Relatori: COSCIA, per la maggioranza; PANNARALE, BORGHESI e CHIMIENTI, di minoranza.
N. 1.
Seduta del 15 maggio 2015
PRIMA PARTE
(Articoli da 1 a 7)
ART. 1.
(Oggetto e finalità).
Sopprimerlo.
1. 1. (ex 1. 12.) Vacca, Simone Valente.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Piano straordinario di assunzioni).
1. Per gli anni scolastici 2015-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.
2. Il piano quinquennale di cui al comma 1 è funzionale all'attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e viene realizzato a seguito dell'adozione delle seguenti misure:
a) con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria su base regionale per ciascuna classe di concorso o grado, in sostituzione delle graduatorie ad esaurimento istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, valida per le immissioni in ruolo e in cui confluiscano tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, potrà optare per una sola regione in cui richiedere l'immissione in ruolo.
La graduatoria ad esaurimento su base regionale è valida per l'immissione in ruolo in tutte le province della Regione in cui le classi di concorso risultino esaurite.
Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, può indicare una sola preferenza in merito alla provincia in cui richiede l'immissione in ruolo. Il rifiuto da parte del docente dell'immissione in ruolo in una provincia diversa da quella selezionata all'atto dell'iscrizione non comporta la perdita del diritto di permanenza nella suddetta graduatoria.
Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 agosto 2019 sono iscritti a pieno titolo nella graduatoria regionale;
b) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria provinciale dei docenti abilitati esclusi dalle graduatorie ad esaurimento regionali di cui alla lettera a) e in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o che lo consegnano entro il 31 agosto 2019, aggiornata con cadenza triennale, in cui confluiscono tutti i docenti abilitati. Tale graduatoria è valida ai fini del reclutamento, in subordine all'assorbimento della graduatoria ad esaurimento su base regionale di cui alla lettera a) del presente comma;
c) l'iscrizione nella graduatoria regionale valida per le immissioni in ruolo di cui alla lettera a) del presente comma e l'iscrizione alla graduatoria provinciale dei docenti abilitati di cui alla lettera b) del presente comma, avviene a seguito di un censimento di tutti gli attuali iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di tutti i docenti in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento.
Il censimento è svolto mediante la compilazione di un questionario, in cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto indicano il numero di giorni di servizio prestato, l'eventuale contemporaneo svolgimento di un'altra professione e la classe di concorso in cui risultino abilitati. Il questionario contiene infine una richiesta circa la volontà del docente di accettare l'immissione in ruolo nella propria classe di concorso e l'indicazione della regione e della provincia in cui richiedere l'immissione in ruolo. Possono presentare formale richiesta di iscrizione nella graduatoria regionale e nella graduatoria provinciale dei docenti abilitati solo i docenti che forniscano risposta al questionario.
All'esito del censimento il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, previa pubblicazione dei dati raccolti, attiva percorsi abilitanti nelle sole classi di concorso in cui il fabbisogno del sistema nazionale d'istruzione non possa essere soddisfatto dal personale iscritto nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli.
3. Sono assunti a tempo indeterminato, conseguentemente all'approvazione delle misure di cui al comma 2:
a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 dei 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera a), comma 2, del presente articolo;
c) i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali dei docenti abilitati di cui alla lettera b), comma 2, del presente articolo.
4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;
b) gli iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo sono assunti, nell'ambito della regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedano l'abilitazione;
c) i docenti iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera b) del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera b) del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.
5. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15.
6. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore agli 80 giorni nell'anno scolastico.
Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.
Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c), comma 3, del presente articolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli da 2 a 25;
all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
3-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.
3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:
a) finanziabili con fondi europei;
b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.
3-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.
3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
3-octies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
1. 2. (ex 1. 13.) Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 1, dopo le parole: e territoriali aggiungere le seguenti: valorizzando le diversità in tutte le loro espressioni.
Conseguentemente, al medesimo comma:
dopo le parole: dispersione scolastica aggiungere le seguenti: con particolare riferimento agli alunni ed alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento, promuovere l'alfabetizzazione degli alunni e delle alunne migranti, nonché realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto in favore delle loro famiglie;
dopo le parole: società della conoscenza aggiungere le seguenti: quale strumento fondamentale per l'emancipazione culturale ed economica degli individui;
dopo le parole: per tutti i cittadini aggiungere le seguenti: riequilibrando l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi diretti in via prioritaria ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità ed alle zone territoriali all'interno delle quali l'ubicazione dei servizi educativi e formativi contrasti con l'esercizio sostanziale del diritto all'istruzione e alla formazione.
1. 3. Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Nicchi, Duranti, Costantino.
Al comma 1, dopo le parole: scuola aperta aggiungere le seguenti: al territorio.
1. 4. (ex 0. 1. 2000. 16.) Centemero, Palmieri.
Al comma 1, sopprimere la parola: attiva.
1. 5. (ex 0. 1. 2000. 17.) Centemero, Palmieri.
Al comma 1, dopo le parole: diritto allo studio aggiungere le seguenti: e la qualità del medesimo,.
Conseguentemente, dopo le parole: per gli studenti aggiungere le seguenti: nonché l'efficienza e l'efficacia dell'offerta formativa per tutti i cittadini,.
1. 6. (ex 0. 1. 2000. 7.) Borghesi, Simonetti.
Al comma 1, dopo le parole: pari opportunità aggiungere la seguente: anche.
1. 7. (ex 0. 1. 2000. 18.) Centemero, Palmieri.
Al comma 1, sopprimere le parole: anche in relazione alla dotazione finanziaria.
1. 8. (ex 0. 1. 2000. 9. e ex 1. 4.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate, ove compatibili a tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. A tal fine, sulla base dei principi di cui alla presente legge sono conclusi, ove necessario, appositi accordi presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ai fini dell'estensione delle presenti norme alle istituzioni che erogano i percorsi in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed è modificata la disciplina per il conseguimento e il mantenimento della parità scolastica. Le deleghe legislative di cui all'articolo 23 sono esercitate nel rispetto dei principi di cui al presente comma.
1. 9. (ex 1. 3.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'autonomia del sistema scolastico statale e, nel suo ambito, delle istituzioni scolastiche, nelle more di una piena realizzazione del governo democratico della scuola a tutti i livelli, si realizza con il rafforzamento della partecipazione decisionale degli organi collegiali.
Conseguentemente al comma 3:
dopo le parole: nel rispetto della libertà di insegnamento aggiungere le seguenti:, del pluralismo culturale e del principio della laicità dello Stato,;
aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) il pieno coinvolgimento di regioni, province, Città metropolitane e comuni.
1. 10. (ex 0. 1. 2000. 3.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'autonomia del sistema scolastico statale e, nel suo ambito, delle istituzioni a tutti i livelli, si realizza con il rafforzamento della partecipazione decisionale degli organi collegiali.
1. 11. (ex 0. 1. 2000. 4.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le risorse per l'autonomia sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi individuati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
1. 12. (ex 1. 1010.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: e le istituzioni formative accreditate per i percorsi d'istruzione e formazione professionale (IeFP).
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: l'istituzione scolastica effettua, con le seguenti: l'istituzione scolastica nonché l'istituzione formativa effettuano.
1. 13. (ex 1. 2) Gelmini, Centemero.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: e le istituzioni formative accreditate per i percorsi d'istruzione e formazione professionale.
1. 14. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere la seguente: statali.
1. 15. (ex 1. 9.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico con le seguenti: qualità e pari opportunità, efficienza ed efficacia dell'offerta formativa per tutti i cittadini.
1. 16. (ex 1. 30.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la massima flessibilità, diversificazione, con le seguenti: la qualità dell'offerta formativa e pari opportunità per tutti i cittadini.
1. 17. (ex 1. 10.) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la massima flessibilità, diversificazione, con le seguenti: l'autonomia.
1. 18. (ex 0. 1. 2000. 10.) Brescia, Simone Valente.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: flessibilità, diversificazione.
1. 19. (ex 1. 8. e ex 0. 1. 2000. 11) Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: territoriale aggiungere le seguenti: anche al fine di assicurare il benessere psico-fisico degli studenti.
*1. 21. (ex 1. 23.) Rubinato, Fioroni, Gigli.
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: territoriale aggiungere le seguenti:, anche al fine di assicurare il benessere psico-fisico degli studenti.
*1. 22. (ex 1. 1000). Gigli, Santerini, Lo Monte.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: triennale.
1. 23. (ex 1. 31.) Vezzali.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dell'offerta aggiungere la seguente: educativa e.
1. 24. (ex 1. 11.) Simone Valente.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dei saperi con le seguenti: delle conoscenze.
1. 25. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e altresì con il pieno coinvolgimento di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.
*1. 26. (ex 0. 1. 2000. 20. e ex 1. 1.) Centemero, Palmieri, Russo, Altieri.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e altresì con il pieno coinvolgimento di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.
*1. 27. (ex *1. 38.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È istituita presso il MIUR la Rete Educativa Nazionale con articolazioni territoriali, presso ogni regione, denominate Nuclei per la didattica avanzata (NDA). L'assegnazione delle sedi per gli NDA, con le relative infrastrutture, sono individuare d'intesa con le amministrazioni e gli enti locali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I nuclei hanno lo scopo di esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e promuovendo le esperienze migliori del tessuto scolastico nazionale.
1. 28. (ex 0. 1. 2000. 12.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 3, alinea, dopo le parole: nel rispetto della libertà di insegnamento aggiungere le seguenti:, del pluralismo culturale e del principio della laicità dello Stato,.
1. 29. (ex 0. 1. 2000. 5.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 3, alinea, dopo le parole: 8 marzo 1999, n. 275 aggiungere le seguenti: e dai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, 88 e 89 del 2010.
1. 30. (ex 0. 1. 2000. 22.) Centemero, Palmieri.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: di ciascuna disciplina con le seguenti: delle discipline garantendo comunque il rispetto del monte ore complessivo dell'indirizzo.
1. 31. (ex 0. 1. 2000. 23.) Centemero, Palmieri.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
1. 32. (ex 0. 1. 2000. 24.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 3, sostituire la lettera b) con le seguenti:
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui;
b-bis) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e agli alunni stranieri;.
1. 33. (ex 0. 1. 2000. 25.) Centemero, Palmieri.
Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso la subordinazione dell'orario scolastico settimanale alle richieste delle famiglie.
Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
3-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 700 milioni a decorrere dal 2015.
3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:
a) finanziabili con fondi europei;
b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.
3-quinquies. Possono essere altresì escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.
3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 34. (ex 0. 1. 2000. 8.) Marzana, Simone Valente.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) il pieno coinvolgimento di regioni, province, Città metropolitane e comuni.
1. 35. (ex 0. 1. 2000. 6.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) le risorse per l'autonomia sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi individuati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
1. 36. (ex 0. 1. 2000. 26.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate, ove compatibili, a tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. A tal fine, sulla base dei principi di cui alla presente legge, ove necessario sono conclusi appositi accordi presso la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ai fini dell'estensione delle presenti norme alle istituzioni che erogano i percorsi in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ed è modificata la disciplina per il conseguimento e il mantenimento della parità scolastica. Le deleghe legislative di cui all'articolo 23 sono esercitate nel rispetto dei principi di cui al presente comma.
1. 37. (ex 0. 1. 2000. 27.) Centemero, Palmieri.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
5. In quanto articolazione del sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico.
1. 39. (ex *1. 35.) Gigli, Santerini, Lo Monte.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
5. In quanto articolazione del sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico.
1. 40. (ex *1. 40.) Rubinato, Fioroni, Gigli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. È istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la Rete Educativa Nazionale con articolazioni territoriali, presso ogni Regione, denominate Nuclei per la didattica avanzata (NDA). L'assegnazione delle sedi per gli NDA, con le relative infrastrutture, sono individuate d'intesa con le amministrazioni e gli enti locali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I Nuclei hanno lo scopo di esercitare autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e promuovendo le esperienze migliori del tessuto scolastico nazionale.
1. 38. (ex 1. 7.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
1. 41. (ex 1. 39.) Centemero, Palmieri, Russo.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Autonomia scolastica e offerta formativa).
Sopprimerlo.
2. 1. (ex 2. 53.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle competenze.
2. 2. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto della libertà d'insegnamento e delle relazioni sindacali.
2. 3. (ex 2. 333.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di realizzare le esigenze didattiche, organizzative e progettuali definite nel Piano triennale, è istituito l'organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica.
2. 4. (ex 2. 332.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.
Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: di sostegno, aggiungere le seguenti: se in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno.
2. 5. Marzana, Simone Valente.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: reti di scuole.
Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: reti di scuole.
2. 6. (ex 2. 57.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: come emergenti fino alla fine del periodo.
2. 7. (ex 2. 266.) Vezzali.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È riconosciuta al direttore dei servizi generali e amministrativi un'intensificazione di lavoro che va di pari passo al rafforzamento delle funzioni del dirigente scolastico di cui al comma 1.
2. 8. (ex 2. 1.) Ciracì, Altieri, Fucci, Marti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il consiglio d'istituto coadiuva e supporta il dirigente scolastico nelle attività di cui al comma 1.
2. 9. (ex 2. 8.) Altieri.
Al comma 2, dopo le parole: le istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti:, con il coinvolgimento delle assemblee dei genitori e degli studenti, riunite in seduta comune, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
2. 10. (ex 2. 60.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 2, dopo le parole: proprie scelte aggiungere le seguenti:, nel rispetto dei limiti delle quote di flessibilità stabilite dalla legislazione vigente,.
2. 11. (ex 2. 61.) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 2, dopo le parole: alle attività curriculari aggiungere le seguenti:, nel rispetto dei limiti delle quote di flessibilità stabilite dalla legislazione vigente,.
2. 12. (ex 2. 249.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 2, sopprimere le parole: nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8.
2. 13. (ex 2. 339.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e di posti destinati al personale ATA.
2. 14. (ex 2. 64.) Chimienti, Simone Valente.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'effettuazione delle scelte e l'individuazione dei fabbisogni di cui al comma 2 sono esperiti dalle istituzioni scolastiche attraverso la rilevazione ed il monitoraggio annuale dei bisogni effettivi. Il dirigente scolastico è responsabile della rilevazione, del monitoraggio ed è tenuto a presentare annualmente al consiglio di istituto apposita relazione sull'attività svolta in merito dall'istituzione scolastica. La predetta relazione è pubblicata sull'albo online dell'istituzione scolastica.
Conseguentemente:
al comma 3:
sostituire la lettera d) con la seguente:
d) sviluppo delle competenze e delle conoscenze in materia di diritto ed economia, potenziamento di costituzione e cittadinanza, inclusi i principi e le azioni di cittadinanza attiva;
dopo la lettera q) aggiungere la seguente:
q-bis) potenziamento delle competenze e delle conoscenze della lingua, della cultura e della civiltà latina.
2. 15. (ex 2. 9.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 3, alinea, dopo le parole: delle attività progettuali aggiungere le seguenti: e nel rispetto degli organici ATA e nel riconoscimento di un'equa retribuzione.
2. 16. (ex 2. 2.) Ciracì, Altieri, Fucci, Marti.
Al comma 3, alinea, dopo le parole: delle attività progettuali aggiungere le seguenti: del potenziamento del tempo pieno e dell'introduzione della compresenza nella scuola primaria.
2. 17. (ex 2. 119.) Marzana, Chimienti, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Vacca, Di Benedetto, Luigi Gallo.
Al comma 3, lettera a), alle parole: valorizzazione e potenziamento premettere le seguenti: valorizzazione e potenziamento della conoscenza della lingua e della civiltà latina e.
2. 18. (ex 2. 65.) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: delle competenze linguistiche con le seguenti: delle varie competenze linguistiche scelte dagli studenti o dalle famiglie.
2. 19. (ex 2. 331.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 3, lettera a), dopo la parola: italiano aggiungere le seguenti: e al latino.
2. 20. (ex 2. 62.) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: inglese e ad altre lingue dell'Unione europea con la seguente: straniera.
2. 21. (ex 2. 66.) Vacca.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: anche mediante fino a: learning.
2. 22. (ex 2. 269.) Mazziotti Di Celso, Molea, Capua, Vezzali, Antimo Cesaro.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche e lo sviluppo del pensiero critico;.
2. 23. (ex 2. 328.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 3, lettera c), dopo le parole: nella pratica e nella cultura musicali, aggiungere le seguenti: nella geografia.
2. 24. (ex 2. 67.) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: nello spettacolo dal vivo fino alla fine della lettera con le seguenti: nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.
Conseguentemente:
alla lettera e), sopprimere le parole da: artistiche fino alla fine della lettera;
sostituire la lettera f) con la seguente:
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.
2. 25. Ghizzoni, Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.
Al comma 3, lettera c), dopo le parole: nello spettacolo dal vivo, aggiungere le seguenti: in Italia e nella dimensione internazionale.
2. 26. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 3, lettera c), dopo le parole: storia dell'arte, aggiungere le seguenti: nella lingua e nella cultura latina.
2. 27. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio; da una ulteriore ora di insegnamento di storia dell'arte (classe di concorso A061) laddove la materia sia già presente;.
Conseguentemente,
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. È autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni nell'anno 2015, di euro 14,4 milioni nell'anno 2016, di euro 25,2 milioni nell'anno 2017, di euro 36 milioni nell'anno 2018 e di euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c-bis) del comma 3, si provvede, quanto a euro 14,4 milioni nell'anno 2016, a euro 25,2 milioni nell'anno 2017, a euro 36 milioni nell'anno 2018 e a euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
all'articolo 9, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 8,4 milioni.
2. 28. (ex 2. 301.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato C1 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, relativo al riordino degli istituti professionali, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo «Produzioni industriali ed artigianali», da un'ora di insegnamento di «storia dell'arte»;.
Conseguentemente:
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1,8 milioni nell'anno 2015, di euro 7,2 milioni nell'anno 2016, di euro 10,8 milioni a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c-bis del comma 3 si provvede, quanto a euro 7,2 milioni nell'anno 2016, a euro 10,8 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
all'articolo 9, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 10,2 milioni.
2. 29. (ex 2. 298.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato B2 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, relativo al riordino degli istituti tecnici, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo «Turismo», da un'ora di insegnamento della materia «arte e territorio».
Conseguentemente:
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1,1 milioni nell'anno 2015, di euro 4,5 milioni nell'anno 2016, di euro 6,8 milioni a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c-bis del presente comma si provvede, quanto a euro 4,5 milioni nell'anno 2016, a euro 6,8 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
all'articolo 9, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 10,9 milioni.
2. 30. (ex 2. 297.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) ripristino dell'insegnamento di storia dell'arte nella scuola secondaria di secondo grado;.
2. 31. (ex 2. 330.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
Conseguentemente, all'articolo 10:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nell'organico dell'autonomia sino alla fine del comma con le seguenti: nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'a.s. 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015;
al comma 2, lettera b), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito e sopprimere le parole: nelle graduatorie;
al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«c) i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3»;
d) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito;
e) al comma 4, lettera b) dopo le parole: del personale docente inserire le seguenti:, nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera c) del comma 2,;
sopprimere i commi 5, 6, 7;
al comma 10 sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2018;
al comma 11 sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2017/2018;
2. 221. (ex 8. 1035) Vacca, Simone Valente, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) sviluppo e potenziamento delle conoscenze e delle competenze in materia di diritto ed economia, anche attraverso i principi e le azioni di cittadinanza attiva;.
2. 218. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) potenziamento delle competenze in materia di diritto ed economia anche relative alla cultura della legalità e delle regole detta vita civile; lo sviluppo della cittadinanza attiva attraverso l'adozione di comportamenti e lo svolgimento di attività improntati al rispetto dei diritti e dei doveri, all'assunzione di responsabilità, alla solidarietà verso i più deboli, alla cura dei beni comuni.
2. 32. (ex 2. 120.) Brescia, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Al comma 3, lettera d), dopo le parole: attiva e democratica aggiungere le seguenti:, anche a livello europeo e cosmopolitico,.
2. 33. Nicoletti, Narduolo.
Al comma 3, lettera d), dopo le parole: tra le culture aggiungere le seguenti: nonché il rispetto delle identità ed autonomie locali.
2. 34. (ex 2. 232.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 3, lettera d), dopo le parole: tra le culture aggiungere le seguenti: l'educazione sentimentale finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di solidarietà e parità di genere.
2. 35. Costantino, Nicchi, Duranti, Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 3, lettera d), dopo le parole: dei diritti e dei doveri aggiungere le seguenti: con particolare attenzione allo studio della Costituzione italiana e della normativa comunitaria.
2. 36. (ex 2. 329.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 3, lettera d), dopo le parole: dei diritti e dei doveri aggiungere le seguenti: anche attraverso l'inserimento dell'ora di educazione civica in tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado.
2. 37. (ex 2. 1046.) D'Incà.
Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
2. 38. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, con particolare attenzione allo studio della costituzione italiana, della normativa comunitaria all'interno del contesto geopolitico globale.
2. 39. (ex 2. 14.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di «Diritto ed Economia» (classe di concorso A019) laddove la materia sia già presente in una sola ora.
Conseguentemente:
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. È autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni nell'anno 2015, di euro 14,4 milioni – nell'anno 2016, di euro 25,2 milioni nell'anno 2017, di euro 36 milioni nell'anno 2018 e di euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera d-bis) del comma 3 si provvede, quanto a euro 14,4 milioni nell'anno 2016, a euro 25,2 milioni nell'anno 2017, a euro 36 milioni nell'anno 2018 e ad euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
all'articolo 9, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 8,4 milioni.
2. 40. (ex 2. 299.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) potenziamento dell'offerta formativa nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, attraverso l'introduzione:
a) di un'ora di insegnamento di «geografia generale ed economica» in una delle due classi del primo biennio degli istituti professionali e degli istituti tecnici, laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia;
b) di due ore settimanali di insegnamento autonomo della geografia nella prima classe e di due ore settimanali nella seconda classe nel primo biennio dei licei, ferma restando la previsione di tre ore di insegnamento autonomo della storia.
2. 41. (ex 2. 245.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) sviluppo delle competenze in materia di educazione alimentare con l'obiettivo di contribuire alla formazione negli alunni di comportamenti corretti dal punto di vista dell'alimentazione e di una cultura della qualità nelle scelte relative alla nutrizione.
2. 42. Dallai.
Al comma 3, lettera e), dopo le parole: della legalità aggiungere le seguenti: e dell'identità di genere e del superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale.
2. 43. (ex 2. 69.) Chimienti.
Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nonché di comportamenti socio-culturali volti ad eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e pratiche basati sull'idea dell'inferiorità della donna e a promuovere la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.
2. 44. (ex 2. 304.) Costantino, Nicchi, Duranti, Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e a una consapevole educazione sessuale.
2. 45. (ex 2. 268.) Vargiu, Molea, Falcone, Vezzali.
Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) promozione di misure educative volte all'eliminazione degli stereotipi di genere e produzione di cambiamenti nei modelli comportamentali al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla differenziazione delle persone in base al sesso di appartenenza e di sopprimere gli ostacoli che limitano di fatto la complementarità tra i sessi nella società;.
2. 46. Bruno Bossio, Stumpo.
Al comma 3, lettera g), dopo la parola: alimentazione, aggiungere le seguenti: anche attraverso l'introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado di specifici corsi di educazione alimentare,.
2. 47. (ex 2. 71.) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 3, lettera g), dopo la parola: sport aggiungere le seguenti: , anche attraverso percorsi mirati all'educazione a un'alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali,.
2. 48. (ex 2. 121.) Brescia, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) promozione di uno stile di vita sostenibile e che valorizzi lo sport, sviluppare percorsi disciplinari mirati alla educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, e che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali.
2. 49. (ex 2. 307.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le parole:, anche attraverso un incremento del monte-ore destinato a tali attività.
2. 50. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo, potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e le associazioni di settore.
2. 51. Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.
Al comma 3, lettera l), sostituire le parole da: e per il contrasto fino alla fine della lettera con le seguenti: il contrasto e la sensibilizzazione dei fenomeni legati alla dispersione scolastica, al bullismo, alle discriminazioni per ragioni di genere, stato sociale, religione, razza, origine etnica e disabilità, a garanzia della più ampia inclusione scolastica.
2. 52. (ex 2. 17.) Centemero, Carfagna.
Al comma 3, lettera l), dopo le parole: dispersione scolastica, aggiungere le seguenti: anche prevedendo l'innalzamento dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età.
2. 53. (ex 0. 2. 2001. 9.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 3, lettera l), dopo le parole: dispersione scolastica, aggiungere le seguenti: attraverso interventi rivolti alle alunne ed agli alunni in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.
2. 54. (ex 0. 2. 2001. 7.) Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Duranti, Costantino.
Al comma 3, lettera l), dopo le parole: della discriminazione aggiungere le seguenti:, della violenza di genere.
2. 55. (ex 0. 2. 2001. 4.) Centemero, Palmieri.
Al comma 3, lettera l), dopo le parole:, anche informatico, aggiungere le seguenti: per un'ampia diffusione di una cultura antinfortunistica e a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, nonché.
2. 56. (ex 0. 2. 2001. 6.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 3, lettera l), sostituire le parole:, anche informatico con le seguenti:, con particolare riguardo al cyberbullismo attraverso la promozione di comportamenti solidali, che educhino alle differenze ed accrescano il senso critico verso quei canoni estetici predeterminati e discriminatori che gli adolescenti subiscono dal web.
2. 57. (ex 0. 2. 2001. 10.) Costantino, Duranti, Nicchi, Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 3, lettera l), dopo le parole: per l'inclusione aggiungere le seguenti: a garanzia dell'inclusione.
Conseguentemente:
alla medesima lettera, dopo le parole: personalizzati aggiungere le seguenti: in un'ottica di didattica inclusiva;
alla lettera r), sostituire le parole: di cittadinanza o di lingua non italiana con le seguenti: non italofoni;
alla lettera r), sopprimere le parole da: con l'apporto fino alla fine della lettera.
2. 58. Altieri.
Al comma 3, lettera l), dopo le parole: per l'inclusione scolastica, aggiungere le seguenti: anche con protocolli e strumenti per l'accoglienza e l'inserimento degli alunni, con particolare riferimento ai BES, valorizzando metodologie di apprendimento cooperativo e linguistico comunicativo integrato.
*2. 59. (ex 2. 342.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 3, lettera l), dopo le parole: per l'inclusione scolastica, aggiungere le seguenti: anche con protocolli e strumenti per l'ac-coglienza e l'inserimento degli alunni, con particolare riferimento ai BES, valorizzando metodologie di apprendimento cooperativo e linguistico comunicativo integrato.
* 2. 60. (ex 2. 1084.) Centemero, Palmieri, Altieri, Lainati.
Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: anche attraverso l'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati con le seguenti: o diversamente abili anche attraverso l'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati progettati anche in base all'eventuale diagnosi funzionale.
2. 61. (ex 0. 2. 2001. 11.) Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Duranti, Costantino.
Al comma 3, lettera l), sopprimere le parole: l'attivazione di.
2. 62. (ex 0. 2. 2001. 5.) Centemero, Palmieri.
Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) sperimentazione nei primi due anni di scuola secondaria di secondo grado, di modalità di valutazione che limitino la non ammissione all'anno successivo, al solo caso in cui il Consiglio di classe si esprima all'unanimità in tal senso; conseguente possibilità di ammettere gli alunni alla frequenza dell'anno successivo, in deroga alla vigente normativa, anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi in una o più materie.
2. 63. (ex 2. 287.) Santerini, Lo Monte.
Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) promozione e tutela del benessere psicofisico degli alunni e degli studenti, con particolare riguardo all'espletamento presso gli istituti scolastici di tirocini formativi post laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239, da parte dei di laureati in psicologia.
2. 64. (ex 2. 1063.) Labriola.
Al comma 3, lettera n), sopprimere le parole da: o per articolazioni di gruppi fino alla fine della lettera.
2. 65. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 3, lettera n), dopo le parole: gruppi di classi aggiungere le parole: fino al raggiungimento, entro l'anno scolastico 2017-2018, di un numero massimo di 22 alunni per classe.
2. 66. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 3, lettera n), sostituire le parole da: del tempo scolastico fino alla fine della lettera con le seguenti: del tempo pieno e l'introduzione del modello della compresenza nella scuola primaria.
2. 67. Marzana, Simone Valente.
Al comma 3, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: attuabili con laboratori permanenti di apprendimento.
2. 68. Centemero, Palmieri.
Al comma 3, sostituire la lettera o) con la seguente:
o) incremento e valorizzazione dell'alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione anche attraverso l'istituzione di un portale informatico espressamente dedicato destinato a favorire l'incontro tra le scuole, gli studenti e le aziende interessate all'attivazione di tali percorsi;
2. 69. (ex 2. 1062.) Labriola.
Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso un incremento delle ore di laboratorio negli istituti tecnici e professionali.
2. 70. (ex 2. 74.) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 3, lettera p), sostituire le parole: individualizzati e con le seguenti: in reti di scuole con il.
2. 71. (ex 2. 75.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 3, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
p-bis) potenziamento dello studio della Costituzione italiana, della normativa comunitaria e delle conoscenze storiche e filosofiche e lo sviluppo del pensiero critico.
2. 72. (ex 2. 52.) Vacca.
Al comma 3, sopprimere la lettera q).
2. 73. (ex 2. 51.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 3, lettera q), sopprimere le parole: alla premialità e.
2. 74. (ex 2. 325.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 3, sostituire la lettera r) con la seguente:
r) realizzazione del diritto-dovere all'istruzione degli stranieri di cui all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, attraverso l'istituzione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, di classi per l'inserimento scolastico degli studenti stranieri il cui livello di alfabetizzazione della lingua italiana non consente la normale frequenza, presso ciascuna scuola ovvero in rete tra istituti. La determinazione del numero delle classi per l'inserimento scolastico deve tenere conto, per ciascuna provincia, del numero degli studenti stranieri aventi diritto all'accesso alla scuola dell'obbligo che necessitano di un sostegno linguistico, della loro distribuzione sul territorio provinciale e delle prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato. La finalità delle classi per l'inserimento scolastico è quella di fornire un percorso intensivo di alfabetizzazione, anche con progetti specifici che disegnino percorsi individuali di apprendimento, definiti sulla base delle condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno di quegli alunni, al fine di dotare l'alunno degli strumenti linguistici necessari al fine di garantire il pieno diritto all'istruzione.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Le istituzioni scolastiche, in conformità a quanto previsto dalla lettera q del comma 3, attuano piani di studio personalizzati che prevedono:
a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua denominata «italiano lingua 2»;
b) il costante monitoraggio delle classi per l'inserimento scolastico da parte degli organi collegiali, con cadenza quadrimestrale;
c) il reperimento di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti;
d) la promozione di percorsi di valorizzazione della cultura italiana;
e) l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti;
f) la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente immigrato e le istituzioni locali;
g) l'educazione alla cittadinanza.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, lettera q, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. 75. (ex 2. 247.) Caparini, Simonetti, Borghesi.
Al comma 3, lettera r), sostituire le parole da: dell'italiano fino alla fine della lettera con le seguenti: della lingua italiana per gli alunni stranieri; mediante percorsi formativi e iniziative dirette a garantire il rafforzamento, il miglioramento e l'approfondimento della lingua italiana anche con laboratori permanenti di apprendimento.
2. 76. Centemero, Carfagna, Prestigiacomo.
Al comma 3, lettera r), sostituire le parole da: corsi fino a: organizzare con le seguenti: percorsi formativi, laboratori di cittadinanza e iniziative dirette a rafforzare e migliorare la lingua italiana.
2. 77. (ex 0. 2. 2002. 5.) Centemero, Palmieri.
Al comma 3, lettera r), dopo le parole: corsi e laboratori aggiungere le seguenti: ovvero apposite classi di inserimento temporaneo.
2. 78. (ex 0. 2. 2002. 10.) Caparini, Simonetti, Borghesi.
Al comma 3, lettera r), sopprimere le parole: o di lingua.
2. 79. (ex 0. 2. 2002. 1.) Centemero, Palmieri.
Al comma 3, lettera r), sopprimere le parole: e il volontariato.
2. 80. Lenzi, Beni, Patriarca, Amato, Capone, Piazzoni, Grassi, Albini.
Al comma 3, lettera r), dopo le parole: e il volontariato, aggiungere le seguenti:, anche realizzando percorsi di accoglienza, orientamento e supporto in favore delle loro famiglie, al fine di renderle pienamente partecipi dell'esperienza formativa dei propri figli e di favorirne la partecipazione alla vita sociale.
2. 81. (ex 0. 2. 2002. 8.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Nicchi.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) promozione della consapevolezza emotiva nella conoscenza e nella decifrazione delle proprie emozioni, consentendo l'ottimizzazione delle proprie risorse e producendo un potenziamento dell'apprendimento cognitivo attraverso l'istituzione dell'ora di educazione sentimentale nelle scuole.
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, lettera q), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
2. 82. (ex 2. 306.) Costantino, Nicchi, Duranti, Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 3, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
r-bis) promozione della creazione di aule digitali come spazio dinamico in cui convergono linguaggi digitali e strumenti multimediali a supporto di metodologie e strategie didattiche alternative, dotata di connessione di rete a banda larga, dispositivi multimediali degli studenti e della scuola in una rete dinamica ed interattiva mediante la quale ciascuno studente può accedere ai contenuti proposti dal docente, scaricare il materiale didattico di volta in volta prodotto e interagire con docenti e studenti dello stesso o di altri istituti così da congiungere ogni componente della comunità scolastica nazionale in un reale network dinamico e in continua crescita.
2. 83. (ex 2. 84.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) promozione di una percentuale del monte ore curriculare complessivo presso altra sede non convenzionale, in particolare all'aperto, al fine di intrecciare i temi peculiari di ciascun territorio con le singole discipline scolastiche e garantire percorsi esperienziali per le diverse materie scolastiche, anche in accordo con gli enti locali per la stipula di apposite convenzioni di durata almeno triennale.
2. 84. (ex 2. 50.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) adozione di formulazioni orarie di erogazione dell'insegnamento diverse dalla scansione usualmente definita in moduli da 60 minuti, con la possibilità di abbreviare o allungare i moduli per favorire una organizzazione curriculare e didattica che rispetti le necessità cognitive degli alunni nel rispetto delle recenti ricerche in cronobiologia.
2. 85. (ex 2. 79.) Pisano, Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) adozione di progetti che trasformino la spazialità della didattica a scuola, per superare la rigidità imposta dallo spazio-classe che limita le potenzialità cognitive degli alunni e le potenzialità degli insegnanti. Lo spazio di tutto l'edificio scolastico può diventare una risorsa per sviluppare la didattica e gli stili e i metodi di insegnamento-apprendimento.
2. 86. (ex 2. 80.) Pisano, Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) adozione di metodi di insegnamento che favoriscano l'apprendimento cooperativo, l'apprendimento tra pari, l'incremento delle iniziative cosiddette l’outdoor education, rafforzi le metodologie didattiche pedagogiche accreditate dal mondo scientifico come il metodo Montessori, dell'educazione libertaria, della pedagogia steineriana.
2. 87. (ex 2. 81.) Pisano, Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) adozione di progetti educativi basati sullo svolgimento di attività laboratoriali e sulla presenza di materiali didattici personalizzati per gli studenti e differenziati per tipologia di apprendimento nell'ambiente, per il superamento della didattica frontale e basata sull'insegnamento orale-visivo-passivizzante.
2. 88. (ex 2. 82.) Pisano, Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) valorizzazione e potenziamento delle discipline storico-filosofiche, per la loro particolare funzione di accrescimento del senso critico e della creatività, nonché di sviluppo della riflessione etica e dell'educazione civica inerenti la formazione e l'insegnamento dei principi costituzionali e dei valori di cittadinanza.
2. 89. (ex 2. 300.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare su proposte di studenti e genitori appartenenti alla scuola o alle reti di scuole, sottoposte a consultazione diretta e votate, a scrutinio segreto, dalle assemblee dei genitori e degli studenti, riunite in seduta comune, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
2. 90. (ex 2. 83.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) raggiungimento delle pari opportunità, per i bambini sordi e udenti, di apprendimento e di acquisizione di conoscenze, abilità, competenze in rapporto all'autonomia, alla socializzazione e all'evoluzione cognitiva e psicomotoria; tale obiettivo può essere perseguito offrendo ai bambini sordi un'informazione equivalente a quella offerta ai bambini udenti anche attraverso il metodo di comunicazione denominato LIS.
2. 91. (ex 2. 244.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) valorizzazione e potenziamento dei progetti di inclusione della disabilità la cui metodologia e i cui positivi risultati sono stati e sono oggetto di studio e di pubblicazioni, da parte di università e centri di ricerca nazionali e stranieri, che hanno permesso negli anni l'inclusione e il raggiungimento delle pari opportunità di apprendimento e di sviluppo personale e sociale nei bambini sordi e udenti.
2. 92. (ex 2. 256.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) promozione della stimolazione multisensoriale e multimodale attraverso l'utilizzo di vari codici di comunicazione e l'inclusione di alunni con ogni tipo di disabilità e bisogni educativi speciali con lo svolgimento di opportune attività didattiche in uno spazio digitale che rappresenta un luogo fisico integrato delle tecnologie multimediali.
2. 93. (ex 2. 86.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) promozione dello sviluppo di reti di docenti finalizzate alla redazione e alla produzione di testi scolastici multimediali disponibili online gratuitamente per gli studenti e alla produzione di e-book in base all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.
2. 94. (ex 2. 85.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) individuazione di sistemi e percorsi formativi individualizzati finalizzati al maggiore coinvolgimento e al sostegno degli studenti con maggiori difficoltà di apprendimento, con bisogni educativi speciali e con disturbi specifici dell'apprendimento.
2. 95. (ex 2. 87.) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) ripristino dell'organizzazione a moduli e delle compresenze nella scuola primaria e superamento del modello del docente unico di riferimento con orari di insegnamento prevalente e compiti di coordinamento.
2. 96. (ex 2. 88.) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) ripristino dell'orario settimanale delle lezioni nella scuola primaria da 27 a 30 ore, con estensione in base alla prevalenza delle scelte delle famiglie fino a 40 ore settimanali, corrispondenti al tempo pieno.
2. 97. (ex 2. 89.) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) valorizzazione e potenziamento delle discipline storico-geografiche per la loro particolare propensione all'accrescimento del senso civico e della creatività, nonché allo sviluppo della riflessione etica e dell'educazione civica inerente a «Cittadinanza e Costituzione».
2. 98. (ex 2. 90.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) promozione di processi di innovazione didattica e di ricerca educativa con il coinvolgimento di esperti del mondo universitario, maestri di strada ed esperienze all'avanguardia nel sistema scolastico nazionale.
2. 99. (ex 2. 78.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) sviluppo della didattica esperienziale e all'aperto e sviluppo di abilità concrete da parte dello studente.
2. 100. (ex 2. 77.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Sopprimere il comma 4.
2. 101. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Sopprimere il comma 5.
2. 102. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche inoltrano attraverso i sistemi informativi del Miur, le richieste di integrazione all'organico, comprensive degli esoneri e del semiesoneri per i docenti che coadiuvano il dirigente scolastico, sulla base della percentuale di posti aggiuntivi stabilita in proporzione alla consistenza dell'organico di diritto di ciascuna istituzione scolastica.
6-bis. Il Miur determina annualmente, sulla base della compatibilità economica e finanziaria, le consistenze degli organici aggiuntivi, nazionali e regionali. Successivamente gli USR determinano la percentuale di organico aggiuntivo assegnabile a ciascuna istituzione scolastica. Qualora per la scuola secondaria non fossero disponibili i docenti per le classi di concorso richieste l'USR assegna comunque il numero di docenti spettanti in organico aggiuntivo a ciascuna istituzione scolastica, utilizzando il personale disponibile.
2. 103. (ex 2. 267.) Vezzali.
Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Il piano triennale dell'offerta formativa viene presentato dai dirigenti scolastici al collegio dei docenti che possono proporre eventuali modifiche. Una volta condiviso e predisposto il piano triennale, questo viene presentato all'ufficio scolastico regionale che ne valuta i contenuti e la fattibilità in termini di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. 104. (ex 2. 1043.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 7, dopo le parole: L'ufficio scolastico regionale aggiungere le seguenti, anche sulla base del reddito medio familiare regionale, dei dati sulla dispersione scolastica e dell'occupabilità degli studenti nonché del numero di alunni per classe,
2. 105. (ex 2. 93.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 7, dopo le parole: L'ufficio scolastico regionale aggiungere le seguenti , anche sulla base del reddito medio disponibile, su base regionale, delle famiglie, quale accertato dall'ISTAT, dei dati sulla dispersione scolastica nonché del numero di alunni per classe.
2. 106. (ex 2. 1044.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 7, dopo le parole: L'ufficio scolastico regionale aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio regionale dell'istruzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
2. 107. (ex 2. 338.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: ATA nonché aggiungere le seguenti: il piano di miglioramento dell'istituzione scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013 ed altresì.
2. 108. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il piano assicura altresì l'attuazione dei principi di pari opportunità, non discriminazione e inclusione, promuovendo azioni di prevenzione, contrasto e sensibilizzazione.
2. 109. Centemero, Palmieri.
Al comma 9, dopo le parole: risorse disponibili aggiungere le seguenti: sulla base di indicatori di riferimento di costo e fabbisogno che promuovano condizioni di efficienza.
2. 110. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 9, dopo le parole: risorse disponibili aggiungere le seguenti: sulla base di indicatori di riferimento di costo e fabbisogno standard.
2. 111. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 9, dopo le parole: risorse disponibili e aggiungere le seguenti: la sottopone al consiglio d'istituto per l'approvazione che deve avvenire a maggioranza dei componenti e.
2. 112. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.
Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.
2. 113. Gelmini, Centemero.
Al comma 10, capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: rivedibile annualmente con le seguenti: soggetto ogni anno a conferma e ad eventuale revisione da parte dei consiglio di circolo o d'istituto.
2. 114. (ex 0. 2. 2000. 15.) Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 10, capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire le parole rivedibile annualmente con le seguenti; soggetto ogni anno alla eventuale revisione da parte del consiglio di circolo o di istituto.
2. 115. (ex 0. 2. 2000. 16.) Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 10, capoverso, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'attuazione del piano è monitorata dal collegio docenti che ne relaziona all'Ufficio scolastico regionale anche ai fini della verifica.
2. 116. (ex 0. 2. 2000. 17.) Marzana, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.
Al comma 10, capoverso, comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: a norma dell'articolo 8 e aggiungere le seguenti: con l'obiettivo di riduzione progressiva del numero di alunni per classe, in modo da superare le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e.
2. 117. (ex 0. 2. 2000. 25). Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 10, capoverso, comma 2, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, anche al fine di orientarla verso la sensibilizzazione e la crescita educativa, culturale ed emotiva degli alunni, la promozione dei principi di parità di genere e di solidarietà sociale, l'integrazione e l'inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica, l'alfabetizzazione degli alunni migranti.
2. 118. (ex 0. 2. 2000. 9.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Costantino, Duranti.
Al comma 10, capoverso, comma 2, alinea, primo periodo, aggiungere in fine le parole: con riferimento agli standard della qualità del servizio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f).
2. 119. (ex 0. 2. 2000. 4.) Centemero, Palmieri.
Al comma 10, capoverso, comma 2, alinea, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Piano assicura altresì l'attuazione dei principi di pari opportunità, non discriminazione e inclusione, promuovendo azioni di prevenzione, contrasto e sensibilizzazione.
2. 120. (ex 0. 2. 2000. 1). Centemero, Palmieri.
Al comma 10, capoverso, comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: opzioni metodologiche aggiungere le seguenti: e pedagogico-didattiche.
2. 121. (ex 0. 2. 2000. 5.) Centemero, Palmieri.
Al comma 10, capoverso, comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: opzioni metodologiche aggiungere le seguenti: e didattiche.
2. 122. (ex 0. 2. 2000. 6.) Centemero, Palmieri.
Al comma 10, capoverso, comma 2, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: anche di gruppi minoritari.
2. 123. (ex 0. 2. 2000. 26.) Marzana, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.
Al comma 10, capoverso, comma 2, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: gli insegnamenti e le discipline tali da coprire.
2. 124. (ex 0. 2. 2000. 18.) Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 10, capoverso, comma 2, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: e le discipline.
2. 125. (ex 0. 2. 2000. 46.) Simone Valente, Marzana, Vacca, Chimienti, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.
Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera a), dopo le parole: monte orario aggiungere le seguenti: di ciascuno.
2. 126. (ex 0. 2. 2000. 30.) Marzana, Simone Valente.
Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera a), dopo le parole: quota di autonomia dei curricoli aggiungere le seguenti:, all'obiettivo di riduzione progressiva del numero di alunni per classe, in modo da superare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
2. 127. (ex 0. 2. 2000. 24.) Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera a), dopo le parole: del numero di alunni con disabilità inserire le seguenti: e della connessa necessità di raggiungere la media di un docente ogni due alunni disabili in tutte le classi, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. 128. (ex 0. 2. 2000. 22.) Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera a), dopo le parole: del numero di alunni con disabilità inserire le seguenti: tenendo conto del rapporto di un docente ogni due alunni disabili, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. 129. (ex 0. 2. 2000. 23.) Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera a), dopo le parole: del numero di alunni con disabilità inserire la seguente: accertata.
*2. 130. (ex 0. 2. 2000. 31.) Marzana, Simone Valente.
Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera a), dopo le parole: del numero di alunni con disabilità inserire la seguente: accertata.
*2. 131. (ex 2. 319.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Nicchi.
Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto delle risorse di organico disponibili.
2. 132. (ex 2. 234.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: tenendo in considerazione la necessità di attribuire le cattedre unicamente a docenti in possesso delle competenze didattico-disciplinari richieste per lo svolgimento dei singoli insegnamenti.
2. 133. (ex 0. 2. 2000. 20.) Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: prevedendone una quota non inferiore al 20 per cento, con funzioni di tutor, per la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento e di didattica laboratoriale, nelle aree a forte processo migratorio o caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica.
2. 134. (ex 2. 289.) Santerini, Lo Monte.
Al comma 10, capoverso, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) il fabbisogno relativo ai posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario;.
2. 135. (ex 2. 318.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.
Al comma 10, capoverso, comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) i criteri per l'individuazione dei posti dell'organico dell'autonomia e per la scelta del personale da assegnare ai medesimi posti.
2. 136. (ex 0. 2. 2000. 7.) Centemero, Palmieri.
Al comma 10, capoverso, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) il fabbisogno dei servizi necessari per le innovazioni metodologiche-didattiche.
2. 137. (ex 0. 2. 2000. 32.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 10, capoverso, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c)il fabbisogno relativo ai posti del personale ATA.
2. 138. (ex 2. 98.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 10, capoverso, comma 3, dopo le parole: di attrezzature materiali aggiungere le seguenti:, e di servizi.
2. 139. (ex 0. 2. 2000. 42.) Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.
Al comma 10, capoverso, comma 3, sopprimere le parole: nonché i piani fino alla fine del capoverso.
2. 140. (ex 0. 2. 2000. 19.) Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva.
Al comma 10, capoverso, comma 3, sostituire le parole: nonché i con le seguenti anche sulla base dei.
2. 141. (ex 0. 2. 2000. 29.) Simone Valente, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.
Al comma 10, capoverso, comma 3, sopprimere le parole: dell'istituzione scolastica.
2. 142. (ex 0. 2. 2000. 28.) Simone Valente, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.
Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, dopo la parola: elaborato aggiungere le seguenti:, attraverso una apposita commissione.
2. 143. (ex 0. 2. 2000. 2.) Centemero, Palmieri.
Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: elaborato fino alla fine del periodo con le seguenti: deliberato dal collegio dei docenti che definisce gli indirizzi per le attività della scuola e la sua gestione e amministrazione, anche tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni di genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Ai fini della realizzazione delle attività così deliberate il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 5.
2. 144. Cristian Iannuzzi.
Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: dal collegio dei docenti fino alla fine del comma con le seguenti:, modificato e approvato dal collegio docenti e può essere predisposto da un'apposita commissione eletta nell'ambito del collegio dei docenti. Nella elaborazione del piano triennale sono, altresì coinvolti genitori e studenti, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i quali possono proporre e votare progetti educativi da inserire nel piano triennale.
2. 145. (ex 0. 2. 2000. 33.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: sulla base degli indirizzi fino alla fine del comma con le seguenti:, con la partecipazione dei genitori e, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado, degli studenti nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti istituzionali, culturali sociali ed economici del territorio ed è adottato dal consiglio d'istituto.
2. 146. (ex 0. 2. 2000. 35.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: sulla base degli indirizzi fino alla fine del comma con le seguenti: e adottato dal consiglio d'Istituto, con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturale del territorio.
2. 147. (ex 0. 2. 2000. 36.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: sulla base degli indirizzi fino alla fine del comma con le seguenti: e adottato dal consiglio d'istituto, in accordo con il dirigente scolastico, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali attori economici, sociali e culturali del territorio.
2. 148. (ex 0. 2. 2000. 34.) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, dopo le parole degli indirizzi inserire le seguenti, definiti dal consiglio di circolo o di istituto,.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola definiti con la seguente: definite.
2. 149. (ex 0. 2. 2000. 45.) Simone Valente, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.
Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: per le attività della scuola fino a: il Piano è approvato con le seguenti: generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato.
Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 5, sopprimere le parole: tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.
2. 150. (ex 0. 2. 2000. 8.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: per le attività della scuola fino a: il Piano è approvato con le seguenti: generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato.
2. 151. (ex 0. 2. 2000. 40.) Vacca, Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.
Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, dopo le parole: attività della scuola aggiungere le seguenti: indicati dal consiglio d'istituto.
2. 219. Bruno Bossio, Stumpo, Roberta Agostini, Epifani, Leva, Zoggia.
Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: definiti con la seguente: proposti.
2. 152. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.
Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dal dirigente scolastico con le seguenti dalla specifica funzione strumentale eletta dal collegio docenti.
2. 153. (ex 0. 2. 2000. 37.) Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dirigente scolastico con le seguenti: consiglio di circolo o d'istituto.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 154. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo,aggiungere, in fine, le parole: e sentito il personale ATA.
2. 155. Ciracì.
Al comma 10, capoverso, comma 4, secondo periodo, sostituire la parola approvato con la seguente adottato.
2. 156. (ex 0. 2. 2000. 39.) Vacca, Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.
Al comma 10, capoverso, comma 5, sostituire le parole da: il dirigente scolastico promuove fino a territorio con le seguenti il collegio dei docenti può tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dai principali soggetti istituzionali, culturali, sociali, economici del territorio.
2. 157. (ex 0. 2. 2000. 50.) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 10, capoverso, comma 5, sostituire le parole da: il dirigente scolastico promuove fino a territorio con le seguenti il collegio dei docenti può tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dai principali attori economici, sociali e culturali del territorio.
2. 158. (ex 0. 2. 2000. 49.) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 10, capoverso, comma 5, sostituire le parole il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le con le seguenti: il collegio dei docenti può tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dai rappresentanti delle.
2. 159. (ex 0. 2. 2000. 48.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 10, capoverso, comma 5, dopo le parole: il dirigente scolastico aggiungere le seguenti:, sentiti gli enti locali di riferimento,
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: con gli enti locali e.
2. 160. (ex 0. 2. 2000. 10.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 10, capoverso, comma 5, dopo le parole: il dirigente scolastico promuove inserire le seguenti:, sulla base delle indicazioni del collegio docenti,.
2. 161. (ex 0. 2. 2000. 54.) Marzana, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.
Al comma 10, capoverso, comma 5, dopo le parole operanti nel territorio aggiungere le seguenti: nonché con il coinvolgimento degli ordini professionali e delle imprese, anche attraverso le rispettive associazioni di categoria.
