CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 ottobre 2014
XVII LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 275-1059-1832-1969-2339-2652-A Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 702)
Doc. XXII, nn. 18 Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 155)
A.C. 2247-A
EMENDAMENTI
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.

Relatori: SANGA, per la maggioranza; BUSIN, di minoranza.

N. 3.

Seduta del 16 ottobre 2014

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati e quelli votati)

ART. 3.
(Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio).

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole: sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie con le seguenti:, fatta salva l'esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sostituisce, trasferisce o impiega in attività imprenditoriali e professionali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sostituire il terzo comma con il seguente:
  
Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.;

   quarto comma, sostituire le parole: o finanziaria con la seguente:, finanziaria.
3. 157. Busin.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole:, trasferisce ovvero impiega con le seguenti: o trasferisce;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa con le seguenti: al fine di conseguire un vantaggio diverso e ulteriore rispetto a quello conseguito con la commissione di tale delitto e in modo da occultare concretamente la loro provenienza delittuosa.
3. 5. Capezzone, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole:, trasferisce ovvero impiega con le seguenti: o trasferisce.
3. 6. Capezzone, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole: in attività economiche o finanziarie con le seguenti:, anche in attività economiche o finanziarie,
3. 7. Alberti, Cancelleri, Ruocco, Pesco, Pisano, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole: attività economiche o finanziarie con le seguenti: attivi economici o finanziari.
3. 160. Paglia.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole: economiche o finanziarie con le seguenti: o investimenti economici o finanziari.
3. 161. Paglia.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole: economiche o finanziarie con le seguenti: imprenditoriali e professionali.
3. 8. Busin.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sopprimere le parole: in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso,

    sopprimere il terzo comma;
    sostituire la rubrica del capoverso Art. 648-ter.1 con la seguente: Autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti;
    sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Introduzione dell'articolo 648-ter.1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca.
3. 9. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sopprimere le parole:, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
3. 10. Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pesco, Villarosa.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sopprimere la parola: concretamente.
*3. 12. Paglia.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sopprimere la parola: concretamente.
*3. 13. Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire la parola: concretamente con le seguenti: l'accertamento e.
3. 165. Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, secondo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da due a cinque anni.
3. 14. Paglia.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, secondo comma, dopo le parole: quattro anni aggiungere le seguenti: e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.
3. 162. Bindi.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, secondo comma, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.
3. 15. Paglia.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole:, salvo che non sia stato commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
3. 163. Bindi.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, sopprimere il terzo comma.
3. 17. Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Barbanti, Pisano, Villarosa.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, sostituire il terzo comma con il seguente:
  Le pene di cui ai commi precedenti sono ridotte alla metà quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.

  Conseguentemente:
   sostituire la rubrica del capoverso 648-ter.1 con la seguente: Autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti;
   sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Introduzione dell'articolo 648-ter.1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca.
3. 18. Alberti, Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, sostituire il terzo comma con il seguente:
  Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.
*3. 166. Busin.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, sostituire il terzo comma con il seguente:
  Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.
*3. 167. Pagano.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, sostituire il terzo comma con il seguente:
  Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.
*3. 168. Di Lello.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, terzo comma, sopprimere le parole: Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
3. 169. Pagano.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, terzo comma, sostituire le parole: Fuori dei casi di cui ai commi precedenti non sono punibili con le seguenti: Sono altresì punibili.

  Conseguentemente:
   sostituire la rubrica del capoverso 648-ter.1 con la seguente: Autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti;
   sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Introduzione dell'articolo 648-ter.1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca.
3. 20. Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, terzo comma, sostituire le parole da:, non sono punibili fino alla fine del comma con le seguenti: e dell'articolo 648-ter, non è punibile la condotta per cui il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo vengono destinate direttamente al godimento personale.
3. 171. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Barbanti, Pisano.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, terzo comma, sopprimere le parole: alla mera utilizzazione o.
3. 21. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Barbanti, Pisano.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: strettamente necessario.
3. 172. Colletti.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 500 se il fatto o il valore dei beni sono di particolare tenuità.
3. 173. Colletti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 si configurano anche nei casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione dei reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile. In tal caso, si applica la pena di cui al secondo comma dell'articolo 648-ter.1 del codice penale.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché 2621 e 2622 del codice civile»;
   al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché 2621 e 2622 del codice civile».
3. 174. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Barbanti, Cancelleri.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché 2621 e 2622 del codice civile»;
   al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché 2621 e 2622 del codice civile».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – (Modifiche al codice civile concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi). – 1. All'articolo 2621 del codice civile, le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni».
  2. All'articolo 2622 del codice civile le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni».
3. 175. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Barbanti, Cancelleri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore del decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, di cui all'articolo 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23.
3. 25. Capezzone, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Copertura finanziaria).

(Votazione dell'articolo 4)

A.C. 2247-A
ORDINI DEL GIORNO
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.

N. 2.

Seduta del 16 ottobre 2014

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di collaborazione volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30

settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a prevedere controlli preventivi, formali e sostanziali, circa la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di esportatore abituale, a cui faccia seguito il rilascio di una certificazione circa la natura di esportatore abituale.
9/2247/1. Dell'Orco.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di collaborazione volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

ad introdurre l'obbligo di presentazione di una dichiarazione semestrale o annuale, comprensiva di tutte le operazioni attive e passive effettuate con operatori di paesi black list e senza alcuno limite d'importo.
9/2247/2. Di Battista.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di collaborazione volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

per il contrasto all'evasione attraverso indebita detrazione di oneri o mancata indicazione di fonti reddituali, a potenziare gli strumenti di controllo ex articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1972 anche attraverso l'incrocio dei dati acquisibili mediante altri strumenti di accertamento (spesometro, patrimonio immobiliare, studi di settore, redditometro).
9/2247/3. Di Benedetto.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di collaborazione volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

al fine di prevenire inadempimenti degli obblighi dichiarativi e migliorare la tax compliance con i contribuenti, ad introdurre l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di inoltrare annualmente, prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, una comunicazione annuale con indicazione degli elementi a disposizione del Fisco ai fini di eventuali controlli.
9/2247/4. Luigi Di Maio.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a prevedere controlli sistematici per i soggetti che ricevono in godimento beni da società (previsto dal decreto-legge n. 138 del 2011).
9/2247/5. Manlio Di Stefano.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

alla definizione di un programma contenente ulteriori misure ed interventi per il rafforzamento dell'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale.
9/2247/6. Di Vita.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

ad intervenire nelle competenti sedi comunitarie, affinché si estendano le norme in materia di scambio automatico di informazioni a tutti i Paesi membri quali in particolare il Lussemburgo e l'Austria che ad oggi non sembrano intenzionati a procedere alla revisione della direttiva cosiddetta «antievasori» come deciso dal vertice Ue dello scorso mese di marzo.
9/2247/7. Gallinella.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a potenziare gli strumenti di controllo volti a prevenire forme di evasione ed elusione fiscale.
9/2247/8. Dieni.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a prevedere anche con successive modifiche legislative che i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e quelli all'articolo 57, primo e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 siano raddoppiati.
9/2247/9. D'Incà.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a prevedere anche con successive modifiche legislative che i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di cui all'articolo 4 comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 siano raddoppiati.
9/2247/10. D'Uva.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a prevedere, anche con successive modifiche legislative, che siano esclusi dalla volontaria collaborazione di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-quater, comma 2, del provvedimento in esame, coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
9/2247/11. Fantinati.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di collaborazione volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a prevedere, anche con successive modifiche legislative, che siano esclusi dalla volontaria collaborazione di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-quater, comma 2, del provvedimento in esame, coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9/2247/12. Fico.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a prevedere, anche con successive modifiche legislative, che siano esclusi dalla volontaria collaborazione di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-quater, comma 2, del provvedimento in esame, coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e di attività finanziarie detenute all'estero.
9/2247/13. Fraccaro.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a non procedere a proroghe della data del 30 settembre 2014 come limite per la violazione degli obblighi della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 167 del 1990 convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, al fine di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater della citata legge introdotto dal provvedimento in esame.
9/2247/14. Frusone.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire che la procedura di collaborazione volontaria possa essere attivata fino al 30 settembre 2015 ma esclusivamente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto-legge n. 167 del 1990 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990 e successive modificazioni, commesse fino al 30 settembre 2014.
9/2247/15. Gagnarli.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a garantire che il termine del 30 settembre 2015 di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-quater, comma 5, e il termine di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso 5-quater, comma 1, del 30 settembre 2014, non saranno oggetto di proroghe in successivi provvedimenti.
9/2247/16. Luigi Gallo.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

ad adottare nuove iniziative, anche legislative, finalizzate all'introduzione, accanto alla sanzione pecuniaria, di sanzioni accessorie, tra le quali la revoca dei benefici previsti dalla cosiddetta voluntary disclosure, nel caso di violazione degli adempimenti disposti a tal fine dal presente provvedimento.
9/2247/17. Silvia Giordano.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

ad adottare nuove iniziative, anche legislative, finalizzate alla destinazione di parte delle entrate derivanti dall'attuazione delle nuove disposizioni introdotte in materia di rientro dei capitali dall'estero alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale.
9/2247/18. Grande.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

ad adottare nuove iniziative, anche legislative, al fine di prevedere che parte delle entrate richiamate in premessa siano destinate alle misure in favore delle piccole e medie imprese.
9/2247/19. Grillo.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

ad adottare nuove iniziative, anche legislative, al fine di prevedere che parte delle entrate richiamate in premessa siano destinate agli interventi per il risanamento ed il contrasto del dissesto idrogeologico del nostro territorio.
9/2247/20. Cristian Iannuzzi.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

ad adottare nuove iniziative, anche legislative, al fine di prevedere che parte delle entrate richiamate in premessa siano destinate agli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
9/2247/21. L'Abbate.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a riferire alle Camere, entro il prossimo mese di dicembre, in ordine ai risultati della lotta all'evasione e all'elusione fiscali conseguiti nell'ultimo semestre e alle eventuali conseguenti entrate, e ad illustrare la strategia di breve, medio e lungo periodo che intende adottare per contrastare gli stessi fenomeni.
9/2247/22. Liuzzi.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a riferire alle Camere con cadenza trimestrale in ordine all'attuazione delle nuove disposizioni introdotte per favorire il rientro dei capitali dall'estero, all'entità delle entrate conseguite, delle sanzioni eventualmente comminate e per quali violazioni, nonché in ordine alla ripartizione di cui all'articolo 1, comma 7 del provvedimento in esame, a garanzia della trasparenza dell'amministrazione della cosa pubblica e della conoscibilità da parte del Parlamento e dei cittadini.
9/2247/23. Lombardi.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il comma 7 dell'articolo 1 dispone l'utilizzo delle entrate derivanti dall'applicazione della presente legge al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno; esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); investimenti pubblici; Fondo per la riduzione della pressione;
    sarebbe opportuno prevedere che tali risorse siano indirizzate anche per contrastare il dissesto idrogeologico del territorio nazionale,

impegna il Governo

a destinare le risorse derivanti dall'applicazione del presente provvedimento anche per contrastare il dissesto idrogeologico del territorio nazionale.
9/2247/24. Lorefice.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il comma 7 dell'articolo 1 dispone l'utilizzo delle entrate derivanti dall'applicazione della presente legge al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno; esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); investimenti pubblici; Fondo per la riduzione della pressione;
    sarebbe opportuno indirizzare che tali risorse siano indirizzate anche al Fondo nazionale per la protezione civile visto che il nostro Paese è soggetto a continue emergenze calamitose,

impegna il Governo

a destinare le risorse derivanti dall'applicazione del presente provvedimento anche al Fondo nazionale per la protezione civile.
9/2247/25. Lupo.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il comma 7 dell'articolo 1 dispone l'utilizzo delle entrate derivanti dall'applicazione della presente legge al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno; esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); investimenti pubblici; Fondo per la riduzione della pressione;
    valutato come negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica ed hanno forti difficoltà di accedere al credito,

impegna il Governo

a destinare le risorse derivanti dall'applicazione della presente legge anche al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
9/2247/26. Mannino.

   La Camera,
   premesso che:
    secondo i dati dell'Agenzia delle entrate nelle banche della Confederazione elvetica sarebbero depositati 125 miliardi di euro di cittadini italiani, in prevalenza in istituti bancari di Lugano, Bellinzona, Locarno e Chiasso;
    già da alcuni anni sono avviate le trattative tra Italia e Svizzera per giungere ad un accordo che permetta al nostro Paese di incassare almeno una parte dei proventi fiscali derivanti dai capitali nascosti nella Confederazione;
    nello scorso mese di maggio, nell'ambito di un incontro svoltosi a Bellinzona tra i rappresentanti delle parti sociali e del governo ticinese e la Consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf per discutere sulle questioni riguardanti le trattative per raggiungere l'accordo fiscale tra Italia e Svizzera, la stessa Consigliera aveva dichiarato che la firma dell'accordo fiscale tra i due Paesi non ci sarebbe stata prima dell'estate a causa di «un prolungamento di 2-3 mesi del tempo di trattative a causa della discussione della legge sul voluntary disclosure, che sarà votata dal parlamento italiano non prima di giugno», ma da allora dell'Accordo non vi è stata più alcuna notizia;
    nel frattempo, nello stesso mese di maggio 2014, la Svizzera ha firmato un accordo con l'Ocse per lo scambio automatico di informazioni, sancendo di fatto la fine di un'era e stringendo sempre di più il cerchio intorno agli evasori che avevano fatto della federazione elvetica il loro paradiso fiscale all'interno della vecchia Europa;
    pur non fissando tale accordo alcun termine entro il quale adeguarsi concretamente agli standard internazionali di scambio automatico, la data ultima indicata negli accordi precedenti per riportare nel Paese di origine i dati degli investitori è stata finora quella del settembre 2017, mentre la richiesta di informazioni potrà comunque iniziare a partire da dicembre del 2015;
    la frode fiscale e l'evasione privano i Governi di entrate necessarie per far ripartire la crescita e minano la fiducia dei cittadini nell'equità e integrità del sistema fiscale, e in questo senso il deposito di ingenti capitali italiani in Svizzera è emblematico e deve essere assolutamente e tempestivamente risolto,

impegna il Governo

ad elaborare misure per risolvere l'annosa questione della fuga di capitali, e la conseguente massiccia evasione fiscale, nella Confederazione elvetica.
9/2247/27. Mantero.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    si rileva che l'evasione fiscale in Italia rimane un problema che danneggia fortemente l'economia italiana;
    secondo quanto pubblicato dal quotidiano Il Corriere della sera, il 3 agosto 2014, le verifiche mirate effettuate da parte della Guardia di finanza, dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2014, hanno consentito di accertare una evasione fiscale pari ad una cifra record di 3 miliardi e 800 milioni di euro, già contestati dall'Agenzia delle entrate;
    in diciotto mesi – riporta il suindicato quotidiano – non sono state pagate imposte per 1 miliardo e 400 milioni, attraverso operazioni di «esterovestizione», determinate dal trasferimento di residenze e sedi di società in quei «paradisi fiscali», europei o sudamericani, divenuti mete di imprenditori o liberi professionisti;
    dalle isole Vergini, alle Bermuda, dall'Olanda al Delaware (Stati Uniti d'America), un inarrestabile flusso di denaro occultato all'estero, che ha fatto scattare l'entità dell'evasione a livelli impressionanti e sottratto all'imposizione fiscale, sta provocando un complesso e gravoso problema alle già precarie condizioni dei Conti pubblici italiani, in considerazione tra l'altro, della correzione complessiva sul 2015, che dovrebbe essere di circa 16 miliardi di euro tra riduzioni di spesa e recupero di somme non versate dai contribuenti;
    il rapporto delle Fiamme Gialle, prosegue l'articolo giornalistico, elenca sistemi e luoghi dove finiscono i fondi, evidenziando i metodi apparentemente semplici utilizzati da 1.900 evasori totali e altre migliaia di contribuenti che hanno versato soltanto una minima parte dei propri guadagni,

impegna il Governo

ad adottare iniziative urgenti al fine di fronteggiare le attività illegali dettate dall'evasione fiscale.
9/2247/28. Marzana.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    la proposta di legge in esame nasce dalla soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, abrogato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Finanze. Si ricorda che in quella sede i gruppi avevano assunto l'impegno ad affrontare le tematiche relative al rientro dei capitali detenuti all'estero, oggetto del predetto articolo 1, attraverso specifiche proposte legislative di iniziativa parlamentare;
    si auspica che il Governo rispetti la decisione del Parlamento italiano e non inserisca tali disposizioni in provvedimenti d'iniziativa governativa,

impegna il Governo

a non assumere iniziative volte ad inserire le norme sulla volontaria collaborazione preventiva in provvedimenti d'iniziativa governativa come la legge di stabilità.
9/2247/29. Micillo.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a rafforzare gli accordi tra Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, con i Paesi terzi, agevolando al riguardo lo scambio di informazioni tra le autorità appartenenti a diversi Stati nonché la cooperazione nello svolgimento delle attività di indagine trasfrontaliere.
9/2247/30. Mucci.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a introdurre strumenti di condivisione di banche dati con le autorità fiscali estere nonché favorire la creazione di unità di intelligence per la lotta all'evasione fiscale internazionale.
9/2247/31. Nesci.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di collaborazione volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

per i contratti di locazione breve inferiore a trenta giorni, a introdurre modalità di pagamento attraverso banche e sportelli postali che agiscano da sostituto d'imposta prelevando, sull'importo del solo canone, come ritenuta a titolo di imposta sostitutiva o d'acconto d'ammontare pari alla cedolare secca del 10 per cento.
9/2247/32. Dall'Osso.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di collaborazione volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a introdurre strumenti informatici e telematici al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali di dichiarazione e versamento delle imposte dovute sui redditi da locazione breve di immobili residenziali, tra cui anche la predisposizione di una piattaforma on line gestita direttamente dall'Agenzia delle Entrate che consenta la liquidazione e il pagamento delle imposte dovute.
9/2247/33. D'Ambrosio.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

al fine di migliorare la tax compliance e ridurre i rischi di evasione, a prevedere l'invio ai contribuenti di bollettini postali precompilati per il pagamento dei tributi dovuti.
9/2247/34. De Lorenzis.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a potenziare la cooperazione tra Agenzie e Comuni ai fini della repressione del fenomeno delle «case fantasma», prevedendo la partecipazione diretta dei Comuni all'attività di accertamento.
9/2247/35. De Rosa.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

per la lotta all'evasione fiscale nel settore immobiliare, a prevedere l'obbligo per i Comuni di acquisire il titolo di proprietà o occupazione dell'immobile in caso di cambio di residenza.
9/2247/36. Del Grosso.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a introdurre l'obbligo delle agenzie immobiliari di segnalare i contratti di locazione immobiliare conclusi per il loro tramite nonché copia del contratto concluso ai fini della registrazione.
9/2247/37. Della Valle.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a introdurre sistemi informatizzati per tracciamento e controllo di container di merci in transito o destinate all'importazione, sulla base di standard uniformi definiti per tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
9/2247/38. Nuti.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di collaborazione volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a prevedere lo sviluppo e l'utilizzo di software per accertare in tempo reale (verificando le esportazioni/cessioni intracomunitarie effettive) le illecite dichiarazioni di «plafond» (che consente di non pagare l'IVA all'importazione).
9/2247/39. Parentela.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché mediante l'introduzione di nuove misure di contrasto, oltre che migliorare la tax compliance con il contribuente,

impegna il Governo

a prevedere agevolazioni fiscali e facilitazioni procedurali all'importazione per soggetti che assolvono (o che hanno sempre assolto) correttamente i propri obblighi.
9/2247/40. Petraroli.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

per combattere le frodi organizzate per l'abbattimento del carico impositivo (IVA e II.DD.), società «cartiere» e creazione di crediti IVA fittizi, ad aumentare la frequenza delle comunicazioni relative ai rapporti con clienti e fornitori (ad esempio mensile).
9/2247/41. Pesco.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

al fine di prevenire l'evasione di accise su carburanti, a definire procedure semplificate per il rifornimento basate sulla identificazione del soggetto beneficiario e la standardizzazione delle registrazioni, con procedura informatica che consenta l'elaborazione dei dati.
9/2247/42. Pinna.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

al fine di prevenire l'evasione di accise su carburanti, a introdurre sistemi di tracciamento e di misurazione delle quantità dei prodotti trasferiti.
9/2247/43. Pisano.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

al fine di prevenire l'evasione di accise, a costituire uffici nazionali dell'Agenzia delle Dogane dedicati all'analisi dei dati ed alla ricerca delle anomalie, per controlli mirati sul territorio e presso i depositi fiscali, nell'ambito di programmi straordinari, d'intesa con Agenzia Entrate e Guardia di Finanza.
9/2247/44. Prodani.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

per prevenire frodi in tema di rimborsi accisa agli autotrasportatori, prevedere l'introduzione di registri informatici contenenti le dichiarazioni di consumo nonché l'incrocio dei dati fiscali del contribuente con le richieste di rimborso o di compensazione con modello F24.
9/2247/45. Rizzetto.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a potenziare il tutoraggio per la lotta all'evasione ed elusione fiscale mediante pratiche di «aggressive tax planning» (ad esempio estero-vestizione, operazioni straordinarie, anche transnazionali, aventi finalità elusiva).
9/2247/46. Rizzo.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a prevedere l'obbligo di segnalazione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle notizie acquisite nell'ambito di indagini di P.G. e/o di attività di controllo da altri soggetti (ad esempio, vigili urbani).
9/2247/47. Paolo Nicolò Romano.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere termini di accertamento più ampi rispetto a quelli ordinari (così come previsto dall'articolo 1, capoverso articolo 5-quater, comma 4, di cui alla proposta di legge in esame), tenendo conto delle esigenze operative dell'Agenzia delle entrate e contemperando tale ampliamento dei termini con i benefici e agevolazioni (soprattutto sotto il profilo sanzionatorio) concessi a coloro che intendano aderire alla procedura di volontaria collaborazione.
9/2247/48. Ruocco.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di collaborazione volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere, per ragioni di etica sociale e senso di legalità, dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 167 del 1990.
9/2247/49. Rostellato.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di collaborazione volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità),

impegna il Governo

a prevedere l'obbligo per l'Agenzia delle entrate di comunicare tutte le informazioni rilevate nel corso della procedura di volontaria collaborazione all'autorità giudiziaria ai fini degli opportuni controlli circa la sussistenza di ipotesi di reato perseguibili.
9/2247/50. Scagliusi.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere, per ragioni di etica sociale e senso di legalità, coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9/2247/51. Segoni.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevista in caso di adesione all'invito di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 218 del 1997 (è prevista infatti la riduzione ad un sesto delle sanzioni irrogate), considerate le riduzioni già concesse dalla proposta di legge in esame a favore dei contribuenti che intendano accedere alla procedura di volontaria collaborazione.
9/2247/52. Sibilia.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto;
    l'articolo 3, comma 3, invece, introduce il reato di autoriciclaggio; in particolare si prevede la punibilità di chiunque sostituisca, trasferisca ovvero impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa; mentre si esclude, invece, fuori dai casi di autoriciclaggio, la punibilità per l'utilizzazione o il godimento personale dei proventi illeciti,

impegna il Governo

a riformare la disciplina dei reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile sia attraverso l'eliminazione della distinzione oggi esistente tra la forma più grave (delittuosa) e quella meno grave (contravvenzionale) sia attraverso la revisione delle soglie di rilevanza (che di fatto hanno ridotto la portata applicativa delle disposizioni), al fine di perseguire con ogni mezzo una condotta particolarmente pericolosa per la sua frequente connessione con i reati di evasione fiscale.
9/2247/53. Villarosa.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto;
    l'articolo 3, comma 3, invece, introduce il reato di autoriciclaggio; in particolare si prevede la punibilità di chiunque sostituisca, trasferisca ovvero impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa; mentre si esclude, invece, fuori dai casi di autoriciclaggio, la punibilità per l'utilizzazione o il godimento personale dei proventi illeciti,

impegna il Governo

a rivedere la normativa riguardante il trasporto di valuta e titoli al seguito, sia in ingresso che in uscita dal territorio italiano, e introdurre l'obbligo di dichiarazione per importi superiori ai 5.000,00 euro.
9/2247/54. Sorial.

   La Camera,
   esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione»;
   premesso che:
    il comma 7 dispone in merito all'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotti dal comma 1 del medesimo articolo 1, prevedendone il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini del loro utilizzo per determinate finalità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare i suddetti introiti, a progetti di sviluppo di start-up innovative, ovverosia «incubatori certificati» di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
9/2247/55. Artini.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, al fine rafforzare le forme e gli strumenti di collaborazione e cooperazione tra le Agenzie e la Guardia di Finanza, implementando ed agevolando in particolar modo Io scambio reciproco di informazioni e di dati acquisiti durante lo svolgimento di verifiche e controlli fiscali.
9/2247/56. Baldassarre.

   La Camera,
   esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione»;
   premesso che:
    il comma 7 dispone in merito all'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotti dal comma 1 del medesimo articolo 1, prevedendone il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini del loro utilizzo per determinate finalità;
   considerato che:
    nell'ambito dell'Accordo di partenariato 2014, la Commissione europea ha posto l'accento sulla necessità di attuare una «strategia di specializzazione intelligente», attraverso la creazione di programmi di trasformazione economica integrati e basati sul territorio che valorizzino i punti di forza, i vantaggi competitivi e il potenziale di eccellenza di ogni paese o regione; supportino l'innovazione tecnologica e basata sulla pratica e promuovano gli investimenti nel settore privato; assicurino la piena partecipazione dei soggetti coinvolti e incoraggino l'innovazione e la sperimentazione, basati su esperienze concrete e includenti validi sistemi di monitoraggio e valutazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare i suddetti introiti per incentivare la promozione e la tutela del lavoro autonomo e del cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale a valere sulle risorse stanziate nell'ambito dei bilanci regionali e sulle risorse del Fondo sociale europeo, con particolare riguardo alle seguenti attività:
   a) operazioni di acquisto di macchine, di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329;
   b) prestazioni di garanzie per l'accesso al credito ovvero operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in correlazione alla presentazione di programmi di sviluppo e innovazione;
   c) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
9/2247/57. Baroni.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

ai fini della tassazione di redditi di provenienza illecita ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993, ad assumere ogni iniziativa volta ad agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le Agenzie e le Procure della Repubblica presso i Tribunali dislocati sul territorio nazionale, prevedendo in particolare strumenti di trasmissione telematica delle segnalazioni relative a soggetti coinvolti in indagini penali dai quali risulta il possesso di proventi illeciti, da sottoporre a tassazione.
9/2247/58. Basilio.

   La Camera,
   esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione»;
   premesso che:
    il comma 7 dispone in merito all'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotti dal comma 1 del medesimo articolo 1, prevedendone il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini del loro utilizzo per determinate finalità;
   considerato che:
    la perdurante crisi dell'economia italiana ha avuto una ripercussione negativa nell'ambito dell'occupazione femminile: secondo i dati Istat, fra le donne l'occupazione qualificato è diminuita di quasi 300 mila unità, mentre i lavori non qualificati hanno fatto registrare un incremento di oltre 200.000 unità;
    l'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice della parità uomo-donna), prevede azioni di sostegno economico, dirette a favorire l'occupazione e l'imprenditoria femminile;
   valutato che:
    l'articolo 53 del citato decreto legislativo, indica i soggetti destinatari delle menzionate azioni di sostegno, quali le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare gli introiti di cui al comma 7 del provvedimento in titolo, per incrementare ed estendere le azioni di sostegno economico, di cui al citato articolo 53, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 198/2006, a favore delle seguenti azioni: a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa; b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità; c) per la costituzione di piccole e micro imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari o regionali.
9/2247/59. Battelli.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

assumere ogni iniziativa volta a sviluppare ed implementare gli strumenti telematici di acquisizione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni, eliminando l'utilizzo di documenti cartacei, al fine di favorire la loro trasmissione e consultazione e, dunque, aumentare la mole di informazioni effettivamente utilizzabili per l'accertamento e il controllo della posizione fiscale dei contribuenti.
9/2247/60. Bechis.

