CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 ottobre 2015
XVII LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 9-200-250-273-274-349-369-404-463-494-525-604-606-647-707-794-836-886-945-1204-1269-1443-2376-2495-2794-3264-A Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 443)
A.C. 9-200-250-273-274-349-369-404-463-494-525-604-606-647-707-794-836-886-945-1204-1269-1443-2376-2495-2794-3264-A
EMENDAMENTI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Relatori: FABBRI, per la maggioranza; INVERNIZZI e LA RUSSA, di minoranza.

N. 5.

Seduta dell'8 ottobre 2015

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)

ART. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91).

  Sopprimerlo.
*1. 5. Invernizzi.

  Sopprimerlo.
*1. 300. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Chi ha rinunciato ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro il termine ivi previsto, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a motivo del fatto che la legislazione del Paese estero di cui è cittadino non consente il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze, ovvero non lo consentiva al tempo in cui la predetta facoltà avrebbe potuto essere esercitata, può riacquistare la cittadinanza italiana, presentandone richiesta alle competenti autorità, qualora la legislazione del Paese estero sia o sia stata modificata nel senso di consentire il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze.
1. 13. Invernizzi.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

  1. Chi ha rinunciato ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro il termine ivi previsto, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a motivo del fatto che la legislazione del Paese estero di cui è cittadino non consente il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze, ovvero non lo consentiva al tempo in cui la predetta facoltà avrebbe potuto essere esercitata, può riacquistare la cittadinanza italiana, presentandone richiesta alle competenti autorità, qualora la legislazione del Paese estero sia o sia stata modificata nel senso di consentire il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze.

Art. 1-bis.

  1. Il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riaperto e fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.
1. 12. Invernizzi.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

  1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma.»

Art. 2.

  1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – 1. Il decreto di concessione della cittadinanza deve essere preceduto dalla dimostrazione, da parte della persona a cui si riferisce, della buona conoscenza della lingua italiana e dal giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi nonché i diritti di libertà e di autodeterminazione delle donne, la separazione tra la sfera laica e quella religiosa.»

  2. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. I cittadini stranieri non comunitari che acquisiscono, a qualsiasi titolo, la cittadinanza italiana la perdono se, entro un anno dall'acquisto, non eleggono residenza stabile nel territorio nazionale.
  2-ter. Il cittadino italiano che non è tale per nascita perde la cittadinanza acquisita a qualsiasi titolo se, per un periodo superiore a due anni consecutivi, risiede all'estero e non può esibire atti di proprietà, o contratti di affitto, o utenze, o conti correnti bancari o dichiarazioni dei redditi che attestino la persistenza di suoi interessi economici nel territorio nazionale.»
1. 20. Invernizzi.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

  1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma.»

Art. 2.

  1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – 1. Il decreto di concessione della cittadinanza deve essere preceduto dalla dimostrazione, da parte della persona a cui si riferisce, della buona conoscenza della lingua italiana e dal giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi nonché i diritti di libertà e di autodeterminazione delle donne.»

  2. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. I cittadini stranieri non comunitari che acquisiscono, a qualsiasi titolo, la cittadinanza italiana la perdono se, entro un anno dall'acquisto, non eleggono residenza stabile nel territorio nazionale.
  2-ter. Il cittadino italiano che non è tale per nascita perde la cittadinanza acquisita a qualsiasi titolo se, per un periodo superiore a due anni consecutivi, risiede all'estero e non può esibire atti di proprietà, o contratti di affitto, o utenze, o conti correnti bancari o dichiarazioni dei redditi che attestino la persistenza di suoi interessi economici nel territorio nazionale.»
1. 19. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente fino al termine del ciclo scolastico dell'obbligo, e che abbia completato con successo lo stesso ciclo scolastico, può divenire cittadino anche prima del raggiungimento della maggiore età.
  2-ter. Ai fini di cui al comma 2, lo straniero dovrà presentare richiesta per l'ottenimento della cittadinanza alle autorità competenti, e dovrà essere in possesso di un attestato, rilasciato dall'istituto scolastico, che certifichi il completamento del ciclo scolastico dell'obbligo. L'attestato, sottoscritto congiuntamente da due insegnanti dell'ultimo anno della scuola dell'obbligo, dovrà, altresì, contenere una valutazione positiva circa l'adesione dello studente ai valori ed ai principi dell'identità nazionale. La valutazione è effettuata sulla base di un apposito colloquio e del suo comportamento scolastico.
  2-quater. La comunicazione contenente la valutazione effettuata è trasmessa ai competenti uffici preposti alla formalizzazione della cittadinanza a cura del Preside dell'istituto.
  2-quinquies. La scuola, nel corso dell'ultimo mese di frequenza, organizza una cerimonia per la consegna simbolica dell'attestato di idoneità all'acquisizione della cittadinanza italiana».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 2. La Russa.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Esame di naturalizzazione).

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione»;
   b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione».

Art. 1-bis.
(Modalità dell'esame).

  1. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.

Art. 1-ter.
(Norme di attuazione).

  1. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.
1. 11. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Condizioni per l'acquisto della cittadinanza).

  1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione diviene cittadino se dichiara, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana.»
1. 23. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Condizioni per l'acquisto della cittadinanza).