2. 162. (ex 0. 2. 2000. 3.) Centemero, Palmieri.
Al comma 10, capoverso, comma 5, sostituire le parole: tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati con le seguenti: inserisce almeno un progetto didattico formulato.
2. 163. (ex 0. 2. 2000. 52.) Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 10, capoverso, comma 5, sostituire le parole: dagli organismi e dalle associazioni dei con la seguente dai
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: degli studenti con le seguenti: dagli studenti
2. 164. (ex 0. 2. 2000. 47.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 10, capoverso, comma 5, sostituire le parole: dagli organismi e dalle associazioni con le seguenti dai rappresentanti.
2. 165. (ex 0. 2. 2000. 51.) Vacca, Simone Valente.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Nel piano triennale, coerentemente con le finalità previste dal precedente comma, è indicato il fabbisogno relativo ai posti ATA.
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della leggeri dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 100 milioni per l'anno 2015 e a 200 milioni a decorrere dal 2016.
2. 166. (ex 2. 239.) Simonetti, Borghesi.
Sopprimere i commi 11 e 13.
Conseguentemente:
all'articolo 8, al comma 3, sopprimere le parole: posti dell'organico sono coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi ai sensi dell'articolo 7;
all'articolo 9 sopprimere i commi 2, 3 e 4;
all'articolo 10:
al comma 1, dopo le parole: nell'organico dell'autonomia inserire le seguenti: nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'a.s. 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015;
al comma 2 sopprimere le parole: iscritti negli albi di cui all'articolo 7;
al comma 2, lettera b), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito e sopprimere le parole: nelle graduatorie;
al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«c) i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3»;
al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito;
al comma 4, lettera b) dopo le parole: del personale docente inserire le seguenti:, nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera c) del comma 2,”;
sopprimere i commi 5, 6, 7;
al comma 10 sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2018;
al comma 11 sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2017/2018;
all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis) al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono Rassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2016. 3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi:
a) finanziabili con fondi europei;
b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.
3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.
3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quinquies e 3-sexies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. 222. (ex 8. 1033) Vacca, Simone Valente, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.
Sopprimere i commi 11 e 13.
Conseguentemente,
all'articolo 8, al comma 3, sostituire le parole: dell'organico con le seguenti: per il potenziamento dell'offerta formativa;
all'articolo 9, sopprimere i commi 2, 3 e 4;
all'articolo 10:
a) al comma 1, dopo le parole: nell'organico dell'autonomia «inserire le seguenti» nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'a.s. 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015;
b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito e sopprimere le parole: nelle graduatorie;
c) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«c) i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3»;
d) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito;
e) al comma 4, lettera b) dopo le parole: del personale docente inserire le seguenti:, nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera c) del comma 2,;
f) sopprimere i commi 5, 6, 7;
g) al comma 10 sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2018;
h) al comma 11 sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2017/2018;
all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis) al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2016. 3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi:
a) finanziabili con fondi europei;
b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.
3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.
3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quinquies e 3-sexies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. 223. (ex 8. 1034) Vacca, Simone Valente, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.
Sopprimere i commi 11 e 13.
Conseguentemente,
all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
a) ed comma 1, sopprimere le parole: e quelli per il potenziamento dell'offerta formativa;
b) al comma 3, sopprimere le parole: I posti dell'organico sono coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi ai sensi dell'articolo 7;
all'articolo 9 sopprimere i commi 2, 3 e 4.
all'articolo 10:
a) al comma 1, sostituire le parole da: nell'organico dell'autonomia fino alla fine del comma con le seguenti: nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'a.s. 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015;
b) al comma 2, sopprimere le parole: iscritti negli albi di cui all'articolo 7;
c) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito e sopprimere le parole: nelle graduatorie;
d) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
c) i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3;
e) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito;
f) al comma 4, lettera b) dopo le parole: del personale docente inserire le seguenti:, nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera c) del comma 2;
g) sopprimere i commi 5, 6, 7;
h) al comma 10 sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2018;
i) al comma 11 sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2017/2018.
2. 220.(ex 8. 1032) Vacca, Simone Valente, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 11, dopo le parole: formativa assicura aggiungere le seguenti:, nel rispetto degli articoli 29 e 30 della Costituzione.
2. 167. Pagano.
Al comma 11, dopo le parole: e grado l'educazione aggiungere le seguenti: all'affettività e
Conseguentemente dopo le parole: violenza di genere aggiungere le seguenti:, dei pregiudizi basati sull'orientamento sessuale.
2. 168. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 11, dopo le parole: parità tra i sessi aggiungere le seguenti: all'affettività e alla sessualità consapevole, al fine di contrastare le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale.
2. 169. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 11, dopo le parole: gli studenti, i docenti e i genitori aggiungere le seguenti: di cui dovrà essere acquisito l'esplicito consenso.
2. 170. Roccella, Pagano, Calabrò.
Al comma 11, sopprimere le parole da: sulle tematiche indicate fino alla fine del comma.
2. 171. Roccella, Pagano.
Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: sono pubblicati nel, inserire le seguenti: sito web delle singole istituzioni scolastiche di appartenenza e nel.
2. 172. (ex 2. 106.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: È allegata ai singoli piani triennali e anch'essa ivi pubblicata una relativa scheda riepilogativa e di sintesi al fine di facilitare l'approccio informativo del contenuto dei piani stessi.
2. 173. (ex 2. 105.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Sopprimere il comma 13
Conseguentemente,
sostituire il comma 15 con il seguente: Per l'anno scolastico 2015/2016 le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno necessario all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6 a seguito dell'immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario redatta con delibera del collegio dei docenti e adottata dal consiglio d'istituto. Tale stima confluisce nel successivo piano triennale dell'offerta formativa;
all'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente: Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, l'organico dell'autonomia è ripartito tra i territori di competenza e assegnato alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del fabbisogno espresso dalle stesse nei piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. I posti dell'organico sono assegnati dall'Ufficio scolastico regionale;
all'articolo 9, sopprimere i commi 2, e 3;
2. 174. (vedi 2. 107.) Vacca, Simone Valente.
Sopprimere il comma 13.
*2. 175. (ex *2. 312.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Sopprimere il comma 13.
*2. 176. (ex *2. 253.) Simonetti, Borghesi.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. Le istituzioni scolastiche, definito il piano dell'offerta formativa, nominano il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, utilizzando gli stessi criteri delle GAE negli albi territoriali.
2. 177. (ex 2. 108.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 13, sostituire le parole: dell'organico dell'autonomia con le seguenti: per il potenziamento dell'offerta formativa.
Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole all'organico dell'autonomia con le seguenti: ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa.
2. 178. (vedi 2. 134.) Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Al comma 13, dopo le parole: posti dell'organico dell'autonomia aggiungere le seguenti: secondo criteri e.
2. 179. ( vedi 2. 1081.) Centemero, Palmieri.
Al comma 13, aggiungere, in fine, le parole: in base a criteri da stabilirsi tramite decreto-legge per la valutazione dei titoli e dei servizi che ciascun insegnante può annoverare nella sua carriera.
2. 180. (ex 2. 262.) Simonetti, Borghesi.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Nell'elaborazione del Piano Triennale dell'offerta formativa, i dirigenti scolastici delle isole minori, nell'ambito delle competenze che saranno ad essi attribuite, per la scelta dell'organico (personale docente, personale ATA) possono dare precedenza agli insegnanti residenti sull'isola, presenti nelle GAE e nelle graduatorie di Istituto tenuto conto delle loro posizioni in dette graduatorie.
2. 181. (vedi 2. 182.) Bossa.
Sopprimere il comma 15.
2. 182. (ex *2. 254.) Simonetti, Borghesi.
Sopprimere il comma 15.
2. 183. (ex *2. 340.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Sopprimere il comma 15.
2. 184. (ex *2. 114.) Vacca, Simone Valente.
Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'USR assegna i docenti da destinare alle istituzioni scolastiche sulla base della ripartizione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8 comma 3, rispettando quanto stabilito dall'articolo 10, a seguito della predisposizione di una stima del fabbisogno necessario redatto dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio di istituto. Tale stima confluisce nel successivo piano triennale dell'offerta formativa.
2. 185. (vedi 2. 112.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 15, sostituire le parole da: il dirigente scolastico fino a: di cui all'articolo 7 con le seguenti: le istituzioni scolastiche individuano i docenti da destinare all'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica di riferimento, utilizzando gli stessi criteri delle GAE negli albi territoriali,.
2. 186. (ex 2. 113.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 15, dopo le parole: il dirigente scolastico aggiungere le seguenti:, di concerto con il consiglio d'istituto.
2. 187. (ex 2. 28.) Altieri, Centemero, Palmieri.
Al comma 15, sostituire le parole da: individua i docenti, fino a di cui all'articolo 7, con le seguenti: con le modalità di all'articolo 396, comma 2, lettera d), del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, individua i docenti da destinare all'organico funzionale.
2. 188. (vedi 2. 311.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 15, sostituire la parola individua con le seguenti: propone al collegio dei docenti.
2. 189. (ex 2. 115.) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 15, sostituire la parola: docenti con la seguente: posti,
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto con le seguenti: di concerto con il Collegio dei docenti e sentito il Consiglio di istituto, entro il 30 giugno 2015.
2. 190. (vedi 2. 310.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 15, dopo la parola: redatta aggiungere le seguenti: entro il 31 luglio 2015.
2. 191. (ex 2. 116.) Marzana, Simone Valente.
Sopprimere il comma 16.
2. 192. (vedi *2. 255.) Simonetti, Borghesi.
Sopprimere il comma 16.
2. 193. (vedi *2. 1049). Catalano.
Sostituire il comma 16 con il seguente:
16. L'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell'organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti.
2. 194. Vezzali.
Al comma 16, dopo le parole: della lingua inglese aggiungere le seguenti: sin dalla scuola dell'infanzia e per l'insegnamento.
2. 195. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 16, sostituire le parole: educazione motoria con le seguenti: educazione fisica.
*2. 196. (ex 0. 2. 2003. 9.) Vezzali.
Al comma 16, sostituire le parole: educazione motoria con le seguenti: educazione fisica.
*2. 197. Coccia.
Al comma 16, dopo le parole: dell'educazione motoria inserire le seguenti: nella scuola dell'infanzia e.
2. 198. (vedi 2. 117.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 16, sostituire le parole: abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui all'articolo 10 comma 4, con le seguenti: di madre lingua o abilitati all'insegnamento nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti.
2. 199. (ex 0. 2. 2003. 8.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 16, dopo le parole: qualità di specialisti aggiungere le seguenti: oppure avvalendosi di atleti o musicisti professionisti di chiara fama nazionale o regionale inseriti negli albi territoriali secondo le modalità stabilite di concerto tra MIUR e CONI con apposito regolamento.
2. 200. (ex 0. 2. 2003. 3.) Centemero, Palmieri.
Al comma 16, dopo le parole: qualità di specialisti aggiungere le seguenti: oppure avvalendosi di atleti o musicisti professionisti di chiara fama nazionale o regionale da assumere con incarico da esperti.
2. 201. (ex 0. 2. 2003. 5.) Centemero, Palmieri.
Al comma 16, dopo le parole: qualità di specialisti aggiungere le seguenti: ovvero attraverso l'attribuzione dell'insegnamento a docenti di scuola primaria in possesso di comprovate capacità.
2. 202. (ex 0. 2. 2003. 1.) Centemero, Palmieri.
Al comma 16, aggiungere, in fine, le parole: oppure avvalendosi di atleti o musicisti professionisti di chiara fama nazionale o regionale inseriti negli albi territoriali secondo le modalità stabilite di concerto tra MIUR e CONI con apposito regolamento.
2. 203. (ex 0. 2. 2003. 4.) Centemero, Palmieri.
Al comma 16, aggiungere, in fine, le parole: oppure avvalendosi di atleti o musicisti professionisti di chiara fama nazionale o regionale da assumere con incarico da esperti.
2. 204. (ex 0. 2. 2003. 6.) Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A domanda possono essere utilizzati come docenti specialisti di educazione fisica nella scuola primaria anche i docenti di scuola primaria in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie.
*2. 205. (ex 0. 2. 2003. 7.) Centemero, Palmieri.
Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A domanda possono essere utilizzati come docenti specialisti di educazione fisica nella scuola primaria anche i docenti di scuola primaria in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie.
*2. 206. (ex *2. 272.) Vezzali, Molea, Capua.
Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, è istituita la classe di concorso per l'accesso al ruolo del personale docente per la scuola primaria per l'insegnamento della lingua inglese, dell'educazione musicale e dell'educazione fisica.
2. 207. (ex 2. 132.) Marzana, Simone Valente.
Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dall'anno scolastico 2015/16, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico da effettuarsi secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, garantisce la presenza negli organici di diritto delle scuole primarie di docenti di educazione fisica.
2. 208. (ex 2. 76.) Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Di Benedetto.
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come modificato dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è altresì assicurata l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese nella scuola dell'infanzia utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti in possesso di titoli e di requisiti adeguati, attraverso metodi idonei all'insegnamento ai bambini dai tre ai sei anni di età, ovvero, in subordine, mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, a modificare le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, introducendo espresso riferimento all'acquisizione delle nozioni fondamentali della lingua inglese nella scuola dell'infanzia, nonché la conoscenza delle nozioni fondamentali della lingua inglese e delle relative tecniche di insegnamento agli alunni della scuola dell'infanzia quale requisito necessario ai fini del curricolo dei docenti della scuola dell'infanzia.
2. 209. (ex 2. 127.) Toninelli, Simone Valente.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. L'insegnamento di esecuzione e interpretazione, musica d'insieme, teoria analisi e composizione, tecnologie musicali, storia della musica, storia della danza, tecniche della danza, laboratorio coreutico, laboratorio coreografico, teoria e pratica musicale per la danza, nei licei musicali e coreutici, è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, avvalendosi di docenti abilitati nelle classi di concorso A031 A032 A077 come da allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 e successive note, anche in ruolo in altri gradi di istruzione.
2. 210. (ex 2. 123.) Vacca, Simone Valente.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. L'insegnamento delle varie materie ai bambini non udenti è assicurato anche attraverso il metodo di comunicazione denominato LIS.
2. 211. (ex 2. 246.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 17, sostituire le parole: alla laurea triennale, alla laurea magistrale e alla specializzazione con le seguenti: alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione.
2. 212. Ghizzoni, Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.
Al comma 18, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.
2. 213. Lenzi.
Al comma 19, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto dei seguenti obiettivi:
a) ampliare l'offerta formativa anche attraverso progetti integrati in collaborazione con agenzie formative pubbliche e private, al fine di valorizzare l'alternanza scuola-lavoro;
b) favorire una maggiore flessibilità, anche attraverso la costituzione presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di ambienti tecnologici che utilizzino materiali innovativi, utili a realizzare la fruizione a distanza;
c) sviluppare le competenze del personale docente;
d) favorire il ruolo strategico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche attraverso convenzioni con le Regioni e partenariati con gli attori delle reti territoriali.
2. 214. (ex 0. 2. 3000. 1.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 20, dopo le parole anche attraverso aggiungere le seguenti: l'istituzione di una specifica classe di concorso sul sostegno e
2. 215. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, , Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
16-bis A decorrere dal 1o settembre 2015, l'articolo 307 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:
Art. 307. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici Scolastici Regionali e del Dirigente ad essi preposto, che per la specifica funzione da ricoprire in ogni Ambito Territoriale, si avvale della collaborazione di un docente di ruolo di Educazione Fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.
Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2015, e 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 216. (ex 2. 1076.) Coccia.
Alla rubrica, sostituire le parole: Autonomia scolastica con le seguenti: Rete scolastica.
2. 217. (ex 2. 56.) Luigi Gallo, Simone Valente.
(Votazione dell'articolo 2)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Valorizzazione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale).
1. Fermo restando le prerogative delle Regioni e delle Province autonome in materia di Istruzione e formazione professionale, e il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, per innalzare il livello generale delle competenze e per assicurare la migliore offerta formativa e didattica agli alunni e agli studenti, le istituzioni formative, anche in rete con le istituzioni scolastiche, definiscono una programmazione triennale cui concorrono lo Stato, le Regioni e le Province autonome, orientata ai criteri di flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio, integrazione delle strutture, efficienza nell'impiego delle risorse, introduzione di tecnologie innovative e coordinamento con il contesto territoriale.
2. 01. (ex 2. 02.) Gelmini, Centemero.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Fondo per la realizzazione dell'autonomia scolastica).
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'esercizio finanziano 2015, è istituito il Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fondo è attribuita la dotazione annua già prevista per il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Sono altresì versate nel Fondo le disponibilità residue del citato Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il fondo, di cui al comma 1, è destinato: alla piena realizzazione dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo delle istituzioni scolastiche ai fini del successo formativo. Il fondo può essere altresì utilizzato realizzare le forme di autonomia organizzativa previste dai regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il raccordo tra i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali che intendono costituire, d'intesa tra di loro, centri scolastici polivalenti denominati «campus» o «poli informativi», nonché poli tecnico-professionali, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Le convenzioni costitutive dei campus dei poli prevedono modalità di gestione e di coordinamento delle attività che assicurano la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali.
3. I capitoli di bilancio del Fondo, di cui al comma 1, sono gestiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso bandi pubblicati annualmente con decreto dei Ministero e secondo i criteri di cui al comma 6.
4. Con una o più direttive del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Senato il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti annualmente:
a) gli interventi prioritari da finanziare mediante le risorse del Fondo, sulla base del monitoraggio effettuato e dei bisogni rilevati;
b) i criteri generali di ripartizione delle somme destinate agli interventi di cui alla lettera a) e le modalità della relativa gestione;
c) i criteri nazionali e i risultati attesi, nel rispetto dei quali sono ripartite le risorse del Fondo alle istituzioni scolastiche autonome;
d) la quota di progetti pluriennali, biennali o triennali da finanziare mediante le risorse del Fondo.
5. La definizione degli interventi e dei criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2-quinquies deve tenere conto dell'ammontare complessivo delle risorse in dotazione al fondo delle politiche nazionali adottate per il sistema nazionale di istruzione e formazione e delle indicazioni dell'unione europea, evitando un'eccessiva parcellizzazione delle medesime risorse al fine di non compromettere l'efficacia e l'impatto degli interventi finanziari.
6. Sono considerati criteri prioritari di finanziamento:
a) la qualità e la sostenibilità dei progetti;
b) il grado di innovazione organizzativa, didattica e di ricerca;
c) la progettualità a livello di rete;
d) il partenariato interregionale, in particolare con scuole che appartengono a contesti geografici o socio-economici svantaggiati;
e) la partecipazione al progetto da parte di enti locali, di università o di altri soggetti che svolgono attività culturale, sociale o economica nel territorio, sia nella forma di partenariato che di cofinanziamento del progetto attraverso elargizioni che non comportino vincoli all'autonomia organizzativa, didattica e di ricerca della scuola.
2. 02. (ex 2. 03.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sentimentale).
1. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo è introdotto l'insegnamento dell'educazione sentimentale finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.
2. La scuola, anche attraverso l'educazione sentimentale, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.
3. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale.
4. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.
5. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell'istruzione secondaria del primo e del secondo ciclo dell'istruzione al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione sentimentale.
6. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale.
7. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, d'intesa con le regioni e con le province autonome, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione sentimentale.
8. Le linee guida di cui al comma 7 forniscono indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ciclo e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
9. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
10. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, possono essere adottati in ambito scolastico unicamente libri di testo e materiali didattici corredati dalla autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione polite (pari opportunità nei libri di testo), redatto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede, nel modo seguente: All'articolo 10, i commi 1, 2 e 3 sono soppressi.
2. 03. (ex 2. 0.5.) Costantino, Nicchi, Duranti, Giancarlo Giordano, Pannarale.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sentimentale).
1. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo è introdotto l'insegnamento dell'educazione sentimentale finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.
2. La scuola, anche attraverso l'educazione sentimentale, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.
3. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale.
4. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.
5. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell'istruzione secondaria del primo e del secondo ciclo dell'istruzione al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione sentimentale.
6. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale.
7. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, d'intesa con le regioni e con le province autonome, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione sentimentale.
8. Le linee guida di cui al comma 7 forniscono indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ciclo e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
9. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
10. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, possono essere adottati in ambito scolastico unicamente libri di testo e materiali didattici corredati dalla autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione polite (pari opportunità nei libri di testo), redatto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano.
11. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
2. 04. (ex 2. 0.4.) Costantino, Nicchi, Duranti, Giancarlo Giordano, Pannarale.
ART. 3.
(Percorso formativo degli studenti).
Sopprimerlo.
3. 1. (ex 3. 18.) Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al fine di tutelare la libertà di insegnamento e di apprendimento e di favorire l'innovazione didattica e l'uso delle nuove tecnologie, nelle scuole secondarie non sono previsti testi scolastici obbligatori. I docenti possono scegliere di utilizzare materiali didattici alternativi e gli studenti possono usare altri libri di testo o materiali purché siano in linea con gli obiettivi curricolari.
3. 2. (ex 3. 37.) Rampelli.
Al comma 1, premettere le seguenti parole: Come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.
3. 3. (ex 3. 19.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: introducono aggiungere le seguenti: sentiti gli enti locali di riferimento.
*3. 4. (ex *3. 49.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: introducono aggiungere le seguenti: sentiti gli enti locali di riferimento.
*3. 5. (ex *3. 5.) Altieri, Russo, Squeri.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: opzionali.
Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: e sono inseriti fino alla fine del comma.
3. 6. (ex 3. 44.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 1, sopprimere le parole: e sono inseriti nel curriculum dello studente.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 3;
all'articolo 16, comma 3, sopprimere le parole: curriculum dello studente di cui all'articolo 3.
3. 27. (ex 14. 7.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali per l'agricoltura è assicurato il potenziamento, per piano di studi per classe, degli insegnamenti di Esercitazioni Agrarie, classe di concorso C050, ora 5C.
3. 7. (ex 3. 38.) Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Negli istituti tecnici e professionali, è assicurato il potenziamento delle discipline tecnico pratiche di laboratorio, nel primo biennio, al fine di combattere la dispersione scolastica; e nel secondo biennio al fine di rendere più consapevoli gli allievi attraverso maggiori competenze e abilità relative al profilo professionale che sceglieranno per accedere al mondo del lavoro.
3. 8. (ex 3. 2.) Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
Sopprimere il comma 2.
*3. 9. (ex *3. 22.) Chimienti, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente.
Sopprimere il comma 2.
*3. 10. (ex *3. 47.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Sopprimere il comma 2.
*3. 11. Carocci.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il dirigente scolastico con le seguenti: Le scuole secondarie di II grado.
Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: studenti aggiungere le seguenti: dell'ultimo biennio.
3. 12. (ex 3. 13.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il dirigente scolastico con le seguenti: Le scuole secondarie di II grado.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le istituzioni scolastiche non possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti privati.
3. 13. (ex 3. 15.) Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il dirigente scolastico con le seguenti: Le scuole secondarie di II grado.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: nel rispetto dell'autonomia fino a: sponsorizzazioni con le seguenti: utilizzando le risorse disponibili ai sensi del comma 1-bis comma 5 del decreto-legge n. 134 del 25 settembre 2009.
3. 14. (ex 3. 16.) Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: può individuare aggiungere le seguenti:, sentito il pedagogista di riferimento dell'istituzione scolastica,.
3. 15. (ex 3. 36.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e iniziative diretti, aggiungere le seguenti: all'orientamento post scolastico ed.
3. 16. (ex 3. 43.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.
Al comma 2 primo periodo, sostituire le parole: del merito scolastico e dei talenti con le seguenti: delle inclinazioni e dei talenti di tutti gli studenti, in particolare di quelli che presentano bisogni educativi speciali e difficoltà di apprendimento.
3. 17. (ex 3. 23.) Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Vacca, Simone Valente.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 18. Ascani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: compresi con quelli derivanti da sponsorizzazioni con le seguenti: senza che ci siano sponsorizzazioni negli Istituti scolastici.
3. 19. (ex 3. 21.) Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Simone Valente.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: derivanti da sponsorizzazioni aggiungere le seguenti: sentiti gli enti locali di riferimento al fine di raccordare gli interventi con la programmazione della rete scolastica.
3. 20. (ex 3. 6.) Russo, Squeri, Altieri.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e la completa autonomia di scelta nell'utilizzo delle risorse.
3. 21. (ex 3. 20.) Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di assicurare la migliore continuità tra scuola secondaria di II grado e l'istruzione superiore, le istituzioni scolastiche, le università e gli ITS potranno sottoscrivere dei protocolli d'intesa finalizzati alla definizione di un programma di attività co-progettate e co-realizzate, il cui fine sia quello di implementare e certificare le competenze acquisite dagli studenti della scuola secondaria superiore in vista della prosecuzione della loro formazione in ambito universitario ovvero nel segmento dell'Istruzione Tecnica Superiore (ITS).
I percorsi potranno essere attivati con gradualità a partire dal secondo biennio della scuola secondaria di II grado e insisteranno sul potenziamento delle competenze in ingresso richieste dalle Università e dagli ITS.
Le attività didattiche realizzate da un team di docenti universitari e di scuola secondaria di II grado, selezionati, rispettivamente, dai direttori di dipartimento universitari e dal Comitato per la valutazione del servizio dei docenti (articolo 11 del decreto legislativo. n. 297 del 1994), contribuiranno anche alla formazione in servizio dei docenti, attraverso la metodologia della ricerca-azione e della Comunità di Pratiche.
Le competenze acquisite dagli studenti, certificate in base ad indicatori e livelli definiti nell'ambito dei protocolli di intesa coerentemente all'EQF (Quadro Europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente) contribuiranno a formare il 50 per cento del punteggio attribuito agli studenti che partecipano alle selezioni per l'ammissione alle facoltà a numero chiuso o limitato.
3. 22. (ex 3. 11.) Bruno Bossio, Stumpo.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente all'articolo 16, comma 3, sopprimere le parole: curriculum dello studente di cui all'articolo 3 e il.
*3. 23. (ex *3. 48.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente all'articolo 16, comma 3, sopprimere le parole: curriculum dello studente di cui all'articolo 3 e il.
*3. 24. (ex *3. 17.) Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Gli studenti delle scuole paritarie sono esclusi dal programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti e dal riparto delle risorse complessivamente disponibili per tale finalità.
3. 25. (ex 3. 1004.) Catalano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo dell'educazione di genere di cui all'articolo 2, comma 11, è istituito l'insegnamento denominato educazione alla parità di genere quale percorso formativo autonomo all'interno degli insegnamenti previsti dai piani dell'offerta formativa e trasversale ad altri insegnamenti come quello di educazione alla cittadinanza. A tal fine il dirigente scolastico, d'intesa con il collegio dei docenti ed il consiglio d'istituto nomina, tra i docenti, un referente dell'educazione di genere, con il compito di promuovere azioni e iniziative mirate, in collaborazione con gli organismi preposti alle politiche per le pari opportunità, assicurando il coinvolgimento delle famiglie degli studenti. I contenuti e le modalità dell'educazione di genere saranno adeguati all'età degli alunni e al loro diverso grado di maturità psico-fisica e devono tenere conto delle diverse proposte in un quadro di pluralismo culturale. Nell'ambito delle risorse disponibili il MIUR, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, predispone appositi percorsi formativi per il personale docente da impegnare nell'insegnamento dell'educazione di genere che prevedono, in particolare, tematiche quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, la cultura del rispetto dell'altro e la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.
3. 26. Bruno Bossio, Stumpo.
(Votazione dell'articolo 3)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 2012, n. 222 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il primo e l'ultimo giorno di lezione di ogni anno scolastico è fatto obbligo il canto dell'inno di Mameli da parte degli studenti e degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado».
3. 01. (ex 3. 025.) Antimo Cesaro, Molea, Mazziotti Di Celso.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Istituzione nelle città di Torino e Arezzo di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica). – 1. Il presente articolo introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per l'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nelle città di Torino e Arezzo distretti scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.
2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di un speciale distretto sperimentale da determinare nelle città di Torino e Arezzo. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino, e una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Arezzo. Nell'ambito dei distretti scolastici detti, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.
3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al il Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:
a) dalla nascita ai 3 anni di età;
b) dai 3 ai 6 anni di età;
c) dai 6 ai 12 anni di età;
d) dai 12 ai 18 anni di età.
4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nelle individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.
5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al miglior funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.
7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.
8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino e Arezzo al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.
9. È prevista l'istituzione di un centro per l'innovazione scolastica che favorisca lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge.
10. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi e aretini partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
11. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.
12. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 02. (ex 3. 013.) Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Istituzione nelle città di Torino e Arezzo di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica). – 1. Il presente articolo introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per l'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nelle città di Torino e Arezzo distretti scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.
2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di un speciale distretto sperimentale da determinare nelle città di Torino e Arezzo. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino, e una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Arezzo. Nell'ambito dei distretti scolastici detti, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.
3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al il Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:
a) dalla nascita ai 3 anni di età;
b) dai 3 ai 6 anni di età;
c) dai 6 ai 12 anni di età;
d) dai 12 ai 18 anni di età.
4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nelle individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.
5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al miglior funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.
7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.
8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino e Arezzo al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.
9. È prevista l'istituzione di un centro per l'innovazione scolastica che favorisca lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e sul rispetto del naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino, oltre alla formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni derivanti dalla sperimentazione delle attività educative sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
10. Si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare, in deroga alle disposizioni vigenti, una modifica per i distretti sperimentali di Torino e Arezzo del calendario scolastico ed i periodi di vacanza estive, natalizie e pasquali per un periodo continuativo di un massimo di 30 giorni consecutivi. Durante i periodi di chiusura sono garantite delle attività integrative mirate allo sviluppo fisico, psicologico, intellettivo e sociale del bambino.
11. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi e aretini partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
12. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.
13. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 03. (ex 3. 030.) Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Istituzione nella città di Torino di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica). – 1. Il presente articolo introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per t'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nella città di Torino distretti scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.
2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di un speciale distretto sperimentale da determinare nella città di Torino. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino. Nell'ambito del distretto scolastico detto, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.
3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:
a) dalla nascita ai 3 anni di età;
b) dai 3 ai 6 anni di età;
c) dai 6 ai 12 anni di età;
d) dai 12 ai 18 anni di età.
4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nelle individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.
5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al migliore funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.
7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.
8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.
9. È prevista l'istituzione di un centro per l'innovazione scolastica che favorisca lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e sul rispetto del naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino, oltre alla formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni derivanti dalla sperimentazione delle attività educative sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
10. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
11. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.
12. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 04. (ex 3. 07.) Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Istituzione nella città di Torino di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica). – 1. Il presente articolo introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per t'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nella città di Torino distretti scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.
2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di un speciale distretto sperimentale da determinare nella città di Torino. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino. Nell'ambito del distretto scolastico detto, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.
3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:
a) dalla nascita ai 3 anni di età;
b) dai 3 ai 6 anni di età;
c) dai 6 ai 12 anni di età;
d) dai 12 ai 18 anni di età.
4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nelle individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.
5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al migliore funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.
7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.
8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.
9. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
10. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.
11. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 05. (ex 3. 08.) Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Istituzione di corsi di apprendimento on line mediante corsi di e-learning per studenti temporaneamente impossibilitato da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo). – 1. Il presente articolo introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa volto a garantire una continuità didattica per tutti i casi in cui un discente sia temporaneamente impossibilitato da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo, con particolare riguardo alla situazione di discenti appartenenti all'etnia Rom o a discenti profughi. A tal fine si istituisce una piattaforma telematica di insegnamento on line che consenta lo svolgimento di corsi di e-learning al fine di consentire il superamento del divario di conoscenza imputabile alle condizioni descritte.
2. Al fine di promuovere l'innovazione, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, la piattaforma suddetta.
3. Al fine di aumentare i mezzi e i modi con i quali garantire l'offerta formativa e per la migliore attualizzazione e completa attuazione dell'articolo 34 della Costituzione si delega il Ministro della pubblica istruzione alla emanazioni di norme secondarie che consentano al corpo insegnante di:
a) aumentare le ore dedicate alle esercitazioni pratiche in aula, con particolare riguardo per le materie scientifiche;
b) aumentare il grado di integrazione dei minori di lingua madre straniera.
4. Per l'ottenimento degli obiettivi descritti si delega il Governo ad istituire entro gennaio 2016, tramite apposito bando da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, una piattaforma internet ove siano presenti contenuti multimediali emozionali riguardanti:
a) tutti i programmi relativi all'istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età;
b) l'insegnamento della Costituzione italiana, dei principi fondamentali dell'Unione Europea e i conseguenti diritti e dei doveri del cittadino italiano, europeo, straniero e degli apolidi.
5. I decreti suddetti sono demandati al Ministro della pubblica istruzione, e devono essere emanati entro il 31 marzo 2016.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 06. (ex 3. 035.) Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Istituzione di corsi di apprendimento on line mediante corsi di e-learning per studenti temporaneamente impossibilitati da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo). – 1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa volto a garantire una continuità didattica per tutti i casi in cui un discente sia temporaneamente impossibilitato da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo, con particolare riguardo alla situazione di discenti appartenenti all'etnia Rom o a discenti profughi. A tal fine si istituisce una piattaforma telematica di insegnamento on line che consenta lo svolgimento di corsi di e-learning al fine di consentire il superamento del divario di conoscenza imputabile alle condizioni descritte.
2. Al fine di promuovere l'innovazione, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, la piattaforma suddetta.
3. Al fine di aumentare i mezzi e i modi con i quali garantire l'offerta formativa e per la migliore attualizzazione e completa attuazione dell'articolo 34 della Costituzione si delega il Ministro della pubblica istruzione alla emanazioni di norme secondarie che consentano al corpo insegnante di:
a) aumentare le ore dedicate alle esercitazioni pratiche in aula, con particolare riguardo per le materie scientifiche;
b) aumentare il grado di integrazione dei minori di lingua madre straniera.
4. Per l'ottenimento degli obiettivi descritti si delega il governo ad istituire entro gennaio 2016, tramite apposito bando da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in gazzetta ufficiale, una piattaforma internet ove siano presenti contenuti multimediali emozionali riguardanti:
a) tutti i programmi relativi all'istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età;
5. I decreti suddetti sono demandati al Ministro della pubblica istruzione, e devono essere emanati entro il 31 marzo 2016.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 07. (ex 3. 037.) Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Istituzione di corsi di apprendimento on line mediante corsi di e-learning per studenti temporaneamente impossibilitati da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo).- 1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa volto a garantire una continuità didattica per tutti i casi in cui un discente sia temporaneamente impossibilitato da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo, con particolare riguardo alla situazione di discenti appartenenti all'etnia Rom o a discenti profughi. A tal fine si istituisce una piattaforma telematica di insegnamento on line che consenta lo svolgimento di corsi di e-learning al fine di consentire il superamento del divario di conoscenza imputabile alle condizioni descritte.
2. Al fine di promuovere l'innovazione, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, la piattaforma suddetta.
3. Al fine di aumentare i mezzi e i modi con i quali garantire l'offerta formativa e per la migliore attualizzazione e completa attuazione dell'articolo 34 della Costituzione si delega il Ministro della pubblica istruzione alla emanazioni di norme secondarie che consentano al corpo insegnante di:
a) aumentare le ore dedicate alle esercitazioni pratiche in aula, con particolare riguardo per le materie scientifiche;
b) aumentare il grado di integrazione dei minori di lingua madre straniera.
4. Per l'ottenimento degli obiettivi descritti si delega il governo ad istituire entro gennaio 2016, tramite apposito bando da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in gazzetta ufficiale, una piattaforma internet ove siano presenti contenuti multimediali emozionali riguardanti:
a) tutti i programmi relativi all'istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età;
b) l'insegnamento della lingua italiana ai discenti stranieri;
c) l'insegnamento della Costituzione italiana, dei principi fondamentali dell'Unione Europea e i conseguenti diritti e dei doveri del cittadino italiano, europeo, straniero e degli apolidi.
11. I decreti suddetti sono demandati al Ministro della pubblica istruzione, e devono essere emanati entro il 31 marzo 2016.
12. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai finì del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 08. (ex 3. 038.) Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
ART. 4.
(Scuola, lavoro e territorio).
Sopprimerlo.
4. 1. (ex 4. 28.) Vacca.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Al fine di aggiungere le seguenti: ampliare la didattica esperienziale e all'aperto e allo sviluppo di abilità concrete, nonché.
Conseguentemente:
a) al comma 1, primo periodo:
1) sostituire le parole: 400 ore con le seguenti: 200 ore.
2) sostituire le parole: 200 ore con le seguenti: 100 ore.
b) al comma 6, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni;
c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Con lo scopo principale di favorire adeguato collegamento con il territorio nonché la formazione civica del cittadino, lo sviluppo di una rete nazionale connessa di saperi, conoscenze, esperienze e metodologie didattiche in continua evoluzione e al passo, con i risultati delle ultime ricerche nel campo, il rinnovamento degli aspetti educativi e didattici e dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia, lo Stato e, per quanto di propria competenza, le Regioni e gli enti locali, in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, promuovono, come parte integrante dell'attività curriculare in stretta correlazione con la programmazione disciplinare ed interdisciplinare:
a) i progetti di scuola aperta mediante l'impiego delle infrastrutture scolastiche in giorni e orari diversi da quelli della didattica convenzionale per attività educative avanzate e volte alla sperimentazione;
b) i progetti di scuola diffusa finalizzati al superamento del concetto di aula e di edificio scolastico, intesi come esclusivo spazio destinato all'apprendimento attraverso l'introduzione di esperienze didattiche da svolgersi in altre sedi e in appositi spazi digitali.
8-ter. Nel bilancio previsionale del MIUR è istituito, a decorrere dall'anno 2016, un Fondo denominato «Scuole aperte e diffuse» pari a 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate le risorse di cui al presente comma a ciascuna Regione in base al reddito pro capite regionale e all'indice della dispersione scolastica.
8-quater. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri per l'assegnazione annuale, sulla base dei progetti presentati, delle risorse alle istituzioni scolastiche.
8-quinquies. Alle attività rientranti nei progetti di scuola aperta e diffusa si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 8-ter del presente articolo e delle risorse derivanti dal concorso dei soggetti pubblici e privati partecipanti.
4. 2. (ex 4. 1005.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Al fine di aggiungere le seguenti: ampliare la didattica esperienziale e all'aperto e allo sviluppo di abilità concrete, nonché.
4. 3. (ex 4. 26.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: almeno con le seguenti: al massimo.
4. 4. (ex 4. 1010.) Barbanti, Artini, Bechis, Cristian Iannuzzi, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 400 ore con le seguenti: 200 ore.
Conseguentemente, sostituire le parole: 200 ore con le seguenti: 100 ore.
4. 5. (ex 4. 27.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione possono introdurre percorsi di alternanza scuola-lavoro anche nel primo biennio, per un numero di ore complessivamente non superiore a 100.
*4. 6. (ex 4. 1.) Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo d'istruzione possono introdurre percorsi di alternanza scuola-lavoro anche nel primo biennio, per un numero di ore complessivamente non superiore a 100.
*4. 7. (ex 4. 1000.) Caruso, Lo Monte.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: percorsi di alternanza aggiungere le seguenti: e di orientamento.
4. 8. (ex 4. 3.) Centemero, Palmieri.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: triennali di cui all'articolo 2 con le seguenti: dell'offerta formativa.
4. 9. (ex 4. 68.) Vezzali.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli studenti iscritti presso istituti liceali i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono facoltativi. Per gli studenti iscritti presso istituti tecnici e professionali i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono obbligatori per la metà del monte ore previsto dal presente articolo e, quale parte integrante del percorso formativo, possono svolgersi all'interno delle regolari attività didattiche.
4. 10. (ex 4. 25.) D'Uva, Simone Valente.
Al comma 2, dopo le parole: e musicali, aggiungere le seguenti: e delle attività afferenti al rispetto degli animali come esseri senzienti e alle leggi in loro tutela.
4. 11. (ex 4. 83.) Vezzali, Molea, Capua.
Sopprimere il comma 3.
4. 12. (ex 4. 24.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'alternanza non può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche; essa può essere svolta con la modalità dell'impresa formativa simulata.
4. 13. (ex 4. 22.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: può essere svolta aggiungere le seguenti: in orario extracurriculare e nel periodo di sospensione dell'attività didattica.
Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La partecipazione ai percorsi di alternanza scuola lavoro costituisce credito formativo nella valutazione finale dell'alunno.
4. 14. (ex 4. 1002.) Pagano.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: durante la sospensione fino a: nonché.
4. 15. (ex 4. 23.) Vacca, Simone Valente.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il compenso dei docenti per l'attività oltre il proprio orario di servizio è stabilito in sede negoziale con le RSU.
4. 16. (ex 4. 21.) Marzana, Simone Valente.
Al comma 4, sostituire le parole da: di concerto fino a: coinvolgimento di enti pubblici con le seguenti: entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 17. (ex 4. 20.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 4, sostituire le parole: sentito il con le seguenti: di concerto con il.
4. 18. (ex 4. 18.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 4, dopo le parole: è adottato aggiungere le seguenti: entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 19. (ex 4. 19.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel regolamento è previsto un codice etico da far sottoscrivere a tutti i soggetti esterni coinvolti e che affermi il rispetto dell'ambiente, l'estraneità a qualsiasi ambiente criminale e le norme d'impiego degli studenti, nonché la costituzione di commissioni composte da docenti e studenti per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro.
4. 20. (ex 4. 44.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La citata Carta dei diritti e dei doveri degli studenti è riportata in tutte le Convenzioni, di cui al comma 7 del presente articolo, che le istituzioni scolastiche stipulano con i soggetti esterni nell'ambito dell'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro.
4. 21. (ex 4. 45.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori risorse, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, possono essere destinate, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, a valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 188, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione.
4. 22. (ex 4. 7.) Palese, Centemero, Palmieri.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. L'istituzione scolastica, sentita la commissione, da istituire in ciascuna istituzione scolastica, composta da docenti e studenti dell'istituto per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro.
4. 23. (ex 4. 36.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti:, avvalendosi di un'apposita commissione costituita da docenti referenti per l'alternanza scuola-lavoro e di concerto con il consiglio d'istituto.
*4. 24. (ex 4. 2.) Altieri, Palmieri.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti:, avvalendosi di un'apposita commissione costituita da docenti referenti per l'alternanza scuola-lavoro e di concerto con il consiglio d'istituto.
*4. 25. (ex 4. 1001.) Caruso, Lo Monte.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: , sentita la commissione, da istituire in ciascuna istituzione scolastica, composta da docenti e studenti dell'istituto, per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro.
4. 26. (ex 4. 35.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti:, di concerto con un comitato paritetico costituito da docenti e studenti.
4. 27. (ex 4. 1019). Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti:, in raccordo con gli enti locali anche attraverso i servizi per l'impiego.
*4. 28. (ex 4. 9.) Squeri, Russo, Ciracì, Centemero, Altieri.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti:, in raccordo con gli enti locali anche attraverso i servizi per l'impiego.
*4. 29. (ex 4. 9.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: d'intesa con i docenti delle discipline coinvolte e con delibera del collegio docenti e adottata dal consiglio d'istituto.
4. 30. (ex 4. 38.) Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Di Benedetto.
Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: individua con le seguenti: e il consiglio di istituto individuano.
4. 31. (ex 4. 1020.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: individua aggiungere le seguenti:, di concerto con il consiglio d'istituto,
4. 32. (ex 4. 1015.) Labriola.
Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti:, avvalendosi di un'apposita commissione costituita da docenti referenti per l'alternanza scuola-lavoro e di concerto con il consiglio d'istituto,
4. 33. Altieri, Palmieri.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra l'Agenzia delle entrate, gli enti locali e gli istituti statali d'istruzione secondaria superiore nei quali sia previsto l'insegnamento delle materie estimo e topografia al fine di consentire agli studenti iscritti agli ultimi due anni del triennio scolastico di avere un'esperienza professionale mediante una collaborazione attiva nell'ambito delle rilevazioni catastali.
4. 34. (ex 4. 37.) Marzana, Simone Valente.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sistema dei servizi per l'impiego collabora con le istituzioni scolastiche e formative per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e per l'organizzazione delle propedeutiche attività di orientamento degli studenti.
*4. 35. (ex 4. 1018.) Squeri, Russo, Ciracì, Centemero.
Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sistema dei servizi per l'impiego collabora con le istituzioni scolastiche e formative per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e per l'organizzazione delle propedeutiche attività di orientamento degli studenti.
*4. 36. (ex 4. 1018.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nell'ambito del registro delle imprese è istituita un'apposita sezione per l'alternanza scuola-lavoro ove sono inserite le imprese disponibili ad attivare percorsi di alternanza in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato un decreto di concerto tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che definisce i requisiti e i criteri per l'iscrizione al registro.
4. 37. (ex 4. 14.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i criteri generali, relativi alle risorse finanziarie disponibili, requisiti degli enti interessati ad ospitare gli studenti e al riconoscimento dei crediti formativi, ai quali le convenzioni devono attenersi.
4. 38. (ex 4. 39.) Marzana, Simone Valente.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine dell'attuazione del comma 8, a decorrere dall'anno 2016, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale delle «PMI per l'alternanza formazione-lavoro» presso il registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
8-ter. I requisiti a cui possono iscriversi le imprese al registro di cui al comma 8-bis sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, Università e ricerca.
8-quater. Alle PMI di cui ai commi 8-bis e 8-ter, fino a sette anni dalla data di inizio dell'attività dell'impresa o dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, si applicano le disposizioni a favore delle startup innovative di cui agli articoli 26 e 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
8-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione del 20 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
4. 39. (ex 17. 07.) Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Sopprimere il comma 10.
4. 40. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. Al fine di potenziare ed estendere l'esperienza dagli istituti tecnici e professionali con annesse aziende agrarie, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di costituzione delle aziende annesse alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento individua altresì i requisiti prioritari per l'assegnazione, su tali istituzioni scolastiche, dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Con effetto della data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono adottate le conseguenti modifiche al decreto interministeriale 1o febbraio 2001, n. 44.
4. 41. (ex 4. 12.) Centemero, Palmieri.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in ogni scuola secondaria di secondo grado è istituito lo «Sportello Placement», con il compito di svolgere attività di orientamento al lavoro per gli studenti, favorendo i primi contratti con le aziende, anche attraverso l'organizzazione di career days, e assistendo aziende ed enti pubblici che manifestino interesse nella ricerca e selezione di studenti.
Gli Sportelli Placement gestiscono i contatti con aziende, enti pubblici e privati, anche internazionali, che offrano opportunità di formazione e di lavoro rivolte agli studenti. Inoltre offrono un servizio di supporto alla redazione del curriculum vitae, alla preparazione al colloquio di lavoro e all'elaborazione del progetto professionale.
4. 42. (ex 4. 13.) Centemero, Palmieri.
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari).
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Istituti tecnici superiori).
Sopprimerlo.
6. 1. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Cristian Iannuzzi, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
Sopprimere il comma 1.
6. 2. (ex 0. 4. 02. 2.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: 27 luglio 2011 aggiungere le seguenti: , anche in apprendistato.
6. 3. (ex 0. 4. 02. 9.) Centemero, Palmieri.
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: integrato fino alla fine della lettera.
6. 4. Gelmini, Ciracì, Catanoso.
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) razionalizzazione dell'offerta formativa su base regionale con mantenimento degli Istituti ex-pareggiati quale sede autonoma o loro eventuale trasformazione in sede distaccata di altro Istituto ex-pareggiato o Conservatorio, e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati.
6. 5. (ex 0. 4. 02. 4.) Centemero, Palmieri.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
6. 6. (ex 0. 4. 02. 3.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 3, lettera b), dopo le parole: dagli studenti aggiungere le parole: per la frequenza e.
6. 7. (ex 0. 4. 02. 8.) Centemero, Palmieri.
Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: non inferiore a 100.000 euro con le seguenti: non inferiore a 50.000 euro.
6. 8. (ex 0. 4. 02. 1.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi.
6. 9. (ex 0. 4. 02. 7.) Gelmini, Ciracì, Catanoso, Centemero, Palmieri.
Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: «uniforme» con la seguente «semplificato».
6. 10. (ex 0. 4. 02. 6.) Centemero, Palmieri.
Al comma 3, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di rafforzare l'efficienza del sistema, le Fondazioni di partecipazione possono costituire tra loro Consorzi.».
6. 11. (ex 0. 4. 02. 5.) Centemero, Palmieri.
(Votazione dell'articolo 6)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Rafforzamento dei Poli tecnici professionali).
1. Al fine di favorire l'accesso all'occupazione giovanile nonché la ricollocazione delle persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata, nell'ambito dei poli tecnici professionali, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le Regioni definiscono piani di intervento per la formazione e il lavoro, di durata triennale, per il sostegno a programmi finalizzati a stimolare l'offerta di posti disponibili, a supportare le imprese nell'utilizzo degli strumenti, a valorizzare la componente formativa professionalizzante in raccordo con i sistemi di certificazione della competenze e i repertori regionali e nazionali, nonché ad accelerare processi di riallocazione del personale in esubero o oggetto di licenziamenti collettivi.
2. I piani di cui al comma precedente sono attuati dagli Istituti Tecnici Superiori e possono prevedere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, l'attivazione di strumenti anche in grado di compensare le maggiori difficoltà occupazionali di alcuni gruppi di lavoratori, incidendo direttamente o indirettamente sul costo del lavoro a favore delle imprese che partecipano attivamente alle attività formative mettendo a disposizione i propri impianti per le lezioni/esercitazioni pratiche e attività di tirocinio. I piani possono essere attivati anche nei processi di sviluppo aziendale collegati a programmi di investimenti con particolare riferimento a quelli ad alto contenuto innovativo, per la promozione dell'internazionalizzazione e il rafforzamento del made in Italy, nonché tesi ad introdurre nuovi processi produttivi sostenibili da un punto di vista energetico-ambientale.
3. Previa intesa in Conferenza Stato Regioni, agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti possono concorrere le risorse rinvenite dai fondi strutturali e di investimento 2014-2020, dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 188, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione.
4. Con Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro, dello Sviluppo economico, dell'Economia e delle Finanze, e previo parere della Conferenza Stato Regioni, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, sono disciplinati i criteri per l'attivazione dei piani di cui al comma 1 e le misure previste dal precedente comma 2.
6. 01. (ex 3. 01.) Palese, Centemero, Palmieri.
ART. 7.
(Innovazione digitale e didattica laboratoriale).
Al comma 1, sostituire le parole da: Al fine di fino a: digitali con le seguenti: Al fine di rendere il digitale un importante strumento didattico per la costruzione delle competenze l'acquisizione di nuove conoscenze e strumenti educativi.
7. 1. (ex 5. 7.) Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Palmieri, Centemero.
Al comma 1, dopo le parole: le competenze digitali degli studenti aggiungere le seguenti: e di favorire la personalizzazione della didattica, con particolare riguardo ai BES e alla disabilità.
7. 2. (ex 5. 20.) Brescia, Simone Valente.
Al comma 1, inserire, in fine, le parole: tenendo conto degli investimenti effettuati dagli enti locali nel campo dell'innovazione digitale e tecnologica delle scuole.
*7. 3. (ex *5. 51.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Scotto.
Al comma 1, inserire, in fine, le parole: tenendo conto degli investimenti effettuati dagli enti locali nel campo dell'innovazione digitale e tecnologica delle scuole.