   La Camera,
   esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione»;
   premesso che:
    il comma 7 dispone in merito all'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotti dal comma 1 del medesimo articolo 1, prevedendone il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai finì del loro utilizzo per determinate finalità;
   considerato che:
    lo stato di perdurante crisi occupazionale crea incertezza dell'attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare;
   valutato che:
    l'esigenza di sostenere anche le iniziative d'investimento informale nel capitale di rischio delle imprese è essenziale per sostenere le micro, piccole e medie imprese, creando occupazione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di destinare gli introiti di cui al comma 7 del provvedimento in titolo, a favore dello sgravio fiscale, dei soggetti pubblici e privati che investono nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese apportando da 30.000 euro a 300.000 euro singolarmente o fino a 3 milioni di euro in associazione quale capitale di rischio nelle medesime e mettendo a disposizione la propria esperienza, reti di conoscenze e servizi;
   nel caso, consentire ai suddetti soggetti di poter detrarre almeno il 60 per cento dell'ammontare di tali investimenti dal proprio reddito individuale o d'impresa, per almeno tre periodi d'imposta mediante meccanismi automatici di agevolazione fiscale, mediante credito d'imposta o bonus fiscale.
9/2247/61. Benedetti.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

ad ampliare l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, anche attraverso la introduzione di benefici o agevolazioni fiscali per i contribuenti disposti a garantire l'impiego esclusivo di tali forme di pagamento.
9/2247/62. Massimiliano Bernini.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a prevedere l'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per il riconoscimento delle detraibilità e deducibilità di oneri e spese.
9/2247/63. Paolo Bernini.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

ad incentivare i rapporti di collaborazioni preventive ai fini dichiarativi tra Agenzie e contribuenti, rafforzando gli strumenti di tutoraggio esistenti nonché introducendo garanzie per i contribuenti collaborativi, quali l'esenzione da controlli e accertamenti fiscali.
9/2247/64. Nicola Bianchi.

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 7 del provvedimento in esame dispone in merito all'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotti dal comma 1 del medesimo articolo 1, prevedendone il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini del loro utilizzo per determinate finalità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare le predette risorse per la promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi culturali e ambientali, rivolti a giovani.
9/2247/65. Brescia.

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 7 del provvedimento in esame dispone in merito all'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 3-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotti dal comma 1 del medesimo articolo 1, prevedendone il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini del loro utilizzo per determinate finalità;
   considerato che:
    con riguardo al mercato del lavoro, alle regole e alle procedure della contrattazione, le esigenze di cambiamento devono chiarire l'impegno all'adozione di misure volte a premiare la produttività, disponendo di risorse certe e continuative per il finanziamento delle politiche incentivanti, quali la defiscalizzazione e la decontribuzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare le predette risorse per attuare misure promozionali concernenti la riduzione dagli oneri assicurativi in misura non superiore al 60 per cento per l'anno successivo all’ intervento, per le imprese che comprovino lo svolgimento di attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ulteriori rispetto a quelle imposte da norme di legge, che riguardino almeno la metà della forza lavoro o l'acquisto di materiali o servizi innovativi.
9/2247/66. Brugnerotto.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a introdurre metodologie di intervento e accertamento fiscale differenziate per ciascuna macrotipologia di contribuenti (grandi contribuenti e medie imprese, piccole imprese e lavoro autonomo, persone fisiche, enti non commerciali).
9/2247/67. Busto.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a implementare gli istituti definitori della pretesa tributaria al fine di migliorare la qualità dei controlli e garantire un'attiva partecipazione dei contribuenti.
9/2247/68. Cariello.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a potenziare le interazioni fra gli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria e le altre amministrazioni che svolgono attività ispettiva, quali l'INPS, l'INAIL, la SIAE e i Comuni.
9/2247/69. Alberti.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa volta a consentire l'utilizzo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa in possesso di Autorità ed enti in ragione della loro attività di controllo e di vigilanza (Banca d'Italia, Commissione nazionale per le società e la borsa e Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).
9/2247/70. Barbanti.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a potenziare il ricorso allo scambio di informazioni in ambito comunitario e, in generale, gli strumenti di cooperazione internazionale, con particolare riguardo all'invio di richieste di assistenza amministrativa e di scambi informativi spontanei, nonché all'attivazione dei controlli multilaterali.
9/2247/71. Cancelleri.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa al fine di introdurre regimi fiscali di favore per i contribuenti con ridotta capacità di reddito, anche attraverso l'individuazione di adempimenti fiscali fortemente semplificati, sia nella fase della tenuta delle scritture contabili che nell'adempimento dichiarativo.
9/2247/72. Zolezzi.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva su redditi di lavoro dipendente irregolare o di lavoro autonomo occasionale, assumere ogni iniziativa volta rafforzare l'attività ispettiva dell'Ispettorato del lavoro nonché introdurre l'obbligo di segnalazione dei dati all'Amministrazione finanziaria.
9/2247/73. Carinelli.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa volta a prevedere forme di partecipazione dei Comuni all'accertamento nonché incrementare lo scambio di informazioni e di dati tra le Agenzie e le amministrazioni locali.
9/2247/74. Caso.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

al fine di migliorare la tax compliance, a prevedere l'invio ai contribuenti di comunicazioni in automatico che ricordino la scadenza dei termini degli adempimenti fiscali.
9/2247/75. Castelli.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a potenziare gli accertamenti di tipo induttivo anche attraverso nuove forme di presunzioni legali basate sulle risultanze delle indagini finanziarie, con inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente.
9/2247/76. Cecconi.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

al fine di incentivare la compliance con il contribuente, a prevedere l'invio annuale ad ogni lavoratore della propria posizione contributiva.
9/2247/77. Chimienti.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a prevedere l'obbligo per gli enti che erogano prestazioni assistenziali o sociali l'invio di una segnalazione all'Agenzia delle Entrate circa le somme erogate, al fine di favorire gli opportuni controlli e verifiche fiscali.
9/2247/78. Ciprini.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a potenziare gli strumenti di accertamento nei confronti dei contribuenti non «congrui» e non «coerenti» rispetto agli studi di settore, estendendoli anche nei confronti di quelli «congrui» al fine di verificare la veridicità dei dati dichiarati ai fini degli studi (in particolare, degli input) e l'entità effettiva degli imponibili.
9/2247/79. Colonnese.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a incentivare l'utilizzo di sistemi di pagamento alternativi al contante (maggiore utilizzo dei POS), prevedendo l'assenza di spese per le imprese e lavoratori autonomi nonché per i titolari del rapporto finanziario.
9/2247/80. Cominardi.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a potenziare l'enfasi mediatica in tema di esecuzione di controlli strumentali nei confronti dei contribuenti, anche attraverso specifiche campagne da parte delle amministrazioni competenti, evidenziando gli effetti derivanti dalla reiterata violazione degli adempimenti fiscali.
9/2247/81. Corda.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a favorire la tax compliance, potenziando le campagne mediatiche in tema di strumenti preventivi di controllo e strumenti deflattivi del contenziosi, evidenziandone gli effetti positivi in tema di riduzione delle sanzioni.
9/2247/82. Cozzolino.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a prevedere la stipula di accordi tra le Agenzie e le Università italiane, che prevedano l'obbligo per i frequentatori di compilare un questionario in cui indicare la propria dimora per la frequenza dei corsi, al fine di contrastare l'evasione fiscale in tema di contratti di locazione.
9/2247/83. Crippa.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a introdurre l'obbligo per coloro che attivano utenze domestiche di segnalare (oltre ai dati catastali) anche il titolo di occupazione dell'immobile.
9/2247/84. Currò.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a incentivare l'opzione della «Cedolare secca» sugli affitti potenziando le campagne mediatiche circa i benefici previsti nonché l'assistenza da parte dell'Agenzia delle Entrate.
9/2247/85. Da Villa.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a incentivare l'opzione della «Cedolare secca» sugli affitti potenziando le campagne mediatiche circa i benefici previsti nonché l'assistenza da parte dell'Agenzia delle Entrate.
9/2247/86. Dadone.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

per i contratti di locazione breve conclusi on-line tramite intermediari (piattaforme di prenotazione e agenzie) e con pagamento diretto all'intermediario, a introdurre l'obbligo per l'intermediario di operare una ritenuta a titolo di imposta sostitutiva o di acconto, commisurata all'ammontare dell'attuale cedolare secca (10 per cento), all'atto del pagamento al locatore delle somme ad esso spettanti per la locazione dell'immobile, al fine di garantire il prelievo fiscale su tali redditi nonché l'adempimento degli obblighi dichiarativi.
9/2247/87. Daga.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
    l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
    in proposito, dai dati elaborati dalla UIF risulta che, dal 2009 al 2012, le segnalazioni sono passate da 136 a circa 2.300. In particolare, nell'ultimo anno, 1.876 segnalazioni sono state inviate dai notai, 88 dai dottori commercialisti ed esperti contabili, 2 da revisori contabili e società di revisione, 4 dagli avvocati. Tali risultati, senz'altro insoddisfacenti per talune categorie di segnalanti, possono essere dovuti alla previsione di ampie esenzioni per le funzioni di patrocinio (probabilmente in parte abusata), alla natura non esclusivamente finanziaria degli incarichi professionali, alla presenza di minori economie di scala per l'impianto di efficaci sistemi interni antiriciclaggio, al carattere meno «convenzionale» di determinati incarichi professionali, alla relativamente maggiore incidenza della perdita di clienti conseguente alla segnalazione nonché alla sostanziale inefficacia dei procedimenti di contestazione per omessa segnalazione a carico di questi soggetti (a sua volta derivante dalla carenza e frammentazione dei controlli sugli stessi);
    in secondo luogo, un numero significativo di segnalazioni non contiene elementi di sospetto tali da consentire immediati e specifici approfondimenti finanziari o investigativi. A dispetto di ciò, le segnalazioni contengono un importante patrimonio informativo che, oltre a poter consentire l'avvio di un numero significativo di procedimenti penali, merita di essere valorizzato in modo adeguato, evitando anche inutili adempimenti burocratici. In tal senso, di grande utilità potrebbero rivelarsi interventi volti a snellire gli adempimenti procedurali a carico della UIF e a rafforzare la circolazione di informazioni rilevanti, quali: la rivisitazione dello strumento di archiviazione da parte della UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, nel senso di ridurne la matrice processualistica; la semplificazione della procedura di trasmissione da parte della UIF delle segnalazioni agli organi investigativi, escludendo l'obbligo di corredare della prescritta relazione tecnica le segnalazioni meno rilevanti; rafforzare il feedback informativo sul seguito dell'approfondimento finanziario e investigativo delle segnalazioni. In tal modo risulterebbero anche soddisfatti i rilievi sul sistema italiano antiriciclaggio e gli indirizzi formulati dagli organismi internazionali con riguardo, in particolare, all'esigenza di privilegiare l'analisi strategica delle segnalazioni e di consentire un adeguato flusso di ritorno a beneficio dei segnalanti,

impegna il Governo

a valutare, anche con provvedimenti normativi, il rafforzamento del feedback informativo sul seguito dell'approfondimento finanziario e investigativo delle segnalazioni in modo tale da far risultare anche soddisfatti i rilievi sul sistema italiano antiriciclaggio e gli indirizzi formulati dagli organismi internazionali con riguardo, in particolare, all'esigenza di privilegiare l'analisi strategica delle segnalazioni e di consentire un adeguato flusso di ritorno a beneficio dei segnalanti.
9/2247/88. Bonafede.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
    è inoltre prevista l'assegnazione di personale alle Agenzie fiscali;
   l'efficace contrasto al riciclaggio, compreso l'autoriciclaggio, e ai relativi reati presupposto richiede la raccolta e lo sfruttamento di tutti gli elementi informativi utili a individuare anomalie finanziarie e altri comportamenti sintomatici del compimento di tali reati. A questo scopo, l'ordinamento italiano ha predisposto un articolato sistema di segnalazione di operazioni sospette, in forza del quale intermediari finanziari, professionisti e altri operatori non finanziari segnalano alla UIF le operazioni sospette di riciclaggio. La UIF effettua un approfondimento finanziario di tali segnalazioni e le trasmette, corredate dei risultati di tali approfondimenti, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e alla DIA; questi ultimi effettuano un ulteriore approfondimento investigativo delle operazioni sospette e, qualora rinvengano ipotesi di reato, inoltrano rapporto all'autorità giudiziaria competente;
   il sistema di segnalazione di operazioni sospette ha prodotto, nel tempo, risultati significativi. Il numero delle segnalazioni inviate alla UIF è cresciuto costantemente, passando da oltre 21.000 nel 2009 a oltre 64.000 nel 2012. Negli stessi anni, secondo i dati forniti dalla Guardia di Finanza, le persone arrestate nell'ambito di indagini per riciclaggio sono state 413 per un importo riciclato di oltre 7 miliardi di euro; le persone arrestate nell'ambito di indagini per reimpiego di capitali illeciti sono state, invece, 133 per un importo reimpiegato di oltre 7 miliardi di euro. Tra i reati presupposto più diffusi vi sono stati frodi fiscali, furti e appropriazioni indebite, traffico di stupefacenti. Per il riciclaggio e il reimpiego dei proventi delle sole frodi fiscali, in particolare, le persone arrestate sono state 110 per un importo riciclato o reimpiegato di oltre 4 miliardi di euro. Nel solo 2012, inoltre, l'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette ha consentito l'apertura di 1.004 «nuovi contesti investigativi di natura penale», di cui la maggior parte per reati contro il patrimonio, antiriciclaggio e tributari. Il sistema della segnalazione di operazioni sospette incontra ancora rilevanti limiti,

impegna il Governo

a ripensare, con l'introduzione di provvedimenti ad hoc, l'intera materia degli accertamenti patrimoniali, per abbracciare il panorama degli strumenti di aggressione ai patrimoni mafiosi con particolare riferimento alla disciplina della confisca tradizionale, della confisca per equivalente e della confisca per sproporzione.
9/2247/89. Sarti.

   La Camera,
   in sede di esame dell'A.C. 2247 recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione»;
   l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
   è inoltre prevista l'assegnazione di personale alle Agenzie fiscali;
   l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico,

impegna il Governo

a prevedere più stringenti requisiti di onorabilità e professionalità in capo agli intermediari e a talune categorie di professionisti che abbiano obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei rapporti e delle operazioni, di segnalazione delle operazioni sospette, di predisporre adeguati presidi organizzativi e strumenti di controllo interno, di formazione del personale.
9/2247/90. Spadoni.

   La Camera,
   in sede di esame dell'A.C. 2247 recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione»;
   l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
   è inoltre prevista l'assegnazione di personale alle Agenzie fiscali;
   l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico,

impegna il Governo

ad introdurre, per quanto di sua competenza, ulteriori e più efficaci controlli relativi all'accesso e allo svolgimento dell'attività di raccolta e sfruttamento di tutti gli elementi informativi utili ad individuare anomalie finanziarie e altri comportamenti sintomatici del compimento di reati presupposti, avvalendosi anche dell'autoregolamentazione in linea con quanto previsto dal testo unico della finanza per i promotori finanziari.
9/2247/91. Businarolo.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
    l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
    in proposito, dai dati elaborati dalla UIF risulta che, dal 2009 al 2012, le segnalazioni sono passate da 136 a circa 2.300. In particolare, nell'ultimo anno, 1.876 segnalazioni sono state inviate dai notai, 88 dai dottori commercialisti ed esperti contabili, 2 da revisori contabili e società di revisione, 4 dagli avvocati. Tali risultati, senz'altro insoddisfacenti per talune categorie di segnalanti, possono essere dovuti alla previsione di ampie esenzioni per le funzioni di patrocinio (probabilmente in parte abusata), alla natura non esclusivamente finanziaria degli incarichi professionali, alla presenza di minori economie di scala per l'impianto di efficaci sistemi interni antiriciclaggio, al carattere meno «convenzionale» di determinati incarichi professionali, alla relativamente maggiore incidenza della perdita di clienti conseguente alla segnalazione nonché alla sostanziale inefficacia dei procedimenti di contestazione per omessa segnalazione a carico di questi soggetti (a sua volta derivante dalla carenza e frammentazione dei controlli sugli stessi);
    in secondo luogo, un numero significativo di segnalazioni non contiene elementi di sospetto tali da consentire immediati e specifici approfondimenti finanziari o investigativi. A dispetto di ciò, le segnalazioni contengono un importante patrimonio informativo che, oltre a poter consentire l'avvio di un numero significativo di procedimenti penali, merita di essere valorizzato in modo adeguato, evitando anche inutili adempimenti burocratici. In tal senso, di grande utilità potrebbero rivelarsi interventi volti a snellire gli adempimenti procedurali a carico della UIF e a rafforzare la circolazione di informazioni rilevanti, quali: la rivisitazione dello strumento di archiviazione da parte della UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, nel senso di ridurne la matrice processualistica; la semplificazione della procedura di trasmissione da parte della UIF delle segnalazioni agli organi investigativi, escludendo l'obbligo di corredare della prescritta relazione tecnica le segnalazioni meno rilevanti; rafforzare il feedback informativo sul seguito dell'approfondimento finanziario e investigativo delle segnalazioni. In tal modo risulterebbero anche soddisfatti i rilievi sul sistema italiano antiriciclaggio e gli indirizzi formulati dagli organismi internazionali con riguardo, in particolare, all'esigenza di privilegiare l'analisi strategica delle segnalazioni e di consentire un adeguato flusso di ritorno a beneficio dei segnalanti,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di sua competenza, ogni provvedimento idoneo ad interventi volti a snellire gli adempimenti procedurali a carico della Unità di informazione finanziaria (UIF).
9/2247/92. Terzoni.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
    l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
    in proposito, dai dati elaborati dalla UIF risulta che, dal 2009 al 2012, le segnalazioni sono passate da 136 a circa 2.300. In particolare, nell'ultimo anno, 1.876 segnalazioni sono state inviate dai notai, 88 dai dottori commercialisti ed esperti contabili, 2 da revisori contabili e società di revisione, 4 dagli avvocati. Tali risultati, senz'altro insoddisfacenti per talune categorie di segnalanti, possono essere dovuti alla previsione di ampie esenzioni per le funzioni di patrocinio (probabilmente in parte abusata), alla natura non esclusivamente finanziaria degli incarichi professionali, alla presenza di minori economie di scala per l'impianto di efficaci sistemi interni antiriciclaggio, al carattere meno «convenzionale» di determinati incarichi professionali, alla relativamente maggiore incidenza della perdita di clienti conseguente alla segnalazione nonché alla sostanziale inefficacia dei procedimenti di contestazione per omessa segnalazione a carico di questi soggetti (a sua volta derivante dalla carenza e frammentazione dei controlli sugli stessi);
    in secondo luogo, un numero significativo di segnalazioni non contiene elementi di sospetto tali da consentire immediati e specifici approfondimenti finanziari o investigativi. A dispetto di ciò, le segnalazioni contengono un importante patrimonio informativo che, oltre a poter consentire l'avvio di un numero significativo di procedimenti penali, merita di essere valorizzato in modo adeguato, evitando anche inutili adempimenti burocratici. In tal senso, di grande utilità potrebbero rivelarsi interventi volti a snellire gli adempimenti procedurali a carico della UIF e a rafforzare la circolazione di informazioni rilevanti, quali: la rivisitazione dello strumento di archiviazione da parte della UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, nel senso di ridurne la matrice processualistica; la semplificazione della procedura di trasmissione da parte della UIF delle segnalazioni agli organi investigativi, escludendo l'obbligo di corredare della prescritta relazione tecnica le segnalazioni meno rilevanti; rafforzare il feedback informativo sul seguito dell'approfondimento finanziario e investigativo delle segnalazioni. In tal modo risulterebbero anche soddisfatti i rilievi sul sistema italiano antiriciclaggio e gli indirizzi formulati dagli organismi internazionali con riguardo, in particolare, all'esigenza di privilegiare l'analisi strategica delle segnalazioni e di consentire un adeguato flusso di ritorno a beneficio dei segnalanti,

impegna il Governo

ad adottate ogni provvedimento idoneo alla semplificazione della procedura di trasmissione da parte della Unità di informazione finanziaria (UIF) delle segnalazioni agli organi investigativi, escludendo l'obbligo di corredare della prescritta relazione tecnica le segnalazioni meno rilevanti.
9/2247/93. Spessotto.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
    l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia di cronaca recente che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi, spesso accompagnate dal coinvolgimento di rappresentanti della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate in grado di pilotare i controlli ovvero di evitarli del tutto nei confronti di alcuni soggetti, richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei cittadini italiani ed a salvaguardia della fiducia del pubblico nei confronti della Pubblica amministrazione;
    in proposito, dai dati elaborati dalla UIF risulta che, dal 2009 al 2012, le segnalazioni sono passate da 136 a circa 2,300. In particolare, nell'ultimo anno, 1.876 segnalazioni sono state inviate dai notai, 88 dai dottori commercialisti ed esperti contabili, 2 da revisori contabili e società di revisione, 4 dagli avvocati. Tali risultati, senz'altro insoddisfacenti per talune categorie di segnalanti, possono essere dovuti alla previsione di ampie esenzioni per le funzioni di patrocinio (probabilmente in parte abusata), alla natura non esclusivamente finanziaria degli incarichi professionali, alla presenza di minori economie di scala per rimpianto di efficaci sistemi interni antiriciclaggio, al carattere meno «convenzionale» di determinati incarichi professionali, alla relativamente maggiore incidenza della perdita di clienti conseguente alla segnalazione nonché alla sostanziale inefficacia dei procedimenti di contestazione per omessa segnalazione a carico di questi soggetti (a sua volta derivante dalla carenza e frammentazione dei controlli sugli stessi);
   al fine di provvedere urgentemente all'attuazione di un sistematico rafforzamento dei controlli relativi alla repressione dei reati di evasione fiscale, riciclaggio ed autoriciclaggio per mezzo di una sistematica attività di controlli più stringenti dell'Agenzia delle entrate,

impegna il Governo

ad adottare ogni provvedimento idoneo, anche di carattere normativo, destinato a disciplinare compiutamente le metodologie di reclutamento del personale dirigente dell'agenzia delle entrate di modo da consentire l'assunzione della posizione dirigenziale, attraverso un trasparente sistema di avanzamento meritocratico, nel rispetto dell'articolo 97 ultimo comma Costituzione, solo al personale dell'amministrazione che abbia superato un concorso pubblico.
9/2247/94. Turco.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, inserito nei corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alta condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
    l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
    in proposito, dai dati elaborati dalla UIF risulta che, dal 2009 al 2012, le segnalazioni sono passate da 136 a circa 2.300. In particolare, nell'ultimo anno, 1.876 segnalazioni sono state inviate dai notai, 88 dai dottori commercialisti ed esperti contabili. 2 da revisori contabili e società di revisione. 4 dagli avvocati. Tali risultati, senz'altro insoddisfacenti per talune categorie di segnalanti, possono essere dovuti alla previsione di ampie esenzioni per le funzioni di patrocinio (probabilmente in parte abusata), alla natura non esclusivamente finanziaria degli incarichi professionali, alla presenza di minori economie di scala per rimpianto di efficaci sistemi interni antiriciclaggio, al carattere meno «convenzionale» di determinati incarichi professionali, alla relativamente maggiore incidenza della perdita di clienti conseguente alla segnalazione nonché alla sostanziale inefficacia dei procedimenti di contestazione per omessa segnalazione a carico di questi soggetti (a sua volta derivante dalla carenza e frammentazione dei controlli sugli stessi);
    in secondo luogo, un numero significativo di segnalazioni non contiene elementi di sospetto tali da consentire immediati e specifici approfondimenti finanziari o investigativi. A dispetto di ciò, le segnalazioni contengono un importante patrimonio informativo che, oltre a poter consentire l'avvio di un numero significativo di procedimenti penali, merita di essere valorizzato in modo adeguato, evitando anche inutili adempimenti burocratici. In tal senso, di grande utilità potrebbero rivelarsi interventi volti a snellire gli adempimenti procedurali a carico della UIF e a rafforzare la circolazione di informazioni rilevanti, quali la rivisitazione dello strumento di archiviazione da parte della UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, nel senso di ridurne la matrice processualistica; la semplificazione della procedura di trasmissione da parte della UIF delle segnalazioni agli organi investigativi, escludendo l'obbligo di corredare della prescritta relazione tecnica le segnalazioni meno rilevanti; rafforzare il feedback informativo sul seguito dell'approfondimento finanziario e investigativo delle segnalazioni. In tal modo risulterebbero anche soddisfatti i rilievi sul sistema italiano antiriciclaggio e gli indirizzi formulati dagli organismi internazionali con riguardo, in particolare, all'esigenza di privilegiare l'analisi strategica delle segnalazioni e di consentire un adeguato flusso di ritorno a beneficio dei segnalanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare il controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari.
9/2247/95. Turco.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
    l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico,

impegna il Governo:

   a rivedere la riqualificazione del reato di false comunicazioni sociali, quale reato di pericolo in cui l'eventuale verificarsi (o accertamento) del danno costituisca esclusivamente una circostanza aggravante con effetti sulla pena edittale;
   a rivedere altresì il reato di evasione fiscale prevedendo altresì pene edittali maggiori per coloro che evadono cifre superiori ad un milione di euro.
9/2247/96. Colletti.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
    l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
   si è negli ultimi anni, assistito a una progressiva divaricazione tra la nozione penale di riciclaggio e quella cosiddetta «amministrativa», che individua le ipotesi in cui scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni come sospette. Mentre la prima richiede la presistenza di un delitto non colposo e continua ad escludere la punizione autonoma dell'autoriciclaggio, la seconda prescrive l'obbligo di segnalazione in tutti i casi in cui sussiste la fondata percezione che determinate disponibilità derivino da un'attività illecita, anche indefinita, comprendente anche i reati contravvenzionali e i casi in cui vi sia coincidenza tra l'autore del reato presupposto e quello dell'attività riciclatoria;
   con specifico riferimento alle inflazioni fiscali di rilevanza penale, va ricordato che le nuove Raccomandazioni GAFI del 16 febbraio 2012 ne auspicano l'espressa inclusione tra i reati presupposto di riciclaggio e che il legislatore nazionale, riducendo determinate soglie di esenzione (riferite all'entità dell'imposta evasa o delle attività sottratte all'imposizione), ha tramutato in fattispecie delittuose molte condotte in precedenza riconducibili all'ambito delle infrazioni amministrative,

impegna il Governo

a prevedere l'espressa inclusione delle inflazioni fiscali di rilevanza penale tra i reati presupposto di riciclaggio.
9/2247/97. Tripiedi.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
    l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
    in questi ultimi anni presso numerosi organismi internazionali si è affermato il convincimento che proficue forme di cooperazione possano svilupparsi tra i soggetti pubblici e privati chiamati ad attivare le misure antiriciclaggio e le autorità impegnate a prevenire e reprimere l'evasione fiscale e la corruzione;
    particolare attenzione è stata dedicata alla tematica dal GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale);
    il GAFI (o FATF – Financial Action Task Force), operante in ambito OCSE, è stato fondato nel 1989 e ne fanno parte 34 paesi e 2 enti sovranazionali (la Commissione Europa e il Consiglio per la cooperazione del Golfo). Ai suoi lavori partecipano attivamente, come osservatori, le Nazioni Unite, il Fondo Monetario e la Banca Mondiale;
    il GAFI si avvale, inoltre, di una fitta rete di organizzazioni regionali strutturate sulla falsariga dello stesso;
    gli standard internazionali antiriciclaggio, dettati nelle Quaranta Raccomandazioni approvate nel febbraio scorso, presentano elementi di novità, che possono favorire la lotta all'evasione fiscale e al la corruzione,