  1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione diviene cittadino se dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana.»
1. 22. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma.»
1. 21. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6. – 1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4 e 5:
   a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
   c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
   d) la dichiarazione di delinquenza abituale;
   e) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo con la legge 12 luglio 1999, n. 232.

  2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.
  3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere c) ed e), è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nei casi di cui all'articolo 4.
  4. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.
  5. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale, per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) del comma 1, ovvero i provvedimenti che dispongono l'arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dai Tribunali di cui al comma 1, lettera e), determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato.»
1. 14. Caparini, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6. – 1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4 e 5:
   a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
   c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
   d) la dichiarazione di delinquenza abituale.

  2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.
  3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera c), è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nei casi di cui all'articolo 4.
  4. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.
  5. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale, per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) del comma 1, determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato.»
1. 15. Caparini, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6. – 1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4 e 5:
   a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
   c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
   d) la dichiarazione di delinquenza abituale.

  2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.»
1. 16. Caparini, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:
  «Art. 8-bis. – 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno, su parere conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7 dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno sospende il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.
  3. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta trascorsi due anni dalla data del decreto di reiezione.»
1. 17. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:
  «Art. 8-bis. – 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno, su parere conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7 dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta trascorsi due anni dalla data del decreto di reiezione.»
1. 18. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Condizioni per la concessione della cittadinanza).

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo svolgimento del percorso di cittadinanza di cui all'articolo 9-ter

  2. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
  «Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:
   a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
   b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;
   c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;
   d) alla sottoscrizione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007.»
1. 25. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Condizioni per la concessione della cittadinanza).

  1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:
   «f) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo svolgimento del percorso di cittadinanza di cui all'articolo 9-ter.».

  2. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
  «Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:
   a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
   b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;
   c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei princìpi fondamentali della Costituzione.».
1. 24. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
  «Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata alla verifica dell'effettiva integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero, suddivisa in due distinte fasi temporalmente consequenziali.
  2. La prima fase della verifica di cui al comma 1 del presente articolo è attuata decorsi quattro anni dall'ottenimento del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:
   a) conoscenza di base della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) del Consiglio d'Europa;
   b) conoscenza di base della storia, dell'educazione civica, della civiltà e della cultura italiane;
   c) conoscenza di base della Costituzione italiana;
   d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere a), b) e c), con rilascio di un apposito attestato.

  3. La seconda fase della verifica di cui al comma 1 del presente articolo è attuata, decorsi quattro anni dall'ottenimento del «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:
   a) una buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello B2 di cui al CEFR del Consiglio d'Europa;
   b) una buona conoscenza della storia, dell'educazione civica e della cultura italiane;
   c) una buona conoscenza della Costituzione italiana;
   d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere a), b) e c), con rilascio di un apposito attestato.

  4. A seguito del superamento della seconda fase di verifica di cui al comma 3, è concessa la cittadinanza italiana, subordinatamente alla dimostrazione del possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
   a) certificato del casellario giudiziale dei carichi pendenti previsto dall'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, che attesti l'insussistenza di pendenze penali a carico dell'interessato, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per il luogo di residenza dell'interessato, fatte salve la riabilitazione o l'estinzione del reato che fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna, nonché l'insussistenza di dichiarazione di delinquenza abituale e di gravi motivi di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
   b) la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;
   c) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, di cui alla lettera d), non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare componente il nucleo. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, con certificazione anagrafica attestante il rapporto familiare;
   d) un lavoro, subordinato o autonomo, o un'attività economica stabile da cui derivi un reddito fiscalmente dichiarato, comprovati documentalmente.

  5. Il Governo individua, sentite le amministrazioni competenti delle regioni interessate e degli enti locali interessati, al fine di una più completa acquisizione dei dati specifici di provenienza territoriale, le iniziative e le attività, con le relative modalità attuative, finalizzate a sostenere il processo d'integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero di cui al presente articolo, allo scopo determinando i titoli e gli attestati idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti per le fasi di verifica di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché i casi straordinari di eventuale giustificata esenzione dal loro possesso.
  6. L'acquisizione della cittadinanza italiana, in conformità alla legislazione vigente, impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana e pertanto a non svolgere in alcun modo attività in contrasto con la Costituzione e con le leggi dell'ordinamento della Repubblica italiana.»
1. 9. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
  «Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:
   a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
   b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;
   c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;
   d) al rispetto degli obblighi fiscali;
   e) al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   f) alla sottoscrizione di una carta dei valori nella quale si dichiara di riconoscere il principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa, lo status giuridico o religioso delle donne, il rispetto del diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, dei minori e dei non credenti e il trattamento degli animali.

