CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 marzo 2014
XVII LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1514-1657-1794-1914-1946-1947-1977-A Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 2609)
A.C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1514-1657-1794-1914-1946-1947-1977-A
EMENDAMENTI
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Relatori: SISTO, per la maggioranza; MATTEO BRAGANTINI, PILOZZI e LA RUSSA, di minoranza.

N. 3.

Seduta del 4 marzo 2014

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati).

ART. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

  All'articolo 1, premettere il seguente:
  Art. 01. (Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati). – 1. Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione per la Camera dei deputati.
  2. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento di selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati su richiesta di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle predette consultazioni.
  3. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non abbiano svolto le elezioni primarie come strumento di selezione delle proprie candidature.
  4. Il risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati e la formazione delle liste.
  5. Le elezioni primarie hanno luogo almeno quattro mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a due mesi.
  6. Le elezioni primarie sono disciplinate con apposito regolamento da adottare entro due mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature.
  7. Le modalità per 1 indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con il regolamento di cui al comma 5, applicando, per quanto compatibili, le norme previste per le elezioni alle quali le primarie fanno riferimento.
  8. La data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie sono altresì pubblicate sul sito internet del Ministero dell'interno e sul sito ufficiale del partito politico o della coalizione dei partiti che partecipano alle elezioni primarie.
  9. Con il medesimo regolamento di cui al comma 6, è istituito un apposito collegio dei garanti presso il Ministero dell'interno che sovrintende alla regolarità delle candidature, alla regolarità delle elezioni, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi forma di ricorso e procede alla proclamazione dei vincitori.
  10. Il regolamento di cui al comma 5 stabilisce altresì le condizioni per la presentazione delle candidature, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito politico o alla coalizione di partiti.
  11. Alle elezioni primarie si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali.
  12. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie i cittadini iscritti alle liste elettorali che al momento del voto dichiarano di essere elettori del partito politico o della coalizione di partiti.
  13. Qualora nello stesso giorno si tengano più elezioni primarie, ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse.
  14. Il voto è espresso a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale.
  15. Chiuse le operazioni di voto si procede allo spoglio immediato delle schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.
  16. E designato il candidato che ottiene il numero più alto di voti.
  17. In caso di rinuncia, di impedimento o di morte del designato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione.
  18. Avverso la proclamazione dei designati, o per irregolarità nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, gli interessati, o qualsiasi avente diritto al voto, possono, entro due giorni dalla proclamazione, proporre ricorso al collegio dei garanti di cui al comma 9, che decide nei successivi due giorni, salva in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrino ipotesi di reato.
  19. Il collegio dei garanti di cui al comma 9 fornisce la documentazione relativa all'avvenuta effettuazione delle elezioni primarie ai fini della corrispondenza tra i risultati delle elezioni primarie e l'ordine di lista, nel rispetto anche delle disposizioni relative alla successione di genere nella lista prevista dall'articolo 1, comma 9, lettera b).
01. 0300. Valiante, Gasbarra.

  Sopprimerlo.
1. 1. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Grillo.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Caratteri del voto).

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «legge elettorale per la Camera», è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

  1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto».

Art. 2.
(Circoscrizioni e ripartizioni).

  1. L'articolo 2 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

  1. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province.
  2. Ai fini del presente testo unico le province di Torino, Milano, Roma e Napoli sono definite «circoscrizioni metropolitane» e sono suddivise al loro interno nelle ripartizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico».

Art. 3.
(Distribuzione dei seggi tra circoscrizioni e ripartizioni).

  1. L'articolo 3 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

  1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni provinciali e alle ripartizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. A tale fine, il numero dei residenti nell'intero territorio nazionale è diviso per 618, trascurando la parte frazionaria. Tale risultato rappresenta il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna circoscrizione, il numero dei residenti nella circoscrizione è diviso per il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Il divisore intero ottenuto da tale divisione rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.
  3. Se, terminate tali operazioni, vi siano circoscrizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione dei seggi alle altre circoscrizioni avviene sulla base del comma 2, ma il quoziente elettorale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali circoscrizioni per il risultato della sottrazione a 618 dei seggi assegnati d'ufficio.
  4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede altresì alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni in cui sono suddivise le circoscrizioni metropolitane.
  5. Ai fini del comma 4, il numero dei residenti in ciascuna di quelle circoscrizioni è diviso per il numero dei seggi assegnati all'intera circoscrizione ai sensi dei commi precedenti. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione, il numero della popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti».

Art. 4.
(Abrogazione dell'esclusività del voto di lista).

  1. Il comma 2 dell'articolo 4 della «legge elettorale per la Camera» è abrogato.

Art. 5.
(Capoluogo di circoscrizione).

  1. All'articolo 13 della «legge elettorale per la Camera» è aggiunto il seguente comma:

  «Ai fini del primo comma, s'intende capoluogo della circoscrizione il comune più popoloso della circoscrizione che sia sede di Corte d'Appello o, in mancanza, di Tribunale. Qualora anche questo mancasse, capoluogo della circoscrizione è il comune capoluogo della Regione nella quale la circoscrizione è inserita».

Art. 6.
(Abrogazione dei collegamenti in coalizione).

  1. L'articolo 14-bis della «legge elettorale per la Camera» è abrogato.

Art. 7.
(Presentazione delle liste).

  1. L'articolo 18-bis della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 18-bis.

  1. La presentazione delle liste avviene a livello circoscrizionale, ad eccezione delle circoscrizioni metropolitane, dove avviene esclusivamente a livello ripartizionale.
  2. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine. La lista deve essere formata complessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista è presentata. In tutti i casi, però, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.
  3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 400 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata.
  4. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500 al numero minimo previsto dal comma 3.
  5. In caso di scioglimento della Camera dei Deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.
  6. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
  7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
  8. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare».

Art. 8.
(Divieto di candidature plurime).

  1. L'articolo 19 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 19.

  1. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

Art. 9.
(Modalità di presentazione delle liste).

  1. Il primo comma dell'articolo 20 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

  «Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, per ciascuna ripartizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale capoluogo della circoscrizione o della ripartizione, dalle ore 8 del 35o giorno alle ore 20 del 34o giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20».
  2. Il terzo comma dell'articolo 20 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

  «Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, della ripartizione».

Art. 10.
(Numero minimo di liste da presentare).

  All'articolo 23 della «legge elettorale per la Camera» sono apportate le seguenti modificazioni:
   dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

  «Nello stesso termine, ogni Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale l'elenco delle liste che hanno superato positivamente i controlli di cui all'articolo precedente»;

  dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

  «Nello stesso termine, l'Ufficio centrale nazionale individua i contrassegni che contraddistinguano liste regolarmente presentate in un numero di circoscrizioni in cui si assegnino complessivamente un numero di seggi superiore a quello assegnato alla circoscrizione maggiore ed esclude tutte le liste contraddistinte da altri contrassegni, fatta eccezione per quelle rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute presentate nelle circoscrizioni ricomprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche».

Art. 11.
(Numero d'ordine delle liste).

  All'articolo 24, primo comma, della «legge elettorale per la Camera» il numero 2) è sostituito dal seguente:

  «2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;».

Art. 12.
(Rappresentanti di lista).

  1. Il primo comma dell'articolo 25 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

  «Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, della ripartizione, i delegati di cui all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio elettorale di ciascuna sezione e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione».

Art. 13.
(Scheda elettorale).

  1. L'articolo 31 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 31.

  1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello riportato nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione o nella ripartizione secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
  2. L'ordine delle liste e dei contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto di cui alla tabella A-quater allegata al presente testo unico. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nella circoscrizione o nella ripartizione. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare nella circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, nella ripartizione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 2 dell'articolo 18-bis, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un «+» in colore verde e un «-» in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nella circoscrizione o nella ripartizione della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista.
  3. La scheda elettorale nella circoscrizione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.
  4. La scheda elettorale nella circoscrizione di Bolzano/Bozen deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».

Art. 14.
(Modalità di espressione del voto).

  1. Il secondo comma dell'articolo 58 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dai seguenti:

  «L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
  L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
  Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione o, nei casi di circoscrizione metropolitana, alla ripartizione in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «-» colorato in rosso che compare nel riquadro contenete il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.
  Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del primo comma dell'articolo 59, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «+» colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.
  Sono vietati altri segni o indicazioni.
  Di queste modalità di espressione del voto, il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quella circoscrizione o ripartizione.
  Una volta che l'elettore abbia espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».

Art. 15.
(Significato e validità del voto).

  1. L'articolo 59 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 59.

  1. Quando l'elettore ha prescelto una lista nelle modalità indicate nel terzo comma dell'articolo 58, alla lista prescelta sono assegnati tanti voti quanti sono i seggi attribuiti alla circoscrizione o, nel caso di circoscrizioni metropolitane, alla ripartizione e a ogni candidato della lista è attribuito un voto di preferenza.
  2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale di lista.
  3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale.
  4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato escluso nonché la cifra individuale di quest'ultimo sono decurtate di un'unità.
  5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato preferito nonché la cifra elettorale individuale di quest'ultimo sono incrementate di un'unità.
  6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.
  7. Tutte le esclusioni espresse al di fuori della lista prescelta sono nulle.
  8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte le esclusioni sono nulle.
  9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello delle esclusioni validamente espresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.
  10. La nullità di esclusioni e preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che viene computato a norma del comma 1 del presente articolo».

Art. 16.
(Spoglio delle schede).

  1. L'articolo 68 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 68.

  1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.
  2. Ad ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
  4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
  5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
  6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

Art. 17.
(Voti contestati).

  All'articolo 71, primo comma, della «legge elettorale per la Camera» il numero 2) è sostituito dal seguente:

  «2) decide, in via provvisoria, se assegnare o non assegnare i voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista, di esclusione e di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti di lista, di esclusione e di preferenza contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)».

Art. 18.
(Determinazione delle cifre elettorali).

  1. L'articolo 77 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 77.

  1. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, per ciascuna ripartizione:
   a) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;
   b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali ripartizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla ripartizione e trascura la parte frazionaria;
   c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali ripartizionali corrette conseguite in tutte le ripartizioni della circoscrizione;
   d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;
   e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale ripartizionale corretta di ciascuna lista.
  2. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle altre circoscrizioni:
   a) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
   b) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione e trascura la parte frazionaria;
   c) determina le cifre elettorali individuali circoscrizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
   d) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale corretta di ciascuna lista».

Art. 19.
(Ammissione delle liste alla ripartizione dei seggi).

  1. Dopo l'articolo 77 della «legge elettorale per la Camera» è aggiunto il seguente:

«Art. 77-bis.

  1. L'Ufficio elettorale nazionale, ricevute le comunicazioni di cui all'articolo 77 da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali corrette delle liste aventi il medesimo contrassegno. Al fine del compimento di tale operazione, per le circoscrizioni metropolitane si considerano le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; per le altre circoscrizioni si considerano le cifre elettorali circoscrizionali di lista corrette;
   2) al fine di individuare le liste che partecipano alla distribuzione dei seggi in sede circoscrizionale, oltre a quelle rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute presentate nelle circoscrizioni ricomprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi; a tal fine il totale dei voti validi espressi è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di ogni lista;
   3) comunica agli Uffici elettorali circoscrizionali l'elenco delle liste ammesse alla ripartizione circoscrizionale dei seggi».

Art. 20.
(Ripartizione circoscrizionale dei seggi).

  1. Dopo l'articolo 77-bis della «legge elettorale per la Camera» è aggiunto il seguente:

«Art. 77-ter.

  1. Ricevute le comunicazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 77-bis, divide la cifra elettorale circoscrizionale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  2. L'Ufficio elettorale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, effettuate le operazioni di cui al comma 1, per ciascuna ripartizione:
   a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello circoscrizionale ai sensi del comma 1;
   b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);
   c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione, ai sensi dell'articolo 3 del presente testo unico;
   d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di cui alla lettera c) e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;
   e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 3 del presente testo unico, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;
   f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).

  3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale circoscrizionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della circoscrizione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.
  4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria, e, in caso di parità, da quella fra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:
   a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente comma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti del presente comma, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altre ripartizioni nelle quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;
   d) infine, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

  5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
  6. Nelle circoscrizioni non metropolitane, terminate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede direttamente a proclamare eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali circoscrizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

Art. 21.
(Proclamazione degli eletti).

  1. All'articolo 81 della «legge elettorale per la Camera» è premesso il seguente:
  «Art. 80. – 1. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole Prefetture – Uffici territoriali del Governo che la portano a conoscenza del pubblico».

Art. 22.
(Abrogazione della ripartizione nazionale dei seggi).

  1. L'articolo 83 della «legge elettorale per la Camera» è abrogato.

Art. 23.
(Esaurimento dei candidati di una lista).

  1. L'articolo 84 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 84.

  1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede come segue:
   a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 77-ter, li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;
   b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 77-ter, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 77-ter, dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 77-ter.

  2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una circoscrizione, l'Ufficio elettorale circoscrizionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui all'articolo 77-ter, comma 1.
  3. Nel caso di cui al precedente comma, qualora si tratti di una circoscrizione metropolitana, per l'attribuzione dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal comma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.
  4. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, gli Uffici elettorali circoscrizionali provvedono alle relative proclamazioni».

Art. 24.
(Abrogazione delle opzioni).

  1. L'articolo 85 della «Legge elettorale per la Camera» è abrogato.

Art. 25.
(Elezioni suppletive).

  1. Il comma 1 dell'articolo 86 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

  «1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una circoscrizione uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive».
  2. 1 commi 2 e 3 dell'articolo 86 della «legge elettorale per la Camera» sono abrogati.

Art. 26.
(Abrogazione delle disposizioni speciali per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

  1. Gli articoli 92 e 93 della «legge elettorale per la Camera» sono abrogati.

Art. 27.
(Sostituzione delle tabelle).

  1. Le tabelle A, A-bis, A-ter, allegate alla «legge elettorale per la Camera», sono sostituite dalle tabelle A, A-bis, A-ter e A-quater allegate alla presente legge».

  Conseguentemente sostituire le tabelle allegate A e B Camera con le seguenti:

«tabella A

RIPARTIZIONI ELETTORALI

Torino 1 (comune di Torino)
Torino 2-A (comuni di Caluso, Candia Canavese, Ciconio, Agliè, Barone Canavese, Villereggia, Vische, Torrazza Piemonte, Verolengo, Rondissone, San Giorgio Canavese, Alpignano, Venaria Reale, Pianezza, Caravino, Settimo Rottaro, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Chiaverano, Albiano d'Ivrea, Azeglio, Bairo, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Vialfrè; Scarmagno, Torre Canavese, Valperga, Vestignè, Strambino, Romano Canavese, Salassa, San Martino Canavese, Palazzo Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Maglione, Cossano Canavese, San Giusto Canavese, Orio Canavese, Ozegna, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro, Cuceglio, Foglizzo, Chieri, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Pavarolo, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, San Mauro Torinese, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Brozolo, Brusasco, Sciolze, Verrua Savoia, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Rivalba, Lauriano, Monteu da Po, Gassino Torinese, Caselle Torinese, Robassomero, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, Nole, Ciriè, Canischio, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Alice Superiore, Alpette, Baldissero Canavese, Borgiallo, Brosso, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, Sparone, Strambinello, Trausella, Traversella, Valprato Soana, Ronco Canavese, Rueglio, San Colombano Belmonte, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Ribordone, Lessolo, Locana, Loranzè, Lugnacco, Meugliano, Noasca, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Courgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Carema, Andrate, Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Settimo Vittone, Tavagnasco, Salerano Canavese, Samone, Quassolo, Quincinetto, Montalto Dora, Nomaglio, Fiorano Canavese, Ivrea, Cafasse, Cantoira, Casellette, Ceres, Chialamberto, Ala di Stura, Balangero, Balme, Villanova Canavese, Viù, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, San Gillio, Pessinetto, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero Di Lanzo, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, Barbania, Bosconero, Busano, Vauda Canavese, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, San Ponso, Oglianico, Pertusio, Levone, Lombardore, Lusigliè, Favria, Feletto, Front, Settimo Torinese, Mappano, Borgaro Torinese, Brandizzo, Volpiano, Leini)
Torino 2-B (comuni di Buttigliera Alta, Caprie, Chiusa di San Michele, Almese, Avigliana, Villarbasse, Villar Dora, Sant'Ambrogio di Torino, Vaie, Rosta, Rubiana, Reano, Sangano, Collegno, Rivoli, Carignano, Carmagnola, Cercenasco, Vigone, Villastellone, Virle Piemonte, Osasio, Pancalieri, Pralormo, Lombriasco, Cantalupa, Trana, Valgioie, Roletto, Piossasco, Coazze, Cumiana, Frossasco, Giaveno, Rivalta di Torino, Grugliasco, Moncalieri, La Loggia, Nichelino, Beinasco, Bruino, Orbassano, Campiglione Fenile, Agrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Villar Pellice, Villar Perosa, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Usseaux, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Massello, Fenestrelle, Inverso Pinasca, Cavour, Buriasco, Villafranca Piemonte, Osasco, Pinerolo, Macello, Garzigliana, Cambiano, Santena, Trofarello, Riva presso Chieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Isolabella, Bussoleno, Mattie, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Condove, Villar Focchiardo, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Susa, Meana di Susa, Venaus, Mompantero, Novalesa, Moncenisio, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Sauze Di Cesana, Sauze d'Oulx, Oulx, Sestriere, Salbertrand, Candiolo, Castagnole Piemonte, Airasca, Vinovo, Volvera, Scalenghe, Piobesi Torinese, Piscina, None)
Milano 1-A (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 8, 9, 2, 3; comuni di Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello)
Milano 1-B (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 1, 4, 5, 6, 7; comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo)
Milano 2 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro)
Milano 3 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate)
Roma 1-A (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V)
Roma 1-B (municipi del comune di Roma nn. VI, VII, VIII, IX)
Roma 1-C (municipi del comune di Roma nn. XI, XII, XIII, XIV, XV)
Roma 2 (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno)
Roma 3 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo)
Napoli 1 (comune di Napoli)
Napoli 2-A (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli)
Napoli 2-B (comuni di Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Rocca Rainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri)

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1. 2. Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, sopprimere le parole:, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.
1. 9. Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole: attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali con le seguenti: espresso in favore di candidati in collegi uninominali e di liste concorrenti nelle circoscrizioni.

  Conseguentemente,
   al medesimo capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

  «2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico, in ciascuna delle quali sono eletti non più di 16 deputati. La metà dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione del territorio nazionale, con arrotondamento all'unità inferiore, è attribuita al candidato che ha riportato il maggior numero di voti in ciascuno dei collegi uninominali nei quali è ripartita la circoscrizione medesima; i seggi restanti sono attribuiti ai candidati inclusi nelle liste concorrenti nella circoscrizione che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza e ai candidati nei collegi uninominali della circoscrizione che hanno riportato le maggiori cifre individuali, a norma degli articoli 77, 83 e 84. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'ufficio centrale nazionale in ragione proporzionale nel collegio unico nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentasette per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83.».
   sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
  2. L'articolo 3 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati, nell'ambito di ciascuna circoscrizione del territorio nazionale, i collegi uninominali in numero pari alla metà, con arrotondamento all'unità inferiore, dei seggi attribuiti alla circoscrizione ai sensi del comma 1.».
  3. All'articolo 4 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Ogni elettore dispone di: a) un voto unico che esprime per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e, insieme, per la lista circoscrizionale con la quale il candidato prescelto è collegato; b) uno o due voti di preferenza da esprimere in favore di candidati presenti nella lista circoscrizionale prescelta; nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
   sopprimere il comma 6;
   sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo comma, primo periodo, dopo le parole: «che intendono presentare» sono inserite le seguenti: «candidature nei collegi uninominali e»;
   2) al primo comma, primo periodo, dopo le parole: «dichiarano di voler distinguere» sono inserite le seguenti: «le candidature e»;
   sostituire i commi 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 con i seguenti:
  9. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, primo comma, alle parole: «della lista di candidati» sono premesse le seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e»;
  10. All'articolo 18-bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957»;
   a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: «La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è effettuata a livello circoscrizionale, unitamente alla presentazione della lista alla quale esse sono collegate con l'accettazione di candidatura, e deve essere sottoscritta da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in circoscrizioni con popolazione sino ad un milione di abitanti e da 1.500 e da non più di 2.000 elettori di comuni compresi in circoscrizioni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.»;
   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata da un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. I candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di genere. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, cognome, luogo e data di nascita e, per i candidati nei collegi uninominali, il collegio per il quale viene presentato. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome proprio o può essere aggiunto il cognome del marito.
  4. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista circoscrizionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione non è presentata, ovvero è ricusata, la lista circoscrizionale cui essi hanno dichiarato di collegarsi. È ammessa la candidatura in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale contraddistinta con il medesimo contrassegno».

  11. All'articolo 19 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più liste con diverso contrassegno né in liste di più circoscrizioni anche se con il medesimo contrassegno.»;
  12. All'articolo 22 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957»:
   a) al primo comma, alinea, dopo le parole: «termine stabilito per la presentazione» sono inserite le seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e»;
   b) al primo comma, numero 1), dopo la parola: «ricusa» sono inserite le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali e»;
   c) al primo comma, numero 2), dopo la parola: «ricusa» sono inserite le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali e»;
   d) al primo comma, numero 3), dopo le parole: «verifica se» sono inserite le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali e»;
   e) al primo comma, numero 3), le parole: «stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis»;
   f) al primo comma, numero 4), alle parole: «cancella dalle liste i nomi dei candidati» sono premesse le seguenti: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   g) al primo comma, numero 5), alle parole: «cancella dalle liste i nomi dei candidati» sono premesse le seguenti: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   h) al primo comma, dopo il numero 6), sono aggiunti i seguenti:
    «7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio;
    8) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati che abbiano dichiarato il collegamento con più di una lista circoscrizionale e non valide le candidature uninominali di candidati che non risultino collegati a una lista circoscrizionale validamente presentata;
    9) verifica se la successione delle candidature nelle liste rispetta l'ordine di genere prescritto dal comma 3 dell'articolo 18-bis. Qualora le candidature della lista non rispettino tale ordine, l'Ufficio centrale circoscrizionale modifica l'ordine delle candidature e, se necessario, cancella, partendo dal basso, le candidature del genere eccedente fino a conseguire il rispetto del criterio dell'alternanza di genere. È inammissibile la lista in cui siano assenti candidati di uno dei due generi».
   i) al secondo comma, dopo le parole «I delegati» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e».
   13. L'articolo 24 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente: «Art. 24. – L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
    1) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dette liste e dei candidati nei collegi uninominali, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascuna lista nella scheda elettorale e nei manifesti. I candidati nei collegi uninominali sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio; il contrassegno di ogni candidato è riportato sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso. Qualora in un collegio uninominale non sia presente un candidato collegato ad una delle liste presentate nella circoscrizione, il contrassegno di tale lista è omesso nella scheda di votazione di quel collegio e nei relativi manifesti e la successione dei candidati e dei contrassegni prosegue secondo l'ordine determinato dal sorteggio;
    2) salvo quanto stabilito dal terzo periodo del numero 1), le liste e il relativo contrassegno sono riportati sui manifesti elettorali secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
    3) comunica ai delegati di lista e dei candidati nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
    4) trasmette immediatamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);
    5) provvede, per mezzo della prefettura ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione, alla stampa, su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni, dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, una per essere lasciata a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.»;

  14. All'articolo 25 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957»:
   a) al primo comma, primo periodo, le parole «due rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
   b) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «i delegati di lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali»;
   c) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «del deposito delle liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «e delle candidature nei collegi uninominali»;
   d) al quarto comma, secondo periodo, dopo le parole: «del deposito delle liste» sono inserite le seguenti: «e delle candidature nei collegi uninominali»;

  15. All'articolo 26 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», primo comma, dopo le parole: «Il rappresentante di ogni lista di candidati» sono inserite le seguenti: «e delle relative candidature nei collegi uninominali»;
  15-bis. All'articolo 30 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», primo comma:
   a) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e»;
   b) al numero 6), le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e di lista»;

  15-ter. L'articolo 31 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
  «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, B-bis, allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali secondo le disposizioni di cui all'articolo 24; riportano in successione, secondo l'ordine del sorteggio, il cognome e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale con accanto il rispettivo contrassegno. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. A destra del contrassegno sono poste, dall'alto in basso, due linee tratteggiate per l'espressione del voto di preferenza».

  15-quater. All'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito e il contrassegno relativo. Per l'espressione del voto di preferenza l'elettore scrive nel riquadro dove è compreso il contrassegno, sulle apposite linee tratteggiate, il cognome e il nome, o il solo cognome, ovvero il nome di notorietà del candidato, ovvero dei due candidati, scelti dalla lista collegata nella circoscrizione al candidato nel collegio uninominale per il quale ha espresso il voto. Qualora l'elettore esprima due voti di preferenza, questi, pena l'annullamento del secondo voto di preferenza devono essere per candidati di genere diverso. Se il candidato ha due cognomi l'elettore può scrivere uno solo dei due; deve scriverli entrambi se vi è la possibilità che altrimenti possa farsi confusione fra più candidati. In caso di identità di cognome tra candidati, l'elettore scrive sempre il nome ed il cognome. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha espresso il voto di preferenza per candidati compresi nella medesima lista, si intende che ha votato per la lista alla quale appartengono i preferiti. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno, ovvero più candidati nel collegio uninominale, il voto è nullo e sono comunque inefficaci le eventuali preferenze espresse. È nulla la scheda che reca un voto di preferenza per un candidato presente in una lista diversa da quella per la quale l'elettore esprime il voto. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere».

  15-quinquies. L'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente: «Art. 59. Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto valido per la lista circoscrizionale cui questo è collegato»;
  15-sexies. All'articolo 67 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», primo comma, numero 2), terzo periodo, dopo le parole «nonché i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
  15-septies. All'articolo 68 del »decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957»:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato al quale è stato attribuito il voto, il contrassegno che lo identifica e la lista circoscrizionale cui questo è collegato. Enuncia successivamente il nome, ovvero i nomi dei candidati ai quali è attribuito il voto di preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale, dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dal voto espresso per il candidato nel collegio uninominale e per la lista cui questo è collegato.»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole «proclama ad alta voce i voti di lista» sono inserite le seguenti: «e i voti di preferenza».

  15-octies All'articolo 75 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «dai rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dai candidati nel collegio uninominale e»;
  15-novies. L'articolo 77 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
  «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità proclama eletto tra essi il candidato collegato con la lista che ha ottenuto la cifra elettorale circoscrizionale più alta;
   2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
   3) determina la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nella lista circoscrizionale nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
   4) determina la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale il più anziano di età;
   5) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale dei candidati non già proclamati eletti ai sensi del numero 1). Tale cifra è data dal numero di voti validi ottenuti dal candidato nel collegio diviso il totale dei voti validi espressi nel collegio medesimo. Per ciascuna delle liste circoscrizionali cui i candidati sono collegati, dispone in ordine decrescente le cifre individuali dei rispettivi candidati;
   6) comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati nei collegi uninominali, il totale dei voti validi della circoscrizione e la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista.»;

  15-decies. All'articolo 79 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957»:
   a) al quinto comma, dopo la parola «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
   b) al sesto comma, dopo la parola «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
   al comma 16, lettera a):
    numero 1), sopprimere le parole da: compresi i voti fino alla fine del numero;
    numero 2), sostituire le parole: dei collegi plurinominali con le seguenti: delle circoscrizioni;
    numero 3), sostituire le parole: dei collegi plurinominali compresi con le seguenti: delle circoscrizioni comprese;
    numero 3), sostituire le parole: in collegi plurinominali con le seguenti: in circoscrizioni comprese;
  dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
  3-bis) verifica se gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a liste circoscrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi; in caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati da tali proclamazioni e lo sottrae al totale dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; il risultato di tale sottrazione, ulteriormente diminuito del seggio da assegnare ai sensi dell'articolo 2, costituisce il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse.»;
   dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:
   4-bis) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 4), gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista circoscrizionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 4) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:
   4-ter) se l'esito della verifica è negativo, procede alle ulteriori operazioni di cui ai numeri successivi;
   4-quater) se l'esito della verifica è positivo, procede a un nuovo riparto proporzionale dei seggi alle liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica di cui al numero 4-bis) ha dato esito positivo; a tal fine determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi determinato ai sensi del numero 3-bis) la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali circoscrizionali a candidati uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica di cui al numero 4-bis) ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 4) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali nazionali della lista o delle liste per le quali la verifica di cui al numero 4-bis) ha dato esito positivo.»;
   numero 9-bis), sostituire la lettera g) con la seguente:
   «g) per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale verifica se in una o più circoscrizioni l'Ufficio elettorale circoscrizionale abbia proclamato eletti candidati uninominali collegati alla lista in numero superiore a quelli ad essa spettanti nella circoscrizione a seguito dell'assegnazione di cui alla lettera f). In caso positivo, restano confermate le proclamazioni effettuate dall'ufficio elettorale circoscrizionale e i seggi eccedentari non sono attribuiti nella medesima circoscrizione, eventualmente uno ciascuno, alle altre liste della circoscrizione che non siano eccedentarie, partendo dalla lista che ha ottenuto fra queste il maggior numero di seggi. Le liste cui non è attribuito il seggio sono considerate liste deficitarie. Corrispettivamente, per ciascuno dei seggi non attribuiti in quella circoscrizione, l'Ufficio determina la circoscrizione nella quale la lista eccedentaria ha ottenuto il maggior numero di seggi e nella quale abbia ottenuto voti la corrispondente lista deficitaria. Per ciascun seggio eccedentario riduce di una unità i seggi spettanti alla lista eccedentaria in quella circoscrizione e aumenta di una unità i seggi spettanti alla lista deficitaria. Nel compimento di queste operazioni l'Ufficio procede partendo dalla lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e procede secondo la relativa graduatoria decrescente.»;
   lettera e), capoverso, sopprimere le parole: «nei collegi plurinominali»;
   dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, determina per ciascuna lista attributaria di seggi il numero dei seggi ai quali non sono già stati proclamati candidati eletti nei collegi uninominali. Al numero di seggi corrispondenti al cinquanta per cento di tali seggi, con arrotondamento all'unità superiore, proclama eletti i candidati della lista circoscrizionale secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), escludendo i candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1). Al restante numero di seggi proclama eletti i candidati nei collegi uninominali procedendo, sino a concorrenza dei seggi da assegnare, secondo la graduatoria decrescente di cui all'articolo 77, comma 1, numero 5).
  2. Per ciascun collegio uninominale restano confermate le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1).»
   dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  «17-bis. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

  «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nella medesima circoscrizione al candidato che segue nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4). Con la medesima successione è attribuito al candidato della lista cui era collegato il deputato cessato dalla carica il seggio del collegio uninominale qualora esso rimanga vacante per qualsiasi causa.
  2. Si applicano, quando ne ricorrono le circostanze, le disposizioni di cui all'articolo 84.».
1. 4. Dorina Bianchi, Leone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la parola, ovunque ricorra: plurinominali con la seguente: uninominali.
1. 8. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano, Vargiu, Monchiero, Rabino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: La Conferenza permanente Stato regioni comunica entro e non oltre 20 giorni dall'approvazione della presente legge, la ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali che ogni singola regione ha provveduto a proporre in accordo con gli enti locali territoriali, al Ministero dell'interno che entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione provvede con proprio regolamento a redigere la definitiva ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali del territorio nazionale.

  Conseguentemente:
   sopprimere le Tabelle A e B;
   al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: tabella A allegata al presente testo unico con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2
    al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole le parole: tabella B con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2.
1. 10. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nelle circoscrizioni fino alla fine del comma con le seguenti: in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province, come indicato nella tabella «A». Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, in ciascuna circoscrizione è istituito un collegio plurinominale corrispondente alla provincia con l'eccezione delle province di Torino, Milano, Roma e Napoli, suddivise in più collegi plurinominali, come indicato nella tabella «B» allegata al presente testo unico.

  Conseguentemente:

  sostituire le tabelle A e B Camera con le seguenti:

«Tabella A

CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

Aosta,
Novara,
Cuneo,
Asti,
Torino,
Alessandria,
Verbano Cusio Ossola,
Vercelli,
Biella,
Lodi,
Brescia,
Bergamo,
Monza e Brianza,
Como,
Pavia,
Mantova,
Lecco,
Varese,
Cremona,
Milano,
Sondrio,
Trento,
Bolzano,
Treviso,
Verona,
Padova,
Vicenza,
Venezia,
Belluno,
Rovigo,
Pordenone,
Udine,
Gorizia,
Trieste,
Imperia,
Savona,
La Spezia,
Genova,
Reggio Emilia,
Rimini,
Ravenna,
Forli-Cesena,
Parma,
Modena,
Piacenza,
Bologna,
Ferrara,
Prato,
Pistoia,
Pisa,
Arezzo,
Siena,
Grosseto,
Lucca,
Firenze,
Livorno,
Massa-Carrara,
Perugia,
Terni,
Pesaro e Urbino,
Macerata,
Ancona,
Fermo,
Ascoli Piceno,
Latina,
Viterbo,
Roma,
Rieti,
Frosinone,
Teramo,
Pescara,
Chieti,
L'Aquila,
Campobasso,
Isernia,
Caserta,
Salerno,
Avellino,
Napoli,
Benevento,
Matera,
Potenza,
Bari,
Barletta-Andria-Trani,
Lecce,
Taranto,
Brindisi,
Foggia,
Crotone,
Reggio Calabria,
Catanzaro,
Cosenza,
Vibo Valentia,
Ragusa,
Catania,
Trapani,
Siracusa,
Palermo,
Agrigento,
Caltanissetta,
Messina,
Enna,
Olbia-Tempio,
Sassari,
Cagliari,
L'Ogliastra,
Oristano,
Carbonia-Iglesias,
Nuoro,
Medio Campidano,

Tabella B Camera

COLLEGI PLURINOMINALI

Provincia di Aosta,
Provincia di Novara,
Provincia di Cuneo,
Provincia di Asti,
Torino 1 (comune di Torino),
Torino 2 (comuni di Caluso, Candia Canavese, Ciconio, Agliè, Barone Canavese, Villereggia, Vische, Torrazza Piemonte, Verolengo, Rondissone, San Giorgio Canavese, Alpignano, Venaria Reale, Pianezza, Caravino, Settimo Rottaro, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Chiaverano, Albiano d'Ivrea, Azeglio, Bairo, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Vialfrè, Scarmagno, Torre Canavese, Valperga, Vestignè, Strambino, Romano Canavese, Salassa, San Martino Canavese, Palazzo Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Maglione, Cossano Canavese, San Giusto Canavese, Orio Canavese, Ozegna, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro, Cuceglio, Foglizzo, Chieri, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Pavarolo, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, San Mauro Torinese, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Brozolo, Brusasco, Sciolze, Verrua Savoia, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Rivalba, Lauriano, Monteu da Po, Gassino Torinese, Caselle Torinese, Robassomero, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, Nole, Ciriè, Canischio, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Alice Superiore, Alpette, Baldissero Canavese, Borgiallo, Brosso, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, Sparone, Strambinello, Trausella, Traversella, Valprato Soana, Ronco Canavese, Rueglio, San Colombano Belmonte, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Ribordone, Lessolo, Locana, Loranzè, Lugnacco, Meugliano, Noasca, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Courgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Carema, Andrate, Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Settimo Vittone, Tavagnasco, Salerano Canavese, Samone, Quassolo, Quincinetto, Montalto Dora, Nomaglio, Fiorano Canavese, Ivrea, Cafasse, Cantoira, Casellette, Ceres, Chialamberto, Ala di Stura, Balangero, Balme, Villanova Canavese, Viù, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, San Gillio, Pessinetto, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero Di Lanzo, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, Barbania, Bosconero, Busano, Vauda Canavese, Rivara, Rivarolo, Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, San Ponso, Oglianico, Pertusio, Levone, Lombardore, Lusigliè, Favria, Feletto, Front, Settimo Torinese, Mappano, Borgaro Torinese, Brandizzo, Volpiano, Leini),
Provincia di Alessandria,
P. Verbano Cusio Ossola,
Provincia di Vercelli,
Provincia di Biella,
Provincia di Lodi,
Provincia di Brescia,
Provincia di Bergamo,
Prov. di Monza e Brianza,
Provincia di Como,
Provincia di Pavia,
Provincia di Mantova,
Provincia di Lecco,
Provincia di Varese,
Provincia di Cremona,
Milano 1 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 8, 9, 2, 3; comuni di Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello),
Milano 2 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 1, 4, 5, 6, 7; comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo),
Milano 3 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro),
Milano 3 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo , Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate),
Provincia di Bolzano,
Provincia di Treviso,
Provincia di Verona,
Provincia di Padova,
Provincia di Vicenza,
Provincia di Venezia,
Provincia di Belluno,
Provincia di Rovigo,
Provincia di Pordenone,
Provincia di Udine,
Provincia di Gorizia,
Provincia di Trieste,
Provincia di Imperia,
Provincia di Savona,
Provincia della Spezia,
Provincia di Genova,
Provincia di Reggio Emilia,
Provincia di Rimini,
Provincia di Ravenna,
Provincia di Forlì-Cesena,
Provincia di Parma,
Provincia di Modena,
Provincia di Piacenza,
Provincia di Bologna,
Provincia di Ferrara,
Provincia di Prato,
Provincia di Pistoia,
Provincia di Pisa,
Provincia di Arezzo,
Provincia di Siena,
Provincia di Grosseto,
Provincia di Lucca,
Provincia di Firenze,
Provincia di Livorno,
Provincia di Massa-Carrara,
Provincia di Perugia,
Provincia di Terni,
Provincia di Pesaro e Provincia di Urbino,
Provincia di Macerata,
Provincia di Ancona,
Provincia di Fermo,
Provincia di Ascoli Piceno,
Provincia di Latina,
Provincia di Viterbo,
Roma 1 (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V),
Roma 2 (municipi del comune di Roma nn. VI, VII, VIII, IX),
Roma 3 (municipi del comune di Roma nn. XI, XII, XIII, XIV, XV),
Roma 4 (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno),
Roma 5 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Cerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano,Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpinete Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo),
Provincia di Frosinone,
Provincia di Teramo,
Provincia di Pescara,
Provincia di Chieti,
Provincia dell'Aquila,
Provincia di Campobasso,
Provincia di Isernia,
Provincia di Caserta,
Provincia di Salerno,
Provincia di Avellino,
Napoli 1 (comune di Napoli),
Napoli 2 (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli),
Napoli 3 (comuni di Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena, Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri),
Provincia di Potenza,
Provincia di Bari,
Provincia Barletta-Andria-Trani,
Provincia di Lecce,
Provincia di Taranto,
Provincia di Brindisi,
Provincia di Foggia,
Provincia di Crotone,
Provincia di Reggio Calabria,
Provincia di Catanzaro,
Provincia di Cosenza,
Provincia di Vibo Valentia,
Provincia di Ragusa,
Provincia di Catania,
Provincia di Trapani,
Provincia di Siracusa,
Provincia di Palermo,
Provincia di Agrigento,
Provincia di Caltanissetta,
Provincia di Messina,
Provincia di Enna,
Provincia di Olbia-Tempio,
Provincia di Sassari,
Provincia di Cagliari,
Provincia dell'Ogliastra,
Provincia di Oristano,
Provincia di Carbonia-Iglesias,
Provincia di Nuoro,
Provincia del Medio Campidano.

  Al comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere i commi 3 e 4.
1. 5. Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nelle circoscrizioni fino alla fine del comma con le seguenti: in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province, cui spetta un numero di seggi proporzionale alla popolazione residente in ciascuna di esse, secondo i dati dell'ultimo censimento disponibile. La sede dell'ufficio centrale circoscrizionale é istituita nel comune con maggior numero di abitanti della provincia medesima. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77, 83, e 84, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentotto per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83.

  Conseguentemente, al comma 16, lettera a):
    capoverso numero 5), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 38 per cento
1. 475. Michele Bordo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nelle circoscrizioni fino alla fine del periodo con le seguenti: in circoscrizioni elettorali.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da:
nei collegi fino alla fine del periodo con le seguenti: in collegi elettorali;
   sopprimere le Tabelle A e B;
   all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2:
    primo periodo, sostituire le parole da:
nelle circoscrizioni fino alla fine del periodo con le seguenti: in circoscrizioni elettorali.
   secondo periodo, sostituire le parole da: nei collegi fino alla fine del periodo con le seguenti: in collegi plurinominali;
   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis – (Istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per la definizione della tabella delle circoscrizioni elettorali – Tabella A – e della tabella dei collegi per l'elezione del Senato della Repubblica – Tabella B –). – 1. Ai fini della definizione della tabella relativa alle circoscrizioni elettorali, tabella A, nonché della tabella concernente i collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, tabella B, è istituita una Commissione parlamentare bicamerale composta da dieci deputati e dieci senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, e comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in Parlamento.
  2. La Commissione completa la definizione delle tabelle entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'approvazione della presente legge.
1. 195. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, La Russa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: indicate nella tabella fino a: tabella B allegata al presente testo unico con le seguenti: e nei relativi collegi plurinominali individuati con le modalità di cui al successivo comma.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi possono anche includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, ma non dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto.

  Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al periodo precedente sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere. Lo schema del decreto legislativo di cui al primo periodo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al comma precedente qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.;
   al comma 3, capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, sostituire le parole: di cui alla tabella A allegata al presente testo unico con le seguenti: di cui alla tabella da individuarsi attraverso le modalità di cui al comma 2-bis;
    2) al comma 2, sostituire le parole: di cui alla Tabella B con le seguenti: di cui alla tabella da individuarsi attraverso le modalità di cui al comma 2-bis.
1. 11. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, primo periodo, sostituire le Tabelle A e B con le seguenti:

«Tabella A

PROVINCIALI

Aosta, Novara, Cuneo, Asti, Torino, Alessandria, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Biella, Lodi, Brescia, Bergamo, Monza e Brianza, Como, Pavia, Mantova, Lecco, Varese, Cremona, Milano, Sondrio, Trento, Bolzano, Treviso, Verona, Padova, Vicenza, Venezia, Belluno, Rovigo, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Imperia, Savona, La Spezia, Genova, Reggio Emilia, Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena, Parma, Modena, Piacenza, Bologna, Ferrara, Prato, Pistoia, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Lucca, Firenze, Livorno, Massa-Carrara, Perugia, Terni, Pesaro e Urbino, Macerata Ancona Fermo, Ascoli Piceno, Latina, Viterbo, Roma, Rieti, Frosinone, Teramo, Pescara, Chieti, L'Aquila, Campobasso, Isernia, Caserta, Salerno, Avellino, Napoli, Benevento, Matera, Potenza, Bari, Barletta-Andria-Trani, Lecce, Taranto, Brindisi, Foggia, Crotone, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, Ragusa, Catania, Trapani, Siracusa, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Messina, Enna, Olbia-Tempio, Sassari, Cagliari, L'Ogliastra, Oristano, Carbonia-Iglesias, Nuoro, Medio Campidano,

Tabella B Camera

COLLEGI PLURINOMINALI

Provincia di Aosta, Provincia di Novara, Provincia di Cuneo, Provincia di Asti

Torino 1 (comune di Torino),

Torino 2 (comuni di Caluso, Candia Canavese, Ciconio, Agliè, Barone Canavese, Villereggia, Vische, Torrazza Piemonte, Verolengo, Rondissone, San Giorgio Canavese, Alpignano, Venaria Reale, Pianezza, Caravino, Settimo Rottaro, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Chiaverano, Albiano d'Ivrea, Azeglio, Bairo, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Vialfrè, Scarmagno, Torre Canavese, Valperga, Vestignè, Strambino, Romano Canavese, Salassa, San Martino Canavese, Palazzo Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Maglione, Cossano Canavese, San Giusto Canavese, Orio Canavese, Ozegna, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro, Cuceglio, Foglizzo, Chieri, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Pavarolo, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, San Mauro Torinese, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Brozolo, Brusasco, Sciolze, Verrua Savoia, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Rivalba, Lauriano, Monteu da Po, Gassino Torinese, Caselle Torinese, Robassomero, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, Nole, Ciriè, Canischio, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Alice Superiore, Alpette, Baldissero Canavese, Borgiallo, Brosso, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, Sparone, Strambinello, Trausella, Traversella, Valprato Soana, Ronco Canavese, Rueglio, San Colombano Belmonte, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Ribordone, Lessolo, Locana, Loranzè, Lugnacco, Meugliano, Noasca, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Courgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Carema, Andrate, Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Settimo Vittone, Tavagnasco, Salerano Canavese, Samone, Quassolo, Quincinetto, Montalto Dora, Nomaglio, Fiorano Canavese, Ivrea, Cafasse, Cantoira, Casellette, Ceres, Chialamberto, Ala di Stura, Balangero, Balme, Villanova Canavese, Viù, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, San Gillio, Pessinetto, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero Di Lanzo, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, Barbania, Bosconero, Busano, Vauda Canavese, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, San Ponso, Oglianico, Pertusio, Levone, Lombardore, Lusigliè, Favria, Feletto, Front, Settimo Torinese, Mappano, Borgaro Torinese, Brandizzo, Volpiano, Leini), Provincia di Alessandria, P. Verbano Cusio Ossola, Provincia di Vercelli, Provincia di Biella, Provincia di Lodi, Provincia di Brescia, Provincia di Bergamo, P. di Monza e Brianza, Provincia di Como, Provincia di Pavia, Provincia di Mantova, Provincia di Lecco, Provincia di Varese, Provincia di Cremona,

Milano 1 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 8, 9, 2, 3; comuni di Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello),

Milano 2 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 1, 4, 5, 6, 7; comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo),

Milano 3 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro),

Milano 4 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solato, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate),

Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Provincia di Treviso, Provincia di Verona,
Provincia di Padova, Provincia di Vicenza, Provincia di Venezia, Provincia di Belluno, Provincia di Rovigo, Provincia di Pordenone, Provincia di Udine, Provincia di Gorizia, Provincia di Trieste, Provincia di Imperia, Provincia di Savona, Provincia della Spezia, Provincia di Genova, Reggio Emilia, Provincia di Rimini, Provincia di Ravenna, Provincia di Forlì-Cesena, Provincia di Parma, Provincia di Modena, Provincia di Piacenza, Provincia di Bologna, Provincia di Ferrara, Provincia di Prato, Provincia di Pistoia, Provincia di Pisa, Provincia di Arezzo, Provincia di Siena, Provincia di Grosseto, Provincia di Lucca, Provincia di Firenze, Provincia di Livorno, Provincia di Massa-Carrara, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Prov. di Pesaro e Urbino, Provincia di Macerata, Provincia di Ancona, Provincia di Fermo, Provincia di Ascoli Piceno, Provincia di Latina, Provincia di Viterbo,

Roma 1 (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V),

Roma 2 (municipi del comune di Roma nn. VI, VII, VIII, IX),

Roma 3 (municipi del comune di Roma nn. XI, XII, XIII, XIV, XV),

Roma 4 (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno),

Roma 5 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Cerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine,San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo),

Provincia di Frosinone, Provincia di Teramo, Provincia di Pescara Provincia di Chieti, Provincia dell'Aquila, Provincia di Isernia, Provincia di Campobasso, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Avellino,

Napoli 1 (comune di Napoli),

Napoli 2 (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli),

Napoli 3 (comuni di Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri),

Provincia di Potenza, Provincia di Bari, P. di Barletta-Andria-Trani, Provincia di Lecce, Provincia di Taranto, Provincia di Brindisi, Provincia di Foggia, Provincia di Crotone, Provincia di Reggio Calabria, Provincia di Catanzaro, Provincia di Cosenza, Provincia di Vibo Valentia, Provincia di Ragusa, Provincia di Catania, Provincia di Trapani, Provincia di Siracusa, Provincia di Palermo, Provincia di Agrigento, Provincia di Caltanissetta, Provincia di Messina, Provincia di Enna, Provincia di Olbia-Tempio, Provincia di Sassari, Provincia di Cagliari, Provincia dell'Ogliastra, Provincia di Oristano, Provincia di Carbonia, Provincia di Iglesias, Provincia di Nuoro, Provincia del Medio Campidano.
1. 196. Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, così come determinata dall'articolo 1 e dalla tabella A allegata alla legge n. 277 del 1993.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere la tabella A
;
   sopprimere il comma 6;
   al comma 11, sopprimere le parole:
e le parole: «indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo della regione».
*1. 601. Dorina Bianchi, Leone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, così come determinata dall'articolo 1 e dalla tabella A allegata alla legge n. 277 del 1993.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere la tabella A
;
   sopprimere il comma 6;
   al comma 11, sopprimere le parole:
e le parole: «indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo della regione».
*1. 613. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella Tabella «B» allegata al presente testo unico con le seguenti: in collegi uninominali.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere la Tabella B Camera;
   b) al comma 3, capoverso Art. 3:

    1) al comma 2, sostituire le parole: nei collegi plurinominali di cui alla Tabella «B» con le seguenti: in collegi uninominali;
    2) sopprimere i commi 3 e 4;
   c) al comma 16, sostituire, ovunque ricorra, la parola: plurinominali con la seguente: uninominali;
   all'articolo 2:
    a) comma 1:
     
1) capoverso comma 2, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella Tabella «B» allegata al presente testo unico con le seguenti: in collegi uninominali;
     2) capoverso comma 2 sopprimere la Tabella B Senato;
     
3) capoverso comma 2-bis sostituire le parole: nei collegi plurinominali di cui alla Tabella «B» con le seguenti: nei collegi uninominali;
     4) sopprimere i capoversi 2-ter e 2-quater;
    b) comma 8, sostituire, ovunque ricorra, la parola: plurinominali con la seguente: uninominali.
1. 325. D'Attorre, Bindi, Lattuca, Naccarato, Pollastrini, Murer, Ventricelli, Zoggia, Mognato, Fabbri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella Tabella «B» allegata al presente testo unico con le seguenti: in 475 collegi uninominali;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere la Tabella B Camera;
   b) al comma 3, capoverso «Art. 3»:
    
1) comma 2, sostituire le parole: nei collegi plurinominali di cui alla Tabella «B» con le seguenti: nei 475 collegi uninominali;
    2) sopprimere i commi 3 e 4;
   c) al comma 16, sostituire la parola, ovunque ricorra: plurinominali con la seguente: uninominali;
   all'articolo 2,
    a) comma 1:
     
1) capoverso comma 2, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella Tabella «B» allegata al presente testo unico con le seguenti: in 475 collegi uninominali;
     2) capoverso comma 2 sopprimere la Tabella B Senato;
     
3) capoverso comma 2-bis sostituire le parole: nei collegi plurinominali di cui alla Tabella «B» con le seguenti: nei 475 collegi uninominali;
    b) sopprimere i capoversi 2-ter e 2-quater;
    c) comma 8, sostituire, ovunque ricorra, la parola: plurinominali con la seguente: uninominali.
1. 326. D'Attorre, Zoggia, Mognato.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella Tabella «B» allegata al presente testo unico con le seguenti: per il cinquanta per cento del totale dei seggi in palio, con arrotondamento all'unità superiore in collegi uninominali e per la restante parte in collegi plurinominali indicati nella Tabella B allegata al presente testo unico.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»;
   all'articolo 2,
    comma 1, capoverso comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita per il cinquanta per cento del totale dei seggi in palio, con arrotondamento all'unità superiore in collegi uninominali e per la restante parte in collegi plurinominali indicati nella Tabella B allegata al presente testo unico».
    comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   «c-bis)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome.”».
1. 312. Fabbri, Naccarato, Bindi, Pollastrini, Roberta Agostini, Gasparini, Giuliani, Piccoli Nardelli, Zoggia, Mognato, Carra.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella tabella B allegata al presente testo unico con le seguenti: in collegi plurinominali.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere la Tabella B Camera;
   dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988. n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) i collegi plurinominali sono costituiti, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, così come sostituito dalla presente legge, garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il venti per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del venticinque per cento, in eccesso o in difetto.

  2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
  4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
  5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.
  6. Fino alla data di entrata di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati così come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014».
   all'articolo 2, comma 1, capoverso, comma 2, sopprimere la Tabella B Senato;
   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) i collegi plurinominali sono costituiti, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, così come sostituito dalla presente legge, garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari, I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il venti per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del venticinque per cento, in eccesso o in difetto.

  2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
  4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
  5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.
  6. Fino alla data di entrata di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni del Senato della Repubblica così come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014.
1. 406. D'Attorre, Giorgis, Lattuca, Roberta Agostini, Gasparini, Francesco Sanna, Lauricella, Naccarato, Fabbri, Manzi, Malisani, Narduolo, Zoggia, Mognato, Carra.

Subemendamenti All'emendamento 1. 311 (nuova formulazione)

  All'emendamento 1. 311 (nuova formulazione) sopprimere la parte consequenziale relativa alla Tabella B Camera.

  Conseguentemente:
   alla parte consequenziale relativa al capoverso Art. 1-bis:
    comma 1:
     lettera a), sostituire le parole da: nel caso di province di ridotte dimensioni fino alla fine del periodo con le seguenti: o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni ricompresi in altra provincia;
     lettera b), terzo periodo, sostituire le parole da: nell'ambito sino alla fine del periodo, con le seguenti: mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 per l'elezione della Camera dei deputati;
     sopprimere la lettera c);
     dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) i collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati non possono essere inferiori al numero di 115, e non possono essere superiori a 125.
    comma 2, dopo le parole: dieci esperti aggiungere le seguenti: in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere;
    comma 3, dopo le parole: trasmesso alle Camere aggiungere le seguenti: entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   sopprimere la parte consequenziale relativa alla Tabella B Senato.
   alla parte consequenziale relativa al capoverso Art. 2-
bis:
    comma 1:
     lettera a), sostituire da: nel caso di province di ridotte dimensioni fino alla fine del periodo con le seguenti: o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni ricompresi in altra provincia;
     lettera b), terzo periodo, sostituire le parole da: nell'ambito sino alla fine del periodo, con le seguenti: mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati;
     sopprimere la lettera c);
    aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   d) i collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica non possono essere inferiori al numero di 60, e non possono essere superiori a 65;
   e) le Regioni in cui il numero dei seggi assegnati è pari o inferiore a 7, sono costituite in un unico collegio plurinominale.
    al comma 2, dopo le parole: dieci esperti aggiungere le seguenti: in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere;
    al comma 3, dopo le parole: trasmesso alle Camere aggiungere le seguenti: entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Disposizioni transitorie).

  1. Qualora si debba procedere alla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e non sia stato emanato il decreto legislativo di cui agli articoli 1-bis e 2-bis, i collegi plurinominali sono quelli indicati nella Tabella «B» allegata alla presente legge.

  Sostituire le tabelle B Camera e Senato con le seguenti:

Tabella B Camera

Circoscrizione Piemonte

  1. Province di Alessandria e Asti
  2. Province di Biella e Vercelli
  3. Provincia di Cuneo
  4. Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola
  5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 1, Torino 2, Torino 8
  6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 3, Torina 4, Venaria Reale, Rivarolo Canavese
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 5, Ivrea, Chivasso, Settimo Torinese
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 6, Torino 7, Moncalieri, Nichelino
  9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Rivoli, Collegno, Giaveno, Pinerolo

Circoscrizione Lombardia

  1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bergamo, Albino, Ponte San Pietro (ad esclusione dei comuni del collegio compresi nella provincia di Lecco), Zogno
  2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Dalmine, Seriate, Costa Volpino, Treviglio
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Desenzano del Garda, Ghedi, Orzinuovi, Chiari
  4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Brescia-Flero, Brescia-Roncadelle, Rezzato, Lumezzane, Darfo Boario Terme
  5. Provincia di Como
  6. Province di Cremona e Lodi
  7. Province di Lecco e Sondrio
  8. Provincia di Mantova
  9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 9, Corsico, Abbiategrasso, Busto Garolfo
  10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 7, Milano 8, Rozzano, San Giuliano Milanese
  11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 1, Milano 3, Milano 4, Milano 5
  12. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 2, Milano 6, Milano 10, Milano 11
  13. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Sesto San Giovanni, Cologno Monzese (ad esclusione del comune di Brugherio), Pioltello, Melzo e i singoli comuni di Brussero, Cambiago, Grezzago, Pessano con Bornago e Trezzo sull'Adda
  14. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Legnano, Rho, Bollate, Paderno Dugnano (ad esclusione del comune di Varedo), Cinisello Balsamo (ad esclusione dei comuni di Muggiò e Nova Milanese) e i singoli comuni di Solaro e Cesate
  15. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Limbiate (ad esclusione dei comuni di Solaro e Cesate), Desio, Seregno e i singoli comuni di Varedo, Nova Milanese e Muggiò
  16. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Monza, Vimercate, Agrate Brianza (ad esclusione dei comuni di Bussero, Cambiago, Carugate, Grezzago, Pessano con Bornago e Trezzo sull'Adda) e il singolo comune di Brugherio
  17. Provincia di Pavia
  18. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Luino, Sesto Calende, Varese
  19. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Tradate, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno

Circoscrizione Veneto

  1. Provincia di Belluno
  2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Padova-Selvazzano Dentro, Padova centro storico, Albignasego, Cittadella, Vigonza
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Rovigo, Adria, Piove di Sacco, Este e i singoli comuni di Bergantino, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara
  4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Treviso, Castelfranco Veneto, Oderzo
  5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Vittorio Veneto, Montebelluna, Conegliano e il singolo comune di Segusino
  6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Venezia-San Marco, Venezia-San Donà di Piave, Portogruaro
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Venezia-Mestre, Venezia-Mira, Mirano, Chioggia
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Verona Est, San Martino Buon Albergo, San Giovanni Lupatoto
  9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Verona Ovest, Bussolengo, Villafranca di Verona, Legnago (ad esclusione dei singoli comuni di Bergantino, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara)
  10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Vicenza, Bassano del Grappa, Thiene
  11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Arzignano, Schio, Dueville

Circoscrizione Friuli Venezia Giulia

  1. Province di Gorizia e Trieste
  2. Provincia di Pordenone
  3. Provincia di Udine

Circoscrizione Liguria

  1. I singoli comuni di Genova, Cogoleto, Arenzano, Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione, Tiglieto
  2. Provincia di La Spezia e i singoli comuni della provincia di Genova non ricompresi nel collegio plurinominale Liguria 1
  3. Province di Imperia e Savona

Circoscrizione Emilia Romagna

  1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bologna-Borgo Panigale, Bologna-San Donato, Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto
  2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bologna Mazzini, Bologna-Pianoro, Imola, San Lazzaro in Savena
  3. Provincia di Ferrara
  4. Province di Forlì Cesena e Rimini
  5. Provincia di Modena
  6. Provincia di Parma
  7. Provincia di Piacenza
  8. Provincia di Ravenna
  9. Provincia di Reggio Emilia

Circoscrizione Toscana

  1. Province di Arezzo e Siena
  2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Firenze 1, Firenze 2, Firenze-Pontassieve, Bagno a Ripoli
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Firenze 3, Scandicci, Sesto Fiorentino, Empoli
  4. Province di Grosseto e Livorno
  5. Province di Lucca e Massa
  6. Provincia di Pisa
  7. Province di Pistoia e Prato

Circoscrizione Umbria

  1. Provincia di Perugia
  2. Provincia di Terni

Circoscrizione Marche

  1. Provincia di Ancona
  2. Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
  3. Provincia di Pesaro e Urbino

Circoscrizione Lazio

  1. Provincia di Frosinone
  2. Provincia di Latina
  3. Province di Rieti e Viterbo
  4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Centro, Roma-Ostiense, Roma Portuense, Roma-Sub. Gianicolese, Roma Gianicolese
  5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Tuscolano, Roma-Appio Latino, Roma-Ardeatino, Roma-Lido di Ostia
  6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Prenestino Centocelle, Roma-Don Bosco, Roma Ciampino
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Trieste, Roma-Montesacro, Roma-Prenestino Labicano, Roma-Della Vittoria
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Fiumicino, Roma-Trionfale, Roma-Tomba di Nerone, Roma-Primavalle
  9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma Val Melaina, Roma-Pietralata, Roma-Collatino, Roma-Torre Angela
  10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Civitavecchia, Monterotondo, Guidonia Montecelio, Tivoli
  11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Colleferro, Marino, Velletri, Pomezia

Circoscrizione Abruzzo

  1. Provincia di Pescara
  2. Provincia di Chieti
  3. Province di L'Aquila e Teramo

Circoscrizione Molise

  1. Province di Campobasso e Isernia

Circoscrizione Campania

  1. Provincia di Avellino
  2. Provincia di Benevento
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Caserta, Maddaloni, Aversa, Casal di Principe
  4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Capua
  5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Napoli-Vomero, Napoli-Fuorigrotta, Napoli-Pianura, Napoli-Arenella
  6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Napoli-Ischia, Napoli San Carlo all'Arena, Napoli-Secondigliano, Napoli-Ponticelli, Napoli-San Lorenzo
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Giugliano in Campania, Pozzuoli, Arzano, Marano
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Afragola, Casoria, San Giorgio a Cremano, Portici
  9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Nola, San Giuseppe Vesuviano, Pomigliano, Acerra
  10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torre del Greco, Torre Annunziata, Gragnano, Castellammare di Stabia
  11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Salerno-centro, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Scafati
  12. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Salerno-Mercato San Severino, Eboli, Sala Consilina, Vallo della Lucania, Battipaglia

Circoscrizione Puglia

  1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bitonto, Altamura e i singoli comuni di Molfetta, Corato e Ruvo di Puglia
  2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Modugno, Bari-S. Paolo-Stanic, Bari-Libertà Marconi
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bari-Mola di Bari, Triggiano, Monopoli (ad esclusione del comune di Fasano), Putignano
  4. Provincia di Barletta-Andria-Trani
  5. Provincia di Brindisi
  6. Provincia di Foggia
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Lecce, Squinzano, Nardò
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Tricase, Maglie, Casarano, Galatina
  9. Provincia di Taranto

Circoscrizione Basilicata

  1. Province di Matera e Potenza

Circoscrizione Calabria

  1. Province di Catanzaro e Crotone
  2. Provincia di Cosenza
  3. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia

Circoscrizione Sicilia

  1. Provincia di Agrigento
  2. Province di Caltanissetta e Enna
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Giarre, Acireale, Gravina di Catania, Catania-Misterbianco
  4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Paternò, Catania-Picanello, Catania-Cardinale, Caltagirone e i singoli comuni di Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Scordia, Vizzini
  5. Provincia di Messina
  6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Palermo-Zisa, Palermo-Libertà, Palermo-Villagrazia, Palermo-Settecannoli
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Cefalù, Termini Imerese, Bagheria
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Partinico, Palermo-Capaci, Palermo-Resuttana e i singoli comuni di Balestrate, Camporeale e Trappeto
  9. Province di Ragusa e Siracusa
  10. Provincia di Trapani

Circoscrizione Sardegna

  1. Provincia di Cagliari
  2. Province di Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Oristano
  3. Province di Nuoro, dell'Ogliastra, Olbia Tempio e Sassari

La circoscrizione Trentino Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali, determinati ai sensi della legge n. 277 del 1993. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è assegnata col metodo del recupero proporzionale.

La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.

Tabella B Senato

Circoscrizione Piemonte

  1. Province di Alessandria, Asti e Cuneo
  2. Province di Biella, Vercelli, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola
  3. Collegi Camera: Piemonte 5, Piemonte 6 e Piemonte 7
  4. Collegi Camera: Piemonte 8 e Piemonte 9

Circoscrizione Lombardia

  1. Provincia di Bergamo
  2. Provincia di Brescia
  3. Provincia di Varese
  4. Province di Lodi e Pavia
  5. Province di Cremona e Mantova
  6. Province di Lecco e Monza Brianza
  7. Province di Como e Sondrio
  8. Collegi Camera: Lombardia 9, Lombardia 10, Lombardia 11
  9. Collegi Camera: Lombardia 12, Lombardia 13, Lombardia 14

Circoscrizione Veneto

  1. Province di Verona e Rovigo
  2. Provincia di Vicenza
  3. Province di Treviso e Belluno
  4. Provincia di Padova
  5. Provincia di Venezia

Circoscrizione Friuli Venezia Giulia

  1. Province di Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone

Circoscrizione Liguria

  1. Province di Genova e La Spezia
  2. Province di Imperia e Savona

Circoscrizione Emilia Romagna

  1. Province di Bologna e Ferrara
  2. Province di Rimini, Ravenna e Forlì Cesena
  3. Province di Reggio Emilia e Modena
  4. Province di Parma e Piacenza

Circoscrizione Toscana

  1. Province di Firenze e Prato
  2. Province di Arezzo, Siena e Grosseto
  3. Province di Pisa e Livorno
  4. Province di Lucca, Massa e Carrara e Pistoia

Circoscrizione Umbria

  1. Province di Perugia e Terni

Circoscrizione Marche

  1. Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
  2. Province di Ancora e Pesaro e Urbino

Circoscrizione Lazio

  1. Province di Frosinone e Latina
  2. Province di Rieti e Viterbo
  3. Collegi Camera: Lazio 4 e Lazio 5
  4. Collegi Camera: Lazio 6 e Lazio 7
  5. Collegi Camera: Lazio 8 e Lazio 9
  6. Collegi Camera: Lazio 10 e Lazio 11

Circoscrizione Abruzzo

  1. Province di Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara

Circoscrizione Molise

  1. Province di Campobasso e Isernia

Circoscrizione Campania

  1. Provincia di Avellino
  2. Province di Caserta e Benevento
  3. Collegi Camera: Campania 5 e Campania 6
  4. Collegi Camera: Campania 7 e Campania 8
  5. Collegi Camera: Campania 9 e Campania 10
  6. Provincia di Salerno

Circoscrizione Puglia

  1. Province di Foggia e Barletta-Andria-Trani
  2. Provincia di Bari
  3. Province di Taranto e Brindisi
  4. Provincia di Lecce

Circoscrizione Basilicata

  1. Province di Matera e Potenza

Circoscrizione Calabria

  1. Province di Catanzaro, Crotone e Cosenza
  2. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia

Circoscrizione Sicilia

  1. Provincia di Caltanissetta, Siracusa e Ragusa
  2. Province di Messina e Enna
  3. Province di Trapani e Agrigento
  4. Provincia di Catania
  5. Provincia di Palermo

Circoscrizione Sardegna

  1. Province di Sassari, Olbia Tempio, Nuoro e Oristano
  2. Province di Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra

La regione Trentino Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali.

La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.
0. 1. 311. 12. Centemero, Ravetto.

  All'emendamento 1. 311 (nuova formulazione), sopprimere la parte consequenziale relativa alla tabella B Camera.

  Conseguentemente:
   sopprimere la parte consequenziale relativa alla Tabella B Senato;
   dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Disposizioni transitorie)
.

  1. Qualora si debba procedere alla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e non sia stato emanato il decreto legislativo di cui agli articoli 1-bis e 2-bis, i collegi plurinominali sono quelli indicati nella Tabella «B» allegata alla presente legge.

  Sostituire le tabelle B Camera e Senato con le seguenti:

Tabella B Camera

Circoscrizione Piemonte

1. Province di Alessandria e Asti
  2. Province di Biella e Vercelli
  3. Provincia di Cuneo
  4. Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola
  5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 1, Torino 2, Torino 8
  6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 3, Torina 4, Venaria Reale, Rivarolo Canavese
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 5, Ivrea, Chivasso, Settimo Torinese
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 6, Torino 7, Moncalieri, Nichelino
  9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Rivoli, Collegno, Giaveno, Pinerolo

Circoscrizione Lombardia

  1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bergamo, Albino, Ponte San Pietro (ad esclusione dei comuni del collegio compresi nella provincia di Lecco), Zogno
  2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Dalmine, Seriate, Costa Volpino, Treviglio
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Desenzano del Garda, Ghedi, Orzinuovi, Chiari
  4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Brescia-Flero, Brescia-Roncadelle, Rezzato, Lumezzane, Darfo Boario Terme
  5. Provincia di Como
  6. Province di Cremona e Lodi
  7. Province di Lecco e Sondrio
  8. Provincia di Mantova
  9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 9, Corsico, Abbiategrasso, Busto Garolfo
  10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 7, Milano 8, Rozzano, San Giuliano Milanese
  11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 1, Milano 3, Milano 4, Milano 5
  12. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 2, Milano 6, Milano 10, Milano 11
  13. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Sesto San Giovanni, Cologno Monzese (ad esclusione del comune di Brugherio), Pioltello, Melzo e i singoli comuni di Brussero, Cambiago, Grezzago, Pessano con Bornago e Trezzo sull'Adda
  14. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Legnano, Rho, Bollate, Paderno Dugnano (ad esclusione del comune di Varedo), Cinisello Balsamo (ad esclusione dei comuni di Muggiò e Nova Milanese) e i singoli comuni di Solaro e Cesate
  15. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Limbiate (ad esclusione dei comuni di Solaro e Cesate), Desio, Seregno e i singoli comuni di Varedo, Nova Milanese e Muggiò
  16. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Monza, Vimercate, Agrate Brianza (ad esclusione dei comuni di Bussero, Cambiago, Carugate, Grezzago, Pessano con Bornago e Trezzo sull'Adda) e il singolo comune di Brugherio
  17. Provincia di Pavia
  18. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Luino, Sesto Calende, Varese
  19. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Tradate, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno

Circoscrizione Veneto

  1. Provincia di Belluno
  2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Padova-Selvazzano Dentro, Padova centro storico, Albignasego, Cittadella, Vigonza
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Rovigo, Adria, Piove di Sacco, Este e i singoli comuni di Bergantino, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara
  4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Treviso, Castelfranco Veneto, Oderzo
  5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Vittorio Veneto, Montebelluna, Conegliano e il singolo comune di Segusino
  6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Venezia-San Marco, Venezia-San Donà di Piave, Portogruaro
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Venezia-Mestre, Venezia-Mira, Mirano, Chioggia
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Verona Est, San Martino Buon Albergo, San Giovanni Lupatoto
  9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Verona Ovest, Bussolengo, Villafranca di Verona, Legnago (ad esclusione dei singoli comuni di Bergantino, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara)
  10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Vicenza, Bassano del Grappa, Thiene
  11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Arzignano, Schio, Dueville

Circoscrizione Friuli Venezia Giulia

  1. Province di Gorizia e Trieste
  2. Provincia di Pordenone
  3. Provincia di Udine

Circoscrizione Liguria

  1. I singoli comuni di Genova, Cogoleto, Arenzano, Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione, Tiglieto
  2. Provincia di La Spezia e i singoli comuni della provincia di Genova non ricompresi nel collegio plurinominale Liguria 1
  3. Province di Imperia e Savona

Circoscrizione Emilia Romagna

  1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bologna-Borgo Panigale, Bologna- San Donato, Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto
  2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bologna Mazzini, Bologna-Pianoro, Imola, San Lazzaro in Savena
  3. Provincia di Ferrara
  4. Province di Forlì Cesena e Rimini
  5. Provincia di Modena
  6. Provincia di Parma
  7. Provincia di Piacenza
  8. Provincia di Ravenna
  9. Provincia di Reggio Emilia

Circoscrizione Toscana

  1. Province di Arezzo e Siena
  2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Firenze 1, Firenze 2, Firenze-Pontassieve, Bagno a Ripoli
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Firenze 3, Scandicci, Sesto Fiorentino, Empoli
  4. Province di Grosseto e Livorno
  5. Province di Lucca e Massa
  6. Provincia di Pisa
  7. Province di Pistoia e Prato

Circoscrizione Umbria

  1. Provincia di Perugia
  2. Provincia di Terni

Circoscrizione Marche

  1. Provincia di Ancona
  2. Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
  3. Provincia di Pesaro e Urbino

Circoscrizione Lazio

  1. Provincia di Frosinone
  2. Provincia di Latina
  3. Province di Rieti e Viterbo
  4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Centro, Roma-Ostiense, Roma Portuense, Roma-Sub. Gianicolese, Roma Gianicolese
  5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Tuscolano, Roma-Appio Latino, Roma-Ardeatino, Roma-Lido di Ostia
  6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Prenestino Centocelle, Roma-Don Bosco, Roma Ciampino
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Trieste, Roma-Montesacro, Roma-Prenestino Labicano, Roma-Della Vittoria
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Fiumicino, Roma-Trionfale, Roma-Tomba di Nerone, Roma-Primavalle
  9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma Val Melaina, Roma-Pietralata, Roma-Collatino, Roma-Torre Angela
  10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Civitavecchia, Monterotondo, Guidonia Montecelio, Tivoli
  11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Colleferro, Marino, Velletri, Pomezia

Circoscrizione Abruzzo

  1. Provincia di Pescara
  2. Provincia di Chieti
  3. Province di L'Aquila e Teramo

Circoscrizione Molise

  1. Province di Campobasso e Isernia

Circoscrizione Campania

  1. Provincia di Avellino
  2. Provincia di Benevento
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Caserta, Maddaloni, Aversa, Casal di Principe
  4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Capua
  5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Napoli-Vomero, Napoli-Fuorigrotta, Napoli-Pianura, Napoli-Arenella
  6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Napoli-Ischia, Napoli San Carlo all'Arena, Napoli-Secondigliano, Napoli-Ponticelli, Napoli-San Lorenzo
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Giugliano in Campania, Pozzuoli, Arzano, Marano
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Afragola, Casoria, San Giorgio a Cremano, Portici
  9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Nola, San Giuseppe Vesuviano, Pomigliano, Acerra
  10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torre del Greco, Torre Annunziata, Gragnano, Castellammare di Stabia
  11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Salerno-centro, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Scafati
  12. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Salerno-Mercato San Severino, Eboli, Sala Consilina, Vallo della Lucania, Battipaglia

Circoscrizione Puglia

  1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bitonto, Altamura e i singoli comuni di Molfetta, Corato e Ruvo di Puglia
  2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Modugno, Bari-S. Paolo-Stanic, Bari-Libertà Marconi
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bari-Mola di Bari, Triggiano, Monopoli (ad esclusione del comune di Fasano), Putignano
  4. Provincia di Barletta-Andria-Trani
  5. Provincia di Brindisi
  6. Provincia di Foggia
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Lecce, Squinzano, Nardò
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Tricase, Maglie, Casarano, Galatina
  9. Provincia di Taranto

Circoscrizione Basilicata

  1. Province di Matera e Potenza

Circoscrizione Calabria

  1. Province di Catanzaro e Crotone
  2. Provincia di Cosenza
  3. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia

Circoscrizione Sicilia

  1. Provincia di Agrigento
  2. Province di Caltanissetta e Enna
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Giarre, Acireale, Gravina di Catania, Catania-Misterbianco
  4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Paternò, Catania-Picanello, Catania-Cardinale, Caltagirone e i singoli comuni di Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Scordia, Vizzini
  5. Provincia di Messina
  6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Palermo-Zisa, Palermo-Libertà, Palermo-Villagrazia, Palermo-Settecannoli
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Cefalù, Termini Imerese, Bagheria
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Partinico, Palermo-Capaci, Palermo-Resuttana e i singoli comuni di Balestrate, Camporeale e Trappeto
  9. Province di Ragusa e Siracusa
  10. Provincia di Trapani

Circoscrizione Sardegna

  1. Provincia di Cagliari
  2. Province di Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Oristano
  3. Province di Nuoro, dell'Ogliastra, Olbia Tempio e Sassari

  La circoscrizione Trentino Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali, determinati ai sensi della legge 277/93. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è assegnata col metodo del recupero proporzionale.

  La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.

Tabella B Senato

Circoscrizione Piemonte

  1. Province di Alessandria, Asti e Cuneo
  2. Province di Biella, Vercelli, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola
  3. Collegi Camera: Piemonte 5, Piemonte 6 e Piemonte 7
  4. Collegi Camera: Piemonte 8 e Piemonte 9

Circoscrizione Lombardia

  1. Provincia di Bergamo
  2. Provincia di Brescia
  3. Provincia di Varese
  4. Province di Lodi e Pavia
  5. Province di Cremona e Mantova
  6. Province di Lecco e Monza Brianza
  7. Province di Como e Sondrio
  8. Collegi Camera: Lombardia 9, Lombardia 10, Lombardia 11
  9. Collegi Camera: Lombardia 12, Lombardia 13, Lombardia 14

Circoscrizione Veneto

  1. Province di Verona e Rovigo
  2. Provincia di Vicenza
  3. Province di Treviso e Belluno
  4. Provincia di Padova
  5. Provincia di Venezia

Circoscrizione Friuli Venezia Giulia

  1. Province di Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone

Circoscrizione Liguria

  1. Province di Genova e La Spezia
  2. Province di Imperia e Savona

Circoscrizione Emilia Romagna

  1. Province di Bologna e Ferrara
  2. Province di Rimini, Ravenna e Forlì Cesena
  3. Province di Reggio Emilia e Modena
  4. Province di Parma e Piacenza

Circoscrizione Toscana

  1. Province di Firenze e Prato
  2. Province di Arezzo, Siena e Grosseto
  3. Province di Pisa e Livorno
  4. Province di Lucca, Massa e Carrara e Pistoia

Circoscrizione Umbria

  1. Province di Perugia e Terni

Circoscrizione Marche

  1. Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
  2. Province di Ancora e Pesaro e Urbino

Circoscrizione Lazio

  1. Province di Frosinone e Latina
  2. Province di Rieti e Viterbo
  3. Collegi Camera: Lazio 4 e Lazio 5
  4. Collegi Camera: Lazio 6 e Lazio 7
  5. Collegi Camera: Lazio 8 e Lazio 9
  6. Collegi Camera: Lazio 10 e Lazio 11

Circoscrizione Abruzzo

  1. Province di Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara

Circoscrizione Molise

  1. Province di Campobasso e Isernia

Circoscrizione Campania

  1. Provincia di Avellino
  2. Province di Caserta e Benevento
  3. Collegi Camera: Campania 5 e Campania 6
  4. Collegi Camera: Campania 7 e Campania 8
  5. Collegi Camera: Campania 9 e Campania 10
  6. Provincia di Salerno

Circoscrizione Puglia

  1. Province di Foggia e Barletta-Andria-Trani
  2. Provincia di Bari
  3. Province di Taranto e Brindisi
  4. Provincia di Lecce

Circoscrizione Basilicata

  1. Province di Matera e Potenza

Circoscrizione Calabria

  1. Province di Catanzaro, Crotone e Cosenza
  2. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia

Circoscrizione Sicilia

  1. Provincia di Caltanissetta, Siracusa e Ragusa
  2. Province di Messina e Enna
  3. Province di Trapani e Agrigento
  4. Provincia di Catania
  5. Provincia di Palermo

Circoscrizione Sardegna

  1. Province di Sassari, Olbia Tempio, Nuoro e Oristano
  2. Province di Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra

  La regione Trentino Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali.

  La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.
0. 1. 311. 13. Centemero, Ravetto.

  All'emendamento 1.311 (nuova formulazione), alla parte consequenziale relativa al capoverso Art. 1-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in particolare prevedendo che uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia sia formato dai comuni o frazioni di essi nei quali è storicamente presente la minoranza linguistica slovena.
0. 1. 311. 1.(versione corretta) Blazina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella Tabella «B» allegata al presente testo unico con le seguenti: in collegi plurinominali.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere la Tabella B Camera;
   al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 2 sopprimere le parole:
di cui alla Tabella B;
   sopprimere il comma 4;
   dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, così come sostituito dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di ciascuna provincia, come determinata alla data di entrata in vigore della presente legge; nel caso di province di ridotte dimensioni, purché contermini, il collegio ne comprende il territorio complessivo;
   b) garanzia della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della città metropolitana ove istituita e si procede, di norma, tramite l'aggregazione dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   c) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dal valore medio della popolazione determinato dividendo la popolazione della circoscrizione per il numero di seggi assegnati alla medesima non oltre il venticinque per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera b) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del venticinque per cento, in eccesso o in difetto.

  2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti, senza oneri aggiuntivi.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
  4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non espresso entro i termini assegnati.
   all'articolo 2, comma 1:
    capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:
nei collegi fino alla fine del periodo con le seguenti: in collegi plurinominali;
    capoverso comma 2, sopprimere la Tabella B Senato;
    capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: di cui alla Tabella B;
    sopprimere il capoverso comma 2-quater;

  dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dall'articolo 2 della presente legge sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, così come sostituito dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di ciascuna di ciascuna provincia, come determinata alla data di entrata in vigore della presente legge; nel caso di province di ridotte dimensioni, purché contermini, il collegio ne comprende il territorio complessivo;
   b) garanzia della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della città metropolitana ove istituita e si procede, di norma, tramite l'aggregazione dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   c) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dal valore medio della popolazione determinato dividendo la popolazione della circoscrizione per il numero di seggi assegnati alla medesima non oltre il venticinque per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera b) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del venticinque per cento, in eccesso o in difetto.

  2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
  4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non espresso entro i termini assegnati».
1. 311.(nuova formulazione). Nardella, Famiglietti, Greco.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella Tabella «B» allegata al presente testo unico con le seguenti: in collegi plurinominali.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere la Tabella B Camera;
   al comma, 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 4;

   dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Delega per la determinazione dei collegi plurinominali.)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a. i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere, di norma, il territorio di comuni appartenenti a province diverse. Essi non possono altresì dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o, se istituita, della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   b. la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

  2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una Commissione, la quale è nominata, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dal Presidente della Camera dei deputati ed è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
  4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
  5. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.
1. 35. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano, Monchiero, Rabino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella tabella B allegata al presente testo unico con le seguenti: in collegi plurinominali.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere la Tabella B Camera;
   al comma, 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 4;
   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana. Nelle regioni a statuto ordinario la circoscrizione dei collegi plurinominali si conforma ad unità multiplo delle circoscrizioni dei collegi uninominali disposti per l'elezione dei consigli provinciali ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. Nella Regione siciliana e nelle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, ove debba procedersi alla suddivisione della circoscrizione in più collegi plurinominali, la circoscrizione dei collegi plurinominali si conforma, ove possibile, alle circoscrizioni disposte dalla legge regionale per l'elezione dei rispettivi consigli provinciali;
   b) la popolazione di ciascun collegio non può essere inferiore a quella che dà luogo all'assegnazione di tre seggi, né superiore a quella che dà luogo all'assegnazione di sei seggi, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, ferma restando la prevalenza dei criteri di cui alla lettera a);

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri ed entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali delle regioni il cui territorio è ripartito in più collegi plurinominali, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, da rendere entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
  3. Successivamente alla prima determinazione dei collegi plurinominali, si procede alla revisione del numero dei collegi ovvero delle loro circoscrizioni per variazioni del parametro della popolazione soltanto quando esse danno luogo al superamento del limite inferiore o superiore dei seggi da assegnare. Alla revisione dei collegi plurinominali si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari.
  4. L'elenco dei collegi plurinominali istituiti con il decreto legislativo di cui al comma 1 è inserito come tabella B allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
1. 6. Dorina Bianchi, Leone.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo sostituire le parole: nei collegi sino alla fine del periodo con le seguenti: in collegi plurinominali.

  Conseguentemente:
   al comma 3, capoverso Art. 3, al comma 2 sopprimere le parole «
di cui alla Tabella «B»
   sopprimere il comma 4.
   dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 1988, un decreto legislativo per determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, così come sostituito dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di ciascuna provincia, come determinata alla data di entrata in vigore della presente legge o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni ricompresi in altra provincia;
   b) garanzia della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   c) i collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati non possono essere inferiori al numero di 115, e non possono essere superiori a 125.

  2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
  4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non espresso entro i termini assegnati.
   b) all'articolo 2, comma 1, capoverso, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi sino alla fine del periodo con le seguenti: in collegi plurinominali.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
  «Art. 2-bis. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 1988, un decreto legislativo per determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1933, n. 533, come modificato dall'articolo 2 della presente legge sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 così come sostituito dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di ciascuna di ciascuna provincia, come determinata alla data di entrata in vigore della presente legge o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni ricompresi in altra provincia;
   b) garanzia della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   c) i collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica non possono essere inferiori al numero di 60, e non possono essere superiori a 65;
   d) le Regioni in cui il numero dei seggi assegnati è pari o inferiore a 7, sono costituite in un unico collegio plurinominale.

  2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il
Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
  4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non espresso entro i termini assegnati».

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Disposizioni transitorie).

  1. Qualora si debba procedere alla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e non sia stato emanato il decreto legislativo di cui agli articoli 1-bis e 2-bis, i collegi plurinominali sono quelli indicati nella Tabella «B» allegata alla presente legge.