*7. 4. (ex *5. 1009.) Altieri, Squeri, Russo, Ciracì, Centemero, Palmieri.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Al fine di tutelare gli studenti dalla precoce esposizione a radiofrequenze è vietato installare ripetitori WI-FI presso le scuole d'infanzia, primarie, secondarie e gli Istituti superiori frequentati da ragazzi di età al di sotto di 16 anni.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica negli Istituti scolastici che scelgono di usare tecnologia di connessione internet e trasmissione dati upload e download via cavo.
1-quater. L'Istituto superiore di sanità senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato avvia di concerto con il Ministero dell'Ambiente una commissione di studio per la valutazione dei reali effetti delle onde prodotte dai ripetitori WI-FI su bambini e ragazzi nell'età pre-adolescenziale e adolescenziale al fine di redigere delle linee guida in grado di stabilire le eventuali condizioni e criteri di installazione dei ripetitori WI-FI.
7. 5. (ex 5. 31.) Crippa, Simone Valente.
Al comma 3 alinea, dopo le parole: i seguenti obiettivi, aggiungere le seguenti: al fine di assicurare in ogni caso lo sviluppo della banda ultralarga, fissa o mobile, dando priorità agli interventi concernenti le Regioni Obiettivo Convergenza.
7. 6. (ex 5. 1008.) Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.
Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) inserimento negli istituti tecnici e professionali delle ore di insegnamento affidate ai docenti di laboratorio (ITP) in tutti gli indirizzi ed in tutte le articolazioni, sulla base del monte ore esistente prima del riordino del secondo ciclo di istruzione ex articolo 64, comma 4-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133.
Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a-bis), pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, a 150 milioni di euro per il 2016 e a 150 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. 7. (ex 5. 1002.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, le parole: il potenziamento degli strumenti laboratoriali prevede anche la possibilità di fare della didattica a distanza per gli allievi disabili, o per allievi temporaneamente impossibilitati a frequentare le lezioni;.
7. 8. (ex 5. 47.) Binetti.
Al comma 3, lettera c), dopo le parole: istituzioni scolastiche ed educative inserire le seguenti: locali.
7. 9. (ex 5. 52.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 3, lettera d), dopo le parole: innovazione didattica inserire le seguenti: e per il contrasto alle forme di cyberbullismo.
7. 10. (ex 5. 50.) Costantino, Duranti, Nicchi, Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: a tal fine il MIUR individua, sulla base dei curricula, i docenti con conoscenze e abilitazioni informatiche, nonché precedenti esperienze lavorative in ambito informatico, designandoli a livello provinciale per l'insegnamento delle competenze digitali agli studenti.
7. 11. Simonetti, Borghesi.
Al comma 3, lettera f), dopo la parola: e successive modificazioni inserire le seguenti: e sentito il Consiglio superiore della Pubblica istruzione di cui al Decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999.
7. 12. (ex 5. 49.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:
g-bis) diffusione di aule digitali come spazio dinamico in cui convergono linguaggi digitali e strumenti multimediali a supporto di metodologie e strategie didattiche innovative con la presenza di dispositivi della tipologia tablet PC posti in rete i quali ciascuno studente può accedere ai contenuti proposti dal docente, scaricare il materiale didattico di volta in volta prodotto e interagire con docenti e studenti dello stesso o di altri istituti per lo sviluppo di una comunità scolastica nazionale in un reale network dinamico e in continua crescita.
7. 13. (ex 5. 23.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:
g-bis) promozione della produzione di testi scolastici multimediali disponibili online gratuitamente per gli studenti nonché la produzione di e-book in base alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.
7. 14. (ex 5. 21.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:
g-bis) la stimolazione multisensoriale e multimodale attraverso l'utilizzo di vari codici di comunicazione per l'inclusione di alunni con ogni tipo di disabilità e bisogni educativi speciale.
7. 15. (ex 5. 22.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:
g-bis) inserimento della figura degli assistenti tecnici anche nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
7. 16. (ex 5. 24.) Marzana.
Al comma 3, sopprimere la lettera l).
7. 17. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: individuano aggiungere la seguente: uno o più.
7. 18. (ex 5. 11.) Palmieri, Centemero, Lainati.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I dirigenti scolastici, inoltre, possono individuare tra il personale di ruolo dell'istituzione scolastica un IT Administrator a cui assegnare la responsabilità del controllo del sistema informativo della scuola, al fine di garantirne il corretto funzionamento del sistema e la sua connessione ad internet.
7. 19. (ex 5. 14.) Palmieri, Centemero.
Al comma 5, alinea, sostituire la parola: occupabilità con la seguente: orientamento.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) dopo la parola: lavoro inserire le seguenti: all'orientamento formativo.
7. 20. (ex 5. 27.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.
Al comma 5, alinea, sostituire la parola: occupabilità con la seguente: orientamento.
7. 21. (ex 5. 25.) Marzana, Simone Valente.
Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: culturale e sociale con le seguenti: culturale, sociale, manifatturiera ed agricola.
7. 22. Sani.
Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo forme incentivanti per il personale collaboratore scolastico.
*7. 23. (ex *5. 2.) Ciracì.
Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo forme incentivanti per il personale collaboratore scolastico.
*7. 24. (ex *5. 44.) Vezzali, Molea, Capua.
Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) incremento fino a 1200 ore per ciascuno studente/ciclo della didattica laboratoriale negli Istituti Tecnici e Professionali per il miglioramento della formazione, dell'abilità e delle competenze dei alunni.
7. 25. (ex 5. 46.) Piso.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: 30 con la seguente: 60.
Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della norma di cui all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, pari a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 26. (ex 5. 30.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: annui con le seguenti: erogati annualmente, tenendo altresì conto delle ulteriori risorse che potranno essere destinate, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, a valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 6 aprile 1987, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 188, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione.
7. 27. (vedi 5. 19.) Palese, Centemero, Palmieri.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Al fine di favorire e semplificare il percorso di orientamento alla scelta universitaria, gli istituti scolastici, in accordo con le Università del proprio territorio, propongono, organizzano e coordinano incontri di orientamento per gli studenti del quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.
7. 28. (ex 5. 29.) D'Uva, Simone Valente
(Votazione dell'articolo 7)
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Valorizzazione delle diversità).
1. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.
2. L'integrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modificazioni, della 4 agosto 1977, numero 517, e del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297, e successive modificazioni.
Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
3. Su richiesta di ogni singolo scuola, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte.
4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare è effettuata, di norma, con l'inserimento di un solo alunno o alunna diversamente abile; le classi successive delle medesime Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non possono essere costituite con l'inserimento di un numero superiore a due alunni o alunne diversamente abili.
5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono un alunno o alunna diversamente abile sono costituite da un massimo di 20 alunni. Qualora siano inseriti nella classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costituita con un numero ancora inferiore di alunni o alunne.
6. Nella determinazione dell'organico deve essere garantita l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna, se necessario.
7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti delle istituzioni scolastiche.
8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.
9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti.
Conseguentemente, all'articolo 12, sopprimere i commi 1, 2 e 3.
7. 01. (ex 5. 07.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Nicchi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica).
1. È autorizzata la spesa, per l'anno scolastico 2015/2016, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti, di 3,6 milioni per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 per il programma di didattica integrativa di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
2. L'assegnazione delle risorse, di cui al comma 1, alle istituzioni scolastiche, avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma pari 3,6 milioni di per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 si provvede: per 2,8 milioni di euro, per l'anno 2015 e 11,4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e 800 mila euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 02. (ex 5. 01004.) Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Assegnazione risorse alle istituzioni scolastiche).
1. L'assegnazione di risorse aggiuntive, autorizzate da disposizioni di legge o di regolamento, alle Istituzioni scolastiche, avviene previo bando pubblico adottato con decreto dei ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.
7. 03. (ex 5. 01005.) Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Relatori: COSCIA, per la maggioranza; PANNARALE, BORGHESI e CHIMIENTI, di minoranza.
N. 1.
Seduta del 15 maggio 2015
SECONDA PARTE
(Articoli da 8 a 15)
ART. 8.
(Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa).
Al comma 1, sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: reti di scuole.
Conseguentemente:
sostituire, ovunque ricorrano, le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: reti di scuole;
sostituire, ovunque ricorrano, le parole: istituzione scolastica con le seguenti: rete di scuole.
al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: classi con la seguente: alunni.
8. 1. (ex 6. 1.) Gelmini, Centemero.
Al comma 1, sostituire le parole: gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, con le seguenti: l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento.
8. 2. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa sono prioritariamente assegnati ai docenti inidonei.
8. 3. (ex 6. 1011.) Vacca, Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 2, sostituire la parola: sentita, con le seguenti: sentiti il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e.
Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche o ancora nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
8. 4. (ex 6. 78.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Nicchi, Costantino, Matarrelli.
Al comma 2, sostituire la parola: sentita, con le seguenti: sentiti il Consiglio superiore della Pubblica istruzione di cui al Decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e.
8. 5. (ex 6. 81.) Pannarale, Giancarlo Giordano
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero degli alunni.
*8. 6. Cristian Iannuzzi.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero degli alunni.
*8. 7. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: numero delle classi fino a: alunni con le seguenti: numero degli alunni per i posti comuni e.
**8. 8. (ex *6. 2.) Centemero, Gelmini, Palmieri, Altieri, Lainati.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: numero delle classi fino a: alunni con le seguenti: numero degli alunni per i posti comuni e.
**8. 9. (ex *6. 87.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di aree interne, con le seguenti: di aree a basso reddito medio procapite,
8. 10. (ex 6. 38.) Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Marzana, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche o ancora nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
8. 11. (ex *6. 79.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Nicchi, Costantino, Matarrelli.
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche.
8. 12. (ex 6. 3.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente, sopprimere i commi da 4 a 12.
8. 13. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.
Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e in base al punteggio conseguito nella graduatoria di provenienza.
8. 14. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: comunque non superiore alla provincia, considerando con le seguenti: di ampiezza corrispondente all'estensione dei distretti scolastici, tenuto conto anche di specifiche situazioni o esperienze territoriali già in essere e considerando.
Conseguentemente, alla lettera c), sopprimere le parole: nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.
8. 15. (ex 0. 6. 3000. 4.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: comunque non superiore alla provincia con le seguenti: di ampiezza corrispondente all'estensione dei distretti scolastici.
8. 16. (ex 0. 6. 3000. 2.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: comunque non superiore alla provincia con le seguenti: di norma inferiori alla provincia o all'area metropolitana.
8. 17. (ex 0. 6. 3000. 3.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole in carcere, di aree a forte processo immigratorio e di aree caratterizzate da alti tassi di dispersione scolastica nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in essere.
Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti sono costituite a libera scelta da due o più istituzioni scolastiche ad invarianza delle singole dotazioni organiche e sono finalizzate:
a) alla valorizzazione delle risorse professionali, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale, volti in particolar modo a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
b) alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola nonché degli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica.
sopprimere il comma 10;
sopprimere il comma 11.
8. 18. (ex 0. 6. 3000. 1.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: tenendo anche conto aggiungere le seguenti: del tasso di povertà assoluta provinciale e.
8. 19. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 4, secondo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) le esigenze di tutela delle minoranze etniche e linguistiche presenti sul territorio di ciascuna Regione.
8. 20. (ex 0. 6. 3000. 5.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 5, sostituire le parole: estensione provinciale con le seguenti: estensione coincidente con gli enti di area vasta.
8. 21. Centemero, Palmieri, Lainati.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'organico dell'autonomia, con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, è ripartito a livello territoriale e assegnato agli albi territoriali, suddivisi in sezioni per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto e successivamente, sulla base del fabbisogno espresso nei piani triennali dell'offerta formativa, è attribuito alle singole istituzioni scolastiche. Fatto salvo l'esperimento del preventivo piano di mobilità straordinaria di cui al comma 01 dell'articolo 8, i posti dell'organico dell'autonomia, sono coperti con il personale iscritto negli albi territoriali al quale il dirigente scolastico propone l'incarico. È comunque prevista la riserva dei posti da destinarsi alle operazioni annuali di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente ed educativo da definirsi in sede di CCNI e della Contrattazione decentrata regionale. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni. Esso gode del trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impiegato qualora sia superiore a quello già in godimento. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto inoltre ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che pone il divieto ai dirigenti scolastici di conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza.
Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 1, premettere il seguente:
01. Per l'anno scolastico 2015/2016, prioritariamente al piano di assunzioni di cui al Capo III, articolo 8 comma 1 del presente DDL, si procede ad un piano di mobilità territoriale e professionale straordinaria per tutti i docenti che risultano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono considerati utili ai fini della mobilità straordinaria tutti i posti vacanti o disponibili degli attuali organici di diritto, di fatto, nonché tutti i posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa dell'organico funzionale e dell'autonomia di cui al capo II, articolo 2 comma 3, al capo III, articolo 6 comma 1 e seguenti e al capo III articolo 8 comma 1 della presente legge. La mobilità avverrà secondo quanto previsto negli allegati C (ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO) e D (TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI) del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2015/2016. In ogni caso, qualora la costituzione dell'organico dell'autonomia e funzionale, di cui al capo II articolo 2 comma 3, al capo III articolo 6 comma 1 e seguenti e al capo III articolo 8 comma 1 della presente legge, dovesse avvenire in un momento successivo alla scadenza del termine utile ai fini delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2015/16, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 del suindicato CCNI si procederà alla riapertura della contrattazione ai fini del trasferimento sui nuovi posti disponibili, con priorità rispetto alle procedure di immissione in ruolo. Per gli anni scolastici 2016/17 e seguenti, prioritariamente alle immissioni in ruolo, verranno espletate le procedure di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo sui posti vacanti e disponibili anche dell'organico dell'autonomia e funzionale.
8. 22. (ex 6. 1002.) Attaguile.
Sostituire il comma 6, con il seguente: La legge identifica l'ambito territoriale di competenza per stabilire l'assegnazione dell'organico dell'autonomia.
8. 23. (ex 6. 70.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Ufficio scolastico regionale, aggiungere le seguenti: e sentiti gli enti locali interessati, al fine di garantire il raccordo con il piano della programmazione della rete scolastica.
*8. 24. (ex *6. 84.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Ufficio scolastico regionale, aggiungere le seguenti: e sentiti gli enti locali interessati, al fine di garantire il raccordo con il piano della programmazione della rete scolastica.
*8. 25. (ex *6. 4.) Squeri, Russo, Altieri.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: l'organico dell'autonomia con le seguenti: il tetto massimo di spesa destinabile all'organico dell'autonomia.
8. 26. (ex 6. 35.) Chimienti, Brescia, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: l'adeguamento dell'organico fino a: potenziamento, con le seguenti: comprende l'adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto, e i posti per il potenziamento, il sostegno, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento.
8. 27. (ex 0. 6. 3000. 6.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.
8. 28. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati analiticamente le modalità e i termini per la definizione degli accordi di rete, individuando anche le funzioni e la composizione degli organi di governo della rete, secondo i principi direttivi individuati dal comma successivo e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275.
8. 29. (ex 0. 6. 3000. 7.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 9, lettera a), dopo le parole: nella rete aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità e di tutela di particolari esigenze familiari.
8. 30. (ex 0. 6. 3000. 8.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Sopprimere il comma 10.
8. 31. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 10, sostituire le parole: può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi con le seguenti: è attribuita alla competenza degli ambiti territoriali.
8. 32. (ex 0. 6. 3000. 9.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. A tutto il personale docente assunto in ruolo a tempo indeterminato è garantita la titolarità presso la scuola al cui organico dell'autonomia viene assegnato secondo la normativa vigente.
8. 33. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Cristian Iannuzzi, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.
Al comma 11, sostituire il primo periodo con il seguente: Il personale già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se eventualmente in esubero o soprannumerario per l'anno scolastico 2015/2016, conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza. In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico di cui al comma 6 dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.
8. 34. (ex 0. 6. 3000. 10.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 11, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico di cui al comma 3-ter dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.
8. 35. (ex 0. 6. 3000. 11.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.
8. 36. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. Gli ambiti territoriali sono organizzati in graduatorie divise per classi di concorso secondo l'anzianità di servizio e i titoli posseduti dai docenti; sono altresì definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi con le seguenti: secondo l'ordine delle relative graduatorie.
8. 37. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. Nel decreto di determinazione dell'organico, di cui al comma 2, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura che l'organico dei posti di sostegno sia costituito in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. 38. (ex 6. 1013.) Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità alla sentenza delle Corte costituzionale n. 80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
All'onere derivante dalla seguente disposizione pari a 80 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 39. (ex 6. 86.) Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. L'organico dei posti di sostegno è incrementato al fine di garantire il rispetto della media di un docente ogni due alunni disabili, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. 40. (ex 6. 23.) Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, e incrementato per gli anni successivi fino a coprire il rapporto uno a due tra alunni e docenti secondo le nuove certificazioni e iscrizioni registrate, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, della legge 8 novembre 2013, n. 128.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 9;
all'articolo 12, sopprimere i commi 1, 2 e 3 e alla rubrica sopprimere le parole: Carta elettronica per l'aggiornamento e la.
8. 41. (ex 6. 80.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Nicchi, Costantino, Matarrelli.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dell'articolo 19 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2016.
3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi:
a) finanziabili con fondi europei;
b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.
3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.
3-septies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quinquies e 3-sexies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
8. 42. (ex 6. 1010.) Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. L'organico dei posti di sostegno è determinato in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. 43. (ex 6. 22.) Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
8. 44. (ex 6. 25.) Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. L'organico per gli insegnamenti curricolari di esecuzione e interpretazione e laboratorio di musica d'insieme nei licei musicali viene determinato annualmente sulla base del fabbisogno di postiindividuato da ciascuna istituzione scolastica sentito l'Ufficio scolastico regionale.
8. 45. (ex 6. 24.) Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri per lo stato, quattro tipologie di ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, per i quali si prevedono appositi percorsi di formazione universitaria;.
8. 46. (ex 6. 1014.) Catalano.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. L'offerta formativa laboratoriale della disciplina «Pratica di Agenzia» è potenziata con l'affidamento delle ore di laboratorio di esercitazioni tecniche turistiche ai docenti tecnico-pratici delle classi di concorso C150 o 15/C da utilizzare all'interno del nuovo curriculum turistico in compresenza con le discipline economiche. È disposta l'assegnazione in organico di un insegnante tecnico-pratico negli istituti che abbiano attivato non più di due corsi ovvero di due insegnanti nel caso di attivazione di più di due corsi.
8. 47. (ex 6. 1018.) Catanoso.
Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole da: slovena fino alla fine del periodo con le seguenti: albanese, catalana, germanica, greca, slovena e croata, francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda o bilingui.
8. 48. (ex 6. 9.) Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.
Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, che ha maturato il diritto all'assunzione a tempo indeterminato per effetto della presente legge, può chiedere di essere inserito nelle graduatorie di altre province sul resto del territorio nazionale nel posto e con il punteggio maturato alla data dell'immissione in ruolo.
8. 49. (ex 6. 10.) Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16. Al comma 14 dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, la parola: «521» è soppressa.
8. 50. (ex 6. 20.) Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
(Votazione dell'articolo 8)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. – (Potenziamento dei percorsi di IeFP). – 1. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è potenziata sulla base di piani di intervento adottati, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa mediante intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di garantire agli studenti iscritti ai percorsi per la qualifica e il diploma professionale pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore dalle norme del presente Capo, ai docenti del sistema di IeFP la carta per la formazione e l'aggiornamento di cui al Capo III, articolo 12 e, per le istituzioni formative, la trasparenza dei dati, agevolazioni fiscali, sedi innovative e misure per la sicurezza e valorizzazione delle strutture edilizie, comprese le indagini diagnostiche, previste per le scuole statali al Capo IV, articolo 16, al Capo V, articoli 17 e 18, al Capo VI, articoli 20, 21 e 22.
2. Ai predetti fini concorrono le risorse dello Stato e delle regioni, anche a valere su quelle reperibili nell'ambito delle misure cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, sulle risorse conferite da soggetti pubblici e privati nonché su una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse stanziate per le scuole statali dalla presente legge.
8. 01. (ex *6. 010.) Centemero, Palmieri, Russo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. – (Disposizioni concernenti l'organico di rete). – 1. A far data dall'anno scolastico 2015/16 l'organico dell'autonomia, ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali di cui all'articolo 9, è assegnato alle reti di scuole costituite in corrispondenza delle istituzioni scolastiche insistenti su ogni albo territoriale, la cui ampiezza è definita dagli uffici scolastici regionali, che in sede di prima applicazione per l'anno scolastico 2015/16 coincidono con i distretti.
2. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca emana un decreto avente natura non regolamentare che disciplina il funzionamento delle reti di scuole in riferimento ai principi per l'assegnazione dei docenti afferenti all'albo territoriale alle istituzioni scolastiche e per l'assegnazione delle risorse destinate alla rete per le proprie finalità.
3. Con successivi decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, entro il 31 gennaio 2016 sono istituite le reti di scuole di cui al comma 1, sentiti i dirigenti coinvolti, i quali costituiscono il Consiglio di Dirigenza della rete, che assume i compiti assegnati al singolo dirigente scolastico dall'articolo 9. Le reti di scuola, altresì, assumono i compiti e le funzioni attribuite dall'articolo 4 alle singole istituzioni scolastiche.
4. Con ulteriore decreto avente natura non regolamentare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le modalità e i criteri per la costituzione delle reti di scuola, dei suoi organi, nonché dell'organico di rete di cui al presente articolo.
8. 02. (ex 6. 01001.) Centemero, Palmieri.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. – (Disposizioni concernenti l'istituzione dell'organico di rete). – 1. A far data dall'anno scolastico 2016/2017 l'organico dell'autonomia, ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali di cui all'articolo 9, è assegnato alle reti di scuole costituite in corrispondenza delle istituzioni scolastiche insistenti su ogni albo territoriale, la cui ampiezza è definita dagli uffici scolastici regionali.
2. Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, entro il 31 agosto 2016 sono istituite le predette reti di scuole, sentiti i dirigenti scolastici coinvolti, i quali costituiscono il Consiglio di dirigenza della rete, che assume i compiti assegnati al singolo dirigente scolastico dall'articolo 9. Le reti di scuole, altresì, assumono i compiti e le funzioni attribuite dall'articolo 4 alle singole istituzioni scolastiche.
3. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono stabiliti i termini, le modalità e i criteri per la costituzione delle reti di scuola, dei suoi organi, nonché dell'organico di rete di cui al presente articolo.
8. 03. (ex 6. 09.) Centemero, Palmieri.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. – (Nucleo di valutazione del funzionamento degli istituti e Conferenza di rendicontazione). – 1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, anche in raccordo con il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 289, un nucleo di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque componenti assicurando in ogni caso la presenza di soggetti esterni individuati dal Consiglio d'istituto sulla base di criteri di competenza.
2. Il nucleo di valutazione predispone un rapporto annuale di valutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 4 e del Piano di miglioramento.
3. I Dirigenti scolastici, sul Piano triennale dell'offerta formativa e sulle procedure e sugli esiti dell'attività dei nuclei di valutazione, promuovono annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche e ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio e invia una relazione in merito all'Ufficio Scolastico Regionale.
8. 04. (ex 6. 01.) Centemero, Palmieri.
ART. 9.
(Competenze del dirigente scolastico)
Sopprimerlo.
*9. 1. (ex *7.213). Pannarale, Giancarlo Giordano.
Sopprimerlo.
*9. 2. (ex *7.36). Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Brugnerotto.
Sopprimerlo.
*9. 3. (ex *7.178). Cristian Iannuzzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Competenze del dirigente scolastico).
1. I dirigenti scolastici, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riducono il numero degli alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità della didattica.
2. Al fine di mantenere inalterata la retribuzione professionale dei dirigenti l'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per gli anni scolastici 2012-13, 2013-14 e 2014-15, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici relativamente alla automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'anno scolastico 2015-16 il fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato è incrementato di un importo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
9. 4. (ex 7.1016). Fassina, D'Attorre, Gregori, Miotto, Bindi.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5;
sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Al fine di mantenere inalterata la retribuzione professionale dei dirigenti l'articolo 9, comma 2 bis del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per gli anni scolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici relativamente alla automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 il fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato è incrementato di un importo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
9. 5. (ex 7.37). Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Sopprimere il comma 1.
9. 6. (ex 7.179). Cristian Iannuzzi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le competenze del dirigente scolastico sono qualificate e potenziate in relazione al ruolo centrale che egli assume nella gestione della scuola e nella determinazione del fabbisogno e della migliore offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Unitamente al potenziamento e alla qualificazione del dirigente scolastico cresce anche la figura del direttore dei servizi generali e amministrativi che lo coadiuva per la parte amministrativa e contabile. In particolare, il dirigente scolastico assicura il buon andamento dell'istituzione scolastica nell'ambito dell'autonomia e insieme al direttore dei servizi generali e amministrativi svolge funzioni di gestione delle risorse finanziarie strumentali e dei risultati del servizio. Inoltre il dirigente scolastico è responsabile delle scelte didattiche e formative nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.
Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole dirigente scolastico aggiungere le seguenti: e del direttore dei servizi generali e amministravi.
9. 7. (ex 7.1). Ciracì, Altieri, Fucci, Marti, Centemero.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«7. Il dirigente scolastico, fermo restando le competenze già attribuite con l'articolo 396 del testo unico in materia di istruzione, (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) e nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale del personale docente, assicura il regolare funzionamento degli organi di partecipazione democratica ed a tale scopo svolge le necessarie attività organizzative e di coordinamento ed è responsabile della tempestiva esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali. L'articolo 25 del testo unico del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed ogni altra norma incompatibile con i princìpi di collegialità e di gestione democratica della scuola, sono abrogati».
9. 8. (ex 7.217). Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: servizio sino alla fine del periodo.
9. 9. (ex 7.177). Rampelli.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.
*9. 10. (ex 7.157). Simonetti, Borghesi.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: nonché delle scelte didattiche, formative e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.
*9. 12. (ex 7.38). Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.
*9. 13. (ex 7.180). Cristian Iannuzzi.
Al comma 1, dopo la parola: nonché, aggiungere le seguenti:, in pieno accordo con il collegio docenti che esprime parere vincolante,.
9. 14. (ex 7.40). Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 1, dopo le parole: merito dei docenti aggiungere le seguenti: sulla base dei criteri indicati dal successivo articolo 11.
9. 15. (ex 7.193). Antimo Cesaro, Molea, Mazziotti Di Celso.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nello svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1, con particolare riferimento a quelli di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento nonché a quelli di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, il dirigente scolastico di avvale anche della collaborazione di un organismo di gestione dell'istituzione scolastica.
1-ter. Con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione, le funzioni e la durata in carica dell'organismo di gestione di cui al precedente comma 1-bis.
1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 1-bis, quantificato il 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
9. 16. (ex 7.1017). Labriola.
Al comma 2, premettere le seguenti parole: . Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, il MIUR è tenuto a emanare un Regolamento avente per oggetto i criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici, garantendo in caso di non idoneità alla funzione, il collocamento nel precedente ruolo di insegnamento e assicurando, nei processi di valutazione, strumenti di giudizio esterni, attraverso il coinvolgimento dei docenti, personale ATA, genitori e studenti.
9. 17. Simonetti, Borghesi.
Al comma 2, premettere le parole: Sulla base dei criteri stabiliti da apposito decreto in merito alla valutazione dei titoli del personale docente di cui all'articolo 2, comma 13.
9. 18. (ex 7.164). Simonetti, Borghesi.
Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
*9. 19. (ex *7.175). Rampelli.
Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
*9. 20. (ex *7.189). Vezzali.
Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
*9. 21. (ex 7.1020). Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
Sopprimere i commi 2, 3 e 5.
Conseguentemente, all'articolo 13:
sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per la valorizzazione delle competenze del personale docente il MIUR stanzia con decreto 200 milioni di euro annui per i fondi MOF da destinare all'implementazione delle funzioni strumentali, dei collaboratori e delle altre figure di supporto al dirigente scolastico.
alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: del merito;.
9. 22. (ex 11. 9.) Vacca, Simone Valente.
Sopprimere il comma 2.
**9. 23. Simonetti.
Sopprimere il comma 2.
**9. 24. (ex 7.181). Baldassarre, Cristian Iannuzzi.
Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Il Dirigente scolastico, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica previsti dal Piano triennale di cui all'articolo 2, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 10 tenendo conto delle domande presentate e secondo il punteggio delle singole graduatorie per classi di concorso. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione tra quelle ricevute.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
9. 25. Pannarale, Giancarlo Giordano.
Sostituire il comma 2 con il seguente: I dirigenti scolastici della rete di scuola propongono gli incarichi di docenza, provvedono, con concorso di rete di scuola, anche eventualmente costituite appositamente all'assunzione dei docenti per la copertura dei posti dell'autonomia assegnati alle istituzioni scolastiche cui sono preposti, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2.
Conseguentemente:
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno scolastico 2015/2016 le procedure di assunzione sono disciplinate dal successivo articolo 10.
sopprimere il comma 4.
dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Albi regionali dei docenti abilitati).
1. Sono costituiti gli albi regionali dei docenti abilitati, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione e classi di concorso, a cui hanno diritto a iscriversi coloro che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249.
2. In fase di prima attuazione, ai fini del piano straordinario di assunzione di cui all'articolo 8, sono iscritti negli albi regionali distinti per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione, i docenti di cui all'articolo 10, comma 2.
3. Ai fini del presente articolo, è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 1, incluse la domanda di iscrizione all'albo e l'espressione delle regioni di preferenza avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente, sostituire le parole: albi territoriali ovunque ricorrano con le parole: albo regionale di cui all'articolo 9-bis.
9. 26. Gelmini, Centemero.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il dirigente, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento tenendo conto delle domande presentate e secondo il punteggio delle singole graduatorie per classi di concorso. Il dirigente scolastico non può utilizzare il personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 3 e 6.
9. 27. (ex 0.7.3000.1). Giancarlo Giordano, Pannarale.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Il dirigente, per la copertura dei posti dell'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti, che devono essere corredate dal curriculum vitae et studiorum, al fine di far emergere il possesso delle relative esperienze e competenze culturali e professionali. Il dirigente scolastico può utilizzare il personale docente, sui posti dell'organico dell'autonomia, in classi di concorso o posti per i quali sia titolare dei relativi titoli di abilitazione e specializzazione.
9. 28. (ex 0.7.3000.8). Centemero, Palmieri, Lainati.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. «L'ufficio scolastico regionale dà pubblicità degli incarichi di docenza disponibili nell'organico dell'autonomia per la copertura dei posti assegnati alle istituzioni scolastiche sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2, per poi procedere alle assunzioni in ruolo secondo le modalità previste da norme di legge e di regolamento.».
Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 4.
9. 29. (ex 7.41). Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il dirigente scolastico attribuisce gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica cui è preposto, sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2, ai docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4 del presente articolo, rispettando le graduatorie territoriali definite con specifico provvedimento da parte del MIUR, sentiti gli Uffici scolastici regionali e provinciali.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
9. 30. (ex 7.158). Simonetti, Borghesi.
Sostituire il comma 2 con il seguente: L'ufficio scolastico regionale dà pubblicità degli incarichi di docenza disponibili nell'organico dell'autonomia per la copertura dei posti assegnati alle istituzioni scolastiche sulla base del piano triennale di cui all'articolo. I docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4, nonché il personale docente di ruolo già in servizio, indicano la preferenza di dieci istituzioni scolastiche all'interno della propria regione di appartenenza. Sulla base delle preferenze espresse, il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza. La proposta è ratificata a maggioranza dal Collegio docenti.
9. 31. (ex 7.42). Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il dirigente scolastico attribuisce gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica cui è preposto, sulla base del piano di cui all'articolo 2, ai docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4 rispettando le graduatorie territoriali definite con specifico provvedimento da parte del MIUR.
9. 32. (ex 7.182). Baldassarre, Cristian Iannuzzi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il dirigente scolastico assegna i docenti alle cattedre ed ai posti dell'organico funzionale sulla base del Piano triennale di cui all'articolo 2, dei criteri generali deliberati dal Consiglio di istituto e delle proposte deliberate dal Collegio dei docenti.
9. 33. (ex 7.218). Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il dirigente scolastico con le seguenti: l'ufficio scolastico regionale;
Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: nell'ordine di punteggio conseguito nelle graduatorie in cui erano precedentemente iscritti.
9. 34. (ex 7.48 e 7.49). Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico inserire le seguenti: di concerto con gli organi collegiali propongono.
9. 35. (ex 7.156, 7.155 e ex 0.7.3000.4). Simonetti, Borghesi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: propone fino alla fine del comma, con le seguenti: sulla base delle indicazioni contenute nel piano dell'offerta formativa triennale, definisce e comunica agli uffici scolastici territoriali le professionalità necessarie per la sua attuazione.
9. 36. Bruno Bossio, Stumpo, Roberta Agostini, Epifani, Leva, Zoggia.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: propone con le seguenti: e gli organi collegiali propongono.
9. 37. (ex 0.7.3000.3). Simonetti, Borghesi.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: sentito il Collegio dei docenti.
9. 38. (ex 7.6). Polverini.
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: propone inserire le seguenti:, di concerto con il Collegio dei docenti e sentito il Consiglio d'istituto.
9. 39. (ex 7.1018). Labriola.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: propone gli incarichi aggiungere le seguenti: al personale ATA dei differenti profili professionali e.
Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: dirigenti scolastici degli incarichi aggiungere le seguenti: al personale ATA dei differenti profili professionali e.
9. 40. (ex 7.203). Causin.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di riferimento aggiungere le seguenti: che abbia avanzato domanda di mobilità territoriale e professionale.
9. 41. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di riferimento inserire le seguenti: purché in possesso di specifica abilitazione.
9. 42. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: presentate dai docenti aggiungere le seguenti: rispettando le graduatorie territoriali definite con specifico provvedimento da parte dei MIUR, sentiti gli uffici scolastici regionali e provinciali.
9. 43. (ex 0.7.3000.5). Simonetti, Borghesi.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente:
all'articolo 26, comma 3, aggiungere la seguente lettera:
d) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 9, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 100 milioni per l'anno 2015 e 200 milioni a decorrere dal 2016.
9. 44. Simonetti, Borghesi.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*9. 45. Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*9. 46. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine il dirigente scolastico può avvalersi dei collaboratori di staff che lo coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica.
9. 47. (ex 0.7.3000.10). Centemero, Palmieri, Lainati.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Nel caso di mancata realizzazione di quanto previsto al comma 2, gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica sono attribuiti sulla base del punteggio in possesso degli aspiranti aventi titolo collocati negli albi territoriali di cui al comma 4 attraverso convocazioni da parte dell'ambito territoriale di competenza.
2-ter. Con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono annualmente stabiliti i criteri per l'attribuzione e per il calcolo del punteggio da assegnare agli aspiranti collocati negli albi di cui al comma 4, nonché i termini e le modalità per l'attuazione delle procedure previste dal presente comma. Nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, il predetto decreto individua analiticamente altresì le precedenze spettanti ai docenti nella scelta dei posti di cui al primo periodo del presente comma. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al precedente periodo è adottato entro la data del 30 giugno 2015.
9. 48. Centemero, Palmieri.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno scolastico 2015-2016 le procedure di assunzione sono disciplinate dall'articolo 10.
Conseguentemente: sopprimere il comma 4;
dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Albi regionali dei docenti abilitati).
1. Sono costituiti gli albi regionali dei docenti abilitati, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione e classi di concorso, a cui hanno diritto ad iscriversi coloro che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249.
2. In fase di prima attuazione, ai fini del piano straordinario di assunzione di cui all'articolo 10, sono iscritti negli albi regionali distinti per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione di docenti di cui all'articolo 10, comma 2.
3. Ai fini del presente articolo, è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 1, incluse la domanda di iscrizione all'albo e l'espressione delle regioni di preferenza avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sostituire le parole: albi territoriali ovunque ricorrano con le seguenti: albo regionale di cui all'articolo 9-bis.
9. 49. Gelmini, Centemero.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno scolastico 2015-2016 le procedure di assunzione sono disciplinate dall'articolo 10.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 4 e 5;
dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Albi regionali dei docenti abilitati).
1. Sono costituiti gli albi regionali dei docenti abilitati, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione e classi di concorso, a cui hanno diritto ad iscriversi coloro che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249.
2. In fase di prima attuazione, ai fini del piano straordinario di assunzione di cui all'articolo 8, sono iscritti negli albi regionali distinti per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione, i docenti di cui all'articolo 8, comma 2.
3. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 1, incluse la domanda di iscrizione all'albo e l'espressione delle regioni di preferenza avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
sostituire le parole: albi territoriali ovunque ricorrano con le seguenti: albo regionale di cui all'articolo 7-bis.
9. 50. (ex 7.23). Gelmini, Centemero.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Nel caso di mancata realizzazione di quanto previsto al comma 2, gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica sono attribuiti sulla base del punteggio in possesso degli aspiranti aventi titolo collocati negli albi territoriali di cui al comma 4 attraverso convocazioni da parte dell'ambito territoriale di competenza.
2-ter. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono annualmente stabiliti i criteri per l'attribuzione e per il calcolo del punteggio da assegnare agli aspiranti collocati negli albi di cui al comma 4, nonché i termini e le modalità per l'attuazione delle procedure previste dal presente comma. Nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, il predetto decreto individua analiticamente altresì le precedenze spettanti ai docenti nella scelta dei posti di cui al primo periodo del presente comma. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al precedente periodo è adottato entro la data del 30 giugno 2015.
9. 51. (ex 7.4). Centemero, Palmieri.
Sopprimere il comma 3.
*9. 52. (ex *7.90). Brugnerotto, Simone Valente.
Sopprimere il comma 3.
*9. 53. (ex *7.183). Baldassarre, Cristian Iannuzzi.
Sopprimere il comma 3.
*9. 54. (ex *7.216). Pannarale, Giancarlo Giordano.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. La proposta di incarico che, se accettato, ha durata triennale, rinnovabile per ulteriori cicli triennali, è effettuata da parte del dirigente e avviene in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e sulla base dei seguenti criteri: a) analisi dei fabbisogni dell'istituzione scolastica per ciascun insegnamento; b) adeguata valutazione e valorizzazione del curriculum, delle esperienze e delle competenze professionali dei docenti, anche attraverso lo svolgimento di colloqui; c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'istituzione scolastica. L'incarico è conferito con l'accettazione della proposta da parte del docente. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una. In caso di mancata individuazione dei docenti da parte dei dirigenti scolastici, nonché nell'ipotesi di docenti non destinatari di alcuna proposta, gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica sono attribuiti sulla base di appositi punteggi assegnati agli aspiranti aventi titolo collocati negli albi territoriali di cui al comma 4 attraverso convocazioni da parte dell'ambito territoriale di competenza.
Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono stabiliti i criteri per la graduazione degli aspiranti collocati negli albi di cui al comma 4, nonché i termini e le modalità per l'attuazione delle procedure previste dal presente comma. Nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, il predetto decreto individua analiticamente altresì le precedenze spettanti ai docenti nella scelta dei posti di cui al primo periodo del precedente comma. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al precedente periodo è adottato entro la data del 30 giugno 2015.
9. 55. (ex 0.7.3000.9). Centemero, Palmieri, Lainati.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'assegnazione, da parte dei dirigenti scolastici, degli incarichi ai docenti, avviene nel rispetto della contrattazione di istituto e dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle professionalità del personale;
b) obiettivi specifici legati al piano dell'offerta formativa;
c) utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché possegga un titolo di studio valido all'insegnamento;
d) potere sostitutivo degli uffici scolastici regionali in caso di inerzia dei dirigenti nella copertura dei posti.
9. 56. Bruno Bossio, Stumpo, Roberta Agostini, Epifani, Leva, Zoggia.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
La proposta di incarico che, se accettato, ha durata triennale, rinnovabile per ulteriori cicli triennali, è effettuata da parte del dirigente e avviene in coerenza con il piano dell'offerta e sulla base dei seguenti criteri:
a) analisi dei fabbisogni dell'istituzione scolastica per ciascun insegnamento;
b) adeguata valutazione e valorizzazione del curriculum, delle esperienze e delle competenze professionali dei docenti, anche attraverso lo svolgimento di colloqui;
c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'istituzione scolastica.
9. 57. Centemero, Palmieri, Lainati.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'attribuzione, da parte dell'istituto scolastico, degli incarichi ai docenti, avviene nel rispetto di una graduatoria di merito che adopera gli stessi criteri e punteggi applicati alle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
9. 58. (ex 7.51). Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:
La proposta di incarico che, se accettato, ha durata triennale, rinnovabile per ulteriori cicli triennali, è effettuata da parte del dirigente e avviene in coerenza con il piano dell'offerta e sulla base dei seguenti criteri:
a) analisi dei fabbisogni dell'istituzione scolastica per ciascun insegnamento;
b) adeguata valutazione e valorizzazione del curriculum, delle esperienze e delle competenze professionali dei docenti, anche attraverso lo svolgimento di colloqui;
c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'istituzione scolastica.
9. 59. (ex 0.7.3000.11). Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 3, all'alinea sostituire le parole da e sulla base dei seguenti fino alla fine del comma con le seguenti: . L'incarico ha durata triennale, rinnovabile. Per valorizzare il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, possono essere svolti colloqui. È assicurata trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'istituzione scolastica.
9. 60. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.
Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: ai docenti aggiungere le seguenti: assunti con contratto a tempo indeterminato.
9. 62. (ex 7.1022). Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
*9. 63. Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 3 sopprimere la lettera a).
*9. 64. (ex 7.89). Brugnerotto, Simone Valente.
Al comma 3, lettera a), aggiungere il seguente periodo: qualora non siano intervenute condizioni di demerito stabilite da apposita direttiva del ministro per l'istruzione.
9. 65. Carocci.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: modalità con le seguenti: criteri oggettivi.
Conseguentemente, alla stessa lettera b), sopprimere le parole: anche attraverso lo svolgimento di colloqui.
9. 66. Marzana, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto del principio della continuità della didattica, con particolare riguardo agli alunni con disabilità.
9. 67. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 3, lettera c) premettere le seguenti parole: trasparenza e.
9. 70. (ex *7.56). Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 3, lettera c), dopo le parole: istituzione scolastica inserire le seguenti: ai quali conferire esoneri e semiesoneri dall'insegnamento.
9. 68. (ex 7.174). Rampelli.
Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:
d) Assenza di conflitti d'interesse avendo riguardo a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela del dirigente scolastico con i docenti iscritti negli ambiti territoriali.
9. 69. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. I ruoli del personale docente sono regionali. Gli uffici scolastici regionali determinano i posti comuni e di sostegno da attribuire alle singole istituzioni scolastiche. Per il potenziamento dell'offerta formativa gli uffici scolastici regionali determinano graduatorie regionali, articolate aree territoriali e suddivise in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto rispettando i punteggi ereditati dalle GAE. Gli uffici scolastici regionali definiscono l'ampiezza delle aree territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica.».
9. 71. (ex 7.73). Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di dare piena e celere attuazione all'organico dell'autonomia, in sede di prima applicazione è prioritariamente consentita, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2015/2016, la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico di cui all'articolo 6, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2014/2015, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della Scuola e/o Istituto di assegnazione.
4-ter. L'opzione di cui al comma 4-bis può essere esercitata su posti dell'organico dell'autonomia assegnati nell'ambito dell'istituto, da formarsi anche con spezzoni diversi compatibili tra loro oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione. Il personale docente in soprannumero, trasferito d'ufficio per l'anno scolastico 2015/2016, può essere assegnato, previa manifestazione di preferenza, per lo stesso anno scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia determinato e delle risorse disponibili della precedente sede di titolarità, sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2.
4-quater. Il personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 partecipa alla mobilità territoriale straordinaria interprovinciale per l'anno scolastico 2015/2016, da effettuarsi dopo le operazioni di cui al comma 4-bis, in deroga al vincolo triennale di permanenza sulla provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 15, comma 10-bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Conseguentemente, ogni disposizione contrattuale in contrasto con la presente previsione è disapplicata per le procedure di mobilità territoriale interprovinciale avviate per l'anno scolastico 2015/2016.
4-quinquies. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per lo svolgimento delle operazioni straordinarie previste ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.
9. 72. (ex 7.9). Centemero, Palmieri.
Al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una. In caso di mancata individuazione dei docenti da parte dei dirigenti scolastici, nonché nell'ipotesi di docenti non destinatari di alcuna proposta, gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica sono attribuiti sulla base di appositi punteggi assegnati agli aspiranti aventi titolo collocati negli albi territoriali di cui al comma 4, attraverso convocazioni da parte dell'ambito territoriale di competenza.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono annualmente stabiliti i criteri per graduazione degli aspiranti collocati negli albi di cui al comma 4, nonché i termini e le modalità per l'attuazione delle procedure previste dal precedente comma. Nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, il predetto decreto individua analiticamente altresì le precedenze spettanti ai docenti nella scelta dei posti di cui al primo periodo del presente comma. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al precedente periodo è adottato entro la data del 30 giugno 2015.
9. 73. (ex 0.7.3000.12). Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in caso di segnalazione da parte del collegio docenti circa la scarsa trasparenza dei dirigenti nell'attribuzione degli incarichi.
9. 74. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In via transitoria, fino all'effettiva attuazione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8, comma 1, il dirigente scolastico può disporre l'esonero totale o parziale dall'insegnamento di tali docenti.
9. 75. Santerini.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto, nella scelta, delle classi di abilitazione più afferenti all'offerta formativa dell'istituzione scolastica.
9. 76. Simonetti, Borghesi.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di dare piena e celere attuazione all'organico dell'autonomia, in sede di prima applicazione è prioritariamente consentita, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2015/2016, la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico di cui all'articolo 6, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2014/2015, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della Scuola e/o Istituto di assegnazione.
4-ter. L'opzione di cui al comma 4-bis può essere esercitata su posti dell'organico dell'autonomia assegnati nell'ambito dell'istituto, da formarsi anche con spezzoni diversi compatibili tra loro oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione. Il personale docente in soprannumero, trasferito d'ufficio per l'anno scolastico 2015/2016, può essere assegnato, previa manifestazione di preferenza, per lo stesso anno scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia determinato e delle risorse disponibili della precedente sede di titolarità, sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2.
4-quater. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per lo svolgimento delle operazioni straordinarie previste ai commi 4-bis e 4-ter.
9. 77. (ex 7.11). Centemero, Palmieri.
Sopprimere il comma 5.
*9. 78. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.
Sopprimere il comma 5.
*9. 79. (ex *7.77). Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
I dirigenti scolastici, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse disponibili, individuano fino a tre docenti tra quelli di ruolo che li coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica, determinandone analiticamente con l'atto di nomina le funzioni, i compiti e le modalità di esonero dal servizio di docenza, ove il predetto esonero sia ritenuto necessario ai fini della più efficace ed efficiente gestione dell'istituzione scolastica.
9. 80. Centemero, Palmieri.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. I dirigenti sono coadiuvati nell'organizzazione dell'istituzione scolastica dal personale docente secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dal contratto collettivo nazionale.
9. 81. (ex 7.79). Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il collegio docenti elegge tre docenti che coadiuvano il dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica.
9. 82. (ex 7.81). Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Con cadenza triennale il collegio docenti individua, proporzionalmente al numero di alunni della scuola, da tre a sette docenti tra quelli di ruolo che si siano resi disponibili, che coadiuvano il dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. L'incarico è rinnovabile per una sola volta al termine dei tre anni.
9. 83. (ex 7.75). Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Con cadenza triennale il collegio docenti individua fino a tre docenti, tra quelli di ruolo che si siano resi disponibili, che coadiuvano il dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. L'incarico è rinnovabile per una sola volta al termine dei tre anni.
9. 84. (ex 7.74). Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. I dirigenti scolastici possono individuare fino a due docenti tra quelli di ruolo che li coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. Il Collegio dei Docenti individua un docente per ogni specifico grado di istruzione con il compito di coordinare e ottimizzare e attività previste dal piano dell'offerta formativa a livello didattico e di organizzazione della didattica.
*9. 85. (ex 7.185). Baldassarre, Cristian Iannuzzi.
Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. I dirigenti scolastici possono individuare fino a due docenti tra quelli di ruolo che li coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. Il Collegio dei Docenti individua un docente per ogni specifico grado di istruzione con il compito di coordinare e ottimizzare le attività previste dal piano dell'offerta formativa a livello didattico e di organizzazione della didattica.
*9. 86. (ex 7.160). Simonetti, Borghesi.
Al comma 5, dopo le parole: fino a tre docenti tra quelli di ruolo, aggiungere le seguenti: con l'esclusione del coniuge o persona stabilmente convivente, parente o affine entro al quarto grado, nonché di parente fino al quarto grado della persona stabilmente convivente;.
9. 87. (ex 7.1012). Catalano.
Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, per i quali può disporre l'esonero parziale o totale dall'insegnamento, utilizzando le risorse dell'organico per il potenziamento dell'offerta formativa.
9. 88. (ex 7.211). Santerini, Lo Monte.
Al comma 5 inserire, in fine, le seguenti parole: fermo restando il monte ore complessivo stabilito dal CCNL.
9. 89. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Il dirigente scolastico presenta la proposta del Piano Triennale dell'Offerta Formativa al Consiglio d'istituto per l'approvazione a maggioranza dei componenti, il quale viene successivamente inviato all'Ufficio Scolastico Regionale che valuta la proposta e la invia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
9. 90. (ex 7.15). Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.
Sopprimere il comma 6.
9. 91. (ex 7.17). Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.
Sopprimere il comma 6.
9. 92. Giancarlo Giordano, Pannarale.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
Il dirigente scolastico riduce il numero di alunni e studenti per classe attraverso la costituzione di classi composte da un massimo di 22 alunni, superando in tal modo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità della didattica.
9. 93. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 6, dopo le parole: dell'organico dell'autonomia inserire le seguenti: ove provvisto di specifica abilitazione.
9. 94. Marzana, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 6, dopo la parola: disponibili aggiungere le seguenti: previo il raccordo con gli enti locali interessati per la programmazione delle aule e degli spazi necessari.
*9. 96. (ex *7.16). Squeri, Russo, Altieri, Centemero.
Al comma 6, dopo la parola: disponibili aggiungere le seguenti: previo il raccordo con gli enti locali interessati per la programmazione delle aule e degli spazi necessari.
*9. 97. (ex *7.224). Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 6, dopo le parole: n. 81 aggiungere le seguenti: nel rispetto delle normative antincendio.
9. 98. (ex 7.210). Santerini, Lo Monte.
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: la riduzione del numero di alunni e studenti per talune classi non può comportarne l'aumento per altre.
9. 99. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Cristian Iannuzzi, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.
Al comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il dirigente scolastico presenta la proposta del Piano triennale dell'offerta formativa al Consiglio d'istituto per l'approvazione a maggioranza dei componenti, il quale viene successivamente inviato all'ufficio scolastico regionale che valuta la proposta e l'invia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
9. 100. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.
Al comma 6, dopo le parole: n. 81 inserire le seguenti: fino a raggiungere un massimo di 22 alunni per classe entro l'anno scolastico 2017-2018.
9. 101. (ex 7.82). Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, D'Incà.
Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: A tal fine, si dispongono i seguenti parametri per la formazione delle classi: a) le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 24; b) le classi di scuola primaria sono costituite da non meno di 12 bambini e non più di 24, elevabili fino a 25 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite con non più di 14 bambini e non meno di 6; c) le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite da non meno di 16 alunni e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino eventuali resti; d) le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite con non meno di 24 allievi e non più di 27, tenendo conto degli elementi di valutazione e delle procedure previste dall'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
9. 102. (ex 7.1021). Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale riduzione non può e non deve comportare un aumento degli alunni e degli studenti in altre classi.
9. 103. (ex 7.186). Baldassarre, Cristian Iannuzzi.