impegna il Governo

a prevedere l'inclusione generalizzata dei reati fiscali tra quelli presupposto di riciclaggio, con conseguente spinta a una maggiore armonizzazione delle norme nazionali e rafforzamento della collaborazione internazionale per il contrasto del fenomeno.
9/2247/98. Vacca.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta dei nuovo articolo 648-ter.1, al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
    l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
    in questi ultimi anni presso numerosi organismi internazionali si è affermato il convincimento che proficue forme di cooperazione possano svilupparsi tra i soggetti pubblici e privati chiamati ad attivare le misure antiriciclaggio e le autorità impegnate a prevenire e reprimere l'evasione fiscale e la corruzione;
    particolare attenzione è stata dedicata alla tematica dal GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale);
    il GAFI (o FATF – Financial Action Task Force), operante in ambito OCSE, è stato fondato nel 1989 e ne fanno parte 34 paesi e 2 enti sovranazionali (la Commissione Europa e il Consiglio per la cooperazione del Golfo). Ai suoi lavori partecipano attivamente, come osservatori, le Nazioni Unite, il Fondo Monetario e la Banca Mondiale;
    il GAFI si avvale, inoltre, di una fitta rete di organizzazioni regionali strutturate sulla falsariga dello stesso;
    gli standard internazionali antiriciclaggio, dettati nelle Quaranta Raccomandazioni approvate nel febbraio scorso, presentano elementi di novità, che possono favorire la lotta all'evasione fiscale e al la corruzione,

impegna il Governo

a prevedere l'adozione di principi più stringenti in materia di trasparenza delle società e dei trust, al fine di identificarne i titolari effettivi e contrastare l'utilizzo illecito dei veicoli societari.
9/2247/99. Agostinelli.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta dei nuovo articolo 648-ter.1, al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
    l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
    in questi ultimi anni presso numerosi organismi internazionali si è affermato il convincimento che proficue forme di cooperazione possano svilupparsi tra i soggetti pubblici e privati chiamati ad attivare le misure antiriciclaggio e le autorità impegnate a prevenire e reprimere l'evasione fiscale e la corruzione;
    particolare attenzione è stata dedicata alla tematica dal GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale);
    il GAFI (o FATF – Financial Action Task Force), operante in ambito OCSE, è stato fondato nel 1989 e ne fanno parte 34 paesi e 2 enti sovranazionali (la Commissione Europa e il Consiglio per la cooperazione del Golfo). Ai suoi lavori partecipano attivamente, come osservatori, le Nazioni Unite, il Fondo Monetario e la Banca Mondiale;
    il GAFI si avvale, inoltre, di una fitta rete di organizzazioni regionali strutturate sulla falsariga dello stesso;
   gli standard internazionali antiriciclaggio, dettati nelle Quaranta Raccomandazioni approvate nel febbraio scorso, presentano elementi di novità, che possono favorire la lotta all'evasione fiscale e al la corruzione,

impegna il Governo

a prevedere l'estensione della nozione di persona politicamente esposta (PEP) – e, quindi, dell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica – dai soggetti investiti di eminenti cariche pubbliche in Paesi esteri, anche a chi ricopre corrispondenti cariche in ambito nazionale o presso organismi internazionali.
9/2247/100. Simone Valente.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1, al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
    l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
    in questi ultimi anni presso numerosi organismi internazionali si è affermato il convincimento che proficue forme di cooperazione possano svilupparsi tra i soggetti pubblici e privati chiamati ad attivare le misure antiriciclaggio e le autorità impegnate a prevenire e reprimere l'evasione fiscale e la corruzione;
    le periodiche valutazioni dei sistemi nazionali antiriciclaggio e anticorruzione da parte di organismi accreditati a livello internazionale costituiscono un altro importante incentivo al miglioramento degli strumenti di prevenzione e contrasto di ciascun Paese. Nel valutare il nostro ordinamento, sia il GRECO (Gruppo di Stati contro la Condizione), istituito presso il Consiglio d'Europa, che il Gruppo di lavoro sulla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali, costituito in seno all'OCSE, hanno ribadito il ruolo che, nel contrasto della corruzione, possono svolgere i presidi antiriciclaggio e, in particolare, le segnalazioni delle operazioni sospette;
   al fine di migliorare l'integrità finanziaria e la «good governance», l'OCSE auspica anche il rafforzamento della cooperazione tra autorità nazionali nel contrasto dei reati fiscali e degli altri reati finanziari,

impegna il Governo

all'adozione di impegni finalizzati al rafforzamento della cooperazione tra autorità nazionali nel contrasto dei reati fiscali e dei reati finanziari.
9/2247/101. Ferraresi.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1, al codice penale, il reato di auto riciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
    l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
    in questi ultimi anni presso numerosi organismi internazionali si è affermato il convincimento che proficue forme di cooperazione possano svilupparsi tra i soggetti pubblici e privati chiamati ad attivare le misure antiriciclaggio e le autorità impegnate a prevenire e reprimere l'evasione fiscale e la corruzione;
    la collaborazione internazionale assume in quest'ambito un ruolo strategico fondamentale, considerata la dimensione spesso transnazionale delle attività criminali. Nondimeno, si deve osservare che i percorsi seguiti da riciclatori, corrotti ed evasori passano sempre per Paesi che garantiscono opacità e schermature. Sotto questo profilo la revisione degli standard GAFI deve accompagnarsi a un serio monitoraggio dell'effettiva osservanza dei principi di trasparenza e a una severa reazione nei confronti degli Stati che attuano una concorrenza sleale nei confronti della comunità internazionale;
    in ambito nazionale devono essere ulteriormente sviluppate le possibili sinergie tra autorità competenti nella prevenzione e contrasto dei fenomeni che abbiamo analizzato, garantendo – come raccomandato in sede OCSE – il massimo scambio di informazioni. Il rafforzamento della collaborazione tra le autorità impone la condivisione delle basi dati disponibili, seppur nel rispetto dei necessari presidi di riservatezza,

impegna il Governo

a garantire un serio monitoraggio dell'effettiva osservanza dei principi di trasparenza e a una severa reazione nei confronti degli Stati che attuano una concorrenza sleale nei confronti della comunità internazionale.
9/2247/102. Vallascas.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1, al codice penale, il reato di auto riciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
    l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
    in questi ultimi anni presso numerosi organismi internazionali si è affermato il convincimento che proficue forme di cooperazione possano svilupparsi tra i soggetti pubblici e privati chiamati ad attivare le misure antiriciclaggio e le autorità impegnate a prevenire e reprimere l'evasione fiscale e la corruzione;
    la collaborazione internazionale assume in quest'ambito un ruolo strategico fondamentale, considerata la dimensione spesso transnazionale delle attività criminali. Nondimeno, si deve osservare che i percorsi seguiti da riciclatori, corrotti ed evasori passano sempre per Paesi che garantiscono opacità e schermature. Sotto questo profilo la revisione degli standard GAFI deve accompagnarsi a un serio monitoraggio dell'effettiva osservanza dei principi di trasparenza e a una severa reazione nei confronti degli Stati che attuano una concorrenza sleale nei confronti della comunità internazionale;
    in ambito nazionale devono essere ulteriormente sviluppate le possibili sinergie tra autorità competenti nella prevenzione e contrasto dei fenomeni che abbiamo analizzato, garantendo – come raccomandato in sede OCSE – il massimo scambio di informazioni. Il rafforzamento della collaborazione tra le autorità impone la condivisione delle basi dati disponibili, seppur nel rispetto dei necessari presidi di riservatezza,

impegna il Governo

ad adoperarsi al fine di sviluppare tutte le possibili sinergie tra autorità competenti nella prevenzione e contrasto dei fenomeni di elusione ed evasione, garantendo – come raccomandato in sede OCSE – il massimo scambio di informazioni e il rafforzamento della collaborazione tra le autorità anche tramite la condivisione delle basi dati disponibili, seppur nel rispetto dei necessari presidi di riservatezza.
9/2247/103. Vignaroli.

   La Camera,
   premesso che:
    diverse inchieste giudiziarie hanno coinvolto Finmeccanica, il colosso italiano che ingloba una ventina di aziende specializzate nella costruzione di sistemi d'arma, evidenziando l'esistenza un sistema di corruzione internazionale per «oliare» il meccanismo di vendita a governi e forze annate di diversi Paesi;
    le indagini della procura di Napoli per esempio hanno già portato alle dimissioni nel 2011 del presidente e dell'amministratore delegato di Finmeccanica, Pier Francesco Guarguaglini, nonché di sua moglie, Marina Grossi, amministratrice delegata di Selex Sistemi Integrati, una controllata di Finmeccanica. Anche successore di Guarguaglini a presidente di Finmeccanica, G.Orsi, è stato arrestato su ordine della Procura di Busto Arsizio per la fornitura di 12 elicotteri di Agusta Westland al governo dell'India, del valore di 566 milioni di euro, su cui sarebbe stata pagata una tangente di 51 milioni di euro;
    un'altra indagine della Procura di Napoli si è imbattuta in una presunta maxitangente di quasi 550 milioni di euro (concordata, ma mai intascata) su una fornitura di navi fregate Fremm al Brasile, del valore di 5 miliardi di euro. Per questa indagine è indagato, tra gli altri, l'ex-ministro degli Interni, Claudio Scajola;
    un'altra «commessa» sotto inchiesta da parte della Procura di Napoli riguarda l'accordo di 180 milioni di euro con il governo di Panama per 6 elicotteri e altri materiali su cui spunta una tangente di 18 milioni di euro. Per questa vicenda è finito in carcere il direttore commerciale di Finmeccanica, Paolo Pozzessere;
    la Procura sta indagando anche su una vendita di elicotteri all'Indonesia su cui spunta «un ritorno tra il 5 e il 10 per cento»;
    tutte queste inchieste hanno evidenziato la potenziale esistenza di fondi neri fuori bilancio, depositati in qualche banca estera dal quale attingere copiosamente per «comprare» il consenso di governi e funzionari stranieri al fine di piazzare sistemi d'arma italiani;
    la movimentazione di questi capitali coperti all'estero è tanto più grave quando riguarda aziende come Finmeccanica visto che lo Stato italiano è possessore del 30 per cento delle azioni;
    considerato che la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetto voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà auto denunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi,

impegna il Governo:

   ad escludere dai benefici della legge chi trasferisce all'estero fondi della propria azienda per alimentare la corruzione propedeutica al traffico e al commercio di anni;
   a mettere sotto osservazione le aziende del settore Difesa al fine di contrastare l'esistenza di fondi neri fuori bilancio depositati all'estero utilizzati per la corruzione interna ed internazionale.
9/2247/104. Tofalo.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale e disposizioni in materia di autoriciclaggio, introduce l'articolo 648-ter.1 del codice penale che prevede la punibilità delle fattispecie di autoriciclaggio;
    tenuto conto che il comma 3 del predetto articolo prevede, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, la clausola di non punibilità per le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale;
    considerato che l'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori) punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale;
    considerato che talune condotte del nuovo reato di autoriciclaggio possono in concreto sovrapporsi con quelle già previste e punite dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori), ed, in particolare, con la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale;
    tenuto conto, al riguardo, che la sentenza della Cassazione SS.UU. 25191 (Iavarazzo) del 27 febbraio 2014 e depositata il 13 giugno 2014 ha formulato il seguente principio di diritto: «i fatti di “auto” riciclaggio e reimpiego sono punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge n. 306 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356»,

impegna il Governo

ad assicurare che la nuova fattispecie di autoriciclaggio di cui all'articolo 648-ter.1 del codice penale ed, in particolare le clausole di esclusione della punibilità ivi previste, non interferisca sull'efficacia e sulla portata applicativa del vigente articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori) e in particolare con la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.
9/2247/105. Bindi.

   La Camera,
   premesso che:
    grazie al positivo combinato disposto delle normative regionali contro la diffusione dell'azzardo e al contestuale aumento del PREU nel 2013 è aumentato il gettito per lo Stato proveniente dal comparto delle VLT+AWP (4.332.875.300 euro nel 2013 a fronte di 4.129.313.612 euro nel 2012) a fronte però di una positiva diminuzione della spesa dei cittadini in quello stesso comparto (47.507.476.432 euro nel 2013 a fronte di 49.763.814.749 euro nel 2012), come risulta dalle note predisposte dall'AAMS al MEF in data 22 luglio 2014 agli atti della V Commissione della Camera dei deputati;
   considerato che:
    a seguito di questi positivi segnali, si registra invece il tentativo di sostituire alle postazioni VLT o AWP apparecchi da gioco non regolari classificabili nella categoria dei cosiddetti «totem», terminali irregolari ed illegali che offrono giochi d'azzardo online collegati ad alcune «punto com», che non solo vanificano lo sforzo di diminuire la presenza del gioco d'azzardo sul territorio ma comportano anche il trasferimento all'estero del denaro delle giocate e comportano un'evidente evasione fiscale,

impegna il Governo:

   a rafforzare gli interventi repressivi nei confronti di questa dilagante illegalità, in linea con i principi di lotta all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro all'estero di cui alla presente legge;
   ad emanare nei tempi più rapidi possibili i decreti attuativi dell'articolo 14 della «Delega Fiscale» approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati in data 27 febbraio 2014 che al punto «o)» prevede il «riordino e integrazione del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco on-line;».
9/2247/106. Basso, Tullo, Beni, Vazio, Scuvera, Ascani, Gnecchi, Carocci, Donati.

   La Camera,
   premesso che:
    con l'approvazione degli emendamenti 1.157 e 1.315 Capezzone ed altri alla proposta di legge «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio», così come riformulati, si è provveduto ad introdurre la possibilità, per il contribuente che abbia violato gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e che si avvale della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, di versare le somme dovute in unica soluzione ovvero di ripartire il versamento in più rate;
    il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura,

impegna il Governo

a specificare che quanto disposto dagli articoli 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come introdotti dal progetto di legge all'esame dell'Assemblea e in ogni caso tutti i benefici previsti della procedura, si intendono applicabili anche ai contribuenti che hanno optato per la rateizzazione delle somme dovute, finché è in regola con i pagamenti.
9/2247/107. Capezzone.

   La Camera,
   premesso che:
    la sempre più diffusa presenza sul nostro territorio di Sale Slot, di Bingo pone il drammatico tema che all'iniziale volontà di contrastare il gioco d'azzardo illegale, oggi si contrappone un vero e proprio allarme sociale, con sempre più persone coinvolte in patologie da gioco;
    la Camera dei deputati in tal senso è già stata coinvolta per cercare di contrastare detto allarme attraverso anche atti d'indirizzo, e con norme che avviino una necessaria inversione di tendenza rispetto alle dimensioni che ha assunto il gioco in Italia;
    all'interno delle sale gioco le persone, attraverso apparati cambia soldi, o inserendo direttamente le banconote nelle slot-machine e in altre attrazioni da gioco, possono giocare quantità di denaro in maniera illimitata e possono altresì inserendo una banconota anche di taglio elevato, limitare la «puntata» ad una minima parte e ricevere il restante valore dalla cassa della sala da gioco, valore che risulterà essere, dalla ricevuta emessa, una vincita regolare e documentata, favorendo di fatto la possibilità di una fruizione e di un riciclaggio di denaro derivante da traffici illeciti,

impegna il Governo

a valutare quali strumenti mettere in campo per evitare la possibilità che quanto descritto possa essere contrastato, attraverso una forma di tracciatura delle risorse investite dai singoli giocatori.
9/2247/108. Tullo, Carocci, Basso, Pastorino, Giacobbe, Vazio, Mariani, Marco Meloni.

   La Camera,
   considerato che:
    all'articolo 3, comma 3, viene introdotto nel sistema giuridico italiano il cosiddetto reato di autoriciclaggio, stabilendo per esso la pena della reclusione comminabile solo se le utilità economico-finanziarie riciclate provengano dalla commissione di un «delitto non colposo»;
    tra i delitti non colposi di natura contabile vi è il cosiddetto falso in bilancio (noto anche come reato di false comunicazioni sociali), reato peraltro già depenalizzato dal governo a guida Berlusconi per il quale ha ridotto la reclusione da 5 a 2 anni e previsto quali sanzioni soprattutto pene amministrative, e rappresentato dalla compilazione di false comunicazioni sociali ovvero da una rendicontazione non veritiera e corretta dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero, viceversa, essere espressi correttamente nel bilancio d'esercizio di un'azienda a garanzia di tutela della fede pubblica. La scorretta compilazione, necessariamente implicante la falsità di rappresentazione della situazione aziendale, è pertanto una frode diffusamente perseguita come un reato in quasi tutti gli ordinamenti europei e per i quali, peraltro, la sola condotta falsificatrice è di per sé sufficiente ad integrare il reato;
    il nuovo reato introdotto dal suddetto articolo 3, comma 3, del provvedimento all'esame dell'Aula è perseguibile a condizione che le attività economico-finanziarie oggetto di autoriciclaggio provengano dalla commissione di un delitto non colposo, quale è appunto il falso in bilancio, punibile con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;
    attualmente il reato di falso in bilancio è punito con una pena detentiva fino a 2 anni, condizione questa che lo fa escludere dall'applicabilità della nuova norma sull'autoriciclaggio;
    l'intera comunità internazionale chiede che gli strumenti contro qualsiasi forma di criminalità economica, e tra queste il falso in bilancio, siano decisamente potenziati. Il ripristino, nel nostro ordinamento giuridico, della punibilità del falso in bilancio è pertanto un atto necessario che mira a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza,

impegna il Governo

a potenziare gli strumenti giuridici atti a perseguire i reati contro il patrimonio che inquinano il sistema economico ripristinando, con futuri ed improcrastinabili interventi normativi, rafforzandola, la disciplina del reato di false comunicazioni sociali.
9/2247/109. Melilla, Paglia.

   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento, all'articolo 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), dispone che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del medesimo decreto;
    le fattispecie di cui agli articoli del decreto legislativo suddetto e cioè dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, dichiarazione omessa, emissione di fatture false, occultamento o distruzione di documenti contabili, sono tutte condotte che, nell'ambito dell'evasione fiscale, configurano un reato penale e per i quali, alla stregua di tutti gli altri reati tributari, il decreto n. 148 del 2011, cosiddetto «anticrisi», ha inasprito, allungandolo, il regime della loro prescrizione;
    la suddetta legge ha, infatti, inciso su buona parte delle fattispecie di reato previste dal decreto legislativo n. 74 del 2000, e precisamente sugli articoli da 2 a 10, restituendo sostanzialmente due categorie di illeciti: quelli che si prescrivono in sei anni e che diventano sette anni e sei mesi per effetto dell'interruzione e sono, in particolare, i delitti di cui agli articoli 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11, e quelli che si prescrivono in otto anni (sei anni base elevati di un terzo), che diventano dieci anni per effetto dell'interruzione e sono, appunto, i delitti di cui agli articoli da 2 a 10, tutti reati per i quali il provvedimento all'esame dell'Aula esclude la punibilità. Pertanto nel 2011, il legislatore ha mostrato di voler incidere con maggior vigore sulle condotte penalmente rilevanti, inasprendo, e di parecchio, il trattamento riservato agli illeciti penali tributari;
    strettamente legato al tema della prescrizione dell'illecito penale tributario è quello della disciplina dei termini dell'accertamento tributario del relativo illecito. Infatti anche le disposizioni normative vigenti in materia di accertamento tributario prevedono, da un lato, che il relativo termine scade alla chiusura del quarto periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione dei redditi a cui si riferisce l'accertamento, termine che si prolunga di un ulteriore anno nell'ipotesi di «omessa presentazione» della dichiarazione; detti termini, inoltre, in presenza di uno dei reati tributari previsti dal richiamato decreto legislativo n. 74 del 2000, sono raddoppiati. Più precisamente nel caso, ad esempio, di omessa dichiarazione, fattispecie per la quale il provvedimento all'esame dell'Aula esclude la punibilità, si passerebbe dal 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, mentre, nell'ipotesi di omessa presentazione il 31 dicembre del quinto anno successivo, il termine di decadenza viene, invece, differito al 31 dicembre del decimo anno. Inoltre la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 247 del 2011, ha precisato che il raddoppio dei termini si realizza anche se il reato viene scoperto dagli accertatori dopo il termine di decadenza ordinario, dilatando così i termini di prescrizione;
    il provvedimento di cui si discute, come si è visto, prevede da una parte la non punibilità dei reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, e dall'altra la comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate all'autorità giudiziaria dell'attivazione della procedura di «collaborazione volontaria» al fine di inibire qualsiasi ulteriore iniziativa giudiziaria, pregiudicando, in tal modo anche l'applicazione del suddetto regime di raddoppio dei termini di decadenza dell'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria;
    anche la delega fiscale, che all'articolo 8 contempla la «Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario», sembra chiarire la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di un reato tributario, nel senso di prevedere che tale raddoppio si verifichi soltanto in caso di effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza;
    tali ultime disposizioni, e cioè l'articolo 8 della delega fiscale e l'articolo 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), del provvedimento, sembrano voler mitigare ed andare nella direzione, opposta, di una depenalizzazione dei reati tributari e di una drastica riduzione dei tempi dei quali potrà disporre in futuro l'Amministrazione finanziaria per effettuare ulteriori accertamenti fiscali;
    tutti i reati fiscali comportano indagini preliminari molto lunghe e complesse che arrivano ad esaurire buona parte della durata dell'intero procedimento, condizione che rende di fatto impunibili numerosi reati tributari. Da tale forma d'impunità sostanziale ne consegue un allarmante vuoto di tutela: essa infatti consente ai colpevoli di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta, con intollerabile perdita della credibilità dell'intero sistema,

impegna il Governo

in sede di esercizio della delega fiscale, ad introdurre, nell'ambito della revisione del sistema sanzionatorio penale tributario e della ridefinizione dei reati tributari, a rivedere allungandoli i termini di prescrizione dei reati tributari.
9/2247/110. Paglia.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame, nel testo della maggioranza, non prevede la specificazione dell'esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ossia il reato di dichiarazione infedele che, in quanto delitto non colposo, non può costituire presupposto del nuovo reato di antiriciclaggio;
    il testo del suddetto articolo nella formulazione attuale si presta infatti ad eccessiva discrezionalità riguardo la fattispecie della dichiarazione infedele, per cui sola l'esplicita esclusione eviterebbe il rischio che il contribuente aderisca alla voluntary disclosure per una condotta che si ritiene riconducibile alla dichiarazione infedele, ma che invece una diversa valutazione dell'amministrazione finanziaria potrebbe far ricadere in una dichiarazione fraudolenta ex articolo 3, con conseguente rilevanza penale;
    in considerazione anche delle previsioni dell'articolo 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23, contenente la delega al Governo riguardante la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere la formulazione dell'articolo 3 del provvedimento in esame al fine di ricomprendere esplicitamente l'esclusione della dichiarazione infedele, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, che altrimenti potrebbe rientrare nella fattispecie in oggetto in quanto delitto non colposo.
9/2247/111. Busin.

A.C. 2397-A
EMENDAMENTI
Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

Relatore: FREGOLENT.

N. 1.

Seduta del 14 ottobre 2014

ART. 1.
(Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche).

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Per i veicoli nuovi alimentati a gas di petrolio liquefatto, a metano o ad alimentazione ibrida, immatricolati a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti dalle tasse automobilistiche nell'anno della prima immatricolazione e nei tre anni successivi. Per i veicoli di cui al precedente periodo, le tasse automobilistiche sono ridotte dell'80 per cento per gli anni successivi al periodo di esenzione di cui al precedente periodo. Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 51. Pesco, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa, Pisano, Cancelleri.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: I veicoli a motore nuovi aggiungere le seguenti: ivi compresi i ciclomotori.

  Conseguentemente:
   al medesimo periodo, sostituire le parole:
tasse automobilistiche con le seguenti: tasse di circolazione e di proprietà;
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tasse automobilistiche con le seguenti: tasse di circolazione e di proprietà;
   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tasse automobilistiche con le seguenti: tasse di circolazione e di proprietà;
   alla rubrica, sostituire le parole: tasse automobilistiche con le seguenti: tasse di circolazione e di proprietà.
1. 52. Carella.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione delle autovetture mosse unicamente da motori a combustione interna alimentati esclusivamente a benzina o a gasolio.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
   dopo le parole:
prima immatricolazione aggiungere le seguenti: per tutti i motoveicoli nuovi e;
   dopo le parole: per i veicoli nuovi aggiungere le seguenti:, comprese le autovetture.
1. 53. Da Villa.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione delle autovetture mosse unicamente da motori a combustione interna alimentati esclusivamente a benzina o a gasolio.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esenzione di cui al secondo periodo si applica a tutti i motoveicoli nuovi, comunque alimentati, ad esclusione dei quadricicli non alimentati a gas di petrolio liquefatto, a metano o ad alimentazione ibrida.
1. 54. Da Villa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I motocicli e le unità da diporto nuovi immatricolati a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono esenti dalla tassa annuale di possesso nell'anno della prima immatricolazione e nei due anni successivi.
1. 55. Sottanelli, Mazziotti Di Celso, Vitelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I veicoli a motore circolanti su cui venga installato post vendita un sistema di alimentazione a gas di petrolio liquefatto, o a metano ovvero che preveda l'utilizzo combinato o simultaneo dei combustibili alternativi, collaudato in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, sono esenti dalle tasse automobilistiche fino al quarto anno successivo a quello della installazione del nuovo sistema di alimentazione.
1. 4. Sottanelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL, o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/ 2007, del 20 giugno 2007.
  2-ter. Le cinque annualità di cui al comma 2-bis decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
1. 6. Senaldi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL, o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per tre annualità successive. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/ 2007, del 20 giugno 2007.
  2-ter. Le tre annualità di cui al comma 2-bis decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
1. 50. Sberna.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo comportano una rimodulazione del vigente regime tariffario senza ulteriori aggravi per i possessori di veicoli a motore.
1. 56. Carella.

(Votazione dell'articolo 1)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Effetti della perdita del possesso del veicolo). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti che perdano il possesso di un veicolo nel periodo in cui la tassa automobilistica regionale o erariale versata è in corso di validità, possono richiedere la compensazione della stessa su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato.
  2. Il diritto alla compensazione o al rimborso per perdita del possesso del veicolo è riconosciuto nei seguenti casi:
   a) furto, previa annotazione al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
   b) rottamazione, certificata, ed annotata al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
   c) demolizione, certificata ed annotata al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
   d) vendita o esportazione all'estero, purché la relativa formalità sia stata presentata all'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) anche per il tramite del consolato italiano nello Stato in cui si esporta definitivamente il veicolo;
   e) provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportino l'indisponibilità del veicolo;
   f) ogni altro caso di perdita del possesso accertato con sentenza dell'autorità giudiziaria.

  3. Il diritto alla compensazione o al rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificata la perdita del possesso.
  4. Qualora si abbia una nuova immatricolazione o un acquisto di un veicolo già immatricolato o fattispecie ad essi assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per i casi di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed f) è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o il nuovo acquisto di veicolo già immatricolato o assimilati avvenga entro un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente.
  5. Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui ai commi precedenti o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento.
1. 01. Cancelleri, Pesco, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa, Pisano.

ART. 2.
(Modifica della quota di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali).

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Disposizioni finanziarie).

(Votazione dell'articolo 3)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 4. – (Gestione dei dati fiscali dei veicoli). – 1. Al fine di integrare i dati relativi agli adempimenti fiscali dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli all'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «certificato di proprietà» sono aggiunte le seguenti: «, all'adempimento degli obblighi fiscali»;
   b) al comma 7, dopo le parole: «dal P.R.A» sono aggiunte le seguenti: «dalle regioni, dall'Agenzia delle entrate».
3. 050. Catalano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 4. – (Gestione dei dati fiscali dei veicoli). – 1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale delle tasse automobilistiche, i dati riguardanti l'adempimento dei relativi obblighi tributari vengono immagazzinati, per ogni veicolo e a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Le regioni comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tali dati con cadenza regolare, per le finalità di cui al precedente comma.
3. 052. Catalano.