  Sostituire le tabelle B Camera e Senato con le seguenti:

TABELLA B CAMERA

Circoscrizione Piemonte

  1. Province di Alessandria e Asti
  2. Province di Biella e Vercelli
  3. Provincia di Cuneo
  4. Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola
  5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 1, Torino 2, Torino 8
  6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 3, Torina 4, Venaria Reale, Rivarolo Canavese
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 5, Ivrea, Chivasso, Settimo Torinese
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 6, Torino 7, Moncalieri, Nichelino
  9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Rivoli, Collegno, Giaveno, Pinerolo

Circoscrizione Lombardia

  1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bergamo, Albino, Ponte San Pietro (ad esclusione dei comuni del collegio compresi nella provincia di Lecco), Zogno
  2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Dalmine, Seriate, Costa Volpino, Treviglio
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Desenzano del Garda, Ghedi, Orzinuovi, Chiari
  4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Brescia-Flero, Brescia-Roncadelle, Rezzato, Lumezzane, Darfo Boario Terme
  5. Provincia di Como
  6. Province di Cremona e Lodi
  7. Province di Lecco e Sondrio
  8. Provincia di Mantova
  9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 9, Corsico, Abbiategrasso, Busto Garolfo
  10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 7, Milano 8, Rozzano, San Giuliano Milanese
  11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 1, Milano 3, Milano 4, Milano 5
  12. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 2, Milano 6, Milano 10, Milano 11
  13. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Sesto San Giovanni, Cologno Monzese (ad esclusione del comune di Brugherio), Pioltello, Melzo e i singoli comuni di Brussero, Cambiago, Grezzago, Pessano con Bornago e Trezzo sull'Adda
  14. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Legnano, Rho, Bollate, Paderno Dugnano (ad esclusione del comune di Varedo), Cinisello Balsamo (ad esclusione dei comuni di Muggiò e Nova Milanese) e i singoli comuni di Solaro e Cesate
  15. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Limbiate (ad esclusione dei comuni di Solaro e Cesate), Desio, Seregno e i singoli comuni di Varedo, Nova Milanese e Muggiò
  16. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Monza, Vimercate, Agrate Brianza (ad esclusione dei comuni di Bussero, Cambiago, Carugate, Grezzago, Pessano con Bornago e Trezzo sull'Adda) e il singolo comune di Brugherio
  17. Provincia di Pavia
  18. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Luino, Sesto Calende, Varese
  19. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Tradate, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno

Circoscrizione Veneto

  1. Provincia di Belluno
  2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Padova-Selvazzano Dentro, Padova centro storico, Albignasego, Cittadella, Vigonza
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Rovigo, Adria, Piove di Sacco, Este e i singoli comuni di Bergantino, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara
  4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Treviso, Castelfranco Veneto, Oderzo
  5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Vittorio Veneto, Montebelluna, Conegliano e il singolo comune di Segusino
  6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Venezia-San Marco, Venezia-San Donà di Piave, Portogruaro
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Venezia-Mestre, Venezia-Mira, Mirano, Chioggia
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Verona Est, San Martino Buon Albergo, San Giovanni Lupatoto
  9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Verona Ovest, Bussolengo, Villafranca di Verona, Legnago (ad esclusione dei singoli comuni di Bergantino, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara)
  10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Vicenza, Bassano del Grappa, Thiene
  11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Arzignano, Schio, Dueville

Circoscrizione Friuli Venezia Giulia

  1. Province di Gorizia e Trieste
  2. Provincia di Pordenone
  3. Provincia di Udine

Circoscrizione Liguria

  1. I singoli comuni di Genova, Cogoleto, Arenzano, Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione, Tiglieto
  2. Provincia di La Spezia e i singoli comuni della provincia di Genova non ricompresi nel collegio plurinominale Liguria 1
  3. Province di Imperia e Savona

Circoscrizione Emilia Romagna

  1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bologna-Borgo Panigale, Bologna- San Donato, Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto
  2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bologna Mazzini, Bologna-Pianoro, Imola, San Lazzaro in Savena
  3. Provincia di Ferrara
  4. Province di Forlì Cesena e Rimini
  5. Provincia di Modena
  6. Provincia di Parma
  7. Provincia di Piacenza
  8. Provincia di Ravenna
  9. Provincia di Reggio Emilia

Circoscrizione Toscana

  1. Province di Arezzo e Siena
  2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Firenze 1, Firenze 2, Firenze-Pontassieve, Bagno a Ripoli
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Firenze 3, Scandicci, Sesto Fiorentino, Empoli
  4. Province di Grosseto e Livorno
  5. Province di Lucca e Massa
  6. Provincia di Pisa
  7. Province di Pistoia e Prato

Circoscrizione Umbria

  1. Provincia di Perugia
  2. Provincia di Terni

Circoscrizione Marche

  1. Provincia di Ancona
  2. Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
  3. Provincia di Pesaro e Urbino

Circoscrizione Lazio

  1. Provincia di Frosinone
  2. Provincia di Latina
  3. Province di Rieti e Viterbo
  4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Centro, Roma-Ostiense, Roma Portuense, Roma-Sub. Gianicolese, Roma Gianicolese
  5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Tuscolano, Roma-Appio Latino, Roma-Ardeatino, Roma-Lido di Ostia
  6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Prenestino Centocelle, Roma-Don Bosco, Roma Ciampino
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Trieste, Roma-Montesacro, Roma-Prenestino Labicano, Roma-Della Vittoria
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Fiumicino, Roma-Trionfale, Roma-Tomba di Nerone, Roma-Primavalle
  9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma Val Melaina, Roma-Pietralata, Roma-Collatino, Roma-Torre Angela
  10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Civitavecchia, Monterotondo, Guidonia Montecelio, Tivoli
  11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Colleferro, Marino, Velletri, Pomezia

Circoscrizione Abruzzo

  1. Provincia di Pescara
  2. Provincia di Chieti
  3. Province di L'Aquila e Teramo

Circoscrizione Molise

  1. Province di Campobasso e Isernia

Circoscrizione Campania

  1. Provincia di Avellino
  2. Provincia di Benevento
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Caserta, Maddaloni, Aversa, Casal di Principe
  4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Capua
  5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Napoli-Vomero, Napoli-Fuorigrotta, Napoli-Pianura, Napoli-Arenella
  6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Napoli-Ischia, Napoli San Carlo all'Arena, Napoli-Secondigliano, Napoli-Ponticelli, Napoli-San Lorenzo
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Giugliano in Campania, Pozzuoli, Arzano, Marano
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Afragola, Casoria, San Giorgio a Cremano, Portici
  9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Nola, San Giuseppe Vesuviano, Pomigliano, Acerra
  10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torre del Greco, Torre Annunziata, Gragnano, Castellammare di Stabia
  11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Salerno-centro, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Scafati
  12. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Salerno-Mercato San Severino, Eboli, Sala Consilina, Vallo della Lucania, Battipaglia

Circoscrizione Puglia

  1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bitonto, Altamura e i singoli comuni di Molfetta, Corato e Ruvo di Puglia
  2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Modugno, Bari-S. Paolo-Stanic, Bari-Libertà Marconi
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bari-Mola di Bari, Triggiano, Monopoli (ad esclusione del comune di Fasano), Putignano
  4. Provincia di Barletta-Andria-Trani
  5. Provincia di Brindisi
  6. Provincia di Foggia
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Lecce, Squinzano, Nardò
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Tricase, Maglie, Casarano, Galatina
  9. Provincia di Taranto

Circoscrizione Basilicata

  1. Province di Matera e Potenza

Circoscrizione Calabria

  1. Province di Catanzaro e Crotone
  2. Provincia di Cosenza
  3. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia

Circoscrizione Sicilia

  1. Provincia di Agrigento
  2. Province di Caltanissetta e Enna
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Giarre, Acireale, Gravina di Catania, Catania-Misterbianco
  4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Paternò, Catania-Picanello, Catania-Cardinale, Caltagirone e i singoli comuni di Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Scordia, Vizzini
  5. Provincia di Messina
  6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Palermo-Zisa, Palermo-Libertà, Palermo-Villagrazia, Palermo-Settecannoli
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Cefalù, Termini Imerese, Bagheria
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Partinico, Palermo-Capaci, Palermo-Resuttana e i singoli comuni di Balestrate, Camporeale e Trappeto
  9. Province di Ragusa e Siracusa
  10. Provincia di Trapani

Circoscrizione Sardegna

  1. Provincia di Cagliari
  2. Province di Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Oristano
  3. Province di Nuoro, dell'Ogliastra, Olbia Tempio e Sassari

  La circoscrizione Trentino Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali, determinati ai sensi della legge 277/93. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è assegnata col metodo del recupero proporzionale.
  La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.

TABELLA B SENATO

Circoscrizione Piemonte

  1. Province di Alessandria, Asti e Cuneo
  2. Province di Biella, Vercelli, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola
  3. Collegi Camera: Piemonte 5, Piemonte 6 e Piemonte 7
  4. Collegi Camera: Piemonte 8 e Piemonte 9

Circoscrizione Lombardia

  1. Provincia di Bergamo
  2. Provincia di Brescia
  3. Provincia di Varese
  4. Province di Lodi e Pavia
  5. Province di Cremona e Mantova
  6. Province di Lecco e Monza Brianza
  7. Province di Como e Sondrio
  8. Collegi Camera: Lombardia 9, Lombardia 10, Lombardia 11
  9. Collegi Camera: Lombardia 12, Lombardia 13, Lombardia 14

Circoscrizione Veneto

  1. Province di Verona e Rovigo
  2. Provincia di Vicenza
  3. Province di Treviso e Belluno
  4. Provincia di Padova
  5. Provincia di Venezia

Circoscrizione Friuli Venezia Giulia

  1. Province di Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone

Circoscrizione Liguria

  1. Province di Genova e La Spezia
  3. Province di Imperia e Savona

Circoscrizione Emilia Romagna

  1. Province di Bologna e Ferrara
  2. Province di Rimini, Ravenna e Forlì Cesena
  3. Province di Reggio Emilia e Modena
  4. Province di Parma e Piacenza

Circoscrizione Toscana

  1. Province di Firenze e Prato
  2. Province di Arezzo, Siena e Grosseto
  3. Province di Pisa e Livorno
  4. Province di Lucca, Massa e Carrara e Pistoia

Circoscrizione Umbria

  1. Province di Perugia e Terni

Circoscrizione Marche

  1. Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
  2. Province di Ancora e Pesaro e Urbino

Circoscrizione Lazio

  1. Province di Frosinone e Latina
  2. Province di Rieti e Viterbo
  3. Collegi Camera: Lazio 4 e Lazio 5
  4. Collegi Camera: Lazio 6 e Lazio 7
  5. Collegi Camera: Lazio 8 e Lazio 9
  6. Collegi Camera: Lazio 10 e Lazio 11

Circoscrizione Abruzzo

  1. Province di Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara

Circoscrizione Molise

  1. Province di Campobasso e Isernia

Circoscrizione Campania

  1. Provincia di Avellino
  2. Province di Caserta e Benevento
  3. Collegi Camera: Campania 5 e Campania 6
  4. Collegi Camera: Campania 7 e Campania 8
  5. Collegi Camera: Campania 9 e Campania 10
  6. Provincia di Salerno

Circoscrizione Puglia

  1. Province di Foggia e Barletta-Andria-Trani
  2. Provincia di Bari
  3. Province di Taranto e Brindisi
  4. Provincia di Lecce

Circoscrizione Basilicata

  1. Province di Matera e Potenza

Circoscrizione Calabria

  1. Province di Catanzaro, Crotone e Cosenza
  2. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia

Circoscrizione Sicilia

  1. Provincia di Caltanissetta, Siracusa e Ragusa
  2. Province di Messina e Enna
  3. Province di Trapani e Agrigento
  4. Provincia di Catania
  5. Provincia di Palermo

Circoscrizione Sardegna

  1. Province di Sassari, Olbia Tempio, Nuoro e Oristano
  2. Province di Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra

  La regione Trentino Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali.
  La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.
1. 631. Centemero, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella Tabella «B» allegata al presente testo unico con le seguenti: in collegi plurinominali.

  Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le parole: di cui alla Tabella «B».
1. 12. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Piemonte sostituire i collegi da 1 a 12:

  1. Alessandria
  2. Asti
  3. Biella
  4. Vercelli
  5. VCO
  6. Novara
  7. Cuneo
  8. Torino.
1. 197. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Piemonte sostituire i collegi da 1 a 12:

  1. Pinerolo, Valsusa Valsangone, Valli di Lanzo
  2. Ivrea, Chivasso
  3. Settimo, Moncalieri
  4. Nichelino, Orbassano
  5. Collegno, Venaria
  6. To5, To6
  7. To1, To4
  8. To2, To3
  9. To7, To8
1. 198. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Piemonte sostituire i collegi da 1 a 12:

  1. Valli Lanzo, Ivrea, Chivasso
  2. Settimo, Moncalieri, Nichelino
  3. Valsusa, Pinerolo, Orbassano
  4. Venaria, Collegno, To3
  5. To8, To2, To7
  6. To5. To6, To4, To1
1. 199. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Piemonte, collegio 1, premettere la parola: Biella.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2, sopprimere la parola: Biella.
1. 200. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Piemonte, collegio 2, sopprimere la parola: Biella.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 3, premettere la parola: Biella.
1. 201. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Lombardia, sostituire il collegio 14 con il seguente:
   14 Saronno, Lecco, Morbegno.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sostituire il collegio 20 con il seguente:

    20 Limbiate, Gallarate, Tradate;
   sostituire il collegio 29 con il seguente:
    29. Cantù, Como, Erba, Olgiate Comasco.
1. 205. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Lombardia, sostituire il collegio 14 con il seguente:
   14 Saronno, Morbegno.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sostituire il collegio 20 con il seguente:

    20 Limbiate, Gallarate, Tradate;
   sostituire il collegio 29 con il seguente:
    29. Cantù, Como, Erba, Olgiate Comasco, Lecco.
1. 206. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Lombardia, sostituire il collegio 14 con il seguente:
   14 Lecco, Morbegno, Como, Saronno

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sostituire il collegio 20 con il seguente:

   20 Limbiate, Gallarate, Tradate;
   sostituire il collegio 29 con il seguente:
   29 Cantù, Erba, Olgiate Comasco.
1. 208. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Lombardia, sostituire il collegio 14 con il seguente:
   14 Erba, Lecco, Morbegno, Saronno

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sostituire il collegio 20 con il seguente:

   20 Limbiate, Gallarate, Tradate;
   sostituire il collegio 29 con il seguente:
    29 Cantù, Como, Olgiate Comasco.
1. 209. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Lombardia, sostituire il collegio 14 con il seguente:
   14 Limbiate, Saronno, Lecco, Morbegno.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sostituire il collegio 29 con il seguente:
   29 Cantù, Como, Erba.
1. 207. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Lombardia, collegio 15, dopo la parola: Albino aggiungere le seguenti: Costa Volpino.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 16, sopprimere le parole: Costa Volpino.
1. 204. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B Camera, capoverso: Circoscrizione Veneto sostituire i collegi da 37 a 48:
  37. Bussolengo, Verona ovest, Verona est
  38. San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Villafranca di Verona
  39. Este, Legnago, Rovigo
  40. Adria, Chioggia, Venezia-Mira
  42. Piove di Sacco, Padova centro storico, Padova-Selvazzano Dentro
  43. Bassano del Grappa, Schio, Thiene
  44. Belluno, Feltre, Vittorio V.to
  45. Cittadella, Vigonza, Albignasego
  46. Castelfranco V.to, Montebelluna, Treviso
  47. Venezia-Mestre, Mirano, Venezia-San Marco
  48. Conegliano, Oderzo, Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «comma 2», Tabella B Senato, capoverso: Regione Veneto sostituire i collegi da 20 a 27 con i seguenti:
  20. Rovigo, Adria, Legnago, Villafranca Veronese, Chioggia
  21. Belluno, Feltre, Conegliano, Vittorio V.to, Portogruaro
  22. Bassano, Thiene, Schio, Vicenza, Arzignano
  23. Verona est, Verona ovest, San Martino Buon Albergo, Bussolengo, San Giovanni Lupatoto
  24. Treviso, Castelfranco V.to, Montebelluna, Oderzo, Venezia-San Donà di Piave
  25. Padova centro storico, Padova-Selvazzano, Piove di Sacco, Este
  26. Dueville, Cittadella, Vigonza, Albignasego
  27. Venezia-Mestre, Mirano, Venezia-Mira, Venezia-San Marco.
1. 210. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caon.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Veneto sostituire il collegio 39 con il seguente:
   39. Adria, Este, Legnago, Piove di Sacco, Rovigo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sostituire il collegio 40 con il seguente:

    40. Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave.
   al collegio 47, premettere la parola: Chioggia.
   al collegio 48, sopprimere le parole: Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave.
1. 212. Matteo Bragantini, Invernizzi, Prataviera.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Veneto collegio 45, sopprimere la parola: Mirano.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, collegio 47, premettere la parola: Mirano.
1. 211. Matteo Bragantini, Invernizzi, Prataviera.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, Circoscrizione: Friuli Venezia-Giulia, sostituire i collegi 49, 50 e 51 con i seguenti:
   49 Trieste, Gorizia
   50 Alto Friuli
   51 Basso Friuli
   51-bis Pordenone e Friuli Occidentale.
1. 214. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, Circoscrizione: Friuli Venezia-Giulia, sostituire i collegi 49, 50 e 51 con i seguenti:
   49 Friuli
   50 Trieste, Pordenone, Gorizia.
1. 215. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, Circoscrizione: Friuli Venezia-Giulia, sostituire i collegi 49, 50 e 51 con i seguenti:
   49. Gorizia, Cervignano, Codroipo
   50. Gemona, Udine, Cividale
   51. Trieste, Muggia, Sacile, Pordenone.
1. 213. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B Camera, capoverso: Circoscrizione Lazio, sostituire i collegi 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 92 con i seguenti:
   82. Alatri, Frosinone, Cassino, Sora;
   83. Aprilia, Terracina, Latina, Formia;
   84. Guidonia, Tivoli, Colleferro;
   85. Marino, Velletri, Pomezia;
   86. Civitavecchia, Monterotondo, Roma-Fiumicino;
   92. Roma-Ardeatino, Roma-Ostiense, Roma-Portuense, Roma-Lido di Ostia.

  Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso comma 2, secondo periodo, Tabella B Senato, capoverso: Regione Lazio, sostituire i collegi 48, 49, 50, 51 e 53 con i seguenti:
   48. Rieti, Tarquinia, Viterbo, Civitavecchia, Moterotondo, Roma-Fiumicino;
   49. Alatri, Frosinone, Cassino, Sora, Aprilia, Terracina, Latina, Formia;
   50. Guidonia, Tivoli, Colleferro, Marino, Velletri, Pomezia;
   51. Roma-centro, Roma-Ardeatino, Roma-Della Vittoria, Roma-Gianicolense, Roma-Ostiense, Roma-Portuense, Roma-Primavalle, Roma-Trionfale, Roma-Zona sub Gianicolense, Roma-Tomba di Nerone.
1. 328. Ferro, Tidei, Carella, Gregori, Di Stefano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Campania, collegio 101, sostituire la parola: Avellino con la seguente: Benevento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, collegio 104, sostituire la parola: Benevento con la seguente: Avellino.
1. 329. Famiglietti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, tabella B Camera, capoverso: Circoscrizione Sicilia, sostituire i collegi 138, 139, 141, 142 e 143 con i seguenti:
   138. Enna, Nicosia, Caltagirone;
   139. Modica, Ragusa, Vittoria, Gela;
   141. Messina-Centro Storico, Messina-Malta e Grifone;
   142. Barcellona Pozzo di Gotto, Taormina, Milazzo;
   143. Acireale, Gravina di Catania, Paterno, Giarre.
1. 330. Greco, Gullo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, sostituire le parole da: La circoscrizione Trentino Alto Adige fino alla fine del periodo con le seguenti: La circoscrizione della regione Trentino Alto Adige è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;

   al comma 16, lettera a), numero 1), sostituire le parole: nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige con le seguenti: nel collegio uninominale della Valle d'Aosta;
   sopprimere il comma 18;
   sopprimere il comma 21.

1. 400. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere il terzo periodo.
1. 15. Fraccaro, Dieni, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Grillo, Cozzolino, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: o una coalizione fino alla fine del comma con le seguenti: abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

  Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 22 con i seguenti:
  2. All'articolo 2 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto in fine il seguente comma:
  «2. La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico».

  3. L'articolo 3 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella «B» sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.
  3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.
  4. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 3, i collegi plurinominali sono costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277.

  4. All'articolo 4, comma 2, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati».
  5. All'articolo 11 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi»;
  6. L'articolo 13 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
  «Art. 13. – Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale».

  7. All'articolo 14, primo comma del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «liste di candidati» sono aggiunte le seguenti «nei collegi plurinominali»;
   b) le parole «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali».

  8. All'articolo 14-bis sopprimere i commi 1, 2 ed il secondo periodo del comma 3.
  9. Dopo l'articolo 14-bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è aggiunto il seguente:
  «Art. 14-ter. – 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti fra liste presentate al primo turno con le due liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo».

  10. All'articolo 18-bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1500 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi».
   b) al comma 2 sopprimere il secondo periodo;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere».

  11. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale»;
  12. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «Le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» e le parole «indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo della regione»;
  13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, numero 3) le parole da «riduce al limite prescritto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis o quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma»;
   b) al comma 1, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
  «7-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la presenza di candidati inclusi in più liste e comunica i loro nomi agli Uffici centrali circoscrizionali; ai sensi dell'articolo 19, gli uffici centrali circoscrizionali contattano immediatamente i delegati di ciascuna lista interessata ai fini dell'accertamento e procedono ai sensi dell'articolo 22 per le eventuali modifiche nella composizione delle liste dei collegi plurinominali».

  14. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «I contrassegni di ciascuna lista» sono aggiunte le seguenti: «e i nominativi dei relativi candidati»;
   b) al comma 1, numero 4) sostituire le parole: «alla prefettura capoluogo della circoscrizione» con le seguenti: «alla prefettura del comune capoluogo di regione».

  15. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella scheda sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome ed il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio in due distinti rettangoli».

  16. Il comma 1 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:
  «1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico».

  17. All'articolo 83 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, i numeri da 1) a 9) sono sostituiti dai seguenti:
   «1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI;
   2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima;
   3) tra le liste di cui al numero 2), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   4) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;
   5) qualora la verifica di cui al numero 4) abbia dato esito positivo e la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista;
   6) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 5), tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   7) l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3, e al numero 5) prima nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:
   a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
   b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma della successiva lettera e);
   c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);
   d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 3) per le liste singole e di cui al numero 5) toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);
   e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 3) ovvero del numero 5). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;
   f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la circoscrizione sia costituita da un unico collegio plurinominale, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima;
   g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di un collegio plurinominale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono, nell'ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero;
   8) Qualora la verifica di cui al numero 4) abbia dato esito positivo e la singola lista con la maggiore cifre elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 3) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 3), 6) e 7)»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «2. Qualora la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 2). A tal fine procede ai sensi dei comma 1, numeri 5), 6), e 7)»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

  «3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 3) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numero 1). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
   1) alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327 seggi, in tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
   2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 2). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alte liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
   3) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste, l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 7). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre liste.
   d) i commi 4 e 5 sono abrogati;
   e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione».

  18. L'articolo 85 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.
  19. La rubrica del TITOLO VI è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige».
  20. All'articolo 93, dopo il comma terzo, è aggiunto il seguente:
  «Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascun candidato e il totale dei voti validi nel collegio.».

  21. Dopo l'articolo 93, sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 93-bis. – 1. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.
  2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano ad una lista circoscrizionale che concorre alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, alla quale gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. Nessuna candidatura nei collegi uninominali può essere collegata a più di una lista circoscrizionale. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e, il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno che lo contraddistingue, nonché la lista circoscrizionale alla quale il candidato si collega ai fini del comma 2 dell'articolo 93-quater. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
  3. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, debbono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno, ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata e la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta.
  4. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 1. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà. La dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio.
  5. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui al comma 2.
  Art. 93-ter. – 1. L'elettore esprime un unico voto per il candidato prescelto nel collegio uninominale. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista circoscrizionale a questo collegata.
  2. Il modello di scheda per l'elezione nei collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è quello previsto dalla tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.
  3. L'elettore vota tracciando un unico segno sul nome del candidato nel collegio uninominale, ovvero sul relativo contrassegno.
  Art. 93-quater. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
   a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
   b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
   c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis.

  2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
  3. Per l'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
  4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.
  5. Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi uninominali e il totale dei voti validi nella circoscrizione. I voti espressi in favore di un candidato nel collegio uninominale che sono computati nella cifra elettorale della lista circoscrizionale cui la candidatura è collegata, non sono computati in sede nazionale in favore di alcuna lista, anche se contraddistinta con il medesimo contrassegno.
  6. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza.
1. 3. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Grillo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: cinquanta per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 16, lettera a):
     numero 5), sostituire le parole:
35 per cento, con le seguenti: 50 per cento;
     numero 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 13 punti.
1. 314. Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quarantacinque per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 16, lettera a):
     numero 5), sostituire le parole:
35 per cento, con le seguenti: 45 per cento;
    numero 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 13 punti.
1. 315. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quarantaquattro per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 16, lettera a):
     numero 5), sostituire le parole:
35 per cento, con le seguenti: 44 per cento;
    numero 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 13 punti.
1. 316. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quarantatré per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 16, lettera a):
    numero 5), sostituire le parole:
35 per cento, con le seguenti: 43 per cento;
    numero 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 13 punti.
1. 317. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quarantadue per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 16, lettera a):
    numero 5), sostituire le parole:
35 per cento, con le seguenti: 42 per cento;
    numero 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 11 punti.
*1. 16. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quarantadue per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 16, lettera a):
    numero 5), sostituire le parole:
35 per cento, con le seguenti: 42 per cento;
    numero 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 11 punti.
*1. 303. Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quarantadue per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 16, lettera a):
    numero 5), sostituire le parole:
35 per cento, con le seguenti: 42 per cento;
    numero 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 13 punti.
**1. 17. Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Balduzzi, Galgano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quarantadue per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 16, lettera a):
    numero 5), sostituire le parole:
35 per cento, con le seguenti: 42 per cento;
    numero 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 13 punti.
** 1. 318. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quarantadue per cento.

  Conseguentemente, al comma 16, lettera a), numero 5) sostituire le parole: 35 per cento, con le seguenti: 42 per cento.
1. 18. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque con la seguente: quarantuno.

  Conseguentemente:
   al comma 16, lettera a):
     numero 5), sostituire le parole:
35 per cento, con le seguenti: 41 per cento;
    numero 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 12 punti.
1. 19. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quarantuno per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 16, lettera a):
    numero 5), sostituire le parole:
35 per cento, con le seguenti: 41 per cento;
    numero 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 13 punti.
1. 313. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con la seguente: quarantuno per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 16, lettera a):
    numero 5), sostituire le parole:
35 per cento, con le seguenti: 41 per cento;
    numero 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 14 punti.
1. 20. Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Balduzzi, Galgano.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quaranta per cento.

  Conseguentemente al comma 16, capoverso Art. 83:
    al comma 1, sostituire i numeri da 1) a 9) con i seguenti:

   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI;
   2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che abbiano conseguito a livello nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi e si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   3) individua quindi:
    a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
    b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
   4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validamente espressi;
   6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale;
   7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 1) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 13 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;
   8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   9) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
   9-bis) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del numero 6), l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3), lettera b), e al numero 6) prima nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:
    a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
    b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnare a norma della lettera e);
    c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);
    d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);
    e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;
    f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la circoscrizione sia costituita da un unico collegio plurinominale, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima;
    g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di un collegio plurinominale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono, nell'ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero;
   9-ter) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7-ter), 8) e 9»;
   sostiuire il comma 2 con il seguente:
  2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 9-bis)»;
   sostiuire il comma 3 con il seguente:
  3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
   1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
   2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);
   4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 9-bis). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste»;
   sopprimere i commi 4 e 5;
   sostituire il comma 6 con il seguente:

  «6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione».
1. 602. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quaranta per cento.

  Conseguentemente al comma 16, capoverso Art. 83:
   al comma 1, sostituire i numeri da 1) a 9) con i seguenti:

    1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI;
    2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che abbiano conseguito a livello nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi e si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
    3) individua quindi:
     a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3,5 percento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
     b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
    4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
    5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validamente espressi;
    6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3,5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale;
    7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 1) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 13 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;
    8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
    9) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
    9-bis) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del numero 6), l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3), lettera b), e al numero 6) prima nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:
     a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
     b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnare a norma della lettera e);
     c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);
     d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);
     e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;
     f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la circoscrizione sia costituita da un unico collegio plurinominale, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima;
     g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di un collegio plurinominale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono, nell'ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero;
    9-ter) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7-ter), 8) e 9»;
   sostiuire il comma 2 con il seguente:
  2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 9-bis)»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
   1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
   2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);
   4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 9-bis). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste»;
   sopprimere i commi 4 e 5;
   sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione.
1. 603. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quaranta per cento.

  Conseguentemente al comma 16, capoverso Art. 83:
   al comma 1, sostituire i numeri da 1) a 9) con i seguenti:

    1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI;
    2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che abbiano conseguito a livello nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi e si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
    3) individua quindi:
     a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
     b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 percento dei voti validi espressi nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
    4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
    5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 40 percento del totale dei voti validamente espressi;
    6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale;
    7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 1) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 13 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;
    8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
    9) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
    9-bis) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del numero 6), l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3), lettera b), e al numero 6) prima nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:
     a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
     b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnare a norma della lettera e);
     c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);
     d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);
     e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;
     f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la circoscrizione sia costituita da un unico collegio plurinominale, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima;
     g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di un collegio plurinominale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono, nell'ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero;
    9-ter) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7-ter), 8) e 9»;
    sostiuire il comma 2 con il seguente:
  2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 9-bis)»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
   1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
   2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);
   4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 9-bis). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste»;
   sopprimere i commi 4 e 5;
   sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione.
1. 604. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quaranta per cento.
Conseguentemente:
   al comma 16, lettera a),
    numero 5) sostituire le parole:
35 per cento con le seguenti: 40 per cento;
    numero 7) sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 15 punti;
   all'articolo 2:
    comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole
: trentacinque per cento con le seguenti: quaranta per cento;
    comma 8 capoverso comma 1:
     numero 5) sostituire le parole
: 35 per cento con le seguenti: 40 per cento;
     numero 7) sostituire le parole: 18 punti percentuali con le seguenti: 15 punti percentuali;
1. 630. Civati.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quaranta per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 16, lettera a),
    numero 5) sostituire le parole:
35 per cento con le seguenti: 40 per cento;
   all'articolo 2,
    comma 1, capoverso comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole:
trentacinque per cento con le seguenti: quaranta per cento;
   comma 8, capoverso Art. 16, comma 1,
    numero 5), sostituire le parole:
35 per cento con le seguenti: 40 per cento;
1. 324. D'Attorre, Rosato, Roberta Agostini, Gasparini, Lauricella, Pollastrini, Gullo, Giorgis, Naccarato, Narduolo, Ventricelli, Zoggia, Mognato, Fabbri, Carra.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quaranta per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 16, lettera a),
    numero 5) sostituire le parole:
35 per cento con le seguenti: 40 per cento;
    numero 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 13 punti.
*1. 21. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quaranta per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 16, lettera a),
    numero 5) sostituire le parole:
35 per cento con le seguenti: 40 per cento;
    numero 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 13 punti.
*1. 22. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quaranta per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 16, lettera a),
    numero 5) sostituire le parole:
35 per cento con le seguenti: 40 per cento;
    numero 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 13 punti.
*1. 23. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli, Labriola, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quaranta per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 16, lettera a),
    numero 5) sostituire le parole:
35 per cento con le seguenti: 40 per cento;
    numero 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 15 punti.
1. 24. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Galgano, Monchiero, Rabino.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quaranta per cento.
Conseguentemente, al comma 16, lettera a), numero 5) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 40 per cento.
*1. 26. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quaranta per cento.

  Conseguentemente, al comma 16, lettera a), numero 5) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 40 per cento.
*1. 27. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: trentanove per cento.

  Conseguentemente al comma 16, capoverso Art. 83:
     al comma 1, sostituire i numeri da 1) a 9) con i seguenti:

   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI;
   2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che abbiano conseguito a livello nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi e si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   3) individua quindi:
    a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
    b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
   4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 39 per cento del totale dei voti validamente espressi;
   6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale;
   7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 1) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 14 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;
   8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.
  Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   9) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
   9-bis) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del numero 6), l'ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3), lettera b), e al numero 6) prima nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:
    a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
    b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnare a norma della lettera e);
    c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);
    d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);
    e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;
    f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la circoscrizione sia costituita da un unico collegio plurinominale, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima;
    g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di un collegio plurinominale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono, nell'ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero;
   9-ter) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7-ter), 8) e 9);
     sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 9-bis);
     sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
   1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
   2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);
   4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 9-bis). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste;
     sopprimere i commi 4 e 5;
     sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione.
1. 605. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: trentanove per cento.

  Conseguentemente al comma 16, capoverso Art. 83:
     al comma 1, sostituire i numeri da 1) a 9) con i seguenti:

   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI;
   2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che abbiano conseguito a livello nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi e si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   3) individua quindi:
    a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3,5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
    b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
   4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 39 per cento del totale dei voti validamente espressi;
   6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3,5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale;
   7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 1) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 14 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;
   8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   9) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
   9-bis) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del numero 6), l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3), lettera b), e al numero 6) prima nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:
    a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
    b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnare a norma della lettera e);
    c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);
    d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);
    e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;
    f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la circoscrizione sia costituita da un unico collegio plurinominale, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima;
    g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di un collegio plurinominale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono, nell'ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero;
   9-ter) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7-ter), 8) e 9);
     sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 9-bis);
     sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
   1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
   2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);
   4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 9-bis). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste;
     sopprimere i commi 4 e 5;
     sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione.
1. 606. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: trentanove per cento.

  Conseguentemente al comma 16, capoverso Art. 83:
     al comma 1, sostituire i numeri da 1) a 9) con i seguenti:

   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI;
   2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che abbiano conseguito a livello nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi e si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   3) individua quindi:
    a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
    b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 percento dei voti validi espressi nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
   4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 39 per cento del totale dei voti validamente espressi;
   6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale;
   7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 1) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 14 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;
   8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   9) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
   9-bis) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del numero 6), l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3), lettera b), e al numero 6) prima nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:
    a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
    b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnare a norma della lettera e);
    c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);
    d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);
    e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;
    f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la circoscrizione sia costituita da un unico collegio plurinominale, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima;
    g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di un collegio plurinominale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono, nell'ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero;
   9-ter) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7-ter), 8) e 9);
     sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 9-bis);
     sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
   1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
   2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);
   4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 9-bis). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste;
     sopprimere i commi 4 e 5;
     sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione.
1. 607. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: trentanove per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 16, lettera a),
     numero 5) sostituire le parole:
35 per cento con le seguenti: 39 per cento;
    numero 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 14 punti.
1. 323. Mazziotti Di Celso, Balduzzi, Andrea Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: trentotto per cento.

  Conseguentemente al comma 16, capoverso Art. 83:
    al comma 1, sostituire i numeri da 1) a 9) con i seguenti:

   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI;
   2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che abbiano conseguito a livello nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi e si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   3) individua quindi:
    a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
    b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
   4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 38 per cento del totale dei voti validamente espressi;
   6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 percento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale;
   7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 1) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;
   8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.
  Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   9) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
   9-bis) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del numero 6), l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3), lettera b), e al numero 6) prima nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:
    a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
    b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnare a norma della lettera e);
    c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);
    d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);
    e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;
    f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la circoscrizione sia costituita da un unico collegio plurinominale, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima;
    g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di un collegio plurinominale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono, nell'ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero;
   9-ter) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7-ter), 8) e 9);
     sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 9-bis);
     sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
   1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
   2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);
   4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 9-bis). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste;
     sopprimere i commi 4 e 5;
     sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione.
1. 608. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: trentotto per cento.

  Conseguentemente al comma 16, capoverso Art. 83:
     al comma 1, sostituire i numeri da 1) a 9) con i seguenti:

   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI;
   2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che abbiano conseguito a livello nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi e si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   3) individua quindi:
    a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3,5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
    b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 percento dei voti validi espressi nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
   4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 38 percento del totale dei voti validamente espressi;
   6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3,5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale;
   7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 1) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;
   8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.
  Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   9) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
   9-bis) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del numero 6), l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3), lettera b), e al numero 6) prima nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:
    a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
    b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnare a norma della lettera e);
    c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);
    d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);
    e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;
    f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la circoscrizione sia costituita da un unico collegio plurinominale, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima;
    g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di un collegio plurinominale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono, nell'ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero;
   9-ter) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7-ter), 8) e 9;
     sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 9-bis);
     sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
   1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
   2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);
   4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 9-bis). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste;
     sopprimere i commi 4 e 5;
     sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione.
1. 609. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: trentotto per cento.

  Conseguentemente al comma 16, capoverso Art. 83:
     al comma 1, sostituire i numeri da 1) a 9) con i seguenti:

   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI;
   2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che abbiano conseguito a livello nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi e si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   3) individua quindi:
    a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
    b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
   4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 38 percento del totale dei voti validamente espressi;
   6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale;
   7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 1) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi cosi determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;
   8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.
   Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   9) l'ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
   9-bis) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del numero 6), l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3), lettera b), e al numero 6) prima nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:
    a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
    b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnare a norma della lettera e);
    c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);
    d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. 1 seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);
    e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;
    f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la circoscrizione sia costituita da un unico collegio plurinominale, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima;
    g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di un collegio plurinominale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono, nell'ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero;
   9-ter) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7-ter), 8) e 9);
     sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 9-bis);
     sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
   1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
   2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   3) l'ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);
   4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 9-bis). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste;
     sopprimere i commi 4 e 5;
     sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione.
1. 610. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: trentotto per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 16, lettera a), numero 5) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 38 per cento;
   all'articolo 2,
     comma 1, capoverso comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole:
trentacinque per cento con le seguenti: trentotto per cento;
    comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 5), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 38 per cento.
1. 327. Bindi, Giorgis, Rosato, Cuperlo, Gasparini, Rampi, Bargero, Giuditta Pini, Gribaudo, Cominelli, Malisani, Manzi, Rubinato, Murer, Carnevali, Giovanna Sanna, Zoggia, Mognato, Civati, Zampa, Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori, Fabbri, Carra.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: trentotto per cento.
   al comma 16, lettera a),
     numero 5) sostituire le parole:
35 per cento con le seguenti: 38 per cento;
    numero 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 15 punti.
1. 320. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Monchiero, Rabino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: trentotto per cento.
   al comma 16, lettera a), numero 5) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 38 per cento;
1. 321. Valiante, Fioroni.

Subemendamenti all'emendamento 1. 900 della commissione

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentasette con la seguente: cinquanta.

  Conseguentemente:
   al comma 16, capoverso Art. 83,
    comma 1:
     numero 6), sostituire le parole:
37 per cento, con le seguenti: 50 per cento;
     numero 7), sostituire le parole: 37 per cento, con le seguenti: 50 per cento;
    comma 2, sostituire le parole: 15 punti con le seguenti: 13 punti.
0. 1. 900. 43. Sannicandro.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentasette con la seguente: quarantadue.

  Conseguentemente:
   al comma 16, capoverso Art. 83,
    comma 1:
     numero 6), sostituire le parole:
37 per cento, con le seguenti: 42 per cento;
     numero 7), sostituire le parole: 37 per cento, con le seguenti: 42 per cento;
    comma 2, sostituire le parole: 15 punti con le seguenti: 10 punti.
0. 1. 900. 20. Zaccagnini.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentasette con la seguente: quarantadue.

  Conseguentemente:
   al comma 16, capoverso Art. 83, comma 1:
     al numero 6), sostituire le parole:
37 per cento, con le seguenti: 42 per cento;
    al numero 7), sostituire le parole: 37 per cento, con le seguenti: 42 per cento.
0. 1. 900. 29. Pisicchio.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentasette con la seguente: quaranta.

  Conseguentemente, al comma 16, capoverso Art. 83:
   a) al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento;
   b) al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3 per cento;
   c) al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento;
   d) al comma 1, numero 4), secondo periodo, dopo le parole: seggi da attribuire aggiungere le seguenti: , escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta,;
   e) al comma 1, numero 5), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3 per cento;
   f) al comma 1, numero 6), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 40 per cento;
   g) al comma 1, numero 7), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 40 per cento;
   h) al comma 2, sostituire la parola: 618 con la seguente: 617;
   i) al comma 2, sostituire le parole: 15 punti percentuali con le seguenti: 13 punti percentuali;
   j) al comma 3, sostituire la parola: 618 con la seguente: 617;
   k) al comma 6, sostituire la parola: 321 con la seguente: 327.
0. 1. 900. 59. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Galgano, Monchiero, Rabino, Zanetti.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentasette con la seguente: quaranta.

  Conseguentemente, al comma 16, capoverso Art. 83:
   a) al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento;
   b) al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3,5 per cento;
   c) al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento;
   d) al comma 1, numero 4), secondo periodo, dopo le parole: seggi da attribuire aggiungere le seguenti: , escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta,;
   e) al comma 1, numero 5), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3,5 per cento;
   f) al comma 1, numero 6), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 40 per cento;
   g) al comma 1, numero 7), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 40 per cento;
   h) al comma 2, sostituire la parola: 618 con la seguente: 617;
   i) al comma 2, sostituire le parole: 15 punti percentuali con le seguenti: 13 punti percentuali;
   j) al comma 3, sostituire la parola: 618 con la seguente: 617;
   k) al comma 6, sostituire la parola: 321 con la seguente: 327.
0. 1. 900. 60. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Galgano, Monchiero, Rabino, Zanetti.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentasette con la seguente: quaranta.

  Conseguentemente, al comma 16, capoverso Art. 83:
   a) al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento;
   b) al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento;
   c) al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento;
   d) al comma 1, numero 4), secondo periodo, dopo le parole: seggi da attribuire aggiungere le seguenti: , escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta,;
   e) al comma 1, numero 5), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento;
   f) al comma 1, numero 6), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 40 per cento;
   g) al comma 1, numero 7), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 40 per cento;
   h) al comma 2, sostituire la parola: 618 con la seguente: 617;
   i) al comma 2, sostituire le parole: 15 punti percentuali con le seguenti: 13 punti percentuali;
   j) al comma 3, sostituire la parola: 618 con la seguente: 617;
   k) al comma 6, sostituire la parola: 321 con la seguente: 327.
0. 1. 900. 61. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Galgano, Monchiero, Rabino, Zanetti.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentasette con la seguente: quaranta.

