 nonché per far fronte anche agli ampliati compiti attribuiti dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,6 milioni di euro, per l'anno 2019, per l'assunzione di magistrati contabili, in deroga alla disciplina del turn over ed in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: – 2.500.000;
   2018: – 2.500.000;
   2019: – 2.600.000.
1. 921. (ex 61. 012.) Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.
(Assunzione straordinaria magistrati).

  1. Al fine di conseguire una riduzione dei tempi del contenzioso giudiziario, il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2017, a indire un concorso per esami, al fine di assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, cinquecento magistrati ordinari. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2017. Gli oneri derivanti dall'assunzione dei magistrati di cui al presente articolo sono pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 42 milioni di euro per gli anni 2019, a 46 milioni di euro per l'anno 2020, a 46,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, a 61 milioni di euro per l'anno 2024, a 62 milioni di euro per l'anno 2025, a 63 milioni di euro per l'anno 2026 e a 64, 1 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 299,5 milioni per l'anno 2017, di 265 milioni di euro per il 2018, di 258 per il 2019, di 254 per il 2020, di 253,4 per il 2021, di 240 per gli anni 2022 e 2023, di 239 per il 2024 , di 238 per il 2025, di 237 per il 2026 e di 236 a decorrere dal 2027.
1. 922. (ex 61. 013.) Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.
(Trattamento economico dirigenti pubblici).
1. L'articolo 13 della legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate si applica anche ai componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo degli enti pubblici e di tutti gli enti che perseguono finalità di pubblico interesse.
1. 923. (ex 61. 015.) Lombardi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.

  1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
  2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.
  3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità’ per la loro dismissione.
1. 924. (ex 61. 025.) Caparini.

COMMI 433-443 (VEDI ART. 63)

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: da ripartire.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il fondo è assegnato alle regioni a statuto ordinario per almeno 1.822 milioni di euro ed è ripartito fra le stesse in sede di autocoordinamento. Il riparto è recepito con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
   al comma 4 sostituire le parole: dei fondi di cui ai commi 1 e 3 con le seguenti: del fondo di cui al comma 3.
1. 925. (ex *63. 13.) Guidesi.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: da ripartire;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Il fondo è assegnato alle regioni a statuto ordinario per almeno 1.700 milioni di euro ed è ripartito fra le stesse in sede di autocoordinamento. Il riparto è recepito con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017;
   al comma 4 sostituire le parole: dei fondi di cui ai commi 1 e 3 con le seguenti: del fondo di cui al comma 3.
1. 926. (ex 63. 12.) Guidesi.

  Al comma 3, sostituire le parole: 969,6 milioni, 935 milioni, 925 milioni, rispettivamente con le parole 269,6 milioni, 235 milioni, 225 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. A decorrere dall'anno 2017, il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui all'articolo 1, comma 974 e seguenti della legge 28 dicembre 2016, n. 208, è trasformato in programma permanente.

  10-ter. I progetti anche pluriennali di cui all'articolo 1, comma 975, della legge 28 dicembre 2016, n. 208, sono trasmessi dagli enti interessati alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 1o marzo di ogni anno.
  10-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un agenzia per la valutazione dei progetti di cui al comma 10-ter. L'Agenzia è composta da tre rappresentanti nominati, rispettivamente, uno dal Governo con la funzione di Presidente, uno dalla conferenza delle Regioni ed uno dall'Associazione nazionale dei Comuni, nonché da 6 esperti nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, due dalla Conferenza universitaria nazionale ed uno dall'istituto nazionale di urbanistica, scelti tra urbanisti, architetti, economisti, sociologi, esperti di finanza di progetto, e dotati delle necessarie competenze. L'Agenzia ha facoltà di operare anche avvalendosi dei supporto tecnico di enti pubblici o privati. Per ciascuno dei componenti effettivi può essere designato un componente supplente. Si applicano le speciali disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi.
  10-quinquies. L'Agenzia viene convocata dal suo presidente e opera con la presenza di tutti i suoi componenti. Il presidente convoca la prima seduta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento dell'Agenzia stessa, nonché gli ulteriori criteri di valutazione dei progetti. Le decisioni sulle valutazioni sono espresse, di regola, all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei membri.
  10-sexies. Ai fini delle attività connesse alla valutazione dei progetti, l'Agenzia si avvale del supporto di una segreteria tecnica composta da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in un numero di componenti non superiore a dieci unità, senza ricorrere a modalità di distacco o comando comunque denominate. Il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mantiene la dipendenza funzionale e il trattamento economico complessivo percepito dal l'Amministrazione di appartenenza.
  10-septies. I componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica sono individuati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, su designazione delle amministrazioni o degli enti interessati. Per attività di supporto e di assistenza gestionale alle attività successive alla valutazione dei progetti, la Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie esistenti. Ai componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.
  10-octies. Sulla base dell'istruttoria svolta, l'Agenzia seleziona i progetti con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 10-decies, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono gli accordi di programma forniscono all'Agenzia i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile.
  10-novies. L'Agenzia entro il primo anno dalla sua istituzione, elabora, anche attraverso il contributo di esperti del mondo scientifico e universitario di comprovata competenza specialistica, linee guida esplicative, contenenti soluzioni metodologiche replicabili nei diversi possibili contesti metropolitani nonché uno strumento di valutazione oggettiva degli impatti dei progetti del Programma finanziati.
  10-decies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 10- novies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
1. 927. (ex 63. 47.) Costantino, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Gregori, Pannarale, Duranti, Martelli, Ricciatti, Airaudo, Franco Bordo, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro, Scotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per l'anno 2017, l'incremento di 900 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/14, relativo al concorso al contenimento della spesa pubblica, è ripartito per 650 milioni di euro a carico delle province delle regioni a statuto ordinario, e per 250 milioni a carico delle città metropolitane; il fondo di cui al comma 3, è assegnato, per un ammontare complessivo di 650 milioni, alle province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.
1. 928. (ex **63. 42.) Russo, Alberti, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. A valere sulla dotazione finanziaria di cui al comma 3, è autorizzata l'erogazione di contributi nei confronti dei Comuni in misura non inferiore a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, per interventi specifici a sostegno dei nuclei familiari con soggetti in stato di disabilità fisica o psichica cronica accertato e non ricoverati presso strutture sanitarie o di cura e assistenza. Gli interventi sono destinati esclusivamente in favore di nuclei familiari in reddito lordo complessivo dei componenti non superiore a 50.000 euro annui e per interventi di sostegno alle incombenze a carico dei nuclei familiari in materia di trasporto scolastico e assistenza allo svolgimento delle attività scolastica e di formazione; avviamento al lavoro; sostegno alla vita indipendente. La ripartizione degli importi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al presente comma con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di conforme risoluzione approvata dalle competenti commissioni parlamentari competenti per materia in ambito finanziario.».
1. 929. (ex 63. 38.) Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'ammontare delle risorse a valere sul fondo di cui al comma precedente assegnate alle Province delle regioni a statuto ordinario, è individuato in misura pari all'ammontare del concorso al contenimento della spesa pubblica ad esse assegnato in misura incrementale per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/14.
1. 930. (ex 63. 43.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 19 (Messa all'asta delle quote) del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, modificato e corretto dal decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:
   «6-bis. Al fine di favorire la sostenibilità urbana e la riduzione delle emissioni di carbonio, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Fondo per gli investimenti destinato alla realizzazione di interventi da parte delle amministrazioni comunali, in coerenza con le attività di cui al comma 6. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, a partire dal 31 maggio 2017, il Fondo è alimentato da almeno il 40 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste».
   «6-ter. Le modalità di funzionamento e di erogazione del Fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto il Ministero dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, di cui al precedente comma 3, previa intesa da acquisire in Conferenza Unificata».
1. 931. (ex 63. 41.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Una quota non inferiore al 5 per cento del fondo di cui al comma 3 è destinata all'effettuazione, da parte degli enti locali, di un censimento immobiliare. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni eseguono la rilevazione e catalogazione degli immobili sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti nel proprio territorio, individuandone le caratteristiche e le dimensioni.

  4-ter. Per ciascun immobile è acquisito il certificato catastale ed è indicata la destinazione d'uso; le relative informazioni sono iscritte con gli altri dati in un archivio elettronico degli immobili inutilizzati.
1. 932. (ex 63. 44.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

ART. 63-bis.
(Disposizioni in materia di rinegoziazione ed estinzione dei mutui degli enti locali).

  1. Al fine di ridurre l'indebitamento degli enti locali e liberare risorse da destinate allo svolgimento delle funzioni dei medesimi mediante lo strumento della rinegoziazione dei mutui e l'estinzione anticipata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a definire, d'intesa con l'ANCI, la Cassa depositi e prestiti e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, le modalità e i criteri generali di rinegoziazione ed estinzione anticipata dei mutui in essere contratti dagli enti locali e territoriali. L'intesa è finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi:
   a) riapertura della rinegoziazione dei mutui non rinegoziati per tutti gli enti locali, ivi inclusi quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali e quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
   b) riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente;
   c) oneri della rinegoziazione a carico del bilancio dello Stato;
   d) estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti con applicazione, ai fini della penale di recesso, del tasso di interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'ammortamento del debito da estinguere, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma dell'estinzione;
   e) estinzione anticipata dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze senza applicazione di alcuna penale di recesso.

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni previste dall'intesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 63 nei limiti di 250 milioni di euro annui.
1. 933. (ex 63. 01.) Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

ART. 63-bis.
(Rinegoziazione dei mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015.
  2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
  3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dalla rinegoziazione prevista dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 63 nei limiti di 250 milioni di euro annui.
1. 934. (ex 63. 02.) Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 444-462 (VEDI ART. 64)

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile, n. 66, convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modifiche, al comma 8 sostituire le parole: «per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018», ovunque ricorrano, con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

  Conseguentemente:
   al comma 4 del medesimo articolo 64 sostituire le parole: euro 6.197.184.364,87 con le seguenti: euro 6.760.184.365,27.;
   dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'86 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 935. (ex 64. 5.) Cariello, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Caso, D'Incà.

  Dopo comma 1, aggiungere seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 737, sostituire le parole: «Per gli anni 2016 e 2017» con le seguenti: «Per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018».
1. 936. (ex 64. 122.) D'Incà, Brugnerotto, Castelli, Cariello, Caso, Sorial.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. L'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è obbligatoria a decorrere dall'anno finanziario 2018.
1. 937. (ex 64. 121.) Brugnerotto, Castelli, Cariello, Caso, Sorial, D'Incà.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sostituire il comma 1-ter con il seguente:
  «1-ter. Gli enti locali, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, possono raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.».
1. 938. (ex 64. 116.) Marzana, Cariello, Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2017».
1. 939. (ex 64. 126.) Caso, Cariello, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà.

  All'articolo 64 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 3, sostituire le parole: anno 2016 con le seguenti: anno 2017;
   sopprimere il comma 6;
   al comma 9, sostituire le parole: 28 febbraio 2017 con le seguenti: 31 marzo 2017.

  Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 940. (ex 64. 98.) Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, aggiungere i seguenti periodi: «A decorrere dal 2017, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale stabilita in base alle norme vigenti. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: »55 per cento per l'anno 2018«, aggiungere le seguenti: », il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021«»;
   b) i commi 3, 5, 6, 7, 8 sono soppressi.
1. 941. (ex *64. 89.) Gelmini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, aggiungere i seguenti periodi: «A decorrere dal 2017, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale stabilita in base alle norme vigenti. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: »55 per cento per l'anno 2018«, aggiungere le seguenti: », il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021«»;
   b) i commi 3, 5, 6, 7, 8 sono soppressi.
1. 942. (ex *64. 103.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, aggiungere i seguenti periodi: «A decorrere dal 2017, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale stabilita in base alle norme vigenti. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: »55 per cento per l'anno 2018«, aggiungere le seguenti: », il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021«»;
   b) i commi 3, 5, 6, 7, 8 sono soppressi.
1. 943. (ex *64. 12.) Guidesi.

  Al comma 5, lettera c), primo periodo, dopo le parole: predetti comuni aggiungere le seguenti:, al fine di premiare quelli che presentano un valore di residuo fiscale più alto,.
1. 944. (ex 64. 7.) Guidesi.

  Al comma 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento.

  Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 945. (ex 64. 97.) Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato.

  Sopprimere il comma 9.
1. 946. (ex *64. 102.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Sopprimere il comma 9.
1. 947. (ex *64. 88.) Gelmini.

  Al comma 9, sostituire le parole: al 28 febbraio 2017 con le seguenti: 31 maggio 2017.

1. 948. (ex **64. 128.) Cariello, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Castelli.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. Per il solo esercizio 2017, le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2017. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2017, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016. In tal caso il consiglio dell'ente può anche entro il 31 dicembre 2016 adeguare gli stanziamenti di bilancio provvisorio 2017 prevedendo in aumento per la missione/il programma competente, gli stanziamenti di entrata e di spesa finanziati con entrate accertate negli esercizi precedenti a valere sul bilanci del 2017. Durante l'esercizio provvisorio 2017 è possibile applicare avanzo di amministrazione vincolato, quale risultante dal preconsuntivo 2016 in aumento rispetto alla situazione assestata 2016 per missione e programma.
1. 949. (ex 64. 129.) Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Ai comuni sedi di Uffici giudiziari è attribuito un contributo nel complessivo importo di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 31 gennaio 2017, sono stabilite le modalità per il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo conto delle spese sostenute dai comuni interessati e dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 392 del 1941. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero della giustizia eroga ai comuni l'importo di 120 milioni di euro tratto dalle disponibilità del Ministero stesso, sulla base dei criteri di cui al provvedimento indicato al periodo precedente. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di ristoro ai sensi dei precedenti periodi, incassano la quota in conto residuo. L'eventuale maggior residuo attivo viene rideterminato solo alla corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.

  10-ter. A decorrere dall'anno 2017 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno, sulla base delle assegnazioni già attribuite ai comuni ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 26 maggio 2016.
  10-quater. Per l'anno 2017 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 100 milioni di euro, di cui una quota pari a 65 milioni di euro è ripartita tenendo conto, per l'anno 2015, dell'andamento del gettito effettivo derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, con la procedura e secondo la metodologia già adottata per il 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. La restante quota è assegnata ai comuni, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2017. Il riparto del contributo complessivo di cui al presente articolo è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2017.
  10-quinquies. Al fine di abbattere i rischi di ulteriori controversie connesse al pronunciamento della Giustizia amministrativa, di cui da ultimo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5008 del 3 novembre 2015, con riferimento alle modalità con le quali è stato applicato il comma 17, articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con specifico riferimento ai casi di ricalcolo del valore del gettito dell'ICI adottato per la determinazione delle compensazioni previste dal citato comma 17, è attribuito ai comuni a decorrere dal 2017 un contributo integrativo, a titolo di incremento delle risorse valide ai fini della determinazione del fondo di solidarietà comunale, pari a 65 milioni di euro annui. È altresì attribuito un contributo una tantum di 330 milioni euro ad integrazione delle risorse relative al periodo 2012-2016, da erogarsi in venti rate annuali di pari importo. Il riparto dei contributi di cui al periodo precedente è determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2017.
  10-sexies. A decorrere dal 2017 le riduzioni incrementali di risorse previste a carico delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, compresa Reggio Calabria, e delle costituende città metropolitane di Cagliari, Catania, Messina e Palermo, sono ripartite sulla base degli importi già determinati per l'anno 2016, ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, complessivamente pari a euro 296.472.003. A decorrere dal 2017, è attribuito agli enti di cui al primo periodo un contributo di pari importo, compensativo degli effetti delle ulteriori riduzioni di risorse previste, a decorrere dal medesimo anno 2017, dal citato comma 418.
  10-septies. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 950. (ex 64. 101.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, al comma 5, le parole: «di dieci anni» sono sostituite dalle parole: «di quindici anni».
1. 951. (ex *64. 113.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
  10-bis. Per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017, e possono applicare, per il mantenimento degli equilibri finanziari, l'avanzo libero e destinato.

  10-ter. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2017, le province applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016 riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
1. 952. (ex **64. 124.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per il supporto e il risanamento finanziario delle Province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL nonché per le Province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 20 milioni di euro annui da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: 20.000.000;
   2018: 20.000.000;
   2019: 20.000.000.
1. 953. (ex 64. 114.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. In deroga all'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane e le province, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nonché di prevederle per il 2016, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni. 13-bis. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
1. 954. (ex *64. 46.) Polverini.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. In deroga all'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane e le province, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nonché di prevederle per il 2016, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81 sopprimere il secondo comma;
   all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:

  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
1. 955. (ex *64. 163.) Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Dopo il comma 4, articolo 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, è aggiunto il seguente:
  4-bis. I proventi delle sanzioni amministrative, di cui al precedente comma 4, sono destinati alle Amministrazioni comunali, nel cui ambito è stata accertata la violazione, che li impiegano in via esclusiva;
   a) nella misura dell'80 per cento, per il potenziamento e il miglioramento degli interventi in materia di raccolta differenziata, compostaggio e riciclo dei rifiuti, sia attraverso l'abbattimento dei costi di gestione del servizio sia attraverso l'acquisto di beni, quali compostiere, cestini, sacchi compostabili e altri arredi urbani utili alla realizzazione di un sistema integrato di raccolta differenziata;
   b) nella misura del 20 per cento, per le attività di informazione e sensibilizzazione, tra cittadini, imprenditori e associazioni in materia di raccolta differenziata e compostaggio,”.
1. 956. (ex 64. 130.) Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sostituire il comma 4-bis con il seguente:
  4-bis. Il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e gli enti locali che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono integralmente a carico del bilancio della regione o degli enti locali interessati che inoltrano, entro e non oltre sei mesi dalla data di chiusura dei suddetti uffici, la richiesta di riapertura degli stessi.
1. 957. (ex 64. 65.) Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 9, secondo e terzo capoverso del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  All'articolo 4 comma 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «le province possono prorogare» sono sostituite dalle seguenti: «le province e le regioni possono prorogare».
  All'articolo 1 comma 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al terzo capoverso, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».
  All'articolo 15 comma 6-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il secondo comma;
   all'articolo 74 dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:

  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-«bis, primo periodo, le parole: »nei limiti del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nei limiti del 95 per cento«.

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 6, comma 8, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento«;
   b) All'articolo 6, comma 9, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento”.
1. 958. (ex *64. 161.) Placido, Martelli, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 9, secondo e terzo capoverso del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  All'articolo 4 comma 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «le province possono prorogare» sono sostituite dalle seguenti: «le province e le regioni possono prorogare».
  All'articolo 1 comma 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al terzo capoverso, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».
  All'articolo 15 comma 6-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il secondo comma;
   all'articolo 74 dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:

  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-«bis, primo periodo, le parole: »nei limiti del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nei limiti del 95 per cento«.

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 6, comma 8, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento«;
   b) All'articolo 6, comma 9, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento”;
1. 959. (ex *64. 156.) Placido, Martelli, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 9, secondo e terzo capoverso del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  All'articolo 4 comma 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «le province possono prorogare» sono sostituite dalle seguenti: «le province e le regioni possono prorogare».
  All'articolo 1 comma 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al terzo capoverso, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».
  All'articolo 15 comma 6-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il secondo comma;
   all'articolo 74 dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:

  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-«bis, primo periodo, le parole: »nei limiti del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nei limiti del 95 per cento«.

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 6, comma 8, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento«;
   b) All'articolo 6, comma 9, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento”;

1. 960. (ex *64. 162.) Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 9, secondo e terzo capoverso del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il termine del « 31 dicembre 2016» è sostituito dal « 31 dicembre 2017». All'articolo 1 comma 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al terzo capoverso, la data « 31 dicembre 2016» è sostituita da: « 31 dicembre 2017» e il periodo: «per l'anno 2015» è sostituito dal periodo: «per l'anno 2016». All'articolo 15 comma 6-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la data « 31 dicembre 2016» è sostituita da: « 31 dicembre 2017» e il periodo: «per l'anno 2014» è sostituito dal periodo: «per l'anno 2016».
1. 961. (ex 64. 45.) Polverini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, dei decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2017».
1. 962. (ex 64. 207.) Palladino, Menorello, Monchiero, Librandi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di consentire la piena applicabilità delle previste detrazioni fiscali per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della presente legge, e accelerare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 100.000.000;
   2018: – 100.000.000;
   2019: – 100.000.000.
1. 963. (ex 64. 157.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. L'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica alle aree vaste e province montane che approvino piani di riassetto organizzativo, allegati al bilancio di previsione approvato in equilibrio finanziario secondo quanto previsto dalla presente legge.
1. 964. (ex *64. 109.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli enti di area vasta e le province montane possono attivare procedure di comando e mobilità in entrata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 420, lettere c) e d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per coprire posti vacanti di figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, anche nel caso non abbiano conseguito per l'anno 2016 gli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 710, articolo 1 della legge n. 208/15.
1. 965. (ex **64. 110.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:
  10-bis. Al fine di garantire il servizio postale universale nei comuni piccoli e medi, anche in un'ottica di rilancio della crescita e della competitività dei tessuti imprenditoriali locali, a partire dal 1o gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2019, i nuovi meccanismi di recapito a giorni alterni, istituiti ai sensi del comma 7, articolo 3, del Decreto Legislativo n. 261 del 1999, come modificato dal comma 276, articolo 1, della Legge n.190 del 23 dicembre 2014, sono sospesi. Per gli obiettivi di cui al periodo precedente, il Ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato allo stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2017, 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 100 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 63, comma 3, sostituire le parole: 969,9 milioni con le parole: 869,6 milioni.
1. 966. (ex 64. 148.) Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al fine di garantire il servizio postale universale nei comuni piccoli e medi, anche in un'ottica di rilancio della crescita e della competitività dei tessuti imprenditoriali locali, i nuovi meccanismi di recapito a giorni alterni, istituiti ai sensi del comma 7, articolo 3, del Decreto Legislativo n. 261 del 1999, come modificato dal comma 276, articolo 1, della Legge n.190 del 23 dicembre 2014, sono sospesi per tutto l'anno 2017. Per gli obiettivi di cui al periodo precedente, il Ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato allo stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 200 milioni.
1. 967. (ex 64. 149.) Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al fine di garantire il servizio postale universale nei comuni piccoli e medi, anche in un'ottica di rilancio della crescita e della competitività dei tessuti imprenditoriali locali, i nuovi meccanismi di recapito a giorni alterni, istituiti ai sensi del comma 7, articolo 3, del Decreto Legislativo n. 261 del 1999, come modificato dal comma 276, articolo 1, della Legge n.190 del 23 dicembre 2014, sono sospesi per tutto l'anno 2017. Per gli obiettivi di cui al periodo precedente, il Ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato allo stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 200 milioni.
1. 968. (ex 64. 150.) Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, è previsto nello stato di previsione del ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro annui da destinare alle Province e Città metropolitane a ristoro delle spese sostenute nei mesi da giugno a dicembre 2016 per la corresponsione dei trattamenti stipendiali del personale soprannumerario. Il riparto avviene entro il 31 gennaio 2017 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: 10.000.000;
   2018: 10.000.000;
   2019: 10.000.000.
1. 969. (ex 64. 115.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Aggiungere il comma 10-bis.