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine, si dispongono i seguenti parametri per la formazione delle classi: a) le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 24; b) le classi di scuola primaria sono costituite da non meno di 12 bambini e non più di 24, elevabili fino a 25 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite con non più di 14 bambini e non meno di 6; c) le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate son costituite da non meno di 16 alunni e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino eventuali resti; d) le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzioni secondaria di II grado sono costituite con non meno di 24 allievi e non più di 27, tenendo conto degli elementi di valutazione e delle procedure previste dall'articolo 16, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
9. 104. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di garantire la tempestiva copertura dei posti di dirigente scolastico vacanti nelle Regioni in cui le graduatorie del concorso per dirigenti scolastici, bandito con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, già pubblicate, risultano esaurite, e nelle more dell'espletamento del nuovo corso-concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le vacanze di organico sono colmate mediante il conferimento di incarico ai vincitori e idonei che a domanda si rendano disponibili ad assumere tale incarico anche in regime di interregionalità. Sono considerati idonei anche coloro i quali, pur non avendo superato la prima prova preselettiva, sono stati ammessi con riserva alle prove scritte ed orali con provvedimenti successivi e le hanno superate.
9. 95. (ex 0.7.3000.6). Di Lello.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nelle classi frequentate da alunni con disabilità non possono essere presenti più di un alunno certificato con disabilità grave o più di due alunni certificati con disabilità non grave.
9. 105. (ex 7.1009). Catalano.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-ter. Al fine di garantire la tempestiva copertura dei posti di dirigente scolastico vacanti, a conclusione delle operazioni di mobilità, i posti destinati alla mobilità interregionale, nella misura del 50 per cento, non coperti per difetto di aspiranti, saranno annualmente conferiti, mediante assunzioni a tempo indeterminato, ai candidati idonei inclusi nelle graduatorie regionali di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – 4a serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011 e a coloro che, pur avendo superato le prove scritte ed orali concorso di cui sopra, hanno un contenzioso pendente o abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado del giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, collocandosi in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali definitive.
9. 106. (ex 0.7.3000.7). Di Lello.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente:
all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, aggiungere le seguenti:, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario.
dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
«12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 150 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.»
all'articolo 12, sopprimere i commi 1, 2 e 3;
sopprimere l'articolo 13;
all'articolo 26, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8 comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, comma 12-bis.»;
b) all'articolo 26, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «7, comma 7» e «11» sono soppresse, mentre le parole: «10, commi 3 e» sono sostituite dalle parole: «10, comma 5»;
2) alla lettera a), le parole: «1.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni» e le parole: «3.000» sono sostituite dalle seguenti: «2.383,863».
9. 203.(ex 8. 1076) Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente:
all'articolo 10, comma 1:
al secondo periodo, dopo la parola: potenziamento, aggiungere le seguenti: presso la scuola dell'infanzia,
dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.
dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 500 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
12-ter. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).
1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.»;
all'articolo 12, sopprimere i commi 1, 2 e 3;
sopprimere l'articolo 13;
all'articolo 26, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, comma 12-bis e 12-ter.
9. 200.(ex 8. 319). Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente:
all'articolo 10, comma 1:
al secondo periodo, dopo la parola: potenziamento, aggiungere le seguenti: presso la scuola dell'infanzia;
dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale;
dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: 12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 500 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
12-ter. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità online).
1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.»;
all'articolo 12, sopprimere i commi 1, 2 e 3;
sopprimere l'articolo 13;
all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 8.
9. 201.(ex 8. 320) Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente:
all'articolo 10, comma 2:
a) alla lettera a), dopo la parola: vincitori, aggiungere le seguenti: e gli idonei, ed, in fine, aggiungere, le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti;
b) alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge. In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.
c) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
12-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-quater. Agli ulteriori relativi oneri si provvede anche per quota parte mediante corrispondente riduzione lineare pari a 700 milioni annui delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
12-quinquies. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:
«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
12-sexies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
all'articolo 12, sopprimere i commi 1, 2 e 3;
sopprimere l'articolo 13;
all'articolo 26, comma 1,
dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 12-bis a 12-sexies.;
le parole: «7, comma 7» e «11» sono soppresse, mentre le parole: «10, commi 3 e» sono sostituite dalle parole: «10, comma 5»;
alla lettera a), le parole: «1.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni» e le parole: «3.000» sono sostituite dalle seguenti: «2.383,863».
9. 202.(ex 8. 1080). Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine e grado).
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 8, al fine di procedere a un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause determinanti la formazione di precariato, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca predispone a partire dall'anno scolastico 2016-2017, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, un Piano pluriennale che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ogni ordine e grado, in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
2. Il Piano pluriennale di assunzioni, oltre a incidere sui processi di formazione del precariato, è volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del cento per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano, che presenta, da almeno un quindicennio, minime variazioni percentuali;
b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;
c) ridefinizione della formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a 20, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;
d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del D.L, 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in modo da garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico, nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario; la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno garantisce altresì l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, e di un massimo di due alunne o alunni disabili nelle classi successive delle medesime scuole e nelle classi della scuola secondari di primo e secondo grado;
e) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui attraverso la definizione di programmi didattici innovativi e di contrasto a fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:
1) l'elaborazione e realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;
2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della Storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;
3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, determinata in misura di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;
4) il potenziamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;
5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di Diritto ed Economia.
3. Al Piano pluriennale di assunzione si provvede secondo le seguenti modalità e nei limiti delle risorse disponibili del «Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico» di cui al successivo comma 4:
a) mediante la copertura per il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti a tal fine annualmente assegnabili con le graduatorie di merito dei concorsi pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre ai sensi della normativa vigente;
b) mediante la copertura per restante il 50 per cento dei posti disponibili con le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso dei seguenti requisiti:
1) vincitori di concorsi precedenti;
2) idonei al concorso indetto con Decreto ministeriale n.82 del 24 settembre 2012;
3) inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non assunti nell'anno scolastico 2015/2016;
4) abilitati mediante Percorso Abilitante Speciale e Tirocinio Formativo Attivo;
5) in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato di almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente norma;
6) muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
7) insegnamento presso le scuole per l'infanzia;
c) mediante la copertura di tutti i posti disponibili e vacanti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo la normativa vigente relativa alle assunzioni nei ruoli del personale della scuola,
4. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico», di seguito denominato «Fondo» , al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi da 5 a 15, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca che le destinerà, nel limite delle risorse disponibili, alle finalità di cui a precedenti commi da 1 a 3.
5. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'I per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
6. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
7. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
8. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15,000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
g) oltre 150.000 euro, e fino a 200,000 euro, 47 per cento;
h) oltre 200.000 euro 49 per cento.
9. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:
«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul.valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
48-bis, Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100,000 euro: 8 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
49-bis. Le aliquote previste dai precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
10. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
11. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).
1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.»
12. Lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015- 2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto per l'anno 2016 di un importo pari a 80 milioni di euro e per l'anno 2017 di un importo pari a 100 milioni di euro, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Le dotazioni lineari di parte corrente iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente, sono ridotte mediante riduzione lineare in maniera da assicurare 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
14. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni all'anno a decorrere dal 2016, L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
15. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , denominato Fondo «La Buona scuola» è ridotto per l'anno 2015 di 530 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2016 di 616,137 milioni di euro.
all'articolo 12, sopprimere i commi 1,2 e 3;
sopprimere l'articolo 13;
all'articolo 26:
comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10-bis, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10-bis, commi da 5 a 13.;
comma 3,
1) le parole: «7, comma 7» e «11» sono soppresse, mentre le parole: «10, commi 3 e» sono sostituite dalle parole: «10, comma 5»;
2) alla lettera a), le parole: «1.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni» e le parole: «3.000» sono sostituite dalle seguenti: «2.383,863».
9. 204. (ex 8. 01004.) Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido, Nicchi, Duranti, Costantino.
Sopprimere il comma 7.
9. 107. (ex *7.167). Simonetti, Borghesi.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia della stessa classe concorsuale, o in possesso di corrispondente abilitazione o titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento della disciplina da supplire, con il trattamento stipendiale del grado d'istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili se in possesso della necessaria abilitazione.
9. 108. ( ex 6. 26.) Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia della stessa classe concorsuale, o comunque in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della disciplina da supplire, con il trattamento stipendiale del grado d'istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili se in possesso della necessaria abilitazione.
9. 109. ( ex 6. 33.) Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Il dirigente scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia nel caso in cui questo sia in possesso delle corrispondenti competenze didattico-disciplinari desumibili dalla classe di concorso in cui è iscritto. Qualora non vi sia disponibilità di personale della dotazione organica dell'autonomia con i suddetti requisiti, il dirigente scolastico effettua le sostituzioni con il personale in possesso di abilitazione nella stessa classe concorsuale del docente assente. 11 medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.
9. 110. ( ex 6. 15. ) Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 7, sostituire la parola: dieci con la seguente: due.
9. 111. ( ex 6. 29. ) Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 7, sostituire la parola: dieci con la seguente: tre.
9. 112. ( ex 6. 34. ) Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 7, sostituire la parola: dieci con la seguente: quattro.
9. 113. ( ex 6. 27. ) Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 7, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque
9. 114. ( ex 6. 28.) Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 7, dopo le parole: organico dell'autonomia aggiungere le seguenti: solo se il docente è in possesso dell'abilitazione specifica all'insegnamento, relativa al grado di scuola, disciplina e tipologia di posto; diversamente si attinge dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché dalle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131. Le suddette continuano a esplicare la propria efficacia sino all'effettiva immissione in ruolo del personale docente ivi iscritto.
9. 115. ( ex 6. 19.) Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di copertura dei posti vacanti e disponibili, al personale della dotazione organica dell'autonomia viene conferito il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento.
9. 116. ( ex 6. 14.) Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Sopprimere il comma 8;
Conseguentemente,
a) all'articolo 12, sopprimere i commi 1, 2 e 3,;
b) sopprimere l'articolo 13;
c) all'articolo 14:
1) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Nel caso contrario di superamento del limite di durata, il contratto è convertito a tempo indeterminato con l'immediata immissione in ruolo del personale oggetto della proposta di assunzione».
2) sostituire il comma 2, con i seguenti:
2. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
3. Le dotazioni lineari di parte corrente iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente, sono ridotte mediante riduzione lineare in maniera da assicurare 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
4. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:
«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
5. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
d) all'articolo 26, comma 3, alinea:
1) sostituire le parole da: 7, comma 7 fino a: 13 con le seguenti: 9, commi 8 e 16, 12, comma 5;
2) alla lettera a), sostituire le parole: 1.000 milioni con le seguenti: 470 milioni e le parole: 3.000 con le seguenti: 2.383,863.
9. 117. (ex 12. 1004.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Al fine di mantenere inalterata la retribuzione professionale dei dirigenti l'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per gli anni scolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici relativamente alla automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'anno scolastico 2015/15 il fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato è incrementato di un importo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
9. 118. (ex 7.187). Baldassarre, Cristian Iannuzzi.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, il MIUR è tenuto ad emanare un Regolamento avente per oggetto i criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici garantendo in caso di non idoneità alla funzione il collocamento nel precedente ruolo di insegnamento e garantendo nei processi di valutazione strumenti di valutazione esterna e il coinvolgimento delle componenti della scuola (docenti, ATA, genitori, studenti).
9. 121. (ex 7.188). Baldassarre, Cristian Iannuzzi.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«Con un successivo Decreto Ministeriale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, in base al Sistema Nazionale di Valutazione, del dirigente scolastico che tengano conto di una maggiore trasparenza ed omogeneità nel corso della valutazione».
9. 122. (ex 7.192). Antimo Cesaro.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, il MIUR è tenuto ad emanare un Regolamento avente per oggetto i criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici, garantendo in caso di non idoneità alla funzione, il collocamento nel precedente ruolo di insegnamento e assicurando, nei processi di valutazione, strumenti di giudizio esterni, attraverso il coinvolgimento dei docenti, personale ATA, genitori e studenti.
9. 123. (ex 7.161). Simonetti, Borghesi.
Al comma 8, sostituire le parole: In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, con le parole: In riconoscimento dei maggiori carichi di lavoro attribuiti ai singoli dirigenti scolastici a partire dal 2012 per effetto dell'accorpamento di più sedi dirigenziali in istituti di maggiori dimensioni.
9. 119. (ex 7.18). Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 8, sostituire le parole: In ragione delle competenze attribuite al dirigenti scolastici, con le seguenti: In relazione alle competenze attribuite alle istituzioni scolastiche ed all'impegno del dirigente scolastico per garantire la piena realizzazione del governo democratico delle istituzioni scolastiche,.
9. 120. (ex 7.221). Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tenendo conto del riconoscimento dei maggiori carichi di lavoro attribuiti ai singoli dirigenti scolastici a partire dal 2012 per effetto dell'accorpamento di più sedi dirigenziali in istituti di maggiori dimensioni.
9. 124. Centemero, Palmieri, Lainati.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Il consiglio d'istituto, occupandosi della gestione e dell'amministrazione trasparente degli istituti scolastici del sistema nazionale d'istruzione statali italiani valuta l'operato del dirigente scolastico e ne invia l'esito al Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
9. 125. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.
Sopprimere i commi da 9 a 13.
9. 126. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso legato al medesimo concorso.
9. 127. Taglialatela.
Al comma 9, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: nelle regioni in cui sono esaurite le graduatorie.
9. 128. Sgambato, Bonavitacola, Tartaglione, Carloni, Valeria Valente, Manfredi, Palma, Rostan, Tino Iannuzzi, Paris, Impegno.
Al comma 10, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) i soggetti che, pur non avendo superato la prima prova preselettiva, sono stati ammessi con riserva alle prove scritte ed orali con provvedimenti successivi e le hanno superate.
*9. 129. Di Lello, Impegno, Luigi Cesaro.
Al comma 10, dopo la lettera b) inserire la seguente:
c) i soggetti che, pur non avendo superato la prima prova preselettiva, sono stati ammessi con riserva alle prove scritte ed orali con provvedimenti successivi e le hanno superate.
*9. 130. Palmieri, Lainati, Luigi Cesaro, Russo.
Al comma 10, dopo la lettera b) inserire la seguente:
c) i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
Conseguentemente, al comma 11 le parole: lettera a) sono sostituite dalle seguenti: lettere a) e c).
*9. 131. Di Lello.
Al comma 10, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
c) tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
Conseguentemente, al comma 11 le parole: lettera a) sono sostituite dalle seguenti: lettere a) e c).
*9. 132. Centemero.
Al comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: conferiti sino alla fine del periodo con le parole: conferiti ai dirigenti scolastici o ad altro personale che abbia ricoperto per almeno un biennio l'incarico di dirigente tecnico, anche a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 165/2001.
9. 133. Rampelli.
Al comma 15, sopprimere le parole da: dei criteri utilizzati fino a: dei docenti.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 6 dell'articolo 10;
all'articolo 14, comma 3, sopprimere le parole: di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b);
sopprimere il punto 2 della lettera b) e sopprimere al punto 3 della lettera d) le parole da: dei criteri fino alla parola: nonché.
9. 134. (ex 7.223). Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 15, sopprimere le parole da: nonché dei criteri sino alla fine del periodo.
9. 135. Rampelli.
Al comma 15, dopo le parole: per migliorarli aggiungere le seguenti: nonché dell'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa.
9. 136. (ex 7.21). Centemero, Palmieri.
Al comma 15, sostituire le parole: dei criteri utilizzati per la scelta, la valorizzazione e la valutazione dei docenti con le seguenti: del giudizio espresso dal collegio dei docenti al termine del triennio in cui si svolge l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa.
9. 137. (ex 7.1004). Simonetti, Borghesi.
Al comma 15, dopo le parole: per migliorarli, inserire le seguenti: nonché dell'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa.
9. 138. (ex 7.200). Vignali.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, in occasione del rinnovo dei Consigli di istituto negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, si provvede ad effettuare una consultazione tra docenti, genitori e personale ATA, volta alla valutazione complessiva dell'operato dei Dirigenti scolastici. Detta valutazione viene trasmessa al MIUR e va ad integrare le altre valutazione dei medesimi.
9. 139. (ex 7.162). Simonetti, Borghesi.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Il dirigente scolastico valutato negativamente, sulla base di parametri tra cui la crescita del tasso di dispersione scolastico, può perdere, anche interamente, la parte di retribuzione variabile.
9. 140. (ex 7.83). Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Il consiglio d'istituto, occupandosi della gestione e dell'amministrazione trasparente degli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione statali italiani valuta l'operato del dirigente scolastico e ne invia l'esito al Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
9. 141. (ex 7.19). Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.
Al comma 16, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire le indispensabili azioni di sopporto alle scuole impegnate per l'attuazione della Riforma di cui alla presente Legge e in relazione alla indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato a bandire un concorso per il reclutamento di 150 nuovi dirigenti tecnici, nel limite delle risorse di 7 milioni di euro per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente Legge.»
9. 142. (ex 0.7.2000.4). Centemero, Palmieri.
Al comma 16, quarto periodo, sostituire le parole «dirigenti tecnici» con le seguenti: «con incarichi conferiti a dirigenti scolastici o altro personale che abbia ricoperto incarichi dirigenziali o svolto funzioni dirigenziali anche a tempo determinato presso il MIUR o altre pubbliche amministrazioni in compiti connessi con l'istruzione e l'educazione».
9. 143. (ex 0.7.2000.1). Vezzali.
Al comma 16, quarto periodo, sostituire le parole: comma 6, con le seguenti: commi 5-bis e 6.
9. 144. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.
Al comma 16, sopprimere i periodi dal terzo al quinto.
9. 145. Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 16, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
9. 146. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 16, sostituire il terzo, quarto e quinto periodo con il seguente capoverso: Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della riforma di cui alla presente legge e in relazione alla indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato quei soggetti che alla data di approvazione della presente legge abbiano svolto, senza demerito, la funzione di dirigente tecnico a tempo determinato per un periodo superiore a 36 mesi, nonché a bandire una procedura di reclutamento di nuovi dirigenti tecnici. Ai fini del presente comma, è autorizzata per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio.
9. 147. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 16, sostituire il terzo, quarto e quinto periodo con il seguente capoverso: Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della riforma di cui alla presente legge e in relazione alla indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un concorso per il reclutamento di 150 nuovi dirigenti tecnici. Ai fini del presente comma, è autorizzata per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio.
9. 148. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 16, il terzo periodo è sostituito dal seguente: Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della riforma di cui alla presente legge e in relazione alla indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un concorso per il reclutamento di 150 nuovi dirigenti tecnici, nel limite delle risorse di 7 milioni di euro per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge.
9. 149. Centemero, Palmieri.
Al comma 16, dopo il terzo periodo, inserire il seguente capoverso: Ai fini della individuazione dei soggetti destinatari degli incarichi temporanei di dirigenti tecnici di cui al presente comma, con decreto avente natura non regolamentare del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, son individuati analiticamente: i presupposti e le modalità previsti per il conferimento di detti incarichi, il loro numero, la loro distribuzione per ogni regione, la loro durata, non superiore a 3 anni, nonché specifiche funzioni da svolgersi.
9. 150. Centemero, Palmieri, Lainati.
Dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:
16-bis. Nelle more della complessiva revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, per l'effettuazione della stessa si tiene conto della disciplina prevista dagli articoli 438 e 439 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché della necessità di rendere rilevante la specifica valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuali contenuti nei singoli contratti di ogni dirigente scolastico, i quali non dovranno fare riferimento unicamente alla complessità dell'istituzione scolastica presso la quale l'incarico dirigenziale è svolto, ma dovranno contenere indicatori complessivi legati alle nuove competenze e responsabilità assegnate dalla presente legge al dirigente scolastico. A far data dall'anno scolastico 2015/2016 i contratti dei dirigenti scolastici in servizio sono adeguati, da parte dei direttori generali degli uffici scolastici regionali di riferimento, alla disciplina prevista dal presente comma.
Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Sulla base di quanto previsto dal comma 8, con decreto avente natura non regolamentare del
ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità, i termini ed i criteri per l'effettuazione della valutazione periodica dei dirigenti scolastici.
9. 151. Centemero, Palmieri.
(Votazione dell'articolo 9)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni inerenti le modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici).
1. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, e successive modificazioni, le parole: Entro il 31 marzo 2015 sono sostituite dalle seguenti: Entro il 30 settembre 2015.
2. Al fine di valorizzare l'esperienza acquisita nello svolgimento della funzione dirigenziale e consentire altresì il definitivo superamento del precariato della dirigenza scolastica, sono ammessi direttamente al corso-concorso per dirigenti scolastici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, senza lo svolgimento del previsto concorso di ammissione:
a) tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati in servizio, per almeno un biennio, con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito di procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, sottoposta ad annullamento giurisdizionale e a conseguente rinnovazione, dalla quale abbiano avuto esito negativo.
b) tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
c) tutti quei soggetti, che non abbiano svolto le funzioni di dirigente scolastico, già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, successivamente annullate in sede giurisdizionale e che non siano risultati più tali in seguito alla conseguente rinnovazione concorsuale.
3. Sono altresì ammessi direttamente alle prove scritte del concorso di ammissione al corso-concorso per dirigenti scolastici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128:
a) tutti i soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006.
9. 01. (ex 7.01). Palmieri, Bergamini, Lainati, Andrea Romano.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. Con proprio decreto, da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
2. Gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui al comma 3.
3. A ciascuno degli albi territoriali di cui all'articolo 7, comma 4 ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza corrisponde:
a) una graduatoria territoriale di prima fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;
b) relativamente alla scuola secondaria di I e II grado, una graduatoria territoriale di II fascia riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio;
c) una graduatoria territoriale riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione.
4. Ciascun aspirante può richiedere l'inserimento in una graduatoria territoriale per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di specializzazione sul sostegno o, in mancanza del titolo di abilitazione, del titolo di studio.
5. Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie territoriali di I fascia cui alla lettera a) possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso, presso istituzioni scolastiche non ricomprese nel territorio della graduatoria di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera a) e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera b).
6. Gli aspiranti inseriti nella graduatoria territoriale per il sostegno hanno diritto alla precedenza assoluta nell'attribuzione dei relativi incarichi.
7. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui al punto 1.
8. In prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 con validità per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. Successivamente, si procede alla loro istituzione con cadenza triennale, in raccordo con i piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2.
9. Nelle more degli aggiornamenti di cui al comma 8, entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al comma 3, lettera a) e c) sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia.
10. I curriculum degli aspiranti di cui al comma 1 sono inseriti nel Portale di cui all'articolo 14.
11. La sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato depennamento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui al comma 3, lettera b), resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui al comma 3, lettera a) e c) una volta acquisiti i relativi titoli.
Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 11.
9. 02. (ex 7.02). Centemero, Palmieri.
ART. 10.
(Piano straordinario di assunzioni).
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 2,inserire il seguente:
2-bis. A decorrere dall'anno 2015 è destinata ai rinnovi del contratto collettivo nazionale del personale docente la somma aggiuntiva di 381,137 milioni di euro annui.
10. 1. Rampelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Piano straordinario di assunzioni).
1. Per l'anno scolastico 2015-2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno e i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri e agli obiettivi di cui all'articolo 2.
2. Sono assunti a tempo indeterminato gli iscritti negli albi di cui all'articolo 8-bis, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i soggetti presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
c) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249.
3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.
4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono inseriti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale di cui all'articolo 8-ter;
b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
c) i soggetti di cui al comma 2 lettera a), gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell’ organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo regionale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed agli abilitati ai sensi del predetto decreto.
5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi regionali e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione.
6. Per una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi si applica l'articolo 7, comma 3, lettera d).
7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predette, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che rimangono vacanti all'esito del piano straordinario di assunzioni, non sono disponibili per incarichi a tempo determinato fino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni di cui all'articolo 2. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell'articolo 7.
8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.
10. A decorrere dal 1o settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.
12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici su base regionale per titoli ed esami, banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.
10. 2. (ex 8. 44) Gelmini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Piano straordinario di assunzioni).
1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno e i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri e agli obiettivi di cui all'articolo 2.
2. Sono assunti a tempo indeterminato gli iscritti negli albi di cui all'articolo 8-bis, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
c) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249.
3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.
4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono inseriti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale di cui all'articolo 8-ter;
b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
c) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo regionale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed agli abilitati ai sensi del predetto decreto.
5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi regionali e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione.
6. Per una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi si applica l'articolo 7, comma 3, lettera d).
7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predette, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che rimangono vacanti all'esito del piano straordinario di assunzioni, non sono disponibili per incarichi a tempo determinato fino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni di cui all'articolo 2. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell'articolo 7.
8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.
10. A decorrere dal 1o settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.
12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici su base regionale per titoli ed esami, banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.
10. 3. (ex 8. 45). Gelmini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Per l'anno scolastico 2015-2016 il Miur realizza un censimento di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e di tutti i docenti iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
2. Il censimento è finalizzato a verificare le competenze didattico-disciplinari dei docenti iscritti nelle graduatorie di cui al comma 1, al fine di verificarne la corrispondenza con il fabbisogno reale delle singole istituzioni scolastiche, determinato dall'articolazione di curricoli e programmi e sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa.
3. Contestualmente all'elaborazione dei piani triennali dell'offerta formativa da parte di ciascuna istituzione scolastica, e sulla base delle risultanze del censimento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 elabora un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia.
4. Sono assunti a tempo indeterminato:
a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
c) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.
5. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;
b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento,che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale e, qualora non vi sia disponibilità, i soggetti residuali appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma vengono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
d) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente, confluiscono nelle Graduatorie Provinciali dei docenti abilitati, istituite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge e sono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.
Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato;
3-ter: Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016;
3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:
a) finanziabili con fondi europei;
b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.
3-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.
3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura del 94 per cento.
3-octies: I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
10. 4. (ex 8. 111) Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Per gli anni scolastici 2015-2020; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.
2. Sono assunti a tempo indeterminato:
a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni,
c) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, e coloro i quali vi si iscriveranno entro il 31 agosto 2019.
3. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;
b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedano l'abilitazione;
c) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, e coloro i quali vi si iscriveranno entro il 31 agosto 2019 sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera b) del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera b) del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.
4. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15.
5. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.
Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.
Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c), comma 2 del presente articolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.
Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitate, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
3-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.
3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:
a) finanziabili con fondi europei;
b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.
3-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.
3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
3-octies: I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
10. 5. (ex 8. 110) Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Per gli anni scolastici 2015-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.
2. Il piano quinquennale di cui al comma 1 è funzionale all'attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e viene realizzato a seguito dell'adozione delle seguenti misure:
a) con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria su base regionale per ciascuna classe di concorso o grado, in sostituzione delle graduatorie ad esaurimento istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1 comma 605 lettera c) e successive modificazioni, valida per le immissioni in ruolo e in cui confluiscano tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, potrà optare per una sola regione in cui richiedere l'immissione in ruolo.
La graduatoria ad esaurimento su base regionale è valida per l'immissione in ruolo in tutte le province della Regione in cui le classi di concorso risultino esaurite.
Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, può indicare una sola preferenza in merito alla provincia in cui richiede l'immissione in ruolo. Il rifiuto da parte del docente dell'immissione in ruolo in una provincia diversa da quella selezionata all'atto dell'iscrizione non comporta la perdita del diritto di permanenza nella suddetta graduatoria.
Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 agosto 2019 sono iscritti a pieno titolo nella graduatoria regionale.
b) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria provinciale dei docenti abilitati esclusi dalle Graduatorie ad esaurimento regionali di cui alla lettera a) e in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o che lo conseguano entro il 31 agosto 2019, aggiornata con cadenza triennale, in cui confluiscono tutti i docenti abilitati. Tale graduatoria è valida ai fini del reclutamento, in subordine all'assorbimento della graduatoria ad esaurimento su base regionale di cui alla lettera a) del presente comma.
c) l'iscrizione nella graduatoria regionale valida per le immissioni in ruolo di cui alla lettera a) del presente comma e l'iscrizione alla graduatoria provinciale dei docenti abilitati di cui alla lettera b) del presente comma, avviene a seguito di un censimento di tutti gli attuali iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di tutti i docenti in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento.
Il censimento è svolto mediante la compilazione di un questionario, in cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto indicano il numero di giorni di servizio prestato, l'eventuale contemporaneo svolgimento di un'altra professione e la classe di concorso in cui risultino abilitati. Il questionario contiene infine una richiesta circa la volontà del docente di accettare l'immissione in ruolo nella propria classe di concorso e l'indicazione della regione e della provincia in cui richiedere l'immissione in ruolo. Possono presentare formale richiesta di iscrizione nella Graduatoria regionale e nella Graduatoria Provinciale dei docenti abilitati solo i docenti che forniscano risposta al questionario.
All'esito del censimento il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, previa pubblicazione dei dati raccolti, attiva percorsi abilitanti nelle sole classi di concorso in cui il fabbisogno del sistema nazionale d'istruzione non possa essere soddisfatto dal personale iscritto nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli.
3. Sono assunti a tempo indeterminato, conseguentemente all'approvazione delle misure di cui al comma 2:
a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera a), comma 2 del presente articolo;
c) i docenti iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie Provinciali dei docenti abilitati di cui alla lettera b), comma 2, del presente articolo;
4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;
b) gli iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo sono assunti, nell'ambito della regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedano l'abilitazione;
c) i docenti iscritti nelle Graduatorie Provinciali di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera b) del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera b) del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.
5. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15.
6. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.
Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c), comma 3 del presente articolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. 11 superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.
Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 26 aggiungere i seguenti:
3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
3-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.
3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:
a) finanziabili con fondi europei;
b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.
3-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.
3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
3-octies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
10. 6. (ex 8. 109) Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Piano straordinario di assunzioni).
1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno e i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri e agli obiettivi di cui all'articolo 2.
2. Sono assunti a tempo indeterminato gli iscritti negli albi di cui all'articolo 8-bis, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ivi inclusi, a far data dal 1o luglio 2015, coloro che abbiano conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 3. Al piano straordinaria di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 3. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.
4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale di cui all'articolo 8-ter;
b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
c) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo regionale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed gli abilitati ai sensi del predetto decreto.
5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi regionali e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione.
6. Per una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi si applica l'articolo 7, comma 3, lettera d).
7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma 3. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che rimangono vacanti all'esito del piano straordinario di assunzioni, non sono disponibili per incarichi a tempo determinato fino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni di cui all'articolo 2. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell'articolo 7.
8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativa 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
9. E escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.
10. A decorrere dal 1o settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.
12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici su base regionale per titoli ed esami, banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.
10. 7. (ex 8. 222) Baldassarre, Cristian Iannuzzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Piano straordinario di assunzioni).
1. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, inclusi nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato di oltre 36 mesi per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti ivi compreso il sostegno.
2. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 15 giugno 2015 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud.
3. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.
4. Con apposito Decreto Ministeriale sarà indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Tirocinio Formativo Attivo speciale per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.
5. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'art 21, comma 1, lett c) della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di Tirocinio Formativo Attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.
6. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei Decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.
7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.
10. 10. (ex 8. 1043). Fassina, D'Attorre, Gregori, Miotto, Bindi.
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Per l'anno scolastico 2015/2016, e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo, ivi inclusi coloro che terminano il periodo di prova nell'anno scolastico 2014/2015, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinati entro il 30 maggio 2015 per posti comuni e per quelli di sostegno. I posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alle immissioni in ruolo.»
Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 dell'articolo 8, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015, a 250 milioni di euro per il 1 2016 e a 200 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
10. 11. (ex 8. 1025). Simonetti, Borghesi.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Per l'anno scolastico 2015/2016, e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinati entro il 30 maggio 2015 per posti comuni e per quelli di sostegno. Per chi ha superato l'anno di prova entro il 31/8/2014, è possibile fare richiesta di mobilità territoriale e professionale straordinaria per l'anno scolastico 2015/2016.1 posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alle immissioni in ruolo.
Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 dell'articolo 8, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, a 150 milioni di euro per il 1 2016 e a 150 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
10. 12. (ex 8. 1026) Simonetti, Borghesi.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Per l'anno scolastico 2015/2016, prioritariamente al piano di assunzioni di cui al Capo III, articolo 8 c.1 del presente DDL, si procede ad un piano di mobilità territoriale e professionale straordinaria per tutti i docenti che risultano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono considerati utili ai fini della mobilità straordinaria tutti i posti vacanti o disponibili degli attuali organici di diritto, di fatto, nonché tutti i posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa dell'organico funzionale e dell'autonomia di cui al capo II articolo 2 comma 3, al capo III articolo 6 comma 1 e segg. e al capo III articolo 8 comma 1 della presente legge. La mobilità avverrà secondo quanto previsto negli allegati C (ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO) e D (TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI) del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2015/2016. In ogni caso, qualora la costituzione dell'organico dell'autonomia e funzionale, di cui al capo II articolo 2 comma 3, al capo III articolo6 c.l e segg. e al capo III articolo8 comma 1 della presente legge, dovesse avvenire in un momento successivo alla scadenza del termine utile ai fini delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2015/16, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 del suindicato CCNI si procederà alla riapertura della contrattazione ai fini del trasferimento sui nuovi posti disponibili, con priorità rispetto alle procedure di immissione in ruolo. Per gli anni scolastici 2016/17 e seguenti, prioritariamente alle immissioni in ruolo, verranno espletate le procedure di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo sui posti vacanti e disponibili anche dell'organico dell'autonomia e funzionale.
Conseguentemente: la rubrica «(Piano straordinario di assunzioni)» è modificata: «(Piano straordinario di mobilità e piano straordinario di assunzioni)».
10. 13. (ex 8. 1024). Attaguile.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. A partire dall'anno scolastico 2015-16 il MIUR è autorizzato ad attuare un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e nelle singole istituzioni scolastiche su copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni dal servizio e per trasferimento.
*10. 15. (ex 8.235) Simonetti, Borghesi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A partire dall'anno scolastico 2015-16 il MIUR è autorizzato ad attuare un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e nelle singole istituzioni scolastiche su copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni di servizio e per trasferimento.
*10. 16. (ex 8. 209) Baldassarre, Cristian Iannuzzi.
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia;
Conseguentemente:
al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente;
al comma 3, sostituire le parole: a) e b) con le seguenti: a), b) e c).
10. 17. (ex 8. 113) Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: è autorizzato ad attuare con le seguenti: realizza, entro il 31 agosto 2015.
10. 22. (ex 8. 106) Vacca, Chimienti, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzato ad attuare con le seguenti: realizza.
10. 23. (ex 8. 104) Chimienti, Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzato ad attuare con le seguenti: attua.
10. 24. (ex 8. 105) Chimienti, Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, aggiungere le seguenti:, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario.
Conseguentemente:
dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 150 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti;
all'articolo 12:
al comma 1, sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 93 annui;
al comma 3, sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 331 milioni;
sopprimere l'articolo 11;
all'articolo 26, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati della quota pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 derivante dalla disposizione di cui al medesimo articolo 8, comma 12-bis.
10. 29. (ex 8. 309). Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, aggiungere le seguenti:, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario.
Conseguentemente:
dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 150 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
all'articolo 10, al comma 1, sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 93 annui;
al medesimo articolo 10, al comma 3, sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 331 milioni;
sopprimere l'articolo 13;
all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 8.
10. 30. (ex 8. 308) Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: a tempo indeterminato fino a: statali con le seguenti: a tempo determinato da trasformare in tempo indeterminato dopo tre anni di servizio svolti senza demerito e con valutazioni positive da parte del dirigente scolastico e il Consiglio d'Istituto.
10. 31. (ex 8. 46) Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da: a tempo indeterminato fino a: statali con le seguenti: a tempo determinato da trasformare in tempo indeterminato dopo tre anni di servizio svolti senza demerito e con valutazioni positive da parte del dirigente scolastico e del Consiglio d'istituto.
10. 32. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di personale docente inserire le seguenti: ed educativo nonché di assistenti tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici.
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1 dopo le parole: docente inserire le seguenti: e di assistenti tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici.
10. 33. (ex 8. 1037) Marzana, Brescia, Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere dopo le parole: organico dell'autonomia le seguenti parole: e di personale amministrativo, tecnico e ausiliare.
Conseguentemente, all'articolo 26,comma 1, primo periodo, aggiungere dopo le parole: personale docente le parole: personale amministrativo, tecnico e ausiliare.
10. 34. (ex 8. 47) Polverini, Centemero, Palmieri.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: residuali alle operazioni di mobilità territoriale e professionale straordinaria dei docenti di ruolo, che concorrono alla copertura dei posti in organico.
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 8, comma 1 pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, a 150 milioni di euro per il 2016 e a 150 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 39. (ex 8. 230) Simonetti, Borghesi.
Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 6, lettera a), dopo le parole: personale docente aggiungere le seguenti:, personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
10. 40. Polverini, Centemero, Palmieri.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.
Conseguentemente:
dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 510 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.»;
b) all'articolo 12 apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sostituire le parole: «euro 500 annui» con le seguenti: «euro 93 annui»;
2) al comma 3 sostituire le parole: «euro 381,137 milioni» con le seguenti: «euro 70,891 milioni»;
c) sopprimere l'articolo 13;
d) all'articolo 26, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, comma 12-bis;
e) Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro nel 2015 e a 400 milioni all'anno a decorrere dal 2016. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto,.
10. 41. (ex 8. 1073) Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione pari a circa 510 milioni di euro a partire dall'anno 2015, si provvede nel seguente modo:
a) all'articolo 12 apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sostituire le parole: «euro 500 annui» con le seguenti; «euro 93 annui»;
2) al comma 3 sostituire le parole: «euro 381,137 milioni» con le seguenti: «euro 70,891 milioni»;
b) sostituire l'articolo 13 con il seguente: Art. 13 – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
10. 42. (ex 8. 1072) Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.
Conseguentemente:
dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 510 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
all'articolo 12:
al comma 1, sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 93 annui;
al comma 3, sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 70,891 milioni;
sopprimere l'articolo 13;
all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo.
10. 43. (ex 8. 310) Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.
Conseguentemente:
dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 510 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. 11 Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 93 annui;
al medesimo articolo 10, comma 3, sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 70,891 milioni;
sopprimere l'articolo 13;
all'articolo 26, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, comma 12-bis.
10. 44. (ex 8. 311). Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo, dopo la parola: potenziamento, aggiungere le seguenti: presso la scuola dell'infanzia,.
2) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 500 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
12-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-quater. Agli ulteriori relativi oneri si provvede anche per quota parte mediante corrispondente riduzione lineare pari a 300 milioni annui delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10;
c) comma 7 dell'articolo 7;
d) articolo 11.
b) all'articolo 26, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8 comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8 , commi da 12-bis a 12-quater.
c) all'articolo 26, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «7, comma 7» e «11» sono soppresse, mentre le parole: «10, commi 3 e» sono sostituite dalle parole: «10, comma 5»;
b) alla lettera a), le parole: «1.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni» e le parole: «3.000» sono sostituite dalle seguenti: «2.383,863».
10. 46. (ex 8. 1079) Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: potenziamento, aggiungere le seguenti: presso la scuola dell'infanzia,.
Conseguentemente:
a) al comma 2 lettera a) sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i candidati che hanno superato le prove concorsuali;
b) al comma 4 lettera a) sostituire le parole: i vincitori con le seguenti i soggetti di cui alla lettera a);
c) al comma 10 sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera b);
d) al comma 12 sopprimere le parole ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo.
10. 49. (ex 8. 48) Fucci.
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: potenziamento, aggiungere le seguenti: presso la scuola dell'infanzia,.
10. 51. (ex 8. 101) Marzana, Brescia, Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 1, dopo le parole: dirigente scolastico, aggiungere le seguenti: e tenendo conto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche degli abilitati di II fascia laddove per materia le graduatorie ad esaurimento risultino esaurite.
10. 52. Bossi, Simonetti, Borghesi.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assegnati al 30 giugno 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
Art. 17-bis.
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b) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 8.
10. 53. (ex 8. 318) Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.
Conseguentemente:
dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 150 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.;
all'articolo 12:
comma 1, sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 93 annui;
comma 3, sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 331 milioni;
sopprimere l'articolo 13;
all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 8.
10. 54. (ex 8. 312) Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.
Conseguentemente:
dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 150 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.;
all'articolo 10:
comma 1, sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 93 annui;
comma 3, sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 331 milioni;
sopprimere l'articolo 11;
all'articolo 26, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, comma 12-bis.
10. 55. (ex 8. 313) Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'organico dell'autonomia la ripartizione dei posti aggiuntivi per il potenziamento è effettuata attribuendo un incremento percentualmente uguale dell'organico di diritto di ciascuna istituzione scolastica dello stesso ordine e grado d'istruzione, nei limiti della copertura finanziaria stabilita all'articolo 24, commi 1 e 2 della presente legge.
10. 56. (ex 8. 1017) Rampelli.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: le rinunce dei posti comuni e di sostegno destinati alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado sono destinati al personale educativo della scuola dell'infanzia statale.
10. 57. Centemero, Palmieri, Altieri, Lainati.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine si tiene conto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, delle materie e delle aree di insegnamento da ricoprire, utilizzando all'uopo anche gli abilitati di II fascia.
10. 58. Bossi, Borghesi, Simonetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita una Graduatoria Provinciale dei docenti abilitati in cui confluiscono i docenti iscritti entro il 30 giugno 2015 nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131. Tale graduatoria è aggiornata annualmente ed è valida ai fini dell'immissione in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 in subordine all'attuazione del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1 e sulla base del fabbisogno reale delle singole istituzioni scolastiche.
10. 60. (ex 8. 128) Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini del potenziamento dell'offerta formativa e del funzionamento del servizio scolastico il comma 332 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.
Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 26, aggiungere il seguente:
3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
10. 61. (ex 8. 98) Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini del potenziamento dell'offerta formativa e del funzionamento del servizio scolastico la lettera a), comma 334 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppressa.
Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 26, aggiungere il seguente:
3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
10. 62. (ex 8. 97). Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini del potenziamento dell'offerta formativa e del funzionamento del servizio scolastico il comma 333 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.
Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 26, aggiungere il seguente:
3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
10. 63. (ex 8. 96) Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di mobilità professionale su tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico funzionale e dell'autonomia, con particolare riguardo al passaggio dai posti di sostegno ai posti comuni e relativa eliminazione del vincolo quinquennale. Ai soggetti che partecipano al piano straordinario di mobilità professionale non si applica la disciplina di cui all'articolo 7, comma 4, relativa all'iscrizione negli albi territoriali.
10. 64. (ex 8. 1074) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le rinunce dei posti comuni e di sostegno destinati alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado sono destinati al personale educativo della scuola dell'infanzia statale.
10. 65. (ex 8. 1066) Centemero, Palmieri, Altieri, Lainati.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La mobilità straordinaria di cui al comma 1, nel caso di insufficienza di posti negli organici di diritto, di fatto nonché nell'organico funzionale e dell'autonomia di cui al capo II articolo 2 comma 3, al capo III articolo 6 c. 1 e segg. e al capo III articolo8 comma 1 del presente DDL, viene realizzata, con decorrenza giuridica dall'a.s. 2015/16, attraverso l'inserimento dei docenti richiedenti il trasferimento in una o più «graduatorie provinciali di mobilità», secondo l'ordine di gradimento, da cui attingere prioritariamente per la copertura dei posti che si renderanno disponibili negli anni scolastici 2016/17 e seguenti. Le graduatorie provinciali di mobilità vengono redatte secondo i criteri previsti dalla contrattazione nazionale vigente in materia di mobilità.
10. 66. (ex 8. 1027) Attaguile.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno scolastico 2015/2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo statale per la scuola dell'infanzia statale pari a 2.500 unità o almeno al numero consentito dalle rinunce ai posti comuni e di sostegno destinati alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.
10. 67. Altieri.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli albi di cui all'articolo 7, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
b) i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale.
10. 68. (ex 8. 49) Catanoso, Centemero.
Al comma 2, sostituire l'alinea, con il seguente:
2. A partire dall'anno scolastico 2015-16, con piano triennale, sono assunti a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche e iscritti negli albi di cui all'articolo 7, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e per copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni dal servizio e per trasferimento:.
10. 69. (ex 8. 236) Simonetti, Borghesi.
Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli albi di cui all'articolo 7 con le seguenti: Sono assunti a tempo indeterminato con piano triennale a partire dall'anno scolastico 2015-16 nelle istituzioni scolastiche per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e su copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni dal servizio e per trasferimento o iscritti negli albi di cui all'articolo 7.
10. 71. (ex 8. 210) Baldassarre, Cristian Iannuzzi.
Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: Sono assunti a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: anche in deroga all'articolo 339 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,.
Conseguentemente:
al medesimo comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: c) i vincitori del concorso per soli titoli di cui al comma 2 in subordine all'effettivo esaurimento delle graduatorie di cui alla lettera b);
al comma 3 sopprimere le seguenti parole: I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2, scelgono, con la domanda;
al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: c) I vincitori del concorso per soli titoli di cui al comma 2 in subordine all'effettivo esaurimento delle graduatorie di cui alla lettera b);
al comma 5, dopo le parole: lettere a), b) sopprimere la parola «e» e aggiungere le parole: c) e d);
al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;
al comma 10, sostituire: 2015 con 2019;
al comma 11, sostituire: 2016/2017 con: 2018/2019;
al comma 12, sopprimere le seguenti parole: e comunque non oltre 5 anni.
10. 72. Cuperlo, Terrosi, Cenni, Carlo Galli, Fossati, Argentin, Miotto, Albini.
Al comma 2, all'alinea, sopprimere le parole: e iscritti negli ambiti di cui all'articolo 8.
10. 73. (ex 8. 247) Vezzali.
Al comma 2, all'alinea dopo la parola: assunti sono aggiunte le parole: con contratto.
10. 76. (ex 8. 1075) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 2, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: e iscritti negli ambiti di cui all'articolo 8.
10. 77. (ex 8. 90) Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: articolo 8 aggiungere le seguenti: relativamente alla scuola secondaria di primo e secondo grado.
Conseguentemente:
al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le immissioni per l'anno scolastico 2015/2016, secondo le procedure di cui ai commi 3, 4, 5, 7, 8 e 9;
al comma 18, dopo le parole: nelle graduatorie aggiungere le seguenti: per le cattedre della scuola secondaria di primo e secondo grado;
al comma 18, sopprimere le parole:, con decorrenza giuridica ed economica;
al comma 18, secondo periodo, dopo la parola: avviene, aggiungere le seguenti: per ciascun anno scolastico.
10. 79. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: articolo 8, aggiungere le seguenti: relativamente alla scuola secondaria di primo e secondo grado;
Conseguentemente:
al comma 13, aggiungere infine le seguenti parole: e, per le immissioni per l'anno scolastico 2015/2016, secondo le procedure di cui ai commi 3, 4, 5, 7, 8 e 9;
al comma 18, dopo le parole: nelle graduatorie aggiungere le seguenti: per le cattedre della scuola secondaria di primo e secondo grado;
al comma 18, dopo le parole: 1o settembre 2016, aggiungere le seguenti: e per i successivi anni scolastici, sino all'esaurimento dei soggetti aventi titolo.
10. 80. D'Ottavio.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: articolo 8, aggiungere le seguenti: relativamente alla scuola secondaria di primo e secondo grado;
Conseguentemente:
al comma 13, aggiungere, infine le seguenti parole: e, per le immissioni per l'anno scolastico 2015/2016, secondo le procedure di cui ai commi 3, 4, 5, 7, 8 e 9;
al comma 18, dopo le parole: nelle graduatorie aggiungere le seguenti: per le cattedre della scuola secondaria di primo e secondo grado;
al comma 18, sopprimere le parole:, con decorrenza giuridica ed economica;
al comma 18, secondo periodo, dopo la parola: avviene sono aggiunte le seguenti: per ciascun anno scolastico.
10. 81. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 2, alinea, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) i soggetti inseriti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli cd esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale concorsi cd esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
10. 86. (ex 8. 52) Francesco Saverio Romano, Centemero.
Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: vincitori.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera a) del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 88. (ex 8. 1052) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.
Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola vincitori.
10. 90. (ex 8.7) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: i vincitori a: nelle graduatorie con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito.
10. 91. (ex 8. 95) Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Al comma 2 lettera a), sostituire la parola: vincitori con la seguente: soggetti.
Conseguentemente:
a) al comma 4, lettere a) e c), sostituire la parola: vincitori con le seguenti: soggetti di cui al comma 2, lettera a);
b) al medesimo comma 4, lettera a), sostituire la parola: iscritti con la seguente: inseriti;
c) al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno accademico 2012-13 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo;
d) al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) gli idonei di cui al comma 2 lettera a), gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo regionale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed gli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2.;
e) al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) gli idonei di cui al comma 2 lettera a), gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati.;
f) al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In sede di prima applicazione, a decorrere dal 1o settembre 2015, la procedura concorsuale prevederà una riserva di posti per il personale abilitato con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non hanno i requisiti di cui all'articolo 2 lettera c).
10. 92. (ex 8. 289) Centemero, Gelmini.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito.
Conseguentemente:
a) al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: nelle graduatorie;
b) al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito;.
10. 94. (ex 8. 1036) Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente, Marzana, Chimienti, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: gli iscritti.
10. 95. (ex 8. 206) Rampelli.
Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: vincitori con la seguente: soggetti
Conseguentemente:
al medesimo comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno accademico 2012/2013 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo;
al comma 4, lettere a) e c), sostituire la parola: vincitori con le seguenti: soggetti di cui al comma 2, lettera a);
al comma 4, lettera a), sostituire la parola: iscritti con la seguente: inseriti;
al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: c) gli idonei di cui al comma 2, lettera a), gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo regionale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti alle graduatorie ad esaurimento e agli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2;
al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente c-bis) gli idonei di cui al comma 2, lettera a) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati.;
al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In sede di prima applicazione, a decorrere dal 1o settembre 2015, la procedura concorsuale prevedrà una riserva di posti per il personale abilitato con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che non hanno i requisiti di cui all'articolo 2, lettera c).
10. 97. Centemero, Gelmini.
Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: vincitori con la seguente: soggetti.
Conseguentemente:
al comma 4, lettere a) e c), sostituire la parola: vincitori con le seguenti: soggetti di cui al comma 2, lettera a);
al medesimo comma 4, lettera a), sostituire la parola: iscritti con la seguente: inseriti;
dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti commi: 10-bis. Gli aspiranti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, concorsi e esami,
n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado che non sono stati destinatari di proposta di assunzione ai sensi del comma 7 sono inseriti, a domanda, in appositi elenchi regionali ad esaurimento, cui attingere prioritariamente per le assunzioni con contratti a tempo indeterminato a valere nel triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Detti elenchi decadono al decorrere dell'anno scolastico 2019/2020. I bandi concorsuali sono predisposti tenendo conto delle consistenze dei predetti contingenti.
10-ter. Gli elenchi di cui al comma 10-bis sono da disporsi con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:
a) i termini di inserimento a domanda sono tassativi, pena esclusione;
b) gli elenchi sono articolati per posti o classi di concorso secondo normativa vigente;
c) gli aspiranti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento sono collocati negli elenchi della regione di cui la provincia cui risultano iscritti fa parte;
d) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, concorsi e esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statale per ogni ordine e grado, sono collocati negli elenchi regionali relativi alle corrispettive procedure concorsuali;
e) gli aspiranti sono graduati attraverso apposita tabella, unica, sulla base dei titoli professionali e di servizio posseduti alla data del 21 agosto 2015. Un particolare punteggio è assegnato alle idoneità o abilitazioni ottenute con concorso ordinario per titoli ed esami e per le abilitazioni conseguite attraverso percorsi ordinari a numero programmato e prova di accesso. Gli elenchi non sono aggiornabili, fatto salvo per il titolo di specializzazione sul sostegno che può essere inserito nel triennio di vigenza, all'atto del conseguimento.