  Conseguentemente:
   al comma 16, capoverso Art. 83, comma 1:
     al numero 6) sostituire le parole:
37 per cento con le seguenti: 40 per cento;
    al numero 7) sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 40 per cento;
   al comma 16, capoverso Art. 83, comma 2, sostituire le parole: 15 punti con le seguenti: 13 punti.
*0. 1. 900. 71. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentasette con la seguente: quaranta.

  Conseguentemente:
   al comma 16, capoverso Art. 83, comma 1:
     al numero 6) sostituire le parole:
37 per cento con le seguenti: 40 per cento;
    al numero 7) sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 40 per cento;
   al comma 16, capoverso Art. 83, e comma 2, sostituire le parole: 15 punti con le seguenti: 13 punti.
*0. 1. 900. 39. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentasette con la seguente: quaranta.
  Conseguentemente:
   al comma 16, capoverso Art. 83, comma 1:
    al numero 6) sostituire le parole:
37 per cento con le seguenti: 40 per cento;
    al numero 7) sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 40 per cento;
** 0. 1. 900. 42. D'Attorre, Rosato, Roberta Agostini, Gasparini, Lauricella, Pollastrini, Gullo, Giorgis, Naccarato, Narduolo, Ventricelli, Zoggia, Mognato, Fabbri, Carra, Borghi.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentasette con la seguente: quaranta.
  Conseguentemente:
   al comma 16, capoverso Art. 83, comma 1:
    al numero 6) sostituire le parole:
37 per cento con le seguenti: 40 per cento;
    al numero 7) sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 40 per cento;
** 0. 1. 900. 49. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentasette con la seguente: quaranta.
  Conseguentemente:
   al comma 16, capoverso Art. 83, comma 1:
    al numero 6) sostituire le parole:
37 per cento con le seguenti: 40 per cento;
    al numero 7) sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 40 per cento;
**0. 1. 900. 28. Pisicchio.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentasette con la seguente: trentanove.

  Conseguentemente, al comma 16, capoverso Art. 83:
   a) al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento;
   b) al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3 per cento;
   c) al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento;
   d) al comma 1, numero 4), secondo periodo, dopo le parole: seggi da attribuire aggiungere le seguenti: , escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta,;
   e) al comma 1, numero 5), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3 per cento;
   f) al comma 1, numero 6), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 39 per cento;
   g) al comma 1, numero 7), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 39 per cento;
   h) al comma 2, sostituire la parola: 618 con la seguente: 617;
   i) al comma 2, sostituire le parole: 15 punti percentuali con le seguenti: 14 punti percentuali;
   j) al comma 3, sostituire la parola: 618 con la seguente: 617;
   k) al comma 6, sostituire la parola: 321 con la seguente: 327.
0. 1. 900. 56. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Galgano, Monchiero, Rabino, Zanetti.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentasette con la seguente: trentanove.

  Conseguentemente, al comma 16, capoverso Art. 83:
   a) al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento;
   b) al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3,5 per cento;
   c) al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento;
   d) al comma 1, numero 4), secondo periodo, dopo le parole: seggi da attribuire aggiungere le seguenti: , escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta,;
   e) al comma 1, numero 5), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3,5 per cento;
   f) al comma 1, numero 6), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 39 per cento;
   g) al comma 1, numero 7), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 39 per cento;
   h) al comma 2, sostituire la parola: 618 con la seguente: 617;
   i) al comma 2, sostituire le parole: 15 punti percentuali con le seguenti: 14 punti percentuali;
   j) al comma 3, sostituire la parola: 618 con la seguente: 617;
   k) al comma 6, sostituire la parola: 321 con la seguente: 327.
0. 1. 900. 57. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Galgano, Monchiero, Rabino, Zanetti.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentasette con la seguente: trentanove.

  Conseguentemente, al comma 16, capoverso Art. 83:
   a) al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento;
   b) al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento;
   c) al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento;
   d) al comma 1, numero 4), secondo periodo, dopo le parole: seggi da attribuire aggiungere le seguenti: , escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta,;
   e) al comma 1, numero 5), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento;
   f) al comma 1, numero 6), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 39 per cento;
   g) al comma 1, numero 7), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 39 per cento;
   h) al comma 2, sostituire la parola: 618 con la seguente: 617;
   i) al comma 2, sostituire le parole: 15 punti percentuali con le seguenti: 14 punti percentuali;
   j) al comma 3, sostituire la parola: 618 con la seguente: 617;
   k) al comma 6, sostituire la parola: 321 con la seguente: 327.
0. 1. 900. 58. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Galgano, Monchiero, Rabino, Zanetti.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentasette con la seguente: trentotto.

  Conseguentemente, al comma 16, capoverso Art. 83:
   a) al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento;
   b) al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3 per cento;
   c) al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento;
   d) al comma 1, numero 4), secondo periodo, dopo le parole: seggi da attribuire aggiungere le seguenti: , escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta,;
   e) al comma 1, numero 5), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3 per cento;
   f) al comma 1, numero 6), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 38 per cento;
   g) al comma 1, numero 7), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 38 per cento;
   h) al comma 2, sostituire la parola: 618 con la seguente: 617;
   i) al comma 3, sostituire la parola: 618 con la seguente: 617;
   j) al comma 6, sostituire la parola: 321 con la seguente: 327.
0. 1. 900. 53. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Galgano, Monchiero, Rabino, Zanetti.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentasette con la seguente: trentotto.  Conseguentemente, al comma 16, capoverso Art. 83:
   a) al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento;
   b) al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3,5 per cento;
   c) al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento;
   d) al comma 1, numero 4), secondo periodo, dopo le parole: seggi da attribuire aggiungere le seguenti: , escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta,;
   e) al comma 1, numero 5), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3,5 per cento;
   f) al comma 1, numero 6), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 38 per cento;
   g) al comma 1, numero 7), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 38 per cento;
   h) al comma 2, sostituire la parola: 618 con la seguente: 617;
   i) al comma 3, sostituire la parola: 618 con la seguente: 617;
   j) al comma 6, sostituire la parola: 321 con la seguente: 327.
0. 1. 900. 54. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Galgano, Monchiero, Rabino, Zanetti.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentasette con la seguente: trentotto.

  Conseguentemente, al comma 16, capoverso Art. 83:
   a) al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento;
   b) al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento;
   c) al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento;
   d) al comma 1, numero 4), secondo periodo, dopo le parole: seggi da attribuire aggiungere le seguenti: , escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta,;
   e) al comma 1, numero 5), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento;
   f) al comma 1, numero 6), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 38 per cento;
   g) al comma 1, numero 7), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 38 per cento;
   h) al comma 2, sostituire la parola: 618 con la seguente: 617;
   i) al comma 3, sostituire la parola: 618 con la seguente: 617;
   j) al comma 6, sostituire la parola: 321 con la seguente: 327.
0. 1. 900. 55. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Galgano, Monchiero, Rabino, Zanetti.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentasette con la seguente: trentotto.

  Conseguentemente, al comma 16, capoverso Art. 83:
    al comma 1, numero 6), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 38 per cento;
    al comma 1, numero 7), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 38 per cento.
0. 1. 900. 40. Bindi, Giorgis, Rosato, Cuperlo, Gasparini, Rampi, Bargero, Giuditta Pini, Gribaudo, Cominelli, Malisani, Manzi, Rubinato, Murer, Carnevali, Giovanna Sanna, Zoggia, Mognato, Civati, Zampa, Giuseppe Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori, Fabbri, Carra, Borghi.

  All'emendamento 1.900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 1), aggiungere, in fine, le parole: esclusi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI.
0. 1. 900. 34. La Russa.

  All'emendamento 1.900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 2), dopo le parole: liste collegate che, aggiungere le seguenti: abbiano conseguito a livello nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi e;
0. 1. 900. 62. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Galgano, Monchiero, Rabino, Zanetti.

  All'emendamento 1.900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 2), sopprimere le parole da: che si siano presentate fino alla fine del numero.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Qualora il numero aggiuntivo di seggi sia attribuito ad una coalizione di liste, l'Ufficio ridetermina a questo fine la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste includendo in questa tutti i voti validi ottenuti dalle liste partecipanti alla coalizione secondo l'elenco dei collegamenti ammessi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, procede quindi all'attribuzione e alla ripartizione dei seggi a tali liste ai sensi del comma 1, numeri 8), 9) e 10.
0. 1. 900. 17. Di Gioia.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 2), sostituire le parole da: che si siano presentate fino alla fine del numero con le seguenti: computando quelle che si siano presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, solo nel caso in cui siano ammesse al riparto ai sensi del numero 5).
0. 1. 900. 105. Parisi.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 2), sostituire le parole da: che si siano presentate fino alla fine del numero con le seguenti: che siano ammesse al riparto dei seggi ai sensi del numero 5).
0. 1. 900. 1. Dorina Bianchi, Leone.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 2), sostituire, la parola: plurinominali con la seguente: uninominali.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento, sostituire, ovunque ricorra, la parola: plurinominali con la seguente: uninominali.
0. 1. 900. 77. D'Attorre, Bindi, Lattuca, Naccarato, Pollastrini, Murer, Ventricelli, Zoggia, Mognato, Fabbri, Borghi.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 2), dopo le parole: all'unità inferiore, aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 4,5 per cento del totale dei voti validamente espressi,.
0. 1. 900. 38. D'Attorre, Bindi, Francesco Sanna, Giorgis, Lauricella, Gullo, Gasparini, Zoggia, Mognato, Civati, Zampa, Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori, Fabbri, Borghi.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 2), dopo le parole: all'unità inferiore, aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 3 per cento del totale dei voti validamente espressi,.
0. 1. 900. 22. Pisicchio.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 2), dopo le parole: all'unità inferiore, aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi,.
*0. 1. 900. 21. Pisicchio.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 2), dopo le parole: all'unità inferiore, aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi,.
*0. 1. 900. 83. Lattuca, Lauricella, Gasparini, Fabbri, Giorgis, Borghi.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 2), dopo le parole: all'unità inferiore, aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno l'1 per cento del totale dei voti validamente espressi;

  Conseguentemente al medesimo capoverso articolo 83, comma 1:
   al numero 3), lettera a), sopprimere le parole: la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e;
   al numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento;
   al numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 4 per cento.
   al numero 5), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
0. 1. 900. 47. Civati, Zampa, Guerini, Gandolfi, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 2), dopo le parole: all'unità inferiore, aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno l'1 per cento del totale dei voti validamente espressi.
0. 1. 900. 84. Lattuca, Lauricella, Gasparini, Fabbri, Giorgis, Borghi.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ma escludendo le cifre elettorali nazionali dei voti non ammessi al riparto ai sensi del medesimo numero 5).
0. 1. 900. 35. La Russa.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 2-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e, tramite estratto del processo verbale, provvede a comunicare con la modalità più celere l'esito di tale determinazione all'Ufficio elettorale nazionale di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica;

  Conseguentemente:
   al comma 1, numero 8), dopo le parole:
abbia dato esito positivo aggiungere le seguenti: provvede a comunicare, tramite estratto del processo verbale e con la modalità più celere, l'esito di tale verifica e della verifica di cui al numero 6) all'Ufficio elettorale nazionale di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica e;
   al comma 2, primo periodo, premettere le parole: Salvo quanto stabilito al comma 6-ter,
   al comma 6, primo periodo, premettere le parole: Salvo quanto stabilito al comma 6-ter,
   dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  «6-bis. Tramite estratto del processo verbale e con la modalità più celere l'Ufficio comunica all'Ufficio elettorale nazionale di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, l'esito della verifica di cui al comma 2, primo periodo, ovvero le liste o coalizioni di liste che egli determina ai sensi del comma 6;
6-ter. L'Ufficio elettorale nazionale non attribuisce il numero di seggi aggiuntivi di cui al comma 2, primo periodo, ovvero dichiara di non doversi procedere al turno di ballottaggio e procede alla attribuzione definitiva dei seggi ai sensi del comma 1, numeri 8, 9 e 10 qualora:
   a) la lista, ovvero la coalizione di liste determinata ai sensi del comma 1, numero 2-bis) e del comma 2, abbia come capo della forza politica o, rispettivamente, come unico capo della coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, persona diversa da quella indicata come capo della forza politica o, rispettivamente, come unico capo della coalizione di liste nella comunicazione ricevuta dall'Ufficio elettorale nazionale di cui all'articolo 7-bis del citato decreto legislativo n. 533 del 1993, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 2, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo;
   b) una, o entrambe le liste, ovvero coalizioni di liste determinate ai sensi del comma 6 abbiano come capo della forza politica o, rispettivamente, come unico capo della coalizione persona diversa da quella indicata come capo della forza politica o, rispettivamente, come unico capo della coalizione di liste nella comunicazione ricevuta dall'Ufficio elettorale nazionale di cui all'articolo 7-bis del citato decreto legislativo n. 533 del 1993, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 5-bis, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo».
0. 1. 900. 104. Nicoletti.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 2-bis), aggiungere, in fine, le parole:; a tal fine, alla cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione sottrae la cifra elettorale della lista o delle liste collegate che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi;.
0. 1. 900. 63. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Galgano, Monchiero, Rabino, Zanetti.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 12 per cento con le seguenti: il 6 per cento.

  Conseguentemente:
     al medesimo comma, numero
3), lettera a), sostituire le parole il 4,5 per cento con le seguenti: il 2 per cento;
    al medesimo comma, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento, con le seguenti: il 5 per cento;
     al medesimo comma, numero 5 sostituire le parole il 4,5 per cento con le seguenti: il 2 per cento;
0. 1. 900. 18. Zaccagnini.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 12 per cento con le seguenti: il 6 per cento.
0. 1. 900. 41. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 12 per cento con le seguenti: l'8 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento, con le seguenti: il 6 per cento.
0. 1. 900. 52. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 12 per cento con le seguenti: l'8 per cento.
0. 1. 900. 87. Dorina Bianchi, Leone.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 12 per cento con le seguenti: il 10 per cento.
*0. 1. 900. 70. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 12 per cento con le seguenti: il 10 per cento.
*0. 1. 900. 85. Fabbri, Lattuca, Naccarato, Roberta Agostini, Giuliani, Piccoli Nardelli, Civati, Zampa, Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori, Borghi.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), sopprimere le parole da: e che contengano fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, al medesimo comma, numero 5), dopo le parole: il 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: e, per ciascuna coalizione, la lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi.
0. 1. 900. 3. Dorina Bianchi, Leone.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), sopprimere le parole da: e che contengano fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, al medesimo comma, numero 5), dopo le parole: il 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti:, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi.
0. 1. 900. 73. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole da: e che contengano sino ad: ovvero con le seguenti: o che contengano.

  Conseguentemente, al medesimo comma, numero 5), sostituire le parole da: individua quindi sino a: lettera a), con le seguenti: individua quindi, le liste collegate di ciascuna coalizione di cui al numero 3), lettera a), nonché.
0. 1. 900. 19. Pisicchio.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento con le seguenti: il 5 per cento in almeno due Regioni e almeno il 3 per cento sul piano nazionale.
Conseguentemente, al medesimo comma, numero 5), sostituire le parole: sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento con le seguenti: il 5 per cento in almeno due Regioni e almeno il 3 per cento sul piano nazionale.
0. 1. 900. 32. La Russa.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 2 per cento;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, numero
3), lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 4 per cento;
    al medesimo comma, numero 5), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
0. 1. 900. 50. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 2 per cento;

  Conseguentemente al medesimo comma, numero 5), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
0. 1. 900. 31. Pisicchio.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3 per cento;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, numero
3), lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento;
    al medesimo comma, numero 5), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
0. 1. 900. 51. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3 per cento;

  Conseguentemente al medesimo comma, numero 5), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
*0. 1. 900. 30. Pisicchio.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3 per cento;

  Conseguentemente al medesimo comma, numero 5), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
*0. 1. 900. 74. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento;

  Conseguentemente al medesimo comma, numero 5), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
**0. 1. 900. 33. La Russa.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento;

  Conseguentemente al medesimo comma, numero 5), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
**0. 1. 900. 82. Bindi, Lauricella, Naccarato, Rosato, Fabbri, Gasparini, Roberta Agostini, Civati, Zampa, Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori, Carra, Giorgis, Valiante, Fioroni, Borghi.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati.

  Conseguentemente al medesimo comma:
    al numero 3), lettera b), dopo le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: le singole liste che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;
   al numero 5), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati.
0. 1. 900. 15. Centemero, Ravetto.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati.

  Conseguentemente al medesimo comma:
   al numero 3), lettera b), dopo le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: le singole liste che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;
   al numero 5), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati.
0. 1. 900. 16. Centemero, Ravetto.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento;

  Conseguentemente al medesimo comma:
    al numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento;
    al numero 5) sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: 10 per cento.
0. 1. 900. 75. Blazina, Borghi.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento;

  Conseguentemente al medesimo comma:
    al numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento;
    al numero 5) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
0. 1. 900. 37. La Russa.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) individua altresì le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi che non contengano alcuna lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale il 5 per cento dei voti validi espressi.

  Conseguentemente al al medesimo comma, numero 3), lettera b) aggiungere, in fine, le parole: individua altresì, le singole liste delle coalizioni di cui alla lettera a-bis) che abbiano ottenuto la maggiore cifra elettorale, purché abbiano conseguito almeno il 3 per cento del totale dei voti validamente espressi.
0. 1. 900. 80. Francesco Sanna, Bindi, Giorgis, Borghi.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 4 per cento.
0. 1. 900. 26. Pisicchio.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
*0. 1. 900. 27. Pisicchio.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
*0. 1. 900. 69. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
*0. 1. 900. 81. Giorgis, D'Attorre, Famiglietti, Pollastrini, Lauricella, Lattuca, Roberta Agostini, Naccarato, Murer, Zoggia, Mognato, Fabbri, Borghi.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6 per cento.
**0. 1. 900. 36. La Russa.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6 per cento.
**0. 1. 900. 44. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6 per cento.
**0. 1. 900. 4. Dorina Bianchi, Leone.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché la singola lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra le liste non collegate che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi.
0. 1. 900. 45. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai 32 comuni o frazioni di essi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007. In tale collegio plurinominale almeno un seggio è riservato alla lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute collegata ad una lista che presenti i requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), nel caso in cui la lista abbia ottenuto nel collegio almeno il 10 per cento dei voti validi.
0. 1. 900. 76. Blazina, Fabbri, Borghi.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 5), dopo le parole: il 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti:, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno con seguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi.
0. 1. 900. 72. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 5), dopo le parole: il 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: e, per ciascuna coalizione, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, tra quelle che non hanno conseguito almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi,.
0. 1. 900. 6. Dorina Bianchi, Leone.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 5), dopo le parole: almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima aggiungere le seguenti:, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi.
0. 1. 900. 25. Pisicchio.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 5), aggiungere, in fine, le parole: nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi, purché abbia conseguito almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi.
0. 1. 900. 79. Lattuca, Lauricella, Gasparini, Fabbri, Giorgis, Borghi.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 7), sostituire le parole: almeno il 37 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: almeno il 37 per cento del totale dei cittadini aventi diritto al voto.
0. 1. 900. 48. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 7), aggiungere in fine le parole:: ovvero abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale dei voti validamente espressi, aumentata di 15 punti percentuali;
0. 1. 900. 106. Parisi.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, sostituire il numero 8) con il seguente:
   8) Qualora la verifica di cui al numero 7), abbia dato esito positivo, o qualora l'eventuale turno di ballottaggio di cui al comma 6 non abbia determinato l'assegnazione del premio di maggioranza, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5).

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per la validità del ballottaggio, è necessaria la partecipazione di un numero di elettori non inferiore alla maggioranza assoluta degli iscritti alle liste elettorali e non inferiore alla somma dei voti validi delle due prime coalizioni o liste ammesse al ballottaggio.
0. 1. 900. 46. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Per la coalizione di liste che ha diritto al premio di maggioranza ai sensi del comma 2 una quota riservata del medesimo premio viene assegnata in favore delle liste collegate che non abbiano conseguito la quota di voti di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3, lettera a); tale quota ammonta ad una percentuale pari alla percentuale di voti conseguita dal complesso delle medesime liste a livello nazionale calcolata sulla differenza fra il numero totale dei seggi da assegnare in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza e quella conseguita dalle liste ammesse ai sensi del numero 5) senza l'attribuzione del premio medesimo. La quota riservata di seggi viene assegnata alle liste che non abbiano conseguito la quota di consensi di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a) dividendo la cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse per numeri interi successivi sino al totale dei seggi riservati in palio, disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente e attribuendoli nell'ordine alle liste con i quozienti più alti; il seggio è attribuito alla lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. La parte restante dei seggi è distribuita fra le liste ammesse ai sensi del numero 5) secondo le modalità di cui al comma 3.
0. 1. 900. 78. Francesco Sanna, Bindi, Gasparini, Giorgis, Gullo, Marco Meloni, Fabbri, Borghi.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. In ogni caso, la ripartizione dei seggi deve garantire alle liste singole o coalizzate l'assegnazione dei seggi partendo dai collegi plurinominali in cui è stato ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se non sufficienti all'assegnazione del seggio.
0. 1. 900. 107. Matteo Bragantini.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 6, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: a tal fine, alla cifra elettorale nazionale delle coalizioni sottrae la cifra elettorale della lista o delle liste collegate che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi.
0. 1. 900. 64. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Galgano, Monchiero, Rabino, Zanetti.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Dopo il primo turno sono consentiti ulteriori apparentamenti finalizzati al ballottaggio tra le due liste o coalizioni di liste di cui al periodo precedente ed altre liste o coalizioni di liste che non abbiano invece ottenuto al primo turno le due maggiori cifre nazionali, ma che abbiano in ogni caso i requisiti di cui al comma 1, numero 3).
0. 1. 900. 68. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della coalizione di liste o della lista singola che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale ovvero della coalizione di liste o della lista singola ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma 1, numero 6), e al comma 2. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.
0. 1. 900. 100. Nicoletti, Dellai.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83-bis, comma 1, numero 4), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi mancanti, e in caso di parità di seggi mancanti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la minore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi mancanti: attribuisce i seggi mancanti alla lista in quei collegi plurinominali nei quali essa ha le maggiori parti decimali dei quozienti di attribuzione non utilizzati, secondo il loro ordine decrescente e nei quali inoltre le liste che abbiano seggi eccedenti, abbiano parti decimali dei quozienti utilizzate. Conseguentemente, sottrae i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio plurinominale due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti utilizzate, il seggio è sottratto alla lista con la più bassa parte decimale del quoziente utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio plurinominale ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da attribuire, alla lista deficitaria vengono attribuiti i seggi in quei collegi plurinominali nei quali essa abbia le maggiori parti decimali dei quozienti non utilizzate e alle liste eccedentarie sono conseguentemente sottratti i seggi in quegli altri collegi plurinominali nei quali ciascuna di esse abbia le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione utilizzate.
*0. 1. 900. 102. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83-bis, comma 1, numero 4), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi mancanti, e in caso di parità di seggi mancanti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la minore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi mancanti: attribuisce i seggi mancanti alla lista in quei collegi plurinominali nei quali essa ha le maggiori parti decimali dei quozienti di attribuzione non utilizzati, secondo il loro ordine decrescente e nei quali inoltre le liste che abbiano seggi eccedenti, abbiano parti decimali dei quozienti utilizzate. Conseguentemente, sottrae i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio plurinominale due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti utilizzate, il seggio è sottratto alla lista con la più bassa parte decimale del quoziente utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio plurinominale ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da attribuire, alla lista deficitaria vengono attribuiti i seggi in quei collegi plurinominali nei quali essa abbia le maggiori parti decimali dei quozienti non utilizzate e alle liste eccedentarie sono conseguentemente sottratti i seggi in quegli altri collegi plurinominali nei quali ciascuna di esse abbia le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione utilizzate.
*0. 1. 900. 103. Dorina Bianchi, Leone.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83-bis, comma 1, numero 4), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso negativo, per ciascuna lista che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li attribuisce alle liste deficitarie nei collegi nei quali ciascuna di esse abbia le maggiori parti decimali dei quozienti di attribuzione non utilizzate.
**0. 1. 900. 5. Dorina Bianchi, Leone.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83-bis, comma 1, numero 4), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso negativo, per ciascuna lista che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li attribuisce alle liste deficitarie nei collegi nei quali ciascuna di esse abbia le maggiori parti decimali dei quozienti di attribuzione non utilizzate.
**0. 1. 900. 101. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: trentasette per cento.

  Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:
  16. L'articolo 83 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dai seguenti:
  «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni, dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che si siano presentate almeno in un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, computando comunque le cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto ai sensi del numero 5);
   2-bis) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   3) individua quindi:
    a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
    b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno 1'8 per cento dei voti validi espressi, le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   5) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   6) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o singola lista con la maggior cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2-bis corrisponda ad almeno il 37 per cento del totale dei voti validi espressi;
   7) verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 37 per cento dei voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;
   8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 5) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
   9) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che la compongono e che abbiano i requisiti di cui al numero 2) per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggior cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   10) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 5) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 9). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8). In caso negativo, procede ai sensi del numero 9), ottavo periodo e seguenti.

  2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia già conseguito una percentuale di seggi sul totale di 618, pari almeno alla percentuale, arrotondata alla prima cifra decimale, della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. Il numero di seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il numero dei seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
  3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 3 tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 8), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.
  5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre coalizioni di liste o singole liste.
  6. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 321 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3, ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi 4 e 5.
  7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»

  «Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede alla attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:
   1) qualora i seggi alle liste siano stati assegnati con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista o delle liste di maggioranza ed il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza, di seguito gruppo di liste. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto alla attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;
   2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero di seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), periodo secondo e seguenti.
   5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), secondo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»
1. 900. La Commissione.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: trentasette.

  Conseguentemente:
   al comma 16, lettera a),
    numero 5) sostituire le parole:
35 per cento con le seguenti: 37 per cento;
    numero 7) sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 15 punti;
   all'articolo 2,
    comma 1, capoverso comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole:
trentacinque per cento con le seguenti: trentasette per cento;
    comma 8, capoverso Art. 16, comma 1,
    numero 5) sostituire le parole:
35 per cento con le seguenti: 37 per cento;
    numero 7) sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 15 punti.
1. 322. Famiglietti, Nardella.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, dopo la parola: ballottaggio inserire le seguenti: da tenersi solo nel caso in cui la percentuale dei voti validi delle liste o coalizioni di liste ammesse al secondo turno, sia complessivamente pari ad almeno il 50 per cento dei voti validi, anche sommando i voti validi delle eventuali liste apparentate.

  Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 14-ter» sopprimere la parola: non e aggiungere in fine il seguente periodo: Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione del seggi limitatamente alla quota percentuale del premio di maggioranza.
1. 319. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente sopprimere i commi 18, 19, 20 e 21.
1. 36. Nuti, Grillo, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Cozzolino.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. «Art. 93-bis. 1. – Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione della regione Trentino-Alto Adige, che è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.
  2. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza».
1. 38. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente al comma 24, capoverso Art. 93-quater, sopprimere il punto 6.
1. 39. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 2.
1. 40. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:
  2. La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita, per quanto riguarda la provincia di Trento, in un collegio plurinominale e, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, in quattro collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restate quota di seggi spettanti alla provincia di Bolzano è attribuita con il metodo del recupero proporzionale ovvero a seguito del ballottaggio, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.
1. 624. Dorina Bianchi, Leone.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'articolo 3 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella B Camera sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.
  3. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione in modo che non superino mai il massimo di quattordici seggi, sulla base dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, in quanto applicabili.
  4. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, sentito il parere dei presidenti dei gruppi parlamentari.
  5. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
  6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere».
1. 41. Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Nuti, Fraccaro, Dieni.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 2, sostituire la parola: «plurinominali» con la seguente: «uninominali»;

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3 con il seguente
: Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono assegnati in collegi uninominali, costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277.
   sopprimere il comma 4.
1. 42. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano, Vargiu, Monchiero, Rabino.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346, come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  Conseguentemente al comma 16, punto 3), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

  «b-bis) Nel collegio di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, spetta comunque almeno un seggio alle liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, nel caso in cui tali liste abbiano ottenuto nel collegio almeno il 7 per cento dei voti validi.»
1. 43. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346, come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  Conseguentemente al comma 16, punto 3), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

  «b-bis) Nel collegio di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, spetta comunque almeno un seggio alle liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, collegate ad una lista che presenti i requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, punto 3), nel caso in cui tali liste abbiano ottenuto nel collegio almeno il 7 per cento dei voti validi».
1. 44. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai comuni o frazioni di essi nei quali è storicamente presente la minoranza linguistica slovena.

  Conseguentemente, al comma 16, lettera a), numero 3) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) Nel collegio di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 spetta comunque almeno un seggio alla lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, nel caso in cui la lista ha ottenuto nel collegio almeno il 10 per cento dei voti validi.
1. 629. Blazina

  Al comma 3, capoverso articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai comuni o frazioni di essi nei quali è storicamente presente la minoranza linguistica slovena.
1. 626. Blazina.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, sopprimere i commi 3 e 4.
1. 47. Dadone, Grillo, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio, Cozzolino, Nuti, Fraccaro, Dieni.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a sei e non superiore a dodici.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 4, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «3. Ogni elettore può esprimere, sulle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista prescelta, uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome o il nome e cognome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
   al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A destra di ciascun contrassegno sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza»;
   dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. All'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere il voto o i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.»

  15-ter. All'articolo 59, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'elettore può manifestare una o due preferenze soltanto per i candidati della lista da lui votata».

  15-quater. Dopo l'articolo 59 del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto il seguente:
  «Art. 59-bis – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
  3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.
  4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
  5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza
  6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse».

  15-quinquies. L'articolo 68 del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
  «Art. 68 – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
  2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto.
  4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
  5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura.
  6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

  15-sexies. All'articolo 70, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-bis e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.»
  15-septies. All'articolo 71, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti».

  15-octies. All'articolo 74, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli».
  15-novies. All'articolo 76, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il numero 1), del primo comma, è sostituito dal seguente:
   «1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-bis, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75».

  15-decies. All'articolo 77, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il numero 1), del comma 1, è inserito il seguente:
   «1-bis. Determina, per ciascun collegio plurinominale, la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato della lista nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina, altresì, la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età.»;
   dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 84, comma 1, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-bis»;
   sopprimere il comma 17;

   dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 86, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis)».
*1. 48. Dorina Bianchi, Leone.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a sei e non superiore a dodici.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 4, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «3. Ogni elettore può esprimere, sulle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista prescelta, uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome o il nome e cognome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
   al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A destra di ciascun contrassegno sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza»;
   dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. All'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere il voto o i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.»

  15-ter. All'articolo 59, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'elettore può manifestare una o due preferenze soltanto per i candidati della lista da lui votata».
  15-quater. Dopo l'articolo 59 del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto il seguente:
  «Art. 59-bis – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
  3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.
  4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
  5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.
  6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse».

  15-quinquies. L'articolo 68 del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
  «Art. 68 – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
  2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto.
  4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
  5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura.
  6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

  15-sexies. All'articolo 70, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-bis e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.»
  15-septies. All'articolo 71, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:
   «2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti».

  15-octies. All'articolo 74, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli».
  15-novies. All'articolo 76, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il numero 1), del primo comma, è sostituito dal seguente:
   «1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-bis, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75».
  15-decies. All'articolo 77, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il numero 1), del comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Determina, per ciascun collegio plurinominale, la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato della lista nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina, altresì, la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età.»;
   dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 84, comma 1, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-bis»;
   sopprimere il comma 17;
   dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 86, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis)».
*1. 49. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a otto.

  Conseguentemente:
   al comma 9, lettera
b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: e non superiore ai seggi assegnati al collegio plurinominale con le seguenti: e non superiore ai tre quarti, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale.
1. 625. Dorina Bianchi, Leone.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a otto.

  Conseguentemente:
   al comma 9, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: al numero di con le seguenti: ai tre quarti, con arrotondamento all'unità superiore, dei.
*1. 600. Dorina Bianchi, Leone.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a otto.

  Conseguentemente:
   al comma 9, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: al numero di con le seguenti: ai tre quarti, con arrotondamento all'unità superiore, dei.
*1. 614. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a otto.
1. 51. Lauricella.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a due e non superiore a tre.
1. 52. Dorina Bianchi, Leone.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a cinque e non superiore a dieci.
1. 50. Lauricella.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, sopprimere il comma 4.
1. 53. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Al comma 3, capoverso Art. 3, comma 4, dopo le parole: legge 4 agosto 1993, n. 277 aggiungere le seguenti:, avendo comunque come prioritario il criterio che ciascun collegio sia costituito rispettando l'ambito della provincia.
1. 31. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Qualora l'elettore esprima due voti di preferenza, essi devono riguardare due candidati di sesso diverso compresi nella stessa lista, pena l'annullamento del voto di preferenza.
  2-bis. I voti di preferenza si esprimono indicando i candidati prescelti a fianco del contrassegno di lista».

  Conseguentemente:
   al comma 13, sopprimere la lettera
a);
   al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, il primo periodo è sostituito da: «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto all'altro, su un'unica colonna. Sul lato sinistro di ogni singolo contrassegno di lista è tracciato un rettangolo vuoto, in cui sono presenti due righe, poste l'una sotto all'altra, sulle quali l'elettore ha facoltà di esprimere fino a un massimo di due preferenze di genere diverso, ai sensi degli articoli 58 e 59 del presente testo unico.»;
   d) dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. Il secondo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione»;

  15-ter. All'articolo 59, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «L'elettore può manifestare la preferenza soltanto per i candidati della lista da lui votata. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intende attribuirlo ai candidati che per effetto dell'ordine di precedenza indicato dall'articolo 18-bis, comma 3, sono in testa alla lista votata»;

  15-quater. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 59-bis. – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
  3. Sono, comunque, valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.
  4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
  5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.
  6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse».

  15-quinquies. All'articolo 77, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista».
   dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 84, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze».
1. 501. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 4, il comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dai seguenti:
  «2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Qualora l'elettore esprima due voti di preferenza, essi devono riguardare due candidati di sesso diverso compresi nella stessa lista, pena l'annullamento del voto di preferenza.
  2-bis. I voti di preferenza si esprimono indicando i candidati prescelti a fianco del contrassegno di lista».

  Conseguentemente:
   al comma 14, alla lettera
a), dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto infine, il seguente periodo: Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni e indicazioni.
   dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. Il secondo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione»;

  15-ter. All'articolo 59, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «L'elettore può manifestare la preferenza soltanto per i candidati della lista da lui votata. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intende attribuirlo ai candidati che per effetto dell'ordine di precedenza indicato dall'articolo 18-bis, comma 3, sono in testa alla lista votata»;

  15-quater. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 59-bis1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
  3. Sono, comunque, valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.
  4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
  5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.
  6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse».

  15-quinquies. All'articolo 77, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista»;
   dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 84, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».
1. 56. Pisicchio, Migliore, Labriola, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 4, il comma 2, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dai seguenti:
  «2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Qualora l'elettore esprima due voti di preferenza, essi devono riguardare due candidati di sesso diverso compresi nella stessa lista, pena l'annullamento del voto di preferenza.
  2-bis. I voti di preferenza si esprimono indicando i candidati prescelti a fianco del contrassegno di lista».

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. All'articolo 19, comma 1, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato, inoltre, può accettare la candidatura in più di una circoscrizione;
   al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «accanto a ognuno di essi devono essere tracciate le linee orizzontali necessarie per esprimere le preferenze»;
   dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. All'articolo 58, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «lista prescelta» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e, con la stessa matita indica i voti di preferenza»;
  15-ter. All'articolo 59, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «L'elettore può manifestare la preferenza solo per i candidati della lista da lui votata».

  15-quater. Dopo l'articolo 59, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è inserito il seguente:
  «Art. 59-bis – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite linee orizzontali tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
  3. Sono, comunque, valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.
  4. Non sono valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
  5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o entrambe le preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o entrambe le preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso, invece, che i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse il voto è nullo. Nel caso in cui il numero di preferenze sia espresso in eccedenza rispetto a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, il voto è nullo»;

  15-quinques. All'articolo 71, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato compreso nelle liste presentate nella circoscrizione. La cifra elettorale individuale di ciascun candidato è rappresentata dalla somma dei voti dei voti di preferenza espressi in favore del candidato nelle sezioni elettorali comprese nella circoscrizione»;
   b) al numero 2), dopo le parole: «voti di lista» sono inserite le seguenti: «e dei voti di preferenza»;

  15-sexies. All'articolo 77, comma 1, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista»;
   dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. All'articolo 84, comma 1, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di cifre elettorali individuali è proclamato eletto il candidato più giovane per età»;
   al comma 21, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il secondo periodo.
1. 512. Zaccagnini.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 4 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è aggiunto in fine, il seguente comma:
  «3. Ogni elettore può esprimere, sulle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista prescelta, uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome o il nome e cognome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

  Conseguentemente:
   al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A destra di ciascun contrassegno sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza.»;
   dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. All'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il secondo comma è sostituito dai seguente:
  «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere il voto o i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione».

  15-ter. All'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «L'elettore può manifestare una o due preferenze soltanto per i candidati della lista da lui votata».

  15-quater. Dopo l'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto il seguente:
  «Art. 59-bis – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
  3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.
  4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
  5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.
  6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse».

  15-quinquies. L'articolo 68 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
  «Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
  2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto.
  4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
  5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura.
  6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

  15-sexies. All'articolo 70 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-bis e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.»
  15-septies. All'articolo 71, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:

   al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:

   «2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2), del primo comma, dell'articolo 76»;
   il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti».

  15-octies. All'articolo 74 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli».

  15-novies. All'articolo 76 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il numero 1), del primo comma, è sostituito dal seguente:
   «1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-bis, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75».

  15-decies. All'articolo 77, comma 1, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Determina, per ciascun collegio plurinominale, la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato della lista nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina, altresì, la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età.»;
   dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 84, comma 1, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-bis»;
   sopprimere il comma 17.
   dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 86 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis)».
*1. 57. Dorina Bianchi, Leone.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 4 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è aggiunto in fine, il seguente comma:
  «3. Ogni elettore può esprimere, sulle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista prescelta, uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome o il nome e cognome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

  Conseguentemente:
   al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A destra di ciascun contrassegno sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza».;

  dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. All'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il secondo comma è sostituito dai seguente:

  «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere il voto o i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione».

  15-ter. All'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «L'elettore può manifestare una o due preferenze soltanto per i candidati della lista da lui votata».

  15-quater. Dopo l'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto il seguente:
  «Art. 59-bis1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
  3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.
  4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
  5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.
  6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse».

  15-quinquies. L'articolo 68 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
  «Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
  2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto.
  4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
  5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura.
  6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

  15-sexies. All'articolo 70 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-bis e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.»
  15-septies. All'articolo 71, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:

   al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:

   «2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2), del primo comma, dell'articolo 76»;
   il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti».

  15-octies. All'articolo 74 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli».

  15-novies. All'articolo 76 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il numero 1), del primo comma, è sostituito dal seguente:
   «1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-bis, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75».
  15-decies. All'articolo 77, comma 1, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Determina, per ciascun collegio plurinominale, la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato della lista nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina, altresì, la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età.»;
   dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 84, comma 1, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-bis».
   sopprimere il comma 17.
   dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 86 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis)».
*1. 58. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
1. 59. D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Lombardi, Toninelli, Dadone, Nuti, Fraccaro, Dieni.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dai seguenti:
  «2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, ai fini dell'attribuzione dei seggi, da esprimere su un'unica scheda recente il contrassegno di ciascuna lista.
  3. Ogni elettore può altresì esprimere fino a due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di sesso maschile e l'altra un candidato di sesso femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
  4. L'elettore esprime i voti oppure il voto di preferenza scrivendo solo il cognome, o, in caso di omonimia, il cognome e il nome nelle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista prescelta.
  5. I voti di preferenza assegnati ai candidati si intendono espressi anche in favore della lista alla quale appartengono i candidati medesimi».
1. 476. Michele Bordo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Ogni elettore può esprimere un voto di preferenza indicando il cognome, o il nome e cognome, di un candidato. L'indicazione del voto di preferenza si esprime tracciando un solo segno su un apposito quadrato stampato a fianco del nome e cognome di ciascun candidato all'interno dello spazio riservato alla lista prescelta e votata sulla scheda di ciascun collegio plurinominale».
1. 60. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. All'articolo 4 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati delle liste del collegio plurinominale di riferimento scrivendo il cognome o il nome e il cognome del candidato sulle righe stampate accanto al contrassegno della lista scelta ai fini del voto. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la seconda preferenza è validamente espressa solo in caso in cui si riferisca ad un candidato di sesso diverso dalla prima».

  Conseguentemente:
   al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) Accanto ad ogni singolo contrassegno di lista sono tracciate due linee orizzontali per l'espressione dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata;
   dopo il comma 15, aggiungere infine i seguenti:
  15-bis. All'articolo 58, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», al secondo comma, dopo le parole: «nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta» sono aggiunte le seguenti: «Con la stessa matita indica il voto o i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma.
  15-ter. All'articolo 59, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'elettore può esprimere una o due preferenze soltanto per i candidati della lista da lui votata».
  15-quater. Dopo l'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto il seguente:

«Art. 59-bis.

  1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o il nome e il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome c il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nell'esprimere la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
  3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono ai candidati della lista votata.
  4. Le preferenze espresse per i candidati compresi in liste di altri collegi o le preferenze espresse per i candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione, non sono valide.
  5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia volato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.
  6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse».

  15-quinquies. L'articolo 68 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

«Art. 68.

  1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
  2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto.
  4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
  5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
  6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

  15-sexies. All'articolo 70, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-bis, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto».
  15-septies. All'articolo 71, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 2), del primo comma è sostituito dal seguente:
   «2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati c assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2), del primo comma, dell'articolo 76»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti».

  15-octies. All'articolo 74, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli».
  15-novies. All'articolo 76, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il numero 1), del primo comma, è sostituito dal seguente: «1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-bis, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75».
  15-decies. All'articolo 77, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il numero 1), del comma 1, è inserito il seguente:
   «1-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi»;
   al comma 16, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   «d-bis). Al termine delle operazioni precedenti di cui al presente articolo, l'Ufficio centrale nazionale determina, nell'ambito della medesima lista e per ogni circoscrizione, la graduatoria dei candidati disponendoli nell'ordine delle cifre individuali determinate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis). A parità di cifre individuali prevale il candidato più giovane di età»;
   dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. L'articolo 84, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

«Art. 84.