  10-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
   b) al secondo periodo le parole: «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento»;
   c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano nei comuni individuati nel precedente periodo.»;
   d) infine aggiungere il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, quinto periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni.».

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il secondo comma;
   all'articolo 74, dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 970. (ex 64. 164.) Airaudo, Martelli, Placido, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  All'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   al primo periodo le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
   al secondo periodo le parole «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento»;
   dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente «Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano nei comuni individuati nel precedente periodo»;
   è aggiunto infine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, quinto periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni».
1. 971. (ex 64. 47.) Polverini.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «per l'anno 2016» sono inserite le seguenti «e di 70 milioni per l'anno 2017».

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 230.
1. 972. (ex 64. 123.) Castelli, Marzana, Cariello, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 33 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, deve essere interamente conferito ai comuni che ne hanno diritto.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 973. (ex 64. 105.) Russo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per l'anno 2017 il contributo previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 185/2016, per i centri per l'impiego è attribuito direttamente alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario. Il riparto del contributo è operato con decreto del Ministero dell'economia e finanza previa intesa in Conferenza Stato città entro il 31 gennaio 2017.
1. 974. (ex *64. 118.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. 1. Per il triennio 2017-2019, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.

  2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 975. (ex 64. 104.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  All'articolo 64, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  10-bis. Per il triennio 2017-2019, i Comuni con popolazione non superiore a 5,000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui, nel limite delle risorse di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri provenienti dalla precedente disposizione di cui al comma 10-bis dell'articolo 64, stimati in 400 miliardi di euro a decorrere dal 2017, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere il comma 2 dell'articolo 81;
   b) per la quota parte di 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancia triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 976. (ex 64. 13.) Guidesi.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province delle Regioni a statuto ordinario, istituito, nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1,5 milioni per l'anno 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: 15.000.000
1. 977. (ex 64. 112.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Per l'anno 2017, alle Province delle Regioni a statuto ordinario sono assegnati 200 milioni di euro per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria, da ripartire sul territorio nazionale previa intesa in sede di conferenza Stato Città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2017.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1. lnfrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.1. Sistemi stradali autostradali ed intermodali apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 200.000.000;
    CS: – 200.000.000.
1. 978. (ex 64. 8.) Grimoldi, Castiello, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Per l'anno 2017 il contributo previsto al capitolo 1232/1 Lavoro per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego è attribuito direttamente alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario. Il riparto del contributo è operato con decreto del ministero dell'economia e finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 gennaio 2017.
1. 979. (ex *64. 106.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Per l'anno 2017 il contributo previsto al capitolo 1232/1 Lavoro per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego è attribuito direttamente alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario. Il riparto del contributo è operato con decreto del ministero dell'economia e finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 gennaio 2017.
1. 980. (ex *64. 159.) Scotto, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, province e le città metropolitane possono stipulare o prorogare, in relazione ai lavoratori che abbiano già maturato tre anni di servizio alle proprie dipendenze, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il 2016.
1. 981. (ex **64. 119.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

ART. 64-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti locali).

  1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 3, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
  2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.
  3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
  4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
   b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

  5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.
  6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.
  7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine l'incremento del Fondo, di cui all'articolo 81, comma 2, pari a 300 milioni di euro annui, è integralmente destinato alla finalità della presente norma.
1. 982. (ex 64. 03.) Cariello, Pesco, Sorial, Caso, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Pisano.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

ART. 64-bis.
(Rinegoziazione del debito degli enti locali).

  1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 269 del 2003, mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
  2. Gli enti locali possono richiedere la rinegoziazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da rinegoziare.
  3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di rinegoziazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
  4. Possono essere oggetto di rinegoziazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;
   b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

  5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo non può superare il rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo.
  6. Al fine di consentire le finalità di cui al presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 50.
1. 983. (ex 64. 02.) Sorial, Villarosa, D'Incà, Cariello, Pisano, Pesco, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

ART. 64-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno).

  1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31 comma 26 lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
1. 984. (ex *64. 021.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

ART. 64-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno).

  1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
1. 985. (ex **64. 010.) Scotto, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

ART. 64-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno).

  1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
1. 986. (ex **64. 020.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

ART. 64-bis.
(Fondo green city).

  1. Al fine di favorire l'incremento del patrimonio verde urbano, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato « Green city» al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.
  2. La fruibilità di tale fondo, da parte degli enti locali, è condizionata al rispetto delle regole vigenti in materia urbanistica: piano regolatore generale approvato ed aggiornato in materia di sicurezza sismica, idrogeologica, di tutela del paesaggio, protezione della natura e rispetto delle norme relative alla repressione dell'abusivismo edilizio.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
1. 987. (ex 64. 016.) Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

ART. 64-bis.
(Dirigenza delle Regioni e degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 219 è inserito il seguente:
  «219-bis. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Non rientrano tra i posti indisponibili quelli per i quali si sia programmata la copertura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. È comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali dei comuni come individuate dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali.».
1. 988. (ex 64. 017.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

ART. 64-bis.
(Personale delle Unioni dei Comuni).

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente: «557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione». All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte». Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
  2. Al fine di consentire un utilizzo più razionale ed una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli Enti Locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano al passaggio di personale tra l'Unione ed i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi, anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.
1. 989. (ex 64. 018.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:

ART. 64-bis.
(Disciplina del turn-over nei comuni).

  1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   al primo periodo le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
   al secondo periodo le parole: «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento»;
   dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano nei comuni individuati nel precedente periodo».
   è aggiunto infine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, quinto periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni».

  2. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole: «con decreto a cadenza triennale Il Ministro dell'interno», sono inserite le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».
1. 990. (ex *64. 08.) Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:

ART. 64-bis.
(Disciplina del turn-over nei comuni).

  1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   al primo periodo le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
   al secondo periodo le parole: «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento»;
   dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano nei comuni individuati nel precedente periodo».
   è aggiunto infine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, quinto periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni».

  2. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole: «con decreto a cadenza triennale Il Ministro dell'interno», sono inserite le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».
1. 991. (ex *64. 023.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

ART. 64-bis.
(Applicabilità avanzi alle previsioni e svincolo degli avanzi da trasferimenti regionali, per città metropolitane e province).

  1. All'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 756 sostituire, ovunque ricorrano, le parole «2016» con le seguenti: «2017»;
   b) al comma 758 sostituire, ovunque ricorrano, le parole «2016» con le seguenti: «2017»;
   c) al comma 758 sostituire, ovunque ricorrano, le parole «2015» con le seguenti: «2016»;
   d) al comma 758 dopo le parole: «di garantire» aggiungere le seguenti: «il rispetto del saldo di competenza e».
1. 992. (ex 64. 039.) Castelli, Cariello, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

COMMI 463-508 (VEDI ART. 65)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dall'anno 2017, ai fini del saldo di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 710 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tra le entrate valide va considerato fino al 50 per cento della quota di avanzo libera per la parte utilizzata per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo, 18 agosto 2000, così come risultato dal rendiconto dell'anno precedente.

  4-ter. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis sono pari a 800 milioni annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il comma 2
;
   all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della elaborazione e della ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2017.
   alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
    alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
   2017: –76.000.000;
   2018: –76.000.000;
   2019: –76.000.000.
    alla voce: Ministero dello sviluppo economico:
   2017: –4.000.000;
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000.
    alla voce: Ministero della giustizia:
   2017: –10.000.000;
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000.
    alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
    alla voce: Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
1. 993. (ex 65. 18.) Guidesi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Nel saldo finanziario espresso in termini di competenza rilevante ai fini della verifica del saldo di cui al comma 4, non sono considerate, nel limite massimo di 800 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, le spese sostenute dagli enti territoriali per la sicurezza e la vigilanza.

  4-ter. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis sono pari a 800 milioni annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il comma 2
;
   all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della elaborazione e della ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2017.
   alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
    alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
   2017: –76.000.000;
   2018: –76.000.000;
   2019: –76.000.000.
    alla voce: Ministero dello sviluppo economico:
   2017: –4.000.000;
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000.
    alla voce: Ministero della giustizia:
   2017: –10.000.000;
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000.
    alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
    alla voce: Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
1. 994. (ex 65. 19.) Guidesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di compensare eventuali effetti negativi sui bilanci dei Comuni sopra i 5.000 abitanti, derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è istituito un fondo, presso il Ministro dell'interno, di 100 milioni di euro per il triennio 2017-2019 da riportare secondo apposito decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

  Conseguentemente all'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 200 milioni.
1. 995. (ex 65. 67.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, al comma 150-bis, le parole: «a decorrere dall'anno 2016» sono sostitute dalle seguenti: «per l'anno 2016».

  Conseguentemente, all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 231 milioni.
1. 996. (ex 65. 89.) Marzana, Nesci, Cariello, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il rispetto dell'equilibrio previsto nel prospetto dimostrativo del saldo di cui al comma 4 in fase di previsione si intende assolto nel caso in cui lo scostamento derivi esclusivamente dalla mera iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato conseguente da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione europea.
1. 997. (ex *65. 6.) Guidesi.

  Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 998. (ex 65. 79.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi dei Centri per l'impiego, gli enti di area vasta, le città metropolitane e i soggetti istituzionali competenti definiti dalle convenzioni di cui al all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 possono stipulare contratti a tempo determinato nonché prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti in essere necessari all'esercizio di tali servizi, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi contratti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, com- ma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
1. 999. (ex 65. 110.) Duranti, Ricciatti, Melilla, Marcon, Placido, Airaudo, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 17, lettera d), sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 100 per cento.

  Conseguentemente dopo l'articolo 87 aggiungere seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a), i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'82 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 1000. (ex 65. 11.) Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 18, inserire il seguente:
  18-bis. Al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 254, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. E in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».
1. 1001. (ex *65. 56.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 20 sostituire le parole da: sentite la fino a: la Conferenza permanente con le seguenti: previa acquisizione del parere vincolante della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza permanente.
1. 1002. (ex 65. 91.) Fraccaro, Battelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 26, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti richiedenti abbiano ricevuto un finanziamento pubblico statale o regionale per la realizzazione dei medesimi interventi, completi del cronoprogramma della spesa;.
1. 1003. (ex *65. 112.) Zaratti, Marcon, Pellegrino, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.

  Al comma 26, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica per i quali gli enti richiedenti abbiano ricevuto una proposta di project financing con previsione di contributo statale o regionale per la realizzazione dei medesimi interventi, completi del cronoprogramma della spesa. La struttura di Missione presso Palazzo Chigi individua entro sessanta giorni d'intesa con l'ANAC una procedura semplificata per il project financing per l'intervento sul patrimonio edilizio scolastico;.
1. 1004. (ex 65. 111.) Pellegrino, Marcon, Zaratti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.

  Al comma 30, lettera c), sopprimere le parole:, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

  Conseguentemente al comma 37, lettera b), sopprimere le parole:, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spese.
1. 1005. (ex 65. 92.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) investimenti finalizzati alla rimozione e sostituzione delle condutture di approvvigionamento idrico e per lo smaltimento delle acque reflue contenenti amianto.
1. 1006. (ex 65. 95.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) interventi di bonifica dalla presenza di amianto, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

  Conseguentemente, al comma 31, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c) e d).
1. 1007. (ex *65. 20.) Guidesi.

  Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) interventi di bonifica dalla presenza di amianto, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

  Conseguentemente, al comma 31, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c) e d).
1. 1008. (ex *65. 78.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) interventi di bonifica dalla presenza di amianto, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

  Conseguentemente, al comma 31, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c) e d).
1. 1009. (ex *65. 113.) Scotto, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:
  43. Ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 4 non rilevano le spese a qualsiasi titolo effettuate da parte degli Enti locali per l'attuazione di misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, realizzate nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico, relative a:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;
   c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
   e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici.

  Conseguentemente, all'articolo 81, com- ma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 1010. (ex 65. 93.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  43. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 24 è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima, a decorrere dal 1o gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni;
   b) il comma 27 è sostituito dal seguente: »Il tributo dovuto alle regioni affluisce in un apposito fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo;
   c) il comma 29 è sostituito dal seguente: ”L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1011. (ex 65. 96.) Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  43. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 29, stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, è fissata in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. Le entrate derivanti dalla maggiorazione del tributo affluiscono in un apposito fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata sia il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione.

1. 1012. (ex 65. 97.) Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  43. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 29, stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, è fissata in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto
1. 1013. (ex 65. 98.) Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.
(Norme relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).

  1. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
  «714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».

  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. all'articolo 243-bis, comma 9:
    le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
    al servizio di trasporto pubblico locale;
    al servizio di pubblica illuminazione;
    al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.
   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;

  dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.

  3. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 243-bis sono aggiunti i seguenti:
  «10. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale. Le procedure esecutive pen- denti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente; o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nelle passività dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

  10-bis. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
  10-ter. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente inseriti nel piano di riequilibrio a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.».
  4. All'articolo 243-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «9-ter. Per tutta la durata del piano di riequilibrio, trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 265, comma 1, secondo periodo, del presente Decreto.».

  5. Gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
1. 1014. (ex *65. 029.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.
(Disposizioni in materia di dissesto).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 268-bis, comma 1-bis è aggiunto il seguente periodo «Con il medesimo decreto è stabilita la durata della procedura che dovrà tenere conto dell'entità della massa passiva residua e comunque non oltre 10 anni.»;
   b) il comma 3 dell'articolo 268-bis è sostituito dal seguente:
   «3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica per il tempo stabilito dal decreto del Ministro dell'interno che ha disposto la prosecuzione della procedura. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.»;
   c) all'articolo 268-bis, comma 5, dopo le parole «in ciascuno degli esercizi considerati» sono aggiunte le seguenti «nei bilanci di previsione sino ad un massimo di 10 anni»;
   d) all'articolo 256 è aggiunto il seguente comma:
   «12-bis. I comuni in dissesto per i quali è stato approvato, dall'organismo straordinario di liquidazione, il rendiconto previsto dal comma 11, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio non estinti mediante un Piano di impegno della durata massima di 10 anni.».

  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 254, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
   «3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.».
   b) all'articolo 259 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 1-ter, primo periodo, le parole «Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti» sono soppresse;
    2. al comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole «Negli enti locali» sono aggiunte le seguenti «diversi dai comuni»;
    3. dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente comma:
  «1-quater) Gli enti locali per i quali, successivamente all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sia intervenuto specifico provvedimento giurisdizionale di annullamento della delibera di dichiarazione del dissesto finanziario o della procedura di dissesto, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono ripianare il disavanzo, determinato con il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in anni trenta. I medesimi enti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono procedere, altresì, al ripiano dei debiti iscritti in bilancio e dei debiti fuori bilancio di competenza dell'OSL in anni dieci. Al fine di consentire un corretta gestione dei crediti e dei debiti già di competenza dell'OSL, gli enti costituiscono specifici uffici per la gestione delle predette procedure sotto la direzione dei Dirigenti di settore, coordinati dal Dirigente del settore finanziario. I medesimi enti privi di personale in organico in possesso di adeguata categoria e profilo professionale per ricoprire le funzioni di Dirigente o Responsabile del Servizio Finanziario, possono procedere, anche in caso di mancata attivazione delle azioni indicate nel presente comma, ad attivare le relative procedure di reclutamento, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, attingendo, in via prioritaria, alle graduatorie proprie vigenti, alle graduatorie di concorso vigenti anche presso altri enti o a procedure di mobilità.»;

  4. dopo il comma 11 sono aggiunti in fine i seguenti commi:
  «12. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.

  13. Gli enti dissestati sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 5 aprile del 2015.
  14. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.».
1. 1015. (ex *65. 028.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.
(Disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario).

  1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi transattivi riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.

  7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali.
  7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 70 per cento del capitale sociale.».
1. 1016. (ex **65. 035.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.
(Disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario).

  1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi transattivi riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.

  7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali.
  7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 70 per cento del capitale sociale.».
1. 1017. (ex **65. 030.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.
(Rifinanziamento fondi politiche di investimento).

  1. All'articolo 1, comma 978 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti parole: «per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
  2. All'articolo 1, comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» aggiungere le seguenti parole: «e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 al fine di consentire alla pubblica amministrazione locale di adempiere all'attuazione della Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi».
  3. All'articolo 1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo dopo le parole: «per ciascuno degli anni» aggiungere le parole: «2017 e 2018,».
  4. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

1. 1018. (ex 65. 031.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.

  1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi nonché quelli delle sanzioni previste dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
  2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.
1. 1019. (ex 65. 053.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.

  1. Le sanzioni di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, non trovano applicazione nei confronti dei Comuni in stato di dissesto che non abbiano provveduto all'approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

  Conseguentemente, all'articolo 81, com- ma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.
1. 1020. (ex 65. 024.) Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.

  1. Le sanzioni di cui al comma 26, lettera a) dell'articolo 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, non trovano applicazione nei confronti dei comuni in stato di dissesto che non abbiano provveduto all'approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
1. 1021. (ex 65. 023.) Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.
(Esclusione della sanzione economica Patto 2014 per gli enti in dissesto).

  1. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014 non trova applicazione e, qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali in dissesto finanziario nel medesimo anno 2014.
1. 1022. (ex *65. 016.) Scotto, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.
(Esclusione della sanzione economica Patto 2014 per gli enti in dissesto).

  1. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014 non trova applicazione e, qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali in dissesto finanziario nel medesimo anno 2014.
1. 1023. (ex *65. 032.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.
(Programmazione pluriennale del Programma periferie).

  1. Con riferimento ai progetti di cui al comma 974 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardanti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, selezionati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2016, gli enti locali interessati sono autorizzati a considerare nella redazione del bilancio di previsione 2017-2019, ai fini della programmazione pluriennale degli interventi, il finanziamento dell'intero importo richiesto, anche oltre il limite di capienza attualmente previsto e richiamato dall'articolo 4, comma 1, del predetto decreto.
1. 1024. (ex 65. 017.) Scotto, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 509-534 (VEDI ART. 66)

  Al comma 20 sopprimere le parole da: e al secondo periodo fino alla fine del comma.
1. 1025. (ex *66. 1.) Guidesi.

  Al comma 20 sostituire le parole: inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate, con le seguenti: secondo le modalità stabilite dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79 del 2014.
1. 1026. (ex **66. 8.) Guidesi.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. Al secondo periodo, del comma 680, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento».

  20-ter. Al secondo periodo del comma 6, dell'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e sue modifiche e integrazioni, le parole: «tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente» sono sostituite con le seguenti: «in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento».
1. 1027. (ex *66. 2.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

ART. 66-bis.

  1. Le determinazioni di spesa previste agli articoli 21, 52, comma 2, lettera b), 65, commi 26 e 30, nonché 66 sono parametrate sulla base delle indicazioni riguardanti i costi e fabbisogni standard forniti dalla Commissione di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015.
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette le singole proposte di spesa ai sensi degli articoli citati al comma che precede alla Commissione ex articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015, che, ove possibile, fornisce entro dieci giorni specifiche osservazioni sulle quantificazioni rappresentate, in forza dei costi e dei fabbisogni standard riferibili agli interventi di spesa di volta in volta considerati, che vengono recepite in occasione dei provvedimenti definitivi di finanziamento per gli stessi.
  3. Al fine di rendere i pareri sugli interventi di cui agli articoli 21 e 52, comma 2, lettera b), il Governo è delegato ad integrare la Commissione ex articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015 con ulteriori tre componenti rappresentanti dei Ministeri interessati.
  4. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da assumere ai sensi dell'articolo 21, comma 1, sono adottati previa concertazione con le Regioni di volta in volta interessate ai singoli interventi oggetto degli stessi.
1. 1028. (ex 66. 014.) Menorello, Galgano, Prataviera, Librandi.

  Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

ART. 66-bis.
(Disciplina del turn-over nei comuni).

  1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   al primo periodo le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
   al secondo periodo le parole «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento»;
   dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano nei comuni individuati nel precedente periodo»;
   è aggiunto infine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, quinto periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni».

  2. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole «con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno», sono inserite le seguenti «, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».
1. 1029. (ex 66. 015.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

ART. 66-bis.
(Fondi per il trattamento economico accessorio).

  All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità».
1. 1030. (ex 66. 016.) Guidesi.

COMMI 535-546 (VEDI ART. 67)

  Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 23, comma 4, lettera a) sopprimere le parole: in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabilite le modalità di rilascio delle autorizzazioni e di controllo relativamente al regime di deposito fiscale.
1. 1031. (ex 67. 28.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nelle liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche, dovuta per fatti verificatisi anteriormente alla data del 1o gennaio 2010, il soggetto passivo d'imposta può estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un importo pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa IVA per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, qualora dalla conclusione del procedimento penale instauratosi per i medesimi fatti non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato. È consentito al soggetto passivo di imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista nel periodo precedente; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato. I giudizi di cui al primo periodo sono sospesi a richiesta del soggetto obbligato che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo, il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.
1. 1032. (ex **67. 44.) Laffranco.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di contrastare l'economia sommersa, in via sperimentale, per l'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto un credito d'imposta in favore di contribuenti persone fisiche, consumatori finali, in relazione alle spese effettuate per l'acquisto di beni e servizi in uno o più settori di attività con maggiore indice di evasione fiscale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati in maniera analitica i settori di cui al precedente periodo, identificati con il relativo codice ATECO. Con lo stesso decreto, sono individuate le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate. Con successivo decreto da emanarsi entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito d'imposta, è determinata la misura del credito d'imposta nei limiti della dotazione finanziaria disponibile. Per le finalità di cui al presente, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 1033. (ex 67. 5.) Pesco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8. Ai fini dell'applicazione dei regimi fiscali speciali in materia di imposte dirette e indirette, si presumono non agricole le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative nonché gli imprenditori agricoli in forma societaria, come definiti al comma 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, appartenenti a un gruppo di imprese verticalmente o orizzontalmente integrato e collegate o controllate, direttamente o indirettamente, da società di capitali che non rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

  9. Non possono in ogni caso qualificarsi agricole le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative nonché gli imprenditori agricoli in forma societaria, come definiti al comma 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, appartenenti a un gruppo di imprese verticalmente o orizzontalmente integrato e collegate o controllate, direttamente o indirettamente, da società di capitali che, indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non esercitano effettivamente le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, ivi comprese le attività di natura finanziaria, o di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
  10. In presenza delle condizioni di cui ai commi 8-bis e 9-ter la società interessata può interpellare l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, fornendo la dimostrazione dell'attività agricola effettivamente svolta ovvero che il collegamento o controllo, diretto o indiretto, con società di capitali non sia privo di sostanza economica ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive in relazione alle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente comma.
  12. Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 7-quater ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.
  13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 7-bis e seguenti entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1034. (ex 67. 45.) L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8. I soggetti indicati nel Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 25-ter del medesimo titolo, all'atto dei versamenti mensili delle ritenute operate trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati fiscali dei percipienti, con specificazione del nominativo del beneficiario, identificato dal relativo codice fiscale o partita IVA, il numero progressivo identificativo della fattura e la relativa ritenuta operata.