  2. L'accesso al corso di cui al comma 1, lettera b), è consentito allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, su sua richiesta. Ai fini dell'accesso al corso, l'amministrazione competente ha il dovere di verificare i requisiti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) entro centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta.
  3. Il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione al corso di cui al comma 1, lettera b), e comunque non prima del compimento del decimo anno di residenza legale nel territorio della Repubblica.
  4. Per le finalità di cui al comma 3 il Governo pone in essere, con il concorso delle regioni, iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero e a cui lo straniero stesso è tenuto a partecipare.
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i Ministri competenti, sono disciplinati le modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza, le modalità di organizzazione e di espletamento del corso di cui al comma 1, lettera b), nonché i casi di esonero dalla frequenza dello stesso. Il regolamento di attuazione definisce altresì gli adempimenti e le procedure idonei a verificare, da parte degli organi della pubblica amministrazione competenti in materia, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.»
1. 27. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
  «Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:
   a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
   b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;
   c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;
   d) al rispetto degli obblighi fiscali;
   e) al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

  2. L'accesso al corso di cui al comma 1, lettera b), è consentito allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, su sua richiesta. Ai fini dell'accesso al corso, l'amministrazione competente ha il dovere di verificare i requisiti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) entro centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta.
  3. Il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione al corso di cui al comma 1, lettera b), e comunque non prima del compimento del decimo anno di residenza legale nel territorio della Repubblica.
  4. Per le finalità di cui al comma 3 il Governo pone in essere con il concorso delle regioni iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero e a cui lo straniero stesso è tenuto a partecipare.
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i Ministri competenti, sono disciplinati le modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza, le modalità di organizzazione e di espletamento del corso di cui al comma 1, lettera b), nonché i casi di esonero dalla frequenza dello stesso. Il regolamento di attuazione definisce altresì gli adempimenti e le procedure idonei a verificare, da parte degli organi della pubblica amministrazione competenti in materia, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.»
1. 26. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente:
  «Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana è condizionata alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica, riscontrata:
   a) da una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
   b) dalla conoscenza della Costituzione italiana.

  2. Lo straniero che risultasse inidoneo alla verifica di cui al comma 1 ha diritto a ripeterla senza limitazioni a condizione che siano passati almeno dodici mesi dalla comunicazione dell'esito della stessa. Il provvedimento di acquisizione della cittadinanza rimane pendente fino all'accertamento delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del citato comma.»
1. 7. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.

  2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone, il principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa, di osservare le normative vigenti in materia di libertà individuale e di pensiero, di obbligo scolastico, di autodeterminazione e di uguaglianza formale di tutti i cittadini davanti alla legge, lo status giuridico o religioso delle donne, di rispettare il diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, i diritti dei minori e dei non credenti e di osservare le norme, gli usi e le consuetudini per il trattamento degli animali”.
  3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana.»
1. 30. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.
  2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone e di riconoscere e sottoscrivere la Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007”.
  3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana.»
1. 29. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.
  2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone”.
  3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana.»
1. 10. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), d), e), f) e h).
1. 34. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), d), f) e h).
1. 33. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), d) e f).
1. 35. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), d), f) e h).
1. 36. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).
1. 38. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
*1. 39. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
*1. 59. Calabria, Centemero.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e).
1. 43. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).
1. 40. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e h).
1. 41. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 44. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso b-bis), con il seguente:
   «b-bis) acquisiscono automaticamente la cittadinanza italiana non solo i figli dei cittadini italiani, ma anche i figli di stranieri che nascono in Italia, purché almeno uno dei genitori risieda abitualmente e legalmente nel Paese da almeno otto anni e goda del diritto di soggiorno a tempo indeterminato;»
1. 301. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), dopo la parola: Repubblica aggiungere la seguente: Italiana.
1. 4. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da:, di cui almeno uno fino alla fine del capoverso con le seguenti: che siano nati in Italia e legalmente residenti, senza interruzioni, nel territorio italiano da almeno dieci anni antecedenti alla nascita del figlio.
1. 53. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da:, di cui almeno uno fino alla fine del capoverso con le seguenti: che siano nati in Italia e legalmente residenti, senza interruzioni, nel territorio italiano da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita del figlio.
1. 52. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da:, di cui almeno uno fino alla fine del capoverso con le seguenti: che siano nati entrambi in Italia e di cui almeno uno è legalmente residente nel territorio italiano, senza interruzioni, da almeno cinque anni antecedenti alla nascita del figlio.
1. 50. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da:, di cui almeno uno fino alla fine del capoverso con le seguenti: che siano nati entrambi in Italia e di cui almeno uno è legalmente residente nel territorio italiano, senza interruzioni, da almeno due anni antecedenti alla nascita del figlio.
1. 51. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da:, di cui almeno uno fino alla fine del capoverso con le seguenti: che risiedano legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno dieci anni, antecedenti alla nascita.
1. 63. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da:, di cui almeno uno fino alla fine del capoverso con le seguenti: che risiedano legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno otto anni, antecedenti alla nascita.
1. 62. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole: almeno uno sia con le seguenti: entrambi siano.
1. 302. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), dopo le parole: almeno uno aggiungere le seguenti: sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o.
1. 600. La Commissione.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da: in possesso fino alla fine del capoverso con le seguenti: nato in Italia e che siano entrambi legalmente residenti nel territorio italiano da almeno cinque anni antecedenti alla nascita del figlio.
1. 48. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da: in possesso fino alla fine del capoverso con le seguenti: nato in Italia e che siano entrambi legalmente residenti nel territorio italiano da almeno due anni antecedenti alla nascita del figlio.
1. 49. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da: in possesso fino alla fine del capoverso con le seguenti: soggiornante legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera h), capoverso Art. 23-bis, sopprimere il comma 4.
1. 304. Costantino, Quaranta, Duranti, Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole: per soggiornanti di lungo periodo con le seguenti: da almeno otto anni.
1. 305. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1. 602. La Commissione.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le parole: da almeno cinque anni.
1. 306. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso b-bis), aggiungere i seguenti:
   b-ter) la donna che è stata cittadina per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con uno straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948;
   b-quater) il figlio della donna di cui alla lettera b-ter nato anteriormente al 1o gennaio 1948.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:
  2-quater Per acquistare la cittadinanza ai sensi del comma 1, lettera b-ter), gli aventi diritto presentano una dichiarazione in tal senso al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare. La dichiarazione è corredata dalla documentazione prevista da un apposito decreto del Ministro dell'interno emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1. 360. La Marca, Fedi, Porta, Gianni Farina, Garavini, Tacconi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso b-bis), aggiungere i seguenti:
   b-ter) la donna che ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948;
   b-quater) è cittadino il figlio della donna di cui alla lettera b-ter nato anteriormente al 1o gennaio 1948.
1. 76. Bueno, Merlo, Borghese, Pisicchio, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso b-bis), aggiungere il seguente:
   «b-ter)
chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi soggiorni legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno, antecedente alla nascita del figlio.»