  1. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista stessa che, in ordine progressivo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale.
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi della medesima circoscrizione in cui la stessa lista ha la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis). Qualora al termine di tale operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la lista stessa ha la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo la graduatoria redatta ai sensi del citato articolo 77, comma 1, numero 1-bis.
  3. Qualora al termine delle operazione di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine della graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis). Qualora al termine di tale operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che ha la maggior parte del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine della graduatoria redatta ai sensi del citato articolo 77, comma 1, numero 1-bis).
  4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste hanno una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio. Nell'ambito della lista sorteggiata il seggio è assegnato secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis).
  5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
  6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati, nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo che le portano a conoscenza del pubblico»;
   sopprimere il comma 17;
   dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 86, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis)».
1. 336. Gullo, Valiante, Luciano Agostini, Fiorio, Rostan, Carra.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. All'articolo 19 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale, pena la nullità dell'elezione. È ammessa la candidatura in più collegi plurinominali, in liste con il medesimo contrassegno, purché nell'ambito della stessa circoscrizione.».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 17.
1. 337. Dorina Bianchi, Leone.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. All'articolo 19 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale, pena la nullità dell'elezione. È ammessa la candidatura in più collegi plurinominali, in liste con il medesimo contrassegno, in un numero di circoscrizioni non superiore ad un terzo del totale.».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 17.
1. 338. Dorina Bianchi, Leone.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. All'articolo 19 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale, pena la nullità dell'elezione. È ammessa la candidatura in più collegi plurinominali, in liste con il medesimo contrassegno, in un numero di circoscrizioni non superiore alla metà del totale.».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 17.
1. 339. Dorina Bianchi, Leone.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. All'articolo 19 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale, pena la nullità dell'elezione. È ammessa la candidatura in liste con il medesimo contrassegno, in un numero di collegi plurinominali non superiore alla metà del totale.».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 17.
1. 340. Dorina Bianchi, Leone.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 4, comma 2, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sulla scheda a riempimento per la procedura di voto anticipato».
1. 61. Vargiu.

  Al comma 4, sostituire le parole: e il cognome e nome dei relativi candidati con le seguenti: ed ha facoltà di attribuire una preferenza per uno dei candidati compresi nella lista votata.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere i seguenti:
  Art. 14-bis. L'articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dal seguente:
  «Art. 59. – 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.
  2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata.
  3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista».

  Art. 14-ter. dopo l'articolo 59, è inserito il seguente:
  «Art. 59-bis.1. L'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita».
1. 62. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 4, sostituire le parole: e il cognome e nome dei relativi candidati con le seguenti: ed ha facoltà di attribuire una o due preferenze, nel rispetto dell'equilibrio di genere, per uno o due candidati compresi nella lista votata.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere i seguenti:
  Art. 14-bis. L'articolo 59 è sostituito dal seguente:
  «Art. 59. – 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.
  2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata, o due voti di preferenza nel rispetto dell'equilibrio di genere.
  3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista».

  Art. 14-ter. dopo l'articolo 59, è inserito il seguente:
  «Art. 59. – 1. L'elettore può esprimere due voti di preferenza, uno per ciascuno dei due sessi, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita».
1. 63. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 4, sostituire le parole: e il cognome e il nome dei relativi candidati con le seguenti: e il cognome e nome del relativo candidato nel collegio uninominale.
1. 64. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente;
  «2-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»

  4-ter. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «qualora un candidato ottenga un numero di preferenze ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis almeno pari al totale dei voti ottenuti dalla lista nel collegio plurinominale, diviso il numero dei candidati assegnati al collegio medesimo più uno»;

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
   dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 17, comma 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993 dopo le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono aggiunte le seguenti: «un candidato ottenga un numero di preferenze ai sensi dell'articolo 11, comma 3-bis almeno pari al totale dei voti ottenuti dalla lista nel collegio plurinominale, diviso il numero dei candidati assegnati al collegio medesimo più uno».
1. 331. Francesco Sanna, Naccarato, Zoggia, Mognato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Ciascun elettore può esprimere nelle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista scelta ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, uno o due voti di preferenza apponendo un segno sul nome di non più di due candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza, nell'ordine di presentazione».
1. 478. Michele Bordo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:
  «Art. 10-bis. – (Elezioni primarie).1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati organizzano elezioni primarie per la selezione dei candidati ai sensi delle seguenti disposizioni, che costituiscono norme generali cui gli statuti dei partiti o dei gruppi politici organizzati devono attenersi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.
  2. Le elezioni primarie si svolgono in una domenica compresa tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente alla data nella quale ha termine la legislatura e stabilita da un decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
  3. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e sempre che le elezioni primarie non si siano già svolte nei termini del precedente comma, queste si svolgono la seconda domenica successiva alla data di pubblicazione del decreto che dispone lo scioglimento. In tal caso il decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 11 è emanato e pubblicato unitamente a quello di scioglimento e, fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 11, il termine di cui al comma 3 della medesima disposizione è aumentato di un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data di pubblicazione del decreto e quella di svolgimento delle elezioni primarie.
  4. Le elezioni primarie sono organizzate in autonomia da ciascun partito o gruppo politico organizzato nel rispetto dei seguenti principi:
   a) attraverso le elezioni primarie sono selezionati almeno tre quarti dei candidati in ogni circoscrizione di cui alla tabella “A” allegata al presente Testo unico, con arrotondamento all'unità superiore;
   b) la regolarità delle procedure è assicurata, eventualmente anche mediante un organo interno di garanzia, dai partiti o dai gruppi politici organizzati, i quali tengono traccia di tutte le operazioni e, al termine delle stesse, inviano una relazione dettagliata alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, denominata di seguito “Commissione”. La Commissione vigila sulla regolarità delle procedure e sul rispetto delle presenti norme, potendo chiedere chiarimenti ai partiti o ai gruppi politici organizzati e segnalando eventuali violazioni all'autorità giudiziaria o all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12. La Commissione, in ciascuna regione, opera mediante l'assistenza degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 13;
   c) l'elettorato attivo è riconosciuto agli iscritti ai partiti o ai gruppi politici organizzati aventi l'elettorato attivo di cui all'articolo 5, comma 1, e, a discrezione di questi, anche agli iscritti in un apposito registro tenuto dai medesimi partiti o gruppi politici. A tale registro possono iscriversi, fino al giorno precedente alla consultazione, gli elettori di cui all'articolo 5, comma 1, che intendano partecipare alle elezioni primarie, previa sottoscrizione di una dichiarazione di adesione ad una carta di principi che ciascun partito o gruppo politico ha cura di presentare, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa la data delle elezioni primarie, alla Commissione. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dotarsi della carta di principi anche in precedenza alla convocazione delle elezioni primarie, comunicandola alla Commissione; in tal caso essi hanno titolo a comunicare l'adozione di una nuova carta o di modifiche alla stessa entro il termine di cui al secondo periodo. Ogni elettore può partecipare alle elezioni primarie di un solo partito o gruppo politico organizzato; se tale obbligo è violato, il voto è nullo e all'elettore è applicata una sanzione amministrativa da cinquecento a millecinquecento euro;
   d) i candidati che partecipano alle elezioni primarie devono essere in possesso del requisito di elettorato passivo previsto dall'articolo 6, comma 1.

  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle elezioni primarie promosse da partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare coalizioni di liste».

  Conseguentemente:
   al comma 16, lettera
a), capoverso:
    al numero 3), lettera
a) sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali.
    al numero 3), lettera b), sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali;
    al numero 6), sostituire la parola plurinominale con la seguente: uninominale;
    al numero 9-bis):
     alinea, sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali;
    lettera f), sopprimere il secondo periodo;
    sopprimere la lettera
g);
    alla lettera e), capoverso, comma
6), sostituire le parole: nei collegi plurinominali della con la seguente: nella.
   dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
  16-bis.1. All'articolo 58, comma 2, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero sul nome del relativo candidato nel collegio uninominale ovvero su entrambi».
  16-ter.1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle parole: «sulla base dei migliori risultati ottenuti, in termini percentuali, dalla lista in ciascun collegio uninominale della circoscrizione»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista, e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi delle altre liste della medesima coalizione ammesse al riparto dei seggi sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra le varie liste seguendo le norme di cui all'articolo 83»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «Qualora la lista di cui al comma 1 non sia collegata in alcuna coalizione ovvero qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare, si procede ai sensi del comma 2 nei confronti di tutte le altre liste ammesse al riparto dei seggi».

  16-quater. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista ha ottenuto il miglior risultato in un collegio uninominale diverso da quello il cui seggio è rimasto vacante».
   sostituire la tabella «A» allegata alla presente legge con quelle di cui all'allegato unico della legge 4 agosto 1993, n. 277; dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  «Art. 3. – (Norma di delega per l'individuazione dei collegi uninominali). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o, se istituita, della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

  2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una Commissione, la quale è nominata, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dal Presidente della Camera dei deputati ed è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
  4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
  5. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero»;
1. 151. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 7, comma l del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
   «i) i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e successive modificazioni e i membri dei Consigli generale degli italiani all’ estero (CGIE) di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368 e successive modificazioni».
1. 621. Di Battista, Dadone, Cozzolino, Toninelli, Dieni, Fraccaro, Grillo, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Non sono altresì eleggibili i titolari di una partecipazione di controllo del capitale sociale di una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale o di una impresa che controlla una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale o colui che in proprio esercita una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale. Non sono eleggibili i titolari di una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale o di una impresa che controlla una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale. Ai fini della disposizione di cui al presente comma è equiparata alla titolarità diretta la titolarità indiretta o la titolarità attribuita ad una società fiduciaria o ad un trust nonché il diritto di acquistare, a qualsiasi titolo, la titolarità anche tramite uno strumento finanziario, tipico o atipico, che incorpori o comunque attribuisca la titolarità della partecipazione o il diritto di acquistare la partecipazione. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, se le situazioni giuridiche non sussistono al momento dell'elezione, ma sopravvengono, opera l'immediata incompatibilità e la decadenza dall'ufficio».
1. 308. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, inserire, il seguente articolo:

«Art. 10-bis.
(Elezioni primarie).

  1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati organizzano elezioni primarie per la selezione dei candidati ai sensi delle seguenti disposizioni, che costituiscono norme generati cui gli statuti dei partiti o dei gruppi politici organizzati devono attenersi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.
  2. Le elezioni primarie si svolgono in una domenica compresa tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente alla data nella quale ha termine la legislatura e stabilita da un decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
  3. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e sempre che le elezioni primarie non si siano già svolte nei termini del precedente comma, queste si svolgono la seconda domenica successiva alla data di pubblicazione del decreto che dispone lo scioglimento. In tal caso il decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 11 è emanato e pubblicato unitamente a quello di scioglimento e, fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 11, il termine di cui al comma 3 della medesima disposizione è aumentato di un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data di pubblicazione del decreto e quella di svolgimento delle elezioni primarie.
  4. Le elezioni primarie sono organizzate in autonomia da ciascun partito o gruppo politico organizzato nel rispetto dei seguenti principi:
   a) attraverso le elezioni primarie sono selezionati almeno due terzi dei candidati in ogni collegio plurinominale di cui alla tabella «B» allegata al presente Testo unico, con arrotondamento all'unità superiore in caso di parte decimale superiore allo 0,5 e con arrotondamento all'unità inferiore in caso di parte decimale inferiore allo 0,5;
   b) la regolarità delle procedure è assicurata, eventualmente anche mediante un organo interno di garanzia, dai partiti o dai gruppi politici organizzati, i quali tengono traccia di tutte le operazioni e, al termine delle stesse, inviano una relazione dettagliata alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, denominata di seguito “Commissione”. La Commissione vigila sulla regolarità delle procedure e sul rispetto delle presenti norme, potendo chiedere chiarimenti ai partiti o ai gruppi politici organizzati e segnalando eventuali violazioni all'autorità giudiziaria o all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12. La Commissione, in ciascuna regione, opera mediante l'assistenza degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 13;
   c) l'elettorato attivo è riconosciuto agli iscritti ai partiti o ai gruppi politici organizzati aventi l'elettorato attivo di cui all'articolo 5, comma 1, e, a discrezione di questi, anche agli iscritti in un apposito registro tenuto dai medesimi partiti o gruppi politici. A tale registro possono iscriversi, fino al giorno precedente alla consultazione, gli elettori di cui all'articolo 5, comma 1, che intendano partecipare alle elezioni primarie, previa sottoscrizione di una dichiarazione di adesione ad una carta di principi che ciascun partito o gruppo politico ha cura di presentare, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa la data delle elezioni primarie, alla Commissione. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dotarsi della carta di principi anche in precedenza alla convocazione delle elezioni primarie, comunicandola alla Commissione; in tal caso essi hanno titolo a comunicare l'adozione di una nuova carta o di modifiche alta stessa entro il termine di cui al secondo periodo. Ogni elettore può partecipare alle elezioni primarie di un solo partito o gruppo politico organizzato; se tale obbligo è violato, il voto è nullo e all'elettore è applicata una sanzione amministrativa da cinquecento a millecinquecento euro;
   d) i candidati che partecipano alle elezioni primarie devono essere in possesso del requisito di elettorato passivo previsto dall'articolo 6, comma 1.

  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle elezioni primarie promosse da partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare coalizioni di liste».
1. 67. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

  4-ter. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «qualora un candidato ottenga un numero di preferenze ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis almeno pari alla metà dei voti necessari per conseguire un quoziente intero, la sua posizione in graduatoria aumenta di una unità».

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   al comma 5, dopo la lettera
c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   «3-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»;
   dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 17, comma 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993 dopo le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono aggiunte le seguenti: «qualora un candidato ottenga un numero di preferenze ai sensi dell'articolo 11, comma 3-bis almeno pari alla metà dei voti necessari per conseguire un quoziente intero, la sua posizione in graduatoria aumenta di una unità».
1. 332. Francesco Sanna.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis Ciascun elettore può esprimere nelle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista scelta ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, uno o due voti di preferenza apponendo un segno sul nome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza, nell'ordine di presentazione».
1. 341. Bindi, D'Attorre, Michele Bordo, Naccarato, Narduolo, Ventricelli, Zoggia, Mognato, Bruno Bossio, Fabbri, Carra.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis Ciascun elettore può esprimere nelle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista scelta ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, uno o due voti di preferenza apponendo un segno sul nome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza, nell'ordine di presentazione».
1. 342. Dorina Bianchi, Leone.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 8;
   al comma 14 sopprimere la lettera
b);
   al comma 16 sopprimere la lettera c).
1. 178. Dadone, Lombardi, Grillo, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti.

  Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: L'esito del ballottaggio è ritenuto valido solo nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
1. 344. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis. – 1. La designazione dei candidati nelle liste dei partiti e dei movimenti che partecipano alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avviene attraverso elezioni primarie da svolgere almeno due mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a quarantacinque giorni.
  2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
  3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;
   b) le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati di ciascuna lista e per ciascun collegio alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;
   c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;
   d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;
   e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;
   f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo soggetto in tale collegio;
   g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;
   h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;
   i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente: Art. 3 (Norma transitoria). – 1. nelle prome elezioni della Camera dei deputati e del Senato della repubblica, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, la designazione dei candidati attraverso le elezioni primarie di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 avviene su adesione volontaria dei partiti e delle liste interessate.
1. 420. Cuperlo, D'Attorre, Orfini, Damiano.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis. – 1. La designazione dei candidati nelle liste dei partiti e dei movimenti che partecipano alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avviene attraverso elezioni primarie da svolgere almeno due mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a quarantacinque giorni.
  2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
  3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;
   b) le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati di ciascuna lista e per ciascun collegio alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;
   c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;
   d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;
   e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;
   f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo soggetto in tale collegio;
   g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;
   h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;
   i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione».
1. 69. Marco Meloni, D'Attorre, Bindi, Lauricella, Fabbri, Gasparini, Pollastrini, Francesco Sanna, Giorgis, Rubinato, Rampi, Lattuca, Incerti, Mauri, Malpezzi, Cominelli, Gribaudo, Palma, Covello, Malisani, Manzi, Cenni, Terrosi, Murer, Bonomo, Giovanna Sanna, Verini, Ventricelli, Zoggia, Mognato, Ascani, Mosca, Mura, Civati, Zampa, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori, Carra.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis.1. I partiti e i movimenti che intendono prendere parte alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono effettuare la designazione dei candidati nelle proprie liste attraverso elezioni primarie, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
  2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il presidente della Repubblica indìce le elezioni, e possono tenersi entro in una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
  3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la comunicazione della decisione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di effettuare la designazione dei candidati alle elezioni politiche attraverso le elezioni primarie, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;
   b) le liste dei candidati tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;
   c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;
   d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;
   e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;
   f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti dai candidati alle elezioni primarie nelle liste del medesimo soggetto in tale collegio;
   g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;
   h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;
   i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione».
1. 402. Marco Meloni, Mosca, Ascani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati da parte degli elettori di ciascun collegio elettorale.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) stabilire che le elezioni primarie sono indette, per i partiti e i movimenti politici che intendono prendervi parte, con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni politiche e che si tengono in una domenica antecedente di almeno quindici giorni alla data di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni politiche;
   b) definire le modalità con le quali ciascun partito o movimento politico, abilitato a presentare candidature e liste di candidati ai sensi dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, può comunicare al Ministero dell'interno la decisione di svolgere elezioni primarie per la designazione dei propri candidati;
   c) definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura;
   d) stabilire che ciascun elettore può partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;
   e) prevedere che l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;
   f) stabilire che le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai partiti o movimenti politici che hanno preso parte alle elezioni primarie, in ciascun collegio, vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati dei medesimi soggetti in tale collegio;
   g) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;
   h) prevedere che in ciascun collegio sia istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie svolte nel medesimo collegio;
   i) stabilire che il numero dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie sia pari almeno a un quarto del numero di quelli previsti per le elezioni politiche, garantendo una distribuzione omogenea nel territorio».
1. 427. Civati, Zampa, Gandolfi, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Il primo periodo dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente: «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni».
1. 70. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

  7-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
  7-ter. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

  «2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista e i nominativi dei relativi candidati sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;».

  7-quater. Al comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordine delle liste, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera a) del comma 13.
1. 71. Cozzolino, Lombardi, Toninelli, Dadone, Nuti, Fraccaro, D'Ambrosio, Grillo, Dieni.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il numero delle liste reciprocamente collegate a norma del presente articolo non può essere superiore a 2. Ai fini del presente comma non sono computate le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche».
1. 622. Colletti, Dieni, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Il comma 3 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
1. 72. Nuti, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Grillo.

  Sopprimere il comma 8.
1. 73. Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, Lombardi.

  Al comma 8, capoverso, articolo 14-ter, comma 1, sostituire le parole: non sono consentiti con le seguenti: sono ammessi.
1. 74. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 8, capoverso Articolo 14-ter, comma 1 sopprimere la parola: non e aggiungere in fine le seguenti:, secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis, entro e non oltre la prima domenica successiva allo svolgimento del primo turno di votazione.
*1. 343. D'Attorre, Giorgis, Civati.

  Al comma 8, capoverso Articolo 14-ter, comma 1 sopprimere la parola: non e aggiungere in fine le seguenti:, secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis, entro e non oltre la prima domenica successiva allo svolgimento del primo turno di votazione.
*1. 351. Dorina Bianchi, Leone.

  Al comma 8, capoverso «Art. 14-ter» sopprimere la parola: non e aggiungere in fine il seguente periodo: Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione dei seggi.
1. 76. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 8, capo verso «Art. 14-ter», comma 1, sopprimere la parola: non e aggiungere in fine il seguente periodo: Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione dei seggi limitatamente alla quota percentuale del premio di maggioranza.
1. 75. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 8, capoverso «Art. 14-ter», comma 1, sopprimere la parola: non.
1. 302. Zaccagnini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis.(Elezioni primarie per la Camera dei deputati). – 1. Dopo l'articolo 14-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
  «Art. 14-quater. – 1. Per la designazione dei candidati alla elezione della Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati indicono elezioni primarie, nella misura del settantacinque per cento dei seggi da attribuire in ciascun collegio, garantendo la parità di genere.
  2. Le elezioni di cui al comma 1 avvengono a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni».

  Conseguentemente all'articolo 1 comma 9 lettera b) dopo le parole: un ordine numerico sono inserite le seguenti: ai sensi dell'articolo 14-quater.
1. 79. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis.(Elezioni primarie per la Camera dei deputati). – 1. Dopo l'articolo 14-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
  «Art. 14-quater. – 1. Per la designazione dei candidati all'elezione della Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati indicono elezioni primarie, nella misura del settantacinque per cento dei seggi da attribuire in ciascun collegio, garantendo che nessuno dei due generi superi il sessanta per cento.
  2. Le elezioni di cui al comma 1 avvengono a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni».

  Conseguentemente, al comma 9, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: un ordine numerico aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 14-quater.
1. 307. Zaccagnini.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 1, è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta, in ciascun collegio uninominale della circoscrizione, da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

  «3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di persone, ciascuna delle quali candidata in un collegio uninominale della circoscrizione. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di collegi uninominali e non superiore al numero dei collegi uninominali. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore».
1. 80. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano, Vargiu, Monchiero, Rabino.

  Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.
  I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.
  I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra.
  I simboli di cui al presente articolo presentati presso il Ministero dell'interno sono ritenuti validi per un periodo di dieci anni.
1. 81. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 9, lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi: Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.
  I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.
  I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra.
1. 82. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».
1. 85. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno sei mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».
1. 84. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro

  Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso» sono sostituite dalle seguenti: «in almeno una delle Camere».
1. 86. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 9, lettera b), capoverso 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nella successione interna delle liste non possono esservi due candidati consecutivi del medesimo genere, a pena di inammissibilità.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nella successione interna delle liste non possono esservi due candidati consecutivi del medesimo genere, a pena di inammissibilità.
1. 88. Roberta Agostini, Dorina Bianchi, Schirò, Tinagli, Locatelli, Labriola, Di Salvo, Galgano, Pollastrini, Bindi, Fabbri, Gasparini, Gullo, D'Attorre, Cominelli, Malisani, Murer, Giovanna Sanna, Blazina, Rossomando, Naccarato, Cinzia Maria Fontana, Iacono, Gitti, Tentori, Casellato, Coscia, Binetti, Terrosi, Piazzoni, Marco Meloni, Culotta, Pilozzi, Ascani, Fitzgerald Nissoli, Incerti, Ventricelli, Rosato, Maestri, De Maria, Petitti, Ferrari, Narduolo, Mariastella Bianchi, Rocchi, Carocci, Marchi, Malpezzi, Coccia, Bossa, Giacobbe, Bonomo, Mariani, Berlinghieri, Garavini, Mongiello, Cenni, Simoni, Rubinato, Giuliani, Bargero, Richetti, Mariano, Tartaglione, Amoddio, Covello, Gribaudo, Mauri, Scuvera, Albanella, Giuditta Pini, Marzano, Rampi, Palma, Manzi, Malpezzi, Quartapelle Procopio, Gnecchi, Carnevali, Sbrollini, Villecco Calipari, Valeria Valente, Greco, Paola Bragantini, Baruffi, Mongiello, Prestigiacomo, Carrescia, Carfagna, Polverini, Biancofiore, Giammanco, Mura, Mosca, Calabria, Elvira Savino, Castiello, Sandra Savino, Antezza, Petrenga, Iori, Zoggia, Mognato, Saltamartini, Rotta, Scalfarotto, Civati, Zampa, Guerini, Mattiello, Pastorino, Verini, Piccione.

  Al comma 9, lettera b), capoverso, comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: A pena di inammissibilità.

  Conseguentemente, al comma 12, lettera b), capoverso comma 6-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli uffici centrali circoscrizionali verificano altresì il rispetto dei criteri relativi all'equilibrio di genere di cui all'articolo 18-bis, comma 3, ultimo periodo. Qualora le candidature della lista non rispettino tali criteri, sentiti i relativi delegati, modificano l'ordine delle candidature e, se necessario, cancellano, partendo dal basso, le candidature del genere eccedente. Qualora, operando in tal modo, non sia comunque possibile conseguire il rispetto dei predetti criteri, dichiarano inammissibili le relative liste.
1. 421. Leone, Dorina Bianchi

  Al comma 9 lettera b), capoverso, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: A pena di inammissibilità, aggiungere le seguenti: in ciascuna lista nei collegi plurinominali e nel complesso delle capolisture circoscrizionali di ciascuna lista.

  Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere con le seguenti: In ciascuna lista nei collegi plurinominali è garantita l'alternanza per genere tra singole candidature.
1. 87. Locatelli, Labriola.

  Al comma 9, lettera b), capoverso, comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: nel complesso delle candidature fino a: con arrotondamento all'unità superiore.

  Conseguentemente, all'articolo 2, lettera b), capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole da: nel complesso delle candidature fino a: con arrotondamento all'unità superiore e.
1. 491. Faenzi.

  Al comma 9, lettera b), capoverso, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: nel complesso delle candidature fino alla fine del periodo con le seguenti: la lista per il collegio plurinominale deve essere composta da un numero eguale di candidati per ciascun sesso, con arrotondamento all'unità superiore.
1. 477. Michele Bordo.

  Al comma 9, lettera b), capoverso, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: ciascuna lista aggiungere le seguenti: al momento della presentazione.
1. 89. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ivi modificato, con le seguenti: e nei collegi plurinominali ciascuna lista deve essere formata da nomi di candidati e candidate in ordine alternato.
1. 91. Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Balduzzi, Galgano, Vargiu, Monchiero, Rabino.

  Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere, con le seguenti: deve essere previsto l'ordine alternato di genere. Altresì, a pena di inammissibilità, i capolista nei collegi non possono essere rappresentati in misura superiore al cinquanta per cento da persone dello stesso genere.
1. 90. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Titti Di Salvo.

  Al comma 9, lettera b), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
1. 93. Roberta Agostini, Dorina Bianchi, Schirò, Tinagli, Locatelli, Labriola, Di Salvo, Galgano, Pollastrini, Bindi, Fabbri, Gasparini, Gullo, D'Attorre, Cominelli, Malisani, Murer, Giovanna Sanna, Blazina, Rossomando, Naccarato, Cinzia Maria Fontana, Rosato, Iacono, Binetti, Gitti, Fitzgerald Nissoli, Casellato, Ferrari, Coscia, Moretti, Ventricelli, Piazzoni, Tentori, Pilozzi, Maestri, Terrosi, Marco Meloni, Petitti, Culotta, Incerti, Ascani, Narduolo, Mariastella Bianchi, Rocchi, Carocci, Marchi, Malpezzi, Coccia, Bossa, Giacobbe, Bonomo, Garavini, Mongiello, Cenni, Simoni, Rubinato, Giuliani, Bargero, Richetti, Scuvera, Mariano, Piccione, Tartaglione, Amoddio, Gribaudo, Bruno Bossio, Albanella, Giuditta Pini, Rampi, Palma, Covello, Manzi, Gnecchi, Carnevali, Marzano, Villecco Calipari, Sbrollini, Valeria Valente, Quartapelle Procopio, Greco, Baruffi, De Maria, Prestigiacomo, Carrescia, Carfagna, Polverini, Biancofiore, Giammanco, Mura, Mosca, Calabria, Elvira Savino, Castiello, Sandra Savino, Antezza, Petrenga, Iori, Zoggia, Mognato, Saltamartini, Rotta, Scalfarotto, Civati, Zampa, Mattiello, Pastorino, Carra, Verini.

  Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nella prima posizione dei candidati, nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento, con arrotondamento aritmetico.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento, con arrotondamento aritmetico.
1. 92.(versione corretta) Roberta Agostini, Dorina Bianchi, Schirò, Tinagli, Locatelli, Labriola, Di Salvo, Galgano, Pollastrini, Bindi, Fabbri, Gasparini, Gullo, D'Attorre, Cominelli, Malisani, Murer, Giovanna Sanna, Blazina, Rossomando, Naccarato, Cinzia Maria Fontana, Gianni Farina, Gitti, La Marca, Iacono, Ventricelli, Tentori, Terrosi, Tullo, Marco Meloni, Casellato, Culotta, Coscia, Moretti, Ascani, Binetti, Maestri, Piazzoni, Petitti, Ferrari, Petitti, Incerti, Pilozzi, Rosato, Fitzgerald Nissoli, De Maria, Narduolo, Mariastella Bianchi, Rocchi, Carocci, Marchi, Malpezzi, Coccia, Bossa, Giacobbe, Bonomo, Garavini, Mongiello, Cenni, Simoni, Rubinato, Giuliani, Bargero, Richetti, Scuvera, Mariano, Amoddio, Tartaglione, Piccione, Gribaudo, Albanella, Giuditta Pini, Rampi, Palma, Covello, Manzi, Quartapelle Procopio, Carnevali, Gnecchi, Blazina, Sbrollini, Villecco Calipari, Valeria Valente, Greco, Paola Bragantini, Marzano, Baruffi, Prestigiacomo, Carrescia, Carfagna, Polverini, Biancofiore, Giammanco, Mura, Mosca, Calabria, Elvira Savino, Castiello, Sandra Savino, Antezza, Petrenga, Iori, Zoggia, Mognato, Saltamartini, Rotta, Scalfarotto, Civati, Zampa, Guerini, Mattiello, Pastorino, Carra, Verini, Ferranti.

Subemendamento all'emendamento 1. 94.

  All'emendamento 1. 94, parte consequenziale, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 1, dopo il numero 6 sono aggiunti i seguenti:
  6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che contattano immediatamente i delegati di ciascuna lista interessata ai fini dell'accertamento. Gli Uffici centrali circoscrizionali procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:
   a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alla lista dei candidati i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
   b) nel caso in cui procedendo ai sensi della lettera a) non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
  6-ter) a seguito degli accertamenti di cui al presente articolo, e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede per l'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:
   a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni ci cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alla lista dei candidati i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
   b) nel caso in cui procedendo ai sensi della lettera a) non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
0. 1. 94. 1. Parisi.

  Al comma 9, aggiungere in fine la seguente lettera:
   c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

  «3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti non del medesimo genere.

  Conseguentemente, al comma 12, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 1, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che contattano immediatamente i delegati di ciascuna lista interessata ai fini dell'accertamento. Gli Uffici centrali circoscrizionali procedono per le eventuali modifiche inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

  6-ter) a seguito degli accertamenti di cui al presente articolo, e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede per l'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis».
1. 94. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Subemendamento all'emendamento 1. 514.

  All'emendamento 1. 514, parte consequenziale, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 1, dopo il numero 6 sono aggiunti i seguenti:
  6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:
   a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni ci cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alla lista dei candidati i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
   b) nel caso in cui procedendo ai sensi della lettera a) non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
  6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:
   a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni ci cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alla lista dei candidati i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
   b) nel caso in cui procedendo ai sensi della lettera a) non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
0. 1. 514. 1. Parisi.

  Al comma 9, aggiungere in fine la seguente lettera:
   c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

  «3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti, uno di genere maschile e uno di genere femminile.»

  Conseguentemente, al comma 12, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 1, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste dei candidati nei collegi plurinominali i candidati dello stesso genere presenti nell'elenco di candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo;

  6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura successiva, alle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis».
1. 514. Richetti.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3-bis. Ciascun elettore al momento dell'espressione del voto può esprimere una preferenza ad uno dei candidati compresi nella lista, barrando il riquadro accanto al cognome dello stesso.».
1. 95. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 17.
*1. 96. Dorina Bianchi, Leone.

  Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 17.
*1. 97. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:
   «1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.
   2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di tre candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale».
1. 98. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 10 collegi plurinominali».

  Conseguentemente, sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola «circoscrizioni» è sostituita dalle parole «collegi plurinominali» e la parola «circoscrizione» è sostituita dalle parole «collegio plurinominale».
1. 345. Fiano.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  «10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “ Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 5 collegi plurinominali ”».

  Conseguentemente, sostituire il comma 17 con il seguente:
  «17. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola “circoscrizioni” è sostituita dalle parole “collegi plurinominali” e la parola “circoscrizione” è sostituita dalle parole “collegio plurinominale”».
*1. 346. Fiano.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  «10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “ Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 5 collegi plurinominali ”».

  Conseguentemente, sostituire il comma 17 con il seguente:

  «17. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola “circoscrizioni” è sostituita dalle parole “collegi plurinominali” e la parola “circoscrizione” è sostituita dalle parole “collegio plurinominale”».
*1. 489. Centemero.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: , fatta salva la possibilità per il candidato indicato al primo posto della lista in un collegio plurinominale di presentare la propria candidatura in un massimo del venti per cento dei collegi, con arrotondamento all'unita inferiore, a condizione che sia al primo posto della lista in tutti i collegi ove risulti candidato. Ogni elettore può esprimere nella lista da lui votata un voto di preferenza a favore di uno dei candidati in posizione numerica successiva al primo. La preferenza si esprime con un segno nel riquadro apposto a fianco del nome e cognome di ciascun candidato presentato in posizione successiva alla prima. Il nome e cognome del candidato in prima posizione sarà evidenziato nella scheda in modo da rendere chiaro che ad esso non può essere attribuita la preferenza che l'elettore esprime. Al candidato che risultasse eletto in più di un collegio sarà attribuito il seggio secondo un ordine di preferenza da lui stesso indicato e depositato all'atto dell'accettazione delle candidature. In ciascun collegio sarà stabilità una graduatoria tra i candidati indicati in ordine successivo al primo, sulla base del numero di preferenze raccolte.
1. 485. La Russa.

  Al comma 11, sopprimere le parole: nei collegi plurinominali.
1. 99. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano, Vargiu, Monchiero, Rabino.

  Al comma 12, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) al comma 1, il numero 3) è sostituito dal seguente: «verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte collegio per collegio dal numero di elettori prescritto e siano conformi ai requisiti di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 18-bis, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; se il numero di sottoscrizioni necessario manca in uno o più dei collegi uninominali della circoscrizione, cancella i candidati presentati nel collegio o nei collegi corrispondenti; in tal caso la lista è ammessa se contiene ancora un numero di candidati non inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e se rispetta altresì i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma;
   b) al comma 1, numero 7-bis, le parole: «dei collegi plurinominali» sono soppresse.
1. 100. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano, Vargiu, Monchiero, Rabino.

  Al comma 13, sopprimere la lettera a);

  Conseguentemente:
    al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto all'altro, su un'unica colonna. Sul lato sinistro di ogni singolo contrassegno di lista è tracciato un rettangolo vuoto, in cui sono presenti due righe, poste l'una sotto all'altra, sulle quali l'elettore ha facoltà di esprimere fino a un massimo di due preferenze di genere diverso, ai sensi degli articoli 58 e 59 del presente testo unico.».
    dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:
«Art. 58.
(Modalità di espressione del voto di lista e della preferenza).

  1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
  2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul rettangolo contenente la lista che ha prescelto. Con la stessa matita può indicare i voti di preferenza di genere con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 59. Sono vietati altri segni e indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità di libera espressione del voto di cui al presente comma.
  3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.
  4. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.
  5. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.»;
   b) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:
«Art. 59.
(Cause di validità e nullità del voto).

  1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
  2. L'elettore può manifestare un massimo di due preferenze, esclusivamente per candidati della lista da lui votata, purché siano di genere differente.
  3. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo al candidato capolista della lista da lui prescelta.
  4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
  5. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita copiativa, nell'apposito spazio tracciato di fianco al contrassegno della lista votata, sulle righe appositamente create, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, purché siano di generi differenti, compresi nella lista medesima. In caso d'identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data di nascita.
  6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare le proprie preferenze, può scrivere solo uno dei due cognomi. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
  7. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci. Sono, altresì, inefficaci le preferenze, per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
  8. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia espresso, ai sensi del comma 5 del presente articolo, le preferenze per candidati presenti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
  9. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto le sue preferenze per candidati appartenenti ad una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista in cui sono presenti i candidati indicati.
  10. Le preferenze espresse oltre le due preferenze di genere di cui al comma 2 del presente articolo sono nulle. Resta valido il voto assegnato alla lista di cui al comma 1.
  11. Qualora siano state espresse due preferenze dello stesso genere, sono considerate nulle le preferenze, mentre è salvo il voto di lista, ai sensi del comma 1»;
  15-ter. All'articolo 77, comma 1, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista.»;
   dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 84, comma 1, le parole: «i candidati compresi nell'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».
1. 101. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: e i nominativi dei relativi candidati con le seguenti:, con i nominativi dei relativi candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3,

  Conseguentemente:
   al comma 14, lettera
a), premettere la seguente:
   0a) al comma 1, le parole da: «sono fornite» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sono predisposte e fornite a cura del Ministero dell'Interno secondo quanto stabilito dall'articolo 24 e dal presente articolo»;
   alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti con sorteggio da effettuarsi presso l'Ufficio centrale nazionale.»
1. 495. Famiglietti.

  Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: e i nominativi dei relativi candidati con le seguenti: e il nominativo del relativo candidato.
1. 102. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la segente:
   b-bis. Al comma 1, numero 5), primo periodo, le parole: «della prefettura capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «della prefettura del comune capoluogo di regione» e le parole: «dei comuni della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni inclusi nei collegi plurinominali.»
1. 496. Famiglietti.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il numero 10, aggiungere, in fine, il seguente:

  «10-bis) sei schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis, e sei buste di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30-bis»;
   b) dopo l'articolo inserire il seguente:
  «Art. 30-bis.1. Ogni Prefettura-ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-bis e seguenti, provvede entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni a:
   a) predisporre le cabine elettorali in un locale della Prefettura idoneo;
   b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis;
   c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, referendum popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) in cui inserire la scheda di voto di cui all'articolo 31, comma 1-bis;
   d) predisporre dei moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) che attestino che il votante abbia espresso il voto presso l'ufficio della Prefettura, personalmente, in segretezza e libertà; tali moduli presenteranno un apposito spazio per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;
   e) predisporre delle buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) tali buste presentano un apposito spazio per l'indicazione di nome, cognome, comune di residenza, sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché Prefettura competente per quella circoscrizione elettorale; tali buste sono corredate da appositi sigilli antimanomissione;
   f) stampare un prospetto di tutte le liste di tutte le circoscrizioni d'Italia da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo».
1. 103. Vargiu.

  Al comma 14, premettere le seguenti lettere:
   0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle schede per l'espressione del voto anticipato»;
   0a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. – Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 30-bis, 41-quater, 41-quinquies, 41-sexies, 45, 45-bis, 48, 67, 68 e 70 sono bianche a riempimento e presentano:
   a) riportata la dicitura «scheda per il voto anticipato»;
   b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista, del numero progressivo e del nome del candidato;
   c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove ciò sia consentito»;
   f) alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinaria e della votazione anticipata».
1. 104. Vargiu.

  Al comma 14, lettera a), sostituire le parole: dei relativi candidati nel collegio plurinominale con le seguenti: del relativo candidato nel collegio uninominale.
1. 105. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

  Al comma 14 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'ordine delle liste e dei contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto di cui alla tabella A-quater allegata al presente testo unico. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nel collegio plurinominale. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominale. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 3 dell'articolo 18, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un «+» in colore verde e un «-» in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nel collegio della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista».

  Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. L'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:

«Art. 58.

  1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
  2. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
  2-bis. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
  2-ter. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati al collegio plurinominale in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «-» colorato in rosso che compare nel riquadro contenete il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.
  2-quater. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «+» colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.
  2-quinquies. Sono vietati altri segni o indicazioni.
  2-sexies. Di queste modalità di espressione del voto, il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quel collegio plurinominale.
  2-septies. Una volta che l'elettore abbia espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».
  14-ter. L'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:

«Art. 59.

  1. Quando l'elettore ha prescelto una lista nelle modalità indicate nel comma 2-bis del precedente articolo, alla lista prescelta sono assegnati tanti voti quanti sono i seggi attribuiti alla circoscrizione e a ogni candidato della lista è attribuito un voto di preferenza.
  2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale di lista.
  3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale.
  4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato escluso nonché la cifra individuale di quest'ultimo sono decurtate di un'unità.
  5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato preferito nonché la cifra elettorale individuale di quest'ultimo sono incrementate di un'unità.
  6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.
  7. Tutte le esclusioni espresse al di fuori della lista prescelta sono nulle.
  8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte le esclusioni sono nulle.
  9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello delle esclusioni validamente espresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.
  10. La nullità di esclusioni e preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che viene computato a norma del comma 1 del presente articolo».
  14-quater. L'articolo 68 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:

«Art. 68.

  1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle ope- razioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, seconda quanto prescritta dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.
  2. Ad ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
  4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
  5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
  6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».
  14-quinquies. L'articolo 77 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:

«Art. 77.

  1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun collegio:
   a) determina le cifre elettorali di collegio di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b) determina le cifre elettorali individuali di collegio di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   c) divide la cifra elettorale di collegio di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, eccetera, sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
   d) infine, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

  14-sexies. L'articolo 83 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.

  14-septies. Il comma 1 dell'articolo 84 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.

  14-octies. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» sono sostituite dalle seguenti:

.

.

.

   b) sopprimere il comma 16.
1. 106. D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, Nuti, Grillo, Cozzolino.

  Al comma 14 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'ordine delle liste e dei contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. La scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nel collegio plurinominale. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominale. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 3 dell'articolo 18, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un «+» in colore verde e un «-» in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nel collegio della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista».

  Conseguentemente: dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  «14-bis. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 58.

  1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
  2. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
  2-bis. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
  2-ter. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati al collegio plurinominale in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «+» colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.
  2-quater. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «+» colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.
  2-quinquies. Sono vietati altri segni o indicazioni.
  2-sexies. Di queste modalità di espressione del voto, il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quel collegio plurinominale.
  2-septies. Una volta che l'elettore abbia espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».

  «14-ter. L'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:

«Art. 59.

  1. Quando l'elettore ha prescelto una lista nelle modalità indicate nel comma 2-bis del precedente articolo, alla lista prescelta è assegnato un voto e a ogni candidato della lista è attribuito un voto di preferenza.
  2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale di lista.
  3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale.
  4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale individuale del candidato escluso è decurtata di un'unità.
  5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale individuale del candidato preferito è incrementata di un'unità.
  6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.
  7. Tutte le esclusioni e le preferenze espresse al di fuori della lista prescelta sono nulle.
  8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte le esclusioni sono nulle.
  9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello delle esclusioni validamente espresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.
  10. La nullità di esclusioni e preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che viene computato a norma del comma 1 del presente articolo».
  «14-quater. L'articolo 68 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:

«Art. 68.