  9. In relazione ai compensi e alle ritenute trasmesse, i soggetti di cui al precedente comma sono esonerati dal rilascio della certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  10. I dati trasmessi ai sensi del precedente comma 1 sono consultabili elettronicamente e telematicamente dai soggetti interessati mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
1. 1035. (ex 67. 68.) Pisano, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso.

  9. Per far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 8, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede secondo quanto disposto dai commi 18-bis e 18-ter dell'articolo 89.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 81 sopprimere il comma 2;
   b) all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  «18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  18-ter. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizioni effettuate dalla società Soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2017».
   c) per la quota pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero della salute per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 1036. (ex 67. 10.) Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. Al fine di contribuire alla diminuzione dell'evasione fiscale evitando al contempo distorsioni nelle scelte strategiche degli uffici locali preposti alla riscossione, la disciplina in materia di ottimizzazione della produttività degli agenti della riscossione è parametrata al raggiungimento di obiettivi fissati sul quantitativo di quote riscosse e non di accertamenti effettuati.
1. 1037. (ex 67. 7.) Gianluca Pini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria detenute o possedute in Stati o territori a fiscalità privilegiata o che non consentono un adeguato scambio di informazioni, sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo 1, comma 1, ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La ritenuta trova altresì applicazione, con l'aliquota del 30 per cento e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale indicati nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo. Per i redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 30 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di capitale e redditi diversi, il contribuente è tenuto a fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva è applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento.
1. 1038. (ex 67. 63.) Villarosa, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. In ogni caso, le spese di cui al presente sono ammesse in deduzione nei limiti del loro valore normale. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano privilegiati anche gli Stati e territori che non garantiscono un adeguato ed effettivo scambio di informazioni, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
1. 1039. (ex 67. 64.) Villarosa, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolata sui redditi diversi di cui alla lettera h-ter) dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, imputabili a soci o familiari dell'imprenditore in relazione al godimento di beni dell'impresa, anche non strumentali, relativi ai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è dovuta con una maggiorazione di 20 punti percentuali.
1. 1040. (ex 67. 65.) Villarosa, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. Sulle maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1990, n. 227, e dall'articolo 12 comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 è dovuta una maggiorazione di 20 punti percentuali.
1. 1041. (ex 67. 66.) Villarosa, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. Per le violazioni commesse a decorrere dal 1o gennaio 2017 la misura delle sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1990, n. 227, è raddoppiata.
1. 1042. (ex 67. 67.) Villarosa, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. Al comma 36-quinquies dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole «10,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «21 punti percentuali».
1. 1043. (ex 67. 62.) Villarosa, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

  1. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 30 giugno 2016, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:
   a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
   b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
   c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.

  2. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma 1, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 1, mediante l'invio di apposita comunicazione.
  3. Con il provvedimento di cui al comma 1 è approvato il modello della comunicazione di cui al comma 2 e sono stabiliti le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.
  4. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per le quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso”.

  Conseguentemente, all'articolo 81, il comma 2 è soppresso.
1. 1044. (ex 67. 08.) Baldelli, Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

  Il comma 1 dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:
  «1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione».
1. 1045. (ex 67. 018.) Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Sorial.

COMMI 547-553 (VEDI ART. 68)

  All'articolo 68 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:
  «ART. 53-bis.
(Imposta sul reddito di lavoro autonomo).

  1. Il reddito di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo precedente, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota del venti per cento».
   b) al comma 1, lettera b), capoverso articolo 55-bis, comma 1, sostituire le parole: «con l'aliquota prevista dall'articolo 77» inserire: «con l'aliquota del venti per cento.»;
   c) al comma 1, lettera b), capoverso articolo 55-bis, il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
   d) al comma 1, lettera b), capoverso articolo 55-bis, il comma 3 è soppresso;
   e) al comma 1, lettera b), capoverso articolo 55-bis, il comma 6 è soppresso.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 5 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 1046. (ex 68. 35.) Giacomoni.

  Al comma 4, lettera e), capoverso «7.», aggiungere in fine il seguente periodo: Per tali soggetti, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente, si considera la variazione in aumento del patrimonio netto rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente.
1. 1047. (ex *68. 18.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
  7-bis. In via sperimentale per l'anno 2017 le spese sostenute dalle aziende che adottino interventi aggiuntivi rispetto all'anno precedente, volti all'attuazione dei piani per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la normativa vigente, insistenti nelle aree obiettivo convergenza, sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate.

  Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 1048. (ex 68. 36.) Alberto Giorgetti, Sisto, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Brunetta, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  8. Al fine di favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto, e sostenere contestualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, qualora installati in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto, è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al successivo comma.

  9. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'introduzione e l'attuazione del nuovo meccanismo di incentivazione.
  10. A parziale copertura degli oneri conseguenti dalle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, e in relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma, è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010.
  11. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 200 milioni.
1. 1049. (ex 68. 50.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).

  Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri provenienti dalla precedente disposizione, stimati in 150 milioni a decorrere dai 2017, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 dell'articolo 81 sostituire la parola: «300» con la seguente: «250»;
   b) per la quota parte di 100 milioni, pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
1. 1050. (ex 68. 6.) Busin, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per lavoratori dipendenti si intendono esclusivamente le figure di lavoro disciplinate dall'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sui reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
1. 1051. (ex *68. 19.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2017: – 3.000.000;
   2018: – 3.000.000;
   2019: – 3.000.000.
1. 1052. (ex *68. 32.) Laffranco.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 465, le parole «aumentata dello 0,90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aumentata dell'1,50 per cento».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 7.000.000;
   2018: – 7.000.000;
   2019: – 7.000.000.
1. 1053. (ex 68. 33.) Laffranco.

  Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

ART. 68-bis.
(Costo minimo per le emissioni di CO2 in atmosfera).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 è introdotto un costo minimo per le emissioni di CO2 in atmosfera da applicare nel settore di generazione termoelettrica per i soli impianti soggetti alla direttiva europea 87/2003 e successive modifiche, al fine di: a) perseguire gli impegni internazionali di riduzione delle emissioni di CO2 responsabili dei cambiamenti climatici e di dare stabilità alla politica energetica ambientale nazionale attraverso un meccanismo che permetta di garantire un livello minimo di internalizzazione dei costi ambientali per la generazione termoelettrica; b) stabilizzare negli anni le entrate dello Stato in relazione alle previsioni di vendita delle quote di emissioni ai sensi della direttiva 87/2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità Europea, per alcuni settori produttivi, tra cui la generazione termoelettrica; c) assicurare negli anni un gettito prevedibile da destinare a strumenti a sostegno dell'occupazione nei settori maggiormente esposti alla riforma dei sistemi energetici nonché a strumenti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica.
  2. Il costo minimo per il 2017 è stabilito in 20 euro per ciascuna tonnellata emessa di CO2 dai suddetti impianti. Il costo minimo è incrementato annualmente a partire dal 2018 in maniera lineare fino a raggiungere il valore di 30 euro per ciascuna tonnellata di CO2 al 2022. Il costo minimo per tonnellata di emissione di CO2 si applica ai volumi di emissione degli impianti del settore elettrico come calcolati in ottemperanza alle prescrizioni derivanti dall'applicazione della direttiva 87/2003. Il costo minimo include il valore che gli operatori sono tenuti a pagare in ottemperanza della direttiva 87/2003, acquistando all'asta i permessi di emissione.
  3. La differenza tra il costo minimo definito per l'anno in corso ed il valore dei diritti di emissione scambiati sui mercati europei, è calcolata mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il GME è tenuto a pubblicare sul suo sito internet, entro il 10 di ogni mese il valore calcolato ai sensi del comma 2. Tale differenza è denominata «valore residuale costo emissioni».
  4. Qualora «il valore residuale costo emissioni» come calcolato dal GME risulti positivo, gli operatori degli impianti sono tenuti a pagare mensilmente, entro il 25 del mese successivo, alla Agenzia delle Entrate «il valore residuale costo emissioni» moltiplicato il numero di tonnellate di CO2 emesso nel mese dai relativi impianti. Qualora il prezzo delle quote di emissione ai sensi della Direttiva 87/2003 sia uguale o superiore al costo minimo come aggiornato annualmente, ed il «valore residuale costo emissioni» risulti nullo o negativo, nulla e dovuto dagli operatori per effetto del presente provvedimento.
  5. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito fondo per gli interventi previsti al comma 1, lettera c).
1. 1054. (ex 68. 03.) Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

ART. 68-bis.
(Web tax).

  Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

  «ART. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario».
1. 1055. (ex 68. 02.) Marcon, Paglia, Fassina, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

ART. 68-bis.
(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema quoziente familiare).

  1. Al Testo Unico dell'imposta sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
  «ART. 11-bis. – (Determinazione dell'imposta attraverso il sistema quoziente familiare). – 1. I contribuenti, appartenenti ad un nucleo familiare, possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa, a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 3 del presente articolo nei limiti massimi, di cui al comma 2. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:
   a) dal contribuente;
   b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
   c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
   d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età non superiore ai ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
   e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

  2. Per le finalità del comma 1 è costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di 4 miliardi di euro a decorrere dal 1o gennaio 2017.
  3. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma degli coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2. A decorrere dall'anno 2017, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro può, con proprio decreto, rideterminare i coefficienti applicabili per l'anno successivo.
  4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dar luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
  5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dame comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, l'esistenza dei requisiti ivi previsti.
  6. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50 comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.
  7. Le disposizioni del presente articolo hanno un effetto a decorrere dal periodo di imposta, successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione».
  2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 1, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 1056. (ex 68. 010.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini, Carfagna, Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

COMMI 554-564 (VEDI ART. 69)

  Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:

ART. 69-bis.

  1. Al comma 14, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia del territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
   b) il comma 669 è sostituito dal seguente: » 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia del territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
1. 1057. (ex 69. 05.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:

ART. 69-bis.
(Ridefinizione della TARI).

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 641, primo periodo, le parole: «suscettibili di produrre rifiuti urbani.», sono sostituite dalle seguenti: «che producono rifiuti urbani.»;
   b) al comma 642, le parole: «suscettibili di produrre rifiuti urbani.», sono sostituite dalle seguenti: «che producano rifiuti urbani.»;
   c) al comma 659, le parole: «ed esenzioni», sono sostituite dalle seguenti: «od esenzione totale», conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   «b-bis) abitazioni tenute disabitate, per tutto il periodo, certificabile, in cui permane tale stato»;
   d) al comma 730, capoverso 380-ter, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: «2-bis) della ridefinizione della TARI;».

  2. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti da quanto disposto dal precedente comma 1, a decorrere dall'anno 2017 la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, commi da 380 a 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementata di 400 milioni.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede nel seguente modo:
   dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
  ”73-bis. – (Aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). – A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
1. 1058. (ex 69. 07.) Melilla, Paglia, Fassina, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 565-566 (VEDI ART. 70)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Le disposizioni del comma 56 della legge 208 si applicano altresì ai soci che risultano iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015 che cedono all'impresa beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri.

  Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri provenienti dalla precedente disposizione, stimati in 400 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019:
   a) per la quota parte di 300 milioni, sopprimere il comma 2, articolo 81;
   b) per la quota parte di 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 1059. (ex 70. 3.) Gianluca Pini.

COMMA 567 (VEDI ART. 71)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   
a) al comma 2 dell'articolo 81 sostituire la parola: 300 con la seguente: 50;
   b) per la quota parte di 100 milioni, pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
1. 1060. (ex 71. 5.) Guidesi, Busin.

  Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e)
alla Tariffa Parte II del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 è inserito il seguente comma: 1-bis. Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi del comma 1, lettera b), anche le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento e/o di ristrutturazione del debito poste in essere in funzione di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3 della legge fallimentare o di un accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare, o le domande di concordato di cui all'articolo 161, sesto comma, ammesse ai sensi dell'articolo 163 della legge fallimentare.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro, con le seguenti: di 290 milioni di euro.
1. 1061. (ex 71. 2.) De Girolamo.

  Alla lettera d) sopprimere il numero 4.

  Conseguentemente:
  all'articolo 81 sopprimere il comma 2:
  alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 40.000.000;
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 40.000.000.
1. 1062. (ex 71. 1.) De Girolamo.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

ART. 71-bis.
(Disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

  Ai fini della costituzione del plafond IVA per la qualifica di esportatore abituale, sono da intendersi cessioni all'esportazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, destinati ad essere consumati fuori dal territorio della Comunità europea, effettuate negli speciali negozi di cui all'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 80.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 230 milioni.

1. 1063. (ex 71. 02.) Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

COMMI 568-575 (VEDI ART. 72)

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Al fine di far fronte al pagamento di ulteriori somme dovute alle emittenti televisive locali a titolo di contributi ai sensi della legge del 23 dicembre 1998 n. 448, sa seguito del rifacimento da parte dei Corecom delle graduatorie regionali relative agli anni pregressi ovvero in ottemperanza a decisioni giudiziarie che hanno comportato una revisione degli importi già riconosciuti, nonché per erogare eventuali ulteriori misure economiche compensative e indennizzi ai sensi del decreto ministeriale 23 gennaio 2012, a seguito del rifacimento delle graduatorie regionali di revisione delle frequenze digitali, che hanno comportato una revisione degli importi già pagati ed evitare nuovi contenziosi con l'Amministrazione, è istituito sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di accantonamento di euro 4 milioni a valere sull'importo iscritto in bilancio per l'anno 2017 per contributi in favore di concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000
   2018: – 4.000.000
   2019: – 4.000.000
1. 1064. (ex 72. 1.) Caparini.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio, per le emittenti televisive che operano in ambito locale è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 250 milioni di euro.
1. 1065. (ex 72. 2.) Caparini.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.»;
   b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

  2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
1. 1066. (ex 72. 3.) Caparini.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze e ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 81.
1. 1067. (ex 72. 4.) Caparini.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

ART. 72-bis.

  1. È previsto, per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti di 25 milioni di euro per anno, un contributo in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie, su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor.
  2. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di Imposta, nella misura dell'80 per cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzionista ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 175 milioni di euro”.
1. 1068. (ex 72. 02.) Caparini.

  Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

ART. 72-bis.
(Monopolio della cannabis e dei suoi prodotti derivati, nonché destinazione delle maggiori entrate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale).

  1. La coltivazione, la lavorazione e l'immissione sul mercato della cannabis e dei suoi prodotti derivati, ovverosia i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis, sono soggette a Monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, provvede a seguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione dei siti indicati dalla Agenzia. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia, disciplina:
   a) le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi prodotti derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile, le relative quantità e stabilendo il prezzo di conferimento;
   b) le modalità di immissione sul mercato;
   c) il livello delle accise;
   d) il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, e le relative modalità di riscossione e versamento, nonché il prezzo di vendita al pubblico del prodotto;
   e) le modalità di concessione da parte della Agenzia all'interno del territorio nazionale di licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti derivati, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale;
   f) le modalità di vendita al dettaglio da parte dei depositari autorizzati e delle rivendite di generi di monopolio, ai sensi del decreto ministeriale del 22 febbraio 1999, n. 67 e della legge del 22 dicembre 1957, n. 1293.

  3. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 1, opportunamente accertate, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro annui, sono destinate a incrementare la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, commi 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1. 1069. (ex 72. 05.) Paglia, Daniele Farina, Marcon, Fassina, Melilla, Sannicandro, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

ART. 72-bis.
(Monopolio della cannabis e dei suoi prodotti derivati, nonché destinazione delle maggiori entrate all'emergenza sismica).

  1. La coltivazione, la lavorazione e l'immissione sul mercato della cannabis e dei suoi prodotti derivati, ovverosia i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis, sono soggette a Monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, provvede a seguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione dei siti indicati dalla Agenzia. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia, disciplina:
   a) le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi prodotti derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile, le relative quantità e stabilendo il prezzo di conferimento;
   b) le modalità di immissione sul mercato;
   c) il livello delle accise;
   d) il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, e le relative modalità di riscossione e versamento, nonché il prezzo di vendita al pubblico del prodotto;
   e) le modalità di concessione da parte della Agenzia all'interno del territorio nazionale di licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti derivati, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale;
   f) le modalità di vendita al dettaglio da parte dei depositari autorizzati e delle rivendite di generi di monopolio, ai sensi del decreto ministeriale del 22 febbraio 1999, n. 67 e della legge del 22 dicembre 1957, n. 1293.

  3. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 1, opportunamente accertate, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro annui, affluiscono ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato ad assicurare la garanzia pubblica per la concessione dei contributi diretti finalizzati all'assistenza della popolazione e alla ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016 che si aggiungono a quelli riconosciuti con lo strumento del credito di imposta di cui all'articolo 51.
1. 1070. (ex 72. 06.) Daniele Farina, Ricciatti, Paglia, Marcon, Fassina, Melilla, Sannicandro, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Zaratti.

COMMI 576-577 (VEDI ART. 73)

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) il divieto per il concessionario di qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti.
1. 1071. (ex 73. 8.) Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dalla data di entrata in vigore le clausole previste da decreti ministeriali ovvero da norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.

  2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del presente comma, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del presente comma.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e disposizioni in materia di giochi.
1. 1072. (ex 73. 11.) Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dalla data di entrata in vigore le clausole previste da decreti ministeriali ovvero da norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.

  2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del presente comma, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del presente comma.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e disposizioni in materia di giochi.
1. 1073. (ex 73. 11.) Basso, Beni.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2017 la percentuale minima di restituzione in vincite (pay out) della raccolta derivante da giochi è trasformata in percentuale massima della raccolta derivante dai giochi ed è fissata nella misura del 72 per cento. Una quota pari a 200 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma è destinato ad incrementare il Fondo per la prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e disposizioni in materia di giochi.
1. 1074. (ex 73. 5.) Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e disposizioni in materia di giochi.
1. 1075. (ex 73. 6.) Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:

ART. 73-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni).

  1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dai comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
  2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
1. 1076. (ex 73. 01.) Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:

ART. 73-bis.
(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie).

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012. n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore dei contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro«;
   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
1. 1077. (ex 73. 02.) Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

ART. 73-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di entrate).

  1. A decorrere dall'anno 2017 la tasse di concessione governative previste dal titolo V della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 sono incrementate del 20 per cento.
1. 1078. (ex 73. 05.) Airaudo, Marcon, Zanin, Fossati, Civati, Artini, Duranti, Bossa, Sberna, Zanin, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

ART. 73-bis.
(Disposizioni per la tassazione di imbarcazioni di lusso).

  1. Il comma 366, dell'articolo 1, della legge 20 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) è abrogato.
1. 1079. (ex 73. 03.) Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

ART. 73-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono ridotti del cinquanta per cento.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 1080. (ex 73. 09.) Gelmini.

COMMI 578-610 (VEDI ART. 74)

  Al comma 1, dopo parole: legge 11 agosto 1991, n. 266 aggiungere le seguenti: e finalizzati esclusivamente a specifici progetti di volontariato, selezionati dalle regioni nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: l'impegno a effettuare;
   al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: delibera d'impegno fino alla fine del periodo con le seguenti: assegnazione delle somme di cui al comma 1 al fondo speciale istituito presso le regioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.;
   al comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo.
1. 1081. (ex 74. 310.) Silvia Giordano, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Lorefice, Di Vita, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 1o gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.»;
   b) al comma 2, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «per ciascun esercizio di applicazione della disciplina» e dopo le parole: «e le imposte versate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente»;
   c) al comma 7, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo il versamento è, invece, effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.».
1. 1082. (ex *74. 182.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa e aventi durata uguale o superiore a 15 anni, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili e/o spese in opere murarie in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo complessivo del medesimo programma di investimenti, la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 60 per cento dell'ammontare dell'operazione stessa.

  4-ter. Sulle operazioni finanziarie di cui al comma 4-bis i soggetti finanziatori possono acquisire garanzie reali in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni operative del Fondo.
  4-quater. Ferma restando la maggiore durata dell'operazione finanziaria, la garanzia diretta del Fondo rilasciata sulle operazioni finanziarie di cui al comma 4-bis decade allo scadere dei decimo anno successivo alla data di sua concessione. Nel caso di escussione della garanzia diretta entro il predetto periodo decennale, il Fondo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie dei 20 giugno 2005 e a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie acquisite, ivi compresa la garanzia reale di cui al comma 4-ter.
  4-quinquies. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 4-bis, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito da] confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e ferma restando la durata della garanzia del Fondo di cui al comma 4-quater.
1. 1083. (ex **74. 181.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: La destinazione dei fondi di cui al presente comma è stabilita direttamente dai cittadini italiani. La Presidenza dei Consiglio dei ministri pubblica, fornendo adeguata pubblicità, sul proprio sito internet istituzionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco completo delle destinazioni eleggibili per i fondi di cui al presente comma e predispone apposita procedura di votazione on line al fine di consentire ai cittadini la selezione dei progetti cui destinare l'intero ammontare di cui al presente comma. La graduatoria finale, completa di identificazione dei progetti selezionati, è pubblicata sul sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. 1084. (ex 74. 313.) Fraccaro, Battelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Il Fondo «Sport e periferie», di cui all'articolo 15 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 10 milioni di euro per il 2017, 10 milioni di euro per il 2018 e 20 milioni di euro per il 2019.