A.C. 275-1059-1832-1969-2339-2652-A
EMENDAMENTI
Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Relatore: SISTO

N. 2.

Seduta del 14 ottobre 2014

ART. 1.
(Esclusiva cura degli interessi pubblici).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. Coloro ai quali sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, operando nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di conflitto di interessi.
  2. A tale fine, i soggetti indicati all'articolo 2 sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, tese a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.
  3. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che abbia anche la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

  4. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il terzo grado abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.
  5. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente o in altra posizione analoga, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.
  6. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il terzo grado sia preposto alla cura, ai sensi del comma 5, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.
1. 1. Quaranta, Scotto, Costantino, Civati.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. I titolari di cariche di governo statali, regionali o locali, nonché il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.
1. 50. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e ad evitare che sulla raffigurazione e sulla cura degli interessi pubblici incidano i propri interessi privati, anche non patrimoniali.
1. 2. Gitti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.
1. 51. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il principio di cui al comma 1 si intende rispettato anche nell'ipotesi di coincidenza tra interessi pubblici e interessi privati.
1. 3. Centemero.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Ambito soggettivo di applicazione).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – (Ambito soggettivo di applicazione e definizioni). – 1. Le disposizioni dei Capi II e III si applicano ai titolari di cariche di Governo.
  2. Le disposizioni del Capo III-bis si applicano ai titolari di cariche pubbliche.
  3. Ai fini della presente legge, per «titolare di una carica di Governo» s'intende chi riveste una delle seguenti cariche: Presidente o vicepresidente del Consiglio dei ministri, Ministro, o Vice Ministro, Sottosegretario di Stato, Commissario straordinario del Governo oppure componente di un'Autorità indipendente statale o regionale, compresa la Banca d'Italia.
  4. Ai fini della presente legge, per «titolare di una carica pubblica» s'intende chi riveste una carica di Governo indicata dal comma 3 oppure una delle seguenti:
   a) Presidente della Repubblica;
   b) deputato o senatore;
   c) presidente, vicepresidente oppure assessore della Giunta di una regione o di una provincia autonoma;
   d) componente del Consiglio di una regione o provincia autonoma;
   e) sindaco, vicesindaco, presidente, vicepresidente oppure assessore della Giunta di un comune, di una provincia o di una città metropolitana, comprese le circoscrizioni di decentramento comunale;
   f) componente del Consiglio di un comune, di una provincia o di una città metropolitana, comprese le circoscrizioni di decentramento comunale;
   g) membro del Parlamento europeo spettante all'Italia;
   h) giudice della Corte costituzionale;
   i) componente del Consiglio superiore della magistratura o di un organo di amministrazione autonoma delle magistrature speciali;
   f) titolare di funzioni di responsabilità comunque denominate, comprese quelle di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco e revisore, in imprese, società, agenzie, istituti, enti e fondazioni, quando ricorra uno dei seguenti casi:
    1) l'impresa, società, agenzia, istituto, ente o fondazione è strumentale dello Stato, di una regione, di una città metropolitana, di una provincia o di un comune;
    2) la nomina all'incarico è disposta, proposta o approvata dallo Stato, da una regione, città metropolitana, provincia o comune;
    3) lo Stato, una regione, una città metropolitana, una provincia o un comune, anche indirettamente o in concorso tra loro o con altri enti pubblici, concorrono al finanziamento dell'impresa, società, agenzia, istituto, ente o fondazione in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte nel bilancio della medesima impresa, società, agenzia, istituto, ente o fondazione o comunque per un importo annuo superiore a euro 200.000;
    4) la società è controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dallo Stato, da una regione, città metropolitana, provincia o comune, anche indirettamente o in concorso tra loro o con altri enti pubblici;
   m) componente di un organo esecutivo di un partito o movimento politico, compresi gli organi aventi funzioni di tesoriere o analoghe.

  Conseguentemente, dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

Capo III-bis.
ANAGRAFE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE

Art. 14-bis.
(Istituzione).

  1. E istituita l'Anagrafe dei titolari di cariche pubbliche, di seguito denominata «Anagrafe».
  2. Le disposizioni necessarie per l'istituzione dell'Anagrafe sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali limitatamente agli aspetti attinenti all'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
  3. L'Anagrafe entra in funzione decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le persone tenute all'iscrizione nell'Anagrafe forniscono i dati al Ministero dell'interno entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. L'Anagrafe degli amministratori locali e regionali è soppressa. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
  5. La legge 5 luglio 1982, n. 441, è abrogata.

Art. 14-ter.
(Contenuti).

1. L'Anagrafe contiene, per ciascun titolare di cariche pubbliche, l'indicazione dei seguenti dati personali:
   a) nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale;
   b) carica pubblica, con riferimento anche alle cariche rivestite nel passato;
   c) titolo di studio;
   d) attività di studio e formazione, di lavoro, professionali e imprenditoriali, nonché funzioni di responsabilità comunque denominate, comprese quelle di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco e revisore, e incarichi di consulenza e arbitrali di qualsiasi natura per imprese, società, agenzie, istituti, enti e fondazioni, incluse le attività, le funzioni e gli incarichi rivestiti all'estero, nonché con riferimento anche a quelli rivestiti nel passato;
   e) partito d'iscrizione, nonché associazioni portatrici d'interessi generali, con riferimento anche ai partiti e alle associazioni d'iscrizione nel passato;
   f) indirizzo di posta elettronica ed eventuale numero di telefono di uso pubblico;
   g) quadro annuale della situazione reddituale e patrimoniale, dai due anni precedenti l'assunzione della carica pubblica e fino ai due successivi alla sua cessazione, con specifico riferimento alla proprietà, al possesso o comunque alla disponibilità anche all'estero, nel proprio interesse o nell'interesse delle persone indicate dall'articolo 6, comma 2, di:
    1) redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    2) diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
    3) azioni e partecipazioni in società quotate e non quotate in mercati regolamentati;
    4) investimenti in titoli di Stato, titoli obbligazionari o altre utilità finanziarie, anche detenuti tramite fondi d'investimento, società d'investimento a capitale variabile o intestazioni fiduciarie;
   h) quadro annuale, redatto secondo i criteri di cui alla lettera g), delle situazioni reddituali e patrimoniali delle persone indicate dall'articolo 6, comma 2, se le medesime vi consentono;
   i) indennità e altri emolumenti, erogazioni e finanziamenti pubblici percepiti per ciascun mese in ragione della carica pubblica ricoperta;
   l) finanziamenti, erogazioni, contributi, doni, benefici e altri vantaggi assimilabili, percepiti sotto qualunque forma, compresa la messa a disposizione di servizi, durante l'eventuale campagna elettorale e per ciascun mese nell'esercizio della carica pubblica, con l'indicazione delle persone che, per ciascun anno, hanno erogato elargizioni per un importo nel complesso superiore a euro 500;
   m) spese sostenute e obbligazioni assunte per l'esercizio della carica pubblica, anche indirettamente mediante i collaboratori, con specifico riferimento a quelle per:
    1) eventuale campagna elettorale;
    2) collaboratori e ufficio;
    3) eventuali iniziative politiche, propaganda e rapporti con il collegio elettorale;
    4) viaggi;
    5) comunicazioni;
   n) nome e cognome, nonché luogo e data di nascita dei collaboratori;
   o) quadro, aggiornato ogni quadrimestre, delle situazioni di potenziale conflitto di interessi al sensi dell'articolo 6 e di ogni altro interesse, relazione o affare privato, anche in capo a una delle persone indicate dall'articolo 6, comma 2, rilevante dal punto di vista qualitativo o quantitativo, che potrebbe influenzare impropriamente il titolare della carica pubblica nello svolgimento della sua funzione oppure danneggiare seriamente la pubblica fiducia nei suoi confronti, con riferimento specifico alle circostanze e indicazione dei comportamenti, sia volontari, sia in attuazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge, tenuti per evitarne la concretizzazione;
   p) procedimenti penali a carico, in corso o che hanno avuto conclusione negli ultimi vent'anni;
   q) casi d'inosservanza, nonché sanzioni eventualmente irrogate per violazioni degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

  2. L'Anagrafe reca, per ciascun titolare di una carica pubblica, i seguenti dati circa lo svolgimento delle sue funzioni;
   a) atti adottati, presentati, proposti o sottoscritti, con indicazione dello stato del percorso d'esame e approvazione, in particolare progetti di legge ed emendamenti a progetti di legge, risoluzioni, mozioni, risoluzioni e ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni;
   b) con riferimento alla partecipazione ai lavori della Camera o del Consiglio di appartenenza, comprese le Commissioni, del Governo o della Giunta della quale è componente, indicazione dei seguenti elementi, qualora siano rilevati e resi noti secondo la disciplina e le forme di pubblicità previste dai rispettivi organi:
    1) ordine del giorno delle sedute o riunioni;
    2) dati sulla presenza alle sedute o riunioni e sugli interventi nelle discussioni;
    3) processi verbali, resoconti o comunicati e, ove disponibili, registrazioni audio e video delle discussioni;
    4) voti espressi, salvi i casi di scrutinio segreto.

  3. L'Anagrafe reca altresì i dati previsti dal comma 1 per ogni persona candidata a una carica pubblica eletta a suffragio universale e diretto.

Art. 14-quater.
(Compilazione, tenuta e pubblicazione).

  1. L'Anagrafe è compilata e aggiornata dal Ministero dell'interno.
  2. Il Ministero dell'interno pubblica l'Anagrafe in un apposito sito Internet, nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) i dati sono pubblicati integralmente e con il massimo livello di dettaglio;
   b) i dati sono raccolti alla fonte, non sono pubblicati in forme aggregate né sottoposti ad altri trattamenti;
   c) i dati sono pubblicati e aggiornati con la tempestività necessaria ad assicurarne l'utilità;
   d) i dati sono pubblicati con l'uso di sistemi elettronici aperti e formati tali da garantire la più agevole consultazione al maggior numero di utenti e per la più ampia varietà di scopi;
   e) per i fini indicati alla lettera d), in particolare:
    1) i dati sono adeguatamente indicizzati, in particolare sono indicizzati per ogni singolo titolare di una carica pubblica;
    2) i dati sono presentati con l'ausilio di collegamenti ipertestuali, grafici e altri strumenti volti a facilitarne la comprensione;
    3) i dati sono accompagnati da adeguate spiegazioni e leggende;
   f) i dati che si riferiscono a persone non più tenute all'iscrizione nell'Anagrafe sono archiviati in una separata sezione e rimangono consultabili negli stessi modi dei dati correnti.

  3. Il Ministero dell'interno, quando possibile, rileva i dati necessari alla compilazione e all'aggiornamento dell'Anagrafe mediante sistemi automatici, dalle banche dati e dai sistemi informativi degli organi ai quali appartengono i titolari di cariche pubbliche interessati o della Commissione di cui all'articolo 9; promuove le intese necessarie a questo fine. Negli altri casi, le persone tenute all'iscrizione nell'Anagrafe trasmettono i dati corretti, completi, dettagliati e integri al Ministero dell'interno, entro venti giorni.

Art. 14-quinquies.
(Accertamenti e sanzioni).

  1. Nel caso di mancato adempimento, anche parziale, dell'obbligo di trasmissione dei dati da parte delle persone tenute all'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 14-quater, comma 3, si applicano le disposizioni sull'accertamento e le sanzioni previste dall'articolo 8.
2. 20. Pastorino, Civati, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – 1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo statali si intendono: il Presidente del Consiglio dei ministri; i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri; i Ministri; i Vice Ministri; i Sottosegretari di Stato; i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2. Ai fini della presente legge, sono equiparati ai titolari di cariche di governo il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
  3. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente di una regione e i componenti della giunta regionale.
  4. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale.
2. 50. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – (Ambito soggettivo di applicazione). – 1. Agli effetti della presente legge, per cariche pubbliche si intendono le cariche politiche e quelle di alta amministrazione.
  2. Per titolari di cariche politiche si intendono:
   a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   b) gli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

  3. Per titolari di cariche di alta amministrazione si intendono i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  4. Ai titolari di incarichi di alta amministrazione sono equiparati, ai fini della presente legge, i componenti delle Autorità indipendenti.

  Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Oltre a quanto previsto per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), i membri del Parlamento italiano non possono:
   a) ricoprire l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri, né quello di componente del Parlamento europeo;
   b) ricoprire l'ufficio di componente di autorità amministrative indipendenti. Le disposizioni delle leggi istitutive di autorità indipendenti le quali prevedono che i componenti dell'autorità non possono ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura si interpretano, in assenza di specifici riferimenti alle cariche elettive, nel senso che sono ricompresi tra gli uffici pubblici anche gli uffici di deputato e di senatore;
   c) ricoprire le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e di presidente di giunta provinciale, ove assunte durante il mandato parlamentare, fermo restando quanto stabilito in materia di ineleggibilità dall'articolo 7, primo comma, lettere b) e c), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 10. Francesco Sanna, Lattuca.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – (Ambito soggettivo di applicazione). – 1. Agli effetti della presente legge, per cariche pubbliche si intendono le cariche politiche e quelle di alta amministrazione.
  2. Per titolari di cariche politiche si intendono:
   a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   b) gli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

  3. Per titolari di cariche di alta amministrazione si intendono i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  4. Ai titolari di incarichi di alta amministrazione sono equiparati, ai fini della presente legge, i componenti delle Autorità indipendenti.
2. 8. Francesco Sanna, Lattuca.

  Al comma 1, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1,
2. 7. Francesco Sanna, Lattuca.

  Al comma 1, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: al Presidente della Repubblica e.

  Conseguentemente:
   all'articolo 5, al comma 1 premettere il seguente:
  01. L'ufficio di Presidente della Repubblica è esercitato in condizioni di assoluta esclusività ai sensi dell'articolo 84, secondo comma, della Costituzione. Con l'assunzione della carica si produce l'immediata ed automatica cessazione di qualunque altro ufficio nonché di qualunque carica, funzione o attività, pubblici o privati, comunque siano denominati e in qualunque modo siano svolti;
   all'articolo 6:
    comma 3, dopo le parole:
i poteri e le funzioni attribuiti aggiungere le seguenti: al Presidente della Repubblica o;
    comma 4, primo periodo, dopo le parole: per il tramite di società fiduciarie, aggiungere le seguenti: dal Presidente della Repubblica o;
   all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: da parte aggiungere le seguenti: del Presidente della Repubblica o;
   all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: valori mobiliari posseduti aggiungere le seguenti: dal Presidente della Repubblica o;
   all'articolo 14, comma 3, dopo le parole: che garantiscono aggiungere le seguenti: al Presidente della Repubblica o.
2. 3. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, sostituire le parole: ai titolari di cariche del Governo con le seguenti: ai membri del Parlamento, ai titolari di cariche di Governo statali, regionali e locali, nonché ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente di una regione e i componenti della giunta regionale.
  4. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, il sindaco metropolitano, i componenti del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana, nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale.

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

  Art. 4. – (Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dei componenti delle altre Autorità e ne sono indicate le modalità, ivi compresa la disciplina relativa al conflitto di interessi che coinvolga componenti dell’ Autorità garante della concorrenza e del mercato e, in particolare, la devoluzione della questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
  3. Gli schemi del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.;
   sostituire, ovunque ricorrano, la parola: Commissione con la seguente: Autorità;
   sostituire l'articolo 5 con il seguente:
  Art. 5. – (Incompatibilità). – 1. Il mandato parlamentare e la titolarità delle cariche di cui all'articolo 2 della presente legge sono incompatibili con:
   a) qualunque altra carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta;
   b) qualunque impiego o lavoro pubblico o privato;
   c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché cariche analoghe, comunque denominate, in imprese o società, pubbliche o private, in fondazioni o enti di diritto pubblico, anche economici.

  2. I dipendenti pubblici o privati, all'atto dell'assunzione del mandato parlamentare o della carica, sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, senza pregiudizio della propria posizione professionale o di carriera.
  3. La titolarità di cariche di Governo statali, regionali e locali è altresì incompatibile con:
   a) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito;
   b) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.

  4. In ragione delle attività professionali o di lavoro autonomo possono essere percepiti, dopo l'assunzione della carica di Governo, soltanto i proventi riferiti a prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica, purché il loro ammontare sia determinato in misura fissa da disposizioni di legge o regolamentari o sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.
  5. L'imprenditore individuale, che non rientri nella definizione di piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, salva l'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, istituisce in ogni caso un trust o provvede alla nomina di uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del medesimo codice civile.
  6. I titolari di cariche di Governo statali, regionali e locali non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione dalla carica:
   a) ricoprire le cariche di cui al comma 1, lettera c);
   b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica;
   c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;
   d) svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.

  7. Le situazioni di incompatibilità dei parlamentari sono accertate ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione dalla Camera d'appartenenza, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 8 della presente legge, secondo le norme del suo Regolamento.
  8. Le situazioni di incompatibilità dei titolari di cariche di Governo sono accertate dall'Autorità, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui l'Autorità rilevi l'esistenza di una situazione d'incompatibilità, essa invita l'interessato ad esercitare l'opzione nel termine di venti giorni, decorso il quale senza che la situazione d'incompatibilità sia stata rimossa, si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per la posizione incompatibile. L'Autorità dà comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri dell'invito all'opzione e, trascorso il termine per la stessa, della decisione assunta dal titolare della carica di Governo o del mancato esercizio dell'opzione, anche per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.;
   sostituire gli articoli 9 e 10 con il seguente:
  Art. 9. – (Competenza e funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato). – 1. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi, come definite all'articolo 1, sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata «Autorità», secondo le previsioni della presente legge.
  2. L'Autorità può adottare disposizioni, istruzioni o direttive relative all'applicazione della presente legge. Essa può inoltre adottare, anche su richiesta degli interessati, pareri relativi all'interpretazione e all'applicazione della presente legge.
  3. L'Autorità può consultare, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, altre autorità di settore.
  4. L'Autorità può chiedere a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le informazioni e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
  5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
  6. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi della presente legge.
  7. In caso di conflitto di interessi in capo ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la questione è devoluta alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 4.
2. 1. Scotto, Costantino, Quaranta, Civati.

  Al comma 1, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche.

  Conseguentemente:
   al comma 2:
    sostituire le parole:
di Governo con la seguente: pubbliche;
    aggiungere, in fine, le parole:, il Presidente della Repubblica, i parlamentari, i presidenti e i componenti delle giunte delle regioni, delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane o isolane, i presidenti e i componenti degli organi d'indirizzo politico ed amministrativo o di vertice, comunque denominati, della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, delle agenzie fiscali, delle altre agenzie governative nazionali, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle autorità indipendenti, delle commissioni di garanzia, degli enti pubblici non economici nazionali, delle agenzie regionali o locali, delle amministrazioni regionali o locali a ordinamento autonomo, delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti autonomi case popolari, degli enti pubblici non economici regionali o locali, delle università statali, degli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli enti pubblici nazionali di ricerca, dei musei, degli archivi e delle biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali, degli ordini professionali nazionali e territoriali, delle aziende ed enti pubblici economici, delle società a partecipazione pubblica che svolgono attività strumentali per conto di amministrazioni pubbliche o funzioni amministrative esternalizzate, degli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie, delle fondazioni e altri soggetti la cui attività è vigilata o finanziata in modo maggioritario dalle amministrazioni pubbliche, dei gestori di servizi pubblici, delle società a partecipazione pubblica che operano in regime di concorrenza, con esclusione di quelle quotate in mercati regolamentati, di tutti i soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
    sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Tutte le amministrazioni indicate al comma 2 adeguano i loro ordinamenti entro la data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omesso adeguamento tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge s'intendono abrogate.
2. 52. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di Governo si intendono con le seguenti: pubbliche si intendono i parlamentari nazionali ed europei.
2. 53. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche.
2. 51. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo le parole: di Governo aggiungere le seguenti: e ai membri del Parlamento.

  Conseguentemente:
   all'articolo 5:

    al comma 1, primo periodo:
     dopo le parole: cariche di Governo aggiungere le seguenti: e con il mandato parlamentare;
     sopprimere le parole: diversi dal mandato parlamentare e.;
    al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che assumono con le seguenti: all'atto di assunzione del mandato parlamentare o;
    al comma 3:
     alle parole: I titolari di cariche di Governo premettere le seguenti: I membri del Parlamento e;
     al secondo periodo, sostituire le parole: e non possono, per la durata della carica di Governo con le seguenti: e all'assunzione del mandato parlamentare e non possono, per la durata della carica di Governo e del mandato parlamentare;
    al comma 4, alle parole: I titolari delle cariche di Governo premettere le seguenti: I membri del Parlamento e e dopo le parole: per la durata aggiungere le seguenti: del mandato parlamentare o.
   all'articolo 7, comma 2, dopo la parola: Quando aggiungere le seguenti: il membro del Parlamento o;
   all'articolo 8:
    comma 1, alinea, dopo le parole: carica di Governo aggiungere le seguenti: e del mandato parlamentare;
    comma 3, dopo le parole: carica di Governo aggiungere le seguenti: e il membro del Parlamento;
    comma 4:
     secondo periodo, dopo le parole: carica di Governo aggiungere le seguenti: e il membro del Parlamento;
     alla lettera c), sopprimere le parole: le cariche di Governo statali;
   all'articolo 10, comma 1, dopo la parola: membri aggiungere le seguenti: del Parlamento;
   all'articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e del mandato parlamentare.
2. 2. Costantino, Scotto, Quaranta, Civati.

  Al comma 1, dopo le parole: di Governo aggiungere le seguenti: e, quando non è diversamente stabilito, ai parlamentari.

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 5 con il seguente:

  Art. 5 – 1. Il mandato parlamentare e la titolarità di cariche di Governo sono incompatibili con:
   a) qualunque altra carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta. È ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e le cariche di Governo nonché tra il mandato parlamentare e la carica di amministratore locale di un comune con popolazione non superiore a cinquemila abitanti;
   b) qualunque impiego o lavoro pubblico o privato;
   c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché cariche analoghe, comunque denominate, in imprese o società, pubbliche o private, in fondazioni o enti di diritto pubblico, anche economici.

  2. I dipendenti pubblici o privati, al momento dell'assunzione del mandato parlamentare o della carica di Governo, sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, senza pregiudizio della propria posizione professionale o di carriera.
  3. La titolarità di cariche di Governo è altresì incompatibile con:
   a) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito;
   b) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.

  4. In ragione delle attività professionali o di lavoro autonomo possono essere percepiti, dopo l'assunzione della carica di Governo, unicamente i proventi riferiti a prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica, purché il loro ammontare sia determinato in misura fissa da disposizioni di legge o regolamentari o sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.
  5. L'imprenditore individuale, che non rientri nella definizione di piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, salva l'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, istituisce in ogni caso un trust o provvede alla nomina di uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
  6. I titolari di cariche di Governo non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione della carica:
   a) ricoprire le cariche di cui al comma 2, lettera c);
   b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica, salvo che a ciò sia autorizzato dalla commissione previo accertamento del fatto che il nuovo datore di lavoro non ha intrattenuto rapporti con l'amministrazione posta sotto la responsabilità del membro del Governo durante in suo mandato;
   c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;
   d) svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.

  7. Le situazioni di incompatibilità dei parlamentari sono accertate ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione dalla Camera d'appartenenza, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, secondo le norme del proprio Regolamento.
  8. Le situazioni di incompatibilità dei titolari di cariche di Governo sono accertate dalla commissione, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui la Commissione riscontri la presenza di una situazione d'incompatibilità, essa invita l'interessato ad esercitare l'opzione nel termine di venti giorni, decorso il quale senza che la situazione d'incompatibilità sia stata rimossa si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per la posizione incompatibile. La commissione dà comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri dell'invito all'opzione e, trascorso il termine per la stessa, della decisione assunta dal titolare della carica di Governo o del mancato esercizio dell'opzione, anche per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.
   all'articolo 6:
    commi 3 e 4, primo periodo, sostituire le parole:
titolari di cariche di Governo con le seguenti: titolari delle cariche di cui all'articolo 2;
    comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: titolare della carica di Governo con le seguenti: titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2;
   all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: titolare di una carica di Governo con le seguenti: titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2;
   all'articolo 8:
    comma 1 , alinea, sopprimere le parole:
di Governo;
    comma 2, primo e secondo periodo, comma 3, comma 4, secondo periodo e lettera b), sostituire le parole: della carica di Governo con le seguenti: di una delle cariche di cui all'articolo 2;
    comma 4, lettera c), sostituire le parole: per le cariche di Governo statali con le seguenti: per le cariche di cui all'articolo 2.
2. 4. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, dopo le parole: di Governo aggiungere le seguenti: e i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in carica.
2. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, nonché i presidenti delle regioni, i membri delle giunte regionali, i sindaci e i componenti delle giunte degli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.
2. 5. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

  Sopprimere il comma 3.
2. 9. Centemero.

(Votazione dell'articolo 2)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis.(Conflitto di interessi). – 1. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo statali, regionali o locali indicate all'articolo 2 è titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto.
  2. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 2 versi in una delle situazioni previste dai capi II e III della presente legge.
2. 050. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis.(Conflitto di interessi). – 1. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo statali, regionali o locali indicate all'articolo 2 è titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto.
2. 051. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 3.
(Organi di governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

  Sopprimerlo.
3. 50. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche regionali, uniformandosi ai principi generali desumibili dalla presente legge.
  2. In funzione della prevenzione ed emersione del conflitto di interesse, la pubblicità e la trasparenza delle situazioni reddituali e patrimoniali attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Fino all'emanazione della normativa regionale di cui al comma 1, l'applicazione della disciplina della presente legge è rimessa alla Commissione di cui all'articolo 9.
3. 1. Francesco Sanna, Lattuca.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali).

  Sopprimerlo.
*4. 5. Centemero.

  Sopprimerlo.
*4. 50. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4. – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati in controllo pubblico, con particolare riferimento ai conflitti di interesse dei titolari di cariche di Governo negli enti locali, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, commi 35 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) adeguamento delle disposizioni dei suddetti decreti legislativi alla presente legge;
   b) definizione e controllo dei compiti e delle funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dalla Commissione di cui all'articolo 9, nei confronti degli organi di governo locali.
4. 3. Francesco Sanna, Lattuca.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
4. 1. Scotto, Quaranta, Costantino, Civati.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: un decreto legislativo per adeguare fino alla fine del comma con le seguenti: uno o più decreti legislativi per adeguare le disposizioni del testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) conferimento dei i compiti e delle funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, ad un giudice delegato, individuato annualmente da ciascun presidente di Corte d'appello, nei confronti dei titolari di cariche pubbliche non statali né regionali;
   b) definizione delle modalità di esercizio dei compiti e delle funzioni di cui alla lettera a) tali da assicurare il rispetto del principio del contraddittorio;
   c) raccolta e pubblicazione da parte del Ministero dell'interno, nell'apposita anagrafe dei titolari di cariche pubbliche, dei seguenti dati, conferiti dall'interessato mediante dichiarazione da rendere entro venti giorni dall'assunzione della carica:
    1) i dati anagrafici;
    2) il titolo di studio conseguito;
    3) la professione esercitata e l'iscrizione ad albi professionali;
    4) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;
    5) i propri impieghi pubblici o privati;
    6) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o in società pubbliche o private, nonché in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;
    7) le dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.
4. 2. Francesco Sanna, Lattuca.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: dalla Commissione fino alla fine del comma con le seguenti: da un giudice delegato, individuato annualmente da ciascun presidente di Corte d'appello, nei confronti dei titolari di cariche pubbliche non statali né regionali e ne sono indicate le modalità.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 prevede che il Ministero dell'interno raccolga e pubblichi, nell'apposita anagrafe dei titolari di cariche pubbliche, i seguenti dati, conferiti dall'interessato mediante dichiarazione da rendere entro venti giorni dall'assunzione della carica:
   a) i dati anagrafici;
   b) il titolo di studio conseguito;
   c) la professione esercitata e l'iscrizione ad albi professionali;
   d) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;
   e) i propri impieghi pubblici o privati;
   f) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o in società pubbliche o private, nonché in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;
   g) le dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

  3. Gli schemi del decreto legislativo di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.
4. 4. Francesco Sanna, Lattuca.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione di cui all'articolo 9 con le seguenti: dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Conseguentemente:
   sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
Commissione di cui all'articolo 9 con le seguenti: Autorità garante della concorrenza e del mercato;
   sostituire, ovunque ricorra, la parola: Commissione con la seguente: Autorità garante della concorrenza e del mercato;
   sopprimere gli articoli 9, 10, 11 e 12.
4. 100. Centemero.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione di cui all'articolo 9 con le seguenti: dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.).

  Conseguentemente:
   sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
Commissione di cui all'articolo 9 con le seguenti: Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);
   sostituire, ovunque ricorra, la parola: Commissione con la seguente: Autorità;
   sopprimere l'articolo 9.
4. 20. Francesco Sanna, Lattuca.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione di cui all'articolo 9 con le seguenti: dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Conseguentemente:
   sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
Commissione di cui all'articolo 9 con le seguenti: Autorità garante della concorrenza e del mercato;
   sostituire, ovunque ricorra, la parola: Commissione con la seguente: Autorità garante della concorrenza e del mercato;
   sopprimere l'articolo 9.
4. 101. Centemero.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione con le seguenti: dall'Autorità.