10. 99. Centemero, Palmieri.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole i vincitori aggiungere le seguenti: e gli idonei, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo.
Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo.
10. 102. (ex 8. 10) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola
Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: i vincitori aggiungere le seguenti: e gli idonei, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo; alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera a) del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 103. (ex 8. 1054) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: fatto salvo lo scioglimento della riserva dovuta all'acquisizione del titolo di abilitazione, da effettuarsi entro e non oltre la data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3.
10. 108. (ex sub. 0.8.3000.1) Centemero, Palmieri, Lainati
Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:, nonché i docenti in possesso di abilitazione conseguita presso i corsi universitari in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento, immatricolatisi negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e, con riserva, coloro che la conseguiranno entro il 31 marzo 2016, immatricolatisi negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
10. 109. (ex 8. 144) Chimienti.
Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: nonché coloro i quali abbiano conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002.
10. 110. (ex 8. 108) Marzana.
Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015, sono inseriti a pieno titolo i docenti in possesso di abilitazione conseguita presso i corsi universitari della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria Vecchio Ordinamento negli anni accademici 2012/13, 2013/14, 2014/15, e con riserva i docenti che sono iscritti al suddetto corso del vecchio ordinamento che rilasci titolo abilitante entro marzo del 2016”.
Conseguentemente: Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera b) del comma 2, articolo 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 111. (ex 8. 17) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Al comma 2 alla lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sono inseriti a pieno titolo i docenti in possesso di abilitazione conseguita presso i corsi universitari della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria Vecchio Ordinamento negli anni accademici 2012/13, 2013/14, 2014/15, e con riserva i docenti che sono iscritti al suddetto corso del vecchio ordinamento che rilasci titolo abilitante entro marzo del 2016, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera b) del comma 2, articolo 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 112. (ex 8. 1051) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.
10. 114. (ex 8. 1069) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'a.a. 2012-13;
Conseguentemente:
al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) gli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2, sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi gli aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, secondo l'ordine di punteggio conferito dalla tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014;
al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2;
Al comma 5, dopo le parole: lettere a), b) e c) aggiungere le seguenti: d).
10. 115. (ex 8. 58) Gelmini.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002».
10. 116. (ex 8. 307) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) gli idonei al concorso di cui al punto a);
b-ter) i docenti inseriti nella seconda fascia di istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche statali.
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera c, aggiungere la seguente:
c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, lettera 6, dell'articolo 8, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, a 150 milioni di euro per il 2016 e a 150 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito nelle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 124. (ex 8. 237) Simonetti, Borghesi.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) gli idonei al concorso di cui al punto a);
b-ter) i docenti inseriti nella seconda fascia di istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche statali.
10. 125. (ex 8. 211) Baldassarre, Cristian Iannuzzi.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno 2012-13 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo.
Conseguentemente:
sostituire, ovunque ricorra la parola: territoriale, con la seguente: regionale;
sostituire, ovunque ricorra, la parola: territoriali, con la seguente: regionali.
Al comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole: del 50 per cento;
al medesimo comma 4, lettera b), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento;
al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno 2012-13 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo, sono assunti nel limite del restante 30 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
allo stesso comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.;
Al comma 12, sopprimere la parola: nazionale;
sostituire le parole da: le cui graduatorie, a: tre anni, con le seguenti: banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni;
al medesimo comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In sede di prima applicazione, a decorrere dal 1o settembre 2015, la procedura concorsuale prevederà una riserva di posti per il personale abilitato con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non hanno i requisiti di cui all'articolo 2 lettera c).
10. 126. (ex 8. 286) Gelmini.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno accademico 2012-2013 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo».
Conseguentemente:
al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo regionale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed gli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2»;
al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«d) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati».
al comma 12, aggiungere infine il seguente periodo: In sede di prima applicazione, a decorrere dal 1o settembre 2015, la procedura concorsuale prevedrà una riserva di posti per il personale abilitato con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non hanno i requisiti di cui all'articolo 2 lettera c).
10. 127. (ex 8. 59) Gelmini.
Al comma 2 e ovunque ricorra sostituire la parola: territoriale, con la seguente: regionale;
Conseguentemente:
al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'a.a. 2012-2013 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo»;
alla lettera a) eliminare le parole: del 50 per cento;
alla lettera b) sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 70 per cento;
Sostituire la lettera c) con la seguente:
c) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'a.a. 2012-2013 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo, sono assunti nel limite del restante 30 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase”;
Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui al comma 2 lettera e) del presente articolo, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
Al comma 12, eliminare la parola: nazionale, sostituire le parole: le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni con le parole: banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni aggiungere infine le seguenti parole: In sede di prima applicazione, a decorrere dal 1o settembre 2015, la procedura concorsuale prevederà una riserva di posti per il personale abilitato con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non hanno i requisiti di cui all'articolo 2 lettera c).
10. 128. (ex 8. 61) Gelmini.
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno accademico 2012-13;
Conseguentemente:
a) al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) gli abilitati di cui alla lettera b-bis) del comma 2 sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, secondo l'ordine di punteggio conferito dalla tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014;
b) al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2;
c) al comma 5, dopo le parole: lettere a), b) e c) aggiungere le seguenti: c-bis);
10. 130. (ex 8. 291) Caruso, Lo Monte.
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno accademico 2012-13;
Conseguentemente:
al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) gli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2 sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, secondo l'ordine di punteggio conferito dalla tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014;
al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nei limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2;
al comma 5 dopo le parole: lettere a), b) e c) aggiungere le seguenti: d);
10. 131. (ex 8. 221) Baldassarre, Cristian Iannuzzi.
Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche.
Conseguentemente:
1) al comma 4, lettera c) dopo le parole: fasi precedenti, sono sostituite dalle seguenti: fasi precedenti e i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche;
2) agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c) del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 132. (ex 8. 1053) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.
Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio o di almeno tre incarichi annuali effettuati nelle istituzioni scolastiche.
Conseguentemente:
1) al comma 4, lettera c) dopo le parole: fasi precedenti, sono sostituite dalle seguenti: fasi precedenti e i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso in possesso di almeno 36 mesi di servizio o di almeno tre incarichi annuali effettuati nelle istituzioni scolastiche;
2) agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c) del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 133. (ex 8. 1055) Di Gioia, Pastorelli.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio o di almeno tre incarichi annuali effettuati nelle istituzioni scolastiche.
Conseguentemente, al comma 4, lettera c), dopo le parole fasi precedenti aggiungere le seguenti: e i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio o di almeno tre incarichi annuali effettuati nelle istituzioni scolastiche
10. 134. (ex 8. 9) Di Gioia, Pastorelli
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche.
Conseguentemente, al comma 4, lettera c), dopo le parole fasi precedenti aggiungere le seguenti: e i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche
10. 135. (ex 8. 8) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 sono iscritti a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
10. 136. (ex 8. 107) Marzana.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di cui alle lettere a) e b) con le seguenti: a), b), e c);
10. 138. (ex 8. 115). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015, laddove il fabbisogno di personale docente in una determinata classe di concorso risulti superiore alla disponibilità di docenti in possesso dei requisiti previsti alle lettere a) e b) del presente comma.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: a) e b) con le seguenti: a), b) e c).
10. 139. (ex 8. 114) Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) i docenti, abilitati e non, di seconda fascia iscritti nelle graduatorie d'istituto.
10. 140. (ex 8. 279) Catanoso.
Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
c) i possessori del titolo di abilitazione A077, conseguito presso i conservatori di musica all'esito dei percorsi abilitanti ordinari definiti dal decreto ministeriale n. 194 dell'11 novembre 2011.
10. 142. (ex 8. 92) Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) i docenti, abilitati e non, di seconda fascia iscritti nelle graduatorie d'istituto.
10. 143. (ex 8. 54) Catanoso.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento istituita dal comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è soppressa e i docenti ivi iscritti confluiscono nella terza fascia delle medesime graduatorie”.
10. 148. (ex 8. 93) Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento istituita dal comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è soppressa e i docenti ivi iscritti confluiscono nella terza fascia delle medesime graduatorie. Nella medesima terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sono altresì iscritti coloro i quali abbiano conseguito, entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma magistrale”.
10. 151. (ex 8. 91) Marzana.
Al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 2 inserire le seguenti: con priorità a coloro che hanno già espletato tre supplenze annuali nella scuola statale.
10. 153. (ex 8. 224) Simonetti, Borghesi.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) con le seguenti: I soggetti che appartengono a più di una delle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d).
10. 154. (ex 8. 212) Baldassarre, Cristian Iannuzzi.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: E data priorità ai soggetti con 36 mesi di servizio complessivi, anche non continuativi, nella scuola statale.
10. 156. (ex 8. 225) Simonetti, Borghesi.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Laddove il fabbisogno di personale docente in una determinata classe di concorso risulti superiore alla disponibilità effettiva di docenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) del presente comma, al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 nella classe di concorso in questione».
10. 157. (ex 8. 116) Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
a) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale;
b) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della fase precedente;
c) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, nonché gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. Gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento».
10. 158. (ex 8. 284). Catanoso.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
a) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale;
b) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della fase precedente;
c) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, nonché gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. Gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
10. 159. (ex 8. 55) Catanoso, Centemero.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
a) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4aserie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale;
b) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della fase precedente;
c) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4aserie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, nonché gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. Gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
10. 150. (ex 8.284). Catanoso, Centemero.
Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7.
10. 152. (ex 8. 53) Francesco Saverio Romano, Centemero.
Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7.
10. 153. (ex 8.53). Francesco Saverio Romano, Centemero.
Al comma 4, lettera a) le parole: i vincitori sono sostituite dalle seguenti: i presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorso ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera a) del comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 154. (ex 8. 1056) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.
Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
10. 166. (ex 8. 11) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.
Al comma 4, lettera a), dopo le parole: i vincitori aggiungere le seguenti: e gli idonei, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo;
Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: i vincitori aggiungere le seguenti: e nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della lettere a) e c) del comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 168. (ex 8.1058) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.
Al comma 4, lettera a), dopo le parole: i vincitori aggiungere le seguenti: e gli idonei, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo.
Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: i vincitori aggiungere le seguenti: e nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo.
10. 169. (ex 8. 13) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola
Al comma 4, lettera a), dopo le parole: dei posti vacanti e disponibili aggiungere le seguenti: nell'organico di diritto nelle singole istituzioni scolastiche.
10. 170. (ex 8. 239) Simonetti, Borghesi.
Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: a livello di albo territoriale di cui all'articolo 9 con le seguenti: individuati a livello provinciale.
10. 171. (ex 8. 254) Vezzali, Molea, Capua.
Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: a livello di albo territoriale di cui all'articolo 9 con le seguenti: a livello di ambito territoriale provinciale di ciascun Ufficio scolastico regionale.
Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: albo territoriale con le seguenti: ambito territoriale provinciale e le parole: albi territoriali con le seguenti: ambiti territoriali provinciali.
10. 172.(ex 8. 205). Rampelli.
Al comma 4, lettera b), ovunque ricorrano, sopprimere le parole: individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7.
10. 173. (ex 8. 88) Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: individuati a livello di albo territoriale con le seguenti: individuati a livello provinciale.
10. 174. (ex 8. 253) Vezzali, Molea, Capua.
Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) gli iscritti al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria entro l'anno accademico 2010/2011 che hanno conseguito l'abilitazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 175. (ex 8. 293) Santerini, Lo Monte.
Al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: i presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorso ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale. I presenti di cui al periodo precedente hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c) del comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 177. (ex 8. 1057) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.
Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) i vincitori, gli iscritti alle graduatorie ad esaurimento che residuano nelle fasi precedenti sono assunti sui posti effettivamente vacanti nell'organico dell'autonomia. Gli ulteriori posti vacanti nell'ambito del piano triennale assunzionale sono attribuiti con contratto a tempo indeterminato ai docenti idonei al concorso di cui al punto a) del comma 4 e ai docenti inseriti nella seconda fascia di istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio presso la scuola statale.
10. 178. (ex 8. 213) Baldassarre, Cristian Iannuzzi.
Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) i soggetti nelle graduatorie di merito, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I soggetti inseriti nelle graduatorie di merito hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
10. 180. (ex 8. 63) Francesco Saverio Romano, Centemero.
Al comma 4, sostituire lettera c) con la seguente:
c) i vincitori, gli iscritti alle graduatorie ad esaurimento che residuano nelle fasi precedenti sono assunti sui posti effettivamente vacanti nell'organico dell'autonomia. Gli ulteriori posti vacanti nell'ambito del piano triennale assunzionale sono attribuiti con contratto a tempo indeterminato ai docenti idonei al concorso di cui al punto a) del comma 4 e ai docenti inseriti nella seconda fascia di istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio presso la scuola statale.
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, lettera e), dell'articolo 8 pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e fino a 50 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 182. (ex 8. 240). Simonetti, Borghesi.
Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti sui posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albi territoriali. Qualora non vi sia disponibilità, i soggetti residuali appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma vengono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017.
10. 183. (ex 8. 117). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) i presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale. I presenti di cui al periodo precedente hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
10. 184. (ex 8. 12). Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.
Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: individuati a livello territoriale con le seguenti: individuati a livello provinciale.
10. 185. (ex 8. 252). Vezzali, Molea, Capua.
Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) I soggetti di cui al comma 2, lettera b), iscritti inseguito al decreto ministeriale 1o aprile 2014, n. 235, a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/1017 nelle province autonome di Trento e Bolzano possono presentare domanda di assunzione in una qualsiasi provincia del territorio nazionale e sono assunti con un massimo di 15 unità, nella provincia prescelta secondo le modalità della medesima lettera.
Conseguentemente, dopo il comma 4 , aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini dell'attuazione della lettera c-bis) del comma 4, è autorizzata la spesa di 350mila euro a decorrere dal 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun ministero.
10. 186. (ex 8. 4). Bruno.
Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) gli idonei delle graduatorie di merito (GM);
Conseguentemente:
a) sostituire l'articolo 12 con il seguente:
Art. 12. – 1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.
4. Le linee-guida di cui al comma i devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua
5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.
b) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera d) comma 3, dell'articolo 8, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».
10. 187. (ex 8. 232). Simonetti, Borghesi.
Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) gli insegnanti delle graduatorie d'istituto (GI) della 2o fascia abilitati con il percorso abilitante speciale (PAS) ed il tirocinio formativo attivo (TFA), previo espletamento di concorso per soli titoli
Conseguentemente:
a) sostituire l'articolo 12 con il seguente:
Art. 12. – 1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.
4. Le linee-guida di cui al comma i devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua
5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.
b) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera d) comma 3, dell'articolo 8, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».
10. 188. (ex 8. 233). Simonetti, Borghesi.
Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza tra le province e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli istituti scolastici delle province indicate, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti si procede all'assunzione a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017.
10. 200. (ex 8. 87). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e e), possono esprimere l'ordine di preferenza tra le province e sono assunti, nell'ambito degli istituti scolastici delle province indicate, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti si procede all'assunzione a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017.
10. 201. (ex 8. 86). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In caso di indisponibilità di posti per gli ambiti territoriali indicati si procede all'assunzione a valere sui posti di altro albo territoriale.
10. 202. (ex 8. 1018). Rampelli.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: I soggetti interessati fino a: ambiti indicati con le seguenti: I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza nell'ambito territoriale in primis su cattedre disponibili nelle singole istituzioni scolastiche e in subordine sugli ambiti territoriali.
10. 203. (ex 8. 214). Baldassarre, Cristian Iannuzzi.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a), b) e c) con le seguenti: b) e c).
10. 204. (ex 8. 84). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
Conseguentemente, allo stesso periodo, sostituire le parole: alibi territoriali con la seguente: provincia.
10. 205. (ex 8. 251). Vezzali, Molea, Capua.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: possono esprimere fino a: ambiti indicati con le seguenti: possono esprimere l'ordine di preferenza nell'ambito territoriale in primis su cattedre disponibili nelle singole istituzioni scolastiche e in subordine sugli ambiti territoriali.
10. 206. (ex 8. 241). Simonetti, Borghesi.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: possono esprimere con la seguente: esprimono.
10. 207. (ex 8. 143). Chimienti.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: tra tutti gli ambiti territoriali aggiungere le seguenti: e, fatta eccezione per i docenti di educazione fisica,.
*10. 209. (ex *8. 257). Vezzali, Molea, Capua.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: tra tutti gli ambiti territoriali aggiungere le seguenti: e, fatta eccezione per i docenti di educazione fisica,.
*10. 210. (ex *8. 198). Rampelli.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: tra tutti gli ambiti territoriali aggiungere le seguenti: e, fatta eccezione per i docenti di educazione fisica,.
*10. 208. (ex *8. 151). Coccia.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e sono assunti fino alla fine del comma.
10. 211. (ex 8. 316). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e.
10. 212. (ex 8. 85). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: sui posti di sostegno aggiungere le seguenti: solo nella fase di cui alla lettera c) del comma 4.
10. 213. (ex 8. 1077). Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.
Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale disposizione non si applica ai docenti delle classi A029 e A030 che, secondo la previsione dell'articolo 2, comma 15 della presente legge, sono assunti prioritariamente presso i circoli didattici e gli istituti comprensivi per assicurare l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria in qualità di specialisti.
*10. 181. (ex 8. 64). Palmieri, Lainati.
Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale disposizione non si applica ai docenti delle classi A029 e A030 che, secondo la previsione dell'articolo 2 comma 15 della presente legge, sono assunti prioritariamente presso i circoli didattici e gli istituti comprensivi per assicurare l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria in qualità di specialisti.
*10. 214. (ex 8. 256). Vezzali, Molea, Capua.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: istruzione superiore inserire le seguenti: ed a conseguimento dell'abilitazione con i PAS (Percorso abilitante speciale) e TFA (Tirocinio formativo Attivo).
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Ai maggiori operi si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni per l'anno 2015 e a 400 milioni a decorrere dal 2016;.
10. 215. (ex 8. 226). Simonetti, Borghesi.
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
*10. 216. (*8. 215). Baldassarre, Cristian Iannuzzi.
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
*10. 217. (*8. 204). Rampelli.
Al comma 5, sopprimere secondo periodo.
*10. 218. (*8. 119). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: gli ambiti territoriali indicati con le seguenti: le province indicate.
10. 219. (ex 8. 250). Vezzali, Molea, Capua.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: non si procede all'assunzione con le seguenti: si procede all'assunzione a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017;.
10. 220. (ex 8. 120). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La rinuncia, nell'ambito del medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria.
Conseguentemente, al comma 7 del medesimo articolo, sopprimere le parole da: in caso di mancata a: straordinario di assunzioni.
10. 221. (ex 8. 131). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Sopprimere i commi 6 e 7.
10. 222. (ex 8. 135). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
Per una piena valorizzazione delle competenze del personale docente e ai fini del potenziamento della qualità didattica, nella fase di assegnazione degli incarichi si procede all'assunzione a tempo indeterminato di personale docente esclusivamente sulle classi di concorso per le quali sia in possesso dello specifico titolo di abilitazione, ricorrendo qualora necessario al personale iscritto nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
10. 223. (ex 8. 123). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Sopprimere il comma 7.
10. 224. (ex 8. 130). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.
10. 225. (ex 8. 124). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 7 sopprimere i periodi secondo e terzo.
10. 226. (ex 8. 79). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.
10. 227. (ex 8. 77). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: mancata accettazione nel termine e con le modalità predetti con la seguente: rinuncia.
10. 228. (ex 8. 141). Chimienti.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4 con le seguenti: sono assegnate per scorrimento delle graduatorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del presente articolo
10. 229. (ex 8.202). Rampelli
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato con le seguenti: sono destinatari di un'ulteriore proposta di assunzione a tempo determinato, da accettare espressamente entro i successivi dieci giorni.
10. 230. (ex 8. 140). Chimienti.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato con le seguenti: sono destinatari di un'ulteriore proposta di assunzione a tempo determinato, da accettare espressamente entro i successivi dieci giorni, salvo il caso in cui abbiano espressamente rinunciato.
10. 231. (ex 8. 139). Chimienti.
Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.
10. 233. (ex 8. 76). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Al comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione sono riassegnate scorrendo le graduatorie residue ove presenti.
10. 234. (ex 8. 14). Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e a partire dall'anno scolastico 2016-2017, il Governo definisce un piano quinquennale di immissioni in ruolo finalizzato alla stabilizzazione del personale in possesso dell'abilitazione e al personale ATA.
Conseguentemente,
al comma 10 sostituire le parole: perdono efficacia con le seguenti: verranno integrate da tutti coloro in possesso di titolo abilitante.
al comma 13:
al primo periodo sopprimere la parola: esclusivamente;
al terzo periodo:
dopo la parola: primaria aggiungere le seguenti: secondaria di primo e secondo grado.
dopo le parole: n. 297 aggiungere le seguenti: ai sensi del piano quinquennale di cui al comma 7-bis.
10. 235. Bruno Bossio, Stumpo, Roberta Agostini, Epifani, Leva, Zoggia.
Al comma 8, sopprimere le parole da: in deroga fino a: modificazioni.
10. 236. (ex 8. 132). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Sopprimere il comma 9.
10. 237. (ex *8. 296). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente:
all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 8 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016;
Sostituire l'articolo 10 con il seguente:
Art. 10.
1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.
4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.
5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.
10. 238. (ex 8. 2920). Simonetti, Borghesi.
Sopprimere il comma 10.
*10. 239. (ex *8. 6). Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
Sopprimere il comma 10.
*10. 240. (ex *8. 66). Francesco Saverio Romano, Catanoso.
Sopprimere il comma 10.
*10. 241. (ex *8. 122). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Sopprimere il comma 10.
*10. 242. (ex *8. 297). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.
Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2025.
10. 243. (ex 8. 81). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2020.
10. 244. (ex 8. 82). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2019.
10. 245. (ex 8. 80). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Al comma 10, sostituire le parole: 1o settembre 2015 con le seguenti: 1o settembre 2018 e le parole: Dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Dal 1o settembre 2018.
Conseguentemente:
a) sostituire l'articolo 10 con il seguente:
1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.
4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.
5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.
b) all'articolo 26, comma 3, aggiungere la seguente lettera:
c-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10, dell'articolo 8, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016;.
10. 246. (ex 8. 228). Simonetti, Borghesi.
Al comma 10, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2018.
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 8, comma 10, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e pari a 50 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 247. (ex 8. 244). Simonetti, Borghesi.
Al comma 10, primo periodo, dopo le parole a decorrere dal 1o settembre 2015, inserire le seguenti: previo accertamento dell'effettiva immissione in ruolo di tutti i soggetti presenti,.
10. 248. (ex 8. 83). Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.
10. 249. (ex 8. 278). Lainati.
Al comma 10, dopo le parole al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti se esaurite.
10. 250. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.
Sopprimere il comma 11.
*10. 251. (ex *8. 298). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.
Sopprimere il comma 11.
*10. 252. (ex *8. 219). Baldassarre, Cristian Iannuzzi.
Sopprimere il comma 11.
*10. 253. (ex *8. 68). Catanoso.
Sostituire il comma 11, con il seguente:
11. Le graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, con atto di natura regolamentare da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente, ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato su posto non vacante fino al termine delle attività didattiche o per supplenza breve, e per la nomina a tempo indeterminato sul 50 per cento dei posti vacanti in organico di diritto, del personale non assunto a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.
10. 254. (ex 8. 301). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.
Al comma 11, sostituire le parole: la prima fascia con le seguenti: le fasce.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: continua con la seguente: continuano;
10. 255. (ex 8. 137). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 11, sostituire le parole: la prima fascia con le seguenti: le fasce.
Conseguentemente, sostituire la parola: continua con la parola: continuano;
c) sopprimere le parole:, fino all'anno scolastico 2016/2017.
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: altra istituzione scolastica inserire le seguenti: e ai docenti provvisti di abilitazione nella classe di concorso in cui gli albi territoriali risultino sprovvisti di personale docente in possesso delle necessarie competenze didattico-disciplinari.
10. 256. (ex 8. 1039). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 11, sostituire le parole: la prima fascia con le seguenti: le fasce.
Conseguentemente, al medesimo comma
sostituire la parola: continua con la seguente: continuano;
sopprimere le parole:, fino all'anno scolastico 2016/2017;
10. 257. (ex 8. 125). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 11, sostituire le parole: la prima fascia con le seguenti: le fasce;
Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire la parola: continua con la seguente: continuano;
sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2019/2020
10. 258. (ex 8. 126). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 11, sostituire le parole: la prima fascia con le seguenti: le fasce.
Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire la parola: continua con la seguente: continuano;
sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2017/2018.
10. 259. (ex 8. 138). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 11, sopprimere le parole: fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso.
10. 260. (ex 8. 299). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.
Al comma 11, sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2017/2018.
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) ai maggiori oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e pari a 50 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 261. (ex 8. 245). Simonetti, Borghesi.
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le suddette graduatorie d'istituto, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, con atto di natura regolamentare da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente, ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato su posto non vacante fino al termine delle attività didattiche o per supplenza breve, e per la nomina a tempo indeterminato sul 50 per cento dei posti vacanti in organico di diritto.
10. 262. (ex 8. 300). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.
Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/20 sono costituite su base provinciale.
10. 263. (ex 8. 201). Rampelli.
Al comma 11, aggiungere infine il periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/20 sono costituite su base provinciale.
10. 264. (ex 8. 1060). Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le suddette graduatorie di circolo e d'istituto, a partire dall'anno scolastico 2016/17, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato.
Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 12.
10. 265. (ex 8. 75). Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituire il comma 12 con il seguente
12. Per l'anno scolastico 2015/2016. e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione. dell ’università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo, ivi inclusi coloro che terminano il periodo di prova nell'anno scolastico 2014/2015, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinati entro il 30 maggio 2015 per posti comuni e per quelli di sostegno. I posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alle immissioni in ruolo.
Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 dell»articolo 8, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015 a 250 milioni di euro per il 2016 e a 200 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 266. Simonetti, Borghesi
Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. Per l'anno scolastico 2015/2016, e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinati entro il 30 maggio 2015 per posti comuni e per quelli di sostegno. Per chi ha superato l'anno di prova entro il 31/8/2014, è possibile fare richiesta di mobilità territoriale e professionale straordinaria per l'anno scolastico 2015/2016.1 posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alle immissioni in ruolo.
Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 dell ’articolo 8, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, a 150 milioni di euro per il 2016 e a 150 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 267. Simonetti, Borghesi
Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.
10. 268. (ex 0. 8. 3001. 3). Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 12, ultimo periodo, sostituire le parole: fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento con le seguenti: fino all'anno scolastico 2018/2019.
10. 269. (ex 0. 8. 3001. 4). Centemero, Lainati, Palmieri.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12-bis. La partecipazione al concorso per soli titoli è riservata ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione validi per l'accesso alle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 8 e alle graduatorie di cui all'articolo 2, lettera b) del decreto ministeriale 22 maggio 2014, n. 353, e agli idonei del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012. Possono altresì partecipare con riserva gli abilitati in attesa di conseguire il titolo di abilitazione mediante i corsi di cui al decreto ministeriale 10 settembre, n. 249. La valutazione dei titoli avviene sulla base della tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014. La graduatoria del concorso per soli titoli resta in vigore fino all'anno scolastico 2024/2025 incluso e viene aggiornata in relazione al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche pubbliche, con cadenza annuale e procedura automatica a carico del sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
10. 293. (ex 8. 1062). Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 l'accesso ai moli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con cadenza triennale, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre 3 anni.In via transitoria, si procede alla contestuale indizione ordinaria di un concorso per titoli ed esami e straordinaria di un concorso per soli titoli, da emanare entrambi con regolare bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro e non oltre il 30 giugno 2015.
10. 270. (ex.8.1061). Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con cadenza triennale, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre 3 anni. In via transitoria, si procede alla contestuale indizione ordinaria di un concorso per titoli ed esami e straordinaria di un concorso per soli titoli, da emanare entrambi con regolare bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro e non oltre il 30 giugno 2015. La partecipazione al concorso per soli titoli è riservata ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione validi per l'accesso alle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 8 e alle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353, e agli idonei del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012. Possono altresì partecipare con riserva gli abilitati in attesa di conseguire il titolo di abilitazione mediante i corsi di cui al decreto ministeriale 10 settembre, n. 249. La valutazione dei titoli avviene sulla base della tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014. La graduatoria del concorso per soli titoli resta in vigore fino all'anno scolastico 2024/2025 incluso e viene aggiornata in relazione al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche pubbliche, con cadenza annuale e procedura automatica a carico del sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
10. 271. (ex 8. 16). Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con cadenza triennale, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre 3 anni. In via transitoria, si procede alla contestuale indizione ordinaria di un concorso per titoli ed esami e straordinaria di un concorso per soli titoli, da emanare entrambi con regolare bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro e non oltre il 1o ottobre 2015. La partecipazione al concorso per soli titoli è riservata ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione validi per l'accesso alle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 8 e alle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353. Possono altresì partecipare con riserva gli abilitati in attesa di conseguire il titolo di abilitazione mediante i corsi di cui al decreto ministeriale 10 settembre, n. 249. La valutazione dei titoli avviene sulla base della tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014. La graduatoria del concorso per soli titoli resta in vigore fino all'anno scolastico 2024/2025 incluso e viene aggiornata in relazione al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche pubbliche, con cadenza annuale e procedura automatica a carico del sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
10. 272. (ex 0. 8. 3001.1). Di Lello.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 l'accesso ai moli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con cadenza triennale, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre 3 anni. In via transitoria, si procede alla contestuale indizione ordinaria di un concorso per titoli ed esami e straordinaria di un concorso per soli titoli, da emanare entrambi con regolare bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro e non oltre il 30 giugno 2015.
10. 273. (ex 8. 1061). Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. L'accesso ai ruoli del personale docente, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali banditi su base regionale, per titoli ed esami, a cadenza triennale. Le graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale.
10. 274. (ex 8. 69 8.281). Catanoso.
Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: per titoli ed esami inserire le seguenti: riconoscendo un punteggio maggiore alla precedente docenza nelle scuole statali per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, ed alle abilitazioni con i PAS (Percorso abilitante speciale) e TFA (Tirocinio formativo Attivo).
10. 275. (ex 8. 227). Simonetti, Borghesi.
Al comma 13, sopprimere il terzo periodo.
10. 276. (ex 0.8.3001.3) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: del personale docente della scuola dell'infanzia e.
Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: educativo aggiungere le seguenti: laddove esaurite le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 196.
10. 277. (ex 8. 302). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.
Al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: del personale educativo aggiungere le seguenti: nonché, sino alla definizione delle relative classi di concorso, del personale proveniente anche da altro ruolo in servizio nei licei musicali e coreutici e nei licei sportivi per le materie di indirizzo.
10. 278. (ex 8. 133). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento con le seguenti: fino all'anno scolastico 2018/2019
10. 279. (ex sub 0.8.3001.4). Centemero, Lainati, Palmieri.
Al comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I bandi di concorso prevedono che una quota pari al 40 per cento di ciascuna procedura concorsuale è riservata ai candidati che, inseriti nelle graduatorie di merito delle predette procedure, sono in possesso del relativo titolo di abilitazione acquisito a seguito della frequenza di percorsi ad accesso programmato e subordinato al superamento di procedure selettive per titoli ed esami ovvero siano risultati inseriti, per il medesimo posto o classe di concorso, nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale antecedente. I predetti candidati sono ammessi direttamente alle prove concorsuali, senza dover superare eventuali prove di preselezione. Ai concorsi inerenti il personale docente non si applica comunque l'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165.
10. 280. Centemero, Lainati, Palmieri.
Al comma 13, aggiungere in fine, seguente periodo: A decorrere dall'anno 2016 sono banditi concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale per soli titoli, riservati al personale docente in possesso del titolo abilitante e validi ai fini dell'immissione in ruolo fino all'assorbimento della seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
10. 286. (ex 8. 136). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto
Al comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I bandi di concorso prevedono che una quota pari al 40 per cento di ciascuna procedura concorsuale è riservata ai candidati che, inseriti nelle graduatorie di merito delle predette procedure, sono in possesso del relativo titolo di abilitazione acquisito a seguito della frequenza di percorsi ad accesso programmato e subordinato al superamento di procedure selettive per titoli ed esami ovvero siano risultati inseriti, per il medesimo posto o classe di concorso, nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale antecedente. I predetti candidati sono ammessi direttamente alle prove concorsuali, senza dover superare eventuali prove di preselezione. Ai concorsi inerenti il personale docente non si applica comunque l'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. 287. (ex 8. 73). Centemero, Palmieri, Fossati.
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 è concessa la mobilità per i docenti di sostegno su tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto, di fatto e funzionale nonché la garanzia della mobilità di seconda fase dal passaggio dall'insegnamento di sostengo a quello della materia,
12-ter. Il vincolo quinquennale relativo all'insegnamento di sostegno è abrogato ed equiparato al vincolo triennale della mobilità interprovinciale e per il computo degli anni relativi a tale vincolo sono valutati anche gli anni di servizio svolti nel periodo precedente all'assunzione a tempo indeterminato sul posto di sostegno.
13-quater. Il personale docente assunto in ruolo su sostegno ed ottenuto il passaggio su materia, può mantenere quota parte del proprio orario di servizio sul profilo del sostegno a domanda.
10. 288. (ex 8. 1078). Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Il decreto legislativo di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) stabilisce le procedure di immissione straordinaria in ruolo dei docenti necessari all'attuazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni da effettuarsi secondo le modalità definite agli articoli 399 e 401 del Testo Unico Scuola nel testo vigente prima dell'approvazione della presente legge, attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado. Dette procedure sono altresì seguite, nelle more dell'emanazione del predetto decreto legislativo, per le assunzioni su posti vacanti e disponibili, nei limiti delle vigenti dotazioni organiche. I concorsi per esami e titoli di cui all'articolo 400 del Testo Unico Scuola possono essere banditi per le procedure esaurite, al fine di garantire la spendibilità dei titoli conseguiti ai sensi della normativa vigente e nel quadro della direttiva 2005/36/CE. Al termine della fase di prima applicazione di cui al presente comma, le assunzioni sono disposte sulla base di concorsi per esami e titoli, in raccordo con i bandi previsti per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.
10. 290. (ex 8. 2970). Centemero, Palmieri.
Sostituire i commi 14, 15, 16 e 17 con i seguenti:
14. A decorrere dal concorso pubblico per titoli ed esami di cui al comma 4, possono accedere alle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali, esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso o la tipologia di posto per cui concorrono. Per il personale educativo e per gli insegnanti tecnico pratici continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle procedure concorsuali.
15. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi di concorso. I versamenti effettuati per i diritti di segreteria sono riassegnati alla missione dell'istruzione scolastica con particolare riferimento allo svolgimento della procedura concorsuale.
16. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400, è sostituito dal seguente: I concorsi per titoli ed esami sono banditi su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili o che si rendono tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e decadono, inderogabilmente, con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 percento del numero dei posti banditi;
b) al secondo periodo del comma 01 dell'articolo 400, dopo le parole di un'effettiva sono aggiunte le seguenti parole: vacanza e;
c) al secondo periodo del comma 02 dell'articolo 400, le parole in ragione dell'esiguo numero di candidati« sono sostituite dalle seguenti: »in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili;
d) all'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 400, la parola disponibili è sostituita dalle seguenti parole: messi a concorso;
e) al comma 1 dell'articolo 400 le parole e per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto, sono soppresse.
f) al comma 19 dell'articolo 400, le parole eventualmente disponibili sono sostituite dalle seguenti: messi a concorso;
g) al comma 21, dell'articolo 400, le parole in ruolo sono soppresse;
h) a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, al comma 1 dell'articolo 399, le parole per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili sono sostituite dalle seguenti: per il 70 per cento dei posti a tal fine annualmente conferibili, e le parole per il restante 50 per cento, sono sostituite dalle seguenti: per il restante 30 per cento.
17. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1o ottobre 2015, il concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili o che si rendono tali nel triennio 2016-2019 nell'organico dell'autonomia. Limitatamente al predetto bando è valorizzato, in termini di maggior punteggio, il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito sia a seguito di procedure selettive pubbliche per titoli ed esami che attraverso il conseguimento di specifica laurea magistrale o specialistica.
10. 291. Bossa, Sgambato
Al comma 14 aggiungere, infine, i seguenti periodi: Restano ferme le deroghe al possesso del titolo di abilitazione di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, al fine di consentire ai possessori dei titoli di studio ivi contemplati un tempo ragionevole per l'acquisizione dell'abilitazione. Sempre ai predetti fini, ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi banditi antecedentemente al 1o ottobre 2015 è riconosciuto il titolo di abilitazione, ove ne fossero sprovvisti. Le procedure di abilitazione sono bandite, entro il 31 maggio di ogni anno, ai sensi della normativa vigente.
10. 292. (ex 0. 8. 3001. 5). Centemero, Palmieri, Lainati.
Sopprimere il comma 15
10. 294. Pannarale, Giancarlo Giordano
Al comma 16, lettera a), al secondo periodo, dopo le parole: perdono efficacia e prima delle parole: con la pubblicazione delle graduatorie aggiungere la seguente: inderogabilmente.
10. 295. (ex 0. 8. 3001. 8). Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 16, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
10. 296. (ex 0. 8. 3001. 9). Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 16, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
10. 297. Rampelli.
Al comma 16, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) al comma 15 dell'articolo 400 è aggiunto il seguente periodo: «La predetta graduatoria è composta da un numero massimo di soggetti pari ai posti banditi per ciascuna procedura maggiorato del 10 per cento».
10. 298. (ex 0. 8. 3001. 10). Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 16, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
g-bis) nel testo unico n. 297 del 1994, il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti:
a) i contenuti della eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per il cui superamento è stabilita la soglia di punteggio di 7/10 o equivalente;
b) le prove concorsuali e i relativi programmi;
c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente;
d) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio, valorizzato il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami nonché a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami a posti e cattedre;
e) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici «.
g-ter) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, i commi l e 2 dell'articolo 402 sono abrogati.
10. 300. (ex 0.8.3001.11) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 16, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) nel testo unico n. 297 del 1994, il comma 8 dell ’articolo 400 è sostituito dal seguente: Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti:
a) i contenuti della eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per il cui superamento è stabilita la soglia di punteggio di 7/10 o equivalente;
b) le prove concorsuali e i relativi programmi;
c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente;
d) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio, valorizzato il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami nonché a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami a posti e cattedre;
e) la composizione. i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici.
10. 301. (ex 0.8.3001.13) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 16, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 ed esclusivamente fino all'anno scolastico 2018/2019, all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole «per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili» sono sostituite dalle seguenti: «per il 70 per cento dei posti a tal fine annualmente conferibili», e le parole «per il restante 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per il restante 30 per cento».
10. 302. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 16, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) nel testo unico n. 297 del 1994, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400;, i commi 1 e 2 dell'articolo 402 sono abrogati.
10. 303. (ex sub 0.8.3001.12) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 16, sopprimere la lettera h).
10. 304. (ex 0. 8. 3001. 7). Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 16, sostituire la lettera h) con la seguente: h) a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 ed esclusivamente fino all'anno scolastico 2018/2019, all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole: «per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili» sono sostituite dalle seguenti: «per il 70 per cento dei posti a tal fine annualmente conferibili», e le parole «per il restante 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per il restante 30 per cento».
10. 305. (ex 0. 8. 3001. 6). Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 16, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:
h-bis) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:
«Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti:
a) i contenuti della eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per il cui superamento è stabilita la soglia di punteggio di 7/10 o equivalente;
b) le prove concorsuali e i relativi programmi;
c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente;
d) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio, valorizzato il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami nonché a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami a posti e cattedre;
e) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici».
h-ter) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, i commi 1 e 2 dell'articolo 402 sono abrogati.
10. 307. (ex 0. 8. 3001. 11). Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 16, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-ter) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:
«Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti:
a) i contenuti della eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per il cui superamento è stabilita la soglia di punteggio di 7/10 o equivalente;
b) le prove concorsuali e i relativi programmi;
c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente;
d) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio, valorizzato il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami nonché a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami a posti e cattedre;
e) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici».
10. 308. (ex 0. 8. 3001. 13). Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 16, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis) i commi 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, i commi 1 e 2 dell'articolo 402 sono abrogati.
10. 309. (ex 0. 8. 3001. 12). Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole per titoli ed esami con le parole per soli titoli e le parole ai sensi dell'articolo con le parole in deroga all'articolo
10. 310. Rampelli.
Al comma 17, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le graduatorie di questo concorso rimangono in vigore fino al loro esaurimento.
10. 311. Rampelli.
Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel bando di concorso di cui al primo periodo per presente comma si prevede che una quota pari al 40 per cento dei posti è riservata ai candidati che, inseriti nelle graduatorie di merito delle predette procedure, sono in possesso del relativo titolo di abilitazione acquisito a seguito della frequenza di percorsi ad accesso programmato e subordinato al superamento di procedure selettive per titoli ed esami. I predetti candidati sono ammessi direttamente alle prove concorsuali, senza dover superare eventuali prove di preselezione. Ai concorsi inerenti il personale docente non si applica comunque l'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. 312. (ex 0. 8. 3001. 14). Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 17, dopo la lettera a),inserire la seguente: «a-bis) il servizio prestato e le professionalità acquisite negli anni dai docenti abilitati con il tirocinio formativo attivo».
Conseguentemente all'articolo 26, comma 3,aggiungere lo seguente lettera:
d) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a-bis) comma 17, dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016.
10. 313. Simonetti, Borghesi.
Al comma 17, lettera b), sostituire la parola statali con le seguenti pubbliche statali e paritarie
10. 314. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto
Al comma 17, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) il titolo di dottore di ricerca.
10. 315. Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 17, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) il titolo specializzazione per il sostegno.
10. 316. Rocchi, Ghizzoni, Carocci, Malpezzi, Coccia, Bossa, Sgambato, Blazina, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Ventricelli, Carrescia
Al comma 17, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) il servizio prestato e le professionalità acquisite negli anni dai docenti abilitati con tirocinio formativo attivo;
10. 317. Pannarale, Giancarlo Giordano
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. A decorrere dalla nomina nelle commissioni giudicatrici e sino alla conclusione delle attività di valutazione:
a) il personale docente membro delle commissioni giudicatrici è collocato in posizione di esonero dal servizio e sostituito con personale docente dell'organico dell'autonomia;
b) presso le istituzioni scolastiche il cui dirigente scolastico è presidente delle commissioni giudicatrici, il docente con funzioni vicarie di cui all'articolo 459, comma 1 del Testo Unico è collocato in posizione di esonero dal servizio e sostituito con personale docente dell'organico dell'autonomia.
17-ter. Il compenso dei presidenti e dei componenti delle commissioni giudicatrici è fissato nella misura prevista dal decreto interministeriale 12 marzo 2012. Con decreto interministeriale il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di intesa con il Ministro per la semplificazione e per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad aggiornare, modificare e revisionare periodicamente i predetti compensi.
10. 318. (ex 0. 8. 3001. 16). Centemero, Palmieri, Lainati.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. I bandi di concorso prevedono che una quota pari al 40 per cento di ciascuna procedura concorsuale sia riservata ai candidati che, inseriti nelle graduatorie di merito delle predette procedure, sono in possesso del relativo titolo di abilitazione acquisito a seguito della frequenza di percorsi ad accesso programmato e subordinato al superamento di procedure selettive per titoli ed esami ovvero siano risultati inseriti, per il medesimo posto o classe di concorso, nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale antecedente. I predetti candidati sono ammessi direttamente alle prove concorsuali, senza dover superare eventuali prove di preselezione. Ai concorsi inerenti il personale docente non si applica comunque l'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. 319. (ex 0. 8. 3001. 15). Centemero, Palmieri, Lainati.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 401 della legge 228 del 29 dicembre 2012, al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al decreto ministeriale n. 66/2001 nell'ambito dell'amministrazione scolastica, per una graduale assunzione a tempo indeterminato nell'ambito dei piani annuali previsti per l'assunzione di personale scolastico fino ad esaurimento del bacino dei lavoratori in esso presenti, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, i lavoratori di cui al decreto ministeriale n. 66/200l attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi, partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità previste dal testo unico 297/94, in relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al decreto ministeriale n. 66/200l nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato.
10. 320. Giancarlo Giordano, Pannarale.
Sostituire il comma 18 con il seguente:
18. I soggetti presenti , alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie di merito del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016, comunque, prima dei vincitori del concorso di cui al comma 12 – quinquies e in ogni caso fino al totale scorrimento delle relative graduatorie. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
10. 321. Di Lello.
Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole a pieno titolo
10. 322. Di Lello
Al comma 18, primo periodo, dopo le parole Gazzetta Ufficiale, 48 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, aggiungere le parole nonché gli abilitati con i percorsi di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81,.
*10. 323. Rampelli.
Al comma 18, primo periodo, dopo le parole Gazzetta Ufficiale, 48 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, aggiungere le seguenti: nonché gli abilitati con i percorsi di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81,.
*10. 324. Gelmini, Ciracì, Catanoso.
Al comma 18, primo periodo, dopo le parole 24 settembre 2012, aggiungere le seguenti e tutti i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1 , comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni.
Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 26, aggiungere i seguenti:
3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011,n.98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,n. 111,sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17,comma 3,della legge 23 agosto 1988,n.400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
A decorrere dall'anno 2015,le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012,n. 228,per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214,e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
3-ter Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater,sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
3-quater: Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400,e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-ter. I regolamenti determinano risparmi pari a 1,5 miliardi a decorrere dal 2016.
3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-ter le disposizioni che prevedono incentivi:
a) finanziabili con fondi europei;
b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.
3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-ter le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.
3-septies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies,il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento
Di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
10. 325. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto
Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: 25 settembre 2012, aggiungere le seguenti: nonché, nei limiti delle risorse disponibili previste a legislazione vigente, i docenti abilitati iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto.
10. 398. Simonetti, Borghesi.
Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole con decorrenza giuridica ed economica con le seguenti a decorrere.
Conseguentemente, dopo la parola avviene, aggiungere le seguenti per ciascun anno scolastico.
10. 326. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 18, secondo periodo, dopo le parole: vacanti e disponibili aggiungere le seguenti: per ciascun anno scolastico.
10. 399. Centemero.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Le graduatorie del concorso per titoli ed esami di validità triennale e la graduatoria del concorso per soli titoli sono costituite su base regionale e concorrono alle immissioni in ruolo del personale docente secondo le modalità di seguito indicate:
a) nell'anno scolastico 2015/16 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti al termine della procedura di cui air articolo 8, comma 4, lettere a) e b);
a) negli anni scolastici 2016/2017, 2017/18, 2018/2019 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite dei due terzi dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite di un terzo dei suddetti posti;
b) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/22 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli nei limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite del restante 50 per cento dei suddetti posti;
c) negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 si procede all'assunzione dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite dei due terzi dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite di un terzo dei suddetti posti.
10. 327. (ex 8. 1063). Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le parole: «dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità» sono sostituite con le seguenti: «già durante l'anno di prova».
10. 328. (ex 8. 304). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 15, comma 10-bis della legge n. 128 dell'8 novembre 2013, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le parole: «dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità» sono sostituite con le seguenti: «subito dopo il superamento dell'anno di prova».
10. 329. (ex 8. 306). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «l'assegnazione provvisoria».
10. 330. (ex 8. 305). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.
(Votazione dell'articolo 10)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Salvaguardia previdenziale del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni).
1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 201112012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2016, nel limite massimo di 3.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, secondo modalità telematiche, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico, non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2016, di 105 milioni di euro per l'anno 2017, di 101 milioni di euro per l'anno 2018, di 94 milioni di euro per l'anno 2019 e di 81 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
10. 01. (ex 8.0.1005) Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.
Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale).
1. I docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro il 2002 sono inseriti nelle graduatorie a esaurimento.
10. 02. (ex 8.01002) Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Delega al Governo per l'avvìo di un piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole).
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 8, il governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi, al fine di avviare nel comparto scuola a partire dall'anno scolastico 2016-2017, un piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, tecnico ed amministrativo, in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2011, n. 111, che consenta di ridurre l'attuale divario anagrafico tra docente e discente e, conseguentemente, innovare i metodi della didattica.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di un programma che preveda la sostituzione integrale del turn over di personale docente, assistente, tecnico ed amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado;
b) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi attraverso una riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra docenti ed alunni, che tenga anche conto delle particolari esigenze formative degli alunni disabili e di quelli di diversa nazionalità;
c) adozione di un programma adeguato di assistenza e di sostegno agli alunni portatori di handicap, attraverso una rideterminazione delle dotazioni organiche che garantisca l'affiancamento e la permanenza in classe di un docente di sostegno per l'intero orario richiesto dal progetto-didattico educativo;
d) adozione di un programma capace di fronteggiare il declino delle competenze ed il diffondersi dell'analfabetismo di ritorno, di promuovere l'inclusione linguistica e culturale degli immigrati residenti nel nostro Paese e di risolvere le situazioni di disagio sociale ed ambientale degli alunni;
e) promozione del cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali anche attraverso l'introduzione di nuove materie d'insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale e l'educazione alimentare, il potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche, lo sviluppo del pensiero critico, e l'implementazione dell'insegnamento di materie quali diritto ed economia;
f) definizione delle procedure di assunzione prevedendo prioritariamente che la metà dei posti in organico vacanti e disponibili vengano coperti attingendo dalle graduatorie di merito del concorso pubblico ordinario e la restante metà vengano coperti attingendo dalle graduatorie ad esaurimento aggiornate che comprendano i docenti vincitori di concorsi precedenti, i docenti idonei al concorso indetto con Decreto ministeriale n.82 del 24 settembre 2012, i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non assunti nell'anno scolastico 2015/2016, i docenti abilitati mediante Percorso Abilitante Speciale e Tirocinio Formativo Attivo, i docenti in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato di almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente norma, ed altre categorie di docenti precari della scuola inclusa la scuola dell'infanzia;
g) previsione della copertura di tutti i posti disponibili e vacanti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo la normativa vigente relativa alle assunzioni nei ruoli del personale della scuola.
3. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti legislativi attuativi del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
10. 03. (ex 8. 01003). Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Duranti, Costantino.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Piano straordinario di assunzioni di educatori e pedagogisti).
1. A partire dall'anno scolastico 2015/16 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico da effettuarsi secondo quanto stabilito come stabilito dal comma 2 dell'articolo 6, garantisce che tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, di ogni ordine e grado, abbiano nel proprio organico di diritto almeno un educatore. Per l'anno scolastico 2015/16 sono assunti, nei ruoli di educatore:
a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito dell'ultimo concorso pubblico per titoli ed esami bandito per le classi di concorso PPPP e L030;
b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
c) i soggetti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso del personale educativo (PPPP) e L030.
2. A partire dall'anno scolastico 2016/17 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico, da effettuarsi secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 6, garantisce che tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, di ogni ordine e grado, abbiano nel proprio organico di diritto almeno un pedagogista. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, bandisce un concorso per titoli ed esami aperto a tutti coloro clic siano in possesso del diploma di laurea nelle classi di laurea magistrale LM 50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o LM 85 scienze pedagogiche ovvero siano in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso L030.
10. 04. (ex 8. 07). Brescia, Marzana, Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.
Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Piano straordinario di assunzione di docenti di sostegno).