  5-bis. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, la lettera d) è soppressa.
1. 1085. (ex 74. 330.) Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Presidenza dei Consiglio dei ministri pubblica sul proprio sito internet e fornisce adeguato pubblicità alla destinazione dettagliata dei fondi di cui al presente comma.
1. 1086. (ex 74. 316.) Battelli, Fraccaro, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: La destinazione del 50 per cento dei fondi di cui al presente comma è stabilita direttamente dai cittadini italiani. La Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica, fornendo adeguata pubblicità, sul proprio sito internet istituzionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco delle destinazioni eleggibili per la quota stabilita dei fondi di cui al presente comma e predispone apposita procedura di votazione on line al fine di consentire ai cittadini la selezione dei progetti cui destinare il 50 per cento dei fondi di cui al presente comma. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a pubblicare sul proprio sito internet la destinazione dei fondi di cui al presente comma sia per la quota parte stabilita dai cittadini che per la restante parte.
1. 1087. (ex 74. 315.) Battelli, Fraccaro, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La destinazione dei fondi di cui al presente comma è stabilita direttamente dai cittadini italiani. I cittadini propongono per i suddetti fondi, destinazioni coerenti con le finalità stabilite al presente comma. La Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica, fornendo l'adeguata pubblicità, sul proprio sito internet istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco completo delle possibili destinazioni per i fondi di cui al presente comma, che debba includere anche le destinazioni eleggibili proposte dai cittadini e predispone apposita procedura di votazione on line al fine di consentire ai cittadini la selezione dei progetti cui destinare l'intero ammontare di cui al presente comma. La graduatoria finale, completa di identificazione dei progetti selezionati, è pubblicata sul sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. 1088. (ex 74. 314.) Battelli, Fraccaro, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La destinazione dei fondi di cui al presente comma è stabilita direttamente dai cittadini italiani. La Presidenza dei Consiglio dei ministri pubblica, fornendo adeguata pubblicità, sul proprio sito internet istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco completo delle destinazioni eleggibili per i fondi di cui al presente comma e predispone apposita procedura di votazione on line al fine di consentire ai cittadini la selezione dei progetti cui destinare l'intero ammontare di cui al presente comma. La graduatoria finale, completa di identificazione dei progetti selezionati, è pubblicata sul sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. 1089. (ex 74. 40.) Fraccaro, Battelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi (Sustainable Development Goals – SDGs) dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2017, di 300.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro per l'anno 2019, per la costituzione di un Comitato indipendente di monitoraggio e valutazione sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile cui partecipano esperti nelle varie materie rilevanti per gli SDGs e rappresentanti delle parti sociali e della società civile.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 299,5 milioni di euro per il 2017, di 299,7 milioni di euro per il 2018, di 299,8 milioni di euro per il 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 1090. (ex 74. 369.) Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale, è istituito, presso il Ministero per lo sviluppo economico, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 in favore dei comuni che provvedano ad installare reti comunali di tipo Wi-Fi (Wireless Fidelity) gratuito e aperto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2, le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 1091. (ex 74. 306.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di assicurare e di promuovere lo sviluppo degli spazi verdi urbani, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 in favore dei comuni che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 113, provvedano, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
1. 1092. (ex 74. 305.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 9 sostituire le parole da: 20 milioni a: 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2017, di 35 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni sino alla fine del comma con le seguenti: 295 milioni di euro annui dal 2017 al 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
1. 1093. (ex 74. 332.) Grande, Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero.
1. 1094. (ex 74. 333.) Grande, Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Per il triennio 2017-2019, una quota pari al 10 per cento a valere sul Fondo unico per lo spettacolo istituito dalla legge 30 aprile 1985 n. 163, modificata dal decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e ripartito ai sensi della citata legge n. 163 del 1985, è destinata a quelle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.
1. 1095. (ex 74. 59.) Borghesi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Per il triennio 2017-2019, una quota pari al 5 per cento a valere sul Fondo unico per lo spettacolo istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, modificata dal decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e ripartito ai sensi della citata legge n. 163 del 1985, è destinata a quelle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.

1. 1096. (ex 74. 60.) Borghesi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Per il triennio 2017-2019, una quota pari al 10 per cento a valere sul Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ed alla legge 11 novembre 2003, n. 310 è destinata a quelle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.
1. 1097. (ex 74. 61.) Borghesi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Per il triennio 2017-2019, una quota pari al 5 per cento a valere sul Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ed alla legge 11 novembre 2003, n. 310 è destinata a quelle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.
1. 1098. (ex 74. 62.) Borghesi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 386 le parole: «1.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9.000 milioni»;
   2) al comma 387, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
    b-bis) a iniziale integrazione delle misure di cui alla lettera a), e in previsione di un loro rapido superamento, le ulteriori risorse disponibili rispetto a quelle previste dalle precedenti lettere a) e b) per il 2017, sono finalizzate al graduale finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili per gli anni 2017 e seguenti, di un provvedimento legislativo volto all'istituzione a regime del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro. Il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, deve prevedere a regime una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il reddito minimo garantito è diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000, iscritte ai centri per l'impiego;
    b-ter) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e sotto i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del reddito minimo garantito;
   3) il comma 388 è sostituito dal seguente:
  388. Per gli anni successivi al 2017 le risorse di cui al comma 386, pari a 9.000 milioni di euro, sono destinate all'implementazione e quindi alla messa a regime del reddito minimo garantito di cui ai comma 387, lettera b-bis).

  10-ter. A copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui al comma 10-bis, si provvede con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.
  10-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
  10-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  10-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  10-septies. Alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
  10-octies. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
  «ART. 17-bis. - (Acquisto di pubblicità on line) – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione sì applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.
  10-nonies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
  10-decies. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
    a) al comma 639 le parole: »a carico sia dei possessore che dell'utilizzatore dell'immobile« sono sostituite dalle seguenti: »a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
   2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
    b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
   3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
    b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: »671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
    b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
   4) la lettera c) è soppressa;
   5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
    d) il comma 681 è sostituito dai seguente: «681. Nel caso in cui l'unita immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione, tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare».

  10-undecies. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2017 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1.
  10-duodecies. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2017:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti ai netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500,000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
  10-terdecies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, dì cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  10-quaterdecies. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 1099. (ex 74. 385.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 386 sostituire le parole: «1.000 milioni» con le seguenti: «8.000 milioni»;
   2) al comma 387, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
    b-bis) a iniziale integrazione delle misure di cui alla lettera a), e in previsione di un loro rapido superamento, le ulteriori risorse disponibili rispetto a quelle previste dalle precedenti lettere a) e b) per il 2017, sono finalizzate al graduale finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili per gli anni 2017 e seguenti, di un provvedimento legislativo volto all'istituzione a regime del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate ai sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro. Il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, deve prevedere a regime una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il reddito minimo garantito è diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000, iscritte ai centri per l'impiego;
    b-ter) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e sotto i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del reddito minimo garantito;
   3) il comma 388 è sostituito dal seguente:
  388. Per gli anni successivi al 2017 le risorse di cui al comma 386, pari a 8.000 milioni di euro, sono destinate all'implementazione e quindi alla messa a regime del reddito minimo garantito di cui ai comma 387, lettera b-bis).

  10-ter A copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui al comma 10-bis, si provvede con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.
  10-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
  10-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  10-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  10-septies. Alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
  10-octies. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
  «ART. 17-bis. - (Acquisto di pubblicità on line) – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario».
  10-nonies. A decorrere dai 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
  10-decies. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
    a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
   2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
    b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
   3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
    b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria»;
    b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
   4) la lettera c) è soppressa;
   5) la Iettera d), è sostituita dalla seguente:
    d) il comma 681 è sostituito dal seguente: «681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare».

  10-undecies. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2017 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1.
  10-duodecies. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2017:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
  10-terdecies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  10-quaterdecies. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 1100. (ex 74. 383.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, dì cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, sono assegnate risorse pari a 150 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019.

  10-ter. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
1. 1101. (ex 74. 374.) Zaratti, Marcon, Pellegrino, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate per l'anno 2017. Conseguentemente, e relativamente alla medesima annualità, per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n, 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono assegnati 85 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 215 milioni.
1. 1102. (ex 74. 377.) Duranti, Marcon, Melilla, Gregori, Nicchi, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di garantire un incremento dell'offerta pubblica dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, per il quinquennio 2017-2021 sono stanziate risorse pari a 300 milioni annui, per il finanziamento del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge n. 296 del 2006.

  Conseguentemente, al medesimo articolo dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

  36-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  36-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
1. 1103. (ex 74. 381.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per ciascun anno del triennio 2017-2019, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo di 150 milioni di euro per il concorso al rimborso agli enti territoriali degli oneri conseguenti all'introduzione di misure specifiche volte a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei servizi scolastici e dei libri scolastici, nonché dei servizi erogati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai minori di anni 16 il cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con te parole: 200 milioni;
   alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –50.000.000;
   2018: –50.000.000;
   2019: –50.000.000.
1. 1104. (ex 74. 384.) Nicchi, Marcon, Melilla, Gregori, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine del potenziamento della mobilità e per il miglioramento delle condizioni dei pendolari, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la regione Lombardia, e autorizzato allo stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, per il potenziamento infrastrutturale e l'implementazione del parco treni della linea ferroviaria Milano-Treviglio-Crema-Cremona.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 250 milioni.
1. 1105. (ex 74. 361.) Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Ai fine del potenziamento della mobilità e per il miglioramento delle condizioni dei pendolari, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la regione Lombardia, è autorizzato allo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019, per il potenziamento infrastrutturale e l'implementazione del parco treni della linea ferroviaria Milano-Treviglio-Crema-Cremona.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 1106. (ex 74. 362.) Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere funzionali a rendere gli interventi più aderenti alle mutate esigenze dei contesti urbani nei quali si inseriscono, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con apposita delibera, individua le risorse annuali effettivamente disponibili di cui alle delibere, n. 10 del 14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n. 61 del 22 luglio 2010, n. 2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23 marzo 2012, provvede alla loro assegnazione in favore di Grandi Stazioni Rail S.p.A., nei limite di euro 40.000.000, nonché all'approvazione dei relativi progetti, anche di variante. Un importo non superiore a euro 100,000, a valere sulle somme a disposizione nell'ambito dei quadro economico complessivo dei Programma, è destinato ai Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le spese sostenute per le verifiche sulle opere.
1. 1107. (ex 74. 261.) Alberto Giorgetti, Biasotti, Bergamini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ottanta per cento».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
1. 1108. (ex 74. 446.) Galgano, Menorello, Monchiero, Librandi.

  Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
  10-bis. Le sanzioni relative a procedimenti sanzionatori pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le pubbliche amministrazioni, per le violazioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte al 10 per cento di quanto previsto nei relativi verbali di accertamento, da corrispondere entro il 31 marzo 2017, L'attuazione delle disposizioni di cui ai precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 30 milioni di euro. Il pagamento delle sanzioni di cui al primo periodo estingue le violazioni e rende improcedibili gli eventuali ricorsi in essere. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

  10-ter. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 12006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 4 è soppresso;
   b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a) per il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro; la sanzione è raddoppiata in caso di secondo accertamento della trasgressione da parte dell'autorità di controllo ed è triplicata a decorrere dal terzo accertamento della trasgressione;
   b) per l'indicazione nel formulario di cui all'articolo 193 di dati incompleti o inesatti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ciascuna trasgressione; la sanzione è raddoppiata in caso di quarto accertamento della trasgressione da parte dell'autorità di controllo ed è triplicata a decorrere dal sesto accertamento della trasgressione; la sanzione è ulteriormente raddoppiata se la trasgressione riguarda un quantitativo di rifiuti superiore a 10 tonnellate.

  4-ter. Si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni di cui al comma 4-bis lettera b). Il ravvedimento esclude l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-bis, lettere a) e b), se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore. Le sanzioni di cui al comma 4-bis, lettere a) e b), sono ridotte a un decimo di quanto dovuto se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro trenta giorni dall'accertamento della trasgressione».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 10.000.000.
1. 1109. (ex 74. 72.) Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Grimoldi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. A decorrere dall'anno 2017, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi sono attribuiti ai comuni o alle unioni di comuni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano secondo un criterio di proporzionalità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio direttamente ai comuni compresi nei BIM soppressi nella misura del: a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune; b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'istituto nazionale di statistica. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
1. 1110. (ex 74. 76.) Caparini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. In applicazione al principio di irretroattività dei tributi, l'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, di cui all'articolo 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, non è dovuta dai soggetti passivi direttamente coltivatori del fondo, per il periodo d'imposta 2014. L'imposta indebitamente riscossa viene recuperata, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsata entro sessanta giorni dalla data della presentazione di un'apposita richiesta all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate da far pervenire entro la data del 30 giugno 2017; in caso di ritardata erogazione del rimborso, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale maggiorata di tre punti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per 270 milioni di euro per l'anno 2017, finalizzate esclusivamente al rimborso o alla compensazione dell'imposta di cui al primo periodo, e di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2018, per eventuali interessi di mora, assegnando le necessarie risorse all'Agenzia delle entrate. Le somme non utilizzate nell'anno di riferimento possono esserlo nell'anno successivo fino al completo rimborso o compensazione di quanto dovuto.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 1111. (ex 74. 83.) Bossi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Sostituire il capoverso 36-bis con il seguente:
  36-bis. Le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali, nell'ambito dei procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti della società del Gruppo Uva e delle persone giuridiche che, prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, abbiano esercitato attività di gestione amministrazione o direzione di coordinamento di tali società, sono versate, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2016 n. 13, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 1112. (ex 0. 74. 483. 1.) Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Al capoverso comma 36-bis, primo periodo, dopo la parola: disposta aggiungere le seguenti: in via definitiva.
1. 1113. (ex 0. 74. 483. 4.) Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Al capoverso comma 36-bis primo periodo, sostituire le parole: al finanziamento degli interventi di decontaminazione e di bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società con le seguenti: fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 convertito, con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2016 n. 13, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte.
1. 1114. (ex 0. 74. 483. 5.) Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Al capoverso comma 36-bis, primo periodo, sostituire le parole: degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società con le seguenti: nei comuni di Taranto e di Statte.
1. 1115. (ex 0. 74. 483. 3.) Crippa.

  Al capoverso comma 36-bis, primo periodo, sostituire le parole: degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società con le seguenti: e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte.
1. 1116. (ex 0. 74. 483. 1.) Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Alla lettera a) sostituire le parole: maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento con le seguenti: maggiorato allo spread non inferiore al 4,1 per cento.
1. 1117. (ex 0. 74. 485. 1.) Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Alla lettera a) sostituire le parole: maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento con le seguenti: maggiorato di uno spread pari al 4,2 per cento.
1. 1118. (ex 0. 74. 485. 2.) Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali oneri aggiuntivi dei finanziamenti statali concessi ai sensi della presente disposizione possono essere posti a carico del Bilancio dello Stato.
1. 1119. (ex 0. 74. 485. 3.) Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il prestito concesso ai sensi della presente disposizione è trasferito alla società acquirente del Gruppo Ilva secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
1. 1120. (ex 0. 74. 485. 4.) Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo le parole: «Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente» sono aggiunte le seguenti: «che abbiano un fatturato annuo inferiore a un milione di euro.».
1. 1121. (ex 74. 206.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Dopo il comma 15-bis dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
  «15-ter. 1. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio delle attività, è subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a 10.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto straniero.».
1. 1122. (ex 74. 126.) Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al secondo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria», sono aggiunte le seguenti: «o agli intermediari, persone fisiche, di cui al l'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del. Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
1. 1123. (ex 74. 304.) Cancelleri, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
  «1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora che non possono essere superiori al tasso di interesse medio euribor a cui si aggiungono 3 punti percentuali.».

  Conseguentemente:
   per far fronte ai maggiori oneri provenienti dalla precedente disposizione, stimati in 400 milioni a decorrere dal 2017:
    c) per la quota parte di 300 milioni, sopprimere il comma 2, articolo 81;
   per la quota parte di 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017-2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 1124. (ex 74. 69.) Gianluca Pini.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al comma 1, dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a), le parole: «300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 euro»;
   1) alla lettera b), le parole: «150 euro» sono sostituite dalle seguenti: «250 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.
1. 1125. (ex 74. 323.) Alberti, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «alle condizioni ivi previste» sono sostituite dalle seguenti: «se il reddito complessivo non supera i 30.000 euro.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 1126. (ex 74. 322.) Ruocco, Alberti, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative; di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: «alla pesca e ai trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 295 milioni di euro.
1. 1127. (ex 74. 127.) Grimoldi, Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: «alla pesca,».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 295 milioni di euro.
1. 1128. (ex 74. 128.) Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 36, inserire il seguente:
  36-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «dal giorno sedici del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal giorno successivo».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
1. 1129. (ex 74. 320.) Ruocco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  All'articolo 74, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9. L'articolo 63 della legge n. 342 del 2000 è così modificato:

ART. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli).

  1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
  2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per 1 quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.
  4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni.
1. 1130. (ex 74. 273.) Catanoso, Laffranco, Russo.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo.»;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso»;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, fa riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli».
1. 1131. (ex 74. 192.) Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico», sono aggiunte le seguenti: «e agli appartenenti ai Corpi di polizia locale».
1. 1132. (ex 74. 271.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  36-bis. L'articolo 17-decies della legge 7 agosto 2012 n. 134 è sostituito dal seguente:
  1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive è riconosciuto un contributo pari al:
   a) 30 per cento del prezzo di acquisto, nel 2017, nel 2018 e nel 2019, fino ad un massimo di 7.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 uguali o non superiori a 20 g/km;
   b) 25 per cento del prezzo di acquisto, nel 2017, nel 2018 e nel 2019, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 uguali o non superiori a 50 g/km.

  2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 1o gennaio 2017 e fino ai 31 dicembre 2018 a condizione che il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza e che sia alimentato con combustibile alternativo (elettrico/ibrido Plug In/idrogeno/metano e GPL).
  3. Il contributo di cui al comma 1 sarà ripartito al 50 per cento dal contributo pubblico e dal 50 per cento da uno sconto praticato dal venditore.
  4. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  5. Il contributo è corrisposto fino alla copertura di 100 milioni di euro per ciascun anno.
  6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 1133. (ex 74. 279.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
1. 1134. (ex 74. 129.) Guidesi.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 6 è sostituito con il seguente:
  6. Fatto salvo quanto previsto dai comma 5, il 90 per cento dei proventi delle singole aste è destinato alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:
   a) riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;
   b) adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;
   c) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
   d) sviluppare le filiere industriali delle energie rinnovabili e sviluppare le tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
   e) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;
   f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico e privato e basse emissioni;
   g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;
   h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso.
1. 1135. (ex 74. 311.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppresse le parole: «per quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250,000. e» sono soppresse.
1. 1136. (ex 74. 282.) Polidori.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In via sperimentale, per un quadriennio, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano senza la limitazione relativa all'importo del canone.».
1. 1137. (ex 74. 283.) Polidori.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono abrogate le seguenti parole: «Per gli anni 2015 e 2016»
1. 1138. (ex 74. 239.) Laffranco, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019».
1. 1139. (ex 74. 238.) Laffranco, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 172 è abrogato.
1. 1140. (ex 74. 329.) Di Benedetto, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, inserire i seguenti:
  36-bis. Al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, all'articolo 9, al comma 2 del capoverso Articolo 17, i numeri 2) e 3) sono sostituiti con i seguenti:
   2) al due per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
   3) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;

  36-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 36-bis, si provvede attraverso una razionalizzazione delle spese di gestione e del personale dell'Agenzia delle Entrate.
1. 1141. (ex 74. 68.) Gianluca Pini.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2016, n. 208, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ”Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5. del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità.
1. 1142. (ex 74. 265.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 1, comma 949, lettera f), della legge 28 dicembre 2016, n. 208, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi».
1. 1143. (ex 74. 321.) Ruocco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n.64 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per la formazione e la sperimentazione di attività di difesa civile non armata e non violenta in attuazione dell'articolo 52 della Costituzione. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 297.
1. 1144. (ex 74. 338.) Marcon, Zanin, Fossati, Civati, Artini, Duranti, Fassina, Bossa, Sberna, Airaudo, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica il programma Joint Strike Fighter (F-35) integralmente definanziato.
1. 1145. (ex 74. 336.) Basilio, Marcon, Zanin, Fossati, Civati, Artini, Duranti, Fassina, Bossa, Sberna, Airaudo, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire gli interventi di soccorso in particolare negli eventi sismici e nelle calamità naturali a partire dall'anno 2017 si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.

  36-ter. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 31 dicembre 2016:
   a) avere effettuato da almeno tre anni il corso 120 ore o il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
   b) avere effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

  36-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto definisce le modalità, i criteri e i termini per l'attuazione di quanto previsto dal comma 36-bis del presente articolo relativo alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 36-ter.
  36-quinquies. L'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81/2015 è soppresso.
  36-sexies. Alla stabilizzazione del personale di cui al comma 36-bis sono destinati a decorrere dall'anno 2017 risorse nei limite di 300 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 1146. (ex 74. 357.) Fassina, Placido, Airaudo, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fassina, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di promuovere il rinnovo dei sistemi frenanti del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci e compensare le imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore dell'ammodernamento dei carri merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto della normativa europea e delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di ammissione al Fondo di cui al presente articolo da parte delle imprese ferroviarie e dei detentori dei carri merci operanti in Italia. Il Fondo di cui al presente comma è finanziato con una dotazione di 10 milioni di euro annui dal 2017 al 2021.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;

  alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
1. 1147. (ex *74. 422.) Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di promuovere il rinnovo dei sistemi frenanti del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci e compensare le imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore dell'ammodernamento dei carri merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto della normativa europea e delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di ammissione al Fondo di cui al presente articolo da parte delle imprese ferroviarie e dei detentori dei carri merci operanti in Italia. Il Fondo di cui al presente comma è finanziato con una dotazione di 10 milioni di euro annui dal 2017 al 2021.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;

  alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
1. 1148. (ex *74. 258.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per investimenti destinati alla promozione della sicurezza ferroviaria per consentire il superamento dei passaggi a livello ancora esistenti presso le stazioni ferroviarie delle ferrovie regionali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 1149. (ex 74. 281.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche, occupazionali e sociali nelle aree cosiddette di crisi industriali complessa, il fondo di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, è incremento per l'anno 2017 di trenta milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 270 milioni di euro.
1. 1150. (ex 74. 203.) Polverini.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. A decorrere dall'anno 2017, il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 1, comma 202, lettera b), della legge 13 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 200 milioni di euro.

  Conseguentemente, All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
1. 1151. (ex 74. 358.) Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. A decorrere dall'anno 2017, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro annui in favore delle aree protette, dei parchi nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché per le aree marine protette ed il controllo marino delle aree prospicienti le piattaforme petrolifere ubicate nelle acque territoriali nazionali.
1. 1152. (ex 74. 380.) Melilla, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Per ulteriori interventi finalizzati alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza adeguamento e miglioramento antisismico e bonifica da amianto degli immobili di proprietà pubblica con particolare riferimento agli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e alle strutture di maggiore fruizione pubblica, sono stanziati 250 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, il comma 2, le parole: 300 milioni, sono sostituite dalle parole: 200 milioni.

  Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 150.000.000;
   2018: – 150.000.000;
   2019: – 150.000.000;
1. 1153. (ex 74. 372.) Scotto, Marcon, Melilla, Pannarale, Zaratti, Giancarlo Giordano, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Con riferimento ai progetti di cui al comma 974 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardanti il programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, selezionati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2016, gli enti locali interessati sono autorizzati a considerare nella redazione del bilancio di previsione 2017-2019, ai fini della programmazione pluriennale degli interventi, il finanziamento dell'intero importo richiesto, anche oltre il limite di capienza attualmente previsto e richiamato dall'articolo 4, comma 1, del predetto decreto.
1. 1154. (ex 74. 269.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di implementare le attività di assistenza e sostegno alle donne vittima di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le risorse a favore dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e, dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'articolo 5 e 5-bis, del suddetto decreto, sono incrementate di 40 milioni di euro per ciascun anno dei triennio 2017- 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 40.000.000;
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 40.000.000.
1. 1155. (ex 74. 379.) Nicchi, Costantino, Gregori, Pannarale, Duranti, Martelli, Pellegrino, Ricciatti, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Paglia, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 100 milioni per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
1. 1156. (ex 74. 302.) Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascun anno dei triennio 2017-2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.000.000;
   2018: – 3.000.000;
   2019: – 3.000.000.
1. 1157. (ex 74. 370.) Pellegrino, Marcon, Melilla, Nicchi, Gregori, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di valorizzare e ridare piena centralità ai Consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, quale strumento essenziale per le politiche di prevenzione e promozione della maternità e della paternità libera e responsabile, attraverso un adeguamento delle risorse, della rete di servizi, degli organici, delle sedi, sono stanziati 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Al riparie delle somme di cui al periodo precedente, si provvede previa intesa in sede di Conferenza unificata.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 70.000.000;
   2018: – 70.000.000;
   2019: – 70.000.000.
1. 1158. (ex 74. 364.) Gregori, Nicchi, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  36-bis. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo dell'accompagnatore ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 288/2002, di euro 7.746.853 è incrementato, a decorrere dal 1o gennaio 2017, di euro 300,000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 300.000;
   2018: – 300.000;
   2019: – 300.000.
1. 1159. (ex 74. 172.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  36-bis. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo dell'accompagnatore ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 288/2002, di euro 7.746.853 è incrementato, a decorrere dal 1o gennaio 2017, di euro 300.000.