  Conseguentemente:
   sostituire, ovunque ricorra, la parola:
Commissione con la seguente: Autorità;
   sostituire l'articolo 9 con il seguente:
  Art. 9. – (Competenza e funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato). – 1. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi come definite all'articolo 1 sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata «Autorità», secondo le previsioni della presente legge.
  2. L'Autorità può adottare disposizioni, istruzioni o direttive relative all'applicazione della presente legge. Essa può inoltre adottare, anche su richiesta degli interessati, pareri relativi all'interpretazione e all'applicazione della presente legge.
  3. L'Autorità può consultare, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, altre autorità di settore.
  4. L'Autorità può chiedere a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le informazioni e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
  5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
  6. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi della presente legge.
  7. In caso di conflitto di interessi in capo ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la questione è devoluta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 4.;
   sopprimere l'articolo 10.
4. 21. Scotto, Quaranta, Costantino, Civati.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione con le seguenti: dall'Autorità.

  Conseguentemente:
   sostituire, ovunque ricorra, la parola
Commissione con la seguente: Autorità;
   sostituire l'articolo 9 con il seguente:
  Art. 9. – (Competenza e funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato). – 1. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi come definite all'articolo 1 sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata «Autorità», secondo le previsioni della presente legge.
  2. L'Autorità può adottare disposizioni, istruzioni o direttive relative all'applicazione della presente legge. Essa può inoltre adottare, anche su richiesta degli interessati, pareri relativi all'interpretazione e all'applicazione della presente legge.
  3. L'Autorità può consultare, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, altre autorità di settore.
  4. L'Autorità può chiedere a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le informazioni e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
  5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
  6. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi della presente legge.
  7. Le funzioni attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono esercitate dall'Autorità nazionale anticorruzione quando i soggetti interessati dall'applicazione delle norme della presente legge siano i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.;
   sopprimere l'articolo 10.
4. 22. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione con le seguenti: dall'Autorità.

  Conseguentemente:
   sostituire, ovunque ricorra, la parola:
Commissione con la seguente: Autorità;
   sostituire l'articolo 9 con il seguente:
  Art. 9. – (Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato). – 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, applica le relative sanzioni ed esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, nei confronti dei titolari di cariche di governo statale o regionale.
  2. L'Autorità nazionale anticorruzione esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dei membri di governo locale e del presidente e dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
  3. Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.
  4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenta una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge con riferimento all'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo effettuata e alle eventuali sanzioni applicate.
  5. In ogni momento del procedimento, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.
  6. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.
  7. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in attuazione della presente legge deve essere motivato.
  8. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.
  9. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi della presente legge si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  11. Per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche sono autorizzate a una rideterminazione della dotazione organica nel limite massimo di un incremento di dieci unità di personale ciascuna.;
   sopprimere gli articoli 10 e 14.

4. 60. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione di cui all'articolo 9 con le seguenti: dall'Autorità nazionale anticorruzione.
4. 52. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente.
  
1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'Autorità nazionale anticorruzione nei confronti dei componenti delle citate Autorità e ne sono indicate le modalità.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Lo schema di decreto di cui al comma 1 con le seguenti: Gli schemi di decreto di cui ai commi 1 e 1-bis.
4. 53. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

(Votazione dell'articolo 4)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cariche di alta amministrazione di nomina governativa).

  1. La Commissione di cui all'articolo 9 è informata delle proposte di nomina sottoposte dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Prima dell'espressione del parere parlamentare di cui all'articolo 2 della citata legge n. 14 del 1978, essa può segnalare alle competenti Commissioni parlamentari i profili di conflitto di interesse in cui verserebbe il candidato se nominato.
  2. L'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. Salvo quanto previsto da leggi speciali istitutive di Autorità indipendenti, richiedono il parere parlamentare previsto dalla presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, ovvero di componenti di consigli di amministrazione nei medesimi istituti o enti, in organismi di diritto pubblico, come definiti dall'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dalla pertinente giurisprudenza dell'Unione europea, ovvero in imprese o aziende pubbliche, comprese le società di capitali nelle quali vi sia una partecipazione azionaria dello Stato superiore al 10 per cento del capitale sociale.».

  3. L'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è abrogato.
4. 01. Francesco Sanna, Lattuca.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cariche di alta amministrazione di nomina governativa).

  1. I soggetti coniugati ovvero collegati da parentela fino al secondo grado o affinità di primo grado con soggetti che ricoprono incarichi dirigenziali presso un Ministero non possono ricoprire le cariche di cui all'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, in enti vigilati dal medesimo Ministero.
4. 050. Nuti, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

ART. 5.
(Incompatibilità derivanti da impieghi o attività professionali).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – 1. (Incompatibilità generali).
  1. Le cariche di governo statali, regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono incompatibili con:
   a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva, ad eccezione, limitatamente alle cariche di governo statali, delle cariche di deputato e di senatore;
   b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del Governo statale ovvero del governo regionale o locale;
   d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati;
   e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

  2. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni
di cui al comma 1 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.
  3. Il titolare di una delle cariche di governo indicate dalla presente legge, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.
  4. I titolari delle cariche di governo iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica medesima.
  5. Il divieto previsto dalle lettere b), c) e d) del comma 1 è valido per tre anni dal termine della carica di cui al comma 1, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.
  6. L'incompatibilità di cui al comma 5 per i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve intendersi riferita all'attività professionale svolta ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, da parte della medesima Autorità.
  7. I dipendenti pubblici e privati che assumono una delle cariche di governo indicate dalla presente legge sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la loro posizione professionale e progressione di carriera.
  8. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.
5. 50. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – 1. La titolarità di cariche di Governo è incompatibile con:
   a) qualunque altra carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta. È ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e le cariche di Governo nonché tra il mandato parlamentare e la carica di amministratore locale di un comune con popolazione non superiore a cinquemila abitanti;
   b) qualunque impiego o lavoro pubblico o privato;
   c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché cariche analoghe, comunque denominate, in imprese o società, pubbliche o private, in fondazioni o enti di diritto pubblico, anche economici.
   d) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito;
   e) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.

  2. I dipendenti pubblici o privati, al momento dell'assunzione del mandato parlamentare o della carica di Governo, sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, senza pregiudizio della propria posizione professionale o di carriera.
  3. In ragione delle attività professionali o di lavoro autonomo possono essere percepiti, dopo l'assunzione della carica di Governo, unicamente i proventi riferiti a prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica, purché il loro ammontare sia determinato in misura fissa da disposizioni di legge o regolamentari o sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.
  4. L'imprenditore individuale, che non rientri nella definizione di piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, salva l'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, istituisce in ogni caso un trust o provvede alla nomina di uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
  5. I titolari di cariche di Governo non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione della carica:
   a) ricoprire le cariche di cui al comma 1, lettera c);
   b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica, salvo che a ciò sia autorizzato dalla Commissione previo accertamento del fatto che il nuovo datore di lavoro non ha intrattenuto rapporti con l'amministrazione posta sotto la responsabilità del membro del Governo durante in suo mandato;
   c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;
   d) svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.

  8. Le situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo sono accertate dalla Commissione, sulla base delle dichiarazioni presentate ai sensi della presente legge, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui la Commissione riscontri la presenza di una situazione d'incompatibilità, essa invita l'interessato ad esercitare l'opzione nel termine di venti giorni, decorso il quale, senza che la situazione d'incompatibilità sia stata rimossa, si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per la posizione incompatibile. La Commissione dà comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri dell'invito all'opzione e, trascorso il termine per la stessa, della decisione assunta dal titolare della carica di Governo o del mancato esercizio dell'opzione, anche per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.
5. 3. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico o privato nonché l'esercizio di altre funzioni pubbliche non elettive.
5. 51. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di Governo fino alla fine del periodo con le seguenti: pubbliche ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico.

  Conseguentemente:
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:
di Governo con la seguente: pubbliche;
   al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche;
   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche;
   al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubblica;
   al comma 4, sostituire le parole: cariche di Governo con le seguenti: cariche pubbliche;
   al comma 4, sostituire le parole: carica di Governo con le seguenti: carica pubblica.
5. 52. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60.
5. 9. Centemero.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque dall'effettiva assunzione della carica.
5. 53. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 3, premettere le parole: Salvo i casi di cariche attribuite direttamente dalla legge,
5. 6. Francesco Sanna, Lattuca.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, neanche per interposta persona né attraverso società fiduciarie,
5. 12. Centemero, Altieri, Bianconi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:, neanche per interposta persona fino alla fine del comma con le seguenti: attività imprenditoriali né svolgere in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal momento del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni. Dal medesimo momento gli atti da essi eventualmente adottati nell'esercizio dei predetti incarichi e funzioni o comunque nello svolgimento di attività imprenditoriali e i voti da essi espressi sono nulli.
5. 10. Centemero.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: totale o prevalente.
5. 54. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:, nonché in imprese o enti privati fino alla fine del periodo con le seguenti: funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza di qualsiasi natura.
5. 11. Centemero.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: svolgimento di attività imprenditoriali aggiungere le seguenti: e in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del Governo statale ovvero del governo regionale o locale.
5. 55. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate con le seguenti: qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata.
5. 56. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche a titolo gratuito.
5. 2. Scotto, Costantino, Quaranta, Civati.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dai predetti incarichi e funzioni con le seguenti: dal predetto esercizio.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: relativi a tali incarichi e funzioni con le seguenti: che vi sia connesso.
5. 58. Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dai predetti incarichi e funzioni aggiungere le seguenti: e dallo svolgimento di attività imprenditoriali del predetto esercizio.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: relativi a tali incarichi e funzioni con le seguenti: che vi sia connesso.
5. 57. Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dal momento del giuramento con le seguenti: dal giorno delle rispettive nomine.
5. 59. Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il divieto previsto dai commi 1 e 3 è valido per tre anni dal termine della carica, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.
5. 60. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai titolari delle cariche di Governo di cui all'articolo 2 anche nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico.
5. 4. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

  Sopprimere il comma 4.
5. 14. Centemero.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, purché il loro ammontare sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.
5. 1. Costantino, Scotto, Quaranta, Civati.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  
5. Tutti gli atti, i contratti e i voti espressi, posti in essere in violazione dei divieti del presente articolo, sono nulli. Gli autori di tali atti e contratti rispondono dei danni nei confronti dello Stato e dei terzi.
5. 5. Francesco Sanna, Lattuca.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. L'organo deputato al controllo, previsto dall'articolo 9, procede all'accertamento d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate e verifica la risoluzione del rapporto nel caso previsto dal comma 1, la cessazione dall'incarico nell'ipotesi di cui al comma 3, nonché la cessazione dell'esercizio della professione nell'ipotesi di cui al comma 4. Nel caso in cui la causa di incompatibilità non sia venuta meno, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a rimuoverla entro dieci giorni.
  6. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo che versa in una delle situazioni di incompatibilità sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica di governo fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
  7. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di cui al comma 6, l'organo di cui all'articolo 9 applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro, disponendo altresì che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
  8. Per i titolari di cariche di governo statali, l'organo di cui all'articolo 9 dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere che provvedono ad informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
5. 61. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Qualora la Commissione di cui all'articolo 9 rilevi la sussistenza di un conflitto di interessi ai sensi del comma 3 dell'articolo 10, dichiara l'incompatibilità del soggetto in conflitto di interessi con la carica di Governo e ne dà comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Camere per l'assunzione degli atti conseguenti.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  
3. La Commissione procede alla verifica della sussistenza di un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 su richiesta motivata, sottoscritta da un terzo dei componenti di ciascuna Camera.
5. 62. Lauricella, Gitti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. I titolari delle cariche di Governo non possono, nei due anni successivi alla cessazione del loro ufficio, assumere incarichi presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 9. Il parere si intende favorevolmente espresso qualora entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta la Commissione non si sia pronunciata in senso negativo.
  6. L'accertamento della violazione di cui al comma 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuti dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.
  7. Ai fini del comma 6 si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.
5. 7. Francesco Sanna, Lattuca.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. L'articolo 8 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – 1. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza delle Giunte delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che sono investite del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che si tratti di un deputato o di un senatore.
  2. Ciascuna Camera giudica sulle cause di incompatibilità dei propri componenti entro il centottantesimo giorno dalla loro proclamazione o dalla notizia della situazione di incompatibilità sopravvenuta».

  6. Sono cause di incompatibilità con l'ufficio di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i casi di conflitto di interessi determinati ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.
  7. L'ufficio di deputato, quello di senatore e quello di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia sono incompatibili inoltre con:
   a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;
   b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti o organismi di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza o a controllo del Governo o delle amministrazioni regionali o locali;
   d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o di soggetti privati in ambito di interesse pubblico.
5. 63. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. L'articolo 8 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – 1. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza delle Giunte delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che sono investite del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che si tratti di un deputato o di un senatore.
  2. Ciascuna Camera giudica sulle cause di incompatibilità dei propri componenti entro il centottantesimo giorno dalla loro proclamazione o dalla notizia della situazione di incompatibilità sopravvenuta».
5. 65. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Sono cause di incompatibilità con l'ufficio di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i casi di conflitto di interessi determinati ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.
5. 66. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. L'ufficio di deputato, quello di senatore e quello di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia sono incompatibili inoltre con:
   a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;
   b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti o organismi di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza o a controllo del Governo o delle amministrazioni regionali o locali;
   d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o di soggetti privati in ambito di interesse pubblico.
5. 64. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  
5. All'articolo 62, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «con popolazione superiore ai 20.000 abitanti» sono soppresse.
  6. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, le parole: «aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti» sono soppresse.
5. 70. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. Fermo restando quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 190, e dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, non sono eleggibili alle cariche di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che, nei trecento giorni precedenti l'accettazione di candidatura, risultino essere in una o più condizioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6.
  6. In caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le condizioni di conflitto di interessi di cui all’ articolo 6 siano state rimosse entro il trentesimo giorno precedente l'accettazione della candidatura.
5. 67. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. L'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 7. – 1. Non sono eleggibili:
   a) i presidenti delle regioni e delle province autonome e gli assessori regionali;
   b) i presidenti e gli assessori delle province;
   c) i sindaci e gli assessori dei comuni e delle città metropolitane;
   d) i capi e i vice capi di gabinetto dei Ministri;
   e) i capi, i vice capi e i responsabili delle direzioni e degli uffici centrali della Polizia di Stato;
   f) i responsabili degli uffici territoriali, ivi comprese le questure, e i funzionari di ogni ruolo e grado della Polizia di Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura. Il periodo di trecento giorni è ridotto a sessanta nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati;
   g) i prefetti e i viceprefetti;
   h) gli ufficiali generali e gli ammiragli delle Forze armate dello Stato;
   i) gli altri ufficiali di ogni grado delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura. Il periodo di trecento giorni è ridotto a sessanta nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati;
   l) coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento.

  2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
  3. Le cause di ineleggibilità di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno trecento giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati, salvo quanto previsto alle lettere f) e i) del comma 1.
  4. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 e nei corrispondenti casi disciplinati dal comma 2, dalla formale presentazione di dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.
  5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
  6. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma dell'articolo 11».

  6. L'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili se hanno svolto le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.
  2. I soggetti di cui al comma 1 non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa non retribuita.
  3. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di ventiquattro mesi, né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa.
  4. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e sono stati eletti non possono esercitare, dopo la cessazione dal mandato elettivo, le loro funzioni né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa, per un periodo di cinque anni».

  7. Dopo l'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:
  «Art. 8-bis.1. I direttori e i vice direttori di testate giornalistiche nazionali, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili se abbiano esercitato l'incarico nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura».

  8. All'articolo 9 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 61, le parole: «, eccettuati gli onorari,» sono soppresse.
  9. L'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – 1. Non sono eleggibili coloro che nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura, ridotti a sessanta in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, ricoprano una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza di una società o impresa costituita in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica o mista, che abbia un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, ovvero superiore al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale, qualora si tratti di: a) società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;
   b) società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;
   c) società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la comunicazione, l'informazione, l'energia, le infrastrutture, i trasporti.

  2. Non sono eleggibili coloro che detengono il controllo, anche in forma indiretta o per interposta persona, di società o imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
  3. Ai fini di cui al comma 2, si ha interposizione di persona quando si trovi nelle condizioni indicate il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: Incompatibilità aggiungere le seguenti: e ineleggibilità.
5. 68. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

(Votazione dell'articolo 5)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incompatibilità determinate dalla specifica natura del patrimonio del titolare della carica di Governo).

  1. Le cariche di cui all'articolo 2 sono incompatibili:
   a) con la proprietà di un patrimonio di valore superiore a 15 milioni di euro in beni, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato;
   b) con la proprietà o il controllo o comunque la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato.

  2. Il limite di 15 milioni di euro indicato nella lettera a) del comma 1 è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
  3. La Commissione di cui all'articolo 9, anche tramite proprie verifiche, sentito il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle altre Autorità di settore eventualmente interessate, accerta, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, la situazione di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato. L'interessato è invitato con il medesimo atto a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di Governo o il mantenimento della posizione incompatibile ovvero la scelta per la risoluzione della condizione di incompatibilità. A decorrere da tale data, il titolare della carica di Governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.
  4. Della comunicazione e dell'invito indicati nel comma 3 vengono informati dalla Commissione, per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Per le altre cariche indicate nell'articolo 2 vengono informati dalla Commissione i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. L'invito a esercitare l'opzione o a eliminare la causa di incompatibilità è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  5. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione o della scelta di cui al comma 3 entro il termine prescritto, salve le impugnazioni, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di Governo.
  6. Nel caso di cui al comma 5, la Commissione informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alle cariche di Presidente del Consiglio dei ministri o di
Ministro il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Per le altre cariche di cui all'articolo 2 vengono informati dalla Commissione i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato.
  7. Del mancato esercizio dell'opzione o della scelta entro il termine stabilito e degli effetti giuridici che ne conseguono è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla data della pubblicazione gli atti compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.
  8. Il titolare della carica di Governo, qualora abbia scelto di eliminare la causa di incompatibilità, concorda con la Commissione gli adempimenti necessari per conseguire l'obiettivo. La causa di incompatibilità deve essere eliminata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'invito a esercitare l'opzione o a eliminare la causa di incompatibilità.
5. 01. Giorgis, Lattuca.

ART. 6.
(Situazioni di conflitto di interessi).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – (Conflitto di interessi). – 1. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto di interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.
  2. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.
  3. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente o in altra posizione analoga, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.
  4. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado sia preposto alla cura si sensi del comma 3 di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

  Conseguentemente:
    sostituire l'articolo 11 con il seguente:

  Art. 11. – (Individuazione delle situazioni di conflitto di interessi di natura patrimoniale e dei relativi strumenti di prevenzione). – 1. Nell'ipotesi in cui, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la Commissione accerti, per il titolare di una carica di Governo, la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6, rispetto alla quale, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, risulti inadeguato il ricorso all'astensione, come disciplinata ai sensi della presente legge, dispone la costituzione di un trust cieco secondo le previsioni dell'articolo 12.
  2. La sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, tale da richiedere la costituzione di un trust cieco secondo le previsioni dell'articolo 12 è in ogni caso presunta quando il titolare di una carica di Governo ha la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, di rilevanti partecipazioni in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito e il risparmio, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, della pubblicità, a meno che la Commissione non accerti, con provvedimento motivato, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e eventualmente le Autorità di settore, la posizione del tutto marginale dell'impresa nel relativo settore.
  3. Ai fini della presente legge, si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 3 per cento del capitale sociale, nel caso di società quotate nei mercati regolamentati, e al 9 per cento negli altri casi.
  4. Nel caso in cui sussista una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 rispetto alla quale risulti inadeguata la previsione di un obbligo di astensione, la Commissione, sentito l'interessato, dispone la costituzione di un trust cieco ai sensi dell'articolo 12.
  5. In ogni caso, il titolare di una carica di cui all'articolo 2 può sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio al conferimento attraverso l'alienazione, rispettivamente totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge nel termine di quarantacinque giorni dall'accertamento della situazione di conflitto d'interessi da parte della Commissione. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato da parte della Commissione stessa di ulteriori quarantacinque giorni, avuto riguardo alla specifica situazione patrimoniale o alle particolari condizioni di mercato. La parte del patrimonio non alienata allo scadere del termine di cui sopra, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un trust cieco ai sensi dell'articolo 12.
  6. Il ricavato dall'eventuale alienazione non può essere reinvestito che in titoli di Stato o in immobili non destinati ad attività d'impresa. La parte eccedente, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un trust cieco ai sensi dell'articolo 12.
   sostituire l'articolo 12 con il seguente:
  Art. 12. – (Costituzione del trust cieco). – 1. La costituzione di un trust cieco per la prevenzione dei conflitti d'interessi, come individuati dalla Commissione in base all'articolo 11 avviene in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera compatibile con l'ordinamento italiano prescelta dal disponente, d'intesa con la Commissione ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, ratificata e resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364.
  2. La legge regolatrice prescelta deve essere in ogni caso compatibile con l'ordinamento italiano e garantire il rispetto delle previsioni e delle finalità di cui alla presente legge.
  3. Il trust istituito a norma del presente articolo deve essere riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge e degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione di cui al comma 1.
  4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, il trust può dirsi cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura ritenuta dalla Commissione adeguata a prevenire l'emergere di situazioni di conflitto d'interessi. Tale trasformazione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal conferimento. Il disponente e i beneficiari possono avere solo una conoscenza quantitativa del patrimonio trasformato.
  5. In ogni caso, i suddetti trust, per ottenere l'approvazione della commissione, devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo.
  6. L'atto con cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 costituisce un trust per i fini di cui alla presente legge deve:
   a) riconoscere il potere della commissione di cambiare in qualsiasi momento la legge regolatrice scelta dal disponente d'intesa con la commissione stessa, per giustificati motivi, avuto riguardo, in particolare, alle finalità per cui il trust è stato istituito;
   b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del trustee, essenziale al fine della sua stessa sussistenza ai sensi del comma 4;
   c) individuare un trustee con le caratteristiche di cui al comma 7, scelto all'interno di una lista predisposta dalla commissione;
   d) individuare il beneficiario o i beneficiari del trust, che possono anche coincidere con il disponente;
   e) indicare nella commissione il «guardiano» eventualmente previsto dalla legge prescelta. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere l'esonero di responsabilità del «guardiano», salvo per dolo o colpa grave;
   f) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di trustee sempre soggetti all'approvazione della commissione ed idonei a garantire il rispetto delle caratteristiche di cui al presente articolo.

  7. Il trustee del trust istituito per i fini di cui alla presente legge deve:
   a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;
   b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
   c) avere nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di trustee e vantare una consolidata esperienza in materia di trust;
   d) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;
   e) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale detenute per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;
   f) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge o la persona stabilmente convivente, un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del trust;
   g) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori, soci del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
   h) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano, o siano state nei cinque anni precedenti, in qualunque modo detenute dal disponente, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da un parente o da un affine fino al quarto grado oppure da un suo socio in qualunque forma di società o da un suo associato in associazioni professionali o da un beneficiario del trust;
   i) non avere concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   l) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   m) non avere, o non aver avuto nei cinque anni precedenti, rapporti di debito o di credito con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, debitori o creditori del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
   o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione o per reati finanziari;
   p) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di trustee che risulti congrua rispetto al patrimonio conferito;
   q) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per mala gestio o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

  8. Sul trustee gravano gli obblighi di:
   a) trasformare il patrimonio conferito nel termine previsto e nella misura indicata dalla commissione come adeguata al fine di assicurare la cecità del trust;
   b) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni presenti nel trust cieco e in particolare non comunicare in alcun modo al disponente o ai beneficiari, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione;
   c) agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle sue specifiche competenze;
   d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto d'interessi con la sua attività di trustee. Sono poste in essere in conflitto d'interessi le operazioni che coinvolgano o interessino lo stesso trustee, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il trustee appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un trust di cui egli è trustee;
   e) attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dalla commissione;
   f) informare la commissione circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti dei propri amministratori o detentori per mala gestio o violazione degli obblighi fiduciari a carico del trustee;
   g) informare la commissione circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti nel trust cieco da parte del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del trust;
   h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e alla commissione il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni conferiti nel trust cieco, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, congiuntamente ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo del trust cieco, con cadenza trimestrale a partire dal 1o gennaio di ogni anno;
   i) rispondere a qualsiasi richiesta della commissione entro i termini indicati dalla stessa.

  9. Il trustee ha facoltà di:
   a) chiedere prescrizioni, direttive o pareri alla commissione tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;
   b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del trust, con un preavviso scritto di sessanta giorni, comunicato alla commissione, al disponente e ai beneficiari. Dal ricevimento del preavviso, il disponente individua, entro trenta giorni, un nuovo trustee, da sottoporre all'approvazione della commissione. Ove il disponente non provveda, la commissione procede d'ufficio. Il nuovo trustee è comunque individuato e riceve l'incarico entro il termine di cessazione dell'incarico del precedente.

  10. Qualsiasi comunicazione tra il disponente o eventuali altri beneficiari e il trustee deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dalla commissione. Non sono ammessi altri rapporti tra il trustee e il disponente o i beneficiari, neppure per interposta persona.
  11. Qualunque violazione degli obblighi di comunicazione o comunque delle previsioni volte a violare le regole di segretezza o di segregazione degli interessi determina l'applicazione da parte della commissione di una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali.
6. 5. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – (Conflitto d'interessi). – 1. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.
  2. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.
  3. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente o in altra posizione analoga, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.
  4. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado sia preposto alla cura si sensi del comma 3 di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:
  Art. 11. – (Individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi di natura patrimoniale e dei relativi strumenti di prevenzione). – 1. Nell'ipotesi in cui, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la Commissione accerti, per il titolare di una carica di Governo, la sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, rispetto alla quale, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, risulti inadeguato il ricorso all'astensione, come disciplinata ai sensi della presente legge, dispone che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi secondo le previsioni dell'articolo 12.
  2. La sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, tale da richiedere che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi secondo le previsioni dell'articolo 12 è in ogni caso presunta quando il titolare di una carica di Governo ha la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, di rilevanti partecipazioni in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito e il risparmio, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, della pubblicità, a meno che la Commissione non accerti, con provvedimento motivato, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e eventualmente le Autorità di settore, la posizione del tutto marginale dell'impresa nel relativo settore.
  3. Ai fini della presente legge, si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 3 per cento del capitale sociale, nel caso di società quotate nei mercati regolamentati, e al 9 per cento negli altri casi.
  4. Nel caso in cui sussista una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 rispetto alla quale risulti inadeguata la previsione di un obbligo di astensione, la Commissione, sentito l'interessato, dispone la adozione delle misure di cui all'articolo 12.
  5. In ogni caso, il titolare di una carica di cui all'articolo 2 può sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio alle misure di cui all'articolo 12 attraverso l'alienazione, rispettivamente totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge nel termine di quarantacinque giorni dall'accertamento della situazione di conflitto d'interessi da parte della Commissione. Tale termine potrà essere eccezionalmente prorogato da parte della Commissione stessa di ulteriori quarantacinque giorni, avuto riguardo alla specifica situazione patrimoniale o alle particolari condizioni di mercato. La parte del patrimonio non alienata allo scadere del termine di cui sopra, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, dovrà essere comunque sottoposta alle misure di cui all'articolo 12.
  6. Il ricavato dall'eventuale alienazione non potrà essere reinvestito che in titoli di Stato o in immobili non destinati ad attività d'impresa. La parte eccedente, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, dovrà essere comunque sottoposta alle misure di cui all'articolo 12.
6. 4. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – (Situazioni di conflitti di interessi derivanti da attività patrimoniali). 1. Le cariche di Governo statali, le cariche di Governo regionali e locali, nonché quelle di componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono incompatibili con:
   a) la proprietà, il possesso o la disponibilità, anche all'estero, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un patrimonio immobiliare o mobiliare di valore superiore a 10 milioni di euro, ad eccezione dei contratti concernenti titoli di Stato;
   b) la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di imprese che operino nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese di interesse nazionale.