  Conseguentemente, al comma 1,
   lettera
b),
    capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: Nei casi di cui alla lettera b-bis) con le seguenti: Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter);
    capoverso comma 2-ter, sostituire le parole: alla lettera b-bis) con le seguenti: alle lettere b-bis) e b-ter);
   lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, sostituire le parole: lettera b-bis) con le seguenti: lettera b-bis) e b-ter).
1. 307.(Versione corretta) Costantino, Quaranta, Duranti, Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

   Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso b-bis), aggiungere il seguente:
   b-ter) ai fini di cui alla lettera b-bis) del presente comma la madre deve essere legalmente presente in Italia da almeno dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b):
   sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
  2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) il genitore con il requisito di residenza quinquennale può effettuare una dichiarazione di volontà affinché i soggetti di cui alla lettera b-bis) acquistino automaticamente la cittadinanza italiana al termine dell'assolvimento del ciclo scolastico dell'obbligo. Se in possesso di altra cittadinanza l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana entro due anni dal raggiungimento della maggiore età;
    al capoverso 2-ter, sostituire le parole: entro due anni dal con le seguenti: entro i due anni successivi al.
1. 3. La Russa.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e f).
1. 82. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed h).
1. 81. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 84. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: cittadinanza si acquista a seguito di con le seguenti: richiesta di cittadinanza può essere fatta con.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso la cittadinanza si acquista solo al compimento della maggiore età.
1. 308. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: un genitore con le seguenti: entrambi i genitori.
1. 96. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: centro di con le seguenti: punto.
1. 603. La Commissione.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere il terzo periodo.
1. 88. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato, se in possesso di altra cittadinanza, deve confermare la propria volontà di mantenere la cittadinanza italiana. In caso di mancata comunicazione da parte dell'interessato, si ritiene che abbia rinunciato alla cittadinanza italiana.
1. 91. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente: Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato, se in possesso di altra cittadinanza, deve confermare la propria volontà a mantenere la cittadinanza italiana.
1. 94. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 2-ter.
1. 86. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana anche nel caso in cui al provvedimento straniero di adozione o di affidamento preadottivo non sia seguita, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la trascrizione dell'adozione nei registri di stato civile, a condizione che l'autorità competente abbia autorizzato l'ingresso del minore per motivo di adozione sul territorio nazionale ed egli non abbia fatto ritorno nel Paese di origine dopo un anno dall'ingresso in Italia».
1. 139. Marazziti, Santerini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al compimento della maggiore età, qualora non sia intervenuto il provvedimento di adozione del minore straniero dichiarato adottabile, quest'ultimo ha facoltà di eleggere la cittadinanza italiana facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o nel cui territorio sia collocata la sua ultima dimora entro il compimento del ventesimo anno di età.».
1. 148. Santerini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Lo straniero che, pur essendo stato dichiarato adottabile ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184, non sia stato adottato acquista la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età».
1. 138. Marazziti, Santerini.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), f).
1. 100. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 102. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*1. 95. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*1. 104. La Russa.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, sopprimere il primo periodo.
1. 92. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età.
1. 125. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, sostituire le parole da: del dodicesimo anno fino alla fine del capoverso con le seguenti: dell'ottavo anno di età e che ha assolto il ciclo scolastico dell'obbligo acquista la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale legalmente residenti in Italia, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
1. 114. La Russa.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: dodicesimo con la seguente: settimo.
1. 133. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: dodicesimo con la seguente: ottavo.
1. 321. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: dodicesimo con la seguente: decimo.
1. 130. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da:, nel territorio nazionale fino a: quadriennale idonei con le seguenti: e ha portato a compimento con successo un ciclo scolastico obbligatorio idoneo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
1. 322. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: nel territorio nazionale fino a: presso istituti le seguenti:, per almeno cinque anni, e concluso un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado o superiore presso istituti scolastici.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sopprimere il secondo periodo;
   al terzo periodo, sostituire le parole da:
dell'interessato fino a: legalmente residente con le seguenti: da un genitore legalmente residente e soggiornante.
1. 116. Calabria, Centemero.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.
1. 134. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.
1. 140. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: cinque anni aggiungere le seguenti: e concluso.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
1. 324. Calabria, Centemero.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: o percorsi di istruzione fino a: qualifica professionale,.
1. 128. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: al compimento della maggiore età.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al terzo periodo sostituire le parole:
La cittadinanza si acquista a seguito di con le seguenti: La richiesta di cittadinanza deve essere fatta con;
   dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso la cittadinanza si acquista solo al compimento della maggiore età.
1. 323. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
*1. 93. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
*1. 320. Santerini, Coscia, Buttiglione, Molea, Iori.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
*1. 325. Pannarale, Scotto, Quaranta, Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: da un genitore legalmente residente aggiungere le seguenti: e soggiornante.
1. 109. Calabria, Centemero.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 2-ter.
1. 98. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. La dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis non è richiesta per i minori che sono vittime, o che fanno emergere situazioni di violazione dei diritti, matrimoni precoci, poligamie, infibulazioni, violenze psicologiche e fisiche. Si applica l'articolo 336 del codice civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
1. 111. Carfagna, Prestigiacomo, Calabria.