  36-ter. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 36-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 1160. (ex 74. 171.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. A decorrere dal 2017, l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro riconosciuta alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è estesa anche alle associazioni e organizzazioni, prive del requisito di cui all'articolo 3 della citata legge limitatamente agli atti connessi allo svolgimento di attività di volontariato come qualificate dall'articolo 2 della medesima legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 285 milioni.
1. 1161. (ex 74. 277.) D'Incà, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, Cariello.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. A decorrere dal 2017 le esenzioni dall'imposta di bollo e di registro previste dall'articolo 27-bis della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'articolo 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono estese alle associazioni di promozione sociale di cui alla logge 7 dicembre 2000, n. 333.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 290 milioni.
1. 1162. (ex 74. 278.) D'Incà, Brugnerotto, Villarosa, Caso, Sorial, Castelli, Cariello.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Il ristoro di cui al decreto-legge n. 59 del 3 maggio 2016, n. 59, è dovuto altresì agli acquirenti degli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano acquistato i medesimi strumenti nell'ambito di un accordo negoziale diretto con una delle banche sottoposte a risoluzione e che ne abbiano in seguito ceduto o suddiviso la proprietà a titolo non oneroso con coniugi o parenti fino al secondo grado.
1. 1163. (ex 74. 478.) Busin.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle sottocategorie di destinazione.
1. 1164. (ex 74. 328.) Di Benedetto, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. Per gli anni 2017 e 2018, l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è elevata nelle seguenti misure:
   a) al 40 per cento per lavoratori autonomi, professionisti, micro e piccole imprese;
   b) al 30 per cento per le medie imprese.

  36-ter. Al comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, al secondo periodo dopo le parole: «, concorre» sono aggiunte le seguenti: «integralmente» e le parole: «nella misura del cinquanta per cento» sono soppresse.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 50 milioni.
1. 1165. (ex 74. 331.) Alberti, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 17 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2017.

  36-ter. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2017.
1. 1166. (ex 74. 210.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Nel rispetto del principio di progressività tributaria, garantita l'invarianza del gettito fiscale, le tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, fatte salve le esenzioni già previste per legge nonché le riduzioni di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449, a decorrere dal 1o gennaio 2017 sono modulate in base alla data di costruzione del veicolo. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto stabilito al periodo precedente.
1. 1167. (ex 74. 186.) Gianluca Pini, Guidesi.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, finalizzato a consentire, su richiesta degli interessati, la determinazione del reddito d'impresa sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria, che tiene conto del reddito dell'anno precedente, esclusivamente per le attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 50.000 euro e con sede nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti, o nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50.000.000;
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 50.000.000.
1. 1168. (ex 74. 74.) Caparini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  37. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC in coincidenza con la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel quale sono intervenute eventuali variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta stessa. Il modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e adottato con deliberazione di Giunta e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito dell'ente.
1. 1169. (ex 74. 66.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Le aziende in liquidazione che attivano la procedura ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare possono ristrutturare il proprio debito fiscale iscritto a ruolo, senza sanzioni ed interessi, mediante il versamento del debito capitale iscritto a ruolo in 10 rate annuali con la facoltà di escludere dai debiti oggetto della ristrutturazione ogni contestazione tributaria pendente in cassazione e/o in attesa di annullamento in autotutela ex comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 200.
1. 1170. (ex 74. 64.) Borghesi.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Per l'adeguamento delle biblioteche penitenziarie, è annualmente previsto uno stanziamento di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 299 milioni.
1. 1171. (ex 74. 343.) Marcon, Daniele Farina, Melilla, Sannicandro, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Zaratti.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. È autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro per l'anno 2018 per il completamento dei marginamenti di messa in sicurezza permanente e di rifacimento delle sponde delle macroisole lagunari del sito di interesse nazionale (SIN) di Venezia – Porto Marghera, quale contributo straordinario in favore del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dell'Autorità portuale di Venezia e della Regione Veneto, da assegnare ai suddetti enti secondo la ripartizione delle competenze previste dagli accordi di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) e dai relativi protocolli attuativi.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2017, 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 1172. (ex 74. 73.) Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. Al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2017. Tali risorse sono ripartite tra i seguenti interventi:
   a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15 chilometri per complessivi 43 milioni di euro;
   b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio), Quattro Strade (Comune di Orbetello), Loc. Ucceilina Incrocio con Strada 56 di San Donato Prov.le n. (comune di Orbetello) per un totale di 6 milioni di euro;
   c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini del corretto smaltimento ovvero definizione delle acque di monte verso valle nel tratto di S.S. Aurelia da Loc. Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia per un totale di 4 milioni di euro,

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 53.000.000.
1. 1173. (ex 74. 371.) Nicchi, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  36-bis. Per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della SS 309 Romea e della E45 è autorizzata la spesa di 10 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per il 2018 e 30 milioni per il 2019.

  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con le Amministrazioni della regione Veneto e degli enti locati, sono individuati i progetti e gli interventi di riqualificazione di cui al periodo precedente. A questo scopo, è istituito presso la sede Anas di Venezia un tavolo tecnico, partecipata da regioni ed enti locali, avente per obiettivo quello di elaborare lo studio di fattibilità e il programma di interventi pluriennale per la messa in sicurezza dei nodi e delle tratte pericolose della SS 309 Romea e della E45 nel tratto Veneto.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a: l'anno 2019, con le seguenti: 1.890 milioni di euro per l'anno 2017, 3.130 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.520 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 1174. (ex 74. 307.) Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. «Ai fini della prosecuzione degli interventi di cui al comma 253 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 297 milioni.
1. 1175. (ex 74. 337.) Marcon, Artini, Zanin, Fossati, Civati, Duranti, Fassina, Bossa, Sberna, Airaudo, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Sopprimere il comma 604.
1. 1332. Marcon, Melilla, Scotto, Gregori, Pannarale, Zaratti, Giancarlo Giordano, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:

ART. 74-bis.
(Carbon tax).

  1. Dal 1o giugno 2017 le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di Incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili sono aggiornate secondo i seguenti principi:
   a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa suda produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
   b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2017, Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;
   c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;
   d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell’European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;
   e) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sui prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del Mercato Elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);

  2. L'ultimo periodo dell'articolo 15, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, è soppresso.
1. 1176. (ex 74. 019.) Crippa, Caso, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

ART. 74-bis.

  1. Il comma 21 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2017, la determinazione della rendita catastale degli immobili, a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastati dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e delle piattaforma petrolifere situate nel mare territoriale, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. L'esclusione di cui al secondo periodo non opera in riferimento alle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale».
  2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza» sono inserite le seguenti: «, nonché le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale».
  3. Le piattaforme petrolifere, come inventariate dall'istituto idrografico della Marina, sono classificabili nella categoria catastale D/7. In mancanza di definizione della rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, classificabili nella categoria D/7 è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nei penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
1. 1177. (ex 74. 017.) Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

ART. 74-bis.

  1. Al fine di ridurre i consumi di energia nelle aree portuali e di valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione delle direttiva 2012/27/UE sui l'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE a 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato II, l'Autorità portuale elabora un audit energetico e un piano di interventi, denominato Piano energetico e ambientale, dandone immediata comunicazione alla Regione competente per territorio. Nel piano, per ogni area portuale, è prevista la valutazione costi benefici, come indicato dalla direttiva 2014/94, della realizzazione di sistemi di fornitura di alimentazione elettrica lungo le banchine alle navi adibite alla navigazione marittima o alle navi adibite alla navigazione interna, quando ormeggiate, attraverso un'interfaccia standardizzata. Le Autorità portuali trasmettono i risultati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che li inserisce nei Quadro strategico nazionale previsto dalla stessa direttiva.
  2. Ai fini del finanziamento dei: progetti emersi durante le attività di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017.
  3. A valere sulle risorse di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

1. 1178. (ex 74. 027.) Crippa, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial, Da Villa, D'Incà.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

ART. 74-bis.

  L'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 88 è sostituito dai seguente:
  ”1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per interventi di efficientamento energetico, come stabiliti dal decreto di cui al comma 6, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo dei trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla trasformazione dei motori per un utilizzo del GNL quale combustibile.
  3. Le presenti disposizioni si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2016 o in tale anno avviati da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sempreché gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.
  4. Per rinvestirne in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2016 si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1o gennaio 2016 erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 143 dei codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi.
  5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unità navali di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
  6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto individua gli interventi considerati ammissibili e i criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento di progetti nel campo navale.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
1. 1179. (ex 74. 029.) Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

ART. 74-bis.
(Abolizione del contributo statale alle emittenti comunitarie).

  All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 190 è soppresso.
1. 1180. (ex 74. 03.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

ART. 74-bis.
(Modifiche in tema di condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

  All'articolo 76, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «non superiore a euro 9.296,22» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 16.000».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 1181. (ex 74. 07.) Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Marcon, Fassina, Melilla, Paglia, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

ART. 74-bis.

  1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dalla Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuale sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione allo sviluppo, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 245 milioni.
1. 1182. (ex 74. 09.) Palazzotto, Fava, Melilla, Marcon, Duranti, Scotto, Carlo Galli, Piras, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Folino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

ART. 74-bis.

  All'articolo 2195, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018 e 2019».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000.
1. 1183. (ex 74. 010.) Duranti, Scotto, Carlo Galli, Piras, Melilla, Marcon, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

ART. 74-bis.

  1. Al fine di potenziare le attività di cooperazione del Dipartimento Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UNDESA), svolte nell'ambito dei programmi di risorsi umane per la cooperazione internazionale è autorizzata la spesa di 500 mila euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 per consentire la partecipazione di giovani laureati al Programma Junior Professional Officer (JPO).

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 500.000;
   2018: – 500.000;
   2019: – 500.000.
1. 1184. (ex 74. 011.) Palazzotto, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

ART. 74-bis.

  1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al mercato dell'energia elettrica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, attraverso l'utilizzo della capacità di accumulo dell'energia da unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono apportate le seguenti definizioni:
   il sistema di accumulo: un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo);
   le unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono unità di produzione aventi assetti con potenze negative nel funzionamento in assorbimento;
   la zona della rete rilevante è una porzione di RTN per la quale esistono, ai fini della sicurezza del sistema elettrico, limiti fisici di scambio dell'energia con altre zone confinanti.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2018 nessun soggetto potrà disporre, anche per tramite di società collegate e controllate direttamente o indirettamente, di oltre il trenta per cento della potenza (capacità) nominale degli impianti con unità idroelettriche di produzione e pompaggio. Tale percentuale è calcolata annualmente dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, per ciascuna delle zone della rete rilevante, come definite dal Gestore della rete in conformità a quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 e sulla base della delibera dell'AEEGSI n. 250/2004.
  3. A tale scopo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico identifica, per ogni soggetto che rientra nelle condizioni di cui al comma 2, l'eventuale quota da scorporare. Non concorrono al raggiungimento della soglia di cui al comma 2 gli impianti identificati come essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo/comma 63.1, dell'Allegato A alla delibera dell'AEEGSI n. 111/06.
  4. Entro i successivi 60 giorni, il Ministero dello sviluppo economico sentita l'AEEGSI, con apposito provvedimento predispone i piani con cui i soggetti produttori di energia elettrica da pompaggio cedono la quota da scorporare, per le finalità di cui al comma 382-sexies.
  5. I soggetti indicati nel provvedimento di cui al comma 3, assolvono all'obbligo di cedere la disponibilità degli impianti secondo i seguenti principi e criteri:
   1) attraverso contratti bilaterali stipulati con produttori di energia da fonti rinnovabili non programmabili, sia in forma singola che associata, ad esclusione delle società collegate e controllate direttamente o indirettamente dai soggetti di cui al comma 382-bis, secondo modalità e principi stabiliti all'AEEGSI;
   2) Al Gestore del Mercato Energetico, è incaricato di organizzare il mercato dei servizi di accumulo di cui alla lettera b) del presente comma secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore dei mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'AEEGSI;
   3) Il mercato di cui al punto 2 è riservato agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non programmabili (FERNP) che non abbiano avuto accesso ad alcun regime incentivante, al fine di accrescerne la possibilità di competere sul mercato elettrico.
   4) I proprietari delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio di cui al presente articolo sono obbligati a mantenere l'impianto nelle perfette condizioni di funzionamento. A tale scopo l'AEEGSI determina il valore da attribuire quale rimborso dei costi di funzionamento, che in ogni caso, nel suo totale, non potrà superare le somme rese disponibili dalle procedure di cui al numero 3.

  6. Nel caso in cui la citata soglia del trenta per cento, calcolata come media su base biennale sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  7. Dalla presente disposizione non devono derivare maggiori o minori nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
1. 1185. (ex 74. 025.) Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

ART. 74-bis.
(Interventi per il rilancio dell'economia).

  1. Al comma 246 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «per gli anni dal 2015 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2027».
  2. Le banche e gli intermediari finanziari, ogni sei mesi, sono tenute ad informare i propri clienti della possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale del piano di ammortamento.
  3. La sospensione del pagamento della quota capitale del piano di ammortamento di cui al comma 246 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere anche parziale per complessivamente tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
  4. I contratti di credito stipulati tra le banche e gli intermediari finanziari con i clienti devono contenere espressamente le disposizioni che concedono la facoltà di sospendere il pagamento della quota capitale del piano di ammortamento ai sensi del presente articolo.
  5. La richiesta di sospensione del pagamento della quota capitale ai sensi del presente articolo è concessa a chiunque senza alcun genere di limitazione.
1. 1186. (ex 74. 030.) Cariello.

COMMI 611-612 (VEDI ART. 75)

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentito il parere vincolante della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
1. 1187. (ex 75. 11.) Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 1188. (ex *75. 7.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Sopprimere il comma 2.
1. 1189. (ex 75. 10.) Nuti, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni e le iniziative di tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al periodo precedente. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione tramite appositi regolamenti dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche affidatarie di beni confiscati alla criminalità organizzata. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
  2016 – 2.000.000;
  2017 – 2.000.000;
  2018 – 2.000.000.
1. 1190. (ex 75. 9.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:

ART. 75-bis.

  All'articolo 48 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Le somme derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 40 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella misura del 40 per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e, nella restante misura del 20 per cento, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per sostenere progetti di valorizzazione presentati annualmente dai Comuni sui beni confiscati loro assegnati secondo i criteri e con le modalità definite con apposito Decreto del Ministro degli affari regionali, le autonomie e lo sport sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»
1. 1191. (ex *75. 011.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 75 inserire il seguente:

ART. 75-bis.
(Abolizione della commissione bancomat sulle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore. Ai fini di cui al presente comma gli stessi esercenti sono sollevati dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla precedente disposizione, tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato.
  3. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 1, gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiori alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento.
1. 1192. (ex 75. 04.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 75 inserire il seguente:

ART. 75-bis.
(Indizione di lotterie nazionali per la valorizzazione dei carnevali storici italiani).

  1. Il presente articolo è volto ad assicurare la piena attuazione di quanto stabilito dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, attraverso l'individuazione di forme di finanziamento statali stabili atte a garantire lo sviluppo e la tutela di tutte le attività e le manifestazioni collegate al carnevale della tradizione italiana.
  2. Ai fini cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo vengono annualmente stanziate risorse economiche a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nell'ambito della quota destinata alle iniziative multidisciplinari. Con il medesimo decreto sono stabilite le quote di riparto tra le istanze di finanziamento inoltrate dalle amministrazioni locali e territoriali interessate.
  3. Qualora le risorse di cui al comma 2 non soddisfino il fabbisogno finanziario derivante dalle istanze di cui al medesimo comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, sono annualmente individuate, previe apposite intese con ciascuna regione, le manifestazioni dei carnevali storici italiani alle quali abbinare una lotteria nazionale e sono stabilite le relative modalità tecniche di svolgimento nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione delle lotterie medesime, alle cui organizzazione e gestione provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677.
  4. Per la finalità di cui al comma 1, al fine di garantire un costante flusso di risorse finanziarie annuali, il Fondo unico per lo spettacolo è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, la parola: 300 è sostituita dalla seguente: 295.
1. 1193. (ex 75. 05.) Ricciatti, Paglia, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 75 inserire il seguente:

ART. 75-bis.
(Fabbricati rurali di lusso).

  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbani appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.
1. 1194. (ex 75. 07.) Franco Bordo, Scotto, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 613-615 (VEDI ART. 77)

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 77.
(Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile).

  1. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare» con una dotazione di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5.000.000 persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana e aumentando la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono, altresì, rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a 2 miliardi e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 6 che affluiscono al fondo di cui al comma 1.
  3. A decorrere dal 1 gennaio 2017 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 250 milioni di euro l'anno. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale è previsto un programma di interventi finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  4. A valere sulle risorse di cui al comma 3, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti-INVITALIA e con dipartimenti universitari specializzati nella mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico nazionale e il programma di interventi di cui al comma 3.
  5. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 dicembre 2017, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 3, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale.
  6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
1. 1195. (ex 77. 43.) Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1 sostituire le parole Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile con le seguenti Piano strategico nazionale della mobilità motorizzata ad alimentazione alternativa.

  Conseguentemente sostituire ovunque ricorra nell'articolato e modificare la rubrica.
1. 1196. (ex 77. 11.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rinnovo del parco degli autobus inserire le seguenti parole: di treni metropolitani e tram, di treni per il servizio ferroviario regionale.

  Conseguentemente sostituire le parole da: 200 milioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2019 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.

  All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni, con le parole 100 milioni.
1. 1197. (ex 77. 42.) Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è incrementato inserire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente:
   sostituire le parole
200 milioni con 300 milioni;
   dopo il primo periodo inserire il seguente: Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse del fondo di cui al presente comma è destinata all'incentivazione della mobilità ciclistica.
   all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 1198. (ex 77. 31.) Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1 primo periodo dopo le parole: è incrementato inserire le seguenti: di 50 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente:
   sostituire le parole:
200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 con le seguenti: 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.
   sostituire il secondo periodo con il seguente: Una quota del Fondo di cui al presente articolo non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2033 è destinata prioritariamente alla realizzazione di reti tramviarie urbane e per la promoziono dello sviluppo e della diffusione di mezzi di trasporto ad alimentazione alternativa a basse emissioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
1. 1199. (ex 77. 32.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale, sono stanziati 164 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.

  Conseguentemente allo Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione 2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.3 Autotrasporto ed intermodalità, apportare le seguenti variazioni:
  2017
   CP: –164.000.000
   CS: –164.000.000

  2018
   CP: –164.000.000
   CS: –164.000.000

  2019
   CP: –164.000.000
   CS: –164.000.000
1. 1200. (ex 77. 37.) Franco Bordo, Marcon, Folino, Pellegrino, Zaratti, Melilla, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.

  All'articolo 77, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: nonché all'acquisto di taxi ed autobus elettrici di piccole dimensioni per i centri storici delle Città Metropolitane.
1. 1201. (ex 77. 34.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2017, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con le seguenti: 27 milioni di euro per l'anno 2017, di 65 milioni di euro per l'anno 2018 e 60 milioni per l'anno 2019 di cui 25 milioni per il 2017, 15 milioni per il 2018 e 10 milioni per il 2019 sono destinati alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica elettrica ad uso residenziale e domestico da installare in aree private.

  Conseguentemente alla Tab. A apportare le seguenti modificazioni:
  Alla voce Ministero dell'economia modificare gli importi come segue:
  2017: –25.000.000 di euro

  2018: –15.000.000 di euro
  2019: –10.000.000 di euro
1. 1202. (ex 77. 33.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono inserite le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 1203. (ex 77. 39.) Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 3, dopo le parole 31 dicembre 2017, aggiungere le seguenti parole e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
1. 1204. (ex 77. 23.) Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 77 inserire il seguente:

ART. 77-bis.
(Piano straordinario per la sicurezza ferroviaria).

  1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, l'anno 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.
  2. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2017, 30 milioni di euro per implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale.
  3. Entro il 31 maggio 2017, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle Camere un resoconto dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di cui ai commi precedenti.”.

  Conseguentemente, all'articolo 63, comma 3, sostituire le parole: 969,9 milioni con le parole 639,9 milioni.
1. 1205. (ex 77. 026.) Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.
(Disposizioni in materia di car pooling).

  1. Nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile di cui all'articolo 77, è ricompresa la pratica del car pooling, intesa come modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non. Per gestore si intende il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione; per utente operatore si intende il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo; per utente fruitore si intende il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore; per utente si intende l'utente operatore o l'utente fruitore. A tal fine sono vincolate risorse pari al 10 per cento della dotazione prevista dal comma 1 dell'articolo 77.
  2. Il car pooling non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone. Sono ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, il cui importo deve essere preventivamente concordato. La compartecipazione di cui al periodo precedente non può essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sulla tratta in oggetto e non può determinare profitti per l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti.
  3. I gestori delle piattaforme di intermediazione mettono in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori. L'attività dei gestori delle piattaforme si configura come attività di impresa.
  4. Al fine di promuovere lo sviluppo del car pooling, al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: c-bis) promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore del car pooling.
1. 1206. (ex *77. 044.) Saltamartini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato a partire dall'anno 2017 di 50 milioni di euro da destinarsi esclusivamente alle Regioni che nei contratti con i gestori del servizio di trasporto pubblico prevedano l'accesso gratuito al servizio di trasporto pubblico locale per i disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 6 mesi, che abbiano un livello di ISEE non superiore ai 20 mila euro annui e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 297 19 dicembre 2002, e delle eventuali disposizioni regionali, compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 del 1991 e della legge 19 luglio 1993, n. 236.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole 300 milioni con le seguenti 250 milioni.
1. 1207. (ex 77. 3.) Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di garantire ed implementare il controllo e la vigilanza sulla sicurezza stradale si apposta la somma cinque milioni di euro, per la formazione del personale degli uffici della Motorizzazione civile, compresi quelli nelle province autonome e nelle regioni a statuto speciale.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 1, sostituire le parole 300 milioni di euro con le seguenti: 295 milioni di euro.
1. 1208. (ex 77. 7.) Polverini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Nelle more della definizione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, il fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale è incrementato di 60 milioni di euro per il 2017 e di 85,5 milioni di euro per il 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –60 milioni di euro;
   2018: –85,5 milioni di euro;
   2019: –100 milioni di euro.
1. 1209. (ex 77. 9.) Polverini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il primo periodo del comma 640 è sostituito con il seguente: «640. È autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi da Trieste a Santa Maria di Leuca (LE) (Ciclovia Adriatica), Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina».