  2. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 1, lettere a) e b), non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei 18 mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.
  3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale del titolare della carica di governo, nonché dei soggetti di cui al comma 1, lettera a).
  4. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, i titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della posizione incompatibile o il mantenimento della carica di Governo e l'adozione delle misure indicate dalla presente legge.
  5. Il titolare di cariche di Governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi.
  6. I contratti conclusi in violazione del divieto di cui al comma 5 sono nulli con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
6. 54. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui uno dei soggetti di cui all'articolo 2 sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
  02. Sussiste altresì conflitto di interessi anche nell'ipotesi di interferenza tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) comunicano altresì la possibile esistenza di interferenze tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico.
6. 14. Francesco Sanna, Lattuca.

  Al comma 1 premettere i seguenti:
  01. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui uno dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
  02. Sussiste altresì conflitto di interessi anche nell'ipotesi di interferenza tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico.
6. 15. Francesco Sanna, Lattuca.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per qualsiasi cittadino che sia titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 della presente legge sussiste condizione di conflitto di interessi nei casi di proprietà, possesso o disponibilità di partecipazioni superiori al 3 per cento del capitale sociale, ovvero di un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, o comunque superiore al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale, di:
   a) una società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;
   b) una società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;
   c) una società o impresa che svolge la propria attività in regime di contratto pubblico disciplinato dal testo unico di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
   d) una società o impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di oligopolio o monopolio;
   e) una società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la difesa, le comunicazioni di rilevanza nazionale, l'informazione, l'energia, le infrastrutture e le opere pubbliche, i trasporti.
6. 55. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: il possesso o comunque la disponibilità nel proprio interesse o nell'interesse dei soggetti di cui al comma 2.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
6. 16. Centemero.

  Al comma 1, sopprimere le parole: o nell'interesse dei soggetti di cui al comma 2.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
6. 17. Centemero.

  Al comma 1, dopo le parole: dar luogo a aggiungere le seguenti: situazioni di.
6. 11. Gitti.

  Sopprimere il comma 2.
6. 18. Altieri, Bianconi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nei casi di cui al comma 1 sussiste altresì conflitto di interessi qualora la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni siano relative a:
   a) una società o impresa avente sede all'estero o appartenente a un gruppo multinazionale;
   b) una società o impresa controllata o gestita per interposta persona o attraverso società fiduciarie nonché enti di gestione finanziari, operativi e non operativi, laddove l'interposizione di persona si ha quando il soggetto controllante o gestore è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado;
   c) una società o impresa di capitale privato o misto;
   d) una società o impresa istituita, acquisita, fusa per accorpamento, con atto normativo di governo, giunta o assemblea legislativa, statale o regionale, ovvero ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero ai sensi dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   e) una società o impresa con forma cooperativa, ovvero consortile, ivi compresa l'associazione temporanea di imprese, così come regolata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. 56. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, dopo le parole: dar luogo a aggiungere le seguenti: situazioni di.
6. 12. Gitti.

  Al comma 2, dopo le parole: coniuge non aggiungere la seguente: legalmente.
6. 13. Gitti.

  Al comma 2, sostituire le parole: secondo grado con le seguenti: terzo grado.
6. 1. Scotto, Costantino, Quaranta, Civati.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. In particolare determinano conflitto di interessi:
   a) la proprietà, il possesso o la disponibilità, anche all'estero, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un patrimonio immobiliare o mobiliare di valore superiore a 15 milioni di euro, ad eccezione dei contratti concernenti titoli di Stato. Tale limite è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo. Sono comunque esclusi i beni mobili o immobili effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale del titolare della carica di Governo o dei suoi familiari, a tal fine indicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 8.
   b) la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per
interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di imprese che operino nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese di interesse nazionale.

  2-ter. La Commissione di cui all'articolo 9, esaminate le dichiarazioni delle attività patrimoniali rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 8, effettuati i controlli e gli accertamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo, sentite per quanto di competenza l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le eventuali autorità di settore, accerta la sussistenza delle situazioni di conflitto previste dai commi precedenti al fine dell'applicazione delle misure di cui alla presente legge.

  Conseguentemente sopprimere i commi da 3 a 7.
6. 57. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. In particolare determinano conflitto di interessi:
   a) la proprietà, il possesso o la disponibilità, anche all'estero, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un patrimonio immobiliare o mobiliare di valore superiore a 10 milioni di euro, ad eccezione dei contratti concernenti titoli di Stato. Tale limite è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo. Sono comunque esclusi i beni mobili o immobili effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale del titolare della carica di Governo o dei suoi familiari, a tal fine indicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 8.
   b) la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di imprese che operino nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese di interesse nazionale.

  2-ter. La Commissione di cui all'articolo 9, esaminate le dichiarazioni delle attività patrimoniali rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 8, effettuati i controlli e gli accertamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo, sentite per quanto di competenza l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le eventuali autorità di settore, accerta la sussistenza delle situazioni di conflitto previste dai commi precedenti al fine dell'applicazione delle misure di cui alla presente legge.

  Conseguentemente sopprimere i commi da 3 a 7.
6. 58. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. In particolare determinano conflitto di interessi:
   a) la proprietà, il possesso o la disponibilità, anche all'estero, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un patrimonio immobiliare o mobiliare di valore superiore a 10 milioni di euro, ad eccezione dei contratti concernenti titoli di Stato
   b) la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di imprese che operino nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese di interesse nazionale.

  2-ter. La Commissione di cui all'articolo 9, esaminate le dichiarazioni delle attività patrimoniali rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 8, effettuati i controlli e gli accertamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo, sentite per quanto di competenza l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le eventuali autorità di settore, accerta la sussistenza delle situazioni di conflitto previste dai commi precedenti al fine dell'applicazione delle misure di cui alla presente legge.

  Conseguentemente sopprimere i commi da 3 a 7.
6. 59. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis Sussiste condizione di conflitto di interessi per qualsiasi cittadino che, assumendo una delle cariche di cui all'articolo 2 della presente legge, ricopra una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza in una società o impresa di capitale pubblico, ovvero in una o più delle società indicate al comma 5, ovvero in una o più delle società o imprese di seguito indicate:
   a) società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;
   b) società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;
   c) società o impresa che svolge la propria attività in regime di contratto pubblico disciplinato dal testo unico di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
   d) società o impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di oligopolio o monopolio;
   e) società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la comunicazione, l'informazione, l'energia, le infrastrutture, i trasporti.
   f) società o impresa avente sede all'estero o appartenente a un gruppo multinazionale;
   g) società o impresa controllata o gestita per interposta persona o attraverso società fiduciarie nonché enti di gestione finanziari, operativi e non operativi, laddove l'interposizione di persona si ha quando il soggetto controllante o gestore è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado;
   h) società o impresa di capitale privato o misto;
   i) società o impresa istituita, acquisita, fusa per accorpamento, con atto normativo di governo, giunta o assemblea legislativa, statale o regionale, ovvero ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero ai sensi dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   l) società o impresa con forma cooperativa, ovvero consortile, ivi compresa l'associazione temporanea di imprese, così come regolata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. 60. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: sentite per quanto di competenza con le seguenti: di concerto con.
6. 20. Centemero.

  Al comma 3, sostituire le parole: e le eventuali autorità di settore con le seguenti: l'ANAC.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche.
6. 61. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: con riferimento ad uno specifico atto.
6. 21. Centemero.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: posseduti, con le seguenti: di proprietà.
6. 23. Centemero.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    sopprimere il secondo periodo;

    al terzo periodo, sopprimere la parola: effettivamente.
6. 24. Centemero.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
6. 19. Altieri, Bianconi.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 10 milioni.
6. 62. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 3 milioni.
6. 8. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 8 milioni.
6. 63. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 10 milioni.
6. 64. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 13 milioni.
6. 65. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per i beni immobili il valore è determinato dai criteri catastali.
6. 25. Centemero.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. La gestione formale di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario determina un conflitto di interessi allorquando, con riferimento a specifico atto, la Commissione di cui all'articolo 9, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché le autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti che l'impresa riveste una posizione rilevante nel relativo settore di attività.
6. 50. Centemero.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. La proprietà di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario determina un conflitto di interessi allorquando, con riferimento a specifico atto, la Commissione di cui all'articolo 9, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché le autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti che l'impresa riveste una posizione rilevante nel relativo settore di attività.
6. 27. Centemero.

  Al comma 5, sostituire le parole: Il possesso, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie con le seguenti: La gestione formale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: allorquando aggiungere le seguenti: con riferimento ad uno specifico atto.
6. 51. Centemero.

  Al comma 5, sostituire le parole: Il possesso, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie con le seguenti: La gestione formale.
6. 52. Centemero.

  Al comma 5, sopprimere le parole: anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
6. 28. Centemero, Altieri, Bianconi.

  Al comma 5, sostituire le parole: di partecipazioni rilevanti con le seguenti: di partecipazioni superiori al 3 per cento del capitale sociale, ovvero di un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, o comunque superiore al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale.

  Conseguentemente al comma 6 sopprimere il primo periodo.
6. 66. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 5, sostituire le parole da: del credito fino a: settore pubblicitario con le seguenti: delle telecomunicazioni, dell'informatica, dei servizi erogati in regime di concessione o autorizzazione, del credito, della finanza, delle assicurazioni, delle opere pubbliche e dei lavori pubblici, della pubblicità commerciale, delle industrie automobilistiche e collegate,.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: 3, 4 e 5 con le seguenti: 3 e 4.
6. 67. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 5, sopprimere le parole da: allorquando fino alla fine del comma.
*6. 2. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.

  Al comma 5, sopprimere le parole da: allorquando fino alla fine del comma.
*6. 68. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 5, sostituire le parole da: allorquando fino alla fine del comma con le seguenti: a meno che la Commissione non accerti, con provvedimento motivato, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e eventualmente le Autorità di settore, la posizione del tutto marginale dell'impresa nel relativo settore.
6. 6. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 5, dopo la parola: allorquando aggiungere le seguenti: con riferimento ad uno specifico atto,.
6. 29. Centemero.

  Al comma 5, sostituire le parole: nonché le autorità di settore eventualmente competenti con le seguenti: e l'ANAC.
6. 69. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: non marginale con la seguente: rilevante.
6. 53. Centemero.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche nel caso di possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori dei servizi pubblici e delle opere pubbliche di interesse regionale e delle comunicazioni a diffusione regionale, quando gli interessati siano presidenti di regione o membri di giunte regionali.
6. 7. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 20 per cento,.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 40 per cento.
6. 30. Centemero.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 9 per cento.
6. 3. Scotto, Costantino, Quaranta, Civati.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente.
  8. Il titolare di cariche di Governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi. I contratti conclusi in violazione di tale divieto sono nulli con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
6. 70. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  8. Il titolare di cariche pubbliche, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.
6. 74. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti.
  8. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di una carica pubblica è titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche pubbliche versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal successivo comma 9.
  9. Le cariche pubbliche sono incompatibili con:
   a) qualsiasi altro ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva. Nel caso di assunzione di carica di governo da parte di un parlamentare lo stesso decade dalla carica di deputato o di senatore con diritto al subentro del primo dei non eletti della medesima circoscrizione o collegio e della medesima organizzazione politica del parlamentare decaduto.
   b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in organizzazioni di categoria e in organizzazioni sindacali, in enti anche senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del Governo statale ovvero del governo regionale o locale;
   d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati;
   e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

  10. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 9 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.
  11. Il titolare di una delle cariche pubbliche, entro venti giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati ai precedenti commi 9 e 10. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare diversa da quella prevista per la carica ricoperta. In caso di mancata rinuncia la Commissione, entro un mese dalla scadenza dei venti giorni, dichiara la decadenza da ogni carica pubblica e l'interdizione dall'assumere qualsiasi altra carica pubblica per i successivi 5 anni, fatta eccezione per la carica di parlamentare la cui proposta di decadenza è obbligatoriamente esaminata dalla rispettiva camera di appartenenza entro un mese dalla segnalazione da parte della Commissione.
  12. Il divieto previsto dalle lettere b), c) e d) del comma 9 è valido per tre anni dal termine della carica pubblica ricoperta, salvo che si tratti di attività o funzioni antecedentemente svolte o che si tratti di attività svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.
  13. Restano ferme per i titolari di cariche pubbliche le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

  Conseguentemente:
   alla rubrica, dopo la parola:
interessi aggiungere le seguenti: e di incompatibilità.
   alla rubrica del Capo III, dopo la parola: interessi aggiungere le seguenti: e situazione di incompatibilità.
6. 72. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente.
  8. È incompatibile con una carica pubblica la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale, propria e del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone stabilmente conviventi salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica pubblica, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato dalle regioni o dagli enti locali o da altre amministrazioni o enti pubblici, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di imprese che operino nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese di interesse nazionale. Per la rilevazione dell'incompatibilità di cui al presente comma non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei 18 mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.

  Conseguentemente:
   alla rubrica, dopo la parola:
interessi aggiungere le seguenti: e di incompatibilità.
   alla rubrica del Capo III, dopo la parola: interessi aggiungere le seguenti: e situazione di incompatibilità.
6. 73. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

(Votazione dell'articolo 6)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. – 1. Il comma 12 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
  «12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge n. 228 del 2012, a decorrere dal 1o gennaio 2015 i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.»
6. 01. Scotto, Quaranta, Costantino, Civati.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. – 1. Al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:
   «1-bis) coloro che detengano, anche indirettamente, o congiuntamente con altri, una partecipazione che comporti il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, nelle forme di cui all'articolo 2359 del codice civile, all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, su una società vincolata con lo Stato nei modi di cui al numero 1) del presente comma, ovvero intrattengano con essa rapporti contrattuali che conferiscono la facoltà di esercitare una influenza dominante sulla composizione degli organi sociali o sulle attività societarie, o beneficino di tali rapporti contrattuali per interposta persona. La detenzione indiretta è individuata nel caso in cui le quote societarie siano detenute per oltre il 20 per cento dall'interessato, dai suoi ascendenti e discendenti, dal coniuge, dai collaterali fino al terzo grado».
6. 02. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.

ART. 7.
(Obbligo di astensione e sanzioni).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 7. – (Obbligo di astensione e sanzioni). – 1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse patrimoniale ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
  2. Quando il titolare di una carica pubblica dubita della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico, ovvero ritiene comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, è tenuto a investire immediatamente della questione la Commissione di cui all'articolo 9.
  3. La Commissione deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato può ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito la Commissione della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.
  4. Le deliberazioni con cui la Commissione stabilisce i casi in cui l'interessato è tenuto ad astenersi sono comunicate dalla Commissione stessa ai Presidenti delle Camere e, nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, al Presidente del Consiglio dei ministri perché ne informi il Consiglio dei ministri.
  5. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.
  6. Se, in violazione dell'obbligo di astensione di cui al comma 1, il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione od omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti ivi previsti un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato la Commissione di cui all'articolo 9, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati. Le impugnazioni contro la delibera di cui al primo periodo, ovvero contro la sua mancata adozione previa messa in mora da parte di chiunque abbia interesse, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150.
  7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, ai membri del Parlamento si applica l'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140.
7. 13. Francesco Sanna, Lattuca.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 7. – (Astensione). – 1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni presentate ai sensi della presente legge, la commissione accerta se i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 si trovino in una situazione di conflitto d'interessi.
  2. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma precedente risulti positivo, salva l'applicazione delle misure di prevenzione dei conflitti d'interessi di cui all'articolo 12, la commissione determina, con propria deliberazione scritta, le specifiche ipotesi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 è tenuto ad astenersi dall'adottare o concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali.
  3. In caso di violazione dell'obbligo di astensione determinato dalla commissione ai sensi del comma 2 la commissione, tenuto conto della gravità della stessa, applica una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali. In ogni caso, la commissione informa l'autorità giudiziaria.
  4. In ogni caso, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti ad astenersi quando, anche al di là delle ipotesi di cui ai commi precedenti ritengano di essere in una situazione di conflitto d'interessi.
  5. In ogni caso, essi, quando dubitino della sussistenza di un obbligo di astensione, o in ogni caso di una situazione di conflitto d'interessi precedentemente non valutata dalla commissione, sono tenuti a investire quest'ultima della questione. La commissione si pronuncia entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato può ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. Si applicano i commi 2 e 3.
  6. Le deliberazioni in cui sono stabiliti i casi di obbligo di astensione sono comunicate ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri che ne assicurano idonee forme di conoscibilità all'interno degli organi che presiedono.
7. 5. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 7. – (Obbligo di astensione). – 1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la commissione accerta se i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 si trovino in una situazione di conflitto d'interessi.
  2. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma precedente risulti positivo, salva l'applicazione delle misure di prevenzione dei conflitti d'interessi di cui all'articolo 12, la commissione determina, con propria deliberazione scritta, le specifiche ipotesi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 è tenuto ad astenersi dall'adottare o concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali.
  3. In caso di violazione dell'obbligo di astensione determinato dalla commissione ai sensi del comma 2, la commissione stessa, tenuto conto della gravità della stessa, applica una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali. In ogni caso, la commissione informa l'autorità giudiziaria.
  4. Le deliberazioni in cui sono stabiliti i casi di obbligo di astensione sono comunicate ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri che ne assicurano idonee forme di conoscibilità all'interno degli organi che presiedono.
7. 4. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 7. – (Obbligo di astensione e sanzioni). – 1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la Commissione accerta se i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 si trovino in una situazione di conflitto d'interessi.
  2. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 1 dia esito positivo, ferma restando l'applicazione delle misure per la prevenzione dei conflitti d'interessi, di cui all'articolo 12, la Commissione determina, con proprio provvedimento, le specifiche ipotesi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 è tenuto ad astenersi dall'adottare o dal concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali.
  3. In caso di violazione dell'obbligo di astensione determinato dalla Commissione ai sensi del comma 2, la stessa informa l'autorità giudiziaria e, tenuto conto della gravità della violazione, applica una sanzione amministrativa da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro, disponendo altresì la pubblicazione della notizia delle misure adottate sugli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, nonché la divulgazione in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. La pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
7. 2. Scotto, Quaranta, Costantino, Civati.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 7. – (Obbligo di astensione e sanzioni). – 1. I titolari delle cariche di Governo indicate all'articolo 2 hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. A tal fine, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di Governo è titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto. L'obbligo di astensione si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo.
  2. L'organo deputato al controllo, previsto dall'articolo 9, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, con proprio provvedimento, invita l'interessato ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa compromettere la cura esclusiva degli interessi pubblici ad esso affidati e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione la medesima autorità verifica e controlla l'azione del titolare delle cariche di Governo.
  3. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui al comma 2, o di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'organo di cui all'articolo 9 applica al titolare della carica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 1.500.000 euro. Lo stesso organo dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
7. 50. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Un Ministro non può stipulare contratti di lavoro con un membro della sua famiglia né può autorizzare il ministero o l'ente di cui è responsabile a farlo. Gli atti adottati in violazione del divieto di cui al periodo precedente sono nulli.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Divieti, obbligo di astensione e sanzioni.
7. 54. Nuti, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Un Ministro non può stipulare contratti di lavoro con un membro della famiglia di un altro Ministro o di un parlamentare dello stesso partito né può autorizzare il ministero o l'ente di cui è responsabile a farlo. Gli atti adottati in violazione del divieto di cui al periodo precedente sono nulli.
7. 64. Nuti, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I titolari delle cariche di Governo indicate dalla presente legge hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa incidere sulla situazione propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
7. 51. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I titolari delle cariche di Governo indicate dalla presente legge hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa incidere sulla situazione propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
7. 52. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I titolari delle cariche di Governo indicate dalla presente legge hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa incidere sulla situazione propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio.
7. 53. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 2 con le seguenti: che ricoprono le cariche pubbliche di cui alla presente legge, oltre ai casi di conflitti d'interesse e di incompatibilità di cui agli articoli precedenti,

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubblica;
   al comma 4, sostituire le parole da: ai Presidenti fino alla fine del comma con le seguenti: agli organi ed enti di afferenza del titolare della carica;
   sopprimere il comma 5.
7. 55. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, sopprimere la parola: specificamente.
7. 56. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: specificamente incidere sulla con le seguenti: coinvolgere, direttamente o indirettamente, la.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: recando fino alla fine del comma.
7. 57. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: situazione patrimoniale propria fino alla fine del comma con le seguenti: propria situazione patrimoniale con vantaggio economico rilevante e ingiusto.
7. 15. Centemero.

  Al comma 1, sostituire le parole da: situazione patrimoniale fino a lavoro domestico con le seguenti: propria situazione patrimoniale.
7. 14. Centemero.

  Al comma 1, sostituire le parole: situazione patrimoniale con la seguente: situazione.
7. 8. Gitti.

  Al comma 1, dopo le parole: situazione patrimoniale aggiungere le seguenti: o personale.
7. 7. Gitti.

  Al comma 1, sostituire le parole: affini entro il secondo grado, con le seguenti: affini entro il terzo grado.
7. 1. Quaranta, Scotto, Costantino, Civati.

  Al comma 1, sopprimere la parola: economico.
7. 9. Gitti.

  Sopprimere il comma 2.
7. 16. Centemero.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: Quando, in capo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 2, sussista l'obbligo di astensione nel caso specifico, ovvero la Commissione ritenga che il soggetto possa essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione ad una deliberazione, questa interviene d'ufficio.

  Conseguentemente, al comma 3:
   al primo periodo, sopprimere le parole da
trascorsi i quali fino alla fine del periodo;
   al secondo periodo, sostituire le parole
colui che ha investito la Commissione della questione con le seguenti: il soggetto interessato.
7. 3. Costantino, Scotto, Quaranta, Civati.

  Al comma 2, sostituire le parole: poter essere in con le seguenti: essere in una situazione di.
7. 10. Gitti.

  Sopprimere il comma 3.
7. 17. Centemero.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole tenuto ad astenersi con le seguenti: obbligato ad astenersi.
7. 58. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli atti adottati in violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di astensione di cui al comma 3, secondo periodo, sono nulli.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
7. 59. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 4, sostituire le parole è tenuto ad con le seguenti: ha l'obbligo di.
7. 18. Centemero.

  Sopprimere il comma 5.
*7. 12. Francesco Sanna, Lattuca.

  Sopprimere il comma 5.
*7. 60. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 6, sostituire le parole: da un minimo di 50.000 euro a un massimo di un milione e mezzo di euro con le seguenti: pari ad una somma corrispondente al minimo del 10 per cento del valore del vantaggio ingiusto recato, fino ad un massimo del 60 per cento.
7. 19. Centemero.

  Al comma 6, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti parole: 100.000 euro.
7. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La stessa Commissione dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
7. 61. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

(Votazione dell'articolo 7)

ART. 8.
(Obblighi dichiarativi e sanzioni).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 8. – (Obblighi dichiarativi e sanzioni). – 1. Entro dieci giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 2, il titolare della stessa dichiara all'organo deputato al controllo previsto dall'articolo 9:
   a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;
   b) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo;
   d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura anche se gratuita anche in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati;
   e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

  2. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 2, il titolare della carica è tenuto a trasmettere all'organo di cui all'articolo 9 una dichiarazione in cui sono indicati:
   a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;
   b) la titolarità di imprese individuali;
   c) le quote di partecipazione in società, possedute anche per interposta persona;
   d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;
   e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
   f) i trust di cui sia disponente, beneficiario, trustee o guardiano;
   g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o attività di qualunque natura;
   h) i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale.

  3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolti all'estero.
  4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 sono tenuti a trasmettere all'organo di cui all'articolo 9 una copia della dichiarazione stessa.
  5. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi del successivo articolo 12.
  6. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a presentare una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 5 del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 5 del presente articolo e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi del successivo articolo 12.
  7. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere presentate all'organo di cui all'articolo 9, entro i medesimi termini ivi previsti, anche dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
  8. L'organo di cui all'articolo 9 accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e, in qualunque momento, può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 7. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 7 entro i termini previsti dal presente articolo, ovvero nel caso in cui accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.
  9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'organo di cui all'articolo 9, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.
8. 50. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 8. – (Obblighi dichiarativi e sanzioni). – 1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica pubblica, i soggetti di cui all'articolo 2:
   a) dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9 di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 5 siano titolari;
   b) trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata;
   c) dichiarano se dispongono degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, producendone copia;
   d) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o un'attività di qualunque natura;
   e) nel caso di cariche elettive, rendono una comunicazione contenente la formula: «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero», concernente:
    1) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte. Alla dichiarazione sono allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti;
    2) la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, con l'eventuale indicazione dell'adesione della medesima lista o gruppo ad un codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni.

  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti e affini entro il secondo grado del titolare della carica pubblica. Ove essi non consentano, il titolare della carica pubblica è tenuto a dichiarare alla Commissione, in forma riservata, tutti gli elementi a sua conoscenza utili all'individuazione dei loro beni e attività patrimoniali.
  3. Alla dichiarazione di cui al comma 1 è allegato un elenco dei beni mobili o immobili che il titolare della carica pubblica dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei propri familiari.
  4. La Commissione di cui all'articolo 9, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, provvede agli accertamenti necessari anche avvalendosi, ove occorra tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente gli interessati e in ogni caso il titolare della carica pubblica perché provvedano entro venti giorni all'integrazione delle dichiarazioni. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o mendaci, la Commissione:
   a) procede all'acquisizione d'ufficio di tutti gli elementi giudicati utili, servendosi a tal fine del Corpo della guardia di finanza e delle altre Forze di polizia dello Stato;
   b) procede, tenuto conto della gravità dell'infrazione accertata ai sensi del capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti del titolare della carica pubblica e degli altri soggetti interessati, applicando, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, l'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   c) informa contestualmente, per le cariche di Governo statali, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente procura della Repubblica, per le iniziative di rispettiva competenza;
   d) informa contestualmente, nel caso dei parlamentari nazionali, la Giunta delle elezioni della Camera di appartenenza, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera.

  5. Allo stesso modo e con gli stessi poteri la Commissione procede allorché, anche in tempi successivi, emergano elementi che facciano presumere la necessità di correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese.
8. 5. Francesco Sanna, Lattuca.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Gli obblighi dichiarativi, l'accertamento e le sanzioni dei soggetti di cui all'articolo 2 titolari delle seguenti cariche pubbliche: Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché i componenti delle Autorità indipendenti, sono disciplinati dai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo.
  Per i restanti soggetti di cui al medesimo articolo 2 valgono le disposizioni di cui ai commi 6 e successivi.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro venti giorni dall'assunzione della carica di Governo, i soggetti di cui al primo periodo del comma 1:
   a) dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9 di quali cariche o attività siano titolari;
   b) trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.
8. 51. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di Governo con le seguenti: pubblica, dal termine di ciascun anno successivo e fino ai tre anni successivi alla cessazione della carica.
8. 52. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: di quali cariche fino alla fine della lettera con le seguenti: ogni carica o attività, di qualsiasi genere e anche gratuita, che lo stesso ricopra o svolga e che sia riferibile alla definizione di conflitto d'interesse e alle situazioni d'incompatibilità di cui alla presente legge.
8. 53. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: cariche aggiungere le seguenti:, funzioni.
8. 54. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con le seguenti:
   b) i redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche percepiti nei due anni antecedenti all'assunzione della carica;
   c) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;
   d) la titolarità di imprese individuali;
   e) le azioni o le quote di partecipazione in società;
   f) le partecipazioni in associazioni o società tra professionisti;
   g) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
   h) i trust di cui sia disponente, beneficiano, trustee o guardiano;
   i) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o attività di qualunque natura;
   l) i finanziamenti, le erogazioni, i contributi, le donazioni e qualunque altro vantaggio, percepiti, in qualsiasi forma, ivi compresa a messa a disposizione di servizi, nei due anni antecedenti l'assunzione della carica, nonché le obbligazioni assunte, per l'eventuale campagna elettorale, con specifica indicazione dei soggetti che hanno erogato, per ciascun anno, un importo superiore a 500 euro.