  Al comma 1, lettera d), dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. La dichiarazione di volontà di cui ai commi precedenti deve essere specificato il riconoscimento dei principi fondamentali della Costituzione italiana, la separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa, lo status giuridico o religioso delle donne, il rispetto del diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, dei minori e dei non credenti.
1. 143. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) l'articolo 5 è sostituito dai seguenti:
  «Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
  2. Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se, successivamente all'adozione, risiede legalmente nel territorio della Repubblica per almeno due anni»;
  «Art. 5-bis. – 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del sindaco del comune di residenza:
   a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
   b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
   c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o di apolide.

  2. Ai fini dell'attribuzione della cittadinanza ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun reddito».
1. 152. Scotto, Costantino, Quaranta, Duranti, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero quando sia già in essere un precedente vincolo matrimoniale nel Paese di origine.»;
   b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «3. Lo straniero può inviare al Ministro dell'interno entro trenta giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero dalla separazione personale dei coniugi, integrazioni alla documentazione già presentata, idonee a dimostrare la sussistenza di un altro titolo per l'attribuzione o per la concessione della cittadinanza. In tale caso il termine per la conclusione del procedimento è esteso a trentasei mesi complessivi.
  4. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana se risiede legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, per almeno due anni successivamente all'adozione».
1. 150. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma».
1. 224. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
  «Art. 5-bis. – 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
   a) lo straniero che da almeno cinque anni soggiorna legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, e attualmente vi risiede e che è in possesso di un requisito reddituale non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
   b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
   c) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato».
1. 151. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
  «Art. 7-bis. Il Ministero dell'interno riconosce lo status di apolide, su istanza dell'interessato, comunque presente sul territorio, da presentarsi presso la Prefettura-UTG competente, che istruisce la domanda.».
1. 173. Quaranta, Costantino, Duranti, Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).
1. 157. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere e) e g).
1. 158. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*1. 159. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*1. 153. Calabria, Centemero.

  Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole: è aggiunta, in fine, la seguente lettera: con le seguenti: sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
   «f-ter) allo straniero che risiede legalmente da almeno sei anni nel territorio della Repubblica, che ha fatto emergere situazioni di gravi violazioni dei diritti, matrimoni precoci, poligamie, infibulazioni, violenze psicologiche e fisiche, sfruttamento della prostituzione, tratta di persone e riduzione in schiavitù, anche avendo ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e per le vittime di violenza domestica di cui agli articoli 18 e 18-bis del decreto legislativo 18 luglio 1998, n. 286».
1. 154. Carfagna, Prestigiacomo, Calabria.

  Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole: è aggiunta, in fine, la seguente lettera: con le seguenti: sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
   «f-ter) allo straniero che risiede legalmente da almeno otto anni nel territorio della Repubblica, in possesso, al momento dell'istanza, dei requisiti di reddito richiesti per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, previa verifica della reale integrazione linguistica e sociale.»
1. 171. Marazziti, Santerini.

  Al comma 1, lettera e), capoverso lettera f-bis), sopprimere le parole:, ivi legalmente residente da almeno sei anni.
1. 327. Costantino, Quaranta, Pannarale, Duranti, Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera e), capoverso lettera f-bis), sostituire la parola: sei con la seguente: dieci.
1. 164. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso lettera f-bis), sostituire la parola: sei con la seguente: otto.
1. 165. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera e), lettera f-bis), sopprimere le parole da: ovvero un percorso di istruzione fino alla fine della lettera.
1. 156. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Nei casi di cui all'articolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario è preventivamente acquisito il parere del sindaco del Comune di residenza anagrafica del richiedente.
  2. Con il parere di cui al comma 1 il sindaco attesta:
   a) il requisito della residenza;
   b) la congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;
   c) il grado di integrazione del richiedente nella comunità locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme della Costituzione italiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.

  3. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al sindaco dell'istanza di concessione della cittadinanza.».
1. 225. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 161. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: o finalizzate all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, e dell'articolo 4, commi 2 e 2-ter.
1. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Sopprimere la lettera g).
1. 350. Calabria, Centemero.

  Sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica».
*1. 351. Piccione, Carnevali.

  Sostituire la lettera g) con la seguente:
   g)
all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica».
*1. 352. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   «g-bis) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. In caso di violazione dei termini del procedimento di acquisto o riacquisto della cittadinanza il figlio del richiedente, che sia nel frattempo divenuto maggiorenne, mantiene i diritti di cui al comma 1, se al compimento della maggiore età conviveva con il genitore.
  3. La disposizione di cui al comma precedente, si applica anche nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, prima della data dell'entrata in vigore della presente legge.».
1. 216. Santerini.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) all'articolo 16, comma 2, la parola: «rifugiato» è sostituita dalle seguenti: «beneficiario di protezione internazionale, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».
1. 213. Costantino, Quaranta, Duranti, Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
  «1. I nati in Italia, figli di almeno un genitore italiano, che hanno perso la cittadinanza in seguito a espatrio, riacquistano la cittadinanza italiana facendone espressa richiesta al consolato italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera purché ciò non sia in contrasto con accordi bilaterali internazionali in vigore.»
1. 180.(Nuova formulazione). Fitzgerald Nissoli, Gigli, Dellai.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
  «1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tale senso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»
1. 361. Fedi, La Marca, Porta, Gianni Farina, Garavini, Tacconi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
1. 201. Invernizzi.

  Sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:
  23-bis. – 1. Nei casi in cui l'acquisto della cittadinanza dipenda da una dichiarazione di volontà dell'interessato, quest'ultima può essere resa dal suo rappresentante legale quando si tratti di persona incapace. In ogni caso i termini di decadenza per rendere la dichiarazione sono sospesi per tutto il tempo in cui perduri la condizione di incapacità, anche di fatto, dell'interessato.
  2. Il cittadino straniero incapace di intendere e di volere o comunque portatore di disabilità che influiscano negativamente nei processi di apprendimento è esonerato dalla dimostrazione di alcuni requisiti secondo quanto previsto con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3. Il soggetto incapace di intendere e di volere non è tenuto a prestare giuramento.
1. 178. Marazziti, Santerini.

  Al comma 1, lettera h), capoverso 23-bis, sopprimere i commi 1, 2 e 3.
1. 197. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso 23-bis, sopprimere i commi 1, 2 e 5.
1. 198. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso 23-bis, sopprimere i commi 1 e 2.
1. 191. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso articolo 23-bis, sopprimere i commi 1 e 3.
1. 195. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso articolo 23-bis, sopprimere il comma 1.
1. 185. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, sopprimere i commi 2, 3 e 5.
1. 199. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, sopprimere il comma 2.
1. 186. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: risiede fino a: in Italia anche in tali periodi con le seguenti: dimori abitualmente avendo soddisfatto le condizioni previste dalle norme in materia di soggiorno dei cittadini stranieri e dei cittadini dell'Unione europea. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente costituisce presunzione di residenza legale in Italia. In assenza di iscrizione anagrafica, l'interessato può dimostrare di aver risieduto legalmente nel territorio dello Stato provando, con ogni mezzo, la dimora abituale e il soggiorno regolare in Italia.
1. 205. Quaranta, Costantino, Duranti, Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: risiede fino a: risiedere in Italia anche con le seguenti: si trovi avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno. In ogni caso non costituisce motivo ostativo alla concessione della cittadinanza la mancata iscrizione anagrafica del richiedente o l'eventuale cancellazione di precedente iscrizione quando il soggetto dia prova che questa condizione è dipesa esclusivamente da ragioni di disagio economico non superabili con l'ordinaria diligenza, qualora il soggetto dimostri di non essersi allontanato dall'Italia.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   al medesimo capoverso:
    al comma 3, sopprimere le parole:
calcolato sul totale degli anni considerati;
    sopprimere il comma 4;
   sopprimere il capoverso Art. 23-ter.

1. 212. Marazziti, Santerini.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 2, sopprimere il primo periodo.
1. 194. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 190. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 2, sopprimere il terzo periodo.
1. 187. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, sopprimere i commi 3 e 5.
1. 193. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, sopprimere il comma 3.
1. 188. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assenza dal territorio della Repubblica non può tuttavia in nessun caso essere superiore a sei mesi consecutivi.
1. 353. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, sopprimere il comma 5.
*1. 182. La Russa.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, sopprimere il comma 5.
*1. 189. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 5, sostituire le parole: nei sei mesi con le seguenti: nei dodici mesi.
1. 210. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1. 222. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Nel caso di persona interdetta giudiziale gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore o dal curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.
1. 354. Beni, Marzano, Carnevali, Marazziti.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  6. Nei casi in cui l'acquisto della cittadinanza dipenda da una dichiarazione di volontà dell'interessato, quest'ultima può essere resa da un suo rappresentante legale quando si tratti di persona incapace o interdetta giudiziale. In ogni caso i termini di decadenza per rendere la dichiarazione sono sospesi per tutto il tempo in cui perduri la condizione di incapacità, anche di fatto, dell'interessato. Il cittadino straniero, e l'incapace di intendere e di volere, o comunque portatore di disabilità che influiscano negativamente nei processi di apprendimento è esonerato dalla dimostrazione di eventuali requisiti linguistici o attitudinali.
1. 355. Cinzia Maria Fontana, Piccione, Zampa, Carnevali, Carra, Scuvera, Marzano.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-ter, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
1. 362. Porta, La Marca, Fedi, Gianni Farina, Garavini, Tacconi.