1. A partire dall'anno scolastico 2015/16 l'organico dei posti di sostegno, determinato sulla base dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2015/2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dell'articolo 19 comma 11 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'anno scolastico 2015/16 sono assunti, nei ruoli di educatore:
a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito dell'ultimo concorso pubblico per titoli ed esami;
b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
c) i soggetti in possesso dell'abilitazione per il sostegno.
Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-ter. I regolamenti determinano risparmi pari a 1,5 miliardi a decorrere dal 2016.
3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-ter le disposizioni che prevedono incentivi:
a) finanziabili con fondi europei;
b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.
3-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-ter le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.
3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
10. 05. (ex 8. 05). Marzana, Brescia, Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.
Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Piano straordinario di assunzioni dei docenti di educazione fisica).
1. A partire dall'anno scolastico 2015/16 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico da effettuarsi secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, garantisce la presenza negli organici di diritto delle scuole primarie di docenti di educazione fisica. A tal fine sono assunti:
a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito dell'ultimo concorso pubblico per titoli ed esami bandito per la classe di concorso A029 e A030;
b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
c) i soggetti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A029 e A030”.
10. 06. (ex 8. 06). Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Chimienti, Di Benedetto.
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 10-bis.
1. Al fine di garantire un maggior supporto all'attività didattica attraverso un potenziamento della funzionalità organizzativa all'interno delle singole istituzioni scolastiche e al fine di rendere effettiva l'autonomia scolastica, per l'anno scolastico 2015/2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) in possesso dei seguenti requisiti:
a) maturazione delle 36 mensilità di servizio, anche non continuative, svolte presso istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;
b) inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato ovvero negli elenchi provinciali ad esaurimento, ovvero nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per le supplenze annuali o fino al termine delle lezioni, ovvero nelle graduatorie di circolo e d'istituto.
Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 26, aggiungere i seguenti:
3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 270 milioni di euro a decorrere dal 2016.
3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi:
a) finanziabili con fondi europei;
b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.
3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.
3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quinquies e 3-sexies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
10. 07. (ex 8. 01006). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto.
Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale).
1. I docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro il 2002 sono inseriti nelle Graduatorie a Esaurimento.
10. 08. (ex 8. 011). Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
ART. 11.
(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo).
Sopprimerlo.
11. 1. (ex 9. 7.) Vacca, Simone Valente.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo).
1. Il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo è svolto secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
11. 2. (ex 9. 8.) Vacca, Simone Valente.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo).
1. In attesa di una nuova disciplina sulla formazione e il reclutamento per la prova ed il periodo di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 438, 438 e 440 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
11. 3. (ex 9. 55.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 11 e alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione VII del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 inerenti il periodo di formazione e di prova).
1. Gli articoli 438, 439 e 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 438. – Norme comuni sul periodo di formazione e di prova. – 1. Il positivo superamento del periodo di formazione e di prova determina la conferma nei ruoli di appartenenza.
2. La validità del periodo di formazione e di prova è subordinata allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di immissione in ruolo.
3. Il periodo di formazione e di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le linee guida relative agli indirizzi delle attività di formazione, all'individuazione dei soggetti deputati all'erogazione, al loro svolgimento e alle relative valutazioni. Le attività di formazione sono disciplinate annualmente con decreto direttoriale.
5. I provvedimenti di cui agli articoli 439 e 440 sono definitivi.
Art. 439. – Periodo di formazione e di prova per la conferma in ruolo dei dirigenti scolastici. 1. Il periodo di formazione e di prova per i dirigenti scolastici è valutato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di competenza, anche sulla scorta degli elementi conoscitivi forniti da apposite visite ispettive.
2. Nel corso del periodo di formazione e di prova, sono valutati:
a) il corretto espletamento dei compiti relativi alla funzione di dirigente scolastico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente;
b) l'ottemperanza al codice disciplinare vigente, nonché alla normativa vigente collegata all'esercizio di funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione;
c) le attività di formazione svolte.
3. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di competenza, con parere motivato, conferma il dirigente scolastico in ruolo in caso di esito positivo o lo riconsegna, in caso di esito negativo, al ruolo di appartenenza, sulla base della disciplina prevista dal relativo CCNL.
4. Continuano ad applicarsi le disposizioni previste dai vigenti CCNL dell'Area v della dirigenza scolastica, nelle parti non incompatibili con le presenti disposizioni.
Art. 440. – Anno di formazione e di prova per la conferma in ruolo del personale docente ed educativo. 1. – L'anno di formazione e di prova del personale docente ed educativo è valutato dal dirigente scolastico anche sulla base di una istruttoria di un docente di ruolo al quale sono affidate le funzioni di tutor, sentiti il collegio docenti e il consiglio di istituto, in possesso di abilitazione sulla specifica classe di concorso ovvero, in caso di impossibilità, su classe di concorso affine. Il dirigente scolastico, con parere motivato e documentato, esprime una valutazione positiva o negativa.
2. Nel corso dell'anno di formazione e di prova, sono valutate, anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe:
a) le effettive capacità didattico-disciplinari e docimologiche, finalizzate alla progressione degli apprendimenti degli alunni come delineate dalla normativa vigente;
b) il corretto espletamento dei compiti relativi alla funzione docente e l'ottemperanza al codice disciplinare vigente;
c) le attività di formazione svolte.
3. In caso di esito positivo dell'anno di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla conferma in ruolo.
4. In caso di esito negativo del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo nella pubblica amministrazione, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso.
5. L'anno di formazione e di prova è richiesto anche per i passaggi di cattedra e di grado. In caso di esito negativo, si procede alla restituzione alla cattedra o al grado di provenienza.
2. Il decreto di cui al novellato articolo 438, comma 4 è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 4. (ex 9. 3.) Centemero, Palmieri.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
1. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito all'articolo 8 della presente legge, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 80 giorni nell'anno scolastico.
2. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.
3. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni.
11. 5. (ex 9. 6.) Chimienti, Simone Valente.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In materia di riordino degli organi di rappresentanza dell'istruzione di livello territoriale è ripristinato il Consiglio superiore della pubblica istruzione con competenze e composizione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
11. 6. (ex 9. 10.) Marzana, Simone Valente.
Sopprimere il comma 3.
11. 7. (ex 9. 29.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto.
Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: di prova inserire le seguenti: la disciplina delle commissioni di valutazione esterne.
11. 8. (ex 9. 12.) Chimienti, Simone Valente.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte di una commissione interna composta dal dirigente scolastico e da due docenti a cui sono affidate funzioni di tutor, sulla base di un'istruttoria di una commissione esterna composta da ispettori ministeriali e psicologi.
11. 9. (ex 9. 13.) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 3, sostituire le parole: del dirigente scolastico, con le seguenti: di un comitato di valutazione nominato dal collegio dei docenti a inizio anno scolastico e.
11. 10. (ex 9. 1001.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 3, sopprimere le parole: dirigente scolastico, sentito il
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tale valutazione viene espressa anche servendosi dell'operato di apposite commissioni esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le commissioni esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici, che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, sostengono un colloquio con un docente assunto in prova e, infine, redigono un rapporto che viene recepito dal comitato per la valutazione.
11. 11. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 3, sopprimere le parole: dirigente scolastico, sentito il
*11. 12. (ex 9. 50.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 3, sopprimere le parole: dirigente scolastico, sentito il
*11. 13. (ex 9. 36.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 3, sostituire le parole da: dirigente scolastico fino a: sulla base di un'istruttoria di con le seguenti: nucleo di valutazione interno composto dal dirigente scolastico, da tre docenti nominati dal Collegio docenti e da.
11. 14. (ex 9. 52.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Sopprimere il comma 4.
11. 15. (ex 9. 15.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 4, dopo le parole: della ricerca inserire le seguenti: da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 16. (ex 9. 1004.) Labriola.
Al comma 4, dopo le parole: della ricerca inserire le seguenti: da emanarsi entro il 30 ottobre 2015,.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: del grado di raggiungimento degli stessi.
11. 17. (vedi 9. 21.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 4, dopo le parole: della ricerca inserire le seguenti: da emanarsi entro il 30 ottobre 2015.
11. 18. (ex 9. 16.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 4, sostituire le parole da: individuati fino alla fine del comma, con le seguenti: istituite e disciplinate le commissioni di valutazioni esterne di cui al comma 3, prevedendo un'implementazione del contingente di ispettori ministeriali, anche attraverso l'indizione di nuovi concorsi pubblici.
11. 19. (ex 9. 17.) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 4 sopprimere le parole del grado di raggiungimento degli stessi.
11. 20. (ex 9. 20.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: degli ispettori ministeriali.
11. 21. (ex 9. 14.) Luigi Gallo, Simone Valente.
.
Sopprimere il comma 5.
11. 22. (ex 9. 56.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 5, premettere il seguente periodo: In caso di valutazione positiva del periodo di formazione e di prova, il docente risulta idoneo al servizio.
Conseguentemente, al primo periodo sostituire le parole: il dirigente scolastico con le seguenti: l'ufficio scolastico regionale.
11. 23. (ex 9. 27.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 5, premettere il seguente periodo: In caso di valutazione positiva del periodo di formazione e di prova, il docente risulta idoneo al servizio.
11. 24. (ex 9. 26.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: il dirigente fino alla fine del periodo, con le seguenti: il personale docente viene nuovamente sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui esito positivo è vincolante ai fini dell'effettiva immissione in ruolo. In caso di valutazione negativa del secondo periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso.
11. 25. (ex 9. 1002.) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: provvede alla dispensa fino alla fine del periodo, con le seguenti: dispone la ripetizione del periodo di prova per un massimo di un anno con la nomina da parte del Collegio dei Docenti di un team di tutor formato da almeno un docente della classe di concorso di riferimento.
11. 26. (ex 9. 41.) Rampelli.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: provvede alla dispensa fino alla fine del periodo, con le seguenti: dispone la ripetizione del periodo di prova per un massimo di 6 mesi, con la nomina da parte del Collegio dei Docenti di un team di tutor.
11. 27. (ex 9. 37.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 5, primo periodo sostituire le parole da: provvede alla dispensa fino alla fine del periodo, con le seguenti: decreta il non superamento dello straordinariato e ne dispone la ripetizione, per una sola volta.
11. 28. (ex 9. 54.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: provvede inserire le seguenti: di concerto con il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge.
11. 29. (ex 9. 1005.) Labriola.
Al comma 5, primo periodo sostituire le parole: alla dispensa fino alla fine del periodo, con le seguenti: al rinvio del docente ad una commissione ministeriale che verificherà la valutazione negativa.
11. 30. (ex 9. 25.) Simone Valente.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: alla dispensa fino alla fine del periodo, con le seguenti: a comunicare l'esito al docente.
11. 31. (ex 9. 5.) Marzana, Simone Valente.
(Votazione dell'articolo 11)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Giuramento del personale docente al termine del periodo di formazione e di prova).
1. Il personale della scuola, dirigente, docente, educativo ed amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A), al termine del periodo di formazione e di prova, se positivamente superato, e prima dell'effettiva immissione in ruolo, è tenuto a prestare un giuramento di fedeltà alla Repubblica.
2. Il giuramento di fedeltà di cui al comma i è prestato secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nell'interesse dell'amministrazione, per il perseguimento del pubblico bene».
11. 01. (ex 9. 01.) Centemero, Palmieri.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Articolo 11-bis.
(Modifiche al Capo IV, Titolo I, Parte III e al Capo VI, Titolo Primo, Parte Terza, Sezione IV del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).
1. Al Capo IV, Titolo I, Parte III del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 dell'articolo 492 le lettere «b), c), d), e)» sono sostituite dalle seguenti:
b) sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a 10 giorni;
c) sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da 11 giorni ad un mese;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
e) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
f) la destituzione«;
b) dopo il comma 2 dell'articolo 492 è inserito il seguente:
«2-bis. Al personale docente sono inoltre irrogabili, ove ne ricorrano i requisiti, le sanzioni di cui agli articoli 55-bis, comma 7,55-quater e 55-sexies, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
c) l'articolo 494 è sostituito dal seguente:
«Art. 494 – Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a 10 giorni e da 11 giorni ad un mese.
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.»;
d) dopo l'articolo 501 è inserito il seguente:
«Art. 501-bis – Competenza all'irrogazione delle sanzioni disciplinari per il personale docente.
1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere a) e b), è il dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica;
2. organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b), c), d) e) ed f), è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale;
3. organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 55-bis, comma 7 e 55-sexies, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, ove l'entità delle sanzioni ivi previste superi il termine temporale dei 10 giorni. Diversamente, nell'ipotesi di irrogazione delle suddette sanzioni fino ad un massimo di 10 giorni, organo competente è il dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica;
4. organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale».
2. Al Capo VI, Titolo Primo, Parte Terza, Sezione IV del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma i dell'articolo 535 i numeri da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«1) l'ammonizione;
2) la censura;
3) la sospensione della retribuzione fino a dieci giorni;
4) la sospensione della retribuzione da undici giorni fino ad un mese;
5) la sospensione della retribuzione e dell'insegnamento fino a dieci giorni;
6) la sospensione della retribuzione e dell'insegnamento da undici giorni ad un mese;
7) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;
8) l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni;
9) l'esclusione definitiva dall'insegnamento»;
b) Il comma 2 dell'articolo 535 è sostituito dal seguente:
«2. Le sanzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) del comma i sono inflitte dal dirigente scolastico. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal dirigente dell'ambito territoriale, che per quelle indicate ai numeri 7), 8) e 9) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.»;
c) Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«La sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato depennamento dell'aspirante da tutte le graduatorie e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale privo del titolo di abilitazione, resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie destinate al personale abilitato, una volta acquisiti i relativi titoli».
d) Al comma 1 dell'articolo 536 le parole: «e sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3 dell'articolo 535» sono sostituite dalle seguenti: «e sanzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) dell'articolo 535»;
e) Il comma 2 dell'articolo 536 è sostituito dal seguente:
«2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica una tra le sanzioni di cui ai n. 3) o 4) dell'articolo 535, in base alla gravità del fatto commesso.»;
f) Al comma 1 dell'articolo 537 le parole: «di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 535» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai numeri 7) e 8) dell'articolo 535».
11. 02. (ex 9. 02.) Centemero, Palmieri.
ART. 12.
(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente).
Sopprimerlo.
12. 1. (ex 10. 5.) Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12.
1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.
4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.
5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.
Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola).
1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti di spesa di 381,187 milioni di euro a decorrere dal 2015. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
12. 37. (ex 13. 07.) Saltamartini, Simonetti, Borghesi.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 12 – (Formazione in servizio del personale docente scolastico). – 1. La formazione in servizio di tutti i docenti è obbligatoria, permanente e strutturale ed è connessa allo svolgimento della funzione docente. Essa è coerente con il piano nazionale di formazione e il Piano dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche autonome e costituisce uno dei parametri della procedura di valutazione.
2. Le finalità delle attività di formazione dei docenti sono definite da:
a) i Piani nazionali di Formazione triennale;
b) i piani di Miglioramento delle scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
c) le esigenze e i bisogni formativi individuali.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i Piani nazionali di formazione triennali per il personale docente. I Piani sono aggiornati con cadenza annuale con l'indicazione della destinazione delle risorse di cui al comma 5. I Piani contengono anche:
a) individuazione delle aree di intervento ritenute prioritarie in esito ai risultati del Sistema nazionale di valutazione;
b) le modalità di riconoscimento delle attività formative svolte a cura delle università e delle istituzioni scolastiche ed educative o loro reti, anche nelle modalità tra pari;
c) la definizione di criteri e dei parametri per l'attribuzione di crediti in relazione alle attività formative;
d) la disciplina per l'accreditamento periodico dei soggetti autorizzati ad erogare attività formative del personale scolastico.
4. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Piano Nazionale di formazione triennale, prevede, come priorità nazionale:
a) le innovazioni metodologiche, anche attraverso il rafforzamento delle competenze digitali, della didattica progettuale, collaborativa e interdisciplinare;
b) le competenze linguistiche anche in »Italiano lingua 2” e l'insegnamento secondo la metodologia CLIL;
c) l'inclusione scolastica, con particolare riguardo agli alunni e studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali.
5. All'inizio di ogni anno scolastico, a partire dall'anno 2015/2016, le istituzioni scolastiche definiscono le attività formative rivolte ai docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive, coerenti con i piani degli studi personalizzati ricompresi nei Piani Educativi Individualizzati e nei Piani Didattici Personalizzati (PDP) nel caso di alunni con bisogni educativi speciali certificati, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
6. Tutti i docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali sono tenuti a partecipare alle attività formative sulla didattica inclusiva, realizzate in collaborazione con università, centri di ricerca, enti accreditati, Centri territoriali di Supporto, Centri Territoriali per l'inclusione o da esperti segnalati anche dalle associazioni di settore che si occupano di disabilità. Tali attività rientrano nella formazione di cui al comma 1.
7. Il personale ATA partecipa ad iniziative di aggiornamento e formazione su tematiche inerenti la disabilità ed altri bisogni educativi speciali nell'ambito del piano di formazione.
8. I dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative partecipano ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale, sugli aspetti organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri e le modalità di formazione in materia di inclusione scolastica dei docenti, dei dirigenti e del personale ATA, d'intesa con le organizzazioni sindacali, prevedendo adeguate attività di certificazione, valutazione e monitoraggio.
10. Per la creazione e il sostegno del sistema nazionale di formazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e per le attività di formazione di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni a decorrere dall'esercizio 2015, e di ulteriori 40 milioni di euro a decorrere dal 2016.
12. 2. (ex 10. 1002.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. – (Aggiornamento e formazione del docente). – 1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le relative competenze professionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni tre anni con decreto un piano nazionale di formazione, coerentemente con le norme contrattuali, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria e le Commissioni parlamentari competenti. Il primo decreto deve essere adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, retribuita, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui agli articoli 2 e 3. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 421,137 milioni a decorrere dall'anno 2016.
12. 3. (ex 10. 32.) Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente.
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
Conseguentemente,
sostituire l'articolo 13 con il seguente:
Art. 13.
1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Con modalità da definire in sede di contrattazione all'Aran, entro 60 giorni dall'approvazione della legge, sono definiti i criteri di assegnazione annuale al personale della suddetta somma, ferme restando le finalità di destinazione, di cui al comma 3 successivo.
3. Con decorrenza 1o settembre 2016, in coerenza con le finalità dell'organico funzionale e per promuovere l'attuazione dei Piani dell'offerta formativa di istituto, il fondo dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 84 del Contratto collettino nazionale di lavoro del comparto scuola vigente è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
4. Ai maggiori oneri di cui al comma 3:
a) quanto a 200 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente;
b) quanto a 131,863 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione, fino al soddisfacimento del fabbisogno residuale, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 4. (ex 11. 1010.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e 421,137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
12. 5. (ex 10. 30.) Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 2 e 3;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: obbligatoria, aggiungere la seguente: retribuita;
sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e 421,137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
12. 6. (ex 10. 17.) Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente.
Sopprimere il comma 1.
12. 7. (ex 10. 4.) Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, è istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che attribuisce l'accesso gratuito ai musei statali e civici, sconti e convenzioni per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di riviste riferite alle materie d'insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, sconti e convenzioni per l'accesso a spettacoli teatrali e cinematografici e convenzioni specifiche con imprese pubbliche e private per l'acquisto di prodotti e servizi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento.
12. 8. (ex 10. 26.) Chimienti, Marzana, Vacca, Simone Valente.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: continua fino alla fine del comma con le seguenti: professionale continua dei docenti delle scuole statali e paritarie, nonché di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
Conseguentemente sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.
4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.
12. 9. (ex 10. 44.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: continua dei docenti aggiungere le seguenti: presso la scuola statale e scuole paritarie.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n.190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016.
12. 10. (ex 10. 43.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con l'esclusione dei docenti di religione;
Conseguentemente:
al medesimo comma,
secondo periodo:
dopo le parole: per ciascun anno scolastico, aggiungere le seguenti: è finalizzata all'esclusivo aggiornamento relativo alla materia d'insegnamento e;
sostituire le parole: di hardware e software, con le seguenti: od il rinnovo di software e, nel limite di non più di un'unità ogni cinque anni, di hardware,
sostituire le parole: coerenti con le con le seguenti: strettamente connesse alle;
al comma 2, sostituire le parole: e utilizzo con le seguenti: ed i limiti di utilizzo.
12. 11. (ex 10. 1003.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di ogni ordine e grado aggiungere le seguenti:, con l'esclusione dei docenti di religione.
12. 12. (ex 10. 52.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La Carta, dell'importo nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico deve essere utilizzata per l'iscrizione a corsi e seminari per attività di aggiornamento e di qualificazione professionali, la cui frequenza è attestata dal conseguimento di crediti formativi, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano di offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 4.
12. 13. (ex 10. 46.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 322 annui;
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 245,452 milioni
all'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 333 è soppresso.
12. 35. (ex 12. 36.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 415 annui;
Conseguentemente:
al comma 3 sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 316,344 milioni
all'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso.
12. 36. (ex 12. 34.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 433 annui;
Conseguentemente:
al comma 3 sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 330,064 milioni.
all'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi 334 e 336 sono soppressi. Ai relativi oneri si fa fronte con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi ad invarianza della consistenza complessiva.
12. 37. (ex 12. 38.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: di libri e.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo,
sostituire la parola: nonché con la seguente: e;
aggiungere, in fine, le parole: individuate nel Piano di formazione del personale dell'istituzione scolastica in cui i docenti prestano servizio;
al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri di accreditamento dei soggetti deputati all'erogazione di attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, favorendo la collaborazione e cooperazione tra scuole e sistema di alta formazione e gli accordi di rete tra le scuole per lo sviluppo di centri territoriali per la formazione permanente, nonché i criteri di accreditamento dei corsi offerti;
al comma 4, dopo le parole: rappresentative di categoria aggiungere le seguenti: e sono inserite nel piano di formazione del personale dell'istituzione scolastica.
12. 14. (ex 10. 10.) Centemero, Palmieri.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per l'acquisto di hardware e software con le seguenti: per l'acquisto di materiali didattici, software specifici per l'insegnamento nell'ambito dell'autonomia didattica riconosciuta ai docenti.
12. 15. (ex 10. 27.) Pisano, Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: delle competenze professionali aggiungere le seguenti: secondo gli obiettivi formativi definiti dal collegio dei docenti nel Piano annuale di cui all'articolo 66 del CCNL del Comparto scuola.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la frequenza dei corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali può essere utilizzato fino al 20 per cento del valore della Carta.
12. 16. (ex 10. 49.) Santerini, Lo Monte.
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: professionali aggiungere le seguenti:, per iniziative finalizzate a prevenire o curare lo stress professionale e il logoramento psicofisico.
12. 17. (ex 10. 1001.) Labriola.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:, per rappresentazioni fino a: comma 4.
12. 18. (ex 10. 28.) Pisano, Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali.
12. 19. (ex 10. 45.) Simonetti, Borghesi.
Sopprimere il comma 2.
*12. 20. (ex 10. 3.) Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.
Sopprimere il comma 2.
*12. 21. (ex 10. 3.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 3, sostituire le parole: 381,137 milioni con le seguenti: 371,137 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito delle reti di scuole è istituito il comitato di valutazione previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, composto da un docente, provvisto di specifiche competenze, rappresentante di ciascuna istituzione scolastica della rete eletto in seno al collegio docenti, incaricato di provvedere alla valutazione della qualità delle istituzioni scolastiche sulla base di parametri stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla base dei dati, pubblicati nel portale di cui all'articolo 16, il MIUR predispone gli interventi compensativi per le istituzioni che presentano maggiori difficoltà, come il supporto di docenti tutor nella didattica e nella collocazione di risorse aggiuntive. Il comitato di valutazione ogni anno invia una relazione al «Comitato scientifico nazionale per l'attuazione delle indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell'insegnamento» istituito con decreto ministeriale del 19 marzo 2013.
12. 22. (ex 11. 24.) Marzana, Simone Valente.
Sopprimere il comma 4.
12. 23. (ex 10. 15.) Vacca, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: adempimenti connessi alla funzione docente con le seguenti: obblighi di servizio dei docenti previsti dal CCNL.
12. 24. Di Lello.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dei docenti di ruolo aggiungere le seguenti: presso le scuole statali e paritarie.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016.
12. 25. (ex 10. 42.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Le attività di formazione sono definite con le seguenti: I contenuti e i criteri secondo cui si svolgono le attività di formazione sono individuate.
12. 26. (ex 10. 9.) Palmieri.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: singole istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: e devono prevedere corsi di informatica obbligatori per l'utilizzo degli strumenti elettronici obbligatori.
12. 27. (ex 10. 16.) Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2 aggiungere le seguenti: con le ultime ricerche in campo didattico e pedagogico.
12. 28. (ex 10. 14.) Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Simone Valente.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle indicazioni fornite dalle realtà associative facenti parte del Forum delle associazioni professionali dei docenti e dirigenti della scuola (FONADDS) e.
12. 29. (ex 10. 8.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: sentite con le seguenti: a seguito di contrattazione con le.
12. 30. (ex 10. 20.) Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Chimienti, Simone Valente.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e le associazioni professionali accreditate.
*12. 31. (ex 10. 7.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e le associazioni professionali accreditate.
*12. 32. (ex 10. 51.) Pannarale, Costantino, Giancarlo Giordano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini della predisposizione delle attività di formazione, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, possono organizzare i propri percorsi in collaborazione con associazioni professionali di docenti, università ed enti di ricerca.
12. 33. (ex 10. 6.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 5, dopo le parole: realizzazione delle attività formative aggiungere le seguenti: a beneficio della scuola statale e paritaria.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella c allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle datazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016.
12. 34. (ex 10. 41.) Simonetti, Borghesi.
(Votazione dell'articolo 12)
ART. 13.
(Valutazione del merito del personale docente).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Potenziamento dell'efficacia degli interventi didattici ed educativi del personale docente).
1. Per il potenziamento dell'efficacia degli interventi didattici ed educativi del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministero dell’ istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Dirigente scolastico di concerto con il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto propone annualmente l'assegnazione di una somma del fondo di cui al comma destinandola all'attività di potenziamento, verifica, ricerca-azione, diagnosi e interventi nell'ambito della qualità dell'insegnamento, del rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, della progettualità nella metodologia didattica utilizzata, dell'innovatività e del miglioramento complessivo della scuola.
3. La definizione delle linee generali delle attività e degli interventi di cui al comma 2 è affidata a un Comitato di autovalutazione rinnovato ogni tre anni, costituito da rappresentanti eletti tra docenti, genitori, personale ATA e studenti, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado; la consistenza numerica di detto Comitato è definita in misura proporzionale alle dimensioni dell'istituzione scolastica con apposita delibera dal Consiglio d'Istituto. L'elaborazione e la concreta attuazione delle proposte sarà affidata dal Comitato di autovalutazione al personale scolastico, che potrà servirsi di consulenze esterne e che dovrà documentare i percorsi attivati e i risultati raggiunti.
13. 1. (ex 11. 1005.). Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Cristian Iannuzzi, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.
Al comma 1, sopprimere le parole: del merito.
Conseguentemente:
al comma 3, sopprimere le parole: merito del;
alla rubrica sopprimere le parole: del merito;
13. 2. (ex 11. 22.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 1, sostituire le parole: del merito con le seguenti: della formazione
Conseguentemente:
al medesimo comma sopprimere le parole da: «ripartito a livello territoriale» fino alla fine del comma.
sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alla retribuzione spettante al personale docente per le attività opzionali di formazione. Con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria, sono definite i criteri di riparto del Fondo nonché le attività di formazione»;
sopprimere i commi 3 e 4.
13. 3. (vedi 11. 11.) Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 1, dopo le parole: del personale docente inserire le seguenti: del comparto scuola statale e paritaria.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016.
13. 4. (ex 11. 47.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 1, dopo le parole: dei docenti inserire le seguenti: e al tasso di dispersione scolastica.
13. 5. (ex 11. 7.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito delle reti di scuole è istituito il comitato di valutazione previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, composto da un docente, dotato di specifiche competenze, rappresentante di ciascuna istituzione scolastica della rete eletto in seno al collegio docenti, incaricato di attestare la valutazione qualitativa del lavoro educativo-didattico dei docenti delle istituzioni della rete scolastica sulla base di parametri stabiliti con decreto del ministero dell'istruzione da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
13. 6. (ex 11. 23.) Marzana, Simone Valente.
Sopprimere i commi 2 e 4.
13. 7. Giancarlo Giordano, Pannarale.
Sopprimere il comma 2.
13. 8. (ex 11. 27.) Chimienti, Simone Valente.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Al fine di migliorare l'offerta formativa è istituito il comitato di valutazione della rete delle istituzioni scolastiche,rinnovato a cadenza triennale, quale organismo tecnico-scientifico con il compito di valutare la qualità delle istituzioni scolastiche.
2-bis. Ciascuna rete di scuole istituisce il comitato di cui al comma 1. Il comitato è composto dai rappresentanti del personale scolastico e dei genitori, eletti dai componenti della categoria di appartenenza. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati la composizione, le competenze, la sede, le modalità di funzionamento, i criteri e la procedura di valutazione garantendo in particolare:
a) la promozione della valutazione interna delle istituzioni scolastiche;
b) la verifica dell'organizzazione ai fini dell'efficacia e dell'efficienza della gestione delle istituzioni scolastiche;
c) la valutazione dei livelli professionali dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA ed educativo.
2-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica, entro il 31 luglio, nel proprio sito istituzionale i risultati della valutazione svolta dai comitati.
2-quater. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'implementazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e per la realizzazione del comitato di cui al comma 1.
13. 9. (ex 11. 1001.) Marzana, Simone Valente.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il dirigente scolastico, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto, fissa a inizio di ogni anno scolastico i criteri, basati su principi di merito e di trasparenza, per la assegnazione annuale di una somma del fondo di cui al comma 1 al personale docente, di cui al medesimo comma 1, sulla base della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola. La predetta valutazione è effettuata dal dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, istituito presso ciascuna istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
13. 10. (ex 11. 6.) Centemero, Palmieri.
Al comma 2, sostituire le parole: Il dirigente scolastico con le seguenti: Il collegio dei docenti.
13. 11. (ex 11. 21.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 2, sostituire le parole: Il dirigente scolastico con le seguenti: Il comitato di valutazione previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999.
13. 12. (ex 11. 29.) Marzana, Simone Valente.
Al comma 2, dopo le parole: Il dirigente scolastico inserire le seguenti: sulla base delle risultanze di valutazione di un corpo ispettivo autonomo e appositamente formato a questo scopo, da istituirsi con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, e;
13. 13. (vedi 11. 1002.) Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 2, dopo le parole: Il dirigente scolastico inserire le seguenti: previa delibera del collegio dei docenti.
13. 14. (ex 11. 51.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 2, dopo le parole: dal presente articolo aggiungere le seguenti: a seguito di contrattazione decentrata di istituto con le Rappresentanze sindacali unitarie di istituto.
13. 15. (vedi 11. 59.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 2, dopo le parole: dal presente articolo aggiungere le seguenti: e con l'approvazione del consiglio d'istituto.
13. 16. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le iniziative di aggiornamento professionale di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche e la valorizzazione professionale dei docenti sono definite a seguito di contrattazione con le RSU, in deroga a quanto disposto dalla legge n. 15 del 4 marzo 2009 e dal decreto legislativo n. 150 del 2009.
13. 17. (ex 11. 31.) Marzana, Simone Valente.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e come tale deve essere oggetto di contrattazione in sede di RSU di Istituto.
13. 18. (ex 11. 50.) Simonetti, Borghesi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini del recupero delle professionalità acquisite e del riconoscimento del merito è istituito un elenco nazionale dove inserire in graduatoria, in base al servizio svolto e ai titoli posseduti, gli assistenti amministrativi che hanno svolto la funzione di DSGA per almeno 3 anni, anche non continuativi, dal 2000 al 2015. Nell'elenco nazionale saranno prioritariamente inseriti in testa coloro che hanno partecipato con esito positivo alla mobilità professionale e che non hanno ottenuto il passaggio (dall'area B all'area D) e, a seguire, tutti coloro che hanno maturato il diritto.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del personale amministrativo.
13. 19. (ex 11. 1.) Ciracì, Altieri, Fucci, Marti, Centemero.
Sopprimere il comma 4.
13. 20. Bruno Bossio, Stumpo, Roberta Agostini, Epifani, Leva, Zoggia.
Al comma 4, capoverso, sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
ART. 11.
(Comitato per la valutazione dei docenti e del funzionamento delle istituzioni scolastiche).
1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti del funzionamento delle istituzioni scolastiche, di seguito denominato «Comitato»;
2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
b) un rappresentante dei genitori;
c) soggetti esterni, scelti sulla base di criteri di esperienza e di competenza culturale e professionale.
3. Il Comitato, in raccordo con il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 289, coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;
c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale;
d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.
3-bis. Per quanto attiene alla valutazione sul funzionamento dell'Istituto, il Comitato predispone un rapporto annuale di valutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e del Piano di miglioramento.
13. 21. (ex 0. 11. 3000. 3.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 4, capoverso, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
b) un rappresentante dei genitori.
3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;
c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale;
d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.
13. 22. (ex 0. 11. 3000. 4.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 4, capoverso, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
b) due rappresentanti dei genitori.
3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;
c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale;
d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.
13. 23. (ex 0. 11. 3000. 5.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 4, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
b) un rappresentante dei genitori.
13. 24. (ex 0. 11. 3000. 7.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 4, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
b) due rappresentanti dei genitori.
13. 25. (ex 0. 11. 3000. 8) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 4, capoverso, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) tre docenti di un'altra istituzione scolastica con specifiche competenze e con una anzianità di servizio di almeno quindici anni.
13. 26. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.
Al comma 4, capoverso, comma 2, sopprimere la lettera b)
13. 27. Giovanna Sanna.
Al comma 4, capoverso, comma 2, lettera b), sostituire le parole da: un rappresentante degli studenti fino alla fine della lettera, con le seguenti: due rappresentanti sindacali eletti dai sindacati maggiormente rappresentativi.
13. 28. Giovanna Sanna.
Al comma 4, capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;
c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale;
d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.
13. 29. (ex 0. 11. 3000. 9.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 4, capoverso, comma 3, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
a) della disponibilità alla formazione continua e all'aggiornamento, con particolare riferimento alle pratiche didattiche innovative finalizzate alla inclusione degli alunni disabili e degli studenti con bisogni educativi speciali;
b) della valutazione delle competenze didattico-disciplinari;
c) della capacità di propiziare una relazione educativa significativa con gli studenti, anche attraverso modalità relazionali che incentivino l'apprendimento degli alunni con maggiori difficoltà;
d) della gestione corretta del processo di apprendimento
e) della capacità di instaurare processi cooperativi e collaborativi con altri docenti.
13. 30. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 4, capoverso, comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
13. 31. (ex 0. 11. 3000. 1.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 4, capoverso, comma 5, sostituire le parole da: dal docente fino alla fine del comma, con le seguenti: è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell'articolo 11, nonché di un dirigente tecnico, individuato dall'Ufficio scolastico regionale competente.
13. 32. (ex 0. 11. 3000. 6.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 4, capoverso, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: nonché da un dirigente tecnico, individuato dall'Ufficio scolastico regionale competente. La componente studentesca non partecipa all'espressione di predetto parere.
13. 33. (ex 0. 11. 3000. 10.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 4, capoverso, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. A tal fine, il dirigente scolastico, sentito il collegio docenti, individua, sulla base del curriculum professionale, il docente tutor tra coloro che abbiano maturato un congruo numero di anni di servizio a tempo indeterminato. Il docente tutor svolge funzioni di supporto didattico e di coordinamento delle attività di formazione e di valutazione dei docenti, funzioni di tutoraggio dei docenti in periodo di formazione e prova nonché le funzioni proprie del profilo di appartenenza.
13. 34. (ex 0. 11. 3000. 2.) Centemero, Palmieri, Lainati.
(Votazione dell'articolo 13)
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13.
(Valutazione scolastica).
1. Al decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 la valutazione del comportamento è espressa mediante l'attribuzione di giudizi sintetici: non sufficiente; sufficiente, buono, distinto, ottimo»;
b) sostituire il comma 3 dell'articolo 2: «La valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e può determinare la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo»;
c) sostituire il comma 1 dell'articolo 3: «Dall'anno scolastico 2015/2016, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è espressa con giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo); la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria viene effettuata su apposito modello stabilito con decreto ministeriale e mediante i seguenti livelli: iniziale, di base, intermedio, avanzato. Nelle classi intermedie viene effettuata una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012»;
d) il comma 2 dell'articolo 3 è così sostituito: «Dall'anno scolastico 2015/2016, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni, nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo, sono effettuate mediante l'attribuzione di giudizi sintetici (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo). La certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado viene effettuata su apposito modello stabilito con decreto ministeriale e mediante i seguenti livelli: iniziale, di base, intermedio, avanzato. Nelle classi intermedie viene effettuata una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012»;
e) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «3. Alla scuola secondaria di primo grado l'ammissione degli studenti alle classi successive, ovvero all'esame di stato a conclusione del ciclo, è deliberata, a maggioranza di due terzi, dal consiglio di classe»;
f) il comma 3-bis è soppresso;
2. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente: «4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo, deliberato a maggioranza dei due terzi dal consiglio di classe, è espresso dalla certificazione delle competenze e dalla valutazione degli apprendimenti dall'alunno, espressa con il giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto, ottimo). In caso di esito negativo il giudizio è «non licenziato».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 2 è soppresso;
b) al comma 3 dell'articolo 2 da: «la valutazione» a: «decimi» sono sostituite dalle seguenti: «il giudizio sintetico»;
c) al comma 5 dell'articolo 2 la parola: «voto» è sostituita dalla seguente: «giudizio»;
d) il comma 8 è così riformulato: La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, e’ espressa nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado con un giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo);
e) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «L'ammissione all'esame di Stato è disposta dal consiglio di classe a maggioranza di due terzi, previo accertamento della prescritta frequenza ai lini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha raggiunto un livello essenziale negli apprendimenti e nelle competenze»;
f) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «È abrogato l'articolo 22, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004»;
g) sostituire il comma 6 con il seguente: «All'esito dell'esame di Stato, che è espresso dal giudizio sintetico, concorrono gli esiti delle prove scritte e orali e i livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno nelle varie discipline. Il giudizio finale è basato sui giudizi ottenuti nelle singole discipline nel corso dell'anno e sui giudizi ottenuti nelle singole prove d'esame. La certificazione delle competenze concorre nella valutazione complessiva dell'alunno da parte del Consiglio di classe ai fini dell'esito dell'esame di Stato»;
h) al comma 7 dell'articolo 3 sopprimere le parole: «ivi compresa la prova di cui al comma 4»;
i) all'articolo 3, sopprimere il comma 8.
13. 01. (ex 11. 0.1000.) Vacca, Marzana, Chimienti, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo.
ART. 14.
(Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento).
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti oltre i 36 mesi, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e pari a 50 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
14. 1. (ex 12. 24.) Simonetti, Borghesi.
Sopprimerlo.
*14. 2. (ex *12. 9.) Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Sopprimerlo.
*14. 3. (ex*12. 23.) Simonetti, Borghesi.
Sopprimerlo.
*14. 4. (ex *12. 31.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e.
**14. 5. (ex *12. 32.) Pannarale, Costantino, Giancarlo Giordano.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e.
**14. 6. (ex *12. 1.) Centemero, Palmieri, Lainati.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e.
**14. 7. (ex*12. 10.) Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e.
**14. 8. (ex*12. 27.) Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
Al comma 1, sostituire le parole: non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi con le seguenti: sono automaticamente convertiti in contratti a tempo indeterminato qualora superino la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi, a valere sul turn-over.
14. 9. (ex 12. 14.) Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: Il personale di cui al precedente periodo ha diritto ad una quota riservata di posti nel primo concorso utile bandito per la categoria di appartenenza.
14. 10. (ex 12. 15.) Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 2, sostituire le parole da: 10 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 60 milioni a decorrere dal 2015.
Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere, in fine il seguente periodo: All'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, per 50 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
14. 11. (ex 12. 43.) Pannarale, Costantino, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi 334 e 336 sono soppressi.
4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2015, ed a 51 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi ad invarianza della consistenza complessiva.
14. 12. (ex 12. 39.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Placido, Airaudo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso. Per far fronte ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 , si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
14. 13. (ex 12. 41.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 333 è soppresso. Per far fronte ai relativi oneri pari a 45 milioni di euro per l'anno 2015, ed a 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
14. 14. (ex 12. 40.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.
(Votazione dell'articolo 14)
ART. 15.
(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni).
1. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1o settembre 2015, fatte salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola utilizzato presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può essere ulteriormente posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sottoposto, a domanda, alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
15. 1. (ex 13. 16) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per quanto riguarda il personale della scuola, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge permangono per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsto per essi.
15. 2. (ex 13. 5.) Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I docenti e dirigenti scolastici di cui al suddetto contingente assegnati presso gli uffici scolastici regionali e articolazioni territoriali già selezionati con le procedure selettive espletate nell'anno scolastico 2013-14, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e confermato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono opportunamente utilizzati per gli anni scolastici successivi ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente legge nelle sedi attualmente ricoperte e nelle correnti e/o ulteriori funzioni che si renderà necessario attribuire loro previa riutilizzazione delle graduatorie già approvate.
15. 3. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I docenti e dirigenti scolastici di cui al suddetto contingente assegnati presso gli uffici scolastici regionali e articolazioni territoriali già selezionati con le procedure selettive espletate nell'anno scolastico 2013-14, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e confermato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono opportunamente utilizzati per gli anni scolastici successivi ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente legge nelle sedi attualmente ricoperte e nelle correnti e/o ulteriori funzioni che si renderà necessario attribuire loro.
15. 4. Centemero, Palmieri, Lainati.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Il comma 330 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente: ”Il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni è soppresso a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017. Il secondo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni è soppresso a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3:
all'alinea dopo le parole: 15, comma 2, aggiungere le seguenti: e comma 3;
dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
15. 5. Santerini.
(Votazione dell'articolo 15)
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15.bis
(Adempimento degli oneri già previsti per l'istituto musicale di Ceglie Messapica).
1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 43, si rende immediatamente operativo il contributo ministeriale annuale del Ministero dell'economia e delle finanze per il funzionamento dell'Istituto musicale di Ceglie Messapica accorpato al Conservatorio statale di musica «Tito Schipa» di Lecce, ivi compresi gli oneri per il trattamento economico e la stabilizzazione del personale docente e tecnico ivi operante, secondo la convenzione 7 marzo 2006 tra comune di Ceglie Messapica e Ministero dell'economia e delle finanze.
15. 01. (ex 13. 01.) Ciracì, Altieri, Marti, Centemero.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Trasferimento di funzioni e attività amministrative delle scuole al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).
1. Per le finalità stabilite dalla presente legge e, in particolare, allo scopo di garantire una più efficace ed efficiente gestione delle attività amministrative e di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato, per l'anno 2015, ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2016, di 413 unità di personale, dotate di competenze professionali specifiche in materia di istruzione, di cui 30 dirigenti tecnici, 10 dirigenti amministrativi, 330 funzionari, area III, posizione economica F1 e 43 collaboratori amministrativi, Area II, posizione economica F2.
2. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 1 potranno essere effettuate in deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis Per l'attuazione dell'articolo 15-bis, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2016.
3-ter. Al maggior onere di cui all'articolo 15-bis, pari ad euro 20.000.000,00 a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
15. 02. (vedi 13. 01000) Centemero, Palmieri, Lainati.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola).
1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 5.
5. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 03. (ex 13. 03.) Centemero, Palmieri.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, considerati gli effetti conseguenti al piano straordinario di assunzioni del personale docente nei ruoli statali, le scuole paritarie sono autorizzate ad utilizzare docenti in possesso del necessario titolo di studio ancorché sprovvisti della abilitazione all'insegnamento, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
15. 04. (ex 13. 04.) Palmieri.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Internalizzazione dei servizi di pulizia e dei servizi di collaboratore scolastico).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, nonché i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, riconducibili a funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle medesime istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, sono inseriti, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole da almeno tre anni e con modalità di inserimento da calcolare in base alla metà del punteggio di servizio rispetto a quello del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già inserito nelle graduatorie.
15. 05. (ex 13. 05.) Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Proroga di disposizioni in materia previdenziale per il personale docente).
1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
2. Ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 4.335 soggetti e nel limite massimo di spesa di 103,63 milioni di euro per l'anno 2015, di 261,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 234,9 milioni di euro per l'anno 2017 e di 101,9 milioni di euro per l'anno 2018, 87,8 milioni di euro per l'anno 2019. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate.
3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2015, al personale di cui al citato comma 1.
4. Ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013 e la legge n. 190 del 82014.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti di spesa di cui al comma 2, con le risorse derivanti dal comma 5.
6. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
«1-ter. L'importo di 960 euro di cui al comma 1-bis, numeri 1) e 2), è ridotto a 945 euro per l'anno 2015, 930 euro per l'anno 2016, 935 euro per l'anno 2017, 950 per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
15. 06. (ex 13. 01002.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, considerati gli effetti conseguenti al piano straordinario di assunzioni del personale docente nei ruoli statali, le scuole paritarie sono autorizzate ad utilizzare docenti in possesso del necessario titolo di studio ancorché sprovvisti della abilitazione all'insegnamento, in deroga a quanto previsto all'articolo 1 comma 4 lettera g) legge n. 62 del 2000.
15. 07. (ex 13. 08.) Falcone, Molea.
Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:
Art. 15-bis.
1. Gli eventuali risparmi di spesa conseguenti a scioperi del personale dipendente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca confluiscono nei fondi MOF.
15. 08. (ex 13. 01001.) Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Vacca, Di Benedetto.
Relatori: COSCIA, per la maggioranza; PANNARALE, BORGHESI e CHIMIENTI, di minoranza.
N. 1.
Seduta del 15 maggio 2015
TERZA PARTE
(Articoli da 16 a 27)
ART. 16.
(Open data).
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: statale e paritaria.
Conseguentemente:
al medesimo articolo, aggiungere infine il seguente comma:
9. Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, per un importo pari a 20 milioni per l'anno 2015 e a 10 milioni a decorrere dal 2016.
16. 1. (ex 14. 12.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del sistema nazionale di istruzione e formazione, con le seguenti: del sistema educativo di istruzione e formazione,
Conseguentemente, al medesimo comma 2:
al primo periodo, sostituire le parole ai bilanci delle scuole con le seguenti: ai bilanci delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione;
al secondo periodo, sostituire le parole: sistema scolastico con le seguenti sistema educativo di istruzione e formazione;
al comma 7, dopo le parole: istituzioni scolastiche ed educative aggiungere la seguente: statali.
16. 2. (ex 14. 4.) Centemero, Palmieri.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: docenza, aggiungere le seguenti: le operazioni di gestione amministrativa, previdenziale e di mobilità del personale docente di ruolo,
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dall'anno scolastico 2016-2017 le operazioni del personale di ruolo devono avvenire esclusivamente tramite sistema informativo on line.
16. 3. (ex 14. 5.) Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: 15 del decreto legge, n. 133 fino alla fine le periodo con le seguenti: 6 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
16. 4. (ex 14. 6.) Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Una sezione del portale è dedicata ad una community network peer to peer a disposizione di docenti, genitori e studenti che offre mezzi di comunicazione on-line tra cui forum di discussione chat room per la condivisione di esperienze educative finalizzate a connettere a livello nazionale le comunità educanti del territorio.
16. 5. (ex 14. 8.) Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di rafforzare l'autonomia scolastica, il predetto decreto interministeriale è emanato nel rispetto del principio di trasferimento, alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa, compreso il pagamento del personale docente e non docente, attraverso l'istituzione di una quota capitaria individuata in base al numero effettivo degli alunni iscritti, tenendo conto del costo medio per alunno, calcolato in relazione al contesto territoriale, alla tipologia dell'istituto, alle caratteristiche del piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
16. 6. Gelmini, Centemero, Ciracì, Catanoso, Palmieri, Lainati.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. La spesa è destinata prioritariamente:
a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti;
b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali;
c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.”
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, sostituire le parole: 8.313.000 euro per l'anno 2016, a 37.563.000 euro per l'anno 2017, a 18.863.000 euro per l'anno 2018, a 21.763.000 con le seguenti: 313.000 euro per l'anno 2016, a 29.563.000 per l'anno 2017, a 10.863.000 per l'anno 2018, a 13.763.000.
16. 7. (ex 7.116.) Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.
(Votazione dell'articolo 16)
Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. Nel Programma Operativo Nazionale Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento, Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle istituzioni scolastiche sono da intendersi comprensivi sia delle istituzioni scolastiche statali che delle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
16. 01. (ex *14. 01.) Palmieri, Centemero.
Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. Nel Programma Operativo Nazionale «Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento», Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle istituzioni scolastiche sono da intendersi comprensivi sia delle «istituzioni scolastiche» statali che delle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
16. 02. (ex *14. 02.) Falcone, Molea, Vargiu, Pinna.
ART. 17.
(Cinque per mille).
Sopprimerlo.
*17. 1. (ex*15. 8.) Brescia, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
Sopprimerlo.
*17. 2. Lenzi, Amato, Piazzoni, Capone, Grassi, D'Ottavio, Albini, Miotto, D'Incecco, Casati, Lattuca, Giorgis, Fassina, D'Attorre, Gregori.
Sopprimerlo.
*17. 3. (ex *15. 29.) Palmieri.
Sopprimerlo.
*17. 4. (ex *15. 37.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis), con il seguente:
e-bis) sostegno al sistema nazionale di istruzione.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b) e c).
17. 5. (ex 15. 32.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
e-bis) sistema nazionale di istruzione;
Conseguentemente:
a) sopprimere la lettera b);
b) alla lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies.1 con il seguente:
«4-quaterdecies.1. I contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte al sistema nazionale di istruzione di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), effettuano la scelta in sede di dichiarazione dei redditi secondo le modalità da determinarsi con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. La quota di risorse attribuita al sistema di istruzione nazionale a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».
17. 6. (ex 15. 12.) Vacca, Pisano.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis), con il seguente:
e-bis) sostegno al sistema nazionale statale di istruzione;
Conseguentemente:
sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) La somma complessiva delle risorse di cui al presente comma è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere indirizzata alle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione in base a criteri di proporzionalità per zone di reddito, dando priorità alle istituzioni poste in zone a basso reddito»;
b) sopprimere la lettera c).
17. 7. (ex 15. 33.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Paglia.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
«e-bis) scuole statali e degli enti locali del sistema nazionale di istruzione»;
Conseguentemente:
a) alla lettera b) sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: scuole statali e degli enti locali;
b) alla lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies.1 con il seguente:
«4-quaterdecies.1 In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies lettera e-bis), indicano una istituzione scolastica statale o di un ente pubblico locale. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1 , comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere ripartita tra le singole istituzioni statali e degli enti pubblici locali in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno di competenza della dichiarazione dei redditi ove è stata effettuata la scelta di destinazione del cinque per mille, ferma restando la destinazione di quota parte della somma complessiva pari al 1 0 per cento, alle istituzioni poste in zone a basso reddito secondo i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
17. 8. (ex 15. 16.) Vacca, Pisano.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
«e-bis) scuole statali del sistema nazionale di istruzione;
Conseguentemente:
a) alla lettera b) sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: scuole statali;
b) alla lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies.1 con il seguente:
«4-quaterdecies.1 In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano una istituzione scolastica statale. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere ripartita tra le singole istituzioni statali e degli enti pubblici locali in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno di competenza della dichiarazione dei redditi ove è stata effettuata la scelta di destinazione del cinque per mille, ferma restando la destinazione di quota parte, pari al 10 per cento della somma complessiva ricevuta da ciascun istituto beneficiario, all'acquisto di materiale didattico e alla formazione del personale scolastico in relazione alla disabilità e ai bisogni educativi speciali».