  1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.
  2. Ad ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
  4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
  5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
  6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

  «14-quinquies. L'articolo 77 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:

«Art. 77.

  1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun collegio:
   a) determina le cifre elettorali di collegio di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b) determina le cifre elettorali individuali di collegio di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   c) infine, dopo aver ricevuto le comunicazioni di cui all'articolo 83 da parte dell'ufficio elettorale nazionale, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

  «14-sexies. Il comma 1 dell'articolo 84 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato».

  «14-septies. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» sono sostituite dalla seguente:

.

   b) sopprimere il comma 16.
1. 107. Toninelli, Dadone, Cozzolino, Nuti, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Grillo.

  Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «3. La scheda elettorale nella circoscrizione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese».
1. 108. Dadone, Fraccaro, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino.

  Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «3. La scheda elettorale nella circoscrizione del Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».
1. 109. Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. 1. Dopo l'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti articoli:
  «Art. 41-bis. – 1. Gli elettori possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni senza oneri di giustificazione della scelta, nei modi e nei termini stabiliti agli articoli seguenti.
  2. La procedura di voto anticipato di cui al comma 1 si applica alle sole elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; alle consultazioni referendarie; alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
  Art. 41-ter1. L'elettore che intenda esercitare il voto anticipato, dopo l'indizione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ai sensi dell'articolo 1 ed entro il trentesimo giorno prima della data delle votazioni, invia una richiesta alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo competente della provincia in cui intende votare, purché non si trovi all'interno della regione di residenza dell'elettore, con raccomandata con ricevuta di ritorno, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito del Ministero dell'interno e presso gli uffici di Poste italiane Spa.
  Art. 41-quater1. Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data della votazione ordinaria, l'elettore che ne abbia fatto richiesta si reca alla Prefettura presso cui ha richiesto di poter votare:
   a) riceve la scheda di voto e la busta di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 30-bis;
   b) entra nella cabina elettorale predisposta ed esprime il suo voto, scrivendo in stampatello il nome della lista prescelta, o il numero progressivo della stessa e, ove consentito, quello del candidato prescelto; quindi inserisce la scheda votata dentro la predetta busta;
   c) consegna la busta contenente il voto al funzionario preposto a tale ufficio dal quale riceve il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 30-bis, lo compila e lo sottoscrive;
   d) il funzionario provvede alla controfirma e all'apposizione del timbro sulla busta e sul modulo di accompagnamento;
   e) il funzionario inserisce la busta ed il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) del presente comma nella ulteriore busta di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 30-bis e compila quest'ultima con nome, cognome, comune e sezione di appartenenza del votante e Prefettura competente per quel comune, riferendosi per tale dato all'apposito elenco distribuito dal Ministero dell'interno, affisso nella stanza di voto e liberamente consultabile dal votante; quindi provvede all'apposizione del sigillo antimanomissione sulla ulteriore busta di cui alla citata lettera e), la sottopone al votante per la sottoscrizione, provvede all'apposizione del timbro e la controfirma a sua volta.
  Art. 41-quinquies1. Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato, ogni Prefettura presso cui si siano svolte operazioni di voto anticipato, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, provvede a raggruppare per Prefettura di destinazione le singole buste di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 41-quater, ad inserirle in appositi plichi e inviarle alla Prefetture di destinazione con spedizione raccomandata allegando a ciascun plico un verbale di rendiconto sul numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in esso contenute.
  Art. 41-sexies1. Ogni Prefettura, ricevuti i plichi di cui all'articolo 41-quinquies apre e assegna per Ufficio di sezione di destinazione le buste di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 41-quater. Provvede ad inserirle in una busta recante la dicitura «Voto anticipato» ed ad accorparle al materiale di ogni sezione che invia ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.
  2. Qualora dei plichi contenenti schede votate anticipatamente arrivino in Prefettura dopo il termine di cui al comma 1, si procede alla distruzione delle stesse senza aprire in alcuna maniera il contenuto delle buste, mentre il verbale allegato al plico è inviato all'Ufficio circoscrizionale al fine di rilevamento di dati statistici sui voti anticipati non andati a buon fine in ottica di miglioramento delle procedure di voto anticipato».
1. 110. Vargiu.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

  14-bis. All'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportare le seguenti modificazioni:
   a) aggiungere, in fine, il seguente comma: «Soltanto nel caso in cui nella sezione sia stato recapitato un plico contenente una sola scheda di voto anticipato di cui all'articolo 41-quinquies, schede in numero pari a quello degli scrutatori, del Presidente di sezione e del segretario del seggio non verranno siglate né timbrate»;
   b) dopo l'articolo 45 inserire il seguente:
  «Art. 45-bis1. Prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale, di cui all'articolo 45, ottavo comma, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione:
   a) apre, se presente, il plico della Prefettura contenente le schede votate anticipatamente;
   b) verifica se il votante le cui generalità sono riportate sulla busta esterna è presente sui registri elettorali;
   c) apre ogni busta esterna e verifica la consistenza e correttezza del modulo di accompagnamento;
   d) segna nel registro elettorale, nell'apposita casella, menzione dei votanti che hanno espresso il loro voto in via anticipata;
   e) ripone le buste contenenti le schede votate nell'urna in modo che vengano scrutinate con le altre, ad operazioni di votazione concluse.

  2. Se qualcuna delle verifiche di cui al presente articolo non dà esito positivo o se sono presenti più schede di voto anticipato da parte di uno stesso votante, il Presidente di seggio annulla la scheda e non pone menzione sul registro, sicché qualora il votante si presenti al seggio può esprimere nuovamente il proprio voto».
1. 111. Vargiu.

Al comma 15, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: del certificato elettorale con le seguenti: della tessera elettorale.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al secondo periodo, dopo la parola:
votano aggiungere le seguenti:, previa presentazione della tessera elettorale,;
   al terzo periodo, sostituire le parole: certificato elettorale con le seguenti: tessera elettorale;
   al quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa presentazione della tessera elettorale.
1. 497. Famiglietti.

  Al comma 15, capoverso comma 1, sostituire la parola: plurinominale con la seguente: uninominale.
1. 112. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano, Vargiu, Monchiero, Rabino.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. Dopo l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

  «Art. 53-bis. – 1. I cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero, votano dall'estero, per l'elezione della Camera dei Deputati, previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
  2. Ai fini della presente legge sono cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero gli elettori che si trovano all'estero per un periodo compreso tra uno e dodici mesi nonché i loro familiari conviventi.
  3. L'opzione di cui al comma 1 viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica al comune della sezione elettorale in cui gli elettori sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.
  4. Alla domanda sono allegati, oltre ad un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente.
  5. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui al comma I. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo o, viceversa, comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.
  6. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente ad ogni votazione, del registro elettorale degli aventi diritto domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia.
  7. Il Ministero dell'interno trasmette per via telematica, al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
  8. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati.

  Art. 53-ter. – 1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.
  2. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al precedente articolo. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare viene individuato il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, nel funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, immediatamente successivo in grado al capo della rappresentanza stessa.
  3. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento ed un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
  4. Gli elettori si presentano nella sede diplomatica o consolare muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari prima di consegnare il plico all'elettore, ne verificano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 6 dell'articolo 53-bis; in tali ipotesi appongono apposito visto sul tagliando del certificato elettorale.
  5. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che la inserisce nell'apposita urna sigillata.
  6. 1 responsabili degli uffici consolari inviano all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica, le buste consegnate ai sensi del comma 5.
  7. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 6, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 53-bis, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che avranno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti ai sensi della presente legge.

  15-ter. Per l'elezione del Senato della Repubblica si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 53-bis e 53-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come introdotti dalla presente legge.
1. 620. Di Battista, Dadone, Cozzolino, Toninelli, Dieni, Fraccaro, Grillo, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 48-bis. – 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano imbarcati con regolare contratto di lavoro presso una compagnia di navigazione la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto, ovvero che si trovano all'estero, possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.
  2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata, allegando il certificato di lavoro, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno. Il regolamento deve prevedere l'ipotesi di voto negli uffici consolari legittimati su richiesta del lavoratore marittimo imbarcato, ove programmabile, e può essere presentata tramite documenti richiesti da un familiare o da un cittadino italiano delegato.
  3. Presso gli uffici consolari legittimati di cui al comma 2, entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:
   a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
   b) le schede elettorali con relativa busta;
   c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è inserito;
   d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.
  4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta, che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente o per il tramite del consolato o dell'ambasciata.
  5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, rispettivamente al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario comunale per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non sono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.
  6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnategli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto; verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata, la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, la inserisce nell'urna; riporta sul verbale l'eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda; inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione».
1. 480. Bossa.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis: L'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 59. – 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

  2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata.

  3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista».

  15-ter: 6. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:
  «Art. 59-bis. – 1. L'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
  3. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
  4. Le preferenze per candidati compresi in liste di altre circoscrizioni sono inefficaci.
  5. Sono altresì inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
  6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una preferenza per un candidato compreso in una lista, si intende che abbia votato la medesima lista alla quale appartiene il preferito.
  7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.
  8. Le preferenze espresse in eccedenza alla prima sono nulle. Rimane valida la prima».

  15-quater. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, all'articolo 62 è premesso il seguente:
  «Art. 61-bis. – 1. L'indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito; tale preferenza è efficace purché sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.
  2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza mediante numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo».

  15-quinquies: L'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
  2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
  4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
  5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.
  6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voto di preferenza, delle schede non contenenti alcun voto di preferenza, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
  7. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

  15-sexies. All'articolo 71, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:
   «2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)».
  10. All'articolo 76, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:
   «2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e preferenze. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui al presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 16, numero 10, dopo le parole: di ciascuna circoscrizione, inserire le seguenti: tenendo conto che il primo seggio assegnato alla lista è destinato al primo candidato in ordine di lista nel collegio plurinominale e i successivi seggi assegnati, in base al maggior numero di preferenze ottenute dai singoli candidati di lista.
1. 114. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

  «15-bis. L'articolo 77 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:

«Art. 77.

  1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun collegio plurinominale, determina le cifre elettorali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio.
  2. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascun collegio, divide la cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire nel collegio. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  3. Terminate le operazioni, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede direttamente a proclamare eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine stabilito ai sensi del presente testo unico».

  15-ter. L'articolo 83 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.

  15-ter. Il comma 1 dell'articolo 84 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.

  Conseguentemente sopprimere il comma 16.
1. 115. Grillo, Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Dieni, Toninelli, Cozzolino.

  Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

  15-bis. 1. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il primo comma inserire il seguente: «Nel caso in cui al seggio sia stata recapitata una sola scheda di voto anticipato, il Presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio devono esprimere il proprio voto presso il seggio stesso tramite la scheda a riempimento e la busta di cui all'articolo 30, comma 1, numero 10-bis»;
  15-ter. 1. All'articolo 55, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto» sono soppresse;
  15-quater. All'articolo 67, primo comma, numero 3) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «o la firma dello scrutatore», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle schede a riempimento per il voto anticipato di cui agli articoli 30-bis e 31,»;
  15-quinquies. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

  «3-ter. Il Presidente di seggio provvede a timbrare e firmare ogni scheda per l'espressione del voto anticipato scrutinata;

  15-sexies. All'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo comma, le parole: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62» sono sostituite dalle seguenti: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 30-bis, 41-quater, 58, 59 e 62»;
   b) al secondo comma, le parole: «che non siano quelle prescritte dall'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti: «che non siano quelle prescritte dagli articoli 30-bis e 31».
1. 116. Vargiu.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  «15-bis. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

Art. 59-bis.

  1. Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista.
  2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato di una medesima lista, senza tracciare un segno sulla lista, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto.
  3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto è nullo.
  4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, su uno o più candidati della medesima lista e su uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo».
1. 349. Richetti, Fabbri.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

  15-bis). All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, comma 2 le parole: «sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta» sono sostituite con le seguenti: «sulla scheda un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista o sulla riga corrispondente al candidato prescelto».

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 5:
    sopprimere le lettere
a) b) e c);
    sostituire la lettera d) con la seguente:
  «d) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto all'altro, su un'unica colonna. Sul lato sinistro di ogni singolo contrassegno di lista è tracciato un rettangolo vuoto, in cui sono presenti una o più righe, poste l'una sotto all'altra, sulle quali l'elettore ha facoltà di esprimere un massimo di preferenze pari alla metà dei seggi assegnati a quel collegio, qualora i seggi assegnati siano in numero dispari il numero di preferenze esprimibili si determina per difetto»;
    dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «2. Con la matita di cui al comma 1 si indicano le preferenze. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita copiativa, nell'apposito spazio tracciato di fianco al contrassegno della lista votata, sulle righe appositamente create, il nome e cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. In caso d'identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data di nascita. Qualora un candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare a questi la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. Sono vietati altri segni e indicazioni«»;
   al comma 6, capoverso articolo 15, comma 1, numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista;
   al comma 9, capoverso articolo 17, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
1. 350. Bruno.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  «15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: 2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, al fine di garantire il rispetto della chiara volontà dell'elettore:
   a) se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista;
   b) se l'elettore traccia un segno sul nominativo di uno o più candidati di una medesima lista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista, il voto è comunque attribuito alla lista che ha presentato il candidato o i candidati prescelti;
   c) se l'elettore traccia un altro segno che non inficia la sua chiara volontà, tale segno non comporta l'annullamento del voto».
1. 113. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 1), sostituire le parole: compresi i voti con le parole: esclusi i voti.
*1. 117. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 1), sostituire le parole: compresi i voti con le parole: esclusi i voti.
*1. 118. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, La Russa.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 1), sostituire le parole: nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Tren- tino Alto Adige con le seguenti: nel collegio uninominale della Valle d'Aosta;
1. 119. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 1), sopprimere le parole: della Valle d'Aosta e.
1. 120. Marguerettaz.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 2), dopo le parole: data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate aggiungere le seguenti: singolarmente ammesse al riparto dei seggi ai sensi del n. 6).
1. 123. Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Nuti, Dadone, Lombardi, Grillo.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 2), dopo le parole: data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate aggiungere le seguenti: che siano ammesse al riparto dei seggi ai sensi del numero 6) e.
*1. 124. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 2), dopo le parole: data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate aggiungere le seguenti: che siano ammesse al riparto dei seggi ai sensi del numero 6) e.
*1. 125. Dorina Bianchi, Leone.

Subemendamento All'emendamento 1. 513.

  All'emendamento 1. 513, parte consequenziale relativa al comma 21, capoverso articolo 93-bis, al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista, ovvero coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.»

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, capoverso articolo articolo 93-bis:
    comma 3, primo periodo, sostituire le parole
: ai sensi del comma 9 con le seguenti: ai sensi del comma 7;
    al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. È nulla la candidatura di un candidato contraddistinto da contrassegni di liste collegate a coalizioni differenti ai sensi dell'articolo 14-bis;
    sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.;

   al medesimo comma, capoverso articolo 93-ter:
    sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  «1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome ed il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali ed i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, è posto il nome ed il cognome del candidato a queste collegato.
  2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista, ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questo è collegato quando il candidato è collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questo è collegato.»;

   al medesimo comma, capoverso articolo 93-quater:
    comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   «c-bis Determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista, ovvero delle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate;»;
    comma 2, sostituire le parole: che ha ottenuto il maggior numero di voti validi con le seguenti: che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale.
0. 1. 513. 1. Nicoletti.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 2), dopo le parole: almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali aggiungere le seguenti: e delle cifre elettorali delle liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute di cui al successivo punto 3);

  Conseguentemente sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. Nel Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica, n. 361 del 1957, dopo l'articolo 93, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 93-bis. 1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni ed integrazioni di cui agli articoli di questo Capo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti per due terzi a candidati presenti nella lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale o, altrimenti, presenti nella lista della coalizione circoscrizionale di liste collegate, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis, alla coalizione di liste o alla lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale, o ancora, alla coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio. 1 seggi restanti sono ripartiti con metodo proporzionale fra le altre coalizioni di liste o singole liste della circoscrizione. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerati come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi, e alla determinazione della coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio elettorale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni.
  2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.
  3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 9, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali le stesse dichiarano congiuntamente quale è il contrassegno, ovvero i contrassegni, tra quelli presentati ai sensi dell'articolo 14, che contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e la lista, ovvero le liste circoscrizionali a quello collegate. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale, o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.
  4. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ferma l'indicazione dei contrassegni da parte dei presentatori della candidatura, qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
  5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
  6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi, né in altra circoscrizione.
  7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, debbono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno, ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3 e numero 5, nonché ai fini di cui al comma 3 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.
  8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello di Trento. Insieme con le liste dei candidati e le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati d'iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui al comma 2. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.
  Art. 93-ter. 1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, in successione, su righe dall'alto in basso, il nome ed il cognome dei candidati nella lista circoscrizionale. Nel medesimo riquadro sono ancora posti, a seguire, il contrassegno che contraddistingue il candidato cui in quel collegio uninominale è collegata la lista e il nome ed il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali ed i rispettivi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato il collegamento tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis e abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti in un medesimo riquadro, nella parte sinistra, in successione dell'alto in basso, secondo l'ordine del citato sorteggio e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il contrassegno ed il nome ed il cognome del candidato a queste collegato. Il modello di scheda per l'elezione nei collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è quello previsto dalla tabella G 70, e successive modificazioni; allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 2.
  2. L'elettore esprime un voto unico, espresso in favore della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista, ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale, anche quando sia diverso il contrassegno che contraddistingue quest'ultimo. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questo è collegato quando la lista ed il candidato nel collegio uninominale sono contraddistinti dal medesimo contrassegno. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale collegato ad una coalizione di liste circoscrizionali è espresso anche in favore della lista circoscrizionale contraddistinta dal medesimo contrassegno del candidato quando questo sia contraddistinto da un unico contrassegno. L'elettore vota tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta.
  3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.
  Art. 93-quater. 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
   a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
   b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
   c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data, nelle modalità di cui all'articolo 93-ter, comma 2, dalla somma dei voti validi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati collegati con 1a lista ai sensi dell'articolo 93-bis;
   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis.

  2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
  3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna coalizione di liste o singola lista cui sono collegati, il numero di candidati nel collegio uninominale, proclamati eletti ai sensi del comma 2.
  4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio elettorale circoscrizionale in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio elettorale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 1, numero 11, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.
  5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'ufficio elettorale regionale determina per ciascuna delle liste ammesse, la cifra elettorale con la quale essa concorre alla assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi, del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto, ai sensi del comma 2, un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.
  6. Qualora l'Ufficio elettorale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 11), l'Ufficio elettorale regionale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle coalizioni di liste e le singole liste. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste e singola lista divide le rispettive cifre elettorali come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre, sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla coalizione di liste, ovvero alla singola lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una coalizione di liste o singola lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. Con le medesime modalità ripartisce fra le liste ammesse di ciascuna coalizione i seggi eventualmente attribuiti ad una coalizione di liste. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.
  7. Qualora L'Ufficio elettorale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7, ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio elettorale regionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2 alla coalizione di liste o singola lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, ed i seggi restanti alle altre coalizioni di liste e liste ammesse. Procede quindi a ripartire i seggi assegnati con le modalità di cui al comma 6».
1. 513. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Nicoletti.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 2), dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 5 per cento del totale dei voti validamente espressi;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 2) dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 5 per cento del totale dei voti validamente espressi.
1. 511. D'Attorre, Bindi, Francesco Sanna, Giorgis, Lauricella, Gullo, Gasparini, Zoggia, Mognato, Civati, Zampa, Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori, Fabbri.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 2), dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 4 per cento del totale dei voti validamente espressi;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesima lettera:
    capoverso numero 3), lettera a):
     sopprimere le parole:
la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e;
     sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento;
   al numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 4 per cento;
capoverso numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento;
    all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 2), dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 4 per cento del totale dei voti validamente espressi.
   all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 3), lettera a):
sopprimere le parole:
la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e;
sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
   al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
1. 486. Civati, Zampa, Guerini, Gandolfi, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 2), dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 2) dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali inserire le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi.
1. 403. Lattuca, Lauricella, Gasparini, Fabbri, Giorgis.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 2), dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno l'1 per cento del totale dei voti validamente espressi;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 2) dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali inserire le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno l'1 per cento del totale dei voti validamente espressi.
1. 404. Lattuca, Lauricella, Gasparini, Fabbri, Giorgis.

  Al comma 16, lettera a), numero 2), dopo le parole: all'unità inferiore aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi.
1. 121. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

  Al comma 16, lettera a), numero 2), dopo le parole: all'unità inferiore aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 3 per cento del totale dei voti validamente espressi,
1. 122. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 2), dopo le parole: all'unità inferiore aggiungere le seguenti: e che abbiano raggiunto sul piano nazionale la percentuale di voti validi indicata al punto 3, lettera a), del presente articolo per le liste collegate.
1. 130. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione non sono conteggiate le percentuali delle liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale la soglia di sbarramento prevista per i partiti in coalizione.
1. 464. Bruno, La Russa.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 6 per cento.

  Conseguentemente:
   al medesimo numero 3):
   alla lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento;
   alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento;
   al numero 6) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
1. 301. Zaccagnini.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento, con le seguenti: 6 per cento.
*1. 131. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento, con le seguenti: 6 per cento.
*1. 132. Nuti, Dieni, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Grillo.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento, con le seguenti: 7 per cento.
1. 406-bis. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 8 per cento.
**1. 510. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 8 per cento.
**1. 133. Dorina Bianchi, Leone.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 8 per cento.
**1. 407. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 8 per cento.
**1. 422. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 9 per cento.
1. 408. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento.

  Conseguentemente:
   al medesimo numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento;
   al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 134. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 3), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento.
1. 414. Fabbri, Lattuca, Naccarato, Roberta Agostini, Giuliani, Piccoli Nardelli, Civati, Zampa, Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento.
*1. 136. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento.
*1. 409. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, La Russa.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 11 per cento.
1. 410. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera a), sopprimere le parole da: e che contengano fino alla fine della lettera;

  Conseguentemente, al numero 6), dopo le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti:, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
1. 304. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera a), sopprimere le parole da: e che contengano fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, al numero 6), dopo le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: e, per ciascuna coalizione, la lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.
1. 418. Dorina Bianchi, Leone.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole da: e che contengano fino a: ovvero, con le seguenti: o che contengano.

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), numero 6) sostituire le parole da: nell'ambito fino a: espressi con le seguenti: le liste collegate di ciascuna coalizione di cui al numero 3), lettera a).
1. 305. Pisicchio.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: il 5 per cento in almeno due Regioni e almeno il 3 per cento sul piano nazionale;.

  Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: il 5 per cento in almeno due Regioni e almeno il 3 per cento sul piano nazionale dei voti validi espressi.
1. 483. La Russa, Migliore, Pilozzi.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: 3 per cento dei voti validi espressi nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;.

  Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.
1. 141. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

  Conseguentemente:
   al medesimo numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 8 per cento con le seguenti: 4 per cento;
   al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
1. 137. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento;.
  Conseguentemente:
   al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
*1. 138. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento;.
  Conseguentemente:
   al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
*1. 139. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento;.
  Conseguentemente:
   al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
*1. 172. D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Nuti, Dieni, Fraccaro, Dadone, Lombardi, Grillo.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

  Conseguentemente:
   al medesimo numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento;
   al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 143. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
  Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
*1. 144. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
  Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
*1. 145. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
  Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
*1. 417. Bruno.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

  Conseguentemente al numero 6), dopo le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: e, per le coalizioni di cui al numero 3) lettera a) che non contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.
1. 142. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

  Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
*1. 148. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

  Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
*1. 412. Bindi, Lauricella, Naccarato, Rosato, Fabbri, Gasparini, Roberta Agostini, Civati, Zampa, Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori, Carra, Giorgis, Valiante, Fioroni.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

  Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
*1. 481. La Russa, Migliore, Pilozzi.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento.

  Conseguentemente:
   al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento.
   all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1:
    numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento;
    numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento.
1. 413. Nardella, Famiglietti.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: 10 per cento;.

  Conseguentemente:
   al medesimo numero 3), lettera b), sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: 10 per cento;
   numero 6, sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: 10 per cento;
   all'articolo 2, comma 8, capoverso, comma 1, numero 3):
    lettera a), sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: 10 per cento;
    lettera b), sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: 10 per cento.
1. 411. Blazina.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento.
1. 153. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 16, lettera a), numero 3, lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le parole: 30 per cento.
1. 154. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 16, lettera a), numero 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) individua altresì le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi che non contengano alcuna lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale il 5 per cento dei voti validi espressi;.

  Conseguentemente:
   al numero 3) lettera b), aggiungere infine le parole: individua altresì, le singole liste delle coalizioni di cui alla lettera a-bis) che abbiano ottenuto la maggiore cifra elettorale, purché abbiano conseguito almeno il 3 per cento del totale dei voti validamente espressi;
   all'articolo 2, comma 8, capoverso articolo 16, al comma 1, numero 3):
    dopo la lettera a), aggiungere, la seguente:
     a-bis) individua altresì le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi che non contengano alcuna lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale il 5 per cento dei voti validi espressi;
    lettera b), aggiungere, in fine, le parole: individua altresì, le singole liste delle coalizioni di cui alla lettera a-bis) che abbiano ottenuto la maggiore cifra elettorale, purché abbiano conseguito almeno il 3 per cento del totale dei voti validamente espressi;.
1. 462. Francesco Sanna, Bindi, Giorgis.

  Al comma 16, lettera a), numero 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) in deroga alla lettera a), nella regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;.

  Conseguentemente:
   al medesimo numero 3), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
    b-bis) in deroga alla lettera b), nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
   al numero 6) aggiungere, in fine, il seguente periodo: nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;.
1. 155. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento dei voti validi con le seguenti: il 4 per cento dei voti validi.
1. 160. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste con le seguenti: 4 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste.
*1. 158. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste con le seguenti: 4 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste.
*1. 159. Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Fraccaro.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 3), lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: almeno l'8 per cento con le seguenti: almeno il 5 per cento.
1. 452. Giorgis, D'Attorre, Famiglietti, Pollastrini, Lauricella, Lattuca, Roberta Agostini, Naccarato, Murer, Zoggia, Mognato, Fabbri.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
*1. 309. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
*1. 463. Bruno.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste con le seguenti: 5 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste.
**1. 162. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste con le seguenti: 5 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste.
**1. 163. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5,5 per cento.
1. 453. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6 per cento.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 3), lettera b), sostituire ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6 per cento.
1. 470. Dorina Bianchi, Leone.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6 per cento.
*1. 164. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6 per cento.
*1. 454. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, La Russa.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6,5 per cento.
1. 455. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 7 per cento.
1. 456. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguent: il 7,5 per cento.
1. 457. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) aggiungere, in fine, le parole: nonché la coalizione che abbia ottenuta la maggiore cifra elettorale nazionale tra le coalizioni che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi.
1. 458. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 4), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, alle liste non collegate che non abbiano conseguito sul piano nazionale la percentuale di cui al numero 3, lettera b), è riservata una quota percentuale del totale dei seggi pari alla somma delle percentuali di voti conseguiti dalle medesime liste, comunque non superiore al 10 per cento del totale dei seggi, ripartita in maniera proporzionale al risultato elettorale conseguito.

  Conseguentemente, al numero 9), al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto della quota dei seggi da assegnare ai sensi del numero 4).
1. 168. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, sopprimere il numero 5).

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), sopprimere i numeri 7), 8) e 9-ter)
1. 169. Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Fraccaro.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 5), sostituire le parole: 35 per cento del totale dei voti validamente espressi con le seguenti: 35 per cento del totale dei cittadini aventi diritto al voto.
1. 171. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 5), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, al numero 7) sostituire le parole 18 punti percentuali con le seguenti: 3 punti percentuali.
1. 170. Grillo, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Nuti, Dieni, Fraccaro, Dadone.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 6), dopo le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.
1. 306. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 6), dopo le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: e, per ciascuna coalizione, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, tra quelle che non hanno conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.
1. 471. Dorina Bianchi, Leone.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 6), dopo le parole: almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale aggiungere le seguenti:, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, purché abbia conseguito almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi;.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 6) aggiungere, in fine, le parole:, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, purché abbia conseguito almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi.
1. 459. Lattuca, Lauricella, Gasparini, Fabbri, Giorgis.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 6), dopo le parole: almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale aggiungere le seguenti: nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi.
1. 173. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 7), primo periodo, sostituire le parole da: e la coalizione di liste fino alla fine del periodo con le seguenti: alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1, viene attribuito un numero di seggi pari a quello assegnatole ai sensi del n. 4) del presente comma, incrementato del 20 per cento con approssimazione per difetto.
1. 175. Nuti, Dieni, Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Grillo.

  Al comma 16, lettera a), dopo il numero 9) aggiungere il seguente:
   9.1) per la coalizione di liste che ha diritto al premio di maggioranza ai sensi del numero 5) una quota riservata del medesimo premio viene assegnata in favore delle liste collegate che non abbiano conseguito la quota di consensi di cui all'articolo 81, comma 1, numero 3, lettera a) o ai sensi del comma 3, numero 1); tale quota ammonta ad una percentuale pari alla percentuale di voti conseguita dal complesso delle medesime liste a livello nazionale calcolata sulla differenza fra il numero totale dei seggi da assegnare in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza e quella conseguita dalle liste ammesse ai sensi del numero 6) senza l'attribuzione del premio medesimo. La quota riservata di seggi viene assegnata alle liste che non abbiano conseguito la quota di consensi di cui all'articolo 81, comma 1, numero 3, lettera a) dividendo la cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse per numeri interi successivi sino al totale dei seggi riservati in palio, disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente e attribuendoli nell'ordine alle liste con i quozienti più alti; il seggio è attribuito alla lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. La parte restante dei seggi è distribuita fra le liste ammesse ai sensi del numero 6) secondo le modalità di cui al numero 9).

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:
   9-bis) per la coalizione di liste che ha diritto al premio di maggioranza ai sensi del numero 5) una quota riservata del medesimo premio viene assegnata in favore delle liste collegate che non abbiano conseguito la quota di consensi di cui all'articolo 81, comma 1, numero 3, lettera a) o ai sensi del comma 3, numero 1); tale quota ammonta ad una percentuale pari alla percentuale di voti conseguita dal complesso delle medesime liste a livello nazionale calcolata sulla differenza fra il numero totale dei seggi da assegnare in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza e quella conseguita dalle liste ammesse ai sensi del numero 6) senza l'attribuzione del premio medesimo. La quota riservata di seggi viene assegnata alle liste che non abbiano conseguito la quota di consensi di cui all'articolo 81, comma 1, numero 3, lettera a) dividendo la cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse per numeri interi successivi sino al totale dei seggi riservati in palio, disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente e attribuendoli nell'ordine alle liste con i quozienti più alti; il seggio è attribuito alla lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. La parte restante dei seggi è distribuita fra le liste ammesse ai sensi del numero 6) secondo le modalità di cui al numero 9).
1. 460. Francesco Sanna, Bindi, Gasparini, Giorgis, Gullo, Marco Meloni, Fabbri.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 9-bis), lettera a), sopprimere le parole aumentato di una unità.
1. 461. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Monchiero, Rabino.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 9-bis), lettera d), sostituire le parole da: toglie i seggi in eccedenza fino alla fine della lettera con le seguenti: sottrae i seggi in eccedenza nelle circoscrizioni nelle quali ciascuna lista eccedentaria li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e li attribuisce alle liste deficitarie nelle circoscrizioni dove ciascuna lista deficitaria abbia parti decimali dei quozienti non utilizzate, secondo il loro ordine decrescente.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere la lettera e).
1. 473. Dorina Bianchi, Leone.

  Al comma 16, lettera c), capoverso, alinea, sostituire le parole: che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità: con le seguenti: che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di seggi parlamentari, considerando unitariamente quelli ottenuti alla Camera ai sensi del comma 1 e al Senato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993. A seguito del ballottaggio, i seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso, comma 3, alinea, sostituire le parole: che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità: con le seguenti: che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di seggi parlamentari, considerando unitariamente quelli ottenuti al Senato ai sensi del comma 1 e alla camera ai sensi dell'articolo 33, comma i, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. A seguito del ballottaggio, i seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:.
1. 466. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Monchiero, Rabino.

  Al comma 16, lettera c), capoverso, alinea, sostituire le parole: due maggiori con le seguenti tre maggiori.
1. 180. Cozzolino, Dadone, Lombardi, Grillo, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti.

  Al comma 16, lettera c), capoverso, alinea, sostituire le parole: I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità con le seguenti: Il risultato del turno di ballottaggio è valido se la maggioranza degli aventi diritto al voto ha partecipato alla votazione. Nel caso non sia raggiunta la maggioranza richiesta si procede alla ripartizione dei seggi in ragione proporzionale, effettuata in sede di Ufficio centrale nazionale, sulla base dei risultati conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste al primo turno. Nel caso sia raggiunta la maggioranza richiesta i seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità.
1. 465. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Grillo, Lombardi, Nuti.

  Al comma 16, lettera c), capoverso, numero 1) sostituire le parole: pari a 327 seggi con le seguenti: pari a quella assegnatale ai sensi del n. 4 del comma 1, incrementa del 20 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: 290 seggi con le seguenti: seggi assegnati nelle circoscrizioni italiane con l'esclusione della Valle d'Aosta.
1. 179. Dadone, Lombardi, Grillo, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

  «Art. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine numerico di presentazione.
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
  3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.
  4. Qualora al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell’àmbito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
  5. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.
1. 901. La Commissione.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il parlamentare eletto nelle liste di un partito e che, conseguentemente, abbia aderito al Gruppo parlamentare espressione del medesimo partito alla Camera o al Senato, qualora abbandoni il Gruppo di appartenenza decade dal mandato parlamentare.
1. 479. La Russa, Giorgia. Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Sostituire i commi 19 e 20 con i seguenti:
  19. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo il numero 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis) I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerati come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale, nonché nella determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi. Dei voti espressi nella circoscrizione della Valle d'Aosta non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nella circoscrizione Valle d'Aosta è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale»;
   b) al primo comma, dopo il numero 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis) Le liste di cui all'articolo 14, singole o coalizzate, presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale»;
   c) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
  «L'elettore esprime un unico voto tracciando un segno sul contrassegno della singola lista collegata al candidato nel collegio uninominale. Tale voto si intende espresso anche per il candidato. Se l'elettore traccia un unico segno sul nominativo del candidato, il voto si intende espresso anche per la lista collegata. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato collegato ad una coalizione di liste, il voto è valido in favore del candidato, ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui è collegato».

  20. All'articolo 93 del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «L'ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
   a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
   b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista singola o da ciascuna coalizione di liste e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
   c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista, singola o coalizzata cui il candidato è collegato ovvero dai voti validi ad esso attribuiti. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizioni di liste. L'ufficio centrale elettorale comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 ed il totale dei voti validi nel collegio. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale. Si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 93-ter e 93-quater in quanto compatibili».
1. 628. Nicoletti.

  Sopprimere il comma 21.

  Conseguentemente, alla Tabella B Camera sostituire le parole da: La circoscrizione Trentino Alto Adige fino alla fine del periodo con le seguenti: La circoscrizione della regione Trentino Alto Adige è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.
1. 182. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Sostituire il comma 21 con il seguente:

  21. «Art. 93-bis. 1. – Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione della regione Trentino-Alto Adige, che è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

  2. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza».
1. 185. Matteo Bragantini.

  Al comma 21, capoverso Art. 93-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel complesso delle candidature nei collegi uninominali, contraddistinte dal medesimo contrassegno e presentate nella medesima circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità delle candidature medesime.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
*1. 187. Locatelli, Labriola.

  Al comma 21, capoverso Art. 93-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nel complesso delle candidature nei collegi uninominali, contraddistinte dal medesimo contrassegno e presentate nella medesima circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità delle candidature medesime.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
*1. 467. Roberta Agostini, Fabbri, Giuliani, Piccoli Nardelli, Carfagna, Polverini, Biancofiore, Giammanco, Petrenga, Mosca, Calabria, Elvira Savino, Castiello, Prestigiacomo, Sandra Savino, Antezza, Carnevali, Villecco Calipari, Iori, Bargero, Piccione, Albanella, Rotta, Marzano, Covello, Sbrollini.

  Al comma 21, capoverso Art. 93-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 2500 e da non più di 3000, con le seguenti: 1500 e da non più di 2000.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: 1000 e da non più di 1500, con le seguenti: 750 e da non più di 1000.
1. 300. Zaccagnini.

  Al comma 21, capoverso Art. 93-quater, comma 1, alla lettera c) aggiungere in fine le parole: , detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato proclamato eletto un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato medesimo.
1. 188. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 21, capoverso Art. 93-quater, lettera c), dopo le parole: ciascuna lista , aggiungere le seguenti:, sottratti i voti dei candidati direttamente eletti nei collegi uninominali.
1. 189. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 21, capoverso Art. 93-quater, lettera c), aggiungere in fine, le parole: che non siano proclamati eletti ai sensi del comma 2.
1. 190. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Sopprimere il comma 22.
1. 191. Toninelli, Lombardi, Grillo, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Nuti.

  Al comma 22, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 aggiungere le seguenti: e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: in entrambe le Camere con le seguenti: in almeno una delle due Camere.
1. 193. Dorina Bianchi, Leone.

  Al comma 22, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 aggiungere le seguenti: e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
1. 194. Dorina Bianchi, Leone.

  Al comma 22, sostituire le parole: in entrambe le Camere con le seguenti: in almeno una delle due Camere.
1. 472. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 22, aggiungere, in fine, le parole: ovvero ai partiti o ai gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare anche in un solo ramo del Parlamento prima del 28 aprile 2013.
1. 423. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 22, aggiungere, in fine, le parole: ovvero ai partiti o ai gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare anche in un solo ramo del Parlamento alla data di insediamento del primo Governo della XII legislatura.
1. 580. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

(Votazione dell'articolo 1)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
   l'articolo 8 è abrogato;
   all'articolo 42, comma 1, le parole: «salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne» sono soppresse;
   all'articolo 58, comma 2, le parole: «inumidendone la parte gommata» sono soppresse;
   all'articolo 67, comma 1, numero 2), le parole: «al Pretore del mandamento» sono sostituite dalle seguenti: «per il tramite del comune – al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente, che ne rilascia ricevuta»;
   all'articolo 67, comma 1, numero 3), le parole: «al Pretore del mandamento» sono sostituite dalle seguenti: «per il tramite del comune – al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente, che ne rilascia ricevuta».
1. 0305. Attaguile, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norma transitoria).

  Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della riforma della Parte II della Costituzione e, in mancanza della predetta riforma, entrano comunque in vigore trascorso un anno dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
1. 0310. Attaguile, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della presente legge.
1. 0627. Coppola.

ART. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
*2. 1. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
*2. 2. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Grillo.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
*2. 3. Lauricella, D'Attorre, Naccarato, Bindi, Bruno Bossio, Lattuca, Malisani, Murer, Roberta Agostini, Zoggia, Mognato, Giorgis.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
*2. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
*2. 5. Pisicchio.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
*2. 6. Dorina Bianchi, Leone.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
*2. 7. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
*2. 314. Andrea Romano, Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Monchiero, Rabino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione, e, in mancanza, a decorrere da un anno dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.
2. 506. Toninelli, Dieni, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei parlamentari e, in mancanza, a decorrere da un anno dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.
2. 507. Toninelli, Dieni, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.
*2. 320. Lauricella, Lattuca, Naccarato, Bindi, Bruno Bossio, Rampi, Manzi, Malisani, Zoggia, Mognato, Scuvera.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.
*2. 321. Dorina Bianchi, Bernardo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.
*2. 322. Labriola.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.
*2. 303. Gitti, Dellai, Cesa, Gigli, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.
*2. 400. Pilozzi, Aiello.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 2. – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1o luglio 2016.
2. 500. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Galgano, Monchiero, Rabino.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 2. – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1o luglio 2016.
2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.
2. 501. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Galgano, Monchiero, Rabino.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 2. – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1o gennaio 2016.
2. 502. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Galgano, Monchiero, Rabino.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 2. – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1o gennaio 2016.
2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.
2. 503. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Galgano, Monchiero, Rabino.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 2. – 1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, comunque, non oltre 12 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
2. 323. Pisicchio.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 2.
(Ripartizione dei seggi tra regioni e ripartizioni).

  1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «legge elettorale per il Senato» sono sostituiti dai seguenti:

  «2. Quando ad una regione ai sensi del comma 1 è attribuito un numero di seggi superiore a quello attribuito alla circoscrizione provinciale non metropolitana nella quale è assegnato il più alto numero di seggi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la circoscrizione regionale è suddivisa in ripartizioni coincidenti con le province, a eccezione delle province di Milano, Roma e Napoli, nel cui territorio sono istituite le ripartizioni subprovinciali di cui alla tabella A allegata al presente decreto legislativo.
  3. Con il decreto di cui al comma 1, si provvede altresì alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni.
  4. Ai fini del precedente comma, il numero dei residenti in ciascuna regione è diviso per il numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del comma 1. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione, il numero corrispondente alla popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.
  5. Se, terminate tali operazioni, vi sono ripartizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione dei seggi alle altre ripartizioni avviene sulla base del comma precedente, ma il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali ripartizioni per il risultato della sottrazione del numero dei seggi assegnati d'ufficio al numero totale dei seggi assegnati alla Regione ai sensi del comma 1».

Art. 3.
(Presentazione delle liste).

  1. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della «legge elettorale per il Senato» sono sostituiti dai seguenti:

  «2. La presentazione delle liste avviene a livello regionale, ad eccezione delle regioni suddivise in ripartizioni, dove avviene, esclusivamente a livello ripartizionale.
  2-bis. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine. La lista deve essere formata complessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, alla regione in cui la lista è presentata. In tutti i casi, però, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.
  2-ter. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.
  3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 600 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla regione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500 al numero minimo previsto dal precedente periodo. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare».

  2. Il comma 4 dell'articolo 9 della «legge elettorale per il Senato» è abrogato.

Art. 4.
(Ordine delle liste e stampa delle schede e dei manifesti).