  Conseguentemente sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Alla dichiarazione sono allegate anche le copie delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.
  3. Ogni anno, entro venti giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a trasmettere alla Commissione una copia della dichiarazione stessa.
  3-bis. Ogni variazione rispetto alle indicazioni fornite nelle dichiarazioni di cui al presente articolo deve essere comunicata dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 alla Commissione entro i successivi venti giorni.
  3-ter. Entro i venti giorni successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano alla Commissione una dichiarazione concernente qualunque variazione della situazione patrimoniale e degli altri elementi di cui alle lettere b), c), d), e) f), g), h), i) del comma i del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 5 e la cessazione dalla carica pubblica. La dichiarazione deve essere aggiornata in caso di variazioni che intervengano nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione dalla carica, I medesimi soggetti comunicano all'Autorità anche le dichiarazioni dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche presentate nei due anni successivi alla cessazione dalla carica.
  3-quater. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese, entro i medesimi termini, anche dal coniuge non legalmente separato o dalla persona stabilmente convivente e dai parenti e affini entro il terzo grado dei soggetti di cui all'articolo 2.
  3-quinquies. La Commissione predispone i modelli secondo cui devono essere rese le dichiarazioni e comunicazioni indicate nel presente articolo.
8. 1. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'ultima dichiarazione dei redditi con le seguenti: le dichiarazioni dei redditi relative ai tre anni precedenti:
8. 55. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre anni.
8. 56. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei con le seguenti: diciotto.
8. 63. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c)
comunicano altresì la possibile esistenza di interferenze tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico.
8. 4. Francesco Sanna, Lattuca.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. I soggetti di cui all'articolo 2 trasmettono alla Commissione le dichiarazioni dei redditi dei tre anni successivi alla cessazione della carica nonché i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

  Conseguentemente, ai commi 2 e 3, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis.
8. 57. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. I soggetti di cui all'articolo 2 trasmettono alla Commissione le dichiarazioni dei redditi dei tre anni successivi alla cessazione della carica nonché i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
8. 58. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2.
8. 7. Centemero, Altieri, Bianconi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: affini entro il secondo grado, con le seguenti: affini entro il terzo grado.
8. 3. Costantino, Quaranta, Scotto, Civati.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubblica.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubblica.
8. 59. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché dalle persone con esso stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
8. 60. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3 sostituire le parole è allegato con le seguenti può essere allegato.
8. 8. Centemero.

  Al comma 3, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubblica.

  Conseguentemente, al comma 4:
   sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
di Governo con la seguente: pubblica.
   al terzo periodo, lettera c) sostituire le parole da:, per le cariche fino alla fine della lettera con le seguenti: l'amministrazione cui la carica pubblica afferisce e tutti gli organi pubblici sovraordinati nonché la competente Procura della Repubblica, L'omissione della dichiarazione comporta la decadenza da qualsiasi carica pubblica come definita dalla presente legge e la nullità di qualsiasi atto posto in essere nonché l'interdizione ad assumere altre cariche pubbliche per i successivi 5 anni. Per la carica di parlamentare la proposta di decadenza è obbligatoriamente esaminata dalla rispettiva camera di appartenenza entro un mese dalla segnalazione da parte della Commissione.
8. 61. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché dei conviventi stabili non a scopo di lavoro domestico.
8. 62. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Sopprimere il comma 4.
8. 9. Centemero.

  Al comma 4, alinea, aggiungere, in fine, le parole: tenuto conto della gravità delle stesse, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 25.000 e i 250.000 euro. La Commissione informa altresì l'autorità giudiziaria. Il contenuto delle dichiarazioni di cui al presente articolo è pubblicato con l'uso di sistemi elettronici aperti, secondo modalità idonee ad assicurare la facilità di consultazione e la piena intelligibilità da stabilire in apposito regolamento approvato dall'Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a), b) e c).
8. 2. Quaranta, Scotto, Costantino, Civati.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: pecuniaria fino alla fine della lettera con le seguenti: pari all'ammontare della indennità per la carica ricoperta maturata fino alla irrogazione della sanzione sommato ad un importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del reddito complessivo quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi personali. L'importo complessivo della sanzione non potrà in ogni modo essere inferiore a 70.000 euro.
8. 64. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: ove ne sussistano gli estremi,.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: per le iniziative
con le seguenti: per la valutazione delle iniziative.
8. 65. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 5.
8. 10. Centemero.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  6. In concomitanza con l'accettazione della candidatura a deputato, senatore o parlamentare europeo, il candidato è tenuto a trasmettere alla Camera di competenza e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una dichiarazione personale nella quale indica le eventuali situazioni di conflitto di interessi nelle quali si trovi ai sensi dell'articolo 6. La dichiarazione personale di cui al precedente periodo è condizione necessaria per la validità della candidatura. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al primo periodo è causa di ineleggibilità. Qualora la competente Giunta delle elezioni accerti che la dichiarazione personale di cui al primo periodo è incompleta o contiene false dichiarazioni, ne dà comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che applica al membro del Parlamento una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a tre volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data dell'accertamento.
  7. Qualora l'accertamento di cui al comma 6 sopravvenga dopo la convalida dell'elezione o la dichiarazione della compatibilità della carica, la Giunta delle elezioni riapre la procedura di verifica della validità dell'elezione o di valutazione della causa di incompatibilità.
  8. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio sito internet le dichiarazioni personali rese dagli eletti all'atto dell'accettazione della candidatura.
  9. Ciascuna Camera verifica, entro centottanta giorni dal suo insediamento, i titoli di ammissione dei propri componenti nonché le eventuali situazioni di conflitto di interessi previste dalla legge.
  10. Quando la sussistenza di una o più cause di ineleggibilità previste dalla legge è accertata, il membro del Parlamento decade dalla carica alla proclamazione del risultato della deliberazione della Camera competente.
  11. Quando la sussistenza di una o più situazioni di incompatibilità previste dalla legge è accertata dalla Camera competente, il membro del Parlamento, entro i trenta giorni successivi, deve comunicare al Presidente della Camera di appartenenza e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la modalità con cui, ai sensi del comma 6, intende rimuovere le cause di incompatibilità.
  12. Si ha rinuncia idonea nei casi in cui:
   a) il membro del Parlamento rinunzia all'incarico elettivo;
   b) il membro del Parlamento si dimette dalla carica che determina conflitto d'interessi;
   c) il membro del Parlamento vende, cede o conferisce mandato a vendere i beni la cui disponibilità determina conflitto di interessi a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con lo stesso o con altri membri del Parlamento;
   d) il membro del Parlamento vende, cede o conferisce mandato a vendere i beni la cui disponibilità determina conflitto di interessi a persone che non siano il coniuge, il convivente di fatto, i parenti fino al quarto grado, gli affini fino al secondo grado dello stesso o di altri membri del Parlamento.

  13. Il membro del Parlamento dichiarato incompatibile ha l'obbligo di rimuovere le cause di incompatibilità entro trecento giorni dalla data della decisione della Camera di appartenenza. Decorso tale termine, decade dal mandato parlamentare. La decadenza è comunicata alla Camera competente dal suo Presidente.
  14. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con autonoma valutazione sulla base della documentazione trasmessa dalla Camera competente, irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a) al membro del Parlamento dichiarato ineleggibile, una sanzione di importo pari a quattro volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data della dichiarazione;
   b) al membro del Parlamento che, dopo la dichiarazione di incompatibilità, ometta di rimuovere le cause di incompatibilità nel termine prescritto dal comma 7, una sanzione di importo pari a otto volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data della decadenza.

  15. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al partito o movimento politico nelle cui liste o sotto il cui contrassegno è stato eletto il membro del Parlamento di cui al comma 8, lettere a) e b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione irrogata al medesimo membro del Parlamento. Il provvedimento è comunicato alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, che vi dà esecuzione mediante corrispondente decurtazione delle somme spettanti al partito o movimento politico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
8. 66. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  6. In concomitanza con l'accettazione della candidatura a deputato, senatore o parlamentare europeo, il candidato è tenuto a trasmettere alla Camera di competenza e alla Commissione di cui all'articolo 9 una dichiarazione personale nella quale indica le eventuali situazioni di conflitto di interessi nelle quali si trovi ai sensi dell'articolo 6. La dichiarazione personale di cui al precedente periodo è condizione necessaria per la validità della candidatura. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al primo periodo è causa di ineleggibilità. Qualora la competente Giunta delle elezioni accerti che la dichiarazione personale di cui al primo periodo è incompleta o contiene false dichiarazioni, ne dà comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 9, che applica al membro del Parlamento una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a tre volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data dell'accertamento.
  7. Qualora l'accertamento di cui al comma 1 sopravvenga dopo la convalida dell'elezione o la dichiarazione della compatibilità della carica, la Giunta delle elezioni riapre la procedura di verifica della validità dell'elezione o di valutazione della causa di incompatibilità.
  8. La Commissione di cui all'articolo 9 pubblica nel proprio sito internet le dichiarazioni personali rese dagli eletti all'atto dell'accettazione della candidatura.
  9. Ciascuna Camera verifica, entro centottanta giorni dal suo insediamento, i titoli di ammissione dei propri componenti nonché le eventuali situazioni di conflitto di interessi previste dalla legge.
  10. Quando la sussistenza di una o più cause di ineleggibilità previste dalla legge è accertata, il membro del Parlamento decade dalla carica alla proclamazione del risultato della deliberazione della Camera competente.
  11. Quando la sussistenza di una o più situazioni di incompatibilità previste dalla legge è accertata dalla Camera competente, il membro del Parlamento, entro i trenta giorni successivi, deve comunicare al Presidente della Camera di appartenenza e alla Commissione di cui all'articolo 9 la modalità con cui, ai sensi del comma 12, intende rimuovere le cause di incompatibilità.
  12. Si ha rinuncia idonea nei casi in cui:
   a) il membro del Parlamento rinunzia all'incarico elettivo;
   b) il membro del Parlamento si dimette dalla carica che determina conflitto d'interessi;
   c) il membro del Parlamento vende, cede o conferisce mandato a vendere i beni la cui disponibilità determina conflitto di interessi a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con lo stesso o con altri membri del Parlamento;
   d) il membro del Parlamento vende, cede o conferisce mandato a vendere i beni la cui disponibilità determina conflitto di interessi a persone che non siano il coniuge, il convivente di fatto, i parenti fino al quarto grado, gli affini fino al secondo grado dello stesso o di altri membri del Parlamento.

  13. Il membro del Parlamento dichiarato incompatibile ha l'obbligo di rimuovere le cause di incompatibilità entro trecento giorni dalla data della decisione della Camera di appartenenza. Decorso tale termine, decade dal mandato parlamentare. La decadenza è comunicata alla Camera competente dal suo Presidente.
  14. La Commissione di cui all'articolo 9, con autonoma valutazione sulla base della documentazione trasmessa dalla Camera competente, irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a) al membro del Parlamento dichiarato ineleggibile, una sanzione di importo pari a quattro volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data della dichiarazione;
   b) al membro del Parlamento che, dopo la dichiarazione di incompatibilità, ometta di rimuovere le cause di incompatibilità nel termine prescritto dal comma 7, una sanzione di importo pari a otto volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data della decadenza.

  15. La Commissione di cui all'articolo 9 applica al partito o movimento politico nelle cui liste o sotto il cui contrassegno è stato eletto il membro del Parlamento di cui al comma 8, lettere a) e b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione irrogata al medesimo membro del Parlamento. Il provvedimento è comunicato alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, che vi dà esecuzione mediante corrispondente decurtazione delle somme spettanti al partito o movimento politico ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
8. 67. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  6. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di Governo, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a presentare all'organo deputato al controllo una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi dell'articolo 12.
  7. Le dichiarazioni presentate dal titolare della carica di Governo sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'organo deputato al controllo, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.
8. 68. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

(Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.
(Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi).

  Al comma 1, dopo le parole: È istituita aggiungere le seguenti: presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
9. 51. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, dopo le parole: È istituita aggiungere le seguenti: presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: nominati fino alla fine del comma, con le seguenti: scelti tra i dirigenti dell'Autorità garante di cui al precedente comma 1.
9. 52. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. La Commissione è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, eletti dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei tre quinti dei componenti. Il presidente è scelto tra persone di specifica e comprovata competenza e notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di specifica e comprovata competenza e notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari in materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.
  3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. I membri dell'Autorità non possono ricoprire e non devono aver ricoperto cariche di governo statali, regionali e locali, nonché svolgere o avere svolto il mandato parlamentare.
9. 53. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

  2. La Commissione è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, eletti dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei tre quinti dei componenti. Il presidente è scelto tra persone di specifica e comprovata competenza e notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di specifica e comprovata competenza e notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari in materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.
  3. I membri dell'Autorità sono nominati per tre anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. I membri dell'Autorità non possono ricoprire e non devono aver ricoperto cariche di governo statali, regionali e locali, nonché svolgere o avere svolto il mandato parlamentare.
9. 54. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole da: da cinque componenti fino alla fine del comma, con le seguenti: dai dieci componenti della Corte Costituzionale, rispettivamente nominati dal Presidente della Repubblica ed eletti dal Parlamento in seduta comune.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 3;
   al comma 5, sostituire le parole:
si avvale con le seguenti: può avvalersi.
9. 55. Lauricella, Gitti.

  Al comma 2, sostituire le parole da: nominati dal Presidente della Repubblica fino alla fine del comma, con le seguenti: eletti, tra persone di notoria e indiscussa capacità e indipendenza, dal Parlamento in seduta comune,.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'elezione da parte del Parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dei componenti dell'assemblea. Per ogni scrutinio sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
   al comma 3, sostituire la parola: nominati con la seguente: eletti.
9. 8. Francesco Sanna, Lattuca.

  Al comma 2, sostituire le parole da: nominati dal Presidente della Repubblica fino alla fine del comma con le seguenti:, scelti tra persone di notoria e indiscussa capacità e indipendenza. Il Presidente è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Gli altri quattro componenti sono eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: sono nominati con le seguenti: restano in carica.
9. 9. Francesco Sanna, Lattuca.

  Al comma 2, sostituire le parole da: nominati dal Presidente della Repubblica fino alla fine del comma con le seguenti: di cui due sorteggiati tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, due tra i professori ordinari di università in materie giuridiche ed uno tra gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. Il sorteggio è effettuato da un elenco costituito, previo avviso pubblico che determini il possesso circostanziato di una indiscussa e comprovata capacità e indipendenza.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
9. 56. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e, in particolare, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e avvocati dopo venti anni di esercizio della professione.;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Non possono essere eletti o nominati a far parte della Commissione:
   a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alcuna delle cariche di cui all'articolo 2 della presente legge;
   b) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti le cariche di Presidente della Regione o di membro della giunta o del consiglio regionale; di amministratore locale come definito dall'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   c) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti cariche all'interno di organismi di direzione di partiti o movimenti politici;
   d) coloro che siano stati candidati nelle precedenti elezioni del Parlamento italiano o del Parlamento europeo o dei Consigli regionali;
   e) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione;
   f) coloro che siano coniuge, parenti o affini fino al terzo grado, o conviventi non a scopo di lavoro domestico, di uno dei soggetti titolari di una delle cariche di cui all'articolo 2.

  2-ter. I membri dell'Autorità, per tutto il periodo del loro mandato, non possono esercitare, a pena di decadenza:
   a) qualunque altra carica o ufficio pubblico;
   b) qualunque impiego pubblico o privato;
   c) attività professionali, anche in forma associata o societaria, e di consulenza, nonché di funzioni arbitrali, anche se non retribuite;
   d) attività imprenditoriali;
   e) le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe funzioni comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici.;

  2-quater. Nei due anni successivi alla cessazione del mandato, i membri dell'Autorità non possono ricoprire le seguenti cariche o uffici pubblici:
   a) quelli cui si applica la presente legge;
   b) giudice costituzionale;
   c) membro del C.S.M., se non in quanto membro di diritto;
   d) componente di Autorità indipendente;
   e) Governatore o direttore generale della Banca d'Italia;
   f) capo di dipartimento di ministero, segretario generale di ministero, direttore generale di ministero o agenzia del Governo;
   g) componente del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche o a partecipazione prevalentemente pubblica.
   al comma 3, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I componenti dell'Autorità non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati durante il periodo del mandato e nei due anni successivi alla cessazione dall'incarico. I membri dell'Autorità ricevono un'indennità onnicomprensiva pari ai tre quarti di quella prevista per il Presidente della Repubblica.
9. 4. Civati, Pastorino, Scotto, Quaranta, Costantino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e, in particolare, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e avvocati dopo venti anni di esercizio della professione.
9. 2. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: nominati con la seguente: eletti.
9. 18. Francesco Sanna, Lattuca.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.
9. 12. Centemero.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Ai componenti della Commissione è corrisposta un'indennità pari al 70 per cento degli emolumenti corrisposti ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.
9. 6. Francesco Sanna, Lattuca.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, lettera a), della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono abrogati:
   a) la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione degli articoli 7 e 9, limitatamente alla disciplina del contingente di personale attribuito alla Commissione di cui all'articolo 9, ivi compreso il personale comandato, al cui onere finanziario si provvede sulla base delle risorse acquisite ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
   b) la legge 5 luglio 1982, n. 441, ad eccezione dell'articolo 2 oggetto del rinvio di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. 11. Francesco Sanna, Lattuca.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine la medesima Autorità è autorizzata ad indire le procedure concorsuali, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del decreto legge n. 90 del 2014, come convertito nella legge 19 agosto 2014, n. 114, per l'assunzione di venti nuove unità di personale.
9. 7. Francesco Sanna, Lattuca.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  6. Possono far parte della Commissione i professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e gli avvocati e i commercialisti dopo quindici anni di esercizio della professione.
  7. Non possono essere eletti o nominati membri dell'Autorità:
   a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una carica di Governo;
   b) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una delle altre cariche di cui all'articolo 2;
   c) coloro che siano stati condannati per delitto non colposo con sentenza definitiva passata in giudicato;
   d) coloro che siano coniugi, parenti o affini fino al secondo grado di uno dei titolari di una delle cariche di cui all'articolo 2;
   e) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di trustee, di consulenti di uno dei titolari delle cariche di Governo o del coniuge anche separato, di parenti o affini entro il secondo grado, delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, o abbiano ricoperto ruoli negli enti controllati da uno dei titolari di cariche di Governo o da coniuge anche separato, da parenti o affini entro il secondo grado, dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

  8. I membri della Commissione, durante il loro mandato, non possono, a pena di decadenza:
   a) ricoprire qualunque altra carica o ufficio pubblico;
   b) assumere qualunque impiego pubblico o privato;
   c) esercitare attività professionali, anche in forma associata o societaria, e di consulenza, nonché funzioni arbitrali, anche se non retribuite;
   d) esercitare attività imprenditoriali;
   e) assumere le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe funzioni comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;
   f) ricoprire cariche all'interno di organismi di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali o di categoria;
   g) candidarsi in elezioni o sostenere pubblicamente candidati in elezioni.

  9. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Dopo l'elezione o la nomina a membro della Commissione possono essere percepiti compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica.
  10. Nei due anni successivi alla cessazione del mandato, i membri dell'Autorità non possono ricoprire le seguenti cariche o uffici pubblici:
   a) parlamentare italiano o europeo;
   b) titolare di una carica di Governo;
   c) giudice costituzionale;
   d) componente del Consiglio superiore della magistratura, salvo che ne faccia parte di diritto;
   e) componente di altra Autorità indipendente;
   f) Governatore o direttore generale della Banca d'Italia;
   g) capo di dipartimento di Ministero, segretario generale di Ministero, direttore generale di Ministero o Agenzia dei Governo;
   h) componente del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche o a partecipazione prevalentemente pubblica;
   i) presidente di regione o provincia autonoma, nonché componente dei relativi consigli o giunte;
   l) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
9. 5. Francesco Sanna, Lattuca.

(Votazione dell'articolo 9)

ART. 10.
(Compiti della Commissione).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 10. – 1. La Commissione vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, applica le relative sanzioni ed esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, nei confronti dei titolari di cariche di governo statale o regionale.
  2. L'Autorità nazionale anticorruzione esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dei membri di governo locale e del presidente e dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
  3. La commissione garantisce ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.
  4. La Commissione presenta una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge con riferimento all'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo effettuata e alle eventuali sanzioni applicate.
  5. In ogni momento del procedimento, la Commissione può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.
  6. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, la Commissione può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.
  7. Ogni provvedimento adottato dalla Commissione in attuazione della presente legge deve essere motivato.
  8. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet della Commissione, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.
10. 50. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e dei divieti con le seguenti:, dei divieti e dei doveri.
10. 51. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: ai membri fino alla fine del comma, con le seguenti: ai titolari di cariche pubbliche.
10. 52. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dei Governi nazionale e regionali e delle Autorità indipendenti con le seguenti: del Governo nazionale, delle Autorità indipendenti e dei rimanenti titolari di cariche pubbliche statali. L'esercizio dei medesimi poteri e funzioni, nei confronti dei titolari di cariche pubbliche non statali, di cui all'articolo 2, è esercitato dalla Commissione in via transitoria, fino al subentro da parte dell'Autorità individuata dalle normative regionali ai sensi dell'articolo 3 e del Giudice delegato individuato dal decreto legislativo di cui all'articolo 4, comma 1.
10. 1. Francesco Sanna, Lattuca.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può approvare disposizioni, istruzioni o direttive per l'applicazione delle norme della presente legge. Essa può inoltre adottare con le seguenti: può esprimere.
10. 2. Centemero.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per l'applicazione con le seguenti: inerenti alle modalità ed all'applicazione tecnica.
10. 53. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: degli interessati aggiungere le seguenti: previo parere del Consiglio di Stato.
10. 54. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: annuale con la seguente: semestrale.
10. 55. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

(Votazione dell'articolo 10)

ART. 11.
(Procedimento per la prevenzione del conflitto di interessi).

  Sopprimerlo.
11. 11. Centemero.

  Sostituirlo con i seguenti:
  Art. 11. – (Procedimento per l'accertamento preventivo delle incompatibilità derivanti da impieghi o attività professionali). – 1. L'organo deputato al controllo, previsto dall'articolo 9, procede all'accertamento d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate all'articolo 5, verifica la risoluzione del rapporto nel caso previsto dal comma 1, la cessazione dall'incarico nell'ipotesi di cui al comma 3, nonché la cessazione dell'esercizio della professione nell'ipotesi di cui al comma 4. Nel caso in cui la causa di incompatibilità non sia venuta meno, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a rimuoverla entro dieci giorni.
  2. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo che versa in una delle situazioni di incompatibilità sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica di governo fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
  3. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di cui al comma 6, l'organo di cui all'articolo 9 applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro, disponendo altresì che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
  4. Per i titolari di cariche di governo statali, l'organo di cui all'articolo 9 dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere che provvedono ad informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

  Art. 11-bis.(Procedimento per l'accertamento preventivo delle situazioni di conflitto di interesse di carattere patrimoniale e relative sanzioni). – 1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8 e comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'organo di cui all'articolo 9 procede all'accertamento d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 6.
  2. L'organo di cui all'articolo 9, sentito, ove occorra, il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa e delle altre Autorità di settore eventualmente interessate, nel caso in cui accerti la sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 6, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della carica di governo e il conferimento del patrimonio ai sensi del successivo articolo 12, ovvero il mantenimento della posizione incompatibile.
  3. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 2 entro il termine ivi prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo. In questo caso gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
  4. Nel caso in cui l'interessato abbia optato per il mantenimento della carica di governo, l'organo di cui all'articolo 9 assegna al soggetto in posizione di conflitto un termine entro il quale provvedere all'attuazione delle misure di cui all'articolo 11. Nel caso di decorso infruttuoso di tale termine l'organo di cui all'articolo 9 applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.
  5. Nel caso indicato dal comma 4, l'organo di cui all'articolo 9 dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
  6. Per i titolari di cariche di Governo statali, l'organo di cui all'articolo 9 dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere che provvedono ad informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
11. 50. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 11. – 1. Con regolamento della Commissione sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche pubbliche e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.
  2. La Commissione presenta una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge con riferimento all'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo effettuata e alle eventuali sanzioni applicate.
  3. In ogni momento del procedimento, la Commissione può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.
  4. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, la Commissione può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono debitamente motivati, resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet della Commissione.
  5. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti della Commissione è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi della presente legge si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  6. Per l'espletamento delle funzioni attribuite alla Commissione dalla presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è autorizzata ad una rideterminazione della dotazione organica nel limite massimo di un incremento di venti unità.
11. 51. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: conflitti con le seguenti: situazioni di conflitto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: i conflitti con le seguenti: le situazioni di conflitto.
11. 4. Gitti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentite, se del caso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa e le competenti autorità di settore con le seguenti: sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, se del caso, la Commissione nazionale per le società e la borsa e le competenti autorità di settore.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
medesimo periodo:
   sostituire le parole:
il termine di tre mesi con le seguenti: quaranta giorni;
   sostituire le parole: applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 12 con le seguenti: istituzione di un trust cieco ai sensi dell'articolo 12;
   ultimo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: due mesi;
   sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12.
(Costituzione del trust cieco).

  1. La costituzione di un trust cieco per la prevenzione dei conflitti d'interessi, come individuati dalla Commissione in base agli articolo 6 e 11 avviene in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera compatibile con l'ordinamento italiano prescelta dal disponente, d'intesa con la Commissione ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, ratificata e resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364.
  2. La legge regolatrice prescelta deve essere in ogni caso compatibile con l'ordinamento italiano e garantire il rispetto delle previsioni e delle finalità di cui alla presente legge.
  3. Il trust istituito a norma del presente articolo deve essere riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge e degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione di cui al comma 1.
  4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, il trust può dirsi cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura ritenuta dalla Commissione adeguata a prevenire l'emergere di situazioni di conflitto d'interessi. Tale trasformazione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal conferimento. Il disponente e i beneficiari possono avere solo una conoscenza quantitativa del patrimonio trasformato.
  5. In ogni caso, i suddetti trust, per ottenere l'approvazione della commissione, devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo.
  6. L'atto con cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 costituisce un trust per i fini di cui alla presente legge deve:
   a) riconoscere il potere della commissione di cambiare in qualsiasi momento la legge regolatrice scelta dal disponente d'intesa con la commissione stessa, per giustificati motivi, avuto riguardo, in particolare, alle finalità per cui il trust è stato istituito;
   b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del trustee, essenziale al fine della sua stessa sussistenza ai sensi del comma 4;
   c) individuare un trustee con le caratteristiche di cui al comma 7, scelto all'interno di una lista predisposta dalla commissione;
   d) individuare il beneficiario o i beneficiari del trust, che possono anche coincidere con il disponente;
   e) indicare nella commissione il «guardiano» eventualmente previsto dalla legge prescelta. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere l'esonero di responsabilità del «guardiano», salvo per dolo o colpa grave;
   f) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di trustee sempre soggetti all'approvazione della commissione ed idonei a garantire il rispetto delle caratteristiche di cui al presente articolo.

  7. Il trustee del trust istituito per i fini di cui alla presente legge deve:
   a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;
   b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
   c) avere nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di trustee e vantare una consolidata esperienza in materia di trust;
   d) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;
   e) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale detenute per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;
   f) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge o la persona stabilmente convivente, un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del trust;
   g) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori, soci del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
   h) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano, o siano state nei cinque anni precedenti, in qualunque modo detenute dal disponente, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da un parente o da un affine fino al quarto grado oppure da un suo socio in qualunque forma di società o da un suo associato in associazioni professionali o da un beneficiario del trust;
   i) non avere concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   l) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   m) non avere, o non aver avuto nei cinque anni precedenti, rapporti di debito o di credito con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, debitori o creditori del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
   o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione o per reati finanziari;
   p) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di trustee che risulti congrua rispetto al patrimonio conferito;
   q) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per mala gestio o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

  8. Sul trustee gravano gli obblighi di:
   a) trasformare il patrimonio conferito nel termine previsto e nella misura indicata dalla commissione come adeguata al fine di assicurare la cecità del trust;
   b) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni presenti nel trust cieco e in particolare non comunicare in alcun modo al disponente o ai beneficiari, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione;
   c) agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle sue specifiche competenze;
   d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto d'interessi con la sua attività di trustee. Sono poste in essere in conflitto d'interessi le operazioni che coinvolgano o interessino lo stesso trustee, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il trustee appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un trust di cui egli è trustee;
   e) attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dalla commissione;
   f) informare la commissione circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti dei propri amministratori o detentori per mala gestio o violazione degli obblighi fiduciari a carico del trustee;
   g) informare la commissione circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti nel trust cieco da parte del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del trust;
   h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e alla commissione il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni conferiti nel trust cieco, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, congiuntamente ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo del trust cieco, con cadenza trimestrale a partire dal 1o gennaio di ogni anno;
   i) rispondere a qualsiasi richiesta della commissione entro i termini indicati dalla stessa.