17. 9. (ex 15. 11.) Marzana.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
«e-bis) scuole statali e degli enti locali del sistema nazionale di istruzione»;
Conseguentemente:
a) alla lettera b) sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: scuole statali e degli enti locali;
b) alla lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies.1 con il seguente:
«4-quaterdecies.1 In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano una istituzione scolastica statale o di un ente pubblico locale. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere ripartita tra le singole istituzioni statali e degli enti pubblici locali in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno di competenza della dichiarazione dei redditi ove è stata effettuata la scelta di destinazione del cinque per mille».
17. 10. (ex 15. 9.) Vacca, Pisano.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
«e-bis) scuole statali e degli enti locali del sistema nazionale di istruzione»;
Conseguentemente:
a) alla lettera b) sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: scuole statali e degli enti locali;
b) alla lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1 apportare le seguenti modifiche:
1) al primo periodo, sostituire le parole: «l'istituzione scolastica» con le seguenti: «la scuola statale e dell'ente locale»;
2) al secondo periodo, sostituire le parole: «istituzioni scolastiche» con le seguenti: «scuole statali e degli enti locali»;
3) al secondo periodo, sostituire la parola: «istituzioni» ovunque ricorra, con le seguenti: «scuole statali e degli enti locali»;
4) al secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 10 per cento» con le seguenti: «pari al 30 per cento»;
17. 11. (ex 15. 15.) Vacca, Alberti.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
«e-bis) scuole statali e degli enti locali del sistema nazionale di istruzione»;
Conseguentemente:
a) alla lettera b), sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: scuole statali e degli enti locali.
b) alla lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1:
1) al primo periodo, sostituire le parole: «l'istituzione scolastica» con le seguenti: «la scuola statale e dell'ente locale»;
2) al secondo periodo, sostituire le parole: «istituzioni scolastiche» con le seguenti: «le scuole statali e degli enti locali»;
17. 12. (ex 15. 18.) Vacca, Alberti.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
«e-bis) istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale di istruzione e formazione;».
Conseguentemente:
a) alla lettera b), sostituire le parole: Le istituzioni scolastiche con le seguenti: Le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative del sistema di istruzione e formazione professionale;
b) alla lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1, primo periodo, sostituire le parole: l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione con le seguenti: l'istituzione scolastica o formativa del sistema nazionale di istruzione e formazione.
17. 13. (ex 15. 2.) Centemero, Gelmini.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
e bis) istituzioni scolastiche statali e scuole paritarie degli enti locali;
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies.1 con il seguente:
4-quaterdecies.1. In sede di dichiarazione dei redditi, a partire dall'anno 2016, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille ai soggetti di cui al precedente comma 4-novies, lettera e-bis), indicano il sistema nazionale d'istruzione statale. Tale somma sarà iscritta nel fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, per essere ripartita, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 novembre 2016, tra le singole istituzioni scolastiche statali e scuole paritarie degli enti locali, dando priorità a quelle ubicate in zone a basso reddito.
17. 14. Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente: e bis) istituzioni scolastiche statali e scuole paritarie degli enti locali;
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso 4-terdecies.1, primo periodo, sostituire le parole: «l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione» con le seguenti: «un'istituzione scolastica statale o una scuola paritaria degli enti locali»
17. 15. Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
e-bis) istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale d'istruzione e formazione;
17. 17. Gelmini, Palmieri, Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
«e-bis) istituzioni scolastiche statali e scuole paritarie degli enti locali».
17. 18. (ex 15. 35.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Paglia, Nicchi.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
«e-bis) istituzioni scolastiche statali».
17. 19. (ex 15. 27.) Cristian Iannuzzi.
Al comma 1, lettera a), capoverso e-bis), dopo le parole: istituzioni scolastiche inserire le seguenti: statali e paritarie.
17. 20. (ex 15. 25.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 1, lettera a), capoverso e-bis), dopo le parole: di istruzione inserire le seguenti: e percorsi di istruzione e formazione professionale.
17. 21. (ex 15. 24.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Le istituzioni scolastiche con le seguenti: Le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative del sistema nazionale d'istruzione e formazione professionale.
17. 22. (ex 15. 4.) Gelmini, Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dopo il comma 4-septiesdecies è inserito il seguente:
4-octiesdecies. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la somma. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere destinata alle singole istituzioni beneficiarie in misura proporzionale alle scelte espresse, ferma restando la destinazione di quota parte della somma complessiva pari al 10 per cento, alle istituzioni poste in zone a basso reddito secondo i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
17. 23. (ex 15. 10.) Vacca.
Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies.1 con il seguente:
4-quaterdecies.1 In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del 5 per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis) indicano il sistema scolastico nazionale statale. Tale somma sarà iscritta nel fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
17. 24. (ex *15. 28.) Cristian Iannuzzi.
Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies.1 con il seguente:
4-quaterdecies.1 In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del 5 per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano il sistema scolastico nazionale statale. Tale somma sarà iscritta nel fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
17. 25. (ex *15. 36.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Nicchi, Paglia.
Al comma 1, lettera c) capoverso 4-quaterdecies.1, sostituire il primo periodo con i seguenti: In sede di dichiarazione dei redditi, a partire dall'anno 2016, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille ai soggetti di cui al comma 4-novies, oltre ai soggetti di cui alle lettere da a) ad e), possono esercitare un'ulteriore opzione a favore degli istituti scolastici ai sensi della lettera e-bis), indicando l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la suddetta quota. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'esercizio della doppia opzione di cui al primo periodo.
17. 26. Lenzi, Patriarca, Beni, Piccione, Amato, Grassi, Gelli, Bonomo, D'Ottavio, Albini, Miotto, D'Incecco, Casati.
Al comma 1, lettera c), 4-quaterdecies.1, primo periodo, sostituire le parole da: l'istituzione scolastica fino alla fine del periodo con le seguenti: il sistema nazionale di istruzione.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole da: in misura proporzionale alle scelte fino alla fine del comma, con le seguenti: in base a criteri di proporzionalità per zone di reddito, dando priorità alle istituzioni scolastiche poste in zone a basso reddito.
17. 27. (ex 0. 15. 3000. 1.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1, primo periodo, sostituire le parole da: l'istituzione scolastica fino alla fine del periodo con le seguenti: di devolvere la somma al sistema nazionale d'istruzione che provvederà susseguentemente a ripartire tali importi sulla base di criteri nazionali oggettivi ed obiettivi specifici.
17. 28. (ex 15. 1.) Ciracì, Altieri, Marti, Fucci, Centemero.
Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1, primo periodo, sostituire le parole: l'istituzione scolastica del sistema nazionale d'istruzione con le seguenti: le istituzioni scolastiche o formative del sistema nazionale d'istruzione e formazione professionale.
17. 29. (ex 15. 3.) Centemero, Palmieri, Lainati, Gelmini.
Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse non ripartite, assegnate al fondo di cui al periodo precedente, vengono riallocate al fondo di cui all'articolo 24 della presente legge.”
17. 30. Catalano, Molea.
Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire la parola; 80 con la seguente: 20.
Conseguentemente, alla medesima lettera, ultimo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 80.
17. 31. Cuperlo, Pollastrini, Laforgia, Bossa, Giorgis, Roberta Agostini, Fontanelli, Lattuca, Terrosi, Cenni, Carra, Carlo Galli, Fossati, Argentin, Miotto, Albini.
Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire la parola; 80 con la seguente: 30.
Conseguentemente, alla medesima lettera, ultimo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 70.
17. 32. Cuperlo, Pollastrini, Laforgia, Bossa, Giorgis, Roberta Agostini, Fontanelli, Lattuca, Terrosi, Cenni, Carra, Carlo Galli, Fossati, Argentin, Miotto, Albini.
Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire la parola; 80 con la seguente: 40.
Conseguentemente, alla medesima lettera, ultimo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60.
17. 33. Cuperlo, Pollastrini, Laforgia, Bossa, Giorgis, Roberta Agostini, Fontanelli, Lattuca, Fassina, D'Attorre, Terrosi, Cenni, Carra, Carlo Galli, Fossati, Argentin, Miotto, Albini, Gregori.
Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire la parola; 80 con la seguente: 50.
Conseguentemente, alla medesima lettera, ultimo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 50.
17. 34. Cuperlo, Pollastrini, Laforgia, Bossa, Giorgis, Roberta Agostini, Fontanelli, Lattuca, Terrosi, Cenni, Carra, Carlo Galli, Fossati, Argentin, Miotto, Albini.
Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1, ultimo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «60 per cento».
17. 35. Giorgis, Lattuca.
Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1, ultimo periodo, sostituire le parole 20 per cento con le seguenti: 40 per cento.
17. 36. Giorgis, Lattuca.
Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo non sono in alcun modo alternative alla possibilità di destinare il cinque per mille ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere da a) ad e) del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
17. 37. Palmieri
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In sede di riparto delle somme del Fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le finalità di cui al presente articolo è destinata una quota non superiore al 20 per cento del Fondo stesso.
17. 38. (ex *15. 1000.) Santerini, Lo Monte.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono in alcun modo alternative alla possibilità di destinare il cinque per mille ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere da a) ad e) del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
17. 39. Beni, Bonomo, D'Ottavio
(Votazione dell'articolo 17)
ART. 18.
(School bonus).
Sostituirlo con il seguente:
ART. 18 – 1. Sono stanziati 7,5 milioni per l'anno 2016, 15 milioni di euro per l'anno 2017, 20,8 milioni di euro per l'anno 2018, 13,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 a favore del fondo di istituto. Ai maggiori oneri del presente articolo si provvede quanto disposto dall'articolo 26.
18. 1.(ex 16. 1000.) Vacca, Simone Valente.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(School bonus).
Sono stanziati 7,5 milioni per l'anno 2016, 15 milioni di euro per l'anno 2017, 20,8 milioni di euro per l'anno 2018, 13,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 a favore del fondo di istituto.
18. 2.(ex 16. 4.) Vacca, Simone Valente.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(School bonus).
1. Nelle more della piena attuazione della legge n. 62 del 2000, anche al fine di accogliere i principi della Risoluzione del Parlamento europeo del 14.3.1984 e della successiva n. 1904 del 4.10.2012, a partire dal periodo d'imposta 2015, per le spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di scuole del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 per un importo inferiore al costo standard annuo fissato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ogni figlio iscritto agli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta risulti pari a zero, è attribuita, a partire dall'anno d'imposta 2015, una somma pari a euro 1.000 quale rimborso forfetario di parte delle rette versate a istituti scolastici paritari per ciascun figlio. A tal fine è previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'istituzione di un Fondo, per l'anno 2015, con una dotazione pari a 20 milioni di euro.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme.
18. 20.(ex 17. 24.) Rubinato, Gigli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(School bonus).
1. Nelle more della piena attuazione della legge n. 62 del 2000, anche al fine di accogliere i principi della Risoluzione del Parlamento europeo del 14.3.1984 e della successiva n. 1904 del 4.10.2012, a partire dal periodo d'imposta 2015, per le spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di scuole del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 per un importo inferiore al costo standard annuo fissato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ogni figlio iscritto agli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta risulti pari a zero, è attribuita, a partire dall'anno d'imposta 2015, una somma pari a euro 1.000 quale rimborso forfetario di parte delle rette versate a istituti scolastici paritari per ciascun figlio. A tal fine è previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'istituzione di un Fondo, per l'anno 2015, con una dotazione pari a 20 milioni di euro.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme.
Conseguentemente,
all'articolo 26, comma 3, sostituire le parole a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede: con le seguenti a 3.020 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.056,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.096,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.020 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.032,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.075,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.115,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
Conseguentemente,
all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) quanto a 500.000.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
18. 21.(ex 17. 1002.) Rubinato, Gigli.
Al comma 1, sostituire le parole: di tutti gli istituti con le seguenti: delle scuole statali o degli enti locali.
18. 3.(ex 16. 8.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 1, sostituire le parole: del sistema nazionale di istruzione, con le seguenti: scolastici statali e delle scuole paritarie degli enti locali.
18. 4.(ex 16. 27.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 1, dopo le parole: del sistema nazionale di istruzione aggiungere la seguente: statale.
18. 5.(ex 16. 29.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 1, dopo le parole: potenziamento di quelle esistenti inserire le seguenti:, anche paritarie,.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n.190, per un importo pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 5 milioni per l'anno 2015 e a 10 milioni a decorrere dal 2016.
18. 6.(ex 16. 22.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 1, dopo le parole: occupabilità degli studenti inserire le seguenti: e incentivino la prosecuzione degli studi.
18. 7.(ex 16. 6.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 1, dopo le parole: occupabilità degli studenti inserire le seguenti: per la cui utilizzazione Comuni, Province e Città metropolitane istituiscono un apposito capitolo di bilancio con destinazione vincolata all'istituzione scolastica destinataria dell'erogazione.
18. 8.(ex 16. 1.) Squeri, Russo, Altieri, Ciracì, Centemero
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le istituzioni scolastiche non possono chiedere contributi volontari generalizzati alle famiglie all'atto dell'iscrizione ad inizio anno scolastico, ma solo per singole attività didattiche inserite nel Piano dell'offerta formativa extracurriculari o per singoli progetti. Le risorse economiche derivanti dal contributo volontario delle famiglie non possono essere utilizzate per l'acquisto di materiali di consumo e attrezzature didattiche.
18. 9.(ex 16. 9.) Vacca, Simone Valente.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite bonifico bancario o postale ovvero ogni altro mezzo idoneo a garantire la tracciabilità dei pagamenti, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che effettua l'erogazione liberale e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
18. 10.(ex 16. 19.) Alberti, Simone Valente.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
18. 11.(ex 16. 18.) Alberti, Simone Valente.
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il credito d'imposta non è in ogni caso cumulabile con le detrazioni previste dal successivo articolo 17, e dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
18. 12.(ex 16. 17.) Alberti, Simone Valente.
Sopprimere il comma 4.
18. 13.(ex 16. 10.) Vacca, Simone Valente.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. I limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni non si applicano al credito d'imposta di cui al presente articolo. Le erogazioni in denaro che superano i detti limiti, sono versate in apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per essere ripartire fra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione in proporzione al numero di alunni iscritti.
18. 14.(ex 16. 11.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 5, sostituire le parole: comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento con le seguenti: versano mensilmente il 50 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Le risorse di cui al precedente comma sono ripartite secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 4-quaterdecies dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni dalla legge.
18. 15.(ex 16. 12.) Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento con le seguenti: versano mensilmente il 50 per cento dell'ammontare delle rogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in funzione di parametri che considerino anche il reddito medio procapite e il tasso di dispersione scolastico.
18. 16.(ex 16. 14.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento con le seguenti: versano mensilmente il 20 per cento dell'ammontare delle rogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in funzione di parametri che considerino anche il reddito medio procapite e il tasso di dispersione scolastico.
18. 17.(ex 16. 15.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: comunicano con la seguente: versano;
Conseguentemente al medesimo periodo:
dopo le parole: di tale ammontare aggiungere le seguenti: e della quota successivamente ricevuta.
sostituire le parole: nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le seguenti: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla.destinazione delle erogazioni stesse e ne dà pubblicazione tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile.
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le istituzioni scolastiche tramite il proprio sito web istituzionale comunicano la destinazione delle risorse ricevute che è rinvenibile pure sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
18. 18.(ex 16. 13.) Marzana, Simone Valente.
Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È vietata, pena la revoca del credito d'imposta di cui al precedente comma 1, ogni forma di comunicazione in merito all'erogazione liberale di cui al presente articolo che abbia lo scopo o l'effetto, diretto od indiretto, di promuovere l'attività d'impresa o la professione svolta dal soggetto erogante nonché per il perseguimento di uno scopo di lucro.
18. 19.(ex 16. 7.) Vacca, Simone Valente.
ART. 19.
(Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica).
Sopprimerlo.
19. 1. (* ex 17. 1.) Di Lello.
Sopprimerlo.
19. 2. (* ex 17. 34.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 17.
1. Sono stanziati 116 milioni di euro per l'anno 2016 e 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
19. 3.(ex 17. 19. ) Luigi Gallo, Simone Valente.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 17.
1. Nelle more della piena attuazione della legge n. 62 del 2000, anche al fine di accogliere i principi della Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 1984 e della successiva n. 1904 del 4 ottobre 2012, a partire dal periodo d'imposta 2015, per le spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di scuole paritarie primarie o secondarie di primo o secondo per un importo inferiore al costo standard annuo fissato dal Miur per ogni figlio iscritto agli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2014 risulti pari a zero, è attribuita, a partire dall'anno 2015, una somma pari a euro 1.000 quale rimborso forfetario di parte delle rette versate a istituti scolastici paritari per ciascun figlio.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, sono individuate le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
19. 4. (ex 17. 30.) Gigli, Santerini, Lo Monte, Sberna.
Al comma 1, sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente nell'anno in cui ha effettuato la spesa non sia superiore a 22.000 euro. Con decreto del Ministro delle economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato il tetto massimo di spesa per alunno o studente. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera, non deve derivare una maggior onere finanziario a carico dello Stato superiore 66.400.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera.
19. 5. (ex 17. 10.) Vacca, Alberti, Simone Valente.
Al comma 1, sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente nell'anno in cui ha effettuato la spesa non sia superiore a 11.000 euro. Con decreto del Ministro delle economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato il tetto massimo di spesa per alunno o studente. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera, non deve derivare una maggior onere finanziario a carico dello Stato superiore 66.400.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera.
19. 6.(ex 17. 9.) Vacca, Alberti, Simone Valente.
Al comma 1, capoverso e-bis), dopo la parola: scuole inserire le seguenti: statali e paritarie,
Conseguentemente, dopo il primo periodo, inserire il seguente:. I beneficiari della detrazione sono individuati con i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62;.
19. 7.(ex 17. 1007. ) Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.
Al comma 1, capoverso e-bis, sopprimere le parole: del primo ciclo d'istruzione.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
sopprimere le parole: del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni;
sostituire le parole: per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente con le seguenti: per un importo annuo non superiore a 600 euro per alunno o studente, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente non sia superiore a 11.000 euro.
19. 8.(ex 17. 8.) Vacca, Alberti, Simone Valente.
Al comma 1, capoverso e-bis, sopprimere le parole: del primo ciclo d'istruzione.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
sopprimere le parole: del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni;
sostituire le parole: per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente con le seguenti: per un importo annuo non superiore a 560 euro per alunno o studente, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente non sia superiore a 22.000 euro.
19. 9.(ex 17. 7.) Vacca, Alberti, Simone Valente.
Al comma 1, capoverso e-bis, sopprimere le parole: del primo ciclo d'istruzione.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
sopprimere le parole: del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni;
sostituire le parole: 400 euro con le seguenti: 550 euro.
19. 10.(ex 17. 6.) Vacca, Simone Valente.
Al comma 1, capoverso e-bis, sopprimere le parole: del primo ciclo d'istruzione.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: non superiore a 400 euro per alunno o studente aggiungere le seguenti:, se il reddito complessivo non è superiore a 35.000 euro ed il nucleo familiare non è inferiore a 3 componenti.
19. 11.(ex 17. 18.) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 1, capoverso e-bis), sopprimere le parole: e della scuola secondaria di secondo grado.
*19. 12. Giorgis
Al comma 1, capoverso e-bis), sopprimere le parole: e della scuola secondaria di secondo grado.
*19. 13. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Marzana
Al comma 1, capoverso e-bis), sostituire le parole: del sistema nazionale di istruzione con le seguenti: statali e paritarie degli enti locali.
19. 14.(ex 17. 33.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 1, capoverso a-bis) dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti:, che accolgano gratuitamente alunni in disagiate condizioni sociali e somministrino ad essi la refezione scolastica gratuita, ai sensi dell'articolo 339 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
19. 15.(ex 17. 32.)Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Matarrelli.
Al comma 1, capoverso e-bis), sostituire le parole: 400 euro con le seguenti: 1.000 euro.
Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 400 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 100 milioni per l'anno 2015 e a 200 milioni a decorrere dal 2016.
19. 16.(ex 17. 25.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 1, capoverso e-bis), sostituire le parole: 400 euro con le seguenti: 800 euro.
Conseguentemente all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 19, comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2016 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
19. 17. Adornato, Scopelliti, Dorina Bianchi, Binetti, Vignali.
Al comma 1, capoverso e-bis), dopo le parole: non superiore a 400 euro per alunno o studente aggiungere le seguenti:, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, ovvero a 250 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 24.000 euro.
19. 18.(ex 17. 17.) Alberti, Simone Valente.
Al comma 1, capoverso e-bis), dopo le parole: per alunno o studente aggiungere le seguenti: La detrazione di cui alla presente lettera è ammessa nei limiti di reddito previsti dall'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), rivalutati ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).
19. 19.(ex 17. 16.) Alberti, Simone Valente.
Al comma 1, capoverso e-bis) aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione di cui alla presente lettera spetta nei soli casi in cui nel comune di residenza del contribuente non siano istituite scuole statali ovvero, laddove istituite, nei casi di comprovata carenza di posti disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concreto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni nei quali non risultano istituite scuole dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione statali nonché i comuni che versano in una situazione di comprovata carenza di posti disponibili;.
19. 20.(ex 17. 14. ) Brescia, Simone Valente.
Al comma 1, capoverso e-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I beneficiari della detrazione sono individuati con i decreti stabiliti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, n. 106 di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
19. 21.(ex 17. 31.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Paglia.
(Votazione dell'articolo 19)
Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:
Art. 17-bis.
1. All'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono aggiunte le seguenti parole: «fatto salvo il caso di concessione in comodato gratuito dell'immobile da un ente non commerciale ad altro ente non commerciale».
19. 07.(ex 17. 02.) Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.
Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:
Art. 17-bis.
1. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 248/2007 convertito nella legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.
19. 01.(ex 17. 05. ) Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.
Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:
Art. 17-bis.
1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge 62/2000 che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio.
19. 02.(ex 17. 06. ) Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.
Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:
Art. 17-bis.
1. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale delle «PMI per l'alternanza formazione-lavoro» presso il registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. I requisiti a cui potranno iscriversi le imprese al registro di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'istruzione, Università e ricerca.
3. Alle PMI di cui ai commi 1 e 2, fino a sette anni dalla data di inizio dell'attività dell'impresa o dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, si applicano le disposizioni a favore delle startup innovative di cui agli articoli 26 e 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione del 20 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
19. 03.(ex 17. 07.) Luigi Gallo, Simone Valente.
Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:
Art. 17-bis.
(Parità tra statali e paritarie in materia di accesso ai dati anagrafici della popolazione).
1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1999, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio».
19. 08.(ex 17. 08.) Falcone, Molea, Vargiu, Pinna.
Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:
Art. 17-bis.
1. Per l'anno 2015 è ammessa la detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle vacanze, certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della prestazione e l'indicazione del codice fiscale del destinatario della detrazione, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per nucleo familiare, indipendentemente dal fatto che i genitori siano legalmente coniugati.
2. Per il periodo d'imposta relativo all'anno 2015, in deroga all'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 717, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'assoggettamento all'imposta municipale propria concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali per gli immobili ad uso abitativo non locati.
19. 04.(ex 17. 011.) Alfreider, Plangger, Ottobre.
Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:
Art. 17-bis.
(Denominazione del Ministero della pubblica istruzione).
1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è denominato ministero della Pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca.
19. 05.(ex 17. 016.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.
Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:
Art. 17-bis.
(Revoca e riassegnazione della quota capitaria in caso di trasferimento per disagio psico-fisico).
1. Le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 assegnate direttamente agli istituti scolastici con periodicità quadrimestrale, secondo i criteri e i parametri al decreto ministeriale 1o marzo 2007, n. 21 e di cui al decreto ministeriale n. 351 del 2014 e da questi erogate, sono ripartite in base al numero degli alunni.
2. Al termine del primo e del secondo quadrimestre le risorse assegnate per quota capitaria agli studenti che hanno richiesto, con nulla-osta, il trasferimento ad altro Istituto del sistema nazionale pubblico di istruzione per disagio psico-fisico sono revocate all'Istituto a cui l'alunno è iscritto e attribuite all'Istituto di destinazione. Al termine dell'anno scolastico, a seguito di verifica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che attesti il superamento del disagio psico-fisico e del contributo educativo formativo e motivazionale all'alunno, all'Istituto di destinazione sono assegnate risorse pari alla quota capitaria medesima anche per l'anno scolastico successivo.
19. 06.(ex 17. 01000.) Rubinato, Gigli.
ART. 20.
(Scuole innovative).
Sopprimerlo.
20. 1. (ex 18. 14.) Vacca, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 20.
(Scuole sicure).
1. Per la realizzazione del progetto «scuole sicure» e nell'ambito del piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, di cui all'articolo 19, sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 18, comma 8 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018».
20. 2. (ex 18. 13.) Vacca, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana.
Al comma 1, dopo le parole: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata di cui al d.lgs 28 agosto 1997, n. 281;
Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire le parole: provvede a pubblicare con la seguente: «predispone»;
dopo la parola: esperti aggiungere le seguenti: designati anche dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
sostituire le parole: cui partecipa anche con le seguenti: cui partecipano anche i rappresentanti dell'Osservatorio permanente per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 e.
20. 3. (ex 18. 5.) Gelmini, Centemero.
Al comma 1 sostituire le parole da: pubblicare fino alla fine del comma, con le seguenti:
a definire i criteri per l'elaborazione di soluzioni progettuali per la realizzazione di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento anche per favorire l'uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell'attività didattica.
20. 4. (ex 18. 9.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 1, dopo le parole: rivolto a professionisti inserire le seguenti: e a Comuni, Province e Città metropolitane ciascuno per gli istituti di propria competenza.
*20. 5. (* ex 18. 4.) Squeri, Russo, Altieri.
Al comma 1, dopo le parole: rivolto a professionisti inserire le seguenti: e a Comuni, Province e Città metropolitane ciascuno per gli istituti di propria competenza.
*20. 6. (* ex 18. 24.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Pellegrino, Zaratti.
Al comma 1, dopo le parole: commissione di esperti inserire le seguenti: in cui siano garantite anche competenze nell'ambito delle scienze pedagogiche.
20. 7. (ex 18. 17.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 1, dopo le parole: commissione di esperti inserire le seguenti:, senza alcun compenso,.
20. 8. (ex 18. 21.) Simonetti, Borghesi.
Al comma 1 dopo le parole: presso la presidenza del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: nonché rappresentanti di comuni, province, città metropolitane e regioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: anche attraverso il coinvolgimento delle regioni e le parole: e individua i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
*20. 9. Squeri, Russo, Ciracì, Centemero.
Al comma 1 dopo le parole: presso la presidenza del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: nonché rappresentanti di comuni, province, città metropolitane e regioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: anche attraverso il coinvolgimento delle regioni e le parole: e individua i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
*20. 10. Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 1 dopo le parole: presso la presidenza del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: nonché rappresentanti di comuni, province, città metropolitane e regioni.
20. 11. (ex 18. 1003.) Palmieri, Russo.
Al comma 1, sostituire le parole: che esamina e coordina con le seguenti: nonché due rappresentanti di Anci e Upi che esaminano e coordinano.
*20. 12. (* ex 18. 3). Centemero, Squeri, Russo, Altieri.
Al comma 1, sostituire le parole: che esamina e coordina con le seguenti: nonché due rappresentanti di Anci e Upi che esaminano e coordinano
*20. 13. (* ex 18. 25.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 1, sopprimere le parole: e coordina.
20. 14. (ex 18. 16.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 1, sostituire la parola: soluzioni con la seguente: proposte.
*20. 15. (* ex 18. 2.) Squeri, Russo, Altieri.
Al comma 1, sostituire la parola: soluzioni con la seguente: proposte.
*20. 16. (* ex 18. 26.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 1, dopo le parole: dell'efficienza energetica inserire le seguenti: della compatibilità con il paesaggio circostante.
20. 17. (ex 18. 10.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 1, sostituire le parole: anche per favorire l'uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell'attività didattica con le seguenti: che trasformino la spazialità della didattica, al fine di superare, anche attraverso open-space, la rigidità imposta dallo spazio-classe e utilizzare l'edificio scolastico come risorsa per sviluppare le potenzialità cognitive degli alunni, la didattica, gli stili nonché i metodi di insegnamento-apprendimento.
20. 18. (ex 18. 12.) Luigi Gallo, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Vacca.
Al comma 1, dopo le parole: attività didattica aggiungere le seguenti: e contrastare i rischi derivanti dalla presenza di amianto, avviando lavori di totale bonifica dei manufatti.
Conseguentemente,
sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata l'utilizzazione di quota parte, pari a 150 milioni nel triennio 2015-2017 per la realizzazione di nuovi e moderni edifici scolastici, e pari a 150 milioni, a valere nel medesimo triennio 2015-2017, per la messa in sicurezza e la bonifica dall'amianto degli edifici scolastici, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018;
sostituire la rubrica con la seguente: (Scuole innovative ed interventi per contrastate i rischi derivanti dalla presenza di amianto).
20. 19. (ex 18. 1010.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino, Duranti.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Nell'ambito della valutazione delle soluzioni progettuali di scuole altamente innovative di cui al comma 1, sono considerati a titolo preferenziale i progetti che prevedano:
a) facilità di collegamento delle scuole attraverso collegamenti ciclo-pedonali;
b) la realizzazione degli edifici scolastici in aree dismesse o che comunque non comportino ulteriore consumo di suolo;
c) l'individuazione di spazi verdi a disposizione degli edifici scolastici;
d) la collocazione di barriere, anche naturali per mitigare gli effetti delle fonti di inquinamento, comprese le emissioni sonore».
20. 20. (ex 18. 11.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate, ai sensi del comma 1, gli enti locali interessati presentano progetti per la realizzazione di nuove scuole alla rispettiva regione che seleziona le migliori proposte anche in termini di necessità territoriali, sociali e di apertura della scuola al territorio. Le Regioni trasmettono tali proposte individuate al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dei nuovi edifici garantendo almeno un intervento per regione».
20. 21. (ex 18. 6.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate e nel rispetto delle norme tecniche per l'edilizia scolastica, gli enti locali interessati presentano un progetto per la realizzazione di una nuova scuola alla commissione di cui al comma 1, che seleziona le migliori proposte anche in termini di apertura della scuola al territorio e le trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dell'edificio».
20. 22. Squeri, Russo, Ciracì, Centemero.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate e nel rispetto delle norme tecniche per l'edilizia scolastica, gli enti locali interessati presentano un progetto per la realizzazione di una nuova scuola alla commissione di cui al comma 1, che seleziona le migliori proposte anche in termini di apertura della scuola al territorio e le trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dell'edificio».
20. 23. Giancarlo Giordano, Pannarale.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. La commissione di cui al comma 1 trasmette i progetti selezionati al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento all'ente locale di riferimento per la realizzazione dell'edificio.
*20. 24. (* ex 18. 1.) Squeri, Russo, Altieri.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. La commissione di cui al comma 1 trasmette i progetti selezionati al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento all'ente locale di riferimento per la realizzazione dell'edificio.
*20. 25. (* ex 18. 27.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 2, sostituire le parole: è utilizzata quota parte delle risorse con le seguenti: sono utilizzate le risorse.
20. 26.(ex 18. 1007.) Centemero, Palmieri.
Al comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 150,
Conseguentemente:
al medesimo comma:
sostituire le parole di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: di euro 1.5 milioni per l'anno 2016, di euro 3 milioni per l'anno 2017 e di euro 4.5 milioni a decorrere dall'anno 2018.
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La restante quota delle risorse di cui all'articolo 18. comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 98, viene destinata, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, viene destinata ad interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con riferimento a quelli in cui è stata censita la presenza di amianto.
sostituire la rubrica con la seguente: Scuole innovative ed interventi per contrastate i rischi derivanti dalla presenza di amianto;
all'articolo 26 sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4. comma 7, 5, comma 6, 7. comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5. 16. comma 6, 17, comma 1. 18. comma 3, e 20, comma 1. nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015. a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 1.000 milioni di euro annui per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La buona scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 184.752.700 euro per l'anno 2015, a 362.650.250 euro per l'anno 2016, a 376.160.500 euro per l'anno 2017. a 384.869.000 euro per l'anno 2018, a 389.693.000 euro per l'anno 2019, a 379.753.950 euro per l'anno 2020, a 357.652.500 euro per l'anno 2021, a 335.371.600 euro per l'anno 2022. a 312.969.450 euro per l'anno 2023, a 292.007.750 euro per l'anno 2024 e a 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. e successive modificazioni.
20. 27.(ex 18. 23.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino, Duranti.
Al comma 2, dopo le parole: sono posti a carico delle Stato inserire le seguenti: e sono pari al 3 per cento del capitale investito, e quindi, complessivamente,.
20. 28.(ex 18. 1008.) Centemero, Palmieri.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È prevista la possibilità di riscatto dell'immobile da parte dell'ente locale secondo modalità agevolate da definire con INAIL.
*20. 29. (* ex 18. 28.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È prevista la possibilità di riscatto dell'immobile da parte dell'ente locale secondo modalità agevolate da definire con INAIL.
*20. 30. (* ex 18. 1009.) Centemero, Palmieri.
(Votazione dell'articolo 20)
ART. 21.
(Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici).
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'Osservatorio per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è integrato nella propria composizione dalla Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
21. 1.(ex 19. 17.) Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 1, sostituire le parole: al quale con le seguenti: alla cui struttura tecnica di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23,.
21. 2.(ex 19. 1005.) Centemero, Palmieri.
Al comma 1, sopprimere le parole: di programmazione degli interventi.
21. 3.(ex 19. 15.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 2, primo periodo sopprimere la parola: anche.
*21. 4.(ex 19. 2.) Squeri, Russo, Altieri.
Al comma 2, primo periodo sopprimere la parola: anche.
*21. 5.(ex 19. 14.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: anche.
*21. 6.(ex 19. 34.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Pellegrino, Zaratti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: conto dei dati con le seguenti: in debito conto i dati.
21. 7.(ex 19. 13.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica aggiungere le seguenti: la quale cura il coinvolgimento e la partecipazione degli istituti scolastici e delle principali associazioni e organizzazioni studentesche,.
21. 8.(ex 19. 11.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: e previa integrazione e aggiornamento del Piano da parte delle regioni, entro il 31 dicembre 2015, sulla base delle richieste degli enti locali, e conseguente verifica da parte dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica della omogenea distribuzione territoriale degli interventi per scuole di ogni ordine e grado.
*21. 9.(ex 19. 3.) Squeri, Russo, Ciracì, Centemero, Altieri.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: e previa integrazione e aggiornamento del Piano da parte delle regioni, entro il 31 dicembre 2015, sulla base delle richieste degli enti locali e conseguente verifica da parte dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica della omogenea distribuzione territoriale degli interventi per scuole di ogni ordine e grado.
*21. 10.(ex 19. 33.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino, Zaratti.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni con le seguenti: con canoni di locazione a carico dello Stato per come stabilito all'articolo 20.
21. 11.(ex 19. 1006.) Centemero, Palmieri.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: A tali fini i poteri derogatori aggiungere la seguente: esclusivamente.
21. 12.(ex 19. 12.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e sono utilizzabili per tutti gli interventi ricompresi nella stessa programmazione 2015-2017.
21. 13.(ex 19. 1007.) Centemero, Palmieri.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo scorrimento delle graduatorie che derivano da bandi regionali, viene effettuato in raccordo con le regioni competenti. A tal fine, l'Osservatorio permanente per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996 n. 23, svolge le necessarie attività di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte.
21. 14.(ex 19. 6.) Centemero, Gelmini.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sicurezza degli edifici scolastici aggiungere le seguenti: anche in relazione a quelli in cui è stata censita la presenza di amianto.
21. 15.(ex 19. 16.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: ancora da erogare aggiungere le seguenti: e la responsabilità civile e penale dei suddetti enti conseguente ad eventuali danni provocati dalla mancata segnalazione diretta alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.
21. 16.(ex 19. 1003.) Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: successiva assegnazione di ulteriori risorse statali aggiungere le seguenti: e la loro responsabilità civile e penale conseguente ad eventuali danni provocati dalla mancata segnalazione diretta alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.
21. 17.(ex 19. 1001.) Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica.
21. 18.(ex 19. 10.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. aggiungere le seguenti: Le risorse sono inoltre destinate agli interventi che si rendono necessari per la ristrutturazione e la messa a norma degli immobili degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, quali «Ambienti per l'apprendimento».
21. 19.(ex 19. 1.) Ciracì, Altieri, Marti, Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: è ridotta fino alla fine del comma con le parole: è eliminata.
*21. 20.(ex 19. 31.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Pellegrino, Zaratti.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: è ridotta fino alla fine del comma con le parole: è eliminata.
*21. 21.(ex 19. 5.) Squeri, Russo, Altieri.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2015 con le seguenti: entro il 15 luglio 2015.
21. 22.(ex 19. 9.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 10, capoverso 2-octies, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: limitatamente alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e all'adeguamento degli stessi alla normativa antisismica.
21. 23.(ex 19. 18.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto aventi ad oggetto interventi di edilizia scolastica, l'ente aggiudicatore non può prevedere ribassi d'asta superiori al 15 per cento dell'importo dell'appalto stabilito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
21. 24.(ex 19. 8.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
(Votazione dell'articolo 21)
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Finanziamento del Fondo unico per l'edilizia scolastica).
1. Al fine di incrementare le risorse destinate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, a decorrere dall'anno 2016, sono stanziati ulteriori 200 milioni annui che confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
21. 01. (ex 11. 10.) Vacca, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Marzana, Chimienti, D'Uva, Luigi Gallo.
ART. 22.
(Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici).
Al comma 1, dopo la parola: crollo aggiungere la seguente: segnatamente.
22. 1. (ex 20. 3.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 1, sopprimere le parole da: anche attraverso fino a: enti locali proprietari.
*22. 2. (* ex 20. 1.) Squeri, Russo, Altieri.
Al comma 1, sopprimere le parole da: anche attraverso a: enti locali proprietari.
*22. 3. (* ex 20. 6.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Pellegrino, Zaratti.
(Votazione dell'articolo 22)
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Obbligo di residenza nel comune in cui si sostiene l'esame di maturità).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il candidato privatista agli esami di idoneità e maturità sostiene le relative prove presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza di tali istituzioni del medesimo indirizzo di studio prescelto, nel comune di residenza il candidato privatista sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nella provincia di residenza. Nel caso di assenza di istituzioni del medesimo indirizzo di studio nella provincia di residenza, il candidato privatista sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nella regione di residenza e, infine, nel caso di assenza di istituzioni del medesimo indirizzo di studio anche nella regione di residenza, il candidato sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nelle regioni immediatamente confinanti. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato privatista presenta la domanda di ammissione agli esami di maturità, non può accogliere un numero di candidati privatisti superiore al venti per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima».
22. 01. (ex 20. 02.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).
1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali»;
b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «i) attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante».
22. 02. (ex 20. 03.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).
1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti i seguenti:
4-ter. Per il mantenimento della parità il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, alla conclusione di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 luglio, al competente ufficio scolastico regionale la permanenza del possesso dei requisiti previsti dal comma 4 a cui devono essere allegate le attestazioni relative a:
a) i dati relativi ai coordinatori delle attività educative e didattiche e ai docenti;
b) il numero delle sezioni, delle classi, degli alunni frequentanti e il numero di titoli di studio rilasciati divisi per tipologia, il numero di titoli di studio rilasciati a candidati privatisti;
c) la composizione degli organi collegiali;
d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF) che deve essere conservato agli atti della scuola;
e) le quietanze del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione e degli allegati delle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, l'ufficio scolastico regionale revoca il riconoscimento della parità a partire dall'anno scolastico immediatamente successivo.
4-quater. Gli uffici scolastici regionali competenti effettuano, presso tutte le scuole paritarie dell'infanzia e dell'istruzione primaria e secondaria, verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Le verifiche saranno disposte presso ciascuna scuola paritaria con periodicità non superiore ad un anno, sulla base di un apposito piano annuale regionale di verifica dei requisiti (PARV). Ogni ufficio scolastico regionale predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano annuale regionale di verifica dei requisiti. Il piano è il documento in cui sono programmati i tempi e indicate le modalità delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Al dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva alla retribuzione ordinaria, a partire dall'anno retributivo di riferimento e per i due anni successivi, qualora non venga predisposto il PARV entro il 30 settembre di ogni anno. Ferma restando la periodicità non superiore a un anno, le verifiche sono effettuate ogni volta che l'ufficio scolastico regionale competente le ritenga opportune o necessarie anche a seguito di segnalazioni.
4-quinquies. Nel caso in cui l'ufficio scolastico regionale accerti l'assenza anche di uno solo dei requisiti dichiarati di cui al comma 4 del presente articolo o riscontri la non veridicità delle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4-ter del presente articolo, la parità è revocata a partire dall'anno scolastico successivo per un periodo complessivo di 5 anni.
22. 03. (ex 20. 04.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).
1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f), è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali»;
b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«i) attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante».
2. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. Per il mantenimento della parità il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, alla conclusione di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 luglio, al competente ufficio scolastico regionale la permanenza del possesso dei requisiti previsti dal comma 4 a cui devono essere allegate le attestazioni relative a:
a) i dati relativi ai coordinatori delle attività educative e didattiche e ai docenti;
b) il numero delle sezioni, delle classi, degli alunni frequentanti e il numero di titoli di studio rilasciati divisi per tipologia, il numero di titoli di studio rilasciati a candidati privatisti;
c) la composizione degli organi collegiali;
d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF) che deve essere conservato agli atti della scuola;
e) le quietanze del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione e degli allegati delle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, l'ufficio scolastico regionale revoca il riconoscimento della parità a partire dall'anno scolastico immediatamente successivo.
4-quater. Gli uffici scolastici regionali competenti effettuano, presso tutte le scuole paritarie dell'infanzia e dell'istruzione primaria e secondaria, verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Le verifiche saranno disposte presso ciascuna scuola paritaria con periodicità non superiore ad un anno, sulla base di un apposito piano annuale regionale di verifica dei requisiti (PARV). Ogni ufficio scolastico regionale predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano annuale regionale di verifica dei requisiti. Il piano è il documento in cui sono programmati i tempi e indicate le modalità delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Al dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva alla retribuzione ordinaria, a partire dall'anno retributivo di riferimento e per i due anni successivi, qualora non venga predisposto il PARV entro il 30 settembre di ogni anno. Ferma restando la periodicità non superiore a un anno, le verifiche sono effettuate ogni volta che l'ufficio scolastico regionale competente le ritenga opportune o necessarie anche a seguito di segnalazioni.
4-quinquies. Nel caso in cui l'ufficio scolastico regionale accerti l'assenza anche di uno solo dei requisiti dichiarati di cui al comma 4 del presente articolo o riscontri la non veridicità delle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4-ter del presente articolo, la parità è revocata a partire dall'anno scolastico successivo per un periodo complessivo di 5 anni.
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto il seguente:
«5-bis le scuole paritarie hanno l'obbligo di reperire, prioritariamente, il personale docente da inserire nel proprio organico, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nel piano dell'offerta formativa, dalle graduatorie degli istituti della provincia in cui è ubicata la sede scolastica».
22. 04. (ex 20. 05.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto il seguente:
«5-bis. le scuole paritarie hanno l'obbligo di reperire, prioritariamente, il personale docente da inserire nel proprio organico, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nel piano dell'offerta formativa, dalle graduatorie degli istituti della provincia in cui è ubicata la sede scolastica».
22. 05. (ex 20. 06.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).
1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000, n. 62, è così riformulato: «Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché la modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo».
22. 06. (ex 20. 07.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Interventi in materia di strutture educative).
1. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, su tutto il territorio nazionale e garantire l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica, le misure in materia di costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici e delle strutture, sono estese anche alle istituzioni formative accreditate che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale, anche con riferimento al potenziamento dei laboratori per garantire l'evoluzione didattica e tecnologica di tali percorsi.
22. 07. (ex 20. 01.) Centemero, Gelmini.
ART. 23.
(Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione).
Sopprimerlo.
*23. 19. (ex *21. 2) Ciracì, Altieri, Fucci, Marti, Centemero, Palmieri.
Sopprimerlo.
*23. 20. (ex *21. 144) Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Chimienti, Di Benedetto.
Sopprimerlo.
*23. 21. (ex *21. 205) Simonetti, Borghesi.
Sopprimerlo.
*23. 22. (ex *21. 285) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Sopprimere il comma 1.
23. 23. (ex 21. 140) Vacca, Simone Valente.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.;
sopprimere il comma 5.
23. 24. (ex 21. 143) Vacca, Simone Valente.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
sostituire il comma 3 con il seguente: I decreti legislativi di cui al comma i sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.
sopprimere il comma 5.
23. 27. (ex 21. 1076) Vacca, Simone Valente.
Al comma 1, dopo le parole il Governo inserire le seguenti: sentito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
23. 25. (ex 21. 141) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 1, dopo le parole il Governo inserire le seguenti: in accordo con il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
23. 26. (ex 21. 142) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
23. 28. (ex 21. 225) Centemero, Palmieri.
Al comma 2, lettera a), all'alinea, dopo la parola: istruzione inserire le seguenti:, costituito dalle scuole statali, paritarie private o degli enti locali, a partire da quelle dell'infanzia.
23. 10. (ex 21. 1128) Rubinato, Fioroni, Sanga, Gigli.
Al comma 2, lettera a) numero 1) sostituire le parole: la ridefinizione con le seguenti: l'implementazione.
23. 29. (ex 21. 1103) Vacca, Simone Valente.
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
23. 30. (ex 21. 31) Vacca, Simone Valente.
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).
23. 31. (ex 21. 30) Vacca, Simone Valente.
Al comma 2, lettera a), numero 3, sopprimere le parole: e sostanziale e le parole da: anche apportando integrazioni fino alla fine del numero.
23. 32. (ex 21. 29) Marzana, Vacca, Simone Valente.
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4.
23. 33. (ex 21. 28) Vacca, Simone Valente.
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 5).
23. 34. (ex 21. 27) Vacca, Simone Valente.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*23. 35. (ex *21. 223) Centemero, Palmieri.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*23. 36. (ex *21. 40) Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.
Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) riordino, adeguamento e semplificazione dei percorsi di formazione iniziale e reclutamento per l'accesso alla professione di docente nella scuola secondaria, in modo da renderli funzionali alla valorizzazione del ruolo sociale del docente, attraverso:
1) la previsione di un corso-concorso, bandito annualmente e sulla base del fabbisogno espresso dalle singole scuole, aperto a tutti i candidati in possesso del titolo di laurea quinquennale;
2) l'accesso per i vincitori ad un corso annuale di specializzazione all'insegnamento, che comprenda gli ambiti delle materie caratterizzanti e delle materie relative alla didattica e alla pedagogia;
3) la previsione, all'interno dell'anno di specializzazione all'insegnamento, di un periodo di tirocinio professionale retribuito;
4) il riordino delle classi disciplinari di concorso, con attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare, secondo principi di valorizzazione delle competenze specifiche nella disciplina insegnata;
5) la ridefinizione della disciplina e delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, al fine di renderle omogenee alla normativa comunitaria, prevedendo l'immissione in ruolo entro tre anni dal superamento del corso-concorso.
23. 37. (ex 21. 41) Chimienti, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto.
Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).
23. 38. (ex 21. 154) Vacca, Simone Valente.
Al comma 2, lettera b), sostituire i numeri da 1) a 3) con i seguenti:
1) il riordino complessivo, l'adeguamento e la semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento anche nell'ambito di corsi di laurea magistrale o di diplomi accademici di II livello a numero programmato e prova di accesso, mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello accademico;
2) la definizione dei percorsi di formazione iniziale che comprendano gli ambiti sia delle materie caratterizzanti sia delle materie relative alla didattica disciplinare ed inclusiva, sia di un periodo di tirocinio professionale, anche in deroga al numero di crediti e alla quantità di esami di profitto previsti dalla normativa vigente;
3) la prosecuzione dei percorsi di abilitazione previsti dalla normativa vigente, con cadenza annuale, sino all'entrata a regime del sistema di cui ai numeri 1 e 2.
23. 39. (ex 21. 21) Centemero, Palmieri.
Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il riordino complessivo, l'adeguamento e la semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nell'ambito dei corsi di laurea mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello universitario e il conseguente superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo prevedendo dei servizi di diritto allo studio ed agevolazioni economiche per le persone a basso reddito che accedono al percorso TFA;
23. 40. (ex 21. 153) Vacca, Simone Valente.
Al comma 2, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti principi direttivi: 1.1) valorizzazione della metodologia dell'alternanza formativa e, in particolare, dell'alternanza scuola lavoro; 1.2) funzionalità dell'ottica disciplinare ai fini della risoluzione coordinata e interdisciplinare di problemi complessi, dell'esecuzione di compiti in situazione, dell'elaborazione di progetti di innovazione personale e sociale e della costruzione di prodotti con un'adeguata organizzazione dei processi; 1.3) impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione come ordinario ambiente di apprendimento critico; 1.4) padronanza delle competenze pedagogiche, tecniche e relazionali indispensabili per lo svolgimento dei processi didattici dell'individualizzazione e della personalizzazione rivolti a tutti gli alunni.
Conseguentemente al medesimo comma:
a) alla lettera c), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la parola: «indicatori» aggiungere le seguenti: «di natura qualitativa e quantitativa»;
2) sostituire la parola: «scolastica» con le seguenti: «nei gruppi classe e nelle più larghe dinamiche relazionali e formative della scuola e della società locale»;
b) alla lettera e), numero 1.2), «aggiungere, in fine, le seguenti parole: »armonizzando le scelte ordinamentali e formative con quelle vigenti nella maggior parte dei Paesi europei”.
23. 41. (ex 21. 228) Centemero, Palmieri.
Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).
23. 42. (ex 21. 156) Vacca, Simone Valente.
All'articolo 23, comma 2, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:
al numero 2), la parola: concorsi con le seguenti: corsi-concorsi; e sostituire la parola: triennale con la seguente: biennale;
al numero 3.3) sostituire le parole: nei due anni successivi con le seguenti: nell'anno successivo;
dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui al presente punto, al fine di garantire le legittime aspettative degli aspiranti all'insegnamento e il conseguimento del titolo di cui all'articolo 10, comma 14, sono banditi annualmente i percorsi di abilitazione previsti dalla normativa vigente.
23. 150. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 2, lettera b), numero 2.1), aggiungere, in fine, le parole; conseguibili sia come crediti curriculari che come crediti aggiuntivi.
23. 151. Nicoletti, Narduolo.
Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2.2) con il seguente;
2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di formazione e apprendistato, conforme al contratto collettivo nazionale di categoria;.
23. 152. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.
Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).
23. 43. (ex 21. 158) Vacca, Simone Valente.
Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) la previsione, al di fuori del percorso di laurea abilitante a numero aperto, di un periodo di tirocinio professionale prevedendo inoltre un consiglio del tirocinio, preposto alla tutela e alla valutazione del tirocinante.
*23. 44. (ex *21. 294) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) la previsione, al di fuori del percorso di laurea abilitante a numero aperto, di un periodo di tirocinio professionale prevedendo inoltre un consiglio del tirocinio, preposto alla tutela e alla valutazione del tirocinante.
*23. 45. (*21. 161) Vacca, Simone Valente.
Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
5-bis) riordino delle classi disciplinari di concorso di area chimica, il cui insegnamento verrà riservato, sia per i licei che per gli istituti tecnici e professionali, ai possessori dei titoli di ammissione oggi previsti per l'accesso alla classe di concorso 13/A;
23. 46. (ex 21. 170) D'Uva, Simone Valente.
Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
5-bis). l'abolizione delle disposizioni normative, anche ministeriali, che prevedano l'utilizzo delle classi di concorso cosiddette atipiche, da considerarsi, a partire dall'anno 2015/2016, non più applicabili nell'ordinamento scolastico italiano;
23. 47. (ex 21. 171) Marzana, Simone Valente.
Al comma 2, lettera b), numero 6, sostituire le parole: secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nella disciplina insegnata con le seguenti: secondo principi di valorizzazione delle competenze specifiche nella disciplina insegnata.
23. 153. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 7).
23. 154. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.
Dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) riordino della disciplina degli organi dei convitti e degli educandati, con particolare riferimento all'attività di revisione amministrativo contabile;.
23. 155. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*23. 48. (ex *21. 52) Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*23. 49. (ex *21. 221) Centemero, Palmieri.
Al comma 2, lettera c), alinea, sopprimere le parole: anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria.
23. 156. Lenzi.
Al comma 2, lettera c), alinea, dopo le parole: attraverso l'istituzione di, aggiungere le seguenti: una classe di concorso specifica per l'insegnamento sul sostegno e di.
23. 157. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 2, lettera c), all'alinea dopo le parole: nonché inserire le seguenti potenziamento degli insegnamenti di sostegno domiciliari con le opportune tecnologie che garantiscano l'inclusione, inoltre introduzione di un fondo di finanziamento apposito per la formazione dei docenti di sostegno nonché dei dirigenti scolastici e dei docenti curriculari, per garantire, per disabilità gravi, la presenza di un insegnante di sostegno per l'intero orario curriculare e l'acquisizione della documentazione per gli accertamenti della disabilità e bisogni educativi speciali senza alcun onere a carico delle famiglie a basso reddito, infine riconoscimento di fondi vincolati per gli enti locali che garantiscano risorse per il personale specializzato nell'assistenza materiale nelle istituzioni scolastiche.
23. 50. (ex 21. 1097) Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 2, lettera c) sopprimere il numero 1).
23. 51. (ex 21. 55) Simone Valente, Vacca.
Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) l'istituzione di quattro tipologie di ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, per i quali si prevedono appositi percorsi di formazione universitaria;.
23. 52. (ex *21. 1011) Catalano.
Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo le parole: attraverso l'istituzione di aggiungere le seguenti: una classe di concorso specifica per l'insegnamento sul sostegno e di.
23. 53. (ex 21. 84) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo le parole: insegnante di sostegno inserire le seguenti: che entrerà in ruolo a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma.
23. 54. (ex 21. 1143) Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) il raggiungimento per i bambini non udenti e udenti di pari opportunità di apprendimento e di acquisizione di conoscenze, abilità, competenze, in rapporto all'autonomia, alla socializzazione e all'evoluzione cognitiva e psicomotoria; tale obiettivo può essere perseguito offrendo ai bambini non udenti un'informazione equivalente a quella offerta ai bambini udenti anche attraverso il metodo di comunicazione denominato LIS.
23. 55. (ex 21. 207) Simonetti, Borghesi.
Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, in modo da assicurare allo studente lo stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione e prevedendo il passaggio di cattedra su posto disciplinare, non prima di aver coperto il posto organico di sostegno per un periodo di dieci anni;.
23. 56. (ex 21. 1012) Catalano.
Al comma 2, lettera c), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del diritto alla mobilità e alla famiglia del lavoratore.
*23. 57. (ex 21. 286) Pannarale, Giancarlo Giordano, Duranti.
Al comma 2, lettera c), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del diritto alla mobilità e alla famiglia del lavoratore.
*23. 58. (ex 21. 87) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 2, lettera c), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo annualmente il rapporto uno a due tra docenti di sostegno e alunni con disabilità a livello provinciale.
23. 59. (ex 21. 86) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 2, lettera c), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel pieno rispetto del rapporto uno a due tra docenti di sostegno e alunni con disabilità.
23. 60. (ex 21. 85) Chimienti, Simone Valente.
Al comma 2, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: a tal fine i docenti in possesso di abilitazione e di specializzazione sul sostegno per lo specifico ordine e grado di istruzione, non inclusi negli elenchi di sostegno delle Graduatorie ad Esaurimento, possono accedere alle procedure di assunzione a tempo indeterminato mediante concorso per soli titoli bandito dagli ATP in base al fabbisogno dei posti vacanti e disponibili messi a ruolo.
23. 158. Ghizzoni.
Al comma 2, lettera c), numero 3), aggiungere, infine, le seguenti parole: inclusa la scuola dell'infanzia statale o paritaria.
23. 11. (ex *21. 203) Rubinato, Fioroni, Sanga, Gigli.
Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) la previsione di indicatori idonei a valutare e ad autovalutare la qualità dell'integrazione scolastica nelle singole classi, nelle singole scuole e nell'interno sistema di istruzione, nell'ambito del regolamento sul sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
23. 61. (ex **21. 1021) Catalano.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:
6-bis. riconoscimento della lingua italiana dei segni (US) come lingua non territorialmente propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, e in ottemperanza alla risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 187 del 18 luglio 1988, e alla risoluzione del Parlamento europeo 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 379 del 7 dicembre 1998;
6-ter. la previsione di tutti i servizi a sostegno e a integrazione dell'alunno sordo, tra cui la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici e altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche e la facoltà di scelta per l'alunno e per la sua famiglia tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento;
6-quater. l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere, che abbiano optato per questa lingua e l'accesso a modelli educativi che promuovano il bilinguismo (lingua italiana parlata/US) e l'oralismo, che a sono di libera scelta da parte degli alunni sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere e delle loro famiglie;
6-quinquies. la previsione nei corsi di laurea universitari dell'istituzione della disciplina facoltativa attinente l'insegnamento della LIS;
23. 62. (ex *21. 1032) Catalano.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:
6-bis) la revisione dei criteri per l'assegnazione degli insegnanti di sostegno agli studenti disabili, stabilendo che, in mancanza di insegnanti di ruolo provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno, agli studenti disabili vengano assegnati educatori professionali in possesso almeno della laurea triennale in scienze dell'educazione e prevedendo altresì che, nella scuola secondaria di secondo grado, agli alunni con una programmazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi minimi, in mancanza di insegnanti di ruolo provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno, siano assegnati docenti di ruolo nell'area di sostegno specifica e, in mancanza di questi ultimi, gli educatori professionali che siano in possesso almeno della laurea triennale in scienze dell'educazione;
6-ter) il ripristino della suddivisione delle aree: scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (ADQ4) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997;
23. 63. (ex **21. 1024) Catalano.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:
6-bis) la revisione del percorso di formazione degli insegnati di sostegno e degli educatori professionali prevedendo per la scuola dell'infanzia e primaria, la laurea magistrale quinquennale a ciclo unico e successivo corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e per fa scuola secondaria di primo e di secondo grado, la laurea triennale conseguita in materie che consentano l'abilitazione all'insegnamento e successiva laurea magistrale, nonché un anno di corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
6-ter) la previsione che il corso di specializzazione per i docenti di sostegno e per gli educatori professionali fornisca strumenti utili e specifici in relazione ai diversi deficit degli studenti;
23. 64. (ex *21. 1026) Catalano.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis) la revisione dei criteri di assegnazione del personale docente di sostegno agli studenti disabili, tenendo conto prioritariamente dell'esperienza maturata negli anni sui diversi tipi di disabilità e stabilendo che per ogni anno di insegnamento il docente matura uno specifico percorso professionale configurato sulla base della tipologia di disabilità dell'alunno al quale è assegnato. Tale curriculum individuale, finalizzato alla maturazione di priorità di assegnazione dell'insegnante che ha conseguito maggiore esperienza in relazione alla specifica categoria di disabilità, è elaborato sulla base dei seguenti criteri:
a) la classificazione di ciascun tipo di disabilità sulla base di singoli codici identificativi;
b) l'attribuzione ad ognuno dei summenzionati codici di uno specifico punteggio, con riferimento agli anni di insegnamento in relazione ad una specifica disabilità, così da delineare il percorso professionale dell'insegnante di sostegno e individuare le categorie di disabilità dove ha conseguito la maggiore esperienza;
23. 65. (ex *21. 1025) Catalano.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis) la valorizzazione e il potenziamento dei progetti di inclusione della disabilità la cui metodologia e i cui positivi risultati sono stati e sono oggetto di studio e di pubblicazioni, da parte di università e centri di ricerca nazionali e stranieri, che hanno permesso negli anni l'inclusione e il raggiungimento delle pari opportunità di apprendimento e di sviluppo personale e sociale nei bambini sordi e udenti;
23. 66. (ex 21. 208) Simonetti, Borghesi.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis) il raggiungimento delle pari opportunità, per i bambini sordi e udenti, di apprendimento e di acquisizione di conoscenze, abilità, competenze in rapporto all'autonomia, alla socializzazione e all'evoluzione cognitiva e psicomotoria; tale obiettivo può essere perseguito offrendo ai bambini sordi un'informazione equivalente a quella offerta ai bambini udenti anche attraverso il metodo di comunicazione denominato LIS;
23. 67. (ex 21. 209) Simonetti, Borghesi.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis) la disciplina del profilo professionale e dello stato giuridico degli assistenti per l'autonomia per gli alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e degli assistenti per la comunicazione per gli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa, prevedendo un percorso di formazione iniziale e obbligatorio in servizio per tali figure e la continuità educativa per il grado di istruzione frequentato dall'alunno con disabilità;
23. 68. (ex *21. 1031) Catalano.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis) la previsione della facoltà per il genitore dell'alunno disabile di presentare una richiesta motivata per la sostituzione dell'insegnante di sostegno, previo avallo del neuropsichiatra ovvero da chi ha in carica l'alunno;
23. 69. (ex **21. 1029) Catalano.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis) la previsione dell'organico funzionale di rete, in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
23. 70. (ex *21. 1030) Catalano.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis) la previsione di un rimborso da parte delle regioni delle spese sostenute dagli studenti disabili per gli spostamenti da casa a scuola e viceversa, con l'ulteriore previsione di escludere tali spese dal patto di stabilità delle regioni;
23. 71. (ex**21. 1013) Catalano.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis) la previsione di un'adeguata e tempestiva predisposizione delle certificazioni di disabilità e della documentazione relativa da parte delle aziende sanitarie locali e degli enti con essi convenzionati o accreditati, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche;
23. 72. (ex *21. 1014) Catalano.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis) la previsione dell'obbligo, per le aziende sanitarie locali e per gli enti con esse convenzionati o accreditati che posseggono il servizio di neuropsichiatria, di pubblicare sul proprio sito internet i tempi di attesa previsti per la prima visita, per l'inizio del trattamento terapeutico e i curricula vitae di tutti gli operatori che predispongono la summenzionate certificazioni ovvero degli operatori che effettuano il trattamento terapeutico;
23. 73. (ex **21. 1015) Catalano.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis) la previsione della effettiva presa in carico da parte degli insegnanti curricolari degli alunni con disabilità frequentanti le classi loro assegnate, attraverso una partecipazione corresponsabile alla predisposizione, all'attuazione e alla verifica del piano educativo individualizzato e del piano degli studi personalizzato, in correlazione con il progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, limitatamente al periodo di scolarizzazione, secondo i criteri dell’international classification of functioning, disability and Health (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
23. 74. (ex *21. 1016) Catalano.
Al comma 2, lettera c), dopo il punto 6) aggiungere il seguente:
6-bis) la previsione del ricorso allo strumento della conciliazione pregiudiziale obbligatoria prima di avviare un'azione giurisdizionale, in caso di contestazioni da parte delle famiglie di alunni con disabilità relative alla composizione numerica della classe, al numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, all'assegnazione del numero di ore di sostegno didattico, all'assegnazione di assistenti per l'autonomia e di assistenti per la comunicazione, al trasporto gratuito e, comunque, concernenti il diritto allo studio;.
23. 75. (ex 21. 1033). Catalano.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis) la previsione dell'obbligo di indicare nel piano dell'offerta formativa i criteri e le strategie di accoglienza e di realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità;
23. 76. (ex *21. 1019). Catalano.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis) la previsione dell'obbligo di pubblicazione sul sito internet della scuola del curriculum vitae di tutto il personale scolastico che ha in carico lo studente disabile;
23. 77. (ex *21. 1022). Catalano.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis) la previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, di misure tese a garantire che nelle classi frequentate da alunni con disabilità non possano essere presenti più di un alunno certificato con disabilità grave ovvero due alunni certificati con disabilità non grave;
23. 78. (ex **21. 1023). Catalano.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis) la previsione dell'obbligo per l'insegnante di sostegno di comunicare, alla fine di ogni anno scolastico, alla scuola e ai genitori gli obiettivi raggiunti in relazione al piano educativo individuale dell'alunno e a giustificare eventuali insuccessi.
23. 79. (ex *21. 1027). Catalano.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis) l'adozione, al fine di assicurare la riduzione delle certificazioni di falsi positivi alla valutazione dei DSA, (disturbi specifici dell'apprendimento), fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, di specifiche linee guida per favorire l'inserimento di esercizi finalizzati all'utilizzo ottimale delle capacità di attenzione, ascolto, memoria, visuspazialità e pregrafismo nel programma di tutti gli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e dei primi due anni della scuola primaria, di tutti gli istituti scolastici, nell'ambito della rispettiva autonomia amministrativa ed organizzativa.
23. 80. (ex **21. 1028). Catalano.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis) l'adeguamento dell'organico di sostegno, garantendo annualmente il rapporto uno a due tra alunni e docenti a livello provinciale.
23. 81. (ex *21. 88). Chimienti, Simone Valente.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis) l'adeguamento dell'organico di sostegno, garantendo annualmente il rapporto uno a due tra alunni e docenti a livello provinciale.
23. 82. (ex *21. 287). Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis) si provvede all'istituzione di albi territoriali, gestiti dagli ATP, di docenti appartenenti alla II Fascia d'Istituto ed in possesso del titoli di specializzazione nelle attività di sostegno didattico, non presenti negli elenchi sostegno delle GAE. Tali albi di neo formazione verranno utilizzati in subordine agli elenchi sostegno delle GAE per il conferimento di incarichi a tempo determinato, al fine di garantire la reale attuazione del diritto a docenti specializzati per gli studenti con disabilità (Legge n. 104 del 1992, articolo 13, comma 3 e articolo 14, comma 6).
23. 83. (ex 21. 147). Ciprini, Simone Valente.
Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) adeguamento, semplificazione e riordino delle norme concernenti il governo della scuola e gli organi collegiali attraverso:
1) l'adozione da parte di ciascuna istituzione scolastica statale di un proprio statuto, quale strumento di autogoverno, con definizione dei contenuti essenziali e delle modalità e dei termini di approvazione e modificazione, in attuazione delle disposizioni della Costituzione e nel rispetto delle norme generali sull'istruzione;
2) la revisione dell'organizzazione delle scuole, in modo da favorire la collaborazione tra gli organi di governo e tutte le componenti della comunità scolastica e assicurando la distinzione tra funzioni di indirizzo generale, da riservare al consiglio dell'istituzione scolastica autonoma, funzioni di gestione, impulso e proposta del dirigente scolastico e funzioni didattico-progettuali, da attribuire al collegio dei docenti e alle sue articolazioni;
3) la previsione di specifiche forme di regolazione riferite alla disciplina di dettaglio della propria organizzazione interna da parte delle scuole e regolazione delle modalità dell'esercizio di tale potestà da pane delle medesime;
4) la disciplina della composizione degli organi dell'istituzione scolastica autonoma, in base a nuovi criteri che valorizzino la partecipazione delle diverse componenti della comunità scolastica, in particolare degli studenti e dei genitori, nonché della comunità territoriale;
5) la valorizzazione del direttore dei servizi generali e amministrativi quale figura di supporto tecnico-amministrativo a servizio dell'autonomia scolastica;
6) la valorizzazione dell'autonomia scolastica anche attraverso la definizione e la costituzione di reti di scuole per l'ottimale utilizzo delle risorse umane e strumentali e l'attribuzione alle reti stesse di capacità di rappresentanza;
7) la revisione degli organi collegiali della scuola a livello nazionale e territoriale, individuando le articolazioni funzionali all'esercizio dell'autonomia e le relative competenze, anche in relazione alla competenza legislativa e amministrativa delle autonomie territoriali e degli enti locali, con conseguente soppressione di organi non più funzionali all'organizzazione generale del sistema scolastico;
8) la previsione di organi rappresentativi a livello nazionale, regionale e territoriale con funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche autonome e di monitoraggio dell'azione delle scuole anche a seguito dell'attribuzione della potestà statutaria;.
23. 159. Centemero, Palmieri.
Al comma 2, sopprimere la lettera d).
23. 84. (ex *21. 219). Centemero, Palmieri.
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) ulteriore semplificazione e innovazione dell'istruzione e formazione tecnico professionale nel suo complesso, con:
1) il superamento della distinzione tra istituti tecnici e istituti professionali e la ridefinizione dei loro ordinamenti in modo unitario con riferimento agli ambiti caratterizzanti i sistemi produttivi del XXI secolo, quali la tecnologia, l'economia e la finanza, i servizi alla persona e al territorio, rafforzandone la flessibilità e l'autonomia nell'organizzazione degli indirizzi di studio e nell'interconnessione con il mondo del lavoro;
2) l'eliminazione delle sovrapposizioni esistenti tra indirizzi di studio dell'istruzione tecnico-professionale e qualifiche e diplomi professionali di competenza del sistema di IeFP;
3) completa articolazione degli ordinamenti dei percorsi di IeFP anche per l'accesso all'università, all'AFAM e agli istituti tecnici superiori, con la previsione di modalità di raccordo strutturale con i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, anche ai fini del rientro nei sistemi formativi di coloro che non sono in possesso di almeno una qualifica professionale, disoccupati o inoccupati.
23. 85. (ex **21. 227). Centemero, Palmieri, Russo.
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) ulteriore semplificazione e innovazione dell'istruzione e formazione tecnico professionale nel suo complesso, con:
1) il superamento della distinzione tra istituti tecnici e istituti professionali e la ridefinizione dei loro ordinamenti in modo unitario con riferimento agli ambiti caratterizzanti i sistemi produttivi del XXI secolo, quali la tecnologia, l'economia e la finanza, i servizi alla persona e al territorio, rafforzandone la flessibilità e l'autonomia nell'organizzazione degli indirizzi di studio e nell'interconnessione con il mondo del lavoro;
2) l'eliminazione delle sovrapposizioni esistenti tra indirizzi di studio dell'istruzione tecnico-professionale e qualifiche e diplomi professionali di competenza del sistema di IeFP;
3) completa articolazione degli ordinamenti dei percorsi di IeFP anche per l'accesso all'università, all'AFAM e agli istituti tecnici superiori, con la previsione di modalità di raccordo strutturale con i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, anche ai fini del rientro nei sistemi formativi di coloro che non sono in possesso di almeno una qualifica professionale, disoccupati o inoccupati.
23. 1. (ex **21. 233). Pisicchio, Marguerettaz.
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) ulteriore semplificazione e innovazione dell'istruzione e formazione tecnico professionale nel suo complesso, con:
1) il superamento della distinzione tra istituti tecnici e istituti professionali e la ridefinizione dei loro ordinamenti in modo unitario con riferimento agli ambiti caratterizzanti i sistemi produttivi del XXI secolo, quali la tecnologia, l'economia e la finanza, i servizi alla persona e al territorio, rafforzandone la flessibilità e l'autonomia nell'organizzazione degli indirizzi di studio e nell'interconnessione con il mondo del lavoro;
2) l'eliminazione delle sovrapposizioni esistenti tra indirizzi di studio dell'istruzione tecnico-professionale e qualifiche e diplomi professionali di competenza del sistema di IeFP;
3) completa articolazione degli ordinamenti dei percorsi di IeFP anche per l'accesso all'università, all'AFAM e agli istituti tecnici superiori, con la previsione di modalità di raccordo strutturale con i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, anche ai fini del rientro nei sistemi formativi di coloro che non sono in possesso di almeno una qualifica professionale, disoccupati o inoccupati.
23. 13. (ex **21. 275). Gigli, Caruso, Lo Monte, Santerini.
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1).
23. 86. (ex 21. 99). Vacca, Simone Valente.
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2)
23. 87. (ex 21. 101). Vacca, Simone Valente.
Al comma 2, lettera d) sostituire il numero 2) con il seguente: il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali dei percorsi realizzati presso le istituzioni formative, anche attraverso il finanziamento pubblico di interventi di edilizia, messa in sicurezza e manutenzione e una rimodulazione, a parità di tempo scuola, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio.
Conseguentemente, dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
2-bis) il potenziamento dei sistemi di valutazione degli apprendimenti degli studenti inseriti nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
2-ter) la realizzazione di misure volte a consentire a tutti gli studenti il conseguimento del diploma professionale, anche garantendo l'attivazione del IV di Istruzione e Formazione Professionale su tutto il territorio nazionale.
23. 88. (ex 21. 15). Gelmini.
Al comma 2, lettera d), numero 2), dopo le parole: attività didattiche laboratoriali aggiungere le seguenti: mediante il ripristino dei quadri orari in vigore precedentemente all'approvazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88.
23. 89. (ex 21. 100). Chimienti, Simone Valente.
Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
2-bis) il potenziamento dei sistemi di valutazione degli apprendimenti degli studenti inseriti nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
2-ter) la realizzazione di misure volte a consentire a tutti gli studenti il conseguimento del diploma professionale, anche garantendo l'attivazione del IV di Istruzione e Formazione Professionale su tutto il territorio nazionale.
23. 90. (ex 21. 13). Centemero.
Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
«2-bis) il ripristino dei Titoli Professionali e le relative equipollenze nonché il progetto Orione negli istituti Nautici, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli standard internazionali e l'implementazione dei programmi di insegnamento della lingua inglese».
23. 91. (ex 21. 1098). Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) il ripristino dei titoli professionali e le relative equipollenze nonché il progetto Orione negli Istituti nautici, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli standard internazionali e l'implementazione dei programmi di insegnamento della lingua inglese;
23. 92. (ex 21. 151). Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 2, sopprimere la lettera e).
23. 94. (ex 21. 22). Centemero, Palmieri.
Al comma 2, lettera e), alinea, sostituire le parole da: istituzione del sistema integrato fino a: scuole dell'infanzia con le seguenti: trasformazione del servizio a domanda individuale da 0 a 3 anni in servizio di interesse collettivo, con adeguamento delle scuole dell'infanzia comunali agli standard di quelle statali e rafforzamento del servizio in capo alle scuole di infanzia statali.
23. 95. (ex 21. 302). Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.
Al comma 2, lettera e) dopo la parola: istruzione, sopprimere la parola cura.
23. 97. (ex 21. 1067). Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Chimienti, Di Benedetto, Brescia, D'Uva.
Al comma 2, lettera e), numero 1) dopo le parole: la definizione aggiungere: entro 5 mesi dall'approvazione della presente legge.
23. 98. (ex 21. 108). Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 2, lettera e), numero 1), dopo le parole: servizi sociali aggiungere le parole: e dalle indicazioni dell'Autorità Garante per l'infanzia.
23. 2. (*ex 21. 1129). Rubinato, Fioroni, Sanga, Gigli.
Al comma 2, lettera e), numero 1.1), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo che lo Stato e le regioni garantiscano la copertura delle spese relative al servizio pubblico integrato della scuola dell'infanzia, affinché siano rimossi gli ostacoli di ordine economico che impediscono alle famiglie l'effettiva iscrizione dei bambini, sul modello di erogazione e finanziamento delle prestazioni nell'ambito del sistema nazionale sanitario, con le modalità di accreditamento istituzionale dei soggetti erogatori aventi i requisiti previsti dalla legge, sulla base di apposite convenzioni stipulate dalla Regione, e prevedendo il finanziamento pubblico nei limiti del costo standard pro capite determinato tenuto conto di prefissati standard di qualità.
23. 3. (ex 21. 200). Rubinato, Fioroni, Sanga, Gigli.
Al comma 2, lettera e), numero 1.1) aggiungere, infine, le seguenti parole: di cui si potenzia l'offerta formativa con la reintroduzione nella scuola dell'infanzia della compresenza.
Conseguentemente:
dopo il comma 2 inserire in seguente: 2-bis. Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, al primo periodo, la parola: 40 è sostituita dalla seguente: 50, e le parole: , con possibilità di estensione fino a 50 ore sono soppresse.
23. 99. (ex 21. 107). Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 2, lettera e), numero 1.1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: con l'estensione dell'orario di funzionamento a 50 ore per tutte le scuole autonome, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Conseguentemente è garantita la compresenza di un docente per un numero complessivo di 10 ore per classe.
23. 100. (ex 21. 288). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Nicchi.
Al comma 2, lettera e), numero 1.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di assicurare, a far data dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, a tutti i bambini il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia pubblica, statale o paritaria.
23. 4. (ex 21. 201). Rubinato, Fioroni, Sanga, Gigli.
Al comma 2, lettera e), numero 1.1), aggiungere infine la parola: statale.
23. 101. (ex 21. 298). Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 2, lettera e), numero 1.2) sopprimere le parole: la qualificazione universitaria e.
23. 102. (ex 21. 106). Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 2, lettera e), numero 1.2) sopprimere la parola: universitaria;
Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prevedendo la qualificazione universitaria per quest'ultima.
*23. 5. (ex *21. 196). Rubinato, Fioroni, Sanga, Gigli.
Al comma 2, lettera e), numero 1.2), sopprimere la parola: universitaria;
Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prevedendo la qualificazione universitaria per quest'ultima.
*23. 14. (ex *21. 1002). Gigli, Santerini, Lo Monte.
Al comma 2, lettera e), numero 1.2), aggiungere, in fine le seguenti parole: fatti salvi i percorsi di formazione e qualificazione già previsti dalle regioni per specifiche tipologie di servizi educativi e di cure domiciliari per la prima infanzia.
**23. 6. (ex 21. 197). Rubinato, Fioroni, Sanga, Gigli.
Al comma 2, lettera e), numero 1.2), aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi i percorsi di formazione e qualificazione già previsti dalle regioni per specifiche tipologie di servizi educativi e di cure domiciliari per la prima infanzia.
**23. 15. (ex *21. 1003). Gigli, Santerini, Lo Monte.
Al comma 2, lettera e), numero 1.3), aggiungere, in fine, le parole: nella definizione di tali standard, per i principi e i criteri di cui alla lettera i), è fatto divieto alle scuole dell'infanzia paritarie gestite dagli enti territoriali di esternalizzare il servizio e le attività educative;
23. 103. (ex 21. 280). Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 2, lettera e), numero 1.3) aggiungere, in fine, le parole:, da adeguare al nuovo percorso dell'obbligo scolastico.
23. 104. (ex 21. 289). Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.
Al comma 2, lettera e) sopprimere il numero 4).
23. 105. (ex 21. 281). Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 2 lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) che lo Stato, per assicurare i livelli essenziali, oltre alla gestione diretta delle scuole d'infanzia statali, garantisca con trasferimenti diretti un cofinanziamento dei costi di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia paritarie. Il restante cofinanziamento rimane a carico dei gestori dei servizi al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio e delle eventuali risorse trasferite dalle Regioni.
23. 106. (ex 21. 1140). Russo, Palmieri, Altieri, Centemero.
Al comma 2, lettera e), numero 4), dopo le parole: costi di gestione aggiungere le seguenti: delle scuole paritarie.
23. 7. (ex 21.1131). Rubinato, Fioroni, Gigli.
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
4-bis) prevedere che la compartecipazione delle famiglie venga stabilita in maniera proporzionale rispetto al reddito, stabilendo anche una soglia minima di reddito entro cui è prevista la gratuità:.
23. 107. (ex 21. 105). Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 5).
23. 108. (ex 21. 282). Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 6).
*23. 109. (ex *21. 11). Centemero, Carfagna, Prestigiacomo.
Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 6).
*23. 110. (ex *21. 283). Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 2, lettera e), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: del sistema nazionale dell'istruzione.
23. 8. (ex 21. 198). Rubinato, Fioroni, Sanga, Gigli.
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis. La revisione dei criteri di assegnazione del personale docente di sostegno agli studenti disabili, tenendo conto prioritariamente dell'esperienza maturata negli anni sui diversi tipi di disabilità e stabilendo che per ogni anno di insegnamento il docente matura uno specifico percorso professionale configurato sulla base della tipologia di disabilità dell'alunno al quale è assegnato. Tale curriculum individuale, finalizzato alla maturazione di priorità di assegnazione dell'insegnante che ha conseguito maggiore esperienza in relazione alla specifica categoria di disabilità, è elaborato sulla base dei seguenti criteri:
a) la classificazione di ciascun tipo di disabilità sulla base di singoli codici identificativi;
b) l'attribuzione ad ognuno dei summenzionati codici di uno specifico punteggio, con riferimento agli anni di insegnamento in relazione ad una specifica disabilità, cosa da delineare il percorso professionale dell'insegnante di sostegno e individuare le categorie di disabilità dove ha conseguito la maggiore esperienza.
23. 120. Catalano.
Al comma 2, lettera e), numero 7) aggiungere, in fine, le parole: da consultare prima dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalla delega della lettera i).
23. 111. (ex 21. 104). Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
7-bis) l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in raccordo con il Ministero dell'Interno, di un nucleo di valutazione dedicato al monitoraggio dell'utilizzo dei fondi comunitari stanziati per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia, con la rendicontazione di ogni voce di spesa effettivamente sostenuta dall'ente beneficiario per la realizzazione di un'operazione o di un progetto approvato mediante fatture quietanzate, o, in alternativa, comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
23. 112. (ex 21. 10). Centemero, Carfagna, Prestigiacomo.
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
7-bis) la previsione, nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di finanziamento del sistema integrato della scuola dell'infanzia, al fine di calmierare le rette per la frequenza della scuola a carico delle famiglie, nelle Regioni dove le scuole dell'infanzia paritarie assicurano l'offerta formativa del servizio in misura superiore al 50 per cento della popolazione scolastica dai 3 ai 6 anni, siano esclusi dal Patto di Stabilità i contributi erogati dagli enti locali a favore delle scuole.
23. 9. (ex 21. 199). Rubinato, Fioroni, Sanga.
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:
7-bis) l'adozione di note metodologiche relative alla procedura di calcolo e la determinazione del fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto speciale relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel settore sociale e sul servizio degli asili nido, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; nonché il «livello essenziale delle prestazioni» in maniera da garantire la quantificazione del fabbisogno di ciascuna regione sulla base del fabbisogno effettivo, superando il parametro della «spesa storica» al fine di una riqualificazione della spesa e di un progressivo riequilibrio territoriale nell'utilizzo delle risorse per l'individuazione e l'erogazione dei servizi scolastici.
23. 93. (ex 21. 145). Marzana, Simone Valente.
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
7-bis) l'adozione di note metodologiche relative alla procedura di calcolo e la determinazione del fabbisogno standard per ciascun comune delle Regioni a Statuto ordinario ed a Statuto speciale relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel settore sociale e sul servizio degli asili nido, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; nonché il «livello essenziale delle prestazioni» in maniera da garantire la quantificazione del fabbisogno di ciascuna regione sulla base del fabbisogno effettivo, superando il parametro della «spesa storica» al fine di una riqualificazione della spesa e di un progressivo riequilibrio territoriale nell'utilizzo delle risorse per l'individuazione e l'erogazione dei servizi scolastici.
23. 113. (ex 21. 1090). Marzana, Simone Valente.
Al comma 2, sopprimere la lettera f).
23. 114. (ex *21. 214). Centemero, Palmieri.
Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni del diritto allo studio al fine di garantire l'effettività su tutto il territorio nazionale.
23. 115. (ex 21. 1086). Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 2, lettera f), le parole: delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali sono sostituite dalle seguenti: delle prestazioni volte a garantire il diritto di tutti i cittadini all'educazione, all'istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze regionali e del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, assicurando, a tal fine, adeguate risorse finanziarie. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera, viene istituito un fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a correggere le diseguaglianze territoriali ed in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano di interventi straordinario per soggetti a rischio abbandono, e vengono attuati interventi volti a:
1) rimuovere gli ostacoli che impediscono l'esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione, anche attraverso la generalizzazione del servizio erogato dalle scuole pubbliche dell'infanzia, statali o paritarie gestite dagli enti locali;
2) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità ed a quei territori nei quali i servizi educativi e formativi non garantiscono l'effettivo diritto all'istruzione ed alla formazione;
3) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso una idonea articolazione dei percorsi formativi;
4) erogare borse di studio, quali strumenti di contrasto alle disparità sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso all'istruzione e alla formazione, nonché ulteriori forme di sostegno del diritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base alla condizione reddituale del beneficiario.
23. 160. Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Nicchi, Costantino, Duranti.
Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: al fine di prevedere:
a) l'esonero dal pagamento delle tasse, compresa la tassa del diploma, per motivi economici e per meriti scolastici degli studenti delle scuole statali;
b) misure di sostegno per il diritto allo studio per tutti gli alunni e gli studenti sulle seguenti prestazioni: la completa gratuità dei libri di testo per gli alunni della scuola dell'obbligo;
agevolazioni per l'acquisto di strumenti informatici per gli studenti di famiglie a basso reddito; sia anche lo strumento informatico è considerato materiale didattico, oltre ai libri di testo;
c) misure di sostegno per il diritto allo studio per tutti gli alunni e gli studenti della scuola statale: l'accesso al trasporto gratuito degli alunni della scuola primaria e agevolazioni per gli studenti della scuola secondaria di primo grado anche in relazione al reddito della famiglia misure di sostegno alle mense per gli alunni della scuola primaria prevedendo la gratuità delle famiglie a basso reddito.
23. 116. (ex 21. 122). Vacca, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, d'Uva, Luigi Gallo, Marzana.
Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e di minimi ineludibili di investimenti per le singole amministrazioni che tengano conto della totalità dei soggetti sventi diritto.
23. 117. (ex 21. 119). Chimienti, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e l'istituzione di un fondo nazionale per il diritto allo studio.
23. 118. (ex 21. 120). Chimienti, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo alla possibilità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, la detraibilità delle spese sostenute da parte delle famiglie per i libri di testo delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali.
23. 12. (ex 21. 1137). Labriola.
Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e un incremento delle risorse.
23. 119. (ex 21. 121). Chimienti, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 2, sopprimere la lettera g).
23. 161. Centemero, Palmieri.
Al comma 2, lettera g), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione tecnica e professionale e degli ordinamenti in modo unitario con riferimento agli ambiti caratterizzanti i sistemi produttivi del XXI secolo, quali la tecnologia, l'economia e la finanza, i servizi alla persona e al territorio, rafforzandone la flessibilità e l'autonomia nell'organizzazione degli indirizzi di studio e nell'interconnessione con il mondo del lavoro e con il potenziamento delle discipline tecnico-pratiche-laboratoriali;
2) la razionalizzazione degli indirizzi di studio dell'istruzione tecnico-professionale e qualifiche e diplomi professionali di competenza del sistema di IeFP;
3) la completa articolazione degli ordinamenti dei percorsi di IeFP anche per l'accesso all'università, all'AFAM e agli istituti tecnici superiori, con la previsione di criteri generali per il raccordo strutturale con i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, anche ai fini del rientro nei sistemi formativi di coloro che non sono in possesso di almeno una qualifica professionale, disoccupati o inoccupati;
4) anche attraverso l'avvio di un tavolo interistituzionale con la Conferenza delle Regioni e delle province
23. 162. (ex 21. 1118). Malpezzi, Giuliani.
Al comma 2, lettera g), dopo il numero 5 aggiungere il seguente:
5-bis) razionalizzazione dell'offerta formativa su base regionale con mantenimento degli Istituti ex-pareggiati quali sede autonoma o loro eventuale trasformazione in sede distaccata di altro Istituto ex-pareggiato o Conservatorio, e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati.
23. 163. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 2, sopprimere la lettera h).
23. 120. (ex *21. 216). Centemero, Palmieri.
Al comma 2, lettera h), alinea, dopo le parole: all'estero aggiungere le seguenti: al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il MAECI ed il MIUR nella gestione rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero:.
23. 16. (ex 21. 271). Fitzgerald Nissoli, Santerini, Lo Monte.
Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 1).
23. 121. (ex 21. 129). Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base dei criteri contenuti nelle norme contrattuali;
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole: trattamento economico aggiungere le seguenti: del dirigente scolastico e;
b) al numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la revisione della normativa che disciplina l'attività scolastica all'estero da parte degli enti gestori per le iniziative scolastiche previste dall'articolo 638 del decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, al fine di realizzare gli obiettivi di promozione della lingua e cultura italiana;
c) al numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalle norme vigenti.
23. 17. (ex 21. 272). Fitzgerald Nissoli, Santerini, Lo Monte.
Al comma 2, lettera h), numero 1), dopo le parole: del personale docente e amministrativo inserire le seguenti parole: della scuola secondaria di secondo grado;
23. 122. (ex 21. 128). Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 2).
23. 123. (ex 21. 132). Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato.
*23. 124. (ex *21. 290). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Nicchi.
Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato.
*23. 125. (ex *21. 127). Chimienti, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la parità di trattamento economico del personale di ruolo e a tempo determinato.
23. 126. (ex 21. 126). Chimienti, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 2, sopprimere la lettera i).
*23. 127. (ex *21. 217). Centemero, Palmieri.
Al comma 2, sopprimere la lettera i).
*23. 128. (ex *21. 135). Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.
Al comma 2, lettera i), alinea, dopo le parole: delle competenze degli studenti inserire le seguenti: attraverso il progressivo superamento del sistema INVALSI.
23. 129. (ex 21. 1093). Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 2, lettera i) sostituire il numero 1) con il seguente:
1) la revisione delle modalità di valutazione degli apprendimenti con il superamento della votazione in decimi per la scuola del primo ciclo; la valorizzazione della certificazione delle competenze attraverso l'adozione di un apposito modello stabilito con decreto ministeriale e negli anni intermedi di una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012.
23. 130. (ex 21. 1106). Vacca, Simone Valente.
Al comma 2, lettera i), numero 1), dopo le parole: delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione aggiungere le seguenti parole: attraverso il progressivo superamento del sistema INVALSI;
23. 131. (ex 21.130). Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 2 lettera i), numero 2), inserire, in fine, le seguenti parole: escludendo la prova Invalsi come prova d'esame.
23. 132. (ex 21. 1107). Vacca, Simone Valente.
Al comma 2 lettera i), numero 2), inserire, in fine, le seguenti parole:, prevedendo per quello conclusivo del primo ciclo un'unica prova orale, deliberata dal Consiglio di classe su indicazioni del Collegio dei docenti dell'istituto scolastico, interdisciplinare e multimediale, che accerti il livello di competenze raggiunto dall'alunno.
23. 133. (ex 21. 1108). Vacca, Simone Valente.
Al comma 2, lettera i), dopo il numero 2), inserire i seguenti:
2-bis) revisione della disciplina degli esami di maturità degli studenti privatisti prevedendo che la stessa venga sostenuta, in via prioritaria, nella provincia di residenza;
2-ter) prevedere che le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione pubblico possano accogliere un numero limitato di studenti privatisti per gli esami di maturità;
23. 134. (ex 21. 134). Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 2, lettera i), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) revisione della disciplina degli esami di maturità degli studenti privatisti prevedendo che la stessa venga sostenuta, in via prioritaria, nella provincia di residenza.
23. 135. (ex 21. 131). Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 2, lettera i), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) prevedere che le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione pubblico possano accogliere un numero limitato di studenti privatisti per gli esami di maturità;
23. 136. (ex 21. 133). Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) previsione di un sistema di incentivi economici a favore delle imprese che promuovono strumenti volti a favorire la formazione in azienda e l'inserimento occupazionale attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
23. 137. (ex *21. 8). Centemero, Palmieri.
Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) al fine di facilitare l'individuazione delle imprese nonché degli organismi che aderiscono ai progetti di alternanza scuola-lavoro, previsione di un apposito albo, o di una sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
23. 138. (ex 21. 14). Centemero, Gelmini.
Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) istituzione, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, di una unità di crisi presso la presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito di coordinare gli interventi contro la dispersione scolastica. Tale unità di crisi è costituita da rappresentanti del MIUR, della Conferenza Stato Regioni e degli Uffici Scolastici Regionali.
23. 139. (ex 21. 211). Vargiu, Molea, Falcone, Vezzali.
Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) istituzione, nella scuola secondaria di primo grado e nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado, di percorsi didattici interdisciplinari di educazione all'affettività e alla sessualità consapevole, finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione degli studenti sulla problematica dell'omo fobia e della transfobia e a promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale.
23. 140. (ex 21. 1091). Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) trasformazione dell'insegnamento della religione cattolica in storia delle religioni prevedendo:
1) che l'insegnamento di religione non preveda esclusivamente la dottrina cattolica;
2) l'istituzione di uno specifico percorso formativo, anche attraverso la modifica di attuali lauree magistrali, di uno specifico percorso formativo che dia accesso al percorso di abilitazione o all'insegnamento di storia delle religioni;
3) che il docente di religione sia in possesso di specifico titolo di studio abilitativo per l'insegnamento della storia delle religioni;
4) che non sia necessario, per il docente di religione, il possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano o dalla chiesa cattolica.
23. 141. (ex 21. 1078). Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) revisione e potenziamento dei percorsi formativi riguardanti i corsi scolastici di cittadinanza e costituzione attraverso: 1) l'implementazione nei programmi scolastici dello studio e della conoscenza della Costituzione italiana, dei principali organi della Repubblica italiana e del loro funzionamento; 2) l'introduzione nei programmi scolastici dello studio e della conoscenza, anche storica, del fenomeno mafioso.
23. 142. (ex 21. 136). D'Uva, Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) trasformazione dell'insegnamento della religione cattolica in storia delle religioni prevedendo: 1) che l'insegnamento di religione non preveda esclusivamente la dottrina cattolica; 2) l'istituzione di uno specifico percorso formativo, anche attraverso la modifica di attuali lauree magistrali, di uno specifico percorso formativo che dia accesso al percorso di abilitazione o all'insegnamento di storia delle religioni; 3) che il docente di religione sia in possesso di specifico titolo di studio abilitativo per l'insegnamento della storia delle religioni; 4) che sia necessario, per il docente di religione, il possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano o dalla chiesa cattolica;
23. 143. (ex 21. 137). Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) revisione delle norme sulla parità scolastica prevedendo: 1) la non gratuità dell'attività di docenza; 2) la decadenza del riconoscimento della parità in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale docenti e dirigente; 3) l'obbligo di reperire, prioritariamente, il personale docente dalle graduatorie di istituto della provincia in cui è ubicata la sede scolastica;
23. 144. (ex 21. 138). Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis). istituzione, nella scuola secondaria di primo grado e nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado, di percorsi didattici interdisciplinari di educazione all'affettività e alla sessualità consapevole, finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione degli studenti sulla problematica dell'omofobia e della transfobia e a promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale;
23. 145. (ex 21. 139). Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.
23. 146. (ex 21. 1083). Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di cui al decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999.
23. 147. (ex 21. 291). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
23. 148. (ex 21. 1077). Simone Valente, Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Gli schemi di decreto sono trasmessi inserire le seguenti: al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per l'espressione del previsto parere e.
Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: da parte delle Commissioni inserire le seguenti: e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
23. 18. (ex 21. 1004). Caruso, Lo Monte.
Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
23. 149. (ex 21. 1085). Simone Valente, Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, lettere b), g), h), l), sono istituiti presso il Ministero dell'istruzione università e ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appositi tavoli tecnici con il coinvolgimento dei rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome e delle Amministrazioni statali competenti.
23. 96. (vedi 21. 16). Centemero, Gelmini.
Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) riforma della normativa in materia di istituzioni e iniziative formative italiane all'estero e loro riorganizzazione, con la finalità di rendere la lingua e la cultura italiane veicolo di promozione del Sistema Paese nel mondo, tenendo conto delle nuove aree emergenti, nonché del rilancio della nostra presenza culturale nelle aree geografiche più tradizionali. L'italiano è un veicolo culturale privilegiato, anche a livello internazionale, per l'accesso ad un universo artistico, letterario e filosofico. Invece la cultura, nella sua più ampia accezione che comprende arte, paesaggio, tradizione, beni culturali e stili di vita può essere un patrimonio straordinario per il nostro Paese, sia in termini economici che per rafforzare l'influenza ed il ruolo politico dell'Italia nel contesto europeo ed internazionale. Si prevede:
1) il coordinamento e la razionalizzazione degli interventi pubblici, anche attraverso un nuovo modello di gestione del sistema;
2) l'integrazione dei programmi di promozione culturale con l'offerta di apprendimento linguistico nei rispettivi Paesi esteri, in un quadro di formazione interculturale e plurilinguistico, anche in sinergia con l'offerta del servizio pubblico radiotelevisivo;
3) la programmazione pluriennale degli interventi;
4) la valorizzazione delle espressioni storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e delle professionalità in esse maturate, anche ai fini della promozione culturale e linguistica;
5) l'integrazione delle iniziative nei sistemi formativi locali e la promozione di esperienze multi linguistiche;
6) la responsabilizzazione dei terminali locali del sistema con l'obiettivo di favorire la raccolta e l'impiego di risorse da destinare al sostegno di progetti di promozione linguistica e culturale e l'estensione dei bonus fiscali a tali iniziative;
7) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo.
23. 164. Palazzotto, Pannarale, Giancarlo Giordano.
(Votazione dell'articolo 23)
ART. 24.
(Deroghe).
Sopprimere il comma 1.
*24. 1. (* ex 22. 3.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Sopprimere il comma 1.
*24. 2. (* ex 22. 1000.) Caruso, Lo Monte.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge è richiesto il parere, da formulare in tempi congrui, dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.
**24. 3.(ex 22. 19.) Baldassarre, Cristian Iannuzzi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge è richiesto il parere, da formulare in tempi congrui, dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.
**24. 4. (ex 22. 21.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 1, sopprimere la parola: non.
24. 5. (ex 22. 4.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 1, sostituire le parole: non è richiesto con le seguenti: è previsto.
24. 6. (ex 22. 5.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 1, sostituire le parole: non è richiesto con le seguenti: è obbligatorio.
24. 7. (ex 22. 23.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.
Sopprimere il comma 2.
24. 8. (ex 22. 7.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Al comma 2, sopprimere la parola: non.
24. 9. (ex 22. 6.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga all'articolo 8, comma 7, i docenti che lavorano presso le scuole paritarie oggetto di proposte di assunzione nella scuola statale possono chiedere, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 8, di posticipare, per un massimo di due anni scolastici, la presa di servizio al fine di poter completare il ciclo di istituzione. Tale richiesta non è soggetta ad autorizzazione del Dirigente scolastico statale.
24. 10. (ex 22. 1002.) Rubinato, Gigli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge e in deroga all'articolo 8 comma 7, i docenti oggetto di proposta di assunzione possono richiedere con le modalità di cui all'articolo 8, comma 8, di posticipare per un massimo di due anni scolastici la presa di servizio. Tale richiesta non è soggetta ad autorizzazione del dirigente scolastico.
24. 11.(ex 22. 1003.) Rubinato, Gigli.
Sopprimere il comma 5.
*24. 12. (* ex 22. 8.) Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Sopprimere il comma 5.
*24. 13. (* ex 22. 15.) Simonetti, Borghesi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le norme della presente legge sono inderogabili. Le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla presente legge saranno oggetto di revisione ed adeguamento nel successivo rinnovo del CCNL. In mancanza di revisione resta ferma la competenza del contratto sulle norme riguardanti il salario, l'organizzazione del lavoro, la formazione e l'orario.
24. 14.(ex 22. 9.) Vacca, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. È istituita l'Area di Contrattazione separata della docenza e il Consiglio superiore della Docenza composto in maggioranza da docenti.
24. 15.(ex 22. 16.) Simonetti, Borghesi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro contrastanti con quanto previsto dalla presente legge saranno oggetto di revisione ed adeguamento nel successivo rinnovo del CCNL. In mancanza di revisione resta ferma la competenza del contratto sulle norme riguardanti il salario, l'organizzazione del lavoro, la formazione e l'orario.
24. 16.(ex 22. 22.) Pannarale, Giancarlo Giordano.
Al comma 5, sopprimere le parole da: e le norme fino alla fine del comma.
24. 17.(ex 22. 10.) Vacca, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Votazione dell'articolo 24)
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Disposizioni particolari per la Provincia autonoma di Bolzano).
1. Alla Provincia autonoma di Bolzano spetta la legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale.
2. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la Provincia autonoma di Bolzano individua, sulla base di ricerche di settore, i percorsi didattici, il percorso formativo e la disciplina di valutazione delle alunne e degli alunni più idonei e rispondenti alle esigenze socio culturali e linguistiche dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro dell'unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
3. La Provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa statale sugli esami di Stato con legge provinciale, al fine di integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici legati alla realtà locale. Le rispettive norme per l'attuazione sono adottate dalla Provincia, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La Provincia nomina i presidenti e i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. In relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, le materie su cui vertono gli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado e le relative prove sono annualmente determinate dalla Provincia sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. In attuazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, la Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'Università ed il Conservatorio di musica siti nella Provincia autonoma di Bolzano, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici della Provincia di Bolzano, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, potendosi discostare dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella Provincia stessa. Tale formazione può comprendere fino a 60 crediti formativi universitari del percorso quinquennale per attività di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale. La Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'Università ed il Conservatorio summenzionati, definisce altresì il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso, in caso di possesso di Certificazioni di competenze linguistiche di almeno livello B1 del Quadro comune Europeo di riferimento.
Al fine di garantire ai futuri insegnanti delle scuole in lingua di insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine, la formazione nella madre lingua e l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante il solo compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Lo stesso, nonché le relative modalità di accesso a numero programmato, sono disciplinati dalla Provincia autonoma di Bolzano. Per lo specifico contesto linguistico e culturale della Provincia autonoma di Bolzano e l'impegno istituzionale della Libera Università di Bolzano a garantire nei percorsi di formazione i presupposti delle competenze indispensabili al fine di poter partecipare alla vita culturale ed e di accedere al mondo del lavoro nella Provincia stessa, la Libera Università di Bolzano ha facoltà di ampliare, in tutti i Corsi di laurea e di laurea magistrale attivati presso la stessa i settori scientifici disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attività formative di base e caratterizzanti.
5. La Provincia autonoma di Bolzano è delegata ad esercitare le attribuzioni dello Stato in di riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell'Unione ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria, ed artistica in relazione alle classi di concorso esistenti nella sola provincia di Bolzano o ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano o ai posti di insegnamento delle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano per materie impartite in lingua tedesca. Resta fermo che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie.
L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 427 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è soppresso.
6. La Provincia autonoma di Bolzano stabilisce i programmi di esame, le tabelle di valutazione dei titoli e le norme per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli, ovvero dei corsi-concorsi selettivi di formazione per il reclutamento del personale docente.
7. Sono fatte salve le potestà attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La Provincia autonoma di Bolzano provvede all'adeguamento del proprio ordinamento esclusivamente nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge.
24. 01.(ex 22. 01.) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.
ART. 25.
(Abrogazione e soppressione di norme).
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli articoli 46, 47, 48, 49 del regio decreto 5 febbraio 1928 sono abrogati.
25. 1. (ex 23. 2.) Pisano, Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Votazione dell'articolo 25)
ART. 26.
(Disposizioni finanziarie).
(Votazione dell'articolo 26)
ART. 27.
(Clausola di salvaguardia ed entrata in vigore).
(Votazione dell'articolo 27)