  1. L'articolo 11 della «legge elettorale per il Senato» è sostituito dal seguente:

  Art. 11. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
   a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
   c) procede, per mezzo delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo:
    1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;
    2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

  2. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella ripartizione o nella regione a norma degli articoli 8 e 9.
  3. L'ordine delle liste e dei rispettivi contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto come da tabella D allegata al presente decreto legislativo. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nella circoscrizione o nella ripartizione. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare nella ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, nella regione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un «+» in colore verde e un «-» in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nella ripartizione o nella regione della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista.
  4. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.
  5. La scheda elettorale nella regione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.
  6. La scheda elettorale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».

Art. 5.
(Voto dei rappresentanti di lista).

  1. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 della «legge elettorale per il Senato» sono sostituiti dai seguenti:
  «3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione.
  4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione».

Art. 6.
(Modalità di espressione del voto).

  1. L'articolo 14 della «legge elettorale per il Senato» è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – 1. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
  2. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
  3. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati alla ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, alla regione in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «-» colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.
  4. Per esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «+» colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.
  5. Sono vietati altri segni o indicazioni.
  6. Di queste modalità di espressione del voto il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quella ripartizione o regione.
  7. Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».

Art. 7.
(Determinazione delle cifre elettorali).

  1. L'articolo 16 della «legge elettorale per il Senato» è sostituito dal seguente:
  «Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale delle regioni suddivise in ripartizioni, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascuna ripartizione:
   a) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;
   b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali ripartizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla ripartizione e trascura la parte frazionaria;
   c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali ripartizionali corrette conseguite in tutte le ripartizioni della circoscrizione;
   d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione.

  2. L'Ufficio elettorale regionale delle altre regioni:
   a) determina le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali regionali;
   b) determina le cifre elettorali individuali regionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della regione».

Art. 8.
(Distribuzione dei seggi tra le liste).

  1. L'articolo 17 della «legge elettorale per il Senato» è sostituito dal seguente:
  «Art. 17. – 1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio elettorale regionale procede alla distribuzione regionale dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 2, 3, 4, 5, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire accresciuto di una unità. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi sono assegnati alle liste a cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni nel limite dei seggi da assegnare in quella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  2. Nelle regioni suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione:
   a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;
   b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);
   c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, trascurando la parte frazionaria;
   d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di cui alla lettera c) e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;
   e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;
   f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).

  3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della regione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.
  4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in caso di parità, da quella fra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:
   a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente comma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altre ripartizioni nelle quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;
   d) infine, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

  5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
  6. Nelle regioni non suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali regionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

Art. 9.
(Abrogazione delle disposizioni speciali per il Molise).

  1. L'articolo 17-bis della «legge elettorale per il Senato» è abrogato.

Art. 10.
(Esaurimento dei candidati di una lista).

  1. L'articolo 19 della «legge elettorale per il Senato» è sostituito dal seguente:
  «Art. 19. – 1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale regionale procede come segue:
   a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;
   b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 17, dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 17.

  2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una regione, l'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui all'articolo 17 comma 1.
  3. Nel caso di cui al precedente comma, qualora si tratti di una regione suddivisa in ripartizioni, per l'attribuzione dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal comma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.
  4. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, gli Uffici elettorali regionali provvedono alle relative proclamazioni».

Art. 11.
(Elezioni suppletive).

  1. Dopo l'articolo 19 della «legge elettorale per il Senato» è aggiunto il seguente:
  «Art. 19-bis. – 1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una regione o ripartizione uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive.
  2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
  3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
  4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1o agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
  5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.
  6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni».

Art. 12.
(Abrogazione delle disposizioni speciali per le Regioni a Statuto speciale).

  1. Il Titolo VII della «legge elettorale per il Senato» è abrogato.

Art. 13.
(Sostituzione delle tabelle).

  1. Le tabelle A e B, allegate alla «legge elettorale per il Senato», sono sostituite dalle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.

  Conseguentemente sostituire le tabelle allegate A e B Senato con le seguenti:

«tabella A

RIPARTIZIONI ELETTORALI

  Milano 1 (comuni di Milano, Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Comaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo)

  Milano 2 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro)

  Milano 3 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate)

  Roma 1 (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV)

  Roma 2 (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno)

  Roma 3 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo)

  Napoli 1 (comune di Napoli)

  Napoli 2 (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri).

  N.B.: Le circoscrizioni del comune di Milano sono individuate ai sensi del «Regolamento del decentramento territoriale Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.3.1997 con deliberazione n. 26/97 – entrato in vigore il 24.4.1997, aggiornato con i contenuti della delibera di Consiglio Comunale n. 54/2011 PG n. 477168/2011 avente ad oggetto: Istituzione presso ogni Consiglio di Zona della Commissione Decentramento e conseguente introduzione dell'articolo 19-bis del Regolamento del decentramento territoriale».

  I municipi del comune di Roma sono individuati ai sensi della Deliberazione dal verbale delle deliberazioni dell'assemblea capitolina Protocollo RC n. 20071/12 seduta pubblica 11 marzo 2013.

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2. 9. Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino.

  Sopprimere il comma 1.
2. 304. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente: Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali e nei relativi collegi plurinominali individuati con le modalità di cui al comma 2-quinquies;.

  Conseguentemente:
   al capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: Tabella «B» con le seguenti: tabella, di cui al comma 2-quinquies;
   dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

  «2-quinquies. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi possono anche includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, ma non dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al periodo precedente sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere. Lo schema del decreto legislativo di cui al primo periodo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al periodo precedente qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.».
2. 10. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 1, capoverso comma 2, sopprimere la Tabella B Senato.

  Conseguentemente:
   sostituire il capoverso 2-ter con i seguenti:

  «2-ter. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
  2-quater. Con il medesimo decreto di cui al comma 2-ter è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella B Senato sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.
  2-quinquies. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione in modo che non superino il massimo di quattordici seggi, sulla base dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, in quanto applicabili.
  2-sexies. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, sentito il parere dei presidenti dei gruppi parlamentari.
  2-septies. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
  2-octies. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere».
   sopprimere il capoverso 2-quater.
2. 17. Fraccaro, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Grillo, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso comma 2, Tabella B Senato, sostituire il capoverso: Regione Piemonte con il seguente: Regione Piemonte

  1. Alessandria, Asti
  2. Biella, Vercelli, Novara, Verbano
  3. Cuneo
  4. Torino
2. 351. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Al comma 1, capoverso comma 2, Tabella B Senato, sostituire il capoverso: Regione Piemonte con il seguente: Regione Piemonte

  1. Pinerolo, Valsusa, Valli Lanzo, Ivrea, Venaria
  2. Chivasso, Settimo, Moncalieri, to6, Nichelino
  3. Orbassano, Collegno, to7, To3, to8
  4. To1, To2, To4, To5.
2. 352. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Al comma 1, capoverso comma 2, Tabella B Senato, sostituire il capoverso: Regione Piemonte con il seguente: Regione Piemonte

  1. Pinerolo, Val Susa, Orbassano, Nichelino, Collegno
  2. Moncalieri, Settimo, To6, To7, To1
  3. Val di Lanzo, Ivrea, Chivasso, Venaria, To5
  4. To2, To3, To4, To8.
2. 353. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Al comma 1, capoverso comma 2, Tabella B Senato, capoverso: Regione Piemonte, numero 2, sopprimere la parola: Ivrea.

  Conseguentemente, al numero 3, aggiungere la parola: Ivrea.
2. 350. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Al comma 1, capoverso comma 2, Tabella B Senato, capoverso: Regione Lombardia, numero 11 sopprimere le parole: Albino, Costa Volpino, Zogno.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   numero 18, sopprimere le parole: Dalmine, Seriate, Treviglio.
   numero 19, sopprimere la parola: Bergamo.
   aggiungere infine il seguente numero: 20. Albino, Costa Volpino, Zogno, Dalmine, Seriate, Treviglio, Bergamo.
2. 356. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso comma 2, Tabella B Senato, capoverso: Regione Lombardia, numero 14, sostituire le parole: Cinisello Balsamo con la seguente: Monza.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 15, sostituire la parola: Monza con le seguenti: Cinisello Balsamo.
2. 357. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, Tabella B Senato, capoverso: Regione Veneto, numero 24, sopprimere le parole: Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   dopo il numero 24 aggiungere il seguente: 24-bis. Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave,
   al numero 25, sopprimere la parola: Mirano;
   al numero 27, sopprimere le parole: Chioggia, Venezia-Mestre, Venezia-Mira e Venezia-San Marco.
   dopo il numero 27 aggiungere il seguente: 27-bis. Chioggia, Mirano, Venezia-Mestre, Venezia-Mira, Riviera del Brenta, Venezia-San Marco.
2. 358. Matteo Bragantini, Invernizzi, Prataviera.

  Al comma 1, capoverso comma 2, Tabella B Senato, capoverso: Regione Veneto, numero 24, sopprimere le parole: Portogruaro,Venezia-San Donà di Piave.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   dopo il numero 24 aggiungere il seguente: 24-bis. Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave.
   al numero 25, sopprimere la parola: Mirano.
   dopo il numero 25 aggiungere i seguenti:

  25-bis. Mirano, Riviera del Brenta.

  25-ter. Chioggia.

  25-quater. Venezia-Mestre, Venezia-Mira.

  25-quinquies. Venezia-San Marco.
   al numero 27, sopprimere le parole: Chioggia, Venezia-Mestre, Venezia-Mira e Venezia-San Marco.
2. 359. Matteo Bragantini, Invernizzi, Prataviera.

  Al comma 1, capoverso comma 2, Tabella B Senato, sostituire le parole da: «La Regione Trentino Alto Adige» fino alla fine del periodo con le seguenti: «La Regione Trentino Alto Adige è costituita, ai fini dell'elezione del Senato, in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano».
  Conseguentemente:
   al comma 8, capoverso Art. 16, numero 1), sopprimere le parole: «e nel Trentino Alto Adige»
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12. Al Titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al titolo, le parole «e Trentino-Alto Adige» sono soppresse;
   b) all'articolo 20, alinea, comma 1, le parole: «e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige» sono soppresse;
   c) all'articolo 20, comma 1, la lettera b) è soppressa;
   d) all'articolo 20, comma 1, lettera c), le parole: «nei collegi uninominali delle due regioni» sono sostituite dalle seguenti: «nel collegio uninominale della Valle d'Aosta»;
   e) l'articolo 21-bis è abrogato;
   f) all'articolo 21-ter, comma 1, le parole: «in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige» sono soppresse.
2. 66. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 11. D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Toninelli, Dadone, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quarantadue per cento.

  Conseguentemente, al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1:
   al numero 5), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 42 per cento;
   al numero 7), sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 11 per cento.
2. 12. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 1, capoverso comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quarantuno per cento.

  Conseguentemente, al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1:
   al numero 5), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 41 per cento;
   al numero 7), sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 12 per cento.
2. 13. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 1, capoverso comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quaranta per cento.

  Conseguentemente, al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1:
   al numero 5), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 40 per cento;
   al numero 7), sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 13 per cento.
2. 14. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Subemendamenti all'emendamento 2. 900 della Commissione.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, sostituire la parola: trentasette con la seguente: quarantadue.

  Conseguentemente:
   al comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1,
    numero 5), sostituire le parole:
37 per cento con le seguenti: 42 per cento;
    numero 7), sostituire le parole: 15 punti con le seguenti: 10 punti.
0. 2. 900. 38. Zaccagnini.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, sostituire la parola: trentasette con la seguente: quaranta.

  Conseguentemente:
   al comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 5), sostituire le parole:
37 per cento con le seguenti: 40 per cento.
*0. 2. 900. 17. D'Attorre, Rosato, Roberta Agostini, Gasparini, Lauricella, Pollastrini, Gullo, Giorgis, Naccarato, Narduolo, Ventricelli, Zoggia, Mognato, Fabbri, Carra, Borghi.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, sostituire la parola: trentasette con la seguente: quaranta.

  Conseguentemente:
   al comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1,
    numero 5), sostituire le parole:
37 per cento con le seguenti: 40 per cento;
    numero 7), sostituire le parole: 15 punti con le seguenti: 12 punti.
*0. 2. 900. 22. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, sostituire la parola: trentasette con la seguente: trentotto.

  Conseguentemente:
   al comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 5), sostituire le parole:
37 per cento con le seguenti: 38 per cento.
0. 2. 900. 16. Bindi, Giorgis, Rosato, Cuperlo, Gasparini, Rampi, Bargero, Giuditta Pini, Gribaudo, Cominelli, Malisani, Manzi, Rubinato, Murer, Carnevali, Giovanna Sanna, Zoggia, Mognato, Civati, Zampa, Giuseppe Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori, Fabbri, Carra, Borghi.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 6, capoverso «Art. 15», comma 1, numero 1), sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali e la parola: plurinominale con la seguente: uninominale.

  Conseguentemente:

  al medesimo capoverso, numero 3), sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali;

  al comma 8,
   capoverso «Art. 16», comma 1, numero 6), sostituire la parola:
plurinominale con la seguente: uninominale;
   capoverso «Art. 16-
bis»,
    comma 1, alinea, primo periodo, sostituire la parola:
plurinominali con la seguente: uninominali;
    comma 2,
     alinea, sostituire la parola:
plurinominali con la seguente: uninominali;
     lettera b), sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali e la parola: plurinominale ovunque ricorra, con la seguente: uninominale;
     lettera e), sostituire, ovunque ricorra, la parola: plurinominali con la seguente: uninominali.
0. 2. 900. 29. D'Attorre, Bindi, Lattuca, Naccarato, Pollastrini, Murer, Ventricelli, Zoggia, Mognato, Fabbri, Borghi.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 1), sostituire le parole: compresi i voti con le seguenti: esclusi i voti.
0. 2. 900. 12. La Russa.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 2), dopo le parole: liste che compongono la coalizione aggiungere le seguenti: e che abbiano raggiunto sul piano nazionale la percentuale di voti validi indicata al numero 3, lettera a), per le liste collegate.
*0. 2. 900. 13. La Russa.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 2), dopo le parole: liste che compongono la coalizione aggiungere le seguenti: e che abbiano raggiunto sul piano nazionale la percentuale di voti validi indicata al numero 3, lettera a), per le liste collegate.
*0. 2. 900. 37. D'Attorre, Bindi, Francesco Sanna, Giorgis, Lauricella, Gullo, Gasparini, Zoggia, Mognato, Civati, Zampa, Giuseppe Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori, Fabbri, Borghi.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 2), dopo le parole: liste che compongono la coalizione aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 4 per cento del totale dei voti validamente espressi.

  Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3):
   lettera a),
    sopprimere le parole:
la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e;
    sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento;
   lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 4 per cento;
   lettera c), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
0. 2. 900. 19. Civati, Zampa, Giuseppe Guerini, Gandolfi, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 2), dopo le parole: liste che compongono la coalizione aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi.
0. 2. 900. 36. Lattuca, Lauricella, Gasparini, Fabbri, Giorgis, Borghi, Borghi.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 2), dopo le parole: liste che compongono la coalizione aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno l'1 per cento del totale dei voti validamente espressi.
0. 2. 900. 35. Lattuca, Lauricella, Gasparini, Fabbri, Giorgis, Borghi.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e, tramite estratto del processo verbale, provvede a comunicare con la modalità più celere l'esito di tale ultima determinazione all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma,
    numero 6), dopo le parole:
pari o superiore a 170 aggiungere le seguenti: provvede a comunicare, tramite estratto del processo verbale e con la modalità più celere, l'esito di tale verifica e della verifica di cui al numero 5) all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e;
    al numero 7, premettere le parole: Salvo quanto stabilito al comma 2-ter,
   al comma 2, primo periodo, premettere le parole: Salvo quanto stabilito al comma 2-ter,
   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Tramite estratto del processo verbale e con la modalità più celere l'Ufficio comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, l'esito della verifica di cui al comma 1, numero 7), primo periodo, ovvero le liste o coalizioni di liste che egli determina ai sensi del comma 2.
  2-ter. L'Ufficio elettorale centrale nazionale non attribuisce il numero di seggi aggiuntivi di cui al comma 1, numero 7), primo periodo, ovvero dichiara di non doversi procedere al turno di ballottaggio e procede alla attribuzione definitiva dei seggi ai sensi del comma 1, numero 6), qualora:
   a) la lista, ovvero la coalizione di liste determinata ai sensi del comma 1, numero 2), e del comma 1, numero 7), abbia come capo della forza politica o, rispettivamente, come unico capo della coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, persona diversa da quella indicata come capo della forza politica o, rispettivamente, come unico capo della coalizione di liste nella comunicazione ricevuta dall'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 2-bis, ultimo periodo, e comma 6-bis, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
   b) una o entrambe le liste, ovvero coalizioni di liste determinate ai sensi del comma 2, abbiano come capo della forza politica o, rispettivamente, come unico capo della coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, persona diversa da quella indicata come capo della forza politica o, rispettivamente, come unico capo della coalizione di liste nella comunicazione ricevuta dall'Ufficio elettorale nazionale di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ai sensi dell'articolo 83, comma 6-bis, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
0. 2. 900. 51. Nicoletti.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 6 per cento e le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo numero 3):
   lettera
b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento;
   lettera c), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
0. 2. 900. 39. Zaccagnini.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento.
*0. 2. 900. 21. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento.
*0. 2. 900. 34. Fabbri, Lattuca, Naccarato, Roberta Agostini, Giuliani, Piccoli Nardelli, Civati, Zampa, Giuseppe Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori, Borghi.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), sopprimere le parole da: e che contengano fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente al medesimo numero 3), lettera c), dopo le parole: il 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti:, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi.
0. 2. 900. 26. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento con le seguenti: il 5 per cento in almeno due Regioni e almeno il 3 per cento sul piano nazionale.

  Conseguentemente, al medesimo numero, lettera c), sostituire le parole: sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento con le seguenti: il 5 per cento in almeno due Regioni e almeno il 3 per cento sul piano nazionale.
0. 2. 900. 10. La Russa.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo numero, lettera c), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
0. 2. 900. 27. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo numero, lettera c), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
*0. 2. 900. 11. La Russa.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo numero, lettera c), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
*0. 2. 900. 33. Bindi, Lauricella, Naccarato, Rosato, Fabbri, Gasparini, Roberta Agostini, Civati, Zampa, Giuseppe Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori, Carra, Giorgis, Valiante, Fioroni, Borghi.

  All'emendamento 2.900, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, comma 1,

   numero 3),
    lettera
b) dopo le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti:, le singole liste che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;
   lettera c), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;
   numero 4), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Include nel processo di ripartizione dei seggi le liste che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette regioni, solo nelle regioni dove tali liste abbiano conseguito almeno l'otto per cento dei voti validi espressi;
   al capoverso «Art. 16-bis», comma 1,
    lettera
a), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Include nel processo di ripartizione dei seggi le liste che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette regioni, solo nelle regioni dove tali liste abbiano conseguito almeno l'otto per cento dei voti validi espressi;
    lettera b), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Include nel processo di ripartizione dei seggi le liste che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette regioni, solo nelle regioni dove tali liste abbiano conseguito almeno l'otto per cento dei voti validi espressi.
0. 2. 900. 42. Centemero, Ravetto.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati.

  Conseguentemente, al medesimo numero 3),
   lettera
b) dopo le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: le singole liste che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;
   lettera c), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati.
0. 2. 900. 41. Centemero, Ravetto.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, comma 1,

   numero 3),
    lettera b) dopo le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: le singole liste che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;
    lettera c), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;
   numero 4), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Include nel processo di ripartizione dei seggi le liste che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette regioni, solo nelle regioni dove tali liste abbiano conseguito almeno l'otto per cento dei voti validi espressi;
   al capoverso «Art. 16-bis», comma 1,
   lettera a), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Include nel processo di ripartizione dei seggi le liste che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette regioni, solo nelle regioni dove tali liste abbiano conseguito almeno l'otto per cento dei voti validi espressi;
   lettera b), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Include nel processo di ripartizione dei seggi le liste che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette regioni, solo nelle regioni dove tali liste abbiano conseguito almeno l'otto per cento dei voti validi espressi.
0. 2. 900. 43. Centemero, Ravetto.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati.

  Conseguentemente, al medesimo numero 3),
   lettera b) dopo le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: le singole liste che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;
    lettera c), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati.
0. 2. 900. 44. Centemero, Ravetto.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo numero 3):
   lettera
b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento;
   lettera c), sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento.
0. 2. 900. 15. La Russa.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 10 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo numero 3):
   lettera
b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 10 per cento;
   lettera c), sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 10 per cento.
0. 2. 900. 28. Blazina, Borghi.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nei casi in cui l'Ufficio centrale nazionale procede ad attribuire ad una coalizione di liste un numero di seggi aggiuntivi ai sensi del numero 7), ovvero quando attribuisce ad una coalizione di liste i seggi di cui al comma 2, numero 1), ridetermina la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste includendo in questa tutti i voti validi ottenuti dalle liste partecipanti alla coalizione secondo l'elenco dei collegamenti ammessi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, e procede all'attribuzione e alla ripartizione dei seggi a tali liste ai sensi del comma 1, numeri 7 e 8), nonché del comma 2, numero 2).
0. 2. 900. 40. Di Gioia.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), dopo la lettera a), aggiungere, la seguente:
   a-bis) individua altresì le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi che non contengano alcuna lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale il 4,5 per cento dei voti validi espressi;

  Conseguentemente, al medesimo numero 3), lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; individua altresì, le singole liste delle coalizioni di cui alla lettera a-bis) che abbiano ottenuto la maggiore cifra elettorale, purché abbiano conseguito almeno il 3 per cento del totale dei voti validamente espressi.
0. 2. 900. 31. Francesco Sanna, Bindi, Giorgis, Borghi.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
*0. 2. 900. 20. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
*0. 2. 900. 32. Giorgis, D'Attorre, Famiglietti, Pollastrini, Lauricella, Lattuca, Roberta Agostini, Naccarato, Murer, Zoggia, Mognato, Fabbri, Borghi.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6 per cento.
0. 2. 900. 14. La Russa.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera c), dopo le parole: il 4,5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi.
0. 2. 900. 25. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi, purché abbia conseguito almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi.
0. 2. 900. 30. Lattuca, Lauricella, Gasparini, Fabbri, Giorgis.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 6), dopo le parole: pari, o superiore a 170 aggiungere le seguenti: ovvero una percentuale di seggi, sul totale di 309, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale dei voti validamente espressi, aumentata di 15 punti percentuali.
0. 2. 900. 50. Parisi.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 8), sostituire le parole: numero 299 con le seguenti: totale dei seggi, ad esclusione dei seggi assegnati alle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise.
0. 2. 900. 1. Nicoletti.

  All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 2, alinea, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dopo il primo turno sono consentiti ulteriori apparentamenti finalizzati al ballottaggio tra le due liste o coalizioni di liste di cui al periodo precedente ed altre liste o coalizioni di liste che non abbiano invece ottenuto al primo turno le due maggiori cifre nazionali, ma che abbiano in ogni caso i requisiti di cui al comma 1, numero 3).
0. 2. 900. 24. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: trentasette.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 6 con il seguente:

6. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
  «Articolo 15. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
    1) determina la cifra elettorale di ogni lista in ciascuno dei collegi plurinominali della regione. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
    2) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nei collegi plurinorninali della regione. Determina inoltre la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste che la compongono;
    3) comunica all'Ufficio elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste, nonché il totale dei voti validi espressi nei singoli collegi plurinominali della regione.»
   sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dai seguenti:
  «Articolo 16. – 1. L'Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali del Trentino – Alto Adige;
   2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste che compongono la coalizione, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   3) individua quindi:
    a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
    b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno 1'8 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno 1'8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
    c) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui alla lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima.
   4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede, in ciascuna regione, ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e singola lista. Tale totale è dato, per ciascuna coalizione di liste e singola lista, dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione;
   5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 37 per cento del totale dei voti validamente espressi. Nella determinazione della cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale l'Ufficio elettorale nazionale comprende i voti ottenuti dalle liste di candidati ai seggi attribuiti nella regione Valle d'Aosta e nella regione Trentino-Alto Adige collegati, ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale;
   6) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi della assegnazione provvisoria di seggi di cui al numero 4), un numero totale nazionale di seggi, determinato ai sensi dei periodi settimo ed ottavo del predetto numero 4), pari, o superiore a 170 conferma come definitiva l'attribuzione dei seggi in ciascuna regione alle liste e alle coalizioni di liste effettuata ai sensi del predetto numero 4) e l'Ufficio elettorale regionale, ricevute dall'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al comma 3 procede alla attribuzione dei seggi alle liste di cui alla lettera c) del numero 3) e alla successiva assegnazione dei seggi in ciascun collegio plurinominale della regione. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale l'Ufficio elettorale nazionale comprende il numero di seggi comunque ottenuti da candidati ai seggi attribuiti con metodo proporzionale nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da candidati nei collegi uninominali nella regione Valle d'Aosta e nella regione Trentino-Alto Adige collegati, ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale;
   7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dei numeri 1) e 2) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 309, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 170 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Nel calcolo del valore percentuale da determinare ai sensi del primo periodo, l'Ufficio considera nel numero dei seggi ottenuti dalla coalizione di liste, ovvero dalla lista singola di cui al numero 5), i seggi comunque ottenuti da candidati ai seggi attribuiti con metodo proporzionale nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da candidati nei collegi uninominali nella regione Valle d'Aosta e nella regione Trentino-Alto Adige collegati, ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. Analogamente, il medesimo numero di seggi costituisce la base sulla quale l'Ufficio calcola la quota di seggi necessari a raggiungere la consistenza di 170 seggi;
   8) l'Ufficio procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi del numero 7). A tal fine divide il numero dei seggi assegnati a ciascuna regione dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 per il totale dei seggi, ad esclusione dei seggi assegnati alle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero dei seggi aggiuntivi determinati ai sensi del numero 7) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In ciascuna regione attribuisce quindi alla coalizione di liste o singola lista di cui al numero 5) un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato della moltiplicazione del numero dei seggi aggiuntivi per il rispettivo indice. Qualora in una o più regioni la coalizione di liste ovvero la singola lista di cui al numero 5) non fosse presente, l'Ufficio ripete la determinazione degli indici escludendo da questi tale regione e sottraendo al numero 299 il numero di seggi che sono assegnati a quella regione dal citato decreto di cui all'articolo 1. Prima di procedere alla attribuzione dei seggi aggiuntivi nelle regioni l'Ufficio verifica che la somma dei seggi aggiuntivi così determinati per ciascuna regione corrisponda al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi del numero 7). Se il risultato della somma è di una unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda all'unità inferiore il più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità superiore; se più regioni hanno il medesimo valore più piccolo, arrotonda all'unità inferiore il valore corrispondente alla regione cui è assegnato il maggior numero di seggi; se due o più regioni presentano ancora i medesimi valori, arrotonda il valore corrispondente alla regione nella quale la coalizione di liste, ovvero la lista singola di cui al numero 5) ha la minore cifra elettorale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'Ufficio compie le operazioni descritte, iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità superiore, fino al raggiungimento del numero di seggi aggiuntivi da ripartire. Se il risultato della somma è di una o più unità inferiori, l'Ufficio procede nel medesimo modo arrotondando però all'unità superiore valori arrotondati dal primo calcolo all'unità inferiore. L'Ufficio elettorale nazionale provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3, indicando per ciascuna regione, il risultato della ripartizione provvisoria di cui al numero 4), l'elenco delle liste singole e delle coalizioni di liste di cui al numero 3), lettere a), b) e c), il numero di seggi aggiuntivi attribuiti in ciascuna regione alla coalizione di liste, ovvero lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale;

  2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2) e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
   1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 161 seggi. L'Ufficio procede quindi a determinare il numero di seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni alla coalizione di liste, ovvero singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio. A tal fine, determina il numero complessivo di seggi conseguiti dalla coalizione di liste, ovvero singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio nella attribuzione provvisoria di seggi effettuata ai sensi del comma 1, numero 4). Al numero così determinato, l'Ufficio aggiunge il numero dei seggi ottenuti da candidati ai seggi attribuiti con metodo proporzionale nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da candidati nei collegi uninominali nella regione Valle d'Aosta e nella regione Trentino-Alto Adige collegati, ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati alla coalizione di liste, ovvero singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio. Successivamente, determina il numero complessivo di seggi aggiuntivi che, sommati al numero di seggi precedentemente determinato, consentono a tale coalizione di liste, ovvero singola lista, di ottenere l'assegnazione di 161 seggi in sede nazionale;
   2) L'Ufficio procede poi a determinare il numero di seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione alla coalizione di liste, ovvero singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio. A tal fine procede ai sensi del numero 8) del comma 1, sostituendo in quelle operazioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi del numero 7) del comma 1, con il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi del numero 1).

  3. L'Ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici elettorali regionali l'elenco delle liste singole e delle coalizioni di liste di cui al numero 3), lettere a), b) e c), l'attribuzione di seggi effettuata in via provvisoria, ovvero in via definitiva, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 4) per la rispettiva regione, il numero di seggi aggiuntivi attribuiti nella regione alla lista, ovvero coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, o ancora alla lista, o coalizione di liste che ha ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio.
  4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»
  «Articolo 16-bis. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 procede, in applicazione delle determinazioni già assunte dall'Ufficio elettorale nazionale, alla ulteriore ripartizione ed assegnazione dei seggi in sede regionale quando tale assegnazione non sia stata completata dall'Ufficio elettorale nazionale e, successivamente, alla attribuzione nei collegi plurinominali dei seggi assegnati in sede regionale. A tal fine compie le seguenti operazioni:
   a) se l'Ufficio elettorale nazionale ha assegnato i seggi alle singole liste e alle coalizioni di liste rendendo definitive, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 6), le attribuzioni provvisorie determinate ai sensi del comma 1, numero 4) del medesimo articolo 16, l'Ufficio elettorale regionale ripartisce fra le liste partecipanti ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 3), lettera c), il totale dei seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste. A tale fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste per il numero dei seggi ad essa attribuiti dall'Ufficio elettorale nazionale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
   b) se l'Ufficio elettorale nazionale ha assegnato i seggi attribuendo, in ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 8), un numero di seggi aggiuntivi alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero, attribuendola ai sensi del comma 2, numero 1), del medesimo articolo, alla coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio, l'Ufficio elettorale regionale procede a ripartire definitivamente i seggi della circoscrizione secondo le attribuzioni effettuate dall'Ufficio elettorale nazionale fra le liste e le coalizioni di liste da questi indicate. A tal fine attribuisce alla coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero alla coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio un numero di seggi determinato dalla somma dei seggi ad essa assegnati nella attribuzione provvisoria effettuata dall'Ufficio elettorale nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 4) e dei seggi aggiuntivi attribuiti alla regione dal medesimo Ufficio elettorale nazionale. Qualora i seggi siano assegnati ad una coalizione di liste, l'Ufficio elettorale regionale procede, ai sensi della lettera a), alla loro ripartizione fra le liste di quella coalizione ammesse ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 3), lettera c). L'Ufficio procede poi a ripartire il restante numero di seggi assegnati alla regione fra le altre liste e coalizioni di liste secondo le indicazioni trasmesse dall'Ufficio elettorale nazionale. A tal fine, con le modalità di cui alla lettera a), ripartisce il numero residuale di seggi fra le altre coalizioni di liste e liste singole ammesse alla ripartizione e, successivamente, ripartisce fra le liste partecipanti i seggi attribuiti a ciascuna coalizione di liste.

  2. L'Ufficio elettorale regionale procede alla attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, come segue:
   a) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste ai sensi della lettera b) del comma 1, determina ai fini della ripartizione il quoziente regionale della lista o delle liste di maggioranza ed il quoziente regionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora i seggi siano stati attribuiti ai sensi della lettera a) del comma 1, il quoziente regionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali regionali delle liste cui sono assegnati seggi nella regione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;
   b) nel caso in cui siano stati assegnati seggi aggiuntivi, per la attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale delle liste di maggioranza determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   c) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato ai sensi del comma 1. In caso negativo al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi negli altri collegi nei quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   d) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero di seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito dall'Ufficio elettorale regionale. In caso negativo, procede come descritto alla lettera c), periodo secondo e seguenti.
   e) qualora l'Ufficio elettorale regionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire seggi aggiuntivi, l'Ufficio stesso procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi della lettera a), secondo periodo. Successivamente procede alla attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta alla lettera d) per ciascun gruppo di liste.»
2. 900. La Commissione.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi 2-ter e 2-quater.
2. 16. Toninelli, Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Dadone, Grillo, Cozzolino.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-quater.
2. 18. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo le parole: legge 4 agosto 1993, n. 276 aggiungere le seguenti: avendo comunque come prioritario il criterio che ciascun collegio sia costituito rispettando l'ambito della provincia.
2. 19. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, dopo il capoverso 2-quater, aggiungere il seguente:
  «2-quinquies. Al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346, come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».

  Conseguentemente, al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   «b-bis) nel collegio di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, spetta comunque almeno un seggio alle liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, collegate ad una lista che presenti i requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), nel caso in cui tali liste abbiano ottenuto nel collegio almeno il 7 per cento dei voti validi».
2. 20. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
  «2-quinquies. Al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346, come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».

  Conseguentemente, al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   «b-bis) nel collegio di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, spetta comunque almeno un seggio alle liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, nel caso in cui tali liste abbiano ottenuto nel collegio almeno il 7 per cento dei voti validi».
2. 21. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sopprimere il comma 2.
*2. 22. Dadone, Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Toninelli, Grillo, Cozzolino.

  Sopprimere il comma 2.
*2. 305. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio deve tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi.»
2. 372. Famiglietti.

  Sopprimere il comma 3.
**2. 23. Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Grillo, Cozzolino.

  Sopprimere il comma 3.
**2. 306. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo la parola: «14-bis,» è aggiunta la seguente: «14-ter,».
2. 373. Famiglietti.

  Sopprimere il comma 4.
2. 307. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) il comma 3 è abrogato.
2. 24. Grillo, Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.»
2. 26. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno sei mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».
2. 25. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso» sono sostituite dalle seguenti: «in almeno una delle Camere».
2. 27. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguente:

  «3-bis. Per la designazione dei candidati all'elezione del Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici organizzati indicono elezioni primarie, nella misura del settantacinque per cento dei seggi da attribuire in ciascun collegio, garantendo la parità di genere.
  3-ter. Le elezioni di cui al comma 3-bis avvengono a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni».

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: un ordine numerico aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter.
*2. 28. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguente:

  «3-bis. Per la designazione dei candidati all'elezione del Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici organizzati indicono elezioni primarie, nella misura del settantacinque per cento dei seggi da attribuire in ciascun collegio, garantendo la parità di genere.
  3-ter. Le elezioni di cui al comma 3-bis avvengono a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni».

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: un ordine numerico aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter.
*2. 301. Zaccagnini.

  Al comma 4, lettera b), capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo:
   dopo le parole:
A pena di inammissibilità, aggiungere le seguenti: in ciascuna lista nei collegi plurinominali e nel complesso delle capolisture circoscrizionali di ciascuna lista;
   sostituire le parole:, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere con le seguenti: In ciascuna lista nei collegi plurinominali è garantita l'alternanza per genere tra singole candidature.
2. 29. Locatelli, Labriola.

  Al comma 4, lettera b), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: ciascuna lista aggiungere le seguenti: al momento della presentazione.
2. 30. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Al comma 4, lettera b), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere con le seguenti: deve essere previsto l'ordine alternato di genere. Altresì, a pena di inammissibilità, i capolista nei collegi non possono essere rappresentati in misura superiore al cinquanta per cento da persone dello stesso genere.
2. 31. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Titti Di Salvo.

  Al comma 4, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale.
2. 32. Fraccaro, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:
   c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti non del medesimo genere».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. A seguito degli accertamenti di cui al presente articolo, e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, l'ufficio elettorale regionale procede per l'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 9, comma 4-bis
2. 33. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Sopprimere il comma 5.
2. 370. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto all'altro, su un'unica colonna. Sul lato sinistro di ogni singolo contrassegno di lista è tracciato un rettangolo vuoto, in cui sono presenti due righe, poste l'una sotto all'altra, sulle quali l'elettore ha facoltà di esprimere un massimo di due preferenze di genere, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del presente decreto legislativo».
  5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «2. Con la matita di cui al comma 1 si indica un massimo di due voti di preferenza per candidati di genere differente. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita copiativa, nell'apposito spazio tracciato di fianco al contrassegno della lista votata, sulle righe appositamente create, il nome e cognome o solo il cognome di un massimo di due candidati preferiti che siano di genere differente, compresi nella lista medesima. In caso d'identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data di nascita. Qualora un candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare a questi la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. Sono vietati altri segni e indicazioni.».

  Conseguentemente:
   al comma 6, capoverso
, numero 2), aggiungere, in fine, le parole: », nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista»;
   al comma 9, capoverso, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
2. 34. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste, che possono essere presentate solo singolarmente, senza possibilità di dichiarazione di collegamento, e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista e i cognomi e i nomi dei relativi candidati sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio».
2. 35. Dieni, Toninelli, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: e i cognomi e i nomi dei relativi candidati con le seguenti: con i cognomi e i nomi dei relativi candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 9, comma 4.

  Consegentemente:
   sostituire la lettera
c) con la seguente:al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: Le schede sono di carta consistente, sono predisposte e fornite a cura del Ministro dell'interno e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nel collegio plurinominale e i nominativi dei relativi candidati.
   alla lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti con sorteggio da effettuarsi presso l'Ufficio centrale nazionale.
2. 371. Famiglietti.

  Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nel collegio plurinominale a norma degli articoli 8 e 9. L'ordine delle liste e dei rispettivi contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto come da tabella C allegata al presente decreto legislativo. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nel collegio. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare nel collegio. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un «+» in colore verde e un «-» in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nel collegio della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista.
  3-bis. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle seguenti:

.

.

2. 36. Fraccaro, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 5, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 3.
2. 37. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Grillo.

  Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente :
   e) al comma 4-bis è aggiunto in fine il seguente periodo: «La scheda elettorale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».
2. 38. Dieni, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Grillo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «diciottesimo».
2. 39. Dieni, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Grillo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis. – 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano imbarcati con regolare contratto di lavoro possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.
  2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata, allegando il certificato di lavoro, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno. Il regolamento deve contemplare l'ipotesi di voto negli uffici consolari legittimati su richiesta del lavoratore marittimo imbarcato, ove programmabile, e può essere presentata tramite documenti richiesti da un familiare o da un cittadino italiano delegato.
  3. Presso gli uffici consolari legittimati di cui al comma 2, entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:
   a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
   b) le schede elettorali con relativa busta;
   c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è inserito;
   d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

  4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nella apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.
  5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, rispettivamente al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario comunale per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non sono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.
  6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnategli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto; verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata, la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, la inserisce nell'urna; riporta sul verbale l'eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda; inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato
dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione».
2. 423. Bossa.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

  1. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
  2. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
  3. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati al collegio. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «-» colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.
  4. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «+» colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.
  5. Sono vietati altri segni o indicazioni.
  6. Di queste modalità di espressione del voto il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quel collegio.
  7. Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.

  1. L'Ufficio elettorale regionale delle regioni suddivise in collegi, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascun collegio:
   a) determina le cifre elettorali di collegio di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b) determina le cifre elettorali di collegio di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali di collegio di lista per il numero di seggi assegnati al collegio e trascura la parte frazionaria;
   c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali di collegio corrette conseguite in tutte i collegi della circoscrizione;
   d) determina le cifre elettorali individuali di collegio di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio.

  2. L'Ufficio elettorale regionale delle altre regioni:
   a) determina le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali regionali;
   b) determina le cifre elettorali individuali regionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della regione».
   sostituire il comma 8 con i seguenti:
  8. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 16.

  1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio elettorale regionale procede alla distribuzione regionale dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 2, 3, 4, 5, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire accresciuto di una unità. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi sono assegnati alle liste a cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni nel limite dei seggi da assegnare in quella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  2. Nelle regioni suddivise in collegi, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascun collegio:
   a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;
   b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali di collegio di lista delle liste di cui alla lettera a);
   c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati al collegio, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, trascurando la parte frazionaria;
   d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale di collegio di lista per il quoziente di cui alla lettera c) e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;
   e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quel collegio ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;
   f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).

  3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutti i collegi della regione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.
  4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in caso di parità, da quella fra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:
   a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quei collegi dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nei quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente comma, sottrae a questa i seggi in quei collegi nei quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale di collegio corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quel collegio e nel quale inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quei collegi dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quei collegi nei quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale di collegio corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quel collegio. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quegli altri collegi nei quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza ai collegi ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;
   d) infine, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nel collegio, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

  5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali di collegio e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
  6. Nelle regioni non suddivise in collegi, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali regionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

  8-bis. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle seguenti:

.

.

2. 40. Nuti, Grillo, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, Toninelli, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  «5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «2. Al fine di garantire il rispetto della chiara volontà dell'elettore:
   a) se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista;
   b) se l'elettore traccia un segno sul nominativo di uno o più candidati di una medesima lista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista, il voto è comunque attribuito alla lista che ha presentato il candidato o i candidati prescelti;
   c) se l'elettore traccia un altro segno che non inficia la sua chiara volontà, tale segno non comporta l'annullamento del voto».
2. 41. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Sopprimere il comma 6.
2. 308. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

  L'articolo 16 del testo unico del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 16.

  1. L'Ufficio elettorale regionale, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascun collegio, determina le cifre elettorali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
  2. L'Ufficio elettorale regionale determina altresì le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali regionali;
  3. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio elettorale regionale procede alla distribuzione regionale dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 2, 3, 4, 5, eccetera, sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire accresciuto di una unità. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi sono assegnati alle liste a cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni nel limite dei seggi da assegnare in quella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  4. Successivamente, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascun collegio:
   a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;
   b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali di collegio di lista delle liste di cui alla lettera a);
   c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati al collegio, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, trascurando la parte frazionaria;
   d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale di collegio di lista per il quoziente di cui alla lettera c) e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;
   e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quel collegio ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;
   f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).

  5. Effettuate le operazioni di cui al comma precedente, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutti i collegi della regione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 3.
  6. Qualora la verifica di cui al comma precedente abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in caso di parità, da quella tra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:
   a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quei collegi dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente comma, sottrae a questa i seggi in quei collegi nei quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale di collegio corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quel collegio e nei quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quei collegi dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 4, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 4, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quei collegi nei quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale di collegio per il numero di seggi da questa ottenuto in quel collegio. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quegli altri collegi nei quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza ai collegi ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 4;
   d) infine, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nel collegio, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine stabilito dal presente decreto legislativo.