(Votazione dell'articolo 1)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:

Art. 9.1.

  1. Nei casi di cui all'articolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario è preventivamente acquisito il parere del Sindaco del Comune di residenza anagrafica del richiedente.
  2. Con il parere di cui al comma 1 il Sindaco attesta:
   a) il requisito della residenza;
   b) la congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;
   c) il grado di integrazione del richiedente nella comunità locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme della Costituzione italiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.

  3. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dell'istanza di concessione della cittadinanza».
1. 09. Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:
  «Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata alla verifica dell'effettiva integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero, suddivisa in due distinte fasi temporalmente consequenziali.
  2. La prima fase della verifica di cui al comma 1 è attuata decorsi quattro anni dall'ottenimento del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:
   a) conoscenza di base della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) del Consiglio d'Europa;
   b) conoscenza di base della storia, dell'educazione civica, della civiltà e della cultura italiane;
   c) conoscenza di base della Costituzione italiana;
   d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere a), b) e c), con rilascio di un apposito attestato.

  3. La seconda fase della verifica di cui al comma 1 è attuata, decorsi quattro anni dall'ottenimento del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:
   a) una buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello B2 di cui al CEFR del Consiglio d'Europa;
   b) una buona conoscenza della storia, dell'educazione civica e della cultura italiane;
   c) una buona conoscenza della Costituzione italiana;
   d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere a), b) e c), con rilascio di un apposito attestato.

  4. A seguito del superamento della seconda fase di verifica di cui al comma 3, è concessa la cittadinanza italiana, subordinatamente alla dimostrazione del possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
   a) certificato del casellario giudiziale dei carichi pendenti previsto dall'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, che attesti l'insussistenza di pendenze penali a carico dell'interessato, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per il luogo di residenza dell'interessato, fatte salve la riabilitazione o l'estinzione del reato che fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna, nonché l'insussistenza di dichiarazione di delinquenza abituale e di gravi motivi di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
   b) la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;
   c) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, di cui alla lettera d), non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare componente il nucleo. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, con certificazione anagrafica attestante il rapporto familiare;
   d) un lavoro, subordinato o autonomo, o un'attività economica stabile da cui derivi un reddito fiscalmente dichiarato, comprovati documentalmente.

  5. Il Governo individua, sentite le amministrazioni competenti delle regioni interessate e degli enti locali interessati, al fine di una più completa acquisizione dei dati specifici di provenienza territoriale, le iniziative e le attività, con le relative modalità attuative, finalizzate a sostenere il processo d'integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero di cui al presente articolo, allo scopo determinando i titoli e gli attestati idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti per le fasi di verifica di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché i casi straordinari di eventuale giustificata esenzione dal loro possesso.
  6. L'acquisizione della cittadinanza italiana, in conformità alla legislazione vigente, impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana e pertanto a non svolgere in alcun modo attività in contrasto con la Costituzione e con le leggi dell'ordinamento della Repubblica italiana».
1. 04. Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, è revocato in seguito a presentazione di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti pubblici falsi o di uso degli stessi in violazione delle norme di legge. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.
  2-ter. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dallo straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, Titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti».
1. 014. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, è revocato in seguito a presentazione di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti pubblici falsi o di uso degli stessi in violazione delle norme di legge. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso».
1. 015. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dallo straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, Titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti».
1. 016. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dallo straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, Titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti, in caso di manifesta e accertata inosservanza del rispetto dei principi sanciti dalla Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007,».
1. 017. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
   c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 06. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater del codice penale;
   c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 012. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
   c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 011. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
   c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 010. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
   b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 08. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 07. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 013. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379).

  1. Al comma 2, dell'articolo 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
1. 05. Bueno, Merlo, Fitzgerald Nissoli, Borghese, Ottobre, Pisicchio.

ART. 2.
(Disposizioni di coordinamento e finali).

  Sopprimerlo.
*2. 19. Invernizzi.

  Sopprimerlo
*2. 301. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
2. 6. Invernizzi.

  Sopprimere i commi 1, 2.
2. 10. Invernizzi.

  Sopprimere il comma 1.
2. 11. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1- bis aggiungere il seguente:
  1-ter. Il rigetto dell'istanza di cui al comma 1 è preclusa quando dalla data di presentazione della stessa, corredata della prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno può sospendere il predetto termine per un periodo massimo di un anno.
2. 22. D'Alia.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:
  1-ter Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
  «Art. 9.1. – 1. I procedimenti di cui alla presente legge si concludono nel termine perentorio di due anni dalla data di presentazione dell'istanza. Il procedimento può essere sospeso, per un periodo non superiore ad un anno, per fondati motivi di sicurezza della Repubblica. Si applica l'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. 310. D'Alia.

  Sopprimere i commi 2, 4 e 5.
2. 7. Invernizzi.