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2, della presente legge.
1. 1210. (ex 77. 14.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, d'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a l'anno 2019, con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2017, 1.850 milioni di euro per l'anno 2018, di 2.200 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 1211. (ex 77. 15.) De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e la sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 in favore dei Comuni che provvedano entro il 30 giugno 2017 ad introdurre stabilmente nel proprio territorio di competenza i seguenti limiti di velocità: 50 km/h per le strade urbane di scorrimento e 30 km/h per le altre tipologie di strade urbane. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a l'anno 2019, con le seguenti: 1.800 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.050 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 1212. (ex 77. 16.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di conseguire una maggiore e diffusa sicurezza stradale anche mediante la formazione degli utenti della strada, è istituito un Fondo con dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, finalizzato ad agevolare la partecipazione dei cittadini, attraverso l'applicazione di una riduzione del costo dei corsi con un tetto massimo fissato a 250 euro, ai corsi di guida sicura erogati dalle strutture nelle quali si perfeziona la capacità di guida attraverso corsi teorici e pratici che simulino anche situazioni di emergenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo del periodo precedente.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000 .
1. 1213. (ex 77. 17.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di tutelare, promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare il turismo a piedi, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a sostegno degli itinerari da compiere a piedi che ripercorrono le antiche vie di pellegrinaggio o i tragitti di spostamento a piedi di particolare interesse paesaggistico, storico, artistico o religioso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –1.000.000;
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000
1. 1214. (ex 77. 18.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  3-bis. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinata al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per il finanziamento di progetti di mobilità sostenibile è incrementato di 100 milioni di euro. L'incremento è destinato ad incentivare iniziative di piedibus, di bicibus, di ciclo stazioni, zone 30, moderazione del traffico. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le seguenti 200 milioni.
1. 1215. (ex 77. 19.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di prevenire e contrastare il furto di biciclette e favorirne la restituzione in caso di ritrovamento e la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto essenziale per la mobilità sostenibile quotidiana, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per l'acquisto da parte di Comuni e Città Metropolitane di rastrelliere, attraverso apposito bando, e per la realizzazione e funzionamento di un sistema informatico con funzione di registro nazionale delle biciclette contenente l'identificazione della bicicletta, i relativi dati descrittivi e l'indicazione del proprietario per il controllo e il contrasto dei furti di biciclette. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –10.000.000;
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000.
1. 1216. (ex 77. 20.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di diffondere la cultura della mobilità sostenibile mediante l'uso più efficiente del parco di veicoli privati circolanti e la contestuale diminuzione del numero medio di veicoli privati parcheggiati e non utilizzati, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per gli investimenti destinati ad un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità alternativa e sostenibile, con particolare riferimento alla promozione del car sharing tra privati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla a a di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –10.000,000;
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000.
1. 1217. (ex 77. 21.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 3 o inferiore. I risparmi conseguenti all'attuazione del primo periodo sono destinati per benefici fiscali all'acquisto di veicoli merci a trazione elettrica di cui all'articolo 17-bis secondo comma, lettera d), del decreto legge n. 83 del 2012, «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma e le modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione della misura di cui al primo periodo. L'efficacia di tale disposizione è subordinata alla preventiva notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1. 1218. (ex 77. 22.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni per il 2018 e di 300 milioni per il 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a l'anno 2019, con le seguenti: 1.600 milioni di euro per l'anno 2017, 2.850 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.200 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 1219. (ex 77. 24.) Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di razionalizzare il sistema di trasporto pubblico locale e favorirne l'efficienza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi esclusivamente in favore delle aziende di trasporto pubblico locale, a totale partecipazione statale, in stato debitorio e commissariate purché dotate di un piano industriale di ristrutturazione e rilancio. A tal fine e autorizzata la spesa annua di 500 milioni di euro per l'anno 2014 di 300 milioni di euro per l'anno 201 e di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a l'anno 2019, con le seguenti: 1.400 milioni di euro per l'anno 2017, 2.850 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2019
1. 1220. (ex 77. 25.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine e autorizzata la spesa annua di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 400 milioni di euro per l'anno 2018 e di 500 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a l'anno 2019, con le seguenti: 1.700 milioni di euro per l'anno 2017, 2.750 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 1221. (ex 77. 26.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a l'anno 2019, con le seguenti: 1.400 milioni di euro per l'anno 2017, 2.650 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019.

1. 1222. (ex 77. 27.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:
  3-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per gli investimenti destinati all'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di CO2 pari a zero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  3-ter. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-quater), inserire il seguente:
  127-quater. 1) veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di CO2 pari a zero;.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –30.000.000;
   2018: –50.000.000;
   2019: –50.000.000.
1. 1223. (ex 77. 29.) Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i) della predetta legge n. 366 del 1998.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –10.000.000;
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000.
1. 1224. (ex 77. 28.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019. L'incremento è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.

1. 1225. (ex 77. 30.) Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
  Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21), entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, emana un Decreto ministeriale per la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminal ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione Europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 160 milioni.
1. 1226. (ex 77. 38.) Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. Ai fini dell'incentivazione della mobilità sostenibile sulle tratte a maggior traffico all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, in fine è aggiunta la seguente: «i-decies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento a servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate dal comma 2 del medesimo articolo 12»;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «c), e), j), i-quinquies) e i-sexies)» sono sostituite dalle seguenti: «c), e), j), i-quinquies), i-sexies) e i-decies)».”

  3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 discendono oneri pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole 100 milioni.
1. 1227. (ex 77. 45.) Franco Bordo, Scotto, Marcon, Melilla, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 616-620 (VEDI ART. 78)

  Sopprimerlo.

1. 1228. (ex 78. 45.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: L'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 è abrogato.

  Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4;
   alla Sezione II, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, Missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:
  1.1. Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)

  2017:
   CP: + 4.000.000;
   CS: + 4.000.000.

  2018:
   CP: + 4.000.000;
   CS: + 4.000.000.

  2019:
   CP: + 4.000.000;
   CS: + 4.000.000.

  1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)
  2017:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.

  2018:
   CP: + 90.000.000;
   CS: + 90.000.000.

  2019:
   CP: + 90.000.000;
   CS: + 90.000.000.

  1.6 Tutela e salvaguardia di biodiversità ed ecosistema marino (18.13)
  2017:
   CP: + 7.000.000;
   CS: + 7.000.000.

  2018:
   CP: + 7.000.000;
   CS: + 7.000.000.

  1.7 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)

  2017:
   CP: + 4.000.000;
   CS: + 4.000.000.

  2018:
   CP: + 3.000.000;
   CS: + 3.000.000.

  2019:
   CP: + 3.000.000;
   CS: + 3.000.000.

  1.8 Cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili
  2017:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.

  2018:
   CP: + 6.000.000;
   CS: + 6.000.000.

  2019:
   CP: + 6.000.000;
   CS: + 6.000.000.
1. 1229. (ex 78. 34.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. l'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato;

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è avviato un programma sperimentale per l'attivazione di classi con metodi didattici diversi dal tradizionale; a tal fine i dirigenti scolastici presentano progetti che tangono conto dei necessari adeguamenti d'arredo, dei materiali didattici dedicati nonché delle esigenze di formazione del personale. Per l'attuazione del periodo precedente, a partire dall'anno 2017 il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 130,55 milioni per l'anno 2017, 111,6 milioni per il 2018 e 110,7 milioni per il 2019.
1. 1230. (ex 78. 35.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: L'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato;

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. A partire dall'anno 2017 il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 130,55 milioni per l'anno 2017, 111,6 milioni per il 2018 e 110,7 milioni per il 2019.
1. 1231. (ex 78. 37.) Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, sostituire le parole: 640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: 530 euro per l'anno 2016, a 580 euro per l'anno 2017 e a 600 euro a decorrere dall'anno 2018,;

  Conseguentemente,
   al comma 4, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 75 milioni;
   al comma 4, sostituire le parole Per l'anno 2017 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2017;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 con 225.
1. 1232. (ex 78. 12.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: 1000 euro a decorrere dall'anno 2016. A questi fini le spese per la refezione scolastica non rientrano tra le spese di frequenza della scuola.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire il numero: 300 con il seguente: 186.
1. 1233. (ex 78. 13.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Al comma 4, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro;

  Conseguentemente, all'articolo 57, sostituire le parole: 45 milioni: con 35 milioni.
1. 1234. (ex 78. 8.) Gelmini.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis decreto-legge 248/2007 convertito nella legge 31/2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente comma nel limite di spesa di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'amo ed entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 1235. (ex 78. 14.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «le spese per la frequenza» sono sostituite con le parole «e spese per i libri di testo e per la frequenza»

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire il numero: 300 con il seguente: 200.
1. 1236. (ex 78. 36.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

  1. La tabella A nella parte relativa agli stipendi del personale della magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla seguente:

TABELLE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO.

MAGISTRATURA ORDINARIA QUALIFICA/STIPENDIO ANNUO LORDO

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)
   euro 78.474,39

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)
   euro 75.746,26

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)
   euro 73.018,13

Magistrati ordinari dalla quarta valutazione di professionalità
   euro 66.470,60

Magistrati ordinari alla seconda valutazione di professionalità
   euro 50.521,10

Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità
   euro 44.328,37

Magistrati ordinari
   euro 31.940,23

Magistrati ordinari in tirocinio
   22.766,71

  2. Ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come modificata con la presente legge. La tabella allegata al presente articolo deve intendersi incrementata degli interventi di attualizzazione già adottati ed adottandi dalle competenti Amministrazioni.
  3. L'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dall'articolo 2, comma 12, della legge 30 luglio 2007, n. 111 è sostituito dal seguente:
  «ART. 51. – (Trattamento economico). – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1o gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e.4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27; e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo otto anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la seconda valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete uno dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».

  4. L'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 è sostituito dalla seguente disposizione : «Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 , è istituita a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 10 luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mentili con esclusione dei periodi di aspettativa per causa diversa da infermità, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa».

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 1237. (ex 78. 09.) Dambruoso, Matarrese, Vargiu, Verini, Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

  1. Dall'entrata in vigore della legge di bilancio il trattamento giuridico ed economico dei magistrati ordinari é parificato a quello dei magistrati amministrativi.
  2. In attuazione di quanto disposto al comma precedente:
   a) il trattamento giuridico ed economico dei magistrati ordinari in tirocinio coincide con quello del magistrato referendario;
   b) il trattamento giuridico ed economico dei magistrati ordinari che conseguono la I valutazione di professionalità coincide con quello dei primi referendari;
   c) il trattamento giuridico ed economico dei magistrati ordinari che conseguono la II valutazione di professionalità coincide con quello dei consiglieri dei tribunali amministrativi regionali;
   d) il trattamento giuridico ed economico dei magistrati ordinari che conseguono la IV valutazione di professionalità coincide con quello dei presidenti di sezione di Consiglio di Stato.

  3. Sono abrogate le disposizioni che collegano la progressione economica dei magistrati ordinari ad ulteriori valutazioni di professionalità, pur restando invariato il sistema quadriennale di valutazioni di professionalità dei giudici ordinari ai fini diversi da quelli della progressione economica.
  4. I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della I valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i primi referendari.
  I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della II valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i consiglieri dei tribunali amministrativi regionali.
  I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 201.7 sono in possesso della III valutazione di professionalità da oltre I anno conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i consiglieri dei tribunali amministrativi regionali di pari anzianità di servizio.
  I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della IV valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato.
  I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della V valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato di pari anzianità di servizio.
  I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della VI valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato di pari anzianità di servizio.
  I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della VII valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per í presidenti di sezione del Consiglio di Stato di pari anzianità di servizio.
  5. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista.
  6. L'articolo 3 comma 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 è sostituito dalla seguente disposizione: «Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del ’personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1o luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di aspettativa per causa diversa da infermità, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa».
  8. Dall'attuazione del presente articolo derivano per l'anno 2017 ulteriori maggiori oneri a carico della finanza pubblica nella misura di euro 70.000.000,00 a seguito dell'applicazione della norma transitoria.

  Conseguentemente:
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2017: – 70.000.000;
   2018: – ;
   2019: – ;
   all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 1238. (ex 78. 010.) Dambruoso, Matarrese, Vargiu, Verini, Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

  1. Ai fini dell'attuazione della delega di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», articolo 1, comma 181, lettera e) «istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni», è stanziata, a partire dall'anno 2017, la somma di euro 500.000.000,00;
  2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 500.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500.000.000,00 di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal’ precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo”.
1. 1239. (ex 78. 021.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

  1. A partire dall'anno scolastico 2016-17, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4”.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
1. 1240. (ex 78. 022.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

  1. A partire dal 2017, è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge 448/98.
  2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 93 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 93 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 93 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e tdelle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo”.
1. 1241. (ex 78. 024.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:
   30-bis) attrezzature sanitarie da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni Onlus operanti nel settore socio-sanitario.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 7.000.000;
   2018: – 7.000.000;
   2019: – 7.000.000.
1. 1242. (ex 78. 08.) Monchiero, Menorello, Galgano, Librandi.

  Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

  «ART. 78-bis.

  1. Nell'anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: 5.000.000.
1. 1243. (ex 78. 025.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

  1. A decorrere dell'anno 2017, è incrementata di Euro 4.570.000, la somma concordata in sede di. Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis della legge n. 31/2008”.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.570.000;
   2018: – 4.570.000;
   2019: – 4.570.000.
1. 1244. (ex 78. 023.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo le parole: «remunerazione massima spettante a titolo di aggio» sono aggiunte le seguenti: «, comunque non superiore al 3 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo unico giustizia, al netto delle spese di gestione del Fondo medesimo».
  2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al finanziamento delle opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.
1. 1245. (ex 78. 019.) Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

  1. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è soppresso.
1. 1246. (ex 78. 020.) Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'ambrosio, Toninelli, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
COMMI 621-622 (VEDI ART. 79)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 36, aggiungere il seguente: 36-bis. Il fondo, di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per l'anno 2017 è incrementato di duecento milioni di euro.
1. 1247. (ex 79. 5.) Rampelli.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 80, al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 270 milioni di euro per l'anno 2017.
1. 1248. (ex 79. 6.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

ART. 80-bis.

  In via sperimentale per il 2017 è istituito un Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro, per la concessione di prestiti in favore di persone che versano in stato di disoccupazione al fine di finanziare percorsi specialistici individuali mirati all'ingresso o al reingresso nel mondo del lavoro.

  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno individuati i beneficiari delle misure, i percorsi formativi finanziabili e le modalità per accedere al Fondo.
1. 1249. (ex 79. 7.) Rampelli.

  Sopprimerlo.
1. 1250. (ex 79. 8.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sostituire l'articolo 79 con il seguente:

ART. 79-bis.
(Fondo per il sostegno ai marchi di eccellenza delle zone colpite da eventi sismici).

  1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, anche infrastrutturali, e la produzione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016 nello stato di previsione dei Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di duecento milioni di euro per l'anno 2017.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
1. 1251. (ex 79. 08.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sostituire la rubrica con la seguente: (Fondo «Aiutiamoli a casa loro»).
1. 1252. (ex 79. 4.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con uno o più decreti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra i programmi di spesa interessati del medesimo stato di previsione.
1. 1253. (ex 79. 9.) Grande, Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'emendamento 79.09, al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 1254. (ex 0. 79. 09. 1.) Marcon, Melilla.

  All'emendamento 79.09, al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 1255. (ex 0. 79. 09. 2.) Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

ART. 79-bis.
(Fondo per la destinazione della quota inoptata dell'otto per mille dell'IRPEF).

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo al quale affluiscono tutte le maggiori risorse rivenienti dalle quote dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondenti alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, previo rinnovo delle intese già sottoscritte tra le lo Stato e le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, in materia ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 517 del 1986, al fine di adeguarle al nuovo regime di ripartizione.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono definite le modalità di destinazione delle maggiori risorse affluenti nel fondo di cui al comma precedente, al finanziamento di finalità sociali.
1. 1256. (ex 79. 05.) Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

ART. 79-bis.
(Fondo per l'elaborazione ed il monitoraggio degli indicatori di benessere di cui all'articolo 14 della legge 4 agosto 2016, n. 163).

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per l'elaborazione ed il monitoraggio degli indicatori di cui all'articolo 14 della legge 4 agosto 2016, n. 163.

  Conseguentemente, all'articolo 74, comma 7, sostituire le parole: 11 milioni di euro con le seguenti: 8 milioni di euro.
1. 1257. (ex 79. 04.) Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

ART. 79-bis.

  1. Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
1. 1258. (ex 79. 07.) Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMA 623 (VEDI ART. 80)

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per la formazione permanente del Corpo della Polizia di Stato è attribuita una dotazione finanziaria di 30 milioni euro al medesimo fondo di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
1. 1259. (ex 80. 7.) Lombardi, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030 con le seguenti: dotazione finanziaria di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 230 milioni di euro nell'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 230 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
1. 1260. (ex 80. 2.) Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 5 per cento delle risorse del Fondo è destinata all'assunzione di centralinisti da impiegarsi presso le centrali operative del Corpo dei vigili del fuoco;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
1. 1261. (ex 80. 8.) Lombardi, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
1. 1262. (ex 80. 9.) Lombardi, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alla Polizia di Stato stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.

  1-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 1-bis dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato; essa recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini, dai contratti di locazione di cui al comma 1-bis, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità, organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
  1-quater. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo”.
1. 1263. (ex 80. 6.) Lombardi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

ART. 80-bis.
(Fondo per la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco discontinui).

  1. È istituito all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco discontinui, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 210 milioni.
1. 1264. (ex 80. 09.) Grimoldi, Caparini, Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

ART. 80-bis.
(Misure in favore della specialità Sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).

  1. All'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la valorizzazione della specialità Sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con l'obiettivo di incrementarne gli organici a 590 unità ed assicurare l'equiparazione delle indennità previste in loro favore a quelle corrisposte agli appartenenti alla medesima specialità della Polizia di Stato.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è dotato di 6.750.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di con le seguenti: 293.250.000.
1. 1265. (ex 80. 010.) Grimoldi, Caparini, Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

ART. 80-bis.

  1. Il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge n. 288 del 2002, è incrementato di euro 800.000 a decorrere dal 1o gennaio 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni di con le seguenti: 299.200.000.
1. 1266. (ex 80. 011.) Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

ART. 80-bis.

  1. Al fine di rendere effettivo anche in capo al personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile il godimento del diritto spettante al genitore il cui coniuge non svolga alcuna attività lavorativa, in applicazione del principio stabilito dall'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 151 del 2001, sono stanziati euro 100.000 a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di con le seguenti: 299.900.000
1. 1267. (ex 80. 012.) Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

ART. 80-bis.
(Rideterminazione del Fondo nazionale del servizio civile)

  1. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 è incrementato di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire la cifra: 300 con la seguente: 160
1. 1268. (ex 80. 04.) Marcon, Zanin, Fossati, Civati, Artini, Duranti, Fassina, Bossa, Sberna, Airaudo, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

COMMI 624-625 (VEDI ART. 81)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
1. 1269. (ex 81. 5.) Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Fedriga.

  Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 299.900 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 104, dopo il comma 29 è aggiunto il seguente:
  29-bis. Al fine di rendere effettivo anche in capo al personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile il godimento del diritto spettante al genitore il cui coniuge non svolga alcuna attività lavorativa, in applicazione del principio stabilito dall'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono stanziati euro 100.000 per l'anno 2017.
1. 1270. (ex 81. 26.) Nastri.

  Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 200 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale... , apportare le seguenti variazioni:
  2017
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.

  2018
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.

  2019
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.
1. 1271. (ex 81. 20.) Gregori, Melilla, Nicchi, Marcon, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo dell'accompagnatore ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge n. 288 del 2002, di euro 7.746.853 è incrementato, a decorrere dal 1o gennaio 2017 e a seguire, di euro 300.000.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 300 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 1272. (ex 81. 7.) Simonetti, Caparini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 è rifinanziato per 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50;
   2018: – 50;
   2019: – 50.
1. 1273. (ex 81. 6.) Guidesi, Molteni, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

ART. 81-bis.
(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza)
.

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.
  2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.
  3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.
  5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.
  6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.
  8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.
  9. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
1. 1274. (ex 81. 01.) Paglia, Franco Bordo, Scotto, Marcon, Melilla, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 626-627 (VEDI ART. 82)

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 82-bis.

  1. Per l'anno 2017, al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo sulla base dei seguenti criteri: individuazione dei parametri per la selezione dei destinatari del suddetto contributo riservato in via prioritaria agli studenti più meritevoli; predisposizione di un catalogo delle attività proposte, accessibile on line garantendo il valore culturale delle attività proposte; divieto di riconoscere il contributo per attività diverse da quelle previste dal catalogo; ammontare del contributo proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni;
   alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 40.000.000;
   alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.1 sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2), apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 150.000.000;
    CS: – 150.000.000;
   2018:
    CP: –;
    CS: –;
   2019:
    CP: –;
    CS: –.
1. 1275. (ex 82. 12.) Gelmini.

  Sostituire l'articolo 82 con il seguente:

ART. 82-bis.

  1. Per l'anno 2017, al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne le competenze e accompagnare il loro processo di maturità anche attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e del contesto di riferimento, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi che compiono 18 anni di età nell'anno in corso e fino al 1o gennaio 2018, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo il cui ammontare sarà proporzionato al valore dell'indicatore del la situazione economica equivalente (ISEE).
  2, Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni;
   alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 40.000.000;
   alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.1 sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2), apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 150.000.000;
    CS: – 150.000.000;
   2018:
    CP: –;
    CS: –;
   2019:
    CP: –;
    CS: –.
1. 1276. (ex 82. 13.) Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 82.
(Finanziamento formazione culturale delle giovani generazioni).

  1. Per l'anno 2017, al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (parte II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo sulla base dei seguenti criteri: individuazione dei parametri per la selezione dei destinatari del suddetto contributo riservato in via prioritaria agli studenti più meritevoli; predisposizione di un catalogo delle attività proposte, accessibile on line garantendo il valore culturale delle attività proposte; divieto di riconoscere il contributo per attività diverse da quelle previste dal catalogo; ammontare del contributo proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  4. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
1. 1277. (ex 82. 16.) Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 82.
(Finanziamento formazione culturale delle giovani generazioni).

  1. Per l'anno 2017, al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne le competenze e accompagnare il loro processo di maturità anche attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e del contesto di riferimento, è riconosciuto, nei limiti di spesa di cui al comma 3, nei confronti dei ragazzi che compiono 18 anni di età nell'anno in corso e fino al 1o gennaio 2018, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la pur ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo il cui ammontare sarà proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella Parte II (parte II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  4. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
1. 1278. (ex 82. 17.) Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 82.

  1. Per l'anno 2017, al fine di favorire le giovani generazioni e promuovere il rilancio della ricerca applicata, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a favore degli investimenti delle strutture universitarie in laboratori e apparecchiature high tech. Al fine di sostenere l'accessibilità dei giovani alle università, è autorizzata per l'anno 2017 la spesa di 90 milioni di euro per abbattere i costi dei mezzi di trasporto per raggiungere gli atenei di appartenenza. Al fine di promuovere la cultura scientifica, nonché per favorire l'apprendimento linguistico, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per favorire l'incremento delle iscrizioni ai corsi di laurea di area scientifica, e sostenere corsi per l'apprendimento linguistico certificato. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni;
   alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 40.000.000;
   alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.1 sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2), apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 150.000.000;
    CS: – 150.000.000;
   2018:
    CP: –;
    CS: –;
   2019:
    CP: –;
    CS: –.
1. 1279. (ex 82. 14.) Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 82.
(Giovani generazioni).