  7. Qualora la verifica di cui al comma 5 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine stabilito dal presente decreto legislativo».
2. 42. Grillo, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, Nuti, Toninelli, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio.

  Sopprimere il comma 7.
2. 309. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 8.
2. 310. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 1, sostituire le parole: compresi i con le parole: esclusi i.
2. 43. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 1, sopprimere le parole: della Valle d'Aosta e.
2. 44. Marguerettaz.

  Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 2), dopo le parole: all'unità inferiore aggiungere le parole: e che abbiano raggiunto sul piano nazionale la percentuale di voti validi indicata al numero 3, lettera a), del presente articolo per le liste collegate.
2. 45. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 12 per cento con le seguenti: il 6 per cento.
2. 46. D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, Nuti, Toninelli, Lombardi, Dadone.

  Al comma 8, capoverso Art. 16 comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 12 per cento con le seguenti: l'8 per cento.
2. 317. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 12 per cento con le seguenti: il 10 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1:
   numero 3), lettera
a), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 3 per cento;
   numero 6), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 3 per cento.
2. 47. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 12 per cento con le seguenti: il 10 per cento.
2. 48. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), lettera a), sopprimere le parole da: e che contengano fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, numero 6), dopo le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.
2. 302. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 8, capoverso, comma 1, numero 3, lettera a), sostituire le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: il 5 per cento in almeno due Regioni e almeno il 3 per cento sul piano nazionale.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, numero 6), sostituire le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: il 5 per cento in almeno due Regioni e almeno il 3 per cento sul piano nazionale dei voti validi espressi.
2. 375. La Russa, Migliore, Pilozzi.

  Al comma 8, capoverso, comma 1, numero 3, lettera a), sostituire le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, numero 6), sostituire le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.
2. 50. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 3 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
2. 49. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 3 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, numero 6), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 3 per cento.
2. 51. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 8, capoverso, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 4 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, numero 6), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 4 per cento.
*2. 52. Invernizzi.

  Al comma 8, capoverso, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 4 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, numero 6), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 4 per cento.
*2. 376. La Russa, Migliore, Pilozzi.

  Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3, lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1:
   numero 3), lettera
b), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento.
   numero 6), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento.
2. 55. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3, lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1:
   numero 3), lettera
b), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
   numero 6), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
2. 56. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 8, capoverso comma 1, numero 3), dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) in deroga alla lettera a), nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

  Conseguentemente: al medesimo capoverso, comma 1:
   numero 3), dopo la lettera
b) aggiungere la seguente:
   b-bis) in deroga alla lettera b), nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
   numero 6) aggiungere, in fine, le parole: , nella regione Friuli-Venezia Giulia, invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
2. 57. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 8, capoverso Art. 16, numero 3, lettera b), sostituire le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento con le seguenti: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento con le seguenti: di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento.
2. 59. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 8, capoverso Art. 16, numero 3, lettera b), sostituire le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento con le seguenti: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento.
2. 58. Nuti, Lombardi, D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, Toninelli, Dadone.

  Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
*2. 60. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
*2. 316. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6 per cento.
2. 61. Invernizzi.

  Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 6), dopo le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.
2. 333. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 3, alinea, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono consentiti ulteriori apparentamenti fra le liste o coalizioni di cui al periodo precedente e le altre liste escluse dal ballottaggio.
2. 65. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 8, capoverso Art. 16, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  «6. L'elezione nella circoscrizione Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige è disciplinata dalle disposizioni previste per l'elezione della Camera dei deputati in quanto applicabili.
  7. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.»
2. 430. Nicoletti.

  Sopprimere il comma 9.
2. 311. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 10.
2. 312. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 11.
2. 313. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 533 del 1993 si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare in entrambe le Camere al 31 dicembre 2013.
2. 374. Famiglietti.

(Votazione dell'articolo 2)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 3. – 1. Il Governo è autorizzato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto legislativo per la definizione dei collegi elettorali di cui alle Tabelle A e B.
2. 01. Pisicchio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 3. – (Disposizioni in materia di elezioni primarie). 1. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento obbligatorio per la selezione dei candidati di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle consultazioni elettorali nel caso di selezione dei candidati alle assemblee rappresentative di livello nazionale per le quali è prevista l'elezione nell'ambito di collegi uninominali con formula maggioritaria, nonché delle medesime candidature nel caso in cui sia previsto un sistema elettorale di natura diversa che non contempli il voto di preferenza.
  2. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non si siano avvalsi delle elezioni primarie come strumento di selezione delle candidature.
  3. Le elezioni primarie sono indette dall'ufficio elettorale competente che ne stabilisce la data e le sedi in cui devono tenersi, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni interessati, non oltre il centocinquantesimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento della competizione elettorale.
  4. Le elezioni primarie devono aver luogo non oltre il novantesimo giorno antecedente la data prevista per il rinnovo degli organi interessati.
  5. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale dei partiti politici o della coalizione di partiti che partecipano alle elezioni primarie.
  6. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
  7. Al fine di disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi deliberativi del partito politico approvano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto un regolamento che deve essere depositato unitamente al simbolo del partito politico o della coalizione di partiti almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni primarie. In caso di coalizione di partiti, il medesimo regolamento deve essere ratificato nella stessa formulazione dagli organi deliberativi dei singoli partiti politici aderenti alla coalizione.
  8. Il regolamento stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature e assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o agli elettori del collegio ovvero sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti.
  9. La presentazione delle candidature alle elezioni primarie deve aver luogo non oltre il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle stesse elezioni primarie e almeno centoventi giorni prima della data fissata per la tornata elettorale.
  10. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge o dal regolamento si applicano alle elezioni primarie le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.
  11. Al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi direttivi centrali di ciascun partito politico, anche in caso di coalizione di partiti, almeno quaranta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento, provvedono alla nomina della commissione elettorale centrale, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.
  12. La commissione elettorale centrale accerta la regolarità delle candidature ed esclude quelle che non presentano i requisiti necessari, nomina gli scrutatori, sovrintende alla regolarità delle elezioni, procede alla proclamazione dei vincitori, decide insindacabilmente sui reclami relativi alla mancata iscrizione nelle liste elettorali, su quelli concernenti l'esclusione delle candidature, nonché su quelli relativi alla regolarità delle operazioni elettorali e alla proclamazione dei vincitori, ferma restando in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrano ipotesi di reato.
  13. Le direzioni delle articolazioni territoriali dei partiti politici o delle coalizioni di partiti provvedono con i medesimi criteri di cui al comma 2 alla nomina delle commissioni elettorali relative agli ambiti territoriali di loro competenza, entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie.
  14. L'elettorato attivo per le elezioni primarie è riconosciuto agli iscritti al partito politico residenti nell'ambito territoriale interessato dal procedimento elettorale e ai sostenitori non iscritti a nessun partito politico.
  15. Gli elenchi degli iscritti sono depositati ogni anno, a cura del responsabile territoriale del partito politico o della coalizione di partiti, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Le liste dei sostenitori sono compilate a cura della commissione elettorale territoriale competente e sono depositate dal presidente della stessa entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie presso la medesima cancelleria nella quale sono stati depositati gli elenchi degli iscritti.
  16. È vietato far parte di liste di sostenitori di due o più partiti politici o coalizioni di partiti.
  17. Entro due giorni dal ricevimento delle liste, la cancelleria del tribunale provvede d'ufficio alla verifica delle stesse, nonché degli elenchi degli iscritti al partito politico, e procede all'eliminazione dei nominativi di coloro che risultano iscritti o sostenitori in più partiti politici o coalizioni di partiti, dandone comunicazione alla commissione elettorale territoriale competente.
  18. Gli elenchi degli iscritti ai partiti politici o alla coalizione di partiti sono tutelati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sono accessibili ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  19. Le elezioni primarie hanno luogo in un unico giorno.
  20. Il voto è libero e segreto.
  21. I regolamenti determinano i criteri per la durata dell'apertura delle urne e per garantire la segretezza del voto.
  22. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale.
  23. Chiuse le operazioni di voto, si procede allo spoglio immediato delle schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.
  24. I regolamenti determinano, in caso di parità di voti, i criteri di prevalenza.
  25. Le presenti disposizioni si applicano a partire dalla prima tornata elettorale successiva a quella della sua data di entrata in vigore.
2. 0321. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515).

  1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7:
    1) al comma 1, le parole: «per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta», sono sostituite dalle seguenti: «per ogni elettore del collegio nel quale il candidato si presenta.»;
   2) al comma 3, le parole: «al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12»;
   3) al comma 6, le parole: «al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12»;
   4) al comma 7, le parole: «al Collegio regionale di Garanzia elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12»;
   b) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «dei controlli», sono inserite le seguenti: «sulle dichiarazioni di cui all'articolo 7, nonché»;
   c) l'articolo 13 è soppresso;
   d) all'articolo 14:
   1) al comma 1, le parole «Il Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «Il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12»;
   2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
   e) all'articolo 15:
    1) al comma 5, le parole: «il collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «il collegio della Corte dei conti»;
    2) ai commi 6, 7, 8, 10 e 11, le parole: «il collegio regionale di garanzia elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «il collegio della Corte dei conti».
2. 03. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 3. – 1. All'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. In caso di convocazione dei comizi elettorali, il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 1 è di quindici giorni dal decreto di convocazione. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono ridotti a cinque giorni».
2. 04. Abrignani, Bianconi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 3. – (Integrazione della legge 15 febbraio 1953, n. 60). – 1. Dopo l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è aggiunto il seguente:
  «Art. 2-bis. – 1. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2 e ferma restando l'applicazione del medesimo articolo, i membri del Parlamento non possono avere, nelle imprese che siano in rapporti con amministrazioni pubbliche, interessi rilevanti determinati da una delle seguenti condizioni:
   a) la qualità di rappresentante legale, amministratore o dirigente di imprese costituite in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica:
    1) quando si tratta di imprese che hanno rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione, il rapporto comporta l'obbligo di adempimenti specifici o l'osservanza di prescrizioni normative a tutela di un interesse pubblico e l'impresa ha un volume d'affari di almeno 100 milioni annui, ovvero pari almeno al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale;
    2) quando si tratta di imprese che operano nelle attività economiche regolate in base a titoli di concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o di analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma;
   b) il controllo, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nelle imprese di cui alla lettera a);
   c) la prestazione d'opera a favore delle imprese di cui alla lettera a), per consulenze a carattere continuativo della durata complessiva di almeno ventiquattro mesi.

  2. Ai sensi del comma 1, lettera b), si ha interposizione di persona quando nelle condizioni indicate è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.
  3. L'istruttoria preliminare sui casi di cui al comma 1 è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tal fine, ricevuta dal Presidente della Camera di appartenenza la dichiarazione personale concernente le condizioni di cui al comma 1, resa dall'eletto alla stessa Presidenza nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, l'Autorità compie, nei trenta giorni successivi, ogni adempimento necessario, anche con i poteri di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili. La dichiarazione dell'eletto è comunicata alle Camere in seduta pubblica dai rispettivi Presidenti. In esito ai propri accertamenti, l'Autorità trasmette una relazione al Presidente della Camera interessata, per gli adempimenti della Giunta competente ai sensi dell'articolo 8.
  4. Quando una condizione di incompatibilità prevista dal presente articolo è accertata dalla Giunta competente ai sensi dell'articolo 8, che vi provvede entro i trenta giorni successivi alla trasmissione della relazione di cui al comma 3, il membro del Parlamento, ricevutane comunicazione dalla Giunta, può, entro i trenta giorni successivi, rimuovere la causa di incompatibilità mediante rinuncia idonea alla cessazione della condizione medesima.
  5. Si ha rinuncia, nei casi di controllo da partecipazione proprietaria previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), quando l'interessato conferisce un mandato irrevocabile per la vendita delle proprie quote di partecipazione rilevanti ai sensi delle stesse disposizioni. Il mandato è valido, per gli effetti di cui al presente comma:
   a) se vincolato al termine di trecentosessantacinque giorni;
   b) se conferito a persona o ente nei cui riguardi il membro del Parlamento interessato non è in alcuna delle condizioni di cui al comma 1;
   c) se diretto a vendere a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona ai sensi del comma 2, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con il membro del Parlamento interessato;
   d) se non è diretto a vendere al coniuge, al convivente di fatto, ai parenti fino al quarto grado, agli affini fino al secondo grado dello stesso membro del Parlamento.

  6. Conferito il mandato a vendere, il mandatario ha la piena responsabilità, propria ed esclusiva, concernente i rapporti giuridici connessi alle quote di partecipazione in vendita.
  7. La rinuncia è comunicata, per il tramite del Presidente della Camera di appartenenza, alla competente Giunta delle elezioni dal membro del Parlamento interessato, che ne fornisce idonea documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della Giunta, di cui al comma 4.
  8. Gli adempimenti di rinuncia sono immediatamente comunicati dalla Giunta competente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Entro quindici giorni dalla comunicazione, l'Autorità accerta se l'adempimento è conforme alle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5. In caso negativo, indica all'interessato le misure necessarie per assicurare la conformità e i termini di adempimento, non superiori a trenta giorni. L'Autorità comunica immediatamente l'esito dell'accertamento al Presidente della Camera di appartenenza, per il seguito di competenza della Giunta, ai sensi dell'articolo 8.»

  2. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 13 febbraio 1953, n. 60, hanno effetto nei riguardi dei membri del Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla quale decorrono i termini previsti dal medesimo articolo 2-bis.
  3. L'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
2. 06. Pisicchio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 3. – (Integrazione della legge 15 febbraio 1953, n. 60). – 1. Dopo l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è aggiunto il seguente:
  «Art. 2-bis. – 1. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2 e ferma restando l'applicazione del medesimo articolo, i membri del Parlamento non possono avere, nelle imprese che siano in rapporti con amministrazioni pubbliche, interessi rilevanti determinati da una delle seguenti condizioni:
   a) la qualità di rappresentante legale, amministratore di imprese costituite in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica:
    1) quando si tratta di imprese che hanno rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione, il rapporto comporta l'obbligo di adempimenti specifici o l'osservanza di prescrizioni normative a tutela di un interesse pubblico e l'impresa ha un volume d'affari di almeno 100 milioni annui, ovvero pari almeno al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale;
    2) quando si tratta di imprese che operano nelle attività economiche regolate in base a titoli di concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o di analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma;
   b) il controllo, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nelle imprese di cui alla lettera a);
   c) la prestazione d'opera a favore delle imprese di cui alla lettera a), per consulenze a carattere continuativo della durata complessiva di almeno ventiquattro mesi.

  2. Ai sensi del comma 1, lettera b), si ha interposizione di persona quando nelle condizioni indicate è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.
  3. L'istruttoria preliminare sui casi di cui al comma 1 è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tal fine, ricevuta dal Presidente della Camera di appartenenza la dichiarazione personale concernente le condizioni di cui al comma 1, resa dall'eletto alla stessa Presidenza nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, l'Autorità compie, nei trenta giorni successivi, ogni adempimento necessario, anche con i poteri di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili. La dichiarazione dell'eletto è comunicata alle Camere in seduta pubblica dai rispettivi Presidenti. In esito ai propri accertamenti, l'Autorità trasmette una relazione al Presidente della Camera interessata, per gli adempimenti della Giunta competente ai sensi dell'articolo 8.
  4. Quando una condizione di incompatibilità prevista dal presente articolo è accertata dalla Giunta competente ai sensi dell'articolo 8, che vi provvede entro i trenta giorni successivi alla trasmissione della relazione di cui al comma 3, il membro del Parlamento, ricevutane comunicazione dalla Giunta, può, entro i trenta giorni successivi, rimuovere la causa di incompatibilità mediante rinuncia idonea alla cessazione della condizione medesima.
  5. Si ha rinuncia, nei casi di controllo da partecipazione proprietaria previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), quando l'interessato conferisce un mandato irrevocabile per la vendita delle proprie quote di partecipazione rilevanti ai sensi delle stesse disposizioni. Il mandato è valido, per gli effetti di cui al presente comma:
   a) se vincolato al termine di trecentosessantacinque giorni;
   b) se conferito a persona o ente nei cui riguardi il membro del Parlamento interessato non è in alcuna delle condizioni di cui al comma 1;
   c) se diretto a vendere a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona ai sensi del comma 2, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con il membro del Parlamento interessato;
   d) se non è diretto a vendere al coniuge, al convivente di fatto, ai parenti fino al quarto grado, agli affini fino al secondo grado dello stesso membro del Parlamento.

  6. Conferito il mandato a vendere, il mandatario ha la piena responsabilità, propria ed esclusiva, concernente i rapporti giuridici connessi alle quote di partecipazione in vendita.
  7. La rinuncia è comunicata, per il tramite del Presidente della Camera di appartenenza, alla competente Giunta delle elezioni dal membro del Parlamento interessato, che ne fornisce idonea documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della Giunta, di cui al comma 4.
  8. Gli adempimenti di rinuncia sono immediatamente comunicati dalla Giunta competente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Entro quindici giorni dalla comunicazione, l'Autorità accerta se l'adempimento è conforme alle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5. In caso negativo, indica all'interessato le misure necessarie per assicurare la conformità e i termini di adempimento, non superiori a trenta giorni. L'Autorità comunica immediatamente l'esito dell'accertamento al Presidente della Camera di appartenenza, per il seguito di competenza della Giunta, ai sensi dell'articolo 8.»

  2. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 13 febbraio 1953, n. 60, hanno effetto nei riguardi dei membri del Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla quale decorrono i termini previsti dal medesimo articolo 2-bis.
  3. L'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
2. 09. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli, Valiante.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni in materia di conflitto di interessi).

  1. I membri del Parlamento, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tal fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dal presente articolo, volte ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra il mandato svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.
  2. Sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui i membri del Parlamento versino in una delle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo.
  3. Il mandato parlamentare è incompatibile con:
   a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva; è ammesso soltanto il cumulo tra mandato parlamentare e cariche di governo statali;
   b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata, in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   c) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominati, in enti senza scopo di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo statale, regionale e locale;
   d) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

  4. L'incompatibilità sussiste anche quando le predette attività, cariche o funzioni sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.
  5. Il titolare del mandato parlamentare, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve optare tra gli incarichi e le funzioni indicati al comma 3 e il mandato parlamentare. Nel caso in cui opti per il mandato parlamentare, da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.
  6. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la propria posizione professionale e progressione di carriera.
  7. Il mandato parlamentare è altresì incompatibile con la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero, in caso di società quotate in mercati regolamentati, di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da parte del membro del Parlamento, del coniuge, del convivente di fatto o dei parenti o affini entro il secondo grado, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o operi in regime di monopolio, di imprese che operino nei settori delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, della difesa e dell'energia, del credito e del risparmio, della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese di interesse nazionale. In tal caso, l'interessato, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve optare tra il mantenimento delle suddette partecipazioni di controllo e il mandato parlamentare.
  8. Entro 20 giorni dalla data della proclamazione l'interessato è tenuto a depositare presso la Giunta delle elezioni della Camera di appartenenza, apposita dichiarazione in cui deve indicare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 3 e 7. Ogni variazione degli elementi di tale dichiarazione deve essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, entro venti giorni dalla sua realizzazione.
  9. La Giunta delle elezioni accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni presentate. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione sul sito internet della Camera o del Senato, in apposita sezione dedicata al conflitto di interessi dei membri del Parlamento.
  10. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni, e comunque durante l'intera durata del mandato parlamentare, la Giunta delle elezioni procede al l'accertamento d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dai commi 3 e 7 e ne verifica l'effettiva rimozione.
  11. Nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità, la Giunta delle elezioni ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo ad optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mandato parlamentare.
  12. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento con cui la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica lo invita ad optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mandato parlamentare anche nel caso in cui la causa di incompatibilità sopravvenga, la Camera di appartenenza delibera immediatamente ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione e pronuncia la decadenza del parlamentare.
2. 07. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Grillo, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 3. – 1. Al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:
  «1-bis) coloro che detengano, anche indirettamente, o congiuntamente con altri, una partecipazione che comporti il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, nelle forme di cui all'articolo 2359 del codice civile, all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, su una società vincolata con lo Stato nei modi di cui al numero 1) del presente comma, ovvero intrattengano con essa rapporti contrattuali che conferiscono la facoltà di esercitare un'influenza dominante sulla composizione degli organi sociali o sulle attività societarie, o beneficino di tali rapporti contrattuali per interposta persona. La detenzione indiretta è individuata nel caso in cui le quote societarie siano detenute per oltre il 20 per cento, complessivamente calcolato, dall'interessato, dai suoi ascendenti e discendenti, dal coniuge, dai collaterali fino al 3o grado».
2. 08. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Modifiche del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

  1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:
   a) coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento;
   b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo.
    2) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera immediatamente ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione e pronuncia la decadenza del parlamentare. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.».
   3) all'articolo 13:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed è perpetua.»;
   b) il comma 3 è abrogato.
2. 010. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli, Grillo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
  Art. 3. (Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in luogo diverso da quello di residenza in territorio italiano) – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 2, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sulla scheda a riempimento per la procedura di voto anticipato»;
   b) all'articolo 30, comma 1, e successive modificazioni, dopo il numero 10, è aggiunto, in fine, il seguente:
  «10-bis) sei schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis, e sei buste di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30-bis»;
   c) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

  «Art. 30-bis. – 1. Ogni Prefettura – ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-bis e seguenti, provvede entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni a:
   a) predisporre le cabine elettorali in un locale della Prefettura idoneo;
   b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis;
   c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, referendum popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) in cui inserire la scheda di voto di cui all'articolo 31, comma 1-bis;
   d) predisporre dei moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) che attestino che il votante abbia espresso il voto presso l'ufficio della Prefettura, personalmente, in segretezza e libertà; tali moduli presenteranno un apposito spazio per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;
   e) predisporre delle buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b); tali buste presentano un apposito spazio per l'indicazione di nome, cognome, comune di residenza, sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché Prefettura competente per quella circoscrizione elettorale; tali buste sono corredate da appositi sigilli antimanomissione;
   f) stampare un prospetto di tutte le liste di tutte le circoscrizioni d'Italia da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo»;
   d) all'articolo 31, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle schede per l'espressione del voto anticipato»;
   e) all'articolo 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. – Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 30-bis, 41-quater, 41-quinquies, 41-sexies, 45, 45-bis, 48, 67, 68 e 70 sono bianche a riempimento e presentano:
   a) riportata la dicitura «scheda per il voto anticipato»;
   b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista, del numero progressivo e del nome del candidato;
   c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove ciò sia consentito»;
   f) alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinaria e della votazione anticipata»;

  2. Dopo l'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti articoli:
  «Art. 41-bis. –1. Gli elettori possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni senza oneri di giustificazione della scelta, nei modi e nei termini stabiliti agli articoli seguenti.
  2. La procedura di voto anticipato di cui al comma 1 si applica alle sole elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; alle consultazioni referendarie; alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
  Art. 41-ter. – 1. L'elettore che intenda esercitare il voto anticipato, dopo l'indizione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ai sensi dell'articolo 1 ed entro il trentesimo giorno prima della data delle votazioni, invia una richiesta alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo competente della provincia in cui intende votare, purché non si trovi all'interno della regione di residenza dell'elettore, con raccomandata con ricevuta di ritorno, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito del Ministero dell'interno e presso gli uffici di Poste italiane Spa.
  Art. 41-quater. – 1. Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data della votazione ordinaria, l'elettore che ne abbia fatto richiesta si reca alla Prefettura presso cui ha richiesto di poter votare:
   a) riceve la scheda di voto e la busta di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 30-bis;
   b) entra nella cabina elettorale predisposta ed esprime il suo voto, scrivendo in stampatello il nome della lista prescelta, o il numero progressivo della stessa e, ove consentito, quello del candidato prescelto; quindi inserisce la scheda votata dentro la predetta busta;
   c) consegna la busta contenente il voto al funzionario preposto a tale ufficio dal quale riceve il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 30-bis, lo compila e lo sottoscrive;
   d) il funzionario provvede alla controfirma e all'apposizione del timbro sulla busta e sul modulo di accompagnamento;
   e) il funzionario inserisce la busta ed il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) del presente comma nella ulteriore busta di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 30-bis e compila quest'ultima con nome, cognome, comune e sezione di appartenenza del votante e Prefettura competente per quel comune, riferendosi per tale dato all'apposito elenco distribuito dal Ministero dell'interno, affisso nella stanza di voto e liberamente consultabile dal votante; quindi provvede all'apposizione del sigillo antimanomissione sulla ulteriore busta di cui alla citata lettera e), la sottopone al votante per la sottoscrizione, provvede all'apposizione del timbro e la controfirma a sua volta.

  Art. 41-quinquies – 1. Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato, ogni Prefettura presso cui si siano svolte operazioni di voto anticipato, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, provvede a raggruppare per Prefettura di destinazione le singole buste di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 41-quater, ad inserirle in appositi plichi e inviarle alla Prefettura di destinazione con spedizione raccomandata allegando a ciascun plico un verbale di rendiconto sul numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in esso contenute.
  Art. 41-sexies – 1. Ogni Prefettura, ricevuti i plichi di cui all'articolo 41-quinquies apre e assegna per Ufficio di sezione di destinazione le buste di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 41-quater. Provvede ad inserirle in una busta recante la dicitura «Voto anticipato» ed ad accorparle al materiale di ogni sezione che invia ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.
  2. Qualora dei plichi contenenti schede votate anticipatamente arrivino in Prefettura dopo il termine di cui al comma 1, si procede alla distruzione delle stesse senza aprire in alcuna maniera il contenuto delle buste, mentre il verbale allegato al plico è inviato all'Ufficio circoscrizionale al fine di rilevamento di dati statistici sui voti anticipati non andati a buon fine in ottica di miglioramento delle procedure di voto anticipato».
  3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 45 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Soltanto nel caso in cui nella sezione sia stato recapitato un plico contente una sola scheda di voto anticipato di cui all'articolo 41-quinquies, schede in numero pari a quello degli scrutatori, del Presidente di sezione e del segretario del seggio non verranno siglate né timbrate»;
   b) dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

  «Art. 45-bis-i. Prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale, di cui all'articolo 45, ottavo comma, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione:
   a) apre, se presente, il plico della Prefettura contente le schede votate anticipatamente;
   b) verifica se il votante le cui generalità sono riportate sulla busta esterna è presente sui registri elettorali;
   c) apre ogni busta esterna e verifica la consistenza e correttezza del modulo di accompagnamento;
   d) segna nel registro elettorale, nell'apposita casella, menzione dei votanti che hanno espresso il loro voto in via anticipata;
   e) ripone le buste contenenti le schede votate nell'urna in modo che vengano scrutinate con le altre, ad operazioni di votazione concluse.

  2. Se qualcuna delle verifiche di cui al presente articolo non dà esito positivo o se sono presenti più schede di voto anticipato da parte di uno stesso votante, il Presidente di seggio annulla la scheda e non pone menzione sul registro, sicché qualora il votante si presenti al seggio può esprimere nuovamente il proprio voto».

  4. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 48, dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «Nel caso in cui al seggio sia stata recapitata una sola scheda di voto anticipato, il Presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio devono esprimere il proprio voto presso il seggio stesso tramite la scheda a riempimento e la busta di cui all'articolo 30, comma 1, numero 10-bis»;
   b) all'articolo 55, primo comma, le parole: «né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto» sono soppresse;
   c) all'articolo 67, primo comma, numero 3), dopo le parole: «o la firma dello scrutatore», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle schede a riempimento per il voto anticipato di cui agli articoli 30- bis e 31,»;
   d) all'articolo 68, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
  «3-ter. Il Presidente di seggio provvede a timbrare e firmare ogni scheda per l'espressione del voto anticipato scrutinata»;
   e) all'articolo 70, primo comma, le parole: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62» sono sostituite dalle seguenti: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 30-bis, 41-quater, 58, 59 e 62»;
   f) all'articolo 70, secondo comma, le parole: «che non siano quelle prescritte dall'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti: «che non siano quelle prescritte dagli articoli 30-bis e 31».

  Art. 4 (Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero). – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001 n. 459, apportare le seguenti modifiche:
al comma 1 dopo le parole: «di cui all'articolo 5, comma 1» aggiungere le seguenti: «nonché i cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero almeno da trenta giorni al momento dell'indizione delle votazioni, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 della presente legge, a condizione che il domicilio all'estero disti almeno 300 km dal comune di residenza e che si protragga per almeno tre mesi successivi all'indizione delle votazioni».

  2. Possono esercitare il diritto di cui al comma 1, i cittadini italiani domiciliati all'estero, anche temporaneamente.
  3. Dopo l'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n.459, aggiungere il seguente:
  «4-bis. – I cittadini italiani di cui all'articolo 1, iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica manterranno tale iscrizione. In occasione di ogni consultazione elettorale ciascun elettore di cui all'articolo 1 può esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero dandone comunicazione, attraverso comunicazione scritta o attraverso posta certificata, al Comune italiano di residenza entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.
  2. I comuni sono tenuti a comunicare, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno dato comunicazione di cui al comma 1. Almeno dieci giorni prima della data a decorrere dalla quale hanno inizio le votazioni nella circoscrizione estero, il Ministero dell'Interno comunica i nominativi degli elettori al Ministero degli Esteri al fine della trasmissione degli stessi agli uffici diplomatici e consolari di domicilio degli elettori, che provvederanno ad inserire gli stessi negli elenchi speciali del registro di cui all'articolo 3 comma 1».

  4. Ciascun ufficio diplomatico e consolare provvede a realizzare un registro costantemente aggiornato dei «cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero» utilizzando le dichiarazioni di cui al comma 2.
In occasione di ogni consultazione elettorale, l'ufficio diplomatico provvede a realizzare un elenco speciale recante i nominativi dei cittadini, tra quelli già inseriti nel registro, che hanno espresso volontà di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero con la comunicazione di cui all'articolo 7 della presente legge.
  5. I cittadini italiani temporaneamente all'estero possono comunicare al Ministero degli affari esteri la loro presenza temporanea all'estero attraverso l'iscrizione al portale del Ministero degli esteri «Dove siamo nel mondo», indicando il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo del domicilio, la data di ingresso nel Paese di domicilio e l'indicazione del periodo di permanenza presso il domicilio, l'indirizzo di residenza, il comune di registrazione nelle liste elettorali, ove possibile i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero.
  Fermo restando il carattere opzionale della comunicazione di cui al presente comma, questi è da considerarsi obbligatoria in caso di volontà del cittadino di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero, in tal caso l'iscrizione al portale deve avvenire inderogabilmente entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.
  Il nominativo viene automaticamente cancellato dal registro al termine del periodo di permanenza. 6. All'articolo 5 della legge della legge 27 dicembre 2001, n. 459, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 aggiungere il seguente periodo: «I cittadini che – sebbene risultano iscritti al registro di cui al comma 1 del presente articolo – non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 2 della presente legge restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto.
   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
    3) Ai fini della determinazione delle liste elettorali di cui al comma 1, si terra altresì conto dei dati dell'elenco speciale di cui al comma 1 del presente articolo».

  Art. 5. (Copertura finanziaria). – 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 4 si provvede a carico del «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione del referendum», iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 «Spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».
  I maggiori risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo andranno ad aumentare le risorse previste dal Fondo.
  2. Sono abrogati l'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e l'articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
  3. L'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241 è sostituito dal seguente:
  «2. Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato sono previste anche per i viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti solo alle elezioni regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.
  Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.
  I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali.»
2. 0336. Vargiu, Capua, D'Agostino, Dambruoso, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Vezzali, Albanella, Gasparini, Grassi, Manfredi, Fitzgerald Nissoli, Quintarelli, Rocchi, Taricco, Zanin, Monchiero, Rabino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
  Art. 3. – 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché i cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero almeno da trenta giorni al momento dell'indizione delle votazioni, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 della presente legge, a condizione che il domicilio all'estero disti almeno 300 km dal comune di residenza e che si protragga per almeno tre mesi successivi all'indizione delle votazioni».
  2. Possono esercitare il diritto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani domiciliati all'estero, anche temporaneamente.

Art. 4.

  1. Dopo l'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. – 1. I cittadini italiani di cui all'articolo 1, iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica manterranno tale iscrizione. In occasione di ogni consultazione elettorale ciascun elettore di cui all'articolo 1 può esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero dandone comunicazione, attraverso comunicazione scritta o attraverso posta certificata, al comune italiano di residenza entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.
  2. I comuni sono tenuti a comunicare, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno dato comunicazione di cui al comma 1. Almeno dieci giorni prima della data a decorrere dalla quale hanno inizio le votazioni nella circoscrizione estero, il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori al Ministero degli affari esteri al fine della trasmissione degli stessi agli uffici diplomatici e consolari di domicilio degli elettori, che provvederanno ad inserire gli stessi negli elenchi speciali del registro di cui all'articolo 3, comma 1».

Art. 5.

  1. Ciascun ufficio diplomatico e consolare provvede a realizzare un registro costantemente aggiornato dei «cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero» utilizzando le dichiarazioni di cui al comma 2. In occasione di ogni consultazione elettorale, l'ufficio diplomatico provvede a realizzare un elenco speciale recante i nominativi dei cittadini, tra quelli già inseriti nel registro, che hanno espresso volontà di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero con la comunicazione di cui all'articolo 7 della presente legge.
  2. I cittadini italiani temporaneamente all'estero possono comunicare al Ministero degli affari esteri la loro presenza temporanea all'estero attraverso l'iscrizione al portale del Ministero degli affari esteri «Dove siamo nel mondo», indicando il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo del domicilio, la data di ingresso nel Paese di domicilio e l'indicazione del periodo di permanenza presso il domicilio, l'indirizzo di residenza, il comune di registrazione nelle liste elettorali, ove possibile i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. Fermo restando il carattere opzionale della comunicazione di cui al presente comma, questi è da considerarsi obbligatoria in caso di volontà del cittadino di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero, in tal caso l'iscrizione al portale deve avvenire inderogabilmente entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. Il nominativo viene automaticamente cancellato dal registro al termine dei periodo di permanenza.
  3. All'articolo 5 della legge della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «I cittadini che – sebbene risultano iscritti al registro di cui al comma 1 del presente articolo – non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 2 della presente legge restano iscritti nelle liste della sezione dei comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. Ai fini della determinazione delle liste elettorali di cui al comma 1, si terra altresì conto dei dati dell'elenco speciale di cui al comma 1 del presente articolo».

Art. 6.

  1. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione del referendum», iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 «Spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. 011. Vargiu.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani temporaneamente all'estero).

  1. Gli elettori non rientranti nelle categorie di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che si trovano temporaneamente all'estero per una durata complessiva di almeno 1 mese, e non maggiore di dodici mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini residenti all'estero, i loro familiari conviventi, possono chiedere, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di esercitare il loro voto per corrispondenza nelle circoscrizioni di appartenenza nel territorio nazionale, previste dalla legge elettorale, nei modi e nei termini di cui al comma 2.
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per l'esercizio del voto da parte dei cittadini di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) previsione dell'istituzione, presso ciascun consolato, di un ufficio elettorale con il compito di provvedere, per il territorio di propria competenza, alla costituzione dell'elenco dei cittadini italiani temporaneamente all'estero, finalizzato alla predisposizione delle operazioni elettorali;
   b) previsione di modalità e termini che garantiscano l'esercizio del diritto di voto conformemente ai principi di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di libertà e segretezza del voto;
   c) previsione per i cittadini, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e che intendano avvalersi della procedura del voto per corrispondenza, di inviare entro il quarantesimo giorno che precede le votazioni, una comunicazione all'ufficio elettorale presso il consolato, con allegato il numero identificativo del proprio passaporto o di altro documento di identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e la documentazione attestante il temporaneo domicilio all'estero e il relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza;
   d) previsione dell'obbligo per ciascun ufficio consolare di trasmettere, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, le istanze di iscrizione ai comuni nei quali sono residenti i richiedenti e nelle cui sezioni elettorali sono iscritti, che procedono alla verifica dell'assenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo e alla cancellazione dalle liste degli elettori da inviare alle sezioni;
   e) previsione della possibilità di effettuare le comunicazioni di cui alla lettera d), per via telematica e, ove possibile, per posta elettronica certificata, ovvero tramite telefax;
   f) previsione della possibilità per i consolati di procedere all'iscrizione dei richiedenti in un apposito elenco, una volta ottenuto il nulla osta di cui alla lettera d);
   g) previsione delle modalità di svolgimento delle operazioni preliminari e delle successive operazioni di scrutinio e attribuzione dei seggi, applicando ove possibile le modalità previste per il voto dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
2. 0333. Marco Meloni, Lattuca, Richetti, Fabbri, Cominelli, Culotta, Ascani, Ventricelli, Mosca, Narduolo, Manzi, Mauri, Rampi, Bonomo, Zardini, Gadda, Zoggia, Mognato.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale).

  1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, possono chiedere di esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza nelle circoscrizioni, o nelle altre ripartizioni elettorali previste dalla legge elettorale, di appartenenza nel territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, gli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale non rientranti nelle categorie di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di studio per un periodo complessivo minimo di tre mesi e un massimo di dodici mesi.
  2. Presso ciascun consolato è istituito un ufficio elettorale con il compito di provvedere, per il territorio di propria competenza, alla costituzione dell'elenco dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero, finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali per le votazioni di cui al comma 1. In tale elenco sono iscritti esclusivamente i cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste dal citato comma 1, i quali, entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni, comunicano all'ufficio elettorale, secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, in accordo con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la propria volontà di partecipare alle votazioni allegando, ai fini del controllo:
   a) il numero identificativo del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno;
   b) la documentazione attestante il temporaneo domicilio all'estero e recante l'indicazione del relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza.

  3. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune per via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, ovvero tramite telefax, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire la richiesta e la documentazione di cui al comma 2. Ciascun comune, entro le successive quarantotto ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a cancellare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, entro il medesimo termine previsto dal secondo periodo, per via telematica o tramite telefax, un'apposita comunicazione all'ufficio consolare, che provvede a informare tempestivamente gli interessati. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori che si trovano temporaneamente all'estero aventi diritto al voto nell'elenco di cui al comma 2.
  4. Presso l'ufficio centrale nazionale è costituito un unico seggio elettorale per gli elettori che si trovano temporaneamente all'estero aventi diritto al voto, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dai medesimi elettori. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale circoscrizionale.
  5. Per le operazioni necessarie all'esercizio del voto per corrispondenza si attuano, in quanto compatibili e con i dovuti adeguamenti connessi alla destinazione del voto alle circoscrizioni o alle ripartizioni elettorali di appartenenza dell'elettore nel territorio nazionale, come previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
  6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.
2. 014. Centemero, Calabria, Gelmini, Picchi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 3. – (Requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale). – 1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, possono chiedere di esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, gli studenti fuori sede nell'ambito dei territorio nazionale che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di studio per un periodo complessivo minimo di tre mesi e un massimo di dodici mesi.
  2. Gli studenti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità fissate dal regolamento di cui al comma 4, i dati relativi al loro soggiorno all'estero, e, in caso di convocazione dei comizi elettorali, la propria volontà di esercitare il proprio diritto di voto secondo le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, allegando, ai fini del controllo:
   a) il numero identificativo del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno;
   b) la documentazione attestante il temporaneo domicilio all'estero e recante l'indicazione del relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza.

  3. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita un'apposita banca dati degli studenti italiani che effettuano un periodo di studi all'estero, come indicato al comma 1, contenente tutte le informazioni in merito alle richieste degli studenti di cui al comma 1.
  4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.
2. 0330. Centemero, Calabria, Gelmini, Picchi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Delega al Governo per l'esercizio del voto degli studenti fuori sede).

  1.Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultino studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilità per le elezioni, facendo richiesta di accesso alla procedura di voto anticipato nei modi e nei termini di cui al comma 2.
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per l'esercizio del voto da parte degli studenti fuori sede secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) previsione di una procedura di voto anticipato riservata ai soli elettori che risultino studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il diritto di voto;
   b) previsione di modalità e termini che garantiscano l'esercizio del diritto di voto conformemente ai principi di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di libertà e segretezza del voto;
   c) previsione per i cittadini, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) e che intendano avvalersi della procedura di voto anticipato, di inviare una richiesta alla Prefettura competente in base alla sede dell'università dove il cittadino studente risulta iscritto, con allegato certificato elettorale e certificato di iscrizione all'università;
   c) previsione della possibilità per i cittadini in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) e che abbiano inviato la richiesta di cui alla lettera b), di esercitare il voto anticipato tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno nella sede della prefettura presso la quale hanno in precedenza inviato la richiesta di voto anticipato, inserendo la scheda contenente il voto in un apposita busta chiusa controfirmata e siglata dal funzionario competente;
   d) previsione dell'obbligo per le prefetture presso le quali si è svolta la procedura di voto anticipato di inviare, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, le buste contenenti i voti anticipati alle prefetture di destinazione, ossia quelle competenti con riferimento alle liste elettorali nelle quali il cittadino studente risulta iscritto, le quali avranno l'obbligo di procedere all'assegnazione per ufficio di sezione di destinazione, accorpando le buste in un plico recante la dicitura «Voto anticipato»;
   e) previsione dell'obbligo per il presidente dell'ufficio elettorale di sezione di verificare la corrispondenza dei nominativi sulle buste ai registri elettorali, e la regolarità delle operazioni compiute, e solo successivamente di procedere all'inserimento delle schede votate nell'urna al fine di effettuare un unico scrutinio, al termine delle operazioni di voto.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
2. 0332. Marco Meloni, Lattuca, Richetti, Fabbri, Mosca, Narduolo, Manzi, Mauri, Rampi, Bonomo, Zardini, Gadda, Ventricelli, Ascani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 3. – (Modifica all'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18). – 1. All'articolo 4, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: «25o anno» sono sostituite dalle seguenti: «18o anno».
2. 0320. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 3. – 1. (Entrata in vigore). – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.
*2. 0401. Labriola.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 3. – 1. (Entrata in vigore). – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.
*2. 0405. Lauricella.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 3. – 1. (Entrata in vigore). – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.
*2. 0406. Pilozzi, Aiello, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 3. – (Entrata in vigore). – 1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre diciotto mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2. 0402. Pisicchio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 3. – (Entrata in vigore). – 1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre dodici mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2. 0400. Pisicchio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 3. – (Norme transitorie). – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della riforma della Parte II della Costituzione e, in mancanza della predetta riforma, entra comunque in vigore trascorso un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2. 0335. Attaguile, Matteo Bragantini, Invernizzi.