  9. Il trustee ha facoltà di:
   a) chiedere prescrizioni, direttive o pareri alla commissione tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;
   b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del trust, con un preavviso scritto di sessanta giorni, comunicato alla commissione, al disponente e ai beneficiari. Dal ricevimento del preavviso, il disponente individua, entro trenta giorni, un nuovo trustee, da sottopone all'approvazione della commissione. Ove il disponente non provveda, la commissione procede d'ufficio. Il nuovo trustee è comunque individuato e riceve l'incarico entro il termine di cessazione dell'incarico del precedente.

  10. Qualsiasi comunicazione tra il disponente o eventuali altri beneficiari e il trustee deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dalla commissione. Non sono ammessi altri rapporti tra il trustee e il disponente o i beneficiari, neppure per interposta persona.
  11. Qualunque violazione degli obblighi di comunicazione o comunque delle previsioni volte a violare le regole di segretezza o di segregazione degli interessi determina l'applicazione da parte della commissione di una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali.
11. 2. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, se del caso.
11. 1. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubblica.
11. 10. Francesco Sanna, Lattuca.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
11. 7. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: la Commissione esamina aggiungere le seguenti: entro venti giorni.
11. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: due mesi.
11. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso dei parlamentari nazionali, senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera, il provvedimento motivato è trasmesso alla competente Giunta delle elezioni, che diffida l'interessato ad adempiere ed il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea. In caso di inadempimento entro trenta giorni, o entro il diverso termine indicato dalla Giunta, laddove la Camera interessata non disponga diversamente il Presidente attiva la procedura per la proclamazione in subentro.
11. 9. Francesco Sanna, Lattuca.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o indirettamente e anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie.
11. 13. Altieri, Bianconi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e 6, comma 2 con le seguenti: all'articolo 2.
11. 12. Altieri, Bianconi.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Procedimento per la prevenzione del compimento di atti in conflitto di interessi.
11. 3. Gitti.

(Votazione dell'articolo 11)

ART. 12.
(Misure tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi).

  Sopprimerlo.
12. 14. Centemero.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 12.
(Individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi di natura patrimoniale e dei relativi strumenti di prevenzione).

  1. Quando le situazioni patrimoniali di cui all'articolo 6 sono suscettibili di determinare conflitti di interessi rispetto alle quali, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, risulti inadeguata ed inefficiente la previsione dell'obbligo di astensione ai sensi dello stesso articolo 6, la Commissione dispone che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi di cui al presente articolo. In tali casi la Commissione, sentito l'interessato, dispone la costituzione di un trust cieco come disciplinato dal successivo articolo 12-bis.
  2. In ogni caso, il titolare di una carica di Governo può sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio al conferimento in un trust cieco ai sensi dell'articolo 12-bis attraverso l'alienazione, rispettivamente totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge nel termine di quarantacinque giorni dall'accertamento della situazione di conflitto d'interessi da parte della Commissione. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato da parte della Commissione stessa di ulteriori quarantacinque giorni, avuto riguardo alla specifica situazione patrimoniale o a particolari condizioni di mercato. La parte del patrimonio non alienata allo scadere del termine di cui al primo e al secondo periodo, nella misura in cui risulti ancora idonea a determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un trust cieco istituito ai sensi dell'articolo 12-bis.
  3. Il ricavato dall'eventuale alienazione può essere reinvestito soltanto in titoli di Stato italiani o esteri o in immobili non destinati ad attività d'impresa. La parte eccedente, nella misura in cui risulti ancora idonea a determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un trust cieco istituito ai sensi dell'articolo 12-bis.

Art. 12-bis.
(Costituzione del trust cieco).

  1. La costituzione di un trust cieco per la prevenzione dei conflitti d'interessi, come individuati dalla Commissione in base all'articolo 7, avviene in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera prescelta dal disponente, d'intesa con l'Autorità, ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364.
  2. La legge regolatrice prescelta deve essere in ogni caso compatibile con l'ordinamento italiano e garantire il rispetto delle previsioni e delle finalità di cui alla presente legge.
  3. Il trust istituito a norma del presente articolo deve essere riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge e degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione di cui al comma 1.
  4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, il trust può dirsi cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura che l'Autorità ritiene adeguata a prevenire situazioni di conflitto d'interessi. Tale trasformazione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal conferimento. Il disponente e i beneficiari possono essere informati soltanto del valore complessivo del patrimonio trasformato.
  5. In ogni caso, il trust, per ottenere l'approvazione della Commissione, deve conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo.
  6. L'atto con cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 costituisce un trust per i fini di cui alla presente legge deve:
   a) riconoscere il potere dell'Autorità di cambiare in qualsiasi momento la legge regolatrice scelta dal disponente d'intesa con l'Autorità stessa, per giustificati motivi, avuto riguardo, in particolare, alle finalità per cui il trust è stato istituito;
   b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del trustee, essenziale per la qualificazione come trust cieco ai sensi del comma 4;
   c) individuare un trustee con le caratteristiche di cui al comma 7, scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità;
   d) individuare il beneficiario o i beneficiari del trust, anche nella persona stessa del disponente;
   e) indicare nell'Autorità il guardiano eventualmente previsto dalla legge prescelta. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere l'esonero di responsabilità del guardiano, fuori dei casi di dolo o colpa grave;
   f) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di trustee sempre soggetti all'approvazione dell'Autorità e idonei a garantire il rispetto delle caratteristiche di cui al presente articolo.

  7. Il trustee del trust istituito per i fini di cui alla presente legge deve:
   a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;
   b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
   c) avere come oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di trustee e possedere una consolidata esperienza in materia di trust;
   d) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;
   e) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale possedute da soggetti che le detengono per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;
   f) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge o la persona stabilmente convivente o un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del trust;
   g) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori o soci del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
   h) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano o siano state nei cinque anni precedenti in qualunque modo detenute dal disponente, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da un parente o affine fino al quarto grado oppure da un suo socio in qualunque forma di società o da un suo associato in associazioni professionali o da un beneficiario del trust;
   i) non avere concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   l) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   m) non avere e non aver avuto nei cinque anni precedenti rapporti di debito o di credito con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano o siano state nei cinque anni precedenti debitori o creditori del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
   o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o per reati finanziari;
   p) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di trustee, che risulti congrua rispetto al patrimonio conferito;
   q) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per mala gestio o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

  8. Sul trustee gravano gli obblighi di:
   a) trasformare il patrimonio conferito nel termine previsto e nella misura indicata dall'Autorità come adeguata al fine di assicurare la cecità del trust;
   b) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni presenti nel trust cieco e, in particolare, non comunicare in alcun modo al disponente o ai beneficiari, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione;
   c) agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze;
   d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto d'interessi con la sua attività di trustee. Determinano conflitto d'interessi le operazioni che coinvolgano o interessino lo stesso trustee, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il trustee appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un trust di cui egli è trustee;
   e) attenersi alle istruzioni impartite dall'Autorità;
   f) informare l'Autorità circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti dei propri amministratori o detentori per mala gestio o violazione degli obblighi fiduciari a carico del trustee;
   g) informare l'Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti nel trust cieco da parte del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
   h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e all'Autorità il rendiconto esclusivamente quantitativo del valore complessivo dei beni conferiti nel trust cieco, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, congiuntamente ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo del trust cieco, con cadenza trimestrale a partire dal 1o gennaio di ogni anno;
   i) rispondere a qualsiasi richiesta dell'Autorità entro i termini indicati dalla stessa.

  9. Il trustee ha facoltà di:
   a) chiedere istruzioni, direttive o pareri all'Autorità tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;
   b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del trust, con un preavviso scritto di sessanta giorni, comunicato all'Autorità, al disponente e ai beneficiari. Entro trenta giorni dal ricevimento del preavviso, il disponente individua un nuovo trustee, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità. Ove il disponente non provveda, l'Autorità procede d'ufficio. Il trustee dimissionario esercita comunque le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo trustee.

  10. Qualsiasi comunicazione tra il disponente o eventuali altri beneficiari e il trustee deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dall'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il trustee e il disponente o i beneficiari, neppure per interposta persona.
  11. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o comunque delle prescrizioni volte a tutelare le regole di segretezza o di segregazione degli interessi, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. 1. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 12. – 1. In caso di situazioni di conflitto di interessi derivanti da attività patrimoniali, l'intero patrimonio del titolare della carica di governo di cui all'articolo 2, l'intero patrimonio del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, deve essere conferito ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza disciplinato ai sensi del presente articolo.
  2. Il mandato con cui il titolare di una carica di Governo conferisce fiduciariamente le attività di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere le seguenti disposizioni:
   a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;
   b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;
   c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;
   d) deve essere espressamente prevista l'irrevocabilità del mandato fiduciario ai sensi dell'articolo 1723 del codice civile, in quanto conferito anche nell'interesse pubblico;
   e) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria.

  3. Il mandato fiduciario conferito ai sensi del presente articolo deve inoltre prevedere l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti di cui al comma 2, lettera e).
  4. La società fiduciaria non può essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di Governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, un convivente o un parente o affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria, inoltre, non deve avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti, né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito, con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o affini fino al secondo grado. Un analogo divieto deve essere applicato in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.
  5. Gli esperti di cui al comma 2, lettera e), se costituiti in forma giuridica, non devono essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente da un parente o affine fino al secondo grado del titolare della carica. Gli esperti, inoltre, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti, né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito, con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti e affini fino al secondo grado. Un analogo divieto deve essere applicato in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.
  6. La società fiduciaria e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno l'obbligo di assicurare e di mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni conferiti dal titolare della carica di governo e circa i beneficiari. A tale fine, la società fiduciaria e gli esperti non possono comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione. Qualunque comunicazione relativa alla gestione deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'organo di cui all'articolo 9.
  7. La società fiduciaria e gli esperti devono astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la loro attività intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi la stessa società fiduciaria, gli esperti, i loro soci, gli enti o le società facenti parte del gruppo societario cui la società fiduciaria o l'esperto appartengono, ovvero con un soggetto di cui hanno la rappresentanza.
  8. La società fiduciaria e gli esperti devono informare l'organo previsto dall'articolo 9 circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, di suoi conviventi, di suoi parenti o affini fino al secondo grado.
  9. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza semestrale, esclusivamente l'ammontare quantitativo dei beni conferiti, nonché l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.
  10. Il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con il presente articolo e, a tal fine, è sottoposto all'approvazione dell'organo previsto dall'articolo 9 che vigila sull'attività della società fiduciaria e sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi prescritti dal presente articolo, impartendo alla società fiduciaria le istruzioni che ritenga necessarie alle quali essa ha l'obbligo di attenersi.
  11. Qualora la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi prescritti dal presente articolo, l’’organo previsto dall'articolo 9 applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro.
  12. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente articolo, l’’organo previsto dall'articolo 9 può imporre al conferente di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti. In tale caso la società fiduciaria o gli esperti il cui mandato è stato revocato non possono più rendere in futuro servizi ai sensi del presente articolo.
  13. In caso di revoca della società fiduciaria o degli esperti da parte dell’’organo previsto dall'articolo 9, il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.
  14. Per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale, con previsione che tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante.
12. 50. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo le parole: La commissione previene aggiungere le seguenti: il compimento di atti in conflitto e.
12. 5. Gitti.

  Al comma 1, sopprimere la parola: progressivamente.
*12. 3. Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sopprimere la parola: progressivamente.
*12. 51. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire le parole: di Governo ovunque ricorrano, con la seguente: pubblica.
**12. 13. Francesco Sanna, Lattuca.

  Al comma 1, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire le parole: di Governo ovunque ricorrano, con la seguente: pubblica.
**12. 52. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2.
12. 15. Altieri, Bianconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: e può disporre con le seguenti: disponendo.
12. 53. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro il termine da essa stabilito con le seguenti: entro venti giorni dalla decisione assunta.
12. 2. Matteo Bragantini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sottoscrizione con la seguente: conclusione.
12. 45. Gitti.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, ove essa lo ritenga opportuno,.
12. 54. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e deve essere conferito senza rappresentanza. Inoltre, deve essere espressamente prevista l'irrevocabilità del mandato conferito ai sensi dell'articolo 1723 del codice civile, in quanto conferito anche nell'interesse pubblico. La revoca è consentita unicamente nel caso in cui il gestore venga meno agli obblighi prescritti dalla presente legge.
12. 55. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il gestore non può essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di Governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, un convivente o un parente o affine fino al secondo grado del titolare della carica. Il gestore, inoltre, non deve avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti, né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito, con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o affini fino al secondo grado. Un analogo divieto deve essere applicato in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene il gestore.
12. 56. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: Al patrimonio fino a: gestore con le seguenti: Il patrimonio è distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del gestore e.
12. 6. Gitti.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e 6, comma 2 con le seguenti: all'articolo 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e 6, comma 2 con le seguenti: all'articolo 2;
12. 16. Altieri, Bianconi.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: assicura fino a: e con le seguenti: nel rispetto delle finalità di cui al comma 1.
12. 8. Gitti.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e 6, comma 2 con le seguenti: all'articolo 2.
12. 18. Bianconi.

  Al comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: resoconti con la seguente: rendiconti.
12. 9. Gitti.

  Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: o ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2.
12. 19. Bianconi.

  Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: presente comma aggiungere le seguenti: è immediatamente revocato e.
12. 57. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Quando le attività patrimoniali concernono la proprietà di compendi immobiliari non ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 3, ovvero concernono la proprietà o il controllo di un'azienda o la proprietà o il possesso di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 6, comma 6, la Commissione dispone, qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, che i soggetti di cui agli articoli 2 e 6, comma 2, procedano alla loro vendita, con il successivo affidamento alla gestione fiduciaria del ricavato, al netto delle relative spese. In tal caso, la Commissione fissa il termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Entro il predetto termine, il titolare della carica di Governo può tuttavia comunicare alla Commissione che non si intende procedere alla vendita. In tal caso, ove il titolare della carica di Governo non opti per le dimissioni dall'incarico, questi o il titolare del patrimonio possono conferire un mandato irrevocabile a vendere le attività interessate a favore del gestore di cui al comma 2 che provvede senza indugio tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine l'interessato non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere al gestore, si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per le dimissioni dalla carica di Governo e la vendita non ha luogo. La Commissione ne dà in tal caso comunicazione, per ogni effetto di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere che provvedono ad informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. In caso di mancate dimissioni dalla carica di governo, il titolare della carica decade di diritto dall'incarico ricoperto. La decadenza viene dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
12. 58. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e 6, comma 2 con le seguenti: all'articolo 2.
12. 20. Altieri, Bianconi.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità assoluta di cui all'articolo 5 della presente legge, ove l'impresa facente capo al titolare di cariche pubbliche, al coniuge non legalmente separato o ai parenti o agli affini entro il secondo grado, ovvero le imprese o le società da essi controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 1, la Commissione, laddove non intenda esercitare i poteri di cui ai commi da 1 a 10, diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive.
  11-ter. In caso di inottemperanza, entro il termine assegnato, alla diffida di cui al comma 11-bis, la Commissione di cui all'articolo 9, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.
  11-quater. Le impugnazioni contro la delibera di cui al comma 11-ter, ovvero contro la sua mancata adozione previa messa in mora da parte di chiunque abbia interesse, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150.
12. 11. Francesco Sanna, Lattuca.

  Alla rubrica, dopo le parole: prevenzione del aggiungere le seguenti: compimento di atti in.
12. 4. Gitti.

(Votazione dell'articolo 12)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  Art. 12-bis. – (Sanzioni alle imprese). – 1. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, l'organo deputato al controllo, previsto dall'articolo 9, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. Nell'ipotesi in cui le stesse imprese abbiano conseguito un vantaggio di carattere patrimoniale, la sanzione non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.
  2. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, l'organo deputato al controllo, previsto dall'articolo 9, può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.
12. 050. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 13.
(Regime fiscale).

  Sopprimerlo.
13. 1. Centemero.

  Al comma 1, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche.
*13. 2. Francesco Sanna, Lattuca.

  Al comma 1, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche.
*13. 50. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

(Votazione dell'articolo 13)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

Art. 13-bis.
(Cessioni a congiunti, a società collegate o a fini elusivi).

  1. Si applica la disciplina di cui alla presente legge anche in caso di cessione a terzi dei beni e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o a un'impresa da questi controllata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in una delle seguenti condizioni:
   a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;
   b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
   c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

Art. 13-ter.
(Imprese titolari di concessioni).

  1. La Commissione può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica, nei confronti di imprese controllate direttamente o indirettamente dal titolare di cariche di Governo o dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, in caso di grave violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge, di cui i medesimi siano responsabili.
  2. Le imprese in cui i soggetti di cui agli articoli 2 e 6, comma 2, abbiano partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 6, commi 5, 5-bis e 6, non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Tali imprese non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, né instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio dell'attività propria o di società controllata, controllante o collegata.
  3. I commi 1 e 2 non si applicano dopo che le partecipazioni siano state affidate alla gestione fiduciaria ai sensi dell'articolo 12.
13. 02. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Conflitto d'interessi in violazione delle misure preventive).

  1. In ogni caso, qualora in violazione delle misure disposte dalla Commissione, o in pendenza dei termini per l'adozione delle stesse, i soggetti di cui all'articolo 2 agiscano in conflitto d'interessi, la Commissione stessa applica una sanzione amministrativa compresa tra il doppio e il triplo del vantaggio ottenuto.
13. 01. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

ART. 14.
(Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti della Commissione).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 14. – 1. Con regolamento della Commissione sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche pubbliche e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.
  2. La Commissione presenta una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge con riferimento all'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo effettuata e alle eventuali sanzioni applicate.
  3. In ogni momento del procedimento, la Commissione può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.
  4. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, la Commissione può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono debitamente motivati, resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet della Commissione.
  5. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti della Commissione è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi della presente legge si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  6. Per l'espletamento delle funzioni attribuite alla Commissione dalla presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è autorizzata ad una rideterminazione della dotazione organica nel limite massimo di un incremento di venti unità.
14. 50. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche.
14. 2. Francesco Sanna, Lattuca.

  Al comma 3, sopprimere le parole: ai soggetti di cui all'articolo 6 comma 2 e.
14. 6. Altieri, Bianconi.

  Al comma 5, sopprimere la parola: esclusiva.
14. 8. Centemero.

  Al comma 5, sostituire le parole: giudice ordinario con le seguenti: giudice amministrativo.
* 14. 4. Francesco Sanna, Lattuca.

  Al comma 5, sostituire le parole: giudice ordinario con le seguenti: giudice amministrativo.
* 14. 7. Centemero.

  Al capo III, sostituire il titolo «Conflitto di interessi» con il seguente: «Situazioni di conflitto di interesse e prevenzione dei compimento di atti in conflitto di interessi».
14. 5. Gitti.

(Votazione dell'articolo 14)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

Art. 14-bis.
(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di campagne elettorali e conflitti di interessi. Norme di principio).

  1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni, su delega della predetta Autorità, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, accertano che le imprese radiotelevisive e di comunicazione, le imprese operanti nell'ambito delle telecomunicazioni e le imprese operanti nell'ambito dell'editoria, anche a mezzo internet, che facciano capo rispettivamente ai candidati sindaci di comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, ai candidati presidenti di provincia, ai candidati presidenti di regione e ai capi dei partiti o delle coalizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel corso delle campagne elettorali per l'elezione dei rispettivi organi, non pongano in essere comportamenti che forniscano ai soggetti sopra indicati un sostegno privilegiato.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle imprese di cui al medesimo comma 1 che fanno capo al coniuge e ai parenti entro il secondo grado delle persone indicate nel comma stesso ovvero siano sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  3. Il sostegno privilegiato consiste in atti o comportamenti attuati dalle imprese predette che abbiano come scopo o come effetto qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, a favore delle persone indicate nel comma 1. La concessione di sostegno privilegiato deve essere accertata e resa nota, caso per caso, da parte dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  4. Durante tutto il periodo della campagna elettorale, così come definito dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente e con il massimo rigore che le imprese di cui al comma 1 del presente articolo non adot
tino alcun genere di comportamento in violazione del principio della parità di accesso ai mezzi di informazione e comunque capace di incidere sul risultato elettorale, ai sensi della legge predetta, tra i candidati alle cariche indicate al medesimo comma 1.
  5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri e applica le sanzioni previste dalle disposizioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
  6. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida immediatamente e non oltre le ventiquattro ore l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine massimo di quarantotto ore, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha offerto un sostegno privilegiato le sanzioni previste dalle disposizioni richiamate al comma 5.
  7. Le sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 sono aumentate sino a tre volte, in relazione alla gravità della violazione e al livello istituzionale corrispondente. Per ogni singola infrazione e salve le possibilità di ripristino della parità di accesso ai mezzi di informazione, sono adottate comunque, in considerazione del livello istituzionale dei candidati e della gravità dell'infrazione commessa, sanzioni pecuniarie nei confronti delle imprese da euro 5.000 a euro 50.000. In caso di violazioni ripetute, dopo la terza volta, è disposta la sospensione del provvedimento autorizzatorio per un periodo di quindici giorni.
  8. Nel periodo successivo alla campagna elettorale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente che le imprese predette non adottino alcun genere di comportamenti che possa configurare un sostegno privilegiato. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7.
  9. A seguito degli accertamenti di cui al comma 6 o dell'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce alle Camere con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1.
  10. Nella comunicazione di cui al comma 9 sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di Governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.
  11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attribuisce le deleghe e delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.
  12. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui al presente articolo.

Art. 14-ter.
(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al di fuori dei periodi relativi alle campagne elettorali).

  1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta, anche al di fuori del periodo considerato dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, che le imprese, che agiscono nel settore radiotelevisivo a livello nazionale, non pongano in essere comportamenti che forniscano un sostegno privilegiato ai titolari di cariche di Governo.
  2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di parte o d'ufficio, procede ad accertare la sussistenza di comportamenti in violazione del comma 1 ed è comunque tenuta a svolgere un'attività di monitoraggio della programmazione delle imprese radiotelevisive nazionali, al fine di rilevare se nel corso di un periodo di quattro mesi si realizzano squilibri della complessiva informazione a favore di titolari di cariche di Governo.
  3. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la diffusione di comunicazioni di rettifica ovvero la messa a disposizione di spazi a favore delle parti politiche lese.
  4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato complessivo del settore dei mezzi di informazione in relazione agli spazi offerti ai diversi soggetti politici. L'Autorità riferisce anche sui procedimenti sanzionatori in corso o conclusi nonché sulle misure correttive e ripristinatorie adottate.

Art. 14-quater.
(Norme in materia di conflitti di interessi per i componenti delle autorità indipendenti).

  1. All'articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:
  1-bis. I titolari delle cariche elettive non possono essere nominati Presidenti o componenti delle autorità indipendenti prima che siano trascorsi due anni dalla fine del mandato.
14. 03. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
  «Art. 14-bis. – (Abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 15). La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata.».
14. 01. Costantino, Scotto, Quaranta, Civati.

ART. 15.
(Disposizioni transitorie e finali).

  Sopprimerlo.
*15. 1. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

  Sopprimerlo.
*15. 50. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  La presente legge si applica anche alle cariche pubbliche ricoperte alla data di entrata in vigore e la decorrenza dei termini dall'assunzione della carica s'intende riferita, per le cariche in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. 51. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e sue successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le modificazioni seguenti:
   a) al comma 12, le parole: «, prima del 31 dicembre 2014,» sono soppresse;
   b) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
  «12-bis. Le banche, gli intermediari finanziari nonché gli enti pubblici e le società partecipate in misura maggioritaria dal Ministero dell'Economia e delle Finanze non possono detenere o acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, anche diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».
15. 52. Liuzzi, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

(Votazione dell'articolo 15)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
  Art. 15-bis. – (Abrogazioni). – A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata.
15. 050. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

ART. 16.
(Entrata in vigore).

  Sopprimerlo.
16. 2. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

  Al comma 1, sostituire le parole: decorsi centoventi giorni dalla con le seguenti: il giorno successivo alla.
*16. 1. Costantino, Quaranta, Scotto, Civati.

  Al comma 1, sostituire le parole: decorsi centoventi giorni dalla con le seguenti: il giorno successivo alla.
*16. 50. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

(Votazione dell'articolo 16)

A.C. 1864-B
EMENDAMENTI
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Relatori: MICHELE BORDO, per la maggioranza; BORGHESI, di minoranza.

N. 1.

Seduta del 9 ottobre 2014

ART. 3.
(Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME).

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 14.
(Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185).

(Votazione dell'articolo 14)

ART. 17.
(Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR).

(Votazione dell'articolo 17)

ART. 22.
(Disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso. Attuazione del regolamento (UE) n. 1227/2011).

(Votazione dell'articolo 22)

ART. 24.
(Norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR).

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117. Procedura di infrazione n. 2009/2230).

  1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove»;
   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2014 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
24. 01. Gianluca Pini.

ART. 32.
(Disposizioni in materia di certificato successorio europeo).

  Sopprimere il comma 3.
32. 1. Borghesi.

(Votazione dell'articolo 32)

ART. 33.
(Clausola di invarianza finanziaria).

(Votazione dell'articolo 33)

Doc. XXII, nn. 18
EMENDAMENTI
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione.

Relatore: MIGLIORE.

N. 1.

Seduta del 14 ottobre 2014

ART. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).

  Al comma 1, sostituire le parole: e di identificazione con le seguenti:, di identificazione e di espulsione.
1. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, dopo le parole: condizioni di trattenimento aggiungere le seguenti: e

di rispetto degli obblighi derivanti dalle norme vigenti nei centri e nel nostro paese da parte.
1. 2. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: condotte illegali aggiungere le seguenti:, gravi violazioni delle regole dei centri nonché comportamenti violenti o in violazione di disposizioni normative da parte delle persone ospitate.
1. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: e) valutare i rischi della mancata attivazione dei centri di identificazione ed espulsione attualmente non operativi, i tempi per l'attivazione in ciascuna regione di un centro per l'identificazione ed espulsione, le responsabilità per il mancato allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri sottoposti a procedure di rimpatrio;
1. 4. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e che gli stessi non siano implicati in procedimenti penali relativamente alla gestione, anche in passato, di centri di accoglienza o di identificazione ed espulsione.
1. 5. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: l'effettivo rispetto aggiungere le seguenti: delle norme vigenti nei centri e degli obblighi da esse derivanti,.
1. 6. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: per la gestione della questione dell'immigrazione con le seguenti: per rendere effettivo e più celere l'allontanamento degli stranieri sottoposti a procedure di rimpatrio.
1. 7. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: e per rendere effettivo e più celere l'allontanamento degli stranieri sottoposti a procedure di rimpatrio.
1. 8. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   m)
valutare le misure più idonee atte ad evitare allontanamenti illegittimi dai centri per sottrarsi alle procedure di identificazione o espulsione.
1. 9. Invernizzi, Matteo Bragantini.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Composizione della Commissione).

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Obbligo del segreto).

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.
(Organizzazione).

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le spese di funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per i dodici mesi di attività e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
5. 1. Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. La Commissione redige un rendiconto in forma analitica delle spese sostenute per il proprio funzionamento. Il rendiconto costituisce parte integrante della relazione di cui all'articolo 2, comma 5 ed è sottoposto alle stesse forme di pubblicità.
5. 2. Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. Con il Regolamento interno di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di rendicontazione delle spese di cui al comma 5 e le adeguate forme di pubblicità.
5. 3. Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

(Votazione dell'articolo 5)