  1. Per l'anno 2017, al fine di favorire le giovani generazioni e promuovere il rilancio della ricerca applicata, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a favore degli investimenti delle strutture universitarie in laboratori e apparecchiature high tech.
  2. Al fine di sostenere l'accessibilità dei giovani alle università, è autorizzata per l'anno 2017 la spesa di 90 milioni di euro per abbattere i costi dei mezzi di trasporto per raggiungere gli atenei di appartenenza.
  3. Al fine di promuovere la cultura scientifica, nonché per favorire l'apprendimento linguistico, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per favorire l'incremento delle iscrizioni ai corsi di laurea di area scientifica, e sostenere corsi per l'apprendimento linguistico certificato.
  4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (parte II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3, nei limiti complessivi di spesa di cui al comma 4.
  6. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
1. 1280. (ex 82. 18.) Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 82-bis.
(Finanziamento Fondazione per il merito).

  1. Per l'anno 2017, al fine di aumentare il numero di studenti che si iscrivono a universitari e di sostenere l'accesso agli studi avanzati degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, 290 milioni annui sono attribuiti alla Fondazione per il merito di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e confluiscono nel fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La Fondazione destina prioritariamente, nell'ambito delle risorse a disposizione, una cifra pari almeno a 500 euro annui come contributo di studio a quanti si iscrivono a corsi universitari negli atenei italiani.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (parte II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. I criteri e le modalità di attribuzione del fondo, nell'ambito delle risorse disponibili, pari a 290 milioni di euro, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
1. 1281. (ex 82. 15.) Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 82.
(Finanziamento alternanza scuola-lavoro).

  1. Per l'anno 2017, al fine di favorire le giovani generazioni, accrescere l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro e per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, ai giovani che frequentino percorsi di integrazione scuola-lavoro nelle forme dell'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 ovvero attraverso un contratto di apprendistato duale ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo economico di importo proporzionato alla durata del percorso e al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (parte II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1, nei limiti complessivi di spesa di cui al comma 2.
  4. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
1. 1282. (ex 82. 19.) Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 82.
(Finanziamento alternanza scuola-lavoro).

  1. Per l'anno 2017, al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro, la somma di cui al comma 39 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 290 milioni per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro anche per i ragazzi iscritti nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati a incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (parte II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1, nei limiti complessivi di spesa di cui al comma 2.
  4. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
1. 1283. (ex 82. 20.) Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 82.
(Finanziamento del «bonus diploma»).

  1. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2016/2017, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.
  2. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2017, può essere utilizzata per:
   a) l'iscrizione/immatricolazione e la frequenza:
    di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente;
    di corsi di alta formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;
   b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;
   c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di software.

  3. Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
  5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o nella maggiore o minore somma, individuata da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevista nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  6. Il comma 979 dell'articolo I della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
1. 1284. (ex 82. 21.) Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 82.
(Finanziamento del «bonus diploma»).

  1. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2016/2017, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.
  2. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2017, può essere utilizzata per:
   a) l'iscrizione/immatricolazione e la frequenza:
    a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente;
    a corsi di alta formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;
   b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;
   c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di software.

  3. Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
  5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o nella maggiore o minore somma, individuata da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevista nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  6. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
1. 1285. (ex 82. 25.) Centemero.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: soggetti aggiungere le seguenti:, cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale,.
1. 1286. (ex 82. 9.) Borghesi.

  Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

ART. 82-bis.
(Fondo nazionale per le politiche sociali).

  1. Al Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati mille milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 1.000000.000;
    CS: – 1.000.000.000;
   2018:
    CP: – 1.000000.000;
    CS: – 1.000.000.000;
   2019:
    CP: – 1.000.000.000;
    CS: – 1.000.000.000.
1. 1287. (ex 82. 03.) Rampelli.

COMMI 628-629 (VEDI ART. 83)

COMMA 630 (VEDI ART. 84)

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 84.

  1. Sono destinate al Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, risorse fino ad un massimo di 280 milioni di euro, a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
1. 1288. (ex 84. 11.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 84.

  1. Sono destinate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, risorse fino ad un massimo di 280 milioni di euro, a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
1. 1289. (ex 84. 12.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 84.

  Sono destinate alla costituzione e funzionamento dei centri di identificazione ed espulsione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, risorse fino ad un massimo di 280 milioni di euro, a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
1. 1290. (ex 84. 13.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, sono interamente destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», il programma «flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» è definanziato per i corrispondenti importi.
1. 1291. (ex 84. 14.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito della ripartizione delle risorse di cui al presente comma, è concessa la priorità nell'attribuzione alla regione Sicilia, in considerazione alle oggettive complessità derivanti dal ruolo di territorio frontaliero.
1. 1292. (ex 84. 20.) Riccardo Gallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei comuni interessati dall'applicazione dei precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
1. 1293. (ex 84. 18.) Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni sui cui territori si registra la presenza di stranieri richiedenti protezione internazionale, inseriti nelle strutture di accoglienza di cui, rispettivamente, agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2017. Per la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo, si procede secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 81, comma 2, con il seguente: 2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017, e di 200 milioni a decorrere dal 2018.
1. 1294. (ex 84. 15.) Gregorio Fontana.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Presidenza del Consiglio, con propri decreti, stabilisce misure per l'uso efficiente e sinergico delle risorse finanziarie, ivi comprese quelle di cui al presente articolo e l'articolo 79 della presente legge, in materia di immigrazione, diritti, sviluppo e cooperazione, gestite dal Ministero dell'interno, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dall'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con lo scopo di migliorarne l'impatto e di collegare gli interventi sul territorio nazionale con quelli degli Stati di provenienza dei migranti.
1. 1295. (ex 84. 17.) Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

ART. 84-bis.
(Personale impiegato nei progetti SPRAR).

  1. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
1. 1296. (ex 84. 01.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

COMMI 631-632 (VEDI ART. 85)

  Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
   c) la lettera c) è soppressa.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 1297. (ex 85. 2.) Gelmini.

  Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

ART. 85-bis.
(Determinazione dell'aliquota per le miscele di birra).

  1. Al fine di valorizzare i prodotti contenenti una miscela di birra e di bevande non alcoliche, aventi un basso contenuto alcolico complessivo non superiore al 2.8 per cento, all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «Per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta; la ricchezza saccarometria così ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo grado quelle superiori. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.

1. 1298. (ex 85. 02.) Gianluca Pini, Simonetti, Molteni, Saltamartini, Bianconi, Laffranco, Galgano, Attaguile, De Girolamo, Giancarlo Giorgetti, Russo, Baldelli, Mucci.

  Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

ART. 85-bis.
(Fabbricati rurali di lusso).

  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbani appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali».
1. 1299. (ex 85. 010.) Catanoso, Russo.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

ART. 85-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di IVA).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata sono soppresse le parole: «escluse i pellet»;
   b) alla Tabella A, parte II-bis, aggiungere il seguente: 1-ter «pellet».

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire la parola: 300 con: 200.
1. 1300. (ex 85. 011.) Caparini.

COMMI 633-636 (VEDI ART. 86)

  Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

ART. 86-bis.

  1. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolare agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione per l'esercizio delle predette attività.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.
  3. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati ai comma 1, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 2 si applica, in base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare, secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 20 per cento.
  4. Per l'applicazione del regime agevolativo di cui al comma 3 si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2017 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2018, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.
  7. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiore a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 7, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 7.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 4, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di bilancio sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
1. 1301. (ex 86. 04.) Gelmini.

  Alla Tab. A. 27, sopprimere le parole da: alla Tabella A fino a: 2018: + 2.800.000.

  Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis.
Il Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni è incrementato di 8.520.000 euro per l'anno 2017 e 2.800.000 euro per l'anno 2018.
1. 1302. (ex 0. Tab. A. 27. 1.) Guidesi.

  Alla Tab. A. 27, sopprimere le parole da: alla Tabella A fino a: 2018: + 2.800.000.

  Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis.
Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 8.520.000 euro per l'anno 2017 e 2.800.000 euro per l'anno 2018.
1. 1303. (ex 0. Tab. A. 27. 3.) Guidesi.

  Alla Tab. A. 27, sopprimere le parole da: alla Tabella A fino a: 2018: + 2.800.000.

  Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis.
Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 400 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare è incrementato di 8.520.000 euro per l'anno 2017 e 2.800.000 euro per l'anno 2018.
1. 1304. (ex 0. Tab. A. 27. 2.) Guidesi.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 150.000.000;
   2019: – 150.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.

  2018:
   CP: + 150.000.000;
   CS: + 150.000.000.

  2019:
   CP: + 150.000.000;
   CS: + 150.000.000.
1. 1305. (ex Tab. A. 13.) Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 13.000.000;
   2018: – 13.000.000;
   2019: – 13.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 1 Istruzione scolastica, Programma 1.4 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 13.000.000;
   CS: + 13.000.000.

  2018:
   CP: + 13.000.000;
   CS: + 13.000.000.

  2019:
   CP: + 13.000.000;
   CS: + 13.000.000.
1. 1306. (ex Tab. A. 9.) Simonetti, Borghesi.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 20.000.000;
   2019: – 20.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.

  2018:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.

  2019:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.
1. 1307. (ex Tab. A. 12.) Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 35.000.000;
   2018: – 35.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2017: + 35.000.000;
   2018: + 35.000.000.
1. 1308. (ex Tab. B. 1.) Guidesi.

  Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, apportare le seguenti variazioni:
   2017: + 10.000.000;
   2018: + 10.000.000;
   2019: + 10.000.000.
1. 1309. (ex Tab. B. 2.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
(Votazione dell'articolo 1)

TABELLA DI RAFFRONTO TRA IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO PRESENTATO DAL GOVERNO E QUELLO PREDISPOSTO DALLA COMMISSIONE

Testo del disegno di legge di bilancio presentato dal Governo

Articolazione in commi dell’ ARTICOLO 1

ART. 1, COMMA 1

COMMA 1

ART. 2, COMMA 1

COMMA 2

ART. 2, COMMA 2

COMMA 3

ART. 2, COMMA 3

COMMA 4

ART. 2, COMMA 4

COMMA 5

ART. 2, COMMA 5

COMMA 6

ART. 2, COMMA 6

COMMA 7

ART. 3, COMMA 1

COMMA 8

ART. 3, COMMA 2

COMMA 9

ART. 3, COMMA 3

COMMA 10

ART. 3, COMMA 4

COMMA 11

ART. 3, COMMA 5

COMMA 12

ART. 3, COMMA 6

COMMA 13

ART. 4, COMMA 5

COMMA 15

ART. 4, COMMA 6

COMMA 16

ART. 5, COMMA 1

COMMA 17

ART. 5, COMMA 2

COMMA 18

ART. 5, COMMA 3

COMMA 19

ART. 5, COMMA 4

COMMA 20

ART. 5, COMMA 5

COMMA 21

ART. 5, COMMA 6

COMMA 22

ART. 5, COMMA 7

COMMA 23

ART. 6, COMMA 1

COMMA 24

ART. 6, COMMA 2

COMMA 25

ART. 6, COMMA 3

COMMA 26

ART. 6, COMMA 4

COMMA 27

ART. 6, COMMA 5

COMMA 28

ART. 6, COMMA 6

COMMA 29

ART. 6, COMMA 7

COMMA 30

ART. 6, COMMA 8

COMMA 31

ART. 7, COMMA 1

COMMA 32

COMMA 33

COMMA 33

COMMA 35

COMMA 36

ART. 8, COMMA 1

COMMA 37

COMMA 38

COMMA 39

ART. 9, COMMA 1

COMMA 40

COMMA 41

ART. 10, COMMA 1

COMMA 42

COMMA 43

ART. 11, COMMA 1

COMMA 44

COMMA 45

COMMA 46

COMMA 47

COMMA 48

ART. 12, COMMA 1

COMMA 49

COMMA 50

COMMA 51

ART. 13, COMMA 1

COMMA 52

ART. 13, COMMA 2

COMMA 53

ART. 13, COMMA 3

COMMA 54

ART. 13, COMMA 4

COMMA 55

ART. 13, COMMA 5

COMMA 56

ART. 13, COMMA 6

COMMA 57

COMMA 58

COMMA 59

COMMA 60

COMMA 61

COMMA 62

COMMA 63

COMMA 64

COMMA 65

ART. 14, COMMA 1

COMMA 66

ART. 14, COMMA 2

COMMA 67

ART. 14, COMMA 3

COMMA 68

COMMA 69

COMMA 70

ART. 15, COMMA 1

COMMA 71

ART. 15, COMMA 2

COMMA 72

ART. 15, COMMA 3

COMMA 73

COMMA 74

COMMA 75

ART. 16, COMMA 1

COMMA 76

ART. 16, COMMA 2

COMMA 77

ART. 16, COMMA 3

COMMA 78

ART. 16, COMMA 4

COMMA 79

ART. 16, COMMA 5

COMMA 80

COMMA 81

ART. 17, COMMA 1

COMMA 82

ART. 17, COMMA 2

COMMA 83

COMMA 84

COMMA 85

COMMA 86

COMMA 87

ART. 18, COMMA 1

COMMA 88

ART. 18, COMMA 2

COMMA 89

ART. 18, COMMA 3

COMMA 90

ART. 18, COMMA 4

COMMA 91

ART. 18, COMMA 5

COMMA 92

ART. 18, COMMA 6

COMMA 93

ART. 18, COMMA 7

COMMA 94

ART. 18, COMMA 8

COMMA 95

ART. 18, COMMA 9

COMMA 96

COMMA 97

COMMA 98

ART. 18, COMMA 10

COMMA 99

ART. 18, COMMA 11

COMMA 100

ART. 18, COMMA 12

COMMA 101

ART. 18, COMMA 13

COMMA 102

ART. 18, COMMA 14

COMMA 103

ART. 18, COMMA 15

COMMA 104

ART. 18, COMMA 16

COMMA 105

ART. 18, COMMA 17

COMMA 106

ART. 18, COMMA 18

COMMA 107

ART. 18, COMMA 19

COMMA 108

ART. 18, COMMA 20

COMMA 109

ART. 18, COMMA 21

COMMA 110

ART. 18, COMMA 22

COMMA 111

ART. 18, COMMA 23

COMMA 112

ART. 18, COMMA 24

COMMA 113

ART. 18, COMMA 25

COMMA 114

COMMA 115

ART. 19, COMMA 1

COMMA 116

ART. 19, COMMA 2

COMMA 117

ART. 19, COMMA 3

COMMA 118

ART. 19, COMMA 4

COMMA 119

ART. 19, COMMA 5

COMMA 120

ART. 19, COMMA 6

COMMA 121

ART. 19, COMMA 7

COMMA 122

ART. 19, COMMA 8

COMMA 123

COMMA 124

COMMA 125

COMMA 126

COMMA 127

COMMA 128

COMMA 129

COMMA 130

COMMA 131

COMMA 132

COMMA 133

COMMA 134

COMMA 135

COMMA 136

COMMA 137

COMMA 138

COMMA 139

ART. 20

......................

ART. 21, COMMA 1

COMMA 140

ART. 21, COMMA 2

COMMA 141

COMMA 142

COMMA 143

COMMA 144

COMMA 145

COMMA 146

COMMA 147

ART. 22, COMMA 1

COMMA 148

ART. 22, COMMA 2

COMMA 149

ART. 22, COMMA 3

COMMA 150

ART. 22, COMMA 4

COMMA 151

ART. 22, COMMA 5

COMMA 152

ART. 22, COMMA 6

COMMA 153

ART. 22, COMMA 7

COMMA 154

ART. 22, COMMA 8

COMMA 155

ART. 22, COMMA 9

COMMA 156

ART. 22, COMMA 10

COMMA 157

ART. 22, COMMA 11

COMMA 158

ART. 22, COMMA 12

COMMA 159

ART. 23, COMMA 1

COMMA 160

ART. 23, COMMA 2

COMMA 161

ART. 23, COMMA 3

COMMA 162

COMMA 163

COMMA 164

ART. 24, COMMA 1

COMMA 165

ART. 25, COMMA 1

COMMA 166

ART. 25, COMMA 2

COMMA 167

ART. 25, COMMA 3

COMMA 168

ART. 25, COMMA 4

COMMA 169

ART. 25, COMMA 5

COMMA 170

ART. 25, COMMA 6

COMMA 171

ART. 25, COMMA 7

COMMA 172

ART. 25, COMMA 8

COMMA 173

ART. 25, COMMA 9

COMMA 174

ART. 25 COMMA 10

COMMA 175

ART. 25, COMMA 11

COMMA 176

ART. 25, COMMA 12

COMMA 177

ART. 25, COMMA 13

COMMA 178

ART. 25, COMMA 14

COMMA 179

ART. 25, COMMA 15

COMMA 180

ART. 25, COMMA 16

COMMA 181

ART. 25, COMMA 17

COMMA 182

ART. 25, COMMA 18

COMMA 183

ART. 25, COMMA 19

COMMA 184

ART. 25, COMMA 20

COMMA 185

ART. 25, COMMA 21

COMMA 186

ART. 26, COMMA 1

COMMA 187

ART. 27, COMMA 1

COMMA 188

ART. 27, COMMA 2

COMMA 189

ART. 27, COMMA 3

COMMA 190

ART. 27, COMMA 4

COMMA 191

ART. 27, COMMA 5

COMMA 192

COMMA 193

ART. 28, COMMA 1

COMMA 194

ART. 29, COMMA 1

COMMA 195

ART. 29, COMMA 2

COMMA 196

ART. 29, COMMA 3

COMMA 197

ART. 29, COMMA 4

COMMA 198

ART. 30, COMMA 1

COMMA 199

ART. 30, COMMA 2

COMMA 200

ART. 30, COMMA 3

COMMA 201

ART. 30, COMMA 4

COMMA 202

ART. 30, COMMA 5

COMMA 203

ART. 30, COMMA 6

COMMA 204

ART. 30, COMMA 7

COMMA 205

ART. 31, COMMA 1

COMMA 206

ART. 31, COMMA 2

COMMA 207

ART. 31, COMMA 3

COMMA 208

COMMA 209

ART. 32, COMMA 1

COMMA 210

COMMA 211

ART. 33, COMMA 1

COMMA 212

ART. 33, COMMA 2

COMMA 213

ART. 33, COMMA 3

COMMA 214

ART. 33, COMMA 4

COMMA 215

ART. 33, COMMA 5

COMMA 216

ART. 33, COMMA 6

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ART. 33, COMMA 7

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ART. 33, COMMA 8

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COMMA 220

ART. 33, COMMA 9

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COMMA 222

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ART. 34, COMMA 1

COMMA 233

ART. 35, COMMA 1

COMMA 234

ART. 35, COMMA 2

COMMA 235

ART. 35, COMMA 3

COMMA 236

ART. 35, COMMA 4

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ART. 36, COMMA 1

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ART. 36, COMMA 2

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ART. 36, COMMA 3

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ART. 36, COMMA 4

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ART. 36, COMMA 5

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ART. 36, COMMA 6

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ART. 36, COMMA 9

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ART. 36, COMMA 10

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ART. 37, COMMA 1

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ART. 37, COMMA 3

COMMA 270

ART. 37, COMMA 4

COMMA 271

ART. 37, COMMA 5

COMMA 272

ART. 38, COMMA 1

COMMA 273

ART. 38, COMMA 2

COMMA 274

ART. 38, COMMA 3

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ART. 38, COMMA 4

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ART. 38, COMMA 5

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ART. 38, COMMA 6

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ART. 38, COMMA 7

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ART. 38, COMMA 8

COMMA 280

ART. 38, COMMA 9

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ART. 38, COMMA 10

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ART. 38, COMMA 11

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ART. 38, COMMA 15

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ART. 38, COMMA 16

COMMA 288

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ART. 39, COMMA 1

COMMA 290

ART. 39, COMMA 2

COMMA 291

ART. 39, COMMA 3

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ART. 39, COMMA 4

COMMA 293

ART. 40, COMMA 1

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ART. 41, COMMA 1

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ART. 41, COMMA 2

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ART. 41, COMMA 3

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ART. 41, COMMA 4

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ART. 41, COMMA 5

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ART. 41, COMMA 6

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ART. 41, COMMA 7

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ART. 41, COMMA 10

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ART. 42, COMMA 1

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ART. 42, COMMA 3

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ART. 42, COMMA 4

COMMA 312

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ART. 43, COMMA 1

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ART. 43, COMMA 2

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ART. 43, COMMA 3

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ART. 43, COMMA 4

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ART. 44, COMMA 1

COMMA 318

ART. 44, COMMA 2

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ART. 44, COMMA 3

COMMA 320

ART. 44, COMMA 4

COMMA 321

ART. 44, COMMA 5

COMMA 322

ART. 44, COMMA 6

COMMA 323

ART. 44, COMMA 7

COMMA 324

ART. 44, COMMA 8

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ART. 44, COMMA 9

COMMA 326

ART. 44, COMMA 10

COMMA 327

ART. 44, COMMA 11

COMMA 328

ART. 44, COMMA 12

COMMA 329

ART. 44, COMMA 13

COMMA 330

ART. 44, COMMA 14

COMMA 331

ART. 45, COMMA 1

COMMA 332

ART. 45, COMMA 2

COMMA 333

ART. 45, COMMA 3

COMMA 334

ART. 45, COMMA 4

COMMA 335

ART. 45, COMMA 5

COMMA 336

ART. 45, COMMA 6

COMMA 337

COMMA 338

ART. 45, COMMA 7

COMMA 339

COMMA 340

COMMA 341

COMMA 342

COMMA 343

ART. 46, COMMA 1

COMMA 344

ART. 46, COMMA 2

COMMA 345

COMMA 346

COMMA 347

ART. 47, COMMA 1

COMMA 348

ART. 47, COMMA 2

COMMA 349

COMMA 350

COMMA 351

COMMA 352

ART. 48, COMMA 1

COMMA 353

ART. 48, COMMA 2

COMMA 354

ART. 49, COMMA 1

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ART. 49, COMMA 2

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ART. 49, COMMA 1

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ART. 50, COMMA 2

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ART. 51, COMMA 1

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ART. 51, COMMA 2

COMMA 363

ART. 52, COMMA 1

COMMA 364

ART. 52, COMMA 2

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ART. 52, COMMA 3

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ART. 52, COMMA 4

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ART. 52, COMMA 5

COMMA 369

COMMA 370

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ART. 53, COMMA 1

COMMA 373

ART. 53, COMMA 2

COMMA 374

COMMA 375

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ART. 54, COMMA 1

COMMA 377

ART. 55, COMMA 1

COMMA 378

ART. 56, COMMA 1

COMMA 379

ART. 56, COMMA 2

COMMA 380

ART. 57, COMMA 1

COMMA 381

ART. 58, COMMA 1

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ART. 58, COMMA 2

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ART. 58, COMMA 3

COMMA 384

ART. 58, COMMA 4

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ART. 58, COMMA 5

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ART. 58, COMMA 6

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ART. 58, COMMA 8

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ART. 58, COMMA 9

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ART. 58, COMMA 11

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ART. 58, COMMA 12

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ART. 59, COMMA 1

COMMA 397

ART. 59, COMMA 2

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ART. 59, COMMA 3

COMMA 399

ART. 59, COMMA 4

COMMA 400

ART. 59, COMMA 5

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ART. 59, COMMA 9

COMMA 405

ART. 59, COMMA 10

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ART. 59, COMMA 11

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ART. 59, COMMA 12

COMMA 408

ART. 58, COMMA 13

COMMA 409

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COMMA 412

ART. 60, COMMA 1

COMMA 413

ART. 60, COMMA 2

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ART. 60, COMMA 8

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ART. 61, COMMA 1

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ART. 61, COMMA 3

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ART. 61, COMMA 5

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ART. 62

.............