  Sopprimere il comma 2.
2. 12. Invernizzi.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
2. 9. Invernizzi.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente:
    al comma 5:
    sostituire le parole:
del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo con le seguenti: della presente legge;
    dopo le parole: si provvede a aggiungere la seguente: coordinare,
    aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. Il regolamento di cui al comma 5 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.
2. 600. La Commissione.

  Sopprimere il comma 4.
2. 13. Invernizzi.

  Sopprimere il comma 5.
2. 14. Invernizzi.

  Al comma 5, dopo le parole: di cittadinanza, aggiungere le seguenti: e di apolidia.
2. 24. Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:, garantendo altresì la conclusione dei procedimenti entro il termine di due anni dalla data di presentazione della domanda o dell'istanza per la cittadinanza, salvi i casi di sospensione, per un periodo no superiore ad un anno, per fondati motivi di sicurezza della Repubblica.
2. 312. D'Alia.

  Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:, garantendo altresì la conclusione dei procedimenti entro il termine di due anni dalla data di presentazione della domanda o dell'istanza per la cittadinanza.
2. 309. D'Alia.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6. Conformemente a quanto previsto dagli articoli 4 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le misure necessarie a garantire alle persone con disabilità l'esercizio di tutti i diritti previsti dalla presente legge. Nell'applicazione dell'articolo 4, comma 2-bis, ai fini della valutazione della regolarità della frequenza, si tiene conto dell'eventuale discontinuità derivante dalle condizioni di disabilità.
  7. Nel caso di persona interdetta o inabilitata, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore o dal curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.
2. 20. Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali di stato civile comunicano ai residenti genitori di cittadini stranieri minorenni e ai residenti cittadini stranieri maggiorenni che non abbiano ancora compiuto il ventesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
  7. Coloro che alla nascita erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) o b-ter) o che prima del compimento della maggiore età hanno maturato i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, e che hanno compiuto il ventesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della presente legge, acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 25. Costantino, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

(Votazione dell'articolo 2)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli stranieri che abbiano maturato i diritti in essa previsti anche prima della sua entrata in vigore.
2. 010. Marazziti, Santerini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge si applicano anche ai soggetti che erano nel possesso dei requisiti indicati dalle predette disposizioni prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano presenti in Italia al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
  2. Nei casi di cui al comma precedente la dichiarazione di volontà prevista deve essere presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della presente legge.
2. 012. Gigli, Sberna.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge si applicano anche ai soggetti che erano nel possesso dei requisiti indicati dalle predette disposizioni nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano in grado di fornire prova di aver continuato ad essere regolarmente presenti in Italia nel periodo successivo.
  2. Nei casi di cui al comma precedente la dichiarazione di volontà prevista deve essere presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della presente legge.
2. 013. Gigli, Sberna.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge si applicano anche ai soggetti che erano nel possesso dei requisiti indicati dalle predette disposizioni nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano in grado di fornire prova di aver continuato ad essere regolarmente presenti in Italia nell'anno precedente l'entrata in vigore della presente legge.
  2. Nei casi di cui al comma precedente la dichiarazione di volontà prevista deve essere presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della presente legge.
2. 011. Gigli, Sberna.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge, si applicano anche allo straniero che abbia superato i limiti di età di cui all'articolo 1, comma 2-ter e all'articolo 4, comma 2-ter della citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) della presente legge, e presenti richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 017. Beni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge si applicano anche allo straniero che abbia superato i limiti di età di cui all'articolo 1, comma 2-ter e all'articolo 4, comma 2-ter della citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) della presente legge, e presenti richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia legalmente residente in Italia alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 015. Chaouki, Beni, Giorgis.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge si applicano anche allo straniero che abbia superato i limiti di età di cui all'articolo 1, comma 2-ter e all'articolo 4, comma 2-ter della citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) della presente legge, e presenti richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia legalmente residente in Italia da almeno tre anni all'atto della presentazione della richiesta.
2. 016. Beni, Carnevali, Giorgis.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge, si applicano anche allo straniero che abbia superato i limiti di età di cui all'articolo 1, comma 2-ter e all'articolo 4, comma 2-ter della citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) della presente legge, e presenti richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia legalmente residente in Italia da almeno cinque anni all'atto della presentazione della richiesta.
2. 018. Giorgis, Carnevali.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge si applicano anche allo straniero legalmente residente in Italia che, avendo già maturato in precedenza i requisiti qui previsti per l'acquisto della cittadinanza, abbia superato i limiti di età di cui all'articolo 1, comma 2-ter, e all'articolo 4 comma 2-ter della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 91 introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) della presente legge, e presenti richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 019. Marazziti, Santerini.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo Dorina Bianchi 2. 014.

  All'articolo aggiuntivo 2. 014, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'ufficiale dello stato civile che riceve l'istanza sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di precedenti dinieghi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per motivi di sicurezza della Repubblica. Il nulla osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile, decorsi i quali l'ufficiale dello stato civile provvede all'iscrizione e all'annotazione nei registri dello stato civile.
0. 2. 014. 600. La Commissione.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della presente legge si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal medesimo articolo 1 comma 1, lettera d), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.
  2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Le richieste di cui al comma 2 sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. 014. Dorina Bianchi.