ART. 63, COMMA 1

COMMA 433

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ART. 63, COMMA 2

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ART. 63, COMMA 3

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ART. 63, COMMA 4

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COMMA 440

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ART. 63, COMMA 5

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ART. 64, COMMA 1

COMMA 444

COMMA 445

ART. 64, COMMA 2

.....................

ART. 64, COMMA 3

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ART. 64, COMMA 4

COMMA 448

ART. 64, COMMA 5

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ART. 64, COMMA 6

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ART. 64, COMMA 8

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ART. 64, COMMA 9

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ART. 64, COMMA 10

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ART. 65, COMMA 1

COMMA 463

ART. 65, COMMA 2

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ART. 65, COMMA 3

COMMA 465

ART. 65, COMMA 4

COMMA 466

ART. 65, COMMA 5

COMMA 467

ART. 65, COMMA 6

COMMA 468

ART. 65, COMMA 7

COMMA 469

ART. 65, COMMA 8

COMMA 470

ART. 65, COMMA 9

COMMA 471

ART. 65, COMMA 10

COMMA 472

ART. 65, COMMA 11

COMMA 473

ART. 65, COMMA 12

COMMA 474

ART. 65, COMMA 13

COMMA 475

ART. 65, COMMA 14

COMMA 476

ART. 65, COMMA 15

COMMA 477

ART. 65, COMMA 16

COMMA 478

ART. 65, COMMA 17

COMMA 479

ART. 65, COMMA 18

COMMA 480

ART. 65, COMMA 19

COMMA 481

ART. 65, COMMA 20

COMMA 482

ART. 65, COMMA 21

COMMA 483

ART. 65, COMMA 22

COMMA 484

ART. 65, COMMA 23

COMMA 485

ART. 65, COMMA 24

COMMA 486

ART. 65, COMMA 25

COMMA 487

ART. 65, COMMA 26

COMMA 488

ART. 65, COMMA 27

COMMA 489

ART. 65, COMMA 28

COMMA 490

ART. 65, COMMA 29

COMMA 491

ART. 65, COMMA 30

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ART. 65, COMMA 31

COMMA 493

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COMMA 494

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ART. 65, COMMA 34

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ART. 65, COMMA 35

COMMA 497

ART. 65, COMMA 36

COMMA 498

ART. 65, COMMA 37

COMMA 499

ART. 65, COMMA 38

COMMA 500

ART. 65, COMMA 39

COMMA 501

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ART. 65, COMMA 40

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ART. 66, COMMA 1

COMMA 509

ART. 66, COMMA 2

COMMA 510

ART. 66, COMMA 3

COMMA 511

ART. 66, COMMA 4

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ART. 66, COMMA 5

COMMA 513

ART. 66, COMMA 6

COMMA 514

ART. 66, COMMA 7

COMMA 515

ART. 66, COMMA 8

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ART. 66, COMMA 9

COMMA 517

ART. 66, COMMA 10

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ART. 66, COMMA 11

COMMA 519

ART. 66, COMMA 12

COMMA 520

ART. 66, COMMA 13

COMMA 521

ART. 66, COMMA 14

COMMA 522

ART. 66, COMMA 15

COMMA 523

ART. 66, COMMA 16

COMMA 524

ART. 66, COMMA 17

COMMA 525

ART. 66, COMMA 18

COMMA 526

ART. 66, COMMA 19

COMMA 527

ART. 66, COMMA 20

COMMA 528

ART. 66, COMMA 21

COMMA 529

ART. 66, COMMA 22

COMMA 530

ART. 66, COMMA 23

COMMA 531

ART. 66, COMMA 24

COMMA 532

ART. 66, COMMA 25

COMMA 533

COMMA 534

ART. 67, COMMA 1

COMMA 535

ART. 67, COMMA 2

COMMA 536

ART. 67, COMMA 3

COMMA 537

ART. 67, COMMA 4

COMMA 538

ART. 67, COMMA 5

COMMA 539

ART. 67, COMMA 6

COMMA 540

ART. 67, COMMA 7

COMMA 541

COMMA 542

COMMA 543

COMMA 544

COMMA 545

COMMA 546

ART. 68, COMMA 1

COMMA 547

ART. 68, COMMA 2

COMMA 548

ART. 68, COMMA 3

COMMA 549

ART. 68, COMMA 4

COMMA 550

ART. 68, COMMA 5

COMMA 551

ART. 68, COMMA 6

COMMA 552

ART. 68, COMMA 7

COMMA 553

ART. 69, COMMA 1

COMMA 554

ART. 69, COMMA 2

COMMA 555

ART. 69, COMMA 3

COMMA 556

ART. 69, COMMA 4

COMMA 557

ART. 69, COMMA 5

COMMA 558

ART. 69, COMMA 6

COMMA 559

ART. 69, COMMA 7

COMMA 560

ART. 69, COMMA 8

COMMA 561

ART. 69, COMMA 9

COMMA 562

ART. 69, COMMA 10

COMMA 563

ART. 69, COMMA 11

COMMA 564

ART. 70, COMMA 1

COMMA 565

ART. 70, COMMA 2

COMMA 566

ART. 71, COMMA 1

COMMA 567

ART. 72, COMMA 1

COMMA 568

ART. 72, COMMA 2

COMMA 569

ART. 72, COMMA 3

COMMA 570

ART. 72, COMMA 4

COMMA 571

ART. 72, COMMA 5

COMMA 572

ART. 72, COMMA 6

COMMA 573

ART. 72, COMMA 7

COMMA 574

ART. 72, COMMA 8

COMMA 575

ART. 73, COMMA 1

COMMA 576

ART. 73, COMMA 2

COMMA 577

ART. 74, COMMA 1

COMMA 578

ART. 74, COMMA 2

COMMA 579

ART. 74, COMMA 3

COMMA 580

ART. 74, COMMA 4

COMMA 581

ART. 74, COMMA 5

COMMA 582

COMMA 583

COMMA 584

ART. 74, COMMA 6

................

ART. 74, COMMA 7

COMMA 585

ART. 74, COMMA 8

COMMA 586

ART. 74, COMMA 9

COMMA 587

ART. 74, COMMA 10

COMMA 588

COMMA 589

COMMA 590

COMMA 591

COMMA 592

COMMA 593

ART. 74, COMMA 11

................

ART. 74, COMMA 12

................

ART. 74, COMMA 13

................

ART. 74, COMMA 14

................

ART. 74, COMMA 15

................

ART. 74, COMMA 16

................

ART. 74, COMMA 17

................

ART. 74, COMMA 18

................

ART. 74, COMMA 19

................

ART. 74, COMMA 20

................

ART. 74, COMMA 21

................

ART. 74, COMMA 22

................

ART. 74, COMMA 23

................

ART. 74, COMMA 24

................

ART. 74, COMMA 25

................

ART. 74, COMMA 26

................

ART. 74, COMMA 27

................

ART. 74, COMMA 28

................

ART. 74, COMMA 29

................

ART. 74, COMMA 30

................

ART. 74, COMMA 31

................

ART. 74, COMMA 32

................

ART. 74, COMMA 33

................

ART. 74, COMMA 34

................

ART. 74, COMMA 35

................

ART. 74, COMMA 36

COMMA 594

COMMA 595

COMMA 596

COMMA 597

COMMA 598

COMMA 599

COMMA 600

COMMA 601

COMMA 602

COMMA 603

COMMA 604

COMMA 605

COMMA 606

COMMA 607

COMMA 608

COMMA 609

COMMA 610

ART. 75, COMMA 1

COMMA 611

ART. 75, COMMA 2

COMMA 612

ART. 76

(art soppresso)

...........

ART. 77, COMMA 1

COMMA 613

ART. 77, COMMA 2

COMMA 614

ART. 77, COMMA 3

COMMA 615

ART. 78, COMMA 1

COMMA 616

ART. 78, COMMA 2

COMMA 617

ART. 78, COMMA 3

COMMA 618

ART. 78, COMMA 4

COMMA 619

COMMA 620

ART. 79, COMMA 1

COMMA 621

COMMA 622

ART. 80, COMMA 1

COMMA 623

ART. 81, COMMA 1

COMMA 624

ART. 81, COMMA 2

COMMA 625

ART. 82, COMMA 1

COMMA 626

COMMA 627

ART. 83, COMMA 1

COMMA 628

COMMA 629

ART. 84, COMMA 1

COMMA 630

ART. 85, COMMA 1

COMMA 631

ART. 85, COMMA 2

COMMA 632

ART. 86, COMMA 1

COMMA 633

ART. 86, COMMA 2

COMMA 634

ART. 86, COMMA 3

COMMA 635

ART. 86, COMMA 4

COMMA 636

ART. 87, COMMA 1

COMMA 637

COMMA 638

ART. 88

ART. 2

ART. 89

ART. 3

ART. 90

ART. 4

ART. 91

ART. 5

ART. 92

ART. 6

ART. 93

ART. 7

ART. 94

ART. 8

ART. 95

ART. 9

ART. 96

ART. 10

ART. 97

ART. 11

ART. 98

ART. 12

ART. 99

ART. 13

ART. 100

ART. 14

ART. 101

ART. 15

ART. 102

ART. 16

ART. 103

ART. 17

ART. 104

ART. 18

ART. 105

ART. 19

TABELLA DI RAFFRONTO TRA IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO PRESENTATO DAL GOVERNO E QUELLO PREDISPOSTO DALLA COMMISSIONE

Testo del disegno di legge di bilancio presentato dal Governo

Articolazione in commi dell’ ARTICOLO 1

ART. 1, COMMA 1

COMMA 1

ART. 2, COMMA 1

COMMA 2

ART. 2, COMMA 2

COMMA 3

ART. 2, COMMA 3

COMMA 4

ART. 2, COMMA 4

COMMA 5

ART. 2, COMMA 5

COMMA 6

ART. 2, COMMA 6

COMMA 7

ART. 3, COMMA 1

COMMA 8

ART. 3, COMMA 2

COMMA 9

ART. 3, COMMA 3

COMMA 10

ART. 3, COMMA 4

COMMA 11

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COMMA 506

ART. 65, COMMA 41

COMMA 507

ART. 65, COMMA 42

COMMA 508

ART. 66, COMMA 1

COMMA 509

ART. 66, COMMA 2

COMMA 510

ART. 66, COMMA 3

COMMA 511

ART. 66, COMMA 4

COMMA 512

ART. 66, COMMA 5

COMMA 513

ART. 66, COMMA 6

COMMA 514

ART. 66, COMMA 7

COMMA 515

ART. 66, COMMA 8

COMMA 516

ART. 66, COMMA 9

COMMA 517

ART. 66, COMMA 10

COMMA 518

ART. 66, COMMA 11

COMMA 519

ART. 66, COMMA 12

COMMA 520

ART. 66, COMMA 13

COMMA 521

ART. 66, COMMA 14

COMMA 522

ART. 66, COMMA 15

COMMA 523

ART. 66, COMMA 16

COMMA 524

ART. 66, COMMA 17

COMMA 525

ART. 66, COMMA 18

COMMA 526

ART. 66, COMMA 19

COMMA 527

ART. 66, COMMA 20

COMMA 528

ART. 66, COMMA 21

COMMA 529

ART. 66, COMMA 22

COMMA 530

ART. 66, COMMA 23

COMMA 531

ART. 66, COMMA 24

COMMA 532

ART. 66, COMMA 25

COMMA 533

COMMA 534

ART. 67, COMMA 1

COMMA 535

ART. 67, COMMA 2

COMMA 536

ART. 67, COMMA 3

COMMA 537

ART. 67, COMMA 4

COMMA 538

ART. 67, COMMA 5

COMMA 539

ART. 67, COMMA 6

COMMA 540

ART. 67, COMMA 7

COMMA 541

COMMA 542

COMMA 543

COMMA 544

COMMA 545

COMMA 546

ART. 68, COMMA 1

COMMA 547

ART. 68, COMMA 2

COMMA 548

ART. 68, COMMA 3

COMMA 549

ART. 68, COMMA 4

COMMA 550

ART. 68, COMMA 5

COMMA 551

ART. 68, COMMA 6

COMMA 552

ART. 68, COMMA 7

COMMA 553

ART. 69, COMMA 1

COMMA 554

ART. 69, COMMA 2

COMMA 555

ART. 69, COMMA 3

COMMA 556

ART. 69, COMMA 4

COMMA 557

ART. 69, COMMA 5

COMMA 558

ART. 69, COMMA 6

COMMA 559

ART. 69, COMMA 7

COMMA 560

ART. 69, COMMA 8

COMMA 561

ART. 69, COMMA 9

COMMA 562

ART. 69, COMMA 10

COMMA 563

ART. 69, COMMA 11

COMMA 564

ART. 70, COMMA 1

COMMA 565

ART. 70, COMMA 2

COMMA 566

ART. 71, COMMA 1

COMMA 567

ART. 72, COMMA 1

COMMA 568

ART. 72, COMMA 2

COMMA 569

ART. 72, COMMA 3

COMMA 570

ART. 72, COMMA 4

COMMA 571

ART. 72, COMMA 5

COMMA 572

ART. 72, COMMA 6

COMMA 573

ART. 72, COMMA 7

COMMA 574

ART. 72, COMMA 8

COMMA 575

ART. 73, COMMA 1

COMMA 576

ART. 73, COMMA 2

COMMA 577

ART. 74, COMMA 1

COMMA 578

ART. 74, COMMA 2

COMMA 579

ART. 74, COMMA 3

COMMA 580

ART. 74, COMMA 4

COMMA 581

ART. 74, COMMA 5

COMMA 582

COMMA 583

COMMA 584

ART. 74, COMMA 6

................

ART. 74, COMMA 7

COMMA 585

ART. 74, COMMA 8

COMMA 586

ART. 74, COMMA 9

COMMA 587

ART. 74, COMMA 10

COMMA 588

COMMA 589

COMMA 590

COMMA 591

COMMA 592

COMMA 593

ART. 74, COMMA 11

................

ART. 74, COMMA 12

................

ART. 74, COMMA 13

................

ART. 74, COMMA 14

................

ART. 74, COMMA 15

................

ART. 74, COMMA 16

................

ART. 74, COMMA 17

................

ART. 74, COMMA 18

................

ART. 74, COMMA 19

................

ART. 74, COMMA 20

................

ART. 74, COMMA 21

................

ART. 74, COMMA 22

................

ART. 74, COMMA 23

................

ART. 74, COMMA 24

................

ART. 74, COMMA 25

................

ART. 74, COMMA 26

................

ART. 74, COMMA 27

................

ART. 74, COMMA 28

................

ART. 74, COMMA 29

................

ART. 74, COMMA 30

................

ART. 74, COMMA 31

................

ART. 74, COMMA 32

................

ART. 74, COMMA 33

................

ART. 74, COMMA 34

................

ART. 74, COMMA 35

................

ART. 74, COMMA 36

COMMA 594

COMMA 595

COMMA 596

COMMA 597

COMMA 598

COMMA 599

COMMA 600

COMMA 601

COMMA 602

COMMA 603

COMMA 604

COMMA 605

COMMA 606

COMMA 607

COMMA 608

COMMA 609

COMMA 610

ART. 75, COMMA 1

COMMA 611

ART. 75, COMMA 2

COMMA 612

ART. 76

(art soppresso)

...........

ART. 77, COMMA 1

COMMA 613

ART. 77, COMMA 2

COMMA 614

ART. 77, COMMA 3

COMMA 615

ART. 78, COMMA 1

COMMA 616

ART. 78, COMMA 2

COMMA 617

ART. 78, COMMA 3

COMMA 618

ART. 78, COMMA 4

COMMA 619

COMMA 620

ART. 79, COMMA 1

COMMA 621

COMMA 622

ART. 80, COMMA 1

COMMA 623

ART. 81, COMMA 1

COMMA 624

ART. 81, COMMA 2

COMMA 625

ART. 82, COMMA 1

COMMA 626

COMMA 627

ART. 83, COMMA 1

COMMA 628

COMMA 629

ART. 84, COMMA 1

COMMA 630

ART. 85, COMMA 1

COMMA 631

ART. 85, COMMA 2

COMMA 632

ART. 86, COMMA 1

COMMA 633

ART. 86, COMMA 2

COMMA 634

ART. 86, COMMA 3

COMMA 635

ART. 86, COMMA 4

COMMA 636

ART. 87, COMMA 1

COMMA 637

COMMA 638

ART. 88

ART. 2

ART. 89

ART. 3

ART. 90

ART. 4

ART. 91

ART. 5

ART. 92

ART. 6

ART. 93

ART. 7

ART. 94

ART. 8

ART. 95

ART. 9

ART. 96

ART. 10

ART. 97

ART. 11

ART. 98

ART. 12

ART. 99

ART. 13

ART. 100

ART. 14

ART. 101

ART. 15

ART. 102

ART. 16

ART. 103

ART. 17

ART. 104

ART. 18

ART. 105

ART. 19

A.C. 4127-bis-A
EMENDAMENTI
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
PARTE II
SEZIONE II
(Articoli 2-19)

Relatori: GUERRA, per la maggioranza; CARIELLO, MELILLA e ALBERTO GIORGETTI, di minoranza.

N. 1.

Seduta del 25 novembre 2016

ART. 2.
(Stato di previsione dell'entrata).

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

  Allo stato di previsione: Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 18 Giovani e sport programma: 18.1 Attività ricreative e sport, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 400.000;
   CS: + 400.000.

  2018:
   CP: + 400.000;
   CS: + 400.000.

  2019:
   CP: + 400.000;
   CS: + 400.000.

  Conseguentemente, all'articolo 14, stato di previsione: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione: 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 400.000;
   CS: – 400.000.

  2018:
   CP: – 400.000;
   CS: – 400.000.

  2019:
   CP: – 400.000;
   CS: – 400.000.
Tab. 3. 1. (ex Tab. 2. 6.) Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Allo stato di previsione: Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 23 Fondi da ripartire programma: 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2018:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2019:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 11, stato di previsione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: 1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.

  2018:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.

  2019:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.
Tab. 3. 2. Martella, Mognato.

  Allo stato di previsione: Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 23 Fondi da ripartire programma: 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.

  2018:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.

  2019:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 13, stato di previsione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione: 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

  2018:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

  2019:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.
Tab. 3. 3. Romanini.

  Allo stato di previsione: Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 23 Fondi da ripartire programma: 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2018:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2019:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  Conseguentemente, all'articolo 7, stato di previsione: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione: 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma: 1.7 Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2018:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2019:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.
Tab. 3. 4. Mognato, Martella.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

  Allo stato di previsione: Ministero dello sviluppo economico, missione: 1 Competitività e sviluppo delle imprese, programma: 1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 692.200.000;
   CS: – 692.200.000.

  2018:
   CP: – 749.900.000;
   CS: – 749.900.000.

  2019:
   CP: – 649.400.000;
   CS: – 649.400.000.
Tab. 4. 1. (ex Tab. 3. 3.) Duranti, Marcon, Fassina, Airaudo, Melilla, Franco Bordo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 6.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

(Votazione dell'articolo 6)

ART. 7.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative).

(Votazione dell'articolo 7)

ART. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

(Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

(Votazione dell'articolo 9)

ART. 10.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

(Votazione dell'articolo 10)

ART. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

  Allo stato di previsione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: 1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 130.000.000;
   CP: – 130.000.000.

  2018:
   CP: – 130.000.000;
   CS: – 130.000.000.

  2019:
   CS: – 130.000.000;
   CS: – 130.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 130.000.000;
   CS: + 130.000.000.

  2018:
   CP: + 130.000.000;
   CS: + 130.000.000.

  2019:
   CP: + 130.000.000;
   CS: + 130.000.000.
Tab. 11. 1. (ex Tab. 10. 1.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Allo stato di previsione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni.

  2017:
   CP: – 54.000.000;
   CS: – 54.000.000.

  2018:
   CP: – 50.000,000;
   CS: – 50.000.000.

  2019:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 54.000.000;
   CS: + 54.000.000.

  2018:
   CP: + 50.000,000;
   CS: + 50.000.000.

  2019:
   CP: + 50.000,000;
   CS: + 50.000.000.
Tab. 11. 2. (ex Tab. 10. 4.) Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso.

  Allo stato di previsione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:

  2017:
   CP: – 30.000.000;
   CP: – 30.000.000.

  2018:
   CP: – 30.000.000;
   CP: – 30.000.000.

  2019:
   CP: – 30.000.000;
   CP: – 30.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 13, stato di previsione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione: 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:

  2017:
   CP: + 30.000.000;
   CP: + 30.000.000.

  2018:
   CP: + 30.000.000;
   CP: + 30.000.000.

  2019:
   CP: + 30.000.000;
   CP: + 30.000.000.
Tab. 11. 3. (ex Tab. 12. 4.) L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Allo stato di previsione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 10.000.000;
   CP: – 10.000.000.

  2018:
   CP: – 10.000.000;
   CP: – 10.000.000.

  2019:
   CP: – 10.000.000;
   CP: – 10.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 10.000.000;
   CP: + 10.000.000.

  2018:
   CP: + 10.000.000;
   CP: + 10.000.000.

  2019:
   CP: + 10.000.000;
   CP: + 10.000.000.
Tab. 11. 4. (ex Tab. 10. 2.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Allo stato di previsione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 1.000.000;
   CS: – 1.000.000.

  2018:
   CP: – 1.000.000;
   CS: – 1.000.000.

  2019:
   CP: – 1.000.000;
   CS: – 1.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 15, stato di previsione: Ministero della salute, missione: 1 Tutela della salute, programma: 1.2 Sanità pubblica veterinaria apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  2018:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  2019:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.
Tab. 11. 5. (ex Tab. 14. 4.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

(Votazione dell'articolo 11)

ART. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

(Votazione dell'articolo 12)

ART. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

(Votazione dell'articolo 13)

ART. 14.
(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative).

(Votazione dell'articolo 14)

ART. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute).

(Votazione dell'articolo 15)

ART. 16.
(Totale generale della spesa).

(Votazione dell'articolo 16)

ART. 17.
(Quadro generale riassuntivo).

(Votazione dell'articolo 17)

ART. 18.
(Disposizioni diverse).

(Votazione dell'articolo 18)

ART. 19.
(Entrata in vigore).

(Votazione dell'articolo 19)